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	<title>18/8/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/8/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5085</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-8-2020-n-5085/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-8-2020-n-5085/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5085</a></p>
<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore; PARTI: (società  V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Liberto Losa, col quale elettivamente domicilia presso il Dr. Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 contro Comune di Lonate Pozzolo, non costituito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-8-2020-n-5085/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5085</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-8-2020-n-5085/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5085</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (società  V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Liberto Losa, col quale elettivamente domicilia presso il Dr. Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18 contro Comune di Lonate Pozzolo, non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : la ratio dell&#8217; udienza di spedizione in decisione .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Processo amministrativo &#8211; notifica &#8211; mancata prova &#8211; conseguenze.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; udienza di spedizione in decisione &#8211; ratio.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In base all&#8217;art. 45, comma 3, c.p.a., fornire la prova dell&#8217;avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso al destinatario è adempimento indispensabile perchè la domanda introdotta con quell&#8217;atto possa essere esaminata. Pertanto, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente od appellata nel termine ultimo del passaggio della causa in decisione, l&#8217;omessa produzione dell&#8217;avviso di ricevimento del plico contenente l&#8217;atto d&#8217;appello, avviato alla notificazione per mezzo del servizio postale, comporta l&#8217;inammissibilità  del gravame, a nulla rilevando, a fronte del divieto esplicito per il Giudice di &#8220;esaminare&#8221; la domanda, che la disposizione citata non preveda una sanzione specifica nel caso in cui quell&#8217;onere non sia adempiuto.</em><br /> <br /> <br /> <em>2. L&#8217;udienza di spedizione in decisione segna il momento ultimo entro il quale può essere fornita la prova del perfezionamento della notificazione dell&#8217;atto introduttivo del giudizio per il destinatario, o può essere comprovata la non imputabilità  dell&#8217;omissione: di conseguenza, se la mancata produzione degli avvisi di ricevimento viene rilevata in udienza, la parte non può chiedere termine, mentre, se è rilevata con ordinanza ex art. 73 co. 3 ultimo periodo, la decadenza deve considerarsi giÃ  verificata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/08/2020<br /> <strong>N. 05085/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06182/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 6182 del 2010, proposto dalla società  V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Liberto Losa, col quale elettivamente domicilia presso il Dr. Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Lonate Pozzolo, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) del 14 aprile 2010, n. 1076, resa tra le parti sul ricorso R.G. 690/1996, proposto per l&#8217;annullamento del provvedimento prot. 16.318 in data 13.12.1995 con il quale è stata intimata la rimozione di alcuni manufatti in conglomerato cementizio prodotti dalla ditta ricorrente e depositati sull&#8217;area di pertinenza dell&#8217;edificio a destinazione produttiva, nonchè di ogni altro atto preordinato e connesso, ivi compreso il verbale di sopralluogo dei tecnici comunali prot. 15.688 del 30.11.1995.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020, svoltasi con modalità  telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, e del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ricorso di primo grado al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia la società  V. S.r.l. impugnava l&#8217;ordinanza sindacale del 13 dicembre 1995, prot. 16318, con cui il Comune di Lonate Pozzolo le aveva contestato &#8220;<em>una modifica d&#8217;uso del suolo mediante posa a cielo libero di prefabbricati cementizi inerenti l&#8217;attività  della Ditta</em>&#8220;, effettuata in area situata in zona E1 agricola e soggetta a vincolo paesaggistico, e le aveva ingiunto la rimozione dei manufatti ivi depositati ed il ripristino dello stato dei luoghi.<br /> Con sentenza del 14 aprile 2010, n. 1076, il T.A.R. adito respingeva il ricorso.<br /> Avverso la decisione di primo grado la società  V. ha interposto appello.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 16 giugno 2020, in vista della quale l&#8217;appellante ha prodotto memoria, la causa è stata trattenuta in decisione e con ordinanza collegiale del 19 giugno 2020, n. 3933, è stato ad essa dato avviso, ai sensi dell&#8217;art. 73, co. 3, c.p.a., dell&#8217;esistenza di una possibile causa d&#8217;inammissibilità  dell&#8217;appello in relazione all&#8217;assolvimento dell&#8217;onere della prova del perfezionamento della notificazione all&#8217;Amministrazione appellata, non costituita.<br /> Entro il termine assegnato con l&#8217;ordinanza per presentare memorie sulla questione rilevata <em>ex officio</em>, l&#8217;appellante ha prodotto uno scritto per insistere per l&#8217;accoglimento del gravame e provveduto, contestualmente, al deposito informatico dell&#8217;avviso di ricevimento comprovante la notifica al Comune del ricorso in appello.<br /> DIRITTO<br /> L&#8217;appello è inammissibile.<br /> In base all&#8217;art. 45, comma 3, c.p.a., fornire la prova dell&#8217;avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso al destinatario è adempimento indispensabile perchè la domanda introdotta con quell&#8217;atto possa essere esaminata.<br /> Pertanto, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente od appellata nel termine ultimo del passaggio della causa in decisione, l&#8217;omessa produzione dell&#8217;avviso di ricevimento del plico contenente l&#8217;atto d&#8217;appello, avviato alla notificazione per mezzo del servizio postale, comporta l&#8217;inammissibilità  del gravame, a nulla rilevando, a fronte del divieto esplicito per il Giudice di &#8220;esaminare&#8221; la domanda, che la disposizione citata non preveda una sanzione specifica nel caso in cui quell&#8217;onere non sia adempiuto (<em>ex ceteris</em>, C.d.S., sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4370; sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4257).<br /> Al riguardo, questo Consiglio ha giÃ  chiarito che l&#8217;udienza di spedizione in decisione segna il momento ultimo entro il quale può essere fornita la prova del perfezionamento della notificazione dell&#8217;atto introduttivo del giudizio per il destinatario, o può essere comprovata la non imputabilità  dell&#8217;omissione, e che, di conseguenza, se la mancata produzione degli avvisi di ricevimento viene rilevata in udienza la parte non può chiedere termine, mentre, se è rilevata con ordinanza ex art. 73 co. 3 ultimo periodo, la decadenza deve considerarsi giÃ  verificata (C.d.S., sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678).