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	<title>18/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/6/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.1801</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2008-n-1801/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2008-n-1801/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.1801</a></p>
<p>sulla competenza della Provincia in tema di rifiuti ad effettuare valutazioni in ordine alla compatibilità urbanistica dei progetti presentati Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Competenza della Provincia in tema di rifiuti ad effettuare valutazioni di carattere urbanistico – non sussiste Dalla disciplina della presentazione dei progetti e dell’istruttoria per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2008-n-1801/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.1801</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2008-n-1801/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.1801</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla competenza della Provincia in tema di rifiuti ad effettuare valutazioni in ordine alla compatibilità urbanistica dei progetti presentati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Procedimento amministrativo – Competenza della Provincia in tema di rifiuti ad effettuare valutazioni di carattere urbanistico – non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dalla disciplina della presentazione dei progetti e dell’istruttoria per la loro approvazione (artt. 22 e 23 l.r. 3/00) si desume che la Provincia ha il compito di valutare l’adeguatezza del progetto presentato sotto un profilo precipuamente tecnico-ambientale: non è invece questa, ma la conferenza a sostituirsi alle autorità altrimenti competenti, come il Comune, ad esprimersi su altri profili. Ne segue allora che, se la conferenza, sia pure indebitamente, non sia stata convocata, non per questo l’Amministrazione provinciale potrà ritenersi investita di funzioni che, per legge, non le appartengono, tra cui, appunto, quelle in materia di piano regolatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto<br />
Terza Sezione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori magistrati:<br />
Angelo De Zotti 	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci 	&#8211;	Consigliere Relatore <br />	<br />
Stefano Mielli 	&#8211;	Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
nel giudizio introdotto con il ricorso 2320/05, proposto da</p>
<p><b>Maria Pauletto</b>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Rizzardi, Varotto e Veronese, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia Marghera, via delle Industrie, 19/c </p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Provincia di Venezia</b>, in persona del presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. ti Brusegan e De Benetti, con domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Venezia, S. Marco 2662,</p>
<p>per l’annullamento:<br />
a) del provvedimento 13 luglio 2005, prot. n. 51038/05, con il quale la Provincia di Venezia ha respinto l’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici destinati all’utilizzo in agricoltura;<br />
b) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali ovvero comunque connessi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’ atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
uditi nella pubblica udienza del 28 febbraio 2008 &#8211; relatore il consigliere avv. A. Gabbricci &#8211; l’avv. Ostan, in sostituzione di Veronese e Rizzardi, per la ricorrente e l’avv. Brusegan	per la Provincia di Venezia;<br />	<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO E DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.1. L’impresa individuale Pauletto Maria è stata autorizzata dalla Provincia di Venezia – determinazione dirigenziale 9 gennaio 2004, n. 966 – al prelievo, trasporto e spandimento su terreni agricoli di fanghi derivanti dalla depurazione di acque reflue, secondo quanto consentito dal d. lgs. 27 gennaio 1992, n. 99.<br />
L’autorizzazione specifica dettagliatamente presso quali insediamenti produttivi i fanghi devono essere prelevati, presso quali aziende agricole possono essere sparsi, in che quantità e con quali modalità; fissa inoltre svariate ulteriori prescrizioni per l’esercizio della attività, sottoposta a puntuale controllo.<br />
1.2. Lo spargimento dei fanghi – in sostanza, una concimazione – è intuitivamente correlato al ciclo delle coltivazioni e si effettua in primavera ed in autunno: scansione che, secondo quanto si legge nel ricorso in esame, mal si concilia con le esigenze degli stabilimenti da cui i fanghi devono essere prelevati ed  allontanati con relativa continuità.<br />
1.3. La Pauletto ha perciò chiesto di essere autorizzata a realizzare un impianto di stoccaggio e condizionamento dei fanghi destinati allo spargimento.<br />
La Provincia di Venezia, acquisito il parere del Comune di S. Michele al Tagliamento, nel cui territorio l’impianto dovrebbe essere costruito, ha tuttavia respinto la richiesta con il provvedimento 13 luglio 2005, prot. n. 51038/05, del dirigente del settore politiche ambientali.<br />
1.4. Il diniego richiama, anzitutto, la circostanza – risultante sia dalla relazione progettuale, sia dalla nota 26 aprile 2004 del Comune – che “l’<i>ex</i> Zuccherificio Eridania, nel quale è prevista l’installazione dell’impianto … ricade fra l’altro nella zona E, agricola, sottozona E6 agroindustriale del vigente strumento urbanistico … ed è soggetta a piano di recupero secondo l’art. 50 delle norme tecniche di attuazione”.<br />
In seguito, prosegue il diniego, il Comune aveva fatto pervenire un’altra nota, in cui senza prendere una chiara posizione, si affermava che, ove l’attività richiesta dalla Pauletto fosse davvero da classificarsi come agroindustriale, essa sarebbe rientrata tra le destinazioni d’uso ammesse per il complesso <i>ex</i> Eridania. <br />
La determinazione provinciale continua rilevando come i fanghi in questione, quale ne sia la provenienza, in tutte le fasi precedenti l’utilizzazione in agricoltura sono da considerare rifiuti, sicché le operazioni cui sono sottoposti prima di tale impiego non possono corrispondere ad attività assimilabili a quelle agroalimentari, ovvero agroindustriali: e tanto sarebbe confermato dalla circolare 4 agosto 1998, punto 1), lett. z), del Ministero dell’ambiente.<br />
Così, in conclusione, a causa “della tipologia dei materiali dei quali si sono proposti lo stoccaggio e il condizionamento presso l’<i>ex</i> Zuccherificio Eridania e per i vincoli di tipo urbanistico ed edilizio” posti dalla disciplina del Comune di S. Michele al Tagliamento “si ritiene che le operazioni relative ai fanghi proposte … nell’edificio indicato non siano conformi alle norme ed agli strumenti citati”: cosicché la richiesta viene respinta.<br />
1.5. Il provvedimento negativo della Provincia è stato impugnato con il ricorso in esame; l’Ente si è costituito in giudizio, concludendo per la reiezione.</p>
<p>2.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato nella violazione dell’art. 10 <i>bis</i> l. 241/90: il diniego (la circostanza non è controversa) non è stato preceduto dal preavviso prescritto dalla predetta disposizione.<br />
2.2. Nel motivo seguente si lamenta la violazione dell’art. 15 della l.r. 16 aprile 1985, n. 33, nonché dell’art. 27 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e, ancora, l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto d’istruttoria: il dirigente provinciale avrebbe assunto il provvedimento impugnato senza aver prima richiesto il parere della commissione tecnica provinciale per l’ambiente, asseritamente obbligatoria secondo il combinato disposto delle disposizioni testé citate.<br />
2.3.1. A sua volta, il terzo motivo censura il provvedimento per illogicità ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dello sviamento: in sintesi, la giustificazione, addotta dalla Provincia a fondare il diniego, esorbiterebbe dall’ambito della sua competenza.<br />
2.3.2. Invero, come osserva la Pauletto, stante il rinvio contenuto nel citato d. lgs. 99/92, la procedura per l’autorizzazione d’un impianto di stoccaggio fanghi era all’epoca disciplinata dal d. lgs. 22/97 che, all’art. 27, attribuiva alle regioni la competenza sulle relative domande, prevedendo la convocazione di un’apposita conferenza di servizi per la valutazione dei progetti.<br />
2.3.3. La Regione Veneto con la l.r. 3/00 ha attribuito gran parte dei propri poteri in materia alle province e, così, la competenza alla “approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche relativi a … 5) operazioni di stoccaggio di rifiuti” (art. 6, I comma, l.r. cit.).<br />
Al capo V della stessa l.r. 3/00 ha poi previsto che la Provincia, per gli interventi di sua competenza, valuti, attraverso la prescritta istruttoria, i requisiti tecnici e l’ubicazione degli impianti da autorizzare, pervenendo quindi alla decisione.<br />
Secondo la Pauletto, invero, la valutazione tecnico-discrezionale dell’Amministrazione sarebbe “espressamente volta a deliberare i profili ambientali” e, nel caso, che l’impianto di stoccaggio fanghi “non provochi fenomeni d’inquinamento del territorio”.<br />
2.3.4. Ora, nel corso del procedimento concluso con l’atto gravato, sarebbe stato “puntualmente documentato quanto richiesto dal capo V della legge regionale 3/00; dalle relazioni prodotte si evince con certezza il rispetto dei principi di tutela del territorio di cui al d. lgs. n. 99/92 e al d. lgs. n. 22/97”.<br />
La Provincia, infatti, non ha negato l’autorizzazione per motivi di ordine ambientale, ma per ragioni di natura urbanistica: l’unico motivo è infatti rappresentato dalle preclusioni asseritamente poste dal piano regolatore alla realizzazione dell’impianto, siano esse o meno esistenti.<br />
Tuttavia, osserva la ricorrente, alla Provincia compete di valutare gli aspetti tecnico ambientali dell’intervento richiesto, e non quelli urbanistici; questi competono al Comune, che, peraltro, non ha assunto nel caso una posizione definitiva.</p>
<p>3.1. Orbene, non pare dubbio al Collegio che il procedimento <i>de quo</i> sia viziato per svariati profili, a partire dall’inosservanza delle norme sulla partecipazione, il cui rispetto avrebbe probabilmente consentito alla Pauletto di fornire all’Amministrazione elementi rilevanti anche sulla compatibilità urbanistica della sua attività, stante anche la posizione incerta assunta sul punto dal Comune, che pure, come si dirà, era evidentemente tenuto ad esprimersi univocamente sul punto.<br />
3.2. Non è poi neppure legittimo che l’Amministrazione provinciale abbia deliberato senza aver prima convocato la commissione tecnica provinciale (l.r. 33/85), la quale deve esprimersi sul progetto presentato, giusta art. 23 l.r. 3/00: e le stesse difese dell’Amministrazione non hanno saputo giustificare tale omissione, se non affermando che la conclusione del procedimento non avrebbe potuto essere comunque diversa.<br />
Una difesa, questa, peraltro da respingere se non altro perché della commissione – che svolge la funzione di conferenza di servizi &#8211; avrebbe dovuto far parte il sindaco del Comune interessato, il quale avrebbe potuto cospicuamente influire sul parere conclusivo, sebbene la destinazione urbanistica non sia di per sè risolutiva, poichè  <i>ex</i> art. 27, V comma, l. 22/97, l’approvazione del progetto, sulla base delle risultanze della conferenza (ma non necessariamente in conformità alla stessa) costituisce, ove occorra, “variante allo strumento urbanistico comunale”, a conferma che la destinazione di piano di per sé non può impedire l’approvazione dell’intervento.<br />
3.3. Da ultimo, come pure ben osserva la ricorrente, alla Provincia sono assegnate specifiche competenze in materia ambientale, ma non urbanistica.<br />
In particolare, dalla disciplina della presentazione dei progetti e dell’istruttoria per la loro approvazione (artt. 22 e 23 l.r. 3/00) si desume che la Provincia ha il compito di valutare l’adeguatezza del progetto presentato sotto un profilo precipuamente tecnico-ambientale: non è invece questa, ma la conferenza (che non è certamente un organo collegiale della Provincia) a sostituirsi (art. 23, II comma) alle autorità altrimenti competenti, come il Comune, ad esprimersi su altri profili.<br />
Ne segue allora che, se la conferenza, sia pure indebitamente, non sia stata convocata, non per questo l’Amministrazione provinciale potrà ritenersi investita di funzioni che, per legge, non le appartengono, tra cui, appunto, quelle in materia di piano regolatore:  sicché, sotto tale profilo, anche il terzo motivo può trovare accoglimento.<br />
3.4. Nel quarto motivo la ricorrente intende dimostrare come il suo impianto fosse comunque compatibile con la destinazione di piano.<br />
La censura deve peraltro ritenersi assorbita, giacché la sentenza impone la rinnovazione del procedimento con l’intervento di soggetti che non hanno partecipato al giudizio e che da questo non possono essere vincolati.</p>
<p>4. Il ricorso va dunque accolto; le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato <i>sub</i> a.<br />
Condanna la Provincia di Venezia alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidandole in € 4.500,00 per diritti, onorari e spese generali, ed in € 300,00 per spese anticipate, oltre i.v.a. e c.p.a..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 28 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-18-6-2008-n-1801/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.1801</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5986</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-6-2008-n-5986/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-6-2008-n-5986/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5986</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, est. Calveri D. G. e altri (Avv. M. Sonetti) c. Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca (MIUR) e Università degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221; (Avv. Stato) e altri illegittimi per il Tar Lazio le modalità ed i criteri con i quali sono state condotte le prove di ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-6-2008-n-5986/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-6-2008-n-5986/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5986</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, est. Calveri    <br />D. G. e altri (Avv. M. Sonetti) c. Ministero dell&#8217;Università e della Ricerca (MIUR) e Università degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221; (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>illegittimi per il Tar Lazio le modalità ed i criteri con i quali sono state condotte le prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia; in particolare dichiara l&#8217;illegittimità della intera procedura concorsuale svoltasi presso l&#8217;Università degli Studi &#8220;La Sapienza&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Università – Corsi di laurea – Procedura concorsuale – Controversie – Legittimazione attiva – Sussiste – Ragioni<br />
2. Università – Corsi di laurea – Ammissione – Prova informatica – legittimità – Sussiste<br />
3. Università – Corsi di laurea – Ammissione – Quiz preselettivi – Organo competente – Attività di determinazione dei quesiti – Mancata verbalizzazione – Illegittimità – Conseguenze<br />
4. Università – Corsi di laurea – Ammissione – Quiz preselettivi – Quesiti &#8211; Erroneità o non corretta formulazione – Illegittimità della procedura – Sussiste<br />
5. Università – Corsi di laurea – Ammissione – Graduatorie differenziate per singoli atenei – Ragionevolezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la legittimazione attiva delle Università ogniqualvolta si controverta sulla legittimità della procedura concorsuale relativa alla ammissione ai corsi di laurea. Infatti, nonostante gli atti della procedura siano di esclusiva competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, la predetta procedura concorsuale si conclude con l’approvazione delle singole graduatorie degli ammessi, donde la necessità di impugnare nel processo dette graduatorie che, in quanto predisposte dalle singole Università, fondano la legittimazione passiva di queste ultime.</p>
<p>2. In tema di ammissione ai corsi di laurea universitari, non risulta irragionevole il ricorso all’utilizzo di una procedura informatica, consistente nella sottoposizione dei candidati alla risoluzione di test a risposta multipla, allo scopo di regolamentare l’accesso programmato al corso di laurea in medicina, non potendosi dubitare che un siffatto sistema sia tendenzialmente idoneo a selezionare i capaci e i meritevoli  a proseguire gli studi nelle facoltà connotate da numerus clausus.</p>
<p>3. E’ illegittimo il comportamento dell’organo amministrativo  deputato all’elaborazione dei quesiti del test di ammissione ai corsi di laurea in medicina (nel caso di specie la c.d. Commissione ministeriale di esperti), che ometta la redazione di verbale attestante, sia pure sinteticamente, le operazioni che hanno condotto alla formulazione dei quesiti (1). Tale comportamento si pone in contrasto con i principi di trasparenza e di conoscibilità dell’attività amministrativa (esplicitazione del generale principio di imparzialità dell’amministrazione sancito dall’art. 97 Cost.), ed impedisce al giudice il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa svolta. Ne consegue che l’assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce  a dichiarare l’inesistenza di quell’attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell’attività, e cioè i quesiti sui quali si è fondata la prova di ammissione ai corsi di laurea in medicina.</p>
<p>4. E’ illegittimo un sistema selettivo, quale quello utilizzato per l’ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di domande non correttamente formulate.<br />
