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	<title>19/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/10/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.489</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-489/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.489</a></p>
<p>sull&#8217;esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attesa dell&#8217;emanazione del regolamento deputato ad &#8220;integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352&#8221; Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Accesso agli atti amministrativi mediante estrazione di copia – Novella apportata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-489/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-489/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.489</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attesa dell&#8217;emanazione del regolamento deputato ad &#8220;integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Accesso agli atti amministrativi mediante estrazione di copia – Novella apportata con legge n. 15/2005 – Inefficacia fino all’emanazione del regolamento di integrazione e modifica del D.P.R. n. 352/1992.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’efficacia delle disposizioni di cui agli artt. 15, 16 e 17, comma 1, lett. a), della legge n. 15/2005 è subordinata, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della medesima legge, all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dello stesso art. 23; ne consegue la inoperatività, fino all’emanazione del citato regolamento, della disposizione di cui all’art. 24, comma 7, della legge sul procedimento, nel testo scaturente dalla novella del 2005, che dispone che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (fattispecie concernente l’esercizio del diritto di accesso mediante estrazione di copia di documenti)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott.  Gaetano Cicciò	Presidente	<br />	<br />
Dott.  Umberto Giovannini	Consigliere<br />	<br />
Dott.  Italo Caso	Consigliere  Rel.Est.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 272 del 2005 proposto da<br />
<b>Sutera Angela</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Laura Orsoni, dall’avv. Gianluca Turrini e dall’avv. Marcello Mendogni, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Parma, borgo Antini n. 3;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AIPO – Agenzia Interregionale del fiume Po</b>, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria <i>ex lege</i>;</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Lusardi Rosalba, Allodi Roberta, Rampello Calogero e Ragucci Paola</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’accesso<br />
a tutte le domande presentate dai candidati, con i relativi titoli ed allegati, per ricoprire le posizioni organizzative di fascia A e C per le quali ha presentato domanda la ricorrente e, precisamente, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Ragioneria, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po piemontese, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po lombardo, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po Veneto, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po Emiliano, la posizione organizzativa connessa alla responsabilità dell’Ufficio Contratti e la posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Segreteria del Comitato d’indirizzo;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento in data 13 giugno 2005 (prot. n. 86/RIS), con cui l’Agenzia Interregionale del fiume Po ha negato alla ricorrente l’estrazione di copia degli atti oggetto della domanda di accesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Interregionale del fiume Po;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi alla Camera di Consiglio del 18 ottobre 2005 l’avv. Mendogni per la ricorrente e l’avv. Zito per l’Avvocatura dello Stato;<br />
Considerato che la ricorrente, in servizio presso l’Agenzia Interregionale del fiume Po in qualità di funzionario amministrativo esperto (appartenente alla categoria D), presentava domanda di partecipazione alla selezione interna per la copertura di varie posizioni organizzative di fascia A e C, in conformità del bando emesso il 18 ottobre 2004;<br />
     che, in particolare, l’istanza si riferiva alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Ragioneria, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po piemontese, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po lombardo, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po Veneto, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Sezione amministrativa Area Po Emiliano, alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità dell’Ufficio Contratti e alla posizione organizzativa connessa alla responsabilità della Segreteria del Comitato d’indirizzo;<br />
     che, essendosi conclusa la procedura concorsuale con l’assegnazione ad altri candidati delle posizioni organizzative cui aspirava la ricorrente, ella proponeva più volte richiesta di accesso agli atti, ivi compresa l’estrazione di copia (domande di partecipazione e relativi titoli ed allegati);<br />
     che l’Amministrazione, tuttavia, dopo essersi già pronunciata su analoghe domande, respingeva l’istanza per la parte relativa all’estrazione di copia, prima in data 3 maggio 2005 e poi in data 13 giugno 2005;<br />
     che in quest’ultima occasione si precisava che la visione degli atti era già stata in precedenza effettuata, mentre l’estrazione di copia degli stessi risultava preclusa dall’esigenza di salvaguardia della riservatezza dei terzi, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241 del 1990;<br />
     che, a seguito di ciò, la ricorrente ha esercitato l’<i>actio ad exhibendum</i> ex art. 25 della legge n. 241 del 1990, imputando all’Amministrazione di non avere dato attuazione al nuovo testo dell’art. 24 della legge n. 241, laddove – per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 – dispone che “<i>deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici </i>…” (comma 7), onde nell’attuale ordinamento la salvaguardia della riservatezza dei terzi non precluderebbe più l’estrazione di copia, se l’ostensione degli atti è funzionale alla tutela degli interessi giuridici altrui;<br />
Ritenuto che la ricorrente non contesta di avere preso visione, seppure attraverso delegati, dei documenti oggetto della domanda di accesso;<br />
     che la controversia è circoscritta quindi all’ammissibilità o meno dell’estrazione di copia, formalità che l’interessata assume ora consentita dalla nuova disciplina della materia;<br />
     che, tuttavia, nel sollevare la questione, la ricorrente non tiene conto del disposto dell’art. 23, comma 3, della legge n. 15 del 2005, secondo cui le “<i>disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo</i>”;<i><br />
     </i>che, pertanto, in assenza del regolamento deputato ad “<i>integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge</i>” (art. 23, comma 2, legge n. 15/2005), la norma invocata dalla ricorrente non è ancora operativa;<br />
     che tanto priva di fondamento la domanda giudiziale, determinandone il rigetto, ed esonerando il Collegio dal vaglio delle eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato;<br />
     che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2005.</p>
<p>f.to Gaetano Cicciò  			Presidente  <br />	<br />
f.to Italo Caso				Consigliere Rel.Est.																																																																																									</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 19 ottobre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-489/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.489</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-491/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.491</a></p>
<p>sul riparto delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni in materie di esposizione ai campi elettromagnetici Elettromagnetismo – Riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali – Definizione comunale di limiti alle installazioni che non trovino giustificazione in criteri urbanistico-edilizi – Illegittimità. Ai sensi della legge n. 36/2001, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-491/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-491/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul riparto delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni in materie di esposizione ai campi elettromagnetici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elettromagnetismo – Riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali – Definizione comunale di limiti alle installazioni che non trovino giustificazione in criteri urbanistico-edilizi – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi della legge n. 36/2001, in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, è da escludere che rientri tra le competenze attribuite ai Comuni la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 4 della citata legge, dovendo le competenze comunali essere esercitate, ai sensi dell’art. 8, comma 1, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato.<br />
Il potere regolamentare attribuito ai Comuni dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve essere coordinato con il quadro di riparto delle competenze in materia tra Stato, Regione ed ente locale; nell’esercizio di tale potere regolamentare il Comune non può introdurre misure che prevedano limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato o che comunque ne costituiscano di fatto una deroga, essendo invece consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità – al fine della “minimizzazione della esposizione” – emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori, sulla base di risultanze di carattere scientifico; inoltre la disciplina regolamentare comunale, essendo subordinata alle competenze regionali in materia, non può estendersi al punto di presupporre essa stessa l’individuazione delle “aree sensibili”, ma deve limitarsi a raccordare il potere concessorio, in armonia con le esigenze urbanistiche e la minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, a quanto già determinato in sede regionale.<br />
E’ illegittima la norma del regolamento edilizio comunale che vieti l’installazione di impianti relativi a sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi in prossimità di scuole, asili, ospedali e case di cura, e che non trovi alcuna giustificazione sotto il profilo urbanistico-edilizio; tale norma, lungi dal costituire espressione della funzione di governo del territorio, costituisce esercizio di attività amministrativa preordinata alla tutela della pubblica salute da possibili fonti di inquinamento elettromagnetico, e ciò a mezzo di strumenti diversi da quelli all’uopo consentiti dallo Stato, titolare della competenza in materia, che assumono a riferimento indici quali i valori di campo elettromagnetico generati dagli impianti e le potenze delle onde piane irradiate dagli stessi, nulla prevedendo invece in ordine alle distanze dagli edifici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott.  Gaetano Cicciò	Presidente	<br />	<br />
Dott.  Umberto Giovannini	Consigliere<br />	<br />
Dott.  Italo Caso	Consigliere  Rel.Est.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 435 del 2002 proposto da<br />
<b>Vodafone Omnitel S.p.A.</b>, <i>ora Vodafone Omnitel N.V.</i>, in persona del procuratore speciale Vittorio Minervini, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Troiano, dall’avv. Pier Mario Telmon e dall’avv. Monica Callai, e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma, borgo del Parmigianino n. 5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Parma</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<b>Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna</b> e dell’<b>Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma</b>, non costituite in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
dei pareri resi in data 5 agosto 2002 (prot. n. 3270-02-APRUSZ) dall’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna e in data 27 agosto 2002 (prot. n. 5591) dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, comunicati alla ricorrente con nota prot. n. 123302 del 26 settembre 2002 (a firma del Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Parma), con cui si è espressa una valutazione non favorevole sulla richiesta di autorizzazione alla installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile in via Benassi n. 5;<br />
di ogni altro provvedimento e atto presupposto, connesso e conseguente, ed in particolare dell’art. 42 <i>bis</i> del regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 42/84 del 28 febbraio 2000;</p>
<p>per la condanna<br />
delle Amministrazioni al risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Udito alla pubblica udienza del 4 ottobre 2005 l’avv. Mascello, in sostituzione dell’avv. Troiano, per la ricorrente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Riferisce la società ricorrente che essa presentava un progetto per la realizzazione, nel territorio del Comune di Parma (via Benassi n. 5), di una “infrastruttura per stazione radio base per l’espletamento del servizio pubblico radiomobile di telecomunicazione”, ubicata su di un edificio; che in data 5 agosto 2002 (prot. n. 3270-02-APRUSZ) l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna esprimeva una valutazione non favorevole, per contrasto con l’art. 42 <i>bis</i> del regolamento edilizio comunale, stante la presenza – a meno di 100 metri – di un fabbricato adibito a scuola per minori di 14 anni; che il parere non favorevole veniva successivamente reso anche dall’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma (prot. n. 5591 del 27 agosto 2002); che di detti pareri negativi veniva data comunicazione alla ricorrente con nota prot. n. 123302 del 26 settembre 2002, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Parma.<br />
Ritenendo illegittime tali determinazioni, la società ricorrente ha adito il giudice amministrativo. Deduce:<br />
1) Illegittimità in via derivata e riflessa.<br />
L’art. 42 <i>bis</i> del regolamento edilizio comunale è già stato impugnato con il ricorso n. 372/2000. Gli atti oggetto della presente controversia sono dunque illegittimi per gli stessi motivi ivi illustrati, motivi che devono ritenersi integralmente fatti propri e trascritti.<br />
2) Violazione della legge n. 36/2001. Incompetenza. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti – Violazione dell’art. 9 della legge reg. n. 30/2000, del DM 381/1998, della DGR 197/2001. Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti sotto altro profilo – Illegittimità sopravvenuta per violazione del d.lgs. n. 198/2002. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento.<br />
Il vincolo della distanza è illegittimo, in quanto la competenza in materia di valori di campo elettromagnetico, a tutela della salute pubblica, spetta allo Stato; né, d’altra parte, la disposizione regolamentare trova fondamento nella legge reg. n. 30/2000, che fissa altri criteri-guida. Illegittimi, poi, sono gli atti impugnati anche per contrasto con il sopraggiunto d.lgs. n. 198 del 2002.<br />
3) Violazione e falsa applicazione della legge reg. n. 30/2000, del D.M. n. 381/1998 e della deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001. Eccesso di potere per falsità di presupposti e sviamento.<br />
Il progetto è stato redatto conformemente ai criteri contenuti nell’art. 8 della legge reg. n. 30/2000 e nel capo III della deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001. Ricorrevano dunque tutti i presupposti per procedere alla installazione dell’impianto.<br />
4) Violazione dei principi generali in materia di libertà di impresa ed esercizio di pubblico servizio. Violazione dell’art. 41 Cost. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta.<br />
Gli atti impugnati non sono sorretti da adeguata istruttoria, e ciò dà luogo ai vizi di cui in rubrica.<br />
Conclude quindi la ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati, ivi incluso l’art. 42 <i>bis</i> del regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 42/84 del 28 febbraio 2000. Viene altresì invocato il risarcimento del danno subito per effetto del diniego di autorizzazione.<br />
Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma, l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma.<br />
All’udienza del 4 ottobre 2005, ascoltato il rappresentante della ricorrente, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Vistasi negare l’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel territorio del Comune di Parma, la società ricorrente impugna il provvedimento di rigetto e i pareri negativi ivi richiamati, nonché le prescrizioni regolamentari in applicazione delle quali è intervenuto il diniego. Ne lamenta l’illegittimità sotto molteplici profili, ed invoca pertanto il loro annullamento, con condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni.<br />
Va preliminarmente puntualizzato che è tempestiva la censura dell’art. 42 <i>bis</i> del regolamento edilizio comunale. In quanto prescrizione a carattere normativo, destinata a regolare la futura attività edilizia e, come tale, non immediatamente lesiva di posizioni giuridiche soggettive di singoli, la disposizione poteva essere impugnata soltanto unitamente al provvedimento che ne avrebbe realizzato la concreta applicazione; il termine per la proposizione del relativo ricorso è dunque iniziato a decorrere dalla piena conoscenza del provvedimento esecutivo, l’unico suscettibile di rendere attuale e certa la lesione dell’interesse protetto. <br />
Nel merito, si osserva che la materia della localizzazione degli impianti di telefonia mobile è stata oggetto in giurisprudenza di numerose pronunce, tali da determinare un orientamento oramai ben delineato. In particolare – per riassumerne brevemente i principi guida – è stato rilevato che, sia con riferimento alla normativa anteriore alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (“<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>”), sia con riferimento al quadro normativo scaturito dall’entrata in vigore di detta disciplina, è da escludere che rientri tra le competenze attribuite ai Comuni la fissazione di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato (v. d.m. 10 settembre 1998 n. 381); che, in effetti, prima della legge n. 36 del 2001 ai Comuni spettavano le sole competenze in tema di uso del territorio, fermo restando che il formale utilizzo degli strumenti di carattere urbanistico-edilizio e il dichiarato intento di esercitare le proprie competenze in tema di governo del territorio non potevano giustificare l’adozione di misure che nella sostanza costituissero indirettamente una deroga ai predetti limiti, quali il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale o la previsione di specifiche distanze fisse minime tra detti impianti e le abitazioni; che, insomma, l’introduzione di misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni, ecc.) appariva legittimo nei soli limiti in cui fosse conforme al principio di ragionevolezza ed alla natura delle relative competenze, e quindi sorretta da motivate esigenze di ordine urbanistico-edilizio, quali risultanti da un’istruttoria idonea a dimostrare la sostanziale correttezza delle misure e la loro idoneità al fine perseguito; che tanto, però, vale anche a seguito della legge n. 36 del 2001, la quale ha attribuito allo Stato l’esercizio delle funzioni relative alla «<i>determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità … in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee</i> …» [art. 4, comma 1, lett. a)] ed ha previsto che i «<i>limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico</i> …» (art. 4, comma 2) siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre ha conferito alle Regioni (art. 8) una serie di competenze (individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile; determinazione delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle installazione degli impianti; indicazione dei criteri localizzativi, degli <i>standard </i>urbanistici, delle prescrizioni e delle incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; definizione delle attribuzioni di Province e Comuni; ecc.), da esercitare però pur sempre nel «… <i>rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato</i> …» (art. 8, comma 1); che ai Comuni – è vero – è stato al contempo riconosciuto il potere di «… <i>adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici</i>» (art. 8, comma 6), ma si tratta di funzione da coordinare con il quadro di riparto delle competenze in materia, e quindi senza potere introdurre misure che prevedano limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato o che comunque ne costituiscano di fatto una deroga, essendo invece consentita l’individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità – al fine della “minimizzazione della esposizione” – emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori, sulla base di risultanze di carattere scientifico; che, peraltro, essendo subordinato tale potere regolamentare alle competenze regionali in materia, la disciplina di livello comunale non può estendersi al punto di presupporre essa stessa l’individuazione delle “aree sensibili”, ma deve limitarsi a raccordare il potere concessorio, in armonia con le esigenze urbanistiche e la minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, a quanto già determinato in sede regionale.<br />
Sulla questione è intervenuta anche la Corte costituzionale (v. sentt. n. 307 del 7 ottobre 2003 e n. 331 del 7 novembre 2003). Il giudice delle leggi ha osservato che la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al Paese, nella logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia e di ordinamento delle comunicazioni è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; che, per il resto – e cioè per le discipline localizzative e territoriali –, riprende pieno vigore l’autonoma capacità delle Regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché ovviamente criteri localizzativi e <i>standard</i> urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi; che, in ragione di ciò, mentre sono costituzionalmente legittime le normative regionali che vietano l’installazione degli impianti in corrispondenza delle “aree sensibili” (individuate in ben definite categorie di edifici) – perché comunque espressione di un “criterio di localizzazione” sia pure formulato in negativo –, sono invece da ritenere incostituzionali le normative regionali che, per individuare le zone precluse all’installazione degli impianti, utilizzano il criterio della distanza tra luoghi di emissione e luoghi di immissione delle irradiazioni – perché in contrasto con il criterio statale basato esclusivamente sui limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti –.<br />
Restano invece estranei al presente giudizio, <i>ratione temporis</i>, i sopraggiunti d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (“<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>”) e d.P.C.M. 8 luglio 2003 (“<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.</i>”). Se ne può dunque nella fattispecie prescindere.<br />
Tanto premesso, risulta a questo punto agevole al Collegio la risoluzione della controversia.<br />
Il diniego di autorizzazione è motivato <i>per relationem</i>, sulla base del “parere non favorevole” dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, a sua volta fondato sull’esito negativo della valutazione operata dall’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell’Emilia-Romagna (“… <i>Sulla base della documentazione trasmessa, si evince che un fabbricato adibito a scuola per minori di 14 anni è a distanza inferiore a m. 100 … ai sensi dell’art. 42-bis del Regolamento Edilizio del Comune di Parma</i> …”). La norma regolamentare richiamata, da parte sua, nell’occuparsi dei “sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi”, vieta l’installazione dei relativi impianti «… <i>ad una distanza, misurata in proiezione orizzontale, inferiore a metri 100 da scuole (dell’obbligo), asili, ospedali e case di cura </i>… » (comma 8).<br />
Appare evidente che, lungi dal costituire espressione della funzione di governo del territorio, la disciplina in tal modo introdotta, per non trovare alcuna giustificazione sotto il profilo urbanistico-edilizio, si rivela in realtà come un tipico caso di esercizio di attività amministrativa preordinata alla tutela della pubblica salute da possibili fonti di inquinamento elettromagnetico, e ciò a mezzo di strumenti diversi da quelli all’uopo consentiti dallo Stato, titolare della competenza in materia. La normativa nazionale, in effetti, assume a riferimento indici quali i valori di campo elettromagnetico generati dagli impianti e le potenze delle onde piane irradiate dagli stessi, nulla disponendo invece in ordine alle distanze dagli edifici, il che – come si è già detto – ha indotto la giurisprudenza a considerare illegittimi gli atti comunali che in via generale subordinino l’installazione degli impianti a simili fasce di rispetto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005 n. 450; TAR Emilia-Romagna, Parma, 12 ottobre 2004 n. 674; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 27 maggio 2005 n. 1113), e persino incostituzionali le normative regionali che adottino il medesimo regime delle “distanze”, anche se riferito alle c.d. “aree sensibili” (v. Corte cost. n. 307/2003 e n. 331/2003 cit.).<br />
Di qui la fondatezza della doglianza incentrata sull’esercizio di funzioni estranee a quelle di spettanza dell’Amministrazione comunale, e quindi, assorbite le ulteriori censure, l’annullamento degli atti impugnati, ivi compreso l’art. 42 <i>bis</i> del regolamento edilizio comunale, nella parte in cui questo, seppur limitatamente a specifiche categorie di siti, impone distanze minime per l’installazione degli impianti di telefonia mobile. <br />
Resta da vagliare l’istanza risarcitoria.<br />
Per costante giurisprudenza (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2005 n. 478), alla stregua del generale principio dell’onere della prova, chi deduce di aver subito un danno deve dare dimostrazione dello stesso, sia in ordine all’<i>an</i> sia in ordine al <i>quantum</i>. Nella fattispecie, però, la società ricorrente si è limitata a richiedere in modo generico la condanna dell’Amministrazione comunale, senza fornire alcun elemento utile all’accertamento non solo dell’entità dei danni, ma anche della loro stessa sussistenza. E ciò è sufficiente per respingere la domanda.<br />
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />
&#8211; accoglie la domanda di annullamento, con conseguente caducazione degli atti impugnati, ivi compreso l’art. 42-<i>bis</i> del regolamento edilizio comunale nella parte in cui impone distanze minime per l’installazione degli impianti di telefonia mobile;<
- respinge la domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2005.<br />
f.to Gaetano Cicciò  			Presidente  <br />	<br />
f.to Italo Caso				Consigliere Rel.Est.<br />	<br />
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 19 ottobre 2005<br />
f.to Eleonora Raffaele			Il Segretario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-491/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.493</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>sulla derogabilità del vincolo della necessaria ed esclusiva partecipazione, accanto al Comune, dei farmacisti ex dipendenti alla società di capitali a partecipazione pubblica locale di gestione di farmacia comunale Farmacie comunali – Costituzione di società a partecipazione pubblica locale minoritaria – Impugnazione della delibera consiliare – Mancata impugnazione degli atti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-493/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla derogabilità del vincolo della necessaria ed esclusiva partecipazione, accanto al Comune, dei farmacisti ex dipendenti alla società di capitali a partecipazione pubblica locale di gestione di farmacia comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Farmacie comunali – Costituzione di società a partecipazione pubblica locale minoritaria – Impugnazione della delibera consiliare – Mancata impugnazione degli atti della procedura di scelta dei soci – Improcedibilità del ricorso – Derogabilità del vincolo relativo alla partecipazione, quali soci della società, dei farmacisti ex dipendenti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse della parte ricorrente a proseguire il giudizio, qualora quest’ultima, dopo aver impugnato la deliberazione con cui l’ente si è determinato a costituire una società di capitali con partecipazione pubblica minoritaria per la gestione di farmacie comunali, non abbia poi impugnato alcuno degli atti del collegato ma autonomo procedimento di scelta del socio privato di maggioranza e di costituzione della società per azioni e, in particolare, il bando, il provvedimento di aggiudicazione e l’atto costitutivo della società.<br />
