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	<title>19/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3383</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3383/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3383/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3383</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. Giordano sull&#8217;illegitttimità della partecipazione ad una gara d&#8217;appalto da parte di un&#8217; A.T.I. la cui capogruppo non possieda i requisiti per lo svolgimento delle prestazioni ricomprese nella commessa Contratti della P.A. &#8211; Appalto &#8211; Gara &#8211; Raccolta e differenziazione rifiuti – Partecipazione di un A.T.I. – Assenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3383/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3383/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3383</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Est. Giordano</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegitttimità della partecipazione ad una gara d&#8217;appalto da parte di un&#8217; A.T.I. la cui capogruppo non possieda i requisiti per lo svolgimento delle prestazioni ricomprese nella commessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Appalto &#8211; Gara &#8211; Raccolta e differenziazione rifiuti – Partecipazione di un A.T.I. – Assenza iscrizione all&#8217;albo gestori rifiuti della mandataria capogruppo &#8211; Svolgimento di mere funzioni di coordinamento – Ammissibilità alla gara – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; inammissibile la partecipazione ad una gara d&#8217;appalto per il servizio di raccolta e differenziazione di rifiuti da parte di un&#8217;A.T.I. la cui capogruppo non possieda alcuna iscrizione all&#8217;albo nazionale delle imprese esercenti servizi di gestione di rifiuti e si limiti pertanto a svolgere attività di coordinamento quali l&#8217;organizzazione, il finanziamento e la gestione economica dell&#8217;appalto, atteso che la prescrizione di cui all&#8217;art. 11 del D.Lgs. n.- 157/1995 intende assicurare che ciascuna impresa raggruppata abbia ad assumere compiti operativi con riguardo alle prestazioni tecniche di cui si costituisce l&#8217;oggetto della commessa, non potendosi ammettere che alcuna di esse (ed in particolare la capogruppo) si limiti ad organizzare e finanziare i lavori od a controllare l&#8217;andamento della prestazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.3314/04 proposto da<br />
<b>A.T.I. Associazione Temporanea di Imprese</b> tra<br />
<b>GESETUR di Ing. Salvatore Conti &#038; C. s.a.s.</b> (capogruppo), con sede in Reggio Calabria in persona del legale rappresentante pro tempore ing. Salvatore Conti e<br />
<b>D.D.B. ECOLOGIA s.r.l. </b>(mandante), con sede in Piacenza in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Giannì e, successivamente anche dall’avv. Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, corso Monforte 21</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOGEMI s.p.a.</b><br />
in persona del Presidente pro tempore avv. Serena Manzin, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Salvadori del Prato, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Manara 15</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>A.T.I. Associazione Temporanea di Imprese</b> tra<br />
<b>COLOMBO SPURGHI s.n.c.</b> di Colombo Ruggero e Colombo Fabio (capogruppo), con sede in Concorezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Boifava, con domicilio ex lege (art. 35 R.D. n.1054/24) presso la segreteria del TAR in Milano, via Conservatorio 13<br />
e L’ARCIERE s.c. a r.l. (mandante), con sede in Concorezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento 14 aprile 2004 n.253/04, con il quale è stato comunicato l’avvio del procedimento diretto all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione in favore dell’ATI GESETUR/DDB ECOLOGIA della gara d’appalto per il servizio di raccolta, ammasso e differenziazione dei rifiuti prodotti nel Mercato Ortofrutticolo di Milano;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento 11 maggio 2004 n.335/04 di annullamento dell’aggiudica¬zione all’ATI GESETUR/DDB ECOLOGIA, in quanto l’offerta da questa presentata risultava condizionata;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento 14 aprile 2004 n.255/04, con il quale è stato comunicato l’avvio del procedimento diretto all’annullamento d’ufficio della gara d’appalto;<br />	<br />
&#8211;	del provvedimento 11 maggio 2004 n.336/04 di aggiudicazione della stessa gara all’ATI COLOMBO SPURGHI/L’ARCIERE;<br />	<br />
&#8211;	di tutti i provvedimenti presupposti, conseguenti e oggettivamente connessi;																																																																																												</p>
<p>e per la condanna<br />
della SOGEMI s.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica o, in via subordinata, in forma equivalente;<br />
sui motivi aggiunti proposti dall’ATI GESETUR/DDB ECOLOGIA come sopra rappresentata e difesa con atto notificato in data 12/13 luglio 2004 e depositato il 13 luglio 2004</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento 1 luglio 2004 di affidamento a favore dell’ATI COLOMBO/ARCIERE dei lavori relativi alla gara d’appalto indetta da SOGEMI s.p.a<br />
sul primo ricorso incidentale, con atto notificato in data 2 luglio 2004 e depositato in data 9 luglio 2004<br />
e sul secondo ricorso incidentale, con atto notificato in data 14 luglio 2004 e depositato in data 19 luglio 2004, entrambi proposti da<br />
COLOMBO SPURGHI s.n.c. di Colombo Ruggero e Colombo Fabio<br />
come sopra rappresentata e difesa</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del provvedimento della commissione giudicatrice di ammissione dell’ATI GESETUR/DDB ECOLOGIA alla procedura di appalto relativa al servizio di raccol¬ta, ammasso e differenziazione dei rifiuti prodotti nel mercato ortofrutticolo all’in¬grosso di Milano,<br />
&#8211; del provvedimento della Commissione giudicatrice di valutazione, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, dell’offerta economa dell’ATI GESETUR/DDB;</p>
<p>nonché per la condanna<br />
della stazione appaltante all’aggiudicazione dell’appalto al raggruppamento controinteressato;</p>
<p>visto il ricorso principale notificato in data 17 giugno 2004 e depositato in data 1 luglio 2004;<br />
visti i motivi aggiunti di impugnazione;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della SOGEMI s.p.a. e di COLOMBO SPURGHI s.n.c.;<br />
visti i ricorsi incidentali proposti dalla controinteressata;<br />
viste le memorie difensive delle parti;uditi alla pubblica udienza del 2 febbraio<br /> 2005, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. Gennaro Terracciano per l’ATI ricorrente, l’avv. Guido Salvadori del Prato per la SOGEMI s.p.a. e l’avv. Fabrizio Stefanelli, in delega, per la società controinteressata;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
ritenuto quanto segue in:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) SOGEMI s.p.a., società partecipata al 99% dal Comune di Milano, nella qualità di organismo di diritto pubblico che le deriva dall’essere concessionaria ed ente gestore dei mercati all’ingrosso di Milano, in data 20 novembre 2003 ha indetto &#8211; ai sensi del D.Lgs. n.157/95 &#8211; una procedura ristretta per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il periodo dall’1 aprile 2004 al 30 giugno 2007, del servizio di raccolta, ammasso e differenziazione dei rifiuti prodotti nel mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Milano, di trasporto rifiuti interno a tutti i mercati all’ingrosso di Milano, di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei mercati all’ingrosso di Milano, per l’importo complessivo di € 2.055.000,00 al netto dell’IVA.<br />
Alla gara hanno partecipato l’ATI formata tra GESETUR di Ing. Salvatore Conti &#038; C. s.a.s. (capogruppo) e D.D.B. ECOLOGIA s.r.l. (di seguito: ATI GESETUR/DDB) e la costituenda ATI tra COLOMBO SPURGHI s.n.c. di Colombo Ruggero e Colombo Fabio e L’ARCIERE s.c. a r.l. (di seguito: ATI COLOMBO/ARCIERE).<br />
La Commissione di gara, al termine dell’esame delle offerte tecniche ed economiche, assegnava complessivamente 89,85 punti all’ATI GESETUR/DDB e 75,93 punti all’ATI COLOMBO/ARCIERE). Con verbale in data 24 febbraio 2004, la gara veniva aggiudicata in favore del raggruppamento risultato primo nella graduatoria finale, che veniva invitato, con nota 2 marzo 2004, a produrre la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.<br />
Con telegrammi del 25 e 29 marzo 2004, SOGEMI informava l’aggiudicataria della “necessità di riconvocare la Commissione di gara per un approfondimento istruttorio su taluni aspetti riguardanti l’offerta tecnico-economica” e del conseguente differimento della decorrenza del servizio a data da destinarsi.<br />
La stazione appaltante si era infatti avveduta che l’offerta dell’ATI GESETUR/DDB, a fronte dello “sconto zero” sull’importo posto a base di gara, conteneva la condizione del rimborso dell’onere di discarica pari a € 0,145 per ogni chilogrammo di rifiuti smaltiti, al fine di “poter effettuare l’appalto, che altrimenti sarebbe in perdita”.<br />
Con note in data 14 aprile 2004 la stazione appaltante comunicava ai concorrenti l’avvio del procedimento diretto all’annullamento dell’aggiudicazione in favore dell’ATI GESETUR/DDB, per avere questa presentato un’offerta condizionata e come tale inammissibile, nonché dell’ulteriore procedimento per l’annullamento dell’intera procedura di gara a causa delle perplessità insorte circa la remuneratività dell’appalto.<br />
A seguito di dette comunicazioni, l’ATI COLOMBO/ARCIERE ribadiva di essere in grado di garantire il regolare svolgimento del servizio al prezzo proposto, mentre l’ATI GESETUR/DDB proponeva di rinunciare al corrispettivo relativo agli oneri di discarica.<br />
In data 23 aprile 2004 GESETUR presentava al Tribunale civile di Milano un ricorso ex art.700 c.p.c., con il quale &#8211; sul presupposto che tra le parti si fosse già concluso un contratto &#8211; chiedeva di essere reintegrata nell’esecuzione dei servizi oggetto della gara. Avverso l’ordinanza 1 giugno 2004 di rigetto del ricorso, GESETUR proponeva reclamo al Collegio ex art.669 terdecies c.p.c.<br />
In data 10 maggio 2004 il CdA di SOGEMI stabiliva, a conclusione dei procedimenti avviati, di recepire le valutazioni dell’ufficio tecnico in ordine alla congruità della base d’asta e, con separato provvedimento, disponeva l’annullamento dell’aggiudicazione disposta in favore dell’ATI GESETUR/DDB e l’affidamento dell’appalto all’ATI COLOMBO/ARCIERE, seconda classificata.<br />
Dette determinazioni venivano comunicate alle interessate con note in data 11 maggio 2004.<br />
2) Con il ricorso in epigrafe, l’ATI GESETUR/DDB ha impugnato gli atti di avvio e di conclusione dei suindicati procedimenti.<br />
La ricorrente, dopo aver osservato che la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto SOGEMI possiede tutti gli indici rivelatori ai fini della sua configurazione quale soggetto di diritto pubblico, ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per profili di eccesso di potere derivanti da assoluta illogicità e contraddittorietà<br />
Nelle premesse in “fatto” del ricorso introduttivo si assume che con lo scambio tra le parti delle comunicazioni scritte, avvenuto il 2 marzo 2004, si è perfezionato il contratto, per cui non poteva più procedersi all’annullamento dell’aggiudicazione, che avrebbe richiesto comunque un’ampia motivazione circa la sussistenza dell’interesse pubblico al ritiro dell’atto e la sua prevalenza sull’affidamento ingenerato sul privato, titolare di un contratto valido ed efficace. <br />
Nel ricorso si denuncia anche la contraddittorietà del comportamento tenuto dalla stazione appaltante, che dopo aver dato avvio al procedimento diretto all’annullamento d’ufficio della procedura, sulla ragionevole convinzione che la determinazione della base d’asta fosse eccessivamente contenuta e tale da scoraggiare una più ampia partecipazione, ha poi illogicamente aggiudicato la gara al raggruppamento secondo classificato, senza espletare alcuna istruttoria e senza dare conto delle nuove valutazioni. Secondo l’esponente, inoltre, la disposta aggiudicazione è illegittima, in quanto l’impresa mandante dell’ATI risultata aggiudicataria non detiene l’autorizzazione regionale al trattamento rifiuti.<br />
Sostiene, ancora, la ricorrente che SOGEMI non avrebbe fornito alcuna prova circa la sussistenza di ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare l’annullamento dell’originaria aggiudicazione disposta in proprio favore, in quanto il rimborso richiesto, e successivamente rinunciato dall’ATI, “non riguardava l’esecuzione del servizio, ma le garanzie tecniche che la società offriva nell’esecuzione dell’appalto”, per cui l’eventuale inclusione di un onere aggiuntivo nel progetto tecnico che la ditta si è impegnata ad eseguire non può integrare la violazione della par condicio.<br />
Con motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnazione all’atto di affidamento alla controinteressata dei servizi appaltati, denunciandone l’illegittimità in via derivata e ribadendo che:<br />
&#8211; la propria offerta non includeva alcuna variante, ma conteneva soltanto migliorie ammesse dal CSA ed espressamente accettate dalla stazione appaltante nella lettera 17 marzo 2004; <br />
&#8211; l’offerta della seconda classificata era invece inammissibile, per la previsione di un servizio integrativo opzionale economicamente da quantificare, che implicava negoziazioni a gara già conclusa; <br />
&#8211; l’offerta tecnica dell’ATI COLOMBO/ARCIERE, in violazione della normativa di settore che richiede la separazione dei rifiuti in tipologie differenziabili, propone la separazione soltanto della frazione umida dagli imballaggi; <br />
&#8211; la società mandante del raggruppamento orizzontale ha dimostrato l’iscrizione nell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ma non ha prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare l’avvenuto convenzionamento per il confe<br />
&#8211; le giustificazioni offerte dalla stazione appaltante a conclusione del procedimento diretto all’annullamento della gara sono illogiche e prive di motivazione idonea a dissipare i dubbi insorti circa la congruità della base d’asta e il carattere “inquiet<br />
3) SOGEMI si è costituita in giudizio, deducendo con argomentata memoria l’infondatezza del gravame.<br />
4) Ha controdedotto al ricorso anche l’ATI risultata aggiudicataria del servizio appaltato, che &#8211; con atto notificato in data 2 luglio 2004 e depositato in data 9 luglio 2004 &#8211; ha proposto un primo ricorso incidentale, successivamente rinunciato con atto depositato il 19 luglio 2004.<br />
Nella stessa data è stato depositato un secondo ricorso incidentale, notificato il 14 luglio 2004, con il quale l’ATI controinteressata deduce che:<br />
&#8211; il raggruppamento antagonista non avrebbe potuto partecipare alla gara, in quanto la capogruppo non possiede il requisito tecnico idoneativo dell’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e non ha svolto servizi- non è ammissibile un raggruppamento in cui la mandataria espleti soltanto attività organizzative e finanziarie, senza assumere alcun concreto ruolo operativo;<br />
&#8211; l’offerta dell’ATI ricorrente propone uno sconto dello 0,00% sulla base d’asta ed è quindi priva di ribasso e, come tale nulla e inammissibile, ovvero non avrebbe potuto essere quotata in sede di attribuzione del punteggio riservato all’offerta economic<br />
5) La domanda cautelare presentata dalla ricorrente veniva respinta con l&#8217;ordinanza n.1948 del 14 luglio 2004, che è stata successivamente riformata in appello, a mezzo dell’ordinanza n.4801 dell’8 ottobre 2004.<br />
6) Inh prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle rispettive conclusioni.<br />
All’udienza, dopo la discussione delle parti, la controversia è stata affidata alla decisione del Collegio.<br />
7) Nelle premesse in “fatto” del ricorso introduttivo si assume che con lo scambio tra le parti delle comunicazioni scritte, avvenuto il 2 marzo 2004, nonché con la sottoscrizione del capitolato generale e del capitolato speciale, e l’accettazione dell’aggiudicazione si è perfezionato ed ha acquisito efficacia il vincolo contrattuale, facendo sorgere a carico delle parti l’obbligo di darvi esecuzione, per cui non poteva più procedersi all’annullamento dell’aggiudicazione.<br />
La tesi non ha fondamento.<br />
Con la nota 2 marzo 2004, la stazione appaltante ha comunicato l’esito della procedura di gara e ha richiesto all’ATI di presentare la “documentazione indispensabile per la stipulazione del relativo contratto”, con la precisazione che “l’aggiudicazione definitiva è, in ogni caso, subordinata alla verifica della correttezza e della veridicità delle autodichiarazioni rese in fase di gara”.<br />
Con tale nota, quindi, SOGEMI si è limitata a comunicare alla ricorrente che la stessa era risultata provvisoria aggiudicataria della gara e ad informarla che l’aggiudicazione definitiva, e la stipulazione del conseguente contratto, erano subordinate all’esito positivo di tutte le verifiche sui documenti richiesti.<br />
In tal modo la stazione appaltante ha chiaramente evidenziato come ai fini della formazione del consenso si rendesse necessario l’atto di approvazione definitiva dell’aggiudicazione, che &#8211; lungi dal rivestire valore meramente riproduttivo di un vincolo già sorto &#8211; integrava la manifestazione della volontà negoziale della pubblica amministrazione, destinata ad essere recepita e formalizzata con la successiva stipulazione del contratto.<br />
La costituzione del vincolo negoziale risulta quindi espressamente rinviata al momento della formale stipulazione del contratto, fino al quale non può sorgere il diritto soggettivo dell’aggiudicataria all’esecuzione dello stesso (cfr. Cass., SS.UU., 11 giugno 1998 n. 5807; CdS sez. IV, 25 luglio 2001 n. 4065). <br />
Ciò, del resto, è pienamente coerente con le previsioni contenute nella lex specialis, che connettono l’insorgere degli obblighi delle parti alla formale stipulazione del contratto, mentre lo stesso art.10.2 precisa che, ai fini del perfezionamento del vincolo negoziale, l’aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali. <br />
Che, dunque, nella fattispecie non possano ritenersi integrati i presupposti per l’operatività di detti obblighi, può desumersi anche dall’esame del comportamento successivo tenuto dalle parti, nel quale si rinviene la conferma dell’inesistenza dell’asserito vincolo negoziale.<br />
Ed invero, prima che fossero completati gli adempimenti prefigurati nella nota 2 marzo 2004, con telegramma in data 25 marzo 2004, SOGEMI informava la provvisoria aggiudicataria della necessità di eseguire verifiche sui contenuti dell’offerta tecnico &#8211; economica presentata in sede di gara, con ciò evidenziando chiaramente come la procedura ad evidenza pubblica non fosse ancora conclusa.<br />
Dal canto suo, l’ATI ricorrente, con propria nota in data 29 aprile 2004, formulava la proposta di rinunciare agli oneri di discarica, con ciò manifestando il convincimento di non essere vincolato ai contenuti dell’offerta, ma (ancora) libero di negoziare con la stazione appaltante alcune condizioni del contratto (asseritamente) aggiudicato con la procedura di gara, il che equivale a riconoscere che il meccanismo di formazione del vincolo contrattuale non si è compiuto con il verbale di aggiudicazione provvisoria, ma richiedesse ulteriori manifestazioni di volontà.<br />
Esclusa quindi la configurabilità di un vincolo negoziale, decadono anche le domande di accertamento delle pretese risarcitorie in forma specifica e per equivalente che trovano titolo nell’asserito “inadempimento agli obblighi scaturenti dal contratto”.<br />
