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	<title>19/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/7/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4077</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-7-2007-n-4077/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-7-2007-n-4077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4077</a></p>
<p>Pres. est. Vacirca Torlucci D. (Avv.ti A. Campagnola e F. Rosi) c. Ministero della Funzione Pubblica, Ministero del Tesoro e Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato) sulla legittimità del mancato riconoscimento dell&#8217;anzianità economica e giuridica maturata dal dipendente di un ente soppresso, riassunto presso altro ente ex art. 10 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-7-2007-n-4077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-7-2007-n-4077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4077</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. Vacirca<br /> Torlucci D. (Avv.ti A. Campagnola e F. Rosi)	c.<br /> Ministero della Funzione Pubblica, Ministero del Tesoro e<br /> Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del mancato riconoscimento dell&#8217;anzianità economica e giuridica maturata dal dipendente di un ente soppresso, riassunto presso altro ente ex art. 10 del D.L. n. 643/1994, con un nuovo rapporto di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Pubblico impiego – Riassunzione del dipendente di ente soppresso ex art. 10 del D.L. n. 643/1994 – Mancato riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica – Mancata continuità tra i due rapporti di lavoro &#8211; Legittimità																																																																																												</p>
<p>2) Processo amministrativo – Sindacato del giudice – Condanna su spese e onorari – Discrezionalità – Sussiste &#8211; Eccezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	E’ legittimo il provvedimento che dispone la riassunzione di un dipendente di un ente soppresso ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 643/1994 e s.m.i. senza il riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica maturata, quando non sussiste alcuna giuridica continuità tra il precedente rapporto ed il successivo, essendosi il primo concluso con la corresponsione del trattamento di fine servizio, previsto dalla vigente legislazione del lavoro.																																																																																												</p>
<p>2)	Sussiste la discrezionalità del giudice amministrativo in merito alla condanna sulle spese e sugli onorari  di giudizio, non sindacabile in sede di appello, potendosi fare eccezione unicamente nel caso di condanna della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso di pagamento di somme palesemente esorbitanti rispetto alle tariffe professionali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 4077/2007<br />
Reg. Dec.<br />
N. 11617 Reg. Ric.<br />
Anno 2001</p>
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 11617 del 2001, proposto da <br />
<B>TORLUCCI DOMENICO</B>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Campagnola e Francesco Rosi, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Roma, Via Lutezia n. 8,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero della Funzione Pubblica</b>, il <b>Ministero del Tesoro</b> e il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III ter, n. 7785 del 3 ottobre 2000; </p>
<p>     Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
     Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura dello Stato;<br />
     Visti gli atti tutti della causa;<br />
     Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2007 il presidente Giovanni Vacirca;<br />
     Uditi l’avvocato dello Stato Venturini e l’avvocato Antonio Campagnola;<br />
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>     Il ricorrente, già dipendente da società già controllata dall’EFIM, e riassunto dall’Amministrazione della Giustizia, in applicazione dell’art. 10 d.l. 22 novembre 1994, n. 643, convertito nella l. 27 dicembre 1994 n. 738, &#8211; impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il provvedimento di riassunzione, il d.m. del Ministro della Funzione Pubblica del 26 luglio 1994 e il bando di mobilità di cui al d.m. del Ministro della Funzione Pubblica 15 giugno 1995, relativamente al mancato riconoscimento dell’anzianità economica e giuridica già maturata.<br />
     Deduceva al riguardo:<br />
     a) violazione dell’art. 10 del citato d.l. n. 643 del 1994, non essendo ravvisabile, in detta disposizione, alcuna deroga alla normativa di carattere generale per i pubblici dipendenti, che prevede il riconoscimento dell’anzianità giuridica ed economica in caso di passaggio da un’amministrazione ad un’altra;<br />
     b) eccesso di potere, in quanto contraddittoriamente ed illogicamente il bando di mobilità aveva previsto due opposti regimi di inquadramento del personale, a seconda che provenisse dall’EFIM ovvero da altre amministrazioni anch’esse soppresse, quali, ad esempio, l’Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o gli enti pubblici le cui funzioni erano transitate agli enti territoriali, ai sensi degli att. 122 e 124 del d.P.R. 24 luglio 1997 n. 616;<br />
     c) violazione dell’art. 10 l. 27 dicembre 1994, n. 738 e del d.P.R.1 marzo 1988, n. 285, per non avere l’Amministrazione. tenuto conto, in sede di inquadramento, della posizione rivestita dal ricorrente in seno all’Ente di provenienza.<br />
     Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, sul rilievo essenziale che non sussisteva alcuna giuridica continuità fra il rapporto di lavoro pregresso (oltre tutto di carattere privatistico) e quello instaurato con la nuova amministrazione, essendosi il primo risolto con la liquidazione del gruppo EFIM, onde non potevano trovare applicazione i principi vigenti in materia di salvaguardia dei diritti acquisiti, nel caso di passaggio dei dipendenti pubblici ad altra amministrazione.<br />
     Avverso detta decisione l’interessato ha proposto il presente appello, asserendo, in primo luogo, la natura giuridica di ente pubblico dell’EFIM, in quanto “organo straordinario dell’Amministrazione statale, pur se dotato di distinta personalità giuridica” e, in secondo luogo, la omogeneità di disciplina fra rapporto di lavoro privato e rapporto di impiego pubblico, affermata anche dalla Corte Costituzionale con più pronunce.<br />
     Tali presupposti sarebbero stati ignorati dal T.A.R., il quale avrebbe anche omesso di considerare che il comma 6 bis dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, introdotto dalla legge di conversione n. 738 del 1994, prevede espressamente che il ricollocamento del personale del soppresso EFIM e delle società da esso controllate deve avvenire in applicazione delle procedure di mobilità stabilite dall’art. 3, comma ottavo, della legge n. 537 del 1993, con la conseguente applicazione dei principi di quest’ultima (in primis, il rispetto dei diritti acquisiti e la conservazione della retribuzione maturata), non suscettibili di deroga da parte dell’Amministrazione.<br />
     In subordine, l’appellante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, in riferimento agli artt., 3, 36, 38 e 97 Cost.<br />
     Infine, l’istante ha censurato la condanna alle spese di lite pronunciata dal T.A.R. nei suoi confronti, da ritenersi ingiustificata, stante la complessità della questione.<br />
     Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, nell’interesse dei Ministeri intimati </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>     1. Con il presente atto di appello, l’odierno istante, già dipendente da una società controllata dall’EFIM e riassunto, a seguito della liquidazione della predetta società, conseguente alla soppressione dell’EFIM, dall’Amministrazione della Giustizia in applicazione dell’art. 10 d.l. 22 novembre 1994, n. 643, convertito nella l. 27 dicembre 1994 n. 738, si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso volto a censurare l’atto di riassunzione nella parte in cui ha operato il suo inquadramento nella posizione giuridica ed economica iniziale presso l’Amministrazione di attuale appartenenza, senza il riconoscimento della anzianità maturata nel precedente rapporto di lavoro.<br />
     2. Sostiene, con un primo gruppo di censure, l’interessato, in contrapposizione all’assunto del primo giudice – che ha ritenuto inapplicabili al rapporto di lavoro precedentemente intrattenuto i principi in materia di salvaguardia dell’anzianità pregressa previsti per le ipotesi di mobilità interna dei dipendenti civili dello Stato – da un lato, che all’ex EFIM non potrebbe negarsi la natura pubblica, dall’altro, che non sarebbe esatto l’assunto che la salvaguardia dei diritti acquisiti operi solo nell’ambito dei trasferimenti all’interno dell’Amministrazione centrale dello Stato.<br />
     Ed infatti il comma 6 bis dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, introdotto dalla legge di conversione n. 738 del 1994, con il richiamare l’applicazione delle procedure di mobilità, ai fini della riassunzione del personale in questione, non evidenzierebbe alcuna deroga alla relativa disciplina, con la conseguenza che l’Amministrazione, nell’adottare i provvedimenti di mobilità tra l’Ente di provenienza e quello di destinazione, avrebbe dovuto garantire al dipendente la conservazione di tutti i diritti che il medesimo aveva maturato anteriormente al trasferimento, ovvero, oltre alla qualifica funzionale di appartenenza, anche l’anzianità giuridica ed economica maturata e il riconoscimento del livello retributivo acquisito.<br />
     3. L’assunto, come è stato ripetutamente chiarito in fattispecie analoghe (Cons. Stato, VI, 22 settembre 2006, n. 5579; <u>Cons. Stato, VI, 4 ottobre 2002, n. 5247</u>; <u>Cons. Stato, VI, 15 maggio 2006, n. 2701</u>;  Cons. Stato, IV, 26 maggio 2006, n. 3187), non merita di essere condiviso.<br />
     4. E’ superfluo, al riguardo, affrontare la questione se la conservazione dei diritti acquisiti, prevista per i dipendenti civili dello Stato, in caso di passaggio da una ad altra Amministrazione, costituisca principio generale applicabile a tutti i pubblici dipendenti e, in via derivata, se tale qualificazione possa essere riconosciuta anche al personale dell’EFIM (e, addirittura, alle società da questo controllate), essendo assorbente il rilievo che, nel caso concreto, difetta, <i>in apice</i>, il presupposto che è alla base del principio sopra richiamato, ovverosia il passaggio da una carriera all’altra, non sussistendo alcuna giuridica continuità tra il precedente rapporto e quello instaurato presso l’Amministrazione della Giustizia.<br />
     Ed infatti, l’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 738 del 1994, è chiaro nel prevedere l’estinzione del rapporto di lavoro in essere (con corresponsione del trattamento di fine servizio) e l’instaurazione, successivamente, di un nuovo autonomo rapporto presso una pubblica amministrazione, demandando all’attività regolamentare solo di stabilire i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità di tale riassunzione.<br />
     Ed invero, la finalità che ha ispirato il legislatore è stata quella di perseguire il salvataggio occupazionale di quei lavoratori che, a seguito della soppressione dell’EFIM e della liquidazione delle società da esso controllate, si trovavano esposti alla perdita del posto di lavoro, attraverso la predisposizione di una normativa di favore, che ha loro consentito di accedere ai ruoli della pubblica Amministrazione a semplice domanda, in deroga al principio di livello costituzionale, secondo il quale a detti ruoli può pervenirsi solo attraverso pubblico concorso.<br />
