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	<title>19/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/8/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.4793</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-8-2011-n-4793/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-8-2011-n-4793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.4793</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. CaringellaComune di Melfi (Avv. R. Di Tommaso) / Millennium costruzioni s.r.l. (Avv. V. Cuomo) sulla legittimità dell&#8217;annullamento di una gara da aggiudicare in più lotti ,qualora la lex specialis preveda il divieto di aggiudicare ad un singolo concorrente più di un lotto Contratti della p.a. – Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-8-2011-n-4793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.4793</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-8-2011-n-4793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.4793</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini   Est. Caringella<br />Comune di Melfi (Avv. R. Di Tommaso) / Millennium costruzioni s.r.l. (Avv. V. Cuomo)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;annullamento di una gara da aggiudicare in più lotti ,qualora la lex specialis preveda il divieto di aggiudicare ad un singolo concorrente più di un lotto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara – Lex specialis- Divieto di aggiudicazione di più di un lotto- Illegittimità del bando –Sussiste- ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo  l’annullamento del bando nella sua interezza qualora  i vizi colti dalla stazione appaltante hanno inficiato nel suo complesso, sotto il duplice profilo dell’interesse pubblico e dell’interesse delle imprese alla più ampia partecipazione secondo regole pro-competitive, il quadro complessivo delle regole poste a fondamento della procedura complessivamente intesa in guisa da non consentire la salvezza della sola aggiudicazione del singolo lotto oggetto della contestazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04793/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02089/2009 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</i></b></p>
<p>	<br />
</i></b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>Comune di Melfi</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Di Tommaso, con domicilio eletto presso Studio Legale Acampora Vona Serena &#8211; in Roma, via Pompeo Magno, n. 1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Millenium Costruzioni S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vincenzo Cuomo, con domicilio eletto presso Arturo Camardelli in Roma, alla via Valsavaranche,2; <br />	<br />
<b>Vigieffe Costruzioni S.r.l.</b>;<br />	<br />
<b>Gm Costruzioni Generali S.p.A.</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA: SEZIONE I n. 00730/2008, resa tra le parti, concernente GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 giugno 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Di Tommaso e Cuomo;</p>
<p>Rilevato, in punto di fatto, che:<br />	<br />
&#8211; il giudizio ha ad oggetto la procedura di gara indetta dal Comune di Melfi con determinazione n. 484 del 30/11/2007 ai fini dell’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade rurali;<br />	<br />
-la disciplina di gara prevedeva la suddivisione dell’oggetto complessivo della procedura in sei lotti;<br />	<br />
-la <i>lex specialis</i> stabiliva altresì l’applicazione dell’art. 15 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, ossia il deposito di una sola cauzione provvisoria, ragguagliata all’importo di maggior valore, e la regola secondo cui non sarebbe stata possibil<br />
-in applicazione di detta disciplina la Millenium Costruzioni s.r.l. conseguiva l’aggiudicazione provvisoria del lotto n. 8, con importo a base d’asta di euro 444.135,02 (lavori di manutenzione delle strade rurali Giaconelli, Spirito Santo, Insito, Chianc<br />
-con la determinazione gravata in prime cure la stazione appaltante annullava gli atti relativi alla procedura di gara in considerazione del duplice rilievo che l’articolo 15 della citata legge n. 741/1981 era stato abrogato dall’art. 231 del D.P.R. n. 55<br />
&#8211; con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno accolto il ricorso proposto in primo grado dalla Millenium Costruzioni s.r.l. avverso detta ultima determinazione facendo leva sul rilievo che l’annullamento integrale dell’intera procedura, in ragione di<br />
Ritenuto che l’appello proposto dal Comune di Melfi avverso la sentenza di prime cure merita accoglimento alla stregua delle seguenti considerazioni:<br />	<br />
-la decisione di annullare il bando nella sua interezza risulta legittima in quanto i vizi colti dalla stazione appaltante hanno inficiato nel suo complesso, sotto il duplice profilo dell’interesse pubblico e dell’interesse delle imprese alla più ampia pa<br />
-la conferma della legittimità dell’atto di autotutela impugnato esclude quindi la sussistenza di un danno risarcibile in relazione al mancato conseguimento dell’utilità che sarebbe derivata dall’esecuzione del contratto in questione mentre anche in sede<br />
Reputato, in definitiva, che l’appello merita integrale accoglimento e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado; <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/08/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-8-2011-n-4793/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.4793</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.2099</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-8-2011-n-2099/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-8-2011-n-2099/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.2099</a></p>
