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	<title>19/7/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/7/2013 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.223</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-223/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-223/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.223</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Mazzella sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo Arbitrato – Art. 819-ter, secondo comma, c.p.c. &#8211; Rapporti tra arbitrato rituale e processo ordinario &#8211; Inapplicabilità dell&#8217;art. 50 c.p.c. che permette la prosecuzione del processo mediante riassunzione davanti al giudice competente &#8211; Q.l.c. sollevata dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-223/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-223/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.223</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Arbitrato – Art. 819-ter, secondo comma, c.p.c. &#8211; Rapporti tra arbitrato rituale e processo ordinario &#8211; Inapplicabilità dell&#8217;art. 50 c.p.c. che permette la prosecuzione del processo mediante riassunzione davanti al giudice competente &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Catania e dall’arbitro di Bologna – Asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. – Illegittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50 del codice di procedura civile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Franco GALLO; <br />	<br />
<b>Giudici</b> : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50 del codice di procedura civile, promossi da un Arbitro di Bologna con ordinanza del 13 novembre 2012 e dal Tribunale ordinario di Catania con ordinanza del 26 giungo 2012, iscritte ai nn. 38 e 62 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10 e 14 prima serie speciale, dell’anno 2013.</p>
<p>Visti l’atto di costituzione di R.A. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;</p>
<p>udito nell’udienza pubblica del 2 luglio 2013 e nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Luigi Mazzella;</p>
<p>uditi l’avvocato Marcello Marina per R.A. e l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1.– Con ordinanza emessa il 13 novembre 2012 in Bologna nel corso di un arbitrato rituale tra F.F. e la E.C. s.r.l. ed iscritta al n. 38 del registro ordinanze dell’anno 2013, l’arbitro ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 11 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applichino regole corrispondenti all’art. 50 del codice di procedura civile.</p>
<p>Il rimettente afferma che, con atto di citazione notificato il 4 marzo 2011 alla E.C. s.r.l., il socio F.F. aveva convenuto in giudizio la predetta società davanti al Tribunale ordinario di Bologna, impugnando la delibera assembleare del 6 dicembre 2010, trascritta in pari data nel libro delle decisioni dei soci. Con sentenza del 13 dicembre 2011, detto Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società che rimetteva alla decisione dell’arbitro unico, tra l’altro, le controversie relative alle deliberazioni sociali concernenti interessi individuali dei soci.</p>
<p>L’arbitro aggiunge che F.F., con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale ordinario di Bologna il 10 febbraio 2012, aveva proposto domanda per la nomina dell’arbitro. Nel corso del successivo procedimento davanti all’arbitro unico designato dal Presidente del Tribunale, la E.C. s.r.l. aveva eccepito in via preliminare la decadenza della controparte dall’impugnazione della delibera assembleare per decorrenza del termine di novanta giorni stabilito dall’art. 2479-ter del codice civile.</p>
<p>L’arbitro a quo sostiene che, ove non fossero fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda formulata nell’atto di citazione davanti al Tribunale di Bologna, si determinerebbe inevitabilmente una pronuncia di decadenza dall’azione proposta, mediante il ricorso per la nomina dell’arbitro, solamente in data 10 febbraio 2012, quando era ormai scaduto il termine stabilito dall’art. 2479-ter del codice civile. Ma a tale salvezza si oppone l’art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., il quale stabilisce che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica, tra l’altro, l’art. 50 del cod. proc. Civ., in virtù del quale, quando la riassunzione davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato, il processo continua e pertanto, al fine di verificare l’ammissibilità della domanda in relazione ai termini di decadenza cui essa sia eventualmente sottoposta, occorre far riferimento all’originario atto introduttivo della lite.</p>
<p>Ad avviso del rimettente, così disponendo l’art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., perché irragionevolmente ed in plateale disarmonia con la vigente disciplina codicistica che regola i rapporti tra i giudici ordinari e tra questi ultimi e quelli speciali, violando il diritto di difesa delle parti e i principi del giusto processo, determina, in caso di pronuncia di diniego della competenza del giudice ordinario adito in favore dell’arbitro, l’impossibilità, nel giudizio arbitrale successivamente instaurato, di far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, proposta davanti al giudice ordinario. Secondo il rimettente, la reciproca estraneità fra giudizio statuale ed arbitrato non può giustificare, in caso di passaggio dall’uno all’altro, la mancata conservazione degli effetti dell’atto introduttivo, prevista invece nei rapporti tra il giudice ordinario e quello amministrativo, in forza delle pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale. </p>
<p>Al riguardo, l’arbitro a quo richiama la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 4109 del 2007, la quale, in base ad una lettura costituzionalmente orientata della disciplina della materia, ha ritenuto che nell’ordinamento processuale sia stato dato ingresso al principio della translatio iudicii dal giudice ordinario al giudice speciale e, viceversa, anche in caso di pronuncia resa sulla «giurisdizione».</p>
<p>Il rimettente aggiunge che, successivamente, questa Corte, con sentenza n. 77 del 2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevedeva che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione, evidenziando, nella motivazione, come il vigente codice di procedura civile, nel regolare questioni di rito – ed in particolare nella disciplina relativa all’individuazione del giudice competente – si ispira al principio per cui le disposizioni processuali non sono fini a se stesse, ma funzionali alla miglior qualità della decisione di merito, senza che sia possibile sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al «bene della vita» oggetto della loro contesa.</p>
<p>L’arbitro a quo ricorda, poi, come il legislatore, preso atto dei descritti arresti giurisprudenziali, sia intervenuto a regolare i rapporti tra giudici appartenenti a diverse giurisdizioni, prima con l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e poi con l’art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), norme in forza delle quali oggi, nel caso in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di giurisdizione, se il processo sia tempestivamente riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, «sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda».</p>
<p>Il rimettente afferma anche che, pur volendo riconoscere la persistente problematicità dell’esatta qualificazione dei rapporti fra la giurisdizione ordinaria e quella arbitrale, occorre considerare che questa Corte, nella sentenza n. 376 del 2001, ha chiarito che il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statuali della giurisdizione, essendo potenzialmente fungibile con quello degli organi giurisdizionali.</p>
<p>Inoltre, con la riforma della disciplina dell’arbitrato introdotta dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), i rapporti tra arbitro e giudice ordinario sono stati inequivocabilmente ricondotti nell’ambito della «competenza», come riconosciuto dalla successiva giurisprudenza di legittimità.</p>
<p>Pertanto l’art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che non si applichi l’art. 50 c.p.c. nei rapporti tra arbitrato e processo, comportando la mancata conservazione degli effetti dell’atto introduttivo in caso di riassunzione del processo nel termine di legge, contrasterebbe con il carattere della fungibilità della giurisdizione del giudice statale con quella dell’arbitro. Infatti, ad avviso del rimettente, pur volendo qualificare il compromesso come atto di rinuncia alla giurisdizione statale, non sarebbe possibile individuare la razionalità di un assetto normativo che, a fronte della medesima domanda giudiziale svolta originariamente innanzi ad un giudice ordinario, faccia conseguire la perdita irrimediabile degli effetti sostanziali e processuali derivanti dalla domanda nel caso in cui questa venga ritenuta improponibile dal giudice adito poiché doveva essere promossa innanzi all’arbitro ed invece escluda qualsivoglia decadenza sostanziale o processuale quando sussista il difetto di competenza o di giurisdizione in favore di altro giudice ordinario o speciale.</p>
<p>2.– Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.</p>
<p>La difesa dello Stato sostiene che nel diritto processuale positivo non si rinvengono norme che dispongano in maniera chiara la piena equiparazione della disciplina del processo davanti al giudice togato con quella del procedimento arbitrale. Anzi, il sistema continua a basarsi sulla perdurante diversità ed estraneità fra giudizio statale ed arbitrato, a differenza di quanto si può affermare rispetto ai rapporti tra giudice ordinario e giudice amministrativo.</p>
<p>Inoltre occorre considerare che il compromesso costituisce un atto di rinuncia alla giurisdizione statale, frutto di una libera scelta delle parti che presuppone necessariamente la conoscenza delle conseguenze derivanti dalla differenziazione delle discipline dei due tipi di giudizio previste dall’ordinamento, tra le quali rientra anche l’impossibilità della riassunzione della causa davanti all’arbitro in caso di dichiarazione di incompetenza resa dal giudice statale e della conseguente conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.</p>
<p>Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la mancata previsione della translatio iudicii è da ricondurre alla discrezionalità del legislatore, la quale si basa sulla non completa assimilazione del giudizio statuale e di quello arbitrale in ragione della differenza ontologica derivante dalla libera scelta delle parti che caratterizza il secondo e, pertanto, non è fonte di alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati dal rimettente. Del resto, aggiunge l’Avvocatura generale dello Stato, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 376 del 2001, ha affermato che il giudizio di arbitrale è fungibile solo “potenzialmente” con quello degli organi giurisdizionali.</p>
