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	<title>19/1/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/1/2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.353</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2018-n-353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.353</a></p>
<p>Commissioni di concorso &#8211; sindacabilità dei giudizi espressi Sebbene in linea di principio i giudizi espressi dalle commissioni di concorso, in particolar modo nelle procedure di valutazione comparativa, siano espressioni di discrezionalità tecnica, non v’è dubbio che tale discrezionalità possa e debba essere sindacata, sia pur nei limiti del travisamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2018-n-353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.353</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2018-n-353/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.353</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Commissioni di concorso &#8211; sindacabilità dei giudizi espressi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sebbene in linea di principio i giudizi espressi dalle commissioni di concorso, in particolar modo nelle procedure di valutazione comparativa, siano espressioni di discrezionalità tecnica, non v’è dubbio che tale discrezionalità possa e debba essere sindacata, sia pur nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 19/01/2018</div>
<p style="text-align: right;">N. 00353/2018REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 04747/2017 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;"> </p>
<p>    </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4747 del 2017, proposto da: <br /> Cristina Ananasso, Valeria Catalano, Stefano Iannitti, Gabriele Mascetti, Mauro Piermaria, rappresentati e difesi dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Giovanni De Vergottini, Marco Petitto, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni De Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni 44; </p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Elisabetta Cavazzuti, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Stefania Masini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 24; <br /> Asi &#8211; Agenzia Spaziale Italiana, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></p>
<p>Marino Crisconio, Alessandro Gabrielli, Luciano Garramone, Samantha Ianelli, Elisabetta Tommasi, Giancarlo Varacalli, Simona Zoffoli, Agenzia Spaziale Italiana Asi, Giuseppe Codispoti, Fabrizio Battazza, Rita Carpentiero non costituiti in giudizio; <br /> Antonio Sposito, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Isabella Maria Cesarina De Angelis, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi N. 128; </p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III n. 02349/2017, resa tra le parti, concernente Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l&#8217;annullamento</em></p>
<p>&#8211; degli atti del concorso per il conferimento di n. 15 posti (di cui n. 6 riservati</p>
<p>all&#8217;area 2 &#8211; “Tecnologica”) per la progressione dal III° al II° livello nel profilo di</p>
<p>tecnologo e del decreto di approvazione della graduatoria finale di cui al bando n.</p>
<p>9/2009 (riassunzione dal Tribunale civile di Roma &#8211; sezione lavoro n.r.g.</p>
<p>11216/2012),</p>
<p style="text-align: center;"><em>e per la condanna al risarcimento dei danni.</em></p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CAVAZZUTI ELISABETTA il 1172017 :</p>
<p>si chiede che codesto ecc.mo Consiglio di Stato:</p>
<p>&#8211; in via cautelare: respinga la domanda di sospensione della sentenza impugnata</p>
<p>&#8211; nel merito: dichiari inammissibile e comunque respinga l&#8217;appello e accolga il presente appello incidentale (Erroneità della sentenza n. 2349/2017 nella parte in cui ha non riconosciuto alla dott.ssa Cavazzuti l&#8217;anzianità maturata con il contratto a tempo determinato relativo al periodo dall&#8217;1 novembre 2001 al 31 ottobre 2006. Eccesso di potere per errore sui presupposti e fatto e di diritto, motivazione contraddittoria e illogica). null null null</p>
<p>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SPOSITO ANTONIO il 2872017 :</p>
<p>Appello incidentale avverso la sentenza Tar Lazio, sez. III^, n. 2335/2017 relativamente al capo della sentenza che non ha esteso il giudizio anche ai concorrenti della graduatoria relativa all&#8217;area 1 Istituzionale (Gestionale/Amministrativa), nonché al capo della sentenza che non ha riconosciuto al Dott. Sposito l&#8217;anzianità di servizio maturata relativamente al contratto di lavoro a termine, ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 27/99.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Elisabetta Cavazzuti e di Antonio Sposito e di Asi &#8211; Agenzia Spaziale Italiana;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Marco Petitto, Maria Vittoria Lumetti dell’Avvocatura Generale dello Stato, Maria Stefania Masini e Isabella Maria Cesarina De Angelis;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></p>
<p>Con l’appello in esame le odierne parti appellanti impugnavano la sentenza n. 23492017 con cui il Tar Lazio sez III accoglieva l’originario gravame. Quest’ultimo – originariamente depositato presso il Tribunale civile il quale si dichiarava privo di giurisdizione &#8211; era stato proposto dall’odierna appellata in qualità di partecipante al concorso (bando n. 9/2009) indetto dall’ASI per il conferimento di n. 15 posti per la progressione dal III° al II° livello nel profilo di tecnologo, di cui 6 (posti) riservati all’area “tecnologica”; in particolare la ricorrente originaria aveva ottenuto complessivi punti 75,49 (su un massimo di 100), ovvero un punteggio non sufficiente per l’inserimento in graduatoria, classificandosi infatti al 13° posto. Veniva altresì proposto ricorso incidentale da un altro partecipante non utilmente collocatosi in graduatoria. Con la sentenza impugnata il Tar accoglieva entrambi i ricorsi annullando la graduatoria in parte qua.</p>
<p>Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:</p>
<p>&#8211; violazione degli artt. 27 e 34 cod proc amm,, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, travisamento ed errata interpretazione dei fatti, in quanto la pronuncia ha avuto effetti ulteriori rispetto all’interesse della ricorrente, avendo annullato l’intera graduatoria ovvero in via subordinata per mancata estensione del contraddittorio anche nei confronti dei soggetti inseriti nella parallela graduatoria istituzionale gestionale amministrativa;</p>
<p>&#8211; violazione dell’art. 59 l. 692009, errata interpretazione dei fatti, per tardività dell’originario ricorso;</p>
<p>&#8211; erroneità e travisamento dei fatti, erronea applicazione della giurisprudenza europea, insufficienza e difetto di motivazione, per l’impossibilità di equiparare al rapporto a tempo indeterminato anche il secondo pregresso contratto della ricorrente originaria;</p>
<p>&#8211; travisamento dei fatti inerenti la valutazione dei titoli, irragionevolezza ed insufficienza della motivazione, a fronte dell’ampia discrezionalità della p.a. in materia;</p>
<p>&#8211; errata valutazione della posizione del concorrente Sposito, sesto classificato e proponente ricorso incidentale in primo grado accolto dalla stessa sentenza impugnata, per errata valutazione del relativo contratto a tempo determinato precedente.</p>
<p>La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello nonché proponendo appello incidentale nella parte in cui non ha riconosciuto l’anzianità maturata con il contratto stipulato ex art. 8 comma 2 d.lgs. 271999 per il periodo 1112001 – 31102006. Analogo appello incidentale proponeva l’originario ricorrente incidentale Sposito, in relazione all’omologo primo periodo contrattuale non riconosciuto dal Tar.</p>
<p>L’Agenzia originaria resistente si costituiva in giudizio e chiedeva l’accoglimento dell’appello in parte qua</p>
<p>Alla pubblica udienza del 12102017, fissata in sede di udienza cautelare ed in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></p>
<p>1. Il primo motivo di appello è infondato.</p>
<p>Per un verso, contrariamente a quanto sostenuto in prima battuta da parte appellante, l’effetto dell’accoglimento di cui alla sentenza impugnata – come diretto corollario dell’interesse concreto azionato ed dei connessi limiti degli effetti derivanti dall’oggetto dell’impugnativa – è limitato ai soggetti ricorrenti e alla relativa valutazione; ciò trova conferma nella stessa sentenza (sub punto 8 della motivazione) che, infatti, si limita ad rilevare, in termini coerenti e qui condivisi, come eventualmente non sia preclusa alla stessa Agenzia resistente la possibilità di rivalutare tutte le posizioni presenti in graduatoria.</p>
<p>Per altro verso, rispetto alla subordinata richiesta di ulteriore integrazione del contraddittorio, appaiono <i>ictu oculi</i> condivisibili le argomentazioni reiettive svolte dalla sentenza appellata.</p>
<p>Infatti, oggetto della presente controversia è la graduatoria relativa all’area 2 – Tecnologica, come evidenziato dall’analisi delle censure che risultano mosse non già avverso la generale procedura bandita da ASI, ma piuttosto contro la successiva gestione da parte della commissione esaminatrice in punto di valutazione dell’anzianità e di criterio di attribuzione del punteggio riguardante i titoli posseduti dai candidati.</p>
<p>A conferma di ciò, assume rilievo dirimente quanto si è già evidenziato in ordine agli effetti della decisione, limitati alla graduatoria finale relativa all’area 2 – Tecnologica e in relazione alla sola posizione dei ricorrenti; invero, diversamente opinando, si finirebbe con l’estendere gli effetti conformativi della sentenza a una selezione comunque diversa e che non è stata fatta oggetto di impugnazione (non avendovi peraltro la parte interesse alcuno).</p>
<p>Per converso, merita osservarsi come gli intimati non abbiano interesse processuale a richiedere (com’è invece dedotto in principalità) la limitazione del contraddittorio a se stessi, rispetto a soggetti asseritamente terzi che sono stati evocati in giudizio, e ciò quand’anche tale estensione non sia necessaria; giacché l’eventuale ampiamento del giudicato a soggetti ulteriori rispetto alle parti necessarie – per definizione – né giova, né nuoce a queste ultime (com’è peraltro dimostrato anche dalla stessa esistenza dell’istituto dell’intervento iusso iudicis, ex artt. 107 c.p.c., e 28, comma 3, c.p.a., che consente al giudice di ordinare la chiamata in causa di soggetti terzi tutte le volte che ne ritenga anche solo opportuna la partecipazione al giudizio, appunto perché essa non è idonea a recare formale pregiudizio alle parti essenziali le quali, correlativamente, non hanno interesse a dolersi della presenza in causa di soggetti ulteriori pur ove non necessari).</p>
<p>2. Analogo esito negativo non può che avere lo scrutinio del secondo motivo di appello (formulato anche nell’appello incidentale dello Sposito), con cui viene riproposta l’eccezione di tardività sollevata ancora dai controinteressati vincitori della selezione, secondo i quali la domanda di annullamento sarebbe stata proposta per la prima volta dinanzi al giudice amministrativo in sede di prosecuzione.</p>
<p>Infatti, il Collegio ritiene che l’oggetto della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario coincida con quella formulata nel ricorso riproposto davanti al giudice amministrativo, ambo deducendo l’illegittimità delle valutazioni svolte dall’Ente resistente nella formazione della graduatoria di merito della selezione di che trattasi (area 2 – tecnologica).</p>
