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	<title>18/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/7/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.3813</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-7-2005-n-3813/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-7-2005-n-3813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.3813</a></p>
<p>Pres. Salvatori, est. Leoni Liberati (Avv. M. Antonelli) c. Ministero della difesa (Avv. Stato) e altri sulla necessaria individuazione dei controinteressati nei giudizi promossi a seguito di procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali 1. Militari – Avanzamento di grado – Procedure di avanzamento a scelta – Impugnazione – Individuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-7-2005-n-3813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.3813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-7-2005-n-3813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.3813</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatori, est. Leoni<br /> Liberati (Avv. M. Antonelli) c. Ministero della difesa (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessaria individuazione dei controinteressati nei giudizi promossi a seguito di procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Militari – Avanzamento di grado – Procedure di avanzamento a scelta – Impugnazione – Individuazione dei controinteressati – Necessità – Motivi																																																																																												</p>
<p>2.	Militari &#8211; Avanzamento al grado di colonnello o generale – Procedure di avanzamento a scelta – Impugnazione – Individuazione successiva dei controinteressati – Estensione dell’onere a tutte le procedure di avanzamento – Sussiste &#8211; Motivi																																																																																												</p>
<p>3.	Militari &#8211; Avanzamento al grado di colonnello o generale – Applicabilità dell’art. 7 L. 804 del 1973 – Estensione a tutte le procedure di avanzamento per tutti i gradi – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Alla luce della nuova normativa introdotta dall’art. 40, co. 4, D.lgs. 490 del 1997, come sostituito dall’art. 20, D.lgs. 216 del 2000 (che ha provveduto al riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali),  la posizione degli ufficiali promossi con il quadro di avanzamento contestato non può più ritenersi indifferente o neutra rispetto al giudizio istaurato da un loro pari grado. Infatti, in caso di accoglimento del ricorso e di rinnovazione positiva della valutazione a lui attinente, quest’ultimo viene ad inserirsi nel ruolo non più in soprannumero ma al posto di un collega, anche se con le garanzie, le particolari modalità ed i criteri di  cui all’art. 7 L. 804 del 1973. Pertanto gli ufficiali promossi, avendo interesse a conservare la propria posizione, in caso di accoglimento del ricorso promosso da un loro pari grado, assumono la figura di soggetti controinteressati formali e sostanziali di quel giudizio, pur non essendo essi previsti nel provvedimento impugnato(iscrizione in quadro) per effetto della peculiarità del procedimento di avanzamento per essi previsto, ma potendo ben essere identificati in un momento successivo, perché la loro posizione è passibile di subire un sostanziale pregiudizio dall’impugnativa proposta.<br />
2. L’individuazione successiva dei controinteressati, non previsti originariamente nel provvedimento impugnato, deve avvenire in tutti i giudizi promossi a seguito di procedure di avanzamento a scelta. Infatti le norme di cui all’art. 40 D.lgs. 490 del 1997, come sostituito dall’art. 20, D.lgs. 216 del 2000, devono riferirsi a tutti gli avanzamenti a scelta a prescindere dal grado e nei limiti delle previsioni tabellari di cui alle leggi di Stato.</p>
<p>3. Il particolare congegno previsto dall’art. 7, l. n. 804 del 1973, che si riferisce espressamente solo ai colonnelli e generali, deve ritenersi esteso a tutti i restanti gradi, a seguito del rinvio  ad esso operato dall’art. 40, co. 4, D.lgs. 490 del 1997, come sostituito dall’art. 20, D.lgs. 216 del 2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al NRG 113692004, proposto da<br />
<b>LIBERATI Serafino</b>, rappresentato e difeso dall’ avv. Maria Antonelli ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, Piazza Gondar n. 22;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante generale p.t., n.c.;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>FUGARO Antonio</b>, nc.,<br />
<b>SIAZZU Gianfranco</b>, n.c.;<br />
<b>VENDITTI Alfonso,</b> rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Sciacca, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via della Vite n. 7;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, n. 12861/2004;.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;<br />
visto il controricorso ed appello incidentale di Venditti Alfonso,<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
data per letta alla pubblica udienza del 10 maggio 2005 la relazione del consigliere Anna Leoni, uditi l&#8217;avv. Maria Antonelli, l&#8217;avv. C.G. Sciacca e l&#8217;Avvocato dello Stato Bachetti;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p><b>1.</b> Con ricorso notificato il 13, 14 e 17 dicembre 2004, il generale dei C.C. in s.p.e. Serafino LIBERATI proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio, sezione I <i>bis</i>, n. 12861 del 2004, che aveva respinto tutte le censure proposte avverso la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di generale di divisione per l’anno 2001.<br />
<b>2.</b> La sentenza, dopo aver respinto la richiesta di integrazione del contraddittorio presentata dai generali Siazzu e Venditti, negava la configurabilità dell’eccesso di potere in senso assoluto e relativo a danno del gen. Liberati, collocatosi all’8^ posto, dichiarato idoneo ma non promosso, attesa la disponibilità per detto anno di soli tre posti.<br />
Risultavano evocati nel corso del giudizio di primo grado i generali Venditti, Siazzu e Fugaro, primi tre classificati.<br />
<b> 3. </b>Si costituiva il Ministero della difesa deducendo l&#8217;inammissibilità e l’irricevibilità del gravame, siccome reiterativo delle censure già rigettate dal T.A.R.<br />
Si costituiva, altresì, con controricorso il gen. Venditti, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
Con contestuale appello incidentale, riproponeva la questione pregiudiziale di rito, risolta in modo sfavorevole dalla sentenza di I grado.<br />
Invero, se pur il generale Liberati aveva rinunciato alle censure di eccesso di potere in senso relativo nei confronti dei gen. Venditti e Siazzu, non altrettanto aveva fatto nei confronti del gen. Fugaro, di talchè, in ipotesi di accoglimento del ricorso e di rinnovazione positiva della valutazione attinente al Liberati, quest’ultimo sarebbe stato iscritto nel ruolo dei generali di divisione prima del gen. Fugaro e prima dei gen. Siazzu e Venditti, ancorché rinunciatario di qualsiasi doglianza nei loro confronti.<br />
Quindi, avendo il Venditti un interesse contrario all’accoglimento del ricorso nei confronti del Fugaro, riproponeva la necessità della estensione del contraddittorio a tutti gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento, in quanto litisconsorzi necessari nel ricorso proposto contro il giudizio di avanzamento da altro ufficiale dichiarato idoneo ma non promosso.<br />
Il T.A.R. aveva ritenuto infondata in fatto questa eccezione, in quanto gli ufficiali indicati dall’odierno appellante incidentale, gen. Cirese e Mencagli, non risultavano iscritti nell’aliquota di avanzamento 2001 né erano ricompresi nel quadro di avanzamento per detto anno.<br />
L’appellante incidentale faceva, per contro, notare che i predetti ufficiali erano stati promossi al grado di superiore ai sensi dell’art. 7 bis del D.P.C.M. n. 7/1980, come modificato dall’art.2 del D.P.C.M. n. 23/88(progressione in carriera nell’Amministrazione di provenienza per il personale in posizione di fuori ruolo o di soprannumero all’organico del personale dipendente dagli organismi di informazione e sicurezza) in seguito a giudizio favorevole espresso dal CESIS, con collocamento in ruolo a seguito delle promozioni così conferite. Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione anche nei loro confronti il riassorbimento della eventuale eccedenza determinata dalla promozione del ricorrente, ove risultato vincitore, secondo le modalità di cui all’art. 7 della L.n. 804/73, con conseguente applicabilità di detta norma anche alla fattispecie in esame.<br />
Da qui la richiesta di annullamento della sentenza per difetto di procedura, con rinvio al I giudice, ai sensi dell’art. 35 della L.n. 1034/71.<br />
<b>4. </b>L’appellante depositava memorie difensive.<br />
<b>5.</b> La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 maggio 2005.<br />
<b>6.</b> Nei giudizi avverso le operazioni di scrutinio per l’avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate la giurisprudenza aveva tradizionalmente escluso, in forza dell’art. 54, lett. b), della l. n. 1137 del 12 novembre 1955,  che “gli ufficiali collocati in posizione poziore rispetto al medesimo ricorrente rivestissero la figura di controinteressati” e ciò sul rilievo che il giudizio di avanzamento a scelta non configurava una ipotesi di scrutinio per merito comparativo, ma si articolava in tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni degli ufficiali interessati, senza alcun rapporto comparativo con altri aspiranti alla promozione (cfr. <i>ex plurimis</i> sez. IV, 24 marzo 1998, n. 492).<br />
La disposizione appena citata prevedeva, altresì, che l’eventuale accoglimento del ricorso comportasse l’annullamento della valutazione solo nella parte relativa al ricorrente senza modificare l’esito della graduatoria in ordine alla promozione degli altri ufficiali tanto che <u>la eventuale promozione</u> dell’interessato (a seguito della rinnovazione del giudizio annullato) <u>avveniva in soprannumero</u> e non comportava la fuoriuscita dalla graduatoria di coloro che erano stati già promossi. <br />
Da ciò la stessa giurisprudenza aveva concluso nel senso della indifferenza della impugnativa da parte degli ufficiali promossi che non potevano vantare alcun interesse concreto ed attuale alla conservazione del provvedimento impugnato.<br />
