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	<title>19/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/10/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4792</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-10-2015-n-4792/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-10-2015-n-4792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4792</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Palanza Sui presupposti sintomatici del condizionamento criminale ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale 1. Comuni – Organi amministrativi – Scioglimento – Condizionamento criminale – Elementi sintomatici – Concretezza – Univocità – Rilevanza – Conseguenze – Discrezionalità della P.A. &#160;– Limiti 2. Comuni – Consiglio comunale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-10-2015-n-4792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-10-2015-n-4792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4792</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Palanza</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti sintomatici del condizionamento criminale ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comuni – Organi amministrativi – Scioglimento – Condizionamento criminale – Elementi sintomatici – Concretezza – Univocità – Rilevanza – Conseguenze – Discrezionalità della P.A. &nbsp;– Limiti</p>
<p>2. Comuni – Consiglio comunale – Scioglimento – Condizionamento criminale – Parametri – Funzione – Conseguenze – Legami parentali – Elementi sintomatici – Condizioni</p>
<p>3. Comuni – Consiglio comunale – Condizionamento criminale – Segnalazione – Realtà storica – Accertamento – Necessità – Conseguenze – Scioglimento – Esclusione<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 143 d.lgs. n. 267/2000, gli elementi sintomatici del condizionamento criminale all’interno degli organi dell’amministrazione comunale devono essere caratterizzati da concretezza (ossia devono essere assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica), univocità, (in quanto devono indirizzarsi agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire), rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale. Ne consegue che, pur permanendo in capo all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella valutazione di fenomeni connessi all’ordine pubblico e in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, tale discrezionalità possa spingersi fino a far presumere dalla sola esistenza di parentele e dalla irregolarità di alcuni atti della Amministrazione un condizionamento di tipo mafioso.</p>
<p>2. In ordine allo scioglimento di un Consiglio comunale, la definizione di precisi parametri sintomatici del condizionamento criminale costituisce un vincolo con cui la legge n. 9/2009 ha controbilanciato la discrezionalità dell’Amministrazione, ancorandola a fatti concreti e univoci, in funzione della necessità di commisurare l’intervento più penetrante a contrasto del fenomeno mafioso con i più alti valori costituzionali, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l’autonomia dei diversi livelli di Governo. Pertanto, gli elementi sui collegamenti diretti o indiretti non devono necessariamente tradursi in singoli addebiti personali né in fatti penalmente rilevanti poiché possono avere un valore meramente indiziario ovvero sintomatico, purché si basino su fatti univoci, che siano tali da far presumere il condizionamento degli amministratori nello svolgimento delle loro funzioni. Ne consegue che i legami parentali costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi a condizione che siano effettivamente legami, connotati da attivi comportamenti di solidarietà e cointeressenza.</p>
<p>3. L’assoluta genericità di segnalazioni che si limitano a sostenere la mancata acquisizione delle comunicazioni o informazioni antimafia, nonché la mancata verifica delle certificazioni antimafia, qualora non vengano assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica non sono caratterizzati dalla concretezza necessaria a provare il condizionamento criminale quale presupposto di un eventuale scioglimento del Consiglio comunale.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04792/2015REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 03705/2015 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>&nbsp;</h1>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato</p>
<p>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 3705 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G. &#8211; Prefettura di -OMISSIS-, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;&nbsp;</p>
<p>contro</p>
<p>-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, Via Paisiello, n. 55;&nbsp;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p>-OMISSIS-;&nbsp;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente scioglimento del Consiglio comunale con affidamento della gestione dell&#8217;ente ad una commissione straordinaria</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visto l&#8217;art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Franco Gaetano Scoca e l&#8217;avvocato. dello Stato Tito Varrone;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. – Gli odierni appellati, che rivestivano le funzioni di sindaco e di componenti della Giunta e del Consiglio comunale del -OMISSIS- a seguito delle consultazioni amministrative del 6/7 maggio 2012, hanno proposto ricorso al TAR del Lazio per l&#8217;annullamento del D.P.R. 21 ottobre 2013 e degli atti connessi con i quali gli organi del &#8211;OMISSIS- sono stati disciolti ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>2. – Il TAR Lazio, con la sentenza n. -OMISSIS-del 21 gennaio 2015, ha accolto il ricorso sul presupposto della insussistenza dell’evidenza dei gravi elementi cui l’art. 143 TUEL subordina l’esercizio della potestà eccezionale di scioglimento dell’organo elettivo comunale. Il TAR ha concluso per la illegittimità degli atti impugnati in quanto basati su meri giudizi negativi sull&#8217;attività degli amministratori locali e su elementi che non rappresentano un serio indice della presunta esistenza di fenomeni di infiltrazione mafiosa.</p>
<p>3. – La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell&#8217;Interno e l’U.T.G. Prefettura di -OMISSIS- hanno proposto appello avverso la citata sentenza n. -OMISSIS-del 21 gennaio 2015 del TAR Lazio, lamentando una erronea interpretazione della normativa di riferimento, una valutazione parziale e scorretta degli elementi addotti dall’amministrazione a sostegno dei provvedimenti impugnati in primo grado e la illegittima ingerenza del Giudice di prime cure in una materia riservata alla amministrazione e nella quale essa gode di una amplissima discrezionalità. Nello specifico, le Amministrazioni appellanti lamentano che il TAR, pur avendo affermato di seguire il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di scioglimento dell’organo elettivo ex art. 143 TUEL, non ne abbia fatto coerente applicazione. Il citato indirizzo ermeneutico riconosce nel procedimento di cui all’art. 143 TUEL ampi margini nella potestà di apprezzamento dell’Amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale. Le Amministrazioni appellanti lamentano, dunque, che il TAR abbia svolto lo scrutinio di legittimità contrariamente ai principi enunciati e che quindi abbia erroneamente apprezzato le acquisizioni in ordine a collusioni e condizionamenti estrapolando singoli fatti ed episodi al fine di contestare l&#8217;esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull&#8217;operato consiliare. La decisione del TAR sarebbe pertanto viziata per aver disatteso il consolidato principio che richiede una valutazione unitaria e di insieme degli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti che hanno determinato la misura di cui all’art. 143 TUEL. Le Amministrazioni. appellanti deducono inoltre un vizio di motivazione della sentenza in relazione alle ragioni che hanno indotto il Giudice di primo grado a ritenere privi di rilievo i comportamenti e gli atti dell’Amministrazione comunale pur riconosciuti dal medesimo come non corretti. Ribadiscono dunque tutte le circostanze indicate dalla Amministrazione a fondamento del provvedimento annullato dal TAR e la concretezza, univocità e rilevanza delle stesse al fine di legittimare il provvedimento di scioglimento emanato ai sensi dell’art. 143 TUEL.</p>
<p>4. – Gli appellati si sono costituiti in giudizio depositando documentazione e memorie difensive per sostenere la mancanza di carichi pendenti e di condanne a loro carico; lo svolgimento da parte loro, come Consiglio comunale, di varie attività di contrasto alla criminalità organizzata; la effettuazione, in sede di affidamento dei lavori, dei controlli antimafia richiesti dalla normativa in materia; hanno inoltre illustrato le modalità con cui si sono svolti gli affidamenti di urgenza e di somma urgenza, le procedure seguite per l’affidamento della gestione di impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici di proprietà comunale nonché quelle per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e per la assegnazione di una parte del patrimonio comunale; hanno infine indicato le modalità con cui il Comune ha provveduto alla contestata assunzione di un custode cimiteriale.</p>
<p>5. – La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 9 luglio.</p>
<p>6. – L’appello è infondato e deve essere respinto.</p>
<p>6.1. – La definizione della controversia deve basarsi sulla rigorosa applicazione delle disposizioni dell’art. 143 TUEL e sui precisi parametri definiti dalle sue norme ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale:</p>
<p>&#8211; la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata;</p>
<p>&#8211; le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale;</p>
<p>&#8211; un rapporto di causa effetto tra i collegamenti, diretti o indiretti, degli amministratori con la criminalità organizzata e la conseguente alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi o del regolare funzionamento dei servizi delle amministrazioni comunali o provinciali.</p>
<p>6.2. – Ai fini dell’interpretazione della normativa, anche sui profili cui la difesa erariale fa maggior riferimento, il Collegio richiama – ai fini di cui all’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. &#8211; la sentenza di questa stessa Sezione n. 126/2013, la quale sottolinea come &#8211; a differenza di altre misure di prevenzione, ad esempio quelle prefigurate dall’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 490 del 1994, a tutela del condizionamento delle imprese da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, per la cui adozione è sufficiente il mero tentativo di infiltrazione, se non il periculum della stessa &#8211; l’art. 143, comma 1, nel testo novellato dall’art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94, richiede che detta situazione sia resa significativa da elementi “concreti, univoci e rilevanti”, che assumano valenza tale da “determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali”, aspetto ultimo che riveste carattere essenziale ai fini dell’adozione della misura di scioglimento dell’organo rappresentativo della comunità locale.</p>
<p>Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono quindi caratterizzarsi per concretezza (essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica); per univocità, che sta a significare la loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale (Cons. di Stato, sez. III, n. 126/2013).</p>
<p>6.3. – La definizione di tali precisi parametri da parte della normativa di riferimento esclude che, pur permanendo in capo all’Amministrazione quella ampia discrezionalità che ad essa spetta nella valutazione di fenomeni connessi all&#8217;ordine pubblico e in particolare alla minaccia rappresentata dal radicamento sul territorio delle organizzazioni mafiose, tale discrezionalità possa spingersi fino a far presumere dalla sola esistenza di parentele e dalla irregolarità di alcuni atti della Amministrazione un condizionamento di tipo mafioso. Nel caso dello scioglimento del Consiglio comunale la definizione di precisi parametri costituisce un vincolo con il quale il legislatore della legge n. 9/2009 non ha voluto elidere quella discrezionalità, ma controbilanciarla, ancorandola a fatti concreti e univoci, in funzione della necessità di commisurare l’intervento più penetrante dello Stato a contrasto del fenomeno mafioso con i più alti valori costituzionali alla base del nostro ordinamento, quali il rispetto della volontà popolare espressa con il voto e l’autonomia dei diversi livelli di Governo garantita dalla Costituzione.</p>
