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	<title>19/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6217</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6217/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6217/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6217</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. C. Polidori Carlo Saracini (Avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Vecchione) c. Agenzia del Demanio Filiale di Napoli, Ministero BB.AA.CC., Ministero dell’Economia e delle Finanze e Soprintendenza Speciale per il Polo Mussale di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). sul titolo idoneo a giustificare l&#8217;occupazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6217/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6217/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6217</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. C. Polidori  <br /> Carlo Saracini (Avv.ti Andrea Abbamonte e Francesco Vecchione) c. Agenzia del Demanio Filiale di Napoli, Ministero BB.AA.CC., Ministero dell’Economia e delle Finanze e Soprintendenza Speciale per il Polo Mussale di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).</span></p>
<hr />
<p>sul titolo idoneo a giustificare l&#8217;occupazione di un bene demaniale; sull&#8217;applicazione delle garanzie partecipative nell&#8217;adozione dei provvedimenti di rilascio ex art. 823, co. 2 c.c.; sull&#8217;interesse pubblico sotteso all&#8217;adozione dei provvedimenti di rilascio ex art. 823, co. 2 c.c. e sulla necessità di motivazione degli stessi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio – Godimento di un immobile demaniale da parte di un privato – Titolo giustificativo necessario – Concessione – Ricorso a negozi di diritto privato – Deve essere escluso.</p>
<p>2. Demanio – Nomina di un privato a conservatore onorario di un museo – Non implica titolo idoneo al godimento dell’immobile demaniale da parte di un privato.</p>
<p>3. Demanio – Godimento sine titulo di un immobile demaniale da parte di un privato – Provvedimento di rilascio ex art. 823, co. 2, c.c. – Omessa comunicazione di avvio del procedimento – Legittimità.</p>
<p>4. Demanio – Godimento sine titulo di un immobile demaniale da parte di un privato – Provvedimento di rilascio ex art. 823, co. 2, c.c. – Interesse pubblico – E’ in  re ipsa.</p>
<p>5. Demanio – Godimento sine titulo di un immobile demaniale da parte di un privato – Provvedimento di rilascio ex art. 823, co. 2, c.c. – Obbligo di comunicazione della persistenza dell’interesse pubblico ex art. 32, co. 6, legge n. 724/94 – Riguarda solo gli immobili utilizzati dalle amministrazioni pubbliche e non anche di privati.<br />
6. Demanio – Godimento sine titulo di un immobile demaniale da parte di un privato – Provvedimento di rilascio ex art. 823, co. 2, c.c. – Motivazione per relationem con rinvio alla diffida con cui si contesta l’occupazione  sine titulo – E’ sufficiente.</p>
<p>7. Demanio – Nomina di un privato a conservatore onorario di un museo – Godimento sine titulo di un immobile demaniale– Provvedimento di rilascio ex art. 823, co. 2, c.c. – Eventuali diritti vantati dal privato per l’attività di custode – Non possono impedire all’Amministrazione di recuperare il possesso dell’immobile occupato  sine titulo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’eventuale godimento di un bene demaniale da parte di un privato può avvenire soltanto in forza di una concessione, restando escluso il ricorso a negozi di diritto privato(1).</p>
<p>2. La nomina a conservatore onorario di un museo di per sé non implica il riconoscimento di un titolo idoneo a giustificare l’occupazione dell’alloggio, proprio perché l’attività di conservatore del museo è svolta soltanto a titolo onorario, e cioè al di fuori di uno stabile rapporto di carattere professionale con la  Soprintendenza.</p>
<p>3. Il provvedimento di rilascio ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ., può essere legittimamente emanato senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento e senza instaurare alcun contraddittorio con l’interessato, trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l’amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare in possesso di un bene demaniale abusivamente detenuto da un  privato(2).</p>
<p>4. L’interesse pubblico all’adozione di un provvedimento di rilascio ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ. è in re ipsa, essendo costituito dall’interesse a rientrare in possesso di un bene demaniale detenuto sine titulo da un terzo.</p>
<p>5. Dal tenore letterale dell’art. 32, co. 6, legge n. 724/94 (peraltro abrogato dall’art. 3, comma 97, della legge n. 662/1996) si desume chiaramente che la dichiarazione relativa alla “persistenza delle necessità di interesse pubblico” riguardava soltanto i beni demaniali o patrimoniali dello Stato utilizzati, a qualunque titolo, anche per usi governativi, da parte delle amministrazioni pubbliche degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli altri enti od associazioni di cui alla legge n. 390/1986, mentre l’immobile in questione alla data di entrata in vigore della legge n. 724/1994 risultava utilizzato sine titulo da un soggetto privato.</p>
<p>6. E’sufficientemente motivato il provvedimento di rilascio ex art. 823, co. 2 c.c., laddove rinvii alla diffida con la quale è contestata l’occupazione sine titulo dell’immobile ed è comunicata l’intenzione di procedere in via amministrativa per il rilascio coattivo dello stesso.</p>
<p>7. Gli eventuali diritti vantati dal privato, che ha occupato illegittimamente l’immobile, per l’attività di custode dallo stesso svolta, non possono impedire all’Amministrazione di recuperare il possesso dell’immobile in questione, trattandosi immobile occupato sine titulo.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. ex multis,  T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 13 maggio 2000, n. 150.<br />
(2) Cfr. ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 10 maggio 2004, n. 8420.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul titolo idoneo a giustificare l’occupazione di un bene demaniale; sull’applicazione delle garanzie partecipative nell’adozione dei provvedimenti di rilascio ex art. 823, co. 2 c.c.; sull’interesse pubblico sotteso all’adozione dei provvedimenti di rilascio ex art. 823, co. 2 c.c. e sulla necessità di motivazione degli stessi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p> n. 6217/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 Sede Napoli &#8211; Sezione settima</b></p>
<p> con l’intervento dei signori Magistrati: Francesco Guerriero	                         	Presidente; Arcangelo Monaciliuni                            	Consigliere; Carlo Polidori	Referendario – estensore																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato  la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2683/2005, proposto da<br />
<b>SARACINI Carlo</b>,  rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Andrea Abbamonte e Francesco Vecchione, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, via Melisurgo n. 4;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, il <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b>, l’<b>Agenzia del Demanio &#8211; Filiale per la Campania e la Soprintendenza per il Polo Museale di Napoli</b>, in persona legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli nei cui uffici sono ope legis domiciliati in Napoli via A. Diaz n. 11,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
previa sospensione, della nota dell’Agenzia del Demanio, sede di Napoli, n. 2613/05 in data 11 febbraio 2005, con il quale è stato ordinato al ricorrente lo sgombero dell’alloggio dallo stesso occupato alla via G. Piscicelli n. 1/m,  nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale, ivi compresa la nota dell’Agenzia del Demanio del 29 luglio 2004, richiamata nella predetta ordinanza, e<br />
PER LA CONDANNA <br />
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni cagionati dall’adozione del provvedimento impugnato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udite alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 le parti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	Con atto notificato in data 30 marzo 2005 e depositato il successivo 5 aprile 2005  il ricorrente ha impugnato la nota dell’Agenzia del Demanio, sede di Napoli, n. 2613/05 in data 11 febbraio 2005, con il quale gli è stato ordinato lo sgombero dell’alloggio demaniale ubicato alla via G. Piscicelli n. 1/m, facente parte del complesso museale denominato Villa Pignatelli.<br />	<br />
	Il ricorrente premette che l’alloggio in questione è dallo stesso occupato sin dal 1970, prima in qualità di dipendente della Soprintendenza, con funzioni di capo servizio e consegnatario del  Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e poi, a far data dal 3 ottobre 1991, in qualità  di conservatore onorario del Museo stesso. Ciononostante, e senza tener conto della sua età avanzata e delle sue precarie condizioni di salute (risultanti dalla documentazione sanitaria allegata al ricorso), l’Amministrazione con il provvedimento impugnato gli ha intimato lo sgombero dell’alloggio in questione, evidenziando in motivazione che “detto alloggio occorre per le prospettate esigenze della citata Soprintendenza usuaria del complesso museale”.<br />	<br />
	Di tale provvedimento viene quindi chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.<br />	<br />
I)	Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990;  violazione del giusto procedimento di legge; sviamento. La presente censura è incentrata sull’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.<br />	<br />
II)	Violazione degli articoli 3 e ss.  della legge n. 241/1990;  difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Il ricorrente si duole della genericità della motivazione del provvedimento impugnato, che non chiarisce affatto quali siano le esigenze della Soprintendenza su cui si basa la richiesta di rilascio dell’alloggio in questione ed è stato adottato senza tener conto del fatto che l’occupazione di tale alloggio deve considerarsi legittima, posto che il ricorrente “regolarmente versa i canoni di locazione al Demanio sulla scorta del contratto di locazione in corso tra le parti”.<br />	<br />
III)	Violazione del principio dell’affidamento in buona fede del ricorrente sulla scorta dei rapporti in corso con la Soprintendenza; travisamento dei fatti; difetto di motivazione. Con la presente censura il ricorrente si duole in particolare del fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto conto del peculiare titolo in forza del quale egli è legittimato ad occupare l’alloggio in questione. Afferma infatti che, a seguito del suo collocamento in quiescenza, con decreto ministeriale del 3 ottobre 1991 egli è stato nominato conservatore onorario del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes &#8211; stante la necessità, evidenziata nella motivazione di tale decreto, di “assicurare la migliore fruizione del suddetto Museo attraverso la prosecuzione dell’attività del sig. Saracini” &#8211; e che egli non ha mai cessato la sua collaborazione con la Soprintentendenza. Tale decreto ministeriale, secondo il ricorrente, “conferma che un nesso logico tra l’attività svolta dal ricorrente e l’occupazione del bene demaniale sussiste chiaramente e, pertanto, tale circostanza non può essere assolutamente ignorata da parte del Ministero, che  pretende in questa sede un rilascio ad horas dei locali, senza neppure una valida motivazione in ordine al futuro utilizzo degli stessi oppure in ordine al venir meno dei requisiti del ricorrente per occupare l’immobile”.</p>
<p>IV)	Violazione del principio dell’affidamento in buona fede del ricorrente sulla scorta dei rapporti in corso con la Soprintendenza; travisamento dei fatti; difetto di motivazione. Secondo il ricorrente un ulteriore motivo ostativo al rilascio dell’immobile è costituito dal fatto che egli riveste, da ben quindici anni,  la qualità di custode di numerosi beni mobili di notevole valore, indicati nel verbale di consegna del 23 aprile 1993 allegato al ricorso. Pertanto se egli fosse costretto a lasciare l’immobile si porrebbe un serio problema in ordine alla ubicazione ed alla futura conservazione di tali beni, anche perché il suddetto  verbale non indica una data di scadenza. Inoltre il ricorrente lamenta che l’Amministrazione, nella comparazione degli interessi che hanno determinato l’emanazione del provvedimento impugnato, non abbia tenuto conto del fatto che l’attività di custodia di tali beni sia stata fino ad ora svolta senza alcun corrispettivo. <br />	<br />
V)	Violazione del giusto procedimento di legge; violazione della legge n. 392/1978; incongruità del termine concesso per il rilascio dell’immobile; sviamento. Il ricorrente, dopo aver ribadito che l’occupazione dell’alloggio in questione è legittimata dall’esistenza di un regolare contratto di locazione, contesta l’applicabilità dell’art. 823 cod. civ. alla fattispecie in esame ed afferma che l’Amministrazione per rientrare in possesso dell’alloggio de quo avrebbe dovuto avviare un giudizio per finita locazione innanzi alla competente autorità giudiziaria, anche perché la diffida di cui alla nota dell’Agenzia del Demanio del 29 luglio 2004 non ha avuto alcun seguito.<br />	<br />
VI)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 6 della legge n. 724/1994; eccesso di potere per travisamento dei fatti. Il ricorrente contesta la sussistenza delle esigenze di interesse pubblico poste a fondamento del provvedimento impugnato. In particolare, premesso che, secondo l’art. 32, comma 6, della legge n. 724/1994 “tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all’utilizzazione stessa”, il ricorrente afferma che, in assenza della comunicazione prevista dalla disposizione in esame, viene meno ogni presunzione di pubblico interesse all’utilizzazione del bene demaniale e che nel caso in esame non risulta che l’amministrazione abbia effettuato la predetta comunicazione. 																																																																																												</p>
<p>2.	Con ordinanza n. 1278 del 13 aprile 2005 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, evidenziando in motivazione che la stessa non risulta preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e non contiene alcun riferimento alla natura dell’occupazione dell’alloggio da parte del ricorrente, fermo restando che tale occupazione appare comunque legittima alla luce del decreto ministeriale del 3 ottobre 1991, con il quale il ricorrente è stato nominato conservatore onorario del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes.<br />	<br />
	Tuttavia tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 4376 in data 27 settembre 2005, evidenziando in motivazione l’impossibilità di condividere la predetta statuizione sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e sulla mancanza di  riferimenti sulla natura dell’occupazione dell’alloggio in questione, posto che tale occupazione, “allo stato, sembra priva di titolo”.																																																																																												</p>
<p>3.	L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 19 aprile 2005  per resistere al ricorso ed ha depositato una memoria difensiva in data 8 gennaio 2007.<br />	<br />
	Il ricorrente ha depositato in data 12 aprile 2005 un parere pro veritate, a firma dell’avvocato Raffaele De Luca Tamajo, e in data 27 dicembre 2006 una memoria difensiva ove sono state illustrate le suddette censure.<br />	<br />
	In esecuzione dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 99 del 12 febbraio 2007, l’Amministrazione resistente in data 22 marzo 2007 ha depositato copia degli atti di concessione n. 12061 del novembre 1974, n. 14155 del dicembre 1984, n. 14589 dell’aprile 1987 e n. 15008 del luglio 1989, nonché copia della nota dell’Ufficio del Registro n. 2164 del 29 aprile 1996 e della nota dell’Agenzia del Demanio &#8211; Filiale di Napoli n. 13273 del 29 luglio 2004.<br />	<br />
	In data 7 maggio 2007 il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria difensiva nella quale viene, tra l’altro, evidenziato che neppure da tali documenti si evincono ostative alla sua permanenza nell’alloggio demaniale in questione.																																																																																												</p>
<p>4.	Alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con il presente ricorso è stata impugnata la nota dell’Agenzia del Demanio, sede di Napoli, in data 11 febbraio 2005, con la quale è stato ordinato al ricorrente lo sgombero dell’alloggio demaniale dallo stesso occupato nell’ambito del complesso museale denominato Villa Pignatelli.<br />	<br />
	Per inquadrare adeguatamente la fattispecie si deve preliminarmente evidenziare che, secondo quanto emerge dalla documentazione depositata dalla difesa erariale in data 22 marzo 2007, la concessione demaniale relativa all’immobile in questione è stata più volte rinnovata fino ad arrivare alla naturale scadenza del 28 luglio 1990. Infatti dopo tale data, tenuto conto del collocamento in quiescenza del ricorrente (intervenuto in data 1° marzo 1990), non è stato più accordato alcun ulteriore rinnovo. <br />	<br />
	Successivamente, a fronte della perdurante occupazione sine titulo dell’immobile, il Direttore della filiale per la Campania dell’Agenzia del Demanio con nota n. 13273 del 29 luglio 2004 ha comunicato al ricorrente la volontà di rientrare in possesso dell’alloggio al fine di utilizzarlo per le attività istituzionali della  Soprintendenza per il Polo Museale di Napoli, riservandosi di procedere in via amministrativa per il rilascio coattivo dello stesso. Ciononostante il ricorrente non ha provveduto a rilasciare spontaneamente l’alloggio e, quindi, il direttore dell’Agenzia del Demanio &#8211; Filiale per la Campania ed il Soprintendente  per il Polo Museale di Napoli con il provvedimento impugnato hanno congiuntamente ordinato, ai sensi dell’art. 823 cod. civ., il rilascio dello stesso, evidenziando in motivazione che “detto alloggio occorre per le prospettate esigenze della citata Soprintendenza usuaria del complesso museale”.																																																																																												</p>
<p>2.	A fronte di tale ricostruzione della situazione di fatto, risulta innanzi tutto palese l’infondatezza delle censure dedotte con il secondo motivo di ricorso perché non è vero, in punto di fatto, che il ricorrente conduce in locazione l’immobile de quo in base ad un regolare contratto, mentre dal punto di vista giuridico, ed in stretta correlazione con il profilo precedente, va sottolineato come l’eventuale godimento di un bene demaniale da parte di un privato possa avvenire soltanto in forza di una concessione, restando escluso il ricorso a negozi di diritto privato (ex multis,  T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 13 maggio 2000, n. 150). <br />	<br />
	Né possono invocarsi, come titoli che possano indurre a ritenere legittima l’occupazione dell’alloggio in questione, il decreto ministeriale del 3 ottobre 1991, con il quale il ricorrente è stato nominato conservatore onorario del Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, o il verbale di consegna del 23 aprile 1993, dal quale risulta la “sottoconsegna” al ricorrente di “materiale in dotazione al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes” da parte del consegnatario del patrimonio artistico del predetto museo.<br />	<br />
	In particolare la tesi del ricorrente &#8211; secondo la quale il rapporto di collaborazione professionale instauratosi con la Soprintendenza in forza del suddetto decreto ministeriale gli conferisce il diritto a continuare ad occupare l’alloggio ove risiede &#8211; risulta smentita innanzi tutto dal fatto che tale decreto non contiene alcun riferimento all’alloggio in questione, mentre è ragionevole ritenere che, se l’Amministrazione avesse realmente inteso attribuire al ricorrente un titolo in forza del quale continuare ad occupare l’alloggio, avrebbe chiaramente manifestato tale volontà nel predetto decreto. <br />	<br />
