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	<title>19/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/7/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.335</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-335/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.335</a></p>
<p>Va sospesa, su ricorso di un assistito e del suo amministratore di sostegno, la delibera comunale recante la definizione della misura del contributo a integrazione della retta residenziale se, alla luce dei recenti orientamenti del Consiglio di Stato (sez. III – 10/7/2012 n. 4077; 10/7/2012 n. 4085) sulla portata dell’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-335/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-335/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.335</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, su ricorso di un assistito e del suo amministratore di sostegno, la delibera comunale recante la definizione della misura del contributo a integrazione della retta residenziale se, alla luce dei recenti orientamenti del Consiglio di Stato (sez. III – 10/7/2012 n. 4077; 10/7/2012 n. 4085) sulla portata dell’art. 3 comma 2-ter del D. Lgs. 109/98 (in tema di indicatore della situazione economica per prestazioni sociali assicurate in percorsi assistenziali integrati a persone con handicap permanente, con rilevanza della situazione economica del solo assistito), e tenuto conto dell’art. 8 comma 2 lett. h) della L.r. 3/2008 così come modificata dalla L.r. 2/2012, il ricorso appare fondato; pertanto l’amministrazione è tenuta ad autodeterminarsi sul punto, conformandosi alle conclusioni raggiunte dal giudice d’appello. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00335/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00792/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 792 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Pierangelo Aceti</b>, <b>Aceti Pierangelo</b> &#8211; amministratore di sostegno di <b>Aceti Elisa</b>, <b>Maria Santina Manenti</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Trebeschi, Federico Randazzo, con domicilio eletto presso Francesco Trebeschi in Brescia, via Battaglie, 50;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Martinengo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Rodolfo Jose&#8217; Mendez, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3; <b>Asl 301 &#8211; A.S.L. della Provincia di Bergamo</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; DELLA NOTA 28/3/2012 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 4;<br />	<br />
&#8211; DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE IN DATA 14/3/2012 N. 52, RECANTE LA DEFINIZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE DELLA RETTA RSD A FAVORE DI A.E.;<br />	<br />
&#8211; DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 23/2004 RECANTE I CRITERI PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Martinengo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato, ad un sommario esame:<br />	<br />
&#8211; che, alla luce dei recenti orientamenti del Consiglio di Stato (cfr. sez. III – 10/7/2012 n. 4077; 10/7/2012 n. 4085) sulla portata dell’art. 3 comma 2-ter del D. Lgs. 109/98, e tenuto conto dell’art. 8 comma 2 lett. h) della L.r. 3/2008 così come modif<br />
&#8211; che pertanto l’amministrazione è tenuta ad autodeterminarsi sul punto, conformandosi alle conclusioni raggiunte dal giudice d’appello;<br />	<br />
&#8211; che la questione riguardante la violazione del DPCM 14/2/2001 esige adeguati approfondimenti in sede di merito, tenuto conto peraltro che un’ampia indagine istruttoria è stata disposta da questa Sezione nel gravame r.g. 1369/2012;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare.	</p>
<p>FISSA la data di discussione del merito all’udienza pubblica del 6 febbraio 2013, ore di rito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare. Pronuncia sul rimborso del contributo unificato al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Mauro Pedron, Consigliere<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-335/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.335</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.704</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-704/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-704/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-704/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.704</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune siciliano ha ordinato il mantenimento dell&#8217;apertura per tre giorni a settimana al pubblico dell&#8217;ufficio postale, se il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’art. 54 del D.L.vo 267/2000 che però limita il potere contingibile del Sindaco ove si paventino gravi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-704/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-704/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.704</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza con la quale il Sindaco di un Comune siciliano ha ordinato il mantenimento dell&#8217;apertura per tre giorni a settimana al pubblico dell&#8217;ufficio postale, se il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’art. 54 del D.L.vo 267/2000 che però limita il potere contingibile del Sindaco ove si paventino gravi pericoli alla salute ed alla incolumità pubblica, situazioni che non appaiono sussistenti, né traspaiono dalla pur articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00704/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01460/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1460 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Poste Italiane S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Filippetto, Angela Diolosa&#8217; e Maria Grazia Cardone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Angela Diolosa&#8217; in Catania, via Etnea, 215 c/o Poste;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Capri Leone</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Miracola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bernardo Frosina in Catania, corso Italia, 171; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 27/12 emessa il 30.5.2012 con la quale il Sindaco del Comune di Capri Leone ha ordinato il mantenimento dell&#8217;apertura per tre giorni a settimana al pubblico dell&#8217;ufficio postale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Capri Leone;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Rilevata, prma facie, la sussistenza di sufficienti profili di fondatezza con specifico riferimento alla prima censura su cui si fonda il ricorso introduttivo; 	</p>
<p>che la domanda cautelare qui all’esame può essere accolta poiché il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sull’art. 54 del D. L.vo 267/2000 che però limita il potere contingibile del Sindaco ove si paventino gravi pericoli alla salute ed alla incolumità pubblica, situazioni che non appaiono sussistenti, né traspaiono dalla pur articolata motivazione contenuta nel provvedimento impugnato, come già puntualizzato da questo Tribunale nell’ordinanza resa nel ricorso n. 1378/2012 avente analogo oggetto;<br />	<br />
Che le spese di questa fase del giudizio, comparati gli interessi contrapposti in gioco, possono andare integralmente compensate; <br />	<br />
