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	<title>19/3/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/3/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Fabrizio D&#8217;Alessandri Luigi Silvestro (Avv. Antonio Camarca) c. A.DI.S.U. &#8220;Ateneo Federico II&#8221; (Avvocatura Distrettuale), A.DI.S.U. &#8220;Suor Orsola Benincasa&#8221;(non costituito) sulla remissione in termine nell&#8217;ipotesi di errore scusabile Processo amministrativo – Provvedimento – Mancata indicazione termini e autorità– Errore scusabile – Remissione in termine – Impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Fabrizio D&#8217;Alessandri<br /> Luigi Silvestro (Avv. Antonio Camarca) c. A.DI.S.U. &#8220;Ateneo Federico II&#8221;  (Avvocatura Distrettuale), A.DI.S.U. &#8220;Suor Orsola Benincasa&#8221;(non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla remissione in termine nell&#8217;ipotesi di errore scusabile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo –  Provvedimento – Mancata indicazione termini e autorità– Errore scusabile – Remissione in termine – Impugnazione tardiva-  Giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario – Necessità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell&#8217;autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può integrare errore scusabile solo qualora sussista, in relazione alle circostanze concrete, una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario (1): ne deriva che ove non sussistono oggettive incertezze in ordine agli strumenti di tutela utilizzabili l’omissione di tali elementi nel provvedimento non determina una causa di errore scusabile tale da rimettere il ricorrente in termine per impugnare tardivamente. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184 Cons. Stato, Sez. VI, 16-4-2012, n. 2139</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5433 del 2011, proposto da:<br />
Luigi Silvestro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Camarca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, via Reggia di Portici, n. 69; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.DI.S.U. &#8220;Ateneo Federico II&#8221; &#8211; Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; A.DI.S.U. &#8220;Suor Orsola Benincasa&#8221; &#8211; Azienda Pubblica Per il Diritto Allo Studio Universitario; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota prot. n. 5215 del 25/05/2004, recante la comunicazione di revoca del beneficio della borsa di studio per l&#8217;anno accademico 1999/2000 e richiesta di restituzione delle somme percepite ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/1991; della disposizione, in parte qua, n. 103 del 5.3.2004, con la quale si è determinato l’obbligo per 892 studenti di restituire le somme percepite a titolo di borsa di studio per l&#8217;anno accademico 1999/2000, in quanto privi dei requisiti; della raccomandata prot. 5801 del 7.6.2004 che ha comunicato al ricorrente la revoca della borsa di studio per l’anno accademico 1998/1999 e seguenti, chiedendo la restituzione della somma di euro 4.389,88; nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o collegato ivi comprese le disposizioni dirigenziali n. 258 e 259 del 31.5.2004;<br />	<br />
nonché<br />	<br />
per la domanda riconvenzionale da parte dell’A.DI.S.U. per la condanna alla corresponsione della somma di euro 4.389,88, pari al doppio di quanto erogato, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/91.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.DI.S.U. &#8220;Ateneo Federico II&#8221; &#8211; Azienda Pubblica per il Diritto allo Studio Universitario;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2013 il dott. Fabrizio D&#8217;Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Parte ricorrente, studente presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”, chiedeva e otteneva dall’E.DI.S.U Napoli 1 borse di studio per gli anni accademici 1998/1999 e 1999/2000., con l’erogazione di euro 1.446,08 per l’anno accademico 1998/1999 ed euro 1.497,73 l’anno accademico 1999/2000.<br />	<br />
Successivamente, parte ricorrente riceveva comunicazione da parte dell’E.DI.S.U., rispettivamente in data 25.5.2004 (nota prot. 5214/2004) e 7.6.2004 (nota prot. 5801/2004), dell’intervenuta revoca delle borse di studio relative agli anni di studio 1998/1999 e 1999/2000, ad opera delle diposizioni n. 103/2004, n. 258/2004 e 259/2004, per mancanza dei requisiti reddituali, con invito a restituire le somme percepite come previsto da legge.<br />	<br />
Parte ricorrente inviava all’E.DI.S.U. una nota di chiarimenti e contestazione degli addebiti, datata 16.7.2004, chiedendo l’annullamento dell’intervenuta revoca.<br />	<br />
I benefici economici non venivano restituiti e l’A.DI.S.U. iniziava, nel 2010, un giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Napoli per ottenere la restituzione delle somme attribuite a titolo di borse di studio nella misura del doppio di quelle erogate ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/91, pari a euro 4.389,88.<br />	<br />
Il Giudice di Pace in questione sospendeva, con ordinanza, il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. onde consentire all’odierno ricorrente la possibilità di proporre impugnazione nei confronti dei provvedimenti di revoca.<br />	<br />
