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	<title>19/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4321/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4321</a></p>
<p>Pres. R. Politi, Rel. S. Martino Fontana Costruzioni S.p.A. in a.t.i. (Avv.ti B. Capasso ed I. Lo Medico) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato per l’Emergenza Terremoto in Abruzzo (Avv. dello Stato) e altri sulla legittimità della decadenza dell&#8217;aggiudicazione per verifica da parte della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4321/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4321/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> R. Politi, <i>Rel.</i> S. Martino<br />  Fontana Costruzioni S.p.A. in a.t.i. (Avv.ti B. Capasso ed I. Lo Medico) c/<br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, <br />Commissario Delegato per l’Emergenza Terremoto in Abruzzo (Avv. dello Stato) <br />e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della decadenza dell&#8217;aggiudicazione per verifica da parte della stazione appaltante della carenza dei requisiti di partecipazione alla gara successivamente alle risultanze della commissione e sulla legittimità dell&#8217;incameramento della cauzione provvisoria nell&#8217;ipotesi in cui il bando prevedeva l&#8217;allegazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione, senza il rilascio di una dichiarazione circa il loro possesso, da parte dei concorrenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Mancanza dei requisiti -Decadenza – Verifica successiva della stazione appaltante  &#8211;  Legittimità – Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara –Requisiti di partecipazione – Allegazione documentazione –Carenza- Cauzione provvisoria – Escussione –Legittimità – Ragioni- Mancanza di dichiarazione-Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima la decadenza dall’aggiudicazione quando la stazione appaltante abbia rilevato una carenza del possesso dei requisiti di capacità tecnica dichiarati in sede di gara, in un momento successivo alla verifica effettuata dalla commissione di gara, quando quest’ultima, in ragione dell’urgenza di procedere all’affidamento, era stata espressamente deputata a valutare il solo merito tecnico delle offerte. Infatti, alla stazione appaltante, in ragione del potere di autotutela ed a prescindere da un’espressa previsione del bando, spetta in ogni caso la verifica della legittimità delle operazioni compiute dalla commissione di gara che rappresenta un organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dai competenti organi della stazione appaltante. 	</p>
<p>2. E’ legittima l’escussione della cauzione provvisoria nell’ipotesi in cui il bando preveda tale sanzione per il caso di insussistenza della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati o nel caso di dichiarazioni non veritiere e contestualmente non preveda, in ragione dell’urgenza dell’affidamento, di rendere dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti tecnici, bensì la diretta produzione della documentazione attestante la capacità tecnica ed economico-finanziaria. Infatti, tale sanzione, è correlata alla violazione dell’obbligo di diligenza e dell’esatta e veritiera produzione documentale nelle trattative precontrattuali, gravante su ciascun concorrente, con la conseguenza che, nel caso in cui quest’ultimo non soddisfi la richiesta da parte della stazione appaltante, detto incameramento costituisce un obbligo per la pubblica amministrazione e non postula indagini sull’elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia, consciamente ovvero con colpa, dichiarato il possesso di requisiti di cui difetta o di cui abbia omesso di dimostrare il possesso, a nulla rilevando che, in ragione dell’urgenza dell’affidamento, i requisiti di capacità tecnica, non abbiano semplicemente formato oggetto di autocertificazione, bensì di una vera e propria allegazione documentale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6967 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: </p>
<p><b>Fontana Costruzioni s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda a.t.i., formata con la società La Vela Group s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. ti Biagio Capasso, Ignazio Lo Medico, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato per l&#8217;Emergenza Terremoto in Abruzzo </b><i>ex</i> d.P.C.M. del 6.4.2009, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p><b>Regione Abruzzo</b>, n.c.;</p>
<p><i><b>nei confronti di</p>
<p></i>Ille Prefabbricati s.p.a.<i></b></i>, in proprio e quale capogruppo mandataria del r.t.i. tra le imprese Ille Prefabbricati s.p.a. e Belwood s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. ti Marcello Russolo, Mario Maccaferri e Armando Montarsolo con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Antonio Nibby, 7; 	</p>
<p><b>Consorzio Forcase</b>, n.c.; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento</p>
<p></b></i>a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della Protezione Civile n. 3932 del 17.7.2009, recante la decadenza dell’ATI Fontana Costruzioni s.p.a./La Vela Group s.r.l., dall’aggiudicazione del lotto di fornitura relativo alla gara per la progettazione e realizzazione di edifici residenziali da costruire al di sopra di piastre sismiche isolate;<br />	<br />
b) della nota prot. n. 00228751 del 17.7.2009, successivamente pervenuta, di comunicazione del predetto decreto, se ed in quanto lesiva;<br />	<br />
c) delle note del Presidente del Consorzio Forcase del 7.7.2009, prot. n. U26/09 e del 15.7.2009, ivi richiamate, mai comunicate;<br />	<br />
d) di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi comprese le note prot. n. 0026294 del 7.7.2009; n. 26627 dell’8.7.2009 e n. 00274455 del 13.7.2009, se ed in quanto lesive;<br />	<br />
nonché dei seguenti atti impugnati con i primi motivi aggiunti:<br />	<br />
a) decreto rep. n. 5301 del 14.9.2009;<br />	<br />
b) art. 7 delle Norme Generali del Capitolato speciale d’appalto e il bando di gara, <i>in parte qua</i>, se ed in quanto lesivi;<br />	<br />
nonché dei seguenti atti impugnati con i secondi motivi aggiunti:<br />	<br />
a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile n. 4692 del 21.8.2009, successivamente notificato, recante conferma della decadenza dell’ATI Fontana Costruzioni s.p.a./La Vela Group s.r.l. dell’aggiudicazione del lotto di fornitura relativo all’appalto per la progettazione e la realizzazione di edifici residenziali da costruire sopra piastre sismicamente isolate;<br />	<br />
b) della nota del Prefetto della Provincia di Caserta prot. n. 1302712b/12b616/ANT ARE 1^ del 14.7.2009, con la quale si assume che nei confronti della società Fontana Costruzioni s.p.a. e del sig. Fontana Nicola, sussistono le cause interdittive di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 490/94, pur in assenza delle cause di cui all’art. 10 della l. 31.05.1965, n. 57;<br />	<br />
c) della nota di trasmissione del provvedimento sub lett. b) della Prefettura dell’Aquila del 27.7.2009, prot. 111/2009720230/09, ivi richiamata se ed in quanto lesiva;<br />	<br />
d) di ogni altro atto, e provvedimento, preordinato, collegato, connesso e conseguente</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e della società controinteressata;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2010 la d.ssa Silvia Martino;<br />	<br />
Uditi altresì gli avv.ti delle parti, come da verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La ricorrente ricorda, in via preliminare, che, a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito la Regione Abruzzo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con d.l. 28.4.2009, n. 77, ha approvato un programma straordinario e urgente per la realizzazione di abitazioni, da destinare in via temporanea ai terremotati, denominato “Progetto Case”.<br />	<br />
In attuazione del predetto programma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, ha pubblicato un bando di gara per “<i>la selezione di operatori economici per la progettazione e realizzazione di edifici residenziali (n. 30 lotti costituito ognuno da cinque edifici, per un totale di 150 edifici) al di sopra di piastre sismicamente isolate</i>”.<br />	<br />
Alla predetta gara ha partecipato anche l’Ati odierna ricorrente, che, a seguito della selezione, è stata dichiarata vincitrice di un lotto per l’importo di euro 9.790.000,00, giusto decreto di aggiudicazione n. 3100 del 13.6.2009.<br />	<br />
Successivamente, in ragione dell’urgenza, veniva consegnato il cantiere, con riserva di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.<br />	<br />
E’ tuttavia avvenuto che, con nota n. 26294 del 7.7.2009, l’amministrazione abbia comunicato alla ricorrente, relativamente alla verifica del possesso del requisito dichiarato in sede di gara, concernente la “<i>documentazione comprovante l’esecuzione di lavori con tipologia costruttiva simile a quella offerta eseguiti nel triennio 2006 – 2008 per un importo non inferiore a euro 6.000.000,00</i>”, la necessità di acquisire ulteriore documentazione “<i>puntualmente comprovante in via specifica il possesso del suddetto requisito</i>”, pena la dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione dell’appalto.<br />	<br />
La ricorrente replicava di avere già prodotto la documentazione richiesta, allegandola comunque nuovamente ed evidenziando “<i>la tipologia a pareti portanti così come già proposto nel progetto in fase di offerta</i>”.<br />	<br />
Con ulteriore nota dell’8.7.2009, la stazione appaltante comunicava che la documentazione trasmessa “<i>non consente ancora di chiarire se codesta Ati nel triennio abbia effettuato lavori con tipologie costruttive simili a quella offerta in sede di gara</i>”. Pertanto veniva richiesto alle ricorrenti di “<i>precisare e documentare in modo specifico e dettagliato, anche attraverso la produzione dei relativi Sal, le categorie d’opera (strutture, finiture, impianti etc..), con indicazione degli importi di lavoro realizzati per ciascuna di esse, del quale intende avvalersi per dimostrare il possesso del requisito previsto in sede di gara</i>”.<br />	<br />
Le imprese ricorrenti inviavano, tra l’altro, i certificati lavori con le relative documentazioni contabili attestanti l’effettiva realizzazione, nei tempi e nei modi predetti, delle seguenti opere: 1) Completamento scuola media F. Illuminato e Museo Ipogeo in Mugnano di Napoli (opere edili e impianti, sottolinea l’Ati Fontana, sono tipologicamente e tecnologicamente simili a quelle offerte); 2) Realizzazione Istituto Comprensivo in Villarica (Na) – I lotto; 3) Consorzio sole – Lavori di ristrutturazione e riconversione presso l’edificio denominato “Villa” nel Parco Ammaturo in Giugliano in Campania (Na) (la struttura di copertura, prosegue parte ricorrente, è identica a quella da offerta); 4) Enea – gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici del Centro ricerche Enea a Portici (Na); 5) Realizzazione di un fabbricato per attività industriale in S. Cipriano d’Aversa (la struttura è a telai e pannelli portanti prefabbricati, tipologicamente simile a quella offerta); 6) Lavori di riqualificazione ambientale e recupero funzionale dell’<i>ex </i>deposito del CTP di Napoli in Aversa (CE).<br />	<br />
L’amministrazione ha però ritenuto siffatta documentazione insufficiente, invitando l’Ati Fontana a dimostrare che i lavori oggetto dei certificati di esecuzione fossero specificamente riferiti a “pareti portanti in legno”.<br />	<br />
Infine, con il provvedimento impugnato con il ricorso principale, l’amministrazione ha disposto la decadenza dell’aggiudicataria ritenendo che i certificati e la documentazione trasmessa non si riferissero a lavori similari a quelli oggetto di gara.<br />	<br />
Avverso siffatte determinazioni, parte ricorrente deduce:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione d.lgs. n. 163 del 12.4.2006 – Violazione del bando di gara – Violazione l. n. 241 del 1990 &#8211; Eccesso di potere – Erroneità – Inesistenza dei presupposti – Difetto di motivazione – Violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
Il bando di gara prevedeva, tra l’altro, la presentazione, a pena di esclusione, di “documentazione comprovante l’esecuzione di lavori con tipologia costruttiva simile a quella offerta eseguiti nel triennio 2006/2008 per un importo non inferiore a euro 6.000.000,00”.<br />	<br />
La documentazione presentata, sostiene l’Ati Fontana, è stata esaminata in corso di gara, con la conseguente preclusione, per la stazione appaltante, di sindacare e/o rettificare le decisioni di natura valutativo – discrezionale assunte dalla commissione giudicatrice.<br />	<br />
Secondo parte ricorrente, l’art. 3 del bando prescrive, esclusivamente, la verifica delle “dichiarazioni” rese dai concorrenti e non dei documenti presentati in sede di gara, la cui valutazione deve ritenersi assolta, ed esaurita, in tale sede.<br />	<br />
La stazione appaltante si ostina a pretendere, soggiunge, la perfetta identità tra i lavori eseguiti (e documentati) e quelli oggetto della proposta costruttiva la quale, invece, non è richiesta da alcuna disposizione del bando di gara.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione del t.u. n. 163 del 12.4.2006 – Violazione del bando di gara – Violazione l. 7.8.1990, n. 241 – Eccesso di potere – Erroneità – Inesistenza dei presupposti – Difetto di motivazione.<br />	<br />
L’Ati Fontana ha offerto l’utilizzo di una tecnologia in legno denominata “platform frame”, molto usata nei paesi anglosassoni e del Nord – Europa, a struttura portante solitamente in legno massiccio, con montanti verticali e orizzontali.<br />	<br />
Vi è, a dire delle ricorrente, un totale similitudine tra i lavori documentati e quelli oggetto dell’offerta (produce, all’uopo, una relazione tecnica), specie ove gli stessi vengano posti in rapporto all’intero processo costruttivo che comprende anche i materiali per le rifiniture, gli isolamenti, i componenti per gli impianti, tutti gli elementi strutturali e il loro assemblaggio.<br />	<br />
Si sono costituite, per resistere, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la società Ille Prefabbricati s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria del r.t.i. tra le imprese Ille Prefabbricati s.p.a. e Belwood s.r.l..<br />	<br />
L’Ati Fontana ha quindi proposto un primo ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha disposto l’escussione della cauzione provvisoria, per l’importo complessivo di euro 110.000,00 nonché avverso l’art. 7 delle “Norme Generali” del Capitolato speciale d’appalto.<br />	<br />
E’ bene precisare che, tra le premesse di siffatto provvedimento, si richiama anche il decreto rep. n. 4692 del 21.8.2009 (di “conferma” dell’esclusione dell’Ati Fontana dalla gara di cui si controverte in ragione, anche, di una c.d. “interdittiva” antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta).<br />	<br />
Tale decreto, unitamente alle determinazioni dell’amministrazione dell’Interno, sebbene cronologicamente precedenti a quello ora in esame, sono stati impugnati solo successivamente e formano oggetto dei secondi motivi aggiunti.<br />	<br />
Avverso l’escussione della cauzione provvisoria, parte ricorrente deduce:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 48 t.u. n. 163 del 12.4.2006 – Violazione del bando di gara – violazione l. 7.8.1990, n. 241 – Eccesso di potere – Erroneità – Inesistenza dei presupposti – Difetto di motivazione – Violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
L’incameramento della cauzione provvisoria viene previsto, dal bando, quale forma di sanzione per l’insussistenza della documentazione atta a comprovare i requisiti dichiarati ovvero nel caso in cui la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.<br />	<br />
Il bando, però, non prevedeva alcuna dichiarazione da rendere in ordine alla pregressa esecuzione di opera simili a quelle oggetto di offerta, bensì, direttamente, la produzione della documentazione attestante la capacità tecnica ed economico – finanziaria per l’esecuzione dei lavori.<br />	<br />
L’ati ricorrente ha documentato sin dalla presentazione della propria offerta l’avvenuta esecuzione di lavori che essa riteneva simili a quelli oggetto di gara, senza, dunque, che possa esserle addebitata la diversa valutazione svolta dalla stazione appaltante.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione del t.u. n. 163 del 12.4.2006 – Violazione del bando di gara – Violazione l. 7.8.1990, n. 241 – Eccesso di potere – Erroneità – Inesistenza dei presupposti – Difetto di motivazione – Violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
Parte ricorrente premette di avere già impugnato il provvedimento prot. n. 1302712b/12b16/ANT/Area I^ del 14 luglio 2009 della Prefettura di Caserta, dinanzi al TAR Campani. Essa ritiene, comunque, che siffatta interdittiva non sia, di per sé, idonea a giustificare l’incameramento della cauzione provvisoria, posto che, nella fattispecie, l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art. 4 del d.lgs. n. 490/94 non doveva essere oggetto di “dichiarazione” da parte delle concorrenti. Trattasi, del resto, di un requisito di ordine generale in relazione al quale la giurisprudenza esclude, pacificamente, l’applicabilità della sanzione accessoria dell’escussione della polizza fideiussoria.<br />	<br />
3) Sull’illegittimità dell’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, nonché del bando di gara, in parte qua.<br />	<br />
La disposizione in rubrica introduce elementi di forte contraddittorietà nell’ambito della lex specialisdi gara in quanto il requisito la cui mancanza è stata, nella fattispecie, sanzionata, non doveva essere oggetto di alcuna dichiarazione.<br />	<br />
Come già accennato, l’Ati Fontana ha quindi impugnato anche il provvedimento di “conferma” della decadenza dall’aggiudicazione del lotto di fornitura relativo all’appalto per la progettazione e realizzazione di edifici residenziali da costruire sopra piastre sismicamente isolate, motivato con il richiamo alla c.d. “interdittiva” resa dalla Prefettura di Caserta in data 14 luglio 2009.<br />	<br />
Deduce:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 8.8.1994, n. 490 e d.P.R. n. 252 del 3.6.1998 &#8211; Violazione art. 10 l. 31.5.1965, n. 575 e d.l. 6.9.1982, n. 629, convertito nella l. 726 del 1982 &#8211; Violazione l. 7.8.1990, n. 241 &#8211; Eccesso di potere &#8211; Erroneità – Inesistenza dei presupposti – Genericità – Difetto di motivazione.<br />	<br />
Non è chiara la natura dell’ “informativa” prefettizia richiamata nel provvedimento commissariale. Nel caso in cui la stessa appartenga al novero delle c.d. informative “atipiche”, ne evidenzia l’insufficiente approfondimento istruttorio in quanto, almeno apparentemente, fondata sulla sola posizione dell’amministratore unico della società Fontana Costruzioni s.p.a., a carico del quale non risultano però procedimenti penali, definiti, ovvero in corso.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione art. 4 d.lgs. 8.8.1994, n. 490 e d.P.R. n. 252 del 3.6.1998 – Violazione e falsa applicazione art. 10 l.n. 575 del 1965 e d.l. 6.9.1982, n. 639, convertito nella l. 726 del 1982 – Violazione l. 7.8.1990, n. 241 – Eccesso di potere – Inesistenza dei presupposti – Erroneità.<br />	<br />
Dalla certificazione della Camera di Commercio è possibile evincere che nessuno degli amministratori della Fontana Costruzioni risulta sottoposto a procedimento penale in corso ovvero concluso.<br />	<br />
La parte pubblica resiste anche ai motivi aggiunti.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie.<br />	<br />
Il ricorso, e i motivi aggiunti, sono stati trattenuti per la decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’ associazione temporanea di imprese Fontana Costruzioni s.p.a./La Vela Group s.r.l. è stata dichiarata decaduta dall’aggiudicazione del lotto di fornitura relativo alla procedura di selezione finalizzata alla ricerca di “<i>operatori economici per la progettazione e realizzazione di edifici residenziali (n. 30 lotti costituito ognuno da cinque edifici per un totale di centocinquanta edifici) al di sopra di piastre sismicamente isolate</i>”. indetta con bando del 22 maggio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della Protezione Civile &#8211; Ufficio Amministrazione e Bilancio, da realizzarsi nel territorio comunale dell&#8217;Aquila, per le esigenze connesse alla immediata sistemazione alloggiativa della popolazione della Regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009, ai sensi del combinato disposto di cui all&#8217;art. 2,comma 9, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, dell&#8217;art. 58 del D.Lgs. 163 del 2006 e s.m.e.i., dell&#8217;art. 5 comma 2 dell&#8217;Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 Aprile n. 3775 e dell&#8217;art. 6 dell&#8217;Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 Maggio 2009 n. 3771.<br />	<br />
Successivamente, l’amministrazione ha ritenuto di dovere “confermare la validità” del suddetto provvedimento di decadenza, anche alla luce di una “informativa” resa dal Prefetto di Caserta in data 14 luglio 2009, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 490 del 1994, nei confronti della società Fontana Costruzioni e di Fontana Nicola, amministratore unico della predetta società.<br />	<br />
Infine, richiamato l’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, con provvedimento del 14.9.2009, ha disposto l’escussione della cauzione provvisoria.<br />	<br />
Parte ricorrente è insorta avverso il complesso di tali provvedimenti, con il ricorso principale e successivi motivi aggiunti, domandando, altresì, il risarcimento dei danni.<br />	<br />
Va, tuttavia, preliminarmente dato atto che la società Fontana, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della (costituenda) a.t.i. con la Vela Group s.r.l., ha dichiarato, con istanza dell’8 gennaio 2010, di rinunciare alla domanda di risarcimento del danno.<br />	<br />
1.1. Il bando di gara in esame ha per oggetto la “<i>progettazione esecutiva completa (strutturale, impiantistica, sicurezza) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, di un edificio posato al di sopra di una piastra sismicamente isolata” nonché la “realizzazione di un lotto minimo composto da cinque edifici residenziali </i>[&#8230;]”.<br />	<br />
Al fine di comprovare la capacità tecnica per l’esecuzione dei lavori, viene prescritto, a pena di esclusione, l’obbligo di presentare, tra l’altro, la “<i>documentazione comprovante l’esecuzione di lavori con tipologia costruttiva simile a quella offerta, eseguiti nel triennio 2006 – 2008, per un importo non inferiore a 6.000.000, 00</i>” di euro (“Contenuto del plico” – lett. f). <br />	<br />
Viene altresì precisato (“Altre informazioni”) che “<i>Data l’urgenza di acquisire/affidare i lavori l’amministrazione procederà all’affidamento nelle more degli accertamenti di rito</i>” e che “<i>in caso di mancato possesso dei requisiti di ordine morale, economico – finanziario e tecnico dichiarati l’affidamento si intenderà risolto di diritto e nulla sarà dovuto alla società per l’attività svolta</i>”.<br />	<br />
Il concetto viene ribadito, altresì, all’art. 3 del decreto di aggiudicazione definitiva (“<i>l’aggiudicazione di cui al presente decreto è risolutivamente condizionata all’esito positivo dell’iter di verifica del possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico – finanziari e tecnico – professionali dichiarati in sede di partecipazione alla gara</i> [&#8230;].<i>In caso di accertato mancato possesso dei prescritti requisiti sarà comminata la decadenza dell’aggiudicazione e nulla sarà dovuto all’operatore economico affidatario in ordine alle prestazioni effettuate</i>”.<br />	<br />
Il bando di gara avverte, infine, che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora “<i>l’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere</i>”.<br />	<br />
1.2. Il ricorso principale verte sull’argomentazione secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto limitarsi a verificare il possesso dei soli requisiti “dichiarati” in sede di gara, ma non già anche di quelli relativamente ai quali il bando prevede, già in sede di presentazione dell’offerta, la produzione di apposita documentazione.<br />	<br />
Nel caso di specie, la società assume che tale documentazione abbia già formato oggetto di positivo apprezzamento da parte della Commissione giudicatrice, senza dunque che, tale valutazione, possa venire sovvertita dall’amministrazione procedente.<br />	<br />
1.3. Il Collegio rileva, in primo luogo che, attesa l’urgenza di provvedere all’affidamento dei lavori, il bando prevede espressamente che gli “accertamenti di rito” vengano effettuati successivamente all’aggiudicazione.<br />	<br />
Non consta, peraltro, che la Commissione di gara abbia essa stessa effettuato una specifica disamina dei requisiti di capacità tecnica documentati dalle imprese offerenti, essendo stata invece espressamente deputata a valutare il merito tecnico dei progetti presentati (cfr. pag. 7 del bando, “Formazione della graduatoria”).<br />	<br />
Tuttavia, anche nell’ipotesi in cui una simile valutazione sia stata effettivamente operata, è privo di pregio l’assunto secondo cui la stazione appaltante sarebbe tenuta a recepire, acriticamente, l’operato della Commissione giudicatrice. <br />	<br />
E’, viceversa, giurisprudenza del tutto pacifica quella secondo cui la verifica della legittimità delle operazioni compiute dalla Commissione di gara rientra nella competenza della stazione appaltante e ha lo scopo di “suggellare” gli esiti dell’attività svolta da quest’ultima. <br />	<br />
La Commissione è, infatti, un organo straordinario e temporaneo dell&#8217;amministrazione la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita ed approvata dai competenti organi della stazione appaltante (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. V, 19.6.2009 n. 4068, e la giurisprudenza ivi richiamata).<br />	<br />
Inoltre, il potere di riesame delle dichiarazioni (ovvero della documentazione) prodotte in sede di gara, ha carattere generale (cfr., sul punto, Cons. St., sez. V, 11 giugno 2001, n. 3130), ed è espressione del potere di autotutela decisoria di cui dispone la p.a., anche indipendentemente da una specifica previsione del bando.<br />	<br />
Secondo un principio fondamentale dell’istruttoria amministrativa – oggi consacrato nell’art. 6, comma 1, lett. b) della l. n. 241/90 – l’amministrazione ha in particolare l’obbligo di accertare d’ufficio, per quanto possibile, la “realtà” dei fatti e degli atti, anche acquisendo, ove necessario, precisazioni relative all’interpretazione di istanze poco chiare, o troppo generiche, ovvero verificando direttamente la fondatezza e la veridicità delle dichiarazioni rese in istruttoria (cfr. Cons. St., VI, 9 maggio 2002, n. 2531)<br />	<br />
Nel caso di specie, dunque, l’amministrazione non solo poteva, ma, a ben vedere, era tenuta, a verificare il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesta, eventualmente anche mediante il riesame delle attestazioni e delle certificazioni presentate dalle imprese in sede di offerta.<br />	<br />
2. Nel merito, l’amministrazione ha ritenuto che la documentazione trasmessa dalla ricorrente “<i>non consente di chiarire in modo inequivocabile la tipologia costruttiva cui fa riferimento</i>”, e che, pertanto, fosse insussistente il requisito relativo all’esperienza maturata nell’esecuzione di lavori “<i>con tipologia costruttiva simile a quelle offerta</i>”.<br />	<br />
Al riguardo, la stessa stazione appaltante aveva avuto modo di chiarire, sul proprio sito <i>internet</i>, in risposta alle richieste di chiarimenti delle ditte aspiranti alla partecipazione alla gara che “<i>per tipologia costruttiva simile a quella offerta si fa riferimento al sistema costruttivo (materiali, componenti, modalità di assemblaggio) e non alla destinazione d’uso. A titolo esemplificativo, nel caso di proposta di un sistema prefabbricato a pareti portanti, si fa riferimento ad interventi, anche non residenziali, realizzati con la stessa tecnica</i>”.<br />	<br />
L’offerta della ricorrente prevede l’utilizzo di una tecnologia in legno denominata “platform frame”, molto usata, secondo quanto la stessa riferisce, nel Nord Europa e nei paesi anglosassoni.<br />	<br />
Essa prevede una “<i>struttura portante solitamente in legno massiccio con montanti verticali ed orizzontali</i>” e, in particolare:<br />	<br />
1. un collegamento a secco della fondazione di base già predisposta;<br />	<br />
2. la posa in opera di un telaio in travi e pilastri in lamellare.<br />	<br />
3. la controvetratura di pannelli in legno con alloggiate all’interno le bucature degli infissi;<br />	<br />
4. impalcati in elementi prefabbricati in lamellare con eventuali getti in completamento;<br />	<br />
5. chiusura con tetto in lamellare.<br />	<br />
Osserva il Collegio che è la stessa ricorrente ad evidenziare, come appena accennato, che siffatta tecnologia non è diffusa in Italia ma è tipica dei paesi del Nord – Europa.<br />	<br />
Si tratta, dunque, di una metodologia costruttiva particolare, alla quale essa pretende di assimilare una serie di lavori svolti in Italia, in relazione ai quali però, da un lato, omette di indicare il tipo di struttura portante e le modalità di montaggio ed assemblaggio, dall’altro, di evidenziare le analogie con la tecnica e i materiali proposti.<br />	<br />
Siffatta analogie possono invero riscontrarsi (come in definitiva ammesso dalla stessa ricorrente nella memoria conclusionale) esclusivamente in relazione al tetto in lamellare realizzato in occasione dei lavori di ristrutturazione e riconversione di un edificio sito in Giugliano (Na), per un importo unitario, però, di soli euro 177.014, 42, e quindi, ben al di sotto di quello richiesto.<br />	<br />
E se è vero che il bando prescrive di comprovare l’esecuzione di lavori “simili” e non già la perfetta identità tra le opere già realizzate e quelle offerte, tuttavia il concetto di “lavori analoghi” non può essere dilatato sino al punto di ricomprendervi generiche attestazioni relative a interventi rientranti nella categoria OG1, diversamente vanificandosi l’esigenza di particolare qualificazione dei concorrenti, richiesta, peraltro, in rapporto a modalità costruttive da essi stessi proposte e ammesse dall’amministrazione in considerazione dell’obiettivo di provvedere celermente alla sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma.<br />	<br />
Infine, non può imputarsi all’amministrazione procedente neppure un insufficiente approfondimento istruttorio posto che, attraverso plurime richieste di integrazioni documentali, la stessa ha chiaramente informato la ricorrente in ordine alla necessità che “<i>i lavori addotti a dimostrazione del requisito si riferiscano a strutture portanti in legno</i>”.<br />	<br />
Tale dimostrazione, invero, non è stata data nemmeno in sede di gravame, a tanto non essendo sufficienti i ripetuti richiamati ai certificati prodotti, in quanto privi di specifiche indicazioni circa le analogie con la struttura oggetto di offerta.<br />	<br />
Per quanto appena argomentato, pertanto, il ricorso principale deve essere respinto.<br />	<br />
3. Con i primi motivi aggiunti l’Ati Fontana ha impugnato il provvedimento che ha disposto l’incameramento della cauzione provvisoria.<br />	<br />
3.1. Al riguardo, va preliminarmente sgombrato il campo dalla prospettazione di parte ricorrente secondo cui siffatto provvedimento si basi (anche) sull’ “interdittiva informativa” antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta.<br />	<br />
Il provvedimento di escussione della cauzione si ricollega infatti, direttamente ed esclusivamente all’art. 7 delle “Norme generali” del Capitolato speciale, secondo cui “<i>la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora</i>”, tra l’altro “<i>l’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall’amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere</i>”.<br />	<br />
La ricorrente censura, da un lato, la formulazione, pretesamente contraddittoria, della disposizione, dall’altro, invoca la propria “buona fede” relativamente all’esibizione, già in sede di offerta, di una documentazione che essa riteneva sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando.<br />	<br />
Orbene, entrambi gli assunti si fondano su una concezione esclusivamente “sanzionatoria” dell’incameramento della cauzione provvisoria che, invece, la più recente giurisprudenza amministrativa riconduce all’istituto della caparra confirmatoria e quindi alla garanzia della serietà e affidabilità dell’offerta (così, da ultimo, Cons. St., sez. V, 11 maggio 2009, n. 2885).<br />	<br />
In tale ottica, la “sanzione” dell’incameramento della cauzione provvisoria è correlata alla violazione dell’obbligo di diligenza e dell’esatta e veritiera produzione documentale nelle trattative precontrattuali, che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione e di presentazione delle offerte.<br />	<br />
Ne consegue che nei casi in cui, come nella fattispecie, l’impresa partecipante non soddisfi la richiesta da parte della stazione appaltante di comprovare il possesso dei requisiti richiesti, detto incameramento costituisce un obbligo per la p.a.. Esso non postula, peraltro, neanche particolari indagini in ordine all’elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia, o meno, falsamente o coscientemente, ovvero con colpa, dichiarato il possesso di requisiti di cui, invece, difetta o di cui comunque abbia omesso di dimostrare l’effettivo possesso, nei modi previsti dalla <i>lex specialis</i> di gara (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 gennaio 2005, n. 142).<br />	<br />
Nella fattispecie, la clausola di cui all’art. 7 delle Norme generali del c.s.a. appare in linea con siffatta giurisprudenza, nonché con la funzione assunta dall’istituto nella più recente legislazione in materia di evidenza pubblica.<br />	<br />
Per quanto occorrer possa, il comportamento della ricorrente non può dirsi, nella specie, neanche incolpevole, atteso che l’esperienza e la qualificazione tecnica richiesta dal bando erano chiaramente calibrati sul peculiare oggetto della commessa, incentrato sulla scelta, da parte dei concorrenti, della stessa metodologia costruttiva, in quanto ritenuta più idonea alla celere realizzazione degli alloggi.<br />	<br />
A nulla rileva, infine, che i requisiti di capacità tecnica, in sede di offerta, non abbiano semplicemente formato oggetto di autocertificazione, bensì di una vera e propria allegazione documentale.<br />	<br />
Si è visto, infatti, che l’impianto di gara prevedeva comunque la verifica, <i>ex post</i>, dell’idoneità di siffatta documentazione a comprovare il possesso dei requisiti richiesti, con conseguente piena assimilabilità, sotto tale profilo, fra requisiti dichiarati e, invero solo provvisoriamente, “documentati”.<br />	<br />
4. I secondi motivi aggiunti vertono sul provvedimento di “conferma” della decadenza dall’aggiudicazione provvisoria nonché sull’ “interdittiva” antimafia resa dalla Prefettura di Caserta (provvedimento n. 1302712/12b 16/ANT/ARE del 10 – 14/7/2009).<br />	<br />
Al riguardo parte ricorrente, in sede di memoria conclusionale, ha rappresentato che gli atti istruttori richiamati da tale informativa sono gli stessi alla base di due analoghi provvedimenti del Prefetto di Caserta, annullati dal TAR Campania con le sentenze n. 519 e 520 del 28 gennaio 2010.<br />	<br />
Il Collegio reputa perciò che sia venuto meno l’interesse a coltivare i secondi motivi aggiunti, quantomeno nella prospettiva di una impugnativa “autonoma” della misura interdittiva.<br />	<br />
Ad analoga conclusione, deve pervenirsi anche in rapporto al provvedimento di “conferma” della decadenza dall’aggiudicazione, posto che, anche nell’ipotesi in cui siffatta misura interdittiva venisse effettivamente e definitivamente annullata, parte ricorrente non potrebbe comunque conseguire il bene della vita cui aspira, comunque preclusole per effetto dell’assenza dei requisiti di capacità tecnica, già in precedenza rilevata dalla stazione appaltante.<br />	<br />
