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	<title>19/2/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/2/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.241</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-2-2013-n-241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-2-2013-n-241/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.241</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;affidamento diretto a società in house dell&#8217;attività di facchinaggio, nell&#8217;interesse di un&#8217;ASL 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Attività di facchinaggio nell’interesse di una ASL – Società in house – Affidamento diretto – E’ ammissibile. 2. Servizi pubblici –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-2-2013-n-241/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-2-2013-n-241/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.241</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Cocomile – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità dell&#8217;affidamento diretto a società in house dell&#8217;attività di facchinaggio, nell&#8217;interesse di un&#8217;ASL</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Attività di facchinaggio nell’interesse di una ASL – Società in house – Affidamento diretto – E’ ammissibile.	</p>
<p>2. Servizi pubblici – Servizi pubblici locali – ASL – Non è un Ente locale – Affidamento diretto a società in house del servizio di facchinaggio – Art.23-bis, d.l. n.112 del 2008 e art.4, d.l. n.138 del 2011 – Non si applicano.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ ammissibile l’affidamento diretto a società in house dell’attività di facchinaggio, posta in essere nell’interesse di una ASL, non ravvisandosi nella relativa decisione dell’ASL di procedere all’affidamento diretto a società in house del servizio di facchinaggio alcuna violazione dell’art. 3 comma 27, l. 24 dicembre 2007 n. 244.	</p>
<p>2. Una ASL non può essere qualificata come “ente locale” ai sensi dell’art. 4, d.l. n.138 del 2011, sicché sia l’art. 23-bis, d.l. n.112 del 2008, sia l’art. 4, d.l. n.138 del 2011, (peraltro, disposizioni ormai espunte dall’ordinamento giuridico) non possono applicarsi all’ipotesi di decisione di una ASL di procedere all’affidamento diretto a società in house del servizio di facchinaggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2011, proposto da Leader Service s.c. a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 82/A;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto in Bari, via M. Celentano, 27;<br />
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Adriana Shiroka, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sanitaservice ASL Ba s.r.l.;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda sanitaria Locale della Provincia di Bari n. 1357 del 15.7.2011 avente ad oggetto “Società “Sanitaservice ASL BA s.r.l.”. Adempimenti necessari all’avvio dell’attività. Affidamento Servizi”;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari n. 0713 del 15 aprile 2010 avente ad oggetto:“Costituzione della società Sanitaservice ASL BA s.r.l.”;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, della relazione del “Gruppo di lavoro per l’attivazione del progetto di sperimentazione gestionale mediante l’istituto dell’<i>in house providing</i>” allegata all’impugnata deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale<br />
&#8211; della Delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 745 del 5 maggio 2009;<br />	<br />
&#8211; della Delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 2477 del 15 dicembre 2009;<br />	<br />
&#8211; della Delibera della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 939 del 31 marzo 2010;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari n. 1086 dell’1.6.2010 con cui è stato nominato l’Amministratore Unico della Sanitaservice ASL Ba s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Direttore Generale della ASL Bari n. 2563 dell’1.12.2009 e n. 1352 del 9.7.2010 con cui è stato approvato e integrato lo statuto della Sanitaservice ASL Ba s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; delle deliberazioni della Giunta Regionale Pugliese nn. 587/2011, 588/2011 e 1471/2011;<br />	<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso ad oggi non conosciuto dalla ricorrente;<br />	<br />
e per la condanna della ASL Bari al risarcimento del danno patito;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari e della Regione Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 per le parti i difensori avv.ti Vito Petrarota, su delega dell’avv. Francesco Paolo Bello, Giovanni Vittorio Nardelli, su delega dell’avv. Giovanna Corrente, e Anna Bucci, su delega dell’avv. Adriana Shiroka;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>L’odierna ricorrente Leader Service s.c. a r.l. è azienda iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari sin dal 3.12.1999, operante nel campo dei servizi di portierato, pulizia, facchinaggio e logistica.<br />	<br />
Leader Service gestisce il servizio non continuativo di trasporto e facchinaggio presso le strutture sanitarie ed amministrative della ex AUSL BA/4 in proroga sino al 31.7.2011, in forza delle deliberazioni del Direttore Generale dell’ASL BA n. 648 dell’11.4.2011 e n. 815 del 29.4.2011.<br />	<br />
La società gestisce, altresì, il servizio di portierato presso le strutture amministrative e sanitarie della ex BA/4 in proroga sino al 30.9.2011 in virtù delle deliberazioni del Direttore Generale della ASL BA n. 648 dell’11.4.2011 e n. 993 del 27.5.2011.<br />	<br />
Mentre la proroga del servizio di portierato presso le strutture amministrative e sanitarie della ex BA/4 sino al 30.9.2011 veniva concessa con la delibera del Direttore Generale dell’ASL BA n. 993/2011 al fine di consentire all’Amministrazione resistente di riavviare il percorso della internalizzazione dei servizi, la proroga per il servizio di facchinaggio sino al 31.7.2011 veniva consentita con la delibera n. 648/2011 allo specifico fine di procedere alla indizione di nuova procedura di gara ad evidenza pubblica.<br />	<br />
