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	<title>19/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>19/1/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.70</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-70/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-70/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.70</a></p>
<p>Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore sulla conversione del giudizio di ottemperanza in giudizio di esecuzione Processo – Giudizio di ottemperanza – Giudizio erroneamente proposto – Conversione in giudizio di esecuzione – Qualora ricorrano i requisiti di sostanza e di forma – Possibilità. Processo – Giudizio di esecuzione – Requisiti di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-70/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.70</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-70/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.70</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla conversione del giudizio di ottemperanza in giudizio di esecuzione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Giudizio di ottemperanza – Giudizio erroneamente proposto – Conversione in giudizio di esecuzione – Qualora ricorrano i requisiti di sostanza e di forma – Possibilità.</p>
<p>Processo – Giudizio di esecuzione – Requisiti di sostanza e di forma.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora il ricorrente non dimostri, e neppure sostenga, che su una sentenza di primo grado si è formato il giudicato, non vi è luogo per una pronunzia di ottemperanza. In simili casi, pertanto, l’introduzione di tale giudizio va ritenuto erroneamente proposto. Tuttavia, in base al noto principio “utile per inutile non vitiatur”, ove vi siano i requisiti di sostanza e di forma, si può pervenire alla conversione del giudizio di ottemperanza in giudizio di esecuzione.</p>
<p>Per promuovere il giudizio di esecuzione di una sentenza di primo grado occorre che vengano rispettati i requisiti di sostanza e di forma. Il primo sussiste quando oggetto della domanda è l’esecuzione di una sentenza di primo grado non sospesa, così come dispone l’art. 33, 5° co., l. 6.12.1971, n. 1034. Il profilo formale, invece, si considera soddisfatto se per l’introduzione del giudizio viene seguita la procedura prevista per il ricorso ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALINA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso n. 5/2007, proposto da <br />
<b>Talal Khatib</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Borghi e Giuseppe Chirone, con domicilio eletto presso il primo in Genova, via Innocenzo, IV 5/5; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;interno</b>, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>per l&#8217;ottemperanza alla sentenza di questo TAR n. 93/2006.<br />
<i></b></i><br />
Visto il ricorso, ritualmente notificato all’amministrazione intimata e depositati, con i relativi allegati, presso la Segreteria del TAR;<br />
Visto l’atto di diffida ad adempiere, ritualmente notificato all’amministrazione intimata;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 17/01/2007 la relazione del Presidente Enzo Di Sciascio e uditi i difensori presenti delle parti costituite;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<b></p>
<p><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Premette il ricorrente di aver richiesto al Ministero dell’interno la concessione della cittadinanza italiana con domanda rigettata con provvedimento dd. 16.2.2001. Avverso tale atto lo stesso si è gravato dinanzi a questo TAR che, con sentenza n. 829 dd. 2.7.2003 ha annullato il provvedimento impugnato.<br />
Con ricorso n. 3/04, vista l’inerzia mantenuta dall’amministrazione sulla sua istanza, ha richiesto, previa rituale diffida, l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 829/2003.<br />
Con sentenza n. 326 dd. 10.3.2004 il ricorso è stato accolto ed è stato, di conseguenza, intimato all’amministrazione dell’interno di provvedere sulla domanda di concessione della cittadinanza entro trenta giorni, in mancanza di che avrebbe provveduto, come Commissario “ad acta” il Questore della Provincia di Genova.<br />
Con successivo gravame n. 93/2006, posto che il Commissario, pur dichiarando di avere fatto il possibile, non ha provveduto all’incombente assegnatogli mentre, pur con grave ritardo, l’amministrazione intimata ha adottato nuovo atto di diniego in data 23.6.2005, il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, chiedendone l’annullamento, che ha ottenuto con sentenza n. 1017 dd. 6.2.2006 di questo Tribunale amministrativo, nella considerazione che esso non è stato preceduto dal debito preavviso di rigetto, di cui all’art. 10 bis della L. n. 241/90.<br />
A tale ultima pronunzia l’amministrazione non ha fatto seguire alcuna determinazione, nonostante sia stata allo scopo diffidata ad adempiere.<br />
Il ricorrente, pertanto, con il presente gravame, chiede a questo giudice di far eseguire il “dictum” a suo avviso immodificabile, della sentenza n. 1017/06 dichiarando l’obbligo del Ministero dell’interno di pronunciarsi sull’originaria domanda di acquisto della cittadinanza italiana, nominando, in caso di persistente inottemperanza, un diverso Commissario “ad acta” in luogo di quello che non ha portato a termine l’incarico ricevuto da questo TAR.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Osserva il Collegio che non vi è luogo per una pronunzia di ottemperanza al giudicato, dal momento che il ricorrente non dimostra, ma nemmeno sostiene, che sulla sentenza n. 1017/06 si sia formato il giudicato, onde la domanda in tal senso avanzata in ricorso va ritenuta erroneamente proposta.<br />
Ciò non significa che si debba pervenire a una pronunzia di inammissibilità, in quanto, in base al noto principio “utile per inutile non vitiatur” può pervenirsi alla c.d. conversione del ricorso per ottemperanza in ricorso per esecuzione della sentenza di primo grado, quando ne ricorrano i requisti di sostanza e di forma.<br />
Essi, nella fattispecie, sussistono sotto entrambi i profili: nella sostanza, perché oggetto della domanda è l’esecuzione di una sentenza di primo grado, per la quale è legittimo richiedere che il TAR disponga, in caso di inadempienza, l’intervento del Commissario “ad acta”, dal momento che l’art. 33, quarto comma, della L. n. 1034/71 gli concede, in tal caso, di esercitare i poteri del giudice d’ottemperanza, ed altresì nella forma, in quanto il ricorso in esame è stato prima (dal 4 al 12.12.2006) notificato all’amministrazione e quindi (4.1.2007) depositato in Segreteria, a differenza della procedura seguita per i giudizi di ottemperanza e considerato che, per promuovere un ricorso per l’esecuzione della sentenza di primo grado devono seguirsi le forme previste per il ricorso ordinario (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia 8.3.2002 n. 112).<br />
Il ricorso, così precisatone il contenuto, può essere esaminato nel merito.<br />
Esso è fondato.<br />
Appare pacifico al Collegio che, a seguito della sentenza n. 1017/06, l’amministrazione dell’interno non potesse legittimamente restare inerte, dovendo invece provvedere sulla domanda dell’interessato con provvedimento esente da illegittimità ed, in particolare, da quelle di carattere procedimentale rilevate da questo Tribunale amministrativo.<br />
Il ricorso pertanto dev’essere accolto e dev’essere affermato l’obbligo del Ministero intimato di provvedere.<br />
Si assegna pertanto al Ministero dell’interno un termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per pronunziarsi sulla domanda del ricorrente.<br />
Qualora detto termine trascorresse inutilmente, alla pronunzia e al previo procedimento provvederà, in qualità di Commissario “ad acta” un funzionario delegato dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, che provvederà a nominarlo a semplice richiesta della parte ricorrente, una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione.<br />
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo;<br />
Al Commissario “ad acta” saranno corrisposte ulteriori somme, pure indicate in dispositivo, qualora si rendesse necessario il suo intervento per l’esecuzione della sentenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo della Liguria – II Sezione – definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per l’effetto:<br />
dichiara l’obbligo del Ministero dell’interno di provvedere sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana originariamente avanzata dal ricorrente entro il termine indicato in motivazione, in mancanza di che provvederà, in qualità di Commissario “ad acta” un funzionario delegato dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri;<br />
condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente, a titolo di spese e competenze giudiziali la somma di € 1500 (mille e cinquecento) ;<br />
qualora si renda necessario l’intervento del Commissario “ad acta” allo stesso andrà corrisposta la somma di € 3000 (tremila)<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 17 e 18 gennaio 2007<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente, Estensore<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.1143</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-19-1-2007-n-1143/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-19-1-2007-n-1143/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.1143</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Vitrone – P.M. Iannelli R.T.I. – Reti Telesive Italiane S.p.A. (avv. Vassalli, Bonomo) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (avv. Stato), Comitato per il Sì al Referendum sulla legge Mammì. contestazione di provvedimento di rettifica emesso dall&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: quale giudice? 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-19-1-2007-n-1143/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.1143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-19-1-2007-n-1143/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.1143</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Vitrone – P.M. Iannelli<br /> R.T.I. – Reti Telesive Italiane S.p.A. (avv. Vassalli, Bonomo) c. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (avv. Stato), Comitato per il Sì al Referendum sulla legge Mammì.</span></p>
<hr />
<p>contestazione di provvedimento di rettifica emesso dall&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: quale giudice?</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.   Giurisdizione e competenza – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Provvedimento di rettifica – Contestazione – Fase anteriore all’emanazione della sanzione – Difetto assoluto di giurisdizione – Insussistenza.</p>
<p>2.  Giurisdizione e competenza – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Provvedimento di rettifica – Contestazione – Fase anteriore all’emanazione della sanzione – Giudizio pendente alla data di entrata in vigore dell’art. 1, 26° co. l. 249/1997 – Giurisdizione del Giudice Ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La contestazione dell’ordine di rettifica emesso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni può essere effettuata anche prima dell’emanazione della sanzione per l’inottemperanza, non ricorrendo dunque un difetto assoluto di giurisdizione.</p>
<p>2.  Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 1, 26° co. l. 249/1997 la contestazione dell’ordine di rettifica emesso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni effettuata prima dell’emanazione della sanzione per l’inottemperanza deve essere proposta avanti il Giudice Ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">contestazione di provvedimento di rettifica emesso dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni: quale giudice?</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9284_CASS_9284.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-19-1-2007-n-1143/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.1143</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1144/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1144</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Rel. Vitrone &#8211; P.M. NardiMinistero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e Istituto Comprensivo di San Nilo di Grottaferrata (avv. Stato) c. Piero Famiglietti e Laura Laurenti (avv. Amoroso, Cardona) servizio scolastico e domanda di integrazione del servizio di sostegno a minore diversamente abile: quale giudice? 1. Giustizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1144/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1144/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211; Rel. Vitrone &#8211; P.M. Nardi<br />Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca e Istituto Comprensivo di San Nilo di Grottaferrata (avv. Stato) c. Piero Famiglietti e Laura Laurenti (avv. Amoroso, Cardona)</span></p>
