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	<title>19/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/6/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</a></p>
<p>A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est. L. Fabbri Luciano ed altra (Avv. L. Maccari) contro il Comune di Siena (Avv. F.o Pisillo) e nei confronti di G. Fanteria (Avv.ti L. Piochi e P. Golini) sul calcolo della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ex D.M. n.1444/68</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. A. Migliozzi Est.<br /> L. Fabbri Luciano ed altra (Avv. L. Maccari) contro il Comune di Siena (Avv. F.o Pisillo) e nei confronti di G. Fanteria (Avv.ti L. Piochi e P. Golini)</span></p>
<hr />
<p>sul calcolo della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ex D.M. n.1444/68 e sulla rilevanza di un terrazzo ai fini di tale distanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Distanza minima dei dieci metri tra pareti finestrate e pareti  di edifici antistanti ex art. 9 del D. M. n.1444 del 1968 – Modalità di calcolo</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione &#8211; Distanza minima dei dieci metri tra pareti finestrate e pareti  di edifici antistanti ex art. 9 del D. M. n.1444 del 1968 – Realizzazione di un terrazzo – Rilevanza ai fini del calcolo di tale distanza minima &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La distanza minima dei dieci tra pareti finestrate e pareti  di edifici antistanti imposta dall’art. 9 del D.M. n.1444 del 1968 deve essere “assoluta e prescritta in tutti in casi” ed inoltre deve essere “calcolata  con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano”.<br />
2. La ratio del divieto di realizzare finestre e quindi aperture su pareti fronteggianti ad una distanza inferiore ai dieci metri imposti dall’art. 9 del D. M. n.1444 del 1968 risiede indubbiamente nella necessità di vietare un  “prospicere” sul fondo del vicino, possibile con le aperture identificabili, sulla scorta della nozione fornita dall’art.900 del codice civile, con tutte le vedute e i prospetti  che permettono di affacciarsi o di guardare di fronte . Ne consegue che è rilevante, ai fini delle distanze imposte dall’art. 9 del D. M. n.1444 del 1968, anche la realizzazione un terrazzo, perchè consente un affaccio ancora più consistente di una normale finestra, ove si consideri il maggior raggio di apertura e di veduta prospettica dato da tale “opus”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul calcolo della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti ex D.M. n.1444/68 e sulla rilevanza di un terrazzo ai fini di tale distanza</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N.   881 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.      2109      REG. RIC.<br />
ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />           &#8211; III^SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso  N.2109/2005 proposto da<br />
<b>Fabbri Luciano</b> e <b>Milena Innocenti</b>, rapp.ti e difesi  dall’avv. Loriano Maccari, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Porta Rossa, n.6</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p> il <b>Comune di Siena</b>, in persona del Sindaco pero tempore, rapp.to e difeso dall’avv. Fabio Pisillo, con elezione di domicilio  presso lo studio dell’avv. Domenico Iaria, in Firenze, via dè Rondinelli, n.2</p>
<p>e   n e i   c o n f r o n t i</p>
<p>di <b>Fanteria Gianna</b>, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Leonardo Piochi e Paolo Golini con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Firenze, via Gino Capponi, n.26</p>
<p>P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
  del permesso di costruire rilasciato in data 20/9/2005  dal Comune di Siena  alla sig.ra Fanteria Gianna per la realizzazione di “ una nuova palazzina bifamiliare  con la esclusione del garage interrato ai sensi della legge n.122/89 in un lotto di terreno( individuato al NCT al fg 17 part.377) posto in strada di Ventena, 5”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
 Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e della controinteressatta Fanteria Gianna;<br />
 Visti gli atti di motivi aggiunti prodotti dalla parte ricorrente;<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, l’avv. Maccari per la parte ricorrente,l’avv. Pisillo per il Comune di Siena e l’avv. Golini per la controinteressata;<br />
Ritenuto e considerato  in fatto e diritto quanto segue</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>I ricorrenti sono comproprietari di una villetta sita in Comune di Siena, , in un’area a confine con un lotto di terreno distinto al NCT al fg.17 part. 377 , posto in fregio alla strada di Ventena, per il quale la sig.ra Fanteria Gianna ha chiesto ed ottenuto in data 20 settembre 2005 dal citato Comune il rilascio di un permesso  per la realizzazione di una palazzina bifamiliare <br />
Gli interessati  con ricorso giurisdizionale rubricato al n.2109/2005 hanno impugnato tale provvedimento autorizzatorio, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1)Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti,carenza di istruttoria. Violazione artt.1,2 e 3 della legge n.241/90, art.12 DPR n.380/01, artt.77 e 82 della L.R. n.1/05;<br />
2) Violazione artt.7 e 8 della legge n.241/90<br />
 Con atto di motivi aggiunti depositato il 9 gennaio 2006 i ricorrenti rilevando a carico del provvedimento già impugnato ulteriori profili di illegittimità  hanno dedotto i seguenti, altri motivi:<br />
1)-Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e dei presupposti;<br />
2)- Violazione art. 9 del D.M. 1444/68 e artt.16, 63.1, 63.2, 63.11 ( progettazione).<br />
3)- Il  Comune di Siena e la controinteressata Fanteria Gianna costituitisi in giudizio hanno contestato i mezzi di impugnazione denunciati sia col ricorso originario che con i motivi aggiunti di cui hanno chiesto la reiezione.<br />
Successivamente,  la sig.ra Fanteria Gianna in data  26 aprile 2006 presentava una variante al progetto originario, chiedendo il rilascio di un nuovo permesso di costruire e il Responsabile dell’Edilizia Privata del Comune di Siena in data  6 novembre 2006 rilasciava alla richiedente  il permesso di costruire  per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un fabbricato residenziale ( per tre unità immobiliari) in variante alla p.e. n.35676/05 in strada Ventena 5”.<br />
 Con ricorso per motivi aggiunti  depositato il 3 gennaio 2007 i sigg.ri Fabbri Luciano e Innocenti Milena  hanno impugnato  il citato permesso di costruire in variante nonché :<br />
a) il parere della Commissione Edilizia e della Commissione Edilizia Integrata espresso nella seduta del 20/7/2006;<br />
b) la delibera del Consiglio Comunale n.231 del 17/7/2003 con cui è stato modificato il regolamento Edilizio e la norma che disciplina la composizione della Commissione Edilizia;<br />
c) la delibera della Giunta Comunale n.127 del 3/3/2004 avente ad aggetto: Rinnovo Commissione Edilizia – Nomina Commissari” <br />
 Questi i mezzi di gravame:<br />
1) Violazione, elusione dell’ordinanza cautelare n.51/06 del 12701/2006: Illegittimità derivata, difetto di motivazione;<br />
2) Violazione degli artt.36,42,48,50,88 e 107 del dlg.vo n.267/000( principi evincibili);<br />
3) Violazione dell’art.9 del D.M. n.1444/68 e artt.16,63.1,63.2,63.11;<br />
4) Violazione art.102 aree R1. ville e villini (Classa R.1° dell’Abaco dei tipi residenziali: villa e villini isolati).<br />
Con ulteriore atto di motivi aggiunti depositato il 13 febbraio 2007 parte ricorrente ha dedotto i seguenti, altri mezzi di impugnazione:<br />
1) Ulteriore violazione D.M. n.1444/68,<br />
2) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e travisamento.<br />
 Le parti resistenti già costituite in giudizio hanno contestato con apposite memorie difensive la fondatezza dei mezzi di impugnazione dedotti dalla parte ricorrente con i suillustrati atti di motivi aggiunti, chiedendone la reiezione .<br />
All’udienza pubblica del 13 aprile 2007 la causa, dopo approfondita discussione dei difensori delle rispettive parti, viene trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Oggetto della controversia è la legittimità o meno, in relazione ai motivi dedotti, dei provvedimenti con cui il Comune di Siena ha autorizzato l’esercizio dello jus aedificandi in capo alla sig.ra Fanteria Gianna relativamente ad un fabbricato residenziale da realizzarsi in strada di Ventena, n.5 del predetto Comune, in un’area di proprietà della richiedente il permesso di costruire,  confinante con la proprietà dei ricorrenti.<br />
Ciò detto , assume carattere preliminarmente logico la disamina delle censure  con cui parte ricorrente denuncia la illegittimità dei pareri resi dalla Commissione edilizia e dalla Commissione Edilizia Integrata in ordine al titolo ad aedificandum poi rilasciato col permesso di costruire del 6 novembre 2006  e tanto avuto riguardo sia alla dedotta illegittima composizione di tali Organi comunali consultivi sia al procedimento di “confezionamento” dei resi pareri favorevoli.<br />
I dedotti profili di illegittimità si appalesano infondati.<br />
La censura appare in primo luogo tardivamente proposta , in quanto sollevata solo in sede di motivi aggiunti proposti avverso il permesso di costruire rilasciato in variante all’originario titolo autorizzatorio del  20/9/2005 nei cui confronti tale rilievo non è stato eccepito, sì da inverarsi una sostanziale forma di acquiescenza.<br />
 Ma la doglianza è inammissibile sotto un ulteriore profilo:  in effetti con i motivi aggiunti del gennaio del 2007 vengono contestati  gli atti deliberativi rispettivamente del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale adottati negli anni 2003 e 2004 aventi ad oggetto la composizione e la nomina della Commissione Edilizia , lamentandosi il fatto che la presenza dell’Assessore all’Urbanistica violerebbe il principio della separazione delle competenze già fissato dall’art.51 del Testo Unico dell’ordinamento degli enti locali, ma a ben vedere  la previsione che indica nel Sindaco o assessore delegato uno dei componenti della Commissione stessa è quella originariamente recata dall’art.2, punto 2.2 del Regolamento edilizio comunale risalente al 1996 e tale normativa regolamentare non è stata specificatamente modificata e soprattutto non risulta espressamente impugnata.<br />
Quanto poi al profilo riguardante il tempo dedicato dalla Commissione edilizia e dalla Commissione edilizia integrata all’esame dei progetti , dalla lettura del relativo verbale  si evince che la seduta della commissione è iniziata alle ore 15, 30 e terminata alle ore 17 e tale dato formalmente riportato appare congruo in ordine ai tempi di esame della pratica, non rinvenendosi, altri, ulteriori elementi di fatto che possano mettere in dubbio la veridicità del dato temporale impiegato dalla Commissione stessa. <br />
Passando poi all’esame degli altri, dedotti profili di illegittimità, privi di fondamento si rivelano sia il primo che il secondo motivo  del ricorso originario.<br />
Parte ricorrente lamenta in primo luogo il fatto che l’area su cui insisterebbe il realizzando fabbricato sarebbe servita da una strada privata e non pubblica e quindi mancherebbero opere di urbanizzazione primaria.<br />
La doglianza è priva di pregio ove si consideri che non vi è alcuna norma che subordini il permesso di costruire all’esistenza  di una strada pubblica e ciò anche a voler ritenere che la strada Ventena sia privata. D’altronde, la normativa di cui alla legge regionale n.1/2005 in proposito ( art.37)  inserisce nelle opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali ( senza parlare di strade pubbliche) e nella specie quella di Ventena è indubbiamente una strada liberamente accessibile, di pubblico passaggio, per non dire poi che l’insopprimibile esigenza dell’ esistenza di opere di urbanizzazione primaria  va affermata in relazione all’intero contesto urbanistico della zona in cui è sita l’area.<br />
 Sempre in ordine al primo motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, con riferimento ad un esistente dislivello  del terreno  che avrebbe consentito una maggiore altezza del fabbricato, ma anche tale censura non appare condivisibile.<br />
 In primo luogo il rilievo in questione è solo genericamente affermato e   non  adeguatamente provato  e comunque  non è adeguatamente spiegato e  dimostrato come una supposta errata rappresentazione della pendenza avrebbe dato luogo ad una maggiore( indebita ) altezza.<br />
I ricorrenti deducono inoltre il profilo di illegittimità relativo al mancato allineamento della erigenda costruzione rispetto ad altro fabbricato della stessa Sig.ra Fanteria e tanto con riferimento alla normativa di Piano Regolatore, ma anche tale doglianza non coglie nel segno.<br />
Invero, in tanto insorge l’esigenza di mantenere un allineamento  in quanto già esista un allineamento e nella specie tale ipotesi non sussiste dal momento che dalla rappresentazione grafica dei luoghi si evince l’esistenza di una sequela di edifici ognuno dei quali si pone ad una diversa distanza dalla strada.<br />
Relativamente alla dedotta censura di violazione della normativa di tipo garantistica ex artt.7 e 8 della legge n.241/90 di cui al  secondo motivo del ricorso originario, il vizio non sussiste , dovendosi qui ribadire quanto già affermato da una consolidata giurisprudenza ( anche di questa Sezione) secondo cui non è configurabile a carico dell’Amministrazione,  un onere di comunicazione dell’avvio  del procedimento di rilascio di concessione edilizia nei confronti dei proprietari frontisti, ben potendo costoro intervenire nel corso del relativo procedimento o impugnare il provvedimento autorizzatorio  (cfr Cons Stato Sezione V 18 aprile 2005 n.1773). <br />
  Con  il primo mezzo di impugnazione dell’atto di motivi aggiunti depositato il 9 gennaio 2006  si denuncia la violazione del regolamento urbanistico, atteso che pur interessando il permesso di costruire  un’area contrassegnata da alberature,  non sarebbe stato acquisito il parere da parte della competente struttura comunale preposta alla gestione e tutela delle aree verdi.<br />
Il motivo è privo di fondamento.<br />
Invero, lo stesso Regolamento urbanistico esclude, all’art.63, comma IV, l’osservanza dell’obbligo di acquisire il citato parere allorquando gli interventi sulle alberature sono connessi, come nel caso di specie, ad interventi edilizi  attuativi del PRG.<br />
 Fondata , invece, deve ritenersi la censura  di violazione dell’art.9 del D. M. n.1444 del 1968 dedotta nei confronti vuoi del permesso di costruire rilasciato il 20/9/2005 col secondo motivo aggiunto del gravame depositato il 9 gennaio 2006  vuoi  avverso il permesso di costruire in variante rilasciato il 6 novembre 2006  con il terzo mezzo dell’atto di motivi aggiunti depositato il 3 gennaio 2007 nonché col primo dei motivi aggiunti proposti in data 13 febbraio 2007.<br />
In particolare, i ricorrenti  lamentano la violazione della disposizione del citato D.M. che impone la distanza minima di dieci metri  tra pareti finestrate e pareti  di edifici antistanti e al riguardo occorre in primo luogo precisare, in punto di fatto e con riferimento allo stato de luoghi che l’erigendo fabbricato, quanto alla sua originaria progettazione,quella autorizzata col permesso di costruire  del 20/9/2005 , così come rilevasi dalle allegate planimetrie, reca sulla parete antistante la proprietà dei ricorrenti ( quella sinistra) due finestre oltre a  due porte finestre rispettivamente al piano rialzato e al primo piano e tali aperture sono poste ad una distanza inferiore ai  dieci metri rispetto alla parete dell’edificio ( di proprietà dei ricorrenti) ad  esse fronteggiante sia pure per un modesto tratto.<br />
Ora, in punto di diritto, inequivocabile  è il tenore della disposizione recata dall’art. 4 del D. M. n.1444 del 1968   secondo cui “è  prescritta  in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” e la giurisprudenza  anche di questa Sezione ha avuto modo di affermare come le norme sulle distanze di cui al D. m. 1444/68 hanno carattere pubblicistico ed inderogabile  e vincolano i comuni in sede di formazione e revisione degli strumenti urbanistici ( cfr Cons stato Sez. IV 5/12/2005 n.6909;  TAR Toscana Sezione III  22 giugno 2004 n.2289).<br />
In particolare, poi,  questa Sezione , di recente ( sentenza n. 55 del 22/1/2007) ha statuito che la distanza minima dei dieci metri deve essere “assoluta e prescritta in tutti in casi” ed inoltre deve essere “calcolata  con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano” e sul punto il Collegio condivide pienamente siffatte statuizioni.<br />
 Ora, in applicazione dei suillustrati principi  interpretativi della norma in discussione deve conseguentemente rilevarsi, nella specie, la mancata osservanza dell’obbligo della distanza minima imposta ex D.M. 1444/68, proprio perché come già visto sulla parete sinistra insistono due finestre situate a distanza di meno dieci metri dall’antistante fabbricato dei ricorrenti.<br />
A questo punto, però, occorre verificare la sussistenza o meno della dedotta violazione della normativa sopra illustrata con riferimento alla nuova progettazione avanzata dalla controinteressata Fanteria Gianna, quella posta a fondamento della richiesta di autorizzazione ad aedificandum presentata  il 26 aprile 2006, così come accolta col rilascio in data 6 novembre 2006 del permesso di costruire  in variante a quello precedentemente accordato.<br />
E allora, come si evince dall’esame della documentazione e dagli elaborati grafici prodotti in giudizio è indubbio che la nuova  soluzione presenti notevoli modifiche tecniche, prospettiche e archittettoniche rispetto all’originario progetto e, in particolare, per quanto qui rileva, come risulta da apposite planimetrie depositate in giudizio ( specificatamente quella sub doc. 10 della produzione documentale del Comune di Siena)  e altresì esibite alla cognizione del Collegio, la parete  “lato sinistro”, quella fronteggiante il lotto del fabbricato dei ricorrenti non reca  finestre , ma su di essa insiste per una parte che poi chiude ad angolo la parete stessa  un terrazzo che, lo si ripete, interessa un tratto del lato sinistro e per altra parte il “ fronte “ dell’erigendo fabbricato.<br />
Tale nuova configurazione progettuale farebbe superare, secondo quanto in particolare sostenuto dalla difesa del resistente Comune, il rilievo del mancato rispetto della distanza minima dei dieci metri dal momento che,sempre secondo tale assunto, in concreto non vi sarebbero più pareti “finestrate” e tale non può certo definirsi un terrazzo.<br />
 Tale tesi, per quanto suggestivamente prospettata non convince, dal momento che occorre andare al di là di una interpretazione letterale della normativa che si assume violata.<br />
 Invero, la ratio del divieto di realizzare finestre e quindi aperture su pareti fronteggianti ad una distanza inferiore ai dieci metri risiede indubbiamente nella necessità di vietare un  “prospicere” sul fondo del vicino, possibile con le aperture identificabili, sulla scorta della nozione fornita dall’art.900 del codice civile, con tutte le vedute e i prospetti  che permettono di affacciarsi o di guardare di fronte .<br />
