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	<title>19/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/2/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2252</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-2-2016-n-2252/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-2-2016-n-2252/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2252</a></p>
<p>Pres. Pasanisi – Est. Morabito. Sul vincolo di inedificabilità assoluta sopraggiunto all’abuso edilizio 1.&#160; Edilizia e urbanistica – Domanda di condono – Vincolo sopravvenuto – Parere autorità preposta – Necessità &#160;– Ragioni. 2. Edilizia e urbanistica – &#160;Abusi edilizi –&#160; Vincoli di inedificabilità – Autorità – Parere negativo – Mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-2-2016-n-2252/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-2-2016-n-2252/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2252</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasanisi – Est. Morabito.</span></p>
<hr />
<p>Sul vincolo di inedificabilità assoluta sopraggiunto all’abuso edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.&nbsp; Edilizia e urbanistica – Domanda di condono – Vincolo sopravvenuto – Parere autorità preposta – Necessità &nbsp;– Ragioni.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – &nbsp;Abusi edilizi –&nbsp; Vincoli di inedificabilità – Autorità – Parere negativo – Mancata impugnazione – Conseguenze – Condono – Inammissibilità.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Pareri negativi &nbsp;– Ricorsi separati – Infondatezza di una impugnativa – Improcedibilità altri ricorsi – Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel corso del procedimento di esame di una domanda di condono qualora entri in vigore una normativa o venga emesso un provvedimento, che determini la sopravvenienza di un vincolo di inedificabilità assoluta, l’autorità competente ad esaminare l’istanza di condono deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del “vincolo sopravvenuto”, che deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</p>
<p>2. In tema di abusi edilizi, nel caso in cui un’area sia interessata dalla compresenza di più vincoli, il parere negativo dell’autorità preposta alla tutela di uno di essi (che equivale, al diniego di un’autorizzazione postuma), ove non impugnato, ovvero rimasto indenne dalle censure avverso lo stesso azionate, pregiudica, irreversibilmente, il condono di quanto abusivamente edificato.</p>
<p>3. In tema di abusi edilizi, nel caso in cui con separati atti di ricorso, vengano impugnati distinti ed autonomi pareri sfavorevoli di ciascuna delle competenti autorità, l’acclarata infondatezza di una delle impugnative rende improcedibile l’altra (o le altre) attesa l’idoneità del parere uscito indenne dall’aggressione giudiziale a supportare la determinazione (comunale) di rigetto del condono.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., nn. 231/2014, 3015/2013 e&nbsp;2367/2013.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 02252/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 21610/2000 REG.RIC.<br />
N. 21617/2000 REG.RIC.<br />
N. 00282/2001 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: right;">N. 00283/2001 REG.RIC.<br />
N. 05860/2001 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda Quater)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 21610 del 2000, proposto da: Pocaforza Eugenio (e proseguito da Floriana Marconi quale erede di Eugenio Pocaforza) e Mario Foschi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Paoletti ed Emanuela Paoletti, presso il cui studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118 sono elettivamente domiciliati;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Ente Parco Regionale Appia Antica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Comune di Ciampino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Brancaccio, con domicilio eletto in Ciampino, Via Monte Grappa, 68;<br />
Regione Lazio, n.c.,<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 21617 del 2000, proposto da: Pocaforza Eugenio (e proseguito da Floriana Marconi quale erede di Eugenio Pocaforza), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Paoletti ed Emanuela Paoletti, presso il cui studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118 è elettivamente domiciliato;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Ente Parco Regionale Appia Antica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Comune di Ciampino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Brancaccio, con domicilio eletto in Ciampino, Via Monte Grappa, 68;<br />
Regione Lazio n.c.;<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2001, proposto da: Pocaforza Eugenio (e proseguito da Floriana Marconi quale erede di Eugenio Pocaforza), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Paoletti ed Emanuela Paoletti, presso il cui studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118 sono elettivamente domiciliati;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>&#8211; Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>&#8211; Comune di Ciampino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Brancaccio, con domicilio eletto in Ciampino, Via Monte Grappa, 68;<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 283 del 2001, proposto da: Pocaforza Eugenio (e proseguito da Floriana Marconi quale erede di Eugenio Pocaforza) e Mario Foschi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Paoletti ed Emanuela Paoletti, presso il cui studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118 sono elettivamente domiciliati;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Comune di Ciampino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Brancaccio, con domicilio eletto in Ciampino, Via Monte Grappa, 68;<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 5860 del 2001, proposto da: Pocaforza Eugenio (e proseguito da Floriana Marconi quale erede di Eugenio Pocaforza) e Mario Foschi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabrizio Paoletti ed Emanuela Paoletti, presso il cui studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118 sono elettivamente domiciliati;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Comune di Ciampino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pasquale Brancaccio, con domicilio eletto in Ciampino, Via Monte Grappa, 68;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>quanto al ricorso n. 21610 del 2000: del parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n.47 del 1985 e 724 del 1994 reso dall’Ente parco regionale dell’Appia Antica in data 29.9.2000;<br />
quanto al ricorso n. 21617 del 2000: del parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n.47 del 1985 e 724 del 1994 reso dall’Ente parco regionale dell’Appia Antica in data 29.9.2000;<br />
quanto al ricorso n. 282 del 2001:del parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n.47 del 1985 e 724 del 1994 reso dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio il 24.10.2000;<br />
quanto al ricorso n. 283 del 2001: del parere contrario al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi delle leggi n.47 del 1985 e 724 del 1994 reso dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio il 24.10.2000;<br />
quanto al ricorso n. 5860 del 2001: delle determinazioni comunali nn.7398, 7399 e n.7400 dell’1.3.2001 di reiezione delle istanze di condono presentate dai ricorrenti.<br />
&nbsp;<br />
Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br />
Visti, con riguardo a tutti i ricorsi, gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ciampino nonché, con riguardo ai ricorsi nn.2610 e 2617 del 2000, gli atti di costituzione dell’Ente Parco Regionale Appia Antica, nonché, ai ricorsi nn. 282 e 283 del 2001, gli atti di costituzione del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa, incluso l’atto di costituzione in giudizio della sig.ra Floriana Marconi quale erede di Eugenio Pocaforza;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2016 il Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>I)- Tutti i ricorsi in epigrafe trattano di segmenti e/o fasi del procedimento per il condono, ai sensi della legge n.724 del 1994, di abusi edilizi che sono accomunati dal fatto di essere stati commessi in data successiva al 15.6.1984 in area (loc. “Longarina” nel comune di Ciampino) gravata da vincoli di varia natura (urbanistica, paesaggistica, archeologica, ambientale) e tipologia (vincoli relativi ed assoluti) sia preesistenti che successivi alla data di consumazione degli abusi stessi. Più puntualmente, pre-esistevano all’anno di realizzazione degli abusi:<br />
a) un vincolo paesistico panoramico imposto con d.m. 29.4.1955 ai sensi L. n.1497 del 1939;<br />
b) altro vincolo riveniente dal Piano Territoriale Paesistico delle zone dell’Appia antica dei comuni di Roma e Ciampino imposto con d.m. 11.2.1960 ai sensi della L. n.1497/1939, istitutivo di due zone di rispetto “A” e “B”: Piano il cui art.5 delle relative Norme tecniche di attuazione nella zona B (che è quella, senza contestazioni dei ricorrenti, interessata dagli abusi) ammette soltanto l’adattamento degli edifici esistenti e precisa che in lotti di terreno di almeno 4 <em>ha</em> possono essere consentite eccezionalmente piccole costruzioni a carattere agricolo ad uso del fondo coltivato;<br />
c) un ulteriore vincolo già introdotto dal pregresso Programma di Fabbricazione e ribadito nel P.r.g. di Ciampino, approvato nel 1983, che destinava la zona a Parco archeologico dell’Appia antica (zona F1: comprendente le preesistenze archeologiche del sito e prescrittivo di un vincolo di inedificabilità assoluta in attesa dell’approvazione del piano particolareggiato della zona stessa).<br />
Sono invece successivi all’epoca di consumazione degli abusi in parola:<br />
&#8211; i vincoli introdotti dalla L.r. Lazio n.66 del 1988 [istitutiva del Parco regionale dell’Appia Antica e del relativo Ente parco, che ha previsto rigide misure di salvaguardia (includenti il divieto di nuove opere edilizie fino all’approvazione del Piano<br />
&#8211; i vincoli di inedificabilità assoluta, di carattere storico archeologico ai sensi della legge n.1089 del 1939, di cui al d.m. 26.5.1997 che ha istituito una fascia di rispetto (che include le p.lle interessate dagli abusi di cui si tratta) su entrambi i<br />
&#8211; i vincoli dal Piano Territoriale Pesistico -ambito n.9 &#8211; approvato con le legge regionale nr.24 del 1998 &#8211; e nel cui contesto l’area interessata dall’abuso ricade nell’ambito delle zone agricole con rilevante valore paesistico ambientale all’interno del<br />
Orbene, in tale contesto territoriale &#8211; come sopra vincolato &#8211; i sigg.ri E.Pocaforza e M.Foschi edificano abusivamente (e, dato incontestato, non prima del 15.6.1984) un capannone delle dimensioni di mq 465 circa, di mc 2348 con un’altezza, al colmo di mt.5,60 circa; e, in ordine a tale abuso, una volta esitata negativamente una prima istanza di sanatoria ai sensi della legge n.47 del 1985 (che non è oggetto dei correnti contenziosi), ripresentano una seconda domanda di condono ai sensi della legge n.724 del 1994 nell’aprile 1995. Nel corso di tale procedimento chiedono:<br />
1) in data 10.4.2000 il parere di competenza dell’Ente parco regionale dell’Appia Antica: parere esitato negativamente il 29.9.2000 e dagli stessi gravato col ric. n.21610/2000;<br />
2) in data 19.4.2000 (e successiva istanza di rettifica del 06.6.2000), il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica per il Lazio: parere esitato negativamente il 24.10.2000 e dagli stessi gravato col ric. n. 283/2001.<br />
Inoltre, e sempre nel medesimo contesto territoriale, il solo Pocaforza Eugenio edifica abusivamente un capannone delle dimensioni di 203,61 mq, 1001,76 mc con altezza al colmo di mt 5,60, in ordine al quale, una volta esitata negativamente una prima istanza di sanatoria ai sensi della legge n.47 del 1985 (che non è oggetto dei correnti contenziosi), ripresenta una seconda domanda di condono ai sensi della legge n.724 del 1994 nel novembre 1994. Nel corso di tale procedimento chiede:<br />
a) in data 10.4.2000 il parere di competenza dell’Ente parco regionale dell’Appia Antica: parere esitato negativamente il 29.9.2000 e dallo stesso gravato col ric. n.21617/2000 di sostanziale identico tenore al ric. n.21610/2000;<br />
b) in data 19.4.2000 (e successiva istanza di rettifica del 06.6.2000), il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica per il Lazio: parere esitato negativamente il 24.10.2000 e dallo stesso gravato col ric. n. 282/2001 di sostanziale identico tenore al ric. n. 283/2001.<br />
L’ultimo capitolo del complesso contenzioso in trattazione è dato dai provvedimenti con cui il Comune di Ciampino ha respinto le istanze di condono presentate sia dai sigg.ri Pocaforza e Foschi nonché dal solo sig. Pocaforza. Più precisamente si tratta:<br />
&#8211; delle determinazioni comunali nn.7398 e 7399 (entrambe) dell’1.3.2001, relative al sopra citato capannone delle dimensioni di mq 465 circa, di mc 2348, recanti reiezione delle separate istanze di condono presentate &#8211; ciascuna con riferimento ad una porz<br />
&#8211; della determinazione comunale nr.7400 dell’1.3.2001 &#8211; relativa al capannone delle dimensioni di 203,61 mq, 1001,76 mc con altezza al colmo di mt 5,60 &#8211; recante reiezione dell’istanza di condono del solo Pocaforza.<br />
Le tre determinazioni sono state impugnate dai sigg. ri Pocaforza e Foschi col ric. n.5860 del 2001.<br />
Con riferimento a ciascuno dei ricorsi dianzi descritti si è costituito in giudizio il Comune di Ciampino che non ha trascurato la produzione di documentazione d’Ufficio (inerente le distinte pratiche di condono) e di articolate memorie difensive insistendo per la reiezione degli opposti gravami. Nei ricorsi che vedono impugnati propri atti (n.21610/2000 e n. 21617/2000) si è costituito in giudizio, con deposito di memorie e nota difensiva l’Ente parco intimato; ed analogo contegno è stato assunto, nell’interesse dell’intimata Soprintendenza Archeologica per il Lazio, dalla Difesa erariale che ha contestato, con propri scritti difensivi, le deduzioni avversarie proponendone la reiezione (si tratta dei ricorsi nn.282 e 283 del 2001).<br />
II)- Dunque e operando un primo riepilogo, gli abusi per i quali si controverte riguardano due capannoni:<br />
&#8211; l’uno, di mc 2348, è stato edificato dal Pocaforza e dal Foschi i quali ne hanno chiesto (con separate istanze, ciascuna relativa ad una porzione del fabbricato) il condono e hanno collettivamente impugnato, con separati ricorsi sia il parere dell’Ente<br />
&#8211; l’altro, di 1001,76 mc, edificato, nel medesimo contesto territoriale, dal solo Pocaforza il quale ha impugnato sia il parere dell’Ente parco (con ricorso n.21617/2000 di sostanziale identico tenore al ric. n.21610/2000) che quello della Soprintendenza<br />
Da ultimo i ricorrenti, con ricorso parimenti collettivo e cumulativo, si sono gravati avverso i provvedimenti comunali di reiezione delle rispettive istanze di condono. Sussistono, di conseguenza, evidenti elementi di connessione che consentono la riunione dei gravami al fine della loro unitaria trattazione e definizione con un’unica pronuncia.<br />
Tanto premesso, per quanto attiene allo scrutinio dei ricorsi così riuniti, il Collegio ritiene che un ruolo centrale e determinante vada riservato ai ricorsi (di identico tenore come sopra già accennato) che aggrediscono il parere della Soprintendenza archeologica attesa l’incidenza che il relativo esito svolge &#8211; per le ragioni che si avrà cura di meglio chiarire in seguito &#8211; sia sui ricorsi (temporalmente precedenti) avverso il parere dell’ente parco che sul successivo ricorso avverso i dinieghi di condono. Alla loro delibazione è dunque riservato il paragrafo seguente.<br />
III)- Del ricorso nr. 283/2001 (e di quello di egual tenore n. 282/2001).<br />
Qui l’abuso, come già più volte evidenziato, è dato dalla realizzazione del capannone delle dimensioni di mq 465 circa e di mc 2348 (oggetto delle separate istanze di condono &#8211; ciascuna riguardante una porzione e nel loro insieme l’intero capannone &#8211; del Pocaforza e Foschi); mentre il giudizio di cui la Soprintendenza è stata investita è quello relativo alla compatibilità di detto abuso col vincolo (sopravvenuto) di inedificabilità assoluta introdotto col d.m.26.5.1997: vincolo assoluto in quanto detto decreto (che solo la Difesa erariale si è premunita di versare agli atti di causa), all’art.1, individua una fascia di rispetto di 110 mt a partire dall’asse mediano della via Appia Antica (in cui ricade l’area interessata dalla costruzione di entrambi i capannoni di cui ai ricorsi 282 e 283 del 2001), all’interno della quale “<em>è fatto divieto assoluto di innalzare costruzioni di qualsiasi genere e tipo, anche a carattere provvisorio, o sopraelevazioni degli edifici già esistenti, modificazioni o ampliamenti, anche a carattere temporaneo, di inserire elementi in elevato, di aprire passi carrabili o cancelli e di effettuare sbancamenti ed apertura di scavi</em>”. Si tratta di un d.m. &#8211; si curano di ricordare i ricorrenti &#8211; che è stato già gravato innanzi a questo Tribunale col ric. n. 1288/1998; e, a tal riguardo, essi deducono col secondo mezzo di gravame che il parere reso dalla Soprintendenza ripete la sua invalidità dalla illegittimità da cui tale decreto ministeriale sarebbe, a loro avviso, inficiato. Sennonché &#8211; e lo si può sin da subito chiarire &#8211; detto ricorso è stato dichiarato perento con d.p. n.9303/2013 che, a differenza dei decreti di perenzione relativi ai ricorsi in epigrafe, non risulta revocato, a tanto accedendo l’improcedibilità di tale doglianza e la possibilità di affrontare, senza riserve, lo scrutinio dei ricorsi in trattazione.<br />
Quindi, e procedendo, nel caso di specie, la Soprintendenza ha escluso ogni rapporto di compatibilità tra il d.m. 26.5.1997 e l’abuso in quanto quest’ultimo:<br />
&#8211; costituisce un impatto visivo nei confronti dell’antico tracciato viario e del sepolcro romano corrispondente contravvenendo alle norme previste dall’art.21 della l.n.1089 del 1939;<br />
&#8211; altera totalmente il paesaggio antico che costituiva fino a pochi decenni fa una delle caratteristiche salienti della campagna romana;<br />
&#8211; deturpa la visibilità non solo della via Appia Antica ma dell’intero comprensorio archeologico che non è limitato al solo tracciato viario, essendo esso affiancato da sepolcri e da strutture murarie in parte visibili, ma in parte ancora da scavare;<br /
- preclude la possibilità di effettuare future campagne di ricerca nel terreno sottostante, come previsto nel progetto di valorizzazione del parco archeologico dell’Appia Antica, portato avanti in collaborazione con la Soprintendenza archeologica per il L
- l’attività in cui il manufatto destinato non è compatibile con le finalità del parco e con la tutela di salvaguardia del sito archeologico.<br />
Detta articolata trama motivazionale è stata contestata con più censure fra le quali determinante &#8211; per significatività e consistenza &#8211; è quella (che si trova identicamente ribadita in tutti i ricorsi in epigrafe e che, con riguardo a quelli nn.282 e 282 del 2001 ora in corso di scrutinio, è) allocata nel primo mezzo di gravame laddove si deduce che, essendo stato l’abuso perpetrato anteriormente alla data di introduzione del vincolo ex l. n.1089/1939, il provvedimento di nulla osta della Soprintendenza non avrebbe dovuto &#8211; ai sensi dell’art.32 della legge n.47 del 1985 &#8211; essere richiesto ovvero, quantomeno, sarebbe dovuto intervenire in termini di non soggezione dell’immobile alla necessità del nulla osta. A tal riguardo parte ricorrente ritiene che alla fattispecie non è applicabile l’insegnamento di cui all’Ad. Pl. del Cons. St. n.20 del 1999 (che reputa necessario il rilascio del nulla osta a prescindere dal momento di apposizione del vincolo) in quanto tale indirizzo di pensiero ha avuto riguardo all’interpretazione del testo dell’art.32 comma 1 della legge n.47 del 1985 nella versione antecedente le modifiche apportate dall’art.2 (commi 43 e 44) della legge n.662 del 1996 (ndr.: nello specifico il comma 43 ha modificato il comma 1 del citato art.32; mentre il comma 44 ha introdotto un terzo comma nel corpo dell’art.32). In tale occasione detto Consesso – una volta rilevato che il comma 1 dell’art.32 citato non fa riferimento alla data di apposizione del vincolo – ha dettato il principio secondo il quale il vincolo paesaggistico su un&#8217;area, ancorché sopravvenuto all&#8217;intervento edilizio, non possa restare senza effetti sul piano giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente l&#8217;onere procedimentale di acquisire il prescritto parere dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria, a prescindere dall&#8217;epoca d&#8217;introduzione del vincolo, tale valutazione essendo funzionale all&#8217;esigenza di vagliare l&#8217;attuale compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con lo speciale regime di tutela del bene compendiato nel vincolo. Ma tale insegnamento, segnalano i ricorrenti, non torna utile ove venga in considerazione, come nel caso di specie, il comma 3 dell&#8217;art.32 citato, introdotto dall&#8217;art.2 comma 44 pure esso citato, il quale dispone che è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo il rilascio della concessione edilizia o dell&#8217;autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e al d.l. n.312/1985 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.431/1985) &#8220;<em>nonché in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche nonché dei parchi e delle aree protette nazionali e regionali qualora istituiti prima dell&#8217;abuso</em>&#8220;. Questa disposizione è stata abrogata dall&#8217;art.32 comma 43 del d.l. n.269 del 2003 (convertito in legge n.326/2003), per cui essa è rimasta in vigore dal 1996 al 2003, recando la citata legge di conversione del decreto legge, in aggiunta all&#8217;art. 32, il comma 43 bis, per il quale &#8220;<em>Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l&#8217;applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi</em>&#8220;.<br />
Orbene, e fermo restando:<br />
&#8211; il vizio di fondo che affligge l’opzione esegetica patrocinata dai ricorrenti, e cioè quello di ritenere relativo e non assoluto (id est: introduttivo di un divieto assoluto di edificazione) il vincolo introdotto dal d.m. 26.5.1997;<br />
&#8211; la singolarità del contegno di parte attrice che prima si determina (con istanza del 19.4.2000) a chiedere alla Soprintendenza di esprimere il parere di rito e poi sostiene che tale parere non poteva o doveva essere reso;<br />
(fermo quanto sopra), la doglianza di cui trattasi non si presta ad essere condivisa in nessun caso; e cioè sia nell’ipotesi di vincolo sopravvenuto (all’abuso) di inedificabilità relativa (che è quello che ha interessato la specifica fattispecie originatrice della decisione dell’Ad.Pl. n.20 del 1999) che di vincolo sopravvenuto di inedificabilità assoluta (natura che, senza riserve, va riconosciuta al vincolo di cui al d.m. 26.5.1997).<br />
Invero &#8211; e con riguardo alla sopravvenienza di un vincolo di inedificabilità relativa &#8211; pur se l’ordine di argomentazioni patrocinato da parte ricorrente ha trovato avallo in qualche precedente giurisprudenziale (ved. Cons. St.n.5806 del 2000; Tar Campania, Salerno, n.1746 e n.1763 del 2012 e n.1500 del 2011), v’è da rilevare che maggioritario, e condivisibile, è l’orientamento opposto del G.A. (peraltro stabilizzatosi anche con riguardo a fattispecie di vincoli rivenienti dall’istituzione, successiva all’abuso, di parchi nazionali o regionali) secondo il quale in base alla pacifica giurisprudenza (consolidatasi a seguito della sentenza dell&#8217;Adunanza Plenaria n. 20 del 1999), il quadro normativo riconducibile alle disposizioni dei primi due condoni (di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994) va inteso nel senso che, se nel corso del procedimento di esame della domanda di condono entra in vigore una normativa o è emesso un provvedimento, che determina la sopravvenienza di un vincolo di protezione dell&#8217;area in questione, l&#8217;autorità competente ad esaminare l&#8217;istanza di condono deve acquisire il parere della autorità preposta alla tutela del &#8220;vincolo sopravvenuto&#8221;, che deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi (cfr. Cons. St. nr. 231 del 2014 e n.3015 del 2013 che hanno annullato le decisioni del Tar Campania sopra indicate; nonché Cons. St. n.2367 del 2013 che ha annullato la sent. n.1500/2011 dello stesso Giudice di primo grado). E d’altro canto si tenga conto che una tale opzione esegetica è l’unica che appare idonea a porre (l’ormai abrogato) comma 3 dell’art.32 (introdotto dall’art.2 c. 44 della legge n.662 del 1996) al riparo da sicuri profili di illegittimità costituzionale quali quelli rivenienti dall’ovvio quanto elementare rilievo che la sorte dei condoni introdotti ai sensi delle legge n.47/1985 e 724/1994 viene fatta dipendere, di fatto, dalla celerità con cui le amministrazioni comunali definiscono i relativi procedimenti. Altrimenti detto, se si seguisse la tesi interpretativa proposta da parte ricorrente (secondo la quale non vi sarebbe spazio per alcun parere nei casi di vincoli paesistici, monumentali, storici, a tutela dei parchi ecc. successivi alla consumazione dell’abuso), vi sarebbero alcune istanze di condono definite prima dell’entrata in vigore della legge n.662 del 1996 per le quali (anche in omaggio al principio poi fissato dall’Ad.Pl. del Consiglio di Stato), non dovendosi badare alla data di introduzione del vincolo (rispetto all’abuso), si è disposta la reiezione del condono in esito al parere non favorevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; e vi sarebbero altre istanze di condono (quale quella oggetto della corrente controversia che è stata presentata ai sensi della legge n.724 del 1994) non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge n.662 del 1996 le quali – grazie ai ritardi maturati nel corso del rispettivo procedimento (compresi quelli imputabili alla parte interessata che ha ritardato la richiesta di parere all’ente competente alla protezione del vincolo: nel caso di specie tale richiesta risale all’anno 2000) – verrebbero a beneficiare del più mite regime introdotto dalla legge n.662 del 1996 e dunque verrebbero ad essere sottratte da ogni valutazione di compatibilità col vincolo successivamente intervenuto.<br />
Ma se vi è stata, come sopra visto, qualche oscillazione giurisprudenziale in ordine al rilievo da assegnare, nell’ambito di una procedura di condono edilizio, ai vincoli cc.d. relativi sopravvenuti all’abuso, nessun dubbio o riserva ha mai connotato il parallelo indirizzo di pensiero relativo alla sopravvenienza di vincoli di inedificabilità assoluta: in tale contesto il Massimo Giudice amministrativo ha, senza flessioni, sempre, e pacificamente, affermato che se è vero che alla stregua dell&#8217;art. 33, l. n. 47/1985 cit. il vincolo di inedificabilità assoluta non può operare in modo retroattivo, tuttavia lo stesso non si può considerare inesistente per il solo fatto che sia sopravvenuto all&#8217;edificazione (ciò che paradossalmente porterebbe a ritenere senz&#8217;altro sanabili gli interventi, i quali pertanto fruirebbero di un regime più favorevole di quello riservato agli abusi interessati da vincoli sopravvenuti di inedificabilità relativa); pertanto, se il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può considerarsi <em>sic et simpliciter</em> inesistente, ne discende che va applicato al riguardo lo stesso regime della previsione generale dell&#8217;art. 32, comma 1, l. n. 47/1985 cit., che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo (cfr., in progressione storica, Cons. St. sez. V 27 marzo 2000 n. 1761; sez. VI 07 ottobre 2003 n. 5918; idem 05 aprile 2012 n. 2018, 06 maggio 2013 n. 2409 e 12 novembre 2014 n. 5549).<br />
Da tanto la chiara infondatezza della doglianza in trattazione.<br />
Le residue censure sono obiettivamente di minor pregio giuridico.<br />
In quella collocata nel terzo mezzo di gravame si lamenta la violazione dell’art.1 c.10 della legge n.449 del 1997 a mente del quale l’art.32 citato “<em>deve intendersi nel senso che l&#8217;amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell&#8217;espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell&#8217;amministrazione stessa</em>”. A tal riguardo si sostiene che la Soprintendenza si è determinata negativamente tenendo conto anche della tutela di interessi preposti alla cura e tutela di altri enti così come ha fatto quando ha richiamato i vincoli paesaggistici di cui alla legge n.1497 del 1939 ovvero quelli ambientali di cui alla legge regionale n.66 del 1988 istitutiva del parco regionale dell’Appia antica e del relativo ente parco.<br />
Sennonché la trama motivazionale delineata nel parere impugnato, come sopra testualmente riportata, non contiene argomentazione alcuna relativa alla tutela dell’interesse paesaggistico di eventuale competenza della distinta Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici per il Lazio; mentre per quanto attiene al tratto motivo in cui si richiama l’incompatibilità del manufatto abusivo, oltre che con le esigenze di tutela e salvaguardia del sito archeologico, anche con le finalità del neo istituito parco regionale non può non rilevarsi la, quantomeno parziale, coincidenza con l’interesse tutelato rientrando tra le finalità che l’art.2 della legge regionale istitutiva assegna al Parco quella di <em>“tutelare i monumenti e i complessi archeologici, artistici e storici e diffonderne la conoscenza</em>”. E’ dunque perfettamente logica quanto razionale l’affermazione di un rapporto di confliggenza tra l’abuso e le finalità del parco (almeno in parte sovrapponibili a quelle la cui tutela è rimessa alla Soprintendenza), con accessiva infondatezza della doglianza in trattazione.<br />
Con la censura allocata nel quarto mezzo di gravame si assume un vizio nella motivazione del provvedimento e la sua illogicità in quanto nessuna delle disposizioni del d.m. di vincolo e sulle quali si basa il parere impugnato potrebbe applicarsi al caso di specie in quanto esse riguardano interventi da realizzare e non quelli già effettuati anteriormente all’istituzione del vincolo come nel caso di specie.<br />
