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	<title>19/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/1/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-334/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.334</a></p>
<p>Pres. Tosti, Est. Toschei Deloitte Consulting s.p.a., C.T. Partners (Avv. F. Tedeschini) c/ Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. dello Stato), Arthur D. Little s.p.a. (Avv. M. Selvaggi), Sts Studi Tecnologie Sistemi s.r.l. (Avv.ti M. Mammone, C. Spampinato) sulla legittima apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica in seduta riservata, previa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-334/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-334/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.334</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Tosti,  Est. Toschei<br /> Deloitte Consulting s.p.a., C.T. Partners (Avv. F. Tedeschini) c/ Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. dello Stato), Arthur D. Little s.p.a. (Avv. M. Selvaggi), Sts Studi Tecnologie Sistemi s.r.l. (Avv.ti M. Mammone, C. Spampinato)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittima apertura delle buste contenenti l&#8217;offerta economica in seduta riservata, previa verifica dell&#8217;integrità delle stesse in seduta pubblica, e sulla legittima correzione, ad opera della commissione, dell&#8217;offerta inficiata da errore di calcolo, senza previa richiesta di chiarimenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; Verifica integrità plichi &#8211; Obbligo di pubblicità &#8211; Sussiste &#8211; Apertura buste &#8211; Seduta riservata &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Offerta &#8211; Errore di calcolo &#8211; Correzione automatica &#8211; Legittimità &#8211; Sussiste &#8211; Richiesta di chiarimenti &#8211; Necessità &#8211; Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel corso delle gare d’appalto da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è legittimo l’operato della commissione che, una volta verificata in seduta pubblica l’integrità dei plichi e delle buste contenenti l’offerta economica, proceda all’apertura delle buste in avvio della seduta riservata dedicata alla valutazione delle offerte, trattandosi di un’attività ad essa puramente consequenziale e strettamente legata alla lettura ed alla valutazione del loro contenuto.	</p>
<p>2. È legittimo l’operato della commissione di gara che, accortasi di un errore materiale nella indicazione dell’importo complessivo nell’offerta economica presentata da una concorrente, provveda autonomamente e senza chiedere alcun chiarimento alla correzione della cifra indicata come totale dell’offerta, sulla base dei soli dati attribuiti dalla ditta nella medesima offerta, non inserendo alcun elemento nuovo che non fosse già stato in essa indicato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composto dai Signori:<br />	<br />
Luigi TOSTI				&#8211;	Presidente<br />	<br />
Carlo MODICA de MOHAC		&#8211;	Componente;<br />	<br />
Stefano TOSCHEI			&#8211;	Estensore;<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sui ricorsi:<br />	<br />
<u><b>*</b>n. R.g. <b>144</b> del <b>2008</b> proposto da<br />	<br />
</u><b>“DELOITTE CONSULTING S.p.a.” e da “C.T. PARTNERS”</b> in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Federico Tedeschini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Largo Messico n. 7;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della <b>“ARTHUR D. LITTLE S.p.a.”</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Selvaggi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 76, <b>anche ricorrente incidentale</b>;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e con l’intervento adesivo</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della <b>“STS STUDI TECNOLOGIE SISTEMI S.r.l.”</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Mammone e Costanza Spampinato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via Savoia n. 23; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>degli atti della gara indetta dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio amministrativo delle risorse, per l’affidamento del servizio di benchmarking dei servizi del contratto quadro 2006-2001 per la gestione del sistema informativo della fiscalità ed in particolare:<br />	<br />
&#61485;	della nota prot. n. 66946 del 5 dicembre 2007;<br />
&#61485;	di tutti i verbali delle sedute della commissione nominata dal Dipartimento delle politiche fiscali;<br />
&#61485;	di ogni altro eventuale atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />
<b></p>
<p align=center>ed ancora per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia (per effetto di motivi aggiunti)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#61485;	</b>del verbale n. 8 della gara in questione, oltre che di tutti i verbali;<br />
&#61485;	della nota prot. n. 244 del 3 gennaio 2008, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato alle ricorrenti l’aggiudicazione definitiva della gara in questione;<br />
&#61485;	del decreto direttoriale n. 8 del 2 gennaio 2008;<br />
&#61485;	della nota prot. n. 247 del 3 gennaio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
&#61485;	della nota n. 64161 del 22 novembre 2007;<br />
&#61485;	di ogni altro eventuale atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />
<b></p>
<p align=center>nonché per il risarcimento dei danni</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>tutti, patiti e patiendi, delle società ricorrenti per effetto dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, per la violazione dei principi generali del giusti procedimento, di correttezza dell’azione amministrativa e di tutela dell’affidamento dei privati;<br />	<br />
<u><b><br />	<br />
*</b>n. R.g. <b>953</b> del <b>2008</b> proposto da<br />	<br />
</u><b>“STS STUDI TECNOLOGIE SISTEMI S.r.l.”</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Mammone e Costanza Spampinato ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, Via Savoia n. 23;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>il <B>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</B>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#61485;	</b>della <b>“ARTHUR D. LITTLE S.p.a.”</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Selvaggio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Via Nomentana n. 76;<br />
&#61485;	della <b>“DELOITTE CONSULTING S.p.a.” e da “C.T. PARTNERS”</b> in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Federico Tedeschini, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma, Largo Messico n. 7;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>degli atti della gara indetta dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio amministrativo delle risorse, per l’affidamento del servizio di benchmarking dei servizi del contratto quadro 2006-2001 per la gestione del sistema informativo della fiscalità ed in particolare:<br />	<br />
&#61485;	della nota prot. n. 66946 del 5 dicembre 2007;<br />
&#61485;	della nota prot. n. 244 del 3 gennaio 2008, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato alle ricorrenti l’aggiudicazione definitiva della gara in questione;<br />
&#61485;	del decreto direttoriale n. 8 del 2 gennaio 2008;<br />
&#61485;	della nota prot. n. 247 del 3 gennaio 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
&#61485;	della nota n. 64161 del 22 novembre 2007;<br />
&#61485;	di tutti i verbali delle sedute della commissione nominata dal Dipartimento delle politiche fiscali;<br />
&#61485;	di ogni altro eventuale atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale;<br />
<b></p>
<p align=center>nonché per</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#61485;	</b>la declaratoria di nullità dell’eventuale contratto di appalto sottoscritto tra il RTI aggiudicatario ed il Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
&#61485;	il rinnovo delle operazioni di gara;<br />
&#61485;	ed in ogni caso per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni<br />
<b></p>
<p align=center>ed ancora per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia (per effetto di motivi aggiunti)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#61485;	</b>della nota del 3 dicembre 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze, commissione per l’esame delle domande di partecipazione alla gara per il servizio di benchmarking;<br />
&#61485;	di ogni altro eventuale atto comunque preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale;</p>
<p>Visto i ricorsi originari nonché quelli contenenti motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le costituzioni in giudizio dell’Amministrazione finanziaria intimata e delle parti controinteressate, anche ricorrenti incidentali nonché intervenute e i documenti prodotti;<br />	<br />