  Ma se così è, nel caso di specie viene consentito ad opera del progettato terrazzo proprio sul lato sinistro un affaccio ancora più consistente di una normale finestra, ove si consideri,appunto,  il maggior raggio di apertura e di veduta prospettica dato da tale “opus”, sicchè non può non richiedersi anche per tale terrazzo il rispetto della distanza minima dei dieci metri, distanza , nella specie, insussistente, dal momento che il  terrazzo, nella sua parte ad angolo con detta parete si trova ad una distanza di mt. 7, 50 dal fabbricato dei ricorrenti ( misura, questa, non contestata).<br />
 Se così non fosse, se cioè si aderisse all’assunto difensivo del Comune di Siena, si addiverrebbe ad una interpretazione per così dire riduttiva della norma e comunque contrastante, in ragione di plausibili ragioni logiche, con la voluntas legis. <br />
Deve , allora convenirsi che il Comune anche per quanto riguarda la “nuova”soluzione progettuale approvata in data 6 novembre 2006 ha in realtà accordato un permesso di costruire un fabbricato in violazione della norma del D. M. n. 1444/68 ( art.9) che  prescrive tassativamente ( punto 2) la distanza minima assoluta di 10 metri.<br />
 In forza delle suesposte considerazioni la specifica censura dedotta sul punto si appalesa fondata e in accoglimento di tale profilo di illegittimità vanno  annullati il permesso di costruire rilasciato a Fanteria Gianna il 20 settembre 2005 prot. n. 35676 nonché il <br />
permesso di costruire  in variante rilasciato sempre alla predetta controinteressata il 6 novembre 2006 prot. n. 42707, restando, peraltro assorbiti gli altri profili di illegittimità sinora non esaminati.<br />
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sulla controversia introdotta col ricorso n. 2109/2005, lo accoglie. Accoglie altresì il ricorso per motivi aggiunti depositato  il 9 gennaio 2006, nonché i motivi aggiunti depositati il 3 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007 nei sensi di cui in motivazione e annulla i permessi di costruire rilasciati dal Comune di Siena in data 20/9/2005 e 6 novembre 2006 alla sig. ra Fanteria Gianna.<br />
 Condanna le parti resistenti alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, spese e C.P.A. di cui euro 1.500 a carico del Comune di Siena ed euro 1.500 a carico della controinteressata sig.ra Fanteria Gianna.<br />
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p> Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 13 aprile 2007, con la  presenza dei sigg. ri.:<br />
Avv. Angela Radesi                                          &#8211; Presidente <br />
Dott. Giuseppe  di Nunzio                                &#8211; Consigliere<br />
Dott. Andrea Migliozzi                                     &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007<br />
Firenze, lì 19 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-881/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.881</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.887</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-887/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>R. Potenza Pres.ff, G. Di Nunzio Est. Impresa Individuale Borscia Marino ed altra (Avv.ti A. Giannerini e N. Gori) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi, P. Tognini ed E. Bartalesi) sull&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi ex art. 654 c.p.p. Giustizia amministrativa &#8211; Efficacia del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Potenza Pres.ff, G. Di Nunzio Est.<br /> Impresa Individuale Borscia Marino ed altra (Avv.ti A. Giannerini e N. Gori) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi, P.  Tognini ed E. Bartalesi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi ex art. 654 c.p.p.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi &#8211; Art. 654 c.p.p. &#8211; È norma che ponendo un&#8217;eccezione ai principi generali circa l&#8217;ambito di efficacia di un giudicato deve formare oggetto di stretta interpretazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 654 c.p.p., il quale stabilisce che l&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall&#8217;accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell&#8217;imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un&#8217;eccezione ai principi generali circa l&#8217;ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione. Ne consegue che in un giudizio amministrativo una sentenza penale di assoluzione non ha effetti nei confronti dell&#8217;amministrazione che non si era costituita parte civile nel relativo processo penale (fattispecie in cui è stata ritenuta irrilevante l’assoluzione delle due imprese ricorrenti dal reato di cui all&#8217;art. 20 alla lett. b) della L. 28 febbraio 1985 n. 47 e per l’effetto confermata la sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 135, comma 1 della L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, per avere eseguito, in assenza della denuncia di inizio attività, lavori finalizzati alla realizzazione di deposito all&#8217;aperto)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi ex art. 654 c.p.p.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N.   887 REG. SENT. <br />
ANNO 2007 <br />
N.      1321       REG. RIC. <br />
 ANNO 2005</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <br />       &#8211; III^SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n.1321 del 2005 proposto da<br />
<b>Impresa Individuale Borscia Marino</b>  in persona del suo titolare Sig. Marino Borscia, e dalla Società Italiana Automobili S.p.A. in persona del legale rappresentante Sig. Silvestre Carlisi, rappresentate e difese dagli avv.ti Anna Giannerini e Nicola Gori ed elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Scavetta, via Ricasoli n. 30</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>&#8211; il <b>Comune di Prato</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato  e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi, Paola Tognini ed Elena Bartalesi, ed elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio Stancanelli-Cecch</p>
<p>P E R   L’A N N U L L A M E N T O <BR><br />
del provvedimento n. 24671, del 19 aprile 2005, notificato il 10 maggio successivo, con il quale il Dirigente del Servizio Istanze Edilizie del Comune intimato ha irrogato ad esse ricorrenti la sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 135, comma 1 della L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, per avere eseguito, in assenza della denucia di inizio attività, lavori finalizzati alla realizzazione di deposito all&#8217;aperto.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<BR><br />
Visto lì  atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;<BR><br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<BR><br />
Visti gli atti tutti della causa;<BR><br />
Uditi, alla pubblica udienza del 22 giugno 2006- relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, gli avv.ti A. Giannerini e R. Gisondi; <BR><br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La Polizia Municipale del Comune di Prato in sede di sopralluogo effettuato l&#8217;11 luglio 2001, accertava, come da relativo verbale che su appezzamento di terreno ubicato alla via Spina, angolo via Cava del territorio comunale, erano stati realizzati interventi in conseguenza dei quali parte di tale appezzamento ricadente in zona agricola, era stato destinato dalla società proprietaria al deposito ed esposizione di autoveicoli usati. <br />
In tale verbale si dava altresì atto che proprietaria dell&#8217;appezzamento e committente dei lavori era la Società Italiana Automobili -S.I.A. s.p.a. mentre esecutrice dei lavori era l&#8217;impresa idividuale Borscia Marino. <br />
L&#8217;Ufficio abusi edilizi, notificava in data 4 giugno 2002 alle suddette ditte l&#8217;atto di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio per le opere in questione, volto a stabilire l&#8217;ammontare della sanzione pecuniaria di cui all&#8217;art. 34 della L. feg. 14 ottobre 1999 n. 52. <br />
A tal fine il Comune, con nota del 20 maggio 2003, richiedeva all&#8217;U.T.E. la valutazione dell&#8217;aumento di valore del terreno in conseguenza deglii interventi sullo stesso realizzati. <br />
Con nota del 21 giugno 2004, l&#8217;U.T.E., comunicava l&#8217;esito di tale valutazione, in base al quale l &#8216;aumento del valore del terreno veniva individuato in € 36.000,00. <br />
Con provvedimento n. 2467, del 19 aprile 2005, notificato il 10 maggio successivo il Dirigente del Servizio Istanze edilizie del comune irrogava alla ditta proprietaria del terreno ed all&#8217;impresa costruttrice la sanzine amministraativa pecuniaria di cui all&#8217;art. 135, comma 1 della L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, in misura pari al doppio dell&#8217;aumento venale acquisito dal terreno in seguito agli inteventi abusivi sullo stesso realizzati e, quindi, in misua pari ad € 72.000,00. <br />
Con atto notificato in data 8 luglio 2005 e depositato il 4 agosto successivo l&#8217;impresa individuale Borscia e la Società Italiana Automobili hanno impugnato tale provvedimento deducendone l&#8217;illegittimità per l&#8217;unico complesso motivo della violazione di legge, della violazione del giusto procedimento e dell&#8217;eccesso di potere desumibile dai sintomi dell&#8217;illogicità, contradditorietà e difetto di motivazione: <br />
Il provvedimento di irrogazione della zianzione pecuniaria sarebbe stato adottato sulla base di una errata stima da parte dell&#8217;U.T.E. del valore del terreno. Tale ufficio, in particolare, quantificando la sanzione amministrativa, da applicare nel cso di specie, in base all&#8217;apprezzamento del terreno derivante dal suo mutamento di destinazione da agricolo a commericale non avrebbe tenuto conto della sentenza n. 321/2003, del 12 giugno 2003, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Prato aveva assolto le due imprese dal reato di cui all&#8217;art. 20 lett. b) della L. 28 febbraio 1985 n. 47, sul rilievo che l&#8217;esecuzione delle opere di che trattasi doveva ritenersi subordinata a D.I.A. e non a concessione edilizia. <br />
l&#8217;Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio con atto del 5 settembre 2005, ha contestato la fondatezza del ricorso. <br />
Nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2005, come da ordinanza n. 680/2005, è stata accolta la doman da cautelare proposta. <br />
La causa è stata trattenuta per la decisione sulle memorie delle parti alla pubblica udienza del 22 giugno 2006.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>La pretesa azionata va disattesa. <br />
Come risulta dal verbale redatto l&#8217;11 luglio 2001 dalla Polizia Municipale del Comune di Prato e comprovato dalla relativa documentazione fotografica, gli interventi realizzati dall&#8217;impresa individuale Borscia Marino su parte dell&#8217;appezzamento di terreno censito come seminativo arborato, ubicato alla via Spina, angolo via Cava, di proprietà della Società Italiana Automobili -S.I.A., committente dei lavori, sono consistiti: nella realizzazione di una strada di accesso della larghezza di ml. 6,00 per una lunghezza di ml. 60,00; nella messa in opera di un cancello da cui si accede ad una vasta area recintata con pali in legno infissi al suolo e rete metallica; nel livellamento, con posa in opera di ghiaia, di una area di ml. 80,80 X67,70. <br />
In conseguenza di tali interventi l&#8217;area inghiaiata è stata, come riportato nello stesso verbale e confermato dalla documentazione allegata, &#8220;destinata al deposito ed esposizione di autoveicoli usati della società proprietaria del terreno&#8221;. <br />
E&#8217; di tutta evidenza, quindi, come nel caso in esame gli interventi di che trattasi, abbiano determinato un cambio di destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area da agricola a commerciale e come quindi correttamente il comune abbia ricondotto, nell&#8217;atto n. 31111, del 27 maggio 2002, di attivazione del procedimento sanzionatorio, la fattispecie sub art. 4 (opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità) della L. reg. 14 aprile 1999 n. 52; in particolare, sub lett. e) di tale articolo &#8220;i mutamenti di destinazione d&#8217;uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994 n. 39&#8221;. <br />
E la suindicata L. reg. n. 14, del 14 aprile 1999, all&#8217;art. 34 (opere eseguite senza attestazione di conformità) &#8211; il cui contenuto è stato sostanzialmente riprodotto dalla L. reg. 3 gennaio 2005 n. 1, nell&#8217;art. 135 &#8211; dispone, per quanto qui interessa, al comma 12, che il mutamento di destinazione d&#8217;uso in assenza di attestazione di conformità &#8220;comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell&#8217;aumento del valore venale dell&#8217;immobile conseguente alla realizzazione delle stesse&#8230;&#8221;. <br />
Nè può giovare alla parte ricorrente il richiamo alla sentenza n. 321, del 12 giugno 2003, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Prato aveva assolto l e due imprese dal reato di cui all&#8217;art. 20 alla lett. b) della L. 28 febbraio 1985 n. 47. <br />
E&#8217; difatti da osservare che, ai sensi dell&#8217;art. 654 c.p.p. la sentenza penale di assoluzione, al ricorrere dei presupposti individuati dalla norma, ha efficacia di giudicato nel processo amministrativo limitatamente &#8220;nei confronti dell&#8217;imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale&#8221;. <br />
Talché, ammessa e non concessa la predetta efficacia nel presente giudizio, essa non potrebbe comunque spiegarsi nei confronti dell&#8217;amministrazione non essendosi questa costituita parte civile nel processo penale. <br />
Peraltro il suindicato art. 654 c.p.p. che stabilisce che l&#8217;efficacia del giudizio penale nei giudizi civili ed amministrativi, in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall&#8217;accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, opera nei confronti dell&#8217;imputato, della P.C. e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, è norma che, ponendo un&#8217;eccezione ai principi generali circa l&#8217;ambito di efficacia di un giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione&#8221; (Cass. Sez. III, 8 giugno 2005, n. 11998). <br />
Sulla base dei suindicati rilievi, dovendosi il provvedimento impugnato ritenere inmune dai profili di illegittimità dedotti in ricorso, questo va respinto. <br />
Le spese ed onorari di causa liquidati come in dispositivo seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. <br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi Euro 2.000,00 /duemila/00). <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 giugno e 23 novembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: <br />
Dott. Raffaele POTENZA                                 &#8211; Presidente f.f. <br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO                             &#8211; Consigliere, est. <br />
Dott. Filippo MUSILLI                                     &#8211; Consigliere </p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007<br />
Firenze, lì 19 giugno 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-887/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.887</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.889</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.889</a></p>
<p>A. Radesi Pres. M. Bertagnoli Est. Montagliari s.r.l. (Avv. N. Princi) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e S. Fantappiè) e nei confronti del Comune di Signa (non costituito) sull&#8217;individuazione dei confini dei poteri facenti capo alla Regione in relazione all&#8217;approvazione di varianti urbanistiche contestuali all&#8217;adozione di un piano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.889</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. M. Bertagnoli Est.<br /> Montagliari s.r.l. (Avv. N. Princi) contro la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora e S. Fantappiè) e nei confronti del Comune di Signa (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;individuazione dei confini dei poteri facenti capo alla Regione in relazione all&#8217;approvazione di varianti urbanistiche contestuali all&#8217;adozione di un piano di recupero e sulla motivazione che deve assistere l&#8217;esercizio del potere regionale di modifica d&#8217;ufficio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Individuazione dei confini dei poteri facenti capo alla Regione in relazione all’approvazione di varianti urbanistiche contestuali all’adozione di un piano di recupero</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Competenze pianificatorie &#8211; Sono espressione di un potere concorrente del comune e della regione – Potere regionale di modifica d’ufficio – È legittimo solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione statale e regionale &#8211; Incremento volumetrico stralciato in quanto trattasi di interventi <i>“incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico” </i> – Insufficiente motivazione &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Laddove la modifica della destinazione d’uso di un’area nel senso previsto dal Piano di Recupero comunale incida anche sugli indici volumetrici e sulla possibilità di prevedere ampliamenti degli edifici esistenti e quindi sull’assetto del territorio, sussiste la legittimazione della Regione ad entrare nel merito delle scelte operate dal Comune in sede di approvazione delle norme di attuazione del piano di recupero stesso.</p>
<p>2. Le competenze pianificatorie sono espressione di un potere concorrente del comune e della regione, in base al quale le scelte urbanistiche generali inerenti al territorio comunale spettano in primo luogo all’ente locale territoriale mentre la regione può sovrapporre unilateralmente la propria volontà a quella del comune solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione statale e regionale. Nella specie l’incremento volumetrico previsto, da realizzarsi in interrato, è stato però stralciato sulla scorta della sola considerazione che trattasi di interventi <i>“incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”</i>. Tale motivazione, ancorché genericamente riconducibile ad un esigenza di garanzia del bene tutelato, non appare sufficiente a superare la volontà espressa dal Comune, posto che non è ravvisabile, sotto questo profilo, alcun elemento di novità – rispetto all’originaria previsione del piano regolatore &#8211; introdotto dall’adozione del piano di recupero &#8211; che potrebbe incidere su tale esigenza di tutela.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
</b>&#8211;	 &#8211;<B>III^SEZIONE-<br />	<br />
</B></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>ha pronunciato la seguente:<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>1408/94</b> proposto da ù<br />
<b>Montagliari s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore,</i> rappresentata e difesa dall’avv. Natalia Princi ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio della stessa (studio Gracili Associato), via dei Servi, n. 38;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore,</i><br />
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Bora e Silvia Fantappiè ed elettivamente domiciliato in Firenze presso il Servizio Contenzioso del Dipartimento Affari Giuridici e Legali, p.zza della Libertà, n. 15;</p>
<p><b>e   nei   confronti<br />
</b>del <b>Comune di Signa</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore,</i> non costituitosi in giudizio;</p>
