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	<title>19/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.871</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-871/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-871/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.871</a></p>
<p>vedi anche: T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE, SEZ. I &#8211; Ordinanza sospensiva del 27 settembre 2007 n. 827 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanze: 871/2008 Registro Generale: 487/2008 Sezione Quarta composto dai Signori: Pres. Giovanni Vacirca Cons. Luigi Maruotti Cons. Giuseppe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-871/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.871</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-871/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.871</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11706/g">Ordinanza sospensiva del 27 settembre 2007 n. 827</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 871/2008<br />
Registro Generale: 487/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Vacirca<br />  Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Anna Leoni<br />Cons. Raffaele Greco Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ORSETTI MARIA</b>rappresentato e difeso da: Avv.  GIAN LUCA PISTORESIcon domicilio  eletto in Roma  VIA ANAPO 20    presso CARLA RIZZO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMM.ESAMINATRICE ESAMI AVV.C/O CORTE APPELLO FIRENZE-SES.05<br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b><br />rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione I  n. 827/2007, resa tra le parti, concernente INIDONEA ALL&#8217;ESERCIZIO DELLA   PROFESSIONE  DI  AVVOCATO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMM.ESAMINATRICE ESAMI AVV.C/O CORTE APPELLO FIRENZE-SES.05<br />MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Raffaele Greco e uditi, altresì, per le parti l’avv. Rizzo, in sostituzione dell’avv. Pistoresi, per l’appellante e l’Avvaocato dello Stato  Giannuzzi per l’Amministrazione;<br />
Considerato che sono condivisibili le valutazioni contenute nell’ordinanza impugnata in ordine alla sufficienza della pur sintetica motivazione espressa dalla Commissione di esame, nonchè all’essere agevolmente  evincibile dal verbale che &#8211; al di là di ogni rilievo di carattere formale &#8211; alla candidata furono poste domande su tutte le materie da lei indicate;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 487/2008).<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Giovanni Vacirca</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Raffaele Greco</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-871/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.871</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</a></p>
<p>Va sospeso (salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi) il provvedimento di un Ufficio scolastico che nega ad una scuola la parità per alcuni indirizzi scolastici per l’anno scolastico 2007/08, in quanto la norma (art. 1, comma 4, lett. f) legge 62/2000) e la prassi amministrativa non precludono l’istituzione di classi terminali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso (salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi) il provvedimento di un Ufficio scolastico che nega ad una scuola la parità per alcuni indirizzi scolastici per l’anno scolastico 2007/08, in quanto la norma (art. 1, comma 4, lett. f) legge  62/2000) e la prassi amministrativa non precludono l’istituzione di classi terminali allorchè ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Nel caso di specie, non risulta che l’Amministrazione abbia operato una puntuale verifica in tal senso con riguardo alla classe oggetto di causa ed alla possibilità di istituire eccezionalmente classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ. III QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11757/g">Ordinanza sospensiva del 16 gennaio 2008 n. 328</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11758/g">Ordinanza sospensiva del 4 dicembre 2007 n. 6364</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 925/08<br />
Registro Generale: 1120/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Barbagallo<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino Est.<br />Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA “G. PAPI” SRL<br />ATTANASIO RENZO &#8211;  ATZORI ELIZA &#8211;  BOCCI MARIA FELICIA<br />CASCIONE GIUSEPPE &#8211;  CIARLONE EMANUELE &#8211;  CIOFFI DARIO<br />MAHEDINTU LAVINIA V. &#8211;  PAGIONE STEFANO MICHELE &#8211;  MRCHIONNE SERENA<br />VITTORIO ENRICO &#8211;  VARANI ELISA &#8211;  RUSSO MRAUSS MANUELA<br />RUSCIANO MASSIMILIANO &#8211;  ROSSI MARCO &#8211;  ROMITO ANNA LUCIA<br />PROVVISIERO CARMINE &#8211;  PICCOLI VANESSA &#8211;  ZITO VINCENZO<br />PERRELLA ANNA &#8211;  D&#8217;AMBROSIO MAURO &#8211;  DE ANGELIS MARIA<br />DI COSTANZO GINO &#8211;  DI IORIO GIUSEPPE &#8211;  FRANCO ANNALISA<br />GIUGLIANO CARLO</b>rappresentati e difesi da:   Avv.  CARLO RIENZIcon domicilio  eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9   </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />UFF.SCOLASTICO REG.CAMPANIA,DIR.GEN.UFF.II, PARITA&#8217; SCOL.</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione III Quater  n. 328/2008, resa tra le parti, concernente FUNZIONAMENTO SCUOLA  SECONDARIA ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA  A. 2007/08;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE<br />UFF.SCOLASTICO REG.CAMPANIA,DIR.GEN.UFF.II, PARITA&#8217; SCOL.<br />
Udito il relatore Cons. Paolo Buonvino e uditi, altresì, per le parti l’avv. Rienzi e l’avv. dello Stato Nunziata;<br />
Ritenuto che valgono, nella specie, le considerazioni svolte dalla Sezione nella propria ordinanza n. 6364 del 4 dicembre 2007, secondo cui;<br />
“ritenuto che il disposto di cui all’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 62/2000 nella stessa prassi amministrativa (v. C.M. n. 31 del 18 marzo 2003, punto 3-6; nota prot 245/Uff. I, 20 febbraio 2002, della D.G. organizzazione servizi territorio-area parità scolastica; nota Capo Gabinetto Ministro P.I. 26 gennaio 2007, n. 1433/FR) è interpretato nel senso di non precludere l’istituzione di classi terminali allorchè ricorrano determinate condizioni giustificative indicate negli atti anzidetti con particolare riferimento agli studenti lavoratori”;<br />
che non risulta che l’Amministrazione abbia operato una puntuale verifica in tal senso con riguardo alla classe oggetto di causa;<br />
che la disciplina normativa anzidetta non sembra precludere, allorchè ne ricorrano condizioni verificabili ai sensi di quanto precede, la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori.<br />
che la presente fattispecie non è riconducibile al precedente della Sezione di cui alla decisione n. 6067/2007;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1120/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-925/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.925</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.870</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-870/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.870</a></p>
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 12 dicembre 2007 n. 3680 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanze: 870/2008 Registro Generale: 465/2008 Sezione Quarta composto dai Signori: Pres. Giovanni Vacirca Cons. Luigi Maruotti Cons. Giuseppe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.870</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11708/g">Ordinanza sospensiva del 12 dicembre 2007 n. 3680</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 870/2008<br />
Registro Generale: 465/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Vacirca<br />  Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Anna Leoni<br />Cons. Raffaele Greco Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>BRUNO GIUSEPPE<br />
CUOMO MARIA</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  GIOVANNI BASILEcon domicilio  eletto in Roma  VIA PORTUENSE N. 104  presso ANTONIA DE ANGELIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI &#8211; COMMISSIONE STRAORDINARIA DI GOVERNO</b>rappresentato e difeso dall’avv  ALDO STARACE,domiciliato in Roma, VIA DOMINICI 57 presso CLAUDIO DE CURTIS<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  CAMPANIA  &#8211;  NAPOLI: Sezione  VI   n. 3680/2007, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE E   RICONDUZIONE  LUOGHI  AL  PRISTINO  STATO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI POZZUOLI<br />