Inoltre, se si considera che proprio le funzioni di capo servizio e consegnatario del  Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, svolte dal ricorrente fino al 1° marzo 1990 in qualità di lavoratore dipendente dalla Soprintendenza, sono state il presupposto in base al quale è stata più volte rinnovata la concessione dell’immobile in questione, risulta evidente che la nomina a conservatore onorario del museo in questione di per sé non implica &#8211; a differenza di quanto affermato anche  nel parere pro veritate a firma dell’avvocato De Luca Tamajo &#8211; il riconoscimento di un titolo idoneo a giustificare l’occupazione dell’alloggio, proprio perché l’attività di conservatore del museo è svolta dal ricorrente soltanto a titolo onorario, e cioè al di fuori di uno stabile rapporto di carattere professionale con la  Soprintendenza.<br />
	Quanto al verbale di consegna del 23 aprile 1993, si deve innanzi tutto rilevare che neppure in  tale atto si rinviene alcun riferimento all’alloggio occupato dal ricorrente. Né del resto può ragionevolmente desumersi da tale atto, contenente un semplice inventario dei beni immobili che a quella data risultavano allocati nell’alloggio in questione, la volontà dell’Amministrazione di attribuirgli un titolo idoneo a giustificare la perdurante occupazione dell’alloggio stesso, anche perché nel suddetto verbale è chiaramente specificato che tali beni sarebbero rimasti “lì custoditi fino a nuove eventuali destinazioni”.																																																																																												</p>
<p>3.	Da quanto precede risulta altresì evidente l’infondatezza del quinto motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato rispetto delle disposizioni della legge n. 392/1978 in materia di finita locazione, perché l’Amministrazione per rientrare in possesso del bene demaniale in questione ha correttamente invocato il potere di agire in via amministrativa previsto dall’art. 823, comma 2, cod. civ., <br />	<br />
Resta, quindi, da verificare soltanto se tale potere sia stato esercitato in modo altrettanto corretto.</p>
<p>4.	Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative (oggetto del primo motivo di ricorso), il Collegio condivide il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il provvedimento di rilascio ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ., può essere legittimamente emanato senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento e senza instaurare alcun contraddittorio con l’interessato, trattandosi di un provvedimento di autotutela esecutiva che l’amministrazione è tenuta ad adottare per rientrare in possesso di un bene demaniale abusivamente detenuto da un  privato (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 10 maggio 2004, n. 8420). <br />	<br />
In altri termini, trattandosi di un provvedimento basato sul presupposto della mancata consegna spontanea del bene da parte del soggetto che lo occupa sine titulo, si versa in una situazione in cui non può ravvisarsi alcuna possibilità di cooperazione da parte del privato nella valutazione comparativa degli interessi compresenti nella vicenda e, quindi, non sussiste l’obbligo di effettuare la comunicazione di  avvio di procedimento. Pertanto il ricorrente  non ha motivo di dolersi della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.</p>
<p>5.	Del pari infondato risulta il sesto motivo di ricorso, con il quali viene contestata la sussistenza delle esigenze di interesse pubblico poste a fondamento del provvedimento impugnato. <br />	<br />
Orbene &#8211; premesso che l’interesse pubblico all’adozione di un provvedimento di rilascio ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ. è in re ipsa, essendo costituito dall’interesse a rientrare in possesso di un bene demaniale detenuto sine titulo da un terzo &#8211; del tutto inconferente risulta la  dedotta violazione dell’art. 32, comma 6, della legge n. 724/1994, secondo il quale “tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all&#8217;utilizzazione stessa”. <br />
Infatti dal tenore letterale di tale disposizione (peraltro abrogata dall’art. 3, comma 97, della legge n. 662/1996) si desume chiaramente che la dichiarazione relativa alla “persistenza delle necessità di interesse pubblico” riguardava soltanto i beni demaniali o patrimoniali dello Stato utilizzati, a qualunque titolo, anche per usi governativi, da parte delle amministrazioni pubbliche degli enti pubblici, anche territoriali, nonché degli altri enti od associazioni di cui alla legge n. 390/1986, mentre l’immobile in questione alla data di entrata in vigore della legge n. 724/1994 risultava utilizzato sine titulo da un soggetto privato.<br />
6.	Infine risultano infondate anche le restanti censure incentrate sull’eccesso di potere per  difetto di istruttoria e di motivazione.<br />	<br />
Infatti &#8211; premesso che l’ordine di rilascio ai sensi dell’art. 823, comma 2, cod. civ. è un provvedimento sostanzialmente vincolato nei confronti del quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere, perché l’esercizio del potere di autotutela esecutiva si giustifica unicamente in ragione della perdurante occupazione sine titulo del bene demaniale (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V,  n. 8420/2004 cit.) &#8211; il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato sia attraverso il riferimento alle esigenze prospettate dalla Soprintendente  per il Polo Museale Napoletano, sia per relationem, grazie al rinvio alla diffida in data 29 luglio 2004, a firma del Direttore della filiale per la Campania dell’Agenzia del Demanio,  con la quale era stata contestata l’occupazione sine titulo dell’immobile ed era stata comunicata l’intenzione di procedere in via amministrativa per il rilascio coattivo dello stesso.<br />
Né il ricorrente ha motivo di dolersi del fatto che l’Amministrazione non abbia tenuto conto dei problemi che egli incontrerebbe in ordine alla ubicazione ed alla conservazione dei beni indicati nel verbale di consegna del 23 aprile 1993, se fosse costretto a lasciare l’immobile,  e del fatto che l’attività di custodia di tali beni sia stata fino ad ora svolta senza alcun corrispettivo. Infatti è  ragionevole ritenere che il ricorrente al momento del rilascio dell’immobile sarà invitato a restituire anche i beni mobili indicati nel suddetto verbale e, quindi, verranno automaticamente meno i problemi connessi alla custodia degli stessi. Inoltre, premesso che il corrispettivo per la custodia dei beni mobili in questione è costituito evidentemente dall’uso che il ricorrente ha finora fatto degli stessi, non può certo ritenersi che gli eventuali diritti che il ricorrente possa vantare per l’attività di custode dallo stesso svolta possano impedire all’Amministrazione di recuperare il possesso dell’immobile in questione, trattandosi immobile occupato sine titulo.</p>
<p>7.	Stante quanto precede il ricorso deve essere respinto perché infondato. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. VII, definitivamente pronunciando sul  ricorso n. 2683/2005, lo respinge perché infondato. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 23 maggio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6217/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6217</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6205</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6205/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. F. Giamportone, est. M. Abbruzzese Mele Giulio (Avv. Giuseppe Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace). 1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Manufatto edilizio fuori terra – Muro di sostegno – Natura pertinenziale – Deve escludersi – Autonoma funzione rispetto al muro principale. 2. Edilizia e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6205/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6205/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6205</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Giamportone, est. M. Abbruzzese<br /> Mele Giulio (Avv. Giuseppe Artiaco) c. Comune di Pozzuoli (Avv. Aldo Starace).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Manufatto edilizio fuori terra – Muro di sostegno – Natura pertinenziale – Deve escludersi – Autonoma funzione rispetto al muro principale.<br />
2. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Manufatto edilizio fuori terra – Muro di sostegno – Natura pertinenziale – Deve escludersi – Autonoma funzione rispetto al muro principale – Differenza rispetto al muro di recinzione.<br />
3. Edilizia e Urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione – Mancata indicazione del responsabile del procedimento o del termine e dell’Autoirtà cui ricorrere – Irrilevanza, ovvero ininfluenza, sul piano della legittimità del provvedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il muro di sostegno, in quanto manufatto edilizio fuori terra non si può qualificare quale opera pertinenziale, stante l’autonoma funzione da esso svolta (di sostegno) rispetto al manufatto principale.</p>
<p>2. E’ chiara la distinzione più volte richiamata dalla giurisprudenza, fra muro di recinzione e muro di sostegno, atteso che il primo ha funzione di delimitazione, protezione e eventualmente migliorativa sul piano estetico del manufatto principale, mentre il secondo, oltre all’eventualmente concomitante funzione di recinzione, ha specifica e autonoma funzione di contenimento, richiedente struttura idonea alla prevenzione di dissesti idrogeologici e vieppiù necessitante del previo controllo delle competenti Autorità (1).</p>
<p>3. E’irrilevante, ovvero ininfluente sul piano della legittimità dell’ordinanza di demolizione, la mancata indicazione del responsabile del procedimento o del termine e dell’Autorità cui ricorrere, stante la natura vincolata dell’atto.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) cfr. TAR Piemonte, sez. I, 26.4.2004, n. 680; 7.5.2003, n. 657; TAR Lazio, LT, 7.3.2002, n. 285; Cons. di Stato, sez. V, 26.10.1998, n. 1537.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura di opera autonoma del muro di sostegno e sulle differenze rispetto al muro di recinzione; sull’irrilevanza, ovvero sull’ininfluenza, dell’indicazione del responsabile del procedimento o del termine e dell’Autorità cui ricorrere sul piano della legittimità dell’ordinanza di demolizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA    ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br /> Sezione Sesta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA<br />
 in forma semplificata</b></p>
<p>sul ricorso n.2807 del 2007 proposto da</p>
<p><b>MELE GIULIO</b>, rappresentato e difeso dall’avv.Giuseppe Artiaco, con il quale è domiciliata presso la Segreteria del TAR,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Starace, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.207,</p>
<p>per l’annullamento, <br />
previa sospensiva, dell’ordinanza del Dirigente del II Dipartimento del Comune di Pozzuoli n.6182 del 12.2.2007 con la quale è stata disposta la demolizione delle opere site in Pozzuoli alla via Monte Nuovo Licola Patria n.135; di ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli; <br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore, alla udienza del 30 maggio 2007, il Cons. Maria Abbruzzese; <br />
Uditi i difensori presenti come da verbale, anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; <br />
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 9 L.205/2000;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>I. Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe individuati aventi ad oggetto ordine di demolizione di opere edilizie abusive consistenti in “muro di contenimento in c.a. di lunghezza mt.25,00 ed alto mt.1,50 atto al mantenimento di un terrapieno sul cui bordo risulta depositato il terreno asportato durante i lavori”, in Pozzuoli, alla via M.L.Patria n.135. <br />
Deduce il ricorrente di aver realizzato il suddetto muro stante il pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dal possibile cedimento del preesistente muro di contenimento “a spaccatermini” sul confine con la limitrofa proprietà Trincone, conseguente agli eventi piovosi del giugno 2006, constatato anche dai Vigili del Fuoco a seguito di sopralluogo del 13.7.2006; la stessa Amministrazione comunale, a seguito di sopralluogo, avrebbe verificato il dissesto del preesistente muro e ordinato la realizzazione di altra idonea opera di contenimento, del cui inizio il ricorrente avrebbe pure dato comunicazione al Comune in data 27.10.2006.</p>
<p>I.2) Avverso il detto provvedimento, il ricorrente deduce: 1) Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione e falsa applicazione del T.U.380/2001: i lavori eseguiti consistono nella messa in sicurezza di un preesistente muro il cui degrado era stato fatto constare al Comune che in proposito aveva pure ordinato l’esecuzione di lavori urgenti; la imposta demolizione è stata disposta in completa ignoranza dell’effettiva situazione dei luoghi e delle circostanze di fatto; del tutto apodittica è inoltre l’affermazione di insanabilità delle opere; 2)  Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione  di legge ed in particolare del DPR 380/2001 – Eccesso di potere per travisamento di fatti, per omessa valutazione dei presupposti in fatto e diritto – per omessa e/o insufficiente istruttoria – per omessa e/o insufficiente motivazione – Eccesso di potere per omessa ponderazione della situazione contemplata – per contraddittorietà tra atti – Illogicità: l’intervento è stato realizzato per evitare il possibile cedimento del terreno e per evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, come risulta dalla perizia in atti e dagli stessi atti dell’Amministrazione (provvedimento della Commissione Straordinaria del Comune di Pozzuoli n.37751 del 13.10.2006) che constatavano la necessità di interventi urgenti per prevenire il pericolo di crolli, atti con i quali quello gravato è in palese contraddizione; 3) Violazione e falsa applicazione della legge ed in particolare dell’art. 3 L.241/90 – Eccesso di potere per omessa e/o insufficiente istruttoria, per omessa e/o insufficiente motivazione, per omessa ponderazione della situazione contemplata, per contraddittorietà tra atti, per travisamento ed erronea valutazione di fatti, per disparità di trattamento, per omessa comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato, per manifesta ingiustizia: manca qualsiasi motivazione in ordine alla prevalenza del pubblico interesse e qualsiasi comparazione con il concorrente interesse privato; neppure risultano menzionati i motivi in base ai quali si è ordinata la demolizione del manufatto; 4) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 DPR n.380/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.P.R. 380/2001 in relazione agli artt. 3, 6, 10, 22, 33 36 e 37 del medesimo T.U. – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – manifesta ingiustizia – travisamento. Altri profili: i lavori realizzati sono di natura pertinenziale e non necessitanti di permesso di costruire; dunque non sanzionabili con la demolizione; 5) Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 DPR 380/2001 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 D.P.R. 380/2001  in relazione agli artt. 3, 6, 10, 22, 333, 36 e 37 del medesimo T.U. – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione non ha valutato la possibilità di irrogare una più lieve sanzione in luogo di quella demolitoria; 6) Eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione di legge ed in particolare degli articoli 1, 3, 5, 7 e 8 dalla L. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 – per violazione delle norme del giusto procedimento amministrativo, per omessa e/o insufficiente istruttoria. per omessa e/o insufficiente motivazione, per manifesta ingiustizia. per disparità di trattamento illogicità e contraddittorietà tra atti: non risulta la comunicazione di avvio del procedimento, nè l’indicazione del responsabile del procedimento; non risultano indicati il termine e l’autorità a cui possibile ricorrere. <br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso e della istanza cautelare. <br />
Si costituiva il Comune di Pozzuoli chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare in particolare evidenziando la natura dell’intervento, qualificabile di nuova costruzione, in zona vincolata (D.M.12.9.1957) e da qui la sua insanabilità.  <br />
All’esito della udienza in camera di consiglio del 30 maggio 2006,  il Collegio riservava la decisione. <br />
II. Deve anzitutto evidenziarsi la netta abusività dell’opera realizzata, non munita di previo titolo abilitativo e neppure oggetto di istanze di sanatoria ex post, peraltro inammissibili stante il chiaro disposto dell’art. 146 D.L.vo 42/2004 (“Codice Urbani”) ricadendo l’intervento in area paesaggisticamente vincolata (quale è l’intero territorio del Comune di Pozzuoli). <br />
Va pure preliminarmente chiarito che l’opera realizzata può senz’altro qualificarsi “nuova costruzione”, attesa la permanente trasformazione del territorio indotta dalla edificazione, con la conseguenza che l’intervento deve essere previamente munito di permesso di costruire e la sua edificazione abusiva è sanzionabile con la demolizione, attesa anche la sua ricadenza in area vincolata. <br />
In proposito, può senz’altro sussumersi la costruzione del muro nella fattispecie di cui all’art.1, lett.e.1) del D.P.R. 380/2001, trattandosi di costruzione di manufatto edilizio fuori terra, non potendosi la costruzione del muro di sostegno qualificarsi opera pertinenziale stante l’autonoma funzione da esso svolta (di sostegno) rispetto al manufatto principale. <br />
Sotto tale profilo, è chiara la distinzione più volte richiamata dalla giurisprudenza, fra muro di recinzione e muro di sostegno, atteso che il primo ha funzione di delimitazione, protezione e eventualmente migliorativa sul piano estetico del manufatto principale, mentre il secondo, oltre all’eventualmente concomitante funzione di recinzione, ha specifica e autonoma funzione di contenimento (cfr.TAR Piemonte, sez.I, 26.4.2004, n.680; 7.5.2003, n.657; TAR Lazio, LT, 7.3.2002, n.285; Cons. di Stato, sez.V, 26.10.1998, n.1537), richiedente struttura idonea alla prevenzione di dissesti idrogeologici e vieppiù necessitante del previo controllo delle competenti Autorità.<br />
II.1) Tanto premesso, occorre precisare in via di fatto che l’edificazione del muro è stata un’iniziativa non affatto ed in alcun modo riconducibile a determinazioni o pareri dell’Autorità comunale, così come prospettato dal ricorrente. <br />
Invero, la richiamata determinazione della Commissione Straordinaria del Comune di Pozzuoli evocata a seguito del sopralluogo del 18.9.2006, “considerato che, come riferito in relazione, dagli accertamenti condotti emerge una condizione di pericolo per la incolumità dei residenti connessa alla possibilità di una accentuazione del dissesto sino a compromettere la tenuta della muratura”, ritenuto che “si impone senza indugio la necessità di eseguire interventi provvisionali di assicurazione e messa in sicurezza della muratura e, nelle more dell’intervento di sistemazione definitivo, l’inibizione alla praticabilità e frequentazione delle rispettive aree a verde di ambedue le proprietà  a confine della muratura entro una fascia di cinque metri lineari”, ordinava di “dare inizio immediatamente …a tutti gli interventi urgenti provvisionali di assicurazione e messa in sicurezza della muratura dissestata atta alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per la privata incolumità”, precisando che le opere, “di esclusivo carattere provvisionale”, avrebbero dovuto consistere esclusivamente in “puntellamenti in legno e/o tubolari metallici, istituzione di presidio stabile, inamovibile e duratura nel tempo ovvero sino all’esecuzione dell’intervento di sistemazione definitiva atto ad inibire la praticabilità e la frequentazione delle aree a verde di ambedue proprietà, lungo una fascia di cinque metri lineari a confine con la muratura dissestata”; ed ancora che l’effettiva consistenza delle opere, limitatamente a quelle provvisionali e di assicurazione, avrebbero dovuto essere comunicate  al Comune, mentre quelle di sistemazione definitiva “dovranno formare oggetto della normale procedura prevista dalla normativa vigente presso il competente Servizio Gestione, tutela e Sicurezza del territorio di questo Comune”. <br />
