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	<title>19/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.920</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.920</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. TramagliniRic. Sig. Grifantini Emanuele contro il Comune di Camerino (Art. 67 d.p.r. n° 268/1987, Art. 22 ss. d.p.r. n° 347/1983, d.l. n° 67/1997, d. lgs. N° 267/2000) sulla natura del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall&#8217;amministratore nel processo penale 1. Processo penale – Sentenza di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.920</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.920</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini<br />Ric. Sig. Grifantini Emanuele contro il Comune di Camerino (Art. 67 d.p.r. n° 268/1987, Art. 22 ss. d.p.r. n° 347/1983, d.l. n° 67/1997, d. lgs. N° 267/2000)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall&#8217;amministratore nel processo penale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo penale – Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto – Richiesta di rimborso delle spese legali di procuratore scelto solo dall’imputato – Diniego – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Processo penale – Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto – Richiesta di rimborso delle spese legali di procuratore scelto solo dall’imputato – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile la richiesta di rimborso delle spese, potendo essere ammessa, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, unicamente l’assistenza legale preventiva da parte dell’ente con la nomina di un legale di comune gradimento.</p>
<p>2. La richiesta di rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto l’amministratore per fatti connessi all’esercizio del mandato politico ha natura di diritto soggettivo pieno e spetta conoscerne al giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dall’amministratore nel processo penale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.281 del 2003 proposto da<br />
<b>GRIFANTINI EMANUELE</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Corrado Zucconi G. Fonseca, elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Stamira n.49, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Tonni;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI CAMERINO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Buti, elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldi n.78, presso lo studio dell’avv. Massimo Canonico;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione della Giunta Comunale di Camerino n.1 dell’8 gennaio 2003, che ha respinto la richiesta di rimborso delle spese legali difensive relative a procedimento penale, conclusosi con assoluzione, svoltosi davanti al Tribunale di Camerino contro lo stesso Emanuele Grifantini, all’epoca Sindaco di quel Comune, nonché dell’atto istruttorio con parere negativo in data 31 dicembre 2002, prot. 108/AA.GG.</p>
<p>	Visti il ricorso con i relativi allegati, nonché l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Cons. Alberto Tramaglini;<br />	<br />
	Udito l’avv. Zucconi Galli Fonseca per il ricorrente;<br />	<br />
	Ritenuto quanto segue																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Il ricorrente espone di essere stato imputato del reato di cui all’art. 479 c.p. “… in quanto contribuiva alla formazione di un falso pubblico …”, a seguito di un fatto avvenuto in data 3 dicembre 1988, in un periodo in cui ricopriva la carica di Sindaco del Comune di Camerino. Il procedimento penale si concludeva con sentenza assolutoria “per non aver commesso il fatto”, pronunciata dal Tribunale di Camerino in data 5 novembre 2001, n.352/2001.<br />	<br />
	Alla conclusione del processo, con nota del 29 novembre 2002, l’attuale ricorrente chiedeva quindi al Comune di Camerino il rimborso delle competenze corrisposte al difensore che lo aveva assistito durante il procedimento.<br />	<br />
	Il Comune di Camerino, con nota dell’11 gennaio 2003, comunicava il mancato accoglimento della richiesta, deciso con delibera della Giunta Comunale n.1 dell’8 gennaio 2003, inviata in allegato insieme a documento istruttorio contenente parere negativo, prot. 108/AA.GG. del 31 dicembre 2002.<br />	<br />
	Impugnando tali atti il ricorrente ne lamenta l’illegittimità sotto diversi profili.<br />	<br />
	Censura, innanzitutto, la delibera impugnata nella parte in cui ha ravvisato nel particolare reato di cui l’amministratore era imputato un insanabile contrasto con gli interessi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, tant’è che il Comune, pur non essendosi costituito parte civile, era individuato nel procedimento penale come parte offesa. Ritiene il ricorrente che, fermo restando che il reato contestato non è compreso tra quelli di cui al Titolo II, Capo I del codice penale, “dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” di per sé è tale da eliminare in radice la configurabilità di un effettivo conflitto di interessi tra l’imputato e l’amministrazione di appartenenza. <br />	<br />
	Contesta, inoltre, il motivo di rigetto fondato sulla mancanza del concorso dell’Amministrazione nella scelta del legale, nominato auto-nomamente dall’imputato. La pretesa di un apporto partecipativo del-l’Ente nella scelta non terrebbe infatti conto della natura fiduciaria del rapporto che si instaura tra l’imputato ed il suo difensore. Segnala, per altro verso, che la Giunta non ha comunque mai espresso il mancato gradimento di quello scelto dall’imputato, tra l’altro Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, e dunque una figura istituzionale all’interno dell’Avvocatura.<br />	<br />
	Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, esistano norme che consentono il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori locali (art.67 D.P.R. 13 maggio 1987, n.268; art.22 D.P.R. 25 giugno 1983, n.347; D.L. 25 marzo 1997, n.67; D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).<br />	<br />
	Lamenta, infine, l’illegittimità della delibera per eccesso di potere, a causa dello sfavorevole diverso trattamento applicato al ricorrente rispetto ad altre analoghe fattispecie che avevano riguardato diversi amministratori.<br />	<br />
	Il Comune di Camerino si è costituito con memoria difensiva in data 1° agosto 2003, chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />	<br />
	La difesa comunale ribadisce l’assenza di norme che consentano il rimborso delle spese legali in favore degli amministratori, sottolineando che quelle norme invocate dal ricorrente sono in realtà riferibili esclusivamente ai dipendenti e non estensibili per via analogica.<br />	<br />
	Segnala che il ricorrente non ha dimostrato o comunque allegato alcuna concreta fattispecie rispetto alla quale sarebbe ravvisabile la lamentata disparità di trattamento.<br />	<br />
	In merito alla censura sulla mancata partecipazione dell’Ammi-nistrazione nella scelta del legale, evidenzia che il rigetto non è fondato sulle qualità del difensore scelto, ma sull’assenza di una richiesta di autorizzazione antecedente rispetto alla nomina del difensore, non esistendo norme che consentano il rimborso ex post delle spese legali sostenute, in assenza di una preventiva autorizzazione.<br />	<br />
	Nega che la sussistenza di un conflitto di interessi possa inferire esclusivamente dalla costituzione dell’Ente nel giudizio come parte civile e afferma, di converso, che esso sia ipotizzabile e rilevante in tutti i casi in cui la P.A. è persona offesa dal reato o anche indirettamente lesa dal fatto penalmente rilevante.<br />	<br />
	Sostiene, infine che il rimborso delle spese legali potrebbe essere regolato esclusivamente dall’art.1720 c.c., in relazione al rapporto di mandato che passa tra l’ente locale ed il suo amministratore, ma anche tale norma non gioverebbe nel caso di specie giacché la norma civilistica prevede il rimborso delle sole spese affrontate “a causa” del-l’incarico e non di quelle sostenute “in occasione” dello stesso, categoria della quale fanno parte le spese relative alla personale difesa penale del mandatario amministratore.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Va innanzitutto considerato che il provvedimento impugnato poggia su due ordini di motivi, di cui uno di natura evidentemente subordinata.<br />	<br />
	Da un canto si sostiene la mancanza di una norma specifica che regoli la fattispecie, dato che le norme di settore si riferiscono ai dipendenti e non agli amministratori pubblici, a cui sarebbe altresì inapplicabile la norma di carattere generale di cui all’art.1720 c.c..<br />	<br />
	Per altro verso, pur volendo seguire l’orientamento giurisprudenziale più favorevole (Cons.Stato, sez.V, n.2242 del 2000), sarebbe carente nella fattispecie l’imprescindibile presupposto dell’assenza di conflitto di interessi con l’ente di appartenenza. Richiamando giurisprudenza della Corte dei conti il provvedimento rappresenta altresì l’inammissibilità della richiesta di rimborso delle spese, potendo essere ammessa, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, unicamente l’assistenza legale preventiva da parte dell’ente con la nomina di un legale di comune gradimento. <br />	<br />
	Il Collegio rileva che tale atto non ha natura autoritativa e, quindi, non sussiste la giurisdizione di questo T.A.R..<br />	<br />
	Si osserva infatti sul punto che la questione sottoposta al collegio attiene essenzialmente al punto se l’amministratore (nella specie il sindaco) di un ente locale abbia titolo, ed in tal caso di che natura sia tale titolo, al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in un procedimento penale a cui sia stato sottoposto per fatti connessi al-l’esercizio del mandato politico. <br />	<br />
	Sul punto è facile constatare che tale titolo, ove sussistente, avrebbe consistenza di diritto soggettivo pieno, essendo unicamente tenuto l’ente a far luogo al predetto rimborso ove concorrano taluni presupposti, variabili in base alla normativa ritenuta applicabile alla fattispecie, ma tutti riconducibili alla mera verifica e non certo soggetti all’apprezzamento discrezionale dell’ente. La stessa verifica dell’in-sussistenza di conflitto di interessi, in applicazione analogica della normativa contrattuale dei dipendenti degli enti locali, è attività di mero accertamento, la cui verifica in un senso o nell’altro conduce all’ac-coglimento o al rigetto della pretesa senza alcun&#8217;altra considerazione che metta in gioco la valutazione discrezionale di interessi pubblici. La qualificazione della condotta in tali termini, infatti, implica unicamente la verifica se l’attività posta in essere, passata indenne al vaglio dei giudici penali, si ponga comunque in posizione conflittuale con gli interessi che il sindaco era tenuto a tutelare in quanto organo dell’Amministrazione di appartenenza. Si tratta, con tutta evidenza, di un apprezzamento che non consente alcun margine di discrezionalità e che rende necessitata in un senso o nell’altro la conseguente determinazione dell’ente. In altri termini, la domanda proposta consiste unicamente nell’accertamento, e conseguente condanna, se il ricorrente abbia o meno il diritto a pretendere il rimborso delle spese sostenute per la sua difesa: “si tratta, quindi, di un’azione diretta alla tutela di una posizione giuridica soggettiva che, per essere correlata ad un obbligo, effettivo o soltanto supposto, dell’amministrazione, ha la natura di diritto soggettivo sulla quale la giurisdizione spetta al Giudice ordinario (Cons.Stato, sez.V, 25 febbraio 2004, n.763, ove sono richiamate le analoghe conclusioni di Cass., SS.UU., 1° dicembre 2000 n. 1244).<br />	<br />
	Ciò considerato, si ritengono sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche dichiara il proprio difetto di giurisdizione.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-920/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.920</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.3846</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-19-7-2005-n-3846/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-19-7-2005-n-3846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.3846</a></p>
<p>CENTRO EUROPA 7 S.R.L. (Avv.ti A. Pace, G. Oneglia e O. Grandinetti) c. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI e l’AUTORITA&#8217; PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avv. Stato), DIREZIONE GENERALE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (n.c.) il Consiglio di Stato rimette al vaglio della Corte di Giustizia la questione di compatibilità con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-19-7-2005-n-3846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.3846</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-19-7-2005-n-3846/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.3846</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">CENTRO EUROPA 7 S.R.L. (Avv.ti A. Pace, G. Oneglia e O. Grandinetti) c.  MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI e l’AUTORITA&#8217; PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Avv. Stato), DIREZIONE GENERALE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>il Consiglio di Stato rimette al vaglio della Corte di Giustizia la questione di compatibilità con il diritto comunitario dell&#8217;intero assetto del settore televisivo come delineato dalle L. c.d. Maccanico e Gasparri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Controversia in materia di rilascio di concessioni nell’ambito delle telecomunicazioni – Giurisdizione esclusiva del G.A – Sussiste</p>
<p>2. Diritto comunitario – Possibilità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia di una questione già coperta dal giudicato costituzionale – Sussiste – Motivi<br />
3. Telecomunicazioni – Settore radiotelevisivo – Art. 10 CEDU – Interpretazione – Questione concernente l’ obbligo, derivante dall’art. 10 CEDU, per gli Stati membri di garantire pluralismo e concorrenza effettiva nel settore – Va rimessa alla Corte di Giustizia<br />
4. Telecomunicazioni – Art. 3, co. 7 L.  249 del 1997, art. 1 D.L. 352 del 2003 conv. in L. 112 del 2004 (legge Gasparri) – Questione di compatibilità con il diritto comunitario – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>5. Telecomunicazioni &#8211; Art. 17, DIR. CE 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) – Questione concernente la decorrenza, dal 25 luglio 2003, dell’efficacia diretta di tale direttiva nell’ordinamento interno – Questione concernente il conseguente obbligo, per lo Stato membro che avesse rilasciato concessioni per l’attività di radio diffusione televisiva di effettivamente assegnare le frequenze necessarie per svolgere l’attività – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>6. Telecomunicazioni &#8211; Art. 23 co. 5 L 112 del 2004 – Possibilità di prosecuzione di attività delle “c.d. reti eccedenti” non selezionate a mezzo gare – Questione di compatibilità con l’art. 9 DIR. CE 2002/21/CE (direttiva quadro) e l’art. 5 DIR. CE 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) – Va rimessa alla Corte di Giustizia<br />
7. Telecomunicazioni &#8211; Art. 9 DIR. CE 2002/21/CE (direttiva quadro) &#8211; Art. 5, par. 2, co. 2 e 7 par. 3, DIR. CE 2002/20/CE (autorizzazioni) e art. 4 della direttiva 2002/77/CE – Questione concernente l’obbligo per gli Stati membri di far cessare, a decorrere dal 25 luglio 2003 le occupazioni di fatto delle frequenze – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>8. Telecomunicazioni – Possibilità di deroghe al sistema di diffusione radiotelevisiva prevista dall’art. 5, par. 2, co. 2 DIR. CE 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e dall’art. 4 direttiva 2002/77/CE – Questione sulla possibilità della concessione della deroga a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsto dalla normativa nazionale – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>9. Telecomunicazioni &#8211; Possibilità di deroghe al sistema di diffusione radiotelevisiva prevista dall’art. 5, par. 2, co. 2 DIR. CE 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e dall’art. 4 direttiva 2002/77/CE – Questione sull’applicabilità della deroga al di fuori del caso dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara – Va rimessa alla Corte di Giustizia</p>