<hr />
<p>servizio scolastico e domanda di integrazione del servizio di sostegno a minore diversamente abile: quale giudice?</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.  Giustizia civile – Ricorso per regolamento di giurisdizione – Emanazione di provvedimento cautelare in corso di causa – Sentenza – Non è tale -Inammissibilità – Non ricorre – Eccezione – Riferimento univoco della questione di giurisdizione al procedimento cautelare – Fattispecie.</p>
<p>2.  Giurisdizione e competenza – Pubblici Servizi – Prestazioni – Controversie – Riparto ex art. 33 d.lgs. n° 80/1998 s.m.i. – Servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap – Contratto di utenza – Non è tale – Giurisdizione del Giudice Amministrativo.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione non è preclusa dall’emanazione di un provvedimento cautelare  in corso di causa poiché esso non costituisce sentenza anche nel caso in cui sia stata contestualmente risolta una questione attinente alla giurisdizione purchè la questione di giurisdizione non sia riferita inequivocabilmente al solo procedimento cautelare e il regolamento non sia stato proposto per ragioni che al procedimento cautelare attengono in via esclusiva (nel caso di specie il Giudice ha osservato che l’Amministrazione convenuta non contestava sotto il profilo del difetto di giurisdizione che il giudice ordinario potesse ordinare in via d’urgenza l’incremento delle ore di sostegno ma affermava non potersi ravvisare un diritto soggettivo perfetto in tal senso in deroga alle possibilità consentite dall’organico degli insegnanti di sostegno determinato dalla legge).<br />
La controversia relativa alla domanda di integrazione delle ore di sostegno a minore affetto da handicap nel contesto di servizio scolastico deve essere esaminata dal Giudice Amministrativo ex art. 33 d.lgs. n° 80/1998 s.m.i., in quanto il servizio di sostegno non è qualificabile quale contratto di utenza di diritto privato ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell’obbligo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">servizio scolastico e domanda di integrazione del servizio di sostegno a minore diversamente abile: quale giudice?</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9286_CASS_9286.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1144/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1135</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1135/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1135/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1135/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1135</a></p>
<p>Pres. Prestipino &#8211; Rel. Balletti &#8211; P.M. MartoneAzienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste (avv. Paolini, Vacirca) c. Azienda Ospedaliera &#8220;Ospedali Riuniti di Trieste&#8221; (avv. Malinconico, Antonini) e Carlo Antonio Gobbato ed altri (avv. Ciabattini, Romano) e Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e altri (n.c.) dirigenza sanitaria: questioni in tema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1135/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1135</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Prestipino &#8211; Rel. Balletti &#8211; P.M. Martone<br />Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste (avv. Paolini, Vacirca) c. Azienda Ospedaliera &#8220;Ospedali Riuniti di Trieste&#8221; (avv. Malinconico, Antonini) e Carlo Antonio Gobbato ed altri (avv. Ciabattini, Romano) e Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia e altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>dirigenza sanitaria: questioni in tema di riparto di giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Lavoro nella PA – Cessazione dal servizio di pubblici impiegati con funzione dirigenziale  – Contestazione – Tutela di un diritto soggettivo alla conservazione dei rapporti di lavoro autonomo di diritto privato &#8211; Giurisdizione del Giudice Ordinario – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La contestazione del condotta della PA che abbia disposto la cessazione del servizio di pubblici impiegati con funzione giurisdizionale, qualificandosi come domanda di tutela di un diritto soggettivo alla conservazione dei rapporti di lavoro autonomo di diritto privato deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario (nel caso di specie, la Cassazione ha esplicitamente esteso tale principio alla dirigenza sanitaria rilevando che nel comparto normativo non si rinviene alcuna deroga al principio fondamentale della privatizzazione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">dirigenza sanitaria: questioni in tema di riparto di giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9291_CASS_9291.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.1137</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-19-1-2007-n-1137/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-19-1-2007-n-1137/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-19-1-2007-n-1137/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.1137</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Rel. Vidiri &#8211; P.M. IannelliSalvatore Casalicchio (avv. Paoletti, Rubino) c. Ausl n. 1 Agrigento, Assessorato alla Sanità per la Regione Siciliana (n.c.) pubblico impiego: contestazione della riduzione dei posti banditi da parte della PA in fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale per la copertura dei medesimi</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211; Rel. Vidiri &#8211; P.M. Iannelli<br />Salvatore Casalicchio (avv. Paoletti, Rubino) c. Ausl n. 1 Agrigento, Assessorato alla Sanità per la Regione Siciliana (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>pubblico impiego: contestazione della riduzione dei posti banditi da parte della PA in fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale per la copertura dei medesimi e giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Lavoro nella PA – Riduzione dei posti banditi a seguito di espletamento di procedura concorsuale – Giurisdizione – Contestazione della procedura – Carenza – Controversia inerente l’assunzione al lavoro – Inquadramento – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La contestazione del condotta della PA che abbia ridotto il numero dei posti banditi dopo che era già stata espletata la procedura concorsuale relativa, quando siano assenti profili di contestazione della procedura selettiva, deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario, risultando inquadrabile nel contesto delle controversie inerenti l’assunzione al lavoro (nel caso di specie, la Cassazione ha risolto un conflitto negativo di giurisdizione)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">pubblico impiego: contestazione della riduzione dei posti banditi da parte della PA in fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale per la copertura dei medesimi e giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9292_CASS_9292.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1140</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1140/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1140/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1140/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1140</a></p>
<p>Pres. Ianniruberto – Rel. Balletti – P.M. Martone Comune di Sperlonga (avv. De Simone) c. Paola Ciccarelli (avv. Di Nitto, Buono) pubblico impiego: impugnazione del licenziamento e giurisdizione Giurisdizione e competenza – Lavoro nella PA – Licenziamento –Giurisdizione del Giudice Ordinario – Disamina atti amministrativi &#8211; Irrilevanza L’impugnazione del licenziamento</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1140/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1140</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ianniruberto – Rel. Balletti – P.M. Martone<br /> Comune di Sperlonga (avv. De Simone) c. Paola Ciccarelli (avv. Di Nitto, Buono)</span></p>
<hr />
<p>pubblico impiego: impugnazione del licenziamento e giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Lavoro nella PA – Licenziamento –Giurisdizione del Giudice Ordinario – Disamina atti amministrativi &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’impugnazione del licenziamento da parte di pubblico impiegato deve essere proposta davanti al Giudice Ordinario, restando irrilevante che la controversia comporti l’esame da parte di quest’ultimo di atti amministrativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">pubblico impiego: impugnazione del licenziamento e giurisdizione</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9294_CASS_9294.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1140/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1140</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1141</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1141/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1141/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1141/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1141</a></p>
<p>Pres. Ianniruberto – Rel. Balletti – P.M. Pivetti Ginia Maria Viti (avv. Iaria, Montini) c. Comune di Capannori (avv. Paolo Stolzi) pubblico impiego: lesione derivante da comportamento caratterizzato da permanenza alla luce della fatidica data del 30 giugno 1998 Giurisdizione e competenza – Lavoro nella PA – Dimensionamento illegittimo di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1141/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1141</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ianniruberto – Rel. Balletti – P.M. Pivetti<br /> Ginia Maria Viti (avv. Iaria, Montini) c. Comune di Capannori (avv. Paolo Stolzi)</span></p>
<hr />
<p>pubblico impiego: lesione derivante da comportamento caratterizzato da permanenza alla luce della fatidica data del 30 giugno 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Lavoro nella PA – Dimensionamento illegittimo di dirigente – Fatto continuativo  – Cessazione in data successiva al 30 giugno 1998 – Giurisdizione del Giudice Ordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta al Giudice Ordinario conoscere la controversia relativa al dimensionamento illegittimo del dirigente quando tale fatto continuativo sia cessato in data successiva al 30 giugno 1998.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">pubblico impiego: lesione derivante da comportamento caratterizzato da permanenza alla luce della fatidica data del 30 giugno 1998</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9295_CASS_9295.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-19-1-2007-n-1141/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 19/1/2007 n.1141</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.121</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2007-n-121/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2007-n-121/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2007-n-121/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.121</a></p>