<p>Invero, in sede di <i>translatio iudicii</i> la domanda risulta essere stata unicamente oggetto di mero adeguamento formale alle formule di stile tipiche del processo amministrativo, risultando nella sostanza la diretta ed espressa – e dunque del tutto corretta e certamente ammissibile – trasposizione della medesima domanda in origine proposta dinanzi al giudice civile che, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa del Tribunale ordinario, è stata meramente traslata dinanzi al giudice amministrativo (diversamente opinando, peraltro, la riproposizione della domanda davanti a un diverso plesso giurisdizionale – tale essendo per legge quella che per brevità si usa chiamare traslatio iudicii, ossia tutt’altro che una riassunzione che invece postulerebbe l’identità delle giurisdizioni adite – finirebbe con il risultare di norma impossibile, per mero effetto delle diverse formulazioni verbali che connotano esercizio dell’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo rispetto alle domande sottoposte alla cognizione di quello civile).</p>
<p>Evidentemente la c.d. <i>traslatio</i> postula, dunque, un’adeguata elasticità nelle modalità di formulazione del <i>petitum</i> e della <i>causa petendi</i>, correlabile alle strutturali differenze tra le varie giurisdizioni, onde non vanificare capziosamente la salvezza degli effetti della domanda, voluta dal legislatore (e dai principi costituzionali di complessiva effettività della tutela giurisdizionale) nel modo più ampio.</p>
<p>3. Parimenti infondati sono i motivi di appello dedotti avverso le statuizioni rese dal Tar Lazio quanto al merito della controversia.</p>
<p>3.1 In relazione all’equiparazione dell’esperienza acquisita sotto forma di contratti a tempo determinato ovvero indeterminato, va ribadito in linea di principio (secondo quanto espresso anche in sede sovranazionale, ad es. da C.G.U.E. 18 ottobre 2012, C-302/11) che non possano operarsi “discriminazioni” tra il periodo svolto alle dipendenze di un Ente con contratto a termine e quello svolto a tempo indeterminato, salvo il caso che ricorrano “ragioni oggettive” oggetto di esplicita considerazione, che però risultano del tutto assenti nel caso de quo.</p>
<p>In particolare, applicando tale principio al caso in esame, non vi è ragione di discriminare il rapporto a termine laddove si tratti di valutare se il relativo periodo possa o meno rientrare nel concetto di “anzianità effettiva”.</p>
<p>Tale concetto, com’è noto, costituisce uno dei principali titoli valutabili nell’ambito della selezione di che trattasi; anzi, non applicando il principio appena richiamato, in combinato disposto con il tetto al punteggio massimo ottenibile dai titoli vantati (di cui si dirà infra), l’anzianità acquisita con contratto a tempo indeterminato diventerebbe l’unico criterio effettivo di selezione, a scapito del concetto stesso di reclutamento dei dipendenti in base al merito tramite il concorso pubblico coerente con i principi estrapolabili dagli artt. 3, 51 e 97 Cost. (cfr. <i>ex multis</i> C.d.S., VI, sent. n. 3747/2013).</p>
<p>Dato che il presupposto del principio richiamato è l’identità di funzioni svolte nelle diverse modalità di contratto a tempo determinato ovvero indeterminato, la pronuncia appellata risulta correttamente motivata anche in termini applicativi, laddove ha disposto l’accoglimento della domanda per quella parte di rapporto (dal 9 ottobre 2006 al 30 maggio 2008) rispetto alla quale sarebbe emersa e provata l’effettiva equiparazione, in termini sia di funzioni svolte che di retribuzione.</p>
<p>Peraltro, come meglio si vedrà in sede di scrutinio dell’appello incidentale, anche il periodo pregresso risulta assistito da analoga prova.</p>
<p>Le considerazioni poste a base del motivo di appello, se per un verso non forniscono alcun elemento specifico in merito alla meramente affermata diversità tra le mansioni svolte nel contratto a tempo determinato e quelle svolte in base a quello senza termine, per un altro verso invocano precedenti in materia di stabilizzazione irrilevanti in relazione al procedimento concorsuale in esame; che, in quanto concorso pubblico, è caratterizzato dal rispetto dei principi di <i>favor partecipationis</i>.</p>
<p>In dettaglio, dall’analisi della documentazione versata in atti circa le attività svolte durante il rapporto contrattuale a tempo determinato, emerge con evidenza come le stesse coincidano, sia da un punto di vista formale e di richiamo al relativo c.c.n.l., sia dal punto di vista del contenuto sostanziale delle prestazioni ivi dedotte, a quelle del livello tecnologico III.</p>
<p>Le medesime considerazioni vanno estese all’ultimo motivo di appello, avente a oggetto analoga valutazione dei periodi contrattuali a termine svolti dal ricorrente incidentale Sposito.</p>
<p>Dall’analisi della medesima documentazione emerge altresì, come sopra anticipato e diversamente da quanto reputato dal giudice di prime cure, come anche il periodo pregresso (1 agosto 2001 – 31 luglio 2006) sia stato accompagnato dall’inquadramento nel medesimo livello tecnologico III, sia in termini economici e di c.c.n.l. applicato, sia in termini di mansioni svolte.</p>
<p>A quest’ultimo riguardo, infatti, gli incarichi affidati nel periodo coincidono con i compiti propri del livello in questione, avendo a oggetto la copertura dei ruoli di responsabile di progetto, di progetto programma tecnico o scientifico nonché membro di commissione di congruità e di collaudo.</p>
<p>Alla luce delle considerazioni appena svolte appare quindi fondato l’appello incidentale, con conseguente riforma della sentenza impugnata in parte qua ed accoglimento del ricorso di prime cure anche sul punto.</p>
<p>Identiche considerazioni vanno estese all’appello incidentale proposto dallo Sposito, relativamente al periodo contrattuale ricoperto fra l’1.5.2002 sino all’1.3.2005, avente a oggetto lo svolgimento di attività e funzioni rientranti nel medesimo livello richiesto, con conseguente riforma della sentenza e accoglimento dell’originario gravame in parte qua.</p>
<p>3.2 In relazione al secondo profilo accolto dal Tar e contestato dagli appellanti, relativo all’eclatante irragionevolezza dell’applicazione del punteggio riservato alla valutazione dei titoli, va condivisa la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure, dovendosi ribadire quanto già deciso dalla Sezione in analoghe fattispecie (cfr. <i>ex multis</i> C.d.S., VI, sentenza n. 1065/2015).</p>
<p>Infatti, sebbene in linea di principio i giudizi espressi dalle commissioni di concorso, in particolar modo nelle procedure di valutazione comparativa, siano espressioni di discrezionalità tecnica, non v’è dubbio che tale discrezionalità possa e debba essere sindacata, sia pur nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza, ovvero della non congruenza delle valutazioni operate con le risultanze di fatto (cfr, per tutte, C.d.S., IV, 13 ottobre 2010, n. 5048).</p>
<p>Pertanto, poiché per giurisprudenza costante il giudice amministrativo, ravvisando l’illogicità e l’irragionevolezza dei criteri utilizzati da una commissione giudicatrice, non può esimersi dal sindacarne l’operato, nel caso di specie il Collegio non può fare a meno di rilevare – in piena consonanza con quanto sul punto è già stato rilevato dal giudice di prime cure – che l’amministrazione appellata avrebbe dovuto procedere all’attribuzione dei punteggi ai candidati previa loro riparametrazione, quantomeno in relazione ai punteggi finali (pur volendosi mantenere ferma la modalità di attribuzione di punteggi parziali per ogni singola voce corrispondente ai titoli indicati nel bando) come già aveva fatto, d’altronde, in occasione della tornata selettiva precedente.</p>
<p>In altri termini, e con maggiore chiarezza, attribuiti 60 punti solo al candidato che risulti aver riportato il maggior punteggio sui titoli in termini assoluti, la Commissione avrebbe dovuto via via gradualmente scalare, con metodo proporzionale, i punteggi in relazione a tutti gli altri candidati: ovvero, alternativamente, fatta pari a 60 punti la massima valutazione possibile (quand’anche in astratto, piuttosto che in concreto), la determinazione concreta dei punteggi dei singoli candidati avrebbe dovuto essere rapportata a sessantesimi mediante riduzione proporzionale del maggior punteggio attribuito (ma, evidentemente, non in sessantesimi) a ciascun candidato.</p>
<p>In questo modo, si sarebbe garantita l’applicazione di quei principi, propri delle procedure selettive pubbliche (essenzialmente, il principio di imparzialità e di congrua proporzionalità nell’attribuzione dei punteggi per l’individuazione dei candidati più capaci e meritevoli) che sono stati invece del tutto obliterati nella procedura in esame.</p>
<p>Al contrario, appiattendo tutti i punteggi relativi ai titoli sulla soglia massima di 60 punti, la Commissione, come già osservato, ha finito per sterilizzare del tutto l’unico parametro legato alla qualità del candidato – che, per la dichiarata natura del concorso, all’evidenza avrebbe dovuto invece integrare il criterio principale di valutazione dei concorrenti consentendone in via principale la selezione in luogo del profilo, meramente sussidiario, dell’anzianità – snaturando così l’obiettivo insito in ogni procedura concorsuale e facendo coincidere il merito, ovvero il livello qualitativo del candidato, con l’anzianità accumulata alle dipendenze dell’ASI.</p>
<p>In termini diversi e più sintetici, il criterio concretamente prescelto dalla commissione – proprio perché ha, per così dire, “apparecchiato” un algoritmo effettivamente idoneo a sterilizzare pressoché integralmente l’attitudine selettiva di quello che, dichiaratamente, avrebbe dovuto invece costituire il principale parametro di selezione dei candidati, ossia il rilievo relativo dei titoli posseduti da ciascuno dei concorrenti rispetto agli altri – risulta illegittimo perché macroscopicamente illogico, irrazione e incongruente con il modello di selezione che la stessa Amministrazione aveva dichiarato di voler svolgere (ossia un concorso essenzialmente e prevalentemente per titoli, e non uno scrutinio secondo l’ordine di anzianità).</p>
<p>I puntuali rilievi formulati sul punto dalla sentenza impugnata non risultano in alcun modo smentiti dal motivo di appello, meritando piena condivisione la valutazione del primo giudice in punto di macroscopica irrazionalità (come tale eccedente i limiti estrinseci del giudizio discrezionale) della prefissazione di criteri comportanti l’equiparazione in 60/60 del punteggio attribuito ai titoli di tutti (o quasi tutti) i candidati, con l’effetto di azzerare la concreta attitudine selettiva proprio di quello che dovrebbe invece essere, anche secondo lo stesso bando concorsuale, il principale dei criteri</p>
<p>di selezione e graduazione dei concorrenti.</p>
<p>Risulta infatti chiaramente confermato che i criteri fissati dalla commissione esaminatrice del concorso n. 9/2009 concernenti la “valutazione dei titoli” hanno avuto l’unico effetto di riconoscere a 13 candidati su 16 idonei il medesimo punteggio, ossia quello massimo attribuibile con riferimento al predetto parametro (60): frutto evidente dell’illegittima applicazione di uno “sfioratoio” uguale per tutti, che ha sostanzialmente impedito l’attribuzione di qualsiasi rilievo ai titoli in eccesso (nella specie riconosciuti, peraltro, alla quasi totalità dei candidati), finendo in modo pressoché ineluttabile – appunto quale diretto effetto dell’incongruenza dell’algoritmo predisposto dalla Commissione – a svalutare totalmente l’attitudine selettiva di quello che, invece, avrebbe dovuto costituire il principale parametro di selezione.</p>
