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	<title>19/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</a></p>
<p>ITALO RIGGIO Presidente &#8211; DOMENICO GIORDANO Cons., relatore COMITATO PER LA VIGILANZA SULL’USO DELLE RISORSE IDRICHE (Avv. Giampaolo Maria Cogo)contro AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CITTA’ DI MILANO (Avv. Guido Greco) in presenza di un piano stralcio è legittimo l&#8217;affidamento transitorio del servizio idrico integrato Servizio pubblico locale – Servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ITALO RIGGIO Presidente &#8211; DOMENICO GIORDANO Cons., relatore<br /> COMITATO PER LA VIGILANZA SULL’USO DELLE RISORSE IDRICHE (Avv. Giampaolo Maria Cogo)contro AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CITTA’ DI MILANO (Avv. Guido Greco)</span></p>
<hr />
<p>in presenza di un piano stralcio è legittimo l&#8217;affidamento transitorio del servizio idrico integrato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio pubblico locale – Servizio idrico integrato – Piano d’ambito ex art. 11 l. 36/94 (legge Galli) – Piano stralcio per gli interventi urgenti nel settore del servizio idrico – Affidamento transitorio del servizio in house – Ammissibilità in presenza del piano stralcio</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il piano stralcio per gli interventi urgenti nel settore del servizio idrico integrato è equiparato, quanto agli effetti, dall’art. 141 della legge n. 388 del 2000 al piano d’ambito di cui all’art. 11 della legge n. 36 del 1994. Pertanto, in presenza di un piano stralcio, appare legittimo l’affidamento transitorio del servizio idrico integrato ancorpiù quando ne sia destinataria una società interamente partecipata dagli enti locali e riconducibile al modello cd. in house, mentre il piano d’ambito dovrà essere necessariamente approvato prima della completa organizzazione del servizio nella situazione a regime.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento della dott.ssa Diana Argenio <a href="/ga/id/2004/3/1419/d">&#8220;L’attuazione del servizio idrico integrato: l’art. 14 del d.l. n. 269 del 2003 e la fase transitoria di gestione dei servizi pubblici locali</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In presenza di un piano stralcio è legittimo l&#8217;affidamento transitorio del servizio idrico integrato</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA</center></b></p>
<p><center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA MILANO<br />
SEZIONE III</center></b></p>
<p>Registro Ordinanze: 498/04<br />
Registro Generale: 484/04</p>
<p>nelle persone dei Signori: ITALO RIGGIO Presidente &#8211; DOMENICO GIORDANO Cons., relatore &#8211; GIANLUCA BELLUCCI Ref.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>ORDINANZA</center></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2004</p>
<p>Visto il ricorso 484/04 proposto da COMITATO PER LA VIGILANZA SULL’USO DELLE RISORSE IDRICHE, rappresentato e difeso da Avv. Giampaolo Maria Cogo con domicilio eletto in Milano, via Giuseppe Parini 9, presso Avv. Gianluigi Toffoloni<br />
<center>contro</b></p>
<p><b>AUTORITA’ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CITTA’ DI MILANO</b>, rappresentato e difeso da Avv. Guido Greco, con domicilio eletto in Milano, P.le Lavater 5, presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>METROPOLITANA MILANESE S.P.A.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Antonioli, Giuseppe Caia, Stefano Colombari, con domicilio eletto in Milano, via Corridoni 10, presso Marco Antonioli</p>
<p>e con l’intervento in opponendum di</p>
<p><b>COMUNE DI MILANO</b>, rappresentato e difeso da Avv.ti Maria Rita Surano e Maria Teresa Maffey, con domicilio eletto in Milano, via Guastalla 8, presso l’Avvocatura Comunale</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della deliberazione dell’autorità di ambito territoriale Ottimale della Città di Milano n. 2/03 del 31/03/2003 pervenuta alla conoscenza del ricorrente in data 01.08.2003 con la quale è stato deliberato l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla Metropolitana Milanese s.p.a., nonché di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Città di Milano e Metropolitana Milanese s.p.a.;<br />
Visto l’atto di intervento del Comune di Milano;<br />
Udito il relatore Cons. Domenico Giordano e uditi altresì i procuratori delle parti;<br />
Considerato a un primo esame delle deduzioni e dei documenti di causa, che, pur prescindendo in questa fase dei profili di inammissibilità sollevati dalle parti resistenti, il ricorso non presenta elementi di fondatezza, in quanto:</p>
<p>l’approvazione del Piano d’ambito sembra costituire adempimento necessario per il conferimento a regime e mediante gara della gestione del servizio idrico integrato, senza invece condizionare l’affidamento della gestione in house nella fase transitoria che precede la completa organizzazione del servizio;<br />
in tale fase l’affidamento del servizio a MM è avvenuto in presenza di un adeguato strumento di programmazione, essendo stato preceduto dall’adozione del Piano stralcio per gli interventi urgenti, cui l’art. 141 l. n. 388/00 conferisce gli stessi effetti del piano previsto dall’art. 11 l. n. 36/94;<br />
la convenzione stipulata tra ATO e MM prevede comunque l’obbligo assunto dal gestore di accettare i contenuti del futuro Piano d’ambito;</p>
<p>ritenuto altresì, quanto al periculum in mora, che il danno paventato dal ricorrente non presenta i requisiti dell’estrema gravità, laddove l’eventuale sospensione della deliberazione impugnata imporrebbe, nelle more della soluzione organizzativa definitiva, l’interruzione delle vigenti modalità di gestione e la ripresa del servizio nelle forme della gestione in economia, senza con ciò garantire l’interesse pubblico alla qualità del servizio;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono gli estremi previsti dall’art. 21, 7° comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
<center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Milano, lì 19 Febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-19-2-2004-n-498/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 19/2/2004 n.498</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.22</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-2-2004-n-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-2-2004-n-22/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.22</a></p>
<p>Pres. Guida Est. Filippi Ditta O.G. c/Regione Autonoma Valle d’Aosta ai fini della qualificazione alle gare l&#8217;attestato SOA non ha valore di per sé stesso ma solo nella misura in cui rappresenti una realtà di impresa esistente nei fatti ed è quindi irrilevante la permanenza dello stesso in capo a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-2-2004-n-22/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-2-2004-n-22/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.22</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida Est. Filippi<br /> Ditta O.G. c/Regione Autonoma Valle d’Aosta</span></p>
<hr />
<p>ai fini della qualificazione alle gare l&#8217;attestato SOA non ha valore di per sé stesso ma solo nella misura in cui rappresenti una realtà di impresa esistente nei fatti ed è quindi irrilevante la permanenza dello stesso in capo a concorrente che abbia ceduto l&#8217;azienda prima della presentazione dell&#8217;offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Gara – Concorrente – Cessione d’azienda prima della presentazione dell’offerta – Assenza di requisiti in capo al cedente – Esclusione – Legittimità.</p>
<p>Gara – Concorrente – Cessione d’azienda prima della presentazione dell’offerta – Assenza di requisiti in capo al cedente – Permanenza in capo al cedente dell’attestato Soa al momento della presentazione dell’offerta – Irrilevanza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ irrilevante ai fini dell’esclusione dalla gara di concorrente che abbia ceduto l’azienda prima di presentare l’offerta la permanenza in capo allo stesso dell’attestato SOA fino a momento successivo alla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ai fini della qualificazione alle gare l’attestato SOA non ha valore di per sé stesso ma solo nella misura in cui rappresenti una realtà di impresa esistente nei fatti ed è quindi irrilevante la permanenza dello stesso in capo a concorrente che abbia ceduto l’azienda prima della presentazione dell’offerta.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In Nome del Popolo Italiano </center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta</center></b><br />
composto dai Signori: Antonio GUIDA &#8211; Presidente; Maddalena FILIPPI – Consigliere relatore; Cecilia ALTAVISTA &#8211; Consigliere  ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</center></b></p>
<p>Sul ricorso n. 82/2003 proposto dalla<br />
<b>ditta individuale Orazio Grasso</b>, in persona dell’omonimo titolare, rappresentata e difesa dall’avvocato Riccardo Barberis ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Roberto Creton, in Aosta, via Torino, n. 7;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>la <b>REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfranco Garancini e Antonella Banfi ed elettivamente domiciliata in Aosta, presso lo studio dell’avvocato Claudio Maione, Via Croce di Città n. 44;</p>
<p>per l’annullamento</p>
<p>1)	del provvedimento dirigenziale della Regione Valle d’Aosta n. 3912 del 9 luglio 2003, comunicato con nota n. 27515/OP del 22 luglio 2003, con cui è stata disposta la comminatoria delle sanzioni di escussione della fideiussione rilasciata in sede di gara, tramite Credito cooperativo n. 1016/02 AG 01 rapp. n. 11.01.957/84 e di segnalazione all&#8217; Autorità di vigilanza LLPP a seguito della esclusione dalla gara e la revoca della aggiudicazione alla impresa Grasso Orazio dell’appalto relativo alla esecuzione dei lavori di realizzazione dei marciapiedi nella SR n. 45 della Valle d’Ayas località Villa del Comune di Challand-Saint-Victor;																																																																																												</p>