5. In definitiva, per quanto argomentato, il ricorso principale e i primi motivi aggiunti debbono essere respinti.<br />	<br />
I secondi motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.<br />	<br />
Sembra equo, peraltro, in ragione della peculiarità della fattispecie, compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando, così provvede:<br />	<br />
1) respinge il ricorso principale;<br />	<br />
2) respinge i primi motivi aggiunti;<br />	<br />
3) dichiara improcedibili i secondi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;<br />	<br />
4) compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente FF<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4321/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4350</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-3-2010-n-4350/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-3-2010-n-4350/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-3-2010-n-4350/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4350</a></p>
<p>Pres. I. Riggio, rel. R. Perna Società Bouffet S.r.l. in ATI (Avv.ti A. M. Balestrieri e M. Racco) c/ Ferservizi S.p.a. (Avv.ti S. Vinti e F. Barone) e Gemeaz Cusin S.p.a. (Avv.ti F. Bellocchio, G. Ciampoli e altri) sull&#8217;interesse a ricorrere da parte del concorrente che in caso di annullamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-3-2010-n-4350/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-3-2010-n-4350/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4350</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. I. Riggio, rel. R. Perna<br /> Società Bouffet S.r.l. in ATI (Avv.ti A. M. Balestrieri e M. Racco) c/<br /> Ferservizi S.p.a. (Avv.ti S. Vinti e F. Barone) e Gemeaz Cusin S.p.a. (Avv.ti<br /> F. Bellocchio, G. Ciampoli e altri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse a ricorrere da parte del concorrente che in caso di annullamento dell&#8217;aggiudicazione e contestuale riammissione risulterebbe vincitore della procedura cui abbiano partecipato due soli concorrenti e sulla legittimità dell&#8217;esclusione del consorzio concorrente in raggruppamento con altri, le cui consorziate, designate come esecutrici della prestazione, abbiano omesso di dichiarare il possesso dei requisiti generali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Gara con due concorrenti – Esclusione – Contestuale impugnazione dell’esclusione e dell’aggiudicazione &#8211; Interesse – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – RTI con consorzio ed altri &#8211; Esclusione – Omessa indicazione &#8211; Legittimità – Ragioni.  	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Produzione di documenti richiesti a pena di nullità – Omissione – Legittimità &#8211; Richiesta di integrazione documentale &#8211; Condizioni	</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Ammissione &#8211; Dichiarazioni ex art. 38 D. Lgs. n. 163/06 – Soggetti senza potere di rappresentanza &#8211; Omissione &#8211; Legittimità  &#8211; Ragioni	</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Accordo quadro – Affidamento di &#8211;  Oneri per la sicurezza – Omessa indicazione – Illegittimità &#8211; Non sussiste	</p>
<p>6. Processo amministrativo – Gara – Schema di contratto – Clausole viziate &#8211; Impugnazione &#8211; Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste l’interesse al ricorso da parte del concorrente escluso dalla procedura di gara alla quale abbiano partecipato due soli concorrenti nel caso in cui, sebbene l’offerta da questo presentata non fosse quella economicamente più vantaggiosa, l’impugnazione abbia avuto ad oggetto, non solo l’atto di esclusione, ma anche l’aggiudicazione a favore del primo classificato. Infatti, come l’esclusione del ricorrente ha determinato l’aggiudicazione a favore del controinteressato, unico concorrente rimasto in gara, allo stesso modo, l’eventuale riammissione con contestuale estromissione del vincitore, a seguito di eventuale accoglimento del ricorso, condurrebbe all’aggiudicazione della gara in favore del ricorrente.	</p>
<p>2. E’ legittima l’esclusione dell’ATI composta da più imprese e consorzi, che in sede di gara abbia indicato quali esecutrici delle prestazioni alcune imprese facenti parte di un consorzio, ulteriori rispetto a quelle indicate in sede di prequalifica, omettendo di produrre le attestazioni riguardanti il possesso dei requisiti di carattere generale in capo ad esse: infatti, non è possibile interpretare la prescrizione del bando che impone, in caso di riunione di imprese, che tali requisiti debbano essere posseduti da ciascuna impresa facente parte della riunione stessa, nel senso di imporre il possesso di detti requisiti in capo a ciascuno dei soggetti raggruppati e non anche in capo a ciascun soggetto facente parte, a propria volta, del singolo soggetto raggruppato. 	</p>
<p>3. E’ legittima l’esclusione non preceduta da una richiesta di integrazione documentale quanto vi sia stata un’assoluta mancanza di dichiarazioni previste dalla lex specialis a pena di esclusione, attinenti a requisiti essenziali per la partecipazione alla gara e non siano contestualmente rilevabili profili di ambiguità nelle prescrizioni dettate dalla stazione appaltante. Infatti, la richiesta di integrazione documentale è ammissibile e non lesiva della par condicio tra i concorrenti, solo nell’ipotesi di vizi, ricollegabili alla mancata chiarezza delle prescrizioni di gara, puramente formali o chiaramente imputabili ad errore solo materiale, purché riguardanti dichiarazioni o documenti non richiesti a pena di esclusione.	</p>
<p>4. E’ legittima l’ammissione della società di capitali o del consorzio concorrente che abbia omesso di produrre le dichiarazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 da parte dei consiglieri di amministrazione non dotati di specifici poteri di rappresentanza legale, incombendo tale onere solo a carico degli amministratori muniti di detti poteri, sui direttori tecnici oltre che su eventuali procuratori.	</p>
<p>5. Non sussiste la violazione dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 recante ‘’Norme sulla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro’’ quando il bando per l’affidamento di un accordo quadro non abbia previsto l’entità degli oneri relativi alla sicurezza, ben potendo essi venire quantificati in relazione a ciascun contratto successivamente stipulato in applicazione del medesimo accordo quadro.	</p>
<p>6. E’ inammissibile il ricorso avverso le clausole dello schema di contratto posto a base di gara in quanto l’invalidità di detto schema non è ricollegabile all’eventuale valutazione di legittimità della procedura di gara medesima, ma può semmai dare luogo alla successiva sostituzione delle medesime clausole eventualmente viziate, previo accordo contrattuale tra le parti o previa dichiarazione di nullità delle stesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>a) &#8211; sul ricorso numero di registro generale 8657 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Società Buffet S.r.l.</b> , in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria Capogruppo dell’ATI costituita con Copra Ristorazione e Servizi S.r.l., Consorzio DLF Buffet, Consorzio Copra S.r.l., Consorzio Nazionale Servizi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Adolfo Mario Balestreri e Mario Racco, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, v.le G. Mazzini, 114/B;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ferservizi S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 88; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Gemeaz Cusin S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;<br />
<b>Qui! Group S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; </p>
<p><i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ad adiuvandum:<br />
<b>Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Massimo Pallini e Sergio Vacirca, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Flaminia, 195; </p>
<p>b) &#8211; sul ricorso numero di registro generale 10241 del 2009, proposto da:<br />
<b>Copra Ristorazione e Servizi S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., e <b>Copra Consorzio S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti Adolfo Mario Balestreri e Mario Racco, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, v.le G. Mazzini, 114/B; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ferservizi S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Vinti e Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 88; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Gemeaz Cusin S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;<br />
<b>Qui! Group S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita; </p>
<p><i></p>
<p align=center>In entrambi i ricorsi per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; della nota AD/PRT/P/2009/D06030 di Ferservizi s.p.a., in data 7 ottobre 2009, recante: a) comunicazione di esclusione dell’offerta del Raggruppamento costituito dalle Imprese ricorrenti dalla procedura negoziata per l’istituzione di un “accordo quadro” con un unico operatore per lo svolgimento del “servizio di ristorazione ai dipendenti del Gruppo FS attraverso una rete di circa 120 mense e circa 380 esercizi sostitutivi di mensa ubicati nelle immediate vicinanze di stazioni e impianti ferroviari”; b) contestuale comunicazione dell’aggiudicazione dell’appalto disposta in favore del Raggruppamento costituito dalle Imprese controinteressate;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto;<br />	<br />
&#8211; dei verbali delle sedute di gara, nella parte in cui hanno condotto all’esclusione del Raggruppamento costituito dalle Imprese ricorrenti e alla conseguente aggiudicazione in favore del Raggruppamento costituito dalle Imprese controinteressate;<br />	<br />
in via subordinata:<br />	<br />
&#8211; del bando di gara e della lettera di invito;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri presupposti antecedenti e comunque connessi.<br />	<br />
Con motivi aggiunti al ricorso n. 8657/2009, notificati in data 6 novembre 2009:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di ammissione alla gara delle imprese aggiudicatarie, adottato al termine della fase di preselezione delle concorrenti;<br />	<br />
e/o per la declaratoria<br />	<br />
di inefficacia dell’eventuale contratto d’appalto, ove stipulato;<br />	<br />
nonché per la condanna<br />	<br />
della Ferservizi s.p.a. al risarcimento del danno ingiustamente subito dalle ricorrenti;</p>
<p>Visti i ricorsi ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi di Ferservizi S.p.a. e di Gemeaz Cusin S.p.a.;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento nel primo giudizio dell’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 il I ref. Rosa Perna; <br />	<br />
Uditi l’avv. Balestreri e l’avv. Racco per Buffet s.r.l. e per Copra s.r.l, l’avv. Vinti e l’avv. Barone per Ferservizi s.p.a., l’avv. Vacirca per l’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario e l’avv. Ciampoli per Gemeaz Cusin s.p.a.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con Bando di gara spedito alla G.U.C.E. in data 15 gennaio 2009, Ferservizi s.p.a. indiceva una procedura negoziata per l’istituzione di un “accordo quadro” con un unico operatore, per lo svolgimento del “servizio di ristorazione ai dipendenti del Gruppo FS attraverso una rete di circa 120 mense e circa 380 esercizi sostitutivi di mensa ubicati nelle immediate vicinanze di stazioni e impianti ferroviari”.<br />	<br />
Il valore complessivo dell’accordo quadro risulta pari a euro 280.000.000, per una durata di cinque anni.<br />	<br />
Entro il termine previsto dalla lettera di invito, solo due concorrenti presentavano regolare offerta, l’ATI che fa capo a Buffet S.r.l. e l’ATI che fa capo a Gemeaz Cusin S.p.a..<br />	<br />
Nel corso della seduta di gara del 5 ottobre 2009, la Commissione procedeva a verificare la conformità della documentazione amministrativa allegata alle offerte con le prescrizioni di legge e con quelle della <i>lex specialis</i> di gara.<br />	<br />
Al riguardo, veniva riscontrata la conformità alle citate prescrizioni della documentazione presentata dal concorrente n. 1 (ATI Gemeaz Cusin), mentre, con riferimento all’offerta presentata dal concorrente n. 2 (ATI Buffet), veniva rilevata l’assenza di alcune dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di cause di esclusione in capo a talune imprese indicate, dai consorzi mandanti DLF Buffet e Copra, quali esecutrici materiali dell’appalto.<br />	<br />
In particolare, la Commissione rilevava che “.. i Consorzi DLF Buffet e Copra non hanno prodotto la documentazione predetta relativamente alle imprese designate quali esecutrici. Neanche i Consorzi stessi hanno dichiarato/attestato il possesso dei requisiti in capo alle predette esecutrici”.<br />	<br />
Nel corso della successiva seduta pubblica del 6 ottobre 2009, la Commissione di Gara procedeva quindi a comunicare la mancata ammissione dell’ATI Buffet alle successive fasi per non aver “comprovato/attestato il possesso dei requisiti generali in capo alle consorziate designate quali esecutrici del servizio dal Consorzio COPRA (Copra Med e Nettuno multi servizi) e dal Consorzio DLF Buffet (Asso s.r.l. – Ristobar DLF Pistoia s.r.l. – Dielleffe Group s.r.l. – Dielleffe Servizi s.r.l. in aggiunta a quelle già prequalificate)”. Quanto all’ATI Gemeaz Cusin, risultata ammessa alla successiva fase, si procedeva alla valutazione dell’offerta tecnica e, dopo la verifica dell’offerta economica, la stessa veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria, mentre veniva dichiarata esclusa l’ATI Buffet.<br />	<br />
Tale determinazione veniva portata a conoscenza dell’A.T.I. Buffet con nota di Ferservizi s.p.a. prot. AD/PRT/P/2009/DO06030, trasmessa a mezzo fax in data 7.10.2009. <br />	<br />
Con il primo ricorso (RG n. 8657/2009) in epigrafe la società Buffet, in proprio e quale mandataria dell’ATI, impugnava, chiedendone l’annullamento: &#8211; in primo luogo, l’esclusione della propria offerta e l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’ATI Gemeaz Cusin, unitamente a tutti gli atti di gara, per far valere il proprio interesse diretto all’aggiudicazione della commessa; &#8211; in via subordinata, la <i>lex specialis </i>di gara, onde far valere comunque il proprio interesse strumentale alla rinnovazione della procedura competitiva, in ragione della presenza di fatto, nel contesto della procedura negoziata, di due sole offerte valide.<br />	<br />
Questi i motivi dedotti:<br />	<br />
I) In via principale, in relazione alla tutela dell’interesse a conseguire l’affidamento del servizio, principalmente azionato, <br />	<br />
I.1) sulla esclusione dell’ATI Buffet dalla procedura di gara.<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione della legge concorsuale e, segnatamente, del punto III.2.1 del Bando di gara; violazione del generale principio del <i>favor minimae partecipationis;</i><br />	<br />
in subordine: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 241/1990 e dell’art. 46 del D.Lgs n. 163/2006;<br />	<br />
I.2) sull’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’ATI Gemeaz Cusin s.p.a.<br />	<br />
Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei generali principi di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa;<br />	<br />
II) In via subordinata, per la tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, <br />	<br />
II.1) sulla legge di gara<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 83, comma 4, DLgs n. 163/06;<br />	<br />
2) violazione di legge in relazione all’art. 26, comma 6, del DLgs n. 81/2008;<br />	<br />
3) violazione dei generali principi in tema di contratti pubblici con riguardo al contenuto delle prestazioni dell’impresa appaltatrice; eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;<br />	<br />
3.1) violazione dell’art. 4 del DLgs n. 231/2002;<br />	<br />
3.2) violazione dell’art. 1660 cod. civ. e dell’art. 132 del DLgs n. 163/2006;<br />	<br />
3.3) violazione da parte di Ferservizi s.p.a. degli accordi raggiunti con il gestore uscente del servizio in ordine alla liquidazione degli investimenti effettuati.<br />	<br />
Successivamente, in esito all’accesso alla documentazione del procedimento di gara, eseguito in data 3 novembre 2009 dalle imprese ricorrenti, la Buffet proponeva atto di motivi aggiunti, notificati il successivo 6 novembre, avverso il provvedimento, dagli estremi sconosciuti, di ammissione alla gara delle imprese aggiudicatarie, di cui chiedeva l’annullamento per il seguente unico motivo:<br />	<br />
violazione e/o falsa applicazione della legge concorsuale e, segnatamente, del punto III.2.1 del bando di gara; violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti e dell’imparzialità dell’Amministrazione.<br />	<br />
Frattanto anche Copra Ristorazione e Servizi s.r.l. e Consorzio Copra S.r.l., imprese mandanti riunite nell’ATI capeggiata da Buffet, con il secondo ricorso (RG n. 10241/2009) in epigrafe impugnavano la procedura di gara <i>de qua,</i> proponendo le medesime censure di cui al primo ricorso e all’atto di motivi aggiunti.<br />	<br />
In entrambi i giudizi si costituiva Ferservizi s.p.a. chiedendo il rigetto dei gravami per infondatezza nel merito.<br />	<br />
Nei suddetti giudizi si costituiva altresì Gemeaz Cusin s.p.a., pregiudizialmente eccependo l’inammissibilità dei ricorsi in epigrafe per carenza di interesse delle imprese ricorrenti, e ne chiedeva la reiezione nel merito. <br />	<br />
Nel primo giudizio, inoltre, l’Associazione Nazionale Dopolavoro Ferroviario spiegava intervento ad adjuvandum, insistendo per l’annullamento degli atti gravati. <br />	<br />
Con ordinanza n. 5293/2009 del 12 novembre 2009, la Sezione respingeva l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, proposta incidentalmente con il primo ricorso; l’ordinanza collegiale veniva riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 6411/2009 del 18 dicembre 2009. <br />	<br />
All’udienza dell’11 febbraio 2010 entrambe le cause sono state riservate dal Collegio per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio deve preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati per motivi di connessione soggettiva ed oggettiva, avendo tali gravami ad oggetto gli stessi atti di una medesima procedura di gara, ed essendo proposti, rispettivamente, dalla mandataria capogruppo dell’ATI e da due imprese mandanti riunite nella stessa ATI. Peraltro, avendo i ricorsi identico contenuto, la disamina sarà svolta sul primo di essi, e le conclusioni cui si perverrà saranno estese anche al secondo. <br />	<br />
Partendo dal primo ricorso, in via pregiudiziale il Collegio deve altresì pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse della ricorrente Buffet, sollevata da Gemeaz Cusin nei propri scritti difensivi.<br />	<br />
Quanto al ricorso introduttivo, osserva il Collegio che la ricorrente, contesta ad un tempo sia la propria esclusione dalla procedura di gara sia l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’A.T.I. Gemeaz Cusin. A tal riguardo, la controinteressata eccepisce il difetto di interesse a ricorrere dell’odierna deducente, quanto all’atto di esclusione dalla gara, perché la ricorrente non avrebbe dimostrato l’interesse concreto alla impugnativa consistente nella circostanza che, in caso di riammissione, la propria offerta si collocherebbe al primo posto in graduatoria; quanto al provvedimento di aggiudicazione, poiché Buffet non sarebbe legittimata a proporre contestazioni di sorta con riguardo all’ammissione degli altri concorrenti, essendo legittimamente esclusa dalla procedura.<br />	<br />
Entrambi i denunziati profili di inammissibilità sono privi di fondamento.<br />	<br />
Il Collegio rileva in proposito che, con i motivi proposti in via principale, la ricorrente contesta congiuntamente e contestualmente la propria esclusione dalla gara e l’aggiudicazione della stessa in favore dell’A.T.I. Gemeaz, in tal modo agendo per la tutela di un interesse diretto all’aggiudicazione della gara, interesse che può trovare soddisfazione, in questa sede giurisdizionale, solo a seguito e per effetto dell’accoglimento dei motivi di ricorso proposti tanto avverso l’esclusione quanto avverso l’aggiudicazione gravate, con conseguente annullamento di entrambi gli atti e contestuale riammissione della ricorrente alla procedura e successiva aggiudicazione della gara in suo favore, trattandosi di procedura in cui hanno presentato offerta valida soltanto due concorrenti, l’A.T.I. Buffet e l’A.T.I. Gemeaz. E invero, come l’esclusione della ricorrente dalla procedura disposta dalla stazione appaltante determinava l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, unica concorrente rimasta in gara, allo stesso modo, l’eventuale riammissione della ricorrente con contestuale estromissione della controinteressata a seguito di un eventuale accoglimento del ricorso in epigrafe, condurrebbe alla aggiudicazione della gara in favore dell’odierna deducente; e pertanto sussiste in capo alla Buffet, odierna ricorrente, un interesse concreto, diretto e attuale a ricorrere e a contestare, in via principale, sia la propria esclusione dalla procedura di gara sia l’ammissione della concorrente risultata aggiudicataria.<br />	<br />
Con il primo motivo, organizzato in una articolata serie di censure, parte ricorrente contesta, in primo luogo, il provvedimento di esclusione dell’A.T.I. Buffet dalla procedura di gara, deducendone l’illegittimità per violazione della <i>lex specialis </i>di gara (riguardo al punto III.2.I del Bando di gara) e del generale principio del <i>favor maximae partecipationis</i>, nonché, in subordine, per contrasto con il principio di cooperazione di cui all’art. 46 del DLgs n. 163/2006; in secondo luogo, l’aggiudicazione contestuale in favore dell’A.T.I. Gemeaz Cusin sotto il profilo della illegittima ammissione alla gara della aggiudicataria per violazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa. <br />	<br />
Quanto al primo profilo di censura, la ricorrente lamenta che l’esclusione dell’A.T.I. si basa sulla mancata presentazione, da parte di due soggetti facenti parte dell’ A.T.I. medesima (il Consorzio Copra s.r.l. e il Consorzio DLF Buffet s.r.l.), delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle Imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio, con ritenuta violazione del punto III.2.1 del Bando di gara e conseguente esclusione dell’A.T.I. Buffet dalla procedura di gara da parte della stazione appaltante.<br />	<br />
Secondo la tesi di parte ricorrente, invero, la clausola del Bando invocata da Ferservizi, nel precisare che “in caso di riunione di imprese … tali requisiti debbono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte della riunione stessa”, sarebbe chiara nel senso di imporre, nel caso di partecipazione di concorrenti in forma raggruppata, il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a ciascuno dei soggetti raggruppati e non anche in capo a ciascun soggetto facente parte, a propria volta, del singolo soggetto raggruppato.<br />	<br />
Tale interpretazione, secondo la Buffet, troverebbe conferma in altre clausole del bando e della lettera di invito, e precisamente nei punti III.2.2 e III.2.3 del bando di gara sui requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (“nel caso di Consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del d.lgs n. 163/2006, tutti i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio stesso”) e nella pag. 11 della lettera d’invito, ove si stabilisce, per i Consorzi di imprese, l’onere di dichiarare, nel contesto della busta A, “le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre” e “le quote di servizio (in termini percentuali) che verranno eseguite dalle singole imprese consorziate”.<br />	<br />
Pertanto, secondo l’assunto di parte ricorrente, nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ciascun soggetto raggruppato dovrebbe attestare il possesso dei requisiti di carattere generale; nell’ipotesi di partecipazione alla procedura di gara da parte di Consorzi, i requisiti di capacità speciale (tecnico-professionale ed economico-finanziaria) dovrebbero essere imputati al Consorzio in quanto tale, e non anche alle singole Imprese consorziate; in esito alla chiusura della fase di prequalificazione, i Consorzi dovrebbero attestare unicamente l’identità delle singole imprese consorziate incaricate dell’effettiva esecuzione del servizio e non anche il possesso dei requisiti prescritti per la fase di prequalificazione (di carattere generale e speciale) in capo alle stesse consorziate. <br />	<br />
Di conseguenza, secondo la tesi attorea, nella procedura <i>de qua </i>la Commissione di gara avrebbe dovuto dare stretta applicazione al contenuto dispositivo della <i>lex specialis</i> di gara e, comunque, ove pure si fosse rinvenuta un’ambiguità o un’incongruenza nella formulazione delle relative clausole, il ricorso al consolidato principio del <i>favor maximae partecipationis </i>avrebbe dovuto impedire l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente dalla gara.<br />	<br />
Le censure non sono nel loro complesso meritevoli di positivo apprezzamento.<br />	<br />
In via preliminare, osserva il Collegio che nella nota in data 7.10.2009, Ferservizi s.p.a. disponeva l’esclusione dell’offerta della ricorrente dalla gara in oggetto “in quanto: &#8211; il Consorzio COPRA (mandante del RTI) ha indicato in sede di offerta quali imprese consorziate esecutrici del servizio per la parte di spettanza del Consorzio le imprese Copra Med s.r.l. e Nettuno Multiservizi s.r.l. senza dichiararne/attestarne il possesso dei requisiti di carattere generale (punto III.2.1 dell’avviso di gara); &#8211; il Consorzio DLF Buffet (mandante del RTI), alle imprese indicate in sede di prequalifica quali esecutrici del servizio producendo idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (punto III.2.1 dell’avviso di gara), ne ha aggiunte in fase di offerta n. 4 (Asso s.r.l. – Ristobar Pistoia s.r.l – Dielleffe Group s.r.l. – Dielleffe Servizi s.r.l.) senza, tuttavia, in tale sede dichiarane/attestarne il possesso dei requisiti di carattere generale…”.<br />	<br />
Orbene, dall’esame degli atti di gara, il Collegio evince incontrovertibilmente che due imprese mandanti riunite nell’ATI Buffet non hanno dichiarato/attestato il possesso dei requisiti di carattere generale in capo a imprese loro consorziate, indicate quali esecutrici del servizio e ciò ha costituito legittima causa di esclusione dell’A.T.I. ricorrente dalla gara.<br />	<br />
Contrariamente all’assunto di quest’ultima, infatti, la descritta condotta integra una evidente violazione del disposto del punto III.2.1 dell’avviso di gara il quale, in tema di situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale, alla lett. d) espressamente dispone che “in caso di riunione di imprese (R.T.I./G.E.I.E./Consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c-e DLgs n. 163/2006) tali requisiti debbono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte della riunione stessa.” <br />	<br />
E invero, di fronte al chiaro disposto normativo, risulta agevole ritenere, secondo il significato letterale e logico della richiamata lettera d), che i Consorzi dovessero attestare il possesso dei requisiti di tutte le imprese loro consorziate individuate come esecutrici delle prestazioni scaturenti dal contratto.<br />	<br />
Una siffatta lettura della disposizione in esame risulta confermata dal raffronto con la previsione della lettera di invito la quale, al Capo II , pagg. 4 e 5, con riguardo all’ipotesi in cui vi sia una modificazione soggettiva del concorrente tra la fase di prequalifica e l’offerta, dispone che le dichiarazioni del possesso dei requisiti di moralità debbano essere presentate da tutti i soggetti giuridici che assumono il ruolo di mandanti e che non sono stati prequalificati, aggiungendo che ”nell’ipotesi in cui uno di questi soggetti sia un Consorzio di cui all’art. 34 lett. b) e c) tali requisiti debbono essere posseduti dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio concorre”.<br />	<br />
Dalla congiunta lettura del bando e della lettera di invito, dunque, risulta con chiarezza la sussistenza dell’onere di attestare, in una qualunque fase della gara, il possesso dei requisiti di moralità da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici dell’appalto, recando la <i>lex specialis</i> di gara una specifica prescrizione in tal senso e pertanto l’interpretazione seguita dalla Commissione di gara deve considerarsi immune dai vizi denunciati.<br />	<br />
Tale onere attestativo, peraltro, oltre che dalle richiamate clausole di gara, discende anche dalle norme di legge in materia di pubbliche gare ed è affermato anche dalla costante giurisprudenza amministrativa.<br />	<br />
Invero, secondo la regola generale posta per tutti i tipi di consorzi, siano essi stabili, di cooperative o ordinari, nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi i consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre (artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006).<br />	<br />
Conseguentemente, il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d’appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico e della moralità, va documentato e verificato non solo in capo al consorzio, ma anche in capo alle singole imprese consorziate designate quali esecutrici del servizio. Pertanto, quale che sia la forma del consorzio, “è fuori discussione che esso debba dare la dimostrazione, nei modi previsti, del possesso dei requisiti di tutti i consorziati che vengano individuati come esecutori delle prestazioni scaturenti dal contratto” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 21.4.2008, n. 1778; id., 7.4.2008, n. 1485 ), <br />	<br />
Parimenti infondata è la censura con la quale si lamenta la violazione del principio della massima partecipazione alla gara pubblica.<br />	<br />
A tal riguardo, il Collegio ha ben presente che la giurisprudenza ammette il ricorso a tale principio solo in presenza di disposizioni ambigue, di non pacifica interpretazione, consentendo un’interpretazione delle disposizioni che regolano la gara la quale consenta la più ampia ammissione dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 dicembre 2001, n. 6250).<br />	<br />
Tuttavia, nel caso di specie tale principio non poteva essere invocato per impedire l’esclusione dell’offerta della ricorrente da un lato perché, per le considerazioni già svolte, nessuna ambiguità era presente nella <i>lex specialis </i>di gara, dall’altro in quanto, come affermato dal giudice di seconde cure, il principio di massima partecipazione si pone come criterio ermeneutico sussidiario e residuale, applicabile solo in assenza di un’espressa comminatoria di esclusione – ad opera della legge o del bando di gara &#8211; mentre recede a fronte del criterio formale che contempla il possesso e/o la documentazione di un determinato requisito di partecipazione “pena l’esclusione” (CGA, Sez. giur., 20.5.2005, n. 448). Diversamente ritenendo, la normativa sui consorzi si tradurrebbe in uno strumento idoneo a consentire, mediante aggregazione in forma consortile di società prive dei requisiti di legge per la partecipazione alle gare pubbliche, l’aggiramento di inderogabili prescrizioni normative discendenti dai principi generali delle procedure di evidenza pubblica (Cons. St., Sez. V, 30.1.2002, n. 507).<br />	<br />
Priva di pregio appare altresì l’ulteriore censura secondo la quale, dinanzi alla asserita carenza documentale della ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto consentire l’integrazione documentale, ai sensi dell’art. 46 del DLgs n. 163/2006.<br />	<br />
Tale norma prevede che “Nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.<br />	<br />
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, seguito anche da questa Sezione (Sent. 11.4.2005, n. 2640), l’integrazione documentale è ammissibile qualora si sia in presenza di documenti originariamente incompleti, perché in tal caso non si arreca alcun pregiudizio alla <i>par condicio</i> tra i concorrenti; nel caso invece della assoluta mancanza di dichiarazioni previste nel bando a pena di esclusione e che attengono a requisiti essenziali per la partecipazione alla gara, l’integrazione documentale – a sanatoria di un errore originario nella presentazione della domanda –verrebbe ad incidere sulla <i>par condicio</i> tra i concorrenti, violando il principio di imparzialità che vige nello svolgimento delle gare. E pertanto “la regolarizzazione documentale può essere consentita quando i vizi siano puramente formali o chiaramente imputabili a errore solo materiale, e sempre che riguardino dichiarazioni o documenti che non sono richiesti a pena di esclusione, non essendo, in quest&#8217;ultima ipotesi, consentita la sanatoria o l&#8217;integrazione postuma che si tradurrebbero in una violazione dei termini massimi di presentazione dell&#8217;offerta e, in definitiva, in una violazione della par condicio&#8221; (Consiglio Stato, Sez. V, 22.10.2007, n. 5511; id., IV, 19.6.2006 , n. 3660).<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato che il limite del potere di integrazione documentale nelle gare è costituito proprio dal rispetto della <i>par condicio</i> dei concorrenti, con la conseguenza che la richiesta di integrazione e di chiarimenti non deve tradursi in un’indebita sostituzione della stazione appaltante alla diligenza esigibile, da parte di tutti i concorrenti alla procedura selettiva, a produrre la completa documentazione: pertanto il potere integrativo non è estensibile all’ipotesi di presentazione di documenti nuovi oltre il termine fissato dal bando di gara (T.A.R. Marche 28.10.2003, n. 1281; T.A.R. Lazio, sez. III, 11.3.2003, n. 1833). <br />	<br />
Per completezza d’analisi, giova soggiungere che in ogni caso, per poter ricorrere all’integrazione documentale, occorre che il bando di gara presenti profili di ambiguità e che l’irregolarità non sia sanzionata a pena di esclusione, elementi questi che, come già rilevato, non ricorrono nel caso di specie.<br />	<br />
Con l’ultima censura, rubricata al punto I.2 del primo motivo di ricorso, la ricorrente contesta l’aggiudicazione della gara in favore della odierna controinteressata, deducendo l’illegittimità dell’ammissione alla procedura selettiva dell’A.T.I. Gemeaz Cusin per asserita incompatibilità ad assumere il servizio di ristorazione di cui si tratta. Ciò in quanto la società Qui! Group s.p.a., mandante dell’A.T.I. aggiudicataria, controllerebbe la società Q.N. Financial Service e quest’ultima sarebbe nel contempo incaricata da Ferservizi della gestione e del controllo delle registrazioni dei pasti erogati nelle mense e negli esercizi sostitutivi di mensa in favore dei dipendenti del Gruppo FS, in tal modo svolgendo il ruolo di controllore rispetto al soggetto risultato aggiudicatario dell’appalto in controversia.<br />	<br />
La doglianza non può essere condivisa.<br />	<br />
Contrariamente all’assunto della deducente, osserva il Collegio che la società Q.N. Financial Service non risulta svolgere funzioni di controllo sull’operato del soggetto che gestisce l’appalto <i>de quo</i>, essendo piuttosto deputata, in base al contratto con Ferservizi e al relativo capitolato tecnico (Appendice 17), a compiti di natura tecnica, aventi ad oggetto dati provenienti dai terminali collocati all’interno delle mense-esercizi sostitutivi, consistenti nel ricevimento, nella elaborazione e nella trasmissione dei dati stessi a Ferservizi, alla quale soltanto competono le successive funzioni di verifica, controllo e gestione per l’effettuazione dei pagamenti dovuti all’appaltatore.<br />	<br />