La doglianza è smentita, in fatto prima che in diritto, da una serena lettura del parere gravato il quale, in nessuna sua parte, richiama il fatto che l’immobile abusivo è da ritenersi incompatibile con il vincolo in quanto questo non consentiva alcun intervento edilizio sull’area; ben diversamente le valutazioni racchiuse nel parere attengono ad altri, e ivi chiaramente delineati, profili di incompatibilità dell’abuso con il valore storico archeologico espresso dai beni oggetto di tutela.<br />
Il quinto mezzo di gravame lamenta la natura falsa e generica della motivazione che sostiene il parere avversato le cui conclusioni sono state rassegnate senza una effettiva verifica dello stato dei luoghi e senza tener conto della saturazione edilizia della zona.<br />
Orbene, e fermo restando che i sopra riportati apprezzamenti sull’apparato motivazionale del parere rimangono confinati nella percezione soggettiva, e del tutto personale, di parte attrice, la Difesa erariale ha esibito in giudizio le fotografie scattate in esito al sopraluogo sul posto dell’abuso: e tanto vale a sconfessare, sul punto, la deduzione dei ricorrenti.<br />
Per quanto riguarda invece la dedotta saturazione edilizia della zona, una tal situazione non introduce elementi di contraddittorietà nel giudizio della Soprintendenza che successivamente ritenga incompatibile con i profili prima indicati l’abuso di cui trattasi ma, al contrario, ne avvalora la ragionevolezza: il fatto che la rilevanza culturale dell&#8217;area sia stata in passato ritenuta recessiva rispetto ad interventi, abusivi o meno, sul territorio con l&#8217;effetto di comprometterne in parte la valenza storico, culturale, archeologica, paesaggistica, non fa venire meno ma anzi rafforza l&#8217;istanza di tutela e di conservazione sottesa al giudizio di competenza della Soprintendenza. La rilevanza del valore tutelato in ogni caso impone di ricercare un limite di compatibilità che impedisca di annullare i valori identitari e culturali del territorio sicchè laddove vi è già stata una parziale compromissione dello stesso, il giudizio di compatibilità relativa ad ulteriori interventi deve svolgersi con particolare rigore per evitare che i richiamati caratteri identitari, spirituali e culturali già in precedenza compromessi dall&#8217;intervento dell&#8217;uomo possano venire definitivamente cancellati.<br />
Rimane da trattare della residua, ed ultima, censura con la quale si deduce la violazione dell’art.24 del d.lgs n.490 del 1999 il quale dispone che il provvedimento di approvazione del progetto debba intervenire entro il termine di 90 giorni dalla domanda e che, in difetto, la richiesta si intende accolta. La doglianza è priva di pregio giuridico alcuno; e difatti, impregiudicato:<br />
&#8211; che nel caso di specie la domanda di parte ricorrente è stata, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della stessa Soprintendenza, rettificata in data 06.6.2000;<br />
&#8211; che l’ormai abrogato art.24 dianzi citato, in ogni caso, disponeva che, una volta decorso il termine di giorni 90, “<em>previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte</em>”: diffida della qual<br />
(impregiudicato quanto sopra) è chiaro che la norma evocata da parte attrice attiene all’iter ordinario della richiesta di parere e cioè all’ipotesi in cui l’intervento edilizio è sottoposto alla Soprintendenza al fine di ottenerne, come prescriveva l’art.23 dello stesso d.lgs, “la preventiva approvazione”. La disciplina relativa alle ipotesi inverse &#8211; e cioè a quelle in cui, come nel caso di specie, è l’abuso ad aver preceduto l’autorizzazione &#8211; è quella data dall’art. 32 comma 1 della legge n.47 del 1985 nella versione <em>rationae temporis</em> vigente, il quale prescriveva “<em>Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere esso si intende reso in senso favorevole</em>” : e poiché il diniego è intervenuto circa due mesi prima della scadenza suddetta, la doglianza si rivela del tutto infondata.<br />
Conclusivamente il ric. n.283/2001 (proposto da Pocaforza e Foschi) e quello, di sostanziale identico tenore, n.282/2001 proposto dal solo Pocaforza (ed avente ad oggetto l’impugnativa del parere della Soprintendenza archeologica con riguardo al contiguo capannone edificato abusivamente da costui: parere di analogo tenore a quello precedentemente esaminato) sono infondati e devono essere respinti.<br />
IV)- Del ricorso nr.5680/2001 proposto dai sigg.ri Pocaforza e Foschi avverso i provvedimenti comunali di reiezione delle rispettive istanze di condono.<br />
Ed a questo punto, prima di procedere allo scrutinio del ric. n. 5680/2001 il Collegio deve soffermarsi sui chiarimenti che, nell’ultimo periodo del secondo paragrafo, si era riservato di rappresentare nel prosieguo della presente decisione.<br />
Quando si è trattato della questione dell’incidenza sulle domande di condono ai sensi delle leggi n.47 del 1985 e 724 del 1994 dei vincoli di inedificabilità (relativi o assoluti) sopravvenuti all’abuso edilizio, si è detto che, secondo il pacifico e radicato insegnamento del G.A., se il vincolo di inedificabilità assoluta sopravvenuto non può considerarsi <em>sic et simpliciter</em> inesistente, ne discende che va applicato nei suoi confronti lo stesso regime della previsione generale dell&#8217;art. 32, comma 1, l. n. 47/1985 cit., che subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo.<br />
Orbene da tale postulato discendono una serie di effetti di non poco rilievo sul corrente contenzioso, significando che:<br />
a) ove un’area sia interessata dalla compresenza di più vincoli il parere negativo dell’autorità preposta alla tutela di uno di essi (che equivale, in tutto e per tutto, al diniego di un’autorizzazione postuma), ove non impugnato ovvero ove rimasto indenne dalle censure avverso lo stesso azionate, pregiudica, certamente ed irreversibilmente, il condono di quanto abusivamente edificato; e tanto a prescindere dalla circostanza che il parere relativo a distinto vincolo gravante sulla medesima area sia stato, in esito a rituale impugnativa, ritenuto illegittimo ovvero legittimo;<br />
b) (stante quanto sopra), esiste un vincolo di mera consequenzialità tra il diniego del parere favorevole di cui trattasi ed il provvedimento comunale che, sulla base del detto parere, respinge l’istanza di condono. Naturalmente il provvedimento comunale può motivatamente imperniare il diniego anche su altri elementi di giudizio; ma a tali elementi deve accordarsi solo portata integrativa di una determinazione che già di per sé si sorregge autonomamente sulla base del solo parere di incompatibilità dell’abuso col vincolo di inedificabilità gravante sull’area;<br />
c) (ancora, stante quanto sopra), nel caso in cui, con separati atti di ricorso, vengano impugnati distinti ed autonomi pareri sfavorevoli di ciascuna delle competenti autorità, l’acclarata infondatezza di una delle impugnative rende improcedibile l’altra (o le altre) attesa l’idoneità del parere uscito indenne dall’aggressione giudiziale a supportare la determinazione (comunale) di rigetto del condono.<br />
E tali postulati trovano applicazione nel caso di specie in cui le determinazioni comunali di reiezione delle istanze di condono presentate dai ricorrenti, se pur evocano il diniego dell’Ente parco regionale dell’Appia Antica ed il contrasto di quanto abusivamente edificato con i vincoli paesaggistici parimenti gravanti sull’area, in ogni caso richiamano &#8211; e tanto è sufficiente per lasciarle indenni dalle censure sollevate &#8211; il parere negativo della Soprintendenza archeologica che, come sopra anticipato, è autonomo rispetto agli elementi di giudizio racchiusi nei provvedimenti comunali ed idoneo a giustificarli ex art.32 comma 1 L. n.47 del 1985.<br />
E comunque &#8211; fermo quanto appena detto &#8211; il Collegio non intende sottrarsi ad un, pur ovviamente sintetico, scrutinio delle doglianze mosse avverso le citate determinazioni comunali.<br />
Le prime due censure &#8211; con le quali si lamenta che i provvedimenti impugnati richiamano l’istruttoria compiuta dall’ufficio tecnico comunale che non sarebbe stata resa disponibile e che nulla precisano in ordine alla composizione della Commissione edilizia (C.e.c.) e cioè se la stessa fosse stata debitamente “integrata” con un tecnico laureato come prescritto dal comma 5 dell’art.1 della Legge regione Lazio n.59 del 1995 &#8211; si rivelano infondate in quanto di seguito alla sua costituzione in giudizio, il Comune ha prodotto tutti gli atti relativi all’istruttoria compiuta ed a tanto non è seguito, da parti del ricorrenti, alcun motivo aggiunto di gravame pur se ne era stata formulata espressa riserva.<br />
La terza censura &#8211; che può essere esaminata congiuntamente alla sesta di analogo tenore &#8211; lamenta la non chiara intelligibilità del parere espresso dalla Cec e assume che i pareri negativi della Soprintendenza archeologica e dell’Ente parco non potevano essere presi in considerazione dovendo il comune decidere autonomamente e solo con riguardo ai vincoli di sua stretta pertinenza.<br />
Orbene detta Commissione ha espresso all’unanimità parere contrario non solo convenendo con i pareri negativi resi dalla Soprintendenza archeologica e dall’Ente parco ma anche apprezzando &#8211; nonostante l’abuso risalga all’anno 1984 &#8211; la sua incompatibilità con il sopravvenuto piano territoriale paesaggistico (P.t.p.) dei Castelli Romani (nel cui contesto, si ricorda, l’area interessata dall’abuso ricade nell’ambito delle zone agricole con rilevante valore paesistico ambientale all’interno delle quali è ammesso un rapporto di copertura non superiore ad 1 m² per ettaro).<br />
Dunque la circostanza che il parere della Commissione sia stato coerente con quello reso, in relazione ai propri ambiti di rispettiva competenza, dall’ente parco e dalla soprintendenza archeologica non consente certamente di affermare che la Commissione abbia invaso settori esterni alla propria competenza; e tanto fermo restando il disposto dell’art.32 comma 1 della legge n.47 del 1985 il quale subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere su aree sottoposte a vincolo al parere favorevole dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo; e dunque ne segue &#8211; ricordando al riguardo le considerazioni già in precedenza declinate &#8211; che il parere dell’Ente parco e quello della Soprintendenza essendo non favorevoli &#8211; e ciascuno giuridicamente ed autonomamente in grado di supportare le determinazioni reiettive avversate &#8211; non potevano non essere ivi richiamati. Mentre, e per quanto riguarda il giudizio sul rapporto tra l’abuso ed il sopravvenuto P.t.p. si tratta di un giudizio che certamente rientra tra quelli sub-delegati al comune di Ciampino in quanto, ex comma 6 del citato art.1 della L.r. n.59 del 1995, dotato di strumento urbanistico generale vigente e quindi delegato a rendere il parere ex art.32 L. n.47 del 1985 come da tale comma consentito.<br />
La quarta censura è quella che riproduce la tematica relativa all’interpretazione dell’art.32 della legge n.47 del 1985 come modificato ed innovato dai commi 43 e 44 dell’art.2 della legge n.662 del 1996; e pertanto valgono sul punto le articolate considerazioni rassegnate nei paragrafi precedenti cui è consentito rinviare onde evitare di ripetersi.<br />
Nella quinta censura i ricorrenti espongono che nel quartultimo “considerato” dei provvedimenti impugnati si fa riferimento al d.m. 17.7.1989 introduttivo di un vincolo di inedificabilità assoluta così come si fa riferimento ad un vincolo ex l. n.431 del 1985 relativo alla fascia di rispetto da un corso d’acqua; quindi sostengono che il citato decreto non interessava l’area dei ricorrenti che è stata assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta solo con il successivo d.m.26.5.1997 e che il corso d’acqua sopra richiamato non è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche. In realtà in tale “considerato” il provvedimento richiama la disciplina che lo strumento urbanistico generale prevede nella zona F1 interessata dall’abuso e quindi indica una ulteriore serie di vincoli fra i quali quello di cui al d.m. citato. Orbene la circostanza che il comune, nel richiamare detta disciplina vincolistica, che integra quella prevista dallo strumento urbanistico per la zona F1, non abbia indicato il d.m. 26.5.1997 appare frutto di una mera omissione che lascia, nei fatti, impregiudicata la soggezione dell’area su cui sono stati realizzati due capannoni al vincolo di inedificabilità assoluta successivamente introdotto da quest’ultimo decreto; mentre, e con riguardo alla contestata fascia di rispetto dal corso d’acqua ivi indicato, la dedotta estraneità di tale corso dall’elenco delle acque pubbliche non assume, alla luce delle considerazioni già sopra articolatamente svolte, peculiare rilievo stante l’idoneità del solo parere negativo espresso dalla soprintendenza archeologica a motivare sufficientemente gli impugnati provvedimenti comunali.<br />
I rimanenti tre mezzi di gravame sono mirati a contestare l’applicazione all’abuso in parola della disciplina prevista dallo strumento urbanistico generale nonché i richiami, operati nel corpo dei provvedimenti gravati, alla disciplina introdotta dalla l.r. n.66 del 1988 istitutiva del parco regionale dell’Appia antica e dal Piano Territoriale Paesistico delle zone dell’Appia antica dei comuni di Roma e Ciampino disposto con d.m. 11.2.1960 [il cui art.5 delle relative Norme tecniche di attuazione nella zona B (che è quella, senza contestazioni dei ricorrenti, interessata dagli abusi), ammette, come già nel par. I accennato, soltanto l’adattamento degli edifici esistenti e precisa che in lotti di terreno di almeno 4 ha possono essere consentite eccezionalmente piccole costruzioni a carattere agricolo ad uso del fondo coltivato]. Ancora si deduce &#8211; con riguardo al richiamo (nei provvedimenti avversati) al Piano Territoriale Pesistico, ambito n.9, approvato con la legge regionale nr.24 del 1998 e nel cui contesto l’area interessata dall’abuso ricade nell’ambito delle zone agricole con rilevante valore paesistico ambientale all’interno delle quali è ammesso un rapporto di copertura non superiore ad 1 m² per ettaro &#8211; che la disciplina di tutela approvata con legge regionale sarebbe derogabile da una direttiva fissata da una delibera della G.R. laziale del 1999 in tutti le ipotesi in cui si è verificata una significativa compromissione edilizia del territorio, come accade nel caso di interesse.<br />
Si tratta di doglianze in parte già scrutinate ma che tutte che possono, al più, interessare singole componenti dell’articolata trama motivazionale dei provvedimenti impugnati e che dunque, ed a prescindere dal loro approfondimento, si rivelano inidonee, alla fine, a vulnerare la legittimità e l’efficacia dei provvedimenti avversati che trova già sufficiente ed adeguato sostegno nel parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza archeologica.<br />
V)- In conclusione:<br />
a) il ricorso n.21610/2000 (proposto da Pocaforza e Foschi) ed il ricorso n.21617/2000 proposto dal solo Pocaforza avverso il parere negativo dell’ente parco regionale dell’Appia Antica sono improcedibili per le ragioni in precedenza rassegnate;<br />
b) il ricorso n. 283/2001 (proposto da Pocaforza e Foschi) ed il ricorso n.282/2001 proposto dal solo Pocaforza avverso il parere negativo della Soprintendenza archeologica, sono infondati;<br />
c) il ricorso nr.5680/2001 proposto dai sigg.ri Pocaforza e Foschi avverso i provvedimenti comunali di reiezione delle rispettive istanze di condono, è infondato.<br />
In considerazione dell’esito complessivo della lite, le spese seguono la soccombenza per due terzi e sono liquidate come da dispositivo, mentre devono essere dichiarate compensate per il residuo terzo..</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), così dispone sui ricorsi in epigrafe:<br />
a) riunisce i medesimi;<br />
b) dichiara, per le ragioni declinate in parte motiva, improcedibili i ricorsi nn. 21610 e 21617 del 2000;<br />
c) respinge i ricorsi nn.283 e 282 del 2001;<br />
d) respinge il ricorso n.560 del 2001.<br />
Condanna i ricorrenti al pagamento dei due terzi delle spese di lite nella misura complessiva di euro 8.000,00 (ottomila), che pone in solido a carico del sig. Eugenio Pocaforza (e per esso, dell’erede Floriana Marconi costituitasi in giudizio) e del sig. Mario Foschi, a beneficio del comune di Ciampino e della Soprintendenza archeologica per il Lazio (secondo la quota di euro quattromila per ciascuna delle suddette due parti resistenti).<br />
Compensa tra le parti in causa le spese di lite per il residuo terzo.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Leonardo Pasanisi, Presidente<br />
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Arzillo, Consigliere</p>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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</tr>
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</tr>
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</tr>
<tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-2-2016-n-2252/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2252</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.3261</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-19-2-2016-n-3261/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-19-2-2016-n-3261/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.3261</a></p>
<p>Pres. A. D’Ambrosio, Rel. G. Carluccio Sull’obbligo ministeriale di direttiva, controllo e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico e sulla conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c. 1. Sanità pubblica – Uso del sangue per fini terapeutici – Direttiva, controllo e vigilanza – Obbligo&#160; del Ministero</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-19-2-2016-n-3261/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.3261</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. D’Ambrosio, Rel. G. Carluccio</span></p>
<hr />
<p>Sull’obbligo ministeriale di direttiva, controllo e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico e sulla conseguente responsabilità ex art. 2043 c.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità pubblica – Uso del sangue per fini terapeutici – Direttiva, controllo e vigilanza – Obbligo&nbsp; del Ministero della salute – Sussiste – Conseguenze – Responsabilità extracontrattuale.<br />
&nbsp;<br />
2. Processo civile – Ricorso per cassazione – Notifica – Mancanza di una o più pagine – Inammissibilità &nbsp;– Non si configura – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
3. Sanità pubblica – Uso del sangue per fini terapeutici – Danno conseguente – Clinica ospedaliera – Responsabilità – Non sussiste – Ragioni.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sul Ministero grava un obbligo di controllo, di emanare direttive e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinché sia utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi. In tale prospettiva, verificata l&#8217;omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all&#8217;epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata &#8211; infine &#8211; l&#8217;esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, si può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell&#8217;insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell&#8217;evento. Nella specie, quindi, rispetto a trasfusioni di sangue infetto avvenute in una casa di cura, che pacificamente hanno causato la malattia di epatite C, rileva l&#8217;omesso esercizio del dovere ministeriale di direttiva, controllo e vigilanza ed è ravvisabile la responsabilità del Ministero ex art. 2043 c.c..<br />
&nbsp;<br />
2. La mancanza di una o più pagine nella copia del ricorso per cassazione notificato alla controparte assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell&#8217;atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio<br />
&nbsp;<br />
3. Sussistendo il contratto c.d. di spedalità tra clinica e paziente, ossia un contratto atipico a prestazione corrispettive, la responsabilità della clinica prescinde dalla responsabilità o dall&#8217;eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine al sorgere di un danno che non ha connessione diretta con alcuna condotta medica, ma si connette con le scelte generali di gestione e organizzazione per fornire la prestazione finale che è la cura del paziente.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SEZIONE TERZA CIVILE&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott. AMBROSIO&nbsp;&nbsp; Annamaria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Presidente&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
Dott. ARMANO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uliana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
Dott. DE STEFANO Franco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
Dott. CARLUCCIO&nbsp; Giuseppa&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; rel. Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
Dott. ROSSETTI&nbsp;&nbsp; Marco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; sentenza&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
sul ricorso 13421/2013 proposto da:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata&nbsp; in<br />
ROMA,&nbsp; V.&nbsp; A.&nbsp; BAIAMONTI&nbsp; 10,&nbsp; presso lo studio&nbsp; dell&#8217;avvocato&nbsp; MARIA<br />
FRANCESCA CALDORO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato DE MAIO Carlo<br />
giusta procura speciale a margine del ricorso;<br />
&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#8211; ricorrente &#8211;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contro<br />
VILLA&nbsp; TORRI&nbsp; SRL&nbsp; IN&nbsp; LIQUIDAZIONE, in persona del&nbsp; liquidatore&nbsp; pro<br />
tempore Dott.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Z.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA<br />
CELIMONTANA 38, presso lo studio dell&#8217;avvocato BENITO PIERO PANARITI,<br />
rappresentata&nbsp; e difesa dall&#8217;avvocato ROSSI SOLFERINI&nbsp; Renata&nbsp; giusta<br />
procura speciale a margine del controricorso;<br />
MINISTERO&nbsp; DELLA&nbsp; SALUTE,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; del&nbsp; Ministro&nbsp; pro&nbsp;&nbsp; tempore,<br />
domiciliato&nbsp; ex&nbsp; lege&nbsp; in&nbsp; ROMA,&nbsp; VIA&nbsp; DEI&nbsp; PORTOGHESI&nbsp;&nbsp; 12,&nbsp;&nbsp; presso<br />
l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato&nbsp; e&nbsp; difeso<br />
per legge;<br />
ASSICURAZIONI&nbsp; GENERALI&nbsp; SPA,&nbsp; a mezzo&nbsp; della&nbsp; propria&nbsp; mandataria&nbsp; e<br />
rappresentante&nbsp; GENERALI&nbsp; BUSINESS SOLUTIONS&nbsp; SCPA,&nbsp; in&nbsp; persona&nbsp; dei<br />
procuratori&nbsp;&nbsp;&nbsp; speciali&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.F.&nbsp;&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; P.,&nbsp; elettivamente&nbsp; domiciliata&nbsp; in&nbsp; ROMA,&nbsp; VIA&nbsp; GIUSEPPE<br />
FERRARI&nbsp; 35,&nbsp; presso lo studio dell&#8217;avvocato MARCO VINCENTI,&nbsp; che&nbsp; la<br />
rappresenta&nbsp; &nbsp;e&nbsp; difende&nbsp; giusta&nbsp; procura&nbsp; speciale&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; calce&nbsp;&nbsp; al<br />
controricorso;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; controricorrenti &#8211;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; e contro<br />
AUSL CITTA&#8217; BOLOGNA;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#8211; intimati &#8211;<br />
nonchè da:<br />
AZIENDA&nbsp; USL&nbsp; CITTA&#8217; DI BOLOGNA, in persona del legale rappresentante<br />
pro&nbsp; tempore&nbsp; Direttore&nbsp; Generale dott.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; R.D.M.F.,<br />
elettivamente&nbsp; domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60,&nbsp; presso&nbsp; lo<br />
studio&nbsp; dell&#8217;avvocato&nbsp; ENRICO CAROLI, che la&nbsp; rappresenta&nbsp; e&nbsp; difende<br />
unitamente agli avvocati FEDERICO POSTIGLIONI, MARIA GRAZIOSI&nbsp; giusta<br />
procura speciale a margine del ricorso;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; ricorrente incidentale &#8211;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;contro<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D.M.D.&nbsp; (OMISSIS),&nbsp; VILLA&nbsp; TORRI&nbsp;&nbsp; SRL&nbsp;&nbsp; IN<br />
LIQUIDAZIONE, MINISTERO DELLA SALUTE ASSICURAZIONI GENERALI SPA;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; intimati &#8211;<br />
avverso&nbsp; la&nbsp; sentenza n. 553/2012 della CORTE D&#8217;APPELLO&nbsp; di&nbsp; BOLOGNA,<br />
depositata il 05/04/2012, R.G.N. 945/05;<br />
udita&nbsp; la&nbsp; relazione&nbsp; della causa svolta nella pubblica&nbsp; udienza&nbsp; del<br />
27/11/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato CARLO DE MAIO;<br />
udito l&#8217;Avvocato MARCO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato BENITO PANARITI;<br />
udito l&#8217;Avvocato FEDERICO POSTIGLIONI;<br />
udito&nbsp; il&nbsp; P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale&nbsp; Dott.<br />
RUSSO&nbsp; Rosario&nbsp; Giovanni,&nbsp; che&nbsp; ha concluso&nbsp; per&nbsp; l&#8217;accoglimento&nbsp; del<br />
ricorso&nbsp; principale&nbsp; (S.U.&nbsp; 576 e 581 del&nbsp; 2008)&nbsp; inammissibilità&nbsp; o<br />
assorbimento di quello incidentale.<br />
<strong>Fatto</strong><br />
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />
1. D.M.D. (nel (OMISSIS)) propose domanda di risarcimento dei danni per aver contratto epatopatia da HCV (accertata nel (OMISSIS)) mediante trasfusioni di sangue, eseguite nel 1989 presso la casa di cura (OMISSIS), in occasione di un intervento di chirurgia ortopedica effettuato nell'(OMISSIS) dello stesso anno. Convenne in giudizio, oltre alla casa di cura, che chiamò in causa la propria compagnia assicuratrice per essere tenuta indenne da eventuale responsabilità, la USL (OMISSIS) Bologna e il Ministero della sanità.<br />
Il Tribunale rigettò la domanda e, in riferimento alla Azienda USL Città di Bologna &#8211; che si era costituita rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva &#8211; ritenne irrilevante la trasformazione della USL, configurando una successione ex art. 111 c.p.c..<br />
La Corte di appello di Bologna (con sentenza del 5 aprile 2012) confermò la decisione di primo grado quanto alla negazione di ogni responsabilità dei convenuti, ritenendo implicitamente assorbito l&#8217;appello incidentale proposto dalla Azienda USL città di Bologna ai fini del difetto della propria legittimazione passiva. In accoglimento dell&#8217;appello incidentale della casa di cura, riformò la sentenza solo quanto alla regolazione delle spese processuali di primo grado tra l&#8217;attrice e la casa di cura, condannando l&#8217;attrice alla rifusione delle stesse.<br />
2. Avverso la suddetta sentenza, D.M.D. propone ricorso affidato ad unico complesso motivo.<br />
2. Resistono con distinti controricorsi il Ministero della salute, la Casa di cura Villa Torri srl, Assicurazioni generali spa a mezzo della propria mandataria e rappresentante Generali Business Solutions Scpa, nonchè l&#8217;Azienda USL città di Bologna. Quest&#8217;ultima propone ricorso incidentale condizionato relativo alla propria carenza di legittimazione passiva.<br />
Depositano memorie la ricorrente, la Casa di cura e la l&#8217;AUSL.<br />
<strong>Diritto</strong><br />
MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
1. La decisione ha per oggetto i distinti ricorsi, principale ed incidentale condizionato, proposti avverso la stessa sentenza, rispettivamente da D.M.D. e dalla Azienda USL città di Bologna.<br />
1.1. Preliminarmente, va dichiarata priva di pregio l&#8217;eccezione, sollevata dalla Casa di cura, di inammissibilità del ricorso principale per essere stata notificata alla resistente una copia incompleta dell&#8217;atto, mancante delle pagine contrassegnate con i numeri 8 e 9. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui &#8220;la mancanza di una o più pagine nella copia del ricorso per cassazione notificato alla controparte assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell&#8217;atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio&#8221; (ex plurimis, Cass. n. 24656 del 2013; n. 1213 del 2010).<br />
Nella specie, le pagine mancanti nella copia notificata del ricorso contengono la riproduzione di documenti, prodotti dall&#8217;attrice nel giudizio di primo grado, relativi al carteggio con la Casa di cura per acquisire informazione in ordine alle sacche di sangue trasfuso.<br />
Si tratta, pertanto, di documentazione ben conosciuta dalla controparte e sulla esistenza della quale, peraltro, non vi è contestazione.<br />
L&#8217;assenza di due pagine riproduttive di documenti noti alla controparte non è idonea, quindi, a compromettere la comprensione delle censure del ricorso, che sono svolte nelle pagine successive, restando così salvaguardato il diritto della difesa e del contraddicono.<br />
2. Con l&#8217;unico complesso motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione: degli attt. 1176, 1218, 1223, 1225, 2050, 2056 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c.; della L. n. 296 del 1958, L. n. 592 del 1967, del D.P.R. n. 1256 del 1971, della L. n. 519 del 1973, del D.M. 18 giugno 1971, della L. n. 833 del 1978, del D.L. n. 443 del 1987.<br />
Unitamente, si deduce omessa motivazione ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5. Va subito precisato che, benchè non formalmente evocato, nella parte esplicativa si denuncia anche la violazione dell&#8217;art. 2043 c.c..<br />
2.1. In fatto risulta non in contestazione che:<br />
&#8211; le trasfusioni di sangue furono eseguite presso la casa di cura in occasione dell&#8217;intervento chirurgico effettuato nell'(OMISSIS) del 1989;<br />
&#8211; le unità di sangue trasfuse, regolarmente tracciate, provenivano dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL n. (OMISSIS), ospedale maggiore di Bologna, ed erano risultati negativi i testi obbligatori di legge previamente effettuati (ricerc<br />
&#8211; nel (OMISSIS) fu diagnosticata l&#8217;epatite C;<br />