<p>6.4. – Detto questo, il Collegio condivide, e ritiene pienamente compatibili con il rispetto di tali principi e con le disposizioni sopra richiamate, le argomentazioni della difesa erariale che ribadiscono il consolidato orientamento per cui gli elementi sui collegamenti diretti o indiretti non devono essere necessariamente traducibili in singoli addebiti personali né in fatti penalmente rilevanti. Tali collegamenti, secondo una consolidata giurisprudenza da cui questo Collegio non ha ragione di discostarsi, possono senz’altro avere un valore indiziario e addirittura solo indiziario nel loro insieme o perfino sintomatico, purché si basino su fatti univoci, che siano tali da far presumere il condizionamento degli amministratori nello svolgimento delle loro funzioni.</p>
<p>6.5. – Precisati i principi da applicare in termini di diritto, vanno indicate le ragioni per le quali questo Collegio condivide la sentenza del TAR e ritiene quindi che gli elementi portati a sostegno della richiesta di scioglimento, ciascuno per sé e nel loro insieme, non sono sufficienti a integrare i presupposti richiesti dalla legge.</p>
<p>6.6. &#8211; Il primo gruppo di elementi concerne fatti che non sono stati ritenuti utili perché corrispondono a comportamenti, episodi o situazioni che non integrano quel quid pluris rispetto alla normalità e cioè a quanto ci si può aspettare che avvenga in qualsiasi paese di 3000 abitanti, dove una parte significativa di essi è collegata alla criminalità organizzata e che dunque riguarda qualsiasi amministrazione, anche la più incontaminata, che possa essere eletta in quel Comune. Tale valutazione esclude la rilevanza dei seguenti episodi per le ragioni indicate per ciascuno di essi:</p>
<p>&#8211; la segnalazione di otto incontri tra amministratori del -OMISSIS- e appartenenti alla criminalità organizzata nell’arco di quattro anni riportata nella proposta di scioglimento, non può costituire indizio di un rapporto di frequentazione idoneo a procurare un condizionamento degli organi amministrativi del Comune stante il numero non elevato di tali incontri, tutti riferibili a consiglieri diversi;</p>
<p>&#8211; la lamentata presenza di soggetti appartenenti a famiglie mafiose ai festeggiamenti svolti in seguito alla vittoria della lista in cui sono stati eletti gli odierni appellati e ad una precedente cena svoltasi in corso di campagna elettorale non è significativa data la circostanza che gli eventi si sono svolti in luoghi aperti al pubblico e al fatto che ad essi abbia partecipato una parte significativa della popolazione di un piccolo comune: tale evento non consente di presumere una soggezione degli appellati nei confronti delle citate famiglie mafiose.</p>
<p>6.7. – I rapporti parentali non sono stati da soli considerati rilevanti in conformità al costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale i legami parentali costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi, ma a condizione che siano effettivamente legami e cioè siano connotati da attivi comportamenti di solidarietà e cointeressenza. I rapporti parentali contestati agli odierni appellati non risultano in nessun caso qualificati da elementi di fatto ulteriori. In particolare:</p>
<p>&#8211; per ciò che concerne il consigliere -OMISSIS- (fratello di un soggetto condannato in via definitiva, tra le varie cose, anche per associazione a delinquere di stampo mafioso e cugino di un soggetto anch’esso condannato in via definitiva, tra le varie cose, anche per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché affine in quarto grado di -OMISSIS-, già latitante e attualmente detenuto, condannato in via definitiva all’ergastolo per reati di mafia in quanto a capo del sodalizio di ‘ndrangheta Farao-Marincola”), il solo elemento apportato in aggiunta al rapporto di parentela è la mancata presa di distanza del consigliere dai parenti pregiudicati nella dichiarazione resa in consiglio comunale dopo l’insediamento della commissione di accesso. Questo elemento non risulta confermato dalle dichiarazioni riportate nella delibera del Consiglio comunale n. 5 del 31 gennaio 2013; non è neppure significativa l’ulteriore circostanza per cui il sacerdote del luogo, che nel giorno antecedente le consultazioni elettorali sarebbe stato notato dialogare con esponenti di spicco della locale consorteria mafiosa, avrebbe applaudito l’intervento del medesimo consigliere;</p>
<p>&#8211; quanto al consigliere -OMISSIS-, non è associata a nessun altro elemento la circostanza che la figlia sia fidanzata non convivente con il nipote (incensurato) del già citato ergastolano -OMISSIS-. Neppure la ulteriore circostanza per cui il consigliere -OMISSIS- risulti gravato da diversi pregiudizi penali (percosse, lesioni personali, furto e porto d’armi) risalenti ai primi anni ’80 e ai quali non ha fatto seguito alcun provvedimento restrittivo, non può essere valutata come elemento idoneo a far presumere un condizionamento da parte dell’ambiente mafioso, sia per la distanza nel tempo, sia per la natura dei reati che non sono connotati in tal senso. Non è significativa in modo chiaro e univoco, come richiesto dalla legge, la circostanza che lo stesso consigliere -OMISSIS-, vice presidente di una società destinataria di interdittiva antimafia, sia stato estromesso dalla carica di vice presidente prima di inviare richiesta di riesame della interdittiva. Da sola non può considerarsi univocamente dimostrativa della vicinanza del soggetto all’organizzazione mafiosa locale;</p>
<p>&#8211; nessuna conseguenza può essere tratta dalla parentela del consigliere -OMISSIS- con lo zio -OMISSIS-, dal momento che quest’ultimo, arrestato nell’ambito della operazione GALASSIA è stato successivamente assolto, risarcito e riabilitato al lavoro; La circostanza che la moglie del medesimo consigliere -OMISSIS- è affine di terzo grado (nipote) di un soggetto arrestato nell’ambito delle operazioni GALASSIA e KRIMSIA e condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, non è da sola utile perché alla parentela non viene correlato alcun elemento che indichi una effettiva frequentazione;</p>
<p>&#8211; con riferimento al consigliere -OMISSIS-, la parentela con il cugino -OMISSIS- (consigliere della Provincia di -OMISSIS- e già consigliere e assessore del &#8211;OMISSIS-) a sua volta legato da vincoli parentali a pregiudicati per reati di mafia, deve essere confermata la statuizione del TAR per cui la posizione dello stesso, in sede di esame della Commissione di procedura di accesso insediata nella provincia di -OMISSIS-, è stata ritenuta del tutto irrilevante; con riferimento allo stesso consigliere non si collegano ai rapporti di parentela né assumono la consistenza di autonomo indizio di condizionamento di tipo mafioso i precedenti di procedimenti penali per truffa e falsità ideologica commessi da privato in atto pubblico e contestati nel 2005.</p>
<p>6.8. – Con riferimento alle segnalazioni concernenti la mancata acquisizione della documentazione antimafia da parte dell’Amministrazione comunale, nella relazione prefettizia e nel D.P.R. del 21.10.2013 di scioglimento ex art. 143 TUEL si ritiene che “solo in casi isolati, l’ente abbia acquisito le comunicazioni o le informazioni antimafia di cui agli artt. 87 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, anche quando la loro acquisizione era obbligatoria per legge. Analogamente, dalla documentazione consultata dalla commissione di indagine emerge che l’ente ha sistematicamente omesso di verificare, anche solo a campione, le autocertificazioni prodotte, perfino nei casi in cui ha trattato istanze formulate da soggetti coinvolti in indagini di mafia”. In proposito deve innanzitutto rilevarsi la assoluta genericità di tali segnalazioni che si limitano a sostenere la mancata acquisizione delle comunicazioni o informazioni antimafia nonché la mancata verifica delle autocertificazioni antimafia. Tali elementi, cosi come allegati dalla Amministrazione, non sono assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica e pertanto non sono caratterizzati dalla necessaria concretezza (cfr. sentenza Cons. di Stato, sez. III, n. 126/2013). Difatti, i provvedimenti impugnati in primo grado si sono limitati a contestare la omissione delle informazioni antimafia da parte dell’Amministrazione comunale in una molteplicità di casi, senza indicare concretamente i casi e i relativi importi oggetto degli affidamenti. Sul punto appare opportuno ricordare che l’art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 impone l’acquisizione della informazione antimafia “prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell&#8217;articolo 67, il cui valore sia:</p>
<p>a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; c) superiore a 150.000 euro per l&#8217;autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche”.</p>
<p>Alla luce della normativa appena richiamata appare rilevante, in senso contrario alle censure delle Amministrazioni appellanti, il fatto che non è contestata la circostanza per cui il -OMISSIS- ha aderito dal 2006 alla stazione unica appaltante provinciale per l&#8217;espletamento di gare per lavori pubblici di importo pari o superiore a euro 100.000,00, strumento di tutela degli enti locali contro pressioni e condizionamenti, di prevenzione e di contrasto delle infiltrazioni criminose. Tale convenzione è, altresì, stata estesa, con decorrenza 1° marzo 2008, anche alle forniture e ai servizi di pari importo. Ne deriva la erroneità del D.P.R. del 21.10.2013 di scioglimento ex art. 143 TUEL nella parte in cui afferma che il -OMISSIS- non ha fatto ricorso alle ordinarie cautele per contrastare le infiltrazioni mafiose di soggetti con i quali ha interagito.</p>
<p>6.9. – Con riferimento agli affidamenti di somma urgenza occorre premettere che, con determina dirigenziale n. 173 del 1.7.2011, previo bando pubblico il responsabile dell’Ufficio tecnico del -OMISSIS- aveva redatto un apposito elenco di ditte in possesso del solo requisito tecnico-finanziario (secondo parte appellante) e anche di quello morale (secondo gli appellati); A seguito di un’alluvione, accertato dagli Organi di protezione civile nazionale e regionale, il Sindaco ha affidato direttamente i lavori a una ditta indicata nell’elenco citato (la ditta -OMISSIS-), il cui titolare è il figlio di -OMISSIS-, condannato in primo grado per omicidio, detenzione illecita di armi e associazione a delinquere di stampo mafioso e successivamente assolto dalla Corte d’assise d’appello e ristorato dei danni da ingiusta detenzione. Il materiale edile sarebbe stato acquistato da altra impresa (la ditta -OMISSIS-), di titolarità dell’altro figlio di -OMISSIS-. Gli appellati sostengono si trattasse di un acquisto di esiguo valore e che la ditta -OMISSIS- è l’unica sul territorio per la fornitura di materiale edile di ordinaria manutenzione.</p>
<p>Con riferimento a tali affidamenti occorre rilevare che, essendo intervenuta la assoluzione definitiva del presunto soggetto pregiudicato di cui trattasi, non può essere configurato alcun collegamento con la criminalità organizzata. Pertanto, in mancanza di pregiudizi penali ricollegabili al nucleo familiare di cui trattasi, tali episodi appaiono del tutto privi dei presupposti necessari per l’operatività dello strumento di cui all’art. 143 TUEL. Inoltre, con riferimento alla ditta -OMISSIS- si deve precisare che la stessa risulta essere in possesso della certificazione antimafia.</p>
<p>Con riferimento alla ditta -OMISSIS- non è dimostrata da parte appellante la entità dell’affidamento e comunque alla luce della suesposta considerazione per cui non essendoci alcun rapporto con esponenti della criminalità organizzata non si può parlare di condizionamento mafioso, potrebbe, al più, trattarsi di una mera irregolarità, come sostiene il TAR.</p>
<p>6.10. – Con riferimento ai lavori di urgenza, si osserva che il Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune ha provveduto ad affidare i lavori direttamente alle ditte dell’elenco sopracitato, ditte che comunque erano in possesso di certificazione antimafia nonostante alcuni dipendenti non fossero incensurati (ditta individuale “-OMISSIS-” e “-OMISSIS-.”). Inoltre, tali affidamenti dei lavori di urgenza ex art. 146 D.P.R. n. 554/1-OMISSIS-rientrano nella competenza del Responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune. Ne deriva pertanto, la impossibilità di utilizzare tali elementi come sintomo di condizionamento di tipo mafioso degli organi elettivi del -OMISSIS-.</p>