<p>2)	di ogni altro provvedimento connesso, preordinato, conseguente e preliminare a quello impugnato;																																																																																												</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d’Aosta;<br />
Visto gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 21 gennaio 2004, relatore il Consigliere Maddalena Filippi, l’avv. Robert Creton su delega e per conto dell&#8217;avv. Riccardo Barberis per il ricorrente e l’avv. Gianfranco Garancini per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b><br />
1. – Con il ricorso in epigrafe la ditta individuale Grasso Orazio, impugna il provvedimento dirigenziale n. 3912 del 9 luglio 2003 con cui la Regione Valle d’Aosta ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara relativa alla esecuzione dei lavori di realizzazione dei marciapiedi lungo la SR n. 45 della Valle d’Ayas, in località Villa, in Comune di Challand-Saint-Victor – per un importo a base d’asta pari a Euro 1.174.939,44 &#8211; e la conseguente escussione della fideiussione bancaria rilasciata in sede di gara dalla stessa ricorrente, tramite Credito cooperativo n. 1016/02 AG 01 rapp. n. 11.01.957/84.</p>
<p>2. – La legittimità del provvedimento impugnato viene contestata sotto il profilo dell’eccesso di potere per mancanza dei presupposti, per travisamento ed errata valutazione dei fatti, nonché per violazione di legge con riferimento agli articoli 10, comma 1 quater, e 35 della legge n. 11 febbraio 1994, n. 109  e all’articolo 15, comma 9, del d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34.</p>
<p>3. &#8211; La Regione Valle d’Aosta &#8211; costituitasi in giudizio – sostiene l’infondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.<br />
<center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>1. – Oggetto del ricorso è il provvedimento con cui la Regione Valle d’Aosta ha escluso la ditta individuale Grasso Orazio dalla gara indetta per l’esecuzione di marciapiedi lungo la strada regionale n. 45, contestualmente disponendo l’escussione della fideiussione bancaria rilasciata dalla stessa ricorrente.<br />
Come si legge nella motivazione del provvedimento, l’esclusione si fonda sull’accertamento dell’avvenuta cessione &#8211; alla data di presentazione dell’offerta &#8211; della totalità delle quote della impresa individuale Grasso Orazio all’impresa Grasso Costruzioni Generali s.r.l. e sulla conseguente giuridica inesistenza, a tale data, dell’impresa ora ricorrente.</p>
<p>2. –  Il ricorso non è fondato.</p>
<p>2.a – Con il secondo e terzo motivo di impugnativa &#8211; il cui esame conviene anticipare per motivi di ordine logico &#8211; si lamenta il travisamento dei fatti e il difetto dei presupposti, in quanto la cessione d’azienda si sarebbe perfezionata solo il 18 ottobre 2002, al momento dell’iscrizione della relativa operazione alla Camera di Commercio, con la conseguenza che, alla data di presentazione dell’offerta, avvenuta il giorno 15 dello stesso mese di ottobre, la ricorrente sarebbe stata ancora in possesso dell’attestazione SOA, trasferita tre giorni dopo alla Grasso Costruzioni Generali S.r.l., come del resto risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato; in ogni caso la ricorrente, in qualità di cedente, sarebbe stata comunque legittimata a proporre la propria offerta e il committente, ai sensi dell’art. 35 della legge n. 109 del 1994, non avrebbe potuto opporsi al subentro della cessionaria se non per mancanza dei requisiti di qualificazione tecnica ed economica che si sarebbero automaticamente trasferiti in capo all’impresa cessionaria, per effetto della cessione di azienda, secondo quanto previsto dall’art. 15, comma 9, del d.p.r. n. 34 del 2000.</p>
<p>2.b –  La censura muove dal presupposto – erroneo &#8211; che la cessione di azienda sia stata “effettuata a gara conclusa” e che alla data in cui l’impresa cedente ha presentato la propria offerta (15 ottobre 2002), l’impresa cessionaria non avrebbe potuto proporre la domanda di partecipazione “in quanto ancora alcun trasferimento era stato effettuato”.<br />
Come risulta dagli atti del ricorso, l’atto di cessione all’impresa Grasso Costruzioni Generali S.r.l. del complesso dei beni costituenti la ditta individuale Grasso Orazio è stato stipulato il 7 ottobre 2002 e registrato il successivo 9 ottobre: deve quindi ritenersi che alla data di presentazione dell’offerta – spedita il 15 ottobre 2002 e pervenuta alla Regione due giorni dopo – l’impresa ricorrente, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, “non era legittimata a partecipare, in quanto giuridicamente aveva cessato di esistere già alla data del 7/10/2002”.<br />
E nemmeno può ritenersi, come si sostiene con il ricorso, che l’impresa cedente fosse legittimata a presentare l’offerta in quanto ancora in possesso &#8211; alla data del 15 ottobre 2002 – dell’attestato SOA, trasferito all’impresa Grasso Costruzioni Generali S.r.l. solo il 18 ottobre 2002: va infatti osservato che l’iscrizione dell’atto di cessione d’azienda nel registro delle imprese ha effetti meramente dichiarativi e non costitutivi (Cass., sez. III, 28 giugno 1997, n. 5798). Nella specie dunque, poiché il conferimento dell’impresa cedente nell’impresa cessionaria si è perfezionato il 7 ottobre 2002, non v’è dubbio che a partire dalla stessa data la ricorrente non possedesse più i requisiti di ordine speciale per l’attestazione SOA.<br />
Sono di conseguenza inconferenti sia il richiamo all’art. 35 della legge n. 109 del 1994 &#8211; che disciplina il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto, per effetto di cessioni di azienda o di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche – sia il richiamo all’art. 15, comma 9, del d.p.r. n. 34 del 2000 &#8211; che, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, consente al nuovo soggetto di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.<br />
Quanto all’art.35, infatti, esso si riferisce alla diversa ipotesi di subentro in un’aggiudicazione già intervenuta e in un contratto già stipulato, laddove nella specie si era ancora nella fase della gara e la posizione di partecipante alla gara non è suscettibile di cessione; tra l’altro essa implicherebbe una modifica del soggetto che ha formulato l’offerta e l’elusione dei termini perentori previsti.<br />
Altrettanto vale, altresì, con riguardo alla pretesa decadenza dal potere di opposizione al subentro della cessionaria, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 35, a causa al lungo tempo trascorso tra la comunicazione dell’avvenuta cessione d’azienda (dicembre 2002) e l’adozione del provvedimento di esclusione dalla gara (luglio 2003): anche questa disposizione – che consente l’opposizione al subentro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della cessione di azienda &#8211; presuppone l’intervenuta stipula del contratto. <br />Quanto all’art. 15 comma 9 esso consente al cessionario di partecipare alla gara fruendo dei requisiti del cedente: nella specie, pertanto, doveva essere la Grasso<br />
Costruzioni s.r.l. a presentare la domanda di partecipazione e non l’impresa individuale Grasso, non più esistente. <br />Va poi aggiunto che nella specie l’impresa cessionaria nemmeno si è attivata per chiedere – entro il termine decadenziale previsto per la presentazione delle offerte (24 ottobre 2002) &#8211; di avvalersi della domanda presentata dalla ditta Grasso Orazio: infatti solo in data 9 dicembre 2002 e solo a seguito della richiesta di documentazione inviata dall’Amministrazione all’impresa cedente risultata migliore offerente, l’impresa cessionaria ha comunicato alla Regione l’avvenuto conferimento della ditta individuale Grasso Orazio nella società Grasso Costruzioni Generali S.r.l. <br />
Va aggiunto ancora, quanto al lamentato ritardo nella adozione del provvedimento di esclusione, che in data 28 novembre 2002 l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici ha sospeso l’impresa ricorrente dalla partecipazione alle gare d’appalto di qualsiasi importo a decorrere dal 26 marzo 2002 fino al 23 ottobre 2003 e che solo a seguito della sentenza n. 2994 del 3 aprile 2003 &#8211; con cui il TAR del Lazio ha annullato tale sospensione – l’Amministrazione ha dato avvio alla procedura di verifica della documentazione presentata dall’impresa risultata migliore offerente.</p>
<p>2.c –  Con il primo motivo di ricorso si contesta la legittimità delle sanzioni dell’escussione della cauzione e della segnalazione alla Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, disposte con il provvedimento impugnato: la ricorrente lamenta in particolare la violazione dell’art. 10, comma 1 quater, della legge n. 109 del 1994, sostenendo che non vi sarebbero i presupposti per l’applicazione della disposizione in quanto non sarebbe configurabile alcuna falsità nelle dichiarazioni effettuate in sede di gara. <br />
La censura – per le stesse considerazioni già svolte – non può essere condivisa: non v’è dubbio infatti che la giuridica inesistenza della ditta individuale Grasso Orazio al momento della presentazione dell’offerta si sia tradotta nell’impossibilità per la stessa impresa di fornire la prova del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara, circostanza che, secondo la richiamata disposizione, costituisce il presupposto per l’esclusione del concorrente dalla gara e per l’ applicazione delle sanzioni dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza.</p>
<p>3. &#8211;  Il ricorso va dunque respinto.<br />
Quanto alle spese e alle competenze del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.</p>
<p>Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2004.<br />
Antonio GUIDA – Presidente f.to<br />
