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	<title>18/9/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/9/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4363</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4363/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4363/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4363</a></p>
<p>Pres. Severini, Est. Lageder F.A. Alessi, D. Sperandeo e altri (Avv.ti F. Stallone, F. Leone, S. Fell e C.Caradonna) vs. Università degli studi di Napoli “Federico II” (Avv. dello Stato) l&#8217;immatricolazione ad un corso di laurea a numero chiuso in forza di provvedimento giurisdizionale non è motivo di cessazione della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4363/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4363</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4363/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4363</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini, Est. Lageder<br /> F.A. Alessi, D. Sperandeo e altri (Avv.ti F. Stallone, F. Leone, S. Fell e C.Caradonna) vs. Università degli studi di Napoli “Federico II” (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;immatricolazione ad un corso di laurea a numero chiuso in forza di provvedimento giurisdizionale non è motivo di cessazione della materia del contendere ex art. 4 co. 2 bis d.l. n. 115/2005, applicabile alle sole abilitazioni professionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Università – Corsi di laurea a “numero programmato” – Corso di laurea delle professioni sanitarie – Procedura selettiva di ammissione – Immatricolazione a seguito di provvedimento giurisdizionale – Sopravvenuta cessazione della materia del contendere –Inconfigurabilità.						</p>
<p>2.	Università – Corsi di laurea a “numero programmato” – Corso di laurea delle professioni sanitarie – Procedura di ammissione &#8211; Esibizione del documento d’identità in sede di esame – Apposizione di codice alfanumerico sulle buste – Violazione dell’anonimato – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’immatricolazione in forza di ordinanza cautelare ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e il superamento degli esami di profitto non costituiscono motivo di accoglimento dell’eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere ex art. 4 comma 2 bis del d.l. 115/2005, essendo quest’ultima previsione legislativa una norma di stretta interpretazione , applicabile alle sole abilitazioni professionali e insuscettibile di estensione ai concorsi pubblici, connotati dalla presenza di controinteressati e dalla naturale limitatezza dei posti a concorso. 						</p>
<p>2.	L’apposizione di un codice identificativo alfanumerico sulle buste e sui moduli non altera le condizioni di correttezza delle prove di ammissione, neppure nel caso in cui fosse imposto ai candidati di esibire sui banchi il proprio documento di identità, non essendo tali modalità, anche in considerazione del sistema di correzione, inidoneo non solo in concreto, ma anche in astratto, ad influire sulle valutazioni e sull’esito delle prove preselettive e ad intaccare le regole dell’anonimato e della segretezza delle operazioni concorsuali o a violare i principi di imparzialità delle relative valutazioni e di parità di trattamento tra i candidati 						</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, VI, 21 luglio 2010, n. 4771; 21 settembre 2010, n. 7002; Corte Cost. 9 aprile 2009, n. 108<br />
(2) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 26 gennaio 2015 n. 315.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>ex</i> artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.<br />
sul ricorso numero di registro generale 7057 del 2015, proposto da:<br />
Alessi Francesco Andrea, Sperandeo Domenico, Pugliese Nicola, Reina Romina Paola, Vignale Marina, Ferrara Maurizio, Silvio Myriam, Tondelli Alessia, Lanza Salvatore, Trufio Salvatore, Cerino Ivan, Parente Daniela e Musella Giovanna, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Stallone, Francesco Leone, Simona Fell e Claudia Caradonna, con domicilio presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, p.za Capo di Ferro, 13;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Università degli studi Federico II di Napoli, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, Via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>CINECA, Iannello Rosa, non costituiti in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, Sezione II, n. 03647/2015, resa tra le parti e concernente: prova preselettiva per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2014/2015;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato Stallone e l’avvocato dello Stato D’Avanzo.;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 Cod. proc. amm.;</p>
<p>1. PREMESSO che, giusta segnalazione alle parti all’odierna udienza camerale, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata;<br />
2. RITENUTA l’infondatezza del primo motivo d’appello – con cui si deduce l’erroneità della statuizione reiettiva dell’eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere in applicazione dell’art. 4, comma 2-<i>bis</i>, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, essendosi gli odierni appellanti immatricolati in forza di ordinanza cautelare e avendo gli stessi sostenuto esami di profitto –, essendo l’invocata disposizione legislativa una norma di stretta interpretazione, applicabile alle sole abilitazioni professionali e insuscettibile di estensione ai concorsi pubblici, connotati dalla presenza di controinteressati e dalla naturale limitatezza dei posti messi a concorso (v., per tutte, Cons. Stato, VI, 21 luglio 2010, n. 4771; 21 settembre 2010, n. 7002; Corte Cost. 9 aprile 2009, n. 108);<br />
3. RITENUTA, altresì, l’infondatezza del secondo motivo d’appello – con cui si deduce l’erroneità della reiezione della censura di violazione dell’anonimato –, essendo all’uopo sufficiente richiamare il precedente specifico di questa Sezione (sentenza 26 gennaio 2015, n. 315), da cui non v’è ragione di discostarsi, secondo cui l’apposizione di un codice identificativo alfanumerico sulle buste e sui moduli non altera le condizioni di correttezza delle prove di ammissione, neppure nel caso in cui fosse imposto ai candidati di esibire sui banchi il proprio documento di identità, non essendo tali modalità, anche in considerazione del sistema di correzione, inidoneo non solo in concreto, ma anche in astratto, ad influire sulle valutazioni e sull’esito delle prove preselettive e ad intaccare le regole dell’anonimato e della segretezza delle operazioni concorsuali o a violare i principi di imparzialità delle relative valutazioni e di parità di trattamento tra i candidati (s’intendono qui richiamate integralmente le articolate motivazioni del citato precedente, ai sensi degli artt. 60 e 74 Cod. proc. amm.);<br />
4. RILEVATO che, per le esposte ragioni, di natura assorbente, s’impone il rigetto dell’appello, con conseguente conferma dell’appellata sentenza;<br />
5. RITENUTI i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado integralmente compensate tra le parti;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto (ricorso n. 7057 del 2015), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’appellata sentenza, a spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore<br />
Andrea Pannone, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/09/2015</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4358</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4358/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4358</a></p>
<p>Pres. Severini, Est. Lageder Omissis (Avv.ti M. Sanino, L. Coraggio, A. Cancrini) vs. ANAC (Avv. dello Stato) le indicazione dell&#8217;ANAC hanno valenza di canoni oggettivi di comportamento: legittima la sanzione irrogata alla SOA per violazione degli obblighi di diligenza professionale Contratti della P.A. – SOA &#8211; Art. 70 co. 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4358</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini, Est. Lageder<br /> Omissis (Avv.ti M. Sanino, L. Coraggio, A. Cancrini) vs. ANAC (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>le indicazione dell&#8217;ANAC hanno valenza di canoni oggettivi di comportamento: legittima la sanzione irrogata alla SOA per violazione degli obblighi di diligenza professionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – SOA &#8211; Art. 70 co. 1 lett. a) D.P.R. 207/2010 – Sanzione pecuniaria &#8211; Categorie variate – Violazione delle indicazioni ANAC – Valenza delle indicazioni ANAC- Canoni oggettivi di comportamento – Conseguenze – Violazione degli obblighi di diligenza professionale – Legittimità del provvedimento sanzionatorio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le indicazioni dell’ANAC contenute nei comunicati, a prescindere dal loro inquadramento dogmatico, assumono, in ogni caso, valenza di canoni oggettivi di comportamento per gli operatori del settore, la cui violazione integra un’ ipotesi di negligenza, per gli effetti di cui all’art. 70, co. 1, lett. a), D.P.R. n. 207/2010, essendo all’Autorità riconosciuti il ruolo di garante dell’efficienza e del corretto e trasparente funzionamento nel settore dei contratti pubblici e, quindi, del sistema di qualificazione, nonché penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle SOA sia sulle singole attestazioni di qualificazione e dei relativi procedimenti. Ne consegue che è legittima la sanzione pecuniaria irrogata alla SOA che abbia violato le indicazioni dell’ANAC con riferimento alla disciplina transitoria per le categorie variate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
ha pronunciato la presente</p>
<p><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
sul ricorso numero di registro generale 8789 del 2014, proposto da: -OMISSIS- &#8211; -OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Sanino, Lorenzo Coraggio e Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via G. Mercalli, 13;</p>
<p><em><strong>contro</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
Autorità nazionale anticorruzione &#8211; Anac (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture &#8211; Avcp), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p><em><strong>per la riforma</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III, n. 10788/2014, resa tra le parti e concernente: irrogazione sanzioni amministrative con annotazione nel casellario informatico delle imprese;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità appellata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l’art. 52, commi 1 e 2, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;<br />
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2015, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Sanino e Cancrini, nonché l’avvocato dello Stato Stigliano Messuti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<p><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale per il Lazio respingeva i ricorsi n. 6676 del 2013 e n. 10449 del 2013, tra di loro riuniti, proposti dalla <em>-OMISSIS- &#8211; -OMISSIS- s.p.a.</em> avverso i seguenti atti:<br />
(i) il provvedimento n. 158-s del 23 aprile 2013, con cui l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture &#8211; Avcp (ora, Autorità nazionale anticorruzione &#8211; Anac) aveva comminato alla società ricorrente una sanzione pecuniaria di euro 14.844,96, con relativa annotazione nel casellario informatico delle imprese, per violazione dell’art. 70, comma 1, lett. a), d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (secondo cui le Società organismi di attestazione «<em>devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all&#8217;articolo 2 del codice</em>»), avendo la ricorrente tra i mesi di ottobre e dicembre 2011 (ovvero, dopo l’entrata in vigore del citato d.P.R. n. 207 del 2010) stipulato ben diciotto contratti con altrettante imprese aventi ad oggetto il rinnovo delle relative attestazioni, non rispettando la disciplina transitoria relativa sia alle categorie c.d. variate, sia alle categorie c.d. non variate, sotto vari profili;<br />
(ii) il provvedimento n 292-s del 10 ottobre 2013, con cui l’Avcp aveva irrogato alla ricorrente la sanzione pecuniaria di euro 6.597,76 e la sospensione dell’autorizzazione a svolgere attività di attestazione per la durata di giorni 23, per violazione degli artt. 70, comma 1, lett. a), e 73, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. c), d.P.R. n. 207 del 2010, in ragione di presunte irregolarità rilevate nella procedura di attestazione dell’impresa<em>Edilminniti s.r.l.</em> (in particolare, alla ricorrente -OMISSIS- era stato contestato, quale fatto principale, di aver rilasciato l’attestazione di qualificazione, in data 22 novembre 2012, senza attendere la decadenza o la revoca dell’attestazione nei confronti dell’impresa cedente <em>Edilminniti di Giovanni Minniti</em>).<br />