<p>6.11. – Con riferimento all’affidamento della gestione di impianti di pubblica illuminazione e impianti elettrici di proprietà comunale, anch’esso avvenuto in via diretta, le Amministrazioni appellanti contestano che il consigliere -OMISSIS- fosse alle dipendenze della ditta affidataria e che quindi abbia influito sull’affidamento medesimo. Gli appellati controdeducono che la ditta lavorava per il -OMISSIS- anche prima di avere alle dipendenze il consigliere -OMISSIS-. Dal 2001, infatti, la medesima ditta svolge piccoli lavori per 6000 euro annui e nel 2011 in attesa dell’espletamento della gara ha ricevuto in affidamento diretto lo svolgimento di lavori per 4.840 euro. Ne consegue che – secondo questo Collegio &#8211; anche tale elemento, sebbene possa eventualmente determinare una responsabilità amministrativa0 dell’ente comunale, non può essere considerato quale sintomo di condizionamento di tipo mafioso.</p>
<p>6.12. – Con riferimento ai rilievi mossi avverso l’affidamento del servizio di trasporto scolastico alla ditta -OMISSIS- in relazione al periodo che va dal 13.11.2012 alla chiusura dell’anno scolastico 2012/2013 per un importo di 11.000 euro, il Collegio osserva che, sebbene, la certificazione antimafia relativa a tale impresa e depositata in giudizio sia stata richiesta dalla Amministrazione comunale solo in data 14.11.2013 – e quindi successivamente al D.P.R. del 21.10.2013 con cui sono stati sciolti gli organi del -OMISSIS- ai sensi dell’art. 143 del TUEL –, vista l’esiguità dell’importo oggetto dell’affidamento&nbsp;<em>de qua</em>, la acquisizione preventiva della certificazione antimafia non era obbligatoria secondo la normativa vigente e quindi la sua omissione non può essere contestata come elemento idoneo a fondare il provvedimento di cui all’art. 143 TUEL. Inoltre, si osserva che durante la gestione della Commissione Straordinaria il servizio è stato nuovamente affidato alla medesima ditta. Tale circostanza pare del tutto idonea ad escludere che l’affidamento in questione possa essere avvenuto in conseguenza di un condizionamento di tipo mafioso.</p>
<p>6.13. – Quanto alle censure riguardanti il presunto compimento di una serie di atti&nbsp;<em>ad hoc</em>&nbsp;preordinati alla assunzione come custode cimiteriale di -OMISSIS-, figlio del citato -OMISSIS- (condannato in primo grado per omicidio, detenzione illecita di armi e associazione a delinquere di stampo mafioso successivamente assolto dalla Corte d’assise d’appello), tali censure non sono dimostrate non essendo state oggetto di puntuale riscontro in atti istruttori. Ad ogni modo, anche in questo punto giova ricordare che, essendo intervenuta la sentenza di assoluzione nei confronti di -OMISSIS-, non sussiste il collegamento con la criminalità organizzata con la logica conseguenza che non può configurarsi alcuna ipotesi di condizionamento mafioso.</p>
<p>6.14. – In relazione alle doglianze sollevate in materia di gestione del patrimonio comunale riguardanti le illegittime modalità di assegnazione che hanno portato alla assegnazione di un terreno in favore della madre di un consigliere, nessun rilievo può essere attribuito essendo tale attribuzione avvenuta in condizioni del tutto analoghe ad altre coeve assegnazioni.</p>
<p>6.15 – Dall’analisi sopra svolta di tutte le singole allegazioni contenute nella proposta di scioglimento del Ministro dell’Interno, per come motivata e provata nella allegata Relazione dell’Amministrazione, non si percepiscono in conclusione fatti concreti che sostanzino una deviazione dei comportamenti in funzione della influenza di tipo mafioso. Emergono molteplici irregolarità da parte dell’Amministrazione comunale, irregolarità che possono rilevare in altra sede, ma che non appaiono rilevanti, neppure nel loro insieme, ai fini di cui all’art. 143 TUEL (Cons. di Stato, sez. III, n. 126/2013). Ne deriva che gli elementi dedotti dalla Amministrazione, in assenza del condizionamento di tipo mafioso, non possono giustificare l’adozione del provvedimento straordinario di cui all’art. 143 TUEL secondo i parametri indicati ai paragrafi 6.2., 6.3. e 6.4., prevalendo al riguardo le tutele predisposte a favore del rispetto della volontà popolare e dell’autonomia territoriale. Le misure previste dal suddetto art. 143, infatti, non costituiscono strumento generale a garanzia del corretto funzionamento dell’ente, ma uno strumento specifico per fronteggiare i malfunzionamenti dell’Amministrazione in conseguenza e in dipendenza di rapporti con la criminalità organizzata.</p>
<p>6.16. &#8211; Deve pertanto condividersi la complessiva valutazione del TAR, che ha concluso per la mancanza, nel caso concreto, di fatti convergenti verso un possibile condizionamento di tipo mafioso. In altre parole, ferma restando la constatazione della grave presenza sul territorio de qua di organizzazioni di tipo criminale, che impone una pressante attività di contrasto da parte delle forze dell’ordine e dell’intero sistema pubblico, le irregolarità riscontrate nel funzionamento del -OMISSIS-, per come allegate nella proposta di scioglimento del Ministro dell’Interno, non costituiscono elementi sufficienti a rivelare un condizionamento di tipo mafioso sugli organi della Amministrazione in carica rispetto a qualsiasi altra Amministrazione eletta nello stesso Comune.</p>
<p>7. – In base alle considerazioni che precedono, deve confermarsi la sentenza del TAR anche nelle sue motivazioni e deve di conseguenza respingersi allo stato degli atti l’appello dell’Amministrazione, ferma restando la facoltà di quest’ultima di rinnovare il provvedimento in presenza di ulteriori elementi.</p>
<p>8. – In ragione della complessità della vicenda, quale risulta dalla articolata e dettagliata motivazione, le spese per il presente grado del giudizio devono essere compensate tra le parti.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),</p>
<p>definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,</p>
<p>respinge l&#8217;appello dell’Amministrazione.</p>
<p>Spese compensate per il grado.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di tutte le persone di cui è indicato il nome manda alla Segreteria di procedere all&#8217;annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente</p>
<p>Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere</p>
<p>Roberto Capuzzi, Consigliere</p>
<p>Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere</p>
<p>Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" style="width:100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 19/10/2015</p>
<p>IL SEGRETARIO</p>
<p>(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-10-2015-n-4792/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4792</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4775</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4775/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Greco Est. Bianchi Sui presupposti della revocazione per contrasto fra giudicati Processo amministrativo – Revocazione – Contrasto di giudicato – Presupposti &#160; La revocazione per contrasto fra giudicati è ammessa nell’ipotesi che vi siano due sentenze rese fra le stesse parti e in contrasto fra loro, quando l’eccezione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4775</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4775/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4775</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Greco    Est. Bianchi</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti della revocazione per contrasto fra giudicati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Revocazione – Contrasto di giudicato – Presupposti<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:justify">La revocazione per contrasto fra giudicati è ammessa nell’ipotesi che vi siano due sentenze rese fra le stesse parti e in contrasto fra loro, quando l’eccezione di cosa giudicata o la relativa censura non sia stata proposta né presa in esame dalla sentenza che si intende far revocare, posto che la <em>ratio</em> dell’istituto poggia sull’ignoranza circa il fatto che da adito alla revocazione da parte del giudice.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align:justify">sul ricorso numero di registro generale 6614 del 2013, proposto da BITRE S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore, </em>rappresentata e difesa dagli avv.ti Ludovico Ferdinando Villani, Giovanni Gerbi e Ilaria Greco, con domicilio eletto presso l’avv. Ludovico Villani in Roma, Via Asiago, 8,<br />
contro<br />
&#8211; COMUNE DI SAN REMO, in persona del Sindaco <em>pro tempore, </em>non costituito;<br />
&#8211; SOCIETÀ GRAND HOTEL &amp; DES ANGLAIS S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Pafundi e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Ce<br />
&#8211; SOCIETÀ CAR-INN S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Mauceri e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4;<br />
per la revocazione<br />
della sentenza del Consiglio di Stato &#8211; Sez.. IV n. 416/2013, resa tra le parti, concernente diniego concessione edilizia per la realizzazione di opere edilizie.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Grand Hotel &amp; Des Anglais S.r.l. e della Società Car-Inn S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015, il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Greco e Pafundi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con concessione edilizia n. 70 del 2001, rilasciata alla società Imperatrice dante causa della società Bi.Tre odierna ricorrente, il Comune di San Remo approvava i lavori di sistemazione e riqualificazione del quinto piano sottotetto del fabbricato sito in Corso Imperatrice, conosciuto come albergo Des Anglais.<br />
I lavori approvati comportavano il frazionamento in più appartamenti di civile abitazione.<br />
In data 2 ottobre 2003 la società Imperatrice presentava una d.i.a. per modifiche interne, consistenti in una diversa distribuzione dei locali così da ottenere 11 piccoli appartamenti sempre di civile abitazione.<br />
Il Comune di San Remo non esercitava in relazione a detto titolo edilizio alcun potere inibitorio.<br />
A distanza di cinque anni dal rilascio del titolo edilizio originario le società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais, rispettivamente proprietaria e gestore per affitto di azienda del Grand Hotel Des Anglais che occupa parte dei primi quattro piani dell’edificio, impugnavano dinnanzi al Tar Liguria il provvedimento dirigenziale 14 novembre 2005 n. 788 con il quale il Comune di San Remo, in esito ad un procedimento di verifica della legittimità dei titoli edilizi dalle medesime richiesto per un presunto non consentito mutamento della destinazione d’uso da alberghiera a residenziale del piano sottotetto, aveva ritenuto non sussistente i presupposti per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 70 del 2001 “<em>in considerazione sia del notevole tempo trascorso dal rilascio dell&#8217;autorizzazione e del conseguente stato avanzato dei lavori sia per l&#8217;affidamento che precedenti comportamenti di questo comune possono avere ingenerato in merito alla regolarità dei lavori</em>”.<br />
Con sentenza n. 2050 del 2007 il Tribunale adito riteneva illegittimo il provvedimento dirigenziale impugnato, nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio dei contestati titoli edilizi.<br />
Detta pronuncia veniva quindi appellata dinnanzi a questo Consiglio di Stato dalla società Bi.Tre.<br />
Peraltro, anche la Provincia di Imperia, sollecitata dalla società Grand Hotel Des Anglais, aveva a sua volta avviato un procedimento di verifica della concessione edilizia n. 70 del 2001 in esito al quale, con provvedimento 26717 del 2008, pur ritenendo i titoli edilizi illegittimi, disponeva l’archiviazione per riconosciuta mancanza di alcun interesse pubblico al ritiro dei titoli stessi.<br />
Per quanto sopra, con ricorso notificato nel 2008, la società Bi.Tre impugnava davanti al Tar Liguria l’atto di archiviazione anzidetto, nella parte in cui esso aveva affermato l’illegittimità dei titoli edilizi.<br />
Il medesimo provvedimento era poi impugnato anche dalle società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais, nella parte in cui esso disponeva l’archiviazione del procedimento di annullamento.<br />
Nel frattempo, in esecuzione della richiamata sentenza del Tar Liguria n. 2050/2007, il Comune di San Remo riavviava il procedimento di verifica della legittimità della concessione edilizia n. 70/2001, della d.i.a. 2 ottobre 2003 e delle denunce inizio attività a queste correlate.<br />
A conclusione di detto procedimento, con atto n. 15576 del 2009, il Dirigente del Settore Territorio confermava la validità e l’efficacia dei titoli rilasciati, ma prescriveva “<em>ad integrazione</em>” degli stessi “<em>il rispetto del vincolo alberghiero che, come è stato ampiamente dimostrato dalla documentazione successivamente acquisita, dal parere dell’amministrazione provinciale e dalla sentenza Tar n. 2050 dell’11.12.2007, grava sull’intero edificio e quindi anche sul sottotetto</em>” .<br />