8) Con altro motivo di censura, dedotto nel ricorso introduttivo e poi ripreso e sviluppato nei successivi scritti difensivi, la ricorrente sostiene l’illegittimità dell’atto di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria per profili che devono esaminarsi separatamente.<br />
8.1) Si adombra in primo luogo la violazione del principio del contrarius actus, in quanto l’annullamento è stato disposto dal CdA dell’ente, ossia da un organo diverso da quello che ha pronunciato l’aggiudicazione provvisoria e che, secondo la ricorrente, sarebbe privo del potere di assumere gli atti applicativi di competenza del dirigente responsabile del procedimento.<br />
La censura deve essere disattesa.<br />
Essa è infondata nella parte in cui opera un implicito richiamo all’assetto organizzatorio delineato nel capo II della l.n.241/90, che non è direttamente applicabile ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative.<br />
Nei residui profili, la censura trascura di considerare che l’atto di annullamento non costituisce l’esito di un procedimento di secondo grado, nel cui ambito vige il principio invocato dalla ricorrente, ma è stato adottato &#8211; a conclusione della procedura ad evidenza pubblica &#8211; ad opera dell’organo cui compete procedere alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, nonché disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.<br />
La tesi della ricorrente, secondo cui l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria doveva essere deliberato dallo stesso organo che ha pronunciato l’aggiudicazione, tende a concentrare in un unico soggetto le funzioni di presidente della commissione e di organo deputato a procedere all’aggiudicazione definitiva della gara; il che contrasta con il necessario carattere di terzietà che deve invece essere rivesto dall’autorità titolare del potere di sindacare l’operato della commissione.<br />
Quanto sopra esclude anche che la relativa istruttoria potesse essere espletata dalla Commissione di gara, come infondatamente lamentato dalla ricorrente.<br />
8.2) Si sostiene poi che la delibera del CdA avrebbe ritenuto erroneamente che l’offerta presentata dall’ATI GESETUR/DDB fosse condizionata; in realtà, secondo la ricorrente, il rimborso degli oneri di discarica costituiva un elemento del progetto tecnico, accreditato di positiva valutazione dalla commissione di gara, ascrivibile alla categoria delle migliorie espressamente consentite dal CSA, la cui accettazione non avrebbe inciso sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte dalla stazione appaltante.<br />
La censura è destituita di fondamento.<br />
L’offerta economica dell’ATI espone un ribasso pari allo 0,00% sugli importi a base d’asta, dei quali quindi è richiesta l’erogazione in misura integrale.<br />
In aggiunta a tale corrispettivo, la stessa offerta prevede “il rimborso dell’onere di discarica….di.…0,145 euro/al chilo per lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nei mercati”, con l’avvertenza che “è fondamentale ed indispensabile l’accettazione integrale del nostro progetto tecnico per poter effettuare l’appalto, che altrimenti sarebbe in perdita”.<br />
In tal modo la concorrente ha subordinato la validità dell’offerta ad elementi non previsti, né implicitamente compresi nella lex specialis ed è altresì incorsa nella causa di esclusione espressamente stabilita dal bando di gara per le offerte in aumento. <br />
A questo riguardo giova rilevare che il rimborso preteso dall’ATI, tenuto conto della quantità di rifiuti della frazione umida prodotti nei mercati gestiti da SOGEMI e destinati allo smaltimento in discarica (calcolati in 3274 tonnellate), ammonta circa a €475.000.<br />
Ciò posto, non è revocabile in dubbio l’inammissibilità dell’offerta presentata dall’ATI, in quanto, come giustamente affermato nella delibera del CdA, essa implica il riconoscimento di un compenso supplementare rispetto alla base d’asta e subordina la validità dell’offerta a tale erogazione, dichiarando che, in assenza di questa, difettano le garanzie di un corretto e regolare svolgimento del servizio.<br />
Data la sua portata generale in tutti i procedimenti concorsuali, il divieto dell’offerta condizionata è, ad avviso del Collegio, applicabile, anche se il divieto stesso non sia stato espressamente menzionato negli atti di gara. Ne consegue la nullità dell’offerta che l’art. 72 R.D. n. 827/1924 inevitabilmente connette alla violazione del divieto.<br />
Al riguardo, come già anticipato in sede cautelare, la richiesta del rimborso degli oneri di discarica costituisce un corrispettivo aggiuntivo per le operazioni ordinarie di gestione e smaltimento dei rifiuti, per cui esso non è ascrivibile alla categoria delle proposte che il CSA ammette soltanto per l’esecuzione dei lavori per “migliorie strutturali” che incrementino il valore immobiliare e per “interventi di manutenzione straordinaria” che si rendano necessari per rimediare alla “normale usura ed obsolescenza”.<br />
Quanto, poi, alla rinuncia al rimborso, anche a voler prescindere dal rilievo che la rinuncia medesima era a sua volta condizionata all’inizio del servizio entro e non oltre il 15 maggio 2004, la stessa è comunque inammissibile, in quanto configura un illegittimo mutamento, in parte qua, dell’offerta iniziale e contrasta con il divieto di modificabilità dell’offerta in sede di gara, che si connota quale principio generale immanente nelle gare di appalti pubblici.<br />
Pretendere dalla stazione appaltante di consentire simile operazione in sede di gara non può che essere ritenuto contrario ai già richiamati principi di immodificabilità dell’offerta e di par condicio tra i concorrenti, che, nel loro combinato intreccio, garantiscono la trasparenza e la correttezza del procedimento di scelta del contraente da parte della P.A.<br />
8.3) Con altro profilo di censura la ricorrente si duole delle modalità con cui la stazione appaltante ha esercitato il potere di autotutela; in sintesi, la ricorrente ritiene che SOGEMI avrebbe dovuto motivare in ordine alla sussistenza di un prevalente interesse pubblico &#8211; attuale e concreto – all’annullamento.<br />
La censura è infondata.<br />
Come si è già osservato, l’offerta della ricorrente presentava motivi di inammissibilità, che rendevano obbligata l’esclusione dalla gara, per cui la stessa non avrebbe potuto in alcun caso risultare aggiudicataria del servizio appaltato.<br />
Ne consegue che l’intervento correttivo del CdA non costituisce espressione di valutazioni discrezionali, ma applicazione doverosa e vincolata delle regole che presidiano le procedure ad evidenza pubblica e che trovano radice nei principi costituzionali di legalità e buon andamento.<br />
Il che, per giurisprudenza consolidata (cfr., per tutte, CdS V 17 luglio 2001 n.3954) esclude la necessità di “esibire la prova della sussistenza di concrete ragioni di interesse pubblico che potessero giustificare l’annullamento dell’aggiudicazione”, tenuto conto anche del fatto che una specifica motivazione in tal senso non occorre quando non sia stato ancora esercitato il potere di approvazione, oppure non vi siano posizioni consolidate da valutare come è la situazione dell&#8217;aggiudicataria provvisoria (cfr. CdS, IV, 12 settembre 2000 n. 4822; TAR Lazio, sez. III, 5 dicembre 2003, n. 11966) e tanto più quando, come nel caso di specie, l’atto illegittimo implichi l’esborso di pubblico denaro.<br />
Devono, quindi, giudicarsi infondati tutti i motivi di censura diretti avverso l’atto di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria.<br />
9) Residuano all’esame del Collegio le censure con cui l’ATI ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in favore del raggruppamento secondo classificato.<br />
9.1) Si assume che una delle imprese (L’ARCIERE) che compongono l’ATI orizzontale non ha sottoscritto la convenzione con la discarica ai fini del conferimento dei rifiuti e non è in possesso dell’apposita autorizzazione regionale al trattamento dei rifiuti.<br />
Entrambi i profili sono infondati.<br />
Il bando ha richiesto ai concorrenti di dimostrare la “disponibilità di accesso, per tutta la durata dell’appalto, ad impianti autorizzati, ai fini dello smaltimento e recupero” dei rifiuti trattati. <br />
La convenzione con l’ente gestore della discarica, che è stata sottoscritta dalla capogruppo, assicura in favore dell’intero raggruppamento la disponibilità dell’impianto di conferimento dei rifiuti, e realizza quindi l’obiettivo perseguito dal bando.<br />
Dalla documentazione in atti risulta poi che la società di cui trattasi è regolarmente iscritta nell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per le categorie richieste dal bando di gara.<br />
9.2) La ricorrente sostiene che dal confronto tra le determinazioni contenute nell’atto di avvio del procedimento diretto all’annullamento dell’intera procedura e quelle contenute nel successivo atto di aggiudicazione della gara emergano palesi contraddittorietà, che la stazione appaltante non ha adeguatamente risolto. In particolare, sarebbero illogiche e non sostenute da appropriata istruttoria le giustificazioni con cui la stazione appaltante, senza nemmeno riconvocare la commissione di gara, ha ritenuto di poter superare i dubbi in precedenza insorti circa l’incongruità della base d’asta, che sarebbe stata indicata in misura inidonea a garantire la partecipazione di una pluralità di concorrenti e ad assicurare la selezione dell’offerta più conveniente. <br />
Il Collegio giudica infondata la censura.<br />
Come emerge dalla nota 14 aprile 2004 n.255, le ragioni che hanno indotto SOGEMI a dare corso al procedimento per l’annullamento d’ufficio della gara derivano essenzialmente dalle perplessità sulla remuneratività dell’appalto, che erano state manifestate in particolare dall’ATI qui ricorrente e dal conseguente dubbio che il concorrente selezionato non fosse in condizione di garantire un’offerta seria ed affidabile.<br />
Nel corso del relativo procedimento, SOGEMI ha potuto acquisire la nota 19 aprile 2004 con cui l’ATI COLOMBO/ARCIERE ha confermato la propria offerta, ribadendo di essere in grado di assicurare lo svolgimento del servizio ai prezzi esposti nell’offerta e senza alcuna riserva.<br />
La stessa ricorrente, dopo aver lamentato in sede di offerta che l’importo a base d’asta non fosse nemmeno sufficiente a coprire i costi per l’esecuzione del servizio (ciò, si deve ritenere, nell’intento di ottenere il riconoscimento del rimborso degli oneri di discarica), ha successivamente rinunziato a detto corrispettivo nella nota 23 aprile 2004, con cui si è fermamente opposta all’annullamento della gara, dichiarando che la procedura ha avuto uno svolgimento regolare, che i ribassi proposti dai due concorrenti sono congrui, che la limitata partecipazione deve ritenersi imputabile non alla scarsa remuneratività dell’appalto, ma alle eccessive garanzie tecniche, economiche e finanziarie pretese dalla stazione appaltante. <br />
Nella stessa nota l’ATI, dopo aver definito “arbitrarie” le osservazioni esposte nell’atto di avvio del procedimento, ha ipotizzato che mediante lo “strano annullamento di una gara regolare” SOGEMI intendesse perseguire il risultato di prorogare il rapporto in corso con la precedente concessionaria del servizio e ha concluso nel senso che SOGEMI “non può bandire una nuova gara di importi più alti in quanto ha ricevuto le necessarie garanzie finanziarie perché i servizi vengano eseguiti con importi più bassi”.<br />
Tali annotazioni, oltre a delineare un chiaro profilo di acquiescenza al provvedimento con cui la SOGEMI ha concluso il procedimento confermando la validità della procedura, denotano anche la strumentalità dell’analisi economica allegata all’offerta dell’ATI GESETUR/DDB, che ha indotto la stazione appaltante ad aprire il procedimento volto ad accertare la congruità della base d’asta.<br />
In ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, SOGEMI ha verificato la remuneratività dell’importo a base d’asta. <br />
Come risulta, infatti, dal verbale della riunione del CdA del 10 maggio 2004, l’amministrazione ha innanzitutto ravvisato l’insussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento della procedura, in considerazione della possibilità di aggiudicare la gara al concorrente secondo classificato ed evitare di far ricorso ad ulteriori proroghe del rapporto in corso con il precedente appaltatore, che percepiva compensi più elevati di quelli determinati in esito alla gara. <br />
E’ stato, altresì, espresso il convincimento che il servizio potesse trovare regolare svolgimento, per la possibilità di conseguire &#8211; dopo il primo anno &#8211; più ampi margini di utili nei periodi successivi, caratterizzati da una minore quantità di rifiuti da trattare e, quindi, da una più bassa incidenza dei costi per il personale e per le attrezzature.<br />
Il verbale ha infine richiamato i risultati delle analisi condotte dalla direzione tecnica, che hanno consentito di calcolare un utile che si attesta intorno all’8% del valore dell’appalto, con ciò evidenziando la remuneratività della base d’asta e, al contempo, la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, che espone un ribasso (1,8% sull’importo più significativo) ampiamente sufficiente a garantire margini di utile.<br />
In tale quadro deve concludersi nel senso che la stazione appaltante ha adeguatamente considerato gli elementi che l’hanno condotta ad escludere la presunta incongruità della base d’asta e, al contempo, ad apprezzare la validità e l’affidabilità dell’offerta presentata dal raggruppamento dichiarato aggiudicatario.<br />
10) La doglianza che il Collegio ha ritenuto infondata è stata invece positivamente valutata nella fase cautelare di appello, in considerazione della ritenuta “contraddittorietà rilevata tra la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della gara per incongruità del prezzo d’asta e la decisione di aggiudicare la gara senza procedere ad adeguata verifica sulla congruità della relativa offerta”.<br />
In ragione di ciò, il Collegio ritiene di dover procedere all’esame delle censure esposte nel ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, la cui fondatezza è idonea ad escludere in radice la sussistenza anche dell’interesse strumentale della ricorrente alla ripetizione della gara, cui la stessa non potrebbe comunque partecipare, in quanto priva dei necessari requisiti di ammissione.<br />
Al riguardo, occorre dare atto della rinuncia al ricorso incidentale proposto con l’atto notificato il 2 luglio 2004 e depositato in data 9 luglio 2004 ed esaminare il successivo ricorso incidentale, che – nel rispetto dei termini processuali &#8211; è stato proposto dalla controinteressata con atto notificato in data 14 luglio 2004 e depositato in data 19 luglio 2004.<br />
11) Il bando di gara, nel capo dedicato alle condizioni di partecipazione, ha richiesto ai concorrenti, al punto III.3.1., il possesso dell’iscrizione nell’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, precisando che le “categorie richieste per partecipare al presente appalto” sono quelle da 1 a 5 di cui all’art.8 D.M. n.406/88. Analoga prescrizione è contenuta nell’art.5 del Capitolato generale, che impone alle imprese concorrenti di depositare il certificato di iscrizione all’albo suindicato.<br />
L’obbligo di iscrizione risponde all’esigenza di verificare il possesso dei requisiti generali di cui all’art.10 D.M. 28 aprile 1998 n.406, nonché di quelli di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti dal successivo art.11, ma trova soprattutto radice nei vincoli che rinvengono a carico degli Stati membri dalle direttive comunitarie in materia (per quanto qui rileva, n.91/156/CEE relativa ai rifiuti e n.94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi).<br />
Nel caso di specie, com’è incontroverso, la capogruppo del raggruppamento GESETUR/DDB non possiede l’iscrizione all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti, per cui la stessa non può espletare alcuna delle attività indicate all’art.8 D.M. 28 aprile 1998 n.406 e difetta, quindi della capacità necessaria all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, le quali &#8211; come risulta dall’elencazione contenuta nel CSA &#8211; sono tutte ascrivibili alla gestione e al trattamento dei rifiuti, non prevedendo il bando di gara, nell’ambito delle prestazioni che compongono l’oggetto dell’appalto, servizi accessori scorporabili che sia possibile eseguire in difetto delle autorizzazioni prescritte dall’art.30 D.Lgs. n.22/97.<br />
GESETUR (e l’ATI di cui essa fa parte) non poteva pertanto essere ammessa a partecipare alla gara, che era riservata esclusivamente alle imprese iscritte nell’albo istituito con il citato decreto ministeriale.<br />
Trattandosi di un requisito di abilitazione, al cui possesso si connette la garanzia del corretto espletamento dei servizi appaltati, lo stesso doveva essere posseduto singolarmente da ciascuna delle imprese associate. <br />
La giurisprudenza ha infatti affermato che l’obbligo di cui all’art. 11 comma 2 D.Lgs. n.157/95, di indicare quale parte del servizio venga svolto da ciascuna delle imprese associate, comporta che sia assegnato un ruolo operativo a ciascuna di esse, all’evidente scopo di evitare che le imprese si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione stabilite dal bando e consentire così la partecipazione di soggetti non qualificati, con effetti negativi sull’interesse pubblico che il servizio è destinato a soddisfare e che non sempre è ristorabile mediante la garanzia patrimoniale derivante dalla responsabilità solidale delle imprese riunite (cfr. CdS V 19 gennaio 1998 n. 84; id., 19 febbraio 2003 n.917; VI 3 luglio 2002 n.3636).<br />
Nella specie tale orientamento, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, risulta disatteso posto che si registra la partecipazione alla gara in forma di associazione temporanea di un soggetto, che riveste il ruolo di impresa mandataria, cui non farà capo lo svolgimento di nessuna quota operativa del servizio, ma soltanto imprecisate “attività interne ai servizi che non rientrano nel D.Lgs. n.22/97, inclusa l’organizzazione, il finanziamento e la gestione economica totale dell’appalto”. Siffatto riparto di attribuzioni non è ammissibile.<br />
La prescrizione di cui al secondo comma dell&#8217;art. 11 del D.Lgs. n. 157/95, a norma della quale l’offerta di un raggruppamento d&#8217;imprese di tipo verticale deve indicare ab origine le “parti” del servizio che ciascuna impresa assume direttamente a proprio carico, intende infatti assicurare che ciascuna delle imprese raggruppate abbia a svolgere compiti operativi, non potendosi ammettere che nell’ambito del raggruppamento, una di queste (e, in particolar modo, la capogruppo) si limiti a organizzare e finanziare i lavori o a controllare l’andamento della prestazione, senza assumere direttamente ed immediatamente a proprio carico alcuna delle prestazioni tecniche di cui si costituisce, complessivamente, l’oggetto dell’appalto (cfr. CdS VI 30 maggio 2003 n.2989).<br />
GESETUR non ha quindi la capacità di partecipare in ATI alla gara, in quanto priva del titolo abilitativo richiesto dal bando. Il che, come fondatamente eccepito dalla società controinteressata, configura un autonomo difetto di un requisito di qualificazione e un corrispondente profilo di carenza di interesse al ricorso.<br />
12) Per tutte le considerazioni che precedono, il Collegio provvede sulla controversia nei sensi di cui al dispositivo.<br />
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n.3314/04, così dispone:<br />
&#8211;	in parte respinge e in parte dichiara inammissibile il ricorso principale e i motivi aggiunti;<br />	<br />
&#8211;	dà atto della rinuncia al ricorso incidentale proposto con l’atto notificato il 2 luglio 2004 e depositato il 9 luglio 2004;<br />	<br />
