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	<title>19/1/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/1/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.453</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-1-2010-n-453/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-1-2010-n-453/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.453</a></p>
<p>Pres. Riggio &#8211; Est. Scala Soc Air Italy S.p.a. (Avv.G. Bruno) c/ Assoclearance (Avv.ti P.M.Tantalo e F. Di Peio); ENAC (Avv. Stato); Air One s.p.a. (Avv. A. Clarizia) sulla legittimità del diniego di Assoclearance in ordine alla richiesta di Air Italy s.p.a. di estensione dell&#8217;assegnazione di diritti di atterraggio e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-1-2010-n-453/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.453</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-19-1-2010-n-453/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.453</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio &#8211; Est. Scala<br /> Soc Air Italy S.p.a. (Avv.G. Bruno) c/ Assoclearance (Avv.ti P.M.Tantalo e F. Di Peio); ENAC (Avv. Stato); Air One s.p.a. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego di Assoclearance in ordine alla richiesta di Air Italy s.p.a. di estensione dell&#8217;assegnazione di diritti di atterraggio e decollo attribuiti temporaneamente sulle tratte Linate-Napoli, Linate-Bari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Concessioni aeroportuali – Bande orarie (slots) – Assegnazione provvisoria ed eccezionale – Mancato rinnovo – Natura – Pronuncia ricognitiva – Motivazione – Necessità – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di concessioni aeroportuali, il provvedimento di assegnazione diretta delle bande orarie (slots) effettuata dal coordinatore (in Italia, Assoclearance) e collegata alla sussistenza di un evento straordinario e transitorio – temporanea disponibilità di bande orarie assegnata ad altra compagnia aerea &#8211; ha natura eccezionale,  poiché la normativa comunitaria (ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 10, Reg.95/93 CE come modificato dal Reg. 793/2004 CE) prevede una procedura valutativa da parte del coordinatore che preleva dal pool delle bande orarie disponibili (o di nuova creazione, inutilizzate o rinunciate) quelle da assegnare ai richiedenti interessati per la stagione di traffico di norma semestrale. Pertanto, la determinazione del coordinatore di non rinnovare gli slots rilasciati in via provvisoria non ha la portata di un provvedimento di revoca di un valido ed efficace titolo, ma costituisce una pronuncia strettamente ricognitiva del decorso del termine di efficacia del precedente atto ampliativo della sfera giuridica del privato e della conseguente preclusione ad esercitare lo stesso diritto essendo venuti meno i presupposti, di fatto e di diritto, che ne avevano consentito il rilascio, senza ulteriori obblighi motivazionali in capo all’organismo di coordinamento. Nella specie è legittimo  il  diniego del coordinatore in ordine alla richiesta di estensione dell’assegnazione di diritti di atterraggio e decollo attribuiti temporaneamente su determinate tratte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.188</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.188</a></p>
<p>Pres. C. Varrone – Est. F. Taormina Consip S.p.A. (Avv. A. Clarizia) c/ Energy Service S.r.l. (Avv.ti P. Adami e S. Bozzi) sulla legittimità del controllo sulle condizioni del rapporto tra offerente e fornitore in sede di verifica dell&#8217;anomalia e sull&#8217;irrilevanza del rifiuto del fornitore di depositare la documentazione richiesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.188</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Varrone – Est. F. Taormina<br /> Consip S.p.A. (Avv. A. Clarizia) c/ Energy Service S.r.l. (Avv.ti P. Adami e S. Bozzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del controllo sulle condizioni del rapporto tra offerente e fornitore in sede di verifica dell&#8217;anomalia e sull&#8217;irrilevanza del rifiuto del fornitore di depositare la documentazione richiesta ai fini dell&#8217;esclusione dell&#8217;offerente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Offerta &#8211; Anomalia – Verifica – Condizioni rapporto offerente e fornitori – Controllo – Legittimità.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Anomalia – Verifica – Condizioni rapporto offerente e fornitori &#8211; Deposito documentazione – Inadempimento – Rifiuto fornitore – Esclusione – Legittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo, in sede di verifica dell’anomalia, il controllo svolto dall’amministrazione sui rapporti a monte e sulle condizioni dei fornitori di parte offerente, anche con riferimento all’approvigionamento dei beni da parte di questi ultimi, in quanto rispondente alla ratio, cui è preordinato il meccanismo di verifica della offerta anomala, della piena affidabilità della proposta contrattuale.	</p>
<p>2. Non è rilevante, ai fini delle delibazioni del seggio di gara, la circostanza che l’inadempimento all’invito di depositare la richiesta documentazione dipenda dal rifiuto del proprio fornitore di depositare la documentazione, in quanto l’onere di conformarsi alle prescrizioni del seggio di gara, discendente dalla qualità di offerente non è traslabile sul proprio fornitore, né costituisce clausola di esonero dalle sanzioni espulsive la circostanza che quest’ultimo si sia rifiutato di ostendere la richiesta documentazione, rimanendo tale circostanza in un’alveo strettamente privatistico afferente ai rapporti intercorrenti tra le parti private contraenti ed alle eventuali contestazioni che l’offerente, in sede civilistica, vorrà eventualmente muovere all’operato del fornitore, causalmente ricollegabile alla sanzione espulsiva subita.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3799 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Consip Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Energy Service Srl<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Adami, Silvio Bozzi, con domicilio eletto presso &#038; Associati Studio Legale Recchia in Roma, corso Trieste, 88; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO :Sezione VI n. 01417/2009,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Clarizia e Bozzi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con la sentenza censurata in revocazione la Sezione ha accolto l’appello proposto dalla soc. Energy Service S.r.l per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Roma, n. 3180 del 2008, depositata in data 15 aprile 2008, con cui è stato respinto il ricorso iscritto al n. 10085 del 2007.<br />	<br />
La vicenda processuale può essere sintetizzata nei seguenti termini: la soc. Energy Service s.r.l aveva partecipato alla gara di appalto indetta dalla Consip S.p.A. avente ad oggetto la stipula di una convenzione per la fornitura del servizio di energia e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, anche ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; aveva presentato offerte in relazione ai lotti numm. 1, 2, 3, 4, 7 ed 8 e tutte le offerte presentate erano risultate essere quelle economicamente più vantaggiose.<br />	<br />
Con nota in data 27 ottobre 2006, la Commissione di gara aveva rilevato il carattere anomalmente basso delle offerte presentate dalla società predetta (comma 4 dell’art. 19, d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358) e aveva chiesto puntuali giustificazioni in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta economica.<br />	<br />
In particolare, la Commissione aveva richiesto alla Energy Service di produrre giustificazioni (e la relativa documentazione a supporto, ivi compresi i contratti con i propri fornitori) in relazione ai costi di approvvigionamento del gasolio tradizionale e del gasolio ecologico.<br />	<br />
Dopo una fitta corrispondenza, e dopo che la soc. Energy Service s.r.l aveva provveduto a chiarire che le “riduzioni di costo” discendevano dalle favorevoli condizioni di acquisto dei combustibili da parte dei propri fornitori (in specie: da parte della soc. Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A., nonché da parte della soc. Trentino Energia S.r.l.), la Commissione riteneva di chiedere chiarimenti anche con riferimento a tali aspetti (elementi di ulteriore e maggiore dettaglio in relazione alle condizioni di fornitura dei combustibili da parte delle due richiamate società).<br />	<br />
Con successiva nota in data 21 dicembre 2006, l’ odierna intimata in revocazione aveva riscontrato in modo parziale le richieste della Commissione di gara, significando – tuttavia – che un integrale riscontro alle richieste formulate esulava dalla propria disponibilità, postulando che i propri fornitori acconsentissero all’integrale divulgazione dei dati relativi alle proprie relazioni commerciali con soggetti ‘quarti’, anche sui mercati internazionali (e che le controparti contrattuali dei propri fornitori acconsentissero a propria volta a tale divulgazione).<br />	<br />
Si richiedeva quindi un pronunciamento dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Venivano in proposito resi due distinti pareri; con il secondo di essi, l’Autorità sposava una tesi maggiormente coincidente con quella dell’amministrazione aggiudicatrice: la disciplina applicabile al caso di specie (in particolare: art. 19 del d.lgs. 358 del 1992) imponeva che, in sede di valutazione delle giustificazioni relative ad offerte anomale, l’Amministrazione fosse posta in grado di formulare il proprio giudizio involgendo in modo effettivo ed a largo spettro ogni elemento dell’offerta.<br />	<br />