Avverso detto provvedimento la società Bi.Tre proponeva quindi un ulteriore ricorso al Tar Liguria, chiedendone l’annullamento.<br />
Le società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais proponevano a loro volta ricorso dinanzi al medesimo Tar Liguria censurando la decisione comunale di non annullare i richiamati titoli edilizi.<br />
Nella pendenza dei giudizi in primo grado, con sentenza 13 maggio 2010 n. 2217, questo Consiglio di Stato accoglieva l’appello proposto dalla società Bi.Tre, ed annullava la sentenza del Tar Liguria n. 2050/2007, facendo così rivivere il provvedimento n. 788 del 2005 con il quale il Comune aveva confermato la piena validità ed efficacia dell’originaria concessione edilizia n. 70 del 2001.<br />
Per quanto sopra, la società Bi.Tre nel marzo 2011 chiedeva al Comune di prendere atto della anzidetta sentenza di questo Consiglio di Stato e, conseguentemente, di revocare o annullare d’ufficio il provvedimento n. 15576 del 2009, nella parte in cui aveva parzialmente integrato la concessione edilizia n. 70 del 2001 sostituendone la destinazione d’uso.<br />
Sennonché, con nota n. 17123 del 2011, il Comune di San Remo comunicava di non ravvisare “<em>ragioni ex articolo 21 nonies della legge 241/90 per il ritiro del provvedimento del 30 marzo 2009 prot. 15.576…</em>” .<br />
Con atto di motivi aggiunti al ricorso R.G. n. 495 del 2009 la Bi.Tre impugnava dunque anche l’anzidetta determinazione.<br />
Con la sentenza n. 1482/2011 il Tar Liguria respingeva il ricorso.<br />
Detta sentenza veniva quindi impugnata dalla società Bi.Tre dinanzi a questo Consiglio di Stato.<br />
Inoltre, con la sentenza n. 1481 del 2011, il Tar Liguria respingeva il ricorso (R.G. n. 635 del 2008) proposto dalla Bi.Tre per l’annullamento dell’atto provinciale n. 26717 del 2008 (e tale sentenza veniva di conseguenza gravata dalla società con il ricorso in appello n. 10413 del 2011), mentre con le pronunce del 26 <strong>ottobre</strong> 2011 nn. 1480 e 1483 decideva i ricorsi proposti dalle società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais .<br />
La società Bi.Tre, infine, impugnava (appello R.G. n. 820 del 2012) anche la sentenza del Tar Liguria n. 1483 del 2011, per la sola affermazione secondo cui il Comune di San Remo non avrebbe mai autorizzato alcuna modifica della destinazione d’uso del piano sottotetto.<br />
Con la decisione 23 gennaio 2013 n. 416 questa Sezione, dopo averli riuniti, respingeva tutti gli appelli (sia quelli proposti dalla società Bi.Tre che quelli proposti dalle società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais), integralmente confermando le sentenze del Tar Liguria 26 ottobre 2012 nn. 1480, 1481, 1482 e 1483.<br />
In particolare, per quanto qui interessa, il collegio giudicante:<br />
&#8211; escludeva la sussistenza di un contrasto di giudicati;<br />
&#8211; nel merito, affrontando la questione centrale “<em>dell&#8217;ammissibilità di una trasformazione di sottotetto, già adibito a pertinenza di una struttura alberghiera e con funzione servente rispetto alla medesima…… in undici distinte unità abitative</em>”, r<br />
&#8211; escludeva quindi, anche sotto questo profilo, un possibile contrasto con la precedente sentenza n. 2917 del 2010, dal momento che “<em>nella suddetta sentenza non è stato affrontato affatto, e quindi tanto meno risolto in senso favorevole alla tesi dell<br />
Avverso detta decisione, laddove ha riconosciuto legittimo il provvedimento comunale del marzo 2009 recante l’integrazione della concessione edilizia n. 70 del 2001 con la prescrizione di una destinazione d’uso alberghiera, la società Bi.Tre ha quindi proposto l’odierno gravame, chiedendone la revocazione ai sensi dell’articolo 395 n. 5 del codice di procedura civile.<br />
Si sono costituite in giudizio le società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais, chiedendo la reiezione del ricorso, siccome inammissibile e comunque infondato.<br />
Con successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi giuridiche.<br />
Alla pubblica udienza del <strong>19</strong> maggio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Con l’unico mezzo di censura la società ricorrente deduce che la gravata sentenza risulterebbe suscettibile di revocazione ,ai sensi dell’art. 395 n. 5 del codice di procedura civile, per contrasto con la precedente decisione n. 2217 del 2010 di questa Sezione.<br />
Assume, infatti, al riguardo che:<br />
&#8211; con la sentenza n. 2914 del 2010 questo “<em>Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto da Bi Tre, ha annullato la sentenza del Tar Liguria n. 2050 del 2007 ed ha riconosciuto la legittimità del provvedimento 11/14 novembre 2005 n. 788 con il qu<br />
&#8211; in particolare, la Sezione “<em>ha riconosciuto insussistenti i presupposti per l’annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 70 (e delle DIA in variante), non già in ragione di una riconosciuta legittimità dei titoli edilizi…….. ma in consider<br />
&#8211; “<em>l’effetto sostanziale di tale sentenza è, incontestabilmente, che la concessione edilizia rilasciata nel 2001 per realizzare appartamenti di civile abitazione, non potendo più essere annullata d’ufficio, restava ferma e, con essa, la destinazione d<br />
&#8211; “<em>la sentenza della medesima Quarta Sezione 23 gennaio 2013 n. 416, ora impugnata, laddove senza dare rilievo all’affidamento consolidatosi nel tempo della beneficiaria dei titoli edilizi ed al tempo trascorso, conclude per la legittimità della presc<br />
&#8211; “<em>infatti….. il provvedimento comunale 26-30 marzo 2009 ha modificato &#8211; a distanza di anni ed a lavori da tempo ultimati &#8211; l’oggetto ed il contenuto della concessione edilizia n. 70, ne ha disconosciuto il rilievo giuridico e l’ha quindi in parte ann<br />
&#8211; “<em>la più recente sentenza</em>”, quindi, “<em>contraddice il decisum sostanziale, passato in giudicato, della precedente sentenza pronunciata tra le medesime parti</em>”.<br />
2. Il motivo di revocazione è inammissibile.<br />
3. Ed invero, l’art. 395, comma 1 punto 5) del codice di procedura civile, dispone che può essere impugnata per revocazione “<em>la sentenza che è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione</em>” .<br />
Dal chiaro tenore della norma, consegue che una sentenza può essere oggetto di revocazione, sotto il profilo considerato, soltanto se sussista un contrasto con altra sentenza resa fra le stesse parti e su tale contrasto non si sia già pronunciato il giudice della sentenza che si intende revocare.<br />
In questo senso, del resto, si è costantemente pronunciata la giurisprudenza anche di questa Sezione, precisando che il motivo di revocazione per contrasto tra giudicati è ammissibile solo se la eccezione (o anche la censura) di cosa giudicata non fu né proposta, né presa in esame dalla sentenza, atteso che lo spirito informatore dell’istituto presuppone nel giudice l’ignoranza del fatto che dà adito alla revocazione (cfr. tra le tante: Cons. St. Sez IV n. 5613/2000; Sez VI n. 3845/2010; n. 6145/2014).<br />
4. Ciò posto, osserva il collegio come nella specie la gravata sentenza n. 416 del 2013, si sia espressamente pronunciata sul motivo d’appello dedotto dalla Bi Tre relativo al ritenuto contrasto tra le sentenze del Tar Liguria nn. 1480, 1481, 1482 e 1483 del 26 ottobre 2012 con la sentenza di questa Sezione n. 2917 del 2010.<br />
Nello specifico, infatti, nella stessa viene rilevato che:<br />
&#8211; “<em>su un piano separato si collocano poi le censure dedotte con i tre motivi dell’appello n. 10414/2011, relativi alla integrazione della concessione edilizia di cui all’atto dirigenziale n. 15576 del 30 marzo 2009, nella parte in cui, riconfermata l’<br />
<em>Tali censure si compendiano nel pluriforme rilievo:</em><br />
<em>che tale parte del provvedimento violerebbe il giudicato di cui alla sentenza n. 2917/2010 (motivo sub 1);</em><br />
<em>che esso illegittimamente avrebbe integrato, ma in sostanza annullato, il titolo originario a distanza di molto tempo dal suo rilascio, con erronea affermazione dell’esistenza del vincolo alberghiero(motivo sub 2);</em><br />
<em>che esso sarebbe illegittimo perché recante la sottoscrizione di due dirigenti (motivo sub 3)”</em>.<br />
&#8211; “<em>Sono altresì infondate, poi, le censure dedotte avverso la integrazione della concessione edilizia, di cui ai tre motivi dell’appello n. 10414/2011.</em><br />
<em>Quanto all’invocata violazione del giudicato della sentenza di questa Sezione n. 2917/2010, se ne è già chiarito contenuto e portata: qui è appena il caso di osservare che nella suddetta sentenza non è stato affrontato affatto, e quindi tantomeno risolto in senso favorevole alle tesi della Bi.Tre s.r.l. , il tema del vincolo alberghiero, predicandosene l’inesistenza e/o inefficacia</em>”.<br />
Il collegio giudicante, quindi, non solo era a piena conoscenza dei contenuti della sentenza di questa sezione n. 2217 del 2010, ma si è altresì pronunciato sulla specifica censura dedotta dalla Bi.Tre in ordine all’asserito conflitto di giudicati, respingendola nel merito.<br />
Ne consegue in tutta evidenza, per i principi di diritto richiamati al punto 3 che precede, l’inammissibilità dell’odierno ricorso per revocazione, non sussistendo nella specie i presupposti di cui all’invocato art. 35, comma 1punto 5), del codice di procedura civile.<br />
5. A ciò aggiungasi, che il ricorso è comunque infondato nel merito, non emergendo alcun contrasto di natura sia formale che sostanziale fra le due pronunce rese dalla Sezione.<br />
La sentenza n. 2917 del 2010, infatti, non si è mai pronunciata in merito alla permanenza del vincolo alberghiero sui locali del quinto piano della struttura alberghiera, limitandosi a rilevare la mancanza di interesse pubblico all’annullamento in autotutela dei titoli edilizi di cui trattasi.<br />
Il problema della destinazione alberghiera dei locali in questione,invece, è stato trattato nell’ambito dei giudizi definiti con la sentenza della Sezione n. 416 del 2013 la quale, senza contraddire le statuizioni della precedente sentenza n. 2917 del 2010, si è limitata a prendere atto del fatto che i titoli abilitativi in questione hanno assentito la mera esecuzione di lavori di riqualificazione dei locali, senza intervenire sulla destinazione edilizia dell’immobile rimasta di natura turistico ricettiva, precisando quindi che “<em>in ordine alla lamentata illegittimità di una integrazione postuma della concessione edilizia, o addirittura ad un suo sostanziale annullamento, deve rilevarsi che, al di là delle formule lessicali utilizzate nel provvedimento, esso si limita a richiamare la destinazione d’uso alberghiera conforme alla destinazione di zona, e risulta quindi affatto immune da vizi di invalidità</em>”.<br />
6. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile .<br />
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo .<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Condanna la ricorrente società Bi.Tre al pagamento in favore delle società Car-Inn e Grand Hotel Des Anglais delle spese di giudizio, che liquida nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) per ognuna e quindi nella misura complessiva di € 4.000,00 (quattromila/00) .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:<br />
Raffaele Greco, Presidente FF<br />
Diego Sabatino, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Veltri, Consigliere<br />
Francesco Mele, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/10/2015</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4777</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4777/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4777</a></p>
<p>Pres. Numerico Est. Russo Sulla giurisdizione ordinaria in relazione all’indennizzo dovuto per l’espropriazione di cui all’art. 42 bis T.U. Espropri Espropriazione – Acquisizione sanante – Ristoro – Indennizzo da atto lecito – Giurisdizione – G.O. – Sussiste &#160; Le controversie sulla quantificazione del ristoro dovuto in ragione dell’acquisizione sanante rientrano</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4777</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4777/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4777</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico  Est. Russo</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione ordinaria in relazione all’indennizzo dovuto per l’espropriazione di cui all’art. 42 bis T.U. Espropri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br />
Espropriazione – Acquisizione sanante – Ristoro – Indennizzo da atto lecito – Giurisdizione – G.O. – Sussiste</p>
