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	<title>19/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/9/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1681</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1681/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1681/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1681</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, S. Picone – Estensore sul carattere generale, e quindi applicabile anche agli appalti sottosoglia, del principio in tema di a.t.i. sulla corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione 1. Contratti della p.a. – Offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1681/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1681/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1681</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, S. Picone – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul carattere generale, e quindi applicabile anche agli appalti sottosoglia, del principio in tema di a.t.i. sulla corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Offerta di gara – A.T.I.  – Ammissione alla gara – Quote di qualificazione e quote di partecipazione e quote di partecipazione e quote di ammissione – Corrispondenza sostanziale – Principio generale – Applicazione generale.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Principio ex art.37, d. lg. n.163 del 2006 – Procedure sottosoglia comunitaria – Applicazione – Inosservanza – Esclusione dalla gara.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini dell’ammissione alla gara dell’associazione temporanea, occorre in ogni caso che già nella fase di offerta sia evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, trattandosi di obbligo costituente espressione di un principio generale, che prescinde dall’assoggettamento o meno della gara alla disciplina comunitaria (come per un appalto di lavori sottosoglia); e neppure consente distinzioni legate alla natura del raggruppamento (verticale o orizzontale); ovvero alla tipologia delle prestazioni, principali o secondarie, scorporabili o unitarie.	</p>
<p>2. Anche nelle procedure sottosoglia comunitaria, il principio di carattere generale desumibile dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici impone che la singola impresa componente dell’a.t.i. deve possedere la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a garanzia della serietà dell’offerta presentata alla stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione; pertanto, alla mancata osservanza di tale obbligo consegue senz’altro l’esclusione, poiché non può ammettersi l’esecuzione della prestazione da parte di un’impresa priva (almeno in parte) della qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero, nelle a.t.i. costituende, dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2048 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto </p>
<p>dall’a.t.i. Battezzato Costruzioni s.r.l. e TSE Impianti s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Teresa Battezzato, con domicilio eletto presso l’avv. Lucia Moramarco in Bari, via Nicolai, 57;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Difesa – 15^ Reparto Infrastrutture di Bari, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa Costruzioni Operamolla s.a.s., in proprio e quale capogruppo dell’a.t.i. con F.lli Loiudice Paolo Francesco e Cipriano s.n.c., rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Loiodice e Mariano Alterio, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Nicolai, 29;<br />
Gargano Metalmeccanica di Gargano Francesco e Martinelli s.r.l., non costituite; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del verbale di gara del giorno 11 ottobre 2011, di ricognizione della documentazione presentata per l’esperimento della procedura aperta per l’appalto dei lavori di “realizzazione del padiglione servizi adibito a cucina e refettorio presso la Caserma Pedone in Foggia”;<br />	<br />
del verbale di gara del giorno 18 ottobre 2011, con il quale l’a.t.i. controinteressata è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria;<br />	<br />
della determina n. 06/2011 del responsabile del procedimento, con la quale è stato definitivamente aggiudicato l’appalto all’a.t.i. controinteressata; <br />	<br />
di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali, compreso il contratto eventualmente stipulato;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Impresa Costruzioni Operamolla s.a.s.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Teresa Battezzato, Walter Campanile, Aldo Loiodice e Mariano Alterio;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando pubblicato il 25 agosto 2011, il Ministero della Difesa – 15^ Reparto Infrastrutture di Bari ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di realizzazione del padiglione servizi adibito a cucina e refettorio presso la caserma “Pedone” di Foggia, di importo a base di gara pari ad euro 3.621.136,82, da aggiudicarsi al massimo ribasso.<br />	<br />
Pervenute 198 offerte ed esperita la fase di verifica della regolarità delle domande e di ammissione dei concorrenti, nella seduta pubblica del 18 ottobre 2011 è stata dichiarata aggiudicataria l’a.t.i. Impresa Costruzioni Operamolla s.a.s. – F.lli Loiudice Paolo Francesco e Cipriano s.n.c. (con un ribasso del 27,4790% sul corrispettivo a base d’asta), risultata migliore offerente tra le concorrenti non escluse automaticamente per superamento della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 122 del Codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
Le odierne ricorrenti, seconde classificate, hanno invece offerto un ribasso del 27,4490%.<br />	<br />
Impugnano l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. controinteressata, disposta dal responsabile del procedimento con determina n. 06/2011 del 21 ottobre 2011, affidandosi a motivi così riassumibili:<br />	<br />
1) violazione del disciplinare di gara, violazione del principio di <i>par condicio </i>ed eccesso di potere: l’a.t.i. Impresa Costruzioni Operamolla s.a.s. avrebbe prodotto una cauzione provvisoria della Reale Mutua Assicurazioni di importo inferiore a quello richiesto, a pena d’esclusione, dall’art. 75 del Codice dei contratti pubblici e dalla <i>lex specialis </i>di gara (euro 25.000,00 anziché euro 36.211,37);<br />	<br />
2) sotto altro profilo, violazione del disciplinare di gara, violazione del principio di par condicio ed eccesso di potere: l’Amministrazione avrebbe dovuto escludere anche l’a.t.i. Gargano Metalmeccanica di Gargano Francesco – Martinelli s.r.l., poiché: <br />	<br />
&#8211; la società mandante avrebbe dichiarato di voler eseguire il 30% delle opere ricadenti nella categoria prevalente OG 1, non possedendo tuttavia la qualificazione per l’importo e la classifica corrispondente;<br />	<br />
&#8211; la polizza fideiussoria allegata all’offerta sarebbe sottoscritta dalla sola mandataria;<br />	<br />
&#8211; sarebbe stata allegata all’offerta la fotocopia della ricevuta di pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, in luogo dello scontrino originale richiesto dal paragrafo 6.2.b) del disciplinare di gara;<br />	<br />
&#8211; l’offerta economica in lettere sarebbe formulata con modalità non conformi a quanto prescritto dal paragrafo 8.2.1. del disciplinare di gara (in particolare, con l’utilizzo della congiunzione “<i>e</i>” in luogo della parola “<i>virgola</i>”, tra le cif<br />
Le ricorrenti chiedono inoltre l’annullamento del contratto eventualmente stipulato con il raggruppamento aggiudicatario e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente, commisurato al mancato utile ed al danno curriculare. Chiedono altresì, con i motivi aggiunti ritualmente notificati in corso di causa, che sia ordinato all’Amministrazione di ripetere le operazioni gara, rideterminando la soglia di anomalia e la graduatoria finale dopo aver preso atto della necessità di escludere sia l’a.t.i. Impresa Costruzioni Operamolla s.a.s. – F.lli Loiudice Paolo Francesco e Cipriano s.n.c. (aggiudicataria) che, in subordine, l’a.t.i. Gargano Metalmeccanica di Gargano Francesco – Martinelli s.r.l.<br />	<br />
Si sono costituiti il Ministero della Difesa e l’Impresa Costruzioni Operamolla s.a.s., depositando documentazione e chiedendo il rigetto dell’impugnativa.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione n. 1024 del 22 dicembre 2011.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 27 giugno 2012, nella quale la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’eccezione di tardività sollevata dalla difesa della controinteressata è infondata.<br />	<br />