Udito il relatore Raffaele Greco e uditi, altresì, per le  parti l’avv. Basile per gli appellanti e l’avv. Starace per l’Amministrazione;<br />Considerato che, alla stregua  della documentazione  prodotta dagli appellanti, non risulta comprovata la non necessità del permesso di costruire e che, in ogni caso, la proposizione di istanza “ex” art. 36 D.P.R. n. 380/01 in data successiva all’ordinanza di demolizione non ne pregiudica la legittimità, incidendo unicamente sulla possibilità di darvi esecuzione nelle more della definizione del procedimento originato dall’istanza di sanatoria;  </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 465/2008). Spese compensate</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Raffaele Greco</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Giovanni Vacirca</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-870/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.870</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.923</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-923/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-923/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.923</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di riconoscimento di studi compiuti per il conseguimento della laurea atteso che, con riguardo alla pretesa equipollenza, non è sorretto allo stato da sufficienti elementi di fondatezza. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 923/08</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.923</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.923</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di riconoscimento di studi compiuti per il  conseguimento della laurea atteso che, con riguardo alla pretesa equipollenza, non è sorretto allo stato da sufficienti elementi di fondatezza. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 923/08<br />
Registro Generale:486/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Barbagallo<br />Cons. Carmine Volpe Est.<br /> Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MESSANA STEFANO, CAMPISI ROSALBA, FERRO ROSARIA, MASTROJANNI IVAN, LA COLLA GIUSEPPA MARIA, GIOIA ALESSIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  AMINA L&#8217;ABBATE &#8211;   Avv.  MARIANNA ORITI &#8211;   Avv.  SANTI PAPPALARDOcon domicilio  eletto in RomaCORSO RINASCIMENTO 11 presso AMINA L&#8217;ABBATE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>UN. CATTOLICA SACRO CUORE-FAC. MEDICINA E CHIR. “A. GEMELLI” </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  FEDERICO TEDESCHINIcon domicilio  eletto in RomaLARGO MESSICO,7 presso FEDERICO TEDESCHINI<br />
<b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione III BIS  n. 4415/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO RICONOSCIMENTO STUDI COMPIUTI PER CONSEGUIMENTO LAUREA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
UN. CATTOLICA SACRO CUORE-FAC. MEDICINA E CHIR. “A. GEMELLI”<br />
Udito il relatore Cons. Carmine Volpe e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Pappalardo, l’Avv.to Oriti e l’Avv.to Grisostomi Travaglini per delega dell’Avv.to Tedeschini.</p>
<p>Ritenuto che il ricorso in appello, con riguardo alla pretesa equipollenza, non è sorretto allo stato da sufficienti elementi di fondatezza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 486/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-923/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.923</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.869</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-869/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-869/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-869/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.869</a></p>
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 23 gennaio 2008 n. 282 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanze: 869/2008 Registro Generale: 774/2008 Sezione Quarta composto dai Signori: Pres. Giovanni Vacirca Cons. Luigi Maruotti Cons. Giuseppe</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-869/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.869</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11710/g">Ordinanza sospensiva del 23 gennaio 2008 n. 282</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 869/2008<br />
Registro Generale: 774/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Vacirca<br />  Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Anna Leoni<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CATONE PAOLO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE ARTIACOcon domicilio  eletto in Roma  VIA F. GENTILE 8B  presso VINCENZO MAGLIUOLO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI POZZUOLI</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  ALDO STARACE<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA MARIANNA DIONIGI N.57  presso CLAUDIA DE CURTIS</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione VI  n. 282/2008, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI POZZUOLI<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le   parti l’avv. Basile, su delega dell’avv. Artico, e l’avv. Starace;<br />
Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello paiono fondati in relazione alla natura delle opere;<br />
Considerato che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile, che deriverebbe dalla esecuzione dell’ordine di demolizione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 774/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Sergio De Felice<br />
IL PRESIDENTE<br />
GiovanniVacirca</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.922</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-922/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-922/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.922</a></p>
<p>Non va accolta l’istanza di correzione dell’ordinanza che, resa in sede di appello di un provvedimento di accoglimento in primo grado, reca un dispositivo di rigetto dell’appello cautelare mentre la motivazione sottolinea che “l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento”: tale motivazione e’ infatti riferita alla fase cautelare svoltasi in sede</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.922</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accolta l’istanza di correzione dell’ordinanza che, resa in sede di appello di un provvedimento di accoglimento in primo grado, reca un dispositivo di rigetto dell’appello cautelare mentre la motivazione sottolinea che  “l’istanza cautelare non possa trovare accoglimento”: tale motivazione e’ infatti riferita alla fase cautelare svoltasi in sede di appello. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. LIGURIA – GENOVA, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11761/g">Ordinanza sospensiva del 26 luglio 2007 n. 271</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11762/g">Ordinanza sospensiva del 20 novembre 2007 n. 6103</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 922/08<br />
Registro Generale: 8064/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Barbagallo<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Gabriella De Michele Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>EMEA SRL</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  ALBERTO MARCONI &#8211;   Avv.  GIOVAN CANDIDO DI GIOIA &#8211;   Avv.  LORENZO ACQUARONEcon domicilio  eletto in RomaPIAZZA G. MAZZINI 27 presso GIOVAN CANDIDO DI GIOIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DI FRANCO STEFANO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  GABRIELE PAFUNDI &#8211; Avv.  LUIGI COCCHIcon domicilio  eletto in RomaV. GIULIO CESARE, 14 SC A/4 presso GABRIELE PAFUNDI<br />
e nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI VENTIMIGLIA</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  LIGURIA  &#8211;  GENOVA: Sezione  I  n. 271/2007, resa tra le parti, concernente CONCESSIONE DI PORZIONE   DEMANIALE MARITTIMA;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Vista l’istanza di correzione errore materiale, depositata il 21.12.2007;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
DI FRANCO STEFANO<br />
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e uditi, altresì, per le parti l’Avv.to Di Gioia e l’Avv.to Cocchi.</p>