<p>
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie sulla quantificazione del ristoro dovuto in ragione dell’acquisizione sanante rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, perché le molteplici novità introdotte con la recente disciplina<sup>1 </sup>permettono di qualificare il ristoro come indennizzo da atto lecito e, dunque, rientrante a pieno titolo nella giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 133, lett. g), c.p.a.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align:justify">sul ricorso numero di registro generale 9521 del 2014, proposto da:<br />
Francesca Castaldo, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Mormile, Chiara Guerriero, Lucio Perone, con domicilio eletto presso Rocco Marsiglia in Roma, Via degli Scipioni 181; Decio Castaldo, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Mormile, Lucio Perone, Chiara Guerriero, con domicilio eletto presso Rocco Marsiglia in Roma, Via degli Scipioni 181;</div>
<div style="text-align:center">contro</div>
<div style="text-align:justify">Autostrade per l&#8217;Italia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Roma, Via G.G.Belli Nr 39;<br />
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ministero dell&#8217;Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche, Anas Spa, Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali, Sopr. Beni Archit. e Paesagg. Patr. Storici Art. e Etonoantr. Prov. Caserta e Benevento, Soprint. Per i Beni Archeologigi di Napoli e Caserta, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; U.T.G. &#8211; Prefettura di Caserta;</div>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE V n. 04694/2014, resa tra le parti, concernente espropriazioni per pubblica utilità e acquisizione di beni utilizzati per scopi di interesse pubblico.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align:justify">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade Per L&#8217;Italia e di Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e di Ministero dell&#8217;Interno e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche e di Anas Spa e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali e di Sopr. Beni Archit. e Paesagg. Patr. Storici Art. e Etnoantr. Prov. Caserta e Benevento e di Soprint. Per i Beni Archeologigi di Napoli e Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</div>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 giugno 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Perrone e Guerriero (entrambi anche su delega di Mormile), nonché Laudadio e l&#8217;avv. dello Stato Vessichelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO</p>
<div style="text-align:justify">I sigg.ri Francesca e Decio Castaldo, sono comproprietari di un fondo sito nel Comune di San Nicola La Strada (CE) in località Cuparella contraddistinto in catasto al foglio 4, particelle 23 e 24 espropriato con decreto di esproprio n. 15173 del 16.6.2008 da Autostrade per l’Italia spa, quale concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A1 Milano &#8211; Napoli, delegata ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione dei lavori di ampliamento dell’Area di Servizio di San Nicola la Strada Ovest.<br />
Avverso detto provvedimento, in data 4 dicembre 2008 i ricorrenti proponevano ricorso avanti al Tar Campania, Napoli impugnando tutti gli atti della procedura espropriativa promossa dalla soc. Autostrade per l’Italia Spa.<br />
Il procedimento si concludeva con sentenza di accoglimento n. 4864/09.<br />
&nbsp;<br />
Intanto i sigg. Castaldo proponevano giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tar Campania n. 4864/2009 chiedendo la restituzione dell’area occupata ovvero l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e s.m.i..<br />
Con sentenza n. 1171 del 2012 resa nel giudizio di ottemperanza, il Tar Campania Napoli dichiarava l’obbligo, in capo all’amministrazione resistente, dell’emanazione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis del T.U. n. 327/2001 e s.m.i. con indicazione del risarcimento del dovuto a parte ricorrente per la perdita della proprietà dei beni e definizione dei parametri in base ai quali definire l’entità dell’indennizzo.<br />
Successivamente in data 29 maggio 2013 i sig. Castaldo inoltravano al Tribunale un’istanza di chiarimenti, e nelle more ricevevano la notifica del decreto di acquisizione ex art. 42 bis prot. 0013349 del 27 giugno 2013.<br />
Avverso tale provvedimento i sig.ri Castaldo ricorrevano ai sensi dell’art. 112, 2 co.; 114, 4 comma lett. b e comma 6 d. lgs. 104/10 e con ricorso autonomo.<br />
Il primo ricorso è stato dichiarato dal Tar adito improcedibile essendo stato emesso il provvedimento di acquisizione.<br />
In ordine al secondo ricorso, il Tar Campania si è pronunciato con sentenza n. 4694 del 2014 in parte respingendo ed in parte dichiarando inammissibile il ricorso proposto per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando la competenza del giudice ordinario.<br />
Detta pronuncia è stata successivamente impugnata dai sig.ri Francesca Castaldo e Decio Castaldo che chiedono l’accoglimento dell’appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conseguente accoglimento del ricorso originariamente proposto. L’appello è affidato a quattro motivi.<br />
Si è costituita Autostrade per l’Italia richiedendo il rigetto dell’appello proposto e la conferma della sentenza impugnata.<br />
In vista dell’udienza di discussione le parti appellanti hanno depositato memoria difensiva e memoria di replica, mentre Autostrade ha depositato memoria e note difensive; entrambe le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive domande, eccezioni e conclusioni.<br />
All’udienza pubblica del 9 giugno 2015 la causa è stata spedita in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Con una prima censura l’appellante espone error in iudicando in ordine al declinato difetto di giurisdizione. Error in iudicando in relazione all’art. 133, 1 comma, lett. g. c.p.a. ed in considerazione anche dell’art. 30, comma 6, c.p.a..<br />
In particolare, gli appellanti contestano la inammissibilità pronunciata dal giudice di prime cure in ordine al ricorso proposto avverso il decreto di acquisizione emesso dalla soc. Autostrade per l’Italia s.p.a..<br />
Sul punto i ricorrenti affermano la erroneità della sentenza di primo grado per due ordini di motivi; preliminarmente, infatti, in quanto gli appellati non si limitano a muovere rilievi sull’importo dell’indennizzo, bensì evidenziano come sia stato violato il dictum giudiziale. E poi in ordine al difetto di giurisdizione, atteso che, proprio relativamente alle problematiche scaturenti dall’indennizzo di cui all’art. 42 bis del T.U. 327/2001, sarebbe preferibile l’indirizzo che afferma la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Con la seconda censura, parte appellante ripropone il motivo implicitamente assorbito in primo grado, concernente la violazione o elusione del giudicato non essendosi il giudice pronunciato sul punto.<br />
Al riguardo, le stesse rilevano come il provvedimento impugnato in primo grado travalichi il giudicato formatosi a seguito della precedente statuizione giurisdizionale.<br />
Con la terza censura gli appellanti deducono error in iudicando &#8211; contraddittorietà della sentenza di primo grado &#8211; erroneità nell’applicazione dell’art. 21 octies della L. 241/90 &#8211; Illogicità ed insufficienza della motivazione &#8211; riproposizione degli ulteriori motivi non completamente valutati dal tribunale amministrativo regionale.<br />
Rileva parte appellante l’erroneità della pronuncia di primo grado quanto alla decisione arbitraria assunta da Autostrade per l’Italia di acquisire il terreno senza fornire alcuna motivazione in merito e senza che ci fosse stata una consultazione o una pronuncia dell’ANAS.<br />
Di conseguenza, è evidente l’inapplicabilità al caso di specie del rimedio di cui all’art. 21 octies, atteso che il contenuto del provvedimento sarebbe potuto essere diverso da quello poi emesso quanto meno in ordine alla questione del reliquato, dove sicuramente non sussisteva alcun elemento vincolante, né vi era stato un dictum giudiziale che ne avesse parametrato l’estensione e definito positivamente i presupposti di adozione.<br />
Con la quarta censura gli appellanti espongono error in iudicando. Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha rilevato la inammissibilità degli interventi volontari, sostanzialmente, spiegati dalle seguenti amministrazioni: comando provinciale dei vigili del fuoco, ministero dell’interno, ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provveditorato interregionale per le opere pubbliche, Anas spa, Ministero per i beni e le attività culturali, soprintendenza beni architettonici e paesaggistici, patrimoniali e storici artistici e etnoatropologici provincia di Caserta e soprintendenza per i beni archeologici di Napoli e Caserta.<br />
Il ricorso di primo grado è stato notificato esclusivamente alla società Autostrade per l’Italia spa mentre in sentenza risultano come parti resistenti ulteriori amministrazioni. Tali amministrazioni risultano costituite ma in effetti non vi è stato alcun intervento autonomo delle stesse, costituendosi mediante il mero deposito di un atto di costituzione senza indicare le ragioni che fonderebbero l’intervento stesso. Da ciò deriverebbe, a dire degli appellanti, l’erroneità della sentenza gravata che ha ritenuto essere parti del giudizio soggetti che non si erano ritualmente costituiti.<br />
L’appello è infondato.<br />
Com’è noto, in materia di espropriazioni l’ultima tappa è costituita dalla sentenza della Corte Costituzionale 30 aprile 2015 n. 71, che si è pronunciata proprio sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione e dal T.A.R. Lazio, con riferimento agli articoli 3, 24, 42, 97, 111 co. 1 e 2, 113 e 117 co. 1 della Costituzione.<br />
L’art. 42-bis T.U. Espropriazioni è stato introdotto dall’art. 34 co. 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011 n. 111 art. 1 co. 1, a seguito della declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega (Corte Cost. sentenza 8 ottobre 2010 n. 293) del previgente art. 43. La norma, rubricata “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, nella sua attuale formulazione prevede un particolare meccanismo di “espropriazione semplificata” a seguito di occupazione originariamente illegittima di un bene immobile privato da parte della P.A.<br />
A seguito di tale declaratoria di incostituzionalità, il legislatore introdusse l’art. 42-bis.<br />
Ebbene, la recente sentenza della Consulta n. 71 del 2015 qualifica, in discontinuità con il passato, il nuovo istituto come una “<em>sorta di procedimento espropriativo semplificato, che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di esproprio, e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell’intero procedimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma</em>”.<br />
La nuova acquisizione sanante si caratterizza, dunque, per significativi elementi di novità, volti a eliminare le censure che erano state mosse al precedente art. 43. In particolare, l’acquisto della proprietà del bene da parte della P.A. avviene ex nunc solo al momento dell’emanazione dell’atto di acquisizione; si prevede un obbligo di motivazione “rafforzato”, con l’esibizione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico (cfr. sulla necessità di “motivazione particolarmente esaustiva” in caso di occupazione acquisitiva, Cons. St., Ad. Plen. n. 2/2005); nel computo dell’indennizzo viene fatto rientrare non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale, forfetariamente liquidato; è inoltre disposto che il passaggio del diritto di proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute; ancora, la nuova disciplina copre tanto le ipotesi precedentemente ricondotte all’occupazione acquisitiva quanto quelle definite come occupazione usurpativa; per il periodo di occupazione senza titolo è computata una somma forfetariamente determinata a titolo risarcitorio; infine, non è più riproposta la c.d. acquisizione in via giudiziaria.<br />
Per ciò che interessa in questa sede, occorre volgere lo sguardo alle motivazioni della sentenza in epigrafe.<br />
In primo luogo, la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’articolo 3 Cost.<br />