Visti il decreto presidenziale cautelare n. 72 del 10 gennaio 2008 e l’ordinanza n. 791 del 23 gennaio 2008 con la quale questo Tribunale ha parzialmente accolto l’istanza cautelare proposta dalle società ricorrenti nel giudizio n. R.g. 144 del 2008;<br />	<br />
Esaminate le ulteriori memorie con atti depositate;<br />	<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />	<br />
Relatore alla Camera di consiglio del 19 marzo 2008 il dott. Stefano Toschei; presenti per le parti l’avv. P. Conticiani, delegata dall’avv. Tedeschini, l’avv. M. Selvaggi, l’avv. D. Lobefalo, delegata dall’avv. Mammone, e l’avv. dello Stato Elefante;<br />	<br />
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1. &#8211; </b>Con il ricorso rubricato al n. R.g. 144 del 2008 le Società Deloitte Consulting S.p.a. e CT Partners S.p.a. hanno impugnato tutti gli atti della procedura di gara, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, bandita dal Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze per l’affidamento del servizio di benchmarking dei servizi del contratto quadro 2006-2001 per la gestione del sistema informativo della fiscalità.<br />	<br />
Più in particolare la selezione era indetta con procedura ristretta accelerata per l’affidamento dell’esecuzione dell’attività di benchmarking di tutti i servizi e le prestazioni rese dalla Sogei S.p.a. alle strutture organizzative dell’Amministrazione finanziaria, in esecuzione dei singoli contratti esecutivi stipulati alle condizioni e con le modalità di lavoro previste dal contratto quadro con la predetta società per il periodo 2006/2011.<br />	<br />
Le ricorrenti rammentano che il bando &#8211; pubblicato nella GUCE in data 7 settembre 2007 ed in GU in data 12 settembre 2007 &#8211; prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che il disciplinare di gara, nell’individuare i criteri e le modalità di aggiudicazione dell’appalto, stabiliva che “Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita seduta della Commissione aperta al pubblico per procedere alla lettura dei punteggi parziali attribuiti alle offerte tecniche ed all’apertura delle buste C” (punto 6, pag. 16 del disciplinare).<br />	<br />
Lamentano le ricorrenti che la commissione non si sarebbe affatto attenuta alla procedura autoimposta, per effetto del disciplinare, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, avendo le ditte partecipanti ricevuto nella lettera di invito la indicazione di una sola seduta per il 5 novembre 2007. Si dolgono inoltre le ricorrenti che dai verbali di gara non emerge alcuna seduta successiva, come invece previsto dalla surricordata disposizione del disciplinare e che in data 5 dicembre 2007 le concorrenti venivano informate circa l’aggiudicazione provvisoria intervenuta in favore dell’odierna controinteressata Arthur D. Little S.p.a..<br />	<br />
In ragione di tale comportamento assunto dall’Amministrazione in corso di selezione, palesemente in contrasto con le prescrizioni del disciplinare, le ricorrenti chiedevano l’annullamento degli atti che avevano condotto all’aggiudicazione provvisoria in favore della sopra citata società controinteressata, deducendo inoltre la persistenza della patologia che aveva colpito la procedura pur se la seduta al pubblico si fosse effettivamente tenuta senza, tuttavia, che le ricorrenti fossero state preventivamente informate del suo svolgimento.<br />	<br />
Le società ricorrenti, con memoria difensiva depositata il 10 gennaio 2008, sottolineavano anche la presenza di un ulteriore vizio della procedura nel quale sarebbe incorsa l’Amministrazione che, accortasi di un errore materiale nella indicazione dell’importo complessivo nell’offerta presentata dalle stesse ricorrenti, aveva provveduto autonomamente e senza chiedere alcun chiarimento, alla correzione della cifra indicata come totale dell’offerta. Tale prospettazione era formalizzata in motivo di ricorso con gravame contenente motivi aggiunti riferiti, in particolare (oltre ad altri atti nel frattempo conosciuti), al provvedimento di aggiudicazione definitiva notificato in data 22 gennaio 2008.<br />	<br />
Nel frattempo, con il decreto presidenziale cautelare n. 72 del 10 gennaio 2008 veniva accolta la richiesta di sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione avanzata dalle società ricorrenti.<br />	<br />
Queste ultime, successivamente, proponevano ulteriori motivi aggiunti contestando la mancata predisposizione da parte della commissione di una griglia di valutazione del contenuto delle offerte ai fini della rilevazione dei giudizi formulati dalla commissione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
2. – </b>Si sono costituite in giudizio l’Amministrazione finanziaria intimata e la controinteressata aggiudicataria (ormai definitiva) le quali hanno contestato puntualmente in fatto ed in diritto le prospettazioni formulate dalle ricorrenti chiedendo la reiezione del gravame.<br />	<br />
In particolare la Arthur D. Little S.p.a. spiegava ricorso incidentale (a suo dire paralizzante) contestando che la domanda di partecipazione alla selezione della Deloitte Consulting S.p.a. avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile – e quindi il relativo raggruppamento escluso dalla gara &#8211; perché la dichiarazione di insussistenza della causa di incompatibilità descritta nel disciplinare nell’art. 3.3 non era accompagnata dal deposito di una copia fotostatica del documento di identità del dichiarante. Ulteriore motivo di censura del ricorso incidentale era formulato con riferimento alla presenza della firma sui lembi di chiusura del plico contenente le tre buste riferibile alla sola Deloitte Consulting S.p.a., mentre trattandosi di un raggruppamento temporaneo di imprese in costituzione avrebbe dovuto essere assolto l’obbligo formale della firma anche dalla C.T. Partners S.p.a..<br />	<br />
Con atto di intervento adesivo si costituiva la STS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l. con l’intento di fare proprie le censure dedotte dalle ricorrenti principali nei gravami proposti nei confronti della procedura di gara svolta dall’Amministrazione finanziaria.<br />	<br />
Con ordinanza cautelare n. 791 del 23 gennaio 2008 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati al solo scopo di non far procedere oltre le operazioni fino alla decisione per il merito in ordine alla quale veniva fissata, contestualmente, la data di udienza, confermando il decreto presidenziale n. 72 del 2008.<br />	<br />
Le parti depositavano memorie conclusive confermando le già rassegnate conclusioni.<br />	<br />
<b><br />	<br />
3. – </b>Con ricorso n. R.g. 953 del 2008 la STS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l., terza classificata nella graduatoria finale, ha impugnato tutti gli atti della più volte citata selezione svolta dal Ministero dell’economia e delle finanze riproponendo lo stesso primo motivo di gravame dedotto dalle società Deloitte e C.T Partners circa il mancato ossequio alle prescrizione di apertura della busta C in seduta pubblica. Contestava inoltre la STS che la commissione aveva “omesso di assegnare, e rendere noti, i singoli punteggi delle singole sottovoci che confluivano nella voce “Qualità dell’offerta”, attribuendo alla stessa, al contrario, un unico e globale punteggio complessivo” (così a pag. 4 del ricorso introduttivo).<br />	<br />
La STS proponeva poi motivi aggiunti reiterando e meglio specificando la seconda censura già dedotta con il ricorso introduttivo (e della quale sopra si è riportato uno stralcio testuale) ed aggiungendo che ulteriore vizio sarebbe costituito dalla circostanza che, una volta indicate dalla commissione quattro griglie per l’attribuzione dei punteggi riferiti ai singoli criteri di valutazione dell’offerta, sia “totalmente oscuro il nesso fra tali 4 griglie e la graduatoria infine formata dalla Commissione” (così a pag. 4 del ricorso contenente motivi aggiunti).<b><br />	<br />
</b>Ai suindicati ricorsi sono seguite le costituzioni in giudizio delle parti intimate e lo sviluppo processuale già indicato con riferimento al ricorso n. R.g. 144 del 2008. <br />	<br />
<b><br />	<br />
4. – </b>Va anzitutto disposta la riunione dei due ricorsi meglio indicati in epigrafe per connessione soggettiva ed oggettiva intercorrente tra gli stessi.<br />	<br />
I gravami che sono oggetto di esame in questa sede, infatti, afferiscono alla stessa procedura di gara svolta dall’Amministrazione finanziaria e sono stati proposti (anche con ricorso alla via incidentale ed a quella dell’intervento adesivo) dalle tre ditte partecipanti a quella gara, avendo le ricorrenti (fatta esclusione, ovviamente, per la ricorrente incidentale)l’obiettivo di provocare l’annullamento degli atti adottati ed in particolare dell’atto di aggiudicazione definitiva, con riedizione della selezione.<br />	<br />
Ne deriva che, per economia di mezzi processuali ed al fine di evitare il rischio di un eventuale (e sempre possibile) contrasto tra giudicati, appare al Collegio opportuno disporre la riunione del ricorso n. R.g. 953 del 2008 al ricorso n. R.g. 144 del 2008, perché vengano decisi in un unico contesto.<br />	<br />