<p>10. Telecomunicazioni – Diritto nazionale &#8211; Sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogo collegata all’avvio del c.d. digitale terrestre – Questione di compatibilità con il diritto comunitario – Va rimessa alla Corte di Giustizia<br />
11. Telecomunicazioni – Diritto nazionale &#8211; L. n. 112/2004 –Previsione di un nuovo limite del 20 per cento delle risorse, collegato ad un “paniere” (il c.d. SIC: art. 2 lett. 9; art. 15 L. 112 del 2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d’informazioni – Questione di compatibilità con il diritto comunitario – Va rimessa alla Corte di Giustizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la  controversia su una concessione, rilasciata in materia di telecomunicazioni (ex art. 5 L. 1034 del 1971 e 33 co. 1 D.lgs 80 del 1998 come sostituito dall’art. 7 L.  205 del 2000 e “riscritto” da Corte Cost. n. 204 del 2004).<br />
2. Il diritto comunitario ed il diritto nazionale pur convergendo l’operato delle Corti di Giustizia e Costituzionale italiana nella creazione di un patrimonio costituzionale comune, proprio di un ordinamento multi-livello, riposano su differenti norme fondamentali. Tali norme formano distinti sistemi giuridici, anche se integrati. Da ciò consegue che l’accertamento di un eventuale contrasto “originario” della legge Maccanico (l. n. 249/1997) con il diritto comunitario non è precluso dal giudicato costituzionale (intervenuto con la sentenza 466 del 2002), né potrebbe mai esserlo, altro e distinto essendo lo spazio d’apprezzamento del giudice comunitario, che usa i parametri normativi suoi propri, concorrenti con quelli delle costituzioni interne, nel dar vita all’ordinamento giuridico comune.</p>
<p>3. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come richiamato dall’art. 6 del Trattato sull’Unione garantisca il pluralismo informativo esterno nel settore radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati membri a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva, nel settore, basata su un sistema antitrust che, in relazione allo sviluppo tecnologico garantisca accesso alle reti e pluralità degli operatori, senza possibilità di ritenere legittimi assetti duopolistici del mercato.</p>
<p>4.  Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se le disposizioni del Trattato CE che garantiscono la libertà di prestazioni di servizi e la concorrenza, nell’interpretazione datane dalla Commissione con la comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000 sulle concessioni nel diritto comunitario, esigono principi di affidamento delle concessioni capaci di assicurare un trattamento non discriminatorio, paritario, nonché trasparenza, proporzionalità e rispetto dei diritti dei singoli e se, con tali disposizioni e principi del Trattato contrastino le disposizioni del diritto italiano di cui all’art. 3, co. 7 l. n. 249/1997, di cui all’art. 1 del d.l. 24.12.2003 n. 352 conv. in l. n. 112/2004 (legge Gasparri) in quanto hanno consentito a soggetti esercenti reti radiotelevisive “eccedenti” i limiti antitrust, di continuare ininterrottamente ad esercitare la loro attività escludendo operatori come la società appellante che, pur in possesso della relativa concessione, assegnata a seguito di regolare procedura competitiva, non hanno potuto svolgere l’attività concessionata per mancata assegnazione di frequenze (dovuta alla loro insufficienza o scarsità, determinata dalla anzidetta prosecuzione dell’esercizio da parte dei titolari delle c.d. reti eccedenti).</p>
<p>5. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se, a decorrere dal 25 luglio 2003, l’art. 17 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) imponesse l’efficacia diretta di tale direttiva nell’ordinamento interno ed imponesse l’obbligo, allo Stato membro che avesse rilasciato concessioni per l’attività di radio diffusione televisiva (comprensive del diritto d’installare reti o di fornire servizi di comunicazione elettronica o diritto all’uso di frequenze), di allinearle alla disciplina comunitaria e se tale obbligo dovesse comportare la necessità di effettivamente assegnare le frequenze necessarie per svolgere l’attività;</p>
<p>6. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE direttiva quadro e l’art. 5 della direttiva autorizzazioni prevedendo procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie (art. 5) svolte in base a criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionali (art. 9) siano in contrasto con un regime di generale assentimento, previsto dal diritto nazionale (art. 23 co. 5 l. 112/2004), che, consentendo la prosecuzione delle “c.d. reti eccedenti” non selezionate a mezzo gare finisce per ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria (art. 17 co. 2 direttiva 7.3.2002 n. 2002/20/CE c.d. direttive autorizzazioni), le quali, pur vincitrici di procedure competitive si vedono preclusa la possibilità di operare.</p>
<p>7. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se l’art. 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l’art. 5, par. 2, co. 2 e 7 par. 3, direttiva 2002/20/CE (autorizzazioni) e 4 della direttiva 2002/77/CE imponessero agli Stati membri di far cessare, quantomeno a decorrere dal 25 luglio 2003 (v. art. 17 direttiva autorizzazioni) una situazione di occupazione di fatto delle frequenze (esercizio d’impianti senza concessioni o autorizzazioni rilasciate a seguito di comparazione degli aspiranti) con riferimento all’attività di radiodiffusione televisiva, quale quella svolta, così non consentendo uno svolgimento di tale attività al di fuori di qualsiasi corretta pianificazione dell’etere ed al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo oltre che in contraddizione con le stesse concessioni assegnate dallo Stato membro all’esito di una procedura pubblica.</p>
<p>8. Deve essere rimesse alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se la deroga prevista dell’art. 5, par. 2, co. 2 direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) e dell’art. 4 direttiva 2002/77/CE fosse e sia invocabile dallo Stato membro solo a tutela del pluralismo informativo e per garantire la tutela della diversità culturale o linguistica e non a favore degli esercenti di reti eccedenti i limiti antitrust già previsto dalla normativa nazionale.</p>
<p>9. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se, per avvalersi della deroga di cui all’art. 5 direttiva 2002/20/CE lo Stato membro debba indicare quali sono gli obiettivi effettivamente perseguiti con la normativa derogatoria nazionale e se tale deroga possa applicarsi al di fuori del caso dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI in Italia) anche a favore di operatori privati non vincitori di procedure competitive ed a danno di imprese che abbiano invece regolarmente visto assentita una concessione a seguito di gara.</p>
<p>10. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se il quadro di regole derivanti dal diritto comunitario dei Trattati e derivato, improntato a garantire una concorrenza effettiva (workable competition) anche nel settore del mercato radiotelevisivo, non avrebbe dovuto imporre al legislatore nazionale di evitare la sovrapposizione della proroga del vecchio regime transitorio analogo collegata all’avvio del c.d. digitale terrestre, poiché solo nel caso del c.d. switch-off delle trasmissioni analogiche (con il conseguente passaggio generalizzato al digitale) sarebbe possibile riallocare frequenze liberate per vari usi, mentre, nel caso del mero avvio del processo di transizione al digitale terrestre, si rischia di ulteriormente aggravare la scarsità delle frequenze disponibili, dovuta alla trasmissione analogica e digitale in parallelo (simulcast).</p>
<p>11. Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se la tutela del pluralismo delle fonti d’informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo garantita dal diritto europeo sia assicurata da una disciplina nazionale – come la l. n. 112/2004 – che prevede un nuovo limite del 20 per cento delle risorse, collegato ad un nuovo paniere (il c.d. SIC: art. 2 lett. 9; art. 15 l. n. 112/2004) molto ampio che include anche attività che non hanno impatto sul pluralismo delle fonti d’informazioni, mentre il “mercato rilevante” nel diritto antitrust è costruito normalmente differenziando i mercati, nel settore radiotelevisivo, perfino distinguendo fra pay-tv e televisioni non a pagamento che opera via etere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.929</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.929</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. Tramaglini Ric. Sig.ra Riccardi Francesca contro il Ministero di Grazia e Giustizia (Art. 3 L. n° 241/90) procedura concorsuale e diritto ad essere assegnati alla sede di preferenza indicata 1. Concorso Pubblico per la copertura di posti di stenodattilografo IV qualifica funzionale – Indicazione delle sede di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.929</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.929</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sammarco, Est. Tramaglini<br /> Ric. Sig.ra Riccardi Francesca  contro il Ministero di Grazia e Giustizia (Art. 3 L. n° 241/90)</span></p>
<hr />
<p>procedura concorsuale e diritto ad essere assegnati alla sede di preferenza indicata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorso Pubblico per la copertura di posti di stenodattilografo IV qualifica funzionale – Indicazione delle sede di preferenza per l’assegnazione – Assegnazione ad altra sede – Legittimità.</p>
<p>2. Concorso Pubblico per la copertura di posti di stenodattilografo IV qualifica funzionale – Indicazione delle sede di preferenza per l’assegnazione – Assegnazione ad altra sede – Omessa motivazione – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sono sindacabili le scelte organizzative in merito al numero dei posti da ricoprire nei vari distretti giudiziari, né il criterio che condiziona l’accoglimento della preferenza di assegnazione alla collocazione del richiedente in graduatoria.</p>
<p>2. Ove il candidato sia stato informato che il criterio di assegnazione fosse fondato sulla collocazione in graduatoria, il diniego della preferenza determinato dall’esaurimento dei posto disponibili – già assegnati ai candidati che hanno ottenuto un punteggio migliore – non sussiste la necessità di una ulteriore puntuale motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">procedura concorsuale e diritto ad essere assegnati alla sede di preferenza indicata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.168 del 1998 proposto da<br />
<b>RICCARDI Francesca</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Discepolo ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Ancona, Via Matteotti n. 99;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA</b>, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona in Piazza Cavour n. 29;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensiva, del provvedimento comunicato mediante lettera n. prot. 5385/MC/ma/297 del 5 febbraio 1998, limitatamente alla parte in cui il Direttore generale dell’organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di Grazia e di giustizia ha comunicato l’assegnazione della ricorrente alla sede di servizio della Corte di appello di Milano; nonché di ogni atto o provvedimento connesso, inerente e consequenziale.</p>
<p>	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 9 marzo 2005, il Cons. Alberto Tramaglini;<br />	<br />
	Uditi l’avv. Discepolo per la ricorrente e l’avv. dello Stato G.Mo-neta per il Ministero resistente;<br />	<br />
	Ritenuto quanto segue																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	La ricorrente premette di avere partecipato al concorso pubblico per esami indetto dal Ministero di Grazia e Giustizia con bando pubblicato sulla G.U. n.1 del 4 gennaio 1994 per la copertura di 764 posti di stenodattilografo di V qualifica funzionale, collocandosi al 297° posto della graduatoria generale di merito del concorso, e quindi in posizione utile per l’assunzione. Senonchè con atto del 12 marzo 1997 il Ministero le comunicò che il titolo di studio indicato nella domanda ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale non era conforme a quelli previsti dal bando e che per tale motivo non sarebbe stato possibile la stipula del relativo contratto di lavoro. <br />	<br />
	Tale atto è stato impugnato davanti al TAR del Lazio ed è stato in quella sede sospeso. In esecuzione della predetta ordinanza la ricor-rente è stata invitata ad indicare la sede in cui avrebbe preferito essere destinata e quindi a sottoscrivere il contratto di lavoro. <br />	<br />
	Con il provvedimento oggetto del ricorso in esame, l’Amministra-zione ha comunicato alla ricorrente l’assunzione a tempo indeterminato e la sua destinazione di servizio presso la Corte di Appello di Milano. La ricorrente impugna l’atto nella parte in cui è stata assegnata a tale sede di servizio, deducendone la illegittimità per travisamento e falsa applicazione dei presupposti generali, eccesso di potere per sviamento di potere e per irrazionalità e contraddittorietà manifesta con precedenti determinazioni della stessa amministrazione; nonché per violazione delle disposizioni di cui all’art.3 della L. n.241 del 7 agosto 1990.<br />	<br />
	Il Ministero di Grazia e Giustizia si è costituito concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	Con ricorso contenente motivi aggiunti, la ricorrente ha ribadito i motivi di censura contenuti nel ricorso, deducendo ulteriormente la frammentarietà e insufficienza della documentazione depositata dal-l’Amministrazione da cui non emergerebbe il criterio in base al quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso. In tal senso, la ricorrente fa rilevare che, nonostante la vacanza in organico di posti nell’ambito di distretti indicati in via preferenziale, ella è stata destinata ad una sede considerata estremamente disagevole.<br />	<br />
	Nell’imminenza dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memoria conclusiva, riportandosi alle rispettive conclusioni.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Con il primo motivo la ricorrente afferma di avere “diritto ad essere collocata in una delle sedi dalla stessa indicate”, precisando ulteriormente di avere diritto ad “essere preferita nell’assegnazione delle sedi di servizio disponibili”. Lamenta, poi, nel secondo motivo, che in tal modo sono state disattese le preferenze indicate, pur sollecitate dall’Amministrazione medesima. <br />	<br />
	Il Collegio osserva innanzitutto che l’Amministrazione ha ampia discrezionalità nello stabilire quali, tra i posti vacanti disponibili nelle varie sedi di servizio, intenda ricoprire attraverso l’assunzione dei vincitori di concorso. La ricorrente, in base alla posizione occupata, ha certo la precedenza su quanti la seguano in graduatoria, ma ciò non le attribuisce certo “il diritto” ad essere assegnata ad una delle sedi indicate per il solo fatto che sussistano in questa posti vacanti. <br />	<br />
	Dal verbale redatto in sede ministeriale risulta che all’atto delle operazioni per la scelta della sede di servizio la ricorrente è stata informata in ordine ai criteri di assegnazione, fondati essenzialmente sull’ordine di graduatoria. Risulta altresì che l’ultimo vincitore assegnato presso il distretto della Corte di Appello di Ancona si era classificato al 258° posto, mentre l’ultimo vincitore assegnato presso il distretto della Corte di Appello di Bologna si era classificato al 264° posto. Nelle sedi indicate in via preferenziale è quindi risultato assegnato un vincitore che precedeva in graduatoria la ricorrente, che – si ricorda – occupava il 297° posto. <br />	<br />
	Posto che non sono sindacabili le scelte organizzative in merito al numero dei posti da ricoprire nei vari distretti giudiziari e che le posizioni dei singoli vincitori a ricoprire la sede prescelta sono tutelate in base alla loro collocazione in graduatoria, le censure in esame si rivelano quindi infondate. <br />	<br />
