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	<title>19/4/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/4/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2016 n.4567</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-4-2016-n-4567/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-4-2016-n-4567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2016 n.4567</a></p>
<p>Pres. di Nezza – Est. Verlengia Sulla applicabilità della disciplina sulla incandidabilità degli amministratori di enti pubblici anche ai presidenti della CCIAA . Pubbliche amministrazioni – Camere di commercio – Inclusione – Conseguenze – Amministratori –&#160;Disciplina generale sull’incandidabilità nelle P.A. – Applicabilità. &#160; &#160; Ai sensi dell’art. 1, co. 2,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-4-2016-n-4567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2016 n.4567</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-4-2016-n-4567/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/4/2016 n.4567</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. di Nezza – Est. Verlengia</span></p>
<hr />
<p>Sulla applicabilità della disciplina sulla incandidabilità degli amministratori di enti pubblici anche ai presidenti della CCIAA .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubbliche amministrazioni – Camere di commercio – Inclusione – Conseguenze – Amministratori –&nbsp;Disciplina generale sull’incandidabilità nelle P.A. – Applicabilità.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. 39/2013, per “pubbliche amministrazioni”, si intendono “le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d. l. 30 marzo 2001, n. 165”, tra le quali sono espressamente incluse le camere di commercio. Non è pertanto dubitabile che le stesse siano “ente pubblico” ai sensi dell’art. 4, lett. b), d.lgs. cit., i cui amministratori rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della inconferibilità, ove abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati, per l’appunto, dall’ente che conferisce l’incarico.&nbsp;Ne consegue che è illegittima l’elezione del Presidente della CCIAA che nei due anni precedenti abbia svolto&nbsp;incarichi e ricoperto cariche presso i suddetti enti. Nè&nbsp;rileva che il conferimento dell’incarico di presidente avviene mediante elezione da parte del Consiglio Camerale, trattandosi di una mera modalità, peraltro tipica, data la struttura dell’ente pubblico CCIAA, che non depone, <em>ex se, </em>per il carattere politico della carica, la quale, a sua volta, non può prescindere dalla natura delle Camere di Commercio e dalle funzioni da esse svolte.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 04567/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 10766/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Ter)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10766 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Stefano Micalone, Aldo Bianchi, Cosmo Aulo Auletta, Alfredo Pecorella, Sara Amici, Giacomo Barbieri, Antonella Fortezza e da Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma Frosinone Latina Rieti Viterbo, Acer Associazione Costruttori Edili di Roma e Provincia, Rosario Cerra, Confcommercio Roma, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marco Annoni in Roma, Via Udine, 6;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino, Luigi Ferrari, Alfonso Celotto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Lorenzo Tagliavanti, Valter Giammaria, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Scafetta, presso il cui studio in Roma, piazza Santi Apostoli, 81, hanno eletto domicilio;<br />
Maria Fermanelli, Luciano Mocci e Aldo Mattia, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Salvatore Scafetta, presso il cui studio in Roma, piazza Santi Apostoli, 81, hanno eletto domicilio;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong></div>
<p>ad adiuvandum:<br />
Confartigianato Imprese Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Pittori, Elisa Scotti e Carlo Contaldi La Grotteria, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>(ricorso)<br />
a) della deliberazione n. 1 del Consiglio Camerale della CCIAA della Provincia di Roma assunta nell&#8217;adunanza dell’8 agosto 2015 e recante &#8220;presa d&#8217;atto della necessità di effettuare una seconda votazione per l&#8217;elezione del Presidente&#8221;;<br />