<p>Ritenuto che non sia ravvisabile errore materiale nell’ordinanza di questa sezione n. 6103/07 del 20.11.2007, non essendovi contrasto fra la parte dispositiva (“respinge l’appello”) e la motivazione, riferita alla fase cautelare svoltasi in sede di appello.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza di correzione di errore materiale (Ricorso numero: 8064/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-922/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.814</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-814/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-814/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.814</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che dichiara improcedibile un ricorso avverso l’esclusione del ricorrente da una gara, improcedibilita’ dovuta ad altra antecedente pronuncia, che aveva annullato una precedente gara (cui aveva partecipato il ricorrente) dichiarata deserta. La gara riguardava l’affidamento per un quinquennio dei servizi integrati di pulizia e lavanolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.814</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che dichiara improcedibile un ricorso avverso l’esclusione del ricorrente  da una gara, improcedibilita’ dovuta ad altra antecedente pronuncia, che aveva annullato una precedente gara  (cui aveva partecipato il ricorrente) dichiarata deserta. La gara riguardava l’affidamento per un quinquennio dei servizi integrati di pulizia e lavanolo ospedalieri e il collegio non ha ritenuto opportuno modificare la situazione esistente, tanto più che il servizio oggetto del bando era assicurato in via provvisoria da altre imprese. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 814/08<br />
Registro Generale:566/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Severini<br />Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Caro Lucrezio Monticelli Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Nicola Russo<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>  CONSORZIO GISA &#8211;   SPD S.R.L. &#8211;   EUROSERVICES S.R.L. &#8211;  EUROLAV S.A.S.</b> rappresentato e difeso da:  Avv.  GIOIA VACCARIcon domicilio  eletto in RomaVIALE G. ROSSINI N.18   pressoGIOIA VACCARI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA</b>rappresentato e difeso da:Avv.  VALERIO ZIMATOREcon domicilio  eletto in RomaVIA LISBONA N.9<br />
<b>NAER SERVIZI S.R.L. IN P. E Q. CAPOGRUPPO RTI </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>RTI SERVIZI OSPEDALIERI CSA S.R.L. </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>RTI IMPREMED S.R.L. </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  CALABRIA &#8211; CATANZARO: SEZ. I  1764/2007, resa tra le parti, concernente GARA  AFFIDAMENTO SERVIZI   INTEGRATI  LAVANOLO E PULIZIA.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di  improcedibilità, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA<br />
Udito il relatore Cons. Caro Lucrezio Monticelli  e uditi,  altresì, per le    parti   gli avv.ti G. Vaccari e V.Zimatore;</p>
<p>Considerato che appare meritevole di approfondimento nella competente sede di merito l’esame delle censure dedotte ed il rapporto esistente tra il bando oggetto della presente controversia ed il precedente bando avente analogo contenuto;<br />
Ritenuto che nel frattempo non sembra opportuno modificare la situazione esistente, tanto più che il servizio oggetto del bando è assicurato in via provvisoria da altre imprese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 566/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-814/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.814</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.530</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-530/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.530</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore. Consorzio Servizi Ascensori (avv.ti A. Caggiula e P. Petix) c. Provincia di Taranto (avv. F. Caricato), Elevant di Scarciglia Antonio (avv. A. Marisco), Monti Ascensori s.p.a. (n.c.). anche dopo Cass. n.27169 del 2007, è il giudice amministrativo che deve occuparsi della sorte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-530/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.530</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-530/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.530</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore.<br /> Consorzio Servizi Ascensori (avv.ti A. Caggiula e P. Petix) c.<br /> Provincia di Taranto (avv. F. Caricato),<br /> Elevant di Scarciglia Antonio (avv. A. Marisco),<br /> Monti Ascensori s.p.a. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>anche dopo Cass. n.27169 del 2007, è il giudice amministrativo che deve occuparsi della sorte del contratto stipulato a seguito di gara annullata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Collegamento tra imprese – Situazione di collegamento sostanziale – Deve sussistere alla data di presentazione delle offerte.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Gara annullata – Sorte del contratto stipulato con l’aggiudicatario illegittimo – Cognizione – E’ del giudice amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, la situazione di collegamento sostanziale, per essere rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 34 comma 2, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, deve sussistere alla data di presentazione delle offerte (perché è in quel momento che l’impresa dichiara, fra le altre cose, di non essere collegata ad altre imprese partecipanti alla stessa gara, per cui l’eventuale falsità della dichiarazione rileva ai fini dell’ammissibilità dell’offerta stessa), il che vuol dire che non rilevano circostanze antecedenti (e che siano venute definitivamente meno prima della data dianzi indicata) o sopravvenute.<br />
2. Nonostante quanto affermato dall’ordinanza Cass. sez. un. n.27169 del 2007, il giudice amministrativo, dopo l’entrata in vigore del d.lg. 31 marzo 1998 n.80, ha preso ad occuparsi della sorte del contratto stipulato a seguito di gara annullata, perché, fino a che rimane in vita il contratto, l’avente diritto non potrebbe subentrare nell’appalto, visto che la posizione dell’aggiudicatario illegittimo poggerebbe su un negozio giuridico valido ed efficace e che non ci possono essere contemporaneamente due soggetti chiamati ad eseguire lo stesso appalto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
</b>In nome del popolo italiano<br />
<b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE <br />
&#8211; TERZA SEZIONE &#8211;
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Registro Dec.:  530/08       </b><br />
<b>		Registro Generale:	</b>1816/2007 </p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:<br />
<b>ANTONIO CAVALLARI 			Presidente  <br />	<br />
TOMMASO CAPITANIO 			Primo Referendario, relatore</b><br />	<br />
<b>SILVIA CATTANEO				Referendario<br />	<br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>A)	</b>sul ricorso n. 1816/2007, proposto da <br />	<br />
<b>Consorzio Servizi Ascensori (C.S.A.) Societa&#8217; Cooperativa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Alfredo Caggiula e Paola Petix, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9,<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Provincia di Taranto</b>, in persona del Presidente della G.P. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefanizzo, in Lecce, Via G.A. Ferrari, 5,</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
–	ELEVANT DI SCARCIGLIA ANTONIO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Annarita Marasco, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Lecce, Via Garibaldi, 43;<br />	<br />
–	<b>MONTI ASCENSORI S.p.A</b>., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
–	</b>del verbale di gara in data 12 ottobre 2007;<br />	<br />
–	 della determinazione n. 138 del 18.10.2007 del dirigente del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Taranto e della determinazione del dirigente del Settore notificata alla ricorrente unitamente a nota di trasmissione del 12.11.2007;<br />	<br />
–	della predetta nota 12.11.2007 del dirigente del Settore Appalti e Contratti della Provincia di Taranto, del foglio-messaggio telefax 22.10.2007 di trasmissione dei verbali di gara e di comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione definitiva e del precedente foglio 15.10.2007 del medesimo Settore Appalti e Contratti;<br />	<br />
–	di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali,<br />	<br />
–	<br />	<br />
<b>e per la condanna<br />
</b>dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;</p>
<p>B) sul ricorso incidentale, proposto da </p>
<p><B>ELEVANT DI SCARCIGLIA ANTONIO,</B> rappresentata e difesa come sopra,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Provincia di Taranto</b>, rappresentata e difesa come sopra,</p>
<p><b>e nei confronti di <br />
Consorzio Servizi Ascensori</b>, rappresentato e difeso come sopra,</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui C.S.A. Coop. non è stata esclusa per ulteriori elementi di collegamento societario con Monti Ascensori S.p.A.;</p>
<p>C) sui motivi aggiunti al ricorso principale, notificati in data 10.1.2008 e depositati in data 15 e 23.1.2008, con cui C.S.A. ha impugnato gli stessi atti già impugnati con il ricorso introduttivo, per ulteriori profili, emersi a seguito dell’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 1211/2007.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso principale;<br />