5. La scelta di formare graduatorie differenziate sulla base di concorsi diversi per singoli atenei per l’ammissione ai corsi di laurea, in luogo della predisposizione di un’unica graduatoria nazionale, è scelta discrezionale dell’Amministrazione, che non appare manifestamente illogica. Né è ipotizzabile la violazione di principi costituzionali, in relazione alla mancata previsione di una graduatoria unica a livello nazionale, sotto i profili della lesione dei principi meritocratici e di buon andamento dell’azione amministrativa, di uguaglianza, del libero accesso allo studio ed ai suoi più alti gradi, posto che, una volta riconosciuta la legittimità, anche dal punto di vista costituzionale, del ricorso al numero chiuso per determinati corsi di laurea (cfr. sent.  Cost. cost. n. 383/98), le graduatorie di limitazione degli ammessi stilate a livello delle singole università, consentono pur sempre l’accesso ai più meritevoli, dato che il raffronto va operato tra i partecipanti alle relative singole selezioni. Né d’altro canto può ravvisarsi una lesione del principio di uguaglianza per il fatto che con un determinato esito delle prove di concorso si possa essere ammessi in un’università e non invece in un’altra (in dipendenza del diverso numero di partecipanti alle relative selezioni), trattandosi di situazioni soggettive non comparabili, individualmente assunte per libera scelta e giustificate comunque sul piano dell’interesse pubblico da esigenze di semplificazione procedimentale e di maggior ossequio ai principi di autonomia universitaria.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nel caso di specie la Commissione, al termine dell’espletamento dell’incarico, aveva  dichiarato di avere cancellato tutti i file e di avere distrutto i documenti cartacei afferenti alla formulazione dei test, giustificando la mancata redazione di alcun verbale con il fatto che “era interesse della Direzione Generale entrare in possesso del solo prodotto finale della Commissione, ovvero i quesiti oggetto delle prove, operazione avvenuta e verbalizzata”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">illegittimi per il Tar Lazio le modalità ed i criteri con i quali sono state condotte le prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia; in particolare dichiara l&#8217;illegittimità della intera procedura concorsuale svoltasi presso l&#8217;Università degli Studi &#8220;La Sapienza&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12829_TAR_12829.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-6-2008-n-5986/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5986</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.2991</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-6-2008-n-2991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Santoro &#8211; Est. CorradinoIpem Industria Petroli meridionale s.p.a. (Avv. E. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (Avv. M. Liberti) sugli effetti del silenzio dell&#8217;amministrazione in materia di verifica di assoggettabilità del progetto a v.i.a. e sul rapporto tra legge generale sul procedimento amministrativo e normativa procedimentale di settore Atto e</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Corradino<br />Ipem Industria Petroli meridionale s.p.a. (Avv. E. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (Avv. M. Liberti)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti del silenzio dell&#8217;amministrazione in materia di verifica di assoggettabilità del progetto a v.i.a. e sul rapporto tra legge generale sul procedimento amministrativo e normativa procedimentale di settore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto e procedimento – Legge Regionale Puglia n. 11/2001 – Verifica di assoggettabilità a V.I.A. – Richiesta &#8211; Termine di 60 giorni – Scadenza &#8211; Silenzio – Effetti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. previsto dall’art. 16, co. 7, della Legge della Regione Puglia n. 11/2001 per la verifica della assoggettabilità a procedura di v.i.a., determina, in caso di silenzio dell’amministrazione procedente, l’esclusione del relativo progetto dalla procedura di v.i.a., a nulla rilevando il disposto degli artt. 2, co. 4, e 14, co. 2, della legge n. 241/90, là dove prevede la sospensione dei termini fino all’acquisizione delle valutazioni necessarie di amministrazioni diverse da quella procedente. Infatti la legge n. 241/1990, in quanto legge “breve”, è legge sul procedimento amministrativo, non legge del procedimento amministrativo, e non implica, quindi, la “caducazione” ovvero il “superamento” delle leggi che disciplinano diversamente la materia in un campo particolare (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 giugno 1999, n. 14</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sugli effetti del silenzio dell&#8217;amministrazione in materia di verifica di assoggettabilità del progetto a v.i.a.  e sul rapporto tra legge generale sul procedimento amministrativo e normativa procedimentale di settore</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			<br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2991/08  REG.DEC.<br />
		N. 828 REG.RIC.<br />	<br />
   ANNO 2008</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
 Quinta  Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>decisione</b></p>
<p>sul ricorso n. 828/2008 R.G. proposto dalla<br />
<b>Ipem Industria Petroli Meridionale s.p.a.</b> (che ha incorporato la Costiero Adriatico s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio BDL, Via Bocca di Leone, n. 78;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Regione Puglia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Liberti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la delegazione romana della Regione Puglia, Via Barberini, n. 36;<br />
per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez. I, 9 gennaio 2008, n. 51;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio della Regione Puglia;<br />
Viste le memorie prodotte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto il combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971;<br />
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2008, relatore il Consigliere Michele Corradino;<br />
Uditi, altresì, gli avvocati Sticchi Damiani e Liberti come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Lecce, sez. I, 9 gennaio 2008, n. 51 veniva respinto il ricorso (iscritto al n. 492/2007 R.G.) proposto dalla Costiero Adriatico s.r.l. per ottenere l’annullamento della determinazione n. 51 del 30 gennaio 2007 della Regione Puglia, con la quale è stato esaminato il progetto di ampliamento del deposito doganale Costiero Adriatico 2, proposto dalla Costiero Adriatico s.r.l., assoggettato a procedura di v.i.a..<br />
Avverso la predetta sentenza di prime cure è stato proposto appello dalla Ipem Industria Petroli Meridionale s.p.a. (che ha incorporato la Costiero Adriatico s.r.l.) che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.<br />
L’appellata Regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere all’appello.<br />
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2008, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>In primo luogo il Collegio ritiene che il gravame in esame, chiamato per la sospensiva all’odierna udienza camerale, possa essere deciso direttamente nel merito. Ed invero l’art. 21, comma 10, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dalla legge n. 205 del 2000, dispone espressamente: “in sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ed ove ne ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dell’art. 26”. Presupposti fondamentali perché si possa procedere all’emanazione di una sentenza in forma semplificata (ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971) sono, dunque, l’accertamento della completezza del contraddittorio, vale a dire che le parti siano state messe in grado di esplicitare “hinc et inde” tutte le loro argomentazioni, e l’aver conseguentemente sentito tutte le parti intimate, ritualmente costituite.</p>
<p>1.	Giova preliminarmente evidenziare, ripercorrendo la decisione gravata, che con il provvedimento n. 51 del 30 gennaio 2007, la Regione Puglia ha esaminato, ai fini della verifica di assoggettabilità a procedura di v.i.a. secondo la legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell&#8217;impatto ambientale), il progetto presentato dalla società Costiero Adriatico s.r.l. per l’ampliamento del deposito doganale “costiero adriatico 2” di gas propano liquido (GPL), nel Comune di Brindisi; questo provvedimento è stato adottato sulla scorta della nota del presidente della Provincia di Brindisi, acquisita al protocollo n. 15378 del 21 dicembre 2006 della Regione. In tale nota si esprime opposizione a tale ampliamento, per il suo contrasto con la necessità di delocalizzare i troppo concentrati rischi di incidente rilevante esistenti nella zona industriale di Brindisi. In particolare, la provincia di Brindisi, preso atto della procedura di verifica di assoggettabilità a v.i.a. dell’iniziativa della Costiero Adriatico s.r.l., rilevava che sul territorio brindisino, già area ad elevato rischio di crisi ambientale e sito inquinato di interesse nazionale, in cui sono concentrati numerosi impianti di stoccaggio a rischio di incidente rilevante, era insostenibile aggiungere un’iniziativa di tal genere ed ampiezza senza neanche la verifica di impatto ambientale; ciò, oltre che per le ricadute assolute in termini di inquinamento e traffico di combustibili, anche per l’eccessiva concentrazione e promiscuità che già si realizza con il traffico di gas, attesa la contiguità della banchina passeggeri; cui si aggiungeva anche la necessità di delocalizzare i troppo concentrati rischi di incidente rilevante esistenti nella zona industriale di Brindisi. <br />	<br />
La Costiero Adriatico s.r.l. lamentava &#8211; rispetto alla predetta determinazione &#8211; la violazione dell’articolo 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, l’eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, la carenza di istruttoria; il gravame veniva, tuttavia, giudicato infondato in quanto &#8211; secondo il decidente &#8211; l’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 dispone che “L&#8217;autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Decorso tale termine, in caso di silenzio dell’autorità competente il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.”; secondo il decidente non era da condividere la tesi in base alla quale la decorrenza del termine di sessanta giorni ha il significato legale di escludere il proprio progetto dalla assoggettabilità a v.i.a., poiché in contrasto con il disposto degli articoli 2, comma 4, e 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990, dai quali si desume che fino all’acquisizione della valutazioni necessarie da parte di altre amministrazioni, diverse da quella procedente, i termini sono comunque sospesi, e ciò a maggior ragione allorché gli interessi in gioco attengano alla tutela della salute e dell’ambiente, che giustificano, in via precauzionale, l’applicazione di un criterio di maggiore completezza istruttoria e partecipazione dei soggetti interessati.<br />
Ciò risulterebbe confermato – sempre secondo il primo giudicante &#8211; dal comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 nella parte in cui dispone che “per pervenire alla propria decisione l&#8217;autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto” che conferisce centralità a tali pareri e quindi giustifica l’applicazione dei principi generali di sospensione dei termini per l’adozione del provvedimento finale. <br />
Infine, si evidenzia nella sentenza gravata, le argomentazioni addotte dalla Provincia di Brindisi risultano sufficientemente circostanziate e gravi da giustificare una completa ed approfondita valutazione di impatto ambientale. Esse difatti non sono palesemente irragionevoli o errate, e pertanto le allegazioni dalla difesa della Costiero Adriatico s.r.l. si presentano più idonee ad essere valutate nella sede propria del procedimento di verifica di impatto ambientale.</p>
<p>2.	L’iter logico-giuridico seguito dal primo decidente non merita di essere condiviso.<br />	<br />
Ed invero, premesso il tenore del già richiamato art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (chiaro nell’escludere il progetto proposto dalla procedura di VIA nell’ipotesi di decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza), il comma 2 dell’art. 16 della medesima legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 contempla quale unica fattispecie interruttiva del predetto termine di sessanta giorni quella dell’incompletezza documentale dell’istanza, prevedendo che &#8211; nel termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa istanza &#8211; l’Autorità competente possa richiedere le integrazioni e i chiarimenti necessari (si noterà che la tecnica normativa adoperata ai fini interruttivi è analoga a quella che ispira, exempli gratia, l’art. 20, comma 5, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 &#8211; Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia: <<Il termine di cui al comma 3 [sessanta giorni dalla presentazione della domanda] può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa>>).<br />
Orbene, nel caso in esame, sull’istanza di verifica all’assoggettabilità a v.i.a predisposta dalla Costiero Adriatico s.r.l. non risulta sia intervenuta &#8211; nel rispetto dei termini anzidetti &#8211; nei confronti della società istante alcuna richiesta di integrazioni o di chiarimenti, richiesta idonea all’interruzione del predetto termine secondo quanto sopra osservato.<br />
Sul punto, il richiamo agli articoli 2, comma 4, e 14, comma 2, della legge n. 241 del 1990 da parte del primo decidente risulta del tutto privo di base: ed invero, come evidenziato dal Cons. Stato, Ad. Plen., 7 giugno 1999, n. 14 (ma anche dalla Suprema Corte di Cassazione, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai dominante) la legge n. 241/1990, in quanto legge “breve”, è legge sul procedimento amministrativo, non legge del procedimento amministrativo; in altri termini detto, la “universalità” della legge n. 241/1990 &#8211; che per la prima volta ha regolamentato in maniera uniforme i procedimenti amministrativi &#8211; non implica la “caducazione” ovvero il “superamento” delle leggi che disciplinano diversamente la materia in un campo particolare. E’ appunto in questo rapporto che si pongono la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, riguardanti l’una i procedimenti amministrativi in genere, l’altra in ispecie quelli concernenti la valutazione dell&#8217;impatto ambientale, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina (che appare delineata &#8211; dal legislatore regionale &#8211; come un sistema organico, compiuto ed autosufficiente, nel quale non occorrono “integrazioni” dall’esterno). <br />
Da ciò discende, ulteriormente, che ove la Regione Puglia avesse ritenuto gli effetti derivanti dal decorso del predetto termine (nel caso che ci occupa, l’esclusione del progetto presentato dalla procedura di v.i.a.) contrastanti con i dettami all’ordinamento giuridico non avrebbe dovuto adottare il provvedimento n. 51 del 30 gennaio 2007 ma avrebbe dovuto attivare un procedimento di secondo grado (id est, di autotutela) per la rimozione degli effetti, appunto, illegittimamente prodottisi per silentium, nel rispetto di tutte le garanzie procedimentali che la normativa e la giurisprudenza prescrivono in tal caso.<br />
Deve evidenziarsi, inoltre, che la tesi sostenuta dal primo decidente finisce per condurre ad esiti paradossali nella misura in cui la violazione del termine legale (perché imposto dalla predetta fonte primaria regionale) di conclusione del procedimento si perpetui indefinitamente nel tempo, in patente violazione dell’obbligo di clare loqui imposto dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e risalente alla disposizione della Legge Fondamentale di cui all’art. 97 Cost. (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 868). <br />
Deve ritenersi, inoltre, che il compimento del termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 non è stato impedito né dalla nota assessorile del 29 settembre 2006 (che non rientra nella categoria delle “richieste di integrazioni e chiarimenti”, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11) nè della nota della Provincia di Brindisi acquisita al protocollo della Regione Puglia in data 21 dicembre 2006 (in quanto, anch’essa non rientra nella categoria delle “richieste di integrazioni e chiarimenti” ai sensi della più volte citata legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11 ed anzi, risultando del tutto “eccentrica” rispetto alle previsioni del predetto art. 16 della legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11).</p>
<p>3.	Le superiori considerazioni, infine, consentono di superare ogni rilievo concernente le motivazioni attinenti ai profili  di completa ed approfondita valutazione di impatto ambientale del progetto proposto.<br />	<br />
Per le sopra ricordate ragioni il ricorso in appello merita di essere accolto.<br />
Il Collegio ravvisa la sussistenza di motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2008, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />
Sergio Santoro  			presidente,<br />	<br />
Claudio Marchitiello  		consigliere,<br />	<br />
Marco Lipari		 	 	consigliere,<br />	<br />
Marzio Branca   			consigliere,<br />	<br />
Michele Corradino			consigliere estensore.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18-06-2008<br />
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-6-2008-n-2991/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.2991</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5958</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5958/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5958/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5958/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5958</a></p>
<p>Pres. M. DI GIUSEPPE Est. L. SANDULLIM. N. (Avv. F. Rufini e R. Berardesca) c./ INPS (V. Mercanti, G. Biondi, E. Lanzetta e A. Riccio) sulla sussistenza dell&#8217;interesse alla partecipazione ad una procedura selettiva Concorsi pubblici – Partecipazione – Interesse – Condizioni. Non sussiste difetto di interesse alla partecipazione ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5958/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5958/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5958</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. DI GIUSEPPE Est. L. SANDULLI<br />M. N. (Avv. F. Rufini e R. Berardesca) c./ INPS (V. Mercanti, G. Biondi, E. Lanzetta e A. Riccio)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;interesse alla partecipazione ad una procedura selettiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Partecipazione – Interesse – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste difetto di interesse alla partecipazione ad una procedura selettiva da parte del candidato già in possesso del medesimo livello professionale messo a concorso, laddove via sia stato l’annullamento in s.g. della graduatoria della precedente procedura concorsuale che l’aveva visto vincitore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza dell&#8217;interesse alla partecipazione ad una procedura selettiva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sede di Roma &#8211; Sezione III quater</b></p>
<p>composto dai seguenti magistrati: Dr. Mario Di Giuseppe	#NOME?	#NOME?	#NOME?																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10043 del 1998 proposto</p>