<p><B>P E R   L’A N N U L L A M E N T O<BR><br />
</B>della deliberazione della Giunta Regionale n. 12394 del 27 dicembre 1993 – pubblica nel B.U.R.T. il 26 gennaio 1994, con la quale è stata approvata la variante al P.R.G. del Comune di Signa adottata dal Consiglio Comunale dello stesso con la deliberazione n. 29 del 19 gennaio 1990, nella parte in cui introduce le modifiche d’ufficio di cui al parere della C.R.T.A. del 15 dicembre 1993.<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;</p>
<p>Visto la memoria di costituzione in giudizio della Regione Toscana;<br />
Vista la memoria di costituzione in giudizio con nuovo difensore, depositata il 4 ottobre 2007 nell’interesse della ricorrente;<b><br />
</b>Vista la documentazione depositata sia dalla Regione Toscana, che dalla ricorrente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 &#8211; relatore il Referendario Mara Bertagnolli -,   gli avv.ti Natalia Princi per la ricorrente e  Silvia Fantappiè per l’Amministrazione;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 26 marzo 1994 e depositato il successivo 15 aprile 1994, la società Montagliari s.r.l. espone di essere proprietaria di un’area (il complesso di Villa Castelletti) interessata da un piano di recupero, l’approvazione del quale rendeva necessaria anche l’adozione di una variante urbanistica; ciò al fine di destinare una parte del compendio oggetto di intervento, ricadente in zona urbanistica “E” (e quindi avente destinazione agricola), alla realizzazione di strutture sportive con possibilità di intervento di soggetti privati, nonché al fine di consentire l’utilizzazione del complesso anche per fini turistico-ricettivi, direzionali, modificando la destinazione d’uso dell’area circostante la villa ed i fabbricati già individuata come zona “F” (attrezzature ed impianti di interesse generale).<br />
Contestualmente all’adozione del piano veniva approvato anche lo schema di convenzione redatto ai sensi dell’art. 30 della legge n. 457 del 1978 e dell’art. 10 della L.R. n. 59 del 1980, col quale si prevedeva, fra l’altro, che parte delle attrezzature sportive (campi da tennis) realizzate dalla Montagliari s.r.l. sarebbero poi state cedute gratuitamente al Comune.<br />
La necessità di adottare la suddetta variante, imponeva però al Comune, dopo l’adozione del piano di recupero, di assoggettarlo all’approvazione della Regione.<br />
La Regione approvava la variante in parola, ma subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, stralci e condizioni di cui al parere della C.R.T.A. del 29 gennaio 1992 e più precisamente allo “stralcio della nuova previsione e della trasformazione del parco storico soggetto alla legge n. 1089 con la prescrizione per la villa principale di interventi finalizzati al restauro e per gli altri edifici una schedatura per singola unità ed una corretta corrispondente norma di attuazione in base ai caratteri storico-architettonici”.<br />
Il Comune di Signa, con deliberazione del Consiglio Comunale 19 luglio 1993, n. 104, approvava le controdeduzioni, disponendo: <br />
1. la schedatura per ogni singolo edificio con le indicazioni degli interventi urbanistici previsti;<br />
2. lo stralcio degli insediamenti sportivi per la parte ricompresa nell’area vincolata dalla legge 1089/1939;<br />
3. la modifica dell’area esterna a quella vincolata, destinata alla realizzazione di strutture sportive da cedersi al Comune, garantendo a quest’ultimo l’acquisizione di una superficie pari a quanto già previsto nella convenzione, nonostante la sopraccitata modifica delle previsioni urbanistiche di cui al punto 2;<br />
4. la modifica dell’art. 12 delle norme di attuazione del piano di recupero, stralciando gli incrementi volumetrici previsti per i vari fabbricati e prevedendo, in particolare, che l’incremento volumetrico di 2.500 mc, originariamente previsto per la villa, fosse posto in alternativa alla conservazione della tensostruttura realizzata sulla corte posteriore della villa stessa. Veniva, invece, mantenuta la possibilità, prevista dalla scheda relativa all’edificio, di realizzare dei soppalchi all’interno della villa, nel rispetto delle altezze minime consentite dalla legge.<br />
La Regione, con deliberazione n. 12394 del 27.12.93 approvava, alla luce del parere espresso dalla C.R.T.A. nella seduta del 20 dicembre 1993 ed ai sensi dell’art. 10 della legge 1150/42, la variante al P.R.G. contestuale al piano di recupero nella versione risultante dall’ultima deliberazione dell’Amministrazione comunale di approvazione delle controdeduzioni, ma apportando comunque delle modifiche d’ufficio; modifiche con cui sono state stralciate sia la previsione dell’incremento volumetrico proposto, che la possibilità di realizzare delle soppalcature interne “in quanto interventi incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”.<br />
La Montagliari s.r.l. ha quindi impugnato l’approvazione della succitata deliberazione, deducendo i seguenti vizi:<br />
1.	violazione dell’art. 10 della l. n. 1150 del 17 agosto 1942 e dell’art. 11 della l.r. n. 59 del 21 maggio 1980 e delle norme statali e regionali sui  piani di recupero edilizio; incompetenza per difetto di legittimazione. La Regione avrebbe, infatti, travalicato il limite delle proprie competenze, entrando nel merito delle prescrizioni del piano di recupero (equiparato ad un piano attuativo), anziché limitarsi all’analisi della variante urbanistica adottata contestualmente a tale piano particolareggiato, come nelle proprie competenze;<br />	<br />
2.	eccesso di potere per carente e/o insufficiente motivazione per illogicità e difetto di istruttoria. Parte ricorrente richiama i principi secondo cui le modifiche d’ufficio dovrebbero essere debitamente motivate, deducendo, invece, la carenza della motivazione nel caso concreto. Totalmente privi di motivazione sarebbero l’eliminazione della possibilità sia  di sostituire la tensostruttura già esistente, sia di aumentare la volumetria in interrato. Non si comprenderebbe, infatti, in quale senso tali interventi siano “incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”, come invece sostenuto nella deliberazione impugnata.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Regione, eccependo l’infondatezza del ricorso, ribadita nella successiva memoria con cui  è stato evidenziato come la Regione Toscana non avrebbe in alcun modo travalicato i propri poteri. La richiesta di variante urbanistica proveniente dal Comune di Signa riguardava, infatti, un intervento complessivo (quello di cui al piano di recupero) che doveva essere considerato come unitario e, quindi, anche unitariamente valutato alla luce delle vigenti normative urbanistiche.  <br />
Pertanto, nonostante il piano di recupero sia indubbiamente uno strumento urbanistico secondario, non sottoposto ad approvazione regionale ai sensi dell’art. 24, comma 2, della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 – come dalla stessa Regione affermato &#8211; tuttavia, nel caso di specie, la contestuale approvazione della variante urbanistica avrebbe, secondo l’Amministrazione resistente, giustificato un pieno coinvolgimento della Regione. Ciò in quanto il mutamento di destinazione da agricola a zona di interesse generale di una porzione rilevante di proprietà, determinerebbe un uso del territorio radicalmente diverso da quello originariamente previsto, che ben giustificherebbe una valutazione complessiva dell’intervento così come risultante dal piano adottato dal Comune.<br />
Del resto, secondo la difesa regionale, lo stesso dato letterale dell’art. 25 della legge 47/85, nel disciplinare il potere di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi in variante, non limiterebbe i poteri regionali.<br />
In ogni caso la Regione non avrebbe imposto d’ufficio alcuna modifica, ma si sarebbe limitata ad indicare delle prescrizioni. <i><br />
</i>Con successiva memoria la ricorrente, insisteva, oltre che sulla configurabilità dei vizi di violazione di legge e incompetenza, anche sul difetto di motivazione.<br />
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso, che si incentra sull’individuazione dei confini dei poteri facenti capo alla Regione in relazione all’approvazione di varianti urbanistiche contestuali all’adozione di un piano di recupero, merita accoglimento.<br />
Preliminarmente deve, però, essere respinta l’eccezione dell’Amministrazione, secondo la quale nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna modifica d’ufficio.<br />
Invero la stessa semplice lettura del provvedimento impugnato smentisce tale argomento difensivo, posto che, nel parere della Commissione fatto proprio dalla deliberazione, si legge &#8211; dopo l’intervenuta presa d’atto del fatto che il Comune non si è adeguato a tutte le prescrizioni imposte, ma soltanto a talune di esse, senza peraltro fornire, secondo quanto ritenuto dalla Commissione, adeguata motivazione di tale scelta -, la seguente considerazione: “Di conseguenza si procede a modificare d’ufficio gli atti costituenti la variante, al fine di dare coerenza al provvedimento di stralcio medesimo soprarichiamato”.<br />
Nella stessa deliberazione regionale di approvazione della variante, del resto, l’ultimo capoverso delle premesse recita: “Ritenuto di concordare con quanto in esso stabilito e di ritenere quindi meritevole di approvazione definitiva la variante al P.R.G. contestuale P.D.R. – “Villa Castelletti” del Comune di Signa, le modifiche d’ufficio di cui al suddetto parere al quale si rimanda”.<br />
Non appare, quindi, revocabile in dubbio che, al di là della scarsa chiarezza dell’espressione e delle affermazioni di principio della Regione, nel caso di specie si sia assistito proprio a quella modifica d’ufficio, imposta dall’ente tutorio mediante lo stralcio delle previsioni ritenute non conformi alle raccomandazioni e prescrizioni già espresse dalla Regione stessa, che la ricorrente censura.<br />
Ciò premesso, la ricorrente deduce nel ricorso il travalicamento, da parte dell’Amministrazione regionale, dei limiti che essa incontrerebbe nell’esercizio di tale potere, entrando nel merito di scelte riservate al Comune in quanto non incidenti in modo concreto e diretto sugli interessi alla cui tutela dovrebbe essere preordinata l’azione tutoria della Regione, esercitata in sede di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici.<br />
Invero tale prospettazione non appare corretta, considerato che la modifica della destinazione d’uso dell’area nel senso previsto dal P.D.R. in questione incide anche sugli indici volumetrici e sulla possibilità di prevedere ampliamenti degli edifici esistenti e quindi sull’assetto del territorio.<br />
Così individuati i termini della questione sottoposta all’attenzione del giudice, il Collegio ritiene sussistere la legittimazione della Regione Toscana ad entrare nel merito delle scelte operate dal Comune in sede di approvazione delle norme di attuazione del piano di recupero stesso.<br />
Non pare, infatti, ravvisabile il dedotto vizio di violazione dell’art. 24 della L.R. 47/85 in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’operare le già richiamate modifiche d’ufficio, se sol si consideri che il mutamento di destinazione d’uso richiesto con la variante non implica necessariamente ed automaticamente, come invece pretenderebbe parte ricorrente, il mantenimento delle potenzialità edificatorie e di sviluppo previste con riferimento ad aree destinate in via esclusiva ad attrezzature di interesse pubblico. <br />
In ragione di ciò deve ritenersi che alla Regione fosse demandata la potestà di valutare l’ammissibilità della variante proposta, che tende non solo a consentire il mutamento della destinazione d’uso, ma anche all’aumento delle potenzialità di ampliamento dell’edificio esistente.<br />
Accertata così la sussistenza della legittimazione, in campo alla Regione, ad entrare nel merito delle scelte urbanistiche in questione deve, quindi, essere esaminata la seconda doglianza, con la quale parte ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione che inficerebbe la legittimità dell’imposizione delle modifiche d’ufficio contestate .<br />
A tale proposito appare opportuno richiamare la giurisprudenza costante con cui è stato chiarito che: “Le competenze pianificatorie sono espressione di un potere concorrente del comune e della regione, in base al quale le scelte urbanistiche generali inerenti al territorio comunale spettano in primo luogo all’ente locale territoriale mentre la regione può sovrapporre unilateralmente la propria volontà a quella del comune solo nei casi espressamente previsti dalla legislazione statale e regionale” (T.A.R. Veneto, I, n. 994/2002, T.A.R. Toscana, I, n. 2829/2003, Cons. Stato, IV, n 1126 del 1998).<br />
Nel caso di specie, è incontestata la circostanza che l’immobile di cui è causa è assoggettato al vincolo della legge n. 1089 del 1 giugno 1939, che la Regione ha l’onere di far rispettare e la tutela del quale legittimerebbe, quindi, un intervento “limitativo” della Regione stessa alla luce dell’orientamento sopra richiamato.<br />
L’incremento volumetrico previsto in relazione alla Villa, da realizzarsi in interrato, è stato però stralciato sulla scorta della sola considerazione che trattasi di interventi “incompatibili con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso architettonico”.<br />
Tale motivazione, ancorché genericamente riconducibile ad un esigenza di garanzia del bene tutelato, non appare sufficiente a superare la volontà espressa dal Comune, posto che non è ravvisabile, sotto questo profilo, alcun elemento di novità – rispetto all’originaria previsione del piano regolatore &#8211; introdotto dall’adozione del piano di recupero che potrebbe incidere su tale esigenza di tutela.<br />
Invero il piano di recupero appare innovativo solo laddove introduce il cambio di destinazione d’uso dell’immobile, ma se l’utilizzazione per fini turistico-ricettivi e direzionali fosse tale da incidere sul rispetto del vincolo ex legge 1089/39, allora non avrebbe dovuto essere stralciata solo la previsione dell’aumento di volumetria, ma la stessa nuova destinazione in sé e per sé considerata.<br />
Al contrario, se fosse la realizzazione del seminterrato ad essere oggettivamente incompatibile con la tipologia e le caratteristiche dell’edificio, tale circostanza avrebbe dovuto essere ravvisata anche in occasione dell’originaria approvazione del piano regolatore che prevedeva la possibilità dell’intervento, ancorché per destinarlo a finalità di pubblico interesse.<br />
La motivazione specificata nel provvedimento impugnato appare, quindi, incongrua ed insufficiente a giustificare l’esercizio di quel potere di modifica d’ufficio che il legislatore ha inteso limitare entro stretti e ben precisi confini.<br />
Né tale carenza può ritenersi superata per effetto degli ulteriori chiarimenti forniti dall’Amministrazione nell’ambito del giudizio.<br />
Nella difesa di quest’ultima si sostiene che le modifiche d’ufficio censurate con il ricorso sono state operate dalla Regione in ragione di una valutazione complessiva dalla stessa operata del carico antropico che sarebbe derivato dal mutamento di destinazione (urbanistica e d’uso) richiesto. <br />
Il riferimento ad una più generale valutazione dell’utilizzo del territorio, che l’Amministrazione sostiene, in sede giudiziale, di aver operato, appare però comunque troppo generico per poter essere qualificato come un’integrazione della motivazione idonea a far venire meno il vizio dedotto con il secondo motivo di ricorso. <br />
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto sotto questo profilo, principale ed assorbente.<br />
Le spese del giudizio seguono l’ordinaria regola della soccombenza e debbono, pertanto, essere poste a carico dell’ente resistente nella misura di cui al dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciandosi accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla l’atto impugnato. <br />
Condanna la Regione Toscana al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento,00), oltre ad I.V.A. e C.P.A..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 13 aprile 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avv. Angela RADESI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott.  Raffaele POTENZA                                  &#8211; Consigliere<br />
Dott.ssa  Mara BERTAGNOLLI                      &#8211; Referendario, est.<br />
F.to Angela Radesi</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-889/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.889</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a></p>
<p>A. Radesi Pres. R. Potenza Est. A. Bonanni (Avv.ti F.R. Leonardi, D. Iaria e T. D&#8217;Amora) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Minacci) e nei confronti della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico (Avvocatura dello Stato),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. R. Potenza Est.<br /> A. Bonanni (Avv.ti F.R. Leonardi, D. Iaria e T. D&#8217;Amora) contro il Comune<br /> di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Minacci) e nei confronti della<br /> Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio<br /> Storico Artistico e Demoetnoantropologico (Avvocatura dello Stato), del <br />Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato), nonché <br />di F. Re ed altri (tutti non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura e sui limiti della funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza – Comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’ immobile oggetto di tutela – Mancanza di tale comparazione – Illegittimità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo paesaggistico – Natura e limiti &#8211; Può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico territorialmente competente, insieme al potere di annullamento del nulla osta paesaggistico, investe non solo profili di mera legittimità ma in realtà comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’immobile oggetto di tutela. Ne consegue l’illegittimità della nota con cui la Soprintendenza si è limitata a dichiarare <i>“di non aver riscontrato motivi di illegittimità nell’autorizzazione rilasciata dal Comune , ritenendo quindi di non annullarla” </i></p>
<p>2. Il vincolo paesaggistico può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85), dovendosi ritenere in tali casi che il legislatore abbia inteso proteggere  il paesaggio non solo come bellezza d’insieme ma anche con specifica correlazione alle caratteristiche, anche architettoniche, di singoli  beni che concorrono a formarlo e che si pongono in rapporto con l’ambiente protetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.     879 REG. SENT.<br />
            ANNO 2007<br />
N.      382      REG. RIC. <br />
            ANNO 2006</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III^SEZIONE-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>382 del 2006 </b>proposto da <br />
<B>BONANNI ANDREA </B>rappresentato e difeso dagli  avv.ti Francesca Romana Leonardi, Domenico Iaria e Tullio D&#8217;Amora ed elettivamente domiciliato presso gli ultimi due in Firenze, Via de&#8217; Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona)</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;<b>Comune di Firenze</b> in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Annalisa Minucci, ed elettivamente domiciliato in Firenze presso la Direzione Avvocatura Comunale, Palazzo Vecch<br />