Visto il decreto presidenziale 1.12.2007, n. 1176, recante l’accoglimento della domanda di concessione di misure cautelari <i>inaudita altera parte</i>;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Taranto e di Elevant;<br />
Visto il ricorso incidentale;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria 15.12.2007, n. 1211, della Sez. II del TAR;<br />
Uditi nella camera di consiglio del 30 gennaio 2008 il relatore, Primo Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Caggiula, Caricato e Marasco.</p>
<p>Visto il dispositivo di sentenza 2.2.2008, n. 1;</p>
<p>Considerato che nel ricorso principale sono dedotti i seguenti motivi:<br />
–	Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 34 comma 2 D.lgs. 12.4.2006 n. 163. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà perplessità, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta e difetto di trasparenza. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 n. L. 241/1990 per motivazione insufficiente e contraddittoria.<br />	<br />
–	Violazione di legge per violazione dell’art. 97 Costituzione, dell’art. 1, comma 1, L. n. 241/1990 e dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006: violazione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia, di pubblicità, trasparenza e correttezza, nonché della libera concorrenza tra gli operatori. Violazione dell’art. 41 Cost. per violazione del principio della libertà di iniziativa economica. Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione degli ulteriori e connessi principi del giusto procedimento, di affidamento dei concorrenti in relazione alla corretta applicazione delle norme regolatrici delle pubbliche gare, di tassatività delle cause di esclusione dalle pubbliche gare, della più ampia possibilità che nelle gare stesse venga riprodotto l’andamento del mercato nonché per violazione del principio del buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost.<br />	<br />
–	Illegittimità derivata. Ulteriore eccesso di potere e violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990 per difetto di motivazione e/o per motivazione insufficiente ed apodittica, per contraddittorietà, illogicità, irrazionalità, perplessità ed ingiustizia manifesta e per potere per violazione e falsa applicazione del Disciplinare di gara punto 2. “Procedura di aggiudicazione” penultimo periodo,<br />	<br />
mentre il ricorso incidentale è affidato ai seguenti motivi:<br />
–	violazione art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 in materia di collegamento sostanziale. Violazione dei principi in materia di divieto di partecipazione alle gare in caso di collegamento e/o controllo. Violazione art. 2359 c.c.</p>
<p>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p><b>1.</b> Con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti, C.S.A. Coop. censura il provvedimento con cui l’Amministrazione Provinciale di Taranto l’ha esclusa, unitamente a Monti Ascensori S.p.A., dalla gara per l’affidamento triennale del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori ubicati negli immobili sedi di uffici provinciali, il tutto sul presupposto dell’esistenza di univoci indizi comprovanti una situazione di collegamento societario fra le predette imprese (art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006). L’Amministrazione ha desunto l’esistenza di tali univoci indizi dai seguenti elementi:<br />
–	le predette imprese partecipano entrambe al capitale sociale di C.S.A. International;<br />	<br />
–	vi è identità soggettiva di due persone che ricoprono incarichi in tutte e tre le predette società (si tratta, precisamente, della sig.ra Corrada Cariani – la quale è presidente del Consiglio di Sorveglianza in Monti Ascensori, revisore dei conti in C.S.A. Coop. e sindaco effettivo del collegio sindacale di C.S.A. International – e del sig. Stefano Macchietti – il quale è presidente del Collegio sindacale in C.S.A. International, e presidente del Consiglio di Sorveglianza in C.S.A. Coop.);<br />	<br />
–	notevole identità grafica delle dichiarazioni allegate alle rispettive offerte e delle buste contenenti la documentazione prodotta in sede di gara.<br />	<br />
C.S.A. (che, all’esito della gara, era risultata aggiudicataria, anche a seguito della verifica dell’anomalia dell’offerta) ha, con il ricorso introduttivo, censurato il citato provvedimento, esponendo che gli indizi dai quali la Provincia ha tratto la convinzione dell’esistenza di una situazione di collegamento sostanziale con Monti Ascensori non appaiono rilevanti, visto che:<br />
–	i summenzionati signori Cariani e Macchietti non ricoprono all’interno delle tre società cariche direttive (tali non essendo quelle di presidente/membro del Consiglio di Sorveglianza, o di presidente/membro del Collegio sindacale o di revisore dei conti);<br />	<br />
–	C.S.A. International non ha partecipazioni azionarie né in Monti né in C.S.A., per cui non vi è intreccio di quote societarie fra tutte e tre le società;<br />	<br />
–	l’eventuale somiglianza grafica di una parte della documentazione allegata alle offerte dipende presumibilmente dal fatto che, anche nel recente passato, Monti e C.S.A. hanno partecipato, in associazione temporanea, ad alcune gare d’appalto, per cui avevano redatto congiuntamente le dichiarazioni da allegare alle offerte, il che può avere indotto gli incaricati delle due imprese a utilizzare i <i>files</i> già utilizzati in passato. In ogni caso, il ribasso praticato dalle due ditte sul prezzo a base d’asta è notevolmente diverso (48,75% C.S.A. e 43,50% Monti), il che dimostrerebbe l’assenza di qualsivoglia contatto preventivo fra le due imprese.<br />	<br />
A seguito della costituzione in giudizio della Provincia e degli esiti dell’istruttoria disposta dal TAR, sono stati proposti motivi aggiunti, con cui C.S.A. evidenzia che:<br />
–	non sussiste la dedotta somiglianza grafica della documentazione allegata alle rispettive offerte;<br />	<br />
–	le argomentazioni rassegnate dalla difesa tecnica della Provincia, laddove dovessero intendersi come integrazione postuma della motivazione del provvedimento di esclusione, sono inconferenti, in quanto esse fanno riferimento a situazioni cessate definitivamente prima della data di presentazione delle offerte per la presente gara oppure venute ad esistenza in epoca successiva. <br />	<br />
Nel frattempo, la controinteressata Elevant, la quale ha beneficiato dell’esclusione di C.S.A., divenendo aggiudicataria dell’appalto, ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che C.S.A. e Monti avrebbero dovuto essere escluse in quanto sussistono ulteriori e più solidi indizi che attestano la sussistenza del collegamento sostanziale, e precisamente:<br />
–	C.S.A. International è una controllata di Monti Ascensori, la quale ha stipulato con altri azionisti, fra cui C.S.A. Coop., un patto di sindacato, circostanza questa che rafforza ancora di più il legame esistente fra le due imprese;<br />	<br />
–	C.S.A. International (che nel 2006 aveva incorporato un’altra società, nata a sua volta da una scissione parziale di C.S.A. Coop.) è collegata a C.S.A. Coop.;<br />	<br />
–	nel corso del 2007 Monti ha incorporato C.S.A. International;<br />	<br />
–	nel luglio 2007 C.S.A. Coop. ha ceduto a Monti un ramo di azienda;<br />	<br />
–	fra Monti e C.S.A. è stata stipulata un cessione di crediti a condizioni che vengono ritenute “fuori mercato”, il che denoterebbe un collegamento particolarmente stretto fra le due imprese;<br />	<br />
–	Monti vanta nei confronti di C.S.A. un credito di importo tale da configurare un’influenza dominante;<br />	<br />
–	infine, ad ulteriore dimostrazione del collegamento sostanziale, C.S.A. è azionista di Monti. </p>
<p><b>2.</b> Premessa la ricostruzione delle argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni, il Collegio ritiene fondato, nei limiti che si andranno a precisare, il ricorso principale, mentre il ricorso incidentale (a prescindere dalle eccezioni di inammissibilità formulate da C.S.A. Coop.) va rigettato nel merito.<br />
Poiché il punto centrale della controversia consiste nella verifica circa l’esistenza di una situazione di collegamento sostanziale fra la ricorrente C.S.A. Coop. e Monti Ascensori e poiché la ricorrente incidentale evidenzia ulteriori profili che denoterebbero l’esistenza di tale situazione di collegamento, l’analisi del Tribunale riguarderà nel loro complesso il ricorso principale e quello incidentale. </p>
<p><b>3.</b> Passando quindi all’esame della questione principale oggetto del giudizio, è utile riepilogare i dati fattuali dai quali la Provincia (in sede di gara) e la controinteressata Elevant (con il ricorso incidentale) desumono l’esistenza della situazione di collegamento sostanziale fra C.S.A. e Monti Ascensori:<br />