Maddalena FILIPPI – Consigliere estensore f.to</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 19 febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-19-2-2004-n-22/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.22</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.1577</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-2-2004-n-1577/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La Medica, Est. Giordano Verardi (avv. D’uffizi) c. Comune di Valmontone (Avv. D’eletto) Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni Commerciali – Stazione di servizio vendita carburanti – Ordinanza comunale di demolizione della stazione e revoca della licenza – Ordinanza emessa con l’accordo della società petrolifera – Conseguenze – Legittimazione attiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-2-2004-n-1577/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.1577</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Giordano<br />  Verardi (avv. D’uffizi) c. Comune di Valmontone (Avv. D’eletto)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni Commerciali – Stazione di servizio vendita carburanti – Ordinanza comunale di demolizione della stazione e revoca della licenza – Ordinanza emessa con l’accordo della società petrolifera – Conseguenze – Legittimazione attiva del titolare della licenza d’esercizio – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste il difetto di legittimazione attiva qualora il soggetto titolare della licenza di vendita carburanti impugni la delibera comunale che ordini la demolizione della stazione di servizio, con conseguente revoca dell’autorizzazione rilasciata, per consentirne lo spostamento in altro luogo concordato con la società petrolifera.<br />Altresì il titolare della licenza di vendita carburanti ha comunque l’obbligo evocare in giudizio la società petrolifera, la quale, nel caso di specie, assume la veste di soggetto controinteressato in senso tecnico-giuridico, vale a dire di soggetto titolare di un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente e, quindi, volto a conservare, anziché eliminare dal mondo giuridico, gli avversati provvedimenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in caso di spostamento di una stazione di servizio ordinata da Comune, la legittimazione attiva spetta alla società petrolifera e non al gestore titolare della licenza di esercizio</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center><br />
</b></p>
<p><b><br />
<center><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL LAZIO &#8211; SEZIONE SECONDA</center><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<center><br />
S E N T E N Z A</center><br />
</b></p>
<p>sul ricorso n. 17555/2000 proposto da<br />
<b>VERARDI Domenico</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro D’Uffizi e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in Roma, Via Flaminia n. 189;<br />
<center><br />
c o n t r o</center></p>
<p><b>COMUNE DI VALMONTONE</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lucio D’Eletto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F. Salberini in Roma, Via dei Dardanelli n. 37;<br />
per l’annullamento<br />
delle ordinanze sindacali n. 319/2000 e n. 320/2000, emesse in data 11 settembre 2000, con le quali si ingiungeva la demolizione dell’impianto di distribuzione carburanti sito in Valmontone, Via S. Antonio n. 3/a, e la contestuale revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 2/95 per la conduzione dell’esercizio di cui sopra, nonché di tutti gli altri atti impliciti, espliciti, preliminari ed eventualmente connessi nonché successivi, anche di estremi ignoti, ivi compresi quelli a carattere generale eventualmente autorizzativi degli impugnati provvedimenti;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte resistente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, per la pubblica udienza del 28/1/2004, il Consigliere Francesco Giordano;<br />
Udito preliminarmente l’avv. A. Tataranni su delega dell’avv. D’Uffizi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<center><br />
F A T T O</center><br />
</b></p>
<p>La società Itala Petroli a r.l., corrente in Castelgandolfo, concedeva in uso gratuito al ricorrente, in qualità di gestore, il punto vendita carburanti sito in Valmontone, Via S. Antonio n. 3/A.<br />
Ottenuta l’autorizzazione amministrativa dal Sindaco del Comune, l’istante comunicava l’inizio d’attività al responsabile comunale dell’area economico-finanziaria, previa esibizione della licenza d’esercizio rilasciata dall’U.T.F. di Roma.<br />
Senonchè, con delibera consiliare n. 107 del 4 agosto 2000, si stabiliva lo spostamento in altro sito del distributore e, contestualmente, si approvava la convenzione tra il Comune e l’Itala Petroli, in cui la società acconsentiva alla demolizione dell’impianto.<br />
Insorgeva il ricorrente, il quale proponeva il presente gravame, affidandolo ai seguenti motivi:<br />
Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione idonea e congrua, per ingiustizia manifesta e difetto di istruttoria.<br />
Gli atti impugnati, privi di un’idonea motivazione, sarebbero stati adottati in carenza di un piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, nonché in assenza di un monitoraggio.<br />
Si eliminerebbe così un impianto di distribuzione di carburanti, senza che sia stato richiesto il parere degli organi regionali, anche in merito all’impatto ambientale che il nuovo impianto andrebbe a cagionare.<br />
In resistenza al gravame il Comune intimato ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, nonché l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato.<br />
Quanto al merito, parte resistente ha formulato le proprie controdeduzioni, sostenendo la legittimità degli atti impugnati e concludendo per il rigetto del gravame.<br />
<b><br />
<center><br />
D I R I T T O</center><br />
</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile, sotto un duplice profilo.<br />
Soprassedendo all’esame dell’eccezione pregiudiziale relativa al difetto di legittimazione attiva del ricorrente, il Collegio rileva in primis che questi ha omesso di evocare in giudizio la società Itala Petroli a r.l., la quale, nel caso di specie, assume la veste di soggetto controinteressato in senso tecnico-giuridico, vale a dire di soggetto titolare di un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente e, quindi, volto a conservare, anziché eliminare dal mondo giuridico, gli avversati provvedimenti.<br />Si legge, invero, nella delibera consiliare n. 107 del 4 agosto 2000, che, al fine di acquisire le aree su cui insiste l’attuale distributore, il Comune ha approvato una convenzione nella quale, a fronte dell’assenso societario alla demolizione dell’impianto de quo (art. 2), dà in concessione, “quale corrispettivo, nonché quale risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da parte della menzionata società”, un altro terreno sito nel territorio comunale al confine con l’autostrada, al fine di realizzarvi un nuovo impianto di distribuzione di carburanti (art. 3).<br />
E’ evidente, dunque, l’interesse qualificato della società Itala Petroli ad opporsi alla pretesa azionata da parte ricorrente, stante l’indubbia posizione di vantaggio che l’attuazione degli accordi, precedentemente intervenuti con il Comune, procurerebbe alla sua sfera giuridica patrimoniale.<br />
In ogni caso, osserva il Collegio che le ordinanze impugnate sono meramente conseguenziali alla citata deliberazione del Consiglio comunale di Valmontone n. 107 del 2000, approvativa della richiamata convenzione, e presentano specifica valenza attuativa delle determinazioni in essa contenute.<br />
Sicchè la predetta delibera consiliare avrebbe dovuto essere impugnata, quale atto presupposto, unitamente alle ordinanze sindacali emesse in dichiarata esecuzione degli accordi, intercorsi fra il Comune e la società Itala Petroli, che nella delibera medesima hanno trovato la positiva formalizzazione.<br />
Né rileva in senso contrario, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la formula di stile riferita a tutti gli altri atti impliciti, espliciti, preliminari ed eventualmente connessi nonché successivi, che dall’intimante è stata inserita nell’epigrafe del proposto gravame.<br />
L’omessa impugnazione di un atto presupposto rende, dunque, inammissibile il ricorso, atteso che nessun concreto vantaggio potrebbe conseguire il ricorrente, per effetto dell’eventuale accoglimento nel merito dell’impugnativa all’esame.<br />
Quanto alle spese, si rinvengono validi motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti del giudizio.<br />
<b><br />
<center><br />
P. Q. M.</center><br />
</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, dichiara inammissibile il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004, con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA Presidente<br />
Francesco GIORDANO Consigliere rel. estensore<br />
Anna BOTTIGLIERI Referendario<br />
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.728</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-19-2-2004-n-728/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-19-2-2004-n-728/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.728</a></p>
<p>Dr. Ezio Maria Barbieri presidente; Dr. Riccardo Giani referendario, est. SILA Pavia Srl (avv.ti Liberto Losa e Raimondo Fassa) contro SISA Società Italiana Servizi Automobilistici Spa (avv. Tiziano Giovanelli) e nei confronti di LINE Servizi per la Mobilità Spa (avv. Adolfo Mario Balestreri) e di ASM Pavia Spa (non costituita)</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-sentenza-19-2-2004-n-728/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.728</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dr. Ezio Maria Barbieri	presidente; Dr. Riccardo Giani referendario, est.<br /> SILA Pavia Srl (avv.ti Liberto Losa e Raimondo Fassa) contro SISA Società Italiana Servizi Automobilistici Spa (avv. Tiziano Giovanelli) e nei confronti di LINE Servizi per la Mobilità Spa (avv. Adolfo Mario Balestreri)  e di ASM Pavia Spa (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>inammissibilità del diritto di accesso agli atti costitutivi di una impresa concorrente da parte di altra impresa partecipante alla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso &#8211; Istanza &#8211; Trasporti pubblici locali &#8211; Impresa concorrente a gara – Atti costitutivi di altra impresa concorrente – Inammissibilità per carenza di interesse.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impresa partecipante alla gara per l’affidamento di un servizio pubblico locale di trasporto non può vantare un interesse rilevante ad accedere agli atti di costituzione di altra Società concorrente, al fine di verificare la legittimità delle procedure seguite da quest’ultima per scegliere il partner privato, non sussistendo correlazione tra la posizione differenziata di concorrente nell’ambito della gara e lo scopo perseguito.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di <a href="/ga/id/2004/3/1456/d">commento dell&#8217;avv. Sergio D&#8217;Arienzo</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inammissibilità del diritto di accesso agli atti costitutivi di una impresa concorrente da parte di altra impresa partecipante alla gara</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p><center> <b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