<b><br />	<br />
5. – </b>Per una migliore intelligenza delle questioni qui da esaminarsi, giova ripercorrere, seppur sinteticamente, la vicenda per come emerge dalla lettura della documentazione depositata e dagli atti defensionali dei controvertenti, limitatamente ai fati che sono qui di interesse.<br />	<br />
E’ accaduto che:<br />	<br />
a)	il Ministero dell’economia e delle finanze e, per esso, il Dipartimento delle politiche fiscali ebbe a bandire, nel settembre del 2007, una selezione ristretta accelerata per l’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’esecuzione dell’attività di benchmarking (<i>per incidens</i>, trattasi di una metodologia &#8211; nata in alcuni gruppi industriali internazionali per rispondere alle forti dinamiche competitive degli anni settanta del secolo appena trascorso &#8211; per misurare e incrementare le <i>performance</i> di un’impresa che, grazie al costante confronto con l’esterno, stimola l’efficacia e l’efficienza dei processi aziendali e il rinnovamento della cultura aziendale) di tutti i servizi e le prestazioni rese dalla Sogei S.p.a. alle strutture organizzative dell’Amministrazione finanziaria, in esecuzione dei singoli contratti esecutivi stipulati alle condizioni e con le modalità di lavoro previste dal contratto quadro con la predetta società per il periodo 2006/2011;<br />
b)	tra le prescrizioni del disciplinare si poteva leggere, al punto 6, che ciascun concorrente avrebbe dovuto produrre un plico con, all’interno, tre buste: la busta A contenente i documenti, la busta B contente l’offerta tecnica e la busta C con l’offerta economica;<br />
c)	nello stesso punto 6 (a pag 16) era prescritto che “Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita seduta della Commissione aperta al pubblico per procedere alla lettura dei punteggi parziali attribuiti alle offerte tecniche ed all’apertura delle buste C”;<br />
d)	nella <i>lex specialis</i> di gara erano, quindi, previste due sedute aperte al pubblico, alla presenza degli incaricati delle società concorrenti: quella stabilita dal bando in data 5 novembre 2007 (ved pag. 4 del bando di gara) e quella, in data da definirsi a cura della commissione, per la lettura dei punteggi parziali dopo l’esame e la valutazione del contenuto della busta B e per l’apertura della busta C;<br />
e)	risulta dal verbale n. 10 della seduta del 3 dicembre 2007 (versato in atti) che “per la costituenda RTI tra le società C.T.P. &#038; Deloitte” era presente il dott. Giampiero Noto, per la società STS S.r.l. era presente la Signora Carlotta Bernardini e per la Società Arthur D. Little era presente l’avv. Martiradonna. A quel punto – sempre da quanto si legge nel verbale – il presidente della commissione di gara ricordava ai presenti i motivi della riunione (descritti qualche passaggio più in alto nel corpo dello stesso verbale facendo riferimento espresso agli adempimenti di cui al paragrafo 6 del disciplinare) e mostrava il plico contenente le tre offerte economiche (la busta C) presentate dalle tre ditte ammesse in gara, che era stata a suo tempo formata e sigillata con sottoscrizione di tutti i presenti (quindi anche i rappresentanti delle concorrenti) nel corso della riunione del 5 novembre 2007. Aperto il plico e constatata l’integrità delle buste, il presidente invitava i presenti ad abbandonare la seduta per consentire alla commissione di svolgere l’esame e la verifica delle offerte economiche ed attribuire i relativi punteggi in seduta riservata (così nella seconda pagina del verbale della seduta del 3 dicembre 2007);<br />
f)	nel ridetto verbale della seduta del 3 dicembre 2007 si legge, ancora, che la commissione rilevava “una incongruenza nell’indicazione dell’importo complessivo della fornitura dovuto presumibilmente ad un errore di calcolo o trascrizione” con riferimento alle concorrenti in raggruppamento C.T.P. &#038; Deloitte e quindi, applicando il sistema di calcolo previsto al paragrafo 6, pagina 15, del disciplinare di gara, procedeva alla correzione dell’importo erroneamente indicato di € 458.000,000 nel totale derivante dalla somma della cifra, indicata dal raggruppamento nell’offerta presentata, alla voce di calcolo delle attività di Knowledge Transfer (indicata come P2 e pari ad € 34.000,00) con la cifra indicata per il prezzo a corpo del servizio di benchmarking (indicata come P1 e pari ad € 434.000,00) e pari, quindi, ad € 458.000,000;<br />
g)	a questo punto veniva stilata la graduatoria provvisoria che vedeva prevalere la Arthur D. Little con punti 57,575 (che veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria), seguita dalla C.T.P. &#038; Deloitte con punti 57,542 e dalla STS S.r.l. con punti 57,500;<br />
h)	seguiva infine, quando già era stato notificato il ricorso dalle società C.T.P. &#038; Deloitte, il decreto direttoriale n. 8 del 2 gennaio 2008 con il quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva in favore della società indicata come aggiudicataria provvisoria.<br />
<b><br />	<br />
6. – </b>Prima di esaminare il merito dei ricorsi riuniti (ivi compreso quello incidentale) e tenuto conto della presenza di alcune questioni in rito che potrebbero scrutinarsi anche d’ufficio, in merito alla tempestività delle censure dedotte ed alla loro ammissibilità sotto il profilo della sussistenza dell’interesse a proporle (ivi compresa la questione della preliminare valutazione del ricorso incidentale, asseritamente paralizzante, rispetto a quello principale nel quale si inserisce), giova segnalare che l’infondatezza delle censure dedotte con i ricorsi proposti – per quel che si dirà in seguito – rende superfluo limitare la decisione allo scrutinio ed alla soluzione dei suddetti profili di rito. Conseguentemente il Collegio affronterà le singole censure dedotte nei gravami, anche in prospettiva di scrutinio di quello incidentale, precisando incidentalmente – e solo se strettamente necessario – anche la soluzione delle questioni di rito, ma privilegiando come già detto la delibazione del merito, in chiave processual sostanzialistica e proprio in virtù dell’esito conclusivo del giudizio.<b></p>
<p>7. – </b>Con il primo motivo di ricorso (n. R.g. 144 del 2008) dedotto nell’atto introduttivo dalle società ricorrenti, peraltro intimamente connesso con il secondo motivo di doglianza che costituisce, nella realtà, solo un profilo del primo, si censura il comportamento dell’Amministrazione appaltante che, dopo aver dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara la sequenza di apertura, in seduta pubblica, della busta C contenente le singole offerte economiche delle (tre) concorrenti, non svolgeva affatto tale percorso ed in particolare procedeva all’aggiudicazione provvisoria, in favore della controinteressata Arthur D. Little “senza che vi fosse stata alcuna convocazione di apertura delle offerte economiche” (così, testualmente, a pag. 4 del ricorso introduttivo).<br />	<br />
Dalla lettura del verbale n. 10, relativo alla seduta svolta il 3 dicembre 2007, emerge anzitutto la presenza dei rappresentanti delle tre ditte concorrenti nonché la lettura dei punteggi relativi all’offerta tecnica per come proposta da ciascuna delle medesime concorrenti.<br />	<br />
Si legge poi nel verbale che, una volta verificata in seduta pubblica l’integrità dell’apposito plico, a suo tempo formato alla presenza dei rappresentanti delle ditte nel corso della seduta del 5 novembre 2007 e contenente le tre buste C aventi ad oggetto l’offerta economica e constatata altresì l’integrità delle tre buste C, il presidente invitava “i rappresentanti delle ditte a lasciare la seduta per consentire alla commissione, in seduta riservata, di provvedere all’esame e alla verifica delle offerte economiche, nonché all’attribuzione del relativo punteggio parziale” (così a pag. 2 del succitato verbale).<br />	<br />
Orbene, appare documentalmente evidente che gran parte dei profili di doglianza contenuti nel primo e nel secondo motivo di censura dell’atto introduttivo del ricorso n. Rg. 144 del 2008 paiono smentiti dai fatti, nel senso che:<br />	<br />
a)	la seduta prevista al paragrafo 6 del disciplinare si è effettivamente svolta;<br />
b)	i rappresentanti delle ditte concorrenti ne erano a conoscenza, tanto che risulta la loro presenza in seduta pubblica (nonché la loro convocazione, si veda la nota prot. n. 65130 del 28 novembre 2007);<br />
c)	nel corso di quest’ultima si è proceduto a svolgere gli adempimenti formali indicati nel paragrafo 6 del disciplinare, quali la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la verifica dell’integrità del plico contenente le tre buste C e la verifica dell’integrità di queste ultime.<br />
