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	<title>18/9/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/9/2013 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.1943</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-9-2013-n-1943/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-9-2013-n-1943/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-9-2013-n-1943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.1943</a></p>
<p>L. Costantini – Presidente, L. De Gennaro – Estensore sui limiti oggettivi e soggettivi del giudicato 1. Processo – Processo amministrativo – Commissario ad acta – Atti adottati – In sede di ottemperanza – Impugnazione – Modalità. 2. Processo – Processo amministrativo – Giudicato – Limiti oggettivi – Vizio di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-9-2013-n-1943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.1943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-9-2013-n-1943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.1943</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Costantini – Presidente, L. De Gennaro – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sui limiti oggettivi e soggettivi del giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Commissario ad acta – Atti adottati – In sede di ottemperanza – Impugnazione – Modalità.	</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Giudicato – Limiti oggettivi – Vizio di elusione o di violazione – Individuazione.	</p>
<p>3. Processo – Processo amministrativo – Giudicato – Limiti soggettivi – Efficacia tra le parti del giudizio – Atti generali – Effetti erga omnes – Significato.	</p>
<p>4. Processo – Processo amministrativo – Giudicato – Art.21-septies, l. n.241 del 1990 – Interpretazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli atti adottati dal commissario ad acta in sede di ottemperanza del giudicato sono impugnabili con l&#8217;ordinario ricorso giurisdizionale quando il giudicato abbia lasciato margini di discrezionalità alla p.a., sì che l&#8217;attività svolta dal Commissario possa considerarsi espressione di un potere amministrativo, come tale sindacabile in sede di impugnazione ordinaria; invece, solo quando non sussista alcun margine di discrezionalità nel compito affidato al commissario, competente a conoscere della esatta esecuzione del giudicato è il giudice della ottemperanza attraverso l’istituto del reclamo previsto dall’art. 114, c.p.a. 	</p>
<p>2. In tema di limiti oggettivi, il vizio di elusione o di violazione del giudicato ricorre quando il nuovo atto emanato dalla p.a., dopo l&#8217;annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, contravvenga ad un obbligo assolutamente puntuale e vincolato stabilito dal giudicato, tale che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza invocata.	</p>
<p>3. In tema limiti soggettivi, il giudicato amministrativo, secondo il principio generale stabilito in ambito civile dall’art. 2909 c.c., ha efficacia tra le parti del giudizio e può dunque essere invocato solo dalle stesse anche per far valere eventualmente la nullità di atti amministrativi assunti in contrasto con il decisum: pertanto, se per alcune categorie di atti aventi effetti generali, come i provvedimenti urbanistici, si parla di effetti erga omnes, essi devono essere intesi solo relativamente agli effetti caducatori – non potendosi concepire un atto annullato di carattere generale solo per alcuni soggetti e non per altri – mentre per gli effetti conformativi, ovvero quelli volti a indirizzare la successiva attività amministrativa, la pronuncia fa stato unicamente inter partes.	</p>
<p>4. L&#8217;art. 21-septies, l. 7 agosto 1990 n.241, che ha introdotto la fattispecie di nullità per violazione o elusione del giudicato, non ha infatti contemplato una azione di nullità del tutto sganciata dalla sua portata soggettiva; la norma ha piuttosto inteso recepire i risultati di quell’indirizzo giurisprudenziale funzionale alla attuazione del giudicato in sede di giudizio di ottemperanza, attuazione che sarebbe stata ostacolata qualora il ricorrente vittorioso, e dunque parte del giudizio, avesse dovuto ogni volta impugnare i successivi atti di riesercizio del potere amministrativo non satisfattivi del bene della vita riconosciutogli dalla sentenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1371 del 2012, proposto da:<br />
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Aldo Moro 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Martina Franca, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Bruno Semeraro, con domicilio eletto presso l’avv. Romita in Lecce, via S. Francesco D&#8217;Assisi 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Antonia D&#8217;Ignazio, Carolina Lucianatelli, rappresentate e difese dagli avv. Milena Palmisano, Angela Tinelli, con domicilio eletto presso l’avv. Leo in Lecce, viale Otranto, 117;<br />
Giulia D&#8217;Ignazio, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Leuci, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini, 72;<br />