–	partecipazione di C.S.A. Coop. e di Monti Ascensori al capitale di C.S.A. International (e in misura molto significativa, trattandosi del primo e del secondo azionista);<br />	<br />
–	identità di due soggetti che ricoprono cariche societarie in C.S.A. Coop., in Monti Ascensori e in C.S.A: International (signori Cariani e Macchietti);<br />	<br />
–	identità grafica delle offerte e dei plichi contenenti le stesse;<br />	<br />
–	avvenuta incorporazione di C.S.A. International in Monti Ascensori;<br />	<br />
–	compimento di operazioni societarie (fusioni, incorporazioni, cessione di rami di azienda, cessione di crediti) che denotano uno stretto collegamento fra le due imprese;<br />	<br />
–	influenza dominante di Monti Ascensori su C.S.A. in ragione dell’esistenza di crediti di importo rilevante.<br />	<br />
<b><br />
3.1.</b> Con riguardo ai dati appena riepilogati, si deve anzitutto precisare che la situazione di collegamento sostanziale, per essere rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, deve sussistere alla data di presentazione delle offerte (perché è in quel momento che l’impresa dichiara, fra le altre cose, di non essere collegata ad altre imprese partecipanti alla stessa gara, per cui l’eventuale falsità della dichiarazione rileva ai fini dell’ammissibilità dell’offerta stessa), il che vuol dire che non rilevano circostanze antecedenti (e che siano venute definitivamente meno prima della data dianzi indicata) o sopravvenute. <br />
A quest’ultimo riguardo si può pure ritenere che in alcuni casi una circostanza sopravvenuta possa costituire un serio indizio circa la preesistente situazione di collegamento, ma ciò deve costituire oggetto di prova rigorosa, pena un’indebita restrizione dell’autonomia imprenditoriale degli operatori economici; in effetti, soprattutto nei casi in cui le operazioni di gara si protraggano per un periodo lungo, le vicende sopravvenute che coinvolgono in ipotesi due o più delle imprese partecipanti potrebbero danneggiare le imprese medesime, le quali, al momento della presentazione delle offerte, non avevano in ipotesi alcuna intenzione di violare il divieto di cui all’art. 34, comma 2, ed hanno invece dato vita a fusioni, incorporazioni e quant’altro solo in base a strategie aziendali o per altre ragioni comunque riconducibili alla ordinaria dinamica imprenditoriale (ad esempio, le imprese possono rafforzare la <i>partnership</i> al fine di tentare l’espansione in altri mercati geografici). Non bisogna dimenticare che le imprese che partecipano ad una gara d’appalto operano solitamente nel medesimo mercato di riferimento, per cui non si può escludere che esse intrattengano fra loro costanti contatti di natura commerciale, anche se poi sono avversarie nelle procedure ad evidenza pubblica. Ciò che l’ordinamento vuole evitare è solo l’alterazione del gioco della concorrenza, la quale si ha quando due o più offerte provengono dallo stesso centro decisionale e non anche quando due o più imprese vantano delle <i>partnerships</i> aziendali. Tra l’altro, C.S.A. ha indicato, in sede di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-economica, di avere svolto numerosi servizi analoghi in a.t.i. con Monti Ascensori, il che non è vietato dall’ordinamento.<br />
In applicazione del criterio metodologico appena esposto, si devono ritenere irrilevanti tutte le questioni sollevate dalla Provincia in sede di difesa tecnica, nonché dalla ricorrente incidentale, che concernono fatti precedenti o successivi alla data di presentazione delle offerte da parte di C.S.A. Coop. e di Monti Ascensori, ed in particolare:<br />
–	l’avvenuta incorporazione di C.S.A. Internazional da parte di Monti Ascensori, in quanto si tratta di operazione perfezionata nel luglio 2007 (mentre il progetto di fusione è stato presentato a maggio 2007, ossia in un momento successivo alla data di presentazione delle offerte). In relazione al fatto che già nel mese di febbraio 2007 Monti Ascensori aveva comunicato alla CO.N.SO.B. l’intenzione di avviare i contatti propedeutici alla fusione, si tratta, per quanto detto in precedenza, di circostanza che, da sola, non è sufficiente a dimostrare una situazione di collegamento. Il solo avvio di trattative o contatti con altre imprese non configura alcuna situazione di collegamento sostanziale;<br />	<br />
–	il fatto che, alla fine del 2007, C.S.A. Coop. risulti azionista di Monti è ugualmente irrilevante, in quanto tale circostanza è proprio la conseguenza dell’avvenuta incorporazione di C.S.A. International da parte di Monti (infatti, visto che C.S.A. Coop. aveva una partecipazione azionaria in C.S.A. International è evidente che, in conseguenza dell’incorporazione, tale partecipazione si è “trasferita” sul capitale sociale dell’incorporante). E poiché si tratta di circostanza sopravvenuta, anch’essa è irrilevante.<br />	<br />
Ugualmente irrilevante, <i>ratione temporis</i>, è l’avvenuta cessione di un ramo di azienda da parte di C.S.A. in favore di Monti, in quanto anche tale operazione si è perfezionata nel luglio 2007. In ogni caso, una cessione di ramo d’azienda non è di per sé significativa circa l’esistenza di un collegamento sostanziale. </p>
<p><b>3.2.</b> Un altro gruppo di indizi da cui Elevant desume il collegamento sostanziale è costituito da vicende attinenti:<br />
(a) al patto di sindacato a cui ha dato vita Monti Ascensori al fine di controllare C.S.A. Internazional (e al quale avrebbe aderito anche C.S.A. Coop.);<br />
(b) alle modalità con cui le predette società sono addivenute ad una cessione di crediti;<br />
(c) all’esistenza di un credito che Monti Ascensori vanta nei confronti di C.S.A., di importo tale da dare luogo ad un’influenza dominante, ai sensi dell’art. 2359, n. 3), c.c.<br />
Al riguardo, si deve rilevare che le descritte operazioni commerciali non possono essere individuate come sintomi del collegamento poiché:<br />
–	non è stata fornita alcuna prova circa l’adesione di C.S.A. al patto di sindacato (e, peraltro, tale adesione non proverebbe il collegamento sostanziale, in quanto il patto di sindacato, pratica diffusissima nella prassi delle società di capitali, serve ad assicurare alla “capogruppo” il controllo della società di cui detiene una quota del capitale e non per controllare gli altri soggetti aderenti al patto);<br />	<br />
–	né è stata provata l’esistenza delle condizioni di particolare favore alle quali la cessione dei crediti è stata stipulata. In effetti, le asserzioni di Elevant per cui nella normalità dei casi la cessione <i>pro soluto</i> viene stipulata al massimo con un controvalore del 50%, mentre nel caso di C.S.A. e Monti il controvalore, imposto da Monti, è pari al 90%, non sono supportate da solidi appigli probatori, non potendosi nemmeno prendere a riferimento le cessioni di crediti operate da amministrazioni pubbliche. In ogni caso, C.S.A. ha chiarito che i crediti ceduti erano di agevole realizzazione, trattandosi di crediti vantati nei confronti di condomini privati per lavori di manutenzione degli impianti ascensori).<br />	<br />
Per ciò che attiene alla rilevanza del credito che Monti vanta nei confronti di C.S.A., si deve convenire con la difesa della ricorrente principale nel momento in cui sostiene che l’incidenza percentuale di un debito verso terzi non va parametrato sul capitale sociale, bensì sul fatturato; nel caso di specie, applicando questo criterio, si ha che il debito di cui trattasi incide sul fatturato della società per l’irrilevante percentuale dell’1,117%, ed è tale quindi da non porre Monti in posizione dominante rispetto a C.S.A.  <br />
Pertanto, <i>in parte qua</i> il ricorso incidentale è infondato.</p>
<p><b>3.3.</b> Di conseguenza, l’analisi deve concentrarsi sugli elementi che hanno condotto la Provincia a decretare, in sede di gara, l’esclusione di C.S.A. e di Monti Ascensori (si deve per inciso rilevare che quest’ultima impresa è stata sorteggiata ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell’ammissione e che tale verifica aveva dato esito positivo).<br />
Partendo dagli aspetti relativi agli indizi documentali da cui è stata desunta la situazione di collegamento sostanziale, l’istruttoria disposta dal TAR ha fornito un esito abbastanza sorprendente, tenuto conto di ciò che si verifica normalmente in situazioni del genere. In effetti, dall’esame della documentazione versata in atti dalla Provincia risulta che le offerte di C.S.A. e di Monti Ascensori presentano pochi elementi di somiglianza grafica, vale a dire le offerte economiche (che sono redatte effettivamente con lo stesso carattere di stampa, ma che sono poi abbastanza diverse nel contenuto) e le dichiarazioni ad essa allegate (rispetto alle quali, però, la ricorrente principale asserisce che l’identità dei caratteri dipende dal fatto che entrambe le ditte hanno utilizzato i moduli predisposti dalla stazione appaltante). Sono invece del tutto diversi:<br />