<p>In termini applicativi è altresì emerso che la stessa commissione, prima dell’attribuzione del punteggio relativo al parametro “valutazione dei titoli” (massimo 60 punti), ha individuato quale criterio di assegnazione il solo valore assoluto dei titoli posseduti dai candidati (cfr. verbali delle sedute dell’11 e del 18 gennaio 2011) con la conseguenza che, sulla scorta di tali criteri, è risultato – a titolo di esempio – come il controinteressato Sposito abbia ottenuto 116,25 punti per i titoli (6° classificato del concorso n. 9/2009 con 84,68 punti su 100), la concorrente Cavazzuti 136 punti (13° classificata con 75,49 punti su 100) e la odierna appellata 115,75 punti (15° classificata con 74,49 punti su 100). Orbene, a fronte di tali risultati, i tre predetti candidati, al pari di molti altri del resto, hanno tutti ricevuto, con riferimento al parametro “valutazione dei titoli”, lo stesso punteggio massimo previsto dal bando ovvero 60 punti, con ciò sterilizzando l’unico parametro idoneo a valutare il livello qualitativo del candidato.</p>
<p>Mentre le deduzioni svolte in appello sul punto, lungi dallo smentire tali risultanze, si limitano ad una generica contestazione tramite l’estensione dell’indagine oltre la graduatoria in questione (ma sul punto si è già avuto modo di evidenziare la piena autonomia della procedura diretta alla copertura dei posti di livello tecnologico), l’analisi degli atti conferma come, sulla scorta dei criteri adottati dalla commissione, l’unico parametro che ha poi consentito una reale differenziazione sia stato quello dell’anzianità “effettiva” (e, in parte, il colloquio).</p>
<p>È del tutto evidente che, così operando, la commissione esaminatrice ha snaturato l’obiettivo insito in ogni procedura concorsuale, riducendo il merito, inteso come livello qualitativo del candidato, alla mera anzianità accumulata da ciascuno alle dipendenze dell’ASI.</p>
<p>In conclusione anche questo motivo di appello deve essere respinto, con la conferma sul punto della sentenza impugnata.</p>
<p>4. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello principale va respinto.</p>
<p>Diversamente, sono fondati nei sensi predetti, e pertanto vanno accolti, gli appelli incidentali; con conseguente riforma della sentenza impugnata in parte qua ed accoglimento dell’originario gravame, principale ed incidentale, anche in merito alla considerazione del primo periodo di rapporto a tempo determinato.</p>
<p>Sussistono giusti motivi, analogamente alle precedenti decisioni rese sulla procedura in questione, per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:</p>
<p>respinge l&#8217;appello principale e accoglie gli appelli incidentali nei sensi e limiti di cui in motivazione; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, negli stessi sensi ulteriormente accoglie il ricorso originario.</p>
<p>Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Ermanno de Francisco, Presidente</p>
<p>Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p>Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p>Francesco Mele, Consigliere</p>
<p>Davide Ponte, Consigliere, Estensore</p>
<p> </p>
<p>             L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE Davide Ponte   Ermanno de Francisco                                </p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p>  </div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.662</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-19-1-2018-n-662/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-19-1-2018-n-662/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.662</a></p>
<p>Pres. Sapone, Est. Santini Rimborso della spesa farmaceutica Categorie brevettuali Brevetto di prodotto Brevetto di procedimento Brevetto di prodotto sul principio attivo Contenimento della spesa pubblica Tutela della salute Natura innovativa del principio attivo Brevetto di formulazione Farmaci equivalenti Farmaco indispensabile Farmaco fungibile con altri.   Processo amministrativo Rimborsabilità a</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-19-1-2018-n-662/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.662</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sapone, Est. Santini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Rimborso della spesa farmaceutica    Categorie brevettuali    Brevetto di prodotto    Brevetto di procedimento    Brevetto di prodotto sul principio attivo    Contenimento della spesa pubblica    Tutela della salute    Natura innovativa del principio attivo    Brevetto di formulazione    Farmaci equivalenti    Farmaco indispensabile    Farmaco fungibile con altri.<br />   
<li>Processo amministrativo    Rimborsabilità a carico del Ssn dei farmaci coperti da brevetto di formulazione. </ol></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li style="text-align: justify;">Ai fini del rimborso della spesa farmaceutica, rileva solamente la copertura dal «brevetto (di prodotto) sul principio attivo»   vale a dire sulla molecola fondamentale    non già la copertura dal «brevetto sul procedimento», che attiene a nuovi e più convenienti o razionali metodi di produzione, utilizzati per ottenere la sostanza o la composizione di sostanze contenute nella specialità medicinale. Ciò costituisce«un  insindacabile scelta di politica legislativa»  connessa alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e ossequiosa della tutela della salute, costituzionalmente garantita   volta, in sostanza, ad «incentivare l&#8217;uso appropriato dei farmaci». Tale impostazione trova un fondamento nella natura «innovativa» del principio attivo ed è, nondimeno, volta a scongiurare «intenti speculativi intesi a prolungare la vigenza del brevetto sul principio attivo». <br />  Cionondimeno, è possibile che il farmaco coperto da «brevetto di formulazione», che    lo si ricorda    si caratterizza per la modalità di rilascio graduale invece che immediato del principio attivo, possa avere un  efficacia terapeutica diversa e ulteriore rispetto a quella del farmaco coperto dal brevetto sul principio attivo (in casi simili si parla di «innovazione incrementale»), tale da incidere anche sul regime di rimborsabilità a carico del Ssn. Da ciò ne consegue, in particolare, che «le equivalenze individuate dal comma 1 dell&#8217;articolo 7 [d.l. n. 347/2001] debbono sempre essere rapportate alla patologia specifica e che lo stesso farmaco può essere rimborsato integralmente o meno a seconda che, rispetto a certe patologie, si atteggi come farmaco indispensabile o come farmaco fungibile con altri».<br />   
<li style="text-align: justify;">Ai fini della rimborsabilità a carico del Ssn dei farmaci coperti da brevetto di formulazione, è necessario che il ricorrente fornisca ai giudici una prova rigorosa relativa al carattere innovativo del farmaco e dimostri l  abnormità e l  evidente illogicità del giudizio espresso dalla competente commissione Aifa.  </ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">Pubblicato il 19/01/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00662/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00124/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br /> <strong>(Sezione Terza Quater)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 124 del 2017, proposto da: <br /> Medac Gesellschaft Fuer Klinische Spezialpraeparate Mbh, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Merani, Massimo Sterpi, Francesca Fosson, Angela Tasillo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo di essi in Roma, via delle Quattro Fontane n. 15; </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Aifa &#8211; Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;   </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p> Doc Generici Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Claudio Marrapese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Balduina n. 114; <br /> S.F. Group S.r.l. non costituita in giudizio;  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p> dell  aggiornamento della lista trasparenza dei Medicinali di Fascia A pubblicata in data 19 ottobre 2016 sul sito dell&#8217;Agenzia Italiana per il Farmaco, nella parte in cui si inserisce il farmaco Reumaflex insieme ad altri farmaci a base di Metotrexato.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, AIFA e Doc Generici Srl;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2017 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />   </p>
<div style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</div>
<p> La società ricorrente è titolare del brevetto Europeo relativo al prodotto REUMAFLEX, commercializzato in Italia per il trattamento di malattie autoimmuni infiammatorie (in particolare: psoriasi e artrite remautoide).<br /> Il brevetto riguarda in particolare l  utilizzo di metotrexato, per via sottocutanea, in concentrazione di circa 50 mg/ml.<br /> In data 19 ottobre 2016 il prodotto REUMAFLEX è entrato in Lista di Trasparenza unitamente alle corrispondenti confezioni di medicinali equivalenti: dunque da questo momento il rimborso del SSN si attesterà sul più basso prezzo praticato all  interno di siffatti prodotti. Il farmaco RUEMAFLEX (c.d. <em>originator</em>) sarà in altre parole sottratto al regime di rimborsabilità totale. Di qui la lesione della sfera giuridica anche di MEDAC la quale, in quanto titolare del relativo brevetto, subirà una contrazione dei connessi benefici economici legati alla commercializzazione del prodotto medesimo.<br /> La determinazione AIFA veniva impugnata, in particolare, per violazione dell  art. 7 del decreto legge n. 347 del 2001. Nella prospettiva della difesa di parte ricorrente, infatti, il brevetto MEDAC    che scadrà nel 2027    determina una composizione differente del prodotto che lo distinguerebbe nettamente da altri farmaci generici che, pur basandosi sullo stesso principio attivo, sarebbero tuttavia dotati di ben diversi dosaggi. Si registrerebbe in particolare una concentrazione del principio attivo, pari a circa 50 mg/ml, che altri prodotti similari non possiederebbero: di qui la sussistenza di un brevetto di prodotto basato non sul   principio attivo   ma sulla diversa   formulazione  . Si allegava, con specifico riguardo alla ritenuta innovatività del prodotto: a) il possesso di un brevetto europeo; b) il successo commerciale ottenuto del farmaco medesimo; c) due studi effettuati da esperti del settore (Prof. Muller e Prof. Cutolo) i quali avrebbero attestato la migliore efficacia del prodotto in questione rispetto ad altri con il medesimo principio attivo. Migliore efficacia basata per l  appunto su un differente dosaggio della molecola fondamentale (metotrexato).<br /> Con memoria difensiva depositata in data 31 ottobre 2017 la difesa di parte ricorrente rilevava altresì l  assenza al riguardo di studi di bioequivalenza.<br /> Si costituivano in giudizio sia le intimate pubbliche amministrazioni, sia la controinteressata Generici s.r.l. la quale, in particolare, sollevava eccezione di inammissibilità del gravame per difetto originario di interesse in capo a Medac, dato che quest  ultima non sarebbe altresì titolare dell  AIC per la commercializzazione in Italia del prodotto REUMAFLEX.<br /> Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2017 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br /> Tutto ciò premesso va preliminarmente rilevato che:<br /> a) la doglianza relativa alla assenza di studi di bioequivalenza, al di là della sua fondatezza, è in ogni caso inammissibile in quanto irritualmemente e tardivamente introdotta con successiva memoria di udienza del 31 ottobre 2017;<br /> b) l  eccezione di inammissibilità sollavata dalla difesa della società controinteressata è invece infondata dal momento che MEDAC è comunque titolare del brevetto relativo al prodotto REUMAFLEX e dunque perderebbe, dalla esecuzione della gravata decisione AIFA, tutti i benefici economici e patromomiali connessi allo sfruttamento commerciale del medesimo brevetto. Di qui la sicura sussistenza di una utilità concreta ed attuale derivante dall  eventuale accoglimento del presente ricorso ed il conseguente rigetto della ridetta eccezione di rito.