<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>19/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/19-7-2004/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/19-7-2004/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Oct 2021 18:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>19/7/2004 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/19-7-2004/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.236</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-236/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-236/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.236</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. MEZZANOTTE è costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 10, comma 6, della legge &#8220;La Loggia&#8221; Regioni &#8211; Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) &#8211; Questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, c. 1°; 8, c. 1°,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.236</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. MEZZANOTTE</span></p>
<hr />
<p>è costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 10, comma 6, della legge &#8220;La Loggia&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) &#8211; Questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, c. 1°; 8, c. 1°, 2°, 3° e 4°; 10, c. 5° e 6° &#8211; Giudizio di costituzionalità in via principale</span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 10, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, 9, 10, 16 e 18 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, commi da 1 a 4, della medesima legge, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 70, 77, 117, terzo comma, della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e agli artt. 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 3, 4, 5, 56 dello statuto speciale per la Sardegna.</p>
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 5, della medesima legge, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta, in riferimento all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, all&#8217;art. 20 dello statuto speciale della Regione Siciliana, all&#8217;art. 44 dello statuto speciale di autonomia della Regione Valle d&#8217;Aosta e all&#8217;art. 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 10, comma 6, della legge “La Loggia”</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		ZAGREBELSKY		Presidente<br />
#NOME?		ONIDA			Giudice<br />
#NOME?		MEZZANOTTE<br />
#NOME?		CONTRI<br />
#NOME?		NEPPI MODONA	#NOME?	CAPOTOSTI		#NOME?		MARINI	#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1; 8, commi da 1 a 4; 10, commi 5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta, notificati il 30 e il 31 luglio, e il 2, il 15 e il 6 agosto 2003, depositati in cancelleria il 4, il 6, il 7 e l&#8217;8 agosto successivi ed iscritti ai numeri da 58 a 62 del registro ricorsi 2003;</p>
<p>    udito nella udienza pubblica del 27 aprile 2004 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;<br />
    uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana, Sergio Panunzio per la Regione Sardegna, Enzo Fogliani per la Regione Valle d&#8217;Aosta e l&#8217;avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. &#8211; Con ricorsi ritualmente notificati e depositati, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta hanno proposto, insieme ad altre, questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1; 8, commi da 1 a 4; 10, commi 5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
    L&#8217;art. 7, comma 1, disciplina il conferimento delle funzioni amministrative a Comuni, Province e Città metropolitane da parte dello Stato e delle Regioni, secondo le rispettive competenze e sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Esso è impugnato dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, 9, 10, 16 e 18 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna. Le ricorrenti ritengono innanzitutto che la disposizione in esame non troverebbe applicazione alle Regioni e Province autonome, in forza della clausola di maggior favore di cui all&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, della disciplina dettata negli artt. da 3 a 6 dello statuto sardo e negli artt. 16 e 18 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che stabiliscono il principio del parallelismo fra funzioni provinciali legislative ed amministrative e, rispettivamente, prevedono la possibilità che le Province autonome deleghino alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o si avvalgano dei loro uffici.<br />    Ove la si reputasse applicabile alle Regioni ad autonomia differenziata, la disposizione impugnata sarebbe incostituzionale nella parte in cui prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, «provvedono a conferire a Province, Città metropolitane e Regioni le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge». L&#8217;art. 7, riferendosi all&#8217;esercizio anziché alla titolarità delle funzioni, consentirebbe infatti allo Stato di conferire ad altri enti funzioni amministrative ormai di competenza regionale, di cui esso non è più titolare, ma che di fatto ancora esercitava alla data di entrata in vigore della legge n. 131 del 2003.<br />
    L&#8217;art. 8, nei commi da 1 a 4, è impugnato dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna per violazione delle competenze regionali di cui al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, Cost., 10 della legge cost. n. 3 del 2001, 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige e 3, 4, 5, 56 dello statuto sardo e delle relative norme di attuazione, nonché in relazione agli artt. 70 e 77 Cost.<br />    La disposizione censurata, nella parte in cui estende l&#8217;esercizio del potere sostitutivo del Governo anche alle funzioni normativo-legislative, risulterebbe lesiva delle attribuzioni regionali. In particolare si lamenta che riconoscere allo Stato il potere di sostituirsi al legislatore regionale tramite lo strumento del decreto-legge altererebbe in profondità il nuovo sistema delle fonti normative, introducendo una stabile deroga al riparto costituzionale delle competenze legislative. Le ragioni di incostituzionalità sarebbero aggravate dal fatto che l&#8217;art. 8, nel consentire la sostituzione, in via normativa, istituirebbe in realtà decreti-legge che si discosterebbero per aspetti essenziali dal tipo delineato nell&#8217;art. 77 Cost.<br />    La disciplina dell&#8217;art. 8, proseguono le ricorrenti, sarebbe comunque incostituzionale anche qualora si escludesse, in via di interpretazione adeguatrice, che i provvedimenti sostitutivi ivi contemplati possano avere natura legislativa.<br />    Nello specifico, il comma 1, nel prevedere che alla seduta del Consiglio dei ministri che adotta i provvedimenti sostitutivi «partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento», ometterebbe incostituzionalmente di menzionare il Presidente della Giunta delle Province autonome, in violazione dell&#8217;art. 52, ultimo comma, dello statuto per il Trentino-Alto  Adige. Il comma 2 dell&#8217;art. 8, inoltre, sarebbe incompatibile con la disciplina speciale della “inadempienza comunitaria” che è posta, per la Regione Sardegna, dalle norme di attuazione contenute nell&#8217;art. 6 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e per la Provincia di Bolzano dalle norme di attuazione contenute nell&#8217;art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Tutte norme, queste, che non possono essere abrogate né derogate dalla legge ordinaria, ma solo attraverso la speciale procedura collaborativa descritta nell&#8217;art. 56 dello statuto sardo e dall&#8217;art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto  Adige.<br />    La Provincia di Trento e le Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta impugnano l&#8217;art. 10, comma 5, nella parte in cui prevede che «nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini della lettera d), del comma 2» (si tratta della esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo), «sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione».<br /> Nell&#8217;estendere alle Regioni ad autonomia differenziata la disciplina del potere sostitutivo statale che l&#8217;art. 120, secondo comma, Cost. detta per le Regioni ad autonomia ordinaria, la disposizione impugnata contrasterebbe con l&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, il quale prevede che le disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione si applichino anche alle Regioni speciali solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. La previsione generale di un potere sostitutivo statale, si osserva, non potrebbe certo integrare una forma di “maggiore” autonomia rispetto a quella goduta e avrebbe richiesto, per essere costituzionalmente legittima, una apposita modifica statutaria.<br />
    L&#8217;art. 10, comma 5, sarebbe inoltre specificamente lesivo dell&#8217;art. 20 dello statuto speciale della Regione Siciliana, che ascrive al Presidente e agli assessori regionali non solo la potestà amministrativa in ordine a tutte le materie per le quali è attribuita alla Regione la potestà legislativa, tanto esclusiva quanto concorrente, ma anche la competenza in ordine allo svolgimento di attività amministrativa, da esercitarsi secondo le direttive del Governo dello Stato, in relazione a tutte le materie sulle quali non sussista una potestà legislativa regionale. In conformità a tale previsione statutaria, afferma la difesa della Regione Siciliana, l&#8217;esecuzione dei provvedimenti governativi costituenti esercizio del potere sostitutivo avrebbe dovuto essere attribuita al Presidente della Regione. Tanto più che nello statuto siciliano non sarebbe dato identificare alcun “organo statale a competenza regionale” al quale attribuire l&#8217;esercizio della funzione in discorso, la quale, in quanto espressione di potestà amministrativa in senso stretto, non potrebbe essere assolta dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana se non a prezzo di snaturarne il carattere e le funzioni proprie. La circostanza che la disposizione censurata rinvii ad “apposite norme di attuazione” per la definizione delle modalità operative del potere sostitutivo non varrebbe a rimuovere il vizio che la inficia. Resterebbe infatti comunque preclusa alle norme di attuazione l&#8217;individuazione di un soggetto competente all&#8217;esercizio della funzione in esame diverso da quello indicato dalla norma statale. Sempre ad avviso della Regione Siciliana, l&#8217;art. 10, comma 5, si porrebbe in contrasto con i principî di sussidiarietà e di leale collaborazione, i quali avrebbero richiesto di affidare alla Regione, e per essa al suo Presidente, il potere di attribuire ogni competenza in ordine all&#8217;esecuzione dei provvedimenti costituenti esercizio del potere sostitutivo.<br />
    Anche la Regione Valle d&#8217;Aosta considera illegittima la previsione dell&#8217;art. 10, comma 5: se ed in quanto mirasse ad estendere le competenze della commissione di coordinamento, la stessa costituirebbe una violazione dell&#8217;art. 44 dello statuto speciale di autonomia e dell&#8217;art. 4, comma 1, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d&#8217;Aosta), che attribuiscono al Presidente della Giunta regionale le competenze di rappresentante del Governo.<br />    L&#8217;anzidetto art. 10, comma 5, si denuncia nel ricorso della Provincia di Trento, violerebbe inoltre le disposizioni statutarie le quali prevedono che i rapporti fra lo Stato e la Provincia devono essere disciplinati dallo statuto e dalle norme di attuazione. La medesima Provincia prospetta peraltro una diversa interpretazione della norma censurata, quando afferma che essa potrebbe essere intesa «come rivolta ad individuare l&#8217;organo statale competente, nelle Regioni speciali, a svolgere le funzioni esecutive dei provvedimenti sostitutivi adottati ex art. 120 Cost., qualora il potere sostitutivo spetti allo Stato sulla base di altra fonte». Pure così interpretato, peraltro, l&#8217;art. 10, comma 5, secondo la ricorrente, sarebbe comunque costituzionalmente illegittimo: l&#8217;individuazione dell&#8217;organo statale competente ad eseguire i provvedimenti sostitutivi dovrebbe infatti essere compiuta dalle norme di attuazione e non da una legge ordinaria qual è la legge impugnata.<br />
    La Provincia di Bolzano impugna infine l&#8217;art. 10, comma 6, per violazione degli artt. 87 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. La disposizione in oggetto stabilisce che «ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287 (Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione». Con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell&#8217;organizzazione del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), espone la Provincia ricorrente, le preesistenti prefetture sono state trasformate in Uffici territoriali del Governo; a tale legge è stata data esecuzione con il regolamento approvato con il d.P.R. n. 287 del 2001, il quale, all&#8217;art. 15, prevede che le norme in esso contenute si applichino alle Regioni a statuto speciale tranne che alle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d&#8217;Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione impugnata dispone invece che l&#8217;anzidetto regolamento trovi applicazione anche nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La ricorrente non ignora la clausola di salvezza contenuta nell&#8217;art. 10, comma 6, ma ritiene pure che, se tale clausola può valere a rendere inapplicabili le disposizioni del d.P.R. n. 287 del 2001 che si pongono in aperto contrasto con la disciplina statutaria e con le norme di attuazione, non vale tuttavia a far venire meno il vulnus inferto all&#8217;autonomia provinciale, che deriva dal fatto che lo Stato abbia preteso di disciplinare la materia del commissario di Governo di Bolzano unilateralmente e addirittura con un regolamento governativo anziché con le norme di attuazione approvate secondo la procedura collaborativa di cui all&#8217;art. 107 dello statuto speciale.<br /> L&#8217;incostituzionalità della disposizione sarebbe resa ancor più evidente dal fatto che, in base al comma 5 del medesimo art. 10, nelle altre Regioni ad autonomia differenziata la disciplina dei corrispondenti organi statali è demandata alle “apposite norme di attuazione” dei relativi statuti speciali.</p>
<p>    2. &#8211; Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, e ha concluso per la inammissibilità o comunque per la infondatezza dei ricorsi.<br />
    In relazione alla impugnazione dell&#8217;art. 7, la difesa dello Stato osserva che esso non si applicherebbe alle Regioni ad autonomia speciale, ma solo a quelle a statuto ordinario. Ciò sarebbe comprovato dall&#8217;art. 11 della legge impugnata, che, con riguardo alle ulteriori materie spettanti alla potestà legislativa delle Regioni speciali ai sensi dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, affida alle commissioni paritetiche la proposta di adozione delle norme di attuazione per il trasferimento delle risorse occorrenti all&#8217;esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.<br />    Quanto all&#8217;art. 8, le censure che su di esso si appuntano dovrebbero cadere non appena si consideri che esso sarebbe dettato per le sole Regioni a statuto ordinario, dovendosi procedere, per le Regioni ad autonomia differenziata, con le modifiche statutarie e le relative norme di attuazione.<br />
    Rispetto all&#8217;impugnazione, da parte della Provincia di Trento, dell&#8217;art. 10, comma 5, si rileva in via preliminare che essa ha denunciato l&#8217;incostituzionalità della norma proponendone contestualmente una interpretazione correttiva, sicché potrebbe dirsi che la ricorrente chieda alla Corte di verificare la plausibilità dell&#8217;interpretazione della norma che essa accredita. Da ciò la inammissibilità della questione. Sarebbe invece inammissibile per assoluta genericità il motivo di ricorso della Regione Sardegna sul medesimo art. 10, comma 5.<br />    Anche la censura proposta nei confronti dell&#8217;art. 10, comma 6, sarebbe inammissibile, giacché in essa i commissariati di Governo per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono disciplinati, richiamando il regolamento n. 287 del 2001, “compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione”. Osserva inoltre la difesa statale che nell&#8217;art. 2, comma 2, del predetto regolamento si dispone che il prefetto titolare dell&#8217;Ufficio territoriale di Governo eserciti le funzioni di commissario di Governo ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Anche nella ipotesi di accoglimento del ricorso, dunque, la norma testé citata resterebbe in vigore, senza che la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 5 ne possa pregiudicare in qualche modo gli effetti normativi.<br />