La possibilità di deroga riconosciuta agli enti locali dall’art. 116, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, non può ritenersi limitata al solo vincolo della partecipazione maggioritaria dell’ente al capitale della costituenda società, ma deve essere estesa a tutti i “vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche”, al fine di consentire una gestione dei servizi pubblici più efficiente e meno onerosa mediante la inapplicabilità di tutte quelle altre limitazioni, presenti nella specifica normativa di ogni settore fino all’entrata in vigore del testo unico degli enti locali, che oggettivamente siano incompatibili con l’utilizzo di detto nuovo strumento; ne segue la incompatibilità, con il nuovo assetto, del vincolo che consente la costituzione di una società di capitali per la gestione di una farmacia comunale unicamente nel caso in cui, oltre al Comune, a formare la compagine sociale siano chiamati i farmacisti già in servizio presso lo stesso esercizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Gaetano Cicciò	Presidente      	<br />	<br />
Dott. Umberto Giovannini	Consigliere Rel.est<br />	<br />
Dott.  Italo Caso                                 Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 266 del 2001, proposto da<br />
Dr. <b>Maria Vittoria OLMO</b>, <b>Rossana SPAGGIARI</b> e <b>Milena MERLI</b>, rappresentate e difese dall’Avv. Arrigo ALLEGRI ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo , in  Parma,  via Repubblica n. 5   </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di  Parma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Marina CRISTINI ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Comunale Studi Affari e Patrocinio Legale, in Parma, via Repubblica 1;</p>
<p>per  l’annullamento<br />
a)	della deliberazione della Giunta Comunale di Parma n. 244/23 del  27/2/2001 recante la proposta al Consiglio Comunale di costituire una s.p.a. a partecipazione minoritaria del Comune per la gestione delle tre farmacie comunali; b) della precedente deliberazione della Giunta Comunale di Parma 2219/104 dell’11/12/2000; c) della deliberazione del Consiglio Comunale di Parma n. 127 del 26/4/2001, con la quale si dispone la costituzione di una società per azioni a partecipazione minoritaria da parte del Comune.																																																																																												</p>
<p>e per la condanna<br />
del Comune di Parma al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti a causa dell’illegittimità degli atti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione  Comunale intimata;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 4/10/2005, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. ALLEGRI per le ricorrenti e l’Avv. CRISTINI per l’Amministrazione Comunale resistente; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso n. 266 del 2001, notificato il 5/6/2001e depositato il 8/6/2001, le ricorrenti – tutte farmaciste in servizio presso le farmacie comunali &#8211; chiedono l’annullamento, previa sospensiva, delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale di Parma indicati in epigrafe, con i quali il Comune si è determinato a costituire una società di capitali con partecipazione minoritaria dello stesso Comune per la gestione delle tre farmacie comunali.<br />
Le ricorrenti, dopo avere esposto le principali circostanze di fatto relative alla controversia in esame, deducono, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:<br />
<b>Violazione degli artt. 9, comma 1 lett. d) art. 1 della L. n. 457 del 1968 come sostituito dall’art. 10 L. n. 362 del 1991; Violazione dell’art. 116 del D. Lgs. n. 267 del 2000; Eccesso di potere per illogicità; Violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 15900/1bis del 2/4/2001;<br />
</b>Le specifiche disposizioni legislative in materia di farmacie – art. 1 L. n. 457 del 1968 – non consentono la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica per la gestione del servizio farmaceutico, al di fuori dei vincoli previsti in detta norma.<br />
L’art. 116 del D. Lgs. n. 267 del 2000, pertanto, deve essere interpretato, come ha precisato la circolare del Ministero dell’Interno in data 2/4/2001, nel senso che è consentita la costituzione da parte dei Comuni di società per azioni per la gestione delle farmacie comunali unicamente in deroga ai vincoli relativi alla partecipazione maggioritaria, ma non agli altri vincoli individuati dalla normativa di settore, quali quelli concernenti la scelta dei soci, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 362 del 1991.<br />
Secondo quanto disposto da tale ultima norma, infatti, se il Comune avesse scelto – tra le opzioni previste dal legislatore &#8211; la costituzione una società di capitali per affidarle in gestione le tre residue farmacie comunali, esso avrebbe dovuto necessariamente prendere come soci le farmaciste dipendenti. <br />
Del tutto anomala e illegittima è inoltre la previsione che possano partecipare alla successiva gara per la scelta del socio privato di maggioranza anche le società operanti nella distribuzione farmaceutica, poiché tali società hanno fini lucrativi e quindi ben diversi dalle finalità d’interesse pubblico che dovrebbero perseguire i farmacisti comunali, quali operatori sanitari. <br />
L’art. 116 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel consentire alle amministrazioni locali di costituire una società di capitali con partecipazione pubblica minoritaria per la gestione dei pubblici servizi anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche, deve essere interpretato nel senso che l’unico vincolo derogabile sia quello della partecipazione pubblica maggioritaria, così come risulta successivamente chiarito dal Ministero dell’Interno con propria circolare in data 2/4/2001.<br />
<b>2) Violazione degli artt. 34 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e 47 della L. n. 428 del 1990;<br />
</b>Risultano omesse le procedure di informazione e di consultazione previste dalle norme sopra rubricate.<br />
<b>3) Eccesso di potere sotto i profili della perplessità, illogicità e sviamento di potere;<br />
</b>Inspiegabilmente un soggetto che deve partecipare ad una s.p.a. con capitale sociale di £. 1.742.643.000 deve possedere un capitale di ben £. 5 miliardi, con evidente intento di escludere i farmacisti dipendenti dalla possibilità di divenire soci privati di maggioranza.<br />
<b>&#8211; </b>Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la difesa delle ricorrenti chiede che il processo sia interrotto in ragione del sopravvenuto decesso di una delle ricorrenti: Dott.ssa Maria Vittoria OLMO e, inoltre, che – in relazione al deposito di atti da parte dell’Amministrazione Comunale resistente &#8211; siano concessi i termini a difesa per la presentazione di motivi aggiunti al ricorso.</p>
<p align=center><b>§ § §</b></p>
<p>L’Amministrazione Comunale resistente, costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepisce la tardività del ricorso in riferimento ad entrambe le deliberazioni di giunta impugnate e, ulteriormente, l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse e di legittimazione a proporlo.<br />
Nel merito, l’Amministrazione resistente chiede che il ricorso sia respinto, in ragione della ritenuta infondatezza di tutte le censure con esso proposte.</p>
<p align=center><b>§ § §</b></p>
<p>Alla pubblica udienza del 4/10/2005, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il presente ricorso, alcune farmaciste dipendenti del Comune di Parma hanno impugnato le deliberazioni della Giunta Comunale e  del Consiglio Comunale con le quali la stessa amministrazione ha, rispettivamente, dapprima progettato e quindi approvato la costituzione di una società per azioni a capitale pubblico minoritario per la gestione delle tre farmacie comunali.<br />
Per prima cosa il Tribunale deve dichiarare interrotto il presente giudizio relativamente e limitatamente alla ricorrente Maria Vittoria OLMO, deceduta nelle more, in data 27/5/2005, come da copia certificato versata in atti dalla difesa delle ricorrenti.<br />
L’esame del ricorso, quindi, dovrà proseguire nei confronti delle altre due ricorrenti.  <br />
In via preliminare, il Collegio ritiene di dovere respingere l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso per tardività dello stesso in riferimento alle gravate deliberazioni della Giunta Comunale  n. 2219/104 del 11/12/2000 e n. 244/23 del 27/2/2001, poiché tali atti risultano meramente preparatori rispetto alla deliberazione consiliare 26/4/2001, con la quale l’Amministrazione Comunale, in accoglimento della proposta progettuale della Giunta perfezionatasi con l’adozione delle suddette deliberazioni, ha predeterminato i criteri generali e la procedura per la scelta del socio privato di maggioranza con cui costituire, poi, una società per azioni avente partecipazione pubblica minoritaria per la finalità sopra ricordata. <br />
E’ evidente, pertanto, che il definitivo assetto organizzativo del successivo procedimento di scelta del socio privato di maggioranza e di costituzione della società per azioni è avvenuto unicamente con l’adozione della deliberazione consiliare n. 127 del 26/4/2001; atto rispetto al quale, peraltro, è incontroverso che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.<br />
Risulta condivisibile, invece, l’ulteriore eccezione sollevata dalla difesa del Comune, laddove segnala l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse della parte attrice a proseguire il giudizio, poiché quest’ultima non risulta avere impugnato alcuno degli atti del collegato ma autonomo procedimento di scelta del socio privato di maggioranza e di costituzione della già citata società per azioni a partecipazione comunale minoritaria e, in particolare, tra questi, il bando, il provvedimento di aggiudicazione e l’atto costitutivo della società.<br />
Né ad avviso del Tribunale può fondatamente affermarsi, come <i>a contrario </i>pare sostenere la difesa delle ricorrenti – la superfluità di siffatta impugnazione, fondata sull’effetto caducatorio dell’eventuale sentenza di accoglimento del presente ricorso che travolgerebbe, oltre agli atti impugnati, anche quelli  &#8211; ritenuti dalle ricorrenti meramente consequenziali  rispetto alla deliberazione consiliare &#8211; del menzionato procedimento a conclusione del quale è stata costituita la società affidataria della gestione delle tre farmacie comunali.<br />
Il Collegio ritiene di dovere osservare, sul punto, che la citata deliberazione consiliare impugnata è atto di organizzazione che – all’interno di una programmazione di più vasta portata finalizzata alla sostanziale privatizzazione della gestione del servizio farmaceutico comunale, ha fissato i criteri di massima e i parametri generali ai quali la stessa Amministrazione dovrà in un secondo tempo attenersi nel  procedere alla scelta del socio privato di maggioranza della costituenda s.p.a. mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 533 del 1996. <br />
Si deve peraltro rilevare che tra gli atti di detti distinti procedimenti possa riscontrarsi, a tutto concedere, un rapporto di correlazione, ma non certo il ben più stretto e diretto legame che  &#8211; all’interno di uno stesso procedimento, vincola l’atto meramente consequenziale al precedente atto presupposto e che – sul piano processuale – consente al ricorrente che abbia diligentemente e tempestivamente impugnato l’atto presupposto di affidarsi all’effetto caducatorio dell’eventuale sentenza di accoglimento, in quanto esso travolgerebbe, oltre all’atto principalmente impugnato anche quello successivo che sia effettivamente legato al primo da un vincolo di consequenzialità immediata, diretta e necessaria.<br />
Al di fuori di tale ipotesi – che nel caso in esame non ricorre, per quanto sopra riferito – il ricorrente deve dimostrare la perdurante sussistenza dell’interesse al giudizio di legittimità instaurato avverso l’atto più risalente impugnando anche gli atti successivi del procedimento e in particolare quello conclusivo dello stesso. <br />
Nel caso in esame, quindi, ove non solo risulta insussistente un vincolo diretto e necessario di consequenzialità tra atti dello stesso procedimento ma addirittura non è stato impugnato alcun atto di un procedimento unicamente connesso a quello a cui appartengono le deliberazioni comunali in questa sede impugnate, le ricorrenti hanno dimostrato di non avere un concreto interesse alla prosecuzione del presente giudizio (sulla necessità di tempestiva impugnazione anche degli atti del procedimento di gara per la scelta del socio di maggioranza v. T.A.R. Lombardia – MI – sez. 1^ 29/9/2004 n. 4195).<br />
Le instanti avrebbero dovuto impugnare, quanto meno, il bando per la scelta del socio privato di maggioranza entro i termini decadenziali, decorrenti – nella fattispecie – dal giorno in cui ha avuto termine la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio Comunale, poiché è proprio attraverso tale atto che – qualora esso avesse recepito e dato concreta attuazione alle indicazioni organizzative dall’amministrazione comunale adottate in sede consiliare &#8211;  la posizione di queste ultime – nella loro qualità di farmaciste dipendenti comunali – avrebbe subito un’effettiva e concreta lesione.<br />
Quale conseguenza di quanto precisato, pertanto, il ricorso risulta improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, peraltro limitatamente a tutte quelle censure che avrebbero dovuto  necessariamente essere proposte (<i>rectius</i>: riproposte) avverso il bando e, quindi, in particolare, quella con cui le instanti si dolgono che l’atto consiliare ha consentito che le farmacie comunali possano essere gestite anche da imprese che producono o commercializzano farmaci (se ed in quanto il bando avesse ammesso tali categorie di imprese a partecipare alla gara e, quindi, a divenire socio privato di maggioranza), nonché la censura riferita alla ritenuta eccessività dell’ammontare del patrimonio netto contabile indicato dal Consiglio Comunale – in sede organizzativa e programmatoria &#8211; quale requisito di partecipazione (in quanto determinazione la cui lesività per le ricorrenti si sarebbe attualizzata solo nel caso di sua effettiva presenza tra le clausole del bando). <br />
Riguardo ai residui motivi rassegnati in ricorso, invece, il Tribunale deve rilevarne la palese infondatezza.<br />
Con il primo di essi, facente leva su una mera circolare del Ministero dell’Interno, la difesa delle ricorrenti attribuisce all’art. 116 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 2000 una portata assai più limitata e circoscritta di quella che, all’opposto, emerge da una più corretta ed attenta interpretazione della norma in questione.<br />
Tale disposizione espressamente consente ai Comuni, per la gestione di pubblici servizi e, quindi, anche per la gestione delle farmacie comunali, di costituire società per azioni a partecipazione minoritaria pubblica “…anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche”.<br />
Dalle semplice lettura della disposizione risulta evidente, pertanto, che tale possibilità di deroga non può ritenersi limitata  ad un unico vincolo, vale a dire a quello che, nel sistema previgente, imponeva all’Amministrazione pubblica di possedere il pacchetto di maggioranza della costituenda società.<br />
Infatti, anche volendo tralasciare il pur significativo e chiaro argomento letterale fondato sul fatto che la norma si esprima al plurale, usando il termine “vincoli”  e quindi intendendo riferirsi ad una pluralità di limitazioni dalle quali è ora consentito prescindere &#8211; risulta risolutiva la considerazione – fondata su un’interpretazione teleologica della norma – che il nuovo strumento giuridico, in quanto approntato dal legislatore per agevolare le amministrazioni locali al fine di una gestione dei servizi pubblici più efficiente e meno onerosa, non possa da queste ultime essere utilizzato pienamente e al meglio – se non mediante la inapplicabilità di tutte quelle altre limitazioni, presenti nella specifica normativa di ogni settore di servizi fino all’entrata in vigore della nuova norma che, oggettivamente, siano incompatibili con l’utilizzo di detto nuovo strumento.<br />
E’ evidente, al riguardo, la volontà del legislatore di dotare le Amministrazioni Comunali di un nuovo, più efficace e soprattutto meno oneroso strumento per la gestione di tali servizi e detta finalità  risulterebbe vanificata se continuassero a permanere quei vincoli &#8211; come ad esempio quello che consente la costituzione di una società  di capitali per la gestione di una farmacia comunale unicamente nel caso in cui, oltre al Comune, gli altri soci siano i farmacisti in servizio presso lo stesso esercizio – che sono assolutamente incompatibili con il nuovo strumento, che presuppone non solo la costituzione di una società di capitali con la partecipazione minoritaria dell’Amministrazione Comunale, ma anche una pubblica gara (a cui possono partecipare diverse categorie di soggetti) all’esito della quale il Comune sceglierà il socio privato di maggioranza della costituenda società per azioni.<br />
Parimenti infondata è inoltre la censura con cui le ricorrenti si dolgono della mancata attivazione delle procedure d’informazione nei confronti delle dipendenti previste dagli artt. 34 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e 47 della L. n. 428 del 1990, stante che dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione Comunale risulta che le ricorrenti siano state informate riguardo al progetto di costituzione di una s.p.a per la gestione delle farmacie comunali. <br />
Stante l’esito negativo dell’azione impugnatoria proposta principalmente dalle ricorrenti, va respinta anche la subordinata azione risarcitoria dalle medesime contestualmente presentata.  <br />
Il Collegio ritiene, tuttavia, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 266 del 2001 di cui in epigrafe:<br />
a)	in parte lo dichiara interrotto, limitatamente alla ricorrente Dott.ssa Maria Vittoria OLMO;<br />	<br />
b)	in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;<br />	<br />
c)	in parte lo respinge;<br />	<br />
d)	spese compensate.<br />	<br />
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2005.<br />
f.to Gaetano Cicciò				Presidente  <br />	<br />
f.to Umberto Giovannini			Consigliere Rel.Est.  <br />	<br />
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 19 ottobre 2005<br />
f.to Eleonora Raffaele			Il Segretario</p>
<p><i>In senso conforme anche TAR Emilia Romagna, Parma, 19 ottobre 20</i>05, n. 492.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-19-10-2005-n-493/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-19-10-2005-n-641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Nicoletti; Est. Atelli non sussiste la possibilità del dipendente pubblico, coinvolto in un procedimento penale, ex art. 67 DPR 268/87, di agire direttamente nei confronti dell&#8217;autore della denuncia al fine di ottenere il rimborso delle spese legali subite Pubblico impiego – Art. 67 DPR 268/1987 – Procedimento penale a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-19-10-2005-n-641/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.641</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicoletti;   Est.  Atelli</span></p>
<hr />
<p>non sussiste la possibilità del dipendente pubblico, coinvolto in un procedimento penale, ex art. 67 DPR 268/87, di agire direttamente nei confronti dell&#8217;autore della denuncia al fine di ottenere il rimborso delle spese legali subite</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Art. 67 DPR  268/1987 – Procedimento penale a carico di un dipendente pubblico &#8211; Assunzione da parte dell’ente degli oneri di difesa – Possibilità del dipendente di agire direttamente nei confronti dell’autore della denuncia – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con riferimento all’art. 67 D.P.R. n. 268 del 1987 che prevede l’assunzione, da parte dell’Ente, degli oneri di difesa dei suoi dipendenti coinvolti in procedimenti civili o penali, non è ammessa, da parte del dipendente, la surroga della P.A., tenuta a corrisponderne le spese legali, al fine di rivalersi direttamente sull’autore della denuncia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non sussiste la possibilità del dipendente pubblico, coinvolto in un procedimento penale, ex art. 67 DPR 268/87, di agire direttamente nei confronti dell’autore della denuncia al fine di ottenere il rimborso delle spese legali subite</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE DEI CONTI<br />
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA</b></p>
<p>composta dai magistrati: Giuseppe 	NICOLETTI			Presidente; <br />	<br />
Luisa		MOTOLESE			Componente; Massimiliano ATELLI				Componente relatore																																																																																				</p>
<p>Letti gli atti introduttivi e gli altri documenti di causa.<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 6.7.2005, il relatore dr. Massimiliano Atelli, l’avv. XX per i convenuti e il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dr. Gaetano Berretta,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio iscritto al n. 22553 del registro di segreteria su istanza della Procura regionale, contro XX, XX, e XX, rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’avv. XX.</p>
<p align=center><b>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</b></p>
<p>Con atto di citazione depositato in data 24.12.2004, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia conveniva in giudizio i Signori XX, XX E XX, perché fossero condannati in parti eguali al pagamento, in favore del Comune di XX, della complessiva somma di euro 11.101,10, oltre rivalutazione monetaria e spese di giudizio, unitamente alla somma, all’epoca del deposito non ancora quantificabile nella sua interezza rispetto all’iniziale impegno di spesa pari a 2.000.000 delle vecchie lire, da corrispondere all’avv. XX per le ragioni di seguito esposte.<br />
Questi, in sintesi, i fatti:<br />
&#8211; l’indagine prende le mosse da un esposto indirizzato alla Procura regionale dal signor XX, consigliere del Comune sopra indicato, il quale, unitamente ad altri tre cittadini del medesimo Comune, in data 15.9.1995 presentava all’Autorità giudiziaria ordi<br />
&#8211; una di tali ipotesi di reato risultava a carico del convenuto XX, nella sua qualità di ex sindaco del Comune e, allo stesso tempo, amministratore unico della “Società di intervento per XX”, relativamente ad una convenzione di lottizzazione stipulata fra<br />
&#8211; detta “Società di intervento per XX”, secondo quanto risultante in atti aveva forma di società semplice e risultava costituita da privati proprietari di lotti di terreno, in attuazione della l.r. n. 33 del 1981, all’unico scopo di realizzare il progetto<br />
&#8211; a seguito degli esposti inviati all’Autorità giudiziaria, questa faceva luogo al rinvio a giudizio del XX, ma il procedimento penale si concludeva con sentenza di piena assoluzione, per insussistenza del fatto (sent. Tribunale di Cremona n. 95 del 1998)<br />
&#8211; dopo aver rifuso al XX le spese legali da questi sostenute nel processo penale, con nota n. 874 del 10.4.1999 il Comune chiedeva ai quattro denuncianti il rimborso di tali somme, quale ristoro del danno subito dal Comune nella medesima vicenda penale, e<br />
&#8211; con la medesima delibera, veniva impegnata la somma di 2.000.000 delle vecchie lire, a titolo di compenso da corrispondere all’avv. XX,<br />
&#8211; l’instaurato procedimento civile si concludeva con sentenza del Tribunale di Cremona n. 66 del 4.3.2002, che – affermando oltre tutto la tardività della contestazione giudiziale della colpa grave ai convenuti, in alternativa al dolo &#8211; rigettava la doman<br />
&#8211; in data 9.9.2002, il Comune provvedeva a liquidare, dietro presentazione di regolari fatture da parte dei legali dei convenuti/vincitori della causa civile di cui si è appena detto, la complessiva somma di euro 11.101,10, per il recupero della quale laSecondo la Procura regionale, la decisione assunta con la delibera di Giunta in questione avrebbe cagionato all’ente locale un danno patrimoniale del quale i convenuti debbono rispondere nella presente sede, perché il loro comportamento sarebbe esorbitante rispetto a quel limite esterno della sfera di discrezionalità amministrativa riconosciuta ad ogni organizzazione pubblica che segna il confine fra atti sindacabili e atti insindacabili dinanzi a questo Giudice. <br />
In particolare, l’organo requirente contestava agli odierni convenuti di aver deliberato la proposizione di una vera e propria lite temeraria, adottando così una decisione che, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali correnti in ordine alle determinazioni viziate da palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità, o evidenti contraddizioni logiche, non può venir sottratta al sindacato giurisdizionale.<br />
Concludeva la Procura che, per giurisprudenza consolidata, la denuncia di un reato perseguibile d’ufficio – quale quello ipotizzato a carico del XX negli esposti dai quali prese le mosse il giudizio penale conclusosi con l’assoluzione – non è fonte di responsabilità civile per il denunziante, anche in caso di proscioglimento o assoluzione, salvo che la denuncia risulti calunniosa. Sennonché, per la Procura attrice (che si rifà sul punto all’identica conclusione raggiunta dal giudice civile in sede di rigetto della domanda di danni proposta avverso gli autori degli esposti) nella vicenda in esame di calunnia non potrebbe parlarsi, tenuto conto del fatto che all’invio degli esposti seguì il rinvio a giudizio e, fra l’altro, neppure lo stesso XX propose alcuna denuncia per calunnia nei confronti degli autori degli esposti o sollecitò in questa direzione il p.m. penale. <br />
Le denunzie contenute negli esposti avevano dunque, secondo la Procura, una parvenza di fondatezza, sicché l’esito sfavorevole della lite civile che avrebbe recato danno al Comune era facilmente prevedibile da parte degli odierni convenuti, nel momento in cui adottarono la delibera di Giunta n. 25 del 28.4.1999. Né essi, fa notare ancora l’organo requirente, si premurarono di procacciarsi un parere in proposito o, sull’esempio di quanto invece ebbero a fare nella medesima delibera a proposito del fondamento del diritto al rimborso del Sindaco delle spese legali sostenute nel processo penale, avvertirono il bisogno di un approfondimento in ordine agli orientamenti giurisprudenziali formatisi al riguardo.<br />
Con memoria pervenuta in data 15.6.2005 si costituivano gli odierni convenuti, instando per la loro assoluzione, non ritenendo ravvisabile nel proprio operato né dolo né colpa grave e deducendo che gli esposti dai quali prese le mosse il giudizio penale nei loro confronti sottendevano un intento calunnioso – inferibile, secondo la prospettazione difensiva, alla luce dei titoli culturali e della esperienza amministrativa posseduta dai denunzianti – dettato essenzialmente da ragioni di contrapposizione politica. Contestavano, inoltre, l’affermazione del Tribunale di Cremona secondo la quale il Comune non aveva titolo a richiedere la restituzione della somma erogata al Sindaco a titolo di rimborso delle spese legali da questi sostenute nel processo penale, sostenendo dovesse in un simile caso operare l’istituto della surroga di cui all’art. 1203 c.c. Aggiungevano, infine, in merito ai fatti oggetto di denunzia al giudice penale, che il XX non amministratore bensì solo rappresentante della “Società di intervento per XX”, come tale investito della cura degli atti esecutivi conseguenti alle deliberazioni dei soci e quindi di una funzione sostanzialmente di controllo relativamente all’utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione.<br />
All’udienza del 6.7.2005, il rappresentante della Procura attrice e l’avv. XX insistevano nelle rispettive prospettazioni.<br />
Al termine dell’udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Non essendovi questioni preliminari da affrontare, nel merito si espone quanto segue.</p>
<p>1. Per quanto attiene alle spese di assistenza processuale sostenute dai dipendenti degli enti locali a causa di procedimenti penali, va premesso che la materia è ora regolata dall’art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 (e in precedenza, in termini pressochè analoghi, dagli artt.16 del D.P.R 1.6.1979, n. 191,  22 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347 e 67 del D.P.R. 13.5.1987, n. 268) il quale prevede che “ il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi , ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio,  assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento , facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento….In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa….”<br />