&#8211;	accoglie il secondo ricorso incidentale e per l’effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati;<br />	<br />
&#8211;	compensa per intero le spese tra le parti.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Milano il 2 febbraio 2005 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Italo Riggio &#8211; presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; cons. est.<br />
Vincenzo Blanda &#8211; ref.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3383/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3383</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</a></p>
<p>Pres. Riggio, Est. Giordano è illegittimo il bando di concorso universitario per l&#8217;assegnazione di borse di studio che sia riservato esclusivamente a cittadini italiani Concorsi pubblici &#8211; Università &#8211; Assegnazione borsa di studio –Bando –– Requisito della cittadinanza italiana &#8211; Illegittimità – Sussiste &#8211; Motivi E&#8217; illegittima per contrasto con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Est. Giordano</span></p>
<hr />
<p>è illegittimo il bando di concorso universitario per l&#8217;assegnazione di borse di studio che sia riservato esclusivamente a cittadini italiani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Università &#8211; Assegnazione borsa di studio –Bando –– Requisito della cittadinanza italiana &#8211; Illegittimità – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E&#8217; illegittima per contrasto con l&#8217;art. 6 (ora 12) del Trattato CEE, che stabilisce il divieto di ogni discriminazione all&#8217;interno dell&#8217;U.E. in base alla nazionalità, la prescrizione del requisito del possesso della cittadinanza italiana per l&#8217;ammissione ad un bando di concorso universitario per l&#8217;assegnazione di borse di studio.</p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3a ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2484/98 proposto da<br />
<b>Achaz Graf von HARDENBERG</b><br />
rappresentato e difeso dall’avv. Flavia Mangiante e, successivamente in sostituzione della stessa, dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Milano, corso Vittorio Emanuele II, n.15</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di PAVIA</b>, in persona del suo Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio presso la sua sede in Milano, via Freguglia 1</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell’art.3, punto 2, del bando di concorso per borse di studio per il perfezionamento all’estero, pubblicato in data 2 maggio 1998;<br />
&#8211; ddella nota del Rettore dell’Università degli studi di Pavia n.15898 del 3 giugno 1998;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e connesso e, in particolare, delle disposizioni regolamentari emanate dall’amministrazione resistente, limitanti il diritto all’assegnazione di borse di studio a cittadini dell’Unione Europea;<br />
visto il ricorso notificato in data 29 giugno 1998 e depositato in data 2 luglio 1998;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Pavia;<br />
vista la memoria difensiva del ricorrente;<br />
uditi alla pubblica udienza del 6 aprile 2005, relatore il cons. Domenico Giordano, l’avv. Giorgia I. Marin, in delega, per il ricorrente e l’avv. dello Stato Carmela Pluchino per l’amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;</p>
<p>ritenuto quanto segue in:</p>
<p align="center"><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1) L’Università degli studi di Pavia, in data 2 maggio 1998, ha pubblicato un bando di concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di 70 borse di studio per il perfezionamento all’estero, suddivise per 13 aree di insegnamento.<br />
Il ricorrente, cittadino tedesco laureato in Scienze Biologiche all’Università di Pavia, presentava domanda di partecipazione, per l’assegnazione di una borsa di studio per l’area Scienze Biologiche da utilizzare per l’approfondimento di studi di biologia animale presso l’Università di Sherbrooke in Canada.<br />
Con atto n.15898 del 3 giugno 1998 il Rettore ha respinto la domanda sul presupposto della mancanza del requisito della cittadinanza italiana, prescritto dall’art.3, punto 2, del bando.<br />
2) Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha impugnato l’atto di esclusione dal concorso e la prescrizione del bando di gara, denunciandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 128 Trattato CEE, violazione degli artt .3 e 34 Cost., violazione e falsa applicazione dell’art.37 D.Lgs. n.29/93 e degli artt.7 e 20 l.n.390/91; violazione della par condicio, eccesso di potere per carenza di motivazione, manifesta ingiustizia e irragionevolezza, nonché per violazione e falsa applicazione della l.n.40/98, e per ulteriori profili di manifesta ingiustizia e irragionevolezza.<br />
L’Università degli studi di Pavia si è costituita in giudizio con atto di pura forma.<br />
Con ordinanza n.2008 del 24 luglio 1998 è stata accolta la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, per il rilievo che “il requisito della cittadinanza italiana, previsto ai fini della concessione della borsa di perfezionamento all’estero, contrasta con il Trattato istitutivo della Comunità Europea, oltre ché con disposizioni cogenti di diritto interno, e non può quindi trovare applicazione”.<br />
Con memoria depositata il 23 marzo 2005 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />
All’udienza la causa è stata affidata alla decisione del Collegio.<br />
3) Il ricorso è fondato.<br />
In proposito giova in primo luogo precisare che il ricorrente ha tempestivamente impugnato, unitamente all’atto di esclusione dal concorso per l’assegnazione della borsa di studio, anche la clausola del bando che preclude ai cittadini non italiani la partecipazione al concorso.<br />
Gli atti impugnati contrastano con l’art. 6 (ora 12) del Trattato CEE, il quale dispone che “nel campo di applicazione del presente trattato…è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.<br />
In proposito la Corte di giustizia, con la sentenza 15 marzo 2005 in causa n. 209/03, a conclusione di un processo evolutivo che ha interessato il diritto comunitario in materia di accesso degli studenti al sostegno finanziario per le spese di studio concesso dallo Stato membro ospitante, ha recentemente espresso principi che consentono di risolvere l’attuale controversia.<br />
In particolare è stato affermato che “Un aiuto concesso, sia sotto la forma di prestiti sovvenzionati ovvero di borse, agli studenti che soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante a copertura dei costi di mantenimento, rientra nel campo di applicazione del Trattato ai fini del divieto di discriminazione sancito dall&#8217;articolo 12, primo comma, del Trattato 25 marzo 1957.”<br />
Si è anche precisato che la disposizione contenuta nel citato articolo 12 deve essere interpretata “nel senso che osta ad una normativa nazionale che concede agli studenti il diritto ad un aiuto a copertura dei costi di mantenimento solo se sono stabilmente residenti nello Stato membro ospitante, escludendo che un cittadino di un altro Stato membro ottenga, in quanto studente, lo status di persona stabilmente residente anche se detto cittadino soggiorni legalmente ed abbia svolto parte importante degli studi secondari nello Stato membro ospitante ed abbia, di conseguenza, stabilito un legame effettivo con la società di tale Stato.”<br />
Nel caso in esame sussistono le condizioni idonee a garantire l’esistenza di un nesso reale tra il ricorrente, cittadino dell’Unione europea, che ha richiesto l’assegnazione della borsa di studio, e il sistema di istruzione e la vita sociale nazionali.<br />
Infatti, come emerge dalla domanda di ammissione al concorso, il ricorrente ha frequentato l’Università degli studi di Pavia e ha conseguito il diploma di laurea presso detta Istituzione; lo stesso, inoltre, risulta legalmente residente in Italia, per cui non può negarsi che il ricorrente abbia stabilito un nesso di collegamento con la comunità nazionale sufficiente a garantirgli l’accesso ai sussidi riconosciuti agli studenti di cittadinanza italiana.<br />
Il requisito fissato dal bando risulta quindi contrastante con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, fissato dall’art.6 (ora:12) del Trattato CEE.<br />
4) In conclusione il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.<br />
Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2484/98, così dispone:<br />
&#8211; accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti con esso impugnati;<br />
&#8211; compensa per intero le spese tra le parti.</p>
<p>Così deciso in Milano il 6 aprile 2005 in camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Italo Riggio &#8211; presidente<br />
Domenico Giordano &#8211; cons. est.<br />
Daniele Dongiovanni &#8211; ref.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-7-2005-n-3388/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.3388</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.914</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-914/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-914/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-914/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.914</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.Ric. Gelardi Paolo contro il Ministero della Pubblica Istruzione (Art. 1, comma 4, L. n° 910/1969, Art. 5 L. n° 1687/1947, ) retribuzione estiva dei docenti d corsi integrativi Insegnante di scuola superiore – Attività relativa ai corsi integrativi annuali – Retribuzione relativa ai mesi estivi –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini.Ric. Gelardi Paolo contro il Ministero della Pubblica Istruzione (Art. 1, comma 4, L. n° 910/1969, Art. 5 L. n° 1687/1947, )</span></p>
<hr />
<p>retribuzione estiva dei docenti d corsi integrativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Insegnante di scuola superiore – Attività relativa ai corsi integrativi annuali – Retribuzione relativa ai mesi estivi – Rifiuto di pagamento da parte del Provveditorato – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rapporto costituito con i docenti dei corsi integrativi deve qualificarsi come incarico annuale e comporta, nel caso di insegnanti non di ruolo, la retribuzione anche per i mesi estivi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">retribuzione estiva dei docenti d corsi integrativi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.878 del 1990 proposto da<br />
<b>GELARDI Paolo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Storoni ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Goito n.2, nello studio dell’avv. Guido Giombetti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso i cui uffici in Piazza Cavour n.29 è legalmente domiciliato;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento emesso dal Provveditore agli studi di Pesaro e Urbino del 16 maggio 1990 n. prot. 5064 contenente il diniego di corresponsione della retribuzione estiva per servizio in corsi integrativi; nonché per il riconoscimento del diritto del ricorrente, in qualità di insegnante non di ruolo nominato nei corsi integrativi, alla retribuzione relativa ai mesi estivi per il servizio svolto negli anni 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1988/89; e la condanna del Ministero della P.I. al pagamento delle predette retribuzioni nonché degli interessi e rivalutazione monetaria.<br />
	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero resistente;<br />	<br />
	Vista la memoria prodotta dal ricorrente a sostegno delle sua difesa;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, il Consigliere dott. Alberto Tramaglini;<br />	<br />
	Uditi l’avv. Storoni per il ricorrente e l’avv. dello Stato G.Moneta per il Ministero resistente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Il ricorrente espone di essere inserito nella graduatoria dei non abilitati tenuta dal Provveditorato agli studi di Pesaro e Urbino e di avere svolto l’attività di docenza nella materia “diritto” al corso integrativo annuale per diplomati magistrali tenuto presso l’Istituto “Baldi” di Urbino negli anni scolastici 1984/85, 1985/86, 1987/88, 1988/89.<br />	<br />
	Il ricorrente precisa, a tal proposito, di non aver mai percepito la retribuzione relativa ai mesi estivi, vale a dire da giugno a settembre, e che la sua richiesta in tal senso del 15 novembre 1989 ha ricevuto una risposta negativa.<br />	<br />
	Avverso il rifiuto del pagamento il ricorrente ha inoltrato ricorso gerarchico, che tuttavia è stato rigettato dal Provveditore agli studi di Pesaro con atto n. prot. 5064 del 16 maggio 1990. <br />	<br />
	In questa sede egli chiede il riconoscimento del diritto a tale com-penso, previo annullamento degli atti di diniego opposti dall’Ammini-strazione. In punto di diritto il ricorrente lamenta la violazione ed errata interpretazione dell’art.1 della L. 11 dicembre 1969, n.910 in combinato disposto con l’art.5 del D.Lgs. 31 dicembre 1947, n.1687, nonché del parere della seconda sezione del Consiglio di Stato pronunciato il 1° marzo 1989. <br />	<br />
	Costituitasi in giudizio l’Amministrazione ha concluso per il rigetto del ricorso.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.<br />	<br />
	L’art.1, 4° comma, della L. 11 dicembre 1969, n.910 prevede che il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado cui sia affidato l’insegnamento nei corsi annuali integrativi per i diplomati degli istituti magistrali può essere esonerato per un corrispondente numero di ore dai normali obblighi di insegnamento. L’even-tuale eccedenza sull’orario d’obbligo è retribuita nella misura di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora settimanale e per l’effettiva durata del corso. Il ricorrente evidenzia che nessun’altra disposizione di carattere speciale è contenuta nella predetta legge per differenziare il trattamento retributivo di tale personale docente, cosicché la disciplina di riferimento va rinvenuta in quella di carattere generale, vale a dire nell’art.5 del D.Lgs. 31 dicembre 1947, n.1687, secondo cui il docente non di ruolo che abbia iniziato il servizio non più tardi del 1° febbraio e che abbia partecipato allo scrutinio finale matura il diritto alla retribuzione anche per il periodo estivo. <br />	<br />
	Tali argomentazioni vanno condivise, tenuto conto anche di quanto osservato dal Consiglio di Stato, sez.II, con parere 1° marzo 1989, richiamato dal ricorrente, il quale ha concluso che il rapporto costituito con i docenti dei corsi integrativi deve qualificarsi come incarico annuale e comporta, nel caso di insegnanti non di ruolo, la retribuzione anche per i mesi estivi, tranne che per il servizio eccedente l’orario d’obbligo. Peraltro è anche il caso di rilevare che il Provveditore agli studi con il provvedimento n. prot. 5064 del 16 maggio 1990, che ha negato il compenso richiesto, ha “concordato circa il diritto alla retribuzione estiva da parte dei docenti non di ruolo nominati nei corsi integrativi”, non assumendo tuttavia alcuna utile determinazione “in assenza di precise disposizioni e istruzioni ministeriali” sul pagamento degli arretrati spettanti ai docenti. <br />	<br />
	Considerato che nessuna contestazione in ordine al periodo di servizio effettuato è stata sollevata dall’Amministrazione e che i fatti sono comunque pacifici, il ricorso va quindi accolto e l’amministrazione va di conseguenza condannata a corrispondere i compensi in questione, maggiorati di rivalutazione ed interessi, come per legge. <br />	<br />
	Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche accoglie il ricorso con le conseguenze indicate in motivazione.<br />
	Condanna il Ministero resistente al rimborso delle spese di giudizio che liquida in €. 1.000,00 (mille/00). <br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.915</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-915/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-915/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-915/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.915</a></p>
<p>Pres. f.f. Ranalli, Est. Daniele Ric. Simoncelli Goffredo + 1 contro il Comune di Fano, il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fano (Art. 22 ss. l. n° 241/90) ricorso straordinario ed annullamento di atti presupposti Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Annullamento di atti presupposti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-915/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.915</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-915/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.915</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Ranalli, Est. Daniele<br />  Ric. Simoncelli Goffredo + 1 contro il Comune di Fano, il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fano (Art. 22 ss. l. n° 241/90)</span></p>
<hr />
<p>ricorso straordinario ed annullamento di atti presupposti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ricorso straordinario al Capo dello Stato – Annullamento di atti presupposti rispetto a quelli impugnati dinanzi al T.A.R. – effetto espansivo – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La pronuncia d’illegittimità degli atti presupposti impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, travolge in via derivata ogni altro atto della procedura espropriativa, compresi quelli impugnati in questa sede; il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ricorso straordinario ed annullamento di atti presupposti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.210 del 1999 proposto da<br />
<b>SIMONCELLI Goffredo</b> e <b>RADICCHI Mara Valbruna</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Buonassisi, elettivamente domiciliati in Ancona, alla Via Leopardi n. 2, presso l’avv. Ferdinando Zannini;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE di FANO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Patrizia Gragnola, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Marsala n.3, presso l’avv. Barbara Badaloni;</p>
<p>&#8211;	il <b>DIRIGENTE pro-tempore del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI del COMUNE di FANO</b>, non costituito in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento dirigenziale 1.2.1999 n.48, prot. n.4355, con cui è stata ordinata l’occupazione temporanea d’urgenza di alcune aree occorrenti per l’attuazione del progetto esecutivo della zona tecnico-di-stributiva “L” di Ponte Sasso, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare della deliberazione della Giunta comunale di Fano 19.1.1999 n.10.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fano;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Viste la propria ordinanza 10 marzo 1999, n.138 e la propria sentenza 10 marzo 2000, n.399;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 22 giugno 2005, il Consigliere Giuseppe Daniele;<br />
Uditi l’avv. Ester Cioccolanti, su delega dell’avv. Franco Buonassisi, per i ricorrenti e l’avv. Patrizia Gragnola per il Comune di Fano;<br />
Visto il dispositivo n.36, pubblicato in data 23 giugno 2005, ai sensi dell’art.23/bis, sesto comma, della L. 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dall’art.4 della L. 21 luglio 2000, n.205;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Il Comune di Fano con deliberazione consiliare 12.6.1997 n.132 aveva approvato il progetto preliminare per la realizzazione di opere di urbanizzazione nella zona tecnico-distributiva in località Ponte Sasso, e, quindi, con deliberazione della Giunta comunale 12.8.1997 n. 1258 aveva approvato il progetto esecutivo dello stesso intervento.<br />	<br />
	Con i predetti atti l’Amministrazione comunale aveva previsto la realizzazione dell’urbanizzazione di un’area di sua proprietà per insediamenti produttivi, impegnando anche il terreno di proprietà dei signori Simoncelli Goffredo e Radicchi Mara Valbruna, per aprirvi tre accessi sulla strada pubblica in favore della predetta area comunale, con l’effetto di smembrare l’originaria unità del terreno privato.<br />	<br />