<br /> Nel merito, giova preliminarmente riportare le argomentazioni che il Consiglio di Stato (sez. III) ha diffusamente elaborato nella sentenza 27 agosto 2014, n. 4394. Questi in sintesi i passaggi salienti della pronunzia:<br /> 1. Sul piano normativo, lo schema in materia di rimborso dei farmaci prevede in sintesi che:<br /> a) <em>  I medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione  </em> (art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2001);<br /> b) nella formulazione del comma 1 figurava un ultima proposizione, introdotta dall  art. 9, comma 5, del decreto legge n. 138 del 2002, secondo cui <em>  tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo  </em>, che tuttavia è stata abrogata dal comma 31 dell  art. 48 del decreto-legge n. 269 del 2003;<br /> c) ad ogni modo, l  art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012 prevede che <em>  i medicinali equivalenti, ai sensi di legge, ai medicinali di cui è in scadenza il brevetto o il certificato di protezione complementare non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto  </em>;<br /> d) in questa direzione, <em>  le specialità medicinali aventi eguale composizione in principi attivi sono rimborsate al farmacista che le ha erogate nell&#8217;ambito del SSN fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico  . </em>Pertanto, <em>  il prezzo del farmaco generico più economico costituisce l&#8217;importo del rimborso garantito, con la conseguenza che è affidata all&#8217;utente, rivelandosi quindi neutra sul piano finanziario per il servizio sanitario, la scelta di optare per il farmaco, generico o ex brevettato, più dispendioso, compartecipando alla spesa  </em>;<br /> 2. Sul piano delle categorie brevettuali si distingue, innanzitutto, tra brevetto   di prodotto   e brevetto   di procedimento  . Questi ultimi si riferiscono alla realizzazione di <em>  nuovi e più convenienti o razionali metodi di produzione, e copr</em>(ono)<em>, appunto, il procedimento utilizzato per ottenere la sostanza o la composizione di sostanze contenute nella specialità medicinale  </em>. All  interno dei primi si distingue invece tra <em>  brevetti (di prodotto) sul principio attivo </em>(ossia sulla molecola fondamentale, n.d.r.)<em>, e brevetti (definibili anch&#8217;essi di prodotto) successivi basati sullo stesso principio attivo, tra i quali il brevetto sulla formulazione  . </em>Questi ultimi si riferiscono in particolare alle <em>  modalità di rilascio prolungato del principio attivo, vale a dire graduale anziché immediato  </em>;<br /> 3. Svolte queste doverose premesse, osserva lo stesso Consiglio di Stato sul piano più strettamente applicativo come rilevi, <em>  ai fini del rimborso della spesa farmaceutica  &#038; soltanto la copertura dal brevetto sul principio attivo e non anche il brevetto sul procedimento  .</em> La regola del rimborso fondato sul più basso prezzo praticato all  interno di diversi prodotti tra loro equivalenti è dunque derogata nella sola ipotesi in cui <em>  il principio attivo sia tutelato da brevetto di prodotto e non da brevetto di procedimento  </em>. In altre parole, <em>  ai fini del rimborso della spesa farmaceutica  &#038; rileva di per sé soltanto la copertura data dal brevetto su principio attivo, restando del tutto indifferente che il medicinale sia protetto da altro brevetto di processo  </em>. Ciò costituisce <em>  una insindacabile scelta di politica legislativa che rimane legata alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e non intacca la tutela costituzionale della salute, ma diviene solo uno strumento per incentivare l&#8217;uso appropriato dei farmaci  </em>. In questa stessa direzione, <em>  il riferimento al principio attivo come unico elemento rilevante ai fini dell&#8217;individuazione dei costi che il SSN è chiamato a sopportare è la logica conseguenza del carattere innovativo che è proprio ed esclusivo del principio attivo, nonché della necessità di evitare intenti speculativi intesi a prolungare la vigenza del brevetto sul principio attivo  </em>;<br /> 4. Afferma allo stesso tempo il Consiglio di Stato come sia in ogni caso <em>  possibile che il farmaco coperto da brevetto di formulazione  &#038; presenti una diversa efficacia terapeutica rispetto a quella del farmaco coperto dal brevetto sul principio attivo: e che detta eventualità può incidere anche sul regime di rimborsabilità a carico del SSN  .</em> In altre parole, <em>  non può essere impedito il pieno rimborso di un medicinale a lento rilascio laddove questo è l&#8217;unico che risponda pienamente alle esigenze derivanti dalla patologia diagnosticata. Ne consegue che le equivalenze individuate dal comma 1 dell&#8217;articolo 7 debbono sempre essere rapportate alla patologia specifica e che lo stesso farmaco può essere rimborsato integralmente o meno a seconda che, rispetto a certe patologie, si atteggi come farmaco indispensabile o come farmaco fungibile con altri  </em>. Non è dunque da escludere che<em>  si possa o meno riconoscere al farmaco una efficacia terapeutica diversa e ulteriore rispetto a quella degli altri farmaci disponibili sul mercato (del farmaco generico al quale dovrebbe essere rapportato)  .</em><br /> Si parla in queste ipotesi di   innovazione incrementale  : il medicinale coperto da brevetto da formulazione deve in ogni caso garantire una efficacia diversa ed ulteriore rispetto al medicinale con lo stesso principio. Si tratterebbe dunque di un <em>quid novi</em>rispetto ad altri farmaci equivalenti. Per il Consiglio di Stato, in altri termini, la piena rimborsabilità del prezzo può non essere limitata alla vigenza del brevetto di   principio attivo   ma, in talune particolari ipotesi, potrebbe anche essere eccezionalmente concessa in presenza di un brevetto di   formulazione   a cui siano riconducibili particolare efficacia ed innovazione terapeutica. Deve tuttavia trattarsi, in estrema sintesi, di un reale prodotto innovativo, come del resto messo correttamente in evidenza dalla difesa della società controinteressata.<br /> A ciò si aggiunga che, anche a voler ritenere taluni farmaci alla stregua di prodotto per la formulazione, deve comunque essere tenuto ben presente che:<br /> a) della sua effettiva innovatività deve essere fornita seria e rigorosa dimostrazione, trattandosi di ulteriore e più consistente fattispecie di deroga [il legislatore accorda infatti una certa tutela al brevetto sul principio attivo (cfr. art. 2, comma 99, Legge finanziaria 2010)] rispetto allo schema che emerge dal decreto legge 347 del 2001 il quale, come noto, riconosce un certo <em>favor</em>normativo al sistema dei farmaci equivalenti per ragioni legate non solo al maggior risparmio pubblico finanziario ma anche all  obiettivo di disincentivare talune pratiche speculative sul piano squisitamente commerciale (pratiche intese come noto a prolungare, <em>de facto</em>, la vigenza del brevetto di base, ormai scaduto, sulla molecola di base);<br /> b) quello della commissione AIFA è un giudizio connotato da discrezionalità tecnica: pertanto occorre dimostrare anche l  abnormità di un siffatto giudizio, onde poter demolire la eventuale determinazione finale. A tale specifico riguardo osserva infatti il collegio che il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica, quale è quello che caratterizza la decisione di inserimento di taluni farmaci all  interno della c.d.   lista di trasparenza  , non può sfociare nella sostituzione dell&#8217;opinione del giudice a quella espressa dall&#8217;organo dell&#8217;amministrazione, ma è finalizzato a verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza, sicché tale sindacato rimane limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, pena un  inammissibile invasione della sfera propria della P.A. Il parere della commissione AIFA costituisce pertanto atto di esercizio di ampia discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice amministrativo è di tipo intrinseco debole (o di attendibilità), limitato cioè alla verifica della sussistenza di vizi sintomatici dell&#8217;eccesso di potere quali la palese carenza di istruttoria e l&#8217;abnorme travisamento dei fatti nonché la evidente illogicità e incongruenza delle valutazioni espresse.<br /> Tanto doverosamente premesso, nel caso di specie manca sia la prova rigorosa circa il carattere innovativo del farmaco (nella sua specifica formulazione), sia la dimostrazione circa la abnormità e la evidente illogicità del giudizio espresso dalla competente commissione AIFA.<br /> Più in particolare:<br /> 1. Non si registra il raggiungimento di una prova rigorosa attraverso l  adeguata dimostrazione circa la effettiva portata innovativa della formulazione del prodotto in quanto, al di là del possesso di un brevetto europeo in tal senso:<br /> a) il successo commerciale ben potrebbe essere determinato anche da mirate ed efficace strategie di marketing;<br /> b) i due studi prodotti in giudizio, pur autorevoli per la fonte ed il relativo contenuto, non provengono in ogni caso da organismi pubblici interni od internazionali, né da enti comunque dotati di comprovata neutralità e indipendenza di giudizio.<br /> 2. Le affermazioni riportate negli atti defensionali e nelle predette relazioni di parte si rivelano pur sempre inidonee a superare il giudizio della competente commissione AIFA, data la loro genericità o comunque la mera sovrapponibilità dei relativi giudizi espressi rispetto alle valutazioni operate, al riguardo, dalla Commissione Consultiva Tecnico Scientifica di AIFA nella riunione 11    13 luglio 2016. Valutazione secondo cui, in particolare, <em>  nel caso specifico  &#038; la diversa concentrazione del farmaco, a parità di dose unitaria di principio attivo, non rappresenti motivo di differenziazione e di mancata sostituibilità come chiaramente esplicitato dalla normativa vigente, che fa riferimento alla sostituibilità automatica di medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi  </em>.<br /> Ebbene, pur a fronte di tale chiara determinazione la difesa di parte ricorrente si è limitata ad affermare in via del tutto generica che: <em>  non si tratta affatto di prodotti sostituibili e vi è un rischio di confusione per i medici e i farmacisti  </em> (cfr. pag. 9 ricorso introduttivo); <em>  gli altri farmaci inseriti nella Lista di Trasparenza non hanno la stessa composizione qualitativa e quantitativa del REUMAFLEX e, quindi, non possono ritenersi equivalenti e sostituibili  </em> (pag. 14 ricorso introduttivo); <em>  nessuno tra gli altri prodotti inseriti in L.T. ha le stesse caratteristiche di REUMAFLEX; di conseguenza quest  ultimo non può essere inserito in L.T. insieme agli altri generici, poiché ha una particolare concentrazione nella siringa, che produce vantaggi clinici esclusivi  </em> (cfr. conclusioni Prof. Cutolo, pag. 22 relazione); ed ancora <em>  REUMAFLEX non è affatto sostituibile con gli altri prodotti attualmente in Lista di Trasparenza  &#038; sussiste pertanto un rischio per la salute dei pazienti  </em> (cfr. memoria difensiva depositata in data 31 ottobre 2017, pag. 7).<br /> Evidente, dunque, come si tratti di affermazioni o giudizi del tutto sovrapponibili, in termini di merito tecnico, rispetto a quelle effettuate della competente commissione AIFA, senza che la difesa di parte ricorrente abbia in alcun punto messo in discussione le conclusioni di siffatto organismo sul piano della palese incongruità o della manifesta erroneità.<br /> Ne deriva da quanto complessivamente detto la infondatezza delle tesi di parte ricorrente e, di conseguenza, il rigetto dell  intero gravame.<br /> Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. </p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, LO RIGETTA.<br /> Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA e CPA ove effettivamente dovuti, di cui euro 5.000 in favore delle resistenti amministrazioni statali ed euro 5.000 in favore della costituita società controinteressata.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati: </p>