<br /> Quest&#8217;ultima è l&#8217;ipotesi avveratasi nel caso in esame, nel quale la dimostrazione del perfezionamento della notifica dell&#8217;appello, sebbene l&#8217;appellata non si sia costituita, è stata fornita dall&#8217;appellante, tardivamente, solo con la memoria prodotta a seguito dell&#8217;ordinanza collegiale <em>ex</em> art. 73, comma 3.<br /> Può, comunque, osservarsi che l&#8217;appello sarebbe stato da respingere.<br /> Nel rigettare il ricorso di primo grado, il T.A.R. ha osservato che sull&#8217;area, la quale risultava permanentemente destinata a deposito e posta in modo stabile a servizio dell&#8217;attività  produttiva della ditta, quest&#8217;ultima aveva effettuato opere del tutto incompatibili con l&#8217;uso agricolo, realizzandovi un piazzale sterrato dove transitavano veicoli pesanti e dov&#8217;erano depositati manufatti cementizi di notevoli dimensioni.<br /> La circostanza, inverante la sottrazione dell&#8217;area alla sua naturale destinazione, trova conferma nella documentazione fotografica allegata al ricorso di primo grado (doc. 2) e giustifica la conclusione del Giudice territoriale secondo cui, trattandosi di un intervento equiparabile ad un&#8217;attività  di trasformazione urbanistica ed edilizia, nella specie sussistevano i requisiti per sottoporre l&#8217;attività  al preventivo rilascio del titolo abilitativo.<br /> A fronte di ciò, non è configurabile il travisamento dei fatti imputato al Giudicante nei primi due punti dell&#8217;unico complesso motivo di appello, nè risulta condivisibile la critica con cui si è tacciato il T.A.R. di non aver considerato che l&#8217;atto impugnato era stato adottato nella vigenza del decreto legge n. 468 del 26 luglio 1994 (decaduto per mancata conversione, ma i cui effetti sono fatti salvi dall&#8217;art. 2, co. 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) che all&#8217;art. 8, co. 7, comprendeva fra gli interventi subordinati a D.I.A. anche le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero, dovendosi rilevare, a tacer d&#8217;altro, che il Giudice di primo grado ha rigettato la censura per cui l&#8217;occupazione del terreno con materiale edile non avrebbe costituito trasformazione urbanistica osservando, in contrario, non solo che il deposito sul suolo di manufatti in cemento di rilevanti dimensioni era sostanzialmente equiparabile alla realizzazione di un&#8217;attività  muraria, ma anche che sul lotto era stato realizzato un piazzale sterrato (l&#8217;ampia area recintata raffigurata nelle fotografie in atti) con accesso di veicoli pesanti.<br /> Recessive sono le ulteriori considerazioni critiche rivolte alla sentenza nei successivi punti, sul difetto di motivazione dell&#8217;ordine di demolizione (punto 3, sulla mancata specificazione della qualificazione giuridica dell&#8217;intervento abusivo, dedotta nel terzo motivo di primo grado) e sull&#8217;omessa indicazione dell&#8217;interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, a fronte del consolidato indirizzo di questo Consiglio sulla doverosità  dell&#8217;adozione delle misure repressive degli abusi edilizi e sul fatto che il relativo provvedimento non richiede una specifica motivazione sulla ricorrenza del concreto interesse pubblico alla loro rimozione (<em>ex multis</em>, C.d.S., sez. IV, 27 maggio 2019, n. 3432; sez. II, 20 maggio 2019, n. 3208).<br /> Nulla dev&#8217;essere disposto per le spese del presente grado del giudizio, in difetto di costituzione della parte appellata.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Nulla per le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 16 giugno e 21 luglio 2020, svoltesi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere<br /> Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5088</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-8-2020-n-5088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-8-2020-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5088</a></p>
<p>Franco Frattini Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore; (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio dei Monopoli per l&#8217;Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-8-2020-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5088</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-8-2020-n-5088/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5088</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini Presidente, Umberto Maiello Consigliere, estensore;  (Omissis, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio dei Monopoli per l&#8217;Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Criminalità  : la natura e funzione dell&#8217;  interdittiva antimafia .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Criminalità  &#8211; interdittiva antimafia &#8211; natura e funzione.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva, volta a neutralizzare i fattori distorsivi che nell&#8217;economia nazionale in genere e nei rapporti con la Pubblica amministrazione, in particolare, possono generare la presenza e l&#8217;azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato.</em><br /> <em>Si tratta di uno strumento che si pone a presidio di valori di rango costituzionale rivelandosi strettamente funzionale alla salvaguardia dei principi di legalità , imparzialità  e buon andamento, dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e che, a fronte della insidiosa pervasività  e mutevolezza del fenomeno mafioso, è opportunamente calibrato sull&#8217;utilizzo di tecniche di tutela anticipata oltre che costruito su un catalogo di situazioni sintomatiche aperto al costante aggiornamento indotto dalla realtà  empirica.</em><br /> <em>In particolare, il provvedimento di cd. &quot;interdittiva antimafia&quot;, di natura cautelare e preventiva, determina una particolare forma di incapacità  giuridica, e dunque la insuscettività  del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione.</em><br /> <em>In tal modo l&#8217;Ordinamento esclude che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come &quot;affidabile&quot;) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette Amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora (&#038;) essere destinatario di &quot;contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate&quot;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/08/2020<br /> <strong>N. 05088/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01537/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1537 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Caforio con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero dell&#8217;Interno, Ministero dell&#8217;economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli &#8211; Ufficio dei Monopoli per l&#8217;Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) n. -OMISSIS-.<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore all&#8217;udienza pubblica del 30 luglio 2020 il Cons. Umberto Maiello e trattenuta la causa in decisione a seguito di camera di consiglio svoltasi in modalità  da remoto;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in epigrafe l&#8217;appellante, anche nella qualità  di titolare della -OMISSIS-, agisce per l&#8217;annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per l&#8217;Umbria, n. -OMISSIS-, resa nelle cause riunite rgn. -OMISSIS- e -OMISSIS- e che ha respinto i ricorsi proposti avverso i seguenti provvedimenti:<br /> &#8211; provvedimento Cat. -OMISSIS-, emesso in data 31 ottobre 2017 e notificato in data 3 novembre 2017, con cui la Questura di Perugia revocava le licenze di P.S. per -OMISSIS-;<br /> &#8211; provvedimento -OMISSIS- emesso in data 09.04.2018, con il quale la Prefettura di Perugia notificava alla sig.ra -OMISSIS- l&#8217;interdittiva antimafia;<br /> &#8211; le note dell&#8217;AAMS &#8211; Ufficio dei monopoli per l&#8217;Umbria prot. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 12.04.2018.<br /> 1.1. Vale premettere che l&#8217;odierna appellante dal 2010 è titolare di una -OMISSIS-, ubicata nel Comune di -OMISSIS-, nonchè di licenza di PS per -OMISSIS- rilasciata dal Commissariato di PS di -OMISSIS- in data 13.10.2010 e di altra licenza di PS per -OMISSIS-, rilasciata in data 19 marzo 2015.<br /> 1.2. I provvedimenti di carattere ablativo avversati in prime cure muovono dai qualificati rapporti di familiarità  e cointeressenza che legano l&#8217;odierna appellante al -OMISSIS-, -OMISSIS-, di cui in atti risulta ricostruito il vissuto criminale anche sulla scorta dei seguenti precedenti:<br /> &#8211; condanna della Corte d&#8217;Appello di Napoli del 6.11.1991 per detenzione illegale di armi e munizioni, &#8211; condanna della Corte d&#8217;Assise di Appello di Napoli del 9.10.2000 per delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione continuata in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni continuata in concorso;<br /> &#8211; condanna del Tribunale di Perugia del 29.10.2015 per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, nonchè art. 12 quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992.<br /> 1.3. Con la sentenza qui appellata, assunta a seguito dell&#8217;udienza pubblica del 3.12.2019, il TAR, dopo aver riunito i ricorsi, li respingeva condannando la ricorrente alle spese di giudizio.<br /> 2. Avverso la suddetta sentenza, con il mezzo in epigrafe, l&#8217;appellante ha articolato i seguenti motivi di gravame:<br /> a) lamenta, anzitutto, l&#8217;erroneità  della decisione appellata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la valenza sintomatica del quadro indiziario posto a fondamento dei provvedimenti impugnati da cui, viceversa, non potrebbero desumersi collegamenti qualificati, contraddistinti dal predicato indefettibile dell&#8217;attualità , con la criminalità  organizzata;<br /> b) sarebbe, altresì¬, immotivata la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto illecita la provenienza delle somme impiegate per l&#8217;acquisto dell&#8217;esercizio commerciale e degli altri beni patrimoniali, limitandosi a recepire acriticamente le risultanze di procedimenti penali che hanno coinvolto il -OMISSIS-;<br /> c) contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, non sarebbe ravvisabile una gestione diretta, da parte del -OMISSIS-, delle disponibilità  finanziarie nonchè delle attività  commerciali facenti capo all&#8217;appellante medesima;<br /> d) la sentenza appellata sarebbe, altresì¬, poco aderente ai principi che governano la disciplina di settore avendo impropriamente valorizzato risalenti precedenti penali del -OMISSIS- e frequentazioni del tutto occasionali con soggetti pregiudicati.<br /> 2.1. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.<br /> 2.2. All&#8217;udienza pubblica del 30.07.2020 la causa è passata in decisione.<br /> 3. L&#8217;appello è infondato e, pertanto, va respinto.<br /> 4. Viene, anzitutto, in rilievo l&#8217;inammissibilità  del suddetto mezzo in quanto notificato presso l&#8217;indirizzo PEC (ads.pg@mailcert.avvocaturastato.it) dell&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia in luogo dell&#8217;Avvocatura generale (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), con conseguente mancata costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione intimata.<br /> Com&#8217;è noto, in base al combinato disposto degli artt. 144 comma 1 del c.p.c. e 11 comma 3 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall&#8217;art. 1, l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall&#8217;art. 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall&#8217;Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità , presso l&#8217;Avvocatura stessa; in particolare la notifica va fatta presso l&#8217;ufficio dell&#8217;Avvocatura nel cui distretto ha sede l&#8217;Autorità  giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con sede a Roma; ne consegue che, se la notifica dell&#8217;appello proposto avverso la sentenza di un Tar ha avuto luogo presso l&#8217;Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il Tribunale, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità  dell&#8217;appello stesso, ove l&#8217;Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità  con la propria costituzione in giudizio trovando applicazione, sotto quest&#8217;ultimo profilo, il principio di conservazione degli atti processuali, una volta che sia stato comunque conseguito lo scopo a cui gli stessi erano preordinati, ai sensi dell&#8217;art. 156 c.p.c. (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12/03/2018, n. 1561; Consiglio di Stato, sez. IV, 29/01/2018, n. 577; Consiglio di Stato, sez. IV, 20/03/2017, n. 1234).<br /> 5. In disparte le divisate ragioni in rito, giÃ  di per se stesse assorbenti, la decisione impugnata si rileva, comunque, immune dai motivi di gravame veicolati nel mezzo in epigrafe.<br /> 6. Vale premettere che l&#8217;interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva, volta a neutralizzare i fattori distorsivi che nell&#8217;economia nazionale in genere e nei rapporti con la Pubblica amministrazione, in particolare, possono generare la presenza e l&#8217;azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato.<br /> 6.1. Si tratta di uno strumento che si pone a presidio di valori di rango costituzionale rivelandosi strettamente funzionale alla salvaguardia dei principi di legalità , imparzialità  e buon andamento, dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e che, a fronte della insidiosa pervasività  e mutevolezza del fenomeno mafioso, è opportunamente calibrato sull&#8217;utilizzo di tecniche di tutela anticipata oltre che costruito su un catalogo di situazioni sintomatiche aperto al costante aggiornamento indotto dalla realtà  empirica.<br /> 6.2. Come di recente evidenziato da questo Consiglio, in Adunanza Plenaria, il provvedimento di cd. &quot;interdittiva antimafia&quot;, di natura cautelare e preventiva, determina una particolare forma di incapacità  giuridica, e dunque la insuscettività  del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato ad. plen. , 06/04/2018 , n. 3).<br /> In tal modo l&#8217;ordinamento, dunque, esclude che un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come &quot;affidabile&quot;) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge, ovvero ancora (&#038;) essere destinatario di &quot;contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate&quot; (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 06/04/2018, n. 3).<br /> 6.3. Nella declinazione applicativa che questa Sezione ha fatto dell&#8217;istituto in commento la misura interdittiva, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività  della criminalità  organizzata, non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo sull&#8217;esistenza della contiguità  dell&#8217;impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell&#8217;attività  di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa sussistere il tentativo di ingerenza nell&#8217;attività  imprenditoriale della criminalità  organizzata.<br /> Come ancora di recente questa Sezione ha chiarito (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 05/09/2019, n.6105) il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell&#8217;accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità  penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì¬ da far ritenere &quot;pìù probabile che non&quot;, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).