b) della deliberazione n. 2 del Consiglio Camerale della CCIAA della Provincia di Roma assunta nella medesima adunanza in data 8 agosto 2015 e recante &#8220;presa d&#8217;atto della necessità di procedere ad una terza votazione per l&#8217;elezione del Presidente&#8221;;<br />
c) della deliberazione n. 3 del Consiglio Camerale della CCIAA della Provincia di Roma assunta nell&#8217;adunanza del giorno 11 agosto 2015 con la quale è stata deliberata l&#8217;elezione del Consigliere Lorenzo Tagliavanti alla carica di Presidente della CCIAA della Provincia di Roma;<br />
d) di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />
(I^ motivi aggiunti)<br />
&#8211; della deliberazione n. 16 del Consiglio camerale della CCIAA della Provincia di Roma assunta nell’adunanza del giorno 17 settembre 2015 con la quale è stata disposta l’elezione della nuova Giunta della CCIAA nella composizione di 4 membri oltre al Presi<br />
&#8211; della deliberazione n. 13 del Consiglio camerale della CCIAA della Provincia di Roma assunta nella medesima adunanza del giorno 17 settembre 2015 con la quale lo stesso Consiglio ha deliberato l’approvazione del verbale n. 4 relativo all’adunanza dell’8<br />
&#8211; della deliberazione n. 14 del Consiglio camerale della CCIAA della Provincia di Roma assunta nella medesima adunanza del giorno 17 settembre 2015 con la quale lo stesso Consiglio ha deliberato l’approvazione del verbale n. 5 relativo all’adunanza dell’1<br />
nonché (II^ motivi aggiunti)<br />
per l’accertamento e la declaratoria di nullità della delibera n. 3/2015 e per il conseguente annullamento della delibera n. 16/2015.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, dei sigg.ri Lorenzo Tagliavanti e Valter Giammaria, dei sigg.ri Maria Fermanelli, Luciano Mocci e Aldo Mattia;<br />
Visto l’atto di intervento di Confartigianato Imprese Roma;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2016 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con ricorso, spedito per la notifica il 18 settembre 2015 e depositato in pari data, i sigg.ri Stefano Micalone, Aldo Bianchi, Cosmo Aulo Auletta, Alfredo Pecorella, Sara Amici, Giacomo Barbieri, Rosario Cerra e Antonella Fortezza, componenti neoeletti del Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, insieme alle organizzazioni datoriali che li hanno designati, Unindustria, ACER e Confcommercio Roma, impugnano gli atti meglio descritti in epigrafe con i quali è stata deliberata l&#8217;elezione del consigliere Lorenzo Tagliavanti alla carica di Presidente della CCIAA di Roma.<br />
Avverso le deliberazioni del consiglio camerale, che hanno condotto alla elezione del presidente ed alle quali i ricorrenti non hanno partecipato, articolano i seguenti due motivi di gravame:<br />
1) violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 17 dello Statuto Camerale, degli artt. 1, 3 e 16 della Legge 580/1993, eccesso di potere per falso presupposto, sviamento, difetto di motivazione in quanto sarebbe stata violata la previsione di cui all&#8217;art. 17 dello Statuto Camerale, ove prevede espressamente uno specifico quorum costitutivo per procedere all&#8217;elezione del Presidente disponendo che &#8220;il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l&#8217;elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla Legge 580/1993 s.m.i.&#8221;. Atteso che le &#8220;maggioranze previste per l&#8217;elezione&#8221; del Presidente sono fissate dall&#8217;art. 16 della Legge 580/1993, che richiede la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Camerale per le prime due votazioni e la maggioranza assoluta per le eventuali terza e quarta votazione, la norma statutaria avrebbe imposto la presenza di almeno 22 dei 33 componenti nelle prime due votazioni e di 17 nella terza e quarta. Di contro, all&#8217;adunanza consiliare dell&#8217;8 agosto 2015, nella quale si sono svolte le prime due votazioni per l&#8217;elezione del Presidente, erano presenti solo 20 consiglieri. L’asserita invalidità delle prime due deliberazioni determinerebbe, ad avviso dei ricorrenti, l’illegittimità anche della terza votazione, per mancanza del presupposto del valido esperimento delle prime due votazioni, in quanto assunte da un organo non validamente costituito, secondo quanto previsto dalla vigente disposizione statutaria;<br />