	I predetti atti sono stati impugnati dagli interessati con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.<br />	<br />
	Con deliberazione della Giunta comunale di Fano 19.1.1999 n.10 è stato individuato nel Dirigente responsabile del procedimento l’orga-no competente ad adottare i provvedimenti di espropriazione ed occupazione, in luogo del Sindaco, e con successivo decreto 1.2.1999 n.48 il suddetto Dirigente ha ordinato l’occupazione d’urgenza dell’area.<br />	<br />
	Questi ultimi provvedimenti sono stati impugnati dinanzi a questo T.A.R. da Simoncelli Goffredo e Radicchi Mara Valbruna, con atto notificato il 22.2.1999, depositato il 26.2.1999, che ne hanno chiesto l’annullamento, deducendo i seguenti motivi:																																																																																												</p>
<p>1) Illegittimità in via derivata.<br />
	La pronuncia d’illegittimità degli atti presupposti impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, travolge in via derivata ogni altro atto della procedura espropriativa, compresi quelli impugnati in questa sede.																																																																																												</p>
<p>2) Violazione dell’art.6, secondo comma, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ed eccesso di potere, non rientrando nella competenza del Dirigente l’emanazione del decreto d’occupazione d’urgenza.</p>
<p>3) Violazione degli artt.7 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n.241 ed eccesso di potere, in relazione alla mancata comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento diretto all’emanazione del decreto d’occupazione d’urgenza.</p>
<p>4) Violazione dell’art.3 L. 7 agosto 1990, n.241 ed eccesso di potere, in relazione all’assoluta carenza di motivazione del decreto d’occupazione d’urgenza.</p>
<p>5) Violazione dell’art.3 della L. 7 agosto 1990, n.241 ed eccesso di potere per erroneità ed illogicità, in relazione alla determinazione del termine dell’occupazione, stabilita con decorrenza dalla data d’immissione in possesso, anziché da quella del provvedimento, e per una durata superiore al termine finale, fissato in cinque anni per lavori ed espropriazioni, nella deliberazione dichiarativa della pubblica utilità dell’opera decorrente dalla data di esecutività dell’atto (12.8.1997).</p>
<p>6) Violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione alla mancata indicazione negli atti impugnati della normativa applicabile per la determinazione delle indennità di espropriazione.<br />
	Costituitosi in giudizio il Comune di Fano ha dedotto l’infonda-tezza dei motivi del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
	Con ordinanza 10 marzo 1999, n.138, il Tribunale ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, e con sentenza 10 marzo 2000, n.399 ha disposto l’acquisizione di documentazione rilevante ai fini della decisione della controversia.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Innanzi tutto il Tribunale deve disattendere l’eccezione di tardività del ricorso – proposta dalla difesa del Comune di Fano nella memoria depositata il 16.6.2005 – poiché i provvedimenti oggetto del presente giudizio sono stati impugnati tempestivamente, nel pieno rispetto del termine “abbreviato” di 30 giorni dall’acquisita conoscenza, di cui all’art. 19 della L. 23 maggio 1997, n.135, vigente all’epoca della instaurazione della controversia.</p>
<p>2.- Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.<br />
	Osserva il Collegio che con D.P.R. in data 29 ottobre 2003, intervenuto nelle more del presente giudizio, è stato accolto il ricorso straordinario proposto da Simoncelli Goffredo e Radicchi Mara Valbruna avverso la deliberazione del Consiglio comunale di Fano 12.6.1997 n. 132 di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di opere di urbanizzazione nella zona tecnico-distributiva in località Ponte Sasso, e la deliberazione della Giunta comunale di Fano 12.8.1997 n.1258 di approvazione del progetto esecutivo dello stesso intervento, e di dichiarazione della pubblica utilità dell’opera.<br />	<br />
	Come esattamente dedotto dagli interessati con il primo motivo del ricorso in esame, la pronuncia d’illegittimità degli atti presupposti impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, travolge in via derivata ogni altro atto della procedura espropriativa, compresi quelli impugnati in questa sede; il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati (deliberazione della Giunta comunale di Fano 19.1.1999 n.10, e provvedimento dirigenziale 1.2.1999 n.48, prot. n. 4355, con cui è stata ordinata l’occupazione temporanea d’urgenza di alcune aree occorrenti per l’attuazione del progetto esecutivo della zona tecnico-distributiva “L” di Ponte Sasso), restando assorbite le censure non esaminate.																																																																																												</p>
<p>3.- Alla soccombenza segue la condanna del Comune di Fano al pagamento delle spese del giudizio, liquidate forfettariamente come da importo in dispositivo fissato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.<br />
	Condanna il Comune di Fano al pagamento, in favore dei sigg.ri Simoncelli Goffredo e Radicchi Mara Valbruna, delle spese del giudizio, che liquida nella complessiva somma di €. 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.917</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-917/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-917/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-917/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.917</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Daniele Ric. Banca delle Marche S.p.A. contro il Comune di Pennabilli, il Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Pennabilli, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia (d.l. nà 66/1989 conv. In L. n° 144/1989, Art. 204 d. lgs. n° 267/2000, d.m. 10 maggio 1999, Art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-917/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-917/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.917</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Daniele<br /> Ric. Banca delle Marche S.p.A. contro il Comune di Pennabilli, il Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Pennabilli, nei confronti della Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia (d.l. nà 66/1989 conv. In L. n° 144/1989, Art. 204 d. lgs. n° 267/2000, d.m. 10 maggio 1999, Art. 72 del r.d. n° 827/1924)</span></p>
<hr />
<p>gara per servizio di tesoreria: offerta condizionata ed indeterminata e risarcimento del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Gara di appalto per la gestione del servizio di tesoreria – Offerta indeterminata e condizionata in relazione alle condizioni di mutuo – Illegittimità – Sussiste.</p>
<p>2.  Gara di appalto per la gestione del servizio di tesoreria – Annullamento verbale di assegnazione a partecipante proponente offerta indeterminata e condizionata – Risarcimento del danno – Sussiste.</p>
<p>3. Gara di appalto per la gestione del servizio di tesoreria – Annullamento verbale di assegnazione a partecipante proponente offerta indeterminata e condizionata – Risarcimento del danno – Prova della colpa – Non sussiste.</p>
<p>4. Gara di appalto per la gestione del servizio di tesoreria – Annullamento verbale di assegnazione a partecipante proponente offerta indeterminata e condizionata – Risarcimento del danno in forma specifica attraverso la protrazione della durata del contratto – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’offerta relativa alle condizioni di mutuo deve essere formulata con riguardo alle disposizioni dettate dal D.M. 10 maggio 1999, in particolare dagli artt.2 e 3, non essendo sufficiente a scongiurare tale indeterminatezza il solo riferimento al TUS.</p>
<p>2. L’esclusione da una gara per i servizio di tesoreria legittima la domanda di risarcimento del danno ove venga dichiarata l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione delle norme sulla determinatezza dell’offerta.</p>
<p>3. Il diritto del privato al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale ad un atto amministrativo illegittimo, previo annullamento di esso da parte del giudice amministrativo, non postula la prova della colpa della P.A., di per sé ravvisabile nella violazione della legge operata con l&#8217;emissione e l&#8217;esecuzione dell’atto.</p>
<p>4. Il diritto al risarcimento del danno, in tema di gare, può essere  garantito in forma specifica attraverso la protrazione della durata del contratto stesso per un periodo corrispondente al suo tardivo avvio rispetto alla data prestabilita dal bando, in modo da assicurare che il contratto abbia comunque la prestabilita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">gara per servizio di tesoreria: offerta condizionata ed indeterminata e risarcimento del danno</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>  REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<



<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.372 del 2004 proposto dalla<br />
<b>s.p.a. BANCA delle MARCHE</b>, corrente in Ancona, in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Galvani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE di PENNABILLI</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; il <b>DIRIGENTE del SERVIZIO FINANZIARIO del COMUNE di PENNABILLI</b>, in persona del titolare pro-tempore dell’Ufficio, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>s.r.l. coop. BANCA di CREDITO COOPERATIVO VALMARECCHIA</b>, corrente in Rimini, in persona del rappresentante legale pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della determinazione 2.2.2004 n.3 con cui il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Pennabilli ha preso atto del verbale della gara di appalto per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente dall’1.2.2004 al 31.12.2007 ed ha assegnato la gestione del servizio medesimo alla s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare del verbale di gara del 30.1.2004 e della determinazione di aggiudicazione provvisoria;<br />
per la condanna<br />
del Comune di Pennabilli al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto degli atti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Consigliere Giuseppe Daniele;<br />
Udito l’avv. Andrea Galvani per la parte ricorrente;<br />
Visto il dispositivo n.18, pubblicato in data 9 febbraio 2005, ai sensi dell’art.23/bis, sesto comma, della L. 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dall’art.4 della L. 21 luglio 2000, n.205;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con atto notificato il 22.3.2004, depositato il 25.3.2004, la s.p.a. Banca delle Marche ha impugnato la determinazione 2.2.2004 n.3 con cui il Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Pennabilli ha preso atto del verbale della gara di appalto per la gestione del servizio di tesoreria dell’Ente dall’1.2.2004 al 31.12.2007 ed ha assegnato la gestione del servizio medesimo alla s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente, in particolare al verbale di gara del 30.1.2004 e alla determinazione di aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
	A sostegno del gravame la s.p.a. Banca delle Marche (la cui offerta ha conseguito un punteggio complessivo di 22,603, classificandosi al secondo posto, mentre la s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia ha conseguito punti 77,397) ha dedotto le seguenti censure:																																																																																												</p>
<p>1) Violazione di legge ed eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dal bando di gara e del capitolato speciale d’oneri, violazione della par condicio e dei principi di segretezza dell’offerta, eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche, illegittimità derivata.</p>
<p>2) Violazione di legge ed eccesso di potere, violazione e falsa applicazione dal bando di gara, del capitolato e dei principi di scelta del contraente, di correttezza e buona fede; violazione del D.L. 2 marzo 1989, n.66, conv. in L. 24 aprile 1989, n.144, dell’art.204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, del D.M. 10 maggio 1999, dell’art.72 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, sviamento, violazione della par condicio e del-l’art.97 della Costituzione, errore nei presupposti, travisamento, illogicità, irrazionalità ed ingiustizia, difetto di motivazione, nullità del-l’offerta.<br />
	Il ricorso sostiene, in sintesi, che la s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver violato la clausola del bando con la quale si era espressamente previsto, a pena di esclusione, che l’offerta dovesse essere presentata “con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante del partecipante” (primo motivo), ed in quanto l’offerta stessa era manchevole degli aspetti essenziali per quanto attiene l’assunzione di mutui, per la sua genericità ed indeterminatezza e perché condizionata (secondo motivo). Con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la condanna del Comune di Pennabilli al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto degli atti impugnati.<br />	<br />
	Il Comune di Pennabilli e la s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Il Collegio ritiene di esaminare in primo luogo, per ragioni di ordine logico, le censure di cui al secondo motivo, con cui il ricorso sostiene che l’offerta presentata dalla s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto manchevole degli aspetti essenziali per quanto attiene l’assun-zione di mutui, per la sua genericità ed indeterminatezza, e perché condizionata.</p>
<p>2.- Tali censure sono fondate.<br />
	Osserva il Collegio che ai sensi dell’art.72 del R.D. 23 maggio 1924, n.827, inserito nel regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ma che costituisce enunciazione di un principio di carattere generale in materia di gare per l’affidamento di contratti della P.A., non sono ammesse offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato.<br />	<br />
	La giurisprudenza ha affermato, in proposito, che non è legittima l’aggiudicazione di un contratto sulla base di un’offerta proposta in una gara, sia pure ufficiosa, per lo svolgimento di un servizio, quando l’offerta sia generica e lacunosa, e non possa che essere integrata ex post, sicché debba essere esclusa (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 4 settembre 1990, n.412). E’ stato precisato, poi, in fattispecie analoga a quella che occupa, che l’offerta deve indicare necessariamente le condizioni di mutuo con riguardo alle disposizioni dettate dal D.M. 10 maggio 1999, in particolare dagli artt.2 e 3. Infatti, ove non siano specificate dettagliatamente le condizioni di mutuo, le relative offerte sono da ritenere comunque indeterminate, non essendo sufficiente a scongiurare tale indeterminatezza il solo riferimento al TUS (T.A.R. Marche 22 dicembre 2000, n.1663).																																																																																												</p>
<p>2.1.- Nel caso in esame, il bando di gara ed il capitolato speciale d’oneri indicavano espressamente, tra i criteri di valutazione, che l’ag-giudicazione sarebbe stata effettuata prendendo in considerazione l’of-ferta economicamente più conveniente in base ad elementi e criteri ivi individuati, tra i quali il tasso sull’assunzione di mutui. Nel capitolato speciale d’oneri era inoltre precisato, all’art.9, che “le offerte non devono essere condizionate, o espresse in modo indeterminato”.<br />
	La s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia ha offerto, relativamente all’elemento di valutazione “tasso sull’assunzione di mutui”, l’euribor a 6 mesi, con un plafond di €. 500.000,00.<br />	<br />
	Trattasi, come ognuno vede, di offerta generica ed indeterminata, non solo perché non viene specificato se l’operazione viene regolamentata a tasso fisso o variabile, ma soprattutto perché non viene indicato il periodo di ammortamento e pertanto di durata delle operazioni e, correlativamente, la misura dell’interesse per ogni previsione di durata; le omissioni sono rilevanti ed hanno effetti sostanziali, non consentendo di desumere con chiarezza le condizioni per l’assunzione dei mutui, cioè uno dei più sicuri elementi di riferimento per individuare l’offerta più conveniente.																																																																																												</p>
<p>2.2.- Inoltre, l’offerta della s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia presentava un ulteriore elemento di invalidità, contenendo il riferimento ad un limite massimo per quanto riguarda l’as-sunzione dei mutui in favore del Comune di Pennabilli (tale dovendosi considerare la menzione di un plafond di €. 500.000,00).<br />
	Siffatta limitazione per quanto riguarda l’importo da assumere a mutuo, non prevista dal bando di gara o dal capitolato speciale d’oneri (nei quali si parla di “tasso sull’assunzione dei mutui”) integra una condizione dell’offerta, non consentita dalla lex specialis che regolava la gara, e quindi inammissibile.																																																																																												</p>
<p>3.- In conclusione il Collegio ritiene che l’offerta della s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia – in relazione agli aspetti sopra evidenziati – non fosse conforme alla statuizione contenuta nel-l’art.9 del capitolato speciale d’oneri (secondo cui “le offerte non devono essere condizionate, o espresse in modo indeterminato”), e che pertanto dovesse essere esclusa dalla gara; il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati, restando assorbita l’ulteriore censura dedotta dalla s.p.a. Banca delle Marche.</p>
<p>4.- Per quanto riguarda poi la domanda di risarcimento danni contestualmente avanzata dalla parte ricorrente, la stessa va accolta, sussistendone tutti i requisiti; osserva al riguardo il Collegio che il diritto del privato al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale ad un atto amministrativo illegittimo, previo annullamento di esso da parte del giudice amministrativo, non postula la prova della colpa della P.A., di per sé ravvisabile nella violazione della legge operata con l&#8217;emissione e l&#8217;esecuzione dell’atto (T.A.R. Campania, NA, Sez.II, 11 maggio 2004, n.8548 e che, nella fattispecie, non sono revocabili in dubbio la sussistenza dell’evento dannoso e del nesso di causalità, non residuando in capo all’Amministrazione comunale alcun margine di discrezionalità, poiché (una volta esclusa l’offerta della s.r.l. coop. Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia) il servizio di tesoreria avrebbe dovuto essere necessariamente aggiudicato alla s.p.a. Banca delle Marche, titolare dell’unica offerta valida rimasta in gara, essendo la possibilità di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, espressamente contemplata dal bando.<br />
		Peraltro, ritiene il Collegio che il danno sopportato dalla parte ricorrente, a causa del tardivo affidamento del servizio oggetto d’appalto, non comporti alcuna condanna al pagamento di somme per la reintegrazione della sfera patrimoniale della parte ricorrente, ma possa essere garantito in forma specifica attraverso la protrazione della durata dello stesso per un periodo corrispondente al suo tardivo avvio rispetto alla data prestabilita dal bando, in modo da assicurare che il contratto abbia comunque la prevista durata di quattro anni.																																																																																											</p>