<b>7.</b> Le predette conclusioni sono state ora modificate dalla sezione (in quattro occasioni, cfr. sez. IV, 21 maggio 2004, n. 3342; sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1153; sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1198; sez. IV, 15 maggio 2002, n. 2594), alla luce della nuova normativa introdotta dall’art. 40, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 &#8211; come sostituito dall’art. 20, d.lgs. 28 giugno 2000, n. 216 &#8211; che ha provveduto al riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali – (i su menzionati precedenti sono stati tutti resi su quadri di avanzamento sottoposti alla disciplina recata dal testo originario dell’art. 40 cit., ovvero da quello novellato).<br />
<b>8.</b> La disposizione riformatrice ha completamente ridisciplinato la procedura di cui al precedente art. 54, lett. b), della legge del 1955 sulla base dei seguenti criteri:<br />
“a) l&#8217;ufficiale appartenente al grado nel quale l&#8217;avanzamento ha luogo “ad anzianità”, se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore con “l&#8217;anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;<br />
“b) l&#8217;ufficiale appartenente al grado nel quale l&#8217;avanzamento ha luogo “a scelta”, se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per cui “sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente” graduatoria, è promosso al grado superiore con l&#8217;anzianità che gli “sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo”.<br />
“La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle “attribuite nell&#8217;anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non “sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del “grado in cui deve essere effettuata la promozione, <u>l&#8217;eventuale</u> “<u>eccedenza</u>, determinata dalla promozione stessa, <u>viene riassorbita al</u> “<u>verificarsi della prima vacanza</u> successiva al 1° gennaio dell’anno successivo quello della rinnovazione del giudizio e comunque entro il 31 dicembre di tale anno (cfr. il comma 12 dell’art. 40, specificamente riferito alle promozioni del Corpo della Guardia di finanza e dell’Arma dei Carabinieri). <u>Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le “eccedenze sono assorbite con le modalità di cui all&#8217;articolo 7 della “legge 10 dicembre 1973, n. 804.”<br />
</u>Quest’ultima norma a sua volta recita: “<u>Le eccedenze</u> che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, <u>saranno eliminate</u> con il <u>collocamento in aspettativa</u> per riduzione di quadri dell&#8217;ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell&#8217;ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello, ovvero dell&#8217;ufficiale più anziano in grado ed, a parità di anzianità, dell&#8217;ufficiale anagraficamente più anziano, se generale e secondo il seguente ordine:<br />
&#8211; ufficiali a disposizione giudicati non idonei all&#8217;avanzamento nel servizio permanente effettivo;<br />
&#8211; ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;<br />
&#8211; ufficiali a disposizione giudicati idonei all&#8217;avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;<br />
&#8211; ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell&#8217;articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell&#8217;articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;<br />
&#8211; ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell&#8217;articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e dell&#8217;articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366;<br />
ufficiali in servizio permanente effettivo”.<br />
Il testo primigenio dell’art. 40, comma 4, d.lgs. n. 490 del 1997 (disciplinante i quadri successivi al 1 gennaio 1998) si limitava a prevedere, in caso di mancanza di vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui doveva essere effettuata la promozione, il collocamento in aspettativa dei soli ufficiali in relazione ai quali fosse stata riconosciuta l’illegittimità della mancata iscrizione in quadro degli ufficiali ricorrenti: in sostanza dei parigrado nei cui confronti erano state mosse censure accolte di eccesso di potere in senso relativo.<br />
Tale sistema prestava il fianco a notevoli perplessità in presenza di accoglimenti di ricorsi incentrati sull’accertamento dell’eccesso di potere in senso assoluto, ed è stato sostituito con l’attuale disciplina che, da un lato, non distingue fra i diversi tipi di eccesso di potere, mentre dall’altro, diluisce in un arco ragionevole di tempo (ma non esclude) i rischi di collocamento in aspettativa degli ufficiali in esubero a seguito della promozione, su impulso del giudice, di parigrado.<br />
Rimane intatta, però, la <i>ratio</i> del disegno riformatore che è stata quella di evitare, come accaduto in passato, il formarsi di situazioni sopranumerarie nei gradi apicali delle Forze armate, in radicale ed irrazionale contrasto con la struttura  gerarchica e piramidale di queste ultime.<br />
<b>9.</b> Dall’applicazione del combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come la posizione degli ufficiali promossi con il quadro di avanzamento contestato non può più ritenersi indifferente o neutra rispetto al giudizio istaurato da un loro pari grado; ciò perchè, in ipotesi di accoglimento del ricorso e di rinnovazione positiva della valutazione a lui attinente, quest’ultimo viene ad inserirsi nel ruolo non più in soprannumero ma al posto di un collega anche se con le garanzie, le particolari modalità ed i criteri di  cui al citato art. 7, così che non può negarsi che gli stessi, avendo interesse a conservare la propria posizione, assumono la figura di soggetti controinteressati formali e sostanziali di quel giudizio, indipendentemente dalle peculiari situazioni di fatto presenti al momento della proposizione del ricorso originario di primo grado: non è infatti possibile effettuare calcoli probabilistici su quali saranno le effettive consistenze organiche del grado e le tipologie di ufficiali ivi presenti al momento del possibile verificarsi dell’esubero; al contrario è facile individuare, negli iscritti nel quadro oggetto di demolizione, parti che, certamente, al momento della proposizione del ricorso, potrebbero in futuro subire una lesione dall’accoglimento del ricorso medesimo. <br />
Queste considerazioni valgono, ovviamente, per tutte le procedure di avanzamento a scelta , riferendosi le norme sancite dall’art. 40, infatti, a tutti gli avanzamenti a scelta a prescindere dal grado e nei limiti delle previsioni tabellari di cui alle leggi di stato.<br />
Sicchè il particolare congegno previsto dall’art. 7, l. n. 804 del 1973 – che si riferisce espressamente solo ai colonnelli e generali – è stato esteso a tutti i restanti gradi mercè il rinvio ad esso operato dal più volte menzionato comma 4 dell’art. 40.<br />
<b>10.</b> I principi generali in materia di integrità del rapporto processuale possono trovare applicazione anche nella fattispecie. <br />
La sezione non intende discostarsi dall’orientamento maggioritario di questo Consiglio, secondo cui la nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell’art. 21, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 1198 del 2003 cit.; sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3895; sez. IV, 1 dicembre 1998, n. 1516; Ad. plen., 8 maggio 1996, n. 2).<br />
La controversia portata all’esame del giudice di primo grado, ed ora in appello, aveva, invero, ad oggetto la graduatoria di merito formulata dall’Amministrazione della difesa al termine della procedura di valutazione per l’avanzamento al grado di generale di divisione dei Carabinieri.<br />
La rinnovazione del giudizio conseguente ad un suo eventuale esito positivo, secondo le disposizioni appena ricordate, potrebbe pregiudicare la situazione, ancorché in via astratta e remota, degli ufficiali all’epoca promossi che dovevano e devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle  posizioni così acquisite.<br />
Nel caso di specie, nel corso del giudizio di I grado erano stati evocati quali controinteressato i gen. Venditti, Siazzu e Fugaro, collocati utilmente in quadro di avanzamento. Non, invece, i gen. Cirese e Mencagli, come indicato dall’attuale appellante incidentale, in quanto non ricompresi nel quadro di avanzamento per l’anno 2001.<br />
In memoria, la difesa dell’appellante ha, anzitutto contestato l’interesse del gen. Venditti a contraddire, atteso che il Liberati era stato rinunciatario nei suoi confronti e che il ricorso è diretto avverso l’avanzamento al grado di generale di divisione, mentre il Venditti, promosso a generale di Corpo d’armata nel corso del 2004, non fa più parte del ruolo dei generali di divisione.<br />
Sul punto il Collegio ritiene tuttora sussistente l’interesse del Venditti, in relazione alla mancata rinuncia dell’appellante alle doglianze rivolte contro il gen. Fugaro, il cui accoglimento provocherebbe una rinnovazione del giudizio nei confronti del Liberati e la eventualità di un suo collocamento poziore nei confronti dei gen. Fugaro, Siazzu e Venditti, con possibili ripercussioni sulla posizione di quest’ultimo.<br />
Ciò consente di dare ingresso alla censura pregiudiziale avanzata dal Venditti di incompletezza del contraddittorio, per mancata notifica del ricorso nei confronti dei gen. Cirese e Mencagli.<br />
Essa appare al Collegio condivisibile se, come sostenuto dalla difesa del Venditti e non contestato dalle controparti, essi sono stati promossi al grado superiore ai sensi dell’art. 7 bis del D.P.C.M. n. 7/1980, come modificato dall’art. 2 del D.P.C.M. n. 23/88(progressione in carriera nell’Amministrazione di provenienza per il personale in posizione di fuori ruolo o di soprannumero all’organico del personale dipendente dagli organismi di informazione e sicurezza), a seguito di giudizio favorevole del Cesis, con collocamento in ruolo a seguito della promozione così conferita.<br />
Troverebbe, invero, applicazione anche nei confronti di costoro il sistema di riassorbimento della eventuale eccedenza, determinata dalla promozione del ricorrente, ove positivamente valutato, secondo le modalità previste dall’art.7 della l. n. 804/73. <br />