Il ricorso originario è stato infatti tempestivamente notificato in data 21 novembre 2011, a trentuno giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esito della gara (pacificamente pervenuta alla ricorrente in data 21 ottobre 2011), considerando che il termine decadenziale breve di trenta giorni scadeva domenica 20 novembre 2011 ed era prorogato di diritto al giorno successivo, ai sensi dell’art. 52, terzo comma, cod. proc. amm. <br />	<br />
2. Nel merito, va respinto il primo motivo, con il quale l’a.t.i. ricorrente afferma che l’aggiudicataria avrebbe allegato alla propria domanda di partecipazione una cauzione provvisoria, rilasciata dalla compagnia Reale Mutua Assicurazioni, di importo inferiore a quello richiesto, a pena d’esclusione, dall’art. 75 del Codice dei contratti pubblici e dalla <i>lex specialis</i> di gara (euro 25.000,00 anziché euro 36.211,37).<br />	<br />
In realtà, come già rilevato dal Collegio nella fase cautelare, è dimostrato che l’originale del documento di garanzia reca correttamente l’importo di euro 36.220,00 (cfr. doc. 7 depositato dall’Amministrazione il 15 dicembre 2011).<br />	<br />
Nessun rilievo, ai fini dell’esclusione, può attribuirsi alla diversa cifra erroneamente indicata nella lettera di trasmissione della polizza, sottoscritta dal responsabile dell’agenzia di Barletta.<br />	<br />
3. E’ viceversa fondato il secondo ordine di censure, nella parte riguardante la mancata esclusione dell’a.t.i. Gargano Metalmeccanica di Gargano Francesco – Martinelli s.r.l., per violazione del principio di necessaria corrispondenza tra qualificazione e quota percentuale di assunzione dei lavori, nell’ambito del raggruppamento temporaneo d’imprese.<br />	<br />
In particolare, la mandante Martinelli s.r.l. possiede l’attestazione SOA per la categoria OG 1 – classifica II (fino all’importo di euro 516.457), ma ha dichiarato in sede di offerta di voler eseguire il 30% delle opere ricadenti nella categoria prevalente OG 1, che assommano in totale ad euro 2.914.482,51. <br />	<br />
Essa, dunque, non possiede la qualificazione per l’importo e la classifica corrispondenti alla quota di lavori che ha dichiarato di voler assumere.<br />	<br />
Il paragrafo 1.c) del disciplinare di gara stabiliva espressamente, con riguardo ai raggruppamenti temporanei (orizzontali o verticali), che “<i>… La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnico-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni del D.P.R. 25.01.2000 n. 34 e in osservanza delle disposizioni dell’art. 8 del D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55 e dell’art. 132 del D.P.R. 170/2005</i>”.<br />	<br />
Il fatto che il disciplinare richiami, tra l’altro, l’art. 132 del Regolamento del Genio militare del 2005 (ai cui sensi i requisiti di qualificazione devono essere posseduti, nelle a.t.i. orizzontali, nella misura minima del 40% dalla mandataria e cumulativamente dalle mandanti per la restante percentuale, purché ciascuna mandante soddisfi la misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento) non può valere, come pure argomentato dalla difesa della controinteressata, a derogare al principio di carattere generale, oggi codificato nell’art. 37 del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, il che comporta che deve sussistere una perfetta corrispondenza tra quota di lavori eseguita dal singolo operatore economico, quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. <br />	<br />
Ai fini dell’ammissione alla gara dell’associazione temporanea, occorre in ogni caso che già nella fase di offerta sia evidenziata la corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, trattandosi di obbligo costituente espressione di un principio generale, che prescinde dall’assoggettamento o meno della gara alla disciplina comunitaria (proprio come nella fattispecie in esame, avente ad oggetto un appalto di lavori sottosoglia); e neppure consente distinzioni legate alla natura del raggruppamento (verticale o orizzontale); ovvero alla tipologia delle prestazioni, principali o secondarie, scorporabili o unitarie (in giurisprudenza, tra molte: Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011 n. 472; Id., sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8253).<br />	<br />
Anche nelle procedure sottosoglia comunitaria, dunque, il principio di carattere generale desumibile dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici impone che la singola impresa componente dell’a.t.i. deve possedere la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente alla quota di partecipazione, il tutto a garanzia della serietà dell’offerta presentata alla stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione. Alla mancata osservanza di tale obbligo consegue senz’altro esclusione, poiché non può ammettersi l’esecuzione della prestazione da parte di un’impresa priva (almeno in parte) della qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall’accordo associativo ovvero, nelle a.t.i. costituende, dall’impegno delle parti a concludere l’accordo stesso.<br />	<br />
Per quanto detto, ed assorbite le ulteriori censure, l’a.t.i. Gargano Metalmeccanica di Gargano Francesco – Martinelli s.r.l. doveva essere esclusa dalla gara controversa. <br />	<br />
E’ perciò viziata da errore la tabella di calcolo della soglia percentuale di anomalia elaborata dal seggio di gara, ai fini delle esclusioni automatiche e dell’individuazione della migliore offerente, a causa dell’ammissione di un concorrente privo dei requisiti di qualificazione. Sul piano processuale, non può dubitarsi che la ricorrente abbia interesse a contestarne l’ammissione, secondo quanto già inequivocabilmente prospettato nel ricorso originario.<br />	<br />
Del resto, nella relazione informativa del 6 febbraio 2012 a firma del responsabile del procedimento (depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 6 marzo 2012), viene confermato in fatto che “<i>… anche la sola esclusione dalla gara del R.T.I. Gargano / Martinelli comporterebbe l’aggiudicazione della stessa alla ricorrente</i>”. <br />	<br />
In conclusione, l’impugnativa deve essere accolta e per l’effetto deve essere annullata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. Impresa Costruzioni Operamolla s.a.s., con conseguente obbligo della stazione appaltante di conformarsi alla decisione mediante la riapertura del procedimento e la rinnovazione delle operazioni di calcolo del miglior ribasso (sul presupposto della non ammissione alla gara dell’a.t.i. Gargano Metalmeccanica di Gargano Francesco – Martinelli s.r.l.).<br />	<br />
4. La domanda di risarcimento del danno, in forma specifica ovvero per equivalente, è invece respinta, poiché allo stato nessun pregiudizio irreversibile può configurarsi per l’a.t.i. ricorrente, nei cui confronti l’annullamento giudiziale dell’aggiudicazione definitiva assume portata pienamente satisfattiva.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e della controinteressata nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
&#8211; accoglie l’impugnativa e per l’effetto annulla la determina n. 06/2011 di aggiudicazione definitiva dell’appalto all’a.t.i. controinteressata, salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione adotterà per il prosieguo della procedura;<br />	<br />
&#8211; respinge la domanda di risarcimento del danno;<br />	<br />
&#8211; condanna il Ministero della Difesa e l’Impresa Costruzioni Operamolla s.a.s. alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente, ciascuno nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1681/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1681</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1550</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1550/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1550/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1550/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1550</a></p>