<div style="text-align: center;">Giuseppe Sapone, Presidente<br /> Alfredo Storto, Consigliere<br /> Massimo Santini, Consigliere, Estensore</div>
<div style="text-align: center;">
<p> L&#8217;ESTENSORE         IL PRESIDENTE<br /> Massimo Santini       Giuseppe Sapone</div>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-19-1-2018-n-662/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.662</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.1391</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-19-1-2018-n-1391/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-lavoro-sentenza-19-1-2018-n-1391/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione lavoro &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2018 n.1391</a></p>
<p>Pres. Mammone, Rel. Boghetich. Sanità &#8211; Prestazioni &#8211; Estero &#8211; Prestazioni necessarie &#8211; Tempi di attesa &#8211; Urgenza &#8211; Lista di attesa. Devono essere rimborsate le spese sostenute dal cittadino italiano per prestazioni sanitarie erogate all&#8217;estero, caratterizzate da necessità, urgenza e dalla preventiva iscrizione del paziente nelle liste d&#8217;attesa presso</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mammone, Rel. Boghetich.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Sanità &#8211; Prestazioni &#8211; Estero &#8211; Prestazioni necessarie &#8211; Tempi di attesa &#8211; Urgenza &#8211; Lista di attesa.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Devono essere rimborsate le spese sostenute dal cittadino italiano per prestazioni sanitarie erogate all&#8217;estero, caratterizzate da necessità, urgenza e dalla preventiva iscrizione del paziente nelle liste d&#8217;attesa presso almeno due strutture pubbliche per un periodo superiore a quello massimo previsto dal d.m. 24 gennaio 1990. </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE LAVORO</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: <br /> Dott. GIOVANNI MAMMONE &#8211; Presidente &#8211; <br /> Dott. ENRICA D&#8217;ANTONIO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> PU Dott. UMBERTO BERRINO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. ROBERTO RIVERSO &#8211; Consigliere &#8211; <br /> Dott. ELENA BOGHETICH &#8211; Rel. Consigliere &#8211; <br /> ha pronunciato la seguente </div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> sul ricorso 18432-2012 proposto da: <br /> REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; </div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; ricorrente &#8211; </em></div>
<div style="text-align: center;"><strong>contro </strong></div>
<div style="text-align: justify;">BONACQUA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;</div>
<div style="text-align: right;"><em> &#8211; controricorrente &#8211; </em></div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>avverso </strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">la sentenza n. 59/2011 della CORTE D&#8217;APPELLO di PALERMO, depositata il 19/10/2011 R.G.N. 742/2007; <br /> udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH; <br /> udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto; <br /> udito l&#8217;Avvocato GIUSEPPE IACONO QUARANTINO. </div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTI DI CAUSA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con sentenza depositata il 23.1.2012, la Corte di appello di Palermo, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha accolto la domanda di Antonio Bonacqua di assistenza sanitaria indiretta ricevuta durante un viaggio, effettuato per motivi di turismo, in Cina ed ha condannato l&#8217;Assessorato Sanità della Regione Siciliana (gestione stralcio ex USL n. 51) al rimborso delle spese sanitarie sostenute pari a euro 7.230,40 oltre accessori. La Corte distrettuale, pur rilevando l&#8217;assenza di una situazione di indigenza del Bonacqua, e sottolineando la natura di altissima specializzazione della struttura (sull&#8217;implicito rilievo della natura specialistica dell&#8217;intervento subito a seguito di infarto ed a fronte di mancata contestazione sul punto), ha ritenuto che la gravità delle condizioni di salute e l&#8217;urgenza dell&#8217;intervento sanitario consentivano la disapplicazione di ogni disposizione che imponeva adempimenti amministrativi per ottenere il rimborso delle spese sanitaria affrontate all&#8217;estero Avverso tale sentenza l&#8217;Assessorato ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un motivo il Bonacqua ha resistito con controricorso illustrato da memoria. </div>
<div style="text-align: center;"><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Con l&#8217;unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 5 della legge n. 595 del 1985, 2 e 7, comma 2 del d.m. 3.11.1989, 2 del d.m. 30.8.1991 (in relazione all&#8217;art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), avendo, la Corte distrettuale, erroneamente riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie all&#8217;estero in carenza dei presupposti legislativi ossia fuori da casi di residenza per lavoro o studio o di espatrio oppure di indigenza. Invero, risulta pacificamente accertato che il Bonacqua non era indigente e si trovava all&#8217;estero per turismo, mentre la normativa in oggetto consente un&#8217;assistenza indiretta ai cittadini che per una oggettiva incapacità del sistema sanitario nazionale siano costretti a recarsi all&#8217;estero. 2. Il ricorso merita accoglimento. La legge 23.10.1985 n. 595 (intitolata &quot;Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88) prevede all&#8217;art. 3, comma 5: &quot;Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all&#8217;estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. Con lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalità per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci delle singole unità sanitarie locali. Non può far carico al fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi nelle spese di carattere non strettamente sanitario.&quot; Il d.m. 3.11.1989, adottato in esecuzione della delega, fissa (art. 2) le tipologie di prestazioni erogabili, precisando che devono possedere «specifiche professionalità del personale, non comuni procedure tecniche o curative o attrezzature ad avanzata tecnologia» e non debbono essere «ottenibili tempestivamente o adeguatamente presso i presidi e i servizi di alta specialità italiani» e specificando che «è considerata prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia la prestazione per la cui erogazione le strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale richiedono un periodo di attesa incompatibile con l&#8217;esigenza di assicurare con immediatezza la prestazione stessa, ossia quando il periodo di attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell&#8217;assistito ovvero precluderebbe la possibilità dell&#8217;intervento o delle cure»; fornisce (art. 5) la definizione di «centro di altissima specializzazione» che consiste nella «struttura estera, notoriamente riconosciuta in Italia, che sia in grado di assicurare prestazioni sanitarie di altissima specializzazione e che possegga caratteristiche superiori paragonate a standard, criteri e definizioni propri dell&#8217;ordinamento sanitario italiano»; dispone anche, all&#8217;art. 7 (integrato dall&#8217;art. 2 del d.m. 30.8.1991), che si può prescindere dalla preventiva autorizzazione &#8211; ai fini del rimborso &#8211; in presenza di prestazioni di comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini che già si trovino all&#8217;estero, «ferma restando la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all&#8217;art.2» ossia, come precisato dall&#8217;art. 2 del d.m. 30.8.1991, «dimostrazione di essere in lista d&#8217;attesa, presso almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, da un periodo di tempo superiore a quello massimo previsto dal decreto ministeriale 24.1.1990 e successive modificazioni». Ebbene, la Corte distrettuale &#8211; sottolineato che il Bonacqua non versava in condizioni di indigenza, che si trovava all&#8217;estero per motivi di turismo e che la struttura ove era stato effettuato l&#8217;intervento doveva ritenersi di &quot;alta specializzazione&quot; &#8211; ha incentrato i motivi della decisione sul profilo dell&#8217;urgenza dell&#8217;intervento subito e sulla tutela del diritto primario e fondamentale della salute. La Corte distrettuale ha, peraltro, omesso ogni considerazione circa la ricorrenza dei requisiti previsti dall&#8217;art. 2 del d.m. 3.11.1989 con particolare riguardo alla necessità che si tratti di «prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia» nell&#8217;accezione chiarita dallo stesso decreto ministeriale ossia che si tratti di cura erogata in Italia con periodi di attesa incompatibili con lo stato di salute dell&#8217;assistito. Il suddetto requisito dimostra chiaramente che la normativa è diretta a sopperire ad ipotesi di disfunzioni strutturali del Sistema sanitario nazionale, garantendo in tali casi ai cittadini il ricorso a centri di alta specializzazione all&#8217;estero e il rimborso delle spese affrontate. Invero, il requisito della possibilità di ricorrere a centri sanitari posti sul territorio italiano è specificamente previsto dall&#8217;art. 3, comma 5, della legge n. 595 del 1985 ai fini del rimborso delle spese sanitarie affrontate all&#8217;estero e &#8211; come già esaminato dalla Corte Costituzionale &#8211; deve ritenersi conforme alle previsioni legislative che regolano il Servizio Sanitario Nazionale (in particolare, gli artt. 19 e 25 della legge n. 833 del 1978, secondo cui le prestazioni vengono erogate ai cittadini direttamente mediante strutture pubbliche organizzate nel territorio oppure da soggetti con i quali le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni), disposizione che realizzano un ragionevole bilanciamento tra diritti costituzionalmente protetti, ossia il diritto alla salute, da una parte, e le esigenze dello Stato di natura finanziaria e, più in generale, organizzativa, dall&#8217;altra (cfr. sentenza n. 354/2008: la Corte Costituzionale ha esaminato, nel caso di specie, il caso di un cittadino italiano recatosi all&#8217;estero per turismo e ricoverato urgentemente perché colpito da grave patologia). Va segnalato che anche la più recente giurisprudenza ha avuto modo di confermare che gli unici parametri, sulla base dei quali è legittimo valutare il diritto al rimborso delle spese mediche, siano quelli relativi alla urgenza e alla impossibilità di ottenere il medesimo trattamento presso centri italiani (cfr. in particolare, Cass. n. 17134/2016; cfr., inoltre, Cass. n. 6461/2009 avente ad oggetto un caso simile a quello in esame di un cittadino italiano in soggiorno turistico all&#8217;estero colpito da grave ed urgente patologia; cfr., inoltre, le sentenze nn. 17309/2016, 27448/2013, 9969/2012, 26609/2011, 12918/2011 che hanno trattato casi diversi dal presente, tutti accomunati dal presupposto che si trattava sempre di cittadini che espatriavano per affrontare delle cure mediche, e non di cittadini che si trovavano in soggiorno turistico all&#8217;estero). In ordine al diritto alla tutela della salute, la Corte Costituzionale ha, da un lato, rilevato che la tutela del diritto alla salute nel suo aspetto di pretesa all&#8217;erogazione di prestazioni &quot;non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone&quot;» (sentenze nn. 354/2008 e 309/1999); dall&#8217;altro, che le «esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (in questo senso, oltre alle citate sentenze, ex plurimis: sentenze n. 455/1990; n. 267/1998; n. 509/2000; n. 252/2001; n. 432/2005). Ora, come risulta dall&#8217;art. 37 della legge n. 833 del 1978, l&#8217;assistenza sanitaria agli italiani all&#8217;estero costituisce oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella che regola l&#8217;assistenza a favore di coloro che si trovano nel territorio dello Stato. Specificità che deriva dal fatto che il servizio sanitario, come in genere i servizi pubblici, incontra di norma i limiti territoriali propri dello Stato, sicché le prestazioni vengono erogate direttamente mediante strutture pubbliche organizzate nel territorio oppure da soggetti con i quali le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni (si vedano, in particolare, gli artt. 19 e 25 della legge n. 833 del 1978). Ciò, sottolinea la Corte Costituzionale nella sentenza n. 354 del 2008, non può non riflettersi sulla disciplina delle condizioni alla cui sussistenza è subordinato il diritto alle prestazioni e sul tipo, entità e modalità della loro erogazione e, quindi, anche sui criteri cui ci si attiene nell&#8217;operare il bilanciamento di cui si è detto tra tutela del diritto alla salute ed esigenze dello Stato di natura finanziaria e, più in generale, organizzativa. L&#8217;intervento d&#8217;urgenza subito dal Bonacqua all&#8217;estero non può ritenersi ricompreso tra le prestazioni sanitarie rimborsabili ai cittadini in quanto carente del requisito richiesto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 5 della legge n. 595 del 1985, 2 e 7 del d.m. 3.11.1989 consistente nella inclusione in lista di attesa presso strutture del Servizio sanitario nazionale. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. <br /> Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della questione. </div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte accoglie il ricorso e rigetta la domanda. Compensa tra le parti le spese di lite. <br /> Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2017. <br /> Il Presidente dott. Giovanni Mammone<br />  </div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2018 n.148</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-19-1-2018-n-148/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Angelo De Zotti, Presidente Oscar Marongiu, Referendario, Estensore Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione relativa ai limiti del subappalto Contratti P.A. – Subappalto – Limite quantitativo – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se la</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Angelo De Zotti, Presidente Oscar Marongiu, Referendario, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della questione relativa ai limiti del subappalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><br /> <strong>Contratti P.A. – Subappalto – Limite quantitativo – Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia</strong><br /></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>Deve essere rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale se la disciplina europea in tema di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 T.F.U.E., il principio di proporzionalità, nonché l’art. 71, Dir. 2014/24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che non contempla alcun limite quantitativo al subappalto, ostino all’applicazione di una normativa nazionale, in materia di appalti pubblici, contenuta all’art. 105, 2° comma, D. Lgs. 50/2016. Infatti quest’ultima norma, contrariamente alla normativa comunitaria, prevede che il subappalto non possa superare la quota del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi e forniture. </strong><br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 19/01/2018<br />
<strong>N. 00148/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01532/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2017, proposto da:<br />
&nbsp;<br />
Vitali S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Carrea in Milano, via Fontana, n. 5<br />
&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Autostrade per l’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, n. 23&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br />
&#8211; del verbale n. 2 relativo alla seduta di gara pubblica del 24 maggio 2017, alla quale la ricorrente non ha partecipato, comunicato alla stessa via PEC in data 29.5.2017, recante l&#8217;esclusione dalla “<em>Procedura ristretta ai sensi dell&#8217;art. 61, D.lgs. n. 50/2016 per l&#8217;affidamento dei lavori di ampliamento della quinta corsia dell&#8217;A/8 dalla barriera di Milano Nord all&#8217;Interconnessione di Lainate, Lotto 2 dal km 7 302,38 al km 9 990,62 ubicati sull&#8217;Autostrada A8 Milano Laghi, Codice appalto 0082/A08 – Commessa 0G187 – CIG 6773538462</em>”;<br />
&#8211; del verbale n. 1 relativo alla seduta di gara del 22 maggio 2017, alla quale la ricorrente non ha partecipato, comunicato via PEC in data 29.5.2017;<br />
&#8211; della lettera di invito&nbsp;<em>in parte qua</em>, relativamente al punto 1.4, laddove individua le categorie superspecialistiche a qualificazione obbligatoria;<br />
&#8211; dell&#8217;eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva nelle more emesso nonché dell&#8217;eventuale nota di rigetto dell&#8217;istanza di annullamento in autotutela nelle more comunicata;<br />
&#8211; di ogni ulteriore eventuale atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto e/o lesivo per la ricorrente;<br />
nonché per la condanna<br />
dell’Amministrazione resistente, previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 del d.lgs. n. 104/2010 di inefficacia&nbsp;<em>ex tunc</em>&nbsp;del contratto nelle more sottoscritto, al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica mediante la riammissione della ricorrente alla gara, ovvero, in via meramente subordinata, da disporsi per equivalente.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Vista la sentenza non definitiva di questo Tribunale n. 28 del 5 gennaio 2018;<br />
Visto l’art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 204;<br />
Visto l’art. 267 del TFUE;<br />
Visti gli artt. 23 e 23&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione Europea;<br />
Visto il Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione Europea;<br />
Viste le “<em>Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</em>” (2016/C 439/01, in G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell’Unione europea;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
&nbsp;<br />
<em>1. Esposizione succinta dell’oggetto della controversia</em>.<br />
1.1. Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale n. 93 del 12.8.2016, e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S153 del 10.8.2016, Autostrade per l’Italia S.p.A. ha indetto una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 per l’affidamento dei lavori di ampliamento della quinta corsia dell’Autostrada A8 dalla barriera di Milano Nord all’Interconnessione di Lainate, Lotto 2 dal km 7+302,38 al km 9+990,62, con un importo a base di gara pari a € 85.211.216,84 IVA esclusa, di cui € 6.056.940,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.<br />
1.2. La società Vitali S.p.A., esclusa dalla gara in quanto “<em>la Commissione ha rilevato il superamento della percentuale del 30% prevista dall’art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di subappalto</em>”, ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso la propria esclusione, deducendo varie censure.<br />
1.3. Con sentenza parziale n. 28 del 5 gennaio 2018 questo Tribunale ha rigettato tutti i motivi proposti dalla Vitali S.p.A., salvo quello con cui la ricorrente ha contestato che il limite quantitativo al subappalto stabilito dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non sarebbe conforme alla normativa dell’Unione Europea, in quanto quest’ultima, in materia di subappalti, non prevede alcuna limitazione quantitativa.<br />
1.4. In ordine a tale censura il Collegio ha ritenuto di sospendere il giudizio, al fine di sollevare, con separata ordinanza, questione pregiudiziale di interpretazione del diritto dell’Unione Europea, volta ad accertare se quest’ultimo osti all’applicazione delle regole nazionali che, nel settore degli appalti pubblici, impongono che il subappalto non possa superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.<br />
Stante l’infondatezza di tutti gli altri motivi, la censura in questione diventa rilevante e decisiva ai fini della risoluzione della controversia in esame.<br />
<em>2. Il contenuto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione nel caso di specie</em>.<br />
2.1. La ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara per aver superato la percentuale del 30% prevista come limite al subappalto dalla normativa nazionale.<br />
Nella specie vengono in rilievo, pertanto, le seguenti disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016:<br />
&#8211; art. 105, comma 2, terzo periodo, ai sensi del quale “<em>Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture</em>”;<br />
&#8211; art. 105, comma 5, a tenore del quale “<em>Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso</em>”.<br />
A fini di chiarezza, peraltro, è opportuno precisare che l’art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 fa riferimento alle “<em>opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali</em>”.<br />
2.2. Le limitazioni quantitative al subappalto sono state introdotte per la prima volta nell’ordinamento dall’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante “<em>Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale</em>”, ossia nell’ambito di una disciplina molto rigorosa con la quale, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 218 del 5 maggio 1993, si intendeva perseguire, tra l’altro, la salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, allo scopo di fronteggiare una situazione di grave emergenza, coinvolgente interessi ed esigenze dell’intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo; ed effettivamente, il particolare rigore che ha caratterizzato fin dall’origine la disciplina nazionale del subappalto trova origine nella consapevolezza che tale strumento, soprattutto laddove resti confinato alla fase esecutiva dell’appalto e sfugga a ogni controllo amministrativo, può ben prestarsi ad essere utilizzato fraudolentemente, per eludere le regole di gara e acquisire commesse pubbliche indebitamente, nell’ambito di contesti criminali.<br />
La citata previsione dell’art. 18 della l. n. 55/1990 è poi confluita nelle varie leggi che si sono succedute in materia di appalti pubblici (prima nell’art. 34 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, poi nell’art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) ed infine nell’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, nella formulazione attuale sopra riportata.<br />
2.3. Il Consiglio di Stato, in relazione alla disposizione di cui all’art. 105, comma 2, si è pronunciato in sede consultiva con i pareri della Commissione speciale n. 855 dell’1 aprile 2016, sullo Schema di decreto legislativo recante “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”, e n. 782 del 30 marzo 2017, avente ad oggetto le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.<br />
2.3.1. Nel parere n. 855/2016 il Consiglio di Stato ha osservato che il legislatore nazionale potrebbe porre, in tema di subappalto, limiti di maggior rigore rispetto alle direttive europee, che non costituirebbero un ingiustificato&nbsp;<em>goldplating</em>, ma sarebbero giustificati da pregnanti ragioni di ordine pubblico, di tutela della trasparenza e del mercato del lavoro.<br />