<p>5.- Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve dunque essere accolto, sia per quanto riguarda il suo capo impugnatorio che risarcitorio, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei relativi danni nei limiti sopra precisati.</p>
<p>6.- Si ravvisano tuttavia ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
	Accoglie la domanda di risarcimento del danno e, per l’effetto, condanna il Comune di Pennabilli ad affidare il servizio di tesoreria comunale alla s.p.a. Banca delle Marche per l’intero periodo previsto dal bando di gara (4 anni).<br />	<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-917/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.918</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-918/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-918/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-918/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.918</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Manzi Ric. Berrè Pacifico + altri contro il Comune di Cingoli, nei confronti della Comunità Montana del San Vicino (Art. 27 d. lgs. n° 267/2000) comunità montana e normativa di riferimento per l&#8217;elezione dei componenti 1. Comunità Montana – Nomina rappresentanti comunali – Impugnazione delibera – Mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-918/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.918</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-918/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.918</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Manzi<br /> Ric. Berrè Pacifico + altri contro il Comune di Cingoli, nei confronti della Comunità Montana del San Vicino (Art. 27 d. lgs. n° 267/2000)</span></p>
<hr />
<p>comunità montana e normativa di riferimento per l&#8217;elezione dei componenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comunità Montana – Nomina rappresentanti comunali – Impugnazione delibera – Mancata evocazione in giudizio di tutti i consiglieri comunali – Improcedibilità del ricorso – Non sussiste.</p>
<p>2. Comunità Montana – Nomina rappresentanti comunali – Necessità del coordinamento della normativa nazionale con quella regionale precedente non abrogata – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è possibile estendere la qualifica di controinteressato a tutti i consiglieri di maggioranza non eletti, dal momento che il loro interesse alla conservazione dell’efficacia della delibera oggetto di gravame non assume una posizione qualificata.</p>
<p>2. Per quanto non espressamente disciplinato dal D.Lgs. n° 267/2000 in attesa della emanazione della nuova legge regionale destinata ad aggiornare la disciplina organizzativa delle Comunità montane, debbano trovare applicazione le previgenti norme regionali non incompatibili con la nuova disciplina nazionale recata dagli artt. 27 e segg. del D. Lgs. n° 267/2000, che non risultano essere state espressamente abrogate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">comunità montana e normativa di riferimento per l’elezione dei componenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.816 del 2004 proposto da<br />
<b>BERRE’ Pacifico, LEO Fernando, IPPOLITI Luigi, SALOMONI Giuseppa, TITTARELLI Gianluca, TIRANTI Franco e GENGA Luigi</b>, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Ranci e Alessandra Ranci, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Garibaldi n.136;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di CINGOLI (MC)</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Mastri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della <b>COMUNITA’ MONTANA del SAN VICINO</b>, con sede in Cingoli, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. Ranieri Felici, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;</p>
<p>&#8211; di <b>MARROCCHI Vitaliano</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Tiberi, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Garibaldi n.124;</p>
<p>&#8211;	di <b>BACCI Gianfilippo</b>, <b>LIPPI Leonard</b>o e <b>BRANCHESI Francesco</b>, non costituiti in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento,<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
&#8211; della delibera del Consiglio comunale di Cingoli n.23 del 30.6.2004, con la quale si è provveduto alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità Montana del San Vicino, Zona “G”;<br />
&#8211; di ogni atto precedente, presupposto, contestuale, successivo, conseguente, comunque connesso e correlato;<br />
nonché per l’annullamento<br />
degli ulteriori provvedimenti impugnati con successivo atto di motivi aggiunti depositato il 15.9.2004 e precisamente:<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio comunitario della Comunità Montana del San Vicino n.5 del 4.8.2004, di convalida dei Consiglieri neo eletti dei Comuni aderenti, tra cui anche quelli eletti dal Consiglio comunale di Cingoli;<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunitario della suddetta Comunità Montana del San Vicino n.6 del 4.8.2004, recante l’approvazione della mozione programmatica nella quale viene indicato a ricoprire la carica di Presidente il Consigliere Lippi Leonard<br />
&#8211; di ogni atto precedente, presupposto, contestuale, successivo e conseguente.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cingoli, della Comunità Montana del San Vicino e del controinteressato sig. Marrocchi Vitaliano;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005, il Consigliere Galileo Omero Manzi;<br />
Uditi l’avv. G.Ranci per i ricorrenti, l’avv. A.Mastri per il Comune di Cingoli ed in delegata sostituzione dell’avv. R.Tiberi per il controinteressato Marrocchi Vitaliano, nonché l’avv. R.Felici per la Comunità Montana del San Vicino;<br />
Visto il dispositivo n.15 del 27 gennaio 2005, pubblicato ai sensi dell’art.23/bis, VI comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art.4 della legge 21 luglio 2000, n.205, che prevede la pubblicazione del dispositivo della sentenza relativa alla decisione del ricorso in epigrafe, attesa la materia della causa che ha per oggetto il sindacato di atti concernenti la formazione ed il funzionamento di Enti locali;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con atto notificato il 22.7.2004, depositato il 30.7.2004 il sig. Berrè Pacifico e altri sei consorti in lite, nella loro qualifica di componenti del Consiglio comunale di Cingoli appartenenti al gruppo di minoranza, hanno impugnato la delibera dello stesso Consiglio comunale n.23 del 30.6.2004, con cui si è provveduto alla nomina dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunità Montana del San Vicino, zona “G”.<br />	<br />
	In particolare, i deducenti si lamentano del criterio di votazione privilegiato dall’organo consiliare per individuare i componenti della stessa da designare quali rappresentanti in seno al Consiglio comunitario, in base al quale i rappresentanti riservati alle forze consiliari di minoranza quantificati in due unità su cinque, sono stati eletti dall’in-tero consenso con un sistema di voto limitato che ha riservato alla componente di minoranza un solo posto di consigliere, anzichè due.<br />	<br />
	Inoltre, anche il numero di preferenze espresse da ogni consigliere comunale, in sede di votazione, risulta illegittimo, poichè a ciascuno è stato consentito di esprimere quattro preferenze anzichè una sola preferenza, come previsto dall’art.27 del nuovo Testo Unico recante l’or-dinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.<br />	<br />
	A fondamento dell’impugnativa vengono dedotte le seguenti censure:																																																																																												</p>
<p>1) violazione e falsa applicazione degli artt.4, 6 e 27 del D.Lgs. n.267 del 2000, nonchè dell’art.9 dello Statuto della Comunità Montana del San Vicino; eccesso di potere per falsa presupposizione ed errore ed inconferenza della motivazione.<br />
	Secondo i difensori dei ricorrenti, stante la previsione dell’art.27 del suddetto D.Lgs. n.267 del 2000 recante il nuovo testo unico sul-l’ordinamento degli Enti Locali, l’elezione dei rappresentanti dei Comuni in seno al Consiglio della Comunità Montana di cui gli stessi fanno parte deve avvenire con il sistema del voto limitato ad uno, proprio per garantire la rappresentanza delle minoranze politiche presenti all’interno dei Consigli comunali.<br />	<br />
	Pertanto, il sistema di elezione privilegiato dal Consiglio comunale di Cingoli risulta in contrasto con la norma citata, poichè con esso si è consentito a ciascun consigliere elettore di esprimere quattro preferenze, con il riconoscimento di un posto alla minoranza, il cui rappresentante è stato individuato tra quelli dei suoi componenti che è risultato il più votato.<br />	<br />
	L’operato del Consiglio comunale di Cingoli oggetto di sindacato in questa sede viene ritenuto nel contempo elusivo anche del disposto dell’art.9 del nuovo Statuto della Comunità Montana del San Vicino che stabilisce espressamente che l’elezione dei Consiglieri comunitari deve avvenire con voto limitato ad uno, proprio allo scopo di garantire la rappresentanza della minoranza.																																																																																												</p>
<p>2) Violazione e falsa applicazione dell’art.49 del D.Lgs. n.267 del 2000, a causa della mancata indicazione nel testo della delibera impugnata del nominativo del funzionario o del Dirigente che ha espresso il parere di conformità tecnica sulla proposta di decisione sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale di Cingoli, per quanto concerne le modalità di elezione dei propri rappresentanti in seno alla Comunità Montana.<br />
	Per contrastare l’iniziativa giudiziaria dei ricorrenti, in data 19 agosto 2004, si è costituita la Comunità Montana del San Vicino evocata in giudizio, il cui difensore, con successiva memoria depositata il 17.9.2004 ha confutato gli argomenti invalidatori dedotti con il ricorso.<br />	<br />
	In particolare, viene sostenuta l’inapplicabilità delle norme dello Statuto comunitario poichè, dopo l’entrata in vigore dell’art.27 del nuovo T.U. n.267 del 2000, in attesa della nuova legge regionale in materia di Comunità Montane, cui fa rinvio la soprarichiamata legge statale, deve trovare piena applicazione il principio della elezione dei rappresentanti dei Comuni attraverso il sistema di voto limitato da individuarsi autonomamente da parte dello stesso Consiglio comunale il quale dovrà indicare il numero massimo di preferenze da esprimere in sede di votazione suddetta che, comunque, dovrà essere inferiore a quello dei posti da ricoprire.<br />	<br />
	In data 25.8.2004, si è costituito in giudizio anche il Comune di Cingoli che ha svolto argomenti difensivi in parte identici a quelli della Comunità Montana, evidenziando in particolare la piena applicabilità al caso di specie delle previsioni dell’art.27 del D.Lgs. n.267 del 2000, attesa l’asserita intervenuta abrogazione ad opera di tale norma di tutte le disposizioni legislative regionali e statutarie della Comunità Montana che regolavano in precedenza la materia della composizione e dell’elezione dei Consigli comunali.<br />	<br />
	In data 6.9.2004, si è costituito in giudizio anche il controinteressato sig. Marrocchi Vitaliano, consigliere comunale di Cingoli di mag-gioranza, eletto in seno alla Comunità Montana, il cui difensore ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, a causa della mancata chiamata in giudizio di tutti i consiglieri comunali che in sede di votazione non hanno condivido la tesi dei ricorrenti.<br />	<br />
	Con successivo atto di motivi aggiunti notificato il 6.9.2004, depositato il 15.9.2004, i ricorrenti hanno esteso l’impugnativa agli atti del Consiglio della Comunità Montana del S.Vicino richiamati in epigrafe con cui è stata formalizzata la convalida degli eletti da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, nonchè la nomina del Presidente nella persona del sig. Lippi Leonardo, consigliere nominato dal Consiglio comunale di Cingoli, proprio con la delibera oggetto di impugnativa con il ricorso principale.<br />	<br />
	Avverso tali atti deliberativi è stata dedotta censura di illegittimità derivata.<br />	<br />
	Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione della causa, tutte le parti hanno depositato memorie conclusionali con le quali hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
	In particolare, il difensore del Comune di Cingoli si è fatto carico di eccepire l’improcedibilità del gravame, a causa della mancata evocazione in giudizio di tutti i consiglieri di maggioranza che non hanno condiviso in sede di votazione la tesi dei ricorrenti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso opposto dal difensore del Comune resistente e fatta dipendere dalla asserita mancata evocazione in giudizio di tutti i consiglieri comunali di maggioranza i quali, in sedi di votazione dei rappresentanti del Comune di Cingoli in seno alla Comunità Montana non hanno condiviso il sistema di votazione oggetto di contestazione nel presente giudizio.<br />
	Giova al riguardo precisare che, ai fini della ritualità del ricorso davanti al Giudice amministrativo, l’art.21 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, impone a pena di inammissibilità che l’atto introduttivo del giudizio sia notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato, nonchè ad almeno uno dei controinteressati ai quali l’atto si riferisce.<br />	<br />
	A tale proposito, va tenuto presente che, secondo il prevalente e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, riveste la qualifica di controinteressato il soggetto giuridico contemplato nel-l’atto impugnato, ovvero attraverso questo facilmente individuabile, che abbia ottenuto, per effetto diretto ed immediato del provvedimento oggetto di sindacato giurisdizionale, una posizione di vantaggio giuridicamente qualificata alla conservazione dello stesso (Cons.St., Ad.Pl. 21 giugno 1996, n.9; sez.V, 10 giugno 2002, n.3202; TAR Basilicata, 11 novembre 2002, n.769).<br />	<br />
	Secondo la giurisprudenza, dunque, la qualità di controinteressato va individuata con riferimento alla titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente (cd. Ele-mento sostanziale) ed in relazione alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato esplicitamente menzionato e, comunque, agevolmente individuabile (cd. elemento formale) il quale sia detentore di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento stesso.<br />	<br />
	Ciò posto, a ben vedere, dalla ricognizione del contenuto del ricorso, il Collegio ha tratto convincimento che i deducenti, con l’ini-ziativa giudiziaria che occupa, si propongono, attraverso l’invocata invalidazione della delibera impugnata, di vedere incrementato il numero dei consiglieri di minoranza da eleggere in seno alla Comunità Montana poiché il sistema di votazione, asserito privilegiato dal Consiglio comunale di Cingoli, ha ingiustamente avvantaggiato i quattro consiglieri di maggioranza risultati eletti i quali, ad avviso del Collegio, risultano dunque i veri soggetti interessati alla conservazione del-l’atto deliberativo impugnato che ha loro riconosciuto la posizione di vantaggio di consigliere della Comunità Montana che i ricorrenti intendono invece rimettere in discussione con l’iniziativa giudiziaria di cui è causa.<br />	<br />
	Donde, con riferimento a tale accennata individuazione dei soggetti controinteressati del ricorso, il Collegio ritiene lo stesso ritualmente proposto, dal momento che esso è stato notificato a tutti e quattro i consiglieri di maggioranza eletti in seno alla Comunità Montana che risultano i soli soggetti giuridici che hanno conseguito per effetto dell’atto impugnato una posizione di vantaggio a danno dei Consiglieri comunali di minoranza.<br />	<br />
	Da ciò, quindi, l’assoluta infondatezza dell’assunto del difensore del Comune resistente preordinato ad estendere la qualifica di controinteressato a tutti gli altri Consiglieri di maggioranza non eletti, dal momento che il loro interesse alla conservazione dell’efficacia della delibera oggetto di gravame non assume una posizione qualificata, non avendo gli stessi ottenuto alcun vantaggio diretto dal provvedimento e tenuto conto che la difesa della presunta legittimità degli atti amministrativi compete all’Amministrazione cui gli atti impugnati sono riferibili e non alle persone fisiche che hanno contribuito a vario titolo all’adozione degli stessi.																																																																																												</p>
<p>2) Passando a questo punto all’esame del merito, il ricorso va accolto, attesa la fondatezza delle censure con il medesimo dedotte.<br />
	I ricorrenti imputano al Consiglio comunale di Cingoli la violazione e la falsa applicazione dell’art.27 del D.Lgs. n.267 del 2000, che, per quanto concerne la elezione dei rappresentanti dei Comuni in seno alla Comunità Montana di appartenenza, prevede un sistema di voto limitato per garantire la rappresentanza delle minoranze politiche in seno agli organi comunitari.<br />	<br />
	Secondo i ricorrenti, la soluzione privilegiata dal Consiglio comunale di Cingoli con la delibera impugnata, di limitare ad un numero massimo di quattro voti le preferenze da esprimere, in sede di elezione dei Consiglieri destinati a far parte del Consiglio della Comunità Montana, si pone in contrasto con il sistema delineato dalla norma statale richiamata che, a detta dei deducenti, limiterebbe ad una sola preferenza il voto di ciascun Consigliere comunale.<br />	<br />
	Tale doglianza merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.<br />	<br />
	Va evidenziato in proposito che le Comunità Montane sono Enti locali costituiti con legge regionale tra Comuni Montani anche appartenenti a Province diverse, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.<br />	<br />
	L’accennata qualificazione dei suddetti Enti montani è stata ribadita dall’art.27 del nuovo Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. n.267 del 2000 il quale, nel ribadire la elezione con il sistema di voto limitato da parte dei Consigli comunali dei rappresentanti dei singoli Comuni partecipanti in seno al Consiglio comunitario, ha precisato che l’autonomia statutaria delle Comunità Montane viene riconosciuta nell’ambito di apposita legge regionale cui è demandato il compito di disciplinare la loro organizzazione e funzionamento.<br />	<br />
	Pertanto, ritiene il Collegio, in adesione all’orientamento della giurisprudenza amministrativa, che, in attesa della emanazione della nuova legge regionale di disciplina delle Comunità Montana, per quanto riguarda il sistema di elezione dei rappresentanti dei Comuni partecipanti in seno agli organismi comunitari, il sistema del voto limitato, già introdotto con l’art.7, 1° comma della legge 3 agosto 1999 n.265 ed ora ribadito con l’art.27 del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n.267 del 2000, è di immediata applicazione e non richiede quindi la preventiva intermediazione di una nuova legge regionale (TAR Calabria, RC, 6 maggio 2002 n.256; TAR Campania, SA, 5 dicembre 2002, n.2277; TAR Puglia, 9 dicembre 2003, n.4436; Consiglio di Stato, sez.I, parere 29 gennaio 2003, n.1506/2002).<br />	<br />
	Tuttavia, ritiene del pari il Collegio che, per quanto non espressamente disciplinato dal Titolo II, capo IV, del citato D.Lgs. n.267 del 2000, in materia di Comunità Montane, in attesa della emanazione della nuova legge regionale destinata ad aggiornare la loro disciplina organizzativa, debbano trovare applicazione le previgenti norme regionali non incompatibili con la nuova disciplina nazionale recata dagli artt.27 e segg. del D.Lgs. n.267 del 2000, che non risultano essere state espressamente abrogate, con la conseguenza che, anche per quanto concerne la individuazione del numero dei componenti degli organi comunitari assegnati ai singoli Comuni partecipanti, si deve fare riferimento a quanto stabilito dalle vigenti leggi regionali, altrimenti si verrebbe a creare una situazione di vuoto normativo, ostativo al regolare funzionamento della Comunità Montana esistente.<br />	<br />