Il che consente di ritenere che tali soggetti possano assumere la veste di litisconsorzi necessari, pur non essendo in prima battura previsti nel provvedimento impugnato(iscrizione in quadro) per effetto della peculiarità del procedimento di avanzamento per essi previsto, ma potendo ben essere identificati in un momento successivo, perché la loro posizione è passibile di subire un sostanziale pregiudizio dall’impugnativa proposta. <br />
<b>11.</b>  Per le suesposte considerazioni, il Collegio, pronunciando sull’appello rinvia al giudice di primo grado, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, secondo comma, e 35, primo comma, l. n. 1034 del 1971, per l’integrazione del contraddittorio.<br />
Spese al definitivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), pronunciando sull&#8217;appello proposto, rinvia la causa al medesimo T.a.r. per l’integrazione del contraddittorio.<br />
Spese al definitivo.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 maggio 2005, con la partecipazione di:<br />
Paolo SALVATORE			&#8211; Presidente<br />	<br />
Aldo   SCOLA			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito POLI 			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Anna LEONI			&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Bruno MOLLICA			#NOME?																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
18-lug-05</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-7-2005-n-3813/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.3813</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 18/7/2005 n.3380</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-18-7-2005-n-3380/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-18-7-2005-n-3380/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 18/7/2005 n.3380</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. Caringella Caramia (Avv. E. Sticchi Damiani) c. Comune di Taranto (Avv. L. Acquarone e L. Cecinato), Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Avv. Stato), Regione Puglia Camera Commercio, Industria ed Artigianato di Taranto (n.c.), Provincia di Taranto (Avv. F. Caricato), Valentini (Avv.ti E. Gigante e F. Laudadio), ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-18-7-2005-n-3380/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 18/7/2005 n.3380</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Caringella<br /> Caramia (Avv. E. Sticchi Damiani) c. Comune di Taranto (Avv. L. Acquarone e L. Cecinato), Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (Avv. Stato), Regione Puglia Camera Commercio, Industria ed Artigianato di Taranto (n.c.), Provincia di Taranto (Avv. F. Caricato), Valentini (Avv.ti E. Gigante e F. Laudadio), ad adiuvandum Cimaglia (Avv. E. Gigante), Gigante (Avv.ti A. Clarizia ed E. Gigante)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Impugnazione nomina presidente Autorità portuale marittima – Legittimazione – In capo agli agenti raccomandatari marittimi in associazione – Sussiste – Motivi																																																																																												</p>
<p>2.	Procedimento amministrativo – Nomina presidente Autorità portuale – Art. 8 L. 84 del 1994 – Mancata formazione della “terna” di nomi da sottoporre al Ministro delle Infrastrutture – Presentazione di un solo nome da parte dei designanti – Illegittimità &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Sussiste la legittimazione a ricorrere in capo all’associazione dei raccomandatari marittimi, titolare di una posizione differenziata con riferimento al settore portuale.																																																																																												</p>
<p>2.	L’espressione “terna” recata dall’art. 8 L. 84 del 1994 evoca, sul piano letterale oltre che nel versante della ratio della prescrizione, la necessità di una pluralità di nominativi sui quali possa orientarsi il potere discrezionale di valutazione finale del Ministero, da esercitarsi d’intesa con la Regione. Pertanto la preventiva convergenza degli enti locali su di un unico nominativo si risolve in un’espropriazione del potere decisionale del Ministro e della Regione, in guisa da sovvertire lo spettro delle competenze ed il connesso iter procedurale fissati dalla legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:	Pres. Claudio Varrone<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 Luglio 2005.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>CARAMIA ANTONIO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  ERNESTO STICCHI DAMIANI<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA BOCCA DI LEONE 78 (ST.BDL)</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TARANTO</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  LORENZO ACQUARONE e LUIGI CECINATO<br />
con domicilio  eletto in Roma PIAZZA MAZZINI, 27<br />
presso GIOVANNI DI GIOIA</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI, 12;</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA</b></p>
<p><b>CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI TARANTO</b> non costituitisi;</p>
<p><b>PROVINCIA DI TARANTO</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv.  FRANCESCO CARICATO<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA PORTUENSE, 104<br />
presso ANTONIA DE ANGELIS</p>
<p><b>GENNARINI VALENTINO Q.LE PRES. E L.R. DELLA RACCOMAR</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  ENZO GIGANTE e FELICE LAUDADIO<br />
con domicilio  eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 &#8211; IV B<br />
presso GIAN MARCO GREZ</p>
<p>Interveniente ad Adiuvandum</p>
<p><b>CIMAGLIA GENNARO</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv.  ENZO GIGANTE<br />
con domicilio  eletto in Roma LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 &#8211; IV B<br />
presso GIAN MARCO GREZ</p>
<p><b>GIGANTE ENZO</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  ANGELO CLARIZIA e ENZO GIGANTE<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2<br />
presso ANGELO CLARIZIA</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE  :Sezione  I   n. 621/2005, resa tra le parti, concernente RIORDINO LEGISLAZIONE IN   MATERIA  PORTUALE ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
CIMAGLIA GENNARO, COMUNE DI TARANTO, GENNARINI VALENTINO Q.LE PRES. E L.R. DELLA RACCOMAR, PROVINCIA DI TARANTO, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI<br />
Udito il relatore Cons. Francesco Caringella e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti STICCHI DAMIANI, ACQUARONE LORENZO, CARICATO, CLARIZIA, LAUDADIO, GIOVANNI ACQUARONE per delega dell’avv. CECINATO e l’avv. dello Stato CLEMENTE;</p>
<p>Ritenuto che la legittimazione a ricorrere è stata riconosciuta correttamente dal Primo Giudice in capo all’associazione dei raccomandatari marittimi, titolare di una posizione differenziata con riferimento al settore portuale;<br />
reputato, nel merito, che l’espressione “terna” recata dall’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, evoca, sul piano letterale oltre che nel versante della ratio della prescrizione, la necessità di una pluralità di nominativi sui quali possa orientarsi il potere discrezionale di valutazione finale del Ministero, da esercitarsi d’intesa con la Regione;<br />
che, infatti la preventiva convergenza degli enti locali su di un unico nominativo si risolve in un’espropriazione del potere decisionale del Ministro e della Regione, in guisa da sovvertire lo spettro delle competenze ed il connesso iter procedurale fissati dalla legge;<br />
che sul piano del periculum, sussiste l’esigenza di ripristinare la corretta procedura di insediamento del vertice dell’Autorità, alla luce della rilevanza degli interessi collettivi serviti dal funzionamento dell’organo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 5478/2005 ).<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 15 Luglio 2005</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.769</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-7-2005-n-769/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-7-2005-n-769/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-7-2005-n-769/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.769</a></p>
<p>Pres. F. Mariuzzo, Est. S. Mielli Ric. C. Belotti (avv.ti D.P. Bonfliglio e E. Pellerey) contro Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia (avv.ti V. Vilardi e P. Vilardi) Giurisdizione e competenza – Sanità &#8211; Rimborso cure mediche sostenute all’estero senza previa autorizzazione – Configurabilità come diritto soggettivo &#8211; Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-7-2005-n-769/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.769</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-7-2005-n-769/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.769</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Mariuzzo, Est. S. Mielli<br /> Ric. C. Belotti (avv.ti D.P. Bonfliglio e E. Pellerey)  contro Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia (avv.ti V. Vilardi e P. Vilardi)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sanità &#8211; Rimborso cure mediche sostenute all’estero senza previa autorizzazione – Configurabilità come diritto soggettivo &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Se il petitum sostanziale consiste nella richiesta di rimborso ex post delle spese per cure mediche all’estero, sostenute senza la previa acquisizione dell’autorizzazione della competente commissione regionale e per ragioni di urgenza collegate al pericolo di vita o di aggravamento della malattia ovvero di non adeguata guarigione, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. Infatti, la posizione dell’assistito è di diritto soggettivo perfetto (art. 32 Cost.) con conseguente difetto di una discrezionalità amministrativa suscettibile di affievolirla; mentre la discrezionalità tecnica nell’apprezzamento delle ragioni di urgenza non è espressione di un potere di supremazia della p.a., che  pertanto è &#8211; a sua volta –  inidoneo a determinare l’affievolimento del diritto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
Sezione staccata di Brescia</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1785 del 2004 proposto da:</p>
<p><b>CLARA BELOTTI</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. Dante Paolo Bonfliglio e Elena Pellerey Clapasson , con domicilio eletto presso quest&#8217;ultima in Brescia, in via Carlo Zima, n. 7</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Virginio Vilardi e Paola Vilardi, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via F.lli Lechi, n. 8</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b><br />
rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Raffaela Schiena con domicilio eletto presso l&#8217;Avv. Donatella Mento, in Brescia via Gramsci n. 28</p>
<p>per  l’ANNULLAMENTO<br />
del provvedimento del 24.6.2004, n. 86077 di diniego dell&#8217;autorizzazione per il trasferimento per cure all&#8217;estero ed atti connessi.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />
Visti gli atti di costituzione dell&#8217;Asl di Brescia e della Regione Lombardia;<br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi i difensori delle parti;<br />
Designato quale relatore, alla pubblica udienza dell’24.6.2005, il dott. Stefano Mielli;<br />
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Nel corso del mese di gennaio 1999 la ricorrente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di asportazione di un meningioma eseguito dal Prof. V. Dolenc di Lubiana.<br />
Nel maggio del 2004, a seguito del manifestarsi di una recidiva, si è presentata la necessità di eseguire un nuovo intervento. Per assicurare un&#8217;adeguata continuità terapeutica, la ricorrente si è nuovamente rivolta al Prof. Dolenc presso la clinica St. Anna di Lucerna.<br />
In data 11.6.2004 la ricorrente ha presentato all&#8217;Asl di Brescia la richiesta di autorizzazione al ricovero all&#8217;estero senza attendere l&#8217;esito dell&#8217;istanza presentata: infatti già il 12.6.2004 è stata ricoverata presso la menzionata clinica di Lucerna ed il 14.6.2004 è stato effettuato l&#8217;intervento, per un esborso complessivo di 94.814,00 Franchi Svizzeri.<br />
L&#8217;Asl di Brescia con provvedimento prot. n. 86077 del 24.6.2004 ha comunicato il parere contrario espresso dall&#8217;Istituto Nazionale Neurologico &#8220;C. Besta&#8221; di Milano, Centro Regionale di Riferimento, motivato dalla considerazione che l&#8217;intervento avrebbe potuto essere eseguito in diversi Centri Neurochirurgici italiani con le stesse tecniche ed apparecchiature utilizzate dal Prof. Dolenc, indicando al contempo quattro centri presso i quali la prestazione sarebbe stata ottenibile nei tempi richiesti dallo stato di salute dell&#8217;assistita.<br />
Con ricorso notificato il 7 ottobre 2004 e depositato il successivo 5 novembre 2004, tale provvedimento è impugnato con richiesta di accertare il diritto soggettivo della ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il ricovero in struttura sanitaria all&#8217;estero, dettata da motivi di urgenza, con conseguente condanna al rimborso dei costi sostenuti, adducendo la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di legge nonché i vizi di eccesso di potere e di carenza di motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, con cui, tra l&#8217;altro, è stata dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale per contrasto con l&#8217;art. 103 della Costitutzione, dell&#8217;art. 33 comma 2 del Dlgs. 31 marzo 1988, n. 80, come sostituito dall&#8217;art. 7 lett. a) della legge n. 205 del 2000, chiedendo altresì l&#8217;estromissione della Regione dal giudizio in quanto estranea alla vicenda, nonché il rigetto del ricorso perché infondato.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Asl di Brescia chiedendo di respingere il ricorso perché infondato.<br />
Nell&#8217;imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 2005 nel corso della quale la causa è stata trattenuta in decisione, le parti hanno presentato memorie a sostegno delle proprie difese.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente deve essere valutata la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia.<br />
Deve precisarsi che nel caso di specie è stata presentata dalla ricorrente un&#8217;istanza volta ad ottenere l&#8217;autorizzazione preventiva a recarsi all&#8217;estero per cure mediche.<br />
Tuttavia il ricovero è avvenuto il giorno successivo alla presentazione della domanda e l&#8217;intervento chirurgico è stato effettuato prima della risposta dell&#8217;Amministrazione, senza che alcun ritardo sia alla stessa imputabile.<br />
Oggetto del contendere è pertanto l&#8217;accertamento dei requisiti dell&#8217;urgenza per il ricovero all&#8217;estero: il petitum sostanziale consiste nella richiesta del riconoscimento del diritto al rimborso ex post, in assenza cioè della preventiva autorizzazione della competente commissione regionale, necessitato da ragioni di urgenza comportanti pericolo di vita o di aggravamento della malattia ovvero di non adeguata guarigione dell&#8217;assistito (ex art. 7, comma 2, del DM 3 novembre 1989).<br />
Prima delle innovazioni legislative in materia di riparto di giurisdizione apportate dal Dlgs. 80 del 1998 la giurisprudenza prevalente ha affermato che “nell&#8217;ipotesi in cui, a fondamento della domanda, vengano dedotte ragioni di urgenza &#8211; tali cioè da comportare, per l&#8217;assistito, pericolo di vita, di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, il tutto evitabile soltanto per effetto di cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica &#8211; l&#8217;interesse vantato dal privato riveste il carattere del diritto soggettivo perfetto (il diritto, cioè, alla salute, costituzionalmente garantito), tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attesa l&#8217;assenza di qualsivoglia potere autorizzatorio discrezionale della P.A. ed a prescindere dall&#8217;eventuale discrezionalità tecnica riconosciuta alla stessa in punto di apprezzamento dei motivi di urgenza” (così, testualmente, Cass., SS.UU., 28 ottobre 1998 n. 10737 e 26 settembre 1997 n. 9477; in argomento cfr. anche Cass., SS.UU., 10 marzo 1999, n. 117; 2 luglio 1997 n. 5297 e 29 dicembre 1990 n. 12166 nonché Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5507; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 11 ottobre 2001 n. 1540; TAR Puglia, sede di Bari, Sez.II, Sent. 18.2.1998 n. 197).<br />
A seguito della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi e, segnatamente, di quelle riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell&#8217;espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell&#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale (cfr. l’art. 33, comma 2, lett f del testo originario del Dlgs. 80 del 1998, e  l’art. 33, comma 2, lett. e del medesimo decreto legislativo come sostituito dall&#8217;art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205) si era ritenuto di poter superare il predetto indirizzo, dato che si era prodotto ope legis il superamento del criterio della natura della posizione giuridica fatta valere in giudizio. Si era pertanto ritenuta sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo anche per le controversie relative alla spettanza o meno di un rimborso di spese mediche sostenute all’estero con riguardo ai casi dell’estrema gravità ed urgenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V , 28 maggio 2004 n. 3464).<br />
Tuttavia, come recentemente affermato in casi analoghi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (cfr. Cass. S.S. U.U. ordinanza 30 maggio 2005 n. 11334) e dalla giurisprudenza di questa stessa Sezione (cfr. Tar Lombardia, Brescia 15 aprile 2005, n. 322), la fattispecie deve essere ora scrutinata alla luce dei nuovi indirizzi espressi dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204, con cui è stata dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell&#8217;art. 33, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall&#8217;art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205.<br />
Nel caso di specie, a seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, essendo venuta meno la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia, peraltro già al momento della proposizione del ricorso, deve affermarsi che per il ricovero all&#8217;estero, reso necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso fruizioni di tecniche terapeutiche asseritamente non praticate in Italia, viene in considerazione una posizione dell&#8217;assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto &#8211; il diritto alla salute riconducibile all&#8217;art. 32 Cost. &#8211; in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l&#8217;affievolimento di quella posizione.<br />
Sussiste invece un potere di apprezzamento dell&#8217;urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all&#8217;estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio non essendo espressione di un potere di supremazia della pubblica amministrazione, è inidoneo a determinare l&#8217;affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute.<br />
Deve pertanto affermarsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il T.A.R. per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso, in Brescia, il 24 giugno 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Francesco Mariuzzo	&#8211;	Presidente <br />	<br />
Mauro Pedron		&#8211;	Giudice<br />	<br />
Stefano Mielli		&#8211;	Giudice est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-7-2005-n-769/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.769</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.5702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-7-2005-n-5702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-7-2005-n-5702/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-7-2005-n-5702/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.5702</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe; Est. Sandulli. Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (Avv.ti A. Salafia e G. Sacerdoti) c. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Avv. A. Funari) spetta all&#8217;AGO conoscere la questione sulla legittimità del divieto di stipula di convenzioni per l&#8217;instaurazione di un rapporto diretto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe; Est. Sandulli.<br /> Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (Avv.ti A. Salafia e G. Sacerdoti) c. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Avv. A. Funari)</span></p>
<hr />