<p> dall’avvocato <b>Mattiozzi Nicola</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Rufini e Raffaele Berardesca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Viale Carso 41;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>L’<b>Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)</b>, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Mercanti, Giovanna Biondi, Elisabetta Lanzetta e Alessandro Riccio ed elettivamente domiciliato presso la sede del suo ufficio legale in Roma Via della Frezza 17;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della lettera provvedimento 21 aprile 1998 n. 2301064 della direzione centrale delle Risorse Umane con cui è stata comunicata l’esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla selezione per l’attribuzione del II livello differenziato di professionalità dell’area legale, a motivo della ritenuta già acquisita qualifica professionale messa a concorso con decorrenza dal 1.7.1990;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Nominato relatore all’Udienza Pubblica del 27 febbraio 2008 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso depositato il 29 giugno 1998 e notificato il 3 luglio successivo l’avvocato Mattiozzi ha chiesto l’annullamento della lettera &#8211; provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per l’attribuzione del II livello di professionalità – area legale, inviatagli dall’Istituto intimato in ragione del possesso, da parte sua, del II livello differenziato fin dal 1.7.1990, vale a dire del medesimo livello professionale messo a concorso.<br />
Il ricorrente ha precisato di aver prodotto la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per cui è causa in ragione dell’annullamento della graduatoria che lo ha visto vincitore, ad opera di una sentenza del 13 dicembre 1995 della sezione II bis di questo Tribunale.<br />
Dopo aver dedotto l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse alla partecipazione alla procedura in questione in ragione del possesso del livello messo a concorso da parte dell’avvocato Mattiozzi, l’Istituto resistente ha riconosciuto la fondatezza della tesi di quest’ultimo, anche in ragione dell’avvenuta conferma della sentenza di annullamento della graduatoria pronunciata dal Consiglio di Stato (n. 868 del 29 maggio 1998) ed ha inserito il ricorrente nella graduatoria generale di merito della seconda selezione (quella oggi in esame).<br />
La vicenda, contrariamente alle premesse appena esposte, non si è conclusa con la declaratoria della cessazione della materia del contendere perchè l’Istituto resistente, nel dare notizia del positivo esito della selezione ha subordinato l’efficacia di tale esito alla decisione definitiva del presente gravame e all’effettivo interesse a conseguire tale livello.<br />
L’avvocato Mattiozzi ha, quindi, proposto, in data 6 novembre 2003, i motivi aggiunti con i quali ha denunciato  l’eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’illogicità e della contraddittorietà, della carenza d’interesse pubblico e della violazione di legge, per aver consapevolmente ignorato, l’Istituto intimato, la sentenza immediatamente esecutiva di questo Tribunale, che rendeva del tutto attuale il suo interesse alla partecipazione alla selezione per cui è causa e per aver assunto posizioni irrazionali, contraddittorie e pregiudizievoli che si sono risolte anche nella decurtazione del trattamento di pensione, ormai in godimento.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse del ricorrente alla partecipazione alla selezione riferita in epigrafe e controdedotto alle argomentazioni proposte dal medesimo concludendo con la richiesta di rigetto del gravame.<br />
All’udienza del 27 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti che di seguito si precisano.<br />
A dimostrazione della fondatezza del gravame è sufficiente richiamare gli atti rilevanti nella vicenda in esame, secondo un ordine cronologico.<br />
L’avvocato Mattiozzi Nicola, dipendente dell’Istituto intimato, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione per il II livello differenziato di professionalità dell’area legale, in data 14 gennaio 1998. E’ stato escluso perché in possesso di tale qualifica fin dal 1.7.1990.<br />
Senonchè tale qualifica, a quella data, vale a dire il 14 gennaio 1998, risultava compromessa dalla sentenza della sezione II bis di questo Tribunale numero 985 del 5 dicembre / 13 luglio 1995, che aveva disposto l’annullamento della graduatoria di merito nella quale era stato utilmente collocato a aseguito di pregressa selezione e in conseguenza della quale gli era stato attribuito il secondo livello differenziato di professionalità.<br />
Con lettera del 29 ottobre 1998 il predetto avvocato Mattiozzi ha preso conoscenza di essere risultato vincitore della procedura concorsuale in epigrafe, alla quale era stato ammesso con riserva, e di essere stato inserito nella graduatoria generale di merito approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione numero 909 del 22 settembre del 1998 ma subordinatamente alla definizione del presente ricorso giurisdizionale e al concretizzarsi del suo effettivo interesse a tale livello di professionalità.<br />
Con nota del 29 agosto 2003 l’INPS, gli ha comunicato, infine, di aver ripetuto la selezione per l’attribuzione del II livello differenziato di professionalità, svolta in precedenza e annullata da questo Tribunale nel 1995 (la prima selezione, pertanto), a seguito della sentenza di conferma dell’annullamento della procedura concorsuale pronunciata dal giudice amministrativo di II grado, rendendogli altresì noto che non si era collocato tra i vincitori.<br />
Con motivi aggiunti l’avvocato Mattiozzi ha impugnato questa ultima nota ribadendo il suo diritto a partecipare alla procedura concorsuale indetta nel dicembre 1997 ed ha sollecitato l’attribuzione del livello preteso, essendosi interamente verificato l’insieme delle condizioni previste nella nota del 29 ottobre del 1998, in particolare l’effettivo interesse a concorrere alla procedura.<br />
Ha, poi, precisato che tale sollecito non poteva essere inteso come acquiescenza nè rinuncia ad una più favorevole decorrenza.<br />
Il Collegio rileva che l’ambito del presente giudizio è limitato all’accertamento dell’interesse a partecipare alla procedura concorsuale del 1997 da parte dell’avvocato Mattiozzi e in questi limiti ritiene fondate le sue argomentazioni con il conseguente accoglimento del ricorso.<br />
Precisa che rimane estraneo al presente giudizio ogni esame sul rinnovamento della prima procedura del concorso annullato a seguito di giudizio introdotto da altro dipendente dell’INPS.<br />
Le spese di lite vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 di cui € 500,00 per spese, e poste a carico dell’Amministrazione intimata.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III quater<br />
Accoglie il ricorso proposto dall’avvocato Mattiozzi Nicola, meglio specificato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti gravati.<br />
Condanna l’INPS al pagamento delle spese di lite, così come liquidate in motivazione, in favore del ricorrente. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5958/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5937</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-18-6-2008-n-5937/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-18-6-2008-n-5937/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5937</a></p>
<p>Pres. I. RIGGIO Est. M.L. DE LEONIG. V. (Avv. S. Coronas) c./ Camera di Commercio, industria, Artigianato, Agricoltura (Avv. G.M. Cogo) sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali, laddove manchi una valutazione discrezionale della P.A. sulla questione Giurisdizione e competenza</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-18-6-2008-n-5937/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5937</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. I. RIGGIO Est. M.L. DE LEONI<br />G. V. (Avv. S. Coronas) c./ Camera di Commercio, industria, Artigianato, Agricoltura (Avv. G.M. Cogo)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali, laddove manchi una valutazione discrezionale della P.A. sulla questione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali – Discrezionalità – Mancanza – Giurisdizione del g.a. – Non sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del g.a. in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali (1( in quanto, qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge, riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cass. civ., SS.UU., 27 giugno 2006 n. 14760; 13 aprile 1994 n. 3466; 9 febbraio 1993  n. 1613; Cons. Stato, IV Sez., 25 luglio 2005 n. 2970; VI Sez., 4 gennaio 2002 n. 20; 11 giugno 1999 n. 774.<br />
(2) Cons.Stato, IV Sez., 31 dicembre 2003 n. 9298; T.A.R. Milano 4 febbraio 1998 n. 186.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali, laddove manchi una valu-tazione discrezionale della P.A. sulla questione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  12985/Reg. Ric.<br />
Anno 1996</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
&#8211; Sezione Terza Ter &#8211; </b></p>
<p>composto dai Magistrati: Italo Riggio			Presidente; Maria Luisa De Leoni	Consigliere – relatore; Stefano Fantini		Consigliere																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 12985 del 1996, proposto dal</p>
<p> sig. <b>Giovanni VENDOLA</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Coronas presso il cui studio in Roma, via  Giuseppe Ferrari n. 4, è elettivamente domiciliato,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giampaolo Maria Cogo e con questi elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico n. 7,<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
della nota 26.6.1996, prot. 1759, con cui è stata rigettata la richiesta di iscrizione nel Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, nonché della determinazione del dirigente dell’Area IV &#8211; Servizi all’utenza della Camera di commercio n.  50  del 21 febbraio 2007, con la quale è stata disposta la sua cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di commercio, industria e artigianato di Roma;<br />
Vista l’ordinanza n. 901 del 1996, con cui veniva accolta la domanda cautelare;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2008 il consigliere Maria Luisa De Leoni; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con atto notificato in data 4 ottobre 1996 e depositato il successivo 8 ottobre 1996, il ricorrente impugna la nota n. 1759 del 26 giugno 1996, con cui la C.C.I.A.A. di Roma ha rigettato la domanda di iscrizione nel Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.<br />
Con ordinanza cautelare n. 901 resa nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 1996 è stata disposta l’iscrizione con riserva del ricorrente nel predetto Ruolo Provinciale dei Conducenti.<br />
Con atto depositato l’8 aprile 2007, proposto per la via dei motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche la determinazione del dirigente dell’Area IV &#8211; Servizi all’utenza della Camera di commercio n.  50 del 21 febbraio 2007, con la quale, in sede di revisione volta a verificare la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di ordine morale richiesti dall’art. 17 della L.R. Lazio n. 58 del 1993,  è stata disposta la sua cancellazione dal ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea per mancanza dei requisiti morali.<br />
Espone, in fatto, che l’impugnata cancellazione è stata disposta per essere intervenute condanne ostative ai sensi dell’art. 17 della L.R. Lazio n. 58 del 1993,   e, quindi, per carenza di requisiti morali.</p>
<p>2. Avverso detti provvedimenti il ricorrente propone motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.</p>
<p>3. Si è costituita in giudizio la Camera di commercio, industria e artigianato di Roma, che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito mentre nel merito ha sostenuto l&#8217;infondatezza del ricorso.</p>
<p>4. All’udienza del 29 maggio 2008 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e tale conclusione prescinde da un’eventuale reiscrizione del ricorrente nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea. <br />
Ciò in quanto l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito – sollevata dalla parte resistente – assume carattere prioritario rispetto ad un eventuale profilo di improcedibilità. Il difetto di giurisdizione di questo giudice, infatti, lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, sia in rito che nel merito (Cons. Stato, V Sez., 22 maggio 2006 n. 3026).<br />
Il Collegio, richiamando un proprio precedente (19 marzo 2007 n. 2374) ed una recente decisione del giudice di appello (VI Sez., 2 novembre 2007 n. 5964) intervenute su identica questione, ricorda che le controversie in materia di iscrizione ad albi, ruoli o elenchi professionali riguardano posizioni di diritto soggettivo e, come tali, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora detta iscrizione non implichi valutazione discrezionale ma solo il riscontro formale di presupposti predeterminati dalla legge (Cons.Stato, IV Sez., 31 dicembre 2003 n. 9298; T.A.R. Milano 4 febbraio 1998 n. 186).<br />
Costituisce, infatti, giurisprudenza consolidata sia della Corte di cassazione (Cass. civ., SS.UU., 27 giugno 2006 n. 14760; 13 aprile 1994 n. 3466; 9 febbraio 1993  n. 1613) che del giudice amministrativo (Cons. Stato, IV Sez., 25 luglio 2005 n. 2970; VI Sez., 4 gennaio 2002 n. 20; 11 giugno 1999 n. 774) che le controversie relative all&#8217;iscrizione nei ruoli ed alla relativa cancellazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario qualora la pretesa al conseguimento ed al mantenimento dell&#8217;iscrizione, sussistendo i requisiti previsti dalla legge, si configuri come posizione di diritto soggettivo, non residuando all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità.<br />
Ha chiarito questo Tribunale nella cit. sentenza n. 2374 del 2007 che l’iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, previsto dall’art. 16 L. reg. Lazio 26 ottobre 1993 n. 58, è subordinata al possesso di una serie di requisiti tassativamente previsti dal successivo art. 17, con la conseguenza che alcuna discrezionalità sussiste in capo all’Amministrazione a fronte dell’istanza di iscrizione. Ed invero, il cit. art. 17, al secondo e terzo comma, nel prendere in esame due degli otto requisiti, chiarisce puntualmente i casi in cui sussiste l’idoneità fisica e quelli in cui si perde l’idoneità morale.<br />
Nel caso di specie ciò che viene in contestazione è, appunto, se, in presenza di condanne debba intendersi venuto meno il requisito dell’idoneità morale e, quindi, i presupposti per la conservazione dell&#8217;iscrizione nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, indagine, questa, che non implica alcun margine di apprezzamento discrezionale nel soggetto preposto alla tenuta del ruolo bensì esclusivamente la corretta interpretazione dell&#8217;ambito di operatività delle norme che disciplinano gli effetti del beneficio della sospensione condizionale della pena, a fronte della quale si pone una posizione di diritto soggettivo perfetto in capo all&#8217;interessato.<br />
In altri termini, essendo l’impugnata cancellazione disposta per la perdita di uno dei requisiti legislativamente predeterminati, in riferimento ai quali l’Amministrazione non ha alcun potere discrezionale, la tutela giurisdizionale delle ragioni del ricorrente che, iscritto nel ruolo, venga cancellato, spetta al giudice ordinario, istituzionalmente competente su tutte le controversie su diritti soggettivi.<br />
Rileva ancora il Collegio che non è possibile incardinare la controversia de qua nella giurisdizione esclusiva  del giudice amministrativo invocando la nozione di servizio pubblico di cui all’art. 33 D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80 e ciò in quanto, a seguito della riformulazione della norma ad opera della sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204 nonché in ragione degli interventi ermeneutici del giudice della giurisdizione,  la giurisdizione esclusiva non può essere estesa, al di fuori delle ipotesi tassativamente considerate dalla norma, ad atti organizzativi meramente preparatori rispetto all’erogazione del  servizio pubblico stricto sensu inteso, quali sono  gli atti relativi all’attività di accertamento dei soggetti dotati dei requisiti soggettivi necessari ai fini dell’acquisizione dello status abilitante mediante l’iscrizione in albi, registri o ruoli.</p>
<p>2. Per i motivi sopra esposti che il ricorso va dichiarato inammissibile ma sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorario del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale  Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  29 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-18-6-2008-n-5937/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5937</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3042</a></p>
<p>Pres. L. COSSU Est. A. ANASTASIM. D.S. (Avv.ti A. e I. Loiodice) c./ Comune di Sammichele di Bari (Avv.ti G. Notarnicola e A. Muschitiello) e altri sulla legittimità dell&#8217;atto che ha annullato in via di autotutela la concessione edilizia 1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento in via</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. COSSU Est. A. ANASTASI<br />M. D.S. (Avv.ti A. e I. Loiodice) c./ Comune di Sammichele di Bari (Avv.ti G. Notarnicola e A. Muschitiello) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;atto che ha annullato in via di autotutela la concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento in via di autotutela – Adottato dal sostituto – Legittimità.<br />
2. Processo amministrativo – Atto di investitura – Impugnabilità – Collegamento con atto lesivo – Necessità.<br />
3. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Centro storico – Autorizzazione del sindaco – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è viziato per incompetenza l’atto che ha annullato in via di autotutela la concessione edilizia adottato dal sostituto del titolare il cui incarico professionale risulta adottato in aderenza al disposto dell’art. 110, co. 6, del TUEL e dell’art. 18, co. 2 del reg. com. di organizzazione di uffici e servizi, la quale prevede che le funzioni di sostituzione del responsabile di un’area o servizio possono essere affidate, mediante conferimento di incarico, a funzionario appartenente ad altro comune.</p>
<p>2. L’impugnazione dell&#8217;atto di investitura di un organo monocratico, anche se unitamente al provvedimento concretamente lesivo da quest&#8217;ultimo emanato, è ammissibile solo nel caso in cui sia ravvisabile uno specifico collegamento tra il procedimento di investitura del titolare dell&#8217;organo e quello che quest&#8217;ultimo abbia posto in essere nei confronti del ricorrente, e conseguentemente possa essere ipotizzata l&#8217;invalidità derivata dal primo procedimento (1).</p>