esame e per l&#8217;effetto sospende gli effetti dell’atto impugnato Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare all’esame e per l&#8217;effetto sospende gli effetti dell’atto impugnato.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-704/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.704</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.707</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-707/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-707/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-707/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.707</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento dell&#8217; Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Catania che esclude al ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza sorveglianza guardiania trasporto valori e custodia del patrimonio mobiliare, in quanto, una clausola del bando della gara, senza alcuna plausibile giustificazione(e attesa, sul punto, la carenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-707/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-707/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.707</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento dell&#8217; Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria di Catania che esclude al ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza sorveglianza guardiania trasporto valori e custodia del patrimonio mobiliare, in quanto, una clausola del bando della gara, senza alcuna plausibile giustificazione(e attesa, sul punto, la carenza di puntuali difese dell’Amministrazione intimata), ha limitato la prova della capacità tecnica dei partecipanti alla documentazione di servizi analoghi espletati “solo” presso strutture sanitarie; l’istanza cautelare e’ accolta ai fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00707/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01702/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Etna Police Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Scuderi e Giovanni Mandolfo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Catania, via V. Giuffrida, 37;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria &#8220;Policlinico &#8211; Vittorio Emanuele&#8221; Catania</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gaetano Spoto Puleo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida, 37; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del 19 giugno 2012, prot. n. 0029723 del responsabile del settore provveditorato ed economato dell&#8217; Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria &#8220;Policlinico -Vittorio Emanuele&#8221; ; di ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o successivo comunque connesso, presupposto e/o consequenziale	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’ Azienda Ospedaliero &#8211; Universitaria &#8220;Policlinico &#8211; Vittorio Emanuele&#8221; Catania;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso introduttivo si presenta prima facie (e salvi gli approfondimenti nella opportuna sede di merito) provvisto di sufficienti profili di fondatezza, con specifico riferimento alle censure mosse avverso la clausola sub “L” del bando della gara de qua, laddove, senza alcuna plausibile giustificazione(e attesa, sul punto, la carenza di puntuali difese dell’Amministrazione intimata), ha limitato la prova della capacità tecnica dei partecipanti alla documentazione di servizi analoghi espletati “solo” presso strutture sanitarie;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie la richiesta misura cautelare ai fini dell’ammissione con riserva della società ricorrente alle ulteriori fasi della procedura;	</p>
<p>Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 10 luglio 2013.<br />	<br />
Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Ferlisi, Presidente<br />	<br />
Gabriella Guzzardi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/07/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-19-7-2012-n-707/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2012 n.707</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.3494</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-7-2012-n-3494/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-7-2012-n-3494/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-7-2012-n-3494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.3494</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio Forum Fruitori, Terzo Settore – Regione Campania (Avv.ti Antonio Sasso) c. Comune di San Giuseppe Vesuviano (Avv. Raffaele Marciano) c. Regione Campania (Avv.ti Tiziana Taglialatela) c. Provincia di Napoli (Avv. Luciano Scetta) c. Cooperativa Sociale il Villaggio dei Colori (Avv. Rosita Brigante) Cooperativa sociale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-7-2012-n-3494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.3494</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-7-2012-n-3494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.3494</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio<br /> Forum Fruitori, Terzo Settore – Regione Campania (Avv.ti Antonio Sasso) c. Comune di San Giuseppe Vesuviano (Avv. Raffaele Marciano) c. Regione Campania (Avv.ti Tiziana Taglialatela) c. Provincia di Napoli (Avv. Luciano Scetta) c. Cooperativa Sociale il Villaggio dei Colori (Avv. Rosita Brigante) Cooperativa sociale Hermes, Cooperativa Sociale Vesevo, Cooperativa Sociale Euroservice, Consorzio Icaro e Cooperativa Sociale La Gioiosa (N.C.) intervento ad adiuvandum Emma Avino, Giovanna Bonavita, Rosanna D’Acunzo, Autilia Pagano, Nicola Scudieri, Luigi Trecchia, Carmela Di Palma, Angela Acunzo, Roberta Matania, Giorgia Acampa e Donatella Nappo (Avv. Vincenzo Prisco)</span></p>
<hr />
<p>sui servizi socio-sanitari nella Regione Campania e sulla pianificazione sociale di zona del servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità – Servizi socio-sanitari – Regione Campania – Pianificazione sociale di zona – Art. 21 L.r. n. 11/2007 – Nozione di concertazione	</p>
<p>2. Sanità – Servizi socio-sanitari – Regione Campania – Pianificazione sociale di zona – Art. 21 L.r. n. 11/2007 – Sedute concertative – Delegazione di parte pubblica – Composizione	</p>
<p>3. Sanità – Servizi socio-sanitari – Regione Campania – Pianificazione sociale di zona – Art. 21 L.r. n. 11/2007 – Necessità dell’approvazione regionale – Inconfigurabilità – Conseguenza – Adozione del piano – Immediata efficacia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine “concertazione”, mutuato dalla disciplina delle relazioni sindacali, non assume il significato di “scelta condivisa di intervento”, propria del diverso ambito della contrattazione, ma piuttosto vale ad indicare l’attività funzionale alla ricerca di un accordo, fermo restando l‘esito incerto di tale attività, che può condurre o meno al perfezionamento di un’intesa, con conseguente consolidamento, nel secondo caso, delle contrapposte posizioni delle parti. Infatti, la concertazione può concludersi in maniera positiva e dare luogo ad una decisione condivisa, così come può esaurirsi in un nulla di fatto per l’inconciliabilità delle rispettive tesi; essa, in altre parole, consiste nell’attività di confronto tra più soggetti in vista di una possibile intesa, indipendentemente dal risultato conseguito nello specifico. Né è corollario che l’obbligo concertativo deve intendersi assolto tutte le volte in cui si siano realizzate occasioni di confronto tra posizioni contrapposte, sebbene non si sia addivenuti all’elaborazione di una piattaforma comune. Tale è il senso che deve essere attribuito alla necessità della “previa concertazione” con i soggetti del terzo settore, prevista dall’art. 21, comma 2, della legge regionale campana n. 11/2007, in tema di pianificazione sociale di zona.	</p>