In particolare, nell’esame relativo al se l’offerta formulata abbia potuto giovarsi di condizioni particolarmente favorevoli, graverebbe sul privato l’onere di fornire ogni prova al riguardo, senza tendenziali limitazioni relative alla struttura dei costi dei propri fornitori e non risultando ammissibili giustificazioni basate sull’argomento della rinuncia all’utile o su un utile estremamente esiguo.<br />	<br />
Con nota in data 10 maggio 2007, la Commissione rivolgeva alla Energy Service un’ulteriore richiesta di chiarimenti (prendendo al contempo atto della rinuncia da parte di questa alle offerte relative ai lotti numeri 1, 7 ed 8).<br />	<br />
Nell’occasione, la Commissione rappresentava che gli atti e le informazioni inviate non risultassero ancora sufficienti a concludere in modo favorevole l’analisi delle giustificazioni relative all’offerta di gara e che a tal fine restava necessario acquisire i contratti di approvvigionamento conclusi dalla soc. Petrolvilla &#038; Bortolotti con i propri fornitori.<br />	<br />
Con ulteriore nota di riscontro in data 16 maggio 2007, la Energy Service aveva riferito che il proprio fornitore non si era dichiarato disposto a trasmettere i dati relativi alle proprie fonti di approvvigionamento con fornitori esteri, in tal modo ponendo la società offerente nell’impossibilità di fornire i dati medesimi.<br />	<br />
Nell’occasione, essa aveva sottolineato comunque che (anche a prescindere dal contenuto puntuale dei rapporti contrattuali intercorrenti fra soc. Petrolvilla &#038; Bortolotti ed i propri fornitori), la circostanza non risultasse dirimente al fine di risolvere il dubbio circa la complessiva attendibilità economica dell’offerta.<br />	<br />
Ed infatti, in considerazione dei rilevanti margini di utile che l’offerta formulata avrebbe garantito, l’offerente sarebbe stata comunque in grado di coprire in modo più che adeguato i propri costi anche laddove i carburanti acquisiti dalla soc. Petrolvilla &#038; Bortolotti (i quali, oltretutto, non rappresentavano una quota preponderante sul totale della fornitura) fossero stati comperati a normali condizioni di mercato.<br />	<br />
Con il provvedimento in data 26 luglio 2007 (adottato in conformità alla proposta della Commissione) la Consip comunicava di aver ritenuto non adeguate le giustificazioni fornite dalla soc. Energy Service e di averne conseguentemente disposto l’esclusione dalla gara di che trattasi.<br />	<br />
Peraltro, la Consip aveva comunicato,di avere individuato comunque (‘ad abundantiam’, come è dato leggere nel testo del provvedimento) ulteriori elementi relativi alla struttura dei costi dell’offerta presentata dalla società predetta, i quali avrebbero comunque giustificato la sua esclusione dalla gara, con particolare riguardo:<br />	<br />
a) all’ammontare incongruo dei costi della logistica;<br />	<br />
b) alla ‘prova di forza’ relativa ai dati posti a supporto dell’offerta, svolta alla luce del d.lgs. 192 del 2005;<br />	<br />
c) all’indagine relativa ai ‘gradi giorno’, determinati in base al d.P.R. 412 del 1993;<br />	<br />
d) alle complessive ‘ore di riscaldamento’ necessarie per eseguire l’appalto, <br />	<br />
e) all’utilizzo del gasolio ecologico, nonché<br />	<br />
f) all’adeguatezza dei costi del personale necessario per svolgere correttamente la commessa;<br />	<br />
La Energy Service era insorta impugnando la disposta esclusione. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto l’impugnazione ritenendo che la determinazione assunta dalla Consip non avesse travalicato i limiti entro i quali può essere correttamente esercitato il giudizio relativo all’anomalia delle offerte (e non procedendo, in quanto superflua, alla verifica della correttezza degli ulteriori motivi di esclusione individuati dalla Consip).<br />	<br />
La ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso detta decisione del Tar, e la Sezione &#8211; con la decisione n. 1417/2009 avverso la quale è stato proposto il ricorso per revocazione- ha accolto l’appello censurando sia la determinazione espulsiva concernente la questione dei rapporti dell’offerente con i fornitori, che la determinazione concretatasi nella individuazione di autonome ragioni di esclusione sulla quale non si era pronunciato il Tar.<br />	<br />
La Consip, originaria appellata rimasta soccombente, ha chiesto la revocazione della decisione in epigrafe, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cpc, assumendo che la sentenza era fondata su due errori di fatto.<br />	<br />
Il primo di essi, si è affermato nel ricorso per revocazione, sarebbe contenuto alla pag. 15 della richiamata decisione n. 1417/2009 laddove si rinviene l’affermazione che di seguito si riporta: “ non può in alcun modo condividersi il provvedimento impugnato in prime cure, laddove esso afferma (pag. 3) che “l’omessa produzione dei contratti è suscettibile di esclusione, in quanto l’espressa richiesta era stata formulata dall’assegnazione con assegnazione di un termine perentorio, pena in difetto, l’espressa sanzione dell’esclusione”.<br />	<br />
Ciò perché, &#8211; si legge nella decisione medesima- “in assenza di una previsione della lex specialis la quale espressamente preveda una siffatta ipotesi di esclusione, essa non può essere introdotta motu proprio dalla Commissione, in tal modo annettendo un rilievo para-sanzionatorio alla mancata ottemperanza alla richiesta di fornire integrazioni istruttorie e documentali utili per il vaglio circa il carattere di anomalia dell’offerta.” Ad avviso della ricorrente in revocazione, il disposto di cui a pag 25, VI trattino del disciplinare (previsione, quest’ultima, mai impugnata), aveva espressamente attribuito al seggio di gara il potere di fissare un termine per la produzione da parte delle offerenti di integrazioni, precisazioni, e/o giustificazioni, sanzionando l’inottemperanza al termine fissato con la esclusione dell’offerta.<br />	<br />
Ulteriore errore di fatto revocatorio riposava nella circostanza che la Sezione aveva dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla soc. Energy Service omettendo di esaminare,prioritariamente,l’eccezione di difetto di interesse (a cagione della omessa impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva) sollevata dalla Consip medesima.<br />	<br />
La intimata Energy Service ha depositato due articolate memorie chiedendo di dichiarare inammissibile o comunque respingere il gravame revocatorio.<br />	<br />
Quanto al primo profilo, la sentenza si era espressa sul punto; la questione aveva costituito “punto controverso”, e pertanto il ricorso era palesemente inammissibile.<br />	<br />
In ogni caso, la censura era anche palesemente infondata, posto che la clausola del disciplinare non legittimava la Commissione a richiedere singoli e specifici documenti (nel caso in esame i contratti di fornitori terzi) con comminatoria di termine perentorio assistito da sanzione espulsiva.<br />	<br />
A monte, la decisione aveva chiarito (ed il punto in oggetto, n. 2.2.5 non era attinto dalla richiesta revocatoria) che l’operato dell’amministrazione era errato per non avere valutato la globalità dell’offerta: un eventuale accoglimento della richiesta di revocazione non avrebbe quindi prodotto alcun effetto conservativo degli (illegittimi) atti adottati dall’amministrazione.<br />	<br />
Anche il secondo motivo di revocazione prospettato era inammissibile, in quanto la sentenza aveva implicitamente delibato sul punto in questione.<br />	<br />
Con ulteriore memoria datata 6 ottobre 2009 la ricorrente in revocazione ha puntualizzato che le prescrizioni del disciplinare non erano state impugnate ed ha ribadito che permaneva, pieno, l’interesse ad ottenere il riconoscimento dell’errore di fatto in cui era incorso il Giudice d’appello: ininfluenti, a tal proposito, apparivano le affermazioni contenute al punto 2.2.5 della decisione.<br />	<br />
In ultimo, sulla questione del petitum risarcitorio, emergeva per tabulas l’omessa decisione sulla eccezione di inammissibilità, ex art. 100 cpc, della domanda risarcitoria, in carenza di preventiva impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione. <br />	<br />
All’adunanza camerale del 26.05.2009 fissata per l’esame della domanda di sospensione della esecutività della appellata decisione, con ordinanza n. 2621/2009 l’istanza cautelare è stata respinta tenuto conto della circostanza che “la domanda di sospensione cautelare non può essere esperita in sede di revocazione, non essendo prevista la relativa possibilità dalle norme che disciplinano la revocazione e considerato, peraltro che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso non appare fornito di adeguato fumus boni iuris”.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2009 la causa è stata posta in decisione e la Sezione ha delibato in ordine al petitum rescindente accogliendo il 13 ottobre 2009 il ricorso per revocazione con la decisione n.7039/2009 e per l’effetto annullando l’impugnata decisione della Sezione n. 1417/2009; ha poi pronunziato interlocutoriamente ai fini della fase rescissoria, disponendo acquisirsi il fascicolo relativo all’appello e rinviando la trattazione del procedimento all’odierna udienza pubblica.<br />	<br />