Prima di passare al secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene opportuno interporre l’esame dei motivi aggiunti proposti dalla Buffet, che hanno priorità logica rispetto alle residue censure del ricorso introduttivo, in quanto parimenti contestano il provvedimento di ammissione alla gara dell’A.T.I. controinteressata.<br />	<br />
Parte ricorrente effettuava, in data 3 novembre 2009, accesso agli atti del procedimento di gara, riscontrando asseriti vizi della procedura che avrebbero dovuto condurre alla esclusione dell’aggiudicataria fin dalla fase di preselezione.<br />	<br />
Più precisamente, deduce la società Buffet che in fase di prequalificazione, mentre la QUI! Group S.p.a. presentava le prescritte dichiarazioni relative a tutti i soggetti aventi ruolo di rappresentanza della stessa, la Gemeaz Cusin S.p.a. produceva solo le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del DLgs n. 163/06 rese da Romano Macca, legale rappresentante della medesima, il quale attestava l’insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 nonché l’insussistenza delle medesime ipotesi preclusive a carico del sig. Roberto Cusin (nella sua veste di ex Presidente, cessato dalla carica, del Consiglio di Amministrazione della Gemeaz Cusin), mentre mancherebbero le corrispondenti dichiarazioni di Fabio Cusin, Emanuele Cairo e Marco Pennisi, consiglieri di amministrazione di tale Società.<br />	<br />
La censura non appare meritevole di positivo apprezzamento.<br />	<br />
Osserva il Collegio che, a norma dell’art. 38, comma 1, lett. c) del DLgs n. 163/06, l’onere della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti in parola incombe, ove si tratti di società di capitali o di consorzi, sugli amministratori muniti di potere di rappresentanza oltre che sui direttori tecnici.<br />	<br />
Orbene, dalla documentazione di causa si rileva che, sia al momento della prequalificazione – nel quale la ragione sociale della ricorrente era Gemeaz Cusin Ristorazione s.r.l. &#8211; sia al momento dell’offerta, il potere di rappresentanza legale della società era attribuito soltanto al Presidente e Amministratore delegato Fabio Cusin sicché &#8211; a parte il procuratore firmatario dell’offerta sig. Romano Macca &#8211; solo il predetto soggetto era tenuto a rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 citato. Nessuna dichiarazione doveva invece essere presentata dai consiglieri di amministrazione Emanuele Cairo e Marco Pennisi, non essendo gli stessi dotati di autonomi poteri di rappresentanza legale e non tenuti, pertanto, a soddisfare gli obblighi dichiarativi di cui all’art. 38 sopra citato.<br />	<br />
Ciò premesso, in relazione alla asserita omissione attestativa del dott. Fabio Cusin, il Collegio non può non rilevare che la doglianza di parte ricorrente è infondata in punto di fatto, avendo il soggetto in questione reso la prescritta dichiarazione ex art. 38 in data 13 febbraio 2009, sin dalla fase di prequalificazione. La dichiarazione in questione risulta infatti acquisita agli atti di causa per mezzo delle produzioni documentali, sia della controinteressata Gemeaz Cusin (doc. 1), sia di Ferservizi s.p.a. (doc. 10); tale dichiarazione veniva resa in data 13 febbraio 2009, sul modello messo a disposizione dalla società Ferservizi “Facsimile n. 2 bis” ed in essa si attestava l’insussistenza a carico del dott. Cusin delle cause d’esclusione di cui all’art. 38 del DLgs 163/06.<br />	<br />
La suddetta circostanza trova peraltro conferma anche nel verbale n. 1 della Commissione giudicatrice, in data 5 ottobre 2009, concernente le operazioni di verifica documentale svolte in fase di prequalifica (doc. n. 2 della società Gemeaz ; doc. n. 11 di Ferservizi s.p.a.).<br />	<br />
In particolare, nella tabella allegata al suddetto verbale, colonna n. 3, si fa riferimento per la società Gemeaz Cusin, alla sussistenza di dichiarazioni ex art 38 del DLgs n. 163/06 rese da n. 2 soggetti e, quindi, non solo dall’institore, sig. Romano Macca ma anche dal dott. Fabio Cusin.<br />	<br />
Né, alla luce delle produzioni documentali richiamate, appare sostenibile la tesi difensiva di parte ricorrente, secondo cui il riferimento a n. 2 soggetti di cui alla richiamata tabella sarebbe riferibile, non già al numero di soggetti che avevano reso la dichiarazione, bensì al numero di persone in relazione alle quali il sig. Romano Macca aveva reso la dichiarazione, vale a dire sè medesimo e il cessato amministratore Roberto Cusin. <br />	<br />
Infatti a comprova che, sulla tabella allegata al verbale delle operazioni di prequalifica, la Commissione si è attenuta al criterio di indicare il numero dei soggetti che avevano reso la dichiarazione e non quello dei soggetti cui la dichiarazione si riferiva, la difesa dell’amministrazione nella memoria depositata il 5 febbraio 2010 evidenzia che tale criterio è stato seguito in particolare, anche per la società Ristodlf S.r.l., consorziata del Consorzio DLF Buffet, ove sono stati indicati tre soggetti (dichiaranti) mentre le dichiarazioni rese erano più numerose e riguardavano anche gli amministratori e/o i legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (cfr., in particolare, le numerose dichiarazioni rese dagli amministratori di Ristodlf relativamente all’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, redatte sui modelli “Facsimile” n. 2 e n. 2bis, depositate in copia da Ferservizi S.p.a.). <br />	<br />
Dunque, ove si seguisse il ragionamento di parte ricorrente, dovrebbe ritenersi che solo tre delle dichiarazioni rese da una delle Società mandanti del Raggruppamento istante sarebbero state prodotte e non anche tutte le altre concernenti soggetti diversi.<br />	<br />
Pertanto, considerando che la circostanza fattuale, relativa all’assolvimento dell’onere dichiarativo da parte del dott. Fabio Cusin, risulta attestata dal verbale delle operazioni di prequalifica, il Collegio ritiene che ciò costituisca prova sufficiente per dichiarare infondate le censure svolte dalla ricorrente; difatti, considerato che il predetto verbale ha natura di atto pubblico, facente piena prova fino a querela di falso della verità dei fatti in esso riportati, non è possibile, a norma dell’art. 2700 cod. civ., contestarne o confutarne in questa sede il contenuto, come si vorrebbe da Buffet s.r.l..<br />	<br />
Identiche considerazioni valgono per il documento prodotto con il n. 10 da Ferservizi S.p.a. e con il n. 1 da Gemeaz Cusin, che ove non fosse stato prodotto in gara dovrebbe inevitabilmente ritenersi falso e come tale suscettibile di contestazione nelle apposite sedi giudiziarie. <br />	<br />
L’assunto di parte ricorrente, secondo cui il dott. Fabio Cusin non avrebbe reso la prescritta dichiarazione, pertanto, non merita adesione in quanto in contrasto con la rappresentazione dei fatti e delle operazioni risultante dal predetto verbale.<br />	<br />
In relazione a quanto precede, ininfluenti si rivelano le n. 3 dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà – depositate in giudizio da Ferservizi in data 29 gennaio 2010 &#8211; rese rispettivamente dai sigg. ri Vito Gurrieri, Antonio D’Ilario, Mariacristina Valenti e Andrea Valletti, in qualità di impiegati/funzionari della stazione appaltante, tutte volte a confermare la presenza della prescritta dichiarazione sul possesso dei requisiti tra i documenti presentati dalla Gemeaz Cusin in sede di prequalifica. Tali dichiarazioni, invero, nulla potrebbero aggiungere all’efficacia probatoria del verbale di gara, ove coerenti col suo contenuto e pertanto meramente confermative, mentre non potrebbero sconfessarne il contenuto se in contrasto con esso, attesa la sua valenza di atto pubblico.<br />	<br />
In ogni caso, esse si manifestano inammissibili perché, essendo volte a introdurre nel presente giudizio prove testimoniali, non consentite nel processo amministrativo, sono inutilizzabili.<br />	<br />
Infine, nessuna prova della inesistenza della dichiarazione del dott. Fabio Cusin può rappresentare la circostanza, invocata da parte ricorrente, secondo cui detta dichiarazione non risulterebbe indicata nell’elenco dei documenti rilasciati all’A.T.I. ricorrente in sede di accesso; lo stesso verbale di accesso, invero, nell’attestare che si è “provveduto ad effettuare la copia della documentazione richiesta dall’impresa Buffet nella precedente seduta di accesso agli atti del 29 ottobre 2009 con le modalità e limitazioni nella stessa indicate manifestando la propria disponibilità sin da ora a <i>colmare</i> eventuali errori/carenze di fotocopiatura”, rende evidente che la documentazione resa accessibile in quella sede non esauriva con sicurezza l’intero materiale, di notevole mole e complessità, oggetto della procedura di gara impugnata.<br />	<br />
Per le considerazioni sin qui complessivamente svolte, sia il primo motivo di ricorso sia i motivi aggiunti, parimenti spiegati dalla ricorrente a tutela del proprio interesse diretto alla aggiudicazione dell’appalto <i>de quo</i>, sono infondati.<br />	<br />
Il Collegio deve quindi procedere all’esame del secondo gruppo di motivi del ricorso introduttivo, con cui la società Buffet, facendo valere un interesse strumentale all’annullamento della procedura <i>de qua</i>, contesta la <i>lex specialis </i>di gara sotto differenti profili. <br />	<br />
In proposito va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata in relazione a tali motivi per asserita carenza di legittimazione della ricorrente a contestare le regole del confronto concorrenziale di una gara dalla quale è stata legittimamente esclusa.<br />	<br />
L’assunto, infatti, non è condivisibile in quanto, una volta verificata la infondatezza delle censure proposte in via principale dalla ricorrente, avverso la propria esclusione e avverso l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, a tutela del proprio interesse diretto all’aggiudicazione dell’appalto, viene in rilievo come attuale e concreto, trattandosi di gara con due sole offerte validamente presentate (Gemeaz Cusin, aggiudicataria e Buffet s.r.l., esclusa), l’interesse strumentale della ricorrente all’annullamento della gara, al fine della sua rinnovazione con possibile aggiudicazione dell’appalto in sede di riedizione della gara mondata dei censurati profili di illegittimità.<br />	<br />
Con la prima doglianza si censura la disciplina concorsuale per asserita violazione dell’art. 83, comma 4, del DLgs n. 163/2006, laddove si statuisce che “il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede …i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi”. Deduce al riguardo la ricorrente che la lettera di invito, al capo VIII, ai fini della valutazione delle offerte, riserva 70/100 punti alla componente economica e i residui 30/100 punti al profilo tecnico-progettuale, individuando i criteri di valutazione; tuttavia la medesima lettera d’invito non indicherebbe alcun sub-criterio di valutazione. Tale violazione dell’art. 83, per quanto riguarda i criteri “menu” e “modalità di svolgimento del servizio”, condurrebbe altresì ad ulteriori gravi conseguenze, in quanto in ordine a tali criteri l’asserita mancanza di sub-criteri ponderali avrebbe impedito alle imprese concorrenti di individuare <i>ex ante</i> i profili di maggior rilievo nella fase valutativa.<br />	<br />
La censura va disattesa.<br />	<br />
Osserva il Collegio che la lettera d’invito, al capo VIII, individuava una serie di criteri di valutazione dell’offerta tecnica corrispondenti ad altrettanti <i>items </i>(rispettivamente: piano delle pulizie, progetto marchio, piano annuale formazione, curricula dei coordinatori del servizio, piano per la gestione delle emergenze, menù, modalità di svolgimento del servizio), con l’indicazione dei punteggi massimi attribuibili per ciascuno di essi.<br />	<br />
Ora, va considerato che: a) &#8211; i criteri predetti facevano riferimento a profili specifici dell’offerta, chiaramente individuati, per ciascuno dei quali la stessa lettera d’invito, a pag. 12, riportava i riferimenti al Capitolato tecnico da tenere presenti per la formulazione da parte delle imprese della proposta su ciascuno degli aspetti in argomento; b) &#8211; per ciascuno dei detti criteri si stabiliva un determinato peso ponderale, da un minimo di 2 punti a un massimo di 10 punti, in dipendenza della rilevanza e dell’importanza in senso relativo del singolo criterio valutativo; c) &#8211; sempre a pagina 12, la lettera d’invito aveva cura di evidenziare “che i punti da n. 1 a n. 5 comportano l’elaborazione da parte del concorrente di una proposta progettuale di erogazione dei servizi cui i punti fanno riferimento, mentre i punti nn. 6 e 7 dovranno sostanziarsi in una proposta “migliorativa” rispetto ai servizi minimi indicati ai relativi punti del capitolato tecnico”. Ne consegue che non sussistono, nella specie, le carenze evidenziate a proposito della normativa di gara.<br />	<br />
E invero, alla luce delle prescrizioni complessivamente contenute nella lettera d’invito, nonché nel capitolato tecnico dalla stessa richiamato, ritiene il Collegio che gli aspetti da prendere in considerazione nella valutazione delle offerte risultavano individuati con chiarezza e compiutezza dalla lex di gara, e tali aspetti fungevano da criteri valutativi, ordinati secondo la diversa ponderazione attribuita dal punteggio, indicato nel massimo, a ciascuno di essi attribuibile.<br />	<br />
Anche l’ulteriore profilo di censura, relativo ai criteri di cui ai nn. 6 e 7, è da disattendere.<br />	<br />
Alle considerazioni sin qui svolte, infatti, vi è da aggiungere che nel capitolato tecnico venivano non solo analiticamente previsti gli standard minimi richiesti, ma altresì indicati gli aspetti che potevano formare oggetto di miglioramento da parte delle imprese, attinenti sia alle modalità di esecuzione e alla tipologia del servizio (art. 22) sia alle variazioni del menù (art. 57), per cui le imprese avevano ben chiaro gia <i>ex ante </i>quali fossero i profili di rilievo nella valutazione dell’offerta tecnica.<br />	<br />
Con la seconda censura parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 26, comma 6, del DLgs n. 81/2008, recante norme sulla “tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro”, per avere Ferservizi s.p.a. omesso la prescritta indicazione nel bando di gara dell’entità degli oneri relativi alla sicurezza.<br />	<br />
Il rilievo non appare convincente, in quanto la procedura di gara riguardava l’affidamento di un accordo quadro che, come tale, non comportava oneri per la sicurezza; in quello stadio della procedura, pertanto, non si rendeva applicabile la disposizione invocata dalla ricorrente, mentre gli oneri per la sicurezza sarebbero stati quantificati successivamente, in relazione a ciascun contratto stipulato in applicazione del contratto quadro in questione.<br />	<br />
Con l’ultima doglianza, infine, Buffet s.r.l. solleva censure di carattere privatistico, di dubbia ammissibilità in un giudizio amministrativo, relative a clausole dello schema di contratto posto a base della procedura di gara, deducendone il contrasto con talune prescrizioni di legge inderogabili e vincolanti oltreché con gli accordi negoziali raggiunti tra il gestore uscente del servizio e Ferservizi s.p.a.<br />	<br />
Quanto al primo profilo, la ricorrente censura sia la violazione dell’art. 4 del DLgs n. 231/2002, in materia di decorrenza degli interessi moratori nelle transazioni commerciali, sia la violazione dell’art. 1660, comma 2, cod. civ. e/o dell’art. 132 del DLgs n. 163/2006, in materia di variazioni di opere, lavori o forniture nel corso di esecuzione del contratto. Le censure si palesano inammissibili perché inconferenti nell’economia del presente giudizio, che ha ad oggetto la procedura di gara ad evidenza pubblica, e perché eventualmente proponibili dall’aggiudicatario in sede di sottoscrizione del contratto. Ciò, in quanto, l’eventuale invalidità dello schema di contratto posto a base della gara, non potrebbe comunque ridondare sulla illegittimità della gravata procedura, ma semmai dar luogo, in mancanza di una successiva negoziazione tra le parti, alla automatica sostituzione delle clausole viziate con le corrispondenti previsioni legislative ovvero, ove l’eterointegrazione del contratto non fosse possibile, alla dichiarazione di nullità delle clausole invalide. <br />	<br />
In merito al secondo profilo, ritiene il Collegio che la censura sia inconferente, in quanto la dedotta violazione degli accordi negoziali raggiunti tra il gestore uscente del servizio e Ferservizi s.p.a. potrebbero rilevare nei rapporti, di natura privatistica, tra i due soggetti dell’accordo e non anche sulla legittimità e, conseguentemente, sulla sorte della gara pubblica indetta dalla stazione appaltante per l’aggiudicazione del contratto quadro. <br />	<br />
Anche il secondo gruppo di motivi deve pertanto essere disatteso e il ricorso n. 8657/2009, essendo nel suo complesso infondato, deve essere respinto, unitamente ai motivi aggiunti già esaminati.<br />	<br />
L’identità di contenuto con il ricorso n. 10241/2009 comporta la reiezione di detto gravame per le stesse ragioni più sopra evidenziate.<br />	<br />
Tenuto conto della natura della controversia e della difficoltà delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di entrambi i giudizi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
&#8211; rigetta il ricorso n. 8657/2009 e i motivi aggiunti;<br />	<br />
&#8211; rigetta il ricorso n. 10241/2009;<br />	<br />
&#8211; compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-3-2010-n-4350/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4350</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4325</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4325/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4325/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4325</a></p>
<p>Pres. Politi Est. Martino Chiurco ( Avv. Scognamiglio) c/ Autorità Garante della Concorrenza e Mercato ( Avv. dello Stato) sull&#8217;esclusione del mantenimento di anzianità pregressa nel caso di passaggio di ruolo ad altra amministrazione statale Pubblico impiego – Passaggio di ruolo ad altra amministrazione statale – Mantenimento anzianità – Esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4325/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4325/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4325</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Politi  <i>Est.</i> Martino <br />  Chiurco ( Avv. Scognamiglio) c/ Autorità Garante della Concorrenza<br /> e Mercato ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione del mantenimento di anzianità pregressa nel caso di passaggio di ruolo ad altra amministrazione statale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Passaggio di ruolo  ad altra amministrazione statale  – Mantenimento anzianità – Esclusione – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di pubblico impiego, nell’ipotesi di  passaggio volontario del dipendente da una, ad altra amministrazione, la volontarietà del passaggio esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell’anzianità di servizio precedente ed ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartengono.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04325/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 13547/2003 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 13547 del 2003, proposto da: 	</p>
<p><b>Chiurco Costantino </b>rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Scognamiglio e Renato Scognamiglio, con domicilio eletto presso Claudio Scognamiglio in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 326; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; <b>Autorità Garante della Concorrenza e Mercato</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p><i><b>per l&#8217;accertamento del diritto<br />	<br />
</b></i>del ricorrente alla valutazione dell’anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza ai fini della determinazione del suo trattamento retributivo nonché per la condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento stipendiale, più interessi e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 la d.ssa Silvia Martino e uditi altresì gli avv.ti della parti, come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente, già impiegato della IX qualifica funzionale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espone di essere stato comandato presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su richiesta da questa avanzata con nota n. 24959 del 29 dicembre 1994.<br />	<br />
Il comando è stato poi prorogato, negli anni successivi, sempre su richiesta dell’Autorità.<br />	<br />
Nel periodo del comando, la retribuzione mensile complessiva attribuitagli, in base alla qualifica rivestita e all’anzianità di servizio maturata presso le precedenti amministrazioni dello Stato, lo equiparava al Funzionario di I del ruolo della carriera direttiva dell’Autorità, al 29° livello stipendiale.<br />	<br />
Tale retribuzione era in parte a carico dell’amministrazione di appartenenza, ed a carico della medesima Autorità per la parte relativa alla differenza tra il trattamento economico di un funzionario dello Stato della IX qualifica ed un funzionario dell’Autorità di anzianità corrispondente.<br />	<br />
In data 24 marzo 1997, il sig. Chiurco presentava domanda di inquadramento in ruolo nell’Autorità ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. 15 marzio 1997, n. 59. La norma riconosceva infatti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri “comunque in servizio da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni, enti pubblici non economici e autorità indipendenti” la possibilità di essere inquadrati, a domanda, “nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero”.<br />	<br />
L’Autorità, in data 18 giugno 1997, deliberava di inquadrare l’odierno ricorrente, con decorrenza 18 giugno 1997, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell’Autorità al nono livello stipendiale della qualifica di Funzionario. Questa decisione, non è mai stata notificata al ricorrente il quale, peraltro, non ha constatato alcuna riduzione del proprio stipendio, il cui ammontare è rimasto identico a quello già goduto nel periodo pre – ruolo.<br />	<br />
Solo successivamente ha potuto verificare che la retribuzione attribuitagli corrispondeva al nono livello stipendiale e che, inoltre, gli era stato riconosciuto un assegno <i>ad personam</i>.<br />	<br />
Parte ricorrente sottolinea però che tale assegno non compensa realmente la diminuzione del trattamento economico subita per effetto dell’asseritamente non corretto inquadramento, posto che tanto ha comunque inciso sulle successive progressioni di carriera (attualmente egli è inquadrato nel 14° livello stipendiale) ed inciderà sulla futura determinazione del trattamento di fine rapporto.<br />	<br />
Dalla lettura degli atti esibiti dall’amministrazione (il 20 novembre 2000), egli ha così potuto apprendere che, nella delibera del 18 giugno 2008, non sono stati presi in considerazione né l’anzianità complessiva maturata alle dipendenze dello Stato, né il trattamento economico complessivo percepito come comandato in Autorità. Solo in data 3 giugno 2008, gli è stato poi attribuito un assegno pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile “<i>come retribuzione individuale di anzianità in aggiunta alla retribuzione spettante nel livello di appartenenza</i>” e calcolato in misura pari “<i>alla differenza tra il trattamento economico complessivo spettante alla data del 18 giugno 1997 per il 29° livello della scala stipendiale dei funzionari</i>” e quello attribuitogli per effetto dell’inquadramento in ruolo, al 9° livello della scala stipendiale.<br />	<br />
Avendo vanamente proposto un ricorso alla medesima Autorità, oggi resistente, il sig. Chiurco adisce ora questo Tribunale amministrativo, per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla valutazione dell’ intera anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza ai fini dell’esatto inquadramento retributivo, nonché per sentire condannare l’amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, da versare rispettivamente al programma previdenziale integrativo e all’ente di previdenza nonché delle differenze dovute a titolo di liquidazione e trattamento di fine rapporto.<br />	<br />
Deduce, in particolare, la violazione dell’art. 199 del d.P.R. n. 3/57, dal quale si ritrae il principio della sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto di lavoro del dipendente pubblico, in caso di passaggio da una ad altra amministrazione statale. <br />	<br />
Il ricorrente ricorda di essere transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio con la stessa qualifica già posseduta nell’amministrazione delle Poste sin dal 1° gennaio 1984 (8^ q.f.), ai sensi dell’art. 38, comma 3, l. n. 400/88. Successivamente, egli è stato inquadrato nella 9^ q.f. dei ruoli della Presidenza del Consiglio con il profilo professionale di Direttore amministrativo, con decorrenza 31 dicembre 1990.<br />	<br />
Con l’inquadramento nei ruoli dell’Autorità, tale qualifica è stata equiparata a quella del “funzionario di 9° livello stipendiale”.<br />	<br />
Precisa che, nell’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, così come disciplinato dal Regolamento del 4 aprile 1997 (Bollettino 5/97), le precedenti qualifiche della carriera direttiva sono state accorpate e, dal 1° gennaio 1996, risultano articolate nel modo seguente: Segretario Generale, Dirigenti e Funzionari.<br />	<br />
All’interno di ciascuna delle qualifiche esiste un’unica scala stipendiale.<br />	<br />
La qualifica unica di funzionario è articolata in 54 livelli (art. 4, comma 1, reg.cit.). Il funzionario di I^ cui il ricorrente era stato equiparato in posizione di comando, è collocato nella fascia che va dal 21° al 30° livello stipendiale di cui alla tabella 2.<br />	<br />
Le progressioni di carriera sono conferite sulla base di un rapporto valutativo annuale e, salvo il caso in cui sia attribuito un giudizio di insufficienza, l’avanzamento annuale è di uno scatto nella scala stipendiale.<br />	<br />
Ritiene, in definitiva, ingiusto che, all’atto dell’inquadramento in ruolo, egli abbia subito un arretramento che lo ha portato di venti livelli stipendiali indietro.<br />	<br />
Si è costituita per resistere l’amministrazione intimata.<br />	<br />
Le parti hanno depositato memorie.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
2. La controversia all’esame del Collegio presenta molteplici affinità con quella decisa dalla Sezione con sentenza del 12 novembre 2007, n. 11141, relativa ad un inquadramento nei ruoli dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di dipendenti pubblici a seguito del superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami.<br />	<br />
In relazione ad esso, ha affermato la Sezione, trova applicazione il principio d&#8217;ordine generale in materia di pubblico impiego (ribadito, da ultimo, dal Consiglio di Stato, sez. VI, decisione n. 854 del 16 febbraio 2009), in base al quale la conservazione dell&#8217;anzianità nella qualifica già ricoperta dal dipendente pubblico è legislativamente limitata ad ipotesi tassative, e, segnatamente, al caso contemplato dall&#8217;art. 200 T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui la conservazione dell&#8217;anzianità pregressa compete agli impiegati trasferiti con il loro consenso “da un ruolo ad un altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione”, ovvero dall&#8217;art. 199 del medesimo testo unico, il quale pure disciplina una peculiare forma di trasferimento da effettuarsi con il consenso dell&#8217;interessato, per specifiche esigenze dell&#8217;amministrazione richiedente.<br />	<br />
Viceversa, nell’ipotesi di passaggio volontario del dipendente da una, ad altra amministrazione, la volontarietà del passaggio esclude il diritto di chi lo compie alla conservazione dell’anzianità di servizio precedente ed ad essere collocato nel nuovo ruolo in posizione tale da pregiudicare gli interessi dei dipendenti che già vi appartenevano.<br />	<br />
2.1. Il ragionamento testé svolto (relativo ad un’assunzione per concorso), deve, a maggior ragione, applicarsi anche al caso in esame, di inquadramento avvenuto ai sensi dell’art. 12, comma 3, della l. n. 59 del 1997, il quale dispone che “ Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero [&#8230;]”, senza contestualmente prevedere alcunché in ordine al riconoscimento delle anzianità pregresse, eventualmente maturate dagli interessati nei ruoli delle amministrazioni di provenienza.<br />	<br />
Né siffatto riconoscimento può avvenire, come già accennato, sulla sola scorta dell’art. 199 del d.P.R. n. 3/57, il quale, come ricordato dalla Sezione (e confermato dal Consiglio di Stato), non è espressione di un principio generale ma norma di stretta interpretazione.<br />	<br />
A nulla rileva, poi, nel caso di specie, che, nel periodo di comando, il sig. Chiurco sia stato “inquadrato” ad un superiore livello stipendiale, posto che siffatto riconoscimento, secondo quanto prescritto dal regolamento del personale dell’Autorità, avviene all’esclusivo fine di attribuire al dipendente in tale posizione un trattamento economico che, da un lato, tenga conto dello <i>status</i> rivestito nell’amministrazione di appartenenza, dall’altro, della necessità di perequazione alla retribuzione del personale dipendente dalla stessa Autorità che svolge le medesime funzioni e mansioni (cfr., sul punto, TAR Lazio, sez. I^, 8 giugno 2007, n. 5297).<br />	<br />
Le previsioni del Regolamento del personale, al riguardo, non sono, invece, automaticamente applicabili alla diversa ipotesi di inquadramento giuridico ed economico del personale dipendente di nuova assunzione, in assenza di una specifica disposizione, di rango normativo primario, che siffatto trascinamento preveda.<br />	<br />
In tal senso, appare utile richiamare quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza 11 maggio 2001, n. 123.), relativamente ad una fattispecie, simile a quella in esame, di copertura di posti di ruolo di una amministrazione di nuova istituzione (il Ministero dell’Ambiente) mediante inquadramento di personale già in fuori ruolo o in posizione di comando presso il preesistente Ufficio del Ministro per l’Ecologia.<br />	<br />
La Corte ha in primo luogo ricordato come il suddetto art. 199 del t.u. n. 3/57 non presupponga affatto (diversamente da quanto prospettato dal giudice rimettente), che il personale (da trasferire) sia o sia stato in posizione di comando, né, comunque, riguarda le differenti ipotesi di inquadramento di personale che abbia prestato servizio a vario titolo presso un’amministrazione diversa o sia collegato con la stessa per funzioni svolte attinenti a competenze attribuite alla stessa amministrazione, “ipotesi prevedibili solo da uno specifico intervento normativo, sulla base di una valutazione discrezionale del legislatore in presenza di esigenze tali da giustificare la deviazione dalla regola dall’immissione in ruolo tramite procedura concorsuale”. Può allora accadere, prosegue la Corte, che il legislatore, in questi interventi speciali &#8211; tutti caratterizzati da copertura di posti mediante inquadramento a domanda &#8211; preveda vari sistemi o incentivi, talvolta economici, talora con riconoscimenti di anzianità economica o giuridica, “con il limite ordinario, proprio di tutte le soluzioni ampiamente discrezionali, della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà”, senza che, tuttavia, il trascinamento di anzianità giuridiche pregresse costituisca la regola di ogni inquadramento di tal genere, e con la conseguenza che, per converso, una diversa previsione legislativa, non possa ritenersi, per ciò solo, affetta da manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.<br />	<br />
Nel caso di specie, l’Autorità ha inquadrato il sig. Chiurco nel nono livello stipendiale (anche superiore, è bene precisare, all’ottavo livello al quale, secondo quanto riferito dalla difesa erariale, vengono inquadrati i funzionari di I^ neoassunti).<br />	<br />
Inoltre, in applicazione di una specifica disposizione del Regolamento del personale, ha provveduto ad attribuirgli un assegno “<i>ad personam</i>” in misura tale da compensare la differenza esistente tra il trattamento economico pertinente al livello stipendiale di primo inquadramento e la retribuzione in precedenza goduta.<br />	<br />
Al riguardo, per completezza, occorre notare che, “<i>in parte qua</i>”, il Regolamento è pienamente conforme ad altra norma del cit. t.u. n. 3/57, (questa si) espressione di un principio generale, costantemente applicato come tale anche dalla giurisprudenza amministrativa.<br />	<br />
Si tratta, ovviamente, dell&#8217;art. 202, il quale sancisce il c.d. divieto di <i>reformatio in peius</i> del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici, e, più in generale, il principio secondo il quale essi conservano, in caso di passaggio ad altra amministrazione, ovvero ad altra carriera della stessa amministrazione, il più favorevole trattamento economico maturato.<br />	<br />
L&#8217;intento del legislatore è stato quello, evidentemente, di conservare al personale che passi da uno ad altro ruolo nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione dello Stato, la posizione economica acquisita al momento del passaggio, in modo che il mutamento di carriera (che risponde al criterio di favorire la circolazione e l&#8217;affinamento delle professionalità), non si risolva nel determinare per gli interessati un &#8220;regresso&#8221; nel trattamento economico raggiunto, con conseguente disincentivazione della mobilità (cfr. TAR Lazio, sez. I, 7 marzo 2007, n. 2206).<br />	<br />
Tale beneficio (consistente nell&#8217;attribuzione di un assegno &#8220;ad personam&#8221; pari alla differenza con il nuovo stipendio) non è stato tuttavia esteso dal legislatore dell’epoca al punto da riconoscere, all&#8217;anzianità maturata in altre amministrazioni o in altre carriere, la stessa valenza, ai fini giuridici ed economici, di quella, specifica, maturata dal personale già inserito nei ruoli, operando così un bilanciamento, non irragionevole, tra le aspettative di questi ultimi, e l&#8217;esigenza di reclutare nuove professionalità e risorse umane.<br />	<br />
3. Per tutto quanto argomentato, il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
Sembra equo, però, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente FF<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4325/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4325</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4318</a></p>
<p>Pres. Politi &#8211; Est. Caponigro Ordine Regionale dei geologi della Toscana (Avv.ti G. Morbidelli, N. Scripelliti) c/ AGCM (Avv. Stato) 1. Concorrenza e mercato – Gara – Partecipazione &#8211; Soggetti beneficiari sovvenzioni pubbliche – Ammissibilità &#8211; Parità di trattamento – Violazione – Esclusione. 2. Concorrenza e mercato – Contratti pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi &#8211; Est. Caponigro<br /> Ordine Regionale dei geologi della Toscana (Avv.ti G. Morbidelli, N. Scripelliti) c/ AGCM (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Gara – Partecipazione &#8211; Soggetti beneficiari sovvenzioni pubbliche – Ammissibilità &#8211;  Parità di trattamento – Violazione – Esclusione.  	</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Contratti pubblici &#8211; Infrazioni – Segnalazione AGCM &#8211; Procedimento – Avvio – Comunicazione – Obbligo &#8211; Esclusione – Ragioni. 	</p>