	Parimenti infondata, in base a quanto appena evidenziato, è la censura con cui si contesta che il provvedimento di assegnazione non abbia congruamente illustrato i motivi e le circostanze di fatto che hanno indotto l’amministrazione giudiziaria a disattendere le preferenze espresse dalla candidata, posto che l’avere seguito l’ordine di graduatoria nella distribuzione dei posti ai vincitori è motivazione di per sé sufficiente a chiarire i presupposti di fatto del provvedimento.<br />	<br />
	Quanto alle osservazioni svolte nei motivi aggiunti, con cui si evi-denzia che non è conosciuta la destinazione di servizio dei numerosi vincitori che seguono in graduatoria e con cui si dubita quindi che taluno di essi possa essere stato assegnato nell’ambito dei distretti di Ancona e Bologna, il Collegio rileva che sono depositati agli atti i prospetti da cui risulta che i sette vincitori assegnati nell’ambito della prima sede e i dieci assegnati nella seconda precedono tutti – come già evidenziato – la ricorrente, per cui risulta attendibilmente dimostrato, pur non essendo stata depositata la graduatoria con le singole assegnazioni, che nessun “sorpasso” è stato consumato in danno della ricorrente.<br />	<br />
	Quanto alla censura di sviamento, secondo cui l’Amministrazione avrebbe inteso danneggiare la ricorrente in ritorsione della sua iniziativa giudiziaria innanzi al TAR Lazio, il Collegio non rileva alcun elemento in grado di sostenere tale doglianza.<br />	<br />
	Il ricorso va perciò rigettato.<br />	<br />
	Le spese possono essere interamente compensate tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per le Marche rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-7-2005-n-929/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.929</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.286</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2005-n-286/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2005-n-286/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2005-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.286</a></p>
<p>Pres. CAPOTOSTI, Red. QUARANTA La disciplina delle quote latte della Valle d&#8217;Aosta è illegittima per contrarietà alla normativa comunitaria Quote latte &#8211; disciplina del settore – vincolo dell’osservanza degli obblighi comunitari. È illegittimo l&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2005-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2005-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.286</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPOTOSTI, Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>La disciplina delle quote latte della Valle d&#8217;Aosta è illegittima per contrarietà alla normativa comunitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Quote latte &#8211; disciplina del settore – vincolo dell’osservanza degli obblighi comunitari.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).<br />
Le norme dello statuto e quelle di attuazione dello stesso demandano alla Regione la regolamentazione dell’agricoltua, con il vincolo dell&#8217;osservanza degli obblighi comunitari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p> Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;<br />
  Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni<br />
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,<br />
Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 marzo 2003, depositato in cancelleria il successivo 31 ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 2003.<br />
    Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 3 maggio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;<br />
    uditi l&#8217;avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avv. Giuseppe F. Ferrari per la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale – per contrasto con l&#8217;art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e con l&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d&#8217;Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera) – dell&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).<br />
    1.1.-<b> </b>Il ricorrente premette che la legge regionale impugnata risulta, in via generale, conforme allo statuto valdostano, nonché alle norme di attuazione «specificamente dettate in materia di regime comunitario della produzione lattiera dal decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238», giacché quest&#8217;ultimo, nell&#8217;attribuire la materia <i>de qua</i> alla competenza regionale, «fa espresso riferimento all&#8217;assegnazione ed al trasferimento di quote», fermo restando, peraltro, «il rispetto dei regolamenti comunitari in materia».<br />
    Le predette disposizioni impugnate stabiliscono, però, «una “compensazione regionale” e una “riserva regionale” non compatibili con la normativa comunitaria» che la Regione è tenuta a rispettare, le cui fonti il ricorrente identifica, <i>ratione temporis,</i> nel regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e nel regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, sull&#8217;applicazione del regolamento CEE n. 3950/92. <br />
    1.1.1.- Si evidenzia, invero, che – ai sensi dell&#8217;art. 2, paragrafo 1, del primo dei due regolamenti comunitari testé richiamati – il sistema della compensazione può operare «solo “a livello nazionale”».<br />
    L&#8217;art. 17 della legge regionale impugnata, prosegue il ricorrente, «disponendo che il prelievo supplementare è dovuto “sull&#8217;eventuale eccedenza (…) rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento” prodotti nell&#8217;ambito regionale, presuppone una “compensazione a livello regionale” non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione è tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata».<b> <br />
</b>    1.1.2.<b>&#8211;</b> Analogamente, sul presupposto che l&#8217;art. 5 del già citato regolamento comunitario n. 3950/92 «prevede solo una “riserva nazionale”, alimentabile o con una riduzione lineare dell&#8217;insieme dei quantitativi di riferimento individuali o con i quantitativi di riferimento non utilizzati», il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea come tale norma risulti violata dall&#8217;art. 20 della predetta legge reg. n. 27 del 2002.<br />
    Quest&#8217;ultimo – nello stabilire che «entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati» – contempla, in sostanza, «la costituzione di una “riserva regionale”, anch&#8217;essa, come la compensazione regionale, non prevista dalla normativa comunitaria, che la Regione è tenuta a rispettare ai sensi della normativa statutaria richiamata».<br />
    2.<b>&#8211;</b> Si è costituita in giudizio la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste, con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 17 aprile 2003, chiedendo – previa riserva di ulteriori deduzioni – di «rigettare <i>in toto </i>il ricorso del Governo della Repubblica, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato nel merito».<br />
    2.1.<b>&#8211;</b> Con successiva memoria, depositata presso la cancelleria della Corte il 30 marzo 2004, la Regione resistente ha affermato, da un lato, la propria competenza esclusiva «in ordine alla predisposizione della disciplina concernente le quote latte» atteso che, ai sensi del combinato disposto dell&#8217;art. 116 della Costituzione e dell&#8217;art. 2 dello statuto regionale, l&#8217;agricoltura è da annoverare «tra le materie rientranti nella potestà legislativa primaria della Regione»; dall&#8217;altro ha sottolineato che la «censura di illegittimità costituzionale promossa dal Governo della Repubblica trova fondamento esclusivamente in una erronea interpretazione della disciplina comunitaria all&#8217;uopo disposta dal regolamento CEE n. 3950/92», giacché, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la legge regionale impugnata sarebbe pienamente conforme a tale disciplina. <br />
    3.<b>&#8211;</b> In prossimità dell&#8217;udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri e la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste hanno depositato memorie.<br />
    3.1.<b>&#8211;</b> L&#8217;Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha sottolineato come il <i>thema decidendum </i>non sia affatto mutato, quantunque, «per via dei più recenti interventi normativi in sede nazionale», la materia <i>de qua </i>abbia conosciuto una rinnovata sistemazione legislativa.<br />
    Sebbene, infatti, il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, abbia «ridisciplinato l&#8217;intera materia», lo stesso – «in applicazione della normativa comunitaria già richiamata» – avrebbe lasciato invariata «la “compensazione a livello nazionale” e la “riserva nazionale”», donde, secondo la difesa erariale, «il persistente interesse alla decisione del ricorso». <br />
    Su tali basi, quindi, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ribadisce «le conclusioni già assunte nel ricorso», chiedendo «che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale» delle norme impugnate.<br />
    3.2.<b>&#8211;</b> La Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste ha insistito nelle difese già formulate.<br />
    La resistente ha dedotto, altresì, di essere «soggetto di autonomia speciale, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 116 della Costituzione», nonché «in base alle previsioni del proprio statuto», il cui articolo 2, primo comma, lettera <i>d</i>), le attribuisce «potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura». <br />
    Ciò premesso, la Regione ha evidenziato come siffatta potestà legislativa debba intendersi ormai riconosciuta – giusto il disposto dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – «nei termini di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione», evenienza quest&#8217;ultima che, a suo dire, precluderebbe «l&#8217;applicazione di limiti statutari (principî dell&#8217;ordinamento, interessi nazionali, norme fondamentali delle riforme economico-sociali) che non trovano riscontro nell&#8217;attuale Titolo V della Costituzione».<br />
    È, dunque, in un simile contesto – del quale è parte integrante anche «la specifica disciplina di attuazione statutaria», contenuta nel d.lgs. n. 238 del 2001 – che deve essere inquadrata la legge regionale, oggetto d&#8217;impugnativa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
    Così ricostruito, quindi, il quadro normativo di riferimento, la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste assume di aver disciplinato – «nei limiti del quantitativo di latte assegnatole», e dunque con l&#8217;osservanza di quanto specificamente stabilito dalla normativa comunitaria – «l&#8217;assegnazione ed il trasferimento delle quote latte», nonché «le modalità di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino», il tutto evidentemente «sulla base di una specifica norma di attuazione statutaria».<br />
    Osserva, altresì, la resistente che la difesa dello Stato non avrebbe «minimamente tenuto in considerazione, da un lato, il contenuto e la portata della disposizione regolamentare comunitaria di cui si lamenta l&#8217;inosservanza e, dall&#8217;altro, la potestà legislativa esclusiva attribuita alla Regione resistente nella materia<i> de qua</i>». <br />
    Quanto al primo profilo, difatti, si rileva che l&#8217;art. 2 del citato regolamento comunitario n. 3950/92 «non impone affatto che l&#8217;eventuale riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati venga effettuata, ai fini della determinazione del prelievo dovuto, esclusivamente su scala nazionale», e ciò neppure quando «si opti per il modello in base al quale il contributo dei produttori al pagamento del prelievo viene stabilito a livello nazionale». Sussisterebbe – secondo la Regione – una differenza sostanziale tra «la determinazione sul piano nazionale del superamento della quantità di produzioni assegnate» e «la decisione sulla riassegnazione delle quote», non essendo, «né logicamente, né giuridicamente», doverosa la sovrapposizione tra tali piani.<br />
    In assenza, dunque, di una disposizione comunitaria «che faccia carico allo Stato membro di attribuire tutti i quantitativi inutilizzati necessariamente ed esclusivamente alla riserva nazionale», ben poteva la Regione esercitare liberamente la propria potestà legislativa nella materia in esame.<br />
    Se è vero, infatti, che nell&#8217;attuazione delle norme comunitarie non si può «prescindere dalla struttura (accentrata, decentrata, federale)», propria di ciascuno Stato dell&#8217;Unione, deve allora riconoscersi che alla Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste, essendo la materia dell&#8217;agricoltura oggetto di «competenza esclusiva o residuale delle Regioni ai sensi dell&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione», spettasse, nel caso di specie, «una competenza “in prima istanza” con il solo limite del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario».<br />
    Né d&#8217;altra parte, conclude sul punto la resistente, una differente conclusione potrebbe essere giustificata in ragione della «esigenza di salvaguardare “interessi nazionali”», giacché proprio la ricordata «revisione costituzionale del 2001» – all&#8217;esito della quale la Carta fondamentale «non menziona più il limite dell&#8217;interesse nazionale» – impedisce di «sacrificare l&#8217;autonomia regionale nella <i>subiecta </i>materia», rendendo non più utilizzabile «lo schema seguito nella sentenza (…) n. 424 del 1999».<br />
    Considerazioni analoghe la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste svolge con riferimento alla censura che investe l&#8217;art. 20 (in tema di “riserva regionale”) della medesima legge reg. n. 27 del 2002, giacché anche in tale caso «la difesa erariale ha omesso di considerare la natura primaria della potestà legislativa della Regione resistente nella materia <i>de qua </i>ed il contenuto della norma comunitaria che si assume violata».<br />
    L&#8217;Avvocatura generale dello Stato, difatti, avrebbe non solo omesso di dimostrare «la contrarietà della disciplina regionale impugnata al sistema delineato dall&#8217;art. 2, comma 1, del regolamento CEE n. 3950/92», ma neppure avrebbe giustificato «la riproposizione, nel mutato quadro costituzionale, del vecchio assunto circa il potere statale di fissare principî vincolanti le Regioni in sede di attuazione di atti normativi dell&#8217;Unione europea nelle materie di competenza legislativa regionale esclusiva o residuale, sulla scorta di un presunto “interesse nazionale”».</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.-Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte), per contrasto con l&#8217;art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta), e con l&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d&#8217;Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera). <br />
    1.1.-L&#8217;art. 17 della legge regionale impugnata prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettui la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o a mayen ubicate nel territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti (comma 1). Esso stabilisce, inoltre, che sull&#8217;eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applichi il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantità prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali (comma 2).<br />
    L&#8217;art. 20, invece, prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisca, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione o di revoca della quota. <br />
    Secondo il ricorrente le disposizioni riportate, disciplinando rispettivamente un sistema di “compensazione regionale” ed una “riserva regionale”, si porrebbero in contrasto con quanto sancito, a livello comunitario, dal regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, sul prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (artt. 2 e 5), nonché dal regolamento CE n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d&#8217;applicazione del regolamento CEE n. 3950/92, che consentirebbero esclusivamente un sistema di “compensazione nazionale”, nonché una “riserva nazionale”. <br />