Sia l’appellante Energy Service SRL che Consip SPA in vista della odierna pubblica udienza del 15.12.2009 hanno depositato articolate memorie conclusionali insistendo nelle rispettive tesi ed argomentazioni.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’esito del segmento rescissorio della impugnazione appare in larga parte delineato da quanto si è già rappresentato nella statuizione rescindente, il cui iter motivazionale è da intendersi integralmente richiamato in questa sede.<br />	<br />
L’appello proposto da Energy Service SRL avverso la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Roma, n. 3180 del 2008 deve essere pertanto respinto<br />	<br />
Sintetizzando i termini della questione, va rammentato che il Tar del Lazio ha respinto l’impugnazione proposta dalla Energy avverso la propria esclusione sul rilievo che la mancata ottemperanza alla clausola del bando (giovandosi della quale l’amministrazione appaltante in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta richiese alla predetta concorrente la produzione dei contratti stipulati dai propri fornitori Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A. con i terzi) nel termine perentorio impostole dall’amministrazione integrasse giusta causa di esclusione della medesima dalla gara.<br />	<br />
Il Tar ha respinto il ricorso avendo rilevato che la predetta clausola del disciplinare non era stata impugnata, ritenendo la pretesa dell’amministrazione conforme al tenore della clausola, ed irrobustendo l’iter motivazionale chiarendo che (si riporta di seguito uno stralcio dell’iter motivazionale della sentenza del Tar appellata) “deve ritenersi la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice nel caso di esame, che ha richiesto, al fine di valutare la congruità dei costi di approvvigionamento del gasolio, la documentazione per verificare le condizioni contrattuali praticate dai subfornitori.<br />	<br />
In presenza, come risulta nel caso di specie, di un prezzo particolarmente basso dei prodotti, nel contratto di fornitura ciò può dipendere, se non si è in presenza di un produttore, esclusivamente dal prezzo e dalle altre condizioni di acquisto del prodotto stesso. Poiché l’Amministrazione deve valutare la complessiva affidabilità dell’offerta, è evidente che, per verificare se tali bassi prezzi siano effettivamente praticabili, anche nel successivo arco temporale della fornitura, può procedere all’analisi non solo del rapporto tra il fornitore ed il suo subfornitore, ma anche delle modalità di approvvigionamento di quest’ultimo sul mercato. E’ noto, infatti, che nei rapporti commerciali, nei quali un prodotto subisce più passaggi, le modificazioni contrattuali e le variazioni di prezzo si riverberano sui successivi acquirenti.<br />	<br />
Inoltre, che il rapporto di subfornitura anche dei cd. subfornitori, abbia una rilevanza per l’ordinamento non può essere messo in dubbio, in relazione alla disciplina dell’art 4 della legge n.° 192 del 18-6-1998, che regola gli ulteriori contratti di fornitura dei subfornitori, anche se si tratta di disciplina relativa ai rapporti tra privati e con funzione di tutela dei subfornitori.<br />	<br />
Nell’ambito dei contratti pubblici, vi è invece la particolare esigenza di tutela della Amministrazione. La funzione del giudizio di anomalia dell&#8217;offerta è quella di garantire un equilibrio tra la convenienza della p.a. ad affidare l&#8217;appalto al prezzo più basso e l&#8217;esigenza di evitarne l&#8217;esecuzione con un ribasso che si attesti al di là del ragionevole limite dettato dalle leggi di mercato (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 gennaio 2006 , n. 98; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 21 aprile 2005 , n. 2982); in particolare il sub-procedimento di verifica dell&#8217;anomalia non tende a selezionare l&#8217;offerta che è più conveniente per la stazione appaltante; la ratio cui è preordinato l&#8217;indicato meccanismo di controllo consiste, invece, nell&#8217;assicurare la piena affidabilità della proposta contrattuale”.<br />	<br />
L’impugnazione proposta dalla Energy avverso il decisum reiettivo di primo grado è stata accolta con la decisione oggetto di impugnazione per revocazione.<br />	<br />
In sede rescindente la decisione d’appello è stata revocata.<br />	<br />
Permane quindi il dovere di valutare il gravame proposto dalla Energy avverso la già citata decisione del Tar del Lazio.<br />	<br />
Esso non è fondato.<br />	<br />
Ciò perché, il punto nodale della decisione riposa nel disposto di cui a pag 25, trattino VI dell’inimpugnato disciplinare di gara. <br />	<br />
Ritiene il Collegio che esso avesse un significato univoco, coincidente con quello ravvisato dal Tar, e che – in disparte la omessa impugnazione del medesimo, che assume un rilievo troncante, sia con riguardo alla presunta incompatibilità con la disciplina comunitaria in materia di verifica dell’anomalia delle offerte che, sotto il profilo sistematico, con la disciplina italiana- prevedesse una sanzione espulsiva discendente dalla mancata ottemperanza ad un onere formale. <br />	<br />
Ritiene in sostanza il Collegio – i punti in esame saranno di seguito oggetto di più approfondito esame- che, da un canto, la clausola del bando prevedesse una sanzione espulsiva a fronte dell’inottemperanza di una delle offerenti a produrre quanto richiestole dall’amministrazione appaltante in sede di verifica delle offerte sospettate di anomalia.<br />	<br />
Sotto altro profilo che il dato letterale della clausola (“precisazioni e giustificazioni”)fosse ben atto a ricomprendere una richiesta “minor”, (sotto il profilo sia quantitativo che “qualitativo”), quale la richiesta di singoli documenti.<br />	<br />
Infine, che la richiesta suddetta non fosse né illogica, né arbitraria (unico parametro valutativo cui deve restare ancorata la verifica giudiziale, a fronte della penetrante discrezionalità amministrativa sia in sede di valutazione dell’anomalia che, a fortiori, di scelta di quali “strumenti” di indagine e verifica avvalersi per dissipare i dubbi di anomalia dell’offerta). <br />	<br />
Ciò premesso, deve riconoscersi che parte appellante ha abilmente impostato il ricorso in appello ricorrendo ad esempi-limite, volti ad affermare la inesattezza del modus procedendi dell’amministrazione (rectius: la inesigibilità del medesimo) e giungendo a dubitare della compatibilità del medesimo con i principi comunitari.<br />	<br />
Secondo tale argomentare, infatti, non sarebbe consentito all’Amministrazione di procedere ad un esame relativo ai rapporti contrattuali fra l’offerente ed i propri fornitori, o addirittura (e – per così dire &#8211; più ‘a monte’) ad un esame relativo alle modalità di approvvigionamento dei fornitori sul mercato.<br />	<br />
Un siffatto, penetrante vaglio eccederebbe i limiti di quanto correttamente esercitabile nell’ambito di un’attività connotata dalla spendita di discrezionalità tecnica non risultando necessario ad acquisire gli elementi necessari onde scrutinare la piena affidabilità della proposta contrattuale.<br />	<br />
Tale modus procedendi, peraltro, secondo l’appellante, potrebbe prolungarsi ad infinitum, e sarebbe comunque errato posto che non ci si troverebbe al cospetto di un subappaltatore, coinvolto nella esecuzione del contratto, ma di un (mero) fornitore.<br />	<br />
Anche tale angolo prospettico non offre ad avviso del Collegio margini di positiva valutazione: e ciò non soltanto per la (pur doverosamente valutabile) positiva adesione (sia pure dopo una prima risposta “problematica”) che all’operato dell’amministrazione è stata fornita dalla interpellata Autorità di Vigilanza (delib. 122/2007).<br />	<br />
E neppure unicamente per il principio per cui la discrezionalità tecnica che assiste il seggio di gara in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta (si veda, tra le tante, Consiglio Stato , sez. IV, 05 agosto 2005, n. 4196) deve a fortiori considerarsi sussistente (o addirittura rafforzato) in tema di delibazioni in ordine alla tipologia delle “indagini” da svolgere, od individuazione di quali documenti acquisire al fine di verificare la congruenza dell’offerta, salve le ipotesi di manifesta abnormità, ovvero di distonia con l’oggetto del contratto (queste sì sindacabili dal Giudice, ma oggettivamente non ricorrenti nel caso di specie).<br />	<br />
Neppure decisiva deve ritenersi la circostanza che, in concreto, la “fornitrice” Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A era la controllante della odierna appellante ( circostanza non mai evidenziata nel ricorso in appello, dedotta dalla contro interessata, e non contestata dall’appellante principale), di guisa che appare arduo ipotizzare un regime di “separatezza societaria” tale da legittimare un interesse di quest’ultima a non fornire all’amministrazione i dati richiesti. <br />	<br />
Anche volendo considerare secondari i superiori elementi, e ricorrere agli ordinari principi civilistici, pur a più riprese invocati dall’appellante, la tesi da questa patrocinata non convince.<br />	<br />
Il, punto dal quale occorre muovere, per successivamente scandagliare la predicabilità della tesi dell’appellante riposa nel costante orientamento civilistico secondo il quale <br />	<br />
“A norma dell&#8217;art. 1381 c.c., per il quale colui che ha promesso l&#8217;obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l&#8217;altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, il mancato adempimento del terzo obbliga di per sè il promittente ad indennizzare il promissario, riversando sull&#8217;obbligato l&#8217;onere di allegare e provare fatti eventualmente escludenti la sua responsabilità.” (Cassazione civile , sez. lav., 21 settembre 1979, n. 4872).<br />	<br />