<p>Pres. Varrone &#8211; Est. Barra Caracciolo Telecom Italia s.p.a., Siemens Informatica s.p.a., Essematica s.p.a (Avv.ti F. Satta, A. Lirosi, F. Lattanzi) c/ INPDAP (Avv.centrale dell’INPDAP) sull&#8217;idoneità di una dichiarazione resa ai sensi dell&#8217;art. 19 del DPR 28 dicembre 200, n. 445 a valere come equipollente dell&#8217;originale del certificato di qualità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2007-n-121/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2007-n-121/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.121</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone  &#8211; Est. Barra Caracciolo<br /> Telecom Italia s.p.a., Siemens Informatica s.p.a., Essematica s.p.a (Avv.ti F. Satta, A. Lirosi, F. Lattanzi) c/ INPDAP (Avv.centrale dell’INPDAP)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;idoneità di una dichiarazione resa ai sensi dell&#8217;art. 19 del DPR 28 dicembre 200, n. 445 a valere come equipollente dell&#8217;originale del certificato di qualità ovvero della sua copia autenticata, nell&#8217;ambito di una procedura di appalto pubblico, in presenza di una prescrizione del disciplinare di gara che preveda, a pena espressa di esclusione, la produzione della copia del certificato in parola solo ove autenticata, sia pure &rdquo;anche&rdquo; ai sensi del DPR 4452000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Lex specialis &#8211;  Prescrizione prevista a pena di esclusione – Contenuto – Possibilità di roduzione della copia del certificato di qualità solo ove autenticata, anche ai sensi del DPR 4452000 &#8211; Esclusione dell’Impresa &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Allorché la lex specialis di gara di gara preveda, a pena espressa di esclusione, la produzione della copia del certificato di qualità solo ove autenticata, sia pure ”anche” ai sensi del DPR 4452000, deve ritenersi l’illegittima l’esclusione disposta a carico dell’impresa che abbia prodotto copia della certificazione materialmente unita alla dichiarazione sostitutiva principale, che richiama dette dichiarazioni e documenti allegati. Infatti, alla stregua di una considerazione adeguata della natura giuridica dell’attività di certificazione e della veste che, nel suo esercizio, è riferibile al soggetto che la espleta, tale certificato possiede la qualificazione di “atto (certificatorio) rilasciato da una pubblica amministrazione”, secondo la lettera dell’art.19 del d.P.R. 445/2000, e ciò a fronte di una forma di attestazione della conformità della copia all’originale, quella appunto ex art.19 cit., consentita da una previsione legislativa che, in linea di principio, trova applicazione anche in carenza di un espresso richiamo da parte del bando e della disciplina di gara in genere, e che è capace di soddisfare l’interesse della stazione appaltante di disporre di adeguata certezza in ordine al possesso dei requisiti tecnici dell’impresa concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>Telecom Italia s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i. con Siemens Informatica s.p.a. ed Essematica s.p.a. rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Filippo Satta. Antonio Lirosi e Filippo Lattanzi ed elettivamente domiciliato in Roma via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione pubblica</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Dario Bottura ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’INPDAP, via di S. Corce in Gerusalemme n. 55;</p>
<p><b>EUNICS s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante p.t. e <b>HEWLETT-PACKARD s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese dagli avv.ti Pierluigi Piselli e Claudio De Portu presso cui sono elettivamente domiciliate in Roma, via G. Mercalli n. 13; -intervenienti ad opponendum-</p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sezione III ter n.3797 del 24 maggio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPDAP e delle intervenienti ad opponendum;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Uditi l’avv. Lirosi, l’avv. Lattanzi, l’avv. Marinuzzi per delega dell’avv. Bottura e l’avv. Piselli;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da Telecom s.p.a., quale mandataria capogruppo del costituendo r.t.i. con Siemens s.r.l. e Essematica s.p.a., avverso la nota del 16 febbraio 2006, n.20, con cui il Presidente della Commissione della gara indetta per la fornitura e la gestione di postazioni di lavoro presso l’INPDAP, ha comunicato l’esclusione dalla procedura per mancata produzione, da partesi Telecom ed Essematica, di copia autentica delle certificazioni ISO 9901:2000, nonché avverso il bando di gara ed il disciplinare, ove interpretati nel senso di ritenere causa di esclusione la mancata produzione di copia autentica delle certificazioni di qualità.<br />
L’adito Tribunale  richiamava la giurisprudenza amministrativa che ha escluso la possibilità di applicare la procedura semplificata in materia di autenticazione di copia alla certificazione di qualità, sul rilievo che, ai sensi dell’art.19 TU 28 dicembre 2000, n.445, relativo all’utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’art.47 stesso TU, quest’ultima dichiarazione può essere utilizzata in alternativa all’autenticazione di copia nel solo caso di atti o documenti conservati o rilasciati da pubbliche amministrazioni, onde non sarebbe consentita, nel caso di partecipazione a pubbliche gare, relativamente alla certificazione di qualità aziendale, trattandosi di atto proveniente da privati.<br />
Riteneva inoltre che non fosse necessario verificare se tale conclusione dovesse intendersi superata dall’altro principio giurisprudenziale secondo cui la natura giuridica privata del soggetto certificante non incide sulla natura giuridica e sull’ampiezza dell’attività svolta espressione di una funzione di certificazione, comportante l’esercizio privato di una pubblica funzione ed il rilascio di un’attestazione con valore di atto pubblico. Era invece assorbente il rilievo che, pur ammettendosi la possibilità di attestare la conformità all’originale anche della certificazione di qualità rilasciata dalla SOA, nella specie Essematica s.p.a. non avesse rispettato i criteri indicati dagli artt.19 e 38 del TU n.445 del 2000. L’art. 19 consente al privato di attestare la conformità di una copia all’originale, ai sensi dell’art.47 e con le modalità dell’art.38; quest’ultimo, al terzo comma, prevede che alla dichiarazione debba essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L’Essematica si era limitata ad indicare, in calce alla dichiarazione di conformità, gli estremi del passaporto del legale rappresentante, senza però allegarne una copia.<br />
Tale <i>modus operandi</i> non era considerato equipollente a quello richiesto dalla norma e non integrava una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come tale suscettibile di emenda (Cons. St., sez. V, 4 maggio 2006 n. 2477;<b> </b>1 ottobre 2003, n. 5677). Ciò in quanto  la dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 T.U. n. 445 del 2000 non può mai tener luogo dell’atto alternativo pubblicistico perché la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di &#8220;certezza&#8221;.<br />
Ed invero, come puntualmente chiarito dal Consiglio di Stato (V Sez. 4 novembre 2004 n. 7140), l’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un mero formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi – nella previsione dell’art. 38, terzo  comma, T.U. n. 445 del 2000 &#8211; come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare, non tanto &#8211; o, meglio, non soltanto &#8211; le generalità del dichiarante, ma, ancor prima, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica. <br />
A tale conclusione doveva pervenirsi sulla base di quanto stabilito dal successivo art. 76 dello stesso D.P.R., che annette alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 il valore di dichiarazioni fatte a pubblico ufficiale e sanziona le dichiarazioni mendaci &#8220;ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia&#8221;, sulla considerazione che l’effetto di &#8220;certificazione&#8221; di quanto affermato dal privato può scaturire da una dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio nei soli casi in cui essa, laddove mendace, sia astrattamente suscettibile di condurre alla punizione del dichiarante a norma dell’art. 483 cod. pen., ovverosia sia idonea a garantire, attraverso quel minimo ineludibile di formalità rappresentato dalla produzione della copia del documento di identità, la provenienza soggettiva. <br />
Conseguenza di tale premessa era che la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore rendeva l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione. Né si può ritenere equipollente alla copia fotostatica del documento di identità la mera indicazione dei suoi estremi, non offrendo questi ultimi lo stesso grado di certezza della prima, espressamente richiesta dall’art. 38 T.U. n. 445 del 2000.  Secondo la giurisprudenza, infatti, (T.A.R. Napoli, I Sez., 13 aprile 2006 n. 3596) le norme dettate in tema di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, se da un lato costituiscono per il cittadino uno strumento di semplificazione e snellimento degli adempimenti burocratici, dall’altro devono essere osservate in modo scrupoloso, atteso che la possibilità di dichiarare fatti e situazioni è strettamente connessa alle responsabilità previste per il mendacio.<br />
Appella la ricorrente in primo grado deducendo i seguenti motivi:<br />
1. Il Tar ha incentrato la sua pronuncia su un profilo di asserita invalidità della dichiarazione di conformità mai contestato dall’INPDAP nel suo provvedimento di esclusione (né nelle difese di primo grado). L’INPDAP aveva giustificato l’esclusione sulla base dell’asserita inidoneità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.19 del DPR 445 0 ad autenticare copie fotostatiche di documenti non compresi nell’elencazione di cui alla stessa disposizione, senza alcun riferimento alla mancata allegazione della copia di un documento di riconoscimento dei dichiaranti o ad altre eventuali carenze formali della dichiarazione. IL Tar è incorso in evidente errore, avendo individuato un profilo di invalidità formale della dichiarazione di Essematica mai dedotto dall’INPDAP. Si ha un’insolita forma di extrapetizione inammissibile in un giudizio impugnatorio, essendosi il giudice surrogato all’Istituto nell’individuazione di un’autonoma causa di esclusione del rti Telecom.<br />
2. Le argomentazioni della sentenza sono comunque da confutare.<br />
La copia della certificazione di qualità era materialmente unita alla dichiarazione sostitutiva principale, così come l’unica copia del documento di riconoscimento. Le dichiarazioni e i documenti allegati erano puntualmente richiamati nella dichiarazione sostitutiva principale tra i documenti prodotti, essendo pertanto certa la loro comune provenienza dal medesimo soggetto, il legale rappresentante di Essematica. Sarebbe bastato scorrere il fascicoletto documentale relativo ad Essematica per reperire, immediatamente dopo la dichiarazione sostitutiva, la copia fotostatica del suo passaporto. Copia non solo contenuta nel medesimo plico, ma altresì unita alle altre dichiarazioni sostitutive rese dalla medesima, mediante una cartellina plastificata, sebbene non direttamente spillata a quella di conformità apposta sul retro del certificato ISO. Il legale rappresentante di Essematica, si era addirittura preoccupato di indicare in calce alla dichiarazione di conformità gli estremi del passaporto la cui copia era ritrovabile immediatamente dopo nell’esame dei successivi documenti, tutti materialmente uniti in un’unica cartellina di plastica. Nessuna disposizione impone che la copia del documento sia spillata o materialmente congiunta ad ogni singola dichiarazione. L’art.38, comma 3, del DPR 445 0, nel prevedere che le dichiarazioni sostitutive debbano essere presentate “unitamente” a copia fotostatica non autenticata del documento del dichiarante, dispone che “la copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo”, il che lascia presumere che la copia deve poter essere separata dall’istanza o dalla dichiarazione. Viene richiamata la conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto, in tema di art.38, co.3, cit.<br />
Anche ammettendo per assurdo la riferibilità dell’unica copia del passaporto alla sola dichiarazione sostitutiva cumulativa, non potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse, in ordine alla certezza della provenienza della dichiarazione di autentica, posto che in essa si dichiarava espressamente che il certificato di qualità era allegato in “copia conforme ai sensi del DPR 445 0”. La dichiarazione di conformità all’originale della copia del certificato ISO era in realtà già contenuta nella dichiarazione principale cumulativa, risultando certamente sanzionabile il dichiarante qualora ne fosse successivamente emersa la non veridicità.<br />
In estremo subordine sussistevano comunque tutti i presupposti per far ricorso, anche sotto tale profilo, alla regolarizzazione prevista dall’art.71 del DPR 445 0 e comunque dal disciplinare e dal bando di gara. <br />
3. Il Tar ha effettuato un cenno alla questione dell’applicabilità dell’art.19 del DPR 445 0 anche per l’autenticazione di certificazioni ISO, senza pronunziarsi sugli ulteriori profili di censura dedotti con l’originario ricorso, con cui si impugnava cautelativamente anche il bando e il disciplinare di gara, deducendosi la sufficienza della sola dichiarazione relativa al possesso del certificato Iso e comunque il dovere dell’INPDAP di procedere alla richiesta di integrazioni documentali. Da ciò il vizio di omessa pronuncia.<br />