Immobiliare Italia srl e Giovanni Cassano, non costituiti in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la declaratoria di nullità:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della deliberazione del Commissario ad acta n. 2 datata 9/9/2011 di approvazione definitiva delle deliberazioni dello stesso Commissario ad acta n.1 del 9/3/2011 e n.1-bis del 15/4/2011, con cui si è provveduto a ritipizzare, in variante al PRG, l&#8217;area di proprietà delle ricorrenti già destinata a standard con vincolo decaduto;<br />	<br />
&#8211; nonché in subordine per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento all’obbligo di concludere il procedimento finalizzato all’approvazione della variante urbanistica al PRG per la ritipizzazione dei suoli de quibus;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Martina Franca, di Antonia D&#8217;Ignazio, di Carolina Lucianatelli e di Giulia D&#8217;Ignazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti gli avv.ti Bucci, Semeraro, Tinelli, Palmisano e Leuci;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con sentenza 1545/2000 di questo Tribunale, confermata dalla sentenza 434/2009 del Consiglio di Stato, è stata annullata la variante, adottata con delibera consiliare del Comune di Martina Franca 51/1995 con cui erano stati reiterati tutti i vincoli urbanistici imposti dal PRG e dal Piano Particolareggiato e in particolare il vincolo a “H1- verde pubblico” relativo alla proprietà delle sig.re Giulia D’Ignazio, Antonia D’Ignazio e Carolina Lucianatelli.<br />	<br />
Successivamente con sentenza 2651/2010 questo Tribunale, in ottemperanza alla pronuncia di annullamento, ha ritenuto che sull’Amministrazione comunale incombesse l’obbligo di colmare il conseguente vuoto di disciplina urbanistica del fondo in oggetto attraverso l’esercizio della potestà pubblica di ritipizzazione.<br />	<br />
All’uopo, vista l’inerzia dell’amministrazione comunale, è stato nominato un commissario ad acta, nella persona del Dirigente del Comune di Francavilla Fontana, arch. Fulgenzio Clavica, che ha proceduto alla riqualificazione urbanistica.<br />	<br />
In particolare con delibere 1 e 1bis/2011 il commissario ha adottato una variante urbanistica imprimendo ai terreni la nuova destinazione “E1 – zona di espansione semintensiva”; con la successiva delibera n. 2/2011 ha approvato definitivamente la variante adottata..<br />	<br />
Il provvedimento di approvazione è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale del 7 febbraio 2012<br />	<br />
Con l’odierno ricorso la Regione Puglia contesta l’approvazione della suddetta variante da parte del Commissario ad acta e ne lamenta la nullità ritenendo che il provvedimento adottato invada le attribuzioni regionali relative alla pianificazione urbanistica, così come statuite nel giudicato formatosi sulle sentenze 1545/2000 e 434/2009 sopra richiamate.<br />	<br />
Si sono costituiti i proprietari dei lotti interessati dalla riqualificazione urbanistica chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Martina Franca che in adesione alle prospettazioni avanzate dalla Regione Puglia, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell’Immobiliare Italia e del sig. Cassano in qualità di acquirenti dell’immobile di cui è causa.<br />	<br />
All’udienza del 15 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Il ricorso non può essere accolto.<br />	<br />
Occorre premettere che, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza amministrativa gli atti adottati dal Commissario <i>ad acta</i> in sede di ottemperanza del giudicato sono impugnabili con l&#8217;ordinario ricorso giurisdizionale quando il giudicato abbia lasciato margini di discrezionalità all&#8217;Amministrazione, sì che l&#8217;attività svolta dal Commissario possa considerarsi espressione di un potere amministrativo, come tale sindacabile in sede di impugnazione ordinaria.<br />	<br />
Solo invece qualora non sussista alcun margine di discrezionalità nel compito affidato al Commissario, competente a conoscere della esatta esecuzione del giudicato è il giudice della ottemperanza attraverso l’istituto del reclamo previsto dall’art. 114 cod. proc. amm.<br />	<br />
Nel caso di specie emerge in maniera chiara che la sentenza di ottemperanza n. 2651/2010 niente ha statuito sul contenuto dell’atto di riqualificazione che è stato autonomamente assunto dal commissario ad acta sulla base delle risultanze procedimentali.<br />	<br />
Correttamente quindi dal punto di vista processuale, la Regione Puglia, che peraltro è soggetto terzo rispetto al precedente giudizio, impugna con ricorso ordinario il provvedimento di riqualificazione urbanistica assunto dal Commissario ad acta.<br />	<br />
Con il ricorso odierno si deduce la nullità della delibera commissariale per violazione del giudicato riveniente dalla sentenza n. 1545/2000 del Tar Lecce, confermata con sentenza n. 434/2009 dal Consiglio di Stato.<br />	<br />
La ricorrente deduce in particolare che la variante del 1995, oggetto del precedente giudizio, è stata annullata in quanto adottata in violazione del procedimento di approvazione previsto dall’art. 16 LR Puglia 56/1980 che prevede l’esame e l’approvazione finale ad opera della Giunta regionale; tale vizio si sarebbe ripetuto nell’attività del Commissario ad acta che avrebbe pretermesso la fase di approvazione regionale e avrebbe quindi violato la regola già stabilita dal giudice amministrativo per la medesima fattispecie<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