     Il carattere eccezionale del quadro normativo di riferimento conduce, quindi, a concludere che il riconoscimento delle pregresse anzianità giuridica ed economica sarebbe stato possibile solo se (e nei limiti in cui) il legislatore l’avesse specificamente previsto, come ad esempio, è accaduto con l’art. 124 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nei confronti dei dipendenti degli enti pubblici transitati agli enti territoriali, in forza del trasferimento o della delega delle funzioni, la cui normativa non è, quindi, estensibile al caso concreto. <br />
     5. Ugualmente inidoneo a corroborare la tesi dell’appellante è il riferimento al comma 6 bis del già citato art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, relativo al personale delle società controllate dall’EFIM, posto che il richiamo all’art. 3, comma 8, della legge n. 537 del 1993, recato da detta norma, non è volto a recepire l’istituto della mobilità (con tutte le conseguenze che l’applicazione di tale istituto comporterebbe, secondo l’assunto del medesimo appellante, in termini di salvaguardia dei diritti acquisiti), bensì, più semplicemente, ad utilizzare le “procedure di mobilità”, dovendosi intendere, con ciò, i soli profili procedimentali necessari ad attuare la “riassunzione” del personale in questione.<br />
     Ne consegue l’inconferenza anche del richiamo al d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 e al d.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716, il quale ultimo si riferisce, oltre tutto, al personale dipendente dalle amministrazioni di cui al d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, tra le quali non rientra l’EFIM.<br />
     6. Neppure può trovare utile ingresso la censura di illegittimità costituzionale dell’art. 10 del d.l. n. 643 del 1994, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost., posto che, da un lato, non può, evidentemente, farsi questione di disparità di trattamento fra categorie diverse di dipendenti, in relazione ad una norma attributiva di benefici straordinari (possibilità di assunzione diretta in un rapporto di impiego pubblico in base alla avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro privato), dall’altro, la garanzia della sicurezza sociale è realizzata dal riconoscimento del trattamento di fine servizio in relazione al periodo di attività prestata alle dipendenze della società posta in liquidazione, alla stregua dei principi generali regolanti le ipotesi di cessazione dei rapporti di lavoro.<br />
     7. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla condanna alle spese di giudizio, disposta dal giudice di primo grado, questo Collegio deve riaffermare il principio consolidato, secondo il quale la statuizione sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di ampio potere discrezionale, come tale, di norma, insindacabile in appello, potendosi fare eccezione soltanto per il caso di condanna della parte totalmente vittoriosa oppure per il caso di pagamento di somme palesemente esorbitanti rispetto alle tariffe professionali, ipotesi queste nelle quali non rientra certamente quella in esame, in cui la somma posta  a carico del soccombente è stata quantificata in £ 1.000.000.<br />
     8. Per tutte le considerazioni esposte l’appello deve essere rigettato.<br />
     Le spese di questo grado di giudizio possono, tuttavia, essere equamente compensate tra le parti. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe, lo respinge.<br />
     Spese compensate.<br />
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>     Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:<br />
Giovanni Vacirca 			Presidente, est.<br />	<br />
Costantino SALVATORE  	 Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI	 		 Consigliere<br />	<br />
Salvatore   CACACE       	Consigliere<br />	<br />
Sandro Aureli	  		Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
          19 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-7-2007-n-4077/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4077</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4060</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-4060/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-4060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4060</a></p>
<p>Pres. Trotta, Est. Polito E.N.P.A.M. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici Odontoiatri) (Avv.ti L. Acquarone, D. Anselmi, G. Di Gioia) c/ Società Sgrulletti Costruzioni s.r.l. (Avv.ti B. Caravita di Toritto, G. Naticchioni), EDILMAS s.r.l. (n.c.) sulla qualificabilità come organismo di diritto pubblico dell&#8217;Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-4060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-4060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4060</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta,      Est. Polito<br /> E.N.P.A.M. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici Odontoiatri) (Avv.ti L. Acquarone, D. Anselmi, G. Di Gioia) c/ Società Sgrulletti Costruzioni s.r.l. (Avv.ti B. Caravita di Toritto, G. Naticchioni), EDILMAS s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla qualificabilità come organismo di diritto pubblico dell&#8217;Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici Odontoiatri e sulla illegittimità del bando di gara che consente l&#8217;esclusione di un&#8217;impresa in caso di pregresso contenzioso con la stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della p.a. – Organismo di diritto pubblico – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici Odontoiatri-E.N.P.A.M. – È tale – Ragioni – Conseguenze. 																																																																																												</p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Bando di gara – Causa di esclusione &#8211; Pregresso contenzioso tra stazione appaltante ed impresa concorrente – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici Odontoiatri, già ente di diritto pubblico poi trasformato in fondazione di diritto privato dall’art. 1, D. lgs. 509/94, costituisce un organismo di diritto pubblico, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 2, co. 6, lett. a), L. 109/94 per siffatta qualificazione. Tale organismo, difatti, è dotato di personalità giuridica e persegue interessi non già di carattere industriale o commerciale, ma di sicuro rilievo pubblicistico, in relazione all’attività previdenziale e assistenziale da esso svolta, con conseguente obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione da parte delle categorie interessate. Le risorse di detta fondazione, pertanto, sono assicurate iure imperii dall’ordinamento in base ad obblighi imposti da norme di diritto pubblico, il che vale a soddisfare il dato, di cui al predetto art. 2, del finanziamento a carico di un soggetto pubblico. Peraltro, gli art. 2 e 3 del D. Lgs. 509/1994 evidenziano numerosi ed incisivi momenti di ingerenza e di intervento dello Stato nell’attività gestionale, organizzativa e contabile dell’ente previdenziale privatizzato, riconducibili nella nozione di controllo ab externo di cui all’art. 2, co. 6, lett. a), L. 109/94. Ad ulteriore conferma di detta natura concorre infine lo ius superveniens di cui al d.p.r. 163/2006, che all’allegato III qualifica come organismi di diritto pubblico gli enti che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatoria (1).<br />
Da tale qualificazione segue l’obbligo per l’E.N.P.A.M., ex art. 2, co. 2, lett. a), D. Lgs. 109/94, di uniformarsi alle regole di evidenza pubblica ivi dettate in tema di esecuzione di lavori pubblici, nonché, conseguentemente, nella specie, la giurisdizione del g.a. sulle controversie relativa alla procedura volta all’affidamento di lavori inerenti a beni immobili facenti parte del patrimonio dell’ente, senz’altro qualificabile come appalto di opere pubbliche.</p>
<p>2. È illegittima la clausola del bando di gara che riservi alla stazione appaltante la facoltà di non ammettere imprese che abbiano instaurato un contenzioso, anche giudiziale, con l’ente. Difatti, l’introduzione di ulteriori cause di esclusione oltre quelle stabilite dal diritto comunitario, resta riservata al legislatore nazionale, sicchè le fattispecie di cui all’art. 75, d.p.r. 554/99 hanno carattere tassativo e non sono integrabili ad libitum dalla stazione appaltante (2). Peraltro, pur a voler sostenere la tesi dell’applicazione non restrittiva del predetto art. 75, la clausola de qua è comunque in contrasto con l’art. 24 Cost., posto che fa discendere dall’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito la lesione di diritti di iniziativa e economica e di libertà d’impresa, a loro volta garantiti dall’art. 41 Cost..<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio di Stato &#8211; Sez. VI, <a href="/ga/id/2006/1/7676/g">Sentenza 23 gennaio 2006 n. 182</a></p>
<p>(2) Cfr. Consiglio di Stato &#8211; Sez. VI, Sentenza 5 giugno 2003 n. 3124</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello proposto</p>
<p>dall’<b>E.N.P.A.M. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici Odontoiatri)</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi e Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’ultimo in Roma, alla Piazza Mazzini, n. 27</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>&#8211; la <b>Società Sgrulletti Costruzioni S.r.l.</b>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to Beniamino Caravita di Toritto e dall’avv.to Gloria Naticchioni con domicilio eletto presso quest’ ultima in Roma, alla Via Tembien n. 33;</p>
<p>&#8211; la <b>EDILMAS Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III^ bis, n. 2331/06 del 04.04.2006;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Soc. Sgrulletti Costruzioni;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 aprile 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;<br />
Uditi per le parti gli avv.ti Acquarone, Caravita di Toritto e Naticchioni;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	1). Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Lazio e successivi motivi aggiunti la Società Sgrulletti Costruzioni S.r.l. proponeva impugnativa avverso:<br />	<br />
&#8211; il bando del 5 ottobre 2004, con il quale l’E.N.P.A.M. ha indetto la gara di appalto per pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori aventi per oggetto “<i>il risanamento delle facciate, delle coperture e dei corpi di scala, da   eseguirsi sui fabb<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi gli eventuali e futuri provvedimenti inerenti all’espletamento della gara;<br />
&#8211; del bando del 5 ottobre 2004 di indizione di altra gara di appalto per pubblico incanto per l’aggiudicazione dei lavori aventi per oggetto “<i>il risanamento delle facciate, delle coperture e dei corpi di scala, da eseguirsi sui fabbricati siti in Roma,<br />
&#8211; i provvedimenti di esclusione dalle predette gare di appalto, nonché i provvedimenti di aggiudicazione definitiva disposti in favore delle società EDIL MAS e MARTOR 99;<br />
	Avverso gli atti del concorso erano dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.<br />	<br />
	La Società Sgrulletti Costruzioni proponeva, altresì. domanda per la condanna dell’Ente convenuto al risarcimento dei danni patiti per effetto del comportamento illegittimo da questi tenuto nello svolgimento e conduzione della procedura di gara.<br />	<br />
	Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso ed annullava gli atti preclusivi della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.<br />	<br />
	Il T.A.R. condannava altresì l’ E.N.P.A.M. al risarcimento dei danni sofferti dalla ricorrente, commisurati in via equitativa in euro 30.000,00.<br />	<br />
	Contro detta sentenza l’ E.N.P.A.M. ha proposto atto di appello. <br />	<br />
	In via preliminare l’ E.N.P.A.M. ha riproposto le censure di inammissibilità dell’ impugnativa, disattese dal primo giudice, ed inerenti:<br />	<br />
&#8211; al carattere cumulativo del ricorso di primo grado, perché proposto avverso una pluralità di atti privi di legame procedimentale e non finalizzati alla formazione di un unico provvedimento finale;<br />