Secondo gli ordinari canoni civilistici, pertanto, il contraente promissario è ben garantito dal promittente, nell’ipotesi in cui il terzo, la cui prestazione è stata dedotta in contratto, non l’adempia.<br />	<br />
Secondo l’argomentare di parte appellante, tale principio, grosso modo, dovrebbe operare nel caso di specie: l’amministrazione negoziava (unicamente) con l’offerente Energy; Energy a propria volta, si serviva di merce consegnatagli da Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A; ne conseguirebbe che l’amministrazione era tenuta a disinteressarsi di tale rapporto, posto a monte dell’offerta di Energy (in quanto, è da ritenere, ben garantita, in ipotesi di inadempimento negoziale, dall’assunzione di responsabilità della propria contraente Energy, unica con la quale aveva intrattenuto rapporti: Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A neppure era subappaltatrice, ma soggetto terzo).<br />	<br />
E’ vero invece il contrario.<br />	<br />
Una tesi qual quella patrocinata dall’appellante non appare condivisibile in quanto in grado, ove portata alle estreme conseguenze sotto il profilo teorico, di scardinare la stessa legittimazione dell’amministrazione alla verifica dell’anomalia dell’offerta (non tenendo conto degli interessi pubblicistici che entrano in gioco, non certamente pienamente restaurabili mediante tutela risarcitoria, allorchè un contratto stipulato dall’amministrazione rimanga inadempiuto): non si vede infatti perché l’amministrazione dovrebbe onerarsi di una tale verifica, a fronte della garanzia generica risarcitoria incombente sul soggetto che con essa contratti.<br />	<br />
Come è noto, invece, per evidenti fini di tutela del pubblico interesse, nel sistema vige il principio esattamente contrario: la &#8220;ratio&#8221; cui è preordinato il meccanismo di verifica della offerta anomala è la piena affidabilità della proposta contrattuale.”(Consiglio Stato , sez. V, 05 ottobre 2005, n. 5315).<br />	<br />
Conseguenzialmente alla premessa, già in passato si è affermato che tale procedura possa “coinvolgere” la posizione dei fornitori, essendosi condivisibilmente affermato che “è corretta la valutazione operata dall&#8217;amministrazione sull&#8217;anomalia di una offerta formulata in una gara d&#8217;appalto, fondata sull&#8217;analisi dei prezzi unitari, sui preventivi dei fornitori, sull&#8217;indicazione dei tempi di esecuzione dei lavori in relazione a quelli ritenuti ordinariamente necessari. A tal fine l&#8217;amministrazione gode di potere discrezionale nel determinare su quali prezzi fondare il proprio giudizio di congruità per escludere l&#8217;anomalia.” (Consiglio Stato , sez. IV, 30 marzo 1998, n. 508).<br />	<br />
La sequenza appare logica e condivisibile: ben può l’amministrazione, per verificare l’anomalia dell’offerta, indagare sui rapporti a monte e sulle condizioni dei fornitori di parte offerente, anche con riferimento all’approvvigionamento di beni da parte di questi ultimi. <br />	<br />
Non ravvisandosi abnormità o illogicità nelle richieste della Commissione (ed avuto anche riguardo alla circostanza che la offerente odierna appellante contava su una fornitura da parte della Petrolvilla &#038; Bortolotti S.p.A pari a più del 50% del prodotto offerto) residua l’inadempimento della appellante all’invito a depositare la richiesta documentazione: e detto adempimento era assistito da sanzione espulsiva.<br />	<br />
Che poi il proprio inadempimento discendesse dal rifiuto del proprio fornitore a depositare la richiesta documentazione, è circostanza del tutto ininfluente ai fini delle delibazioni del seggio di gara.<br />	<br />
Il proprio onere discendente dalla qualità di offerente conformatasi alle prescrizioni del seggio di gara non è certamente “traslabile” sul proprio fornitore; nè costituisce clausola di esonero dalle sanzioni espulsive discendenti dall’inottemperanza alla clausola del bando la circostanza che il proprio fornitore si sia rifiutato di ostendere la richiesta documentazione, rimanendo tale circostanza – questa sì- in un’alveo strettamente privatistico afferente ai rapporti intercorrenti tra le private contraenti ed alle eventuali contestazioni che l’appellante, in sede civilistica, vorrà eventualmente muovere all’operato della propria fornitrice, in quanto causalmente ricollegabile alla sanzione espulsiva subìta. <br />	<br />
Quanto all’asserito vizio ex art. 112 cpc asseritamente attingente la decisione in esame (evidenziando che il Tar non ebbe a pronunciarsi sugli ulteriori motivi di gravame, volti a chiarire la non anomalia dell’offerta) all’evidenza il vizio non sussiste (ed anche nella presente decisione si ometterà l’esame dei medesimi) atteso che, rilevata la riconducibilità della sanzione espulsiva alla inottemperanza ad un obbligo formale ed affermata la sussistenza della inottemperanza medesima, non v’era né spazio né ragione di esaminare il merito della valutazione di anomalia (soltanto “ad abundantiam”, secondo il tenore letterale della impugnata nota, esposta dall’amministrazione). <br />	<br />
In ultimo, e quanto alla (riproposta con memoria depositata il 9.12.2009) questione della non riconducibilità della terminologia “precisazioni e giustificazioni” contenuta nel disciplinare di gara alla richiesta di singola documentazione in realtà avanzata dalla stazione appaltante, ritiene il Collegio di potere aggiungere alcune considerazioni a quanto già esposto nella decisione rescindente: la richiesta di produzione documentale (minus, già sotto il profilo ontologico, in quanto non postulante analisi e valutazioni, rispetto alla previsione del bando ) è semmai procedura maggiormente garantista nei confronti delle offerenti; rientra a pieno titolo nel complessivo concetto di “giustificazione”; atteneva ad una porzione non irrilevante dell’offerta.<br />	<br />
I timori paventati dall’appellante e relativi al possibile (in via ipotetica) proliferare ad infinitum di consimili richieste, semmai, dovrebbero investire fattispecie in cui l’amministrazione appaltante richieda genericamente ad una singola offerente prove valutative ed argomentazioni deduttive (queste sì difficilmente esaudibili, e suscettibili di non essere considerate esaustive): non già allorchè l’amministrazione richieda un singolo e specifico (o più singoli e specifici) documenti. <br />	<br />
Ciò induce peraltro a ritenere non sussistente alcun dubbio di compatibilità della condotta dell’amministrazione, della inimpugnata previsione del bando, e della interpretazione che di essa è stata condivisibilmente resa dal Tar &#8211; secondo cui essa era in grado di ricomprendere la pretesa all’ostensione di singoli contratti stipulati dal fornitore dell’offerente- con le prescrizioni comunitarie. <br />	<br />
La richiesta della stazione appaltante (non abnorme né distonica dall’oggetto del procedimento, per le già chiarite ragioni, attenendo strettamente alla “giustificazione” del prezzo offerto ) rimase inottemperata, nella parte relativa alla richiesta di produzione dei contratti di approvvigionamento della fornitrice della offerente e, pertanto, l’appello deve essere respinto con conseguente conferma dell’appellata decisione. <br />	<br />
Sussistono le condizioni di legge, riposanti in particolare nella novità e particolarità delle questioni giuridiche affrontate per disporre la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rescissoriamente pronunciando, respinge, nei termini di cui alla motivazione che precede, il ricorso in appello proposto da Energy Service SRL avverso la sentenza del Tar del Lazio – Roma- n. 3180 del 2008 che per l’effetto è integralmente confermata.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Claudio Varrone, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2010-n-188/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.188</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.532</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-1-2010-n-532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-1-2010-n-532/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-1-2010-n-532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.532</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Tomassetti Miri (Avv. Vitto) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) sulla discrezionalità dell&#8217;amministrazione ai fini della regolamentazione dello&#160; straniero 1. Stranieri – Regolamentazione ingresso e soggiorno – Ponderazione Interessi pubblici Discrezionalità – Limiti 2. Stranieri – Permesso di soggiorno – Pericolosità sociale – Elementi indiziari –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-1-2010-n-532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-1-2010-n-532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.532</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti &#8211; Est. Tomassetti<br /> Miri (Avv. Vitto) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità dell&#8217;amministrazione ai fini della regolamentazione dello&nbsp; straniero</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Stranieri – Regolamentazione ingresso e soggiorno – Ponderazione Interessi pubblici Discrezionalità – Limiti	</p>