Vengono ribaditi i predetti motivi.<br />
L’eccessivo rigore formale della commissione di gara ha escluso un concorrente pacificamente in possesso dei requisiti minimi di capacità tecnica ed economica, riducendo il numero delle offerte valutabili, in contrasto con il favor partecipationis delle norme comunitarie, che prevedono la possibilità per l’offerente di dimostrare con ogni mezzo, anche alternativo a quelli imposti dall’amministrazione aggiudicatrice (cfr;ad es., artt.31 e 33 Dir.9250 CE), il possesso dei requisiti di ammissione.<br />
Di fronte al costante orientamento della giurisprudenza comunitaria ispirata ad un approccio sostanzialistico nella verifica dei requisiti di capacità tecnica ed economica per concorrere alle gare, la scelta del seggio di escludere le imprese ricorrenti a causa non già dell’omessa produzione delle copie dei certificati ISO, né di mere copie fotostatiche, ma di copie dichiarate conformi, seppure secondo una modalità asseritamente non conforme alla previsione della lex specialis, non può ritenersi legittima.<br />
La clausola di esclusione contenuta nell’incipit dell’art IV, comma 2, del disciplinare non poteva ritenersi riferita anche al non integrale rispetto della previsione di cui al punto 17. Le prescrizioni di esclusione, secondo la giurisprudenza, devono essere interpretate in funzione della finalità perseguita dall’Amministrazione e nell’ottica di consentire la massima partecipazione alla gara, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici. Se l’INPDAP avesse inteso sanzionare con l’esclusione qualsiasi violazione delle prescrizioni formali di cui all’art.IV del disciplinare, non avrebbe avuto senso prevedere espressamente, nel successivo art.X, la facoltà di richiedere alle imprese offerenti, ai sensi dell’art.15, comma 1, del D.lgs. 35892 “di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati”. Al potere di integrazione documentale non potrebbe farsi ricorso solo nel caso di “mancanza assoluta del documento richiesto”, non ricorrente nel caso di specie, dove tutt’al più era ravvisabile la mancanza di una determinata forma del documento non prevista ad substantiam dalla legge. Perciò, ogni eventuale apparente difformità tra disciplinare e documentazione presentata, avrebbe dovuto essere valutata allo scopo di verificare i presupposti per un’eventuale richiesta di chiarimenti.<br />
4. Deve poi osservarsi che l’art.19 non poteva aprioristicamente considerarsi inapplicabile al caso di specie. Anche volendo negare l’estensibilità alle certificazioni ISO dell’orientamento giurisprudenziale richiamato dallo stesso Tar, riconoscente natura sostanzialmente pubblica alle attestazioni rilasciate dalle SOA (VI; 22 marzo 2005, n.1178), ritenendo così anche le certificazioni ISO sussumibili tra i documenti autenticabili ai sensi dell’art.19 DPR 445 0, dovrebbe ritenersi pacifica la possibilità di autenticare con le stesse modalità, anche documenti formati da soggetti “privati” purchè “conservati” dalla pubblica amministrazione, in ipotesi anche diversa da quella a cui la copia autenticata deve essere esibita. Se l’INPDAP avesse richiesto chiarimenti alle ricorrenti, queste avrebbero chiarito che, con riferimento a precedenti procedure di gara, tanto la mandataria del r.t.i., quanto la mandante, avevano trasmesso ad alte amministrazioni in originale o in copia autenticata, le predette certificazioni. Confessoria è l’affermazione della nota impugnata secondo cui Essematica non avrebbe fornito elementi che facessero ritenere l’originale della certificazione conservato agli atti dell’istituto. Anche la mera possibile esistenza del certificato di Essematica presso altra pubblica amministrazione avrebbe dovuto imporre alla luce del disposto dell’art.19 cit. , la richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali.<br />
Comunque, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da Telecom ed Essematica non avrebbero potuto essere considerate tamquam non essent. L’art.19 prevede sì modalità di attestazione della conformità all’originale del documento alternative rispetto a quelle di autenticazione legale previste dal precedente art.18, ma non esclude l’efficacia probatoria di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dare contezza della conformità all’originale del documento in questione. L’art.47, comma 3, DPR cit., stabilisce infatti che « fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la p.a. e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art.46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”; nessuna disposizione esclude espressamente tra i fatti e le qualità suscettibili di essere dichiarati, ai sensi dell’art.47, comma 3, la conformità all’originale di una certificazione di qualità posseduta dal dichiarante, da cui il grave errore del seggio di gara nel dichiarare come “meramente fotostatiche” copie che, pur non autenticate secondo l’art.18, erano comunque assistite da un’attitudine legalmente qualificata ad attestarne la conformità all’originale.<br />
5. In ogni caso, l’esclusione è illegittima anche a prescindere dall’applicabilità dell’art.19 e persino negando qualsiasi valore legale alla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell’art.47. <br />
In base all’art.IV, punto 16 del disciplinare, relativo all’inclusione, tra le dichiarazioni da rendersi obbligatoriamente, di quella relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, si deve convenire che la legge di gara aveva previsto due modalità per comprovare il requisito in questione, cioè l’allegazione di copia autenticata della certificazione e, al contempo, una dichiarazione sostitutiva attestante il suo possesso in capo all’impresa. La dichiarazione di cui all’art.IV, punto 16, resa da entrambe le società, unitamente alla produzione di copia della certificazione di qualità (anche se non autenticata nelle forme di legge, ma comunque integrata dalla dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art.47), dovevano esser congiuntamente considerati elementi oggettivi ampiamente sufficienti a fornire all’Istituto la prova richiesta, pur sempre definitivamente accertabile dalla stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario in sede di stipulazione del contratto, quantomeno a giustificare una richiesta di integrazione documentale ai sensi dell’art.15, D.lgs.36892.<br />
Il punto VI, 4, lett.e) del bando, non a caso, aveva previsto la facoltà dell’INPDAP “…nel corso dell’intera procedura… di effettuare verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti eo di richiedere la produzione di apposita certificazione…”, evidenziando l’interesse dell’Amministrazione ad evitare qualsiasi aggravio procedimentale o formalità non necessaria, rinviando ad un momento successivo la verifica dei requisiti dichiarati. Coerentemente con quanto disposto dal bando, il disciplinare (art.XII) aveva previsto che la copia autentica o l’originale della certificazione ISO fossero prodotti successivamente dall’impresa aggiudicataria, ai fini della stipulazione del contratto d’appalto. <br />
E’ quindi contrario ad ogni logica ritenere che l’allegazione di copia autentica della certificazione ISO in quella fase della procedura corrispondesse ad un interesse sostanziale dell’INPDAP, tale da giustificare il provvedimento di esclusione, quando il possesso del requisito sarebbe stato comunque definitivamente accertato nei confronti dell’aggiudicatario ee era in ogni caso ampiamente surrogato dalla dichiarazione sostitutiva relativa al suo possesso.<br />
A confutazione di quanto sostenuto dall’INPDAP in primo grado, si deduce che, anche a voler ritenere che l’art.49 non avrebbe consentito di rendere dichiarazioni sul possesso della certificazione di conformità CE, estendendo impropriamente alle certificazioni ISO quanto espressamente previsto per i certificati di conformità Ce relativi a “marchi o brevetti”, e per cui la previsione del’art.IV, co.2, punto 16, del disciplinare, “sembrava più direttamente riferibile alla richiesta di documentare o autocertificare il fatto della permanenza del requisito”, (essendo tra l’altro la certificazione ISO di Essematica scaduta il 14 dicembre 2005), si rileva che resterebbe non surrogabile da una dichiarazione sostitutiva soltanto la conformità del sistema aziendale alle norme CE in materia di qualità, presupponendo la verifica positiva dell’organismo autorizzato, ma non certo il mero possesso della certificazione ISO stessa, che si limita a incorporare le risultanze positive di tale verifica. Ai sensi dell’art.47 del TU, la conformità del sistema aziendale alla normativa Iso è una “qualità”, il possesso della relativa certificazione è un mero fatto, onde non si vede come la chiarissima prescrizione relativa alla dichiarazione del possesso avrebbe dovuto essere finalizzata a garantire la sola persistenza del requisito.<br />
Non è poi vero che la certificazione Iso di Essematica sarebbe scaduta, poiché, secondo la procedura SINCERT, il sistema di qualità aziendale è sottoposto a riesame con periodicità triennale, sicchè la certificazione sarebbe scaduta solo il 14 dicembre 2006.<br />
Del resto al valenza probatoria della copia fotostatica è riconosciuta anche dall’art.2719, senza che occorra l’autenticazione di p.u., a patto che la stessa non sia espressamente riconosciuta. Applicando il principio alla specie, la produzione di un documento idoneo a comprovare il requisito avrebbe potuto sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori dell’INPDAP, ove sorti dubbi in proposito. <br />
Inoltre le ricorrenti erano state indotte in errore dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, che in procedura di gara indetta con bando pubblicato nella GURI del 13 agosto 2005, aveva accettato una copia della stessa certificazione ISO con la modalità della dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art.19 oggi contestata, sebbene anche in quel caso il disciplinare richiedesse, a pena di esclusione, la produzione dell’originale  o di copia conforme, suscitando nelle ricorrenti un affidamento qualificato sulla correttezza delle modalità di autenticazione della certificazione ISO.<br />
6. Vista l’assenza di una clausola di esclusione espressa e alla luce dell’interesse concreto perseguito dall’Amministrazione, manifestato da una lettura sistematica delle norme di gara, la commissione avrebbe dovuto procedere quantomeno ad una richiesta di integrazione documentale. <br />
Quest’ultima non sarebbe legittima solo ove:<br />
a) consentirebbe all’offerente di produrre tardivamente documenti o dichiarazioni non allegate tempestivamente, in violazione della par condicio tra i concorrenti;<br />
b) la richiesta di chiarimenti non si riferisca alla documentazione comprovante i requisiti di ammissione di cui agli artt.11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 35892.<br />
La richiesta sarebbe legittima quando riguardi atti già esibiti, o requisiti posseduti prima della scadenza del termine per la loro presentazione, sul presupposto che gli atti tempestivamente presentati e in possesso dell’amministrazione costituiscano indizio e rendano ragionevole ritenere il possesso del requisito di partecipazione non espressamente od univocamente documentato o l’assenza di una causa di esclusione, ciò quando appaia estremamente probabile che il concorrente abbia le qualità previste dalla lettera d’invito.<br />
Dunque anche la previsione di una clausola di esclusione espressa, nel caso comunque generica, non avrebbe potuto determinare l’estromissione della rti, imponendo l’integrazione documentale se solo la commissione avesse optato per un’interpretazione non formalistica della disciplina di gara, essendo evidente che:<br />
a)	entrambe le società avevano fornito un consistente indizio del possesso del requisito richiesto;<br />	<br />
b)	nelle copie di certificazione prodotte non difettava alcun requisito essenziale, avendosi semmai una mera irregolarità formale non suscettibile di incidere sull’esistenza materiale e giuridica del certificato;<br />	<br />
c)	non era incerta l’esatta identificazione della certificazione ISO, la cui autenticità, qualora fossero residuati dubbi, avrebbe potuto anche essere verificata dalla commissione sollecitando l’organismo certificatore a esercitare i suoi poteri istruttori.<br />	<br />
d)	L’ammissione dell’integrazione documentale avrebbe rimediato all’equivoco generato dallo stesso INPDAP sia nel disciplinare della gara, ove si ammetteva la dichiarazione di possesso della certificazione ISO, rimandando ad un momento successivo la produzione della sua copia autentica, sia in relazione alla valutazione positiva, in altra recente gara, della copia dello stesso certificato autenticato con le stesse modalità.<br />	<br />