<p>2. In tema di pianificazione sociale di zona, la disciplina regionale campana di settore (art. 21 della legge regionale n. 11/2007 e delibere di Giunta Regionale n. 694/2009 e n. 915/2010) non prevede che, in occasione delle sedute concertative, la delegazione di parte pubblica debba essere costituita da tutti i componenti dell’Ufficio di Piano e dagli assistenti sociali, bastando al riguardo, che la stessa sia composta dal rappresentante dell’Ufficio di Piano, conformemente ai principi generali della materia.	</p>
<p>3. L’art. 21 della legge regionale campana n. 11/2007 non subordina l’efficacia del piano sociale di zona all’avvenuta approvazione in sede regionale, tanto vero che il controllo di conformità esplicato dall’amministrazione regionale si estrinseca in una richiesta di riesame con indicazione delle modificazioni e delle integrazioni da apportare, eventualmente accompagnata dall’esercizio di potere sostitutivo da azionare nel breve termine perentorio di trenta giorni. Ne consegue che dopo la sua adozione da parte del coordinamento istituzionale d’ambito, il piano sociale di zona è pienamente operativo e può fungere da supporto per le conseguenti procedure di affidamento dei servizi, salvo, beninteso, il ricorso al potere di autotutela nel caso di radicale modifica del piano stesso a seguito dell’intervento regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3451 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>FORUM FRUITORI, Terzo Settore – Regione Campania, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Sasso, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Toledo n. 156;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaele Marciano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Santa Lucia n. 62;<br />
&#8211; REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Tiziana Taglialatela dell’Avvocatura Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;<br />
&#8211; PROVINCIA DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall’Avv. Luciano Scetta, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Matteotti n. 1;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; COOPERATIVA SOCIALE IL VILLAGGIO DEI COLORI, rappresentata e difesa dall’Avv. Rosita Brigante, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Duomo n. 290;<br />
&#8211; COOPERATIVA SOCIALE HERMES, COOPERATIVA SOCIALE VESEVO, COOPERATIVA SOCIALE EUROSERVICE, CONSORZIO ICARO e COOPERATIVA SOCIALE LA GIOIOSA, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />
EMMA AVINO, GIOVANNA BONAVITA, ROSANNA D’ACUNZO, AUTILIA PAGANO, NICOLA SCUDIERI, LUIGI TRECCHIA, CARMELA DI PALMA, ANGELA ACUNZO, ROBERTA MATANIA, GIORGIA ACAMPA e DONATELLA NAPPO, rappresentati e difesi dall’Avv. Vincenzo Prisco, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Leonardo n. 14;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>quanto al ricorso introduttivo:<br />	<br />
a) del piano sociale di zona relativo alla seconda annualità del piano sociale regionale, inerente all’ambito territoriale n. 9 di cui è capofila il Comune di San Giuseppe Vesuviano;<br />	<br />
b) del bando indetto dal Comune di San Giuseppe Vesuviano per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata anziani e telesoccorso/telefonia mobile, macroarea anziani – piano sociale di zona 2009/2011;<br />	<br />
c) del bando indetto dal Comune di San Giuseppe Vesuviano per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata disabili e centri polifunzionali per disabili, macroarea disabili – piano sociale di zona 2009/2011;<br />	<br />
d) del bando indetto dal Comune di San Giuseppe Vesuviano per l’affidamento del servizio di conduzione dei centri polifunzionali per minori e del centro antiviolenza, macroarea minori – piano sociale di zona 2009/2011;<br />	<br />
e) del bando indetto dal Comune di San Giuseppe Vesuviano per l’affidamento del servizio di affido familiare e social point, macroarea responsabilità familiari – piano sociale di zona 2009/2011;<br />	<br />
f) del bando indetto dal Comune di San Giuseppe Vesuviano per l’affidamento del servizio di pronto intervento sociale, macroarea povertà – piano sociale di zona 2009/2011;<br />	<br />
g) degli atti preordinati, conseguenti o comunque connessi con quelli che precedono;<br />	<br />
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
h) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo;<br />	<br />
i) della determinazione del Comune di San Giuseppe Vesuviano n. 34 dell’8 agosto 2011, con la quale è stato affidato alla Cooperativa Sociale Euroservice il servizio di affido familiare e social point;<br />	<br />
l) della determinazione del Comune di San Giuseppe Vesuviano n. 35 dell’8 agosto 2011, con la quale è stato affidato alla Cooperativa Sociale Il Villaggio dei Colori il servizio di pronto intervento sociale;<br />	<br />
m) di ogni altro atto connesso, consequenziale e propedeutico a quelli gravati;<br />	<br />
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
n) degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti;<br />	<br />
o) della determinazione del Comune di San Giuseppe Vesuviano n. 55 del 17 ottobre 2011, con la quale è stato affidato alla Cooperativa Sociale La Gioiosa il servizio di assistenza domiciliare integrata anziani e telesoccorso/telefonia sociale;<br />	<br />
p) della determinazione del Comune di San Giuseppe Vesuviano n. 56 del 17 ottobre 2011, con la quale è stato affidato al Consorzio di Cooperative Sociali Icaro il servizio di conduzione dei centri polifunzionali per minori e del centro antiviolenza;<br />	<br />
q) di ogni altro atto connesso, consequenziale e propedeutico a quelli gravati;<br />	<br />
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
r) della nota dirigenziale della Regione Campania prot. n. 2011.0786410 del 18 ottobre 2011, con la quale è stato approvato il gravato piano sociale di zona;<br />	<br />
s) di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso con quelli che precedono;<br />	<br />
e per la declaratoria<br />	<br />
di inefficacia dei contratti di affidamento dei servizi nelle more eventualmente stipulati fra le cooperative aggiudicatarie ed il comune intimato.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e della Cooperativa Sociale Il Villaggio dei Colori;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 aprile 2012 il dott. Carlo Dell&#8217;Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il coordinamento istituzionale dell’ambito territoriale n. 9, di cui è capofila il Comune di San Giuseppe Vesuviano, ha adottato in data 4 aprile 2011 il piano sociale di zona relativo alla seconda annualità del piano sociale regionale, sulla cui scorta ha bandito le gare per l’affidamento dei servizi previsti dal piano, che si sono concluse con l’individuazione delle cooperative sociali affidatarie.<br />	<br />
Successivamente, in data 18 ottobre 2011, la Regione Campania ha approvato il suddetto piano di zona. <br />	<br />
Il ricorrente Forum Fruitori, in qualità di organismo del terzo settore operante in ambito regionale, impugna, anche mediante la proposizione di motivi aggiunti, il piano sociale di zona, i relativi bandi ed i provvedimenti di affidamento dei servizi, oltre alla nota di approvazione regionale – atti tutti meglio in epigrafe individuati – adducendo una serie di ragioni attinenti alla violazione della normativa regionale in materia di cittadinanza sociale e della convenzione ONU sui diritti delle presone con disabilità, alla violazione dei principi di par condicio, di pubblicità e di trasparenza, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