<p>spetta all&#8217;AGO conoscere la questione sulla legittimità del divieto di stipula di convenzioni per l&#8217;instaurazione di un rapporto diretto tra medico ed ente d&#8217;assistenza sanitaria integrativa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione – Questione attinente alla legittimità o meno del divieto di stipula di convenzioni per l’instaurazione di un rapporto diretto tra medico ed ente d’assistenza sanitaria integrativa – Giurisdizione ordinaria – Sussiste &#8211; Motivi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La questione sulla legittimità del divieto di stipula di convenzioni per l’instaurazione di un rapporto diretto tra medico ed ente d’assistenza sanitaria integrativa non rientra tra quelle attribuite alla cognizione del giudice amministrativo ma nella sfera di competenze del giudice ordinario non inerendo posizioni autoritative rispetto alle quali possano configurarsi posizioni di interesse legittimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio- Sede di Roma<br /> -Sezione III quater</b></p>
<p>composto dai seguenti magistrati:<br />
Dr. Mario Di Giuseppe	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dr. Linda Sandulli	&#8211; Consigliere relatore<br />	<br />
Dr. Umberto Realfonzo	#NOME?																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2441 del 1999 proposto da <br />
<b>Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (FASDAC)</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Salafia e Gino Sacerdoti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio Viale di Villa Pamphili 59, Roma;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>La <b>Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (FNOMCao)</b>, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall’ avvocato Antonio Funari e sede legale in Roma Piazza Acilia 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />della delibera del Comitato Centrale n. 212 del 3 ottobre 1997;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore alla pubblica udienza del 15 giugno 2005 il consigliere dr. Linda Sandulli e uditi, altresì gli avvocati Sacerdoti Claudio in sostituzione dell’avvocato Salafia per il ricorrente e l’avvocato Funari per la Federazione resistente;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti del commercio e del trasporto, avente finalità di prestazione d’assistenza integrativa dell’assistenza fornita dal servizio sanitario nazionale, ricorre avverso la delibera indicata in epigrafe con la quale è stata vietata la stipula di convenzioni tese ad instaurare un rapporto diretto tra medico ed enti d’assistenza, chiedendone l’annullamento per le seguenti ragioni di diritto.<br />
1)	Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946 n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni; violazione e falsa applicazione della legge 21 febbraio 1963 n. 244 e del dPR 17 febbraio 1992 e della legge 29 giugno 1977 n. 349 e dell’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 nonché del codice civile sui rapporti professionali e relativi compensi e dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, degli articoli 38, u.c., e 41 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 anche nel testo sostituito dall’articolo 10 del D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 e della legge 10 ottobre 1990 n. 287.<br />	<br />
2)	Eccesso di potere sotto vari profili<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Federazione intimata che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestato, nel merito, il gravame concludendo con la richiesta di rigetto del medesimo. <br />
All’udienza del 15 giugno 2005 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Il Collegio, richiama precedenti di questa sezione (TAR Lazio, sezione III, 1551 e 1552 del 1999) sul punto, ai quali ritiene di doversi conformare.<br />
Ed invero la questione sulla legittimità del divieto di stipula di convenzioni per l’instaurazione di un rapporto diretto tra medico ed ente d’assistenza sanitaria integrativa non rientra tra quelle attribuite alla cognizione del giudice amministrativo ma nella sfera di competenze del giudice ordinario non inerendo posizioni autoritative rispetto alle quali possano configurarsi posizioni di interesse legittimo. <br />
Da ciò deriva, necessariamente, la declaratoria del difetto di giurisdizione amministrativa.<br />
Le spese di lite vengono liquidate in € 3.000 e poste a carico del Fondo ricorrente.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III quater<br />
Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali (FASDAC), meglio specificato in epigrafe.<br />
Condanna il predetto Fondo al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione resistente, nella misura liquidata in motivazione. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 giugno 2005</p>
<p>Dr. Mario Di Giuseppe	#NOME?																																																																																												</p>
<p>Dr. Linda  Sandulli  	#NOME?</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.3366</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-7-2005-n-3366/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-7-2005-n-3366/</guid>

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<p>Pres. Riggio, Est. Bellocci ASM Pavia s.p.a. ( avv. Martino Colucci) c. Comune di Battuta ( avv.ti Mariarosa Cantarella, Olga Moscato) e nei c. di Fratelli Seghezzi s.n.c. ( avv.ti Giancarlo Tanzarella, Giovanni Mastrangelo) illegittimo il cottimo fiduciario per l&#8217;acquisizione di beni e servizi affidato sulla base della richiesta di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio, Est. Bellocci<br /> ASM Pavia s.p.a. ( avv. Martino Colucci) c. Comune di Battuta ( avv.ti Mariarosa Cantarella, Olga Moscato) e nei c. di Fratelli Seghezzi s.n.c. ( avv.ti Giancarlo Tanzarella, Giovanni Mastrangelo)</span></p>
<hr />
<p>illegittimo il cottimo fiduciario per l&#8217;acquisizione di beni e servizi affidato sulla base della richiesta di preventivi e senza formulazione della lettera di invito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizi pubblici – Società miste – Posizione di soggetto azionista della società – Non impone né giustifica il conferimento della titolarità del servizio – Motivi</p>
<p>2. Servizi pubblici – Oggetto – Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani – Gestione in economia – Condizioni</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Acquisizione di beni servizi – Modalità – Procedura di cottimo fiduciario – Contenuto necessario – Richiesta di preventivi senza prestabilire uniformi condizioni contrattuali – Illegittimità della procedura &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La posizione di soggetto azionista di società a capitale pubblico non impone né giustifica il conferimento della titolarità del servizio alla società azionaria, stante la regola della scelta del contraente mediante pubblico incanto, stabilita dall’art. 113 D. Lgs. 267 del 2000, o gara ufficiosa, ai sensi del DPR 384 del 2001.</p>
<p>2. Nei contratti di appalto di servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in cui l’importo risulta modesto e, gli adempimenti richiesti sono ridotti, lo svolgimento del servizio è suscettibile di gestione in economia e non assumono rilievo le disposizioni in materia di servizi pubblici.</p>
<p>3. La procedura del cottimo fiduciario per l’acquisizione di beni e servizi prevede la formulazione della lettera di invito contenente l’oggetto della prestazione, le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio, il prezzo a base d’asta e il criterio di aggiudicazione. Qualora invece la P.A. proceda alla richiesta di preventivi in modo informale, senza prestabilire uniformi condizioni contrattuali, non risulta possibile confrontare le offerte presentate. Ne consegue l’illegittimità del servizio tramite cottimo fiduciario, in quanto la lex specialis deve garantire che le offerte possano avere contenuto omogeneo ed essere a loro volta comparabili.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.256</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2005-n-256/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2005-n-256/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2005-n-256/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.256</a></p>
<p>Presidente Mauro Ferri, Relatore Riccardo Chieppa Edilizia e Urbanistica-Abusi edilizi-Condono edilizio-Disciplina-Conseguenze 1) La disciplina del condono edilizio è stata dettata proprio dalla necessità di procedere ad un definitivo riordino della materia della regolamentazione dell&#8217;assetto del territorio. Pertanto, essa presenta aspetti direttamente volti al ripristino della tutela del controllo sul territorio,</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2005-n-256/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.256</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Mauro Ferri, Relatore Riccardo Chieppa</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica-Abusi edilizi-Condono edilizio-Disciplina-Conseguenze</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1)  La disciplina del condono edilizio è stata dettata proprio dalla necessità di procedere ad un definitivo riordino della materia della regolamentazione dell&#8217;assetto del territorio.<br />
Pertanto, essa presenta aspetti direttamente volti al ripristino della tutela del controllo sul territorio, come dimostrano le previsioni di limiti di cubatura per l&#8217;ammissione alla sanatoria ed introduce una serie di restrizioni che tendono a circoscrivere l&#8217;ambito della definizione agevolata ed a riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio nella valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici.<br />
Permangono, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l&#8217;abitabilità di edifici, con l&#8217;unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari (in maggior parte regolamenti comunali).</p>
<p>2)  L&#8217;amministrazione, in tutti i casi di procedimento amministrativo, è sempre tenuta, nella persona del responsabile del procedimento (art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241), ad un riscontro istruttorio della documentazione esibita dal soggetto interessato e conserva questo potere-dovere anche se taluni fatti o circostanze siano documentati attraverso l&#8217;autocertificazione, non precludendo questa le possibilità di accertamento di ufficio e di ispezioni ove ritenute utili o opportune.</p>
