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	<title>19/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/3/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.2589</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-3-2004-n-2589/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-3-2004-n-2589/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.2589</a></p>
<p>Pres., Cossu; Est., Tomassetti “Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.” (Avv. Corrente) c/ A.N.A.S. S.p.a. (Avvocatura dello Stato); Soc. Istituto Finanziario Mediterraneo S.P.A. – ISFIME; Soc. LIS s.r.l. la prova della mancata ricezione della richiesta ex art. 10 comma 1 quater l. n. 109/94 fa cadere il provvedimento di esclusione adottato per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-3-2004-n-2589/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.2589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-3-2004-n-2589/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.2589</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Cossu; Est., Tomassetti <br /> “Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a.” (Avv. Corrente) c/ A.N.A.S. S.p.a. (Avvocatura dello Stato); Soc. Istituto Finanziario Mediterraneo S.P.A. – ISFIME; Soc. LIS s.r.l.</span></p>
<hr />
<p>la prova della mancata ricezione della richiesta ex art. 10 comma 1 quater l. n. 109/94 fa cadere il provvedimento di esclusione adottato per decorrenza del termine</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Lavori  pubblici – procedura di gara  &#8211; richiesta documenti &#8211;  art. 10 comma 1 quater l. n. 109/94 – termine perentorio – esclusione dell’impresa – non imputabilità del ritardo /omissione  &#8211; illegittimità dell’esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>La prova della mancata cognizione da parte dell’impresa della richiesta effettuata dall’Amministrazione ex art. 10 comma 1 quater, l. n. 109/94 – nella fattispecie dovuta al mancato funzionamento dell’apparecchio fax dell’Impresa – e, conseguentemente, della non imputabilità dell’omissione/ritardo nella produzione della documentazione richiesta, non fa decorrere il termine perentorio di 10 giorni e vale ad eliminare il provvedimento di esclusione dalla gara adottato secondo le previsioni della norma</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217; avv. Stefano Tarullo <a href="/ga/id/2004/3/1433/d">Verifica a campione e perdita di chance</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La prova della mancata ricezione della richiesta ex art. ex art. 10 comma 1 quater l. n. 109/94 fa cadere il provvedimento di esclusione adottato per decorrenza del termine</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
SEZIONE III</center></b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati: Luigi COSSU Presidente -Guido ROMANO Componente &#8211; Alessandro TOMASSETTI Componente &#8211; estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 11449/2003 proposto dalla ù</p>
<p><b> “Ing. Orfeo Mazzitelli S.p.a. </b> , rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente ed elett.te dom.ta in Roma, via L. Mantegazza n. 24 (cav. L. Gardin);</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p>&#8211; <b>l’A.N.A.S. S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato;</p>
<p>&#8211; <b>Soc. Istituto Finanziario Mediterraneo S.P.A. – ISFIME</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>Soc. LIS s.r.l.</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>&#8211; del verbale di gara n. 2 del 9 ottobre 2003, nella parte in cui la commissione di gara ha escluso dalla licitazione privata “CA33/03 – SS n. 127 Settentrionale Sarda  &#8211; Lavori di ammodernamento e sistemazione dell’itinerario Sassari –Tempio – Olbia. Tra</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi:</p>
<p>&#8211; la lettera di invito alla gara prot. n. 2035 del 1 agosto 2003, nella parte in cui non risultano indicate le modalità di richiesta dei documenti ex art. 10, co. 1 quater L. n. 109/94;<br />
&#8211; la nota ANAS s.p.a. prot. n. 4449 del 12.9.2003 di richiesta documenti inviata a mezzo fax;</p>
<p>&#8211; la nota ANAS s.p.a. prot. n. 4625 del 22.9.2003 di comunicazione del “rapporto di trasmissione” del doc. prot. n. 4449;</p>
<p>&#8211; la nota ANAS s.p.a. prot. n. 4976 del 10.10.2003 a firma del Dirigente con la quale si è comunicata l’esclusione ai sensi dell’art. 10, co. 1-quater L. n. 109/94, l’attivazione del procedimento sanzionatorio innanzi all’Autorità di Vigilanza sui lavori<br />
&#8211; la nota ANAS S.p.a. prot. n. 4974 del 9 ottobre 2003 a firma del Dirigente, con la quale si è provveduto alla segnalazione all’Autorità di Vigilanza LL.PP. ai sensi dell’art. 10, co. 1-quater L. n. 109/94 nei confronti della ricorrente;</p>