Con la deliberazione n. 713 del 15.4.2010 l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari procedeva alla costituzione della società a capitale interamente pubblico “Sanitaservice ASL Ba s.r.l.” con la specifica intenzione di affidare alla stessa una serie di servizi in precedenza affidati a società esterne, tra cui la ricorrente, a seguito di regolari procedure ad evidenza pubblica.<br />	<br />
Con successiva deliberazione n. 1086 del 1° giugno 2010 l’Amministrazione resistente procedeva alla nomina dell’Amministratore Unico della neo costituita Sanitaservice ASL Ba s.r.l.<br />	<br />
Con la deliberazione n. 1352 del 9.7.2010 l’ASL Bari integrava e approvava lo statuto sociale della società <i>in house</i> già approvato con la deliberazione del Direttore Generale n. 2563 del 1° dicembre 2009.<br />	<br />
Nelle more della costituzione della società e degli adempimenti necessari per rendere operativa la stessa, interveniva la sentenza di questo T.A.R. n. 1898 del 17 maggio 2010.<br />	<br />
Tale pronuncia comportava un immediato arresto, da parte dell’Azienda Sanitaria Locale resistente, dell’avviato procedimento.<br />	<br />
Successivamente, interveniva anche la decisione della Corte Costituzionale n. 68/2011 che statuiva, con riferimento all’art. 25, comma 1 legge Regione Puglia n. 25/2007 (come sostituito dall’art. 30 legge regionale n. 4/2010), l’illegittimità costituzionale dell’imposizione dell’assunzione a tempo indeterminato del personale in carico al precedente affidatario del servizio.<br />	<br />
Nel contempo il giudice delle leggi rilevava come il comma 4 dell’art. 25 legge Regione Puglia n. 25/2007 (così come modificato dall’art. 30 legge regionale n. 4/2010) fosse illegittimo con riferimento all’assunzione del personale delle <i>società in house</i> “nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto senza alcuna forma selettiva”.<br />	<br />
In seguito alla pubblicazione della predetta sentenza, la ASL Bari con nota prot. n. 71507/UORI del 26.4.2011 a firma del Direttore Generale riattivava il procedimento.<br />	<br />
In modo particolare il Direttore Generale specificava la necessità di procedere all’internalizzazione per i servizi di pulizia, ausiliariato e portierato.<br />	<br />
Analoga attività veniva posta in essere dalla Regione Puglia che con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 587/2011, n. 588/2011 e n. 1471/2011 dettava disposizioni attuative della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011 in relazione all’art. 30 legge regionale n. 4/2010.<br />	<br />
Stante l’intento di procedere con la sperimentazione dell’internalizzazione per i soli servizi di pulizia, ausiliariato e portierato, la ASL Bari con le deliberazioni n. 648 del 11.4.2011 e n. 815 del 29.4.2011 comunicava alla Leader Service s.c. a r.l. la volontà di indire una nuova procedura di gara per il servizio di facchinaggio, prorogando alla stessa il contratto in essere sino al 31.7.2011.<br />	<br />
Con riferimento ai servizi di ausiliariato, pulizia e portierato, la ASL con la deliberazione del Direttore Generale n. 993 del 27.5.2011 statuiva l’affidamento in proroga sino al 30.9.2011 onde consentire di avviare successivamente la gestione operativa da parte della Sanitaservice ASL Ba s.r.l.<br />	<br />
Con la gravata deliberazione del Commissario Straordinario n. 1357 del 15.7.2011 la ASL Bari procedeva ad affidare in via diretta alla società <i>in house</i> Sanitaservice ASL Ba s.r.l. i servizi di ausiliarato, pulizia, portierato e facchinaggio per la durata di anni 6, salvo rinnovo alla scadenza.<br />	<br />
La società ricorrente impugnava in questa sede, tra i vari atti censurati, la deliberazione n. 713/2010 del Commissario Straordinario della ASL Bari di costituzione della società <i>in house</i> “Sanitaservice ASL Bari s.r.l.” e la deliberazione n. 1357/2011 di affidamento diretto dei servizi di ausiliariato, pulizia, portierato e facchinaggio alla suddetta società <i>in house</i> per la durata di 6 anni.<br />	<br />
Leader Service invocava, altresì, la condanna della ASL Bari al risarcimento del danno derivante da perdita di <i>chance</i>.<br />	<br />
Deduceva motivi così sinteticamente riassumibili:<br />	<br />
1) violazione di legge; violazione dell’art. 3, comma 27 legge n. 244/2007; violazione delle deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 745/2009 e 2477/2009; omessa istruttoria; difetto di motivazione; eccesso di potere; carenza di istruttoria; contraddittorietà ed illogicità manifesta; irragionevolezza: l’agire dell’Amministrazione resistente contrasterebbe con quanto previsto dalle D.G.R. n. 745/2009 e n. 2477/2009 e dall’art. 3, comma 27 legge finanziaria n. 244/2007 secondo cui le Amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; non rientrerebbe nelle finalità istituzionali della ASL l’espletamento del servizio di facchinaggio, di trasporto e di pulizia;<br />	<br />
2) violazione di legge; violazione delle deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 745/2009 e 2477/2009; violazione dell’art. 23 <i>bis</i> decreto legge n. 112/2008; violazione degli artt. 1, 3, 7 e 10 legge n. 241/1990; omessa istruttoria; difetto di motivazione in ordine alle ricadute sugli obblighi di contenimento della spesa per il personale; violazione del principio di economicità e dell’obbligo di copertura finanziaria; eccesso di potere; carenza di istruttoria; contraddittorietà interna ed illogicità manifesta; irragionevolezza: l’Amministrazione avrebbe agito in violazione dell’art. 23 <i>bis</i> decreto-legge n. 112/2008 (abrogato a seguito della consultazione referendaria del 12 giugno 2011) in forza del quale la scelta di procedere alla costituzione di una società <i>in house</i> cui affidare in via diretta un servizio pubblico deve avvenire sulla base di un provvedimento pubblico e motivato; nel caso di specie la contestata scelta della ASL Bari sarebbe viziata da difetto di motivazione e di istruttoria in quanto non verrebbe dato alcun rilievo alle ragioni di convenienza economica del progetto in esame; dagli atti di proroga del servizio in favore della ricorrente (cioè le deliberazioni n. 648/2011 e n. 815/2011) emergerebbe, inoltre, una volontà della ASL di procedere all’avvio di una nuova gara al termine della proroga; con gli atti gravati l’Amministrazione avrebbe sostanzialmente mutato orientamento, così revocando i precedenti atti senza per nulla motivare sulle ragioni della revoca; peraltro, si sarebbe proceduto alla internalizzazione dei servizi di facchinaggio sulla base di un elaborato redatto dalla stessa società <i>in house</i> affidataria in via diretta del servizio e quindi in situazioni di conflitto di interessi; il servizio di facchinaggio sarebbe sostanzialmente affidato alla controinteressata Sanitaservice ASL Bari s.r.l. senza alcuna corretta valutazione economico-finanziaria dell’operazione e senza il giudizio di compatibilità con i costi sostenuti in favore delle ditte esterne;<br />	<br />