    Nel merito, prosegue la difesa dello Stato, la questione sarebbe comunque infondata. L&#8217;art. 120, secondo comma, Cost., che in forza della clausola di favore posta nell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 dovrebbe considerarsi non applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, definisce, secondo l&#8217;Avvocatura, principî ai quali gli statuti devono comunque adeguarsi, poiché gli interessi a presidio dei quali è posto l&#8217;esercizio del potere sostitutivo vanno ben oltre l&#8217;ambito di quelli affidati alle competenze delle Regioni speciali.<br />    La norma impugnata, prosegue l&#8217;Avvocatura, rimette alle norme di attuazione l&#8217;adeguamento della novellata disciplina costituzionale del potere sostitutivo agli statuti di autonomia speciale. In tal modo la disposizione impugnata potrebbe assumere il significato che la stessa Provincia di Trento ritiene plausibile, pur considerandolo inficiato da un «profilo di possibile illegittimità»; ma proprio il fatto di presentare tale illegittimità come possibile senza indicare i parametri alla stregua dei quali andrebbe accertata integra, secondo la difesa statale, una ragione ulteriore di inammissibilità della questione.<br />
    In relazione all&#8217;impugnazione della Regione Valle d&#8217;Aosta, l&#8217;Avvocatura replica che l&#8217;art. 10, nel suo complesso, non è diretto a dare attuazione all&#8217;art. 120, secondo comma, Cost., bensì a colmare il vuoto determinato dalla soppressione del Commissario del Governo, conseguente all&#8217;abrogazione dell&#8217;art. 124 Cost., ed a riassegnare le funzioni già esercitate da tale organo, per la parte in cui esso è ancora compatibile con il nuovo assetto costituzionale. A tale fine sarebbe stato istituito un nuovo organo, il Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali, cui è preposto il prefetto del capoluogo di Regione, che avrebbe tra i suoi compiti quello di dare esecuzione ai provvedimenti sostitutivi deliberati dal Consiglio dei ministri. La disposizione impugnata avrebbe dunque la sola funzione di individuare l&#8217;organo statale al quale il Governo può affidare, nel rispetto degli statuti speciali e secondo modalità da stabilire con le norme di attuazione, l&#8217;esecuzione di provvedimenti sostitutivi legittimamente adottati nei confronti della Regione. La difesa erariale soggiunge che la competenza contestata dalla Regione in relazione all&#8217;esecuzione degli eventuali provvedimenti sostitutivi è nuova rispetto al precedente ordinamento e quindi non potrebbe ricadere nell&#8217;ambito applicativo della disposizione statutaria invocata, che avrebbe natura eccezionale, e che inoltre l&#8217;esercizio dei poteri sostitutivi «compete non al Prefetto, ma al Rappresentante dello Stato come tale».<br />    Per quel che concerne, infine, l&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 10, comma 6, l&#8217;Avvocatura dello Stato rileva che l&#8217;applicabilità delle disposizioni sull&#8217;Ufficio territoriale del Governo al Commissario del Governo di Bolzano e di Trento è esplicitamente limitata alla loro compatibilità con lo statuto speciale e le relative norme di attuazione ed aggiunge che il d.P.R. n. 287 del 2001 contiene una serie di disposizioni aventi per gran parte natura organizzativa, che ben possono essere applicate dall&#8217;Ufficio statale al proprio interno, senza interferire sui rapporti con le Province autonome.</p>
<p>    3. &#8211; In prossimità dell&#8217;udienza pubblica del 27 aprile 2004 le Province di Trento e di Bolzano, la Regione Sardegna nonché l&#8217;Avvocatura dello Stato hanno depositato ulteriori memorie difensive.<br />
    4. &#8211; In riferimento all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 7, comma 1, la Provincia di Bolzano e la Regione Sardegna ribadiscono quanto dedotto nel ricorso, prendendo atto dell&#8217;affermazione della difesa erariale, secondo la quale l&#8217;articolo in questione riguarderebbe solo le Regioni a statuto ordinario e non anche le Regioni speciali e le Province autonome.<br />    Rispetto all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 8, la difesa provinciale, ricordato come la stessa Avvocatura ammetta che esso non si applica alle Regioni speciali, aggiunge che l&#8217;unico caso espresso di potere sostitutivo esercitabile da parte del Governo nei confronti della Provincia di Bolzano ha come esclusivo presupposto l&#8217;inattività degli organi provinciali che comporti inadempimento degli obblighi comunitari, secondo quanto prevede l&#8217;art. 8 del d.P.R. n. 526 del 1987.<br />
    Ebbene, si argomenta, il comma 2 del predetto art. 8 dispone che il potere sostitutivo possa essere esercitato per rimediare a qualsivoglia “violazione della normativa comunitaria”; esso può riguardare dunque, oltre all&#8217;ipotesi di inerzia, anche attività e provvedimenti contrastanti con il diritto comunitario, e pertanto, a giudizio della ricorrente, ne comprime l&#8217;autonomia in misura maggiore rispetto alla disciplina prevista per quel potere in sede statutaria. In virtù della clausola di favore di cui all&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l&#8217;impugnato art. 8 sarebbe pertanto inapplicabile alla Provincia di Bolzano. Identico ragionamento dovrebbe condurre ad escluderne l&#8217;applicabilità anche nei confronti della Regione Sardegna, rispetto alla fattispecie di potere sostitutivo disciplinata nell&#8217;art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 348 del 1979, che ha come presupposto l&#8217;inattività degli organi regionali che comporti inadempimento di obblighi comunitari.</p>
<p>    5. &#8211; Rispetto alla denunciata incostituzionalità dell&#8217;art. 10, comma 5, hanno svolto ulteriori argomentazioni la Provincia di Trento e la Regione Sardegna.<br />
    La prima, in replica alla difesa erariale, nega che nei giudizi in via principale la prospettazione di una interpretazione alternativa a quella posta a base del ricorso sia motivo di inammissibilità dello stesso. Neppure si potrebbe sostenere, prosegue la difesa provinciale, che la censura da essa formulata sia generica, per omessa indicazione del parametro costituzionale; al contrario nel ricorso si chiarirebbe che l&#8217;illegittimità deriva dal fatto che l&#8217;individuazione dell&#8217;organo statale competente ad eseguire i provvedimenti sostitutivi dovrebbe essere compiuta dalle norme di attuazione e non dalla legge impugnata. In ordine alla terza eccezione di inammissibilità formulata dall&#8217;Avvocatura, secondo la quale, anche in caso di accoglimento del ricorso, resterebbe in vita l&#8217;art. 13, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che conserverebbe gli effetti normativi della disposizione impugnata, la Provincia di Trento ne contesta la fondatezza per una serie di ragioni. Si rileva in primo luogo che l&#8217;art. 13 della legge n. 400 del 1988 è stato abrogato, per la parte che qui viene in gioco, dallo stesso art. 10, comma 10, della legge n. 131 del 2003. I commissariati del Governo sono stati insomma soppressi in tutte le Regioni e quelli di Trento e Bolzano sopravvivono soltanto in quanto svolgono le funzioni altrimenti proprie del prefetto. Secondariamente, l&#8217;art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 287 del 2001, al quale fa rinvio la disciplina impugnata e che dovrebbe considerarsi ormai abrogato, serviva ad attribuire al Prefetto del capoluogo regionale le funzioni di Commissario del Governo, ma non avrebbe alcun rilievo in relazione agli organi statali operanti nelle Province autonome, che sono nati come commissari del Governo e sono chiamati ad esercitare anche le funzioni residue dei prefetti. Infine, le disposizioni richiamate dall&#8217;Avvocatura a sostegno delle eccezioni di inammissibilità formulate non avrebbero affatto riguardo al potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 120 Cost., e quindi non potrebbero far venire meno l&#8217;interesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 5.<br />
    Nel merito, la difesa della Provincia di Trento rammenta che la stessa Avvocatura ammetterebbe che l&#8217;estensione alle Province autonome del potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 120 può essere disposta solo dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione e comunque soggiunge che l&#8217;adeguamento degli statuti dovrebbe avvenire solo per le norme più favorevoli, non anche per quelle peggiorative dell&#8217;attuale regime di autonomia.<br />    Anche la Regione Sardegna sostiene che l&#8217;art. 10, comma 5, pretendendo di estendere «&#8217;surrettiziamente` (ovvero mediante una previsione apparentemente organizzativa)» il potere sostitutivo alle Regioni speciali, violerebbe apertamente la clausola di salvezza contenuta nell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 nonché l&#8217;art. 56 dello statuto sardo, giacché l&#8217;attribuzione di un potere al Rappresentante del Governo in Sardegna potrebbe avvenire soltanto nel rispetto della particolare procedura collaborativa prevista nello statuto. Quanto infine alla eccezione di inammissibilità per genericità della censura formulata dalla difesa erariale, se ne contesta la fondatezza, precisando che nel ricorso si afferma chiaramente che l&#8217;art. 10, comma 5, è stato impugnato per il fatto che rende applicabile alla Regione il potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 120, secondo comma, Cost.<br />
    6. &#8211; Per quel che concerne l&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 10, comma 6, la ricorrente Provincia di Bolzano, ribadite le conclusioni rassegnate nel ricorso, pone in risalto come alcune disposizioni regolamentari contenute nell&#8217;anzidetto d.P.R. n. 287 del 2001 e specificamente gli artt. 1, 2 e 3, lungi dallo spiegare un&#8217;efficacia meramente interna all&#8217;amministrazione statale, abbiano al contrario forti ricadute sui rapporti fra Stato e Provincia autonoma.</p>
<p>    7. &#8211; L&#8217;Avvocatura dello Stato, nel confermare le conclusioni raggiunte nell&#8217;atto di costituzione, ulteriormente articola le sue difese.<br />
    Si osserva innanzitutto, in linea generale, che alle Regioni speciali e alle Province autonome dovranno applicarsi tutte le disposizioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, e che l&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 intenderebbe solo sancire che le norme che determinano un ampliamento delle forme di autonomia sono di applicazione immediata, mentre per quelle che comportano limiti è necessario attendere l&#8217;adeguamento degli statuti.<br />
    In ordine all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 10, comma 5, la difesa erariale sostiene che esso, siccome diretto ad individuare l&#8217;organo statale competente ad intrattenere rapporti con il sistema delle autonomie, sarebbe riconducibile alla materia di legislazione statale esclusiva della “organizzazione dello Stato” (art. 117, secondo comma, lettera g). Inoltre, con la legge impugnata si sarebbe dettata una disciplina che diverrebbe operativa solo quando gli statuti speciali saranno stati adeguati; in essi si dovrà disciplinare anche il potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 120 Cost., ma con le modalità previste da apposite norme di attuazione.<br />    Con specifico riguardo al ricorso promosso dalla Regione Siciliana, l&#8217;Avvocatura nega che l&#8217;art. 20 dello statuto speciale di autonomia abbia il valore assoluto che ad esso la Regione annette. Si osserva in proposito che l&#8217;art. 21 del medesimo statuto, dopo aver attribuito al Presidente della Regione la rappresentanza del Governo dello Stato, dispone che esso «può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l&#8217;esplicazione di singole funzioni statali». Lo Stato si vedrebbe insomma riconosciuto il potere di assegnare ai suoi commissari singole funzioni, quali quelle che attribuisce la disposizione impugnata. Così inteso, l&#8217;impugnato art. 10, comma 5, avrebbe il solo effetto di prevedere, invece che la nomina di singoli commissari per ogni puntuale violazione, la competenza dell&#8217;organo già individuato nello statuto, in modo da incidere nella minor misura possibile sulle attribuzioni regionali.<br />
    Anche il secondo motivo del ricorso siciliano sarebbe infondato. In proposito la difesa erariale precisa che l&#8217;art. 10, comma 5, per quanto riguarda le modalità di esercizio del potere sostitutivo, rinvia alle «apposite norme di attuazione»; non introduce quindi alcuna disciplina procedimentale e pertanto non si espone a censure di illegittimità costituzionale.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. &#8211; Le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta hanno proposto questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
    2. &#8211; Le questioni relative agli artt. 7, comma 1; 8, commi da 1 a 4; 10, commi 5 e 6, vengono qui trattate distintamente rispetto alle altre proposte con gli stessi ricorsi e riservate a separate decisioni. Per omogeneità di materia, i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con la medesima sentenza.</p>
<p>    3. &#8211; L&#8217;art. 7, comma 1, è impugnato dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, agli artt. 8, 9, 10, 16 e 18 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna.<br />    La disposizione censurata, nella parte che qui si denuncia come illegittima, prevede che «lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principî di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l&#8217;unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell&#8217;azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell&#8217;assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi».<br />    Le ricorrenti sostengono in via preliminare che il principio di sussidiarietà non sarebbe operante nei loro confronti. La clausola di maggior favore di cui all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si argomenta, impone di applicare le disposizioni del Titolo V anche alle Regioni speciali, ma solo «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». L&#8217;art. 118 Cost., che individua nella sussidiarietà il criterio di allocazione delle funzioni amministrative, risulterebbe tuttavia penalizzante rispetto alla regola, sancita nei rispettivi statuti (art. 16 dello statuto per il Trentino-Alto Adige, art. 6 dello statuto sardo), secondo la quale la Regione e la Provincia autonoma esercitano le funzioni amministrative nelle materie nelle quali hanno potestà legislativa (cosiddetto “parallelismo” delle funzioni). Da ciò l&#8217;inapplicabilità dell&#8217;anzidetto articolo della Costituzione agli enti ad autonomia differenziata.<br />
    Si lamenta inoltre nei ricorsi che la disposizione impugnata autorizza lo Stato a conferire a Province e Comuni funzioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge n. 131 del 2003, anche se ormai alcune di queste funzioni, a seguito della revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione e segnatamente dell&#8217;art. 118, sarebbero divenute di competenza regionale.<br />
    3.1. &#8211; La questione è inammissibile.<br />    È errato il presupposto interpretativo dal quale muovono le ricorrenti, e cioè che l&#8217;art. 7 della legge n. 131 del 2003 trovi applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Decisivo è in proposito il rilievo che l&#8217;art. 11 della medesima legge, rubricato “attuazione dell&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, dopo aver stabilito che «per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall&#8217;articolo 10» testé citato, affida alle commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, in relazione alle ulteriori competenze loro spettanti in forza del riformato Titolo V, la proposta di adozione delle norme di attuazione «per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all&#8217;esercizio delle ulteriori funzioni amministrative». La lettura della disposizione risulta agevole: per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello statuto speciale, il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative conserva la sua validità. Per le ulteriori, più ampie competenze che le Regioni speciali e le Province autonome traggano dalla Costituzione, in virtù della clausola di maggior favore, troverà invece applicazione l&#8217;art. 11 della legge n. 131 del 2003 e quindi il trasferimento delle funzioni avrà luogo secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e con l&#8217;indefettibile partecipazione della commissione paritetica.<br />
