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	<title>19/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2011 n.1721</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-3-2011-n-1721/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-3-2011-n-1721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2011 n.1721</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. Metro E. F. (Avv. O. Morcavallo) c/ Provincia di Cosenza (n.c.) e altri. sull&#8217;illegittimità dei certificati medici che consentono l&#8217;esercizio del voto con accompagno senza indicare la specifica patologia Elezioni – Votazione con accompagno – Infermità fisica &#8211; Certificato medico – Specificazione patologia – Carenza –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-3-2011-n-1721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2011 n.1721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-3-2011-n-1721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2011 n.1721</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini – Est. Metro<br /> E. F. (Avv. O. Morcavallo) c/ Provincia di Cosenza (n.c.) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dei certificati medici che consentono l&#8217;esercizio del voto con accompagno senza indicare la specifica patologia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Votazione con accompagno – Infermità fisica &#8211; Certificato medico – Specificazione patologia – Carenza – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono illegittimi i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica idonea a consentire l’esercizio del voto con accompagno, non indichino anche la relativa patologia, in quanto il Presidente del seggio, potendo disattendere la certificazione esibita allorquando sussistano elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio del medico se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente ai canoni della scienza medica universalmente accettati, deve, comunque, conoscere attraverso l’attestazione contenuta nel certificato medico quale sia la patologia determinante l’impedimento, soprattutto con riferimento a quelle patologie definite dalla legge di “analoga gravità” il cui effetto preclusivo all’esercizio del diritto di voto non risulti in maniera evidente (ad es. cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta, frattura del braccia o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano, tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l’esercizio del diritto di voto, ecc.) (nel caso di specie, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. 570/60, sono state annullate le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Cosenza limitatamente alle sezioni nn. 1 e 2 del Comune di Cleto, in considerazione della decisiva rilevanza in contestazione ai fini dell’elezione alla carica di consigliere provinciale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5309 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Elio Filice</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Cosenza</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Antonio Carmine Caravetta, Raffaele Luca De Vincenti, Pietro Lecce, Arturo Riccetti, Umberto Bernaudo, Ernesto Magorno, Pietro Paolo Ruffolo, Raffaele Zuccarelli, Tonino Belmonte, Antonio Graziano, Ottorino Zuccarelli, Gilberto Raffo, Giovanni Forciniti, Antonio Ruffolo, Giuseppe Ranu&#8217;, Leonardo Trento, Giuseppe Aieta, Mario Caligiuri, Michele Fusaro, Biagio Diana, Luciano Manfrinato, Giuseppe Giudiceandrea, Mario Giordano, Gianfranco Ramundo, Giuseppe Gentile, Mario Russo, Ernesto Rapani, Massimo Lo Gullo, Roberto Bartolomeo, Gianluca Grisolia, Giovanni Battista Morelli, Ernesto Clausi, Giuseppe Carotenuto, Riccardo Rosa, Roberto Occhiuto, Orlandino Greco; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO :SEZIONE I n. 00083/2010, resa tra le parti, concernente RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE di COSENZA.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2011 il Cons. Adolfo Metro e uditi per le parti l’avvocato Morcavallo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il dott. Elio Filice, candidato nel Collegio uninominale di Lago nella competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Cosenza, svoltasi il 6 e 7 giugno 2009, secondo dei non eletti per la Lista Unione di Centro, ha impugnato dinanzi al Tar Calabria, sede di Catanzaro, il verbale del 29 giugno 2009 dell’Ufficio Centrale Elettorale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale dei signori Caravetta Antonio Carmine e De Vincenti Raffaele Luca per la Lista Unione di Centro, nonché il verbale delle operazioni elettorali delle Sezioni n. 1 e n. 2 del Comune di Cleto, deducendo la violazione dell’art. 41 del t.u. 570/60 e lamentando l’illegittima ammissione al voto assistito di 42 elettori nelle richiamate sezioni elettorali del Comune di Cleto.<br />	<br />
Si è costituito il signor Raffaele Luca De Vincenti, eccependo l’inammissibilità del ricorso per contraddittorietà dei motivi di gravame e carenza di interesse e, nel merito, assumendo la infondatezza del gravame.<br />	<br />
Con ordinanza n. 209 del 26 ottobre 2009 il Tar Calabria disponeva la produzione, a cura della Prefettura di Cosenza, di copia conforme all’originale del verbale delle due Sezioni, con gli allegati certificati di cui all’art. 41 del t.u. n. 570/60.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2010 il Tar, trattenuta la causa per la decisione, respingeva il ricorso sul presupposto che l&#8217;attitudine dell&#8217;infermità fisica ad impedire l&#8217;autonoma manifestazione del voto da parte dell&#8217;elettore può essere apprezzata unicamente dal funzionario medico designato dai competenti organi dell&#8217;unità sanitaria locale il quale, dell&#8217;attestazione dell&#8217;esistenza dell&#8217;impedimento, si assume la piena responsabilità giuridica; pertanto, il Presidente del seggio elettorale non sarebbe tenuto ad effettuare la c.d. &#8220;prova empirica&#8221;, volta a verificare se l&#8217;impedimento lamentato dell&#8217;elettore rientri effettivamente tra quelli elencati dalla legge, in quanto siffatta valutazione sarebbe affidata dalla norma in questione ad un altro organo pubblico, direttamente individuato e provvisto di adeguate competenze tecniche (Cons. Stato, sez. V, 14 novembre 2006 , n. 6685). <br />	<br />
Nell’atto di appello si sostiene la erroneità della sentenza del Tar in quanto si fonderebbe su un iter motivazionale ed istruttorio carente e violerebbe il dettato dell’art. 41 del t.u. 570 del 1960 e la recente giurisprudenza in materia di questa Sezione del Consiglio di Stato (n.1812 del 2007 e n. 5746 del 2007).<br />	<br />
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l’annullamento delle elezioni provinciali limitatamente alle due sezioni del Comune di Cleto .<br />	<br />