–	le polizze assicurative costituenti i depositi cauzionali provvisori (stipulate con compagnie diverse e in date diverse);<br />	<br />
–	i bollettini attestanti il versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza (i versamenti sono stati effettuati in giorni diversi e non nello stesso ufficio postale);<br />	<br />
–	le buste contenenti i documenti.<br />	<br />
Pertanto, sotto questo profilo l’operato della stazione appaltante risulta non essere sorretto da quegli indizi che, normalmente, si riscontrano in casi del genere (identità dei plichi, delle polizze fideiussorie, dei bollettini di versamento del contributo, e così via) e sui quali si è formata la giurisprudenza che è stata richiamata negli atti difensivi della ricorrente principale e della ricorrente incidentale (ciascuna, ovviamente, <i>pro domo sua</i>).</p>
<p><b>3.4.</b> Molto più rilevanti, almeno all’apparenza, sono invece gli altri indizi posti a base del provvedimento di esclusione censurato da C.S.A. (il che, come si dirà <i>infra</i>, rileva ai fini della delibazione della domanda risarcitoria), ma anche essi non possono essere ritenuti decisivi ai fini della prova dell’esistenza del collegamento sostanziale.<br />
In effetti, come si è anticipato, la stazione appaltante ha attribuito rilievo dirimente alla duplice circostanza che:<br />
–	C.S.A. Coop. e Monti Ascensori possedevano, alla data di presentazione delle offerte, una partecipazione azionaria in C.S.A. International;<br />	<br />
–	vi è comunanza, nell’ambito delle tre imprese, di alcuni titolari di cariche sociali.<br />	<br />
Al riguardo, si deve osservare che:<br />
–	l’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, codificando quelle che erano state le risultanze dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali, stabilisce che vi è collegamento sostanziale quando, in base ad univoci elementi, risulti che le offerte provengono da un unico centro decisionale, il che significa che è necessario individuare quale sia il centro decisionale unitario. Di solito, si tratta di una persona fisica che, ad esempio, è amministratore unico di una società e, anche per interposta persona, socio (o direttore tecnico) di un’altra, oppure di un gruppo di soggetti che svolge funzioni dirigenziali in tutte le varie imprese collegate, oppure ancora di imprese che hanno in comune la sede legale e/o operativa, e così via.<br />	<br />
Ma quando la presunta comunanza riguarda partecipazioni azionarie in società terze e non via sia una situazione di reciprocità (nel senso che anche l’impresa terza detiene partecipazioni nelle altre imprese, di modo che si abbia un intreccio di quote azionarie) non può dirsi che via sia un unico centro decisionale. In effetti, il punto debole della tesi della Provincia sta proprio nel fatto che, essendo indiscutibile che né C.S.A. International né Monti Ascensori avevano (alla data di presentazione delle offerte) una partecipazione azionaria in C.S.A. Coop., non si riesce ad individuare quale sia il centro decisionale unitario da cui promanerebbero le offerte escluse dalla presente gara (va precisato che Monti Ascensori ha dismesso la partecipazione azionaria in C.S.A. nel corso del 2006, mentre, come si è detto al precedente punto 3.1., C.S.A. è divenuta azionista di Monti solo nel luglio 2007). E questo costituisce una violazione del precetto normativo;<br />
–	per quanto concerne, invece, l’altra questione, si deve rilevare che i soggetti sui quali la Provincia ha appuntato le proprie attenzioni non ricoprono, in nessuna delle tre società, cariche direttive, né è stato provato (ma del resto neanche dedotto) che i signori Cariani e Macchietti svolgono di fatto compiti operativi. Sul punto, non si può che rinviare alle esaustive argomentazioni difensive rassegnate da C.S.A. Coop. in merito ai modelli di direzione societaria previsti dal codice civile a seguito della riforma di cui ai decreti legislativi nn. 5 e 6 del 2003 (vedasi pagine 11-15 del ricorso introduttivo). In qualunque dei tre modelli attualmente previsti dal codice civile, le cariche rivestite dai signori Cariani e Macchietti non implicano la spendita del potere gestionale dell’impresa. Tra l’altro, i signori Cariani e Macchietti sono liberi professionisti, iscritti ai rispettivi Albi professionali, e non dipendenti di C.S.A. o di Monti, per cui è lecito inferire che, sino a prova contraria, i predetti professionisti ricoprono le numerose cariche societarie di cui si è detto solo in ragione della loro competenza tecnica.</p>
<p>Da tutto quanto esposto discende l’illegittimità dell’esclusione di C.S.A. Coop. e il conseguente accoglimento del ricorso principale, per quanto concerne l’azione impugnatoria. Il ricorso incidentale va invece rigettato.</p>
<p><b>4.</b> Si deve a questo punto passare all’esame della domanda risarcitoria, con cui C.S.A. chiede in prima battuta la declaratoria del suo diritto all’aggiudicazione ed alla stipula del contratto, per la durata inizialmente fissata dal bando (risarcimento in forma specifica), e, in via subordinata, il ristoro del danno ingiusto cagionato dal provvedimento di esclusione, limitatamente alla parte del servizio che fosse stata già svolta da Elevant e che non fosse recuperabile a seguito del subentro di essa ricorrente principale.<br />
L’esame della domanda risarcitoria presuppone tuttavia un preambolo, che si rende necessario in relazione al recente arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanza 27.12.2007, n. 27169, nella quale, come è noto, la Suprema Corte ha stabilito che il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla sorte del contratto stipulato a seguito di aggiudicazione che venga poi impugnata ed annullata dallo stesso g.a., e ciò in quanto trattasi di questione afferente una fase privatistica, <i>id est</i> concernente diritti soggettivi).<br />
Ora, premesso che non è certo questa la sede ideale per disquisire sul fondamento teorico di tali asserzioni, si deve rilevare che le conclusioni a cui sono pervenute le SS.UU. non sembrano tenere conto del fatto che il D.Lgs. n. 80/1998 prima e la L. n. 205/2000 poi hanno attribuito al giudice amministrativo il potere (riconosciuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale – sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006) di attribuire al ricorrente vittorioso la reintegrazione in forma specifica. <br />
In materia di appalti, la reintegrazione in forma specifica equivale alla declaratoria di spettanza dell’aggiudicazione, che però il giudice amministrativo non potrebbe pronunciare se, nelle more del giudizio, è stato stipulato il contratto con un altro concorrente (che non ne aveva diritto a causa dell’illegittimità dell’aggiudicazione). Questo perché, ovviamente, fino a che rimane in vita il contratto, l’avente diritto non potrebbe subentrare nell’appalto, visto che la posizione dell’aggiudicatario illegittimo poggerebbe su un negozio giuridico valido ed efficace e che non ci possono essere contemporaneamente due soggetti chiamati ad eseguire lo stesso appalto. E’ solo questa la ragione per la quale, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/1998, il giudice amministrativo ha preso ad occuparsi della sorte del contratto stipulato a seguito di gara successivamente annullata, e non perché dubitasse del fatto che con la stipula del contratto si apre una fase privatistica.<br />
Pertanto, fermo restando che il contratto stipulato a seguito di procedura ad evidenza pubblica può essere impugnato di fronte al giudice civile anche successivamente alla scadenza del termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti di gara (configurandosi un’ipotesi di doppia tutela, non infrequente nel nostro ordinamento), sia deducendone la nullità o l’annullabilità in base ai canoni civilistici, sia deducendone la caducazione per vizi afferenti la fase dell’evidenza pubblica, se (e solo se) nell’ambito del giudizio impugnatorio promosso per contestare gli atti di gara viene proposta la domanda di reintegrazione in forma specifica, il giudice amministrativo, laddove ritenga accoglibile tale domanda, deve necessariamente pronunciarsi sul contratto stipulato nelle more.<br />
<b>4.1.</b> Passando quindi all’esame della domanda risarcitoria per equivalente, il Collegio, tenuto conto della difficoltà insita naturalmente negli accertamenti e nelle valutazioni che la stazione appaltante deve compiere ai fini dell’applicazione dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, ritiene sicuramente scusabile l’errore in cui è incorsa la Provincia nel momento in cui ha escluso C.S.A. Coop. Senza con questo voler asserire che i provvedimenti di esclusione per accertata situazione di collegamento sostanziale sono da ritenere di per sé “scusabili” ai fini della sussistenza di profili di responsabilità civile della stazione appaltante, è evidente che, specie in casi come quello all’esame del Tribunale, l’apprezzamento di circostanza fattuali (le quali, ovviamente, debbono essere invece accertate nella loro oggettività) che possono denotare l’esistenza di un collegamento sostanziale appartiene ad una sfera di discrezionalità insidndacabile anche ai fini dell’accertamento della c.d. colpa d’apparato.<br />