Sezione 1^ </b></center></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center> <b>SENTENZA</b></center></p>
<p>sul ricorso n. 3682/2003 proposto da<br />
 <b>SILA Pavia Srl</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Liberto Losa e Raimondo Fassa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Losa, in Milano, via A. Saffi, n. 10<br />
<center> contro</center></p>
<p> <b>SISA Società Italiana Servizi Automobilistici Spa</b>, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa dall’avv. Tiziano Giovanelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso Monforte, n. 16</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p> <b>LINE Servizi per la Mobilità Spa</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Adolfo Mario Balestreri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Borgogna, n. 9</p>
<p>e di</p>
<p> <b>ASM Pavia Spa</b>, non costituita</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dell’atto di diniego, prot. 94.3003PRES, in data 20.10.2003, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sisa Spa, opposto alla richiesta di accesso ai documenti presentata dalla società ricorrente con nota, prot. 727/2003, in data 19.9.2003.</p>
<p>Visto il ricorso, notificato il 26.11.03 e depositato il 5.12.03;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio;<br />
Visti atti e documenti di causa;<br />
Uditi, alla camera di consiglio del 28 gennaio 2004, relatore il dott. Riccardo Giani, i difensori delle parti come da verbale d’udienza ;</p>
<p>Considerato che la Società ricorrente, operante nel settore degli autoservizi pubblici, avendo partecipato alla gara indetta dall’Amministrazione provinciale di Pavia per l’affidamento del servizio pubblico locale, gara alla quale ha altresì partecipato la Società Line spa, ritiene di avere un “concreto e indiscutibile interesse a verificare la legittimità delle procedure relative all’individuazione del patner privato da parte di Line spa”;<br />
Considerato che la Società ricorrente ha conseguentemente avanzato richiesta di accesso alla documentazione relativa alla Società Line spa nonché alle Società ASM Spa e SISA Spa, che hanno dato vita a Line spa, ed in particolare agli atti costitutivi, alle deliberazione degli enti proprietari, alle deliberazioni di aumenti di capitale, ecc., ricevendone tuttavia un atto di rigetto; <br />
Rilevato che, in via del tutto preliminare rispetto alla soluzione degli altri complessi temi evocati dalle parti, deve essere risolto il problema inerente la sussistenza in capo alla Società ricorrente, e sulla base dei fatti dalla stessa narrati, di un interesse idoneo a giustificare la richiesta di accesso e la conseguente azione ex art. 25 legge 7 agosto 1990, n. 241;<br />
Rilevato che, come la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, l’interesse che sorregge il diritto d’accesso ai sensi dell’art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241 deve essere pertinente con le particolari ragioni esposte a sostegno dell’istanza (Cons. di Stato, Sez. V, 8 settembre 2003, n. 5034 e Cons. di Stato, Sez. V, 8 febbraio 1994, n. 78);<br />
Rilevato che, quale partecipante alla gara per l’affidamento di un servizio pubblico locale di trasporto, la Società ricorrente non può vantare un interesse rilevante ad accedere agli atti di costituzione di altra Società concorrente al fine di verificare la legittimità delle procedure seguite da quest’ultima per scegliere il patner privato, non sussistendo correlazione tra la posizione differenziata di concorrente nell’ambito della gara e lo scopo perseguito; <br />
Rilevato conseguentemente che, in relazione allo scopo dichiarato, manca l’interesse qualificato all’accesso;<br />
Rilevato quindi che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse;<br />
Rilevato che sussistono giusti motivi per la compensazione della spese di giudizio;</p>
<p><center> <b>P.Q.M. </b></center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Prima Sezione, dichiara l’inammissibilità del ricorso.<br />
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spse di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2004, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Dr. Ezio Maria     Barbieri	presidente<br />	<br />
Dr. Carmine	     Spadavecchia	consigliere<br />	<br />
Dr. Riccardo	     Giani	referendario, est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.262</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-262/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-262/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-262/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.262</a></p>
<p>Demanio – cartolarizzazione immobili &#8211; qualificazione dell’immobile come pregiato e determinazione prezzo &#8211; rilevanza della tassativita’ del termine entro il quale esercitare l’opzione di acquisto &#8211; tutela cautelare – accoglimento limitatamente al termine entro il quale esercitare l’opzione e per la vendita a terzi. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-262/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-262/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.262</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – cartolarizzazione immobili  &#8211; qualificazione dell’immobile come pregiato e determinazione prezzo  &#8211; rilevanza della tassativita’ del termine entro il quale esercitare l’opzione di acquisto  &#8211; tutela cautelare – accoglimento limitatamente  al termine entro il quale esercitare l’opzione e per la vendita a terzi.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4174/g">Ordinanza n. 2513 del 28 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNA &#8211; SEZIONE II</b></p>
<p>Registro Ordinanze:262/2004<br />
Registro Generale:210/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI PAPIANO Presidente<br />GRAZIA BRINI Cons.<br />BRUNO LELLI Cons. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 210/2004 proposto da:<br />
<b>NICASTRO FRANCESCO ED ALTRIBRASI FERRUCCIODANELLI FRANCESCOPALLAVERA LILLYKELLER FULVIO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
BERARDI AVV. VINCENZOCAVAZZUTI AVV. GIORGIOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA D&#8217;AZEGLIO 29presso<br />
BERARDI AVV. VINCENZO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede<br />
<b>S.C.I.P. SOCIETA&#8217; CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L.INAIL &#8211; ISTITUTO NAZIONALE L&#8217;ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI </b><br />
Rappresentato e difeso da:<br />
CAZZANTE AVV. FRANCESCO<br />
COLOMBINO AVV. SANDRA MARIA<br />
Con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
VIA AMENDOLA 3<br />
Presso la Sua sede<br />
<b>AGENZIA DEL TERRITORIO DI PIACENZA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede<br />
INAIL &#8211; DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzion delle lettere di offerta in vendita inviate dal Direttore Regionale per l’Emilia Romagna di INAIL del 28.11.2003;</p>
<p>del D.M. 31.7.2002, art. 1, nonchè delle delibere17.4.2002 e 24.7.2002 dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali, nella versione stralcio allegata al decreto;<br />
del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1.4.2003, nel punto in cui qualifica di pregio gli immobili in questione;</p>
<p>degli atti di stima dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Piacenza – 17.2.2003 prot.n. 29825 e 11.11.2003, compresi tutti gli atti presupposti e connessi con cui si è stabilito che l’edificio de quo debba essere considerato di pregio e si è determinato il valore di mercato dell’immobile, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;<br />
inoltre per ottenere sentenza che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto non concluso o, in subordine condanni la società proprietario a contrarre.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AGENZIA DEL TERRITORIO DI PIACENZA<br />
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI<br />MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />INAIL – ISTITUTO NAZIONALE L’ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI<br />
Udito il relatore Cons. BRUNO LELLI<br />
E udito altresì per le parti gli avv.ti Vincenzo Berardi, Marco Zavalloni e Stefano Cappelli dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Considerato che i profili di censura dedotti necessitano di ulteriore approfondimento nel merito;</p>
<p>Che, peraltro, il pregiudizio lamentato ha i requisiti della gravità ed irreparabilità quanto al termine tassativo per esercitare l’opzione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, sospende la decorrenza dei termini per la presentazione delle domande da parte dei ricorrenti, nonché la vendita a terzi degli immobili.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA , li 19 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-262/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.262</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.263</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-263/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-263/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.263</a></p>