7. Alla luce di quanto premesso, qualora l’art.IV del disciplinare e la corrispondente norma del bando fossero interpretati nel senso di ritenere sanzionabile con l’esclusione la produzione di copia non autenticata della certificazione ISO, pur con la possibilità di richiedere chiarimenti ed integrazioni documentali, tali disposizioni sarebbero illegittime per contrasto coi principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa.<br />
La prescrizione imporrebbe infatti un aggravamento inutile in considerazione della ripetizione dell’adempimento formale immediatamente prima della stipula del contratto, oltre che della previsione della dichiarazione sostitutiva del possesso dello stesso certificato; essa sarebbe poi incoerente con le altre norme di gara che ammettevano la sola dichiarazione del possesso dei requisiti, rimandando il loro accertamento ad un momento successivo.<br />
Inoltre vi sarebbe il contrasto con l’art.77 bis del DPR 445 0, aggiunto dall’art.15 l.32003, che prevede l’automatica applicabilità della normativa sulla semplificazione amministrativa alle procedure di appalto pubblico e, dunque, la sostituibilità di documenti e certificazioni con apposite dichiarazioni. Tale disposizione prevale anche su norme speciali, come l’art.17 della l.6899 sul lavoro dei disabili (V; 10 dicembre 2003, n.8139); il TU sulla documentazione è applicabile anche se non espressamente richiamato dal bando, onde la prescrizione relativa alla produzione di una precisa documentazione amministrativa non esclude la possibilità per il partecipante di dichiarare le stesse circostanze con modalità alternative, ovvero con una dichiarazione sostitutiva (V; 27 ottobre 2005, n.6006).<br />
Il divieto assoluto di dichiarare gli stati e i fatti attestati dal certificato ISO sarebbe contrario alla disciplina sulla semplificazione amministrativa di cui al DPR 445 0, né potrebbe invocarsi in contrario l’art.49 del predetto TU, riferito ai certificati di conformità CE “di marchi e brevetti”, diversi dalle certificazioni ISO. Lo stesso art.14, comma 1, del D.lgs 35892, distingue “i certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme” da quelli attestanti il “controllo effettuato dall’amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del paese di residenza del concorrente… (relativo alla ) capacità di produzione e, se necessario, di studio di ricerca dell’impresa concorrente e sulle misure usate da quest’ultima per controllare la qualità”.<br />
Se poi l’art 49 fosse interpretato nel senso di non ammettere la dichiarazione di conformità alle norme ISO del proprio sistema di qualità aziendale, contrasterebbe col principio di cui all’art.33 della Dir.9250CE, recepito dall’art.14 , comma 4, del D.lgs. 15795, secondo cui le amministrazioni aggiudicatici sono tenute ad ammettere altre “prove” relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, rientrando tra queste certamente la dichiarazione sostitutiva.<br />
Anche accedendo a tale interpretazione dell’art.49 comunque:<br />
a)	da un lato, non sarebbe insufficiente la dichiarazione del possesso della certificazione ISO, peraltro prevista anche dal bando, in quanto non riferita agli stati e fatti attestati dalla certificazione, ma solo alla sua materiale esistenza;<br />	<br />
b)	l’art.77 bis, aggiunto da legge successiva, art.15 l.32003, prevarrebbe sul contenuto dell’art.49, autorizzando la sostituzione della certificazione di qualità con apposita dichiarazione sostitutiva.<br />	<br />
8. Quanto alle ulteriori argomentazioni contenute nella nota impugnata, si rileva anzitutto che sono state comunicate “per dovere di completezza”, ed espressamente definite “mere irregolarità”, sicchè è da escludere che abbiano influito sulla decisione della commissione di estromettere il rti Telecom. Nello stesso “incipit” della nota si afferma che l’esclusione è stata deliberata “a fronte della mancata produzione … di copia autentica della certificazione di qualità”.<br />
Peraltro, allo scopo di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, si ribadisce quanto dedotto in primo grado circa l’inconferenza delle asserite irregolarità circa la dichiarazione di conformità delle copie degli attestati di buona esecuzione allegati da Siemens Informatica, posto che il disciplinare di gara, art.V, prevedeva solo la produzione dei certificati rilasciati dai committenti privati senza richiedere espressamente gli originali o le copie autentiche degli stessi. Circa la mancata espressa dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze penali a amministrative legate al mendacio e alla mancata assunzione di responsabilità, esse sono implicite nel richiamo agli artt. 46 e 47 effettuato nell’epigrafe della dichiarazione e in ogni caso non sono imposte da alcuna norma. Anche sotto tale profilo, la commissione avrebbe potuto al più fare ricorso al potere di regolarizzazione delle dichiarazioni previsto dall’art.71, comma 3, del DPR 445 0, non essendo ipotizzabile la mancanza di un requisito ad substantiam della dichiarazione.<br />
Si è costituito l’INPDAP contrastando con ampia memoria quanto sostenuto in appello. Sono intervenute ad opponendum le società EUNICS s.p.a e Hewlett- Packard s.r.l. chiedendo il rigetto dello stesso appello.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Va anzitutto accolto il primo motivo di appello.<br />
Come condivisibilmente ha dedotto il motivo in esame, il Tar ha incentrato la sua pronuncia su un profilo di asserita invalidità della dichiarazione di conformità mai contestato dall’INPDAP nel suo provvedimento di esclusione (né nelle difese di primo grado). <br />
L’INPDAP aveva giustificato, infatti, l’esclusione sulla base dell’asserita inidoneità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art.19 del DPR 445 0 ad autenticare copie fotostatiche di documenti non compresi nell’elencazione di cui alla stessa disposizione, senza alcun riferimento alla mancata allegazione della copia di un documento di riconoscimento dei dichiaranti o ad altre eventuali carenze formali della dichiarazione. <br />
Ciò risulta con evidenza ricollegando l’analisi normativa premessa alla determinazione di esclusione, e relativa a tale art.19 in comparazione con la sfera di applicazione dell’art. 18 dello stesso DPR 4452000, con il rilievo in fatto, poi operato nella stessa nota impugnata (“la richiesta certificazione non rientra tra i documenti per i quali il riportato art.19 del DPR 4452000 consente la attestazione di conformità della copia nei modi di cui all’art.47 dello stesso decreto”). <br />
1.1. Il Tar è allora, in effetti, incorso nel denunziato vizio, avendo individuato un profilo di invalidità formale della dichiarazione di Essematica mai dedotto dall’INPDAP, ed avendo quindi rigettato il ricorso sulla base di un profilo di fatto e di diritto non entrato nella materia del contendere quale risultante dalla domanda proposta dalla parte ricorrente, anche tenendo conto della delimitata natura di domanda di accertamento negativo rivestita dalla difesa dell’amministrazione, che non poteva estendersi, (allargando la “causa petendi” introdotta col ricorso principale), ad integrare ed allargare la giustificazione delle determinazioni assunte con il provvedimento impugnato.<br />
1.2. Va poi precisato, per completezza, che, nonostante le, non sempre chiare, deduzioni svolte in sede di appello dall’INPDAP, le fotocopie dei passaporti del legali rappresentanti, dichiaranti in nome e per conto delle imprese appellanti, risultano incluse nella documentazione prodotta in sede di gara, in particolare in un’unica cartellina, recante spillate insieme le varie dichiarazioni, e quella stessa relativa ai certificati in questione (facente corpo con i certificati medesimi), nonchè la stessa fotocopia dei passaporti (incluso quello del rappresentante di Essematica s.p.a.), così come riscontrabile dalla produzione di quest’ultima documentazione nel presente grado di giudizio.</p>
<p>2.  La materia del contendere, alla luce di quanto precisato nel precedente punto 1, verte allora sull’idoneità di una dichiarazione resa ai sensi dell’art.19 del DPR 28 dicembre 200, n.445, (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) a valere come equipollente dell’originale del certificato di qualità ISO 9001:2000 ovvero della sua copia autenticata, nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, in presenza di una prescrizione del disciplinare di gara (art IV, comma 2, in relazione al suo punto 17, in combinazione con il comma 4°)  che prevedeva, appunto, a pena espressa di esclusione, la produzione della copia del certificato in parola solo ove autenticata, sia pure ”anche” ai sensi del DPR 4452000, e quindi in applicazione dell’art.18 di esso DPR (art.IV stesso, comma IV).<br />
2.1. Va in proposito chiarito che la sostanziale corrispondenza di quanto prodotto in sede di gara dalle appellanti alle forme di attestazione previste dall’art.19 non risulta contestata nel provvedimento di esclusione impugnato, che, come s’è visto, consta di un’analisi normativa e fattuale tutta incentrata sulla diversità della fattispecie di cui all’art.19 rispetto a quella dell’art.18 del DPR 4452000, per dedurne la preclusione della giuridica possibilità di attestare la conformità all’originale della copia nei modi di cui all’art.47 dello stesso decreto nel caso della certificazione di qualità ISO 9001:2000. <br />
In tale contesto, non hanno pregio le eccezioni dell’Istituto appellato che sostiene una presunta incompletezza, proprio ai fini della fattispecie dell’art.19, della dichiarazione Telecom, profilo non rilevato nel provvedimento impugnato e, per la verità argomentato in diritto in base ad una lettura parziale e distorsiva della nota impugnata, e, in fatto, ad una non meglio chiarita carenza della dichiarazione della Telecom. <br />
Quest’ultima, invece, per quanto possa rilevare nel contesto sopra precisato, appare rispondere al criterio formale cui rinvia l’art.19 in questione, risultante dal combinato disposto degli artt.47  e 38, comma 3, del citato DPR, trattandosi, per quanto dato di constare dagli atti versati in giudizio, di una dichiarazione “concernente… fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato… resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui all’art.38” (in specie la produzione di fotocopia del documento del dichiarante), come prevede il primo comma dell’art.47 del citato DPR.<br />
2.2. Così precisata l’inconferenza sul punto delle controdeduzioni della difesa dell’appellata amministrazione, possono trovare accoglimento le deduzioni appellatorie per taluni profili del terzo, del quarto e del quinto motivo.<br />
In specie, va chiarito che, ai fini dell’applicabilità dell’art.19 del DPR 4452000, per cui “la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,…sono conformi all’originale”, può farsi applicazione dei principi giurisprudenziali, richiamati in apertura del quarto motivo di appello, (e peraltro, favorevolmente, per implicito, anche nella sentenza impugnata, che ha invece respinto il ricorso sotto il diverso profilo della mancata produzione della copia del documento del dichiarante), nel senso che il certificato ISO 9001:2000 deve intendersi incluso nell’ambito delle previsioni dello stesso art.19.<br />
Ciò in quanto deve reputarsi, alla stregua di una considerazione adeguata della natura giuridica dell’attività di certificazione e della veste che, nel suo esercizio, è riferibile al soggetto che la espleta, che tale certificato possieda la qualificazione di “atto (certificatorio) <i>rilasciato</i> da una pubblica amministrazione”, secondo la lettera del citato art.19.<br />
In tal senso, deve argomentarsi in coerenza con quanto affermato da questa Sezione, con la sentenza 22 marzo 2005, n.1178, per cui le S.O.A., “pur essendo organismi privati, rilasciano “attestazioni” aventi contenuto vincolato e rilievo pubblicistico, nell’esercizio di una funzione pubblicistica di certificazione (che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico)”.<br />
Ne discende che il fenomeno così definito, non può che condurre all’assimilazione qui enunciata, in armonia sia alla natura giuridica ed agli effetti certativi dell’attività in questione, sia alla evoluzione che il concetto di amministrazione in senso soggettivo, nella sfera dell’esercizio di funzioni sostanzialmente e obiettivamente pubbliche, ha intrapreso sotto la spinta dell’applicazione della normativa di origine comunitaria.<br />