Orbene, risulta dagli atti che il muro realizzato, per consistenza, struttura ed entità, in alcun modo può essere assimilato ad “opera di carattere provvisorio” con la funzione di “inibire la praticabilità e la frequentazione delle aree a verde di ambedue le proprietà”; il muro ha piuttosto, e con evidenza, carattere duraturo e funzionale al sostegno del terrapieno in luogo del preesistente muro dissestato (cfr. relazione per ing. Cotena in atti) e, in quanto tale, non può trovare giustificazione negli atti citati. <br />
Si tratta dunque di opera totalmente abusiva e riconducibile, come sopra detto, alla esclusiva iniziativa del proprietario ricorrente, senza essere stata mai sottoposta al vaglio degli organi competenti che avrebbero dovuto – previamente – valutarne la idoneità statica (trattandosi, peraltro, di costruzione in cemento armato con funzione di sostegno) e la compatibilità paesaggistica, oltre alla conformità urbanistico-edilizia. <br />
Ne consegue la sicura infondatezza dei primo due motivi di ricorso.</p>
<p>III. Del pari infondato è il terzo motivo che prospetta l’omessa comparazione tra interesse pubblico e privato, nella specie asseritamente prevalente attesa la funzione del muro realizzato. <br />
Il motivo non ha pregio, considerato che la imposta demolizione discende dalla natura abusiva dell’opera, come sopra spiegata, senza che abbia rilievo il concorrente interesse privato, le cui modalità di tutela erano già state chiaramente ed esaurientemente espresse dalla Commissione Straordinaria del Comune, come sopra puntualmente spiegato.</p>
<p>IV. Infondati sono altresì il quarto e quinto motivo che attengono alla prospettata natura pertinenziale dell’opera, non necessitante di permesso di costruire e non sanzionabile con la demolizione.<br />
Al contrario, l’opera realizzata, come sopra chiarito, per consistenza, entità e ricadenza in area vincolata, non può che qualificarsi di nuova costruzione e dunque puntualmente soggetta a previo permesso di costruire e a sanzione demolitoria, ove realizzata senza titolo abilitativo.</p>
<p>V. Del tutto infondati sono infine i vizi procedimentali sollevati, tenuto conto della irrilevanza degli stessi sul piano della legittimità dell’atto (con riguardo alla mancata indicazione del responsabile del procedimento o del termine e dell’Autorità cui ricorrere) ovvero della loro ininfluenza, stante la natura vincolata dell’atto.</p>
<p>VI. Il ricorso va pertanto respinto, pur doverosamente aggiungendosi che la imposta demolizione dovrà avvenire con l’utilizzo delle necessarie cautele a tutela della pubblica e privata incolumità e con l’apprestamento delle misure già individuate dalla Commissione Straordinaria del Comune di Pozzuoli, ovvero con altre analogamente garantiste.</p>
<p>VII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione VI, pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Pozzuoli che si liquidano in complessivi Euro 2000 (duemila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 maggio 2007, con l’intervento dei Magistrati: <br />
Filippo         GIAMPORTONE             &#8211;    Presidente<br />
Maria             ABBRUZZESE             &#8211;    Componente est. <br /> Sergio            ZEULI                           &#8211;     Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6205/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6205</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6211</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6211/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6211/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6211</a></p>
<p>Pres. F. Guerriero, est. A. Monaciliuni Maresca Anna (Avv. Leopoldo Villani) c. Comune di Gragnano (Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino). sulla natura del silenzio formatosi su un&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001; sugli abusi che è diretta a sanare l&#8217;istanza di accertamento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6211/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6211/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6211</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Guerriero, est. A. Monaciliuni  <br /> Maresca Anna (Avv. Leopoldo Villani) c. Comune di Gragnano (Avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino).</span></p>
<hr />
<p>sulla natura del silenzio formatosi su un&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001; sugli abusi che è diretta a sanare l&#8217;istanza di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001; sull&#8217;inammissibilità di un&#8217;istanza di accertamento di conformità costituita da un mero foglio di carta, e sull&#8217;impossibilità di invocare il dovere di collaborazione della P.A. a fronte del principio di autoresponsabilità del privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Silenzio della P.A. – Natura di silenzio-rigetto – Conseguenze.</p>
<p>2. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Diretta a sanare opere solo formalmente abusive – Opere su aree soggette a vincolo di inedificabilità – Non vi rientrano.</p>
<p>3. Edilizia e Urbanistica – Abusi – Istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Mero foglio di carta in difetto di ogni allegazione – Inammissibilità per mancanza dei requisiti minimi &#8211; Dovere di collaborazione della P.A. – Non può essere invocato a fronte del principio di autoresponsabilità del privato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il silenzio formatosi sull&#8217;istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge n. 47/1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la conseguenza che, all&#8217;atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare, con onere in capo all&#8217;interessato, di dimostrare la compatibilità dell&#8217;opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (1).</p>
<p>2. L’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001, è diretto a sanare opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, e non è applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, per le quali scatta il diverso regime di cui all’art. 27 del citato d.P.R. n. 380 del 2001, che esclude sanabilità a posteriori dell’opera abusivamente realizzata (2).</p>
<p>3. Laddove l’istanza di accertamento di conformità sia costituita da un mero foglio di carta deve considerarsi priva dei requisiti minimi per la sua ammissibilità, senza che si possa invocare il dovere di collaborazione della p.a. e di salvaguardia della richiesta sostanziale dell&#8217;amministrato che trova un limite fondamentale nel principio di autoresponsabilità del privato, specialmente laddove egli è, come nel caso in esame, titolare del potere di iniziativa e di impulso della determinazione dell&#8217;amministrazione (3).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, nn. 1710 e 598 del 2006, entrambe relative a fattispecie verificatesi nella regione Campania; Tar Campania, sez. settima, 10 gennaio 2007, n. 239.<br />
(2) Cfr. Tar Campania Napoli, sez. settima, 10 gennaio 2007, n. 239.<br />
(3) Cfr. Cons. Stato n. 1815 del 1995 e, più di recente, Tar Campania, sez. settima, 21 maggio 2007, n. 5489, in situazione sostanzialmente analoga in presenza di domanda di condono edilizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla natura del silenzio formatosi su un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001; sugli abusi che è diretta a sanare l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, D.P.R. n. 380/2001; sull’inammissibilità di un’istanza di accertamento di conformità costituita da un mero foglio di carta, e sull’impossibilità di invocare il dovere di collaborazione della P.A. a fronte del principio di autoresponsabilità del privato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA   ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p>n. 6211/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Campania<br />
 &#8211; Sezione settima &#8211;</b></p>
<p>composto dai Magistrati: 1) dr. Francesco Guerriero                &#8211; Presidente;  2) dr. Arcangelo Monaciliuni              &#8211; Consigliere, rel., est.; 3) dott. Carlo Polidori                       &#8211; Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1168/2007 R. gen., proposto da<br />
<b>Maresca Anna</b>, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, dall&#8217;avv. Leopoldo Villani, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, al viale Gramsci, n. 16, presso lo studio dell’avv. Antonio Messina   </p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Gragnano (Na)</b>, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso e giusta delibera di g.m. di incarico n. 42/2007, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Cirillo e Michele Di Martino, con domicilio eletto in Napoli, piazza Giovanni Bovio, n. 33, presso la dott. ssa Elena Inserra</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
in una agli atti presupposti, del silenzio-diniego formatosi sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del t.u. n. 380 del 2001, per le opere oggetto dell’ordinanza prot. n. 14149 reg. ord. n. 95 del 5.7.2006</p>
<p>Visto il ricorso ed i relativi allegati; <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata; <br />
Visti gli atti tutti di causa; <br />
Relatore il consigliere dott. Arcangelo Monaciliuni; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>A mezzo del ricorso in esame, notificato il 30 gennaio 2007 e depositato il 1^ marzo successivo, la sig.ra Anna Maresca si duole del silenzio (qualificato diniego nell’epigrafe ed inadempimento nei motivi di ricorso) fatto formare dal Comune di Gragnano (Na) sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria da essa avanzata in data 4 ottobre 2006 ai sensi dell’art. 36 del t.u. n. 380 del 2001 per le opere oggetto dell’ordinanza prot. n. 14149, reg. ord. n. 95 del 5.7.2006, consistenti (come da dichiarazione attorea) in una “copertura del terrazzo preesistente, già pavimentato, munito di parapetto ed originariamente coperto con struttura agettante”  ed in una “riattazione del preesistente comodo rurale adibito a box mediante copertura della parte terminale della falda”; opere in ricorso indicate come relative ad un edificio esistente in Gragnano, alla via C/mare, n. 113.   <br />
Il gravame è affidato ad un solo mezzo di impugnazione volto a denunciare violazione degli artt. 1, 2 (in relazione all’art. 43 l.r. della Campania 28.12.2004, n. 16) e 10 bis della l. 7.8.1990, n. 241, nonché degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 36 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380, in una ad eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge e difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.  <br />
Nella prospettazione attorea, fermo che la domanda andava accolta, la civica amministrazione si è sottratta illegittimamente all’obbligo, (asseritamente) scaturente dalla normativa statale e regionale sopra calendata, di concludere il procedimento attivato dall’istanza di parte con un’esplicita e motivata determinazione. Parte ricorrente lascia poi alla valutazione del Tribunale l’eventuale sussistenza anche della violazione dell’art. 10 bis della l. 241 del 1990, alcun preavviso essendo intervenuto prima della formazione del silenzio rifiuto, ancorché si fosse in presenza di un provvedimento ad istanza di parte in esito al quale siffatto adempimento era dovuto. <br />
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a sostegno del proprio operato ed ha replicato osservando che la legge (l’art. 36 del testo unico dell’edilizia) ha “configurato come significativo il silenzio serbato sull’istanza del privato, assegnandogli valore di reiezione dell’istanza medesima. D’altra parte, l’intero  territorio comunale è stato assoggettato ai vincoli paesaggistici con decreto del Ministro BB.AA. del 28.3.1985 e sottoposto alle disposizioni della legge n. 431/1985, come modificata dal D.L.vo n. 490/1999, nonché alle disposizioni di cui alla l.r. n. 35/1987, recante il Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana”.<br />
Aggiunge ancora la resistente amministrazione che “il territorio del Comune di Gragnano è stato dichiarato zona sismica (S-6) con delibera di g.r. n. 5447 del 7.11.2002”: di guisa che, in definitiva ed in conclusione, da tutto quanto fatto rilevare discende(rebbe) la “piena legittimità dell’operato della P.A.”. <br />
Con memoria conclusionale, depositata il 26 maggio 2007, la difesa attorea ha insistito sulle già spiegate tesi e conclusioni. <br />
Alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1 &#8211; Il ricorso è infondato e deve essere respinto, non potendo esser condivisa la doglianza che regge l’impugnativa secondo la quale l’amministrazione non poteva sottrarsi all’obbligo di fornire risposta espressa e motivata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, avanzata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 del T.U. in materia edilizia, n. 380 del 2001. <br />
La Sezione ha già infatti avuto modo di affermare, in linea con la prevalente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, nn. 1710 e 598 del 2006, entrambe relative a fattispecie verificatesi nella regione Campania), che il silenzio fatto formare sull&#8217;istanza di accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge n. 47/1985 non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto con la conseguenza che, all&#8217;atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare con onere, in capo all&#8217;interessato, di dimostrare la compatibilità dell&#8217;opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade (cfr. Tar Campania, sez. settima, 10 gennaio 2007, n. 239 e la restante giurisprudenza ivi riportata). <br />
E’ poi noto che l’accertamento di conformità previsto dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001, è diretto a sanare opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria: cd. “doppia conformità”), e non è applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, per le quali scatta il diverso regime di cui all’art. 27 del citato d.P.R. n. 380 del 2001 (che, rispetto al pregresso art. 4 della legge n. 47 del 1985, ne ha ampliato la previsione a tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche) che esclude sanabilità a posteriori dell’opera abusivamente realizzata (Tar Campania Napoli, sez. settima, 10 gennaio 2007, n. 239, cit.).</p>
<p>2 &#8211; Tale è la situazione che si verifica nella fattispecie in esame ove, a fronte di una indimostrata -ancora in questa sede- conformità urbanistica delle opere in discorso, “l’intero territorio comunale è  assoggettato ai vincoli paesaggistici con decreto del Ministro BB.AA. del 28.3.1985 e sottoposto alle disposizioni della legge n. 431/1985, come modificata dal D.L.vo n. 490/1999, nonché alle disposizioni di cui alla l.r. n. 35/1987, recante il Piano urbanistico territoriale dell’area sorrentino-amalfitana”.<br />
3 &#8211; Peraltro, sempre nella fattispecie in concreto data, la “richiesta di permesso di costruire in sanatoria” sulla quale l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi con un provvedimento espresso risulta esser costituita da un mero foglio di carta cui tramite “in relazione alle opere contestate con l’ordinanza prot. n. 14149 del 5.7.2006” (recante l’ordine di demolizione) la Maresca “chiede il permesso di costruire a sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6.6.2001, n. 380”, limitandosi, in difetto di ogni allegazione, ad aggiungere: “La sottoscritta, nel restare a disposizione per un’integrazione con la documentazione tecnica e grafica eventualmente richiesta, porge distinti saluti”. <br />
Il che conduce anche per altra via alla necessitata conclusione della reiezione del gravame, atteso che è di piana evidenza che tale (c.detta) istanza risulta (risultava, già all’amministrazione) priva dei presupposti minimi per la sua stessa ammissibilità, senza potersi invocare il dovere di collaborazione della p.a. e di salvaguardia della richiesta sostanziale dell&#8217;amministrato che “trova un limite fondamentale nel principio di autoresponsabilità del privato, specialmente laddove egli è, come nel caso in esame, titolare del potere di iniziativa e di impulso della determinazione dell&#8217;amministrazione” (cfr. Cons. Stato n. 1815 del 1995 e, più di recente, Tar Campania, sez. settima, 21 maggio 2007, n. 5489, in situazione sostanzialmente analoga in presenza di domanda di condono edilizio).</p>
<p>4 &#8211; In definitiva, il ricorso va respinto siccome infondato. <br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione settima, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna la parte ricorrente e soccombente alle spese di giudizio che sono liquidate in complessivi Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) a favore del resistente Comune di Gragnano. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-19-6-2007-n-6211/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.6211</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</a></p>
<p>A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est. L. Fabbri Luciano ed altra (Avv. L. Maccari) contro il Comune di Siena (Avv. F.o Pisillo) e nei confronti di G. Fanteria (Avv.ti L. Piochi e P. Golini) sul calcolo della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ex D.M. n.1444/68</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.<br /> L. Fabbri Luciano ed altra (Avv. L. Maccari) contro il Comune di Siena (Avv. F.o Pisillo) e nei confronti di G. Fanteria (Avv.ti L. Piochi e P. Golini)</span></p>
<hr />
<p>sul calcolo della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ex D.M. n.1444/68 e sulla rilevanza di un terrazzo ai fini di tale distanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Distanza minima dei dieci metri tra pareti finestrate e pareti  di edifici antistanti ex art. 9 del D. M. n.1444 del 1968 – Modalità di calcolo</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione &#8211; Distanza minima dei dieci metri tra pareti finestrate e pareti  di edifici antistanti ex art. 9 del D. M. n.1444 del 1968 – Realizzazione di un terrazzo – Rilevanza ai fini del calcolo di tale distanza minima &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La distanza minima dei dieci tra pareti finestrate e pareti  di edifici antistanti imposta dall’art. 9 del D.M. n.1444 del 1968 deve essere “assoluta e prescritta in tutti in casi” ed inoltre deve essere “calcolata  con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano”.<br />
2. La ratio del divieto di realizzare finestre e quindi aperture su pareti fronteggianti ad una distanza inferiore ai dieci metri imposti dall’art. 9 del D. M. n.1444 del 1968 risiede indubbiamente nella necessità di vietare un  “prospicere” sul fondo del vicino, possibile con le aperture identificabili, sulla scorta della nozione fornita dall’art.900 del codice civile, con tutte le vedute e i prospetti  che permettono di affacciarsi o di guardare di fronte . Ne consegue che è rilevante, ai fini delle distanze imposte dall’art. 9 del D. M. n.1444 del 1968, anche la realizzazione un terrazzo, perchè consente un affaccio ancora più consistente di una normale finestra, ove si consideri il maggior raggio di apertura e di veduta prospettica dato da tale “opus”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul calcolo della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ex D.M. n.1444/68 e sulla rilevanza di un terrazzo ai fini di tale distanza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N.   881 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.      2109      REG. RIC.<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />           &#8211; III^SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso  N.2109/2005 proposto da<br />