<p>2. Stranieri – Permesso di soggiorno – Pericolosità sociale – Elementi indiziari – Individuazione &#8211;  Oggettivo giudizio prognostico &#8211; Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un’ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto del vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli. 	</p>
<p>2. In materia di stranieri, il giudizio di pericolosità sociale non deve necessariamente fondarsi su reati già accertati, potendo desumersi da qualsiasi elemento di fatto &#8211; e dunque da elementi indiziari – e anche da semplici denunce, purché gli indizi siano tali da indurre ad un oggettivo giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4305 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Sghaier Miri</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claut Vitto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Panariti in Roma, via Celimontana, 38; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;	</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Interno – Questura di Udine</b>, in persona del Questore pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 400/B/2009/J4/10041/08 del 20 febbraio 2009, notificato il 21 marzo 2009 con il quale il ricorrente è stato espulso dal territorio dello Stato per motivi di sicurezza dello Stato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Alessandro Tomassetti e udito l’avv. Claut Vitto in sede di discussione e l’avvocato dello Stato Ilia Massarelli nelle preliminari;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in trattazione, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente espone:<br />	<br />
&#8211; che nel 2001 ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro;<br />	<br />
&#8211; che dall’epoca del suo ingresso in Italia sino alla data della sua espulsione il ricorrente era assunto a tempo indeterminato presso la società ILCAM S.p.a. di Cormons (GO), via Volta n. 9 ove svolgeva le mansioni di operaio come addetto alle prese;<br />	<br />
&#8211; che in data 8 gennaio 2007 il ricorrente veniva raggiunto dalla moglie avendo contratto matrimonio nel 2005;<br />	<br />
&#8211; che in data 30 gennaio 2008 il ricorrente e la moglie presentavano alla Questura di Udine richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;<br />	<br />
&#8211; che in data 13 giugno 2008 nasceva, in territorio italiano, la loro figlia;<br />	<br />
&#8211; che in quasi 10 anni di permanenza in territorio italiano il ricorrente non è mai incorso in alcuna violazione di ordine civile, amministrativo o penale, serbando una condotta irreprensibile anche a detta dei colleghi di lavoro e dei conoscenti di nazio<br />
&#8211; che, tuttavia, in data 20 febbraio 2009 veniva emesso il decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 400/B/2009/J4/10041/08 notificato il 21 marzo 2009 recante l’ordine di espulsione dello stesso dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico<br />
&#8211; che giusto il decreto anzidetto il Questore di Udine emetteva in data 20 marzo 2009 e notificava altresì alla moglie in data 21 marzo 2009, decreto di reiezione della istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE nonché decreto prefettizio di espulsi<br />
Ciò esposto, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del predetto provvedimento, deducendo al riguardo i seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per violazione di legge; art. 3 L. n. 241/1990 ed art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998 e conseguente difetto e/o illogicità di motivazione;<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere per violazione di legge; art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 e difetto di motivazione in ordine ai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato presumibilmente messi in pericolo dalla presenza del ricorrente in territorio italian<br />
&#8211; eccesso di potere per mancanza di motivazione adeguata e/o sussistenza di eventuali profili di travisamento, illogicità o arbitrarietà;<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 286/1998, dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 394/99; mancato rispetto di alcuni fondamentali principi di diritto internazionale recepiti a vario titolo dal nostro ordinamento positivo.<br />	<br />
La difesa erariale si è costituita in giudizio.<br />	<br />
Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla udienza pubblica del 2 dicembre 2009.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Con una prima censura si deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione.<br />	<br />
L’assunto è infondato.<br />	<br />
Rileva il Collegio come nello stesso provvedimento si faccia espresso riferimento all’inserimento del ricorrente in un “complesso e consolidato circuito relazionale con estremisti islamici contigui alle reti transnazionali di sostegno al terrorismo di matrice religiosa” ed allo svolgimento, da parte del ricorrente, di “un’intensa attività di proselitismo, in sinergia con una formazione islamica jihadista operante in Tunisia, avendo mantenuto contatti con militanti del suddetto gruppo, arrestati in tale Paese a seguito di scontri armati con le locali forze di polizia”; ancora, si legge che “il cittadino tunisino non si è integrato nel tessuto sociale della comunità in cui vive, poiché ha manifestato ostilità nei confronti di coloro che professano un culto differente dal suo, enfatizzando addirittura i drammatici effetti che potrebbero derivare dall’esplosione di un ordigno sul territorio italiano”.<br />	<br />
Sulla base di tali assunti alcun dubbio sussiste in merito alla corretta motivazione del provvedimento impugnato che – sulla base della analisi della concreta attività svolta dal ricorrente – ha evidenziato una situazione di pericolosità per la sicurezza dello Stato connessa alla permanenza nel territorio nazionale del ricorrente.<br />	<br />
In tale contesto &#8211; passando alla analisi della seconda censura del ricorso ed alle connesse questioni di costituzionalità sollevate &#8211; va poi posto in luce che la disposizione richiamata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole l’inserimento nel tessuto normativo di una disposizione che limiti la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri in relazione alla tutela del preminente interesse della sicurezza dello Stato nel pieno rispetto, evidentemente, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza.<br />	<br />
Sotto tale profilo, infatti, deve osservarsi come la stessa Corte Costituzionale &#8211; sentenza n. 148 del 2008 &#8211; abbia osservato che “la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero &#8211; attualmente, extracomunitario &#8211; è quella dell&#8217;art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa ‘è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali’. Da tale disposizione si può desumere, da un lato, che, per quanto concerne l&#8217;ingresso e la circolazione nel territorio nazionale (art. 16 Cost.), la situazione dello straniero non è uguale a quella dei cittadini, dall&#8217;altro, che il legislatore, nelle sue scelte, incontra anzitutto i limiti derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ed eventualmente dei trattati internazionali applicabili ai singoli casi. Occorre, inoltre, rilevare che lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (si vedano, per tutte, le sentenze n. 203 del 1997, n. 252 del 2001, n. 432 del 2005 e n. 324 del 2006). In particolare, per quanto qui interessa, ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive. Peraltro, come questa Corte ha più volte affermato, ‘la regolamentazione dell&#8217;ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l&#8217;ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un&#8217;ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli’ (si vedano, per tutte, la sentenza n. 206 del 2006 e, da ultimo, l&#8217;ordinanza n. 361 del 2007)”.<br />	<br />
In tale ambito, del resto, la Corte ha ritenuto che non sia manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, osservando che la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale &#8211; quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata &#8211; non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi. <br />	<br />
Con una terza censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per mancanza di motivazione adeguata sotto il profilo del mancata accertamento dell’inserimento del ricorrente nell’ambito di un consolidato circuito internazionale di estremismo islamico.<br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Rileva il Collegio come il giudizio di pericolosità sociale non debba necessariamente fondarsi su reati già accertati, potendo desumersi da qualsivoglia elemento di fatto &#8211; e dunque anche da elementi indiziari &#8211; e anche da semplici denunce, purché gli indizi siano tali da indurre ad un oggettivo giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto (per l’applicazione di tale principio in materia di rilascio del permesso di soggiorno si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3963; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1709).<br />	<br />
Nel caso di specie il giudizio di pericolosità sociale è stato fondato su elementi di fatto adeguatamente ponderati anche in relazione alle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali citate dalla stessa difesa di parte ricorrente ed oggetto di autonomi procedimenti presumibilmente ancora in corso.<br />	<br />
Con una quarta ed ultima censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 394/1999.<br />	<br />