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006 e dell&#8217;art. 3, comma 32 bis, della legge n. 244 del 2007, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA, eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento. Il neoeletto Presidente della CCIAA di Roma, secondo parte ricorrente, non avrebbe potuto assumere tale carica sussistendo a suo carico la situazione di ineleggibilità prevista dal comma 734 dell’art. 1 della legge 296/2006, come interpretato dall’art. 3, comma 32 bis (avere &#8221; registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali &#8220;).<br />
Il 2 ottobre 2015 si è costituita la Camera di Commercio di Roma con atto di rito.<br />
Con atto depositato il 15 ottobre 2015 è intervenuta ad adiuvandum l’associazione Confartigianato Imprese Roma, che ha reso noto di avere proposto analogo ricorso.<br />
Il 16 novembre 2015 i ricorrenti depositano motivi aggiunti, spediti per la notifica il 6 novembre, avverso le deliberazioni del consiglio camerale con le quali sono stati approvati i verbali delle adunanze dell’8 e dell’11 agosto 2015, che hanno portato alla elezione del Presidente della CCIAA di Roma, e la deliberazione del 17 settembre 2015 con cui è stata eletta la Giunta della CCIAA.<br />
Con secondi motivi aggiunti, spediti per la notifica il 1° dicembre 2015 e depositati il successivo 9 dicembre, i ricorrenti hanno dedotto la nullità della elezione del Presidente, ai sensi degli artt. 4 e 17 del d.lgs. 39/2013, e la conseguente illegittimità della nomina della Giunta Camerale.<br />
Con memoria del 18 gennaio 2016 i ricorrenti hanno replicato alla dedotta eccezione di non integrità del contraddittorio ed hanno insistito nelle loro censure avverso gli atti impugnati, contestando la sussistenza di alcun contrasto tra la norma statutaria e la legge 580/93, con ciò escludendo la possibilità di disapplicazione della prima.<br />
Con memoria, depositata il 18 gennaio 2016, il Presidente ed il vicepresidente della CCIAA, insistono sulla legittimità degli atti impugnati, affermando che in materia di regolamentazione dell’elezione del Presidente della CCIAA non sussiste autonomia statutaria, dovendosi applicare, quindi, la previsione di cui all’art. 15, comma 2, della legge 580/93 per garantire democraticità ed efficienza al meccanismo elettorale. Replicano altresì alle censure proposte con motivi aggiunti.<br />
Con distinta memoria, depositata in pari data, la CCIAA ha resistito nel merito, eccependo la nullità dei motivi aggiunti per omessa notifica nel domicilio eletto, ai sensi dell’art. 43 c.p.a., e formulando istanza di rinvio per consentire la definizione dei ricorsi proposti con rg. nn. 10049/2015, 10240/2015, 10886/2015, in quanto asseritamente connessi all’odierno e volti ad annullare l’intero procedimento di rinnovo del Consiglio Camerale.<br />
Con memoria di replica, depositata il 28 gennaio 2016, i ricorrenti si sono opposti motivatamente alla istanza di rinvio della trattazione dell’odierno ricorso ed hanno contestato l’eccepita irritualità della notifica dei motivi aggiunti, avendo le controparti indicato ben tre domicili e dal momento che la notifica è avvenuta ad uno di tali indirizzi.<br />
Con atto depositato il 28 gennaio 2016 si sono costituiti in giudizio i componenti della Giunta della CCIAA, eletti con le deliberazioni impugnate con motivi aggiunti, per sostenere la legittimità delle deliberazioni del Consiglio Camerale.<br />
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2016, sentite le parti presenti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p><em>1.</em>&nbsp;Vanno, preliminarmente, respinte le istanze di rinvio e riunione del presente gravame con i ricorsi pendenti (nn. r.g. 10049/2015, 10240/2015 e 10886/2015) con i quali sono stati impugnati gli atti del procedimento di designazione dei consiglieri della Camera di Commercio di Roma.<br />
Tra l’odierno ricorso e quelli sopra indicati non vi è né identità di oggetto, né di soggetti, né si ravvisano ragioni di economia processuale, atteso che le suddette cause non risultano ancora fissate per la decisione.<br />
Del pari da respingere è l’eccezione di irritualità della notifica dei motivi aggiunti alle controparti, in quanto sanate, ex art. 44, comma 3, c.p.a., dalla loro costituzione in giudizio e dal deposito di tempestive difese.<br />
