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	<title>19/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/12/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2006 n.258</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-12-2006-n-258/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-12-2006-n-258/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2006 n.258</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se logicamente motivato dall’amministrazione con un giudizio prognostico sulla pericolosita’ sociale basato su fatti indicatori di una condotta di vita che susciti allarme nelle comunita’. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA PARMA SEZIONE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-12-2006-n-258/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2006 n.258</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-ordinanza-sospensiva-19-12-2006-n-258/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2006 n.258</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato se logicamente motivato dall’amministrazione con un giudizio prognostico sulla pericolosita’ sociale basato su fatti indicatori di una condotta di vita che susciti allarme nelle comunita’. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER L&#8217;EMILIA ROMAGNA <br />
PARMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE   UNICA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 258/2006<br />
Registro Generale:  344/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente <br />
UMBERTO GIOVANNINI Consigliere<br />
ITALO CASO Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Dicembre 2006<br />
Visto il ricorso 344/2006  proposto da:<br />
<b>SINGH MANDIP</b>rappresentato e difeso da:<br />
DI FRENNA AVV. MARIOcon domicilio eletto in PARMAP.LE SANTAFIORA 7presso SEGRETERIA T.A.R.  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTORE DI REGGIO EMILIA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA GUIDO RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, <br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del decreto 11/07/06 con il quale il Questore di Reggio Emilia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
QUESTORE DI REGGIO EMILIA<br />
Udito il relatore Cons. ITALO CASO e uditi altresì gli avv.ti Beretti in sostituzione dell’avv. Di Frenna e Lumetti dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che la valutazione di pericolosità sociale implica un giudizio prognostico, basato su fatti che siano indicatori di una condotta di vita tale da suscitare allarme nella comunità; <br />
che le conclusioni cui è nella circostanza pervenuta l’Amministrazione non rivelano profili di manifesta illogicità;<br />
Ritenuto, quindi, che difettano i presupposti per concedere l’invocata misura cautelare</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>respinge la suindicata domanda di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>PARMA , li 19 Dicembre 2006<br />
F.to Gaetano Cicciò Presidente<br />F.to Italo Caso	Consigliere rel.est.																																																																																												</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 19 Dicembre 2006</p>
<p>Il Segretario<br />
F.to Raffaele Lanza</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2006 n.6954</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-19-12-2006-n-6954/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-19-12-2006-n-6954/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-19-12-2006-n-6954/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2006 n.6954</a></p>
<p>Non va sospeso il decreto della Questura che rifiuta il rinnovo del permesso di soggiorno applicando l’art. 4, comma 3, capoverso 3 del D.Lgs. 286/98, con evidenti riferimenti alle condanne riportate. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5583 REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-19-12-2006-n-6954/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2006 n.6954</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-ordinanza-sospensiva-19-12-2006-n-6954/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/12/2006 n.6954</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il decreto della Questura che rifiuta il rinnovo del permesso di soggiorno applicando l’art. 4, comma 3, capoverso 3 del D.Lgs. 286/98, con evidenti riferimenti alle condanne riportate. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/10940/g">Ordinanza sospensiva del 23 ottobre 2007 n. 5583</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze 6954/2006<br />
Registro Generale:  10479/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ITALO RIGGIO Presidente<br />RENZO CONTI Cons., relatore<br />
