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	<title>18/5/2018 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/5/2018 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2018 n.8</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-18-5-2018-n-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-18-5-2018-n-8/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2018 n.8</a></p>
<p>Pres.Pajno/Est. Realfonzo Sulla notifica del ricorso principale alla sola P.A. che ha emanato l’atto nel caso di gara in forma aggregata 1. Processo amministrativo – Appalti – Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente – Notifica ricorso principale –Esame prioritario – Ragioni.   2. Contratti della P. A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-18-5-2018-n-8/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2018 n.8</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-18-5-2018-n-8/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2018 n.8</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Pajno/Est. Realfonzo</span></p>
<hr />
<p>Sulla notifica del ricorso principale alla sola P.A. che ha emanato l’atto nel caso di gara in forma aggregata</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appalti – Rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale escludente – Notifica ricorso principale –Esame prioritario – Ragioni.<br />  <br /> 2. Contratti della P. A. – Gare – Aggiudicazione in forma aggregata – Ricorso principale – Notificazione – Esclusivamente alla P.A. che ha emesso l’atto impugnato – Ragioni.<br />  <br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di processo amministrativo se è vero che il ricorso incidentale escludente deve essere esaminato prima del ricorso principale, è altresì vero che una regola del genere non può valere per la (diversa) questione della corretta notificazione del ricorso principale atteso che dalla soluzione di tale problema dipende, infatti, la corretta costituzione del rapporto giuridico processuale, ed è palese che, in mancanza di essa, non può nemmeno passarsi all&#8217;esame del ricorso incidentale, che, appunto, suppone la regolare instaurazione del giudizio.<br />  <br /> 2. Ai sensi dell’art. 41, com. 2, c.p.a., in caso d’impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente “… alla pubblica amministrazione cha ha emesso l’atto impugnato …”.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/05/2018 </p>
<p style="text-align: right;">N. 00008/2018</p>
<p style="text-align: right;">N. 00013/2017 REG.RIC.A.P.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA NON DEFINITIVA CON ORDINANZA DI RESTITUZIONE ALLA SEZIONE</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 13 di A.P. del 2017, proposto da <br /> Smartest Srl in proprio e quale Mandataria Costituendo Rti, Smart P@Per S.p.A. in proprio e quale mandante del costituendo Rti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Terracciano, Antonio Maria Berardi, Luigi Cameriero, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza S. Bernardo 101; </p>
<p>contro</p>
<p>Azienda Ospedaliera Regionale &quot;San Carlo&quot; di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Carlomagno, con domicilio eletto presso lo studio Federico Freni in Roma, via Panama 58; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p>Soc. Spix S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia N. 88; <br /> Soc. Gruppo Servizi Informatici S.r.l. (G.S.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti, Dario Capotorto, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Vinti in Roma, via Emilia N. 88; </p>
<p style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p>della sentenza breve del TAR per la Basilicata, Sezione I, n. 00190/2016, resa tra le parti, concernente l’aggiudicazione definitiva della gara per l&#8217; affidamento del servizio di custodia e digitalizzazione delle cartelle cliniche</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Regionale &quot;San Carlo&quot; di Potenza e di Soc. Spix S.r.l. e di Soc. Gruppo Servizi Informatici S.r.l. (G.S.I.);</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2017 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Terracciano, e Vinti;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>    </p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p>1. Con il gravame di cui in epigrafe la Società Smartest S.r.l., in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la mandante SMART P@per S.p.a., ha chiesto l&#8217;annullamento della sentenza con cui il TAR per la Basilicata ha dichiarato l&#8217;inammissibilità del ricorso diretto all’annullamento del risultato della procedura aperta, con una base di gara pari a 2.234.000,00 euro, per l’affidamento dell’appalto del servizio di custodia e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell&#8217;Azienda Ospedaliera Regionale &quot;San Carlo&quot; di Potenza e dell&#8217;Azienda Sanitaria di Potenza, aggiudicata al controinteressato costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra la mandataria SPIX Italia S.r.l., e la mandante Società Gruppo Servizi Informatici (G.S.I.) S.r.l. .</p>
<p>La decisione appellata, accogliendo la corrispondente eccezione sollevata con il ricorso incidentale del RTI SPIX ITALIA s.r.l., ha affermato che il gravame introduttivo avrebbe dovuto essere necessariamente notificato anche all’Azienda sanitaria locale di Potenza in quanto, nella specie, sarebbe venuta in considerazione una peculiare procedura di scelta del contraente, effettuata in forma aggregata, nella quale cioè l’attività di stazione appaltante è demandata ad un solo ente. Per il TAR, in tale ipotesi, &quot;<i>non viene in rilievo, quindi, un ente dotato di autonoma soggettività giuridica costituito per l&#8217;acquisizione di servizi destinati ad altre Amministrazioni, né agli atti di causa risulta che all&#8217;Azienda ospedaliera intimata sia stata conferita la rappresentanza processuale dell&#8217;Azienda sanitaria locale di Potenza.</i></p>
<p><i>Ne consegue, nel caso di specie, che l&#8217;Azienda capofila agisce su mandato dell&#8217;Azienda a sé collegata, esclusivamente ai fini dell&#8217;espletamento della procedura concorsuale, tramite un mero modulo organizzatorio, ovverosia uno strumento di raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità, e non un centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli atti della procedura vanno imputati non solo alla &quot;capofila&quot;, ma anche all&#8217;altra Amministrazione che lo compone, che deve autonomamente formalizzare il rapporto con l&#8217;impresa aggiudicataria, mediante la stipulazione di apposito contratto</i>&quot;.</p>
<p>Di qui l’affermazione dell’inammissibilità del ricorso notificato alla sola amministrazione capofila procedente, e non anche all’aggregata Azienda Sanitaria Locale di Potenza.</p>
<p>2. L’appello introduttivo principale della Società Smartest S.r.l. è affidato alla deduzione di quattro motivi di gravame.</p>