3) violazione di legge; violazione della legge Regione Puglia n. 25/2007; violazione dell’art. 25 legge Regione Puglia n. 25/2007 e s.m.i. come modificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione art. 35, comma 3 dlgs n. 165/2001; erronea interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011; eccesso di potere; irragionevolezza; illogicità manifesta; violazione del principio di legalità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione: la scelta della ASL violerebbe quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 68/2011 in quanto con la gravata deliberazione n. 1357/2011 viene stabilito di utilizzare gli operatori addetti nei servizi oggetto di affidamento applicando la “clausola sociale” e quindi di stabilizzare il personale senza alcuna forma selettiva; viceversa, la procedure selettiva è imposta dalla Corte costituzionale con la menzionata sentenza n. 68/2011 relativa all’affidamento di servizi a società <i>in house</i>; conseguentemente, il <i>modus procedendi</i> della Amministrazione sanitaria sarebbe violativo dei principi sanciti dall’art. 97 Cost.<br />	<br />
Si costituivano l’Amministrazione sanitaria e l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.<br />	<br />
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.<br />	<br />
Quanto alla censura <i>sub</i> 1), va evidenziato che con sentenza n. 1573/2011 il Consiglio di Stato ha ritenuto il servizio di pulizia quotidiana dei locali strumentale al buon andamento di qualsivoglia Ente o ufficio pubblico.<br />	<br />
Conseguentemente, la citata decisione del Giudice amministrativo di seconda istanza ha affermato che l’attività (peraltro svolta, nella fattispecie all’attenzione di Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2011, n. 1573, proprio dalla odierna controinteressata Sanitaservice) di pulizia, ausiliariato e portierato delle strutture utilizzate dalla ASL è perfettamente coerente con lo scopo istituzionale dell’Ente costituente e quindi suscettibile di legittimo affidamento diretto a società <i>in house</i>.<br />	<br />
Analogo ragionamento (<i>i.e.</i> ammissibilità dell’affidamento diretto a società <i>in house</i>) deve ritenersi estensibile anche all’attività di facchinaggio oggetto del presente contenzioso, non sussistendo alcuna diversità sostanziale tra tale attività (posta in essere sempre nell’interesse della ASL) e quella (di pulizia, ausiliariato e portierato delle strutture utilizzate dalla ASL) oggetto della citata sentenza di Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2011, n. 1573.<br />	<br />
Non è, quindi, ravvisabile nella censurata decisione dell’ASL di procedere all’affidamento diretto a società <i>in house</i> del servizio di facchinaggio alcuna violazione dell’art. 3, comma 27 legge 24 dicembre 2007, n. 244 (secondo cui “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E’ sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l’assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito dei rispettivi livelli di competenza.”).<br />	<br />
Rientra, dunque, nell’ambito delle scelte discrezionali dell’Amministrazione (non sindacabili in sede giurisdizionale in quanto non inficiata da illegittimità macroscopica) la decisone di gestire in regime <i>in house</i> il servizio di facchinaggio strumentale all’attività istituzionale della ASL.<br />	<br />
Per quanto concerne la doglianza <i>sub</i> 2) relativa alla asserita violazione del regime di cui all’art. 23 <i>bis</i> decreto legge n. 112/2008, va sottolineato che detta disposizione (peraltro avente ad oggetto i servizi pubblici locali di rilevanza economica) è stata abrogata a seguito della consultazione referendaria del giugno 2011.<br />	<br />
Veniva, quindi, introdotta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con l’art. 4 decreto legge n. 138/2011 (successivamente dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 199/2012).<br />	<br />
In ogni caso, deve essere rimarcato che sia l’art. 23 <i>bis</i> decreto legge n. 112/2008 (abrogato dal referendum e la cui asserita violazione costituisce l’oggetto della censura <i>sub</i> 2) sia l’art. 4 decreto legge n. 138/2011 (dichiarato incostituzionale) si riferiscono ai “servizi pubblici locali” gestiti da “enti locali”.<br />	<br />
Nel caso di specie, invece, viene in rilievo un servizio pubblico gestito dalla ASL che evidentemente non si può qualificare “ente locale” ai sensi dell’art. 4 decreto legge n. 138/2011.<br />	<br />
Ne consegue che sia l’art. 23 <i>bis</i> decreto legge n. 112/2008 sia l’art. 4 decreto legge n. 138/2011 (disposizioni ormai espunte dall’ordinamento giuridico) non possono comunque applicarsi alla presente fattispecie.<br />	<br />
Inoltre, ritiene questo Giudice che la valutazione effettuata dalla Amministrazione sanitaria nella gravata deliberazione n. 1357/2011 (peraltro ampiamente motivata sul punto; cfr. altresì relazione del gruppo di lavoro allegata alla deliberazione n. 713/2010) in ordine alla convenienza del modello <i>in house</i> rispetto all’ipotesi di esternalizzazione del servizio <i>de quo</i> mediante gara pubblica afferisce al merito dell’azione amministrativa e non è, pertanto, sindacabile in sede giurisdizionale, in quanto non risulta viziata da errori macroscopici.<br />	<br />
Infine, anche la censura <i>sub</i> 3) deve essere disattesa.<br />	<br />
Relativamente alla contestazione circa la pretesa violazione, da parte della ASL resistente, dei principi sanciti dalla sentenza costituzionale n. 68/2011, va rilevato che la società ricorrente non ha alcun interesse sul punto.<br />	<br />
