<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>19/12/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/19-12-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/19-12-2020/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>19/12/2020 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/19-12-2020/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</a></p>
<p>Antonio Vinciguerra, Presidente, Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Beniamino Papa, contro Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lydia Sabatini, nei confronti OMISSIS non costituiti in giudizio; Procedimento di accesso a documenti irreperibili o distrutti : si applica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Vinciguerra, Presidente, Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore PARTI:  OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Beniamino Papa, contro Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lydia Sabatini, nei confronti OMISSIS  non costituiti in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Procedimento di accesso a documenti irreperibili o distrutti : si applica il principio &quot;ad impossibilia nemo tenetur&quot;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Accesso -documenti irreperibili o distrutti &#8211; principio &#8220;ad impossibilia nemo tenetur&#8221;- si applica.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Alla stregua del principio &#8220;ad impossibilia nemo tenetur&#8221;, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto (o l&#8217;ordine di esibizione impartito dal giudice) non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 19/12/2020<br /> <strong>N. 00485/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00459/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 459 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Oscar Velardo, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Beniamino Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Atina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Lydia Sabatini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Giuseppe Fasoli, Maria Camilli, Sandro Frezza, Mirella Persichetti e Catia Frezza, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la declaratoria</em></strong><br /> di illegittimità  del silenzio rifiuto formatosi in data 30.7.2020 sulla domanda di accesso agli atti amministrativi presentata in data 30.6.2020;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Atina;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con atto notificato a mezzo servizio postale il 25 agosto 2020 e depositato il successivo 4 settembre, il sig., Oscar Velardo ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 116 e 31 del c.p.a. per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo del Comune di Atina di provvedere sull&#8217;istanza presentata in data 30.6.2020 con cui il ricorrente chiede di prendere visione ed estrarre copia della documentazione attestante le autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune per la realizzazione della condotta fognaria sita sul terreno di sua proprietà , e a servizio delle unità  immobiliari dei confinanti sigg.ri Fasoli Giuseppe, Camilli Maria, Frezza Katia, Frezza Sandro e Persichetti Mirella.<br /> 2) Espone di avere un interesse giuridicamente rilevante alla proposizione dell&#8217;azione derivante dall&#8217;essere proprietario per la quota di 1/8 del terreno contraddistinto al Foglio 19 particella 752 ove passa la condotta fognaria in argomento, e che ciò comporta una serie di responsabilità  e oneri a carico dello stesso.<br /> 3) Con motivi aggiunti notificati il 15 settembre 2020 e depositati il successivo 8 ottobre il ricorrente ha impugnato il provvedimento n. prot. 6788 del 28.8.2020 con cui il Comune di Atina ha respinto l&#8217;istanza in argomento in ragione della generalità  della richiesta, siccome riferita ad atti non specificamente individuati, rappresentando che da accertamenti effettuati è risultato trattarsi di un condotto fognario su proprietà  privata realizzato da oltre dieci anni.<br /> 4) Con atto depositato il 14 ottobre 2020, si è costituito in giudizio il Comune di Atina eccependo l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza del ricorso in ragione del contenuto generico ed esplorativo dell&#8217;istanza.<br /> 5) Con memoria del 25 novembre 2020, il Comune ha eccepito l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione del fatto che &#8220;che il sig. Oscar Velardo, a partire dal giorno 23.11.2020, ha provveduto a mettere in opera lavori di scavi e allaccio alla condotta fognaria di cui è causa presumibilmente per servire la propria unità  immobiliare; tale accaduto non può che rimandare ad un netto contrasto con l&#8217;oggetto del ricorso, considerato che il sig. Velardo dichiarava che &#8220;non è a conoscenza non solo della data, ma anche della stessa esistenza degli autorizzativi della condotta fognaria realizzata su un terreno di cui è comproprietario, come ben specificato nella sua richiesta di accesso agli atti&#8221; .<br /> 6) Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2020, la causa è stata trattenuta indecisione.<br /> 7) Il ricorso è infondato.<br /> 8) Il ricorrente è comproprietario di una fascia di terreno lungo la quale è ubicata una condotta fognaria.<br /> Nella qualità , ha chiesto al Comune l&#8217;accesso alle autorizzazioni amministrative rilasciate dal Comune per la realizzazione dell&#8217;opera.<br /> L&#8217;Amministrazione si difende da una parte contestando la genericità  della richiesta e, dall&#8217;altra, ammettendo di non essere in grado di dare una risposta.<br /> Deduce infatti che &#8220;l&#8217;unico addetto preposto all&#8217;ufficio tecnico comunale è l&#8217;Ing. Felice Evangelista e che l&#8217;Ente, non solo non è dotato di archivio informatico, ma quello cartaceo in uso, oltre ad essere stato oggetto di numerosi traslochi nel corso degli ultimi quarant&#8217;anni, è andato purtroppo parzialmente disperso a seguito dei ben noti eventi sismici del 1984. Ad ogni buon conto, seppure con le difficoltà  del caso, il Comune, per puro e dovuto spirito di collaborazione, ha effettuato i propri accertamenti nel tentativo di ottemperare la richiesta avanzata dal Sig. Velardo e l&#8217;unica risultanza emersa è che la condotta fognaria de qua è stata realizzata sicuramente pìù di due lustri or sono&#8221;.