<p>3.– Nel corso di un giudizio civile promosso da A.R. contro la R.I. s.r.l. e avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza iscritta al n. 62 del registro ordinanze dell’anno 2013, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applichino regole corrispondenti all’art. 50 del codice di procedura civile.</p>
<p>Il giudice a quo espone che la società convenuta in giudizio ha eccepito l’improponibilità della domanda e la decadenza dall’azione in ragione della presenza, nello statuto sociale, di una clausola compromissoria.</p>
<p>Sulla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente svolge argomentazioni identiche a quelle contenute nell’ordinanza di rimessione pronunciata dall’arbitro di Bologna riportate sopra al punto n. 1.</p>
<p>Sulla rilevanza, il Tribunale ordinario di Catania afferma che la pronuncia di incompetenza del giudice adito sull’impugnativa della delibera assunta dall’assemblea straordinaria dei soci, ove non fossero fatti salvi, mediante il meccanismo offerto dall’art. 50 cod. proc. civ., gli effetti sostanziali e processuali della domanda in precedenza proposta davanti al giudice ordinario, determinerebbe comunque la decadenza dell’attrice (ai sensi dell’art. 2377, sesto comma, cod. civ.) dal potere di impugnare la medesima delibera innanzi all’arbitro unico designando.</p>
<p>4.– Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituita A.R., la quale chiede che la norma censurata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.</p>
<p>La parte sostiene, anzitutto, che la questione è rilevante, perché, ove non fossero fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta davanti al giudice ordinario, la pronuncia di incompetenza di quest’ultimo determinerebbe la decadenza dal potere di impugnare la delibera societaria davanti all’arbitro designando.</p>
<p>Quanto al merito, A.R. afferma che, a seguito della sentenza di questa Corte n. 77 del 2007 e di quella della Corte di cassazione n. 4109 del 2007, nel caso in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di giurisdizione, la regola generale oggi vigente nell’ordinamento è quella della possibilità di prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Pertanto l’art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., stabilendo che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applica l’art. 50 cod. proc. civ., contrasta con l’art. 3 Cost., sia perché tratta in modo diverso cittadini che versano in situazioni identiche, sia per carenza di ragionevolezza interna ed esterna.</p>
<p>Ad avviso della parte, sussiste lesione anche degli artt. 24 e 111 Cost., che assicurano ad ogni parte il diritto ad un giusto processo, così come previsto anche dall’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.</p>
<p>5.– Nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata.</p>
<p>La difesa dello Stato sostiene che la questione è inammissibile, perché oggetto del giudizio principale è la pregiudiziale arbitrale, onde il rimettente dovrà decidere solamente sulla competenza propria o dell’arbitro, mentre la decadenza della parte attrice dal potere di impugnazione della delibera assembleare è questione che si potrà porre nell’eventuale giudizio arbitrale successivamente instaurato.</p>
<p>Con riferimento al merito della questione, l’Avvocatura generale dello Stato svolge argomentazioni analoghe a quelle sostenute nell’atto di intervento nel giudizio di costituzionalità promosso dall’arbitro unico di Bologna e riportate sopra al punto n. 2. </p>
<p>6.– In prossimità dell’udienza di discussione, A.R. ha depositato una memoria nella quale ha ribadito la rilevanza della questione, affermando che, ove non fossero fatti salvi – mediante il meccanismo previsto dall’art. 50 cod. proc. civ. – gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta davanti al giudice ordinario, la pronuncia del Tribunale relativa alla devoluzione ad arbitri dell’impugnativa della delibera dell’assemblea dei soci determinerebbe la decadenza (ai sensi dell’art. 2377, sesto comma, cod. civ.) dal potere di impugnare la medesima delibera davanti all’arbitro designando. Né potrebbe opinarsi diversamente, sostenendo che a sollevare la questione dovrebbe essere proprio l’arbitro, perché questi, una volta investito del giudizio di impugnazione della delibera assembleare, si dovrebbe limitare a dichiarare l’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza.</p>
<p>Nel merito, la parte privata ripercorre l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di translatio iudicii tra giurisdizioni diverse e aggiunge che il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost. esige che la domanda proposta dal soggetto sia esaminata nel merito dal giudice e che il processo si concluda con una sentenza idonea a dare una risposta in ordine al bene della vita oggetto della lite.</p>
<p>Inoltre, con riferimento all’art. 3 Cost., ad avviso della parte debbono essere ravvisate la violazione del principio di uguaglianza in senso formale e la mancata assimilazione di categorie di soggetti omogenee, nonché la carenza di ragionevolezza interna ed esterna della norma censurata. Questa, infatti, tratta in modo diverso cittadini che versano in analoghe o identiche situazioni, ponendo in essere una disparità di trattamento non giustificata da ragionevoli motivi.</p>
<p>La parte privata aggiunge che il principio del giusto processo è oggi testualmente consacrato nell’art. 111 Cost. come diritto di ogni cittadino di rivolgersi alla giustizia senza timore di alchimie processuali o di decisioni di rito discrezionali che impediscano il sereno esame della vicenda portata all’attenzione del giudice.</p>
<p>	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
1.– Il Tribunale ordinario di Catania e l’arbitro di Bologna dubitano, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti all’art. 50 dello stesso codice.</p>
<p>Ad avviso di entrambi i rimettenti, la norma censurata contrasterebbe con i menzionati parametri costituzionali perché, irragionevolmente e in disarmonia con la vigente disciplina del codice di rito relativa ai rapporti tra i giudici ordinari e tra questi e quelli speciali, violando il diritto di difesa e i principi del giusto processo, determina, in caso di pronuncia del giudice ordinario di diniego della propria competenza a favore di quella dell’arbitro, l’impossibilità di far salvi gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda proposta dall’attore davanti al giudice ordinario.</p>
<p>2.– In ragione dell’identità delle questioni sollevate, i giudizi debbono essere riuniti per essere definiti con unica decisione.</p>
<p>3.– Successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, la giurisprudenza di legittimità si è espressa, con una isolata pronuncia, nel senso che l’art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., laddove afferma che «nei rapporti tra arbitrato e processo» non si applica l’art. 50 cod. proc. civ., riguarderebbe solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario; allorquando, invece (come nel caso dei giudizi a quibus), sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, sarebbe possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall’art. 50, con salvezza degli effetti sostanziali della domanda (ordinanza n. 22002 del 2012).</p>
<p>Una simile interpretazione della norma censurata – che non costituisce diritto vivente – si basa, però, su argomentazioni fragili, fondandosi esclusivamente sulla constatazione che il secondo comma dell’art. 819-ter menziona i rapporti «fra arbitrato e processo» e non anche quelli «fra processo e arbitrato». È evidente la debolezza dell’argomento: l’espressione utilizzata dalla norma è tale da comprendere, in generale, qualsiasi tipo di rapporto che può intercorrere, rispetto ad una stessa causa, tra arbitri e giudici. Del resto, i giudici di legittimità non hanno chiarito quale sarebbe la ratio della diversità di trattamento che discende dall’interpretazione della norma da essi fatta propria e, cioè, per quale motivo la causa potrebbe proseguire davanti all’arbitro se è il giudice a dichiarare la propria incompetenza e invece dovrebbe essere riproposta ex novo davanti al giudice ove fosse l’arbitro a dichiararsi incompetente.</p>
<p>L’interpretazione fornita dalla Corte di cassazione è smentita, poi, da inequivoci elementi letterali. Primo fra tutti, la rubrica della norma, intitolata, anch’essa, ai «Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria»; volendo seguire il ragionamento della citata ordinanza n. 22002 del 2012, da una simile indicazione si dovrebbe dedurre che l’intero art. 819-ter sia dedicato al caso in cui è l’arbitro a dichiarare la propria incompetenza. Al contrario, dal primo comma dell’articolo emerge chiaramente che esso tratta di aspetti relativi in generale ai rapporti tra i due soggetti e, anzi, dedica due specifiche disposizioni (il secondo ed il terzo periodo) al caso in cui è il giudice a dichiararsi incompetente. Ne deriva che il successivo secondo comma, nell’escludere l’applicabilità di una serie di norme del codice di rito in tema di competenza, ha sicuramente riguardo anche alle ipotesi in cui, appunto, la causa sia stata originariamente proposta davanti al giudice che si sia poi dichiarato incompetente. E ciò senza considerare che l’eccezione di incompetenza dell’arbitro è disciplinata specificamente dall’art. 817 cod. proc. civ., onde, se davvero la norma espressa dal secondo comma dell’art. 819-ter avesse ad oggetto esclusivamente il caso in cui l’arbitro si dichiari incompetente, sarebbe stato più logico il suo inserimento nel citato art. 817.</p>
<p>Si deve dunque concludere nel senso che l’art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., inibisce l’applicazione di regole corrispondenti a quelle enunciate dall’art. 50 cod. proc. civ., tanto nel caso in cui sia l’arbitro a dichiararsi incompetente a favore del giudice statale, quanto nell’ipotesi inversa.</p>
<p>4.– Nel merito, la questione sollevata dall’arbitro di Bologna è ammissibile e fondata.</p>
<p>Come già riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 77 del 2007) gli artt. 24 e 111 Cost. attribuiscono all’intero sistema giurisdizionale la funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi ed impongono che la disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti ad ordini diversi si ispiri al principio secondo cui l’individuazione del giudice munito di giurisdizione non deve sacrificare il diritto delle parti ad ottenere una risposta, affermativa o negativa, in ordine al bene della vita oggetto della loro contesa. Da tale constatazione discende, tra l’altro, la conseguenza della necessità della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda nel caso in cui la parte erri nell’individuazione del giudice munito della giurisdizione.</p>
<p>Tali principi si impongono anche nei rapporti tra arbitri e giudici, perché la possibilità che le parti affidino la risoluzione delle loro controversie a privati invece che a giudici è la conseguenza di specifiche previsioni dell’ordinamento.</p>