Premesso che, per le ragioni in precedenza manifestate, non è censurabile, da parte della società ricorrente, la scelta della ASL di procedere alla internalizzazione in favore della controinteressata del servizio di facchinaggio, l’eventuale omessa applicazione dei principi operanti in tema di “clausola sociale” (sanciti dalla Corte costituzionale nella menzionata decisione) da parte di Sanitaservice ASL Ba s.r.l. costituisce vicenda puramente interna alla controinteressata, rispetto alla quale Leader Service è totalmente estranea e dal cui ipotetico positivo apprezzamento da parte di questo T.A.R. non potrebbe ricavare alcuna utilità concreta ed attuale.<br />	<br />
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Essendo stata riscontrata la legittimità dei provvedimenti gravati, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dalla società ricorrente.<br />	<br />
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-2-2013-n-241/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.146</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-146/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-146/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-146/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.146</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. T. Aru Sud Company Srl, Turistica Belvedere Srl, Abamar Srl (avv. C. Castelli) c/ il Comune di Pula (avv. ti P. Croce e A. Cannas) sui vincoli imposti al Comune in sede di determinazione della tariffa TARSU 1. Imposte e tasse – TARSU – Regolamento TARSU</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-146/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-146/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.146</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. T. Aru<br /> Sud Company Srl, Turistica Belvedere Srl, Abamar Srl (avv. C. Castelli) c/ il Comune di Pula (avv. ti P. Croce e A. Cannas)</span></p>
<hr />
<p>sui vincoli imposti al Comune in sede di determinazione della tariffa TARSU</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Imposte e tasse – TARSU – Regolamento TARSU – Motivazione – Necessità	</p>
<p>2. Imposte e tasse – TARSU – Regolamento TARSU – Tariffa – Determinazione &#8211; Vincoli	</p>
<p>3. Imposte e tasse – TARSU – Regolamento TARSU – Tariffa – Determinazione &#8211; Vincoli	</p>
<p>4. Imposte e tasse – TARSU – Regolamento TARSU – Tariffa – Determinazione &#8211; Vincoli</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittima la deliberazione consiliare di approvazione del regolamento TARSU che non contiene una motivazione idonea a consentire il controllo, in primo luogo degli stessi amministrati e poi del giudice competente, sull’esercizio del potere discrezionale che la legge attribuisce in questa materia agli enti locali 	</p>
<p>2. Ai fini della determinazione della tariffa della TARSU, l’amministrazione comunale ha l’obbligo, anche nell’ottica di un rapporto di effettiva e leale collaborazione con gli amministrati nella richiesta contribuzione allo svolgimento di un servizio essenziale, di pervenire a una quantificazione del tributo nella misura il più aderente possibile alla reale produttività dell’utenza	</p>
<p>3. In sede di determinazione della tariffa della TARSU, costituisce elemento di necessaria valutazione la ricerca di una equa proporzione tra l’effettiva capacità di produzione dei rifiuti della singola utenza e il costo ad essa addebitato, cercando di confinare a ipotesi residuali l’applicazione di criteri presuntivi e di mera approssimazione, quali appunto quelli dettati dalla “comune esperienza”	</p>
<p>4. Ai fini della determinazione della tariffa della TARSU, l’esigenza di ripartire tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, il costo dello smaltimento dei rifiuti non può risolversi nello scaricare immotivatamente su queste ultime, in assenza di argomentazioni sorrette da un minimo di attività di accertamento, costi che proporzionalmente incidono pesantemente sul loro volume di affari</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 453 del 2004, proposto da:<br />
Sud Company Srl, Turistica Belvedere Srl, Abamar Srl, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Carlo Castelli, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Farina n. 44; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Pula, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Croce&#8217;, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Andrea Cannas, via Dante n. 19; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; della delibera del Commissario Straordinario del Comune di Pula n. 18 del 21.1.2004, di modifica degli artt. 7 e 11 e di introduzione dell’ art. 17 bis nel Regolamento per l’applicazione della Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato c<br />
&#8211; della delibera del Commissario Straordinario del comune di Pula n. 24 del 26.1.2004, concernente la determinazione delle tariffe per la TARSU relativa all’anno 2004;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente ed inerente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pula;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Le società ricorrenti gestiscono, con attività a carattere stagionale (non più di 6 mesi all’anno), alcuni alberghi siti nel territorio comunale di Pula.<br />	<br />
Per l’attività svolta le stesse società sono soggette al pagamento, in favore del Comune di Pula, della TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) ex D. L.gvo n. 507/1993.<br />	<br />
Sennonché, con i provvedimenti impugnati, il commissario straordinario del Comune di Pula ha introdotto significative modifiche alle tariffe per l’anno 2004. <br />	<br />
In particolare:<br />	<br />
con delibera n. 18 del 21.1.2004 ha modificato l’articolo 11 del regolamento comunale TARSU, abrogando la prevista riduzione del 30% della tariffa ordinaria per “i locali non adibiti a abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore ai 6 mesi dell’anno risultante dalla licenza…per l’esercizio dell’ attività svolta” .<br />	<br />
con delibera n. 24 del 26.1.2004 ha aumentato le tariffe della TARSU per l’anno 2004 per le diverse classi.<br />	<br />
Avverso tali provvedimenti le ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:<br />	<br />