Fermo quanto sopra, si contesta tuttavia che, al contrario di quanto indicato nel paragrafo 6 del disciplinare, l’apertura delle tre buste C sarebbe avvenuta in seduta riservata e non, come previsto dal disciplinare ed in particolare a pag. 16 dello stesso, in seduta pubblica.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che da tale comportamento tenuto dalla commissione non si possa sussumere alcuna conseguenza violativa del principio di pubblicità delle sedute di gara, per come sostenuto dalle ricorrenti.<br />	<br />
Appare, infatti, intuibile che una volta verificata la integrità delle tre buste C contenenti le offerte economiche e, prima di esse, del plico che a sua volta le conteneva, l’apertura delle buste costituisse una attività puramente consequenziale e strettamente legata alla lettura e valutazione del loro contenuto che, già nel disciplinare, era affidata ad una seduta riservata della commissione.<br />	<br />
Sul punto giova rammentare che, sul versante comunitario, il principio generale della trasparenza delle Amministrazioni è certamente enunciato con enfasi, ma, nella sua ampiezza e generalità, esso indica una regola che attiene, nel complesso, alla esigenza di definire preventivamente le modalità di valutazione delle offerte e di garantire, <i>ex post</i>, la leggibilità delle decisioni assunte dalla stazione appaltante. Va poi segnalato che non esiste alcuna regola espressa (e nemmeno alcuna pronuncia della Corte di Giustizia) che si spingano ad affermare l’obbligo incondizionato delle stazioni appaltanti di assicurare sempre (anche nelle ipotesi di procedure con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) la pubblicità della fase di apertura dell’offerta economica.<br />	<br />
Per quanto riguarda il diritto interno, i generali principi di trasparenza e partecipazione dell’attività amministrativa, stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e, in alcuni casi, da particolari leggi di settore (a partire dai lavori pubblici), non si accompagnano alla previsione di regole che impongano, in modo costante e inderogabile, la verificabilità immediata delle operazioni compiute dall’Amministrazione. Ovviamente, non va confuso il piano della opportunità, <i>de iure condendo</i>, di possibili soluzioni applicative, orientate ad ampliare i casi in cui il seggio di gara, o la commissione di valutazione, debba svolgere le proprie operazioni in seduta pubblica, o, quanto meno, in contraddittorio con i soggetti direttamente interessati, con la ricostruzione del diritto vigente (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. V, 11 maggio 2007 n. 2355).<br />	<br />
Al fine di ribadire come nelle selezioni per l’aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ciò che conta, al fine di salvaguardare il principio di pubblicità delle gare, è la verifica della integrità dei plichi e delle buste contenenti le offerte in seduta pubblica, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale (perfettamente attagliantesi alla fattispecie in esame, laddove il criterio di aggiudicazione fissato nel bando era quello della offerta più vantaggiosa) a tenore del quale &#8220;nelle gare per l&#8217;aggiudicazione di contratti o dei servizi pubblici, svolte secondo il metodo dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, la pubblicità è imposta nella sola fase riguardante l&#8217;apertura della busta recante l&#8217;offerta economica&#8221; (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2007 n. 1790). Peraltro, il Collegio condivide pienamente il percorso argomentativo fatto proprio dal Consiglio di Stato nella citata decisione della Quinta sezione che, esaminando nella specie la soluzione prevista dal regolamento n. 554 del 1999 con riferimento all&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, afferma come seppur possa risultare molto convincente la scelta di accompagnare con puntuali previsioni di comportamenti estremamente formalistici la fase prodromica alla valutazione delle offerte economiche, perché consente di accertare, con la massima sicurezza, che tali offerte non solo non siano state alterate, ma anche che esse siano state conosciute dalla commissione solo dopo la conclusione delle operazioni valutative sulle offerte tecniche; tuttavia, afferma comunque il Consiglio di Stato, ciò non basta per ritenere che sussista un obbligo assolutamente inderogabile di operare in questo modo, qualora siano state rispettate altre garanzie minime (pubblicità della seduta iniziale di verifica delle integrità dei plichi, accurata verbalizzazione delle operazioni compiute, presenza del plenum della commissione). Conseguentemente può trovare conferma l’orientamento fatto proprio dalla Quinta sezione (e talvolta non condiviso dalla Sesta), in forza del quale, &#8220;ferma restando la obbligatoria pubblicità della seduta in cui si procede alla verifica della integrità dei diversi plichi di cui si compone l&#8217;offerta, la giurisprudenza ha ribadito che nelle gare che necessitano di una valutazione comparativa di fattori, come nell&#8217;appalto concorso, o nel metodo dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, cui si riferisce la fattispecie in esame, la valutazione dell&#8217;offerta economica possa avvenire in seduta non pubblica” (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2006 n. 2370).<br />	<br />
In conclusione, l’apertura delle buste, in seguito alla verificazione della integrità dei plichi e delle buste contenenti le offerte costituisce un dettaglio dell’operazione che ben può svolgersi in avvio della seduta riservata dedicata alla valutazione delle offerte economiche (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2006 n. 2014), essendosi ormai superato il momento cruciale – per la verifica della integrità delle buste – che non può essere certamente costituito dalla mera apertura delle stesse.<br />	<br />
<b><br />	<br />
8. – </b>Rilevata la infondatezza dei due motivi di censura dedotti con il ricorso introduttivo dalle società ricorrenti, può ora passarsi ad esaminare il terzo motivo di doglianza, anticipato dalle ricorrenti nella memoria illustrativa depositata il 10 gennaio 2008 e formalizzato nel  ricorso contenente motivi aggiunti riferiti, in particolare (oltre ad altri atti nel frattempo conosciuti), al provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le ricorrenti sottolineavano quindi la presenza di un ulteriore vizio della procedura nel quale sarebbe incorsa l’Amministrazione che, accortasi di un errore materiale nella indicazione dell’importo complessivo nell’offerta economica presentata dalle stesse ricorrenti, aveva provveduto autonomamente e senza chiedere alcun chiarimento, alla correzione della cifra indicata come totale dell’offerta.<br />	<br />
Giova rammentare che il paragrafo 6 del disciplinare di gara (specificamente a pag. 15) prescriveva che il prezzo dell’offerta assumeva il “valore Vi” e che tale valore si raggiungeva con un calcolo matematico che vedeva come fattore il valore Pi che, a propria volta era formato dalle cifre relative ai valori P1 e P2.<br />	<br />
Orbene la commissione, per quel che risulta sia dalla lettura del verbale n. 10 della seduta del 3 dicembre 2007 sia per quel che è scritto nell’offerta economica presentata dalle ricorrenti, ha:<br />	<br />
A)	dapprima constatato quali fossero le cifre indicate dal costituendo raggruppamento concorrente per i valori P1 e P2;<br />
B)	verificato, in tale fase, che il totale di quanto dichiarato dalla Deloitte e dalla C.T. Partners nell’offerta economica presentata, in particolare nei punti 1), 2) e 3) (pag. 2 dell’offerta), tenuto conto della moltiplicazione delle tariffe giornaliere per le giornate proposte, era pari a € 468.000,00 (vale a dire per il punto 2-3 un totale di € 34.000,00 che sommato alla cifra indicata al punto 1 di € 434.000,00 conducevano al totale di € 468.000,00);<br />
C)	constatato che per il totale del valore Pi era trascritta la cifra di € 458.000,00 e quindi ha proceduto alla correzione dell’errore materiale di calcolo come sopra evidenziato.<br />
Sostengono le ricorrenti che l’errore non era nell’importo complessivo dell’offerta (indicata in € 458.000,00) ma in una componente dell’offerta economica e quindi lamentano la circostanza di non essere state coinvolte prima della correzione, atteso che avrebbero potuto confermare il loro intendimento a proporre una offerta economica che complessivamente ammontasse effettivamente alla cifra indicata di € 458.000,00; in altri termini il vizio (ulteriormente prospettato) sarebbe costituito dal comportamento mantenuto dalla commissione che “era tenuta ad accertare la reale volontà espressa dalle concorrenti, pur se la stessa non fosse rispecchiata, o comunque non fosse coerentemente rispecchiata, nella sua manifestazione” (così alla quattordicesima pagina del ricorso contenente motivi aggiunti).<br />	<br />
<b><br />	<br />