<br />
<b>e   nei   confronti</b><br />
&#8211; <b>Soprintendenza per i Beni Achitettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico, </b>in persona del Soprintendente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello- <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, </b>in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui si domicilia in via degli Arazzieri n. 4<br />
&#8211; <b>Re Francesco</b> non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; <b>Casciarri Marta</b>, non costituitasi in giudizio<br />
&#8211; <b>Cavaciocchi Antonio</b>, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; <b>Natalini Arabella Solange</b>, non costituitasi in giudizio</p>
<p><B>PER   L’ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>previa sospensione dell&#8217;efficacia, della D.I.A. n. 5879 del 3 novembre 2005 e di tutti gli atti ad essa connessi, conseguenti o presupposti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, l&#8217;autorizzazione rilasciata con riferimento alla D.I.A. n. 68 del 13 gennaio 2004 ai sensi dell&#8217;art. 151 D.Lgs. n. 490/99 dalla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze ed il parere n. 56 del 22 gennaio 2004 della Commissione Edilizia Integrata in essa richiamato, nonché la nota prot. n. 2732 del 19 aprile 2004 della Soprintendenza di Firenze di non annullamento della suddetta autorizzazione.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio delle -Amministrazioni intimate;<br />
Visto le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele Potenza -,   gli avv.ti G. Mattioli, delegata da D. Iaria, e G. Onano per l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In data  13 gennaio 2004 i signori Cavaciocchi Antonio, Casciarri Marta,  Natalini Arabella e Re Francesco, comproprietari di un edificio  situato in Firenze (v. del Salviatino 12) in zona  soggetta a vincolo paesaggistico, presentavano al Comune una denunzia di inizio di attività edilizia (classificata al n. 68) per la realizzazione di alcune finestre, a servizio di piano ammezzato del predetto immobile. Dalla descrizione allegata al progetto risultava che le aperture erano realizzate per migliorare la luminosità di due locali in parola (uno uso accessorio soffitta ed uno abitativo). Con provvedimento del 13 2 2004 il Comune, previo parere favorevole della Commissione edilizia integrata, autorizzava l’intervento ai sensi dell’art. 151 del dec leg.vo 490/99, trasmettendo il provvedimento alla competente Sovrintendenza del Ministero dei beni culturali. Quest’ultima comunicava (nota 2732 del 19.4.04) di non riscontrare motivi di illegittimità per l’annullamento dell’autorizzazione.<br />
In data 3 11 2005, il sig Francesco RE presentava altra denunzia di attività edilizia (classificata al n. 5789, scheda tecnica 24 11 05) per riattivazione della DIA precedente, scaduta per decorso del termine di un anno (quindi il 13 1 2005). I lavori avevano il loro  corso.<br />
Tuttavia, con nota spedita in data 23 12 2005 il sig. Bonanni, altro comproprietario dell’immobile citato, domandava al Comune di sospendere i lavori  autorizzati, formulando su  di essi una serie di rilievi in rapporto alla normativa urbanistico-edilizia del Comune di Firenze.  Infine, con ricorso a questo Tribunale, notificato  il 21 2 06, il Bonanni ha domandato quanto specificato in epigrafe, deducendo motivi così riassumibili: <br />
1) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 87, 88 e 89 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (ex artt. 6, 9 e 28 della legge regionale n. 52/1999); nonché degli artt. 146 e segguenti del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaaggio); ed infince dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per assoluta carenza di istrutturia e di motivazione.<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 92 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (ex artt 6, 9 e 28 della legge regionale n. 52/1999) e dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza assoluta di istruttoria e per disparità di trattamento.<br />
3) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex art. 151 del D. Lgs. n. 490/1999), e dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto assoluto di motivazione.<br />
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.<br />
Si sono costituiti in giudizio  l’Amministrazione comunale  intimata e l’Amministrazione statale dei beni culturali, resistendo all’impugnativa; il Comune di Firenze, in particolare, ha esposto  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del  31 gennaio 2007  il ricorso  è stato discusso e  trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1- Deve escludersi primariamente dal tema del contendere l’impugnativa della DIA n.68/04  , che costituisce non un atto amministrativo ma un comportamento assentito da parte dell’Amministrazione e censurabile solo attraverso il silenzio formalizzatosi su specifica istanza  repressiva.<br />
2 &#8211; Nel primo  ordine  di  censure la   parte ricorrente   argomenta   che<br />
 a fronte della seconda dichiarazione di inizio di attività (DIA)  e tenuto conto della scadenza della precedente dichiarazione, il Comune avrebbe dovuto ripetere il procedimento ed acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica, non assumendo rilievo che le opere in argomento erano identiche a quello oggetto della DIA pregressa, in ordine alla quale l’autorità preposta al vincolo aveva già espresso avviso favorevole; così non facendo, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica  avrebbe peraltro determinato uno scavalcamento del l’organo competente e preposto alla tutela del vincolo gravante sul fabbricato, ignorando altresì che l’autorizzazione non poteva essere rilasciata essendo da tempo iniziati i lavori. In ragioni di tali censure la mancata repressione della DIA  avrebbe determinato l’illegittima realizzazione dei lavori.<br />
La ricostruzione del procedimento proposta dalla ricorrente non ha fondamento, se esaminata alla stregua alla specifica disciplina procedimentale inerente il vincolo di cui si tratta.  Ed invero, anche prescindendo dall’applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa (che contrasta la inutile reiterazione di atti già compiuti  in altro procedimento ma di identico oggetto), deve rilevarsi che:<br />
&#8211; l’art. 16 del R.D. n.1357/1940 per l’applicazione della legge n. 1497/1939  dispone esplicitamente che l’autorizzazione paesaggistica conserva validità per un periodo di cinque anni;<br />
&#8211; l’art. 158 del dec.leg.vo n.42/2004, in vigore dal 1 5 04, prolunga l’applicabilità delle disposizioni del citato regolamento n.1357 sino alle disposizioni regionali attuative del decreto ed era in vigore al momento dell’emanazione de presentazione dell<br />
In tale quadro normativo, pertanto, legittimamente il Comune ha ritenuto valida, nel procedimento inerente la seconda dichiarazione, l’autorizzazione 12 2.04 resa  sulla precedente DIA  (prolungatasi per effetto delle norme di cui sopra), alla quale pertanto in tema di vincolo legittimamente si ricollegano i lavori in questione.<br />
-Tale rilievo  consente di escludere poi che l’operato del Comune, non reprimendo la seconda DIA, sia incorso nel vizio di incompetenza a valutarla sotto il profilo del vincolo; l’Amministrazione ha infatti utilizzato l’autorizzazione paesaggistica comuna<br />
3- Passando ad esaminare le altre censure, si duole il Bonanni dell’errata applicazione complessiva della normativa sostanziale applicata e risultante dagli artt. 7 del regolamento edilizio  comunale (delib n.442/99) e 25 delle NTA del PRG (approvato con DCR 395-97), dei quali la ricorrente lamenta la violazione, nel secondo ordine di censure, unitamente ai profili di eccesso di potere che passiamo a trattare. Sul punto si premette che l’art. 7.4 colloca nei limiti della ristrutturazione edilizia R1 (assentibile ex art. 25, punto 1, delle citate NTA, per gli edifici in classe 8), le opere che, nel <u>sostanziale mantenimento dei caratteri architettonici comportino limitate modifiche delle facciate </u>anche principali, quando non siano accompagnate da opere di recupero abitativo; il medesimo comma precisa che eccedono invece i limiti della ristrutturazione R.1 gli interventi che comportino trasformazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio; le finestre assentite in favore dei controinteressati non costituirebbero limitate modificazioni delle facciate ma  modificazioni di natura architettonica dell’edificio e non potevano quindi essere assentite. Sarebbe comunque mancato un accertamento delle caratteristiche dell’intervento e quindi della sua legittimità alla stregua delle cennate norme, sicchè gli atti impugnati  sarebbero affetti da una sostanziale carenza di motivazione e di istruttoria, non emergendo per quale ragione l’apertura delle nuove finestre sia stata riconosciuta  come elemento  di non alterazione della facciata dell’edifizio. <br />
 La censura è  infondata  con riferimento all’autorizzazione comunale n. 60/2004 che, sulla base parere favorevole dela CEI, ha ritenuto la realizzazione delle aperture, pur  non riconducibile all’edificio originario,ma comunque tipica degli edifici della zona;non appare, infatti, al Collegio che essa rechi una contraddizione tra la non riconducibilità delle aperture alle caratteristiche iniziali dell’edificio ed ai caratteri edili nella zona, tenuto conto che trattavasi di un intervento non di recupero dell’edificio nei suoi termini originari,  ma di ristrutturazione, intervento che per pacifica definizione può comportare anche l’inserimento di elementi nuovi (cfr art. 31 lett. Legge n.457/78 e art.  l.reg tosc. n.52/99).   <br />
Differenti rilievi debbono invece formularsi sulla motivazione della nota emessa dalla 2732/04 della Sovrintendenza, verso la quale le censure del ricorrente possono essere condivise.Detta nota si è in effetti limitata a dichiarare di non aver riscontrato motivi di illegittimità nell’autorizzazione rilasciata dal Comune , ritenendo quindi di non annullarla. La funzione di controllo e tutela del vincolo ad essa affidata dalle legge,   insieme al potere di annullamento del nulla osta paesaggistico , investe però non solo profili di mera legittimità ma in realtà comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’ immobile oggetto di tutela (per il principio v ex multis Corte cost.,n.15/86, in Cons. Stato,1986,II,p.818; Cons. Stato, VI, n849/1993, in Cons Stato, 1993, p.1489; TAR Toscana, III, n. 162/97).  Nel caso in esame occorreva pertanto valutare, e riportare nell‘atto sovrintendentizio, se l’apertura delle nuove finestre fosse compatibile, perché limitata, con le linee architettoniche di quell’edificio e ne rappresentasse il sostanziale mantenimento. Questi infatti erano i profili centrali che le norme del regolamento edilizio chiamavano a valutare e che, attesa la sussistenza del vincolo sull’immobile, dovevano trovare ingresso nella valutazione della sovrintendenza. Nella nota 2732/04 non emerge invece alcun giudizio sull’entità dell’intervento e conseguentemente sulla sua compatibilità rispetto al bene tutelato, nonostante che in diverse ipotesi la giurisprudenza  abbia comunque affermato in via generale che l&#8217;apertura di finestre rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia  suscettibili di  determinare una modifica del disegno architettonico (v. ad es.Tar Toscana,II, n.1445/95).<br />
Né in contrario vale obiettare che il vincolo gravante sull’edificio è di natura paesaggistica e non architettonica, profilo quindi che sotto questo aspetto non rientrerebbe  nel contenuto della tutela; ed infatti  non può trascurarsi che tale aspetto viene in rilievo per effetto di precise scelte urbanistiche trasfuse nelle cennate NTA del PRG, e che d’altra parte  anche il vincolo paesaggistico può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85), dovendosi ritenere in tali casi che il legislatore abbia inteso proteggere  il paesaggio non solo come bellezza d’insieme ma anche con specifica correlazione alle caratteristiche, anche architettoniche, di singoli  beni che concorrono a formarlo e che si pongono in rapporto con l’ambiente protetto (per tale principio v. TAR Lazio, Roma, II, n.1445/95; TAR Toscana, III, n.286/91).  La necessità di nuovamente sottoporre l’autorizzazione <br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; alle valutazioni ed agli accertamenti della sovrintendenza  origina quindi non dal procedimento seguito ma dall’assoluta omissione delle stesse.<br />
4- Conclusivamente il ricorso merita accoglimento limitatamente al provvedimento della sovrintendenza che deve quindi essere annullato per difetto di motivazione ed adeguata istruttoria sul punto.<br />
 Ne consegue che in esecuzione della presente sentenza deve provvedersi alla rinnovazione del procedimento ai sensi del d.leg.vo n.42-2004, a partire dalla trasmissione dell’autorizzazione comunale n. 68/04 alla sovrintendenza che si esprimerà in merito al cennato profilo.<br />
5- In ordine alle spese del  giudizio sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità delle questioni trattate, sia nella soccombenza parziale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, lo accoglie limitatamente alla nota della Sovrintendenza impugnata, che per l&#8217;effetto annulla nei termini di cui in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.<br />
Respinge il ricorso con riferimento agli altri atti impugnati.<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 31 gennaio 2007      , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avvg. Angela RADESI                                        &#8211; Presidente<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                    &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI                                    &#8211; Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza di demolizione di opere abusive limitatamente a quelle opere che sono oggetto di domanda di condono fatto salvo il potere di vigilanza dell’amministrazione su ulteriori opere successive e salvo l’esito relativo alla domanda di condono. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA QUATER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza di demolizione di opere abusive limitatamente a quelle opere che sono oggetto di domanda di condono fatto salvo il potere di vigilanza dell’amministrazione su ulteriori opere successive e salvo l’esito relativo alla domanda di condono. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIOROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3120/2007<br />Registro Generale: 2949/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PIO GUERRIERI Presidente<br />  GIANCARLO LUTTAZI Cons., relatore<br />
ANTONELLA MANGIA Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 05 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 2949/2007 proposto da:<br />
<b>SOC ILIADE SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
CAMPAGNOLA AVV. ANTONIO &#8211; MOTTI BARSINI AVV GIUSEPPE L.con domicilio eletto in ROMAVIA LUTEZIA, 8presso CAMPAGNOLA AVV. ANTONIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA</b>rappresentato e difeso da:<br />
LESTI AVV. GIORGIOcon domicilio eletto in ROMAVIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della determinazione dirigenziale  n. 2364 del 27/11/2006 dell’U.O.T. del XII Municipio del comune di Roma con il quale si dispone o rimozione delle opere;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Consigliere Giancarlo Luttazi  e udite altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerata la consistenza e la natura delle opere  sanzionate;<br />
Delibate – sia pure nella presente sede cautelare – le censure del ricorso, nonché  la documentazione probatoria offerta dalle due parti;<br />
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della istanza cautelare limitatamente alle opere oggetto delle domande di condono indicate alla pagina 6 del ricorso; salvo l’esito  di dette domande e salvi i poteri di vigilanza dell’Amministrazione su eventuali attività edilizie ullteriori rispetto a quelle oggetto dell’atto impugnato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Quater &#8211;<br />
ACCOGLIE IN PARTE a suindicata domanda incidentale di sospensione, così come indicato in pemessa.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 19 GIUGNO 2007</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-3120/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.3120</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di aggiudicazione provvisoria di una gara per la costruzione di 62 alloggi.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217;EMILIA ROMAGNAPARMA SEZIONE UNICA Registro Ordinanze: 159/2007Registro Generale: 204/2007 nelle persone dei Signori: UGO DI BENEDETTO Presidente f.f. UMBERTO GIOVANNINI ConsigliereITALO CASO Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di aggiudicazione provvisoria di una gara per la costruzione di 62 alloggi.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA<br />PARMA</b></p>
<p align=center><b>SEZIONE UNICA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 159/2007<br />Registro Generale: 204/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
UGO DI BENEDETTO Presidente f.f.<br /> UMBERTO GIOVANNINI Consigliere<br />ITALO CASO Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 204/2007  proposto da:<br />
<b>ATI IMPR.SPADA SALVO-EDIL SUD CANNAMELA A.-OMEGAPROJECT  SRL</b>rappresentata e difesa da:GUALANDI AVV. FEDERICO &#8211; GIURDANELLA AVV. CARMELOcon domicilio eletto in PARMAP.LE SANTAFIORA 7pressoSEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CASADESSO SPA PRESSO COMUNE DI PARMA</b>  rappresentata e difesa da:MONACO AVV. MARCO ANTONIOcon domicilio eletto in PARMA *VIALE MARIOTTI, 1presso AVANZINI AVV. ALFREDO<br />
e nei confronti di<br /><b>COIMART &#8211; CONSORZIO STABILE</b><br />
e nei confronti di<br /><b>T.I.E.C.I. SRL</b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota del Presidente della Commissione di gara del 2 maggio 2007, con cui si comunicava che  la Stazione Appaltante non aveva approvato i verbali della Commissione;<br />
del provvedimento di data e contenuto sconosciuti con cui la Stazione Appaltante non ha approvato l’aggiudicazione provvisoria in favore delle ditte ricorrenti, disposta con verbale di gara del 03.04.2007, relativa ad affidamento di lavori di costruzione di n. 62 alloggi per residenze temporanee;<br />
di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CASADESSO SPA PRESSO COMUNE DI PARMA<br />
Udito il relatore Cons. ITALO CASO  e uditi altresì l’avv. Gualandi, nelle preliminari, per la parte ricorrente e l’avv. Monaco per l’ente resistente;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che, anche alla luce dei precedenti in materia, appare corretta –ad un primo esame- la soluzione ermeneutica prescelta dall’ente appaltante;<br />
Ritenuto, quindi, che non sussistono i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>PARMA, li 19 Giugno 2007f.to Ugo di Benedetto  Presidente f.f.<br />
f.to Italo Caso Cons. rel. est.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 19/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-6-2007-n-159/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/6/2007 n.159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</a></p>