<br /> 6.4. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 57 del 2020 (decisione del 29.01.2020 depositata il 26.03.2020), ha recentemente affermato la legittimità  costituzionale del provvedimento di interdittiva anche quando incida su attività  d&#8217;impresa di natura esclusivamente privata, trattandosi di misura giustificata dall&#8217;estrema pericolosità  del fenomeno mafioso, in grado di compromettere la concorrenza, la dignità  e la libertà  umana. In tale sede il giudice delle leggi ha riconosciuto il merito del giudice amministrativo di aver dato vita in questa specifica materia ad un sistema che la Corte definisce di «tassatività  sostanziale». La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, progressivamente definito un nucleo oramai consolidato di situazioni-tipo, sintomatiche ed indiziarie della ricorrenza del pericolo di infiltrazione mafiosa, e in grado di sviluppare e completare il dettato legislativo (il riferimento è, tra l&#8217;altro, alle sentenze del giudice penale, anche di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità  penale, sono perà² sintomatici della contaminazione mafiosa; la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011; i rapporti di parentela, laddove assumano una intensità  tale da far ritenere una conduzione familiare e una &#8220;regia collettiva&#8221; dell&#8217;impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia &#8220;clanica&#8221;; i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia; le vicende anomale nella formale struttura dell&#8217;impresa e nella sua gestione, incluse le situazioni in cui la società  compie attività  di strumentale pubblico sostegno a iniziative, campagne antimafia, antiusura, antiriciclaggio, allo scopo di mostrare un &#8220;volto di legalità &#8221; idoneo a stornare sospetti o elementi sostanziosi sintomatici della contaminazione mafiosa; la condivisione di un sistema di illegalità , volto ad ottenere i relativi &#8220;benefici&#8221;; l&#8217;inserimento in un contesto di illegalità  o di abusivismo, in assenza di iniziative volte al ripristino della legalità ).<br /> 6.5. A tale approdo deve giungersi all&#8217;interno di una necessaria visione di insieme: gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata. (Consiglio di Stato, sez. III, 13/04/2018, n. 2231, Consiglio di Stato, sez. III, 18/04/2018, n. 2343; 30 marzo 2018, n. 2031; 7 febbraio 2018, n. 820; 20 dicembre 2017, n. 5978; 12 settembre 2017, n. 4295; dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3).<br /> 7. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto nel mezzo in epigrafe, il TAR abbia fatto buon governo dei principi regolatori applicabili <em>in subiecta materia</em> riflettendo il relativo<em> decisum </em>ampia capacità  di resistenza ai motivi di gravame veicolati nel mezzo in epigrafe.<br /> 8. Con il primo motivo l&#8217;appellante lamenta l&#8217;illegittimità  della sentenza impugnata in ragione della mancanza, a suo dire, di un quadro indiziario sufficientemente sintomatico e rilevatore dei rischi di infiltrazione mafiosa o di collegamenti tra le attività  condotte dall&#8217;odierna appellante e la criminalità  organizzata. Non emergerebbero, dal coacervo delle allegazioni delle Amministrazioni intimate, fatti concreti ed attuali su cui fondare il paventato rischio di infiltrazioni mafiose dovendosi, per converso, ancorare la discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione nell&#8217;adozione di queste misure a circostanze oggettive accompagnate da un&#8217;adeguata istruttoria e da una coerente motivazione che sia espressione di una valutazione delle acquisizioni procedimentali scevra da valutazioni acritiche, automatismi e generalizzazioni. Nel caso qui in rilievo residuerebbero i soli trascorsi penali del -OMISSIS-, oltretutto datati nel tempo.<br /> 8.1. Di contro, e come correttamente rilevato dal primo giudice, i provvedimenti impugnati in prime cure, lungi dall&#8217;essere frutto di un&#8217;acritica ed irragionevole applicazione della normativa antimafia, riposano su una molteplicità  di elementi contraddistinti da elevato valore indiziante, tali da consentire di sussumere la fattispecie qui in rilievo nelle esemplificazioni qualificate ricadenti nel nucleo di tassatività  sostanziale elaborato dalla giurisprudenza sì¬ da riscontrare appieno, nell&#8217;ambito di una necessaria visione di insieme, il principio della probabilità  cruciale in virtà¹ del quale il ritenuto rischio di infiltrazione mafiosa si rivela &#8220;pìù probabile che non&#8221;.<br /> Emergono, infatti, come di seguito meglio ed in dettaglio evidenziato, i profili tipici che il legislatore e la giurisprudenza hanno qualificato come valevoli indicatori della sussistenza effettiva di un pericolo di infiltrazione: le condanne penali a carico del -OMISSIS- per delitti spia, il rapporto di -OMISSIS-, l&#8217;organicità  del -OMISSIS- ad un&#8217;organizzazione di stampo mafioso, denominata -OMISSIS-, testimoniata da provvedimenti coperti dal giudicato del giudice penale nonchè le recenti frequentazioni di quest&#8217;ultimo con soggetti vicini all&#8217;ambiente criminale.<br /> 8.2. Giova da subito evidenziare, a tal proposito, che, tra le varie condanne riportate dal -OMISSIS-, risalta la condanna della Corte d&#8217;Assise di Appello di Napoli del 9.10.2000 per delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione continuata in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni continuata in concorso, che certifica la sua aderenza ad un circuito di criminalità  organizzata facente capo al -OMISSIS- e, per esso, alla pìù ampia coalizione criminale denominata &#8220;-OMISSIS-&#8220;.<br /> 8.3. Sul punto, del tutto privo di pregio è il rilievo circa la risalente collocazione temporale di tale condanna, dal momento che &#8220;Ãˆ possibile desumere tentativi di ingerenza anche da indizi risalenti nel tempo qualora non siano rinvenuti elementi nuovi, positivi, idonei a dimostrare un effettivo cambiamento. Il venir meno del pericolo di infiltrazione mafiosa non può, infatti, essere dedotto dal trascorrere del tempo in sè, bensì¬ dal sopraggiungere di obiettivi elementi, diversi o contrari, che facciano venir meno la portata sintomatica del comportamento, tali da rendere con assoluta certezza non pìù attuale o concreto il pericolo&#8221; (T.A.R., Napoli, sez. I, 02/03/2020, n. 970). Ed ancora &#8220;i fatti sui quali si fonda l&#8217;interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo, nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l&#8217;esistenza di un condizionamento da parte della criminalità  organizzata. Infatti, il mero decorso del tempo, di per sè solo, non implica la perdita del requisito dell&#8217;attualità  del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, nè l&#8217;inutilizzabilità  di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l&#8217;irrilevanza della risalenza dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così¬ da far virare in modo irreversibile l&#8217;impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d&#8217;ombra della mafiosità &quot; (Cons. Stato Sez. III, 02/01/2020, n. 2; Cons. Stato Sez. III, 02/05/2019, n. 2855).