<p>A. Cavallari – Presidente, G. Esposito – Estensore sull&#8217;ordinanza contingibile ed urgente adottata nei confronti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto Autonomia e decentramento – Sindaco – Industria siderurgica – Ordinanza contingibile ed urgente – Obblighi che consistono in prescrizioni che concernono l’autorizzazione integrata ambientale – Imposizione – Illegittimità In</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1550/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1550</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1550/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1550</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Cavallari – Presidente, G. Esposito – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ordinanza contingibile ed urgente adottata nei confronti dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Sindaco – Industria siderurgica – Ordinanza contingibile ed urgente – Obblighi che consistono in prescrizioni che concernono l’autorizzazione integrata ambientale – Imposizione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione allo svolgimento di un’attività siderurgica, è illegittima l’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco del Comune ove è ubicata la relativa industria, che non è diretta a fronteggiare un’emergenza sanitaria, ma piuttosto a imporre l’esecuzione di obblighi che trovano la loro naturale sede nelle prescrizioni che devono accompagnare l’autorizzazione integrata ambientale, come misure che si concretano nell’obbligo di adottare sistemi di campionamento delle emissioni, di contenimento dello scarico delle polveri e di minimizzazione delle emissioni fuggitive, oltre che di limitazione della produzione effettiva (nel caso di specie, la destinataria dell’ordinanza è la nota ILVA di Taranto).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 355 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Ilva Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Perli e Roberto Gualtiero Marra, con domicilio eletto presso Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini 72; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Moretti, con domicilio eletto presso Roberto De Giuseppe in Lecce, via Pietro Marti, 9/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;<br />
Commissario Straordinario Ispra, non costituito in giudizio;<br />
Regione Puglia, non costituita in giudizio;<br />
Provincia di Taranto, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;<br />
Agenzia Regionale per la Protezione dell&#8217;Ambiente della Regione Puglia, non costituita in giudizio;<br />
Azienda Sanitaria Locale Taranto, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell&#8217;ordinanza 25 febbraio 2012 n. 14 Reg. Ordinanze con la quale il Sindaco del Comune di Taranto ha ordinato alla società ILVA s.p.a. con &#8220;urgenza ed eccezionale necessità&#8221; 1) &#8220;di procedere entro e non oltre 30 giorni, alla installazione sul camino E312 dell&#8217;impianto di agglomerazione di un sistema di campionamento di lungo periodo&#8230;&#8221;; 2) &#8220;di adottare idonee ed efficienti modalità di contenimento del sistema di scarico delle polveri abbattute dagli elettrofiltri ESP e MEEP a servizio del camino E312&#8230;&#8221;; 3) &#8220;l&#8217;avvio con immediatezza delle attività finalizzate alla realizzazione, nel più breve tempo tecnicamente possibile, di adeguato sistema di abbattimento polveri relativo alle acciaierie, con obbligo di comunicare il cronoprogramma entro 15 (quindici) giorni&#8230;&#8221;; 4) &#8220;il completamento delle procedure operative e gestionali, finalizzate ad evitare o minimizzare le emissioni fuggitive, con l&#8217;obbligo di comunicare il cronoprogramma entro 15 (quindici) giorni&#8230;&#8221;; 5) &#8220;sino all&#8217;adozione dei provvedimenti previsti dall&#8217;AIA e finalizzati alla mitigazione degli effetti derivanti dalle emissioni inquinanti, di limitare la produzione effettiva a non oltre 10 milioni di tonnellate annue&#8221;. Il tutto sotto la comminatoria che &#8220;in caso di mancata osservanza di quanto sopra disposto, gli impianti interessati dal presente provvedimento dovranno sospendere la loro attività&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della nota 8 marzo 2012 (prot. n. 68) del Sindaco di Taranto con la quale si interpreta il termine di efficacia &#8220;entro e non oltre 30 giorni&#8221; contenuto nell&#8217;Ordinanza n. 14 del 25 febbraio 2012;<br />	<br />
&#8211; della nota 13 marzo 2012 (prot. n. 69) del Sindaco del Comune di Taranto con la quale si diffida la società ILVA s.p.a. &#8220;a procedere con immediatezza a dar seguito alla presentazione dei cronoprogrammi indicati ai punti 3) e 4) dell&#8217;Ordinanza&#8221; n. 14 del<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Provincia di Taranto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti l&#8217;avv. Francesco Perli e l&#8217;avv. Alessandro Leuci, quest&#8217;ultimo in sostituzione dell&#8217;avv. Roberto Gualtiero Marra, l&#8217;avv. Massimo Moretti e l&#8217;avvocato dello Stato Giovanni Pedone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’impugnata ordinanza contingibile ed urgente del 25 febbraio 2012 n. 14, il Sindaco del Comune di Taranto ha ingiunto alla società ILVA di porre in essere con urgenza, nel proprio stabilimento siderurgico di Taranto, le misure idonee a scongiurare il pericolo alla salute pubblica, e precisamente:<br />	<br />
1) ad installare entro 30 giorni un sistema di campionamento di lungo periodo sul camino E312 dell’impianto di agglomerazione;<br />	<br />
2) ad adottare idonee ed efficienti modalità di contenimento del sistema di scarico delle polveri abbattute dagli elettrofiltri ESP e MEEP a servizio del camino E312;<br />	<br />
3) ad avviare con immediatezza le attività finalizzate alla realizzazione di un adeguato sistema di abbattimento delle polveri relativo alle acciaierie (comunicando il cronoprogramma entro quindici giorni);<br />	<br />
4) a completare le procedure operative e gestionali, per evitare o minimizzare le emissioni fuggitive (comunicando il cronoprogramma entro quindici giorni);<br />	<br />
5) a limitare la produzione effettiva a 10 milioni di tonnellate annue, sino ai provvedimenti previsti dall’AIA e finalizzati alla mitigazione degli effetti derivanti dalle emissioni inquinanti.<br />	<br />
In ipotesi di inosservanza agli obblighi imposti, l’ordinanza ha previsto la sospensione dell’attività degli impianti.<br />	<br />
Il provvedimento è stato assunto a seguito della comunicazione in data 2/2/2012, da parte del Procuratore della Repubblica di Taranto, del contenuto della relazione dei periti nominati dal GIP, nell’ambito dell’indagine condotta nei confronti dei responsabili dello stabilimento, dalla quale emergono “elementi conoscitivi tali da destare particolare allarme”.<br />	<br />
Su tale presupposto, nelle more della predisposizione degli strumenti ordinari ad opera delle altre Autorità, ed attesa la sussistenza di “condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente”, il Sindaco di Taranto ha emanato il provvedimento, richiamando gli artt. 217 del T.U.LL.SS. e 50 del T.U.EE.LL., nonché l’art. 117 del d.lgs. n. 112/98. <br />	<br />
Avverso l’ordinanza è insorta l’Ilva Spa, formulando i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
1. Errata e falsa applicazione dell’art. 217 del R.D. n. 1265 del 20 gennaio 1934, dell’art. 50 del Decr. Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000, dell’art. 117 del Decr. Legisl. n. 112 del 31 marzo 1998; violazione di legge, errati e falsi presupposti; eccesso e sviamento di potere, carenza di istruttoria; difetto di motivazione e contraddittorietà.<br />	<br />
Viene affermata l’insussistenza dei presupposti per far luogo all’emanazione del provvedimento, poiché difetta sia l’emergenza sanitaria che l’urgenza, considerando che i periti nominati dal GIP di Taranto riconoscono che le emissioni risultando conformi ai valori delle precedenti autorizzazioni e dell’AIA del 4/8/2011, contestando invece le altre loro valutazioni;<br />	<br />
2. Errata e falsa applicazione dell’art. 217 del R.D. n. 1265 del 20 gennaio 1934, dell’art. 50 del Decr. Legisl. n. 267 del 18 agosto 2000, dell’art. 117 del Decr. Legisl. n. 112 del 31 marzo 1998; violazione sotto ulteriori profili per violazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà ed illogicità manifesta.<br />	<br />
Si sostiene che le prescrizioni dettate sono generiche e in contrasto con l’AIA o prive di una preventiva istruttoria, ed inoltre che l’ordinanza sindacale è in contrasto con il parere positivo dei Sindaci di Taranto e Statte, reso nella conferenza di servizi che ha approvato il parere istruttorio, nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;<br />	<br />
3. Violazione per omessa applicazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza di motivazione.<br />	<br />
Viene denunciata l’omissione della previa comunicazione di avvio del procedimento e la mancanza di un’adeguata motivazione, stante l’assenza di qualificate ragioni di urgenza (come può evincersi, tra l’altro, dal tempo trascorso tra la comunicazione del Procuratore della Repubblica e l’adozione dell’atto).<br />	<br />
Il Comune di Taranto, costituitosi in giudizio, nelle proprie difese ha evidenziato che l’emanazione del provvedimento è sorretta dall’allarme sanitario prodotto dalla conoscenza della relazione dei periti, nonché dalla necessità di provvedere con urgenza (nelle more della predisposizione delle ordinarie misure, rimessa alle altre Autorità), rappresentando in particolare che:<br />	<br />