<p>Contratti – cartolarizzazione immobili &#8211; qualificazione dell’immobile come di pregio &#8211; rilevanza della collocazione in centro storico e di stato di degrado – Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti a termine e con condizioni – tutela cautelare – accoglimento limitatamente al termine di presentazione di domanda di acquisto ed alla vendita a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-263/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-263/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.263</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – cartolarizzazione immobili &#8211;  qualificazione dell’immobile come di pregio  &#8211; rilevanza della collocazione in centro storico  e di stato di degrado –  Procedimento cautelare &#8211; accoglimenti a termine e con condizioni – tutela cautelare – accoglimento limitatamente  al termine di presentazione di  domanda di acquisto ed alla vendita a terzi.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4203/g">Ordinanza n. 2595 del 4 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />BOLOGNA &#8211; SEZIONE II</b></p>
<p>Registro Ordinanze:263/2004<br />
Registro Generale: 212/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI PAPIANO Presidente<br />GIORGIO CALDERONI Cons. , relatore<br />
UGO DI BENEDETTO Cons.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 212/2004 proposto da:<br />
<b>PRAMPOLINI SERGIO<br />
ALIPRANDI DOMENICOBALDINI ALESSANDROBALLETTI MARIA GRAZIABENFENATI CRISTINABENTIVOGLI MARCOBOLOGNESI GIANCARLOBOMBARDI FEDERICOBONCRISTIANO AMELIABRANDI ALFREDOBUCCELLI PAOLOCACICI ROSACAVALIERI FRANCOCAVARRA CORRADOCELDEROVA&#8217; JANACERIANI GIANMARIACIMPEAN OLIVIACRISTAURO ALESSANDROD&#8217;ADDONE TERESADARDANO ANDREADE LILLO ISABELLADI LUCA MASSIMODI STEFANO SILVANAERCOLE MARCOFALVO UMBERTOFRACESCHETTI ALBINOFRATE VINCENZOGERMANA&#8217; PIEROGHELFI FRANCOGIACOMONI GRAZIANOGRASSO PATRIZIA RITAGUARNIERO MARCELLOSTIFANOS GHEZZEHEISOLDATI MARIASCHNEIDER HELGASCANFERLATO MARIARUGGERI MIRKAROPPA MAURAROBLES MARIAPUTTINI ROSANNAVILLORESI SIMONETTAVENTURI CARLAVAI CRISTINATABARRONI ANDREAPRENDIPE STEFANIA CARMELALA TORRE LILIANALAMI LIDIALEONE GIULIANOMARCHIONI MAURIZIOMARTELLI MIRELLAMIGLIORI MARINAMINAFO&#8217; ANTONINA RITAMORDONINI ANNA MARIAMORUZZI FRANCAMURGOLO LORENZONACCA ANTONIONAPOLITANO VALERIANARDINI ALBERTINAORPELLI ANDREAPAESANI VITTORIO EMANUELEPANDOLFO ARSENIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
GRAZIOSI AVV. BENEDETTOGRAZIOSI AVV. GIACOMOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA DEI MILLE 7/2presso<br />
GRAZIOSI AVV. BENEDETTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede<br />
<b>AGENZIA DEL TERRITORIO</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede<br />
<b>OSSERVATORIO SUL PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATOcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede<br />
<b>INAIL &#8211; ISTITUTO NAZIONALE L&#8217;ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI</b>Rappresentato e difeso da:<br />
CAZZANTE AVV. FRANCESCO<br />
COLOMBINO AVV. SANDRA MARIA<br />
Con domicilio eletto in BOLOGNA<br />
VIA AMENDOLA 3<br />
Presso la Sua sede<br />
<b>S.C.I.P. SOCIETA&#8217; CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L.I.N.A.I.L. QUALE RAPPRESENTANTE DELLA S.C.I.P. </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione delle lettere di offerta in opzione 22.12.2003 ricevute in data 23-24.12.2003 relativamente alla qualifica “di pregio” ed alla determinazione del prezzo di vendita dell’immobile sito in Bologna Galleria “2 agosto 1980” e di quello di via Boldrini condotto dai ricorrenti, nonché ad alcune clausole vessatorie in esse contenute;</p>
<p>del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1.4.2003;</p>
<p>del Decreto Ministeriale 31.7.2002, art. 1;</p>
<p>delle delibere dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali 17.4.2002 e 24.7.2002 nelle parti in cui stabiliscono i criteri per la definizione degli immobili di pregio anche ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione e opzione dei conduttori;<br />
delle relazioni di stima dell’Agenzia del Demanio del 9.12.2003 con cui è stato determinato il valore di mercato degli immobili dei ricorrenti;<br />
nonché per l’emissione di sentenza ex art. 2932 c.c.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AGENZIA DEL TERRITORIOMINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIMINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZEOSSERVATORIO SUL PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALIINAIL – ISTITUTO NAZIONALE L’ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI<br />
Udito il relatore Cons. GIORGIO CALDERONI<br />
E uditi altresì per le parti gli avv.ti Benedetto Graziosi, Marco Zavalloni, in sostituzione dell’avv. Sandra Maria Colombino, e Stefano Cappelli dell’Avvocatura distrettuale dello Stato;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Richiamato l’orientamento in materia assunto in sede cautelare da questo T.A.R. (cfr. da ultimo, Sezione II, 5.2.2004, n. 211) ed alla stregua del quale sono state accolte analoghe domande di sospensione;</p>
<p>Ritenuto che, in adesione a siffatto orientamento, anche nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all’art. 21 L.n. 1034/71, per disporre la sospensione dela decorrenza dei termini di presentazione delle domande da parte dei ricorrenti, nonché la vendita a terzi degli immobili di cui si tratta;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA, li 19 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-263/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.263</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</a></p>
<p>Edilizia residenziale pubblica &#8211; espulsione socio da cooperativa e decisione di commissione di vigilanza – espulsione per morosita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2585 del 4 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO SEZIONE III^ TER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica &#8211; espulsione socio da cooperativa e decisione di commissione di  vigilanza – espulsione per morosita’ &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4259/g">Ordinanza n. 2585 del 4 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />
SEZIONE III^ TER</b></p>
<p>Ricorso n. 5201/2003<br />Ord. n. 1122/2004</p>
<p>composta dai Signori:<br />
Francesco CORSARO, PRESIDENTE<br />
Umberto REALFONZO, CONSIGLIERE, rel.<br />
Stefania SANTOLERI, CONSIGLIERE</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2004.</p>
<p>Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000 n. 205, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Visto il ricorso n. 5201/2003 proposto da <b>CERVELLI Giovanni</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to Antonio Pignatelli ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via del Corso n. 504;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>Ministero LL.PP.,</b> in persona del Ministro p.t.; <b>Commissione Regionale di Vigilanza c/o Provv.to OO.PP. per il Lazio</b>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
<b>Coop. Ed. Verde Speranza a r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Guido Porcacchia ed Aldo Ferrari;</p>
<p>per l’annullamento,<br />previa adozione di misure cautelari del provvedimento adottato da Coop. Verde Speranza con delibera 9.9.2002 del C.d.A. e contenente l’espulsione del ricorrente da socio della cooperativa; della decisione della Commissione Reg. di Vigilanza adottata presumibilmente il 7.2.03, non notificata che dichiara “non luogo a provvedere sul ricorso” per “carenza di potere”; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Nominato relatore il Consigliere Umberto REALFONZO e uditi alla Camera di Consiglio del 19 febbraio 2004 gli avvocati come da verbale;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare in quanto il ricorso non pare “prima facie” fondato;</p>
<p>Considerato altresì che il ricorrente non ha integralmente onorato i debiti connessi con la sua appartenenza alla Cooperativa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Ter,respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 19 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-19-2-2004-n-1122/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2004 n.1122</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-684/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-684/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.684</a></p>
<p>Pres. Elefante; Est. Farina Ubaldi Costruzioni s.p.a., SICOP s.r.l. e APPALTI E COSTRUZIONI s.r.l. c/ Vivai Piante Mazzucchi s.n.c., e nei confronti del comune di San Biagio Saracinisco. Contratti della Pubblica Amministrazione – appalto di lavori – produzione della certificazione di avvenuto sopralluogo ed esame degli elaborati progettuali da parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-684/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-684/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante; Est. Farina<br />  Ubaldi Costruzioni s.p.a., SICOP s.r.l. e APPALTI E COSTRUZIONI s.r.l. c/ Vivai Piante Mazzucchi s.n.c., e nei confronti del comune di San Biagio Saracinisco.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della Pubblica Amministrazione – appalto di lavori – produzione della certificazione di avvenuto sopralluogo ed esame degli elaborati progettuali da parte di una sola delle imprese di ATI non ancora costituita – riferimento delle lettera d’invito alle “imprese interessate” &#8211; clausola ambigua &#8211; interpretazione nel senso dell’ammissione del maggior numero di imprese.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La clausola che non dispone in modo esplicito che ciascuna delle imprese di una costituenda ATI debba produrre la certificazione rilasciata da un ufficio comunale di avvenuto esame degli elaborati di progetto e di verifica dello stato dei luoghi, deve considerarsi ambigua e non chiara. Pertanto, la medesima va interpretata nel senso dell’ammissione del maggior numero di imprese, e cioè ritenendo osservata la prescrizione qualora la certificazione sia stata acquisita da almeno una delle imprese che abbiano manifestato l’intento di associarsi e tutte abbiano effettuato la dichiarazione di cui all’art. 71 comma 2 DPR 554/99.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell’Avv. Antonella Migliore <a href="/ga/id/2004/2/1630/d">“Difficoltà interpretative delle clausole prive di riferimenti espressi alle ATI: riconoscibilità delle clausole ambigue”</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’interpretazione di una clausola dubbia prevista nella lettera di invito con riferimento ad ATI non ancora costituita</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N. 684/04 REG.DEC.<br />