Stante l’infondatezza della censura si ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di tardività e inammissibilità del ricorso, sollevate dalla parti private.<br />	<br />
La censura va rigettata in quanto imperniata su un fraintendimento dei limiti oggettivi e soggettivi del giudicato amministrativo.<br />	<br />
Quanto ai limiti oggettivi, il vizio di elusione o di violazione del giudicato ricorre, per orientamento pacifico, quando il nuovo atto emanato dall&#8217;amministrazione, dopo l&#8217;annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, contravvenga ad un obbligo assolutamente puntuale e vincolato stabilito dal giudicato, tale che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza invocata.<br />	<br />
Nel caso di specie non è enucleabile nessuna regola dal giudicato che possa ritenersi violata dal Commissario ad acta.<br />	<br />
Le fattispecie invocate sono evidentemente diverse: il giudicato riconosce l’illegittimità dell’omissione del procedimento di approvazione di una variante espressamente qualificata come “generale” in quanto avente ad oggetto in maniera diffusa l’intero territorio comunale.<br />	<br />
La delibera del commissario ad acta ha invece evidentemente natura particolare in quanto concerne la sola riqualificazione di singole proprietà.<br />	<br />
Si aggiunga poi che gran parte della proprietà interessata è inserita in un’area soggetta a piano particolareggiato “compensorio C/7”. La delibera commissariale modifica sia il PRG che il piano particolareggiato, pertinente alle aree in oggetto; occorre dunque ricordare che in relazione ai piani particolareggiati è applicabile la disciplina regionale, in virtù della quale non è escluso che nell’adozione di varianti al piano particolareggiato si possa derogare allo strumento generale, senza rispettare le norme procedimentali in tema di varianti al PRG, se non se ne comporta l&#8217;alterazione dell&#8217;assetto fondamentale (cfr. art. 21 LR Puglia 56/1980).<br />	<br />
Si tratta quindi di due fattispecie diversamente regolate sul piano urbanistico.<br />	<br />
Dalle predette considerazioni consegue che dal giudicato non è ricavabile un obbligo puntuale che il Commissario ha violato, attenendo la pronuncia e il vizio ivi riscontrato (l’omissione della fase procedimentale di approvazione regionale) ad una fattispecie non comparabile con quella dedotta dalla Regione Puglia con il ricorso odierno.<br />	<br />
Quanto ai limiti soggettivi, il giudicato amministrativo, secondo il principio generale stabilito in ambito civile dall’art. 2909 cod. civ., ha efficacia tra le parti del giudizio e può dunque essere invocato solo dalle stesse anche per far valere eventualmente la nullità di atti amministrativi assunti in contrasto con il <i>decisum</i>.<br />	<br />
Se per alcune categorie di atti aventi effetti generali, come i provvedimenti urbanistici, si parla di effetti <i>erga omnes</i>, essi devono essere intesi solo relativamente agli effetti caducatori – non potendosi concepire un atto annullato di carattere generale solo per alcuni soggetti e non per altri – mentre per gli effetti conformativi, ovvero quelli volti a indirizzare la successiva attività amministrativa, la pronuncia fa stato unicamente inter partes (indirizzo consolidato cfr. TAR Lazio – Roma 3483/2009, Cons. Stato 4977/2003).<br />	<br />
L&#8217;art. 21 septies della L. 241/90, che ha introdotto la fattispecie di nullità per violazione o elusione del giudicato non ha infatti, ad avviso del Collegio, contemplato una azione di nullità del tutto sganciata dalla sua portata soggettiva; la norma ha piuttosto inteso recepire i risultati di quell’indirizzo giurisprudenziale funzionale alla attuazione del giudicato in sede di giudizio di ottemperanza, attuazione che sarebbe stata ostacolata qualora il ricorrente vittorioso, e dunque parte del giudizio, avesse dovuto ogni volta impugnare i successivi atti di riesercizio del potere amministrativo non satisfattivi del bene della vita riconosciutogli dalla sentenza (conforme Tar Lombardia – Milano 1131/2009 secondo cui la nullità in parola avrebbe natura relativa).<br />	<br />
Di conseguenza la Regione Puglia non è legittimata ad invocare il giudicato formatosi con la sentenza di appello 434/2009, essendo rimasta estranea al relativo giudizio; né <i>a fortiori</i> può ritenersi legittimata a invocare quella pronuncia in pregiudizio dei privati che sulla base della stessa pronuncia hanno ottenuto la soddisfazione della propria pretesa.<br />	<br />
In conclusione, per i motivi esposti, l’azione di nullità deve essere rigettata.<br />	<br />
Dovendosi poi ritenere concluso il procedimento di ritipizzazione urbanistica la domanda della Regione volta a dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento mantenuto dal Comune e l’obbligo di trasmissione alla Regione per l’approvazione della variante va respinta.<br />	<br />
Per le ragioni esposte, il Tribunale respinge il ricorso.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi, data la particolarità della questione, per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere<br />	<br />