&#8211; dalla relazione del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Lecce del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente emerge una situazione nient’affatto rassicurante, “con riferimento alle emissioni in atmosfera riconducibili allo “slopping”, all’utilizzo<br />
&#8211; tutte le prescrizioni sono idonee a contrastare immediatamente la situazione di emergenza sanitaria;<br />	<br />
&#8211; la natura del provvedimento esclude l’obbligo della preventiva comunicazione di avvio del procedimento.<br />	<br />
Anche il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Provincia di Taranto si sono costituiti in giudizio, chiedendo rispettivamente che il ricorso sia dichiarato irricevibile, inammissibile e, gradatamente, rigettato, e confutando articolatamente tutte le argomentazioni della ricorrente (memoria della Provincia, depositata il 7/4/2012).<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 13 aprile 2012 n. 252.<br />	<br />
La ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione e memoria difensiva per l’udienza pubblica dell’11 luglio 2012, nella quale il ricorso è stato assegnato in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- La questione demandata al Tribunale verte sulla legittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente, con cui il Sindaco del Comune di Taranto ha fatto ricorso al potere “extra ordinem” per fronteggiare con immediatezza (e nelle more della predisposizione degli strumenti ordinari delle altre Autorità) la situazione di pericolo determinata dalla mancata osservanza, nello stabilimento siderurgico dell’Ilva, di “tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri nocive alla salute di lavoratori e di terzi”, basandosi sulla risposta negativa a tale quesito, data dai periti nominati dal GIP del Tribunale di Taranto, nell’ambito del procedimento penale a carico dei responsabili dell’impianto.<br />	<br />
Con la richiamata nota del 2/2/2012 il Procuratore della Repubblica evidenziava che gli elementi accertati nella relazione tecnica “possono e debbono essere valutati dagli Enti diretti destinatari di questa comunicazione [oltre al Comune di Taranto, il Ministro dell’Ambiente e i Presidenti della Regione Puglia e della Provincia di Taranto], i quali sono titolari di specifici “poteri-doveri” di intervento in materia di tutela dell’ambiente e, soprattutto, di tutela della salute ed incolumità delle persone, da esercitare senza ritardi”.<br />	<br />
Il Sindaco di Taranto ha così adottato l’ordinanza impugnata, prescrivendo l’installazione di un sistema di campionamento di lungo periodo sul camino E312 dell’impianto di agglomerazione, l’adozione di idonee ed efficienti modalità di contenimento del sistema di scarico delle polveri abbattute dagli elettrofiltri ESP e MEEP a servizio dello stesso, l’avvio con immediatezza della realizzazione di un adeguato sistema di abbattimento delle polveri relativo alle acciaierie, il completamento delle procedure per evitare o minimizzare le emissioni fuggitive e, infine, la limitazione della produzione effettiva annua a 10 milioni di tonnellate.<br />	<br />
L’Ilva reagisce avverso il provvedimento, sostenendo che non sono configurabili i presupposti per l’emanazione dell’atto e contestando la veridicità dei dati emersi dalle indagini peritali.<br />	<br />
2.- Ciò posto, al fine di stabilire se, nella specie, possa dirsi correttamente esercitato il potere straordinario che l’ordinamento assegna all’Autorità territoriale in situazioni eccezionali, occorre riepilogare i dati di fatto della problematica dell’Ilva di Taranto.<br />	<br />
In data 4/8/2011 il Ministero dell’Ambiente ha rilasciato l’autorizzazione ambientale integrata per l’esercizio dello stabilimento siderurgico di Taranto, richiesta dall’Ilva il 28/2/2007, all’esito di un complesso procedimento, avviato in data 20/6/2007 e nel corso del quale è stata espletata l’istruttoria da parte della Commissione AIA-IPPC di cui all’art. 10 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 (mediante il Gruppo istruttore costituito il 16/10/2008), finché nella Conferenza di servizi del 5 luglio 2011 i rappresentanti del Ministero, della Regione Puglia, degli Enti locali interessati e dell’ARPA Puglia si sono espressi favorevolmente sul rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata, alle condizioni di cui al parere istruttorio del 27/5/2011 ed a quelle contenute nella deliberazione di Giunta Regionale del 4/7/2011 n. 1504 (infine, la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha reso il parere definitivo in data 20 luglio 2011, comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo dell’ISPRA &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).<br />	<br />
Con ricorso R.G. 1771/2011, l’Ilva censurava una serie di prescrizioni dettate dall’AIA, tra cui l’installazione di sistemi di abbattimento dedicati alle emissioni di macro e microinquinanti dai camini E422, E423, E424, E425, E426, E428, ed in quella sede veniva accordata la tutela cautelare (che, per quanto riguarda le emissioni in aria, rilevava l’erroneità e genericità della prescrizione).<br />	<br />
Contemporaneamente il Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente, con decreto n. 54 del 15/3/2012, disponeva il complessivo riesame dell’AIA, facendo riferimento:<br />	<br />
&#8211; alla “nota 92/GAB del 7 febbraio 2012 con la quale il Sindaco di Taranto ha, tra l’altro, richiesto che <<in sede di successiva rivalutazione dell’AIA, si preveda l’inserimento dei nuovi adempimenti previsti dall’emanando decreto di recepimento della di	
- alla “ordinanza n. 201/2012 adottata in via cautelare, in ordine ad un ricorso proposto dalla società ILVA Spa contro l’autorizzazione integrata ambientale di cui al punto precedente, dal Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce il 9 marzo 2012, con 	
- alla “nota 1066/SP del 5 marzo 2012 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha richiesto il riesame dell’autorizzazione alla luce di specifici monitoraggi effettuati da ARPA Puglia”;<br />	<br />
&#8211; alla “nota DVA-2012-7062 del 9 marzo 2012 con la quale si è richiesto alla Commissione istruttoria AIA-IPPC di avviare le attività propedeutiche ad avviare il riesame richiesto dal Presidente della Regione Puglia”;<br />	<br />
&#8211; alla “nota CIPPC00-2012-110 del 13 marzo 2012 con la quale il Presidente della Commissione istruttoria per l’AIA-IPPC, ha tra l’altro rappresentato l’opportunità di avviare un riesame con riferimento all’avvenuta emanazione delle pertinenti <<conclusion	
Il complessivo riesame dell’AIA è stato quindi “finalizzato ad adeguare il provvedimento alle <<conclusioni sulle BAT>> relative al settore siderurgico di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’otto marzo 2012, nonché a eventualmente modificare gli elementi del provvedimento meritevoli di approfondimento, integrazione o chiarimento indicati in premessa” (cfr. la parte dispositiva del decreto n. 54 del 15/3/2012).<br />	<br />
Deve essere segnalato che il riesame dell’AIA veniva disposto dal Ministero prima ed indipendentemente dall’intervento del Giudice penale, che (come da notizia ampiamente diffusa) ha ordinato il sequestro delle aree dell’impianto con provvedimento del GIP del 25 luglio 2012, a seguito del quale è stata ingiunta l’esecuzione di interventi per la bonifica, con ripercussioni anche sul contenuto dell’autorizzazione ambientale integrata.<br />	<br />
3.- Ciò posto, devono ritenersi insussistenti i presupposti per l’intervento dell’Autorità comunale, a mezzo dello strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente. <br />	<br />
Queste ultime, come noto, appartengono al novero degli atti necessitati e costituiscono il rimedio, approntato dall’ordinamento, per far fronte a situazioni di emergenza ed urgenza impreviste, espressione di un potere “extra ordinem”, derogatorio e dal contenuto libero, con il solo rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico (costituzionali e non).<br />	<br />
Le stesse trovano il loro fondamento nelle disposizioni richiamate nell’ordinanza sindacale (art. 50 del T.U.E.L. approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 217 del R.D. 20 gennaio 1934, n. 1265 e art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).<br />	<br />
Nella specie, il Collegio ritiene che l’ordinanza sindacale non risponde agli indefettibili presupposti per la sua emanazione, non essendo diretta a fronteggiare un’emergenza sanitaria, ma piuttosto a imporre l’esecuzione di obblighi che trovano la loro naturale sede nelle prescrizioni che devono accompagnare l’autorizzazione integrata ambientale.<br />	<br />
Non altrimenti possono definirsi le misure imposte nel provvedimento impugnato, che si concretano nell’obbligo di adottare sistemi di campionamento delle emissioni, di contenimento dello scarico delle polveri e di minimizzazione delle emissioni fuggitive, oltre che di limitazione della produzione effettiva. <br />	<br />