<p>&#8211; ove mai dovesse occorrere, il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara.</p>
<p>E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO</p>
<p>derivante alla indicata esclusione e dall’incameramento della cauzione, da liquidarsi alla stregua della espletando C.T.U. ovvero, in subordine, in via equitativa.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi atti.<br />
Vista la costituzione dell’Avvocatura dello Stato per l’A.N.A.S. S.p.a.<br />
Visti gli atti tutti di causa.<br />
Designato Relatore il Referendario Alessandro Tomassetti.<br />
Uditi, alla udienza del 14 gennaio 2004, per il ricorrente l’avv. F. Panizzolo per delega dell’avv. G. Corrente e per l’Avvocatura dello Stato l’avv. L. Linda.</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 12 novembre 2003 e depositato il 19 novembre 2003, la ricorrente impugnava gli atti in epigrafe deducendo la illegittima esclusione dalla licitazione privata “CA33/03 – SS n. 127 Settentrionale Sarda  &#8211; Lavori di ammodernamento e sistemazione dell’itinerario Sassari –Tempio – Olbia. Tratto scala Ruia – Tempio. Lotto n. 1 Stralcio n. 1. Lavori di completamento”.<br />
	In particolare, durante la seduta della Commissione di gara dell’11 settembre 2003, la odierna ricorrente è stata sorteggiata per la verifica dei documenti così come previsto dall’art. 10, co. 1-quater, L. n. 109/94.<br />	<br />
	L’ANAS S.p.a. ha predisposto la richiesta prot. n. 4449 del 12 settembre 2003 ed ha reputato di inviarla esclusivamente a mezzo fax. Nello stesso giorno, peraltro, alle ore 10,39, la ricorrente aveva segnalato all’ANAS di non aver ricevuto documenti che pur risultavano inviati dall’ANAS; ciò malgrado, l’ANAS, alle ore 11,49, inviava la richiesta prot. n. 4449 solo a mezzo fax.<br />	<br />
	La ricorrente deduce di non avere mai ricevuto il fax in oggetto e di avere espressamente evidenziato, sin dal 23 settembre 2003, che la richiesta di documenti non era mai pervenuta.<br />	<br />
	Deduce inoltre di avere provveduto all’invio della documentazione sin dal 2 ottobre 2003 avendo quindi comprovato il possesso di tutti i requisiti dichiarati con l’invio della propria offerta.<br />	<br />
	Evidenzia, peraltro, la ricorrente che per altra gara, avendo effettivamente ricevuto la richiesta di documenti in data 16 settembre, aveva provveduto tempestivamente ad inoltrarli all’ANAS (peraltro, si tratta della stessa documentazione), con ciò risultando implicito che l’unico motivo per il quale non si era provveduto all’inoltro era quello della mancata ricezione della istanza.																																																																																												</p>
<p>	Conclude la ricorrente per la illegittimità degli atti impugnati sotto i seguenti profili:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 10, co. 1-quater L. n. 109/94; violazione dell’atto di regolazione dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n. 15 del 30 marzo 2000; violazione degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/90; violazione del giusto procedi<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 10, co. 1-quater della L. n. 109/94; eccesso di potere (difetto assoluto di istruttoria, omessa considerazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto assoluto di motivazione, perplessità e contradditto</p>
<p>Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni.<br />
Si costituiva in giudizio la Avvocatura dello Stato.<br />
Alla udienza del 17 dicembre 2003 la causa veniva assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p><center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</center></b></p>
<p>Il ricorso è fondato<br />
L’art. 10, comma 1 quater, della L. 11 febbraio 1994 n. 109, così come novellato dall&#8217;art. 3 L. 18 novembre 1998, n. 415 dispone che  “i soggetti di cui all&#8217;art. 2 comma 2 (della legge n. 109 del 1994) prima di procedere all&#8217;apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all&#8217;unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito”.<br />