    2.-La questione è fondata. <br />
    L&#8217;art. 2 dello statuto Valle d&#8217;Aosta attribuisce alla competenza esclusiva della Regione la materia dell&#8217;agricoltura (primo comma, lettera d), nel cui ambito deve essere ricompresa la disciplina delle c.d. quote latte. In proposito, questa Corte ha, infatti, più volte affermato che il comparto della produzione lattiera e delle strutture produttive, intese in senso lato, assumendo un rilievo distinto ed autonomo rispetto alla regolazione dei prezzi e dei mercati, afferisce propriamente all&#8217;ambito materiale dell&#8217;agricoltura (sentenze n. 272 del 2005; n. 398 del 1998 e n. 304 del 1987).<br />
    Deve, però, rilevarsi che lo stesso art. 2, primo comma, dello statuto sancisce che la suddetta potestà legislativa della Regione deve esercitarsi nel «rispetto degli obblighi internazionali»: il limite, pur posto in una legge costituzionale del 1948, va interpretato nel senso che esso (cfr. sentenze n. 207 del 2001; n. 126 del 1996) ricomprende anche gli obblighi comunitari derivanti dal Trattato istitutivo della Comunità europea, 25 marzo 1957, e dalle successive integrazioni e modificazioni dello stesso, nonché dagli atti delle istituzioni comunitarie e, in particolare, per quanto interessa in questa sede, dalle disposizioni dei regolamenti comunitari emanati a norma dell&#8217;art. 189 del Trattato di Roma. <br />
    In ordine alla produzione lattiera, l&#8217;art. 1 delle norme di attuazione statutarie, approvate con il citato d.lgs. n. 238 del 2001, puntualizza che la Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste disciplina l&#8217;assegnazione e il trasferimento delle quote latte comunque disponibili «in conformità ai regolamenti dell&#8217;Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell&#8217;ambito del territorio regionale». <br />
    In definitiva, dunque, le norme dello statuto e quelle di attuazione dello stesso demandano alla Regione la regolamentazione del settore in esame, con il vincolo dell&#8217;osservanza degli obblighi comunitari. <br />
    2.1.-Chiarito ciò, si deve valutare se le disposizioni censurate si pongano o meno in contrasto con i contenuti precettivi posti nel reg. CEE n. 3950/92 nonché nel reg. CE n. 1392/2001. È bene precisare che tali regolamenti – pur essendo stati abrogati rispettivamente dal regolamento CE n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento CE n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, i quali, salvo talune eccezioni, trovano applicazione a decorrere dal 1° aprile 2004 – rilevano nondimeno ratione temporis nel presente giudizio di legittimità costituzionale. <br />
    2.1.1.-Per quanto attiene al sistema di compensazione, il secondo comma del paragrafo 1 dell&#8217;art. 2 del reg. CEE n. 3950/92, statuisce che, ai fini della determinazione del prelievo da corrispondere, la eventuale «riassegnazione (…) dei quantitativi di riferimento inutilizzati» può essere effettuata «a livello dell&#8217;acquirente» oppure «a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore».<br />
    È evidente, dunque, che la normativa comunitaria testé riportata circoscrive «la discrezionalità lasciata agli Stati membri», in ordine alle modalità operative della compensazione, alla scelta tra due soli livelli: «quello degli acquirenti ovvero quello nazionale» (sentenza n. 424 del 1999). L&#8217;art. 17, commi 1 e 2, optando, di converso, per un diverso sistema a base regionale, non contemplato dalla normativa comunitaria, è costituzionalmente illegittimo per violazione degli evocati parametri costituzionali. <br />
    2.1.2.-In relazione al meccanismo della “riserva” lo stesso reg. CEE n. 3950/92 – ritenendo che «l&#8217;applicazione» del regime delle c.d. quote latte «presuppone l&#8217;esistenza di una riserva nazionale nella quale confluiscano tutti i quantitativi che, indipendentemente dai motivi, non hanno o non hanno più una destinazione individuale» (tredicesimo “considerando”) – autorizza gli Stati membri ad «alimentare la riserva nazionale, in seguito ad una riduzione lineare dell&#8217;insieme dei quantitativi di riferimento individuali, per accordare quantitativi supplementari o specifici a produttori determinati secondo criteri oggettivi fissati con la Commissione» (art. 5, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, dall&#8217;art. 1 del reg. CE n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999). <br />
    L&#8217;art. 10 del reg. CE n. 1392/2001 prevede anch&#8217;esso che «i quantitativi di riferimento che non formano o non formano più oggetto di assegnazione individuale vengono versati nella riserva nazionale di cui all&#8217;articolo 5 del regolamento CEE n. 3950/92». <br />
    Le riportate prescrizioni comunitarie delineano, pertanto, un sistema che autorizza esclusivamente la istituzione di una riserva di livello nazionale. Va, altresì, osservato che tale sistema è stato successivamente confermato anche dall&#8217;art. 14 del reg. CE n. 1788/2003, in base al quale, all&#8217;interno dei quantitativi di riferimento nazionali «ciascuno Stato membro istituisce una riserva nazionale, in particolare ai fini delle assegnazioni» ai singoli produttori dei quantitativi confluiti nella stessa riserva in base a criteri oggettivi comunicati alla Commissione (art. 7). <br />
    L&#8217;art. 20 della legge impugnata, stabilendo – nell&#8217;ambito del territorio regionale – che la struttura competente ripartisca tra i produttori i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione o revoca, presuppone, invece, l&#8217;esistenza di una “riserva regionale”, non consentita dalla riportata normativa comunitaria, con conseguente illegittimità costituzionale della disposizione censurata. <br />
per questi motivi</p>
<p align=center><b>  LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 17, commi 1 e 2, e dell&#8217;art. 20 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta/Vallée d&#8217;Aoste 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2005-n-286/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.286</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-288/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-288/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.288</a></p>
<p>Pres. CAPOTOSTI, Red. GALLO manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale sulla determinazione della base imponibile dell&#8217;ICI I.C.I. &#8211; base imponibile &#8211; determinazione in caso di demolizione e successiva di costruzione di fabbricati fino al completamento. È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 2, del decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-288/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-288/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPOTOSTI, Red. GALLO</span></p>
<hr />
<p>manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale sulla determinazione della base imponibile dell&#8217;ICI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">I.C.I. &#8211; base imponibile &#8211; determinazione in caso di demolizione e successiva di costruzione di fabbricati fino al completamento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell&#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria.<br />
L&#8217;insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il controllo della Corte sulla rilevanza e comporta la manifesta inammissibilità della questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p> Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;<br />
  Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni<br />
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,<br />
Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, «comma 6» (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell&#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza del 23 marzo 2004 dalla Commissione tributaria regionale della Liguria nella controversia vertente tra la s.a.s. Miramare di Allione Franco &#038; C. e il Comune di Bordighera, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.<br />
    Visti l&#8217;atto di costituzione del Comune di Bordighera nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.<br />
    Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Liguria, con ordinanza del 23 marzo 2004, nel corso di un giudizio in grado di appello,  ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, «comma 6» (recte: comma 2), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell&#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), «nella parte in cui non prevede che la determinazione ai fini dell&#8217;ICI del valore imponibile avvenga sulla base del valore dell&#8217;area, senza tener conto del valore del fabbricato in corso di costruzione, anche nel caso in cui lo stesso risulti già iscritto a Catasto e dotato di relativa rendita»;<br />
    che il giudizio a quo ha ad oggetto l&#8217;impugnazione proposta avverso l&#8217;avviso di accertamento dell&#8217;ICI per l&#8217;anno 1998, emesso dal Comune di Bordighera in base alle rendite castastali di alcune unità immobiliari ricomprese in un fabbricato di proprietà della contribuente ed interessato da lavori di ristrutturazione, per le quali la stessa contribuente, al fine di ottenere la concessione in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell&#8217;attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), aveva presentato al Comune, nel 1997, la prova dell&#8217;accatastamento e della correlativa attribuzione delle rendite catastali; <br />
    che, ad avviso della Commissione tributaria rimettente, il citato art. 5, «comma 6» (recte: comma 2), del decreto legislativo n. 504 del  1992, imponendo il calcolo dell&#8217;ICI in base alle rendite catastali attribuite ai fabbricati, anche se questi siano ancora in corso di costruzione, si porrebbe in contrasto con gli evocati parametri costituzionali, perché: a) in riferimento all&#8217;art. 3 Cost., comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all&#8217;ipotesi – ritenuta sostanzialmente identica – di demolizione di un fabbricato e di sua successiva ricostruzione, posto che in quest&#8217;ultima ipotesi la base imponibile dell&#8217;ICI, fino al momento in cui il fabbricato sia ultimato o comunque utilizzato prima dell&#8217;ultimazione, è costituita esclusivamente dal valore dell&#8217;area utilizzata; b) in riferimento all&#8217;art. 53 Cost., implicherebbe la considerazione di un valore solo fittizio, in quanto parametrato alla rendita catastale attribuita ad un fabbricato ancora in corso di costruzione e perciò inidoneo a costituire una potenziale fonte di reddito edilizio;<br />
    che si è costituito in giudizio il Comune di Bordighera, chiedendo, con memoria depositata fuori termine e seguìta da una più ampia memoria illustrativa, che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile e, comunque, infondata;<br />
    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l&#8217;inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza della questione;<br />
    che, per la difesa erariale, l&#8217;inammissibilità deriverebbe sia dall&#8217;incompiuta descrizione della fattispecie da parte del rimettente (il quale non avrebbe accertato in punto di fatto se il fabbricato oggetto dell&#8217;avviso impugnato fosse, nel 1998, in corso di  costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o fosse stato, invece, ultimato), sia dalla richiesta, avanzata alla Corte da parte di quest&#8217;ultimo, di una pronuncia additiva che si porrebbe in contrasto con i princìpi generali dell&#8217;ordinamento catastale, in base al quale non sarebbe consentito attribuire una rendita catastale ad un fabbricato non ancora ultimato;<br />
    che, sempre per l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, la questione sarebbe in ogni caso manifestamente infondata, perché o si verserebbe in un&#8217;ipotesi di falsa applicazione della legge ordinaria – nel caso in cui gli uffici catastali avessero illegittimamente attribuito una rendita catastale ad un fabbricato ancora in costruzione –  oppure  il rimettente avrebbe indebitamente posto a raffronto situazioni eterogenee, quali quella attinente ad un fabbricato già ultimato (disciplinata dall&#8217;art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 504 del  1992 e costituente un adeguato indice della nuova capacità contributiva acquisita dal proprietario dell&#8217;immobile) e quella, del tutto diversa, attinente ad un fabbricato in corso d&#8217;opera e ancora non utilizzato (disciplinata dal comma 6 dello stesso art. 5 e rappresentativa di un differente grado di capacità contributiva).<br />
    Considerato che la Commissione tributaria regionale della Liguria dubita – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione – della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell&#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell&#8217;ICI, la determinazione del valore imponibile di un fabbricato ancora in corso di costruzione, ma già iscritto a catasto e dotato della relativa rendita, debba effettuarsi sulla base di quest&#8217;ultima, anziché sulla base del solo valore dell&#8217;area, senza tener conto del valore del fabbricato;<br />
    che il rimettente muove da due distinti ed impliciti presupposti, uno in punto di fatto ed uno in punto di diritto, e cioè, rispettivamente, che il fabbricato oggetto dell&#8217;impugnato avviso di accertamento dell&#8217;ICI era ancora inutilizzato ed in corso d&#8217;opera nel 1998, e che la legge vigente consente di attribuire la rendita catastale anche ad un fabbricato non ancora ultimato;<br />
    che, in ordine al primo presupposto, il rimettente si è limitato a riferire che nel giudizio a quo è controverso se il fabbricato fosse stato già ultimato al momento dell&#8217;attribuzione della rendita catastale e ad aggiungere che, secondo l&#8217;ente impositore, cioè il Comune di Bordighera, la rendita era stata attribuita dagli uffici catastali su specifica istanza della contribuente, corredata dall&#8217;espressa dichiarazione dell&#8217;avvenuta ultimazione del fabbricato, resa al fine dell&#8217;ottenimento di una concessione edilizia in sanatoria;<br />
    che, pertanto, la Commissione tributaria regionale ha omesso di prendere esplicita posizione sul predetto punto controverso e, in particolare, di fornire una qualsiasi motivazione sulla circostanza – data soltanto per presupposta – della mancata ultimazione e della mancata utilizzazione, all&#8217;epoca, del fabbricato;<br />
    che era, invece, onere del rimettente fornire al riguardo una specifica e plausibile motivazione, non solo perché tale circostanza è controversa in giudizio, ma anche perché la nozione di “ultimazione dell&#8217;edificio” ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 31, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante “Norme in materia di controllo dell&#8217;attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie” (esecuzione del rustico; completamento della copertura; completamento funzionale, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza) &#8211; è ben diversa da quella di “ultimazione del fabbricato” ai fini dell&#8217;attribuzione della rendita catastale (idoneità dell&#8217;unità immobiliare alla produzione di reddito) e della conseguente determinazione della base imponibile dell&#8217;ICI  (art. 2, comma 1, lettera a, ed art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1992);<br />
    che anche l&#8217;altro implicito presupposto da cui muove il rimettente, secondo il quale la legge vigente consentirebbe di attribuire la rendita catastale anche ad un fabbricato non ancora ultimato, è privo di motivazione adeguata, non avendo la Commissione tributaria regionale dato conto della compatibilità di tale interpretazione con le norme che esigono, per la configurabilità di una “unità immobiliare urbana” e, quindi, per l&#8217;attribuzione della corrispondente rendita catastale, il requisito dell&#8217;“idoneità a produrre un reddito proprio” (art. 5 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, recante “Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249) e, dunque, la sussistenza di un “cespite indipendente” (art. 40 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, recante “Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”);<br />