<p>S. Forza (Avv. F. Fumagalli, R. Cascella e V. Sala) / MINISTERO DELL’INTERNO &#8211; Pres. Giordano Est. Cozzi Questore della Provincia di Milano (Avv. St.) e nei confronti di C.M.C. Raimondi (Avv. Omar Gaafar) sui presupposti e sul procedimento amministrativo per l&#8217;adozione del provvedimento di ammonimento in tema di stalking</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-8-2011-n-2099/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.2099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-8-2011-n-2099/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.2099</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Forza (Avv. F. Fumagalli, R. Cascella e V. Sala) / MINISTERO DELL’INTERNO &#8211; Pres. Giordano    Est. Cozzi<br /> Questore della Provincia di Milano (Avv. St.) e nei confronti di C.M.C. Raimondi (Avv. Omar Gaafar)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti e sul procedimento amministrativo per l&#8217;adozione del provvedimento di ammonimento in tema di stalking art. 8 D.l. n. 11 del 2009</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento –Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – Non occorre.	</p>
<p>2. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento – Adozione – Istanza – Sufficienza – Ragioni –Audizione del destinatario- Non occorre. 	</p>
<p>3. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento–  Presupposto &#8211; Compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice – Non occorre – Fattispecie.	</p>
<p>4. Persona fisica e diritti della personalità – Atti persecutori (stalking) – Ammonimento– Adozione – Presupposto – Valutazione della p.a. – Autonomia rispetto al giudizio penale – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento di ammonimento ex art. 8, comma 1, del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11,  essendo preordinato a che gli &#8220;atti persecutori&#8221; posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non abbiano a cagionare esiti irreparabili, assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva e, pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, anche in virtù dell’art. 7 della legge n. 241/90. 	</p>
<p>2. E’ legittimo il provvedimento di ammonimento adottato, con immediatezza, dall’Amministrazione (Questore) su richiesta della vittima e, dunque, inaudita altera parte (ossia in assenza di un’audizione preventiva del destinatario del provvedimento), in quanto tale soluzione è giustificata, in ragione delle esigenze cautelari e di celerità,  dalla necessità di impedire che dal comportamento persecutorio scaturiscano danni irreparabili. Pertanto, l’Amministrazione deve effettuare le proprie valutazioni sulla base delle circostanze di fatto allegate dalla vittima e del corredo probatorio che essa è in grado di produrre in sede procedimentale.	</p>
<p>3. Per l’applicazione del provvedimento di ammonimento, posto che le finalità cui deve tendere detto provvedimento sono di tipo cautelare e preventivo (e non già punitivo come la sanzione penale), il Questore deve apprezzare discrezionalmente, sulla base dei fatti esposti e degli elementi probatori forniti dal richiedente e degli altri che ritiene di acquisire dagli organi investigativi e dall’audizione delle persone informate sui fatti, la fondatezza dell’istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (ossia il reato di stalking ex art. 612 c.p.). Pertanto, ai fini dell’applicazione della misura, non assume rilievo che l’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sul reato di stalking di cui all’art. 612 bis c.p., per quegli stessi fatti posti a fondamento del provvedimento di ammonimento, ha disposto l’archiviazione del procedimento.	</p>
<p>4. In tema di ammonimento, l’autorità amministrativa gode di un’ampia autonomia con riguardo alla qualificazione dei fatti prospettati dal richiedente rispetto alla valutazione operata dal giudice penale il quale, per poter applicare la pena, deve necessariamente accertare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (requisito necessario affinché possa ritenersi integrata la fattispecie tipica del reato). Pertanto, l’Autorità amministrativa, prescindendo da tale accertamento in quanto le misure da essa adottate non hanno natura punitiva ma cautelare, può considerare rilevanti fatti che verosimilmente siano idonei a creare uno stato d’ansia e di paura nella vittima e, quindi,  può succedere che comportamenti considerati oggettivamente non penalmente rilevanti, siano idonei a fondare un provvedimento di ammonimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02099/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02980/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2980 del 2009, proposto da:	</p>