<p>3. L’art. 43 delle n.t.a. del PRG di Sammichele, secondo cui “è facoltà del sindaco, qualora le aree libere non vincolate ad uso pubblico dal piano di risanamento non facciano parte di ditte catastali confinanti, non siano comprese nelle unità minime di intervento e non vengano in seguito utilizzate dall’Amministrazione comunale come spazi pubblici al servizio dell’intera collettività, di permettere nuove costruzioni che dovranno allinearsi lungo le strade pubbliche, fermo restando quanto stabilito dal D.M. del 2 aprile 1968 e dal secondo comma dell’art. 15 delle presenti norme”, presuppone necessariamente un regime di inedificabilità di aree libere del centro storico, appunto derogabile in virtù di autorizzazione sindacale in assenza delle condizioni ostative sopra elencate, ché, altrimenti, non si comprenderebbe perché il rilascio del relativo titolo sarebbe subordinato (nel disegno dell’art. 43) ad una valutazione discrezionale del Sindaco.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. St., IV Sez., n. 174 del 1997</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;atto che ha annullato in via di autotutela la concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3042/2008 Reg. Dec. <br />
N. 6354 Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
dr. <b>Dalfino Spinelli Michele</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati proff. Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Ombrone n. 12, presso lo studio dei difensori;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Sammichele di Bari</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Notarnicola e  Alberto Muschitiello ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio Placidi;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del geometra <b>Claps Domenico</b>, del <b>Dirigente responsabile dell’area tecnica del comune di Sammichele di Bari</b> e dell’ing. <b>Pierpaolo Madaro</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per la Puglia – Sez. III n. 1216 del 2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle Parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica Udienza del 18 marzo 2008 il Consigliere  Antonino Anastasi;  uditi gli avvocati Aldo Loiodice, Gennaro Notarnicola e Alberto Muschitiello;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In data 21.3.03 il Comune di Sammichele di Bari ha rilasciato alla N.A.D.I.R. S.r.l. una concessione per la costruzione di un edificio a destinazione residenziale e commerciale ubicato in via Pastore – vico Martiri di Cefalonia.<br />
Una volta avviati i lavori, il comune, con determinazione del Responsabile dell&#8217;Area Tecnica n. 284 del 2004, ha annullato in autotutela la concessione edilizia, ravvisandone l’illegittimità, ed ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi oggetto della concessione annullata.<br />
Il provvedimento di auotutela è stato impugnato dalla titolare s.r.l. N.A.D.I.R avanti al T.A.R. per la Puglia il quale, con sentenza n. 3381 del 2005 ha accolto il gravame, rilevando la carente valutazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuto consolidamento dell’affidamento del privato.<br />
I lavori sono stati quindi ultimati.<br />
Con determinazione n. 8217 del 2005, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica facente funzione, il comune di Sammichele, dopo aver evidenziato vari  profili di illegittimità della concessione edilizia in controversia, ne ha reiterato l’annullamento, avendo rilevato la prevalenza dell’interesse pubblico su quello del privato beneficiario del titolo.<br />
Anche questo provvedimento di autotutela è stato impugnato, insieme agli atti ad esso presupposti e conseguenti, dalla Società e da suoi aventi causa a titolo particolare, i quali ne hanno chiesto l’annullamento con separati ricorsi che l’adito T.A.R. ha stavolta respinto nel merito con le sentenze nn. 1215, 1216, 1217 e 1218 del 2007.<br />
La sentenza in epigrafe indicata è impugnata con l’atto di appello all’esame dal soccombente il quale ne chiede l’integrale riforma, deducendo gli articolatissimi motivi di impugnazione che saranno successivamente esaminati, e domandando l’integrale risarcimento dei danni patiti.<br />
Si è costituito in resistenza il comune di Sammichele di Bari, il quale domanda il rigetto del gravame.<br />
Le Parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.<br />
All’Udienza del 18 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è infondato e la sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata, con assorbimento delle eccezioni volte a prospettare l’inammissibilità del ricorso originario.<br />
Con il primo motivo l’appellante torna a dedurre l’incompetenza del soggetto che ha in concreto adottato l’atto di annullamento, trattandosi di un sostituto del titolare, nominato in difetto dei presupposti postulati dalla normativa sia primaria che secondaria.<br />
Il mezzo va disatteso, in quanto l’incarico professionale di che trattasi risulta affidato – al responsabile dell’area tecnica di altro ente locale – in aderenza al disposto sia dell’art. 110 comma 6 del T.U.E.L., sia dell’art. 18 comma 2 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi.<br />
Tale ultima norma, peraltro non impugnata, prevede infatti che le funzioni di sostituzione del responsabile di un’area o servizio possono essere affidate, mediante conferimento di incarico, a funzionario appartenente ad altro comune.<br />
Tanto chiarito nel merito, si richiama altresì in rito il consolidato indirizzo secondo il quale l’impugnazione dell&#8217; atto di investitura di un organo monocratico, anche se unitamente al provvedimento concretamente lesivo da quest&#8217; ultimo emanato, è ammissibile solo nel caso in cui sia ravvisabile uno specifico collegamento tra il procedimento di investitura del titolare dell&#8217; organo e quello che quest&#8217; ultimo abbia posto in essere nei confronti del ricorrente, e conseguentemente possa essere ipotizzata l&#8217; invalidità derivata dal primo procedimento. (cfr. IV Sez. n. 174 del 1997).<br />
Con il secondo motivo l’appellante deduce che unico soggetto competente a rilasciare la concessione poi annullata era il Dirigente dell’area urbanistica, e che, pertanto, erroneamente nel provvedimento di autotutela si assume l’illegittimità della concessione stessa, in quanto non autorizzata dal sindaco.<br />
Il mezzo non è fondato.<br />
In fatto, si premette che l’area interessata ricade per tre quarti nel centro storico comunale zona A ed è ricompresa nel piano particolareggiato di recupero approvato nel 1978 e sostanzialmente recepito nel vigente P.R.G. di Sammichele. <br />
Per quanto qui interessa, l’art. 43 delle n.t.a. del piano prevede che “E’ facoltà del sindaco, qualora le aree libere non vincolate ad uso pubblico dal piano di risanamento non facciano parte di ditte catastali confinanti, non siano comprese nelle unità minime di intervento e non vengano in seguito utilizzate dall’Amministrazione comunale come spazi pubblici al servizio dell’intera collettività, di permettere nuove costruzioni che dovranno allinearsi lungo le strade pubbliche, fermo restando quanto stabilito dal D.M. del 2 aprile 1968 e dal secondo comma dell’art. 15 delle presenti norme”. <br />
La disposizione trascritta – la cui effettiva ed integrale vigenza è peraltro, come si vedrà, correttamente revocata in dubbio nell’atto di autotutela – può avere un senso logico solo presupponendo un regime di inedificabilità di aree libere del centro storico, appunto derogabile in virtù di autorizzazione sindacale in assenza delle condizioni ostative sopra elencate.<br />
Diversamente ragionando, ed ammettendo cioè l’edificabilità dell’area, non si comprende perchè il rilascio del relativo titolo sarebbe subordinato (nel disegno dell’art. 43) ad una valutazione discrezionale del Sindaco.<br />
Del resto, che l’area libera in questione fosse incontestatamente inedificabile (cfr. pag. 30 del gravame introduttivo e 6 della memoria versata il 7.7.2006) si ricava anche dalla generale previsione contenuta nell’art. 17 secondo comma delle n.t.a.., secondo la quale “gli spazi interni ed esterni attualmente inedificati dovranno essere rigorosamente rispettati”.<br />
D’altra parte, gli sforzi difensivi che ora compie l’appellante per dimostrare la vocazione residenziale dell’area mediante il richiamo alle risultanze della tavola n. 30 di piano contrastano con le diverse  evidenze della tavola n. 28, infatti pertinentemente richiamata dal comune.<br />
Alla luce di quanto esposto, risulta perciò evidente, da un lato, che l’autorizzazione di cui si discute è in realtà atto (nel caso specifico mai adottato) prodromico al rilascio del titolo in ipotesi in cui lo stesso non potrebbe di norma essere assentito, allo stesso modo in cui la licenza edilizia in deroga doveva e deve essere preceduta da apposita deliberazione del consiglio comunale (cfr. art. 41 quater legge urbanistica e art. 14 T.U. edilizia); dall’altro, e soprattutto, che l’atto previsto dall’art. 43 n.t.a., al pari di quello di cui ora all’art. 14 T.U., investe scelte discrezionali e derogatorie di politica urbanistica non afferenti al potere gestionale, come del resto in precedenza espressamente divisato nel caso in esame dal consiglio comunale  con la delibera (di c.d. interpretazione autentica) n. 14 del 2000.<br />
Deve dunque concludersi che nel caso in esame, come affermato in sede di autotutela, il rilascio del titolo edilizio non è stato preceduto dall’autorizzazione sindacale, in violazione dell’iter procedurale precisamente scandito dalla norma regolamentare di riferimento, iter che fra l’altro imponeva una previa valutazione dell’avvenuto soddisfacimento degli standard ministeriali, sicuramente mai espletata. <br />
Con il terzo motivo l’appellante deduce che il potere di autorizzazione alla edificazione delle aree libere di cui al ridetto art. 43 era tuttora operativo all’epoca in cui fu rilasciata la concessione oggetto di annullamento, nonostante l’entrata in vigore dell’art. 30 della legge regionale n. 56 del 1980.<br />
Ancorchè molto suggestivamente proposto, il mezzo – che investe come si è detto un punto decisivo della controversia – deve essere disatteso.<br />
L’art. 30 della legge urbanistica regionale n. 56 del 1980 dispone infatti che il potere di deroga previsto dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi può essere esercitato limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.<br />
La norma regionale, in consonanza col disposto del sopra citato art. 41 quater della legge urbanistica introdotto dall’art. 16 della legge n. 765 del 1967, restringe quindi l’operatività di tutte le disposizioni secondarie che consentivano di derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici, consentendone l’applicazione nel solo caso di edifici aventi interesse pubblico, caso che ovviamente non ricorre nella presente controversia.<br />
Nè vale affermare, come fa l’appellante, che la sostanziale soppressione disposta dalla norma regionale riguarderebbe solo l’istituto della concessione in deroga come ricostruito dalla prevalente giurisprudenza e come poi delineato nell’art. 14 del T.U. edilizia, e come cioè riguardante solo i limiti di densità, di altezza e di distanze.<br />
Non è infatti congruo ipotizzare che la facoltà derogatoria, pur prevista dalle n.t.a. o dai regolamenti edilizi, sia stata rigidamente perimetrata dal legislatore solo in casi nei quali la destinazione di zona è comunque rispettata e, viceversa, lasciata intatta e libera di espandersi al cospetto di aree non edificabili, sì da ingenerare un patente contrasto con le scelte fondamentali di piano.<br />
Con il quarto motivo l’appellante deduce che il limite di altezza (m. 7) contemplato nell’art. 15 delle n.t.a. non riguarda il caso di nuove costruzioni, in quanto l’art. 43 prescrive solo l’osservanza delle caratteristiche architettonico-costruttive degli edifici circostanti.<br />
Il mezzo non è fondato, in quanto esigenze logiche impongono di qualificare la norma dell’art. 15 relativa all’altezza come avente portata generale e carattere inderogabile, per tutte le costruzioni da realizzare nel centro storico: non avrebbe senso infatti la fissazione di un limite di altezza da applicare solo nel caso di demolizione con ricostruzione, e non nel caso di nuove costruzioni non precedute da demolizione.<br />
Con il quinto motivo l’appellante deduce, da un lato, che l’area in controversia non era destinata a giardino; dall’altro, che, in ogni caso, la regola della conservazione degli spazi verdi esistenti, come sancita dal comma quarto dell’art. 17 della n.t.a., è soggetta all’eccezione di cui al ridetto art. 43.<br />
Il mezzo è infondato.<br />
Per quanto riguarda la questione di diritto, il testo del citato comma quarto è inequivoco nel prescrivere la “..conservazione degli orti e giardini con rigoroso divieto di costruzioni fuori terra e sotterranee, comprese le strutture provvisorie quali serre, depositi per attrezzi..”: e ciò dimostra l’inderogabile inedificabilità delle aree verdi, ad evidenti fini di tutela ambientale.<br />
Per quanto riguarda la questione di fatto, la tesi dell’appellante trova smentita non soltanto nel rilievo aerofotografico richiamato dall’Amministrazione in sede di autotutela, ma soprattutto nell’originario parere negativo formulato in data 10.11.1999 dalla Commissione edilizia comunale, ove si adduce ad elemento ostativo al rilascio del titolo anche la prescrizione dell’art. 15 comma 4, appunto riguardante gli spazi a verde, prescrizione che non sarebbe stata invocata ove l’area in questione (poi scorporata) non avesse all’epoca costituito spazio verde o giardino pertinenziale dell’adiacente fabbricato di proprietà degli originari titolari.<br />
Infondato è il sesto motivo mediante il quale si deduce che il progetto dell’edificio rispetta i  limiti volumetrici stabiliti dal D.M. 2.4.1968, peraltro identici a quelli contemplati dal vecchio piano di fabbricazione.<br />
In proposito basta infatti osservare,  da un lato, che il nuovo piano regolatore vigente all’epoca del rilascio del titolo non prevede, a differenza del vecchio p. di f., indici di edificabilità; dall’altro, e soprattutto, che, ove l’Amministrazione avesse inteso effettivamente applicare la normativa ministeriale, avrebbe dovuto contestualmente verificare il reperimento degli standard dalla stessa prescritti: il che, come sopra visto, non risulta avvenuto.<br />
Con l’ultimo motivo d’appello si deduce l’insussistenza sotto ogni profilo dei presupposti idonei a giustificare l’adozione in via di autotutela dell’atto di annullamento.<br />
Il mezzo presenta evidenti profili di inammissibilità e va comunque disatteso.<br />
In tal senso, deve anzitutto rilevarsi che il provvedimento impugnato esplicita in maniera particolarmente pregnante i motivi di interesse pubblico che ispirano l’attività di autotutela, accertandone la prevalenza sulle ragioni della proprietà e degli aventi causa incisi in via mediata: in siffatto contesto, le pur articolatissime argomentazioni dell’appellante altro non fanno che investire il merito di una valutazione invece riservata alla discrezionalità della P.A. cui è affidata la cura del detto interesse, valutazione che è invece sindacabile in questa sede di legittimità esclusivamente sotto i noti profili della illogicità e dell’arbitrarietà.<br />
Tali profili disfunzionali, a giudizio del Collegio, non ricorrono nella presente controversia atteso che – a prescindere dal rilievo intrinseco dei numerosi vizi che come si è visto affliggevano il titolo originario – l’interesse pubblico valorizzato in fase di autotutela si rapporta in via principale all’intento di garantire un adeguato rapporto tra spazi liberi ed aree edificate nel centro storico comunale, e dunque in una zona sensibile al congestionamento derivante dal maggior carico insediativo ed alla cui preservazione ambientale il piano risulta direttamente ispirato.<br />
Se a ciò si aggiunge che l’annullamento è avvenuto entro un arco di tempo assolutamente ragionevole, e che il rilascio del titolo originario si è fondato su una obiettivamente non adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dei richiedenti – il cui affidamento non può dunque sostenersi assistito da buona fede – deve concludersi che il provvedimento impugnato, pur intervenendo quando l’immobile era già stato costruito, non presenta alcun profilo di arbitrarietà che sia censurabile in questa sede.<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto, insieme alla relativa richiesta risarcitoria.<br />
Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate per motivi equitativi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>		Così deciso in Roma il 18 marzo 2008  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Luigi COSSU				Presidente<br />	<br />
Costantino SALVATORE		Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI 		Consigliere, estensore<br />	<br />
Anna LEONI				Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA			Consigliere																																																																																										</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
           18/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5965</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2008-n-5965/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2008-n-5965/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2008-n-5965/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5965</a></p>
<p>Pres. G. Luttazi – Est. M. Francavilla Ciarcià (Avv. A. Fabbianesi) c/ Comune Rocca di Papa (n.c.). sulla necessità di ottenere un permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia stabilmente infissa nel terreno, nonché sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;istanza di sanatoria rispetto all&#8217;ordinanza di demolizione 1. Urbanistica ed Edilizia – Tettoia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2008-n-5965/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2008-n-5965/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5965</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Luttazi – Est. M. Francavilla<br /> Ciarcià (Avv. A. Fabbianesi) c/ Comune Rocca di Papa (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di ottenere un permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia stabilmente infissa nel terreno, nonché sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;istanza di sanatoria rispetto all&#8217;ordinanza di demolizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed Edilizia – Tettoia stabilmente infissa nel terreno – Carattere pertinenziale – Non sussiste – Permesso di costruire – Necessità.</p>