<p>3. Concorrenza e mercato – Gara – Stazione appaltante – Atti di concorrenza sleale &#8211;  AGCM &#8211; Valutazione di merito – Esclusione &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non sussiste una violazione del principio di parità di trattamento ed una distorsione della concorrenza quando le amministrazioni aggiudicatrici ammettono la partecipazione ad una gara di organismi beneficiari di sovvenzioni pubbliche che consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori rispetto a quelli degli offerenti concorrenti non sovvenzionati.  Infatti,  la normativa a tutela della concorrenza e del mercato di cui alla legge 287/1990 è finalizzata a consentire la più ampia partecipazione possibile alle gare ad evidenza pubblica, a prescindere dalla natura del soggetto partecipante e dalle modalità di finanziamento dello stesso, che, di conseguenza, non ne rappresentano un vulnus. Nella specie è legittima la partecipazione ad una gara per l’affidamento di un servizio di consulenza di una Università che dispone di finanziamenti e strutture pubbliche. 	</p>
<p>2. In caso di segnalazioni di infrazioni alla normativa antitrust, l’AGCM, ai sensi dell’art. 12 l. 287/1990 è tenuta ad effettuare una prima delibazione sulla sussistenza delle presunte violazioni e, dunque, un’iniziale e minimale attività diretta ad acquisire precisazioni relative alle segnalazioni pervenute all’esito della quale decide se archiviare il caso o iniziare una formale istruttoria. Pertanto, nel caso dell’attività di valutazione delle  segnalazioni l’AGCM non è tenuta a comunicare il formale avvio dell’istruttoria iniziale, altrimenti si arriverebbe all’irragionevole conseguenza di dover comunicare tale avvio per ogni denuncia presentata, con il rischio della strumentalizzazione di tali esposti (1). 	</p>
<p>3. Ai sensi della l. 287/1990, non rientra tra le attribuzioni riconosciute all’AGCM la valutazione nel merito circa l’eventuale commissione di atti di concorrenza sleale in sede di gara. Infatti, tale eventuale illegittimità può essere dedotta innanzi al giudice amministrativo, al quale compete la tutela delle posizioni giuridiche di interesse legittimo, in sede di ricorso avverso gli atti di gara. 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Cons. St., VI, 30 agosto 2002, n. 4362.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10540 del 2005, proposto da: 	</p>
<p><b>Ordine Regionale dei Geologi della Toscana</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Morbidelli e Nino Scripelliti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Carducci, 4 <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Universita&#8217; degli Studi di Firenze – Università degli Studi di Pisa<i></b></i>, rappresentate e difese dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ope legis domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;	</p>
<p><b>Comune di Pescia, Comune di Scansano <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 luglio 2005, con il quale l’Autorità ha ritenuto che non emergessero “in relazione ala fattispecie segnalata elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990 n. 287, recante norme a tutela della concorrenza e del mercato e ne ha, pertanto, disposto l’archiviazione”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Universita&#8217; degli Studi di Firenze e dell’Università degli Studi di Pisa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con riferimento alla segnalazione pervenuta dall’Ordine Regionale dei Geologi in relazione agli appalti di prestazioni professionali affidati dai Comuni di Pescia e di Scansano, nell’adunanza del 27 luglio 2005, ha ritenuto che, allo stato degli atti, non risultano emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme a tutela della concorrenza e del mercato e ne ha, pertanto, disposto l’archiviazione.<br />	<br />
Di talché l’Ordine Regionale dei Geologi ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione degli artt. 3, 8, 12, 14 l. 287/1990, dell’art. 6 d.P.R. 217/1998 e degli artt. 50, 82, 85 e 86 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, travisamento, insufficienza ed illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 3 l. 287/1990.<br />	<br />
L’attività di consulenza in materia geologica prestata dalle Università di Firenze e di Pisa dovrebbe considerarsi pienamente soggetta alle regole antitrust in quanto posta in essere nel libero mercato ed in concorrenza con i soggetti privati esercenti la professione di geologo e sarebbe idonea a falsare il gioco della concorrenza nel mercato dei servizi professionali geologici in quanto le Università, quali enti pubblici non economici, sono in grado di fornire il servizio in condizioni di privilegio non dovendo sopportare gli stessi costi dei soggetti che forniscono i servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa.<br />	<br />
Individuato il mercato rilevante nel mercato dei servizi geologici nell’ambito della Regione Toscana, l’Autorità avrebbe dovuto avviare l’istruttoria di cui all’art. 14 l. 287/1990 per accertare l’abuso della posizione dominante posto in essere dall’Università.<br />	<br />
L’utilizzazione da parte delle Università di Pisa e Firenze delle strutture e dei beni strumentali destinati alle attività di istituto per la fornitura di servizi organizzata su base imprenditoriale avrebbe violato il divieto di distrazione dei beni assegnatigli dai loro fini istituzionali e l’utilizzazione a costo zero di strutture pubbliche avrebbe falsato il regolare svolgersi della concorrenza.<br />	<br />
Nell’archiviare l’esposto dell’Ordine ricorrente, l’Autorità avrebbe contraddetto la propria precedente posizione in ordine alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.<br />	<br />
L’apertura dell’istruttoria si sarebbe resa necessaria alla luce dell’art. 8, co. 2 quater e quinquies l. 287/1990, secondo cui, qualora un’impresa pubblica svolga attività in mercati concorrenziali, è tenuta, al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, a rendere accessibile a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti, i beni e i servizi di cui abbia la disponibilità esclusiva in ragione delle attività svolte in regime di monopolio.<br />	<br />
Violazione dell’art. 87 del Trattato CEE. Ulteriore violazione degli artt. 3 e 8 l. 287/1990 e degli artt. 82 e 86 del Trattato CE per svolgimento di attività concorrenziale in divieto di utilizzazione di aiuti di Stato.<br />	<br />
L’attività delle Università di Firenze e Pisa sarebbe contraria ai principi della concorrenza anche in quanto sfrutta aiuti di Stato.<br />	<br />
Violazione degli artt. 2, 12, 14 l. 287/1990, dell’art. 6 d.P.R. 21771998 e dell’art. 81 del Trattato CE per effetto di intese dirette a limitare la concorrenza.<br />	<br />
L’attività delle Università di Firenze e di Pisa sarebbe meritevole di accertamento da parte dell’Autorità anche sotto il profilo della violazione dell’art. 2 l. 287/1990 in quanto potrebbe ravvisarsi un’intesa restrittiva della concorrenza sia negli accordi tra i Comuni e le Università, che avrebbe prodotto l’effetto di escludere dal mercato i concorrenti, cioè i geologi appartenenti all’Ordine della Toscana, sia nella possibilità di accordi restrittivi fra le stesse Università toscane le quali, godendo di una posizione dominante sul mercato dei servizi geologici della Toscana, potrebbero essersi accordate in modo da spartirsi gli incarichi affidati dai Comuni toscani in danno dei concorrenti privati.<br />	<br />
L’Avvocatura Generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Il ricorrente ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 10 febbraio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’art. 12 l. 287/1990 stabilisce che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l’esistenza di infrazioni ai divieti di cui agli artt. 2 (intese restrittive della libertà di concorrenza) e 3 (abuso di posizione dominante) e, nei casi di presunta infrazione, ai sensi dell’art. 14 della stessa legge, notifica l’apertura dell’istruttoria alle imprese e agli enti interessati.<br />	<br />
L’Autorità, con riferimento alla segnalazione pervenuta dall’Ordine Regionale dei Geologi in relazione agli appalti di prestazioni professionali affidati ad Università dai Comuni di Pescia e di Scansano, ha ritenuto, nell’adunanza del 27 luglio 2005, che, allo stato degli atti, non risultano emergere elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme a tutela della concorrenza e del mercato e ne ha, pertanto, disposto l’archiviazione.<br />	<br />
La determinazione è stata assunta in quanto le questioni relative ad ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., nonché alla eventuale violazione di disposizioni di settore, secondo le quali la prestazione di servizi da parte delle università dovrebbe limitarsi ai soli incarichi che siano riconducibili alle attività istituzionali di ricerca e didattica, non rientrano nella competenza dell’Autorità ai sensi della legge n. 287/1990 e perché gli ipotizzati vantaggi illeciti, che deriverebbero ai soggetti incaricati del servizio dalla possibilità di disporre di finanziamenti pubblici nell’esercizio di attività di impresa, non sono idonei a configurare ipotesi di fattispecie abusive o collusive rilevanti ai sensi della legge n. 287/1990.<br />	<br />
L’Autorità ha rilevato che, in ogni caso, un esame nel merito della prospettata illegittimità non rientra tra le attribuzioni riconosciute all’Autorità dalla medesima legge.<br />	<br />
L’archiviazione, quindi, si basa su un duplice ordine di argomentazioni: l’inconfigurabilità di fattispecie abusive o collusive, vale a dire di fattispecie rilevanti ai fini del diritto della concorrenza, e l’incompetenza dell’Autorità a sindacare le prospettate illegittimità ovvero a sanzionare eventuali ipotesi di concorrenza sleale o di violazioni di disposizioni del settore universitario. <br />	<br />
Il Collegio rileva in via preliminare che, ai sensi del richiamato art. 12 l. 287/1990, l’Autorità procede ad istruttoria, “valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse”, e che il termine “valutare”, oltre ad implicare una prima delibazione sulla sussistenza delle presunte violazioni, non può che comportare un’iniziale e minimale attività, anche istruttoria, diretta ad acquisire precisazioni relative alle segnalazioni pervenute al fine di verificare la sussistenza quanto meno di un fumus in ordine alle valutazioni da contestare, atteso che una diversa interpretazione condurrebbe all’irragionevole conseguenza di dover comunicare il formale avvio dell’istruttoria per ogni denuncia presentata, con il rischio della strumentalizzazione di tali esposti (Cons. St., VI, 30 agosto 2002, n. 4362).<br />	<br />
Analogamente, la normativa comunitaria prevede che la Commissione, in caso di segnalazioni di infrazioni alla normativa antitrust, avvia un’indagine preliminare, in cui esercita ampi poteri istruttori ed all’esito della quale decide se archiviare il caso o iniziare una procedura formale con comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, cui è garantito il diritto di difesa.<br />	<br />
La censura centrale dedotta dal ricorrente può sintetizzarsi nel fatto che l’attività di consulenza in materia geologica prestata dalle Università di Firenze e di Pisa sarebbe idonea a falsare il gioco della concorrenza nel relativo mercato in quanto le Università, quali enti pubblici non economici, sono in grado di fornire il servizio in condizioni di privilegio non dovendo sopportare gli stessi costi dei soggetti che forniscono i servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria in materia.<br />	<br />
In particolare, la sentenza della Corte di giustizia CE, sez. IV, 23 dicembre 2009, nel procedimento C-305/08 in materia di appalti pubblici, ha ribadito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte, da un lato, che il principio di parità di trattamento non è violato per il solo motivo che le amministrazioni aggiudicatrici ammettono la partecipazione ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di organismi che beneficiano di sovvenzioni che consentono loro di presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli offerenti concorrenti non sovvenzionati e, dall’altro, che, se il legislatore comunitario avesse avuto l’intenzione di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici ad escludere tali offerenti, l’avrebbe espressamente indicato (punto 40 della decisione). <br />	<br />
La tutela della concorrenza e del mercato, alla quale è preordinata la normativa di cui alla legge 287/1990 e l’attività istituzionale dell’AGCM, infatti, è finalizzata a consentire la più ampia partecipazione possibile alle gare ad evidenza pubblica, a prescindere dalla natura del soggetto partecipante e dalle modalità di finanziamento dello stesso, che, di conseguenza, non ne rappresentano un vulnus.<br />	<br />
Né può assumere rilievo ai fini della decisione della controversia quanto sostenuto dal ricorrente nella memoria conclusiva &#8211; ossia che la Corte di giustizia, pur ritenendo che le università e gli istituti di ricerca non possono essere esclusi a priori dalla partecipazione ad un appalto pubblico, ha chiaramente manifestato l’espressa consapevolezza che le Università godono di una posizione concorrenziale privilegiata &#8211; atteso che, nel non ritenere tale motivo di per sé solo violativo del principio di parità di trattamento, tale posizione, verosimilmente, non è stata ritenuta distorsiva della concorrenza. <br />	<br />
La considerazione secondo cui “gli ipotizzati vantaggi illeciti che deriverebbero ai soggetti incaricati del servizio dalla possibilità di disporre di finanziamenti pubblici nell’esercizio dell’attività di impresa, non sono idonei a configurare ipotesi di fattispecie abusive o collusive rilevanti ai sensi della legge n. 287/90”, quindi, si presenta in linea con le coordinate comunitarie e con la ratio della norma in materia di tutela della concorrenza e, pertanto, si rivela esente dalle censure dedotte.<br />	<br />
Parimenti corretta è la precisazione contenuta nell’atto impugnato, secondo cui “in ogni caso, un esame nel merito della prospettata illegittimità non rientra tra le attribuzioni riconosciute all’Autorità dalla medesima legge”.<br />	<br />
Va da sé, infatti, che un’eventuale illegittimità compiuta dalla stazione appaltante nel procedimento ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione di un appalto può essere dedotta innanzi al giudice amministrativo, al quale compete la tutela delle posizioni giuridiche di interesse legittimo, in sede di ricorso avverso gli atti di gara.<br />	<br />
Allo stesso modo, l’eventuale commissione di atti di concorrenza sleale può essere eccepita innanzi al giudice civile che, ex art. 2599 c.c., può inibirne la continuazione.<br />	<br />
Ne consegue che, sia nell’una che nell’altra situazione, si è al di fuori delle competenze attribuite all’Autorità dalla legge 287/1990.<br />	<br />
Con riferimento all’argomentazione per la quale, nell’archiviare l’esposto dell’Ordine ricorrente, l’Autorità avrebbe contraddetto la propria precedente posizione in ordine alle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, inoltre, è sufficiente rilevare, per un verso, che, in ragione di quanto sopra esposto, la scelta dell’amministrazione procedente di disporre l’archiviazione si rivela in ogni caso ragionevole, per altro verso, che, a fronte di scelte discrezionali dell’amministrazione, la disparità di trattamento è individuabile soltanto ove le situazioni di fatto e di diritto siano identiche, identità che nel caso di specie non sussiste.<br />	<br />
Né possono ritenersi applicabili alla situazione dedotta in giudizio le previsioni di cui all’art. 8, co. 2 quater e quinquies, l. 287/1990 in quanto la fattispecie in esame non è inquadrabile in quella contemplata da tali norme.<br />	<br />
All’infondatezza delle censure dedotte segue l’infondatezza del ricorso che va di conseguenza respinto.<br />	<br />
La peculiarità della fattispecie, peraltro, induce a disporre la compensazione delle spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente FF<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1520</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-3-2010-n-1520/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-3-2010-n-1520/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-3-2010-n-1520/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1520</a></p>
<p>Pres. S. Romano, est. I. Raiola Davide Di Palma e Soboleska Malgorzata Grazyna (Avv. Mario Crepella) c. Comune di Pompei (N.C.) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sui provvedimenti di conferma e sulla loro natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-3-2010-n-1520/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-3-2010-n-1520/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1520</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, est. I. Raiola<br /> Davide Di Palma e Soboleska Malgorzata Grazyna (Avv. Mario Crepella) c. Comune di<br /> Pompei (N.C.) c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio,<br /> per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sui provvedimenti di conferma e sulla loro natura</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atti e provvedimenti – Provvedimento di conferma – Nuova delibazione – Natura meramente confermativa – Non Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate; invece, se viene condotta un&#8217;ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell&#8217;assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere; è dunque necessario, affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l&#8217;esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)<br />	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 6911 del 2009, proposto da:<br />
<b>Davide Di Palma e Soboleska Malgorzata Grazyna</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Mario Cretella, con il quale elettivamente domiciliano in Napoli alla via G. De Blasiis n.5 presso l’Avv. A. Lucianelli; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Pompei</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; <b>Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e Provincia</b>, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale ope legis domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1. del provvedimento prot.n. 19045 del 30/07/2009 emesso dal Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e Provincia, con il quale si dispone il rigetto dell&#8217;istanza di riesame, avanzata dai ricorrenti, in relazione al provvedimento n. 25738 del 12/12/2008, teso ad ottenere il rilascio di una concessione in sanatoria edilizia; <br />	<br />
2. di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti dei ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per Napoli e Provincia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Il ricorso è inammissibile, di tal che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata piuttosto che con ordinanza in sede cautelare.<br />	<br />
I ricorrenti impugnano l’atto con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e Provincia ha comunicato il rigetto dell’istanza di riesame del provvedimento n.25738/2008, recante l’annullamento dell’autorizzazione paesistica, rilasciata in favore di essi istanti, dal Comune di Pompei con l’atto n.166 del 16.10.2008. <br />	<br />
L’atto gravato, nel quale l’Amministrazione resistente si limita ad affermare che “non sono stati offerti elementi per riformare la decisione già adottata”, è atto inequivocabilmente di mera natura confermativa e, perciò, privo di autonoma attitudine lesiva dell’interesse dei ricorrenti (cfr., ex multis e da ultimo, Consiglio Stato , sez. V, 29 dicembre 2009 , n. 8853: “il provvedimento amministrativo ha natura confermativa quando, senza acquisizione di nuovi elementi di fatto e senza alcuna nuova valutazione, tiene ferme le statuizioni in precedenza adottate; invece, se viene condotta un&#8217;ulteriore istruttoria, anche per la sola verifica dei fatti o con un nuovo apprezzamento di essi, il mantenimento dell&#8217;assetto degli interessi già disposto ha carattere di nuovo provvedimento, poiché esprime un diverso esercizio del medesimo potere; è dunque necessario, affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente, che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l&#8217;esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione”).<br />	<br />
D’altra parte, non può revocarsi in dubbio che le diverse censure articolate dalla difesa attorea concernono &#8211; e vanno perciò debitamente coltivate in quell’ambito – l’impugnativa, peraltro già svolta (cfr. il riferimento all’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare n.1016/2009 pronunciata da questa Sezione), dell’indicato provvedimento n.25738/2008, di annullamento dell’autorizzazione paesistica.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>II Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione interna Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Di Palma Davide e Soboleska Malgorzata Grazyna, meglio in epigrafe specificato, così provvede: <br />	<br />
a) dichiara inammissibile il ricorso;<br />	<br />
b) condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00# (euro millecinquecento/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-19-3-2010-n-1520/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.1520</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.401</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-401/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-401/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-401/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.401</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. Carlotti. Fallimento Bazia Gardens s.r.l. -Palano e figli s.r.l.- Ditta Palano A. (Avv. N. Saitta) c/ Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Capitaneria di Porto di Milazzo (Avv. dello Stato), Marina Portorosa s.r.l., Saccne rete s.r.l., Bazia Portorosa Cantiere Navale s.r.l.(Avv.A. Allotta) e altri. sulla nullità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-401/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.401</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-401/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.401</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio,  Est. Carlotti.<br /> Fallimento Bazia Gardens s.r.l. -Palano e figli s.r.l.- Ditta Palano A. (Avv.<br /> N. Saitta) c/ Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana,<br /> Capitaneria di Porto di Milazzo (Avv. dello Stato), Marina Portorosa s.r.l.,<br /> Saccne rete s.r.l., Bazia Portorosa Cantiere Navale s.r.l.(Avv.A. Allotta) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla nullità per carenza di potere del provvedimento in contrasto con la decisione d&#8217;appello provvisoriamente esecutiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento amministrativo &#8211; Sentenza d’appello esecutiva &#8211; Violazione &#8211; Nullità -Sussiste &#8211; Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento amministrativo adottato in violazione degli obblighi nascenti da una decisione d’appello provvisoriamente esecutiva -quand’anche impugnata per motivi di giurisdizione- è affetto da nullità. Difatti il triplice effetto (demolitorio, rinnovatorio e conformativo) scaturente da ogni pronuncia amministrativa di annullamento, priva la p.a. del potere di provvedere sulla medesima vicenda già vagliata in sede giurisdizionale, in modo difforme dalla decisione; tale carenza di potere è assimilabile ad un difetto assoluto di attribuzione, rilevante ex art. 21septies l. 241/90).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sul ricorso in appello n. 1301/09 proposto da<br />	<br />
<b>FALLIMENTO BAZIA GARDENS s.r.l. &#8211; PALANO E FIGLI s.r.l. &#8211; DITTA PALANO ANTONINO</b>, in persona del curatore fallimentare, legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresenta-to e difeso dall’avv. Nazareno Saitta, elettivamente domiciliato in Pa-lermo, via G. Ventura n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Piaz-za;</p>
<p align=center>c o n t r o<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>l’ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIANA e la CAPITANERIA DI PORTO DI MI-LAZZO</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro-tempore</i> rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;	</p>
<p align=center>e nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; <b>MARINA PORTOROSA s.r.l.</b>, <b>SACCNE RETE s.r.l.</b> e <b>BAZIA PORTOROSA CANTIERE NAVALE s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tem-pore</i>, rappresentate e difese dall’avv. Carmelo Briguglio, eletti-vamente domiciliat	</p>
<p align=center>con gli interventi adesivi dipendenti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; di <b>BAZIA GARDENS s.r.l.</b>, fallita, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Falzea e Roberto Noschese e domiciliata per legge in Palermo, via Filippo Cordova n. 76, presso la Segreteria di<br />
&#8211; di <b>PORTOROSA VILLAGE s.n.c. di BALDASSARRE ME-OLA e C.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempo-re</i>, dei signori <B>NICOLA LOCOROTONDO</B>, <B>MARCELLO IPPOLITO</B> e <B>ALFREDO SIRAGU-SA</B>, nonché di <b>EDILDELTA s.r.l.</b>, <b>CO<br />
&#8211; di <b>GENERAL HOLIDAYS SERVICE &#8211; GHS s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Luciano Scoglio, elettivamente domiciliata in Pa-lermo, via Mario Rutelli n. 38, presso lo studio dell’avv. Stefan	</p>
<p align=center>per l’esecuzione<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della decisione di questo C.G.A. n. 346 del 5 maggio 2009.<br />	<br />
	Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
	Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti intima-te;<br />
<i>	</i>Visti gli atti di intervento;<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
<i>	</i>Visti gli atti tutti della causa;<br />
<i>	</i>Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />
<i>	</i>Uditi nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 l’avv. A. Saitta, su delega dell’avv. N. Saitta, l’avv. dello Stato Di Maggio, l’avv. C. Briguglio, l’avv. R. Noschese, l’avv. O. Natoli e l’avv. L. Scoglio;<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>F A T T O    e    D I R I T T O<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211;	Con la decisione di estremi specificati in epigrafe il Consiglio di giustizia amministrativa accolse in parte l’appello inter-posto dal Fallimento ricorrente avverso la sentenza del T.A.R. della Sicilia &#8211; Sezione staccata di Catania (sez. III) &#8211; n. 2098 del 22 novem-bre 2005; in particolare, muovendo dal presupposto della natura esclu-sivamente privata di parte degli immobili interessati dalla realizzazio-ne di un porto turistico in Comune di Furnari (ME), frazione Tonna-rella, il C.G.A., tra l’altro, annullò l’atto di concessione demaniale del 22 ottobre 2003, n. 641 con il quale la Capitaneria di Porto di Milaz-zo, su conforme autorizzazione dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione siciliana (d’ora in poi “ARTA”), aveva concesso in ge-stione alla Marina di Portorosa s.r.l. (nel prosieguo “Marina di Porto-rosa”), fino al 21 gennaio 2031, un’area di complessivi mq. 61.994,14, costituente il porto di Portorosa.<br />
2. &#8211;	Onde ottenere l’esecuzione della predetta decisione &#8211; nel frat-tempo impugnata con ricorso per cassazione sia dall’Avvocatura dello Stato (nell’interesse dell’ARTA, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza della Regione Siciliana e della Capita-neria di Porto di Milazzo) sia dalla Marina di Portorosa &#8211; nello scorso mese di luglio 2009 il Fallimento diffidò l’ARTA e gli altri soggetti tenuti ad adempiere all’ordine giurisdizionale a porre in essere, cia-scuno per quanto di rispettiva competenza, tutti gli atti necessari a un’integrale esecuzione della pronuncia.<br />
3. &#8211;	L’ARTA tuttavia adottò l’atto 5 agosto 2009, prot. n. 60714, recante la conferma integrale, sebbene in via provvisoria e urgente, della predetta concessione in favore della Marina di Portorosa <i>“sino alla definizione del contenzioso”</i>. In dettaglio, il prov-vedimento in questione è motivato con riferimento:<br />
&#8211; alla contemporanea pendenza avanti al Supremo Collegio sia dell’impugnazione promossa avverso la sopraindicata decisione del C.G.A. sia di quella relativa alla sentenza con la quale la Corte di Ap-pello di Messina ebbe a dichiarare inammissibile l’appel<br />
&#8211; alla mera incidentalità dell’affermazione, contenuta nella decisione del Consiglio, in ordine alla demanialità dei predetti immobili e, quin-di, all’inidoneità di tale asserzione a prevalere sulle contrarie statui-zioni del Giudice ordinario;<br />	<br />
&#8211; alle sopravvenute difficoltà, incontrate dalla Marina di Portorosa, nel fronteggiare le rivendicazioni dei posti barca, promosse in sede giudi-ziaria dalle controparti private dei numerosi contratti di ormeggio nel frattempo stipulati;<br />	<br />
&#8211; ai problemi di ordine pubblico, correlati alle proteste degli utenti del porto, segnalati dalla Direzione del porto di Portorosa;<br />	<br />
&#8211; all’esigenza di assicurare, nelle more della definizione del contenzio-so, l’ordinato svolgimento della navigazione e, quindi, la sicurezza dei diportisti e dei naviganti.<br />	<br />
4. &#8211;	Onde ottenere l’esecuzione della decisione, ha proposto ricorso il Fallimento ricorrente, denunciando la nullità del riferito provvedi-mento di conferma e chiedendo, nel protrarsi dell’inadempimento del-le Amministrazioni diffidate, la determinazione delle opportune moda-lità esecutive.<br />
5. &#8211;	Si sono costituite, per resistere al ricorso, la Marina di Portoro-sa, la Saccne Rete s.r.l. e la Bazia Portorosa Cantiere Navale s.r.l..<br />
6. &#8211;	Sono intervenuti <i>ad adiuvandum</i> i soggetti indicati nelle premesse.<br />
7. &#8211;	Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il ricorso è sta-to trattenuto in decisione.<br />
8. &#8211;	Il ricorso è fondato e merita accoglimento.<br />
8.1. &#8211;	Ed invero, il provvedimento confermativo adottato dall’ARTA è evidentemente nullo per violazione della decisione posta in esecu-zione. Quest’ultima reca difatti l’espressa pronuncia di annullamento della concessione del 2003 e l’ARTA, a fronte di tale chiara statuizio-ne costitutiva, non avrebbe potuto superare la caducazione della con-cessione adottando un provvedimento mirante a conservare &#8211; sia pur provvisoriamente &#8211; l’efficacia della stessa. Così disponendo, l’ARTA ha manifestamente disatteso il <i>decisum </i>sunnominato.<br />
8.2. &#8211;	Il diretto e nitido contrasto tra il riferito contenuto precettivo della decisione ed il provvedimento avversato, a nulla rilevando la dichiarata provvisorietà di esso, esonera il Collegio da qualunque in-dagine sulla reale esistenza delle difficoltà richiamate nella motiva-zione dell’atto.<br />
8.3. &#8211;	Vale difatti osservare quanto segue:<br />
8.3.1. &#8211; Tutte le decisioni del giudice amministrativo di appello, sia esso il Consiglio di Stato o, per la Sicilia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sono provvisoriamente ese-cutive e suscettibili di immediata attuazione quand’anche impugnate per motivi di giurisdizione: in tal senso giova richiamare la giurispru-denza amministrativa (tra le più recenti, Cons. St., sez. VI, 10 settem-bre 2009, n. 5456 e 29 novembre 2007, n. 6071; sez. V, 19 maggio 2007, n. 2463 e, con riferimento alla giurisprudenza del C.G.A., 13 febbraio 2007, n. 42) nonché il recente art. 44 della L. 18 giugno 2009, n. 69, laddove è prevista l’introduzione di un <i>“procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato”</i>: tale principio-criterio di delega evidentemente postula la piena esecutività delle predette sentenze, posto che non sussisterebbe la necessità di colmare alcuna lacuna procedurale qualora, in pendenza di un ricorso per cassazione, le stesse decisioni fossero insuscettibili di essere portate immediatamente ad esecuzione.<br />	<br />
8.3.2. &#8211; Il provvedimento adottato dall’ARTA, giacché in contrasto con un puntuale contenuto precettivo della decisione del C.G.A. 5 maggio 2009, n. 346, è irrimediabilmente affetto da nullità. Ed invero, siffatta radicale patologia invalidante ricorre sia nell’ipotesi di viola-zione del giudicato prevista dall’art. 21 &#8211; <i>septies</i>, comma 1, della L. n. 241/1990, introdotto nel 2005, sia nel caso in cui l’amministrazione abbia violato gli obblighi nascenti da una decisione d’appello soltanto esecutiva perché, anche in questa ipotesi, esiste <i>“un comando giurisdizionale che si impone inderogabilmente alle amministrazioni destinatarie, con il solo limite delle sopravvenienze di fatto o di diritto”</i> (Cons. St., sez. V, 24 luglio 2007, n. 4136). Il triplice effetto (demolitorio, ripristinatorio e conformativo) scatu-rente da ogni pronuncia amministrativa di annullamento priva difatti l’amministrazione del potere di provvedere sulla medesima vicenda già vagliata in sede giurisdizionale in modo difforme dalla decisione; tale carenza di potere è assimilabile a un difetto assoluto di attribuzio-ne (che è ugualmente causa di nullità).<br />	<br />
	D’altronde è di immediata percezione come un diverso opinare si risolverebbe in un grave <i>vulnus</i> delle prerogative della giu-risdizione i cui atti condizionano insuperabilmente il successivo eser-cizio della discrezionalità amministrativa. È quindi <i>“inevitabile configurare il contrasto con ogni pronuncia esecutiva del giudice co-me una forma di patologia del provvedimento amministrativo certa-mente più grave della semplice annullabilità. Del resto, … il provve-dimento adottato in antitesi alla pronuncia giurisdizionale potrebbe essere assimilato a quello emanato in difetto assoluto di attribuzione, che determina comunque la nullità, per espressa previsione legislati-va”</i> (v. il citato precedente di Cons. St., sez. V, 24 luglio 2007, n. 4136).<br />
	Merita in ultimo soggiungere che la concessione demaniale del 2003 è stata retroattivamente rimossa dal mondo giuridico a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione indicata nell’epigrafe: ne consegue che il provvedimento di conferma, anche a prescindere dalle superiori considerazioni, sarebbe comunque nullo per inesistenza di oggetto, ossia di un elemento essenziale di ogni provvedimento di se-condo grado.<br />
9. &#8211;	Ritiene il Collegio che, al lume dei precedenti rilievi, ogni altro motivo od eccezione possa essere superato e assorbito in quanto inin-fluente e irrilevante ai fini del decidere.<br />
9.1. &#8211;	Solo per completezza motivazionale, in ordine alle varie ecce-zioni sollevate dalle resistenti, può osservarsi succintamente che:<br />
a) non determina alcuna improcedibilità per incompletezza del con-traddittorio la circostanza che il ricorso emarginato non sia stato noti-ficato a tutte le parti processuali che ebbero a partecipare al secondo grado del giudizio: il ricorso risulta infatti notificato alle amministra-zioni tenute all’ottemperanza e a tutti i reali controinteressati all’annullamento dell’atto di conferma della predetta concessione de-maniale del 2003 (ARTA, Capitaneria di Porto di Milazzo, Marina di Portorosa, Saccne Rete s.r.l. e Bazia Portorosa Cantiere Navale s.r.l.), mentre la fallita Bazia Gardens s.r.l., sulla cui mancata evocazione in giudizio si è soffermata la Marina di Portorosa, è comunque inter-venuta; è, per contro, evidente che la notifica del ricorso non spettasse ai cointeressati all’esecuzione della decisione, potendo costoro attivar-si autonomamente onde ottenere l’adempimento coattivo delle riferite statuizioni giurisdizionali;<br />	<br />
b) è frutto di un’erronea interpretazione dell’oggetto del contendere l’eccezione relativa alla pretesa inammissibilità del ricorso per non aver mai la ricorrente formulato una domanda di restituzione delle aree portuali in questione: il Fallimento non ha richiesto al C.G.A. alcun provvedimento di rilascio, ma unicamente l’adozione di tutte le misure necessarie a dare completa attuazione al <i>dictum</i> giuri-sdizionale. Da ciò discende che l’obbligo delle amministrazioni di restituire gli immobili, illegittimamente concessi, e la correlativa sog-gezione dei controinteressati, promanano direttamente dal naturale effetto, conformativo e ripristinatorio, della decisione n. 346/2009, con la quale sono stati retroattivamente annullati i titoli concesso-ri;<br />	<br />