2.3. Accedendo alla definizione qui ribadita e alla conseguente riconducibilità del certificato di qualità ISO 9001:2000 alla sfera di applicazione dell’art.19, deve allora ritenersi che la clausola di esclusione qui in rilievo, (art.IV comma 2, in relazione ai contenuti del punto 17) non trovasse applicazione nella fattispecie concreta. <br />
Ciò a fronte di una forma di attestazione della conformità della copia all’originale, quella appunto ex art.19 cit., consentita da una previsione legislativa che, in linea di principio, trova applicazione anche in carenza di un espresso richiamo da parte del bando e della disciplina di gara in genere, e che è capace di soddisfare l’interesse della stazione appaltante di disporre di adeguata certezza in ordine al possesso dei requisiti tecnici dell’impresa concorrente. <br />
Tale interesse, e non altri e diversi, deve ritenersi evidentemente alla base della comminatoria di esclusione e, pertanto, risulta nel caso salvaguardato, senza, al contempo, lesione della “par condicio” tra i concorrenti, attesa la natura di requisito obiettivo rivestita dal possesso della certificazione in parola, accertabile senza incertezza con riferimento al momento di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara.<br />
2.4. Come dedotto in appello (terzo motivo), dunque, la clausola di esclusione contenuta nell’incipit dell’art IV, comma 2, del disciplinare, non poteva ritenersi riferita anche al “non integrale rispetto” della previsione di cui al suo punto 17. <br />
Più precisamente, trattandosi di clausola omnicomprensiva e riferita ad una pluralità differenziata di dichiarazioni e documenti relativi ai requisiti di ammissione alla gara, era come tale generica e inevitabilmente suscettibile di esiti altrettanto differenziati nella sua applicazione. <br />
Pertanto, la suindividuata “ratio” della clausola di esclusione (acquisizione di certezza adeguata, secondo le forme legali consentite dall’ordinamento, del possesso dei requisiti tecnici) non poteva estendersi ad ogni tipo di difformità, anche eccedente la portata dello scopo così individuato.<br />
2.5. Ciò anche tenendo conto che il punto 17 predetto andava coordinato con la previsione del 4° comma dello stesso art.IV, e quindi con una lettura che consentisse un’interpretazione ragionevole del DPR 4452000, che tale 4° comma richiamava integralmente.  Tale integrale richiamo operava quindi in ipotesi anche con riferimento potenziale all’art.19, che verteva pur sempre in tema di attestazione di conformità delle copie, adiacente a quella della autenticazione delle stesse, (lasciando così impregiudicata la questione della sua applicabilità e dell’equipollenza rispetta all’autenticazione prevista dall’art.18), consentendo in pieno l’interpretazione sostanzialista e aperta al “favor partecipationis” qui assunta. <br />
Le prescrizioni di esclusione, infatti, in linea con un ormai consolidato e sempre più ampio orientamento giurisprudenziale, devono essere interpretate in funzione della finalità perseguita dall’Amministrazione e nell’ottica di consentire la massima partecipazione alla gara, tenendo conto dell’evoluzione dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici.<br />
3. Rimane da esaminare la questione della capacità dell’art.49 del DPR 4452000 ad impedire l’utilizzazione della misura di semplificazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà quale specificamente prevista per le attestazioni di conformità di cui all’art.19 qui in rilievo.<br />
Lo stesso art.49, comma 1, sul cui dettato si incentra parte la parte più cospicua delle difese dell’amministrazione, recita: ”I certificati medici, sanitari, veterinari di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normative di settore”.<br />
La richiamata previsione è peraltro inconferente nel caso di specie.</p>
<p>3.1. A confutazione di quanto sostenuto dall’INPDAP in primo grado e nella memoria prodotta in questa sede, l’appello deduce che, anche a voler ritenere che l’art.49 non avrebbe consentito di rendere dichiarazioni sul possesso della conformità CE, estendendo alle certificazioni ISO quanto espressamente previsto per i certificati di conformità CE relativi a “marchi o brevetti”, e anche a voler ammettere che la previsione dell’art.IV, co.2, punto 17, del disciplinare, “sembrava più direttamente riferibile alla richiesta di documentare o autocertificare il fatto della permanenza del requisito”, (essendo tra l’altro la certificazione ISO di Essematica scaduta il 14 dicembre 2005), si oppone che resterebbe non surrogabile da una dichiarazione sostitutiva soltanto la diretta autoaffermazione di conformità del sistema aziendale alle norme CE in materia di qualità, presupponendo la verifica positiva dell’organismo autorizzato, ma non certo il mero possesso della certificazione ISO stessa, che si limita a incorporare le risultanze positive di tale verifica. <br />
Ai sensi dell’art.47 del TU, la conformità del sistema aziendale alla normativa ISO, infatti, è una “qualità”, mentre il possesso della relativa certificazione è un mero fatto, onde non si vede come la chiarissima prescrizione dell’art.IV del disciplinare, relativa alla dichiarazione del possesso del certificato, avrebbe dovuto essere finalizzata a garantire la sola persistenza del requisito.<br />
3.2. Su tali deduzioni si può concordare, sia pure con alcune necessarie precisazioni.<br />
Anzitutto l’art.49 del DPR n.4452000 preclude di sostituire la certificazione di conformità CE “con altro documento”, ed è certamente riferibile al certificato di qualità ISO in questione, onde non soltanto ai certificati CE “di marchi o brevetti”, come erroneamente opina parte appellante.<br />
Ciò non toglie che qui non si tratta di “altro documento” ma dell’utilizzazione precisamente di “quel documento” che è costituito dalla certificazione CE in parola, e l’applicazione dell’art.19 riguarda appunto un caso speciale di attestazione di conformità all’originale della copia del documento stesso previsto dalla normativa CE. <br />
Non si tratta perciò di sostituzione di un documento “tipico” e “nominato” in base alla disciplina CE con un altro (altrimenti formato), ma dell’attestazione del fatto della conformità della copia proprio a “quel documento”, fruendosi così di una possibilità di estenderne l’ambito di utile operatività, in omaggio ad un principio di semplificazione pervasivo nella normativa in materia di documentazione amministrativa, e in particolare nei rapporti con le amministrazioni aggiudicatici. <br />
3.3. La realizzazione ordinamentale di tale principio trova conferma nell’art.77 bis dello stesso DPR 4452000, introdotto dall’art.15 della legge 6 gennaio 2003, n.3, concernente l’esplicita estensione delle misure di semplificazione alla materia delle procedure di aggiudicazione e affidamento, tra l’altro, di pubblici appalti: quest’ultima disposizione, anzi, rafforza la necessità sistematica della lettura “sostanzialista”, e in funzione dello scopo effettivamente perseguito, della clausola di esclusione qui adottata.</p>
<p>4. Da ultimo va precisato che, da un lato, la certificazione ISO di Essematica non risulta scaduta, spirando il suo termine triennale di vigenza al 14 dicembre 2006, dall’altro che l’attualità e la permanenza del possesso del requisito di qualità in questione, cui fa riferimento la difesa dell’amministrazione, vengono comunque perseguite mediante un’ulteriore verifica, in base alla previsione dell’art.XII, comma 1, sub e) del disciplinare in questione. <br />
Quest’ultima disposizione prescrive, (con previsione nettamente autonoma rispetto a quella dell’art.IV, proprio sotto lo specifico profilo della permanenza del requisito), la produzione, “in originale o in copia autenticata”, appunto della Certificazione ISO 9001:2000 <u>successivamente</u> all’aggiudicazione e in vista della stipula del contratto. (Tale norma risulterebbe altrimenti un’anomala duplicazione delle disposizioni del bando e del disciplinare in tema di documentazione dello specifico requisito tecnico in questione ai fini dell’ammissione alla gara, se assunta nei termini complessivamente predicati dall’amministrazione).<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello può essere accolto, con l’assorbimento di ogni altra censura non esaminata, annullandosi per l’effetto la sentenza impugnata con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado nei termini della motivazione che precede.<br />
L’incertezza in fatto e in diritto della materia controversa, giustifica l’integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, annullando la sentenza impugnata ed accogliendo, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso di primo grado. <br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 31.10. 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio Varrone		&#8211;	Presidente<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Minicone		&#8211;	Consigliere																																																																																										</p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il..19/01/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-1-2007-n-121/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.121</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.345</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-345/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-345/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.345</a></p>
<p>Pres. Di Sciascio, est. Grauso Sidergenova S.r.l. (Avv. P. Alberti) c. Ministero delle Attivita&#8217; Produttive (Avv. Stato), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Avv. A. Clarizia) sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 e sulla possibilità di notificare l&#8217;atto di costituzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-345/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-345/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.345</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Sciascio, est. Grauso<br /> Sidergenova S.r.l. (Avv. P. Alberti) c. Ministero delle Attivita&#8217; Produttive (Avv. Stato), Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie concernenti la revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 e sulla possibilità di notificare l&#8217;atto di costituzione al TAR, in sede di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario, prima del deposito dello stesso, purchè nei sessanti giorni previstidall&#8217;art. 10, co. 1, D.P.R. n. 1199/1971</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Processo amministrativo –Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Trasposizione in sede giurisdizionale – Notificazione dell’atto di costituzione al TAR precedente al deposito dell’atto nel termine di sessanta giorni – Violazione dell’art. 10, co. 1, D.P.R. n. 1199/1971 – Ragioni</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Contributi e finanziamenti – Revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 – Controversia – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste – Ragioni</p>
<p>3. Contributi e finanziamenti – Revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 – Poteri di controllo della Pubblica amministrazione – Natura discrezionale – Non sussiste – Ragioni</p>
<p>4. Processo amministrativo –Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Trasposizione in sede giurisdizionale – Inammissibilità per difetto di giurisdizione – Conseguenze ex art. 10, co. 2 L. 1199/1971</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in sede giurisdizionale, la circostanza che la notificazione dell’atto di costituzione al TAR – il cui scopo è quello di rendere le controparti edotte della trasposizione – abbia preceduto il deposito del suddetto atto, non vìola l’art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/1971, qualora entrambi gli incombenti siano stati eseguiti nel termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 10 co. 1, rilevando in tal caso i principi generali della tassatività delle nullità e del raggiungimento dello scopo.</p>
<p>2. La controversia concernente la legittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti in materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato, nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio, assume la consistenza del diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell&#8217;attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti. Ne deriva, pertanto, che qualora si controverta in ordine alla legittimità della decadenza o della revoca del contributo già concesso, ovvero alla ripetizione degli importi già erogati, e per motivi attinenti al mancato adempimento delle condizioni cui l’attribuzione del beneficio sia subordinata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.<sup>1</sup><br />