	Ciò posto, per quanto riguarda più in particolare la Regione Marche, va precisato che l’art.9 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.12, come modificato dall’art.23 della L.R. 20 giugno 1997 n.35, stabilisce che il Consiglio comunitario è composto dai Sindaci dei Comuni membri, nonchè da consiglieri dei Comuni stessi, eletti dai rispettivi Consigli comunali, nel numero di quattro consiglieri per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, come è il caso del Comune di Cingoli di cui è causa, dei quali due designati dalla minoranza.<br />	<br />
	Pertanto, alla luce delle innovative disposizioni recate dall’art.27 del D.Lgs. n.267 del 2000 che ha escluso la designazione dei Sindaci come membri di diritto del Consiglio comunitario, come pure la designazione da parte della sola minoranza consiliare dei propri rappresentanti prevista dalla legge regionale cui si è fatto cenno, ritiene il Collegio che l’elezione dei rappresentanti del Comune in seno agli organi comunitari deve avvenire con il sistema del voto limitato, dal che consegue che, alla data di avvenuta adozione della delibera impugnata in questa sede, le operazioni di elezione dei cinque consiglieri comunitari riservati al Comune di Cingoli dovevano avvenire in un unico contesto temporale da parte di tutti i componenti (presenti e votanti) del Consiglio comunale, mediante indicazione sulla relativa scheda di un numero di nominativi adeguatamente inferiore al numero complessivo dei rappresentanti da eleggere in modo da consentire alla minoranza di poter incidere nella nomina dei propri rappresentanti, evitando che alla loro designazione potesse provvedere in senso discriminante la componente di maggioranza del Consiglio comunale.<br />	<br />
	Ciò premesso, reputa nel contempo il Collegio che nel silenzio della legge in ordine alle modalità di esercizio del voto limitato occorre fare riferimento ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di votazione preordinate ad assicurare la rappresentanza delle minoranze negli organi amministrativi collegiali, tra i quali è ricompresso anche il sistema detto del voto limitato che consiste nell’attri-buire a ciascun votante un numero di voti di preferenze inferiore al numero dei rappresentanti da eleggere, la cui differenza costituisce la rappresentanza concessa alla minoranza.<br />	<br />
	Con riferimento a quanto si è avuto modo di precisare, elusivo delle richiamate previsioni dell’art.9 nella legge regionale Marche n. 12 del 1995 e degli accennati principi giuridici di riferimento in termini di voto limitato, deve essere valutato l’operato del Consiglio comunale di Cingoli formalizzato con la delibera oggetto di impugnazione in questa sede, poiché, al contrario di quanto stabilito dal legislatore regionale che riserva alla minoranza due posti di consigliere da designare a componenti della Comunità Montana tra i cinque assegnati allo stesso Comune, nel caso di specie, si è provveduto alla nomina di un solo consigliere di minoranza (sig. Leo Fernando).<br />	<br />
	Inoltre, anche il sistema di votazione privilegiato dall’Ammini-strazione comunale resistente per eleggere i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità Montana, ad avviso del Collegio, è da ritenere illogico rispetto alle modalità che normalmente caratterizzano il sistema di voto limitato che importa la indicazione da parte di ciascun votante di un numero di preferenze corrispondenti alla differenza tra il numero di consiglieri riservati alla maggioranza ed alla minoranza, vale a dire tre (5-2) e non quattro come illegittimamente stabilito con la delibera impugnata in questa sede giurisdizionale.<br />	<br />
	Frutto di un’errata interpretazione del quadro normativo di riferimento deve pertanto essere valutata la lettura dell’art.27 del D.Lgs. n.267 del 2000, fornita dal Comune di Cingoli, in base al quale il sistema di voto limitato cui fa riferimento la norma suddetta deve essere intesa nel senso che alla minoranza consiliare deve essere riservato un solo posto di consigliere in seno alla Comunità Montana, poiché tale ricostruzione del dato normativo oltre a non trovare alcun riscontro testuale, si presenta comunque illogico ed elusivo dei criteri di ripartizione dei seggi del Consiglio comunitario fissato dall’art.9 della legge regionale Marche n.12 del 1995, che, come si è avuto modi di precisare, conserva piena efficacia in assenza di sopravvenute norme legislative di pari rango modificative degli accennati criteri di quantificazione del numero dei consiglieri comunitari che ciascun comune partecipante dovrà designare.<br />	<br />
	Nel contempo, il Collegio ritiene non possa del pari essere condiviso l’assunto dei ricorrenti preordinato a sostenere che il sistema di voto limitato comporta la espressione di una sola preferenza da parte di tutti i consiglieri elettori, poiché un tale metodo di votazione contraddice le finalità che ci si propone di conseguire con il procedimento del voto limitato, destinato a consentire alla minoranza di influire in qualche modo nella designazione dei propri rappresentanti e di evitare che la loro scelta sia rimessa alla determinante volontà della sola maggioranza.<br />	<br />
	Per tutte le ragioni esposte, la riconosciuta fondatezza delle dedotte censure di violazione di legge, importa di per sé l’accoglimento del ricorso e quindi l’annullamento del provvedimento deliberativo comunale impugnato, consentendo nel contempo al Collegio di dichiarare assorbito ogni ulteriore residuo profilo di censura prospettata con l’atto introduttivo del giudizio.																																																																																												</p>
<p>3) Ad identiche conclusioni di accoglimento conduce anche la delibazione del successivo atto di motivi aggiunti, con cui è stata prospettata l’illegittimità dell’impugnata delibera del Consiglio Comunitario della Comunità Montana del San Vicino, limitatamente alla disposta convalida dei propri componenti designati dal Comune di Cingoli, attesa la fondatezza della censura di illegittimità derivata dedotta avverso tale atto.<br />
	Infatti, la riconosciuta invalidità della presupposta delibera del Consiglio Comunale Cingoli di elezione dei propri rappresentanti in seno all’organismo comunitario, acclarata in sede di decisione del ricorso originario è in grado di riverberare i propri effetti invalidanti sulla delibera di convalida di tale elezione da parte dell’organo consiliare della Comunità Montana che va dichiarata illegittima e, quindi, annullata in parte qua.																																																																																												</p>
<p>4) In conclusione, sulla base di tutte le argomentazioni svolte il ricorso principale ed il successivo atto di motivi aggiunti vanno accolti con il conseguente annullamento degli atti con i medesimi impugnati, nei limiti sopra precisati, per quanto concerne la delibera di convalida degli eletti impugnati con atto di motivi aggiunti.<br />
5) Sussistono nel contempo giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese di giudizio attesa anche la novità e particolarità della vicenda oggetto di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato ed annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.920</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.920</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. TramagliniRic. Sig. Grifantini Emanuele contro il Comune di Camerino (Art. 67 d.p.r. n° 268/1987, Art. 22 ss. d.p.r. n° 347/1983, d.l. n° 67/1997, d. lgs. N° 267/2000) sulla natura del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall&#8217;amministratore nel processo penale 1. Processo penale – Sentenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.920</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.920</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini<br />Ric. Sig. Grifantini Emanuele contro il Comune di Camerino (Art. 67 d.p.r. n° 268/1987, Art. 22 ss. d.p.r. n° 347/1983, d.l. n° 67/1997, d. lgs. N° 267/2000)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall&#8217;amministratore nel processo penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo penale – Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto – Richiesta di rimborso delle spese legali di procuratore scelto solo dall’imputato – Diniego – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Processo penale – Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto – Richiesta di rimborso delle spese legali di procuratore scelto solo dall’imputato – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile la richiesta di rimborso delle spese, potendo essere ammessa, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, unicamente l’assistenza legale preventiva da parte dell’ente con la nomina di un legale di comune gradimento.</p>
<p>2. La richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto l’amministratore per fatti connessi all’esercizio del mandato politico ha natura di diritto soggettivo pieno e spetta conoscerne al giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall’amministratore nel processo penale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.281 del 2003 proposto da<br />
<b>GRIFANTINI EMANUELE</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Corrado Zucconi G. Fonseca, elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Stamira n.49, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Tonni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI CAMERINO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Buti, elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.78, presso lo studio dell’avv. Massimo Canonico;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione della Giunta Comunale di Camerino n.1 dell’8 gennaio 2003, che ha respinto la richiesta di rimborso delle spese legali difensive relative a procedimento penale, conclusosi con assoluzione, svoltosi davanti al Tribunale di Camerino contro lo stesso Emanuele Grifantini, all’epoca Sindaco di quel Comune, nonché dell’atto istruttorio con parere negativo in data 31 dicembre 2002, prot. 108/AA.GG.</p>
<p>	Visti il ricorso con i relativi allegati, nonché l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Cons. Alberto Tramaglini;<br />	<br />
	Udito l’avv. Zucconi Galli Fonseca per il ricorrente;<br />	<br />
	Ritenuto quanto segue																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Il ricorrente espone di essere stato imputato del reato di cui all’art. 479 c.p. “… in quanto contribuiva alla formazione di un falso pubblico …”, a seguito di un fatto avvenuto in data 3 dicembre 1988, in un periodo in cui ricopriva la carica di Sindaco del Comune di Camerino. Il procedimento penale si concludeva con sentenza assolutoria “per non aver commesso il fatto”, pronunciata dal Tribunale di Camerino in data 5 novembre 2001, n.352/2001.<br />	<br />
	Alla conclusione del processo, con nota del 29 novembre 2002, l’attuale ricorrente chiedeva quindi al Comune di Camerino il rimborso delle competenze corrisposte al difensore che lo aveva assistito durante il procedimento.<br />	<br />
	Il Comune di Camerino, con nota dell’11 gennaio 2003, comunicava il mancato accoglimento della richiesta, deciso con delibera della Giunta Comunale n.1 dell’8 gennaio 2003, inviata in allegato insieme a documento istruttorio contenente parere negativo, prot. 108/AA.GG. del 31 dicembre 2002.<br />	<br />
	Impugnando tali atti il ricorrente ne lamenta l’illegittimità sotto diversi profili.<br />	<br />
	Censura, innanzitutto, la delibera impugnata nella parte in cui ha ravvisato nel particolare reato di cui l’amministratore era imputato un insanabile contrasto con gli interessi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, tant’è che il Comune, pur non essendosi costituito parte civile, era individuato nel procedimento penale come parte offesa. Ritiene il ricorrente che, fermo restando che il reato contestato non è compreso tra quelli di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, “dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” di per sé è tale da eliminare in radice la configurabilità di un effettivo conflitto di interessi tra l’imputato e l’amministrazione di appartenenza. <br />	<br />
	Contesta, inoltre, il motivo di rigetto fondato sulla mancanza del concorso dell’Amministrazione nella scelta del legale, nominato auto-nomamente dall’imputato. La pretesa di un apporto partecipativo del-l’Ente nella scelta non terrebbe infatti conto della natura fiduciaria del rapporto che si instaura tra l’imputato ed il suo difensore. Segnala, per altro verso, che la Giunta non ha comunque mai espresso il mancato gradimento di quello scelto dall’imputato, tra l’altro Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e dunque una figura istituzionale all’interno dell’Avvocatura.<br />	<br />
	Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, esistano norme che consentono il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori locali (art.67 D.P.R. 13 maggio 1987, n.268; art.22 D.P.R. 25 giugno 1983, n.347; D.L. 25 marzo 1997, n.67; D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).<br />	<br />
	Lamenta, infine, l’illegittimità della delibera per eccesso di potere, a causa dello sfavorevole diverso trattamento applicato al ricorrente rispetto ad altre analoghe fattispecie che avevano riguardato diversi amministratori.<br />	<br />
	Il Comune di Camerino si è costituito con memoria difensiva in data 1° agosto 2003, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />	<br />
	La difesa comunale ribadisce l’assenza di norme che consentano il rimborso delle spese legali in favore degli amministratori, sottolineando che quelle norme invocate dal ricorrente sono in realtà riferibili esclusivamente ai dipendenti e non estensibili per via analogica.<br />	<br />
	Segnala che il ricorrente non ha dimostrato o comunque allegato alcuna concreta fattispecie rispetto alla quale sarebbe ravvisabile la lamentata disparità di trattamento.<br />	<br />
	In merito alla censura sulla mancata partecipazione dell’Ammi-nistrazione nella scelta del legale, evidenzia che il rigetto non è fondato sulle qualità del difensore scelto, ma sull’assenza di una richiesta di autorizzazione antecedente rispetto alla nomina del difensore, non esistendo norme che consentano il rimborso ex post delle spese legali sostenute, in assenza di una preventiva autorizzazione.<br />	<br />
	Nega che la sussistenza di un conflitto di interessi possa inferire esclusivamente dalla costituzione dell’Ente nel giudizio come parte civile e afferma, di converso, che esso sia ipotizzabile e rilevante in tutti i casi in cui la P.A. è persona offesa dal reato o anche indirettamente lesa dal fatto penalmente rilevante.<br />	<br />
	Sostiene, infine che il rimborso delle spese legali potrebbe essere regolato esclusivamente dall’art.1720 c.c., in relazione al rapporto di mandato che passa tra l’ente locale ed il suo amministratore, ma anche tale norma non gioverebbe nel caso di specie giacché la norma civilistica prevede il rimborso delle sole spese affrontate “a causa” del-l’incarico e non di quelle sostenute “in occasione” dello stesso, categoria della quale fanno parte le spese relative alla personale difesa penale del mandatario amministratore.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Va innanzitutto considerato che il provvedimento impugnato poggia su due ordini di motivi, di cui uno di natura evidentemente subordinata.<br />	<br />
	Da un canto si sostiene la mancanza di una norma specifica che regoli la fattispecie, dato che le norme di settore si riferiscono ai dipendenti e non agli amministratori pubblici, a cui sarebbe altresì inapplicabile la norma di carattere generale di cui all’art.1720 c.c..<br />	<br />
	Per altro verso, pur volendo seguire l’orientamento giurisprudenziale più favorevole (Cons.Stato, sez.V, n.2242 del 2000), sarebbe carente nella fattispecie l’imprescindibile presupposto dell’assenza di conflitto di interessi con l’ente di appartenenza. Richiamando giurisprudenza della Corte dei conti il provvedimento rappresenta altresì l’inammissibilità della richiesta di rimborso delle spese, potendo essere ammessa, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, unicamente l’assistenza legale preventiva da parte dell’ente con la nomina di un legale di comune gradimento. <br />	<br />
	Il Collegio rileva che tale atto non ha natura autoritativa e, quindi, non sussiste la giurisdizione di questo T.A.R..<br />	<br />
	Si osserva infatti sul punto che la questione sottoposta al collegio attiene essenzialmente al punto se l’amministratore (nella specie il sindaco) di un ente locale abbia titolo, ed in tal caso di che natura sia tale titolo, al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto per fatti connessi al-l’esercizio del mandato politico. <br />	<br />
	Sul punto è facile constatare che tale titolo, ove sussistente, avrebbe consistenza di diritto soggettivo pieno, essendo unicamente tenuto l’ente a far luogo al predetto rimborso ove concorrano taluni presupposti, variabili in base alla normativa ritenuta applicabile alla fattispecie, ma tutti riconducibili alla mera verifica e non certo soggetti all’apprezzamento discrezionale dell’ente. La stessa verifica dell’in-sussistenza di conflitto di interessi, in applicazione analogica della normativa contrattuale dei dipendenti degli enti locali, è attività di mero accertamento, la cui verifica in un senso o nell’altro conduce all’ac-coglimento o al rigetto della pretesa senza alcun&#8217;altra considerazione che metta in gioco la valutazione discrezionale di interessi pubblici. La qualificazione della condotta in tali termini, infatti, implica unicamente la verifica se l’attività posta in essere, passata indenne al vaglio dei giudici penali, si ponga comunque in posizione conflittuale con gli interessi che il sindaco era tenuto a tutelare in quanto organo dell’Amministrazione di appartenenza. Si tratta, con tutta evidenza, di un apprezzamento che non consente alcun margine di discrezionalità e che rende necessitata in un senso o nell’altro la conseguente determinazione dell’ente. In altri termini, la domanda proposta consiste unicamente nell’accertamento, e conseguente condanna, se il ricorrente abbia o meno il diritto a pretendere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa: “si tratta, quindi, di un’azione diretta alla tutela di una posizione giuridica soggettiva che, per essere correlata ad un obbligo, effettivo o soltanto supposto, dell’amministrazione, ha la natura di diritto soggettivo sulla quale la giurisdizione spetta al Giudice ordinario (Cons.Stato, sez.V, 25 febbraio 2004, n.763, ove sono richiamate le analoghe conclusioni di Cass., SS.UU., 1° dicembre 2000 n. 1244).<br />	<br />
	Ciò considerato, si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche dichiara il proprio difetto di giurisdizione.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.3846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-19-7-2005-n-3846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-19-7-2005-n-3846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.3846</a></p>