<p>3)  L&#8217;art. 38 della legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti penali del condono, anche l&#8217;estinzione del reato previsto dall&#8217;art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie, il quale, al secondo comma, sanziona penalmente il comportamento del proprietario che abiti (o consenta che venga abitato) un edificio o parte di esso in assenza di certificato di abitabilità</p>
<p>.</p>
<p>4) E’ infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 38 e 35, ventesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell&#8217;attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 32, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma, con l&#8217;ordinanza in epigrafe</p>
<p>5) E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 39 della medesima legge n. 724 del 1994, in relazione alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della citata legge n. 47 del 1985, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione, dallo stesso giudice con l&#8217;ordinanza in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composta dai signori: </p>
<p>&#8211; Avv. Mauro FERRI Presidente <br />
&#8211; Prof. Enzo CHELI Giudice <br />
&#8211; Dott. Renato GRANATA &#8221; <br />
&#8211; Prof. Giuliano VASSALLI &#8221; <br />
&#8211; Prof. Cesare MIRABELLI &#8221; <br />
&#8211; Prof. Fernando SANTOSUOSSO &#8221; <br />
&#8211; Avv. Massimo VARI &#8221; <br />
&#8211; Dott. Cesare RUPERTO &#8221; <br />
&#8211; Dott. Riccardo CHIEPPA &#8221; <br />
&#8211; Prof. Gustavo ZAGREBELSKY &#8221; <br />
&#8211; Prof. Valerio ONIDA &#8221; <br />
&#8211; Prof. Carlo MEZZANOTTE &#8221; </p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 39 della<br />
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della<br />
finanza pubblica) in relazione ai Capi IV e V della legge 28<br />
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell&#8217;attività<br />
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere<br />
edilizie), e degli artt. 38 e 35, penultimo comma (recte: ventesimo<br />
comma), della citata legge n. 47 del 1985, promosso con ordinanza<br />
emessa il 12 luglio 1995 dal Giudice per le indagini preliminari<br />
presso la Pretura di Roma nel procedimento penale a carico di De<br />
Rosa Carmine ed altri, iscritta al n. 794 del registro ordinanze<br />
1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,<br />
prima serie speciale, dell&#8217;anno 1995. <br />
Visto l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei<br />
ministri; <br />
udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il Giudice<br />
relatore Riccardo Chieppa. </p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Nel corso di un procedimento penale a carico di Carmine De Rosa ed altri, imputati, tra l&#8217;altro, di avere, in concorso tra loro, realizzato una costruzione edilizia (villino bifamiliare) in assenza della relativa concessione, il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma, con ordinanza emessa in data 12 luglio 1995 (R.O. n. 794 del 1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in relazione alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con gli artt. 3, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione.<br />
La norma impugnata, che estende il cosiddetto &#8220;condono edilizio&#8221; previsto dall&#8217;art. 31 della legge n. 47 del 1985 alle costruzioni ultimate entro il 31 dicembre 1993, determinerebbe anzitutto, ad avviso del giudice a quo, una disparità di trattamento tra il cittadino rispettoso delle leggi e quello che, avendole violate, dispone di opere di dimensioni maggiori rispetto a quelle consentite dagli strumenti urbanistici vigenti. Disparità irragionevole anche perché originata dalla reiterazione di un provvedimento di clemenza che già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 369 del 1988, aveva giustificato solo in quanto misura di carattere eccezionale, destinata a &#8220;chiudere&#8221; un passato di illegalità.<br />
La normativa sul condono violerebbe, altresì, l&#8217;art. 32, primo comma, della Costituzione, in quanto, non facendo alcuna distinzione tra abusi meramente formali ed abusi sostanziali, consente che siano sanate anche opere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, e, quindi, anche con disposizioni dettate a tutela della salute (ad esempio, in tema di abitabilità di edifici ai sensi dell&#8217;art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie).<br />
Il giudice a quo denuncia, poi, la violazione degli artt. 32 e 3, secondo comma, della Costituzione sotto il profilo che il condono indiscriminato di tutte le costruzioni, con l&#8217;impedire la programmazione (e, quindi, la previsione di aree destinate ad ospedali, scuole ecc.) finirebbe per provocare danni alla salute psico-fisica e conculcare la tutela del pieno sviluppo della personalità umana.<br />
Sarebbero, altresì, violati gli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto, prevedendo il comma 4, secondo periodo, dell&#8217;art. 39 della legge n. 724 del 1994 che l&#8217;interessato rilasci un&#8217;autocertificazione ex art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e, sostanzialmente, si sostituisca all&#8217;amministrazione nell&#8217;accertamento dei fatti, la punibilità per il fatto commesso sarebbe determinata dalla sola volontà dell&#8217;interessato. Inoltre, essendo prevista l&#8217;estinzione dei reati e delle relative sanzioni, ivi compresa la demolizione, solo sulla base dell&#8217;ultimazione del rustico e della copertura entro il termine del 31 dicembre 1993, a prescindere dalla circostanza che oltre tale termine i lavori siano illecitamente proseguiti, sia pure per suddividere il fabbricato in più appartamenti, in tale ultimo caso si eviterebbe la demolizione solo perché si sarebbero già eseguite, alla predetta data, le tamponature esterne del fabbricato e posto un tetto di copertura, in contrasto sia con l&#8217;art. 3 che con l&#8217;art. 101, secondo comma, della Costituzione.<br />
Gli stessi parametri sono invocati con riferimento alla prevista sospensione del processo conseguente alla domanda di condono, e alla circostanza che la sentenza di proscioglimento dipenderebbe esclusivamente dall&#8217;attività dell&#8217;imputato.<br />
Il giudice a quo lamenta, ancora, il vulnus agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto, in sostanza, il governo del territorio fino al 31 dicembre 1993 verrebbe sottratto agli enti preposti e cioè, Regioni, Province, Comuni a carico dei quali sarebbero posti ingenti oneri d&#8217;urbanizzazione. Da ciò scatuirebbe la necessità di nuove imposte anche nei confronti di chi ha osservato la legge: donde la violazione, ancora una volta, dell&#8217;art. 3 e degli artt. 41, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione. E ciò perché i cittadini rispettosi della legge subirebbero proprio dall&#8217;ossequio alla stessa inevitabili limitazioni sia all&#8217;iniziativa privata sia al diritto di proprietà.<br />
Con la medesima ordinanza di rimessione viene anche sollevato il dubbio di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 (parametro che risulta, peraltro, invocato a tale riguardo solo dal dispositivo della ordinanza di rimessione, ma non è specificato nella parte motiva della stessa) e 32, primo comma, della Costituzione, dello stesso art. 39 della legge n. 724 del 1994, nonché dell&#8217;art. 38 della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prevede l&#8217;estinzione del reato di cui all&#8217;art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) e dell&#8217;art. 35, penultimo comma (recte: ventesimo comma) della medesima legge, che consente il rilascio della licenza di abitabilità anche in deroga alle disposizioni vigenti (salvo in materia di statica o di prevenzione incendi), con ciò privilegiando l&#8217;uso del bene da parte del privato rispetto alla tutela della salute sia di chi abita l&#8217;immobile condonato, sia dei condomini e degli abitanti del quartiere.<br />
2. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 39 della legge n. 724 del 1994, in riferimento agli artt. 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione. La difesa dello Stato ha, in proposito, ricordato le recenti sentenze della Corte costituzionale nn. 416 e 427 del 1995, che hanno escluso la violazione dei precetti costituzionali invocati dal giudice a quo. <br />
Per quanto riguarda il rilievo secondo il quale le norme sul condono edilizio prevedono effetti sananti anche di violazioni di prescrizioni non urbanistiche, quali quelle poste a salvaguardia della salute in tema di abitabilità degli edifici, l&#8217;Avvocatura esclude che i Comuni, in conseguenza delle norme sul condono, siano costretti a rilasciare licenze di abitabilità per locali che non siano realmente abitabili. E&#8217; pur vero che l&#8217;art. 38 della legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti penali del condono, anche l&#8217;estinzione del reato previsto dall&#8217;art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, ma tale estinzione riguarda il reato strettamente connesso con la realizzazione della costruzione abusiva, mentre non esonera il Comune dall&#8217;accertare l&#8217;effettivo stato della &#8220;res abusiva&#8221; sotto il profilo igienico-sanitario, ai fini della sua destinazione.<br />
Quanto alla lamentata violazione dell&#8217;art. 101 della Costituzione, dovuta al fatto che il sistema dell&#8217;autocertificazione di alcune circostanze di fatto e la previsione del silenzio-assenso contenuti nell&#8217;art. 39, comma 4, della legge impedirebbero al giudice di sindacare la concessione e consentirebbero al privato di determinare tutti i presupposti per il rilascio della concessione e per la declaratoria di estinzione del reato, l&#8217;Avvocatura rileva, per un verso, che le false attestazioni contenute nelle dichiarazioni rese ai sensi della legge n. 15 del 1968 sono soggette alle sanzioni previste dalla stessa legge; per l&#8217;altro, che lo stesso comma 4 dell&#8217;art. 39 della legge n. 724 del 1994 prevede che, ove l&#8217;oblazione sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione siano assoggettate alle sanzioni richiamate dagli artt. 40 e 45 della legge n. 47 del 1985.</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma sottopone all&#8217;esame di legittimità costituzionale l&#8217;art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in relazione alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, da quello richiamate e fatte proprie.<br />