<br /> Tali elementi nuovi e positivi non si rinvengono nel caso di specie e, con la pretesa automaticità , dal trasferimento del -OMISSIS- in territorio umbro, costituendo un fatto notorio l&#8217;ampia ramificazione delle consorterie criminali in punti anche lontani (e tale di certo non è -OMISSIS-) dalla loro principale sede operativa, dovendo altresì¬ rilevarsi che ben potrebbero avere inciso su tale spostamento i nuovi equilibri delineatisi a seguito del conflitto con altro clan -OMISSIS- (quello -OMISSIS-) e che hanno visto il -OMISSIS- soccombere di guisa che l&#8217;allontanamento dal -OMISSIS- non vale a costituire, per tutte le ragioni sopra evidenziate, un segno univoco di una recisa presa di distanza dal precedente vissuto criminale.<br /> 8.4. D&#8217;altro canto, nemmeno possono essere sottaciute, ad ulteriore riprova di quanto appena evidenziato, le rilevate e recenti (rispetto ai provvedimenti in contestazione) frequentazioni del -OMISSIS- con soggetti pregiudicati ed in contesti territoriali oltretutto estranei rispetto a quello di residenza che lasciano, dunque, dubitare (non essendo stati peraltro nemmeno qui chiariti) della loro rivendicata occasionalità .<br /> Va, dunque, in definitiva ribadita la validità  dell&#8217;impianto argomentativo su cui riposano i provvedimenti avversati in prime cure e che fanno del -OMISSIS-, in ragione della sua qualificata contiguità  alla criminalità  organizzata, un probabile ed ancora attivo canale di collegamento con pericolosi e strutturati ambienti criminali.<br /> 9. Nè sul versante interno, quello cioè familiare, è possibile accreditare la tesi attorea di una rigida impermeabilità  delle vicende imprenditoriali gestite dall&#8217;odierna appellante rispetto a possibili sollecitazioni esterne, idonea a fare da argine ai rischi di possibile interferenza rinvenienti dal rapporto di -OMISSIS- con il -OMISSIS-, ricavandosi, anzi, dagli elementi raccolti e che compongono il corredo istruttorio del presente giudizio la conferma della opposta tesi, vale a dire di una intensa e piena sintonia strategica tra i -OMISSIS- che corrobora la ricostruzione su cui riposano gli atti gravati e cioè quella di una conduzione familiare e una &#8220;regia collettiva&#8221; dell&#8217;impresa. La giurisprudenza ha sul punto evidenziato, quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell&#8217;impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, che l&#8217;Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità , o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &quot;pìù probabile che non&quot;, che l&#8217;impresa abbia una conduzione collettiva e una regÃ¬a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto. Nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all&#8217;interno della famiglia si può verificare una &quot;influenza reciproca&quot; di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà , di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza; una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sè errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch&#8217;egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della &#8216;famiglia&#8217;, sicchè in una &#8216;famiglia&#8217; mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l&#8217;influenza del &#8216;capofamiglia&#8217; e dell&#8217;associazione; hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) (Consiglio di Stato sez. III, 13/05/2020, n. 3039).<br /> 9.1. Ed, invero, sintomatiche a tal riguardo, come efficacemente evidenziato dal TAR, si rivelano, da un lato, l&#8217;opacità  che contrassegna la provenienza illecita, o comunque incerta, delle somme con le quali è stata acquistata la -OMISSIS- (in uno stretto lasso temporale che ha fatto registrare anche l&#8217;acquisto di -OMISSIS- nello stesso territorio del Comune di -OMISSIS-) e, dall&#8217;altro, l&#8217;influenza decisiva sul punto esercitata dal -OMISSIS-, che peraltro, proprio a cagione di ciò, risulta condannato per l&#8217;omessa comunicazione della loro movimentazione operata, peraltro, attraverso l&#8217;intestazione fittizia all&#8217;odierna appellante.<br /> Quanto a quest&#8217;ultimo profilo, non può, invero, essere sottaciuto che il -OMISSIS- risulta condannato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 30 e 31 legge 13 settembre 1982, n. 646, nonchè art. 12 quinquies, comma 1, d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992 (sentenza del Tribunale di Perugia del 2015).<br /> Mette, altresì¬, conto evidenziare che nel relativo procedimento il GIP del Tribunale di Perugia, su richiesta del P.M., disponeva, in data 12.7.2012, il sequestro preventivo dei beni immobili e dell&#8217;azienda commerciale &#8220;-OMISSIS-&#8221; siccome fittiziamente intestati alla odierna appellante.<br /> E&#8217; pur vero che, con sentenza n. -OMISSIS-, il Tribunale di Perugia ha dichiarato il non luogo a procedere dei confronti della -OMISSIS- per i medesimi addebiti, ma ciò esclusivamente per il ruolo di chiara soggezione in cui la predetta si è trovata nei confronti del proprio -OMISSIS-, -OMISSIS-, ricostruzione questa che corrobora quella posta a fondamento dei provvedimenti avversati in prime cure ed incentrata sull&#8217;influenza esercitata dal -OMISSIS- nella gestione delle attività  imprenditoriali facenti solo formalmente capo alla -OMISSIS-.<br /> Segnatamente, vale trascrivere la motivazione della decisione di proscioglimento per il suo concludente significato &#8220;<em>All&#8217;esito dell&#8217;audizione del coimputato -OMISSIS-, è emerso che tutti gli atti di disposizione patrimoniale oggetto dei capi di imputazione venivano ideati e posti in essere da [omissis], risultando la [omissis] spettatrice passiva degli stessi, anche in punto di intestazione di beni</em>&#8220;.<br /> La validità  della ricostruzione riceve, poi, definitiva conferma dalla condanna, -OMISSIS- del 3.11.2015 (irrevocabile il 7.12.2015), pronunciata dal medesimo Ufficio giudiziario e disposta nei confronti del -OMISSIS-. L&#8217;adozione della divisata decisione a seguito del rito del patteggiamento non vale, poi, di certo a ridimensionarne la valenza rappresentativa: ed, invero, in disparte il fatto che si è pur sempre in presenza di una condanna, nella traiettoria argomentativa seguita dal giudice penale si evince l&#8217;elencazione di tutti gli elementi acquisiti da cui, secondo il predetto giudice, &#8220;..<em>emergono con chiarezza le condotte di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali anche con intestazione fittizia dei beni alla -OMISSIS-</em>&#8220;.<br /> Nè, peraltro, può accordarsi rilievo alla circostanza dell&#8217;intervenuto dissequestro dei beni in quanto a tanto il giudice penale è addivenuto solo a seguito e per effetto della disposta confisca previo sequestro della somma di -OMISSIS-versata dal -OMISSIS- in sostituzione dei beni in sequestro.<br /> 9.2. Parimenti, nemmeno hanno pregio le residue considerazioni difensive dell&#8217;appellante e volte a ricostruire il quadro delle provviste finanziarie di cui la stessa avrebbe disposto per porre in essere l&#8217;acquisto dell&#8217;attività  commerciale e dei -OMISSIS- in -OMISSIS-, il che varrebbe a dimostrare, nella prospettazione attorea, la provenienza assolutamente lecita di quelle somme. In particolare gli acquisti effettuati dall&#8217;appellante e riconducibili a -OMISSIS-, per un importo rispettivamente di -OMISSIS- e -OMISSIS- ed alla -OMISSIS- per l&#8217;importo -OMISSIS- sarebbero stati finanziati da mutui ipotecari, da somme ricevute in prestito ovvero elargite -OMISSIS- anche a seguito della -OMISSIS-.