Il ricorrente insta anche per la declaratoria di inefficacia dei contratti di affidamento dei servizi nelle more eventualmente stipulati. <br />	<br />
Resistono le amministrazioni intimate e la controinteressata Cooperativa Sociale Il Villaggio dei Colori, formulando nei rispettivi scritti difensivi varie eccezioni di rito e deducendo, comunque, l’infondatezza del gravame.<br />	<br />
Hanno spiegato intervento ad adiuvandum i soggetti in epigrafe, in qualità di genitori di minori disabili e non, concludendo per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1491 del 14 settembre 2011.<br />	<br />
Parte ricorrente ribadisce le proprie tesi con ulteriori memorie difensive.<br />	<br />
Le altre cooperative controinteressate, pur evocate in giudizio, non si sono costituite. <br />	<br />
All’udienza pubblica del 4 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
2. Il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalle difese delle amministrazioni intimate, giacché il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, si presenta infondato nel merito.<br />	<br />
Si riassume di seguito il corredo delle censure articolate in gravame:<br />	<br />
&#8211; il piano sociale di zona è stato adottato senza la previa concertazione con gli organismi del terzo settore, in violazione dell’art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11/2007 in tema di cittadinanza sociale, come confermato dal verbale di riunione d<br />
&#8211; le sedute concertative indette dall’amministrazione comunale capofila non erano validamente costituite, perché prive dei funzionari pubblici deputati a farne parte, come i componenti dell’Ufficio di Piano e gli assistenti sociali;<br />	<br />
&#8211; il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha provveduto alla pubblicazione dei bandi per l’affidamento dei servizi sociali prima che il piano di zona fosse approvato dalla Regione Campania;<br />	<br />
&#8211; il piano sociale di zona è stato tardivamente inoltrato per l’approvazione in data 18 aprile 2011, ad avvenuta scadenza del termine finale del 28 febbraio 2011 fissato dall’amministrazione regionale per la presentazione dei piani di zona;<br />	<br />
&#8211; il medesimo introduce disparità di trattamento tra centri per minori disabili e centri per minori non disabili, “determinando – tra tali due tipologie di centri – una differenziazione di strutture, organici, impegni di spesa e tipologia di interventi, a<br />
&#8211; i minori affetti da disabilità sono destinati ad essere accolti in strutture distinte da quelle predisposte per tutti gli altri minori, con conseguente pregiudizio delle loro possibilità di crescita e di interazione sociale;<br />	<br />
&#8211; il piano sociale di zona, pur non prevedendo tagli al costo globale delle risorse, dispone un immotivato depauperamento delle risorse strutturali ed umane già contemplate nella pianificazione relativa alla precedente annualità, attesa la riduzione di ol<br />
&#8211; il prefato piano è affetto, infine, dalle seguenti ulteriori anomalie: a) “con riferimento agli interventi ex OMNI, di sostegno economico a favore delle donne sole con figli a carico, l’Ambito non ha provveduto a dare contezza neppure del numero degli u<br />
&#8211; la nota regionale di approvazione è anch’essa illegittima per contraddittorietà, in quanto, pur riconoscendo che il piano sociale di zona è affetto da alcune delle suddette anomalie – e precisamente da quelle evidenziate ai punti a), b) e c) – ha ritenu<br />
3. Le suddette doglianze non meritano condivisione per le ragioni esplicitate nel prosieguo della trattazione.<br />	<br />
3.1 Si premette che il termine “concertazione”, mutuato dalla disciplina delle relazioni sindacali, non assume il significato, propugnato dalla difesa attorea, di “scelta condivisa di intervento” propria del diverso ambito della contrattazione, ma piuttosto vale ad indicare l’attività funzionale alla ricerca di un accordo, fermo restando l‘esito incerto di tale attività, che può condurre o meno al perfezionamento di un’intesa, con conseguente consolidamento, nel secondo caso, delle contrapposte posizioni delle parti (cfr. Tribunale di Milano 13 luglio 2009; Tribunale L’Aquila 26 ottobre 2002).<br />	<br />
Infatti, la concertazione può concludersi in maniera positiva e dare luogo ad una decisione condivisa, così come può esaurirsi in un nulla di fatto per l’inconciliabilità delle rispettive tesi; essa, in altre parole, consiste nell’attività di confronto tra più soggetti in vista di una possibile intesa, indipendentemente dal risultato conseguito nello specifico. <br />	<br />
Né è corollario che l’obbligo concertativo deve intendersi assolto tutte le volte in cui si siano realizzate occasioni di confronto tra posizioni contrapposte, sebbene non si sia addivenuti all’elaborazione di una piattaforma comune. <br />	<br />
Tale è il senso che deve essere attribuito alla necessità della “previa concertazione” con i soggetti del terzo settore, prevista dall’art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11/2007.<br />	<br />
Ciò chiarito, deve essere escluso che il gravato piano di zona sia stato adottato senza l’esperimento della preventiva fase concertativa, risultando dalle emergenze processuali che tutte le organizzazioni del terzo settore sono state invitate a partecipare all’apposita riunione del 22 marzo 2011 ed essendo pacifico che in quella sede si sono rifiutate di discutere della programmazione sociale, preferendo trattare esclusivamente le questioni inerenti alla liquidazione dei crediti vantati dalle cooperative per l’anno 2010. Tali organizzazioni, nel rinunciare al dialogo con la parte pubblica e nel riconoscere implicitamente l’inutilità del confronto concertativo, hanno consumato le proprie prerogative partecipative in tema di piano sociale di zona.<br />	<br />
Non assume alcuna rilevanza, ai fini della validità del gravato piano di zona, la riunione del 9 maggio 2011, seguita da altra tenutasi il successivo 24 maggio, dal momento che la fase concertativa doveva intendersi correttamente espletata prima dell’adozione del piano, avvenuta il 4 aprile 2011.<br />	<br />
In effetti, per il tramite dell’indizione di tali riunioni, l’amministrazione ha inteso comunque riaprire il dialogo concertativo con le organizzazioni del terzo settore nella prospettiva, evidentemente, di una modifica concordata al piano nelle more dell’approvazione dello stesso in sede regionale. Tuttavia, i tavoli concertativi del maggio 2011, come risulta dai relativi verbali, non hanno sortito esito positivo e si sono conclusi con la conferma delle rispettive posizioni, impedendo ogni modifica al piano.<br />	<br />
3.2 La disciplina regionale di settore (art. 21 della legge regionale n. 11/2007 e delibere di Giunta Regionale n. 694/2009 e n. 915/2010) non prevede che, in occasione delle sedute concertative, la delegazione di parte pubblica debba essere costituita da tutti i componenti dell’Ufficio di Piano e dagli assistenti sociali, bastando al riguardo, come avvenuto nel caso di specie (vd. verbali di riunione del 22 marzo e del 9 maggio 2011), che la stessa sia composta dal rappresentante dell’Ufficio di Piano, conformemente ai principi generali della materia.<br />	<br />
3.3 L’art. 21 della legge regionale n. 11/2007 non subordina l’efficacia del piano sociale di zona all’avvenuta approvazione in sede regionale, tanto vero che il controllo di conformità esplicato dall’amministrazione regionale si estrinseca in una richiesta di riesame con indicazione delle modificazioni e delle integrazioni da apportare, eventualmente accompagnata dall’esercizio di potere sostitutivo da azionare nel breve termine perentorio di trenta giorni.<br />	<br />