Pertanto, non sussistendo l’elemento soggettivo dell’illecito civile che la ricorrente attribuisce alla Provincia, <i>in parte qua</i> il ricorso principale va respinto.<br />
<b>4.2.</b> La domanda di reintegrazione in forma specifica va invece accolta, con conseguente declaratoria del diritto di C.S.A. ad essere proclamata aggiudicataria dell’appalto ed a stipulare il contratto con l’Amministrazione resistente.<br />
Il contratto eventualmente stipulato nelle more con Elevant è invece da dichiarare caducato, ai sensi dell’art. 246, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.<br />
Con riferimento a quanto appena detto, è necessaria una precisazione, in quanto, muovendo da un’ottica meramente civilistica, potrebbe apparire strano che, in presenza di una vicenda unitaria, la domanda risarcitoria trovi accoglimento solo in forma specifica e non anche per equivalente: infatti, trattandosi in entrambi i casi di una vicenda risarcitoria, si dovrebbe concludere che il Tribunale ritiene assente la colpa della P.A. ai fini della domanda ex art. 2043 c.c. e la ritiene invece sussistente ai fini della domanda proposta ex art. 2058 c.c., con ciò incorrendo in una palese contraddizione.<br />
In realtà, si deve considerare che, pur costituendo il diritto civile la base da cui prende le mosse ogni ricostruzione di istituti che, dal diritto dei privati, vengono “trapiantati” in altri rami dell’ordinamento, è necessario tenere conto delle peculiarità dei singoli settori che costituiscono, nel loro insieme, l’ordinamento.<br />
A giudizio del Tribunale, la reintegrazione in forma specifica di cui parlano le leggi amministrative non coincide in pieno con l’istituto disciplinato dall’art. 2058 c.c.; ed in effetti, la coincidenza si ha nelle vicende afferenti gli interessi legittimi c.d. oppositivi, ed in particolare nei giudizi che hanno ad oggetto procedure ablatorie. In questi casi, alla pronuncia di annullamento dell’atto ablatorio il giudice può far seguire, ove ne sia richiesto e ove ciò sia possibile materialmente, la condanna della P.A. a reintegrare in forma specifica la posizione del ricorrente (ad esempio, restituendo il suolo illegittimamente occupato e/o demolendo a proprie spese l’opera pubblica sullo stesso illegittimamente realizzata, ecc.).<br />
Nel caso degli interessi pretensivi, invece, la reintegrazione in forma specifica deve essere vista come un ulteriore strumento di tutela dell’interesse del ricorrente, il quale può chiedere al giudice di pronunciarsi sulla spettanza del bene della vita controverso. In questo senso, si può anche parlare di effetto conseguente alla sentenza di annullamento, volendo con ciò intendere che, laddove la decisione sulla domanda impugnatoria affronti tutti i profili, sia formali che sostanziali, della vicenda controversa, si esplica nella sua massima forza il c.d. effetto conformativo della sentenza, dal che discende, in pratica, il riconocimento del diritto del ricorrente a conseguire il bene della vita (riconoscimento che, in caso di “resistenze” della P.A. troverà poi piena soddisfazione in sede di ottemperanza al giudicato).<br />
Intesa la reintegrazione in forma specifica nel senso che si è appena cercato di spiegare, non c’è alcuna contraddizione logica fra accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica e reiezione della domanda risarcitoria per equivalente.</p>
<p><b>5.</b> In conclusione, il ricorso principale va accolto in parte, mentre il ricorso incidentale va rigettato.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p>Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce – accoglie in parte il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio, il 30 gennaio 2008 e il 31 gennaio 2008.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari  &#8211; Presidente</p>
<p>Dott. Tommaso  Capitanio – Estensore</p>
<p>					Pubblicato mediante deposito<br />	<br />
               in Segreteria il 19.2.2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-530/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.530</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.1462</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-1462/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-1462/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-1462/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.1462</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Tomassetti Consorzio nazionale Servizi (Avv.ti M. Clarich, D. Iaria, I. Marrone) c/ Azienda per il diritto allo studio universitario dell’Università degli Studi di Roma Tre ( Avv. M. Cardi) e altri. sull&#8217;ammissibilità della motivazione per relationem del giudizio di non anomalia dell&#8217;offerta 1.Contratti della P.A. – Gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-1462/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.1462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-1462/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.1462</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini        Est. Tomassetti<br />  Consorzio nazionale Servizi (Avv.ti M. Clarich, D. Iaria, I. Marrone) c/ <br />Azienda per il diritto allo studio universitario dell’Università degli Studi di<br /> Roma Tre ( Avv. M. Cardi) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità della motivazione per relationem del giudizio di non anomalia dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Anomalia dell’offerta – Giudizio favorevole &#8211; Motivazione per relationem – Ammissibilità.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Anomalia dell’offerta – Valutazioni – Sindacabilità del G.A. – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Nelle gare d’appalto, il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta non richiede di regola una motivazione puntuale ed analitica, quando le giustificazioni presentate dall’offerente possono costituire <i>per relationem</i> la motivazione del provvedimento.																																																																																												</p>
<p>2.	Le valutazioni compiute dalla Amministrazione in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico &#8211; discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto nelle ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto<sup>1</sup>. 																																																																																												</p>
<p></b>_________________________<br />
<sup>1</sup>Cons. Stato, Sez. IV,  n. 3097/2007.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
<i>Sezione Terza<br />
</i></b>
</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Composto dai Signori Magistrati:<br />
Stefano BACCARINI			Presidente<br />	<br />
Giuseppe SAPONE			Componente<br />	<br />
Alessandro TOMASSETTI		Componente-Relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 11416/2002 proposto dal </p>
<p><B>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</B> Società cooperativa a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante <i>pro</i>&#8211;<i>tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marcello Clarich, Domenico Iaria e Ivan Marrone ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in Roma, via del Quirinale n. 26 presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; l’<b>Azienda per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università degli Studi Roma Tre</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Marcello Cardi ed elett.te dom.ta in Roma, viale Bruno Buozzi n. 51<br />
<br />
E NEI CONFRONTI DI<br />
&#8211; <b>Starchef Italia S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Michele De Cilla ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, via Zara n. 16;<br />
&#8211; <b>Società Cooperativa la Cascina a r.l.,</b> in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Dante Grossi ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Roma, via Giulio Cesare n. 14;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE<br />
&#8211;	degli atti in data 25 ottobre 2002 con i quali l’Azienda resistente ha aggiudicato l’appalto avente ad oggetto “Gara d’appalto mediante pubblico incanto per l’affidamento della gestione triennale del servizio di mensa erogando agli studenti dell’Università degli Studi di Roma Tre presso locale di Via della Vasca navale n. 79 di Roma”, nonché di tutti gli atti e verbali ad essi presupposti, consequenziali o connessi;</p>