<b>Fabbri Luciano</b> e <b>Milena Innocenti</b>, rapp.ti e difesi  dall’avv. Loriano Maccari, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa, n.6</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p> il <b>Comune di Siena</b>, in persona del Sindaco pero tempore, rapp.to e difeso dall’avv. Fabio Pisillo, con elezione di domicilio  presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria, in Firenze, via dè Rondinelli, n.2</p>
<p>e   n e i   c o n f r o n t i</p>
<p>di <b>Fanteria Gianna</b>, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Leonardo Piochi e Paolo Golini con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Firenze, via Gino Capponi, n.26</p>
<p>P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
  del permesso di costruire rilasciato in data 20/9/2005  dal Comune di Siena  alla sig.ra Fanteria Gianna per la realizzazione di “ una nuova palazzina bifamiliare  con la esclusione del garage interrato ai sensi della legge n.122/89 in un lotto di terreno( individuato al NCT al fg 17 part.377) posto in strada di Ventena, 5”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della controinteressatta Fanteria Gianna;<br />
 Visti gli atti di motivi aggiunti prodotti dalla parte ricorrente;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. Maccari per la parte ricorrente,l’avv. Pisillo per il Comune di Siena e l’avv. Golini per la controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato  in fatto e diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>I ricorrenti sono comproprietari di una villetta sita in Comune di Siena, , in un’area a confine con un lotto di terreno distinto al NCT al fg.17 part. 377 , posto in fregio alla strada di Ventena, per il quale la sig.ra Fanteria Gianna ha chiesto ed ottenuto in data 20 settembre 2005 dal citato Comune il rilascio di un permesso  per la realizzazione di una palazzina bifamiliare <br />
Gli interessati  con ricorso giurisdizionale rubricato al n.2109/2005 hanno impugnato tale provvedimento autorizzatorio, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1)Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti,carenza di istruttoria. Violazione artt.1,2 e 3 della legge n.241/90, art.12 DPR n.380/01, artt.77 e 82 della L.R. n.1/05;<br />
2) Violazione artt.7 e 8 della legge n.241/90<br />
 Con atto di motivi aggiunti depositato il 9 gennaio 2006 i ricorrenti rilevando a carico del provvedimento già impugnato ulteriori profili di illegittimità  hanno dedotto i seguenti, altri motivi:<br />
1)-Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e dei presupposti;<br />
2)- Violazione art. 9 del D.M. 1444/68 e artt.16, 63.1, 63.2, 63.11 ( progettazione).<br />
3)- Il  Comune di Siena e la controinteressata Fanteria Gianna costituitisi in giudizio hanno contestato i mezzi di impugnazione denunciati sia col ricorso originario che con i motivi aggiunti di cui hanno chiesto la reiezione.<br />
Successivamente,  la sig.ra Fanteria Gianna in data  26 aprile 2006 presentava una variante al progetto originario, chiedendo il rilascio di un nuovo permesso di costruire e il Responsabile dell’Edilizia Privata del Comune di Siena in data  6 novembre 2006 rilasciava alla richiedente  il permesso di costruire  per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un fabbricato residenziale ( per tre unità immobiliari) in variante alla p.e. n.35676/05 in strada Ventena 5”.<br />
 Con ricorso per motivi aggiunti  depositato il 3 gennaio 2007 i sigg.ri Fabbri Luciano e Innocenti Milena  hanno impugnato  il citato permesso di costruire in variante nonché :<br />
a) il parere della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata espresso nella seduta del 20/7/2006;<br />
b) la delibera del Consiglio Comunale n.231 del 17/7/2003 con cui è stato modificato il regolamento Edilizio e la norma che disciplina la composizione della Commissione Edilizia;<br />
c) la delibera della Giunta Comunale n.127 del 3/3/2004 avente ad aggetto: Rinnovo Commissione Edilizia – Nomina Commissari” <br />
 Questi i mezzi di gravame:<br />
1) Violazione, elusione dell’ordinanza cautelare n.51/06 del 12701/2006: Illegittimità derivata, difetto di motivazione;<br />
2) Violazione degli artt.36,42,48,50,88 e 107 del dlg.vo n.267/000( principi evincibili);<br />
3) Violazione dell’art.9 del D.M. n.1444/68 e artt.16,63.1,63.2,63.11;<br />
4) Violazione art.102 aree R1. ville e villini (Classa R.1° dell’Abaco dei tipi residenziali: villa e villini isolati).<br />
Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato il 13 febbraio 2007 parte ricorrente ha dedotto i seguenti, altri mezzi di impugnazione:<br />
1) Ulteriore violazione D.M. n.1444/68,<br />
2) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e travisamento.<br />
 Le parti resistenti già costituite in giudizio hanno contestato con apposite memorie difensive la fondatezza dei mezzi di impugnazione dedotti dalla parte ricorrente con i suillustrati atti di motivi aggiunti, chiedendone la reiezione .<br />
All’udienza pubblica del 13 aprile 2007 la causa, dopo approfondita discussione dei difensori delle rispettive parti, viene trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Oggetto della controversia è la legittimità o meno, in relazione ai motivi dedotti, dei provvedimenti con cui il Comune di Siena ha autorizzato l’esercizio dello jus aedificandi in capo alla sig.ra Fanteria Gianna relativamente ad un fabbricato residenziale da realizzarsi in strada di Ventena, n.5 del predetto Comune, in un’area di proprietà della richiedente il permesso di costruire,  confinante con la proprietà dei ricorrenti.<br />
Ciò detto , assume carattere preliminarmente logico la disamina delle censure  con cui parte ricorrente denuncia la illegittimità dei pareri resi dalla Commissione edilizia e dalla Commissione Edilizia Integrata in ordine al titolo ad aedificandum poi rilasciato col permesso di costruire del 6 novembre 2006  e tanto avuto riguardo sia alla dedotta illegittima composizione di tali Organi comunali consultivi sia al procedimento di “confezionamento” dei resi pareri favorevoli.<br />
I dedotti profili di illegittimità si appalesano infondati.<br />
La censura appare in primo luogo tardivamente proposta , in quanto sollevata solo in sede di motivi aggiunti proposti avverso il permesso di costruire rilasciato in variante all’originario titolo autorizzatorio del  20/9/2005 nei cui confronti tale rilievo non è stato eccepito, sì da inverarsi una sostanziale forma di acquiescenza.<br />
 Ma la doglianza è inammissibile sotto un ulteriore profilo:  in effetti con i motivi aggiunti del gennaio del 2007 vengono contestati  gli atti deliberativi rispettivamente del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale adottati negli anni 2003 e 2004 aventi ad oggetto la composizione e la nomina della Commissione Edilizia , lamentandosi il fatto che la presenza dell’Assessore all’Urbanistica violerebbe il principio della separazione delle competenze già fissato dall’art.51 del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali, ma a ben vedere  la previsione che indica nel Sindaco o assessore delegato uno dei componenti della Commissione stessa è quella originariamente recata dall’art.2, punto 2.2 del Regolamento edilizio comunale risalente al 1996 e tale normativa regolamentare non è stata specificatamente modificata e soprattutto non risulta espressamente impugnata.<br />
Quanto poi al profilo riguardante il tempo dedicato dalla Commissione edilizia e dalla Commissione edilizia integrata all’esame dei progetti , dalla lettura del relativo verbale  si evince che la seduta della commissione è iniziata alle ore 15, 30 e terminata alle ore 17 e tale dato formalmente riportato appare congruo in ordine ai tempi di esame della pratica, non rinvenendosi, altri, ulteriori elementi di fatto che possano mettere in dubbio la veridicità del dato temporale impiegato dalla Commissione stessa. <br />
Passando poi all’esame degli altri, dedotti profili di illegittimità, privi di fondamento si rivelano sia il primo che il secondo motivo  del ricorso originario.<br />
Parte ricorrente lamenta in primo luogo il fatto che l’area su cui insisterebbe il realizzando fabbricato sarebbe servita da una strada privata e non pubblica e quindi mancherebbero opere di urbanizzazione primaria.<br />
La doglianza è priva di pregio ove si consideri che non vi è alcuna norma che subordini il permesso di costruire all’esistenza  di una strada pubblica e ciò anche a voler ritenere che la strada Ventena sia privata. D’altronde, la normativa di cui alla legge regionale n.1/2005 in proposito ( art.37)  inserisce nelle opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali ( senza parlare di strade pubbliche) e nella specie quella di Ventena è indubbiamente una strada liberamente accessibile, di pubblico passaggio, per non dire poi che l’insopprimibile esigenza dell’ esistenza di opere di urbanizzazione primaria  va affermata in relazione all’intero contesto urbanistico della zona in cui è sita l’area.<br />
 Sempre in ordine al primo motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, con riferimento ad un esistente dislivello  del terreno  che avrebbe consentito una maggiore altezza del fabbricato, ma anche tale censura non appare condivisibile.<br />
 In primo luogo il rilievo in questione è solo genericamente affermato e   non  adeguatamente provato  e comunque  non è adeguatamente spiegato e  dimostrato come una supposta errata rappresentazione della pendenza avrebbe dato luogo ad una maggiore( indebita ) altezza.<br />
I ricorrenti deducono inoltre il profilo di illegittimità relativo al mancato allineamento della erigenda costruzione rispetto ad altro fabbricato della stessa Sig.ra Fanteria e tanto con riferimento alla normativa di Piano Regolatore, ma anche tale doglianza non coglie nel segno.<br />
Invero, in tanto insorge l’esigenza di mantenere un allineamento  in quanto già esista un allineamento e nella specie tale ipotesi non sussiste dal momento che dalla rappresentazione grafica dei luoghi si evince l’esistenza di una sequela di edifici ognuno dei quali si pone ad una diversa distanza dalla strada.<br />
Relativamente alla dedotta censura di violazione della normativa di tipo garantistica ex artt.7 e 8 della legge n.241/90 di cui al  secondo motivo del ricorso originario, il vizio non sussiste , dovendosi qui ribadire quanto già affermato da una consolidata giurisprudenza ( anche di questa Sezione) secondo cui non è configurabile a carico dell’Amministrazione,  un onere di comunicazione dell’avvio  del procedimento di rilascio di concessione edilizia nei confronti dei proprietari frontisti, ben potendo costoro intervenire nel corso del relativo procedimento o impugnare il provvedimento autorizzatorio  (cfr Cons Stato Sezione V 18 aprile 2005 n.1773). <br />
  Con  il primo mezzo di impugnazione dell’atto di motivi aggiunti depositato il 9 gennaio 2006  si denuncia la violazione del regolamento urbanistico, atteso che pur interessando il permesso di costruire  un’area contrassegnata da alberature,  non sarebbe stato acquisito il parere da parte della competente struttura comunale preposta alla gestione e tutela delle aree verdi.<br />
Il motivo è privo di fondamento.<br />
Invero, lo stesso Regolamento urbanistico esclude, all’art.63, comma IV, l’osservanza dell’obbligo di acquisire il citato parere allorquando gli interventi sulle alberature sono connessi, come nel caso di specie, ad interventi edilizi  attuativi del PRG.<br />
 Fondata , invece, deve ritenersi la censura  di violazione dell’art.9 del D. M. n.1444 del 1968 dedotta nei confronti vuoi del permesso di costruire rilasciato il 20/9/2005 col secondo motivo aggiunto del gravame depositato il 9 gennaio 2006  vuoi  avverso il permesso di costruire in variante rilasciato il 6 novembre 2006  con il terzo mezzo dell’atto di motivi aggiunti depositato il 3 gennaio 2007 nonché col primo dei motivi aggiunti proposti in data 13 febbraio 2007.<br />
In particolare, i ricorrenti  lamentano la violazione della disposizione del citato D.M. che impone la distanza minima di dieci metri  tra pareti finestrate e pareti  di edifici antistanti e al riguardo occorre in primo luogo precisare, in punto di fatto e con riferimento allo stato de luoghi che l’erigendo fabbricato, quanto alla sua originaria progettazione,quella autorizzata col permesso di costruire  del 20/9/2005 , così come rilevasi dalle allegate planimetrie, reca sulla parete antistante la proprietà dei ricorrenti ( quella sinistra) due finestre oltre a  due porte finestre rispettivamente al piano rialzato e al primo piano e tali aperture sono poste ad una distanza inferiore ai  dieci metri rispetto alla parete dell’edificio ( di proprietà dei ricorrenti) ad  esse fronteggiante sia pure per un modesto tratto.<br />
Ora, in punto di diritto, inequivocabile  è il tenore della disposizione recata dall’art. 4 del D. M. n.1444 del 1968   secondo cui “è  prescritta  in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” e la giurisprudenza  anche di questa Sezione ha avuto modo di affermare come le norme sulle distanze di cui al D. m. 1444/68 hanno carattere pubblicistico ed inderogabile  e vincolano i comuni in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici ( cfr Cons stato Sez. IV 5/12/2005 n.6909;  TAR Toscana Sezione III  22 giugno 2004 n.2289).<br />
In particolare, poi,  questa Sezione , di recente ( sentenza n. 55 del 22/1/2007) ha statuito che la distanza minima dei dieci metri deve essere “assoluta e prescritta in tutti in casi” ed inoltre deve essere “calcolata  con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano” e sul punto il Collegio condivide pienamente siffatte statuizioni.<br />
 Ora, in applicazione dei suillustrati principi  interpretativi della norma in discussione deve conseguentemente rilevarsi, nella specie, la mancata osservanza dell’obbligo della distanza minima imposta ex D.M. 1444/68, proprio perché come già visto sulla parete sinistra insistono due finestre situate a distanza di meno dieci metri dall’antistante fabbricato dei ricorrenti.<br />
A questo punto, però, occorre verificare la sussistenza o meno della dedotta violazione della normativa sopra illustrata con riferimento alla nuova progettazione avanzata dalla controinteressata Fanteria Gianna, quella posta a fondamento della richiesta di autorizzazione ad aedificandum presentata  il 26 aprile 2006, così come accolta col rilascio in data 6 novembre 2006 del permesso di costruire  in variante a quello precedentemente accordato.<br />
E allora, come si evince dall’esame della documentazione e dagli elaborati grafici prodotti in giudizio è indubbio che la nuova  soluzione presenti notevoli modifiche tecniche, prospettiche e archittettoniche rispetto all’originario progetto e, in particolare, per quanto qui rileva, come risulta da apposite planimetrie depositate in giudizio ( specificatamente quella sub doc. 10 della produzione documentale del Comune di Siena)  e altresì esibite alla cognizione del Collegio, la parete  “lato sinistro”, quella fronteggiante il lotto del fabbricato dei ricorrenti non reca  finestre , ma su di essa insiste per una parte che poi chiude ad angolo la parete stessa  un terrazzo che, lo si ripete, interessa un tratto del lato sinistro e per altra parte il “ fronte “ dell’erigendo fabbricato.<br />
Tale nuova configurazione progettuale farebbe superare, secondo quanto in particolare sostenuto dalla difesa del resistente Comune, il rilievo del mancato rispetto della distanza minima dei dieci metri dal momento che,sempre secondo tale assunto, in concreto non vi sarebbero più pareti “finestrate” e tale non può certo definirsi un terrazzo.<br />
 Tale tesi, per quanto suggestivamente prospettata non convince, dal momento che occorre andare al di là di una interpretazione letterale della normativa che si assume violata.<br />
 Invero, la ratio del divieto di realizzare finestre e quindi aperture su pareti fronteggianti ad una distanza inferiore ai dieci metri risiede indubbiamente nella necessità di vietare un  “prospicere” sul fondo del vicino, possibile con le aperture identificabili, sulla scorta della nozione fornita dall’art.900 del codice civile, con tutte le vedute e i prospetti  che permettono di affacciarsi o di guardare di fronte .<br />
  Ma se così è, nel caso di specie viene consentito ad opera del progettato terrazzo proprio sul lato sinistro un affaccio ancora più consistente di una normale finestra, ove si consideri,appunto,  il maggior raggio di apertura e di veduta prospettica dato da tale “opus”, sicchè non può non richiedersi anche per tale terrazzo il rispetto della distanza minima dei dieci metri, distanza , nella specie, insussistente, dal momento che il  terrazzo, nella sua parte ad angolo con detta parete si trova ad una distanza di mt. 7, 50 dal fabbricato dei ricorrenti ( misura, questa, non contestata).<br />
 Se così non fosse, se cioè si aderisse all’assunto difensivo del Comune di Siena, si addiverrebbe ad una interpretazione per così dire riduttiva della norma e comunque contrastante, in ragione di plausibili ragioni logiche, con la voluntas legis. <br />
Deve , allora convenirsi che il Comune anche per quanto riguarda la “nuova”soluzione progettuale approvata in data 6 novembre 2006 ha in realtà accordato un permesso di costruire un fabbricato in violazione della norma del D. M. n. 1444/68 ( art.9) che  prescrive tassativamente ( punto 2) la distanza minima assoluta di 10 metri.<br />
 In forza delle suesposte considerazioni la specifica censura dedotta sul punto si appalesa fondata e in accoglimento di tale profilo di illegittimità vanno  annullati il permesso di costruire rilasciato a Fanteria Gianna il 20 settembre 2005 prot. n. 35676 nonché il <br />
permesso di costruire  in variante rilasciato sempre alla predetta controinteressata il 6 novembre 2006 prot. n. 42707, restando, peraltro assorbiti gli altri profili di illegittimità sinora non esaminati.<br />
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sulla controversia introdotta col ricorso n. 2109/2005, lo accoglie. Accoglie altresì il ricorso per motivi aggiunti depositato  il 9 gennaio 2006, nonché i motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007 nei sensi di cui in motivazione e annulla i permessi di costruire rilasciati dal Comune di Siena in data 20/9/2005 e 6 novembre 2006 alla sig. ra Fanteria Gianna.<br />
 Condanna le parti resistenti alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, spese e C.P.A. di cui euro 1.500 a carico del Comune di Siena ed euro 1.500 a carico della controinteressata sig.ra Fanteria Gianna.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p> Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 13 aprile 2007, con la  presenza dei sigg. ri.:<br />
Avv. Angela Radesi                                          &#8211; Presidente <br />
Dott. Giuseppe  di Nunzio                                &#8211; Consigliere<br />
Dott. Andrea Migliozzi                                     &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007<br />