<p><B>STEFANO FORZA</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Federico Fumagalli, nonché tramite successiva procura dagli avv.ti Rosangela Cascella e Vittorio Sala, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Porro in Milano, Viale Beato Angelico n. 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>MINISTERO DELL’INTERNO</B> &#8211; Questore della Provincia di Milano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>CARMEN MARIA CRISTINA RAIMONDI<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Omar Gaafar, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Milano, Largo Zandonai n. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento di ammonimento ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009 n. 38 emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 17 settembre 2009 nei confronti del sig. Forza Stefano su richiesta della sig.ra Raimondi Carmen Maria Cristina;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questore di Milano e di Carmen Maria Cristina Raimondi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il sig. Stefano Forza, odierno ricorrente, è destinatario del provvedimento di ammonimento in epigrafe indicato, emesso ai sensi dell’art. 8, primo comma, del d.l. n. 11/2008 in quanto, a dire dell’Autorità amministrativa, questi avrebbe tenuto comportamenti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612 bis del codice penale nei confronti della moglie separata, sig.ra Carmen Maria Cristina Raimondi. <br />	<br />
Avvero tale provvedimento è diretto il ricorso in esame.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio, depositando memoria, il Ministero dell’Interno per opporsi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
La Sezione, con ordinanza n. 62, depositata in data 25 gennaio 2010, ha accolto l’istanza cautelare (l’ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, con provvedimento n. 1458/2010). <br />	<br />
Successivamente alla trattazione della fase cautelare, si è costituita in giudizio anche la controinteressata sig.ra Carmen Maria Cristina Raimondi.<br />	<br />
Il ricorrente e la controinteressata, in prossimità dell’udienza di discussione del merito, hanno depositato memorie insistendo nelle proprie conclusioni.<br />	<br />
Tenutasi la pubblica udienza in data 16 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
L’interessato si affida a tre mezzi di gravame.<br />	<br />
Con il primo mezzo lamenta la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso di comunicargli l’avvio del procedimento.<br />	<br />
Con il secondo motivo, deduce eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, in quanto, a suo dire, l’Autorità procedente avrebbe accolto acriticamente le prospettazioni fattuali proposte dalla controinteressata, senza neppure curarsi di sentirlo e senza curarsi di effettuare gli approfondimenti necessari; in proposito sottolinea come il provvedimento sia stato emesso il giorno seguente a quello di proposizione della domanda.<br />	<br />
Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, posto che nel provvedimento impugnato non sarebbero indicate le ragioni che hanno indotto ad adottare la misura.<br />	<br />
Ritiene il Collegio, rivedendo la propria posizione assunta in sede cautelare, che il ricorso sia infondato.<br />	<br />
Per ciò che concerne il primo motivo, si deve dare atto che vi è un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’atto di ammonimento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e che ritiene quindi che, in mancanza di tale comunicazione, il provvedimento debba considerarsi illegittimo (cfr. TAR Piemonte, SEZ. II, 17 febbraio 2011 n. 169; TAR Campania Napoli, SEZ. VI, 17 novembre 2010 n. 25184). <br />	<br />
La Sezione tuttavia ritiene preferibile un opposto orientamento secondo il quale &#8211; considerato che il provvedimento di ammonimento assolve ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, essendo preordinato a che gli &#8220;atti persecutori&#8221; posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non abbiano a cagionare esiti irreparabili; e considerato che lo stesso art. 7 della legge n. 241/90 esclude, per ragioni di celerità peculiari al procedimento, l’obbligo del preventivo avviso &#8211; la comunicazione di avviso di avvio del procedimento, per tale tipologia di atti, non è necessaria (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 18 marzo 2011 n. 751).<br />	<br />
Il motivo è quindi infondato.<br />	<br />
Il ragionamento svolto per respingere il primo motivo porta necessariamente al rigetto anche del secondo mezzo di gravame. Invero è di palmare evidenza che se il provvedimento di ammonimento non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento, a maggior ragione non può ritenersi che l’amministrazione sia tenuta all’audizione preventiva del destinatario del provvedimento, il quale non è neppure a conoscenza della sussistenza del procedimento. <br />	<br />
D’altro canto depongono per questa soluzione anche le esigenze cautelari e di celerità connesse a tale tipologia di atti, posto che la necessità di impedire che dal comportamento persecutorio scaturiscano danni irreparabili giustifica l’adozione di un provvedimento inaudita altera parte.<br />	<br />
Necessariamente quindi l’Amministrazione deve effettuare le proprie valutazioni sulla base delle circostanze di fatto allegate dalla vittima e del corredo probatorio che essa è in grado di produrre in sede procedimentale.<br />	<br />
Il destinatario del provvedimento potrà semmai far valere le proprie ragioni in un secondo momento, in sede di ricorso gerarchico ovvero proponendo istanza di riesame all’autorità procedente la quale, in presenza di nuove allegazioni e di nuovo materiale probatorio, è tenuta a riaprire il procedimento.<br />	<br />