<p>Con il primo capo di doglianza, di carattere pregiudiziale, si lamenta l’<i>error</i><i>in iudicando,</i> irragionevolezza e l’illogicità dell’affermazione per cui la mancata notifica anche all’Azienda sanitaria locale di Potenza avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso per incompleta instaurazione del contraddittorio. La necessità di procedere alla notificazione del ricorso giurisdizionale a tutti i soggetti che aderiscono alla procedura centralizzata di acquisto si scontrerebbe con l&#8217;art. 41 C.P.A., il cui precetto confermerebbe le precedenti previsioni dell&#8217;articolo 21 della L. n. 1034/1971 e dell&#8217;art. 36, comma 2, del T.U. R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. In accoglimento del presente mezzo, chiede pertanto che venga in alternativa: o disposto il rinvio al TAR per la delibazione della fondatezza delle sue censure assorbite in primo grado, ovvero che questo Giudice d’appello si pronunci su tutte le censure che hanno formato oggetto del ricorso innanzi al TAR come riproposte con l’appello medesimo.</p>
<p>Con un secondo motivo di censura si lamenta la violazione dei paragrafi C.1, C.7 e F.3 del Capitolato di gara, ed eccesso di potere sotto diversi profili: la commissione di gara non avrebbe correttamente valutato, in relazione alle prescrizioni contenute nel capitolato di gara, i tempi di esecuzione indicati nei due progetti presentati dal RTI SPIX Italia S.r.l. e dall’ATI appellante principale.</p>
<p>Con la terza doglianza si deduce l’irragionevolezza della motivazione, l’errata valutazione dei presupposti, il difetto di istruttoria, e la disparità di trattamento per violazione dell&#8217;art. 46, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n.163/2006 (<i>pro tempore</i> vigente) in relazione al paragrafo C.3 dell’Allegato 1 – “Caratteristiche tecniche del servizio” del capitolato di gara. Il RTI SPIX – GSI avrebbe espresso nel progetto (paragrafo 6.2.4 -Pagina 93 &#8211; Gestione richieste &quot;<i>on demand</i>&quot; cartelle cliniche) dei tempi per l&#8217;erogazione dei servizi di consegna &quot;<i>on demand</i>&quot; delle cartelle cliniche depositate presso il sito di stoccaggio palesemente sbagliati e non credibili: per cui il predetto RTI avrebbe dovuto essere escluso dalla gara ex art. 46, comma 1 bis codice dei contratti pubblici ovvero, in subordine, allo stesso raggruppamento si sarebbero dovuti assegnare punti “0” per tale elemento.</p>
<p>Infine, con la quarta censura, si lamenta la carenza della motivazione e l’ulteriore violazione dell&#8217;art. 46, comma 1 e comma 1 bis, del d.lgs. n.163/2006 in relazione rispettivamente al paragrafo &quot;F.2” del citato Allegato 1, e dell’Allegato 7 del capitolato di gara. Mentre l’ATI Smartest S.r.l. aveva offerto 19 PC + 17 stampanti, il progetto originario del RTI SPIX — OSI prevedeva la fornitura di un numero molto basso di postazioni di lavoro da fornire alla stazione appaltante (6 PC + 6 stampanti per le sole attività di back office).</p>
<p>La successiva integrazione dell’offerta del predetto RTI, illegittimamente richiesta, non andava dunque presa in considerazione, e in ogni caso nessun chiarimento si palesava necessario. Il punteggio assegnato al RTI SPIX-GSI avrebbe dovuto esser formulato &quot;allo stato degli atti&quot; e avrebbe dovuto essere più basso, a tutto concedere, di almeno il 40% rispetto a quello delle appellanti.</p>
<p>3. L’Azienda Ospedaliera Regionale &quot;San Carlo&quot; di Potenza si è formalmente costituita in giudizio e, con memoria, ha sottolineato l’esattezza delle ragioni poste a base dalla sentenza impugnata.</p>
<p>4. L’ATI appellata RTI SPIX — GSI, a sua volta costituitasi nel presente giudizio con memoria ex art. 101 comma 2, c.p.a. del 6 giugno 2016: in via principale, ha riproposto in appello le censure del ricorso incidentale di prime cure, che i giudici del TAR hanno omesso di esaminare; in via subordinata, ha comunque chiesto che il ricorso venga rinviato al primo grado ex art. 105, co.1, c.p.a. per l&#8217;integrazione del contraddittorio nei riguardi dell&#8217;ASP di Potenza.</p>
<p>5. Con Ordinanza n. 4403/2017, del 21/09/2017, la Sezione III, preso atto di alcuni contrasti giurisprudenziali in atto, ha ritenuto necessario sospendere il giudizio e deferire il presente ricorso all&#8217;esame dell&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, c.p.a. ponendo due quesiti relativi:</p>
<p>&#8212; alla necessità, o meno, di estendere il contraddittorio processuale, mediante la notificazione del ricorso giurisdizionale, oltreché al soggetto che ha adottato il provvedimento di aggiudicazione impugnato, a tutti i soggetti che aderiscono ad una procedura di aggiudicazione in forma aggregata.</p>
<p>&#8212; alla possibilità, o meno, per le imprese riunite in un raggruppamento di determinare liberamente l&#8217;entità delle rispettive quote di esecuzione delle prestazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi complessivi di qualificazione previsti dalla legge.</p>
<p>6. Con le memorie e le relative repliche per l’Udienza pubblica, tutte le parti hanno riproposto ed illustrato le proprie argomentazioni.</p>
<p>7. All’Udienza pubblica del 13.12.2017:</p>
<p>&#8212; il difensore della parte appellante principale ha sottolineato in particolare che: l’appalto concerneva un “sistema integrato di gestione delle cartelle” diretto a consentire un’archiviazione unitaria per consentire l’accesso diretto agli archivi ad entrambe le strutture sanitarie; la delega delle funzioni di stazione appaltante era espressamente vietata dall’art. 33 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;</p>
<p>&#8212; il patrocinatore RTI SPIX s.r.l. ha fatto un diretto richiamo alle proprie difese, con particolare riguardo all’ultima memoria di replica.</p>
<p>La causa è stata conseguente trattenuta in decisione dall’Adunanza.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p>1. Il collegio ritiene che, ai fini di una corretta identificazione delle questioni di cui è investita l&#8217;Adunanza Plenaria, occorra provvedere al una puntuale ricognizione di quanto disposto dalla III Sezione del Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza di rimessione</p>
<p>2. In particolare la III Sezione, con l&#8217;ordinanza in questione:</p>
<p>a) ha rimesso a questa Adunanza la questione concernente la necessità, o meno, della notifica del ricorso introduttivo a tutte le amministrazioni che hanno proceduto alla gara in forma aggregata (par. 10);</p>
<p>b) ha ritenuto, tuttavia, di procedere all&#8217;esame di alcuni motivi di carattere escludente del ricorso incidentale, riproposti in appello precisando che &quot;i primi cinque motivi, in particolare, risulterebbero idonei, ove accolti a determinare l&#8217;esclusione delle ricorrenti principali della gara, con la conseguente inammissibilità del gravame fin qui descritto&quot; (par. 11);</p>
<p>c) in tal modo la Sezione ha esaminato preliminarmente i motivi del ricorso incidentale rispetto alle questioni attinenti al ricorso principale;</p>
<p>d) la Sezione ha rigettato il primo (par.12) ed il quinto (par.13) motivo del ricorso incidentale riproposti in appello;</p>