&#8211; all’assenza di specifico mandato al difensore quanto alla proposizione di motivi aggiunti di ricorso;<br />
&#8211; alla prestata acquiescenza della Soc. Sgrulletti Costruzioni alle clausole del bando sui requisiti per la partecipazione alla gara;<br />
&#8211; al difetto di interesse alla contestazione degli atti di aggiudicazione lavori;<br />
&#8211; al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia, non potendo l’ E.N.P.A.M. essere qualificato come organismo di diritto pubblico.<br />
	L’ E.N.P.A.M. ha, poi, confutato le conclusioni del T.A.R. nel definire il merito dalla controversia e chiesto l’ annullamento della sentenza appellata. <br />	<br />
	La Soc. Sgrulletti Costruzioni si è costituita in resistenza ed ha contraddetto in memoria i motivi di impugnativa concludendo per la conferma della decisione del T.A.R.<br />	<br />
	In sede di note conclusive le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
	All’udienza del 13 aprile 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>	1). L’ E.N.P.A.M. ripropone tutte le eccezioni in rito già formulate avanti al T.A.R. ed in quella sede reiette.<br />	<br />
	Le conclusioni del primo giudice meritano conferma.<br />	<br />
	Ed invero:<br />	<br />
&#8211; quanto all’ eccepito carattere cumulativo del ricorso, perché proposto avverso una pluralità di atti, correttamente il T.A.R. ha posto in rilievo che la controversia, insorta fra i medesimi soggetti, investe le stesse questioni di diritto sul possesso d<br />
&#8211; in ordine all’ assenza di un autonomo e specifico mandato per proporre motivi aggiunti di ricorso va osservato che la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 205/2000 recepisce come unitaria alla vicenda processuale che si determina con la proposi<br />
&#8211; quanto all’eccepita improcedibilità del ricorso, per non essere stata estesa l’impugnazione oltre che alle aggiudicazioni provvisorie anche a quelle definitive, va rilevato che, in una vicenda contenziosa che verte fra le medesime parti nelle diverse fa<br />
&#8211; in ordine al rilievo sulla mancata dimostrazione da parte della Soc. Sgrulletti Costruzioni della possibilità di conseguire l’aggiudicazione ove riammessa alla gara, va osservato che l’impresa esclusa dal concorso non è tenuta a ricostruire da sé, in vi<br />
&#8211; la partecipazione alla gara non costituisce, inoltre, acquiescenza alle clausole del bando contestate. Ancorché si reagisca alle regole e modalità di svolgimento del concorso l’istanza di partecipazione, in contrario all’assunto dell’ Ente resistenza, d<br />
<br />
	1.1). L’ E.N.P.A.M. nega, inoltre, la giurisdizione del T.A.R. in ordine all’attività prenegoziale di scelta del contraente. A dire dell’appellante sotto il profilo soggettivo la trasformazione dell’ E.N.P.A.M. in Fondazione, in forza di quanto previsto dal d.lgs. n. 509/1994, ha comportato l’assunzione di personalità giuridica di diritto privato e l’assoggettamento dell’attività di gestione alle norme del codice civile. Non può, inoltre, essere qualificato come appalto di opere pubbliche l’affidamento di lavori inerenti a beni immobili facenti parte del patrimonio dell’ Ente che soddisfano un interesse privatistico costituito dai corrispettivi di locazione.<br />	<br />
	Il T.A.R. ha confermato la giurisdizione del G.A. in ordine all’insorta controversia qualificando l’ E.N.P.A.M. come organismo di diritto pubblico e, quindi, soggetto per effetto dell’art. 2, comma secondo, lett. a), del d.lgs. n. 109/1994, alle regole di evidenza pubblica ivi dettate in tema di esecuzione di lavori pubblici.<br />	<br />
	La conclusione del T.A.R. merita conferma anche alla luce dell’indirizzo segnato dalla giurisprudenza della Sezione con la decisione n. 182 del 23.01.2006 in ordine ad analoga controversia che vedeva come parte la Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti, già ente di diritto pubblico trasformato in fondazione di diritto privato secondo il disegno di privatizzazione di cui all’art. 1, comma 32, della legge di delega n. 537/1993 e all’art. 1 del d.lgs. attuativo n. 509/1994.<br />	<br />
	Secondo la nozione di derivazione comunitaria recepita dall’ art. 2, comma sesto, lett. a), del d.lgs. n. 109/1994 “<i>si intendono per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dalla Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano, dagli enti locali, dagli altri enti pubblici o da organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore della metà da componenti designati dai medesimi soggetti</i>”.<br />	<br />
	Con riguardo all’ Ente appellante ricorrono le condizioni normativamente previste per la qualificazione come organismo di diritto pubblico.<br />	<br />
	Quanto all’ elemento soggettivo si tratta di organismo dotato di personalità giuridica. Quanto ai fini perseguiti dall’ente essi non attengono alla produzione o al commercio, ma, indipendentemente dall’assetto organizzativo nelle forme del diritto privato, si caratterizzano per il perseguimento di interessi di rilievo pubblicistico, in relazione ai compiti di istituto nel settore della previdenza e ed assistenza che giustificano l’obbligatorietà dell’ iscrizione e della contribuzione da parte delle categorie interessate (cfr. Corte Costituzionale, n. 15 del 05.02.1999). <br />	<br />
	Ai sensi dell’art. 1, comma terzo, del d.lgs. n. 509/1994 gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali in atto riconosciute alle categorie di lavoratori e di professionisti per i quali sono stati originariamente istituti e resta ferma “<i>l’obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione</i>”. Le risorse della Fondazione sono quindi assicurate “<i>jure imperii</i>” dall’ordinamento generale in base ad obblighi imposti da norme di diritto pubblico. Il dato formale del finanziamento a carico di un soggetto pubblico cui fa richiamo l’ art. 2, comma sesto, lett. a), del d.lgs. n. 109/1994 non va, quindi, ristretto ai soli casi di erogazioni, contribuzioni, trasferimenti, attraverso gli ordinari strumenti della contabilità pubblica, ma si realizza anche nei casi in cui, a mezzo di atti aventi forza di legge, si convogliano risorse economiche in favore dell’ente in adempimento di obbligazioni “<i>ex lege</i>” cui i soggetti interessati non possono liberamente sottrarsi.<br />	<br />
	Gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 509/994 evidenziano inoltre numerosi ed incisivi momenti di ingerenza ed invento dello Stato nell’attività gestionale, organizzativa e contabile dell’ ente previdenziale privatizzato riconducibili nella nozione di controllo “<i>ab externo</i>” cui fa richiamo l’ art. 2, comma sesto, lett. a), del d.lgs. n. 109/1994.<br />	<br />
	Dell’esistenza di un’evidente “<i>influenza pubblica</i>” sull’esercizio dei compiti di istituto sono, invero espressione la previsione di poteri di commissariamento in capo al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in caso di squilibri economici di gestione o di gravi violazioni da parte degli organi di amministrazione e di rappresentanza dell’ Ente, fino alla possibilità di nomina di un commissario liquidatore in caso di persistenza per un triennio dello stato di disavanzo economico e finanziario (art. 2, commi 4, 5 e 6). <br />	<br />
	La vigilanza del Ministero del Lavoro è esercitata, unitamente al Ministero del Tesoro e ad altri dicasteri eventualmente interessati, in forma di approvazione dello statuto, dei regolamenti, di ogni eventuale modifica ed integrazione degli stessi. Possono, inoltre, essere formulati motivati rilievo sui bilanci preventivi; sui conti consuntivi; sulle note di variazione del bilancio di previsione, ecc. La Corte dei Conti, infine, esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie per garantire condizioni di legalità e di efficacia.<br />	<br />
	A conferma della natura di organismo pubblico dell’ E.N.P.A.M. concorrono infine la qualificazione come amministrazione aggiudicatrice per effetto della delibera dell’ Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici pubblicata nella G.U. n. 43 del 22.02.2000 e lo “<i>jus superveniens</i>” di cui al d.P.R. n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) che all’allegato III qualifica come organismi di diritto pubblico gli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.</p>
<p>	1.2). Alla riconduzione dell’ E.N.P.A.M. nel novero degli organismi di diritto pubblico segue l’ obbligo per l’ ente di uniformarsi nelle procedure per l’esecuzione di lavori nell’ interesse dell’ ente medesimo alle prescrizioni dettate dalla legge n. 109/1994, dal regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 554/1999 e da ogni altra prescrizione di rilievo pubblicistico che disciplini la scelta del contraente.<br />	<br />
	Il T.A.R. ha, pertanto, correttamente riconosciuto la fondatezza delle doglianze rivolte avverso il punto 13 dei bandi di gara impugnati, laddove riservano all’ Ente “<i>la facoltà di non ammettere alla gara imprese . . . con le quali sia stato instaurato un contenzioso anche giudiziale con l’ Ente”, </i>nonché contro gli atti di esclusione dal concorso di esse applicativi.<br />	<br />
	Sotto un primo profilo detta clausola si configura come introduttiva a regime di una condizione generale preclusiva per l’accesso alla gara non prevista dall’art. 75 del d.P.R. n. 554/1999, nel testo introdotto dall’art. 2 del d.P.R. n. 412/2000, che elenca le diverse ipotesi impeditive della partecipazione.<br />	<br />
	Versandosi a fronte di prescrizioni che, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, incidono sulla sfera di capacità dell’imprenditore ad acquisire la qualità di affidatario di lavori pubblici, l’ introduzione di ulteriori limiti oltre quelli stabiliti dal diritto comunitario resta riservato al legislatore nazionale, così che i casi previsti dalla disposizione in esame hanno carattere tassativo e non possono essere integrati “<i>ad libitum</i>” dalla stazione appaltante (cfr. sul principio questa Sezione, n. 3124 del 05.06.2003). </p>
<p>	1.3). Ma anche ad accedere alla tesi di non applicazione restrittiva del dettato di cui all’ art. 75 è agevole rilevare come la disposizione del bando in esame si ponga in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, che riconosce la piena tutela in giudizio dei diritti ed interessi. Dall’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, invece, l’ Ente convenuto, nel dettare le regole di selezione del contraente, fa discendere la lesione dei diritti di iniziativa e economica e di libertà di impresa a loro volta garantiti dall’ art. 41 della Costituzione.<br />	<br />
	In altri termini, l’appaltatore che abbia già avuto un rapporto di committenza con l’ E.N.P.A.M. e che ad esempio, come avvenuto per la Ditta appellata, vanti pretese economiche verso l’ Ente dovrebbe supinamente accettare la quantificazione del dovuto da parte dell’appaltatore ed astenersi da ogni iniziativa giudiziaria per il recupero del credito, per non incorrere nella preclusione della partecipazione a future gare. E’ agevole rilevare l’evidente contrasto della clausola in esame con il principio di più ampia partecipazione agli appalti pubblici, oltrechè con le norme di rilievo costituzionale in precedenza richiamate. Correttamente il T.A.R. ne ha cassato il contenuto ed ha annullato gli atti di esclusione viziati da invalidità derivata.</p>
<p>	1.4) Del tutto inconferente è l’affermazione dell’ E.N.P.A.M. in sede di appello secondo la quale l’esclusione va collegata ad una riscontrata “<i>negligenza</i>” dell’impresa nell’esecuzione di lavori in precedenza affidati (ipotesi che il punto 13 dei bandi di gara prende in considerazione riconoscendo la facoltà di esclusione di imprese che “<i>abbiano in precedenza fornito prestazioni insufficienti o non abbiano ottemperato alle obbligazioni assunte in sede contrattuale</i>”.  Siffatte evenienze non sono, infatti, in alcun modo prese in considerazioni nei verbali di gara a giustificazione dell’esclusione che è, invece, avvenuta sulla base del mero riscontro oggettivo dell’esistenza di precedenti contenziosi fra l’ Ente e la Società SGRULLETTI.</p>