<p>2. Urbanistica ed Edilizia – Ordinanza di demolizione – Istanza di sanatoria – Conseguenze sulla legittimità dell’ordinanza – Non sussistono.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Deve escludersi il carattere meramente pertinenziale di una tettoia realizzata stabilmente nel terreno, in quanto rientra nella nozione di “nuova costruzione” di un “manufatto edilizio fuori terra” per cui gli artt. 3, co. 1, lett. l) e 10, co. 1, lett. a) D.P.R. n. 380/2001 prevedono la necessità del permesso di costruire.</p>
<p>2. La presentazione dell’istanza di sanatoria non produce alcun effetto sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione attenendo a procedimento successivo e diverso da quello culminato con l’adozione dell’atto impugnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di ottenere un permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia stabilmente infissa nel terreno, nonché sull’irrilevanza dell’istanza di sanatoria rispetto all’ordinanza di demolizione</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio<br /> Sede di Roma &#8211; Sezione Interna I Quater</b></p>
<p> composto dai Signori Magistrati: &#8211; Dr. Giancarlo Luttazi &#8211; Presidente; &#8211; Dr.ssa Antonella Mangia &#8211; Giudice; &#8211; Dr. Michelangelo Francavilla &#8211; Giudice relatore estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3348/08 R.G. proposto da<br />
<b>CIARCIA’ GIOVANNA</b> elettivamente domiciliata in Roma, via Castel di Leva n. 378 presso lo studio del dott. Andrea Baffoni e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Andrea Fabbianesi con studio in Albano Laziale (Rm), Largo Salvatore Fagiolo n. 9</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE DI ROCCA DI PAPA</b>, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio</p>
<p>per l’annullamento dell’ordinanza n. 11 prot. n. 855 del 15 gennaio 2008 con cui il Comune di Rocca di Papa ha ingiunto alla ricorrente la demolizione delle opere ivi indicate;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la Camera di Consiglio del 15 maggio 2008 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dalla  ricorrente;<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;<br />
Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 15 maggio 2008 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;<br />
Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna l’ordinanza n. 11 prot. n. 855 del 15 gennaio 2008 con cui il Comune di Rocca di Papa le ha ingiunto di demolire un portico di oltre 36 mq. costruito a ridosso di un muro ad L, su una piattaforma in cemento armato e su 4 pilastri a colonna greco-romana prefabbricati in calco di cemento e gesso all’interno del quale è stato realizzato un camino-barbecue di mt. 1,70 x 1,70;<br />
Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;<br />
Ritenuta, in particolare, infondata la prima censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 per non avere l’amministrazione comunicato all’interessata l’avvio del procedimento culminato con l’adozione dell’atto impugnato;<br />
Considerato, infatti, che la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione e la correttezza sostanziale della stessa (in relazione a quanto precisato nel prosieguo della motivazione) ostano all’annullamento giurisdizionale dell’atto gravato così come previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90;<br />
Ritenuta, poi, inaccoglibile la seconda censura con cui sono stati dedotti i vizi di difetto d’istruttoria ed eccesso di potere per contraddittorietà tra atti in quanto il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso richiamando una disposizione – ovvero l’art. 31 d.p.r. n. 380/01 – diversa da quella menzionata nel verbale di accertamento dell’abuso redatto il 03/01/08 dalla polizia municipale (che si riferisce all&#8217;art. 37 d.p.r. n. 380/01);<br />
Considerato, infatti, che nessuna sostanziale discrasia sussiste nella fattispecie tra la fase istruttoria e quella decisoria avendo l’ordinanza di demolizione correttamente assunto, quale presupposto, le circostanze di fatto riportate nel verbale di accertamento provvedendo, poi, correttamente a qualificare la fattispecie ai sensi dell&#8217;art. 31 d.p.r. n. 380/01;<br />
Rilevato, sotto quest’ultimo profilo, che l’opera menzionata nel provvedimento impugnato (tettoia di oltre 36 mq.), per la sua natura, consistenza ed impatto estetico necessita del permesso di costruire nella fattispecie non conseguito dall’interessata con conseguente applicazione dell’art. 31 d.p.r. n. 380/01;<br />
Considerato, infatti, che la tettoia realizzata dalla ricorrente, stabilmente infissa nel terreno, rientra nella nozione di “nuova costruzione” di un “manufatto edilizio fuori terra” per cui gli artt. 3 comma 1° lettera e1) e 10 comma 1° lettera a) d.p.r. n. 380/01 prevedono la necessità del permesso di costruire (in questo senso TAR Lombardia &#8211; Milano n. 6544/07; TAR Lazio – Roma n. 4655/05) dovendosi escludere il carattere meramente pertinenziale dell’opera, per altro nemmeno dedotto nella fattispecie;<br />
Ritenuta, infine, infondata la terza censura con cui è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato in conseguenza dell’avvenuta presentazione dell’istanza in sanatoria prevista dall’art. 36 d.p.r. n. 380/01;<br />
Rilevato, infatti, che, così come espressamente desumibile dalla disposizione in esame, la presentazione dell’istanza di sanatoria non produce alcun effetto sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione attenendo a procedimento successivo e diverso da quello culminato con l’adozione dell’atto in questo giudizio impugnato;<br />
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;<br />
Ritenuto di non dovere emettere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione dell’ente intimato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione I Quater, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71, respinge il ricorso.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-6-2008-n-5965/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5965</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</a></p>
<p>Pres. C. Salvatore – Est. C. Saltelli Provincia Umbro Picena del terzo ordine regolare di S. Franceco e Villa Tiberio s.r.l. (Avv.ti M. Conte, P. Alessandrini e M. Merlini) c/ Comune di Roma (avv. C. Sportelli). sulla necessità che i termini di inizio e conclusione dei lavori siano prorogati con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Salvatore – Est. C. Saltelli<br /> Provincia Umbro Picena del terzo ordine regolare di S. Franceco e Villa<br /> Tiberio s.r.l. (Avv.ti M. Conte, P. Alessandrini e M. Merlini) c/ Comune di<br /> Roma (avv. C. Sportelli).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che i termini di inizio e conclusione dei lavori siano prorogati con provvedimento motivato sulla base di una apposita istanza del titolare del titolo edilizio, nonché sulla natura vincolata della pronuncia di decadenza dal titolo edilizio e sulla necessità di prova rigorosa per l&#8217;inizio dei lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed Edilizia – Termini inizio e conclusione lavori – Proroga – Provvedimento motivato – Necessità – Presupposto &#8211; Istanza del titolare titolo edilizio &#8211; Sospensione automatica anche per forza maggiore – Non ammessa.</p>
<p>2. Urbanistica ed Edilizia – Termini inizio e conclusione lavori – Decorrenza – Istanza di proroga non presentata – Pronuncia di decadenza – Atto vincolato e meramente dichiarativo – Condizioni – Decorso del termine e mancato completamento lavori.</p>
<p>3. Urbanistica ed Edilizia – Inizio lavori – Comunicazione –Dimostrazione inidonea – Prova rigorosa – Necessità – Organizzazione del cantiere – Non Sufficiente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art.15 del D.P.R. 6 giugno2001, n. 380, oltre a prevedere la perentorietà dei termini di inizio e di conclusione dei lavori assentiti con il permesso di costruire, ammette la proroga di tali termini solo con provvedimento motivato che , a sua volta, presuppone la istanza dell’interessato (istanza indispensabile per consentire all’Amministrazione di valutare la fondatezza e la rilevanza delle ragioni che la giustificano): ciò esclude in radice la possibilità di una sospensione automatica dei termini, anche nell’ipotesi di forza maggiore.</p>
<p>2. La pronuncia di decadenza, in mancanza di apposita istanza di proroga, si qualifica come atto vincolato, a carattere meramente dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge, costituito dal mancato completamento dei lavori nel termine assegnato.<br />
3. La comunicazione di inizio lavori non può ritenersi idonea a dimostrare l’inizio dei lavori, che deve essere provato in modo rigoroso, quanto meno con riferimento all’effettivo svolgimento delle attività necessarie direttamente e immediatamente collegate al predetto inizio dei lavori: in tal senso la preparazione dell’area del cantiere, comprendente l’installazione del cantiere per la realizzazione del fabbricato ed in particolare la realizzazione della recinzione del cantiere, la pulizia dell’area, la realizzazione dell’impianto elettrico e di terra del cantiere, l’installazione della cartellonistica del cantiere, etc., non può giammai considerarsi in senso stretto inizio dei lavori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3030/2008<br />
Reg. Dec. <br />
N. 7763 Reg. Ric. <br />
Anno 2007<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p></i>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG. 7763 del 2007 proposto dalla <br />
<b>PROVINCIA UMBRO PICENA DEL TERZO ORDINE REGOLARE DI S. FRANCESCO e dalla società VILLA TIBERIO a r.l., </b>ognuna in persona del legale rappresentante in carica, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Michele Conte, Pietro Alessandrini e Massimo Merlini, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99 (presso lo studio del primo);</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI ROMA, </B>in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Sportelli, con il quale  è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<B>ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEI PEDONI DI ROMA E DEL LAZIO, </B>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Lo Mastro, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro, n. 38;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I <i>quater</i>, n. 5149 del 4 giugno 2007;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e dell’Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e del Lazio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 aprile 2008 il Consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi per le parti M. Conte, P. Alessandrini, Capotorto su delega dell’avv. C. Sportelli e G. Lo Mastro;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Comune di Roma (IX Dipartimento – II U.O. – Concessioni Edilizie) con atto n. 1036/C del 25 settembre 2002, in relazione alla domanda presentata in data 17 febbraio 2000, rilasciava alla Provincia Umbro – Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco d’Assisi una concessione edilizia per la realizzazione in Roma, via F. D’Ovidio – Via A. Torelli, di un Centro studi e servizi parrocchiali con demolizione del manufatto esistente, conformemente al progetto presentato e a condizione, oltre che del rispetto delle prescrizioni del sanitario riportate a tergo della concessione stessa, che “il manufatto da demolire, libero da persone e cose, lo sia anche prima dell’inizio dei lavori di costruzione”.  <br />
In data 22 settembre 2003 il concessionario comunicava il coevo inizio dei lavori, indicando anche il nominativo del direttore dei lavori.<br />
Il Corpo della Polizia Municipale, con nota prot. 73945 RHDEA del 23 dicembre 2004 rilevava nell’area sita in via F. D’Ovidio, via A. Torelli, Piazza S. Corazzino, un abuso edilizio così descritto:  “in un’area delimitata da bandoni metallici con esposto cartello relativo ai dati di cui alla concessione n. 1036/C del 25/09/2002, i lavori non erano iniziati nell’anno successivo al rilascio della stessa. In data 28.08.04 inizio ai lavori nonostante l’inefficacia, per decadenza, delle precedente concessione senza richiedere relativo permesso di costruire”; quali responsabili di tale abuso venivano individuati la Provincia Umbro Picena, titolare della concessione edilizia decaduta, e la società Villa Tiberia s.r.l., acquirente dell’area in questione ed esecutrice dei lavori privi del permesso di costruire.<br />
A seguito di ciò con determina n. 17 del 7 gennaio 2005 il dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio IV – Roma Montesacro disponeva la sospensione dei lavori.<br />
2. La società Villa Tiberia s.r.l., divenuta proprietaria – giusta compromesso in data 18 settembre e successivo rogito notarile del 7 luglio 2004 – del terreno con annesso in immobile sito in Roma, via A. Torrelli angolo via F. D’Ovidio (in catasto al foglio 274, n. 228 e 230, già di proprietà della Provincia Umbro – Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Fransceo), relativamente al quale era stata rilasciata la ricordata concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’annullamento delle predetta determina dirigenziale n. 17 del 7 gennaio 2006, in uno con tutti gli atti connessi e conseguenti, nonché il risarcimento del danno conseguente.  <br />
In sintesi la ricorrente, delineati minuziosamente i fatti di causa e ricordato che con D.I.A. in data 1° settembre 2004 (prot. 53586) ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, era stata presentata una variante d’opera (alla originaria concessione n. 1036/C del 22 settembre 2002) per la realizzazione di due piani interrati da adibire a parcheggio pertinenziale dell’erigendo manufatto, deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato alla stregua di tre motivi di censura (rubricati rispettivamente “violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000”; “violazione di legge degli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione – errata ed insufficiente motivazione artt. 2 e 3 L. 241/90 – Eccesso di potere sub specie, difetto di istruttoria, irragionevolezza dell’azione amministrativa”; “violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. 380/01 in relazione agli artt. 19 e 20 L. 241/90”), in quanto non era stata assicurata la necessaria partecipazione procedimentale, tanto più che, per un verso, esso di fondava sull’erroneo presupposto del mancato tempestivo inizio dei lavori assentiti con la concessione n. 1036/C del 22 settembre 2002, circostanza che era smentita dalla documentazione versata in giudizio, e che, per altro verso, esso aveva inammissibilmente inciso anche sui lavori inerenti alla realizzazione di un parcheggi pertinenziale del tutto legittimi in quanto oggetto della D.I.A. in data 1° settembre 2004, di cui altrettanto erroneamente ed illegittimamente si predicava l’inefficacia ad oltre cinque mesi dalla sua presentazione.<br />
In detto giudizio iscritto al NRG 3507 dell’anno 2005 si costituiva il Comune di Roma, rivendicando la legittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
3. Con determinazione n. 1023 del 29 aprile 2005 il dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio IV – Roma Montesacro, a seguito dell’abuso edilizio accertato dal Corpo della Polizia Municipale di Roma, IV Gruppo (giusta nota prot. 18882 del 31 marzo 2005,abuso consistente nella realizzazione delle seguenti opere edili prive del permesso di costruire: “realizzazione di palificazione interrata perimetrale di tutta l’area in conglomerato cementizio armato in ferro con pali di dimensioni variabili; dall’estremità fuoriescono tondini di ferro predisposti per il collegamento di cordolatura tra i pali stessi ed eventuali altre opere collegabili; realizzazione di una gabbia, al momento non ancora ultimata, per una lunghezza di mtl. 15 circa”), ordinava alla società Villa Tiberia s.r.l. l’immediata sospensione dei lavori, comunicandole contestualmente l’avvio del procedimento relativo alla contatta violazione urbanistico – edilizia.<br />
Con ricorso giurisdizionale notificato il 9 giugno 2005 la società Villa Tiberia s.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento di detta determinazione, denunciandone l’illegittimità alla stregua degli stessi tre motivi di censura spiegati nel ricorso NRG. 3507/2005 (violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 nonché dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000; violazione di legge degli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione – errata ed insufficiente motivazione artt. 2 e 3 L. 241/90 – eccesso di potere sub specie, difetto di istruttoria, irragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. 380/01 in relazione agli artt. 19 e 20 L. 241/90 e L. 443/01 – silenzio assenso e silenzio approvativi).<br />
In detto giudizio, iscritto al NRG. 5869 dell’anno 2005, si costituiva il Comune di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
4. Con altra determinazione dirigenziale n. 523 del 26 aprile 2005 il direttore del Dipartimento IX – U.O. 2 del Comune di Roma (Ufficio Concessioni Edilizie) dichiarava l’avvenuta decadenza in data 26 settembre 2003 della concessione edilizia n. 1036/C/2002, rilasciata alla Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco, per non essere i relativi lavori iniziati entro un anno dal rilascio del titolo; con lo stesso provvedimento veniva altresì respinta l’istanza in data 12 agosto 2004 della società Villa Tiberia s.r.l. per la voltura in suo favore della predetta concessione e disposta la sospensione dei lavori, se in corso.<br />
Con ricorso giurisdizionale notificato il 27 giugno 2005 la Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento di detto provvedimento di decadenza, spiegando due motivi di censura, il primo rubricato “violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 15 D.P.R. 380/2001 – eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche (difetto di istruttoria, errore di fatto, travisamento, illogicità, contraddittorietà) nella parte in cui si “dichiara” del provvedimento impugnati” e il secondo “eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche (errore di fatto, difetto di istruttoria) del provvedimento impugnato nella parte di “determina””.<br />
In sintesi, secondo la ricorrente, diversamente da quanto inopinatamente sostenuto dagli uffici comunali, i lavori relativi alla concessione edilizia n. 1036/C/2002 rilasciata il 25 settembre 2002 erano effettivamente iniziati entro l’anno, come risultava dalla comunicazione in data 23 settembre 2002, circostanza che non poteva considerarsi smentita dal verbale della Polizia Municipale il cui accertamento, indipendentemente dal suo contenuto, era comunque intervenuto a notevole distanza di tempo dalla scadenza del termine per l’inizio dei lavori; sotto altro profilo, peraltro, poiché l’area in questione era stata ceduta alla società Villa Tiberia s.r.l., era illegittima la sospensione dei lavori in corso ingiunta alla ricorrente Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco.<br />