La previsione del C.C.N.L. del 14.9.2000, come del resto quella dei decreti precedenti, è stata peraltro ritenuta dalla giurisprudenza applicabile anche agli amministratori, “in considerazione del loro status di pubblici funzionari” (cfr., ex multis, Corte dei conti: SS.RR.18.6.1986, n.501 e Sez.II, 15.7.1985, n.141; T.A,R. Abruzzo- Sez. Pescara, 3.6.2000, n. 438; Cons. Stato, Sez. V, 17. 7. 2001, n. 3946 e, più di recente, Cons. Stato, sez. VI, 2.8.2004 n. 5367).<br />
Nella specie, si fa questione in particolare dell’applicazione dell’art. 67 D.P.R. n. 268 del 1987 (v. anche Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2630 del 24.5.2005, che parla al riguardo di “regola da ritenere generalissima, già desumibile dal divieto di arricchimento senza causa sancito con norma di chiusura dall’art. 2041 cod. civ.”).<br />
Come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte dei conti, in relazione alla normativa innanzi richiamata, le spese di difesa sostenute dai funzionari degli enti locali nel corso di procedimenti penali in cui essi siano stati coinvolti vanno rimborsate dall’ente quando i fatti contestati non  integrino una condotta contraria agli interessi del Comune e quando gli stessi siano direttamente connessi alle funzioni o alla carica rivestita.<br />
Tutto ciò premesso, in sede di analisi della fattispecie in esame, si osserva anzitutto che i fatti, per come ricostruiti nell’atto di citazione e nei documenti versati nel fascicolo processuale, sono sufficientemente provati sul piano fenomenico, anche agli effetti della relazione di derivazione causale fra la condotta degli odierni convenuti e il danno erariale come identificato in citazione, e pacifica è l’esistenza del rapporto di servizio tra i convenuti medesimi e l’amministrazione comunale.<br />
In ordine alla sussistenza della colpa grave richiesta, nel minimo, per l’affermazione di responsabilità dinanzi al giudice contabile, nella specie il Collegio ritiene di doversi esprimere affermativamente.<br />
In effetti, le denunzie contenute negli esposti di cui si è detto avevano una parvenza di fondatezza, sicché l’esito sfavorevole della lite civile che avrebbe recato danno al Comune era agevolmente prevedibile da parte degli odierni convenuti, nel momento in cui adottarono la delibera di Giunta n. 25 del 28.4.1999. <br />
Né essi, d’altra parte, si premurarono di procacciarsi un parere in proposito o, sull’esempio di quanto invece ebbero a fare nella medesima delibera a proposito del fondamento del diritto al rimborso del Sindaco delle spese legali sostenute nel processo penale, avvertirono il bisogno di un approfondimento in ordine agli orientamenti giurisprudenziali formatisi al riguardo. Da questo punto di vista in particolare, ritiene il Collegio che effettivamente la condotta degli odierni convenuti rasenti la proposizione di una lite temeraria, esulando quindi da esso ogni profilo riconducibile al diverso piano della discrezionalità tecnica, che nella specie non entra affatto in gioco.<br />
A rendere astrattamente plausibile l’intento di denunzia sotteso agli esposti che offrirono spunto all’indagine penale sta anche il fatto, reso oggetto di apposita deduzione difensiva, che il XX, diversamente da quanto rappresentato negli scritti difensivi, non rivestiva semplicemente la qualità di rappresentante della “Società di intervento per XX”, ma dallo Statuto sociale risulta aver acquisito, sin dalla nascita della società, il ruolo di amministratore delegato.<br />
Come ciò si potesse tradurre – secondo la prospettazione difensiva &#8211; nell’assunzione di una veste non limitata a quella di esecutore delle deliberazioni dei soci, bensì anche di tutore in ordine al corretto utilizzo dei fondi stanziati dalla Regione, nel presente giudizio è rimasto per la verità indimostrato. E questo è tanto più vero se si considera, in particolare, che per quanto ne fosse prevista la costituzione con legge regionale, sì da farne una tipica società c.d. di scopo, riconducibile come tale alla nota categoria delle c.d. società legali, la “Società di intervento per XX”, in concreto, si contraddistingueva sin dall’inizio per una compagine societaria formata esclusivamente da privati proprietari di lotti di terreno rientranti nell’area del territorio comunale sulla quale dovevano realizzarsi le opere di urbanizzazione primaria di cui si è già detto.<br />
Il che, quand’anche non creasse di per sé una situazione di potenziale conflitto di interessi in rapporto al duplice ruolo del XX, certamente – per quanto in questa sede specificamente rileva – sarebbe circostanza idonea a confermare che gli esposti indirizzati alla Procura della Repubblica dovevano reputarsi provvisti quanto meno di una parvenza di fondatezza, sicché deve per conseguenza ritenersi, come già detto, che l’esito sfavorevole della lite civile che avrebbe recato danno al Comune fosse facilmente prevedibile da parte degli odierni convenuti, nel momento in cui adottarono la delibera di Giunta n. 25 del 28.4.1999.<br />
2. Il Collegio ritiene opportuno precisare che condivide la tesi fatta propria dal giudice civile, il quale, nel rigettare la domanda attorea proposta in quella sede, ha condannato il Comune ricorrente a rifondere gli autori degli esposti che offrirono spunto per il rinvio a giudizio la complessiva somma di circa 16.690.000 delle vecchie lire, aggiungendo che il Comune non aveva titolo a richiedere la restituzione della somma erogata al Sindaco a titolo di rimborso delle spese legali da questi sostenute nel processo penale, perché persino se vi fosse stata calunnia il Comune non poteva venir considerato parte lesa, né, conseguentemente, titolare del diritto al ristoro del danno inferto all’onore, quale bene giuridico protetto nell’ambito del reato plurioffensivo di calunnia, e non essendovi d’altro canto norma alcuna che, diversamente da altre ipotesi, legittimi il Comune a surrogarsi in un altrui diritto di credito.<br />
Anche a parere di questo Collegio, le disposizioni contenute nell’art. 67 D.P.R. n. 268 del 1987 valevano e valgono a fondare – sempreché ricorrano tutte le condizioni da esse previste (v. anche, da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2041 del 29.4.2005) &#8211; un diritto di credito dell’amministratore o del dipendente nei confronti di una data amministrazione ai fini del rimborso delle spese sostenute nell’esercizio del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., ma non sono idonee a trasformare questo credito in una pretesa a contenuto patrimoniale nel cui esercizio sia consentita la surroga del debitore che abbia pagato (cioè l’amministrazione) al fine di rivalersi sull’autore della condotta di denunzia occasionante l’esborso per spese legali da cui il credito a titolo di rimborso (mediatamente) deriva.<br />
Ciò perché, diversamente da altri casi (si v. l’art. 1916 c.c. richiamato dal giudice civile cremonese), la normativa speciale che consente all’amministratore o al dipendente di ottenere, da una data amministrazione, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, non prevede anche che detta amministrazione possa agire in rivalsa verso l’autore della condotta sopra descritta.<br />
Il che tuttavia non significa, secondo il Collegio, che gli oneri del rimborso di cui si discorre debbano ineluttabilmente gravare sull’amministrazione tenuta ex lege a soddisfare il credito vantato dai propri amministratori o dipendenti, e quindi, in ultima istanza, sui contribuenti.<br />
Nei casi, diversi da quello venuto oggi all’esame di questa Sezione, in cui, nella condotta di denunzia occasionante l’esborso per spese legali fonte (mediatamente) del credito a titolo di rimborso, fossero ravvisabili – anche dal punto di vista del possesso delle necessarie qualifiche soggettive (si pensi, ad es., al componente di un organo elettivo) &#8211; gli estremi dell’illecito perseguibile dalla Procura presso questa Corte, nulla impedirebbe, infatti, l’esercizio dell’azione pubblica di responsabilità. <br />
Ciò perché, se la condotta di denunzia occasionante l’esborso per spese legali fonte (mediatamente) del credito a titolo di rimborso non si atteggia in concreto ad illecito amministrativo, la vicenda è riconducibile alla fisiologia di un sistema nel quale non vanno disincentivati, con il timore di essere perseguiti dall’organo requirente contabile, il mantenimento una soglia alta di attenzione da parte di tutti i contribuenti e un diffuso senso del dovere civico di denunzia delle situazioni suscettibili di porre a rischio le risorse finanziarie pubbliche, specie nella fase attuale di scarsa disponibilità di queste ultime. Tutt’altro discorso va ovviamente fatto se, invece, quella condotta, lungi dall’esser riconducibile alla fisiologia di un siffatto sistema, risulti, in concreto, omologabile al paradigma dell’illecito amministrativo, in quanto tenuta con dolo o almeno con colpa grave (il che, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso, è però tendenzialmente da escludere laddove, come nel caso di specie, all’esposto segua il rinvio a giudizio o, in sede contabile, l’emissione dell’atto di citazione: cfr. da ultimo Corte dei conti, sez. reg. controllo per la Campania, del. n. 2 del 2005).<br />
Se tenuta con dolo o almeno con colpa grave, infatti, tale condotta va doverosamente perseguita dalla Procura contabile perché i contribuenti vanno tenuti indenni dal peso che altrimenti deriverebbe loro dal accollo tout court all’amministrazione dell’onere da rimborso di cui si discorre, originato da un fatto illecito. Il che equivale a dire, per concludere sul punto, che se l’amministrazione pubblica non ha titolo per subentrare nel credito rimborsabile di che trattasi &#8211; per l’assenza di una norma che sul piano civilistico autorizzi la surroga &#8211; e, quindi, non ha azione dinanzi al giudice civile per ottenere dall’autore di questa condotta il ristoro delle somme rimborsate, l’esperibilità dell’azione pubblica di responsabilità rimane invece ferma. <br />
In altri termini, quello in esame è un caso nel quale vi è un danno erariale ontologicamente intraducibile in un danno in senso civilistico, o, se si vuole, nel quale, a fronte di un danno erariale, non è neppure astrattamente configurabile un corrispondente diritto di azione della P.A.<br />
Occorre infatti tenere ben distinto, rispetto al diritto al rimborso per cui qui è causa, il diritto di credito che sorge – ai fini del risarcimento del relativo danno – in capo alla vittima del reato di calunnia che sia stato eventualmente commesso mediante l’esposto. Quest’ultimo diritto deriva infatti dall’affermazione della responsabilità civile del calunniatore, e tende alla riparazione del pregiudizio inferto ad un attributo della personalità della vittima, mentre il diritto al rimborso delle spese legali mira al diverso risultato di impedire un depauperamento del dipendente o dell’amministratore prosciolto o assolto, ed è quindi previsto a garanzia dell’integrità della sfera patrimoniale di questo soggetto (cfr. anche Cass., SS.UU., sent. n. 10680 del 14.12.1994).<br />
L’uno è dunque un diritto al risarcimento; l’altro, un diritto al rimborso (fondato non già sull’art. 2043 c.c., bensì sul divieto di arricchimento senza causa sancito con norma di chiusura dall’art. 2041 cod. civ.: si v. la già menzionata decisione Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 2630 del 24.5.2005). E la diversa natura giuridica si riflette invariabilmente anche sulle tecniche di computo della rispettiva misura, atteggiandosi il primo a debito di valore, come tutte le obbligazioni pecuniarie di origine risarcitoria, e il secondo, invece, a debito di valuta.<br />
Nel caso in esame, va aggiunto, l’intraducibilità in un danno in senso civilistico del danno erariale provocato dal rimborso douto a chi sia stato accusato con dolo o colpa grave suona conferma, una volta di più, ove mai ce ne fosse stato bisogno, dell’assunto secondo il quale tale ultima azione ha carattere di esclusività, e non già di alternatività, rispetto a quella civile (che si ritenesse esperibile dall’amministrazione danneggiata).<br />
Il Collegio ritiene infatti di dover qui ribadire che, come di recente ribadito da Corte dei conti, Sezione III centrale, n. 490/A del 21.7.2005, il nuovo assetto della Corte dei conti, quale emerso dalla legislazione di riforma del 1994 – 1996, ha comportato la configurazione della stessa come giudice naturale della responsabilità amministrativa, sia per gli amministratori che per i dipendenti di tutta la Pubblica Amministrazione: ciò comporta l’esclusività della relativa giurisdizione nel senso che la Corte dei conti è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione, con conseguente esclusione di una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa (Cass. civ. SS. UU. 22 dicembre 1999 n. 933). A tale progressivo ampliamento della giurisdizione contabile in materia di responsabilità, l’ambito della quale investe ora anche la responsabilità extracontrattuale nei confronti di amministratori e dipendenti di pubbliche amministrazioni, anche se diverse da quelle di appartenenza (Cass. civ. SS.UU. ord. n. 10973 del 25 maggio 2005), consegue che il discrimen tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile risiede unicamente nella qualità del soggetto passivo e, quindi, nella natura delle risorse finanziarie di cui esso si avvale. Il ricordato carattere di generalità che investe la giurisdizione di questa Corte, è, quindi, idoneo a dirimere in radice la possibilità del conflitto con la giurisdizione civile, atteso che l’Amministrazione – considerata, appunto, l’esclusività in materia della giurisdizione della Corte dei conti e, conseguentemente, dell’azione intestata al Procuratore contabile – non ha ormai azione verso i propri dipendenti ed amministratori per i danni ad essa arrecati in violazione dei loro doveri di servizio: il solo giudizio configurabile al riguardo è quello di responsabilità amministrativa, e non c’è possibilità di bis in idem se ci si attiene a questo criterio (v. Sez. II^ centrale d’appello, sent. 1.7.2004, n. 215)</p>
<p>3. Tutto ciò premesso, una notazione va doverosamente dedicata, peraltro, anche alla circostanza – che, ove fosse stata provata, ben altra considerazione avrebbe potuto in ipotesi meritare in questa sede, attesa anche la diretta rilevanza costituzionale degli interessi in gioco – secondo la quale, come risulta dall’esposto inviato dal sig. Bosio alla Procura regionale presso questa Sezione, a seguito della proposizione della lite civile decisa con la citata delibera giuntale n. 29 del 28.4.1999, e proprio in forza della sua pendenza, con successiva delibera n. 31 del 1999, egli sarebbe stato estromesso dal consiglio comunale, in presunta applicazione dell’art. 3, comma 4, della l. n. 154 del 1981, venendo in tal modo privato dell’investitura nella carica elettiva democraticamente ottenuta in virtù del consenso popolare. <br />
Tale essendo la delicatezza degli interessi coinvolti dalla tutela della finanza pubblica in ambito locale, come già in altra occasione questa Sezione ha avuto modo di osservare (sent. n. 1166 del 2004) occorre infatti evitare il rischio che le norme caducative del diritto di elettorato passivo in forza dell’esistenza di una lite con l’ente locale (si pensi non soltanto al già citato art. 3 della l. n. 154 del 1981, bensì anche all’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000) possano venir usate in modo distorto come strumento improprio di lotta politica finalizzato all’eliminazione dalla scena di taluni potenziali candidati od oppositori, oppure a favorire con comportamenti omissivi candidati in realtà non eleggibili, oppure ancora, infine, per esercitare su questi ultimi indebite pressioni durante l’esercizio del mandato, et similia.<br />
Non soltanto, dunque, non è consentito creare ad arte (ad iniziativa dell’amministrazione, che agisca quindi in veste di attore) una (qualsiasi) lite – priva di fondamento giuridico &#8211; fra l’ente locale e uno o più componenti l’organo elettivo, al fine di farne derivare l’applicazione delle norme richiamate e, conseguentemente, la decadenza dal mandato di questi ultimi, ma a fortiori sarebbe inammissibile fare applicazione delle medesime disposizioni, agli identici effetti, ove l’amministratore passibile di decadenza agisca o si difenda in giudizio, nei confronti dell’ente, per fatti compiuti nello svolgimento del mandato ricevuto dagli elettori (in tal senso, da ultimo, Cass., sez. I, 16.8.2005 n. 16956).<br />
In ogni caso, in disparte la considerazione del vulnus arrecabile mediante siffatti comportamenti ad interessi di diretta rilevanza costituzionale, non è affatto inverosimile ipotizzare che essi possano fondare anche pretese di ordine patrimoniale – a titolo individuale &#8211; verso l’ente (si pensi, ad esempio, alla rivendicazione del diritto della persona ingiustamente estromessa dall’ufficio elettivo alla percezione, sino alla scadenza naturale del mandato, dell’indennità di carica spettantegli, e, quindi, alla rivendicazione del risarcimento del relativo danno), che, in caso di soccombenza dell’amministrazione dinanzi al giudice civile, certamente non debbono gravare in via ultimativa sui contribuenti. <br />
In forza della duplicazione degli oneri che in simili ipotesi verrebbe a determinarsi (per un verso, corresponsione dell’indennità di carica, limitatamente alla residua durata del mandato, alla persona subentrata in seno all’organo elettivo al componente estromesso; per altro verso, corresponsione del risarcimento eventualmente accordato a quest’ultimo dal giudice civile), ne consegue il radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei componenti gli organi elettivi che esprimessero voto favorevole all’espromissione di altro componente per le ragioni di cui si discorre.<br />
Nei casi descritti, muovendo dagli eventuali riflessi negativi di ordine patrimoniale delle condotte qui esaminate, il giudice contabile finisce dunque con il farsi tutore – ancorché mediatamente – della stessa corretta dialettica fra opposte forze politiche.</p>
<p>4. Va a quanto sopra esposto aggiunto (v. la già citata sentenza n. 1166 del 2004) che, in attuazione dell’art. 76 del TUEL, il Ministero dell’Interno ha istituito l’anagrafe degli amministratori locali e regionali, che – come può ricavarsi consultando il relativo sito all’indirizzo URL http://cedweb.mininterno.it:8898/public_html/AmmIndex4.htm &#8211; consta non soltanto dei dati attuali, riferiti cioè agli amministratori in carica, ma anche dei dati storici, riferiti cioè ad amministratori ormai cessati dall’ufficio. Esiste, in altri termini, un puntuale sistema di pubblicità legale nell’ambito del quale debbono trovare evidenza anche simili decisioni del giudice contabile, il quale è tenuto a inviarle agli uffici responsabili della gestione di siffatta banca di dati, ordinandone la  pubblicazione, con gli effetti che ne derivano, a seconda dei casi, sulla possibilità di prosecuzione nello svolgimento del mandato, oppure in termini di preclusione all’assunzione di nuovi mandati, sino all’estinzione del debito de quo.<br />
Da questo punto di vista, l’art. 63, comma 1, n. 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 introduce evidentemente un elemento di garanzia nel far dipendere l’incompatibilità/ineleggibilità – nei presupposti – da una sentenza passata in giudicato, assumendo quindi importanza non già il debito erariale comunque determinato, bensì solamente quello definito dal giudice contabile, anche nel quantum, mediante sentenza passata in giudicato, previa dichiarazione di responsabilità verso l&#8217;ente. Ed è quindi solamente l’estinzione integrale di un simile debito verso l’erario che può produrre un effetto di ripristino delle libertà politiche e dei diritti di cittadinanza individuali medio tempore compressi nella forma dell’incompatibilità/ineleggibilità.</p>
<p>5. In ordine, infine, alla quantificazione del danno, tenuto conto della non avvenuta erogazione &#8211; secondo quanto dichiarato all’udienza dalla Procura attrice &#8211; del compenso in vista del pagamento del quale venne inizialmente impegnata la somma di 2.000.000 delle vecchie lire, e anche in ragione del mancato appello della decisione sfavorevole del giudice civile di primo grado, il Collegio, nell’esercizio del potere riduttivo intestato a questa Corte, ritiene equo commisurare a complessivi euro 5.600,00 il danno erariale da porre a carico degli odierni convenuti, da rivalutarsi dalla data di verificazione dell’evento dannoso, e agli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o istanza reiette, condanna i convenuti indicati in epigrafe al pagamento, in solido e in parti eguali fra di loro, di euro 5.600,00 a favore del Comune di XX, da rivalutarsi dalla data di verificazione dell’evento dannoso, e agli interessi legali, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro <br />
Manda alla Segreteria anche ai fini della trasmissione al Ministero dell’Interno affinché questo provveda, una volta perfezionatosi il passaggio in giudicato, all’inserimento degli estremi della presente decisione, ai sensi e per agli effetti di cui all’art. 63, comma 1, n. 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, nella banca dati istituita a norma dell’art. 76 del decreto legislativo da ultimo citato.<br />
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6.7.2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-dei-conti-sezione-giurisdizionale-per-la-regione-lombardia-sentenza-19-10-2005-n-641/">Corte dei Conti &#8211; Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decisione &#8211; 19/10/2005 n.691</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decisione-19-10-2005-n-691/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Virgilio, est. De FranciscoDi Trapani Zangara ed altri (Avv. G. Chimera) c. Ente Autonomo Teatro Massimo (Avv. F. Mistretta) sulla applicabilità nel processo amministrativo dell&#8217;art. 334 c.p.c.; sulle limitazioni all&#8217;ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive; sulla imputabilità al T.F.R. del rendimento di polizza derivante da interessi sui versamenti o sui</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-decisione-19-10-2005-n-691/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Decisione &#8211; 19/10/2005 n.691</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, est. De Francisco<br />Di Trapani Zangara ed altri (Avv. G. Chimera) c. Ente Autonomo Teatro Massimo (Avv. F. Mistretta)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità nel processo amministrativo dell&#8217;art. 334 c.p.c.; sulle limitazioni all&#8217;ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive; sulla imputabilità al T.F.R. del rendimento di polizza derivante da interessi sui versamenti o sui premi corrisposti dal datore di lavoro, eccedente rispetto all&#8217;ammontare di legge dell&#8217;indennità di anzianità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Impugnazione incidentale tardiva – Art. 334 c.p.c. – Applicabilità<br />
2. Processo amministrativo – Impugnazione incidentale tardiva – Art. 334 c.p.c. – Limitazioni oggettive – Insussistenza<br />
3. Lavoro – Trattamento di fine rapporto – Quantificazione – Provvi-denza sostitutiva &#8211; Imputabilità del rendimento di polizza – Presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di impugnazioni incidentali tardive, l’art. 334 c.p.c., trova appli-cazione anche al processo amministrativo. L’art. 37 del R.D. 1054/1924, infatti, non delinea una diversa e più restrittiva configurazione dell’istituto della impugnazione incidentale tardiva rispetto a quella contenuta nell’art. 334 c.p.c.</p>
<p>2. Conformemente all’interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, Sez. Un. n. 4640/1989, non sussiste alcuna limitazione oggettiva all’ammissibilità dell’appello incidentale, anche se tardivo, mantenendosi ferma, d’altra parte, la limitazione soggettiva alle sole parti appellanti in via principale.<br />
3. In tema di quantificazione del trattamento di fine rapporto, qualora il da-tore di lavoro abbia optato per una forma di provvidenza sostitutiva nelle forme del contratto di assicurazione o di capitalizzazione, non è dovuta ai dipendenti la parte del rendimento di polizza, consistente negli interessi sui versamenti o sui premi corrisposti, eccedente rispetto all’ammontare di leg-ge dell’indennità di anzianità, potendo tale supplementare erogazione trova-re titolo soltanto in una eventuale pattuizione aggiuntiva o in specifiche clausole della polizza assicurativa, intese ad assicurare ai dipendenti stessi condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla applicabilità nel processo amministrativo dell&#8217;art. 334 c.p.c.; sulle limitazioni all&#8217;ammissibilità delle impugnazioni incidentali tardive; sulla imputabilità al T.F.R. del rendimento di polizza derivante da interessi sui versamenti o sui premi corrisposti dal datore di lavoro, eccedente rispetto all&#8217;ammontare di legge dell&#8217;indennità di anzianità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.	691/05  Reg. Dec.<br />	<br />
N.    1061   Reg.Ric.<br />
ANNO 2001</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
 in sede giurisdizionale</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1061/01, proposto da<br />
<b>DI TRAPANI ZANGARA VINCENZA, MAIDANI LILIANA, CORRAO ANTONINO, LA MANTIA ANTONINO e FURITANO GIULIO</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Chimera, con domicilio eletto in Palermo via F. Lo Jacono, 91 presso lo studio dello stesso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>ENTE AUTONOMO TEATRO MASSIMO ora FONDAZIONE TEATRO MASSIMO</b>, (appellante incidentale) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Mistretta, con domicilio eletto in Palermo, via Libertà, 171, presso lo studio dello stesso;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>TAGLIARINI ALCESTE</b> e <b>PARLATO ANTONINO</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Chimera, con domicilio eletto in Palermo via F. Lo Jacono, 91 presso lo studio dello stesso;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo (sez. int. I), n. 701 del 16 maggio 2001.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto il controricorso ed appello incidentale dell’avv. F. Mistretta per la Fondazione teatro Massimo;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Chimera per Tagliarini Alceste e Parlato Antonino;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 29 aprile 2005, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi, altresì, l’avv. G. Chimera per gli appellanti e per Tagliarini Alceste e Parlato Antonino e l’avv. F. Mistretta per la Fondazione teatro Massimo;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epi-grafe che ha accolto in parte il ricorso degli odierni appellanti (e degli altri due soggetti, non appellanti, in questa sede intimati con l’appello incidentale), riconoscendo loro il diritto a percepire – limitatamente al solo periodo di vigenza della polizza n. 21959 del 28.3.1977, stipulata dal Teatro Massimo con l’I.N.A. ai sensi del R.D. 8.1.1942, n. 5, convertito in legge 2.10.1942, n. 1251 (polizza che, ai sensi dell’art. 4 di detto decreto, tiene luogo della partecipazione al Fondo per le indennità di anzianità istituito dallo stesso decreto) – il c.d. “rendimento di polizza”, ossia una somma pari alla differenza tra quanto liquidato dall’assicuratore al datore di lavoro in base al contratto di assicurazio-ne e quanto versato dal datore di lavoro al dipendente a titolo di T.F.R..<br />
Al contempo la sentenza ha respinto identica pretesa relativa-mente al periodo di vigenza della successiva polizza 54348 del 10.10.1986.<br />
Avverso quest’ultima statuizione reiettiva hanno interposto appello alcuni dei ricorrenti; mentre la Fondazione Teatro Massimo ha qui incidentalmente appellato il capo di sentenza di parziale accogli-mento del ricorso originario, intimando anche i due soggetti non appellanti.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. – L’appello principale è volto ad ottenere il c.d. “rendimento di polizza” (di cui si è detto nella narrativa in fatto che precede) anche per il periodo di vigenza della successiva polizza 54348 del 10.10.1986, nonché la condanna dell’Ente al pagamento della diffe-renza tra quanto spettante ai ricorrenti e le eventuali minori somme percepite dagli stessi a titolo di T.F.R. a causa dell’irregolare esecuzione dei contratti assicurativi da parte dell’Ente medesimo.<br />
Sostengono gli appellanti, da un lato, che “la stipula della detta convenzione [quella del 1977] e, ancor più, il mantenimento della stessa anche dopo che era venuta meno la sua obbligatorietà, a seguito dell’abrogazione della legge n. 1251/42 [ex lege 29.5.1982, n. 297], ha assicurato ai dipendenti-assicurati un trattamento di miglior favore rispetto alla disciplina legale delle indennità di fine rapporto di lavo-ro”; e che, d’altronde, la postilla aggiunta al contratto del 1986 per escludere tale miglior trattamento – della quale si dirà oltre – sarebbe nulla ed inefficace perché peggiorativa di una più favorevole condi-zione già acquisita dai lavoratori.<br />