Ne consegue che dopo la sua adozione da parte del coordinamento istituzionale d’ambito, il piano sociale di zona è pienamente operativo e può fungere da supporto per le conseguenti procedure di affidamento dei servizi, salvo, beninteso, il ricorso al potere di autotutela nel caso di radicale modifica del piano stesso a seguito dell’intervento regionale.<br />	<br />
3.4 Come emerge dalla piana lettura della delibera di Giunta Regionale n. 915/2010, il termine finale del 28 febbraio 2011, fissato per la presentazione agli uffici regionali del piano sociale di zona, ha carattere ordinatorio e non perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non è in grado di inficiare la legittimità del piano stesso, ma semmai di consentire l’attivazione dei rimedi avverso l’inerzia dell’amministrazione. <br />	<br />
3.5 E’ inammissibile per genericità la censura con cui si stigmatizza la disparità di trattamento tra centri per minori disabili e centri per minori non disabili, non essendo state specificate le concrete ragioni che indurrebbero a ritenere i centri per minori disabili privati di un adeguato “organico strutturato e professionale”.<br />	<br />
Ad ogni modo, la prefata doglianza si presenta anche priva di una convincente trama argomentativa, essendo previsti nel gravato piano di zona lo stesso numero di operatori e lo stesso impegno temporale mensile già contemplati dal piano di zona relativo alla prima annualità, che ha ricevuto l’adesione dell’organismo ricorrente in occasione della precedente fase concertativa (vd. verbale di riunione del 27 gennaio 2010).<br />	<br />
3.6 E’ inammissibile per genericità anche la censura con la quale si denunciano le modalità di accoglienza riservate ai minori affetti da disabilità, non essendo accompagnato da evidenze documentali e/o scientifiche il paventato pregiudizio delle possibilità di crescita e di interazione sociale, e ben potendo anche strutture dedicate esclusivamente ad ospiti disabili essere aperte alle relazioni con l’ambiente esterno. <br />	<br />
3.7 E’ del pari inammissibile per genericità la doglianza tesa a criticare il depauperamento delle risorse strutturali ed umane, non essendo stato chiarito dalla difesa attorea in quali termini le asserite riduzioni di personale si tradurrebbero in una cattiva ed inefficiente gestione dei servizi sociali d’ambito, ben potendo le medesime rispondere a logiche di efficientamento dell’offerta assistenziale in linea con una più approfondita analisi dei bisogni del territorio.<br />	<br />
3.8 Sono irricevibili per tardività le censure sopra evidenziate alle lettere a), b), c), d) ed e), in quanto, essendo rivolte contro il piano sociale di zona, dovevano essere ritualmente articolate nel ricorso introduttivo e non nel terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato a più di sei mesi di distanza dalla notifica del primo.<br />	<br />
3.9 Infine, è inammissibile per carenza di interesse la censura di contraddittorietà diretta nei confronti dell’atto di approvazione regionale, giacché l’annullamento giurisdizionale di tale atto comunque non comprometterebbe l’efficacia del contestato piano sociale di zona e la vigenza dei consequenziali atti di gara, profilandosi, peraltro, come meramente eventuale l’ipotesi che l’amministrazione regionale possa in seguito sostituirsi agli organi dell’ambito per modificare il piano di zona in modo da ovviare ad individuate criticità.<br />	<br />
4. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, la domanda di annullamento degli stessi deve essere rigettata per infondatezza, unitamente alla connessa istanza per la declaratoria di inefficacia dei contratti di affidamento dei servizi. <br />	<br />
Pertanto il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere in toto respinto, mentre sussistono giusti e particolari motivi, in ragione della novità e della complessità delle questioni esaminate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-19-7-2012-n-3494/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.3494</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-19-7-2012-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta Ambiente e territorio – Acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Italia – Inadempimento – Ragioni In materia di trattamento delle acque reflue urbane, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 4, paragrafi 1, 3 e 10 della Direttive</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-19-7-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Malenovský, Silva de Lapuerta</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Italia – Inadempimento – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di trattamento delle acque reflue urbane, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 3 e 4, paragrafi 1, 3 e 10 della Direttive 91/271/CEE avendo omesso di adottare le misure necessarie per garantire che gli agglomerati aventi un numero di abitanti superiore a 15.000 siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane secondo le disposizioni comunitarie e non avendo garantito che la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti tenesse conto del carico idrico dovuto alle condizioni climatiche locali ed alle variazioni stagionali di carico negli agglomerati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>CORTE DI GIUSTIZIA CE Sez. 7^, 19 luglio 2012, Sentenza C-565/10</b><br />	<br />
SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)<br />	<br />
19 luglio 2012 </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nella causa C-565/10,<br />	<br />
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 2 dicembre 2010,<br />	<br />
Commissione europea, rappresentata da S. Pardo Quintillán e D. Recchia, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />	<br />
ricorrente,<br />	<br />
contro<br />	<br />
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Russo, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,<br />	<br />
convenuta,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>LA CORTE (Settima Sezione),</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore) e dal sig. T. von Danwitz, giudici,<br />	<br />
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak<br />	<br />
cancelliere: sig. A. Calot Escobar<br />	<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />	<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Sentenza</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1 Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, avendo omesso di:<br />	<br />
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Gioia Tauro, Lamezia Terme, Melito di Porto Salvo, Mesoraca, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Napoli Nord, Napoli Ovest, Vico Equense, Salerno, Montesarchio (Campania), Cervignano del Friuli, Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia), Frascati, Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria, Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Misterbianco e altri, Paternò, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Avola, Priolo Gargallo, Carlentini, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Scoglitti, Favignana, Marsala, Partanna 1 (Villa Ruggero), Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/271»), siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,<br />	<br />