L’adìto Tribunale amministrativo regionale riteneva infondate sia le dedotte censure di natura procedimentale, sia i dedotti vizi sostanziali, rilevando, con riguardo al provvedimento <em>sub</em> (i), che le condotte ivi contestate alla ricorrente «<em>non possono essere derubricate a meri errori formali in quanto, in disparte gli effetti distorti prodotti in alcuni casi nell’ambito del mercato dei lavori pubblici, non è revocabile in dubbio che ciò sia stato il frutto di un grave difetto di diligenza che invece è imposta dallo stesso legislatore in ragione del fatto che si tratta dell’esercizio di una funzione pubblica rimessa ad un organismo privato</em>», e, con riguardo al provvedimento <em>sub</em> (ii), che «<em>il rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità avrebbe consentito, oltre ad improntare la condotta ai prescritti canoni di diligenza, anche ad acquisire utili elementi informativi riguardanti l’impresa cedente che avrebbe consentito alla società -OMISSIS- di non assumere iniziative che si sono poi rivelate non conformi alla normativa di settore</em>» (v. così, testualmente, l’appellata sentenza).<br />
2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, deducendo i motivi d’appello come di seguito rubricati:<br />
2.1. In relazione alla statuizione reiettiva del ricorso proposto avverso il provvedimento <em>sub</em> 1.(i):<br />
a) «<em>Error in iudicando; errata interpretazione dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 207/2010; omessa valutazione di specifico motivo di impugnazione</em>»;<br />
b) «<em>Violazione dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 207/2010; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare, difetto di contraddittorio, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa</em>»;<br />
c) «<em>Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare, manifesta ingiustizia, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti</em>».<br />
2.2. In relazione alla statuizione reiettiva del ricorso proposto avverso il provvedimento <em>sub</em> 1.(ii):<br />
a) «<em>Error in iudicando; violazione e/o falsa applicazione della determina dell’Autorità n. 5/2004 e dell’art. 85, comma 2, D.P.R. n. 207/2010; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: in particolare, manifesta ingiustizia e difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti</em>»;<br />
b) «<em>Error in iudicando per avere il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi su alcune delle censure proposte con ricorso giurisdizionale; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 C.P.C.</em> ».<br />
La società appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’appellata sentenza e in sua riforma, l’accoglimento dei ricorsi proposti in primo grado.<br />
3. Si costituiva in giudizio l’Anac, contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione.<br />
4. Accolta con ordinanza n. 5520 del 3 dicembre 2014 l’istanza di sospensiva, sulla base di una motivazione incentrata esclusivamente sul <em>periculum in mora</em> (tenendo conto della natura e degli effetti degli impugnati provvedimenti sanzionatori e dello stato di amministrazione giudiziaria in cui versava l’appellante), la causa all’udienza pubblica del 12 maggio 2015 è stata trattenuta in decisione.<br />
5. L’appello è infondato.<br />
5.1. Destituiti di fondamento sono i motivi d’appello <em>sub</em> 2.1.a) e 2.1.b), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, con cui l’appellante deduce l’erronea reiezione – rispettivamente, in parte, l’omessa pronuncia su tutte le relative censure – dei motivi di violazione del termine finale di adozione del provvedimento stabilito dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010 e della garanzia del contraddittorio.<br />
A prescindere da ogni questione relativa al carattere perentorio, o meno, del termine di conclusione del procedimento di complessivi 120 giorni di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010, si osserva che il termine in esame, a fronte della scansione cronologica degli atti procedimentali quale puntualmente ricostruita a p. 12 dell’appellata sentenza (<em>in parte qua</em>, in punto di fatto, non investita da specifici motivi d’appello), deve ritenersi comunque osservato.<br />
Infatti, in primo luogo, deve attribuirsi efficacia sospensiva del procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Regolamento del 4 aprile 2011 (<em>Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, limitatamente alle sanzioni nei confronti delle -OMISSIS- di cui all’art. 73 del D.P:R: n. 207 del 5 ottobre 2010</em>) – secondo cui «<em>il termine per l’adozione del provvedimento finale rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d’istruttoria</em>» –, alla comunicazione delle conclusioni della fase istruttoria, con atto del 7 gennaio 2013, contenente l’assegnazione di termine di 15 giorni per la presentazione di memorie a difesa corredate da eventuale documentazione, trattandosi di atto che, lungi dall’assumere carattere meramente pretestuoso con finalità elusiva dei termini procedimentali, come paventato dall’odierna appellante, costituisce un atto a sostanziale contenuto istruttorio che prende puntuale posizione sulle osservazioni della -OMISSIS- e riformula, all’esito di una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie, l’ipotesi di accusa, con assegnazione di congruo termine a difesa.<br />
In secondo luogo, va attribuita efficacia sospensiva anche alla nota Avcp n. 16184 dell’11 febbraio 2013 – con cui, in replica alle osservazioni della -OMISSIS- acquisite il 17 gennaio 2013, era stato comunicato che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 6 febbraio 2013, aveva disposto ulteriori approfondimenti con eventuale supplemento istruttorio, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato Regolamento, «<em>in merito alla valutazione, in termini di colpa grave, dei reiterati comportamenti posti in essere dalla -OMISSIS- -OMISSIS- in violazione delle norme Regolamentari e dei Comunicati del Presidente dell’Autorità 10 giugno 2011 e 22 luglio 2011 relativamente all’emissione delle attestazioni di qualificazione durante il regime transitorio e della gravità degli effetti prodotti, instaurando, altresì, un nuovo contraddittorio con codesta -OMISSIS-</em>» (v. così, testualmente, la citata nota), con assegnazione, «<em>ad integrazione del contraddittorio già espletato</em>», di ulteriore termine di 15 giorni e con espressa sospensione dei termini <em>ex</em> art. 7, comma 2, del Regolamento –, in quanto, per un verso, il provvedimento non può ritenersi intervenuto tardivamente a fronte della sopra rilevata efficacia sospensiva della precedente parentesi istruttoria di cui alla nota del 7 gennaio 2013, e, per altro verso, l’assegnazione del termine a difesa di 15 giorni deve ritenersi congruo e proporzionato alla natura della modificazione della contestazione, da colpa lieve a colpa grave, senza necessità, a fronte di fatti materiali immutati, di riavviare il procedimento <em>ex novo</em>, con conseguente infondatezza anche delle censure di violazione della garanzia del contraddittorio, oggetto di riproposizione attraverso la censura di omessa pronuncia.<br />
5.2. Privo di pregio è il motivo d’appello <em>sub</em> 2.1.c), con cui l’appellante impugna la statuizione reiettiva della censura di eccesso di potere, sotto vari profili, mossa avverso il provvedimento sanzionatorio n. 158-s.<br />
Si premette, in linea di fatto, che all’odierna appellante era stato contestato di aver stipulato, tra i mesi di ottobre e dicembre 2011 (ossia, dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 207 del 2010), diciotto contratti con altrettante imprese, aventi ad oggetto il rinnovo delle relative attestazioni -OMISSIS-, e di aver emesso, a seguito della stipula dei predetti contratti, nuovi attestati di qualificazione, in particolare procedendo, durante il periodo transitorio (ovvero, tra l’8 giugno 2011 ed il 6 giugno 2012), ad integrare, in violazione della disciplina transitoria, i modelli <em>ex</em> d.P.R. n. 34 del 2000 con l’indicazione delle nuove categorie c.d. variate introdotte dal d.P.R. n. 207 del 2010, con ciò consentendo ad alcune di quelle imprese di poter partecipare a gare pubbliche per le quali era richiesta quella particolare qualificazione, come integrata nell’attestazione rilasciata dalla società ricorrente, nonché, in altri casi, di aver proceduto al rinnovo delle attestazioni -OMISSIS- in favore di alcune imprese tramite il modello di cui al d.P.R. n.34 del 2000 sia per le categorie c.d. variate, sia per quelle c.d. non variate, in violazione dei chiarimenti al riguardo contenuti negli atti di indirizzo adottati dall’Autorità con i comunicati del 10 giugno 2011 e dell’11 luglio 2011.<br />
Orbene, come correttamente affermato nell’appellata sentenza, pur tenendo conto della complessità della nuova disciplina introdotta in tema di attestazioni -OMISSIS- dal d.P.R. n. 207 del 2010 e della relativa disciplina transitoria, proprio la rilevata complessità avrebbe imposto alla società ricorrente, anche in ragione della rilevanza e della delicatezza della materia, di attenersi rigorosamente alle procedure di cui alle indicazioni fornite dall’Autorità agli operatori del settore con una serie di comunicati adottati tra i mesi di giugno e luglio 2011, proprio con riferimento all’interpretazione della nuova normativa, in particolare del relativo regime transitorio.<br />
La mancata adozione, da parte dell’odierna appellante, degli accorgimenti necessari per garantire il corretto assolvimento alla funzione pubblica di certificazione, rimessa dal legislatore agli organismi di attestazione (infatti, le -OMISSIS-, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in attestazioni di qualificazione con valore di atti pubblici, realizzandosi in tal modo un’ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica), a ragione è stata valutata come condotta gravemente colposa, lesiva degli obblighi di diligenza professionale incombenti a predetti organismi, tenuto conto, per un verso, che i contratti stipulati da <em>-OMISSIS-</em> con le diciotto imprese interessate risalgono al periodo compreso tra i mesi di ottobre e dicembre 2011, ossia ad epoca successiva alla pubblicazione dei comunicati dell’Autorità, e considerato, per altro verso, che le evidenziate condotte non possono essere ricondotte a meri errori formali, attesa la loro concreta incidenza pregiudizievole, in alcuni casi, sul mercato dei lavori pubblici, avendo consentito la partecipazione di alcune imprese a procedure di evidenza pubblica cui altrimenti non sarebbero state legittimate a partecipare (segnatamente, si tratta delle imprese <em>Effegi Italia s.p.a.</em> e <em>Astone Costruzioni s.r.l.</em>).<br />
Giova, al riguardo, precisare che le indicazioni dell’Autorità, contenute nei menzionati comunicati, a prescindere dal loro inquadramento dogmatico, assumono, in ogni caso, valenza di canoni oggettivi di comportamento per gli operatori del settore, la cui violazione integra un’ipotesi di negligenza, per gli effetti di cui all’art. 70, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207 del 2010, essendo all’Autorità riconosciuti il ruolo di garante dell’efficienza e del corretto e trasparente funzionamento del mercato nel settore dei contratti pubblici e, quindi, del sistema di qualificazione, nonché penetranti poteri di vigilanza e controllo sia sulle -OMISSIS-, sia sulle singole attestazioni di qualificazione e dei relativi procedimenti (v. art. 6 d.lgs. n. 163 del 2006).<br />
Ne consegue la legittimità del provvedimento sanzionatorio n. 158-s del 23 aprile 2013, irrogativo della sanzione pecuniaria di euro 14.844,96, per violazione della citata disposizione regolamentare.<br />
5.3. Infondati sono, altresì, i motivi d’appello <em>sub</em> 2.2.a) e 2.2.b), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, con cui l’appellante censura l’erroneità della statuizione reiettiva del ricorso proposto avverso il provvedimento sanzionatorio n. 292-s del 10 ottobre 2013 – avente ad oggetto l’irrogazione, all’odierna appellante, della sanzione pecuniaria di euro 6.597,76 e della sospensione dell’autorizzazione a svolgere attività di attestazione per giorni 23, con relativa annotazione nel casellario informatico delle imprese, per aver rilasciato all’impresa <em>Edilminniti s.r.l.</em>, cessionaria dell’impresa <em>Edilminniti di Giovanni Minniti</em>, l’attestazione di qualificazione senza attendere la decadenza o la revoca dell’attestazione nei confronti della cedente –, sotto vari profili di eccesso di potere dedotti in primo grado, nonché l’omessa pronuncia su altri profili di censura.<br />
In reiezione delle dedotte censure, s’impongono le seguenti considerazioni:<br />
&#8211; l’appellata sentenza si basa su una corretta interpretazione delle determinazioni n. 11 del 5 giugno 2002 e n. 5 del 21 aprile 2004, con cui l’Autorità ha disciplinato i criteri cui devono uniformarsi le -OMISSIS- in materia di rilascio di attestazioni<br />
&#8211; le risultanze documentali confermano, altresì, <em>de plano</em> la sussistenza della violazione delle determinazioni n. 11/2002 e n. 5/2004 sotto altro profilo (pure addebitato all’odierna appellante nell’impugnato provvedimento) – nella parte in cui s<br />
&#8211; l’appellata sentenza ha, poi, correttamente acclarato la legittimità dell’imputazione della violazione dell’onere di diligenza, costituita dalla mancata consultazione del <em>Forum -OMISSIS-</em> – come da comunicato dell’Autorità n. 60 del 7 luglio 201<br />