<br /> 9.3. Pur tuttavia, tale sforzo è reso vano, come giÃ  efficacemente evidenziato dal TAR, dalla circostanza di per sè assorbente che la denunciata opacità  dei finanziamenti è stata compiutamente acclarata dai provvedimenti penali oramai intangibili &#8211; in particolare dal decreto di sequestro preventivo dei beni &#8211; in cui è sottolineata l&#8217;esiguità  della capacità  reddituale -OMISSIS- di redditi idonei a giustificare -OMISSIS-, senza che residuino profili rimasti inesplorati.<br /> 10. In conclusione, per i suesposti motivi, l&#8217;appello va respinto.<br /> 11. Nulla è dovuto per le spese in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Nulla per le spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dell&#8217;appellante e le altre persone menzionate.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Franco Frattini, Presidente<br /> Massimiliano Noccelli, Consigliere<br /> Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br /> Giulia Ferrari, Consigliere<br /> Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5082</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore; PARTI: (S. Ciro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ciro Pane, con domicilio digitale presso il medesimo in difetto di elezione di domicilio fisico in Roma contro il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Mainelli, con</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente, Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (S. Ciro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ciro Pane, con domicilio digitale presso il medesimo in difetto di elezione di domicilio fisico in Roma contro il Comune di Ercolano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Mainelli, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Alfredo Pieretti in Roma, via di Priscilla n. 106</span></p>
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<p>Abusi edilizi : l&#8217; applicabilità  dell&#8217; acquisizione gratuita</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; acquisizione gratuita &#8211; applicabilità .<br /> <br /> 2.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi edilizi &#8211; comproprietari &#8211; notifica a ciascuno di essi &#8211; necessità .<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. La misura di carattere sanzionatorio dell&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate e della relativa area di sedime, che ha natura reale ed integra la reazione dell&#8217;Ordinamento all&#8217;illecito di chi, avendo eseguito un&#8217;opera abusiva, non adempie all&#8217;obbligo di demolirla nel termine fissato dall&#8217;Autorità  amministrativa, deve ritenersi applicabile anche in fattispecie di illecito commesse precedentemente all&#8217;entrata in vigore della normativa che essa ha introdotto, poichè detta misura appartiene al regime sanzionatorio vigente nel momento in cui l&#8217;ente locale attiva i propri poteri repressivi e, pertanto, in applicazione del principio del tempus regit actum, risulta applicabile anche in fattispecie di illeciti edilizi posti in essere prima della sua introduzione.</em><br /> <br /> <em>2. In caso di abuso edilizio su di un immobile in comproprietà , non è sufficiente notificare l&#8217;ordinanza di demolizione ad un solo comproprietario (o ad uno di essi) poichè, essendo la notifica &#8220;un atto diretto, per sua stessa natura, alla persona del destinatario, essa esaurisce i suoi effetti, di regola, esclusivamente nei suoi confronti, non potendosi ritenere &#8211; in mancanza di specifiche norme che stabiliscano espressamente il contrario &#8211; che il destinatario abbia, a sua volta, l&#8217;obbligo di &#8220;estenderla&#8221; (o di esternare il contenuto dell&#8217;atto notificato) ad altri soggetti e, d&#8217;altronde, nulla assicura &#8211; nè lascia presumere, vista la molteplicità  di situazioni relazionali particolari (non sempre lineari e paritarie) che la realtà  quotidiana espone &#8211; che il coniuge comproprietario che sia stato destinatario unico di una ingiunzione di demolizione o di un verbale di inottemperanza ad ingiunzione di demolizione, estenda (e men che mai tempestivamente) la notifica all&#8217;altro coniuge (o comunichi all&#8217;altro coniuge il contenuto dei provvedimenti ricevuti).</em><br /> <br /> </div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/08/2020<br /> N. 05082/2020REG.PROV.COLL.<br /> <strong>N. 04081/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4081 del 2011, proposto dal sig. S. Ciro, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ciro Pane, con domicilio digitale presso il medesimo in difetto di elezione di domicilio fisico in Roma;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Ercolano, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Mainelli, con domicilio eletto presso l&#8217;avv. Alfredo Pieretti in Roma, via di Priscilla n. 106;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione III) n. 23755 del 10 novembre 2010, resa tra le parti sul ricorso 9545/1994, proposto per l&#8217;annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del Comune di Ercolano n.prot.26375 del 30.05.1994.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ercolano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 giugno 2020, svoltasi con modalità  telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, e del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il sig. Ciro S., comproprietario con la moglie di un lotto di terreno nel Comune di Ercolano censito in catasto alla partita 4496, folio 8, p.lle 559 e 347, impugnava il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del lotto, adottato in conseguenza dell&#8217;inottemperanza all&#8217;ordinanza di demolizione dell&#8217;immobile abusivo ivi realizzato, notificata al coniuge del ricorrente in qualità  di committente e responsabile dell&#8217;abuso e rimasta ineseguita.<br /> Con sentenza n. 23755 del 10 novembre 2010, il T.A.R. adito (Sezione Terza) respingeva il ricorso.<br /> Il sig. S. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, cui ha resistito il Comune di Ercolano.<br /> La domanda di sospensione cautelare dell&#8217;esecutività  della sentenza, contenuta nell&#8217;atto di appello, è stata respinta dalla Sezione Quarta di questo Consiglio con ordinanza n. 2845 del 6 luglio 2011<br /> Il Comune, che nel corso del giudizio ha sostituito il proprio procuratore, ha prodotto memoria di discussione.<br /> Alla pubblica udienza del 16 giugno 2020, svoltasi con modalità  telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> <br /> DIRITTO<br /> 1. &#8211; Con un primo motivo di gravame, l&#8217;appellante denuncia l&#8217;errore in cui sarebbe incorso il T.A.R. col rigettare il motivo di ricorso col quale aveva dedotto l&#8217;illegittimità  dell&#8217;impugnato provvedimento di acquisizione per erronea applicazione dell&#8217;art. 7 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che, secondo la tesi prospettata al primo giudice, non avrebbe potuto avere applicazione retroattiva rispetto ad opere giÃ  completate.<br /> Il T.A.R. ha respinto il motivo di ricorso assumendo che il caso fosse regolato dal principio <em>tempus regit actum</em>, con riferimento al fatto che il completamento dell&#8217;immobile era stato accertato successivamente all&#8217;entrata in vigore della legge n. 47/85 e che, in ogni caso, l&#8217;accertamento dell&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione ed il successivo provvedimento di acquisizione erano intervenuti sotto la vigenza della normativa medesima.