    In definitiva, il censurato art. 7, come le stesse parti hanno riconosciuto nella discussione orale, riguarda solo le Regioni a statuto ordinario e non anche le Regioni speciali e le Province autonome. Non si applica pertanto alle ricorrenti Regione Sardegna e Provincia di Bolzano, con conseguente inammissibilità della questione di legittimità costituzionale concernente l&#8217;art. 7, comma 1.<br />
    4. &#8211; L&#8217;art. 8, nei commi da 1 a 4, è impugnato dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna per violazione delle competenze di cui al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, Cost.; 10 della legge cost. n. 3 del 2001; 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige e 3, 4, 5, 56 dello statuto sardo e delle relative norme di attuazione, nonché in relazione agli artt. 70 e 77 Cost.<br />
    La disposizione in oggetto, nel dare attuazione all&#8217;art. 120, secondo comma, Cost., in tema di potere sostitutivo, stabilisce che «nei casi e per le finalità previsti» da tale articolo «il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all&#8217;ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari» e prosegue disponendo che, quando sia decorso inutilmente tale termine, «il Consiglio dei ministri, sentito l&#8217;organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario». Alla riunione del Consiglio dei ministri – così si chiude il primo comma dell&#8217;articolo impugnato – «partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento».<br />    Nei successivi commi sono disciplinate puntualmente le modalità procedimentali di esercizio del potere sostitutivo diretto a porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria (comma 2), di quello riguardante Comuni, Province e Città metropolitane (comma 3) e di quello di natura preventiva, da disporre «nei casi di assoluta urgenza, qualora l&#8217;intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall&#8217;articolo 120 della Costituzione».<br />
    Le ricorrenti sostengono in via preliminare che l&#8217;art. 120 Cost., e l&#8217;art. 8 che lo attua, non sarebbero applicabili alle Regioni speciali, in quanto regolano l&#8217;intervento sostitutivo secondo modalità peggiorative rispetto alle tipologie previste nei rispettivi statuti, con conseguente inoperatività della più volte ricordata clausola di favore dell&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.<br />    Sempre da parte di entrambe le ricorrenti si denuncia inoltre la previsione, nel comma 1 dell&#8217;art. 8, di un potere sostitutivo di natura normativa, osservando, da un lato, che con legge formale ordinaria si sarebbe configurato un decreto-legge atipico, discosto dal modello definito dall&#8217;art. 77 Cost.; lamentando, dall&#8217;altro, che la sostituzione normativa consentirebbe al Governo, in via preventiva e d&#8217;urgenza, di derogare al riparto costituzionale della potestà legislativa e regolamentare delineato nell&#8217;art. 117 Cost. e quindi autorizzerebbe a porre, con atto secondario statale, un vincolo di validità-efficacia alle fonti regionali di rango legislativo.<br />    Il medesimo art. 8, si prosegue in entrambi i ricorsi, sarebbe incompatibile pure con la disciplina dell&#8217;intervento sostitutivo derivante da inadempienza comunitaria, che è posta, per la Regione Sardegna, dall&#8217;art. 6, terzo comma, del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) e, per la Provincia di Bolzano, dall&#8217;art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616). Disposizioni, queste, che sarebbero derogabili o abrogabili solo mediante la speciale procedura collaborativa di cui all&#8217;art. 56 dello statuto della Sardegna e all&#8217;art. 107 dello statuto per il Trentino-Alto Adige e non da parte di una legge formale ordinaria qual è l&#8217;atto normativo di cui fa parte la disposizione impugnata.<br />
    Una censura più specifica sul medesimo art. 8 è infine proposta dalla Provincia di Bolzano, la quale ritiene che la mancata previsione, nel comma 1, che alla seduta del Consiglio dei ministri in cui si adottano i provvedimenti sostitutivi partecipi il Presidente della Provincia interessata sia in contrasto con l&#8217;art. 52, ultimo comma, dello statuto per il Trentino-Alto Adige, che tale partecipazione imporrebbe come obbligatoria.</p>
<p>    4.1. &#8211; Tutte le questioni proposte sono inammissibili.<br />
    L&#8217;art. 120, secondo comma, Cost., attribuisce al Governo il potere di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l&#8217;incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità giuridica o dell&#8217;unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali».<br />    La disposizione è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l&#8217;illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti artt. 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente. Si evidenzia insomma, con tratti di assoluta chiarezza &#8211; si pensi alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che forma oggetto della competenza legislativa di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera m) -, un legame indissolubile fra il conferimento di una attribuzione e la previsione di un intervento sostitutivo diretto a garantire che la finalità cui essa è preordinata non sacrifichi l&#8217;unità e la coerenza dell&#8217;ordinamento. La previsione del potere sostitutivo fa dunque sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze, assicurando comunque, nelle ipotesi patologiche, un intervento di organi centrali a tutela di interessi unitari. E tale sistema non potrebbe essere disarticolato, in applicazione della “clausola di favore”, nei confronti delle Regioni ad autonomia differenziata, dissociando il titolo di competenza dai meccanismi di garanzia ad esso immanenti. È quindi da respingere la tesi secondo la quale i principî dell&#8217;art. 120 Cost. non sarebbero in astratto applicabili alle Regioni speciali. Al contrario deve concludersi che un potere sostitutivo potrà trovare applicazione anche nei loro confronti, e che, riguardo alle competenze già disciplinate dai rispettivi statuti, continueranno nel frattempo ad operare le specifiche tipologie di potere sostitutivo in essi (o nelle norme di attuazione) disciplinate.<br />    Ai fini della presente questione, tuttavia, deve osservarsi che il concreto trasferimento alle Regioni ad autonomia speciale delle funzioni ulteriori attratte dal nuovo Titolo V deve essere effettuato con le procedure previste dall&#8217;art. 11 della legge n. 131 del 2003, ossia con norme di attuazione degli statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche. Ne segue che fino a quando tali norme di attuazione non saranno state approvate, la disciplina del potere sostitutivo di cui si contesta la legittimità resta nei loro confronti priva di efficacia e non è idonea a produrre alcuna violazione delle loro attribuzioni costituzionali. Da ciò l&#8217;inammissibilità di tutte le censure proposte avverso l&#8217;art. 8, commi da 1 a 4.</p>
<p>    5. &#8211; L&#8217;art. 10, comma 5, è impugnato dalla Provincia di Trento e dalle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta, in riferimento all&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, all&#8217;art. 20 dello statuto speciale della Regione Siciliana, all&#8217;art. 44 dello statuto speciale di autonomia della Regione Valle d&#8217;Aosta e all&#8217;art. 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d&#8217;Aosta).<br />
    La disposizione censurata stabilisce che all&#8217;esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri di esercizio del potere sostitutivo provvedono, per le Regioni speciali, «gli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti, con le modalità definite da apposite norme di attuazione».<br />
    Con una prima doglianza tutte le ricorrenti lamentano che l&#8217;art. 10, comma 5, avrebbe illegittimamente esteso alle Regioni ad autonomia differenziata la disciplina costituzionale del potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 120, secondo comma, Cost.<br />
    La Regione Siciliana, inoltre, sostiene che esso violerebbe il principio di sussidiarietà e, insieme, l&#8217;art. 20 dello statuto, il quale affida al Presidente e agli assessori le funzioni amministrative anche nelle materie in cui la Regione non ha potestà legislativa (piena o concorrente), vincolandoli in tal caso ad esercitarle secondo le direttive del Governo. Secondo la difesa regionale, le funzioni relative al potere sostitutivo dovrebbero essere affidate al Presidente o agli assessori regionali e non all&#8217;organo statale a competenza regionale previsto dallo statuto.<br />
    Una censura non dissimile nei confronti del medesimo art. 10, comma 5, svolge la Regione Valle d&#8217;Aosta, la quale afferma che la funzione relativa ai poteri sostitutivi dovrebbe essere affidata non già all&#8217;organo statale a competenza regionale previsto dall&#8217;art. 45 dello statuto, ossia al Presidente della commissione di coordinamento, che è un rappresentante del Ministero dell&#8217;interno, bensì al Presidente della Giunta regionale, al quale l&#8217;art. 4, primo comma, del d.lgs.lgt. n. 545 del 1945 e l&#8217;art. 44 dello statuto di autonomia attribuiscono le funzioni prefettizie.<br />
    La Provincia di Trento si duole infine, sempre rispetto all&#8217;art. 10, comma 5, che l&#8217;individuazione dell&#8217;organo competente ad eseguire i provvedimenti sostitutivi dovrebbe spettare alle norme di attuazione, attenendo ai rapporti fra Stato e Provincia, e non potrebbe dunque essere disposta da una legge formale ordinaria.</p>
<p>    5.1. &#8211; Le questioni sono inammissibili.<br />
    Valgono al riguardo le considerazioni già svolte in precedenza al punto 4.1. circa l&#8217;inattualità della lesione lamentata dalle ricorrenti. Il potere sostitutivo di cui si denuncia l&#8217;incostituzionalità, dunque quello relativo alle competenze aventi fondamento non statutario, ma costituzionale, sarà infatti esercitabile solo nel momento in cui avrà luogo il concreto trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge n. 131 del 2003.<br />
    6. &#8211; La Provincia autonoma di Bolzano impugna infine l&#8217;art. 10, comma 6, per  violazione degli artt. 87 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. La disposizione in oggetto prevede che «ai commissariati del Governo di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni del d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287, compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione».<br />    Lo Stato – si argomenta nel ricorso provinciale – avrebbe in tal modo disciplinato le funzioni del Commissario di Governo unilateralmente e per di più facendo rinvio ad una fonte secondaria, mentre sarebbe stato necessario, nel rispetto dell&#8217;autonomia costituzionale della Provincia ricorrente, fare ricorso alle norme di attuazione approvate secondo la procedura collaborativa di cui all&#8217;art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.</p>
<p>    6.1. &#8211; La questione è fondata.<br />
    Giova premettere, per una corretta comprensione della censura, che con il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell&#8217;organizzazione del Governo, a norma dell&#8217;articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), le preesistenti prefetture sono state trasformate in Uffici territoriali del Governo e che, in sede di attuazione del predetto decreto legislativo, il regolamento di cui al d.P.R. 17 maggio 2001, n. 287 (Disposizioni in materia di ordinamento degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell&#8217;articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), all&#8217;art. 15, ha stabilito che le norme in esso contenute si applichino alle Regioni a statuto speciale tranne che alle Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d&#8217;Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, proprio in ragione della loro peculiare e differenziata disciplina statutaria del Commissario del Governo. La disposizione impugnata sancisce invece l&#8217;applicabilità del menzionato regolamento anche alle Province di Bolzano e di Trento e quindi estende ad esse le disposizioni sull&#8217;Ufficio territoriale del Governo. Non vale a rimuovere la lesione lamentata dalla Provincia ricorrente neppure la previsione della applicabilità dell&#8217;anzidetto art. 10, comma 6, «compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione». La clausola di salvezza vale infatti a rendere inoperanti le disposizioni del d.P.R. n. 287 che si pongano in aperto contrasto con la disciplina statutaria, ma non sana il vizio consistente nell&#8217;aver disciplinato le funzioni del Commissario del Governo unilateralmente e per di più facendo rinvio a un regolamento governativo anziché attraverso le norme di attuazione approvate secondo la procedura collaborativa di cui all&#8217;art. 107 dello statuto speciale. L&#8217;incostituzionalità della disposizione emerge ancor più evidente se si considera che, in base al comma 5 del medesimo art. 10, nelle altre Regioni ad autonomia differenziata la disciplina degli organi statali corrispondenti al Commissario del Governo di Bolzano è demandata alle “apposite norme di attuazione” dei relativi statuti speciali.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
    riuniti i giudizi,<br />
    1) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);<br />    2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna in riferimento all&#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli artt. 8, 9, 10, 16 e 18 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché agli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
    3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 8, commi da 1 a 4, della medesima legge, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna in riferimento agli artt. 70, 77, 117, terzo comma, della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e agli artt. 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 3, 4, 5, 56 dello statuto speciale per la Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
    4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 10, comma 5, della medesima legge, sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Siciliana, Sardegna e Valle d&#8217;Aosta, in riferimento all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, all&#8217;art. 20 dello statuto speciale della Regione Siciliana, all&#8217;art. 44 dello statuto speciale di autonomia della Regione Valle d&#8217;Aosta e all&#8217;art. 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8  luglio 2004.</p>
<p>    Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-236/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.236</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3414</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3414/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3414/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3414</a></p>
<p>Sicurezza pubblica &#8211; interdizione dell&#8217;accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per 18 mesi &#8211; provvedimento non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990 e privo di particolari esigenze di celerità – annullmento del provvedimento &#8211; sospensiva di sentenza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3414</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sicurezza pubblica &#8211; interdizione dell&#8217;accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per   18 mesi &#8211; provvedimento non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241 del 1990 e privo di particolari esigenze di celerità – annullmento del provvedimento &#8211; sospensiva di sentenza &#8211;  appello dell’amministrazione &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento;</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3414/2004<br />
Registro Generale: 3887/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO QUESTURA DI MASSA CARRARA</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BUCCI LUCA</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione I 6099/2003, resa tra le parti, concernente INTERDIZIONE DELL&#8217;ACCESSO AI LUOGHI IN CUI SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI SPORTIVE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.</p>
<p>Udito il relatore Cons. Sergio De Felice;<br />Nessuno è comparso per le parti.<br />