In detto giudizio, iscritto al NRG. 6503 dell’anno 2005, si  costituivano in giudizio il Comune di Roma e l’Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e del Lazio, che instavano per l’accoglimento del ricorso, nonché la società Villa Tiberia s.r.l. che ne chiedeva l’accoglimento.<br />
5. Infine con determinazione n. 1291 del 3 giugno 2005 il dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio IV – Roma Montesacro, sulla scorta delle proprie precedenti determinazioni n. 17 del 7 gennaio 2005 e n. 1023 del 29 aprile 2005 e degli abusi edilizi ivi indicati, ordinava alla società Villa Tiberia s.r.l. di provvedere entro 90 giorni alla demolizione di tutte le opere abusive eseguite e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con l’avviso che l’inutile decorso del tempo assegnato avrebbe comportato la loro acquisizione al patrimonio pubblico unitamente all’area di sedime.<br />
Anche di tale provvedimento la società Villa Tiberia s.r.l. chiedeva l’annullamento al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, denunciandone l’illegittimità: a) in via derivata dall’illegittimità del provvedimento di decadenza della concessione edilizia n. 1036/C/2002, impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato per “violazione dell’art. 15 e art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. edilizia) – eccesso di potere per errore o travisamento dei presupposti di diritto e di fatto, per carente ed erronea istruttoria, per carente ed erronea motivazione con violazione dell’art. 3, 1° comma, L. 7.8.1990, n. 241, per contraddittorietà e per carenza dell’interesse pubblico – violazione dell’art. 10, lett. b), della L. n. 241/90”; b) per vizi propri per “eccesso di potere per assoluta illogicità e per impossibilità dell’attività ingiunta – violazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 241/90 per aggravamento del procedimento – violazione dell’intera normativa circa la sicurezza e la protezione degli effetti inquinanti dell’amianto – violazione e falsa applicazione dell’art. 31 T.U. edilizia”.<br />
In detto giudizio, iscritto al NRG. 7686 dell’anno 2005, si è costituito il Comune di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
6. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I <i>quater, </i>con la sentenza n. 5149 del 4 giugno 2007, riuniti i ricorsi, respinte le dedotte eccezioni di inammissibilità dell’intervento in giudizio dell’Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e del Lazio, ha: a) respinto il ricorso NRG. 6305/05, ritenendo immune dai vizi la determinazione dirigenziale n. 523 del 26 aprile 2005, recante la dichiarazione di decadenza della concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002 e il rigetto dell’istanza di voltura della stessa alla società Villa Tiberia s.r.l.; b) dichiarato improcedibili i ricorsi NRG. 3507/05 e NRG. 5869/05, entrambi proposti dalla società Villa Tiberia s.r.l. avverso le determinazioni dirigenziali n. 17 del 7 gennaio 2005 e n. 1023 del 29 aprile 2005, entrambe di sospensione dei lavori; c) dichiarato in parte inammissibile (per la pendenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso lo stesso provvedimento impugnato in sede giurisdizionale) ed in parte infondato il ricorso NRG.7686/05 proposto dalla Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco avverso la determinazione dirigenziale n. 1292 del 3 giugno 2005.<br />
In sintesi, secondo l’adito tribunale, correttamente l’amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza della concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002, non essendo stato provato l’effettivo tempestivo inizio dei relativi lavori, irrilevante e non pertinente essendo il materiale probatorio versato in atto, così come correttamente – di conseguenza &#8211; era stata ingiunta la sospensione dei lavori eseguiti senza permesso edilizio.<br />
7. Avverso tale statuizione hanno proposto appello la Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco e la società Villa Tiberio s.r.l., chiedendone la riforma alla stregua di quattro motivi di gravame, rubricati rispettivamente, il primo “Violazione dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – violazione dell’articolo 18 della L. 7 agosto 2000, n. 241 – violazione del principio generale per il quale in caso di forza maggiore i termini di efficacia dei provvedimenti amministrativi devono essere prorogati – Omesso esame di fatti rilevanti al fine di decidere”; il secondo “Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – omesso esame di un punto determinante dei ricorsi proposti”; il terzo “Violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380”; il quarto “Risarcimento del danno”.<br />
Hanno resistito al gravame, deducendo l’infondatezza e chiedendone perciò il rigetto, il Comune di Roma e l’Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e del  Lazio.<br />
Tutte le parti hanno illustrato le proprie tesi difensive con apposite memorie difensive.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
1.1. Con il primo motivo le appellanti hanno denunciato “Violazione dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – violazione dell’articolo 18 della L. 7 agosto 2000, n. 241 – violazione del principio generale per il quale in caso di forza maggiore i termini di efficacia dei provvedimenti amministrativi devono essere prorogati – Omesso esame di fatti rilevanti al fine di decidere”.<br />
A loro avviso i primi giudici, pur affermando principi corretti, ne avrebbero tuttavia fatto erronea applicazione al caso di specie, non avendo considerato che la concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002 era subordinata alla condizione che il manufatto da demolire fosse libero dalle cose e dalle persone che lo occupavano: di conseguenza poiché tale evenienza si era effettivamente verificata, come emergeva indiscutibilmente dalla documentazione in atti, solo nell’estate del 2004 e successivamente erano state avviate senza alcun indugio le operazioni preliminare alla demolizione (quale la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente), non si erano verificati in punto di fatto i presupposti per la dichiarazione di decadenza del predetto titolo abitativo.<br />
D’altra parte, sempre secondo le appellanti, non solo il titolare del titolo abitativo non aveva alcun obbligo di comunicare la eventuale situazione di forza maggiore, quale la presenza di cittadini extracomunitari nel manufatto da demolire, per quanto tale circostanza era nota alla stessa amministrazione comunale, come risultava dalla documentazione versata in atti: anche sotto tale ulteriore profilo era evidente l’errore di giudizio e di valutazione in cui erano incorsi i primi giudici.<br />
La tesi, puntualmente avversata dalle parti appellate, non può essere condivisa (e ciò indipendentemente dalla sua stessa intima contraddittorietà, atteso che per un verso si sostiene che i lavori relativi alla concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002 sarebbero stati effettivamente iniziati entro l’anno dal suo rilascio, giusta comunicazione in data 23 settembre 2003 della Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco, e, per altro verso, si invoca quale causa impeditiva dell’avvio dei lavori la presenza di extracomunitari nel manufatto da demolire).<br />
I.1.1. Innanzitutto la Sezione osserva che l’articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo aver stabilito al comma 1 che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, al secondo periodo del comma 2, prevede che detti termini possono essere prorogati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti è la stessa norma che, oltre a prevedere la perentorietà dei termini di inizio e di conclusione dei lavori assentiti con il permesso di costruire, ammette la proroga di tali termini solo con provvedimento motivato che, a sua volta, presuppone la istanza dell’interessato (istanza indispensabile per consentire all’amministrazione di valutare la fondatezza e la rilevanza delle ragioni che la giustificano): ciò esclude in radice la possibilità di una sospensione automatica dei termini, anche nell’ipotesi di forza maggiore.<br />
D’altra parte, anche a voler prescindere dalla pur non irrilevante considerazione che la concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002 era stata rilasciata a condizione &#8211; tra l’altro &#8211; che il manufatto da demolire fosse libero da cose e da persone (così che non può ragionevolmente ritenere che la presenza di extracomunitari possa integrare una ipotesi di causa di forza maggiore, trattandosi invece di una situazione di cui il titolare del permesso di costruire doveva effettivamente tener conto nella stessa programmazione dei lavori da eseguire), non può non rilevarsi che la dedotta presenza di persone nel manufatto da demolire non poteva in alcun modo ostacolare o impedire la presentazione di una istanza di proroga dei termini di inizio dei lavori assentiti.<br />
Poiché tale istanza di proroga non risulta giammai essere stata presentata dal titolare della concessione edilizia, correttamente l’amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza del citato titolo abilitativo, alla stregua peraltro di un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di decadenza, in mancanza di apposita istanza di proroga, si qualifica come atto vincolato, a carattere meramente dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge, costituito dal mancato completamento dei lavori nel termine assegnato (C.d.S., sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3196; Sez. V, 3 febbraio 2000, n. 597).<br />
1.1.2. Anche la tesi secondo cui i lavori sarebbero effettivamente iniziati entro l’anno dal rilascio della concessione edilizia non ha trovato alcun sicuro riscontro probatorio.<br />
Anche a prescindere, infatti, dalla circostanza che l’affermazione contenuta nell’accertamento svolto dal Corpo di Polizia Municipale di cui alla nota prot. 73945 del 23 dicembre 2004 non ha trovato alcuna idonea smentita (tale non potendo essere considerata la mera avversa contestazione o la inammissibile prova per testi <i>ex adverso</i> avanzata in primo grado attraverso le forme della dichiarazione di scienza da parte di non meglio identificati soggetti a conoscenza dei fatti), non può non rilevarsi che la tesi delle parti appellanti si incentra sulla sufficienza al riguardo della nota in data 22 settembre 2003 con cui il titolare della concessione ebbe a comunicare l’inizio dei lavori.<br />
Sennonché tale generica dichiarazione non può ritenersi idonea a dimostrare l’inizio dei lavori, che doveva essere provato in modo rigoroso, quanto meno con riferimento all’effettivo svolgimento delle attività necessarie direttamente e immediatamente collegate al predetto inizio dei lavori, tali non potendo essere considerate la recinzione del cantiere ed il posizionamento della baracca del cantiere: in tal senso è significativa la lettura del Piano operativo di sicurezza in data 22 settembre 2003, versato in atti dalle appellanti, da cui emerge che la preparazione dell’area di cantiere, comprendente l’installazione del cantiere per la realizzazione del fabbricato (assentito con la concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002) ed in particolare la realizzazione della recinzione del cantiere, la pulizia dell’area, la realizzazione dell’impianto elettrico e di terra del cantiere, l’installazione della cartellonistica di cantiere, etc., si sarebbe esaurita nell’arco di cinque giorni lavorativi (dal 22 al 26 settembre 2003), con la conseguenza che tale attività non può giammai considerarsi in senso stretto inizio dei lavori di cui alla più volte citata concessione n. 1036/C/2002. <br />
Del resto la conferma che la nota in data 22 settembre 2003 costituisca una mera comunicazione cui non corrisponde il benché minimo inizio dei lavori trova conferma proprio nel fatto che le stesse parti appellanti hanno affermato di non poter avviare i lavori assentiti per la presenza di persone nel manufatto da demolire, invocando a tal fine la causa di forza maggiore.<br />
E’ appena il caso di rilevare che, al riguardo, la giurisprudenza ai fini del rispetto del termine di efficacia della concessione edilizia esige che vi sia stato un serio inizio dei lavori (C.d.S., sez. V, 29 novembre 2004, n. 7748).<br />
Il motivo in esame deve essere pertanto respinto.<br />
I.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale le appellanti, lamentando “violazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Omesso esame di un punto determinante dei ricorsi proposti”, hanno sostenuto che i primi giudici non avrebbero tenuto conto del puntuale motivo di censura con il quale era stato dedotto che il provvedimento di decadenza della concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002, per mancato tempestivo inizio dei lavori, non era stato preceduto dall’espletamento delle necessarie garanzie partecipative di cui agli articoli di legge in rubrica.<br />
Tale motivo, oltre che infondato, è anche inammissibile.<br />
Infatti, come si ricava dall’attenta lettura del ricorso introduttivo del giudizio (notificato il 27 giugno 2005) volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza della predetta concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre, non è stata giammai sollevata la censura di violazione gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e quindi delle relative garanzie partecipative, di cui si assume la mancata valutazione.<br />
Il motivo di gravame in esame è pertanto, sotto un primo profilo, inammissibile atteso che è noto che il <i>thema decidum</i> del giudizio di appello è delimitato dalle censure dedotto in primo grado e nell’eventuale atto per motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di censure nuove dedotte per la prima volta con l’atto di appello (C.d.S., sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2372).<br />
Di ciò peraltro le parti appellanti sono probabilmente ben consapevoli, giacché hanno sostenuto che tale motivo di gravame (pur evidentemente non appuntato specificamente avverso il ricordato provvedimento di decadenza della concessione) era stato formulato tuttavia nei confronti dei provvedimenti (in qualche modo presupposti a quello &#8211; della cui legittimità si discute) con cui era stata disposta la sospensione dei lavori asseritamente ritenuti abusivi dall’amministrazione comunale, pure impugnati, ma i cui ricorso sono stati dichiarati improcedibili (di qui l’erronea omessa pronuncia sul punto da parte dei primi giudici).<br />
Sennonché tale argomentazione è priva di qualsivoglia fondamento giuridico, atteso che, com’è noto, la riunione di cause connesse lascia comunque inalterata l’autonomia dei singoli giudizi (Cass. Civ., sez. II, 4 agosto 2006, n. 17674; C.d.S.., sez. IV, 12 agosto 2005, n. 4372), così che i motivi di impugnazione proposti in un determinato giudizio non possono trasmettersi ad un’altra impugnazione rivolta avverso un altro provvedimento, a nulla rilevando che le diverse impugnazioni siano state riunite per ragioni di connessione oggettiva o soggettiva.<br />
In ogni caso il motivo è da ritenersi anche infondato in punto di fatto.<br />
Dalla attenta lettura del provvedimento di decadenza della concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002 si ricava agevolmente che esso si fonda, tra l’altro, sulla nota n. 73945 del 23 dicembre 2004 del Corpo della Polizia Municipale di Roma – U.O. IV Gruppo che aveva accertato l’esecuzione di opere edilizie prive di titolo, specificando in questo modo l’abuso: “in un’area delimitata da bandoni metallici con esposto cartello relativo ai dati di cui alla concessione n. 1036/C del 25/09/2002, i lavori non erano iniziati nell’anno successivo al rilascio della stessa. In data 28.08.04 inizio ai lavori nonostante l’inefficacia, per decadenza, delle precedente concessione senza richiedere relativo permesso di costruire”.<br />
A seguito di tale accertamento veniva emanata la determina n. 17 del 7 gennaio 2005, con cui il dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio IV – Roma Montesacro disponeva la sospensione dei lavori, avvertendo tuttavia che essa costituiva anche comunicazione dell’avvio del procedimento a carico della Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco per la constata violazione urbanistica indicata nella predetta comunicazione della Polizia Municipale.<br />
Non può pertanto fondatamente negarsi che la comunicazione di avvio del procedimento vi sia stata e che essa fosse finalizzata all’adozione anche della dichiarazione di decadenza della concessione per il mancato tempestivo inizio dei lavori, tale essendo chiaramente indicato nella nota della Polizia Municipale coma la ragione fondamentale dell’abuso edilizio accertato; ciò senza contare che con la nota in data 25 febbraio 2005 a firma congiunta dell’avv. Massimo Merlini e del legale rappresentante della Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco (diretta al Comunione di Roma – Municipio IV Montesacro proprio con riferimento all’invito contenuto nella ricordata determina dirigenziale n. 17 del 7 gennaio 2005) veniva proprio da tale Provincia contestata l’affermazione del tardivo inizio dei lavori assentiti con la concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002.<br />
La partecipazione procedimentale non solo è stata astrattamente garantita, ma si è anche effettivamente realizzata.<br />
I.3. Alla infondatezza dei primi due motivi di gravame consegue la conferma della correttezza del giudizio dei primi giudici in ordine alla legittimità della determinazione dirigenziale n. 523 del 26 aprile 2005 di decadenza della più volte citata concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002.<br />
Detta concessione costituiva d’altra parte il presupposto logico – giuridico della “variante” di cui alla D.I.A. presentata dalla società Villa Tiberia s.r.l. in data 1° settembre 2004, così che la legittima decadenza dichiarata della prima travolge necessariamente la predetta istanza di variante ed esclude qualsiasi rilevanza della dedotta violazione al riguardo degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non potendo essersi formato per silenzio alcun titolo abilitativo autonomo (la variante – come detto – accedendo necessariamente alla prima concessione edilizia).<br />
Ugualmente infondato è il quarto motivo di appello con cui le appellanti hanno chiesto il risarcimento del danno, difettandone il presupposto principale, vale a dire la illegittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare del provvedimento dichiarativo della decadenza della concessione n. 1036/C del 22 settembre 2002.<br />
E’ appena il caso di precisare che nulla vieta agli interessati di riproporre, ove ne sussistano i presupposti, la domanda per il rilascio del necessario titolo abilitativo.<br />