9. &#8211; </b>Tale prospettazione non convince il Collegio, visto che la commissione non ha fatto altro che procedere ad effettuare la somma delle cifre indicate dalle odierne ricorrenti secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, non potendo immaginare che la cifra indicata per una delle voci che componevano l’offerta fosse errata e che la volontà espressa dalle concorrenti fosse proprio quella di proporre un importo complessivo pari ad € 458.000,00, dovendo la commissione attenersi strettamente a quanto le concorrenti avevano indicato ai punti 1) 2) e 3) dell’offerta, con la conseguenza che il totale poteva determinarsi solo eseguendo la somma dei valori ivi indicati, senza effettuare alcuna ulteriore indagine valutativa.<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa si è occupata largamente del problema connesso alla cosiddetta integrazione documentale e alla richiesta di chiarimenti nelle procedure di gara, massimamente nel caso in cui l’offerente non aveva rispettato una formalità nella presentazione dell’offerta al fine di decidere se l’irregolarità dovesse essere sanzionata con l’esclusione dalla gara o se la commissione di gara dovesse &#8220;prestare soccorso&#8221; alla concorrente, consentendole di meglio chiarire il documento prodotto o di integrare la documentazione insufficiente.<br />	<br />
Si è ormai consolidato l&#8217;orientamento secondo cui &#8211; ad esempio &#8211; l&#8217;art. 16 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 (non diversamente dall&#8217;art. 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358), nel disporre che le Amministrazioni invitano, se necessario, le ditte partecipanti a gare per l&#8217;aggiudicazione di appalto di servizi a fornire chiarimenti e ad integrare la carente documentazione presentata, non ha inteso assegnare alle stesse una mera facoltà o un potere eventuale, ma ha piuttosto inteso codificare un ordinario modo di procedere, volto a far valere, entro certi limiti e nel rispetto della <i>par condicio</i> dei concorrenti, la sostanza sulla forma, orientando l&#8217;azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti di partecipazione e della capacità tecnica ed economica, coerentemente con la disposizione di carattere generale contenuta nell&#8217;art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme) generale sul procedimento amministrativo (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 4 maggio 2004 n. 2725).<br />	<br />
Sicché si è ritenuto in giurisprudenza che il potere dell’Amministrazione appaltante di invitare i privati alla regolarizzazione della documentazione prodotta in sede di gara costituisce una potestà discrezionale, prevista in generale dall’art. 6 della legge n. 241 del 1990 e postula, per la sua corretta applicazione, la necessaria condizione dell’avvenuta presentazione di certificati, documenti o dichiarazioni il cui contenuto sia carente od equivoco a quella, connessa e conseguente, del rispetto della <i>par condicio</i> (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2003 n. 357); il riferimento al dovere di soccorso della P.A. è stato dalla stessa giurisprudenza ancorato al principio costituzionale di buon andamento (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 5 settembre 2003 n. 7446) ed il bilanciamento fra il dovere dell’Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione dei documenti presentati dai concorrenti, ed il principio della <i>par condicio</i>, comporta la distinzione tra il concetto di regolarizzazione e quello di integrazione integrale (in tal senso cfr. Cons. giust. reg. sic. 27 dicembre 2006 n. 802).<br />	<br />
Pertanto, in estrema sintesi &#8211; secondo la giurisprudenza &#8211; il dovere di soccorso tipizzato dall’art. 6 della legge 241 del 1990 non è un dovere assoluto ed incondizionato, ma postula che la richiesta di regolarizzazione delle dichiarazioni e della documentazione mancante incontri i seguenti limiti applicativi: rispetto della par condicio, limite degli elementi essenziali (non potendosi riferire agli elementi essenziali della domanda, salvo che gli atti prodotti nei termini o in possesso della P.A. costituiscano indizio del possesso dei requisiti), equivocità della clausola del bando relativa alla dichiarazione o alla documentazione da integrare o chiarire (cfr., ancora, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 6 giugno 2007 n. 1464).<br />	<br />
Nel Codice dei contratti pubblici la disposizione che mutua quanto stabilito dall’art. 16 del decreto legislativo n. 157 del 1995 e nell’art. 15 del decreto legislativo n. 458 del 1992) fa riferimento (seppure implicito) alla possibilità di chiedere chiarimenti sulla documentazione presentata per dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione delle ditte. L’art. 46 del Codice prescrive testualmente che “Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”. Nulla si dice con riferimento alla possibilità di chiedere chiarimenti e di modificare – quindi, all’esito dell’avvenuta partecipazione dell’interessato – elementi dell’offerta economica, anche perché, come è evidente, ciò altererebbe il principio della <i>par condicio</i> tra le ditte concorrenti e potrebbe favorire comportamenti volutamente tesi ad ottenere un aggiustamento dell’offerta “in corso di procedimento”, circostanza che non può essere ammessa, pena un evidente pregiudizio della posizione degli altri concorrenti sotto il profilo della trasparenza (intesa in senso comunitario, ovviamente).<br />	<br />
D’altronde l’errore materiale non può che essere un&#8217;inesattezza accidentale, rilevabile, con riguardo allo specifico contesto dell’offerta (ossia, del programma di obbligazione che l’impresa dichiara d’eseguire) ed al contegno delle parti del procedimento, <i>prima facie </i>e senza necessità di verifiche, accertamenti o interpretazioni del dato presunto erroneo. <br />	<br />
Poiché inoltre l’errore di calcolo deve essere comunque riconoscibile, questo si verifica solo quando, fermi i dati da computare ed il criterio aritmetico da seguire, s’incorra, per inesperienza o per disattenzione, in un errore materiale di cifra che si riverbera sul risultato finale e che si possa evincere <i>ictu oculi </i>in base a tali dati e criteri a seguito della ripetizione corretta del computo (in tal senso cfr. anche TAR Lazio, Sez. III, 23 luglio 2004 n. 7288).<br />	<br />
Nel caso di specie quindi la commissione ha provveduto soltanto ad effettuare una somma tenendo conto dei dati attribuiti dalle ditte nell’offerta economica non inserendo autonomamente alcun elemento nuovo che non fosse già stato indicato dalle ditte nell’offerta (cfr., <i>a contrario</i> e a conferma della correttezza dell’operato della commissione di gara nella specie, non avendo proceduto alla integrazione di alcun “dato mancante” dell’offerta presentata, Cons. Stato, Sez. V, 20 gennaio 2004 n. 14).<br />	<br />
Se poi, come sostengono le ricorrenti, alcuni elementi dell’offerta dovevano considerarsi alterati, ciò non può imputarsi alla commissione sulla quale non incombeva nessun obbligo di compulsare le ditte per chiarimenti in merito a ciascun aspetto dell’offerta economica. Infatti, stante l’articolazione e la complessità di quest’ultima e in assenza d’un oggettivo riscontro di facile riconoscibilità, la cattiva formulazione degli importi <i>imputet sibi</i> ed alla negligenza (ovvero alla svista) delle società ricorrenti e non certo a quella della stazione appaltante, che è tenuta a valutare le singole offerte e non a tentare calcoli o proporzioni tra le stesse, per appurare se ed in qual misura una o più di esse siano, o no, affette da errori di calcolo.<br />	<br />
<b><br />	<br />
10. – </b>Affermata l’infondatezza della censura dedotta dalle ditte ricorrenti Deloitte e C.T. Partners nel ricorso contenente motivi aggiunti, resta da scrutinare la nuova censura contenuta nel ricorso recante ulteriori motivi aggiunti notificati in data 25 gennaio.<br />	<br />
Appare evidente l’irricevibilità del gravame per tardività, sulla scorta di quel che emerge dall’esame dei documenti depositati.<br />	<br />
Infatti nelle premesse del ricorso, datato 6 marzo 2008 (ved. pag 13 del ricorso contenente ulteriori motivi aggiunti), si legge che la ragione delle ulteriori censure è stata determinata dalla circostanza che “l’Amministrazione ha depositato i documenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti soltanto nell’imminenza della Camera di Consiglio fissata per il giorno 6 febbraio 2008, proprio in sede di replica al ricorso per motivi aggiunti con il quale le ricorrenti hanno censurato gli atti impugnati per mancata attribuzione di specifici punteggi ad ogni criterio di valutazione e per non averne dato evidenza nei verbali di gara” (ved. pag. 4 del ricorso contenente ulteriori motivi aggiunti). Conseguentemente sono le stesse ricorrenti ad ammettere di avere avuto conoscenza degli atti impugnati (quantomeno) in data 6 febbraio 2006.<br />	<br />
Ma tali atti altro non sono che la determinazione di aggiudicazione definitiva alla Arthur D. Little della gara in data 3 dicembre 2007 che era già nota alle ricorrenti e che era stata censurata con il ricorso per motivi aggiunti: quindi tardivamente le ricorrenti hanno proposto gli ulteriori motivi di censura, ben oltre il termine di sessanta giorni per la proposizione dell’impugnativa ai sensi degli artt. 21 e 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.<br />	<br />