Già in fase cautelare è stato evidenziato che tali misure “sono ulteriori rispetto alle previsioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale del 4/8/2011 e non appaiono finalizzate a fronteggiare nell’immediato un’emergenza sanitaria, bensì a prevenire danni derivanti dall’esercizio dello stabilimento in violazione delle norme vigenti e di quelle di futura applicazione contenute nella Direttiva 2010/75/UE” (ciò è evincibile dalla stessa attività del Sindaco del Comune di Taranto, che dopo l’invito del Procuratore della Repubblica di Taranto ha <i>in primis</i> richiesto “l’inserimento dei nuovi adempimenti previsti dall’emanando decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2010/75”: cfr. la citata nota 92/GAB del 7/2/2012, nelle premesse del provvedimento del Direttore Generale del Ministero che ha disposto il riesame dell’AIA). <br />	<br />
A quanto sopra si deve aggiungere che dal complesso degli atti posti a fondamento dell’ordinanza impugnata l’autorità procedente non desume l’accertamento della violazione delle prescrizioni imposte dall’AIA del 4 agosto 2011, adottata in base alla normativa vigente, ma piuttosto la necessità della adozione di ulteriori cautele; questo ovviamente comporta l’esercizio di competenze che spettano ad altre autorità.<br />	<br />
Inoltre, difetta l’altro elemento tipico che deve sorreggere l’ordinanza contingibile ed urgente, non palesandosi l’insorgenza improvvisa di una situazione di danno alla salute della collettività ed, anzi, essendo la questione, nella sua complessità, già sottoposta all’attenzione delle Autorità amministrative coinvolte.<br />	<br />
Invero, non è revocabile in dubbio che le problematiche ambientali afferenti all’attività dello stabilimento siderurgico dell’Ilva siano state vagliate lungo tutto il corso del complesso iter, iniziato nel 2007, che ha condotto al rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata; questo, poi, non ha distolto l’attenzione delle autorità competenti, dato che è stato disposto il riesame dell’AIA col decreto del 15 marzo 2012.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e, conseguentemente, deve essere annullata l’impugnata ordinanza.<br />	<br />
La complessità della vicenda giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del Sindaco del Comune di Taranto del 25 febbraio 2012 n. 14.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Patrizia Moro, Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-9-2012-n-1550/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.1550</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4969</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-9-2012-n-4969/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-9-2012-n-4969/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-9-2012-n-4969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4969</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Bianchi Francesco Leo (Avv.ti E. R. Sivilla, P. Conti) c/ Comune di bari (n.c.), Mithos Consorzio Stabile &#8211; Scarl (Avv. G. Berruti) sull&#8217;obbligo di presentare le dichiarazioni ex art. 38 D.lgs. 163/2006 con riferimento a tutte le consorziate Contratti della P.A. – Gara – Consorzi &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-9-2012-n-4969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-9-2012-n-4969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4969</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Bianchi<br /> Francesco Leo (Avv.ti E. R. Sivilla, P. Conti) c/ Comune di bari (n.c.), Mithos Consorzio Stabile &#8211; Scarl (Avv. G. Berruti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di presentare le dichiarazioni ex art. 38 D.lgs. 163/2006 con riferimento a tutte le consorziate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Consorzi &#8211;  &#8211; Dichiarazioni ex art. 38 D.lgs. 163/2006 – Tutte le consorziate &#8211; Clausola del bando – Omissione – Esclusione – Legittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ove la normativa di gara prescriva a pena di esclusione che tutte le consorziate sono tenute a rendere le dichiarazioni ex art. 38 del codice degli appalti il concorrente che non ottemperi a tale prescrizione deve necessariamente essere escluso dalla procedura di gara da parte della stazione appaltante. Infatti se tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni, il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti; per gli operatori che non hanno requisiti dell’art. 38 basterebbe anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione aderire ad un consorzio da utilizzare come copertura</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5874 del 2011 proposto da: 	</p>
<p>Francesco Leo rappresentato e difeso dagli avv. Eustacchio Roberto Sivilla Piero Conti con domicilio eletto presso Piero Conti in Roma via F. Nicolai N.16; Nicola Longo rappresentato e difeso dagli avv. Piero Conti Eustacchio Roberto Sivilla con domicilio eletto presso Piero Conti in Roma via F. Nicolai N.16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Bari; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Mithos Consorzio Stabile &#8211; Scarl in proprio e quale Capogruppo Costituendo Rtp rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuliano Berruti con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma via delle Quattro Fontane 161; Ing. Perrini Marianna in proprio e quale Componente Rtp Ing. Domenico Perrini in proprio e quale Componente Rtp; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE I n. 00858/2011 resa tra le parti concernente affidamento servizi di ingegneria ed architettura per progettazione e realizzazione lavori di messa in sicurezza scuola elementare &#8211; ris.danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Mithos Consorzio Stabile &#8211; Scarl in proprio e quale Capogruppo Costituendo Rtp;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2012 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Piero Conti e Giuliano Berruti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Bari ha indetto con bando pubblicato il 15 dicembre 2008 una gara per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti e delle strutture nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori inerenti una scuola elementare da realizzarsi in Loseto – Bari con importo complessivo presunto pari a euro 200.86521.<br />	<br />
La procedura prescelta è stata di tipo aperta con criterio di aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Al termine dell’espletamento del procedimento di gara la stazione appaltante ha aggiudicato la gara stessa al raggruppamento temporaneo Mythos consorzio stabile s.c. a r.l. con il punteggio di 9375 mentre gli odierni ricorrenti signori Ing. Francesco Leo ed Ing. Nicola Longo si sono classificati secondi con un punteggio di 665.<br />	<br />
Ritenendo illegittima tale aggiudicazione i ricorrenti hanno proposto ricorso al TAR della Puglia sez. I chiedendo l’annullamento del provvedimento con cui la commissione ha approvato la graduatoria finale della gara nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva nella parte in cui è stato dichiarato primo classificato il RTI consorzio stabile Mythos atteso che tale RTI non ha presentato le dichiarazioni ex art. 38 prescritte a pena di esclusione dal bando di gara con riferimento alle singole società consorziate. <br />	<br />
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso con sentenza n. 858 del 2011.<br />	<br />
Avverso la predetta sentenza gli Ingegneri Leo e Longo hanno interposto l’odierno appello chiedendone l’integrale riforma con conseguente annullamento degli atti impugnati . <br />	<br />
Si è costituito in giudizio il consorzio Mythos il quale ha chiesto il rigetto dell’appello siccome infondato .<br />	<br />
Alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso in appello è fondato. <br />	<br />
2. Con l’unico benchè articolato motivo di ricorso gli appellanti deducono l’erroneità della gravata sentenza laddove non ha escluso dalla gara il consorzio Mythos atteso che quest’ultimo non ha presentato le dichiarazioni ex art. 38 del codice degli appalti pubblici con riferimento alle singole società consorziate prescrizione prevista dal disciplinare di gara a pena di esclusione. <br />	<br />
Assumono al riguardo che il giudice di prime cure ha ritenuto che il disciplinare di gara indichi con sufficiente precisione la documentazione da allegare all’offerta onerando della compilazione del “Modello 1” i soli legali rappresentanti dei consorzi stabili e non i legali rappresentanti dei singoli consorziati interpretando così erroneamente e contraddittoriamente il disciplinare di gara nella parte relativa ai “Requisiti generali”.<br />	<br />