3. In materia di revoca delle agevolazioni ex L. 488/1992 i poteri di controllo dell’amministrazione non implicano l’esercizio di potestà autoritative, trattandosi di una verifica da condurre sulla base di dati obiettivi insuscettibili di apprezzamento discrezionale. Né in contrario rileva che, fino all’esito positivo dei controlli il beneficio agevolativo, sia concesso solo in via provvisoria. Infatti, una volta ammessa la concessione provvisoria, il capitale proprio cessa di costituire elemento valutabile della domanda, per divenire requisito in ordine al quale scaturisce un obbligo dell’imprenditore, nel senso che a quel punto il rilascio della concessione provvisoria dipende unicamente dal rispetto dell’impegno a mantenere invariata la quota di capitale proprio dichiarata al momento della domanda di ammissione (salva la possibilità di uno scostamento in difetto nei limiti del trenta per cento), alla stregua di una valutazione dalla quale esula ogni profilo di discrezionalità.</p>
<p>4. L’ inammissibilità per difetto di giurisdizione del gravame trasposto in sede giurisdizionale determina la restituzione degli atti al Ministero resistente per la prosecuzione nella originaria sede amministrativa, secondo la previsione dell’art. 10 co. 2 D.P.R. n. 1199/1971.</p>
<p></b>_______________________________________<br />
<i>1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384; 13 febbraio 2004, n. 570; Cass. SS.UU., 7 maggio 2002, n. 6489; 25 settembre 2000, n. 1042.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Sidergenova S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piergiorgio Alberti, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Genova, via Corsica 2/11; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero delle Attivita&#8217; Produttive</b>, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</i>nei confronti di<br />
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.,<i></b></i> in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelica Buccelli in Genova, via D&#8217;Annunzio 2/101; <br />
<b>per l&#8217;annullamento<br />
</b><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
</i>del decreto 15/12/2003, prot. n. 131018, a firma del Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese &#8211; Ministero delle Attività Produttive, avente ad oggetto la revoca delle agevolazioni finanziarie ai sensi della legge n. 488/1992 concesse con decreto ministeriale 10/4/2000, n. 84556; <br />
della nota della Direzione del Ministero 19/1/2004, prot. n. 1011071, di trasmissione del sopra menzionato decreto; <br />
della nota della stessa Direzione 22/7/2003, prot. n. 1009453, recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca; <br />
della relazione della Banca Nazionale del Lavoro sullo stato finale del programma di investimenti riferita all&#8217;iniziativa di Sidergenova e della relativa nota di trasmissione 22/11/2002; <br />
della circolare del Ministero dell&#8217;Industria 20/11/1997, n. 234363, ove debba ritenersi che il punto 6.2, terzo capoverso, ultimo periodo debba trovare applicazione nel caso di specie; <br />
del provvedimento con il quale è stato portato a esecuzione in via coattiva, mediante iscrizione a ruolo, il decreto 15/12/2003, prot. n. 131018, a firma del Direttore Generale della Direzione per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese &#8211; Ministero delle Attività Produttive; <br />
dell&#8217;iscrizione a ruolo n. 2006/3936, resa esecutiva in data 11/1/2006 &#8211; ruolo ordinario; <br />
della cartella di pagamento n. 04820060008268442, d&#8217;importo pari ad euro 137.009,96, notificata da Gest Line s.p.a. &#8211; concessionario del Servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Genova in data 6/7/2006.<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attivita&#8217; Produttive;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Banca Nazionale del Lavoro;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2007 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi l’avv. Alberti per la Sidergenova S.r.l., l’avvocato dello Stato C. Guerra per il Ministero delle Attività Produttive e l’avv. Clarizia per la controinteressata B.N.L.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto di costituzione “ex” art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/71, notificato il 26 agosto e depositato il 10 settembre 2004, la Sidergenova S.r.l. trasponeva in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica mediante il quale aveva chiesto l’annullamento del decreto del Ministero delle Attività Produttive in data 15 dicembre 2003 di revoca delle agevolazioni finanziarie ad essa Sidergenova concesse ai sensi della legge n. 488/92, nonché degli atti a tale decreto connessi e presupposti, ed in particolare della relazione finale della Banca Nazionale del Lavoro, delegata dal Ministero allo svolgimento dell’istruttoria relativa ai benefici in questione, relazione all’epoca peraltro non ancora conosciuta dall’interessata. La Sidergenova, riproposti integralmente i motivi già dedotti in sede amministrativa, concludeva affinché gli atti impugnati venissero annullati, previa sospensione dei rispettivi effetti. <br />
Costituitisi in giudizio la B.N.L. ed il Ministero delle Attività Produttive, che resistevano al gravame, la discussione dell’istanza cautelare fissata per la camera di consiglio del 29 settembre 2004 veniva differita onde consentire la proposizione di motivi aggiunti nei confronti della sopra citata relazione finale della B.N.L., frattanto prodotta in giudizio. A seguito di un ulteriore differimento, la domanda di sospensiva veniva infine trattata nella camera di consiglio del 3 febbraio 2005, in occasione della quale la Sidergenova dichiarava di rinunciarvi. <br />
Successivamente, con nuovo atto di motivi aggiunti notificato il 1 e depositato il 21 settembre 2006, la ricorrente impugnava tutti gli atti di esecuzione coattiva del decreto di revoca dei finanziamenti, oggetto dell’impugnazione originaria, e segnatamente l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento notificata all’interessata il 6 luglio 2006, delle quali era chiesto ancora una volta l’annullamento previa sospensiva. Con ordinanza del 28 settembre 2006, il collegio sospendeva l’esecuzione della cartella esattoriale, contestualmente fissando per la discussione del merito l’udienza del 18 gennaio 2007, al cui esito la causa veniva trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Sidergenova S.r.l., con l’atto di costituzione depositato il 10 settembre 2004, ha provveduto a trasporre in sede giurisdizionale, a seguito di opposizione proposta dalla controinteressata Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., il ricorso straordinario proposto nei confronti del decreto con cui il Ministero delle Attività Produttive le aveva revocato le agevolazioni concesse con proprio precedente decreto del 10 aprile 2000, in esecuzione del D.L. n. 415/92, convertito in legge n. 488/92, concernente i criteri per la concessione di agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse. In via pregiudiziale, il Ministero resistente eccepisce che la trasposizione sarebbe stata effettuata irritualmente, avendo la notifica dell’atto di costituzione preceduto il suo deposito, in violazione della sequenza prescritta dall’art. 10 co. 1 D.P.R. n. 1199/71. Ad avviso del collegio, la circostanza che la notificazione – il cui scopo è quello di rendere le controparti edotte della trasposizione – abbia preceduto il deposito dell’atto di costituzione in giudizio è tuttavia irrilevante nella fattispecie, posto che ambedue gli incombenti sono stati eseguiti nel termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 10 co. 1, e che la sussistenza del preteso vizio processuale deve essere pertanto esclusa in forza dei principi generali della tassatività delle nullità e del raggiungimento dello scopo; sul punto non giova peraltro dilungarsi oltre, dovendo essere dichiarata l’inammissibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza civile ed amministrativa, in materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato, nella fase procedimentale successiva al provvedimento attributivo del beneficio, assume la consistenza del diritto soggettivo allorché si faccia questione della conservazione della disponibilità della somma percepita di fronte alla contraria posizione assunta dalla p.a. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, risoluzione) assunti in funzione dell&#8217;attuazione dello scopo che si è voluto agevolare, e ciò in quanto non si tratta di effettuare una ponderazione tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato (come nel momento di stabilire se concedere o no il finanziamento), ma di valutare se siano stati rispettati gli obblighi presi o imposti. Ne deriva, pertanto, che qualora si controverta in ordine alla legittimità della decadenza o della revoca del contributo già concesso, ovvero alla ripetizione degli importi già erogati, e per motivi attinenti al mancato adempimento delle condizioni cui l’attribuzione del beneficio sia subordinata, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384; 13 febbraio 2004, n. 570; Cass. SS.UU., 7 maggio 2002, n. 6489; 25 settembre 2000, n. 1042). <br />
Nel caso in esame, il decreto di revoca del finanziamento a suo tempo erogato in favore della ricorrente Sidergenova fonda la propria motivazione su di un duplice presupposto: dalla relazione predisposta dalla B.N.L., concessionaria per l’istruttoria delle domande di agevolazione ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 527/95, sarebbe emerso uno scostamento negativo superiore al trenta per cento dell’indicatore relativo all’immissione di capitale proprio impiegato dall’impresa nel programma di investimenti finanziato; inoltre, gli impianti sarebbero risultati inattivi. Quanto al primo aspetto, deve tenersi presente che l’art. 4 co. 4 del decreto di concessione del finanziamento alla Sidergenova prevedeva espressamente la revoca dell’agevolazione per il caso in cui, nell’esercizio successivo alla data di entrata a regime dell’iniziativa agevolata, si fosse verificato uno scostamento negativo superiore ai trenta punti percentuali relativamente ad uno solo degli indicatori di cui all’art. 6 co. 4 del citato D.M. n. 527/95; fra questi, vi è il valore del capitale proprio dell’impresa investito nell&#8217;iniziativa rispetto all&#8217;investimento complessivo, dichiarato dall’imprenditore nella domanda di accesso ai benefici e rilevante ai fini della formazione della graduatoria. Se lo scostamento negativo di tale indicatore in misura superiore ai trenta punti percentuali giustifica di per sé la revoca del finanziamento, ciò significa, correlativamente, che il mantenimento del capitale proprio investito in misura non inferiore alla soglia del settanta per cento di quello dichiarato in domanda forma oggetto per l’imprenditore, nell’esercizio successivo a quello di entrata a regime dell’iniziativa agevolata, di un vero e proprio onere da adempiere onde conservare il beneficio ricevuto. La posizione vantata dal privato assume dunque i connotati del diritto soggettivo a fronte dei poteri di controllo dell’amministrazione, i quali non implicano l’esercizio di potestà autoritative, trattandosi di una verifica da condurre sulla base di dati obiettivi insuscettibili di apprezzamento discrezionale; né in contrario rileva che fino all’esito positivo dei controlli il beneficio sia concesso solo in via provvisoria (art. 6 co. 7 D.M. n. 527/95): una volta ammessa la concessione provvisoria, il capitale proprio cessa infatti di costituire elemento valutabile della domanda, per divenire requisito in ordine al quale scaturisce un obbligo dell’imprenditore, nel senso che a quel punto il rilascio della concessione provvisoria dipende unicamente dal rispetto dell’impegno a mantenere invariata la quota di capitale proprio dichiarata al momento della domanda di ammissione (salva la possibilità di uno scostamento in difetto nei limiti del trenta per cento), alla stregua di una valutazione dalla quale esula ogni profilo di discrezionalità.<br />