<p>Questa Corte, al fine di verificare la sussistenza della legittimazione degli arbitri a sollevare questioni di legittimità costituzionale, ha riconosciuto che «l’arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l’applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l’aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l’interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie» e ha affermato che il giudizio degli arbitri «è potenzialmente fungibile con quello degli organi della giurisdizione» (sentenza n. 376 del 2001).</p>
<p>Sul piano della disciplina positiva dell’arbitrato, poi, è indubbio che, con la riforma attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), il legislatore ha introdotto una serie di norme che confermano l’attribuzione alla giustizia arbitrale di una funzione sostitutiva della giustizia pubblica. Anche se l’arbitrato rituale resta un fenomeno che comporta una rinuncia alla giurisdizione pubblica, esso mutua da quest’ultima alcuni meccanismi al fine di pervenire ad un risultato di efficacia sostanzialmente analoga a quella del dictum del giudice statale.</p>
<p>Rilevano, al riguardo: l’art. 816-quinquies (sull’ammissibilità dell’intervento volontario di terzi nel giudizio arbitrale e sull’applicabilità allo stesso dell’art. 111 cod. proc. civ. in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso), l’art. 819-bis (nella parte in cui presuppone la possibilità per gli arbitri di sollevare questioni di legittimità costituzionale), l’art. 824-bis (che ricollega al lodo, fin dalla sua sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria).</p>
<p>Anche dall’esame della disciplina sostanziale emerge che, sotto molti aspetti, l’ordinamento attribuisce alla promozione del giudizio arbitrale conseguenze analoghe a quelle dell’instaurazione della causa davanti al giudice. Infatti, il codice civile, sia in materia di prescrizione (artt. 2943 e 2945), sia in materia di trascrizione (artt. 2652, 2653, 2690, 2691), equipara espressamente alla domanda giudiziale l’atto con il quale la parte promuove il procedimento arbitrale.</p>
<p>Pertanto, nell’ambito di un ordinamento che riconosce espressamente che le parti possano tutelare i propri diritti anche ricorrendo agli arbitri la cui decisione (ove assunta nel rispetto delle norme del codice di procedura civile) ha l’efficacia propria delle sentenze dei giudici, l’errore compiuto dall’attore nell’individuare come competente il giudice piuttosto che l’arbitro non deve pregiudicare la sua possibilità di ottenere, dall’organo effettivamente competente, una decisione sul merito della lite.</p>
<p>Se, quindi, il legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia, struttura l’ordinamento processuale in maniera tale da configurare l’arbitrato come una modalità di risoluzione delle controversie alternativa a quella giudiziale, è necessario che l’ordinamento giuridico preveda anche misure idonee ad evitare che tale scelta abbia ricadute negative per i diritti oggetto delle controversie stesse.</p>
<p>Una di queste misure è sicuramente quella diretta a conservare gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice o all’arbitro incompetenti, la cui necessità ai sensi dell’art. 24 Cost. sembra porsi alla stessa maniera, tanto se la parte abbia errato nello scegliere tra giudice ordinario e giudice speciale, quanto se essa abbia sbagliato nello scegliere tra giudice e arbitro. Ed invece la norma censurata, non consentendo l’applicabilità dell’art. 50 cod. proc. civ., impedisce che la causa possa proseguire davanti all’arbitro o al giudice competenti e, conseguentemente, preclude la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda.</p>
<p>Deve essere dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 819-ter, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti alle previsioni dell’art. 50 del codice di procedura civile, ferma la parte restante dello stesso art. 819-ter.</p>
<p>5.– La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Catania è assorbita. </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
riuniti i giudizi, </p>
<p>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50 del codice di procedura civile.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2013.</p>
<p>F.to: </p>
<p>Franco GALLO, Presidente </p>
<p>Luigi MAZZELLA, Redattore </p>
<p>Gabriella MELATTI, Cancelliere </p>
<p>	<br />
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2013. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-223/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.223</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1937</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1937</a></p>
<p>Pres. Leo Est. De Vita F. Baglivo ( Avv.ti M. Zoppolato, M. Napoli ) ed altri. Processo amministrativo – Contributo unificato – Pagamento – Nota del T.A.R. – Ricorso – Inammissibilità – Ragioni – Natura provvedimentale – Non sussiste E’ inammissibile il ricorso avverso la nota emessa dal Tribunale amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1937</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leo       Est.  De  Vita<br />   F. Baglivo ( Avv.ti M. Zoppolato, M. Napoli )  ed altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Contributo unificato –  Pagamento – Nota del T.A.R.  – Ricorso  – Inammissibilità  – Ragioni – Natura provvedimentale – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso avverso la nota emessa dal Tribunale amministrativo regionale avente ad oggetto  l’individuazione della  misura del contributo unificato  per proporre ricorso  davanti  ai T.A.R. e al Consiglio di Stato, con specifico riferimento alle materie degli appalti pubblici delle espropriazione per p.u. e delle autorità indipendenti,  in quanto, tale atto non ha natura provvedimentale, essendo un mero avviso non appartenente alla categoria degli atti amministrativi. Infatti, il  pagamento del contributo unificato è dovuto direttamente  in applicazione delle disposizioni normative e la presenza di un avviso o, nel caso contrario, la sua mancanza  non comporta la possibilità di potersi sottrarre al pagamento del contributo in questione, così come eventuali erronee indicazioni non legittimano a modificare l’importo legislativamente fissato che è l’unico ad avere cogenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla inammissibilità del ricorso avverso la nota per il pagamento del contributo unificato in materia di appalti pubblici, di espropriazioni per pubblica utilità  e autorità indipendenti.</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 509 del 2013, proposto da:<br /> <br />
&#8211; <b>Fabio Baglivo, Paola Balzarini, Guido Bardelli, Enzo Barilà, Alessandra Maria Bazzani, Max Diego Benedetti, Maurizio Boifava, Eleonora E.L. Bonsignori, Joseph F. Brigandì, Fabio Bifulco, Angela Canta, Carla Caputo, Valeria Catalano, Carlo Cerami, Cri<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; il <b>Segretariato Generale del T.A.R. Lombardia</b>, in persona del Segretario generale pro-tempore,<br />
&#8211; la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente pro-tempore,<br />
&#8211; il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
&#8211; il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; </p>
<p><i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ad adiuvandum:<br />
&#8211; <b>Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio De Portu, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;<br />
&#8211; <b>Ordine degli Avvocati di Roma</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiana Dore e Salvatore Orestano, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Dante n. 16, presso lo studio dell’Avv. Marco N<br />
&#8211; <b>Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi D’Ambrosio, Felice Eugenio Lorusso, Nino Matassa, Antonella Roselli e Fulvio Mastroviti, ed ele<br />
<i></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota del Segretario del T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”, e di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato Generale del T.A.R. Lombardia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visti gli interventi ad adiuvandum proposti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;<br />	<br />
Uditi, all’udienza pubblica del 4 giugno 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 1 marzo 2013 e depositato il 5 marzo successivo, i ricorrenti, per la maggior parte avvocati del Foro di Milano, hanno impugnato la nota del Segretario del T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”.<br />	<br />
Con l’impugnata nota, il Segretario generale del T.A.R. Lombardia ha dato attuazione al disposto di cui all’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, come novellato da ultimo dall’art. 1, commi 25-29, della legge n. 228 del 2012, attraverso cui sono stati elevati gli importi del contributo unificato per proporre ricorso davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, soprattutto con riferimento alle materie degli appalti pubblici, delle espropriazioni per pubblica utilità e delle Autorità indipendenti.<br />	<br />
Premessa la legittimazione ad agire degli avvocati e l’obbligo di disapplicazione in capo all’Autorità amministrativa delle disposizioni normative in materia di contributo unificato, a sostegno del ricorso vengono dedotte, innanzitutto, le censure di violazione delle direttive comunitarie 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE e delle direttive comunitarie 17/2004/CE e 18/2004/CE, di violazione dell’articolo 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e di violazione dei principi generali del Trattato UE di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Con un successivo ordine di censure vengono dedotte la violazione e falsa applicazione del principio di legalità anche sotto il profilo della riduzione del controllo di legittimità nelle gare d’appalto, la violazione delle Direttive comunitarie 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE e delle direttive comunitarie 17/2004/CE e 18/2004/CE, la violazione dell’articolo 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e la violazione dei principi generali del Trattato UE di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Ulteriormente vengono dedotte la violazione della direttive comunitarie 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE e delle direttive comunitarie 17/2004/CE e 18/2004/CE e la violazione dei principi generali del Trattato UE di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Infine, vengono dedotte le doglianze di violazione degli artt. 6 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 45 e ss., 49 e ss., 56, 67, comma 4, e 101 e ss., del TFUE con riferimento ai principi di non discriminazione, libera concorrenza, libera circolazione delle persone e dei servizi, libertà di stabilimento, trasparenza, di proporzionalità e dell’effetto utile.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Segretariato Generale del T.A.R. Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Sono intervenuti in giudizio, ad adiuvandum, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, l’Ordine degli Avvocati di Roma e la Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, che hanno insistito per l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; l’avvocatura erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia in quanto l’atto impugnato non rientrerebbe nella categoria dei provvedimenti amministrativi, trattandosi di un mero avviso, sia per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; i ricorrenti hanno replicato contestando gli assunti dell’avvocatura erariale e insistendo per la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l’atto impugnato non ha natura provvedimentale.<br />	<br />