<br /> 9) Tanto premesso, va respinta l&#8217;eccezione di improcedibilità , posto che la circostanza che il ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso abbia iniziato lavori di allacciamento alla condotta fognaria non modifica l&#8217;attualità  dell&#8217;interesse a conoscere se detta condotta sia stata autorizzata dall&#8217;Amministrazione<br /> Con riguardo alla contestata genericità  va detto che in realtà  l&#8217;istanza appare sufficientemente circostanziata, posto che vengono indicate con precisione sia la particella di terreno ove insiste la condotta sia le generalità  dei potenziali destinatari degli atti di autorizzazione.<br /> 10) Nel merito, perà² Il Collegio prende atto della dichiarazione del Comune resistente di non essere in grado di stabilire se l&#8217;opera sia stata autorizzata o meno a causa della irreperibilità  della relativa documentazione presumibilmente andata dispersa e che, da accertamenti svolti, l&#8217;unica risultanza emersa è che la condotta fognaria de qua è stata realizzata sicuramente pìù di due lustri or sono.<br /> 11) In tali circostanze, alla stregua del principio &#8220;ad impossibilia nemo tenetur&#8221;, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l&#8217;esercizio del relativo diritto (o l&#8217;ordine di esibizione impartito dal giudice) non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 3/7/2018, n. 4411).<br /> 12) Pertanto, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti in ragione della dichiarata inesistenza e/o irreperibilità  della documentazione richiesta.<br /> 13) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti R. G. 459/20, li rigetta.<br /> Compensa le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonio Vinciguerra, Presidente<br /> Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore<br /> Valerio Torano, Referendario</div>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-sentenza-19-12-2020-n-485/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.485</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</a></p>
<p>Sergio Conti, Presidente, Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romolo Freddi, contro Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli Non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sergio Conti, Presidente, Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS,  rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romolo Freddi,  contro Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli</span></p>
<hr />
<p>Non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Ordinanze contingibili e urgenti &#8211; presupposti: emergenza e imprevedibilità &#8211; devono sussistere &#8211; &#8220;festa di capodanno&#8221; &#8211; fatto notorio- non imprevedibile &#8211; è tale &#8211; mezzi ordinari &#8211; vanno adottati.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari. La particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell&#8217;uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio e perciò non può ritenersi imprevedibile.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/12/2020<br /> <strong>N. 00780/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00029/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 29 del 2017, proposto da<br /> Silvia Paolini, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Romolo Freddi, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Romolo Freddi in Ancona, c.so Garibaldi, 124;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Sgrignuoli in Ancona, largo XXIV Maggio 1;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza n. 182 del Comune di Ancona &#8211; Corpo Polizia Municipale &#8211; del 21 dicembre 2016 con cui è stato disposto il &#8221; Divieto di accensione petardi botti ed artifici pirotecnici di vario genere nei giorni 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017&#8243; , nonchè di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del DL n. 137 del 2020<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente, che espone di essere da anni titolari di attività  di vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici nel Comune di Ancona, in virtà¹ di regolari autorizzazioni prefettizie e comunali, impugna l&#8217;ordinanza in epigrafe con la quale è stato vietato l&#8217;utilizzo di petardi, botti ed artifici pirotecnici di qualsiasi genere nelle strade, piazze e qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico nelle giornate del 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017.<br /> L&#8217;ordinanza, seguirebbe altre tre ordinanze di identico tenore del 2013, 2014 e 2015 (quest&#8217;ultima ordinanza è stata impugnata dalla medesima ricorrente con ricorso n. 158 del 2016, in decisione in questa stessa udienza).<br /> L&#8217;ordinanza adottata visti, tra gli altri gli artt. 50 e 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000, è così¬ motivata:<br /> &#8221; &#8230;che è consuetudine festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività  con il lancio di petardi , botti ed artifici pirotecnici di vario genere ; che ogni anno a livello nazionale , si verificano infortuni anche di grave entità  alle persone a causa dell&#8217;utilizzo di simili prodotti ; che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita , trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che , in quanto tali , sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità  , sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito ; che sia pure in misura minore , il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dar luogo a detonazione , quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o in presenza di bambini ; dato atto che l&#8217;accensione ed il lancio di fuochi d&#8217;artificio , lo sparo di petardi , lo scoppio di bombolette , e mortaretti nonchè il lancio di razzi sono sempre stati causa di disagio per le persone , per gli animali domestici ed oggetto di lamentele da parte di molti cittadini , soprattutto per l&#8217;uso incontrollato e per il mancato rispetto delle precauzioni minime di utilizzo&#8230;.