    che, in ogni caso, la circostanza di fatto dell&#8217;avvenuta ultimazione del fabbricato, al momento dell&#8217;attribuzione della rendita catastale, è accertamento pregiudiziale ad ogni altro rilievo, perché, nel caso in cui il fabbricato fosse stato già “ultimato” (ai fini dell&#8217;applicazione della normativa catastale) e, pertanto, costituisse un&#8217;autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito, la sollevata questione sarebbe palesemente irrilevante, dovendo il giudice applicare il comma 2 dell&#8217;art. 5 del d. lgs. n. 504 del 1992 in un&#8217;ipotesi completamente diversa da quella, regolata dal comma 6 dello stesso art. 5, concernente il caso di un fabbricato ancora in costruzione; <br />
    che, dunque, l&#8217;insufficiente descrizione della fattispecie in ordine a tale circostanza impedisce il controllo della Corte sulla rilevanza e comporta la manifesta inammissibilità della questione. <br />
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align=center><b> PER QUESTI MOTIVI<br />
    LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell&#8217;articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-288/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.292</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-292/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-292/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-292/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.292</a></p>
<p>Pres. CAPOTOSTI, Red. GALLO manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale in tema di istanza di rimborso della ritenuta d&#8217;acconto Imposte dirette &#8211; istanza di rimborso di ritenute versate a titolo di tassazione separata su indennità percepite a seguito di sentenza o transazione relativa a risoluzione di rapporto di lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-292/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-292/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.292</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CAPOTOSTI, Red. GALLO</span></p>
<hr />
<p>manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale in tema di istanza di rimborso della ritenuta d&#8217;acconto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte dirette &#8211; istanza di rimborso di ritenute versate a titolo di tassazione separata su indennità percepite a seguito di sentenza o transazione relativa a risoluzione di rapporto di lavoro.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l&#8217;occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto.<br />
L&#8217;accoglimento della questione non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio a quo ed in particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, non comporterebbe il rimborso della ritenuta d&#8217;acconto chiesta in restituzione all&#8217;erario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:</p>
<p> Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;<br />
  Giudici: Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni<br />
Maria  FLICK,  Francesco  AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,<br />
Paolo MADDALENA, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l&#8217;occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, promosso con ordinanza del 10 marzo 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto nella   controversia vertente tra Teodoro Giarnieri e la Agenzia delle entrate – Ufficio di Grosseto, iscritta al n. 1029 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2005.<br />
	Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	udito nella camera di consiglio dell&#8217;8 giugno 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.<br />	<br />
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un contribuente nei confronti dell&#8217;Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso della ritenuta d&#8217;acconto effettuata ai fini dell&#8217;IRPEF dal suo datore di lavoro, la Commissione tributaria provinciale di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione,  questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l&#8217;occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale il regime della tassazione separata previsto dall&#8217;articolo 16, comma 1, lettera a), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, viene esteso ai redditi riguardanti «le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell&#8217;autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro»;<br />
    che il giudice rimettente premette che il contribuente aveva stipulato con il suo datore di lavoro una transazione concernente la risoluzione del rapporto di lavoro, in forza della quale erano state attribuite al lavoratore, a titolo di risarcimento, somme  sulle quali il datore di lavoro, quale sostituto d&#8217;imposta, aveva operato la ritenuta d&#8217;acconto ai fini dell&#8217;IRPEF;<br />
    che la Commissione tributaria ha ritenuto rilevante la sollevata questione, «poiché ove la norma di cui sopra venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, non vi sarebbe alcun titolo per l&#8217;Ufficio a ritenere le somme detratte a suo tempo dal sostituto di imposta per il semplice motivo che l&#8217;indennità attribuita […] a titolo risarcitorio non sarebbe comunque imponibile e per l&#8217;effetto non è quindi possibile decidere la causa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, essendo proprio questa la questione prospettata dal ricorrente e l&#8217;unico motivo di ricorso»;<br />
    che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente assume che la norma denunciata, nell&#8217;assoggettare ad imposta le somme percepite quale ristoro per un licenziamento illegittimo, si porrebbe in contrasto: a) con le norme della Costituzione che tutelano il lavoro (artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38); b) con le norme di legge che esentano il processo del lavoro da imposte e tasse; c) con il principio di capacità contributiva, di cui all&#8217;art. 53 Cost., data la natura risarcitoria di tali somme, «versate quale ristoro di una perdita (del posto di lavoro, della relativa retribuzione, ecc….)»;<br />
    che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per  l&#8217;inammissibilità o comunque per la manifesta infondatezza della sollevata questione; <br />
    che  la difesa erariale, quanto alla manifesta inammissibilità della  questione, osserva: a) che l&#8217;imponibilità delle somme transattivamente percepite dal lavoratore dipendente quale risarcimento di un danno da lucro cessante ed a definizione di una controversia concernente la cessazione del rapporto di lavoro non è stata introdotta dalla norma denunciata, ma è prevista dal combinato disposto degli artt. 6, comma  2, e 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, che non forma oggetto di censura; b) che l&#8217;accoglimento della questione non inciderebbe sul disposto del parimenti non censurato art. 16, comma 1, lettera i), del d.P.R. n. 917 del 1986, che assoggetta a tassazione separata, in via generale, anche i proventi specificamente elencati nella norma denunciata;<br />
    che, quanto alla manifesta infondatezza, l&#8217;Avvocatura generale dello Stato deduce: a) che le somme oggetto della transazione in esame, attenendo al ristoro del lucro cessante e non del danno emergente, conservano, sul piano dell&#8217;idoneità ad esprimere una capacità contributiva, la medesima natura delle retribuzioni percepite per effetto della regolare prestazione del lavoro, senza che, pertanto, il loro assoggettamento ad imposta comporti alcuna violazione dell&#8217;art. 53 della Costituzione; b) che le norme che esentano il processo del lavoro da imposte e tasse non costituiscono un idoneo tertium comparationis, perché tali esenzioni riguardano imposte d&#8217;atto concernenti l&#8217;esercizio del diritto di agire in giudizio, mentre il giudizio a quo ha ad oggetto l&#8217;imposizione diretta di un reddito di lavoro od a questo assimilabile.<br />
    Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Grosseto dubita, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l&#8217;occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale il regime della tassazione separata previsto dall&#8217;articolo 16, comma 1, lettera a) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, viene esteso ai redditi riguardanti «le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell&#8217;autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro»;<br />
    che il giudice a quo è chiamato a decidere sull&#8217;impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso, formulata da un lavoratore nei confronti dell&#8217;erario, della ritenuta d&#8217;acconto ai fini dell&#8217;IRPEF effettuata dal datore di lavoro, quale sostituto d&#8217;imposta, sulla somma dallo stesso corrisposta in via transattiva a titolo di risarcimento del danno per la chiusura di una lite concernente il rapporto di lavoro;<br />
    che il rimettente ha motivato la rilevanza della sollevata questione affermando che, ove la norma denunciata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, «non vi sarebbe alcun titolo per l&#8217;Ufficio a ritenere le somme detratte a suo tempo dal sostituto di imposta», in quanto «l&#8217;indennità attribuita […] a titolo risarcitorio non sarebbe comunque imponibile»;<br />
    che tale affermazione è errata, in quanto l&#8217;assoggettamento all&#8217;IRPEF delle somme percepite a titolo di risarcimento del danno consegue non dalla norma censurata, bensì dall&#8217;articolo 6, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986 – il quale, nel classificare i redditi imponibili, stabilisce che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi […] e le indennità conseguite, anche in forma  assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti» – integrato, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, dall&#8217;art. 48, comma 1, primo periodo, dello stesso d.P.R., nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, il quale a sua volta prevede che «il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d&#8217;imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»;<br />
    che la disposizione denunciata, come sopra osservato, si limita ad estendere il più favorevole regime della tassazione separata alle somme corrisposte a titolo risarcitorio, considerate imponibili dal combinato disposto dei citati articoli 6, comma 2, primo periodo, e 48, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917 del 1986;<br />
    che, pertanto, l&#8217;accoglimento della sollevata questione non avrebbe alcuna incidenza nel giudizio a quo ed in particolare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, non comporterebbe il rimborso della ritenuta d&#8217;acconto chiesta in restituzione all&#8217;erario;<br />
    che, di conseguenza, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza (v., ex plurimis, sentenza n. 372 del 2003 e ordinanza n. 297 del 2000).<br />
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.</p>
<p align=center><b>per questi motivi<br />
    LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l&#8217;occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 36, 37, 38 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Grosseto con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-ordinanza-19-7-2005-n-292/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/7/2005 n.292</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5736</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Cogliani Anna Maria Valente (Avv. F. D’angelo) c/ Comune di Roma (Avv. A. Manganelli) sulla necessità di una puntuale motivazione del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria 1) Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Richiesta di concessione edilizia – Rilascio della concessione nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Cogliani<br /> Anna Maria Valente (Avv. F. D’angelo) c/ Comune di Roma (Avv. A. Manganelli)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di una puntuale motivazione del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Processo amministrativo – Legittimazione e interesse processuale – Richiesta di concessione edilizia – Rilascio della concessione nelle more del ricorso &#8211;  Interesse alla pronuncia nel merito – Sussiste – Motivi – Risarcimento danni</p>
<p>2) Edilizia e urbanistica – Concessione di costruzione in sanatoria – Necessità di puntuale motivazione relativa all’effettivo contrasto tra opera realizzata e strumenti urbanistici – Sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Sussiste interesse alla pronuncia nel merito di un ricorso introitato al fine di ottenere una concessione edilizia per variazione d’uso di un immobile, in considerazione della possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, anche nel caso in cui, nelle more, sia intervenuta approvazione dello strumento urbanistico che ha dato luogo alla contestazione.</p>
<p>2) Il provvedimento di diniego del rilascio della concessione di costruzione in sanatoria deve compiutamente motivare l&#8217;effettivo contrasto tra l&#8217;opera realizzata e gli strumenti urbanistici, e tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile, così da consentire al soggetto interessato di impugnare l&#8217;atto davanti al giudice amministrativo, denunziando non solo i vizi propri della motivazione, ma anche le errate interpretazioni delle norme urbanistiche valutate col giudizio di non conformità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<BR><br />
Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. Reg. Gen. 10594  del 1998 proposto da<br /><b>Anna Maria Valente</b>, rappresentata e difesa dall’avv.Francesco D’angelo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, v. Catone 16, come da comparsa di costituzione di nuovo procuratore dep. il 25.11.2004;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma in persona del Sindaco p.t.</b>, rappresentato e difeso dall’avv. A. Magnanelli ed elettivamente  domiciliato presso  l’Avvocatura comunale in Roma, v. Tempio di Giove 21;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
determinazione dirigenziale n. 2433/98 del Comune di Roma;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
	VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;<br />	<br />
	VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	VISTI gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore, alla pubblica udienza del 26.5.2005, la Dott. Solveig Cogliani; <br />	<br />
Uditi i procuratori delle parti come di verbale d’udienza;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>	Con il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante esponeva che in data<br />
8.8.96 aveva presentato la domanda, corredata di documentazione, per la variazione d’uso dell’appartamento sito in Roma v. dell’Astronomia 18, da abitazione ad ufficio. In data 21.10.96 era consegnato il parere favorevole della USL per  i servizi igienici e la conformità degli impianti. A seguito di ulteriori precisazioni, in data 25.11.1996, era presentata la documentazione aggiuntiva. Tuttavia, essendo andata smarrita la documentazione per trasferimento degli uffici della XV Ripartizione, in data 24.3.97 l’istante presentava nuovamente la documentazione e riceveva la comunicazione del parere favorevole della Commissione edilizia e di seguito, era  notificata la concessione con la richiesta del pagamento dei contributi per le opere di urbanizzazione. Il 7.7.97 alla presentazione della reversale dell’avvenuto pagamento del contributo, l’Ufficio comunicava che, essendo entrato in vigore il Piano delle Certezze, non poteva essere rilasciata la prescritta autorizzazione e quindi era sospesa ogni decisione in merito all’istanza, senza   ulteriori spiegazioni. Deduceva, pertanto, l’istante l’illegittimità del provvedimento dirigenziale di sospensione  di ogni decisione sull’istanza presentata dalla ricorrente motivata in ragione dell’adozione delle misure di salvaguardia, secondo le previsioni di variante al PRG Piano delle Certezze, adottate con delibera del Consiglio comunale n. 92/98, lamentando, in primo luogo, che  i ritardi nel procedimento non potevano ricadere sulla posizione dell’interessata, essendo invece dovuti a disfunzioni dell’amministrazione ed, ulteriormente, deducendo che le norme del Piano delle Certezze non erano state applicate correttamente, poiché l’istanza per il cambiamento d’uso da abitazione ad ufficio contiene tutti gli elementi di fatto e di diritto previsti dall’art. 5 n. 4 della predetta delibera del Consiglio comunale n. 92/97.<br />