Luca De Gennaro, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-9-2013-n-1943/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.1943</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.4342</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-9-2013-n-4342/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-9-2013-n-4342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.4342</a></p>
<p>Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Guglielmo Passarelli Di Napoli Giuseppe Sarno e Tina Liguori (procuratori di loro stessi) c. Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale) sulla liquidazione delle spese di giudizio nel giudizio di ottemperanza Giustizia amministrativa-Giudizio di ottemperanza- Liquidazione- Spese, diritti e onorari successive alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-9-2013-n-4342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.4342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-9-2013-n-4342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.4342</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Domenico Nappi, est. Guglielmo Passarelli Di Napoli <br /> Giuseppe Sarno e Tina Liguori (procuratori di loro stessi) c. Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sulla liquidazione delle spese di giudizio nel giudizio di ottemperanza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa-Giudizio di ottemperanza- Liquidazione- Spese, diritti e onorari successive alla formazione del giudicato-Ammissibilità- Sussiste -Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel giudizio di ottemperanza, le somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all&#8217;esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all&#8217;atto di diffida; non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., poiché l&#8217;uso di strumenti di esecuzione diversi dall&#8217;ottemperanza al giudicato è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (1);	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1.) cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2085 del 2012, proposto da:<br />
Giuseppe Sarno e Tina Liguori, quali procuratori di loro stessi, elettivamente domiciliati presso la Segreteria Tar<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei Ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11<br />	<br />
per l&#8217;esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli n. 1513/11 Cron. e 1662/11 Rep. non impugnato nei termini di legge.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 114 e 74 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio;<br />	<br />
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con decreto emesso dalla Corte d’Appello di Napoli n. 1513/11 Cron. e 1662/11 Rep. il Ministero della Giustizia veniva condannato a pagare, in favore dei ricorrenti, la somma di euro 622, per spese di giudizio;<br />	<br />
che tali decreto veniva dichiarato esecutivo in data 23.06.2011, e che avverso lo stesso non veniva proposta opposizione, come da certificazione della cancelleria del 13.12.2011, sicché veniva notificato in formula esecutiva in data 14.07.2011;<br />	<br />
di aver notificato al Ministero l’atto di diffida e messa in mora in data 23-24.02.2012;<br />	<br />
che, tuttavia, il Ministero persisteva nel suo inadempimento, sicché il ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al decreto della Corte d’Appello di Napoli; assegnarsi al Ministero della Giustizia il termine di giorni trenta per ottemperare; nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>CONSIDERATO che il ricorso è parzialmente fondato;<br />	<br />
premesso che la legittimazione passiva spetta al Ministero della Giustizia e non a quello dell’Economia e delle Finanze (così Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1484/2012);<br />	<br />
che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e 114 codice del processo amministrativo, per l’accoglimento del ricorso, in quanto il decreto in epigrafe indicato è esecutivo, come da certificazione della cancelleria, né è stato opposto;<br />	<br />
che l’inerzia del Ministero è illegittima in quanto violativa dell’obbligo, previsto dagli artt. 4 L. n. 2248/1865 e 37 L. n. 1034/71, dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato;<br />	<br />
che il Ministero non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);<br />	<br />
che, in particolare, deve essere accolta la domanda con cui parte ricorrente chiede l’esecuzione del decreto in epigrafe indicato con condanna del Ministero al pagamento della relativa somma, oltre agli interessi legali richiesti in questa sede, a far data dalla pubblicazione del decreto;<br />	<br />
che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi alla formazione del giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all&#8217;esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all&#8217;atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale; che non sono dovute, invece, le spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., poiché l&#8217;uso di strumenti di esecuzione diversi dall&#8217;ottemperanza al giudicato di cui ai citati artt. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 27, r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);<br />	<br />
che, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al suindicato decreto, nei limiti delle somme portate dal medesimo, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, nonché alle spese relative alla pubblicazione del decreto, all&#8217;esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all&#8217;atto di diffida;<br />	<br />
che l’Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;<br />	<br />
che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;<br />	<br />
che le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico del Ministero intimato e vengono sin d’ora liquidate nella somma complessiva di euro 1.000,00 (mille). Il commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;<br />	<br />
che le spese del presente giudizio, secondo la regola della soccombenza, sono poste a carico dell’inadempiente Ministero e vanno liquidate nell’importo indicato in dispositivo, cui deve aggiungersi il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;<br />	<br />
CHE le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta)<br />	<br />
1. dichiara l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione, nel termine e nei limiti di cui in motivazione, alla sentenza in epigrafe; per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Direttore della Direzione territoriale dell’Economia e delle Finanze di Roma (con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio), che provvederà, su istanza della parte interessata, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />	<br />
2. Condanna il Ministero della Giustizia a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 750 (settecentocinquanta) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/09/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-9-2013-n-4342/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.4342</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.4352</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-9-2013-n-4352/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-9-2013-n-4352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.4352</a></p>
<p>Pres. Nappi, est. Passarelli di Napoli Manniti Teresa (Avv. F.M. Caianiello) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale) sull&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza comunale di abbattimento di opere edilizie abusive e della successiva disposizione dirigenziale di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale 1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-9-2013-n-4352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.4352</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-9-2013-n-4352/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2013 n.4352</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nappi, est. Passarelli di Napoli<br /> Manniti Teresa (Avv. F.M. Caianiello) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza comunale di abbattimento di opere edilizie abusive e della successiva disposizione dirigenziale di acquisizione delle opere abusive al patrimonio comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione – Comunicazione di avvio del procedimento – Non è necessaria – Ragioni – Atto dovuto.	</p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Ordinanza di demolizione – Non richiede la valutazione delle ragioni di interesse pubblico – Ragioni – Atto vincolato.	</p>
<p>3. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Sanzione pecuniaria in luogo della demolizione – Limiti – Opere parzialmente difformi – Conseguenze – Non si applica ad opere prive di qualsivoglia titolo abilitativo.	</p>
<p>4. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune –Presupposto – Inottemperanza all’ordine di demolizione – Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per costante giurisprudenza è legittima l’ordinanza di demolizione delle opere abusive non preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento, atteso che l’ordine di demolizione è un atto dovuto e rigorosamente vincolato pertanto non richiede apporti partecipativi da parte del soggetto destinatario. (1)	</p>
<p>2. L’ordine di demolizione è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico sottese allo stesso, poiché il presupposto di tale provvedimento è il semplice accertamento dell’abusività dell’opera. (2)	</p>
<p>3. E’ possibile ricorrere alla sanzione pecuniaria prevista dall’art.34, comma 2, DPR. n. 380/2001, in luogo della demolizione nel caso di opere parzialmente difformi dal permesso di costruire laddove l’abbattimento delle stesse può compromettere l’integrità delle parti di fabbricato costruite in conformità: viceversa non è possibile utilizzare l’istituto di cui al citato art. 34 nel caso in cui l’opera sia priva di qualsivoglia titolo abilitativo. (3)	</p>
<p>4. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, DPR. n. 380/2001, nel caso in cui il destinatario di un’ordinanza di demolizione non ottemperi alla stessa entro novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Pertanto il provvedimento acquisitivo del Comune non necessita di altri presupposti e può essere motivato sulla scorta della sola circostanza di fatto dell’avvenuta inottemperanza all’ordine di demolizione. (4)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 2725/2007.<br />	<br />