Firenze, lì 19 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.887</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>R. Potenza Pres.ff, G. Di Nunzio Est. Impresa Individuale Borscia Marino ed altra (Avv.ti A. Giannerini e N. Gori) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi, P. Tognini ed E. Bartalesi) sull&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi ex art. 654 c.p.p. Giustizia amministrativa &#8211; Efficacia del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-887/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-887/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.887</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres.ff, G. Di Nunzio Est.<br /> Impresa Individuale Borscia Marino ed altra (Avv.ti A. Giannerini e N. Gori) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi, P.  Tognini ed E. Bartalesi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi ex art. 654 c.p.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi &#8211; Art. 654 c.p.p. &#8211; È norma che ponendo un&#8217;eccezione ai principi generali circa l&#8217;ambito di efficacia di un giudicato deve formare oggetto di stretta interpretazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 654 c.p.p., il quale stabilisce che l&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall&#8217;accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell&#8217;imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un&#8217;eccezione ai principi generali circa l&#8217;ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione. Ne consegue che in un giudizio amministrativo una sentenza penale di assoluzione non ha effetti nei confronti dell&#8217;amministrazione che non si era costituita parte civile nel relativo processo penale (fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante l’assoluzione delle due imprese ricorrenti dal reato di cui all&#8217;art. 20 alla lett. b) della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e per l’effetto confermata la sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 135, comma 1 della L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, per avere eseguito, in assenza della denuncia di inizio attività, lavori finalizzati alla realizzazione di deposito all&#8217;aperto)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi ex art. 654 c.p.p.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N.   887 REG. SENT. <br />
ANNO 2007 <br />
N.      1321       REG. RIC. <br />
 ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <br />       &#8211; III^SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n.1321 del 2005 proposto da<br />
<b>Impresa Individuale Borscia Marino</b>  in persona del suo titolare Sig. Marino Borscia, e dalla Società Italiana Automobili S.p.A. in persona del legale rappresentante Sig. Silvestre Carlisi, rappresentate e difese dagli avv.ti Anna Giannerini e Nicola Gori ed elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Scavetta, via Ricasoli n. 30</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Prato</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato  e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi, Paola Tognini ed Elena Bartalesi, ed elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio Stancanelli-Cecch</p>
<p>P E R   L’A N N U L L A M E N T O <BR><br />
del provvedimento n. 24671, del 19 aprile 2005, notificato il 10 maggio successivo, con il quale il Dirigente del Servizio Istanze Edilizie del Comune intimato ha irrogato ad esse ricorrenti la sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 135, comma 1 della L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, per avere eseguito, in assenza della denucia di inizio attività, lavori finalizzati alla realizzazione di deposito all&#8217;aperto.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<BR><br />
Visto lì  atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;<BR><br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<BR><br />
Visti gli atti tutti della causa;<BR><br />
Uditi, alla pubblica udienza del 22 giugno 2006- relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, gli avv.ti A. Giannerini e R. Gisondi; <BR><br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La Polizia Municipale del Comune di Prato in sede di sopralluogo effettuato l&#8217;11 luglio 2001, accertava, come da relativo verbale che su appezzamento di terreno ubicato alla via Spina, angolo via Cava del territorio comunale, erano stati realizzati interventi in conseguenza dei quali parte di tale appezzamento ricadente in zona agricola, era stato destinato dalla società proprietaria al deposito ed esposizione di autoveicoli usati. <br />
In tale verbale si dava altresì atto che proprietaria dell&#8217;appezzamento e committente dei lavori era la Società Italiana Automobili -S.I.A. s.p.a. mentre esecutrice dei lavori era l&#8217;impresa idividuale Borscia Marino. <br />
L&#8217;Ufficio abusi edilizi, notificava in data 4 giugno 2002 alle suddette ditte l&#8217;atto di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio per le opere in questione, volto a stabilire l&#8217;ammontare della sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 34 della L. feg. 14 ottobre 1999 n. 52. <br />
A tal fine il Comune, con nota del 20 maggio 2003, richiedeva all&#8217;U.T.E. la valutazione dell&#8217;aumento di valore del terreno in conseguenza deglii interventi sullo stesso realizzati. <br />
Con nota del 21 giugno 2004, l&#8217;U.T.E., comunicava l&#8217;esito di tale valutazione, in base al quale l &#8216;aumento del valore del terreno veniva individuato in € 36.000,00. <br />
Con provvedimento n. 2467, del 19 aprile 2005, notificato il 10 maggio successivo il Dirigente del Servizio Istanze edilizie del comune irrogava alla ditta proprietaria del terreno ed all&#8217;impresa costruttrice la sanzine amministraativa pecuniaria di cui all&#8217;art. 135, comma 1 della L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, in misura pari al doppio dell&#8217;aumento venale acquisito dal terreno in seguito agli inteventi abusivi sullo stesso realizzati e, quindi, in misua pari ad € 72.000,00. <br />
Con atto notificato in data 8 luglio 2005 e depositato il 4 agosto successivo l&#8217;impresa individuale Borscia e la Società Italiana Automobili hanno impugnato tale provvedimento deducendone l&#8217;illegittimità per l&#8217;unico complesso motivo della violazione di legge, della violazione del giusto procedimento e dell&#8217;eccesso di potere desumibile dai sintomi dell&#8217;illogicità, contradditorietà e difetto di motivazione: <br />
Il provvedimento di irrogazione della zianzione pecuniaria sarebbe stato adottato sulla base di una errata stima da parte dell&#8217;U.T.E. del valore del terreno. Tale ufficio, in particolare, quantificando la sanzione amministrativa, da applicare nel cso di specie, in base all&#8217;apprezzamento del terreno derivante dal suo mutamento di destinazione da agricolo a commericale non avrebbe tenuto conto della sentenza n. 321/2003, del 12 giugno 2003, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Prato aveva assolto le due imprese dal reato di cui all&#8217;art. 20 lett. b) della L. 28 febbraio 1985 n. 47, sul rilievo che l&#8217;esecuzione delle opere di che trattasi doveva ritenersi subordinata a D.I.A. e non a concessione edilizia. <br />
l&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio con atto del 5 settembre 2005, ha contestato la fondatezza del ricorso. <br />
Nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2005, come da ordinanza n. 680/2005, è stata accolta la doman da cautelare proposta. <br />
La causa è stata trattenuta per la decisione sulle memorie delle parti alla pubblica udienza del 22 giugno 2006.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>La pretesa azionata va disattesa. <br />
Come risulta dal verbale redatto l&#8217;11 luglio 2001 dalla Polizia Municipale del Comune di Prato e comprovato dalla relativa documentazione fotografica, gli interventi realizzati dall&#8217;impresa individuale Borscia Marino su parte dell&#8217;appezzamento di terreno censito come seminativo arborato, ubicato alla via Spina, angolo via Cava, di proprietà della Società Italiana Automobili -S.I.A., committente dei lavori, sono consistiti: nella realizzazione di una strada di accesso della larghezza di ml. 6,00 per una lunghezza di ml. 60,00; nella messa in opera di un cancello da cui si accede ad una vasta area recintata con pali in legno infissi al suolo e rete metallica; nel livellamento, con posa in opera di ghiaia, di una area di ml. 80,80 X67,70. <br />
In conseguenza di tali interventi l&#8217;area inghiaiata è stata, come riportato nello stesso verbale e confermato dalla documentazione allegata, &#8220;destinata al deposito ed esposizione di autoveicoli usati della società proprietaria del terreno&#8221;. <br />
E&#8217; di tutta evidenza, quindi, come nel caso in esame gli interventi di che trattasi, abbiano determinato un cambio di destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area da agricola a commerciale e come quindi correttamente il comune abbia ricondotto, nell&#8217;atto n. 31111, del 27 maggio 2002, di attivazione del procedimento sanzionatorio, la fattispecie sub art. 4 (opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità) della L. reg. 14 aprile 1999 n. 52; in particolare, sub lett. e) di tale articolo &#8220;i mutamenti di destinazione d&#8217;uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994 n. 39&#8221;. <br />
E la suindicata L. reg. n. 14, del 14 aprile 1999, all&#8217;art. 34 (opere eseguite senza attestazione di conformità) &#8211; il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto dalla L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, nell&#8217;art. 135 &#8211; dispone, per quanto qui interessa, al comma 12, che il mutamento di destinazione d&#8217;uso in assenza di attestazione di conformità &#8220;comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell&#8217;aumento del valore venale dell&#8217;immobile conseguente alla realizzazione delle stesse&#8230;&#8221;. <br />
Nè può giovare alla parte ricorrente il richiamo alla sentenza n. 321, del 12 giugno 2003, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Prato aveva assolto l e due imprese dal reato di cui all&#8217;art. 20 alla lett. b) della L. 28 febbraio 1985 n. 47. <br />
E&#8217; difatti da osservare che, ai sensi dell&#8217;art. 654 c.p.p. la sentenza penale di assoluzione, al ricorrere dei presupposti individuati dalla norma, ha efficacia di giudicato nel processo amministrativo limitatamente &#8220;nei confronti dell&#8217;imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale&#8221;. <br />
Talché, ammessa e non concessa la predetta efficacia nel presente giudizio, essa non potrebbe comunque spiegarsi nei confronti dell&#8217;amministrazione non essendosi questa costituita parte civile nel processo penale. <br />
Peraltro il suindicato art. 654 c.p.p. che stabilisce che l&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall&#8217;accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell&#8217;imputato, della P.C. e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un&#8217;eccezione ai principi generali circa l&#8217;ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione&#8221; (Cass. Sez. III, 8 giugno 2005, n. 11998). <br />
Sulla base dei suindicati rilievi, dovendosi il provvedimento impugnato ritenere inmune dai profili di illegittimità dedotti in ricorso, questo va respinto. <br />
Le spese ed onorari di causa liquidati come in dispositivo seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. <br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi Euro 2.000,00 /duemila/00). <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 giugno e 23 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: <br />
Dott. Raffaele POTENZA                                 &#8211; Presidente f.f. <br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO                             &#8211; Consigliere, est. <br />
Dott. Filippo MUSILLI                                     &#8211; Consigliere </p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007<br />
Firenze, lì 19 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-887/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.889</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.889</a></p>
<p>A. Radesi Pres. M. Bertagnoli Est. Montagliari s.r.l. (Avv. N. Princi) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e S. Fantappiè) e nei confronti del Comune di Signa (non costituito) sull&#8217;individuazione dei confini dei poteri facenti capo alla Regione in relazione all&#8217;approvazione di varianti urbanistiche contestuali all&#8217;adozione di un piano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.889</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. M. Bertagnoli Est.<br /> Montagliari s.r.l. (Avv. N. Princi) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e S. Fantappiè) e nei confronti del Comune di Signa (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione dei confini dei poteri facenti capo alla Regione in relazione all&#8217;approvazione di varianti urbanistiche contestuali all&#8217;adozione di un piano di recupero e sulla motivazione che deve assistere l&#8217;esercizio del potere regionale di modifica d&#8217;ufficio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Individuazione dei confini dei poteri facenti capo alla Regione in relazione all’approvazione di varianti urbanistiche contestuali all’adozione di un piano di recupero</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Competenze pianificatorie &#8211; Sono espressione di un potere concorrente del comune e della regione – Potere regionale di modifica d’ufficio – È legittimo solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione statale e regionale &#8211; Incremento volumetrico stralciato in quanto trattasi di interventi <i>“incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico” </i> – Insufficiente motivazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Laddove la modifica della destinazione d’uso di un’area nel senso previsto dal Piano di Recupero comunale incida anche sugli indici volumetrici e sulla possibilità di prevedere ampliamenti degli edifici esistenti e quindi sull’assetto del territorio, sussiste la legittimazione della Regione ad entrare nel merito delle scelte operate dal Comune in sede di approvazione delle norme di attuazione del piano di recupero stesso.</p>
<p>2. Le competenze pianificatorie sono espressione di un potere concorrente del comune e della regione, in base al quale le scelte urbanistiche generali inerenti al territorio comunale spettano in primo luogo all’ente locale territoriale mentre la regione può sovrapporre unilateralmente la propria volontà a quella del comune solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione statale e regionale. Nella specie l’incremento volumetrico previsto, da realizzarsi in interrato, è stato però stralciato sulla scorta della sola considerazione che trattasi di interventi <i>“incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”</i>. Tale motivazione, ancorché genericamente riconducibile ad un esigenza di garanzia del bene tutelato, non appare sufficiente a superare la volontà espressa dal Comune, posto che non è ravvisabile, sotto questo profilo, alcun elemento di novità – rispetto all’originaria previsione del piano regolatore &#8211; introdotto dall’adozione del piano di recupero &#8211; che potrebbe incidere su tale esigenza di tutela.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
</b>&#8211;	 &#8211;<B>III^SEZIONE-<br />	<br />
</B></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>1408/94</b> proposto da ù<br />
<b>Montagliari s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’avv. Natalia Princi ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio della stessa (studio Gracili Associato), via dei Servi, n. 38;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore,</i><br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Bora e Silvia Fantappiè ed elettivamente domiciliato in Firenze presso il Servizio Contenzioso del Dipartimento Affari Giuridici e Legali, p.zza della Libertà, n. 15;</p>
<p><b>e   nei   confronti<br />
</b>del <b>Comune di Signa</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore,</i> non costituitosi in giudizio;</p>
<p><B>P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
</B>della deliberazione della Giunta Regionale n. 12394 del 27 dicembre 1993 – pubblica nel B.U.R.T. il 26 gennaio 1994, con la quale è stata approvata la variante al P.R.G. del Comune di Signa adottata dal Consiglio Comunale dello stesso con la deliberazione n. 29 del 19 gennaio 1990, nella parte in cui introduce le modifiche d’ufficio di cui al parere della C.R.T.A. del 15 dicembre 1993.<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;</p>
<p>Visto la memoria di costituzione in giudizio della Regione Toscana;<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio con nuovo difensore, depositata il 4 ottobre 2007 nell’interesse della ricorrente;<b><br />
</b>Vista la documentazione depositata sia dalla Regione Toscana, che dalla ricorrente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 &#8211; relatore il Referendario Mara Bertagnolli -,   gli avv.ti Natalia Princi per la ricorrente e  Silvia Fantappiè per l’Amministrazione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 26 marzo 1994 e depositato il successivo 15 aprile 1994, la società Montagliari s.r.l. espone di essere proprietaria di un’area (il complesso di Villa Castelletti) interessata da un piano di recupero, l’approvazione del quale rendeva necessaria anche l’adozione di una variante urbanistica; ciò al fine di destinare una parte del compendio oggetto di intervento, ricadente in zona urbanistica “E” (e quindi avente destinazione agricola), alla realizzazione di strutture sportive con possibilità di intervento di soggetti privati, nonché al fine di consentire l’utilizzazione del complesso anche per fini turistico-ricettivi, direzionali, modificando la destinazione d’uso dell’area circostante la villa ed i fabbricati già individuata come zona “F” (attrezzature ed impianti di interesse generale).<br />
Contestualmente all’adozione del piano veniva approvato anche lo schema di convenzione redatto ai sensi dell’art. 30 della legge n. 457 del 1978 e dell’art. 10 della L.R. n. 59 del 1980, col quale si prevedeva, fra l’altro, che parte delle attrezzature sportive (campi da tennis) realizzate dalla Montagliari s.r.l. sarebbero poi state cedute gratuitamente al Comune.<br />
La necessità di adottare la suddetta variante, imponeva però al Comune, dopo l’adozione del piano di recupero, di assoggettarlo all’approvazione della Regione.<br />
La Regione approvava la variante in parola, ma subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, stralci e condizioni di cui al parere della C.R.T.A. del 29 gennaio 1992 e più precisamente allo “stralcio della nuova previsione e della trasformazione del parco storico soggetto alla legge n. 1089 con la prescrizione per la villa principale di interventi finalizzati al restauro e per gli altri edifici una schedatura per singola unità ed una corretta corrispondente norma di attuazione in base ai caratteri storico-architettonici”.<br />
Il Comune di Signa, con deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1993, n. 104, approvava le controdeduzioni, disponendo: <br />
1. la schedatura per ogni singolo edificio con le indicazioni degli interventi urbanistici previsti;<br />
2. lo stralcio degli insediamenti sportivi per la parte ricompresa nell’area vincolata dalla legge 1089/1939;<br />
3. la modifica dell’area esterna a quella vincolata, destinata alla realizzazione di strutture sportive da cedersi al Comune, garantendo a quest’ultimo l’acquisizione di una superficie pari a quanto già previsto nella convenzione, nonostante la sopraccitata modifica delle previsioni urbanistiche di cui al punto 2;<br />
4. la modifica dell’art. 12 delle norme di attuazione del piano di recupero, stralciando gli incrementi volumetrici previsti per i vari fabbricati e prevedendo, in particolare, che l’incremento volumetrico di 2.500 mc, originariamente previsto per la villa, fosse posto in alternativa alla conservazione della tensostruttura realizzata sulla corte posteriore della villa stessa. Veniva, invece, mantenuta la possibilità, prevista dalla scheda relativa all’edificio, di realizzare dei soppalchi all’interno della villa, nel rispetto delle altezze minime consentite dalla legge.<br />