Nello stesso parere il Consiglio di Stato ha anche affermato, in termini più generali, che “<em>il maggior rigore nel recepimento delle direttive deve, da un lato, ritenersi consentito nella misura in cui non si traduce in un ostacolo ingiustificato alla concorrenza; dall’altro lato ritenersi giustificato (quando non imposto) dalla salvaguardia di interessi e valori costituzionali, ovvero enunciati nell’art. 36 del TFUE</em>”.<br />
2.3.2. Nel parere n. 782/2017 il Consiglio di Stato, dopo aver dato atto della giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui il diritto europeo non consente agli Stati membri di porre limiti quantitativi al subappalto, e chiarito che tale giurisprudenza eurounitaria si è formata in relazione alla previgente direttiva 2004/18, si è espresso nei seguenti termini:<br />
“<em>La nuova direttiva 2014/24 consente agli Stati membri di dettare una più restrittiva disciplina del subappalto, rispetto alla maggiore libertà del subappalto nella previgente direttiva.</em><br />
<em>Le direttive del 2014, rispetto alle precedenti del 2004, per la prima volta includono nella disciplina del subappalto finalità che finora erano state specifiche della legislazione italiana, ossia una maggiore trasparenza e la tutela giuslavoristica.</em><br />
<em>È vero che nemmeno le nuove direttive, al pari delle previgenti, contemplano espressamente limiti quantitativi al subappalto, salva la possibilità per la stazione appaltante di esigere di conoscere preventivamente i nomi dei subappaltatori e la facoltà per gli Stati membri di imporre norme di tutela giuslavoristica.</em><br />
<em>Tuttavia, la complessiva disciplina delle nuove direttive, più attente, in tema di subappalto, ai temi della trasparenza e della tutela del lavoro, in una con l’ulteriore obiettivo, complessivamente perseguito dalle direttive, della tutela delle micro, piccole e medie imprese, può indurre alla ragionevole interpretazione che le limitazioni quantitative al subappalto, previste dal legislatore nazionale, non sono in frontale contrasto con il diritto europeo.</em><br />
<em>Esse vanno infatti vagliate, e possono essere giustificate, da un lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive, e dall’altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici</em>”.<br />
<em>3. Il diritto dell’Unione Europea</em>.<br />
3.1. La disciplina eurounitaria del subappalto è contenuta nell’art. 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, di cui è necessario riportare di seguito l’intero testo:<br />
“<em>1. L’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, da parte dei subappaltatori è garantita mediante azioni adeguate delle autorità nazionali competenti che agiscono nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze.</em><br />
<em>2. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all’offerente di indicare, nella sua offerta, le eventuali parti dell’appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.</em><br />
<em>3. Gli Stati membri possono prevedere che, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, l’amministrazione aggiudicatrice trasferisca i pagamenti dovuti direttamente al subappaltatore per i servizi, le forniture o i lavori forniti all’operatore economico cui è stato aggiudicato l’appalto pubblico (il contraente principale). Tra tali misure possono rientrare idonei meccanismi che consentano al contraente principale di opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi concernenti tale modalità di pagamento sono indicati nei documenti di gara.</em><br />
<em>4. I paragrafi da 1 a 3 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità del contraente principale.</em><br />
<em>5. Nel caso di appalti di lavori e per servizi da fornire presso l’impianto sotto la diretta supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, dopo l’aggiudicazione dell’appalto e al più tardi all’inizio dell’esecuzione del contratto l’amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di indicarle nome, recapito e rappresentanti legali dei suoi subappaltatori coinvolti in tali lavori o servizi, nella misura in cui questi sono noti al momento della richiesta. L’amministrazione aggiudicatrice impone al contraente principale di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del contratto nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti successivamente in tali lavori o servizi.</em><br />
<em>Fermo restando il primo comma, gli Stati membri possono imporre direttamente al contraente principale l’obbligo di trasmettere le informazioni richieste.</em><br />
<em>Ove necessario ai fini del paragrafo 6, lettera b), del presente articolo, le informazioni richieste sono accompagnate dalle autodichiarazioni dei subappaltatori come previsto all’articolo 59.</em><br />
<em>Le misure di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo possono prevedere che i subappaltatori presentati a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto forniscano i certificati e gli altri documenti complementari invece dell’autodichiarazione.</em><br />
<em>Il primo comma non si applica ai fornitori.</em><br />
<em>Le amministrazioni aggiudicatrici possono estendere o possono essere obbligate dagli Stati membri a estendere gli obblighi previsti al primo comma, ad esempio:</em><br />
<em>a) ai contratti di fornitura, ai contratti di servizi diversi da quelli riguardanti servizi da fornire presso gli impianti sotto la diretta supervisione dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero ai fornitori coinvolti in contratti di lavori o di servizi;</em><br />
<em>b) ai subappaltatori dei subappaltatori del contraente principale o ai subappaltatori successivi nella catena dei subappalti.</em><br />
<em>6. Al fine di evitare violazioni degli obblighi di cui all’articolo 18, paragrafo 2, possono essere adottate misure adeguate quali le seguenti:</em><br />
<em>a) se la legislazione nazionale di uno Stato membro prevede un meccanismo di responsabilità solidale tra subappaltatori e contraente principale, lo Stato membro interessato provvede a che le norme pertinenti siano applicate in conformità delle condizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 2;</em><br />
<em>b) le amministrazioni aggiudicatrici possono, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, verificare o essere obbligate dagli Stati membri a verificare se sussistono motivi di esclusione dei subappaltatori a norma dell’articolo 57. In tali casi le amministrazioni aggiudicatrici impongono all’operatore economico di sostituire i subappaltatori in merito ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi obbligatori di esclusione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre o essere obbligate da uno Stato membro a imporre che l’operatore economico sostituisca i subappaltatori in relazione ai quali la verifica ha dimostrato che sussistono motivi non obbligatori di esclusione.</em><br />
<em>7. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità, anche nel quadro del diritto interno in materia di pagamenti diretti ai subappaltatori, ad esempio prevedendo pagamenti diretti ai subappaltatori senza la necessità che questi ultimi facciano richiesta di pagamento diretto.</em><br />
<em>8. Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere misure a norma del paragrafo 3, 5 o 6 specificano, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di attuazione di tali misure.</em><br />
<em>In tale contesto gli Stati membri possono limitarne l’applicabilità, ad esempio in relazione a determinati tipi di appalti, a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o operatori economici ovvero a determinati importi</em>”.<br />
Come è agevole constatare dalla semplice lettura della norma, l’art. 71 consente l’introduzione di previsioni più restrittive sotto diversi aspetti, ma non contempla alcun limite quantitativo al subappalto.<br />
Peraltro, per quanto si dirà nel prosieguo, rilevano nella fattispecie in esame anche gli artt. 49 e 56 del TFUE.<br />
L’art. 49 stabilisce: “<em>Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.</em><br />
<em>La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 54, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali</em>”.<br />
L’art. 56 prevede: “<em>Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.</em><br />
<em>Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all’interno dell’Unione</em>”.<br />
3.2. In materia di limiti al subappalto, in relazione a normative di altri Stati la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è già pronunciata, anche recentemente, sebbene con riferimento alle previgenti direttive 2004/17 e 2004/18, che parimenti ammettevano il ricorso al subappalto senza prevedere limitazioni sotto il profilo dimensionale.<br />
3.2.1. Da ultimo con la sentenza del 5 aprile 2017 della Quinta sezione, causa C-298/15, Borta UAB, la Corte di Giustizia ha dichiarato che “<em>gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di una normativa nazionale, come l’articolo 24, paragrafo 5, della&nbsp;</em>Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymas<em>&nbsp;(legge lituana relativa agli appalti pubblici), che prevede che, in caso di ricorso a subappaltatori per l’esecuzione di un appalto di lavori, l’aggiudicatario è tenuto a realizzare esso stesso l’opera principale, definita come tale dall’ente aggiudicatore</em>”.<br />
In tale occasione, la Corte ha chiarito, ai punti 47-50, che:<br />
&#8211; “<em>gli articoli 49 e 56 TFUE ostano a ogni misura nazionale che, pur se applicabile senza discriminazioni in base alla nazionalità, sia in grado di vietare, di ostacolare o di rendere meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi (sentenze del 27 ottobre 2005, Contse e a., C-234/03, EU:C:2005:644, punto 25; del 23 dicembre 2009, Serrantoni e Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808, punto 41, e dell’8 settembre 2016, Politanò, C-225/15, EU:C:2016:645, punto 37)</em>”;<br />
&#8211; “<em>per quanto riguarda gli appalti pubblici, è interesse dell’Unione che l’apertura di un bando di gara alla concorrenza sia la più ampia possibile</em>” e “<em>il ricorso al subappalto, che può favorire l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, contribuisce al perseguimento di tale obiettivo</em>”;<br />
&#8211; “<em>una disposizione nazionale, come l’articolo 24, paragrafo 5, della legge relativa agli appalti pubblici, può ostacolare, scoraggiare o rendere meno attraente la partecipazione di operatori economici con sede in altri Stati membri alla procedura di gara o all’esecuzione di un appalto pubblico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, poiché essa impedisce a tali operatori sia di subappaltare a terzi tutto o parte delle opere qualificate come «principali» dall’ente aggiudicatore, sia di proporre i loro servizi in quanto subappaltatori per tale parte dei lavori</em>”; tale disposizione, pertanto, “<em>costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi</em>”.<br />
3.2.2. In precedenza, con la sentenza del 14 luglio 2016 della Terza sezione, C-406/14, Wroclaw, la Corte di Giustizia ha dichiarato che “<em>la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, deve essere interpretata nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, mediante una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico di lavori, che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto appalto avvalendosi di risorse proprie</em>”.<br />
Ai punti 33-36 della sentenza in questione la Corte ha precisato che:<br />
&#8211; “<em>l’articolo 48, paragrafo 3, di tale direttiva – prevedendo la facoltà per gli offerenti di provare che, facendo affidamento sulle capacità di soggetti terzi, essi soddisfano i livelli minimi di capacità tecniche e professionali stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione di dimostrare che, qualora l’appalto venga loro aggiudicato, disporranno effettivamente delle risorse necessarie per la sua esecuzione, risorse che non appartengono loro personalmente – sancisce la possibilità per gli offerenti di ricorrere al subappalto per l’esecuzione di un appalto, e ciò, in linea di principio, in modo illimitato</em>”;<br />