difetto di motivazione (sia con specifico riferimento agli art.65 e 69 del D.Lgvo n. 507/1993, sia con riguardo al principio generale di cui l’articolo 3 della legge n. 241/1990): in quanto, da un lato, senza alcuna precisazione in ordine alle ragioni che ne hanno determinato la necessità, è stata eliminata la riduzione della tariffa per le attività stagionali, dall’altro, del pari senza alcuna motivazione in ordine alla congruenza tra la natura dell’attività economica considerata e la finalità di copertura dei costi, sarebbe stato stabilito un ingiustificato incremento delle tariffe;<br />	<br />
difetto di motivazione: avuto riguardo al fatto che l’incremento operato a carico degli alberghi si rivela ingiustificatamente superiore a quello relativo alle attività di ristorazione e a quello relativo ai grandi magazzini, malgrado il parametro di produttività dei rifiuti di cui all’art. 9 del Reg. TARSU attribuisca a queste ultime attività il parametro 33 e a quelle alberghiere il parametro 32;<br />	<br />
Eccesso di potere: in quanto nel disporre i predetti aumenti non si sarebbero operate le necessarie distinzioni tra le diverse tipologie di alberghi (ad es. con o senza ristorante, stagionali o non stagionali ecc.) di cui invece si sarebbe dovuto tenere conto;<br />	<br />
Travisamento dei fatti: in quanto non si sarebbe considerato che le analisi di mercato eseguite sulle presenze turistiche del 2003 hanno evidenziato, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione comunale, un decremento (e non un incremento, come affermato dal Comune di Pula) del flusso turistico;<br />	<br />
Violazione di legge: in quanto gli aumenti in questione sono stati disposti oltre il termine del 31 ottobre dell’anno precedente previsto dall’art. 69, comma 1, del D. Lgvo n. 50/1999.<br />	<br />
Di qui la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, con favore delle spese.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Pula che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2013, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va innanzi tutto evidenziato che, relativamente all’impugnativa in questione, sussiste senz’altro la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la determinazione delle tariffe costituisce esercizio di un potere autoritativo e la controversia verte non sulla spettanza o meno dell’obbligo tributario in ragione dei suoi presupposti contributivi ma, esclusivamente, sulla legittimità dei criteri di carattere generale deputati alla commisurazione dei relativi importi, che si trovano esteriorizzati in un atto di carattere autoritativo (cfr. Tar Sardegna, Sez. II, n. 411 del 11 marzo 2008; TAR Abruzzi, Pescara, n. 643 del 30 novembre 2011; TAR Calabria, sede Catanzaro, sez. II, 8 marzo 2011, n. 340, TAR Sicilia, sede Palermo, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 2017, TAR Campania, sede Napoli, sez. II, 24 settembre 2009, n. 5047).<br />	<br />
Può quindi passarsi all’esame del merito della causa.<br />	<br />
Come esposto in narrativa, le ricorrenti contestano la legittimità della tariffa TARSU determinata dal Commissario straordinario del Comune di Pula con le delibere impugnate.<br />	<br />
In relazione a tale impugnazione il ricorso si rivela fondato nei termini di cui appresso.<br />	<br />
L’art. 65, comma 2°, del D.Lgvo 15 novembre 1993 n. 507, stabilisce che “Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l&#8217;anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.<br />	<br />
Il successivo art. 69 del medesimo testo normativo precisa che “Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”.<br />	<br />
In applicazione di tali principi la giurisprudenza amministrativa ha più volte sottolineato l’importanza dell’obbligo di motivazione, in materia di imposte (T.A.R. Lombardia sez. I, Milano, 10 giugno 1998 n. 1430).<br />	<br />
Ciò sul presupposto che una motivazione congrua e comprensibile in questa materia assicura il controllo, in primo luogo degli stessi amministrati e poi del giudice competente, sull’esercizio del potere discrezionale che la legge attribuisce in questa materia agli enti locali (Tar Sardegna 24.8.2000 n.787).<br />	<br />
Deve peraltro rilevarsi che, sempre secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la concreta determinazione di tale tariffa da parte dell’amministrazione comunale, in quanto espressione di ampia discrezionalità amministrativa, resta di massima sottratta al sindacato dell’organo giurisdizionale se non per il caso di vizi di eccesso di potere legati a profili di irragionevolezza e illogicità.<br />	<br />
Sennonché proprio la predetta esigenza di consentire al giudice amministrativo di valutare, in relazione ad un profilo assai delicato della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, le ragioni della scelta operata, impone, in punto di motivazione, di precisare secondo quali criteri l’amministrazione ritiene di addivenire alla quantificazione delle somme dovute dai cittadini.<br />	<br />
Costituisce invero un elemento di necessaria valutazione, da parte dell’ente pubblico, nella determinazione della tariffa TARSU, la ricerca di una equa proporzione tra l’effettiva capacità di produzione dei rifiuti della singola utenza e il costo ad essa addebitato, cercando di confinare a ipotesi residuali l’applicazione di criteri presuntivi e di mera approssimazione, quali appunto quelli dettati dalla “comune esperienza”.<br />	<br />
S’impone infatti all’amministrazione comunale, anche nell’ottica di un rapporto di effettiva e leale collaborazione con gli amministrati nella richiesta contribuzione allo svolgimento di un servizio essenziale, un particolare impegno volto ad una quantificazione del tributo nella misura il più aderente possibile alla reale produttività dell’utenza.<br />	<br />
Con la conseguenza che l’esigenza di ripartire tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, il costo dello smaltimento dei rifiuti non può risolversi nello scaricare immotivatamente su queste ultime, in assenza di argomentazioni sorrette da un minimo di attività di accertamento, costi che proporzionalmente incidono pesantemente sul loro volume di affari.<br />	<br />
Orbene, alla luce delle anzidette argomentazioni, l’eliminazione della prevista riduzione del 30% della tariffa ordinaria per i locali non adibiti a abitazione ed aree scoperte, nell’ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore ai 6 mesi dell’anno, senza alcuna motivazione comporta, in particolare per le strutture alberghiere, in assenza di accertamenti istruttori volti a dimostrare l’effettiva necessità dell’ulteriore aggravamento del costo di smaltimento dei rifiuti nei confronti di tali utenze, un difetto di motivazione dell’impugnato atto tariffario.<br />	<br />