Quanto alla natura del termine per la produzione della documentazione in oggetto, ritiene il Collegio di potere condividere le argomentazioni sostenute, in relazione alla perentorietà dello stesso, sia dal Consiglio di Stato (n. 3066 del 6 giugno 2001 “Ha natura perentoria il termine di dieci giorni fissato dall&#8217; art. 10 comma 1 quater L. 11 febbraio 1994 n. 109, come novellato dall&#8217; art. 13 L. 18 novembre 1998 n. 415, per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa eventualmente richiesta nel bando di gara per l&#8217;aggiudicazione di lavori pubblici, presentando la documentazione indicata nel bando stesso o nella lettera di invito), sia dalla dall&#8217;Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (atto di regolazione 30 marzo 2000 n. 15, “dalla formulazione del testo della norma e dalla ratio sottesa alla stessa (&#8230;) evince (&#8230;) che il termine di dieci giorni entro cui occorre documentare i requisiti indicati è da considerare perentorio ed improrogabile; nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria documentazione, implica l&#8217;automatico effetto della esclusione dalla gara, dell&#8217;incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all&#8217;Autorità di vigilanza. Né assume rilievo l&#8217;effettivo possesso dei requisiti da parte dell&#8217;impresa, ovvero la documentazione degli stessi successivamente al decorso dei dieci giorni assegnati”).<br />
La natura perentoria del termine non impedisce, tuttavia, all’impresa di provare la non imputabilità del ritardo o della omissione nel deposito della documentazione richiesta e, per tale via, eliminare le conseguenze sfavorevoli previste dalla norma.<br />
Occorre anzi affermare che la rigorosa interpretazione in ordine alla natura del termine di dieci giorni previsto dall’art. 10, comma 1 quater, L. n. 109/94, impone una altrettanto rigorosa indicazione del dies a quo dal quale calcolare il decorso del termine che non può che essere ricollegato alla avvenuta cognizione, in capo alla impresa partecipante, della richiesta effettuata da parte della Amministrazione.<br />
Tali conclusioni possono ritenersi applicabili alla fattispecie oggetto dell’odierno ricorso in considerazione della avvenuta dimostrazione, da parte della ricorrente, della non imputabilità del ritardo.<br />
Dalla documentazione depositata in atti risulta, infatti, la mancata ricezione del fax con il quale l’ANAS ha provveduto a richiedere la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e, invece, l’immediata spedizione del plico contenente i documenti, non appena ricevuta effettiva conoscenza di tale richiesta.<br />
In particolare, la ricorrente, sin dal giorno 11 settembre 2003 aveva provveduto a segnalare all’ANAS il malfunzionamento del proprio fax in fase di ricezione (fax del 12 settembre 2003 nel quale si legge “in riferimento alla Vs. nota prot. n. 4422 dell’11.9.2003, con la presente Vi comunichiamo di aver ricevuto solo la pagina di trasmissione, ma non anche i chiarimenti che nella medesima si citano. Considerato che sin dal pomeriggio di ieri 11.9 abbiamo provveduto a segnalarVi tale circostanza, e pur avendo da Voi ricevuto rassicurazioni circa l’invio del fax completo tra il pomeriggio dell’11.9 e la mattinata di oggi 12.9, ci preme evidenziare che al momento nulla ci è pervenuto”). <br />
D’altra parte, dagli atti di causa risulta anche l’avvenuta richiesta di intervento, da parte della ricorrente, della assistenza tecnica sulla propria macchina fax proprio in corrispondenza con l’inoltro del fax di richiesta di documenti ad opera dell’ANAS (richiesta di intervento in data 12 settembre 2003 alle ore 11.00; fax inviato dall’ANAS in data 12 settembre 2003 allo ore 11.46), con conseguente prova in ordine all’effettivo guasto subito dal fax al momento della spedizione dello stesso da parte dell’ANAS.<br />
Occorre peraltro rilevare, così come si legge nella relazione della società Xerox in merito alle conseguenze di guasti alle macchine fax, che la possibile caduta di tensione ovvero lo spegnimento del fax determinano la perdita degli eventuali documenti rimasti nella memoria del computer e non stampati per motivi di natura tecnica.<br />
Sotto tale profilo, può giustificarsi la dedotta mancanza di cognizione, anche successivamente alla riparazione dello stesso fax, del documento spedito dall’ANAS, non stampato proprio a causa della avvenuta perdita di memoria del fax causata dallo stesso guasto ovvero dai lavori di riparazione posti in essere sulla macchina.<br />
	In conclusione, assorbita ogni altra doglianza non esaminata, nei predetti limiti il ricorso deve essere accolto nella parte impugnatoria e, di conseguenza, l’esclusione della ricorrente e gli atti sottostanti vanno annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />	<br />
	Il ricorso stesso va invece respinto quanto alla domanda di risarcimento del danno in considerazione del fatto che l’annullamento della eliminazione della ricorrente dalla gara consente alla stessa di partecipare utilmente alla gara oggetto del presente ricorso.<br />	<br />