2. In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />
Nondimeno la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M. </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco e dalla società Villa Tiberia s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I <i>quater</i>, n. 5149 del 4 giugno 2007, lo respinge.<br />
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2008, con l’intervento dei signori:<br />
Costantino  SALVATORE         	&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Pier Luigi    LODI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo          SALTELLI   		&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Salvatore    CACACE		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Sandro        AURELI		&#8211; Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Depositata in Segreteria<br />
18/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.544</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-6-2008-n-544/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-6-2008-n-544/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-6-2008-n-544/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.544</a></p>
<p>Pres. Virgilio &#8211; Est. Millemaggi Cogliani Istituto di vigilanza “Civis Pol Sicilia” S.r.l. ( Avv.ti V. Cannizzaro e C. Calafiore) c/ Comune di Palermo (Avv. Comunale) in tema di dichiarazioni non veritiere rese dalle imprese ai fini della valutazione della regolarità contributiva nelle gare d&#8217;appalto Contratti della P.A. – Gara</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-6-2008-n-544/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.544</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio &#8211; Est. Millemaggi Cogliani<br /> Istituto di vigilanza “Civis Pol Sicilia” S.r.l. ( Avv.ti V. Cannizzaro e C. Calafiore) c/ Comune di Palermo (Avv. Comunale)</span></p>
<hr />
<p>in tema di dichiarazioni non veritiere rese dalle imprese ai fini della valutazione della regolarità contributiva nelle gare d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; Regolarità contributiva – Dichiarazioni non veritiere – Rilevanza oggettiva – Gravità e definitività  – Condizioni soggettive – Irrilevanza &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere rese da imprese partecipanti a gare d’appalto ai fini della valutazione della regolarità contributiva, rilevano di per sé , indipendentemente dalla gravità e definitività della irregolarità contributiva e a prescindere dalla condizione soggettiva del dichiarante. (Nella specie è irrilevante, ai fini della valutazio-ne della regolarità contributiva, il fatto che il dichiarante, l’Amministratore di una società, sia appena subentrato al precedente e per questo ignori la reale situazione contributiva della società).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><i><b></p>
<p align=center>
<p></b></i><br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Si-ciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente</p>
<p>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>sul ricorso in appello n. 1419 del 2007, proposto da</p>
<p><b></p>
<p align=center>ISTITUTO DI VIGILANZA “CIVIS POL SICILIA” s.r.l.,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>in persona dell’Amministratore unico in carica, in proprio e nella qualità di mandante associata della costituenda associazione tempora-nea di imprese tra le società KSM s.p.a., MONDIALPOL SECURITY  s.p.a e la stessa ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Cannizzaro e Claudio Calafiore, con domicilio eletto in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 38/B, presso lo studio del secondo;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
il COMUNE di PALERMO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Criscuoli, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale, in Palermo, piazza Marina, n. 39, </p>
<p><b></p>
<p align=center>per la riforma<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, n. 2009/2007 dell’11 settembre 2007, </p>
<p>Visto il ricorso in appello di cui in epigrafe;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Paler-mo;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 3 aprile 2007 il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi, altresì, l’avv. I. Scardina, su delega dell’avv. V. Cannizzaro, per la società appellante in proprio e n.q. e l’avv. V. Criscuoli per il comune appellato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La società appellante – componente, in qualità di man-dante, del raggruppamento costituendo con altre due società indicate in epigrafe, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso i locali della Galleria d’Arte Moderna ed altri siti dell’area culturale cittadina, di cui ad apposita gara indetta dal Comune di Palermo &#8211; eb-be ad impugnare, con ricorso notificato in data 18 aprile 2007, l’atto con il quale è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria, disposta, in data 13 febbraio 2007, in favore della costituenda ATI, ed è stata, con-testualmente, dichiarata deserta la gara, e, con essa, l’art. 11 del ban-do, le prescrizioni di cui alla lett. C) delle relative Avvertenze-documenti (nella parte in cui prescrive la presentazione, ai fini della stipula del contratto, del DURC valido alla data della gara), la relazio-ne presupposta n. 95191 del 9 febbraio 2007 con cui l’Ufficio contratti ha proposto la revoca dell’aggiudicazione, il consequenziale provve-dimento di escussione della cauzione provvisoria e tutti gli ulteriori provvedimenti ipoteticamente già adottati, in ordine agli obblighi di comunicazione derivanti dalle (asserite) falsità in autocertificazione, nonché, infine, occorrendo, la direttiva del Comune di Palermo – Se-greteria Generale, prot. n. 333885 dell’11 luglio 2006, con la quale sono state impartite, a numerosi uffici, tra cui l’Ufficio contratti, indi-cazioni operative circa le modalità applicative della normativa interna e sopranazionale in materia di accertamento della regolarità contribu-tiva delle aziende partecipanti a pubblici incanti.<br />
La Sezione III dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia &#8211; Palermo &#8211; con sentenza n. 2009/2007 dell’11 settembre 2007 &#8211; ha respinto il ricorso, ritenendo che la non veridicità dell’auto-dichiarazione presentata dalla ricorrente, per dimostrare la posizione di regolarità contributiva, avesse costituito ragione sufficiente a giusti-ficare, da sola, l’esclusione dalla gara, indipendentemente dalla gravità e definitività dell’irregolarità contributiva, in sé considerata.<br />
2. Avverso l’anzidetta sentenza, l’interessata propone appello premettendo, in fatto, che:<br />
&#8211; alla gara avevano partecipato due sole concorrenti, di cui una (la Security Service s.r.l.) esclusa nel corso della procedura, cosicché il servizio era stato provvisoriamente aggiudicato, in data 27 novem-bre 2006, al costituendo raggruppamento cui dett<br />
&#8211; in sede di verificazione delle autodichiarazioni, peraltro, l’Ufficio contratti del Comune di Palermo aveva riscontrato negativa-mente (in data 9 gennaio 2007) l’autodichiarazione del rappresentante legale della suddetta mandante, in ordine alla insussi<br />
&#8211; con nota prot. 14768 la “Civis Pol Sicilia” comunicava alla stazione appaltante che l’osservazione era frutto di equivoco, in quan-to non si sarebbe trattato di omesso versamento, bensì di tardiva corre-sponsione all’INAIL di talune rate di un contribut<br />
&#8211; si sarebbe verificato, infatti, che, nel passaggio dalla vecchia alla nuova proprietà ed amministrazione della società, il nuovo ammi-nistratore non sarebbe stato messo al corrente della rateizzazione del contributo e della pendenza della terza e quarta<br />
&#8211; d’altra parte, lo scoperto non era neppure riscontrabile aliun-de, dal momento che il DURC rilasciato al nuovo amministratore in data 14 agosto 2006 non recava traccia né della pendenza di rate sco-perte né del mancato versamento della terza rata, e loIn diritto, sostiene l’appellante che, nella descritta situazione, il giudice di primo grado avrebbe del tutto erroneamente ritenuto di po-ter prescindere dai vizi denunciati avverso il provvedimento di revoca, in quanto la falsità non sarebbe configurabile in presenza di una evi-dente buona fede (<i>alias</i>: ignoranza) del dichiarante sulla esi-stenza del debito.<br />
L’iniquità delle decisioni (quella amministrativa, di revocare l’aggiudicazione e quella giurisdizionale, di ritenerla legittima, sulla sola base della non veridicità) sarebbe tanto più evidente ove si consi-deri che, se in luogo dell’autodichiarazione, la mandante avesse pre-sentato il DURC (richiesto e rilasciato in data 14 agosto 2006 e, dun-que, in tempo utile per la sua produzione con domanda di partecipa-zione alla gara), nessun addebito poteva essere mosso per i fini che interessano la procedura in questione (I motivo).<br />
Sotto differente profilo, la sentenza appellata sarebbe viziata per non avere preso in seria considerazione il complesso delle censure attinenti alla mancanza di gravità e definitività dell’addebito contribu-tivo, ed in particolare la censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006, con riferimento al bando di gara, ed i numerosi profili di eccesso di potere (II motivo).<br />
In conclusione la sentenza appellata andrebbe riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado con vittoria di spe-se da liquidarsi direttamente in favore del difensore antistatario.<br />
2. Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio resistendo all’impugnazione.<br />
Successivamente la causa, chiamata alla pubblica udienza del 3 aprile 2008, è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il provvedimento impugnato in via principale (la revoca dell’aggiudicazione provvisoria in favore del costituendo rag-gruppamento cui l’appellante partecipa in qualità di mandante con contestuale dichiarazione di gara deserta e consequenziali misure me-glio descritte in narrativa) è posto l’accento sulla non veridicità della dichiarazione resa in tema di regolarità contributiva dalla mandante soc. “Civis Pol Sicilia” odierna appellante.<br />
Nella sentenza appellata, la non veridicità della dichiarazione è stata ritenuta sufficiente a legittimare la revoca dell’aggiudicazione e le misure consequenziali, anch’esse impugnate, indipendentemente dalla gravità della irregolarità contributiva, sulla quale, al contrario, principalmente si incentrano le censure di cui, in questa sede, è de-nunciato l’omesso esame.<br />
2. Il procedimento logico giuridico seguito dal giudice di primo grado e le conclusioni alle quali è pervenuto nella sentenza appellata, devono essere interamente condivise.<br />
La norma contenuta nell’art. 75, comma 1, del testo unico in tema di documentazione amministrativa di D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (che riproduce la norma previgente contenuta nell’art. 11, comma 3, D.P.R. n. 403 del 1998) è tassativa nello statuire che: “<i>Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 76, qualora dal controllo di cui all&#8217;articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conse-guenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera</i>” <br />
Trattasi di disposizione che, del tutto chiara nella formula lette-rale, prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestando-si sul dato oggettivo della “non veridicità” rispetto al quale sono irri-levanti il complesso delle giustificazioni addotte dall’attuale appellan-te, per contestare l’influenza della non rispondenza della dichiarazione resa dal rappresentante legale della società alla posizione contributiva della stessa, ai fini della partecipazione alla gara della quale si trat-ta.<br />
Tassativi sono anche, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 78, comma 3, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il rinvio dallo stesso ope-rato al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e le disposizioni contenute nella normativa speciale di gara, in correlazione alle disposizioni co-munali in tema di affidamenti alle cooperative.<br />
E’ dunque, di per sé, ininfluente, per i fini che interessano la controversia in esame, la condizione di ignoranza in cui versava il di-chiarante, in ordine alla non regolarità nelle contribuzioni INAIL.<br />
Per completezza di analisi è appena il caso di aggiungere che la “buona fede”, ovvero la condizione di ignoranza dell’amministratore subentrante (pur se, in teoria, idonea ad assumere rilievo per ciò che concerne le conseguenze penali dell’aver reso dichiarazione non veri-tiera) non può costituire esimente, per gli effetti che concernono la gara in esame, dovendosi avere riguardo alla continuità organica nei riguardi della rappresentata ed all’obbligo di diligenza (cui si connet-tono le nozioni civilistiche di buona e mala fede, ovvero, rispettiva-mente di ignoranza o conoscenza), che, per quanto concerne la perso-na fisica investita del munus, non può che essere quella qualificata del buon padre di famiglia che esplica le relative funzioni.<br />
Con maggiore specificità, deve essere chiarito che l’Ammini-stratore di una società non può ritenersi esonerato da responsabilità, per avere affermato la veridicità di un fatto che lo stesso Amministra-tore è tenuto a conoscere, assumendo a discarico un difetto di infor-mazione addebitabile a propria disattenzione, imperizia o negligenza nel riceversi le consegne dell’amministratore uscente (che non risulta fra l’altro sottoposto a giudizio di responsabilità).<br />
E’, invero, di ordine pubblico la normativa che esige la regola-rità contributiva delle imprese che partecipano a pubblici appalti, del suddetto tenore sono la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 210 del 2002, convertito dalla n. 266 del 2002, non-ché quella di cui all’impropriamente invocato (dall’appellante) art. 78 D.Lgs. 163 del 2006, che al comma 3 stabilisce l’obbligo, per i con-correnti, ed il dovere per le stazioni appaltanti, rispettivamente di pre-sentare la documentazione e di compiere gli accertamenti diretti, in tema di regolarità contributiva.<br />
Le dichiarazioni non veritiere rese in tale ambito rilevano di per sé, in termini di gravità, indipendentemente dalla gravità e definitività della irregolarità contributiva.<br />
Il comportamento della stazione appaltante, pertanto non è sin-dacabile, sotto i profili denunciati, essendo del tutto conforme alla normativa, generale e speciale, anche per ciò che concerne le conse-guenze che sono state fatte discendere dalla revoca (a termini delle regole concorsuali e di quelle poste, in via generale, dall’Ente in tema di affidamento di pubblici servizi alle cooperative).<br />
3. In definitiva, l’appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza appellata, anche per quanto riguarda l’assor-bimento dei motivi non esaminati del ricorso di primo grado e reiterati nell’atto di appello.<br />
Le spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo, devono essere poste a carico dell’Istituto di vigilanza appellante ed in favore del Comune di Palermo, appellato resistente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando, re-spinge l’appello in epigrafe;<br />
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Palermo, delle spese del presente grado del giudizio che si liquidano in complessivi <b>€</b> 5.000,00 (cinquemila//00) oltre IVA e CPA, come per legge;<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità am-ministrativa.<br />
Così deciso in Palermo, addì 3 aprile 2008 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizio-nale, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, Chiarenza Millemaggi Co-gliani, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to: Chiarenza Millemaggi Cogliani, Estensore<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-6-2008-n-544/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.544</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5963</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5963/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5963/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5963/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5963</a></p>
<p>Pres. M. Di Giuseppe – Est. A. Amicuzzi SVE s.p.a. (Avv. P.P. Polese) c/ A.T.E.R. del Comune di Roma (Avv.ti M. Viarengo e C. Fantastichini) e A.R.B. International s.r.l. (n.c.) sulla necessità che le offerte siano nella materiale disponibilità dell&#8217;ufficio entro il termine finale, sull&#8217;imputazione del rischio in capo al</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Di Giuseppe – Est. A. Amicuzzi<br /> SVE s.p.a. (Avv. P.P. Polese) c/ A.T.E.R. del Comune di Roma (Avv.ti M. Viarengo e C. Fantastichini) e A.R.B. International s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che le offerte siano nella materiale disponibilità dell&#8217;ufficio entro il termine finale, sull&#8217;imputazione del rischio in capo al mittente nel caso di consegna tardiva e sulla irrilevanza della data di spedizione nel caso di consegna tardiva da parte del corriere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Presentazione offerte – Termine finale – Materiale disponibilità dell’ufficio – Necessità</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Presentazione offerte – Tardività – Rischio sul mittente – Corriere – Consegna tardiva – Data spedizione – Irrilevanza – Ragione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Qualora la normativa di gara prescriva che le offerte debbano “pervenire” all’ufficio destinatario entro un’ora determinata, entro tale termine le offerte debbono essere nella materiale disponibilità dell’ufficio.<br />
2. Il rischio relativo alla tempestività dell’arrivo ricade sul mittente e nel caso in cui il corriere della DHL effettui tardivamente la consegna del plico contenente l’offerta non può farsi riferimento al momento della spedizione del plico, atteso che le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale, ed in particolare la norma di cui all’art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sezione  terza quater
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori Magistrati:<br />
Consigliere Mario DI GIUSEPPE	 	&#8211; Presidente <br />	<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI 	 	&#8211; Componente, relatore<br />	<br />
Consigliere  Carlo TAGLIENTI 			 &#8211; Componente <br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 4268 del 2006 proposto da </p>
<p><b>SVE s.p.a.</b>, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Paolo Polese, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via Barberini n. 86;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