2. Le parti ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota del Segretario del T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”, affisso nell’Ufficio accettazione del Tribunale.<br />	<br />
Tuttavia la predetta nota non possiede né natura provvedimentale, né può essere ricondotta alla più generale categoria dell’atto amministrativo, trattandosi di un avviso che si limita a richiamare pedissequamente il contenuto della norma (art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, come da ultimo modificato) che stabilisce la misura del contributo unificato in relazione alle varie tipologie di controversie proposte davanti al giudice amministrativo.<br />	<br />
A supporto della predetta qualificazione militano le seguenti considerazioni.<br />	<br />
Innanzitutto, il pagamento del contributo unificato è dovuto direttamente in applicazione delle disposizioni normative, con la conseguenza che la presenza di un avviso non ha alcun rilievo in tal senso. Tale considerazione risulta avvalorata dalla circostanza che l’eventuale mancanza dell’avviso non consente alle parti ricorrenti di sottrarsi al pagamento del contributo unificato, nella misura aggiornata in seguito alle modifiche normative, ed eventuali erronee indicazioni contenute nell’avviso non sono idonee a modificare l’importo legislativamente fissato che è l’unico ad avere cogenza.<br />	<br />
Ciò consente anche di respingere l’assunto delle parti ricorrenti in ordine all’appartenenza della nota impugnata alla categoria degli atti vincolati, atteso che questi ultimi, pur essendo predeterminati in tutti i loro elementi dalla legge o da altra disposizione normativa, debbono necessariamente essere adottati per rendere applicabile la fonte normativa superiore che, in caso contrario, non potrebbe ricevere attuazione; nel caso de quo, come già evidenziato, l’adozione dell’avviso non risulta necessaria per esigere il pagamento del contributo unificato nell’importo corrispondente a quanto stabilito direttamente dall’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. <br />	<br />
L’avviso inoltre manca di data e di protocollo, che rappresentano elementi essenziali – almeno la data, che deve essere direttamente o indirettamente individuabile – di un atto amministrativo, con la conseguenza che ciò dimostra la vera funzione dell’avviso che è semplicemente quella di agevolare le parti processuali nell’individuazione dell’esatta misura del contributo unificato da corrispondere e non quella di attuare il disposto normativo.<br />	<br />
2.1. Pertanto essendo la presente controversia finalizzata a contestare direttamente il contenuto delle normativa primaria, non implementata in alcun modo dalla nota del Segretario generale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di lesività dell’avviso impugnato (cfr. Consiglio di Stato, IV, 9 marzo 2012, n. 1349).<br />	<br />
3. Naturalmente le parti potranno agire a tutela dei loro interessi incardinando il giudizio presso il giudice munito di giurisdizione – il giudice tributario (Cass., SS. UU., 17 aprile 2012, n. 5994; 5 maggio 2011, n. 9840) – in occasione dei contenziosi aventi ad oggetto l’omesso parziale o totale versamento del contributo unificato.<br />	<br />
4. In ragione della peculiarità della controversia e del suo arresto ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Alberto Di Mario, Primo Referendario<br />	<br />
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify></b>	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b>	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/07/2013</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1937/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-220/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.220</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Silvestri sul riordino delle Province 1. Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina di Province comuni ed enti locali – Art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2013-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Silvestri</span></p>
<hr />
<p>sul riordino delle Province</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina di Province comuni ed enti locali – Art. 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011 &#8211; Riordino delle province e loro funzioni &#8211; Q.l.c. sollevata dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Molise, Lazio e Campania e dalle Regioni autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia – Asserita violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 72, 77, 97, 114, 117, 118, 119, 120 e 138 della Costituzione, nonché degli artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), dell’art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), degli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 11, 51, 54 e 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e degli artt. 2 e 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nonché del principio di leale collaborazione – Illegittimità costituzionale;</p>
<p>2.	Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina di Province comuni ed enti locali – Artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012 &#8211; Riordino delle province e loro funzioni – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Molise, Lazio, Veneto, Campania, Lombardia, Piemonte e Calabria e dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna  &#8211; Asserita violazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 71, 72, 77, 97, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 126, 132, 133 e 138 Cost., degli artt. 3, 43, 45 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, dell’art. 4 della legge cost. n. 1 del 1963, dell’art. 8 del d.lgs. n. 9 del 1997 e dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché del principio di leale collaborazione &#8211; Illegittimità costituzionale;</p>
<p>3.	Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina di Province comuni ed enti locali – Art. 23, comma 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011 &#8211; Riordino delle province e loro funzioni &#8211; Illegittimità costituzionale consequenziale;</p>
<p>4.	Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina di Province comuni ed enti locali – Art. 23, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011 &#8211; Riordino delle province e loro funzioni – Q.l.c. sollevata dalle Regioni Piemonte, Molise e Sardegna – Asserita violazione degli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., e dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, nonché dell’art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) – Inammissibilità;</p>
<p>5.	Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina di Province comuni ed enti locali – Art. 23, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011 &#8211; Riordino delle province e loro funzioni – Q.l.c. sollevata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia &#8211; Asserita violazione degli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché dell’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) – Non fondatezza;</p>
<p>6.	Autonomia e decentramento &#8211; Disciplina di Province comuni ed enti locali – Art. 23, comma 22, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011 &#8211; Riordino delle province e loro funzioni – Q.l.c. sollevata dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste &#8211; Asserita violazione degli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), dell’art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), degli artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) e degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo l’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011;</p>
<p>2.	sono costituzionalmente gli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012;</p>
<p>3.	è costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’art. 23, comma 20-bis, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011;</p>
<p>4.	sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 Cost., e ai principi di ragionevolezza e di leale collaborazione, nonché all’art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) – dalle Regioni Piemonte e Molise, e dalla Regione autonoma Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe;</p>
<p>5.	non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 4, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promossa – in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) – dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p>6.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 22, del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all’art. 3, primo comma, lettere a) e b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), agli artt. 2, primo comma, lettera b), 3, primo comma, lettera f), e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) ed agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost. – dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1927</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1927/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1927/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1927/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1927</a></p>
<p>Pres. Leo Est. De Vita F. Baglivo ( Avv.ti M. Zoppolato, M. Napoli ) ed altri. sulla inammissibilità del ricorso avverso la nota per il pagamento del contributo unificato in materia di appalti pubblici, di espropriazioni per pubblica utilità e autorità indipendenti Processo amministrativo – Contributo unificato – Pagamento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1927/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1927</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2013-n-1927/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.1927</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Leo      <i> Est.</i>  De  Vita <br />  F. Baglivo ( Avv.ti M. Zoppolato, M. Napoli )  ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla inammissibilità del ricorso avverso la nota per il pagamento del contributo unificato in materia di appalti pubblici, di espropriazioni per pubblica utilità e autorità indipendenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Contributo unificato –  Pagamento – Nota del T.A.R.  – Ricorso  – Inammissibilità  – Ragioni – Natura provvedimentale – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile il ricorso avverso la nota emessa dal Tribunale amministrativo regionale avente ad oggetto  l’individuazione della  misura del contributo unificato  per proporre ricorso  davanti  ai T.A.R. e al Consiglio di Stato, con specifico riferimento alle materie degli appalti pubblici delle espropriazione per p.u. e delle autorità indipendenti,  in quanto, tale atto non ha natura provvedimentale, essendo un mero avviso non appartenente alla categoria degli atti amministrativi. Infatti, il  pagamento del contributo unificato è dovuto direttamente  in applicazione delle disposizioni normative e la presenza di un avviso o, nel caso contrario, la sua mancanza  non comporta la possibilità di potersi sottrarre al pagamento del contributo in questione, così come eventuali erronee indicazioni non legittimano a modificare l’importo legislativamente fissato che è l’unico ad avere cogenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01927/2013 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00509/2013 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 509 del 2013, proposto da: 	</p>