Circa la seconda domanda, di cui si dolgono dell’omessa pronuncia da parte del T.A.R. e che in questa sede ripropongono, gli appellanti ritengono di aver titolo ad una statuizione che li cauteli dai rischi connessi con le vicende del contratto di assicurazione, per il ca-so di difetto funzionale (totale o parziale) del relativo sinallagma (per es., in caso di irregolare pagamento dei relativi premi da parte dell’Ente).</p>
<p>2. – Il Teatro Massimo ha proposto appello incidentale, sostenendo che erroneamente il giudice di prime cure ha attribuito ai ricorrenti il c.d. rendimento di polizza, così riconoscendo loro un trattamento di miglior favore rispetto a quello legale, dappoiché il contratto stipulato con l’I.N.A. non ha avuto altra funzione, nel periodo di vigenza della legge del 1942, che assicurare ai dipendenti il trattamento delle indennità di anzianità nella misura fissata dalla legge o dai con-tratti collettivi applicabili, esonerando l’Ente medesimo dall’obbligo di versamento all’apposito fondo istituito dagli articoli 1 e 3 del R.D. cit.; per il periodo successivo, viceversa, il contratto di assicurazione ha svolto un’ordinaria funzione di copertura di rischio, rispetto al quale nessun ruolo attivo è stato più riconosciuto ai dipendenti, non più qualificabili come terzi assicurati, bensì estranei a detto contratto.</p>
<p>3. – Il gravame principale è infondato e va pertanto disatteso; viceversa, è fondato e va accolto – nei limiti soggettivi entro cui è ammissibile, e cioè nei soli confronti degli appellanti principali – l’appello incidentale.</p>
<p>4. – Giova prendere le mosse, per quanto attiene alla questione sostanziale riproposta con l’appello in esame, dal rilievo che il R.D.L. 8-1-1942, n. 5, ha istituito il «Fondo per l&#8217;indennità agli impiegati», facendo obbligo ai datori di lavoro, compresi gli enti pubblici, di versare a detto fondo gli accantonamenti necessari per corrispondere agli impiegati o, in caso di loro morte, agli aventi diritto l&#8217;indennità prevista, per la risoluzione del rapporto d&#8217;impiego, dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.<br />
Ai sensi dell’art. 4 di detto Decreto, “sono esclusi dall&#8217;obbligo dei versamenti al fondo i datori di lavoro che … stipulino contratti di assicurazione o di capitalizzazione a condizione che i contratti” abbiano contenuto conforme a quanto stabilito nello stesso art. 4.<br />
In ordine all’interpretazione di dette norme nonché al rapporto in cui, rispetto ad esse, si collocano i contratti di assicurazione stipula-ti dai datori di lavoro, la  giurisprudenza civile ha chiarito che “sia l&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo dei versamenti al fondo per l&#8217;indennità agli impiegati (artt. 1 e 3) sia la speciale provvidenza sostitutiva che pre-vede l&#8217;esclusione di detto obbligo per quei datori di lavoro che optino per la stipulazione di una speciale polizza assicurativa hanno la fun-zione di assicurare agli impiegati la corresponsione dell&#8217;indennità di anzianità nella misura di legge. Pertanto, anche nel caso in cui il dato-re di lavoro abbia optato per detta forma di provvidenza sostitutiva, ciò non comporta automatica attribuzione in favore dei dipendenti del-la parte del rendimento di polizza, consistente negli interessi sui ver-samenti o sui premi corrisposti, eccedente rispetto all&#8217;ammontare di legge dell&#8217;indennità di anzianità, potendo tale supplementare erogazione trovare titolo soltanto in una eventuale pattuizione aggiuntiva o in specifiche clausole della polizza assicurativa, intese ad assicurare ai dipendenti stessi condizioni di miglior favore rispetto a quelle previste dalla legge” (Cass. Sez. Lav. 4 novembre 1991, n. 1718).<br />
Né alla risoluzione di tali contratti – ovvero, per identità di ratio, alla loro trasformazione in ordinari contratti di assicurazione in cui l’assicurato si identifica con il contraente, in occasione del loro primo rinnovo dopo scadenza del rapporto in corso alla data di abro-gazione del R.D.L. n. 5/1942 (come è avvenuto nel caso ora in esame) – può ostare “l&#8217;intervenuta adesione agli stessi contratti dei lavoratori, terzi beneficiari, o il pagamento da parte del datore di lavoro dei premi di assicurazione anche successivamente al 31 maggio 1982, poiché le norme della legge n. 297 del 1982 impediscono all&#8217;autonomia privata la conservazione o l&#8217;introduzione di trattamenti di fine lavoro aventi, sia pur con diversa struttura, funzione di integrazione o di mera dupli-cazione di quella legale” (Cass. Sez. Un. 6 maggio 2000, n. 295).<br />
Sicché erroneamente il T.A.R. (a pag. 4 della sentenza gravata) ha ritenuto che gli artt. IV e V della polizza del 1977 costituissero un indice della volontà dell’Ente di attribuire ai propri dipendenti un trattamento di maggior favore rispetto a quello obbligatorio per legge; al contrario, la qualificazione dei dipendenti come beneficiari del con-tratto di assicurazione è clausola espressamente imposta dall’art. 4, lettera b), del R.D.L. 8.1.1942, n. 5, sicché nessun particolare significato esegetico può correttamente attribuirsi a siffatta previsione.<br />
Nel 1986, in occasione della prima scadenza contrattuale successiva all’abrogazione di detto decreto, l’Ente ha modificato radicalmente il contratto con l’I.N.A., riconducendolo ad un normale contratto di assicurazione dal quale nessun diritto deriva in favore dei terzi, e ciò ha fatto – venuto meno l’obbligo legale derivante dal citato art. 4, lettera b) – chiarendo che “a parziale deroga dell’art. III della Conven-zione [corrispondente agli artt. IV e V di quella del 1977] rimane stabilito che, qualora … le prestazioni liquidate dall’Istituto dovessero risultare superiori a quanto spettante per legge al medesimo [dipen-dente] a titolo di T.F.R., l’Azienda ha facoltà di incamerare l’eccedenza prodottasi”.<br />
In tale complessivo contesto e nel solco tracciato dalla ricordata giurisprudenza civile, deve concludersi che, da un lato, la polizza del 1977 non intese attribuire ai dipendenti un trattamento più favorevole di quello legale previsto dalla normativa all’epoca vigente, la contraria conclusione postulando che vi fosse stata “una eventuale pattuizione aggiuntiva o … specifiche clausole della polizza” (Cass. 1718/91, cit.) non ravvisabile, però, negli artt. IV e V di quest’ultima, che sono invece meramente riproduttivi dell’obbligo legale di cui alla lettera b) dell’art. 4 R.D.L. n. 5/42; e che, dall’altro lato e conseguentemente, del tutto validamente l’Ente, una volta venuto meno tale obbligo lega-le, al primo rinnovo contrattuale successivo escluse, con esplicita pat-tuizione validamente inserita nella polizza, ogni diritto che da quest’ultima potesse derivare in via diretta ai propri dipendenti.<br />
Sicché l’appello principale, per queste ragioni, deve essere re-spinto.</p>
<p>5. – Venendo quindi a trattare dell’appello incidentale – che è stato notificato il 26 settembre 2001, dopo oltre 60 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado – esso va qualificato come tardivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 334 c.p.c..<br />
Non ignora il Collegio che un ancor radicato orientamento della giurisprudenza amministrativa ritiene che “il termine di cui all&#8217;art. 37 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, di trenta giorni successivi a quello assegnato per il deposito dell&#8217;appello principale, per la notifica dell&#8217;appello incidentale, è operante solo quando trattisi di appello incidentale in senso proprio, ovvero di impugnativa subordinata, condizionata all&#8217;accoglimento eventuale dell&#8217;appello principale e, pertanto, proposta contro lo stesso capo della sentenza gravato dell&#8217;appello principale o con-tro un capo connesso o dipendente, ma non anche quando trattisi di ulteriore impugnativa rivolta avverso un capo autonomo della senten-za già appellata o a far valere un autonomo interesse” (così C.d.S., IV, 1.10.2004, n. 6427; conforme, e pluribus, C.d.S., IV, 14.12.2004, n. 8005).<br />
Tuttavia tale orientamento, sebbene forse ancora prevalente, è ormai tutt’altro che unanime (ed anzi parrebbe in via di superamento): cfr. infatti, in senso conforme alla presente decisione, C.d.S., V, 9.12.2002, n. 6736, e, con più ampia e condivisa motivazione, C.d.S., IV, 20.12.2000, n. 6848, poi richiamata da IV, n. 5725/02.<br />
Né ci si può esimere dal rilevare che l’orientamento tradiziona-le appare ancora tralatiziamente allineato con quello che era, fino a prima del 1990, il conforme insegnamento della Corte di cassazione in tema di impugnazioni incidentali tardive, che venivano ammesse solo se relative allo stesso capo di sentenza gravato in via principale o, al più, ad un capo da esso dipendente o con questo strettamente connesso (con l’evidente corollario che, ai fini della soluzione del problema in esame, non può attribuirsi rilievo – ratione temporis ed in relazione alla data in cui è avvenuto il reviremant della Cassazione, di cui si darà conto – al precedente di questo C.G.A. del 2.7.1990, n. 218).<br />
Devesi, invece, considerare, il fatto che la Suprema corte, con il noto reviremant operato da Cass., Sez. Un., 7 novembre 1989, n. 4640 – lungamente auspicato e unanimemente sollecitato dalla dottrina processualista e poi seguito da tutta la giurisprudenza ordinaria successiva (cfr. le recenti Cass. 6.12.2004, n. 22883, e Cass. 23 aprile 2004, n. 1667, per cui “l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è proposta l’impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire lo spirare del termine ordinario o la propria acquiescenza, è volto a rendere possibile l’accettazione della sentenza in situazione di reciproca soccombenza purché l’avversario tenga analogo comportamento. Il principio trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza anche se autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, sempreché l’interesse all’impugnazione incidentale dipenda dalla avvenuta proposizione dell’impugnazione principale”) – ha ormai superato ogni limitazione oggettiva all’ammissibilità dell’appello incidentale, anche se tardivo, mantenendo invece ferma, ovviamente, la limitazione soggettiva alle sole parti appellanti in via principale.<br />
La soluzione dianzi delineata appare progressivamente più per-suasiva rispetto al precedente orientamento, vieppiù dopo che è stato ritenuto applicabile al giudizio amministrativo il nuovo testo del se-condo comma dell’art. 345 c.p.c. (A.P. 29.12.2004, nn. 14 e 15). Va poi evidenziato (sulla scorta di Corte cost. 6 luglio 2004, n. 205) che in materia di diritti soggettivi la scelta del legislatore tra l’una o l’altra giurisdizione, peraltro soggetta a specifici criteri, non può dar luogo a ingiustificate disparità di disciplina, anche processuale. <br />
Pertanto appare preferibile l’opzione ermeneutica di considera-re tendenzialmente applicabili al processo amministrativo tutte le norme del codice di procedura civile che non sono né derogate dalla specifica disciplina di questo processo, né incompatibili, per profili formali o sostanziali, con le specificità delle situazioni giuridiche soggettive tipicamente in esso tutelate.<br />
In altri termini, posto che non può dubitarsi che il processo amministrativo conosca in certi casi l’appello incidentale tardivo (cioè, in sostanza, un istituto che trova la sua disciplina generale nell’art. 334 c.p.c., oltre che, specificamente per il giudizio amministrativo, nell’art. 37 del R.D. 26 giugno 1924, n.1054, applicabile al giudizio d’appello per il richiamo di cui all’art. 29 della legge 6 di-cembre 1971, n. 1034), e stante che in detto art. 37 non si rinviene al-cuna configurazione dell’istituto diversa e più restrittiva, almeno per quanto attiene ai suoi limiti oggettivi, rispetto a quella in cui esso è disciplinato dall’art. 334 del codice di rito, è giocoforza concludere che ci si trovi di fronte allo stesso istituto processuale disciplinato dal codice di procedura civile .<br />
Ne discende il corollario che – pur non essendovi meccanismi per assicurare “l’uniforme interpretazione della legge” e “l’unità del diritto oggettivo nazionale” al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 65 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, ovviamente riferibile alla sola giurisdizione ordinaria – anche il giudice amministrativo, tra due opzioni esegetiche entrambe compatibili con le norme che è chiamato ad applicare, più opportunamente prescelga, in assenza di fondate argomentazioni contrapponibili, quella più confacente all’unitario istitu-to dell’appello incidentale tardivo, per come esso si è venuto negli ultimi anni configurando anche e prevalentemente per effetto della nuova interpretazione della normativa codicistica fornita dalla giuri-sprudenza della Cassazione e, ormai, da tutti i giudici ordinari.<br />
In sintesi – ricordando  che nel caso  di specie si controverte esclusivamente in ordine alla fondatezza delle pretese, fatte valere dai ricorrenti in primo grado, relative a crediti pecuniari derivanti da rap-porto di lavoro pubblico, eo tempore ricompresi nella giurisdizione amministrativa esclusiva – deve affermarsi l’applicazione dell’art. 334 del codice di procedura civile, in modo conforme all’esegesi, sopra ricordata, che ne fornisce la Suprema Corte.<br />
La ratio, peraltro, è evidente ed condivisibile: alla parte, che si sia acquietata accettando il complessivo assetto di interessi conseguente alla sentenza di primo grado, non può disconoscersi la più ampia facoltà, anche nelle forme e nei termini di cui all’art. 334 c.p.c., di contestare tale assetto, per ogni profilo oggettivo di sua soccombenza, allorché un’altra parte, impugnando la sentenza, abbia richiesto nei suoi confronti la modifica di detto assetto (conforme, C.d.S., IV, n. 6848/2000, cit.); al contrario, in confronto di quelle altre parti che, senza essere parti del giudizio di appello né avvinte necessariamente ad esso dall’inscindibilità del litisconsorzio in sede di gravame, hanno lasciato passare in giudicato la sentenza, è inammissibile proporre, anche in via incidentale, impugnazioni tardive ai sensi dell’art. 334 (che, infatti, non le contempla), essendo ormai definitiva, nei loro con-fronti, la sentenza di primo grado (Cass., n. 22883/2004, cit.).<br />
Ritenendosi, dunque, di dover aderire &#8211; in particolare nell’ambito testé indicato di controversie &#8211; all’orientamento estensivo dell’ammissibilità oggettiva dell’appello incidentale tardivo, che è stato inaugurato dalle Sezioni unite con la citata sent. n. 4640/89, ma che ormai costituisce ius receptum nella giurisprudenza civile e che si va facendo strada anche in quella amministrativa, il gravame inciden-tale in questa sede proposto dall’Amministrazione risulta ammissibile nei confronti degli appellanti principali, epperò non anche – stante che sussiste, tra le domande originariamente proposte dai vari ricorrenti, un mero litisconsorzio facoltativo – nei confronti degli originari ricor-renti che non hanno proposto appello.<br />
Ciò stante quanto alla sua ammissibilità, il gravame incidentale risulta altresì fondato nel merito, alla stregua di quello che si è già detto in precedenza, richiamando l’esegesi della normativa sostanziale tracciata da Cass., n. 1718/1991, cit..<br />
Sicché esso va accolto negli indicati limiti soggettivi, con conseguente reiezione del ricorso originario proposto dagli odierni appellanti principali: restano perciò ferme le statuizioni della sentenza di primo grado relativamente ai due ricorrenti originari non appellanti.</p>
<p>6. – Stanti la natura delle questioni sostanziali trattate, nonché i contrasti giurisprudenziali ancora vivi in ordine al tema processuale che si è esaminato, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi che inducono a compensare integralmente le spese del doppio grado del giudizio tra tutte le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello principale, accoglie nei confronti degli appellanti principali l’appello incidentale e dichiara quest’ultimo inammissibile nei confronti degli altri intimati non appellanti. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, addì 29 aprile 2005, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Pier Giorgio Trovato, Presidente f.f., Giorgio Giaccardi, Ermanno de Francisco, esten-sore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 19 ottobre 2005</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.4429</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2005-n-4429/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2005-n-4429/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.4429</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Raffaele Greco – Estensore. Langella Mario s.r.l. (avv. G. Polignano) c. A.u.s.l. Ba/1 (avv. F. Mastroviti), Biosud s.r.l. (avv. L.A. Clarizio, F. Massa e F. Cantobelli); Langella Mario s.r.l. (avv. G. Polignano) c. Albo delle Imprese di Gestione dei rifiuti – sez. Puglia (Avv. Stato), A.u.s.l.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2005-n-4429/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.4429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2005-n-4429/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.4429</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Raffaele Greco – Estensore.<br /> Langella Mario s.r.l. (avv. G. Polignano) c. A.u.s.l. Ba/1 (avv. F. Mastroviti), Biosud s.r.l. (avv. L.A. Clarizio, F. Massa e F. Cantobelli); Langella Mario s.r.l. (avv. G. Polignano) c. Albo delle Imprese di Gestione dei rifiuti – sez. Puglia (Avv. Stato), A.u.s.l. Ba/1 (n.c.), Biosud s.r.l. (avv. L.A. Clarizio, F. Massa e F. Cantobelli).</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti della mancanza, nel verbale di aggiudicazione, della sottoscrizione del rappresentante dell&#8217;impresa aggiudicataria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Aggiudicazione – Verbale – Aggiudicatario – Mancata sottoscrizione – Illegittimità dell’aggiudicazione – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La mancanza in calce al verbale di aggiudicazione della sottoscrizione ex art. 82, r.d. 23 maggio 1924 n.827, del rappresentante dell’impresa aggiudicataria (pur presente alle operazioni di gara) può al più incidere sull’efficacia dell’accordo contrattuale, demandando ad un momento successivo (e segnatamente alla stipula del contratto) il sorgere del vincolo tra le parti, ma giammai può incidere sulla stessa legittimità dell’aggiudicazione medesima, trattandosi pacificamente di elemento non essenziale ed esterno al processo di formazione della volontà della p.a. nella scelta del proprio interlocutore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4429/05 Reg.Sent.<br />
Nr.1085/05 e 1366/05 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205</p>
<p>sui seguenti  ricorsi:</p>
<p>1) n. 1356 del 2005 proposto da<br />
<b>Langella Mario S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Polignano ed elettivamente domiciliata in Bari alla via A. Manzoni, 93 (c/o avv. Giuseppe Barile),</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>Azienda U.S.L. BA/1, </b>in persona del Direttore Generale <i>pro</i> <i>tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvio Mastroviti ed elettivamente  domiciliata in Bari alla via Marchese di Montrone, 47,</p>
<p>e nei confronti<br />
</b>della <b>Biosud S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio, Federico Massa e Francesco Cantobelli ed elettivamente domiciliata presso il primo in Bari al corso Vittorio Emanuele II, 52,</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,<br />
</b>a) della delibera di aggiudicazione nr. 780 del 30.5.2005, a firma del Direttore Generale della A.U.S.L. BA/l, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi dei presidi ospedalieri ed extra -ospedalieri dell’azienda U.S.L. BA/l, a favore della Biosud srl;<br />
b) del presupposto verbale di gara dell’A.U.S.L. BA/l, Andria, Area Gestione Patrimonio, del 28.04.2005, avente ad oggetto il “pubblico incanto per l’appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi dei presidi ospedalieri ed extra -ospedalieri dell’Azienda U.S.L. BA/l”;<br />
c) di ogni altro atto e provvedimento presupposti, connessi o conseguenti.></p>
<p>2) nr. 1366 del 2005 proposto da<br />
<b>Langella Mario S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Polignano ed elettivamente domiciliata in Bari alla via A. Manzoni, 93 (c/o avv. Giuseppe Barile),</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; l’<b>Albo delle Imprese di Gestione Rifiuti – Sezione Regionale Puglia, </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso <i>ope legis</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari e presso la stessa ivi elettiva<br />
&#8211; l’<b>Azienda U.S.L. BA/1, </b>in persona del Direttore Generale <i>pro tempore, </i>non costituita nel presente giudizio;</p>
<p>e nei confronti<br />
</b>della <b>Biosud S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore, </i>rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio, Federico Massa e Francesco Cantobelli ed elettivamente domiciliata presso il primo in Bari al corso Vittorio Emanuele II, 52,</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva,<br />
</b>del provvedimento nr. 192 del 20.7.2000 (iscrizione nr. BA/313/O), del Presidente della Sezione pugliese dell’Albo, di iscrizione della Biosud s.r.l. all’Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi), classe F (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate), di cui al D.M. Ambiente nr. 406/98, e della presupposta deliberazione della Sezione Regionale Puglia dell’Albo controricorrente adottata il 6.7.2000;<br />
e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e della controinteressata;<br />
Visti i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente nel giudizio nr. 1085/05;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Relatore, alla Camera di Consiglio del 5 ottobre 2005, fissata per l’esame delle istanze cautelari proposte in via incidentale, il Ref. dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi l’avv. Polignano per la ricorrente, l’avv. Silvio Giancaspro, in sostituzione dell’avv. Mastroviti, per l’A.U.S.L. BA/1 e l’avv. Cantobelli per la controinteressata;<br />
Considerato che i ricorsi possono essere definiti, previa riunione, con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo palesemente infondati, per le ragioni di seguito esposte;</p>
<p><b>Ritenuto in fatto:</b><br />
&#8211; che con ricorso notificato il 5 luglio 2005 e depositato in Segreteria l’8 luglio 2005, la società Langella Mario S.r.l., premesso di aver partecipato alla gara indetta dalla A.U.S.L. BA/1 con delibera nr. 253/05, per l’affidamento del servizio di racco<br />
&#8211; che, a sostegno del ricorso, dopo aver premesso di aver potuto prendere visione della documentazione relativa alla gara solo in un momento successivo all’aggiudicazione, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di illegittimità:<br />
<u>Violazione dell’art. 1 del capitolato speciale; Eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento, e per violazione del principio di <i>par condicio </i>tra i concorrenti</u>, atteso che dalla misura della Camera di Commercio relativa alla Biosud S.r.l. si evince che al momento della partecipazione alla gara la stessa non ricomprendeva tra le “attività prevalenti esercitati” la “raccolta e il trasporto per conto terzi di rifiuti sanitari pericolosi”, inserita con denuncia di variazione del 24.5.2005 (e quindi di data successiva allo svolgimento della gara), mentre in precedenza vi rientravano solo la termodistruzione dei rifiuti ospedalieri trattati, la raccolta ed il trasporto per conto terzi di rifiuti speciali non tossici e nocivi e la raccolta ed il trasporto di rifiuti sanitari pericolosi;<br />
<u>Violazione dell’art. 2, lett. a7, del capitolato speciale; Eccesso di potere per difetto di presupposti e requisiti, omessa e carente istruttoria</u>, atteso che la Biosud S.r.l. risultava priva del requisito professionale dell’aver svolto nel periodo 1.1.2002 – 31.12.2004 analoghi servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, in favore di Enti pubblici e privati, per importi dei servizi prestati non inferiori a complessivi € 450.000,00, non mutando tale circostanza neanche a voler tener conto del servizio reso in associazione temporanea di imprese, dovendo in tale ipotesi tenersi conto unicamente della quota di fatturato della stessa Biosud, e non anche di quelle di tutte le altre imprese del raggruppamento;<br />
<u>Violazione dell’art. 2, comma I, del capitolato speciale, per difetto di sigillo; Eccesso di potere per violazione di forme e omesso accertamento di presupposti</u>, atteso che il plico contenente le offerte della Biosud S.r.l. risultava chiuso con semplice nastro adesivo, senza il rispetto delle formalità previste dalla suindicata disposizione del capitolato;<br />
<u>Inesistenza del requisito professionale previsto dall’art. 2 punto a5) del Capitolato Speciale di gara; Mancanza di abilitazione al servizio appaltato; Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria</u>, non risultando all’epoca la Biosud S.r.l. iscritta né autorizzata per il trasporto dei rifiuti con codice 180103, né per la categoria 5E concernente la quantità dei rifiuti trasportati, requisito conseguito soltanto in data (30.5.2005) successiva allo svolgimento della gara;<br />
<u>Violazione dell’art. 82 R.D. nr. 827/24</u>, risultando il verbale del pubblico incanto non sottoscritto dall’incaricato della Biosud S.r.l., risultata aggiudicataria provvisoria, presente alle operazioni di gara;<br />
&#8211; che la ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell’efficacia, ed in via istruttoria ordinarsi il deposito della documentazione inerente l’offerta della Biosud S.r.l.;<br />
&#8211; che in data 26 luglio 2005 si è costituita la controinteressata Biosud S.r.l., depositando articolato atto nel quale ha controdedotto analiticamente alle censure di parte ricorrente, chiedendone la reiezione;<br />
&#8211; che alla camera di consiglio del 27 luglio 2005, in adesione all’istanza di parte ricorrente, questo Tribunale ha ordinato all’Amministrazione il deposito della documentazione integrale relativa elle operazioni di gara ed all’offerta della controinteres<br />
&#8211; che l’Azienda U.S.L. BA/1 si è costituita in data 25 agosto 2005, chiedendo genericamente il rigetto del ricorso;<br />
&#8211; che con note difensive del 27 agosto 2005, la ricorrente, all’esito dell’esame della documentazione acquisita, ha insistito per l’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare, sulla base di ulteriori rilievi ed argomenti;<br />
&#8211; che in data 15 settembre 2005 l’A.U.S.L. BA/1 ha articolatamente replicato alle censure contenute nel ricorso introduttivo, chiedendone la reiezione;<br />
&#8211; che in data 16 settembre 2005 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, notificati alle controparti il 13 antecedente, con i quali, sulla scorta dell’esame della documentazione versata in atti, ha dedotto i seguenti ulteriori profili di illegittimità<br />
<u>Violazione dell’art. 1, lett. a3), a4) ed a6) del C.d.A.; Eccesso di potere per violazione del principio di <i>par condicio </i>tra i concorrenti, difetto di istruttoria, difetto ed errore dei presupposti; Mancanza di documentazione prevista dal Capitolato a pena di esclusione</u>, per avere l’Amministrazione omesso di escludere dalla gara la Biosud S.r.l., malgrado fra la documentazione allegata alla sua offerta mancassero la relazione tecnica descrittiva del servizio offerto, le schede tecniche dei contenitori offerti a norma delle leggi vigenti e la dichiarazione atta a dimostrare l’accesso ad uno o più forni inceneritori;<br />
<u>Violazione degli artt. 10, comma II, lett. <i>i), </i>11, comma I, lett. <i>b), </i>e 12, comma III; lett. <i>c), </i>del D.M. 28.4.1998, nr. 406, nonché dell’art. 1, comma III, L. nr. 298/74, e dell’art. 2, lett. a5), del C.d.A.; Eccesso di potere per errore sui presupposti e contraddizione tra provvedimenti</u>, atteso che il provvedimento di iscrizione della Biosud S.r.l. all’Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti (nr. 192 del 20.7.2000) andava considerato invalido ed inefficace, in quanto all’epoca la controinteressata era priva del provvedimento abilitativo al trasporto per conto terzi di cui alla legge nr. 298/74, deliberato solo in data 5.12.2000, e comunicato alla Biosud S.r.l. solo con nota dell’11.4.2001;<br />
<u>Violazione dell’art. 16 D. Lgs. nr. 157/95 e dell’art. 2 del C.d.A.; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e violazione del principio della <i>par condicio </i>dei concorrenti</u>, atteso che il provvedimento di iscrizione della controinteressata all’Albo delle Imprese di Gestione dei Rifiuti (prot. nr. BA000879/2005 del 25.5.2005) risulta di data successiva al termine ultimo di presentazione dell’offerta della gara, e prodotto dalla controinteressata solo dopo l’aggiudicazione;<br />