	Quanto poi al lamentato danno derivante dalla perdita di chance con riferimento alla impossibilità di partecipare ad altre gare a seguito del diniego, da parte dell’IS.FI.ME. S.p.a. di stipulare nuove polizze fideiussorie a seguito dell’incameramento della cauzione provvisoria effettuato dall’ANAS in conseguenza della esclusione dalla gara di cui al presente ricorso, rileva il Collegio la infondatezza della pretesa.<br />	<br />
	Sotto tale profilo, infatti, assumono rilievo due circostanze; da un lato il fatto che la ditta ricorrente avrebbe potuto richiedere fideiussione ad altri istituti assicurativi una volta venuta a conoscenza della indisponibilità dell’IS.FI.ME S.p.a. ad emettere ulteriori polizze fideiussorie e, dall’altro, il fatto che dagli atti di causa non risulta la avvenuta esclusione della ricorrente da alcuna delle gare indicate, con la conseguente esclusione di alcun danno in capo alla ricorrente.<br />	<br />
	Le spese, in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso, si liquidano in Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA, pari al 50% della somma complessiva determinata in Euro 4.000,00.																																																																																												</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie per quanto di ragione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’ANAS.<br />
Respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Condanna la parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del 50% delle spese di causa &#8211; determinate in complessive Euro 4.000,00 (quattromila/00) &#8211; liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA. <br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2004.</p>
<p>Luigi Cossu, Presidente<br />
Alessandro Tomassetti, Referendario &#8211; estensore.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-3-2004-n-2589/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.2589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.32</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-3-2004-n-32/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-3-2004-n-32/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.32</a></p>
<p>Pres. Guida – Est. Filippi M.D. c. Ministero della Difesa se la dermatite impedisce al militare di sbarbarsi meglio richiedere il prescritto riposo medico piuttosto che presentarsi in servizio con il viso da radere Militari – Regolamento di disciplina militare &#8211; Obbligo di cura della persona in servizio – Omessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-3-2004-n-32/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.32</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-3-2004-n-32/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.32</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida – Est. Filippi<br />  M.D. c. Ministero della Difesa</span></p>
<hr />
<p>se la dermatite impedisce al militare di sbarbarsi meglio richiedere il prescritto riposo medico piuttosto che presentarsi in servizio con il viso da radere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militari – Regolamento di disciplina militare &#8211; Obbligo di cura della persona in servizio – Omessa rasatura del volto – Infermità impeditiva &#8211; Irrilevanza  &#8211; Sanzione – Legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima la sanzione irrogata al militare per scarsa cura della persona ex art. 18 del Regolamento di disciplina militare approvato con d.p.r. n. 545/86 per omessa rasatura del volto, pur in presenza di una affezione impeditiva (dermatite), se il militare ha ritenuto di presentarsi in servizo senza richiedere ed ottenere il prescritto riposo medico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Se la dermatite impedisce al militare di sbarbarsi meglio richiedere il prescritto riposo medico piuttosto che presentarsi in servizio con il viso da radere.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In Nome del Popolo Italiano</center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta </center></b></p>
<p>composto dai Signori: Antonio GUIDA &#8211; Presidente; Maddalena FILIPPI &#8211; Consigliere relatore; Roberta VIGOTTI &#8211; Consigliere ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</center></b></p>
<p>Sul ricorso n. 198/2000 proposto da<br />
<b>Maurizio Dell’aglio </b> rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Mandolesi e Paolo Caveri ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, via Torino, n. 7;</p>
<p><center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLA DIFESA – Comando generale dell’arma dei carabinieri</b> – Comando regione carabinieri Piemonte e ValledA – Comando compagnia carabinieri di AOSTA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Torino – Corso Stati Uniti, n. 45;</p>
<p>per l’annullamento<br />