	Ancora, la parte istante censurava il provvedimento per eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manisfesta e la carenza di motivazione  nonché la violazione di legge. Primariamente la ricorrente evidenziava la mancata considerazione del precedente parere favorevole della Commissione edilizia e della richiesta – ottemperata – del pagamento del contributo per opere di urbanizzazione<br />	<br />
	Si costituiva il Comune, il quale precisava che l’immobile in oggetto si trova in zona  D, interessata dal nuovo Piano delle Certezze. <br />Legittimamente, pertanto, asseriva che l’amministrazione aveva applicato le misure di salvaguardia  in ragione delle nuove previsioni urbanistiche. Esponeva che, tuttavia, il provvedimento applicativo delle misure di salvaguardia ha perso efficacia per decorso del termine di cinque anni dalla sottoposizione  dello strumento urbanistico all’approvazione dell’amministrazione competente ai sensi dell’art. 12 comma 3° d.P.R. n. 380 de 2001. La ricorrente, pertanto, dovrebbe richiedere il riesame della propria istanza. In tale prospettiva chiedeva che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, in quanto nel frattempo la Giunta Regionale ha approvato   la variante con deliberazione del 2004 n. 856.<br />	<br />
	All’udienza di discussione la causa era trattenuta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Osserva il Collegio che non può essere accolta la prospettazione di parte resistente in ordine al venir meno dell’interesse al ricorso,per intervenuta approvazione dello strumento urbanistico che ha dato luogo alla contestata applicazione delle misure di salvaguardia, poiché, come precisato dalla giurisprudenza (v. Cons.giust.amm. Sicilia, 8 agosto 1998, n. 457, Cons. Stato, Sez. V. 3.10.02, n. 5202) “l’interesse dei ricorrenti alla pronuncia nel merito della controversia può essere ravvisato anche in considerazione della possibilità di chiedere il risarcimento dei danni …, una volta definita in via giudiziale, l&#8217;illegittimità della procedura…”.<br />	<br />
	Nel merito, va rilevato che il ricorso è fondato poiché il provvedimento risulta privo di una specifica motivazione in ordine al contrasto  tra domanda svolta dalla parte e le norme di salvaguardia invocate.<br />	<br />
	La giurisprudenza ha precisato che : “Il provvedimento di diniego del rilascio della concessione di costruzione in sanatoria deve compiutamente motivare l&#8217;effettivo contrasto tra l&#8217;opera realizzata e gli strumenti urbanistici, e tale contrasto deve essere evidenziato in maniera intelligibile, così da consentire al soggetto interessato di impugnare l&#8217;atto davanti al giudice amministrativo, denunziando non solo i vizi propri della motivazione, ma anche le errate interpretazioni delle norme urbanistiche valutate col giudizio di non conformità.” (TAR Sardegna , 10.11.2003 n. 1448)<br />
	La necessità di una motivazione si evidenzia ancor più nella fattispecie in esame che sospende sine die il procedimento concessorio.<br />
	Ulteriormente, va rilevato che il Piano delle Certezze, invocato da parte resistente, prevede la  riclassificazione delle zone D in zone B, cui risulta applicabile l’art. 5 delle NTA al PRG relativo alla conservazione del tessuto  edilizio e viario. A norma del menzionato articolo 5 non sono preclusi tutti gli interventi, ma  è permesso, tra l’altro, il cambiamento di destinazione d’uso (lett. g) alle condizioni che vengono specificate nei paragrafi del medesimo articolo. Pertanto, l’amministrazione, nel sospendere il procedimento avrebbe dovuto specificamente indicare in che modo il domandato intervento si poneva in contrasto con le indicate condizioni e previsioni. Da quanto sin qui evidenziato deriva che il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato, restando assorbita ogni altra censura. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis) accoglie il ricorso e per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;<br />  compensa le spese di lite tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.5.2005.																																																																																												</p>
<p>con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Patrizio Giulia                                                 PRESIDENTE<br />
Francesco Giordano                                Consigliere<br />
Solveig Cogliani, rel.	               Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5746</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5746/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5746/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5746/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5746</a></p>
<p>Pres. Giulia, Est. Cogliani Cesare di Pascasio (Avv. A. Presutti) c/ Comune di Roma (Avv. A. Raimondo) sulle conseguenze processuali in caso di mancata collaborazione dell&#8217;amministrazione all&#8217;attività istruttoria disposta dal giudice 1. Pubblico impiego – Mansioni superiori – Rilevanza ai fini del trattamento economico e progressione di carriera – Va</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5746/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5746</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5746/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5746</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, Est. Cogliani<br /> Cesare di Pascasio (Avv. A. Presutti) c/ Comune di Roma (Avv. A. Raimondo)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze processuali in caso di mancata collaborazione dell&#8217;amministrazione all&#8217;attività istruttoria disposta dal giudice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Mansioni superiori – Rilevanza ai fini del trattamento economico e progressione di carriera – Va esclusa &#8211; Motivi</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Mancata collaborazione dell’amministrazione all&#8217;attività istruttoria disposta dal giudice – Assenza di giustificazione – Conseguenze – Art. 116 c.p.c. – E’ applicabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono irrilevanti, sia ai fini economici che ai fini della progressione di carriera, le mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente, rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina, salvo che una legge non disponga diversamente, perché l&#8217;attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina e di inquadramento.</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 116 c.p.c., la mancata collaborazione dell’amministrazione all&#8217;attività istruttoria disposta dal giudice amministrativo può essere valutata, se sfornita di giustificazione, in senso sfavorevole alla parte pubblica ed interpretata come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso quando ciò non risulti in contrasto con la documentazione acquisita agli atti del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
Sezione Seconda bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p> sul ricorso n. Reg. Gen. 3117 del 1993 proposto da<br />
<b>Cesare di Pascasio</b> , rappresentato e difeso dall’avv. Avilio Presutti  ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, P.zza S. Salvatore in Lauro n. 10 per delega nell’atto di costituzione di nuovo difensore del 14.5.2003;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. Raimondo ed elettivamente  domiciliato presso  l’Avvocatura comunale in Roma, v. del Tempio di Giove 21;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della nota 9.12.1992 prot. 115692 del comune  di Roma, ripartizione I, comunicata in data 14.12.1992 e di ogni altro atto conseguente e  presupposto;</p>
<p>e per la  condanna<br />
dell’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente , a far data dal 1979, la differenza retributiva tra il trattamento economico della qualifica di funzionario direttivo amministrativo- VIII q.f. e quella di istruttore amministrativo – VI q.f. oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, nonché a regolarizzare la posizione pensionistica previdenziale ed assistenziale;</p>
<p>	VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;<br />	<br />
	VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	VISTI gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Nominato relatore, alla pubblica udienza del 12.5.2005, la Dott. Solveig Cogliani; <br />	<br />
Uditi i procuratori delle parti come di verbale d’udienza;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>	Con il ricorso menzionato in epigrafe, l’istante esponeva  di aver svolto le  mansioni attinenti all’VIII livello a decorrer dal 1979, avendo  compiuto sopralluoghi preventivi nei laboratori industriali, artigianali e commerciali con la redazione di relazioni conseguenti nonché per aver esercitato le funzioni di segretario della commissione per la disciplina delle arti, industrie e mestieri rumorosi (CAIMIR) e che , con ordine di servizio del 13.2.1984 n. 014481, era stato preposto all’espletamento del lavoro già svolto dall’ex funzionario Screpanti Otello, collocato a  riposo i data 16.2.1984. Conseguentemente chiedeva il riconoscimento della qualifica corrispondente alla mansioni superiori esercitate con decorrenza 1979. <br />	<br />
	Peraltro, di seguito al predetto provvedimento gli erano assegnate le mansioni di sostituzioni del dirigente Leandri con assegnazione anche della tessera di riconoscimento di cui all’ordinanza sindacale 2.2.1984 n. 485 e la possibilità di usare l’autista.<br />	<br />
	Con la nota impugnata, emanata a seguito di diffida e  messa in mora, era negato il riconoscimento delle mansioni superiori con mero richiamo agli orientamenti giurisprudenziali negativi in riferimento al riconoscimento delle mansioni di fatto svolte dal pubblico impiegato sia dal punto di vista giuridico che economico.<br />	<br />
	Conseguentemente, l’istante deduceva  la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 1° della Cost., dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 72, commi 3° e 4° d.P.R. 13.5.1987 n. 268 (inserito dall’art. 39 del D.P.R. 17.9.1987 n. 494) e dell’art. 50 d.P.R. 3.8.1990 n. 333; nonché il vizio di eccesso di potere per errore nei presupposti di  di fatto e di diritto, illogicità, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento e difetto di istruttoria e motivazione.<br />	<br />
	Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda, in particolare precisando che il ricorrente era entrato nella Commissione per la disciplina delle Arti, Industrie e mestieri rumorosi in relazione alla sua qualità personale e non in relazione ai compiti di istituto, né varrebbe  il fatto che lo stesso aveva sostituito la Leandri inquadrata nell’VIII q.f., poiché questa svolgeva all’interno della commissione mansioni di segretaria che prescindono da quelle proprie dell’VIII qualifica.<br />	<br />
	A seguito di ordinanza istruttoria di questo TAR n. 144 del 2005, con cui si chiedevano informazioni all’amministrazione in ordine alla qualifica rivestita dal dipendente messo in quiescenza nonché in ordine al motivo della sostituzione e sull’esistenza di provvedimenti formali, l’amministrazione intimata rispondeva di non “essere in possesso” del provvedimento formale di assegnazione delle mansioni superiori e produceva la  nota della ripartizione I del Comune di Roma n. 65991 del 23.6.1992, con cui si precisava che,  sulla base alla sentenza della Corte costituzionale n. 296 de 1990, la giurisprudenza del Consiglio di Stato  riconosceva entro limiti ben precisi il diritto dei dipendenti  che abbiano svolto mansioni superiori a percepire il trattamento economico corrispondente alla qualità del lavoro prestato, per i periodi di effettivo svolgimento, ovvero solo nell’ipotesi di vacanza del posto di qualifica immediatamente superiore  e non anche nel caso di assenza del titolare, comunque motivata, nel qual caso vige l’obbligo di vicendevole supplenza.  Con riferimento a tale nota, il dirigente superiore motivava il diniego del riconoscimento con nota del 9.4.1993 n. 86067.<br />	<br />
	Osserva il Collegio che è ben nota la posizione della giurisprudenza, ormai pacifica, sull’irrilevanza della mansioni superiori nel regime giuridico anteriore alla riforma del pubblico impiego, in assenza dei requisiti costituiti dal provvedimento formale di assegnazione e di una previsione normativa specifica, in ragione della prevalenza, sottolineata dalle pronunzie del Consiglio di Stato, dei principi dell’interesse pubblico al buon andamento ed all’economicità dell’azione amministrativa, per i quali  l’accesso alle qualifiche è dato per concorso pubblico e ciò che determina la retribuzione nel settore pubblico è la qualifica e non le mansioni esercitate di fatto.<br /> Tuttavia , il caso di specie è particolare in ragione dell’assegnazione del ricorrente allo svolgimento di mansioni a seguito dell’asserita collocazione in quiescenza di altro dipendente di q.f. superiore, con l’assegnazione di compiti fino ad allora svolti dal predetto dipendente della VIII q.f. e riconoscimento dei tesserini e dell’autista per l’adempimento delle mansioni, come documentato in atti e sopra ricordato.<br />	<br />
	Orbene, infatti, la stessa giurisprudenza rileva che :<br />	<br />
“Sono irrilevanti, sia ai fini economici che ai fini della progressione di carriera, le mansioni superiori svolte dal pubblico dipendente, rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina, salvo che una legge non disponga diversamente, perché l&#8217;attribuzione delle mansioni e del relativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di nomina e di inquadramento.”<br />
(Consiglio Stato, sez. V, 21 novembre 2003, n. 7548)<br />
	Orbene, nel caso in esame, il ricorrente richiama la norma di riferimento che espressamente prevede il riconoscimento economico delle mansioni superiori da parte del dipendente di q.f. immediatamente inferiore, per il caso di vacanza del posto. Dispone, infatti, l’art. 72, del d.P.R.  n. 268 del 1987, come modificato dall&#8217;art. 39, d.p.r. 17 settembre 1987, n. 494:<br />
“1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative dell&#8217;ente, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate con provvedimento ufficiale a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell&#8217;ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.<br />
2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all&#8217;espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.<br />
3. L&#8217;incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.<br />
4. Qualora l&#8217;incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni, va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche .”<br />
	Osserva il collegio, pertanto, che debbano ritenersi sufficientemente integrati, in forza di quanto precisato, di presupposti per il riconoscimento economico dello svolgimento delle mansioni superiori ai sensi del terzo e quarto comma del cit. D.P.R., fermo restando che la rilevanza di tali prestazioni presupposne sia la vacanza del relativo posto in organico che il conferimento dell’incarico con atto formale (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 13.10.1998, n. 604).<br />	<br />
Per quanto riguarda tali presupposti, mentre non risulta in alcun mod, neanche in base alle deduzioni del ricorrente, la loro sussistenza per il periodo precedente al 1984, per cui il ricorso va, “in parte qua”, respinto, l’amministrazione ha sostanzialmente omesso di ottemperare agli incombenti istruttori in ordine alla  sostituzione del dipendente  Screpanti Otello con ordine di servizio 13.2.1984  n. 014481 in ragione del suo collocamento a riposo dal 16.2.1984, provvedimento da cui discende asseritamente l’attribuzione dell’autista, l’espletamento costante della funzione  di segretario del CAIMR, anche in sostituzione della dipendente Leandri.<br />