Né è ravvisabile il riproposto (unitamente alla dedotta censura di omessa pronuncia) vizio di illegittimità dell’impugnato provvedimento per mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione del ricorso giurisdizionale n. 6676 del 2013, proposto avverso il provvedimento sanzionatorio n. 158/s del 23 aprile 2013, attesa l’inapplicabilità dell’istituto della sospensione necessaria al procedimento amministrativo e stante la persistente autoritatività del provvedimento impugnato pur in pendenza di ricorso giudiziale, a prescindere dall’incompatibilità tra durata del processo asseritamente pregiudiziale e termine di conclusione del procedimento, tanto più che l’art. 7, comma 2, del Regolamento del 4 aprile 2011 non contempla una simile causa di sospensione.<br />
Infine, inammissibile, per difetto di rilevanza, è la riproposta (unitamente al motivo di omessa pronuncia) censura di illegittima contestazione di superficiale valutazione, da parte di <em>-OMISSIS-</em>, di un certificato telematico di esecuzione lavori relativo a servizi di manutenzione, in quanto, ad un’attenta lettura dell’impugnato provvedimento n. 292-s/2013, emerge che tale contestazione non risulta, poi, valorizzata ai fini dell’irrogazione della sanzione (v., sul punto, p. 12 dell’impugnato provvedimento, in cui, tra le prescrizioni violate ritenute accertate, non risulta menzionata la condotta in esame).<br />
Ne consegue la legittimità anche del provvedimento sanzionatorio n. 292-s del 10 ottobre 2013, in ragione dell’accertata violazione dell’art. 70, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 73, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. c), d.P.R. n. 207 del 2010.<br />
5.4. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con conseguente conferma dell’appellata sentenza ed assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.<br />
6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, devono essere poste a carico dell’appellante.</p>
<p><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 8789 del 2014), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’Autorità appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi di parte appellante, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015, con l’intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />
Sergio De Felice, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/09/2015</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4358/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4358</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4357</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4357/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4357/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4357</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Mosca M.D. Fontana, G. Meyer e altri (Avv.ti D. Fragapane, M. Reggio D’Aci) vs. Comune di Susa (n.c.) nessun permesso di costruire per container e cose non ancorate al suolo Edilizia e Urbanistica – Permesso di costruire – Costruzione o edificazione ai fini urbanistici – Art. 3</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4357/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4357/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4357</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Est. Mosca<br /> M.D. Fontana, G. Meyer e altri (Avv.ti D. Fragapane, M. Reggio D’Aci) vs. Comune di Susa (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>nessun permesso di costruire per container e cose non ancorate al suolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica  – Permesso di costruire – Costruzione o edificazione ai fini urbanistici – Art. 3 co. 1 lett. e 5 D.P.R. n. 380/2001 &#8211; Destinazione ad uso prolungato nel tempo – Ancoraggio al suolo – Manufatti precari – Necessità di titolo edilizio – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La necessità di titolo edilizio presuppone la destinazione del manufatto ad uso prolungato nel tempo e l’esistenza di un impatto urbanistico sul territorio. Ne consegue che manufatti, quali container e cose, non ancorati al suolo, ma poggiati su ruote , privi di allacci alla rete elettrica, idrica e fognaria, usati come mezzo di deposito di materiale informativo a supporto di manifestazioni itineranti, non costituiscono costruzione ex art. 3 co. 1 lett. e 5 D.P.R. 380/2001e sono dunque installabili sul terreno senza l’esigenza di acquisire il permesso di costruire.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7123 del 2014, proposto da:<br />
Mario Domenico Fontana, Gildo Meyer, Luigi Casel, Mario Antonio Solara, Franco Zaccagni, Giovanni Vazone, Marisa Vazone, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Fragapane e Michela Reggio D&#8217;Aci, con domicilio eletto presso quest’ultima, in Roma, Via degli Scipioni, n.288; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Susa; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza n.11del TAR Piemonte (Sezione Seconda), n. 1103 del 20 giugno 2014, resa tra le parti;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015, il Cons. Carlo Mosca e uditi per le parti l’avvocato Michela Reggio D&#8217;Aci;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Gli originari ricorrenti e odierni appellanti si sono rivolti al TAR Piemonte per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza n. 74 del 7 novembre 2012, con cui il Comune di Susa ha loro ingiunto di provvedere alla rimozione di alcuni fabbricati e manufatti posizionati, in assenza di titolo abilitativo, su un&#8217;area inizialmente di proprietà di due di loro e consistenti in un container prefabbricato dalle dimensioni di m. 7,30 x 2,45 e in una casetta di legno prefabbricato dalle dimensioni di m. 2,90 x 2,75 accostata allo stesso container, entrambi destinati ad essere spostati anche in aree diverse allo scopo di supportare lo svolgimento di attività di informazione durante manifestazioni, incontri, dibattiti ad assemblee.<br />
Con il ricorso in questione veniva lamentata la violazione dell&#8217;articolo 10 della legge n. 241/90, avendo l&#8217;Amministrazione comunale ignorato la memoria partecipativa e le deduzioni presentate, nonché la mancata notificazione dell&#8217;ordinanza agli attuali proprietari dell&#8217;area subentrati nel corso del procedimento. Veniva, altresì, lamentato l&#8217;eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria, del difetto dei presupposti e del travisamento dei fatti, non essendo durevole la destinazione dei citati manufatti non incardinati al suolo, né dotati di allacci elettrici, idrici e fognari con la conseguenza dell&#8217;impossibilità di applicare ad essi il regime delle costruzioni necessitanti di permesso , come ritenuto dall&#8217;Amministrazione. Veniva, infine, lamentato il difetto di motivazione con riferimento sia alla insufficiente identificazione delle opere abusive, che alla mancata scelta della sanzione pecuniaria alternativa alla rimozione.<br />
2. Con la sentenza impugnata, il primo giudice respingeva il gravame evidenziando:<br />
a. come priva di pregio la dedotta violazione sulla mancata notifica dell&#8217;ordinanza all&#8217;attuale proprietario del fondo in modo da consentirgli di impugnare l&#8217;atto, dal momento che ove la notifica non sia eseguita ,ciò non vizia l&#8217;atto, ma ne consente piuttosto l&#8217;impugnativa da parte del proprietario a partire da quando ne sia venuto a conoscenza, nel senso che non si determina un vizio di annullamento, ma unicamente il mancato decorso del termine di impugnazione nei riguardi di coloro che non hanno ricevuto la notificazione;<br />
b. come priva di pregio la dedotta censura sull&#8217;eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, poiché i manufatti precari, secondo un autorevole orientamento del Consiglio di Stato, se funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con incidenza sul carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l&#8217;assenza di opere murarie, posto che il manufatto non precario non è usato per fini contingenti, ma è destinato ad un utilizzo reiterato nel tempo. La precarietà dell&#8217;opera che esonera dall&#8217;obbligo di possesso del permesso di costruire postula, infatti, un uso specifico e temporalmente limitato del bene e non la sua stagionalità la quale non esclude la destinazione del manufatto a soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo;<br />
c. che, nel caso di specie, i manufatti in questione, pur strutturalmente precari per la loro caratteristica di mobilità, sono stati adibiti ad un uso permanente nel tempo e si trovano a giacere sulla medesima area quanto meno dal 14 maggio 2012, giorno del sopralluogo effettuato dall&#8217;Amministrazione, a partire cioè da sei mesi prima dell&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza impugnata, né consta che essi siano stati rimossi, con la conseguenza che, essendo ormai trascorsi più di due anni dal primo accertamento, essi sono stabilmente in loco e sono continuativamente e permanentemente utilizzati per le attività innanzi indicate. Non rispondono così tali manufatti alle caratteristiche di precarietà che, ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1, lettera e.5 del d.P.R. n. 380/2001, consentirebbero la loro installazione senza il permesso di costruire;<br />
d. come priva di rilievo anche la censura sulla mancata esatta identificazione delle opere abusive, in quanto le stesse sono state invece esaustivamente individuate nell&#8217;ordinanza, con il riferimento ai dati catastali dell&#8217;area, alle dimensioni e alla loro sommaria descrizione. Analogamente infondata risulta la censura sulla omessa verifica da parte del Comune delle possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria, posto che la contestazione ha riguardato l&#8217;assoluta assenza di titolo edilizio, il che peraltro ha reso vincolato il provvedimento adottato e ha fatto venir meno la stessa previa partecipazione procedimentale della parte privata, ai sensi dell&#8217;articolo 21 octies, comma 2 della legge n. 241/90, non potendo il provvedimento finale essere diverso da quello adottato.<br />
3. Con l&#8217;appello in epigrafe, la sentenza impugnata è stata ritenuta ingiusta ed erronea per i seguenti motivi:<br />
a. posto che i proprietari dell&#8217;area attinti dall&#8217;ordine di rimozione non erano più tali nel momento di adozione dell&#8217;atto, avendo proceduto ad alienare l&#8217;area medesima e non disponendo quindi di alcun potere in merito al contenuto dell&#8217;ordinanza medesima, il primo giudice non ha colto che il motivo di impugnazione riguardava il difetto di legittimazione passiva del precedente proprietario, essendo passivamente legittimato il nuovo proprietario dell&#8217;area, il quale è l’unico che può assumere le iniziative necessarie per eseguire l&#8217;ordinanza. L&#8217;illegittimità dell&#8217;ordine deriva, pertanto, dalla mancata individuazione dell&#8217;attuale proprietario;<br />
b. i manufatti in questione non possono ritenersi costruzione o edificazione ai fini urbanistici, difettando il connotato della destinazione ad uso prolungato nel tempo, potendo essi essere agevolmente spostati, come in effetti è avvenuto più volte, sicché all&#8217;evidenza difetta sia l&#8217;ancoraggio al suolo, sia la destinazione durevole nel tempo del fabbricato.<br />
Anzi, la loro destinazione è limitata nel tempo. In ragione, infatti, delle finalità legate alle vicende della Val di Susa per la dibattuta questione dell&#8217;alta velocità , i manufatti sono stati solo provvisoriamente e precariamente appoggiati nell&#8217;area indicata, peraltro in campagna distante dall’abitato di Susa. Illegittimamente, quindi, il Comune ha ritenuto applicabile al caso di specie la normativa tipica delle costruzioni necessitanti di un permesso di costruire. Pur riconoscendo la precarietà delle strutture, il primo giudice ha errato nell&#8217;affermare che i manufatti erano adibiti ad uso permanente nel tempo e ciò senza indicare alcuna fonte di prova e analogamente ha fatto per la durevole modifica e alterazione del territorio derivante dall&#8217;utilizzo dei manufatti i quali, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di prime cure, sono stati invece ripetutamente spostati anche in aree diverse a supporto di manifestazioni, incontri, assemblee, dibattiti e momenti di informazione .<br />
c. che il Comune di Susa avrebbe dovuto descrivere dettagliatamente nell&#8217;area catastalmente individuata le opere ritenute abusive, non solo con la mera misurazione delle dimensioni di container e casetta, ma pure con la necessaria documentazione fotografica. Del resto, anche la verifica da parte del Comune circa la possibilità della sola demolizione della parte abusiva o la scelta tra sanzione demolitoria o pecuniaria o la demolizione totale dell&#8217;opera non potevano essere assunte senza una specifica istruttoria tecnica e amministrativa. L&#8217;obbligo di motivazione, attenuato nei casi di atti dovuti o a contenuto vincolato, si riespande peraltro quando la descrizione degli abusi sia insufficiente ad individuare l&#8217;illecito contestato, richiedendo così di rendere agevole la qualificazione giuridica dell&#8217;intervento abusiva. In ogni caso, la scelta tra sanzione demolitoria e pecuniaria, va effettuata, applicando la prima solo quanto non risulti pregiudicata la restante struttura;<br />