– prendere le disposizioni necessarie per garantire che negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000, che scaricano in acque recipienti che non sono considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della medesima direttiva, e<br />	<br />
– prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti di trattamento tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Gissi, Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Cassano allo Ionio, Castrovillari, Crotone, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Montepaone, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Caserta, Aversa, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Napoli Nord, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Genova, Imperia, La Spezia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casamassima, Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Porto Cesareo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, San Vito dei Normanni, Squinzano, Supersano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Bronte, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Rosolini, Pozzallo, Ragusa, Modica, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Trapani-Erice (Casa Santa), Favignana, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna 1 (Villa Ruggero), Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),<br />	<br />
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Contesto normativo</b></p>
<p>2 A termini dell’articolo 1, primo comma, della direttiva 91/271, quest’ultima concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 1, tale direttiva ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue.<br />	<br />
3 L’articolo 3 della direttiva 91/271 dispone quanto segue:<br />	<br />
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,<br />	<br />
– entro il 31 dicembre 2000 per quelli con un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 15 000<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale.<br />	<br />
2. Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. (&#8230;)».<br />	<br />
4 L’articolo 4 di tale direttiva prevede quanto segue:<br />	<br />
«1. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, secondo le seguenti modalità:<br />	<br />
– al più tardi entro il 31 dicembre 2000 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15 000 a.e.<br />	<br />
(&#8230;)<br />	<br />
3. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. (&#8230;)<br />	<br />
4. Il carico espresso in a.e. va calcolato sulla base del carico medio settimanale massimo in ingresso all’impianto di trattamento nel corso dell’anno escludendo situazioni inconsuete, quali quelle dovute a piogge abbondanti».<br />	<br />
5 Ai sensi dell’articolo 10 della citata direttiva:<br />	<br />
«Gli Stati membri provvedono affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli da 4 a 7 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali. La progettazione degli impianti deve tenere conto delle variazioni stagionali di carico».<br />	<br />
6 L’allegato I della direttiva 91/271, intitolato «Requisiti relativi alle acque reflue urbane», prevede, alla sezione A, le prescrizioni che devono essere seguite per le reti fognarie e, alla sezione B, quelle applicabili agli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane ed immessi in acque recipienti. Tra queste ultime figura quella in base alla quale la progettazione o la modifica di detti impianti va effettuata in modo da poter prelevare campioni rappresentativi sia delle acque reflue in arrivo sia dei liquami trattati, prima del loro scarico nelle acque recipienti. Per quanto riguarda gli impianti di trattamento la cui dimensione corrisponde a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 10 000 e 49 999, la sezione D del suddetto allegato I fissa a 12 il numero minimo annuo di campioni da raccogliere ad intervalli regolari nel corso dell’anno.<br />	<br />
Procedimento precontenzioso<br />	<br />
7 Dopo aver intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni circa l’applicazione, in alcuni agglomerati, degli articoli 3, 4 e 10 della direttiva 91/271, il 24 febbraio 2009 la Commissione le ha inviato un parere motivato invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla sua ricezione.<br />	<br />
8 Ritenendo che, alla scadenza di tale termine, gli obblighi di cui ai succitati articoli non fossero rispettati in un gran numero di agglomerati, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sul ricorso</b></p>
<p>Argomenti delle parti<br />	<br />
9 Nel suo ricorso la Commissione specifica, per ogni singolo agglomerato indicato al punto 1 della presente sentenza, le infrazioni alla direttiva 91/271 addebitate alla Repubblica italiana.<br />	<br />
10 Pur non contestando il mancato adeguamento della situazione di taluni agglomerati oggetto del ricorso della Commissione agli obblighi discendenti dalla direttiva 91/271, la Repubblica italiana afferma che essa intende mettere in evidenza quanto è stato effettuato per adeguarsi a detti obblighi e precisa che dall’avvio del procedimento precontenzioso è stato posto rimedio a molte situazioni non conformi.<br />	<br />
11 A tale riguardo, nel controricorso la Repubblica italiana sostiene che gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni della direttiva 91/271 sono ormai rispettati nei seguenti agglomerati: Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Borghetto Santo Spirito, Camisano, Finale Ligure, Genova, La Spezia, Quinto, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Casarano, Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Vicenza (Veneto), Bronte, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Paternò, Menfi, Avola, Pozzallo, Modica, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Trapani-Erice, Priolo Gargallo, Rosolini e Partanna (Sicilia).<br />	<br />
12 Per quanto riguarda gli agglomerati di Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Cosenza-Rende, Rossano, Scalea, Siderno, Bianco, Sellia Marina, Soverato (Calabria), Benevento (Campania), Casamassima (Puglia), Bagheria, Riesi e Consortile Letojanni (Sicilia), la Repubblica italiana afferma che gli interventi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva 91/271 sono in fase di ultimazione.<br />	<br />
13 La Repubblica italiana indica inoltre che, negli agglomerati di Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni (Calabria), Imperia, Santa Margherita Ligure (Liguria), Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Taviano (Puglia), Monreale, Termini Imerese e Carlentini (Sicilia), il completamento degli interventi necessari per conformarsi alle citate disposizioni è previsto entro la fine del 2012.<br />	<br />
14 Infine, con riferimento all’adeguamento degli altri agglomerati alle disposizioni della direttiva 91/271, la Repubblica italiana o precisa che essi saranno resi conformi dopo il 2012, o non indica quando ciò avverrà.<br />	<br />
15 Dopo aver esaminato le informazioni contenute nel controricorso della Repubblica italiana, la Commissione, nella sua memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere che venisse dichiarato l’inadempimento, da parte di tale Stato membro, degli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 3 della direttiva 91/271 relativamente agli agglomerati di Chieti, Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Gioia Tauro, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Afragola, Nola, Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Mercato San Severino, Torre del Greco, Aversa, Napoli Nord, Napoli Ovest, Salerno, Montesarchio, Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Monfalcone (Friuli- Venezia Giulia), Zagarolo (Lazio), Camisano, Genova, La Spezia, Riva Ligure, Sanremo, Ventimiglia (Liguria), Tolentino (Marche), Campobasso 1, Isernia (Molise), Manduria (Puglia), Follonica, Piombino (Toscana), Paternò, Biancavilla, Caltanissetta-San Cataldo, Macchitella, Niscemi, Favara, Palma di Montechiaro, Avola, Ragusa, Marina di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria, Favignana, Partanna 1, Capo d’Orlando, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello e Consortile Torregrotta (Sicilia).<br />	<br />