Questi, comunque, si manifestano infondati anche nel merito.<br />	<br />
La commissione, infatti, seguendo le prescrizioni indicate nel disciplinare nel paragrafo 6 (in particolare alle pagg. 14 e 15) per determinare la valutazione della qualità dell’offerta tecnica (fino ad un massimo di 60 punti) nonché della metodologia di benchmarking proposta ed utilizzata (fino ad un massimo di 30 punti), dopo aver effettuato una istruttoria complessa e approfondita, ha tradotto nelle griglie indicate nel verbale n. 8 del 2007 (e poi nel verbale n. 10) i punteggi della valutazione attribuendo 42,95 alla proposta delle ricorrenti, mentre costoro ritengono la somma errata perché corrispondente a punti 44,95.<br />	<br />
Tuttavia, sebbene è da condividersi il richiamo effettuato dalle ricorrenti circa la non agevole lettura dei numeri indicati nello schema, si manifesta possibile rilevare che l’indicazione del punteggio attribuito alla voce “qualità degli schemi dei report e deliverable oggetto del bando” è pari al 6,75, mentre le ricorrenti hanno letto 8,75; da qui i due punti di scarto nel punteggio complessivo per l’offerta tecnica delle ricorrenti.<br />	<br />
Ne deriva che, nel merito, l’ulteriore motivo di gravame dedotto dalla Deloitte e dalla C.T. Partners deve ritenersi infondato.<br />	<br />
<b><br />	<br />
11. – </b>L’infondatezza complessiva del ricorso proposto dalla Deloitte e dalla C.T. Partners nonché e conseguentemente della domanda risarcitoria pure proposta, rende inammissibile il ricorso incidentale spiegato dalla Arthur D. Little.<br />	<br />
Non può che ribadirsi, in proposito, il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale per effetto della reiezione del ricorso principale viene meno l&#8217;interesse dell&#8217;aggiudicatario ad una pronuncia favorevole nel merito dell&#8217;impugnativa incidentale, che si rivela perciò inammissibile (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Sez. II, 8 giugno 2005 n. 4562 e TAR Campania, Napoli, Sez. III, 23 maggio 2005 n. 6839).<b><br />	<br />
</b>Per completezza di esame del ricorso n. R.g. 144 del 2008, va poi detto che l’intervento adesivo spiegato dalla STS va ritenuto inammissibile. Infatti costituisce <i>jus receptum</i> che l’intervento adesivo nel giudizio amministrativo è ammissibile soltanto laddove chi lo spiega sia titolare di un interesse di mero fatto, riflesso e subordinato rispetto a quello fatto valere dal ricorrente principale, e non anche qualora si tratti invece di far valere un interesse qualificato che avrebbe facultato alla proposizione di autonoma impugnazione, risolvendosi altrimenti l’intervento in un’elusione del termine perentorio per la proposizione del ricorso (cfr., <i>ex multis</i>, TAR Puglia, Bari, Sez. I, 10 ottobre 2007 n. 2486; TAR Abruzzo, Pescara, 22 settembre 2006 n. 567; TAR Lazio, Sez. I, 6 giugno 2006 n. 4303).<br />	<br />
Nella specie, infatti, la STS ha proposto ricorso autonomo, rubricato al n. R.g. 953 del 2008, che il Collegio passa ora a scrutinare, confermando la sua posizione incompatibile con la proposizione dell’intervento adesivo nel ricorso n. R.g. 144 del 2008.<b></p>
<p>12 – </b>La STS Studi Tecnologie Sistemi S.r.l., terza classificata nella graduatoria finale, con un ricorso principale e con altro gravame contenente motivi aggiunti ha proposto le seguenti censure:<br />	<br />
a)	ha reiterato lo stesso primo motivo di gravame dedotto dalle società Deloitte e C.T Partners circa il mancato ossequio alle prescrizione di apertura della busta C in seduta pubblica;<br />
b)	ha contestato, inoltre, che la commissione aveva “omesso di assegnare, e rendere noti, i singoli punteggi delle singole sottovoci che confluivano nella voce “Qualità dell’offerta”, attribuendo alla stessa, al contrario, un unico e globale punteggio complessivo” (così a pag. 4 del ricorso introduttivo);<br />
c)	ha poi affermato (nel ricorso contenente motivi aggiunti) che ulteriore vizio sarebbe costituito dalla circostanza che, una volta indicate dalla commissione quattro griglie per l’attribuzione dei punteggi riferiti ai singoli criteri di valutazione dell’offerta, sia “totalmente oscuro il nesso fra tali 4 griglie e la graduatoria infine formata dalla Commissione” (così a pag. 4 del ricorso contenente motivi aggiunti).<b><br />
</b>In disparte la valutazione del primo motivo di gravame che, al pari di quello identico proposto dalle concorrenti Deloitte e C.T. Partners, deve essere dichiarato nel merito infondato, per le ragioni sopra esposte, i restanti motivi di gravame si presentano anzitutto inammissibili, atteso che la società ricorrente non ha impugnato la valutazione che delle offerte dalla stessa presentate ha effettuato la commissione ma ha genericamente proposto delle censure sul metodo di illustrazione dell’esito della fase di valutazione delle offerte seguito dalla commissione senza chiarire come la propria offerta, in caso di accoglimento dei motivi dedotti, avrebbe potuto collocarsi in posizione utile per poter essere dichiarata aggiudicataria dell’appalto: il ricorso quindi difetta del necessario interesse alla sua proposizione, tenuto conto della collocazione della ricorrente quale terza nella graduatoria finale determinante l’aggiudicazione in favore della Arthur D. Little.<br />	<br />
Ad ogni modo i motivi di gravame dedotti dalla STS risultano infondati anche nel merito per le stesse ragioni che hanno condotto alla reiezione del ricorso proposto dalla Deloitte e dalla C.T. Partners, non rilevandosi alcuna conferma documentale delle contestazioni aventi ad oggetto la procedura seguita dalla commissione di gara.<br />	<br />
Del resto una volta resi noti i prospetti analitici rappresentativi dei punteggi parziali attraverso i quali la commissione è giunta a determinare i punteggi complessivi espressi nelle griglie contenute nel verbale n. 10 (tanto tali prospetti analitici erano noti alle ditte che sono stati oggetto di contestazione da parte delle concorrenti Deloitte e C.T. Partners), la scelta di riproporre solo gli esiti complessivi nella griglia finale appare scevra da illegittimità sia sotto il profilo della conoscenza – in favore delle concorrenti &#8211; del percorso seguito dalla commissione e quindi della esplicitazione delle ragioni che hanno condotto alla formazione della graduatoria finale sia sotto il profilo della compatibilità del comportamento che le indicazioni contenute nel disciplinare, in particolare al più volte citato paragrafo 6.<br />	<br />
<b><br />	<br />
13. – </b>In ragione di tutto quanto sopra osservato, disposta la riunione dei ricorsi, le censure in entrambi dedotte debbono ritenersi infondate con la conseguente reiezione degli stessi nonché delle domande risarcitorie pure proposte. Vanno, nel contempo, dichiarati inammissibili il ricorso incidentale proposto dalla Arthur D. Little e l’intervento adesivo della STS.<br />	<br />
Stante la complessità delle questioni qui oggetto di controversia sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti controvertenti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. R.g. 144 del 2008 e n. 953 del 2008, come in epigrafe:<br />	<br />
&#61485;	riunisce il ricorso n. 953 del 2008 al ricorso n. 144 del 2008;<br />
&#61485;	li respinge entrambi;<br />
&#61485;	dichiara inammissibili il ricorso incidentale e l’intervento adesivo,<br />
&#61485;	compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella Camera di consiglio del 19 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-334/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.191</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-191/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-191/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.191</a></p>
<p>Pres. C. D’Alesandro &#8211; est. A. Pappalardo De Marino Liberata(avv. Gabriella Carandente Tartaglia) c. Comune di Marano di Napoli (avv. Riccardo Marone) sulle ipotesi in cui la P.A. non si è pronunciata sull&#8217;istanza di concessione in sanatoria ex art. 13 L.47/85 nel termine di 60 giorni 1. Edilizia ed Urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-191/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-191/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.191</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alesandro &#8211; est. A. Pappalardo<br /> De Marino Liberata(avv. Gabriella Carandente Tartaglia) c. Comune di Marano di Napoli (avv. Riccardo Marone)</span></p>
<hr />
<p>sulle ipotesi in cui la P.A. non si è pronunciata sull&#8217;istanza di concessione in sanatoria ex art. 13 L.47/85 nel termine di 60 giorni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Provvedimenti sanzionatori – Motivazione – obbligo – Non sussiste – Ragioni	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Istanza di concessione in sanatoria – Ex art. 13 L. 47/85 – Omessa pronuncia nel termine di 60 giorni – Rigetto dell’istanza &#8211; Equivale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. I provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo (1)	</p>