(2) Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 27 aprile 2004 n. 2529; Sez. V, Sent. 15 luglio 1998, n. 1041; TAR Campania Napoli, Sez. IV, Sent. 2 dicembre 2004, n. 18085; Sent. 15 luglio 2003, n. 8246. <br />	<br />
(3) TAR Campania, Napoli, Sez. II, Sent. 4229/2007. <br />	<br />
(4) TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 9 giugno 2004, n. 3541.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4651 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Manniti Teresa, rappresentata e difesa, giusta procura in margine al ricorso, dall&#8217;avv. Francesco Maria Caianiello, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Gramsci 19<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l’Avvocatura municipale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) dell&#8217;ordinanza prot n. 391 del 26.6.2012, notificata il successivo 4.7.12, con cui il Comune di Napoli ha ingiunto alla ricorrente, quale proprietaria e committente, la demolizione delle opere edilizie, assunte abusive, realizzate sull&#8217;immobile sito alla Via Galeone n_63/A; b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, segnatamente i verbali di sopralluogo prot. n. 116343/8142 del 22.10.2010 e n. 116343/139/9572 del 12.1.2011;<br />	<br />
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 18.04.2013, c) della disposizione dirigenziale n. 52/A del 07/02/2013, successivamente notificata, con cui il Comune di Napoli ha ordinato l&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere, ritenute abusive, realizzate dalla ricorrente sull&#8217;immobile di cui la stessa è proprietaria, sito alla Via Galeone n. 63/A.; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione della ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 luglio 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso iscritto al n. 4651 dell’anno 2012, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:<br />	<br />
di essere proprietaria, da molti anni, di un immobile sito in Napoli alla Via Galeone, e di avervi edificato in totale conformità con le vigenti&#8217; prescrizioni urbanistiche, un manufatto composto da piano terra e primo piano, con terrazzo di copertura; <br />	<br />
di essere stata successivamente costretta, risultando necessario l&#8217;ampliamento di detto manufatto, a realizzare un ulteriore piano, sì da potervi ospitare i figli, nel frattempo diventati genitori, e le rispettive famiglie;<br />	<br />
che l’Amministrazione adottava l’atto impugnato sub a), impugnato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo;<br />	<br />
che, nelle more, l’Amministrazione disponeva anche l’acquisizione del bene al patrimonio comunale, sicché la ricorrente provvedeva ad impugnare anche quest’atto con motivi aggiunti.<br />	<br />
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 17.07.2013, il ricorso è stato assunto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90, attesa l&#8217;omessa comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento; 2) carenza di motivazione, attesa l’omessa indicazione dell’interesse pubblico a sostegno della demolizione; non è stata valutata la sanabilità delle opere realizzate; 3) l’Amministrazione non ha adottato gli atti di pianificazione necessari; 4) eccesso di potere per disparità di trattamento, non essendo stato adottato nessun provvedimento repressivo nei confronti dei numerosissimi abusi vicini; 5) carenza di motivazione, attesa l’omessa indicazione dell’interesse pubblico a sostegno della demolizione; 6) violazione dell’art. 34 d.P.R. 380/2001, atteso che la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità; nonché con i seguenti motivi aggiunti: 1) violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, perché il Comune ha omesso di notificare alla ricorrente il verbale recante l&#8217;accertamento della inottemperanza all&#8217;ordine demolitorio previamente emesso nei suoi confronti; 2) il provvedimento impugnato è ulteriormente illegittimo per assoluta mancanza di definizione dell&#8217;abuso e dell&#8217;area di sedime; 3) carenza di motivazione; 4) eccesso di potere per difetto di istruttoria; 5) violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, atteso che è mancata una pertinente valutazione e conseguente motivazione sul contrasto in concreto dell&#8217;opera coi &#8220;rilevanti interessi urbanistici e ambientali&#8221;.<br />	<br />
L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso introduttivo, nonché dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.<br />	<br />
Per costante giurisprudenza in caso di ordine di demolizione delle opere abusive non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90: si tratta infatti di atto dovuto e rigorosamente vincolato, sicché non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (tra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 2725/2007). Sarebbe, in ogni caso, applicabile l’art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990. <br />	<br />