<u>Violazione degli artt. 1 e 2, lett. a5), del C.d.A.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria</u>, per avere l’Amministrazione omesso di rilevare che i provvedimenti di iscrizione della controinteressata all’Albo Nazionale delle Imprese nn. 501/O del 16.12.2002 e prot. nr. BA002764/2004 del 7.7.2004 non potevano essere presi in considerazione, in quanto il primo aveva ad oggetto la diversa tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (categoria 4, classe E), mentre nel secondo non vi era traccia del codice 180103 di cui all’All. A del D.M. 9.4.2002, e dunque entrambi non abilitavano la Biosud S.r.l. allo svolgimento del servizio appaltato;<br />
<u>Violazione dell’art. 12, lett. <i>f), </i>in relazione all’art. 13, del D. Lgs. nr. 157/95, e degli artt. 38, 47 e 75 del D.P.R. nr. 445/00; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, reticenza e mendacia in dichiarazioni, e violazione del principio della <i>par condicio </i>dei concorrenti</u>, risultando non veritiera la dichiarazione resa dalla controinteressata circa i principali servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi svolti nel triennio 2002-2004, in quanto dalla documentazione acquisita emergeva che essa aveva svolto il solo servizio di smaltimento per l’A.U.S.L. BA/4 dal 2001 al 2003 e per l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari nel 2003 e 2004, laddove peraltro l’attività era stata svolta in A.T.I., così come risultava svolto il servizio di prelievo, trasporto e smaltimento nel biennio 2002-2003 per l’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” di Potenza, ed infine che non rinvenendosi riscontro per il servizio asseritamente svolto per l’Azienda Ospedaliera “SS. Annunziata” di Taranto, ed in ogni caso avendo la ricorrente ragione di ritenere che per il passato la controinteressata avesse svolto soltanto il servizio di smaltimento, e mai di raccolta e trasporto di rifiuti, come risulta non solo da dati di esperienza (avendo la Biosud S.r.l. notoriamente esercitato attività di termodistruzione presso un impianto sito in Lecce), ma anche dalla documentazione da cui evincevasi che fino al 2005 era stata autorizzata a svolgere il servizio con due soli automezzi, di portata alquanto limitata;<br />
&#8211; che, conseguentemente, la ricorrente ha insistito per l’annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione della loro efficacia, chiedendo altresì ordinarsi a tutte le aziende sanitarie interessate di produrre la documentazione originale in lo<br />
&#8211; che, con memoria depositata il 19 settembre 2005, l’A.U.S.L. BA/1 ha replicato ai motivi aggiunti di parte ricorrente, chiedendone il rigetto e depositando ulteriore documentazione, e che altrettanto ha fatto la Biosud S.r.l. con memoria del 20 settembr<br />
&#8211; che in data 4 ottobre 2005 la ricorrente ha depositato ulteriore memoria, insistendo per l’accoglimento dell’impugnazione e della domanda cautelare;<br />
&#8211; che, nelle more, la stessa ricorrente ha proposto ulteriore ricorso, notificato il 13 settembre 2005 e depositato in Segreteria il 16 successivo, con il quale ha impugnato il provvedimento di iscrizione della controinteressata all’Albo Nazionale delle I<br />
&#8211; che nel giudizio instauratosi a seguito di tale ulteriore ricorso (nr. 1366/05) si è costituito in data 1 ottobre 2005 l’Albo delle Imprese di Gestione dei Rifiuti, chiedendo la reiezione del gravame e dell’istanza cautelare;<br />
&#8211; che alla camera di consiglio del 5 ottobre 2005, fissata per l’esame di entrambe le domande di sospensiva, la controinteressata si è costituita anche nel giudizio nr. 1366/05, depositando apposito atto nel quale chiedeva respingersi l’impugnazione e la- che nella circostanza il Collegio, rilevata l’integrità del contraddittorio, si è riservato di provvedere con sentenza breve ai sensi dell’art. 26 co. IV e V L. nn 1034/71, come introdotti dall’art. 9 L. nr. 205/00, dandone comunicazione alle parti pres</p>
<p><b>Ritenuto in diritto:<br />
</b>&#8211; che, anzi tutto, va disposta la riunione dei due ricorsi in esame, stante la comunanza delle censure e delle parti interessate;<br />
&#8211; che, ciò premesso, va anzi tutto respinto il primo motivo di ricorso, in quanto dalla lettura del capitolato speciale d’appalto emerge con chiarezza che fra le produzioni documentali richieste era prevista unicamente l’indicazione degli “<i>estremi di r<br />
&#8211; che, pertanto, nessuna incidenza può avere – contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente – la circostanza che solo in data successiva all’espletamento della gara l’iscrizione dell’aggiudicataria alla Camera di Commercio sia stata aggiornata co<br />
&#8211; che infondato è anche il secondo motivo d’impugnazione, in quanto dalla documentazione versata in atti a seguito dell’ordinanza istruttoria di questo Tribunale (e salvo quanto si dirà appresso in ordine alle ulteriori censure sollevate in ordine alla st<br />
&#8211; che del pari infondata è la terza censura del ricorso introduttivo, non comprendendosi a quali “<i>formalità</i>” faccia riferimento la ricorrente nel denunciarne la violazione da parte della controinteressata, atteso che il capitolato prevedeva unicame<br />
&#8211; che priva di pregio è anche la quarta censura, incentrata sulla mancata indicazione del codice 180103, nonché della categoria 5E, nell’autorizzazione al trasporto di rifiuti posseduta dalla controinteressata;<br />
&#8211; che, anche in ordine a tale profilo, non vi era espressa prescrizione (tanto meno a pena di esclusione) nel capitolato d’appalto, il quale si limitava a richiedere che i concorrenti fossero in possesso di autorizzazione per la raccolta ed il trasporto d<br />
&#8211; che, quanto al quinto motivo del gravame introduttivo, anch’esso va respinto in quanto la mancanza in calce al verbale di aggiudicazione della sottoscrizione <i>ex </i>art. 82 R.D. nr. 827/24 del rappresentante della Biosud S.r.l. (pur presente alle ope<br />
&#8211; che, venendo all’esame dei motivi aggiunti, va anzi tutto respinto il primo di essi, con il quale si lamentano ulteriori carenze nella documentazione allegata all’offerta della controinteressata rispetto a quanto previsto dal capitolato d’appalto;<br />
&#8211; che sul punto, in particolare, appare superfluo approfondire i rilievi di parte ricorrente, occasionati dalla tardiva produzione da parte dell’Amministrazione della documentazione di cui ai motivi aggiunti, circa la presunta non veridicità degli stessi,<br />
&#8211; che l’opposto assunto di parte ricorrente si fonda sulla lettera dell’ultima parte dell’art. 2 della <i>lex specialis, </i>laddove, sotto la rubrica “<i>Modalità di svolgimento della gara</i>”, è detto che “<i>l’Autorità che presiede la gara procederà,- che tale prescrizione invero, lungi dal fissare una generalizzata previsione di esclusione per ogni inottemperanza alle prescrizioni relative al contenuto della busta “A” (“parte documentale”), si limita ad operare un rinvio alle precedenti “<i>norme pr<br />
&#8211; che, quanto alle censure relative al provvedimento d’iscrizione della Biosud S.r.l. nell’Albo Nazionale delle Imprese di Gestione dei Rifiuti (secondo, terzo e quarto dei motivi aggiunti, riprodotti poi nel ricorso nr. 1366/05), anch’esse si appalesano- che, in particolare, quanto alla presunta invalidità ed inefficacia del provvedimento di iscrizione nr. 192 del 20.7.2000 per carenza dell’autorizzazione al trasporto per conto terzi <i>ex </i>L. nr. 298/74, può rilevarsi: a) che il provvedimento autori<br />
&#8211; che, sotto diverso profilo, tale iscrizione del 7.7.2004 deve ritenersi pienamente conforme alle prescrizioni della <i>lex specialis, </i>dovendo ribadirsi quanto più sopra osservato in ordine alla circostanza che quest’ultima non richiedeva l’indicazio<br />
&#8211; che, ancora, del tutto inconferente è l’ulteriore provvedimento di iscrizione nr. 501/D del 16.12.2002, avente ad oggetto la diversa tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi, evidentemente prodotto dalla controinteressata <i>ad abundantiam </i>ment<br />
&#8211; che, infine, vanno respinte anche le censure articolate nei motivi aggiunti in ordine alla asserita non veridicità della dichiarazione prodotta dalla Biosud S.r.l. in ordine ai pregressi servizi svolti ed al relativo fatturato, in quanto palesemente bas<br />
&#8211; che, infatti, il capitolato, nel richiedere ai concorrenti l’allegazione di un “<i>elenco dei principali servizi di raccolta, trasporto e smaltimento effettuati nel periodo 01.01.2002 – 31.12.2004</i>” (art. 2, punto a7), non imponeva affatto che detti- che, conseguentemente, risultano prive di pregio le ulteriori argomentazioni di parte ricorrente in ordine all’insufficienza dei veicoli di cui la controinteressata era in possesso, in quanto, se anche fosse dimostrato che per il passato l’attività di t<br />
&#8211; </i>che, per gli stessi motivi, appare superfluo l’espletamento dell’ulteriore attività istruttoria richiesta dalla ricorrente coi motivi aggiunti;<br />
&#8211; che, in conclusione, s’impone il rigetto di tutte le censure articolate da parte ricorrente nei due ricorsi all’esame e nei motivi aggiunti, essendone emersa la totale inconsistenza; <br />
Ritenuto altresì che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Prima, definitivamente pronunciando, respinge i ricorsi in epigrafe nn. 1085 e 1366 del 2005.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2005, con l’intervento dei magistrati:</p>
<p>Gennaro 	FERRARI		Presidente 		<br />	<br />
Vito                MANGIALARDI       Componente<br />
Raffaele          GRECO           	Componente est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2005-n-4429/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.4429</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.695</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-10-2005-n-695/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-10-2005-n-695/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.695</a></p>
<p>Pres. Barbagallo, est. Trovato GRASSO (Avv. G. Molica) c. COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (n.c.) sull&#8217;esperibilità nella Regione Sicilia del giudizio di ottemperanza per l&#8217;esecuzione della decisione del Presidente della Regione in sede di ricorso straordinario e sulla possibilità per la P.A. di non rinnovare un concorso pubblico per giustificati</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-10-2005-n-695/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.695</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo, est. Trovato<br />
GRASSO (Avv. G. Molica) c. COMUNE DI NIZZA DI SICILIA (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esperibilità nella Regione Sicilia del giudizio di ottemperanza per l&#8217;esecuzione della decisione del Presidente della Regione in sede di ricorso straordinario e sulla possibilità per la P.A. di non rinnovare un concorso pubblico per giustificati motivi riguardanti situazioni normative o finanziarie sopravvenute</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Decisione del Presidente della Regione Sicilia in sede di ricorso straordina-rio – Ammissibilità – Motivi </span></span></span></span></span></p>
<p>2. Pubblico impiego – Concorsi – Ricorso straordinario &#8211; Annulla-mento della procedura – Mancata rinnovazione della procedura a causa di situazioni normative e finanziarie sopravvenute – Vio-lazione del giudicato – Non sussiste – Motivi</p>
<p>3. Concorsi pubblici – Annullamento del concorso &#8211; Rinnovazione – Sopravvenienze normative – Rilevano – Differenze con l’annullamento della graduatoria</p>
<hr />
<p>1. In virtù del principio di effettività della tutela giurisdizionale, il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle decisioni rese in sede di ricorso straordinario. In particolare, ai sensi degli artt. 27, n. 4, R.D. 1054/1924 e 37 L. 1034/1971, nonché dell’art. 23 dello Statuto siciliano, il CGA può decidere i ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi alla decisione del Presidente della Regione su ricorso straordinario, poiché questo rappresenta un istituto atipico, che opera, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, con forme e garanzie proprie della giurisdizione.</p>
<p>2. L’ottemperanza al giudicato non implica un obbligo della P.A. di rinnovare la procedura concorsuale, ben potendo riscontrarsi situazioni normative e finanziarie sopravvenute che non consentano all’amministrazione stessa di conformarsi alla decisione del Presi-dente della Regione (a condizione che le ragioni addotte per la man-cata ottemperanza non concretino una elusione del giudicato).</p>
<p>3. A differenza dell’annullamento della graduatoria di un concorso, per il quale non rileva la sopravvenienza di altre norme, la rinnovazione della procedura concorsuale, conseguente all’annullamento della stessa, deve necessariamente aver luogo alla stregua della normativa vigente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’esperibilità nella Regione Sicilia del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della decisione del Presidente della Regione in sede di ricorso straordinario e sulla possibilità per la P.A. di non rinnovare un concorso pubblico per giustificati motivi riguardanti situazioni normative o finanziarie sopravvenute</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align="center"><b>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso n. 69/2003, proposto dal signor</p>
<p><b>SALVATORE GRASSO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Molica, con domicilio in Palermo, via Filippo Cordova n. 76, presso la Segreteria giurisdizionale di questo Consiglio;</p>
<p align="center">c o n t r o</p>
<p>il <b>COMUNE DI NIZZA DI SICILIA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in<br />
giudizio;</p>
<p>per la esecuzione<br />
del decreto del Presidente della Regione n. 877, in data 6 dicembre 2001 che ha accolto ricorso<br />
straordinario nei sensi di cui al parere di questo Consiglio, Sezioni riunite, n. 693/99 del 17 luglio 2001;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; nessuno è comparso per le parti alla camera di<br />
consiglio del 29 giugno 2005;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>F A T T O</b></p>
<p>1. Il signor Salvatore Grasso impugnava con ricorso straordinario al Presidente della Regione<br />
Sicilia il bando di concorso per titoli ad un posto di segretario economo VI qualifica professionale di segretario-economo bandito dal Comune di Nizza di Sicilia con atto pubblicato nella G.U.R.S. Serie speciale concorsi n. 9 del 20 agosto 1998.<br />
Deduceva in particolare che illegittimamente il bando, applicando una corrispondente e del pari illegittima norma del regolamento comunale, quale requisito di ammissione al concorso, richiedeva, oltre al titolo di studio di scuola media superiore, l’attestato di specifica qualificazione professionale di segretario-economo.<br />
Il ricorso era accolto con decreto del Presidente della Regione n. 877, in data 6 dicembre 2001, nei sensi di cui al parere di questo Consiglio, Sezioni riunite, n. 693/99 del 17 luglio 2001.<br />
Il signor Grasso diffidava l’Amministrazione a dare esecuzione alla decisione, approvando la graduatoria concorsuale.<br />
Con atto giuntale n. 119, in data 12 novembre 2002, il Comune rilevava che l’Amministrazione non poteva espletare il concorso se non rinnovando la procedura con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande (secondo i nuovi requisiti di ammissione derivanti dalla decisione in sede straordinaria) e che nel frattempo la rinnovazione del concorso era divenuta incompatibile con le<br />
esigenze organizzative e le disponibilità finanziarie dell’Ente. Per tali considerazioni revocava la<br />
deliberazione giuntale n. 98, in data 5 maggio 1998, con la quale era stato approvato il bando di concorso.<br />
2. Il signor Grasso ha proposto allora ricorso per la esecuzione del decreto del Presidente della<br />
Regione n. 877, in data 6 dicembre 2001, svolgendo considerazioni intese a dimostrarne la<br />
ammissibilità e la fondatezza.<br />
Preliminarmente il ricorrente eccepisce la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 d.P.R. n. 1199/1971, per violazione degli artt. 11, 97, 100 e 117 Cost..<br />
Sostiene poi che la delibera giuntale n. 119/2002 è nulla per elusione della decisione<br />
straordinaria e comunque illegittima per incompetenza e sviamento di potere.<br />
Il Comune di Nizza di Sicilia non si è costituito in giudizio.<br />
Nella camera di consiglio del 29 giugno 2005, il ricorso è passato in decisione</p>
<p align="center"><b>D I R I T T O</b></p>
<p align="center"><b>I</b></p>
<p>La prima questione posta dal ricorso in epigrafe riguarda l’ammissibilità, relativamente ad una decisione su ricorso straordinario, del ricorso in ottemperanza ai sensi dell’art. 27, n. 4 del t.u. 26<br />
giugno 1924, n. 1054 e dell’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />
La questione, come sottolinea il ricorrente, è stata definita in senso negativo da ultimo con<br />
sentenza della Cassazione SS.UU. 18.12.2001 n. 15978, con richiamo ad un prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. già Cass., sez. un., 2 ottobre 1953, n. 3141) e sul rilievo che il ricorso<br />
straordinario al Capo dello Stato è espressamente compreso dal legislatore, tra i rimedi di<br />
carattere amministrativo e che pur differenziandosi la sua disciplina, per aspetti non irrilevanti, da quella dettata per gli altri ricorsi amministrativi, non può ritenersi di natura giurisdizionale per<br />
difetto dell&#8217;elemento indefettibile dei procedimenti giurisdizionali che, alla stregua dell&#8217;art. 111 cost. riformulato dall&#8217;art. 1 l. cost. 23 novembre 1999 n. 2, è che “il procedimento si svolga davanti ad un giudice terzo e imparziale”.<br />
A corollario di tale indirizzo si afferma che avverso la decisione sul ricorso straordinario non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. un., 17 gennaio 2005, n. 734).<br />
Sulla natura amministrativa della decisione si è orientata anche la Corte costituzionale, ritenendo di conseguenza che il Consiglio di Stato non può, in sede di parere sul ricorso straordinario, sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale, da ritenersi inammissibile in quanto proveniente da &#8220;un organo non giurisdizionale&#8221; (Corte costituzionale, 21 luglio 2004, n. 254; 17 dicembre 2004, n. 392; 25 novembre 2004, n. 357).<br />
Anche la giurisprudenza amministrativa, che si era distaccata dall’orientamento tradizionale in alcune decisioni (C.S., IV, 15.12.2000 n. 6695, annullata dalla Cassazione con la sentenza n. 15978/2001; Consiglio Stato, sez. V, 22 novembre 2001, n. 5934), si è riallineata al detto orientamento, evidenziando in particolare la natura amministrativa del ricorso straordinario e la inettitudine della rela-tiva decisione a concretare il presupposto del giudicato formale (cfr. Consiglio Stato, IV Sez. 5.7.2002 n. 3699; CGA 7 dicembre 2002, n. 604; Consiglio Stato, sez. VI, 26 settembre 2003, n. 5501; Consiglio Stato, sez. IV, 22 settembre 2003, n. 5393).<br />
L’argomento principale dell’indirizzo dominante si fonda sulla considerazione che la decisione mette capo ad una autorità amministrativa o comunque non giurisdizionale (il Presidente della<br />
Repubblica, su proposta del Ministro), che non è neppure vincolata in modo assoluto dal parere<br />
espresso dal Consiglio di Stato e può quindi risolvere la controversia secondo criteri diversi da quelli risultanti<br />
&#8220;dalla pura e semplice applicazione delle norme di diritto&#8221;, caratterizzante le decisioni adottate in sede giudiziaria.<br />
Il riferimento è all’art. 14 del d.P.R. n. 1199/1971 che, al primo comma, dispone la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente. Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l&#8217;affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.</p>
<p align="center"><b>II</b></p>
<p>1. Ad avviso del Collegio, la tesi sostenuta dal ricorrente, pur considerato l’opposto indirizzo<br />
dominante in giurisprudenza, merita di essere approfondita avuto anche riguardo all’ordinamento<br />
siciliano.<br />
2. In proposito va rilevato che nello Statuto siciliano (cfr. d.lgs 15 maggio 1946 n. 455 e legge<br />
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) il ricorso straordinario al Presidente della Regione è<br />
espressamente previsto al titolo III (Organi giurisdizionali) e più precisamente all’art. 23, nel quale per quel che qui rileva si fissano i seguenti principi:<br />
&#8211; Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione (comma primo);<br />
&#8211; Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni,<br />
rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile (comma secondo);<br />
&#8211; I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato (comma quar-to).<br />
In relazione all’art. 23, sono stati adottati decreti legislativi attuativi e da ultimo il<br />
decreto legislativo 24 dicembre 2003 n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l&#8217;esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato).<br />
In particolare in detto decreto viene previsto, all’art. 9, che:<br />
4. Sui ricorsi straordinari di cui all&#8217;articolo 23 dello Statuto il parere è obbligatorio ed è reso dalla adunanza delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa &#8230;;<br />
5. Qualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l&#8217;affare alla<br />
deliberazione della Giunta regionale.<br />
Va altresì considerato l’art. 12 del medesimo decreto legislativo, laddove si stabilisce:<br />
1. Per l&#8217;organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.<br />
In base a quest’ultima disposizione risulta quindi applicabile il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito dei ricorsi<br />
amministrativi, ma, ad avviso del Collegio, con forme e garanzie proprie della<br />
giurisdizione.<br />
1. Osserva il Collegio come dalla predetta disciplina emerga un istituto di natura atipica, con<br />
spiccate caratteristiche giurisdizionali, che gli interessati possono attivare ex art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, in alternativa (per quel che qui rileva) rispetto al ricorso giurisdizionale (al giudice am-ministrativo) con modica spesa, senza il bisogno dell&#8217;assistenza tecnico-legale (non esclusa tuttavia) e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (artt. 8 e 9).<br />
Tali connotazioni, proprie della giurisdizione, non mancano di essere considerate anche negli indirizzi che ne riaffermano il carattere amministrativo e che, per tale ragione, escludono la esperibilità del rimedio per la esecuzione della decisione emessa in sede straordinaria.<br />
Viene infatti rilevato (Cass. SS.UU. n. 15978/2001 citata), che la disciplina del ricorso<br />
straordinario si differenzia per aspetti non irrilevanti da quella dettata per gli altri ricorsi<br />
amministrativi.<br />
La garanzia del contraddittorio è infatti assicurata in modo più puntuale, essendo previsto, a carico del ricorrente, l&#8217;obbligo di notificare il ricorso &#8220;nei modi e nelle forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali&#8221; ad almeno uno dei controinteressati, ed essendo a questi ultimi assegnato un termine &#8220;per presentare &#8230; deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale&#8221; (art. 9, d.p.r. 1199-71). Nè minor rilievo riveste la circostanza che la decisione del ricorso sia preceduta da un &#8220;parere&#8221; del Consiglio di Stato, che costituisce espressione di un&#8217;attività &#8220;di pura e semplice<br />
applicazione del diritto oggettivo&#8221; (come è confermato dalla previsione che la sezione o la commissione speciale investita del parere possano rimettere la questione all&#8217;Adunanza generale, onde evitare l&#8217;insorgere di &#8220;contrasti giurisprudenziali&#8221;: art. 12, secondo comma, d.p.r. cit.) e dal quale l&#8217;autorità decidente può discostarsi (solo) sulla base di una delibera del Consiglio dei ministri (art. 14, primo comma), quando &#8220;sia prospettata una decisione del caso concreto che possa arrecare<br />
pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione o all&#8217;indirizzo politico&#8221; (C. Cost. 31 dicembre 1986, n. 298). Non meno peculiare è, infine, la disciplina dei rapporti con la tutela<br />
giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo, regolata secondo il principio di alternatività; principio che comporta l&#8217;inammissibilità del ricorso al giudice amministrativo proposto contro il<br />
medesimo atto impugnato in via straordinaria, sia per il ricorrente che per i controinteressati che non si siano avvalsi della facoltà di chiedere la decisione del ricorso in sede giurisdizionale (art. 10, primo comma, d.p.r. cit.), e ha significativi riflessi sull&#8217;impugnazione in sede giurisdizionale della decisione del ricorso straordinario, ammessa solo &#8220;per vizi di forma o di procedimento&#8221; (art. 10, terzo comma, d.p.r. cit.), salvo che per i controinteressati che non siano stati posti nelle condizioni di<br />
chiedere la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.<br />
Può aggiungersi, a queste annotazioni, che il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimere il parere, è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela di giustizia nell’amministrazione, previsto con garanzie di indipendenza, dall’art. 100 Cost. e che la decisione spetta al Presidente della<br />
Repubblica, Potere dello Stato al quale la Costituzione attribuisce una partecipazione di<br />
garanzia in tutte le funzioni statali.<br />
Quanto poi al ricorso straordinario nella Regione siciliana, nei limiti in cui è ammesso dalla norma costituzionale statutaria, la pronuncia è demandata al Presidente della Regione, che si pronuncia sulla base di un parere emesso dalle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa (vale a dire non solo della Sezione consultiva, ma anche di quella giurisdizionale).<br />
La legge (cfr. da ultimo il citato d.lgs. n. 373/2003 e Corte costituzionale, 4 novembre 2004, n. 316) garantisce per tutti i componenti del Consiglio, ivi compresi quelli designati dalla Regione, la<br />
imparzialità e la indipendenza proprie del giudice.<br />
Ancora può aggiungersi che se da un lato il cittadino per ottenere la tutela straordinaria deve presentare il ricorso ad una Autorità amministrativa (ma dopo notificazione alle controparti in forme giurisdizionali), dall’altro in caso di inerzia o comunque di ritardi istruttori il ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato (cfr. art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971), il quale (ex art. 13, comma 1°) in ogni caso se riconosce che l&#8217;istruttoria è incompleta o che i fatti affermati<br />
nell&#8217;atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero<br />
competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni,<br />
autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti (con modalità istruttorie che sono, anche letteralmente, corrispondenti al testo originario dell’art. 44 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato, riguardante l’attività giurisdizionale).<br />
In questa prospettiva di assimilazione procedurale si è mossa anche la giurisprudenza<br />
amministrativa che tende a modellare il ricorso straordinario sugli schemi di quello<br />
giurisdizionale e a regolarne di conseguenza i rapporti.<br />
Così ad esempio è stato affermato, sia pure con attenzione all’indirizzo tradizionale che qualifica il ricorso straordinario come rimedio amministrativo, che l&#8217;istituto della sospensione necessaria del<br />
processo previsto dagli art. 295 e 298 c.p.c. &#8211; caratterizzato dallo scopo di prevenire soluzioni confliggenti, e non più modificabili, di distinte liti &#8211; si estende (anche) all&#8217;ipotesi in cui il vincolo di pregiudizialità, idoneo a far sorgere il dovere di sospensione, derivi dalla definizione di un<br />
procedimento amministrativo per la decisione di un ricorso straordinario da parte del Capo dello Stato, in quanto, ancorché la pronuncia del Presidente della Repubblica non rivesta i caratteri formali e sostanziali della sentenza, essa costituisce un atto di definizione della controversia non suscettibile di essere annullato, revocato o riformato dall&#8217;Amministrazione ed inoltre, in forza del principio<br />
fondamentale dell&#8217;alternatività del ricorso straordinario rispetto al ricorso giurisdizionale, svolge un ruolo sostitutivo della decisione del giudice, anche se su un piano diverso (attesa l&#8217;inattitudine a<br />
passare in &#8220;cosa giudicata&#8221;) (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 15 marzo 2000, n. 451; v. anche in termini, Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 1991 n. 92, nonché T.A.R. Lombardia, Brescia, 13 ottobre 1995 n. 954 e T.A.R. Piemonte, sez. I, 31 luglio 1991 n. 393).<br />
Il principio, più di recente, è stato ribadito, con significative sottolineature al carattere unitario del sistema di tutela nei confronti della pubblica amministrazione, affermandosi che la sospensione del giudizio disciplinata dall’art. 295 c.p.c., in quanto espressione dell’esigenza di ordine generale di<br />