In particolare, secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe emesso il decreto oggetto di impugnazione in palese violazione dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo per avere disposto il rimpatrio di uno straniero “che nel proprio Paese di origine rischia di subire violenze o trattamenti persecutori, degradanti e disumani”. <br />	<br />
La censura è infondata.<br />	<br />
Rileva il Collegio come il divieto normativo evidenziato dal ricorrente e richiamato nelle recenti pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo faccia riferimento alla sola fase esecutiva dell’ordine di rimpatrio e non già a quella – preliminare – relativa alla emissione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (si veda, Corte Europea dei diritti dell’uomo, Sez II, 24 marzo 2009, n. 2638 “L’eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione. La Corte, con riferimento a molteplici espulsioni disposte dall’Italia verso la Tunisia, ha ribadito quanto affermato nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008, secondo cui molte fonti internazionali riferiscono di trattamenti inumani attuati in quel paese nei confronti di persone indagate o condannate per fatti di terrorismo. La Corte ha ritenuto insufficienti le assicurazioni diplomatiche fatte all’Italia dal Governo tunisino e ha stabilito che in caso di esecuzione delle espulsioni si configurerà a carico del nostro Paese la violazione dell’art. 3 CEDU”; nello stesso senso si veda anche Corte Europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 24 febbraio 2009, Ben Khemais contro Italia).<br />	<br />
Sotto tale profilo, infatti, occorre osservare come l’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno ed oggetto di odierna impugnazione non comporti l’automatico rimpatrio del ricorrente in Tunisia, essendo altresì necessaria una successiva fase attuativa del decreto stesso indispensabile ai fini della concreta messa in esecuzione dell’ordine di espulsione. <br />	<br />
Alcun dubbio, dunque, in merito la legittimità dell’operato della Amministrazione che, in sede di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 D.L. n. 144/2005 e 13 D.Lgs. n. 286/1998 &#8211; e nella sussistenza dei presupposti di legge &#8211; ha disposto il mero accompagnamento del ricorrente alla frontiera.<br />	<br />
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />	<br />
Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Lucia Tosti, Presidente<br />	<br />
Renzo Conti, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-19-1-2010-n-532/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.476</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2010-n-476/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2010-n-476/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.476</a></p>
<p>Pres. Perrelli &#8211; Est. Quiligotti Pelliccioni (Avv. Proietti) c/ Comune di Rocca di Papa (Avv. Petronio) sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto l&#8217;ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l&#8217;occupazione abusiva di aerea demaniale Giurisdizione e competenza &#8211; Aerea demaniale &#8211; Occupazione abusiva – Ingiunzione pagamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2010-n-476/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.476</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2010-n-476/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.476</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli &#8211; Est. Quiligotti<br /> Pelliccioni (Avv. Proietti) c/ Comune di Rocca di Papa (Avv. Petronio)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto l&#8217;ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l&#8217;occupazione abusiva di aerea demaniale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Aerea demaniale &#8211; Occupazione abusiva   – Ingiunzione pagamento  &#8211; Controversia – G.O. – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto l’ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l’occupazione abusiva di aerea demaniale, poiché si tratta di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell’indennizzo preteso dalla p.a. per l’occupazione “sine titulo” del bene e in cui è assente qualsiasi profilo di esercizio autoritativo del potere della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2901 del 2007, proposto da: 	</p>
<p><b>Pelliccioni Giuseppa, Pelliccioni Caterina, Proietti Alba, Proietti Giuliano</b>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Antonella Proietti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fiammetta Fagioli in Roma, via Raffaele Garofano n.81;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Rocca di Papa<i></b></i>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ugo Petronio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Ruggero Fauro n. 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione n. F 54 del 5.12.2006del responsabile del settore Bilancio del Comune di Rocca di Papa di individuazione “ per il periodo 1997/2003 dei canoni dovuti dai detentori dei cd. “ orti comunali”, sia relativamente ai terreni già regolarizzati (per alienazione, affrancazione e concessione ultratrentanovennale) sia relativamente ai terreni in procinto di essere formalizzati”;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2009 il Cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 19.3.2007 e depositato in data 4.4.2007, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione n. F 54 del 5.12.2006del responsabile del settore Bilancio del Comune di Rocca di Papa di individuazione “ per il periodo 1997/2003 dei canoni dovuti dai detentori dei cd. “ orti comunali”, sia relativamente ai terreni già regolarizzati ( per alienazione, affrancazione e concessione ultratrentanovennale) sia relativamente ai terreni in procinto di essere formalizzati” deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione di legge per prescrizione e difetto di motivazione e per eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di potere.<br />	<br />
Inoltre parte dei ricorrenti avrebbero presentato domanda di legittimazione del terreno e di successiva affrancazione che, tuttavia, allo stato non risulta essere ancora stata esitata da parte del Comune; e si ritiene che ritardo dell’amministrazione non possa ricadere sul ricorrente con il conseguente addebito dei canoni di occupazione.<br />	<br />
Il Comune di Rocca di Papa si è costituito in giudizio in data 5.5.2007, depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.<br />	<br />
Con l’ordinanza n. 2053/2007 del 7.5.2007 è stata respinta la istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, avuto riguardo anche al profilo concernente la giurisdizione.<br />	<br />
I ricorrenti hanno depositato documentazione in data 21.9.2009 ed in particolare copia dei bollettini di pagamento nonché la modifica degli importi da parte del Comune.<br />	<br />
I ricorrenti hanno, infine, depositato memoria conclusiva in data 1.10.2009, con la quale hanno reiterato le proprie deduzioni, soffermandosi in particolare sul profilo concernente la giurisdizione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Il Comune ha depositato nella medesima data la propria memoria conclusiva con la quale ha insistito sulla inammissibilità del ricorso e sulla sua infondatezza nel merito. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 12.10.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa.<br />	<br />
Il ricorso, in accoglimento della eccezione del Comune in tal senso, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 9 della L 16/06/1927 n. 1766 “ Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all&#8217;art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni: <br />	<br />
a) che l&#8217;occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; <br />	<br />
b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni; <br />	<br />
c) che l&#8217;occupazione duri almeno da dieci anni. <br />	<br />
Le stesse norme valgono per la legittimazione dell&#8217;acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto. <br />	<br />
Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l&#8217;occupazione di esse rimonti.” ; ai sensi del successivo art. 10 “ Nel concedere la legittimazione di cui all&#8217;articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell&#8217;associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l&#8217;occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro. <br />	<br />
Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l&#8217;occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione. <br />	<br />
Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all&#8217;approvazione sovrana.”.<br />	<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 9 l. n. 1766 del 1927, per disporre la legittimazione dell&#8217;occupazione abusiva di un terreno di uso civico, occorre accertare l&#8217;abusività dell&#8217;occupazione, e la non interruzione della continuità del demanio. <br />	<br />
In sostanza “ L&#8217;art. 9 comma 1 l. 16 giugno 1927 n. 1766 &#8211; nel consentire la legittimazione di terre di uso civico di proprietà di comuni, frazioni ed associazioni agrarie, in favore di chi abbia occupato il fondo da almeno dieci anni e vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie &#8211; non ha inteso introdurre un istituto che consentisse l&#8217;acquisto, in ogni tempo, sia pure per mezzo di atto dell&#8217;autorità amministrativa, del diritto di proprietà esclusiva di un fondo già destinato ad uso civico, bensì soltanto ha voluto legittimare le usurpazioni di terre di proprietà pubblica avvenute nel passato in considerazione del già avvenuto conseguimento degli obiettivi finali della legge stessa.” ( cfr. T.A.R. Campania Napoli, 21 febbraio 1985, n. 131).<br />	<br />