<p>2. L’omessa pronunzia espressa dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria di cui all’art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 entro il termine di sessanta giorni, ha valore legale di rigetto implicito della domanda: configura, cioè, non un inadempimento, ma un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti propri di un provvedimento esplicito di diniego, con la conseguenza che si viene a determinare una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso, e ciò senza la necessità di un apposito atto di diffida all’amministrazione.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 1.10.2007 numero 5049;<br />	<br />
2. cfr. ex multis T.A.R. Sardegna, 6 maggio 2003, n. 544.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 763 del 2006, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>De Marino Liberata</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gabriella Carandente Tartaglia, con cui elett.te dom. in Napoli, via Ponte di Tappia,47 &#8211; presso l’avv. A. Lipani<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Marano di Napoli<i></b></i>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Marone, presso cui elett.te dom. in Napoli, via Cesario Console n. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia, </p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della ordinanza n. 93 del 4.11.2005 avente ad oggetto demolizione di opere abusive alla località Castel Belvedere;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18/12/2008 il Cons. Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Marano di Napoli , con l’ ordinanza di demolizione in epigrafe, ha contestato alla ricorrente l’abusiva edificazione, alla località Castel Belvedere, di un manufatto al piano terra di circa 80 mq., tompagnato , tramezzato e provvisto di infissi esterni in ferro, nonché parapetto in muratura ai balconi.<br />	<br />
Parte ricorrente, premesso di avere proposto istanza di concessione a sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 in data 24.1.2006, sulla quale l’amministrazione non si è pronunciata, con il gravame in epigrafe, ha articolato le seguenti censure:<br />	<br />
1) violazione dell’art. 27 e 36 DPR 380, eccesso di potere sotto vari profili: l’amministrazione, prima di attivare i poteri repressivi, deve pronunciarsi sulla istanza di accertamento di conformità;<br />	<br />
2) difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria;<br />	<br />
3) violazione art. 6 LR n.19/2001, trattandosi di intervento realizzabile mediante DIA in quanto inidoneo a determinare la trasformazione urbanistico &#8211; edilizia del territorio;<br />	<br />
4) violazione art. 31 DPR 380/01, mancando l’esatta descrizione delle opere abusive;<br />	<br />
5) violazione artt. 7 e ss. legge 241//90, violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
Il Comune di Marano di Napoli si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza della domanda.<br />	<br />
All’udienza del 18.12.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />	<br />
Giusta quanto anticipato nella premessa in fatto, il presente giudizio verte sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito dal Comune intimato a fronte dell’abusiva edificazione, alla località Castel Belvedere, di un manufatto al piano terra di circa 80 mq., tompagnato ,tramezzato e provvisto di infissi esterni in ferro, nonché di parapetto in muratura ai balconi.<br />	<br />
Con una prima censura parte ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine al tipo di abuso contestato ed alle norme urbanistiche violate ; osserva in proposito il Collegio che il motivo è infondato, atteso che il richiamo alla mancanza totale di titolo edilizio rende palese l’iter logico seguito dall’amministrazione ed il tipo delle norme infrante, in relazione alla natura vincolata del provvedimento , per cui il contrasto con gli interessi urbanistici è in re ipsa. In tal senso la motivazione dell’ordine di demolizione, sia pur sintetica, è perfettamente compatibile con le disposizioni normative della legge 241/90 ed assolve in concreto alla funzione di rendere ostensibile al destinatario l’iter logico seguito. <br />	<br />
Peraltro i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un preciso obbligo dell’Amministrazione, che non gode di alcuna discrezionalità al riguardo (Consiglio di Stato, Sezione IV, 1.10.2007 numero 5049).<br />	<br />
Neppure l’atto risulta viziato sotto il profilo della dedotta mancanza di valutazione in ordine alla possibilità di far luogo a concessione in sanatoria.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa, atteso che ribalta sull’amministrazione comunale un onere che è a carico della parte privata; quest’ultima, in quanto autrice della costruzione abusiva, ha la facoltà di presentare domanda di accertamento di conformità, al fine di provocare una verifica postuma sulla legittimità urbanistica di quanto eseguito in mancanza di un formale titolo abilitativo . Nella specie la ricorrente deduce di avere esercitato tale facoltà, con atto depositato in data 24.1.2006, e quindi successivo alla spedizione dell’ordine di demolizione, sì che non sussisteva alcun obbligo dell’amministrazione di previa valutazione di una istanza non ancora presentata.</p>
<p>In seguito al deposito della domanda, l’amministrazione non si è pronunciata espressamente; tuttavia il decorso del termine previsto dalla legge senza che l’amministrazione emani un provvedimento esplicito comporta che allo stato sulla domanda si è formato il silenzio rigetto, ex art. 36 DPR 380/2001 ( già art. 13 legge 47/1985) sì che ogni ulteriore considerazione si arresta di fronte alla mancata impugnativa del provvedimento negativo tacito come sopra specificato.<br />	<br />
Che la ricorrente potesse impugnare tale provvedimento tacito, lo si desume dall’unanime giurisprudenza, per la quale (cfr. ex multis T.A.R. Sardegna, 6 maggio 2003, n. 544) : “L’omessa pronunzia espressa dell’amministrazione sull’istanza di sanatoria di cui all’art. 13, l. 28 febbraio 1985 n. 47 entro il termine di sessanta giorni, ha valore legale di rigetto implicito della domanda; configura, cioè, non un inadempimento, ma un’ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti propri di un provvedimento esplicito di diniego, con la conseguenza che si viene a determinare una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso, e ciò senza la necessità di un apposito atto di diffida all’amministrazione”.<br />	<br />
Poiché, quindi, la ricorrente ha omesso di ricorrere avverso il diniego di sanatoria, ogni contestazione in merito, esposta nel presente gravame, è evidentemente inammissibile.<br />	<br />
Tanto priva di consistenza anche la censura incentrata sulla violazione dell’ art. 6 LR n.19/2001, ove è dedotto che si tratterebbe di intervento assentibile mediante denuncia di inizio attività, poiché in ogni caso, la parte non ha contestato il rigetto tacito formatosi sulla istanza di permesso di costruire a sanatoria.<br />	<br />
Non meritano favorevole considerazione neppure le censure di carattere procedimentale articolate per violazione degli artt. 7 e ss. legge 241/90, atteso che la loro consistenza muta alla stregua dell’art. 21 octies legge 241/90: va escluso, infatti, che possa trovare favorevole considerazione la censura di violazione dell’obbligo di avviso dell’avvio di procedimento, poichè il vizio formale in tal caso deve considerarsi sanato ai sensi dell’art. 21 octies della legge 241/90, atteso che emerge dagli atti di causa che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. <br />	<br />
Al riguardo vale rilevare che non è stato introdotto alcun elemento nel presente giudizio idoneo a valorizzare o mettere in luce aspetti che avrebbero potuto essere utilmente considerati nell’istruttoria procedimentale alla quale la parte privata non ha recato apporto, sì che il vizio prospettato con riferimento all’omesso avviso di avvio del procedimento di demolizione, appartiene, senza dubbio, alla categoria di quelli emendabili ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 ,come innovata dalla legge n. 15/2005.<br />	<br />
Tanto è sufficiente per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, restando definitivamente a carico di parte ricorrente il contributo unificato dalla stessa anticipato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1000,00 (mille/00), restando definitivamente a carico della stessa ricorrente il contributo unificato anticipato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18/12/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Carlo d&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Referendario	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-19-1-2009-n-191/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.191</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.16</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-1-2009-n-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-1-2009-n-16/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-1-2009-n-16/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.16</a></p>