<p>Presidente BILE , Redattore CASSESE esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati e disciplina della costituzione delle commissioni esaminatrici Istruzione pubblica e privata &#8722; Scuola &#8722; Art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 &#8722; Disciplina relativa agli esami di stato presso istituti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente BILE , Redattore CASSESE</span></p>
<hr />
<p>esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati e disciplina della costituzione delle commissioni esaminatrici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata &#8722; Scuola &#8722; Art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 &#8722; Disciplina relativa agli esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati &#8722; Previsione della costituzione di apposite commissioni esaminatrici esclusivamente presso gli istituti statali, nel caso in cui i candidati esterni superino il 50% di quelli interni &#8722; Q.l.c. sollevata dal TAR del Lazio &#8722; Asserita violazione degli artt. 3, 33, quarto comma, 41, 76 e 118 della Costituzione &#8722; Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 3, 33, quarto comma, 41, 76 e 118 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">esami di stato presso istituti di istruzione medio-superiore parificati e disciplina della costituzione delle commissioni esaminatrici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco		BILE		Presidente;  &#8211; Giovanni Maria	FLICK		   Giudice;  &#8211; Francesco		AMIRANTE		Giudice; &#8211; Ugo			DE SIERVO		Giudice; &#8211; Paolo		MADDALENA		Giudice;  &#8211; Alfio		FINOCCHIARO		Giudice; &#8211; Alfonso		QUARANTA		Giudice; &#8211; Franco		GALLO			Giudice; &#8211; Luigi		MAZZELLA		Giudice; &#8211; Gaetano		SILVESTRI		Giudice; &#8211; Sabino		CASSESE		Giudice; &#8211; Maria Rita	SAULLE		Giudice; &#8211; Giuseppe		TESAURO		Giudice; &#8211; Paolo Maria	NAPOLITANO		Giudice																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sostitutivo dell&#8217;art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con una ordinanza del 2 marzo 2006 e quattro ordinanze del 13 marzo 2006, rispettivamente iscritte ai numeri 175, 176, 177, 178 e 179 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2006.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione dell&#8217;Istituto internazionale di istruzione “Giovanni Paolo II” e dell&#8217;Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario “Salvo D&#8217;Acquisto”, della Fondazione Granese onlus, dell&#8217;Istituto paritario Kennedy Holding e dell&#8217;Istituto De Nicola, nonché gli atti di intervento dell&#8217;Istituto “Chiron School”, del liceo linguistico “E. Hemingway” e dell&#8217;Istituto A. B. Nobel;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 17 aprile 2007 e nella camera di consiglio del 18 aprile 2007  il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
    uditi gli avvocati Stefano Tarullo per l&#8217;Istituto internazionale di istruzione “Giovanni Paolo II” e per l&#8217;Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario “Salvo D&#8217;Acquisto” e Carlo Rienzi per la Fondazione Granese onlus, per l&#8217;Istituto paritario Kennedy Holding e per l&#8217;Istituto De Nicola;<br />
    udito nuovamente nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 e nell&#8217;udienza pubblica del 5 giugno 2007, rifissate in ragione della intervenuta modifica della composizione del collegio, il Giudice relatore Sabino Cassese;<br />
    uditi nuovamente nell&#8217;udienza pubblica del 5 giugno 2007 gli avvocati Stefano Tarullo per l&#8217;Istituto internazionale di istruzione “Giovanni Paolo II” e per l&#8217;Istituto tecnico per geometri ed aeronautico paritario “Salvo D&#8217;Acquisto” e Carlo Rienzi per la Fondazione Granese onlus, per l&#8217;Istituto paritario Kennedy Holding e per l&#8217;Istituto De Nicola.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con quattro analoghe ordinanze di rimessione (r.o. nn. da 176 a 179 del 2006), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui, sostituendo il terzo periodo dell&#8217;art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, le commissioni d&#8217;esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite «possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti paritari, per contrasto con gli artt. 3 e 33, quarto comma, 41, 76, e 118 della Costituzione. <br />
    Con un&#8217;altra ordinanza di rimessione di eguale tenore (r.o. n. 175 del 2006), lo stesso Tribunale ha sollevato la medesima questione di costituzionalità, ma senza prospettare la violazione dell&#8217;art. 118 Cost.<br />
    La disposizione censurata, nel sostituire il terzo periodo dell&#8217;art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, prevede: «I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere costituite, soltanto preso gli istituti statali, commissioni apposite».<br />
    Espone il Tribunale che alcuni istituti privati di istruzione superiore, titolari della parità scolastica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all&#8217;istruzione), hanno fra l&#8217;altro impugnato:<br />
    – la circolare del Ministero dell&#8217;università e della ricerca (Dipartimento per l&#8217;istruzione-Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio VII) 18 novembre 2005, n. 86, avente ad oggetto «Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006. Termine di presentazione delle domande», nella quale è tra l&#8217;altro stabilito che: a) «[…] ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del 50 per cento, l&#8217;istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti, individuate secondo l&#8217;osservanza di uno stretto ordine cronologico di presentazione, al Direttore Generale dell&#8217;Ufficio scolastico regionale competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo l&#8217;assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla sede nella quale dovranno sostenere gli esami»; b) «[…] per l&#8217;eventuale configurazione di commissioni cui assegnare unicamente candidati privatisti dovrà trovare applicazione l&#8217;articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 con la conseguenza che tali commissioni debbono essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali»;<br />
    – la circolare dell&#8217;Ufficio scolastico regionale per il Lazio 21 novembre 2005, prot. n. 12695, reiterativa del contenuto della circolare ministeriale n. 86 del 2005.<br />
    Aggiunge il Tribunale che, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, ha contemporaneamente accolto in via provvisoria, nell&#8217;attesa della pronuncia della Corte costituzionale, l&#8217;istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, nella parte in cui essi hanno fatto applicazione dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005.<br />
    In punto di rilevanza, il Tribunale osserva che le circolari impugnate costituiscono applicazione diretta della norma del decreto legislativo sospettata di incostituzionalità. Di conseguenza, la declaratoria di non conformità della norma ai parametri costituzionali evocati priverebbe di fondamento legale le menzionate circolari, determinandone la caducazione.<br />
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale premette che l&#8217;art. 14 del decreto legislativo n. 226 del 2005, da un lato, ha ribadito la disciplina contenuta nell&#8217;art. 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, e cioè che il numero dei candidati esterni alle commissioni d&#8217;esame funzionanti presso gli istituti statali e quelli paritari non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; dall&#8217;altro, ha disposto che il superamento dell&#8217;anzidetta soglia percentuale consente la costituzione di apposite commissioni di candidati esterni, «soltanto presso gli istituti statali», laddove la pregressa regolamentazione era nel senso di prevedere, al superamento della summenzionata soglia percentuale, la costituzione di «commissioni apposite» per i candidati esterni, così prefigurando la possibilità di insediare tali commissioni non solo presso gli istituti statali, ma anche (dopo l&#8217;emanazione della legge n. 62 del 2000, sulla parità scolastica) presso gli istituti paritari.<br />
    La norma censurata, sostiene il rimettente, è in contrasto con il principio direttivo dell&#8217;art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull&#8217;istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), che individua l&#8217;obiettivo della normazione delegata in quello di «favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell&#8217;età evolutiva, delle differenze e dell&#8217;identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione». Infatti, mentre i valori-obiettivo dalla legge delega sono la libertà di scelta dello studente e la libertà di scelta delle famiglie, la disposizione censurata nega «quell&#8217;autonomia decisionale che pure, in special modo nell&#8217;età della formazione della personalità, assurge a condizione imprescindibile per la realizzazione del valore del pieno sviluppo della persona umana sancito nell&#8217;art. 3, cpv., Cost.» ed implica la valutazione «della sede (Istituto) più idonea per frequentare i corsi scolastici e sostenere gli esami».<br />
    La norma censurata sarebbe contraria a Costituzione anche con riferimento ad altri parametri.<br />
    Violerebbe l&#8217;art. 41 Cost., atteso che le scuole paritarie, essendo gestite da soggetti e da enti privati che svolgono un&#8217;attività volta a ricavare vantaggi economici o di altro tipo, possiedono un&#8217;indiscutibile connotazione imprenditoriale. La norma denunciata, discriminando le scuole paritarie, mediante l&#8217;esclusione della possibilità di costituire presso di esse commissioni d&#8217;esame per soli candidati esterni, sarebbe «certamente idonea ad offuscarne la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile da queste istituzioni scolastiche, con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale». <br />
    L&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 non sarebbe, poi, rispettoso dell&#8217;art. 33, quarto comma, Cost., che impone al legislatore, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali paritarie, di assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. La locuzione costituzionale «trattamento scolastico equipollente» non può riferirsi solo al mero riconoscimento del titolo di studio, rilasciato dalla scuola paritaria, «ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall&#8217;istituzione scolastica paritaria da considerarsi né deteriore né inferiore» rispetto a quello della scuola statale. Conseguentemente, la disposizione impugnata, colliderebbe, oltre che con il precetto costituzionale evocato, anche con la legge n. 62 del 2000, che ha dato attuazione alla parità scolastica.<br />
    Inoltre, sarebbe violato anche il principio di uguaglianza posto dall&#8217;art. 3 Cost., «non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest&#8217;ultima». In sostanza, la norma censurata sarebbe espressiva di un atteggiamento di sfiducia da parte del legislatore statale nei riguardi delle istituzioni paritarie, nel senso di reputare che solo presso le scuole statali l&#8217;esame di Stato possa svolgersi in rispondenza a canoni di efficienza e di qualità. Essendo questa l&#8217;intentio legis, si sarebbe in presenza – secondo il rimettente – di un evidente eccesso di potere legislativo. Il legislatore avrebbe omesso di considerare che il riconoscimento costituzionale della parità scolastica implica che il servizio pubblico reso dalle scuole paritarie debba essere «sotto il profilo qualitativo, comparabilmente adeguato a quello prestato dalle scuole pubbliche»; con la conseguenza che non avrebbe fondamento «inclinare a posizioni di valutazione pregiudiziale sul servizio ascrivibile alle scuole paritarie, sia pure nel ridotto ambito operativo qui esaminato». Invece la valutazione deve essere «adeguatamente operata in sede di riconoscimento della parità scolastica, accertando, in capo alle istituzioni private richiedenti, il possesso dei requisiti appositamente prescritti dall&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2000 (tra i quali, in particolare, i requisiti di «qualità ed efficacia» del servizio erogabile) e, all&#8217;esito dell&#8217;intervenuto riconoscimento, sottoponendo a verifica la permanenza di detti requisiti a mezzo di una costante e capillare attività di vigilanza, pure prevista dal comma sesto del medesimo art. 1».<br />
    Infine, secondo quattro delle ordinanze di rimessione (r.o. da 176 a 179 del 2006), la disposizione denunciata sarebbe idonea a determinare un vulnus anche all&#8217;art. 118 Cost., che afferma il principio di sussidiarietà rispetto al quale la disposizione stessa costituirebbe «inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà».</p>
<p>    2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.</p>
<p>    3. – Si sono costituiti alcuni ricorrenti dei giudizi principali.<br />
    3.1. – L&#8217;Istituto internazionale di Istruzione «Giovanni Paolo II» e l&#8217;Istituto Tecnico per geometri e aeronautico paritario «Salvo D&#8217;Acquisto» si sono costituiti (r.o. n. 175 del 2006), riservandosi di argomentare e dedurre, ed hanno chiesto che la disposizione censurata dal giudice rimettente sia dichiarata illegittima, oltre che in relazione ai parametri dallo stesso invocati, anche con riferimento agli artt. 34 e 118 Cost.</p>
<p>    3.2. – La Fondazione Granese ONLUS (r.o. n. 177 del 2006), l&#8217;Istituto Paritario Kennedy Holding (r.o. n. 178 del 2006), l&#8217;Istituto De Nicola (r.o. n. 179 del 2006) si sono costituiti chiedendo l&#8217;accoglimento della questione di costituzionalità.</p>
<p>    4. – Sono intervenuti anche altri ricorrenti (Istituto «Chiron School» nel procedimento instaurato con r.o. n. 177 del 2006; Liceo linguistico «E. Hemingway» nel procedimento instaurato con r.o. n. 178 del 2006; Istituto «A.B. Nobel» nel procedimento instaurato con r.o. n. 179 del 2006) in analoghi processi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l&#8217;accoglimento della sollevata questione di costituzionalità.</p>
<p>    5. – Le parti private costituite e i terzi intervenuti hanno presentato memorie in prossimità della data fissata per l&#8217;udienza.<br />
    Tutti insistono nelle conclusioni già presentate e chiedono, inoltre, dichiararsi l&#8217;illegittimità dell&#8217;art. 4, comma 9, della legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università), (recte: dell&#8217;art. 4, comma 9, della legge n. 425 del 1997, come sostituito dall&#8217;art. 1 della legge n. 1 del 2007), sopravvenuto alle ordinanze di rimessione.<br />
    Sottolineano, inoltre, che la disposizione denunciata è stata abrogata e che la materia in contestazione è ora disciplinata dal suddetto art. 4, comma 9, della legge n. 425 del 1997, come sostituito nel 2007. Assumono che la norma originariamente censurata e quella vigente – «salvo lievi variazioni» – sono identiche, nella parte in cui impediscono che presso le scuole paritarie siano costituite commissioni di esame per soli candidati esterni, e chiedono che, ferma restando la necessità di una pronuncia sulla disposizione abrogata, la questione di costituzionalità sia trasferita anche sulla disposizione vigente, invocando la giurisprudenza costituzionale nel giudizio in via di azione.<br />
    Nel merito, tutti riprendono le argomentazioni delle ordinanze di rimessione; in particolare, le parti costituite nel giudizio costituzionale promosso con l&#8217;ordinanza di rimessione n. 175 del 2006, invocano gli artt. 118 e 34 Cost.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Tutte le ordinanze di rimessione (r. o. da n. 175 a n. 179 del 2006) del Tribunale amministrativo regionale del Lazio sollevano questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma, 41, e 76, della Costituzione. Quattro delle suddette ordinanze (r.o. da n. 176 a n. 179 del 2006) sollevano tale questione anche in riferimento all&#8217;art. 118 della Costituzione. <br />
    L&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 è sottoposto a giudizio di costituzionalità nella parte in cui – sostituendo il terzo periodo dell&#8217;art. 4, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) – dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento dei candidati interni, l&#8217;eventuale costituzione di commissioni d&#8217;esame per i candidati esterni eccedenti il predetto limite può essere effettuata «soltanto presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti paritari.<br />
    La Corte è chiamata a decidere se la norma censurata violi: a) l&#8217;art. 76 Cost., per contrasto con il principio direttivo di cui all&#8217;art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull&#8217;istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), in base al quale i valori-obiettivo prefissati sono la libertà di scelta dello studente e la libertà di scelta delle famiglie; b) l&#8217;art. 41 Cost., discriminando le scuole paritarie e così offuscandone «la considerazione presso la pubblica opinione, in termini di efficienza e di qualità del servizio pubblico erogabile […], con possibili e significative ricadute sul piano della loro sfera imprenditoriale»; c) l&#8217;art. 33, quarto comma, Cost., che impone al legislatore di assicurare alle scuole paritarie piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali, dovendosi interpretare la locuzione «trattamento scolastico equipollente» nel senso che essa «non si arresta al mero riconoscimento del titolo di studio [rilasciato dalla scuola paritaria], ma implica anche un riconoscimento della qualità del servizio di istruzione erogato dall&#8217;istituzione scolastica paritaria da considerarsi né deteriore né inferiore» rispetto a quello della scuola statale»; d) l&#8217;art. 3 Cost., «non ravvisandosi profili di razionalità atti a giustificare, nella sussistenza del sistema di integrazione tra scuola pubblica e paritaria privata, la limitazione del servizio di istruzione nei riguardi di quest&#8217;ultima»; e) l&#8217;art. 118 Cost., che afferma il principio di sussidiarietà, rispetto al quale la norma censurata, discriminando la scuola paritaria, comporterebbe «aspetto di inattuazione, in considerazione del fatto che la configurazione della scuola paritaria, quale istituzione privata volta a soddisfare interessi considerati di carattere generale e pubblico dallo stesso legislatore, si inserisce armonicamente nel recente assetto di competenze in cui è prevista appunto la valorizzazione del principio di sussidiarietà».</p>
<p>    2. – Tutti i giudizi hanno ad oggetto la questione di costituzionalità dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005 e, pertanto, possono essere riuniti per essere decisi con un&#8217;unica pronuncia.</p>
<p>    3. – Preliminarmente, devono essere dichiarati inammissibili gli interventi di alcuni ricorrenti (Istituto «Chiron School» nel procedimento instaurato con r.o. n. 177 del 2006; Liceo linguistico «E. Hemingway» nel procedimento instaurato con r.o. n. 178 del 2006; Istituto «A.B. Nobel» nel procedimento instaurato con r.o. n. 179 del 2006) in processi analoghi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. E&#8217; principio consolidato quello della necessaria corrispondenza tra le parti del giudizio principale e del giudizio incidentale, a nulla rilevando che le parti intervenute abbiano in corso giudizi analoghi a quello principale (sentenza n. 190 del 2006).</p>