La Regione, con deliberazione n. 12394 del 27.12.93 approvava, alla luce del parere espresso dalla C.R.T.A. nella seduta del 20 dicembre 1993 ed ai sensi dell’art. 10 della legge 1150/42, la variante al P.R.G. contestuale al piano di recupero nella versione risultante dall’ultima deliberazione dell’Amministrazione comunale di approvazione delle controdeduzioni, ma apportando comunque delle modifiche d’ufficio; modifiche con cui sono state stralciate sia la previsione dell’incremento volumetrico proposto, che la possibilità di realizzare delle soppalcature interne “in quanto interventi incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”.<br />
La Montagliari s.r.l. ha quindi impugnato l’approvazione della succitata deliberazione, deducendo i seguenti vizi:<br />
1.	violazione dell’art. 10 della l. n. 1150 del 17 agosto 1942 e dell’art. 11 della l.r. n. 59 del 21 maggio 1980 e delle norme statali e regionali sui  piani di recupero edilizio; incompetenza per difetto di legittimazione. La Regione avrebbe, infatti, travalicato il limite delle proprie competenze, entrando nel merito delle prescrizioni del piano di recupero (equiparato ad un piano attuativo), anziché limitarsi all’analisi della variante urbanistica adottata contestualmente a tale piano particolareggiato, come nelle proprie competenze;<br />	<br />
2.	eccesso di potere per carente e/o insufficiente motivazione per illogicità e difetto di istruttoria. Parte ricorrente richiama i principi secondo cui le modifiche d’ufficio dovrebbero essere debitamente motivate, deducendo, invece, la carenza della motivazione nel caso concreto. Totalmente privi di motivazione sarebbero l’eliminazione della possibilità sia  di sostituire la tensostruttura già esistente, sia di aumentare la volumetria in interrato. Non si comprenderebbe, infatti, in quale senso tali interventi siano “incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”, come invece sostenuto nella deliberazione impugnata.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Regione, eccependo l’infondatezza del ricorso, ribadita nella successiva memoria con cui  è stato evidenziato come la Regione Toscana non avrebbe in alcun modo travalicato i propri poteri. La richiesta di variante urbanistica proveniente dal Comune di Signa riguardava, infatti, un intervento complessivo (quello di cui al piano di recupero) che doveva essere considerato come unitario e, quindi, anche unitariamente valutato alla luce delle vigenti normative urbanistiche.  <br />
Pertanto, nonostante il piano di recupero sia indubbiamente uno strumento urbanistico secondario, non sottoposto ad approvazione regionale ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 – come dalla stessa Regione affermato &#8211; tuttavia, nel caso di specie, la contestuale approvazione della variante urbanistica avrebbe, secondo l’Amministrazione resistente, giustificato un pieno coinvolgimento della Regione. Ciò in quanto il mutamento di destinazione da agricola a zona di interesse generale di una porzione rilevante di proprietà, determinerebbe un uso del territorio radicalmente diverso da quello originariamente previsto, che ben giustificherebbe una valutazione complessiva dell’intervento così come risultante dal piano adottato dal Comune.<br />
Del resto, secondo la difesa regionale, lo stesso dato letterale dell’art. 25 della legge 47/85, nel disciplinare il potere di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in variante, non limiterebbe i poteri regionali.<br />
In ogni caso la Regione non avrebbe imposto d’ufficio alcuna modifica, ma si sarebbe limitata ad indicare delle prescrizioni. <i><br />
</i>Con successiva memoria la ricorrente, insisteva, oltre che sulla configurabilità dei vizi di violazione di legge e incompetenza, anche sul difetto di motivazione.<br />
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso, che si incentra sull’individuazione dei confini dei poteri facenti capo alla Regione in relazione all’approvazione di varianti urbanistiche contestuali all’adozione di un piano di recupero, merita accoglimento.<br />
Preliminarmente deve, però, essere respinta l’eccezione dell’Amministrazione, secondo la quale nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna modifica d’ufficio.<br />
Invero la stessa semplice lettura del provvedimento impugnato smentisce tale argomento difensivo, posto che, nel parere della Commissione fatto proprio dalla deliberazione, si legge &#8211; dopo l’intervenuta presa d’atto del fatto che il Comune non si è adeguato a tutte le prescrizioni imposte, ma soltanto a talune di esse, senza peraltro fornire, secondo quanto ritenuto dalla Commissione, adeguata motivazione di tale scelta -, la seguente considerazione: “Di conseguenza si procede a modificare d’ufficio gli atti costituenti la variante, al fine di dare coerenza al provvedimento di stralcio medesimo soprarichiamato”.<br />
Nella stessa deliberazione regionale di approvazione della variante, del resto, l’ultimo capoverso delle premesse recita: “Ritenuto di concordare con quanto in esso stabilito e di ritenere quindi meritevole di approvazione definitiva la variante al P.R.G. contestuale P.D.R. – “Villa Castelletti” del Comune di Signa, le modifiche d’ufficio di cui al suddetto parere al quale si rimanda”.<br />
Non appare, quindi, revocabile in dubbio che, al di là della scarsa chiarezza dell’espressione e delle affermazioni di principio della Regione, nel caso di specie si sia assistito proprio a quella modifica d’ufficio, imposta dall’ente tutorio mediante lo stralcio delle previsioni ritenute non conformi alle raccomandazioni e prescrizioni già espresse dalla Regione stessa, che la ricorrente censura.<br />
Ciò premesso, la ricorrente deduce nel ricorso il travalicamento, da parte dell’Amministrazione regionale, dei limiti che essa incontrerebbe nell’esercizio di tale potere, entrando nel merito di scelte riservate al Comune in quanto non incidenti in modo concreto e diretto sugli interessi alla cui tutela dovrebbe essere preordinata l’azione tutoria della Regione, esercitata in sede di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici.<br />
Invero tale prospettazione non appare corretta, considerato che la modifica della destinazione d’uso dell’area nel senso previsto dal P.D.R. in questione incide anche sugli indici volumetrici e sulla possibilità di prevedere ampliamenti degli edifici esistenti e quindi sull’assetto del territorio.<br />
Così individuati i termini della questione sottoposta all’attenzione del giudice, il Collegio ritiene sussistere la legittimazione della Regione Toscana ad entrare nel merito delle scelte operate dal Comune in sede di approvazione delle norme di attuazione del piano di recupero stesso.<br />
Non pare, infatti, ravvisabile il dedotto vizio di violazione dell’art. 24 della L.R. 47/85 in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’operare le già richiamate modifiche d’ufficio, se sol si consideri che il mutamento di destinazione d’uso richiesto con la variante non implica necessariamente ed automaticamente, come invece pretenderebbe parte ricorrente, il mantenimento delle potenzialità edificatorie e di sviluppo previste con riferimento ad aree destinate in via esclusiva ad attrezzature di interesse pubblico. <br />
In ragione di ciò deve ritenersi che alla Regione fosse demandata la potestà di valutare l’ammissibilità della variante proposta, che tende non solo a consentire il mutamento della destinazione d’uso, ma anche all’aumento delle potenzialità di ampliamento dell’edificio esistente.<br />
Accertata così la sussistenza della legittimazione, in campo alla Regione, ad entrare nel merito delle scelte urbanistiche in questione deve, quindi, essere esaminata la seconda doglianza, con la quale parte ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione che inficerebbe la legittimità dell’imposizione delle modifiche d’ufficio contestate .<br />
A tale proposito appare opportuno richiamare la giurisprudenza costante con cui è stato chiarito che: “Le competenze pianificatorie sono espressione di un potere concorrente del comune e della regione, in base al quale le scelte urbanistiche generali inerenti al territorio comunale spettano in primo luogo all’ente locale territoriale mentre la regione può sovrapporre unilateralmente la propria volontà a quella del comune solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione statale e regionale” (T.A.R. Veneto, I, n. 994/2002, T.A.R. Toscana, I, n. 2829/2003, Cons. Stato, IV, n 1126 del 1998).<br />
Nel caso di specie, è incontestata la circostanza che l’immobile di cui è causa è assoggettato al vincolo della legge n. 1089 del 1 giugno 1939, che la Regione ha l’onere di far rispettare e la tutela del quale legittimerebbe, quindi, un intervento “limitativo” della Regione stessa alla luce dell’orientamento sopra richiamato.<br />
L’incremento volumetrico previsto in relazione alla Villa, da realizzarsi in interrato, è stato però stralciato sulla scorta della sola considerazione che trattasi di interventi “incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”.<br />
Tale motivazione, ancorché genericamente riconducibile ad un esigenza di garanzia del bene tutelato, non appare sufficiente a superare la volontà espressa dal Comune, posto che non è ravvisabile, sotto questo profilo, alcun elemento di novità – rispetto all’originaria previsione del piano regolatore &#8211; introdotto dall’adozione del piano di recupero che potrebbe incidere su tale esigenza di tutela.<br />
Invero il piano di recupero appare innovativo solo laddove introduce il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, ma se l’utilizzazione per fini turistico-ricettivi e direzionali fosse tale da incidere sul rispetto del vincolo ex legge 1089/39, allora non avrebbe dovuto essere stralciata solo la previsione dell’aumento di volumetria, ma la stessa nuova destinazione in sé e per sé considerata.<br />
Al contrario, se fosse la realizzazione del seminterrato ad essere oggettivamente incompatibile con la tipologia e le caratteristiche dell’edificio, tale circostanza avrebbe dovuto essere ravvisata anche in occasione dell’originaria approvazione del piano regolatore che prevedeva la possibilità dell’intervento, ancorché per destinarlo a finalità di pubblico interesse.<br />
La motivazione specificata nel provvedimento impugnato appare, quindi, incongrua ed insufficiente a giustificare l’esercizio di quel potere di modifica d’ufficio che il legislatore ha inteso limitare entro stretti e ben precisi confini.<br />
Né tale carenza può ritenersi superata per effetto degli ulteriori chiarimenti forniti dall’Amministrazione nell’ambito del giudizio.<br />
Nella difesa di quest’ultima si sostiene che le modifiche d’ufficio censurate con il ricorso sono state operate dalla Regione in ragione di una valutazione complessiva dalla stessa operata del carico antropico che sarebbe derivato dal mutamento di destinazione (urbanistica e d’uso) richiesto. <br />
Il riferimento ad una più generale valutazione dell’utilizzo del territorio, che l’Amministrazione sostiene, in sede giudiziale, di aver operato, appare però comunque troppo generico per poter essere qualificato come un’integrazione della motivazione idonea a far venire meno il vizio dedotto con il secondo motivo di ricorso. <br />
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto sotto questo profilo, principale ed assorbente.<br />
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza e debbono, pertanto, essere poste a carico dell’ente resistente nella misura di cui al dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciandosi accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla l’atto impugnato. <br />
Condanna la Regione Toscana al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre ad I.V.A. e C.P.A..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 13 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avv. Angela RADESI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott.  Raffaele POTENZA                                  &#8211; Consigliere<br />
Dott.ssa  Mara BERTAGNOLLI                      &#8211; Referendario, est.<br />
F.to Angela Radesi</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a></p>
<p>A. Radesi Pres. R. Potenza Est. A. Bonanni (Avv.ti F.R. Leonardi, D. Iaria e T. D&#8217;Amora) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Minacci) e nei confronti della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico (Avvocatura dello Stato),</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. R. Potenza Est.<br /> A. Bonanni (Avv.ti F.R. Leonardi, D. Iaria e T. D&#8217;Amora) contro il Comune<br /> di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Minacci) e nei confronti della<br /> Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio<br /> Storico Artistico e Demoetnoantropologico (Avvocatura dello Stato), del <br />Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato), nonché <br />di F. Re ed altri (tutti non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura e sui limiti della funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza – Comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’ immobile oggetto di tutela – Mancanza di tale comparazione – Illegittimità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo paesaggistico – Natura e limiti &#8211; Può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico territorialmente competente, insieme al potere di annullamento del nulla osta paesaggistico, investe non solo profili di mera legittimità ma in realtà comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’immobile oggetto di tutela. Ne consegue l’illegittimità della nota con cui la Soprintendenza si è limitata a dichiarare <i>“di non aver riscontrato motivi di illegittimità nell’autorizzazione rilasciata dal Comune , ritenendo quindi di non annullarla” </i></p>
<p>2. Il vincolo paesaggistico può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85), dovendosi ritenere in tali casi che il legislatore abbia inteso proteggere  il paesaggio non solo come bellezza d’insieme ma anche con specifica correlazione alle caratteristiche, anche architettoniche, di singoli  beni che concorrono a formarlo e che si pongono in rapporto con l’ambiente protetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.     879 REG. SENT.<br />
            ANNO 2007<br />
N.      382      REG. RIC. <br />
            ANNO 2006</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III^SEZIONE-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>382 del 2006 </b>proposto da <br />
<B>BONANNI ANDREA </B>rappresentato e difeso dagli  avv.ti Francesca Romana Leonardi, Domenico Iaria e Tullio D&#8217;Amora ed elettivamente domiciliato presso gli ultimi due in Firenze, Via de&#8217; Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona)</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;<b>Comune di Firenze</b> in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Annalisa Minucci, ed elettivamente domiciliato in Firenze presso la Direzione Avvocatura Comunale, Palazzo Vecch<br />
<br />
<b>e   nei   confronti</b><br />
&#8211; <b>Soprintendenza per i Beni Achitettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico, </b>in persona del Soprintendente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello- <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, </b>in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui si domicilia in via degli Arazzieri n. 4<br />
&#8211; <b>Re Francesco</b> non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; <b>Casciarri Marta</b>, non costituitasi in giudizio<br />
&#8211; <b>Cavaciocchi Antonio</b>, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; <b>Natalini Arabella Solange</b>, non costituitasi in giudizio</p>
<p><B>PER   L’ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>previa sospensione dell&#8217;efficacia, della D.I.A. n. 5879 del 3 novembre 2005 e di tutti gli atti ad essa connessi, conseguenti o presupposti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, l&#8217;autorizzazione rilasciata con riferimento alla D.I.A. n. 68 del 13 gennaio 2004 ai sensi dell&#8217;art. 151 D.Lgs. n. 490/99 dalla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze ed il parere n. 56 del 22 gennaio 2004 della Commissione Edilizia Integrata in essa richiamato, nonché la nota prot. n. 2732 del 19 aprile 2004 della Soprintendenza di Firenze di non annullamento della suddetta autorizzazione.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio delle -Amministrazioni intimate;<br />
Visto le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele Potenza -,   gli avv.ti G. Mattioli, delegata da D. Iaria, e G. Onano per l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In data  13 gennaio 2004 i signori Cavaciocchi Antonio, Casciarri Marta,  Natalini Arabella e Re Francesco, comproprietari di un edificio  situato in Firenze (v. del Salviatino 12) in zona  soggetta a vincolo paesaggistico, presentavano al Comune una denunzia di inizio di attività edilizia (classificata al n. 68) per la realizzazione di alcune finestre, a servizio di piano ammezzato del predetto immobile. Dalla descrizione allegata al progetto risultava che le aperture erano realizzate per migliorare la luminosità di due locali in parola (uno uso accessorio soffitta ed uno abitativo). Con provvedimento del 13 2 2004 il Comune, previo parere favorevole della Commissione edilizia integrata, autorizzava l’intervento ai sensi dell’art. 151 del dec leg.vo 490/99, trasmettendo il provvedimento alla competente Sovrintendenza del Ministero dei beni culturali. Quest’ultima comunicava (nota 2732 del 19.4.04) di non riscontrare motivi di illegittimità per l’annullamento dell’autorizzazione.<br />
In data 3 11 2005, il sig Francesco RE presentava altra denunzia di attività edilizia (classificata al n. 5789, scheda tecnica 24 11 05) per riattivazione della DIA precedente, scaduta per decorso del termine di un anno (quindi il 13 1 2005). I lavori avevano il loro  corso.<br />
Tuttavia, con nota spedita in data 23 12 2005 il sig. Bonanni, altro comproprietario dell’immobile citato, domandava al Comune di sospendere i lavori  autorizzati, formulando su  di essi una serie di rilievi in rapporto alla normativa urbanistico-edilizia del Comune di Firenze.  Infine, con ricorso a questo Tribunale, notificato  il 21 2 06, il Bonanni ha domandato quanto specificato in epigrafe, deducendo motivi così riassumibili: <br />
1) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 87, 88 e 89 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (ex artt. 6, 9 e 28 della legge regionale n. 52/1999); nonché degli artt. 146 e segguenti del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaaggio); ed infince dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per assoluta carenza di istrutturia e di motivazione.<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 92 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (ex artt 6, 9 e 28 della legge regionale n. 52/1999) e dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza assoluta di istruttoria e per disparità di trattamento.<br />
3) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex art. 151 del D. Lgs. n. 490/1999), e dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto assoluto di motivazione.<br />
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.<br />
Si sono costituiti in giudizio  l’Amministrazione comunale  intimata e l’Amministrazione statale dei beni culturali, resistendo all’impugnativa; il Comune di Firenze, in particolare, ha esposto  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del  31 gennaio 2007  il ricorso  è stato discusso e  trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1- Deve escludersi primariamente dal tema del contendere l’impugnativa della DIA n.68/04  , che costituisce non un atto amministrativo ma un comportamento assentito da parte dell’Amministrazione e censurabile solo attraverso il silenzio formalizzatosi su specifica istanza  repressiva.<br />