ovviare a possibili contrasti tra giudicati &#8211; e in tal senso immanente nel sistema della giustizia amministrativa comprensivo del rimedio del ricorso straordinario &#8211; trova logica applicazione anche nel caso di pendenza di controversia promossa con ricorso straordinario al Capo dello Stato avente<br />
contenuto pregiudiziale (Cons. Stato, IV, 30 giugno 2003, n. 3896).<br />
In una medesima prospettiva si è poi indirizzato il legislatore che all’art. 3, comma 4, della legge n. 205/2000, con evidente attenzione al modello giurisdizionale, ha previsto che nell&#8217;ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall&#8217;esecuzione dell&#8217;atto, la sospensione dell&#8217;atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero competente ai sensi dell&#8217;art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di<br />
Stato.<br />
La cennata tendenza è stata infine sottolineata anche dalla Corte costituzionale, pur stabilmente attestata sulla affermazione della natura amministrativa del ricorso e non giurisdizionale dell’organo decidente.<br />
&#8230; la legislazione e la giurisprudenza, compresa quella di questa Corte, si sono sforzate di<br />
stabilire sostanziali parallelismi e sicuri raccordi con l&#8217;attività giurisdizionale. I principali fra questi sono, oltre al carattere contenzioso del procedimento, la facoltà dei privati &#8211; cui questa Corte con sentenza n. 148/1982 ha equiparato gli enti pubblici non statali autori dell&#8217;atto impugnato &#8211; di chiedere in limine litis la trasposizione della controversia nella sede giurisdizionale e quella di<br />
impugnare presso il giudice amministrativo la decisione del ricorso per vizi di forma o di<br />
procedimento, nonché l&#8217;estensione allo stesso ricorso straordinario del rimedio della<br />
revocazione e<br />
dell&#8217;azione giudiziaria di fronte al giudice ordinario. (Corte costituzionale, 31 dicembre 1986, n. 298).<br />
2. Ad avviso del Collegio gli elementi giurisdizionali, presenti come esposto, nella disciplina del ricorso straordinario sono prevalenti e di questo dato normativo è necessario tenere conto nella<br />
definizione dei problemi connessi alla interpretazione della disciplina medesima e nella prospettiva fondamentale di una tutela efficace del cittadino nei confronti della attività della Pubblica<br />
amministrazione.<br />
In proposito può ulteriormente osservarsi che l’alternatività e il parallelismo tra le due forme di tutela (giurisdizionale e straordinaria) trova un evidente fondamento logico nella sostanziale<br />
riconducibilità delle stesse alla funzione giurisdizionale di cognizione, intesa sotto il profilo funzionale come composizione di una lite, sotto il profilo strutturale come procedimento tendente alla incontrovertibilità della statuizione compositiva della lite e sotto il profilo soggettivo come pronuncia di un soggetto indipendente e imparziale.<br />
Sembra potersi affermare che tali caratteri, sia pure con ibridazioni amministrative, sono<br />
riconoscibili nel giudizio introdotto con il ricorso straordinario.<br />
Sotto il profilo funzionale non è dubbio che tale giudizio è volto alla composizione di una lite sulla legittimità di un atto amministrativo, di cui si assume la lesività per un diritto soggettivo o un<br />
interesse legittimo del ricorrente.<br />
Sotto il profilo soggettivo l’atto mette capo, è vero, ad una determinazione di un organo non<br />
appartenente al Potere giurisdizionale (nella specie il Presidente della Regione), ma è altrettanto vero che tale determinazione deve di regola essere conforme al parere di un organo di cui è garantita la indipendenza e la imparzialità propria del giudice (nella specie delle sezioni riunite del CGA).<br />
Tale parere costituisce il momento centrale di garanzia della imparzialità e quindi del<br />
procedimento decisorio.<br />
Ma soprattutto, per quel che qui rileva, il giudizio sul ricorso straordinario tende alla<br />
incontrovertibilità, in quanto la decisione, almeno sotto il profilo sostanziale (errores in iudi-cando), non è più soggetta a rimedi giurisdizionali e non può essere legittimamente disattesa dalle par-ti.<br />
Dal punto di vista strutturale la tutela straordinaria, come la giurisdizione, è caratterizzata,<br />
relativamente alla cognizione, dalla tendenza alla incontrovertibilità del giudizio, mentre<br />
l&#8217;amministrazione in senso proprio ha i caratteri della revocabilità e della modificabilità.<br />
Anzi la stessa decisione straordinaria è, nei limiti di cui si dirà, incontrovertibile, potendo essere impugnata, se conforme al parere del Consiglio di Stato o del Consiglio di giustizia solo per errores in procedendo e in modo pieno solo se difforme (ipotesi per vero rarissima) a detto parere.<br />
La decisione straordinaria, per la sua alternatività rispetto a quella giurisdizionale, è un<br />
segmento di un giudizio che tende ad una situazione assimilabile a quella della cosa giudicata in senso formale, una volta che le parti soccombenti non abbiano impugnato (negli stretti limiti in cui ciò è possibile) la decisione stessa. Significativo in tal senso è l’art. 15 del d.P.R. n. 1199/1971 secondo cui i decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per<br />
revocazione nei casi previsti dall&#8217;art. 395 del codice di procedura civile. Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell&#8217;art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere<br />
proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti<br />
particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell&#8217;accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei<br />
documenti.<br />
Non manca poi il riflesso sostanziale della incontrovertibilità. Non è dubbio infatti che il<br />
precetto contenuto nella decisione straordinaria, una volta divenuto incontrovertibile, è<br />
vincolante per le parti del giudizio e che la inosservanza di tale precetto si traduce in una illiceità o in una illegittimità dell’azione amministrativa.<br />
3. La indipendenza dell’organo chiamato ad esprimere il parere, l&#8217;obbligatorietà del parere da<br />
4. rendere in un procedimento basato sul contraddittorio, l’attività di pura e semplice applicazione del diritto oggettivo sono elementi che, sia pure nella diversa prospettiva della nozione di giudice nazionale legittimato a porre questioni pregiudiziali ex art. 177, ora 234, del trattato CE, hanno indotto la Corte di giustizia (Corte giustizia CE, 16 ottobre 1997, nelle cause<br />
5. riunite da C-69/96 a C-79/96) a ritenere che sia tale il Consiglio di Stato in sede consultiva, nel rendere parere richiesto dalla normativa nazionale nel contesto di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.</p>
<p align="center"><b>III</b></p>
<p>1. A questo punto non sembra inutile verificare gli effetti delle diverse opinioni sopraesposte sulla concreta tutela del cittadino nei confronti della attività della Pubblica Amministrazione.<br />
Si tratta più precisamente di stabilire quale sia la tutela del soggetto che si ritenga leso dalla<br />
decisione sul ricorso straordinario e la tutela del soggetto che si ritenga leso dalla mancata<br />
esecuzione di tale decisione.<br />
2. Sotto il primo profilo, va ricordata la disposizione del d.P.R. n. 1199/1971 (art. 10) che consente ai controinteressati e (dopo la sentenza Corte cost., 29 luglio 1982, n. 148 ) all’ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l&#8217;atto impugnato, di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale (giudice amministrativo), precisando che il<br />
mancato<br />
3. esercizio della facoltà di scelta preclude agli stessi, ai quali sia stato notificato il ricorso<br />
straordinario, l&#8217;impugnazione in sede<br />
4. giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.<br />
La norma è un corollario del principio di alternatività tra i due rimedi contro l’atto<br />
amministrativo illegittimo.<br />
E’ stato affermato in giurisprudenza che nel rispetto del principio di alternatività fra ricorso<br />
straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale innanzi al giudice amministrativo,<br />
stabilito dagli art. 34 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, 20 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 8 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, è inammissibile il ricorso giurisdizionale contro il decreto decisorio del<br />
ricorso straordinario per motivi ed aspetti che hanno formato oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva (Consiglio Stato, sez. IV, 21 ottobre 1983, n. 722 Cons. giust. amm. Sicilia, 22 dicembre 1988, n. 246; Consiglio Stato, sez. VI, 10 febbraio 1999, n. 146).<br />
Non è consentita quindi (di regola) la impugnazione della decisione conforme al parere salvo che per vizi di forma o di procedimento (sempre che sugli stessi non si sia pronunciato il Consi-glio).<br />
Appare invece sempre consentito, con pienezza di deduzioni, il ricorso giurisdizionale nel caso di delibera del Consiglio dei ministri (art. 14, primo comma) di non conformarsi al parere del Consiglio di Stato; delibera che, per essere legittima può essere adottata soltanto quando &#8220;sia prospettata una<br />
decisione del caso concreto che possa arrecare pregiudizio al buon andamento della pubblica amministrazione o all&#8217;indirizzo politico&#8221; (C. Cost. 31 dicembre 1986, n. 298).<br />
Il legislatore e il giudice quindi hanno avvertito in modo chiaro la presenza nell’istituto di una ibridazione tra profili giurisdizionali (il parere del Consiglio di Stato) e profili amministrativi (la<br />
decisione eccezionalmente non conforme della Autorità amministrativa).<br />
Si esclude la impugnabilità (quanto meno quella sostanziale) del primo e della decisione ad essa conforme, si ammette quella anche sostanziale della seconda se difforme dal parere.<br />
Nei casi di decisione conforme al parere, poi, l’impugnazione giurisdizionale per vizi di forma può tendere di regola solo ad un annullamento con rinvio alla sede straordinaria (salva trasposizione). Per il principio della alternatività, infatti, l’effetto rescissorio dell’annul-lamento della prima decisione porterà alla rinnovata trattazione del ricorso straordinario originario (C.S., Ad. plen. 28 settembre 1967, n. 11).<br />
Sembra dunque che anche sotto tale aspetto la interrelazione tra decisione straordinaria e<br />
decisione giurisdizionale “limitata” ai vizi formali sia propria di un rapporto tra atti di forza e valore assimilabili, che tendono alla immutabilità della decisione straordinaria con effetti analoghi a quelli, alternativi, di una pronuncia del giudice amministrativo.<br />
3. Sotto il secondo profilo (la tutela del soggetto che si ritenga leso dalla mancata esecuzione di ta-le decisione) &#8211; più direttamente riguardante il caso in esame &#8211; va anzitutto ricordato il princi-pio<br />
giurisprudenziale, affermato anche nelle tesi che presuppongono la natura amministrativa della<br />
decisione straordinaria, secondo cui la decisione su ricorso straordinario, pur non avendo attitudine ad acquisire efficacia formale e sostanziale di cosa giudicata (in quanto atto amministrativo e non giurisdizionale), ha carattere cogente e determina in capo all&#8217;autorità amministrativa l&#8217;obbligo di<br />
eseguirla, in particolare vincolandola &#8211; in caso di accoglimento e quindi di rimozione dell&#8217;atto<br />
impugnato &#8211; ad attenersi, nella eventuale rinnovazione dell&#8217;atto, alla norma agendi in essa<br />
enunciata. L&#8217;ambito degli effetti vincolanti, cui l&#8217;amministrazione deve attenersi in sede di<br />
rinnovazione, va determinato in base all&#8217;oggetto della controversia ed al contenuto della pronuncia d&#8217;illegittimità dell&#8217;atto impugnato in relazione ai motivi dedotti nel ricorso (Consiglio Stato, sez. V, 5 ottobre 1987, n. 577; T.A.R. Lazio, sez. I, 4 ottobre 1999, n. 2158; Consiglio Stato, sez. IV, 16 ot-tobre 1998, n. 1302; T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 28 febbraio 1997, n. 217).<br />
In questo modo si enuncia però il contenuto e l’obbiettivo di un ricorso in ottemperanza, di tal-chè la utilizzazione (per la ottemperanza) dello strumento del ricorso giurisdizionale ordinario, sotto il profilo logico, appare estranea alla vicenda contenziosa, della quale si è chiesta la definizione in sede straordinaria (alternativa) e, quel che più rileva, appare contrastante con le esigenze di tutela effettiva del ricorrente.<br />
A questo proposito vanno analizzate le conseguenze della affermazione del principio secondo cui nella sostanza per l’esecuzione della decisione straordinaria, in caso di inottemperanza da parte<br />
della Amministrazione, il vincitore è tenuto a rivolgersi al giudice amministrativo con il ricorso<br />
giurisdizionale ordinario.<br />
Va osservato anzitutto che, in caso di accoglimento del ricorso straordinario, la mancata<br />
esecuzione della decisione può dipendere da una assoluta o parziale inerzia della<br />
Amministrazione o da atti dell’Amministrazione contrastanti o elusivi della decisione medesima.<br />
Nel primo caso, quanto agli strumenti processuali, sembra praticabile il procedimento accelerato in due gradi, di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 (cfr. anche art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 3, comma 6 bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 nel testo integrato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80). Mentre nel secondo caso risulterebbe<br />
esperibile solo il procedimento ordinario (con due gradi di giudizio e la eventuale ulteriore fase della esecuzione).<br />
Il tutto per pervenire ad un risultato sostanzialmente esecutivo della decisione straordinaria.<br />
L’interessato teoricamente (di fronte ad una Amministrazione incline a protrarre nel tempo la esecuzione) potrebbe pervenire alla tutela dell’interesse attraverso una interminabile sequenza di<br />
procedure (giudizio sul ricorso straordinario, giudizio in due gradi sul silenzio e/o giudizio<br />
ordinario<br />
giurisdizionale in due gradi, nonchè giudizio in ottemperanza anch’esso in eventuali due gradi in caso di provvedimento contrastante &#8211; elusivo del giudicato).<br />
I tempi per ottenere il riconoscimento della pretesa legittima risultano irragionevoli.<br />
In altre parole la parte, che spesso agisce in sede straordinaria in ragione dei modesti costi da<br />
sostenere, per ottenere poi la esecuzione della decisione straordinaria dovrebbe nella sostanza<br />
rifare il giudizio in sede giurisdizionale e solo nel suo ambito o al termine di esso potrebbe<br />
ottenere la concreta soddisfazione della sua domanda. Una vittoria, che comunque arriverebbe, dopo un<br />
dispendioso, in tempo e in denaro, iter processuale.<br />
Del tutto coerente con il carattere alternativo dell’istituto, con la forza della decisione<br />
straordinaria incontrovertibile (analoga a quella del giudicato) e con una logica tutela del<br />
cittadino appare lo<br />
strumento della ottemperanza che consente di concentrare tutte le denunce di inerzia (totale o parziale), di violazione e di elusione in un unico mezzo di tutela e che consente anche la esecuzione a mezzo di Commissario.<br />
4. Sono note al Collegio le critiche all’istituto e tra esse quelle secondo cui il ricorso straordinario è da considerare un retaggio del passato, quale tipica espressione della cd. giustizia ritenuta, e si colloca sulla soglia della giurisdizione.<br />
Non sembra fuori luogo però osservare che in realtà l’istituto corrisponde ad una esigenza<br />
naturale presente e avvertita, da sempre, in ogni ordinamento, quella di consentire al componen-te di una collettività di chiedere giustizia alla suprema autorità sociale e che questa possibilità è del<br />
tutto<br />
compatibile in un Stato democratico.<br />
Ogni accenno di significato negativo al retaggio del passato sparisce, infatti, se al suddito si<br />
sostituisce il cittadino e al sovrano il Presidente della Repubblica (su proposta di Ministro) o il Presidente della Regione, chiamati a decidere sulla base di un parere reso da un organo indipendente e imparziale dopo contraddittorio tra le parti.<br />
In questo contesto e per le sue caratteristiche la tutela straordinaria, nell’ordinamento italiano e in particolare in quello siciliano, non costituisce un limite a quella giurisdizionale (come nei lontani sistemi di giustizia ritenuta), ma un completamento di essa, laddove consente uno strumento<br />
formalmente amministrativo con garanzie giurisdizionali, dando accesso a tutti i cittadini ad<br />
istanze di giustizia con costi limitati.<br />
Il che sembra compatibile anche con principi di eguaglianza sostanziale tra cittadini.<br />
D’altra parte non sembra potersi attribuire, sotto il profilo qui rilevante, una valenza<br />
determinante alla formale catalogazione del ricorso straordinario tra quelli amministrativi (così in Sicilia per disposizione statutaria) e alla (di regola) altrettanto formale imputazione della decisione ad una autorità non appartenente al Potere giurisdizionale, in quanto in una moderna visione del<br />
principio della divisione dei Poteri tali elementi non sembrano ostacolare l’accesso nella<br />
Giurisdizione di forme di giustizia che sostanzialmente assicurano la imparzialità del soggetto chiamato a comporre la lite e la incontrovertibilità del giudizio.<br />
Il legislatore costituzionale (nel caso della Sicilia) e statale (negli altri casi, non essendo<br />
costituzionalizzato il ricorso straordinario al Capo dello Stato) possono ovviamente ritenere<br />
inutile l’istituto, privilegiando altre forme di tutela.<br />
Ma sino a che l’istituto è in vigore, ad avviso del Collegio, è compito dell’interprete<br />
considerarne la disciplina sotto la prospettiva nel quale è vigente nel nostro ordinamento: quello di<br />
assicurare una tutela semplice e economica al cittadino, con caratteri anche (anzi prevalentemente ad avviso del Collegio) giurisdizionali e con valenza alternativa alla pronuncia del giudice<br />
amministrativo.<br />
5. In questa prospettiva si può riconsiderare anche il problema della ammissibilità di un ricorso ex art. 27 n. 4 t.u. n. 1054/1924 e art. 37 della legge n. 1034/1971 per la esecuzione della<br />
decisione<br />
straordinaria.<br />
Il legislatore, mentre prevede elementi di disciplina quanto alla impugnabilità della decisione, nulla dispone quanto alla sua esecuzione.<br />
La lacuna sembra potersi colmare con una risposta positiva al problema qui in esame, risposta che si giustifica tenendo conto che da un lato chi ricorre per la esecuzione della decisione nella<br />
sostanza ne chiede l’ottemperanza e che dall’altro la decisione, una volta intervenuta la<br />
incontrovertibilità , è assimilabile quanto ad efficacia ad un giudicato.<br />
Sembrano quindi applicabili per la esecuzione delle decisioni straordinarie, alternative ad una pronuncia del giudice amministrativo, gli stessi strumenti assicurati a quest’ultima pronuncia.</p>
<p align="center"><b>IV</b></p>
<p>1. Il ricorso, da ritenere pertanto ammissibile, a prescindere da ogni ulteriore approfondimento e da ogni altra considerazione, appare tuttavia infondato.<br />
Come accennato in narrativa, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, il<br />
signor Salvatore Grasso impugnava:<br />
&#8211; il bando di concorso per titoli ad un posto di segretario economo VI qualifica professionale di segretario-economo (bando del Comune di Nizza di Sicilia con atto pubblicato della G.U.R.S. Serie speciale concorsi n. 9 del 20 agosto 1998) nella parte in cui prevedeva, oltre al titolo di studio di scuola media superiore, l’attestato di specifica qualificazione professionale di segretario-economo;<br />
&#8211; il regolamento organico comunale, nella parte recante la previsione di tale requisito di<br />
ammissione al concorso.<br />
Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 26, comma 1°, del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e del relativo allegato A, che non contemplano il requisito aggiuntivo di cui trattasi.<br />
Questo Consiglio, in Sezioni riunite, esprimeva parere (n. 693/99 del 17 luglio 2001) di<br />
accoglimento del ricorso.<br />
Con decreto del Presidente della Regione n. 877, in data 6 dicembre 2001, il ricorso era accolto nei sensi di cui al parere citato.<br />
Il signor Grasso, che per quanto consta agli atti aveva comunque presentato domanda di<br />
partecipazione, diffidava l’Amministra-zione a dare esecuzione alla decisione, approvando la graduatoria concorsuale.<br />
Con atto giuntale n. 119, in data 12 novembre 2002, il Comune rilevava che l’Amministrazione non poteva espletare il concorso se non rinnovando la procedura con la riapertura dei termini per la presentazione delle domande (secondo i nuovi requisiti di ammissione derivanti dalla decisione in sede straordinaria) e che nel frattempo la rinnovazione del concorso era divenuta incompatibile con le<br />
esigenze organizzative e le disponibilità finanziarie dell’Ente.<br />
Per tali considerazioni revocava la deliberazione giuntale n. 98, in data 5 maggio 1998, con la quale era stato approvato il bando di concorso al posto di segretario economo VI qualifica<br />
professionale di segretario-economo.<br />
2. Ad avviso del Collegio l’annullamento degli atti impugnati in via straordinaria, come<br />
esattamente ritenuto dalla Amministrazione, poneva, come norma agendi della esecuzione, la rin-novazione del bando (almeno quanto ai requisiti di ammissione) e comunque la riapertura dei ter-mini per la<br />
3. presentazione delle domande.<br />
E’ evidente infatti che l’annullamento in parte qua di due atti amministrativi generali a<br />
contenuto normativo comportava adeguate forme di pubblicità, del resto previste dall’art. 14, comma terzo del d.P.R. n. 1199/1971, secondo cui qualora il decreto di decisione del ricorso<br />
straordinario pronunci l&#8217;annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura dell&#8217;Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti annullati.<br />
In applicazione di tale principio, in particolare, l’Ammini-strazione avrebbe dovuto quantomeno rinnovare parzialmente il procedimento al fine di consentire a coloro che non avevano il requisito<br />
aggiuntivo originariamente previsto di presentare eventualmente domanda di partecipazio-ne.<br />
In base alla decisione straordinaria il signor Grasso non aveva titolo a vedere esaminata la sua domanda (divenuta ammissibile) senza concorrere con gli altri soggetti,ove interessati, in possesso dei suoi medesimi titoli.<br />
3. Altro problema è quello se l’Amministrazione potesse revocare il concorso a suo tempo bandito.<br />
La possibilità per l’Amministrazione di non dare corso al giudicato amministrativo, alla stregua di situazioni sopravvenute, è stata più volte affermata dal giudice amministrativo.<br />
Ad esempio è stato affermato che in ragione della specifica natura del giudizio di ottemperanza, mista di esecuzione e cognizione insieme, al giudice non è precluso l&#8217;esame degli atti che<br />
l&#8217;amministrazione richiami a giustificazione della sua non ottemperanza (sempre nei limiti della cognizione circoscritta a stabilire se l&#8217;amministrazione abbia adempiuto nei modi previsti<br />
dall&#8217;ordinamento), dovendo egli compenetrarsi nel sistema organizzatorio dell&#8217;amministrazione, non potendo esimersi dal considerare le situazioni eventualmente sopravvenute al giudicato di cui si chiede l&#8217;esecuzione e tenendo conto, in ogni caso, che l&#8217;obiettiva impossibilità per la p.a. di ottemperare al giudicato per fatti sopravvenuti deve consistere in una sopravvenienza normativa o fattuale<br />
successiva alla pronuncia e cioè in una causa che non rientri nel quadro prospettato o<br />
prospettabile delle parti, esaminato e posto a fondamento della decisione (Consiglio Stato, sez. IV, 25 novembre 2003, n. 7778).<br />
Con specifico riferimento al caso di specie, va in particolare ricordato il principio<br />
giurisprudenziale, secondo cui mentre in caso di annullamento giurisdizionale dell&#8217;intera<br />
procedura concorsuale la rinnovazione delle operazioni deve necessariamente aver luogo alla stregua della normativa vigente, in caso di annullamento dell&#8217;atto di approvazione della graduatoria, resta esclusa ogni rilevanza delle norme sopravvenute. L&#8217;annullamento in sede giurisdizionale del solo atto di approvazione della graduatoria finale del concorso costituisce una vicenda diversa rispetto<br />
all&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura concorsuale. Mentre in quest&#8217;ultima ipotesi la<br />
rinnovazione delle operazioni deve necessariamente avere luogo alla stregua della normativa vigente (cfr. sez. V, 13 maggio 1991, n. 796), nel primo caso, in ragione dell&#8217;effetto ripristinatorio della situazione quo ante che è proprio dell&#8217;annullamento, le operazioni di rinnovazione si configurano come effettuate ora per allora, ricollegandosi e saldandosi alla procedura originaria a partire dall&#8217;ultimo atto validamente compiuto, restando così esclusa ogni rilevanza delle norme sopravvenute (Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2930).<br />
Osserva il Collegio che nella specie non viene in rilievo l’annullamento di una graduatoria, ma quelli di una norma regolamentare e di bando che imponevano una rinnovazione procedimentale.<br />
L’Amministrazione ben poteva prendere in considerazione le situazioni normative e finanziarie sopravvenute, senza con ciò violare una norma agendi emergente dalla decisione.<br />
4. Resta tuttavia da verificare se le ragioni addotte per revocare la precedente delibera giuntale<br />
relativa alla copertura del posto in vertenza concretino una elusione del precetto emergente dalla decisione di cui viene chiesta la esecuzione.<br />
Tali ragioni sono così esposte nella deliberazione giuntale n. 119/2002:<br />
&#8211; successivamente alla delibera della G.M. n. 98 del 5 maggio 1998 è stato sottoscritto in data 31 marzo 1999 il nuovo Contratto di Lavoro per il personale degli EE.LL. che come principio cardine del-la organizzazione prevede, all’art. 3, che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili attraverso l’assegnazione del datore di lavoro;<br />
&#8211; che la mansione di segretario economo ex qualifica funzionale VI è oggi riferibile alla<br />
categoria C nel nuovo sistema di classificazione del personale;<br />
&#8211; che nella vigente pianta organica sono presenti n. 28 unità appartenenti alla categoria C;<br />
&#8211; che si è pertanto modificata la situazione di interesse pubblico che aveva dato luogo alla<br />
emanazione per cui non risulta più economicamente sostenibile la copertura di n. 1 posto di<br />
segretario-economo;<br />
&#8211; che il servizio viene garantito dal personale in servizio appartenente alla categoria C;<br />
&#8211; che a seguito delle continue riduzioni dei trasferimenti regionali e statali, il bilancio non<br />
consente più la copertura finanziaria per l’assunzione di una nuova unità di personale a tempo indeterminato;<br />
&#8211; che presso questo Ente sono in servizio n. 31 lavoratori A.S.U. di cui alle LL.RR 85/95 e 24/96 e alla circolare assessoriale n. 331/99, a cui bisogna trovare delle attività per la stabilizzazione e<br />
fuoriuscita dal bacino, nonchè n. 3 unità ex L.S.U., oggi con contratto annuale di diritto privato, e pertanto, non si ravvisa più la necessità di assumere un nuovo dipendente con le funzioni di segretario economo.<br />
A fronte di siffatte dettagliate argomentazioni, che non sembrano elusive, ma congruamente<br />
esposte, il ricorrente svolge argomentazioni limitatamente alla compatibilità finanziaria, non censurando in alcun modo di elusività le altre, assorbenti ragioni della revoca e in particolare quelle sopravvenute all’originario bando di concorso.<br />
Quanto alla eccezione di incompetenza della Giunta, oltre a non ricollegarsi in alcun modo alla decisione da eseguire, essa neppure appare fondata avuto riguardo al principio del contrarius actus e al fatto che la delibera revocata era stata adottata dalla Giunta municipale.<br />
5 In conclusione il ricorso va respinto<br />
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.</p>
<p align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge il ricorso.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 29 giugno 2005, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l&#8217;intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Raffaele Maria De Lipsis, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, Componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 19 ottobre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-19-10-2005-n-695/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.695</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.5833</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-10-2005-n-5833/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-10-2005-n-5833/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-10-2005-n-5833/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.5833</a></p>