	A riguardo va ricordato che: “Ai sensi dell&#8217;art. 116 c.p.c., la mancata collaborazione dell’amministrazione all&#8217;attività istruttoria disposta dal giudice amministrativo (omesso deposito di documentati chiarimenti richiesti con sentenza interlocutoria) può essere valutata, se sfornita di giustificazione, in senso sfavorevole alla parte pubblica ed interpretata come ammissione dei fatti dedotti a sostegno del ricorso quando ciò non risulti in contrasto con la documentazione acquisita agli atti del giudizio.”<br />	<br />
(Consiglio Stato, sez. IV, 3 ottobre 2003, n. 5736).<br />
	Conseguentemente in ordine alla posizione del dipendente sostituito, in ragione della documentazione prodotta dall’istante in ordine allo svolgimento dell’attività presso il CAIMR ed all’attribuzione dell’autista, la mancata risposta dell’amministrazione può essere interpretata da questo giudice come ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente in ordine alla sostituzione del dipendente  Screpanti a seguito di conferimento delle mansioni di VIII q.f. proprie del posto rimasto vacante, con la decorrenza prevista dal predetto ordine di servizio n. 014481 del 13.2.1984.<br />	<br />
Il ricorso va, in conclusione, accolto, limitatamente alla domanda di annullamento dell’atto impugnato, in quanto la corresponsione delle differenze retributive relative al periodo sopra precisato è subordinata all’accertamento da parte dell’Amministrazione, in sede di esecuzione della presente sentenza, dalla effettiva sussistenza dei predetti requisiti (incarico formale e vacanza del posto).<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis) accoglie in parte il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto, annulla la nota n. 115692 comunicata il 14.12.1992, salvi restando gli ulteriori provvedimento dell’Amministrazione.<br />
Compensa tra le parti le spese di lite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12.5.2005.</p>
<p>con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Patrizio Giulia                                                 PRESIDENTE<br />
Francesco Giordano                                        Consigliere<br />
Solveig Cogliani, rel.		                     Primo Referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-19-7-2005-n-5746/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5746</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5724</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5724/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5724/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5724/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5724</a></p>
<p>Pres. La Medica, Est. Sestini Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter &#038; C. (Avv.ti W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Ministero Economia e Finanze ( Avv. dello Stato) sulla giurisdizione del G.O. in materia di aiuti comunitari 1) Industria e commercio &#8211; Aiuti comunitari &#8211; Erogazione di contributi</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Sestini<br /> Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter &#038; C. (Avv.ti  W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Ministero Economia e Finanze ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. in materia di aiuti comunitari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Industria e commercio &#8211; Aiuti comunitari &#8211;  Erogazione di contributi – Assenza di valutazioni discrezionali in capo alla P.A. – Diritto soggettivo – Sussistenza – Condizioni</p>
<p>2)  Giurisdizione e competenza – Erogazione contributi comunitari – Restituzione all’ esportazione &#8211; Regolamento CEE 3665/97 – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussiste – Motivi – Normativa comunitaria – Disciplina puntuale dei presupposti e della procedura</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) In materia di aiuti comunitari, sussiste diritto soggettivo in capo ai beneficiari qualora le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l&#8217;erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione.</p>
<p>2) Sussiste giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa al  recupero della somma erogata a titolo di “restituzione all’esportazione”, contributo comunitario previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97, come modificato dal successivo regolamento n. 815/97,  avendo, la normativa comunitaria intervenuta a disciplinare il contributo in questione, analiticamente previsto i presupposti materiali e le regole procedurali ai fini della concessione dello stesso contributo e residuando in capo all’amministrazione non un potere discrezionale ma un mero potere di riscontro dei presupposti <i>de qua.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
-SEZIONE II &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5426 del 1998 proposto dalla<br />
<b>Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti  Wilma Viscardini Donà e Marco Attanasio, ed elettivamente  domiciliata presso lo studio del medesimo Avvocato Attanasio in Roma, Via Ofanto n. 18;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliato ex lege;<br />
per l’annullamento:<br />
del provvedimento prot. 31899 – n. 225/97 dell’intimato Ministero, Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette, Direzione Compartimentale per le Contabilità Centralizzate, con cui è stato disposto nei confronti della società ricorrente il recupero della somma di Lire 3.142.720, a valere sulla somma a suo tempo erogata a titolo di anticipazione sul contributo comunitario “restituzione all’esportazione”, previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97 e successive modificazioni.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione finanziaria; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del  27 aprile 2005 il dr. Raffaello Sestini, uditi gli avvocati Attanasio per la Soc. ricorrente e l’avv. dello Stato Venturini per l’Amministrazione resistente; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>        Con il proposto gravame la società ricorrente, operante nel settore del commercio internazionale della carne bovina, ha impugnato la determinazione indicata in epigrafe, con cui l’intimata amministrazione ha disposto il recupero di una parte della somma a suo tempo erogata a titolo di “restituzione all’esportazione”, contributo comunitario previsto e disciplinato dal Regolamento CEE 3665/97, come modificato dal successivo regolamento n. 815/97.<br />
       In particolare, la ricorrente ha presentato una dichiarazione di esportazione, accettata dall’Autorità competente, in data 15 dicembre 1995, ed entro il prescritto termine di dodici mesi ha proposto l’istanza di saldo e svincolo della cauzione, corredandola della documentazione ritenuta necessaria (bolla doganale di esportazione, lettera di vettura internazionale, certificato di sdoganamento nel paese terzo destinatario), e facendo poi seguire l’ulteriore documento costituito dal certificato di analisi.<br />
       L’intimata amministrazione finanziaria ha, peraltro, chiesto il recupero della somma indicata in epigrafe, pari al 15% dell’anticipazione erogata, maggiorata del 15%, osservando che il predetto certificato sarebbe stato presentato “oltre i tre mesi dalla data di notifica, ma entro i diciotto mesi dalla data di accettazione della dichiarazione doganale”.<br />
       Allo scadere del termine per la formazione del silenzio rigetto sul ricorso gerarchico presentato, la ricorrente ha, quindi, adito questo Tribunale, deducendo l’illegittimità del provvedimento impugnato per errore manifesto, eccesso di potere e violazione di legge.<br />
       L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio,  eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel me<br />rito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.<br />
       Con ordinanza n. 1245/1998, questo Tribunale  ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.<br />
       Alla pubblica udienza del 27 aprile 2005 il ricorso è stato, infine, assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>       Con il proposto gravame è stata impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stato disposto il recupero dell’importo, erogato alla società ricorrente a titolo di anticipazione del contributo comunitario denominato “restituzione all’esportazione”.<br />
       Il ricorso deve essere dichiarato, in linea con quanto eccepito dall’intimata amministrazione e con la recente giurisprudenza di questa Sezione, inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale.<br />
       Al riguardo deve essere osservato che:<br />
a) in materia di aiuti comunitari, la posizione dei beneficiari è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali, mentre ove l&#8217;erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez.IV, n.2224 del 12/4/2001; n. 3040 del 14/5/2004; sez. VI, n. 763 del 31/5/1996);<br />
b) nella fattispecie in esame la normativa comunitaria intervenuta a disciplinare il contributo in questione (regolamento CEE 3665/87 come modificato dal successivo regolamento n. 815/97) ha analiticamente previsto i presupposti materiali e le regole procedurali ai fini della concessione dello stesso contributo, per cui all’amministrazione è stato attribuito solamente un mero potere di riscontro di tali presupposti, come è concretamente accaduto nella controversia in trattazione;<br />
c) la specifica controversia in esame, in particolare, consegue all’ordinario svolgimento della procedura, che si articola nell’erogazione di una anticipazione finanziaria su domanda e nel successivo saldo dell’importo del contributo, previa verifica, da parte dell’Amministrazione, dei documenti attestanti la regolarità dell’avvenuta operazione. Il beneficiario ha, quindi,  l’onere di far pervenire la medesima documentazione entro i termini prescritti, pena la revoca, totale o (come nella fattispecie in esame) parziale, del contributo da parte dell’Amministrazione,  che non può compiere, quindi, alcun apprezzamento discrezionale circa i diversi interessi pubblici e privati coinvolti;<br />
d) conseguentemente, avuto presente che la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base alla prospettazione delle parti bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, e cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio, (ex plurimis Cass. Civ. Sez. UU. n. 130 del 12/4/2000), il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale, stante che la posizione soggettiva di cui si invoca la tutela ha natura di diritto soggettivo. <br />
       Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Società F.lli Tosetto s.a.s. di Tosetto Walter &#038; C., come in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:<br />
Domenico   LA MEDICA      &#8211; Presidente<br />
Roberto      CAPUZZI            &#8211; Consigliere<br />
Raffaello SESTINI                 &#8211; Primo referendario,  estensore</p>
<p>IL PRESIDENTE                              IL GIUDICE ESTENSORE</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5725</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5725/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La Medica, Est. Bottiglieri Società Elia a r.l. (Avv. G. Valeri) c/ Regione Lazio (n.c.) e Comune di Pomezia (Avv. G. Di Battista) sulla necessità di una congrua motivazione nel caso di reiterazione di vincoli espropriativi 1) Edilizia e Urbanistica &#8211; Art. 2, l. 19 novembre 1968, n. 1187</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Bottiglieri<br /> Società Elia a r.l. (Avv. G. Valeri) c/ Regione Lazio (n.c.) e Comune di Pomezia (Avv. G. Di Battista)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di una congrua motivazione nel caso di reiterazione di vincoli espropriativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Edilizia e Urbanistica &#8211; Art. 2, l. 19 novembre 1968, n. 1187 – Vincoli espropriativi – Reiterazione – Congrua motivazione – Necessità &#8211; Sussiste</p>
<p>2) Edilizia e urbanistica – Scelte urbanistiche della P.A. &#8211;  Motivazione puntuale – Necessità – Sussiste – Fattispecie &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)  La reiterazione di un vincolo espropriativo scaduto deve essere corredata da una congrua motivazione, in ordine alla persistente attualità degli interessi pubblici che, a suo tempo, ne hanno determinato l’apposizione, alla concreta fattibilità dell’intervento e alla mancanza di soluzioni alternative; tale motivazione non deve necessariamente essere puntuale, ovvero partitamene riferita alle singole proprietà interessate, ma deve supportare l’esito della comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, in correlazione ai criteri di ordine tecnico-urbanistico seguiti per la redazione del progetto dell’intervento pianificatorio.</p>
<p>2) E’ necessaria una motivazione puntuale delle scelte urbanistiche, che tenga conto delle aspirazioni dei privati,  quando particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni e, particolarmente, quando esse comportino una specifica incidenza, in senso peggiorativo, su interessi particolarmente qualificati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11018/99, proposto da<br />
<b>Società Elia a r.l.</b>, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Valeri, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, via A. Baiamonti, n. 10;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;<br />
&#8211; il <b>Comune di Pomezia</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Di Battista, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via della Giuliana, n. 38;</p>
<p>PER L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
della  determinazione della Giunta regionale di approvazione tacita, ex art. 4, ultimo comma, l.r. 36/87, del piano particolareggiato “Pomezia Centro”, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, e, in particolare:<br /> della delibera del Consiglio Comunale di Pomezia, n. 85, del 25 ottobre 1995, di adozione del p.p. in questione; della delibera del Consiglio Comunale di Pomezia, n. 73, del 28 giugno 1996, di controdeduzioni alle osservazioni del menzionato p.p.; della delibera del Consiglio Comunale di Pomezia, n. 28, del 22 marzo 1999, di approvazione, per decorrenza dei termini di cui alla l.r. 36/87, art. 4, del p.p.e. “Pomezia Centro”.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 25 maggio 2005, la dr.ssa Anna Bottiglieri;<br />
uditi l’avv. Luisa Ponti, in delega, per parte ricorrente, e l’avv. A. Di Battista, in delega, per l’amministrazione comunale resistente.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p> Con ricorso notificato in data 26 luglio 1999, depositato il successivo 5 agosto, la istante società espone: di essere proprietaria in Comune di Pomezia di un’area di mq. 64.000, destinata dal piano regolatore generale, approvato con delibera regionale n. 4246/74, a parco pubblico; di aver diffidato l’amministrazione, a seguito della intervenuta decadenza della destinazione, per scadenza del termine quinquennale di cui all’art. 2, l. 1187/68, ad ottemperare all’obbligo di ricostituire la disciplina urbanistica della zona, obbligo accertato con sentenza da questo Tribunale, sez. I, e dal Consiglio di Stato, sez. IV (rispettivamente, nn. 114/90 e 226/92); che le parti pervenivano, successivamente, ad una proposta transattiva, in base alla quale la società avrebbe ceduto gratuitamente al Comune una parte dell’area (mq. 45.000), conservando la restante con possibilità di realizzarvi una determinata cubatura edilizia (mc. 58.000), proposta approvata dalla commissione urbanistica comunale nella seduta del 17 ottobre 1995.<br />
La ricorrente domanda, indi, l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, con i quali, immediatamente dopo l’approvazione della proposta transattiva da parte della citata commissione, e invece di darvi seguito, il Comune ha provveduto ad adottare il piano particolareggiato “Pomezia Centro” in variante al p.r.g, destinando nuovamente l’area dei ricorrenti a servizi pubblici (delibera n. 85/95), a respingere le osservazioni della ricorrente medesima (delibera n. 73/96), e a prendere atto dell’intervenuta approvazione regionale del piano, per decorrenza dei termini ex art. 4, l.r. 36/87 (delibera n. 28/99).<br />