Da quanto sopra discende ulteriormente che non si può censurare il comportamento dell’amministrazione che abbia adottato con immediatezza il provvedimento di ammonimento su richiesta della vittima. Nel caso concreto, va poi evidenziato che l’allegazione dei fatti posti a fondamento dell’istanza formulata dalla controinteressata (con particolare riferimento alle azioni di pedinamento e di intercettazione ambientale poste in essere dal ricorrente nei confronti della stessa) trova conforto in una molteplicità di documenti (depositati in giudizio) che l’Amministrazione ha potuto agevolmente visionare in sede procedimentale; sicché anche sotto tale profilo non può condividersi la doglianza formulata dall’interessato. <br />	<br />
Anche il secondo motivo è quindi infondato.<br />	<br />
Venendo ora al terzo motivo va osservato che, ad opinione del Collegio, l’Amministrazione procedente ha adeguatamente motivato il provvedimento, sia facendo riferimento ai numerosi contatti telefonici sia richiamando i pedinamenti e gli appostamenti effettuati dal ricorrente presso l’abitazione della moglie. <br />	<br />
In proposito va anche evidenziato che, come accennato poc’anzi, l’Amministrazione resistente ha depositato in giudizio copiosa documentazione dalla quale emerge che il ricorrente ha posto in essere condotte intrusive nella vita privata della signora Raimondi, installando apposite apparecchiature, presso l’abitazione ed a bordo dell’auto della stessa, atte a registrare le conversazioni che si svolgevano in quegli ambienti, e pedinando la medesima sia direttamente che attraverso personale di un’agenzia investigativa all’uopo da egli incaricato.<br />	<br />
Come si vede sussiste materiale sufficiente per poter ritenere che il comportamento tenuto nei confronti della controinteressata sia verosimilmente suscettibile di cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. <br />	<br />
Sono quindi ben chiare le ragioni che hanno indotto l’Autorità procedente ad emettere il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Nella propria memoria difensiva l’interessato pone infine in evidenza che l’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi sul reato di stalking di cui all’art. 612 bis c.p., per quegli stessi fatti posti a fondamento del provvedimento di ammonimento, ha disposto l’archiviazione del procedimento.<br />	<br />
Anche questa argomentazione non è decisiva.<br />	<br />
Va invero sottolineato che, come ha già avuto modo di affermare la Sezione, poiché le finalità del provvedimento di ammonimento, come più volte ribadito, sono di tipo cautelare e preventivo (e non già punitivo come la sanzione penale) il questore, per decidere se applicare la misura, deve apprezzare discrezionalmente, sulla base dei fatti esposti e degli elementi probatori forniti dal richiedente e degli altri che ritiene di acquisire dagli organi investigativi e dall’audizione delle persone informate sui fatti, la fondatezza dell’istanza, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende ivi esposte, senza che sia necessario il compiuto riscontro dell’avvenuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. III, 18 marzo 2011 n. 751).<br />	<br />
Ne discende, a parere del Collegio, che l’autorità amministrativa gode di un’ampia autonomia con riguardo alla qualificazione dei fatti prospettati dal richiedente rispetto alla valutazione operata dal giudice penale il quale, per poter applicare la pena, deve necessariamente accertare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (requisito necessario affinché possa ritenersi integrata la fattispecie tipica del reato). L’Autorità amministrativa, al contrario, proprio perché le misure da essa adottate non hanno natura punitiva ma cautelare, può prescindere da questo accertamento e considerare rilevanti fatti che verosimilmente siano idonei a creare uno stato d’ansia e di paura nella vittima. Ben può quindi succedere che comportamenti considerati oggettivamente non penalmente rilevanti, siano idonei a fondare un provvedimento di ammonimento.<br />	<br />
Deve quindi ribadirsi l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.<br />	<br />
In conclusione, per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore<br />	<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/08/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-8-2011-n-2099/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.2099</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.898</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-8-2011-n-898/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-8-2011-n-898/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-8-2011-n-898/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.898</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio &#8211; Est. M. Lensi B. P. (avv. R. Bizzarro) c/ il Consiglio Regionale della Sardegna (avv.ti M. Falchi Delitala e G. Spano) e nei confronti di P. B. W. (n.c.) sull&#8217;ammissione alla procedura selettiva del candidato che ha omesso di sottoscrivere il curriculum vitae Concorsi pubblici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-8-2011-n-898/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-8-2011-n-898/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.898</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio &#8211; Est. M. Lensi<br /> B. P. (avv. R. Bizzarro) c/  il Consiglio Regionale della Sardegna (avv.ti M. Falchi Delitala e G. Spano) e nei confronti di P. B. W. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissione alla procedura selettiva del candidato che ha omesso di sottoscrivere il curriculum vitae</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Componente Corecom – Procedura selettiva – Esclusione alla procedura – Candidato che non ha sottoscritto il curriculum vitae – Illegittimità – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In ossequio ai principi di favor partecipationis e sanabilità delle irregolarità formali, deve ritenersi illegittima l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica (nella specie, diretta alla scelta del componente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) del candidato che ha omesso di sottoscrivere il proprio curriculum vitae</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1305 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