d. come errata la prospettazione del primo giudice riguardo alla mancata considerazione dell&#8217;apporto partecipativo che non avrebbe comunque avuto conseguenze sul provvedimento finale, non potendo quest&#8217;ultimo essere diverso da quello adottato. Il contributo partecipativo è, invece, da apprezzare, quando la comunicazione di avvio del procedimento è avvenuta assegnando un termine per la presentazione di documenti e memorie e l&#8217;adempimento risulta essere stato rispettato. La carenza di motivazione non è un dato formale, ma di sostanza e in ogni caso, l&#8217;art. 21 octies della legge n. 241/90 non può essere applicato d&#8217;ufficio dal giudice, ma incombe sull&#8217;Amministrazione l&#8217;onere probatorio della dimostrazione che il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L&#8217;appello è fondato. Dalla documentazione presente agli atti risulta che gli originari ricorrenti e attuali appellanti, in parte comodatari del terreno di originaria proprietà dei signori Giovanni e Maria Vazone, abbiano fatto stazionare sul medesimo terreno, alienato successivamente a terzi, i manufatti in questione destinati a supporto di manifestazioni, dibattiti, assemblee sulle vicende dell&#8217;alta velocità in Val di Susa. Stante lo scopo informativo della loro funzione e la conseguente necessità di spostare ripetutamente i manufatti su aree diverse da quelle di momentaneo stazionamento, è risultato evidente a questo Collegio, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la precarietà dei medesimi manufatti e l&#8217;inesistenza di ogni impatto urbanistico causato dai medesimi. La loro stessa struttura non ancorata al suolo, ma poggiata su ruote per consentire l&#8217;agevole spostamento, in assenza di qualsiasi allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria, struttura unicamente usata come mezzo di custodia di materiale informativo per la cennata esigenza, consente di affermare che sia il container che la casetta risultino privi di quelle caratteristiche necessarie per poterli configurare come soggetti alla necessità di un titolo edilizio, la cui mancanza configura l&#8217;abusività di una qualsiasi costruzione.<br />
Nè il primo giudice, a sostegno delle sue pur incisive argomentazioni, ha fornito un idoneo principio di prova sull&#8217;uso permanente nella stessa area dei citati manufatti e neanche sulla durevole modifica del territorio che viene ad essere esclusa proprio dalla temporaneità dello stazionamento, dal continuo spostamento su aree diverse e dalla connotazione della loro richiamata struttura. La circostanza, infatti, degli accertamenti limitati ad un solo sopralluogo o l&#8217;assenza di qualsiasi controdeduzione da parte dell&#8217;Amministrazione Comunale che non si è neanche costituita facendo mancare il suo indispensabile apporto conoscitivo, non consentono di ritenere valide le deduzioni del giudice di prime cure in materia, essendosi limitato a supporre l&#8217;uso permanente nel tempo dei manufatti medesimi in ragione di una permanenza stabile nell&#8217;area a decorrere dalla data del sopralluogo e protrattasi per oltre due anni, senza però che ciò risulti da un qualsiasi atto e da alcuna dichiarazione acquisiti e da un contraddittorio avvenuto tra le parti in causa.<br />
Secondo questo Collegio, quindi, in considerazione delle attività descritte dagli appellanti e riconosciute dalla stessa sentenza impugnata, è ragionevole affermare che si rinvengono nella specie le caratteristiche di precarietà dei manufatti che, ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, lettera e. 5 del d.P.R. n. 380/2001, consentono di ritenere i medesimi installabili sul terreno citato senza l&#8217;esigenza di acquisire il permesso di costruire.<br />
La stessa incertezza con cui l&#8217;Amministrazione comunale ha motivato l&#8217;ordinanza impugnata con il ricorso originario non riesce a dar conto della destinazione durevole nel tempo dei manufatti medesimi e di una loro stabilità, elementi questi ultimi che soli potrebbero contrastare le argomentazioni degli odierni appellanti e costituire presupposto per la violazione della normativa fissata dal richiamato d.P.R. n. 380/2001.<br />
Il secondo motivo di appello è quindi degno di essere apprezzato e la sua fondatezza rende superfluo l&#8217;esame degli altri motivi di censura, il cui esito non potrebbe inficiare il definitivo giudizio di questo Collegio.<br />
2. In conclusione, l&#8217;appello va accolto ma, in ragione della novità della questione, le spese possono essere compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in via giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello in epigrafe (ricorso n. 7123 del 2014) lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado e annulla il provvedimento impugnato dinanzi al tar.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 19 maggio 2015, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />
Carlo Mosca, Consigliere, Estensore<br />
Vincenzo Lopilato, Consigliere<br />
Marco Buricelli, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/09/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-9-2015-n-4357/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.4357</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.1247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-9-2015-n-1247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-9-2015-n-1247/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.1247</a></p>
<p>Pres. S. Romano, Est. E. Di Santo Società Figaia Cave S.p.A. (Avv.ti G. Morbidelli e C. Lenzetti) contro il Comune di Carrara (Avv. D. Iaria) e la Regione Toscana (Avv. B. Mancino, L. Bora ed E. Baldi) sul ri-esercizio del potere di determinazione dei canoni di concessione per l&#8217;attività estrattiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-9-2015-n-1247/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.1247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-9-2015-n-1247/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.1247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, Est. E. Di Santo<br /> Società Figaia Cave S.p.A. (Avv.ti G. Morbidelli e C. Lenzetti) contro il Comune di Carrara (Avv. D. Iaria) e la Regione Toscana (Avv. B. Mancino, L. Bora ed E. Baldi)</span></p>
<hr />
<p>sul ri-esercizio del potere di determinazione dei canoni di concessione per l&#8217;attività estrattiva negli agri marmiferi comunali a seguito di annullamento giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Cave e miniere – Annullamento giurisdizionale – Riesercizio del potere – Mera riproposizione vecchia delibera annullata – Assenza di fatti nuovi _ Elusione del giudicato						</p>
<p>2.	Giustizia amministrativa &#8211;  Efficacia erga omnes delle sentenze accertative e caducatorie degli atti unitari avente contenuto generale &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La determinazione dei canoni di concessione per le attività estrattive delle cave di marmo negli agri marmiferi comunali avviene generalmente attraverso un accordo (ex art. 10 sexies del Regolamento degli Agri marmiferi) tra i concessionari e l’ente comunale che ne conserva la proprietà a titolo di patrimonio indisponibile. La delibera adottata in sede di riesercizio del potere, a seguito di un primo annullamento giurisdizionale, che si riveli sostanzialmente identica a quella precedentemente annullata (in quanto conferma l’inefficacia degli accordi stipulati per il biennio precedente limitatamente ai concessionari che non vi hanno espressamente aderito) soprattutto ove si consideri che il Comune di Carrara non ha posto a fondamento del nuovo provvedimento dei fatti diversi rispetto a quelli oggetto di tale sentenza, ma ha semplicemente dato loro una diversa interpretazione, integra una palese elusione della sentenza di primo grado secondo l&#8217;interpretazione giurisprudenziale più lata che sostiene che la nullità ex art. 21 septies è un vizio che può conseguire non solo alla elusione del giudicato, ma anche in caso di di sentenza dotata di forza esecutiva.</p>
<p>2. La portata accertativa di una sentenza, al pari di quella caducatoria, opera, essendo il provvedimento impugnato un atto sostanzialmente unitario a contenuto generale, anche nei confronti di coloro che non hanno proposto impugnativa (in specie di una deliberazione della Giunta comunale)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 994 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Società Figaia Cave S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli e Carlo Lenzetti, ed elettivamente domiciliata presso il primo in Firenze, Via Lamarmora n. 14; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Carrara, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Domenico Iaria, ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, in Firenze, Via dei Rondinelli n. 2;<br />
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Mancino, Lucia Bora ed Enrico Baldi, ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell&#8217;Unità Italiana n. 1; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; della deliberazione G.C. n. 112 del 14 marzo 2014;<br />
&#8211; di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti, in particolare, e per quanto occorrer possa, della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 65620 del 20 dicembre 2013, a firma del Dirigente del Se<br />
e a seguito di motivi aggiunti depositati il 28 luglio 2014<br />
per l’annullamento <br />
&#8211; della Deliberazione G.C. n. 112 del 14 marzo 2014;- della comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 65620, del 20 dicembre 2013 a firma del Dirigente del Settore Marmo Pianificazione, Programmazione e Controllo del Comune di Carrara;<br />
&#8211; della Deliberazione C.C. n. 42 del 16 aprile 2014, pubblicata all&#8217;Albo Pretorio in data29 aprile 2014, mai notificata e/o comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto &#8220;Fissazione dell&#8217; aliquota da applicare per determinare il canone di concessione degl<br />
&#8211; della Deliberazione G.C. n. 209 del 24 aprile 2014, pubblicata all&#8217;Albo Pretoria in data 30 aprile 2014, mai notificata e/o comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto &#8220;Canone di concessione degli Agri Marmiferi Comunali per il biennio 2014/2015&#8221;;<br />
&#8211; della Deliberazione G.C. n. 210 del 24 aprile 2014, pubblicata all&#8217;Albo Pretoria in data 30 aprile 2014, mai notificata e/o comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto &#8220;Contributo previsto dall&#8217;art. 15, comma 4 della L.R.T. n. 7811998 e s.m.i. per l&#8217;a<br />
&#8211; della Deliberazione G.C. n. 211 del 24 aprile 2014, pubblicata all&#8217;Albo Pretoria in data 30 aprile 2014, mai notificata e/o comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto &#8220;Proposta alla Giunta Regionale Toscana di stabilire gli importi unitari del contri<br />
&#8211; della nota comunale prot. n. 19607 del30 aprile 2014, a firma del Dirigente del Settore Marmo, avente ad oggetto la determinazione del canone di concessione e del contributo ex art. 15 comma 4 della L.R.T. n. 78/1998 e s.m.i. per materiali ad uso orname<br />
&#8211; della D.D. n. 90 del 30 aprile 2014, a firma del Dirigente del Settore Marmo, avente ad oggetto &#8220;Canone di concessione per il biennio 2014/2015 e contributo di cui all&#8217;art. 15, comma 4, L.R.T. n. 78/1998 e s.m.i. per il 2014 &#8211; Cava n. 92 &#8220;Fantiscritti B<br />
&#8211; della Deliberazione G.C. n. 261 del 23 maggio 2014, pubblicata all&#8217;Albo Pretoria in data 30 maggio 2014, mai notificata e/o comunicata alla ricorrente, avente ad oggetto &#8220;Rettifica per mero errore materiale deliberazione G.C. n. 209 del 24/0412014&#8221;; <br
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti, conseguenti, precedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ivi espressamente ricompreso (e per quanto occorrer possa) il verbale di sopralluogo del 29 aprile 2014 eseguito presso la cava "Fa
e a seguito di motivi aggiunti depositati il 7 novembre 2014<br />
per l’annullamento<br />
&#8211; della Deliberazione G.R. n. 532 del 30 giugno 2014, mai notificata e/o comunicata alla ricorrente, pubblicata sui B.U.R.T. in data 9 luglio 2014, con la quale è stata accolta dalla Regione Toscana la proposta del Comune di Carrara contenuta nella Delibe<br />
&#8211; di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti, conseguenti, precedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;</p>
<p>Visti il ricorso introduttivo del presente giudizio, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e della Regione Toscana;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 aprile 2015 la dott.ssa Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 579 del 30/11/2011, il Comune di Carrara, dopo aver, tra l’altro, dato atto che, “conformemente a quanto previsto dall’art. 10 sexties del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali”, agli accordi del 20/12/2003 e del 25/11/2004 “hanno aderito, sia pure con modalità differenti, i concessionari e/o titolari delle autorizzazioni all’escavazione di tutte le cave in attività”, e aver ritenuto “che i successivi accordi del 2008 e del 2009 non solo non risultano validamente costituiti e perfezionati non essendo stati sottoscritti ed accettati da parte di tutti i soggetti interessati (associazioni di categoria, concessionari, titolari delle autorizzazioni all’escavazione), ma non hanno neppure avuto integrale applicazione in via di fatto”, ha deliberato:<br />