2 &#8211; Nel primo  ordine  di  censure la   parte ricorrente   argomenta   che<br />
 a fronte della seconda dichiarazione di inizio di attività (DIA)  e tenuto conto della scadenza della precedente dichiarazione, il Comune avrebbe dovuto ripetere il procedimento ed acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica, non assumendo rilievo che le opere in argomento erano identiche a quello oggetto della DIA pregressa, in ordine alla quale l’autorità preposta al vincolo aveva già espresso avviso favorevole; così non facendo, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica  avrebbe peraltro determinato uno scavalcamento del l’organo competente e preposto alla tutela del vincolo gravante sul fabbricato, ignorando altresì che l’autorizzazione non poteva essere rilasciata essendo da tempo iniziati i lavori. In ragioni di tali censure la mancata repressione della DIA  avrebbe determinato l’illegittima realizzazione dei lavori.<br />
La ricostruzione del procedimento proposta dalla ricorrente non ha fondamento, se esaminata alla stregua alla specifica disciplina procedimentale inerente il vincolo di cui si tratta.  Ed invero, anche prescindendo dall’applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa (che contrasta la inutile reiterazione di atti già compiuti  in altro procedimento ma di identico oggetto), deve rilevarsi che:<br />
&#8211; l’art. 16 del R.D. n.1357/1940 per l’applicazione della legge n. 1497/1939  dispone esplicitamente che l’autorizzazione paesaggistica conserva validità per un periodo di cinque anni;<br />
&#8211; l’art. 158 del dec.leg.vo n.42/2004, in vigore dal 1 5 04, prolunga l’applicabilità delle disposizioni del citato regolamento n.1357 sino alle disposizioni regionali attuative del decreto ed era in vigore al momento dell’emanazione de presentazione dell<br />
In tale quadro normativo, pertanto, legittimamente il Comune ha ritenuto valida, nel procedimento inerente la seconda dichiarazione, l’autorizzazione 12 2.04 resa  sulla precedente DIA  (prolungatasi per effetto delle norme di cui sopra), alla quale pertanto in tema di vincolo legittimamente si ricollegano i lavori in questione.<br />
-Tale rilievo  consente di escludere poi che l’operato del Comune, non reprimendo la seconda DIA, sia incorso nel vizio di incompetenza a valutarla sotto il profilo del vincolo; l’Amministrazione ha infatti utilizzato l’autorizzazione paesaggistica comuna<br />
3- Passando ad esaminare le altre censure, si duole il Bonanni dell’errata applicazione complessiva della normativa sostanziale applicata e risultante dagli artt. 7 del regolamento edilizio  comunale (delib n.442/99) e 25 delle NTA del PRG (approvato con DCR 395-97), dei quali la ricorrente lamenta la violazione, nel secondo ordine di censure, unitamente ai profili di eccesso di potere che passiamo a trattare. Sul punto si premette che l’art. 7.4 colloca nei limiti della ristrutturazione edilizia R1 (assentibile ex art. 25, punto 1, delle citate NTA, per gli edifici in classe 8), le opere che, nel <u>sostanziale mantenimento dei caratteri architettonici comportino limitate modifiche delle facciate </u>anche principali, quando non siano accompagnate da opere di recupero abitativo; il medesimo comma precisa che eccedono invece i limiti della ristrutturazione R.1 gli interventi che comportino trasformazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio; le finestre assentite in favore dei controinteressati non costituirebbero limitate modificazioni delle facciate ma  modificazioni di natura architettonica dell’edificio e non potevano quindi essere assentite. Sarebbe comunque mancato un accertamento delle caratteristiche dell’intervento e quindi della sua legittimità alla stregua delle cennate norme, sicchè gli atti impugnati  sarebbero affetti da una sostanziale carenza di motivazione e di istruttoria, non emergendo per quale ragione l’apertura delle nuove finestre sia stata riconosciuta  come elemento  di non alterazione della facciata dell’edifizio. <br />
 La censura è  infondata  con riferimento all’autorizzazione comunale n. 60/2004 che, sulla base parere favorevole dela CEI, ha ritenuto la realizzazione delle aperture, pur  non riconducibile all’edificio originario,ma comunque tipica degli edifici della zona;non appare, infatti, al Collegio che essa rechi una contraddizione tra la non riconducibilità delle aperture alle caratteristiche iniziali dell’edificio ed ai caratteri edili nella zona, tenuto conto che trattavasi di un intervento non di recupero dell’edificio nei suoi termini originari,  ma di ristrutturazione, intervento che per pacifica definizione può comportare anche l’inserimento di elementi nuovi (cfr art. 31 lett. Legge n.457/78 e art.  l.reg tosc. n.52/99).   <br />
Differenti rilievi debbono invece formularsi sulla motivazione della nota emessa dalla 2732/04 della Sovrintendenza, verso la quale le censure del ricorrente possono essere condivise.Detta nota si è in effetti limitata a dichiarare di non aver riscontrato motivi di illegittimità nell’autorizzazione rilasciata dal Comune , ritenendo quindi di non annullarla. La funzione di controllo e tutela del vincolo ad essa affidata dalle legge,   insieme al potere di annullamento del nulla osta paesaggistico , investe però non solo profili di mera legittimità ma in realtà comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’ immobile oggetto di tutela (per il principio v ex multis Corte cost.,n.15/86, in Cons. Stato,1986,II,p.818; Cons. Stato, VI, n849/1993, in Cons Stato, 1993, p.1489; TAR Toscana, III, n. 162/97).  Nel caso in esame occorreva pertanto valutare, e riportare nell‘atto sovrintendentizio, se l’apertura delle nuove finestre fosse compatibile, perché limitata, con le linee architettoniche di quell’edificio e ne rappresentasse il sostanziale mantenimento. Questi infatti erano i profili centrali che le norme del regolamento edilizio chiamavano a valutare e che, attesa la sussistenza del vincolo sull’immobile, dovevano trovare ingresso nella valutazione della sovrintendenza. Nella nota 2732/04 non emerge invece alcun giudizio sull’entità dell’intervento e conseguentemente sulla sua compatibilità rispetto al bene tutelato, nonostante che in diverse ipotesi la giurisprudenza  abbia comunque affermato in via generale che l&#8217;apertura di finestre rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia  suscettibili di  determinare una modifica del disegno architettonico (v. ad es.Tar Toscana,II, n.1445/95).<br />
Né in contrario vale obiettare che il vincolo gravante sull’edificio è di natura paesaggistica e non architettonica, profilo quindi che sotto questo aspetto non rientrerebbe  nel contenuto della tutela; ed infatti  non può trascurarsi che tale aspetto viene in rilievo per effetto di precise scelte urbanistiche trasfuse nelle cennate NTA del PRG, e che d’altra parte  anche il vincolo paesaggistico può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85), dovendosi ritenere in tali casi che il legislatore abbia inteso proteggere  il paesaggio non solo come bellezza d’insieme ma anche con specifica correlazione alle caratteristiche, anche architettoniche, di singoli  beni che concorrono a formarlo e che si pongono in rapporto con l’ambiente protetto (per tale principio v. TAR Lazio, Roma, II, n.1445/95; TAR Toscana, III, n.286/91).  La necessità di nuovamente sottoporre l’autorizzazione <br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; alle valutazioni ed agli accertamenti della sovrintendenza  origina quindi non dal procedimento seguito ma dall’assoluta omissione delle stesse.<br />
4- Conclusivamente il ricorso merita accoglimento limitatamente al provvedimento della sovrintendenza che deve quindi essere annullato per difetto di motivazione ed adeguata istruttoria sul punto.<br />
 Ne consegue che in esecuzione della presente sentenza deve provvedersi alla rinnovazione del procedimento ai sensi del d.leg.vo n.42-2004, a partire dalla trasmissione dell’autorizzazione comunale n. 68/04 alla sovrintendenza che si esprimerà in merito al cennato profilo.<br />
5- In ordine alle spese del  giudizio sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità delle questioni trattate, sia nella soccombenza parziale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, lo accoglie limitatamente alla nota della Sovrintendenza impugnata, che per l&#8217;effetto annulla nei termini di cui in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.<br />
Respinge il ricorso con riferimento agli altri atti impugnati.<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 31 gennaio 2007      , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avvg. Angela RADESI                                        &#8211; Presidente<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                    &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI                                    &#8211; Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza di demolizione di opere abusive limitatamente a quelle opere che sono oggetto di domanda di condono fatto salvo il potere di vigilanza dell’amministrazione su ulteriori opere successive e salvo l’esito relativo alla domanda di condono. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA QUATER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza di demolizione di opere abusive limitatamente a quelle opere che sono oggetto di domanda di condono fatto salvo il potere di vigilanza dell’amministrazione su ulteriori opere successive e salvo l’esito relativo alla domanda di condono. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIOROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3120/2007<br />Registro Generale: 2949/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PIO GUERRIERI Presidente<br />  GIANCARLO LUTTAZI Cons., relatore<br />
ANTONELLA MANGIA Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 2949/2007 proposto da:<br />
<b>SOC ILIADE SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
CAMPAGNOLA AVV. ANTONIO &#8211; MOTTI BARSINI AVV GIUSEPPE L.con domicilio eletto in ROMAVIA LUTEZIA, 8presso CAMPAGNOLA AVV. ANTONIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b>rappresentato e difeso da:<br />
LESTI AVV. GIORGIOcon domicilio eletto in ROMAVIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della determinazione dirigenziale  n. 2364 del 27/11/2006 dell’U.O.T. del XII Municipio del comune di Roma con il quale si dispone o rimozione delle opere;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Consigliere Giancarlo Luttazi  e udite altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerata la consistenza e la natura delle opere  sanzionate;<br />
Delibate – sia pure nella presente sede cautelare – le censure del ricorso, nonché  la documentazione probatoria offerta dalle due parti;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della istanza cautelare limitatamente alle opere oggetto delle domande di condono indicate alla pagina 6 del ricorso; salvo l’esito  di dette domande e salvi i poteri di vigilanza dell’Amministrazione su eventuali attività edilizie ullteriori rispetto a quelle oggetto dell’atto impugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Quater &#8211;<br />
ACCOGLIE IN PARTE a suindicata domanda incidentale di sospensione, così come indicato in pemessa.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 19 GIUGNO 2007</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di aggiudicazione provvisoria di una gara per la costruzione di 62 alloggi.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217;EMILIA ROMAGNAPARMA SEZIONE UNICA Registro Ordinanze: 159/2007Registro Generale: 204/2007 nelle persone dei Signori: UGO DI BENEDETTO Presidente f.f. UMBERTO GIOVANNINI ConsigliereITALO CASO Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di aggiudicazione provvisoria di una gara per la costruzione di 62 alloggi.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA<br />PARMA</b></p>
<p align=center><b>SEZIONE UNICA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 159/2007<br />Registro Generale: 204/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
UGO DI BENEDETTO Presidente f.f.<br /> UMBERTO GIOVANNINI Consigliere<br />ITALO CASO Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 204/2007  proposto da:<br />
<b>ATI IMPR.SPADA SALVO-EDIL SUD CANNAMELA A.-OMEGAPROJECT  SRL</b>rappresentata e difesa da:GUALANDI AVV. FEDERICO &#8211; GIURDANELLA AVV. CARMELOcon domicilio eletto in PARMAP.LE SANTAFIORA 7pressoSEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CASADESSO SPA PRESSO COMUNE DI PARMA</b>  rappresentata e difesa da:MONACO AVV. MARCO ANTONIOcon domicilio eletto in PARMA *VIALE MARIOTTI, 1presso AVANZINI AVV. ALFREDO<br />
e nei confronti di<br /><b>COIMART &#8211; CONSORZIO STABILE</b><br />
e nei confronti di<br /><b>T.I.E.C.I. SRL</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota del Presidente della Commissione di gara del 2 maggio 2007, con cui si comunicava che  la Stazione Appaltante non aveva approvato i verbali della Commissione;<br />
del provvedimento di data e contenuto sconosciuti con cui la Stazione Appaltante non ha approvato l’aggiudicazione provvisoria in favore delle ditte ricorrenti, disposta con verbale di gara del 03.04.2007, relativa ad affidamento di lavori di costruzione di n. 62 alloggi per residenze temporanee;<br />
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CASADESSO SPA PRESSO COMUNE DI PARMA<br />
Udito il relatore Cons. ITALO CASO  e uditi altresì l’avv. Gualandi, nelle preliminari, per la parte ricorrente e l’avv. Monaco per l’ente resistente;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che, anche alla luce dei precedenti in materia, appare corretta –ad un primo esame- la soluzione ermeneutica prescelta dall’ente appaltante;<br />
Ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>PARMA, li 19 Giugno 2007f.to Ugo di Benedetto  Presidente f.f.<br />
f.to Italo Caso Cons. rel. est.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 19/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</a></p>
<p>Presidente BILE , Redattore CASSESE esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati e disciplina della costituzione delle commissioni esaminatrici Istruzione pubblica e privata &#8722; Scuola &#8722; Art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 &#8722; Disciplina relativa agli esami di stato presso istituti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente BILE , Redattore CASSESE</span></p>
<hr />
<p>esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati e disciplina della costituzione delle commissioni esaminatrici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata &#8722; Scuola &#8722; Art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 &#8722; Disciplina relativa agli esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati &#8722; Previsione della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali, nel caso in cui i candidati esterni superino il 50% di quelli interni &#8722; Q.l.c. sollevata dal TAR del Lazio &#8722; Asserita violazione degli artt. 3, 33, quarto comma, 41, 76 e 118 della Costituzione &#8722; Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 3, 33, quarto comma, 41, 76 e 118 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati e disciplina della costituzione delle commissioni esaminatrici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco		BILE		Presidente;  &#8211; Giovanni Maria	FLICK		   Giudice;  &#8211; Francesco		AMIRANTE		Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO		Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA		Giudice;  &#8211; Alfio		FINOCCHIARO		Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA		Giudice; &#8211; Franco		GALLO			Giudice; &#8211; Luigi		MAZZELLA		Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI		Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE		Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE		Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO		Giudice; &#8211; Paolo Maria	NAPOLITANO		Giudice																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sostitutivo dell&#8217;art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con una ordinanza del 2 marzo 2006 e quattro ordinanze del 13 marzo 2006, rispettivamente iscritte ai numeri 175, 176, 177, 178 e 179 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione dell&#8217;Istituto internazionale di istruzione “Giovanni Paolo II” e dell&#8217;Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario “Salvo D&#8217;Acquisto”, della Fondazione Granese onlus, dell&#8217;Istituto paritario Kennedy Holding e dell&#8217;Istituto De Nicola, nonché gli atti di intervento dell&#8217;Istituto “Chiron School”, del liceo linguistico “E. Hemingway” e dell&#8217;Istituto A. B. Nobel;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2007 e nella camera di consiglio del 18 aprile 2007  il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
    uditi gli avvocati Stefano Tarullo per l&#8217;Istituto internazionale di istruzione “Giovanni Paolo II” e per l&#8217;Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario “Salvo D&#8217;Acquisto” e Carlo Rienzi per la Fondazione Granese onlus, per l&#8217;Istituto paritario Kennedy Holding e per l&#8217;Istituto De Nicola;<br />
    udito nuovamente nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 e nell&#8217;udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissate in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
    uditi nuovamente nell&#8217;udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Stefano Tarullo per l&#8217;Istituto internazionale di istruzione “Giovanni Paolo II” e per l&#8217;Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario “Salvo D&#8217;Acquisto” e Carlo Rienzi per la Fondazione Granese onlus, per l&#8217;Istituto paritario Kennedy Holding e per l&#8217;Istituto De Nicola.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con quattro analoghe ordinanze di rimessione (r.o. nn. da 176 a 179 del 2006), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell&#8217;art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, le commissioni d&#8217;esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti paritari, per contrasto con gli artt. 3 e 33, quarto comma, 41, 76, e 118 della Costituzione. <br />
    Con un&#8217;altra ordinanza di rimessione di eguale tenore (r.o. n. 175 del 2006), lo stesso Tribunale ha sollevato la medesima questione di costituzionalità, ma senza prospettare la violazione dell&#8217;art. 118 Cost.<br />
    La disposizione censurata, nel sostituire il terzo periodo dell&#8217;art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, prevede: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto preso gli istituti statali, commissioni apposite».<br />
    Espone il Tribunale che alcuni istituti privati di istruzione superiore, titolari della parità scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all&#8217;istruzione), hanno fra l&#8217;altro impugnato:<br />
    – la circolare del Ministero dell&#8217;università e della ricerca (Dipartimento per l&#8217;istruzione-Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VII) 18 novembre 2005, n. 86, avente ad oggetto «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006. Termine di presentazione delle domande», nella quale è tra l&#8217;altro stabilito che: a) «[…] ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del 50 per cento, l&#8217;istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l&#8217;osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore Generale dell&#8217;Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo l&#8217;assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami»; b) «[…] per l&#8217;eventuale configurazione di commissioni cui assegnare unicamente candidati privatisti dovrà trovare applicazione l&#8217;articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali»;<br />
    – la circolare dell&#8217;Ufficio scolastico regionale per il Lazio 21 novembre 2005, prot. n. 12695, reiterativa del contenuto della circolare ministeriale n. 86 del 2005.<br />