B. P., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rosalia Bizzarro, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Consiglio Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Falchi Delitala e Gabriele Spano del Servizio Legale del Consiglio Regionale della Sardegna, presso il quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, via Roma N.25; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
P. B. W., controinteressato, non costituito in giudizio; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del decreto n. 471, emesso in data 13/11/2009 dal Consiglio Regionale, pubblicato in data successiva sul Buras Sardegna e sul sito internet del Consiglio Regionale;<br />	<br />
nonché di ogni altro atto precedente, inerente presupposto e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consiglio Regionale della Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 giugno 2011 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. <br />	<br />
Con atto del Presidente del Consiglio Regionale, pubblicato sul BURAS n. 30 del 25 settembre 2008, si invitava chi ne avesse interesse a presentare la propria candidatura per la carica di componente del Comitato regionale per le comunicazioni – CORECOM Sardegna.<br />	<br />
L’articolo 6 del citato invito prevedeva, a pena di inammissibilità della domanda, la allegazione – fra gli altri documenti previsti – del curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto.<br />	<br />
Con decreto n. 471 del 13 novembre 2009 venivano individuate le domande che erano state ammesse e quelle non ammesse con le relative motivazioni.<br />	<br />
La domanda del ricorrente risultava non ammessa, unitamente ad altre 16, per irregolarità formali e nello specifico per la mancata sottoscrizione del curriculum vitae.<br />	<br />
Col ricorso in esame il ricorrente chiede l’annullamento del decreto n. 471, emesso in data 13/11/2009 dal Consiglio Regionale.<br />	<br />
A tal fine si lamenta la violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendosi che trattasi di mera irregolarità formale che non può comportare l’esclusione da un concorso e che deve ritenersi sanabile, per cui il ricorrente avrebbe dovuto essere invitato alla regolarizzazione della sottoscrizione del curriculum vitae.<br />	<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 giugno 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del decreto n. 471, emesso in data 13/11/2009 dal Consiglio Regionale.<br />	<br />
In primo luogo deve ritenersi che il ricorso in esame sia proposto per l’annullamento del decreto n. 471, emesso in data 13/11/2009 dal Consiglio Regionale, nella parte d’interesse del ricorrente e cioè nella parte in cui si dichiara inammissibile la candidatura del ricorrente alla carica di componente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM Sardegna).<br />	<br />
Ritiene il collegio di dover confermare quanto già rilevato in sede di esame dell’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, con l’ordinanza n. 80 dell’11 febbraio 2010, dovendosi ritenere l’omessa sottoscrizione del curriculum vitae una mera irregolarità formale sanabile (cfr. Tar Campania, Napoli, V Sezione, n. 4511 del 15 maggio 2008).<br />	<br />
Deve infatti tenersi conto, in primo luogo, dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (cfr. Cons. Stato, V, 21.9.2005, n.4941), dovendosi accordare la preferenza al principio del favor partecipationis (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I, 27.7.2006, n.6583; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1.12.2005, n.2088; 10.5.2005, n.399; Cons. Stato, V, 10.11.2003, n.7134; 4.4.2002, n.1857; 16.1.2002, n.226), con applicazione del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche nell’ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali delle procedure selettive (Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n.5367; V, 4.2.2004, n.364).<br />	<br />
Stante pertanto la fondatezza della censura in tal senso mossa dal ricorrente col ricorso in esame, lo stesso deve essere accolto, con conseguente annullamento del decreto impugnato nella parte d’interesse del ricorrente e cioè nella parte in cui si dichiara inammissibile la sua candidatura alla carica di componente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM Sardegna).<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato, nella parte in cui si dichiara inammissibile la candidatura del ricorrente alla carica di componente del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM Sardegna).<br />	<br />
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/08/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-8-2011-n-898/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2011 n.898</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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