-in esito a successivi controlli, nel (OMISSIS), uno degli originari donatori era risultato positivo alla ricerca dell&#8217;anti-HCV. In diritto non è in contestazione che la D.M. contrasse l&#8217;epatite C attraverso la terapia trasfusionale effettuata in occasion<br />
3. Al fine di maggiore chiarezza espositiva è opportuno trattare separatamente i profili di responsabilità che attengono alla casa di cura da quelli che attengono al Ministero e premettere lo svolgimento di questi ultimi, per la presenza di profili comuni che attengono alla conoscibilità dei mezzi di prevenzione.<br />
Resta escluso ogni scrutinio di responsabilità rispetto alla Azienda USL, atteso che, per quanto successivamente argomentato nella trattazione del ricorso incidentale condizionato della stessa, esaminabile per l&#8217;effetto del parziale accoglimento del ricorso principale, l&#8217;AUSL convenuta è priva di legittimazione passiva.<br />
4. Nel negare l&#8217;attribuzione di responsabilità extracontrattuale in capo al Ministero &#8211; che l&#8217;appellante individuava nel ritardo con cui erano stati resi obbligatori, con la L. n. 107 del 1990, i test per la ricerca dell&#8217;HCV, noti quantomeno dal 1989 &#8211; la Corte di merito, prescindendo completamente dalla giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle pronunce a Sezioni Unite del 2008, ha ritenuto la mancanza di ogni riferimento fattuale ad una condotta che consentisse di apprezzare il ritardo del Ministero e, piuttosto, la presenza di indizi favorevoli all&#8217;assenza di colposo ritardo.<br />
4.1. La ricorrente impugna la decisione richiamando la giurisprudenza di legittimità, ignorata dalla Corte di appello.<br />
La censura merita accoglimento.<br />
4.2. Le Sezioni Unite (in particolare sentenze n. 576 e 581 del 2008) hanno inquadrato il problema della conoscenza del virus e dei test rivelatori nell&#8217;ambito della c.d. causalità adeguata o regolarità causale. Per pervenire ad una causalità giuridicamente rilevante all&#8217;interno delle serie causali determinate ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., hanno dato rilievo solo a quelle cause che, nel momento in cui si produce l&#8217;evento causante non appaiono del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della regolarità causale. Con la conseguenza, che ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta, attiva o omissiva, che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito. Prevedibilità, effettuata con giudizio ex ante, e prevedibilità obiettiva, individuata in astratto e non in concreto, non con il metro di valutazione della conoscenza dell&#8217;uomo medio, ma con quello delle migliori conoscenze scientifiche del momento;<br />
divenendo così rilevante, non la prevedibilità da parte dell&#8217;agente, ma la prevedibilità secondo le regole scientifiche.<br />
All&#8217;esito di complesse argomentazioni, le Sezioni Unite hanno affermato il principio, secondo cui: premesso che sul Ministero grava un obbligo di controllo, di direttive e di vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico (emotrasfusioni o preparazione di emoderivati), anche strumentale alle funzioni di programmazione e coordinamento in materia sanitaria, affinchè sia utilizzato sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi, il giudice, accertata l&#8217;omissione di tali attività, accertata, altresì, con riferimento all&#8217;epoca di produzione del preparato, la conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto ed accertata &#8211; infine &#8211; l&#8217;esistenza di una patologia da virus HIV o HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell&#8217;insorgenza della malattia, e che, per converso, la condotta doverosa del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito la versificazione dell&#8217;evento.<br />
Le stesse Sezioni Unite hanno ritenuto (superando la distinzione delle diverse date nelle quali erano stati riconosciuti dalla scienza mondiale i virus e i test della HBV, HIV ed HCV, rispettivamente 1978, 1985 e 1988) che, a partire dalla data di conoscenza dell&#8217;epatite B (accertata nel 1978 da parte dell&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità) &#8211; proprio per via della raggiunta conoscenza ai più alti livelli scientifici della veicolazione di un virus, con conseguente esclusione della imprevedibilità e conseguente esistenza della regolarità causale &#8211; sussiste la responsabilità del Ministero anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi autonomi e diversi di serie causali autonome ed indipendenti, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo dell&#8217;integrità fisica (del fegato) da virus veicolati dal sangue infetto, per cui unico è il nesso causale: trasfusione con sangue infetto &#8211; contagio infettivo &#8211; lesione dell&#8217;integrità.<br />
4.3. Nella specie, quindi, rispetto a trasfusioni di sangue infetto avvenute nel (OMISSIS), che pacificamente hanno causato la malattia di epatite C, rileva l&#8217;omesso esercizio del dovere ministeriale di direttiva, controllo e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico, volto a garantire l&#8217;utilizzazione di sangue non infetto e proveniente da donatori conformi agli standard di esclusione di rischi quali conosciuti al più alto livello scientifico mondiale, già dal 1978, per via della raggiunta conoscenza della veicolazione di un virus, con conseguente esclusione della imprevedibilità e conseguente esistenza della regolarità causale anche per il contagio degli altri due virus, ed è ravvisabile la responsabilità del Ministero ex art. 2043 c.c..<br />
4.4. Il motivo viene accolto in relazione alla suddetta censura e la sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese processuali del presente giudizio in riferimento ai rapporti tra ricorrente e Ministero.<br />
5. Per l&#8217;esame delle censure sviluppate nel motivo di ricorso in riferimento alla assunta responsabilità della casa di cura è preliminarmente utile la delimitazione della questione posta all&#8217;attenzione della Corte in correlazione alle argomentazioni della sentenza impugnata.<br />
Nel rigettare la relativa domanda, la Corte di appello ha in primo luogo messo in rilievo che alcuni profili di responsabilità contrattuale in ordine all&#8217;essere la trasfusione effettivamente necessaria, all&#8217;essere necessaria la trasfusione eterologa in luogo di quella omologa, alla mancata acquisizione del consenso, dedotti in appello e già introdotti irrituaimente in primo grado, comportavano una inammissibile mutatio libelli, involgente indagini diverse, rispetto alla domanda originaria incentrata solo sulla trasfusione in sè, come potenziale veicolo di infezioni.<br />
Quindi, ha ritenuto che, correttamente, il giudice di primo grado aveva escluso sia la responsabilità contrattuale che quella ex art. 2050 c.c., per la mancata effettuazione da parte della Casa di cura di controlli sulle sacche di sangue; controlli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge all&#8217;epoca vigente e pacificamente posti in essere dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL n. (OMISSIS).<br />
A tal fine, ha rilevato l'&#8221;assurdità&#8221; di ritenere che la casa di cura deve ulteriormente controllare le sacche da utilizzare e che, all&#8217;epoca della trasfusione, mancavano i test idonei a rilevare la presenza del virus HCV, essendo stati messi a punto solo nel corso dello stesso anno (1989).<br />
Quindi, ha aggiunto che l&#8217;effettuazione dei test stabiliti all&#8217;epoca dalla legge, pacificamente avvenuta (da parte della USL) era idonea ad integrare la prova liberatoria anche ai fini dell&#8217;art. 2050 c.c..<br />
5.1. Il ricorso principale censura tali statuizioni solo in riferimento alla negata responsabilità contrattuale della casa di cura perchè, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo la ricorrente la casa di cura aveva l&#8217;obbligo di effettuare ulteriori test, già conosciuti al più alto livello scientifico, rispetto a quelli previsti dalla legge ed effettuati dal centro trasfusionale che aveva fornito le sacche di sangue. Si lamenta, pertanto il mancato riconoscimento della responsabilità contrattuale sotto tale profilo, sostenendo la ravvisabilità di un comportamento negligente, gravemente colpevole in capo alla casa di cura (in particolare, pag. 72, 82 del ricorso).<br />
Non è pertanto più in discussione, con conseguente giudicato interno, l&#8217;esclusione della responsabilità della casa di cura ai sensi dell&#8217;art. 2050 c.c.. e la stessa responsabilità contrattuale sotto il profilo della assenza di consenso informato e di colpa nelle scelte sul se effettuare la trasfusione e sulla tipologia di trasfusione.<br />
Così definita sulla base del ricorso la censura ancora all&#8217;attenzione della Corte, la stessa va rigettata.<br />
5.2. Il fondo della censura che viene in questione è se la casa di cura, che ha utilizzato sacche di sangue per le trasfusioni, tracciate rispetto alla identificabilità del donatore, provenienti dal servizio di immunoematologia trasfusionale della USL competente, ivi sottoposte ai controlli preventivi richiesti dalla normativa all&#8217;epoca (1989) vigente, sia responsabile per inadempimento contrattuale dell&#8217;obbligo di garantire che le trasfusioni siano effettuate con sangue non infetto, non avendo posto in essere quei controlli ulteriori conosciuti al più alto livello scientifico mondiale e non ancora obbligatori sulla base della normativa vigente.<br />
La risposta al quesito è negativa.<br />
5.3. Viene in rilievo, innanzitutto, il rapporto paziente/struttura ospedaliera (senza che abbia alcun peso la natura privata o pubblica di questa) quale atipico contratto a prestazioni corrispettive (c.d.contratto di spedalità). A tale contratto si applicano le regole ordinarie sull&#8217;inadempimento fissate dagli artt. 1218 e 1176 c.c., in riferimento a forme di responsabilità autonome della struttura ospedaliera, che prescindono dall&#8217;accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano la fonte nell&#8217;inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili alla sola struttura sanitaria (a partire da Sez. Un. n. 9556 del 2002).<br />
Si valorizza, così, la complessità e l&#8217;atipicità del legame che si instaura tra paziente e struttura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere e comprende la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l&#8217;apprestamento di medicinali, di tutte le attrezzature necessarie; che comprende, in definitiva, tutta l&#8217;organizzazione necessaria per la cura del paziente.<br />
In forza del contratto, la struttura si impegna a fornire al paziente una prestazione articolata, definita genericamente di &#8220;assistenza sanitaria&#8221;, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori.<br />
Dalla ricostruzione in termini autonomi del rapporto struttura- paziente rispetto al rapporto paziente-medico, discendono importanti conseguenze sul piano della affermazione di responsabilità.<br />
Sussistendo il contratto di spedalità tra clinica e paziente, la responsabilità della clinica prescinde dalla responsabilità o dall&#8217;eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine al sorgere di un danno che, come nel caso di specie, non ha connessione diretta con alcuna condotta medica, ma si connette con le scelte generali di gestione e organizzazione per fornire la prestazione finale che è la cura del paziente.<br />
5.4. Nella specie, nell&#8217;ambito delle prestazioni di cura cui la struttura è direttamente obbligata, rileva quella di fornire sangue non infetto, ed è pacifico che lo stesso, invece, fosse infetto, nonostante fosse stato fornito dal centro territoriale a ciò deputato secondo l&#8217;organizzazione nazionale della sanità pubblica e che, prima della fornitura, fosse stato sottoposto a tutti i controlli all&#8217;epoca (1989) imposti dalla legge per impedire la veicolazione di virus.<br />
Si tratta allora di verificare se l&#8217;inadempimento sia imputabile alla casa di cura, per non aver adempiuto la propria obbligazione con la diligenza qualificata richiesta dallo svolgimento di attività professionale finalizzata alla cura della salute, in violazione dell&#8217;art. 1176 c.c., comma 2. Ed in particolare, posto che è pacifico che la casa di cura si procurò le sacche di sangue dal servizio territoriale preposto alta fornitura, il quale aveva effettuato la tracciabilità delle sacche e i test all&#8217;epoca obbligatori atti a prevenire la trasmissione di virus, la questione posta all&#8217;attenzione della Corte è se la diligenza richiesta alla casa di cura si esaurisca nel comportamento tenuto o comprenda anche l&#8217;effettuazione di ulteriori controlli a fini preventivi, già conosciuti al più alto livello scientifico, ma non ancora richiesti e praticati dal servizio sanitario nazionale.<br />
La risposta al quesito è negativa.<br />
5.4.1. Deve darsi atto che, sia pure pronunciando in fattispecie analoghe nelle quali non veniva direttamente in questione il profilo in esame, vi sono decisioni della Corte che individuano gli obblighi a carico della struttura, ai fini della declaratoria della sua responsabilità, in relazione agli obblighi normativi esistenti al tempo dell&#8217;intervento e relativi alle trasfusioni di sangue, quali quelli concernenti la identificabilità del donatore e del centro trasfusionale di provenienza, c.d. tracciabilità del sangue (Sez. Un. n. 577 del 2008; n. 75497 del 2012, priva di massima ufficiale;<br />
nonchè Sez. Un. 582 del 2008, laddove, in riferimento a responsabilità ex art. 2050 c.c., con centro trasfusionale autonomo presso la struttura sanitaria, viene rilevata l&#8217;assenza del rispetto di tali obblighi).<br />
5.5. Ed invero, quando si tratti di attività svolta dalla casa di cura, la diligenza qualificata richiesta dall&#8217;art. 1176 c.c., in relazione alla natura dell&#8217;attività esercitata &#8211; la quale, tra tutti i mezzi da fornire per la cura, ricomprende l&#8217;approntamento di sacche di sangue (e gli emoderivati) &#8211; può identificarsi nel rispetto degli obblighi normativamente posti in materia di trasfusioni (e di utilizzo di emoderivati) al tempo dell&#8217;intervento, volti a garantire la tracciabilità e la prevenzione per scongiurare la trasmissione di virus.<br />
D&#8217;altra parte, tanto non contrasta con il rilievo che assume la conoscenza oggettiva, ai più alti livelli scientifici mondiali, della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto e dei test per la loro rilevazione, ai fini della individuazione della responsabilità extracontrattuale del Ministero per la mancata predisposizione delle misure idonee ad attuare la prevenzione.<br />
Infatti, al Ministero, che ha come missione istituzionale la tutela della salute pubblica, è causalmente imputabile la mancata predisposizione di tutto quanto occorra a rendere concrete le misure di prevenzione che siano note a livello mondiale: innanzitutto, acquisendone repentinamente la conoscenza; poi, assicurando, con interventi normativi implicanti scelte di spesa pubblica e con direttive, sia la concreta attuazione mediante misure di organizzazione e funzionamento dei servizi, sia la vigilanza e il controllo per garantire il raggiungimento dello scopo per il quale il potere è attribuito al Ministero dall&#8217;ordinamento.<br />
Mentre, rispetto alla singola struttura ospedaliere operante sul territorio, che svolge attività gestionale inserita nella rete del servizio sanitario nazionale, sia essa pubblica o privata, non può ritenersi che tra la diligenza richiesta nello svolgimento dell&#8217;attività rientri il dovere di conoscere, e di attuare, le misure di prevenzione attestate dalla più alta scienza medica a livello mondiate per scongiurare la trasmissione di virus, almeno quando non provveda direttamente con un autonomo centro trasfusionale. Tanto comporterebbe complesse scelte gestionali, anche di notevole impatto economico, sempre autonomamente possibili, ma non certamente esigibili come contenuto della diligenza qualificata dalla peculiarità della attività svolta. Invece, proporzionate all&#8217;attività svolta e, quindi, necessariamente implicanti l&#8217;inadempimento nel caso di mancato rispetto, sono le regole che l&#8217;ordinamento predispone per prevenire il rischio di trasmissione di virus: dall&#8217;utilizzo dei centri preposti alla fornitura, alla tracciabilità, al controllo dell&#8217;effettuazione, da parte del fornitore, dei test prescritti.<br />
5.6. Con il rigetto del ricorso quanto alla domanda avanzata nei confronti della casa di cura, e conseguente conferma dell&#8217;implicito assorbimento della domanda di manleva nei confronti della Assicurazione, definendosi il giudizio rispetto a tale capo, si liquidano le spese del giudizio di cassazione, nei rapporti tra ricorrente e Casa di cura, nonchè tra ricorrente e Generali Business Solutions Scpa; spese che seguono la soccombenza.<br />
6. Con il ricorso incidentale condizionato, da esaminarsi per effetto dell&#8217;accoglimento del ricorso principale nei confronti del Ministero, la Azienda USL Città di Bologna deduce la propria carenza di legittimazione passiva.<br />
6.1. Il tribunale aveva ritenuto sussistente una successione ex art. Ili c.p.c. tra USL e AUSL. La Corte di merito aveva, implicitamente, ritenuto assorbito l&#8217;appello incidentale proposto dalla AUSL. 6.2. La censura va accolta sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui &#8220;In seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. n. 502 de 1992, che ha istituito le AUSL, e per effetto della L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1 e della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 14, che hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio, poi trasformate in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si è verificata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL, sicchè deve escludersi, in relazione a debiti maturati prima del 31 dicembre 1994, la legittimazione passiva delle AUSL&#8221; (ex multiis Cass. n. 9678 del 2003).<br />
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda nei confronti della AUSL può essere decisa nel merito con la dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della stessa rispetto a debiti assunti dalla attrice come gravanti sulla disciolta USL e maturati prima del 31 dicembre 1994.<br />
6.3. Le spese processuali di entrambi i gradi di merito sono interamente compensate, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che hanno caratterizzato la materia, anche tenuto conto della prossimità temporale della fattispecie con le disposizioni normative che hanno disciplinato la materia.<br />
Nei rapporti tra ricorrente e AUSL, le spese processuali del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, considerato che la ricorrente avrebbe potuto limitarsi a notificare il ricorso per cassazione per notizia, invece, ha insistito a svolgere la domanda nei confronti di soggetto oramai pacificamente privo di legittimazione passiva secondo la giurisprudenza consolidata.<br />
7. Infine, deve darsi atto che, non essendo stato integralmente respinto il ricorso principale, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.<br />
<strong>PQM</strong><br />
P.Q.M.<br />
LA CORTE DI CASSAZIONE decidendo i ricorsi riuniti, accoglie il ricorso principale in riferimento alla domanda nei confronti del Ministero, lo rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio nei rapporti tra ricorrente e Ministero, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.<br />
Condanna D.M.D. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della Casa di cura e della Generali Business Solutions Scpa, che liquida, in favore di ciascuno, in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.<br />
Accoglie il ricorso incidentale condizionato proposta dalla AUSL e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di legittimazione passiva della AUSL città di Bologna. Compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di merito; condanna D.M. D. al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione in favore della AUSL, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.<br />
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2015.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2016<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-civile-sentenza-19-2-2016-n-3261/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III civile &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.3261</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-2-2016-n-2257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. FF. di Nezza, est. Vivarelli Sull’annullamento del provvedimento di esclusione da una gara d’appalto a seguito di informativa antimafia negativa. 1. Processo Amministrativo – Ricorso avverso la revoca dell’aggiudicazione provvisoria – Mancata impugnazione dell’informativa antimafia presupposta – Inammissibilità dei motivi di ricorso aventi ad oggetto l’illegittimità derivata del provvedimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-2-2016-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-2-2016-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. di Nezza, est. Vivarelli</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del provvedimento di esclusione da una gara d’appalto a seguito di informativa antimafia negativa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Processo Amministrativo – Ricorso avverso la revoca dell’aggiudicazione provvisoria – Mancata impugnazione dell’informativa antimafia presupposta – Inammissibilità dei motivi di ricorso aventi ad oggetto l’illegittimità derivata del provvedimento di revoca.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Aggiudicazione Provvisoria – Sopravvenienza di un’informativa antimafia negativa – Provvedimento di revoca dell’aggiudicazione – Costituisce atto vincolato ed urgente – Conseguenza – Non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Aggiudicazione provvisoria – Natura – Non è un provvedimento conclusivo del procedimento – Eventuale provvedimento di revoca – Ha natura endoprocedimentale – Conseguenza &#8211;&nbsp; Non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Appalto di servizi – Aggiudicazione provvisoria – Sopravvenienza di un’informativa antimafia negativa – Provvedimento di revoca dell’aggiudicazione – E’ legittimo anche se la società interessata è stata sottoposta alla gestione straordinaria ex D.L. 90/2014 – Ragioni.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ipotesi di un ricorso avverso il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un appalto di servizi, adottato dalla Stazione Appaltante a seguito dell’emissione di un’informativa antimafia negativa, devono ritenersi inammissibili i motivi di ricorso volti a censurare l’illegittimità derivata del provvedimento di revoca rispetto alla presunta illegittimità dell’informativa antimafia, laddove le censure a carico di quest’ultima siano state rese in un separato giudizio.</p>
<p>2. Nel caso in cui la società che abbia conseguito l’aggiudicazione provvisoria di un appalto di servizi, sia destinataria di un’informativa antimafia negativa, il successivo provvedimento di revoca dell’aggiudicazione adottato dalla Stazione Appaltante in applicazione degli artt. 91 e 94 D.Lgs. 159/2011 deve ritenersi un atto vincolato, il cui procedimento è intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza, e come tale non è sottoposto all’obbligo di comunicazione ex art. 7 L. 241/1990.&nbsp;(1)</p>
<p>3. L&#8217;aggiudicazione provvisoria quale atto che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento, facendo nascere in capo all&#8217;interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso. Ne consegue che l&#8217;adozione di un provvedimento di autotutela con riguardo all&#8217;aggiudicazione provvisoria, proprio in quanto atto endoprocedimentale, non richiede l&#8217;inoltro agli interessati di specifica comunicazione di avvio del procedimento e quindi non postula la loro partecipazione al relativo procedimento, essendo sufficiente la comunicazione del provvedimento finale. (2)</p>
<p>4. Nel caso di un appalto di servizi, deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria a carico della società gravata da informativa antimafia negativa, anche se la stessa società sia stata sottoposta alla misura della gestione straordinaria e temporanea prevista dall’art. 32 D.L. 90/2014, atteso che tale misura impegna la stazione appaltante a proseguire i contratti pubblici ancora in essere e non quelli che ancora devono essere stipulati.</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24/7/2015 n. 2257; Cons. Stato, Sez. V, 2/3/2009 n. 1148; Cons. Stato, Sez. VI, 7/11/2006 n. 6555.</p>
<p>(2) cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/1/2016 n. 67.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02257/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 10561/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>(Sezione Terza Ter)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10561 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
La Cascina Global Service Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, Via Bocca di Leone, 78;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Compass Group Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio eletto presso Andreina Degli Esposti in Roma, Via G. Caccini, 1;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva</em></strong></div>
<p>della nota prot. n. A/3263 del 27.06.2015 di esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione aziendale e servizi accessori presso gli insediamenti RAI delle direzioni generali, centri di produzione e sedi regionali &#8211; n. gara 5656842 -lotto n. 4 &#8211; sedi regionali area sud.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana Spa e di Soc Compass Group Italia Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p><em>1.</em>&nbsp;Con Bando del 24/7/2014, la RAI s.p.a, ha indetto la procedura di gara avente ad oggetto il &#8220;Servizio di ristorazione aziendale e servizi accessori presso gli insediamenti Rai delle Direzioni Generali, Centri di Produzione e Sedi Regionali&#8221;.<br />
La licitazione era divisa nei seguenti distinti lotti:<br />
&#8211; Lotto n. 1 — &#8220;Direzione Generale e Centri di Produzione&#8221; comprendente gli insediamenti di Roma, Torino, Milano e Napoli indicati in Capitolato Tecnico;<br />
Lotto n. 2 — &#8220;Sedi Regionali Area NORD&#8221; comprendente le Sedi Regionali Rai per il Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste, per il Veneto &#8211; Venezia, per la Liguria -Genova;<br />
&#8211; Lotto n. 3 — &#8220;Sedi Regionali Area CENTRO&#8221; comprendente le Sedi Regionali Rai per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Bologna, per la Toscana &#8211; Firenze, per il Molise &#8211; Campobasso;<br />
&#8211; Lotto n. 4 — Sedi Regionali Area SUD&#8221; comprendente le Sedi Regionali Rai per la Puglia &#8211; Bari, per la Calabria — Cosenza, per la Sicilia &#8211; Palermo.<br />
La società odierna ricorrente ha preso parte alla menzionata procedura, concorrendo tuttavia esclusivamente all&#8217;aggiudicazione del 4° lotto in gara.<br />
Ad esito della seduta pubblica del 4 giugno 2015, la società ricorrente è risultata prima in graduatoria provvisoria relativamente al Lotto n. 4.<br />
II Prefetto di Roma ha adottato nei confronti del Gruppo Cascina l&#8217;informativa &#8220;interdittiva antimafia&#8221; con provvedimento del 22 giugno 2015 prot. 175305, comunicato alla RAI in pari data. Pertanto, con nota del 26 giugno 2015 la stazione appaltante ha disposto l&#8217;esclusione dalla gara della Cascina.<br />
L&#8217;esclusione ha comportato la modifica della graduatoria provvisoria del lotto 4, il cui primo posto è stato assegnato alla Compass, ed è stata comunicata alla Cascina, ai sensi dell&#8217;art. 79, comma 5 del d. lgs. 163/2006, lo stesso 26 giugno 2015.<br />
Con il ricorso in epigrafe la società La Cascina impugna tale provvedimento, deducendo:<br />
I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost. Falsa applicazione dell&#8217;art. 94 del D.lgs. n. 159/2011. Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa. Violazione degli art. 3 e 7 ss. L.241/2000;<br />
II. Violazione dell&#8217;art. 32 del D.L. 24/6/2014, n. 90 convertito in legge con L. 114 del 2014. Violazione del decreto prefettizio n.185626 del 2/7/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e sviamento;<br />
III. Illegittimità derivata dei provvedimenti gravati dall&#8217;illegittimità dell&#8217;informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Roma. Violazione e falsa applicazione D.Lgs.vo 6.9.2011, n. 159 (in particolare degli artt. 84 comma 4, 91, 94, 95 e 96) in relazione agli artt. 353, 416 bis c.p. e 7 del d.l. n. 152 del 1991 convertito in legge con L n. 203 del 1991;Violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, illogicità, erroneità e difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta; Eccesso di potere per sviamento; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 22, 24 e ss., I. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.;Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. Ministero Interno n. 415/1994;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 352 del 1992. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU; Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost.; Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa; Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.<br />
Si sono costituiti Compass Group Italia Spa e Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana Spa chiedendo la reiezione del ricorso. Tutte la parti hanno depositato memorie e repliche.<br />
Con ordinanza collegiale n. 4721/2015 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Nella pubblica udienza odierna, dopo la discussione, la causa è trattenuta in decisione.<br />
<em>2.</em>&nbsp;Il ricorso poggia sostanzialmente sui seguenti motivi:<br />
&#8211; mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 1. 241/90 e presunto difetto di istruttoria;<br />
&#8211; violazione dell&#8217;art. 32 d.l. 90/14 in punto di straordinaria e temporanea gestione dell&#8217;impresa;<br />
&#8211; illegittimità derivata in ragione delle censure già formulate dalla ricorrente avverso l&#8217;interdittiva antimafia in separato giudizio.<br />