&#8211; “<em>tuttavia, qualora i documenti dell’appalto impongano agli offerenti di indicare, nelle offerte, le parti dell’appalto che essi hanno eventualmente l’intenzione di subappaltare e i subappaltatori proposti, conformemente all’articolo 25, primo comma, della direttiva 2004/18, l’amministrazione aggiudicatrice ha il diritto, per quanto riguarda l’esecuzione di parti essenziali dell’appalto, di vietare il ricorso a subappaltatori quando non sia stata in grado di verificare le loro capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell’aggiudicatario (v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2004, Siemens e ARGE Telekom, C?314/01, EU:C:2004:159, punto 45)</em>”;<br />
&#8211; una clausola “<em>che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell’appalto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe</em>” “<em>risulta incompatibile con la direttiva 2004/18</em>”;<br />
&#8211; “<em>una clausola del genere, anche supponendo che costituisca una condizione di esecuzione dell’appalto ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2004/18, non può essere ammessa ai sensi di detto articolo, in forza della formulazione stessa di quest’ultimo, giacché essa è contraria all’articolo 48, paragrafo 3, di tale direttiva, e quindi al diritto dell’Unione</em>”.<br />
<em>4. Illustrazione dei motivi del rinvio pregiudiziale</em>.<br />
4.1. Il raffronto tra le sopra richiamate disposizioni nazionali in materia di subappalto e il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, induce il Collegio a dubitare della compatibilità dell’art. 105, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, rispetto ai principi e alle regole ricavabili dagli articoli 49 e 56 TFUE e dall’art. 71 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.<br />
La previsione di un limite generale del 30 % per il subappalto, con riferimento all’importo complessivo del contratto, sia per il contratto di lavori, sia per quello di servizi e forniture, impedendo agli operatori economici di subappaltare a terzi una parte cospicua delle opere (70 %), può rendere più difficoltoso l’accesso delle imprese, in particolar modo di quelle di piccole e medie dimensioni, agli appalti pubblici, così ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi e precludendo, peraltro, agli stessi acquirenti pubblici l’opportunità di ricevere offerte più numerose e diversificate; tale limite, non previsto dall’art. 71 della direttiva 2014/24, impone una restrizione alla facoltà di ricorrere al subappalto per una parte del contratto fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciò a prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e di favore per l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.<br />
4.2. Il Consiglio di Stato, come si è rilevato sopra, nel parere n. 782/2017 ha osservato che le limitazioni quantitative al subappalto, previste dal legislatore nazionale, vanno vagliate, e possono essere giustificate, da un lato alla luce dei principi di sostenibilità sociale che sono alla base delle stesse direttive, e dall’altro lato alla luce di quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici.<br />
In quest’ottica, l’obiettivo di assicurare l’integrità dei contratti pubblici e la loro immunità da infiltrazioni della criminalità potrebbe giustificare una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.<br />
4.3. Occorre tuttavia considerare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi “<em>può essere giustificata qualora essa persegua un obiettivo legittimo di interesse pubblico e purché rispetti il principio di proporzionalità, vale a dire, sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada oltre quanto è necessario a tal fine</em>” (sentenza del 5 aprile 2017, causa C-298/15, cit., al punto 51, che richiama le sentenze del 27 ottobre 2005, Contse e a., C-234/03, EU:C:2005:644, punto 25, nonché del 23 dicembre 2009, Serrantoni e Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808, punto 44)”.<br />
Ed invero, proprio alla luce della rilevanza che la Corte di Giustizia attribuisce al requisito della proporzionalità della misura restrittiva in questione, il Collegio dubita che il limite quantitativo di cui all’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 possa ritenersi giustificato, tenuto conto dell’evoluzione che ha interessato la disciplina del subappalto, a livello sia eurounitario sia nazionale.<br />
Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che l’art. 71 della direttiva 2014/24 e l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 prevedono una serie di obblighi informativi e di adempimenti procedurali, per effetto dei quali l’impresa subappaltatrice può oggi ritenersi assoggettata a controlli analoghi a quelli svolti nei confronti dell’impresa aggiudicataria; in particolare, la stazione appaltante è posta in condizione di conoscere, in anticipo, le parti dell’appalto che si intende subappaltare a terzi e l’identità dei subappaltatori proposti, nonché di verificare, in capo al subappaltatore, il possesso della qualificazione, l’assenza di motivi di esclusione, la posizione di regolarità contributiva e il rispetto degli obblighi di sicurezza.<br />
Orbene, nel descritto contesto normativo, la misura drastica della limitazione quantitativa del subappalto al 30 % dell’importo complessivo del contratto non sembra rappresentare lo strumento più efficace ed utile (che “<em>non vada oltre quanto è necessario a tal fine</em>”) al soddisfacimento dell’obiettivo di assicurare l’integrità del mercato dei contratti pubblici; tale obiettivo, infatti, pare potersi ritenere già adeguatamente soddisfatto per mezzo delle nuove previsioni che consentono (purché correttamente applicate) di effettuare verifiche e controlli più pregnanti rispetto al passato, finalizzate a garantire che il subappalto venga affidato, in condizioni di trasparenza, ad operatori capaci e immuni da controindicazioni.<br />
4.4. Un’ulteriore riflessione si ritiene necessaria, a parere del Collegio, con riguardo alle finalità che il legislatore nazionale ha direttamente correlato alla norma che limita il ricorso al subappalto, quali sono quelle evidenziate dal Consiglio di Stato nel parere soprariportato attraverso il riferimento a “<em>quei valori superiori, declinati dall’art. 36 TFUE, che possono fondare restrizioni della libera concorrenza e del mercato, tra cui, espressamente, l’ordine e la sicurezza pubblici</em>”.<br />
Ai richiamati valori, come si è rilevato sopra (v. par. 2.2), può certamente essere ricondotta la funzione di deterrenza, rispetto al fenomeno criminoso e corruttivo, rinvenibile negli interventi legislativi succedutisi a partire dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, cui la norma in questione si ispira.<br />
Orbene, va evidenziato, in proposito, che le disposizioni nazionali già prevedono una serie di attività interdittive affidate ai Prefetti, espressamente finalizzate ad impedire l’accesso alle gare pubbliche alle imprese sospettate di condizionamento mafioso o comunque collegate a interessi riconducibili alle principali organizzazioni criminali operanti nel Paese.<br />
Anche questo profilo, quindi, può rilevare, ad avviso del Collegio, ai fini della valutazione circa il rispetto del principio di proporzionalità sopraevidenziato, nella misura in cui la previsione restrittiva del subappalto introduce ulteriori limiti e quindi aggrava le conseguenze della restrizione imposta al mercato, poiché colpisce, come effetto riflesso, anche le imprese estranee a quel fenomeno, che non hanno alcuna ragione di essere penalizzate dalla norma della cui compatibilità eurounitaria si dubita.<br />
4.5. La questione interpretativa pregiudiziale di seguito posta, come evidenziato nella esposizione di fatto, risulta dirimente ai fini della decisione del ricorso.<br />
Invero, qualora dovesse ritenersi che il diritto eurounitario non ammette limitazioni quantitative al subappalto come quella prevista dall’art. 105, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, il giudizio dovrebbe concludersi con una sentenza di accoglimento e con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara.<br />
Per contro, nel caso in cui si dovesse accogliere l’opzione ermeneutica secondo la quale il diritto dell’Unione Europea non osta all’applicazione della norma in questione, il giudizio dovrebbe concludersi con una sentenza di rigetto.<br />
<em>5. Formulazione del quesito</em>.<br />
Sulla base di quanto sino ad ora osservato il Collegio formula il seguente quesito interpretativo:<br />
“<em>Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), l’articolo 71 della direttiva 2014/24del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture</em>”.<br />
<em>6. Richiesta di applicazione del procedimento accelerato</em>.<br />
Il Tribunale chiede l’applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’art. 105, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia richiamate in motivazione in materia di subappalto, e tenuto conto: che la questione sottoposta al giudizio della Corte ha natura di questione di principio, poiché la norma limitativa del subappalto è di corrente applicazione; che la procedura di appalto oggetto della controversia è sostanzialmente condizionata dalla decisione della Corte di Giustizia, avendo il giudice rimettente già deciso su ogni altro motivo di ricorso; che l’appalto riguarda l’esecuzione di opere urgenti e insuscettibili di ritardo o di sospensione (lavori di ampliamento della quinta corsia dell’Autostrada A8 dalla barriera di Milano Nord all’Interconnessione di Lainate), nonché di rilevante valore (importo a base di gara pari a € 85.211.216,84 IVA esclusa).<br />
<em>7. Sospensione del giudizio e disposizioni per la Segreteria</em>.<br />
7.1 Ai sensi delle “<em>Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</em>” (2016/C 439/01, in G.U.U.E del 25 novembre 2016) della Corte di giustizia dell’Unione europea, si dispone che la Segreteria di questo Tribunale trasmetta alla Cancelleria della Corte di giustizia, mediante plico raccomandato al seguente indirizzo Rue du Fort Niedergrunewald, L-2925 Lussemburgo, copia integrale del fascicolo di causa.<br />
7.2 In applicazione dell’art. 79 cod. proc. amm. e del punto 23 delle Raccomandazioni, il presente giudizio rimane sospeso nelle more della definizione del procedimento incidentale di rinvio e ogni ulteriore decisione, anche in ordine al regolamento delle spese processuali, è riservata alla pronuncia definitiva.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima):<br />
&#8211; dispone la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea della questione pregiudiziale indicata in motivazione;<br />
&#8211; chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di voler disporre la trattazione del relativo giudizio con rito accelerato, ai sensi degli articoli 23&nbsp;<em>bis</em>&nbsp;dello Statuto della Corte e 105 del relativo Regolamento di procedura;<br />
&#8211; manda alla segreteria di provvedere alla comunicazione alla Corte di Giustizia della UE della presente ordinanza e all’invio alla sua cancelleria dell’ordinanza stessa, nonché di tutti gli atti contenuti nel fascicolo di causa.<br />
Spese al definitivo.<br />
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 8 novembre 2017 e 13 dicembre 2017, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo De Zotti, Presidente<br />
Mauro Gatti, Consigliere<br />
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-19-1-2018-n-148/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2018 n.148</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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