<p>Pres. ed est. Allegretta Bultrini (Avv.ti M. Racco e M. Sanino) c. Regione Lazio (Avv.ti G. Terracciano e F. Vannicelli), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Pipino (Avv. R. Russo Valentini) 1. Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Incarico dirigenziale presso A.s.l – Decadenza – Controversia – Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-10-2005-n-5833/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.5833</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-10-2005-n-5833/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.5833</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. Allegretta<br /> Bultrini (Avv.ti M. Racco e M. Sanino) c. Regione Lazio (Avv.ti G. Terracciano e F. Vannicelli), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Pipino (Avv. R. Russo Valentini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Pubblico impiego – Giurisdizione e competenza – Incarico dirigenziale presso A.s.l – Decadenza – Controversia – Giurisdizione del G.A. – Sussiste																																																																																												</p>
<p>2.	Pubblico impiego – Spoil system – Art. 55, co. 4, Statuto della Regione Lazio – Decadenza generalizzata dei componenti degli organi istituzionali di tutti gli enti dipendenti – Applicabilità ai dirigenti delle A.s.l. e delle Aziende ospedaliere – Sussiste																																																																																												</p>
<p>3.	Lavoro – Spoil system – Artt. 55, co. 4, Statuto della Regione Lazio e 71, co.1, 3 e 4, lett.a), L.R. 9/2005 –  Contrasto con gli artt. Artt. 97, 32, 117 co.3, ultimo periodo, e 117, co.2 lett.l) Cost. – Rimessione alla Corte Costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La controversia concernente la decadenza dall’incarico dirigenziale presso una A.s.l. rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.																																																																																												</p>
<p>2.	Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere della Regione Lazio rappresentano enti pubblici dipendenti dalla Regione; ne consegue che anche ad esse è applicabile la particolare disciplina ex art. 55, co. 4 dello Statuto regionale del Lazio concernente la decadenza generalizzata dei componenti degli organi istituzionali di tutti gli enti dipendenti, decorso il novantesimo giorno dalla prima seduta del rinnovato consiglio regionale.																																																																																												</p>
<p>3.	E’ rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. relativa al combinato disposto degli artt. 55, co. 4, dello Statuto della Regione Lazio (approvato con L.R. 1/2004) e 71, co.1, 3 e 4, lett.a), L.R. 9/2005, per contrasto con gli artt. Artt. 97, 32, 117 co.3, ultimo periodo, e 117, co.2 lett.l) Cost., laddove stabiliscono  la decadenza generalizzata dei componenti degli organi istituzionali di tutti gli enti dipendenti, comprese le A.s.l, decorso il novantesimo giorno dalla prima seduta del rinnovato consiglio regionale. Infatti siffatta disciplina, introducendo una cesura nella continuità dell’azione amministrativa in dipendenza di un evento oggettivo, quale l’insediamento del nuovo consiglio regionale, appare in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., nonché con l’art. 32 Cost.  (riguardando organi operanti nel settore sanitario e preposti alla tutela della salute), e con l’art. 117, co. 3, ultimo periodo, Cost., poiché regola un aspetto che rientra nella competenza concorrente di principio dello Stato. Inoltre la previsione della decadenza dalla carica, incidendo sulla disciplina dei rapporti di lavoro, e determinandone di conseguenza la cessazione, rientra nella materia dell’ “ordinamento civile”, attribuita dall’art. 117, co. 2, lett. l) Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">solleva q.l.c. degli artt. 55, co. 4, dello Statuto della Regione Lazio e 71 co.1, 3 e 4, lett.a), L.R. 9/2005, concernenti l’applicabilità del c.d. spoil system ai dirigenti delle A.s.l., per violazione degli artt. 32,97, 117, co. 2 e co. 3, Cost.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 5833/05 REG.ORD.<br />
	 N. 7580 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  200</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale   <br />
 Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Corrado Allegretta		Presidente ed est.; Claudio Marchitiello	Consigliere; Aniello Cerreto		Consigliere; Michele Corradino		Consigliere; Gabriele Carlotti		Consigliere																																																																																				</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7580 del 2005 proposto dal<br />
dr. <b>Benedetto BULTRINI</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Racco e prof. Mario Sanino, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 114/B, presso lo studio del primo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Gennaro Terracciano e Francesco Vannicelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Piazza di Spagna n. 35;</p>
<p>la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del dr. <b>Adolfo Pipino</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284,</p>
<p>per l’annullamento e la riforma<br />
dell’ordinanza n. 4774 del 2 settembre 2005, pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione III, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dr. Pipino, della Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Uditi nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2005 gli avv.ti Racco, Sanino, Terracciano, Vannicelli, Russo Valentini e l’avv.to dello Stato Bacosi;<br />
Vista l’ordinanza n. 4814 in data 11 ottobre 2005;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma il provvedimento con il quale la Regione Lazio ne ha dichiarato la decadenza dall’incarico di direttore generale di un’Azienda ospedaliera, in applicazione dell’art. 55, comma 4, del nuovo Statuto Regionale, approvato con legge regionale 11 novembre 2004 n. 1. Ha impugnato, altresì, il successivo provvedimento di nomina del nuovo direttore generale.<br />
La domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, avanzata in via incidentale, è stata respinta con ordinanza n. 4774 del 2 settembre 2005, avverso la quale l’interessato ha proposto l’appello in epigrafe indicato, rinnovando la domanda cautelare.<br />
In relazione al danno lamentato ed ai motivi già dedotti con il ricorso originario, l’appellante deduce, in sostanza, che:<br />
1) è errato il presupposto sul quale l’ordinanza si fonda, secondo cui le Aziende ospedaliere e le Aziende sanitarie locali avrebbero natura di enti strumentali della Regione da questa dipendenti, in quanto tali, rientranti nell’ipotesi di decadenza degli organi istituzionali in conseguenza dell’insediamento del Consiglio regionale, prevista dal citato art. 55 del nuovo Statuto regionale;<br />
2) detta disposizione non è applicabile, in quanto relativa agli incarichi di direzione delle strutture degli enti pubblici dipendenti istituiti con specifiche leggi regionali, tra i quali non possono ricomprendersi le Aziende sanitarie locali e quelle ospedaliere perché istituite con legge statale, non essendo sufficiente la loro soggezione alla vigilanza regionale;<br />
3) ove ritenuta applicabile, la normativa relativa al cosiddetto “spoil system” deve ritenersi incostituzionale sotto vari profili.<br />
Si è costituita in giudizio per resistere la Regione Lazio, che ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività e l’inammissibilità dell’originario ricorso per difetto d’interesse, e, nel merito, la sua infondatezza.<br />
Anche il controinteressato si è costituito in giudizio, chiedendo che la domanda cautelare sia respinta, attesa l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso sotto vari profili.<br />
In giudizio si è costituita, infine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha concluso per l’accoglimento dell’appello.<br />
Con ordinanza n. 4814 del giorno 11 ottobre 2005, questa Sezione ha disposto la sospensione del giudizio cautelare in vista della rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.<br />
La decisione si fonda sulle seguenti considerazioni.<br />
La Regione Lazio ha ritenuto di far applicazione del combinato disposto dell’art. 55, comma 4, del nuovo Statuto Regionale, approvato con legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 e dell’art. 71 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9.<br />
La prima disposizione, dopo aver stabilito che “Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla Regione per l&#8217;esercizio di funzioni amministrative, tecniche o specialistiche, di competenza regionale, nel rispetto di norme generali stabilite da apposita legge regionale la quale preveda, in particolare, i criteri da seguire ai fini dell&#8217;istituzione degli enti, dell&#8217;individuazione degli organi istituzionali e delle relative funzioni ed indennità di carica nonché dell&#8217;esercizio dei poteri d&#8217;indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale. La legge regionale prevede altresì la disciplina dell&#8217;apparato organizzativo” … (comma 1), prevede al comma quarto che “I componenti degli organi istituzionali decadono dalla carica il novantesimo giorno successivo alla prima seduta del Consiglio (regionale), salvo conferma con le stesse modalità previste per la nomina”.<br />
Con il secondo articolo si dispone che “1. Nelle more dell’adeguamento della normativa regionale ai sensi dell&#8217;articolo 80 del ‘Nuovo Statuto della Regione Lazio’ approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, di seguito denominato Statuto, le norme di cui agli articoli 23, comma 2, lettera p), 41, comma 8, 53, comma 2 e 55, commi 3, 4 e 5, si applicano, anche in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia, nel rispetto dei criteri di cui ai successivi commi.<br />
3. Le norme statutarie concernenti la decadenza dalla carica di componente degli organi istituzionali degli enti pubblici dipendenti e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali presso la Regione e gli enti pubblici dipendenti, di cui agli articoli 53, comma 2 e 55, commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione o degli enti pubblici dipendenti.<br />
4. Al fine di dare piena applicazione a quanto disposto dalle norme statutarie di cui al comma 3:<br />
a) nelle ipotesi in cui la carica di organo istituzionale di ente pubblico dipendente, anche economico, in atto alla data di entrata in vigore dello Statuto, sia svolta mediante rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato, la durata del contratto stesso è adeguata di diritto ai termini previsti dall&#8217;articolo 55, comma 4”.<br />
Alla stregua delle disposizioni sopra riportate, non si dubita che, nella specie, sussista la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto i provvedimenti impugnati sono chiara espressione di uno straordinario potere attribuito all’Amministrazione regionale in ordine all’organizzazione degli enti da essa dipendenti, sulla base di una valutazione discrezionale circa la sussistenza dei presupposti di legge, a fronte del quale non sono ipotizzabili se non posizioni di interesse legittimo al suo corretto esercizio.<br />
Non appaiono fondati, inoltre, per quanto la sommaria delibazione propria della sede cautelare consente di valutare, gli altri profili d’inammissibilità rappresentati dalle parti appellate.<br />
Con riguardo alla tempestività del ricorso originario, invero, non sembra possa riconoscersi efficacia lesiva attuale alla nota in data 24 maggio 2005 del Presidente della Regione, della quale si segnala la mancata impugnazione, concretandosi essa nella mera comunicazione dell’intendimento di avvalersi della contestata normativa.<br />
Neppure si dubita dell’integrità del contraddittorio, diversamente da quanto eccepiscono le parti appellate, non necessitando la notificazione del ricorso all’Azienda ospedaliera, in capo alla quale non è riconoscibile alcun interesse tutelato circa la preposizione di una persona piuttosto che di un’altra alla carica di direttore generale.<br />
È evidente, infine, l’interesse del ricorrente all’impugnazione della nomina del suo successore nella carica, che conclude la complessa azione amministrativa diretta alla sua sostituzione.<br />
Superate in tal modo le questioni di rito, occorre passare all’esame della domanda cautelare sotto i combinati profili della “ragionevole previsione sull’esito del ricorso” e della “valutazione del pregiudizio allegato” dal ricorrente, come prescrive l’art. 21 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo modificato dalla L. 21 luglio 2000 n. 205.<br />
Sotto quest’ultimo aspetto, peraltro, la gravità e difficile riparabilità del pregiudizio, non solo economico ma anche professionale e sociale, che dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati deriva a carico dell’interessato, pur immediatamente percepibile, non è suscettibile di adeguata valutazione se non in relazione al fumus boni juris della sua doglianza.<br />
Questa ha il suo punto cruciale nell’argomento che le disposizioni regionali sopra riportate, siccome concernenti gli enti dipendenti dalla Regione istituiti con legge regionale, non sono applicabili alle Aziende sanitarie locali ed alle Aziende ospedaliere, mancando queste della natura di ente dipendente dalla Regione e non risultando istituite con legge regionale.<br />
Non si ritiene, però, che la tesi possa essere condivisa.<br />
È sufficiente in proposito considerare che detti Enti costituiscono lo strumento attraverso il quale la Regione provvede all’erogazione dei servizi sanitari nell’esercizio della competenza in materia di tutela della salute ad essa attribuita dalla Costituzione (cfr. Corte Cost. 24 giugno 2003 n. 220). Enti strumentali, peraltro, costituiti con legge regionale (secondo la previsione, per quanto qui interessa, della L. R. Lazio 16 giugno 1994 n. 18), assoggettati al controllo, alla vigilanza ed al potere d’indirizzo regionali, sia quanto all’attività che quanto agli organi; i cui bilanci e rendiconti sono approvati dalla Regione, che assicura loro le necessarie risorse finanziarie; il cui organo istituzionale di vertice, il direttore generale, è nominato dal Presidente della Regione.<br />
La stessa Regione Lazio, con l’art. 56 L. R. 20 novembre 2001 n. 25, ha avuto cura di definire enti pubblici dipendenti dalla Regione tutti quelli “che operano nell’ambito del territorio regionale e nelle materie riservate alla competenza della Regione stessa”.<br />
Alla stregua di quest’ultima notazione, ad ogni modo, perde qualsiasi eventuale rilevanza l’argomento &#8211; in verità di per sé infondato, siccome basato su di un ingiustificato disparato trattamento tra enti dipendenti &#8211; che il ricorrente ricava dalla previsione dell’istituzione mediante legge regionale degli enti pubblici dipendenti assoggettati al sistema delle spoglie dall’art. 55 del nuovo Statuto (L. R. 11 novembre 2004 n. 1).<br />
Nella specie, quindi, deve ritenersi carente il prescritto requisito del fumus boni juris; il che comporterebbe il rigetto dell’appello cautelare in esame.<br />
La normativa applicata, tuttavia, appare sospetta d’incostituzionalità sotto vari profili.<br />
Come più sopra si è visto, l’art. 55 dello Statuto regionale stabilisce la decadenza generalizzata dalla carica dei componenti degli organi istituzionali di tutti gli enti dipendenti, decorso il novantesimo giorno dalla prima seduta del Consiglio regionale.<br />
La norma statutaria, peraltro, è stata estesa dall’art. 71 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9, “in deroga alle disposizioni contenute nelle specifiche leggi vigenti in materia” e “a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto, degli organi di riferimento della Regione” anche alle ipotesi in cui la carica sia in atto alla data di entrata in vigore dello Statuto, disponendo, a tal fine, l’adegumento di diritto ai termini previsti dall’articolo 55, comma 4, della durata del contratto regolante il rapporto di lavoro sottostante.<br />
Ancorché differita di novanta giorni, la cessazione dalla carica è, evidentemente, connessa al rinnovo del Consiglio regionale, massimo organo politico della Regione, con l’evidente finalità di consentire alle forze politiche di cui è espressione il nuovo Consiglio di sostituire i preposti agli organi istituzionali.<br />
La disciplina, tuttavia, è atta ad introdurre una cesura nella continuità dell’azione amministrativa esplicata dal titolare della carica istituzionale, non in dipendenza di una valutazione della qualità di questa, ma di un evento oggettivo, qual è l’insediamento del nuovo Consiglio all’esito della consultazione elettorale.<br />
Ciò appare in contrasto con i principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità dettati dall’art. 97 della Costituzione. Invero, la norma di cui al ripetuto art. 55 comma 4, come attuata con l’art. 71 L:R: n. 9/2005, anche in relazione all’eventualità di cessazioni infrannuali, comporta la possibile incisione, avulsa da ogni vaglio di rendimento (cfr. in proposito Corte Cost. 16 maggio 2002 n. 193), di quella stabilità ed autonomia che consente al dirigente di improntare il suo operato al rispetto dei richiamati principi.<br />
In proposito, peraltro, non può trascurarsi di osservare che la dilazione trimestrale della decadenza e l’ampiamente discrezionale facoltà dell’Amministrazione di conferma nella carica, lungi dal dissipare il dubbio d’incostituzionalità, lo confortano in quanto suscettibili di condizionare il comportamento dell’interessato ancora in servizio proprio in vista della possibile riconferma.<br />
Quando si consideri, inoltre, che l’attività del direttore generale della A.s.l. si svolge nel settore della sanità e della tutela della salute, la normativa che sia idonea a ridurne la conformità ai principi suddetti si appalesa, altresì, lesiva dei fondamentali obiettivi posti dall’art. 32 Cost.<br />
Le considerazioni che precedono mettono in evidenza, altresì, la violazione di un principio fondamentale della materia e, pertanto, il contrasto delle disposizioni in esame con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Invero, la legislazione statale in materia, vale a dire il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dal D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, nel regolamentare i contratti di lavoro dei direttori generali, prescrive all’art. 3 bis, comma 8, che “il rapporto di lavoro &#8230; è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile” e, al comma 10, che “la carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo”. Ai sensi del precedente art. 3, comma 6, dello stesso decreto legislativo, “Al direttore generale compete in particolare verificare ….. la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa”.<br />
Appare evidente, allora, come, pur non rilevando l’indicazione di una specifica durata assegnata al rapporto (nel testo del 1992 essa era, infatti, di cinque anni), da queste disposizioni emerga il principio fondamentale della materia, secondo il quale al rapporto di lavoro del direttore generale della A.s.l. dev’essere garantita una stabilità ed autonomia in misura, certamente rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore regionale, ma comunque congrua per l’esercizio da parte di tali funzionari delle loro specifiche attribuzioni secondo i canoni &#8211; ora precisati dall’art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come novellato con L. 11 febbraio 2005 n. 15 &#8211; di adeguatezza dell’azione amministrativa all’art. 97 Cost..<br />
La contestata normativa regionale, invece, introduce una condizione di precarietà di quel rapporto che, evidentemente, urta con il principio ora indicato. Il che si riscontra proprio nel caso di specie, in cui, in forza dei provvedimenti impugnati, il rapporto è stato sciolto in anticipo rispetto alla sua durata triennale stabilita in contratto.<br />
Non può, infine, omettersi il rilievo che la previsione della decadenza dalla carica sembra esulare dalla competenza legislativa regionale, in quanto incidendo sulla disciplina del sottostante rapporto di lavoro, di cui determina la cessazione, si esplica in realtà nella materia dell’ “ordinamento civile”, affidato dall’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.<br />
Per le ragioni fin qui esposte, la delineata questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio, approvato con legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 e dell’art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9, per contrasto con gli artt. 97, 32, 117, comma 3, ultimo periodo, e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, è rilevante ai fini del decidere e non è manifestamente infondata. Pertanto, anche in accoglimento della puntuale sollecitazione della parte appellante, essa va sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale nei termini che precedono.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe ed ordina l’immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale.<br />
Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta della Regione Lazio, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2005.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19 ottobre 2005<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.4427</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-19-10-2005-n-4427/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Gennaro Ferrrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore. De.Tra.Sud.-De Vitis Trasporti Sud s.r.l. (avv. A. Messinese) c. A.u.s.l. Foggia/1 (avv. F.E. Lorusso), Global by Flight s.r.l. (n.c.). in tema di impugnazione degli atti di una trattativa privata da parte di un&#8217;impresa non invitata 1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrrari – Presidente, Leonardo Spagnoletti – Estensore.<br /> De.Tra.Sud.-De Vitis Trasporti Sud s.r.l. (avv. A. Messinese) c. A.u.s.l. Foggia/1 (avv. F.E. Lorusso),  Global by Flight s.r.l. (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di impugnazione degli atti di una trattativa privata da parte di un&#8217;impresa non invitata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Trattativa privata – Imprese terze non invitate – Atti della trattativa privata – Impugnazione – Legittimazione – Estensione.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Trattativa privata – Impresa terza non invitata – Tempestiva conoscenza dell’atto di indizione della gara – Atto di indizione della gara – Immediata impugnazione – Necessità.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Trattativa privata – Impresa terza non invitata – Tardiva impugnazione dell’atto di indizione della gara – Ricorso avverso l’aggiudicazione – E’ improcedibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti pubblici, le imprese terze non invitate alla trattativa privata operanti nel settore d’attività economica oggetto dell’affidamento sono pienamente legittimate ad impugnare tutti gli atti di una trattativa privata, dalla determinazione d’indizione e individuazione delle imprese con cui trattare, a quelli  di eventuale esclusione dell’impresa interessata, agli atti tutti di gara e al provvedimento di aggiudicazione.</p>
<p>2. Nel caso in cui, in tema di trattativa privata, l’impresa ricorrente abbia avuto tempestiva conoscenza dell’atto d’indizione della gara e questo contenga già l’indicazione delle imprese da invitare, tale atto riveste autonoma e diretta efficacia lesiva, in quanto già incidente negativamente sull’interesse alla partecipazione al confronto concorrenziale, ristretto alle imprese già individuate, onde esso deve essere immediatamente impugnato, nel termine decadenziale ordinario di sessanta giorni decorrenti dalla data di effettiva conseguita conoscenza.</p>
<p>3. Nel caso in cui, in tema di trattativa privata, sia stato tardivamente impugnato l’atto deliberativo d’indizione della gara discende l’inoppugnabilità del medesimo, cui si ricollega l’improcedibilità per carenza d’interesse dell’aggiudicazione della trattativa privata alla controinteressata intimata, dal cui annullamento la società ricorrente non potrebbe ritrarre alcun vantaggio, nemmeno ai fini della domanda risarcitoria proposta, considerato il nesso di inscindibile pregiudizialità dell’annullamento dell’atto di indizione della gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di impugnazione degli atti di una trattativa privata da parte di un’impresa non invitata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.4427/05 Reg.Sent.<BR><br />
N.2839/98 Reg.Ric.</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <BR><br />
SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2839 del 1998 proposto da</p>
<p><b>DE.TRA.SUD &#8211; DE VITIS TRASPORTI SUD S.r.l.</b>, con sede in Taranto, in persona dell’amministratore unico pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Agata Messinese ed elettivamente domiciliata in Bari alla via del Cancello Rotto n. 20 presso Antonio Sannino, per mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FOGGIA/1</b>, in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Felice Eugenio Lorusso e presso lo studio di questi elettivamente domiciliata in Bari alla via Giovanni Amendola n. 166/5, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>GLOBAL BY FLIGHT S.r.l.</b>, con sede in Taranto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, controinteressata aggiudicataria intimata, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione del Direttore generale dell’A.U.S.L. Foggia/1 n. 714 del 24 marzo 1998, recante indizione di trattativa privata, senza pubblicazione di bando, per l’affidamento in via sperimentale per la durata di un anno del servizio di gestione fi<br />
&#8211; della nota del Direttore generale dell’A.U.S.L. Foggia/1  n. 7718 di prot. del 15 luglio 1998, pervenuta il 19 luglio1998, recante chiarimenti in ordine al mancato invito alla gara a trattativa privata della società ricorrente;<br />
&#8211; della non conosciuta deliberazione di aggiudicazione del servizio di gestione fisica e informatizzazione dell’organizzazione e tenuta dei depositi di prodotti sanitari alla Global by flight S.r.l.<br />
e per l’accertamento<br />
del diritto della società ricorrente a conseguire il risarcimento del danno cagionato dagli illegittimi atti impugnati<br />
e la condanna<br />
dell’ente sanitario intimato al pagamento delle relative somme dovute a titolo risarcitorio</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.U.S.L. Foggia/1 ;<br />
Vista la memoria prodotta dall’A.U.S.L. Foggia/1 a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 6 aprile 2004, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Muscatello, in sostituzione dell’avv. Messinese, per la società ricorrente e l’avv. Paparella, in sostituzione dell’avv. Lorusso, per l’A.U.S.L. Foggia/1;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 3-4 novembre 1998 e depositato in segreteria il 26 novembre 1998, De.Tra.Sud. S.r.l., con sede in Taranto, in persona dell’amministratore unico pro-tempore, ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate.<br />
Giova premettere che:<br />
&#8211; la società ricorrente opera nel settore degli appalti pubblici di servizi, assumendo di svolgere, in favore dell’Azienda ospedaliera “SS. Annunziata” di Taranto, servizio analogo a quello affidato alla controinteressata in esito alla trattativa privata- in data 17 giugno 1998 avrebbe quindi appreso dell’indizione della trattativa privata senza pubblicazione di bando, di cui alla deliberazione del Direttore generale dell’A.U.S.L. Foggia/1 n. 714 del 24 marzo 1998;<br />
&#8211; sennonché, inoltrata richiesta d’invito alla gara, con nota del Direttore generale dell’A.U.S.L. Foggia/1 n. 7718 di prot. del 15 luglio 1998, pervenuta il 19 luglio 1998, le veniva significato che l’invito era stato ristretto alle imprese conosciute ab<br />
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:<br />
1) Violazione del d.lgs. n. 157 del 1995 e della legge regionale n. 38 del 1994, in relazione all’omessa pubblicazione del bando della trattativa privata.<br />
2) Violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 157 del 1996. Violazione del principio del giusto procedimento, di buon andamento ed eguaglianza dell’azione amministrativa, esulando le ipotesi tipiche in cui può farsi luogo alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ed in specie le ragioni d’impellente urgenza connesse ad eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione appaltante.<br />
3) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per insufficiente motivazione. Sviamento di potere per difetto di istruttoria, in relazione alla carente enunciazione delle ragioni d’urgenza atte a giustificare la procedura negoziata senza pubblicazione di bando.<br />