16 Del pari, per quanto riguarda gli agglomerati di Gissi (Abruzzo), Cassano allo Ionio, Melito di Porto Salvo, Montepaone (Calabria), Ariano Irpino, Avellino, Caserta, Aversa, Napoli Nord (Campania), Zagarolo (Lazio), Genova, La Spezia (Liguria), Isernia (Molise), Manduria, Monte Sant’Angelo, Salice Salentino, San Giovanni Rotondo, Squinzano, Vernole (Puglia), Vicenza (Veneto), Bronte, Rosolini, Pozzallo, Modica, Trapani-Erice, Favignana e Partanna 1 (Sicilia), la Commissione ritiene di non dover più perseguire la Repubblica italiana per violazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/271.<br />	<br />
17 Per contro, riguardo alle rispettive situazioni degli agglomerati di Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto e Riva Ligure (Liguria), Campobasso 1 (Molise), Casarano (Puglia), Priolo Gargallo, Menfi e Avola (Sicilia), le quali, secondo la Repubblica italiana, sono conformi agli obblighi previsti dalla direttiva 91/271, la Commissione afferma che detti agglomerati non soddisfano ancora tali obblighi.<br />	<br />
18 Nella sua controreplica la Repubblica italiana sostiene che, oltre agli agglomerati menzionati al punto precedente, anche quelli di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano, Scalea (Calabria), Battipaglia (Campania), Supersano (Puglia), Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Piraino, Messina 1 e Messina (Sicilia) sono conformi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/271.<br />	<br />
19 Per quanto riguarda gli altri agglomerati oggetto del ricorso della Commissione, così come modificato in seguito alla memoria di replica di quest’ultima, la Repubblica italiana non mette in discussione l’effettivo inadempimento contestato e fornisce indicazioni sulla prevista evoluzione della situazione in tali agglomerati.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Giudizio della Corte</b></p>
<p>20 In via preliminare, si deve osservare che, nella sua memoria di replica, la Commissione ha deciso di non mantenere i suoi addebiti relativi alla violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271, per quanto riguarda gli agglomerati indicati al punto 15 della presente sentenza, e alla violazione degli articoli 4 e 10 della medesima direttiva con riferimento agli agglomerati citati al punto 16 della presente sentenza.<br />	<br />
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271<br />	<br />
21 Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, della direttiva 91/271, gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 avrebbero dovuto essere provvisti di reti fognarie per le loro acque reflue urbane entro il 31 dicembre 2000.<br />	<br />
22 Inoltre, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in funzione della situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che non possono essere presi in considerazione dalla Corte cambiamenti intervenuti successivamente (sentenze dell’11 ottobre 2001, Commissione/Austria, C-110/00, Racc. pag. I-7545, punto 13; del 14 luglio 2005, Commissione/Germania, C-433/03, Racc. pag. I-6985, punto 32, e del 25 marzo 2010, Commissione/Spagna, C-392/08, Racc. pag. I-2537, punto 26).<br />	<br />
23 Nel caso di specie, il parere motivato, datato 19 febbraio 2009 e inviato il 24 febbraio 2009 alla Repubblica italiana, impartiva a tale Stato membro un termine di due mesi dalla ricezione per conformarsi ad esso.<br />	<br />
24 Orbene, come riconosciuto dalla stessa Repubblica italiana, occorre rilevare che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli agglomerati di Acri, Siderno, Castrovillari, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Monreale, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Carlentini, Scoglitti, Marsala e Messina 6 (Sicilia) non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane.<br />	<br />
25 Relativamente agli agglomerati di Bagnara Calabra, Bianco, Crotone, Santa Maria del Cedro, Rossano e Scalea (Calabria), dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i lavori diretti a dotare detti agglomerati di reti fognarie per le loro acque reflue urbane non erano ultimati.<br />	<br />
26 Dalle medesime indicazioni risulta altresì che, alla scadenza di tale termine, la raccolta di tutte le acque reflue urbane degli agglomerati di Supersano (Puglia), Messina 1 e Messina (Sicilia) non era garantita.<br />	<br />
27 Quanto all’agglomerato di Priolo Gargallo (Sicilia), basti rilevare che la Repubblica italiana, dopo aver essa stessa indicato che il numero di abitanti equivalenti relativo a tale agglomerato era di 100 000, nel corso delle fasi precontenziosa e scritta ha modificato più volte tale numero senza fornire elementi idonei a giustificare tali modifiche.<br />	<br />
28 Infatti, il suddetto numero di abitanti equivalenti non corrisponde né alle indicazioni fornite precedentemente dalla Repubblica italiana alla Commissione ai fini dell’elaborazione di un rapporto sull’attuazione della direttiva 91/271 né a quelle fornite da tale medesimo Stato membro successivamente, nella risposta al parere motivato, nel controricorso e nella memoria di controreplica.<br />	<br />
29 Inoltre, anche ammettendo che le cifre di 20 000 a.e. e 18 000 a.e., indicate dalla Repubblica italiana nella sua memoria di controreplica, siano giustificate, non si può ritenere che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, l’agglomerato di Priollo Gargallo fosse provvisto di una rete fognaria idonea a raccogliere e convogliare tutte le sue acque reflue urbane, conformemente all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 91/271, poiché, con riguardo a tale agglomerato, tale Stato membro, in risposta al parere motivato, aveva indicato una percentuale di raccolta del 95% per 11 600 a.e., sicché in tale agglomerato non sarebbero raccolte acque reflue urbane corrispondenti almeno a un numero di abitanti equivalenti compreso tra 6 980 e 8 980.<br />	<br />
30 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 3 della citata direttiva.<br />	<br />
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271<br />	<br />
31 L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271 prevede che, negli agglomerati con oltre 15 000 a.e., la totalità delle acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie devono, prima dello scarico, essere sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, al più tardi entro il 31 dicembre 2000.<br />	<br />
32 Inoltre, a termini del citato articolo 4, paragrafo 3, tale trattamento secondario o tale trattamento equivalente deve essere garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti dell’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.<br />	<br />
33 Si deve osservare che la Repubblica italiana non contesta che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’obbligo di sottoporre le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era rispettato negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Castrovillari, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria (Calabria), Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Imperia, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Recco (Liguria), Casamassima, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Pace del Mela, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia).<br />	<br />