&#8211; “di prendere atto della scadenza alla data del 31/12/2011 degli accordi sulla determinazione complessiva degli oneri che gravano sul settore marmo stipulati in data 30/12/2003 e 25/11/2004”;<br />
&#8211; di prendere atto che “gli accordi integrativi stipulati in data 28/02/2008 e 29/07/2009 … non risultano validamente costituiti, perfezionati ed efficaci”;<br />
&#8211; “di dare atto della decadenza degli effetti delle deliberazioni con le quali sono stati approvati tali accordi integrativi del 2008 e del 2009 e, nello specifico, delle deliberazioni G.C. n. 63 del 29/02/2008 e n. 409 del 03/08/2009”;<br />
&#8211; “di revocare, indipendentemente dalla decadenza degli effetti di cui sopra, tali deliberazioni di approvazione degli accordi del 2008 e 2009 per sopravvenuti motivi di interesse pubblico”;<br />
&#8211; “di dare atto che a far data dalla approvazione della presente deliberazione e con effetti successivi al 31/12/2011 i competenti Uffici del Settore Marmo sono chiamati a dare concreta e diretta attuazione alle disposizioni di legge e regolamentari vigen<br />
&#8211; “di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti”.<br />
1.1. Avverso la suindicata delibera di Giunta Comunale n. 579 del 30/11/2011 l’Associazione Industriali della Provincia di Massa Carrara ed alcune società del settore proponevano al TAR Toscana ricorso R.G. n. 347/2012, cui seguiva un ricorso per motivi aggiunti avverso una serie di atti consequenziali alla suindicata deliberazione n. 579/2011. <br />
1.2. Il TAR Toscana, con sentenza 13 agosto 2013, n. 1209, accoglieva sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti.<br />
1.3. La sentenza veniva appellata e il ricorso in appello risulta tutt’ora pendente.<br />
1.4. In sede di riesercizio del potere, il Comune di Carrara, con comunicazioni datate 20/12/2013, rendeva noto:<br />
&#8211; “che è stato avviato, fatti salvi gli esiti dell’appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1209/2013 del T.A.R. Toscana, il procedimento amministrativo relativo:<br />
* alla presa d’atto dell’avvenuta scadenza degli accordi sulla determinazione degli oneri che gravano sul settore dell’escavazione stipulati 30/12/2003 e 25/11/2004;<br />
* alla presa d’atto che gli accordi stipulati in data 28/02/2008 e 29/07/2009 non risultano validamente costituiti, perfezionati ed efficaci, nonché, indipendentemente da quanto sopra, alla revoca dei provvedimenti amministrativi con cui sono stati approvati detti accordi ai sensi dell’art. 21 – quinquies della L. 241/90 e s.m.i.;<br />
* alla adozione, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, di tutti i provvedimenti consequenziali ed attuativi, comprese le deliberazioni sulle aliquote e sugli importi, per la determinazione del canone di concessione degli agri marmiferi comunali per il biennio 2014 – 2015 e del contributo di cui all’art. 15, comma 4, della L.R.T. n. 78/1998 per l’anno 2014, provvedimenti che, una volta adottati, comporteranno l’emissione delle relative fatture a far data dall’1/01/2014”.<br />
1.5. Seguivano le osservazioni da parte degli interessati.<br />
1.6. Il procedimento si concludeva con deliberazione di Giunta n. 112 del 14/3/2014, con la quale il Comune di Carrara deliberava, quindi:<br />
&#8211; “di prendere atto che gli accordi stipulati nel 2003/2004 sono scaduti in data 31/12/2011;<br />
&#8211; di prendere altresì atto, per le motivazioni di cui in premessa, che gli accordi stipulati in data 28/2/2008 e 29/7/2009 risultano perfezionati ed efficaci nei confronti dei soli soggetti imprenditoriali interessati che vi abbiano aderito;<br />
&#8211; di dare conseguentemente atto che, nei confronti dei soggetti imprenditoriali interessati che non abbiano formalmente aderito ai sopraindicati accordi del 2008 e 2009, i competenti Uffici del Settore Marmo sono chiamati a dare concreta e diretta attuazi<br />
&#8211; di dare atto correlativamente che verrà data integrale attuazione alle disposizioni di cui ai menzionati accordi del 2008 e del 2009 nei confronti dei soli soggetti interessati che vi hanno formalmente aderito;<br />
&#8211; di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti”.<br />
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente, concessionaria di alcuni Agri Marmiferi siti nel Comune di Carrara ed esercente attività di escavazione di marmo ornamentale sulla base di autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione comunale, iscritta all’Associazione degli Industriali di Massa Carrara, ha impugnato la deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2014, nonché tutti gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento datata 20/12/2013, inviata nel corso del mese di gennaio 2014 all’Associazione Industriali Massa Carrara e ad altri soggetti interessati, tra cui la ricorrente. <br />
2.1. Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 e s.m.i., eccesso di potere per contraddittorietà tra atti del procedimento nonché perplessità e travisamento, violazione del principio di partecipazione e del giusto procedimento, in quanto il Comune ha avviato un procedimento finalizzato contemporaneamente alla dichiarazione di inefficacia e alla revoca del provvedimento con il quale l&#8217;accordo del 2008 è stato approvato, ma la revoca presuppone l&#8217;esistenza e il perfezionamento dell&#8217;atto che si vuole revocare e sarebbe, pertanto, incompatibile con la dichiarazione di inefficacia in concreto attuata all&#8217;esito del procedimento; ciò integrerebbe una evidente contraddittorietà ed una violazione dell&#8217;art. 7 della Legge 241/90, dal momento che con la comunicazione di avvio del procedimento non si sarebbe espressa in modo chiaro ed univoco la volontà della P.A.; vi sarebbe un ulteriore profilo di perplessità e contraddittorietà dato dalla circostanza che, da una parte, nella comunicazione di avvio del procedimento si afferma che non possono ritenersi contemporaneamente validi ed efficaci gli accordi del 2008 e 2009, dal momento che l&#8217;uno escluderebbe l&#8217;altro, e, dall’altra, nella delibera G.C. 112/2014 si afferma che risultano perfezionati ed efficaci entrambi (sia pure per chi vi abbia aderito formalmente);<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, lettera b), della legge n. 241/1990 e s.m.i., eccesso di potere, difetto di motivazione e travisamento, violazione del principio di partecipazione al procedimento, in quanto il Comune non avrebbe minimamente tenuto in considerazione le osservazioni presentate dalla ricorrente;<br />
3) Nullità della deliberazione di G.C. n. 112 del 14/3/2014 per contrasto con la sentenza del TAR Toscana n. 1209/2013 ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/90 e s.m.i., violazione dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., contrasto con provvedimento giudiziale esecutivo, in quanto la delibera di G.C. 112/2014 si porrebbe in contrasto con la sentenza del TAR n. 1209/2013 che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, non si sarebbe limitata ad accogliere un vizio di natura formale sull&#8217;avvio del procedimento, ma avrebbe accolto tutti i motivi del ricorso del 28/2/2012 (R.G. 347/2012); con ciò si sarebbe violato l&#8217;art. 21 septies della legge 241/90 secondo cui è nullo ogni provvedimento amministrativo che violi o comunque sia elusivo non solo del giudicato ma, secondo l&#8217;interpretazione giurisprudenziale, di sentenza dotata di forza esecutiva; sotto questo profilo, se non si volesse accogliere l&#8217;eccezione di nullità, il provvedimento sarebbe comunque quantomeno illegittimo (Tar. Sicilia, sez. Catania, 21/4/1989 n. 433; Tar Abruzzo 27/5/1985 n. 225; Consiglio di Stato, sez. V, 2/5/2013 n, 2400);<br />
4) Violazione dell’art. 10 sexties del Regolamento per gli Agri Marmiferi del Comune di Carrara, violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 241/90 e s.m.i., eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, per contraddittorietà e per motivazione insufficiente e perplessa, in quanto il Comune, pur ritenendo l&#8217;accordo datato 28/2/2008 valido e corrispondente ad un pubblico interesse, si sarebbe limitato a ritenerlo inefficace per chi non vi avesse formalmente aderito; tra le varie motivazioni portate a sostegno della propria deliberazione di giunta, il Comune ha tra l&#8217;altro affermato che si sarebbe creata una situazione di estrema incertezza in ordine al regime economico e giuridico applicabile alla materia, con ciò contraddicendosi in modo illogico, dal momento che tutt&#8217;oggi l&#8217;Amministrazione riterrebbe l&#8217;accordo del 28/2/2008 valido ed applicabile (anche se limitatamente a coloro che vi hanno aderito formalmente) e lo avrebbe sempre attuato ed applicato inviando a tutte le aziende, tra cui la ricorrente, le fatture previste dall’accordo stesso; in ogni caso il Comune, dichiarando inefficace l&#8217;accordo per coloro che non vi abbiano aderito formalmente sul modulo predisposto unilateralmente dal Comune stesso, avrebbe violato l&#8217;art. 10 sexies del Regolamento degli Agri Marmiferi che prevede la possibilità di un accordo stipulato tra Comune e Associazioni di Categoria con la determinazione di una tariffa unica; l&#8217;accordo in oggetto è stato sottoscritto dalla Associazioni Industriali di Massa Carrara, dalla Lega delle Cooperative e da tutte le Associazioni di Categoria e quindi sarebbe perfettamente valido ed efficace, dal momento che l’art. 10 sexies non impone alcun obbligo di adesione scritta dei concessionari a tale accordo e l&#8217;accordo non prevedeva la sottoscrizione del modulo di adesione cui fa riferimento l&#8217;Amministrazione, che non era neppure indicato né allegato all&#8217;accordo; inoltre, tutte le aziende hanno corrisposto al Comune le somme dallo stesso richieste ed indicate nelle fatture emesse dal Comune sulla base dell&#8217;accordo; pertanto, nel caso di specie sussiste un accordo che rispetta la forma scritta, e la decisione della Giunta Comunale, a distanza di sei anni dalla sottoscrizione e applicazione dell&#8217;accordo, sarebbe palesemente illegittima per violazione del Regolamento stesso e comunque in quanto afflitta da motivazioni perplesse, insufficienti e contraddittorie;<br />
5) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’accordo 28/2/2008, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto, contraddittorietà ed illogicità manifesta, in quanto nella motivazione della deliberazione G.C. 112/2014 si sostiene che l&#8217;accordo del 28/2/2008 avrebbe avuto integrale attuazione nella parte di cui all&#8217;art. 2, dove prevedeva che le scaglie scure, soggette ad un contributo minore rispetto a quelle bianche, sarebbero state quelle derivanti dalle cave indicate in un allegato richiamato nel medesimo accordo; in realtà il Comune stesso aveva indicato nell&#8217;allegato menzionato solo le cave con produzione esclusiva di scaglie scure e colorate, mentre nelle altre cave vi sarebbero sia scaglie chiare che scure ed il Comune, con atti indicati e prodotti con il precedente ricorso, successivi all&#8217;accordo del 2008, ha stabilito le percentuali di scaglie bianche e scure presenti nelle altre cave, con ciò interpretando allora correttamente l&#8217;accordo in modo univoco; pertanto l&#8217;accordo del 2008 sarebbe stato correttamente applicato per tutti gli anni precedenti, con una concordata percentuale di scaglie bianche e scure individuata dal Comune, e non sarebbe corretta l&#8217;affermazione del Comune secondo cui vi sarebbe stata una attuazione solo parziale dell&#8217;accordo; nella deliberazione G.C. 112/2014 vi sarebbe pertanto sia una violazione dell&#8217;art. 2 dell&#8217;accordo, sia un travisamento dei presupposti, un&#8217;interpretazione contraddittoria rispetto a quella data per quattro anni dal Comune stesso, ed una manifesta illogicità nel proporre una interpretazione che non solo contrasta con quanto pacificamente applicato dal Comune stesso, ma porterebbe ad una palese violazione della normativa sulla individuazione delle scaglie bianche o scure in base alla loro destinazione o utilizzazione finale, così come stabilito nelle varie deliberazioni della stessa Amministrazione della Giunta Regionale; in ogni caso l’interpretazione dell’accordo non avrebbe nulla a che vedere con la sua validità ed efficacia (che presuppone); pertanto sarebbe del tutto illogico collegare nella motivazione del provvedimento problemi interpretativi con valutazioni di validità ed efficacia;<br />
6) Violazione e/o falsa applicazione dell’accordo 28/2/2008, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà sotto altro profilo, in quanto il Comune di Carrara, dopo aver avviato il procedimento per sentir dichiarare l&#8217;inefficacia e il mancato perfezionamento dell&#8217;accordo del 28/2/2008, con successive lettere in data 6/2/2014 inviate alle aziende del settore, tra cui la ricorrente, ha richiesto un consistente conguaglio economico proprio in applicazione del punto 2 dell&#8217;accordo del 28/2/2008 dichiarato per altro verso inefficace; al di là della circostanza che la richiesta sarebbe infondata per una contraddittoria ed erronea interpretazione dell&#8217;art. 2 dell&#8217;accordo, già menzionata nel precedente motivo di impugnazione, comunque sarebbe evidente la manifesta contraddittorietà tra richiesta di pagamento di esorbitanti somme in attuazione dell’accordo e contemporanea dichiarazione della sua inefficacia;<br />