&#8221;.<br /> L&#8217;ordinanza in epigrafe è contestata un unico e articolato motivo di ricorso.<br /> 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. nn. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, 3, 5 e 6 del d.lgs n. 58 del 2010, 6, 7, 8, 10,13 e 21 della legge n. 241 del 1990 3 e 41 Cost., 3 del d.lgs n. 138 del 2011, eccesso di potere sotto vari profili.<br /> Il potere esercitato in base all&#8217;art. 54 del d.lgs n. 267 del 2000, presuppone una situazione di pericolo effettivo che non può essere affrontato con nessun altro tipo di provvedimento. Lo stesso, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità  dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e va giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali e impreviste, del tutto inconfigurabili nel caso in esame, in relazione ad un evento del tutto prevedibile che occorre annualmente. Non sarebbe stato accertato, attraverso un&#8217;adeguata istruttoria, alcun pericolo serio, concreto ed imminente e ciò in quanto i prodotti pirotecnici &#8220;legali&#8221; garantirebbero di per sè adeguati standard di sicurezza, appunto legalmente autorizzati<br /> Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe stato unilateralmente predisposto dal sindaco senza consultare le categorie e le professionalità  incise dal divieto, cui viene vietala la vendita dei propri prodotto nei giorni in cui avviene vi è pìù richiesta. Il Comune di Ancona ha chiesto il rigetto del ricorso<br /> Si è costituito il Comune di Ancona, resistendo al ricorso.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 7 ottobre 2020, il ricorso è stata trattenuto indecisione.<br /> 1 Persiste l&#8217;interesse al ricorso. Come giÃ  affermato in giurisprudenza in un caso analogo, nel giudizio amministrativo la valutazione di sopravvenuta carenza di interesse deve essere accertata dal Collegio giudicante obiettivamente e con il dovuto rigore, al fine di evitare che la conseguente dichiarazione di improcedibilità  si risolva in una elusione dell&#8217;obbligo di pronunciare sulla fondatezza della domanda proposta (Tar Lazio Roma 9 maggio 2017 n. 5572Cons. Stato, V, 19 giugno 2013, n. 3343).<br /> 1.1 L&#8217;interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare alla parte ricorrente dall&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa.<br /> 1.2 Nella fattispecie in esame, al di lÃ  dell&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;atto impugnato, l&#8217;interesse sostanziale dedotto in giudizio può ritenersi costituito, trattandosi di provvedimenti il cui contenuto precettivo è reiterabile, anche dall&#8217;esigenza di evitare che atti di analogo contenuto siano posti in essere in futuro e tale specifico interesse è connesso alla c.d. efficacia conformativa della sentenza, efficacia che, in caso di declaratoria di inammissibilità  o improcedibilità  del ricorso e, quindi, di sentenza in rito, non potrebbe mai venire in essere (Tar Lazio n. 5572/2017 cit.), Ciò vale, a maggior ragione, per il caso in esame dove analoghe ordinanze sono state ripetute per diversi anni consecutivi.<br /> 2 Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di quanto di seguito evidenziato.<br /> 2.1 I presupposti essenziali per la legittima adozione di un&#8217;ordinanza contingibile e urgente sono individuabili nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità , non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall&#8217;ordinamento, nella provvisorietà  e temporaneità  degli effetti e nella proporzionalità  del provvedimento (Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369; Tar Lombardia Brescia 11 maggio 2018, Tar Lazio 5572/2017 cit.).<br /> 2.2 Ne consegue che non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.<br /> 2.3 La particolare situazione che si viene a creare durante la c.d. festa di Capodanno, che costituisce evento effettivamente eccezionale ed obiettivamente pericoloso per la concentrazione dell&#8217;uso degli artifici pirotecnici in un arco temporale ristretto, può ritenersi fatto notorio, tanto da essere definita come &#8220;consuetudine&#8221; nella stessa ordinanza impugnata, e perciò non può ritenersi imprevedibile, per cui ben avrebbe potuto e potrebbe essere disciplinata con gli ordinari strumenti previsti dall&#8217;ordinamento (Tar Lazio 5572/2017, cit.). La mancanza di imprevedibilità  è confermata dal fatto, documentato dalla ricorrente, che ordinanze praticamente identiche sono state adottare nei tre anni precedenti.<br /> 3 L&#8217;assenza di imprevedibilità  della situazione disciplinata con l&#8217;ordinanza contingibile e urgente rende quindi fondata la relativa censura, di carattere assorbente.<br /> 3.1-L&#8217;illegittimità  determina l&#8217;accoglimento del ricorso e l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza, salve le ulteriori determinazioni che, nell&#8217;esercizio della propria potestà  discrezionale, l&#8217;amministrazione comunale vorrà  eventualmente adottare in futuro riguardo la medesima problematica oggetto dell&#8217;impugnata ordinanza, avvalendosi dei mezzi ordinari messi a disposizione dall&#8217;ordinamento, le situazioni di criticità  riscontrate, a tutela dei delicati interessi pubblici che vengono in rilievo.<br /> 3.2 Sussistono giuste ragioni per compensare le spese, in considerazione della delicatezza degli interessi coinvolti<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;impugnata ordinanza sindacale n. 182 del 21 dicembre 2016.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Conti, Presidente<br /> Tommaso Capitanio, Consigliere<br /> Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore</p>
<p> <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-12-2020-n-780/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2020 n.780</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