N 11454 REG.RIC.<br />
ANNO: 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n.r.g. 11454 del 2003, proposto dalla<br />
<b>s.p.a. Ubaldi Costruzioni</b>, s.r.l. SICOP e s.r.l. APPALTI E COSTRUZIONI, rappresentate e difese dall’avv. Salvatore Di Pardo e con lui elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avv. Giuliano Segato, in Roma, via della Conciliazione, n. 44,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>s.n.c. Vivai Piante Mazzucchi</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Musenga e Francesco Lilli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, viale America 11,<br />
e nei confronti<br />
del <b>comune di San Biagio Saracinisco</b>, non costituitosi,<br />
per l&#8217;annullamento<br />della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 868, pubblicata il 24 ottobre 2003, concernente gara per l’affidamento dell’organizzazione dei beni storico – ambientali, approvata con determinazione n. 65 del 30 aprile 2003.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte suindicata;<br />Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />
Visto il dispositivo di decisione n. 10 del 14 gennaio 2004;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla camera di consiglio del 13 gennaio 2004, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati S. Di Pardo e Musenga.<br />Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Ritenuto che il contraddittorio in questo grado è completo;<br />che, in relazione alla questione da risolvere, il ricorso è sufficientemente istruito;<br />che i difensori delle parti sono stati informati, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004 fissata per la discussione sulla domanda di provvedimento cautelare, della possibilità di definizione del giudizio con sentenza immediata, a norma dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />Considerato che si mostra fondato il primo motivo dell’appello, con assorbimento di ogni altra censura; <br />
che il punto n. 7 della lettera d’invito del 28 febbraio 2003, per la gara indicata in epigrafe, ha contenuto ambiguo, poiché non dispone in modo esplicito che ciascuna delle imprese, che debba costituirsi in associazione temporanea, debba produrre la certificazione, rilasciata da un ufficio comunale, di avvenuto esame degli elaborati di progetto e di verifica dei luoghi; <br />
che il difetto di chiarezza della clausola indicata ne consente un’interpretazione, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, nel senso dell’ammissione del maggior numero di imprese concorrenti e, viceversa, nel senso della non legittimità dell’esclusione delle imprese, che avevano espresso l’intento di associarsi, che abbiano inteso la clausola come osservata purché una di loro avesse acquisito tale certificazione;<br />che, per altro verso, il requisito dell’esame dei progetti e dei luoghi è stato soddisfatto, sul piano sostanziale, secondo la dichiarazione resa da ciascuna delle imprese, che si sarebbero associate, in osservanza del punto n. 2 della predetta lettera di invito; <br />
che, di conseguenza, la certificazione acquisita dalle imprese predette, poi aggiudicatarie, deve ritenersi sufficiente e conforme alle regole di gara;che ne deriva che va riformata la sentenza appellata, con reiezione del ricorso introduttivo; <br />
che vi sono ragioni per compensare fra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso introduttivo. <br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 13 gennaio 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Agostino Elefante Presidente<br />Giuseppe Farina rel. est. Consigliere <br />
Claudio Marchitiello Consigliere<br />Marzio Branca Consigliere <br />
Aniello Cerreto Consigliere</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.674</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-674/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Elefante – Est. Branca S.a.s. Marconi di Garzitto e C. (Avv.ti F. Longo e A. Cassini) c/ Provincia di Udie (Avv.ti S. Cicciotti e F. Pecile) e Comune di Villa Santina (Avv. C. D’Alessandro) Ambiente – materia prima secondaria – nozione – materia recuperata e destinata ad un ciclo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-674/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.674</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Branca<br /> S.a.s. Marconi di Garzitto e C. (Avv.ti F. Longo e A. Cassini) c/ Provincia di Udie (Avv.ti S. Cicciotti e F. Pecile) e Comune di Villa Santina (Avv. C. D’Alessandro)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – materia prima secondaria – nozione – materia recuperata e destinata ad un ciclo produttivo – disciplina sui rifiuti – inapplicabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.m. 5 febbraio 1998, adottato in attuazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 22/1997, non sono sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che vengono destinati in modo oggettivo ed effettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.” Ne deriva che il prodotto della attività di recupero, consistente nella trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria, può considerarsi “rifiuto” solo in quanto non sia effettivamente utilizzato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non sono soggetti alla disciplina sui rifiuti i materiali di scarto recuperati ed oggettivamente destinati all’attività produttiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N. 674 Reg.Sent.<br />
Anno 2004<br />
N.11703 Reg.Ric.<br />
Anno 2001</p>
<p align=center><b>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11703 del 2001, proposto dalla<br />
<b>s.a.s. Marconi di Garzitto e C.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Longo e dall’avv. Alberto Cassini, elettivamente domiciliata presso l’avv. Pasquale Gianpietro in Roma, via della Donnicciola</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Provincia di Udine</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ciccotti e Francesco Pecile di Udine ed elettivamente domiciliata presso la prima in Roma, via Lucrezio Caro n. 62 e<br />
il <b>Comune di Villa Santina (Ud)</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Cosimo D’Alessandro, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Pasquale Gianpietro in Roma, Via della Donnicciola,<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, 30 agosto 2001 n. 543, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Udine e del Comune di Villa Santina;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 il consigliere Marzio Branca, e uditi gli avvocati Ciccotti e D’Alessandro;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso con il quale l’Impresa Marconi di Granzitto e C., s.a.s., titolare di un stabilimento per la costruzione di sedie in materiale plastico in Comune di Villa Santina, ha chiesto l’annullamento delle ordinanze emesse dal Sindaco del predetto Comune, che disponevano, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs.5 febbraio 1997 n. 22, l’allontanamento dei materiali, classificabili come rifiuti, presenti all’interno ed all’esterno dello stabilimento.<br />
Il TAR ha ritenuto che il detto materiale, sebbene destinato ad essere impiegato nel processo di produzione, doveva essere qualificato come rifiuto e quindi non poteva essere detenuto in stato di abbandono nell’area gestita dall’Impresa Marconi.<br />
Avverso la sentenza ha proposto appello l’Impresa Marconi, sostenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.<br />
Il Comune di Villa Santina e la Provincia di Udine si sono costituite in giudizio per resistere al gravame.<br />Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va presa in esame in primo luogo l’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata dal Comune resistente, il quale ha denunciato che l’appellante non aveva provveduto al deposito del gravame nel rispetto del termine dimidiato, come, secondo l’assunto, sarebbe prescritto dall’art. 4, comma 8, della legge n. 205 del 2000.<br />
Sostiene infatti il Comune che tale ultima disposizione sia destinata a prescrivere l’abbreviazione dei termini processuali, a prescindere dall’oggetto della controversia, e quindi anche oltre i casi di cui al comma 1, purché sia stata presentata istanza di sospensione della sentenza.<br />
Militerebbe in tal senso la circostanza che la applicabilità della disciplina speciale al grado di appello verrebbe già prescritta da altri commi dello stesso art. 23-bis, come il 5° e il 7°, e che pertanto, se non fosse interpretata nel senso prospettato, la disposizione non avrebbe ragion d’essere.<br />
L’eccezione va disattesa.<br />Va rilevato in primo luogo come non sia esatto che la tesi dell’appellato Comune offrirebbe l’unica spiegazione possibile della norma ora in esame. E’ da considerare, infatti, che, in disparte la tematica della abbreviazione dei termini, il nucleo essenziale della normativa speciale è dettato dai commi 3 e 4 dell’art. 23-bis, che regolano in modo diverso il rito concernente la domanda di sospensione del provvedimento impugnato in primo grado.<br />Si tratta, come è noto, di una disciplina che, profilandosi probabile l’accoglimento dell’istanza (comma 3), impone l’abbandono della fase cautelare in favore di una fissazione della trattazione del merito in tempi estremamente ravvicinati, con apposita ordinanza che sostituisce l’ordinanza cautelare. Il comma successivo regola i poteri delle parti e i relativi termini, in vista della trattazione del merito. A questo insieme normativo allude il comma 8 quando ne richiama l’applicazione, sempre che, come appare logico, venga domandata la sospensione della sentenza impugnata. <br />