<p>	2). L’ appello è invece fondato nella parte in cui si contesta la statuizione di condanna al pagamento della somma liquidata in via equitativa in euro 30.000,00, per essere stata denegata l’ ammissione alle gare in base ad una clausola di esclusione (esistenza di pregresso contenzioso con l’ E.N.P.A.M.) da ascriversi, per il suo contenuto penalizzante, ad una condotta colposa da qualificarsi caratterizzata da gravità, nonché in relazione al “<i>vulnus</i>” sofferto per la reticenza dell’Amministrazione nel fornire elementi identificativi dell’impresa risultata aggiudicataria dei lavori di cui si contende ai fini dell’instaurazione del contraddittorio e quindi, in violazione delle regole di imparzialità e di correttezza cui deve sempre ispirarsi l’ azione degli organi pubblici.<br />	<br />
Osserva la Sezione che la redazione dei bandi di gara nei termini che hanno poi determinato il presente contenzioso è intervenuta in un quadro normativo che, nel processo di c.d. “<i>privatizzazion</i>e” di vasti settori della P.A. operanti in regime di diritto pubblico, ha trasformato gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza in associazioni o fondazioni senza scopo di lucro e con personalità giuridica di diritto privato (art. 1 e segg. del d.lgs. n 509/1994). Nello specifico con decreto del Ministero del Tesoro del 24.11.1995 è stato approvato lo statuto che ha sancito la trasformazione in Fondazione dell’ E.N.P.A.M. <br />
Nel mutato quadro ordinamentale l’ E.N.P.A.M. ha quindi ritenuto, quale soggetto di diritto privato, di essere sottratto alle regole dell’evidenza pubblica quanto all’esercizio dell’attività contrattuale, valorizzando la sfera di autonomia negoziale nella scelta del contraente. Non può, quindi, qualificarsi come colposa e con la connotazione per di più di gravità, l’effettuazione di scelte gestionali che si collegano ai dati formali (persona giuridica di diritto privato) dell’assetto organizzativo ed in presenza di una nozione di “<i>organismo pubblico</i>” &#8211; di genesi comunitaria ed introduttiva di un “<i>tertium genus</i>” fra ente pubblico e persona giuridica di diritto privato &#8211; che in via applicativa implica un non sempre agevole processo interpretativo quanto al riscontro degli indici rivelatori enunciati dall’ art. 2, comma sesto, della legge n. 109/1994 con riguardo al settore degli appalti di lavori pubblici. Dell’assenza di un univoco indirizzo circa la qualificazione giuridica agli effetti degli appalti pubblici degli enti di previdenza privatizzati ne è dimostrazione il contenzioso insorto sul punto, che ha trovato arresto giurisprudenziale nella decisione di questa Sezione n. 182/2006 in precedenza richiamata.<br />
	Deve, pertanto, escludersi che possa qualificarsi come colposa la scelta effettuata dall’ E.N.P.A.M. nel selezionare le cause preclusive dell’assunzione della qualità di contraente con l’ente medesimo; difetta, in conseguenza, l’elemento soggettivo che deve concorrere con il fatto reputato dannoso ai fini dell’ insorgenza dell’ obbligo di risarcire il danno da parte di chi lo ha commesso.</p>
<p>	2.1). Quanto al richiamo nella sentenza gravata alla mancata comunicazione degli estremi identificativi della ditta aggiudicataria dei lavori ai fini della chiamata in giudizio avanti al T.A.R. si tratta di un comportamento non legato da rapporto di casualità con il danno lamentato per il diniego di ammissione alla gara e che, tutto al più, può assumere rilievo in sede di quantificazione dei maggiori oneri sopportati per la difesa in giudizio.</p>
<p>	2.2). Sotto ulteriore profilo va ribadito che il danno suscettibile di risarcimento, nel caso in cui si accerti il non corretto esercizio di una potestà pubblica, è quello che viene ad incidere su un sottostante “<i>bene della vita</i>”, cui si correla la posizione di interesse legittimo oggetto di lesione. Nella specie, trattandosi di procedura di aggiudicazione di appalto di lavori, l’interesse pretensivo all’aggiudicazione in tanto può dirsi leso, e va in conseguenza ripristinato per equivalente o in forma specifica alle condizioni previste dall’art. 2058 cod. civ., in quanto sia data dimostrazione dell’effettivo titolo all’affidamento dei lavori all’esito della gara. Di tale possibilità non ha tuttavia dato dimostrazione la Soc. Sgrulletti Costruzioni, mentre l’ E.N.P.A.M. ha depositato in corso di giudizio prospetti in base ai quali la predetta società, anche se riammessa alla gara, con avrebbe conseguito l’aggiudicazione.<br />	<br />
	L’ appello va, quindi, parzialmente accolto nei limiti dei predenti punti 2, 2.1 e 2.2 della motivazione e la sentenza appellata va in conseguenza annullata nella parte in cui pronuncia condanna al risarcimento del danno.<br />	<br />
	Alla reciprocità dei capi di soccombenza segue la compensazione delle spese del giudizio fra le parti.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda di risarcimento danni.<br />
Compensa fra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez. VI &#8211; nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2007, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Trotta Gaetano,			Presidente<br />	<br />
Giuseppe Romeo,			Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola,				Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella,			Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito,			Consigliere relatore ed estensore																																																																																										</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 19/07/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-4060/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.4060</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-7-2007-n-6775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-7-2007-n-6775/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-7-2007-n-6775/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6775</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Panzironi Consorzio Stabile Operae (Avv.ti S. Vinti, A. Pezzana, E. Barbieri) c/ Società Autostrade per l’Italia s.p.a. (Avv. A. Clarizia), A.N.A.S. (Avv. dello Stato), Società Vianini Lavori s.p.a. (Avv.ti M. Sanino, G. Ruggiero, F. Coccoli) sull&#8217;ammissibilità del ctu in ordine al giudizio di anomalia dell&#8217;offerta Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-7-2007-n-6775/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-7-2007-n-6775/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Panzironi<br /> Consorzio Stabile Operae (Avv.ti S. Vinti, A. Pezzana, E. Barbieri) c/ Società Autostrade per l’Italia s.p.a. (Avv. A. Clarizia), A.N.A.S. (Avv. dello Stato), Società Vianini Lavori s.p.a. (Avv.ti M. Sanino, G. Ruggiero, F. Coccoli)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità del ctu in ordine al giudizio di anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Gara d’appalto &#8211; Anomalia dell’offerta – Sindacabilità in s.g. – Sussiste –  Verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche &#8211;  C.t.u. – Ammissibilità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il sindacato del g.a. sull’attività tecnico-discrezionale compiuta dalla stazione appaltante in sede di verifica di anomalia dell’offerta non è meramente estrinseco, ossia limitato alla verifica dell’assenza di palesi travisamenti o di manifeste illogicità, ma si estende alla diretta verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche compiute, sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, ben potendo il g.a. servirsi a tal fine dello strumento della consulenza tecnica d’ufficio, onde acquisire quella piena conoscenza del fatto, indispensabile per un corretto esercizio del proprio potere giurisdizionale. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio di Stato 601/1999; Cons. di Stato &#8211; Sez. VI, 6.4.2006 n. 1862; 11 aprile 2006 n. 2001; 14 aprile 2006 <a href="/ga/id/2006/5/8235/g">n. 2156</a>; 9 novembre 2006 <a href="/ga/id/2006/11/8898/g">n. 6607</a>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’ammissibilità del ctu in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6824</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-6824/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-6824/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-6824/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6824</a></p>
<p>Pres. F. Giamportone, est. I. Raiola Raffaele Assante (Avv. Antonio Del Gaiso) c. Ministero dell’Interno e Questura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) sulla prevalenza delle esigenze di servizio rispetto alle esigenze di carattere privato del personale militare in materia di trasferimenti 1. Pubblico Impiego – Richiesta di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-6824/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6824</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Giamportone, est. I. Raiola<br />   Raffaele Assante (Avv. Antonio Del Gaiso) c. Ministero dell’Interno e Questura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli)</span></p>
<hr />
<p>sulla prevalenza delle esigenze di servizio rispetto alle esigenze di carattere privato del personale militare in materia di trasferimenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Richiesta di trasferimento di personale militare – Prioritarie esigenze di servizio &#8211; Prevalgono.</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Richiesta di trasferimento di personale militare – Beneficio previsto dalla legge n. 104/92 – Requisiti richiesti dalla norma.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In riferimento al personale militare, sussiste in capo all’Amministrazione militare un margine di discrezionalità per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative, per cui le richieste di trasferimenti (per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono da considerarsi subordinate alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio(1).2. Ai fini dell’attribuzione del beneficio di trasferimento di cui alla Legge n. 104/1992 è necessario che l’opera assistenziale nei confronti del soggetto portatore di handicap grave sia attuale, continuativa e soprattutto esclusiva (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1). Cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. N. 3395/00; T.A.R. Toscana, sez. I, 25 gennaio 2005, n. 257; Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346.</p>
<p>(2). In tal senso i precedenti di questa Sezione, ex multis cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5 maggio 2005, n. 5488.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
per la CAMPANIA – NAPOLI   Sezione VI</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente	<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA <br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi riuniti <b>n.5996 </b>del <b>2005</b>, proposto da<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
ASSANTE RAFFAELE  </b>rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Del Gaiso,  con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla piazza Garibaldi n.26</p>
<p align=center>
contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<B>MINISTERO DELL’INTERNO </B>in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con la quale <i>ope legis</i> domicilia in Napoli alla via Diaz n.11<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
QUESTURA DI NAPOLI </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato con la quale <i>ope legis</i> domicilia in Napoli alla via Diaz n.11<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#61630;	</b>della determinazione n.2.3/14638 del 20.06.2005, notificata in data 05.07.2005, della Questura di Napoli- Ufficio del Personale – Sezione 1^ &#8211; Stato e Avanzamento;<br />	<br />