Considerato che i motivi di appello, ad una sommaria delibazione, appaiono fondati;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3887/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3414/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3414</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-238/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-238/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.238</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. ONIDA non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge &#8220;La Loggia&#8221; Regioni &#8211; Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) &#8211; Questione di legittimità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-238/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-238/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.238</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. ONIDA</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge &#8220;La Loggia&#8221;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, c. 1°, 2°, 3° e 5° &#8211; Giudizio di costituzionalità in via principale</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, in relazione all&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna.</p>
<p style="text-align: justify;">Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della predetta legge n. 131 del 2003 sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge “La Loggia”</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composta dai signori:<br />
&#8211; Gustavo ZAGREBELSKY Presidente<br />
&#8211; Valerio ONIDA Giudice<br />
&#8211; Carlo MEZZANOTTE<br />
&#8211; Fernanda CONTRI<br />
&#8211; Guido NEPPI MODONA<br />
&#8211; Piero Alberto CAPOTOSTI<br />
&#8211; Annibale MARINI<br />
&#8211; Franco BILE<br />
&#8211; Giovanni Maria FLICK<br />
&#8211; Francesco AMIRANTE<br />
&#8211; Ugo DE SIERVO<br />
&#8211; Romano VACCARELLA<br />
&#8211; Paolo MADDALENA<br />
&#8211; Alfio FINOCCHIARO<br />
&#8211; Alfonso QUARANTA<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Sardegna notificati il 2 e il 5 agosto 2003, depositati in cancelleria il 6 e il 7 successivi ed iscritti ai numeri 59 e 61 del registro ricorsi 2003.</p>
<p>Udito nell&#8217;udienza pubblica del 27 aprile 2004 il giudice relatore Valerio Onida;<br />
uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano, Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l&#8217;avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1.– Con ricorso notificato il 2 agosto 2003 e depositato il 6 agosto 2003 la Provincia autonoma di Bolzano, nell&#8217;impugnare numerose disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ha sollevato in via principale, fra l&#8217;altro, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, di tale legge, in riferimento agli articoli 117, terzo e nono comma, della Costituzione, e agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale e relative norme di attuazione (reg. ric. n. 59 del 2003).<br />
A propria volta la Regione Sardegna, con ricorso di analogo tenore, notificato il 5 agosto 2003 e depositato il 7 agosto 2003, ha impugnato la medesima norma, in riferimento all&#8217;articolo 117, terzo e nono comma, della Costituzione, in relazione all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale e relative norme di attuazione (reg. ric. n. 61 del 2003).<br />
La disposizione impugnata costituisce attuazione dell&#8217;articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, in ordine alla “attività internazionale” delle Regioni e delle Province autonome.<br />
Il primo comma dell&#8217;articolo 6, in particolare, disciplina, in relazione all&#8217;articolo 117, quinto comma, della Costituzione, la procedura di attuazione ed esecuzione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli accordi internazionali ratificati, disponendo che, nelle materie di propria competenza legislativa, esse vi provvedano direttamente, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali.<br />
Questi ultimi, nei successivi trenta giorni, “possono formulare criteri e osservazioni”: in caso di inadempienza, trova applicazione il potere sostitutivo attribuito dall&#8217;articolo 120 della Costituzione, secondo le modalità di attuazione definite dall&#8217;articolo 8, commi 1, 4 e 5, della stessa legge n. 131 del 2003, “in quanto compatibili”.<br />
Il secondo comma della norma impugnata ha per oggetto, in relazione all&#8217;articolo 117, nono comma, della Costituzione, le intese che le Regioni possono concludere con enti territoriali interni ad altro Stato, nei campi di propria competenza legislativa, in quanto “dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale”.<br />
In tale materia, si prevede che Regioni e Province autonome debbano, prima della firma dell&#8217;intesa, darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, e al Ministero degli affari esteri, che possono far pervenire “osservazioni” proprie e dei Ministeri competenti entro trenta giorni, decorsi i quali si può sottoscrivere l&#8217;intesa.<br />
Nell&#8217;esercizio di tale attività la Regione e la Provincia autonoma non possono “esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato” e “assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato” o che “ledano gli interessi” di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.<br />
Il terzo comma dell&#8217;articolo 6 disciplina, in relazione all&#8217;articolo 117, nono comma, della Costituzione, gli accordi che le Regioni possono concludere con Stati esteri, nelle materie di propria competenza legislativa.<br />
La norma impugnata delimita il campo di siffatti accordi a quelli “esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore”, agli “accordi di natura tecnico-amministrativa” e agli “accordi di natura programmatica finalizzati a favorire” lo “sviluppo economico, sociale e culturale”, ciò “nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato”.<br />
Si prevede, in particolare, che la Regione e la Provincia autonoma debbano tempestivamente informare della trattativa la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e il Ministero degli affari esteri, che a propria volta ne rendono edotti i Ministeri competenti.<br />
Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati, cui collaborano, qualora si svolgano all&#8217;estero, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa intesa con l&#8217;ente.<br />
Prima della sottoscrizione dell&#8217;accordo esso è trasmesso dalla Regione e dalla Provincia autonoma al Ministero degli affari esteri, che, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, ne accerta la “opportunità politica” e la “legittimità” e conferisce “i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna” del 23 maggio 1969, resa esecutiva con la legge 12 febbraio 1974, n. 112, a pena di nullità dell&#8217;accordo.<br />
Infine, il comma 5 della norma impugnata, in riferimento a tutte le attività internazionali descritte dai commi 1, 2 e 3, consente al Ministro degli affari esteri di rappresentare alla Regione o alla Provincia interessata “questioni di opportunità […] derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato”.<br />
In caso di dissenso, il Ministro, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, può chiedere che la questione sia portata all&#8217;esame del Consiglio dei ministri, che, con l&#8217;intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale, delibera in merito.<br />
Le ricorrenti, dopo avere riassunto il contenuto della disposizione censurata, osservano che essa è senz&#8217;altro applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, in forza dell&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, espressamente richiamato dall&#8217;articolo 11 della legge impugnata: benché, “di massima”, la riforma della Parte II del Titolo V della Costituzione non concerna tali enti, tuttavia essa si estende loro per le parti in cui si prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, sicché le norme di attuazione contenute nella legge n. 131 del 2003 si renderebbero applicabili in base al medesimo criterio.<br />
Inoltre, la norma impugnata si applica per espressa previsione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.<br />
Le ricorrenti ravvisano un primo profilo di incostituzionalità della norma impugnata nel fatto che essa “pretende […] di dettare una disciplina specifica, compiuta ed analitica, sul tema dei rapporti internazionali delle regioni”, in contrasto con l&#8217;articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale nella materia concernente i rapporti internazionali delle Regioni spetta allo Stato la determinazione dei soli principi fondamentali: tale precetto costituzionale sarebbe infatti estensibile, in base ad una “lettura sistematica”, alla legge statale prevista dall&#8217;articolo 117, nono comma, per disciplinare i casi e le forme degli accordi regionali con Stati e delle intese regionali con enti territoriali interni ad altro Stato.<br />
Ove si ritenesse, invece, che il comma nono dell&#8217;articolo 117 abbia un contenuto derogatorio rispetto a quanto previsto dal comma terzo della medesima norma costituzionale, sarebbe necessario contenere siffatta deroga nei limiti di una “stretta interpretazione”.<br />
Sulla base di un tale approccio, la disciplina statale di dettaglio non potrebbe riguardare altro che i casi e le forme degli accordi e delle intese e non potrebbe, invece, “creare strumenti di ingerenza statale nel merito di essi”.<br />
Secondo le ricorrenti, viceversa, l&#8217;articolo 6 darebbe vita ad una serie di istituti idonei ad incidere sul merito dell&#8217;accordo e dell&#8217;intesa, ed in ultimo volti ad eliminare sostanzialmente il potere decisionale della Regione, giungendo così a privare l&#8217;articolo 117, comma nono, della Costituzione di ogni “portata innovativa”.<br />
In particolare, a tale rilievo presterebbero il fianco le previsioni concernenti la possibilità per il Ministero degli affari esteri di dettare principi e criteri direttivi in ordine alla conduzione dei negoziati (comma 3); il coinvolgimento dello Stato nei negoziati che si svolgono all&#8217;estero, tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari (comma 3); la necessità che il Ministero degli affari esteri accerti preventivamente l&#8217;opportunità politica e la legittimità dell&#8217;accordo (comma 3); la facoltà attribuita al Consiglio dei ministri di decidere in via esclusiva sulla “opportunità politica” dell&#8217;attività internazionale delle Regioni, in qualsiasi momento, “e, dunque, anche successivamente alla […] stipula” di un accordo (comma 5).<br />
Tali previsioni non troverebbero giustificazione in casi, come quelli disciplinati dall&#8217;articolo 6 in punto di accordi regionali, in cui “non vengono in rilievo scelte fondamentali di politica estera” (che, del resto, sono riservate allo Stato, ex articolo 117, secondo comma, lettera a, della Costituzione).<br />
Analoghe censure possono essere mosse, concludono le ricorrenti, nei confronti del comma 3 dell&#8217;articolo 6, nella parte in cui subordina la stipula dell&#8217;accordo ad un previo conferimento del potere di sottoscrizione da parte del Ministro degli affari esteri, a pena di nullità.<br />
Il rinvio alle norme del diritto internazionale in tema di attribuzione del potere di firma sarebbe infatti incongruo, poiché gli articoli 1, 3 e 7 della Convenzione di Vienna in tema di poteri del sottoscrittore atterrebbero ai soli trattati tra Stati, mentre, nel caso di specie, non solo non ricorrerebbe tale requisito, ma gli accordi delle Regioni non sarebbero idonei a vincolare lo Stato, “non rientrando tali accordi tra quelli in grado di costituire un limite alla legislazione interna ex articolo 117, primo comma, della Costituzione, che possono essere soltanto i trattati ratificati ex articolo 80 della Costituzione, in quanto solo questi ultimi possono comportare &#8216;modificazioni di leggi&#8217; e, dunque, a fortiori vincoli al legislatore futuro”.<br />
La norma impugnata sarebbe perciò, in tale parte, “del tutto priva di significato” e varrebbe a realizzare soltanto “un ulteriore meccanismo di ingerenza dello Stato nel merito degli accordi stipulati dagli enti territoriali”.</p>
<p>2.– Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi, con atti di analogo tenore.<br />
Lo Stato ritiene che la disposizione impugnata costituisca puntuale attuazione dell&#8217;articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, con riferimento alla disciplina di “procedure, casi e forme” dell&#8217;attività internazionale di Regioni e Province autonome.<br />
In tale ambito rientrerebbero la possibilità di dettare principi e criteri direttivi da osservarsi nel corso dei negoziati, la collaborazione a questi ultimi delle rappresentanze diplomatiche, l&#8217;accertamento della opportunità politica dell&#8217;accordo da parte del Ministero degli affari esteri, ed inoltre la “clausola di chiusura sul dissenso”, che concernerebbe i soli accordi con Stati esteri (e non le intese con enti territoriali interni), “in cui quindi vengono in considerazione scelte politiche rilevanti”, attinenti alla materia della “politica estera” affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall&#8217;articolo 117, comma secondo, lettera b, della Costituzione.<br />
Quanto al conferimento del potere di firma dell&#8217;accordo, esso costituirebbe una “forma” prevista dall&#8217;articolo 3 della Convenzione di Vienna e necessaria per rendere tale atto vincolante per lo Stato “agli effetti del comma primo dell&#8217;articolo 117 della Costituzione” e dell&#8217;articolo 1 della legge n. 131 del 2003, fermo restando, infatti, che la responsabilità in ordine all&#8217;accordo ricade, “sul piano internazionale”, sullo Stato stesso.<br />
La norma impugnata, per tali ragioni, prevederebbe “adempimenti” ispirati a “correttezza e ragionevolezza”.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Considerato in diritto</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1.– I ricorsi, proposti rispettivamente dalla Provincia autonoma di Bolzano (reg. ric. n. 59 del 2003) e dalla Regione Sardegna (reg. ric. n. 61 del 2003), sollevano, fra le altre, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
Tale articolo (rubricato “Attuazione dell&#8217;articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull&#8217;attività internazionale delle Regioni”) statuisce nel comma 1 che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all&#8217;articolo 8, commi 1, 4 e 5” [vale a dire le disposizioni in tema di esercizio da parte del Governo del potere sostitutivo di cui all&#8217;art. 120 della Costituzione], “in quanto compatibili”.<br />
Il successivo comma 2 disciplina le intese delle Regioni e delle Province autonome con enti territoriali sub-statali di altri paesi. Esso prevede che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma” al Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero degli affari esteri, “ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l&#8217;intesa”. E aggiunge che “con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi” di Comuni, Province, Città metropolitane o di altre Regioni.<br />
Il comma 3 disciplina gli accordi delle Regioni (cui sempre sono accomunate le Province autonome di Trento e di Bolzano) con altri Stati, conclusi “nelle materie di propria competenza legislativa”. Si può trattare di “accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore”; di “accordi di natura tecnico-amministrativa”; di “accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale”, che possono essere conclusi “nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall&#8217;ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana”, nonché, nelle materie di competenza legislativa concorrente, nel rispetto “dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato” (primo periodo). In tema di procedura il comma 3 stabilisce che la Regione dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e al Dipartimento per gli affari regionali, che ne informano a loro volta gli altri Ministeri competenti (secondo periodo). Il Ministero degli affari esteri “può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all&#8217;estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative” (terzo periodo). Infine si prevede che la Regione, prima di sottoscrivere l&#8217;accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito il Dipartimento per gli affari regionali, ed “accertata l&#8217;opportunità politica e la legittimità dell&#8217;accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112” (quarto periodo). E&#8217; stabilito infine che “gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli” (quinto periodo).<br />
A sua volta il comma 5 dello stesso articolo 6 prevede che il Ministro degli affari esteri “può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato” e, in caso di dissenso, sentito il Dipartimento per gli affari regionali, “chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l&#8217;intervento del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione”.<br />