1.	del provvedimento prot. n. 255/3 del 4 agosto 2000 con cui il Comandante della Compagnia Carabinieri di Aosta ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna;																																																																																												</p>
<p>2.	del provvedimento prot. n. 351/6 del 25 settembre 2000 con cui il Comandante della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, Gruppo Aosta, ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare anzidetta;																																																																																												</p>
<p>3.	di tutti gli atti comunque connessi ai precedenti;																																																																																												</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;<br />
Visto gli atti tutti della causa;<br />
Udito, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2004, relatore il Consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Paolo Caveri per il ricorrente, nessuno comparso per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b></p>
<p>1. – Con il ricorso in epigrafe il signor Maurizio Dell’Aglio impugna il provvedimento in data 4 agosto 2000 con cui il Comandante della Compagnia Carabinieri di Aosta ha inflitto allo stesso ricorrente la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna. Con il ricorso viene impugnato inoltre il provvedimento in data 25 settembre 2000 con cui il Comandante della Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta, Gruppo Aosta, ha respinto il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente per ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare inflittagli.</p>
<p>2. – La legittimità dei provvedimenti impugnati viene contestata sotto il profilo della violazione degli artt. 14, 17 e 18 del Regolamento di Disciplina Militare, approvato con D.P.R. n. 545 del 1986, nonché dell’eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei fatti.</p>
<p>3. – Il Ministero della Difesa &#8211; costituitosi in giudizio – sostiene l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.<br />
<center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>1. – Oggetto di impugnativa sono la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna inflitta al ricorrente e il successivo rigetto del ricorso gerarchico che lo stesso ricorrente ha proposto per ottenere l’annullamento di tale sanzione.<br />
Il provvedimento disciplinare, come si legge nella motivazione, si fonda sulla circostanza che il ricorrente il giorno 3 luglio 2000 ha intrapreso il servizio “con la barba lunga e con l’uniforme non prescritta  poiché, nonostante una assolata giornata d’estate ed una temperatura superiore ai 30°, indossava il maglione a ‘V’ sulla camicia”.</p>
<p>2. –  Il ricorso non è fondato.</p>
<p>2.a –  Con riguardo al primo profilo della motivazione, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione avrebbe travisato i fatti considerando la mancata rasatura della barba come segno di scarsa cura della persona – e quindi sanzionabile ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Disciplina Militare – anziché come conseguenza di una dermatite al volto diagnosticata al ricorrente da tre medici specialisti. <br />
La censura non può essere condivisa.<br />
Va infatti osservato che, contrariamente a quanto si sostiene con il ricorso, l’Amministrazione ha tenuto conto dei certificati che il ricorrente ha prodotto &#8211; insieme alle proprie giustificazioni &#8211; in risposta alla richiesta di chiarimenti sui fatti contestati: si legge infatti nella motivazione del provvedimento sanzionatorio che “le certificazioni mediche prodotte, peraltro datate 02.06.1997 e 16.09.1999, non essendo riferite ad una invalidità permanente non possono giustificare a distanza di anni una malattia che al momento della mancanza non risulta essere stata repertata da alcun sanitario, verosimilmente poiché non in atto”. <br />
Quanto alla mancata considerazione di una più recente certificazione medica specialistica, è sufficiente il rilievo che il documento fornito dal ricorrente consiste in realtà in una prescrizione di medicinali rilasciata il giorno in cui si sono verificati i fatti contestati. <br />
In ogni caso – ed è ciò che rileva &#8211; nella stessa motivazione si precisa che, nell’ipotesi in cui la dermatite fosse stata in atto, il militare avrebbe dovuto comunque essere “consapevole di non poter intraprendere il servizio cui era comandato avendo la massima cura della persona, come prescritto dagli artt. 17 e 18 del R.D.M., e pertanto,  se fosse stato pienamente convinto della necessità di adempiere integralmente ai doveri che gli derivano dal suo Status di militare, avrebbe potuto ottenere il prescritto riposo medico che gli avrebbe consentito di curarsi e di non indossare l’uniforme in modo poco decoroso”.</p>