&#61630;	della nota del 23.05.2005, notificata il 15.06.2005, avente n.333.D/43837;<br />	<br />
&#61630;	della nota n.5438/32 del 30.06.2005 della Polizia di Stato, Scuola Allievi Agenti – Trieste, mai notificata all’istante; <br />	<br />
<B><BR><br />
VISTO</B> il ricorso con i relativi allegati;<br />
<B>VISTA</B> la memoria di costituzione del Ministero dell’Interno e della Questura di Napoli  con i relativi allegati;<br />
<B>VISTI </B>gli atti tutti della causa;<br />
<B>UDITO</B> alla Udienza Pubblica del 30 maggio 2007 il relatore, dr.ssa Ida Raiola;<br />
<B>UDITI</B>, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
<B>RITENUTO</B> e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato in data 01.08.2005 e depositato il successivo 08.08.2005, il ricorrente ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:<br />
&#8211;	<i>Violazione e falsa applicazione dell’art.3 e 7 della Legge 241/90 del D.P.R. n.1199/1971, del D.P.R. n.335 del 24.04.1982, del D.P.R: n.3 del 10.01.1957, del D.P.R. n.737 del 1981, della Legge 382/78, eccesso di potere per palese contraddizione motivazioni contenute nelle determine – Violazione al giusto procedimento e al diritto alla salute ed all’assistenza in favore dei portatori di handicap &#8211; Ingiustizia manifesta &#8211; Disparità di trattamento -Violazione della legge – Buon andamento della Pubblica Amministrazione – Inosservanza di circolari – Violazione dell’art.3,29,32,38 e 87 della Costituzione;<br />	<br />
&#8211;	Violazione art.7 D.P:R: 254/99 e delle Circ. 11 ottobre 1999n.333 – G/2.3.81, Circ. 19 gennaio 2000 n.333 –G/2.1.84 (C2/00), entrambe del Ministero dell’Interno, degli articoli 1,2 e 7 del decreto legislativo n.195 del 1995(emanato in attuazione della Legge 29 aprile 1995 n.130 e dell’art.2 della Legge 6 marzo 1992 n.216;<br />	<br />
&#8211;	Violazione dell’art.3 e 7 della Legge 241/90;<br />	<br />
&#8211;	 Difetto di motivazione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211;	Difetto di istruttoria. <br />	<br />
</i>Il Ministero dell’Interno e la Questura di Napoli si costituivano in giudizio e resistevano all’impugnazione della quale chiedevano il rigetto.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è infondato e va rigettato.<br />
L’impugnativa in esame concerne l’applicazione  dell’art.33, comma 5, L.104/92, il quale  dispone: “<i>Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede</i>”.<br />
La disposizione testé richiamata, invero, va interpretata alla luce della copiosa giurisprudenza formatasi al riguardo, la quale, in riferimento al personale militare, ha posto in luce la permanenza in capo all’Amministrazione militare di un margine di discrezionalità (peraltro giustificato dall’esistenza nella norma in esame dell’inciso “ove possibile”) per la salvaguardia delle proprie esigenze organizzative: “nell’ambito di un Corpo di Polizia ad ordinamento militare . . ., i trasferimenti . . .(per corrispondere ad esigenze di carattere privato) sono subordinati alla loro compatibilità con le prioritarie esigenze di servizio (cfr.T.A.R. Lombardia –Milano, Sez. I, 24 ottobre 2000, ord. N.3395/00; T.A.R. Toscana, sez. I, 25 gennaio 2005, n.257; Consiglio di Stato, sez. III, 8 luglio 2003, n.2346). <br />
Nel caso di specie, inoltre, è possibile desumere – come già rilevato nell’ordinanza pronunciata in sede cautelare &#8211; dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente, che quest’ultima ha compiuto una approfondita indagine circa la situazione familiare allegata dal resistente in rapporto alle esigenze di servizio: da tale indagine è emerso, in primo luogo, che al genitore (padre), in relazione al quale il ricorrente chiedeva di poter prestare assistenza non era ancora stata riconosciuta la qualità di soggetto in situazione di handicap grave ai sensi della Legge n.104/92,  e, in secondo luogo, che nel nucleo familiare è comunque presente un altro figlio di maggiore età, in grado cioè di prestare opera assistenziale in favore del padre, con conseguente insussistenza del carattere di esclusività dell’assistenza prestata dal richiedente il beneficio ex Lege 104/92. .<br />
In definitiva, il ricorrente non può vantare a proprio favore la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma e dalla corrente interpretazione giurisprudenziale ai fini dell’attribuzione del beneficio di cui alla Legge n.104/1992: l’essere l’opera assistenziale nei confronti del soggetto portatore di handicap grave attuale, continuativa e soprattutto  esclusiva (in tal senso i precedenti di questa Sezione, <i>ex multis</i> cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 5 maggio 2005, n.5488).<br />
Sussistono giusti di equità, a cagione della natura della controversia e degli interessi coinvolti, per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sesta Sezione di Napoli, pronunciando sul <b>ricorso n.5996 del 2005</b>, proposto da <b>Assante Raffaele</b>, meglio in epigrafe specificato, lo <b>rigetta</b>.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 maggio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-19-7-2007-n-6824/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6824</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6735</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-7-2007-n-6735/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-7-2007-n-6735/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-7-2007-n-6735/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6735</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Rel. Arzillo E. Galassetti (Avv. C. Mestichelli) c. Ministero della Pubblica Istruzione; Centro Servizi Amministrativi di Rieti (Avv. dello Stato); D. Di Cristofano (Avv.ti D. Naso e C.M. Vecchione) illegittimità della graduatoria che tenga conto di un punteggio maturato in occasione di un periodo di servizio reso in</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-7-2007-n-6735/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6735</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, Rel. Arzillo<br /> E. Galassetti (Avv. C. Mestichelli)	c.<br /> Ministero della Pubblica Istruzione; Centro Servizi Amministrativi di Rieti (Avv. dello Stato);<br /> D. Di Cristofano  (Avv.ti D. Naso e C.M. Vecchione)</span></p>
<hr />
<p>illegittimità della graduatoria che tenga conto di un punteggio maturato in occasione di un periodo di servizio reso in assenza del relativo titolo giuridico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Giurisdizione amministrativa – Nomina in ruolo del personale docente – Non sussiste &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>2) Concorsi pubblici – Graduatoria – Punteggio attribuito in occasione di un periodo di servizio reso in assenza di titolo giuridico a causa dell’annullamento del provvedimento di nomina – Illegittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>3) Processo amministrativo – Risarcimento del danno – Diritto al risarcimento del soggetto immesso in ruolo a tempo indeterminato a partire da una data stabilita erroneamente, che abbia nello stesso periodo prestato servizio con contratto a tempo determinato – Non sussiste</p>
<p>4) Processo amministrativo – Risarcimento del danno &#8211; Onere della prova in capo al ricorrente – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)	Non sussiste la giurisdizione amministrativa in materia di nomina in ruolo del personale docente. Infatti, restano riservate al giudice amministrativo esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la PA e che si sviluppano fino all’approvazione della graduatoria, con esclusione dell’atto di nomina o degli atti successivi. 																																																																																												</p>
<p>2) E’ illegittima la graduatoria compilata tenendo conto del punteggio maturato in occasione di un periodo di servizio reso in assenza del relativo titolo giuridico, quando il provvedimento di nomina sia stato annullato in sede gerarchica. Infatti, per effetto dell’annullamento, con efficacia retroattiva dell’atto di nomina, il servizio prestato si qualifica come servizio di fatto, non valutabile in sede di procedura concorsuale, in quanto il rapporto di pubblico impiego è regolato da atti formali dell’amministrazione e il servizio valutabile ai fini concorsuali è solo quello che trova fondamento in un atto valido dell’amministrazione stessa.</p>
<p>3)	Non sussiste il diritto al risarcimento dei danni in capo al soggetto immesso in ruolo con un contratto a tempo indeterminato a partire da una data stabilita erroneamente a causa di  un comportamento illegittimo della PA e che abbia comunque prestato servizio presso l’amministrazione, con contratto a tempo determinato, in quanto in tal caso, il soggetto ha comunque percepito una retribuzione.																																																																																												</p>
<p>4)	Sussiste l’onere in capo al ricorrente di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito dell’amministrazione. Infatti, la limitazione dell’onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, privato e pubblica amministrazione, e quindi sul generale possesso dei documenti da parte dei pubblici uffici  che resistono in giudizio, mentre in caso di risarcimento dei danni per dimostrare questi ultimi si tratta in genere di documentazione in possesso dei ricorrenti, non potendo peraltro soccorrere il tradizionale metodo acquisitivo di integrazione della prova da parte del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<BR><br />
Sez. III bis</b></p>
<p>a pronunciato la seguente	     	 	          </p>
<p align=center>  <b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11259/2004  proposto, con i relativi motivi aggiunti, da<br />
<B>ELISABETTA GALASSETTI</B>, rappresentata  e difesa dall’Avv. Chiara  Mestichelli,  ed elettivamente domiciliata  presso lo studio dell’Avv. Igino Cacace in  Roma, Via Flaminia,  141 </p>
<p align=center>   contro </p>
<p>&#8211; <B>MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’   E DELLA RICERCA </B>(<i>ora MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</i>),  in persona del Ministro pro &#8211; tempore;<br />
&#8211; <B>CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI RIETI</B>, in persona del legale rappresentante pro – tempore,<br />
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma e  domiciliati presso gli uffici della stessa  in Roma, Via dei Portoghesi, 12,	</p>
<p>e nei confronti di<br />
<B>DOMENICA DI CRISTOFANO</B>,  costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Domenico Naso e Cajetano Maria Vecchione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo   in Roma, Salita  San Nicola da Tolentino,  1/B                        </p>
<p>per l’annullamento<br />
a) del decreto prot.  n. 7472 del 20.08.2004, adottato dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Rieti, di pubblicazione   delle graduatorie permanenti definitive per il personale docente ed educativo di III fascia;<br />
b) del conseguenziale provvedimento con il quale è stata disposta la nomina in ruolo della docente Domenica Di Cristofano;<br />
c) del decreto prot.  n. 7472/2 del 7.09.2004, adottato dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Rieti, di pubblicazione in rettifica delle graduatorie permanenti definitive per il personale docente ed educativo di III fascia;<br />
d) del decreto prot.  n. 7472/3 del 13.09.2004, adottato dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Rieti, di pubblicazione in rettifica delle graduatorie permanenti definitive per il personale docente ed educativo di III fascia;<br />
e) del decreto prot.  n. 7472/4 del 13.09.2004, adottato dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Rieti, di pubblicazione in rettifica delle graduatorie permanenti definitive per il personale docente ed educativo di III fascia;<br />