La norma – a parere dei giudici costituzionali – non attribuisce un trattamento privilegiato alla P.A. rispetto a qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento che abbia commesso un fatto illecito, poiché con l’acquisizione “non retroattiva” la stessa P.A. riprende a muoversi nell’ambito della legalità amministrativa, “esercitando una funzione amministrativa meritevole di tutela privilegiata”, salvo il ristoro del pregiudizio patito dal privato, nel periodo di tempo intercorrente tra la data dell’occupazione del fondo e la data del provvedimento di acquisizione sanante. Tale indennità ricomprende tanto il pregiudizio patrimoniale che quello non patrimoniale, non delineando quindi uno statuto deteriore ma ulteriore rispetto all’indennità spettante in caso di espropriazione ordinaria. Ed ancora, neanche l’asserita esposizione in perpetuo del privato al potere di acquisizione sanante viola il principio di uguaglianza, posto che la giurisprudenza amministrativa ha elaborato molteplici soluzioni per reagire all’inerzia della P.A. (ad es.: onere del privato di esperire procedimento di messa in mora della P.A. per poi impugnare l’eventuale silenzio-rifiuto). Né è irragionevole l’aver mutato il precedente regime risarcitorio ex art. 43 T.U. Espropriazioni in un indennizzo derivante da fatto lecito, avente natura di debito di valuta, poiché è comunque corrisposto un indennizzo corrispondente al valore venale del bene calcolato al momento del trasferimento della proprietà stessa.<br />
In secondo luogo, in riferimento all’art. 24 Cost., il diritto di difesa del privato non è sacrificato né impedito ma semplicemente “conformato”.<br />
Ma i dubbi di costituzionalità contenuti nelle ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale attenevano anche alla presunta violazione dell’art. 42 Cost.: i giudici di legittimità, infatti, sottolinearono che la potestà espropriativa ha carattere eccezionale in presenza di “motivi di interesse generale”, necessariamente da evidenziarsi con l’adozione di pubblica utilità in una fase preliminare ed autonoma al procedimento espropriativo in senso stretto. A tale ragionamento, la Consulta replica, sostenendo che l’adozione dell’atto acquisitivo è concessa alla P.A. esclusivamente allorché costituisca “extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico”, risultando così valorizzati i motivi di interesse generale ex art. 42 Cost. La funzione sociale esprime, infatti, “accanto alla somma dei poteri attribuiti al proprietario nel suo interesse, il dovere di partecipare alla soddisfazione di interessi generali”.<br />
Infine, l’argomentazione più impegnativa per i giudici costituzionali è sicuramente quella relativa alla presunta violazione della norma in esame dell’art. 117 Cost., letto in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e dell’art. 1 Primo Protocollo Addizionale, e dell’art. 111 Cost. Le questioni sono dichiarate entrambe infondate. Per la Consulta, l’art. 42-bis, infatti, elimina quella situazione di “défaillance structurelle” lamentata dalla Corte EDU riguardo al fenomeno italiano delle espropriazioni indirette, in considerazione dell’efficacia ex nunc del provvedimento, della rinnovazione della valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione nonché nello stringente obbligo motivazionale. Inoltre, la mancata reintroduzione dell’acquisizione per via giudiziale cancella l’imprevedibilità del procedimento espropriativo, criticamente evidenziata dalla Corte EDU.<br />
Se così stanno le cose, dunque, ne discende, anzitutto, ad avviso del Collegio, che il ristoro previsto dall’art. 42-bis del T.U. espropri configura un indennizzo da atto lecito, sicché le controversie inerenti alla sua quantificazione devono essere devolute alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’art. 133, lett. g) c.p.a.<br />
Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 71/2015, ha chiarito che l’art. 42-bis descrive una procedura espropriativa semplificata nelle forme, ma complessa negli esiti, al termine della quale viene adottato un provvedimento che assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità, che il decreto di esproprio; inoltre, con la sua emanazione la P.A. riprende a muoversi nell’alveo della legalità, esercitando una funzione amministrativa meritevole di tutela privilegiata in ragione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del soggetto ablato.<br />
Pertanto, appare non più percorribile l’opzione ermeneutica, accolta dalla più recente giurisprudenza di questa Sezione (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 933/2014), alla cui stregua si tratterebbe di questioni risarcitorie devolute alla giurisdizione del G.A. Invero, perseverare nell’impostazione che qualifica l’atto di acquisizione sanante come espressione di un potere meramente rimediale di un illecito, significherebbe dare all’art. 42-bis una lettura contrastante con le conclusioni rassegnate dalla Consulta nella sentenza n. 71 del 2015.<br />
Quanto al merito delle questioni, la sentenza oggetto del presente gravame si fonda sul disposto dell’art. 42 bis del DPR 327 del 2001 e ottempera al giudicato disposto della sentenza della V sez. Tar Campania n. 1171 del 23.2.2012.<br />
Come fondatamente eccepito dalla società appellata, appare, inoltre, nella specie inderogabile l’applicazione dell’art. 42 bis, e la motivazione della scelta in concreto effettuata, come risulta dal provvedimento impugnato, dimostra in maniera inequivoca l’esistenza di concrete e dimostrate esigenze di pubblico interesse, afferenti alla “decelerazione in sicurezza del veicolo …”, trattandosi di “corsia specializzata per la svolta a destra, costituita da un tratto necessario per il cambio di corsia (tronco di manovra) e da un tratto dove si effettua la maggior parte della decelerazione (tronco di decelerazione”), essendo così dimostrata “la funzione essenziale dell’opera e l’inesistenza tecnica di soluzioni alternative” e, quindi, “recessiva la pretesa dei privati all’ottenimento del bene, risultando prevalenti le esigenze di pubblico interesse alla sicurezza del trasporto autostradale”. Inoltre, il cespite dei ricorrenti ha destinazione urbanistica a zona agricola e tale condizione rimane invariata anche a seguito della realizzazione dell’opera pubblica.<br />
Né ha fondamento l’asserita violazione e/o elusione del giudicato, dal momento che, come si è detto, e si ripete, nella specie il ricorso alla procedura prevista dall’art. 42 bis del DPR 327 del 2001 è atto che ottempera al giudicato della sentenza n. 1171 del 2012.<br />
Inoltre, l’entità dell’indennizzo riconosciuto appare pienamente rispondente al valore di mercato del bene, sito in zona agricola del PRG, dovendosi rilevare che l’entità dell’indennizzo è stato definito tramite un rigorosa istruttoria da parte della società appellata.<br />
Né parte appellante ha addotto elementi idonei in senso contrario, non avendo allegato alcun elemento di prova volto a supportare la critica alla determinazione dell’indennizzo operata dall’appellata (cfr. Cons. St., sez. V, 18.9.2006 n. 5438).<br />
Da ultimo, come eccepito in apposita memoria dall’Avvocatura erariale, occorre rilevare la legittimità della costituzione delle Amministrazioni, anche nel presente grado di giudizio, tenuto conto che l’appello risulta notificato anche nei confronti delle Amministrazioni statali e, semmai, occorrerebbe rilevare, come pure eccepito dall’Avvocatura, il difetto di legittimazione passiva in relazione alla loro estraneità al giudizio così instaurato, in quanto la competenza in relazione alla procedura espropriativa appartiene solo alle Autostrade per l’Italia, quale concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A1 Milano Napoli, appartenendo solo al soggetto cui fa capo la realizzazione dell’opera pubblica l’onere di espletare tutte le attività per l’avvio ed il compimento del procedimento espropriativo e quindi anche del provvedimento di acquisizione de quo agitur.<br />
Ne consegue che l’appello deve essere respinto, dovendosi confermare la sentenza impugnata, la cui motivazione deve solo essere integrata con le osservazioni più sopra esposte, rese a seguito dell’intervento della Consulta in subiecta materia con la citata sentenza n. 71 del 2015.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Pone a carico degli appellanti le spese del presente grado, che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00, oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere, Estensore<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />
Giuseppe Castiglia, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/10/2015<br />
&nbsp;</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4776</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4776/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4776/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4776</a></p>
<p>Pres. Giaccardi, est. Bianchi Sulla legittimazione dei comitati all’impugnazione di atti relativi alla realizzazione di un parco eolico Processo amministrativo – Parco eolico – Realizzazione – Danno attuale e Concreto – Mancanza di prova – Formazioni sociali spontanee – Legittimazione ad agire – Esclusione &#160; In tema di realizzazione di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4776/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4776</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi, est. Bianchi</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimazione dei comitati all’impugnazione di atti relativi alla realizzazione di un parco eolico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Parco eolico – Realizzazione – Danno attuale e Concreto – Mancanza di prova – Formazioni sociali spontanee – Legittimazione ad agire – Esclusione<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In tema di realizzazione di impianti eolici, va esclusa la legittimazione a impugnare dei comitati &nbsp;quando manchi la prova del danno attuale e concreto derivante dagli atti in ipotesi lesivi, in quanto tale carenza sottende la mancanza di un interesse specifico e concreto all’annullamento degli atti della P.A. contestati. Infatti, la prova del danno che deriverebbe al bene della vita oggetto di interesse superindividuale dalla realizzazione dell’opera è strumentale alla accurata delimitazione dell’interesse specifico e concreto contro la realizzazione di opere pubbliche che legittima all’impugnazione.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 04776/2015REG.PROV.COLL.<br />
N. 09535/2014 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 9535 del 2014, proposto da:<br />
Comitato Civico Tutela e Salvaguardia del Territorio della Montagna di Morcone, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Tammaro Chiacchio, con domicilio eletto presso Tammaro Chiacchio in Roma, Via della Giuliana 85;<br />
contro<br />
Comune di Morcone, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso Cristina Della Valle in Roma, Via Merulana, 234;<br />
nei confronti di<br />
Dotto Morcone Srl e Energia Eolica Sud Srl, ambedue rappresentate e difese dagli avv.ti Claudio Vivani, Mariano Protto e Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone N.44;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE VII n. 01535/2014, resa tra le parti, concernente concessione del diritto d&#8217;uso di proprietà comunale a soggetti privati per la realizzazione di un impianto eolico<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Morcone, della Dotto Morcone Srl e della Energia Eolica Sud Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Chiacchio, Prozzo e Protto;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Le società Dotto Morcone srl ed Energia Eolica Sud srl (nel prosieguo, per brevità, anche solo le Società), dopo aver presentato nel 2004 singole istanze di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003, avanzavano nel 2006 istanza congiunta per la realizzazione e gestione di un parco eolico in località Montagna e Monte alto del Comune di Morcone, su terreni di proprietà di quest&#8217;ultimo in parte gravati da usi civici.<br />
Per consentire la realizzazione dell&#8217;intervento, ritenuto di rilevante interesse per la collettività, l&#8217;Amministrazione comunale nel maggio 2013 bandiva una gara per la concessione in uso dei terreni in questione, che si concludeva con l&#8217;aggiudicazione definitiva alle anzidette società.<br />
A seguito dell&#8217;aggiudicazione della gara, il Comune nel settembre 2013 inoltrava alla Regione una richiesta di mutamento di destinazione d&#8217;uso dei terreni in questione, rilevando nella sostanza che le relative aree erano da ritenere non utilizzate come pascolo permanente.<br />
La Regione riscontrava positivamente detta istanza nel dicembre 2013, rilasciando il proprio parere favorevole alla modifica di destinazione d&#8217;uso dei terreni comunali gravati da uso civico, con la prescrizione di provvedere ai consequenziali adeguamenti del Piano di Assestamento Forestale.<br />