L’eliminazione tout court di tale riduzione, infatti, che teneva ragionevolmente conto del limitato periodo di esercizio (e dunque di produzione di rifiuti) delle attività stagionali, è avvenuto, attraverso la modifica (rectius: sostituzione) dell’art. 11 del Regolamento comunale, senza la benché minima indicazione delle sopravvenute ragioni che hanno indotto il Commissario straordinario alla suddetta decisione.<br />	<br />
L’unica motivazione che accompagna tale deliberazione, infatti, è la seguente:<br />	<br />
“Premesso…che si rende necessario modificare il succitato Regolamento…”<br />	<br />
Non vi è dunque chi non veda, in siffatta determinazione, una palese violazione dell’obbligo di motivazione sopra esplicitato.<br />	<br />
Di qui, senza necessità di ulteriori argomentazioni, l’illegittimità della delibera del Commissario straordinario n. 18 del 21.1.2004.<br />	<br />
Ma anche la seconda delibera impugnata, la n. 24 del 26.1.2004 è affetta dalla medesima carenza motivazionale.<br />	<br />
Le rilevanti differenze introdotte tra locali ad uso abitativo, locali adibiti ad uso magazzino, campeggi e locali ad uso alberghiero, infatti, finiscono per sganciare le diverse tipologie di tariffa dalla effettiva capacità di produzione di rifiuti delle diverse tipologie di utenze, per ricollegarle ad altri, peraltro neppure esplicitati, criteri di ripartizione.<br />	<br />
Ed invero &#8211; tenuto conto della totale assenza di una motivazione che illustri i criteri utilizzati nella rideterminazione delle tariffe &#8211; una simile differenza di trattamento appare del tutto illogica e, conseguentemente, illegittima, non consentendosi, a causa dell’anzidetta carenza di approfondimenti istruttori, il sopracitato controllo giurisdizionale sulla legittimità delle scelte operate dall’amministrazione comunale.<br />	<br />
Di qui, pertanto, con rilievo assorbente rispetto alle ulteriori censure, l’accoglimento del contestato difetto di motivazione delle delibere commissariali impugnate, con conseguente annullamento nei sensi di cui sopra e ai fini delle nuove determinazioni che il comune dovrà assumere previa indagine sulla reale potenzialità di produrre rifiuti da parte delle strutture alberghiere stagionali situate nel territorio comunale.<br />	<br />
Sussistono peraltro giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-146/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.146</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.145</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-145/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-145/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-145/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.145</a></p>
<p>Pres. ed Est. F. Scano I.T.A.S. S.r.l. (avv. ti E. Garofano, R. Ravasio, Pani e Spano) c/ Comune di Teulada (avv. ti M. Barberio e S. Porcu) 1. Giurisdizione e competenza – In materia di espropriazione per p.u. – Espropriazione illegittima – Criterio di riparto 2. Espropriazione per p.u. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-145/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-145/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.145</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. F. Scano<br /> I.T.A.S. S.r.l. (avv. ti E. Garofano, R. Ravasio, Pani e Spano) c/ Comune di Teulada (avv. ti M. Barberio e S. Porcu)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – In materia di espropriazione per p.u. – Espropriazione illegittima – Criterio di riparto	</p>
<p>2. Espropriazione per p.u. – Utilizzazione sine titulo – Effetto acquisitivo – Non si realizza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di espropriazione per p.u., le controversie in cui si fa questione di attività di ingerenza e trasformazione di un bene privato conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, e quindi espressione di un potere autoritativo, rientrano nella giurisdizione amministrativa, a prescindere dalla circostanza che il relativo procedimento ablatorio sia o meno sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia o meno caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi; per contro sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l’utilizzazione della proprietà privata avvenga in via di mero fatto – perché manca il vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di p.u. – ovvero inizi in un momento in cui la P.A. ha già perduto ogni potere ablatorio per la sopravvenuta inefficacia della pubblica utilità	</p>
<p>2. Il completamento dell’opera pubblica e l’irreversibile trasformazione del bene sine titulo non determinano alcun effetto acquisitivo della proprietà in capo alla P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 730 del 2001, proposto da:<br />
I.T.A.S. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Garofano e Roberta Ravasio, con domicilio eletto presso lo studio legale degli avv. Pani e Spano in Cagliari, via Cavalcanti N. 1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Teulada, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mauro Barberio in Cagliari, via Garibaldi N. 105; 	</p>
<p align=center>per l’accertamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dell’occupazione illegittima e/o abusiva mediante realizzazione di opere pubbliche su aree di proprietà della ricorrente, site nel Comune di Teulada, comportanti accessione invertita dei terreni occupati a favore dell&#8217;Ente pubblico;<br />	<br />
nonché per la condanna del Comune al risarcimento dei danni connessi alla perdita della proprietà. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune del Teulada;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Riferisce la ricorrente, I.T.A.S. S.r.l., di aver acquistato nel 1981 un’area, di superficie inferiore a 3 ettari, sita nel Comune di Teulada, distinta in Catasto al Foglio 6, mappali 1 (are 32,10) e 3 (ha 2.44.65).<br />	<br />
Una parte di tali terreni, per una superficie complessiva di circa 2000 mq, è stata interessata da due procedure espropriative avviate, in sequenza, dal Comune di Teulada per la realizzazione della strada vicinale Campionna (mappale 3) e della strada di collegamento tra la via Regina Margherita e la via Cagliari (mappale 1).<br />	<br />