34 Per quanto attiene agli agglomerati di Bagnara Calabra, Crotone, Rossano (Calabria), Supersano (Puglia), e Messina 1 (Sicilia), è sufficiente constatare che, dal momento che tali agglomerati non erano provvisti di reti fognarie idonee a raccogliere e convogliare la totalità delle loro acque reflue urbane, l’obbligo di sottoporre tutti gli scarichi ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, previsto all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271, non era dunque a fortiori adempiuto (sentenze del 25 ottobre 2007, Commissione/Grecia, C-440/06, punto 25, e del 7 maggio 2009, Commissione/Portogallo, C-530/07, punto 55).<br />	<br />
35 Inoltre, dalle indicazioni fornite dalla Repubblica italiana risulta che, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, gli impianti di trattamento degli agglomerati di Battipaglia (Campania), Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Quinto, Riva Ligure (Liguria), Avola, Palma di Montechiaro, Giardini Naxos, Consortile Letojanni e Piraino (Sicilia), i quali, conformemente all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della direttiva 91/271, sono diretti ad assicurare il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie e a garantire che gli scarichi da essi provenienti soddisfino i requisiti di cui alla sezione B dell’allegato I della medesima direttiva, non erano in funzione.<br />	<br />
36 Con riguardo all’agglomerato di Campobasso 1 (Molise), occorre ricordare che, se è vero che la Commissione, nella memoria di replica, ha ritenuto che non fosse più necessario chiedere la dichiarazione dell’inadempimento dell’articolo 3 della direttiva 91/271, essa ha tuttavia mantenuto il suo addebito relativo a una violazione dell’articolo 4 della medesima direttiva, asserendo che, stando al controricorso della Repubblica italiana e agli allegati allo stesso, il numero annuo di campioni prelevati non corrispondeva al minimo previsto all’allegato I, sezione D, della citata direttiva.<br />	<br />
37 Orbene, poiché la Repubblica italiana ha prodotto, in allegato alla memoria di controreplica, il numero minimo di campioni che devono essere prelevati ad intervelli regolari nel corso dell’anno, conformemente al suddetto allegato I, sezione D, non occorre dichiarare l’inadempimento dell’articolo 4 della direttiva 91/271 con riguardo al suddetto agglomerato.<br />	<br />
38 Per contro, gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Casarano (Puglia) non possono essere ritenuti conformi al citato articolo 4 a causa dell’insufficiente numero di campioni prelevati. Infatti, la Repubblica italiana non ha fornito alcun campione per il 2009 e il 2010. Inoltre, come precisato da tale Stato membro nel controricorso, l’impianto in parola è entrato in esercizio in una data posteriore a quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato.<br />	<br />
39 Lo stesso dicasi per gli scarichi provenienti dall’impianto di trattamento dell’agglomerato di Menfi (Sicilia), poiché la Repubblica italiana non ha prodotto campioni relativi a tali scarichi per il 2009.<br />	<br />
40 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, della citata direttiva.<br />	<br />
Sull’addebito relativo a una violazione dell’articolo 10 della direttiva 91/271<br />	<br />
41 Si deve ricordare che l’articolo 10 della direttiva 91/271 prevede che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 debbano essere condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e tenendo conto delle variazioni stagionali di carico.<br />	<br />
42 Ne consegue che il rispetto dell’obbligo sancito dal citato articolo 10 presuppone in particolare che siano soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva 91/271.<br />	<br />
43 Pertanto, il suddetto obbligo non può considerarsi assolto negli agglomerati in cui il trattamento secondario o il trattamento equivalente della totalità delle acque urbane che confluiscono nelle reti fognarie non è garantito mediante impianti di trattamento i cui scarichi soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione B, della direttiva 91/271.<br />	<br />
44 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10 della direttiva 91/271.<br />	<br />
<b><br />	<br />
Sulle spese</b></p>
<p>45 Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara e statuisce:</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) La Repubblica italiana, avendo omesso:<br />	<br />
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati di Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Bianco, Castrovillari, Crotone, Santa Maria del Cedro, Lamezia Terme, Mesoraca, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rende, Rossano, Scalea, Sellia Marina, Soverato, Strongoli (Calabria), Cervignano del Friuli (Friuli-Venezia Giulia), Frascati (Lazio), Porto Cesareo, Supersano, Taviano (Puglia), Misterbianco e altri, Aci Catena, Adrano, Catania e altri, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Agrigento e periferia, Porto Empedocle, Sciacca, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Palermo e frazioni limitrofe, Santa Flavia, Augusta, Priolo Gargallo, Carlentini, Scoglitti, Marsala, Messina 1, Messina e Messina 6 (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva,<br />	<br />
– di prendere le disposizioni necessarie per garantire che, negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia), aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte ad un trattamento conforme all’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale direttiva, e<br />	<br />
– di prendere le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lanciano-Castel Frentano (Abruzzo), Acri, Siderno, Bagnara Calabra, Castrovillari, Crotone, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Rossano (Calabria), Battipaglia, Benevento, Capaccio, Capri, Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Massa Lubrense, Napoli Est, Vico Equense (Campania), Trieste-Muggia-San Dorligo (Friuli-Venezia Giulia), Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Imperia, Santa Margherita Ligure, Quinto, Rapallo, Recco, Riva Ligure (Liguria), Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, San Vito dei Normanni, Supersano (Puglia), Misterbianco e altri, Scordia-Militello Val di Catania, Palagonia, Aci Catena, Giarre-Mascali-Riposto e altri, Caltagirone, Aci Castello, Acireale e altri, Belpasso, Gravina di Catania, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Macchitella, Niscemi, Riesi, Agrigento e periferia, Favara, Palma di Montechiaro, Menfi, Porto Empedocle, Ribera, Sciacca, Bagheria, Cefalù, Carini e ASI Palermo, Misilmeri, Monreale, Santa Flavia, Termini Imerese, Trabia, Augusta, Avola, Carlentini, Ragusa, Scicli, Scoglitti, Campobello di Mazara, Castelvetrano 1, Triscina Marinella, Marsala, Mazara del Vallo, Barcellona Pozzo di Gotto, Capo d’Orlando, Furnari, Giardini Naxos, Consortile Letojanni, Pace del Mela, Piraino, Roccalumera, Consortile Sant’Agata Militello, Consortile Torregrotta, Gioiosa Marea, Messina 1, Messina 6, Milazzo, Patti e Rometta (Sicilia),<br />	<br />
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.<br />	<br />
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-19-7-2012-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2012 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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