<p>2.b –  Con riferimento alla seconda contestazione (l’uniforme non prescritta), si sostiene che il giorno 3 luglio 2000 il ricorrente – già costretto ad assentarsi per due giorni a causa di un’infiammazione alle tonsille &#8211; si era trovato nella necessità di fare ricorso al maglione d’ordinanza in relazione alla più bassa temperatura della stazione di partenza (La Thuile).<br />
Anche tale censura non può essere condivisa perché, come si sottolinea nella motivazione della sanzione, solo “particolari condizioni climatiche” – che nella specie non risulta si siano verificate – consentono di indossare il maglione a ‘V’ con l’uniforme di servizio estiva.</p>
<p>2.c – Nemmeno è fondata, da ultimo, la censura con cui si lamenta l’illogicità del provvedimento: va infatti osservato che proprio alla luce di quanto evidenziato nella motivazione dell’atto – ove si richiamano “gli artt. 14, 17 e 18 del R.D.M. che individuano in violazione disciplinare lo scarso senso di responsabilità, la poca cura della persona ed il vestire l’uniforme in modo indecoroso o utilizzando capi di vestiario non prescritti”, nonché  “i pessimi precedenti di servizio e disciplinari del militare” – la sanzione di due giorni di consegna inflitta al ricorrente non appare irragionevole.</p>
<p> 3. &#8211;  Il ricorso va dunque respinto.</p>
<p>Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2004.Antonio GUIDA – Presidente f.to<br />
Maddalena FILIPPI – Consigliere estensore f.to</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 19 marzo 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-3-2004-n-32/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.32</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.5549</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-19-3-2004-n-5549/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Saggio, est.Genovese Comune di Villasanta (Avv. Ferrari ) c. Fall. Imp. Costruenda s.r.l. (Avv. Fabbricatore) la clausola compromissoria contenuta in un capitolato speciale non deve essere approvata specificamente per iscritto 1. Contratti della P.A.- Appalto di opere pubbliche &#8211; Requisiti (elementi del contratto) &#8211; Accordo delle parti &#8211; Condizioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-19-3-2004-n-5549/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.5549</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-19-3-2004-n-5549/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.5549</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saggio, est.Genovese<br /> Comune di Villasanta (Avv. Ferrari ) c. Fall. Imp. Costruenda s.r.l. (Avv. Fabbricatore)</span></p>
<hr />
<p>la clausola compromissoria contenuta in un capitolato speciale non deve essere approvata specificamente per iscritto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.- Appalto di opere pubbliche &#8211; Requisiti (elementi del contratto) &#8211; Accordo delle parti &#8211; Condizioni generali di contratto &#8211; Necessita&#8217; di specifica approvazione scritta &#8211; Clausola compromissoria &#8211; Necessita&#8217; &#8211; Esclusione &#8211; Fondamento</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Appalti di opere pubbliche &#8211; Requisiti (elementi del contratto) &#8211; Accordo delle parti &#8211; Condizioni generali di contratto &#8211; Necessita&#8217; di specifica approvazione scritta &#8211; Clausola compromissoria &#8211; Questione relativa all&#8217;erronea interpretazione di clausola arbitrale &#8211; Inammissibilita&#8217; &#8211; Limiti – Fattispecie.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La clausola compromissoria contenuta in un capitolato speciale (nella specie: predisposto dal Comune per la costruzione di un&#8217;opera pubblica) sebbene predisposta dall&#8217;uno dei contraenti nei confronti di persona indeterminata (scelta del contraente con procedura a evidenza pubblica), non deve essere approvata specificamente per iscritto a norma dell’art. 1341, comma secondo, cod. civ., perche&#8217; non e&#8217; diretta a disciplinare una serie indefinita di rapporti ma solo quello da istituirsi col vincitore della gara.<br />