FLORIANA RIZZETTO Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 19 Dicembre 2006<br />
Visto il ricorso 10479/2006  proposto da:<br />
<b>ZHU HAIPING</b>rappresentato e difeso da:LA GRECA AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in ROMAVIA G.P. DA PALESRINA, 19pressoLA GRECA AVV. GIUSEPPE  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI ROMA</b>  rapp.ta e difesa dall’Avv.ra gen.le dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />del decreto della Questura di Roma di rifiuto di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno notificato in data 10.08.2006;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. RENZO CONTI  e uditi per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che non risulta contestato da parte ricorrente l’applicazione nei suoi confronti dell’art. 4, comma 3, capoverso 3 del D.Lgs. 286/98 richiamato nel provvedimento impugnato, con evidenti riferimenti alle condanne riportate dal medesimo il 13-12-2001 e 14-10-2002;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 19 Dicembre 2006<br />
Il Presidente<br />
IL Consigliere est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Ordinanza &#8211; 19/12/2006 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-ordinanza-19-12-2006-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-ordinanza-19-12-2006-n-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-ordinanza-19-12-2006-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Ordinanza &#8211; 19/12/2006 n.0</a></p>
<p>nel procedimento C-503/06 R – Commissione c. Italia Ambiente e territorio – Caccia – Legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici &#61485;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-ordinanza-19-12-2006-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Ordinanza &#8211; 19/12/2006 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-giustizia-dellunione-europea-grande-sezione-ordinanza-19-12-2006-n-0/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea  &#8211; Grande Sezione &#8211; Ordinanza &#8211; 19/12/2006 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">nel procedimento C-503/06 R – Commissione c. Italia</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Caccia – Legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici &#61485; Ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 TCE, presentato dalla Commissione il 13 dicembre 2006 per asserita violazione ad opera della L. regionale delle condizioni fissate dalla direttiva 79/49 &#61485; Domanda di sospensione dell’esecuzione e domanda di provvedimenti provvisori ex artt. 242 e 243 TCE &#61485; Domanda di pronuncia inaudita altera parte &#61485; Accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p></b><i>A seguito di una procedura di infrazione l’Italia è stata condannata per aver la Regione Liguria, con Legge 5 ottobre 2001, n. 34 (come modificata dalla l. 31 del 2002), dato attuazione all’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici in modo non conforme alle prescrizioni previste dall’atto comunitario. Le autorità italiane, rilevato il contrasto (e ammesso l’errore?) hanno provveduto seguendo le indicazioni prescritte dalla Corte di giustizia. Pertanto, la legge censurata è stata abrogata e sostituita dalla legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 35, che, a seguito di un esame sommario della Commissione, appare conforme alle disposizioni della direttiva 79/409.<br />
Eppure, lo stesso giorno in cui è stata approvata la l. 35/06, il Consiglio regionale della Liguria ha emanato una legge che autorizza la continuazione di una pratica regolare della caccia ad uccelli protetti dalla direttiva 79/409. La violazione del diritto comunitario, uscita dalla porta, è rientrata dalla finestra. La legge regionale n. 36/2006 consente infatti la caccia agli storni su tutto il territorio della Regione Liguria, per tutta la stagione venatoria 2006/2007 e da parte di tutti i cacciatori in possesso del permesso di caccia regionale. Trattasi di una deroga al regime generale di tutela previsto dalla direttiva comunitaria 79/409 giustificata, a parer della Regione, dalla necessità di prevenire gravi danni alle colture olivicole e, quindi, conforme alle ragioni sottese alle deroghe ammesse dalla direttiva stessa (tra le quali è menzionata l’esigenza di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque).Tuttavia, la laconicità della legge regionale non consente di appurare l’esistenza di valide motivazioni a sostegno della deroga.<br />
Nulla si legge in ordine alla necessità della deroga: la direttiva comunitaria ammette deroghe soltanto previa verifica dell’assenza di altre soluzioni soddisfacenti.Nulla si legge in ordine alla natura eccezionale e specifica della deroga: il diritto comunitario ammette deroghe soltanto se indispensabili per tutelare esigenze particolari o interessi meritevoli di specifiche attenzioni.<br />