In via preliminare, occorre precisare il perimetro del presente giudizio, onde sgombrare il campo da questioni e censure in questa sede inammissibili o irrilevanti.<br />
In primo luogo, nella presente controversia viene in rilievo non già l’esclusione adottata nel corso del procedimento, ma la revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria a favore dell&#8217;odierna ricorrente. Inoltre, sono in questa sede irrilevanti le vicende e gli atti successivi rispetto a quelli qui impugnati.<br />
Con riguardo, poi, alle censure sollevate in via derivata rispetto all’informativa antimafia, le medesime sono inammissibili, non essendo oggetto del presente ricorso la predetta informativa antimafia.<br />
Entrando nel merito del ricorso, con il primo motivo la Cascina censura il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria per &#8220;radicale inosservanza del diritto di partecipazione al procedimento&#8221;. In particolare, ad avviso della ricorrente, la RAI avrebbe dovuto comunicare l&#8217;avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/90. In secondo luogo, la Cascina censura il provvedimento impugnato per difetto di motivazione ed istruttoria, deducendo l’illegittima condotta della RAI per avere disposto &#8220;la revoca dell&#8217;affidamento&#8221; senza alcuna valutazione della situazione di fatto, ma per effetto della pura e semplice conseguenza dell&#8217;informazione interdittiva del 22/6/2015, emessa dal Prefetto della Provincia di Roma.<br />
Il motivo è infondato in quanto, una volta ricevuta l&#8217;informativa inviata dal Prefetto con nota 22 giugno 20015, la RAI ha dovuto disporre, con atto vincolato, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria per la perdita dei requisiti soggettivi della Cascina in applicazione puntuale degli artt. 91 e 94 del d. lgs. 159/2011, cui la stessa è vincolata. Infatti, l&#8217;art. 91, co 1 d.lgs. 159/11 impone alle stazioni appaltanti di acquisire l&#8217;informazione antimafia proprio prima di approvare o autorizzare la stipula del contratto, operazione preclusa dal successivo art. 94 in caso di effettiva presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa accertati dal Prefetto. RAI ha pertanto operato applicando puntualmente le appena citate disposizioni, giacché, dopo aver aggiudicato l&#8217;appalto alla ricorrente, ha acquisito le informazioni previste dal d.lgs. 159/11, revocando l&#8217;affidamento in ragione dell&#8217; interdittiva emanata dal Prefetto di Roma il 22 giugno 2015. Le verifiche antimafia, peraltro, afferiscono al momento immediatamente antecedente alla stipula del contratto — e come tali sono limitate all&#8217;aggiudicatario, qualifica posseduta da La Cascina al momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati.<br />
La presenza di un&#8217;interdittiva antimafia, peraltro, rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 38, lett. m, d.lgs. 163/06, secondo cui sono esclusi dalle procedure selettive i soggetti &#8220;nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all&#8217;articolo 9, co. 2, lettera c), del decreto legislativo dell&#8217;8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all&#8217;articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248&#8221; incidendo sui requisiti di capacità generale dell&#8217;impresa, in quanto ne determina l&#8217;incapacità a contrarre ex art. 94 del D.Lgvo 159/2011. In ragione della descritta e vincolante normativa, come affermato da ultimo da Cons. Stato, n. 3653/2015, secondo il consolidato indirizzo del Giudice amministrativo, l&#8217;Amministrazione è esonerata dall&#8217;obbligo di comunicazione di cui all&#8217;art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 &#8211; relativamente all&#8217;informativa antimafia e ai successivi provvedimenti adottati nelle gare di appalto (esclusione; revoca; altro) &#8211; atteso che si tratta di procedimento intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 2.3.2009, n. 1148; Cons. St, sez. VI, 7.11.2006, n. 6555).<br />
Senza poi considerare, come ampiamente argomentato da Cons. Stato Sez. IV, 12-01-2016, n. 67 , che “L&#8217;aggiudicazione provvisoria quale atto che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento, facendo nascere in capo all&#8217;interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso. Pertanto detta aggiudicazione, al contrario di quella definitiva, è inidonea ad attribuire in modo stabile il bene della vita, ed alla Stazione appaltante è quindi riconosciuta la possibilità di procedere alla sua revoca o al suo annullamento ovvero, ancora, di non procedere affatto all&#8217;aggiudicazione definitiva. Ne consegue che l&#8217;adozione di un provvedimento di autotutela con riguardo all&#8217;aggiudicazione provvisoria, proprio in quanto atto endoprocedimentale, non richiede l&#8217;inoltro agli interessati di specifica comunicazione di avvio del procedimento e quindi non postula la loro partecipazione al relativo procedimento, essendo sufficiente la comunicazione del provvedimento finale. In altri termini, prima dell&#8217;aggiudicazione definitiva &#8211; non essendovi alcuna posizione consolidata dell&#8217;impresa concorrente &#8211; l&#8217;Amministrazione ben può provvedere anche in via implicita all&#8217;annullamento o alla revoca dell&#8217;aggiudicazione disposta in via provvisoria in favore di un concorrente, senza che sussista l&#8217;obbligo di attivare una specifica partecipazione procedimentale con quest&#8217;ultimo”.<br />
Nemmeno sussiste il lamentato vizio di eccesso di potere per difetto motivazione o carenza di istruttoria.<br />
E’ poi destituita di fondamento anche la censura relativa alla accennata violazione delle disposizioni della 1. 241/1990 in materia di autotutela, non essendo configurabile, da un lato, alcuno spazio di discrezionalità per la stazione appaltante, salve le diverse ed eccezionali ipotesi contemplate dall&#8217;art. 94, comma 3, del d. lgs. 159/2011 che qui non ricorrono perché non era ancora stato stipulato il contratto, e non essendo ipotizzabile, dall&#8217;altro, alcun legittimo affidamento dell&#8217;impresa aggiudicataria da preservare nella comparazione degli interessi contrapposti (cfr. Cons. St. sez. V, sez. VI, 7 novembre 2006, n. 6555).<br />
Con il secondo motivo di ricorso la Cascina deduce la violazione dell&#8217;art. 32 del D.L. n. 90/2014 e la violazione del decreto prefettizio del 02/07/2015, oltre che difetto di istruttoria e sviamento. In sintesi, la ricorrente contesta alla RAI di non avere tenuto in considerazione il provvedimento con il quale il Prefetto di Roma aveva disposto la misura della straordinaria e temporanea gestione dell&#8217;impresa, adottato ex art. 32 D.L. 90/2014.<br />
Il motivo, a prescindere dalla sua inammissibilità, inerendo a fatti e circostanze successive al provvedimento qui impugnato, è comunque infondato poiché la misura temporanea disposta dal Prefetto ai sensi dell&#8217;art. 32&nbsp;D.L. n. 90/2014 (monitoraggio e sostegno dell&#8217;impresa) è una misura che impegna la stazione appaltante a proseguire i contratti pubblici in essere, tra cui non rientra quello qui in esame, non essendo stato ancora stipulato.<br />
<em>3.</em>&nbsp;Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in E. 2.000,00 sono poste a carico della ricorrente ed a favore per E. 1.000,00 ciascuna della Compass Group Italia Spa e Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana Spa.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite complessivamente liquidate in E. 2.000,00, di cui E. 1.000,00 a favore di Compass Group Italia Spa e Rai ed E. 1.000,00 a favore di RAI Radiotelevisione Italiana Spa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Alberto di Nezza, Presidente FF<br />
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore<br />
Anna Maria Verlengia, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.695</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.695</a></p>
<p>Pres. Lipari – Est. Noccelli 1. Contratti della P.A. – Gare –Offerta oneri sicurezza aziendale – Esclusione dal ribasso d’asta –Ammissibilità. 2. Contratti della P.A. –&#160; Requisiti di capacità – Servizi analoghi – Chiarimenti – Riferimento – Specifico CVP – Conseguenze. 1. Non va escluso il concorrente che sottragga dal</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.695</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari – Est. Noccelli</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Contratti della P.A. – Gare –Offerta oneri sicurezza aziendale – Esclusione dal ribasso d’asta –Ammissibilità.</strong></p>
<p><strong>2. Contratti della P.A. –&nbsp; Requisiti di capacità – Servizi analoghi – Chiarimenti – Riferimento – Specifico CVP – Conseguenze.</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Non va escluso il concorrente che sottragga dal ribasso d’asta non solo gli oneri di sicurezza internegoziali, ma anche quelli aziendali laddove la <em>lex specialis</em> nulla prevede al riguardo, infatti gli oneri per la sicurezza aziendale, distinti da quelli cc.dd. da interferenze, costituiscono una voce di costo dell’offerta e, come questa, sono pertanto soggetti a ribasso, ma è altresì incontestabile che la stessa formulazione della &nbsp;<em>lex specialis</em>, per la stessa ambiguità già presente a livello normativo, si presti ad una duplice lettura, che non può essere imputata a colpa delle concorrenti.<br />
&nbsp;<br />
2. Laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “<em>servizi analoghi</em>”, tale nozione non può, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di “<em>servizi identici</em>”, dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l’appalto<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Tuttavia, laddove la <em>lex specialis</em> pubblichi chiarimenti volti a connotare in termini di identità la precedente esperienza professionale attraverso il riferimento ad un uso specifico CPV, il concorrente non può qualificare attraverso l’allegazione del pregresso svolgimento di servizi differenti ed aventi un diverso CPV.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., IV, 5.3.2015, n. 1122.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00695/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09472/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9472 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Consorzio Stabile di Cooperative Filipendo, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Erra, del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso l’Avv. Lodovico Visone in Roma, via del Gesù, n. 62;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Società Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avv. Alberto De Chiara e dall’Avv. Francesco Maria Caianiello, del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso l’Avv. Angela Fiorentino in Roma, via E. Q. Visconti, n. 11;<br />
Comune di Afragola (NA), in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Balsamo, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;<br />
Ambito Territoriale n. 19 del Comune di Afragola, appellato non costituito;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE II n. 05185/2015, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per i servizi alle persone di cui alla L.R. n. 11 del 2007</p>
<p>visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;e del Comune di Afragola;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierno appellante principale Consorzio Stabile di Cooperative Filipendo l’Avv. Luca Tozzi, su delega dell’Avv. Alfonso Erra, per la Società Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;l’Avv. Francesco Maria Caianiello e per il Comune di Afragola (NA) l’Avv. Rosa Balsamo;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1. Con bando pubblicato il 12.8.2014 sulla G.U.U.E., il Comune di Afragola (NA), quale capofila dell’Ambito Territoriale n. 19, ha indetto una gara d’appalto, a procedura aperta, per l’affidamento dei «<em>servizi alle persone di cui alla legge Regionale n. 11/2007</em>», da svolgersi a norma dell’art. 83 del d. lgs. 163/2006 e con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
1.1. Nell’ambito di tale bando il lotto n. 1 era riferito all’Area Intervento Minori, denominazione servizio Centro Diurno Polifunzionale, codice denominatore B4, codice CPV 85320000-8, per un importo a base d’asta di € 506.795,33.<br />
1.2. Con la determinazione n. 863 del 19.8.2015, all’esito delle operazioni di gara, la stazione appaltante ha aggiudicato la gara al Consorzio Stabile di Cooperative Filipendo (di qui in avanti, per brevità, il Consorzio).<br />
2. Tale aggiudicazione, insieme con tutti i verbali di gara, è stata impugnata avanti al T.A.R. Campania dalla Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;(di qui in avanti, per brevità,&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>), che ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.<br />
2.1. Nel primo grado di giudizio si sono costituiti sia la stazione appaltante che il Consorzio, entrambi per resistere al ricorso.<br />
2.2. Il 4.11.2025 il Consorzio depositava, peraltro, un ricorso incidentale, finalizzato a far valere l’esclusione de&nbsp;<em>Il Quadrifoglio.</em><br />
2.3. Il T.A.R. Campania, sede di Napoli, con la sentenza n. 5185 del 6.11.2015, ha respinto il ricorso incidentale proposto dal Consorzio e ha invece accolto il ricorso principale proposto da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, annullando gli atti impugnati, e ha disposto il risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’aggiudicazione della gara e la consegna del servizio alla ricorrente principale, previe le eventuali verifiche, qualora già non effettuate, nonché previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con la controinteressata.<br />
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio, articolando due distinti motivi, e ne ha chiesto, previa sospensione, la riforma.<br />
3.1. Si è costituito&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, per chiedere la reiezione del gravame, e ha proposto appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui essa ha respinto gli altri motivi del suo originario ricorso.<br />
3.2. Si è altresì costituito il Comune di Afragola, chiedendo di accogliere l’appello e, per l’effetto, di riformare la sentenza di primo grado limitatamente alla parte in cui ha accolto il ricorso principale.<br />
3.3. Nella camera di consiglio del 10.12.2015, fissata per esaminare l’istanza incidentale di sospensione proposta ai sensi dell’art. 98 c.p.a. dall’appellante principale, il Collegio, ritenuto di dover decidere con sollecitudine la causa nel merito, l’ha rinviata alla pubblica udienza del 4.2.2016.<br />
3.4. Nella pubblica udienza del 4.2.2016 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
4. L’appello principale del Consorzio è infondato.<br />
5. Con un primo motivo (pp. 3-9 del ricorso) il Consorzio lamenta che il T.A.R. avrebbe erroneamente disatteso il suo ricorso incidentale escludente.<br />
5.1. La sostanza della censura, proposta con il ricorso incidentale in prime cure, è la seguente.<br />
5.1.1.&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, nella propria offerta economica, ha dichiarato di offrire il prezzo di € 451.432,20, derivante dal ribasso dell’11% sull’importo a base di gara di € 503.301,22, non comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 3.494,11.<br />
5.1.2. Secondo il Consorzio l’impresa appellata – nonché appellante incidentale – avrebbe arbitrariamente, così facendo, modificato in aumento l’importo degli oneri di sicurezza da interferenze e/o cc.dd. esterni, fissandoli immotivatamente in € 3.494,11 ed avrebbe illegittimamente escluso dal ribasso d’asta la cifra di € 2.494,11, che doveva invece ritenersi soggetta al ribasso.<br />
5.2. In senso contrario, disattendendo tale censura, il T.A.R. campano ha osservato che gli oneri di sicurezza aziendali interni sono stati espressamente indicati da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;nella propria offerta economica, ma non sono stati assoggettati a ribasso, poiché nessuna disposizione di legge impone di assoggettare a ribasso anche gli oneri di sicurezza interni.<br />
5.2.1. Essi, in altri termini, possono, ma non devono necessariamente essere soggetti a ribasso, a differenza degli oneri di sicurezza interferenziali, che al contrario, come stabilisce espressamente l’art. 86, comma 3-<em>ter</em>, del d. lgs. 163/2006, non possono essere comunque soggetti a ribasso.<br />
5.3. L’appellante principale critica, tuttavia, l’impianto motivazionale della sentenza, facendo rilevare che:<br />
<em>a)</em>&nbsp;il giudice di prime cure abbia arbitrariamente ritenuto, in assenza di qualsivoglia indicazione dell’odierna appellata in sede di gara o nelle sue difese, che la cifra di € 2.494,11 fosse l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali interni e che sia stata perciò legittimamente esclusa dal ribasso d’asta;<br />
<em>b)</em>&nbsp;l’importo di € 3.494,11 sarebbero, in realtà, gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, quindi, oneri ontologicamente diversi da quelli di sicurezza aziendali;<br />
<em>c)</em>&nbsp;anche gli oneri della sicurezza aziendale, venendo ad essere parte dell’offerta economica, concorrerebbero a determinare il ribasso che ciascun partecipante alle procedure di affidamento è tenuto ad offrire;<br />
<em>d)</em>&nbsp;l’operato della stazione appaltante sarebbe illegittimo, poiché ha reso di fatto impossibile comparare, in maniera equa, il ribasso offerto da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;con quello offerto dal Consorzio, poiché i ribassi sono stati applicati su basi d’asta differenti;<br />
<em>e)</em>&nbsp;l’offerta economica de&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;sarebbe, nel complesso, ambigua ed indeterminata perché, preso atto dell’immodificabilità della base d’asta ammontante ad € 505.795,33, non sarebbe lecito intendere se essa abbia voluto offrire un ribasso dell’11% sulla base d’asta di € 505.795,33 oppure abbia voluto offrire&nbsp;<em>tout court</em>&nbsp;il prezzo di € 451.432,20, che comunque corrisponde ad un ribasso differente rispetto all’11%;<br />
<em>f)</em>&nbsp;il T.A.R. avrebbe omesso di verificare come l’offerta dell’odierna appellata&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;fosse incerta, indeterminata ed ipotetica alla luce del fatto che il ribasso dell’11%, applicato alla reale base d’asta di € 505.795,33, in nessun modo modificabile dai concorrenti, desse un risultato ben diverso rispetto al prezzo dichiarato da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, soprattutto se maggiorati degli oneri della sicurezza esterni, quantificati autonomamente ed illegittimamente dallo stesso in € 3.494,11, somma alla quale si era oltretutto autovincolata contrattualmente in modo irrevocabile;<br />
<em>g)Il Quadrifoglio</em>, pur avendo sottoscritto per accettazione il D.U.V.R.I. quantificante in soli € 1.000,00 gli oneri di sicurezza cc.dd. esterni, li avrebbe illegittimamente aumentati, sicché la sua offerta, sol per questo, doveva essere esclusa.<br />
5.4. Il motivo non merita condivisione.<br />
5.5. Occorre rilevare, anzitutto, che&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;ha formulato un’offerta chiara ed univoca, attenendosi alle prescrizioni della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;che, giova ricordarlo, all’art. 17.3.1. del disciplinare prevedeva testualmente, per ciascuna voce del disciplinare, di «<em>indicare il ribasso percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, espresso in cifre e lettere, al netto della spesa degli oneri per la sicurezza</em>».<br />
5.5.1. Nella propria offerta economica (doc. 14 fasc. appellante principale)&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;ha escluso dal ribasso, così come richiesto dal citato art. 17.3.1., le spese degli oneri della sicurezza, suddivise in € 1.000,00 per rischi da interferenze cc.dd. esterne, non ribassati secondo le prescrizioni di legge e conforme al&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;indicato nel D.U.V.R.I., e in € 2.492,00 per oneri di sicurezza aziendale, anche essi non soggetti a ribasso.<br />
5.5.2. Sottratte tali voci dall’importo a base d’asta, complessivamente quantificate in € 3.494,11, sulla somma residua, pari ad € 503.301,22 è stato effettuato il ribasso dell’11%, così da ottenere l’importo finale offerto, pari ad € 451.432,20.<br />
5.5.3. Nella tabella del piano finanziario allegato all’offerta economica presentata da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;si legge chiaramente che gli oneri della sicurezza, pari ad € 3.494,00, sono suddivisi negli importi di € 2.494,00 e di € 1.000,00, cifra corrispondente a quella richiesta dal D.U.V.R.I.<br />
5.6. Ora non vi può essere dubbio che l’offerta de&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;sia chiara, inequivoca, ben determinata e, soprattutto, conforme alle previsioni della<em>lex specialis</em>, che non sono state in alcun modo contestate né tempestivamente impugnate dal Consorzio, laddove prevedevano di indicare il ribasso percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, espresso in cifre e lettere, al netto della spesa degli oneri per la sicurezza, senza specificare se tali oneri dovessero essere soltanto quelli esterni o anche quelli interni.<br />
5.7. È ben vero che gli oneri per la sicurezza aziendale – distinti da quelli cc.dd. da interferenze – costituiscono una voce di costo dell’offerta e, come questa, sono pertanto soggetti a ribasso (Cons. St., sez. V, 1.8.2015, n. 3769), ma è altresì incontestabile che la stessa formulazione della&nbsp;<em>lex specialis</em>, per la stessa ambiguità «<em>già presente a livello normativo</em>» (così, per analogo caso, proprio la citata sentenza del Cons. St., sez. V, 1.8.2015, n. 3769), si prestasse ad una duplice lettura, che non può essere imputata a colpa delle concorrenti.<br />
5.8. Nel dubbio, pertanto,&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;ha applicato letteralmente la previsione dell’art. 17.3.1. del capitolato speciale, pur nella sua ampia e ambigua formulazione, escludendo dal ribasso entrambi i due tipi di oneri.<br />
5.9. L’offerta economica presentata da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, dunque, non appare né di fatto è indeterminata, poiché ha consentito alla stazione appaltante di apprezzarne il valore in termini assoluti – € 451.432,20 al netto dell’IVA – comprensivi di € 3.494,11 per oneri della sicurezza (aziendali ed esterni) non soggetti a ribasso, più favorevole, certamente, rispetto a quella del Consorzio, pari ad € 481.505,56 (IVA esclusa).<br />
5.9.1. E del resto, occorre qui rilevare, l’applicazione della formula prevista dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;(<em>Prezzo più basso/prezzo singola offerta × 20</em>), facendo riferimento ai prezzi in valore assoluto, non ha in alcun modo risentito – né avrebbe potuto risentire – di qualsivoglia ipotetica incertezza relativa al ricalcolo del valore percentuale del ribasso.<br />
5.10. Il motivo, pertanto, deve essere respinto.<br />
6. Con il secondo motivo (pp. 9-21) il Consorzio, appellante principale, lamenta che il T.A.R. partenopeo abbia erroneamente accolto il primo motivo del ricorso principale, proposto in primo grado da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, laddove ha ritenuto che il Consorzio non avrebbe correttamente dimostrato i requisiti di capacità tecnica e professionale mediante allegazione di un certo numero ed importo di servizi analoghi.<br />
6.1. Il T.A.R. avrebbe così sostituito, secondo l’appellante principale, la propria valutazione a quella effettuata dalla Commissione giudicatrice, dimenticando che, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, la&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;richiedeva di dimostrare l’effettuazione di servizi analoghi, e non già identici o strettamente analoghi a quelli oggetto di affidamento.<br />
6.2. Anche il riferimento ai codici CPV da parte del T.A.R., sulla base dei chiarimenti forniti dalla stessa stazione appaltante, sarebbe fuorviante, fondandosi soltanto sul rilievo che il servizio di cui al lotto n.1 sia contraddistinto dal CPV 85320000-8, mentre parte dei servizi analoghi svolti dal Consorzio atterrebbero ai CPV 85311200-4 e 8531100-3, ma ometterebbe di considerare che tra i suddetti codici, appartenenti allo stesso blocco, divisione e gruppo, vi sarebbe una differenza che è dettata dalla maggiore specificità del codice 85311200-4 e 8531100-3 rispetto a quello 8532000-8 senza che ciò significhi che i due servizi non sono analoghi.<br />
6.3. Non sussisterebbe, pertanto, alcuna irragionevolezza o manifesta irrazionalità, da parte della stazione appaltante, nell’aver ammesso il Consorzio al prosieguo delle operazioni di gara, dato che i servizi precedentemente svolti dal Consorzio, ancorché diretti non esclusivamente a soggetti minori o a persone anziane, si inseriscono nella più ampia categoria dei servizi sociali o socio-sanitari e si pongono in stretta analogia rispetto ai servizi oggetto di affidamento (p. 19 del ricorso).<br />
6.4. Il motivo è anch’esso infondato.<br />
6.5. Il primo giudice ha chiarito che ben può l’Amministrazione appaltante richiedere che i concorrenti abbiano svolto servizi strettamente analoghi – e addirittura identici – a quello oggetto dell’appalto, purché il requisito della stretta analogia sia espressamente richiesto e risponda ad un precipuo interesse pubblico, condizioni, queste, certamente presenti nel caso all’esame, ove le prestazioni oggetto dell’affidamento riguardano appunto servizi sociali aventi come destinatari i minori e, quindi, sono giustificate dalle caratteristiche del servizio stesso (p. 5 della sentenza impugnata).<br />
6.6. Il T.A.R., dopo aver compiuto un’attenta disamina dell’elenco dei servizi svolti in precedenza dal Consorzio, è pervenuto alla conclusione che tra questi e il servizio da svolgere non vi sia identità, facendo tale discrasia venir meno il possesso del requisito specifico prescritto dalla legge di gara.<br />
6.7. A conforto del proprio assunto, peraltro, il primo giudice ha evidenziato come, secondo la stessa stazione appaltante che sul punto aveva reso espliciti chiarimenti, ai fini dei servizi analoghi dovesse farsi riferimento al CPV contenuto nel bando, che per il lotto n. 1 prevede il codice 85320000-8, al quale corrisponde l’attività relativa ai “<em>servizi sociali</em>”.<br />
6.8. Questa Sezione ben conosce il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “<em>servizi analoghi</em>”, tale nozione non può, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di “<em>servizi identici</em>”, dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l’appalto (v.,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. IV, 5.3.2015, n. 1122).<br />
6.9. Ma, nel caso di specie, era stata proprio la stazione appaltante a chiarire, rispondendo ai quesiti n. 13 e n. 18, che per servizi analoghi si dovesse fare riferimento al CPV di riferimento che è indicato per ogni lotto, riportato nel bando, e cioè, in relazione al lotto n. 1 di cui si controverte, al CPV 85320000-8, relativo ai servizi sociali.<br />
6.10. L’indicazione pervenuta in sede di chiarimenti dalla stazione appaltante è perfettamente coerente con l’oggetto dell’appalto, che riguarda il “<em>Centro Diurno Polifunzionale</em>” e, cioè, un servizio articolato in spazi multivalenti, che si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, ed offre la possibilità di aggregazione finalizzata alla prevenzione di situazioni di disagio attraverso proposte di socializzazione tra minori e di identificazione di persone adulte significative.<br />
6.11. È evidente che il servizio in questione è un servizio sociale e non sanitario e riguarda specificamente i minori, mentre le pregresse esperienze vantate dal Consorzio ed elencate nel suo&nbsp;<em>curriculum</em>&nbsp;sono estranee rispetto alla specificità del servizio richiesto, attenendo principalmente, come ha rilevato il T.A.R., all’assistenza in favore di persone anziane o disabili.<br />
6.12. Quanto al codice, poi, si deve osservare che il codice 85320000-8, indicato dall’Amministrazione per l’individuazione della tipologia del lotto controverso, e quelli 85311200-4 e 85311100-3 appartengono alla stessa divisione 85 e, all’interno di essa, al medesimo gruppo 853, ma all’interno di quest’ultimo, mentre il codice richiesto dal bando per il servizio presso il Centro Diurno Polifunzionale per minori appartiene alla classe 8532, gli altri due, invece, appartengono alla diversa classe 8531 e, più in particolare, alla sua categoria 85311, di cui individuano, rispettivamente, i servizi di assistenza sociale per disabili (85311200-4) e i servizi di assistenza sociale per persone anziane (85311100-3).<br />
6.13. Tra il codice 85320000-8 richiesto dal bando e i due codici appena menzionati non vi è, dunque, un rapporto di&nbsp;<em>genus ad speciem</em>, come assume l’appellante principale, poiché si tratte di codici individuanti&nbsp;<em>species</em>&nbsp;appartenenti, incontestabilmente, ad un&nbsp;<em>genus</em>&nbsp;diverso rispetto a quello individuato e richiesto dal bando.<br />
6.14. Se ne deve arguire, pertanto, che il T.A.R. non ha in alcun modo sostituito la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma ha correttamente rilevato la mancanza di omogeneità, quantomeno sotto il profilo di un corretto rapporto&nbsp;<em>genus ad speciem</em>, tra i servizi richiesti dal bando e quelli elencati dal Consorzio, assenza di analogia tanto più evidente e incontestabile ove si consideri la specificità e, si aggiunga, la peculiare delicatezza del servizio richiesto dall’Amministrazione.<br />
6.15. Di qui la conclusione, che va esente da censura, che il Consorzio non avesse dimostrato l’esecuzione di servizi analoghi a quelli richiesti, non avendo il T.A.R. sostituito la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma avendo anzi correttamente riaffermato che il servizio richiesto, sociale e non sanitario, riguardava un’area di intervento esclusivamente dedicata ai minori, come del resto ha precisato la stessa stazione appaltante nel chiarimento n. 18.<br />