Sul punto infatti il disciplinare espressamente dispone che: “I requisiti generali devono essere posseduti da tutti i concorrenti singoli e raggruppati dai consorzi e dai consorziati e per i soggetti richiamati dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; altresì tutti i soggetti partecipanti sia singoli sia consorziati o raggruppati devono rendere a pena di esclusione le ulteriori dichiarazioni prescritte come innanzi”. <br />	<br />
Sempre ad avviso degli appellanti al di là che nessun dubbio interpretativo poteva nascere in relazione alla sopra menzionata prescrizione Mythos doveva essere escluso in quanto il “Modello 1” ed il “Modello 2” allegati al bando compendiavano tutte le dichiarazioni ex art. 38 e quindi tali modelli dovevano essere presentati e firmati non solo dal legale rappresentante e dal direttore tecnico del consorzio ma anche da ciascun legale rappresentante e direttore tecnico delle singole società consorziate che avrebbero dovuto presentare ulteriori modelli.<br />	<br />
3. La censura è da condividere.<br />	<br />
Ed infatti a prescindere dalla tesi formalistica o sostanzialistica formatasi in giurisprudenza sulla questione non v’è dubbio che ove la normativa di gara prescriva a pena di esclusione che tutte le consorziate sono tenute a rendere le dichiarazioni ex art. 38 del codice degli appalti il concorrente che non ottemperi a tale prescrizione debba necessariamente essere escluso dalla procedura di gara da parte della stazione appaltante.<br />	<br />
Tanto premesso in via di principio osserva il Collegio che nel caso di specie il disciplinare di gara ( pag. 4 ) nel paragrafo “Requisiti di carattere generale” dispone espressamente che “I requisiti di carattere generale devono essere posseduti a pena di esclusione da tutti i concorrenti singoli e raggruppati dai consorzi e dai consorziati e per i soggetti richiamati dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; altresì tutti i soggetti partecipanti sia singoli sia consorziati o raggruppati devono rendere a pena di esclusione le ulteriori dichiarazioni prescritte come innanzi .”<br />	<br />
Detta prescrizionepertanto è chiara inequivoca e perentoria nel prevedere che nel caso in cui il concorrente sia un consorzio tutti i singoli soggetti che ne fanno parte sono tenuti a presentare a pena di esclusione le dichiarazioni ex art. 38 del codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
È evidente quindi che tutte le consorziate per le quali il consorzio Mythos ha attestato di concorrere dovessero rendere le dichiarazioni previste dal disciplinare di gara contrariamente a quanto avvenuto.<br />	<br />
Né al riguardo può accedersi alla tesi sostenuta da Mythos secondo cui i modelli ( modello 1 e modello 2 ) richiamati nel bando di gara ( pagg. 5 e 6 ) ed allegati al bando stesso in ragione della loro formulazione giustificherebbero la rilevata omissione da parte delle consorziate .<br />	<br />
Per un verso infatti gli invocati modelli non precisano affatto che le dichiarazioni ivi previste debbano essere rese solo dal consorzio e tantomeno escludono che le stesse debbano essere rese anche dalle singole consorziate .<br />	<br />
Per altro verso poi non v’è dubbio che detti modelli debbano essere letti ed interpretati alla stregua degli ordinari criteri ermeneutici in modo da essere conformi a quanto espressamente disposto dal bando di gara a cui sono ontologicamente connessi e quindi nel senso che tutte le consorziate ( e non solo il consorzio ) siano tenute a rendere a pena di esclusione le dichiarazioni ivi previste ex art. 38 del D. lgs. 163/2006. <br />	<br />
Del resto sulla questione si è di recente espressa l’Adunanza Plenaria precisando con sentenza 4 maggio 2012 n. 8 che “il possesso dei requisiti generali e morali ex art. 38 codice appalti deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate dovendosi ritenere cumulabili in capo al consorzio i soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria ai sensi dell’art. 35 codice appalti. La diversa opzione ermeneutica condurrebbe invero a conseguenze paradossali in quanto le stringenti garanzie di moralità professionale richieste inderogabilmente ai singoli imprenditori potrebbero essere eluse da cooperative che attraverso la costituzione di un consorzio con autonoma identità riuscirebbero di fatto ad eseguire lavori e servizi per le pubbliche amministrazioni alle cui gare non sarebbero state singolarmente ammesse”. <br />	<br />
Ed in questo senso peraltro si è espressa più volte anche la giurisprudenza della Sezione precisando che nel caso di consorzi i requisiti generali di partecipazione alla gara previsti dall’art. 38 devono essere posseduti dalle singole imprese consorziate; se infatti tali requisiti andassero accertati solo in capo al consorzio e non in capo ai consorziati che eseguono le prestazioni il consorzio potrebbe agevolmente diventare uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti; per gli operatori che non hanno requisiti dell’art. 38 basterebbe anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione aderire ad un consorzio da utilizzare come copertura (cfr. Cons. Stato sez. V 15 giugno 2010 n. 3759; Id. sez. V 5 settembre 2005 n. 4477; Id. sez. V 30 gennaio 2002 n. 507).<br />	<br />
Ne consegue quindi che non avendo le consorziate reso le dichiarazioni sui requisiti generali ex art. 38 il RTI consorzio stabile Mythos doveva essere escluso dalla gara contrariamente a quanto avvenuto.<br />	<br />
4. Conclusivamente il ricorso si appalesa fondato e come tale va accolto e per l’effetto in riforma della gravata sentenza vanno annullati gli impugnati provvedimenti di aggiudicazione della gara al consorzio Mythos .<br />	<br />
5. Per ciò che attiene all’istanza di subentro nel contratto formulata dagli appellanti a titolo di risarcimento in forma specifica va rilevato che l’Amministrazione comunale a seguito del contenzioso e in attesa della decisione di merito non ha proceduto alla stipula del contratto come risulta per tabulas dalla nota dell’ 8 settembre 2011 richiamata in atti .<br />	<br />
La predetta istanza va pertanto disattesa.<br />	<br />
Resta comunque fermo l’obbligo per l’Amministrazione comunale di conformarsi alla odierna pronuncia di annullamento dei provvedimenti con cui è stata aggiudicata la gara al R.T.I. consorzio stabile Mythos con specifico riguardo al fatto che gli appellanti risultano utilmente collocati al secondo posto della relativa graduatoria . <br />	<br />
6. Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto in riforma della sentenza gravata accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla gli atti tramite questo impugnati . <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-9-2012-n-4969/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4969</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/9/2012 n.863</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-9-2012-n-863/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-9-2012-n-863/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/9/2012 n.863</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto dirigenziale di un ente per il diritto allo studio ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva ad impresa controinteressata dell&#8217;appalto per la fornitura e la posa in opera chiavi in mano di mobili e complementi di arredo per camere di una residenza universitaria, se la parte ricorrente non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-9-2012-n-863/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/9/2012 n.863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-9-2012-n-863/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/9/2012 n.863</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto dirigenziale di un ente per il diritto allo studio ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva ad impresa controinteressata dell&#8217;appalto per la fornitura e la posa in opera chiavi in mano di mobili e complementi di arredo per camere di una residenza universitaria, se la parte ricorrente non allega un pregiudizio grave ed irreparabile, mentre la sussistenza del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti debba essere valutata in maniera particolarmente rigorosa; Ritenuto, anche in relazione alla possibilità di risarcimento, nel caso di esito vittorioso del ricorso, degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente, non sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione; ritenuto, sotto il profilo del fumus, che il ricorso non appare comunque fondato, alla luce delle circostanze che il rinnovo dell’omologazione antincendio sui materassi, secondo quanto disposto dall’art. 9.2 del DM 26 giugno 1984, non comporta la ripetizione delle prove, qualora (come appare nel caso di specie, a tenore delle dichiarazioni del fabbricante contenute nelle istanze di rinnovo datate 6 aprile 2012) queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, e che il rinnovo è stato concesso con valenza retroattiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00863/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02086/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2086 del 2012, proposto da <b>Grasso Forniture Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Mingiardi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, via G. D&#8217;Annunzio, 39/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ERSU &#8211; Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Enna</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Dipietro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, viale Vittorio Veneto, 14; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Ditta Caputo Mario</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto dirigenziale n. 110 del 27 giugno 2012 con il quale l&#8217;ERSU di Enna ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto per la fornitura e la posa in opera chiavi in mano di mobili e complementi di arredo per camere site nella residenza univ<br />