Manca infine un’adeguata e plausibile spiegazione idonea a giustificare tale deroga per evitare gravi danni alle colture olivicole.<br />
Non avendo la Repubblica italiana presentato osservazioni sulla domanda cautelare della Commissione, il Presidente della Corte, rilevato che la prosecuzione della caccia agli storni, come consentita dalla legge regionale n. 36/2006, rischi di causare un danno grave e irreparabile al patrimonio faunistico e ornitologico, ha così provveduto:</i></p>
<p><b>La Repubblica italiana sospenderà l’applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del presente procedimento sommario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>c</p>
<p align=center>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE<br />
19 dicembre 2006 (<u>*</u>)</p>
<p align=center>«Procedimento sommario – Domanda di sospensione dell’esecuzione e domanda di provvedimenti <br />provvisori – Domanda di pronuncia inaudita altera parte – Protezione degli uccelli – Deroghe»</p>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Nel procedimento C 503/06 R,<br />
avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, proposta il 13 dicembre 2006,</p>
<p><b>Commissione delle Comunità europee</b>, rappresentata dalla sig.ra D. Recchia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,</p>
<p align=right>ricorrente</p>
<p>,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Repubblica italiana,</b></p>
<p align=right>convenuta</p>
<p>,</p>
<p><P ALIGN=CENTER>IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
sentito il primo avvocato generale, sig.ra J. Kokott,</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>Ordinanza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1        Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di ordinare alla Repubblica italiana di prendere i provvedimenti necessari per sospendere l’applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (<i>Bollettino ufficiale della Regione Liguria</i> 2 novembre 2006, n. 16, pag. 697; in prosieguo: la «legge regionale n. 36/2006»), fino alla pronuncia della sentenza di merito.</p>
<p>2        La Commissione ha anche chiesto, ai sensi dell’art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, che tale domanda sia provvisoriamente accolta prima ancora che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni, fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario. </p>
<p>3        Tali domande sono state proposte nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, presentato dalla Commissione il 13 dicembre 2006 e finalizzato a far dichiarare che, poiché la Regione Liguria ha adottato ed applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale disposizione. </p>
<p><b> Contesto normativo</p>
<p></b>4        La direttiva 79/409 ha per obiettivo la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il Trattato. A tal fine, essa impone agli Stati membri di istituire un regime generale di tutela che preveda, in particolare, il divieto di uccidere, di catturare o di disturbare gli uccelli indicati al suo art. 1 e di distruggere i nidi. </p>
<p>5        L’art. 9 della direttiva 79/409 così prevede: </p>
<p>«1.      Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni; </p>
<p>a)      –       nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica, </p>
<p>–      nell’interesse della sicurezza aerea, </p>
<p>–      per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, </p>
<p>–      per la protezione della flora e della fauna; </p>
<p>b)      ai fini della ricerca e dell’insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l’allevamento connesso a tali operazioni; </p>
<p>c)      per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. </p>
<p>2.      Le deroghe dovranno menzionare: </p>
<p>–        le specie che formano oggetto delle medesime, </p>
<p>–        i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, </p>
<p>–        le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono esser fatte, </p>
<p>–        l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone, </p>
<p>–        i controlli che saranno effettuati. </p>
<p>3.      Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo. </p>
<p>4.      In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicatele ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito».</p>
<p>6        Lo storno (sturnus vulgaris), essendo una specie indicata nella parte 2, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 giugno 1994, 94/24/CE (GU L 164, pag. 9), dell’allegato II alla direttiva 79/409, può essere cacciato, ai sensi dell’art. 7, n. 3, della direttiva stessa, soltanto negli Stati membri per i quali è menzionato. Dal momento che la Repubblica italiana non rientra fra tali Stati membri, l’eventuale caccia a tale specie deve, per essere lecita, assumere la forma di una deroga e rispettare le condizioni fissate a tale proposito dall’art. 9 della direttiva 79/409. </p>
