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	<title>18/9/2006 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/9/2006 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2006 n.984</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-18-9-2006-n-984/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-18-9-2006-n-984/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2006 n.984</a></p>
<p>Pierina Biancofiore – Presidente f.f. ed Estensore. Raffaelli (avv. N. Raffaelli) c. Federazione Italiana Nuoto (n.c.), Guarella (n.c.). sul diritto di accesso nei cofronti della Federazione Italiana Nuoto 1. Pubblica Amministrazione – Privatizzazioni – Federazioni sportive – Trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata – Duplice natura. 2. Pubblica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-18-9-2006-n-984/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2006 n.984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-18-9-2006-n-984/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2006 n.984</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pierina Biancofiore – Presidente f.f. ed Estensore.<br /> Raffaelli (avv. N. Raffaelli) c. Federazione Italiana Nuoto (n.c.), Guarella (n.c.).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto di accesso nei cofronti della Federazione Italiana Nuoto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica Amministrazione – Privatizzazioni – Federazioni sportive – Trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata – Duplice natura.</p>
<p>2. Pubblica Amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Federazioni sportive – Diritto di accesso – Esercizio – Limiti.</p>
<p>3. Pubblica Amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Istruttori di nuoto – Formazione – Atti – Federazione Italiana Nuoto – E’ soggetto che tra quelli previsti dall’art.23, l. n.241 del 1990.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le federazioni sportive, dopo la loro trasformazione in soggetti dotati di personalità giu-ridica privata ai sensi dell’art. 15, d.lg. 23 luglio 1999 n.242, presentano una duplice natura  ed operano in qualità di associazioni di diritto privato e al tempo stesso di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest’ultimo.</p>
<p>2. Il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato nei confronti delle federazioni sportive soltanto in relazione agli atti assunti in veste di organi del CONI.</p>
<p>3. Posto che l’attività di formazione degli istruttori pare rientrare tra le attività di tipo pub-blico che vengono affidate alle federazioni sportive come funzionalizzazione dell’interesse di cui è attributario il CONI in qualità di Ente principe che cura l’organizzazione ed il po-tenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti (art. 2, d.lg. 23 luglio 1999 n. 242), la Federazione Italiana Nuoto rientra tra  quei soggetti pubblici che l’art. 23, l. 7 agosto 1990 n.241, non esonera dall’obbligo di consentire l’accesso alla docu-mentazione amministrativa, nel momento in cui svolge la funzione pubblica della istruzio-ne del personale addetto a sua volta alla formazione degli atleti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA,<br />
SEZIONE SECONDA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>alla presenza dei Signori:	</p>
<p>
PIERINA BIANCOFIORE 	Presidente f.f. est.<br />	<br />
GIUSEPPE CHINE’ 	 Referendario   <br />	<br />
ROBERTA CICCHESE	Referendario <br />	<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul  ricorso  n. 757/2006 proposto <br />
<b>Mariagrazia RAFFAELLI</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa  dall’Avv. Natalina RAFFAELLI  presso il cui studio in Catanzaro Via Case Arse, n. 36 è elettivamente domiciliata,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Federazione Italiana Nuoto</b> in persona del legale rappresentante p.t., n.c.g.</p>
<p><b>e nei confronti di<br />
Bartolo GUARELLA</b>, controinteressato n.c.g.</p>
<p><b>per  l’annullamento</b> <br />
 del silenzio rigetto serbato dalla Federazione Italiana Nuoto sulla richiesta di accesso ai documenti relativi al Corso di   Coordinatore Scuola Nuoto svoltosi a Villa San Giovanni ed agli atti tutti della Commissione di valutazione, ivi compresi il bando del corso di formazione, i verbali, agli elaborati scritti ed al colloquio orale sostenuti dalla ricorrente e dai corsisti che avevano ottenuto esito favorevole e a d ogni altro atto utile al fine di valutare la proponibilità di azione giudiziaria avverso il giudizio negativo di valutazione espresso nei suoi confronti; </p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati; <br />
VISTI gli atti tutti della causa; <br />
Relatore alla Camera di Consiglio del  6 luglio 2006 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE; <br />
Uditi altresì  i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue: </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO    </b> <br />