Il procedimento avviato dalle Società del 2006, si concludeva quindi con l&#8217;emanazione del Decreto regionale n. 999/2014, con cui veniva rilasciata la richiesta autorizzazione unica per la costruzione e l&#8217;esercizio di un impianto eolico sui terreni in questione.<br />
Avverso gli atti anzidetti- con esclusione del citato Decreto regionale n. 999/2014 conclusivo del procedimento- insorgevano dinanzi al Tar Campania, chiedendone l&#8217;annullamento, alcuni soggetti privati quali asseriti titolari di diritti di fida pascolo sulle aree interessate dall&#8217;intervento ed il Comitato Civico Tutela e Salvaguardia del Territorio della Montagna di Morcone .<br />
Si costituiva in primo grado il Comune di Morcone, chiedendo la reiezione del ricorso siccome inammissibile e comunque infondato nel merito.<br />
Intervenivano altresì ad opponendum le Società, eccependo parimenti la inammissibilità del gravame e la sua infondatezza nel merito.<br />
Con sentenza n. 1535/2014, il Tribunale addito dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione e di interesse ad agire tanto dei soggetti privati, quanto del Comitato.<br />
Avverso detta pronuncia il solo Comitato ha quindi interposto l&#8217;odierno appello, chiedendone l&#8217;integrale riforma.<br />
Si sono costituite in giudizio le Società ed il Comune di Morcone, chiedendo la reiezione del gravame siccome privo di fondamento.<br />
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione<br />
DIRITTO<br />
1. Con il primo mezzo di gravame il Comitato appellante deduce l&#8217;erroneità della sentenza impugnata, laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto in primo grado per difetto di legittimazione ed interesse ad agire.<br />
Assume infatti al riguardo:<br />
&#8211; che se il Tar avesse operato correttamente “avrebbe avuto piena contezza : a) dello stabile collegamento del comitato con il territorio nel quale opera; b) della sua rappresentatività non occasionale; c) della sua partecipazione….. alla conferenza dei s<br />
&#8211; che “le ragioni fondanti il richiesto annullamento degli atti impugnati si esprimevano nella caducazione dei provvedimenti amministrativi in quanto lesivi dei valori ambientali o paesaggistici” e che pertanto “ quella lesione era concretamente espressiv<br />
&#8211; che “l&#8217;adesione espressa dal Giudice di prime cure al reputare dell&#8217;amministrazione” in ordine alla insussistenza nella specie di una specifica compromissione sia del paesaggio che dell&#8217;ambiente (così come sostenuto nella delibera consiliare n. 142 del<br />
2. La doglianza non può essere condivisa.<br />
3. Ed invero, osserva il collegio come il primo giudice abbia dichiarato inammissibile il ricorso per i seguenti due ordini di ragioni:<br />
con riguardo sia ai singoli cittadini che al Comitato<br />
a) considerato che nella specie vengono impugnati gli atti relativi alla gara per la concessione in uso di terreni di proprietà comunale, cui i ricorrenti in primo grado (e quindi anche il Comitato) non hanno partecipato, la “prospettazione attorea è….. inaccoglibile, sul piano della legittimazione a ricorrere, perché è palese che, rispetto alla procedura di gara impugnata, non vantino una posizione differenziata e qualificata.<br />
In tale ambito, è da rimarcare come costituisca richiamo non pertinente quello effettuato in ricorso alla giurisprudenza che ammette la impugnazione del bando anche in assenza di partecipazione alla gara, trattandosi di asserzioni giurisprudenziali afferenti ad un tema diverso da quello delle assegnazione di una concessione (come nel caso di specie) in quanto riferito alla partecipazioni di imprese ad appalti pubblici per i quali l’aggiudicazione e la partecipazione ad una nuova procedura costituisce elemento fondamentale di interesse (da ultimo, cfr., Ad. Plen. n. 9/2014 in relazione proprio alla Plen. nr. 4/2011 richiamata in ricorso (pg. 5): anzi, tale ultima pronuncia, a chiare lettere, afferma: …… “Al di fuori delle ipotesi tassativamente enucleate dalla giurisprudenza, pertanto, deve restare fermo il principio secondo il quale la legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l’affidamento dei contratti pubblici, spetti esclusivamente ai soggetti partecipanti alla gara, poiché solo tale qualità si connette all’attribuzione di una posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela.)”.<br />
Tutti i motivi del ricorso principale (punti da 2.3 a 2.11.16) in quanto incentrati sulla critica al bando selettivo sono, come tali, inammissibili: a ciò si aggiunga che le delibere indicate in epigrafe sono impugnate non per vizi propri, ma solo in quanto richiamate dai predetti bandi.”<br />
Stessa sorte seguono i motivi aggiunti che si sostanziano nella impugnazione degli atti strettamente conseguenti: determinazione nr. 487/2013 e 516/2013 di aggiudicazione definitiva della concessione in uso dei terreni de quibus; delibera nr. 17/2013 e 18/2013 di richiesta di autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati di uso civico (su cui cfr., Autorizzazione regionale prot. 2013 del 13.12.2013 significativamente subordinata a che il progetto “sia realizzato in maniera eco-compatibile”): atti che, come afferma lo stesso ricorso per motivi aggiunti, “concludono la sequela procedimentale connessa alla procedura” selettiva impugnata.<br />
Anche i motivi aggiunti sono conclusivamente inammissibili.”<br />
con specifico riguardo al Comitato<br />
b) “Questa stessa linea interpretativa si mantiene e si rafforza nei confronti del Comitato di difesa della località Montagna di Morcone.<br />
Ferma e ribadita tutta l’attenzione curiale nei confronti delle formazioni spontanee a difesa del territorio e della sua salubrità e valorizzazione (anche in un’ottica di funzionalizzazione dei beni<br />
pubblici: cfr., Corte di Cassazione – Sez. Unite Civili &#8211; sentenza 16 febbraio 2011 n. 3813), non può tuttavia non rilevarsi come questa debba essere processualmente veicolata da tali soggetti nelle peculiari forme entro cui gli interessi adespoti possono farsi valere.<br />
Nel caso di specie, anche in disparte della nota limitazione alla legittimazione delle associazioni che non va ricollegata a generici impegni statutari (cfr., ex pluris, Cd SVI 29 maggio 2008 nr. 2546) -questione condivisibilmente sollevata dalle parti resistenti- resta insuperato il rilievo che l’azione del Comitato è processualmente contraria alla concessione in uso dei terreni comunali interessati dal parco eolico senza che ne siano spiegate le ragioni, anche qui con pregiudiziale ricaduta sulla sua legittimazione.”<br />
4. Orbene, in relazione al primo profilo di inammissibilità del ricorso di cui alla lettera a) che precede, il Comitato appellante non ha dedotto alcunchè, incentrando le proprie censure esclusivamente sul secondo profilo relativo alla mancata dimostrazione di uno specifico e concreto interesse all&#8217;annullamento degli atti impugnati.<br />
Sul punto, pertanto, la sentenza è passata a tutti gli effetti in giudicato.<br />
Ne consegue all&#8217;evidenza l&#8217;inconducenza dell&#8217;odierno appello, atteso che il ricorso di primo grado resta in ogni caso inammissibile, in ragione del richiamato profilo delibato dal primo giudice, ad oggi non più sindacabile.<br />
5. A ciò aggiungasi che le censure dedotte si appalesano comunque prive di fondamento.<br />
Ed invero, con riguardo alla mancata dimostrazione da parte del Comitato ricorrente di uno specifico, concreto ed attuale danno idoneo a legittimare in punto di interesse l&#8217;azione giurisdizionale intrapresa, il primo giudice ha osservato che “Dagli atti deliberativi…. si evidenza (aggravando quel predetto deficit di rappresentatività ed operatività giustiziale del Comitato) come l’amministrazione comunale (in particolare la delibera nr. 12/2013) si è soffermata sugli aspetti di convenienza economica per l’intera comunità della realizzazione del progetto eolico, rispetto al quale “la tutela di natura paesaggistica–ambientale è garantita in quanto il nuovo progetto ha risolto con efficacia le problematiche connesse alla dimensione del parco..ha affrontato il problema archeologico della presenza delle capanne a tholos proponendo un progetto di valorizzazione delle stesse: ha affrontato il problema delle sorgenti d’acqua..”<br />
E’ significativo di quanto qui sostenuto che proprio la giurisprudenza citata in ricorso a sostegno della legittimazione del Comitato, sottolinei quella esigenza di accurata perimetrazione della pretesa azionata, espressa dal Tribunale: Nei ricorsi contro atti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, per concretare l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione .. occorre anche dimostrare il danno che dall&#8217;opera deriva specificamente al soggetto in quanto titolare del bene: CdS VI 19 ottobre 2007, nr. 5453.<br />
2.1.- La radicalità della carenza di interesse espressa per i singoli ricorrenti, connota quindi parimenti ed in misura maggiore il Comitato istante: il ricorso principale va dichiarato inammissibile.”<br />
Orbene, a fronte di tale puntuale statuizione, l&#8217;appellante si limita a dedurre che “l&#8217;adesione espressa dal giudice di prime cure al reputare dell&#8217;amministrazione” sarebbe “apodittica e non espressiva di motivata comparazione tra le tesi da quest&#8217;ultima espressa e le considerazioni di segno contrario addotte dal comitato.” , senza ulteriori precisazioni di qualsivoglia genere.<br />
E’ di tutta evidenza, pertanto, come il dedotto profilo di censura risulti del tutto generico e come tale da disattendere, non rappresentando minimamente le ragioni per cui le specifiche argomentazioni sviluppate dall&#8217;Amministrazione e condivise dal Tar siano erronee o comunque prive di fondamento.<br />
6. L’acclarata infondatezza del primo mezzo di censura, atteso il suo carattere assorbente, comporta di per sé la conferma della sentenza impugnata e la relativa declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado e, quindi, esime il collegio dall&#8217;esame delle restanti doglianze relative al merito della causa.<br />
7. Per le ragioni esposte l&#8217;appello si appalesa infondato e, come tale, da respingere.<br />
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,lo respinge.<br />
Condanna il Comitato appellante al pagamento in favore delle società Dotto Morcone ed Energia Eolica Sud delle spese di giudizio, che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ognuna e, quindi, per un importo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila/00); compensa viceversa le spese con il Comune di Morcone, avuto riguardo all&#8217;attività defensionale svolta.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/10/2015<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4776/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4776</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4778</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4778/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4778</a></p>
<p>Pres. Numerico Est. Potenza Sulla necessità che l’attestato di sopralluogo si riferisca a tutte le imprese di un’ATI partecipante a un appalto di lavori Contratti P.A. – Lavori – Gara – Attestato di presa visione dei luoghi – Sopralluogo effettuato – Tutte le imprese dell’ATI – Necessità – Ragioni –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4778</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-19-10-2015-n-4778/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2015 n.4778</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico  Est. Potenza</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessità che l’attestato di sopralluogo si riferisca a tutte le imprese di un’ATI partecipante a un appalto di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Lavori – Gara – Attestato di presa visione dei luoghi – Sopralluogo effettuato – Tutte le imprese dell’ATI – Necessità – Ragioni – Mancanza – Esclusione<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align:justify">In tema di appalto di lavori, anche qualora la <em>lex specialis</em> si limiti a sanzionare con l’esclusione la sola mancata presentazione dell’attestato di presa visione dei luoghi, senza alcuna previsione in ordine alla necessità che il relativo sopralluogo venga effettuato da parte di tutti i componenti dell’ATI, l’obbligo non può che riferirsi a tutte le imprese partecipanti, e non solo alla mandataria. Questa soluzione, come già precisato dalla giurisprudenza, è la più logica, dal momento che si tratta di un obbligo di esibizione documentale con valenza anche sostanziale e che tale obbligo è strumentale alla acquisizione di tutte le informazioni utili alla presentazione di una offerta quanto più aderente possibile alle necessità dell’appalto, nonché in vista del pubblico interesse al miglior esito possibile della procedura.<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