7) Violazione dei principi generali di ragionevolezza e buona fede, violazione del principio dell’affidamento, in quanto la deliberazione di G.C. 112/2014 sarebbe stata adottata in violazione dei principi generali di ragionevolezza e buona fede e in violazione del principio dell&#8217;affidamento; l&#8217;amministrazione avrebbe applicato pacificamente l&#8217;accordo del 28/2/2008 per quattro anni, considerandolo pienamente efficace sia nei confronti delle Associazioni di Categoria stipulanti, sia nei confronti delle imprese, cui ha richiesto i pagamenti in base all&#8217;accordo, emettendo le relative fatture e facendole pervenire alle aziende, che hanno provveduto ai pagamenti; la decisione di rendere gli accordi inefficaci, costituirebbe, pertanto, una evidente violazione del principio di buona fede, in manifesta contraddizione con i provvedimenti assunti e mantenuti per quattro anni, e anche con provvedimenti assunti nelle more del procedimento; il tutto senza alcuna concertazione e confronto con le Associazioni. <br />
3. Con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Carrara n. 42 del 16/04/2014, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carrara in data 29/04/2014, avente ad oggetto &#8220;Fissazione dell&#8217;aliquota da applicare per determinare il canone di concessione degli Agri Marmiferi Comunali per il biennio 2014/2015&#8221;, il Consiglio Comunale di Carrara, facendo seguito alla delibera n. 112 del 14/3/2014, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, deliberava di fissare nell’8% l’aliquota da applicare al valore unitario medio della produzione dei blocchi estratti nelle cave di marmo del Comune di Carrara per determinare il canone di concessione degli Agri Marmiferi Comunali nel biennio 2014 – 2015.<br />
Nell’assumere la deliberazione, il Consiglio Comunale dichiarava espressamente di procedere in modo consequenziale rispetto a quanto deliberato dalla Giunta Comunale nella deliberazione n. 112 del 14/3/2014, e quindi di stabilire l’aliquota del canone concessorio per i soggetti imprenditoriali che non avessero formalmente aderito agli accordi del 2008 e del 2009. <br />
Si evidenziava come non erano stati raggiunti i ricavi attesi, essendo stata data applicazione solo parziale agli accordi del 2008 – 2009 e comunque il comparto estrattivo non aveva dato segno di crisi ed era necessario incrementare l’aliquota dal 5 all’8%, anche perché il canone veniva corrisposto solo per gli Agri marmiferi di proprietà comunale e non per quelle aree di cava per le quali è ancora controversa la proprietà comunale (c.d. beni estimati), mentre sulla base della tariffa unica prevista dagli accordi, si provvedeva al pagamento anche per i beni estimati.<br />
Venivano richiamate crescenti e pesanti difficoltà nella gestione del bilancio e si decideva quindi di fissare l’aliquota da applicare al valore medio unitario dei blocchi nella misura dell’8%, in relazione alla determinazione del canone concessorio.<br />
3.1. Con deliberazione n. 209 del 24/04/2014, pubblicata all&#8217;Albo Pretoria il 30/04/2014, avente ad oggetto &#8220;Canone di concessione degli Agri Marmiferi Comunali per il biennio 2014/2015”, la Giunta Comunale del Comune di Carrara prendeva atto della delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 16/04/2012 e conseguentemente adottava per il biennio 2014 – 2015 l’aliquota per la determinazione del canone di concessione degli Agri Marmiferi comunale nella misura dell’8% del valore unitario medio del mercato della produzione dei blocchi di marmi estratti nelle cave dei bacini marmiferi comunali. <br />
3.2. Con deliberazione n. 210 del 24/04/2014, pubblicata all’Albo Pretoria del Comune di Carrara in data 30/04/2014, la Giunta Comunale di Carrara deliberava di stabilire per l’anno 2014 l’applicazione dell’importo del contributo previsto dal comma 4 dell’art. 15 della L.R.T. n. 78/1998 nel limite del 5,25% del valore di vendita dei materiali ornamentali (blocchi estratti).<br />
Veniva altresì stabilito che per la determinazione del valore di vendita dei materiali ornamentali (blocchi estratti), sarebbero stati assunti a riferimento gli stessi dati e gli stessi elementi utilizzati per la determinazione del valore medio di mercato della produzione di ogni singola cava ai fini dell’applicazione del canone di concessione, così come previsto dal Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi.<br />
Infine, la Giunta precisava che avrebbe formulato con separato atto gli importi unitari del contributo di cui ai commi 3 e 5 bis dello stesso art. 15 della L.R.T. n. 78/1998 relativo ai materiali lapidei per uso industriale, per costruzioni ed opere civili, quali scaglie, massi da scogliera e terre derivanti dall’escavazione di marmi in blocchi.<br />
3.3. Con deliberazione n. 211 del 24/04/2014, pubblicata all’Albo Pretoria del Comune di Carrara in data 30/04/2014, la Giunta Comunale del Comune di Massa Carrara deliberava di individuare la quantificazione delle spese annuali comunque connesse alle attività estrattive nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, come indicati nell’allegato A alla deliberazione stessa.<br />
La Giunta precisava di confermare per l’anno 2014 le categorie dei materiali lapidei per uso industriale, per costruzioni ed opere civili, così come indicato nel prospetto allegato B alla deliberazione.<br />
Infine deliberava di proporre alla Giunta Regionale Toscana, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 15 della L.R.T. n. 78/1998, di stabilire per l’anno 2014 gli importi unitari del contributo di cui al comma 3 dell’art. 15, nelle misure risultanti dal prospetto allegato C alla stessa deliberazione, con determinazione di valori di 3,78 Euro a tonnellata per le scaglie bianche idonee per la produzione di carbonato di calcio macinato e granulati, così come per i massi informi per scogliera, mentre determinava il contributo nella misura di 1,26 per le scaglie scure e colorate per opere civili, riempimenti e cementerie (esclusa la produzione di carbonato di calcio macinato) con obbligo di certificazione della destinazione.<br />
Infine veniva determinato nella misura di Euro 0,63 il contributo per terre e materiali utilizzati con pezzatura massima di cm. 10 frammisti a terre per almeno il 30-40%.<br />
3.4. Con nota comunale prot. n. 19607 del 30/4/2014 a firma del Dirigente del Settore Marmo, veniva comunicato l’ammontare del canone di concessione e del contributo ex art. 15, comma 4, della L.R.T. 78/1998 per i materiali ad uso ornamentale (blocchi) estratti nelle cave in concessione e/o autorizzate alla società ricorrente.<br />
3.5. Nella nota il Dirigente indicava di aver effettuato la stima del valore medio della produzione delle cave con riferimento ai prezzi di mercato dei materiali estratti, dopo aver fatto eseguire dall’ufficio un sopralluogo nelle varie cave della ricorrente nei giorni precedenti.<br />
4. Tutti gli atti e i provvedimenti sopra indicati e successivi alla deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14/3/2014, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sono stati impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 28/7/2014, con il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:<br />
&#8211; Illegittimità derivata dalla illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14/3/2014, che ha dichiarato inefficaci gli accordi nei confronti dei soggetti che non avessero aderito formalmente sottoscrivendo il modulo predisposto dal Com<br />
8) Violazione e/o falsa applicazione del principio di partecipazione e del giusto procedimento, travisamento della realtà di fatto, contraddittorietà, manifesta incongruità, violazione del principio di proporzionalità;<br />
9) Difetto di istruttoria, carenza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, lett. b, della legge 241/1990 e s.m.i.;<br />
10) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, 4° comma, L.R.T. n. 78/1998, contraddittorietà esterna, difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo;<br />
11) Violazione dei principi generali di ragionevolezza e buona fede;<br />
12) Violazione dei principi di irretroattività e di legalità dell’azione amministrativa, violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici, nullità dell’art. 10 quinquies, comma 2, del Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara;<br />
13) nullità della clausola compromissoria prevista nell’art. 10 ter, commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara;<br />
14) Violazione della legge regionale n. 78/1998, eccesso di potere per travisamento dei presupposti;<br />
15) Illegittimità degli atti comunali di attuazione del contributo (deliberazione G.C. n. 211 del 24/4/2014) per violazione di legge, violazione dell’art. 15, comma 5 bis, della L.R.T. n. 78/1998 (in particolare del 1° e 2° periodo della norma);<br />
16) Illegittimità, almeno parziale, degli atti comunali di attuazione del contributo per violazione del “nesso di corrispondenza” tra il gettito del contributo e le opere e servizi con esso realizzati previsto dall’art. 15, comma 3, 2° periodo, della L.R.T. n. 78/1998, sviamento;<br />
17) Illegittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3, e 5 bis della L.R.T. n. 78/1998 per violazione degli artt. 3, 41, 117, 119 e 120 della Costituzione.<br />
5. La Giunta Regionale della Regione Toscana, con deliberazione n. 532 del 30/6/2014, prendeva atto che nel 2004 il Comune di Carrara si era avvalso della facoltà riconosciuta dal comma 5 bis dell’art. 15 della L.R.T. n. 78/1998, formulando una specifica proposta che la Giunta Regionale ha, poi, approvato con deliberazione n. 1034 del 18 ottobre 2004.<br />
Evidenziava, poi, che, come stabilito al punto 3) del dispositivo della deliberazione di Giunta Regionale n. 437 del 10/6/2013, il Comune aveva trasmesso, entro il mese di aprile 2014, la deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 24/4/2014, contenente i dati aggiornati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5 bis del citato art. 15 della L.R.T. n. 78/1998 (ovvero: la quantificazione delle spese comunque connesse alle attività estrattive che il Comune intende sostenere annualmente con i contributi di cui al comma 3; l’individuazione delle categorie del materiale da estrarre; l’indicazione dell’importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali; la previsione delle quantità complessive annuali di commercializzazione ripartite per ciascuna categoria di materiali) ed aveva richiesto alla Giunta Regionale di determinare gli importi unitari da applicare al territorio comunale alle differenti categorie di materiali per usi industriali per l’anno 2014.<br />
Ritenuto, pertanto, di provvedere, come previsto dal comma 5 bis dell’art. 15 della L.R.T. n. 78/1998, a stabilire per il 2014 specifici importi unitari del contributo di cui al comma 3 dell’art. 15 sopra indicato, da applicarsi alle categorie dei materiali per uso industriale, per costruzioni e opere civili, estratti nel territorio del Comune di Carrara, deliberava, recependo in toto la proposta formulata dal Comune di Carrara con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 24/4/2014, di individuare le seguenti categorie dei materiali per uso industriale, per costruzioni e opere civili, estratti nel territorio del Comune di Carrara: marmo bianco in scaglie (anche miste a terre), in pietrisco ed in premacinato idonee per la produzione di carbonato di calcio macinato e granulati (c.d. scaglie bianche); marmo in massi informi per scogliera di dimensioni varie e di volume non superiore a metri cubi 2,00 (c.d. scogliere); marmo scuro e colorato in scaglie (anche miste a terre) e pietrisco per uso industriale, per opere civili, per riempimenti e per cementerie, esclusa la produzione di carbonato di calcio, con obbligo di certificazione della destinazione (c.d. terre e tout-venant); di stabilire, come previsto dal comma 5 bis dell’art. 15 della L.R.T. n. 78/1998 per il 2014 i seguenti contributi unitari per la determinazione del contributo dovuto al Comune di Carrara, ai sensi dell’art. 15, comma 3, della L.R.T. n. 78/1998, per i materiali per uso industriale, per costruzioni o opere civili, estratti nel territorio del Comune di Carrara: scaglie bianche €/tonn. 3,78; scogliere €/tonn. 3,78; scaglie scure e colorate €/tonn. 1,26; terre e tout-venant €/tonn. 0,63.<br />
In ciò, come si è detto, recependo totalmente la proposta del Comune di Carrara avanzata con delibera del Consiglio Comunale n. 211 del 24/4/2014 già impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 24/7/2014.<br />
6. La suindicata delibera di Giunta Regionale n. 532 del 30/6/2014 è stata impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 7/11/2014, con il quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza:<br />
&#8211; Illegittimità derivata dalla illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 14/3/2014, che ha dichiarato inefficaci gli accordi nei confronti dei soggetti che non avessero aderito formalmente sottoscrivendo il modulo predisposto dal Com<br />