<p>&#8211; Fabio Baglivo, Paola Balzarini, Guido Bardelli, Enzo Barilà, Alessandra Maria Bazzani, Max Diego Benedetti, Maurizio Boifava, Eleonora E.L. Bonsignori, Joseph F. Brigandì, Fabio Bifulco, Angela Canta, Carla Caputo, Valeria Catalano, Carlo Cerami, Cristi<br />
	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; il Segretariato Generale del T.A.R. Lombardia, in persona del Segretario generale pro-tempore,<br />
&#8211; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore,<br />
&#8211; il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore,<br />
&#8211; il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliati presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:	</p>
<p>&#8211; Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio De Portu, ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Corridoni n. 39, presso la Segreteria del T.A.R.;<br />
&#8211; Ordine degli Avvocati di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiana Dore e Salvatore Orestano, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Dante n. 16, presso lo studio dell’Avv. Marco Napoli;<br />
&#8211; Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi D’Ambrosio, Felice Eugenio Lorusso, Nino Matassa, Antonella Roselli e Fulvio Mastroviti, ed elettivame<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della nota del Segretario del T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”, e di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato Generale del T.A.R. Lombardia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Visti gli interventi ad adiuvandum proposti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dalla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;<br />	<br />
Uditi, all’udienza pubblica del 4 giugno 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 1 marzo 2013 e depositato il 5 marzo successivo, i ricorrenti, per la maggior parte avvocati del Foro di Milano, hanno impugnato la nota del Segretario del T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”.<br />	<br />
Con l’impugnata nota, il Segretario generale del T.A.R. Lombardia ha dato attuazione al disposto di cui all’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, come novellato da ultimo dall’art. 1, commi 25-29, della legge n. 228 del 2012, attraverso cui sono stati elevati gli importi del contributo unificato per proporre ricorso davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, soprattutto con riferimento alle materie degli appalti pubblici, delle espropriazioni per pubblica utilità e delle Autorità indipendenti.<br />	<br />
Premessa la legittimazione ad agire degli avvocati e l’obbligo di disapplicazione in capo all’Autorità amministrativa delle disposizioni normative in materia di contributo unificato, a sostegno del ricorso vengono dedotte, innanzitutto, le censure di violazione delle direttive comunitarie 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE e delle direttive comunitarie 17/2004/CE e 18/2004/CE, di violazione dell’articolo 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, di violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e di violazione dei principi generali del Trattato UE di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Con un successivo ordine di censure vengono dedotte la violazione e falsa applicazione del principio di legalità anche sotto il profilo della riduzione del controllo di legittimità nelle gare d’appalto, la violazione delle Direttive comunitarie 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE e delle direttive comunitarie 17/2004/CE e 18/2004/CE, la violazione dell’articolo 47, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e la violazione dei principi generali del Trattato UE di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Ulteriormente vengono dedotte la violazione della direttive comunitarie 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE e delle direttive comunitarie 17/2004/CE e 18/2004/CE e la violazione dei principi generali del Trattato UE di non discriminazione, di proporzionalità e di tutela della concorrenza.<br />	<br />
Infine, vengono dedotte le doglianze di violazione degli artt. 6 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 45 e ss., 49 e ss., 56, 67, comma 4, e 101 e ss., del TFUE con riferimento ai principi di non discriminazione, libera concorrenza, libera circolazione delle persone e dei servizi, libertà di stabilimento, trasparenza, di proporzionalità e dell’effetto utile.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Segretariato Generale del T.A.R. Lombardia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Sono intervenuti in giudizio, ad adiuvandum, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, l’Ordine degli Avvocati di Roma e la Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari, che hanno insistito per l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo.<br />	<br />
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni; l’avvocatura erariale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia in quanto l’atto impugnato non rientrerebbe nella categoria dei provvedimenti amministrativi, trattandosi di un mero avviso, sia per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; i ricorrenti hanno replicato contestando gli assunti dell’avvocatura erariale e insistendo per la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l’atto impugnato non ha natura provvedimentale.<br />	<br />
2. Le parti ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della nota del Segretario del T.A.R. Lombardia, avente ad oggetto “nuovi valori del contributo unificato”, affisso nell’Ufficio accettazione del Tribunale.<br />	<br />
Tuttavia la predetta nota non possiede né natura provvedimentale, né può essere ricondotta alla più generale categoria dell’atto amministrativo, trattandosi di un avviso che si limita a richiamare pedissequamente il contenuto della norma (art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, come da ultimo modificato) che stabilisce la misura del contributo unificato in relazione alle varie tipologie di controversie proposte davanti al giudice amministrativo.<br />	<br />
A supporto della predetta qualificazione militano le seguenti considerazioni.<br />	<br />
Innanzitutto, il pagamento del contributo unificato è dovuto direttamente in applicazione delle disposizioni normative, con la conseguenza che la presenza di un avviso non ha alcun rilievo in tal senso. Tale considerazione risulta avvalorata dalla circostanza che l’eventuale mancanza dell’avviso non consente alle parti ricorrenti di sottrarsi al pagamento del contributo unificato, nella misura aggiornata in seguito alle modifiche normative, ed eventuali erronee indicazioni contenute nell’avviso non sono idonee a modificare l’importo legislativamente fissato che è l’unico ad avere cogenza.<br />	<br />
Ciò consente anche di respingere l’assunto delle parti ricorrenti in ordine all’appartenenza della nota impugnata alla categoria degli atti vincolati, atteso che questi ultimi, pur essendo predeterminati in tutti i loro elementi dalla legge o da altra disposizione normativa, debbono necessariamente essere adottati per rendere applicabile la fonte normativa superiore che, in caso contrario, non potrebbe ricevere attuazione; nel caso de quo, come già evidenziato, l’adozione dell’avviso non risulta necessaria per esigere il pagamento del contributo unificato nell’importo corrispondente a quanto stabilito direttamente dall’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. <br />	<br />
L’avviso inoltre manca di data e di protocollo, che rappresentano elementi essenziali – almeno la data, che deve essere direttamente o indirettamente individuabile – di un atto amministrativo, con la conseguenza che ciò dimostra la vera funzione dell’avviso che è semplicemente quella di agevolare le parti processuali nell’individuazione dell’esatta misura del contributo unificato da corrispondere e non quella di attuare il disposto normativo.<br />	<br />
2.1. Pertanto essendo la presente controversia finalizzata a contestare direttamente il contenuto delle normativa primaria, non implementata in alcun modo dalla nota del Segretario generale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di lesività dell’avviso impugnato (cfr. Consiglio di Stato, IV, 9 marzo 2012, n. 1349).<br />	<br />
3. Naturalmente le parti potranno agire a tutela dei loro interessi incardinando il giudizio presso il giudice munito di giurisdizione – il giudice tributario (Cass., SS. UU., 17 aprile 2012, n. 5994; 5 maggio 2011, n. 9840) – in occasione dei contenziosi aventi ad oggetto l’omesso parziale o totale versamento del contributo unificato.<br />	<br />
4. In ragione della peculiarità della controversia e del suo arresto ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 4 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Alberto Di Mario, Primo Referendario<br />	<br />
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/07/2013</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.3939</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-7-2013-n-3939/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-7-2013-n-3939/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.3939</a></p>
<p>Pres. Torsello &#8211; Est. Gaviano Comune di Barletta (Avv.Palmiotti) c/ Clorochimiplast S.n.c. (Avv. Malizia) sulla inconfigurabilità della tettoia come opera pertinenziale e sulla conseguente inapplicabilità della oblazione forfettaria 1. Edilizia urbanistica-Tettoia-Opera pertinenziale-Inconfigurabilità-Conseguenze – Condono edilizio-Oblazione in misura forfettaria-Inammissibilità 2. Giustizia amministrativa- appello-riproposizione motivi assorbiti in primo grado-condizioni 1. Quando una</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Torsello  &#8211; Est. Gaviano<br /> Comune di Barletta (Avv.Palmiotti) c/ Clorochimiplast S.n.c. (Avv. Malizia)</span></p>
<hr />