<p>    4. – Sempre in via preliminare, va precisato che è inammissibile la censura in riferimento all&#8217;art. 34 Cost., prospettata dalle parti costituite nel giudizio promosso con l&#8217;ordinanza registrata al n. 175 del 2006, non potendo le parti invocare parametri costituzionali diversi da quelli evocati dal giudice rimettente.</p>
<p>    5. – Successivamente alle ordinanze di rimessione è intervenuta la legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università). Questa (art. 1) ha sostituito (tra gli altri) l&#8217;art. 4, del d.lgs. n. 425 del 1997, disciplinando la materia nel comma 9 dello stesso articolo, e contemporaneamente ha abrogato (art. 3, comma 3, lettera b) il censurato art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 226 del 2005. <br />
    Indipendentemente dalla portata della nuova disposizione – che le parti intervenute assumono identica alla precedente, salvo lievi variazioni – le sopravvenute vicende normative non incidono sul presente giudizio di costituzionalità, atteso che il giudice a quo deve applicare la norma censurata, rilevante temporalmente.</p>
<p>    6. – La questione non è fondata.<br />
    Il problema di costituzionalità è sostanzialmente incentrato sul contrasto della norma censurata con l&#8217;art. 33, quarto comma, Cost., nella parte in cui prevede un «trattamento scolastico equipollente», e con l&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della mancanza di ragionevolezza.<br />
    La necessità di garantire un «trattamento scolastico equipollente» imporrebbe, secondo il giudice rimettente, che, nel caso si renda necessaria la costituzione di commissioni per soli candidati esterni – non essendo stata possibile la ripartizione tra altre commissioni di quelli in eccesso rispetto al limite generale di trentacinque candidati per commissione, dei quali gli esterni non devono superare il cinquanta per cento degli interni – queste commissioni ad hoc possano essere costituite anche presso le scuole paritarie, donde l&#8217;illegittimità della norma censurata, nella parte in cui ne prevede la possibile costituzione solo presso le scuole statali.</p>
<p>    6.1. – E&#8217; opportuno soffermarsi sul quadro legislativo entro cui si inserisce la disposizione censurata.<br />
    Prima della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all&#8217;istruzione), nell&#8217;ordinamento esistevano, accanto alle scuole statali, due tipologie di scuole private; quelle che non rilasciavano titoli avente valore legale e quelle (parificate, pareggiate, legalmente riconosciute) che avevano tale legittimazione. In questo contesto, i privatisti potevano sostenere gli esami di Stato solo presso gli istituti statali.<br />
    Nel 2000, in attuazione dell&#8217;art. 33, quarto comma Cost., sono state introdotte le scuole paritarie (pubbliche degli enti locali, e private), che costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione, secondo un modello pluralistico integrato. Esse svolgono un servizio pubblico e sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale, secondo standard stabiliti dalla legge. A queste condizioni la scuola paritaria è abilitata al rilascio dei titoli di studio.<br />
    La norma censurata prende atto della avvenuta introduzione nell&#8217;ordinamento delle scuole paritarie e prevede una disciplina comune per i candidati esterni. Nell&#8217;ambito del limite generale per cui ciascuna commissione d&#8217;esame può esaminare, al massimo, trentacinque candidati, si prevede che i candidati esterni possano sostenere l&#8217;esame di Stato presso le scuole statali e presso le scuole paritarie, a loro scelta, a condizione che il numero massimo di esterni non superi il cinquanta per cento degli alunni interni per ciascuna commissione d&#8217;esame. Quindi, per l&#8217;ipotesi che – per effetto del rispetto dei suddetti limiti generali – si crei la necessità di istituire commissioni per soli candidati esterni, dispone che queste possono essere costituite soltanto presso gli istituti statali.</p>
<p>    6.2. – Indipendentemente dalla riconducibilità del caso in esame all&#8217;art. 33, quarto comma, Cost. nella parte in cui prevede, per gli alunni delle scuole non statali che chiedono la parità, «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali», la deroga per gli esterni che chiedono di sostenere gli esami presso le scuole paritarie è circoscritta. Essa concerne la sola ipotesi in cui la domanda dei privatisti assuma tale rilievo quantitativo da non poter essere soddisfatta mediante l&#8217;ordinaria ripartizione tra le commissioni d&#8217;esame esistenti presso le scuole paritarie e statali. <br />
    Questa deroga non è irragionevole.<br />
    Essa si collega, innanzitutto, all&#8217;esigenza di evitare che le scuole paritarie diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà dell&#8217;esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell&#8217;art. 33 Cost., così prevenendo, proprio a garanzia della posizione delle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico previsto dal quarto comma dello stesso articolo, la loro trasformazione da luogo di insegnamento in sedi per esami di Stato (ordinanza n. 423 del 2002, con riferimento agli esami di idoneità degli esterni). <br />
    La scelta del legislatore risponde anche alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la domanda eccedente il limite sopra ricordato, atteso che le scuole statali – presso le quali esistono oramai tutti i percorsi formativi – sono più numerose e diffuse di quelle paritarie.<br />
    In conclusione, la deroga è circoscritta, essendo inserita in una disciplina comune di limiti quantitativi allo svolgimento degli esami di Stato da parte di candidati esterni, e non è irragionevole, rispondendo agli obiettivi di serietà dell&#8217;esame di cui al quinto comma dell&#8217;art. 33 Cost. e, in generale, a razionali esigenze di distribuzione sul territorio delle commissioni, in caso di domanda eccedente.</p>
<p>    6.3. – Quanto agli altri parametri evocati dal giudice rimettente va, in generale, notato che tutte le censure presuppongono l&#8217;esistenza della discriminazione tra scuole paritarie e statali rispetto al trattamento dei candidati esterni. Essendo stata esclusa tale discriminazione, non sussistono le violazioni dedotte. <br />
    Inoltre, l&#8217;art. 76 Cost. è evocato impropriamente, limitandosi il rimettente a richiamare genericamente le finalità indicate nell&#8217;art. 1 della legge delega e non i criteri posti negli articoli successivi, tra i quali l&#8217;art. 3 si occupa espressamente degli esami di Stato.<br />
    In ordine alle censure formulate con riferimento all&#8217;art. 41 Cost., va notato che la libertà dell&#8217;iniziativa economica privata dei gestori di scuole paritarie è garantita nei limiti della parità di cui all&#8217;art. 33, quarto comma, Cost. e che la scuola paritaria non rileva come impresa quando sono in questione le modalità di svolgimento degli esami.<br />
    Infine, in riferimento all&#8217;art. 118 Cost., la cosiddetta sussidiarietà orizzontale non può consentire una interpretazione dell&#8217;art. 33, quarto comma, Cost. che induca a ritenere le scuole paritarie senz&#8217;altro legittimate ad eseguire sempre esami di Stato a beneficio di chiunque, senza esserne «alunno», chieda di svolgerli presso di esse.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riuniti i giudizi,<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell&#8217;articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in riferimento agli articoli 3, 33, quarto comma, 41, e 76, della Costituzione, con tutte le ordinanze in epigrafe, e anche in riferimento all&#8217;art. 118 della Costituzione, con quattro delle suddette ordinanze (r.o. da n. 176 a n. 179 del 2006).<br />
    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-19-6-2007-n-220/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.220</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</a></p>
<p>Pres. Riccio, Est. Salvatore Provincia di Mantova (Avv. P. Colombo, A. Sperati) c/ M.G. (Avv. E. Di Matteo) e altri rimessa all&#8217;A.P. la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del G.A. ovvero del G.O. sulle controversie nelle quali il decreto di esproprio sia intervenuto dopo la scadenza dei termini di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riccio,                 Est. Salvatore<br /> Provincia di Mantova (Avv. P. Colombo, A. Sperati) c/ M.G. (Avv. E. Di Matteo) e altri</span></p>
<hr />
<p>rimessa all&#8217;A.P. la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del G.A. ovvero del G.O. sulle controversie nelle quali il decreto di esproprio sia intervenuto dopo la scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Espropriazione per pubblica utilità – Giurisdizione del g.a. – Ove il decreto di esproprio sia intervenuto dopo la scadenza dei termini  di efficacia della dichiarazione di p.u. – Incertezza &#8211; Rimessione all’Adunanza Plenaria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario ovvero del giudice amministrativo sulle controversie nelle quali il decreto di esproprio sia stato adottato dopo la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità[1].<br />
Difatti, mentre la giurisprudenza di legittimità riconduce tale fattispecie nell’alveo della c.d. occupazione usurpativa, e dunque della giurisdizione ordinaria[2], ritenendo che detta vicenda integri un’ipotesi di mero comportamento della p.a., come tale incidente su posizioni di diritto soggettivo, al contrario sembra deporre in senso opposto la presenza nel caso de quo di un concreto riconoscibile atto di esercizio di potere, manifestatosi nella dichiarazione di p.u., circostanza  rilevante ai fini del riconoscimento della giurisdizione del g.a., secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 191/2006[3].</p>
<p></b>_______________________________<br />
1] Così anche Cga, Ordinanza 2 marzo 2007 n. 75.<br />
2] Cass. SS.UU., Sentenza 13 giugno 2006 n. 13659 <br />
3] Corte Costituzionale, Sentenza 11 maggio 2006 n. 191, relativa all’art. 53, co. 1, D.L.vo 8 giugno 2001 n. 325</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALI ANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso in appello n. 1614/2006, </b>proposto dalla <b>Provincia di Mantova</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Colombo e dall’avv. Alessandro Sperati, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Piazza Mazzini, n. 27.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	<b>Gatti Marino</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Elia Di Matteo, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Da Riva Grechi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 109. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>NONCHÉ CONTRO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Corso Eugenio, Merchiori Anna</b>, <b>Rabitti Marcello, Vanz Gloria e nico Costruzioni s.r.l.</b> non costituiti in giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>della sentenza non definitiva del TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia 19 dicembre 2005, n. 1342.<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gatti Marino;<br />
	Viste le memoria prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto il dispositivo n. 144 del 2 aprile 2007;<br />
Alla pubblica udienza del <i>13 marzo 2007</i>, relatore il Consigliere <i>Costantino Salvatore;</i><br />
Uditi l’avv. Colombo per l’amministrazione provinciale appellante e l’avv. Andrea Manzi, in delegata sostituzione dell’avv. Di Matteo, per l’appellato Gatti.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>Con la sentenza oggetto del presente appello, il TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia ha riunito e deciso i seguenti ricorsi:<br />
<b>1). n. 1544/1997,</b> proposto da Gatti Marino; <b>2). n. 1548/1997,</b> proposto da Corso Eugenio e Merchiori Anna; <b>3). n. 257/1999,</b> proposto da Gatti Marino, Corso Eugenio, Merchiori Anna, Fezzardi Aldino, Franzini Marcella; <b>4). n. 697/2000,</b> proposto da Gatti Marino, Corso Eugenio, Merchiori Anna, Fezzardi Aldino, Franzini Marcella, Cerutti Marco; <b>5). n. 1284/2000</b>, proposto da Gatti Marino, Corso Eugenio, Merchiori Anna, Fezzardi Aldino, Franzini Marcella, Cerutti Marco; <b>6). n. 476/2005, e motivi aggiunti</b>, proposto da Gatti Marino <b>contro </b>la Provincia di Mantova (<b>nei ricorsi nn. 1544/97, 1548/97, 697/2000, 1284/2000 e n. 476/2005</b>), Rabitti Marcello (<b>nei ricorsi nn. 697/2000 e 1284/2000</b>) in qualità di Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Mantova, Vanz Gloria (<b>nel ricorso n. 1284/2000</b>) in qualità di Dirigente del Servizio Espropri della Provincia di Mantova, il Comune di Medole (<b>nei ricorsi nn. 1544/97, 1548/97 e 257/1999</b>), costituitosi in giudizio <b>nel solo ricorso n. 257/1999</b>, la Regione Lombardia (<b>nei ricorsi nn. 1544/97 e 1548/97</b>), <b>e </b>nei confronti di<b> NICO COSTRUZIONI S.R.L. (nel ricorso n. 1284/2000</b>), in qualità di società capogruppo mandataria ATI con le imprese VA.RO Costruzioni e C.M.L. Costruzioni.<br />
	Gli atti impugnati, dei quali con i vari ricorsi si chiedeva l’annullamento, erano i seguenti:<br />	<br />
<B>A.</B> provvedimenti adottati dall&#8217;Amministrazione provinciale di Mantova relativi all&#8217;approvazione del progetto per la costruzione della “Circonvallazione di Medole” (delibera del Consiglio provinciale n. 31 del 3.5.1996; delibera della Giunta provinciale n. 466 del 13.5.1996; provvedimenti del Presidente e del Dirigente responsabile del Settore viabilità della Provincia di Mantova n. 6189/97 PG. 2028/UT del 8.10.1997 e  n. 3918/97 PG. 1694 /UT del 18.1.1997) (<b>Ricorsi nn. 1544, 1548/97 e  1284/2000</b>);<br />
<B>B.</B> provvedimenti adottati dal Comune di Medole relativi al progetto di cui sopra (deliberazioni del Consiglio comunale n. 17 e 18 del 15.5.1996; provvedimenti del Sindaco n. 4812 del 8.9.1997 e n. 5572 del 22.10.1997; accordo di programma sottoscritto in data 16.6.1996) (<b>Ricorsi nn. 1544/97, 1548/97 e 257/1999</b>);<br />
<B>C.</B> provvedimenti adottati dalla Regione Lombardia relativi al progetto di cui sopra (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61184 del 6.8.1997; deliberazioni <i>in parte qua</i> della Giunta regionale n. 6/30958 del 8.8.1997 e n.6/23833 del 30.12.1996 (<b>Ricorsi nn. 1544/97 e 1548/97</b>);<br />
<B>D.</B> deliberazioni del Consiglio comunale di Medole n. 16 del 30.3.1998 e n. 55 del 17.11.1998, relative all&#8217;approvazione della variante al PRG concernente l&#8217;esecuzione del progetto di cui sopra (<b>Ricorso n. 257/1999</b>);<br />
<B>E.</B> deliberazioni della Giunta provinciale di Mantova nn. 466 del 13.5.1996 e 119 del 30.4.1999 e recanti approvazione e riapprovazione del progetto di cui sopra (<b>ricorsi 697/2000 e 1284/2000</b>);<br />
<B>F.</B> determinazione del Responsabile del procedimento della Provincia di Mantova n. 395 del 19.4.2000 recante esame delle osservazioni ai sensi dell&#8217;art. 10 della Legge n. 865/1971 relative alla procedura espropriativa per l&#8217;esecuzione del progetto di cui sopra (<b>ricorsi 697/2000 e 1284/2000</b>);<br />
<B>G.</B> deliberazione della Giunta Provinciale di Mantova n. 137 del 2.6.2000 concernente riapprovazione del progetto esecutivo dei lavori (<b>ricorso 1284/2000</b>);<br />
<B>H.</B> decreto di occupazione temporanea e d’urgenza emesso dalla Provincia di Mantova in data 18.10.2000, protocollo n. 68351 (<b>ricorso n. 1284/2000</b>);<br />
<B>I. </B>avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e della presa di possesso emesso dalla Provincia di Mantova in data 26.10.2000 prot. 68351-2489 (<b>ricorso 1284/2000</b>);<br />
<B>L. </B>decreto di esproprio prot. n. 3273/05 P.G. emesso dalla Provincia di Mantova in data17.1.2005 (<b>ricorso 476/2005</b>);<br />
<B>M.</B> deliberazione della Giunta provinciale di Mantova n. 423 del 5.12.2002, recante approvazione di perizia di variante nei lavori di realizzazione della circonvallazione di Cedole (<b>ricorso per motivi aggiunti nel ric. 476/2005</b>).<br />
I ricorrenti chiedevano, altresì, il risarcimento dei danni cagionato dagli atti impugnati.<br />
La Provincia di Mantova si costituiva in giudizio in tutti i ricorsi in cui era stata evocata, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e l’irricevibilità dei ricorsi sotto diversi profili, e deducendo, nel merito, la loro infondatezza, anche per quel che concerne l’istanza di risarcimento dei danni.<br />
Il Comune di Medole si costituiva in giudizio nel solo ricorso n. 257 del 1999, avente ad oggetto gli atti di approvazione della variante al PRG di recepimento della soluzione progettuale proposta dalla Provincia di Mantova (c.d. terzo tracciato) eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e l’irricevibilità dei ricorsi sotto diversi profili, e deducendo, nel merito, la loro infondatezza.<br />
Nel corso del giudizio, con atti sottoscritti dagli interessati, notificati alle altre parti del giudizio e depositati in data 13 aprile 2001, rinunciavano ai ricorsi i Sig. Cerutti Marco (<b>Ricorsi nn. 697/2000 e 1284/2000</b>), Fezzardi Aldo e Franzini Marcella (<b>Ricorsi nn. 257/1999, 697/2000 e 1284/2000</b>).<br />
Nell’ambito del ricorso n. 1284/2000 il TAR disponeva una consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di accertare gli eventuali danni arrecati alle aziende dei ricorrenti e la possibilità di seguire un percorso alternativo a quello contestato comparando i costi e benefici fra  gli stessi.<br />
Con contratto di compravendita del 17 febbraio 2003, i ricorrenti Sigg. Corso Eugenio e Marchiori Anna vendevano al ricorrente Sig. Gatti Marino la proprietà del terreno sito in Cedole, distinto al Foglio 15 particella n. 21, porzione del quale risulta essere interessata dai lavori in oggetto, convenendo espressamente che l’indennità dovuta dalla Provincia di Mantova per l’esproprio sarebbe spetteta all’acquirente.<br />
L’adito TAR, con la sentenza impugnata, riuniti tutti i ricorsi, rilevava che:<br />
<b>1</b>. in relazione agli atti di rinunzia depositati dagli interessati si era verificata l’estinzione del giudizio nei confronti dei Sig. Cerutti Marco (<b>Ricorsi nn. 697/2000 e 1284/2000</b>), Fezzardi Aldo e Franzini Marcella (<b>Ricorsi nn. 257/1999, 697/2000 e 1284/2000</b>).<br />
<b>2.</b> In dipendenza della riconosciuta illegittimità del decreto di esproprio prot. n. 3273/05 P.G., 17 gennaio 2005, prot. 3273/05, della Provincia di Mantova, perché adottato quando la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera era ormai scaduta, con la conseguenza che si era verificata l’irreversibile trasformazione dei beni occupati (c.d. occupazione acquisitiva), andava dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi <b>nn. 1544/1997, 1548/1997, 257/1999, 697/2000 e 1284/2000 </b>(quest’ultimo per i soli profili impugnatori), nei confronti delle parti rimaste in giudizio (Signori Gatti Marino, Corso Eugenio e Merchiori Anna), ad eccezione del ricorso n. <b>1284/2000 </b> nei soli limiti  dell’istanza risarcitoria.<br />