l’A.T.E.R. del COMUNE di ROMA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Viarengo e Carmen Fantastichini, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura generale dell’Azienda,  in Roma, alla Via Fulcieri Paulucci de’ Calboli n. 20/E;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
di A.R.B. INTERNATIONAL s.r.l.,</b> con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento, emanato il 2.3.2006, di esclusione dalla gara di affidamento dei lavori di costruzione di un complesso E.R.P. di n. 40 alloggi nel Comune di Roma, Piano di Zona D1 Casal Monastero, lotti “b” ed “f” parte;<br />
del provvedimento prot. n. 7236 del 6.3.2006, di conferma di detta esclusione;<br />
del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara di cui trattasi disposta il 2.3.2006;<br />
del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara stessa, di “estremi sconosciuti eventualmente intervenuto”;<br />
dell’art. 2, II c., del disciplinare di gara, per quanto occorrer possa;<br />
degli atti presupposti, conseguenti e connessi e non conosciuti;<br />
nonché per il risarcimento del danno per perdita di <i>chance</i>, da liquidarsi per equivalente e pari al danno emergente (spese e costi sostenuti per preparazione dell&#8217;offerta e partecipazione alla procedura, per l’inutile immobilizzazione di risorse umane e mezzi tecnici, nonché pregiudizio derivante dall’impossibilità di far valere in futuro il requisito economico) e al lucro cessante (10 % dell’importo lordo della gara diviso per il numero dei concorrenti ammessi), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi; il tutto determinabile anche in via equitativa; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto  l’atto di costituzione in giudizio dell’A.T.E.R. del Comune di Roma;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista le note d’udienza prodotte dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 23.4.2008, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i  procuratori  delle  parti  comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 29.4.2006, depositato il 12.5.2006, la SVE s.p.a., con sede in Roma, premesso di aver partecipato alla gara, indetta con bando del 25.1.2006, dall’A.T.E.R. del Comune di Roma, per l’affidamento dei lavori di costruzione di un complesso E.R.P. di n. 40 alloggi nel Comune di Roma, Piano di Zona D1 Casal Monastero, lotti “b” ed “f” parte, ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla gara stessa, nonché gli ulteriori provvedimenti, in epigrafe indicati, ed ha chiesto il risarcimento del danno, pure ivi indicato, deducendo i seguenti motivi:<br />
1.- Errato presupposto di fatto sull’orario di ricevimento dell&#8217;offerta. Violazione della L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per errata e carente motivazione. Violazione della <i>lex specialis</i> di gara.<br />
2.- Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara. Apposizione di due timbri di protocollo in arrivo. Violazione del <i>favor partecipationis</i>.<br />
3.- Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara. Mancata indicazione dell’orario di ricevimento.<br />
4.- Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara. Errata individuazione dell’orario di ricevimento.<br />
5.- Quanto all’art. 2 del disciplinare di gara: Eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.<br />
Con atto depositato il 26.6.2006 si è costituita in giudizio l’A.T.E.R. del Comune di Roma. <br />
Con memoria depositata il 25.3.2008 l’A.T.E.R. resistente ha eccepito la carenza di interesse al ricorso per mancata dimostrazione della possibilità di aggiudicazione della commessa in caso di partecipazione all’incanto, nonché per carenza di attualità dell’interesse (non essendo stati impugnati gli ulteriori atti adottati dalla stazione appaltante, che ha già stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria); inoltre ha dedotto la infondatezza del gravame, concludendo per la reiezione.<br />
Con memoria depositata il 17.4.2008 parte ricorrente ha ribadito tesi e richieste.<br />
Con note d’udienza depositate il 23.4.2008 parte ricorrente ha contestato le avverse eccezioni ed ha ribadito tesi e richieste.<br />
Alla pubblica udienza del 23.4.2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con il ricorso in esame  la società in epigrafe indicata, premesso di aver partecipato alla gara, indetta con bando del 25.1.2006, dall’A.T.E.R. del Comune di Roma, per l’affidamento dei lavori di costruzione di un complesso E.R.P. di n. 40 alloggi nel Comune di Roma, Piano di Zona D1 Casal Monastero, lotti “b” ed “f” parte, ha impugnato il provvedimento emanato il 2.3.2006 di esclusione da detta gara, il provvedimento prot. n. 7236 del 6.3.2006, di conferma di detta esclusione, il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara sopra indicata, disposta il 2.3.2006, il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara stessa, di “estremi sconosciuti eventualmente intervenuto” e l’art. 2, II c., del disciplinare di gara, per quanto occorrer possa; inoltre ha chiesto il risarcimento del danno per perdita di <i>chance</i>, da liquidarsi per equivalente e pari al danno emergente (spese e costi sostenuti per preparazione dell&#8217;offerta e partecipazione alla procedura, per l’inutile immobilizzazione di risorse umane e mezzi tecnici, nonché pregiudizio derivante dall’impossibilità di far valere in futuro il requisito economico) e al lucro cessante (10 % dell’importo lordo della gara diviso per il numero dei concorrenti ammessi), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi; il tutto determinabile anche in via equitativa.<br />
2.- Innanzi tutto il Collegio, stante la palese infondatezza del ricorso, prescinde dalla disamina della fondatezza delle eccezioni, sollevate dalla difesa dell’A.T.E.R. resistente, di carenza di interesse per mancata dimostrazione della possibilità di aggiudicazione della commessa in caso di partecipazione all’incanto, nonché per carenza di attualità dell’interesse (non essendo stati impugnati gli ulteriori atti adottati dalla stazione appaltante, che ha già stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria, tenuto conto che in altri casi detta clausola del disciplinare di gara non era stata contestata da parte ricorrente).<br />
3.- Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti errato presupposto di fatto sull’orario di ricevimento dell&#8217;offerta, violazione della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per errata e carente motivazione, nonché violazione della <i>lex specialis</i> di gara.<br />
L’art. 8.a) del bando di gara prevedeva che il termine per il ricevimento delle offerte fosse l’1.3.2006, ore 12.00; a sua volta l’art. 2 del disciplinare di gara stabiliva che i plichi dovessero pervenire alla sede dell’Amministrazione entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per il pubblico incanto; dette disposizioni farebbero espresso riferimento al momento della consegna del plico e non ad altro eventuale e successivo.<br />
Parte ricorrente avrebbe perfettamente adempiuto a dette prescrizioni, risultando dalla ricevuta del corriere e dal mod. Deliery Sheet della DHL, timbrato dall’Amministrazione mediante apposizione del “timbro di protocollo in arrivo”, che il plico contenente l’offerta della ricorrente era stato consegnato entro i termini previsti.<br />
Osserva in proposito il Collegio che la ricorrente è stata esclusa con verbale di gara del 2.3.2006, nell’assunto che “è pervenuto in ritardo il plico della SVE SpA. e pertanto, ai sensi dell’art. 2 comma 2.17 del Disciplinare di pubblico incanto è irricevibile e non viene ammessa in gara”.  Con nota prot. n. 7236 del 6.3.2006 l’Azienda resistente, in riscontro ad istanza di riammissione della ricorrente, ha evidenziato che a norma del punto 8 del bando di gara le offerte dovevano pervenire a quest’Azienda entro le ore 12 dell’01.03.2006 e, come previsto dall’art. 2, comma 2, del Disciplinare di pubblico incanto, qualora i plichi fossero pervenuti per consegna, avrebbe fatto fede del giorno e dell’ora di ricevimento il timbro del protocollo in arrivo presso la Sede dell’Azienda medesima, mentre il plico “di codesta Società risulta pervenuto alle ore 12.20 dell’01.03.2006…”.<br />
Effettivamente il punto 8.a) del bando di gara, prodotto in copia in atti, prevedeva quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte la data dell’1.3.2006, ore 12.00, e l’articolo 2, II c., del disciplinare del pubblico incanto <i>de quo</i>, pure prodotto in copia in atti, prevedeva che il plico contenente le offerte dovesse essere inviato tramite Poste Italiane s.p.a. od agenzia di recapito autorizzata, “in modo che pervengano, senza alcun onere di ritiro da parte del destinatario, alla Sede dell’Azienda …. entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per l’inizio del pubblico incanto”; prosegue, detta disposizione, indicando che “Non sono ammessi reclami per i plichi che non siano pervenuti, o siano pervenuti in ritardo. All’uopo faranno fede giorno ed ora indicati sul timbro del protocollo in arrivo presso la Sede dell’Azienda”.<br />
Poiché, in assenza di contraddizioni lessicali o logiche, il bando ed il disciplinare di gara ben possono integrarsi reciprocamente, nel senso di prevedere autonome prescrizioni anche a pena di esclusione, non essendo necessario che queste siano contenute in tutti gli specifici atti regolanti la gara (cfr., T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 03 luglio 2007, n. 2642), ritiene il Collegio che, in base a detta, decisiva, clausola del disciplinare del pubblico incanto di cui trattasi, che costituiva la inderogabile <i>lex specialis</i> della gara (di agevole decifrazione), non sussisteva alcun onere di ritiro dei plichi da parte dell’Azienda destinataria e l’attestazione che avrebbe fatto fede era esclusivamente quella indicata sul timbro del protocollo in arrivo presso la Sede dell&#8217;Azienda stessa. <br />
A nulla valeva, quindi, che dalla ricevuta del corriere e dal mod. Deliery Sheet della DHL, timbrato dall’Amministrazione mediante apposizione del “timbro di protocollo in arrivo”, assuntamente risultasse che il plico contenente l’offerta della ricorrente era stato consegnato entro i termini previsti, essendo solo il protocollo in arrivo presso l’Azienda e non quello apposto su detta ricevuta che nel caso di specie faceva fede.<br />
Ciò in linea con il principio che fa fede privilegiata quanto attestato nei  registri di protocollo (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 05 settembre 2005, n. 4485) e considerato che solo nel caso in cui la lettera d&#8217;invito alla gara d&#8217;appalto prescriva che l&#8217;offerta deve pervenire elusivamente per posta, incombe all&#8217;Amministrazione, ai sensi dell&#8217;art. 36 e ss. del regolamento di esecuzione del codice postale, approvato con D.P.R. 29 maggio 1982 n. 655, l’onere di ritirare il plico presso l&#8217;ufficio postale e di considerare quindi tempestive tutte le offerte pervenute entro il termine prescritto (cfr., T.A.R. Abruzzo Pescara, 19 aprile 2007, n. 456).<br />
Poiché in detto protocollo in arrivo agli atti dell’Azienda de qua era indicata come data ed ora di arrivo del plico contenente l’offerta della ricorrente la data dell’1.3.2006, ore 12.20,  legittimamente, secondo il Collegio, la società instante è stata esclusa dalla gara in questione.<br />
4.- Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara,  “apposizione di due timbri di protocollo in arrivo” e violazione del <i>favor partecipationis</i>.<br />
Secondo il ricorso a nulla varrebbe l’asserzione, pure contenuta nella citata nota n. 7236 del 6.3.2006, che dalla copia della nota di consegna dello spedizioniere DHL e, come confermato da personale addetto al ricevimento, il plico de quo risultava pervenuto alle ore 12.20 del giorno 1.3.2006, atteso che nessuna delle norme di gara, in particolare l’art. 2, comma 2 del disciplinare del pubblico incanto, prevedeva l’apposizione di due timbri distinti su due diversi documenti, di cui solo uno faceva fede ai fini dell’attestazione del momento di ricevimento del plico, essendo chiaro che doveva essere considerato il momento di arrivo alla sede dell’Amministrazione, che non può che essere quello della consegna, non potendo ritenersi consentito apporre <i>ad libitum</i> un diverso timbro di arrivo successivamente alla consegna dell’offerta. A fronte di una clausola ambigua l’Amministrazione non avrebbe, illegittimamente, fatto ricorso al principio del <i>favor partecipationis</i>.<br />
Il Collegio ritiene di non poter apprezzare in senso positivo le censure in esame, considerato che, come in precedenza evidenziato, era indicato nel disciplinare del pubblico incanto de quo che avrebbero fatto fede solamente giorno ed ora indicati sul timbro del protocollo in arrivo presso la Sede dell’Azienda, a nulla valendo, quindi, in assenza di impugnazione per falso di quanto ivi asserito, le attestazioni assuntamente contenute in un diverso documento, recante un diverso orario di arrivo del plico de quo.<br />
Aggiungasi che l&#8217;osservanza del principio del <i>favor partecipationis</i> è consacrato come regola cardine delle procedure di affidamento di appalti pubblici solo nei casi di ambiguità delle regole di gara (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 690), che nel caso di specie non sussisteva, stante la estrema chiarezza di quanto asserito all’art. 2, II c. del disciplinare del pubblico incanto.<br />
Inoltre va considerato che, nelle gare d&#8217;appalto, il termine per la ricezione delle offerte ha natura decadenziale anche in caso di assenza di comminatoria nel bando o nella lettera d&#8217; invito, poiché la sua fissazione ha la finalità di garantire una corretta attuazione della procedura di gara secondo le regole di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa e di &#8220;<i>par condicio</i>&#8221; dei concorrenti, con conseguente effetto recessivo dell&#8217;interpretazione volta a rendere possibile una più ampia partecipazione (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 settembre 2004, n. 8158).<br />
5.- Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara e mancata indicazione dell’orario di ricevimento.<br />
L’Amministrazione, nel certificare l’avvenuta consegna del plico <i>de quo</i>, non avrebbe provveduto ad indicare direttamente l’orario di ricevimento, ma avrebbe certificato l’orario indicato dal corriere, confermandone l’esattezza, il che le avrebbe illegittimamente consentito di modificare in un secondo momento detto orario.<br />
Anche tale ragione posta a base del ricorso non può essere condivisa dal Collegio per il già indicato motivo che l’unico timbro che faceva fede circa il giorno e l’ora di ricevimento del plico in questione era quello del protocollo in arrivo dell’Azienda <i>de qua</i>, a nulla valendo, ai fini dell’ammissione alla gara di cui trattasi, quanto attestato in altri documenti.<br />
6.- Con il quarto motivo di gravame sono stati dedotti violazione e falsa applicazione di legge, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara, nonché eerrata individuazione dell’orario di ricevimento.<br />
L’Amministrazione avrebbe dovuto prevedere due distinti termini, ambedue precisi e certi, per il recapito a mezzo posta ed a mezzo corriere, e poiché il disciplinare, nel prevedere l’apposizione del timbro di protocollo in arrivo, sopperiva all’esigenza di dare data ed orario certi alla ricezione del plico (funzione svolta, nel caso di recapito postale, dal timbro dell’Ufficio postale, tenendo conto del momento della spedizione e non del ricevimento), non avrebbe potuto l’Amministrazione, nell’analogo caso di consegna a mezzo corriere, arrogarsi il potere di determinare detta data ed ora autonomamente, violando il principio che tende a non attribuire al partecipante alla gara l’onere di eventuali ritardi successivi alla spedizione del plico contenete l’offerta.<br />
Osserva in proposito il Collegio che, qualora la normativa di gara prescriva che le offerte debbano &#8220;pervenire&#8221; all&#8217;ufficio destinatario entro un&#8217;ora determinata, entro tale termine le offerte debbono essere nella materiale disponibilità dell&#8217;ufficio e il rischio relativo alla tempestività dell&#8217;arrivo ricade sul mittente (cfr., Consiglio Stato, sez. V, 21 novembre 2006, n. 6797) e in tal caso non può farsi riferimento al momento della spedizione del plico postale (cfr., T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 30 settembre 2000, n. 753) atteso che le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale, ed in particolare la norma d cui all&#8217;art. 3 della L. 7 febbraio 1979 n. 59, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 13 febbraio 1991, n. 1465).<br />
7.- Con il quinto motivo di ricorso, quanto all’art. 2 del disciplinare di gara, è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà.<br />
Con dette censure parte ricorrente ha sostanzialmente reiterato quelle di cui al secondo motivo di ricorso, ed esse non vengono ritenute dal Collegio suscettibili di favorevole apprezzamento per le stesse considerazioni in precedenza formulate al riguardo.<br />
8.- Quanto alla richiesta di risarcimento danni, pure contenuta in ricorso, ritiene il Collegio che anche essa debba essere respinta.<br />
Per accogliere una domanda di risarcimento danni provocati da un atto illegittimo dell&#8217;Amministrazione è infatti indispensabile che il Giudice abbia pronunciato un preventivo annullamento del provvedimento amministrativo, o almeno che abbia accertato l&#8217;illegittimità di una condotta omissiva o commissiva della Pubblica Amministrazione (Cfr., Consiglio Stato A. Plen., 22 ottobre 2007, n. 12), con la conseguenza che &#8211; atteso il nesso di necessaria pregiudizialità intercorrente tra le due domande – alla reiezione della domanda principale di annullamento degli atti impugnati, non può che conseguire la reiezione della domanda subordinata risarcitoria, non ponendosi i lamentati danni in rapporto di causalità con alcuna illegittimità accertata in questo giudizio.<br />
9.- Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.<br />
10.- Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione terza quater &#8211;<b>respinge</b> il ricorso in epigrafe indicato; respinge la relativa domanda di risarcimento danni.<br />
<b>Spese compensate</b>.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione III quater -, nella camera di consiglio del 23.4.2008, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.<br />
Consigliere Mario DI GIUSEPPE               &#8211;                        Presidente<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI                 &#8211;                        Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-6-2008-n-5963/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.5963</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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