<em>2.</em>&nbsp;Nel merito, l’impugnazione è fondata, nei limiti e nei termini di seguito meglio esposti.<br />
<em>2.1</em>. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 17 dello Statuto Camerale, degli artt. 1, 3 e 16 della Legge 580/1993, denunciando la citata previsione statutaria nella parte in cui prevede espressamente uno specifico quorum costitutivo del Consiglio Camerale nel caso in cui si debba procedere all&#8217;elezione del Presidente.<br />
Ad avviso dei ricorrenti la mancanza del quorum strutturale del Consiglio, previsto dallo Statuto per le prime due votazioni, renderebbe invalida la seduta, impedendo di passare a quelle successive nelle quali sono previsti quorum deliberativi e strutturali ridotti.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Le modalità di elezione del presidente della CCIAA sono disciplinate dall’articolo 16 della legge 580/1993 ai sensi del quale:<br />
“Il presidente e&#8217; eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l&#8217;elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il consiglio decade.”<br />
Dall’articolato si evince che il legislatore ha previsto un sistema che, nel contemperamento tra l’esigenza di elezione di un soggetto rappresentivo di una larga maggioranza e il funzionamento dell’ente, consente di superare la mancanza di una maggioranza qualificata (due terzi dei componenti il Consiglio) procedendo ad una terza votazione, entro i successivi 15 giorni, nella quale il quorum deliberativo sufficiente è la maggioranza dei componenti.<br />
Una lettura coerente del sistema descritto impedisce di ritenere che, se nelle prime due votazioni non si sia raggiunta la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l’elezione, non si possa procedere alle successive votazioni, in quanto, così opinando, il procedimento si presterebbe alla paralisi, senza una ragione adeguata.<br />
Un meccanismo volto a favorire l’elezione di un candidato rappresentativo dei due terzi dei componenti il Consiglio si trasformerebbe così in un espediente per determinare la decadenza di tutti gli organi da parte di una minoranza, in contrasto con la ratio della disposizione richiamata (cfr. C.G.A. 24 dicembre 2002, n. 711).<br />
A sostegno della doglianza i ricorrenti denunciano l’illegittima disapplicazione della previsione statutaria, di cui all’art. 17, che impone il quorum strutturale alle sedute del Consiglio prevedendo che “Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri almeno pari alla maggioranza prevista per l’elezione”.<br />
Si tratterebbe di un quorum costitutivo armonizzato con il quorum deliberativo, previsto per le prime due votazioni dall’art. 16 della legge, e, tuttavia, in contrasto con l’art. 15, comma 2, della legge 580/1993, ove è previsto che “Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.”<br />
E’ avviso del Collegio che la potestà statutaria è stata qui esercitata in un ambito nel quale la disciplina era riservata al legislatore, che vi ha provveduto con la disciplina di cui agli artt. 15 e 16 della legge 580/93.<br />
La dettagliata normativa per l’elezione del Presidente risponde, altresì, all’esigenza di conformità su tutto il territorio del sistema di elezione degli organi.<br />
Il quorum strutturale dell’organo è un profilo rilevante per il buon funzionamento dell’ente ed è un aspetto che trova nella fonte primaria la sua uniforme disciplina.<br />
La legge 580/93, peraltro, nell’indicare il quorum costitutivo del Consiglio, non rimanda a diverse disposizioni statutarie come fa, al comma 3 dell’art. 15, per quanto concerne i quorum deliberativi.<br />
Né supporta le argomentazioni dei ricorrenti l’art. 3 della legge 580/93, ove riconosce ad ogni Camera di Commercio potestà statutaria per la disciplina delle competenze, delle modalità di funzionamento degli organi e della loro composizione per le parti non disciplinate da detta legge.<br />
E’ la legge a definire i contorni della potestà statutaria e i principi alla quale la stessa deve conformarsi, con ciò fissando l’ambito di competenza all’interno del quale le singole Camere di Commercio possono conformare i loro statuti a realtà e interessi specifici, derivanti anche dalla diversa collocazione territoriale degli stessi.<br />