&nbsp;</p>
<div style="text-align:center">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align:center">SENTENZA</div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4397 del 2015, proposto da:</p>
<div style="text-align:justify">Paco &#8211; Pacifico Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Clarizia e Enrico Soprano, con domicilio eletto presso Enrico Soprano in Roma, Via degli Avignonesi, 5;<br />
contro<br />
&#8211; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.Interr.Per Oo.Pp.Lazio Abruzzo Sardegna, Provveditorato Interregionale alle Opere P<br />
&#8211; Regione Abruzzo, non costituitasi in giudizio;<br />
nei confronti di<br />
&#8211; Lattanzi Srl in proprio e quale Mandataria Ati, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Raffaella Diana Di Tarsia Di Belmonte, con domicilio eletto presso Raffaella Di Tarsia Di Belmonte in Roma, Via Guido D&#8217;Arezzo, 2;<br />
&#8211; Ati-Cpc Compagnia per Costruire Spa (Già Dip Appalti Spa), non costituitasi in giudizio;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. ABRUZZO &#8211; L&#8217;AQUILA: SEZIONE I, n. 00082/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino a seguito del sisma del 6.04.2009 degli immobili sede del palazzo di giustizia de l&#8217;Aquila &#8211; ala uffici &#8211; ris.danni.<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.Interr.Per Oo.Pp.Lazio Abruzzo Sardegna e di Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio Abruzzo e Molise e di Lattanzi Srl in proprio e quale Mandataria Ati e di Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lazio Abruzzo e la Sardegna e del Presidente della Regione Abruzzo in Q.tà di Commissario Delegato ex Dpcm N. 3827/2009;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Arturo Massimo su delega dell&#8217;avvocato Enrico Soprano, l&#8217;Avvocato dello Stato Michele Pizzi e Raffaella Di Tarsia Di Belmonte;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
1.- Con ricorso al TAR dell’Abruzzo la società Paco-Pacifico costruzioni domandava l’annullamento del provvedimento recante l&#8217;aggiudicazione definitiva, in favore dell&#8217;A.t.i. tra la Lattanzi s.r.l. e la Cpc Compagnia per costruire, dell&#8217;appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione dei &#8220;lavori di ripristino a seguito del sisma del 6.04.2009 degli immobili sede del palazzo di giustizia de L&#8217;Aquila &#8211; ala uffici&#8221;, di cui al bando pubblicato sulla g.u.c.e in data 8.07.2011; l’aggiudicazione a detto raggruppamento, secondo classificatosi era disposta a seguito dell’inidoneità dell’impresa classificatasi al primo posto. La società ricorrente, classificatasi al terzo posto della graduatoria di gara, chiedeva inoltre al Tribunale:<br />
&#8211; la declaratoria di inefficacia del contratto e conseguentemente del diritto all’aggiudicazione ed al subentro nel contratto;<br />
&#8211; in subordine il risarcimento dei danni;<br />
&#8211; in via ulteriormente subordinata per equival in caso di parziale esecuzione)<br />
1.1. &#8211; A sostegno del ricorso la società istante deduceva i seguenti motivi:<br />
a).- il raggruppamento Lattanzi avrebbe dovuto essere escluso perché nella dichiarazione di impegno non sono state indicate le quote di partecipazione al raggruppamento delle due consociate;<br />
b).- altro motivo di esclusione risiedeva nel fatto che il sopralluogo sul sito dei lavori, previsto dal bando di gara, risultava eseguito unicamente dalla Lattanzi, senza delega dall’altra impresa, in violazione della clausola del bando che prevede il sopralluogo congiunto; la contraria attestazione del sopralluogo congiunto, esibita dalla Lattanzi, risulterebbe falsa; b.1.- in subordine violazione da parte della “lex specialis” dell’art. 106, comma 2, del dpr n. 207/2010 che richiede l’attestazione da parte delle imprese di essersi recate sul luogo dei lavori (l’attestazione che dà atto che una delle ditte raggruppate ha delegato al sopralluogo l’altra è inidonea perché reca oggettiva ammissione che la ditta delegante non si è recata atteso che la delega è caratterizzata dal demandare ad altri una determinata, attività normalmente propria del delegante.<br />
c).- violazione dell’art. del 92, c.6, e dell’art. 263 del regolamento n. 207 del 2010 per mancato possesso dei requisiti specifici da parte dei progettisti; la Lattanzi non avrebbe dovuto limitarsi a comprovare la qualificazione per progettazione attestata dalla SOA (indicata dall’art. 12 del bando) che sarebbe perciò insufficiente.<br />
d).- violazione del combinato disposto di cui all’art. 53, comma 3, del d.lgs 163/2006 e all’art. 90, comma 7 del d.lgs 163/2006, per omessa individuazione nominativa, in sede di presentazione dell’offerta, dei professionisti deputati alla progettazione, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali.<br />
1.3.- Con la sentenza epigrafata il TAR ha respinto tutti i motivi di ricorso.<br />
2.- La pronunzia è stata impugnata innanzi a questo Consesso col ricorso in esame, che chiede la riforma della sentenza, riproponendo tutti i motivi e le istanze risarcitorie formulati in primo grado. Al ricorso resistono la società Lattanzi ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, replicando con le rispettive memorie (7.9.2015 e 13.7.2015).<br />
Anche parte appellante ha precisato in memoria le proprie tesi e, alla pubblica udienza del 29 settembre 2015, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1.- Sono infondati i motivi in fatto rubricati sub a), c) e d).<br />
1.1.- In merito alla dichiarazione di impegno e delle quote di partecipazione al raggruppamento delle due consociate, la censura in esame, respinta dal TAR in punto di fatto, è in effetti smentita dal tenore della dichiarazione che indica sia la quota di partecipazione della Lattanzi che della consociata con esplicito riferimento alla partecipazione ai lavori.<br />
1.2.- Non sussiste la violazione degli artt. del 92, c.6, e 263 del regolamento n. 207/2010 per mancato possesso dei requisiti specifici da parte dei progettisti ivi indicati. Il primo giudice ha respinto la censura ritenendo non immediatamente applicabile alla fattispecie l’art. 92, comma 6, che impone la scelta dei progettisti tra i soggetti di cui all’art. 90, c.1, lett. da d ad h, del codice (vale a dire: liberi professionisti, società di professionisti o di ingegneria, prestatori di servizi, raggruppamenti temporanei o consorzi stabili di detti soggetti) ed i requisiti, in rapporto all&#8217;ammontare delle spese di progettazione: a) indicati all&#8217;articolo 263, qualora l&#8217;importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro; b) indicati all&#8217;articolo 267, qualora l&#8217;importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro. Trattandosi, nella specie, di un appalto avente un valore superiore ad euro 100.000, in applicazione dell’art. 263 del d.p.r. 207/2010, i professionisti avrebbero dovuto dimostrare: a) il possesso del fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l&#8217;importo a base d&#8217;asta; b) l&#8217;avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l&#8217;importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; c) l&#8217;avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l&#8217;importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell&#8217;affidamento; d) il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell&#8217;incarico.<br />
Il Collegio condivide la tesi della inapplicabilità di dette norme alla procedura selettiva in questione. In effetti:<br />
&#8211; l’art. 357, comma 16 dello stesso d.p.r. 207/2010, dispone che “per centoottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi e degli<br />
&#8211; in forza del combinato disposto di cui all’art. 253, comma 2, del d.lgs 163/2006 e 359, comma 1, del d.p.r. 207/2010, le disposizioni regolamentari in parola sono entrate in vigore in data 8 giugno 2011, sicchè le Amministrazioni erano tenute a redigere<br />
1.3.- Dalla sufficiente applicazione della disposizione sulla qualificazione SOA deriva l’insussistenza della violazione del combinato disposto di cui all’art. 53, comma 3, del d.lgs 163/2006 ed all’art. 90, comma 7 del d.lgs 163/2006, per omessa individuazione nominativa, in sede di presentazione dell’offerta, dei professionisti deputati alla progettazione, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali. L’art. 53 consente infatti, in alternativa al possesso dei requisiti per i progettisti, la partecipazione di soggetto qualificato per la progettazione.<br />
1.4- Fondato è invece il motivo d’appello che avversa il rigetto della censura che sostiene la necessità di un sopralluogo congiunto ed effettivo da parte di entrambe le imprese costituenti il raggruppamento. Nella fattispecie questa tesi si contrappone a quanto ritenuto dal TAR e cioè:<br />
-“La lex specialis si limitava a sanzionare con l’esclusione unicamente la mancata presentazione dell’attestato di presa visione dei luoghi (pag.3 del bando e punto 10 delle norme di gara), senza alcuna previsione in ordine alla necessità che il sopralluo<br />
&#8211; in via subordinata, non sussiste la violazione da parte della lex specialis dell’art. 106, comma 2, del d.p.r. 5 ottobre &nbsp;2010, n. 207, in quanto, da tale norma “non si evince la obbligatorietà del sopralluogo da parte di tutte le imprese facenti p<br />
Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento espresso dall’appellante.<br />
In primo luogo va confermato che il bando di gara faceva in effetti obbligo ai “soggetti partecipanti” di effettuare il sopralluogo e di inserire la conseguente attestazione nella busta “A” a pena di esclusione. Inoltre, questa Sezione, nel caso si offerta presentata da raggruppamento di imprese, ha già avuto modo di precisare (Cons. di Stato, sez. IV, n. 744/2014) che:<br />
&#8211; “l’obbligo di eseguire il sopralluogo posto a carico dei soggetti partecipanti, non poteva che riferirsi al concorrente singolo ovvero a ciascun concorrente che costituisce o costituirà il raggruppamento di impresa”;<br />
&#8211; pertanto “l’attestato di sopralluogo, la cui mancata allegazione determina l’esclusione, deve riferirsi a tutte le imprese partecipanti, e non solo alla mandataria”.<br />
Si tratta, in altri termini, di osservare un obbligo di esibizione documentale, ma che ha anche una valenza sostanziale, dovendosi attestare l’effettuazione del sopralluogo diretto da parte dei soggetti offerenti.<br />
D’altra parte va sottolineato come questo orientamento appare in piena consonanza col fatto che nel contratto di appalto integrato dalla progettazione l’offerta attiene anche a quest’ultima, sicchè appare logico che lo strumento del sopralluogo diretto sia obbligatorio, perseguendo il fine di far conseguire agli offerenti, nel pubblico interesse al miglior esito della procedura, le informazioni sul bene che lo riguarda e tramite queste predisporre un’offerta più aderente alle necessità dell’appalto.<br />
1.5.- Conclusivamente, in relazione a quanto testè osservato, l’appello è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione al raggruppamento Lattanzi.<br />
2.- Le questioni testè vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione relativamente alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />
3.- Al fine di pronunziarsi sulle correlate ed articolate domande, di subentro e/o risarcimento, ed inerenti al contratto d’appalto nel frattempo intervenuto tra appellata ed amministrazione, il Collegio ritiene opportuno assumere informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori appaltati.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito alla domanda di annullamento accoglie il ricorso in epigrafe limitatamente all’aggiudicazione che, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata ed accoglimento del ricorso di primo grado proposto dalla società Paco-Pacifico, annulla.<br />
Riservata ogni altra pronunzia in merito alle domande residue<br />
ORDINA<br />
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore, o ad un funzionario da lui delegato, di depositare le informazioni di cui in motivazione presso la segreteria della Sezione entro 30 giorni dal deposito della presente decisione.<br />
Fissa il prosieguo della trattazione della causa alla pubblica udienza del 15 dicembre 2015.<br />
Spese al definitivo.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />
Giulio Veltri, Consigliere<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/10/2015</div>
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