6.16. L’affermazione del T.A.R. circa la “identità” del servizio, al di là del termine improprio usato, non costituisce una forzatura interpretativa del bando, poiché il primo giudice, ad onta dell’inesatta espressione usata, ha inteso solo riaffermare la necessità, evidente, che vi fosse corrispondenza e/o omogeneità tra il servizio richiesto e quello svolto in passato, né in ciò ha violato la previsione del n. 3 del par. 12.1. del disciplinare che, nell’elencare la tipologia esemplificativa di servizi analoghi (servizi di assistenza per disabili, servizi di assistenza domiciliare, etc.), presupponeva, anzitutto, l’analogia del servizio a quello «<em>per il lotto per il quale si concorre</em>» e, cioè, in favore dei minori.<br />
7. L’appello principale, quindi, deve essere respinto.<br />
8. L’incontestabile e necessitata esclusione del Consorzio per l’assenza di fatturato per servizi analoghi, alla luce dei motivi sin qui esposti, costituisce ragione in sé sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, con la conseguenza che gli ulteriori motivi di ricorso, proposti in primo grado da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>&nbsp;e respinti dal T.A.R., divengono irrilevanti, sul piano giuridico, per il principio secondo cui ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione, di per sé sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità emanante a rigetto della sua istanza (v.,&nbsp;<em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. IV, 14.12.2015, n. 5663).<br />
9. Ne segue, quindi, l’improcedibilità dell’appello incidentale proposto da&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>, inteso a censurare la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso gli altri motivi dell’originario ricorso, per difetto di interesse.<br />
10. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, l’appello principale deve essere respinto e quello incidentale deve essere dichiarato improcedibile, con conseguente conferma della sentenza impugnata.<br />
11. Le spese del presente grado di giudizio, attesa, comunque, la complessità delle ragioni sin qui esposte, possono essere interamente compensate tra tutte le parti qui costituitesi.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello principale, come proposto da Consorzio Stabile di Cooperative Filipendo, lo respinge; dichiara improcedibile l’appello incidentale proposto da Società Cooperativa Sociale&nbsp;<em>Il Quadrifoglio</em>; conferma, per l’effetto, la sentenza impugnata.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l’intervento dei magistrati:</p>
<div style="text-align: center;">Marco Lipari, Presidente<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br />
Stefania Santoleri, Consigliere</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td style="text-align: center;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<tr>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-695/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2199</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-2-2016-n-2199/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-2-2016-n-2199/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-2-2016-n-2199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2199</a></p>
<p>Pres. Est. Panzironi Sulle peculiarità delle gare del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 1.&#160; Contratti della P.A. – &#160;Gara – Mercato Elettronico digitale (MePA) – Disciplina semplificata – Specifiche tecniche – Autocertificazione – Carenza documentale – Irrilevanza. 2. Contratti della P.A. – Sistema MePA – Subappaltatore –Indicazione – Necessità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-2-2016-n-2199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-2-2016-n-2199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2199</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Panzironi</span></p>
<hr />
<p>Sulle peculiarità delle gare del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.&nbsp; Contratti della P.A. – &nbsp;Gara – Mercato Elettronico digitale (MePA) – Disciplina semplificata – Specifiche tecniche – Autocertificazione – Carenza documentale – Irrilevanza.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Sistema MePA – Subappaltatore –Indicazione – Necessità – Non sussiste.</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Sistema MePA – Aggiudicazione provvisoria – Necessità – Non sussiste – Ragioni – Verifiche della P.A. – Ammissibilità .<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è un mercato digitale in cui l’amministrazione può acquistare beni e servizi&nbsp;– per valori inferiori alla soglia comunitaria&nbsp;–&nbsp;proposti dalle aziende fornitrici abilitate, presenta alcuni vantaggi rispetto alle gare tradizionali, quali la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità consentendo più fornitori, e riducendo i tempi e i costi della procedura concorsuale. Con l’invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto previste dal soggetto appaltatore, essendo obbligato ad attestare la conformità del prodotto offerto alle suddette condizioni mediante autocertificazione, pertanto risulta ultronea la presentazione della scheda tecnica particolareggiata del prodotto, essendo sufficiente l’autocertificazione della conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche. Ne consegue che una società controinteressata non può essere esclusa dalla gara per carenze documentali, rinvenendosi comunque la possibilità di verificare la conformità del prodotto alle specifiche tecniche.</p>
<p>2. Il sistema MePA non richiede di indicare il nome del subappaltatore al momento della partecipazione alla richiesta di offerta e non è rinvenibile il divieto di acquisire prodotto da terzi. Ne consegue che non costituisce motivo di esclusione l’omissione del nome del subappaltatore.</p>
<p>3.Il sistema MePA consente l’aggiudicazione definitiva in modo diretto, omettendo il passaggio dell’aggiudicazione provvisoria che non rappresenta, pertanto, una fase obbligata; il sistema non impedisce però, all’amministrazione di effettuare le necessarie e dovute verifiche della congruità dell’offerta, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria e di quant’altro previsto dal codice dei contratti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 02199/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 11077/2013 REG.RIC.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima Ter)<br />
ha pronunciato la presente</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 11077 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Soc Radar Leather Division Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Italico Perlini, Luisa Celani, con domicilio eletto presso Italico Perlini in Roma, Via degli Scialoja,3;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />
nei confronti di<br />
Soc Mirafan Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandra Amodio, Alessandro Ficco, con domicilio eletto presso Alessandra Amodio in Roma, Via Pasquale II, 349;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>quanto al ricorso principale ed ai motivi aggiunti:<br />
&#8211; dell’aggiudicazione del 18.10.2013 alla Ditta Mirafan s.r.l. di Roma della gara per la fornitura di n. 5.400 fondine operative per cinturone tipo cordura di colore bleu con il criterio del prezzo più basso;<br />
&#8211; in subordine della procedura di richiesta di offerta (RDO) n. 309569, effettuata su Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento di n. 5400 fondine operative per cinturone tipo cordura di colore bleu con il criterio del prezzo pi<br />
&#8211; di ogni altro atto alla stessa annesso, connesso, presupposto e/o conseguente.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Soc Mirafan Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2015 il Cons. Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>Con ricorso notificato in data 15 novembre 2013 la società ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione del 18 ottobre 2013 alla ditta Mirafan Srl della procedura di richiesta di offerta effettuata su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di 5400 fondine operative per cinturone.<br />
Premette fatto:<br />
-di aver partecipato alla RDO per la fornitura delle fondine operative per cinturone tipo cordura bleu, con il criterio del prezzo più basso;<br />
-di aver allegato la propria offerta economica corredata della documentazione richiesta nelle condizioni di fornitura;<br />
-di aver verificato, alla scadenza della RDO, che la stazione appaltante aveva proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Mirafan, l’unica altra partecipante alla procedura;<br />
-di essersi immediatamente opposta all’aggiudicazione ritenendo l’offerta anormalmente bassa e, in tal modo, provocando la richiesta da parte dell’amministrazione di chiarimenti all’aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislati<br />
-di aver quindi formulato richiesta di accesso agli atti amministrativi;<br />
-di aver verificato l’illegittimità dell’aggiudicazione definitiva alla ditta Mirafan e di aver quindi proposto il presente ricorso.<br />
L’istante denuncia l’illegittimità della procedura concorsuale per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.<br />
Si è altresì costituita la società controinteressata, insistendo per la reiezione del gravame in quanto infondato.<br />
Con ordinanza n. 4853 del 2013 la Sezione ha respinto la domanda cautelare.<br />
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione in sede di collaudo.<br />
All’odierna pubblica udienza la causa, completamente istruita, è stata trattenuta in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.<br />
Occorre premettere che il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è un mercato digitale in cui l’amministrazione può acquistare beni e servizi- per valori inferiori alla soglia comunitaria- proposti dalle aziende fornitrici abilitate.<br />
Il mercato elettronico presenta alcuni vantaggi rispetto alle gare tradizionali, quali la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità consentendo di ampliare la platea dei fornitori, e riducendo, al contempo, i tempi e i costi della procedura concorsuale.<br />
Nella procedura per cui è causa la stazione appaltante ha effettuato una richiesta di offerta (RDO), che consiste nella richiesta al fornitore di offerte personalizzate, allegando i documenti contenenti le specifiche condizioni richieste, nonché i criteri sulla base dei quali si intendono valutare le offerte.<br />
Pervenivano le offerte di due sole società, la società ricorrente e la società controinteressata.<br />
La prima presentava offerta al prezzo complessivo di euro 129.060,00 mentre la seconda presenta l’offerta al prezzo complessivo di euro 98.820,00, aggiudicandosi la gara.<br />
Al fine di verificare la congruità dell’offerta l’amministrazione, esercitando la facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiedeva puntuali giustificazioni delle voci di prezzo.<br />
A seguito del puntuale riscontro delle richieste dell’amministrazione da parte della società aggiudicatrice e della presentazione della documentazione occorrente per effettuare le verifiche di cui all’articolo 38 del codice degli appalti, la stazione appaltante provvedeva all’aggiudicazione definitiva.<br />
Con il primo motivo di ricorso l’istante denuncia la violazione e falsa applicazione del codice degli appalti, della legge n. 241 del 1990, dell’articolo 97 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza tra gli operatori economici, e dei principi di imparzialità, logicità, efficienza, congruità, certezza dell’azione amministrativa e per insufficienza e carenza della motivazione.<br />
Secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe illegittimamente aggiudicato nonostante la società controinteressata avesse omesso di allegare alla propria offerta la scheda tecnica dettagliata del prodotto, essendo questo il documento fondamentale per la completezza dell’offerta.<br />
L’offerta sarebbe stata, quindi, carente degli elementi essenziali e la società avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa.<br />
Con ulteriori motivi di ricorso l’istante denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge nonché l’eccesso di potere sotto vari profili poiché la società controinteressata, in quanto società solamente commerciale, avrebbe falsamente dichiarato di non affidare alcune attività oggetto della presente gara in subappalto.<br />
Tale mendace dichiarazione avrebbe inoltre impedito all’amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in capo al subappaltatore.<br />
Infine il ricorrente lamenta la violazione di legge e l’eccesso di potere poiché l’amministrazione avrebbe proceduto direttamente all’aggiudicazione definitiva, omettendo il passaggio procedimentale dell’aggiudicazione provvisoria.<br />
Infine si contesta la legittimità del rifiuto dell’amministrazione di annullare in autotutela l’aggiudicazione, come richiesto dalla società ricorrente.<br />
Dagli atti di causa e dalle memorie difensive dell’amministrazione intimata e della controinteressata emerge la legittimità dell’operato dell’amministrazione appaltante.<br />
Nella procedura in questione, infatti, con l’invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto previste dal soggetto appaltatore, essendo obbligato ad attestare la conformità del prodotto offerto alle suddette condizioni mediante autocertificazione.<br />
Avuto riguardo all’ offerta presentata dalla ditta Mirafan risulta che essa aveva precisato il numero di codice del proprio prodotto al fine di fornire i dati identificativi dello stesso ed aveva presentato autocertificazione della conformità dello stesso alle specifiche tecniche richieste.<br />
Risultava quindi ultronea la presentazione della scheda tecnica particolareggiata del prodotto, essendo sufficiente l’autocertificazione della conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche.<br />
Come in precedenza illustrato il mercato elettronico della pubblica amministrazione è informato a obiettivi di semplificazione e celerità in un’ottica di superamento di tutti i profili formali che caratterizzano, viceversa, le procedure concorsuali tradizionali.<br />
Di conseguenza, legittimamente l’amministrazione non ha escluso la società controinteressata per carenze documentali, rinvenendosi comunque la possibilità di verificare la conformità del prodotto alle specifiche tecniche.<br />
Del pari infondate sono le censure relative alla asserita falsità delle dichiarazioni rese dalla società controinteressata in ordine all’affidamento delle forniture in subappalto.<br />
L’aggiudicatario, infatti, aveva attestato di avere quale oggetto sociale “la produzione e commercio internazionale sia all’ingrosso che al dettaglio di merci, prodotti ed accessori destinati all’abbigliamento, arredamento, casermaggio ed affini..”, dichiarando di poter fornire il prodotto richiesto. Peraltro il sistema MePA non richiede di indicare il nome del subappaltatore al momento della partecipazione alla RDO e non è, comunque, rinvenibile il divieto di acquisire prodotto da terzi; deve, quindi escludersi che la controinteressata abbia reso dichiarazioni mendaci che avrebbero dovuto determinare la sua esclusione.<br />
Infine occorre evidenziare che il sistema MePA consente l’aggiudicazione definitiva in modo diretto, omettendo il passaggio dell’aggiudicazione provvisoria che non rappresenta, pertanto, una fase obbligata; naturalmente il sistema non impedisce all’amministrazione di effettuare le necessarie e dovute verifiche della congruità dell’offerta, del possesso dei requisiti dell’aggiudicataria e di quant’altro previsto dal codice dei contratti.<br />
L’amministrazione ha, infatti, proceduto alla verifica della asserita anomalia dell’offerta, recependo le giustificazioni fornite dalla ditta controinteressata e ritenendo, quindi, il documento presentato completo e compatibile con il prezzo dell’offerta.<br />
Passando all’esame di motivi aggiunti, notificati in data 1 aprile 2014, il Collegio ne rileva parimente l’infondatezza.<br />
Il ricorrente lamenta l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili del comportamento della stazione appaltante che non ha effettuato le necessarie verifiche tecniche sulla fornitura del prodotto richiesto; censura inoltre il mancato annullamento della procedura medesima nell’esercizio dei poteri di autotutela, avuto riguardo ai poteri successivi alla verifica della congruità del prezzo.<br />
In realtà l’amministrazione non avrebbe potuto agire in autotutela poiché il contratto era già stato stipulato con conseguente preclusione per l’amministrazione dell’uso dello strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione (Adunanza Plenaria Consiglio di Stato, 20 giugno 2014 n. 14).<br />
Quanto al primo profilo di censura, relativo alla mancata effettuazione delle verifiche suggerite dall’Ufficio Tecnico in sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta, occorre evidenziare che non vi era alcun obbligo per l’amministrazione, dal momento che essa aveva effettuato i dovuti controlli, riguardo alle caratteristiche della merce fornita dall’ aggiudicataria, in sede di collaudo.<br />
Con successivi motivi aggiunti, notificati 2 luglio 2014, la ricorrente sviluppa due ulteriori censure.<br />
Con il primo motivo la società istante ribadisce la necessità di esclusione della controinteressata per aver allegato all’offerta dichiarazioni mendaci a proposito delle modalità attraverso le quali avrebbe provveduto alla realizzazione della merce oggetto della fornitura.<br />
In secondo luogo afferma l’illegittimità dei provvedimenti poiché l’amministrazione non avrebbe provveduto a una serie di verifiche tecniche del prodotto.<br />
In particolare l’istante contesta l’intera fase procedimentale effettuata in sede di collaudo ritenendola illegittima in quanto la commissione di collaudo avrebbe omesso di menzionare i valori non conformi accettando la fornitura nel suo complesso, non avrebbe chiarito nel relativo verbale quali analisi erano state effettuate e quali valori erano stati presi in considerazione.<br />
I motivi aggiunti sono infondati quando ribadiscono le censure contenute nel ricorso originario in ordine alle asserite dichiarazioni mendaci rese dalla società aggiudicataria sulla scelta di affidare ad un terzo la realizzazione degli equipaggiamenti.<br />
Il collegio ha già avuto modo di rilevare l’infondatezza delle censure con argomentazioni che dovranno essere ribadite anche in relazione ai motivi aggiunti.<br />
Giova evidenziare, in relazione al secondo motivo di censura, che tutto quanto è stato dedotto in ordine all’accettazione della fornitura, riproduce nella sostanza quanto già dedotto in ordine alla asserita non conformità del prodotto offerto alle specifiche tecniche.<br />
Rientra nella valutazione dell’amministrazione la facoltà di accettare il prodotto offerto sulla base delle risultanze tecniche derivanti dalle verifiche effettuate dal proprio ufficio tecnico; nel caso di specie l’ufficio tecnico del Ministero dell’Interno (UTAM), sia pure in sede di verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta, ha provveduto a verificare la congruità e la conformità del prodotto alle specifiche tecniche riguardo alla volontà e capacità prestazionali delle materie prime impiegate fornendo alla stazione appaltante le necessarie indicazioni.<br />
Conclusivamente il Collegio respinge il ricorso ed i motivi aggiunti siccome infondati.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)<br />
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso ed i motivi aggiunti come in epigrafe proposti.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1000,00 per ciascuna delle parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Germana Panzironi, Presidente FF, Estensore<br />
Roberto Proietti, Consigliere<br />
Rita Tricarico, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE, ESTENSORE</td>
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<p>&nbsp;</p>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-19-2-2016-n-2199/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2199</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.672</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2016-n-672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2016-n-672/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2016-n-672/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.672</a></p>
<p>Pres. Caringella, Est. Castriota Scanderbeg Sull&#8217;applicazione del termine lungo di impugnazione di sei mesi a tutte le sentenze pubblicate successivamente all’entrata in vigore del c.p.a., a prescindere dalla data d’instaurazione del rapporto processuale di primo grado. Giustizia amministrativa – Termini di impugnazione – Nuovi termini processuali &#8211; Sentenze pubblicate successivamente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2016-n-672/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.672</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2016-n-672/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.672</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella, Est. Castriota Scanderbeg</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;applicazione del termine lungo di impugnazione di sei mesi a tutte le sentenze pubblicate successivamente all’entrata in vigore del c.p.a., a prescindere dalla data d’instaurazione del rapporto processuale di primo grado.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Giustizia amministrativa – Termini di impugnazione – Nuovi termini processuali &#8211; Sentenze pubblicate successivamente all’entrata in vigore del c.p.a. – Difetto di notificazione &#8211; Art 92 co. 3 c.p.a.&nbsp; – Applicazione &nbsp;– Ragioni&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di termini di impugnazione, l’art. 2 delle norme transitorie di cui all’Allegato 3 c.p.a. limita l’ultrattività della disciplina previgente ai soli termini in corso alla data di entrata in vigore del codice (16 settembre 2010), sicchè il nuovo termine lungo di sei mesi ( di cui all’art. 92, co. 3 c.p.a.) per la proposizione dell’appello si applica a tutte le sentenze pubblicate successivamente all’entrata in vigore del c.p.a., a prescindere dalla data d’instaurazione del rapporto processuale di primo grado.<br />
Ne consegue che il termine lungo di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, trova applicazione, in difetto della notificazione della sentenza, in tutti i casi di sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore del codice stesso.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00672/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 07082/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7082 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Renate Menegoni, rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Rossi, Pasquale Napolitano e Manuela Napolitano, con domicilio eletto presso l’avvocato Pasquale Napolitano in Roma, Via dell&#8217;Argilla 4;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Villanova D&#8217;Albenganon costituito in questo grado;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Heinz Norbert Linscheid, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Bormioli e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso l’avvocato Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE I n. 00914/2013, resa tra le parti, concernente demolizione opere edilizie abusive</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Linscheid Heinz Norbert;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Manuela Napolitano e Corbyons;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p>1.- Menegoni Renate impugna la sentenza del Tribunale amministrativo della Liguria 11 giugno 2013 n. 914 che ha respinto il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione 3 luglio 2001 adottata dal Comune di Villanova d’Albenga nonché del precedente provvedimento del 28 maggio 2001 della stessa amministrazione comunale, recante il rigetto della domanda di sanatoria edilizia proposta dall’interessata ai sensi della legge n. 724 del 1994.<br />
L’appellante si duole della erroneità della sentenza impugnata, con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso in ragione del fatto che l’intera vicenda sarebbe stata definita dalla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 5758 del 2003 che ha riconosciuto legittimo l’ordine di demolizione qui impugnato.<br />
L’appellante insiste nel sostenere la fondatezza delle proprie ragioni, adducendo che il Tar nel riunire i ricorsi RGN 990/2001 e RGN 89/1995 non si era avveduto che sul diniego di sanatoria del 28 maggio 2001 non era intervenuta alcuna decisione da cui potesse derivare l’intangibilità della vicenda conseguente al giudicato; in sostanza, secondo l’assunto dell’appellante, la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5758 del 2003 avrebbe riguardato l’ordine di demolizione del 1995 o, al più, quello del 2001 ma non invece la legittimità del diniego di sanatoria del maggio dello stesso anno. Ove quest’ultimo diniego fosse stato ritenuto illegittimo sarebbe derivata, per invalidità derivata, anche l’illegittimità dell’ordine demolitorio. In ogni caso, l’appellante adduce di aver presentato altra domanda di sanatoria edilizia nel corso dell’anno 2004 ancora in attesa di definizione, donde la richiesta di accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con consequenziale annullamento degli atti in quella sede impugnati.<br />
Si è costituito in giudizio il controinteressato Linscheid per resistere all’appello e chiederne la reiezione.<br />
All’udienza pubblica del 28 gennaio2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
2.- L’appello va dichiarato irricevibile per tardività.<br />
3.- Osserva, anzitutto, il Collegio come il rilievo della tardività dell’impugnazione sia prioritario ed assorbente rispetto ad ogni altra questione preliminare o di merito sollevata dalle parti. Al proposito, vale osservare che anche il rilascio del titolo edilizio in sanatoria, per come assume parte appellante, impone una valutazione di merito sul grado di satisfattività del provvedimento sopravvenuto rispetto al&nbsp;<em>petitum</em>&nbsp;di lite ai fini dell’eventuale dichiarazione della cessazione della materia del contendere: il che conferma il carattere prioritario della questione processuale della tempestività dell’appello.<br />
4.- Sul punto, giova evidenziare che, come ha già chiarito la giurisprudenza di questo Consiglio, l’art. 2 delle norme transitorie, di cui all&#8217;Allegato 3 c.p.a., limita l&#8217;ultrattività della disciplina previgente ai soli termini in corso alla data di entrata in vigore del codice (16 settembre 2010), sicché il nuovo termine lungo d&#8217;impugnazione, di sei mesi, previsto dall’art. 92, comma 3, Cod.proc.amm.) si applica a tutte le sentenze pubblicate successivamente a tale data, a prescindere dalla data d&#8217;instaurazione del rapporto processuale di primo grado (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 6154; III Sez. n. 1968 del 2014).<br />
5.- Inoltre, appare opportuno ricordare che, prima dell&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 , le disposizioni del codice di procedura civile si applicavano al giudizio amministrativo, in quanto compatibili e salvo che non fosse diversamente previsto. Tra dette norme, ritenute pacificamente applicabili, vi era anche l’art. 327 cod. proc. civ. che, successivamente all&#8217;entrata in vigore dell&#8217; art.46 , comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha previsto per la proposizione dell&#8217;appello il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Ora, se è pur vero è che l’art. 58 della legge appena citata, nello stabilire la disciplina transitoria di applicabilità dei nuovi termini processuali ( ivi compreso quello dimidiato per la proposizione dell’appello) prevede che&nbsp;<em>fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l&#8217;attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore;</em>&nbsp;nondimeno, tale soluzione non trova tuttavia applicazione nel processo amministrativo per il quale altra disposizione transitoria, a carattere speciale, disciplina diversamente la fattispecie.<br />
Ed invero, il già richiamato art. 2 dell’All. 3 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ( recante Norme transitorie) stabilisce che ai termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. Tale disposizione è stata interpretata (Cons. Stato, V, 2 agosto 2013, n. 4055; id., VI, 27 dicembre 2011, n. 6842) nel senso che il nuovo termine lungo di sei mesi ( di cui all’art. 92, comma 3, del cod.proc.amm.) per la proposizione dell’appello, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, trovi applicazione, in difetto della notificazione della sentenza, in tutti i casi di sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore del codice stesso.<br />
Tale soluzione interpretativa il Collegio qui condivide, attesa la richiamata autonomia e completezza del quadro normativo applicabile al processo amministrativo, anche in relazione al regime transitorio proprio della richiamata disposizione processuale ( art. 92 cit.).<br />
Pertanto, nel caso di specie, poiché la sentenza qui impugnata è stata pubblicata l’11 giugno 2013 mentre l’appello risulta notificato, a distanza di oltre un anno, il 25 luglio 2014, va pacificamente ritenuta la tardività del ricorso in appello ( dovendo trovare applicazione, per quanto detto, il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado).<br />
Le spese di lite del grado seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello ( RG n. 7082/14), come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardità.<br />
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del controinteressato Linscheid, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-2-2016-n-672/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.672</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2016 n.52</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-19-2-2016-n-52/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-19-2-2016-n-52/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2016 n.52</a></p>