c) non sussiste alcun rapporto di stretta pregiudizialità tra il presente giudizio e quelli pendenti avanti la Suprema Corte, vertendo i processi su oggetti differenti (l’esecuzione di una decisione il primo e una que-stione di giurisdizione i secondi): l’eventuale pronuncia della Cassa-zione in senso favorevole alle tesi dei controinteressati comporterà ovviamente la caducazione del titolo <i>medio tempore</i> eseguito, in uno agli ulteriori effetti consequenziali in termini di restituzioni e risarcimenti del danno (ove spettanti), ma allo stato non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. e tanto meno, atteso quanto sopra osservato sull’esecutività delle decisioni del Consiglio di Stato, il Consiglio può astenersi, per la sola pendenza del ricorso per cas-sazione, dal dare attuazione a una sua pronuncia, fatto unicamente salvo il temporaneo divieto di porre in essere misure irreversibili;<br />	<br />
d) l’art. 21 &#8211; <i>septies</i> della L. n. 241/1990 consente l’accertamento in sede di cognizione (in primo grado) dell’eventuale nullità di un provvedimento adottato in violazione o in elusione del giudicato, ma non impedisce che sia il giudice dell’esecuzione (o dell’ottemperanza) a compiere il medesimo sindacato;<br />	<br />
e) non sussiste l’eccepito difetto di giurisdizione: il Consiglio di giu-stizia amministrativa è piuttosto investito di una competenza funziona-le e inderogabile a decidere dell’attuazione delle proprie pronunce; orbene, nell’economia motivazionale della decisione n. 346/2009 l’accertamento incidentale della non demanialità delle aree costituisce il presupposto logico-giuridico dell’annullamento degli atti impugnati (ivi inclusa la concessione della cui conferma si controverte) e l’oggetto del presente giudizio concerne per l’appunto, come già chia-rito, la realizzazione coattiva di tutte le conseguenze, sia giuridiche sia materiali (comprese le restituzioni), derivanti da detto annullamento, senza che ciò configuri un’invasione dell’ambito riservato alla giuri-sdizione ordinaria;<br />	<br />
f) in base ai noti principi in materia di successione a titolo particolare nel processo non assume poi alcun rilievo, ai fini del decidere, la cir-costanza che la Saccne Rete s.r.l., soccombente in sede di cognizione, abbia ceduto a terzi la proprietà del proprio impianto, attesa l’efficacia della decisione n. 346/2009 anche nei confronti degli aventi causa del-le parti evocate nel relativo giudizio: tali aventi causa peraltro sono legittimati a partecipare al processo di esecuzione, per iniziativa auto-noma o se chiamati in causa (e tuttavia la Seccne non ha avanzato al-cuna richiesta in tal senso), ma non è necessario estendere nei loro confronti il contraddittorio processuale instaurato tra le parti origina-rie.<br />	<br />
10. &#8211;	In conclusione il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, va dichiarata la nullità del provvedimento impugnato e debbono essere stabilite le misure attuative della decisione n. 346/2009.<br />
11. &#8211;	Queste ultime consistono, in primo luogo, nella fissazione di un termine finale di giorni 60 (sessanta) entro il quale le amministrazioni resistenti dovranno porre in essere tutte le attività indispensabili a una piena esecuzione della decisione.<br />
12. &#8211;	Per il caso in cui l’inerzia delle amministrazioni si protragga anche dopo la scadenza di detto termine è nominato fin d’ora un Commissario <i>ad acta</i>, individuato nella persona dell’attuale Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; a que-sti è riconosciuto il potere di subdelegare nominativamente l’incarico a uno dei Capi di Dipartimento della ridetta Presidenza.<br />
	Il coinvolgimento nella controversia degli apparati amministra-tivi di vertice della Regione Sicilia, la rilevanza degli interessi dedotti nella vicenda e, soprattutto, la grave invalidità che affligge l’atto di-chiarato nullo rendono invero opportuna l’individuazione del Com-missario come sopra.<br />
13. &#8211;	Sono posti solidalmente a carico delle amministrazioni soc-combenti gli obblighi di versamento dell’acconto (secondo le modalità specificate nel susseguente dispositivo) e del saldo del compenso che sarà eventualmente liquidato a favore del Commissario <i>ad ac-ta</i>.<br />
14. &#8211;	I doveri del Commissario sono specificati in dispositivo.<br />
15. &#8211;	Sempre in dispositivo è disciplinato il regolamento delle spese processuali del giudizio, secondo il principio di soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale:<br />
1)	dichiara la nullità del provvedimento adottato dall’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana con atto 5 agosto 2009, prot. n. 60714;<br />
2)	ordina che le amministrazioni soccombenti diano esecuzione alla decisione del C.G.A. n. 346/2009 entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via ammini-strativa della presente decisione;<br />
3)	nomina Commissario <i>ad acta</i> il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di subdelega nominativa a uno dei Capi di Dipartimento della Presidenza del Con-siglio dei Ministri;<br />
4)	per il caso di perdurante inerzia delle suddette amministrazioni fino alla scadenza del termine di cui al precedente punto 2), stabilisce che il Commissario <i>ad acta</i> adotti, con ogni consentita urgen-za, tutti gli atti e i provvedimenti necessari a dare completa attuazione alla succitata decisione;<br />
5)	pone solidalmente a carico delle amministrazioni soccombenti l’obbligo del pagamento, in favore del Commissario <i>ad ac-ta</i>,<i> </i>dell’importo di €. 3.000,00 (tremila/00), da corri-spondere, fin dal momento dell’insediamento del Commissario, quale acconto sulla maggior somma che sarà successivamente liquidata dal C.G.A. in via definitiva, dietro presentazione di una documentata i-stanza, a titolo di compenso per l’opera complessivamente presta-ta;<br />
6)	condanna le parti soccombenti, con vincolo di solidarietà passi-va, alla rifusione delle spese processuali del giudizio, liquidate in complessivi €. 5.000,00 (cinquemila/00), di cui 4.000,00 (quattromi-la/00) in favore della curatela ricorrente e per il residuo, ripartito in quote di pari ammontare, per ciascuna delle parti intervenute;<br />
7)	ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità am-ministrativa.<br />
	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlot-ti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />	<br />
F.to: Gabriele Carlotti, Estensore<br />	<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario<br />	<br />
Depositata in segreteria<br />	<br />
il  19 marzo 2010</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.402</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-402/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-402/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-402/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.402</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. Carlotti. A. Bruno (Avv. S. Carpolicchio) c/ A. Ollà, F. Grassia, S. Gagliardi (Avv. A. Scuderi), e altri. sulla modalità di presentazione delle liste elettorali in Sicilia 1.Giudizio elettorale &#8211; Atti endoprocedimentali &#8211; Immediata impugnabilità &#8211; Non sussiste &#8211; Impugnazione eletti &#8211; Necessità. 2.Elezioni amministrative &#8211; Regione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-402/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.402</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Virgilio,  Est. Carlotti.<br /> A. Bruno (Avv. S. Carpolicchio) c/ A. Ollà, F. Grassia, S. Gagliardi (Avv. A.<br /> Scuderi), e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla modalità di presentazione delle liste elettorali in Sicilia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Giudizio elettorale &#8211; Atti endoprocedimentali &#8211; Immediata impugnabilità &#8211; Non sussiste &#8211;  Impugnazione eletti &#8211; Necessità.	</p>
<p>2.Elezioni amministrative &#8211; Regione Sicilia &#8211; Presentazione liste &#8211; Formalità &#8211; Moduli allegati &#8211; Indicazione simbolo di lista prestampato &#8211; Necessità &#8211; Spillatura o rilegatura &#8211; Insufficienza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Va esclusa l’impugnabilità immediata di ogni atto del procedimento elettorale, comprese l’ammissione e l’esclusione delle liste, sicchè anche per tali atti il termine per l’impugnazione inizia a decorrere solo dall’atto di proclamazione degli eletti. (1)	</p>
<p>2. Con riguardo alle elezioni amministrative nella Regione Sicilia, le liste dei candidati, ancor-ché composte da plurimi intercalari o moduli, sono da considerarsi “atti unici” ex art. 17, co. 3, del d.p.r. 20 agosto 1960, n. 3, soltanto quando rechino i segni inequivocabili della riconducibi-lità a una predeterminata lista elettorale. Tale risultato può essere assicurato in vari modi, ma in essenza occorre che sull’intercalare sia stampato (non bastando la semplice apposizione di un adesivo) il simbolo della lista e che l’appartenenza del singolo modulo di raccolta delle firme a un più ampio e definito insieme sia resa evidente dall’esistenza di segni di congiunzione su-scettibili di un apprezzamento obiettivo. Agli stessi fini non sono per contro sufficienti (seppur necessarie) la spillatura o la rilegatura dei  moduli, le quali realizzano una unione meramente materiale dei moduli delle sottoscrizioni.<br />
<br />	<br />
<b/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />	<br />
-1	Cfr. Cons. di Stato Ad. Plen. 10/05.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
sui ricorsi in appello nn. 623/09, 676/09 e 720/09 proposti da:<br />	<br />
&#8211; Ricorso n. 623/09 &#8211; <B>ANGELO BRUNO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Silvio Crapolicchio ed elettivamente domiciliato in Palermo, corso Alberto Amedeo n. 196, presso lo studio dell’avv. Ma-rio Miceli;</p>
<p align=center>c o n t r o<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; i signori <B>ATTILIO OLLÀ</B>, <B>FILIPPO GRAS-SIA</B> e <B>SALVATORE GAGLIARDI</B>, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliati in Paler-mo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Car-lo;</p>
<p align=center>e nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>&#8211; COMUNE DI AGIRA</b>, in persona del Sindaco pro tempo-re, non costituitosi in giudizio; <br />	<br />
&#8211; <B>UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE ISTITUI-TO PRESSO IL TRIBUNALE DI NICOSIA (EN) PER LE ELE-ZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGIRA (EN)</B> svoltesi il 15 e il 16 giugno 2008, <B>ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI PER L<br />
&#8211; <B>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI NICOSIA (EN)</B>, in persona del legale rappresentante pro tempo-re, non costituitasi in giudizio;<br />	<br />
&#8211; signori <B>GAETANO GIUNTA</B>, <B>FRANCESCO MI-LAZZOTTO</B>, <B>MARCO CAPUANO</B>, <B>ANTONINO FASCETTO SIVILLO</B>, <B>MARIO GIU-SEPPE GIARDINA</B>, <B>FRANCESCO MARCHESE, RO-SARIO SANFILIPPO</B>, <B>IVANO SCAMINACI</B> e <B>FILIPPO VENTICINQUE</B>, no<br />
&#8211; nonché lista “<B>GIUNTA SINDACO &#8211; SVILUPPO SOLIDA-RIETÀ</B>” e “<B>AVV. MARIA GRECO SINDACO</B>”, in persona dei presentatori, non costituitisi in giudizio;</p>
<p align=center>con intervento adesivo<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dei signori <B>SANTO DINOLFO</B>, <B>PIETRO LUIGI MANNO</B>, <B>CARMELO BENITO GRAZIANO</B>, <B>MICHELE PALMISANO</B>, <B>SANTO TROVA-TO</B>, <B>GAETANO RIVOLI</B> e <B>TEODORO SMIRNE MILETTI</B>, rappresentati e difesi dall’avv. Michele Lupo, elettivamente domiciliati in Palermo, via Dante n. 166, presso lo studio dell’avv. Michele Costa;<br />	<br />
&#8211; Ricorso n. 676/09 &#8211; <B>COMUNE DI AGIRA</B>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mingiar-di, per legge domiciliato in Palermo, via F. Cordova, 76, presso la se-greteria di questo C.G.A.;	</p>
<p align=center>c o n t r o<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
i signori <B>ATTILIO OLLÀ</B>, <B>FILIPPO GRASSIA</B> e <B>SALVATORE GAGLIARDI</B>, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Carlo;</p>
<p align=center>e nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; <B>UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI NICOSIA (EN)</B>, in persona del legale rap-presentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura di-strettuale dello Stato, legalmente domiciliato presso gli uffici della stessa in P<br />
&#8211; <B>ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI PER LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGIRA (EN) </B>svoltesi il 15 e il 16 giugno 2008, e <B>COMMISSIONE ELETTORALE CIR-CONDARIALE CENTRALE DI NICOSIA (EN)</B> in persona dei ris<br />
&#8211; signori <b>GAETANO GIUNTA, FRANCESCO MILAZZOT-TO, ANGELO BRUNO, MARCO CAPUANO, ANTONINO FA-SCETTO SIVILLO, MARIO GIUSEPPE GIARDINA, FRAN-CESCO MARCHESE, ROSARIO SANFILIPPO, IVANO SCA-MINACI, FILIPPO VENTICINQUE, SANTO DINOLFO, PIE-TRO LUIGI MANNO, CARME<br />
&#8211; nonché lista “<B>GIUNTA SINDACO &#8211; SVILUPPO SOLIDA-RIETÀ</B>” e lista “<B>AVV. MARIA GRECO SINDA-CO</B>”, in persona dei presentatori, non costituitesi in giudi-zio;<br />	<br />
&#8211; Ricorso n. 720/09 &#8211; <b>SANTO DINOLFO, PIETRO LUIGI MANNO, CARMELO BENITO GRAZIANO, MICHELE PAL-MISANO, SANTO TROVATO, GAETANO RIVOLI e TEODO-RO SMIRNE MILETTI</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Miche-le Lupo ed eletti-vamente domiciliati in Palermo,<br />
	</p>
<p align=center>c o n t r o<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; i signori <B>ATTILIO OLLÀ</B>, <B>FILIPPO GRAS-SIA</B> e <B>SALVATORE GAGLIARDI</B>, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Scuderi ed elettivamente domiciliati in Paler-mo, via Nunzio Morello n. 40, presso lo studio dell’avv. Luca Di Car-lo;</p>
<p align=center>e nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; <B>COMUNE DI AGIRA</B>, in persona del Sindaco pro tempo-re, non costituitosi in giudizio;<br />	<br />
&#8211; <B>UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE ISTITUI-TO PRESSO IL TRIBUNALE DI NICOSIA (EN) PER LE ELE-ZIONI PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AGIRA (EN)</B> svoltesi il 15 e il 16 giugno 2008, <B>ADUNANZA DEI PRESIDENTI DELLE SEZIONI PER L<br />
&#8211; signori <b>GAETANO GIUNTA, FRANCESCO MILAZZOT-TO, ANGELO BRUNO, MARCO CAPUANO, ANTONINO FA-SCETTA SIVILLO, MARIO GIUSEPPE GIARDINA, ROSARIO SANFILIPPO, IVANO SCAMINACI e FILIPPO VENTICIN-QUE</b>, non costituitisi in giudizio;<br />	<br />
&#8211; nonché lista “<B>GIUNTA SINDACO &#8211; SVILUPPO SOLIDA-RIETÀ</B>” e lista “<B>AVV. MARIA GRECO SINDA-CO</B>”, in persona dei presentatori, non costituitesi in giudi-zio;</p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. IV, n. 656 del 3 aprile 2009;<br />	<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Viste le ordinanze nn. 711, 712 e 713 del 5 giugno 2009, con le quali sono state respinte le domande di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />	<br />
Uditi alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 l’avv. E. Mi-celi, su delega dell’avv. S. Crapolicchio, l’avv. G. Mingiardi, l’avv. M. Lupo, l’avv. R. Calanni, su delega dell’avv. A. Scuderi e l’avv. dello Stato Tutino;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>F A T T O    E    D I R I T T O<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Giungono in decisione tre appelli interposti avverso la stessa sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, in accoglimento del ricorso pro-mosso dai signori Ollà, Grassia e Gagliardi, ha annullato:<br />	<br />
&#8211; i provvedimenti della Commissione elettorale circondariale di Nico-sia (d’ora in poi “Cec”), del 23 maggio 2008, con cui furono ammessi alla competizione elettorale relativa alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Agira tenutesi il 15 e il<br />
&#8211; le predette operazioni elettorali, conclusesi il 17 giugno 2008 con il relativo atto di proclamazione del Sindaco e dei Consiglieri comunali; disponendo, per l’effetto, l’integrale rinnovo del procedimento eletto-rale.<br />	<br />
2. &#8211; Avverso le tre impugnazioni si sono costituiti, per resistere, i ri-correnti in primo grado e le sopra indicate amministrazioni, con il pa-trocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato; quest’ultima ha an-che richiesto l’estromissione delle amministrazioni da essa difese per difetto di legittimazione passiva.<br />	<br />
3. &#8211; Vi sono stati gli interventi adesivi dei quali si è dato conto nelle premesse.<br />	<br />
4. &#8211; All’udienza pubblica del 16 dicembre 2009 i ricorsi sono stati trat-tenuti in decisione.<br />	<br />
5. &#8211; Occorre ricostruire la vicenda e le relative questioni controverse sulla quale si sono innestate le odierne impugnazioni; all’uopo può farsi riferimento all’ampia narrativa e alle diffuse motivazioni in dirit-to recate nella sentenza impugnata. <br />	<br />
5.1. &#8211; I signori Ollà, Grassia e Gagliardi, nella loro qualità di cittadini elettori del Comune di Agira, adirono il T.A.R. della Sicilia, onde ot-tenere l’integrale annullamento e la conseguente ripetizione di tutte le operazioni elettorali relative alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, tenutesi nei giorni del 15 e del 16 giugno 2008. In detta-glio, le urne diedero i seguenti risultati: il candidato signor Gaetano Giunta riportò 2218 voti, su un totale di 5490 voti validi per l’elezione a sindaco; la lista “Giunta Sindaco &#8211; Sviluppo Solidarietà”, allo stesso collegata, ottenne 2124 voti, su un totale di 5352 voti validi per l’elezione del Consiglio comunale; gli altri due candidati alla carica di sindaco, ossia la signora Maria Gaetana Greco e il signor Francesco Naro, conseguirono rispettivamente 2159 e 113 voti; alle altre due liste partecipanti all’elezione del Consiglio comunale, “Avv. Maria Greco Sindaco” e “Naro Sindaco”, collegate ai due candidati in ultimo citati, furono rispettivamente attribuiti 2179 e 1049 voti.<br />	<br />
5.2. &#8211; La competizione elettorale si concluse quindi con l’elezione alla carica di sindaco del signor Gaetano Giunta e con l’attribuzione alla lista a questi collegata (<i>id est</i>, “Giunta Sindaco &#8211; Sviluppo Solidarietà”) del 60 per cento (9) dei seggi del Consiglio comunale, assegnati ai signori Francesco Milazzotto, Marco Capuano, Carmelo Benito Graziano, Teodoro Smirne Mileti, Santo Dinolfo, Angelo Bru-no, Pietro Luigi Manno, Michele Palmisano e Santo Trovato.<br />	<br />
5.3. &#8211; Alla lista “Avv. Maria Greco Sindaco”, collegata al candidato sindaco signora Maria Gaetana Greco, fu invece attribuito il restante 40 per cento dei seggi, pari a sei, assegnati ai signori Mario Giardina, Francesco Marchese, Rosario Sanfilippo, Antonino Fascetto Sivillo, Ivano Scaminaci e Filippo Venticinque.<br />	<br />
5.4. &#8211; A sostegno della denunciata illegittimità degli atti impugnati in prime cure i ricorrenti dedussero, tra l’altro, la violazione dell’art. 7 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, siccome sostituito dall&#8217;art. 1 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, nonché dell’art. 2 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, in ragione di plurime carenze formali della lista recante il contrassegno e la denominazione “Giunta Sindaco &#8211; Sviluppo Solida-rietà”, collegata al candidato sindaco eletto Gaetano Giunta.  <br />	<br />
5.5. &#8211; A detta dei ricorrenti le modalità di presentazione della lista si palesavano in contrasto con le regole vigenti in materia; per l’effetto, in considerazione dell’impossibilità di accertare esattamente le conse-guenze dell’esclusione della lista illegittimamente ammessa sul risul-tato elettorale, i predetti chiesero che fosse disposta l’integrale rinno-vazione del procedimento. Ed invero, l’ipotetica assegnazione dei voti in discorso agli altri due candidati alla carica di sindaco avrebbe potu-to in astratto determinare, alternativamente, sia l’elezione della candi-data signora Greco sia quella del candidato signor Naro, con la conse-guentemente incerta attribuzione del premio di maggioranza all’una o all’altra delle liste ad essi collegate. <br />	<br />
5.6. &#8211; Il Comune di Agira eccepì la tardività dell’impugnativa, sul pre-supposto che l’esclusione o l’ammissione di una lista debbano consi-derarsi atti immediatamente lesivi impugnabili entro il termine di de-cadenza decorrente dalla conoscenza della mancata partecipazione o della illegittima  partecipazione della lista stessa alla competizione elettorale, conoscenza da intendersi acquisita, stante il regime di pub-blicità proprio del procedimento elettorale, alla data di pubblicazione delle liste ammesse, o, al più tardi, alla data delle votazioni. <br />	<br />
5.7. &#8211; La difesa erariale eccepì il difetto di legittimazione passiva dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali, in quanto organo a carattere temporaneo nominato soltanto per lo svolgimento delle operazioni elettorali e difese, nel merito, la legittimità delle operazioni elettorali contestate.<br />	<br />
5.8. – Il T.A.R. ordinò l’acquisizione in via istruttoria di copia di tutta la documentazione relativa alla presentazione della lista “Giunta Sin-daco &#8211; Sviluppo Solidarietà” e di una relazione del Presidente della Cec, onde chiarire le modalità di congiunzione dei fogli contenenti le firme dei presentatori della suddetta lista.<br />	<br />
6. – Il primo Giudice, dopo aver respinto in via preliminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso (richiamando tra l’altro la pro-nuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2005), e una volta disposta l’estromissione dal giudizio dell’Adunanza dei pre-sidenti delle sezioni elettorali siccome richiesto dall’Avvocatura era-riale, accolse, nel merito, il motivo in ordine alla dedotta violazione della disciplina in materia di modalità di presentazione delle liste, con specifico riguardo alla congiunzione dei fogli contenenti le firme dei presentatori. <br />	<br />
6.1. &#8211; In particolare, il primo Giudice osservò che lo scopo fondamen-tale della normativa vigente, il cui quadro è stato correttamente rico-struito nella motivazione della sentenza impugnata, è quello di evitare raccolte fraudolente di firme e che tale finalità è realizzata garantendo la possibilità, per i sottoscrittori, di avere piena conoscenza e di for-marsi un’altrettanto piena consapevolezza della natura e del contenuto della lista da presentare, individuata tramite il relativo contrasse-gno.<br />	<br />
6.2. &#8211; Muovendo da tale considerazione, il T.A.R. ha divisato che <i>“… solo la presenza di un segno di congiunzione consente di con-siderare il frontespizio ed i fogli intercalari quali un documento uni-co, firmato da ogni sottoscrittore con la consapevolezza di sostenere una particolare lista. In caso contrario, la lista … non può essere ammessa alla competizione elettorale, non potendo essere conteggiate le firme dei sottoscrittori apposte sui fogli intercalari privi del con-trassegno della lista presentata e semplicemente spillati al frontespi-zio.”</i>.<br />	<br />
6.3. &#8211; In punto di fatto il Tribunale ha rilevato che la lista “Giunta Sin-daco &#8211; Sviluppo Solidarietà” riportava il contrassegno di lista, il nomi-nativo del candidato Sindaco e l’elenco nominativo dei consiglieri nell’allegato 1 il cui primo foglio recava la dichiarazione dei presenta-tori; mentre l’elenco dei sottoscrittori era contenuto nell’allegato 1-<i>ter</i>, il cui primo foglio conteneva l’informazione che promo-tore della sottoscrizione era la Lista civica “Giunta Sindaco – Svilup-po Solidarietà” con sede in Agira, e unicamente quattro sottoscrizioni. Il primo Giudice ha altresì soggiunto che a detto foglio, erano stati uniti, mediante spillatura, ulteriori sedici fogli, privi del contrassegno di lista e riportanti le generalità e le sottoscrizioni dei presentatori, autenticate cumulativamente nell’ultimo foglio da certo consigliere comunale Pietro Luigi Manna.<br />	<br />
	Al riguardo il primo Giudice ha tuttavia osservato che:<br />
&#8211;	la congiunzione di tali fogli, successivi al primo, non era in alcun modo convalidata da un timbro o da una sigla;<br />
&#8211;	gli stessi non risultavano progressivamente numerati;<br />
&#8211;	recavano, in alto a destra, soltanto la dicitura, tra parentesi, “Segue: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI”;<br />
&#8211;	neppure i nominativi dei sottoscrittori erano progressivamente numerati;<br />
&#8211;	il consigliere comunale autenticatore aveva apposto la propria firma soltanto nell’ultimo foglio, in calce all’autenticazione cumulati-va delle 105 firme degli elettori.<br />
6.4. &#8211; In diritto il T.A.R., dopo aver richiamato precedenti propri e del Consiglio di Stato, ha ritenuto che la riferita modalità di presentazione delle liste fosse viziata per mancanza di un elemento di “congiunzione inequivoca” tra l’allegato n. 1, indicante nel primo foglio il contrasse-gno di lista, e l’elenco dei sottoscrittori, costituito da fogli privi di contrassegno, con la conseguenza che non era possibile avere alcuna certezza in merito alla consapevolezza che i sottoscrittori, all&#8217;atto della firma apposta sui moduli dal secondo in poi, fossero effettivamente e pienamente a conoscenza &#8211; difettando, tra l’altro, il relativo simbolo &#8211; della natura e della composizione della lista in parola.<br />	<br />
6.5. &#8211; Il Tribunale ha inoltre escluso che tale certezza potesse essere desunta dall’unicità dell’autenticazione delle firme, in quanto il pub-blico ufficiale aveva sì asseverato l’avvenuta apposizione delle sotto-scrizioni in sua presenza, ma non aveva attestato (né avrebbe potuto farlo) quale fosse l&#8217;effettiva consapevolezza dei sottoscrittori in merito alla identità dei candidati e allo stesso simbolo di lista.<br />	<br />
6.6. &#8211; In coerenza con tali rilievi il T.A.R., assorbite le ulteriori censu-re, ha riconosciuto l’illegittimità dell’ammissione della lista “Giunta Sindaco &#8211; Sviluppo Solidarietà” alla consultazione elettorale e, in con-siderazione della indeterminabilità delle conseguenze derivanti da tale esclusione (non dandosi una sola possibilità di correzione del risultato elettorale, stante l’astratta idoneità degli altri due candidati alla carica di sindaco a conseguire l’elezione in ragione dei voti rispettivamente conseguiti), ha annullato la proclamazione degli eletti, disponendo per l’effetto l’integrale rinnovo delle operazioni elettorali e dettando indi-cazioni conformative per il rinnovo del procedimento. <br />	<br />
	Infine è stata ordinata la trasmissione della sentenza alla Presi-denza della Regione siciliana per gli adempimenti di competenza e affinché, in occasione della successiva redazione delle istruzioni rela-tive alla presentazione delle liste dei candidati alle elezioni ammini-strative, fosse evidenziata nella relativa modulistica la necessità dell’indicazione del contrassegno di lista in tutti i fogli contenenti le firme dei presentatori.<br />
7. &#8211; Contro la decisione del T.A.R., sopra riferita nei suoi contenuti essenziali, sono insorti gli appellanti.<br />	<br />
8. &#8211; In via preliminare deve procedersi alla riunione obbligatoria delle tre impugnazioni, in quanto dirette contro la stessa sentenza. <br />	<br />
9. &#8211; Con gli appelli, considerati nel loro complessivo contenuto, sono state devolute alla cognizione del Collegio le seguenti questioni.<br />	<br />
10. &#8211; Innanzitutto si è denunciata l’inammissibilità dell’originario ri-corso per non avere i ricorrenti dimostrato documentalmente la loro legittimazione attiva, ossia la qualità di cittadini del Comune di Agira, iscritti nelle relative liste elettorali.<br />	<br />
10.1. &#8211; Al di là di ogni considerazione giuridica, la censura si palesa infondata in punto di fatto, posto che i certificati degli originari ricor-renti risultano prodotti in prime cure.<br />	<br />
11. &#8211; In secondo luogo si è dedotta l’irricevibilità del primitivo ricorso per intempestività della relativa proposizione, sostenendo che l’am-missione di una lista è un atto endoprocedimentale, ma direttamente lesivo e dunque da impugnare a pena di decadenza dalla data di pub-blicazione delle liste ammesse o, al più tardi, dalla data delle votazioni o dal giorno della conclusione delle operazioni elettorali.<br />	<br />
11.1. &#8211; La tesi patrocinata negli appelli, sebbene in passato seguita da una parte della giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi definiti-vamente superata dal contrario e ormai prevalente indirizzo esegetico (secondo il quale il termine per impugnare gli atti endoprocedimentali, inclusi gli atti di non ammissione delle liste, decorre dalla proclama-zione degli eletti) che rimonta all’autorevole decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2005 (menzionata dal T.A.R.) e che ha trovato numerose conferme nella giurisprudenza successiva (<i>ex multis</i>, cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2007, n. 482; <i>id.</i>, 11 dicembre 2007, n. 6382; <i>id.</i>, 27 maggio 2008, n. 2526), anche della Sezione (cfr. C.G.A.R.S., 3 ottobre 2007, n. 907; <i>id.</i>, 24 marzo 2006, n. 115).<br />	<br />
12. &#8211; Si è poi dedotta la nullità della notifica del ricorso originario ef-fettuata nei confronti dei signori Teodoro Smirne Miletti e Santo Di-nolfo. Nel primo caso l’atto è stato ricevuto da certa signora Pina Mi-lia (così la sottoscrizione della relata), qualificatasi come “mamma” e “familiare convivente” del notificatario, mentre la madre del signor Miletti, con questi asseritamente non convivente, si chiama Maria Fi-lippa Milia; nel secondo caso la notifica è stata effettuata nelle mani del “fratello” del destinatario, Andrea, anch’egli non “convivente”, sebbene così qualificato nella relata (e comunque abitante nel mede-simo stabile). Le due nullità, per violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., non sarebbero state sanate, non essendosi costituiti i predetti signori Miletti e Dinolfo, con conseguente travolgimento dell’intero giudi-zio.<br />	<br />
12.1. &#8211; La doglianza è manifestamente infondata. Ed invero, premesso in via generale che la relata di notifica costituisce un atto pubblico, giacché proveniente da un pubblico ufficiale e che, pertanto, le atte-stazioni in essa contenute, inerenti alle attività direttamente svolte dal-l&#8217;ufficiale giudiziario e le dichiarazioni da questi ricevute, hanno l’efficacia probatoria privilegiata di cui all&#8217;art. 2700 c.c. e, quindi, fanno piena prova fino a querela di falso (nella fattispecie non propo-sta), occorre comunque osservare che l’espressione “persona di fami-glia”, utilizzata dal secondo comma dell’art. 139 c.p.c., è intesa dalla giurisprudenza in senso ampio così da comprendere anche i familiari la cui presenza, nel luogo in cui la notificazione risulti effettuata, non postuli l&#8217;ulteriore requisito della convivenza stabile con il destinatario dell&#8217;atto (Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2000, n. 1331): secondo il riferi-to indirizzo pretorio, è invece  sufficiente ad escludere ogni nullità l&#8217;esistenza di un vincolo di parentela tra il ricevente e il destinatario della notifica idoneo, come tale, a giustificare la presunzione di con-segna dell&#8217;atto al destinatario stesso. <br />	<br />
	Calati i richiamati principi al caso di specie, deve ritenersi che le due notificazioni siano state validamente effettuate, posto che l&#8217;ap-partenenza, rispettivamente, della madre (la quale evidentemente usa come pseudonimo il diminutivo del proprio prenome) e del fratello dei due destinatari ai relativi nuclei familiari (intesi, per l’appunto, in sen-so lato) e l&#8217;accettazione della copia dell&#8217;atto consentono ragionevol-mente di presumere l’avvenuta sollecita consegna ai destinatari, in base al rapporto di fiducia fondato sulla solidarietà connessa ai predet-ti vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all&#8217;avvenuta accettazione della notifica.<br />
	Corroborano, del resto, tale presunzione la circostanza che non è contestata la consegna dell’atto notificato presso l’indirizzo del si-gnor Miletti né il fatto che i fratelli Dinolfo (Salvo e Andrea) vivano nel medesimo fabbricato.<br />
13. &#8211; Nel merito, gli appellanti sostengono che il T.A.R. avrebbe travi-sato il senso del requisito dell’unicità documentale richiesta, per le liste elettorali, dalla normativa vigente in Sicilia e che, pertanto, il primo Giudice avrebbe dichiarato l’illegittimità della relativa presen-tazione sulla base di condizioni materiali di confezionamento &#8211; consi-stenti nella presenza su ciascun foglio separato del contrassegno di lista nonché di segni visibili di congiunzione &#8211; non imposti dalla legge né dalle istruzioni (pubblicazione n. 3 &#8211; 2008) diramate dall’Assesso-rato regionale competente.<br />	<br />
13.1. &#8211; Il motivo è infondato.<br />	<br />
13.2. &#8211; Il quadro giuridico rilevante ai fini del decidere va ricostruito sulla base di quanto disposto dai seguenti formanti:<br />	<br />
&#8211; dall’art. 7 della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, nel testo sostituito dall’art. 1 della L.R. 15 settembre 1997, n. 35, al comma 1, lett. g) e 4, secon-do cui: <i>“1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candi-dati al consiglio comunale e delle c<br />
<i>4. Oltre a quanto previsto dagli articoli 17 e 20 del Testo Unico della legge per l&#8217;elezione dei consigli comunali nella Regione sicilia-na approvato con decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il candidato alla carica di Sindaco e il pro-gramma amministrativo da affiggere all&#8217;albo pretorio”.<br />	<br />
</i>&#8211; dall’art.17, commi 2 e 3 del D.L.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, co-me sostituito dall’art. 27 comma 1, della L.R. 1 settembre 1993, n. 26, in base ai quali: <i>“2. I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni e la loro firma è apposta su un modulo recante il contrassegno della lista nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei sottoscrittori medesimi …<br />	<br />
3. L’attestazione della iscrizione dei presentatori o dei candidati nelle liste elettorali può essere fatta cumulativamente e risultare da un uni-co atto. Può essere fatta, altresì, cumulativamente in un unico atto l’autenticazione delle firme prescritte dal comma preceden-te”</i>;<i> <br />	<br />
</i>&#8211; dalle istruzioni predisposte e diffuse dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali alle ele-zioni comunali dell’anno 2008, nelle quali è stabilito che <i>“ … la firma dei presentatori, che devono essere iscritti nelle liste elettorali dei comuni, è apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita dei sottoscritto-ri”</i>.<br />	<br />
13.3. &#8211; Orbene il concetto di “unità dell’atto” di presentazione affio-rante dalla disciplina sopra riferita richiede un’esegesi teleologica-mente coerente con la finalità alle quali assolvono le formalità sulla predisposizione delle liste. Il rischio che le riferite disposizioni inten-dono scongiurare, concerne invero la possibilità che la raccolta delle firme dei sottoscrittori avvenga “al buio”, ossia che gli elettori possa-no firmare un semplice modulo intercalare, privo di qualunque segno che ne permetta il collegamento logico a una specifica formazione politica e, quindi, senza avere alcuna consapevolezza di quale lista si tratti e di quale sia la concreta composizione della stessa.<br />	<br />
	Non occorre soffermarsi sui gravi abusi ai quali una pratica siffatta potrebbe dar luogo (solo per fare un esempio, si pensi alla pos-sibilità di firme raccolte a favore di liste non ancora costituite o, fi-nanche, al mercimonio delle sottoscrizioni).<br />