<b>3.</b> Relativamente alla posizione dei Signori Corso-Marchiori, che avevano avanzato istanza risarcitoria nell’ambito del ricorso <b>n. 1284/2000</b> in vista dell’occupazione d’urgenza, e successivamente avevano ceduto al Sig. Gatti Marino i beni oggetto della controversia, andava dichiarata la sua improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse (<b>ricorso n. 1284/2000</b>), relativamente alla perdita definitiva del terreno occupato (poiché, <i>medio tempore</i>, ceduto al Sig. Gatti).<br />
<b>4.</b> la consulenza tecnica d’ufficio, sebbene condivisibile nell’impostazione generale, appariva tuttavia incompleta almeno sotto taluni profili analiticamente specificati.<br />
Alla stregua delle rilevate considerazioni, il primo giudice, non definitivamente pronunciando e riservata ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese:<br />
&#8211; dichiarava estinti i giudizi n. 257/1999, 697/2000 e 1284/2000 nei confronti dei Signori Fezzardi Aldino e Franzini Marcella per rinuncia al ricorso;<br />
&#8211; dichiarava estinti i giudizi nn. 697/2000 e 1284/2000  nei confronti del Sig. Cerutti Marco per rinuncia al ricorso;<br />
&#8211; in parziale accoglimento del ric. n. 476/2005, annullava il decreto di esproprio prot. n. 3273/05 P.G. del 17 gennaio 2005 e dichiarava avvenuta l’irreversibile trasformazione dei beni effettivamente occupati;<br />
&#8211; dichiarava, nei confronti delle restanti parti, improcedibili i ricorsi nn. 1544/1997, 1548/1997, 257/1999 e 697/2000 per sopravvenuta carenza di interesse;<br />
&#8211; dichiarava, nei confronti del Sig. Gatti Marino, improcedibile il ricorso n. 1284/2000 per sopravvenuta carenza di interesse per quanto concerne i profili impugnatori, ad eccezione dell’istanza di risarcimento dei danni;<br />
&#8211; dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso n. 1284/2000 nei confronti dei Sigg. Corso-Marchiori per quanto concerne i profili impugnatori e l’istanza risarcitoria limitatamente alla perdita definitiva dei beni occupati;<br
- disponeva la prosecuzione del giudizio delegando il giudice relatore per il completamento della consulenza tecnica d’ufficio nei termini indicati in motivazione.<br />
Contro tale sentenza ha proposto appello la Provincia di Mantova, riproponendo le questioni di rito non esaminate dal Tar e censurando le affermazioni del giudice di primo grado in ordine all’asserita illegittimità del decreto di esproprio.<br />
In questo grado si è costituito solo il signor Marino Gatti, il quale ha replicato alle argomentazioni della Provincia.<br />
Le parti hanno ulteriormente illustrato con apposite memorie le rispettive tesi difensive.<br />
L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 marzo 2007.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Come precisato al precedente punto 4 dell’esposizione in fatto, il TAR, in parziale accoglimento del ric. n. 476/2005, ha annullato il decreto di esproprio prot. n. 3273/05 P.G. del 17 gennaio 2005 e ha dichiarato l’avvenuta l’irreversibile trasformazione dei beni effettivamente occupati e riconosciuto il conseguente risarcimento del danno.<br />
In relazione a tale statuizione devono essere esaminate le censure sollevate dalla Provincia di Mantova con i motivi 4, 5 e 6 dell’atto di appello, e tra queste, quella di cui al punto 6, con cui si contesta che, al momento di adozione del decreto di esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità fosse ormai scaduta.<br />
Il motivo è infondato.<br />
La dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, è contenuta nella delibera di Giunta provinciale n. 119 del 30 aprile 1999, contenente il termine di cinque anni, decorrente dalla data della medesima delibera, per la conclusione dei lavori e della procedura espropriativi, e questo termine è stato ribadito prima con la delibera di Giunta provinciale n. 137 del 2 giugno 2000 e, poi, con la successiva delibera di Giunta provinciale n. 423 del 5 dicembre 2002.<br />
Come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, le citate deliberazioni n. 137 del 2 giugno 2000 e n. 423 del  5 dicembre 2002, pur contenendo un’espressa dichiarazione di pubblica utilità, dispongono un mero rinvio, per quanto concerne i relativi termini, alla precedente deliberazione n. 119 del 30 aprile 1999, senza quindi produrre alcun effetto novativo  o di differimento al riguardo.<br />
Da qui la conclusione dell’illegittimità del decreto di esproprio della Provincia n. 3273/05 del 17 gennaio 2005, perché emesso quando gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità erano ormai scaduti.<br />
2. La soluzione in senso negativo di tale motivo di appello, impone di esaminare le doglianze sollevate con i citati motivi 4 e 5, con cui la Provincia appellante ripropone la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che, se il decreto di esproprio è stato emesso in carenza di potere e il trasferimento di proprietà si è verificato per l’irreversibile trasformazione del bene, la vicenda integrerebbe un’ipotesi di mero comportamento della P.A. e rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario, anche alla luce dei principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004.<br />
A questo riguardo va rilevato, da un lato, che questo Consiglio si è già pronunciato per la giurisdizione del G.O. (Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3267; Sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3191) e, dall’altro lato, che il CGA, con ordinanza 2 marzo 2007, n. 75, ha rimesso all’Adunanza Plenaria, tra l’altro, anche quella in punto di giurisdizione allorché il decreto di esproprio sia stato adottato dopo la scadenza  di validità ed efficacia della dichiarazione di p.u..<br />
La rimessione all’Adunanza plenaria, giustificata dal CGA con la necessità di un complessivo riesame della problematica della giurisdizione sui comportamenti della Pubblica Amministrazione, anche in relazione agli indirizzi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che sono ferme nel ritenere la giurisdizione ordinaria non solo nelle vertenze in cui la dichiarazione di pubblica utilità manchi del tutto o sia in origine inefficace, ma anche nelle controversie in cui il provvedimento di espropriazione non sia intervenuto prima della scadenza del termine di efficacia previsto nella dichiarazione medesima (cfr. Cass. SS.UU. n. 13659 del 13 giugno 2006), induce la Sezione a rimettere alla medesima Adunanza Plenaria anche la presente controversia, per la soluzione della quale si reputa opportuno offrire ulteriori spunti di riflessione.<br />
Com’è noto, la Corte costituzionale, con la nota sentenza 11 magio 2006, n. 191 (relativa all’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325), si è nuovamente occupata dei problemi di giurisdizione in materia di acquisizione appropriativa ed usurpativa, fornendo di entrambe le fattispecie:<br />
&#8211; si verifica, secondo la Corte, occupazione appropriativa (ovvero, anche, “accessione invertita” o “espropriazione sostanziale”) “quando il fondo è stato occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto nell&#8217;ambito di una procedura di- “tale fenomeno viene contrapposto a quello cosiddetto di occupazione usurpativa, caratterizzato dall&#8217;apprensione del fondo altrui in carenza di titolo: carenza universalmente ravvisata nell&#8217;ipotesi di assenza ab initio della dichiarazione di pubblica ut<br />
Attraverso passaggi argomentativi che non è il caso di ricordare, la Corte conclude che l’art. 53, comma 1, cit., individuando (anche) nei &#8220;comportamenti&#8221; della pubblica amministrazione il fatto causativo del danno ingiusto devoluto dalla norma alla giurisdizione del giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica (in parte qua riproducendo il contenuto dell&#8217;art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall&#8217;art. 7 della legge n. 205 del 2000), è costituzionalmente illegittimo “là dove la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione di tali &#8220;comportamenti&#8221;, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo controversie nelle quali sia parte &#8211; e per ciò solo che essa è parte &#8211; la pubblica amministrazione, e cioè fa del giudice amministrativo il giudice dell&#8217;amministrazione piuttosto che l&#8217;organo di garanzia della giustizia nell&#8217;amministrazione (art. 100 Cost.)”.<br />
Viceversa, continua la Corte, “nelle ipotesi in cui i <i>comportamenti</i> causativi di danno ingiusto &#8211; e cioè, nella specie, la realizzazione dell&#8217;opera &#8211; costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all&#8217;esercizio del pubblico potere dell&#8217;amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali <i>comportamenti </i>esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione … In sintesi che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a <i>comportamenti </i>(di impossessamento del bene altrui) collegati all&#8217;esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di &#8220;comportamenti&#8221; posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto”.<br />
“L&#8217;attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria”, conclude la Corte,  “non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell&#8217;interesse pubblico”.<br />
Orbene, da una lettura della giurisprudenza successiva alla sentenza n. 191, operata sulla base delle coordinate dalla stessa poste, sembra potersi ricavare che, mentre dalla decisione della Corte sembrerebbe poter inferire la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di accessione invertita (in cui, si ricorda, il fondo “ha subìto una irreversibile trasformazione in esecuzione dell&#8217;opera di pubblica utilità senza che, tuttavia, sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l&#8217;effetto traslativo della proprietà”), certa giurisprudenza amministrativa muta la definizione della fattispecie (qualificando come ipotesi di occupazione usurpativa i casi in cui alla procedura di occupazione d&#8217;urgenza dell&#8217;immobile non abbia fatto séguito la procedura di espropriazione nel termine di validità del decreto di occupazione d&#8217;urgenza), per dedurne la loro qualificazione come “comportamenti … incidenti su posizioni di diritto soggettivo”, per i quali “deve pertanto essere ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice ordinario” (si vedano le richiamate decisioni: Cons. St.: Sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3267; Sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3191 ).<br />
	Quanto all’occupazione usurpativa, sulla quale, come ricordato dalla stessa Corte costituzionale, non v’è unanimità di consensi sulle ipotesi alla stessa riconducibili, la Corte di Cassazione riconduce all’occupazione usurpativa, e dunque alla giurisdizione ordinaria, non solo il caso in cui la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto”, ma anche il “caso in cui il decreto di espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione a bene, la cui destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta scadenza del suo termine d&#8217;efficacia” (si vedano, Ss. UU. Civili, n. 13659 del 13 giugno 2006, n. 13660 del 13 giugno 2006, n. 13911 del 15 giugno 2006 e n. 2688 del 7 febbraio 2007).<br />	<br />
Il dubbio su quest’ultimo caso, nasce proprio dalla considerazione che, secondo la Corte costituzionale, ad attrarre una fattispecie nell&#8217;orbita della giurisdizione del giudice amministrativo deve valere la presenza di un concreto riconoscibile atto di esercizio del potere: quel potere, in particolare, che si è manifestato nella dichiarazione di pubblica utilità e del quale si è avuto comunque, nel caso prospettato, un concreto esercizio.<br />
Non può sottacersi sul punto, che, secondo autorevole dottrina, la ragioni che inducono ad assegnare al G.O. la cognizione di tale caso, va ricercata nella circostanza che, divenuta inefficace la dichiarazione di pubblica utilità la controversia investe un comportamento (occupazione) non più coperto ratione temporis dall’ombrello del potere.<br />
<i><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe specificato, ne rimette l’esame all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.<br />
Così deciso in Roma, addì <i>13 e 29 marzo 2007</i>, dal Consiglio di Stato (Sez. IV), riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Stenio 		Riccio			Presidente																																																																																								</p>
<p align=center>Costantino 		Salvatore 		Consigliere est.</p>
<p>																																																																																									</p>
<p align=justify>
Luigi  		Maruotti 		Consigliere<br />	<br />
Anna  		Leoni			Consigliere<br />	<br />
Bruno 		Mollica		Consigliere<br />	<br />
<i><b></p>
<p></b>   Depositata in Segreteria<br />
</i>           Il 19/06/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3288/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3288</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3298</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3298/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3298/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3298</a></p>
<p>Pres. Riccio, Est. Maruotti Ricorsi riuniti: S.r.l.Helwett Packard Ditribuited computing service, S.p.a. Atesia (Avv.ti F. Lattanzi, F. Satta) c/ s.p.a. Enterprice Digital Architects, S.p.a. B2Win (Avv.ti A. Clarizia, F. Cardarelli), Ministero dell’Economia e delle Finanze (n.c.), s.p.a. SOGEI (Avv. P. Ricciardi), s.p.a. Omnia Network (n.c.). si presupposti di legittimità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3298</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3298/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3298</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.   Riccio,              Est. Maruotti<br /> Ricorsi riuniti: S.r.l.Helwett Packard Ditribuited computing service, S.p.a. Atesia (Avv.ti F. Lattanzi, F. Satta) c/ s.p.a. Enterprice Digital Architects, S.p.a. B2Win (Avv.ti A. Clarizia, F. Cardarelli), Ministero dell’Economia e delle Finanze (n.c.), s.p.a. SOGEI (Avv. P. Ricciardi), s.p.a. Omnia Network (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>si presupposti di legittimità della revoca del bando e dei successivi atti di gara, ove la stessa sia stata disposta dopo l&#8217;individuazione dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalti pubblici – Revoca del bando e dei successivi atti di gara &#8211;  Legittimità – Ove sia già stata individuata l’offerta più vantaggiosa – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Quando il procedimento di evidenza pubblica è giunto alla fase di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in assenza della aggiudicazione formale della gara, la p.a. non è più libera di revocare gli atti già emessi per indire una nuova gara con un bando parzialmente diverso, stante il particolare rilievo assunto dall’interesse di chi abbia formulato la predetta offerta. In particolare, ai fini della legittimità della revoca, la p.a. dovrà evidenziare motivatamente come le prestazioni previste dal precedente bando non siano tali da soddisfare gli interessi pubblici, dovendo pertanto astenersi dal compiere tale atto ove dette prestazioni, sia pur perfettibili, continuino ad essere tali da soddisfare i predetti interessi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi riuniti in appello:<br />
1)	dal raggruppamento temporaneo di imprese tra <br />	<br />
la <b>s.r.l. Helwett Packard Distributed computing service</b> e la <b>s.p.a. Atesia</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanti e Filippo Satta, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio Satta &#038; associati;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>s.p.a. Enterprise digital architects</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Cardarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, al vicolo Orbitelli n. 31, press<br />
	&#8211; la <b>s.p.a. B2Win</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Cardarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, al vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell’avvocat<br />
<br />
e nei confronti<br />
&#8211; del <b>Ministero dell’economia e delle finanze</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;<br />
	&#8211; della <b>s.p.a. Sogei</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;<br />	<br />
	&#8211; della <b>s.p.a. Omnia Network</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;</p>
<p>
2)  n. 8754 del 2006, proposto dalla <br />
<b>s.p.a. SOGEI – Società generale di informatica</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Ricciardi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, al viale Tiziano n. 80;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; la <b>s.p.a. Enterprise digital architects</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Cardarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, al vicolo Orbitelli n. 31, press<br />
	&#8211; la <b>s.p.a. B2WIN</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Francesco Cardarelli, ed elettivamente domiciliato in Roma, al vicolo Orbitelli n. 31, presso lo studio dell’avvocat																																																																																												</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
e nei confronti<br />
&#8211; del <b>Ministero dell’economia e delle finanze</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, non costituitosi nella presente fase del giudizio;<br />
	&#8211; del raggruppamento temporaneo tra la <b>s.r.l. Helwett Packard Distributed computing service </b>e<b> la s.p.a. Atesia</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanti e Filippo Satta,<br />
<br />
entrambi per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, 7 luglio 2006, n. 5540, e per il rigetto del ricorso di primo grado n. 1415 del 2006;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie di costituzione della società appellata;<br />
Visto l’atto di rinuncia all’azione e agli atti del giudizio, depositato dal raggruppamento temporaneo di imprese appellante nel giudizio n. 8485 del 2006;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
	Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla udienza del 13 marzo 2007;<br />	<br />
	Visto il Dispositivo di sentenza n. 110 del 16/03/2007;<br />	<br />
	Uditi l’avvocato Filippo Satta per l’appellante nel giudizio n. 8485 del 2006, l’avvocato Paolo Ricciardi per l’appellante nel giudizio n. 8754 del 2006 e l’avvocato Angelo Clarizia per il raggruppamento appellato;<br />	<br />
	Considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Premesso in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>	1. Col provvedimento di data 19 dicembre 2005, l’amministratore delegato della s.p.a. SOGEI ha disposto la revoca degli atti dell’appalto concorso per il servizio triennale di contact center, indetto con un bando pubblicato il 4 agosto 2005.<br />	<br />
Con il successivo bando pubblicato in data 7 febbraio 2006, l’amministratore delegato ha indetto una nuova gara.<br />
Col ricorso di primo grado, proposto al TAR per il Lazio, il raggruppamento temporaneo tra la s.p.a. Enterprice digital architects e la s.p.a. B2Win (collocatosi al primo posto nella graduatoria provvisoria redatta dalla commissione di gara) ha impugnato gli atti del 19 dicembre 2005 e del 7 febbraio 2006 e ne ha chiesto l’annullamento, con le conseguenti statuizioni in ordine al risarcimento dei danni.<br />