2. In tema di interpretazione di una clausola arbitrale, l&#8217;accertamento della volonta&#8217; degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un&#8217;indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che detto accertamento e&#8217; censurabile in sede di legittimita&#8217; solo nel caso in cui la motivazione sia cosi&#8217; inadeguata da non consentire la ricostruzione dell&#8217; <iter> logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all&#8217;atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche (in applicazione del suindicato principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che interpretava la clausola arbitrale, contenente anche un riferimento all&#8217;art. 31-bis della legge n. 216 del 1995, non come semplice sottoposizione agli arbitri delle sole controversie relative alla iscrizione di riserve relative ad appalto di opera pubblica, ma anche come riferibile a giudizi di risoluzione contrattuale).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La clausola compromissoria contenuta in un capitolato speciale non deve essere approvata specificamente per iscritto</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.5558</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-19-3-2004-n-5558/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-19-3-2004-n-5558/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.5558</a></p>
<p>Pres. Saggio, est.Genovese Prefettura di Pisa (Avv. Gen. Stato ) c. Remedi Giovanni (Avv. Giannetti) la rilevazione degli illeciti stradali non deve essere autorizzata dagli Enti proprietari delle strade Violazioni al codice della strada &#8211; Accertamento da parte degli organi di polizia della strada &#8211; Potere &#8211; Graduazione rispetto all&#8217;attivita&#8217;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-19-3-2004-n-5558/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.5558</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-19-3-2004-n-5558/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/3/2004 n.5558</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saggio, est.Genovese<br /> Prefettura di Pisa (Avv. Gen. Stato ) c. Remedi Giovanni (Avv. Giannetti)</span></p>
<hr />
<p>la rilevazione degli illeciti stradali non deve essere autorizzata dagli Enti proprietari delle strade</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Violazioni al codice della strada &#8211; Accertamento da parte degli organi di polizia della strada &#8211; Potere &#8211; Graduazione rispetto all&#8217;attivita&#8217; di prevenzione degli illeciti &#8211; Esclusione &#8211; Esercizio &#8211; Autorizzazione da parte degli enti proprietari delle strade &#8211; Esclusione &#8211; Fondamento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di controllo sull&#8217;osservanza delle prescrizioni del Codice della Strada, l&#8217;attivita&#8217; di rilevazione degli illeciti amministrativi ha natura ufficiosa e non puo&#8217; essere graduata secondo le indicazioni o i desideri dell&#8217;utente della strada. Essa rientra a pieno titolo fra i cd. servizi di polizia stradale, che non possono formare oggetto di sindacato in ordine alla loro organizzazione in sede di ricorso avverso le sanzioni, e che &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 11 cod. strad. &#8211; comprendono sia l&#8217;attivita&#8217; di prevenzione e sia quella di accertamento delle violazioni, senza che tra le stesse vi sia una funzionalizzazione assoluta e predeterminata della seconda rispetto alla prima. Infatti, spetta al Ministero dell&#8217;Interno coordinare i servizi di polizia stradale da chiunque espletati (art. 11, comma 3, in riferimento all&#8217;art. 12 cod. strad.) e stabilire quali attivita&#8217; di repressione e di accertamento delle violazioni organizzare e con quali forze; e ai Comuni (e alle altre autonomie territoriali), nell&#8217;ambito delle proprie attribuzioni e con le limitazioni territoriali che la legge stabilisce (artt. 11, comma 3, e 12, comma 3, lett. b-f) in materia, di svolgere anche l&#8217;attivita&#8217; di prevenzione dei sinistri stradali. Pertanto, gli enti proprietari delle strade non hanno la facolta&#8217; di concedere agli organi deputati al servizio di polizia stradale (elencati nell&#8217;art. 12, comma 3), ne&#8217; in via generale e astratta, ne&#8217; in concreto, attraverso singoli provvedimenti autorizzatori, il permesso di svolgere le attivita&#8217; stabilite dall&#8217;art. 11 citato. ( In applicazione di tali principi la Corte ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato nulla sia l&#8217;ordinanza -ingiunzione del Prefetto che il verbale dei vigili municipali anche perche&#8217; l&#8217;attivita&#8217; di rilevazione dell&#8217;illecito, considerata secondaria rispetto a quella primaria della prevenzione dei sinistri, non era stata preceduta da un&#8217;autorizzazione a tali controlli da parte dell&#8217;ente proprietario della strada).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La rilevazione degli illeciti stradali non deve essere autorizzata dagli Enti proprietari delle strade</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo integrale in formato pdf clicca qui</p>
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