Le parti intimate non si sono costituite in appello.<br />	<br />
Con ordinanza n. 372/10 questa sezione ha disposto incombenti istruttori al fine di acquisire dalla Asl anche i documenti presentati dai 42 elettori, al fine del rilascio della certificazione medica.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, sentito il difensore dell’appellante, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato.<br />	<br />
Con il ricorso in primo grado l’appellante ha impugnato la proclamazione degli eletti, le operazioni elettorali ed i risultati relativi alla consultazione per l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale di Cosenza, per violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del dpr n. 570/60, in relazione alla illegittima ammissione di 42 elettori alla modalità di esercizio del voto assistito, perchè nei certificati medici prodotti mancava l’indicazione della specifica patologia richiesta che costituisce il presupposto necessario per l’accompagnamento, durante le operazioni di voto.<br />	<br />
La sentenza di primo grado ha respinto il gravame ritenendo che, a seguito della novella posta all’articolo 41 dall’art. 9 L. n.271/91 (secondo cui i certificati medici devono attestare “che la infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”), la responsabilità dell’ammissione al voto assistito si sarebbe trasferita dalla sfera del Presidente del seggio a quella del medico della struttura pubblica che ha rilasciato il certificato per cui il Presidente del seggio non sarebbe più tenuto alla c.d. prova empirica, volta a verificare se la patologia possa rientrare tra quelle elencate dalla legge o equiparate, poiché tale accertamento sarebbe già stato compiuto dal funzionario medico dell’Asl nel momento in cui ha assunto la responsabilità della relativa certificazione. <br />	<br />
L’appellante ha riproposto i motivi di violazione e falsa applicazione del cit. art. 41 già sostenuti in primo grado, nonché l’illogicità e contraddittorietà della sentenza appellata.<br />	<br />
Preliminarmente, con riferimento alle istruttorie effettuate in primo grado ed in appello, va precisato che, ai fini della decisione, va fatto esclusivo riferimento non ai certificati medici giacenti presso la Asl, ma a quelli presentati dall’elettore al Presidente del seggio; tali certificati, nella fattispecie in esame, devono ritenersi illegittimi (tranne che in un caso in cui viene specificamente attestata la cecità dell’elettore) non contenendo, gli stessi, alcun richiamo alla specifica malattia o impedimento di cui sarebbe affetto l’elettore.<br />	<br />
Sono, infatti, non conformi alle disposizioni che regolano il procedimento elettorale i certificati medici che, nell’attestare l’esistenza di un’infermità fisica che impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia, con la conseguenza che, nell’apposito spazio del verbale destinato alla indicazione del “motivo specifico per cui l’elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore” risulti trascritta la sola espressione “infermità” riportata nel certificato.<br />	<br />
La sentenza di questo Consiglio n. 1265/04, con riferimento alla novella dell’art. 41 cit., ha rilevato che i certificati devono attestare che “l’infermità impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore” e che ciò “determina la conseguenza che il presidente del seggio non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l’impedimento lamentato rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare”…”cosicché non può ammettersi che in un ambito dalla legge riservato ad altro organo il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo pur prudente apprezzamento”.<br />	<br />
Tuttavia, “egli potrà in ogni caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che sono funzionali all’esercizio del potere di cui è titolare, di consentire le modalità del voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando, a sorreggere la sua decisione negativa, sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati“.<br />	<br />
Ora, per poter operare questa valutazione, che è funzionale all’esercizio del suo potere, risulta evidente che il Presidente del seggio deve, comunque, conoscere, attraverso l’attestazione contenuta nel certificato medico, quale sia la patologia che, a giudizio del medico, determina l’impedimento, soprattutto con riferimento a quelle patologie, definite dalla legge di “analoga gravità “il cui effetto preclusivo all’esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta, frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano, tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l’esercizio del diritto di voto, ecc.).<br />	<br />
Quindi, pur se la contestazione sul contenuto del certificato medico, con riferimento al cit. art. 41, deve rimanere circoscritta nei limiti indicati, è comunque evidente che rimane funzionale all’esercizio delle facoltà spettanti al presidente del seggio la conoscenza della patologia addotta dall’elettore e certificata come impediva dell’esercizio del voto.<br />	<br />
Del resto, lo stesso modello del certificato medico da presentare al Presidente del seggio è correttamente predisposto nel senso che va indicata la malattia dell’elettore che impedisce il voto autonomo (… è affetto dalla seguente infermità che gli impedisce di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore”) e, analogamente, nel verbale delle operazioni elettorali va indicato il “motivo specifico “per cui l’elettore è stato autorizzato a votare con un accompagnatore.<br />	<br />
Per tali motivi e considerato che, nel caso di specie, l’infermità dei votanti non risulta indicata nel certificato medico, l’appello deve essere accolto, con conseguente annullamento delle elezioni, ai sensi dell’art 79 del dpr n. 570/90, nelle sezioni n.1 e n. 2 del comune di Cleto, in considerazione della decisiva rilevanza dei voti in contestazione ai fini dell’elezione alla carica di consigliere provinciale.<br />	<br />
In relazione agli elementi di causa, sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio, mentre le spese della verificazione, come liquidate dal tar, vanno poste a carico della Provincia di Cosenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla le operazioni elettorali di cui in epigrafe nelle sezioni n.1 e n.2 del comune di Cleto.<br />	<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />	<br />
Pone a carico della Provincia di Cosenza le spese di verificazione come liquidate dal tar.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-3-2011-n-1721/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2011 n.1721</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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