La norma impugnata, disponendo sostanzialmente la riapertura dei termini del condono edilizio di cui alla citata legge 47 del 1985, si esporrebbe, ad avviso del giudice a quo, a diverse censure. La prima di esse riguarda il vulnus all&#8217;art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i cittadini che non hanno commesso abusi edilizi e coloro che, avendo realizzato opere in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, beneficiano degli effetti del condono. La cui disciplina sarebbe tanto più irragionevole in quanto sprovvista di quel carattere di straordinarietà ed eccezionalità, che, sola, la giustificherebbe. Altro parametro invocato è l&#8217;art. 32, primo comma, della Costituzione, in quanto, per un verso, la normativa sul condono consentirebbe la sanatoria anche di opere costruite in spregio alle norme urbanistiche a tutela della salute (ad esempio, in tema di abitabilità degli edifici); per l&#8217;altro, essa, impedendo la programmazione, con specifico riferimento alle aree destinate all&#8217;insediamento di ospedali, posti di pronto soccorso, polizia, caserme di vigili del fuoco, ovvero al verde, finirebbe per provocare danni alla salute psico-fisica. E la medesima mancanza di programmazione, consentendo la nascita di quartieri privi di importanti infrastrutture come le scuole, determinerebbe condizioni di sottosviluppo culturale, in contrasto con il principio di cui all&#8217;art. 3, secondo comma, della Costituzione.<br />
Il meccanismo del condono, poi, con il prevedere un&#8217;autocertificazione da parte dell&#8217;interessato, subordinerebbe alla volontà di costui la punibilità per il fatto commesso, in violazione degli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione. I medesimi parametri vengono invocati anche con riferimento alla circostanza che, essendo l&#8217;estinzione dei reati collegata alla avvenuta ultimazione del rustico e della copertura entro il termine del 31 dicembre 1993, si potrebbe evitare la demolizione allorché i lavori siano illecitamente proseguiti oltre tale data purché entro la stessa data si siano eseguite le tamponature esterne e posto un tetto di copertura.<br />
Ed ancora gli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione sarebbero violati dalla prevista sospensione del processo in caso di domanda di condono, oltre che dal collegamento dell&#8217;estinzione del reato all&#8217;attività dell&#8217;imputato.<br />
Ulteriore profilo di illegittimità della normativa censurata viene ravvisato in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto il condono impedirebbe agli enti competenti Regione, Provincia, Comune qualsiasi intervento di governo del territorio, mentre le ingenti spese di urbanizzazione determinerebbero aumenti di imposte anche a carico di chi ha rispettato la legge, che subirebbe da ciò limitazioni sia alla libera iniziativa privata sia al diritto di proprietà, in violazione degli artt. 3, 41, primo e secondo comma, e 42, secondo comma.<br />
Il giudice a quo sottopone, poi, al giudizio della Corte la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39 della legge n. 724 del 1994 e degli artt. 38 e 35, ventesimo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prevedono l&#8217;estinzione del reato di cui all&#8217;art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie ed il conseguente rilascio della licenza di abitabilità anche in deroga alle disposizioni vigenti.<br />
Il sospetto del rimettente è che, in tal modo, sia violato il principio della tutela della salute di cui all&#8217;art. 32, primo comma, della Costituzione, impedendosi sia l&#8217;accertamento della salubrità del singolo appartamento, sia la verifica della esistenza di idonee infrastrutture.<br />
2. La prima delle questioni sollevate è manifestamente infondata.<br />
2.1. Questa Corte, già chiamata a verificare la conformità alla maggior parte dei parametri costituzionali, oggi invocati, dapprima delle norme sul condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985 (sentenza n. 369 del 1988), e, successivamente, di quelle di cui all&#8217;art. 39 della legge n. 724 del 1994 (sentenze n. 427 e n. 416 del 1995), ha avuto occasione di affermare la insussistenza della lesione dell&#8217;art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza e della disparità di trattamento tra cittadini, sottolineando il carattere eccezionale e straordinario della normativa di cui si tratta. Eccezionalità e straordinarietà sicuramente riscontrabili nel condono concesso nel 1985, e non venute meno a distanza di dieci anni, ove si consideri la persistenza del fenomeno dell&#8217;abusivismo, con conseguente esigenza di recupero della legalità. Ciò dà anche ragione della infondatezza della questione sotto il profilo del lamentato contrasto con gli artt. 41, primo e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.<br />
2.2. Del pari, questa Corte si è già pronunciata sulla legittimità della normativa sul condono di cui all&#8217;art. 39 della legge n. 724 del 1994 in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, escludendo che la riapertura e l&#8217;estensione dei termini del condono vanifichi l&#8217;azione di controllo e di repressione delle amministrazioni locali. Al riguardo, si è anzi rilevato che la diffusione del fenomeno dell&#8217;abusivismo edilizio è da addebitare, almeno in parte, proprio alla scarsa incisività e tempestività dell&#8217;azione di controllo del territorio da parte degli enti locali e delle Regioni a ciò preposte<b> </b>(sentenze n. 427 e n. 416 del 1995). Ciò a prescindere dalla considerazione che l&#8217;art. 81, primo comma, lettera a), del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione degli invocati artt. 117 e 118 della Costituzione, riserva allo Stato il potere di fissare le linee fondamentali dell&#8217;assetto del territorio nazionale (sentenze n. 427 del 1995 e n. 302 del 1988).<br />
2.3. à altresì, da escludere, alla stregua della già citata giurisprudenza costituzionale, il contrasto con gli artt. 32, primo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione. Per un verso, infatti, la Corte ha avvertito che, tra le finalità del condono, si pone quella di realizzare un contemperamento dei diritti in giuoco, quali, tra gli altri, quello, oggi invocato, alla salute, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignità umana, all&#8217;abitazione e al lavoro (sentenza n. 427 del 1995). Peraltro, non può essere condivisa l&#8217;affermazione del giudice a quo in ordine alla circostanza che il condono indiscriminato di tutte le costruzioni, impedendo la programmazione del territorio, danneggerebbe la salute oltre che lo sviluppo della personalità umana. La disciplina del condono è stata, infatti, dettata proprio dalla necessità di procedere ad un definitivo riordino della materia della regolamentazione dell&#8217;assetto del territorio. Ed infatti, come pure già sottolineato dalla Corte, essa presenta aspetti direttamente volti al ripristino della tutela del controllo sul territorio, come dimostrano le previsioni di limiti di cubatura per l&#8217;ammissione alla sanatoria, e, in genere, tutto il sistema del nuovo condono edilizio (legato da un disegno essenzialmente unitario), risultante dalle disposizioni dell&#8217;art. 39 della legge n. 724 del 1994 e da quelle, da valutare in connessione indissolubile con le prime, dettate dal decreto-legge 25 maggio 1996, n. 285 (ultimo di una lunga catena di decreti-legge reiterati). Tale sistema, infatti, -introduce una serie di restrizioni che tendono a circoscrivere l&#8217;ambito della definizione agevolata, e a riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio nella valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici- (sentenza n. 427 del 1995).<br />
2.4. Manifestamente infondato è, infine, il rilievo di illegittimità costituzionale dell&#8217;impugnato art. 39 per violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge, ex art. 101, secondo comma, della Costituzione, sollevato sotto il profilo che l&#8217;art. 39, comma 4, secondo periodo, prevedendo un&#8217;autocertificazione del privato, rimetterebbe sostanzialmente alla sola volontà di quest&#8217;ultimo la punibilità dei reati edilizi.<br />
Al riguardo basta considerare che la normativa denunciata prevede un sistema sanzionatorio per l&#8217;ipotesi di attestazioni false di cui pertanto l&#8217;interessato assume ogni responsabilità comminando le medesime sanzioni previste dal Capo I della legge n. 47 del 1985, e cioè sanzioni penali, civili e amministrative.<br />
Inoltre l&#8217;amministrazione, in tutti i casi di procedimento amministrativo, è sempre tenuta, nella persona del responsabile del procedimento (art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241), ad un riscontro istruttorio della documentazione esibita dal soggetto interessato e conserva questo potere-dovere anche se taluni fatti o circostanze siano documentati attraverso l&#8217;autocertificazione, non precludendo questa le possibilità di accertamento di ufficio e di ispezioni ove ritenute utili o opportune. <br />
Né il contrasto con l&#8217;art. 101, secondo comma, oltre che con l&#8217;art. 3 della Costituzione, può ravvisarsi, come vorrebbe il giudice a quo, nel collegamento della estinzione del reato all&#8217;avvenuta ultimazione del rustico e della copertura entro il termine del 31 dicembre 1993, che consentirebbe la prosecuzione dei lavori oltre tale data per il solo fatto che a quella data siano state già eseguite le tamponature esterne e la copertura.<br />
E ciò in quanto il legislatore si è preoccupato di fissare un termine idoneo ad impedire che la sanatoria potesse estendersi senza limiti temporali ai lavori di elevazione dei rustici, onde pervenire ad una regolarizzazione dell&#8217;assetto del territorio, da cui partire per il definitivo riordino della materia.<br />
E nemmeno i detti parametri possono dirsi violati dalla prevista sospensione del processo penale in caso di domanda di condono, ovvero dal collegamento dell&#8217;estinzione del reato all&#8217;attività dell&#8217;imputato.<br />
Valgono al riguardo le considerazioni svolte nella sentenza n. 369 del 1988 in merito all&#8217;esclusione di una totale sottrazione al giudice penale di ogni potere di accertamento dei requisiti del fatto estintivo. A ciò si aggiunga la considerazione del potere dello stesso giudice di disapplicare la concessione in sanatoria rilasciata al di fuori dei presupposti di legge.<br />