<br /> In critica della decisione di primo grado, l&#8217;appellante insiste che le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 47/85 sarebbero irrogabili retroattivamente solo agli abusi edilizi anteriori al 1° ottobre 1983 e non anche a quelli compiuti tra tale data e quella di entrata in vigore della legge (17 marzo 1985), richiamando risalente giurisprudenza di questo Consiglio ed argomentando nel senso che le opere in questione sarebbero state sicuramente completate prima del 22 gennaio 1985, epoca in cui i Vigili Urbani avevano accertato l&#8217;avvenuta prosecuzione dei lavori &#8220;realizzando i pavimenti, i rivestimenti, gli infissi interni e servizi igienici&#8221;.<br /> Il motivo dev&#8217;essere disatteso.<br /> E&#8217; stato, infatti, condivisibilmente osservato che la misura di carattere sanzionatorio dell&#8217;acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate e della relativa area di sedime, che ha natura reale ed integra la reazione dell&#8217;ordinamento all&#8217;illecito di chi, avendo eseguito un&#8217;opera abusiva, non adempie all&#8217;obbligo di demolirla nel termine fissato dall&#8217;autorità  amministrativa, deve ritenersi applicabile anche in fattispecie di illecito commesse precedentemente all&#8217;entrata in vigore della normativa che essa ha introdotto, poichè detta misura appartiene al regime sanzionatorio vigente nel momento in cui l&#8217;ente locale attiva i propri poteri repressivi e, pertanto, in applicazione del richiamato principio del <em>tempus regit actum</em>, risulta applicabile anche in fattispecie di illeciti edilizi posti in essere prima della sua introduzione (C.d.S., sez. VI, 21 marzo 2019, n. 1892).<br /> 2. &#8211; Il secondo motivo di appello è, invece, fondato.<br /> In primo grado, con decisione che l&#8217;appellante sottopone a serrata critica, il T.A.R. non ha ritenuto rilevante il fatto che tanto l&#8217;ingiunzione di demolizione, quanto il successivo verbale di inottemperanza, fossero stati adottati nei confronti del coniuge dell&#8217;odierno appellante, giudicando che si fosse trattato di mera irregolarità  sanata dall&#8217;intervenuta conoscenza dell&#8217;atto da parte di quest&#8217;ultimo quantomeno dalla data di proposizione del ricorso di primo grado o dalla data di produzione in giudizio della copia del provvedimento da parte dell&#8217;amministrazione, senza che l&#8217;ordinanza di demolizione fosse stata, comunque, posta in esecuzione od impugnata.<br /> Sennonchè, la tesi per cui, in caso di comproprietà , sarebbe sufficiente notificare l&#8217;ordinanza di demolizione ad un solo comproprietario (o ad uno di essi) non può essere condivisa, nella misura in cui, essendo la notifica &#8220;<em>un atto diretto, per sua stessa natura, alla persona del destinatario &#038; [essa] esaurisce i suoi effetti, di regola, esclusivamente nei suoi confronti, non potendosi ritenere &#8211; in mancanza di specifiche norme che stabiliscano espressamente il contrario &#8211; che il destinatario abbia, a sua volta, l&#8217;obbligo di &#8220;estenderla&#8221; (o di esternare il contenuto dell&#8217;atto notificato) ad altri soggetti</em>&#8221; e, d&#8217;altronde, &#8220;<em>nulla assicura &#8211; nè lascia presumere, vista la molteplicità  di situazioni relazionali particolari (non sempre lineari e paritarie) che la realtà  quotidiana espone &#8211; che il &#8220;coniuge comproprietario&#8221; che sia stato &#8220;destinatario unico&#8221; di una ingiunzione di demolizione o di un verbale di inottemperanza ad ingiunzione di demolizione, estenda (e men che mai tempestivamente) la notifica all&#8217;altro coniuge (o comunichi all&#8217;altro coniuge il contenuto dei provvedimenti ricevuti)</em>&#8221; (C.G.A. Reg. Sic., 13 giugno 2019, n. 537).<br /> Si aggiunga che non è dimostrato che, in precedenza, l&#8217;appellante fosse giÃ  venuto a conoscenza dell&#8217;ordine di demolizione e che il ricorso di primo grado è stato notificato (il 1° luglio 1994) quando neppure erano decorsi novanta giorni dal verbale di inottemperanza (che è dell&#8217;11 maggio 1994; il provvedimento di acquisizione è del 30 maggio 1994), laddove il Comune non ha reso noto se, una volta decorsi novanta giorni dalla produzione in giudizio dell&#8217;ordinanza di demolizione inoppugnata, abbia provveduto nuovamente a verificare, stavolta nei confronti di ambo i coniugi, l&#8217;esecuzione dell&#8217;ordine di demolizione delle opere (che, tra l&#8217;altro, avrebbero formato oggetto di domanda di condono del 24 febbraio 1995: pag. 7 dell&#8217;appello).<br /> 3. &#8211; La domanda di risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;illegittimo provvedimento di acquisizione, contenuta nelle conclusioni dell&#8217;appello, difetta di qualsiasi allegazione riguardo al pregiudizio asseritamente patito ed è, perciò, palesemente infondata, il che esime da ogni altra considerazione.<br /> 4. &#8211; Per tali assorbenti ragioni l&#8217;appello è fondato e dev&#8217;essere accolto nei limiti sopra esposti.<br /> Per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, va annullato il provvedimento impugnato in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;autorità  amministrativa.<br /> 5. &#8211; Le spese del doppio grado del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti per la reciproca soccombenza e, comunque, per l&#8217;oggettiva disputabilità  delle questioni esaminate.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.<br /> Compensa le spese del doppio grado del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere<br /> Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5083</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-8-2020-n-5083/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Claudio Contessa, Presidente, Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore; PARTI: (società  S. Patrizio &#38; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spigolon e Laura Giordani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultima in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 51 contro il Comune di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-8-2020-n-5083/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/8/2020 n.5083</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Claudio Contessa, Presidente, Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore; PARTI:  (società  S. Patrizio &amp; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spigolon e Laura Giordani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultima in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 51 contro il Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enzo Castellani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli in Roma, via Caio Mario, n. 7)</span></p>