Le ricorrenti, con argomentazioni identiche, sostengono, in primo luogo, che dette disposizioni sono lesive della competenza delle Regioni e delle Province autonome in quanto detterebbero una disciplina “specifica, compiuta ed analitica”, invece di limitarsi a dettare norme di principio, come avrebbero dovuto fare, attenendo esse alla materia, di competenza concorrente, dei “rapporti internazionali delle Regioni”, limite questo che riguarderebbe anche le leggi statali chiamate, ai sensi del nono comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione, a disciplinare i “casi” e le “forme” degli accordi delle Regioni con altri Stati e delle loro intese con enti territoriali interni ad essi.<br />
In secondo luogo le ricorrenti sostengono che, anche a voler accedere alla diversa interpretazione secondo cui tali ultime leggi statali costituiscano esercizio di una competenza integralmente riservata allo Stato, la disciplina statale non potrebbe riguardare altro che i “casi” e le “forme” degli accordi e delle intese, mentre l&#8217;impugnato art. 6 andrebbe oltre, non limitandosi ad individuare i tipi di accordi che le Regioni possono concludere con altri Stati e a fissare regole procedurali, ma prevedendo poteri di ingerenza nel merito da parte dello Stato suscettibili di eliminare sostanzialmente il potere di decisione regionale. In particolare, realizzerebbero tale ingerenza la previsione del potere ministeriale di dettare principi e criteri direttivi da seguire nella conduzione dei negoziati; l&#8217;imposizione della collaborazione con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari quando le trattative si svolgano all&#8217;estero; la previsione di un accertamento preventivo dell&#8217;opportunità politica e della legittimità dell&#8217;accordo (comma 3); la previsione del potere ministeriale di rappresentare “in qualsiasi momento” alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità e di devolvere in caso di dissenso la decisione al Consiglio dei ministri (comma 5); nonché la previsione del necessario conferimento di pieni poteri da parte del Ministro degli esteri, a pena di nullità dell&#8217;accordo (comma 3), poiché si tratterebbe di un istituto riguardante i soli trattati fra Stati, mentre gli accordi delle Regioni non sarebbero tali, non vincolerebbero lo Stato ma solo la Regione stipulante, e non costituirebbero limite alla legislazione interna ai sensi dell&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione.</p>
<p>2.– La presente pronunzia riguarda il solo art. 6 della legge n. 131 del 2003, impugnato dalle ricorrenti insieme ad altre disposizioni della stessa legge, il cui esame resta riservato a separate decisioni.</p>
<p>3.– I due giudizi, avendo lo stesso oggetto, devono essere riuniti, limitatamente a ciò che concerne l&#8217;oggetto della presente decisione, per essere decisi con unica pronunzia.</p>
<p>4.– La questione sollevata dalla Regione Sardegna è inammissibile.<br />
Infatti la delibera della Giunta regionale di impugnazione della legge n. 131 del 2003 riguarda genericamente, nel dispositivo, le “parti” di essa “che comprimono illegittimamente l&#8217;autonomia concessa alla Regione dallo Statuto, dalle relative norme di attuazione, nonché dall&#8217;art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”; e le premesse della delibera, atte ad integrarne e precisarne la portata, dopo avere genericamente affermato che la legge “contiene norme lesive dell&#8217;autonomia attribuita alla Regione”, affermano che “tra le altre norme, vengono in particolare considerazione” l&#8217;articolo 1, comma 4; l&#8217;art. 5, comma 1; l&#8217;art. 8, comma 1, riguardo ai quali si specificano le relative censure, mentre non si fa alcuna menzione dell&#8217;art. 6.<br />
Manca pertanto una valida delibera di impugnazione che riguardi l&#8217;art. 6 della legge, non potendosi, per altro verso, dare ingresso ad una impugnativa, priva di oggetto sufficientemente specificato, che investa l&#8217;intera legge o disposizioni di essa non indicate espressamente (cfr. sentenza n. 43 del 2004), quando tale legge rechi disposizioni plurime e non omogenee.</p>
<p>5.– La questione sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano è infondata nei termini di seguito precisati.<br />
Questa Corte, già prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, si era pronunciata in ordine alla ammissibilità e ai limiti di un&#8217;attività regionale avente rilievo internazionale. In particolare, nella sentenza n. 179 del 1987, essa aveva ribadito l&#8217;esclusiva competenza statale in ordine ai rapporti internazionali, ammettendo però deroghe introdotte dal legislatore ordinario, quali quella derivante dalla previsione delle “attività promozionali” all&#8217;estero delle Regioni legate da nesso strumentale con le materie di competenza regionale, e precedute da intesa con lo Stato, e quelle connesse alla previsione di accordi di cooperazione transfrontaliera; aveva altresì ammesso la legittimità delle cosiddette “attività di mero rilievo internazionale delle Regioni”, attraverso le quali esse non sottoscrivono veri e propri accordi, ma si limitano a prevedere scambi di informazioni, approfondimento di conoscenze in materie di comune interesse, o l&#8217;enunciazione di analoghi intenti di armonizzazione unilaterale delle condotte rispettive di Regioni e di enti afferenti ad altri Stati, senza incidere sulla politica estera dello Stato; aveva affermato la necessità, in ogni caso, del previo assenso del Governo in modo che lo Stato potesse controllare la conformità delle attività regionali agli indirizzi di politica internazionale.<br />
Sulla base di questi principi, dichiarati applicabili anche alle Regioni a statuto speciale, là dove i rispettivi statuti nulla dispongano (cfr. sentenze n. 179 del 1987, n. 564 e n. 924 del 1988, n. 343 del 1996, n. 428 del 1997), la Corte ha ripetutamente statuito in ordine alla legittimità, ai limiti e alle modalità delle attività di rilievo internazionale delle Regioni, anche in relazione al principio di leale cooperazione, in particolare affermando la sindacabilità degli atti statali di diniego dell&#8217;assenso ad attività regionali (cfr. sentenze n. 737 del 1988, n. 472 del 1992, n. 204 del 1993).</p>
<p>6.– Il nuovo articolo 117 della Costituzione detta una espressa disciplina delle attività internazionali delle Regioni. Da un lato esso riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della “politica estera e rapporti internazionali dello Stato” (secondo comma, lettera a), e attribuisce alla competenza concorrente quella dei “rapporti internazionali […] delle Regioni” (terzo comma); dall&#8217;altro lato, esplicitamente prevede che “nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato” (nono comma). Inoltre prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, “provvedono all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione degli accordi internazionali […], nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza” (quinto comma).<br />
E&#8217; da notare che quest&#8217;ultima disposizione si applica anche alle Regioni speciali (come è fatto chiaro dal riferimento testuale alle Province autonome): più in generale, nel silenzio degli statuti, e tenendo conto che l&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 impone di riconoscere alle Regioni speciali ogni forma di maggiore autonomia che il nuovo Titolo V attribuisca alle Regioni ordinarie, deve ritenersi che valgano anche nei confronti delle autonomie speciali i principi e le regole, che esplicitamente consentono attività internazionali delle Regioni, risultanti dal nuovo art. 117, confermandosi, per questo aspetto, la soluzione già seguita nella ricordata giurisprudenza anteriore alla riforma.<br />
Quanto al merito del problema, le nuove disposizioni costituzionali non si discostano dalle linee fondamentali già enunciate in passato da questa Corte: riserva allo Stato della competenza sulla politica estera; ammissione di un&#8217;attività internazionale delle Regioni; subordinazione di questa alla possibilità effettiva di un controllo statale sulle iniziative regionali, al fine di evitare contrasti con le linee della politica estera nazionale.<br />
La novità che discende dal mutato quadro normativo è essenzialmente il riconoscimento a livello costituzionale di un “potere estero” delle Regioni, cioè della potestà, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, di stipulare, oltre ad intese con enti omologhi di altri Stati, anche veri e propri accordi con altri Stati, sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali (art. 117, nono comma). Tale potere estero deve peraltro essere coordinato con l&#8217;esclusiva competenza statale in tema di politica estera, donde la competenza statale a determinare i “casi” e a disciplinare “le forme” di questa attività regionale, così da salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella politica estera nazionale. Le Regioni, nell&#8217;esercizio della potestà loro riconosciuta, non operano dunque come “delegate” dello Stato, bensì come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con gli Stati esteri, ma sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento apprestato dai poteri dello Stato.</p>
<p>7.– Alla luce dei principi ora enunciati, le disposizioni impugnate della legge n. 131 del 2003 si rivelano immuni dalle censure mosse dalla ricorrente.<br />
Non può essere condivisa, in primo luogo, la tesi secondo cui esse conterrebbero una normativa di dettaglio, mentre lo Stato dovrebbe limitarsi, in questa materia, a stabilire principi fondamentali, nell&#8217;esercizio della competenza concorrente in tema di rapporti internazionali delle Regioni.<br />
In realtà il nuovo art. 117 demanda allo Stato il compito di stabilire le “norme di procedura” che le Regioni debbono rispettare nel provvedere all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione degli accordi internazionali, e di disciplinare le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); nonché il compito di disciplinare i “casi” e le “forme” della conclusione di accordi delle Regioni con altri Stati e di intese con enti territoriali di altri Stati (nono comma). Le disposizioni dell&#8217;art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003 sono dettate in attuazione di questi compiti.<br />
Il comma 1, invero, dando corpo alla disciplina testualmente prevista dall&#8217;art. 117, quinto comma, stabilisce la procedura di informazione preventiva da parte delle Regioni e di formulazione da parte del Governo nazionale di criteri e osservazioni, ai fini dell&#8217;attività regionale di attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali in vigore, e prevede, con rinvio all&#8217;art. 8, le modalità di esercizio del potere sostitutivo.<br />
Il comma 2 disciplina, ai sensi dell&#8217;art. 117, nono comma, della Costituzione, i casi in cui le Regioni possono concludere intese con enti territoriali interni di altri Stati, e le procedure (le forme) intese a consentire la necessaria preventiva verifica statale. Anche i vincoli di contenuto enunciati nel periodo finale del comma – divieto per le Regioni di esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato e di assumere impegni da cui derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi di altri enti territoriali – costituiscono in definitiva una specificazione in negativo dei limiti in cui è consentito alle Regioni concludere intese con omologhi enti stranieri.<br />
A sua volta il comma 3 disciplina “casi” e “forme” della conclusione di accordi fra le Regioni e altri Stati, secondo la previsione dell&#8217;art. 117, nono comma.<br />
Infine il comma 5 non fa che riprendere con una sorta di clausola generale il contenuto fondamentale del principio per cui lo Stato deve poter intervenire a salvaguardia degli interessi della politica estera, prevedendo anzi la garanzia, in caso di dissenso, dell&#8217;intervento del massimo organo del Governo, il Consiglio dei ministri, con la partecipazione del Presidente della Giunta regionale o provinciale interessato.<br />
Si tratta dunque di disposizioni che, in ogni caso, non eccedono l&#8217;ambito dei compiti attribuiti allo Stato in questa materia dall&#8217;art. 117 della Costituzione.</p>
<p>8.– Nemmeno è fondata la tesi subordinata della ricorrente, secondo cui le disposizioni impugnate introdurrebbero regole e istituti suscettibili di dar luogo ad indebite ingerenze di merito dello Stato nelle decisioni delle Regioni in questa materia, così ledendone l&#8217;autonomia.<br />
Le norme in questione devono essere intese in relazione ai principi sopra ricordati, emergenti dall&#8217;art. 117 della Costituzione, e in conformità ad essi. Ciò vale, anzitutto, per le procedure disciplinate dall&#8217;art. 6, commi 1 e 2. I “criteri” e le “osservazioni” che l&#8217;organo governativo è abilitato a formulare rispetto alle iniziative e alle attività regionali ai fini dell&#8217;esecuzione degli accordi internazionali e alla stipulazione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati sono sempre e soltanto relativi alle esigenze di salvaguardia delle linee della politica estera nazionale e di corretta esecuzione degli obblighi di cui lo Stato è responsabile nell&#8217;ordinamento internazionale; né potrebbero travalicare in strumenti di ingerenza immotivata nelle autonome scelte delle Regioni (cfr. sentenze n. 179 del 1987 e n. 737 del 1988).<br />
Analoghe considerazioni valgono anche quanto alla disciplina contenuta nel comma 3 dell&#8217;impugnato art. 6, in tema di accordi delle Regioni con altri Stati. La stessa ricorrente non contesta né le limitazioni che la disposizione apporta alle tipologie di accordi stipulabili e dunque ai “casi” in cui tali accordi possono essere conclusi, né le regole relative all&#8217;obbligo di tempestiva comunicazione al Governo delle trattative, e alla pubblicità degli accordi stipulati (prevista, quest&#8217;ultima, dal comma 4 dell&#8217;art. 6, non impugnato). Sostiene invece che rappresentino strumenti di indebita ingerenza statale, anzitutto, la possibilità per il Ministero degli affari esteri di “indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati”, l&#8217;imposizione della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari per i negoziati all&#8217;estero, e la necessità di un accertamento preventivo da parte del Ministero degli affari esteri della “opportunità politica” e della “legittimità” dell&#8217;accordo.<br />
Ma, in primo luogo, i “principi e criteri” da seguire nella conduzione dei negoziati, di cui è parola nel terzo periodo del comma 3, al pari dei “criteri e osservazioni” cui si riferisce il comma 1, non vanno intesi come direttive vincolanti in positivo quanto al contenuto degli accordi, bensì solo come espressione delle esigenze di salvaguardia degli indirizzi della politica estera, e dunque come specificazione del vincolo generale nascente a carico della Regione dalla riserva allo Stato della competenza a formulare e sviluppare tali indirizzi, e dal conseguente divieto di pregiudicarli con attività e atti di essi lesivi.<br />
Quanto alla collaborazione degli uffici diplomatici e consolari, si tratta in realtà di una possibilità di supporto tecnico, il cui utilizzo resta subordinato, come precisa la norma, alla previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, e dunque non comporta alcuna lesione all&#8217;autonomia di questa.<br />
Quanto infine all&#8217;accertamento preventivo di legittimità e di opportunità dell&#8217;accordo, mentre il riferimento alla legittimità attiene principalmente alla verifica del rispetto dei limiti posti al “potere estero” delle Regioni, nonché delle procedure e degli obblighi di informazione, il riferimento alla opportunità va letto alla luce di quanto previsto in via generale dal comma 5, ove si precisa che le “questioni di opportunità” che il Governo può sollevare sono quelle “derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato”.<br />
Tale potere di accertamento del Governo non legittima dunque alcuna ingerenza nelle scelte di opportunità e di merito attinenti all&#8217;esplicazione dell&#8217;autonomia della Regione. Il Governo può legittimamente opporsi alla conclusione di un accordo da parte di una Regione, contenuto nei limiti stabiliti dall&#8217;art. 117, nono comma, della Costituzione, solo quando ritenga che esso pregiudichi gli indirizzi e gli interessi attinenti alla politica estera dello Stato; sul piano procedurale le Regioni godono della garanzia derivante dalla competenza del massimo organo del Governo, il Consiglio dei ministri, a decidere in via definitiva, mentre l&#8217;eventuale uso arbitrario di tale potere resta pur sempre suscettibile di sindacato nella sede dell&#8217;eventuale conflitto di attribuzioni.</p>