<p>sulla inconfigurabilità della tettoia come opera pertinenziale e sulla conseguente inapplicabilità della oblazione forfettaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia urbanistica-Tettoia-Opera pertinenziale-Inconfigurabilità-Conseguenze – Condono edilizio-Oblazione in misura forfettaria-Inammissibilità	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa- appello-riproposizione motivi assorbiti in primo grado-condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Quando una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole e quindi tale ex se da alterare in modo significativo l’assetto del territorio,essa si sottrae ad una definizione in termini di pertinenza e reclama invece il rilascio di un apposito ed adeguato titolo concessorio quindi la stessa deve  rientra tra le opere di tipologia 1 previste dalla tabella allegata alla legge 47/1985 e quindi soggetta a regime concessorio non potendosi sottoporre ad oblazione in misura forfettaria.	</p>
<p>2. L’esame dei motivi assorbiti in primo grado è consentito al giudice di appello solo se interviene un’apposita iniziativa della parte interessata L’onere di riproposizione dei motivi rimasti assorbiti esige che la parte appellante indichi specificamente le censure che intende siano devolute alla cognizione del giudice di secondo grado,all’evidente fine di consentire a quest’ultimo un’adeguata conoscenza delle relative questioni e alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2002, proposto dal Comune di Barletta, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Benito Piero Panariti in Roma, via Celimontana 38; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Clorochimiplast S.n.c., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pasquale Malizia, con domicilio eletto presso Antonio Corvasce in Roma, via Casilina 561; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 5711/2001, resa tra le parti, concernente determinazione importo oblazione e oneri concessori relativi al condono edilizio.<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Clorochimiplast S.n.c.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2013 il Cons. Nicola Gaviano e udito per la parte appellante l’avv. Panariti, per delega dell&#8217;avv. Palmiotti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per la Puglia accoglieva il ricorso proposto dalla Clorochimiplast s.n.c. per l’annullamento del provvedimento del 27 maggio 1998 con il quale l’Ufficio Tecnico del Comune di Barletta aveva rideterminato, e richiesto a tale società, ulteriori versamenti a titolo di oblazione ed oneri concessori relativi al condono edilizio da questa effettuato per una tettoia abusivamente realizzata presso il suo capannone industriale (pratica di condono n. 476).<br />	<br />
La ricorrente aveva riferito di avere a suo tempo versato a titolo di oblazione la somma di lire 667.000, e nulla per oneri concessori.<br />	<br />
L’Amministrazione, con la determinazione impugnata, aveva richiesto l’ulteriore versamento di lire 6.327.112 a titolo di conguaglio per l’oblazione, nonché di lire 15.767.603 per oneri concessori.<br />	<br />
Il Tribunale adìto, conformemente alle risultanze della consulenza tecnica da esso affidata all’Ufficio Urbanistico Regionale, riteneva fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la società aveva dedotto che la tettoia, priva di autonomia funzionale in quanto meramente strumentale al fabbricato industriale, sarebbe rientrata ai fini del condono edilizio nella tipologia n. 7 della tabella allegata alla legge n. 47 del 1985 (opere non valutabili in termini di superficie o volume), e pertanto sarebbe stata soggetta per l’oblazione ad un importo forfetario (non soggetto in quanto tale a riduzione), ed immune da oneri concessori.<br />	<br />
Il T.A.R. concludeva, dunque, nel senso che l’oblazione dovuta nel caso concreto era commisurata alla somma forfetaria di lire due milioni (di cui solo lire 667.000 già corrisposte), oltre maggiorazione ed interessi, per un importo ancora dovuto, al tempo, di lire 1.661.069.<br />	<br />
Ne seguiva il presente appello alla Sezione del Comune di Barletta avverso tale sentenza.<br />	<br />
L’Amministrazione opponeva che la tettoia non sarebbe rientrata tra le opere previste dalla circolare ministeriale n. 1918 del 1977, per le quali si rendeva applicabile l’oblazione forfetizzata, bensì nella tipologia n. 1 (e non 7) della tabella allegata alla legge n. 47, e sarebbe perciò stata soggetta a regime concessorio. Ciò, quindi, anche con oneri di urbanizzazione, che per parte loro avrebbero dovuto riflettere la destinazione di zona (asseritamente, agricola), e non la destinazione d’uso del fabbricato.<br />	<br />
Da qui l’assunta correttezza della liquidazione degli oneri ancora dovuti effettuata dal Comune con il provvedimento impugnato, <br />	<br />
Resisteva all’appello l’originaria ricorrente, che ne eccepiva l’inammissibilità, per il fatto che il mandato difensivo risultava conferito dal Sindaco in luogo del dirigente competente, e ne deduceva comunque l’infondatezza nel merito.<br />	<br />
L’Amministrazione replicava all’eccezione e alle deduzioni avversarie con successiva memoria, con la quale insisteva per l’accoglimento dell’appello.<br />	<br />
La società con due successivi scritti ribadiva le proprie tesi, illustrando ulteriormente le ragioni della correttezza della decisione maturata dal Giudice di prime cure.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 25 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
1 Il Collegio deve preliminarmente disattendere l’eccezione di l’inammissibilità dell’appello, sollevata sul rilievo che il mandato difensivo risultava conferito dal Sindaco di Barletta, in luogo del dirigente competente.<br />	<br />
Secondo una uniforme giurisprudenza della Sezione, invero, ai sensi dell&#8217;art. 50 comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che riproduce l&#8217;art. 36 comma 1, l. 8 giugno n. 142 del 1990, il Sindaco, quale rappresentante legale dell&#8217;ente locale, è l&#8217;organo che lo rappresenta in giudizio, ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell&#8217;ente, senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta (C.d.S., Sez. V, 11 novembre 2011, n. 5961; 18 ottobre 2011, n. 5584; 21 gennaio 2009, n. 280; 26 ottobre 2006, n. 6399).<br />	<br />
2 L’appello, oltre che ammissibile, è fondato.<br />	<br />
2a La Sezione ritiene, invero, che il primo Giudice non abbia qualificato correttamente la natura della tettoia del cui condono edilizio si tratta.<br />	<br />
Il Tribunale, in adesione alle conclusioni della consulenza tecnica appositamente esperita, ha giudicato che l’opera potesse rientrare tra quelle di manutenzione ordinaria di impianti industriali. Ciò in quanto la stessa costituiva una tettoia per ricovero di macchinari, e pertanto un’opera meramente accessoria e funzionale allo stabilimento industriale cui accedeva, e per le sue modeste dimensioni sarebbe stata inidonea ad incidere sulle caratteristiche complessive dello stabilimento.<br />	<br />
2b L’Amministrazione ha però fondatamente opposto che la tettoia non sarebbe potuta rientrare tra le opere previste dalla circolare ministeriale n. 1918 del 1977, per le quali si rendeva applicabile l’oblazione forfetizzata, bensì sarebbe stata soggetta a regime concessorio, e sarebbe quindi rientrata nella tipologia n. 1 (e non 7) della tabella allegata alla legge n. 47.<br />	<br />
2c La giurisprudenza di questo Consiglio è orientata, invero, nel senso che quando una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole, e quindi tale ex se da alterare in modo significativo l&#8217;assetto del territorio, essa, quand’anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale), e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò stesso ad una definizione in termini di pertinenza, e reclama invece il rilascio di un apposito e adeguato titolo concessorio (Sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3379; 29 aprile 2011, n. 2549; Sez. II, parere 5 febbraio 1997, n. 336; Sez. V, 9 settembre 1982, n. 666).<br />	<br />
Tanto premesso, è immediato osservare che le dimensioni della tettoia in discussione, lungi dal poter essere definite “modeste”, sono decisamente notevoli: la sua superficie misura infatti ben mq 231, come si evince dal foglio di “conteggi di superficie” in atti. <br />	<br />
Il suo impatto sul territorio è dunque fuori discussione.<br />	<br />
2d Per quanto precede, diversamente da quanto deciso dal primo Giudice la tettoia non poteva dirsi sottoposta ad oblazione in misura forfetaria, ma soggiaceva al regime ordinario di cui alla tipologia n. 1 della tabella allegata alla legge n. 47, come ritenuto dall’Amministrazione.<br />	<br />
Per le ragioni esposte l’appello del Comune di Barletta si rivela già meritevole di accoglimento, manifestandosi infondato il motivo di gravame accolto a suo tempo dal primo Giudice.<br />	<br />
3 Altre due censure ricomprese nel primo motivo dell’originaria impugnativa sono state però riproposte in questa sede dall’appellata, dopo essere finite assorbite dal T.A.R.. Di esse occorre pertanto ora occuparsi.<br />	<br />
4a La prima di esse è espressione della tesi di parte ricorrente per cui, mentre i maggiori oneri liquidati dal Comune erano scaturiti dalla considerazione della destinazione propria della zona in cui l’abuso era stato commesso (asseritamente, zona agricola), in tema di condono edilizio varrebbe il diverso principio per cui ai fini in discussione non rileverebbe la destinazione di zona, bensì la destinazione d’uso del singolo manufatto che forma oggetto di sanatoria.<br />	<br />
L’Amministrazione appellante deduce tuttavia condivisibilmente l’erroneità di una simile interpretazione. <br />	<br />
All’esito di un’approfondita ricognizione della normativa nazionale e regionale di settore il Comune osserva, infatti, che nella determinazione degli oneri in questione deve aversi riguardo, nel contesto regionale interessato, secondo le regole generali, alla destinazione di zona dell’ambito urbanistico racchiudente l’immobile interessato dal condono, indipendentemente dalla particolare destinazione d’uso propria di quest’ultimo.<br />	<br />
4b Il punto di partenza della ricognizione normativa da compiere chiama in causa l’art. 5, comma 1, lett. c), della legge n. 10 del 1977. <br />	<br />
Questo, nel porre le basi della disciplina generale degli oneri di urbanizzazione, stabilisce che le relative tabelle parametriche regionali devono essere commisurate “alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti”. E siffatta indicazione legislativa statale è stata puntualmente recepita dal legislatore regionale pugliese con la L.R. n. 6/1979 (il cui art. 20, come sostituito dalla successiva L.R. n. 66/1979, richiama appunto i Comuni a determinare “i costi di urbanizzazione per le varie zone del territorio comunale, sulla base delle tabelle B) ed H) della presente legge”).<br />	<br />
Con specifico riguardo al condono edilizio va ricordato che l’art. 37 della legge statale n. 47 del 1985, dopo avere puntualizzato che il versamento dell’oblazione non esime dalla corresponsione del contributo previsto dall’art. 3 della legge n. 10 del 1977 per il rilascio della concessione, ammetteva già allora la possibilità per le Regioni di modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione della legge medesima, commisurando il contributo di concessione, tra l’altro, alla destinazione d’uso della singola costruzione, con il limite che la nuova misura non fosse inferiore al 50 % dell’ammontare che sarebbe scaturito dalle disposizioni già vigenti.<br />	<br />