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<p>L&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del manufatto abusivo alla data ultima per beneficiare del condono incombe sull&#8217;interessato</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia &#8211; abusi edilizi &#8211; sanatoria &#8211; datazione del manufatto abusivo &#8211; prova.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del manufatto abusivo alla data ultima per beneficiare del condono incombe sull&#8217;interessato, poichè egli solo può fornire atti, documenti ed elementi probatori inconfutabili che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell&#8217;epoca dell&#8217;abuso.</em><br /> <em>Al riguardo, non è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto notorio, la quale dev&#8217;essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purchè altamente probanti, atteso che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non hanno alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/08/2020<br /> <strong>N. 05083/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04652/2011 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4652 del 2011, proposto dalla società  S. Patrizio &amp; C. S.n.c., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spigolon e Laura Giordani ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest&#8217;ultima in Roma, via Giuseppe Avezzana, n. 51<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Riccione, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Enzo Castellani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avv. Maria Teresa Barbantini Fedeli in Roma, via Caio Mario, n. 7<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 8051 del 16 novembre 2010<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Riccione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 luglio 2020, svoltasi con modalità  telematica ai sensi del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. Francesco Guarracino;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna, la società  S. Â Patrizio &amp; C. S.n.c. impugnava il provvedimento, n. 91078 del 31 maggio 1997, col quale il Comune di Riccione, nel determinare in via definitiva l&#8217;importo dell&#8217;oblazione per la sanatoria <em>ex</em> art. 39 della l. 724/94 di un locale ad uso deposito, non aveva ritenuto condonabile una parte del manufatto in quanto questa non sarebbe risultata dal rilievo aerofotogrammetrico del 12 settembre 1994.<br /> Con sentenza n. 8051 del 16 novembre 2010 il T.A.R. adito (seconda sezione) respingeva il ricorso, giacchè l&#8217;aerofotogrammetria avrebbe escluso con certezza l&#8217;esistenza del manufatto al 31 dicembre 1993, mentre gli elementi addotti dal ricorrente non sarebbero valsi a dimostrare il contrario (le fatture di materiale edilizio, risalenti al 1993, non dimostravano il completamento dell&#8217;opera al 31 dicembre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio era smentita dal rilievo fotografico, la documentazione fotografica allegata alla stessa istanza di condono del 28 febbraio 1995 era successiva al 31 dicembre 1993 e, peraltro, anche a quella data le opere non risultavano completate).<br /> La decisione di primo grado è stata gravata in appello dalla società  S. .<br /> Ha resistito il Comune di Riccione.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 14 luglio 2020, svoltasi con modalità  telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> L&#8217;appello è infondato.<br /> Con un primo motivo l&#8217;appellante sostiene che il rilievo aerofotogrammetrico del 12 settembre 1994 non avrebbe dato sicurezza sul fatto che il fabbricato contestato non fosse antecedente alla data del 31 dicembre 1993, poichè la diversa superficie rilevata rispetto a quella dichiarata nella domanda di condono (mq. 31,72, anzichè mq. 303,72) avrebbe trovato spiegazione nella scala del rilievo aereo e nel fatto che quest&#8217;ultimo non avrebbe assicurato adeguata certezza sull&#8217;esatta consistenza dell&#8217;edificio, tenuto conto che il fabbricato era circondato da alberi la cui chioma lo avrebbero reso poco visibile: sicchè, a fronte della mancanza di certezza acquisibile dall&#8217;aerofotogrammetria, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  sarebbe stata in grado di provare, nei confronti dell&#8217;amministrazione, che l&#8217;abuso era stato terminato prima del 31 dicembre 1994, circostanza compatibile con la data della fattura di acquisto del materiale utilizzato per commettere l&#8217;abuso prodotta in primo grado, anche perchè l&#8217;appellante, titolare di un&#8217;impresa di costruzioni, non avrebbe avuto difficoltà  a montare in pochi giorni le travi e le lamiere zincate acquistate.<br /> Il motivo è infondato.<br /> Anche assumendo che, per le circostanze denunciate, l&#8217;aerofotogrammetria non rappresentasse in maniera piena e soddisfacente lo stato dei luoghi alla data del sorvolo, resta il fatto che è pacifico che dalla stessa non risultava la maggiore consistenza edilizia per la quale era stato domandato il rilascio del titolo in sanatoria.<br /> A fronte di ciò, l&#8217;appellante non ha mai dimostrato che l&#8217;edificio fosse stato ultimato, nella dimensione plano-volumetrica oggetto dell&#8217;istanza di sanatoria, entro il termine del 31 dicembre 1994.<br /> Sennonchè, l&#8217;onere di provare l&#8217;esistenza del manufatto abusivo alla data ultima per beneficiare del condono incombe sull&#8217;interessato, poichè egli solo può fornire atti, documenti ed elementi probatori inconfutabili che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell&#8217;epoca dell&#8217;abuso (<em>ex multis</em>, C.d.S., sez. II, 9 giugno 2020, n. 3670; sez. II, 24 aprile 2020, n. 2615; sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 903; sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1837; sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1391; sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4060).<br /> Al riguardo, non è sufficiente la sola dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto notorio, la quale dev&#8217;essere supportata da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari, purchè altamente probanti (<em>ex ceteris</em>, C.d.S., sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 254; sez. II, 11 novembre 2019, n. 7678; sez. VI, 2 settembre 2019, n. 6060; sez. VI, n. 903/19 cit., che richiama il consolidato indirizzo di questo Consiglio per cui le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non hanno alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi: C.d.S., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 2782; sez. IV, 27 maggio 2010, n. 3378; sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3358).<br /> Ebbene, nel caso in esame è insuperato il rilievo per cui le fatture relative all&#8217;acquisto di materiale edilizio, pur compatibili col completamento del manufatto al 31 dicembre 1994, non ne dimostravano l&#8217;ultimazione nel termine di legge; nè le stesse potevano assumere valore indiziario, potendo quel materiale essere stato utilizzato per qualsiasi altra opera, essendo l&#8217;acquirente, per sua stessa ammissione, titolare di un&#8217;impresa di costruzioni.<br /> Col secondo motivo l&#8217;appellante lamenta che il T.A.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura con cui, in primo grado, aveva denunciato il presunto vizio dell&#8217;atto impugnato derivante dal fatto che il Comune non le aveva comunicato l&#8217;avvio del procedimento di (parziale) diniego della sanatoria.<br /> La censura originaria, tuttavia, si appalesa infondata, dato che, risalendo il provvedimento impugnato in primo grado ad epoca anteriore all&#8217;introduzione dell&#8217;art. 10 bis della legge n. 241/90 ad opera della legge n. 205/2000, il rigetto della domanda di rilascio del titolo in sanatoria non richiedeva d&#8217;essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento (C.d.S., sez. II, 13 giugno 2019, n. 3954).<br /> Per queste ragioni, in conclusione, l&#8217;appello dev&#8217;essere respinto.<br /> Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna la società  appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado del giudizio in favore del Comune di Riccione, che liquida nella somma complessiva di € 3000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, ove dovuti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2020, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Claudio Contessa, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere<br /> Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore<br /> </div>
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