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	<title>18/9/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/9/2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2018 n.1189</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-9-2018-n-1189/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-9-2018-n-1189/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2018 n.1189</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres., G. Bellucci, Est. Sulla sufficienza della comunicazione di inizio di lavori e non necessarietà del permesso di costruire per la modifica della destinazione d uso a centro benessere di locali di uno stabilimento balneare, in linea con quanto previsto dall art. 75 comma 3 legge Regionale Toscana</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-9-2018-n-1189/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2018 n.1189</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-9-2018-n-1189/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2018 n.1189</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres., G. Bellucci, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla sufficienza della comunicazione di inizio di lavori e non necessarietà del permesso di costruire per la modifica della destinazione d  uso a centro benessere di locali di uno stabilimento balneare, in linea con quanto previsto dall  art. 75 comma 3 legge Regionale Toscana 86/2016</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanmistica- Autorizzazione e concessine &#8211; Destinazione a centro benessere di locali di uno stabilimento balneare- Non costituisce modifica urbanistico-edilizia rilevante ai sensi dell  art 75 comma 3, L.R. 86/2016.<br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong> La nuova destinazione d  uso a centro benessere, introdotta senza opere in alcuni locali di uno stabilimento balneare, rappresenta un servizio complementare dello stabilimento stesso e non una tipologia a sé stante, pertanto non costituisce una modifica rilevante dal punto di vista edilizio e urbanistico, in quanto l  art. 75, comma 3, della L.R. n. 86/2016 ammette espressamente le attività di centro benessere negli stabilimenti balneari. E   pertanto sufficiente la comunicazione di inizio lavori per l  installazione di macchinari idonei alla predetta attività, non occorrendo né il rilascio del permesso di costruire, né tantomeno l  approvazione del progetto di recupero e riorganizzazione previsto dall  art. 28 del piano di settore turistico balneare.</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/09/2018</div>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01189/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00954/2018 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br /> <strong>(Sezione Terza)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;</div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 954 del 2018, proposto da<br /> Società Bagno Annetta di Pampaloni Anna &amp; C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell  avvocato Roberto Righi in Firenze, via La Marmora n.14;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Comune di Forte dei Marmi, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuliano Turri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Unione dei Comuni della Versilia, non costituita in giudizio;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. 17986 del 29.06.2018 del responsabile del Settore Urbanistica e Attività Produttive Patrimonio, Servizio Edilizia Privata del Comune di Forte dei Marmi, recante avviso di inefficacia comunicazione inizio lavori relativamente alla C.I.L.A. prot. 169799 del 20.06.2018 presentata per la trasformazione di vani accessori in vani uso centro benessere, comunicata via pec il 6.7.2018 dall&#8217;Ufficio SUAP dell&#8217;Unione dei Comuni della Versilia;<br /> &#8211; ove occorra, in parte qua, degli artt. 6, 7, 8, 9, 11 del piano del settore turistico balneare del Comune di Forte dei Marmi approvato con D.C.C. n. 9/2013. <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Forte dei Marmi;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.; </p>
<p> Atteso che, contrariamente a quanto eccepisce il Comune di Forte dei Marmi, persiste l  efficacia lesiva del provvedimento impugnato, in quanto il medesimo, oltre a dichiarare l  inefficacia della comunicazione di inizio lavori, dispone il ripristino dell  originario stato dei luoghi per le parti dell  immobile eventualmente interessate dalle trasformazioni previste nella comunicazione stessa;<br /> Considerato che la nuova destinazione d  uso a centro benessere, introdotta senza opere in alcuni locali del capannone lato Massa, non costituisce una modifica rilevante dal punto di vista edilizio e urbanistico, in quanto l  art. 75, comma 3, della L.R. n. 86/2016 ammette espressamente le attività di centro benessere negli stabilimenti balneari;<br /> Atteso che la destinazione d  uso contestata dal Comune risulta a servizio dello stabilimento balneare sia sul piano fattuale, sia sul piano degli effetti della citata norma legislativa regionale, e quindi appare coerente con l  art. 7 della variante del piano del settore turistico balneare, il quale prevede, per i capannoni, la destinazione   ai servizi dello stabilimento balneare  , tra i quali rientra a pieno titolo, ai sensi del richiamato art. 75 della L.R. n. 86/2016, l  attività del centro benessere, costituente nel caso di specie un servizio complementare dello stabilimento balneare e non una tipologia a sé stante;<br /> Atteso che l  attività di centro benessere in argomento è funzionale allo stabilimento balneare, e quindi non costituisce un  autonoma destinazione urbanistica rispetto a quella propria di quest  ultimo, talché l  installazione di macchinari idonei alla predetta attività menzionati nella comunicazione di inizio lavori del 12.6.2018 (documento n. 3 allegato all  impugnativa) non richiede il rilascio del permesso di costruire, e men che meno l  approvazione del progetto di recupero e riorganizzazione previsto dall  art. 28 del piano di settore turistico balneare (documento n. 14 depositato in giudizio);<br /> Considerato che le norme del piano particolareggiato di riferimento (e cioè del piano del settore turistico balneare, costituente il documento n. 14 allegato al gravame) devono essere lette alla luce dell  invocato art. 75, comma 3, della L.R. n. 86/2016;<br /> Rilevato inoltre che quest  ultima norma è stata recepita dal Comune di Forte dei Marmi nell  art. 3 del regolamento di disciplina ed utilizzo dell  arenile e delle attività balneari (documento n. 13 depositato in giudizio dalla società istante);<br /> Ritenuto pertanto che il gravato provvedimento contrasti con le suddette disposizioni;<br /> Rilevato, quale ulteriore argomentazione idonea a sostenere la pretesa azionata (pagina 21 del ricorso), che l  art. 6 del citato piano di settore ammette nella zona e2a, in cui ricadono gli immobili gestiti dalla ricorrente, la realizzazione di saune e vasche idromassaggio qualificandole come   attrezzature balneari fisse  ;<br /> Considerato, in conclusione, che il ricorso appare meritevole di accoglimento, con assorbimento delle censure non esaminate;<br /> Evidenziato che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l  effetto, annulla l  impugnato provvedimento del 29.6.2018.<br /> Condanna il Comune di Forte dei Marmi a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Rosaria Trizzino, Presidente<br /> Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br /> Pierpaolo Grauso, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Gianluca Bellucci</strong>   <strong>Rosaria Trizzino</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>  <br />  </p>
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