<p>La Sezione è poi passata all&#8217;esame del secondo, terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, &quot;tutti riferiti al carattere verticale del RTI appellante pur in assenza dei previsti requisiti di legge” (par.14);</p>
<p>e) la Sezione ha quindi confutato il secondo motivo del ricorso incidentale proposto in primo grado, rigettandolo (par.15);</p>
<p>f) la Sezione ha altresì respinto il quarto motivo del ricorso incidentale (par.16);</p>
<p>g) il collegio rimettente è passato all&#8217;esame del terzo motivo del ricorso incidentale, volto a denunciare il fatto che &quot;il RTI Smartest avrebbe dato vita ad una ATI verticale mediante una suddivisione verticale dei servizi, mentre la lex specialis di gara non avrebbe mai previsto una suddivisione delle attività commissionate&quot; (par.17);</p>
<p>h) al riguardo ha affermato che &quot;<i>considera la Sezione che in un RTI orizzontale come quello in esame, se non espressamente richiesto dal bando, basta che il RTI nel suo complesso abbia il requisito richiesto, mentre ai fini dell&#8217;esecuzione della gara de qua è previsto l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento, per cui la singola azienda partecipante non deve obbligatoriamente possedere quel requisito&quot;</i>,<i> &quot;dovendo essere rigettato il motivo incidentale in esame&quot;</i> (par.18);</p>
<p>i) la Sezione ha osservato che gli ulteriori motivi del ricorse incidentale dovevano essere rimessi al TAR in caso di accoglimento del primo motivo dell&#8217;appello principale (par. 18);</p>
<p>1) pur avendo ritenuto di rigettare il terzo motivo di ricorso incidentale (par.18), la sezione ha osservato che &quot;il predetto punto di diritto&quot; appariva controverso, sussistendo un orientamento in base al quale occorrerebbe evitare di ammettere che all&#8217;interno di una ATI le imprese possano distribuirli le attività in modo del tutto avulso delle proprie capacità tecniche&quot;, ricordando la giurisprudenza che postula la necessaria corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di esecuzione (Cons. St., v, n. 4684 del 2016; Ad. Plen. n. 27 del 2014).</p>
<p>La Sezione ha peraltro osservato che &quot;<i>la circostanza che il diritto dell&#8217;Unione europea preveda l&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento &#8230; potrebbe consentire una rivalutazione dei requisiti tecnico economici di partecipazione alle pubbliche gare che, mediante la serie storica dei fatturati per attività comparabili consentano una ragionevole presunzione circa l&#8217;attività tecnico-economica dell&#8217;impresa concorrente</i>&quot;, e che, ove tale premessa risultasse condivisibile, potrebbe &quot;<i>ritenersi necessario e sufficiente che siano garantite la loro affidabilità e responsabilità attraverso la qualificazione del RTI sulla base del complessivo fatturato conseguito dalle singole imprese</i>&quot;, mentre &quot;<i>resterebbe liberamente modulabile la ripartizione dell’esecuzione degli obblighi fra le imprese partecipanti, dovendosi quindi ritenere ogni componente del raggruppamento in grado di garantire, nei limiti della propria qualificazione, l&#8217;avvalimento nei confronti degli altri partecipanti al RTI al fine di rispettare gli adempimenti assunti mediante la ripartizione interna delle quote di esecuzione</i>&quot;. Anche il &quot;suindicato punto di diritto&quot; è stato quindi deferito all&#8217;Adunanza Plenaria</p>
<p>3. Tale essendo il contenuto del provvedimento di rimessione, si osserva che, in realtà, lo stesso ha in parte un contenuto decisorio per quanto concerne il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale di primo grado. Si è quindi di fronte, <i>in parte qua</i>, ad una sentenza non definitiva, che rigetta i sopra indicati motivi del ricorso incidentale di primo grado (n. IV e V).</p>
<p>Per il resto la Sezione, ha, da un lato, affermato che doveva essere rigettato anche il terzo motivo del ricorso (paragrafo 18) e, dall&#8217;altra, ritenuto di rimettere il punto controverso sopra descritto, rilevando che la sua definizione dovrebbe essere ritenuta preliminare, ai fini della decisione ciel punto controverso di cui al paragrafo 10, e cioè di quello riguardante i problemi relativi alla notifica del ricorso introduttivo).</p>
<p>4. Risulta, pertanto, palese che la Sezione ha, con certezza, rimesso a questa Adunanza la questione riguardante la necessità, o meno, della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado a tutte le amministrazioni che hanno proceduto alla gara in forma aggregata, anche se ha ritenuto di evidenziare che il suo esame dovrebbe essere subordinato a quello del terzo motivo del riscorso incidentale. Ciò in quanto, presumibilmente, ha ritenuto che l&#8217;esame dei motivi del ricorso incidentale avrebbe in ogni caso dovuto precedere l&#8217;esame delle questioni concernenti il ricorso principale.</p>
<p>5. L&#8217;Adunanza osserva che alla stessa compete esaminare le questioni rimesse dalla III Sezione, ma che essa non è vincolata all&#8217;ordine di esame suggerito dall&#8217;ordinanza di rimessione, spettando alla stessa Adunanza plenaria stabilire l&#8217;esatto ordine di soluzione delle questioni.</p>
<p>Nel caso di specie non può essere seguito l&#8217;ordine suggerito dalla Sezione rimettente: se è vero infatti che, normalmente, il ricorso incidentale escludente deve essere esaminato prima del ricorso principale, è altresì vero che una regola del genere non può valere per la (diversa) questione della corretta notificazione del ricorso principale.</p>
<p>Dalla soluzione di tale problema dipende, infatti, la corretta costituzione del rapporto giuridico processuale, ed è palese che, in mancanza di essa, non può nemmeno passarsi all&#8217;esame del ricorso incidentale, che, appunto, suppone la regolare instaurazione del giudizio.</p>
<p>Il quesito di cui al punto 10 dovrà quindi, essere esaminato prima delle ulteriori questioni rimesse con il paragrafo 10 dell&#8217;ordinanza; e ciò anche se la Sezione rimettente ha ritenuto, con pronuncia avente natura e valore di sentenza, di esaminare e di definire con una statuizione di rigetto alcuni dei motivi spiegati con il predetto ricorso incidentale.</p>
<p>6. Con riferimento al primo quesito prospettato con l&#8217;ordinanza di rimessione, concernente la necessità, o meno, in caso di procedura di aggiudicazione in forma aggregata, di provvedere alla notificazione del ricorso introduttivo del giudizio non solo al soggetto capofila che ha curato la procedura e che ha adottato il provvedimento (o i provvedimenti) impugnati ma anche a tutti i soggetti che aderiscono alla procedura di aggiudicazione in forma aggregata, il Collegio osserva che appare preferibile quell&#8217;orientamento giurisprudenziale del giudice di appello (Cons. Stato, Sez. III, 13 settembre 2013 n. 4541; Sez. V, 6 luglio 2012 n. 3966; Sez. V, 15 marzo 2010 n. 1500) che ritiene sufficiente la notifica alla sola amministrazione capofila, che abbia curato la procedura concorsuale attraverso l&#8217;emanazione del bando, la costituzione della Commissione giudicatrice l&#8217;adozione degli atti di gara e l&#8217;emanazione del provvedimento di aggiudicazione.</p>