Avverso gli atti impugnati vengono dedotte, in diritto, le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione artt. 10 nonché 13 e ss., l. 1150/42 – contraddittorietà  –  carenza dei presupposti; 2) violazione  e falsa applicazione artt. 10 nonchè 13 e ss., l. 1150/ 42, e d.m. 1444/68 – eccesso di potere per carenza di motivazione; 3) violazione  e falsa applicazione artt. 10 e 16, l. 1150/42, nonché art. 41, l.r. 36/87 – incompetenza; 4) violazione  e falsa applicazione art. 10, l. 1150/42 – eccesso di potere per difetto di motivazione. <br />
Lamenta, in particolare, la ricorrente società: la carenza dei presupposti per la previsione dello strumento attuativo, stante il sostanziale completamento urbanizzativo e costruttivo del comprensorio considerato, attestato dalla stessa relazione tecnica al piano; la sufficienza degli standards esistenti, nonchè la carenza di motivazione della scelta del sovradimensionamento degli stessi; l’indebita sostituzione del Comune all’amministrazione regionale, nel prendere atto dell’intervenuta approvazione del piano in esame per silenzio-assenso, ritenendo che “…le opposizioni  e le osservazioni presentate avverso le prescrizioni del p.p.e. predetto debbano ritenersi decise in conformità alle relative controdeduzioni comunali…”; la reiterazione del preesistente vincolo espropriativo scaduto, non sorretta da specifica e congrua motivazione né dalla previsione di indennizzo, nonché la mancata puntuale considerazione delle legittime e consolidate aspettative dell’interessata ad un riconoscimento, sia pur parziale, della edificabilità dell’area.<br />
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’intimata amministrazione comunale.<br />
Le parti hanno affidato a  memorie successivamente depositate lo sviluppo delle proprie tesi difensive. <br />
Indi la causa è stata chiamata, per la delibazione del merito, alla pubblica udienza del 25 maggio 2005.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Viene all’odierno esame del Collegio la questione inerente la legittimità di tre deliberazioni del Comune di Pomezia, con le quali l’amministrazione ha adottato il piano particolareggiato “Pomezia Centro” in variante al p.r.g, destinando l’area di proprietà della ricorrente a servizi pubblici (delibera n. 85/95), ha respinto le osservazioni della medesima (delibera n. 73/96), ed ha preso atto dell’intervenuta approvazione regionale del piano, per decorrenza dei termini ex art. 4, l.r. 36/87, ritenendo che “…le opposizioni  e le osservazioni presentate avverso le prescrizioni del p.p.e. predetto debbano ritenersi decise in conformità alle relative controdeduzioni comunali…” (delibera n. 28/99).<br />
Espone, a riguardo, la ricorrente, che l’area in questione, di mq. 64.000, risultava destinata dal piano regolatore generale, approvato con delibera regionale n. 4246/74, a parco pubblico, e che, a seguito della intervenuta decadenza della destinazione, per scadenza del termine quinquennale di cui all’art. 2, l. 1187/68, e dell’accertamento giudiziale dell’obbligo, in capo al Comune, di ricostituire la disciplina urbanistica della zona (sentenze TAR Lazio, sez. I, n. 114/90 e Consiglio di Stato, sez. IV, n. 226/92), le parti pervenivano, nel periodo immediatamente precedente l’adozione del piano in questione, ad una proposta transattiva, in base alla quale la società avrebbe ceduto gratuitamente al Comune una parte dell’area (mq. 45.000), conservando la restante con possibilità di realizzarvi una determinata cubatura edilizia (mc. 58.000), proposta approvata dalla commissione urbanistica comunale nella seduta del 17 ottobre 1995.<br />
Avverso l’atto impugnato vengono dedotte le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione artt. 10 nonché 13 e ss., l. 1150/42 – contraddittorietà –  carenza dei presupposti; 2) violazione  e falsa applicazione artt. 10 nonchè 13 e ss., l. 1150/42, e d.m. 1444/68 – eccesso di potere per carenza di motivazione; 3) violazione  e falsa applicazione artt. 10 e 16, l. 1150/42, nonché art. 41, l.r. 36/87 – incompetenza; 4) violazione  e falsa applicazione art. 10,  l. 1150/42 – eccesso di potere per difetto di motivazione.<br />
Lamenta, in particolare, la ricorrente società: la carenza dei presupposti per la previsione dello strumento attuativo, stante il sostanziale completamento urbanizzativo e costruttivo del comprensorio considerato, attestato dalla stessa relazione tecnica al piano; la sufficienza degli standards esistenti, nonchè la carenza di motivazione della scelta del sovradimensionamento degli stessi; l’indebita sostituzione del Comune all’amministrazione regionale, nel prendere atto dell’intervenuta approvazione del piano in esame per silenzio-assenso, ritenendo che “…le opposizioni  e le osservazioni presentate avverso le prescrizioni del p.p.e. predetto debbano ritenersi decise in conformità alle relative controdeduzioni comunali…”; la reiterazione del preesistente vincolo espropriativo scaduto, non sorretta da specifica e congrua motivazione né dalla previsione di indennizzo, nonché la mancata puntuale considerazione delle legittime e consolidate aspettative dell’interessata ad un riconoscimento, sia pur parziale, della edificabilità dell’area.<br />
Con memoria depositata in data 13 maggio 2005, la ricorrente ha rappresentato che, in ordine alla medesima vicenda suesposta, con sentenza del 2 agosto 2001, in atti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’ambito del ricorso proposto dalla società stessa, ha accertato la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea.<br />
2. Il Collegio osserva, a riguardo, quanto segue.<br />
Il piano particolareggiato condivide con altri piani urbanistici attuativi la finalità, consistente nella destinazione a regolare sia un’area del tutto inedificata, sia zone parzialmente urbanizzate, nelle quali si configuri un’esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo o di potenziamento delle opere d’urbanizzazione.<br />
La pianificazione dell’urbanizzazione, invero, può essere doverosa, fino a quando conserva una qualche utile funzione, anche in aree compromesse o urbanizzate.<br />
Tale seconda ipotesi si rinviene nella fattispecie in esame, nella quale l’adozione del piano particolareggiato concerne una zona che la relazione tecnica al piano  riconosce pressoché completamente edificata e dotata di opere di urbanizzazione che, però, “…necessitano di un adeguamento funzionale e localizzativo ai fini della loro fruibilità.” (pag. 5).<br />
Peraltro, con i provvedimenti in esame l’amministrazione ha, altresì, reiterato il vincolo di natura espropriativa, scaduto per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 2, l. 19 novembre 1968, n. 1187, gravante sull’area di proprietà ricorrente.<br />
Ciò posto, la reiterazione del vincolo espropriativo scaduto, com’è noto, deve essere corredata da una congrua motivazione, in ordine alla persistente attualità degli interessi pubblici che, a suo tempo, ne hanno determinato l’apposizione, alla concreta fattibilità dell’intervento e alla mancanza di soluzioni alternative (ex multis, C. Stato, sez. IV, 03-07-2000, n. 3646; sez. II, 21-02-1996, n. 2402), motivazione che non deve necessariamente essere puntuale, ovvero partitamene riferita alle singole proprietà interessate, ma che, in correlazione ai criteri di ordine tecnico-urbanistico seguiti per la redazione del progetto dell’intervento pianificatorio (C. Stato, sez. IV, 25-07-2001, n. 4077), deve, in ogni caso, supportare l’esito della comparazione tra gli interessi pubblici e privati coinvolti.<br />
Una motivazione puntuale delle scelte urbanistiche, che tenga conto delle aspirazioni dei privati, si configura, invece, necessaria quando particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni e, particolarmente, quando esse comportino una specifica incidenza, in senso peggiorativo, su interessi particolarmente qualificati (cfr. C. Stato, sez. IV, 08-02-1999, n. 121, 06-03-1998, n. 382), qual è quello vantato dalla ricorrente alla luce della positiva determinazione assunta dall’amministrazione con riguardo alla proposta transattiva relativa alla destinazione dell’area de qua successivamente alla scadenza del vincolo originariamente posto dal piano regolatore.<br />
Occorre, pertanto, verificare, alla luce delle doglianze proposte in ricorso, se, nella fattispecie, la motivazione delle scelte pianificatorie in contestazione (servizi pubblici e verde),  possa ritenersi congrua sotto entrambi i suaccennati profili.<br />
La risposta è negativa.<br />
3. In primo luogo, la relazione tecnica allegata al piano particolareggiato non contiene alcuna motivazione puntuale delle scelte urbanistiche sottese alla rinnovata compressione delle facoltà proprietarie in argomento.<br />
Né la medesima relazione si sofferma sull’affidamento ingenerato nei ricorrenti dal corso positivo del procedimento volto a individuare transattivamente la destinazione dell’area di cui trattasi (parere favorevole della commissione urbanistica comunale), con previsione di cessione al comune della gran parte della stessa e di edificabilità del restante.<br />
Alcun utile elemento si rinviene, poi, a riguardo, nei chiarimenti inviati alla regione in ordine alle controdeduzioni al piano adottato, di cui alla nota 10 gennaio 1996, n. 59419, che si limita a ricostruire le vicende inerenti la proprietà società Elia, senza soffermarsi sulle ragioni che hanno indotto l’amministrazione ad accogliere, in fase di discussione finale, l’emendamento volto ad eliminare lo schema di norma tecnica attuativa nella quale erano state trasfuse le determinazioni transattive intervenute con la società stessa.<br />
E neanche l’illustrazione dei criteri generali dell’intervento, per la parte di interesse nel presente giudizio, può adeguatamente supportare la rinnovazione del risalente sacrificio inferto alla proprietà, limitandosi la relazione tecnica ad esporre, in via generale, l’interesse pubblico alla dotazione di standards, senza dare contezza della sorte delle precedenti determinazioni scadute e senza addurre alcuna ragionevole motivazione in ordine alle circostanze che inducono, all’attualità, a permettere di confidare, in generale, nella serietà degli intenti amministrativi, ed, in particolare, nell’effettiva necessità dell’opera pubblica e nella relativa localizzazione. <br />
E ciò anche in considerazione dell’impianto complessivo delle argomentazioni motivazionali del piano particolareggiato (pagg. 3 e 4), ove si espone che i lotti liberi in zona B e C all’epoca di approvazione del piano regolatore generale sono stati quasi tutti utilizzati mediante il rilascio di provvedimenti abilitativi e in assenza del previsto piano particolareggiato, sulla base dell’indice di fabbricabilità fondiaria per essi fissato dalle norme tecniche di attuazione, stante la decadenza dell’efficacia delle relative prescrizioni per inutile decorso del quinquennio, ex lege 11 novembre 1968, n. 1187 e l’inapplicabilità delle disposizioni di cui alla l.r. 22 luglio 1974, n. 34, sulle lottizzazioni a scopo edilizio, in quanto la edificazione sui residui lotti edificabili, ancorchè considerati nel loro insieme, non comportava l’esigenza di nuove opere di urbanizzazione, né l’incremento di quelle esistenti o comunque previste dal piano (pagg. 3 e 4).<br />
Analoga situazione viene poi riferita per le aree ricadenti in zona F.<br />
Prosegue, poi, la medesima relazione, illustrando che la consistente concentrazione abitativa nelle zone B, C ed F ha determinato, nel tempo, il manifestarsi di carenze funzionali nell’articolato urbanizzativo, soprattutto nel settore della viabilità interna, non soddisfatte dalla realizzazione dei complessi edilizi previsti nelle zone di espansione residenziale. <br />
Di talchè il piano particolareggiato in esame si propone di conseguire, compatibilmente con la situazione di fatto, l’obiettivo della ristrutturazione urbanistica delle citate zone, e ciò attraverso la razionalizzazione della maglia viaria esistente e l’adeguamento degli spazi pubblici agli standards prescritti (pag. 6), ma senza mai chiarire come tali esigenze si concretizzino in relazione alla proprietà ricorrente, né all’area su cui essa insiste, e come le medesime comportino necessariamente il definitivo superamento delle determinazioni amministrative meno gravose già assunte in itinere nei riguardi della medesima.<br />
Il percorso argomentativo di cui sopra non risulta, inoltre, convincente, anche perché le descritte notazioni, avulse da qualsiasi riferimento ad elementi, anche temporali, più specifici, non consentono di percepire le cause (ma solo gli effetti) che hanno determinato l’avvicendamento di esigenze così contrapposte da permettere la sovrapposizione, nel tempo e nell’area considerata, di tre diverse valutazioni amministrative circa il grado di sufficienza delle opere di urbanizzazione (quello di cui alle scelte originarie di piano regolatore, quello sottostante al rilascio di singole concessioni edilizie successivamente alla scadenza dei vincoli di piano, e, infine, quello dell’esigenza del reperimento di nuovi standards nella rilevante misura prevista, con immotivata negazione di ogni diversa determinazione consensualmente raggiunta), e ciò, per giunta,  nella rilevata costanza del numero di abitanti (pag. 11).<br />
Di talchè non appare possibile attribuire alla relazione l’attestazione di quella documentata esistenza dei problemi che avevano a suo tempo legittimato l’imposizione del vincolo, che può legittimare la reiterazione dei vincoli scaduti senza bisogno di una rinnovata indagine condotta sulle singole aree, al fine di accertare la persistente necessità di disporre di esse (C. Stato, sez. IV, 08-05-1995, n. 317).<br />
Senza contare, infine, che, come già sopra riferito, manca del tutto l’apprezzamento della particolare situazione di affidamento creatasi in capo alla ricorrente per effetto delle più favorevoli determinazioni già espresse, ancorché provvisoriamente, in ordine all’ipotesi transattiva descritta.<br />
Resta solo da aggiungere che le difese formulate dall’amministrazione resistente non offrono alcun chiarimento sulle vicende di che trattasi, limitandosi a richiamare le motivazioni di cui alla relazione tecnica.<br />
4. Da ultimo, quanto all’eccezione sollevata dalla difesa comunale in ordine al parziale difetto di interesse a ricorrere, per effetto dell’art. 6 delle norme tecniche attuative del p.r.g., non impugnato, che limita fortemente la edificazione privata in tutte le aree ricadenti nella zona B, basti, in proposito, osservare, per escluderne la fondatezza, che sussiste l’interesse dei proprietari a contrastare determinazioni urbanistiche sopravvenute idonee ad incidere sull’assetto proprietario stesso, a prescindere dalla estensione dell’ambito delle facoltà dominicali concretamente esercitabili alla luce della originaria pianificazione territoriale. <br />
5. Per tutti i suesposti motivi, ritenuta la fondatezza delle assorbenti censure, in più parti avanzate in ricorso, in ordine alla carente motivazione degli atti impugnati, va disposto l’annullamento degli stessi, per quanto di interesse nel presente giudizio.<br />
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale<br />
per il Lazio, Sezione Seconda,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11018/99, proposto da Società Elia a r.l., come in epigrafe, lo accoglie, disponendo, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati, per quanto di interesse nel presente giudizio.<br />
Condanna il Comune di Pomezia al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 25 maggio 2005.</p>
<p>Domenico LA MEDICA                Presidente<br />
Francesco RICCIO                        Consigliere<br />
Anna BOTTIGLIERI	            Ref., estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-7-2005-n-5725/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2005 n.5725</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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