f)  del decreto prot.  n. 1330  del 2.03.2005, adottato dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Rieti, con il quale è stato provvisoriamente sospeso il provvedimento n. 7472/2004, reiterato per rettifiche con i provvedimenti n. 7472/2 e n. 7472/3;<br />
g) del decreto prot.  n. 3238/C1  del 2.05.2005, adottato dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Rieti, con cui è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente e della controinteressata al corso di formazione in ingresso del personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato, in attesa del giudizio di merito,<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o connesso,</p>
<p>nonché per la declaratoria<br />
&#8211; del diritto della ricorrente a ottenere i benefici  giuridici ed economici conseguenti alla nomina in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico  2004/2005<br />
e per l’accertamento<br />
del diritto della medesima a ottenere la condanna della P.A. resistente al risarcimento dei danni conseguenziali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, all’udienza pubblica del  25  gennaio  2007, il relatore dott.  Francesco Arzillo; uditi altresì  gli avvocati  delle parti   come da verbale;<br />
ritenuto   in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><B>FATTO  E DIRITTO</B></p>
<p>1.	Con il  presente ricorso, depositato il  23 novembre  2004, la prof. Elisabetta Galassetti impugna gli atti  indicati in epigrafe ai punti a), b), c), d), e), lamentando &#8211; in sintesi &#8211;  di essere stata classificata (nella graduatoria permanente di III fascia) successivamente alla controinteressata Di Cristofano, classificatasi al posto n. 2.<br />	<br />
	Il ricorso si basa sui  motivi in diritto così rubricati:<br />	<br />
<i>1) VIOLAZIONE DI LEGGE:  violazione e falsa applicazione dell’art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445/2000, in combinato disposto con l’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000;<br />
2) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.P.R.  n. 445/2000;<br />
VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell’art.11 del D.M.  30.10.1991, n. 331;<br />
3) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui ai punti B.1  e B.3  lett.  a)  della “Tabella di valutazione dei Titoli allegata al D.L.  n. 97/2004, in combinato disposto con gli  artt.  26  e 33  dela L. n. 1034/1970 (e succ. modifiche), nonché con l’art. 2126 c.c.;<br />
4) ECCESSO DI POTERE per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; contraddittorietà estrinseca.<br />
</i>	Con atto depositato il 27 maggio 2005, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti, impugnando gli ulteriori atti indicati ai punti f) e g) dell’epigrafe:<br />	<br />
<i>1) VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell’art. 21, settimo comma, della L. n. 1034/1971; violazione e falsa applicazione dell’obbligo della p.A. di adeguarsi, con atto consequenziale, al contenuto dell’ordinanza cautelare;<br />
2) ECCESSO DI POTERE per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;<br />
VIOLAZIONE DI LEGGE:  violazione del generale obbligo di motivazione ex art. 3 della L. n. 241/1990;<br />
ECCESSO DI POTERE per contraddittorietà intrinseca;<br />
</i>3 a.<i> VIOLAZIONE DI LEGGE:  violazione e falsa applicazione dell’art. 71, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 445/2000, in combinato disposto con l’art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000;<br />
b. VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del D.P.R.  n. 445/2000;<br />
VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione dell’art.11 del D.M.  30.10.1991, n. 331;<br />
c. VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui ai punti B.1  e B.3  lett.  a)  della “Tabella di valutazione dei Titoli allegata al D.L.  n. 97/2004, in combinato disposto con gli  artt.  26  e 33  dela L. n. 1034/1970 (e succ. modifiche), nonché con l’art. 2126 c.c.;<br />
d. ECCESSO DI POTERE  per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; contraddittorietà estrinseca.<br />
</i>La ricorrente ha  altresì chiesto la declaratoria del diritto a ottenere i benefici  giuridici ed economici conseguenti alla nomina in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico  2004/2005, proponendo anche una  domanda di risarcimento del danno conseguenziale al mancato ottenimento, a partire dall’anno 2004 – 2005, della nomina a tempo indeterminato, con i profili connessi di carattere patrimoniale, professionale, esistenziale, morale.<br />
1.1	  Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione e la controinteressata Domenica Di Cristofano, resistendo al ricorso e ai motivi aggiunti.<br />	<br />
1.2	   Nella fase cautelare del presente giudizio, questo Tribunale ha adottato due provvedimenti: l’ordinanza n. 6882/2004, resa nella C.C. del 20.12.2004 e confermata in appello, con la quale è stata accolta l’istanza contenuta nel ricorso; e l’ordinanza n. 4130/2005, resa nella C.C. del 18.07.2005, con la quale è stata respinta l’istanza incidentale di esecuzione della precedente ordinanza cautelare, in considerazione dell’avvenuta stipulazione, in data 21 giugno 2005, del contratto a  tempo indeterminato (a titolo di esecuzione della medesima ordinanza cautelare).<br />	<br />
1.3	      Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione  all’udienza pubblica  del   25 gennaio   2007,  e quindi  trattenuto in decisione.<br />	<br />
2.	    Va     preliminarmente disattesa l’eccezione di 	sopravvenuta carenza di interesse formulata dalla difesa della controinteressata, in quanto la ricorrente conserva l’interesse sia al consolidamento degli effetti dell’immissione in ruolo disposta in via meramente provvisoria nella fase cautelare, sia ad una pronuncia di questo Tribunale sulla relativa decorrenza e sui connessi profili reintegratori e risarcitori.<br />	<br />
3.	Va esaminato con priorità il terzo motivo di ricorso, che riveste carattere potenzialmente assorbente.<br />	<br />
	Detto motivo ha per oggetto la non corretta individuazione, da parte dell’Amministrazione, del servizio valutabile in capo all’odierna controinteressata. <br />	<br />
	La questione controversa attiene essenzialmente ai sei punti aggiuntivi riconosciuti alla controinteressata Di Cristofano, con riferimento ad un servizio prestato nel periodo 7 gennaio 1998 – 30 marzo 1998.<br />	<br />
	La ricorrente sostiene che detto servizio non potesse essere valutato, in quanto reso illegittimamente su posto di sostegno, in virtù di un provvedimento di nomina del Preside della Scuola Media Statale di Putrella Salto, che era stato annullato in sede gerarchica (con una decisione richiamata anche dalla sentenza n. 6360/2003, passata in giudicato, con la quale questo Tribunale  ha affermato l’illegittimità della nomina in questione).<br />	<br />
3.1	Il motivo è fondato.<br />	<br />
La nomina della professoressa Di Cristofano su posto di sostegno presso la Scuola Media Statale di Putrella Salto è stata annullata in sede gerarchica in data  24 marzo 1998 ad opera della Commissione ricorsi del Provveditorato agli Studi di Rieti,  con salvezza degli effetti economici.<br />
Questo annullamento  &#8211; richiamato anche nelle premesse della sentenza n. 6360/2003  di questo Tribunale &#8211; consente di rilevare che il servizio in questione è stato prestato in assenza del relativo titolo giuridico, che è venuto meno: circostanza, questa, che rileva oggettivamente come dato di fatto, a prescindere dalle ulteriori possibili questioni circa l’efficacia soggettiva e oggettiva del precedente giudicato: l’eliminazione  dal mondo giuridico di un provvedimento inteso quale  “entità obiettiva” rileva di per sé  &#8220;erga omnes&#8221;, essendo      l&#8217;istituto dell&#8217; annullamento ontologicamente insuscettibile di produrre la caducazione di un atto nei confronti di taluni soggetti e non di altri (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 30 giugno 2004, n. 4802).<br />
Il venir meno, a seguito di annullamento a seguito di ricorso amministrativo,  del titolo giuridico della prestazione del servizio in questione ne impedisce di per sé &#8211; con ogni evidenza &#8211;  la valutazione in una successiva procedura concorsuale. In linea di principio, infatti, per effetto dell&#8217;avvenuto annullamento, con efficacia retroattiva, dell&#8217;atto di nomina, il servizio prestato non può avere altra qualificazione se non quella di servizio di fatto, che, in quanto tale, non è valutabile  tra i titoli di servizio in una successiva procedura concorsuale: essendo  il rapporto di pubblico impiego  regolato da atti formali dell&#8217;amministrazione,  il servizio valutabile è solo quello che trova fondamento in un atto valido dell&#8217;amministrazione medesima (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 dicembre 1998, n. 1958); e ciò anche in considerazione del fatto che l&#8217;art. 2126 c.c., pur comportando la salvezza degli effetti retributivi e previdenziali propri del rapporto di lavoro subordinato, non opera una generale equiparazione tra rapporto di lavoro nullo e rapporto regolarmente costituito (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 06 maggio 2002 , n. 1647).<br />
4.	Possono essere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.<br />	<br />
5.	Non sussiste l’interesse attuale di parte ricorrente  ad una pronuncia di merito sull’ulteriore impugnazione proposta con i  motivi aggiunti, con riferimento agli atti di cui ai punti f) e g) dell’epigrafe, attinenti alla fase esecutiva della pronuncia cautelare conclusasi con  l’ordinanza n. 4130/2005, resa nella C.C. del 18.07.2005.<br />	<br />
6.	Il ricorso va quindi accolto nella parte impugnatoria, con il conseguente annullamento <i>in parte qua</i> degli atti indicati ai punti  a), c), d), e) dell’epigrafe.<br />	<br />
Non può invece pronunciarsi l’annullamento dell’atto di cui al punto b), ossia del provvedimento con il quale è stata disposta la nomina in ruolo della docente Domenica Di Cristofano, trattandosi di pronuncia che  rientra  nella giurisdizione del giudice ordinario: infatti, restano  riservate  alla giurisdizione amministrativa esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la p.a., che si sviluppano fino all&#8217;approvazione della graduatoria, con esclusione dell’atto di nomina o degli atti successivi (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 21 gennaio 2004, n. 214; T.A.R. Abruzzo Pescara, 28 luglio 2003, n. 779).<br />
7.	Per quanto concerne la domanda risarcitoria, relativa ai danni conseguenziali, si osserva quanto segue.<br />	<br />
7.1	La ricorrente è stata  immessa in ruolo, con il contratto a tempo indeterminato stipulato in data 21 giugno 2005, n. 5826.<br />	<br />
	La medesima ha inoltre prestato servizio, ancorché a tempo determinato, per tutto l’anno scolastico 2004 – 2005 (con decorrenza dal 16 settembre 2004).<br />	<br />
	Non sussistono quindi in atti elementi tali da comportare  il risarcimento del danno derivante dal fatto di non aver percepito  la retribuzione in tale periodo.<br />	<br />
7.1.1		 Resta però fermo il fatto che alla medesima compete, come ulteriore effetto dell’accoglimento del ricorso nella parte impugnatoria,  la piena rivalutazione &#8220;ora per allora&#8221; della situazione  ai fini giuridici, con i connessi effetti anche sul piano delle differenze nel trattamento economico – previdenziale, a decorrere dall’anno scolastico 2004 – 2005.<br />	<br />
7.2	Con riferimento alla lesione del “diritto alla crescita professionale” e a una “esistenza serena in condizioni non di precaria (in quanto tali destabilizzanti del suo equilibrio lavorativo e personale)”, il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per il relativo risarcimento, attesa la genericità della relativa allegazione.<br />	<br />