<p>A tale esito appare, infatti, necessario pervenire considerando il rilievo decisivo, ai fini della soluzione del quesito, dell&#8217;art. 41 c.p.a, che identifica l&#8217;amministrazione cui deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio esclusivamente in quella che ha emesso l&#8217;atto impugnato.</p>
<p>In virtù della disposizione di cui all&#8217;art. 41 c.p.a., ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio appare necessaria e sufficiente la notificazione dell&#8217;atto introduttivo esclusivamente all&#8217;amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato.</p>
<p>In altri termini, la disposizione di cui all&#8217;art. 41 c.p.a., nell&#8217;enunciare la regola generale sopra ricordata, positivamente esclude che l&#8217;atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento.</p>
<p>Corollario di tale regola &#8211; come è stato esattamente affermato (Cons. Stato, sez. V, nr. 3966/2012, cit.) – è che solo quando l&#8217;atto finale sia imputabile a più amministrazioni, come accade per gli atti di concerto (Cons. Stato, nr.183 del 2006) o come può verificarsi per gli accordi di programma (Cons. Stato, IV, nr. 3403 del 2006), la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate.</p>
<p>Per converso, le partecipazioni al procedimento giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all&#8217;intesa che abbia preceduto l&#8217;adozione del provvedimento finale, ovvero gli atti preparatori) non sono idonee ad estendere la veste di parte necessaria a soggetti diversi dall&#8217;autorità emanante. A tal fine, infatti, sarebbe necessaria una formale imputazione del provvedimento finale ad una pluralità di amministrazioni (Cons. Stato, V, nr. 3966/2012 cit.). Una diversa soluzione, volta ad estendere la legittimazione processuale a soggetti diversi dall&#8217;autorità che ha emanato l&#8217;atto, si risolverebbe in una oggettiva violazione della norma che presidia la legittima costituzione del rapporto giuridico processuale.</p>
<p>Nei casi sopra ricordati, d&#8217;altra parte, si è di fronte ad una unica amministrazione (capofila) che gestisce la procedura e che di essa è responsabile, sicché soltanto ad essa sono imputabili gli atti ed i provvedimenti della medesima, divenendo così l&#8217;amministrazione cui notificare il ricorso giurisdizionale per l&#8217;instaurazione del giudizio (Cons. Stato, V, nr. 1500 del 2010); tutto ciò mentre le altre amministrazioni, eventualmente interessate alla procedura, sono tuttavia sfornite di <i>os ad loquendum</i> sulle vicende della gara.</p>
<p>Deve, infine, essere rilevato che alla prospettazione sopra esposta non può essere opposta la disciplina di cui all&#8217;art. 81 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo, secondo cui fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui. Nelle fattispecie sopra ricordate, infatti, l&#8217;amministrazione capofila è chiamata a far valere e tutelare una situazione giuridica soggettiva propria (quella derivante dall&#8217;essere l&#8217;amministrazione che ha posto in essere il procedimento ed emanato il provvedimento di aggiudicazione). Non si verifica pertanto alcuna forma di sostituzione processuale, con la legittimazione straordinaria che a questa è connessa, mentre l&#8217;eventuale rilevanza degli esiti della aggiudicazione nei confronti del soggetto in unione di acquisto con l&#8217;amministrazione procedente, ha luogo in forza dei rapporti interni fra le due amministrazioni, privi, per le ragioni già esposte, di rilevanza processuale.</p>
<p>6. Si deve dunque affermare il principio di diritto per cui, <i>ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente « … alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato &#8230;</i>».</p>
<p>7. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte si evidenzia che, di conseguenza, la mancata evocazione in giudizio dei beneficiari del contratto non comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.</p>
<p>Deve così, concludersi per la fondatezza del primo motivo dell’impugnazione proposta dalla dall’ATI Smartest s.r.l. .</p>
<p>Nel caso in esame, infatti, come esattamente rilevato dall&#8217;appellante, la procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di custodia e digitalizzazione delle cartelle cliniche dell&#8217;Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza e dell&#8217;Azienda sanitaria di Potenza è stata indetta dal Direttore generale dell&#8217;Azienda Ospedaliera San Carlo; con provvedimento della medesima autorità è stato costituito il seggio di gara e nominata la commissione esaminatrice; con decreti della medesima Autorità è stata disposta sia l&#8217;aggiudicazione provvisoria che quella definitiva, sicché l&#8217;unica amministrazione legittimata a contraddire rispetto al ricorso della Società deve essere identificata nella medesima Azienda ospedaliera San Carlo.</p>
<p>Non può condurre, infine, ad un diverso avviso l&#8217;affermazione della parte appellata, formulata in memoria, secondo la quale l&#8217;Azienda ospedaliera San Carlo avrebbe richiesto la designazione di due esperti, quali componenti della Commissione giudicatrice, e che i relativi nominativi sarebbero stati comunicati dall&#8217;ASP di Potenza alla medesima Azienda ospedaliera San Carlo. Tale circostanza, infatti, non incide in alcun modo sul fatto decisivo che la Commissione giudicatrice ha operato esclusivamente quale organo straordinario dell’amministrazione procedente, e cioè dell&#8217;Azienda ospedaliera San Carlo.</p>
<p>Nei limiti di cui sopra, il primo motivo dell’appello principale deve, sul punto, essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato ammissibile.</p>
<p>8. Quanto alle ulteriori questioni prospettate con l&#8217;ordinanza, l&#8217;Adunanza ritiene opportuno che, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., comma 1 ultimo periodo, la controversia sia restituita alla III Sezione, perché la stessa meglio chiarisca, ove ritenga di rimettere nuovamente gli atti a questa Adunanza, il contenuto e la portata delle questioni rimesse.</p>
<p>In particolare:</p>
<p>a) nell&#8217;ordinanza si afferma che (paragrafo 18) il &quot;motivo incidentale in esame&quot; (e cioè il terzo) deve essere rigettato; tuttavia, nel successivo punto 19 si evidenzia che il &quot;predetto punto di diritto&quot; (e quindi quello in precedenza trattato al paragrafo 18) è controverso in giurisprudenza. Il punto trova ulteriore esplicazione al paragrafo 20, e lo stesso viene poi, conclusivamente, deferito all&#8217;Adunanza plenaria, ai sensi dell&#8217;art. 99, co. 3, c.p.a. e cioè per la non condivisione del principio espresso dalla medesima Adunanza.</p>