3. Resta da esaminare la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 39 della legge n. 724 del 1994 in quanto rende applicabili alle opere abusive realizzate fino al 31 dicembre 1993 le norme di cui agli artt. 38 e 35, ventesimo comma, della legge n. 47 del 1985 nonché delle stesse norme citate, la prima nella parte in cui prevede l&#8217;estinzione del reato di cui all&#8217;art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265), la seconda nella parte in cui consente il rilascio della licenza di abitabilità anche in deroga alle disposizioni vigenti.<br />
Tali disposizioni violerebbero, secondo il giudice a quo, l&#8217;art. 32, primo comma, della Costituzione.<br />
La questione è infondata nei sensi appresso specificati.<br />
L&#8217;art. 38 della legge n. 47 del 1985 prevede, tra gli effetti penali del condono, anche l&#8217;estinzione del reato previsto dall&#8217;art. 221 del t.u. delle leggi sanitarie, il quale, al secondo comma, sanziona penalmente il comportamento del proprietario che abiti (o consenta che venga abitato) un edificio o parte di esso in assenza di certificato di abitabilità<b>.<br />
</b>La nuova disciplina contenuta nel d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all&#8217;abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto) all&#8217;art. 4, comma 1, prevede, per la utilizzazione degli edifici, la necessità che il proprietario richieda &#8220;il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l&#8217;iscrizione al catasto dell&#8217;immobile, restituita dagli uffici catastali con l&#8217;attestazione dell&#8217;avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l&#8217;avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti&#8221;. Il comma 2 del citato articolo 4 dispone che, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità e che, entro tale termine, -può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali che verifichi l&#8217;esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile-.<br />
Il comma 3 prevede, poi, un meccanismo di silenzio-assenso, in ordine alla richiesta, che scatta decorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda; peraltro, viene lasciata all&#8217;autorità competente la possibilità di disporre l&#8217;ispezione di cui al citato comma 2 nei successivi centottanta giorni e di dichiarare, eventualmente, la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l&#8217;assenza dei requisiti richiesti. <br />
In coerenza con la previsione di tale più snella procedura, l&#8217;art. 5 dello stesso d.P.R. n. 425 del 1994 abroga il primo comma dell&#8217;art. 221 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, il quale imponeva, ai fini dell&#8217;abitabilità degli edifici o di parti di essi, l&#8217;autorizzazione del podestà (id est, sindaco) che la concedeva quando, previa ispezione dell&#8217;ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, risultasse che la costruzione fosse stata eseguita in conformità del progetto approvato, che i muri fossero convenientemente prosciugati e che non sussistessero altre cause di insalubrità requisiti comunque, come si è visto, tuttora richiesti dal menzionato art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 425 del 1994 lasciando, peraltro, sopravvivere, come ritiene anche la giurisprudenza prevalente della Cassazione, la sanzione penale di cui al secondo comma dello stesso art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie.<br />
L&#8217;estinzione del reato disposta, come rilevato, dall&#8217;art. 38 della legge n. 47 del 1985, recepito dall&#8217;art. 39 della legge n. 724 del 1994, è l&#8217;unico effetto penale scaturente dalla disciplina del condono; ma essa non vale ad escludere ogni obbligo da parte del Comune di accertamento delle condizioni di salubrità ai fini dell&#8217;abitabilità degli edifici, proprio per ciò che si è dianzi osservato in ordine alla sopravvivenza dei requisiti cui le norme di legge subordinano l&#8217;abitabilità stessa.<br />
D&#8217;altro canto, il certificato di abitabilità non deve necessariamente autorizzare in maniera uniforme tutto l&#8217;edificio o parte di esso, dovendo essere distinti gli usi abitativi o di semplice agibilità, quando alcuni locali siano utilizzabili solo come accessori o come locali non destinabili a usi abitativi stabili o come depositi o con altri usi non abitativi, quando non siano strutturalmente idonei sotto il profilo igienico-sanitario per una abitabilità piena, ancorché oggetto di concessione edilizia in sanatoria.<br />
Né rileva la circostanza che l&#8217;art. 35, ventesimo comma, preveda, a seguito della concessione in sanatoria, il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, purché non sussista contrasto con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.<br />
La deroga non riguarda, infatti, i requisiti richiesti da disposizioni legislative, e deve, pertanto escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità pur nella più semplice forma disciplinata dal d.P.R. n. 425 del 1994 a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all&#8217;art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie (rectius, di cui all&#8217;art. 4 del d.P.R. n. 425 del 1994), ma, altresì, quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica, quali quelle a tutela delle acque dall&#8217;inquinamento, quelle sul consumo energetico, ecc..<br />
Alla luce di una tale interpretazione, sono infondati i timori del giudice a quo in ordine al venir meno, a seguito della normativa censurata, non solo di ogni tutela della salubrità dei singoli edifici, ma altresì della necessità della verifica di idoneità di infrastrutture (come il sistema fognario).<br />
Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l&#8217;abitabilità di edifici, con l&#8217;unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari (in maggior parte regolamenti comunali).</p>
<p>
Inizio documento</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), 38 e 35, ventesimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell&#8217;attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 32, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Roma, con l&#8217;ordinanza in epigrafe;<br />
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 39 della medesima legge n. 724 del 1994, in relazione alle disposizioni di cui ai Capi IV e V della citata legge n. 47 del 1985, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 32, primo comma, 41, primo e secondo comma, 42, secondo comma, 101, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione, dallo stesso giudice con l&#8217;ordinanza in epigrafe.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.<br />
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1996</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-7-2005-n-256/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/7/2005 n.256</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2005 n.4125</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-18-7-2005-n-4125/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-18-7-2005-n-4125/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-18-7-2005-n-4125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2005 n.4125</a></p>
<p>Va sospesa la graduatorie permanente per il personale docente ed educativo 2005/06 -2006/07 nella parte in cui fissa, tra i requisiti generali di ammissione, l’età massima di 65 anni anche con riguardo ai docenti non di ruolo. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; Ordinanza sospensiva del 5</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-18-7-2005-n-4125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2005 n.4125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-18-7-2005-n-4125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2005 n.4125</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la graduatorie permanente per il personale docente ed educativo 2005/06 -2006/07 nella parte in cui fissa, tra i requisiti generali di ammissione, l’età massima di 65 anni anche con riguardo ai docenti non di ruolo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11525/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 651</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 4125/2005<br />
Registro Generale:5783/2005<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SAVERIO CORASANITI Presidente<br />GIULIO AMADIO Cons., relatore<br />
ANTONIO VINCIGUERRA Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 18 Luglio 2005<br />
Visto il ricorso 5783/2005  proposto da:<br />
<b>CARLUCCIO LEONARDA CARMELA</b><br />
rappresentata e difesa da:TESTONE AVV. ANNUNZIATINA &#8211; CARLUCCIO AVV. ALBERTOcon domicilio eletto in ROMAVIA DEGLI SCIPIONI, 121pressoTESTONE AVV. ANNUNZIATINA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA&#8217; E RICERCA </b><br />
<b>UFFICIO SCOLASTICO  REGIONALE PER IL LAZIO </b><br />
<b>CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI ROMA </b><br />
e nei confronti di<br /><b>D&#8217;ANGELO RICCARDO </b></p>
<p>e nei confronti di<br /><b>GRIMALDI SILVIA</b><br />
e nei confronti di<br /><b>BOSIO PAOLA </b></p>
<p>per l’annullamento,<br />previa emanazione di misure cautelari degli atti indicati nell’epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Cons. GIULIO AMADIO  e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Vista la propria ordinanza n. 6263 del 25.11.2004 resa in analogo ricorso (n. 10865/04) proposto dall’interessata;<br />
Ritenuto che ricorrono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare relativamente all’art. 11, primo comma, lett. B) del D.D. 31.3.2005 nella parte in cui fissa, tra i requisiti generali di ammissione, l’età massima di 65 anni anche con riguardo ai docenti non di ruolo;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei limiti specificati.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 18 Luglio 2005<br />
Dr. S. CORASANITI Presidente<br />
Dr. G. AMADIO Cons., relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-ordinanza-sospensiva-18-7-2005-n-4125/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/7/2005 n.4125</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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