7.2.1	 Con riferimento alla  sussistenza dei danni, occorre infatti premettere che non può certo essere di aiuto un semplice riferimento al tradizionale criterio del cd. principio dispositivo con metodo acquisitivo.	In linea generale,  compete in linea di principio al ricorrente l&#8217;onere  di provare,  ai sensi  dell&#8217;art.  2697 c.c.,  tutti  gli  elementi costitutivi  della domanda di  risarcimento del danno  per fatto illecito (Consiglio di Stato sez. V, 25 gennaio 2002,  Consiglio di Stato, sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4932). Questo perché la limitazione dell&#8217;onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, privato e pubblica amministrazione, e quindi sul generale possesso dei documenti da parte dei pubblici uffici che resistono in giudizio, mentre in caso di risarcimento danni per dimostrare questi ultimi si tratta in genere di documentazione in possesso dei ricorrenti (T.A.R. Liguria, sez. I, 21 aprile 2006, n. 391).<br />	<br />
	In materia risarcitoria  va  seguita la linea più rigorosa, senza  che possa  soccorrere il tradizionale metodo acquisitivo di  integrazione della prova da parte del giudice amministrativo (T.A.R. Puglia sez. I, Bari, 14 luglio 2001, n. 2904) e senza che sia sufficiente, a tal fine,  fornire solo qualche elemento o principio di prova (T.A.R. Friuli V.G. 23 aprile 2001, n. 179).  Su questa linea, si è precisato che il  ricorrente è tenuto a indicare  i fatti, gli elementi di diritto e i mezzi di prova di cui intende avvalersi (T.A.R. Calabria sez. Catanzaro, 19 luglio 2001, n. 1162).<br />	<br />
	Questa impostazione risulta essere non solo maggiormente conforme al  carattere dispositivo del processo su diritti soggettivi, ma anche pienamente coerente:<br />	<br />
&#8211; con il tradizionale assunto secondo cui il principio dispositivo opera sempre incondizionatamente, qualora si tratti di materiale probatorio la cui produzione in giudizio rientri nella piena disponibilità della parte interessata (C.G.A.R.S. 29 giugno 19<br />
&#8211; con l’impostazione rigorosa rinvenibile nella giurisprudenza della Cassazione in ordine all’onere probatorio ricadente sulla parte privata anche nel processo contro una pubblica amministrazione: basti pensare, a titolo di esempio, all’attivazione dei po<br />
Ed anche a voler poi tenere conto del maggior ruolo che nel processo civile del lavoro rivestono i poteri officiosi del giudice in materia di prova, occorre nondimeno considerare che l’uso di  poteri di questo tipo &#8211; di cui anche il giudice amministrativo è titolare &#8211; non deve condurre ad alterare in radice la fondamentale struttura dispositiva del giudizio.<br />
	In quest’ottica, deve essere ricordata una recente, importante pronuncia della Suprema Corte (Cassazione, Sezioni unite civili, 24 marzo 2006, n. 65729, la quale, con riferimento ai danni professionali, biologici ed esistenziali in tema di demansionamento e di dequalificazione, ha affermato la necessità di una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In mancanza di ciò, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, che si risolverebbe in una forma di arbitrio.<br />	<br />
	Ora, nel ricorso e negli scritti di parte non risultano le puntuali allegazioni richieste, con le connesse indicazioni delle fonti di prova, ma solamente riferimenti  generici e non sufficientemente articolati.<br />	<br />
7.3	La ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno morale sul presupposto dell’asserita rilevanza penale della condotta posta in essere dal Centro Servizi Amministrativi.<br />	<br />
	 Detta rilevanza penale discenderebbe dal fatto che l’organo della p.a. procedente avrebbe omesso di svolgere gli opportuni accertamenti volti a verificare la veridicità della dichiarazione resa dall’odierna controinteressata sul servizio prestato.<br />	<br />
	Anche sotto questo profilo la domanda risarcitoria non può essere accolta, in quanto il  Collegio ritiene che non sussistano in atti elementi tali da far ritenere che la vicenda in questione possa trascendere l’ambito dell’illegittimità amministrativa, con i connessi problemi interpretativi in fatto e in diritto,  e possa  far configurare &#8211; sia pure astrattamente ed in via incidentale &#8211; la sussistenza di una fattispecie di reato.<br />	<br />
8.  Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto nella sola parte impugnatoria, nei sensi e per gli effetti di cui ai precedenti punti      6     e     7.1.1.<br />
9.  	Le spese seguono la prevalente soccombenza dell’Amministrazione e sono liquidate in dispositivo. Esse sono poste a carico dell’Amministrazione, restando compensate nei confronti della controinteressata.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III &#8211; bis, definitivamente pronunciando sul ricorso  in epigrafe, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in  motivazione.<br />
Condanna il Ministero della Pubblica Istruzione   al pagamento, in favore della ricorrente Elisabetta Galassetti,  delle spese,  dei diritti e degli onorari di giudizio, nella misura complessiva di  € 3000,00  (tremila/00), oltre  agli accessori di legge;  ferma restando la compensazione nei confronti della controinteressata Domenica Di Cristofano.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella Camera di Consiglio del   25  gennaio  2007, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Saverio Corasaniti			&#8211; Presidente <br />	<br />
Giulio Amadio                                     &#8211; Consigliere<br />
Francesco Arzillo                               &#8211; Consigliere Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-7-2007-n-6735/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2007 n.6735</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento comunale che istituisce un divieto di transito per veicoli con portata superiore a 26 tonnellate, sospensiva chiesta da un’impresa di costruzioni. (G.S.) N. 00577/2007 REG.ORD. N. 00781/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento comunale che istituisce un divieto di transito per veicoli con portata superiore a 26 tonnellate, sospensiva chiesta da un’impresa di costruzioni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00577/2007 REG.ORD.<br />
N. 00781/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 781 del 2007, proposto da:<b>Impresa Costruzioni Zanetti, Impresa Zmg,</b> rappresentati e difesi dagli avv. Italo Ferrari, Francesco Fontana, Gianfranco Fontana, con domicilio eletto presso Gianfranco Fontana in Brescia, via Diaz, 28;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Tremosine</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fiorenzo Bertuzzi, Gianpaolo Sina, con domicilio eletto presso Fiorenzo Bertuzzi in Brescia, via Diaz, 9;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
delle ordinanze del responsabile servizio di polizia locale 7.6.2007 n. 25 e 11.6.2007 n. 25bis per la disciplina della circolazione di istituzione divieto di transito per veicoli superiori a 24 tonnellate, rettificato poi a 26 tonnellate, in alcune vie comunali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Tremosine;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/07/2007 il dott. Roberto Scognamiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che, a una sommaria delibazione del ricorso, compatibile con la presente fase del giudizio, e allo stato degli atti con particolare riferimento alle pur sintetiche, ma esaustive motivazioni che sorreggono il provvedimento impugnato, NON appaiono sussistere gli elementi indicati dall’art. 21, comma ottavo, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3, della legge 21 luglio 2000 n. 205, per accogliere la istanza incidentale formulata da parte ricorrente, anche se non emergono per ora profili che inducono con evidenza a una ragionevole previsione del suo esito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia &#8211; Sezione di Brescia – RESPINGE la suindicata istanza di misure cautelari.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19/07/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Roberto Scognamiglio, Presidente, Estensore<br />
Mauro Pedron, Referendario<br />
Stefano Mielli, Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-577/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</a></p>
<p>Non va sospesa la graduatoria finale del Campionato di Rugby, Serie B, della stagione 2006-2007, relativamente alla promozione in Serie A della squadra cadetta della Benetton Rugby Treviso srl e del Cus Padova Rugby qualora sia mancato l’esperimento della “pregiudiziale sportiva” (art. 3 D.L. 220/2003). (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la graduatoria finale del Campionato di Rugby, Serie B, della stagione 2006-2007, relativamente alla promozione in Serie A della squadra cadetta della Benetton Rugby Treviso srl e del Cus Padova Rugby qualora sia mancato l’esperimento della “pregiudiziale sportiva” (art. 3 D.L. 220/2003). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3611/2007<br />
Registro Generale: 5943/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />GIULIA FERRARI Cons.<br />STEFANO FANTINI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 5943/2007  proposto da:<br />
<b>ASD ACCADEMIA RUGBY ROMA </b><br />
rappresentata e difesa da:TIRIBOCCHI AVV. SIMONE con domicilio eletto in ROMAVIALE L. GAURICO, 257pressoTIRIBOCCHI AVV. SIMONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY (FIR) </b><br />
rappresentato e difeso da:TONUCCI AVV. MARIO &#8211; TOMASELLI AVV SANTI DARIOcon domicilio eletto in ROMAVIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7pressoTONUCCI AVV. MARIO<br />
e nei confronti di<br /><b>SOC BENETTON RUGBY TREVISO SRL </b><br />
e nei confronti di<br /><b>AS RUGBY TRIESTE 2004 </b><br />
e nei confronti di<br /><b>ASD VILLORBA RUGBY </b><br />
e nei confronti di<br /><b>COLLEFERRO RUGBY UFC </b></p>
<p>e nei confronti di<br /><b>CUS PADOVA RUGBY ASD</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della graduatoria finale del Campionato di Rugby, Serie B, della stagione 2006-2007, relativamente alla promozione in Serie A della squadra cadetta della Benetton Rugby Treviso srl e del Cus Padova Rugby ASD nonchè delle deliberazioni n. 3 del 15.12.200</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY (FIR)<br />
Udito il relatore Cons. Stefano FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, il ricorso prospetta seri profili di inammissibilità connessi al mancato esperimento della “pregiudiziale sportiva”, nonchè ulteriori profili di inammissibilità in ragione della tardiva impugnativa della delibera di cui al C.U. della F.I.R. n. 3 del 15/12/2006 autorizzante la delega per l’attività obbligatoria;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge  la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  19 luglio 2007</p>
<p>Il Presidente: Italo RIGGIO<br />
L’Estensore: Stefano FANTINI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3611/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3611</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.595</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-595/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-595/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-595/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.595</a></p>
<p>Non va sospeso, l’affidamento del servizio regionale di manutenzione triennale con adeguamento normativo e tecnologico della rete di rilevamento della qualità dell’aria, il cui bando prevedeva punteggi sia per le “referenze” che per la capacita’ tecnica, non sussistendo duplicazione di valutazioni. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA PUGLIABARI SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-595/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-595/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.595</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso, l’affidamento del servizio regionale di manutenzione triennale con adeguamento normativo e tecnologico della rete di rilevamento della qualità dell’aria, il cui bando prevedeva punteggi sia per le “referenze” che per la capacita’ tecnica, non sussistendo duplicazione di valutazioni. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />BARI </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE MISTA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 595/2007<br />Registro Generale: 689/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