&#8211; dei verbali della Commissione di gara del 26 aprile 2012, del 2 maggio 2012, del 7 maggio 2012, del 16 maggio 2012 e del 21 maggio 2012;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot. n. 1161 del 21 maggio 2012 di aggiudicazione provvisoria dell&#8217;appalto;<br />	<br />
&#8211; degli atti presupposti, connessi e conseguenti, fra cui i verbali e gli atti di gara non conosciuti, nonché il provvedimento prot. n. 1322 del 20 giugno 2012, con cui l’ERSU di Enna ha confermato le determinazioni assunte dalla Commissione nel corso del	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ERSU &#8211; Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Enna;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che la società ricorrente non prospetta alcun elemento che possa integrare l’allegazione di un pregiudizio grave ed irreparabile, limitandosi ad affermare che «…Risulta evidente, a tal fine, l’irreparabile pregiudizio che subisce la Grasso Forniture S.R.L. per effetto della mancata esclusione dalla gara dell’impresa Caputo Mario e della conseguente mancata aggiudicazione dell’appalto in suo favore…» (ricorso, pag. 11);<br />	<br />
Ritenuto che – secondo costante giurisprudenza di questa Sezione II interna – la sussistenza del requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, ai sensi dell’art. 119, comma 3, cpa, in materia di appalti debba essere valutata in maniera particolarmente rigorosa;<br />	<br />
Ritenuto, anche in relazione alla possibilità di risarcimento, nel caso di esito vittorioso del ricorso, degli eventuali danni patiti dalla società ricorrente, non sussistere un pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare il richiesto provvedimento di sospensione;<br />	<br />
Ritenuto, sotto il profilo del fumus, da approfondire comunque in sede di merito (anche con riferimento alla data di effettuazione della richiesta di rinnovo delle omologazioni antincendio dei materassi e dei guanciali di cui si tratta da parte della società fabbricante Helix srl), che il ricorso non appare comunque fondato, alla luce delle circostanze che il rinnovo dell’omologazione antincendio, secondo quanto disposto dall’art. 9.2 del DM 26 giugno 1984, non comporta la ripetizione delle prove, qualora (come appare nel caso di specie, a tenore delle dichiarazioni del fabbricante contenute nelle istanze di rinnovo datate 6 aprile 2012) queste non siano variate nel frattempo ed il produttore dichiari che il materiale non ha subito modifiche rispetto a quello precedentemente omologato, e che il rinnovo è stato concesso con valenza retroattiva (ciò risolvendosi in una difformità rispetto alla fattispecie oggetto della sentenza TAR Puglia – Lecce, Sez. III, 8 novembre 2011, n. 1931 citata dalla società ricorrente);<br />	<br />
Ritenuto che in ragione dell’andamento della vicenda sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92 c.p.c., per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese della presente fase cautelare tra le parti in causa;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione II interna), respinge la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />	<br />
Giovanni Milana, Consigliere<br />	<br />
Diego Spampinato, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/09/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-9-2012-n-863/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/9/2012 n.863</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4960</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-9-2012-n-4960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-9-2012-n-4960/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-9-2012-n-4960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4960</a></p>
<p>Pres. Lignani – Est. Polito Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze (Avv. D. Iaria) c/ Viti Deborah, Montanaro Sonia, Negri Lara, Mazzoni Barbara (Avv.ti L. Righi, F. Buccellato) sull&#8217;ammissibilità di &#8220;motivi aggiunti&#8221; ancorchè viziati nella forma se l&#8217;atto soddisfa tutti i requisiti del ricorso autonomo Processo amministrativo – Motivi aggiunti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-9-2012-n-4960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-9-2012-n-4960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4960</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani – Est. Polito<br /> Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze (Avv. D. Iaria) c/ Viti Deborah, Montanaro Sonia, Negri Lara, Mazzoni Barbara (Avv.ti L. Righi, F. Buccellato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità di &ldquo;motivi aggiunti&rdquo; ancorchè viziati nella forma se l&#8217;atto soddisfa tutti i requisiti del ricorso autonomo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Motivi aggiunti – Requisiti di forma – Ricorso autonomo – Ammissibilità &#8211;  Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può essere dichiarata l’inammissibilità per vizio di forma  dei motivi aggiunti per l’impugnazione degli atti sopravvenuti in corso di giudizio se l’atto soddisfa comunque tutti i requisiti di forma del ricorso autonomo. Pertanto ai fini della validità della notifica dei motivi aggiunti è indifferente che la notifica alle controparti sia fatta nel loro domicilio reale ovvero in quello eletto ai fini del giudizio già in corso. Lo strumento dei motivi aggiunti è infatti disciplinato dalla legge n. 205/2000 come una mera alternativa alla proposizione di un ricorso separato: dunque, supposto che l’impugnazione abbia i requisiti del ricorso autonomo e non quelli dei motivi aggiunti, si potrebbe al più ipotizzare la necessità di disporre la separazione dei due giudizi salvo poi disporne subito dopo la riunione, soluzione che contrasterebbe con il comune buon senso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7124 del 2002, proposto dalla </p>
<p>Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il sig. Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Viti Deborah, Montanaro Sonia, Negri Lara, Mazzoni Barbara, rappresentate e difesie dagli avv. , Luca Righi e Fausto Buccellato, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale Angelico, n. 45;<br />
&#8211; Pescini Valeria, Vannini Alice, Di Vico Mariangela, Bigliazzi Raffaella, Tripi Tiziana; non costituitesi in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 00947/2002, resa tra le parti, concernente esclusione da concorso professionale operatore sanitario;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Viti Deborah, Montanaro Sonia, Negri Lara e Mazzoni Barbara;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 luglio 2012 il consigliere Bruno Rosario Polito e udito l’avv. Iaria per la resistente Azienda sanitaria;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso e successivi motivi aggiunti proposti avanti T.A.R. per la Toscana la sig.ra Deborah Viti, unitamente ad altre litisconsorti – tutte in possesso del diploma di laurea in “<i>scienze dell’educazione</i>” indirizzo “<i>educatore professionale</i>” impugnava:<br />	<br />
&#8211; il bando di concorso ad un posto di “<i>operatore professionale sanitario – educatore professionale</i>” presso la U.S.L. n. 10 di Firenze, pubblicato nella G.U. n. 43 del 25 ottobre 2000, nella parte in cui prevede quale titolo di studio per l’accesso<br />
&#8211; il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale sul rilievo del mancato “<i>possesso del titolo di studio richiesto dal bando</i>”;<br />	<br />
Con sentenza n. 947 del 2002 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.<br />	<br />