Per quanto osservato, la dedotta violazione dello Statuto non determina l’illegittimità della procedura di elezione del Presidente e il primo motivo va, quindi, respinto, poiché infondato.<br />
<em>2.2.</em>&nbsp;Dalla legittimità del procedimento osservato deriva, altresì, che la conseguente elezione della Giunta Camerale, impugnata con i primi motivi aggiunti, è immune dal vizio dedotto.<br />
Inoltre, trattasi di elezione solo cronologicamente legata a quella del presidente della Camera di Commercio, ma per il resto autonoma, con conseguente non configurabilità, in riferimento all’adunanza del 17 settembre 2015, di illegittimità derivata dai vizi della procedura di elezione del presidente.<br />
Quanto alla prospettata illegittimità propria, per violazione dell’art. 12, comma 3, d.m. 156/2011, la norma invocata si limita a prevedere che “il consiglio camerale provvede con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso”.<br />
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.<br />
Non si ravvisa alcun altro collegamento tra la nomina del Presidente e quella della Giunta che non sia cronologico, di talché il vizio, che ne dovesse in astratto inficiare la proclamazione, non appare idoneo a viziare anche l’elezione dei componenti della Giunta.<br />
<em>2.3.</em>&nbsp;I ricorrenti, quindi, impugnano la proclamazione dell’elezione del sig. Tagliavanti a Presidente, sia con il secondo motivo del ricorso principale, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006 e dell&#8217;art. 3, comma 32 bis, della legge n. 244 del 2007, sia con i secondi motivi aggiunti, deducendo la nullità della deliberazione n. 3 dell’11 agosto 2015 ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 39 del 2013 in relazione all’art. 4 del medesimo decreto legislativo.<br />
Atteso il carattere più radicale e, pertanto, assorbente del vizio di nullità della delibera di proclamazione del presidente, dedotto con i secondi motivi aggiunti, si passa prioritariamente a scrutinare il suddetto motivo, del quale va in limine esclusa, in forza dell’art. 31, co. 4, c.p.a., l’eccepita (dalla resistente Camera di commercio) tardività (essendo stati i secondi motivi aggiunti notificati entro il previsto termine decadenziale di 180 giorni).<br />
L’art. 4 del d.lgs. 39/2013 prevede che “non possono essere conferiti: (…) b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale, locale; (…)”, a “coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall&#8217;amministrazione o dall&#8217;ente pubblico che conferisce l&#8217;incarico”.<br />
Secondo i ricorrenti il sig. Tagliavanti si troverebbe in tale situazione in quanto:<br />
&#8211; la CCIAA di Roma è riconducibile alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. 39/2013;<br />
&#8211; la società Investimenti s.p.a. è qualificabile come “ente di diritto privato a controllo pubblico”, essendo controllata dalla CCIAA di Roma, e dunque da un’amministrazione pubblica, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., che in tale veste ne ha nominato i c<br />
&#8211; lo stesso sig. Tagliavanti ha rivestito nei due anni precedenti alla sua elezione la carica di Presidente di Investimenti s.p.a., e dunque “non poteva assumere l’incarico di ‘amministratore’ dell’‘ente pubblico’ che controllava la società (i.e.: l’‘ente<br />
&#8211; il Presidente della CCIAA è componente di diritto della Giunta Camerale, che è organo di amministrazione della CCIAA.<br />
Il motivo è fondato.<br />
La questione proposta merita un accenno al quadro normativo nel quale si inserisce la disposizione della cui applicazione si tratta.<br />
Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, contiene, secondo la rubrica, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell&#8217;articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.<br />
Con l’art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012 il Governo è stato delegato ad adottare “uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l&#8217;esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate” (comma 49).<br />
Il comma 50 elenca i principi ed i criteri direttivi per il legislatore delegato, tra cui:<br />
“b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell&#8217;amministrazione che conferisce l&#8217;incarico;<br />
(…)<br />
d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:<br />