AMEDEO URBANO Presidente<br />  DORIS DURANTE Cons.<br />RAFFAELE GRECO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 689/2007  proposto da:<br />
<b>ORION SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:GOFFREDO AVV.MARIA &#8211; MAZZOLA PIERO &#8211; CANDIOTTO STEFANIAcon domicilio eletto in BARIVIA  EGNATIA N.15pressoGOFFREDO AVV.MARIA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA </b><br />
rappresentato e difeso da:MATASSA AVV.NINOcon domicilio eletto in BARIVIA ANDREA DA BARI, 35presso la sua sede<br />
e nei confronti di<br /><b>PROJECT AUTOMATION SPA </b>rappresentato e difeso da:CARRIERI AVV.MARIO &#8211; PETRUZZELLI AVV.ARMIDAcon domicilio eletto in 70121 BARIP.ZZA UMBERTO, 49pressoCARRIERI AVV.MARIO<br />
e nei confronti di<br /><b>PROJECT AUTOMATION SPA</b> rappresentato e difeso da:CARRIERI AVV.MARIO &#8211; PETRUZZELLI AVV.ARMIDAcon domicilio eletto in 70121 BARIP.ZZA UMBERTO, 49pressoCARRIERI AVV.MARIO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />dei verbali di gara n. 1 del 23.01.2007, n.2 del 30.01.2007, n. 3 del 22.02.2007, n. 4 del 08.03.2007, e n. 5 del 20.03.2007, della Commissione Giudicatrice nella procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione triennale con adeguamento normativo e tecnologico della rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Puglia pubblicato nella G.U.C.E. n. 117 doc. 188708/2006;<br />
(Doc.l: copia verbale n. 1 del 23.01.2007, Doc.2: copia verbale n. 2 del 30.01.2007,<br />
Doc.3: copia verbale n. 3 del 22.02.2007, Doc.4: copia verbale n. 4 dell&#8217;08.3.2007, Doc.5: copia verbale n. 5 del 20.3.2007),<br />
del bando e del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, nella parte in cui, alla voce “criteri di aggiudicazione”, prevedono che alla determinazione del punteggio da attribuire all’offerta tecnica concorrano le referenze allegate dalle concorrenti relative ai servizi di gestione o manutenzione di reti di rilevamento della qualità dell’aria precedentemente prestati nel triennio 2003-2005;<br />
(Doc.6: copia disciplinare di gara; Doc. 7: copia capitolato tecnico );<br />
di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ivi compreso l’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva, allo stato non conosciuto;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della PROJECT AUTOMATION SPA E REGIONE PUGLIA;</p>
<p>Udito il relatore Ref. RAFFAELE GRECO e uditi altresì gli avv.ti Goffredo e Mazzola per la ricorrente, l’avv. Matassa per l’Amministrazione e l’avv. Carrieri per la controinteressata;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato, nei limiti della sommaria delibazione consentita in fase cautelare, che il ricorso non appare assistito da adeguato fumus, del momento che la previsione del bando relativa alla sottovoce del punteggio in relazione alle “referenze” non costituiva duplicazione di quanto richiesto in relazione ai requisiti di capacità tecnica per la partecipazione alla gara, in quanto questi ultimi attenevano alla valutazione statica e meramente quantitativa dell’esperienza pregressa del concorrente, mentre il punteggio suindicato afferiva invece alla verifica delle concrete modalità di svolgimento dei servizi oggetto di gara da parte dell’offerente, il cui apprezzamento – con riguardo anche al corretto espletamento delle attività – era legittimamente e ragionevolmente da compiere ai fini del giudizio su uno degli elementi dell’offerta tecnica, e precisamente sulla qualità dell’offerta medesima (non apprezzabile, stante la natura del servizio oggetto di gara, se non attraverso la verifica delle modalità e dei risultati connessi al pregresso svolgimento di servizi analoghi da parte di ciascun concorrente);</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti dall’art.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art.3 della Legge 205/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Mista, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BARI, li 19 Luglio 2007<br />
Presidente<br />
Estensore</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 19 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-595/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.595</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3609/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3609</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 215/1992 (“Azioni positive per l’imprenditoria femminile”) se il richiedente ha solo un contratto preliminare di cessione di azienda e non la piena disponibilita’ dell’immobile ove realizzare il programma. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 215/1992 (“Azioni positive per l’imprenditoria femminile”) se il richiedente ha solo un contratto preliminare di cessione di azienda e non la piena disponibilita’ dell’immobile ove realizzare il programma. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3609/2007<br />
Registro Generale: 5647/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />GIULIA FERRARI Cons.<br />STEFANO FANTINI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 5647/2007  proposto da:<br />
<b>SOC BARAONDA SNC DI KRAWCZYK &#8211; MARIA EWA E BELLO MARTA </b><br />
rappresentata e difesa da:IZZO AVV. PAOLOcon domicilio eletto in ROMAVIA OVIDIO, 32 pressoCANTILLO AVV. ORESTE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  </b><br />
rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELLE ATTIVITA&#8217; PRODUTTIVE &#8211; MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE   </b><br />
e nei confronti di<br /><b>SOC MPS BANCA PER L&#8217;IMPRESA SPA  </b></p>
<p>e nei confronti di<br /><b>SOC AB VALUTAZIONI DI PALMIERI GIADA SAS </b><br />
e nei confronti di<br /><b>SOC CREMERIA VALLEVERDE SAS DI BENEDUCE GIUSEPPINA &#038; C   SAS </b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del decreto direttoriale n. 561 del 18.12.2006 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stata ritenuta non ammissibile la domanda di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante “Azioni positive per l’i</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOUdito il relatore Cons. Stefano FANTINI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, la esistenza di un contratto preliminare di cessione di azienda non vale ad integrare la previsione del punto 1.1. della circolare n. 946342 del 5/12/05 in ordine alla piena disponibilità dell’immobile (ove realizzare il programma), in quanto alla cessione di azienda non consegue automaticamente anche la cessione del contratto di locazione, prevedendo l’art. 36 della legge 27/7/1978, n. 392 la facoltà di opposizione del locatore, e comunque anche in considerazione della convergente circostanza per cui la predetta circolare ammette il contratto preliminare solo ove direttamente concernente la proprietà od altro diritto reale dell’immobile, od ancora la locazione o il comodato dell’immobile;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  19 luglio 2007</p>
<p>Il Presidente: Italo RIGGIO<br />
L’Estensore: Stefano FANTINI</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-3609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.3609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.596</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-596/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-596/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-596/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.596</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che non ammette il ricorrente alle prove orali dell’esame di avvocato, se i giudizi posti a fondamento delle insufficienze riportate dal ricorrente appaiono non solo adeguatamente motivati, ma anche non manifestamente illogici né incoerenti rispetto a quanto è dato evincere dalla lettura delle tracce svolte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-596/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-596/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.596</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che non ammette il ricorrente alle prove orali dell’esame  di avvocato, se i giudizi posti a fondamento delle insufficienze riportate dal ricorrente appaiono non solo adeguatamente motivati, ma anche non manifestamente illogici né incoerenti rispetto a quanto è dato evincere dalla lettura delle tracce svolte dal candidato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10966/g">Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5558</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />BARI </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE MISTA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 596/2007<br />Registro Generale: 911/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
AMEDEO URBANO Presidente<br />  DORIS DURANTE Cons.<br />RAFFAELE GRECO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 911/2007 proposto da:<br />
<b>FAIENZA MARCO</b> rappresentato e difeso da:NICO AVV.ANNA MARIAcon domicilio eletto in BARIVIA PUTIGNANI, 168pressoNICO AVV.ANNA MARIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA </b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BARIVIA MELO, 97presso la sua sede</p>
<p><b>COMM.NE ESAM.TRICE ESAMI AVVOCATO</b> C/O CORTE APPELLO VENEZIArappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BARIVIA MELO, 97presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO </b>C/O CORTE D&#8217;APPELLO DI BARI  rappresentato e difeso da:AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BARIVIA MELO, 97presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />previa sospensione, del provvedimento di cui al verbale del l0 aprile 2007 e relativo allegato, conosciuto in data 7.06.2007 , con il quale la Commissione esaminatrice di Venezia per gli esami di avvocato presso la Corte d&#8217; Appello di Bari, sessione 2006, non ha ammesso il ricorrente alle prove orali, attribuendogli un punteggio complessivo di 81 punti; nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del COMM.NE ESAM.TRICE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE APPELLO VENEZIA, COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO DI BARI E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;</p>
<p>Udito il relatore Ref. RAFFAELE GRECO e uditi altresì l’avv. Nico per il ricorrente e l’avv. dello Stato Cassano per l’Amministrazione;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato che il ricorso non appare assistito da adeguato fumus, atteso che i giudizi posti a fondamento delle insufficienze riportate dal ricorrente appaiono non solo adeguatamente motivati, ma anche non manifestamente illogici né incoerenti rispetto a quanto è dato evincere dalla lettura delle tracce svolte dal candidato;</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che  non sussistono i presupposti richiesti dall’art.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art.3 della Legge 205/2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Mista, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BARI, li 19 Luglio 2007<br />
Presidente<br />
Estensore</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 19 luglio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-ordinanza-sospensiva-19-7-2007-n-596/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2007 n.596</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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