<p>NONCHE’<br />
&#8211;	per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Consorzio ricorrente per effetto degli atti impugnati.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi atti.<br />	<br />
	Visti gli atti tutti di causa.<br />	<br />
	Vista la costituzione della Amministrazione resistente e delle controinteressate.<br />	<br />
Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.<br />
	Udite le parti alla udienza del 9 gennaio 2008, come da verbale di udienza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Con ricorso n. 11416/2002, notificato e depositato in data 31 ottobre 2002, il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti fatti:<br />	<br />
	La gara della quale si tratta riguarda l’affidamento della gestione triennale del servizio di mensa per gli studenti dell’Università di Roma Tre bandita con avviso pubblicato in G.U. del 20 aprile 2002 da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
	In base al bando ed all’art. 2 del Capitolato Speciale di appalto l’avvio del servizio è previsto per il 1 novembre 2002.<br />	<br />
	In esito alla valutazione del merito dell’offerta il Consorzio nazionale Servizi ha conseguito il punteggio massimo (60 punti) con rilevante scarto rispetto alle imprese classificatesi seconda e terza in tale parziale graduatoria.<br />	<br />
	Alla seduta della Commissione giudicatrice del 30 luglio 2002 sono state aperte le buste contenenti l’offerta economica e sono stati effettuati i calcoli per la determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 157/1995 richiamato dal bando e dall’art. 3 del Capitolato Speciale.<br />	<br />
	Tra i ribassi superiori alla soglia di anomalia, le offerte della Starchef Italia e de La Cascina sono risultate economicamente microscopicamente sproporzionate per difetto rispetto allo stesso progetto tecnico dalle medesime imprese presentato: il ribasso della Starchef Italia del 41% e quello de La cascina del 23,33%.<br />	<br />
	Queste due imprese si sono classificate rispettivamente prima e seconda nella graduatoria finale, mentre il Consorzio Nazionale Servizi si è classificato al terzo posto.<br />	<br />
	La Commissione di gara ha quindi richiesto alle menzionate due concorrenti di produrre le giustificazioni dell’offerta nel termine perentorio del 3 settembre 2002.<br />	<br />
	Dopo una prima produzione di giustificazioni dell’offerta, l’ADISU ha richiesto ulteriori chiarimenti che sono stati forniti entro il 24 settembre 2002.<br />	<br />
	Successivamente a tale data e fino al 24 ottobre 2002, il Consorzio Nazionale Servizi non è riuscito ad ottenere nessuna notizia sull’esito della gara.<br />	<br />
	Soltanto il 25 ottobre 2002 il Commissario Straordinario della ADISU ha approvato gli atti di gara ed aggiudicato l’appalto alla Starchef Italia.<br />	<br />
	Tale provvedimento, tuttavia, non è stato comunicato alle concorrenti fino al 31 ottobre successivo.<br />	<br />
	Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:<br />	<br />
&#8211; violazione e falsa applicazione dell’art. 25 D,Lgs. n. 157/1995; violazione e falsa applicazione del bando di gara e del capitolato speciale di appalto; eccesso di potere per manifesta irrazionalità, carenza di istruttoria e di motivazione;<br />
&#8211; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 L. n. 68/1999; <br />
&#8211; violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 17 L. n. 68/1999.<br />
	Si costituivano in giudizio l’Amministrazione resistente e le controinteressate deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
	All’udienza del 9 gennaio 2008 il ricorso era assunto in decisione dal Collegio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il ricorso è infondato.<br />	<br />
	Preliminarmente occorre rilevare come le valutazioni compiute dalla Amministrazione in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico &#8211; discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale nelle ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto (da ultimo si veda Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3097).<br />	<br />
	Sotto tale profilo, dalla lettura degli atti e documenti di causa non si evince in alcun modo una manifesta illogicità o insufficiente motivazione della valutazione fornita dalla Amministrazione che dapprima ha richiesto per ben due volte alla aggiudicataria ed alla seconda classificata dei chiarimenti in ordine alla offerta presentata e, successivamente, ha aggiudicato la gara ritenendo il ribasso presentato pienamente giustificato e l’offerta complessivamente non anomala.<br />	<br />
	Sotto tale profilo, del resto, occorre osservare come il giudizio favorevole di non anomalia dell’offerta in una gara d’appalto non richieda di regola una motivazione puntuale ed analitica e ciò poichè le giustificazioni presentate dall’offerente possono costituire <i>per relationem</i> la motivazione del provvedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1658).<br />	<br />
Quanto, poi, ai motivi aggiunti avanzati dalla parte ricorrente, è sufficiente rilevare come in sede di gara pubblica, il rispetto della normativa a tutela dei disabili <i>ex</i> art. 17, l. 12 marzo 1999, n. 68, non necessiti di presentazione di alcuna certificazione allorquando lo stesso risulti attestato mediante dichiarazione sostitutiva.<br />
L’infondatezza delle censure avanzate dalla ricorrente relativamente alla aggiudicazione della gara in oggetto importa il rigetto della domanda di risarcimento del danno.<br />
	Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />	<br />
	Le spese di lite, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>	Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio 2008.<br />	<br />
Presidente – Stefano Baccarini</p>
<p>Estensore – Alessandro Tomassetti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-19-2-2008-n-1462/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2008 n.1462</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.813</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per il servizio di pulizia e di altri servizi integrati in un ospedale se il ricorso appare inammissibile per omessa impugnazione della delibera di esclusione dalla gara, conosciuta dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta di gara. (G.S.) vedi anche: T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA, SEZ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione dell’appalto per il  servizio di pulizia e di altri servizi integrati in un ospedale se il ricorso appare inammissibile per omessa impugnazione della  delibera di esclusione dalla gara, conosciuta dal rappresentante della ricorrente presente alla seduta di gara. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p>vedi anche: T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2007/2/11724/g">Ordinanza sospensiva del 5 dicembre 2007 n. 350</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 813/08<br />
Registro Generale: 132/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giuseppe Severini<br /> Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Caro Lucrezio Monticelli Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Nicola Russo<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
  <b>MARKAS SERVICE SRL IN PR. E NQ. MANDATARIA ATI<br />  ATI CNS &#8211; CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. </b>rappresentato e difeso da:  Avv.  ANTONIO LIROSI &#8211;   Avv.  GIOVANNI QUADRIcon domicilio  eletto in RomaVIA DELLE QUATTRO FONTANE, 20 pressoANTONIO LIROSI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE SPERIM.GEST. CROB E INT MILANO </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  LUIGI PETRONEcon domicilio  eletto in RomaVIA COSSERIA N.2pressoALFREDO PLACIDI<br />
e nei confronti di<br />
<b>LOGICA SERVIZI SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  MICHELE ROMANOcon domicilio  eletto in RomaVIA PIERLUIGI DA PALESTRINA,19pressoDOMENICO TOMASSETTI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR  BASILICATA  &#8211;  POTENZA  n. 350/2007, resa tra le parti, concernente APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA E DI   ALTRI  SERVIZI  INTEGRATI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  rigetto  della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
LOGICA SERVIZI SRL<br />OSPEDALE ONCOLOGICO REGIONALE SPERIM.GEST. CROB E INT MILANO<br />
Udito il relatore Cons. Caro Lucrezio Monticelli   e uditi, altresì, per le   parti    gli avv.ti A. Lirosi, L. Petrone e M. Romano;<br />
Considerato che non sono emersi elementi per disattendere le conclusioni cui è giunta l’ordinanza impugnata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 132/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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