<p>7        La legge regionale n. 36/2006 dispone quanto segue: </p>
<p>«Art. 1</p>
<p>(Disposizioni in materia di conservazione degli uccelli selvatici) </p>
<p>1.      Per la stagione venatoria 2006/2007 è autorizzato, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le ragioni previste dall’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva comunitaria 79/409/CEE (…), il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (Sturnus vulgaris) al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole, presenti nella Regione, con le seguenti modalità: </p>
<p>a)      mezzi di prelievo autorizzati: fucile a canna liscia con non più di tre colpi, non sono consentiti richiami né vivi né elettroacustici; </p>
<p>b)      modalità di prelievo: da appostamento fisso o temporaneo, oppure in forma vagante; </p>
<p>c)      luogo di applicazione e periodo: su tutto il territorio regionale dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 gennaio 2007; </p>
<p>d)      limite massimo di prelievo giornaliero per soggetto autorizzato: n. 10 capi; </p>
<p>e)      limite massimo di prelievo stagionale per soggetto autorizzato: n. 90 capi; </p>
<p>f)      giornate aperte al prelievo: tutte le giornate in cui è consentita la caccia alla migratoria con l’esclusione di martedì e venerdì; </p>
<p>g)      controllo: monitoraggio attraverso la certificazione dei prelievi realizzata mediante apposita scheda di rilevazione. </p>
<p>2.      Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano richiesta alla Amministrazione provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell’apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle Province. </p>
<p>3.      I prelievi devono essere annotati sull’apposita scheda per il prelievo in deroga; entro il 31 marzo 2007, le schede devono essere restituite alle Province competenti, le quali provvedono, entro il 30 aprile 2007, ad inviare alla Regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati. </p>
<p>4.      Le funzioni di controllo sono esercitate dai soggetti di cui all’articolo 27 della legge 157/1992. </p>
<p>5.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. </p>
<p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria».</p>
<p><b> <br />
Sulla domanda di pronuncia inaudita altera parte</p>
<p></b>8        Ai sensi dell’art. 84, n. 2, del regolamento di procedura, il presidente della Corte può accogliere provvisoriamente la domanda cautelare anche prima che l’altra parte abbia presentato le sue osservazioni. </p>
<p><i> Sul fumus boni iuris</p>
<p></i>9        Secondo la Commissione, la legge regionale n. 36/2006 rimette sostanzialmente in vigore una disciplina anteriore, vale a dire la legge della Regione Liguria 5 ottobre 2001, n. 34, Attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici (<i>Bollettino ufficiale della Regione Liguria</i> 10 ottobre 2001, n. 10), come modificata dalla legge della Regione Liguria 13 agosto 2002, n. 31 (<i>Bollettino ufficiale della Regione Liguria</i> 28 agosto 2002, n. 12) (in prosieguo: la «legge regionale n. 34/2001 modificata»).</p>
<p>10      Per quanto riguarda la legge regionale n. 34/2001 modificata, le autorità italiane avrebbero ammesso la sua contrarietà alla direttiva 79/409. La Commissione precisa a tale proposito che, in seguito a contatti con le autorità italiane nell’ambito di una procedura di infrazione relativa a tale legge regionale, quest’ultima legge è stata abrogata e sostituita dalla legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 35, Attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale (<i>Bollettino ufficiale della Regione Liguria</i> 2 novembre 2006, n. 16, pag. 692; in prosieguo: la «legge regionale n. 35/2006»), che, ad un primo sommario esame, sembra alla Commissione conforme alle disposizioni della direttiva 79/409. </p>
<p>11      Tuttavia, il giorno stesso dell’adozione della legge regionale n. 35/2006, il Consiglio regionale della Liguria avrebbe adottato la legge regionale n. 36/2006, la quale contiene, secondo la Commissione, sostanzialmente gli stessi elementi di incompatibilità con l’art. 9 della direttiva 79/409 contenuti nella legge regionale n. 34/2001 modificata. </p>