<p>Pres. Lipari, est. Neri All’Adunanza plenaria diverse questioni in ordine alla specificità del contenuto del contratto di avvalimento e sull’ammissibilità del soccorso istruttorio in materia 1. Contratti della P.A. – &#160;Gara &#8211; Avvalimento – Esclusione – Oggetto del contratto – Interpretazione – Contrasto – Adunanza plenaria –&#160;Rimessione. 2.Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-19-2-2016-n-52/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2016 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari, est. Neri</span></p>
<hr />
<p>All’Adunanza plenaria diverse questioni in ordine alla specificità del contenuto del contratto di avvalimento e sull’ammissibilità del soccorso istruttorio in materia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P.A. – &nbsp;Gara &#8211; Avvalimento – Esclusione – Oggetto del contratto – Interpretazione – Contrasto – Adunanza plenaria –&nbsp;Rimessione.</p>
<p>2.Contratti della P.A. –&nbsp; Avvalimento – Contratti – Requisisti da prestare – Indicazione specifica – Necessità –Contrasto – Adunanza plenaria – Rimessione.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Avvalimento – Soccorso istruttorio – Ammissibilità – Contrasto – Adunanza plenaria – Rimessione.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Avvalimento – Contratto atipico – &nbsp;Caratteristiche</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Avvalimento – Contratto – Mancata indicazione stabilimento di produzione beni – Indeterminatezza oggetto del contratto – &nbsp;Configurabilità &#8211; Conseguenze.&nbsp; &nbsp;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1) Va rimessa all’Adunanza plenaria la questione se in materia di avvalimento se l’articolo 88 d.P.R. 207/2010 nel richiedere che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto del contratto &nbsp;indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico riguarda unicamente &nbsp;la determinazione dell’oggetto del contratto (così legittimando anche interpretazioni di tipo estensivo) oppure, oltre all’oggetto, anche il c.d. requisito della forma-contenuto.</p>
<p>2) &nbsp;Va rimessa all’Adunanza plenaria la questione se in materia di avvalimento nell’ipotesi di categorie che richiedono particolari requisiti – come nel caso di specie risulta per la categoria OS18A<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a> – tali particolari requisiti debbano essere indicati in modo esplicito nel contratto di avvalimento oppure possano essere desunti dall’interpretazione complessiva del contratto.</p>
<p>3) Va rimessa all’Adunanza plenaria la questione se il soccorso istruttorio, &nbsp;come disciplinato dopo le novità introdotte dal d.l. 90/2014, possa essere utilizzato anche con riferimento ad incompletezze del contratto di avvalimento che, sotto un profilo civilistico, portano ad affermare la nullità del negozio per mancanza di determinatezza del suo oggetto.</p>
<p>4) Va negata la piena assimilabilità del contratto atipico di avvalimento al contratto di mandato poiché “mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell&#8217;appalto” è concetto non pienamente sovrapponibile all’obbligo del mandatario, ex art. 1703 c.c., di compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte. Né può ritenersi ammissibile il contratto in questione a quello di affitto d’azienda o al contratto di sub-appalto, infatti in relazione all’affitto di azienda l’impresa ausiliata non acquista la detenzione della azienda o di un suo ramo non scaturendo dalla conclusione del contratto di avvalimento un obbligo immediato del locatore (ex art. 1617 c.c.) di consegnare la cosa affittata. Più in generale, inoltre, non emerge il tratto tipico dell’affitto di azienda che, come è noto, ha per oggetto “il complesso produttivo unitariamente considerato, secondo la definizione normativa di cui all&#8217;art. 2555 c.c.” e non un singolo strumento della produzione o addirittura dei requisiti di carattere economico-finanziario. Con riferimento al sub-appalto, non ricorre tale figura sia perché si porrebbero «delicati problemi di coordinamento con la disciplina» in generale del sub-appalto sia perché l’istituto è lontano dallo schema tipico del sub-contratto che essenzialmente consiste nel reimpiego della posizione contrattuale già acquisita con il c.d. “contratto base” (come, ad esempio, nella sub-locazione).</p>
<p>5) La mancata indicazione nel contratto di avvalimento dello stabilimento ove effettuare la produzione del bene da fornire comporta l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto – per violazione dell’obbligo di indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico (art. 88 d.P.R. 207/2010) – , nonché la violazione del requisito di forma-contenuto. Mancando tale indicazione compiuta, esplicita ed esauriente il contratto è nullo con conseguente assenza del requisito di partecipazione in capo all’operatore economico che ha presentato la domanda.</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> In particolare spiega il C.G.A.: per l’attribuzione della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari e maestranze idonee. Questa dotazione implica una specifica capacità aziendale nel settore della categoria e, conseguentemente, la sicurezza che l’impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla produzione delle strutture previste nella suddetta categoria.<br />
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00052/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00497/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2015, proposto da Sicurbau S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Prozzo e Lucia Di Salvo, con domicilio eletto presso Lucia Di Salvo in Palermo, Via Notarbartolo 5;<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Consorzio per le autostrade siciliane, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso Riccardo Rotigliano in Palermo, Via Filippo Cordova, 95;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Toto S.p.A. Costruzioni Generali, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Nunzio Pinelli, Giuseppe Immordino e Giovanni Immordino, con domicilio eletto presso Giovanni Immordino in Palermo, Via Libertà 171;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza breve del T.A.R. Sicilia &#8211; sez. staccata di Catania, sezione I n. 905/2015, resa tra le parti.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per le autostrade siciliane e di Toto S.p.A. Costruzioni Generali;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2015 il Cons. Vincenzo Neri e uditi per le parti gli Avvocati L. Di Salvo, per sé stessa e su delega di R. Prozzo, R. Rotigliano, Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e N. Pinelli;<br />
&nbsp;<br />
1. Con ricorso innanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, SICURBAU s.r.l. impugnava la gara, indetta dal Consorzio Autostrade Siciliane, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro A20 ME-PA, per un importo complessivo di € 57.188.319,47.<br />
Nel giudizio di primo grado la ricorrente deduceva che Toto S.p.A. avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto la sua offerta migliorativa prevedeva l’esecuzione di interventi anche su un altro e diverso tronco stradale, nè proprietà né nella disponibilità della stazione appaltante, ancora in costruzione; in subordine, sempre a giudizio della ricorrente, nel procedimento di gara erano ravvisabili macroscopici vizi di legittimità nell&#8217;attribuzione dei punteggi.<br />
L’aggiudicataria, TOTO s.p.a., si costituiva in giudizio avanzando, altresì, ricorso incidentale. Per l’aggiudicataria “l&#8217;ammissione, e, comunque, l&#8217;attribuzione del punteggio finale alla Sicurbau S.r.l. risulterebbero viziati”. Sempre per TOTO s.p.a. – fermo restando che l&#8217;articolo II.2.1 del bando individuava quale categoria prevalente la OS18-A, classe VIII, per l&#8217;importo di €.22.219.449,19, nonché quali categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria la OG3 per €.14.597.558,02, la OS21 VI per €.7.053.020,62, la OS11 V per €.4.754.363,89, la OS12-A III-bis per €.1.353.251,31 e quale categoria a qualificazione non obbligatoria la OS23 VI E.6.669.356,13 – la Sicurbau, non munita della qualificazione nella categoria prevalente OS18-A, aveva prodotto un contratto di avvalimento privo della specificità richiesta dall&#8217;art.88 del D.P.R. n.207/2010, quanto meno con riferimento al personale ed allo stabilimento necessario della Omba Impianti Engineering S.p.A, oltre ad aver omesso la produzione di un serie di documenti richiesti dal disciplinare di gara ed incidenti sulla formulazione dell&#8217;offerta. Sotto ulteriori profili, la ricorrente incidentale censurava anche l&#8217;attribuzione del punteggio finale alla Sicurbau S.r.l. con riferimento all’offerta tempo, ad alcune carenze nelle analisi di prezzo e ad alcune criticità della soluzione tecnica offerta.<br />
Il TAR, con sentenza in forma semplificata, accoglieva il ricorso incidentale e dichiarava improcedibile il ricorso principale.<br />
Il giudice di primo grado, dopo aver richiamato la disciplina e la finalità dell’istituto dell’avvalimento, riteneva il contratto prodotto in gara dalla SICURBAU non valido ai fini della qualificazione dell’operatore economico nella gara in discussione. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni:<br />
a) il contratto di avvalimento riguardava il “prestito” del requisito nella categoria OS18A, categoria quest’ultima relativa alla produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio;<br />
b) l’autorità di vigilanza, con una sua determinazione, ha chiarito che “l’elemento di novità introdotto dal legislatore nella categoria specializzata OS18 di cui all’allegato A del D.P.R. n. 34/2000 e s.m., mediante l’introduzione della locuzione “produzione in stabilimento”, rispetto alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali n. 770/82 e n. 304/98, è stato quello di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una effettiva capacità aziendale di produrre in proprio e mettere in opera gli elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria OS18”;<br />
c) tale precisazione sarebbe stata dettata dall’esigenza di individuare in capo allo stesso soggetto la titolarità della produzione e della messa in opera e conseguentemente non si potrebbe prescindere dalla verifica dell’effettiva disponibilità dello stabilimento di produzione; per il giudice di primo grado «in altri termini, “per l’attribuzione della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari e maestranze idonee. Questa dotazione implica una specifica capacità aziendale nel settore della categoria e, conseguentemente, la sicurezza che l’impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla produzione delle strutture previste nella suddetta categoria”»;<br />
d) il contratto di avvalimento prodotto da SICURBAU, pur contenendo all’allegato 1 l’analitica indicazione dei mezzi e delle attrezzature messi a disposizione dall’ausiliaria, non sarebbe sufficiente perché non reca alcun riferimento allo stabilimento industriale, laddove sarebbe stato essenziale indicarlo nel predetto contratto in ragione dell’importanza che lo stabilimento ha per questa particolare categoria;<br />
e) la circostanza che i mezzi e le attrezzature fossero ubicati all’interno dello stabilimento, non sarebbe sufficiente perché “un conto è indicare dove le attrezzature sono localizzate, cosa ben diversa è mettere a disposizione uno stabilimento industriale”, così come non sarebbe possibile ritenere incluso lo stabilimento nelle clausola generale per cui l’ausiliaria mette a disposizione il complesso di beni, personale, servizi, attrezzature e know-how;<br />
f) l’insufficienza del contratto di avvalimento non potrebbe essere neppure oggetto di soccorso istruttorio perché, pur applicandosi l’articolo 38 cod. contratti nel testo successivo alle modifiche introdotte dal d.l. 90/2014, sarebbe possibile solo la regolarizzazione della documentazione e non anche la mancanza di un requisito al momento dell’offerta.<br />
2. Avverso la sentenza di primo grado, SICURBAU ha proposto appello rilevando che con il contratto di avvalimento l’ausiliaria aveva messo a disposizione il proprio complesso aziendale di cui fa parte anche lo stabilimento. Tale conclusione, peraltro, sarebbe avvalorata dal fatto che il predetto contratto di avvalimento, oltre a descrivere le attrezzature, indica anche la loro ubicazione, ossia il loro inserimento all’interno dello stabilimento, risultando precisato “quali sono le attrezzature operanti nell’area officina (pag. 2); quali sono le attrezzature operanti nel piazzale o nel reparto manutenzione (pag. 3)” (pagina 7 dell’appello). Peraltro, alcune delle attrezzature, oggetto del più volte citato contratto, per le loro caratteristiche non potrebbero essere spostate “dall’area operativa di impiego”, così confermando che anche lo stabilimento è incluso nel contratto di avvalimento. Sempre per l’appellante dovrebbe poi essere privilegiata un’interpretazione del contratto che individui complessivamente l’oggetto e dovrebbe essere evitato un esame della documentazione di gara che si trasforma in una sorta di “caccia all’errore” (pagina 11 dell’appello).<br />
L’interessata, inoltre, ha dedotto l’erroneità della sentenza anche nella parte in cui ha escluso l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio perché il d.l. 90/2014 avrebbe ampliato il ricorso al dovere/potere di soccorso istruttorio per supplire alla mancanza di ogni tipo di dichiarazione.<br />
SICURBAU ha infine riproposto i motivi già avanzati con il ricorso principale e dichiarati improcedibili dal giudice di primo grado.<br />
Nel giudizio di appello si è costituita TOTO che, oltre a ritenere infondato il motivo di impugnazione legato alla validità del contratto di avvalimento, ha riproposto le altre censure già formulate con il ricorso incidentale di primo grado e non esaminate dal TAR. Per l’appellata, al contrario, SICURBAU non avrebbe prodotto un valido contratto di avvalimento difettando l’indicazione dello stabilimento per la produzione delle strutture in acciaio, dovendosi interpretare in modo rigido i requisiti contenutistici del contratto di avvalimento. Soprattutto con riferimento alla predetta categoria, la disponibilità dello stabilimento sarebbe essenziale per questa particolare tipologia di produzione e, mancando nel contratto di avvalimento, vi sarebbe una carenza del requisito di partecipazione non sanabile con l’attivazione del soccorso istruttorio.<br />
Questo Consiglio, con ordinanza 10 luglio 2015 n. 451, ha ritenuto l’appello sorretto da margini di apparente fondatezza quanto meno nella parte in cui riguarda l’accoglimento del ricorso incidentale da parte del TAR, senza tuttavia sospendere la sentenza difettando il requisito dell’estrema gravità e urgenza.<br />
All’udienza pubblica del 18 novembre 2015 l’appello è passato in decisione.<br />
3. Dalla descrizione dei fatti processuali emerge che per la decisione dell’appello è necessario delineare i tratti, non semplici, dell’istituto dell’avvalimento, istituto questo non univocamente ricostruito in dottrina e giurisprudenza.<br />
3.1. Come già affermato da questo Consiglio (sentenza 21 gennaio 2015 n. 35), con l’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici il legislatore ha introdotto l’istituto dell’avvalimento recependo compiutamente nel nostro ordinamento le indicazioni provenienti dalle direttive 17 e 18 del 2004. La direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, nel disciplinare i requisiti di capacità economico-finanziaria nonché di capacità tecnico-professionale, prevede che un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; per la direttiva, l’operatore in tal caso deve dimostrare all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell&#8217;impegno a tal fine di questi soggetti (art. 47 e, in termini simili, art. 48 dir. cit.).<br />
Nelle intenzioni del legislatore comunitario l’istituto in questione contribuisce concretamente ad ampliare la concorrenza consentendo la partecipazione a operatori che, per le modeste dimensioni o per il loro recente ingresso nel mercato, non possiedono individualmente considerati tutti i requisiti richiesti dal bando. Le direttive valutano positivamente sia l’interesse dell’amministrazione a selezionare soggetti che in ragione dei requisiti posseduti (economico finanziari e tecnico professionali) possono adempiere correttamente gli impegni contrattuali sia l’interesse generale a garantire l’ampliamento del mercato e della concorrenza. In altri termini, lo scopo dell&#8217;istituto è quello di permettere «… la massima partecipazione alle gare, consentendo ai concorrenti di utilizzare i requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria di soggetti terzi, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con tali soggetti…». Giova inoltre ricordare che l’articolo 50 Codice Appalti prevede anche l’avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione lasciando al regolamento, nel rispetto di determinati principi previsti dalla legge, la disciplina della possibilità di conseguire l’attestazione SOA in osservanza delle disposizioni stabilite dall’art. 49.<br />
L’importanza di questo istituto è confermata dalla scelta del legislatore comunitario del 2014. L’articolo 63 dir. 2014/24 /UE (in corso di recepimento) reca una disciplina analitica dello “Affidamento sulle capacità di altri soggetti” rinviando poi all’allegato XII per l’individuazione di ulteriori aspetti.<br />
3.2. Per il codice dei contratti pubblici il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA di altro soggetto.<br />
Nonostante vi fossero già state pronunce della giurisprudenza nel senso dell’applicabilità nell’ordinamento interno (Cons. St., V, 28 settembre 2005 n. 5194; Cons. St., VI, 20 dicembre 2004 n. 8145), al momento dell’entrata in vigore del codice si trattava di previsione innovativa che riscriveva le regole delle procedure di evidenza pubblica superando le ‘tradizionali’ norme di qualificazione conosciute fino ad allora. Parte della dottrina, in sede di primo commento alle direttive, ha manifestato la possibilità che si potessero creare gli “avvalifici” per consentire ad imprese inidonee (per dimensioni o per organizzazione imprenditoriale) la partecipazione alle gare e così frustrare l’interesse pubblico alla corretta e puntuale esecuzione del contratto. Altri Autori, mossi dalla medesima preoccupazione, hanno messo in evidenza «il rischio che i concorrenti si trasformino in scatole vuote» o in «holding dai contorni oscuri». Per tale ragione, il codice dei contratti, pur consapevole dell’importanza dell’istituto e della sua diretta riconducibilità alla tutela della concorrenza, onde evitare pericolosi svuotamenti di responsabilità, stabilisce che quando si ricorre all’avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; possibilità questa oggi confermata dall’art. 63 dir. 2014/24/UE. Per escludere inoltre l’aggiramento della legge penale si stabilisce che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara; a tale previsione va aggiunto che il concorrente, o impresa ausiliata, deve produrre tra l’altro una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 codice contratti.<br />
In altri termini, il legislatore del 2006 ha dimostrato cautela per evitare che l’istituto diventasse strumento di ‘elusione’ delle regole di gara. Tuttavia, va ricordato che alcune precauzioni usate dai compilatori del codice sono state eliminate per evitare dubbi di compatibilità comunitaria. Il c.d. primo decreto correttivo, infatti, ha cancellato il divieto di sub-appalto in favore dell’impresa ausiliaria (art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6) e il terzo correttivo ha soppresso il comma 7 dell’articolo 49 nella parte in cui stabiliva la possibilità per il bando di gara di prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti potessero avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento potesse integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.<br />
Di recente la Corte di Giustizia, nel pronunciarsi sulla compatibilità comunitaria del c.d. avvalimento plurimo ha stabilito che “gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE … devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale … la quale vieta, in via generale, agli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese” (Corte di Giustizia UE, V, 10 ottobre 2013 C 94/12).<br />
3.3. La cautela mostrata dal legislatore emerge anche dalla puntuale indicazione della documentazione da produrre per potere utilmente ricorrere all’avvalimento. Vale la pena ricordare che la legge impone di produrre in sede di gara tra l’altro sia una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente sia il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto [art. 49, lett d) e f)]. Si tratta di previsioni che, per parte della dottrina, sono affette da “ridondanza” che dimostra “una certa diffidenza del legislatore” e che sono state oggetto di non sempre univoche interpretazioni in sede giudiziale. La più recente giurisprudenza del Consiglio ritiene, per un verso, il contratto non sostitutivo della dichiarazione unilaterale (Cons. St., V, 28 luglio 2014 n. 3974) e richiede, per altro verso, che la predetta dichiarazione unilaterale abbia un oggetto determinato al pari del relativo contratto (Cons. St., VI, 8 maggio 2014 n. 2365).<br />
In questo contesto va evidenziato che la legge delega, approvata il 14 gennaio 2016 dal Senato della Repubblica, all’articolo 1, comma 1, lett. zz) dispone la revisione della disciplina in materia di avvalimento, nel rispetto dei princìpi dell&#8217;Unione europea e di quelli desumibili dalla giurisprudenza amministrativa in materia, imponendo che il contratto di avvalimento indichi nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati, con particolare riguardo ai casi in cui l&#8217;oggetto di avvalimento sia costituito da certificazioni di qualità o certificati attestanti il possesso di adeguata organizzazione imprenditoriale ai fini della partecipazione alla gara. È previsto altresì il rafforzamento degli strumenti di verifica circa l&#8217;effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento da parte dell&#8217;impresa ausiliaria nonché circa l&#8217;effettivo impiego delle risorse medesime nell&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto, al fine di escludere la possibilità di ricorso all&#8217;avvalimento a cascata e prevedendo che non possa essere oggetto di avvalimento il possesso della qualificazione e dell&#8217;esperienza tecnica e professionale necessarie per eseguire le prestazioni da affidare.<br />
4. Prescindendo dalla non facile soluzione in ordine alla tipicità o atipicità del contratto di avvalimento, è interessante osservare che la legge, oltre a non aver stabilito se è richiesta una certa forma, nulla prevede circa l’ulteriore requisito della gratuità o dell’onerosità del contratto in esame.<br />
4.1. Per un orientamento, avallato dalla giurisprudenza di primo grado, sarebbero corrette queste considerazioni:<br />
a) gli obblighi interni tra avvalente e avvalso sarebbero del tutto irrilevanti ai fini della partecipazione e dell&#8217;aggiudicazione della gara sussistendo “l&#8217;irrilevanza per la stazione appaltante dei rapporti sottostanti esistenti fra il concorrente e il soggetto imprenditoriale avvalso … omissis … nella precipua considerazione che la finalità dell&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento è chiaramente quella di consentire la massima partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, permettendo alle imprese non in possesso dei requisiti tecnici, di sommare, unicamente per la gara in espletamento, le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie a quelle di altre imprese” (TAR Veneto, I, 20 ottobre 2010 n. 5528);<br />
b) il contratto di avvalimento sarebbe negozio atipico assimilabile al mandato (TAR Campania, Salerno, I, 28 marzo 2012 n.607) e quindi potrebbe essere concluso – non esistendo “alcun vincolo in ordine alla causa negoziale” (TAR Toscana, I, 21 marzo 2013 n. 443) – senza la pattuizione di un corrispettivo potendo al più soccorrere la previsione di cui all’art. 1709 c.c. (ancora TAR Veneto, I, 20 ottobre 2010 n. 5528);<br />
c) il contratto, in mancanza di esplicita previsione di legge, non sarebbe assoggettato ad alcun onere formale e potrebbe “rivestire qualunque forma, anche non esattamente documentale e la sua esistenza può essere provata in qualunque modo idoneo” (T.A.R. Lazio, Roma, I, 3 dicembre 2009 n. 12455);<br />
d) conseguentemente potrebbe essere “configurato quale contratto unilaterale con obbligazioni assunte da una sola delle parti e nel quale la presunzione di onerosità può essere superata da una prova contraria, ovvero dalla prassi” (ancora T.A.R. Lazio, Roma, I, 3 dicembre 2009 n. 12455).<br />
5.1. Per questo collegio (anche aderendo all’opinione già espressa con la già citata sentenza 21 gennaio 2015 n. 35) non può essere condivisa la tesi per cui gli obblighi interni, <em>rectius</em> il rapporto interno tra avvalente e avvalso, sarebbero irrilevanti per la stazione appaltante. Le considerazioni prima esposte (§ 3.2), al contrario, dimostrano che il legislatore, pur riconoscendo l’importanza dell’istituto, lo ha circondato delle cautele necessarie proprio per verificare l’effettività e la serietà del rapporto intercorrente tra ausiliaria e ausiliata scongiurando il rischio di “avvalifici” (attraverso mere finzioni preordinate ad eludere le regole delle gare pubbliche) e, in ultima analisi, tutelando l’interesse pubblico alla corretta esecuzione del contratto da parte dell’aggiudicatario che ha fatto ricorso all’avvalimento. La normativa comunitaria, dunque, nella parte in cui permette l’avvalimento, “a prescindere dalla natura giuridica” dei legami tra ausiliario e ausiliato, vieta discriminazioni basate sulla differente natura giuridica dei diversi “legami” ma non depone per l’irrilevanza dei rapporti tra avvalente e avvalso onerando, tra l’altro, l’impresa ausiliata di “provare all&#8217;amministrazione aggiudicatrice che per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l&#8217;impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell&#8217;operatore economico le risorse necessarie”. In via ancora più generale è l’art. 44 dir. cit. a prevedere che «spetta all’amministrazione aggiudicatrice verificare l’idoneità dei candidati o degli offerenti conformemente ai criteri di cui agli articoli da 47 a 52 della menzionata direttiva» (Corte di Giustizia UE, V, 10 ottobre 2013 C 94/12).<br />
5.2. In secondo luogo, partendo dal presupposto che si tratta di contratto atipico, a giudizio del collegio, va negata la piena assimilabilità al contratto di mandato poiché “mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell&#8217;appalto” è concetto non pienamente sovrapponibile all’obbligo del mandatario, ex art. 1703 c.c., di compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte, pur essendo consapevole il collegio che il concetto di “atto giuridico” non è oggetto di univoca interpretazione nel diritto civile.<br />
Né pare pienamente accoglibile la tesi che assimila il contratto in questione a quello di affitto d’azienda o al contratto di sub-appalto. In relazione all’affitto di azienda giova qui evidenziare che l’impresa ausiliata non acquista la detenzione della azienda o di un suo ramo non scaturendo dalla conclusione del contratto di avvalimento un obbligo immediato del locatore (ex art. 1617 c.c.) di consegnare la cosa affittata. Più in generale, inoltre, non emerge il tratto tipico dell’affitto di azienda che, come è noto, ha per oggetto “il complesso produttivo unitariamente considerato, secondo la definizione normativa di cui all&#8217;art. 2555 c.c.” (Cass., III, 8 luglio 2010 n. 16138) e non un singolo strumento della produzione o addirittura dei requisiti di carattere economico-finanziario. Con riferimento al sub-appalto, sempre a giudizio del collegio, non ricorre tale figura sia perché si porrebbero «delicati problemi di coordinamento con la disciplina» in generale del sub-appalto sia perché l’istituto è lontano dallo schema tipico del sub-contratto che essenzialmente consiste nel reimpiego della posizione contrattuale già acquisita con il c.d. “contratto base” (come, ad esempio, nella sub-locazione).<br />
Per il collegio nell’avvalimento ricorrono tratti del mandato – nella parte in cui prevede il compimento di alcuni atti giuridici da parte dell’ausiliaria (senza tuttavia poterlo a questo assimilare integralmente, come già detto) – nonché dell’appalto di servizi e interessanti aspetti di garanzia atipica da parte dell’ausiliario in favore della stazione appaltante per le prestazioni dovute dall’ausiliato. Sotto tale ultimo profilo si ricordi che, accanto alle figure tipiche dei contratti personali di garanzia, nella pratica sono emersi schemi atipici volti a garantire, con strumenti di carattere indennitario in senso lato, la mancata o l’inesatta esecuzione da parte del debitore principale di un fare (come già affermato da Cass., S.U., 18 febbraio 2010 n. 3947).<br />
5.3. Giova ora esaminare il profilo causale del negozio in questione. Una volta inquadrato il contratto di avvalimento nel rapporto tra due operatori economici che potrebbero anche essere concorrenti tra loro, a giudizio del collegio e fermo restando il silenzio della legge sul punto, il contratto de quo ha tendenzialmente natura onerosa perché, in caso contrario, non si giustificherebbe l’operazione per il tramite della quale l’ausiliaria, soggetto economico potenzialmente in grado di partecipare alla gara, debba gratuitamente mettere a disposizione dell’ausiliata i requisiti in questione, così procurando a quest’ultima la possibilità di partecipare alla gara e, se aggiudicataria, di ‘rafforzarsi’ in quel mercato. Inoltre, trattandosi di contratti stipulati da operatori economici che tendenzialmente (e legittimamente) perseguono lo scopo di lucro sarebbe scarsamente comprensibile la ragione di tale ‘regalo’ o, sarebbe meglio dire, di questo atto di liberalità per definizione estraneo ai rapporti di impresa.<br />