<p>Ciò premesso, appare innanzitutto necessario che la Sezione chiarisca se, con l&#8217;ordinanza, si sia inteso effettivamente rigettare il terzo motivo di ricorso di primo grado (come sembrerebbe dal tenore letterale del provvedimento) rimettendo, di conseguenza, inammissibilmente, all&#8217;Adunanza una questione di diritto, la cui soluzione appare destinata a non operare sul caso concreto, ovvero se si sia, invece, inteso esprimere, con i paragrafi 19 e 20, il punto di vista della Sezione, rimettendo all&#8217;Adunanza la pronuncia sul terzo motivo del ricorso incidentale;</p>
<p>b) la Sezione dovrà altresì, meglio specificare la questione prospettata con il paragrafo 20 in relazione alla censura cui esso pare riferirsi, anche comunque formulando in modo puntuale il quesito sottoposto a questa Adunanza. Si osserva, infatti, che con la terza censura del ricorso incidentale era stata sostanzialmente dedotto che illegittimamente si sarebbe proceduto alla costituzione di una ATI verticale, mentre l&#8217;ordinanza sembra limitarsi a definire l&#8217;ATI in questione come orizzontale, diffondendosi poi sulla questione riguardante la corrispondenza -ritenuta non necessaria dall&#8217;ordinanza- tra requisiti di qualificazione e requisiti di esecuzione;</p>
<p>c) in ogni caso, la Sezione dovrà, comunque, preventivamente provvedere ad acquisire copia degli eventuali contratti di avvalimento sottoscritti tra i soggetti facenti parte del raggruppamento appellante principale.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), non definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto:</p>
<p>accoglie il primo motivo dell’appello principale e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ammissibile il ricorso di primo grado delI&#8217;ATI Smartest s.r.l. .</p>
<p>Rimette la causa alla III Sezione del Consiglio di Stato perché la stessa possa fornire, ove ritenga di dovere nuovamente rinviare la controversia, i chiarimenti di cui in motivazione ed acquisire la documentazione ivi indicata.</p>
<p>Riserva al definitivo ogni statuizione sulle spese di lite.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 13 dicembre 2017 e del 9 maggio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Alessandro Pajno, Presidente</p>
<p>Filippo Patroni Griffi, Presidente</p>
<p>Franco Frattini, Presidente</p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p>Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p>Roberto Giovagnoli, Consigliere</p>
<p>Claudio Contessa, Consigliere</p>
<p>Fabio Taormina, Consigliere</p>
<p>Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p>Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore</p>
<p>Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere</p>
<p>Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p>Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2018 n.543</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-18-5-2018-n-543/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-18-5-2018-n-543/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2018 n.543</a></p>
<p>M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est. Sulla illegittimità dell intera procedura ove la pubblica amministrazione bandisca una gara senza disporre della necessaria copertura finanziaria e sulla violazione dei minimi salariali da corrispondersi ai lavoratori della cooperativa aggiudicataria 1. Contratti della p.a. Affidamento del servizio di apertura, pulizia e chiusura</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi, Pres., P. De Berardinis, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità dell  intera procedura ove la pubblica amministrazione bandisca una gara senza disporre della necessaria copertura finanziaria e sulla violazione dei minimi salariali da corrispondersi ai lavoratori della cooperativa aggiudicataria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della p.a.    Affidamento del servizio di apertura, pulizia e chiusura servizi igienici pubblici- Mancanza della copertura finanziaria per l  importo posto a base di gara- Modifica dell  oggetto- Illegittimità della procedura.</p>
<p> 2. Contratti della p.a.- Servizio ad alta intensità di manodopera- Criterio dell  aggiudicazione del minor presso- in spregio all  art. 95 comma 3 lett.a) d. lgs. 50/2016- Illegittimità.</p>
<p> 3. Contratti della p.a.- Contratto di servizi- Violazione dei minimi salariali da corrispondersi ai lavoratori- Violazione dell  art. 36 Cost.</p></div>
<p>  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. E   illegittima l  intera procedura di gara per l  affidamento del servizio di apertura, pulizia e chiusura dei servizi igienici pubblici indetta dal Comune in mancanza di copertura finanziaria per l  intero importo posto a base di gara,  per violazione della regola secondo cui la stazione appaltante può impegnarsi, nei confronti dei concorrenti invitati a partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, nei limiti della propria disponibilità economica; nonché degli artt. 30, comma 1, e 32 del d.lgs. n. 50/2016, principi di trasparenza e di efficienza e del principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto la dichiarata carenza di copertura finanziaria per l  intero importo posto a base di gara e la conseguente decisione del Comune di affidare il servizio per un periodo di tempo inferiore a quello indicato nella lettera di invito, modificherebbero illegittimamente l  oggetto della gara.</p>
<p> 2. E   illegittimo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo a base di gara, ove la procedura abbia ad oggetto un servizio ad alta intensità di manodopera, per il quale l  art. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 impone che l  affidamento avvenga in base al criterio dell  offerta economicamente più vantaggiosa. A fortiori se la P.A. non abbia indicato le ragioni per cui ha fatto invece uso del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, o precisato in quale delle ipotesi di cui al citato art. 95, comma 4 rientrerebbe il servizio messo a gara.</p>
<p> 3. La cooperativa aggiudicataria non ha osservato i criteri di determinazione del costo orario di lavoro come da modulo relativo al progetto per l  inserimento lavorativo di persona svantaggiata predisposto dal   Comitato misto paritetico provinciale  , costituito ai sensi del C.C.N.L. per il settore delle cooperative sociali, in violazione, tra gli altri dell  art. 36 Cost.</p></div>
<p>  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p> Pubblicato il 18/05/2018 </p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00543/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01428/2017 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong></div>
<p> sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2017, proposto dalla<br /> Cooperativa Sociale Aurora a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Salvatore Italiano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emiliano Bandarin Troi e Flavia Degli Agostini e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di posta elettronica certificata riportati nell  atto introduttivo del giudizio </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p> Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall  avv.to Francesca Mazzonetto e con domicilio fissato presso l  indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell  atto di costituzione in giudizio  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti</em></strong></div>