Prima che intervenga l&#8217;affrancazione esiste in capo al possessore legittimato un diritto reale limitato che ha la natura e la qualificazione giuridica di enfiteusi; dopo l&#8217;affrancazione si costituisce un diverso diritto pieno ed assoluto, qual è il diritto di proprietà. Pertanto, l&#8217;affrancazione è il meccanismo di passaggio da una situazione giuridica all&#8217;altra. <br />	<br />
Da quanto sopra è evidente che prima della legittimazione da parte del Comune il privato fruitore del demanio civico è un occupante abusivo dello stesso.<br />	<br />
La giurisdizione deve essere individuata, pertanto, sulla base della detta circostanza in punto di fatto.<br />	<br />
Ed al riguardo non può se non richiamarsi il principio secondo cui “ Rientra nella giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto l&#8217;ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l&#8217;occupazione abusiva di area demaniale, poiché si tratta di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell&#8217;indennizzo preteso dalla p.a. per l&#8217;occupazione &#8220;sine titulo&#8221; del bene e in cui è assente qualsiasi profilo di esercizio autoritativo del potere della p.a.” ( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 novembre 2008 , n. 9569).<br />	<br />
A questo punto, declinata la giurisdizione, occorre dar seguito alle statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (22 febbraio 2007, n. 4109) e della Corte costituzionale (12 marzo 2007, n. 77) secondo cui, allorquando un giudice declini al propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice incompetente in punto di giurisdizione, così evitando l&#8217;inaccettabile conseguenza di un processo che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la giurisdizione del giudice adito senza decidere sull&#8217;esistenza o meno della pretesa.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 59, co. 1, della L. n. 69/2009, secondo cui “ 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. … .”, il Collegio ritiene, pertanto, la giurisdizione nella materia del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini e nei modi di cui al richiamato art. 59 della L. n. 68/2009, con la quale è stata colmata la lacuna normativa nella materia a seguito dei noti interventi della Corte Costituzionale. <br />	<br />
Ed infatti i termini di prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario e la conservazione degli effetti dell’originaria domanda non possono essere rispettivamente fissati o dichiarati dal presente collegio, trovando la loro puntuale disciplina nell’art. 59, l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 ( cfr. nei termini da ultimo Consiglio di stato, sez. VI, n. 5454/2009 del 10.9.2009).<br />	<br />
Ed infatti, ai sensi del co. 2 dell’art. 59 “ 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall&#8217;instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.”<br />	<br />
Si ritiene di dovere compensare le spese del presente giudizio attesa la delicatezza della materia.<br />	<br />
Contributo unificato irripetibile. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Contributo unificato irripetibile.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2010-n-476/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.476</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.484</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-19-1-2010-n-484/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Perrelli &#8211; Est. Riccio Iadecola (Avv. Bardaro) c/ Comune di Aquino (n.c.) sull&#8217;obbligo di bonifica dei siti inquinanti da parte del responsabile del terreno inquinato Ambiente e territorio – Inquinamento – Effettivo responsabile &#8211; Obbligo di bonifica – Sussiste Proprietario terreno inquinato &#8211; Irrilevanza In materia di ambiente, l’obbligo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli &#8211; Est. Riccio<br /> Iadecola (Avv. Bardaro) c/ Comune di Aquino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di bonifica dei siti inquinanti da parte del responsabile del terreno inquinato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Inquinamento – Effettivo responsabile &#8211; Obbligo di bonifica – Sussiste Proprietario terreno inquinato  &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di ambiente, l’obbligo di bonifica dei siti inquinanti grava in primo luogo sull’effettivo responsabile dell’inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l’obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l’obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell’illecito abbandono.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2005, proposto da: 	</p>
<p><b>Iadecola Antonio + 1</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vito Bardaro, con domicilio eletto presso Aldo Terrezza Dr. in Roma, via F. Bartoloni, 47; Iadecola Rocco; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Aquino<i></b></i>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’Ordinanza n. 66 del 6.12.2004 del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Tecnico del Comune di Aquino con cui si ordinava ai ricorrenti di provvedere entro e non oltre 20 giorni dalla notifica alla rimozione di tutti i materiali segnalati e giacenti sul terreno identificato in catasto al foglio 10, mappale n. 288;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 novembre 2009 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso, notificato il 7 febbraio 2005 e depositato il successivo 14 febbraio, i ricorrenti, quali compossessori di un terreno sito nel Comune di Aquino sul quale venivano depositati calcinacci ed altri materiali di risulta, hanno impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del loro interesse oppositivo connesso alla verifica dell’assenza di ogni responsabilità in merito all’obbligo imposto con il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Al riguardo, le parti istanti hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.<br />	<br />
Non si è costituito in giudizio il Comune di Aquino.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 14 marzo 2005 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’unico motivo di censura il ricorrente sostiene che dal provvedimento non si desume alcuna motivazione sufficiente, non essendo state indicate le norme che impongono l’obbligo in capo ad i ricorrenti allo smaltimento con le modalità previste dall’ordinanza in discussione.<br />	<br />
L’argomento non solo non ha pregio, ma è anche smentito dal tenore dello stesso provvedimento impugnato.<br />	<br />
Secondo il primo comma dell’art. 10 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22, “Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell&#8217;allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti”.<br />	<br />
Inoltre, secondo quanto dispone il successivo art. 14, il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza all&#8217;ordine, allorché si tratta di abbandono o di deposito di rifiuti &#8220;sul suolo e nel suolo&#8221;; spetta al Sindaco, inoltre, il potere di adottare i provvedimenti necessari alla rimozione dei rifiuti in caso di violazione del divieto. Il presupposto, quindi, dell&#8217;intervento del Sindaco, è quello che si configuri una discarica a cielo aperto o interrata (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2006 n. 439)<br />	<br />
Tali disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 22 del 1997, richiamato genericamente nel corpo del preambolo, unitamente alla dettagliata descrizione delle attività istruttorie poste in essere dall’Amministrazione intimata, concorre a determinare una sufficiente motivazione che dà conto della situazione di degrado cui è sottoposta l’area in cui ricade il terreno di proprietà dei ricorrenti.<br />	<br />
Risulta per tabulas che per l’accertamento della situazione di fatto sia intervenuta anche la competente ASL di Frosinone che dava conto con nota n. 712/9/Sip della presenza sul terreno degli attuali ricorrenti di ben 3 accumuli di residui di calcinacci, mattonelle per pavimenti e pietrame, nonché 2 cumuli di fieno, 3 cumuli di tubi di cemento, una pedana di forati per tamponature interne e 6/8 traverse di ferrovia.<br />	<br />
Ogni altra ragione sarebbe del tutto superflua ed inutile dato che gli accertamenti compiuti danno per certa la provenienza dei rifiuti abbandonati attribuendoli a specifici soggetti su cui incombe l’onere della rimozione con le modalità ed i termini imposti dal provvedimento impugnato.<br />	<br />
Ciò rende coerente e conforme l’operato della p.a. ai criteri individuati dalla giurisprudenza secondo cui, nell&#8217;attuale sistema normativo, l&#8217;obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull&#8217;effettivo responsabile dell&#8217;inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l&#8217;obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l&#8217;obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell&#8217;illecito abbandono (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 2009 n. 3885).<br />	<br />
Per le ragioni sopra enunciate il ricorso va respinto perché infondato.<br />	<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,<br />	<br />