<p>Pres. ed Est. P.G. Lignani A. P. (avv. M. Di Paolo e A. Coaccioli) c/ Provincia di Terni (avv.ti P. Bececco e D. Antonucci) segni di riconoscimento nei concorsi pubblici Concorsi pubblici &#8211; Prove scritte &#8211; Regola dell’anonimato – Portata &#8211; Annullamento per segni di riconoscimento – Fattispecie. Nei pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-1-2009-n-16/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.16</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-19-1-2009-n-16/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2009 n.16</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. P.G. Lignani<br /> A. P. (avv. M. Di Paolo e A. Coaccioli) c/ <br />Provincia di Terni (avv.ti P. Bececco e D. Antonucci)</span></p>
<hr />
<p>segni di riconoscimento nei concorsi pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici &#8211; Prove scritte &#8211; Regola dell’anonimato – Portata &#8211; Annullamento per segni di riconoscimento – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei pubblici concorsi, laddove risulti che la commissione di concorso ha inteso proteggere l’anonimato degli scritti con prescrizioni più specifiche e rigorose di quelle stabilite dal regolamento emanato con D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, è legittima la decisione di ritenere inammissibile, in quanto recante segni di riconoscimento, l’elaborato di un concorrente che si sia servito, nella stesura del testo, del cd. bianchetto (nella specie, il Collegio ha dato atto che la commissione aveva fornito ai candidati non solo il materiale previsto dal regolamento emanato con D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (carta, buste, etc.) ma anche una penna di colore nero, e che era stato comunicato ai concorrenti che dovevano «usare per la scritturazione esclusivamente la penna a sfera distribuita» e che era vietato «fare uso per la prova di altro materiale al di fuori di quello consegnato»).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center>	<br />
<b>SENTENZA</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 5 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><B>A. P.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Di Paolo, con domicilio eletto presso Antonio Coaccioli in Perugia, piazza Alfani, 4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Terni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso Donato Antonucci in Perugia, via Baglioni, 10; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
a) del provvedimento, di estremi sconosciuti, che risulta essere in corso di notifica, con cui la prova scritta della ricorrente per il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di Agente di Polizia locale C1 è stata dichiatata non valutabile, ovvero annullata, e la ricorrente medesima esclusa<br />	<br />
dalla partecipazione alle prove successive (prova pratica), nonché dei relativi verbali della Commissione giudicatrice, ad oggi sconosciuti ma già richiesti;<br />	<br />
b) del provvedimento con cui si è quindi stabilito di non includere la ricorrente nella graduatoria degli ammessi alla seconda prova, e della graduatoria medesima in parte qua , nonché dei relativi verbali della Commissione giudicatrice in parte qua, sconosciuti ma già richiesti.<br />	<br />
Per quanto occorrer possa<br />	<br />
di qualsiasi atto/ verbale con cui si sia stabilito di considerare la cancellatura anche mediante il c.d bianchetto, come segno di riconoscimento..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Terni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico bandito dalla Provincia di Terni per la copertura di due posti di agente di polizia locale.<br />	<br />
In sede di valutazione della prova scritta, il suo elaborato è stato annullato (e di conseguenza l’interessata è stata esclusa dal concorso) in quanto nella stesura del testo la candidata si era servita del “correttore” (c.d. “bianchetto”) e ciò è stato considerato un segno di riconoscimento.<br />	<br />
2. L’interessata impugna il provvedimento di esclusione contestandone la legittimità.<br />	<br />
Al ricorso resiste l’amministrazione provinciale con documentate difese.<br />	<br />
In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, le parti hanno aderito alla definizione immediata della controversia ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.<br />	<br />
3. La ricorrente si richiama alla giurisprudenza consolidata in materia di segni di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato nelle prove scritte relative ai concorsi pubblici.<br />	<br />
Tale giurisprudenza, com’è noto, è nel senso che non si può qualificare come indebito segno di riconoscimento un qualsivoglia elemento suscettibile di differenziare un elaborato scritto dagli altri: altrimenti, paradossalmente, sarebbero ammissibili solo gli elaborati che fossero tutti perfettamente identici fra loro, anche nei minimi particolari, e ciò renderebbe inutile la prova, non potendosi stabilire alcuna graduatoria di valore.<br />	<br />
Si ritiene, invece, che costituiscano indebiti segni di riconoscimento, innanzi tutto, quelli che hanno oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita, etc.); e, ancora, quei segni che sono oggettivamente anomali ed estranei alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione di uno scritto.<br />	<br />
Ciò posto, la ricorrente deduce che l’uso del “bianchetto” nella stesura di un testo scritto è una pratica usuale e razionalmente giustificata; pertanto non potrebbe mai considerarsi come un indebito segno di riconoscimento.<br />	<br />
4. Il Collegio ritiene che la tesi della ricorrente, in linea di principio, potrebbe apparire sostenibile; nella fattispecie, peraltro, si deve giudicare diversamente, per le ragioni esposte dalla difesa dell’amministrazione.<br />	<br />
Dal verbale della prova scritta, infatti, risulta che la commissione ha fornito ai candidati non solo il materiale previsto dal regolamento emanato con d.P.R. n. 487/1994 (carta, buste, etc.) ma anche una penna di colore nero; e che è stato loro comunicato che dovevano «usare per la scritturazione esclusivamente la penna a sfera distribuita» e che era vietato «fare uso per la prova di altro materiale al di fuori di quello consegnato».<br />	<br />
Risulta, dunque, che la commissione ha inteso (legittimamente) proteggere l’anonimato degli scritti con prescrizioni più specifiche e rigorose di quelle stabilite dal regolamento.<br />	<br />
5. Il regolamento non vieta al candidato di servirsi della propria penna e nulla dispone riguardo al colore; pertanto ordinariamente si ammettono elaborati che si differenziano fra loro per il colore dell’inchiostro – sempreché tuttavia si tratti dei colori di uso più comune, quali il nero e le varie gradazioni di blu, mentre sarebbero considerati segni di riconoscimento l’uso di colori insoliti oppure l’alternanza di colori diversi nello stesso elaborato, o, ancora, l’impiego di un “evidenziatore” per dare risalto a qualche frase o parola.<br />	<br />
Nel caso in esame, invece, avendo la commissione fornito direttamente una penna nera a ciascun candidato con l’avvertenza che non era consentito usarne altre, è ovvio che se un elaborato fosse stato redatto con una normalissima penna blu, esso sarebbe stato legittimamente annullato siccome viziato da un segno di riconoscimento (il colore blu). In sostanza, il divieto esplicito fa diventare inusuale, e quindi rilevante come segno di riconoscimento, un elemento che in altra situazione sarebbe giudicato indifferente.<br />	<br />
Ma se questo è vero, alla stessa conclusione si deve giungere per l’uso del correttore, o bianchetto. <br />	<br />
Quest’ultimo infatti non è altro che uno strumento di scrittura (assimilabile ad un “pennarello” o ad un “evidenziatore”) la cui sola particolarità è quella di rilasciare una traccia di vernice bianca, invece che di un qualsivoglia altro colore. <br />	<br />
Si può dunque concludere nel senso che il divieto di impiegare altro materiale di scrittura oltre a quello appositamente fornito dalla commissione riguardava anche il “bianchetto”; e che di conseguenza va giudicato coerente e legittimo il giudizio della commissione che ha ritenuto l’elaborato inammissibile in quanto recante segni di riconoscimento.<br />	<br />
6. Il ricorso va dunque respinto; ma le spese possono essere compensate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente, Estensore<br />	<br />
Annibale Ferrari, Consigliere<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere	</p>
<p> <br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2009</p>
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