1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l&#8217;esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;<br />
(…)<br />
3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;<br />
e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell&#8217;amministrazione che ha conferito l&#8217;incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l&#8217;ente o l&#8217;attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell&#8217;amministrazione;<br />
f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera d) già conferiti e l&#8217;esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico”.<br />
Il legislatore delegato ha, quindi, all’art. 4 del d.lgs. 39/2013, stabilito che:<br />
“A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall&#8217;amministrazione o dall&#8217;ente pubblico che conferisce l&#8217;incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall&#8217;amministrazione o ente che conferisce l&#8217;incarico, non possono essere conferiti:<br />
a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;<br />
b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;<br />
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell&#8217;amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.<br />
La norma va letta in correlazione alla definizione degli “enti di diritto privato” (“in controllo pubblico” ovvero “regolati o finanziati”) data dall’art. 1, co. 2, lettere c) e d), d.lgs. cit..<br />
Non è contestato che il sig. Tagliavanti ha ricoperto cariche (presidente) in un “ente di diritto privato” ai sensi della richiamata normativa (Investimenti s.p.a., partecipata dalla CCIAA di Roma e sottoposta al controllo dell&#8217;ente pubblico che conferisce l&#8217;incarico).<br />
Occorre allora verificare se l’incarico per cui è questione rientri tra quelli elencati nell’art. 4, sopra riportato.<br />
L’art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. 39/2013 sancisce che per “pubbliche amministrazioni”, ai fini dello stesso d.lgs., si intendono “le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, tra le quali sono espressamente incluse le camere di commercio.<br />
Non è pertanto dubitabile che le stesse siano “ente pubblico” ai sensi dell’art. 4, lett. b), d.lgs. cit., i cui amministratori rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina della inconferibilità, ove abbiano ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati, per l’appunto, dall’ente che conferisce l’incarico.<br />
Inoltre, per “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” l’art. 1, co. 2, lett. l), d.lgs. 39/2013, intende “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.<br />
Ora, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto della CCIAA di Roma, il Presidente:<br />
&#8211; attua la politica generale della Camera di Commercio;<br />
&#8211; ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell’ente;<br />
&#8211; in caso di urgenza adotta le deliberazioni della Giunta;<br />
&#8211; partecipa alla Giunta che presiede e convoca, fissandone l’o.d.g., con voto che prevale in caso di parità.<br />
Da quanto riportato egli è, dunque, titolare di deleghe gestionali dirette, non essendo un organo meramente rappresentativo o intestatario delle sole attribuzioni di indirizzo politico: “attua” la politica generale della Camera di Commercio, ovvero quegli atti di indirizzo che competono al Consiglio (vedi art. 14 dello Statuto comma 2, lett. d ed e), e assume i poteri della Giunta in caso di urgenza.<br />
Il riferimento alla necessità di una “delega gestionale diretta”, presente solo per la figura del Presidente, è determinato dalla circostanza che in molti assetti organizzativi quest’ultimo non ha compiti di amministrazione, ma meri compiti di rappresentanza dell’ente (la stessa ANAC, dopo un primo orientamento, v. n 128/2014, secondo il quale dovevano ritenersi ricomprese nella definizione di deleghe gestionali dirette anche la rappresentanza in giudizio dell’ente, più di recente ha escluso che il mero potere di rappresentanza legale, sganciato da altri poteri decisori, potesse essere considerato potere di gestione; v. AG 91/15/AC).<br />
Nel caso di specie, pur volendo, per ipotesi, ammettere la correttezza di un’impostazione restrittiva (che escluda cioè dal novero applicativo delle disposizioni il presidente con meri compiti rappresentativi), tale limitazione non si verifica.<br />