<p>12      La Commissione osserva in proposito, in particolare, che non sarebbe stata verificata l’inesistenza di altre soluzioni accettabili, che mancherebbe una giustificazione specifica della necessità di autorizzare il prelievo di un certo numero di esemplari di una determinata specie al fine di proteggere l’olivicoltura e che la deroga all’art. 9 della direttiva 79/409 effettuata dalla legge regionale n. 36/2006 non sarebbe, contrariamente a quanto impone il diritto comunitario, di natura eccezionale e specifica. Pertanto la legge regionale n. 36/2006 autorizzerebbe, come la legge regionale n. 34/2001 modificata, la continuazione di una pratica regolare della caccia ad uccelli protetti dalla direttiva 79/409. </p>
<p>13      Poiché la Repubblica italiana, in questa fase del procedimento, non ha ancora potuto presentare le sue osservazioni sulla domanda cautelare della Commissione, non è al momento possibile decidere se la Commissione abbia sufficientemente dimostrato, sia in diritto che in fatto, il fondamento di tale domanda. </p>
<p>14      Tuttavia, a prima vista gli argomenti presentati dalla Commissione non sembrano privi di fondamento. Infatti, sebbene la legge regionale n. 36/2006 sia formulata in termini più precisi della legge regionale n. 34/2001 modificata, resta tuttavia il fatto che essa autorizza il prelievo venatorio di esemplari appartenenti alla specie degli storni sulla base di condizioni definite in modo piuttosto ampio, senza che siano indicate le ragioni per le quali è ritenuto necessario proteggere in tal modo l’olivicoltura della Regione Liguria. </p>
<p>15      Si deve in proposito osservare che, nonostante alcune precisazioni per quanto riguarda, in particolare, i metodi di prelievo e i limiti massimi del prelievo stesso, la legge regionale n. 36/2006 autorizza la caccia agli storni su tutto il territorio della Regione Liguria, per tutta la stagione venatoria 2006/2007 e da parte di tutti i cacciatori in possesso del permesso di caccia regionale. </p>
<p><i> Sull’urgenza</p>
<p></i>16      La legge regionale n. 36/2006, essendo stata dichiarata urgente, ha iniziato a produrre i suoi effetti dal momento della pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale della Regione Liguria</i>, e continuerà a produrli fino al 31 gennaio 2007. Eventuali provvedimenti cautelari, per non essere privi di efficacia, dovranno dunque essere disposti prima di tale data. </p>
<p>17      A ciò si deve aggiungere il fatto che la protezione degli uccelli di cui alla direttiva 79/409 è ritenuta una materia in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio, agli Stati membri (sentenza 8 giugno 2006, causa C 60/05, WWF Italia e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 24). È pacifico che ogni attività di caccia è idonea a perturbare la fauna selvatica e che essa può, in numerosi casi, condizionare lo stato di conservazione delle specie considerate, indipendentemente dall’ampiezza dei prelievi ai quali essa dà luogo. L’eliminazione periodica di individui alimenta infatti, tra le popolazioni oggetto di caccia, uno stato di allerta permanente che ha conseguenze nefaste su molteplici aspetti delle loro condizioni di vita (sentenza 19 gennaio 1994, causa C 435/92, Association pour la protection des animaux sauvages e a., Racc. pag. I 67, punto 16). </p>
<p>18      Sembra dunque, sulla base delle informazioni disponibili in questa fase del procedimento, che la prosecuzione della caccia agli storni, come consentita dalla legge regionale n. 36/2006, rischi di causare un danno grave e irreparabile al patrimonio faunistico e ornitologico. </p>
<p><i> Sul bilanciamento degli interessi</p>
<p></i>19      Mentre è sufficientemente dimostrata, ai fini del presente procedimento, la realtà di un danno grave e irreparabile, a prima vista non appare, per contro, che la sospensione dell’applicazione della legge regionale n. 36/2006 fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del presente procedimento sommario possa compromettere gravemente l’obiettivo perseguito da tale legge. Infatti, come è stato rilevato al punto 14 della presente ordinanza, la lettura delle disposizioni della legge regionale n. 36/2006 non consente di individuare con precisione le ragioni per le quali è ritenuto necessario raggiungere l’obiettivo perseguito mediante la deroga prevista da tale legge. </p>
<p>20      Sulla base di quanto sopra, e tenuto conto delle particolarità della controversia, in particolare delle condizioni di applicabilità ratione temporis della legge regionale n. 36/2006, come rilevata al punto 16 della presente ordinanza, appare necessario, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, ordinare alla Repubblica italiana di sospendere l’applicazione di tale legge per la stagione venatoria 2006/2007 fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del presente procedimento sommario. </p>
<p>Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: </p>
<p><b>1)      La Repubblica italiana sospenderà l’applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del presente procedimento sommario. </p>