	Dai superiori rilievi discende che solo una rigorosa esegesi dell’espressione “unico atto” di cui all’art. dall’art. 17, comma 3, del D.L.P.R. 20 agosto 1960, n. 3, rappresenta un forte presidio della lega-lità delle operazioni di raccolta delle sottoscrizioni (a sua volta fun-zionale alla dimostrazione dell’effettiva esistenza di un’istanza politi-ca democratica alla base della presentazione di ciascuna lista).<br />
13.4. &#8211; In sostanza l’atto in discorso, ancorché composto da plurimi intercalari o moduli (ossia i fogli preconfezionati, da collocare dopo la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati e delle collega-te candidature alla carica di sindaco, sui quali devono essere apposte le firme dei presentatori), è da considerarsi documentalmente unico soltanto quando esso rechi i segni inequivocabili della riconducibilità a una predeterminata lista elettorale.<br />	<br />
13.5. &#8211; Tale risultato può essere assicurato in vari modi, ma in essenza occorre che sull’intercalare sia stampato (non bastando la semplice apposizione di un adesivo) il simbolo della lista e che l’appartenenza del singolo modulo di raccolta delle firme a un più ampio e definito insieme destinato a costituire un unico documento sia resa evidente &#8211; oltre che dalla numerazione progressiva sia degli spazi dedicati alle firme dei sottoscrittori sia degli intercalari utilizzati &#8211; dall’esistenza di segni di congiunzione suscettibili di un apprezzamento obiettivo (a tal fine si rivela idonea, ad esempio, anche l’apposizione, nel punto della congiunzione di due intercalari, del timbro utilizzato dall’autentica-tore). Agli stessi fini non sono per contro sufficienti (seppur necessa-rie) la spillatura o la rilegatura dei  moduli, le quali realizzano una unione meramente materiale dei moduli delle sottoscrizioni e che, in astratto, potrebbero essere effettuate da chiunque, in qualunque tem-po.<br />	<br />
13.6. &#8211; Nemmeno è idonea, da sola, a surrogare le eventuali carenze formali l’“unicità” dell’autenticazione delle firme apposta in calce all’ultimo modulo, dal momento che il pubblico ufficiale attesta sol-tanto l’identità dei sottoscrittori e il loro numero, ma in mancanza dei riferiti presidi formali, la dichiarazione unica dell’autenticante non dà alcuna certezza in ordine alla sicura riferibilità delle firme alla presen-tazione di una determinata lista. Anzi, il difetto delle ripetute formalità ostacola anche la doverosa repressione, da parte della magistratura ordinaria, degli eventuali illeciti penali commessi dai pubblici ufficiali autenticanti.<br />	<br />
13.7. &#8211; Non ha alcun pregio d’altronde invocare a sostegno delle con-trarie tesi patrocinate dagli appellanti le differenze esistenti tra la vi-gente normativa regionale e quella statale, poiché l’unico disallinea-mento tra le due normative riguarda il profilo, non rilevante ai fini del decidere, della non necessità, in Sicilia, di indicare sui moduli recanti le firme dei sottoscrittori anche i nomi di tutti i candidati (cfr., in tema, C.G.A.R.S. n. 652/2008).<br />	<br />
13.8. &#8211; Il riferito quadro dei principi pretori si è d’altronde stabilizzato già prima del 2008 e, quindi, sia le istruzioni dell’Assessorato regiona-le sia la Cec di Nicosia avrebbero dovuto tenerne conto (cfr., tra le altre decisioni, Cons. Stato, sez. V, 6 aprile 2007, n. 1553, secondo cui &#8211; qualora i fogli prodotti per la presentazione di una lista di candidati alle elezioni comunali rechino solo il contrassegno della lista senza alcun segno di congiunzione inequivoca, quali un timbro o una sigla, con i fogli che recano il nominativo dei candidati &#8211; debbono reputarsi violate, ad una lettura &#8220;sostanzialistica&#8221; e teleologicamente orientata delle disposizioni in materia, le regole minime tese a verificare la ge-nuinità della volontà dei cittadini nella scelta di sostenere determinate liste di candidati, da cui consegue la illegittimità dell&#8217;ammissione della lista di candidati alla competizione elettorale; e pure <i>id.</i>, 7 novembre 2006, n. 6544, laddove è stata riconosciuta l’illegittimità di una lista di candidati per irregolarità delle firme dei presentatori, per-ché talune delle sottoscrizioni degli elettori erano state inserite in un modulo di più facciate non recante il contrassegno di lista né il nome dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale e sem-pli-cemente spillato ad un altro, contenente il contrassegno e i detti nominativi, in difetto di un timbro o di una firma che attestassero l’effettivo collegamento, materiale e giuridico, tra i due intercala-ri).<br />	<br />
13.9. &#8211; Emerge allora con evidenza la correttezza della ritenuta (dal T.A.R.) illegittimità della lista in questione, in quanto le relative sotto-scrizioni degli elettori risultano apposte su vari moduli separati, privi di un timbro o di una firma in grado di dimostrare il loro collegamento con la dichiarazione iniziale e privi anche del contrassegno della lista di riferimento.<br />	<br />
13.10. &#8211; Infine, non è conferente l’argomento difensivo incentrato sul-la possibilità di sanare il predetto vizio della lista, qualora la Cec aves-se tempestivamente avvisato i presentatori. Ed invero, anche a voler prescindere dalla circostanza che l’illegittimità della quale si tratta è radicale e tale da compromettere la stessa giuridica esistenza della lista in discorso (e quindi il relativo vizio esorbita dal campo applica-tivo della regolarizzazione), è dirimente osservare che l’art. 18, com-ma 2, del T.U. n. 3/1960 si riferisce testualmente e unicamente ai “do-cumenti” e alle “dichiarazioni” relativi alla presentazione della lista e non alla lista in sé.<br />	<br />
Inoltre la sanabilità è ammessa soltanto ove manchi una com-minatoria di esclusione, ma l’invalidità della presentazione della lista per mancanza delle firme necessarie dei relativi sottoscrittori è un’ipo-tesi tipica e positivamente tipizzata di inammissibilità.<br />	<br />
13.11. &#8211; Non pertinente è poi l’invocazione nella fattispecie del princi-pio di massima partecipazione alla competizione elettorale. Il <i>favor</i> <i>participationis</i> che informa l’interpretazione della disciplina elettorale può difatti orientare l’interprete nelle ipotesi in cui siano dubbie l’applicazione o l’individuazione degli effetti di un atto amministrativo o di una norma, ma per quanto sopra detto, e no-nostante l’opinione erronea esternata dalla Cec di Nicosia (v. la nota prot. n. 7/2009 del 26 gennaio 2009 indirizzata al T.A.R. della Sicilia), non ricorre in questo caso alcuna incertezza. <br />	<br />
14. &#8211; A conclusione di tutto quanto sopra considerato, merita esplicito richiamo una recente decisione del Consiglio, con la quale l’insieme dei principi sopra enunciati è stato ulteriormente ribadito: <i>“ … alla stregua di C.d.S., A.P., 24 novembre 2005, n. 10, cui si è confor-mato C.G.A. 3 ottobre 2007, n. 907, nonché, da ultimo, C.G.A. 21 lu-glio 2008, n. 652, cit. &#8211; va senz’altro esclusa l’impugnabilità immedia-ta di ogni atto del procedimento elettorale, comprese l’ammissione e l’esclusione delle liste, sicché anche per tali atti il termine per l’impugnazione inizia a decorrere solo dall’atto di proclamazione degli eletti.”</i> e, con specifico riferimento al concetto di unicità dell’atto, <i>“… (s)empre dalla cit. decisione n. 652 del 2008 è dato trarre ulteriormente, in punto di legittima presentazione delle liste elettorali, il seguente principio: che in Sicilia condizione necessaria e sufficiente per la presentazione delle liste è la presenza, nei fogli suc-cessivi al primo, del simbolo della lista, non occorrendo che in detti fogli sia altresì riportata l’indicazione dei nomi dei candidati, come è invece richiesto dalla normativa nazionale; nondimeno, resta ferma anche in Sicilia la necessità dell’autenticazione delle firme in unico contesto documentale, nonché l’esigenza logica che il simbolo preesi-sta, sul foglio, all’apposizione delle sottoscrizioni dei presentatori (che, altrimenti, sarebbero del tutto fungibili tra loro), con conse-guente insufficienza dell’apposizione su ciascuno dei fogli sottoscritti dai presentatori del simbolo di lista mediante un adesivo, occorrendo invece che detto simbolo risulti stampato sul foglio onde garantirne la sicura pre-esistenza rispetto al momento di apposizione delle firme.” </i>(C.G.A.R.S. 10 marzo 2009, n. 98)<i>.<br />	<br />
</i>15. &#8211; Gli appelli pertanto vanno respinti.<br />	<br />
16. &#8211; Non vi è luogo, in ultimo, ad un’espressa pronuncia sul difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali difese dall’Avvo-catura dello Stato, dal momento che sulla questione è già calato il giu-dicato (almeno, in parte, con riferimento all’Adunanza dei presidenti di sezione) e che, in ogni caso, al di là della formale evocazione in giudizio, nessuno degli appelli contiene mezzi di gravame sul punto né contro il relativo capo della decisione.<br />	<br />
17. &#8211; Ritiene conclusivamente il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini del decidere. In particolare, il Collegio è esonerato dall’esame dei motivi assorbiti in prime cure e riproposti in secondo grado, dovendo-si confermare la recessività degli stessi rispetto al motivo accolto dal T.A.R..<br />	<br />
18. &#8211; La sentenza impugnata si palesa dunque immune dai vizi denun-ciati con gli appelli e va integralmente confermata, inclusa l’indica-zione conformativa rivolta alla Presidenza della Regione.<br />	<br />
19. &#8211; Il regolamento delle spese processuali del grado, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza. A tali fini le amministrazioni collettivamente difese dall’Avvocatura dello Stato devono essere con-siderate come un’unica parte.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia-na in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando:<br />
1)	riunisce i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
2)	respinge gli appelli;<br />
3)	condanna gli appellanti soccombenti, con vincolo di solidarietà passiva, a rifondere €. 2.000,00 (duemila/00), a titolo di spese proces-suali, a favore di ciascuna controparte resistente costituita.<br />
	Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità am-ministrativa.<br />
	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministra-tiva in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chia-renza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Sal-via, Pietro Ciani, componenti.<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />	<br />
F.to: Gabriele Carlotti, Estensore<br />	<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario<br />	<br />
Depositata in segreteria<br />	<br />
il  19 marzo 2010</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4316</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Politi Est. Bottiglieri Di Gesù ( Avv. Tobia) c/ Presidenza della Repubblica ( Avv. dello Stato) sulla sindacabilità nelle valutazioni discrezionali ai fini della carriera diplomatica 1. Pubblico impiego – Carriera diplomatica – Professione &#8211; Valutazioni – Ampia discrezionalità – Sindacabilità – Sussiste &#8211; Limiti 2. Pubblico impiego –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4316/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4316</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Politi  Est. Bottiglieri<br />  Di Gesù ( Avv. Tobia) c/ Presidenza della Repubblica ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sindacabilità nelle valutazioni discrezionali ai fini della carriera diplomatica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Carriera diplomatica – Professione &#8211;  Valutazioni – Ampia discrezionalità – Sindacabilità – Sussiste &#8211; Limiti  	</p>
<p>2. Pubblico impiego – Carriera diplomatica – Professione  Valutazioni – Criteri – Prevalenza anzianità &#8211;  Esclusione – Eccezione &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La nomina ai vari gradi della carriera diplomatica e, in specie, a quelli più alti, ivi compresa quella a ministro plenipotenziario, rispecchia valutazioni di amplissima discrezionalità, sindacabili soltanto per i profili di manifesta irragionevolezza e illogicità, d’immediata apprezzabilità , in ragione dell’incoerenza con i presupposti considerati. 	</p>
<p>2.Nella   carriera diplomatica  deve escludersi  che possa assegnarsi prevalenza ad uno dei parametri valutativi, piuttosto che ad altro, e in particolare all’anzianità di servizio ,fatta salva l’ipotesi in cui l’alterazione dell’ordine di anzianità sia particolarmente accentuata, cosa insussistente nel caso di specie, e sia priva di una seria di giustificazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5602 del 2008, proposto da:<br />
<b>Calogero Di Gesu&#8217;</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio Verderame, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le G. Mazzini, n.11; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero degli affari esteri</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Mauro Marsili</b>, <b>Luca Ferrari</b>, <b>Alessandro Cortese</b> e <b>Diego Brasioli</b>, non costituiti in giudizio; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del decreto di estremi ignoti del Presidente della Repubblica che ha disposto la nomina di 26 funzionari della carriera diplomatica al grado di ministro plenipotenziario, nel quale non figura il ricorrente, della relativa deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2008, della relativa proposta motivata del Ministero degli affari esteri, nonchè di ogni altro atto anteriore e conseguente, connesso e collegato alla procedura.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli intimati organi ed amministrazioni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010, il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 19 maggio 2008, depositato il successivo 6 giugno, l’istante, funzionario del ruolo amministrativo del Ministero degli affari esteri dal 1965, entrato a far parte della carriera diplomatica dal 1° agosto 1980, con qualifica di consigliere di ambasciata dal 1° gennaio 1998, in procinto di essere collocato in pensione, ha domandato l’annullamento degli atti della procedura di avanzamento al grado di ministro plenipotenziario meglio indicata in epigrafe, cui ha infruttuosamente partecipato.<br />	<br />
A sostegno della domanda, il ricorrente ha minuziosamente narrato lo sviluppo della propria carriera trentennale, suddividendola in vari periodi temporali, con riferimento ai quali ha doviziosamente illustrato, sottolineandone la delicatezza e l’importanza, i principali incarichi assolti, gli obiettivi raggiunti ed i riconoscimenti ottenuti. Tra gli incarichi, il ricorrente ha evidenziato, nell’ordine, quelli di reggenza di uffici centrali dell’amministrazione, di primo vice console a Monaco di Baviera, di console a Perth, di primo segretario alla Rappresentanza permanente d’Italia presso le oo. ii. a Ginevra, di consigliere capo al Cairo, di primo consigliere per l’emigrazione e gli affari sociali a Berlino, di capo e di coordinatore di uffici centrali dell’amministrazione, di segretario generale presso il commissariato generale del Governo per l’Expo di Aichi 2005, di ambasciatore a Manama.<br />	<br />
Ciò posto, il ricorrente, ha esposto che il descritto <i>excursus</i> professionale attesta una esperienza e una preparazione diplomatica tale da meritare la promozione, e ha lamentato che, come le precedenti tornate di avanzamento cui ha partecipato, anche quella qui contestata, probabilmente a causa della sua provenienza dalla carriera amministrativa, gli ha denegato il diritto alla promozione, riconosciuto, invece, ad altri parigrado in possesso di minori titoli, minore anzianità di grado e minore esperienza.<br />	<br />
In dettaglio, le doglianze sono state affidate ad un unico motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 105 <i>bis</i> e 109 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, erroneo apprezzamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento della p.a..<br />	<br />
Con l’articolata censura il ricorrente, illustrata la normativa di riferimento della procedura, ha esposto di possedere non solo, e da tempo, tutti i requisiti di legge per la nomina al grado, ma anche, avendo retto uffici di primaria importanza sia presso il Mae sia presso le sedi estere della rete diplomatica e consolare italiana, titoli assolutamente <i>potiori</i> rispetto ad alcuni candidati promossi, evocati in giudizio (Marsili, Cortese e Ferrari).<br />	<br />
Tali elementi, ha concluso il ricorrente, unitamente alle eccellenti qualità da lui dimostrate nell’arco della carriera, come attestato dalle relazioni e dai rapporti sull’attività svolta, fanno emergere la palese carenza di istruttoria e l’irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della procedura impugnata, e ciò pur tenendo conto della ampia discrezionalità che connota la promozione <i>de qua</i>, che va, comunque, esercitata alla luce dei parametri posti dalla normativa di riferimento.<br />	<br />
Il ricorrente, infine, anche mediante autonoma istanza, ha avanzato richieste istruttorie, accolte dalla Sezione con ordinanza 21 luglio 2008, n. 379.<br />	<br />
Gli intimati organi ed amministrazioni, costituitisi in resistenza e sostenuta l’infondatezza nel merito del gravame, hanno adempiuto all’incombente depositando in data 1° ottobre 2008 tutti gli atti della procedura.<br />	<br />
Preso atto di tale documentazione, il ricorrente, con atto notificato in data 28 novembre 2008, depositato il successivo 11 dicembre, ha proposto motivi aggiunti di gravame (violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 105 <i>bis</i> e 109 del d.p.r. n. 18 del 1967; eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta; difetto di istruttoria, carenza ed incongruità della motivazione; carenza di valutazione comparativa tra i candidati promuovibili da parte della commissione consultiva e del Mae; eccesso di potere per sviamento dai principi di funzionamento della procedura; difetto di istruttoria, carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei requisiti posseduti).<br />	<br />
Con le ulteriori doglianze il ricorrente ha ulteriormente sviluppato motivi di censura già dedotti e ha contestato la conformità a norma, la completezza e gli esiti dei lavori della competente commissione consultiva.<br />	<br />
Le parti hanno affidato a memorie lo sviluppo delle proprie tesi difensive.<br />	<br />
La causa è stata, indi, trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 febbraio 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> Si discute del mancato avanzamento del ricorrente, prima funzionario del ruolo amministrativo del Ministero degli affari esteri, poi entrato a far parte della carriera diplomatica, in possesso di qualifica di consigliere di ambasciata dal 1° gennaio 1998 e in procinto di essere collocato in pensione, a ministro plenipotenziario, nella tornata di cui all’impugnata procedura, conclusasi con 26 promozioni.<br />	<br />
<i>2.</i> Appare utile riepilogare, per quanto qui di stretto interesse, la normativa di riferimento, racchiusa nel d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i., recante l’ordinamento dell&#8217;amministrazione degli affari esteri.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 101 del d.p.r. cit., la carriera diplomatica è strutturata in un ruolo unico, articolato nei gradi di ambasciatore, ministro plenipotenziario, consigliere di ambasciata, consigliere di legazione, segretario di legazione. I funzionari diplomatici sono assoggettati a valutazione periodica, annuale per i segretari e consiglieri di legazione e biennale per i consiglieri di ambasciata e i ministri plenipotenziari (artt. 106 e 106 <i>bis</i>).<br />	<br />
Per l&#8217;avanzamento al grado superiore, il successivo art. 105 richiede, in via generale, che il funzionario diplomatico abbia disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado e possieda i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni; in via specifica, per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e gradi superiori, si richiede che i predetti requisiti siano posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.<br />	<br />
L’art. 105 <i>bis</i> dello stesso d.p.r. prevede che per gli avanzamenti sono costituite apposite commissioni di valutazione. Per l’avanzamento al grado di ministro plenipotenziario, esse sono composte dal segretario generale e dal direttore generale per il personale del Ministero degli affari esteri, e da cinque membri scelti tra gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari (due con funzioni di direttore generale presso l’amministrazione centrale; tre, col grado d’ambasciatore e con funzioni di capo di rappresentanza diplomatica all’estero).<br />	<br />
Ai sensi del successivo art. 109 e s.m.i., le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano maturato nel grado quattro anni di effettivo servizio. La norma stessa prevede altresì l’ulteriore requisito dello svolgimento per un periodo complessivo di almeno due anni di una o più delle funzioni di: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell&#8217;istituto diplomatico, capo ufficio presso l&#8217;amministrazione centrale o altre amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica. Al riguardo, è d’uopo immediatamente riferire che la disposizione, quanto al secondo requisito ora illustrato, non trova all’attualità applicazione, per effetto dell’art 17, comma 8 del d. lgs. 24 marzo 2000, n. 85, di cui meglio in seguito.<br />	<br />
Lo stesso articolo 109 dispone:<br />	<br />
&#8211; al comma 2, che le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata del Ministro degli affari esteri. Le proposte devono tener<br />
&#8211; al comma 3 che, per formulare le proposte di cui sopra, il Ministro degli affari esteri si avvale della sopra detta commissione consultiva, cui la direzione generale del personale trasmette gli elementi informativi e valutativi disponibili in relazione<br />
<i>3.</i> I vizi della procedura denunziati con l’atto introduttivo del giudizio (violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 105 <i>bis</i> e 109 del d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 e s.m.i.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, erroneo apprezzamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento della p.a.) e con i motivi aggiunti (violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 105 <i>bis</i> e 109 del d.p.r. n. 18 del 1967; eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifesta; difetto di istruttoria, carenza ed incongruità della motivazione; carenza di valutazione comparativa tra i candidati promuovibili da parte della commissione consultiva e del Mae; eccesso di potere per sviamento dai principi di funzionamento della procedura; difetto di istruttoria, carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione dei requisiti posseduti) possono essere concettualmente riconducibili a tre argomentazioni di fondo:<br />	<br />
a) il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti formali e sostanziali per l’avanzamento; <br />	<br />
b) i tre parigrado promossi evocati in giudizio possiedono minor anzianità di grado e minor esperienza; <br />	<br />
c) gli atti della commissione consultiva sono inficiati da numerose irregolarità.<br />	<br />
<i>4.</i> E’ d’uopo immediatamente chiarire che le argomentazioni <i>sub</i> a) non possono condurre agli esiti sperati dal ricorrente.<br />	<br />
<i>4.1.</i> Al riguardo, il Collegio non rinviene alcun motivo per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, in forza del quale la nomina ai vari gradi della carriera diplomatica, e, in specie, a quelli più alti, ivi compresa quella a ministro plenipotenziario, rispecchia valutazioni di amplissima discrezionalità, sindacabili soltanto per profili di manifesta irragionevolezza e illogicità, d’immediata apprezzabilità, in ragione dell’incoerenza con i presupposti considerati (tra altre, Tar Lazio, Roma, I, 16 ottobre 2009, n. 9964; 11 luglio 2006, n. 5768; C. Stato, IV, 23 novembre 2002, n. 6454); per tale procedura non sono predicabili criteri di stretta comparazione, né riferimenti puntuali a servizi prestati, esprimendo invece un giudizio complessivo e globale, rispetto agli altri candidati, in funzione dell’affidabilità complessiva riconosciuta al candidato promuovendo e alla correlativa prognosi favorevole in ordine alla sua capacità di assolvere alle complesse delicate funzioni connesse al grado diplomatico superiore, in ragione della “eminenza” delle qualità richieste (C. Stato, IV, 25 luglio 2005, n. 3957; Tar Lazio, Roma, I, 31 maggio 2006, n. 4131, 25 giugno 2004, nn. 6223 e 6224), risolvendosi dunque essa in una “<i>valutazione ampiamente soggettiva, implicante percezioni psichiche ed apprezzamenti personali non agevolmente sondabili ed esternabili in forme verbali assolutamente puntuali e precise</i>” (così Tar Lazio, Roma, I, 21 settembre 2007, n. 9190; lo stesso principio è affermato anche da C. Stato, IV, 23 novembre 2002, n. 6454), con la conseguenza che in tale unitaria valutazione deve recisamente escludersi che possa assegnarsi prevalenza ad uno dei parametri valutativi, piuttosto che ad altro, e in particolare all’anzianità di servizio (C. Stato, IV, 10 gennaio 2002, n. 101 e 26 settembre 2001, n. 5050). <br />	<br />
Trattasi, quindi, di procedura ad alto tasso di discrezionalità, cosa che, del resto, il ricorrente non sembra ignorare, facendovi egli stesso riferimento, sia pur condizionatamente, negli scritti difensivi prodotti.<br />	<br />
Ne consegue che va decisamente escluso che la Sezione possa effettuare l’apprezzamento cui tende il profilo di doglianza in trattazione, valutando l’<i>excursus</i> professionale del ricorrente, per pervenire ad un autonomo giudizio di meritevolezza o di non meritevolezza della promozione.<br />	<br />
Erra, pertanto, il ricorrente quando, basandosi su una fuorviante lettura del sopra riportato art. 109 del d.p.r. n. 18 del 1967, nella parte in cui prevede tra i requisiti per l’avanzamento al grado di ministro plenipotenziario l’aver maturato quattro anni di effettivo servizio nel grado precedente e l’aver svolto per un periodo complessivo di almeno due anni funzioni dirigenziali, ed esponendo di versare nelle predette condizioni, evoca il proprio “diritto alla promozione” (pag. 28 dell’atto introduttivo del giudizio). <br />	<br />
Ed invero, da un lato, la sopra richiamata giurisprudenza chiarisce che l’ordinamento di settore non assicura ai funzionari della carriera diplomatica alcuna automaticità nella progressione di carriera; dall’altro, ed in ogni caso, la procedura in esame rientra nell’arco temporale delineato dall’art 17, comma 8 (norme di applicazione, transitorie e di prima applicazione) del d. lgs. 24 marzo 2000, n. 85, di riordino della carriera diplomatica, che paralizza l’operatività del disposto normativo per la parte relativa al secondo requisito per i primi dieci anni successivi all&#8217;entrata in vigore del d. lgs. stesso. <br />	<br />
<i>4.2.</i> In questa sede, pertanto, e sempre in riferimento all’ambito delle doglianze attinenti lo stretto “merito” della vicenda, ciò che può essere indagato dal Collegio è esclusivamente la eventuale sussistenza di una manifesta incoerenza od illogicità della valutazione resa.<br />	<br />
Sotto tale profilo, però, la procedura si rivela immune da vizi.<br />	<br />
Invero, i relativi atti fanno emergere che la commissione consultiva non ha disconosciuto gli elementi positivi emergenti dal fascicolo del ricorrente, ma, più limitatamente, li ha bilanciati con altri di opposto tenore, e di siffatta operazione, testimoniata dall’andamento motivazionale della valutazione finale, il ricorrente non è legittimato a dolersi, attesa la sua finalizzazione all’espressione di un giudizio di tenore complessivo. <br />	<br />
In particolare, così si esprime la commissione nei confronti del ricorrente: “<i>Nell’arco dell’intera carriera (è entrato in servizio nel 1980) con particolare riferimento al periodo in cui egli ha rivestito il grado di Consigliere di ambasciata, si riscontrano in effetti taluni aspetti positivi della sua personalità globalmente intesa dei quali, unitamente all’anzianità maturata nel predetto grado, pur si è tenuto il massimo conto nel presente contesto valutativo, in special modo per quanto concerne il servizio prestato presso il Commissariato generale per l’Esposizione Universale di AICHI 2005 e nell’attuale in carico a Manama</i>”. Tali aspetti “<i>vanno necessariamente ponderati con altri elementi, desumibili anch’essi dal fascicolo personale ed attinenti all’importanza ed alla delicatezza degli incarichi rivestiti, al modo in cui essi sono stati espletati e alle doti intellettuali e di carattere ivi posti in luce, sempre unitariamente considerati</i>”, ciò che determina il convincimento che, rispetto ai parigrado ritenuti più meritevoli, il rilievo dell’operato del ricorrente “<i>emerge meno marcatamente…e non risalta in modo altrettanto spiccato il suo profilo professionale. Anche le relazioni disponibili sul suo servizio, pur positive, includendovi i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, non evidenziano qualità complessivamente possedute dal funzionario che lo facciano preferire</i>…”.<br />	<br />
Ed è appena il caso di aggiungere, sul punto, anche in relazione ai richiami che il ricorrente opera alle relazioni e ai rapporti sull’attività svolta, nonchè agli attestati ricevuti, che essi sono insuscettibili di sovrapporsi alle valutazioni che, per l’avanzamento, l’ordinamento di settore demanda alle commissioni consultive; inoltre, la Sezione (31 maggio 2006, n. 4131), in occasione del contenzioso instaurato dallo stesso ricorrente per la tornata di promozioni del 2004, ha già avuto modo di rilevare che le relazioni biennali sul servizio prestato in qualità di consigliere di ambasciata, pur essendo indubbiamente positive, contrariamente a quanto tende ad acclarare anche l’odierno gravame, non si situano a livelli di assoluta eccellenza. <br />	<br />
<i>4.3.</i> Infine, il ricorrente esprime l’avviso che sussista un collegamento tra la sua provenienza dal ruolo amministrativo ed il mancato avanzamento.<br />	<br />
E’, quindi, d’uopo riferire che gli atti di giudizio non fanno emergere né elementi documentali, né riferimenti testuali o logici dai quali possa evincersi la plausibilità di una siffatta congettura.<br />	<br />
<i>5.</i> Con la seconda linea argomentativa il ricorrente denunzia la minore anzianità di grado e la minore esperienza dei tre promossi Marsili, Cortese e Ferrari.<br />	<br />
Si evidenzia, in particolare:<br />	<br />
&#8211; che essi hanno tutti una minor anzianità nel grado di consigliere di ambasciata di circa un anno e mezzo;<br />	<br />
&#8211; che il Marsili ed il Cortese non hanno mai retto alcuna rappresentanza diplomatica e consolare all’estero; <br />	<br />
&#8211; che le funzioni di direzione svolte da questi ultimi presso il Mae, quale capo segreteria d.g. cooperazione il primo e vice capo del servizio stampa il secondo, presentano scarsa autonomia funzionale e rilevanza esterna; <br />	<br />
&#8211; che il Ferrari ha svolto presso il Mae funzioni prettamente esecutive ed all’estero funzioni secondarie, seppur in ambasciate di primo livello.<br />	<br />
Il ricorrente, invece, riferisce di essere in possesso del requisito previsto dalla legge per l’avanzamento (anzianità di 10 anni nel grado di consigliere di ambasciata, a fronte dei 4 previsti) e di aver svolto per oltre due anni funzioni dirigenziali, dando ottima prova della propria attitudine a svolgere le funzioni superiori.<br />	<br />
<i>5.1.</i> La censura, imperniata sull’impari illustrazione dell’intera carriera del ricorrente, di cui vengono analiticamente evidenziati i profili positivi, e di alcuni scarni aspetti di quella dei chiamati in causa, non coglie nel segno.<br />	<br />
Anche qui deve, invero, farsi riferimento ai consolidati canoni giurisprudenziali che reggono la materia.<br />	<br />
Ed esclusa, per quanto già sopra riferito, la possibilità di operare in questa sede uno scrutinio comparativo tra le posizioni dei chiamati in causa e quella del ricorrente, si osserva, quanto alla maggior anzianità di servizio complessivo e nel grado diplomatico, con la giurisprudenza già sopra citata, che essa non può valere a integrare un elemento preferenziale per l’avanzamento, poiché è soltanto uno dei parametri valutativi, insuscettibile di assurgere, in quanto tale, in un giudizio globale e unitario, a elemento preponderante o assorbente.<br />	<br />
Fatta eccezione (C. Stato, IV, 13 maggio 2003, n. 7137) per l’ipotesi in cui l&#8217;alterazione dell&#8217;ordine di anzianità sia particolarmente accentuata – condizione che il Collegio rileva qui insussistente – e sia priva di una seria giustificazione. <br />	<br />
Quanto, invece, all’asserzione che i chiamati in causa non vantano incarichi dello stesso rilievo di quelli svolti dal ricorrente, essa da un lato è generica, alla luce dell’appena descritto tenore della relativa censura, dall’altro è infondata.<br />	<br />
Invero, si rileva che i “medaglioni” di tutti i candidati indicati come più meritevoli danno ampia contezza di tutti gli elementi considerati, rispetto ai quali nessuna indicazione ha fornito il ricorrente, neanche rispetto ai predetti, atta a revocare in dubbio le loro capacità ragguagliate al grado superiore in funzione degli incarichi svolti, laddove la contestazione della scelta espressa dalla nomina “<i>postula…la dimostrazione…che i funzionari scelti non abbiano le capacità professionali elevate all&#8217;altezza della qualifica superiore da conferire</i>” (C. Stato, IV, 25 luglio 2005, n. 3957).<br />	<br />
<i>6.</i> Le finali censure hanno carattere procedimentale.<br />	<br />
Il ricorrente denunzia:<br />	<br />
a) che i verbali delle sedute della competente commissione consultiva del 3, 4, 5, 6 e 7 marzo 2008 non indicano la durata delle riunioni e l’attività svolta dai singoli componenti, né fanno emergere come la commissione è giunta ad individuare i consiglieri meritevoli di avanzamento. <br />	<br />
b) che la relazione con la quale la medesima commissione ha indicato al Mae i candidati promuovibili è carente di motivazione e di istruttoria, in quanto, anziché dare atto di una scrupolosa comparazione dei profili professionali dei medesimi, sulla base dei cd. “medaglioni”, si affida a formule stereotipate, ripetitive e redatte su modelli prestampati;<br />	<br />
c) che la commissione stessa, nel trasmettere al Mae, per i candidati ritenuti promuovibili (peraltro risultati di numero inferiore a quello consentito) i dati significativi e rilevanti, e, per gli altri, le ragioni di ordine negativo, si è resa arbitro assoluto della procedura, travalicando le competenze di mero supporto ed ausilio affidatele dalla legge ed impedendo la valutazione finale ed autonoma connessa alla proposta di avanzamento, di competenza del Ministro;<br />	<br />
d) che gli atti della procedura non chiariscono minimamente le ragioni per le quali sono stati prescelti candidati (con particolare riferimento ai chiamati in causa di cui sopra) in possesso di una minor anzianità di grado e di carriera, in assenza di maggiori meriti, a danno del ricorrente, che è da tempo in possesso del requisito previsto dalla legge per l’avanzamento (anzianità di 10 anni nel grado di consigliere di ambasciata, a fronte dei 4 previsti) ed ha svolto per oltre due anni funzioni dirigenziali, dando ottima prova della propria attitudine a svolgere le funzioni superiori;<br />	<br />
e) che la motivazione della richiamata relazione, con riferimento alla posizione del ricorrente, partitamente analizzata nei tre paragrafi di cui si compone, è succinta e fortemente carente e riduttiva rispetto alle risultanze documentali contenute nel fascicolo personale del medesimo, e, nel concludere per la non meritevolezza della promozione, giunge a conclusioni palesemente irragionevoli e incongrue con le eccellenti valutazioni di servizio biennali e con i rapporti di servizio e con i numerosi elogi ottenuti; <br />	<br />