<p> Blucoop O.N.L.U.S. Cooperativa Sociale Blu, non costituita in giudizio  </p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l  annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensione dell  efficacia,</em></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; della determinazione del Comune di Padova n. 2017/90/0420 del 30 ottobre 2017, pubblicata nel sito della stazione appaltante il 6 novembre 2017, recante aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Blu della procedura negoziata per l  affidamento del servizio di apertura, pulizia e chiusura dei servizi igienici pubblici comunali (CIG 6962206225);<br /> &#8211; della lettera di invito allegata al verbale del 10 aprile 2017 e dei relativi allegati;<br /> &#8211; di tutti i verbali di gara, ed in particolare dei verbali delle sedute del 10 aprile 2017, nonché del 13 settembre 2017;<br /> &#8211; della nota a firma del R.U.P. prot. n. 0299268 del 5 settembre 2017, che ha ritenuto dimostrata la congruità dell  offerta dell  aggiudicataria e delle richieste ivi espressamente richiamate con riguardo ai giustificativi del costo della manodopera;<br /> &#8211; della deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta Comunale, n. 692 del 29 dicembre 2016, nella parte in cui ha disposto la prenotazione a bilancio comunale della spesa relativa all  affidamento in esame per il solo importo di  ¬ 54.489,00;<br /> &#8211; della determinazione a contrattare n. 2017/90/0026 del 31 gennaio/2017;<br /> di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso<br /> nonché per la declaratoria<br /> di inefficacia del contratto ove nelle more stipulato con la controinteressata<br /> e comunque per l  accertamento<br /> del diritto della ricorrente di conseguire l  aggiudicazione della gara e, per l  effetto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro nel contratto eventualmente già concluso<br /> e per la condanna<br /> dell  Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario. <br /> Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br /> Vista la domanda di sospensione dell  esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br /> Visto l  atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;<br /> Viste, altresì, la memoria e la documentazione del Comune di Padova;<br /> Vista l  ordinanza n. 629/2017 del 21 dicembre 2017, con cui è stata accolta l  istanza cautelare ai fini di un riesame della fattispecie;<br /> Viste la memoria finale e l  ulteriore documentazione del Comune di Padova;<br /> Viste, ancora, la memoria conclusiva e la replica della ricorrente;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Nominato relatore nell  udienza pubblica del 18 aprile 2018 il dott. Pietro De Berardinis;<br /> Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br /> Visto l  art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.) <br /> Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe la Cooperativa Sociale Aurora a r.l. (  Aurora  ) ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi del pari indicati in epigrafe, la determinazione dirigenziale del Comune di Padova n. 2017/90/0420 del 30 ottobre 2017, recante aggiudicazione alla Cooperativa Sociale Blu dell  appalto per l  affidamento del servizio di apertura, pulizia e chiusura dei servizi igienici pubblici comunali (CIG 6962206225);<br /> Considerato, in punto di fatto:<br /> &#8211; che l  appalto per cui è causa, con durata di n. 12 mesi e importo a base d  asta di  ¬ 155.600,00 (I.V.A. esclusa), aveva ad oggetto l  apertura, la pulizia e la chiusura dei servizi igienici pubblici ubicati nel territorio comunale, e che lo stesso avrebbe dovuto essere affidato con procedura negoziata in base al criterio del minor prezzo;<br /> &#8211; che nella lettera di invito si specificava come detta procedura fosse riservata alle sole cooperative sociali;<br /> &#8211; che alla procedura hanno preso parte tre cooperative, tra cui la ricorrente, e che, non avendo la prima classificata, la cui offerta è risultata superare la soglia di anomalia, fornito riscontro alla richiesta del R.U.P. di documentazione giustificativa di detta anomalia, l  appalto è stato aggiudicato alla Blucoop O.N.L.U.S. Cooperativa Sociale Blu (  Blucoop  );<br /> Considerato che a supporto del gravame, con cui ha chiesto l  annullamento, previa sospensione, degli atti e provvedimenti impugnati, l  Aurora ha dedotto i seguenti motivi:<br /> 1) violazione degli artt. 30, comma 1, 32 e 35 del d.lgs. n. 50/2016, violazione dell  art. 81 Cost. ed eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto, in quanto lo stesso Comune avrebbe ammesso di aver bandito una procedura di gara in mancanza di copertura finanziaria per l  intero importo posto a base di gara, con conseguente illegittimità dell  intera procedura, per violazione della regola secondo cui la stazione appaltante può impegnarsi, nei confronti dei concorrenti invitati a partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, nei limiti della propria disponibilità economica;<br /> 2) violazione degli artt. 30, comma 1, e 32 del d.lgs. n. 50/2016 sotto un altro profilo, violazione dei principi di trasparenza e di efficienza e del principio della par condicio tra i concorrenti, in quanto la dichiarata carenza di copertura finanziaria per l  intero importo posto a base di gara e la conseguente decisione del Comune di affidare il servizio per un periodo di tempo inferiore a quello indicato nella lettera di invito, modificherebbero illegittimamente l  oggetto della gara. Infatti, il Comune avrebbe invitato gli operatori a formulare un  offerta per l  affidamento di un servizio con date caratteristiche (tra cui la durata), ma all  esito della procedura risulterebbe che il servizio affidato è del tutto diverso da quello messo a gara, avendo esso una durata inferiore, con il corollario che la P.A. dovrà versare all  appaltatore un minor corrispettivo per la sua esecuzione: ma se i concorrenti avessero saputo della minor durata del contratto, avrebbero potuto formulare offerte totalmente diverse, essendo diversi i parametri di calcolo del prezzo finale da offrire;<br /> 3) violazione dell  art. 95, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016, violazione degli artt. 50 e 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, violazione delle linee guida dell  A.N.A.C. nn. 2 (  offerta economicamente più vantaggiosa  ) e 4 (  procedure per l  affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria  ) ed eccesso di potere per carenza dei presupposti di legge e per carenza di motivazione, poiché la P.A. avrebbe prescelto, quale criterio di aggiudicazione, quello del massimo ribasso sul prezzo a base di gara, ma tale scelta sarebbe illegittima, trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera, per il quale, pertanto, l  art. 95, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 impone che l  affidamento avvenga in base al criterio dell  offerta