In particolare, con deliberazione n. 61 del 12 ottobre 1989 il consiglio comunale dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza della prima opera, fissando altresì la data dell’1 novembre 1994 per la definizione dell’esproprio. Inoltre, con provvedimento n. 5 del 29 maggio 1990 il Sindaco decretava l’occupazione d’urgenza di una parte (1675 mq) del terreno della I.T.A.S. e il 26 aprile 1990 seguiva l’immissione nel possesso. <br />	<br />
Con riferimento invece alla strada di collegamento, la Giunta comunale ne dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con delibera n. 584 del 21 dicembre 1995, stabilendo il termine del marzo 1998 per il completamento delle espropriazioni. In data 15 novembre 1996, il Comune, in esecuzione del decreto di occupazione n. 29/1996, si immetteva nel possesso di una porzione (di 272 mq) dell’area di proprietà della I.T.A.S; la superficie complessiva occupata risultava quindi di (1675+272) 1947 mq.<br />	<br />
Nessuno dei due procedimenti si è concluso con la tempestiva adozione del decreto di esproprio con la conseguenza che i provvedimenti dichiarativi della pubblica utilità delle opere sono divenuti inefficaci.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 10 maggio 2001 e depositato il 5 giugno 2001, la I.T.A.S. ha esposto che l’area di sua proprietà è stata irreversibilmente trasformata a seguito della realizzazione delle opere pubbliche e ha chiesto che, previo accertamento dell’occupazione illegittima e del verificarsi dell’accessione invertita, il Comune di Teulada venga condannato a risarcire “il danno per la perdita della proprietà del terreno, per il deprezzamento delle aree residuali circostanti e per il soprassuolo asportato, danno da liquidare in somma determinanda mediante consulenza tecnica d’ufficio”. <br />	<br />
La causa è stata spedita, per la prima volta, in decisione alla pubblica udienza del 4 maggio 2011.<br />	<br />
La Sezione, con ordinanza collegiale n. 522/2011, ha respinto la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio e ordinato all’Amministrazione espropriante di produrre gli atti del procedimento, fissando, per il proseguo della trattazione, l’udienza del 3 maggio 2012.<br />	<br />
Visto l’inadempimento del Comune, il Collegio ha reiterato la richiesta istruttoria con ordinanza n. 505/2012, rinviando la causa alla pubblica udienza del 30 gennaio 2013.<br />	<br />
Con memoria del 16 novembre 2012, si è costituito in giudizio il Comune intimato, depositando i documenti richiesti e concludendo per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con successiva memoria, depositata il 29 dicembre 2012, il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Giudice e l’inammissibilità della domanda risarcitoria, insistendo per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Nessuna replica è stata depositata dalla società ricorrente. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2013, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br />	<br />
Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione sul difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente.<br />	<br />
A dire del Comune, nella fattispecie in esame, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario perché, in materia di accessione invertita, il comportamento della P.A. incide su posizioni di diritto soggettivo. A sostegno dell’eccezione, richiama la recente sentenza delle SS.UU. n. 832 del 23 gennaio 2012.<br />	<br />
L’eccezione è infondata.<br />	<br />
Il Collegio ben sa che in passato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di espropriazioni per pubblica utilità era tutt’altro che di agevole identificazione, soprattutto con riferimento alle fattispecie in cui la giurisprudenza configurava la c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva). L’incertezza derivava dai contrastanti orientamenti seguiti dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, e ancor prima dalle difficoltà di interpretazione delle norme sulla giurisdizione, e in particolare dell’art. 7 della L. 205/2000 e dell’art. 53 del D.P.R. 327/2001 (T.U. degli Espropri).<br />	<br />
Il contrasto è stato superato con l’ultimo intervento della Corte Costituzionale, che ha delineato con precisione il quadro delle competenze giurisdizionali in materia di espropri. <br />	<br />
La Corte, tra l’altro, ha chiarito che “deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a comportamenti (di impossessamento del bene altrui) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di comportamenti posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto” (Corte Cost. 11 maggio 2006 n. 191).<br />	<br />
In buona sostanza, laddove la lesione del diritto di proprietà è riconducibile all’esercizio, sia pure illegittimo, del potere pubblico la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. <br />	<br />
Pertanto, le controversie in cui si fa questione di attività di ingerenza e trasformazione di un bene privato conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, e quindi espressione di un potere autoritativo, rientrano nella giurisdizione amministrativa. E ciò a prescindere dalla circostanza che il relativo procedimento ablatorio sia o meno sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia o meno caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi (cfr. Con. Stato, Ad. Plen. N. 12 del 22.10.2007).<br />	<br />
Per contro sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l’utilizzazione della proprietà privata avvenga in via di mero fatto – perché manca il vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di p.u. – ovvero inizi in un momento in cui la P.A. ha già perduto ogni potere ablatorio per la sopravvenuta inefficacia della pubblica utilità (Cass. SS.UU.19501/08).<br />	<br />
Ebbene tali ipotesi devono dirsi certamente residuali e, comunque, non ricorrenti nei casi in cui all’approvazione del progetto, all’immissione nel possesso ed all’inizio dei lavori entro il termine di efficacia della dichiarazione di p. u. non segue la pronuncia del decreto di esproprio. <br />	<br />