f) che, qualora il mancato avanzamento fosse da riconnettere a due documenti contenenti valutazioni negative, essi, illegittimamente inseriti nel fascicolo personale del ricorrente, non giustificano comunque, per provenienza e natura, il giudizio di non meritevolezza all’avanzamento.<br />	<br />
<i>6.1.</i> Al riguardo, deve innanzitutto osservarsi che le censure sopra riportate <i>sub</i> d) ed e) risultano ripetitive di quelle già esaminate (e respinte) ai punti che precedono. Le stesse non possono, indi, trovare qui accoglimento.<br />	<br />
Quanto al resto, si osserva quanto segue.<br />	<br />
<i>6.2.</i> La commissione consultiva, attenendosi esattamente ai compiti demandatigli dall’art. 109 del d.p.r. n. 18 del 1967, ricevuto l’elenco dei candidati valutabili (individuati nell’elenco A al verbale della commissione), riepilogate le norme di riferimento della procedura, e gli elementi informativi relativi a ciascuno di essi, ha proceduto in base ai criteri valutativi che si è assegnata (e sui quali nessuna censura è stata svolta dal ricorrente) all’esame di ciascun candidato, formando un elenco dei “più meritevoli” (di cui all’allegato B sono state riportate le relative schede di valutazione) e un elenco degli altri candidati (le cui valutazioni sono state inserite nell’allegato C). L’insieme della documentazione è stata rimessa quindi al Ministro.<br />	<br />
Un siffatto <i>modus operandi</i> non comporta alcuna sostituzione della commissione al Ministro né alcuna usurpazione delle prerogative di questi, che ha potuto agevolmente esplicare in concreto e liberamente le proprie prerogative di scelta (sulla correttezza della procedura, da ultimo, Tar Lazio, Roma, Sez. I, n. 9964 del 2009 cit.), le quali non comportano, all’evidenza, come sembra evocare il ricorrente, la necessità che il Ministro “raddoppi” pedissequamente le operazioni già compiute dalla commissione consultiva.<br />	<br />
Né l’inserimento del ricorrente, unitamente ad altri candidati, nell’allegato C introduceva remore fattuali o giuridiche al potere del Ministro di valutarne la posizione ai fini della nomina, ben potendo egli discostarsi dalle indicazioni non vincolanti della commissione.<br />	<br />
La circostanza, poi, che la commissione abbia indicato i candidati promuovibili tenendosi sotto la soglia del numero massimo possibile nella specie è circostanza di mero fatto, atteso che la norma di riferimento si limita a facoltizzare, e non ad imporre, che la commissione esaurisca il numero massimo di indicazioni da effettuare (art. 109, d.p.r. cit.: la commissione indica i funzionari che ritiene più meritevoli “<i>fino</i>” ad un numero massimo due volte superiore rispetto ai posti disponibili), e ciò all’evidente fine di salvaguardia del principio di buona amministrazione. <br />	<br />
Le predette conclusioni valgono a confutare la fondatezza delle censure <i>sub</i> c).<br />	<br />
<i>6.3.</i> Privi di pregio risultano parte dei rilievi <i>sub</i> a).<br />	<br />
Quanto alla segnalazione della carenza nei verbali della commissione dell’orario di inizio e fine lavori delle singole sedute, essa costituisce una mera irregolarità, insuscettibile di viziare le relative determinazioni, laddove, come nella specie, risultino indicati il giorno ed il luogo delle riunioni, la loro collocazione nell’ambito dell’arco temporale della giornata (sedute antimeridiane, pomeridiane e serali) e, <i>per tabulas</i>, non possa versarsi in dubbio che siano stati esaminati tutti i fascicoli dei candidati. <br />	<br />
La pacifica non ascrivibilità della procedura in argomento al novero di quelle concorsuali non imponeva, poi, di dare particolare rilievo nei verbali alle attività o alle determinazioni dei singoli componenti, i quali, in ogni caso, hanno mostrato, apponendo la propria firma in calce al verbale, di condividere pienamente le determinazioni rese.<br />	<br />
<i>6.4.</i> Si passa indi all’esame della doglianza di carente motivazione delle ragioni che hanno indotto la commissione a prescegliere i candidati promuovibili, e, segnatamente, i chiamati in causa rispetto al ricorrente, che ricorre nello sfondo di tutte le censure svolte nel gravame, e, più marcatamente nelle argomentazioni sopra riferite <i>sub</i> a), b) d) ed e).<br />	<br />
Essa è infondata.<br />	<br />
La Sezione, aderendo a consolidata giurisprudenza, ha chiarito che le procedure come quelle per cui è causa non richiedono una motivazione che tenga conto dei requisiti di tutti i candidati secondo la logica tipica della comparazione, in quanto a così elevati livelli di professionalità risulta sufficiente dar conto dell&#8217;avvenuto confronto attraverso motivazioni che esplicitano i meriti dei soli funzionari nominati, i quali di per sé illustrano ampiamente le ragioni della preferenza accordata a questi ultimi. Ne consegue che l’utilizzazione di formule stereotipate (ritenute, peraltro, in certo senso necessarie per ricondurre a omogeneità il raffronto) è del tutto legittima, se ed in quanto vi sia una parte “personalizzata” (tanto per le valutazioni relative ai candidati più meritevoli indicati al Ministro, quanto per quelle concernenti gli altri candidati), atteso che quest’ultima è quella che in concreto rileva, poiché in essa si dà conto delle specifiche ragioni, riferite al candidato, sulle quali poggia la valutazione (tra altre, così 31 maggio 2006, n. 4131).<br />	<br />
E della sufficienza della parte personalizzata della motivazione riferita al ricorrente si è già detto al precedente punto 4.2..<br />	<br />
Per quanto concerne, invece, i chiamati in causa, e ribadendo che la valutazione in esame non comporta un esame comparativo, si rileva che la motivazione delle corrispondenti proposte di promozione fa emergere che essi possedevano caratteristiche tali da giustificare la scelta operata.<br />	<br />
<i>6.5.</i> Con la censura <i>sub</i> f) il ricorrente prende, infine, in considerazione l’ipotesi che il contestato esito possa essere stato ingenerato da due comunicazioni di tenore non positivo in ordine al suo operato, che, si afferma, per provenienza e tenore, non dovevano essere allegate al fascicolo personale o, comunque, negativamente valutate nella procedura <i>de qua</i>.<br />	<br />
La questione, in disparte ogni questione attinente la sua proponibilità nel presente gravame e la fondatezza del relativo contenuto, è insuscettibile di condurre ai fini perseguiti in ricorso, attesa sia la globalità della valutazione resa sia la circostanza che gli atti di causa non fanno emergere che le comunicazioni in argomento abbiano svolto un ruolo nella valutazione della commissione.<br />	<br />
<i>7.</i> Le memorie difensive prodotte dal ricorrente nulla aggiungono a quanto sin qui considerato.<br />	<br />
<i>8.</i> Per tutto quanto precede, il gravame deve essere respinto.<br />	<br />
Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente FF<br />	<br />
Silvia Martino, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-19-3-2010-n-4316/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.4316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.403</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-403/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-403/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.403</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. Carlotti G. Ernandez (Avv.ti G. Corso, I. Scardina) c/ Presidente Regione Sicilia, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (Avv. dello Stato), Comune di Favignana (Avv. S. Agrifoglio) e altri sulla natura non recettizia del decreto di rimozione dalla carica di sindaco 1.Comuni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-403/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-403/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.403</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Est. Carlotti<br /> G. Ernandez (Avv.ti G. Corso, I. Scardina) c/ Presidente Regione Sicilia, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali (Avv. dello Stato), Comune di Favignana (Avv. S. Agrifoglio) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla natura non recettizia del decreto di rimozione dalla carica di sindaco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Comuni e Province &#8211; Sindaco &#8211; Rimozione &#8211; Natura recettizia &#8211; Non sussiste &#8211; Ragioni &#8211; Conseguenza &#8211; Immediata efficacia. 	</p>
<p>2.Comuni e Province &#8211; Sindaco &#8211; Rimozione per gravi irregolarità &#8211; Art. 1 l.r. Sicilia 48/91 &#8211; Rinvio alla legge statale &#8211; Natura recettizia &#8211; Conseguenze &#8211; Successiva abrogazione legge statale &#8211; Irrilevanza.	</p>
<p>3. Comuni e Province &#8211; Sindaco &#8211; Rimozione per gravi irregolarità &#8211; Con decreto del Presidente della Regione &#8211; Q.l.c. &#8211; Manifesta infondatezza &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.L’atto di rimozione dalla carica di sindaco non riveste natura recettizia giacchè “non limitativo della sfera giuridica dei privati” ex art. 21bis l. 241/90. Segnatamente il differimento dell’efficacia di un atto amministraivo alla conoscenza che ne abbia avuto il destinatario è ammissibile -fatte salve le eccezioni di cui al citato art. 21bis- solo per i provvedimenti non aventi (a differenza dell’atto in esame) alcuna incidenza sullo svolgimento di nevralgiche funzioni pubbliche. Ne deriva che per il decreto in parola vale l’ordinaria regola dell’immediata efficacia di tutti gli atti amministrativi non appena adottati. 	</p>
<p>2.Premesso che l’art. 1 l.r. Sicilia  48/91 nel richiamare l’art. 40 l. 142/90 (che prevede la rimozione del Sindaco con decreto del Presidente della Regione “per gravi e persistenti violazioni di legge”) ha operato un rinvio recettizio e statico, l’intervenuta abrogazione a livello statale del citato art. 40 non ha inciso sulla vigenza della medesima norma nello spazio giuridico siciliano. 	</p>
<p>3.È manifestamente infondata la q.l.c. dell’art. 1 l.r. 48/1991, non sussitendo alcuna incompatibilità tra tale previsione ed il nuovo assetto costituzionale risultante dalla novella del Titolo V Cost.. Sorregge la costituzionalità della citata norma, l’art. 15 co. 3 dello Statuto della regione siciliana che riserva allo Regione la legislazione esclusiva e l’esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti, materia nel quale rientrano gli interventi sugli organi degli enti locali ove imposti dalla necessità di porre rimedio a problemi relativi al loro funzionamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
 ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1028 del 2009 proposto dal signor <br />	<br />
<b><br />	<br />
GASPARE ERNANDEZ</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Corso e Ignazio Scardina, elettivamente domiciliato in Palermo, via Rodi, n. 1, presso i difensori;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>PRESIDENTE <i>pro tempore</i> DELLA REGIONE SICILIANA</b> e l’<B>ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI</B>, in persona dell’assessore <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, legalmente domiciliati in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;	</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del <B>COMUNE DI FAVIGNANA</B>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Agrifoglio, elettivamente domiciliato in Palermo, via Brunetto Latini, n. 34;<br />	<br />
&#8211; dei signori <b>LUCIO ANTINORO e GIOVANNI CUDIA</b>, non costituitisi in giudizio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, sez. I, n. 901 del 13 maggio 2009;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle controparti intimate;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />	<br />
Uditi alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 l’avv. G. Corso per Gaspare Ernandez, l’avv. dello Stato La Spina per il Presidente e l’Assessorato della famiglia della regione siciliana e l’avv. S. Agrifoglio per il comune di Favignana;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Giunge in decisione l’appello interposto dal signor Ernandez avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo, ha respinto il ricorso del suddetto appellante promosso in primo grado contro:<br />	<br />
&#8211; il D.P. 107/Serv. 1° SG del 19 marzo 2008, di rimozione dalla carica di sindaco del comune di Favignana;<br />	<br />
&#8211; il D.P.R.G. 8 aprile 2008, con il quale, su proposta dell’Assessorato regionale, il dott. Giovanni Cudia fu nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Favignana.</p>
<p>2. &#8211; Si sono costituiti, per resistere all’impugnazione, il Presidente della Regione Sicilia, l’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali e il comune di Favignana.</p>
<p>3. &#8211; All’udienza pubblica del 17 dicembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>4. &#8211; Giova premettere in fatto che:<br />	<br />
&#8211; il signor Ernandez fu rimosso dalla carica di sindaco del comune di Favignana ai sensi dell&#8217;art. 40 della legge n. 142/1990, come recepito nella Regione Siciliana per effetto della legge regionale n. 48/1991, a causa delle gravi irregolarità e delle rei<br />
<br />	<br />
5. &#8211; Il signor Ernandez, dopo aver presentato la proprie dimissioni irrevocabili, impugnò gli atti sopra indicati indirizzando contro di essi plurime censure, ma il T.A.R. adito respinse il ricorso. Di qui il presente appello.</p>
<p>6. &#8211; In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione sollevata dal Comune di Favignana. Secondo l’ente civico il signor Ernandez  avrebbe perso ogni interesse alla coltivazione del gravame sia in considerazione dei provvedimenti intervenuti in epoca successiva alla rimozione, con i quali sono state indette e svolte nuove elezioni comunali e proclamato un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale, sia in ragione del fatto che l’appellante ebbe comunque a presentare le dimissioni dalla carica.<br />	<br />
6.1. &#8211; L’eccezione è infondata. Ed invero, con la proposizione del gravame il signor Ernandez agisce a tutela di un interesse morale che è meritevole di protezione giurisdizionale anche a prescindere dall’eventuale ristoro patrimoniale. </p>
<p>7. &#8211; Con il primo motivo l’appellante deduce la nullità del decreto di rimozione per mancanza di oggetto. A sostegno della censura il signor Ernandez allega di aver presentato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di sindaco in data 20 marzo 2008, ossia prima che il suddetto decreto, adottato, il 19 marzo 2008, spiegasse i suoi effetti, giacché pervenuto a Favignana soltanto il giorno 27 marzo 2008. <br />	<br />
7.1. &#8211; La doglianza poggia sull’argomento della natura recettizia del decreto di rimozione: secondo l’appellante detto decreto, ai sensi dell’art. 21-<i>bis</i> della L. n. 241/1990, avrebbe acquisito efficacia soltanto con la comunicazione.<br />	<br />
7.2. &#8211; La tesi è infondata.<br />	<br />
7.3. &#8211; Occorre premettere che la rimozione dei sindaci è fattispecie disciplinata, in Sicilia, dall&#8217;art. 40, commi 1 e 2, della L. 8 giugno 1990, n. 142, siccome recepita e modificata dall’art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 che recita: <i>«1. Le disposizioni dell&#8217;ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3), contenute negli articoli: <br />	<br />
…<br />	<br />
g) 40, commi 1 e 2, limitatamente alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell&#8217;Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall&#8217;Assessore regionale per gli enti locali; …»</i>.</p>
<p>8. &#8211; Tanto premesso, va osservato, contrariamente a quanto opinato dall’appellante, che non si applica al decreto presidenziale avversato la regola recata dal succitato art. 21-<i>bis</i>. <br />	<br />
8.1. &#8211; L’atto di rimozione dalla carica di sindaco non riveste difatti natura recettizia giacché non <i>«limitativo della sfera giuridica dei privati»</i>. Ed invero, il provvedimento in discorso è principalmente e direttamente rivolto contro l’ente civico, determinando esso la cessazione del relativo organo monocratico apicale. Solo indirettamente il decreto di rimozione investe anche il diritto di elettorato passivo della persona fisica preposta all’organo, impedendone l’immediata rieleggibilità a norma dell’art. 3, comma 4, L.R. 26 agosto 1992, n. 7. La rimozione, quindi, viene primariamente in rilievo rispetto alla funzione pubblica estrinsecata dall’organo destinatario e per la cessazione del <i>munus publicum</i> che determina; l’immediata efficacia del decreto trova pertanto giustificazione nella necessità che il sindaco si astenga da qualunque ulteriore esercizio di funzioni, oltre che nell’esigenza di procedere prontamente all’attivazione delle procedure preordinate alla sostituzione del soggetto preposto alla carica. La celerità che assiste e connota l’intera fattispecie non è compatibile con l’invocata natura recettizia del decreto, posto che il differimento dell’efficacia di un atto amministrativo alla conoscenza di esso che ne abbia avuto il destinatario è ammissibile &#8211; fatte comunque salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 21-<i>bis</i> della L. n. 241/1990 &#8211; solo per i provvedimenti (come quelli negativi diretti a privati) non aventi alcuna incidenza sullo svolgimento di nevralgiche funzioni pubbliche. <br />	<br />
8.2. &#8211; Non applicandosi pertanto l’art. 21-<i>bis</i> della L. n. 241/1990, deve conseguentemente ritenersi che, per il decreto in parola, valga l’ordinaria regola dell’immediata efficacia di tutti gli atti amministrativi non appena adottati. Da ciò l’ulteriore conseguenza dell’insussi-stenza della dedotta causa di nullità, giacché il provvedimento di rimozione, essendo divenuto efficace prima delle dimissioni, non era affatto privo di oggetto.<br />	<br />
8.3. &#8211; La precedente conclusione trova d’altronde un’ulteriore, coerente conferma nell’esigenza di porre rapidamente termine alle gravi violazioni di legge sul cui accertamento poggia la rimozione, ripristinando in tal modo, senza alcuna significativa soluzione di continuità, le condizioni per una corretta funzionalità dell’amministrazione comunale.</p>
<p>9. &#8211; Con una seconda censura il signor Ernandez sostiene che il decreto di rimozione di un sindaco dovrebbe considerarsi un atto di straordinaria amministrazione e quindi, come tale, non rientrante nella competenza del vice presidente della Giunta regionale siciliana, qualora investito dal Presidente della Regione del solo potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (siccome avvenuto nella fattispecie a seguito delle dimissioni del Presidente in carica).<br />	<br />
9.1. &#8211; La doglianza non ha pregio.  <br />	<br />
9.2. &#8211; Certamente non rileva ai fini della qualificazione di un atto come straordinario la frequenza statistica della sua emanazione (l’Ernan-dez afferma difatti di essere stato l’unico sindaco rimosso in Sicilia ai sensi del predetto art. 40).<br />	<br />
9.3. &#8211; A prescindere dalla precedente considerazione, non sussiste comunque l’eccepita incompetenza del vice presidente della Giunta regionale. Al riguardo il primo Giudice ha osservato che:<br />	<br />
&#8211; il procedimento finalizzato alla rimozione dell’appellante fu avviato prima delle dimissioni del Presidente della Regione;<br />	<br />
&#8211; nel caso in esame, il vice presidente ha soltanto portato a termine una doverosa attività di ripristino della legalità, a tutela della corretta gestione dell’ente locale;<br />	<br />
&#8211; in ogni caso le esigenze di continuità dell&#8217;esercizio di una pubblica funzione non consentono di tracciare, nella materia, una distinzione tra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.<br />	<br />
9.4. &#8211; Alle riferite e condivisibili statuizioni del T.A.R. occorre unicamente soggiungere che l’art. 1 della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48 prevede che la rimozione <i>«è</i> <i> disposta dal Presidente della Regione»; </i>la norma dunque, non soltanto individua l’organo competente all’adozione dell’atto, ma &#8211; in coerenza con la riferita <i>ratio</i> della disposizione &#8211; segnala anche la doverosità dell’adempimento al ricorrere dei presupposti di legge. Orbene, non vi è dubbio che un atto vincolato nell’adozione e negli effetti &#8211; e, come rilevato, ad efficacia immediata &#8211; possa e debba essere adottato anche dal vice presidente della Regione, a prescindere dal contenuto dei poteri in concreto trasmessigli dal Presidente. In altre parole, la competenza <i>de qua</i> non è frutto di un’intermediazione amministrativa riconducibile al decreto assunto dal Presidente nel frattempo dimessosi, ma procede direttamente da norme di rango primario: l’eliminazione delle cause che compromettano gravemente la legalità non può invero dipendere dalle vicende politiche e amministrative attinenti al governo della Regione.</p>
<p>10. &#8211; Con altro mezzo di gravame il signor Ernandez deduce, sotto vari profili, l’illegittimità del procedimento seguito.<br />	<br />
10.1. &#8211; L’intera doglianza non è meritevole di accoglimento.<br />	<br />
10.2. &#8211; Innanzitutto l’appellante lamenta l’assenza di una formale contestazione degli addebiti.<br />	<br />
10.3. &#8211; In disparte le perplessità in ordine alla riconducibilità del provvedimento di rimozione al novero delle misure sanzionatorie o, genericamente, punitive (dal momento che, come sopra osservato, essa ha piuttosto rilevanza sul piano organizzativo dell’ente locale), bisogna comunque osservare che la censura si presenta radicalmente infondata in punto di fatto atteso che, in più occasioni, il signor Ernandez, nella qualità di sindaco di Favignana, ebbe modo di conoscere esattamente quali fossero le gravi illegittimità gestionali ascrittegli. Sul punto vanno richiamati:<br />	<br />
&#8211; la nota prot. n. 4036 del 25 ottobre 2007 “Contestazione di addebiti” (citata nella nota prot. n. 208 del 14 gennaio 2008, a sua volta menzionata nelle premesse del decreto di rimozione e riscontrata dal sindaco con nota prot. n. 20387 del 7 dicembre 20<br />
&#8211; e l’avviso di avvio del procedimento di cui alla nota prot. n. 604 del 29 gennaio 2008, nella quale si rinvia alla nota assessorile del 25 gennaio 2008 (prot. 4/Gab/ris).<br />	<br />
10.4. &#8211; Sotto altro profilo il signor Ernandez si duole della brevità del termine concesso per le controdeduzioni (di soli otto giorni) concesso con la nota, prot. n. 682, del 6 febbraio 2008. <br />	<br />
10.5. &#8211; Contro la lagnanza è innanzitutto da rilevare che con la suddetta nota fu assegnato all’appellante un secondo termine per presentare eventuali osservazioni, giacché un primo termine gli era stato già concesso con la nota, prot. n. 604, del 29 gennaio 2008.<br />	<br />
10.6. &#8211; Tanto premesso, si impone la dirimente considerazione che il procedimento conclusosi con la rimozione fu dichiarato chiuso in data 12 marzo 2008: l’appellante pertanto (anche a voler ipoteticamente considerare soltanto la seconda indicazione di un termine per controdedurre) poté comunque disporre di un tempo sufficientemente ampio per svolgere le sue difese; del resto &#8211; si ribadisce &#8211; il signor Ernandez aveva appreso fin dall’ottobre del 2007 quali fossero le contestazioni mossegli (che aveva anche motivatamente riscontrato).<br />	<br />
10.7. &#8211; D’altronde, anche dopo l’accesso avvenuto il 26 febbraio 2008, l’appellante &#8211; quali fatti nuovi &#8211; ha dedotto (il 27 febbraio 2008) unicamente la sopravvenienza di sentenze penali di assoluzione da alcuni dei fatti addebitatigli. Ciò dimostra, per un verso, che con l’accesso il signor Ernandez non ha acquisito informazioni diverse da quelle già conosciute (lo stesso appellante afferma, a pag. 12 dell’atto di impugnazione, che la relazione del 14 gennaio 2008, acquisita con l’accesso, si riallacciava a quella del settembre 2007) e, per altro verso, conferma l’irrilevanza di quanto ulteriormente allegato, attesa l’autonomia tra le valutazioni giuridiche che sorreggono, rispettivamente, la verifica delle illegittimità amministrative e la sussistenza dei reati contro la pubblica amministrazione (nella specie erano state soprattutto imputate all’appellante alcune consumazioni del delitto previsto e punito dall’art. 323 c.p.).<br />	<br />
10.8. &#8211; Con altro argomento il deducente si duole dell’inadeguata motivazione del provvedimento impugnato nella parte relativa al rigetto delle controdeduzioni. La censura è manifestamente infondata, atteso che, nella relazione del 14 gennaio 2008, alla valutazione (negativa) delle controdeduzioni del signor Ernandez sono dedicati, analiticamente, diciotto rilievi, contenuti in tre pagine dense di motivazioni circa la sussistenza delle violazioni contestate. <br />	<br />
10.9. &#8211; Ancora, il signor Ernandez afferma l’insussistenza delle violazioni ascrittegli. L’appellante tuttavia si sofferma soltanto su alcune di esse e, per di più, in molti casi rinvia al contenuto della documentazione e delle controdeduzioni svolte nel corso del procedimento e già valutate dall’Amministrazione regionale.<br />	<br />
	A prescindere da tale parziale inammissibilità del motivo, il Collegio condivide, in ogni caso, il giudizio espresso dal T.A.R. secondo cui, dalla documentazione versata in atti, affiora la nitida dimostrazione di molteplici e ripetute violazioni caratterizzate da una gravità immediatamente percepibile. Emerge in effetti un quadro che la Regione ha adeguatamente valutato nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento di rimozione. Pertanto, stante l’assenza di evidenti arbitrarietà o di macroscopiche illogicità dell’operato amministrativo, il motivo deve essere respinto. <br />
10.10. &#8211; Con altra doglianza il signor Ernandez invoca, in suo favore, il principio di proporzionalità. A suo dire la Regione avrebbe omesso di verificare la praticabilità di misure meno gravi della rimozione.<br />	<br />
10.11. &#8211; L’argomentazione è fallace. Anche a voler soprassedere sul fatto che le misure, alternative e meno gravi, richiamate dall’appel-lante non sono, né erano, di  competenza della Regione  (come, ad esempio, la mozione di sfiducia da parte dei consiglieri comunali o la dichiarazione di nullità degli incarichi esterni), è decisivo considerare, ai fini del rigetto della censura, che la normativa applicata contempla, quale unica misura adottabile, soltanto la rimozione. Avendo dunque il Legislatore regionale direttamente stabilito in termini univoci e netti quale debba essere il nesso di correlazione tra il precetto violato e la reazione giuridica dell’ordinamento, non può conseguentemente residuare alcun margine di operatività per il suddetto principio di proporzionalità.<br />	<br />
10.12. &#8211; Il signor Ernandez ripropone la tesi dell’intervenuta abrogazione della norma applicata. In sintesi, l’appellante ritiene che detta abrogazione discenderebbe dalla circostanza che l’art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000 (disposizione che ha sostituito l’art. 40 della L. n. 142/1990) non sia stato richiamato da alcuna legge regionale successiva.<br />	<br />
10.13. &#8211; La doglianza poggia su un’erronea ricostruzione del quadro dei rapporti tra fonti statali e regionali. Ed invero, l’abrogazione a livello statale dell’art. 40 della L. n. 142/1990 non ha minimamente inciso sulla sopravvivenza delle relative norme nello spazio giuridico siciliano, seppure con le modifiche ad esse apportate dall’art. 1, comma 1, lett. g), della L.R. 11 dicembre 1991, n. 48. <br />	<br />
	In tema la Sezione consultiva di questo Consiglio ha chiarito da tempo che l&#8217;art. 1 della L.R. n. 48/1991, nel richiamare le norme della L. 3 giugno 1990 n. 142, ha operato un rinvio recettizio e statico e non già formale e dinamico, sicché l&#8217;ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l&#8217;intervento (o, specularmente, per l’elimi-nazione) di norme statali (cfr. il parere n. 592 del 16 novembre 1993).<br />
10.14. &#8211; L’appellante dubita infine della legittimità costituzionale del sunnominato art. 1 della L.R. n. 48/1991 per asserito contrasto con i principi di autonomia degli enti locali e di equiordinazione delle autonomie territoriali. <br />	<br />
10.15. &#8211; La questione è manifestamente infondata. Non sussiste difatti alcuna incompatibilità tra la ridetta previsione e il nuovo assetto costituzionale risultante dalla novella del Titolo V della Costituzione. È ben noto che, a livello statale, i poteri sostitutivi delineati dall’art. 120 Cost. non rappresentano le uniche forme di ingerenza nell’autonomia delle amministrazioni locali; poteri di intervento dello Stato sugli organi di tali enti, laddove il relativo esercizio sia imposto dalla necessità di ripristinarne la corretta funzionalità, sono infatti previsti, tra l’altro, dalle norme del Testo unico (D.Lgs. n. 267/2000) le quali trovano idonea copertura costituzionale nell’art. 117, comma 2, lett. p), Cost..<br />	<br />
	Del tutto analogamente, in Sicilia, in mancanza di una correlativa potestà statale, sorregge la costituzionalità della norma censurata l’art. 15, comma 3, dello Statuto che riserva alla Regione la legislazione esclusiva e l&#8217;esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali. Nella materia del controllo rientrano, invero, anche gli interventi sugli organi degli enti locali ove imposti dalla necessità di porre rimedio a problemi relativi al loro funzionamento.<br />
10.16. &#8211; L’integrale rigetto di tutti i motivi sopra scrutinati travolge anche l’ultima doglianza, dedotta in via di illegittimità derivata, contro la nomina del Commissario straordinario.</p>
<p>11. &#8211; Ritiene, in conclusione, il Collegio che la sentenza impugnata si riveli del tutto immune dai vizi denunciati e che, previo rigetto dell’appello, essa meriti integrale conferma; per l’effetto, ogni altro motivo od eccezione può essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.</p>
<p>12. &#8211; Il regolamento delle spese processuali del grado segue la soccombenza: in dettaglio, il signor Ernandez dovrà rifondere €. 1.000,00 (mille/00) in favore della Regione Sicilia e ulteriori €. 1.000,00 (mille/00) al comune di Favignana. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>	Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Condanna l’appellante alla rifusione, nei confronti delle controparti costituite, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, complessivamente liquidate in €. 2.000,00 (duemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2009, con l&#8217;intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />	<br />
il  19  marzo 2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-3-2010-n-403/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.403</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-3-2010-n-702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-3-2010-n-702/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.702</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Bernardiniis Est. Confcommercio Firenze ed altri (Avv.ti A. Pisaneschi e G.P. Olivetti Rason) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni) sull&#8217;impugnabilità di alcune norme immediatamente lesive di un regolamento comunale, sull&#8217;applicabilità dei principi di tassatività e determinatezza e sulla conseguente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-3-2010-n-702/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-3-2010-n-702/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.702</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. &#8211; P. De Bernardiniis Est.<br /> Confcommercio Firenze ed altri (Avv.ti A. Pisaneschi e G.P. Olivetti Rason) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Sansoni)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impugnabilità di alcune norme immediatamente lesive di un regolamento comunale, sull&#8217;applicabilità dei principi di tassatività e determinatezza e sulla conseguente illegittimità delle disposizioni che impongono precetti indeterminati ai titolari di esercizi di somministrazione al fine di evitare disturbi della quiete pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Piani regolatori e piani territoriali – Regolamento di Polizia Municipale – Disposizioni con carattere immediatamente lesivo – Immediata impugnabilità – Sussistenza &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Industria e commercio – Regolamento di Polizia Municipale – Art. 1 L. 689/81 &#8211; Principio di legalità – Inapplicabilità in relazione alla riserva di legge – Principi di tassatività e determinatezza – Applicabilità – Fattispecie &#8211; Precetto di portata estremamente ampia ma nel contempo eccessivamente generica ed indeterminata &#8211; Illegittimità	</p>
<p>3. Industria e commercio – Regolamento di Polizia Municipale – Art. 1 L. 689/81 &#8211; Principi di tassatività e determinatezza – Applicabilità – Fattispecie in cui si rinvia al “normale apprezzamento” per definire la soglia di disturbo della pubblica quiete e della tranquillità delle persone – Indeterminatezza – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I regolamenti possono formare oggetto di autonoma ed immediata impugnazione qualora siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una concreta ed attuale lesione dell’interesse di un dato soggetto: ciò che pare indiscutibilmente essersi verificato nel caso de quo secondo cui c’è un interesse diretto, concreto ed attuale di un’impresa (ma anche della Confcommercio) ad impugnare il regolamento comunale di polizia urbana allorché esso abbia un contenuto di per sé conformativo dei suoi comportamenti in relazione all’attività notturna, impedendone l’esercizio. Al carattere immediatamente lesivo delle disposizioni impugnate, non osta, poi, la circostanza che per talune di esse sia stata formulata la censura di eccessiva genericità dei divieti e degli obblighi di comportamento imposti: ed invero, un conto è che una disposizione sia immediatamente precettiva, vincolando il destinatario alla sua osservanza senza necessità di atti applicativi, altra cosa è che ci si lamenti del carattere troppo lato dei divieti o degli obblighi positivi con essa dettati. Ciò che rileva, ai fini dell’affermazione di un onere, per i ricorrenti, di immediata impugnazione delle disposizioni regolamentari suindicate, è che si tratta di disposizioni nuove, assolutamente cogenti per la condotta futura dei titolari degli esercizi di somministrazione	</p>
<p>2. In relazione alla lamentata genericità di una disposizione di un Regolamento comunale di polizia municipale si può prescindere dal principio di legalità ex art. 1 della l. n. 689/1981 (secondo i dettami della Corte di Cassazione), ma limitatamente all’accezione che di esso viene data in termini di riserva di legge, non anche rispetto alle altre accezioni che pure vi si riconnettono (oltre all’irretroattività, peraltro prevista per i regolamenti dagli artt. 10 e 11 delle disp. prel. al c.c., la tassatività e la determinatezza della fattispecie). In tali altre accezioni trovano, infatti, espressione i principi che governano i procedimenti sanzionatori e che ne riecheggiano la matrice penalistica, in forza dell’art. 25, secondo comma, Cost., nonché dell’art. 24 Cost.: ed invero, una descrizione non puntuale del fatto contestato porta a menomare il diritto costituzionale alla difesa, data la difficoltà di confrontarsi con un’imputazione generica e non precisa; identica menomazione deriverebbe, poi, dall’applicazione analogica delle norme sanzionatorie (vietata dal principio di tassatività). Passando ad applicare i principi di tassatività e determinatezza all’art. 3, comma 4, del Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Firenze deve ritenersi che detta disposizione non sia conforme ai succitati principi. Ed invero detta norma contiene un precetto di portata estremamente ampia, ma nel contempo eccessivamente generica ed indeterminata, facendo obbligo ai gestori di esercizi pubblici, ove si determini l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno, ovvero all’esterno dei locali, che causino disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, di adottare “tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa esterna ed i disagi in strada”. Di qui l’illegittimità della norma	</p>