Il T.A.R., in particolare, premesso che la questione introdotta non investe problematiche di equipollenze o analogie fra i titoli di ammissione, dava rilievo al criterio dell’assorbenza del diploma di laurea rispetto al diploma universitario con la conseguenza che il titolo di studio superiore abilita alla partecipazione al concorso allorché le materie oggetto del primo rappresentino un’espressione di studio più approfondito rispetto al secondo.<br />	<br />
Avverso detta sentenza ha proposto appello l’ Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze ed ha dedotto:<br />	<br />
a) l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in prime cure, perché notificati nel domicilio reale dell’amministrazione e non nel domicilio eletto presso il procuratore costituito, con conseguente improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale stante l’irrituale impugnazione degli atti di esclusione dal concorso;<br />	<br />
b) la preclusione del ricorso al criterio dell’equipollenza fra i titoli di studio, in assenza di specifica previsione al riguardo in via normativa e nelle stesso bando di concorso;<br />	<br />
c) l’assenza di ogni rapporto di assorbenza della laurea in “<i>scienze dell’educazione</i>” con indirizzo “<i>educatoreprofessionale</i>” ed il diploma universitario di “<i>educatore professionale</i>”, nel quadro di quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni, sottolineando la formazione prettamente accademica peculiare al diploma di laurea, in raffronto al titolo abilitativo all’esercizio di una professione sanitaria nell’ambito dei servizi di assistenza e di cura, caratterizzato nel programma di studi da formazione eminentemente pratica e sperimentale.<br />	<br />
In sede di note conclusive l’ Azienda U.S.L. ha insistito nelle proprie tesi difensive ed ha fatto richiamo a conformi arresti della giurisprudenza dei TT.AA.RR.. <br />	<br />
Si sono costituite in resistenza le ricorrenti in primo grado sig.re Barbara Mazzoni, Lara Negri, Deborah Viti e Sonia Montanaro, che hanno contrastato i motivi di appello e chiesto la conferma della sentenza appellata.<br />	<br />
All’udienza del 6 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione<br />	<br />
2. La questione circa il luogo di notifica dei motivi aggiunti di ricorso (effettuata presso la sede dell’ amministrazione) non si configura dirimente ai fini della procedibilità dell’atto introduttivo del giudizio avverso la clausola del bando nella parte in cui non contempla il diploma di laurea in “<i>scienze dell’educazione</i>” indirizzo “<i>educatore professionale</i>” fra i titoli di studio utili all’ammissione al concorso.<br />	<br />
Invero all’annullamento di detta clausola segue l’effetto caducante, e non solo viziante, dell’atto di esclusione, che in essa trova l’unico presupposto giustificativo ed antecedente procedimentale; ciò determina l’ irrilevanza, sotto il profilo dell’interesse all’annullamento, di ogni pedissequa ripetizione degli iniziali motivi di gravame avverso l’atto applicativo delle <i>lex specialis</i> del concorso e rende recessiva ogni questione in merito al luogo di notifica dei motivi aggiunti di ricorso.<br />	<br />
2.1. Si può tuttavia aggiungere che, nel sistema della legge n. 205/2000, lo strumento dei “motivi aggiunti” per l’impugnazione degli atti sopravvenuti in corso di giudizio è una mera alternativa alla proposizione di un ricorso separato; ne consegue, fra l’altro, che in virtù dei princìpi generali circa l’equivalenza delle forme e la conversione-conservazione degli atti giuridici non può essere dichiarata l’inammissibilità dei “motivi aggiunti” per un vizio di forma (dato e non concesso che in questo caso vi sia un vizio) se l’atto soddisfa comunque tutti i requisiti di forma del ricorso autonomo. Al più, supposto che l’impugnazione abbia i requisiti del ricorso autonomo e non quelli dei motivi aggiunti, si potrebbe ipotizzare la necessità di disporre la separazione dei due giudizi, salvo poi disporne subito dopo la riunione: ma tale soluzione contratsrebbe con il comune buon senso e pertanto è giocoforza concludere che ai fini della validità della notifica dei motivi aggiunti (intesi come impugnazione di atti sopravvenuti) è indifferente che la notifica alle controparti sia fatta nel loro domicilio reale ovvero in quello eletto ai fini del giudizio già in corso.<br />	<br />
3. Passando all’esame del merito il motivo di appello indicato sub. b) nell’esposizione del fatto &#8211; che si attesta sulla necessità di un riconoscimento a mezzo di norma di legge o in via provvedimentale, dell’equipollenza fra i titoli di studio &#8211; si configura irrilevante ai fini dell’economia del presente giudizio. <br />	<br />
Il primo giudice, invero, nell’accogliere il ricorso ha dato rilievo non al criterio dell’ equipollenza, ma a quello dell’ assorbenza – in relazione ai contenuti culturali ed al programma di studi &#8211; del diploma di laurea posseduto delle ricorrenti rispetto al diploma di “<i>educatore professionale</i>” preso in considerazione dal bando di concorso.<br />	<br />
3.1. Sul punto la sentenza appellata merita conferma.<br />	<br />
3.2. Va, in primo luogo, posto in rilievo che le odierne convenute hanno conseguito la laurea <i>in scienze dell’educazione, </i>con indirizzo<i> per educatori professionali extrascolastici.</i><br />	<br />
Il relativo corso di studi, a differenza dell’indirizzo per <i>l’insegnamento nelle scuole secondarie</i>, valorizza l’impegno formativo al di fuori dell’ambito scolastico negli aspetti sociologici, psicologici e dell’inserimento sociale.<br />	<br />
Quanto precede fa recedere il richiamo da parte dell’ Azienda sanitaria resistente – a sostegno dell’inidoneità del titolo di studio prodotto dalle appellate ai fini dell’ammissione al concorso &#8211; alla nota di indirizzo del Ministero della Sanità in data 13 dicembre 2000, che fa riferimento, ai fini della “<i>spendibilità professionale</i>” per la nomina nella qualifica di <i>educatore professionale</i> nel settore sanitario, alla<i> laurea in scienze dell’educazione</i>, senza prendere in considerazione l’ indirizzo specialistico finalizzato alla formazione degli <i>educatori professionali extrascolastici.</i><br />	<br />
Non va condivisa la tesi dell’appellante sul contenuto solo accademico e concettuale del complesso degli insegnamenti impartiti nel predetto corso di laurea, ove si consideri che il piano di studio esibito dalle convenute impone “<i>attività pratiche ed esercitazioni guidate e di tirocinio per un numero di ore non inferiore a 300 e non superiore a 400</i>”.<br />	<br />
Il raffronto fra la materie oggetto di insegnamento nei corsi per il conseguimento del <i>diploma universitario per educatori professionali </i>con quelle previste nel corso di laurea in scienze dell’educazione con indirizzo <i>educatore professionale</i> mostra la comune finalizzazione ad assicurare una formazione culturale e l’acquisizione di conoscenze nelle diverse branche della psicologia, della sociologia, dell’antropologia e della pedagogia.<br />	<br />
Il T.A.R., con richiamo all’ art. 2, comma 2, della legge n. 341 del 1990 ha correttamente posto in rilievo che il diploma di laurea &#8211; di durata non inferiore a quattro anni &#8211; è in via generale indirizzato a fornire conoscenze di più ampio spettro, qualificate nei loro “<i>contenuti culturali, scientifici professionali di livello superiore</i>. Rispetto ad esso si pone in rapporto di continenza il diploma universitario che &#8211; in corrispondenza di contenuti formativi e scientifici delle materie di insegnamento – è teso a fornire “<i>adeguata conoscenza</i>” per “<i>specifiche aree professionali</i>” a mezzo di corsi di durata non inferiore e due anni e non superiore a tre <br />	<br />
Come in precedenza evidenziato l’indirizzo specialistico della laurea in scienze dell’educazione seguito dalle convenute è segnatamente rivolto alla formazione di <i>educatori professionali</i> nel settore <i>extrascolastico</i> e non vi è ragione per escluderne la valenza abilitante anche nel settore sanitario, in presenza di programmi formativi che, con il maggiore approfondimento peculiare al diploma di laurea, forniscono le dovute conoscenze in analoghe materie di studio, accompagnate da tirocinio presso le strutture sanitarie e quelle di assistenza socio sanitaria degli enti pubblici.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.<br />	<br />
In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio possono essere compensati fra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-9-2012-n-4960/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/9/2012 n.4960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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