In proposito poi è intervenuta, sempre a livello nazionale, l’analoga previsione dell’art. 39, comma 13, della legge n. 724 del 1994, come integrato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662.<br />	<br />
La norma, peraltro, si è limitata a stabilire, giusta quanto già previsto dall’art. 37 della legge n. 47/1985, che le Regioni possano modificare le loro norme di attuazione della legge n. 10 del 1977, e commisurare senz’altro il contributo di concessione alla destinazione d’uso delle costruzioni: ciò, però, entro il termine perentorio di 90 giorni, decorsi i quali si applicano le norme già vigenti.<br />	<br />
Orbene, come deduce l’Amministrazione appellante, il legislatore regionale non si è avvalso della specifica previsione appena detta.<br />	<br />
Invero la L.R. n. 14 del 1997, con il suo art. 1, si limita a stabilire –per quanto qui rileva- che “il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il rilascio della concessione in sanatoria è pari a quello determinato dal Comune in base alle leggi regionali 12 febbraio 1979, n. 6, e 31 ottobre 1979, n. 66”. Vale a dire che tale legge si richiama semplicemente alle norme regionali generali della materia (come del resto già faceva la L.R. n. 26/1985, all’art. 9, a fronte della simile facoltà accordata dall’art. 37 della legge n. 47 del 1985), regole le quali sono appunto calibrate sulla considerazione delle singole destinazioni di zona.<br />	<br />
4c Per quanto precede, si rivela priva di fondamento di diritto positivo la tesi dell’attuale appellata per cui nella determinazione dei contributi in discorso dovrebbe reputarsi di rilevanza esclusiva la destinazione d’uso dell’immobile abusivo.<br />	<br />
Del resto, anche nelle ipotesi di non coincidenza tra la destinazione propria del singolo intervento abusivo e quella, invece, della zona in cui lo stesso è stato realizzato, resta il fatto che il fabbricato abusivo deve pur sempre fare i conti con lo stato di urbanizzazione della zona nella quale è stato (per libera scelta) edificato: è quindi pienamente ragionevole che il sacrificio richiesto all’interessato sia parametrato ai costi di urbanizzazione della zona medesima.<br />	<br />
Correlativamente, è logico che una medesima opera, ancorché abusiva, sia chiamata a contribuire in modo diverso a seconda della zona in cui ricade, differente essendo la dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria delle varie zone.<br />	<br />
Questa Sezione, d’altra parte, proprio con riferimento alla specifica situazione della Regione Puglia ha recentemente già adottato l’impostazione qui patrocinata dall’appellante (Sez. V, 26 marzo 2009, n. 1804), osservando quanto segue.<br />	<br />
“La norma sancita dall’art. 5, co.1, lett. c), l. n. 10 del 28 gennaio 1977 – applicabile ratione temporis e confluita successivamente nell’art. 16, co. 4, lett.c), t.u. edilizia (d.lgs. n. 380 del 6 giugno 2001) – nell’individuare gli elementi che l’amministrazione comunale deve prendere in considerazione per determinare gli oneri di urbanizzazione, inter alios, si riferisce &#8220;alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti&#8221;.</p>
<p>Sulla scorta del puntuale dato positivo:</p>
<p>a) si ritiene in linea generale che non sia consentito scorporare il criterio di quantificazione degli oneri di urbanizzazione dalla effettiva zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico generale (cfr. Cons. giust. Amm., 2 marzo 2007, n. 64; Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6564, che ha ritenuto illegittima una quantificazione degli oneri che applichi le tariffe relative alle zone di completamento anche a quelle di espansione attesa la sostanziale diversità dei costi urbanistici afferenti le due distinte zone);</p>
<p>b) conseguentemente si ammette solo in via sussidiaria, e comunque per il perseguimento di preminenti interessi pubblici, che l’ente locale possa valorizzare ulteriori parametri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, fermo restando il loro aggancio con il carico urbanistico individuabile per la relativa zona (cfr. Cons. St., sez. IV, 31 dicembre 2007, n. 6834, che ha ritenuto tale l’esigenza di favorire interventi di recupero edilizio in centro storico)” (sentenza n. 1804/2009 cit.).<br />	<br />
4d Per le ragioni esposte, la prima delle censure assorbite dal T.A.R. e qui riproposte risulta infondata. <br />	<br />
5 Meritevole di accoglimento è invece la seconda, con la quale si è tornati a dedurre che la specifica ubicazione della tettoia di cui si discute era tale per cui la stessa non ricadeva, in realtà, come altre parti del compendio aziendale, in zona agricola, bensì nella zona artigianale del P.R.G..<br />	<br />
Tale precisa affermazione, che trova pieno riscontro in una conforme planimetria prodotta più volte in giudizio dall’appellata, non ha infatti mai trovato confutazione da parte dell’Amministrazione, che non l’ha mai nemmeno specificamente contraddetta.<br />	<br />
Per questa limitata parte il ricorso di primo grado può quindi essere accolto, con la conseguenza che gli oneri concessori dovranno essere ricalcolati in relazione alla destinazione di zona indicata.<br />	<br />
6 Quanto ai motivi del ricorso di prime cure che residuerebbero (gli originari secondo e terzo mezzo), i quali pure nella sentenza del T.A.R. sono finiti a suo tempo assorbiti, non vi è luogo ad esaminarli, poiché gli stessi non sono stati ritualmente riproposti in questo grado.<br />	<br />
L&#8217;esame dei motivi assorbiti in primo grado è difatti consentito al giudice d’appello solo se interviene un&#8217;apposita iniziativa della parte interessata. E l’onere di riproposizione dei motivi rimasti assorbiti esige, per il suo rituale assolvimento, che la parte appellata indichi specificamente le censure che intende siano devolute alla cognizione del giudice di secondo grado, all&#8217;evidente fine di consentire a quest&#8217;ultimo una compiuta conoscenza delle relative questioni, e alle controparti di contraddire consapevolmente sulle stesse. Ne consegue che un indeterminato rinvio alle censure assorbite ed agli atti di primo grado che le contengono, come nella specie è avvenuto per i motivi di cui si tratta, senza alcuna ulteriore precisazione del loro contenuto, si rivela inidoneo ad introdurre nel thema decidendum del giudizio d&#8217;appello i motivi in tal modo dedotti (Sez. V, 18 settembre 2003, n. 5322; 20 ottobre 2004, n. 6876; 24 gennaio 2007, n. 250; 19 settembre 2008, n. 4533; Sez. VI, 10 settembre 2008, n. 4313; Sez. IV, 3 marzo 2009, n. 1219; l’interpretazione è stata confermata anche sotto l’impero del vigente Codice del Processo amministrativo: cfr. ad es. Sez. V, 16 gennaio 2013, n. 251; Sez. IV, 19 settembre 2012, n. 4974; 20 giugno 2012, n. 3617; Sez.III, 6 giugno 2011, n. 3371; 13 maggio 2011, n. 2908; 21 febbraio 2012, n. 918).<br />	<br />
7 In conclusione l’appello va pertanto accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, l’originario ricorso introduttivo deve essere respinto, con l’eccezione del profilo esaminato al paragr. 5, rispetto al quale il gravame di prime cure deve trovare invece accoglimento.<br />	<br />
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere equitativamente compensate tra le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado con la sola eccezione del profilo esaminato al paragr. 5 della motivazione, in relazione al quale tale ricorso è accolto ed il provvedimento impugnato correlativamente annullato in parte qua. <br />	<br />
Compensa le spese processuali del doppio grado di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 giugno 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Luigi Torsello, Presidente<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere<br />	<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/07/2013</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.7337</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2013-n-7337/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2013-n-7337/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2013-n-7337/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.7337</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Mezzacapo Soc. Afx Capital Markets Limited ( Avv. M. Renna, T. Iaquinta, G. Malanchini, A. Police ) c/ CONSOB ( S. Providenti, M.L. Ermetes, A. Palombella, A. Valente); Ministero dell’Economia e Finanze ( Avv. Stato) sulla illegittimità del provvedimento emanato dalla CONSOB in caso di violazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2013-n-7337/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.7337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2013-n-7337/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.7337</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti   &#8211;  Est.  Mezzacapo <br /> Soc. Afx Capital Markets Limited  ( Avv. M. Renna, T. Iaquinta, G. Malanchini, A. Police ) c/ CONSOB ( S. Providenti, M.L. Ermetes, A. Palombella, A. Valente); Ministero dell’Economia e Finanze  ( Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del provvedimento emanato dalla CONSOB in caso di violazione del principio di partecipazione procedimentale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Consob – Mancata comunicazione avvio procedimento – Mancata nomina responsabile – Mancanza – Illegittimità.	</p>
<p>2. Procedimento amministrativo – Consob – Art. 21 octies L. 241/1990 – Procedimento vincolato – Irrilevanza – Ragioni – Complessità delle questioni.	</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Consob – Art. 21 octies L. 241/1990 – Provvedimento – Natura vincolata – Momento successivo – Accertamento – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non devono essere applicate meccanicamente e formalisticamente, dovendo essere invece interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico principi di legalità, imparzialità e buon andamento ed i corollari di economicità e speditezza dell’azione amministrativa. Ne deriva che la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata nomina del responsabile del procedimento non determinano sic et simpliciter l’annullamento del provvedimento, allorquando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi ed abbia avuto la possibilità di svolgere osservazioni e controdeduzioni (1). Tale circostanza è mancata nella fattispecie in esame, derivandone l’illegittimità del provvedimento adottato dalla Consob.	</p>
<p>2. La complessità delle questioni tecnico – giuridiche, sottese ad un determinato provvedimento, impone il pieno rispetto delle garanzie partecipative approntate dall’ordinamento, non potendo quindi rilevare la natura vincolata del provvedimento stesso ai sensi dell’ art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, L. 7 agosto 1990 n. 241.	</p>