Sezione Seconda Ter,<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Michele Perrelli, Presidente<br />	<br />
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Chine&#8217;, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.66</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-1-2010-n-66/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-1-2010-n-66/</guid>

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<p>G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est. Renzoni M. e altra (Avv.ti V. Chierroni e I. Marrone) contro il Comune di Civitella in Val di Chiana (Avv. R. Vanni) la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo (non costituite) sulla illegittimità del rigetto delle osservazioni al R.U. motivate da interessi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-19-1-2010-n-66/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2010 n.66</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. &#8211; R. Giani Est.<br /> Renzoni M. e altra (Avv.ti V. Chierroni e I. Marrone) contro il Comune di Civitella in Val di Chiana (Avv. R. Vanni) la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del rigetto delle osservazioni al R.U. motivate da interessi diversi e del tutto estranei a quelli per cui il potere pubblico è stato attribuito dalla legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Paini regolatori e piani territoriali – Regolamento urbanistico – Osservazioni sulla destinazione a verde pubblico &#8211; Reiezione che per esplicita ammissione dell’Amministrazione è funzionale a interessi diversi e del tutto estranei al verde pubblico come tale &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima la reiezione delle osservazioni al Regolamento Urbanistico laddove a fronte delle doglianze del ricorrente in ordine alla destinazione a verde pubblico della sua proprietà e alle ipotesi alternative dallo stesso avanzate, tra cui la destinazione a verde privato, l’Amministrazione rileva che “non se ne può consentire la trasformazione come verde privato fino a quando non sarà definito l’eventuale progetto esecutivo di una viabilità alternativa allo svincolo”. Trattasi di un canonico esempio di sviamento di potere, cioè di utilizzo di una potestà amministrativa per finalità diverse e distinte da quelle in funzione delle quali il potere pubblico è stato attribuito dalla legge. Infatti la destinazione a verde pubblico viene giustificata nella specie non già in funzione di una particolare vocazione dell’area interessata o comunque di un interesse pubblico ricollegato a quella specifica destinazione, bensì essa risulta, per esplicita ammissione dell’Amministrazione, funzionale a interessi diversi e del tutto estranei al verde pubblico come tale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sul ricorso numero di registro generale 953 del 1999, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Renzoni Marco e Paolucci Teresa</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Chierroni e Ivan Marrone, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Chierroni in Firenze, via dei Rondinelli n. 2; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Civitella in Val di Chiana</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Romolo Vanni, con domicilio eletto presso l’avv. Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo n. 13;<br />
<b>Regione Toscana, Provincia di Arezzo</b>; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Civitella in Val di Chiana n. 1 del 30 gennaio 1999 e n. 30 del 1 agosto 1998 di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico e degli atti presupposti, consequenziali o connessi ed in particolare delle determinazioni con le quali sono state parzialmente respinte le osservazioni dei ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitella in Val di Chiana;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con l’atto introduttivo del giudizio i signori Marco Renzoni e Teresa Paolucci, premesso di essere proprietario e comproprietaria di distinti immobili confinanti siti in Comune di Civitella in Val di Chiana, espongono di aver presentato osservazioni al Regolamento Urbanistico adottato dall’Amministrazione comunale, contestando in particolare la destinazione a verde pubblico della gran parte delle loro proprietà, osservazioni che sono state tuttavia respinte con conseguente approvazione dello strumento urbanistico.<br />	<br />
Avverso gli atti di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico i ricorrenti hanno proposto congiunto ricorso giurisdizionale, formulando le seguenti censure:<br />	<br />
1 – “Violazione e/o falsa applicazione artt. 28 e 30 legge regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5; art. 3 legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà ed illogicità manifesta”;<br />	<br />
2 – “Violazione e/o falsa applicazione artt. 28 e 30 legge regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5; art. 3 legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione dei principi in materia di giusto procedimento e di affidamento, omessa comparazione fra l’interesse pubblico e privato, carenza di motivazione”. <br />	<br />
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.<br />	<br />
In data 17 marzo 2009 la Segreteria della Sezione trasmetteva al legale di parte ricorrente avviso di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000, cui seguiva la specifica domanda di fissazione d’udienza prevista dalla norma citata da parte del solo ricorrente Marco Renzoni. <br />	<br />
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2009, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, la stessa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Rileva in primo luogo il Collegio che nella specie il meccanismo previsto dall’art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000 per i ricorsi ultraquinquennali – cioè avviso da parte della Segreteria, nuova domanda di fissazione d’udienza e conseguente fissazione dell’udienza di trattazione – ha avuto decorso diverso per i due ricorrenti. Infatti, a seguito dell’avviso comunicato in data 17 marzo 2009, la domanda di fissazione d’udienza è stata presentata in data 9 luglio 2009 per il solo Renzoni e non per la Paolucci. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato perento, ai sensi dell’art. 9, comma 2, legge n. 205 del 2000, per la ricorrente Teresa Paolucci.<br />	<br />
Deve quindi essere esaminata, nel merito, solo la posizione del ricorrente Renzoni Marco.<br />	<br />
Il ricorrente Renzoni si duole della scelta urbanistica dell’Amministrazione comunale di destinare gran parte della sua proprietà a “verde pubblico” e del rigetto della osservazione da lui presentata con la quale chiedeva il passaggio della stessa a “verde privato”. In particolare, con la prima censura, il ricorrente evidenzia come la gravata determinazione sia affetta da eccesso di potere per sviamento, la destinazione a verde pubblico essendo funzionale alla sola volontà di riservare quella parte di terreno ad una possibile futura destinazione a svincolo autostradale.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
Appare dirimente al fine del decidere sulla proposta censura la motivazione con cui l’Amministrazione ha respinto le osservazioni del Renzoni. A fronte delle doglianze del ricorrente in ordine alla destinazione a verde pubblico della sua proprietà e alle ipotesi alternative dallo stesso avanzate, tra cui la destinazione a verde privato, l’Amministrazione rileva che “non se ne può consentire la trasformazione come verde privato fino a quando non sarà definito l’eventuale progetto esecutivo di una viabilità alternativa allo svincolo”. Siamo nella specie in presenza di un canonico esempio di sviamento di potere, cioè di utilizzo di una potestà amministrativa per finalità diverse e distinte da quelle in funzione delle quali il potere pubblico è stato attribuito dalla legge. Infatti qui la destinazione a verde pubblico viene giustificata non già in funzione di una particolare vocazione dell’area interessata o comunque di un interesse pubblico ricollegato a quella specifica destinazione, bensì la destinazione in questione risulta, per esplicita ammissione dell’Amministrazione, funzionale a interessi diversi e del tutto estranei al verde pubblico come tale.<br />	<br />
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso di Renzoni Marco merita accoglimento, potendo l’ulteriore censura dichiararsi assorbita. Al Renzoni spetta altresì il favore delle spese liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 1^ Sezione, definitivamente pronunciando, così dispone:<br />	<br />
&#8211; dichiara perento ai sensi dell’art. 9, comma 2, legge n. 205 del 2000 il ricorso di Paolucci Teresa;<br />	<br />
&#8211; accoglie, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso di Renzoni Marco e per l’effetto annulla <i>in parte qua </i>gli atti gravati;<br />	<br />
&#8211; condanna il Comune di Civitella in Val di Chiana al pagamento delle spese di giudizio a favore di Renzoni Marco, liquidate in euro 1.500,00 (mille e cinquecento) oltre iva e cap; dichiara compensate le spese tra le altre parti del giudizio. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />	<br />
Carlo Testori, Consigliere<br />	<br />
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
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	</channel>
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