<b></p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso  notificato il 6 giugno 2006 alla FIN ed al controinteressato e depositato il 23 giugno successivo   la ricorrente, istruttrice di nuoto di 2° livello, espone di avere partecipato al Corso per Coordinatori di Scuola Nuoto  presso il settore tecnico della FIN, sostenendo al termine del corso l’esame di valutazione con esito negativo. Con fax e con successiva raccomandata ricevuta dalla Federazione in data 7 aprile 2006 la ricorrente chiedeva l’accesso ai documenti meglio in epigrafe indicati, non ricevendo, tuttavia, alcuna risposta in merito.<br />
Ha quindi proposto il ricorso ex art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sostenendo la violazione delle norme in materia di accesso alla documentazione amministrativa  e ribadendo il proprio interesse ad ottenere  gli atti tutti della procedura, compresi il bando del corso di formazione, i verbali della Commissione ed i titoli legittimanti e gli elaborati scritti  degli altri corsisti. Ha concluso quindi per l’accoglimento del ricorso e per l’estrazione di copia della documentazione richiesta.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio  del 6 luglio 2006.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Occorre in via pregiudiziale verificare se la Federazione Italiana Nuoto rientra tra i soggetti che sono sottoposti alle norme in materia di accesso ai documenti disciplinate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, posto che l’art. 23  prevede che il diritto all’accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.<br />
Allo scopo occorre tenere presente che le federazioni sportive, dopo la loro trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242, presentano una duplice natura  ed operano in qualità di associazioni di diritto privato e al tempo stesso di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest’ultimo.<br />
Per la giurisprudenza  il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato nei loro confronti soltanto in relazione agli atti assunti in quest’ultima veste pubblicistica. (TAR Toscana, sezione I, 19 giugno 1998, n. 411)<br />
La questione è dunque quella di verificare se la formazione degli istruttori di nuoto possa essere considerata una funzione pubblicistica o una funzione privatistica. A tale scopo sovviene il giudice supremo della giurisdizione secondo il quale  le federazioni operano in qualità di associazioni di diritto privato nel caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione, ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti.<br />
Nel caso in esame non si rientra in nessuna delle tre ipotesi, trattandosi di controversia attinente l’accesso a documenti inerenti l’attività di formazione degli istruttori di nuoto di un livello successivo e più elevato rispetto a quello già posseduto dalla ricorrente che è istruttrice di nuoto di 2° livello. L’attività di formazione degli istruttori pare rientrare tra quelle di tipo pubblico che vengono affidate alle Federazioni  come funzionalizzazione dell’interesse di cui è attributario il CONI in qualità di Ente principe che <i>cura l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale ed in particolare la preparazione degli atleti</i> (art. 2 del D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242).<br />
In ossequio a tali considerazioni la Federazione Italiana Nuoto appare dunque rientrare tra  quei soggetti pubblici che l’art. 23 della L. n. 241 del 1990 non esonera dall’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione amministrativa, nel momento in cui svolge la funzione pubblica della istruzione del personale addetto a sua volta alla formazione degli atleti.<br />
<b>2.</b> Premesso quanto sopra circa l’ammissibilità del ricorso va osservato che dal provvedimento impugnato non è dato comprendere alla ricorrente in alcun modo quali sono le ragioni per le quali  non ha superato il corso di Coordinatore di Scuola di Nuoto, sicchè la sua istanza appare legittimamente indirizzata a procurarsi <br />
a) la copia del bando del corso di formazione cui la stessa ha partecipato in data 2 – 5 marzo 2006 in Villa San Giovanni, <br />
b) la copia dei verbali della Commissione esaminatrice, <br />
c) la copia degli elaborati scritti dei corsisti che hanno ottenuto l’esito favorevole del corso al contrario della ricorrente.<br />
In accoglimento del ricorso dunque va annullato l’illegittimo silenzio serbato dalla Federazione Italiana Nuoto sulla istanza della ricorrente ricevuta in data 7 aprile 2006, con la conseguenza che a quest’ultima va ordinato il rilascio della documentazione sopra indicata in copia, salvo l&#8217;onere  della interessata di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione.<i><br />
</i>Non essendosi costituita la Federazione resistente, pur evocata in giudizio non vi è luogo a pronuncia sulle spese della presente procedura.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Federazione Italiana Nuoto sulla istanza di accesso della ricorrente e ordina alla stessa Federazione di rilasciare alla interessata copia degli atti in motivazione indicati, salvo l&#8217;onere della ricorrente di corrispondere eventuali diritti e spese di riproduzione.<br />
Nulla spese.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 18 settembre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-18-9-2006-n-984/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2006 n.984</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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