<p>2)      Le spese sono riservate. </p>
<p></b>Firme<br />
<b></b></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2006 n.1708</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-12-2006-n-1708/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-12-2006-n-1708/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2006 n.1708</a></p>
<p>modifica del regime urbanistico e situazioni giuridiche soggettive legate alla precedente pianificazione Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Situazioni giuridiche soggettive legate alla precedente pianificazione – Eccezionalità In ambito urbanistico, le situazioni giuridiche soggettive che, in virtù di una precedente pianificazione, concretano ipotesi di affidamento o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-12-2006-n-1708/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2006 n.1708</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-12-2006-n-1708/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2006 n.1708</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">modifica del regime urbanistico e situazioni giuridiche soggettive legate alla precedente pianificazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Situazioni giuridiche soggettive legate alla precedente pianificazione – Eccezionalità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In ambito urbanistico, le situazioni giuridiche soggettive che, in virtù di una precedente pianificazione, concretano ipotesi di affidamento o di legittima aspettativa sono assolutamente residuali, essendo per lo più circoscritte ai casi di stipulazione di una convenzione di lottizzazione o di incremento degli standards urbanistici oltre i parametri normativi prescritti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 122 del 2003, proposto da: </p>
<p><b>Monti Giuseppina</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Roberto Giromini, con domicilio eletto presso l’Avv. Roberto Giromini in Genova, Via dei Mille 9, presso la Segreteria del Tar Liguria; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Comune di La Spezia</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli Avv. Tomaso Acordon, Stefano Carrabba, Giorgio Giovannini, con domicilio eletto presso l’Avv. Giorgio Giovannini in Genova, presso la Segreteria del T.A.R. Liguria; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b>della deliberazione del Consiglio comunale di La Spezia di approvazione del PUC e segnatamente approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni;<br />
della deliberazione di adeguamento ai rilievi di legittimità della Provincia;<br />
di ogni altro atto presupposto o conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di La Spezia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29/06/2006 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La ricorrente, proprietaria di area che il previgente PRG del comune di La Spezia classificava come edificabile, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del PUC nella parte in cui modifica il precedente regime urbanistico assegnando al terreno destinazione agricola con ridotta edificazione residenziale in favore dei soli imprenditori agricoli.<br />
L’impugnazione è sorretta dai seguenti motivi di censura:<br />
Violazione dell’art. 40 l.r. n. 36/97. Eccesso di potere sotto vari profili;<br />
Violazione dell’art. 40, commi 1e 4, lett. a) l.r. n. 36/97. Eccesso di potere;<br />
Violazione dell’art. 40, comma 4, lett. a) l.r. n. 36/97. Eccesso di potere;<br />
Violazione di legge. Eccesso di potere;<br />
Violazione di legge sotto altro profilo.<br />
Oltre alla violazione delle norme e dei termini che scandiscono le fasi del procedimento di approvazione del PUC, si deduce l’omessa ripubblicazione del progetto definitivo dopo che il comune, recependo le osservazioni, ha modificato lo strumento urbanistico; inoltre la modifica peggiorativa della precedente destinazione delle aree di proprietà non sarebbe sorretta da alcuna motivazione.<br />
Il Comune e la Provincia della Spezia si sono costituiti in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso instando nel merito per la sua infondatezza.<br />
Alla pubblica udienza del 29.06.06 la causa su richiesta della parti è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La ricorrente ha impugnato la deliberazione di approvazione del PUC nella parte in cui modifica il precedente regime urbanistico dell’area di proprietà assegnandole destinazione agricola con ridotta edificazione residenziale per i soli addetti alla pratica agricola.<br />
L’infondatezza nel merito del ricorso esonera il Collegio dall’esame delle eccezioni di inammissibilità.<br />