<p>3. È illegittimo l’art. 23, comma 2, del Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Firenze secondo cui “ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nelle Regolamento comunale per le attività rumorose”, si fa divieto di disturbare, con il proprio comportamento o la propria attività o mestiere, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno all’ora ed al luogo in cui il disturbo è posto in essere, “secondo il normale apprezzamento”. Trattasi infatti di disposizione che, nella parte in cui richiama il normale apprezzamento per definire la soglia di disturbo della pubblica quiete e della tranquillità delle persone, appare lesiva del principio di determinatezza di cui all’art. 1 L. 689/1981</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2008, proposto da 	</p>
<p><b>Confcommercio Firenze – Associazione del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e della piccola e media impresa della Provincia di Firenze</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Bernabò Bocca, Pasticceria Marisa S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Stefano Nencioni, Wolf &#038; C. S.r.l. – Bar Negroni, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Daniele Locchi, Ristorante Giglio Rosso di Mari Angelo &#038; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Angelo Mari, Simona S.r.l. – Italian Bar, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Francesco Matino, tutti quanti rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Pisaneschi e Gian Paolo Olivetti Rason e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Firenze, v.le Matteotti n. 25<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Firenze<i></b></i> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola ed Andrea Sansoni e con domicilio eletto presso la Direzione Avvocatura, in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio) <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del Regolamento di Polizia Municipale (“Norme per la civile convivenza in città”), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 2008/C/00069 del 24 luglio 2008, con specifico riferimento agli artt. 3, 23 e 29 e ad ogni disposizione collegata o comunque correlata ad essi;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 2008/C/00069, adottata in data 24 luglio 2008, pubblicata il successivo 1° agosto ed esecutiva dall’11 agosto 2008, nella parte in cui reca approvazione del Regolamento di Polizia Municipale, semp<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in particolare dell’art. 22 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />	<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore, all’udienza pubblica del 18 febbraio 2010, il dott. Pietro De Berardinis;<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti, nella loro qualità di titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e la Confcommercio, quale associazione di categoria, espongono che di recente il Comune di Firenze ha proceduto ad innovare la disciplina contenuta nel Regolamento di Polizia Municipale, adottato nel 1932 e più volte modificato.<br />	<br />
Nello specifico, nel nuovo Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 2008/C/00069 del 24 luglio 2008, sono state introdotte tre disposizioni, che i ricorrenti ritengono del tutto illegittime e tali da arrecare un pregiudizio immediato e diretto ai loro interessi. Più in particolare, si tratta:<br />	<br />
&#8211; dell’art. 3, comma 4, a tenor del quale i gestori dei locali destinati ad attività lavorative, inclusi gli esercizi pubblici, ove si determini l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno o all’esterno degli stessi, che causino distu<br />
&#8211; dell’art. 23, comma 2, secondo cui, fermo restando quanto stabilito dalle leggi statali e regionali e dal Regolamento comunale per le attività rumorose, è fatto divieto a chiunque di disturbare, con il proprio comportamento o con la propria attività o m<br />
&#8211; dell’art. 29, comma 3, che fa obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tra l’altro, di consentire l’utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.<br />	<br />
Avverso le suddette disposizioni sono insorti gli esponenti, impugnandole con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
I ricorrenti impugnano, altresì, l’art. 22 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 2008/C/00071 del 24 luglio 2008, che reca una previsione analoga a quella di cui all’art. 29, comma 3, cit..<br />	<br />
A supporto del gravame hanno dedotto i motivi di seguito sintetizzati.<br />	<br />
A) Quanto all’art. 3, comma 4, cit.:<br />	<br />
-violazione e falsa applicazione dell’art. 118 Cost., degli artt. 158 e 159 del d.lgs. n. 112/1998, dell’art. 7 del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 7 dello Statuto del Comune di Firenze, violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25, 41 e 97 Cost., ecc<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 689/1981, degli artt. 7 e 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 7 dello Statuto del Comune di Firenze, degli artt. 23, 25 e 97 Cost., sviamento di potere ed incompetenza, in quanto la previsione<br />
B) Quanto all’art. 23, comma 2:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (l. n. 447/1995, d.P.C.M. n. 215/1999, d.M. 16 marzo 1998), dell’art. 1 della l. n. 689/1981, degli artt. 7 e 7-bis del d.lgs. n. 267/2000, dell’art. 7 dello S<br />
C) Quanto all’art. 29, comma 3 (ed all’art. 22 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione):<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 852/2004, degli artt. 28 e 31 del d.P.R. n. 327/1980, del d.m. 22 luglio 1977 (pubblicato in G.U. 9 settembre 1977, n. 246), dell’art. 42 della l.r. n. 28/2005, dell’art. 7 del d.lgs. n. 267/2000, de<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.l. n. 223/2006, degli artt. 3, 41 e 32 Cost. ed eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, carenza di motivazione, ingiustizia manifesta, in quanto sarebbero violati i princ<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 113-bis del d.lgs. n. 267/2000, nonché disparità di trattamento ed irragionevolezza e violazione degli artt. 32, 41 e 118 Cost., poiché la P.A. avrebbe “scaricato” sui privati la fornitura di un servizio<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 118 Cost., degli artt. 158, 159, 161 e 183 del d.lgs. n. 112/1998, dell’art. 7 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 dello Statuto del Comune di Firenze, ed incompetenza, in quanto l’obbligo di messa a di<br />
Si è costituito il Comune di Firenze, depositando documentazione sui fatti di causa, nonché, oltre la scadenza dei termini processuali, una memoria difensiva, della quale le controparti hanno consentito l’esame.<br />	<br />
Anche i ricorrenti hanno depositato, in prossimità dell’udienza pubblica, un memoria, richiamando sinteticamente le censure avanzate ed insistendo per l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2010, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Gli odierni ricorrenti impugnano tre disposizioni (gli artt. 3, comma 4, 23, comma 2, e 29, comma 3) del Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Firenze, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2008/C/00069 del 24 luglio 2008.<br />	<br />
I ricorrenti impugnano, altresì, l’art. 22 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, recante previsione analoga a quella di cui al citato art. 29, comma 3.<br />	<br />
In via preliminare, deve rilevarsi l’indubbia ammissibilità del ricorso, in quanto le disposizioni con esso gravate, pur se contenute in un regolamento, sono immediatamente esecutive, non necessitano di atti applicativi per la loro operatività, imponendo obblighi immediatamente coercitivi, e sono, per tal ragione, in grado di arrecare una lesione concreta ed attuale all’interesse dei ricorrenti, inclusa la Confcommercio, quale associazione di categoria, la cui legittimazione non è peraltro contestata dal Comune. Si ricorda sul punto che, per costante la giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 17 giugno 2009, n. 4056), i regolamenti possono formare oggetto di autonoma ed immediata impugnazione solo qualora siano suscettibili di produrre, in via diretta ed immediata, una concreta ed attuale lesione dell’interesse di un dato soggetto: ciò che pare indiscutibilmente essersi verificato nel caso de quo (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 19 luglio 2006, n. 2971, secondo cui c’è un interesse diretto, concreto ed attuale di un’impresa ad impugnare il regolamento comunale di polizia urbana allorché esso abbia un contenuto di per sé conformativo dei suoi comportamenti in relazione all’attività notturna, impedendone l’esercizio).<br />	<br />
Al carattere immediatamente lesivo delle disposizioni impugnate, non osta, poi, la circostanza che per talune di esse sia stata formulata la censura di eccessiva genericità dei divieti e degli obblighi di comportamento imposti: ed invero, un conto è che una disposizione sia immediatamente precettiva, vincolando il destinatario alla sua osservanza senza necessità di atti applicativi, altra cosa è che ci si lamenti del carattere troppo lato dei divieti o degli obblighi positivi con essa dettati. Ciò che rileva, ai fini dell’affermazione di un onere, per i ricorrenti, di immediata impugnazione delle disposizioni regolamentari suindicate, è che si tratta di disposizioni nuove, assolutamente cogenti per la condotta futura dei titolari degli esercizi di somministrazione (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 19 ottobre 2009, n. 1629), le quali pongono precisi adempimenti a carico dei medesimi (cfr. C.d.S., Sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6165). <br />	<br />
In altri termini, le censure sul carattere troppo sfumato ed indeterminato dei succitati adempimenti stigmatizzano la tecnica di redazione del regolamento, ma questo resta immediatamente precettivo per i titolari degli esercizi di somministrazione, i quali sono tenuti, da subito, ad adottare le cautele che scoraggino comportamenti idonei a causare disturbi, disagi o pericoli all’interno o all’esterno dei locali e devono evitare comportamenti tali da disturbare, secondo il normale apprezzamento, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone.<br />	<br />
Un discorso in tutto identico di lesività concreta ed attuale va, poi, fatto per l’art. 22 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, trattandosi anche in questo caso di disposizione (non regolamentare, ma contenuta in atto generale) immediatamente cogente ed impugnabile. <br />	<br />
Chiarita la diretta lesività ed immediata impugnabilità delle disposizioni gravate e, per conseguenza, l’ammissibilità del gravame, occorre passare ad analizzare il merito dello stesso. A tal proposito, si deve evidenziare la fondatezza della domanda di annullamento rivolta avverso gli artt. 3, comma 4, e 23, comma 2, del Regolamento di Polizia Municipale.<br />	<br />
In particolare, rispetto all’art. 3, comma 4, cit., risulta fondata la doglianza, contenuta nel secondo motivo di ricorso, che ne censura l’illegittimità per avere detta disposizione imposto comportamenti descritti in maniera eccessivamente generica ed indeterminata, in violazione del principio di legalità ex art. 1 della l. n. 689/1981.<br />	<br />
Sul punto, si impone però una precisazione.<br />	<br />
Come si ricava dalle stesse premesse della deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze recante approvazione del Regolamento impugnato (doc. 2 dei ricorrenti), nella materia in esame la potestà regolamentare del Comune discende dal combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. n. 267/2000 (che attribuisce ai Comuni la potestà di adottare regolamenti nelle materie di propria competenza) e 158, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998 (ai sensi del quale i Comuni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa locale nelle materie ad essi trasferite od attribuite). A sua volta, l’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 cit. – anch’esso richiamato nelle premesse della deliberazione de qua – disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali (oltre che in quelli provinciali). Come già rilevato dalla giurisprudenza in relazione alla previgente disciplina ex art. 106 del r.d. n. 383/1934, il principio di legalità dell’illecito amministrativo di cui all’art. 1 della l. n. 689/1981 non può, quindi, estendersi, quanto al precetto, ai regolamenti comunali e provinciali, i quali trovano il loro fondamento costituzionale nel riconoscimento delle autonomie locali statuito dall’art. 5, nonché (prima della riforma del 2001) dall’art. 128 Cost., con i quali deve coordinarsi il principio della riserva di legge, di carattere relativo, previsto dall’art. 23 Cost. (Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1865; id., Sez. I, 13 dicembre 1995, n. 12779). È chiaro, però, che il principio di legalità è qui inteso nell’accezione (formale) di riserva di legge, nel senso, cioè, che nella materia in discorso non opera – secondo la Suprema Corte – la riserva di legge discendente dall’art. 1 della l. n. 689/1981, potendo esplicarsi la potestà regolamentare degli Enti locali: ciò non toglie, tuttavia, che la suddetta potestà debba esplicarsi rispettando i principi, di matrice penalistica, che governano i procedimenti sanzionatori. Tra tali principi rientrano certamente, oltre a quello di non retroattività, quelli di tassatività e determinatezza della fattispecie illecita, la cui valenza anche costituzionale ne avrebbe imposto il rispetto nella vicenda per cui è causa (cfr., per tassatività e determinatezza della fattispecie, quali necessarie conseguenze del principio penalistico di legalità, Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 96).<br />	<br />
In altre parole, nel caso di specie si può prescindere dal principio di legalità ex art. 1 della l. n. 689 cit. (secondo i dettami della Corte di Cassazione), ma limitatamente all’accezione che di esso viene data in termini di riserva di legge, non anche rispetto alle altre accezioni che pure vi si riconnettono (oltre all’irretroattività, peraltro prevista per i regolamenti dagli artt. 10 e 11 delle disp. prel. al c.c., la tassatività e la determinatezza della fattispecie). In tali altre accezioni trovano, infatti, espressione i principi che governano i procedimenti sanzionatori e che ne riecheggiano la matrice penalistica, in forza dell’art. 25, secondo comma, Cost., nonché dell’art. 24 Cost.: ed invero, una descrizione non puntuale del fatto contestato porta a menomare il diritto costituzionale alla difesa, data la difficoltà di confrontarsi con un’imputazione generica e non precisa; identica menomazione deriverebbe, poi, dall’applicazione analogica delle norme sanzionatorie (vietata dal principio di tassatività).<br />	<br />
La conclusione ora esposta trova conforto nella giurisprudenza amministrativa, che, con riferimento ai procedimenti sanzionatori instaurati dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, ha giudicato in toto applicabili a detti procedimenti i corollari del principio di legalità ex art. 1 della l. n. 689/1981: tra questi ha ricompreso anche i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie illecita, cioè della chiara ed inequivoca individuazione del comportamento antigiuridico previsto dalla norma (v. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 13 febbraio 2008, n. 321). Ciò, del resto, risponde all’esigenza elementare di consentire agli interessati di conoscere preventivamente quali siano i comportamenti sanzionati e quali no, senza lasciare spazio, in proposito, all’arbitrio dell’Amministrazione (anche a mezzo dell’analogia), in connessione, come detto, alla garanzia ex art. 24 Cost..<br />	<br />
La predetta conclusione (circa l’applicabilità alle fattispecie di illecito amministrativo delineate dai regolamenti comunali dei principi di tassatività e determinatezza) trae conforto anche dalla dottrina più attenta che si è occupata della materia. Quest’ultima ha messo in evidenza, innanzitutto, come il principio di legalità, nella sua accezione di tassatività e determinatezza della norma punitiva (oltre che di irretroattività), si debba considerare applicabile anche alle sanzioni amministrative in ragione della natura punitiva delle stesse: tale natura ne comporta, per quanto concerne l’aspetto in discorso, l’assoggettamento alle regole fondamentali operative per le pene criminali e, quindi, anche a quelle di tassatività e determinatezza della norma punitiva. La stessa dottrina ha poi precisato che, sebbene in tema di sanzioni amministrative non viga il principio della riserva di legge statale, fissato dall’art. 25 Cost. per la materia penale, tuttavia la potestà legislativa regionale che si eserciti nel campo delle sanzioni amministrative deve ritenersi assoggettata al rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, e più in particolare al rispetto dei principi di disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa contenuti nella I Sezione della l. n. 689/1981 (tra cui, dunque, il principio di legalità nell’accezione di tassatività e determinatezza dell’illecito amministrativo). Ciò, in quanto si tratta di principi generali informatori della potestà punitiva dell’Amministrazione, che proprio per tal motivo costituiscono il limite della potestà legislativa regionale e pertanto – reputa il Collegio – anche della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in subjecta materia dal combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. n. 267/2000, e 158, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998.<br />	<br />
Fatto questo doveroso chiarimento e passando ad applicare i principi di tassatività e determinatezza alla prima delle disposizioni gravate (art. 3, comma 4, del Regolamento di Polizia Municipale), ad avviso del Collegio, deve ritenersi che detta disposizione non sia conforme ai succitati principi. Ed invero, l’art. 3, comma 4, cit. contiene un precetto di portata estremamente ampia, ma nel contempo eccessivamente generica ed indeterminata, facendo obbligo – come si è visto – ai gestori di esercizi pubblici, ove si determini l’aggregazione di un numero considerevole di persone all’interno, ovvero all’esterno dei locali, che causino disturbi, disagi o pericoli con il loro comportamento, di adottare “tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività lavorativa esterna ed i disagi in strada”. Quali esempi di dette cautele ed attività, la disposizione elenca l’accostamento delle porte di accesso, al fine di limitare i contatti tra interno ed esterno del locale, l’interruzione dell’attività esercitata all’esterno sul suolo pubblico oggetto di occupazione, l’opera di persuasione da parte di personale a ciò specificamente adibito. Si tratta, peraltro, – è importante ribadirlo – di elencazione meramente esemplificativa.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che l’imposizione di un tale obbligo non sia conforme né al canone di tassatività, né a quello di determinatezza dell’illecito amministrativo. Iniziando, per ragioni logiche, da questo secondo profilo, l’aver imposto l’adozione di tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che rechino disturbi, disagi o pericoli all’interno o all’esterno dei locali, costituisce precetto non in grado di determinare in maniera sufficientemente chiara e precisa né quali siano le situazioni, in presenza delle quali scatta l’obbligo comportamentale imposto, né – e soprattutto – in quali condotte detto obbligo debba tradursi. Invero, sotto il primo profilo, non è per nulla chiaro se l’obbligo di attivarsi scatti per il gestore del locale solo di fronte a situazioni cagionate da avventori del locale, ovvero anche quando tali situazioni (peraltro descritte anch’esse genericamente) vengano provocate all’esterno del locale da soggetti non (o non ancora) avventori. Inoltre, se nel primo caso il tutto potrebbe essere anche ricondotto in qualche modo alla logica contrattuale che caratterizza il rapporto tra l’esercente ed il cliente (per cui il secondo assume tra l’altro l’obbligo di sottostare alle istruzioni fornitegli dal primo), non si capisce quale potestà di intervento (differente da quella di un qualsiasi cittadino) possano avere i gestori in caso di condotte poste in essere da soggetti terzi. Né si può dimenticare che, tra le cautele indicate a titolo di esempio dalla disposizione, vi è l’interruzione dell’attività esterna sul suolo pubblico oggetto di occupazione: il che, in ipotesi di disturbi provocati da terzi non avventori, farebbe del titolare dell’esercizio l’effettiva vittima di tali attività di disturbo (per la diminuzione dei ricavi connessa all’interruzione dell’attività). Sotto il secondo profilo, poi, il fatto che la disposizione in parola obblighi a “tutte le condotte e attività possibili atte a scoraggiare” i comportamenti di disturbo o pericolosi, non soddisfa il requisito della determinatezza, in quanto si tratta di indicazione troppo generica, che non mette in grado il titolare dell’esercizio di comprendere previamente quali siano i comportamenti sanzionati dalla norma. Ed invero, una previsione così lata rimette la valutazione delle condotte all’esclusivo arbitrio dell’Amministrazione. Ciò, tanto più che la disposizione, con il parlare di cautele ed attività “atte a scoraggiare”, non specifica poi se l’effetto delle misure adottate debba consistere nell’eliminazione o riduzione dei comportamenti di disturbo o pericolo, ovvero se basti una misura in astratto idonea, anche se poi, nel concreto, il disturbo od il pericolo persistano. Né è chiaro se il gestore, ove il disturbo o pericolo non cessino, debba adottare ulteriori e più gravose (specie per lui, sotto il profilo economico) misure. Per tutte queste ragioni, si potrebbe ben verificare che il titolare dell’esercizio, pur convinto di aver posto in essere una cautela o un’attività conforme al precetto normativo, si trovi, invece, sanzionato dalla P.A. per l’inidoneità della misura approntata: ciò che sembra assai verosimile nel caso in cui la suddetta misura consista nella cd. opera di persuasione, vista l’estrema evanescenza che un’attività di tal genere si presta ad avere, potendosi ritenere in linea di principio una simile cautela adempiuta anche tramite un isolato richiamo lanciato nella strada da un dipendente dell’esercizio.<br />	<br />
A nulla vale, in contrario, replicare (come fa il Comune resistente) argomentando dall’elencazione esemplificativa delle attività/cautele eseguibili, contenuta nella disposizione impugnata. Secondo la difesa comunale, in particolare, tale esemplificazione consentirebbe di fissare i limiti degli obblighi imposti dalla norma regolamentare ai gestori; del resto, la sospensione della somministrazione negli spazi esterni sarebbe obbligo già previsto nelle concessioni di suolo pubblico. A ben vedere, proprio la natura solo esemplificativa delle condotte elencate nel precetto dà conto dell’indeterminatezza di questo: infatti, mentre dovrebbe essere quantomeno certo che, con l’adozione di una delle condotte elencate (non però quella di mera persuasione, per la natura troppo evanescente della stessa, come si è appena visto), il gestore dell’esercizio sia esente da sanzione, non si capisce quali comportamenti diversi da quelli indicati siano legittimi e quali invece, oltre alla mera inerzia, costituiscano condotte sanzionabili, perché non atte a scoraggiare le attività di disturbo o pericolose. Né va dimenticato che la tecnica dell’indicazione esemplificativa lascia campo aperto al ricorso all’analogia, in violazione – come si è già detto – del principio di tassatività delle fattispecie di illecito. In argomento, potrebbe ribattersi che, poiché gli esempi riguardano condotte integranti le cautele od attività prescritte dalla disposizione regolamentare, sarebbe lecito il ricorso all’analogia rispetto a tali condotte, trattandosi di analogia in bonam partem: il ragionamento, tuttavia, non convince, in quanto lascia troppo spazio all’apprezzamento discrezionale della P.A., senza individuare dei confini che possano scongiurarne la trasformazione in puro e semplice arbitrio. Inconferente è, poi, il richiamo alla circostanza che, in sede di rilascio delle concessioni di uso del suolo pubblico, si preveda la sospensione dell’attività di somministrazione all’esterno in caso di rumori o disagi o pericoli ivi prodottisi, essendo questa una previsione puntuale inserita nel provvedimento concessorio, e che comunque si collega a specifiche normative, regolanti con precisione l’operato della P.A. in materia: basti pensare alla l. n. 447/1995 ed alla relativa normativa di attuazione in tema di inquinamento acustico. Ne deriva l’infondatezza delle obiezioni comunali e l’illegittimità della disposizione regolamentare impugnata anche sotto il profilo della violazione della tassatività, oltre che della violazione della determinatezza.<br />	<br />
Il discorso sin qui svolto va ripetuto anche con riferimento all’art. 23, comma 2, del Regolamento di Polizia Municipale, anch’esso gravato: trattasi infatti di disposizione che, nella parte in cui richiama il normale apprezzamento per definire la soglia di disturbo della pubblica quiete e della tranquillità delle persone, appare anch’essa lesiva del principio di determinatezza sopra citato, con il corollario della fondatezza del motivo di ricorso (il terzo) con cui tale lesione è dedotta.<br />	<br />
Come già visto, l’art. 23, comma 2, cit., dispone che “ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nelle Regolamento comunale per le attività rumorose”, si fa divieto di disturbare, con il proprio comportamento o la propria attività o mestiere, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno all’ora ed al luogo in cui il disturbo è posto in essere, “secondo il normale apprezzamento”. Il Comune obietta che la disposizione de qua si proporrebbe di tutelare, ad un livello inferiore, il medesimo bene/interesse già difeso dall’art. 659 c.p. (la quiete e la tranquillità delle persone) e che a tale scopo utilizzerebbe espressioni analoghe a quelle contenute nell’indicata norma penale incriminatrice: espressioni che, in relazione all’art. 659 c.p., la giurisprudenza avrebbe ritenuto pienamente legittime, facendo riferimento a criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente dove i rumori sono percepiti. Quindi anche il “normale apprezzamento”, come la normale tollerabilità, sarebbe criterio oggettivo, che prescinde in toto dalle misurazioni fonometriche di cui alla l. n. 447/1995 e relativa disciplina di attuazione, e sarebbe, in quanto tale, perfettamente legittimo.<br />	<br />
Le obiezioni della difesa comunale non convincono. Innanzitutto, nel dettato dell’art. 659 c.p. non si ravvisano espressioni analoghe a quella sul “normale apprezzamento” contenuta nella previsione regolamentare impugnata, ma è il diritto vivente di matrice giurisprudenziale ad aver individuato la normale tollerabilità, intesa nel senso (oggettivo) di sensibilità media del gruppo sociale in cui si è verificato il fenomeno rumoroso (Cass. pen., Sez. III, 1° dicembre 2005, n. 3678), come soglia che fa scattare la responsabilità penale. Dall’orientamento della Suprema Corte, peraltro, si desume con chiarezza la ragione che, in relazione all’art. 659 c.p., consente di prescindere da rilievi fonometrici per l’accertamento della contravvenzione, e di basare il giudizio di colpevolezza su altri elementi di prova acquisiti agli atti: il fatto che la l. n. 447/1995 (in specie l’art. 10) non abbia fatto venir meno la previsione incriminatrice dell’art. 659 c.p., decretandone l’assorbimento e la depenalizzazione, in quanto le due previsioni hanno diverso scopo. Ed infatti, l’una – l’art. 10 della l. n. 447/1995 – mira a stabilire i limiti di rumorosità delle sorgenti sonore, oltre i quali si ha l’inquinamento acustico, e prescinde, perciò, dall’accertamento che sia stato arrecato un effettivo disturbo alle persone, mentre l’altra – l’art. 659 c.p. – è volta a tutelare la tranquillità pubblica e quindi i diritti costituzionalmente garantiti, dall’occupazione al riposo delle persone (Cass. pen., Sez. I, 22 giugno 2006, n. 23130). In base a ciò, ben lungi dal potersi ritenere che la disposizione amministrativa ex art. 10 della l. n. 447 cit., quale disposizione speciale, abbia assorbito la previsione codicistica, si deve invece concludere che è l’art. 659 c.p. ad avere conservato un elemento in più e di specialità rispetto alla fattispecie ex art. 10 cit.: tale elemento è costituito dalla concreta idoneità della condotta rumorosa a determinare la messa in pericolo della pubblica tranquillità, arrecando disturbo ad una pluralità indeterminata di persone (Cass. pen., Sez. I, 5 dicembre 2006, n. 1561).<br />	<br />
Una simile chiarezza è del tutto insussistente nella disposizione regolamentare gravata, che, dunque, non sfugge alle doglianze dei ricorrenti. <br />	<br />
Invero, da un lato l’esplicitazione del criterio del “normale apprezzamento” si rivela un’operazione incompiuta, nel senso che, una volta scelta la via dell’indicazione espressa del limite, raggiunto il quale si perfeziona la fattispecie illecita – indicazione, si ripete, assente nell’art. 659 c.p. e frutto, in tal caso, del diritto vivente di matrice giurisprudenziale –, siffatta via avrebbe dovuto essere seguita fino in fondo, con una compiuta indicazione del criterio/limite: di questo, dunque, la norma avrebbe dovuto meglio precisare i caratteri di criterio oggettivo. Invece, la formulazione dell’art. 23, comma 2, cit., è tale da lasciare il dubbio circa la platea dei soggetti, del cui normale apprezzamento si deve tener conto per valutare il raggiungimento o meno del livello di disturbo non ammesso: se, cioè, tale platea riguardi solo le persone (o il gruppo sociale) residenti nell’ambiente, se invece investa tutta la collettività cittadina o, addirittura, se coinvolga anche la sensibilità degli agenti accertatori. Manca, invero, ogni specificazione del gruppo sociale di riferimento, né vi sono elementi che consentano di privilegiare, allo stato, l’una o l’altra soluzione. Donde l’evidente indeterminatezza della previsione, perché è chiaro che, a seconda della platea di soggetti del cui normale apprezzamento debba tenersi conto, si può arrivare a conclusioni tutt’affatto diverse circa la liceità o meno delle condotte poste in essere.<br />	<br />
D’altro canto, la previsione regolamentare in questione contiene una clausola di salvaguardia delle disposizioni legislative statali e regionali, ma così non chiarisce affatto i suoi rapporti con l’art. 659 c.p.. Per quanto poc’anzi visto, ed alla stregua delle stesse affermazioni della difesa comunale, essa, tutelando il medesimo bene protetto dalla norma penale incriminatrice, avrebbe operato una sorta di assorbimento di questa: ciò sembrerebbe trovare conferma proprio nell’assimilazione del “normale apprezzamento” alla normale tollerabilità ex art. 659 c.p., sostenuta dalla difesa comunale. Tuttavia, anche a prescindere dai dubbi sulla legittimità di una tale operazione, resta il fatto che, allora, non si comprende il senso della clausola di salvaguardia surriferita, atteso che un problema di rapporti con l’art. 10 della l. n. 447/1995 nemmeno si pone, tutelando detta legge, come prima visto, un bene del tutto diverso dalla pubblica quiete e dalla tranquillità delle persone. La clausola di salvaguardia, per avere un senso, dovrebbe stare ad indicare una differenza tra l’art. 23, comma 2, del Regolamento, e l’art. 659 c.p.: per conseguenza, la formula del “normale apprezzamento” ex art. 23, comma 2, cit., sarebbe un qualcosa di diverso da quella della normale tollerabilità riconnessa dalla giurisprudenza all’art. 659 c.p.. Non riuscendosi, tuttavia, ad individuare in modo esaustivo e soddisfacente cosa si debba intendere con siffatta formula, emerge, anche sotto questo profilo, la fondatezza della censura di illegittimità della disposizione gravata, per la sua indeterminatezza.<br />	<br />
Ne discende la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso, rivolto a censurare l’art. 23, comma 2, del Regolamento in esame.<br />	<br />
Quanto, infine, alle censure dedotte con gli ulteriori motivi di ricorso (dal quarto al settimo), volte a chiedere la declaratoria di illegittimità e l’annullamento dell’art. 29, comma 3, del Regolamento di Polizia Municipale (lì dove obbliga i gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a consentire l’utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta), sottolinea il Collegio che trattasi di censure palesemente inammissibili. Ciò, in quanto avverso la medesima disposizione è stato depositato ricorso (rubricato al n. 1914/2008 di Registro Generale, quindi anteriore a quello in epigrafe, rubricato al n. 1915/2008), di pressoché identico tenore e portato in decisione alla medesima udienza e deciso nella stessa Camera di consiglio. Ne deriva l’inammissibilità in parte qua del ricorso ora in esame (più in dettaglio, dei motivi dal quarto al settimo), per violazione del principio del ne bis in idem: invero, è affermazione costante della giurisprudenza e della dottrina quella secondo cui, in applicazione della regola del ne bis in idem ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., operante anche nel processo amministrativo, si deve escludere che il giudice del medesimo grado di giurisdizione possa nuovamente pronunciare su questioni già definite con sentenza, con conseguente inammissibilità del ricorso successivamente proposto (cfr., ex multis, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 7 febbraio 2009, n. 364). <br />	<br />
Per la medesima ragione, è inammissibile l’impugnazione dell’art. 22 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvato dal Consiglio Comunale di Firenze con deliberazione n. 2008/C/00071 del 24 luglio 2008. Si tratta, infatti, di disposizione a propria volta gravata con il ricorso R.G. n. 1914/2008: anche per tale capo di domanda, dunque, sussiste la violazione del ne bis in idem. <br />	<br />
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto nelle parti in cui è diretto a censurare gli artt. 3, comma 4, e 23, comma 2, del Regolamento di Polizia Municipale approvato con deliberazione n. n. 2008/C/00069 del 24 luglio 2008 del Consiglio Comunale di Firenze, considerata la fondatezza del secondo e del terzo motivo e con assorbimento del primo. Per conseguenza, i predetti articoli del Regolamento devono essere annullati, con annullamento in parte qua, altresì, della deliberazione di approvazione dello stesso. È, invece, inammissibile nella parte in cui è rivolto a censurare l’art. 29, comma 3, del menzionato Regolamento, e nel capo in cui viene impugnato l’art. 22 del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvato con deliberazione consiliare n. 2008/C/00071 del 24 luglio 2008.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore dei ricorrenti, attesa la prevalenza di questi nonostante la parziale inammissibilità del gravame.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie in parte, come specificato in motivazione, e per la restante parte lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna il Comune di Firenze al pagamento, in favore dei ricorrenti, di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), più I.V.A. e C.P.A., come per legge. </p>
<p>Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-19-3-2010-n-702/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2010 n.702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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