Guardando all’aspetto sostanziale, e precisato che lo scopo che si propone il legislatore è quello di evitare il conferimento dell’incarico a chi potrebbe avere interesse per una determinata scelta gestionale a favore dell’ente nel quale ha svolto in precedenza gli incarichi menzionati, i compiti del Presidente non escludono la possibilità per quest’ultimo di influire su attività che riguardino la società partecipata ed in ordine alle quali il legislatore vuole evitare situazioni che possano porsi in conflitto con l&#8217;esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.<br />
In questa prospettiva, il riferimento nella legge 580/93 (cfr. art. 13) alle cause ostative di cui all’art. 58 d.lgs. n. 267/2000 (v. oggi l’art. 10 d.lgs. n. 235/2012), per la nomina dei componenti del Consiglio Camerale, non avvalora la tesi che per l’incarico di Presidente, nell’ambito della Camera di Commercio, non potrebbero trovare applicazione le previsioni di cui all’art. 4 del d.lgs. 39/2013, né che tale incarico debba qualificarsi come politico.<br />
Anzitutto, la previsione della l. n. 580/93 riguarda i componenti del Consiglio Camerale, nominati dal Presidente della Giunta Regionale, sicché l’eventuale sussistenza delle cause ostative in questione determinerebbe la decadenza dalla carica di consigliere.<br />
Inoltre, l’art. 22 del d.lgs. 39/2013, rubricato “Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità”, ove prevede che “1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico”, depone per la necessaria applicabilità delle disposizioni in esame, semmai aggiuntive rispetto a quelle richiamate da parte resistente, trattandosi di disciplina espressiva di principi costituzionali e generali dell’ordinamento.<br />
Né rileva che il conferimento dell’incarico di presidente avvenga mediante elezione da parte del Consiglio Camerale, trattandosi di una mera modalità, peraltro tipica, data la struttura dell’ente pubblico CCIAA, che non depone, ex se, per il carattere politico della carica, la quale, a sua volta, non può prescindere dalla natura delle Camere di Commercio e dalle funzioni da esse svolte.<br />
Dai dati normativi innanzi richiamati discende dunque la fondatezza della doglianza in esame, sussistendo i presupposti per l’inconferibilità dell’incarico di Presidente in capo al sig. Tagliavanti, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 39/2013 della deliberazione n. 3 assunta all’adunanza dell’11 agosto 2015.<br />
L’anzidetta declaratoria di nullità consente di ritenere assorbite le restanti censure di illegittimità della delibera impugnata.<br />
<em>3.</em>&nbsp;Il ricorso, pertanto, va accolto, nei termini e nei limiti sopra meglio specificati, e, per l’effetto, va dichiarata la nullità della delibera di proclamazione dell’elezione del sig. Tagliavanti a Presidente della CCIAA.<br />
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara nulla la deliberazione n. 3 del Consiglio Camerale della CCIAA della Provincia di Roma assunta nell&#8217;adunanza del giorno 11 agosto 2015.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Alberto di Nezza, Presidente FF<br />
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere<br />
Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
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		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Audizione &#8211; 19/4/2016 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-audizione-19-4-2016-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>SQUITIERI RAFFAELE, D&#8217;AMICO NATALE MARIA ALFONSO, NISPI LANDI MARIO, TUTINO SALVATORE, FLACCADORO ENRICO Audizione sul Documento di economia e finanza 2016 Le considerazioni della Corte dei conti sono dedicate principalmente all’esame dei quadri tendenziali e programmatici del Documento di Economia e Finanza (Def), al fine di evidenziare gli aspetti che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezioni-riunite-in-sede-di-controllo-audizione-19-4-2016-n-3/">Corte dei Conti &#8211; Sezioni riunite in sede di controllo &#8211; Audizione &#8211; 19/4/2016 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">SQUITIERI RAFFAELE, D&#8217;AMICO NATALE MARIA ALFONSO, NISPI LANDI MARIO, TUTINO SALVATORE, FLACCADORO ENRICO</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Audizione sul Documento di economia e finanza 2016</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le considerazioni della Corte dei conti sono dedicate principalmente all’esame dei quadri tendenziali e programmatici del Documento di Economia e Finanza (Def), al fine di evidenziare gli aspetti che appaiono suscettibili di approfondimenti o di chiarimenti e di sottolineare quelli che sottendono punti critici per la gestione della politica di bilancio.&nbsp;</p>