<p>9.– Analoghe considerazioni valgono a consentire ed imporre una lettura costituzionalmente conforme della previsione secondo cui la stipulazione degli accordi deve essere preceduta, a pena di nullità degli accordi medesimi, dal conferimento da parte del Ministero degli affari esteri dei “pieni poteri di firma”. Si tratta di un istituto derivante dal diritto internazionale, in particolare disciplinato dall&#8217;art. 7 della Convenzione sul diritto dei trattati adottata a Vienna il 23 maggio 1969, resa esecutiva in Italia con la legge 12 febbraio 1974, n. 112 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati, adottata a Vienna il 23 maggio 1969), ai cui sensi “un individuo viene considerato il rappresentante di uno Stato per l&#8217;adozione o l&#8217;autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato” vuoi “quando presenti i pieni poteri del caso”, vuoi “quando risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che detti Stati avevano l&#8217;intenzione di considerare tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini”; sono poi considerati rappresentanti dello Stato a cui appartengono, in virtù delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri, i titolari di cariche nominate nel comma 2 del medesimo art. 7 della Convenzione (Capi di Stato e di Governo, Ministri degli esteri, rappresentanti accreditati ad una conferenza internazionale, ecc.).<br />
L&#8217;istituto ha il fine di dare certezza riguardo al fatto che il consenso prestato o la firma apposta al trattato siano realmente idonei a impegnare lo Stato nell&#8217;ordinamento internazionale, provenendo da chi ha i poteri rappresentativi a ciò necessari.<br />
La ricorrente sostiene che gli accordi stipulati dalle Regioni con altri Stati non sono “trattati” fra Stati, e come tali non vincolano lo Stato ma solo l&#8217;ente stipulante. Tale tesi non può essere condivisa. L&#8217;autonomia di diritto interno (costituzionale) in base alla quale le Regioni possono concludere gli accordi si esercita pur sempre nel quadro di un ordinamento in cui lo Stato centrale, titolare esclusivo della politica estera, è responsabile sul piano del diritto internazionale degli accordi e delle relative conseguenze, e quindi ha il potere-dovere di controllare la conformità di detti accordi agli indirizzi della politica estera nazionale. Ciò comporta l&#8217;esigenza di adottare formalità intese a dare certezza, sul piano internazionale, circa la legittimazione di chi esprime la volontà di stipulare l&#8217;accordo e circa l&#8217;esistenza, secondo il diritto interno, del “potere estero” di cui l&#8217;accordo è espressione.<br />
Poiché però, come si è detto, secondo il diritto interno la Regione opera in base a poteri propri, e non come “delegata” dello Stato, una volta che sia attuato il procedimento di verifica preventiva circa il rispetto dei limiti e delle procedure prescritte il Ministero degli affari esteri è tenuto a conferire i pieni poteri all&#8217;organo regionale competente per la stipulazione, e non potrebbe discrezionalmente negarli. Si tratta dunque, in sostanza, di un adempimento formale vincolato in relazione all&#8217;esito della predetta verifica.</p>
<p>10.– E&#8217; pure infondata, infine, la censura che la ricorrente muove in relazione alla possibilità, riconosciuta al Governo dal comma 5 dell&#8217;impugnato art. 6, di rappresentare in qualunque momento (dunque, arguisce la ricorrente, anche dopo la stipulazione dell&#8217;accordo) “questioni di opportunità” e, in caso di dissenso, di provocare una delibera del Consiglio dei ministri.<br />
Tale clausola non fa che ribadire in termini generali ciò che già risulta dai principi e dalle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 in ordine alla stipulazione di intese e accordi e all&#8217;esecuzione e attuazione di obblighi internazionali. Le “questioni di opportunità” attengono, come è espressamente previsto, alle esigenze di rispetto degli indirizzi della politica estera; ed esse potranno essere sollevate, volta a volta, in relazione ad accordi o intese ancora da sottoscrivere, ai sensi dei commi 2 e 3, ovvero successivamente in relazione a problemi di attuazione, ai sensi del comma 1. E&#8217; escluso comunque che tale possibilità consenta al Governo di esercitare un indebito controllo di merito sulle autonome scelte regionali.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>per questi motivi</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi,<br />
riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate con i ricorsi in epigrafe,<br />
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, in relazione all&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla Regione Sardegna con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 61 del 2003);<br />
b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della predetta legge n. 131 del 2003 sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla Provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 59 del 2003).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 luglio 2004.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-238/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3411</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3411/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3411</a></p>
<p>Concorso &#8211; concorso per il reclutamento di 150 allievi finanzieri – denuncia per detenzione di modico quantitativo di stupefacente – carenza di qualità morali ai fini della carriera di finanziere – esclusione da concorso tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – LATINA – Ordinanza sospensiva del 27 febbraio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3411</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; concorso per il reclutamento di 150 allievi finanzieri – denuncia per detenzione di modico quantitativo di stupefacente – carenza di qualità morali ai fini della carriera di finanziere – esclusione da concorso tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – LATINA – <a href="/ga/id/2004/7/4736/g">Ordinanza sospensiva del 27 febbraio 2004 n. 133</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3411/2004<br />
Registro Generale: 3459/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ASTONE NICOLA</b>rappresentato e difeso da: Avv. ALFREDO ZAZA D&#8217;AULISIO con domicilio eletto in Roma VICOLO ORBITELLI, 31 presso FRANCESCO CARDARELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE COMANDO CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZAGUARDIA DI FINANZA COMANDO GENERALE DI ROMA</b><br />
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>MIN. ECONOMIA E FINANZE-CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</b>non costituitosi;<b>COMMISSIONE GIUDIC. CONCORSO RECLUTAMENTO 150 ALLIEVI FINANZ. </b><br />
non costituitosi;<b>COMANDO CENTRO RECLUTAMENTO G.F.- SOTTOCOMMISSIONE PROVA PREL </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; LATINA &#8211; n. 133/2004, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI 150 ALLIEVI FINANZIERI ANNO 2003;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMANDO CENTRO DI RECLUTAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA GUARDIA DI FINANZA<br /> COMANDO GENERALE DI ROMA MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e udito, altresì, per la parte appellante l’Avv. Alfredo Zaza D’Aulisio.</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello appaiono fondati in relazione al requisito del possesso di qualità morali ai fini della carriera di finanziere.</p>
<p><b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 3459/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3411/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.239</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-239/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-239/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-239/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.239</a></p>
<p>Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, della legge &#8220;La Loggia&#8221; Regioni &#8211; Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) &#8211; Questione di legittimità costituzionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-239/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-239/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.239</a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">Pres. ZAGREBELSKY, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, della legge &#8220;La Loggia&#8221;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, c. 1° e 2° &#8211; Giudizio di costituzionalità in via principale</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, della legge “La Loggia”</span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">composta dai signori:<br />
&#8211; Gustavo ZAGREBELSKY Presidente<br />
&#8211; Valerio ONIDA Giudice<br />
&#8211; Carlo MEZZANOTTE<br />
&#8211; Fernanda CONTRI<br />
&#8211; Guido NEPPI MODONA<br />
&#8211; Piero Alberto CAPOTOSTI<br />
&#8211; Annibale MARINI<br />
&#8211; Franco BILE<br />
&#8211; Giovanni Maria FLICK<br />
&#8211; Francesco AMIRANTE<br />
&#8211; Ugo DE SIERVO<br />
&#8211; Romano VACCARELLA<br />
&#8211; Paolo MADDALENA<br />
&#8211; Alfio FINOCCHIARO<br />
&#8211; Alfonso QUARANTA<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promossi con ricorsi della Provincia di Bolzano e della Regione Sardegna, notificati il 2 e il 5 agosto 2003, depositati in cancelleria il 6 e il 7 successivi ed iscritti ai nn. 59 e 61 del registro ricorsi 2003;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell&#8217;udienza pubblica del 27 aprile 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />
uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l&#8217;avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1. – Con ricorso notificato il 2 agosto 2003 e depositato il 6 agosto 2003, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato – tra gli altri – l&#8217;art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
La ricorrente sostiene innanzi tutto la violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui tale disposizione assegna alla competenza concorrente di Stato e Regioni la materia dei “rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni”. Le disposizioni oggetto del presente giudizio – in quanto riguardanti la partecipazione delle Regioni alla c.d. “fase ascendente” del diritto comunitario – ricadrebbero, secondo la prospettazione del ricorso, in tale ambito. Ciò comporterebbe che – anche alla luce del quinto comma dell&#8217;art. 117 Cost., il quale prevede che lo Stato stabilisca “norme di procedura” per la partecipazione delle Regioni “alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari” – la legge statale potrebbe soltanto “dettare la disciplina procedurale di massima nell&#8217;ambito della quale Regioni e Province autonome possano prendere parte ai processi decisionali di livello comunitario, limitandosi a tracciarne i principi fondamentali, e lasciando invece alla disciplina regionale (o provinciale) gli aspetti di dettaglio”. Le citate disposizioni costituzionali sarebbero applicabili alla Provincia autonoma ricorrente in virtù dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
In sintesi, da questo primo punto di vista, la pretesa illegittimità costituzionale della normativa in esame dipenderebbe dalla circostanza che quest&#8217;ultima detterebbe una disciplina della partecipazione delle Regioni e delle Province autonome ai processi decisionali comunitari non limitata ai principi fondamentali, e tale da non lasciare spazio alcuno all&#8217;intervento di leggi regionali (e provinciali). Gli ambiti nei quali occorrerebbe una specificazione delle scelte compiute dall&#8217;art. 5 della legge n. 131 del 2003, infatti, sarebbero affidati dalla medesima normativa a decisioni da adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni, mostrando così ancora una volta la sottrazione alla legge regionale dello spazio suo proprio.</p>
<p>2. – Quale secondo motivo di ricorso, la Provincia autonoma di Bolzano evidenzia come, in concreto, la disciplina dettata dall&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 configurerebbe la partecipazione delle Regioni e delle Province alla “fase ascendente” dei processi decisionali comunitari “in modo assai riduttivo rispetto a quanto (sarebbe) imposto dal dettato costituzionale del quinto comma dell&#8217;art. 117”. Tale disposizione, infatti, riconoscerebbe “il diritto delle Regioni di concorrere in modo incisivo ed efficace” ai citati processi decisionali; viceversa, la normativa impugnata si limiterebbe a prevedere “che tale partecipazione avvenga nell&#8217;ambito delle delegazioni del Governo senza introdurre alcuna ulteriore garanzia”. Si tratterebbe, secondo la ricorrente, di una partecipazione “scarsamente o per nulla incisiva”, e comunque “non idonea a rappresentare efficacemente le istanze di tali enti”; inoltre, le disposizioni impugnate non assegnerebbero “alle autonomie territoriali un ruolo di reale rilievo nel processo decisionale”.<br />
In particolare, l&#8217;inadeguatezza dello strumento partecipativo in questione dipenderebbe: a) dalla mancata previsione “di un meccanismo atto a garantire una reale consistenza al ruolo delle Regioni e delle Province autonome nell&#8217;ambito delle delegazioni”; b) dalla mancata previsione di un numero minimo di rappresentanti regionali; c) dalla mancata prescrizione secondo la quale nelle “materie di legislazione regionale esclusiva” le delegazioni siano composte di soli rappresentanti regionali.<br />
Quale specifica forma di partecipazione regionale nelle materie di cui al quarto comma dell&#8217;art. 117 Cost., la disciplina impugnata prevede la possibilità che il capo delegazione, in tali circostanze, possa anche essere un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma. Tale previsione, secondo la ricorrente, sarebbe da ritenere costituzionalmente illegittima in quanto “riferita solo alle materie di competenza esclusiva-residuale, e non anche alle materie che spettano alla legislazione primaria della Provincia autonoma di Bolzano”, ai sensi dell&#8217;art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché delle relative norme di attuazione.</p>
<p>3. – Anche il comma 2 dell&#8217;art. 5 della legge n. 131 del 2003, secondo la ricorrente, sarebbe costituzionalmente illegittimo per violazione del quinto comma dell&#8217;art. 117 Cost., in relazione all&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché degli articoli 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale. Mentre da tali disposizioni, infatti, sarebbe desumibile la prescrizione secondo la quale le Regioni e le Province autonome dovrebbero avere “la possibilità di far valere eventuali illegittimità” degli atti normativi comunitari davanti agli organi competenti, la norma impugnata si limiterebbe a prevedere “la facoltà del Governo di proporre l&#8217;azione richiesta dalle Regioni”, rimettendo il concreto esercizio di tale facoltà “alla più assoluta discrezionalità, per non dire al vero e proprio arbitrio, del Governo”.<br />
La ricorrente non manca di notare come, in effetti, per mezzo di una deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta, sia possibile vincolare il Governo a presentare le istanze regionali dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; tuttavia, tale meccanismo si rivelerebbe del tutto inadeguato proprio nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome, dal momento che queste ultime si troverebbero a dover raccogliere, in relazione alla proposizione di un ricorso giurisdizionale per la tutela di competenze specifiche di ciascuna di esse, il consenso della maggioranza delle altre Regioni, non interessate alla questione.</p>
<p>4. – Con ricorso notificato il 5 agosto 2003 e depositato il 7 agosto 2003, anche la Regione Sardegna ha impugnato – tra gli altri – l&#8217;art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 131 del 2003. Le motivazioni poste a fondamento delle doglianze regionali sono del tutto identiche a quelle – sopra illustrate – proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano, salvo naturalmente l&#8217;invocazione, quale specifico parametro, delle disposizioni della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e in particolare degli artt. 3, 4 e 6, nonché il riferimento della censura concernente la possibilità di affidare la presidenza della delegazione italiana ad un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma ai casi in cui la materia de qua sia affidata dallo Statuto speciale alla Regione Sardegna.</p>
<p>5. – Con atti identici nel contenuto, si è costituito nei due giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.<br />