    Aggiunge il Tribunale che, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha contemporaneamente accolto in via provvisoria, nell&#8217;attesa della pronuncia della Corte costituzionale, l&#8217;istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui essi hanno fatto applicazione dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005.<br />
    In punto di rilevanza, il Tribunale osserva che le circolari impugnate costituiscono applicazione diretta della norma del decreto legislativo sospettata di incostituzionalità. Di conseguenza, la declaratoria di non conformità della norma ai parametri costituzionali evocati priverebbe di fondamento legale le menzionate circolari, determinandone la caducazione.<br />
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale premette che l&#8217;art. 14 del decreto legislativo n. 226 del 2005, da un lato, ha ribadito la disciplina contenuta nell&#8217;art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, e cioè che il numero dei candidati esterni alle commissioni d&#8217;esame funzionanti presso gli istituti statali e quelli paritari non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; dall&#8217;altro, ha disposto che il superamento dell&#8217;anzidetta soglia percentuale consente la costituzione di apposite commissioni di candidati esterni, «soltanto presso gli istituti statali», laddove la pregressa regolamentazione era nel senso di prevedere, al superamento della summenzionata soglia percentuale, la costituzione di «commissioni apposite» per i candidati esterni, così prefigurando la possibilità di insediare tali commissioni non solo presso gli istituti statali, ma anche (dopo l&#8217;emanazione della legge n. 62 del 2000, sulla parità scolastica) presso gli istituti paritari.<br />
    La norma censurata, sostiene il rimettente, è in contrasto con il principio direttivo dell&#8217;art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull&#8217;istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), che individua l&#8217;obiettivo della normazione delegata in quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell&#8217;età evolutiva, delle differenze e dell&#8217;identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione». Infatti, mentre i valori-obiettivo dalla legge delega sono la libertà di scelta dello studente e la libertà di scelta delle famiglie, la disposizione censurata nega «quell&#8217;autonomia decisionale che pure, in special modo nell&#8217;età della formazione della personalità, assurge a condizione imprescindibile per la realizzazione del valore del pieno sviluppo della persona umana sancito nell&#8217;art. 3, cpv., Cost.» ed implica la valutazione «della sede (Istituto) più idonea per frequentare i corsi scolastici e sostenere gli esami».<br />
    La norma censurata sarebbe contraria a Costituzione anche con riferimento ad altri parametri.<br />
    Violerebbe l&#8217;art. 41 Cost., atteso che le scuole paritarie, essendo gestite da soggetti e da enti privati che svolgono un&#8217;attività volta a ricavare vantaggi economici o di altro tipo, possiedono un&#8217;indiscutibile connotazione imprenditoriale. La norma denunciata, discriminando le scuole paritarie, mediante l&#8217;esclusione della possibilità di costituire presso di esse commissioni d&#8217;esame per soli candidati esterni, sarebbe «certamente idonea ad offuscarne la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile da queste istituzioni scolastiche, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale». <br />
    L&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 non sarebbe, poi, rispettoso dell&#8217;art. 33, quarto comma, Cost., che impone al legislatore, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali paritarie, di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. La locuzione costituzionale «trattamento scolastico equipollente» non può riferirsi solo al mero riconoscimento del titolo di studio, rilasciato dalla scuola paritaria, «ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall&#8217;istituzione scolastica paritaria da considerarsi né deteriore né inferiore» rispetto a quello della scuola statale. Conseguentemente, la disposizione impugnata, colliderebbe, oltre che con il precetto costituzionale evocato, anche con la legge n. 62 del 2000, che ha dato attuazione alla parità scolastica.<br />
    Inoltre, sarebbe violato anche il principio di uguaglianza posto dall&#8217;art. 3 Cost., «non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest&#8217;ultima». In sostanza, la norma censurata sarebbe espressiva di un atteggiamento di sfiducia da parte del legislatore statale nei riguardi delle istituzioni paritarie, nel senso di reputare che solo presso le scuole statali l&#8217;esame di Stato possa svolgersi in rispondenza a canoni di efficienza e di qualità. Essendo questa l&#8217;intentio legis, si sarebbe in presenza – secondo il rimettente – di un evidente eccesso di potere legislativo. Il legislatore avrebbe omesso di considerare che il riconoscimento costituzionale della parità scolastica implica che il servizio pubblico reso dalle scuole paritarie debba essere «sotto il profilo qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle scuole pubbliche»; con la conseguenza che non avrebbe fondamento «inclinare a posizioni di valutazione pregiudiziale sul servizio ascrivibile alle scuole paritarie, sia pure nel ridotto ambito operativo qui esaminato». Invece la valutazione deve essere «adeguatamente operata in sede di riconoscimento della parità scolastica, accertando, in capo alle istituzioni private richiedenti, il possesso dei requisiti appositamente prescritti dall&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2000 (tra i quali, in particolare, i requisiti di «qualità ed efficacia» del servizio erogabile) e, all&#8217;esito dell&#8217;intervenuto riconoscimento, sottoponendo a verifica la permanenza di detti requisiti a mezzo di una costante e capillare attività di vigilanza, pure prevista dal comma sesto del medesimo art. 1».<br />
    Infine, secondo quattro delle ordinanze di rimessione (r.o. da 176 a 179 del 2006), la disposizione denunciata sarebbe idonea a determinare un vulnus anche all&#8217;art. 118 Cost., che afferma il principio di sussidiarietà rispetto al quale la disposizione stessa costituirebbe «inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà».</p>
<p>    2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.</p>
<p>    3. – Si sono costituiti alcuni ricorrenti dei giudizi principali.<br />
    3.1. – L&#8217;Istituto internazionale di Istruzione «Giovanni Paolo II» e l&#8217;Istituto Tecnico per geometri e aeronautico paritario «Salvo D&#8217;Acquisto» si sono costituiti (r.o. n. 175 del 2006), riservandosi di argomentare e dedurre, ed hanno chiesto che la disposizione censurata dal giudice rimettente sia dichiarata illegittima, oltre che in relazione ai parametri dallo stesso invocati, anche con riferimento agli artt. 34 e 118 Cost.</p>
<p>    3.2. – La Fondazione Granese ONLUS (r.o. n. 177 del 2006), l&#8217;Istituto Paritario Kennedy Holding (r.o. n. 178 del 2006), l&#8217;Istituto De Nicola (r.o. n. 179 del 2006) si sono costituiti chiedendo l&#8217;accoglimento della questione di costituzionalità.</p>
<p>    4. – Sono intervenuti anche altri ricorrenti (Istituto «Chiron School» nel procedimento instaurato con r.o. n. 177 del 2006; Liceo linguistico «E. Hemingway» nel procedimento instaurato con r.o. n. 178 del 2006; Istituto «A.B. Nobel» nel procedimento instaurato con r.o. n. 179 del 2006) in analoghi processi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l&#8217;accoglimento della sollevata questione di costituzionalità.</p>
<p>    5. – Le parti private costituite e i terzi intervenuti hanno presentato memorie in prossimità della data fissata per l&#8217;udienza.<br />
    Tutti insistono nelle conclusioni già presentate e chiedono, inoltre, dichiararsi l&#8217;illegittimità dell&#8217;art. 4, comma 9, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), (recte: dell&#8217;art. 4, comma 9, della legge n. 425 del 1997, come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge n. 1 del 2007), sopravvenuto alle ordinanze di rimessione.<br />
    Sottolineano, inoltre, che la disposizione denunciata è stata abrogata e che la materia in contestazione è ora disciplinata dal suddetto art. 4, comma 9, della legge n. 425 del 1997, come sostituito nel 2007. Assumono che la norma originariamente censurata e quella vigente – «salvo lievi variazioni» – sono identiche, nella parte in cui impediscono che presso le scuole paritarie siano costituite commissioni di esame per soli candidati esterni, e chiedono che, ferma restando la necessità di una pronuncia sulla disposizione abrogata, la questione di costituzionalità sia trasferita anche sulla disposizione vigente, invocando la giurisprudenza costituzionale nel giudizio in via di azione.<br />
    Nel merito, tutti riprendono le argomentazioni delle ordinanze di rimessione; in particolare, le parti costituite nel giudizio costituzionale promosso con l&#8217;ordinanza di rimessione n. 175 del 2006, invocano gli artt. 118 e 34 Cost.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Tutte le ordinanze di rimessione (r. o. da n. 175 a n. 179 del 2006) del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sollevano questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 41, e 76, della Costituzione. Quattro delle suddette ordinanze (r.o. da n. 176 a n. 179 del 2006) sollevano tale questione anche in riferimento all&#8217;art. 118 della Costituzione. <br />
    L&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 è sottoposto a giudizio di costituzionalità nella parte in cui – sostituendo il terzo periodo dell&#8217;art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) – dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, l&#8217;eventuale costituzione di commissioni d&#8217;esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite può essere effettuata «soltanto presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti paritari.<br />
    La Corte è chiamata a decidere se la norma censurata violi: a) l&#8217;art. 76 Cost., per contrasto con il principio direttivo di cui all&#8217;art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull&#8217;istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), in base al quale i valori-obiettivo prefissati sono la libertà di scelta dello studente e la libertà di scelta delle famiglie; b) l&#8217;art. 41 Cost., discriminando le scuole paritarie e così offuscandone «la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile […], con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale»; c) l&#8217;art. 33, quarto comma, Cost., che impone al legislatore di assicurare alle scuole paritarie piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali, dovendosi interpretare la locuzione «trattamento scolastico equipollente» nel senso che essa «non si arresta al mero riconoscimento del titolo di studio [rilasciato dalla scuola paritaria], ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall&#8217;istituzione scolastica paritaria da considerarsi né deteriore né inferiore» rispetto a quello della scuola statale»; d) l&#8217;art. 3 Cost., «non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest&#8217;ultima»; e) l&#8217;art. 118 Cost., che afferma il principio di sussidiarietà, rispetto al quale la norma censurata, discriminando la scuola paritaria, comporterebbe «aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà».</p>
<p>    2. – Tutti i giudizi hanno ad oggetto la questione di costituzionalità dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 e, pertanto, possono essere riuniti per essere decisi con un&#8217;unica pronuncia.</p>
<p>    3. – Preliminarmente, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi di alcuni ricorrenti (Istituto «Chiron School» nel procedimento instaurato con r.o. n. 177 del 2006; Liceo linguistico «E. Hemingway» nel procedimento instaurato con r.o. n. 178 del 2006; Istituto «A.B. Nobel» nel procedimento instaurato con r.o. n. 179 del 2006) in processi analoghi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. E&#8217; principio consolidato quello della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale, a nulla rilevando che le parti intervenute abbiano in corso giudizi analoghi a quello principale (sentenza n. 190 del 2006).</p>
<p>    4. – Sempre in via preliminare, va precisato che è inammissibile la censura in riferimento all&#8217;art. 34 Cost., prospettata dalle parti costituite nel giudizio promosso con l&#8217;ordinanza registrata al n. 175 del 2006, non potendo le parti invocare parametri costituzionali diversi da quelli evocati dal giudice rimettente.</p>
<p>    5. – Successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università). Questa (art. 1) ha sostituito (tra gli altri) l&#8217;art. 4, del d.lgs. n. 425 del 1997, disciplinando la materia nel comma 9 dello stesso articolo, e contemporaneamente ha abrogato (art. 3, comma 3, lettera b) il censurato art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005. <br />
    Indipendentemente dalla portata della nuova disposizione – che le parti intervenute assumono identica alla precedente, salvo lievi variazioni – le sopravvenute vicende normative non incidono sul presente giudizio di costituzionalità, atteso che il giudice a quo deve applicare la norma censurata, rilevante temporalmente.</p>
<p>    6. – La questione non è fondata.<br />
    Il problema di costituzionalità è sostanzialmente incentrato sul contrasto della norma censurata con l&#8217;art. 33, quarto comma, Cost., nella parte in cui prevede un «trattamento scolastico equipollente», e con l&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza.<br />
    La necessità di garantire un «trattamento scolastico equipollente» imporrebbe, secondo il giudice rimettente, che, nel caso si renda necessaria la costituzione di commissioni per soli candidati esterni – non essendo stata possibile la ripartizione tra altre commissioni di quelli in eccesso rispetto al limite generale di trentacinque candidati per commissione, dei quali gli esterni non devono superare il cinquanta per cento degli interni – queste commissioni ad hoc possano essere costituite anche presso le scuole paritarie, donde l&#8217;illegittimità della norma censurata, nella parte in cui ne prevede la possibile costituzione solo presso le scuole statali.</p>
<p>    6.1. – E&#8217; opportuno soffermarsi sul quadro legislativo entro cui si inserisce la disposizione censurata.<br />
    Prima della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all&#8217;istruzione), nell&#8217;ordinamento esistevano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private; quelle che non rilasciavano titoli avente valore legale e quelle (parificate, pareggiate, legalmente riconosciute) che avevano tale legittimazione. In questo contesto, i privatisti potevano sostenere gli esami di Stato solo presso gli istituti statali.<br />
    Nel 2000, in attuazione dell&#8217;art. 33, quarto comma Cost., sono state introdotte le scuole paritarie (pubbliche degli enti locali, e private), che costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. Esse svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge. A queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio.<br />
    La norma censurata prende atto della avvenuta introduzione nell&#8217;ordinamento delle scuole paritarie e prevede una disciplina comune per i candidati esterni. Nell&#8217;ambito del limite generale per cui ciascuna commissione d&#8217;esame può esaminare, al massimo, trentacinque candidati, si prevede che i candidati esterni possano sostenere l&#8217;esame di Stato presso le scuole statali e presso le scuole paritarie, a loro scelta, a condizione che il numero massimo di esterni non superi il cinquanta per cento degli alunni interni per ciascuna commissione d&#8217;esame. Quindi, per l&#8217;ipotesi che – per effetto del rispetto dei suddetti limiti generali – si crei la necessità di istituire commissioni per soli candidati esterni, dispone che queste possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali.</p>
<p>    6.2. – Indipendentemente dalla riconducibilità del caso in esame all&#8217;art. 33, quarto comma, Cost. nella parte in cui prevede, per gli alunni delle scuole non statali che chiedono la parità, «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali», la deroga per gli esterni che chiedono di sostenere gli esami presso le scuole paritarie è circoscritta. Essa concerne la sola ipotesi in cui la domanda dei privatisti assuma tale rilievo quantitativo da non poter essere soddisfatta mediante l&#8217;ordinaria ripartizione tra le commissioni d&#8217;esame esistenti presso le scuole paritarie e statali. <br />
    Questa deroga non è irragionevole.<br />
    Essa si collega, innanzitutto, all&#8217;esigenza di evitare che le scuole paritarie diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell&#8217;esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell&#8217;art. 33 Cost., così prevenendo, proprio a garanzia della posizione delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico previsto dal quarto comma dello stesso articolo, la loro trasformazione da luogo di insegnamento in sedi per esami di Stato (ordinanza n. 423 del 2002, con riferimento agli esami di idoneità degli esterni). <br />
    La scelta del legislatore risponde anche alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la domanda eccedente il limite sopra ricordato, atteso che le scuole statali – presso le quali esistono oramai tutti i percorsi formativi – sono più numerose e diffuse di quelle paritarie.<br />
    In conclusione, la deroga è circoscritta, essendo inserita in una disciplina comune di limiti quantitativi allo svolgimento degli esami di Stato da parte di candidati esterni, e non è irragionevole, rispondendo agli obiettivi di serietà dell&#8217;esame di cui al quinto comma dell&#8217;art. 33 Cost. e, in generale, a razionali esigenze di distribuzione sul territorio delle commissioni, in caso di domanda eccedente.</p>
<p>    6.3. – Quanto agli altri parametri evocati dal giudice rimettente va, in generale, notato che tutte le censure presuppongono l&#8217;esistenza della discriminazione tra scuole paritarie e statali rispetto al trattamento dei candidati esterni. Essendo stata esclusa tale discriminazione, non sussistono le violazioni dedotte. <br />
    Inoltre, l&#8217;art. 76 Cost. è evocato impropriamente, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente le finalità indicate nell&#8217;art. 1 della legge delega e non i criteri posti negli articoli successivi, tra i quali l&#8217;art. 3 si occupa espressamente degli esami di Stato.<br />
    In ordine alle censure formulate con riferimento all&#8217;art. 41 Cost., va notato che la libertà dell&#8217;iniziativa economica privata dei gestori di scuole paritarie è garantita nei limiti della parità di cui all&#8217;art. 33, quarto comma, Cost. e che la scuola paritaria non rileva come impresa quando sono in questione le modalità di svolgimento degli esami.<br />
    Infine, in riferimento all&#8217;art. 118 Cost., la cosiddetta sussidiarietà orizzontale non può consentire una interpretazione dell&#8217;art. 33, quarto comma, Cost. che induca a ritenere le scuole paritarie senz&#8217;altro legittimate ad eseguire sempre esami di Stato a beneficio di chiunque, senza esserne «alunno», chieda di svolgerli presso di esse.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riuniti i giudizi,<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 3, 33, quarto comma, 41, e 76, della Costituzione, con tutte le ordinanze in epigrafe, e anche in riferimento all&#8217;art. 118 della Costituzione, con quattro delle suddette ordinanze (r.o. da n. 176 a n. 179 del 2006).<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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