Tale ultima circostanza, se da una parte comporta l’inefficacia ex tunc della pubblica utilità dell’opera, dall’altra non può connotare in termini meramente fattuali i comportamenti posti in essere dall’amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri con la conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. <br />	<br />
Non conduce ad una diversa conclusione la sentenza (832/2012) a cui fa riferimento il Comune. <br />	<br />
Le SS.UU., infatti, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario nei casi (pacifici) di inesistenza e nullità della dichiarazione di p.u., nonché in quelli di sopravvenuta inefficacia della stessa limitatamente però alle ipotesi in cui “l’attribuzione del potere ablativo sia già venuta meno all’epoca dell’utilizzazione della proprietà privata”. E ciò si evince chiaramente dalle sentenze richiamate dalle stesse SS.UU., relative a fattispecie di mancato inizio delle opere entro il termine perentorio di tre anni dall’approvazione del progetto previsto dall’art. 1, comma 3, della L. n. 1 del 1978, oggi abrogato.<br />	<br />
In definitiva l’eccezione sul difetto di giurisdizione deve essere rigettata. Infatti, nel caso in esame non risulta che i lavori per la costruzione di entrambe le strade siano iniziati dopo la sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti dichiarativi della pubblica utilità, peraltro ricollegata, dallo stesso Comune, all’inutile decorso dei termini di esproprio, e non già alla violazione del termine di cui all’ art. 1, co. 3, della L. n. 1 del 1978.<br />	<br />
Si può prescindere dall’esaminare le ulteriori eccezioni sviluppate dall’Amministrazione, in quanto il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.<br />	<br />
La ricorrente chiede che sia accertata l’accessione invertita delle aree illegittimamente occupate dal Comune e, conseguentemente, pronunciata sentenza di condanna al risarcimento dei danni connessi alla perdita della proprietà.<br />	<br />
Le domande non possono essere accolte.<br />	<br />
Il principio dell’occupazione acquisitiva, per effetto della realizzazione di un’opera pubblica sul terreno occupato, è stato riconsiderato dal Consiglio di Stato con le sentenze A.P., 29.4.2005 n. 2 e sez. IV, 21.5.2007 n. 2582, che il collegio condivide, nella quale ultima è stato ribadito che tale modalità di acquisto della proprietà <i>“non è conforme ai principi della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, che hanno una diretta rilevanza nell’ordinamento interno, poiché:</i><br />	<br />
<i>&#8211; per l’art. 117, primo comma, della Costituzione, le leggi devono rispettare i “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;</i><br />	<br />
<i>&#8211; per l’art. 6 (F) del Trattato di Maastricht (modificato dal Trattato di Amsterdam), «l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, &#8230; in quanto principi generali del diritto comunitario»;</i><br />	<br />
<i>&#8211; per la pacifica giurisprudenza della CEDU (che ha più volte riaffermato i principi enunciati dalla Sez. II, 30 maggio 2000, ric. 31524/96, già segnalata in data 29 marzo 2001 dall’Adunanza Generale di questo Consiglio, con la relazione illustrativa del testo unico poi approvato con il d.P.R. n. 327 del 2001), si è posta in diretto contrasto con l’art. 1, prot. 1, della Convenzione la prassi interna sulla ‘espropriazione indiretta’, secondo cui l’Amministrazione diventerebbe proprietaria del bene, in assenza di un atto ablatorio (cfr. CEDU, Sez. IV, 17 maggio 2005; Sez. IV, 15 novembre 2005, ric. 56578/00; Sez. IV, 20 aprile 2006).</i><br />	<br />
<i>Nella sentenza si afferma anche che “dalla Convenzione europea e dal diritto comunitario già emerge il principio che preclude di ravvisare una ‘espropriazione indiretta’ o ‘sostanziale’, pur in assenza di un idoneo titolo, previsto dalla legge.”</i><br />	<br />
Orbene, l’istituto, di matrice giurisprudenziale, della c.d. accessione invertita (o occupazione acquisitiva o usurpativa) è stato espunto dall’ordinamento giuridico per effetto dell’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha imposto un adeguamento della disciplina in materia con l’introduzione, da ultimo, dell’art. 42 bis del T.U. degli espropri, applicabile anche <i>“ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.</i><br />	<br />
Alla luce del richiamato contesto normativo e giurisprudenziale, il completamento dell’opera pubblica e l’irreversibile trasformazione del bene sine titulo non determinano alcun effetto acquisitivo della proprietà in capo alla P.A.<br />	<br />
Ne consegue che la società ricorrente è da ritenersi tutt’ora proprietaria dei terreni occupati e detenuti sine titulo dal Comune, il quale potrà essere chiamato a restituirli ed a risarcire i danni derivanti dall’occupazione illegittima. <br />	<br />
Tuttavia questo Giudice non può ordinare al Comune la restituzione dei beni in favore della I.T.A.S. mancando una specifica domanda in tal senso. Né può condannare l’amministrazione a risarcire i danni asseritamente subiti dalla ricorrente per effetto della perdita del diritto dominicale, in quanto, come evidenziato, tale circostanza non si è mai verificata.<br />	<br />
Giova peraltro sottolineare che il Comune, anche al fine di evitare un successivo contenzioso, dovrà valutare l’opportunità di avviare, sussistendone i presupposti di legge, il procedimento di cui all&#8217;art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, finalizzato all&#8217;adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni in oggetto; in questa ipotesi dovrà riconoscere alla ricorrente, oltre al danno da mancato godimento del bene (non richiesto in questa sede), anche il danno da perdita definitiva della proprietà, da liquidarsi nel rispetto dei criteri indicati dal citato articolo.<br />	<br />
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato. <br />	<br />
Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, anche considerato il mutamento degli orientamenti giurisprudenziali concernenti l’istituto dell’accessione invertita.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiarata la propria giurisdizione, lo rigetta. <br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-19-2-2013-n-145/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2013 n.145</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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