Secondo l&#8217;Avvocatura, le doglianze regionali sarebbero infondate per i seguenti motivi. Innanzi tutto la disposizione impugnata costituirebbe attuazione del quinto comma dell&#8217;art. 117 Cost., il quale espressamente prevede che siano necessariamente leggi statali a dettare la procedura tramite la quale le Regioni sono chiamate a partecipare alla “fase ascendente” del diritto comunitario, mentre non sarebbe conferente il richiamo al terzo comma dell&#8217;art. 117, la cui attuazione rientrerebbe “nella delega ricognitiva sui principi fondamentali” di cui all&#8217;art. 1 della legge impugnata. In ogni caso, l&#8217;art. 11, comma 3, della stessa legge n. 131 del 2003, prevederebbe espressamente la possibilità che le norme di attuazione elaborate dalle Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle Regioni ad autonomia speciale dettino disposizioni specifiche per la disciplina delle attività di competenza regionale in materia di rapporti (internazionali e) comunitari.<br />
La specifica procedura prevista dalla normativa oggetto del giudizio, del resto, sarebbe compatibile con la Costituzione in quanto, in primo luogo, prevede la partecipazione regionale a tutte le fasi della negoziazione comunitaria (gruppi di lavoro del Consiglio e della Commissione, attività del Consiglio), ed in secondo luogo demanda la specificazione di tale previsione ad un accordo da adottare in Conferenza Stato-Regioni. Per di più, sottolinea l&#8217;Avvocatura, proprio a garanzia delle Regioni speciali dovrebbe essere considerata l&#8217;ulteriore norma che prevede la presenza, nella delegazione governativa, di almeno un rappresentante di queste ultime.<br />
Quanto alle censure rivolte nei confronti della norma che prevede la possibilità di individuare il capo delegazione in un Presidente di Giunta regionale o provinciale, limitatamente ai casi in cui si affrontino materie affidate alla competenza residuale delle Regioni, la difesa erariale osserva come ciò dipenda dalla circostanza che il capo delegazione non possa essere “che il rappresentante degli interessi prevalenti”: considerazione questa che porterebbe ad escludere la possibilità di affidare la presidenza ad una Regione speciale o Provincia autonoma in relazione a materie di loro competenza esclusiva.<br />
In relazione alle doglianze concernenti il secondo comma dell&#8217;art. 5 impugnato, infine, l&#8217;Avvocatura dello Stato evidenzia come la questione del ricorso alla Corte di giustizia non sarebbe collegata alla partecipazione alla “fase ascendente”, risultando viceversa determinata dalla normativa comunitaria, la quale non conferisce rilievo alle articolazioni interne di singoli Stati membri, e prevede che nessun ente pubblico oltre questi ultimi possa ricorrere direttamente alla Corte di giustizia. La facoltà riconosciuta dalla disposizione in questione, dunque, non sarebbe per nulla contemplata dalle disposizioni costituzionali, rispetto alle quali rappresenterebbe anzi una ulteriore forma di coinvolgimento delle autonomie regionali nei rapporti con l&#8217;Unione europea.</p>
<p>6. – In prossimità dell&#8217;udienza, la Provincia di Bolzano e la Regione Sardegna hanno depositato memorie di identico contenuto, con le quali, ribadendo le censure concernenti l&#8217;art. 5 della legge n. 131 del 2003 già poste a fondamento del ricorso, replicano agli argomenti difensivi addotti dall&#8217;Avvocatura dello Stato.<br />
Quanto alla affermata violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., le ricorrenti ritengono del tutto inconferenti i rilievi dell&#8217;Avvocatura; in primo luogo, l&#8217;illegittimità della disposizione impugnata – in quanto non si limita a dettare principi fondamentali ma pone piuttosto una disciplina incompatibile con un “completamento” da parte delle singole Regioni e Province autonome – non potrebbe in alcun modo risultare esclusa dall&#8217;opera di ricognizione dei principi fondamentali delegata al Governo; dall&#8217;altro, la previsione (di cui all&#8217;art. 11, comma 3, della legge impugnata) della possibilità che, per le autonomie speciali, siano dettate disposizioni specifiche per la disciplina delle attività di competenza regionale in materia di rapporti (internazionali e) comunitari attraverso le “norme di attuazione” degli statuti speciali, non eliminerebbe la lesione della competenza legislativa concorrente riconosciuta dall&#8217;art. 117, terzo comma: sia perché l&#8217;elaborazione delle norme di attuazione non è rimessa alle singole Regioni e Province autonome ma alle Commissioni paritetiche, sia perché tali disposizioni riguarderebbero solamente la predisposizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative occorrenti all&#8217;esercizio delle “ulteriori funzioni amministrative” rese necessarie. Né varrebbe, inoltre, a negare la lamentata illegittimità la circostanza, invocata dall&#8217;Avvocatura, che le modalità della partecipazione siano affidate ad un accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni; tale decisione, infatti, secondo le ricorrenti, sarebbe pur sempre riconducibile al livello statale, sottraendo spazio alle autonome scelte normative di dettaglio delle singole Regioni e Province autonome.<br />
Con riferimento alla asserita violazione dell&#8217;art. 117, quinto comma, Cost., le ricorrenti – rilevando l&#8217;assenza sul punto di argomenti da parte della difesa statale – si limitano a ribadire che la norma impugnata legittima un ruolo esclusivamente formale e “di facciata” delle autonomie speciali, assolutamente non in grado di incidere in alcun modo sulla formazione degli atti comunitari, in aperto contrasto con la “partecipazione” a tali processi cui esplicitamente si riferisce la norma costituzionale, imponendone, come è ovvio, l&#8217;effettività.<br />
Infine, quanto alla disciplina relativa all&#8217;accesso alla Corte di giustizia, le ricorrenti si dichiarano consapevoli che è la stessa normativa comunitaria a non consentire l&#8217;accesso diretto delle Regioni e Province autonome, ma ribadiscono che se l&#8217;ordinamento interno intende garantire la possibilità di accesso “indiretto” – come imporrebbe in Italia l&#8217;art. 117, quinto comma, Cost. – tale possibilità dovrebbe risultare “effettiva”, dunque non rimessa al mero arbitrio dello Stato nella decisione di accogliere o meno l&#8217;istanza dell&#8217;ente. Né il fatto che un vincolo allo Stato possa derivare solo da una decisione a maggioranza assoluta adottata in sede di Conferenza Stato-Regioni potrebbe in alcun modo garantire la speciale posizione di autonomia degli enti di cui all&#8217;art. 116 Cost. e la tutela delle loro particolari prerogative costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>Considerato in diritto</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">1. – La Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Sardegna hanno sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); in particolare, l&#8217;art. 5, commi 1 e 2, sarebbe costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui disciplina le modalità di partecipazione delle Regioni alla c.d. “fase ascendente” dei processi decisionali comunitari, per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto tale disposizione – assegnando alla competenza concorrente di Stato e Regioni la materia dei “rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni” – escluderebbe che lo Stato possa intervenire in tema con norme di dettaglio. L&#8217;art. 5, comma 1, della legge n. 131 del 2003 violerebbe inoltre l&#8217;art. 117, quinto comma, Cost., che riconoscerebbe “il diritto delle Regioni di concorrere in modo incisivo ed efficace” ai processi decisionali comunitari, mentre la normativa impugnata si limiterebbe a prevedere una partecipazione “scarsamente o per nulla incisiva”, e comunque “non idonea a rappresentare efficacemente le istanze di tali enti”. La medesima disposizione – nella parte in cui prevede la possibilità che il capo delegazione possa anche essere un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma – si porrebbe inoltre in contrasto con le “competenze statutarie” della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Sardegna, in quanto “riferita solo alle materie di competenza esclusiva-residuale”, e non anche alle materie che spettano alla legislazione primaria delle ricorrenti in base alle norme statutarie contenute nell&#8217;art. 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e nell&#8217;art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). L&#8217;art. 5, comma 1, sarebbe inoltre “illegittimamente discriminatorio delle autonomie territoriali speciali rispetto a quelle ordinarie”.<br />
Le ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale anche dell&#8217;art. 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003, nella parte in cui prevede la possibilità, per le Regioni, di vincolare lo Stato a presentare ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee solo per mezzo di una deliberazione adottata a maggioranza assoluta dalla Conferenza Stato-Regioni, per violazione dell&#8217;art. 117, quinto comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché degli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e degli artt. 3, 4 e 6 dello Statuto speciale della Sardegna. Da tali disposizioni costituzionali sarebbe desumibile la prescrizione secondo la quale le Regioni e le Province autonome devono avere “la possibilità di far valere eventuali illegittimità” degli atti normativi comunitari davanti agli organi competenti; inoltre, il meccanismo previsto si rivelerebbe comunque del tutto inadeguato nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome, dal momento che queste ultime si troverebbero a dover raccogliere, in relazione alla proposizione di un ricorso giurisdizionale per la tutela di competenze specifiche di ciascuna di esse, il consenso della maggioranza delle altre Regioni, non interessate alla questione.</p>
<p>2. – Nei loro ricorsi la Provincia di Bolzano e la Regione Sardegna hanno censurato anche altre disposizioni della legge n. 131 del 2003. Per ragioni di omogeneità di materia, tali questioni di costituzionalità vengono trattate separatamente da quelle concernenti l&#8217;art. 5, per essere definite con distinte decisioni di questa Corte.</p>
<p>3. – Stante la loro identità, le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna con riferimento all&#8217;art. 5 della legge n. 131 del 2003 possono essere riunite per essere trattate congiuntamente e decise con un&#8217;unica sentenza.</p>
<p>4. – Deve innanzi tutto essere presa in considerazione la presunta violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., ad opera dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, della legge impugnata.<br />
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, tali disposizioni violerebbero il citato parametro costituzionale, in quanto porrebbero norme di dettaglio in una materia – quella dei “rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni” – affidata alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.<br />
La questione non è fondata.<br />
Appare evidente, infatti, che la normativa statale trova il proprio titolo abilitativo non già nel terzo comma, bensì nel quinto comma dell&#8217;art. 117 Cost., ai sensi del quale “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all&#8217;attuazione e all&#8217;esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell&#8217;Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.<br />
Tale disposizione costituzionale, unica esplicitamente riferita all&#8217;interno del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione alle Regioni ordinarie e alle autonomie speciali (inutile quindi è il riferimento all&#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, richiamato invece dalle ricorrenti), istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., concernente il più ampio settore “dei rapporti internazionali e con l&#8217;Unione europea delle Regioni”. Con specifico riferimento alla procedura tramite la quale deve esplicarsi la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla c.d. “fase ascendente” del diritto comunitario, dunque, la Costituzione non ha previsto una competenza concorrente, bensì ha affidato alla legge statale il compito di stabilire la disciplina delle modalità procedurali di tale partecipazione.<br />
Quanto appena sottolineato rende inoltre evidente la infondatezza della censura proposta nei ricorsi introduttivi dei giudizi per violazione del quinto comma dell&#8217;art. 117 Cost., dal momento che questa disposizione costituzionale, affidando in via esclusiva allo Stato il compito di dettare “norme di procedura”, non ha garantito alle Regioni e alle Province autonome ambiti riservati alla legislazione regionale o provinciale.</p>
<p>5. – La seconda censura proposta dalle ricorrenti concerne invece la asserita inadeguatezza dello strumento partecipativo in concreto previsto dalle disposizioni impugnate, derivante dalla mancata previsione di un meccanismo idoneo a garantire adeguata consistenza alle rappresentanze regionali, dalla mancata previsione di un numero minimo di rappresentanti regionali, nonché dalla mancata prescrizione secondo la quale nelle “materie di legislazione regionale esclusiva” le delegazioni siano composte di soli rappresentanti regionali.<br />
Anche tale questione non è fondata.<br />
Ai sensi del comma 1 dell&#8217;art. 5 impugnato, “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell&#8217;ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l&#8217;unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo”. Lo strumento partecipativo predisposto da tale disposizione non può certo essere ritenuto inadeguato, come invece si afferma nei ricorsi, in relazione alla garanzia delle posizioni costituzionalmente garantite delle Regioni e delle Province autonome, dal momento che il suo concreto atteggiarsi dovrà essere stabilito mediante accordi da adottare nell&#8217;ambito della Conferenza Stato-Regioni. Inoltre, la norma prevede espressamente che l&#8217;accordo, nel delineare le modalità della partecipazione delle Regioni e delle Province autonome, debba tenere conto della “particolarità delle autonomie speciali”, cosicché, ove queste ultime si ritenessero vulnerate nelle proprie competenze costituzionali dalle modalità di partecipazione in concreto previste dall&#8217;accordo, potranno fare ricorso ai consueti mezzi di tutela delle proprie posizioni.<br />
Quanto alla pretesa concernente la previsione di un numero minimo di rappresentanti regionali nelle delegazioni del Governo, deve essere evidenziato come la disposizione impugnata stabilisca che in queste ultime “deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”: cosicché appare del tutto evidente che proprio le due ricorrenti non possono far valere alcun motivo di doglianza in relazione a tale specifico aspetto.<br />
Quanto poi alla rivendicazione che nelle “materie di legislazione regionale esclusiva” la delegazione debba essere composta solo da rappresentanti delle Regioni, essa contrasta con la perdurante competenza statale in tema di relazioni internazionali e con l&#8217;Unione europea (di cui all&#8217;art. 117, comma secondo, lettera a, comma terzo e comma quinto), a prescindere dai settori materiali coinvolti.</p>
<p>6. – Può essere ora affrontata la censura concernente la possibilità, contemplata dalla disciplina impugnata, che il Governo possa designare come capo delegazione – in relazione a materie afferenti alla competenza residuale delle Regioni – un Presidente di Giunta di una Regione o di una Provincia autonoma.<br />
Secondo le ricorrenti tale previsione sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto non riferita anche alle materie di competenza primaria delle Regioni speciali o delle Province autonome in base agli Statuti speciali.<br />
La questione non è fondata.<br />
Anzitutto deve notarsi che non di rado le materie di competenza primaria delle Regioni ad autonomia particolare o delle Province autonome coincidono con alcune delle materie di competenza residuale delle Regioni ad autonomia ordinaria; inoltre, ove fra le materie di competenza primaria delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome non siano elencate materie che siano invece riconosciute alla competenza residuale delle Regioni ordinarie, può essere invocata l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.<br />
Da tale considerazione risulta evidente come l&#8217;ambito della potestà residuale costituisca di norma un elemento che accomuna largamente sia le Regioni ordinarie che le Regioni speciali e le Province autonome: non è certo irragionevole, dunque, la scelta del legislatore statale di limitare a questi ambiti la possibilità di individuare in un Presidente di Giunta regionale o provinciale il capo della delegazione italiana. Ciò anche alla luce della considerazione secondo la quale la rappresentanza italiana nei confronti dell&#8217;Unione europea deve necessariamente essere caratterizzata da una posizione unitaria, come ha riconosciuto la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenze n. 317 del 2001 e n. 425 del 1999), nonché della stessa disposizione oggetto del presente giudizio, ai sensi della quale il concorso delle autonomie territoriali alla formazione degli atti comunitari deve avvenire “garantendo l&#8217;unitarietà della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo”. Al tempo stesso, sembra evidente che la titolarità di particolari materie (non riconducibili all&#8217;art. 117, quarto comma, Cost.) da parte di una Regione ad autonomia speciale o Provincia autonoma non può legittimare una pretesa ad assumere la presidenza della delegazione italiana, dal momento che in questi casi nelle altre aree territoriali le funzioni corrispondenti spettano agli organi dello Stato.<br />