Con ricorso notificato il 22 &#8211; 26.9.2011, parte ricorrente impugnava gli atti di revoca e le relative comunicazioni chiedendone l’annullamento e, nello specifico, la nota prot. n. 5215 del 25/05/2004, recante la comunicazione di revoca del beneficio della borsa di studio per l&#8217;anno accademico 1999/2000 e richiesta di restituzione delle somme percepite ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/1991; la disposizione n. 103 del 5.3.2004, con la quale si è determinato l’obbligo per 892 studenti di restituire le somme percepite a titolo di borsa di studio per l&#8217;anno accademico 1999/2000, in quanto privi dei requisiti; la raccomandata prot. 5801 del 7.6.2004 che aveva comunicato al ricorrente la revoca della borsa di studio per l’anno accademico 1998/1999 e seguenti, chiedendo la restituzione della somma di euro 4.389,88; nonché ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o collegato ivi comprese le disposizioni dirigenziali n. 258 e 259 del 31.5.2004.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’A.DI.S.U., eccependo l’inammissibilità per tardività del ricorso e spiegando argomentazioni difensive.<br />	<br />
L’A.DI.S.U. formulava, altresì, domanda riconvenzionale per la condanna alla corresponsione della somma di euro 4.389,88, pari al doppio di quanto erogato, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 390/91.<br />	<br />
La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 13 febbraio 2013 e trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Il ricorso si rivela irricevibile.<br />	<br />
Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti di revoca e i conseguenti atti che chiedevano la restituzione dei benefici economici percepiti a titolo di borse di studio per gli anni accademici 1998/1999 e 1999/2000, solamente con atto notificato il 22 &#8211; 26.9.2011.<br />	<br />
Tale impugnativa si palesa come chiaramente tardiva rispetto ad atti adottati nel 2004 e chiaramente conosciuti, come testimonia la nota, datata 16.7.2004, di contestazione degli addebiti inviata dal ricorrente all’A.DI.S.U..<br />	<br />
Parte ricorrente vorrebbe far derivare la possibilità di impugnare tardivamente i suindicati atti la circostanza, rilevata anche nell’ordinanza di sospensione del giudizio del Giudice di Pace di Napoli, che le comunicazioni ricevute in ordine alla revoca e alla richiesta di restituzione delle somme non contenessero l’indicazione dell’Autorità e del termine entro il quale proporre ricorso.<br />	<br />
Il Collegio rileva al riguardo come l&#8217;omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell&#8217;autorità cui ricorrere, rappresenta una mera irregolarità che può costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell&#8217;atto (Cons. Stato, Sez. VI, 29-5-2012, n. 3176; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 5-3-2012, n. 2184).<br />	<br />
In particolare è stato precisato che la mancata indicazione del termine e dell&#8217;autorità dinanzi alla quale impugnare un provvedimento amministrativo può integrare errore scusabile non automaticamente ma solo in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, laddove tali circostanze rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario. Altrimenti opinando l&#8217;inadempimento dell&#8217;Amministrazione si tradurrebbe, in maniera del tutto illogica, in una sottrazione indiscriminata e generalizzata dall&#8217;onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti che disciplinano la sua impugnazione (Cons. Stato, Sez. VI, 16-4-2012, n. 2139)<br />	<br />
Nel caso di specie non si rileva sussistessero oggettive incertezze in ordine agli strumenti di tutela, essendo intervenuto un atto di revoca che avrebbe necessitato una tempestiva impugnativa e, pertanto, dall’omissione dell’indicazione dell’Autorità e del termine per impugnare non può derivare una causa di errore scusabile tale da rimettere il ricorrente in termine per impugnare tardivamente.<br />	<br />
Ciò tanto più alla luce della circostanza che l’odierna parte ricorrente, dinanzi ai provvedimenti in questione, è rimasta del tutto inerte, per ben sette anni, non proponendo nessuna azione di impugnativa o contestazione giudiziale ed ha proposto il presente giudizio solo nel 2011, quando citata in giudizio dall’A.DI.S.U. dinanzi al Giudice di pace di Napoli.<br />	<br />
Il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile per tardività.<br />	<br />
2) La domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile per carenza di giurisdizione.<br />	<br />
Il richiesta di mero pagamento delle somme derivanti dal provvedimento di revoca e dall’applicazione della sanzione della restituzione del doppio della somma percepita di cui all’art. 23 della legge 2-12-1991, n. 3901, attiene a questione esecutiva e, comunque, verte su situazioni qualificabili come di diritto soggettivo che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale, peraltro, la questione è già pendente.<br />	<br />
3) Attesa la complessità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca, il Collegio ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.<br />	<br />
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, per quanto riguarda la domanda riconvenzione, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br />	<br />
Fabrizio D&#8217;Alessandri, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-19-3-2013-n-1540/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2013 n.1540</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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