18) Violazione della legge regionale n. 78/1998 (art. 15), eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;<br />
19) In ipotesi: illegittimità della deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 2014 per violazione dell’art. 15, comma 5 bis, della legge regionale toscana n. 78/1998 (in particolare del 1° e 2° periodo della norma);<br />
20) Sempre in ipotesi: illegittimità, almeno parziale, della delibera impugnata per violazione del “nesso di corrispondenza” tra il gettito del contributo e le opere e servizi con esso realizzati previsto dall’art. 15, comma 3, 2° periodo, della legge regionale n. 78/1998, sviamento;<br />
21) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, L.R.T. n. 78/1998, difetto di istruttoria e di motivazione;<br />
22) Illegittimità costituzionale dell’art. 15, commi 3, e 5 bis della L.R.T. n. 78/1998 per violazione degli artt. 3, 41, 117, 119 e 120 della Costituzione;<br />
23) Illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5 bis, della L.R.T. n. 78/1998 per violazione dell’art. 3 e dell’art. 41 della Costituzione.<br />
7. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Carrara e la Regione Toscana che hanno contrododetto.<br />
8. Quanto al ricorso introduttivo del presente giudizio, va innanzitutto precisato che non era necessario che il contraddittorio venisse instaurato nei confronti di coloro ai quali, in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2014, si applica l’accordo del 2008 o quello del 2009, per aver essi sottoscritto l’apposito modello di adesione. La pretesa sostanziale fatta valere in giudizio dalla ricorrente è, infatti, quella di ottenere l’applicazione, anche nei propri confronti, della tariffa unitaria, definita negli accordi tariffari del 2008/2009, e, conseguentemente, di vedere annullata la suindicata deliberazione n. 112/2014 solo nella parte in cui esclude che tali accordi si siano perfezionati e siano efficaci nei confronti di coloro che non hanno sottoscritto il modulo di adesione.<br />
8.1. Ciò posto, il primo e il secondo motivo sono infondati.<br />
Il Comune, tenuto conto di quanto stabilito dal TAR Toscana nella sentenza n. 1209/13, ha dato avvio al nuovo procedimento inviando, a tutti i concessionari, le relative comunicazioni.<br />
Detta comunicazione era chiara nel preannunciare che il Comune avrebbe inteso adottare determinati provvedimenti volti a prendere atto che gli accordi del 2008 e del 2009 non si erano validamente costituiti, sia in ordine alla possibilità di disporre anche la revoca (delle delibere di approvazione degli accordi) per sopravvenuti interessi pubblici.<br />
Le società interessate erano dunque ben consapevoli di quale poteva essere l&#8217;esito finale del procedimento.<br />
Inoltre, il Comune ha dato conto di aver esaminato le osservazioni pervenute a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, senza che occorresse una specifica confutazione delle stesse.<br />
8.2. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato nei termini di cui infra.<br />
Diversamente da quanto ritenuto dal Comune di Carrara, la deliberazione di G.C. n. 112/2014 impugnata con il ricorso principale si pone in contrasto con le prescrizioni conformative e preclusive contenute nella sentenza n. 1209/2013 di questo Tribunale, cui il Comune avrebbe dovuto conformarsi (art. 112, 1° comma, c.p.a.), non essendone stata sospesa l’esecutività dal giudice di appello.<br />
8.3. In proposito viene in considerazione il combinato disposto di cui all’art. 33, comma 2, del c.p.a., a mente del quale le sentenze del giudice di primo grado sono esecutive, e all’art. 112, del c.p.a., comma 2, lett. b), secondo cui l’azione di ottemperanza può essere proposta (anche) per conseguire l’attuazione delle sentenze esecutive.<br />
Ed invero, le sopra richiamate disposizioni del codice del processo amministrativo – che, peraltro, si inseriscono nel solco di quanto a suo tempo già innovato nel processo amministrativo ad opera dell’art. 10, comma 1, della legge n. 205/2000, che aveva novellato l’art. 33, ultimo comma, della legge n. 1034/1971, in un sistema normativo in cui era espressamente asserita l’esecutività delle sentenze dei tribunali amministrativi regionali (art. 33 cit., comma 1) – attribuiscono una più incisiva effettività alla decisione del giudice di prime cure, consentendo una tutela anticipata della pretesa fatta valere con il ricorso. <br />
La sentenza definitiva di primo grado, pertanto, pur non avendo la forza incontrovertibile del giudicato, ha carattere esecutivo, con la conseguenza che, in assenza di sospensione da parte del giudice di appello, come nel caso di specie, l’amministrazione non può ignorare la pronuncia giurisdizionale, alla quale, viceversa, deve adeguarsi qualora ritenga di porre in essere una qualsiasi attività amministrativa che sia comunque collegata con la situazione definita giurisdizionalmente (cfr., TAR Sicilia, Catania, 21 aprile 1989, n. 433).<br />
8.4. E, con la citata sentenza n. 1209/2013, questo Tribunale ha annullato la deliberazione di G.C. n. 579/2011 (e gli atti ad essa conseguenti) non solo per la mancata comunicazione di avvio del procedimento (di cui al primo motivo di ricorso) – contrariamente a quanto ritenuto dal Comune con la deliberazione di G.C. n. 112/2014 – ma anche per l’insussistenza dei presupposti enunciati per pervenire alla revoca in autotutela degli accordi precedentemente stipulati (di cui al secondo e al terzo motivo di ricorso, con i quali, rispettivamente, si lamenta: che gli accordi del 2008 e del 2009 sarebbero validi ed efficaci, visto che l’amministrazione vi ha dato piena attuazione con il proprio comportamento concludente; che l’amministrazione avrebbe illegittimamente motivato la revoca adducendo genericamente la sussistenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico). <br />
Tale sentenza contiene, quindi, anche degli accertamenti di merito circa l’illegittimità “sostanziale” dei provvedimenti impugnati, accertamenti con i quali la nuova deliberazione di G. C. n. 112/2014, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, si pone in contrasto.<br />
8.5. A riguardo, occorre compiere una premessa attinente alla portata delle sentenze di annullamento del giudice amministrativo, che va individuata avendo riguardo non solo al dispositivo bensì anche e soprattutto agli enunciati motivazionali che ne rappresentano gli antecedenti logici.<br />
Cosicché si potrà parlare di effetti preclusivi e conformativi della sentenza di annullamento i cui “accertamenti” non possono essere rimessi in discussione dall’amministrazione in sede di rinnovazione dell’esercizio del potere.<br />
In proposito, è illuminante quanto affermato nella decisione n. 2/2013 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in cui sono stati individuati i limiti al riesercizio del potere dell’amministrazione a seguito di un giudicato di annullamento dell’atto, con particolare riferimento al caso in cui tale riesercizio “si concreti nel valutare differentemente in base ad una nuova prospettazione situazioni che esplicitamente o implicitamente siano state oggetto di esame da parte del giudice” ed in particolare laddove “non siano i fatti ad essere messi in discussione ma la loro valutazione (come nel caso in esame in cui i dati sull’attività didattica erano incontestati ed è cambiata invece la loro valutazione) non dimenticando che alla stregua del principio ribadito anche dall’art. 112, comma primo, del codice, su tutte le parti incombe l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti del giudice; e ciò vale specialmente per la pubblica amministrazione in un’ottica di leale ed imparziale collaborazione esercizio del munus publicum, in esecuzione dei principi costituzionale scanditi dall’art. 97 Cost. e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” (C.d.S. Ad. Plen. 2/2013).<br />
Questo significa che &#8211; pur fatta salva la sfera di “residua” autonomia dell’amministrazione &#8211; tale sfera di azione deve essere limitata dal c.d. effetto preclusivo del giudicato poiché “la riedizione del potere deve essere assoggettata a precisi limiti e vincoli” in quanto “l’accertamento definitivo del giudice relativo alla sussistenza di determinati presupposti relativi alla pretesa del ricorrente non potrà non essere vincolante per la pubblica amministrazione (di recente CdS VI 19 giugno 2012 n. 3569 ha affermato che l’ampiezza dell’accertamento sostanziale contenuto nella sentenza passata in giudicato condiziona gli spazi di applicabilità anche della normativa sopravvenuta)” (C.d.S Ad. Plen. cit.).<br />
8.6. In tal senso, non si potrà non ritenere in contrasto con il dictum giudiziario la deliberazione di G. C. n. 112/2014, la quale, ancorché limitatamente ai concessionari e/o titolari delle autorizzazioni all’escavazione che non hanno reinviato il modello di “adesione formale”, ha ripetuto i medesimi vizi sostanziali della deliberazione di G. C. n. 579/2013, come emergerà dalle considerazioni qui di seguito esposte.<br />
8.7. La deliberazione di G. C. n. 579/2011 – impugnata con il ricorso R.G. n. 347/2012, introduttivo del giudizio conclusosi con l’emanazione della citata sentenza n. 1209/2013 &#8211; ha dapprima dato atto che gli accordi del 2008 e del 2009 non “risultano validamente costituiti e perfezionati non essendo stati sottoscritti ed accettati da parte di tutti i soggetti interessati (associazioni di categoria, concessionari, titolari delle autorizzazioni all’escavazione)”, ed ha poi revocato le deliberazioni comunali recettive di tali accordi.<br />
Lo scopo di tale “eliminazione” era quello di poter “procedere, per il futuro, alla diretta applicazione della disciplina legislativa e regolamentare prevista in materia”, senza cioè ricorrere alla procedura concordata prevista dall’art. 10 sexies del Regolamento sugli agri marmiferi.<br />
Tale provvedimento di secondo grado era stato giustificato rilevandosi, da parte del Comune, che “si è venuta a determinare una situazione di estrema incertezza in ordine al regime sia economico che giuridico in materia di gestione complessiva dell’attività di escavazione nelle cave di marmo, situazione che necessita di essere superata anche per evidenti ragioni di pubblico interesse”.<br />
8.8. Con la sentenza n. 1209/2013, questo Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti ad impugnare la deliberazione di G. C. n. 579/2011, formulata dal Comune sull’assunto che gli stessi “non avrebbero sottoscritto gli accordi del 2008 e del 2009 e quindi non potrebbero invocare alcuna tutela ad un bene della vita derivante da presunti impegni non formalmente e correttamente assunti”.<br />
A tal fine ha rilevato che, “L’affermazione si palesa, innanzitutto, non corretta sul piano fattuale atteso che quanto meno l’Associazione Industriali Massa Carrara risulta per tabulas firmataria dell’accordo in parola.”<br />
“Sul piano giuridico, poi, non possono sorgere dubbi in ordine alla legittimazione dei ricorrenti in quanto, sulla base di detti accordi, l’amministrazione ha provveduto alla riscossione degli oneri relativi all’esercizio dell’attività di escavazione, non rilevando, a tal fine, il contenzioso posto in essere da alcune delle imprese dinanzi al Giudice tributario per sentire dichiarare in concreto l’illegittimità delle pretese del Comune”.<br />
Il giudice, pertanto, ha fondato la legittimazione ad agire dei ricorrenti sull’accertato presupposto che l’amministrazione avesse operato in esecuzione degli accordi del 2008 e del 2009, avendo quest’ultima provveduto, proprio sulla base di detti accordi, a riscuotere gli oneri relativi all’esercizio dell’attività di escavazione, a prescindere dalla sottoscrizione dei medesimi da parte di ciascun concessionario, modus operandi che ha reso palese il convincimento dell’amministrazione che gli accordi fossero efficaci erga omnes (così come dedotto con il secondo motivo di ricorso).<br />
In linea con tali premesse, il giudice ha, poi, rilevato che era stata illegittimamente omessa la comunicazione di avvio del procedimento, di cui al primo motivo di ricorso, doverosa in quanto la deliberazione di G. C. n. 579/2011 aveva “gli effetti sostanziali di un atto di ritiro”, senza che potesse essere utile a sostenere il contrario il fatto che essa formalmente si fosse limitata a “prendere atto” dell’invalidità degli accordi in precedenza sottoscritti” (come si legge, peraltro, anche nella nuova deliberazione di G. C. n. 112/2014).<br />
Cosicché, questo Tribunale dopo aver accertato che, comunque, “l’eventuale nullità di un atto negoziale non può essere semplicemente dichiarata da una delle parti che intenda sottrarsi ai suoi effetti, essendo l’interessata tenuta ad agire giudizialmente per dimostrare la mancanza o la nullità del contratto stesso (Cass. civ., sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2204)”, ha ribadito che la “deliberazione ha prodotto l’effetto caducatorio dei precedenti accordi, consentendo così al Comune di provvedere nuovamente e unilateralmente sulla materia de quo” e ha concluso ritenendo che un siffatto provvedimento difettasse delle specifiche ragioni di interesse pubblico richieste per gli atti amministrativi di secondo grado, che non possono semplicemente limitarsi a “ripristinare la legalità violata” (così come dedotto con il 3° motivo di ricorso).<br />