Le considerazioni appena svolte, inoltre, consentono di ritenere non fondata anche la censura rivolta nei confronti della medesima disposizione in quanto “illegittimamente discriminatoria delle autonomie territoriali speciali rispetto a quelle ordinarie”: dunque per violazione dell&#8217;art. 3 Cost.<br />
Come si è mostrato più sopra, infatti, la disposizione impugnata accomuna le Regioni – ordinarie e speciali – nonché le Province autonome, in relazione ad una posizione che le contraddistingue tutte, ossia la potestà legislativa più ampia (sia essa residuale ai sensi dell&#8217;art. 117, comma quarto, Cost., o primaria ai sensi degli Statuti speciali); d&#8217;altra parte, legittimamente non dà rilievo alla posizione specifica di ciascuna Regione speciale o Provincia autonoma, connessa alle competenze “primarie” a ciascuna di esse statutariamente riconosciute, dal momento che ciò trova giustificazione nella necessità di garantire l&#8217;unitarietà della posizione della delegazione italiana nei confronti della Comunità europea.</p>
<p>7. – Anche l&#8217;ultimo profilo di censura, concernente il comma 2 dell&#8217;art. 5 della legge n. 131 del 2003, non è fondato.<br />
Secondo la ricorrente tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto posta in violazione della prerogativa costituzionale delle Regioni speciali e delle Province autonome consistente nella “possibilità di far valere eventuali illegittimità” degli atti normativi comunitari “davanti agli organi competenti”.<br />
Al riguardo, deve invece essere evidenziato come nel sistema costituzionale non esista una simile prerogativa. Di talché, deve ritenersi che la scelta di prevedere l&#8217;obbligo, per il Governo, di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari “qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome” (art. 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003), sia riferibile alla discrezionalità del legislatore statale. Né del resto è possibile considerare tale scelta irragionevole, dal momento che la circostanza secondo la quale la richiesta di impugnazione provenga dalla Conferenza Stato-Regioni, per di più con la prescritta maggioranza assoluta, consente di ritenere tale richiesta espressiva di una posizione sufficientemente condivisa dal sistema delle autonomie regionali.</p>
<p style="text-align: justify;" align="center"><b>PER QUESTI MOTIVI</b></p>
<p style="text-align: justify;" align="center">LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riuniti i giudizi;<br />
riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe,<br />
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sollevate, in riferimento all&#8217;art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli artt. 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli artt. 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Sardegna con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 luglio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-19-7-2004-n-239/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2004 n.239</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3405</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3405/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3405/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3405</a></p>
<p>Espropriazione per pubblica utilita&#8217; &#8211; procedimento &#8211; occupazione urgenza per espropriazione area su cui insiste impianto distribuzione – avviso di procedimento notificato per errore ad altra societa’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI – Ordinanza sospensiva del 12 febbraio 2004 n. 148 REPUBBLICA ITALIANA IN</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3405</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilita&#8217; &#8211; procedimento &#8211; occupazione urgenza per espropriazione area su cui insiste impianto distribuzione – avviso di procedimento notificato per errore ad altra societa’ &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – BARI – <a href="/ga/id/2004/7/4738/g">Ordinanza sospensiva del 12 febbraio 2004 n. 148<a/></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3405/2004<br />
Registro Generale:6065/2004<br />
<b></p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</p>
<p> </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo Est.<br />ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SOC. ERG PETROLI S.P.A.</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ALBERTO MARCONI, GIOVANNI DI GIOIA,LORENZO ACQUARONE con domicilio eletto in Roma PIAZZA MAZZINI, 27 presso GIOVANNI DI GIOIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S.</b>non costituitosi;<b>PREFETTURA DI FOGGIA</b>non costituitosi;<b>UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FOGGIA </b><br />
non costituitosi;<b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>non costituitosi;<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI </b><br />
non costituitosi;<b>COMUNE DI CARAPELLE </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR PUGLIA &#8211; BARI :Sezione II n. 148/2004 , resa tra le parti, concernente OCCUPAZ. URGENZA PER ESPROPRIAZ. AREA SU CUI INSISTE IMPIANTO DISTRIBUZ.;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Nicola Russo e udito, altresì, l’avv. Giovanni Di Gioia;</p>
<p>Considerato che, come dedotto dall’appellante, nella specie non appare esservi stato adempimento dell’obbligo di comunicare l’avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto di opera pubblica, che, per mero errore, risulta, invece, essere stato comunicato unicamente alla Soc. Chevron;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 6065/2004 ) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado, mandando alla Segreteria di trasmettere la presente ordinanza al T.A.R. Puglia, Bari, per la fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 23-bis L. n. 1034/1971, come modificato dall’art. 4 L. n. 205/2000.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3405/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3405</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3348</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3348/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3348/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3348</a></p>
<p>Militare &#8211; esoneri e precetti &#8211; violazione del termine di disponibilita&#8217; per l&#8217;incorporazione di leva – termine per l’esame di un motivo di dispensa &#8211; rilevanza ai fini del termine per la chiamata &#8211; sentenza di annullamento di precetto di leva perche’ tardivo &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3348</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare &#8211; esoneri e precetti &#8211; violazione del termine di disponibilita&#8217; per l&#8217;incorporazione di leva – termine per l’esame di un motivo di  dispensa  &#8211; rilevanza ai fini del termine per   la chiamata  &#8211; sentenza di annullamento di  precetto di leva perche’ tardivo &#8211; sospensiva di sentenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3348/2004<br />
Registro Generale: 3390/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Bruno Mollica Est.<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPUTO MARIO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. MARIANO BRUNO con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; Sezione II, n. 8187/2003, resa tra le parti, concernente VIOLAZIONE DEL TERMINE DI DISPONIBILITA&#8217; PER L&#8217;INCORPORAZIONE.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPUTO MARIO<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Mollica;<br />
Nessuno compare per le parti;</p>
<p>Considerato che, giusta orientamento consolidato dalla Sezione, l’attivazione del subprocedimento volto all’esame della domanda di dispensa dal servisio militare comporta l’indisponibilità dell’interessato all’avviamento al servizio medesimo fino alla conclusione del subprocedimento stesso, con la conseguenza che il termine di chiamata decorre dalla conclusione della procedura incidentale (cfr., fra le tante, da ultimo, IV Sezione, n. 1690/04);</p>
<p>Rilevato altresì che il provvedimento di dispensa in data 1 ottobre 2003 è stato adottato dall’Amministrazione in mera ottemperanza alla sentenza odiernamente gravata;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 3390/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.</p>
<p>Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3348/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3348</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3404</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3404/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3404/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3404</a></p>
<p>Stranieri &#8211; rifiuto rilascio permesso di soggiorno a minore – minore affidato o sottoposto a tutela – sentenza di rigetto &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211; appello del privato &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanze: 3404/2004 Registro Generale:6021/2004 Il Consiglio di Stato in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3404/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3404/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3404</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; rifiuto rilascio permesso di soggiorno a minore – minore affidato o sottoposto a tutela – sentenza di rigetto &#8211; Sospensiva di sentenza &#8211;  appello del privato  &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3404/2004<br />
Registro Generale:6021/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>TOPALLI ERVIN</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. DANIELA CONSOLI con domicilio eletto in Roma VIA ABA, 36 presso STEFANO GRECO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
<b>QUESTURA DI FIRENZE </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR TOSCANA – FIRENZE: Sezione I 212/2004, resa tra le parti, concernente RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Nicola Russo e udito, altresì, l’avv. Gianluca Contaldi in sostituzione dell’avv. Consoli;</p>
<p>Considerato che la fattispecie in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., appare attenere alla situazione del minore affidato o sottoposto a tutela (v. Corte Cost., sent. n. 198/2003);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6021/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3404/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3404</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3342/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3342</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; ripristino stato dei luoghi per escavazione per asserito impianto di uliveto – attivita&#8217; istruttoria cautelare – indagini sull’accertametno dell’idoneita’ dello scavo ai fini agricoli. Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – Ordinanza sospensiva del 16 gennaio 2004 n. 83 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; ripristino stato dei luoghi per escavazione per asserito impianto di uliveto – attivita&#8217; istruttoria cautelare – indagini sull’accertametno dell’idoneita’ dello scavo ai     fini agricoli.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LOMBARDIA – BRESCIA – <a href="/ga/id/2004/7/4681/g">Ordinanza sospensiva del 16 gennaio 2004 n. 83</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3342/2004<br />
Registro Generale:2107/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Bruno Mollica Est.<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VOLPI ANGELO</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ENRICO IVELLA e PAOLO BENDINELLI con domicilio eletto in Roma VIA GIULIO VENTICINQUE, 23 presso ENRICO IVELLA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CREDARO </b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti ENRICO ROMANELLI e GIUSEPPE CALVI con domicilio eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N.14 presso ENRICO ROMANELLI</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LOMBARDIA &#8211; BRESCIA n. 83/2004 , resa tra le parti, concernente RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PER ESCAVAZIONE ABUSIVA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CREDARO<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Mollica e uditi, altresì, per le parti gli avv. ti Ivella Enrico e Gabriele Pafundi in sostituzione dell’avv. Giuseppe Calvi;</p>
<p>Considerato che la Sezione ha disposto, con ordinanza n. 2137/04, verificazione, in contraddittorio fra le parti, a cura della Regione Lombardia-Sezione Agricoltura-in ordine allo stato dei luoghi, con particolare riguardo all’idoneità dello scavo realizzato dall’appellante all’impianto di un uliveto nonché alla rilevanza, ai medesimi fini, del preesistente vincolo idrogeologico, oltre all’accertamento dell’effettivo quantitativo di “pietra di Credaro” escavato in occasione dei lavori di livellamento del terreno e della possibilità di rimessione sull’area della pietra medesima;</p>
<p>Rilevato che la Regione non ha tuttora provveduto all’espletamento dell’incombente nel termine fissato;<br />
Ritenuto di dover reiterare il precitato ordine di verificazione, assegnando il termine del 15 settembre 2004 ai fini del deposito di documentata relazione nella segreteria sezionale;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Ordina alla Regione Lombardia di provvedere alla verificazione di cui in premessa nel termine richiesto.<br />
Fissa, per la prosecuzione della trattazione della domanda cautelare, la Camera di Consiglio del 19 ottobre 2004</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3342/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3403</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3403/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3403/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3403</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; condono e sanatoria &#8211; demolizione opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi – sospensione ex lege del procedimento in attesa della domanda di sanatoria – danno grave – esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – Ordinanza sospensiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3403/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3403/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3403</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; condono e sanatoria &#8211; demolizione opere edili abusive e ripristino stato dei luoghi – sospensione ex lege del procedimento  in attesa della domanda di sanatoria – danno grave –  esclusione &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI – <a href="/ga/id/2004/7/4748/g">Ordinanza sospensiva del 23 febbraio 2004 n. 1179</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3403/2004<br />
Registro Generale:5421/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Bruno Mollica<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Nicola Russo Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MALTESE LUIGI</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE DI MEGLIO con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FORIO </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione VI n. 1179/2004 , resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Udito il relatore Cons. Nicola Russo e uditi, altresì, per le parti l’avv. Lodovico Visone in sostituzione dell’avv. Di Meglio;</p>
<p>Considerato che per le opere realizzate in epoca antecedente al 31/3/2003 opera la sospensione “ex lege” (D. L. n. 269/03, conv. nella legge n. 326/03) con la conseguenza che il procedimento sanzionatorio non può avere corso sino all’esito del procedimento relativo al condono o alla sanatoria delle medesime, per cui, allo stato, non appare sussistere un danno grave ed irreparabile a carico del ricorrente in primo grado;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5421/2004).<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-7-2004-n-3403/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/7/2004 n.3403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