Nel corso del giudizio, con l’ordinanza n. 2012 del 2006 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale del raggruppamento ricorrente ed ha sospeso gli effetti degli atti impugnati (in riforma dell’ordinanza del TAR n. 1382 del 2006).<br />
Con la sentenza n. 5540 del 2006, il TAR ha accolto il ricorso d’impugnazione, annullando gli atti impugnati, ed ha respinto le domande di risarcimento del danno e di reintegrazione in forma specifica.<br />
2. Con gli appelli in epigrafe, la sentenza del TAR è stata appellata dal raggruppamento temporaneo di imprese (invitato alla nuova gara) tra la s.r.l. Helwett Packard Distributed computing service e la s.p.a. Atesia, nonché dalla s.p.a. SOGEI.<br />
Nel corso dei giudizi, il raggruppamento temporaneo appellato ha controdedotto, chiedendo il rigetto dei gravami.<br />
Le parti con i loro scritti hanno illustrato le questioni controverse ed insistito nelle formulate conclusioni.<br />
Con un atto depositato nel giudizio n. 8485 del 2006, il raggruppamento temporaneo appellante ha dichiarato di rinunciare all’appello.<br />
3. All’udienza del 13 marzo 2007 la causa è stata trattenuta in decisione ed è stato depositato il dispositivo, cui segue il deposito della relativa motivazione.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>1. I due appelli in epigrafe (n. 8485 del 2006 e n. 8754 del 2006) vanno riuniti per essere decisi congiuntamente, in quanto proposti avverso la medesima sentenza del TAR per il Lazio, Sez. II, n. 5540 del 2006.<br />
2. Va dato atto della rinuncia all’appello n. 8485 del 2006, poiché l’appellante raggruppamento temporaneo ha depositato in tal senso un formale atto, notificato alle altre parti.<br />
	In considerazione della posizione processuale della società appellante, controinteressata in primo grado, e della sua dichiarazione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della lite, le spese e gli onorari della presente fase del giudizio possono essere compensati tra le parti.<br />	<br />
	3. Con l’appello n. 8754 del 2006, la s.p.a. SOGEI ha chiesto che, in riforma della sentenza gravata, il ricorso di primo grado sia respinto.<br />	<br />
	Per l’esame delle censure dell’appellante, giova premettere che:<br />	<br />
	&#8211; con un bando pubblicato il 4 agosto 2005, la s.p.a. SOGEI ha indetto un appalto concorso per l’affidamento del servizio triennale di contact center per gli utenti del sistema informativo della fiscalità (dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008), per un<br />
	&#8211; con il verbale di data 28 novembre 2005, la commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria, in cui al primo posto si è collocato il raggruppamento ricorrente in primo grado (la cui offerta è stata sottoposta alla verifica di congruità);<br />	<br />
	&#8211; in data 19 dicembre 2005, l’amministratore delegato della s.p.a. SOGEI, nel condividere le valutazioni effettuate in data 14 dicembre 2005 dai responsabili del servizio, ha revocato il bando e gli atti successivi, ‘per sopravvenute esigenze di carattere<br />
&#8211; in data 7 febbraio 2006, l’amministratore delegato ha indetto una nuova gara, con un bando diverso da quello precedente;<br />
&#8211; con la sentenza gravata, il TAR ha accolto la censura di difetto di motivazione, poiché la revoca è stata disposta quando risultava già individuato il raggruppamento che aveva formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, anche se ancora sottopost<br />
3. Con le articolate censure del suo gravame, la s.p.a. SOGEI ha dedotto che – in considerazione delle circostanze del caso e degli interessi pubblici da soddisfare – il provvedimento di revoca di data 19 dicembre 2005 non sarebbe affetto dal vizio rilevato dal TAR.<br />
In particolare, l’appellante ha evidenziato che:<br />
&#8211; la revoca risulterebbe conforme ai principi desumibili dall’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 (come modificata dalla legge n. 15 del 2005);<br />
&#8211; non sarebbe ravvisabile alcun difetto di motivazione nella proposta condivisa e fatta propria dall’amministratore delegato, poiché l’originario bando non avrebbe potuto soddisfare le esigenze del servizio, poste a base del bando pubblicato il 7 febbraio<br />
Sotto tale aspetto, l’appellante ha richiamato il contenuto della proposta di revoca, per la quale:<br />
&#8211; ‘nei mesi successivi all’invio della lettera di invito il volume delle chiamate pervenute al contact center, per problematiche legate alla tessera sanitaria, è notevolmente aumentato per l’effetto dell’estensione dell’invio della tessera a nuove regioni<br />
&#8211; con la legge finanziaria per il 2006 (allora in corso di approvazione), sarebbe prevedibilmente aumentato il numero di chiamate al contact center, per ‘una maggiore interazione tra il sistema informativo, i farmacisti e i medici di base’.<br />
4. Così riassunte le censure dell’appellante, ritiene la Sezione che esse vadano respinte.<br />
Come ha correttamente rilevato la sentenza gravata, la proposta e il successivo atto di revoca hanno evidenziato l’opportunità di indizione di un nuovo bando di gara, senza prendere in specifica considerazione il fatto che – nella gara già bandita per l’espletamento del medesimo servizio – risultava ormai individuato il raggruppamento che aveva formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Quando il procedimento di evidenza pubblica è giunto alla fase di individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e anche in assenza della aggiudicazione formale della gara, acquista un particolare rilievo l’interesse di chi abbia formulato tale offerta, nel senso che l’amministrazione non è più senz’altro libera di revocare gli atti già emessi, per indire una nuova gara con un bando parzialmente diverso.<br />
Affinché la determinazione della revoca non appaia anomala e affetta da profili di eccesso di potere, occorre che l’amministrazione evidenzi motivatamente come le prestazioni previste dal precedente bando non siano tali da soddisfare gli interessi pubblici.<br />
Se le prestazioni previste dal precedente bando – sia pur perfettibili &#8211; continuano ad essere tali da soddisfare tali interessi, l’amministrazione non si può orientare per l’indizione di un nuovo bando, previa revoca di quello precedente, per lo svolgimento di un servizio ancora ‘più efficiente’.<br />
O la motivazione della revoca evidenzia un tale dislivello di prestazioni da giustificare la revoca del precedente bando con l’ineluttabile incidenza sulla posizione del miglior offerente già individuato, oppure l’amministrazione deve tener conto del consolidato interesse di questi e astenersi dalla revoca.<br />
Nella specie, la proposta e il successivo atto di revoca si sono particolarmente soffermati sul presumibile miglioramento del servizio che sarebbe derivato dall’indizione di una nuova gara per lo svolgimento di prestazioni parzialmente diverse (ma sostanzialmente omogenee), senza tener conto del configgente interesse del raggruppamento ricorrente in primo grado e, soprattutto, senza dimostrare o dichiarare che il servizio sarebbe stato insoddisfacente, ove fosse stata aggiudicata la gara in base al bando originario.<br />
Non sono dunque pertinenti i richiami dell’appellante all’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, poiché esso non ha inciso sul principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per il quale gli atti di revoca devono essere adeguatamente motivati.<br />
La sussistenza del vizio rilevato dal TAR comporta la reiezione del gravame.<br />
5. Per le ragioni che precedono, oltre alle statuizioni del precedente punto 2, l’appello n. 8754 del 2006 va respinto e la condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio va posta a carico dell’appellante soccombente, a favore del raggruppamento appellato.<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></i>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) riunisce gli appelli  n. 8485 del 2006 e n. 8754 del 2006, dà atto della rinuncia all’appello n. 8485 del 2006, respinge l’appello n. 8754 del 2006 e condanna la s.p.a. SOGEI al pagamento di euro 5.000 (cinquemila) in favore della s.p.a. ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECT per spese ed onorari del secondo grado del giudizio. <br />
	Compensa tra le altre parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 13 marzo 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:<br />
Stenio		Riccio			Presidente<br />	<br />
Costantino		Salvatore		Consigliere<br />	<br />
Luigi			Maruotti		Consigliere, est.<br />	<br />
Anna			Leoni			Consigliere <br />	<br />
Bruno		Mollica		Consigliere																																																																																									</p>
<p>    Depositata in Segreteria<br />
           Il 19/06/2007</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3303</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3303/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3303/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3303</a></p>
<p>Pres. Salvatore , Est. Deodato Romana Scavi srl, Tis spa e Prismo s.p.a. (Avv.ti R. Barberis) c/ A.N.A.S. s.p.a., Compartimento Regionale Viabilità-Campobasso (Avv. dello Stato), Cogip s.r.l. (Avv.ti A. Cancrini, C. De Portu, P. Piselli) Accesso agli atti amministrativi – Istanza di accesso ad atti diversi da quelli oggetto di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-6-2007-n-3303/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.3303</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore ,         Est. Deodato<br /> Romana Scavi srl, Tis spa e Prismo s.p.a. (Avv.ti R. Barberis) c/ A.N.A.S. s.p.a., Compartimento Regionale Viabilità-Campobasso (Avv. dello Stato), Cogip s.r.l. (Avv.ti A. Cancrini, C. De Portu, P. Piselli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Istanza di accesso ad atti diversi da quelli oggetto di ricorso in s.g. &#8211;  Efficacia sospensiva sul termine per ricorrere – Non sussiste – Possibilità di proporre motivi aggiunti &#8211; Presupposto – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La formalizzazione di un’istanza di accesso ad atti diversi da quelli oggetto del gravame non determina la sospensione o l’interruzione del termine per il ricorso, che resta soggetto, nel computo della data, iniziale ed finale, al dato positivo ed essenziale del momento della piena conoscenza, nei suoi elementi essenziali, dell’atto lesivo, ma autorizza il ricorrente a proporre motivi aggiunti, ove dall’ostensione degli atti richiesti emergano ulteriori violazioni.<br />
Pertanto, nella specie, al fine di valutare la tempestività o meno del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione ad altra impresa dell’appalto, rileva la data della comunicazione del predetto atto lesivo, restando priva di efficacia sospensiva o interruttiva del termine per ricorrere, l’istanza di accesso ad altri atti della procedura, pur presentata prima della scadenza di tale termine.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 3303/2007<br />
Reg. Dec. <br />
N. 10201 Reg. Ric. <br />
Anno 2006</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
<I>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</I>Il</b> <b>Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Quarta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso in appello n.10201/2006, proposto da </p>
<p><b>ROMANA SCAVI SRL, TIS SPA e PRISMO SPA</b>, rappresentati e difesi dall’Avv. Riccardo Barberis con domicilio eletto in Roma, Via Antonio Pollaiolo n.3 presso Riccardo Barberis,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>A.N.A.S. S.P.A</B>. e <B>COMPARTIMENTO REGIONALE VIABILITÀ</B>&#8211;<B>CAMPOBASSO</B> rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati <i>ex lege</i> presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>e nei confronti di</b><br />
<B>COGIP SRL</B> rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Arturo Cancrini, Claudio De Portu e Avv. Pierluigi Piselli con domicilio  eletto in Roma, Via G. Mercalli n. 13 presso l’Avv. Pier Luigi Piselli;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR LAZIO – ROMA &#8211; Sezione III, n.6880/2006, resa tra le parti, concernente appalto lavori di riqualifica tratto autostradale;</p>
<p>
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A., Cogip S.r.l. e Compartimento Regionale Viabilità-Campobasso;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto il dispositivo n. 178 del 17/4/2007;<br />
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2007, relatore il Consigliere Carlo Deodato, ed uditi, altresì, l’Avv. R. Barberis, l’Avvocato dello Stato Ferrante e l’Avv. C. De Portu;<br />
Ritenuto in fato e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.- Con la sentenza appellata il T.A.R. del Lazio dichiarava irricevibile, siccome tardivamente notificato, il ricorso proposto dalla Romana Scavi s.r.l., dalla Tis s.p.a. e dalla Prismo s.p.a. avverso l’aggiudicazione alla controinteressata Cogip s.r.l. (nonchè i presupposti atti della procedura) dell’appalto relativo ai lavori di riqualifica di un tratto dell’autostrada A/29.<br />
Avverso tale decisione proponevano rituale appello la Romana Scavi s.r.l., la Tis s.p.a. e la Prismo s.p.a., criticando la correttezza della declaratoria della irricevibilità del ricorso di primo grado, reiterando le censure già dedotte a sostegno di quest’ultimo e concludendo per l’annullamento degli atti gravati in prima istanza e per la condanna dell’amministrazione appellata al risarcimento dei danni, previa riforma della sentenza impugnata.<br />
Resistevano l’ANAS S.p.A. e la Cogip S.r.l., contestando la fondatezza dell’appello ed invocandone la reiezione.<br />
Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 aprile 2007.<br />
2.- L’appello è infondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte, e va, conseguentemente, respinto.<br />
3.- Come già rilevato, i giudici di prima istanza hanno giudicato tardiva la proposizione del ricorso, rispetto alla data (individuata come <i>dies a quo </i>del relativo termine di decadenza) della comunicazione alle ricorrenti dell’esito della gara, dichiarando, pertanto, lo stesso irricevibile.<br />
Le società ricorrenti criticano l’anzidetto giudizio sulla base dell’assunto che l’istanza di accesso agli atti della procedura da esse formalizzata valesse ad interrompere il termine decadenziale per ricorrere e che, dunque, in relazione alla data dell’ostensione dei documenti richiesti, il ricorso fosse stato tempestivamente proposto.<br />
3.1- La tesi è priva di fondamento. <br />
3.2- Prima di esaminare la questione della valenza interruttiva dell’istanza di accesso, occorre, tuttavia, procedere all’analisi dell’idoneità della comunicazione alle ricorrenti del contenuto dispositivo del provvedimento di aggiudicazione a costituire momento iniziale del termine per impugnare quell’atto ed alla presupposta definizione della nozione di piena conoscenza, ai fini dell’applicabilità dell’art.21, comma 1, della legge n.1034 del 1971. <br />
Deve, in proposito, osservarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. <i>ex multis </i>Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2003, n.5873), dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo, ai fini del decorso del termine per impugnare, non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi ma solo che il destinatario sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l’autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo. <br />
La conoscenza di siffatti elementi essenziali costituisce, infatti, in capo al destinatario dell’atto un onere di immediata impugnazione, fatta salva la possibilità di proporre motivi aggiunti ove dalla conoscenza integrale del provvedimento (o degli atti presupposti) emergano ulteriori profili di illegittimità. <br />
3.3.- In coerenza con i principi appena enunciati, si deve, allora, rilevare che, dal momento della ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto alla controinteressata, le odierne ricorrenti hanno avuto piena contezza degli elementi essenziali dell’atto conclusivo del procedimento selettivo (risultando ivi menzionati tutti i dati, sopra elencati, che integrano la sua struttura provvedimentale). <br />
Dalla data in cui le ricorrenti hanno ricevuto la predetta comunicazione è, quindi, iniziato a decorrere il termine per impugnare la delibera di aggiudicazione dell’appalto controverso. <br />
Posto, quindi, che la suddetta nota è stata ricevuta in data 22 settembre 2004, deve concludersi, confermando la statuizione del T.A.R., per la tardività della notifica del ricorso (eseguita solo il 7 dicembre 2004) e per la sua irricevibilità. <br />
3.4- E non vale, di contro, obiettare che il termine di decadenza per la proposizione del ricorso era stato interrotto per effetto della presentazione, prima della scadenza del predetto termine, di un’istanza di accesso e che il ricorso era stato poi tempestivamente notificato, rispetto alla nota con la quale l’ANAS aveva consentito l’ostensione degli atti della procedura.<br />
La formalizzazione di un’istanza di accesso ad atti diversi da quello oggetto del gravame, infatti, non determina la sospensione o l’interruzione del termine per il ricorso, che resta soggetto, nel computo delle date, iniziale e finale, alla disciplina sopra sintetizzata (che si fonda sul dato positivo ed essenziale del momento della piena concoscenza dell’atto lesivo), ma autorizza, al massimo, il ricorrente a proporre motivi aggiunti, ove dall’ostensione degli atti richiesti emergano ulteriori violazioni.<br />
Diversamente opinando, invero, si finirebbe, per un verso, per assegnare all’iniziativa dell’interessato in merito all’accesso degli atti che hanno preceduto, nella sequenza procedimentale, l’adozione di quello conclusivo un’impropria valenza selettiva della data di decorrenza del termine per ricorrere (con evidente ed inaccettabile nocumento delle esigenze di certezza che presidiano la stabilità e l’efficacia dei provvedimenti amministrativi) e, per un altro, per riconoscere all’accesso una funzione propedeutica all’iniziativa giudiziaria, del tutto inconfigurabile nei casi, quale quello in esame, in cui l’atto lesivo è stato già conosciuto dall’interessato e nei quali il predetto strumento serve solo a consentirgli la piena cognizione dei pertinenti atti endoprocedimentali.<br />
Deve, pertanto, escludersi qualsivoglia efficacia sospensiva (del termine per ricorrere) all’istanza di accesso rivolta a conoscere atti diversi dal provvedimento conclusivo ed affermarsi che, in tale fattispecie, l’ostensione di questi ultimi, lungi dal determinare una nuova decorrenza del termine decadenziale, legittima, tuttavia, l’interessato alla proposizione di motivi aggiunti, ove la cognizione degli atti della procedura abbia rivelato la sussistenza di vizi non percepibili per effetto della sola conoscenza del provvedimento finale.<br />
4.- Alle considerazioni che precedono conseguono la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.<br />
5.- Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio;<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 aprile 2007 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
SALVATORE	Costantino	Presidente f.f.<br />	<br />
ANASTASI	Antonino	Consigliere<br />	<br />
DEODATO	Carlo	Consigliere, est.<br />	<br />
CACACE	Salvatore	Consigliere<br />	<br />
DE FELICE	Sergio	Consigliere</p>
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