Questo Tribunale, inoltre, al capo n. 7 della sentenza, dopo aver dato atto che con gli accordi del 2008 e del 2009 le parti avevano pattuito l’applicazione della tariffa unitaria prevista dall’art. 10 sexies del Regolamento sugli agri marmiferi, ha rilevato che “la deliberazione comunale impugnata pone nel nulla tale previsione facendo venir meno gli accordi stipulati con le associazioni di categoria e, pertanto, il presupposto per la sua applicazione”.<br />
Ha rilevato conseguentemente l’insufficienza della motivazione, rappresentata dalla “situazione di estrema incertezza in ordine al regime sia economico che giuridico in materia di gestione complessiva dell&#8217;attività di escavazione…situazione che necessita di essere superata anche per evidenti ragioni di pubblico interesse.”<br />
Tale insufficienza motivazionale, si legge nella sentenza, non sarebbe stata nemmeno superabile “dalla mera constatazione che gli operatori economici interessati (non è dato sapere quali e quanti) non abbiano mai corrisposto gli importi dovuti ovvero abbiano contestato dinanzi al giudice competente la debenza delle somme dovute.”<br />
Da tali passi della sentenza 1209/2013 si evince, quindi, che con essa il Tribunale ha accertato non solo che l’amministrazione ha dato esecuzione ai detti accordi, a prescindere dalla sottoscrizione dei medesimi da parte di ciascun concessionario, così dimostrando di averli ritenuti efficaci erga omnes (così come dedotto con il secondo motivo di ricorso), ma ha accertato, altresì, che, proprio in quanto tali, non potevano essere messi nel nulla dall’amministrazione senza il supporto motivazionale necessario a tal fine, che non può risolversi nel mero ripristino della legalità violata (così come dedotto con il terzo motivo di ricorso). <br />
8.9. Ma tali accertamenti sono proprio quanto il Comune con la deliberazione di G. C. n. 112/2014 impugnata tende a rimettere in discussione, con l’unica differenza che questa volta l’amministrazione non “prende atto” dell’inefficacia erga omnes degli accordi ma lo fa, ancorché per le medesime ragioni, soltanto nei confronti dei soggetti che non hanno reinviato il modulo di adesione, operando in tal modo una distinzione preclusa dalla sentenza n. 1209/2013, essendo stata con questa accertata l’efficacia erga omnes degli accordi in questione, per avervi l’amministrazione dato esecuzione provvedendo, sulla base di essi, a riscuotere gli oneri relativi all’esercizio dell’attività di escavazione, accordi che con la deliberazione di G. C. n. 579/2011 l’amministrazione aveva, poi, fatto venir meno.<br />
Per il resto, al di là dell’avvenuta comunicazione di avvio del procedimento, sia le sostanziali giustificazioni della deliberazione di G. C. n. 112/2014 che le conclusioni alle quali essa perviene sono le medesime della deliberazione di G. C. n. 579/2011.<br />
Infatti, è identico il presupposto “di interesse pubblico” delle due deliberazioni, già ritenuto “insufficiente” da questo Tribunale con la sentenza n. 1209/2013: esso, nella deliberazione di G. C. n. 112/2014, è individuato nel fatto che «la perdurante mancata adesione da parte della maggioranza delle imprese agli accordi ha determinato un grave pregiudizio per il Comune e per la collettività carrarese, generando un quadro di fatto e di diritto di assoluta incertezza e precarietà nei rapporti tra imprese e P.A. compromettendo anche il raggiungimento delle finalità pubblicistiche cui sono destinati gli oneri gravanti sul “marmo”», e ciò è sostanzialmente ripetitivo di quanto contenuto nella deliberazione di G. C. n. 579/2011.<br />
Identico è poi il fine delle due deliberazioni comunali: entrambe invocano l’inefficacia e/o la nullità degli accordi del 2008/2009, in quanto non “sottoscritti” dai soggetti imprenditoriali interessati, per poter procedere unilateralmente alla rideterminazione delle tariffe.<br />
A nulla poi rileva la circostanza che la deliberazione di G. C. n. 579/2011 abbia disposto la formale revoca degli accordi, mentre la deliberazione di G. C. n. 112/2014 si limiterebbe a “prendere atto” (come del resto faceva anche la n. 579/2011) dell’inefficacia di tali accordi nei confronti delle imprese che non hanno reinviato i moduli di adesione. Infatti, anche con riferimento a tali argomentazioni questo Tribunale ha già accertato che:<br />
&#8211; il Comune non può, senza una pronuncia giurisdizionale che intervenga in materia, dichiarare unilateralmente l’inefficacia/nullità di un contratto dopo averne dato esecuzione;<br />
&#8211; la deliberazione di G. C. n. 579/2011, così come oggi la deliberazione di G. C. n. 112/2014, non ha provocato nulla di più se non un effetto “caducatorio” degli accordi tariffari del 2008/2009 nei confronti della parte ricorrente;<br />
&#8211; al di là del nomen, quindi, la deliberazione comunale n. 112/2014 tende (di nuovo) a porre nel nulla gli accordi tariffari ed anch’essa si atteggia come un provvedimento di secondo grado: come tale non può essere motivato dal mero ripristino della legal<br />
Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la deliberazione impugnata risulta sostanzialmente ripetitiva della deliberazione di G. C. n. 579/2011 e si pone in contrasto con la portata accertativa della sent. n. 1209/2013, soprattutto ove si consideri che il Comune di Carrara non ha posto a fondamento del nuovo provvedimento dei fatti diversi rispetto a quelli oggetto di tale sentenza, ma ha semplicemente dato loro una diversa interpretazione.<br />
E’ appena il caso di precisare, poi, che tale portata accertativa, al pari di quella caducatoria, opera, essendo il provvedimento impugnato un atto sostanzialmente unitario a contenuto generale, anche nei confronti di coloro che non hanno impugnato la deliberazione di G. C. n. 579/2011 con il ricorso R.G. n. 347/2012.<br />
8.10. Dalle considerazioni che precedono emerge, quindi, che la deliberazione di G. C. n. 112/2014 risulta emanata in contrasto con le statuizioni contenute nella sentenza n. 1209/2013 di questo Tribunale.<br />
Ne discende l’illegittimità della stessa per contrasto con un provvedimento giudiziale esecutivo; se ne deve, invece, escludere la nullità, stante il tenore letterale dell’art. 21 septies della legge n. 241/1990, che presuppone a tal fine la violazione o l’elusione di pronunce giurisdizionali assistite dalla forza del giudicato.<br />
9. La fondatezza del motivo che precede, nei termini suindicati, è da sola sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio con assorbimento dei motivi non esaminati, con conseguente annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2014 solo nella parte in cui questa esclude, con gli effetti a tale esclusione connessi, che gli accordi tariffari del 2008/2009 si siano perfezionati e siano efficaci nei confronti di coloro che non hanno sottoscritto il modulo di adesione.<br />
10. L’accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio determina l’accoglimento anche del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, risultando i provvedimenti con gli stessi impugnati affetti da illegittimità derivata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 112/2014 che ne costituisce l’atto presupposto, e, per l’effetto, anche tali provvedimenti devono essere annullati.<br />
11. Quanto alle spese di giudizio, le stesse, valutata la vicenda contenziosa nel suo complesso, possono essere compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo del presente giudizio, e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 30 aprile 2015, 28 maggio 2015, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore<br />
Luigi Viola, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/09/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-9-2015-n-1247/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2015 n.1247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/9/2015 n.294</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-18-9-2015-n-294/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-18-9-2015-n-294/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-18-9-2015-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/9/2015 n.294</a></p>
<p>Pres. Bianchi, Est. Morri Omissis (Avv.ti A. Lucchetti, E. Daniele) vs. Ministero dell’Interno, Prefettura di Fermo (Avv. dello Stato) sull&#8217;insufficienza del solo reato ex art. 260 D. Lgs. n. 159/2010 ai fini dell&#8217;emissione dell&#8217;informativa prefettizia antimafia Contratti della P.A. – Interdittiva antimafia – Valutazione del quadro indiziario – Motivazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-18-9-2015-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/9/2015 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-18-9-2015-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/9/2015 n.294</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi, Est. Morri<br /> Omissis (Avv.ti A. Lucchetti, E. Daniele) vs. Ministero dell’Interno, Prefettura di Fermo (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insufficienza del solo reato ex art. 260 D. Lgs. n. 159/2010 ai fini dell&#8217;emissione dell&#8217;informativa prefettizia antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Interdittiva antimafia – Valutazione del quadro indiziario – Motivazione del provvedimento &#8211; Automatismo tra il reato di traffico illecito di rifiuti e l’adozione del provvedimento – Non sussiste – Difetto di motivazione del provvedimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nell’adozione del provvedimento interdittivo antimafia, la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa va debitamente argomentata con riferimento a fatti e a valutazioni obiettive: ne consegue che gli effetti del provvedimento interdittivo vanno sospesi finchè l’Amministrazione non fornisca adeguata motivazione con riferimento all’attualità della situazione in relazione ai tempi di commissione dei fatti oggetto di valutazione penale, all’entità economica del giro di affari, alla richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di dichiarare il non luogo a procedere per il reato di associazionismo di stampo mafioso, non sussistendo alcun automatismo tra il reato ex art. 260 D.Lgs. n.159/2010 e l’adozione del provvedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 463 del 2015, proposto da:</p>
<p>Senesi S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Lucchetti, Elena Daniele, con domicilio eletto presso Avv. Alessandro Lucchetti in Ancona, corso Mazzini, 156;<br />
<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Interno, Prefettura di Fermo, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento interdittivo antimafia della Prefettura di Fermo prot. n.0014933 del 14.07.2015;<br />
&#8211; del parere unanime del Gruppo Interforze in merito alla presenza di elementi idonei a supportare l&#8217;adozione di un provvedimento interdittivo ai sensi dell&#8217;art.84 del D.Lgs. 159/11;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, adottato nel medesimo procedimento, conseguente, connesso o comunque collegato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno e di Prefettura di Fermo;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato e considerato, ad un sommario esame:<br />
&#8211; che non pare possa condividersi la deduzione difensiva dell’Amministrazione resistente secondo cui sussiste automatismo tra il reato di cui 260 del D.Lgs. n. 152/2006 (richiamato dall’art. 51, comma 3-bis, del Cpp a sua volta richiamato dall’art. 84 com<br />
&#8211; che pare invece più convincente l’indirizzo interpretativo secondo cui i provvedimenti di cui al citato art. 84 comma 4 lett. a) forniscano elementi indiziari da cui dedurre possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, la cui sussistenza va quindi debi<br />
&#8211; che, nel caso specifico, l’informativa oggetto di ricorso non pare adeguatamente motivata con riferimento all’attualità della situazione in relazione ai tempi di commissione dei fatti oggetto di valutazione penale, all’entità economica del giro d’affari<br />
&#8211; che gli effetti del provvedimento interdittivo vanno quindi sospesi affinché l’Amministrazione rivaluti la vicenda fornendo adeguata motivazione;<br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p></b><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, accoglie la suindicata istanza cautelare e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento interdittivo per le finalità sopra indicate.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55 comma 11 del D.Lgs. n. 104/2010, trattandosi di ordinanza cautelare propulsiva cui seguirà un&#8217;ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del ricorso, attraverso la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all&#8217;art. 85 del citato D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Ord. 4.5.2012 n. 1675).<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore<br />
Francesca Aprile, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il <b>1</b>8/09/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-18-9-2015-n-294/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/9/2015 n.294</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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