Accolta la nozione di causa in concreto (Cass. s.u. 6 marzo 2015 n. 4628; Cass., s.u., 18 febbraio 2010 n. 3947, Cass. 8 maggio 2006 n. 10490) – e una volta distinta la nozione di atto di liberalità rispetto a quella di contratto a titolo gratuito, contratto quest’ultimo caratterizzato da un interesse patrimoniale anche mediato o “dalla natura economica dell’interesse” anche in assenza di una specifica controprestazione – per il collegio va respinta la tesi della possibile gratuità del negozio. O il contratto di avvalimento è a titolo oneroso oppure, in mancanza di corrispettivo in favore dell’ausiliario, deve emergere dal testo contrattuale chiaramente l’interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale, che ha guidato l’ausiliario nell’assumere senza corrispettivo gli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento e le relative responsabilità. Tutto questo per realizzare quel controllo sulla meritevolezza che il codice espressamente prevede all’articolo 1322, comma 2, c.c., tenendolo ben distinto dal giudizio di liceità, e allo scopo di evitare che, come detto dalla dottrina, “gli interessi perseguiti dalle parti contrast(i)no con gli interessi generali della comunità e dei terzi maggiormente meritevoli di tutela”. Ciò peraltro si pone in continuità con un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio sia dal Consiglio di Stato (Cons. St., IV, 4 dicembre 2001 n. 6073) sia dalla Corte di Cassazione (Cass., III, 28 gennaio 2002 n. 982, che, per i contratti atipici, stabilisce che “non può certamente ritenersi che sia meritevole di tutela solo ciò che è oneroso”, purché rimanga ferma la necessità di una verifica della meritevolezza degli interessi perseguiti anche nell’ambito dei contratti gratuiti atipici).<br />
5.4. Occorre ora occuparsi della questione della forma del contratto di avvalimento. Nel caso di specie, la legge stabilisce che il partecipante deve produrre il contratto in originale o in copia autentica così presupponendo che il contratto sia stato stipulato in forma scritta. Tuttavia il codice non fornisce indicazioni chiare in ordine al requisito formale richiesto e cioè se si tratta di forma <em>ad substantiam</em> o <em>ad probationem</em>.<br />
Come è noto la dottrina, da tempo, si occupa del problema.<br />
Per un primo indirizzo, quando il legislatore non chiarisce se si tratta di forma <em>ad substantiam</em> o <em>ad probationem</em>, il requisito formale deve essere richiesto per la prova del contratto e non come requisito di validità. Tale orientamento, che ha trovato riconoscimento nella giurisprudenza italiana (Cass., 3 ottobre 1991 n. 10391) e in quella francese, muove dal presupposto che la “forma è un intoppo al traffico” e che conseguentemente nel dubbio è meglio interpretare la legge nel senso che tale requisito sia richiesto unicamente per la prova.<br />
Per altro orientamento, invece, nel dubbio deve prevalere la qualificazione come requisito di validità anche in considerazione di quanto stabilito per le forme volontarie dall’art. 1352 c.c.<br />
Per un terzo orientamento, infine, il dato letterale di per sé è neutro e spetta all’interprete stabilire di volta in volta, e non con soluzione unica per tutte le fattispecie, quando il requisito formale sia richiesto a pena di validità (art. 1325 e 1418 c.c.) o solo per la prova (art. 2787 c.c.). Seguendo questa opinione se il requisito di forma è prescritto a tutela di una «parte debole del rapporto» sarebbe più corretto qualificarlo come forma <em>ad substantiam</em> mentre se «ha di mira rapporti con terzi» potrebbe ritenersi che serva solo per la documentazione del contratto.<br />
Nel caso di specie, per la forma <em>ad probationem</em> militerebbero sia l’argomento incentrato sull’assenza di una parte debole da tutelare (trattandosi di rapporti che intervengono tra operatori qualificati e pubbliche amministrazioni) sia la collocazione sistematica della previsione di legge che impone la produzione del contratto unitamente agli altri documenti che l’operatore economico deve fornire per partecipare alla gara.<br />
Per il collegio, tuttavia, la forma (che naturalmente può essere assolta sia con la ‘tradizionale’ scrittura privata sia attraverso l’uso del documento informatico e, a seconda dei casi, della relativa firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ex art. 21 comma 2 e 2 bis d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82) è richiesta <em>ad substantiam</em>, deponendo in tal senso diversi argomenti.<br />
In primo luogo occorre considerare che la differenza tra forma per la validità e forma per la prova essenzialmente riguarda l’impossibilità, o la possibilità, di concludere validamente il contratto senza il rispetto della forma scritta. Nel caso di specie il legislatore non ha richiesto genericamente la produzione di un documento dal quale risulta l’accordo tra impresa ausiliaria e ausiliata (così spingendo l’interprete verso la qualificazione in termini di forma ad probationem) ma, al contrario, ha imposto la produzione, al momento della partecipazione, del contratto in originale o copia autentica; in tal modo, seppur implicitamente, il codice ha dato per presupposto che l’accordo debba avere la forma scritta. Ragionando diversamente, e optando per la forma ad probationem, dovrebbe poi coerentemente concludersi che il contratto di avvalimento possa essere dimostrato anche con documenti scritti diversi dal contratto nel quale è stata consacrata la volontà delle parti ma ciò è in contrasto con il dato legislativo.<br />
In secondo luogo, pur non rinvenendosi nei rapporti in questione la presenza di una parte debole (trattandosi di rapporti che intervengono tra operatori qualificati e pubbliche amministrazioni), vi sono altre ragioni che impongono di orientarsi per la forma quale requisito di validità. La serietà e l’effettività dell’impegno assunto dall’ausiliario meglio possono essere accertati se a monte c’è un impegno sorto rispettando il requisito formale. La funzione di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell’atto – che per la dottrina giustificano la prescrizione della forma – ricorrono nel caso di specie a giustificare la scelta prima indicata. Con il contratto si responsabilizza l’ausiliario imponendo l’individuazione espressa degli obblighi che assume e contemporaneamente si dà alla stazione appaltante certezza di quelli che sono gli impegni effettivamente presi tra le parti proprio per evitare quelle elusioni alle regole sulla partecipazione alle gare tanto temute dalla dottrina.<br />
In terzo luogo la dottrina attualmente maggioritaria ritiene che nel dubbio la forma sia richiesta ad substantiam perché in tal senso si è orientato il legislatore nel (diverso) caso in cui le parti, ex art. 1352 c.c., hanno convenuto una certa forma senza specificare se per la validità o per la prova.<br />
In quarto luogo, a giudizio del Collegio, solo in questo modo possono meglio essere garantite le esigenze proprie della c.d. forma-contenuto di cui si dirà più avanti (§ 5.5.3).<br />
5.5. Particolarmente complessa è la tematica relativa all’oggetto del contratto di avvalimento, tematica quest’ultima che gioca un ruolo rilevante nella decisione della presente controversia.<br />
5.5.1. Occorre comprendere quando è sufficientemente determinato l’oggetto del contratto di avvalimento. In via generale, ai sensi dell’articolo 1346 c.c., l&#8217;oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Ai sensi dell’articolo 88 d.P.R. 207/2010 il contratto di cui all&#8217;articolo 49, comma 2, lettera f), del d. lgs. 163/2006 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, tra l’altro, l’oggetto del contratto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico. Dal confronto tra l’articolo 1346 c.c. e l’articolo 88 d.P.R. 207/2010 emerge che il regolamento al codice dei contratti, a differenza del codice civile, ha richiesto che l’oggetto del contratto di avvalimento sia determinato, e non anche solo determinabile, e individuato potendosi al riguardo trarre convincimento dall’aggettivo “specifico” utilizzato dall’articolo 88 d.P.R. cit. Tale diversità di disciplina tra il codice civile e la normativa in materia di appalti si giustifica in ragione della necessità di evitare l’elusione dei requisiti prescritti dalla legge di gara ricorrendo a dichiarazioni e contratti di avvalimento generici non rispondenti a quelle esigenze di serietà ed effettività prima indicate.<br />
5.5.2. In dottrina è molto discusso se la disciplina dell’avvalimento sia unica per tutte le tipologie di contratto di appalto oppure se debba essere differenziata a seconda del tipo di appalto. Per un verso, non v’è dubbio che l’art. 49 si riferisca in generale – fatte salve alcune previsioni specifiche come quella dettata al comma 6 oggetto peraltro di intervento da parte della Corte di Giustizia UE – a tutte le tipologie di appalto, laddove il successivo articolo 50 chiaramente è destinato esclusivamente agli appalti di lavori.<br />
Più complessa è invece la questione con riferimento al già citato articolo 88 perché questo, per la sua collocazione (parte II, titolo III), sembrerebbe esclusivamente destinato agli appalti di lavori. Per il collegio, tuttavia, l’art. 88, comma 1, d.P.R. cit. (e non anche i commi 2 e segg. che sono certamente riferiti agli appalti di lavori) deve essere riferito anche agli appalti di servizi e forniture perché, in caso contrario, verrebbe tradita l’idea ispiratrice del codice di individuare, per quanto possibile, una disciplina unitaria per lavori, servizi e forniture (la c.d. “merlonizzazione” degli appalti di servizi e forniture). Inoltre, sempre ragionando diversamente, paradossalmente si richiederebbe maggiore specificità nell’individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento relativo ai lavori e non nel caso di servizi e forniture ove la qualificazione, come è noto, avviene “in bando” (applicando gli artt. 41 e 42 Cod.) e deve essere dimostrata di volta in volta.<br />
5.5.3. Tutto ciò premesso, occorre ricordare che nella giurisprudenza, nel tempo si sono delineati diversi orientamenti.<br />
Per un primo orientamento, più rigoroso, è insufficiente la sola e tautologica riproduzione, nel testo dei relativi contratti, della formula legislativa della messa a disposizione delle &#8220;risorse necessarie di cui è carente il concorrente&#8221;, o espressioni equivalenti, con la conseguenza che è legittima l&#8217;esclusione dalla gara pubblica dell&#8217;impresa che abbia fatto ricorso all&#8217;avvalimento producendo un contratto che non contiene alcuna analitica e specifica elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati, atteso che l&#8217;esigenza di una puntuale analitica individuazione dell&#8217;oggetto del contratto di avvalimento, oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l&#8217;indeterminatezza (e l&#8217;indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali pubbliche, nella necessità di non consentire facili e strumentali aggiramenti del sistema dei requisiti di partecipazione alle gare (Cons. St., V, 30 novembre 2015 n. 5396; Cons. St., V, 23 settembre 2015 n. 4456; Cons. St., VI, 8 maggio 2014 n. 2365).<br />
A fronte di questo orientamento rigoroso nell’accertamento dell’oggetto del contratto, si è delineato un secondo indirizzo interpretativo per cui sarebbe possibile distinguere il c.d. avvalimento di garanzia da quello tecnico-operativo. Il primo, ossia l’avvalimento di garanzia, sarebbe “figura nella quale l&#8217;ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria a servizio dell&#8217;aggiudicataria ausiliata, ampliando così lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell&#8217;appalto” (Cons. St., III, 22 gennaio 2014 n. 594) e, per tale ragione, il relativo contratto non richiederebbe la specificazione delle risorse materiali, immateriali e gestionali concretamente messe a disposizione. Non occorrerebbe dunque che la dichiarazione negoziale costitutiva dell&#8217;impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale e, perciò, alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare con precisione, essendo sufficiente che da essa dichiarazione emerga l&#8217;impegno contrattuale della società ausiliaria a prestare ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, garantendo con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità (Cons. St., III, 4 novembre 2015 n. 5038).<br />
Nell’avvalimento operativo, invece, il contratto dovrebbe indicare specificamente tutte le risorse, ex art. 42 Codice Contratti, dell’impresa ausiliaria che vengono messe a disposizione dell’ausiliata.<br />
Per altro orientamento (C.G.A. 21 gennaio 2015 n. 35; poi seguito da Cons. St., III, 7 luglio 2015 n. 3390 e Cons. St., VI, 30 settembre 2015 n. 4544) sia nel c.d. avvalimento di garanzia sia in quello operativo va richiesta la specificità dell’oggetto del contratto. La distinzione tra avvalimento di garanzia e avvalimento operativo potrebbe utilmente descrivere delle circostanze in fatto ma non avrebbe appiglio giuridico. Se sotto un profilo squisitamente descrittivo è possibile rintracciare una diversità tra l’avvalersi dei requisiti di cui all’art. 41 codice e l’avvalersi dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 42 codice contratti, almeno allo stato, tutto ciò non dovrebbe tradursi in un differente regime giuridico mancando disposizioni che differenziano il grado di specificità dell’oggetto a seconda dell’una o dell’altra categoria. In secondo luogo, ‘allentando’ il requisito della specificità e determinatezza dell’oggetto nel caso di avvalimento dei requisiti economico-finanziari, oltre che compiere un’interpretazione non prevista dalla legge, si rischierebbe di compromettere quei requisiti di serietà ed effettività che sono stati certamente considerati dal legislatore nel momento in cui ha recepito le direttive comunitarie. In definitiva, come di recente già affermato, il c.d. avvalimento di garanzia “non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, che snaturerebbe l&#8217;istituto, in elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara, esibiti solo in modo formale, finendo col frustare anche la funzione di garanzia” (Cons. St., III, 22 gennaio 2014 n. 294; in termini analoghi Cons. St., III, 17 giugno 2014 n. 3057). Ciò si traduce nella necessità che nel contratto siano adeguatamente indicati, a seconda dei casi, il fatturato globale e l&#8217;importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara nonché, come specificato dalla dottrina (che non può essere citata ex art. 118, comma 3, disp.att. c.p.c.), gli specifici “fattori della produzione e tutte le risorse che hanno permesso all’ausiliaria di eseguire le prestazioni analoghe nel periodo richiesto dal bando”.<br />
A giudizio del collegio, tale ultima conclusione risulta coerente con la funzione che assolve la forma del contratto di avvalimento richiesta dall’articolo 49 Codice dei Contratti. Come è noto di recente nella dottrina civilistica è stata elaborata la nozione di forma-contenuto. Accedendo ad una nozione lata di forma del contratto, ed una volta richiamata la distinzione tra contenuto formale e contenuto sostanziale, per la dottrina esistono casi di nuovo formalismo che impongono nel documento contrattuale, “richiesto per lo più a fini di validità”, “una serie di elementi predeterminati dal legislatore”. In altri termini la forma non è solo il mezzo di manifestazione della volontà contrattuale ma anche “l’incorporazione di un contenuto minimo …. di informazioni che attraverso il contratto devono essere fornite”, evitando sovrapposizioni con la tematica della determinatezza o della determinabilità dell’oggetto.<br />
&nbsp;<br />
6. Indicate le questioni in tema di avvalimento, va affrontata la complessa problematica relativa all’utilizzabilità del potere/dovere di soccorso istruttorio nel caso di contratto di avvalimento incompleto o, addirittura, nullo per indeterminatezza dell’oggetto.<br />
Come è noto, il d.l. 90/2014 all’articolo 38 codice contratti ha aggiunto il comma 2 bis, stabilendo, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, la possibilità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, previo invito della stazione appaltante e dietro pagamento di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara. Sotto altro aspetto, sempre il d.l. 90/2014, ha aggiunto il comma 1 ter all’articolo 46 codice contratti estendendo l’applicazione delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 38, comma 2-bis, a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.<br />
Con specifico riferimento al contratto di avvalimento, soprattutto nella giurisprudenza di primo grado, si sono delineati diversi orientamenti.<br />
Per il primo di questi, l’articolo 46, comma 1 ter, codice contratti imporrebbe di utilizzare il soccorso istruttorio anche nei casi in cui la mancanza è relativa al contratto di avvalimento, essendo quest’ultimo destinato a fornire i c.d. requisiti speciali cui fa riferimento implicito il comma 1 ter più volte richiamato (T.A.R. Campania, Napoli, I, 10 luglio 2015 n. 3670).<br />
Per altro orientamento, invece, il soccorso istruttorio, anche dopo l’ampliamento operato dal d.l. 90/2014, non potrebbe essere utilizzato con riferimento al contratto di avvalimento perché quest’ultimo, lungi dall’essere un documento da allegare alla domanda per dimostrare il possesso di un requisito, è il presupposto per la partecipazione alla gara fornendo all’avvalente il requisito mancante (in questi termini proprio la sentenza appellata).<br />
Sotto tale aspetto va, in ultimo, ricordato che anche l’ANAC, con la determinazione 8 gennaio 2015 n. 1, nell’interpretare le novità introdotte ha affermato che il soccorso istruttorio ex d.l. 90/2014 “non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l’acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”. Per l’ANAC, la dichiarazione di avvalimento è “elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta” e per tale ragione anche il contratto di avvalimento è “funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal bando”. Il nuovo soccorso istruttorio, invece, potrebbe operare limitatamente all’ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell’offerta nonché nel caso di assenza degli altri adempimenti prescritti in ordine all’avvalimento.<br />
Venendo al caso di specie, interpretate le norme e considerata necessaria l’indicazione espressa dello stabilimento nell’oggetto del contratto, il contratto sarebbe indeterminato nel suo oggetto e, come già detto, nullo sotto il profilo civilistico per le ragioni prima indicate. Risulta chiaro dunque che l’impresa dovrebbe essere considerata priva del requisito, ossia la qualificazione nella categoria OS18A, e conseguentemente si pone il problema se la mancanza del predetto requisito sia “soccorribile” o meno.<br />
7. In sintesi le diverse questioni che, sotto il profilo teorico, si agitano in dottrina e giurisprudenza, nonché l’importanza che l’istituto dell’avvalimento ha assunto nelle procedure di evidenza pubblica, a giudizio del collegio, impongono la rimessione all’adunanza plenaria trattandosi di questioni di diritto che hanno dato luogo e possono dar luogo a contrasti giurisprudenziali. Accanto alle tematiche sopra delineate, risulta tra l’altro importante stabilire:<br />
1) se l’articolo 88 d.P.R. 207/2010 – nel richiedere che il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, l’oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico – riguarda unicamente la determinazione dell’oggetto del contratto (così legittimando anche interpretazioni di tipo estensivo) oppure, oltre all’oggetto, anche il c.d. requisito della forma-contenuto;<br />
2) se nell’ipotesi di categorie che richiedono particolari requisiti – come nel caso di specie risulta per la categoria OS18A – tali particolari requisiti debbano essere indicati in modo esplicito nel contratto di avvalimento oppure possano essere desunti dall’interpretazione complessiva del contratto;<br />
3) se l’istituto del soccorso istruttorio, come disciplinato dopo le novità introdotte dal d.l. 90/2014, possa essere utilizzato anche con riferimento ad incompletezze del contratto di avvalimento che, sotto un profilo civilistico, portano ad affermare la nullità del negozio per mancanza di determinatezza del suo oggetto.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, rimette il ricorso all’esame dell’Adunanza Plenaria.<br />
Manda alla Segreteria per la trasmissione del fascicolo e gli altri adempimenti di legge.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Antonino Anastasi, Consigliere<br />
Vincenzo Neri, Consigliere, Estensore<br />
Giuseppe Mineo, Consigliere<br />
Alessandro Corbino, Consigliere</div>
<p>&nbsp;</p>
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<tbody>
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<td style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td style="text-align: justify;"><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-19-2-2016-n-52/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2016 n.52</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-2-2016-n-122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-2-2016-n-122/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.122</a></p>
<p>Pres. Lamberti &#8211; Est. Fantini Sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie relative alla liquidazione dei beni di impresa in amministrazione straordinaria, anche se gli atti sono assunti dal Ministero 1. Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo – Impugnazione – Dies a quo – Conoscenza della valenza lesiva dell’atto. &#160; 2. Giurisdizione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-2-2016-n-122/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lamberti &#8211; Est. Fantini</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie relative alla liquidazione dei beni di impresa in amministrazione straordinaria, anche se gli atti sono assunti dal Ministero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Provvedimento amministrativo – Impugnazione – <em>Dies a quo</em> – Conoscenza della valenza lesiva dell’atto. &nbsp;</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &nbsp;– Amministrazione straordinaria d’impresa – Liquidazione beni &nbsp;– &nbsp;Lesione di diritti soggettivi&nbsp; – Giurisdizione G.O. – Sussiste – Anche per gli atti del Ministero.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di impugnazione di un provvedimento amministrativo, decorre dalla piena conoscenza dell’atto da censurare che si concretizza con la cognizione dei suoi elementi essenziali e, segnatamente, della sua portata dispositiva e della sua valenza lesiva, essendo tali elementi sufficienti a rendere il soggetto legittimato all’impugnativa e consapevole dell’incidenza dell’atto nella propria sfera giuridica. Infatti, mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività integra la sussistenza della condizione dell’azione, rimuovendo in tale modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto, invece la “conoscenza integrale” del provvedimento (come pure di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla <em>causa petendi</em> <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</p>
<p>2. Difetta la giurisdizione del Giudice Amministrativo sulle controversie concernenti atti lesivi di diritti soggettivi relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinarie, come disposto dall’art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999. Ove anche vengano in rilievo atti commissariali e del Ministero, gli stessi riguardano infatti il subprocedimento di liquidazione del complesso aziendale, rientrante nella cognizione del giudice ordinario.&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cons. St., V, 20 novembre 2015, n. 5292, Cons. St, IV, 6 ottobre 2015, n. 4642.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 00122/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00267/2013 REG.RIC.<br />
N. 00044/2014 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 267 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Gianpaolo Fiorletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Garcea, Michele Bromuri e Mario Rampini, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Bromuri in Perugia, Via del Sole, 8;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ope legis</em> dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia, Via degli Offici, 14;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>&#8211; Giulio Daniele Discepolo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Figorilli in Perugia, Via Bontempi, 1;<br />
&#8211; Italo Fabro;<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2014, proposto da:<br />
Gianpaolo Fiorletta, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Bromuri, Franco Garcea e Mario Rampini, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Bromuri in Perugia, Via del Sole, 8;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall&#8217;avv. Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliato in Perugia, Via degli Offici, 14;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>&#8211; Discepolo Giulio Daniele Comm.Straord. Meraklon Spa e Meraklon Yarn S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso l’avv. Andrea Scianaro in Perugia, Via Baglioni n. 10;<br />
&#8211; Neofil Terni Srl;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></div>
<p>&#8211; quanto al ricorso n. 267 del 2013:<br />
del decreto del Ministero Sviluppo Economico a firma del Direttore Generale 7 agosto 2012 e di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o consequenziale.<br />
&#8211; quanto al ricorso n. 44 del 2014:<br />
del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico in data 6 novembre 2013, di autorizzazione alla vendita della Meraklon Yarn S.r.l., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.<br />
&nbsp;<br />
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Giulio Daniele Discepolo;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2015 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>A) Con un primo ricorso (iscritto sub n. 267/2013 del R.G.) il sig. Fiorletta, nella qualità di (cessato) procuratore speciale di Meraklon S.p.a. e Meraklon Yarn S.r.l., nonché di titolare dell’intera partecipazione societaria di The Earth Holding S.r.l., proprietaria delle partecipazioni societarie delle predette società, riassume in questa sede il ricorso esperito dinanzi al T.A.R. del Lazio (che ha declinato la propria competenza per territorio con ordinanza 17 maggio 2013, n. 4072) per l’annullamento del decreto direttoriale del M.S.E. in data 7 agosto 2012, di autorizzazione al programma di cessione dei complessi aziendali in questione, in amministrazione straordinaria, presentato dal Commissario straordinario.<br />
Premette che con provvedimento in data 13 aprile 2011 il Tribunale di Terni ha nominato in via provvisoria commissario giudiziale delle due società l’avv. Discepolo, affidandogli la gestione, in sostituzione degli organi societari colpiti da misure interdittive; con successive sentenze nn. 13 e 14 in data 8 maggio 2011 il Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza. Il 18 luglio 2011 il Tribunale di Terni ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria delle società Meraklon e Meraklon Yarn, con designazione dello stesso avv. Discepolo quale commissario straordinario.<br />
Espone che inizialmente il commissario ha prospettato l’esistenza dei presupposti per il recupero dell’equilibrio economico delle due società e lo stesso Ministero, con nota del 5 luglio 2011, ha concordato in ordine alla sussistenza delle condizioni di riequilibrio aziendale quali presupposti per l’apertura della procedura conservativa. Anche il programma redatto dal Commissario straordinario in data 4 ottobre 2011 prefigura l’ipotesi della ristrutturazione dell’impresa, e non già della cessione dei complessi aziendali, tanto che non vengono indicate le modalità della cessione e quanto richiesto dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999.<br />
Aggiunge che, a seguito di diffida del ricorrente con nota del 14 dicembre 2012 il M.S.E. ha comunicato che con provvedimento in data 28 novembre 2012 era stato autorizzato l’avvio della procedura di vendita dei complessi aziendali con pubblicazioni di intenti a manifestare interesse; con successiva nota del 22 gennaio 2013 lo stesso Ministero ha trasmesso al ricorrente il decreto del D.G. in data 7 agosto 2012 di autorizzazione all’esecuzione del programma di cessione.<br />
Avverso detto provvedimento deduce i seguenti motivi di diritto :<br />
1) Violazione degli artt. 54, comma 3, e 59, comma 3, del d.lgs. n. 270 del 1999, assumendosi che il programma del 4 ottobre 2011 risulta depositato nella cancelleria dell’Ufficio fallimentare del Tribunale di Terni in data 5 marzo 2012, mentre non risulta adottato il provvedimento autorizzativo del programma; altrettanto deve dirsi per il programma del maggio 2012 che risulta depositato nella cancelleria del Tribunale di Terni il 25 settembre 2012, e dunque bene oltre i termini previsti dalla legge.<br />
2) Violazione degli artt. 56, commi 1 e 2, e 60, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999, nella considerazione che non sono esplicitate, nel programma del Commissario straordinario del maggio 2012, le ragioni giustificanti la modifica del programma inizialmente autorizzato; anzi il successivo programma ribadisce quanto enunciato nell’originario programma in ordine alle concrete prospettive di sviluppo delle due aziende, realizzandosi così le finalità conservative sottese al programma di ristrutturazione. Vi è dunque una contraddizione tra il programma, enucleante una situazione economica e finanziaria positiva, e l’intento di cessione dei cespiti aziendali.<br />
3)Violazione degli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 270 del 1999, in relazione alla tardiva nomina del Comitato di sorveglianza, avvenuta il 25 gennaio 2012, e dunque bene oltre il termine di cui all’art. 45 indicato in rubrica. Ciò incide sulla legittimità del programma del 4 ottobre 2011, che è stato autorizzato senza acquisire il prescritto parere del Comitato di sorveglianza, ma anche del provvedimento impugnato, atteso che il programma del maggio 2012, sostitutivo di un precedente programma, la cui approvazione richiedeva comunque il parere di organo non costituito, non poteva essere autorizzato.<br />