Inoltre, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529; Sez. V, 15 luglio 1998, n. 1041, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 2 dicembre 2004, n. 18085; 15 luglio 2003, n. 8246), l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni d’interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Infatti il presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione è costituito soltanto dalla constatata esecuzione dell’opera in totale difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento &#8211; ove ricorrano i predetti requisiti &#8211; è sufficientemente motivato con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione né, trattandosi di atti del tutto vincolati, è necessaria una comparazione di interessi ed una motivazione sulla sussistenza di in interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione: è pacifico che l’interesse pubblico alla demolizione di opere abusive, come già detto, è in re ipsa.<br />	<br />
Altrettanto pacifico è che l’Amministrazione non sia tenuta a valutare, d’ufficio, la legittimità urbanistica delle opere realizzate, in mancanza di una richiesta di permesso di costruire in sanatoria da parte del ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma. Sez. II, n. 13652/2006). <br />	<br />
Altra censura concerne la violazione dell’art. 34 comma 2 D.P.R. n. 380/2001, perché – secondo il ricorrente – sarebbe impossibile demolire gli abusi senza danneggiare il fabbricato principale. Orbene, come acclarato in giurisprudenza, la facoltà d&#8217;irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione, già prevista, dall&#8217;art. 12 cpv., l. n. 47 del 1985, ed oggi trasfusa nell&#8217;art. 34 cpv. d.P.R. 380 del 2001, secondo il quale, &#8220;quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla l. 27 luglio 1978 n. 392, della parte dell&#8217;opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale&#8221;, è prevista unicamente per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, non nel caso quindi caratterizzato, rispetto alla sopraelevazione abusiva, dalla mancanza di qualsivoglia titolo abilitante all&#8217;edificazione (TAR Campania, Napoli, sez. II, 4229/07). Inoltre, l’applicabilità della sanzione pecuniaria è subordinata all&#8217;impossibilità, nel caso di specie non allegata né dimostrata, di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità; valutazione da eseguirsi, peraltro, in sede esecutiva (Tar Campania, Napoli, VI, 5310/2011).<br />	<br />
Nessuna rilevanza può avere la circostanza che esistano tanti altri abusi non sanzionati, né la pretesa mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, degli atti di pianificazione.<br />	<br />
Risulta infondata la censura incentrata sulla assenza dei presupposti necessari per disporre l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale. Infatti, dal chiaro tenore letterale dell’articolo 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 &#8211; secondo il quale “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune” &#8211; si desume che il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto abusivo rappresenta un atto dovuto conseguente alla mera inottemperanza da parte del proprietario alla diffida a demolire il manufatto abusivo (T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 14 aprile 2003, n. 1679) e, quindi, è sufficientemente che la motivazione dello stesso si riferisca a tale circostanza di fatto (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 9 giugno 2004, n. 3541). Pertanto, non può ritenersi fondata la censura con cui si lamenta la mancata comunicazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione: se, per giurisprudenza costante, non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, e se la mancata indicazione delle conseguenze derivanti dall&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione non infirma il procedimento preordinato alla demolizione delle opere abusive, in quanto concernente effetti automatici ex lege (Tar Basilicata, I, n. 48/2012), a maggior ragione non è necessaria la comunicazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (anche perché il destinatario di tale comunicazione sa bene di non aver ottemperato all’ordine di demolizione). Va poi osservato che nell’atto di acquisizione sono stati indicati i dati catastali del bene acquisito.<br />	<br />
Ne consegue che risultano palesemente infondati anche gli ultimi due motivi di ricorso, perché l’Amministrazione non è tenuta a ponderare l’interesse pubblico all’acquisizione dell’immobile abusivo (che è in re ipsa) con gli interessi del responsabile dell’abuso (ivi compreso quello a disporre di un’abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare) che risultano pregiudicati dall’adozione di tale provvedimento, né ad specificare in motivazione l’interesse pubblico all’acquisizione dell’immobile abusivo. <br />	<br />
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />	<br />
1. Respinge il ricorso n. 4651 dell’anno 2012;<br />	<br />
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />	<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/09/2013</p>
<p align=justify>
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