I primi due motivi di ricorso deducono la violazione dei termini: rispettivamente di esame dei rilievi presentati dalla Provincia e dalla Regione avverso il progetto preliminare del PUC e delle osservazioni presentate dai privati avverso il progetto definitivo.<br />
In contrario, va osservato che le norme invocate (artt. 38, 39 e 40 l.r. n. 36/97), in sintonia con l’impianto normativo che disciplina il procedimento di approvazione del PUC, non prevedono affatto termini perentori per l’adozione del progetto definito né per l’esame delle osservazioni.<br />
Infatti la progettazione preliminare prevista dalla legge regionale, in luogo della pianificazione a cascata di tipo verticale cui obbediva il superato regime urbanistico, è espressione di “coordinamento orizzontale” fra regione, provincia e comune e riproduce un modulo di urbanistica contrattata fra enti oramai di pari livello costituzionale (art. 114 cost.).<br />
Solo alla conclusione del rapporto dialogico con le altre amministrazioni, suscettibile &#8211; come effettivamente avvenuto nel caso che ne occupa &#8211; di approfondimenti che necessitano il riesame delle opzioni, il comune adotta il progetto definitivo da cui decorre (art. 40 comma 4 lett a) l.r. n. 36/97) il termine dilatorio per l’esame delle osservazioni presentate dai privati.<br />
Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.<br />
La norma appena richiamata ha cura di precisare che le modifiche apportate al PUC in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni “non comportano la necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti”.<br />
In definitiva è rimesso al potere discrezionale dell’amministrazione procedente la facoltà di ripubblicazione, la cui scelta pertanto deve essere censurata allegando specifiche ragioni di fatto da cui desumere il vizio sostanziale che affetta la mancata integrazione della fase di pubblicità degli atti: è pertanto radicalmente infondata la censura che si limiti a denunciare l’omessa ripubblicazione <br />
I motivi che residuano lamentano che la destinazione impressa dal PUC all’area di proprietà, peggiorativa rispetto a quella assegnata dal previgente PRG, sarebbe affatto immotivata tanto da ledere i principi di buona fede e correttezza in ragione del consolidato affidamento sull’edificabilità del terreno.<br />
Con riguardo al primo profilo non va passato sotto silenzio che nelle linee programmatiche del PUC l’amministrazione ha espressamente chiarito l’indirizzo che informa la pianificazione del territorio urbano: ridurre “il consumo del suolo al fine di perseguire la “tutela dei valori paesistici ed ambientali del territorio collinare”.<br />
L’estensione della zona agricola per le aree collinari, qual è inserita quella di proprietà della ricorrente, a discapito di quella residenziale, risponde all’anzidetta finalità di tutela dell’ambiente sottraendolo agli interventi edilizi che non siano strumentali all’attività di conduzione dei fondi.<br />
In definitiva le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a modificare la precedente destinazione dell’area si deducono direttamente dalle linee programmatiche della nuova disciplina del territorio.<br />
Né, venendo agli altri profili, costituisce motivo ostativo al mutamento di destinazione o aggravio all’onere di motivazione della nuova scelta il fatto che, per il lungo lasso di tempo di efficacia della precedente pianificazione e con essa della destinazione allora impressa, sia maturata in capo alla ricorrente un affidamento alla conservazione dell’edificabilità dell’area.<br />
Le situazioni soggettive che in ambito urbanistico concretano ipotesi di affidamento o di legittima aspettativa maturate nel previdente regime tali da incidere sulla nuova disciplina del territorio sono assolutamente residuali, per lo più circoscritte ai casi di stipulazione di una convenzione di lottizzazione o di incremento degli standards urbanistici oltre i parametri normativi prescritti, dal cui ambito si sottraggono le opzioni che, come quelle oggetto di cognizione, assecondano la dinamica degli interessi pubblici che si svolgono nel tempo e sono aderenti alle finalità perseguite con la nuova pianificazione.<br />
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando respinge il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 29/06/2006 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Renato Vivenzio, Presidente<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore<br />
Davide Ponte, Primo Referendario</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/12/2006<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-12-2006-n-1708/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/12/2006 n.1708</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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