<p>Il contesto macroeconomico in cui si situa il Def presenta elementi positivi, cui si associa però un allargamento dell’area dei rischi. Rispetto ad un anno fa, la ripresa dell’economia italiana si è effettivamente concretizzata e la disoccupazione ha cominciato a ridursi, così che nella media dell’anno la crescita del Pil è risultata sostanzialmente in linea con le previsioni. Tuttavia, tale crescita ha registrato ritmi via via decrescenti, con un effetto di trascinamento per il 2016 assai contenuto. Anche nel confronto con l’UEM e gli altri maggiori Paesi dell’area, che hanno peraltro mostrato una maggiore tenuta nei mesi finali del 2015, l’Italia ha continuato a caratterizzarsi per un andamento meno dinamico.</p>
<p>Con il Def 2016 il Governo riconferma la strategia seguita in questi anni, volta a conciliare la stabilizzazione del ciclo con l’esigenza di rientro dal debito. Di qui la conferma della necessità di portare avanti le riforme dirette ad aggredire i punti di debolezza strutturale dell’economia italiana.&nbsp; Con la legge di stabilità per il 2016 si è puntato a potenziare i segnali di ripresa riconducibili ad una crescita della domanda interna, concentrando l’utilizzo delle limitate risorse disponibili (al netto di quelle necessarie a disinnescare le clausole di salvaguardia) sul rafforzamento della domanda delle famiglie e sulla riduzione degli oneri che gravano sul mondo delle imprese dando, per questa via, impulso alla ripresa dell’occupazione. In tema di investimenti infrastrutturali, si è mirato a interromperne il progressivo calo, orientando le risorse su quelli su cui è possibile (e necessario) attivare il concorso europeo e percorrendo interessanti processi di attrazione di investimenti dall’estero.</p>
<p>Una scelta di politica economica che porta ad utilizzare al massimo gli spazi di flessibilità disponibili e che nelle intenzioni del Governo dovrebbe dare (come è anche ribadito nel Piano Nazionale delle Riforme 2016) rilevanti ritorni in termini di crescita e occupazione.&nbsp; Per il 2017 il Def prefigura un ulteriore allentamento della correzione di bilancio. Il rischio principale insito in questa scelta risiede nell’eventualità che le aspettative ripresa dell’inflazione formulate dal Governo possano rivelarsi frustrate, nonostante l’accentuazione delle politiche monetarie espansive decise dalla BCE.</p>
<p>Nel Rapporto la Corte rileva la necessità di accompagnare le riforme già avviate con interventi in grado di rimuovere rigidità che limitano l’operare degli strumenti di gestione della finanza pubblica. La prospettiva di una riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese ripropone la necessità di una revisione strutturale dell’intero sistema tributario e un deciso impegno in tre direzioni: un ampliamento della base imponibile, una rivisitazione degli obiettivi redistributivi assegnati al sistema di prelievo e, non ultimo, la ricerca di un effettivo coordinamento della leva fiscale fra livelli di governo. In questa direzione va la revisione del sistema delle agevolazioni da inserire nella prossima manovra finanziaria, incidendo su un sistema che ha assunto dimensioni poderose e che riduce il gettito potenziale di quasi un terzo.&nbsp; In conclusione, in base alle analisi svolte, la Corte ritiene che potrebbe essere opportuno cogliere l’occasione offerta dall’attuale fase economica e dalla necessità di evitare l’operare delle clausole di salvaguardia per rivedere la struttura impositiva indiretta. Ciò, non per modificare il livello delle aliquote, ma per rivedere la distribuzione della base imponibile tra le diverse fasce (oggi particolarmente concentrato su quelle agevolate), eventualmente accompagnando tale intervento con misure dirette ad evitare effetti indesiderati sulle categorie più deboli.&nbsp;</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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