Vi è poi da considerare, a tacer d’altro, che, secondo la tesi sostenuta dal Comune, mentre nel giudizio di primo grado vigono i termini ordinari (non trattandosi delle materie di cui all’art. 23-bis, comma 1), in appello i termini sarebbero abbreviati solo perché è stata presentata l’istanza di sospensione della sentenza. Un regime siffatto, in sé incoerente, non potrebbe neppure essere sostenuto con esigenze di accelerazione, smentite dal regime ordinario seguito nel primo grado, nel quale la domanda di sospensione del provvedimento non determina la abbreviazione dei termini. <br />
Egualmente infondata risulta la diversa eccezione di improcedibilità dedotta sotto il profilo della mancata contestazione della sentenza di primo grado.Va osservato, infatti, che l’appellante ha riferito i passi contestati della decisione appellata ed ha svolto le sue argomentazioni per contrastare il ragionamento dei primi giudici. La circostanza che non siano state mosse specifiche censure a tutti i passi della decisione, ed in particolare al rilievo dato alle esigenze della salute e dell’ambiente, non è idonea a provocare l’improcedibilità del gravame, poiché questo introduce validamente una domanda di riesame del nucleo essenziale della decisione impugnata.<br />
Alla pronuncia si addebita una erronea qualificazione della fattispecie avendo considerato l’attività produttiva svolta dall’appellante come operazione di smaltimento o recupero di rifiuti, in assenza della autorizzazione prescritta dal d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, con ciò legittimando l’adozione delle impugnate ordinanze comunali di rimozione, adottate a norma dell’art. 14 del predetto decreto legislativo.<br />
La sentenza, infatti, afferma che la sostanza utilizzata dall’impresa appellante, ossia il DKR, pur essendo un rifiuto recuperabile ai fini della produzione, sarebbe pur sempre un “rifiuto”, secondo l’amplissima definizione fornita dall’art. 6, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 22 del 1997, e come tale soggetto alla disciplina del detto decreto che impone il conseguimento di determinate autorizzazioni anche in vista della semplice “messa in riserva” del materiale considerato. E ciò perché, con l’emanazione della normativa citata, l’ordinamento avrebbe espunto il concetto di “materia prima secondaria” adottato dalla legislazione previgente, e che fu riconosciuto come distinto da quello di rifiuto dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 512 del 1990.<br />
Il ragionamento seguito dai primi giudici va disatteso.<br />
In linea preliminare si rivela non esatto che la legislazione vigente non adotti il concetto di materia prima secondaria come risultato di una attività di trasformazione di rifiuti, idonea a modificare la natura stessa dell’oggetto trattato.<br />
Di “materia prima” ottenuta dal recupero di rifiuti parla espressamente l’art. 4, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 22/1977, e le “materie prime secondarie” sono indicate dall’art. 3 comma 1 del d.m. 5 febbraio 1998, adottato in attuazione di quanto disposto dall’art. 31 del più volta citato d.lgs. n. 22/1997.<br />
Il decreto ministeriale, nei suoi cospicui allegati, detta le prescrizioni di ordine tecnico che devono governare l’attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, in modo da pervenire alla produzione di sostanze utilizzabili come materie prime, che al termine del processo di trasformazione non sono più ascrivibili al concetto di rifiuti.<br />
L’art. 3, comma 3, del d.m. in questione, infatti, dispone: “Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo oggettivo ed effettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.”<br />Sembra quindi certo che il prodotto della attività di recupero, consistente nella trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria, non può considerarsi “rifiuto” sempre e comunque, ma solo in quanto non sia effettivamente utilizzato.<br />
Tale impostazione del problema, che emerge pianamente dalla normativa vigente all’epoca dei fatti, ha trovato formale conferma ad opera del d.l. 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178.<br /> L’art. 14 della novella, intitolato “Interpretazione autentica della definizione di <<rifiuto>> di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22”, esclude dal concetto di rifiuto “beni, sostanze e materiali residui di produzione” che possano essere e siano effettivamente e oggettivamente reimpiegati nello stesso o in diverso ciclo produttivo, e ciò sia che si renda necessario, ovvero che non sia necessario, un qualche trattamento preventivo, purché non si tratti di una delle operazioni di trasformazione di cui all’allegato C del d.lgs. n. 22 del 1997.<br />
Si rivela dunque priva di ogni consistenza, ed anzi testualmente smentita, l’argomentazione dei primi giudici, contestata dall’appellante, secondo cui non sarebbe sostenibile che il possibile reimpiego produttivo sia idoneo a sottrarre il rifiuto alla disciplina vigente per tali materiali.<br />
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, non resta che verificare se il materiale di cui è stata imposto l’allontanamento con le ordinanze impugnate poteva legittimamente considerarsi un rifiuto, per di più “abbandonato”, ossia, per quanto si è detto sopra, se si trattava di materiale destinato ad una operazione di recupero, nel qual caso sarebbe ricaduto sotto la disciplina del d.lgs. n. 22, ovvero veniva impiegato così come l’impresa lo acquisiva dalla ditta tedesca che lo produceva, e detenuto in vista del graduale utilizzo nella produzione di sedie o componenti di sedie in plastica.<br />
Può considerarsi assodato, in primo luogo, che l’impresa appellante all’epoca dell’adozione delle ordinanze impugnate (luglio 2000) non utilizzava materie diverse dal DKR. Ne dà atto la Regione Friuli Venezia Giulia &#8211; Direzione regionale dell’Ambiente &#8211; nella nota 10 febbraio 2000 in atti, in relazione ad una riunione tenutasi il precedente 13 gennaio 2000.<br />
Ne consegue che i riferimenti, menzionati nella premesse delle ordinanze impugnate, alla presenza nello stabilimento di materiali descrivibili come rifiuti da recuperare (bottiglie plastica, scarti di cartiera, big bags) riguardavano una situazione non più in atto. La nota dell’Azienda per i servizi sanitari n. 3 Alto Friuli, del 1 marzo 2000, menzionata nello stesso contesto, e in atti, riferisce infatti una situazione accertata con sopralluogo del 20 ottobre del 1999.<br />
Escluso quindi che l’impresa appellante detenesse i suddetti rifiuti suscettibili di attività di recupero, resta da stabilire se il DKR, unico materiale impiegato per la produzione dei manufatti potesse qualificarsi come materia prima secondaria, utilizzabile senza ulteriori modificazioni o processi di recupero.<br />
La soluzione non può che essere affermativa. <br />
L’impresa appellante ha documentato, anche tramite perizia chimica (doc. 33), che il DKR costituisce il prodotto di un procedimento di trasformazione di materie plastiche, eseguito in Germania presso una Società specializzata nel riciclaggio della plastica, e caratterizzato da proprietà che lo rendono idoneo al reimpiego immediato senza ulteriori trasformazioni preliminari.<br />
Non ha formato oggetto di contestazione, d’altra parte, la descrizione del processo produttivo contenuta nell’atto di appello, dalla quale risulta la utilizzazione del DKR così come pervenuto dalla ditta fornitrice.<br />
Siamo quindi in presenza di una attività del tutto estranea allo smaltimento, ma anche al recupero di rifiuti, perché il materiale utilizzato non può considerarsi tale ai sensi dell’art. 14 del d.l. 8 luglio 2002 n. 138, citato più sopra.<br />
In conclusione i provvedimenti impugnati risultano adottati in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 14 del d.lgs. n. 22/1977 e sono pertanto illegittimi.<br />
Va tuttavia tenuto presente che l’accoglimento dell’appello non incide sui profili di rischio per la salute e per l’ambiente, che fossero da mettere in relazione all’attività industriale svolta dall’appellante, e il cui esame esula dall’oggetto del presente giudizio. Le considerazioni svolte in proposito nella sentenza di prime cure devono considerarsi irrilevanti in quanto i provvedimenti impugnati non recano nella motivazione alcun preciso riferimento alle problematiche testè menzionate.<br />
La spese possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado;<br />dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Agostino Elefante Presidente<br />
Corrado Allegretta Consigliere<br />
Aldo Fera Consigliere<br />
Francesco D’Ottavi Consigliere<br />
Marzio Branca Consigliere est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19 febbraio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-674/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.674</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.667</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-667/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-667/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.667</a></p>
<p>Pres. Agostino Elefante, est. Raffaele Carboni Contratti della pubblica amministrazione – contratto d’opera – scelta del professionista – natura fiduciaria dell’incarico – obbligo di valutazione dei curricula degli aspiranti – necessità – obbligo dell’amministrazione di predeterminare criteri oggettivi – insussistenza La scelta di professionisti con cui stipulare un contratto d’opera</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-667/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-667/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.667</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Agostino Elefante, est. Raffaele Carboni<br /></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – contratto d’opera – scelta del professionista – natura fiduciaria dell’incarico – obbligo di valutazione dei curricula degli aspiranti – necessità – obbligo dell’amministrazione di predeterminare criteri oggettivi – insussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>La scelta di professionisti con cui stipulare un contratto d’opera impone all’amministrazione, che abbia a tal fine emanato un avviso pubblico con invito ai professionisti interessati a presentare i curricula, soltanto di dar conto di avere effettivamente proceduto alla scelta dopo la comparazione dei curricula pervenuti: anche quando si tratti di scelta prodromica all’effettuazione di progetti o di lavori da appaltare, non va infatti confusa la libera scelta di un professionista con una gara per la scelta di un progetto, né si possono sovrapporre la scelta fiduciaria &#8211; fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l’idoneità a soddisfare le esigenze del committente &#8211; e la scelta concorsuale costituita dall’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nella scelta di un professionista cui affidare un incarico l’amministrazione non deve predisporre criteri oggettivi di selezione, ma solo valutare comparativamente i curricula degli aspiranti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>N. 667/04 REG.DEC.<br />