<p>3. La natura vincolata di un provvedimento non esclude, di per sé, la comunicazione di avvio di procedimento ove la asserita vincolatività dello stesso consegua ad un accertamento compiuto dalla Consob in ordine ai fatti storici da verificare e quindi si ponga in un momento successivo allo stesso.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cons. St., Sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 753; idem, Sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32; idem, 17 settembre 2012, n. 4925; idem, Sez. III, 20 giugno 2012, n. 3595.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2333 del 2013, proposto da:<br />
Soc. Afx Capital Markets Limited, rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Renna, Tommaso Iaquinta, Giovanni Malanchini e Aristide Police, con domicilio eletto presso l’avv. Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Commissione Nazionale per le Società e la Borsa &#8211; Consob, rappresentata e difesa dagli avv. Salvatore Providenti, Maria Letizia Ermetes, Annunziata Palombella e Antonella Valente, con domicilio eletto presso l’avv. Providenti Salvatore Ufficio Legale Consob in Roma, via G.B. Martini, 3; Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento ingiuntivo adottato dalla commissione nazionale per le società e la borsa nei confronti della società ricorrente</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa &#8211; Consob e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 luglio 2013 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Espone la ricorrente di essere una società di investimento costituita e retta secondo il diritto della Repubblica di Cipro, con sede il Limassol, autorizzata a svolgere, nel territorio della citata Repubblica, determinati servizi finanziari. Oltre ad operare nel territorio di Cipro, la ricorrente svolge servizi di investimento all’estero, in particolare in Italia. Attività questa che afferma svolgere in regime di libera prestazione di servizi nell’ambito del sistema di mutuo riconoscimento dei titoli autorizzativi. In sostanza, afferma di svolgere essa società, direttamente, attività di prestazione di servizi di gestione portafogli e di negoziazione in favore della clientela italiana, attività questa regolata da rapporti contrattuali soggetti al diritto cipriota. Espone poi la ricorrente di aver deciso di operare in Italia – per attività finanziarie di tipo diverse – con un differente regime giuridico, venendo all’uopo autorizzata da CySEC ad aprire succursale in Italia appunto utilizzata per l’esercizio del servizio di ricezione ordini, cassette di sicurezza e amministrazione di strumenti finanziari. In definitiva, afferma di prestare servizi in regime di libera prestazione (negoziazione e gestione portafogli) e servizi prestati mediante succursale (trading).<br />	<br />
E’ stata quindi ordinata dal Presidente della Consob, in data 4 settembre 2012, una verifica ispettiva nei confronti della ricordata succursale in Italia della ricorrente società “<i>al fine di accertare il rispetto delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento da parte della predetta succursale nonché le modalità con le quali vengono commercializzati alla clientela i servizi di investimento e accessori svolti</i>”. <br />	<br />
Il 10 dicembre 2012, a distanza di poco più di tre mesi dall’avvio delle operazioni, Consob ha chiuso le attività ispettive nei confronti della succursale di AFX.<br />	<br />
Quindi, il 21 dicembre 2012 è intervenuto il provvedimento con cui Consob ordina alla citata succursale italiana di AFX di porre termine ad irregolarità indicate nell’atto “<i>con riferimento all’utilizzo, per l’attività di promozione fuori sede nei confronti della clientela retail dei propri servizi di investimento, di soggetti non iscritti all’albo dei promotori finanziari ovvero di soggetti, che se pur iscritti, al relativo albo, non risultano avere AFX come impresa mandante</i>”.<br />	<br />
Avverso il detto provvedimento è dunque proposto il presente ricorso, rilevando da subito la ricorrente, nella esposizione in fatto e quindi con formale motivo di ricorso, che, prima di adottare l’ordine, la Consob non ha garantito ad AFX alcun contraddittorio né rispetto agli esiti dell’istruttoria condotta né rispetto alle contestazioni formulate nel provvedimento ingiuntivo. Segnala, infatti, la ricorrente che alla chiusura dell’istruttoria il 10 dicembre 2012 è seguita, senza soluzione di continuità, l’adozione dell’ordine il successivo 21 dicembre. <br />	<br />
Nel merito del provvedimento avversato, si contesta quindi la asserita erroneità della determinazione di Consob di ingiungere alla succursale di porre termine ad un’attività che, di contro, non rientra tra quelle svolte dalla succursale. L’ordine sarebbe dunque indebitamente rivolto alla succursale di AFX, laddove i servizi in relazione ai quali operano gli <i>introducing broker</i> sono svolti in libera prestazione direttamente dalla società cipriota. Peraltro, la ricorrente contesta che i detti <i>introducing broker</i> operino effettivamente come intermediari finanziari. <br />	<br />
Sono pure dedotte censure che affermano la carenza di potere di Consob a disporre ispezioni sulla succursale italiana di AFX..<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Consob affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 3 luglio 2013 il ricorso viene ritenuto per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto con specifico riferimento alla ritenuta fondatezza della censura con cui la ricorrente lamenta la violazione delle prescritte garanzie partecipative.<br />	<br />
Come è stato sopra ricordato, espletata l’attività ispettiva (prolungatasi per circa tre mesi), la resistente amministrazione ha proceduto, ad undici giorni di distanza dalla chiusura di detta attività, ad ordinare alla succursale di AFX di porre termine alle irregolarità riscontrate. Il tutto, come appunto già rilevato, senza soluzione di continuità tra la chiusura dell’istruttoria e l’emanazione del provvedimento ingiuntivo. In buona sostanza, la ricorrente lamenta di non aver avuto la possibilità di svolgere le proprie controdeduzioni. <br />	<br />
In altri termini, non vi è stato alcun effettivo contraddittorio. <br />	<br />
Dispone il primo comma dell’art. 24 della legge n. 262 del 2005 che “<i>Ai procedimenti….della CONSOB…..volti all&#8217;emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i princìpi sull&#8217;individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull&#8217;accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all&#8217;irrogazione della sanzione…</i>”. <br />	<br />
Non vi è dubbio, quindi, che la specialità delle competenze e delle funzioni di Consob non consente di ritenere i relativi procedimenti, e certamente quello che interessa nella presente sede, sottratti all’applicazione di quelli che peraltro costituiscono principi generali dell’azione amministrativa, in primis, per quanto qui di diretto interesse, quello della partecipazione procedimentale.<br />	<br />
La giurisprudenza, del resto, ha univocamente sottolineato che le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non devono essere applicate meccanicamente e formalisticamente, dovendo essere invece essere interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico principi di legalità, imparzialità e buon andamento ed i corollari di economicità e speditezza dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Condivide, pertanto il Collegio, l’avviso interpretativo per cui la mancata comunicazione di avvio del procedimento ed anche la mancata nomina del responsabile del procedimento non possono determinare sic et simpliciter l’annullamento del provvedimento, allorquando l’interessato sia venuto comunque a conoscenza dei fatti posti a fondamento del provvedimento sfavorevole ai suoi interessi ed abbia avuto la possibilità di svolgere osservazioni e controdeduzioni (tra le più recenti, C.d.S., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 753; sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32; 17 settembre 2012, n. 4925; sez. III, 20 giugno 2012, n. 3595).<br />	<br />
Ma ciò è proprio quanto è mancato nel caso di specie, nel senso che la detta possibilità di svolgere comunque – in fatto &#8211; osservazioni e controdeduzioni non è stata data alla odierna ricorrente, con chiara lesione delle regole partecipative poste a presidio proprio della possibilità per il soggetto, in ipotesi destinatario degli effetti dell’azione amministrativa, di concorrere ad una istruttoria nella quale trovino cittadinanza ed ascolto le ragioni delle parti coinvolte dall’azione dell’amministrazione procedente. <br />	<br />
Ciò, invero, rileva ancor più chiaramente in fattispecie, quale quella in esame, di provvedimento, da una parte, particolarmente incisivo e , dall’altra, fondato su risultanze e valutazioni di connotazione tecnico-finanziaria in uno particolarmente complesse e tuttavia comunque discrezionali.<br />	<br />
L’esposto profilo non risulta scalfito dalla difesa della resistente Amministrazione che, in maniera invero apodittica ed assolutamente indimostrata, si limita a rilevare che il provvedimenti impugnato “non è comunque annullabile in quanto il suo contenuto “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato””, in sostanza ricalcando pedissequamente la formula di cui all’art. 21 octies comma 2, ultimo periodo L. 7 agosto 1990 n. 241.<br />	<br />
Piuttosto proprio la complessità delle questioni tecnico – giuridiche sottese all’avversato provvedimento imponeva il pieno rispetto delle garanzie partecipative approntate dall’ordinamento. La stessa articolazione dei motivi di ricorso che investono il merito del provvedimento impugnato testimonia di quanto avrebbe potuto e dovuto essere effettiva la invocata e non consentita partecipazione procedimentale, impregiudicate le motivate conclusioni cui sarebbe pervenute l’amministrazione in esito ad un effettivo contraddittorio.<br />	<br />
Né del resto, la natura vincolata di un provvedimento, che comunque non è nella specie riconoscibile, esclude di per sé la comunicazione di avvio di procedimento ove la assertita vincolatività dello stesso consegua ad un accertamento compiuto in ordine ai fatti storici da verificare e quindi si pone in un momento successivo allo stesso.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso va accolto per omessa comunicazione di avvio del procedimento alla ricorrente, alla quale omissione consegue la lesione delle prerogative, garantite al privato dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, in sede di partecipazione procedimentale, e nella legislazione di settore riprese e ribadite dall’art. 24 della legge 262 del 2005, con necessario assorbimento delle ulteriori e distinte censure di cui pure al proposto ricorso in ragione della inequivoca pregiudizialità logica della censura esaminata e ritenuta fondata e stante l&#8217;invalidità dell&#8217;istruttoria svoltasi in carenza della comunicazione stessa.<br />	<br />
In ragione della ritenuta condivisione della esposta censura, il Collegio accoglie il ricorso in esame e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/07/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2013-n-7337/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2013 n.7337</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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