4) Eccesso di potere; violazione dell’art. 60 del d.lgs. n. 270 del 1999, nell’assunto che il termine di durata del programma sostitutivo o modificativo decorre in ogni caso dalla data di autorizzazione del primo programma. Nel caso di specie, dunque, il termine di cui all’art. 27, comma 2, decorre dalla data di autorizzazione del programma risalente al 4 ottobre 2011; al contrario, l’impugnato decreto ministeriale del 7 agosto 2012 fissa la decorrenza della durata del programma dalla data del provvedimento (appunto, 7 agosto 2012), in violazione del citato art. 60, comma 3. Non constando l’esistenza di una prima autorizzazione, applicando l’art. 57, comma 2, alla cui stregua il programma si intende comunque autorizzato se il Ministero non si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione, la decorrenza del programma sostitutivo deve ritenersi, al più, quella del 2 gennaio 2012, così che la scadenza non poteva oltrepassare il 2 gennaio 2013.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata con memoria di forma.<br />
Con successivo atto il sig. Fiorletta espone che in data 6 agosto 2013 il Commissario straordinario ha alienato il complesso aziendale di Meraklon S.p.a. in amministrazione straordinaria alla Beaulieu Fibres International Terni S.r.l. ed alla Beaulieu Immobiliare Italia S.r.l. (rispettivamente, alla prima l’azienda, ed alla seconda gli immobili); allega che dette vendite sono state impugnate dinanzi al Tribunale di Terni ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. n. 270 del 1999, contestando in questa sede le irregolarità inerenti il procedimento di vendita del complesso aziendale, mediante deduzione dei seguenti motivi aggiunti :<br />
5) Violazione del “regolamento per la presentazione di offerta irrevocabile di acquisto”, il cui art. 2 statuisce che il termine ultimo per il deposito dell’offerta è fissato per le ore 14:00 del giorno 22 gennaio 2013. In particolare, la società Bealieu International Group ha presentato offerta irrevocabile datata 21 gennaio 2013; a tale offerta ha fatto seguito l’”integrazione di offerta” del 29 gennaio 2013, nella quale la società Bealieu, dopo avere fornito informazioni sulla qualità e consistenza della propria attività industriale e chiarito di non avere avuto completa percezione della situazione economico-finanziaria e delle condizioni di indebitamento della società Meraklon, ha modificato l’offerta iniziale offrendo la somma di euro 250.000,00, e peraltro sottoponendo l’offerta alle condizioni elencate alla pagina 4 dell’offerta integrativa. In data 21 marzo 2013 Bealieu International Group ha formulato ulteriore proposta pari ad euro 1.080.000,00, precisando che l’importo di euro 830.000,00 era rappresentato dalla cessione pro-soluto in favore dell’Amministrazione straordinaria del credito vantato da Meraklon S.p.a. nei confronti di Meraklon Yarn. Le “integrazioni dell’offerta” successive al 22 gennaio 2013 hanno alterato la par condicio tra i soggetti interessati all’acquisto.<br />
6) Ulteriore violazione delle norme del regolamento risiede nelle modalità di formulazione dell’offerta del 21 gennaio 2013 per il tramite di due società di nuova costituzione di diritto italiano, laddove l’art. 3.1 del regolamento precisa che non è ammessa offerta per persone, società od enti da nominarsi.<br />
7) Violazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 270 del 1999, nel presupposto che il procedimento non abbia perseguito l’obiettivo di tutela dell’interesse dei creditori. In un anno di amministrazione straordinaria il valore dell’azienda di appartenenza di Meraklon S.p.a. è passato da 4,8 milioni ad un valore di stima pari a zero. Beaulieu International Group ha prima presentato un corrispettivo di 250.000,00 euro, poi elevato ad euro 1.080.000,00; in qualche misura la procedura di vendita si è tradotta in una trattativa privata.<br />
Il contratto di vendita del 6 agosto 2013 ha disatteso in toto i principi di tutela della massa creditoria che costituiscono requisiti ineludibili della procedura di amministrazione straordinaria disciplinata dal d.P.R. n. 270 del 1999. L’alienazione del cespite aziendale di Meraklon S.p.a., sostanzialmente senza corrispettivo, ha privato la società dell’unico bene patrimoniale idoneo ad assicurare i mezzi per soddisfare le pretese creditorie azionate nella procedura, escludendo che l’acquirente dell’azienda subentrasse nell’esposizione rappresentata dai debiti correlati alla gestione anteriore allo stato di insolvenza.<br />
Si è costituito in giudizio l’avv. Daniele Discepolo, in qualità di Commissario straordinario della Meraklon S.p.a. e della Meraklon Yarn S.r.l. in amministrazione straordinaria eccependo l’irricevibilità del ricorso, la sua inammissibilità per carenza di interesse e di legittimazione attiva del ricorrente, oltre che per genericità del ricorso, e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha altresì eccepito, nei propri scritti difensivi, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.<br />
B) Con un successivo ricorso (iscritto sub n. 44/2014 del R.G.) il sig. Fiorletta ha poi impugnato il provvedimento del M.S.E. del 6 novembre 2013, che ha autorizzato la vendita del complesso aziendale della Meraklon Yarn S.r.l. a Neofil Terni S.r.l. verso un corrispettivo di euro 10.000,00, e degli immobili ad un prezzo di euro 30.000,00, deducendo i seguenti motivi di diritto :<br />
8) Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione, allegando che in netta contraddizione con le prospettive di sviluppo aziendale si manifesta il programma di cessione dei complessi aziendali. Il mutamento del programma ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 270 del 1999, con previsione di vendita del complesso aziendale dell’impresa assoggettata alla procedura, presuppone il sopravvenire, nel corso della procedura, di eventi negativi radicalmente modificativi della situazione in essere al momento dell’apertura della procedura. Ne consegue che il vizio inficiante il decreto ministeriale del 7 agosto 2012 spiega i suoi effetti anche sul provvedimento del 6 novembre 2013. Ciò tanto più considerando le condizioni rovinose con cui è stata conclusa la vendita, senza perseguimento di alcun utile. Non sono state realizzate le finalità proprie della procedura, aventi natura conservativa.<br />
9) Eccesso di potere per illogicità manifesta dell’iter procedimentale finalizzato alla vendita del complesso aziendale di Meraklon Yarn S.r.l., nell’assunto che il decreto del 7 agosto 2012, presupposto per la vendita del complesso aziendale di Meraklon Yarn S.r..l., fissa la decorrenza della durata del programma alla data del provvedimento (7 agosto 2012), in violazione dell’art. 60, comma 3, atteso che il programma sostitutivo ha efficacia dalla data di autorizzazione del primo programma.<br />
Si sono costituiti anche in questo ricorso il Ministero dello Sviluppo Economico e l’avv. Daniele Discepolo, in qualità di Commissario straordinario, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso.<br />
C) All’udienza del 21 ottobre 2015 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1.- Deve essere anzitutto disposta, ai sensi dell’art. 70 del cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi iscritti <em>sub</em> nn. 267/2013 e 44/2014 del R.G., in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva.<br />
2. &#8211; Principiando dalla trattazione del ricorso iscritto <em>sub</em> n. 267/2013 del R.G., va anzitutto esaminata l’eccezione di irricevibilità concernente l’atto introduttivo, notificato in data 23 marzo 2013, ed argomentata dal Commissario straordinario nella prospettiva che a fare tempo dal 14 dicembre 2012 (data di comunicazione della nota prot. n. 0256068), od almeno dal 28 dicembre successivo (data di presentazione della domanda di accesso) il ricorrente aveva piena conoscenza del provvedimento di autorizzazione del piano di cessione e dell’avvio del procedimento di vendita dei complessi aziendali.<br />
L’eccezione è meritevole di positiva valutazione.<br />
Ed invero con la nota ministeriale del 14 dicembre 2012 il ricorrente ha avuto conoscenza dell’esistenza del provvedimento in data 7 agosto 2012, di autorizzazione all’esecuzione del programma di cessione dei beni aziendali, come pure dell’esistenza del successivo provvedimento in data 28 novembre 2012, autorizzante l’avvio della procedura di vendita con pubblicazione di inviti a manifestare interesse.<br />
Con istanza datata 28 dicembre 2012 il ricorrente ha chiesto l’accesso, tra l’altro, al predetto provvedimento ministeriale del 7 agosto 2012, di cui gli è stata ostesa copia con la nota in data 22 gennaio 2013.<br />
Ora, ai fini della valutazione della decorrenza del termine di impugnazione, la piena conoscenza del provvedimento è presuntivamente desunta da un coacervo di circostanze e di modalità da cui inferire, con sufficiente grado di certezza, che l’interessato ne abbia conoscenza; il che non coincide peraltro, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, con la conoscenza completa dell’atto, del suo testo e di tutti i suoi vizi, bensì con la conoscenza del suo contenuto essenziale, sì che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del cod. proc. amm. l’interessato sia in grado di coglierne la lesività (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2015, n. 5557).<br />
In altri termini, la piena conoscenza dell’atto da censurare si concretizza con la cognizione dei suoi elementi essenziali e, segnatamente, della sua portata dispositiva e della sua valenza lesiva, essendo tali elementi sufficienti a rendere il soggetto legittimato all’impugnativa, consapevole dell’incidenza dell’atto nella propria sfera giuridica, avendo egli la concreta possibilità di rendersi conto della lesività del provvedimento, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, scienza solo aggiuntiva che potrebbe valere unicamente ai fini della proposizione di eventuali motivi aggiunti (in termini Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre 2015, n. 5292).<br />
Si ha dunque “piena conoscenza” (il verificarsi della quale determina il <em>dies a quo</em> per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso) in caso di percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo, e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro lo stesso; ed infatti mentre la consapevolezza dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività integra la sussistenza della condizione dell’azione, rimuovendo in tale modo ogni ostacolo all’impugnazione dell’atto, invece la “conoscenza integrale” del provvedimento (come pure di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione, e quindi sulla <em>causa petendi</em> (in termini, ancora, Cons. Stat, Sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 4642).<br />
Applicando tali sedimentate coordinate ermeneutiche, è difficilmente contestabile la circostanza che il ricorrente abbia avuto piena conoscenza dell’impugnato provvedimento ministeriale 7 agosto 2012, di autorizzazione all’esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali, con la nota del M.S.E. prot. n. 0256068 del 14 dicembre 2012, conseguendone la tardività del ricorso introduttivo, esperito solamente il 23 marzo 2013.<br />
2. &#8211; Con i motivi aggiunti sono stati poi impugnati gli atti successivi al decreto del 7 agosto 2012 di autorizzazione all’attivazione della procedura di vendita del complesso aziendale sino alla stipulazione dei contratti di trasferimento dei cespiti aziendali in data 7 agosto 2013.<br />
I motivi aggiunti sono stati proposti prudenzialmente, specificandosi che le vendite sono state comunque impugnate dinanzi al Tribunale di Terni ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 270 del 1999, presentando peraltro delle irregolarità procedurali suscettibili di essere sindacate dal giudice amministrativo.<br />
Ritiene il Collegio che sui motivi aggiunti, esperiti avverso atti lesivi di diritti soggettivi relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, difetta la giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, trovando applicazione il chiaro disposto dell’art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999, alla cui stregua «contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale in confronto del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati». Ove anche vengano in rilievo atti commissariali e del Ministero, peraltro non specificamente enucleati, gli stessi riguardano infatti il subprocedimento di liquidazione del complesso aziendale, rientrante nella cognizione del giudice ordinario (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 20 novembre 2012, n. 9549; 2 luglio 2012, n. 6011; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 12 giugno 2012, n. 1512; Cass., Sez. Un., 27 maggio 2009, n. 12247).<br />
3. &#8211; Consegue da quanto esposto che il ricorso introduttivo iscritto <em>sub</em> n. 267/2013 del R.G. è irricevibile, mentre i motivi aggiunti sono inammissibili.<br />
4. &#8211; Procedendo ora alla disamina del ricorso n. 44/2014 del R.G., avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento ministeriale in data 6 novembre 2013, di autorizzazione alla cessione della Meraklon Yarn S.r.l. alla Neofil Terni S.r.l., ed il successivo atto di compravendita in data 25 novembre 2013, va rilevato che lo stesso è in parte inammissibile (od improcedibile) in quanto reitera (versosimilmente in una prospettiva di illegittimità derivata) le censure svolte avverso il decreto ministeriale autorizzativo del 7 agosto 2012, oggetto del ricorso (iscritto <em>sub</em> n. 267/2013 del R.G.), al presente riunito, e dichiarato irricevibile; il ricorso è egualmente inammissibile per difetto di giurisdizione nella parte in cui impugna l’atto di compravendita, anche contestando il valore non adeguato del corrispettivo pattuito, per le ragioni meglio sviluppate al punto <em>sub</em> 2) della presente motivazione, alla cui esposizione, per brevità, si rinvia.<br />
5. &#8211; In conclusione, il ricorso n. 44/2014 del R.G. è inammissibile per le differenziate ragioni ora esposte.<br />
6. &#8211; Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nell’importo fissato nel dispositivo.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così decide : a) riunisce i ricorsi; b) dichiara irricevibile il ricorso n. 267/2013 del R.G. ed inammissibili i relativi motivi aggiunti; c) dichiara inammissibile il ricorso n. 44/2014 del R.G.<br />
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio, liquidate in euro millecinquecento/00 (1.500,00) per ciascuna.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />
Massimo Santini, Primo Referendario</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
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<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-2-2016-n-122/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2257</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-2257/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2257</a></p>
<p>Pres. Di Nezza &#8211; Est. Vivarelli Sulla legittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria per interdittiva antimafia, anche in caso di commissariamento ex art. 32 D.L. 90/2014 Contratti della P.A. – Gare – Interdittiva antimafia – Revoca dell’aggiudicazione provvisoria – Legittimità – Art. 32 D.L. 90/2014 – Irrilevanza – Ragioni. La straordinaria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2257</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Nezza &#8211; Est. Vivarelli</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità della revoca dell’aggiudicazione provvisoria per interdittiva antimafia, anche in caso di commissariamento ex art. 32 D.L. 90/2014</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gare – Interdittiva antimafia – Revoca dell’aggiudicazione provvisoria – Legittimità – Art. 32 D.L. 90/2014 – Irrilevanza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La straordinaria e temporanea gestione dell’impresa, disposta dall’ ex. art. 32 D.L. n. 90/2014, è una misura temporanea disposta dal Prefetto per monitorare e sostenere l’impresa, finalizzata a consentire la prosecuzione dei contratti pubblici già stipulati e, in tal senso, impegna la S.A. alla prosecuzione. Ne consegue che detta misura non può essere invocata per contestare la revoca dell’aggiudicazione provvisoria (per interdittiva antimafia), non essendovi ancora alcun contratto stipulato da prescrivere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">N. 02257/2016 REG.PROV.COLL.<br />
N. 10561/2015 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Ter)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10561 del 2015, proposto da:<br />
La Cascina Global Service Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Gennaro Rocco Notarnicola, Michele Perrone, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;</p>
<div style="text-align: center;"><em>contro</em></div>
<p>Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, Via Bocca di Leone, 78;</p>
<div style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></div>
<p>Compass Group Italia Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio eletto presso Andreina Degli Esposti in Roma, Via G. Caccini, 1;</p>
<div style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva</em></div>
<p>della nota prot. n. A/3263 del 27.06.2015 di esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento del servizio di ristorazione aziendale e servizi accessori presso gli insediamenti RAI delle direzioni generali, centri di produzione e sedi regionali &#8211; n. gara 5656842 -lotto n. 4 &#8211; sedi regionali area sud.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana Spa e di Soc Compass Group Italia Spa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p><em>1.</em> Con Bando del 24/7/2014, la RAI s.p.a, ha indetto la procedura di gara avente ad oggetto il &#8220;Servizio di ristorazione aziendale e servizi accessori presso gli insediamenti Rai delle Direzioni Generali, Centri di Produzione e Sedi Regionali&#8221;.<br />
La licitazione era divisa nei seguenti distinti lotti:<br />
&#8211; Lotto n. 1 — &#8220;Direzione Generale e Centri di Produzione&#8221; comprendente gli insediamenti di Roma, Torino, Milano e Napoli indicati in Capitolato Tecnico;<br />
Lotto n. 2 — &#8220;Sedi Regionali Area NORD&#8221; comprendente le Sedi Regionali Rai per il Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste, per il Veneto &#8211; Venezia, per la Liguria -Genova;<br />
&#8211; Lotto n. 3 — &#8220;Sedi Regionali Area CENTRO&#8221; comprendente le Sedi Regionali Rai per l&#8217;Emilia Romagna &#8211; Bologna, per la Toscana &#8211; Firenze, per il Molise &#8211; Campobasso;<br />
&#8211; Lotto n. 4 — Sedi Regionali Area SUD&#8221; comprendente le Sedi Regionali Rai per la Puglia &#8211; Bari, per la Calabria — Cosenza, per la Sicilia &#8211; Palermo.<br />
La società odierna ricorrente ha preso parte alla menzionata procedura, concorrendo tuttavia esclusivamente all&#8217;aggiudicazione del 4° lotto in gara.<br />
Ad esito della seduta pubblica del 4 giugno 2015, la società ricorrente è risultata prima in graduatoria provvisoria relativamente al Lotto n. 4.<br />
II Prefetto di Roma ha adottato nei confronti del Gruppo Cascina l&#8217;informativa &#8220;interdittiva antimafia&#8221; con provvedimento del 22 giugno 2015 prot. 175305, comunicato alla RAI in pari data. Pertanto, con nota del 26 giugno 2015 la stazione appaltante ha disposto l&#8217;esclusione dalla gara della Cascina.<br />
L&#8217;esclusione ha comportato la modifica della graduatoria provvisoria del lotto 4, il cui primo posto è stato assegnato alla Compass, ed è stata comunicata alla Cascina, ai sensi dell&#8217;art. 79, comma 5 del d. lgs. 163/2006, lo stesso 26 giugno 2015.<br />
Con il ricorso in epigrafe la società La Cascina impugna tale provvedimento, deducendo:<br />
I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 97 Cost. Falsa applicazione dell&#8217;art. 94 del D.lgs. n. 159/2011. Violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell&#8217;azione amministrativa. Violazione degli art. 3 e 7 ss. L.241/2000;<br />
II. Violazione dell&#8217;art. 32 del D.L. 24/6/2014, n. 90 convertito in legge con L. 114 del 2014. Violazione del decreto prefettizio n.185626 del 2/7/2015. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e sviamento;<br />
III. Illegittimità derivata dei provvedimenti gravati dall&#8217;illegittimità dell&#8217;informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Roma. Violazione e falsa applicazione D.Lgs.vo 6.9.2011, n. 159 (in particolare degli artt. 84 comma 4, 91, 94, 95 e 96) in relazione agli artt. 353, 416 bis c.p. e 7 del d.l. n. 152 del 1991 convertito in legge con L n. 203 del 1991;Violazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà manifesta, travisamento di atti e fatti, illogicità, erroneità e difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta; Eccesso di potere per sviamento; Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 22, 24 e ss., I. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.;Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del D.M. Ministero Interno n. 415/1994;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 8 del D.P.R. n. 352 del 1992. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU; Violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost.; Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa; Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.<br />
Si sono costituiti Compass Group Italia Spa e Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana Spa chiedendo la reiezione del ricorso. Tutte la parti hanno depositato memorie e repliche.<br />
Con ordinanza collegiale n. 4721/2015 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Nella pubblica udienza odierna, dopo la discussione, la causa è trattenuta in decisione.<br />
<em>2. </em>Il ricorso poggia sostanzialmente sui seguenti motivi:<br />
&#8211; mancata comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 1. 241/90 e presunto difetto di istruttoria;<br />
&#8211; violazione dell&#8217;art. 32 d.l. 90/14 in punto di straordinaria e temporanea gestione dell&#8217;impresa;<br />
&#8211; illegittimità derivata in ragione delle censure già formulate dalla ricorrente avverso l&#8217;interdittiva antimafia in separato giudizio.<br />
In via preliminare, occorre precisare il perimetro del presente giudizio, onde sgombrare il campo da questioni e censure in questa sede inammissibili o irrilevanti.<br />
In primo luogo, nella presente controversia viene in rilievo non già l’esclusione adottata nel corso del procedimento, ma la revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria a favore dell&#8217;odierna ricorrente. Inoltre, sono in questa sede irrilevanti le vicende e gli atti successivi rispetto a quelli qui impugnati.<br />
Con riguardo, poi, alle censure sollevate in via derivata rispetto all’informativa antimafia, le medesime sono inammissibili, non essendo oggetto del presente ricorso la predetta informativa antimafia.<br />
Entrando nel merito del ricorso, con il primo motivo la Cascina censura il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione provvisoria per &#8220;radicale inosservanza del diritto di partecipazione al procedimento&#8221;. In particolare, ad avviso della ricorrente, la RAI avrebbe dovuto comunicare l&#8217;avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/90. In secondo luogo, la Cascina censura il provvedimento impugnato per difetto di motivazione ed istruttoria, deducendo l’illegittima condotta della RAI per avere disposto &#8220;la revoca dell&#8217;affidamento&#8221; senza alcuna valutazione della situazione di fatto, ma per effetto della pura e semplice conseguenza dell&#8217;informazione interdittiva del 22/6/2015, emessa dal Prefetto della Provincia di Roma.<br />
Il motivo è infondato in quanto, una volta ricevuta l&#8217;informativa inviata dal Prefetto con nota 22 giugno 20015, la RAI ha dovuto disporre, con atto vincolato, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria per la perdita dei requisiti soggettivi della Cascina in applicazione puntuale degli artt. 91 e 94 del d. lgs. 159/2011, cui la stessa è vincolata. Infatti, l&#8217;art. 91, co 1 d.lgs. 159/11 impone alle stazioni appaltanti di acquisire l&#8217;informazione antimafia proprio prima di approvare o autorizzare la stipula del contratto, operazione preclusa dal successivo art. 94 in caso di effettiva presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa accertati dal Prefetto. RAI ha pertanto operato applicando puntualmente le appena citate disposizioni, giacché, dopo aver aggiudicato l&#8217;appalto alla ricorrente, ha acquisito le informazioni previste dal d.lgs. 159/11, revocando l&#8217;affidamento in ragione dell&#8217; interdittiva emanata dal Prefetto di Roma il 22 giugno 2015. Le verifiche antimafia, peraltro, afferiscono al momento immediatamente antecedente alla stipula del contratto — e come tali sono limitate all&#8217;aggiudicatario, qualifica posseduta da La Cascina al momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti impugnati.<br />
La presenza di un&#8217;interdittiva antimafia, peraltro, rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 38, lett. m, d.lgs. 163/06, secondo cui sono esclusi dalle procedure selettive i soggetti &#8220;nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all&#8217;articolo 9, co. 2, lettera c), del decreto legislativo dell&#8217;8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all&#8217;articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248&#8221; incidendo sui requisiti di capacità generale dell&#8217;impresa, in quanto ne determina l&#8217;incapacità a contrarre ex art. 94 del D.Lgvo 159/2011. In ragione della descritta e vincolante normativa, come affermato da ultimo da Cons. Stato, n. 3653/2015, secondo il consolidato indirizzo del Giudice amministrativo, l&#8217;Amministrazione è esonerata dall&#8217;obbligo di comunicazione di cui all&#8217;art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 &#8211; relativamente all&#8217;informativa antimafia e ai successivi provvedimenti adottati nelle gare di appalto (esclusione; revoca; altro) &#8211; atteso che si tratta di procedimento intrinsecamente caratterizzato da profili di urgenza (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 2.3.2009, n. 1148; Cons. St, sez. VI, 7.11.2006, n. 6555).<br />
Senza poi considerare, come ampiamente argomentato da Cons. Stato Sez. IV, 12-01-2016, n. 67 , che “L&#8217;aggiudicazione provvisoria quale atto che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario della gara non costituisce provvedimento conclusivo del procedimento, facendo nascere in capo all&#8217;interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso. Pertanto detta aggiudicazione, al contrario di quella definitiva, è inidonea ad attribuire in modo stabile il bene della vita, ed alla Stazione appaltante è quindi riconosciuta la possibilità di procedere alla sua revoca o al suo annullamento ovvero, ancora, di non procedere affatto all&#8217;aggiudicazione definitiva. Ne consegue che l&#8217;adozione di un provvedimento di autotutela con riguardo all&#8217;aggiudicazione provvisoria, proprio in quanto atto endoprocedimentale, non richiede l&#8217;inoltro agli interessati di specifica comunicazione di avvio del procedimento e quindi non postula la loro partecipazione al relativo procedimento, essendo sufficiente la comunicazione del provvedimento finale. In altri termini, prima dell&#8217;aggiudicazione definitiva &#8211; non essendovi alcuna posizione consolidata dell&#8217;impresa concorrente &#8211; l&#8217;Amministrazione ben può provvedere anche in via implicita all&#8217;annullamento o alla revoca dell&#8217;aggiudicazione disposta in via provvisoria in favore di un concorrente, senza che sussista l&#8217;obbligo di attivare una specifica partecipazione procedimentale con quest&#8217;ultimo”.<br />
Nemmeno sussiste il lamentato vizio di eccesso di potere per difetto motivazione o carenza di istruttoria.<br />
E’ poi destituita di fondamento anche la censura relativa alla accennata violazione delle disposizioni della 1. 241/1990 in materia di autotutela, non essendo configurabile, da un lato, alcuno spazio di discrezionalità per la stazione appaltante, salve le diverse ed eccezionali ipotesi contemplate dall&#8217;art. 94, comma 3, del d. lgs. 159/2011 che qui non ricorrono perché non era ancora stato stipulato il contratto, e non essendo ipotizzabile, dall&#8217;altro, alcun legittimo affidamento dell&#8217;impresa aggiudicataria da preservare nella comparazione degli interessi contrapposti (cfr. Cons. St. sez. V, sez. VI, 7 novembre 2006, n. 6555).<br />
Con il secondo motivo di ricorso la Cascina deduce la violazione dell&#8217;art. 32 del D.L. n. 90/2014 e la violazione del decreto prefettizio del 02/07/2015, oltre che difetto di istruttoria e sviamento. In sintesi, la ricorrente contesta alla RAI di non avere tenuto in considerazione il provvedimento con il quale il Prefetto di Roma aveva disposto la misura della straordinaria e temporanea gestione dell&#8217;impresa, adottato ex art. 32 D.L. 90/2014.<br />
Il motivo, a prescindere dalla sua inammissibilità, inerendo a fatti e circostanze successive al provvedimento qui impugnato, è comunque infondato poiché la misura temporanea disposta dal Prefetto ai sensi dell&#8217;art. 32 D.L. n. 90/2014 (monitoraggio e sostegno dell&#8217;impresa) è una misura che impegna la stazione appaltante a proseguire i contratti pubblici in essere, tra cui non rientra quello qui in esame, non essendo stato ancora stipulato.<br />
<em>3.</em> Conclusivamente, il ricorso è infondato e va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in E. 2.000,00 sono poste a carico della ricorrente ed a favore per E. 1.000,00 ciascuna della Compass Group Italia Spa e Rai &#8211; Radiotelevisione Italiana Spa.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite complessivamente liquidate in E. 2.000,00, di cui E. 1.000,00 a favore di Compass Group Italia Spa e Rai ed E. 1.000,00 a favore di RAI Radiotelevisione Italiana Spa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Mario Alberto di Nezza, Presidente FF<br />
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore<br />
Anna Maria Verlengia, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
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<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear: both; text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2016-n-2257/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2016 n.2257</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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