<p>CENTRO EUROPA 7 S.R.L. (Avv.ti A. Pace, G. Oneglia e O. Grandinetti) c. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI e l’AUTORITA&#8217; PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avv. Stato), DIREZIONE GENERALE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (n.c.) il Consiglio di Stato rimette al vaglio della Corte di Giustizia la questione di compatibilità con</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-19-7-2005-n-3846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.3846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">CENTRO EUROPA 7 S.R.L. (Avv.ti A. Pace, G. Oneglia e O. Grandinetti) c.  MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI e l’AUTORITA&#8217; PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avv. Stato), DIREZIONE GENERALE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il Consiglio di Stato rimette al vaglio della Corte di Giustizia la questione di compatibilità con il diritto comunitario dell&#8217;intero assetto del settore televisivo come delineato dalle L. c.d. Maccanico e Gasparri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Controversia in materia di rilascio di concessioni nell’ambito delle telecomunicazioni – Giurisdizione esclusiva del G.A – Sussiste</p>
<p>2. Diritto comunitario – Possibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di una questione già coperta dal giudicato costituzionale – Sussiste – Motivi<br />
3. Telecomunicazioni – Settore radiotelevisivo – Art. 10 CEDU – Interpretazione – Questione concernente l’ obbligo, derivante dall’art. 10 CEDU, per gli Stati membri di garantire pluralismo e concorrenza effettiva nel settore – Va rimessa alla Corte di Giustizia<br />
4. Telecomunicazioni – Art. 3, co. 7 L.  249 del 1997, art. 1 D.L. 352 del 2003 conv. in L. 112 del 2004 (legge Gasparri) – Questione di compatibilità con il diritto comunitario – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>5. Telecomunicazioni &#8211; Art. 17, DIR. CE 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) – Questione concernente la decorrenza, dal 25 luglio 2003, dell’efficacia diretta di tale direttiva nell’ordinamento interno – Questione concernente il conseguente obbligo, per lo Stato membro che avesse rilasciato concessioni per l’attività di radio diffusione televisiva di effettivamente assegnare le frequenze necessarie per svolgere l’attività – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>6. Telecomunicazioni &#8211; Art. 23 co. 5 L 112 del 2004 – Possibilità di prosecuzione di attività delle “c.d. reti eccedenti” non selezionate a mezzo gare – Questione di compatibilità con l’art. 9 DIR. CE 2002/21/CE (direttiva quadro) e l’art. 5 DIR. CE 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) – Va rimessa alla Corte di Giustizia<br />
7. Telecomunicazioni &#8211; Art. 9 DIR. CE 2002/21/CE (direttiva quadro) &#8211; Art. 5, par. 2, co. 2 e 7 par. 3, DIR. CE 2002/20/CE (autorizzazioni) e art. 4 della direttiva 2002/77/CE – Questione concernente l’obbligo per gli Stati membri di far cessare, a decorrere dal 25 luglio 2003 le occupazioni di fatto delle frequenze – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>8. Telecomunicazioni – Possibilità di deroghe al sistema di diffusione radiotelevisiva prevista dall’art. 5, par. 2, co. 2 DIR. CE 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e dall’art. 4 direttiva 2002/77/CE – Questione sulla possibilità della concessione della deroga a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsto dalla normativa nazionale – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>9. Telecomunicazioni &#8211; Possibilità di deroghe al sistema di diffusione radiotelevisiva prevista dall’art. 5, par. 2, co. 2 DIR. CE 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e dall’art. 4 direttiva 2002/77/CE – Questione sull’applicabilità della deroga al di fuori del caso dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>10. Telecomunicazioni – Diritto nazionale &#8211; Sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogo collegata all’avvio del c.d. digitale terrestre – Questione di compatibilità con il diritto comunitario – Va rimessa alla Corte di Giustizia<br />
11. Telecomunicazioni – Diritto nazionale &#8211; L. n. 112/2004 –Previsione di un nuovo limite del 20 per cento delle risorse, collegato ad un “paniere” (il c.d. SIC: art. 2 lett. 9; art. 15 L. 112 del 2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d’informazioni – Questione di compatibilità con il diritto comunitario – Va rimessa alla Corte di Giustizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la  controversia su una concessione, rilasciata in materia di telecomunicazioni (ex art. 5 L. 1034 del 1971 e 33 co. 1 D.lgs 80 del 1998 come sostituito dall’art. 7 L.  205 del 2000 e “riscritto” da Corte Cost. n. 204 del 2004).<br />
2. Il diritto comunitario ed il diritto nazionale pur convergendo l’operato delle Corti di Giustizia e Costituzionale italiana nella creazione di un patrimonio costituzionale comune, proprio di un ordinamento multi-livello, riposano su differenti norme fondamentali. Tali norme formano distinti sistemi giuridici, anche se integrati. Da ciò consegue che l’accertamento di un eventuale contrasto “originario” della legge Maccanico (l. n. 249/1997) con il diritto comunitario non è precluso dal giudicato costituzionale (intervenuto con la sentenza 466 del 2002), né potrebbe mai esserlo, altro e distinto essendo lo spazio d’apprezzamento del giudice comunitario, che usa i parametri normativi suoi propri, concorrenti con quelli delle costituzioni interne, nel dar vita all’ordinamento giuridico comune.</p>
<p>3. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come richiamato dall’art. 6 del Trattato sull’Unione garantisca il pluralismo informativo esterno nel settore radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati membri a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva, nel settore, basata su un sistema antitrust che, in relazione allo sviluppo tecnologico garantisca accesso alle reti e pluralità degli operatori, senza possibilità di ritenere legittimi assetti duopolistici del mercato.</p>
<p>4.  Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se le disposizioni del Trattato CE che garantiscono la libertà di prestazioni di servizi e la concorrenza, nell’interpretazione datane dalla Commissione con la comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario, esigono principi di affidamento delle concessioni capaci di assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti dei singoli e se, con tali disposizioni e principi del Trattato contrastino le disposizioni del diritto italiano di cui all’art. 3, co. 7 l. n. 249/1997, di cui all’art. 1 del d.l. 24.12.2003 n. 352 conv. in l. n. 112/2004 (legge Gasparri) in quanto hanno consentito a soggetti esercenti reti radiotelevisive “eccedenti” i limiti antitrust, di continuare ininterrottamente ad esercitare la loro attività escludendo operatori come la società appellante che, pur in possesso della relativa concessione, assegnata a seguito di regolare procedura competitiva, non hanno potuto svolgere l’attività concessionata per mancata assegnazione di frequenze (dovuta alla loro insufficienza o scarsità, determinata dalla anzidetta prosecuzione dell’esercizio da parte dei titolari delle c.d. reti eccedenti).</p>
<p>5. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se, a decorrere dal 25 luglio 2003, l’art. 17 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) imponesse l’efficacia diretta di tale direttiva nell’ordinamento interno ed imponesse l’obbligo, allo Stato membro che avesse rilasciato concessioni per l’attività di radio diffusione televisiva (comprensive del diritto d’installare reti o di fornire servizi di comunicazione elettronica o diritto all’uso di frequenze), di allinearle alla disciplina comunitaria e se tale obbligo dovesse comportare la necessità di effettivamente assegnare le frequenze necessarie per svolgere l’attività;</p>
<p>6. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE direttiva quadro e l’art. 5 della direttiva autorizzazioni prevedendo procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie (art. 5) svolte in base a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (art. 9) siano in contrasto con un regime di generale assentimento, previsto dal diritto nazionale (art. 23 co. 5 l. 112/2004), che, consentendo la prosecuzione delle “c.d. reti eccedenti” non selezionate a mezzo gare finisce per ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17 co. 2 direttiva 7.3.2002 n. 2002/20/CE c.d. direttive autorizzazioni), le quali, pur vincitrici di procedure competitive si vedono preclusa la possibilità di operare.</p>
<p>7. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l’art. 5, par. 2, co. 2 e 7 par. 3, direttiva 2002/20/CE (autorizzazioni) e 4 della direttiva 2002/77/CE imponessero agli Stati membri di far cessare, quantomeno a decorrere dal 25 luglio 2003 (v. art. 17 direttiva autorizzazioni) una situazione di occupazione di fatto delle frequenze (esercizio d’impianti senza concessioni o autorizzazioni rilasciate a seguito di comparazione degli aspiranti) con riferimento all’attività di radiodiffusione televisiva, quale quella svolta, così non consentendo uno svolgimento di tale attività al di fuori di qualsiasi corretta pianificazione dell’etere ed al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo oltre che in contraddizione con le stesse concessioni assegnate dallo Stato membro all’esito di una procedura pubblica.</p>
<p>8. Deve essere rimesse alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se la deroga prevista dell’art. 5, par. 2, co. 2 direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e dell’art. 4 direttiva 2002/77/CE fosse e sia invocabile dallo Stato membro solo a tutela del pluralismo informativo e per garantire la tutela della diversità culturale o linguistica e non a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsto dalla normativa nazionale.</p>
<p>9. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se, per avvalersi della deroga di cui all’art. 5 direttiva 2002/20/CE lo Stato membro debba indicare quali sono gli obiettivi effettivamente perseguiti con la normativa derogatoria nazionale e se tale deroga possa applicarsi al di fuori del caso dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara.</p>
<p>10. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario dei Trattati e derivato, improntato a garantire una concorrenza effettiva (workable competition) anche nel settore del mercato radiotelevisivo, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale di evitare la sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogo collegata all’avvio del c.d. digitale terrestre, poiché solo nel caso del c.d. switch-off delle trasmissioni analogiche (con il conseguente passaggio generalizzato al digitale) sarebbe possibile riallocare frequenze liberate per vari usi, mentre, nel caso del mero avvio del processo di transizione al digitale terrestre, si rischia di ulteriormente aggravare la scarsità delle frequenze disponibili, dovuta alla trasmissione analogica e digitale in parallelo (simulcast).</p>
<p>11. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se la tutela del pluralismo delle fonti d’informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale – come la l. n. 112/2004 – che prevede un nuovo limite del 20 per cento delle risorse, collegato ad un nuovo paniere (il c.d. SIC: art. 2 lett. 9; art. 15 l. n. 112/2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d’informazioni, mentre il “mercato rilevante” nel diritto antitrust è costruito normalmente differenziando i mercati, nel settore radiotelevisivo, perfino distinguendo fra pay-tv e televisioni non a pagamento che opera via etere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.929</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.929</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini Ric. Sig.ra Riccardi Francesca contro il Ministero di Grazia e Giustizia (Art. 3 L. n° 241/90) procedura concorsuale e diritto ad essere assegnati alla sede di preferenza indicata 1. Concorso Pubblico per la copertura di posti di stenodattilografo IV qualifica funzionale – Indicazione delle sede di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.929</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.929</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini<br /> Ric. Sig.ra Riccardi Francesca  contro il Ministero di Grazia e Giustizia (Art. 3 L. n° 241/90)</span></p>
<hr />
<p>procedura concorsuale e diritto ad essere assegnati alla sede di preferenza indicata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso Pubblico per la copertura di posti di stenodattilografo IV qualifica funzionale – Indicazione delle sede di preferenza per l’assegnazione – Assegnazione ad altra sede – Legittimità.</p>
<p>2. Concorso Pubblico per la copertura di posti di stenodattilografo IV qualifica funzionale – Indicazione delle sede di preferenza per l’assegnazione – Assegnazione ad altra sede – Omessa motivazione – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sono sindacabili le scelte organizzative in merito al numero dei posti da ricoprire nei vari distretti giudiziari, né il criterio che condiziona l’accoglimento della preferenza di assegnazione alla collocazione del richiedente in graduatoria.</p>
<p>2. Ove il candidato sia stato informato che il criterio di assegnazione fosse fondato sulla collocazione in graduatoria, il diniego della preferenza determinato dall’esaurimento dei posto disponibili – già assegnati ai candidati che hanno ottenuto un punteggio migliore – non sussiste la necessità di una ulteriore puntuale motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">procedura concorsuale e diritto ad essere assegnati alla sede di preferenza indicata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.168 del 1998 proposto da<br />
<b>RICCARDI Francesca</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Discepolo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ancona, Via Matteotti n. 99;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona in Piazza Cavour n. 29;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensiva, del provvedimento comunicato mediante lettera n. prot. 5385/MC/ma/297 del 5 febbraio 1998, limitatamente alla parte in cui il Direttore generale dell’organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di Grazia e di giustizia ha comunicato l’assegnazione della ricorrente alla sede di servizio della Corte di appello di Milano; nonché di ogni atto o provvedimento connesso, inerente e consequenziale.</p>
<p>	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, il Cons. Alberto Tramaglini;<br />	<br />
	Uditi l’avv. Discepolo per la ricorrente e l’avv. dello Stato G.Mo-neta per il Ministero resistente;<br />	<br />
	Ritenuto quanto segue																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	La ricorrente premette di avere partecipato al concorso pubblico per esami indetto dal Ministero di Grazia e Giustizia con bando pubblicato sulla G.U. n.1 del 4 gennaio 1994 per la copertura di 764 posti di stenodattilografo di V qualifica funzionale, collocandosi al 297° posto della graduatoria generale di merito del concorso, e quindi in posizione utile per l’assunzione. Senonchè con atto del 12 marzo 1997 il Ministero le comunicò che il titolo di studio indicato nella domanda ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale non era conforme a quelli previsti dal bando e che per tale motivo non sarebbe stato possibile la stipula del relativo contratto di lavoro. <br />	<br />
	Tale atto è stato impugnato davanti al TAR del Lazio ed è stato in quella sede sospeso. In esecuzione della predetta ordinanza la ricor-rente è stata invitata ad indicare la sede in cui avrebbe preferito essere destinata e quindi a sottoscrivere il contratto di lavoro. <br />	<br />
	Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame, l’Amministra-zione ha comunicato alla ricorrente l’assunzione a tempo indeterminato e la sua destinazione di servizio presso la Corte di Appello di Milano. La ricorrente impugna l’atto nella parte in cui è stata assegnata a tale sede di servizio, deducendone la illegittimità per travisamento e falsa applicazione dei presupposti generali, eccesso di potere per sviamento di potere e per irrazionalità e contraddittorietà manifesta con precedenti determinazioni della stessa amministrazione; nonché per violazione delle disposizioni di cui all’art.3 della L. n.241 del 7 agosto 1990.<br />	<br />
	Il Ministero di Grazia e Giustizia si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	Con ricorso contenente motivi aggiunti, la ricorrente ha ribadito i motivi di censura contenuti nel ricorso, deducendo ulteriormente la frammentarietà e insufficienza della documentazione depositata dal-l’Amministrazione da cui non emergerebbe il criterio in base al quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso. In tal senso, la ricorrente fa rilevare che, nonostante la vacanza in organico di posti nell’ambito di distretti indicati in via preferenziale, ella è stata destinata ad una sede considerata estremamente disagevole.<br />	<br />
	Nell’imminenza dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memoria conclusiva, riportandosi alle rispettive conclusioni.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Con il primo motivo la ricorrente afferma di avere “diritto ad essere collocata in una delle sedi dalla stessa indicate”, precisando ulteriormente di avere diritto ad “essere preferita nell’assegnazione delle sedi di servizio disponibili”. Lamenta, poi, nel secondo motivo, che in tal modo sono state disattese le preferenze indicate, pur sollecitate dall’Amministrazione medesima. <br />	<br />
	Il Collegio osserva innanzitutto che l’Amministrazione ha ampia discrezionalità nello stabilire quali, tra i posti vacanti disponibili nelle varie sedi di servizio, intenda ricoprire attraverso l’assunzione dei vincitori di concorso. La ricorrente, in base alla posizione occupata, ha certo la precedenza su quanti la seguano in graduatoria, ma ciò non le attribuisce certo “il diritto” ad essere assegnata ad una delle sedi indicate per il solo fatto che sussistano in questa posti vacanti. <br />	<br />
	Dal verbale redatto in sede ministeriale risulta che all’atto delle operazioni per la scelta della sede di servizio la ricorrente è stata informata in ordine ai criteri di assegnazione, fondati essenzialmente sull’ordine di graduatoria. Risulta altresì che l’ultimo vincitore assegnato presso il distretto della Corte di Appello di Ancona si era classificato al 258° posto, mentre l’ultimo vincitore assegnato presso il distretto della Corte di Appello di Bologna si era classificato al 264° posto. Nelle sedi indicate in via preferenziale è quindi risultato assegnato un vincitore che precedeva in graduatoria la ricorrente, che – si ricorda – occupava il 297° posto. <br />	<br />
	Posto che non sono sindacabili le scelte organizzative in merito al numero dei posti da ricoprire nei vari distretti giudiziari e che le posizioni dei singoli vincitori a ricoprire la sede prescelta sono tutelate in base alla loro collocazione in graduatoria, le censure in esame si rivelano quindi infondate. <br />	<br />
	Parimenti infondata, in base a quanto appena evidenziato, è la censura con cui si contesta che il provvedimento di assegnazione non abbia congruamente illustrato i motivi e le circostanze di fatto che hanno indotto l’amministrazione giudiziaria a disattendere le preferenze espresse dalla candidata, posto che l’avere seguito l’ordine di graduatoria nella distribuzione dei posti ai vincitori è motivazione di per sé sufficiente a chiarire i presupposti di fatto del provvedimento.<br />	<br />
	Quanto alle osservazioni svolte nei motivi aggiunti, con cui si evi-denzia che non è conosciuta la destinazione di servizio dei numerosi vincitori che seguono in graduatoria e con cui si dubita quindi che taluno di essi possa essere stato assegnato nell’ambito dei distretti di Ancona e Bologna, il Collegio rileva che sono depositati agli atti i prospetti da cui risulta che i sette vincitori assegnati nell’ambito della prima sede e i dieci assegnati nella seconda precedono tutti – come già evidenziato – la ricorrente, per cui risulta attendibilmente dimostrato, pur non essendo stata depositata la graduatoria con le singole assegnazioni, che nessun “sorpasso” è stato consumato in danno della ricorrente.<br />	<br />