N. 5638 e 5682 REG.RIC.<br />
ANNO 1999</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi in appello proposti dal<br />
<b>comune di PIANOPOLI</b>, in persona del sindaco Rodolfo Cuda, difeso dall’avvocato Caio Fiore Melacrinis e domiciliato presso di lui in Roma, via Candia 143;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>(procedimento 5638/1999) l’architetto Fr<b>ancesco RIGHINI</b> (residenza non indicata), costituitosi in giudizio con l’avvocato Francesco Ferrara, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimo Greco in Roma, via F. Cesi 21;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dei signori: ingegner <b>Ottavio ARCIERI</b>, residente in Lamezia Terme, architetto <b>Tommaso Antonio CORINI</b>, residente in Pianopoli, geometra <b>Michele FAZIO</b>, residente in Pianopoli, e ingegner <b>Maurizio CALIDONNA</b>, residente in Catanzaro, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />della sentenza 17 marzo 1999 n. 350, notificata il 24 marzo 1999, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha annullato la deliberazione della giunta comunale di Pianopoli 16 luglio 1997 n. 223, concernente l’affidamento di un incarico professionale per il riadattamento di fabbricati;</p>
<p>(procedimento 5682/1999), l’architetto <b>Francesco RIGHINI</b> (residenza non indicata), costituitosi in giudizio con l’avvocato Francesco Ferrara, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Massimo Greco in Roma, Via F. Cesi n. 21;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dei signori: architetto <b>Francesco CHIRICO</b>, residente in Contrada Pilli, architetto <b>Antonio SCACCIA</b>, residente in Cropani e ingegner <b>Raffaele Nicola SCALISE</b>, residente in Feroleto Antico, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
 della sentenza 17 marzo 1999 n. 349, notificata il 24 marzo 1999, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha annullato la deliberazione della giunta comunale di Pianopoli 16 luglio 1997 n. 224, concernente l’affidamento di un incarico professionale per il riadattamento di fabbricati.<br />
Visti i ricorsi in appello, notificati il 20 maggio 1999 e depositati il 18 giugno 1999;<br />
visti i controricorsi dell’architetto Righini, depositati il 14 luglio 1999;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore, all’udienza del 16 dicembre 2003, il consigliere Raffaele Carboni (nessuno comparso per le parti);<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La giunta comunale di Pianopoli aveva deciso di conferire all’ingegner Arcieri e agli altri professionisti sopra indicati l’incarico professionale per riadattare degli immobili che il comune, sprovvisto di ufficio tecnico, doveva acquistare e poi adibire ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.<br /> L’architetto Righini, che in seguito all’avviso per il conferimento dell’incarico aveva presentato egli pure la domanda e il curriculum professionale, aveva impugnato il provvedimento e il tribunale amministrativo regionale per la Calabria aveva accolto l’impugnazione e annullato il provvedimento, per difetto di motivazione. Il comune ha dato esecuzione alla sentenza con la deliberazione della giunta n. 223 del 1997 sopra indicata, confermando la scelta dei medesimi professionisti con più ampia motivazione.<br />
L’architetto Righini con nuovo ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha impugnato il provvedimento (procedimento di primo grado 1403/1997), deducendo motivi che si possono riassumere come segue.</p>
<p>1) Non erano stati rispettati i criteri di scelta prestabiliti dal comune stesso.</p>
<p>2) Se i criteri fossero stati rispettati, sarebbe stato scelto il ricorrente, autore di trentaquattro progetti nello specifico settore dell’edilizia economica e popolare.</p>
<p>3) Mancavano i criteri analitici di valutazione.</p>
<p>Il ricorrente nelle premesse del provvedimento ha rilevato che i professionisti non erano legati da vincolo associativo, e nelle conclusioni ha chiesto che il tribunale dichiarasse l’obbligo del comune di sceglierlo come migliore degli altri.<br />
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza n. 350 indicata in epigrafe ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda d’annullamento del provvedimento, stabilendo che &#8211; pur non trattandosi di una procedura soggetta alle regole del concorso &#8211; non erano stati valutati comparativamente i curriculum, e rilevando altresì che l’incarico era stato affidato a più professionisti non riuniti in associazione.<br />
Appella il comune, sostenendo che dalla motivazione del provvedimento risulta che è avvenuta la comparazione dei curriculum e che sono stati osservati i criteri dell’anzianità, dell’esperienza e dei titoli tecnici e professionali.<br />
Identico ricorso (procedimento di primo grado 1402/1997) è stato proposto dall’architetto Righini contro la deliberazione della giunta n. 224, anch’essa del 16 luglio 1997, di affidamento dell’incarico per il riadattamento di altri immobili all’architetto Chirico e agli altri due professionisti sopra indicati.<br /> Il tribunale ha accolto il ricorso con la sentenza n. 349 sopra indicata, identica all’altra, e il comune propone appello identico al precedente.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>I due giudizi vanno opportunamente riuniti per essere insieme decisi.<br />
La scelta di professionisti con cui stipulare un contratto d’opera impone all’amministrazione, che abbia a tal fine emanato un avviso pubblico con invito ai professionisti interessati a presentare i curriculum, soltanto di dar conto di avere effettivamente proceduto alla scelta dopo la comparazione dei curriculum pervenuti: anche quando si tratti di scelta prodromica all’effettuazione di progetti o di lavori da appaltare, non va infatti confusa (come accenna anche la motivazione della sentenza impugnata) la libera scelta di un professionista con una gara per la scelta di un progetto, né si possono sovrapporre la scelta fiduciaria &#8211; fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l’idoneità a soddisfare le esigenze del committente &#8211; e la scelta concorsuale costituita dall’applicazione di criteri oggettivi e predeterminati; stante l’incompatibilità logica tra le due cose e perché tale sovrapposizione, del resto, da una parte costituirebbe una garanzia puramente illusoria e dall’altra sarebbe perpetuamente censurabile da chi non è stato prescelto. Sotto questo profilo, l’operato dell’amministrazione appellante non si presta a censure, non essendo in dubbio che ha esaminato i curriculum pervenuti, e la doglianza dell’architetto Righini si sostanzia nell’opporre all’amministrazione la propria valutazione di se medesimo. Il comune si era poi autovincolato ad osservare criteri di scelta, principio della rotazione, affidamento di non più di un progetto l’anno a ogni professionista, ripartizione degl’incarichi fra professionisti con più e con meno di dieci anni d’iscrizione all’albo professionale, che si pongono su un piano tutto diverso rispetto a quello della comparazione dei curriculum e sono semmai l’opposto, ossia criteri oggettivi che, nell’interesse dei privati aspiranti anziché dell’amministrazione, limitano la libera scelta di quest’ultima; anzi proprio tali criteri, che impongono di dare spazio ai giovani professionisti, escludono che il comune dovesse motivare la scelta con riferimento all’esperienza professionale. Essi, in ogni caso, sono stati rispettati, perché risulta che la giunta comunale ha tenuto conto dell’anzianità dei professionisti (intesa come suddivisione tra professionisti giovani e professionisti anziani, o “rotazione generazionale”), e l’architetto Righini non ha dedotto nessuna specifica censura di violazione delle anzianità professionali o di eccesso d’incarichi.<br />
Infine il Collegio osserva che il rilievo contenuto nella sentenza circa l’affidamento d’incarico a professionisti non riuniti in associazione non corrisponde a uno specifico motivo del ricorso di primo grado e non costituisce capo di decisione; nessuna norma, d’altro canto, vieta di stipulare un contratto d’opera professionale con più professionisti o impone a questi ultimi di riunirsi in associazione per stipulare un contratto d’opera.<br />
Gli appelli, in conclusione, sono fondati e vanno accolti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 800 per ciascun grado di ciascuno dei due giudizi.<br />
Per questi motivi<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, riunisce gli appelli indicati in epigrafe, li accoglie e, in riforma delle sentenze impugnate, respinge le impugnazioni proposte dall’architetto Francesco Righini contro le deliberazioni 16 luglio 1997 n. 223 e n. 224 della giunta comunale di Pianopoli. Condanna il predetto resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro tremiladuecento per i due gradi dei due giudizi, a favore del comune di Pianopoli.</p>
<p>Così deciso in Roma il 16 dicembre 2003 dal collegio costituito dai signori:<br />
Agostino Elefante presidente<br />
Raffaele Carboni componente, estensore<br />
Corrado Allegretta componente<br />
Francesco D’Ottavi componente<br />
Claudio Marchitiello componente</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19 febbraio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-2-2004-n-667/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/2/2004 n.667</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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