Le medesime osservazioni appena svolte valgono altresì per ciò che concerne il secondo degli aspetti evidenziati nell’atto impugnato, vale a dire l’inattività dell’impianto oggetto del programma di investimento. L’inattività dell’impianto non è altro se non il più rilevante sintomo della mancata o insufficiente realizzazione degli obiettivi di sviluppo economico perseguiti attraverso l’erogazione del finanziamento, e pertanto anch’essa è configurabile in termini di inadempimento dell’imprenditore alle condizioni (“rectius”: alla principale delle condizioni) cui è sottoposta la possibilità di continuare a disporre del beneficio; con la inevitabile conseguenza che, ancora una volta, la posizione del privato è paritetica a quella dell’amministrazione e va qualificata, alla stregua dei principi enunciati inizialmente, come diritto soggettivo.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’impugnazione proposta con l’atto introduttivo del giudizio e con il primo atto di motivi aggiunti, aventi ad oggetto rispettivamente l’atto di revoca delle agevolazioni e la relazione finale della B.N.L., che della revoca costituisce il presupposto istruttorio, debbono essere dichiarate inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito. La rilevata inammissibilità del gravame trasposto in sede giurisdizionale determina peraltro le restituzione degli atti al Ministero resistente per la prosecuzione nella originaria sede amministrativa, secondo la previsione dell’art. 10 co. 2 D.P.R. n. 1199/71.<br />
In relazione alla natura giuridica del rapporto dedotto in giudizio e, per l’effetto, del credito vantato dall’amministrazione, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario – e deve essere perciò dichiarata inammissibile – anche l’impugnazione proposta dalla Sidergenova, con il secondo atto di motivi aggiunti, nei confronti degli atti della procedura di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo e cartella esattoriale, in particolare). Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne fra tutte le parti l’integrale compensazione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dichiara inammissibili le impugnazioni proposte dalla Sidergenova S.r.l. per difetto di giurisdizione del giudice adito; <br />
dispone la rimessione al Ministero resistente degli atti relativi al ricorso straordinario qui trasposto, onde consentirne la prosecuzione in sede amministrativa; <br />
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />
Pierpaolo Grauso, Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-19-1-2007-n-345/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.345</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.69</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-1-2007-n-69/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-1-2007-n-69/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.69</a></p>
<p>Pres. Renato VivenziO;Est.Davide Ponte sul termine per impugnare la deliberazione di adozione del piano regolatore generale o di una sua variante Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Termine per impugnare. Il termine per impugnare la deliberazione di adozione del piano regolatore generale o di una sua</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-1-2007-n-69/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.69</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-1-2007-n-69/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.69</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Renato VivenziO;<i>Est.</i>Davide Ponte<br /></span></p>
<hr />
<p>sul termine per impugnare la deliberazione di adozione del piano regolatore generale o di una sua variante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Termine per impugnare.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine per impugnare la deliberazione di adozione del piano regolatore generale o di una sua variante decorre dal momento in cui essa risulti portata a conoscenza dell’interessato e, ove ciò non risulti e la delibera di adozione venga per la prima volta portata a conoscenza attraverso il diniego del titolo edilizio, il termine decorre da quest’ultimo momento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALAINO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
<i>(Sezione Prima)<br />
</i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso numero di registro generale 886 del 2006, proposto da: <br />
<b>Alberto Zanetti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p><b>Comune di Moneglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21/18-20; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</i></b>del provvedimento del Funzionario Responsabile, prot. n. 6650 del 31/7/2006,<br />
avente ad oggetto diniego di istanza di permesso di costruire &#8220;per lavori di <br />
recupero, per locali abitativi, nella casa sita in Via Figarolo Mare&#8221;; nonché<br />
di ogni altro provvedimento presupposto, preparatorio, conseguente e/o <br />
comunque connesso e, in particolare: &#8211; del relativo parere espresso dalla<br />
Commissione Edilizia Comunale Integrata reso nella seduta del giorno 11/7/06;<br />
&#8211; della relativa comunicazione prot. n. 6269 del 14 &#8211; 18/7/2006 ex art. 10 bis<br />
della legge n. 241/1990; &#8211; &#8220;in parte qua&#8221; della Deliberazione del Consiglio<br />
Comunale n. 11 del 5/3/2002, avente ad oggetto: Recepimento L.R. n. 24/81<br />
sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti relativamente al territorio<br />
comunale..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Moneglia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11/01/2007 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il gravame introduttivo del giudizio l’odierno ricorrente esponeva, quale proprietario di civile abitazione in Moneglia, di aver presentato un progetto per il recupero a fini abitativi del sottotetto. <br />
Con il provvedimento di cui in epigrafe l’amministrazione adottava il diniego per l’insussistenza del presupposto dell’altezza massima esistente pari a m. 1,80.<br />
All&#8217;atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:<br />
&#8211; violazione degli artt. 10 e 12 T.U. edilizia, 1 e 2 l.r. 24 1 e 3 l. 24190, eccesso di potere sotto i profili del contraddittorietà, illogicità e del difetto di motivazione e di istruttoria, per assenza di esplicazione dell’iter logico seguito;<br />
&#8211; analoghe censure sotto il connesso profilo dell’illegittimità del limite di m. 1,80 dell’esistente fissato dalla delibera consiliare n. 112002. <br />
Il Comune di Moneglia, costituitosi in giudizio, chiedeva la declaratoria di inammissibilità ed il rigetto del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 1112007 la causa passava in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>La presente controversia ha ad oggetto l’impugnativa del diniego con cui è stato respinto il progetto di recupero del sottotetto esistente per assenza del presupposto, stabilito con la delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 7 l.r. 24 1, dell’altezza minima dell’esistente pari ad almeno m. 1,80.<br />
In termini di ammissibilità, la delibera consiliare da cui deriva la limitazione contestata con il diniego assume gli evidenti connotati dell’atto generale, analogamente ad una disposizione pianificatoria: in proposito un parte della giurisprudenza ritiene che il termine per impugnare la deliberazione di adozione del p.r.g. o di una sua variante decorre dal momento in cui essa risulti portata a conoscenza dell&#8217;interessato e, ove ciò non risulti e la delibera di adozione venga per la prima volta portata a conoscenza attraverso il diniego del titolo edilizio, il termine decorre da quest&#8217;ultimo momento (cfr. ad es. Consiglio Stato, sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5856 e T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 30 ottobre 2003 , n. 1383).<br />
Peraltro, il ricorso appare infondato nel merito a prescindere dalla consistenza delle eccezioni preliminari.<br />
Infatti, se per un verso il primo motivo concernente il difetto di motivazione si scontra con l’evidenza delle ragioni sottese alla determinazione, derivante dall’analisi degli atti del procedimento e del provvedimento conclusivo il quale, come emerge peraltro dalla stessa narrativa in fatto e in diritto del ricorso (che dimostra la piena consapevolezza in capo al ricorrente della motivazione) si fonda sulla carenza del presupposto suddetto, per un altro verso le censure di effettiva rilevanza sostanziale vanno a contestare la legittimità di una tale limitazione rispetto alla disciplina vigente.<br />
A quest’ultimo riguardo, le censure non colgono nel segno nei termini dedotti, atteso che il limite in contestazione trova il proprio fondamento nella disciplina regionale, né la relativa previsione appare viziata in termini di manifesta irragionevolezza alla luce delle invocate peculiarità del contesto del territorio comunale richiamate dalla difesa comunale.<br />
Sotto il primo profilo, l’art. 7 l.r. 24 cit. prevede che il Comune possa con motivata deliberazione del Consiglio comunale, “nel termine perentorio di centottanta giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, disporre l&#8217;esclusione di parti del territorio dall&#8217;applicazione delle precedenti norme laddove gli interventi determinino la creazione di nuove unità abitative o introdurre particolari prescrizioni volte alla tutela dei caratteri architettonici degli edifici”.<br />
Nel caso de quo, la previsione rientra nelle particolari prescrizioni di cui alla seconda parte della disposizione legislativa appena richiamata: ciò emerge sia dalle premesse della delibera stessa e dalle relative finalità, sia dall’analisi degli effetti della prescrizione, avente ad oggetto effettivamente i caratteri architettonici degli edifici siti nel territorio comunale, connotato da elementi peculiari che giustificano l’adozione di prescrizioni specifiche (ma pur sempre generali come imposto dalla norma stessa).<br />
Sotto il secondo profilo, la previsione non appare censurabile nei dedotti termini di manifesta illogicità ma solo opinabile nel merito, con ciò ponendosi oltre i limiti del sindacato giurisdizionale. Come emerge dalla lettera e dalla ratio della norma la stessa prevede per il Comune la facoltà di porre limiti generali alla concreta operatività della disciplina derogatoria, consistenti nella possibilità o di escludere l’applicabilità della intera legge in certe parti del territorio ovvero di porre dei limiti per tutti gli edifici, stante le riconosciute peculiarità del territorio. <br />
In via generale, la previsione di cui all’art. 7 costituisce uno dei punti che rendono la normativa regionale in esame compatibile con l’ordinamento anche costituzionale vigente, atteso che, nell’ambito di una previsione legislativa eccezionale di deroga, viene ad essere garantita in capo alle amministrazioni competenti in sede amministrativa la facoltà di predisporre delle generali limitazioni che, quindi, consentono il riespandersi della ordinaria disciplina urbanistica vigente. In termini di ragionevolezza, inoltre, se è possibile l’esclusione generalizzata della deroga per intere porzioni territoriali a maggior ragione è ammissibile la previsioni di limitazioni particolari concernenti le caratteristiche architettoniche degli edifici.<br />
In via particolare, il Comune di Moneglia si è avvalso della facoltà prevista in termini non manifestamente irragionevoli: infatti, la limitazione concernente la consistenza minima dei volumi qualificabili in termini di sottotetto recuperabile concerne una prescrizione tesa alla tutela dei caratteri architettonici degli edifici, escludendo un’eccessiva modifica dell’esistente ritenuta incompatibile con i caratteri del tessuto urbano. Le modifiche derivanti dall’innalzamento dei sottotetti vanno certamente ad incidere su alcuni dei normali caratteri architettonici degli edifici, quali l’altezza, l’ingombro e la consistenza delle relative coperture.<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso in esame appare infondato e, pertanto, va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi, anche per la novità della questione, per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso di cui in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11/01/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Renato Vivenzio, Presidente<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore</p>
<p>Depositata In Segreteria<br />
Il 19/01/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-19-1-2007-n-69/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2007 n.69</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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