	Quanto alla censura di sviamento, secondo cui l’Amministrazione avrebbe inteso danneggiare la ricorrente in ritorsione della sua iniziativa giudiziaria innanzi al TAR Lazio, il Collegio non rileva alcun elemento in grado di sostenere tale doglianza.<br />	<br />
	Il ricorso va perciò rigettato.<br />	<br />
	Le spese possono essere interamente compensate tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2005-n-286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2005-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.286</a></p>
<p>Pres. CAPOTOSTI, Red. QUARANTA La disciplina delle quote latte della Valle d&#8217;Aosta è illegittima per contrarietà alla normativa comunitaria Quote latte &#8211; disciplina del settore – vincolo dell’osservanza degli obblighi comunitari. È illegittimo l&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPOTOSTI, Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>La disciplina delle quote latte della Valle d&#8217;Aosta è illegittima per contrarietà alla normativa comunitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Quote latte &#8211; disciplina del settore – vincolo dell’osservanza degli obblighi comunitari.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).<br />
Le norme dello statuto e quelle di attuazione dello stesso demandano alla Regione la regolamentazione dell’agricoltua, con il vincolo dell&#8217;osservanza degli obblighi comunitari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p> Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;<br />
  Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni<br />
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,<br />
Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 marzo 2003, depositato in cancelleria il successivo 31 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2003.<br />
    Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;<br />
    uditi l&#8217;avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avv. Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale – per contrasto con l&#8217;art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e con l&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d&#8217;Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera) – dell&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).<br />
    1.1.-<b> </b>Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata risulta, in via generale, conforme allo statuto valdostano, nonché alle norme di attuazione «specificamente dettate in materia di regime comunitario della produzione lattiera dal decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238», giacché quest&#8217;ultimo, nell&#8217;attribuire la materia <i>de qua</i> alla competenza regionale, «fa espresso riferimento all&#8217;assegnazione ed al trasferimento di quote», fermo restando, peraltro, «il rispetto dei regolamenti comunitari in materia».<br />
    Le predette disposizioni impugnate stabiliscono, però, «una “compensazione regionale” e una “riserva regionale” non compatibili con la normativa comunitaria» che la Regione è tenuta a rispettare, le cui fonti il ricorrente identifica, <i>ratione temporis,</i> nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, sull&#8217;applicazione del regolamento CEE n. 3950/92. <br />
    1.1.1.- Si evidenzia, invero, che – ai sensi dell&#8217;art. 2, paragrafo 1, del primo dei due regolamenti comunitari testé richiamati – il sistema della compensazione può operare «solo “a livello nazionale”».<br />
    L&#8217;art. 17 della legge regionale impugnata, prosegue il ricorrente, «disponendo che il prelievo supplementare è dovuto “sull&#8217;eventuale eccedenza (…) rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento” prodotti nell&#8217;ambito regionale, presuppone una “compensazione a livello regionale” non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione è tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata».<b> <br />
</b>    1.1.2.<b>&#8211;</b> Analogamente, sul presupposto che l&#8217;art. 5 del già citato regolamento comunitario n. 3950/92 «prevede solo una “riserva nazionale”, alimentabile o con una riduzione lineare dell&#8217;insieme dei quantitativi di riferimento individuali o con i quantitativi di riferimento non utilizzati», il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea come tale norma risulti violata dall&#8217;art. 20 della predetta legge reg. n. 27 del 2002.<br />
    Quest&#8217;ultimo – nello stabilire che «entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati» – contempla, in sostanza, «la costituzione di una “riserva regionale”, anch&#8217;essa, come la compensazione regionale, non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione è tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata».<br />
    2.<b>&#8211;</b> Si è costituita in giudizio la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 aprile 2003, chiedendo – previa riserva di ulteriori deduzioni – di «rigettare <i>in toto </i>il ricorso del Governo della Repubblica, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito».<br />
    2.1.<b>&#8211;</b> Con successiva memoria, depositata presso la cancelleria della Corte il 30 marzo 2004, la Regione resistente ha affermato, da un lato, la propria competenza esclusiva «in ordine alla predisposizione della disciplina concernente le quote latte» atteso che, ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 116 della Costituzione e dell&#8217;art. 2 dello statuto regionale, l&#8217;agricoltura è da annoverare «tra le materie rientranti nella potestà legislativa primaria della Regione»; dall&#8217;altro ha sottolineato che la «censura di illegittimità costituzionale promossa dal Governo della Repubblica trova fondamento esclusivamente in una erronea interpretazione della disciplina comunitaria all&#8217;uopo disposta dal regolamento CEE n. 3950/92», giacché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la legge regionale impugnata sarebbe pienamente conforme a tale disciplina. <br />
    3.<b>&#8211;</b> In prossimità dell&#8217;udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste hanno depositato memorie.<br />
    3.1.<b>&#8211;</b> L&#8217;Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha sottolineato come il <i>thema decidendum </i>non sia affatto mutato, quantunque, «per via dei più recenti interventi normativi in sede nazionale», la materia <i>de qua </i>abbia conosciuto una rinnovata sistemazione legislativa.<br />
    Sebbene, infatti, il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, abbia «ridisciplinato l&#8217;intera materia», lo stesso – «in applicazione della normativa comunitaria già richiamata» – avrebbe lasciato invariata «la “compensazione a livello nazionale” e la “riserva nazionale”», donde, secondo la difesa erariale, «il persistente interesse alla decisione del ricorso». <br />
    Su tali basi, quindi, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ribadisce «le conclusioni già assunte nel ricorso», chiedendo «che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale» delle norme impugnate.<br />
    3.2.<b>&#8211;</b> La Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste ha insistito nelle difese già formulate.<br />
    La resistente ha dedotto, altresì, di essere «soggetto di autonomia speciale, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 116 della Costituzione», nonché «in base alle previsioni del proprio statuto», il cui articolo 2, primo comma, lettera <i>d</i>), le attribuisce «potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura». <br />
    Ciò premesso, la Regione ha evidenziato come siffatta potestà legislativa debba intendersi ormai riconosciuta – giusto il disposto dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – «nei termini di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione», evenienza quest&#8217;ultima che, a suo dire, precluderebbe «l&#8217;applicazione di limiti statutari (principî dell&#8217;ordinamento, interessi nazionali, norme fondamentali delle riforme economico-sociali) che non trovano riscontro nell&#8217;attuale Titolo V della Costituzione».<br />
    È, dunque, in un simile contesto – del quale è parte integrante anche «la specifica disciplina di attuazione statutaria», contenuta nel d.lgs. n. 238 del 2001 – che deve essere inquadrata la legge regionale, oggetto d&#8217;impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    Così ricostruito, quindi, il quadro normativo di riferimento, la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste assume di aver disciplinato – «nei limiti del quantitativo di latte assegnatole», e dunque con l&#8217;osservanza di quanto specificamente stabilito dalla normativa comunitaria – «l&#8217;assegnazione ed il trasferimento delle quote latte», nonché «le modalità di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino», il tutto evidentemente «sulla base di una specifica norma di attuazione statutaria».<br />
    Osserva, altresì, la resistente che la difesa dello Stato non avrebbe «minimamente tenuto in considerazione, da un lato, il contenuto e la portata della disposizione regolamentare comunitaria di cui si lamenta l&#8217;inosservanza e, dall&#8217;altro, la potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione resistente nella materia<i> de qua</i>». <br />
    Quanto al primo profilo, difatti, si rileva che l&#8217;art. 2 del citato regolamento comunitario n. 3950/92 «non impone affatto che l&#8217;eventuale riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati venga effettuata, ai fini della determinazione del prelievo dovuto, esclusivamente su scala nazionale», e ciò neppure quando «si opti per il modello in base al quale il contributo dei produttori al pagamento del prelievo viene stabilito a livello nazionale». Sussisterebbe – secondo la Regione – una differenza sostanziale tra «la determinazione sul piano nazionale del superamento della quantità di produzioni assegnate» e «la decisione sulla riassegnazione delle quote», non essendo, «né logicamente, né giuridicamente», doverosa la sovrapposizione tra tali piani.<br />
    In assenza, dunque, di una disposizione comunitaria «che faccia carico allo Stato membro di attribuire tutti i quantitativi inutilizzati necessariamente ed esclusivamente alla riserva nazionale», ben poteva la Regione esercitare liberamente la propria potestà legislativa nella materia in esame.<br />
    Se è vero, infatti, che nell&#8217;attuazione delle norme comunitarie non si può «prescindere dalla struttura (accentrata, decentrata, federale)», propria di ciascuno Stato dell&#8217;Unione, deve allora riconoscersi che alla Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste, essendo la materia dell&#8217;agricoltura oggetto di «competenza esclusiva o residuale delle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione», spettasse, nel caso di specie, «una competenza “in prima istanza” con il solo limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario».<br />
    Né d&#8217;altra parte, conclude sul punto la resistente, una differente conclusione potrebbe essere giustificata in ragione della «esigenza di salvaguardare “interessi nazionali”», giacché proprio la ricordata «revisione costituzionale del 2001» – all&#8217;esito della quale la Carta fondamentale «non menziona più il limite dell&#8217;interesse nazionale» – impedisce di «sacrificare l&#8217;autonomia regionale nella <i>subiecta </i>materia», rendendo non più utilizzabile «lo schema seguito nella sentenza (…) n. 424 del 1999».<br />
    Considerazioni analoghe la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste svolge con riferimento alla censura che investe l&#8217;art. 20 (in tema di “riserva regionale”) della medesima legge reg. n. 27 del 2002, giacché anche in tale caso «la difesa erariale ha omesso di considerare la natura primaria della potestà legislativa della Regione resistente nella materia <i>de qua </i>ed il contenuto della norma comunitaria che si assume violata».<br />
    L&#8217;Avvocatura generale dello Stato, difatti, avrebbe non solo omesso di dimostrare «la contrarietà della disciplina regionale impugnata al sistema delineato dall&#8217;art. 2, comma 1, del regolamento CEE n. 3950/92», ma neppure avrebbe giustificato «la riproposizione, nel mutato quadro costituzionale, del vecchio assunto circa il potere statale di fissare principî vincolanti le Regioni in sede di attuazione di atti normativi dell&#8217;Unione europea nelle materie di competenza legislativa regionale esclusiva o residuale, sulla scorta di un presunto “interesse nazionale”».</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.-Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), per contrasto con l&#8217;art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e con l&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d&#8217;Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera). <br />
    1.1.-L&#8217;art. 17 della legge regionale impugnata prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettui la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o a mayen ubicate nel territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti (comma 1). Esso stabilisce, inoltre, che sull&#8217;eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applichi il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantità prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali (comma 2).<br />
    L&#8217;art. 20, invece, prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisca, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione o di revoca della quota. <br />
    Secondo il ricorrente le disposizioni riportate, disciplinando rispettivamente un sistema di “compensazione regionale” ed una “riserva regionale”, si porrebbero in contrasto con quanto sancito, a livello comunitario, dal regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (artt. 2 e 5), nonché dal regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d&#8217;applicazione del regolamento CEE n. 3950/92, che consentirebbero esclusivamente un sistema di “compensazione nazionale”, nonché una “riserva nazionale”. <br />
    2.-La questione è fondata. <br />
    L&#8217;art. 2 dello statuto Valle d&#8217;Aosta attribuisce alla competenza esclusiva della Regione la materia dell&#8217;agricoltura (primo comma, lettera d), nel cui ambito deve essere ricompresa la disciplina delle c.d. quote latte. In proposito, questa Corte ha, infatti, più volte affermato che il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive, intese in senso lato, assumendo un rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati, afferisce propriamente all&#8217;ambito materiale dell&#8217;agricoltura (sentenze n. 272 del 2005; n. 398 del 1998 e n. 304 del 1987).<br />
    Deve, però, rilevarsi che lo stesso art. 2, primo comma, dello statuto sancisce che la suddetta potestà legislativa della Regione deve esercitarsi nel «rispetto degli obblighi internazionali»: il limite, pur posto in una legge costituzionale del 1948, va interpretato nel senso che esso (cfr. sentenze n. 207 del 2001; n. 126 del 1996) ricomprende anche gli obblighi comunitari derivanti dal Trattato istitutivo della Comunità europea, 25 marzo 1957, e dalle successive integrazioni e modificazioni dello stesso, nonché dagli atti delle istituzioni comunitarie e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, dalle disposizioni dei regolamenti comunitari emanati a norma dell&#8217;art. 189 del Trattato di Roma. <br />
    In ordine alla produzione lattiera, l&#8217;art. 1 delle norme di attuazione statutarie, approvate con il citato d.lgs. n. 238 del 2001, puntualizza che la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste disciplina l&#8217;assegnazione e il trasferimento delle quote latte comunque disponibili «in conformità ai regolamenti dell&#8217;Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell&#8217;ambito del territorio regionale». <br />
    In definitiva, dunque, le norme dello statuto e quelle di attuazione dello stesso demandano alla Regione la regolamentazione del settore in esame, con il vincolo dell&#8217;osservanza degli obblighi comunitari. <br />
    2.1.-Chiarito ciò, si deve valutare se le disposizioni censurate si pongano o meno in contrasto con i contenuti precettivi posti nel reg. CEE n. 3950/92 nonché nel reg. CE n. 1392/2001. È bene precisare che tali regolamenti – pur essendo stati abrogati rispettivamente dal regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento CE n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, i quali, salvo talune eccezioni, trovano applicazione a decorrere dal 1° aprile 2004 – rilevano nondimeno ratione temporis nel presente giudizio di legittimità costituzionale. <br />
    2.1.1.-Per quanto attiene al sistema di compensazione, il secondo comma del paragrafo 1 dell&#8217;art. 2 del reg. CEE n. 3950/92, statuisce che, ai fini della determinazione del prelievo da corrispondere, la eventuale «riassegnazione (…) dei quantitativi di riferimento inutilizzati» può essere effettuata «a livello dell&#8217;acquirente» oppure «a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore».<br />
    È evidente, dunque, che la normativa comunitaria testé riportata circoscrive «la discrezionalità lasciata agli Stati membri», in ordine alle modalità operative della compensazione, alla scelta tra due soli livelli: «quello degli acquirenti ovvero quello nazionale» (sentenza n. 424 del 1999). L&#8217;art. 17, commi 1 e 2, optando, di converso, per un diverso sistema a base regionale, non contemplato dalla normativa comunitaria, è costituzionalmente illegittimo per violazione degli evocati parametri costituzionali. <br />
    2.1.2.-In relazione al meccanismo della “riserva” lo stesso reg. CEE n. 3950/92 – ritenendo che «l&#8217;applicazione» del regime delle c.d. quote latte «presuppone l&#8217;esistenza di una riserva nazionale nella quale confluiscano tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale» (tredicesimo “considerando”) – autorizza gli Stati membri ad «alimentare la riserva nazionale, in seguito ad una riduzione lineare dell&#8217;insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con la Commissione» (art. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dall&#8217;art. 1 del reg. CE n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999). <br />
    L&#8217;art. 10 del reg. CE n. 1392/2001 prevede anch&#8217;esso che «i quantitativi di riferimento che non formano o non formano più oggetto di assegnazione individuale vengono versati nella riserva nazionale di cui all&#8217;articolo 5 del regolamento CEE n. 3950/92». <br />
    Le riportate prescrizioni comunitarie delineano, pertanto, un sistema che autorizza esclusivamente la istituzione di una riserva di livello nazionale. Va, altresì, osservato che tale sistema è stato successivamente confermato anche dall&#8217;art. 14 del reg. CE n. 1788/2003, in base al quale, all&#8217;interno dei quantitativi di riferimento nazionali «ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni» ai singoli produttori dei quantitativi confluiti nella stessa riserva in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione (art. 7). <br />
    L&#8217;art. 20 della legge impugnata, stabilendo – nell&#8217;ambito del territorio regionale – che la struttura competente ripartisca tra i produttori i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione o revoca, presuppone, invece, l&#8217;esistenza di una “riserva regionale”, non consentita dalla riportata normativa comunitaria, con conseguente illegittimità costituzionale della disposizione censurata. <br />
per questi motivi</p>
<p align=center><b>  LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2005-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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