Costituitasi in giudizio, l’A.U.S.L. Foggia/1, con memoria difensiva depositata il 25 marzo 2005, ha dedotto a sua volta:<br />
a) l’irricevibilità del ricorso, perché tardivo sotto un triplice profilo: a) in relazione alla conseguita conoscenza della deliberazione d’indizione della trattativa privata sin dal 29 maggio 1998 (data riportata nel frontespizio della deliberazione trasmessale a mezzo fax); b) e comunque dal 17 giugno 1998 (come si evince dalla nota con cui ha chiesto di essere invitata alla gara); c) nonché perché  risulta tardivamente gravata la nota del 15 luglio 1998 di negativo riscontro della richiesta d’invito alla gara;<br />
b) l’infondatezza del ricorso, perché la deliberazione d’indizione della trattativa privata reca esauriente motivazione sulla scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di bando e sulle sottostanti ragioni d’urgenza (carenze organizzativo-gestionali del servizio farmaceutico e relativo magazzino di deposito, connesse all’avvio dell’azienda sanitaria, sorta dal raggruppamento di altre aziende sanitarie, e all’indisponibilità di unità organiche da destinarvi, stante il blocco delle assunzioni, con correlate necessità di monitoraggio e controllo della relativa spesa, giustificanti l’avvio in via sperimentale del servizio).<br />
All’udienza pubblica del 6 aprile 2005 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1.) Il Tribunale deve esaminare, in limine judicii, le eccezioni pregiudiziali spiegate dal difensore dell’azienda sanitaria locale intimata, compendiate nel rilievo della tardività dell’impugnativa sia dell’atto deliberativo d’indizione della procedura negoziata senza pubblicazione di bando, sia della nota provvedimentale di riscontro negativo alla richiesta d’invito alla trattativa privata formulata dalla società ricorrente.<br />
Entrambe le eccezioni risultano fondate e come tali meritevoli di accoglimento.</p>
<p>2.) E’ orientamento ormai affatto pacifico che le imprese terze non invitate alla trattativa privata operanti nel settore d’attività economica oggetto dell’affidamento in appalto sono pienamente legittimate ad impugnare tutti gli atti di una trattativa privata, dalla determinazione d’indizione e individuazione delle imprese con cui trattare, a quelli  di eventuale esclusione dell’impresa interessata, agli atti tutti di gara e al provvedimento di aggiudicazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2004, n. 2696 e Sez. VI, 7 maggio 2001, n. 2541; C.g.a., Sez. giurisd., 28 gennaio 2002, n. 33;  T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 24 marzo 2005, n. 2471; per più risalenti affermazioni del principio giurisprudenziale, vedi anche Cons. Stato, Sez. IV, 11 giugno 1996, n. 792; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 novembre 1997, n. 749; nel senso della caducazione per travolgimento dell’aggiudicazione, in ipotesi d’impugnativa e annullamento dell’atto d’indizione della trattativa privata, cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 agosto 1999, n. 1009).</p>
<p>3.) E’ evidente, peraltro, che qualora l’impresa ricorrente abbia avuto tempestiva conoscenza dell’atto d’indizione della gara e questo contenga già l’indicazione delle imprese da invitare alla trattativa privata, tale atto riveste autonoma e diretta efficacia lesiva, in quanto già incidente negativamente sull’interesse alla partecipazione al confronto concorrenziale, ristretto alle imprese già individuate, onde esso deve essere immediatamente impugnato, nel termine decadenziale ordinario di sessanta giorni decorrenti dalla data di effettiva conseguita conoscenza (sull’onere d’immediata impugnativa degli atti indittivi della trattativa privata vedi T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 25 marzo 2003, n. 2578, T.A.R. Liguria, Sez. II, 29 agosto 2001, n. 899, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 maggio 1995, n. 265).</p>
<p>4.) Nel caso di specie, la deliberazione del direttore generale dell’A.U.S.L. Foggia/1 n. 714 del 24 maggio 1998 non soltanto conteneva la determinazione di affidare, in via sperimentale, per un anno, il servizio della gestione fisica e informatica dei depositi di materiale sanitario (esclusi i medicinali) dei presidi ospedalieri di San Severo, San Marco in Lamis e Torremaggiore, con approvazione del capitolato speciale d’appalto, bensì individuava le imprese da invitare alla trattativa privata, ivi indicate nominativamente (Express di Brindisi, Consultec S.a.s. di Bari, Global by flight di Taranto,  In Itinere coop. a r.l. di Massafra, La Fiorita, coop. a r.l. di Bari, Ar.To. S.a.s. di Bari), fissando il termine di quindici giorni dalla lettera d’invito per la presentazione dell’offerta.</p>
<p>5.) Orbene, dal frontespizio della copia della deliberazione, lettera d’invito e capitolato esibiti dalla stessa società ricorrente si evince data e ora di ricezione a mezzo fax, secondo quanto rilevato dal difensore dell’A.U.S.L. Foggia/1, coincidente con il 29 maggio 1998.<br />
E’ certo d’altra parte che alla data del 18 giugno 1998, sotto la quale la società ricorrente ha richiesto di essere invitata alla trattativa privata, le era nota la procedura, come dichiarato pure a pag. 3 del ricorso nonché nella stessa richiesta d’invito, esibita in copia dal difensore dell’A.U.S.L. Foggia/1.</p>
<p>6.) Sicché ove anche voglia farsi risalire il momento di conoscenza dell’indizione della trattativa privata al 18 giugno 1998, il termine decadenziale d’impugnativa, decorrente dal 19 giugno 1998, computando l’interruzione dal 1° luglio al 15 settembre per sospensione feriale dei termini, andava a scadere sabato 3 ottobre 1998, giorno non festivo, laddove il ricorso è stato notificato soltanto il 3-4 novembre 1998, ossia un mese dopo.</p>
<p>7.) Né potrebbe valere a sanare la tardività dell’impugnativa del ricorso, l’impugnativa della nota provvedimentale del 15 luglio 1998, posto che quest’ultima in effetti è soltanto confermativa della restrizione del novero delle imprese invitate alla trattativa privata a quelle già individuate direttamente nella deliberazione n. 714 del 24 maggio 1998, e non vale quindi ad attualizzare un interesse all’impugnativa già preesistente e ricollegato proprio all’indicazione delle imprese da invitare ivi contenuta, e al correlato mancato inserimento (id est: all’esclusione dall’elenco delle imprese da invitare) della società ricorrente (ed a tacere della circostanza che, secondo quanto dedotto dalla società ricorrente la nota le sarebbe pervenuta il 19 luglio, e quindi la notificazione all’A.U.S.L. Foggia/4, avvenuta il 4 novembre 1998 sarebbe tardiva sia pure di un solo giorno).</p>
<p> 9.) E’ altresì evidente che dalla tardività dell’impugnativa dell’atto deliberativo d’indizione della gara (oltre che della nota provvedimentale del 15 luglio 1998) discende l’inoppugnabilità del medesimo, cui si ricollega, invece, l’improcedibilità per carenza d’interesse dell’aggiudicazione della trattativa privata alla controinteressata intimata, dal cui annullamento la società ricorrente non potrebbe ritrarre alcun vantaggio, nemmeno ai fini della domanda risarcitoria proposta, considerato il nesso di inscindibile pregiudizialità dell’annullamento dell’atto di indizione della gara (cfr., sulla pregiudizialità dell’annullamento rispetto alla cognizione con esito positivo della domanda risarcitoria, Cons. Stato Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 200; T.A.R. Veneto, Sez. II, 5 novembre 2004, n. 3872).</p>
<p>10.) Alla stregua dei rilievi che precedono, il ricorso risulta quindi in parte irricevibile per tardività, quanto all’impugnativa della deliberazione n. 714 del 24 maggio 1998 e della nota provvedimentale n. 7718 di prot. del 15 luglio 1998, in parte improcedibile per carenza d’interesse, quanto all’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione della gara alla controinteressata intimata, in parte inammissibile quanto alle domanda risarcitoria di accertamento e condanna.</p>
<p>11.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere per la controinteressata intimata non costituita.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari &#8211; Sezione I, dichiara il ricorso in epigrafe n. 2839 del 1998 in parte irricevibile, in parte improcedibile e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate tra le parti costituite.<br />
Nulla per le spese della controinteressata intimata non costituita.<BR><br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2005, con l’intervento dei magistrati:<br />
Gennaro	FERRARI		Presidente 		<br />	<br />
Leonardo	SPAGNOLETTI	Componente est.<br />	<br />
Raffaele	GRECO		Componente</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.1566</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-19-10-2005-n-1566/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pre. L. Papiano; est. G. Calderoni sulla necessità dell&#8217;impugnazione dell&#8217;atto finale del procedimento di cui sia già stato impugnato un atto preparatorio; sulla necessità di una nuova procura alle liti per la proposizione di motivi aggiunti Processo amministrativo – Atto amministrativo – Atto finale e atto preparatorio – Necessità dell’impugnazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-19-10-2005-n-1566/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.1566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pre. L. Papiano; est. G. Calderoni</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dell&#8217;impugnazione dell&#8217;atto finale del procedimento di cui sia già stato impugnato un atto preparatorio; sulla necessità di una nuova procura alle liti per la proposizione di motivi aggiunti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Atto amministrativo – Atto finale e atto preparatorio – Necessità dell’impugnazione dell’atto finale – Motivi aggiunti – Necessità di una nuova procura alle liti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale; l’impugnazione dell’atto finale non è necessaria solo se, impugnato quello presupposto, fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, non essendovi nuove e ulteriori valutazioni di interessi.</p>
<p>L’aggiudicazione definitiva di una gara pubblica non è un atto meramente confermativo dell’aggiudicazione provvisoria, essendo diverso da quest’ultimo per soggetto, competenza, forma e contenuto e presupponendo una nuova valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze inerenti al procedimento di gara; da ciò consegue che per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva non può essere ritenuta sufficiente la clausola di mero stile contenuta nel ricorso introduttivo tendente ad estendere l’impugnazione a “tutti gli atti necessariamente conseguenti”.</p>
<p>L’art. 1 della legge n. 205/2000 (che ha modificato l’art. 21 della legge n. 1034/1971 allo scopo di concentrare in un unico processo l’impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato) ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice in ordine all’ampiezza ed all’estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocato per dedurre anche la possibilità di impugnare mediante motivi aggiunti provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati senza il rilascio di una nuova procura; ne segue che l’ammissibilità della proposizione di motivi aggiunti, comportanti l’ampliamento del petitum sostanziale e non solo della causa petendi, è subordinata al conferimento da parte del ricorrente di una nuova procura ad litem, mancando la quale deve essere dichiarata anche l’improcedibilità dell’impugnativa dell’atto, non conclusivo del procedimento amministrativo, proposta con il ricorso introduttivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE II</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano		 	Presidente   <br />	<br />
Dott. Giorgio Calderoni 		Consigliere, relatore<br />	<br />
Dott. Grazia Brini			Consigliere 																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p><u><B>A)</B> sul ricorso 1069/2001</u> proposto da:</p>
<p><b>STANGHELLINI STEFANO</b> e dagli altri soggetti nominativamente indicati nel ricorso introduttivo, componenti del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, tutti rappresentati e difesi da: BONAFEDE AVV. MASSIMO, con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 4 presso BONAFEDE AVV. MASSIMO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>, rappresentata e difesa da: LISTA AVV. MARIA CHIARA MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO con domicilio eletto in BOLOGNA P.ZZA ALDROVANDI 3 presso MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO</p>
<p>e nei confronti di<br /><b>ECUBA SRL</b>, rappresentata e difesa da:ZANETTI AVV. ANDREA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA BELFIORE 1 presso il di lui studio</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di cui al verbale in data 9.5.2001 della Commissione di gara, recante aggiudicazione alla ditta ECUBA S.r.l. della fornitura del servizio di assistenza tecnica ai Comuni dell’Emilia-Romagna nella formazione dei programmi di riqualificazione urbana;</p>
<p>nonché per<br />
l’aggiudicazione al costituendo raggruppamento ricorrente della suddetta fornitura e per il conseguente risarcimento dei danni subiti;</p>
<p><u><B>B) </B>sui successivi motivi aggiunti,</u> notificati il 5 ottobre 2001 e depositati il 12 ottobre 2001</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento Direttore Generale Risorse finanziarie e strumentali in data 3.7.2001, di approvazione del citato verbale-contratto 9.5.2001;</p>
<p><B>C) </B>sul ricorso incidentale, notificato il 20.7.2001 e depositato il 21.7.2001, di<br /> <b>ECUBA SRL</b>,rappresentata e difesa da: ZANETTI AVV. ANDREA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA BELFIORE 1 presso il di lui studio</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento di ammissione alla gara del costituendo raggruppamento ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 13 ottobre 2005, il Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, l’avv. M. Bonafede; l’Avv. C. Carpani, in sostituzione dell’Avv. F. Mastragostino, e l’Avv. A. Zanetti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p><B>I.</B> Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente impugna il verbale-contratto in data 9 maggio 2001, di aggiudicazione alla ditta ECUBA S.r.l. della fornitura del servizio di assistenza tecnica ai Comuni dell’Emilia-Romagna, nella formazione dei programmi di riqualificazione urbana, ai sensi della L.R. 19/98. <br />
I diversi motivi di ricorso in cui si articola l’impugnativa sono volti, in sostanza, a denunciare i seguenti profili di illegittimità:<br />
&#8211;	mancato possesso, da parte di Ecuba srl, del requisito, previsto dal Bando, in ordine alla “comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore”;<br />	<br />
&#8211;	mancato rispetto della <i>par condicio</i> tra i concorrenti;<br />	<br />
&#8211;	irragionevole valutazione dei <i>curricula</i> del personale impiegato da ECUBA srl..<br />	<br />
<B>II. </B>Costituendosi in giudizio il 24 luglio 2001, la Regione Emilia-Romagna ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto avverso atto infraprocedimentale.<br />
<B>III.</B> In data 25 luglio 2001, anche la controinteressata ECUBA srl si è costituita in giudizio, proponendo contestualmente ricorso incidentale, con cui chiede l’annullamento della determinazione dirigenziale 2 aprile 2001, di ammissione alla gara del (costituendo) raggruppamento ricorrente.<br />
<B>IV.</B>  Con Ordinanza 26 luglio 2001, n. 611, questa Sezione respingeva la domanda cautelare proposta da parte ricorrente, motivando anche in punto di <i>fumus boni iuris</i>.<br />
Il conseguente appello proposto dai ricorrenti era respinto dalla IV Sezione del Consiglio di Stato (Ordinanza 23 ottobre 2001, n. 5758).<br />
<B>V.</B> Nel frattempo, gli stessi ricorrenti avevano provveduto a notificare (5 ottobre 2001) e depositare (12 ottobre 2001) atto di motivi aggiunti, con cui si impugna il provvedimento del Direttore Generale Risorse finanziarie e strumentali in data 3.7.2001, di approvazione del sopramenzionato verbale-contratto 9.5.2001;<br />
<B>VI.</B> In vista dell’odierna udienza di discussione del merito della causa, la Regione Emilia-Romagna ha depositato memoria difensiva, con cui, in particolare, eccepisce l’inammissibilità dei citati motivi aggiunti, per difetto di idonea procura alla lite.Anche parte ricorrente ha dimesso memoria conclusiva, nella quale si ripropongono le censure svolte nei precedenti atti processuali.<br />
Indi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<B>VII.1.</B> Ciò premesso, il Collegio osserva che l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti (per difetto di specifico mandato <i>ad litem</i>) sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, riveste carattere pregiudiziale all’esame anche del ricorso principale, stante che:<br />
a)	solo con i predetti motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento conclusivo della procedura concorsuale, consistente nell’approvazione del verbale di aggiudicazione, alla quale &#8211; per espressa previsione della lettera di invito 3 aprile 2001 &#8211; era subordinata l’efficacia contrattuale del verbale medesimo;<br />	<br />
b)	per consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. da ultimo Cons. Stato. Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4494) detta impugnativa costituiva un preciso onere per la parte ricorrente &#8211; pena l’improcedibilità del ricorso introduttivo &#8211; poiché “l’aggiudicazione definitiva di una gara pubblica non è un atto meramente confermativo dell’aggiudicazione provvisoria, essendo diverso da quest’ultimo per soggetto, competenza, forma e contenuto e presupponendo una nuova valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze inerenti al procedimento di gara” (Consiglio di Stato, sezione Quinta, 6 luglio 2002, n. 3717): ed invero, anche nel caso di specie, sono ravvisabili tali differenze quanto ad organo emanante (monocratico, anziché collegiale) e nuova valutazione dei fatti (dalla premesse del provvedimento direttoriale 3 luglio 2001, emerge espressamente che si è proceduto &#8211; a seguito dell’esposto presentato dagli attuali ricorrenti &#8211; “al riesame della documentazione relativa alla selezione delle domande concernenti l’ammissione alla licitazione privata in argomento”); <br />	<br />
c)	l’effettuazione di tale nuova valutazione consente, altresì di escludere &#8211; sempre sulla base dell’univoco orientamento del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo la, per altri versi nota, decisione Sez. V, 8.8.2005, n. 4207) &#8211; che detta impugnazione non fosse necessaria e che potesse essere, viceversa, ritenuta sufficiente la clausola impugnatoria di stile contenuta nel ricorso introduttivo ed estesa a “tutti gli atti necessariamente conseguenti”: invero, la giurisprudenza, in coerenza con i principi sopra ricordati in tema di aggiudicazione provvisoria,  afferma che quando l’atto finale, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisca conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, la immediata impugnazione dell’atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare l’atto finale; mentre l’impugnazione dell’atto finale, non è necessaria solo se, impugnato quello presupposto, fra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione/consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi (Cons. St., Sez. VI, 11 febbraio 2002 n. 785, Sez. V, 23 marzo 2004 n. 1519; 11 novembre 2004 n. 7346; 4 maggio 2005 n. 2168).<br />	<br />
<B>VII.3.</B> L’eccezione <i>de qua</i>, proposta dalla Regione resistente è, ad avviso del Collegio, fondata.<br />
Al riguardo e diversamente che per le questioni sopra affrontate, la giurisprudenza amministrativa si è mostrata, sin qui, divisa nei due “filoni”, pressoché equivalenti:<br />
&#8211;	rispettivamente richiamati nella menzionata memoria conclusiva della Regione e nella produzione di massime giurisprudenziali effettuata all’odierna pubblica udienza dalla difesa di parte ricorrente,<br />	<br />
&#8211;	e facenti capo, l’uno alla pronuncia della Sez. V del Consiglio di Stato 6 luglio 2002, n. 3717 (nel senso della sufficienza del mandato originario); l’altro, al successivo arresto Sez. VI, 31 luglio 2003, n. 4440 (nel senso che occorre un nuovo ed espresso mandato).<br />	<br />
Dell’esistenza di siffatto (e ad oggi non risolto) contrasto, la medesima giurisprudenza amministrativa, tanto di primo (T.A.R. LAZIO, Sez. II bis – 5 luglio 2005, n. 5481) che di secondo grado (Sez. VI, n. 6817 del 2003) non ha, del resto, mancato di dare lealmente atto.<br />
In sintesi:<br />
•	ad avviso del primo (anche in senso cronologico) degli orientamenti sopra ricordati, il mandato difensivo originario &#8211; salve espresse eccezioni &#8211; deve ritenersi comprensivo, anche ove non faccia (<i>come nel caso del costituendo raggruppamento qui ricorrente</i>: NdE) esplicito riferimento alla proposizione di motivi aggiunti, di tutti i poteri processuali finalizzati alla rimozione della lesione subita dal ricorrente. Pertanto, per la proposizione di motivi aggiunti che non si configurino come autonomo ricorso, non occorrerebbe, stante il precedente conferimento al difensore di procura speciale per la instaurazione della controversia, né la sottoscrizione del ricorrente né il rinnovo della procura;<br />	<br />
•	viceversa,  ad avviso del secondo orientamento, l’art. 1 della L. 21 luglio 2000 n. 205 (che ha modificato l’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 allo scopo di concentrare in un unico processo l’impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato) ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice in ordine all’ampiezza ed all’estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocato per dedurre anche la possibilità di impugnare mediante motivi aggiunti provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati, senza il rilascio di una nuova procura.<br />
Ne deriverebbe che &#8211; ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell’atto connesso &#8211; ai fini dell’impugnazione di un atto diverso da quello originariamente impugnato (<i>di nuovo come nel caso di specie</i>: NdE), occorrerebbe, secondo le regole generali, una nuova procura <i>ad litem.</i><br />
<B>VII.4.</B> Il Collegio ritiene di dovere condividere tale ultima posizione, reputando, innanzitutto, le argomentazioni su cui essa si sorregge più aderenti all’istituto processuale dei motivi aggiunti, così come ridisegnato dall’art 1 legge n. 205/2000 per il caso, che qui ricorre, della proposizione – in corso di giudizio – di impugnativa avverso atti diversi ed ulteriori rispetto a quelli gravati mediante il ricorso introduttivo, cioè di ampliamento del <i>petitum</i> sostanziale e non solo della <i>causa petendi</i> (era, tale ultima, la sola ipotesi di motivi aggiunti anteriore alla legge 205/2000 &#8211; elaborata dalla giurisprudenza e tuttora ammissibile &#8211; relativa alla deduzione, nei termini, di censure nuove avverso gli atti già impugnati).<br />
Questo, invero, risulta l’insieme delle considerazioni che militano in favore della necessità di specifica procura <i>ad litem</i> per l’ampliamento del <i>petitum</i> originario e che, oltre alla citata decisione n. 4440/2003 della Sez. VI, risultano dispiegate nelle successive sentenze del T.A.R. Lazio &#8211; Sez. II ter (12 febbraio 2004, n. 1395 e 2 settembre 2005, n. 6538), nonché del T.A.R Sardegna (Sez. I,  5 aprile 2005, n. 587):<br />
i)	l’art. 1 della legge n. 205 del 2000 che, nel modificare l’art. 21 della legge n. 1034 del 1971, ha disposto che “tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le stesse parti, connessi all’oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti”, obbedisce allo scopo di concentrare in un unico processo l’impugnazione di provvedimenti diversi da quello originariamente impugnato ma con essi connessi, (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2002 n. 1974) e riguardanti le stesse parti.<br />	<br />
La norma, pertanto, ha carattere eminentemente processuale, ma niente dice un ordine all’ampiezza ed all’estensione delle procure rilasciate e non può quindi essere invocata per dedurre da essa anche la possibilità di impugnare provvedimenti diversi da quelli originariamente gravati di ricorso;<br />
ii)	ne deriva che, ferma restando la possibilità di inserire la controversia sul nuovo atto nel processo già instaurato a proposito dell’atto connesso, ai fini dell’impugnazione di un atto diverso da quello originariamente impugnato, occorre, secondo le regole generali, una nuova procura <i>ad litem</i>.<br />	<br />
Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, non nella postulazione di un mero strumento di concentrazione processuale, ma nell’introduzione di un diverso rapporto tra la parte ed il proprio difensore, destinato ad incidere sull’ampiezza dei poteri di quest’ultimo; mentre assai problematica apparirebbe la legittimità di una procura destinata a non individuare esattamente gli atti ai quali essa si riferisce;<br />
iii)	tale esito, coerente con la reale portata della norma di cui all’art. 1 della legge n. 205 del 2000, risulta ulteriormente confermato dal fatto che la possibilità di un processo simultaneo, reso possibile dall’art. 1 dalla legge n. 205 del 2000 grazie alla nuova utilizzazione dei “motivi aggiunti”, non esclude la legittimità dell’impugnazione con autonomo ricorso giurisdizionale del nuovo provvedimento; del tutto irragionevole apparirebbe allora, postulare quanto alla procura ed alla sua ampiezza una disciplina diversa per le due ipotesi, con il richiedere una nuova procura nel caso di impugnazione autonoma e con l’escludere invece tale necessità nel caso di impugnazione del nuovo atto inserita nel processo già esistente.<br />	<br />
<B>VII.5.</B> In secondo luogo, il Collegio ravvisa le seguenti e aggiuntive ragioni per aderire all’orientamento da ultimo indicato, e cioè in quanto esso:<br />
1.	rappresenta lo sviluppo logico e coerente dell’avviso già espresso da questo T.A.R. (nella sentenza, citata anche dalla Regione nella sua memoria conclusiva, della Sezione I, 24 maggio 2002, n. 778), circa l’equivalenza ad un nuovo e separato ricorso dell’atto di motivi aggiunti, così come introdotto dal citato art. 1 legge n. 205;<br />	<br />
2.	risulta, altresì, consonante con la maggior parte delle opinioni e dei commenti sinora avanzati in sede dottrinale, i quali, nella loro netta prevalenza, ritengono &#8211; nell’ipotesi in esame &#8211; preferibile l’attribuzione di un nuovo e specifico mandato al difensore, in considerazione dei differenti rischi per il ricorrente che comporta un nuovo gravame più esteso di quello originario.<br />	<br />
<B>VIII.1.</B> Nel caso di cui si controverte, tale specifico mandato difetta, limitandosi l’atto di motivi aggiunti a fare riferimento alla procura estesa in calce al ricorso introduttivo, la quale non contemplava, nell’elencazione espressa delle varie attività esperibili dal difensore, anche quella di proporre motivi aggiunti né in generale né, in specifico, ai sensi dell’art. 1 legge n. 205/2000.<br />
Pertanto e per tutte le argomentazioni sin qui svolte, il medesimo atto di motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile.<br />
<B>VIII.2. </B>Siffatta declaratoria comporta &#8211; giusta quanto già illustrato alla lettera b) del precedente capo VII.1. &#8211;  l’improcedibilità dell’impugnativa dell’atto non conclusivo della procedura, proposta con il ricorso introduttivo.<br />
<B>VIII.3.</B> Infine, gli anzidetti esiti delle azioni spiegate da parte ricorrente determinano &#8211; a loro volta e consequenzialmente &#8211; l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, per evidente e sopravvenuta carenza di interesse di quest’ultima alla sua decisione<br />
<B>VIII.4.</B> Quanto alle spese di lite, l’esistenza delle menzionate divergenze giurisprudenziali <i>in subiecta materia</i>, ne giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso introduttivo, sui successivi motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, tutti in epigrafe descritti, così decide:<br />
1)	dichiara inammissibile l’atto di motivi aggiunti, notificato il 5 ottobre 2001 e depositato il 12  ottobre 2001;<br />	<br />
2)	dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 9 luglio 2001 e depositato il 17 luglio 2001;<br />	<br />
3)	dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata Ecuba S.r.l,;<br />	<br />
4)	compensa integralmente, tra tutte le parti in causa, le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il13 ottobre 2005. <br />
Presidente &#8211; (Luigi Papiano)<br />
Cons.rel.est. &#8211; (Giorgio Calderoni)</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 19/10/2005<br />
Bologna, li 19/10/2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-19-10-2005-n-1566/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/10/2005 n.1566</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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