economicamente più vantaggiosa. Né la P.A. avrebbe indicato le ragioni per cui ha fatto invece uso del criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, o precisato in quale delle ipotesi di cui al citato art. 95, comma 4 rientrerebbe il servizio messo a gara;<br /> 4) violazione degli artt. 23, comma 16, 30, comma 4, e 90, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, violazione dei principi di par condicio e di trasparenza ed eccesso di potere per erroneità del presupposto, per contraddittorietà e per difetto di istruttoria, giacché dalla documentazione di gara si ricaverebbe che la stazione appaltante avrebbe previsto, quale costo orario medio del personale, l  importo di  ¬ 11,78: detto importo, però, sarebbe inferiore al costo orario minimo di base previsto, per il livello più basso dei lavoratori impiegati nelle cooperative sociali, dalla tabella ministeriale allegata al d.m. 2 ottobre 2013, pari ad  ¬ 16,41. Inoltre, in precedenti occasioni di affidamenti di servizi aventi caratteristiche simili a quello messo a gara, il Comune avrebbe previsto un importo superiore ( ¬ 12,95) quale costo orario minimo del lavoro;<br /> 5) violazione dell  art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 sotto altro profilo, violazione dei principi di par condicio e di trasparenza, difetto di istruttoria, in quanto la cooperativa aggiudicataria avrebbe offerto un ribasso del 5,1%, pari ad  ¬ 7.935,60, ma la sua offerta sarebbe non congrua sotto i seguenti profili: I) per avere illegittimamente ridotto la paga oraria da corrispondere ai lavoratori, in misura ulteriore rispetto all  importo orario minimo previsto dalla stazione appaltante, che pure    come già detto    sarebbe ben al di sotto del minimo salariale stabilito dalle tabelle ministeriali; II) perché nel calcolo del costo orario non sarebbero state considerate le indennità aggiuntive per chi svolge il lavoro in orario notturno ed in orario festivo; III) perché la somma delle ore annue svolte da ogni lavoratore sarebbe inferiore al monte ore complessivo di cui è costituito il servizio messo a gara dalla P.A., con il corollario che il prezzo offerto ( ¬ 126.272,89) corrisponderebbe alla retribuzione di un numero di ore di lavoro inferiore a quello richiesto dalla stazione appaltante per lo svolgimento del servizio, in quanto non sarebbero state conteggiate n. 1.957 ore;<br /> Considerato che la ricorrente ha proposto, inoltre, domande: di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more dalla stazione appaltante con la controinteressata; di accertamento del proprio diritto di conseguire l  aggiudicazione della gara e, pertanto, di stipulare il contratto, anche a mezzo di subentro nel contratto eventualmente già concluso; di condanna dell  Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente;<br /> Considerato che si è costituito in giudizio il Comune di Padova, depositando memoria con documenti sui fatti di causa ed eccependo: in rito, l  inammissibilità per carenza di interesse e l  irricevibilità per tardività del primo e del secondo motivo di ricorso; sempre in rito, l  irricevibilità pure del terzo e del quarto motivo; nel merito, l  infondatezza di tutte le censure dedotte da Aurora;<br /> Considerato che l  istanza cautelare è stata accolta da questa Sezione con ordinanza n. 629/2017 del 21 dicembre 2017, ai fini di un riesame della fattispecie;<br /> Considerato che in prossimità dell  udienza pubblica la deducente ha depositato una memoria finale e una replica, controdeducendo all  eccezione di tardività formulata dalla difesa comunale ed insistendo per l  accoglimento del ricorso;<br /> Considerato che il Comune di Padova ha a sua volta depositato memoria con un ulteriore documento, insistendo per la legittimità degli atti impugnati;<br /> Considerato che all  udienza pubblica del 18 aprile 2018, dopo sintetica discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;<br /> Considerato che, ai sensi dell  art. 120, comma 6, primo periodo, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), nel testo risultante dalle modifiche di cui al d.l. n. 90/2014, conv. con l. n. 114/2014, il giudizio avente ad oggetto le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture,   ferma la possibilità della sua definizione immediata nell  udienza (sic) cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata  ;<br /> Ritenuto, per motivi di economia processuale, di poter prescindere dall  esame delle eccezioni di rito sollevate dalla difesa comunale avverso i primi quattro motivi di ricorso, in virtù della fondatezza del quinto motivo, per le medesime ragioni già sommariamente delineate in sede cautelare e dalle quali, pur al più approfondito esame proprio della fase di merito del giudizio, non si ravvisano elementi per discostarsi;<br /> Considerato, in particolare, che è fondata la doglianza incentrata sulla violazione dei minimi salariali da corrispondere ai lavoratori (quinto motivo    punto I), atteso che:<br /> &#8211; il Comune di Padova, nel costituirsi in giudizio, si è riportato alle argomentazioni del parere legale attraverso cui la Blucoop ha fornito le spiegazioni ad essa richieste dalla stazione appaltante ai sensi dell  art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (v. doc. 6 del Comune);<br /> &#8211; detto parere precisa, anzitutto, che il costo orario di lavoro di  ¬ 8,82 è stato determinato sulla base di quanto previsto dal modulo relativo al progetto per l  inserimento lavorativo di persona svantaggiata predisposto dal   Comitato misto paritetico provinciale  , costituito ai sensi del C.C.N.L. per il settore delle cooperative sociali: in specie, si è presa in considerazione la terza fascia del salario di ingresso, che contempla la possibilità di riconoscere un salario entro il   range   dell  80%-100%;<br /> &#8211; in relazione alla richiesta di ulteriori giustificazioni formulata dalla P.A., il parere legale in discorso espone:<br /> a) in merito alla riduzione del 16,72% rispetto al minimo salariale indicato nella tabella ministeriale di riferimento, che il competente Comitato misto paritetico provinciale, sulla scorta delle previsioni del CCNL, ha predisposto un modello relativo al progetto per l  inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, dove sono indicate tre fasce per la determinazione della retribuzione e cioè la I^ fascia, con salario al 50%-65%, la II^ fascia, con salario al 65%-80%, e la III^ fascia, con salario all  80%-100%. La Blucoop ha optato per la III^ fascia, riducendo il minimo salariale previsto dal CCNL della percentuale del 16,72%, dunque entro l  oscillazione del 20% prevista dal progetto per tale fascia, con il risultato che ai lavoratori di livello A1 svantaggiati viene riconosciuto un salario pari a circa l  83% del minimo tabellare;<br /> b) in ordine all  omessa indicazione dei contributi previdenziali dovuti, che Blucoop è una cooperativa (anche) di tipo B e, per l  effetto, beneficia dell  esenzione dai contributi previdenziali per i lavoratori svantaggiati ai sensi dell  art. 4, comma 3, della l. n. 381/1991;<br /> c) con riguardo, infine, all  applicazione dell  I.R.A.P., che nella Regione Veneto vige l  esenzione per le cooperative sociali iscritte nella Sezione B dell  Albo Regionale delle Cooperative Sociali, e che Blucoop è iscritta sia alla Sezione A, sia alla Sezione B del predetto Albo, cosicché la stessa ben può avvalersi della suesposta esenzione dall  I.R.A.P.;<br /> &#8211; in sede cautelare si è avuto modo di sottolineare il carattere insoddisfacente di tali spiegazioni, alla luce del fatto che l  aggiudicataria del servizio ha indicato, in sede di giustificazioni ex art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 cit., un costo orario del personale A1 svantaggiato di  ¬ 8,82 (v. doc. 7 del Comune), assai più basso del costo orario previsto per il personale della categoria A1 dalle tabelle ministeriali, il quale, già al netto dell  IRAP, è pari ad  ¬ 16,41 (cfr. all. 9 al ricorso). Per l  effetto, il Tribunale ha accolto l  istanza cautelare ai fini di un riesame della fattispecie, nel quale, ai fini della valutazione di congruità dell  offerta di Blucoop, si prescindesse dall  esenzione dall  I.R.A.P.;<br /> &#8211; dalla documentazione in atti non si evince l  effettuazione di alcun riesame della fattispecie da parte dell  Amministrazione comunale, cosicché per questa parte l  ordinanza cautelare è rimasta ineseguita. Nondimeno il Comune di Padova, nella memoria conclusiva e poi nel corso della discussione della causa, ha cercato di dimostrare la correttezza dell  esito positivo della verifica di congruità a cui era stata sottoposta l  offerta dell  aggiudicataria Blucoop;<br /> &#8211; nello specifico, il Comune ha osservato come l  esenzione dagli oneri previdenziali ed assicurativi I.N.P.S., di cui gode la ridetta cooperativa, incida sul costo orario del lavoro nella misura del 26,90%; a questo importo va aggiunta la suindicata riduzione del salario, nella percentuale del 16,72% (e non 16,76%). Il Comune vi aggiunge, ancora, l  esenzione dell  I.R.A.P., che incide nella percentuale del 3,9%, ma tale aggiunta    come già detto e come lealmente ammesso dalla difesa comunale in sede di discussione orale    è erronea, perché porta a duplicare l  esenzione, già considerata nell  importo di  ¬ 16,41 previsto dalla tabella ministeriale;<br /> &#8211; pertanto, il ribasso che la Blucoop poteva legittimamente praticare ammonta al 43,62% (= 26,90 + 16,72). Andando ad applicare detta riduzione al costo orario previsto dalla tabella ministeriale per il personale A1 svantaggiato ( ¬ 16,41), ne discende un costo orario di  ¬ 9,25: infatti, il 43,62% di 16,41 è pari ad  ¬ 7,16 e sottraendo quest  ultimo ammontare all  importo di  ¬ 16,41 si ottiene un costo orario di  ¬ 9,25, superiore, seppur di poco ( ¬ 0,43), al costo indicato da Blucoop ( ¬ 8,82);<br /> &#8211; la difesa comunale ha obiettato, in sede di discussione orale, che l  esiguità della differenza ( ¬ 0,43) non consentirebbe di rinvenire nell  offerta dell  aggiudicataria i sintomi dell  anomalia. In contrario, però, si osserva che, in base alle stesse spiegazioni di Blucoop (da cui emerge un utilizzo di personale del livello A1 svantaggiato per un totale di n. 10.111,20 ore: cfr. doc. 7 del Comune), la differenza in pejus del costo del personale praticato dall  aggiudicataria ( ¬ 89.180,78) rispetto a quello desumibile dal ribasso che legittimamente si poteva praticare ( ¬ 93.528,60 =  ¬ 9,25 X 10.111,20) ammonta, nel complesso, ad  ¬ 4.347,80. E si tratta di una somma tutt  altro che irrilevante a fronte di un appalto con un importo a base d  asta di  ¬ 155.600,00 (I.V.A. esclusa) e del prezzo di  ¬ 147.664,40 offerto dalla Blucoop; la rilevanza di detto importo differenziale, del resto, ben si evince dalla lettura delle fatture dei costi del materiale di consumo per gli anni 2016 e 2017 prodotte da Aurora (cfr. all.ti 17 e 18 al ricorso);<br /> &#8211; in aggiunta si osserva che la suesposta differenza di costo orario, sebbene esigua, incide su interessi di particolare rilevanza costituzionale, venendo in rilievo il diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un  esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.);<br /> Considerato, inoltre, che il quinto motivo è fondato e da accogliere anche lì dove censura    al punto II    la mancata considerazione, nel calcolo del costo orario, delle indennità aggiuntive previste per i lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa in orario notturno o festivo, essendo tutt  altro che soddisfacenti le spiegazioni fornite sul punto dal Comune di Padova;<br /> Considerato, in proposito, che secondo la difesa comunale ci si troverebbe di fronte a lavoratori che fruiscono di un trattamento salariale   personalizzato  , il quale potrebbe, per l  effetto, discostarsi dai (teorici) parametri tabellari, ma che, in contrario, è agevole osservare come la   personalizzazione   del trattamento economico non possa certo spingersi fino alla negazione dei diritti costituzionalmente garantiti e, in specie, di quelli ex art. 36 Cost.: ciò, senza tralasciare che solo una parte del personale impiegato da Blucoop è costituito da lavoratori   svantaggiati  , cosicché la spiegazione del Comune non varrebbe comunque per gli altri lavoratori (delle categorie A-1 e C-3) utilizzati dalla cooperativa e non appartenenti alla categoria dei lavoratori   svantaggiati  ;<br /> Ritenuto, per tutto quanto si è detto, che il ricorso sia fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del quinto motivo, nei termini esposti, e con assorbimento degli altri motivi;<br /> Ritenuto, per conseguenza, di dover disporre l  annullamento degli atti impugnati e, in particolare, del provvedimento di aggiudicazione del servizio alla Blucoop;<br /> Ritenuto, inoltre, di dover accogliere anche le ulteriori domande proposte dalla ricorrente e in specie la domanda di aggiudicazione del contratto, ovvero di subentro nel medesimo, qualora eventualmente stipulato nelle more;<br /> Considerato che l  accoglimento della domanda di aggiudicazione del contratto alla ricorrente rende superfluo l  esame di quella di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente, proposta, d  altro lato, in via subordinata (cfr. T.A.R. Venezia, Sez. I, 7 marzo 2018, n. 257);<br /> Ritenuta, infine, di dover liquidare le spese in favore della società ricorrente, secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo</div>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto    Sezione Prima (I^), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l  effetto, annulla gli atti con esso impugnati e, in specie il provvedimento di aggiudicazione dell  appalto alla Blucoop O.N.L.U.S. Cooperativa Sociale Blu.<br /> Accoglie, altresì, le ulteriori domande proposte in via principale dalla ricorrente e, in particolare, la domanda di aggiudicazione del contratto, ovvero di subentro nello stesso, ove eventualmente stipulato nelle more tra stazione appaltante ed aggiudicataria.<br /> Condanna il Comune di Padova e la Blucoop O.N.L.U.S. Cooperativa Sociale Blu al pagamento, in favore della società ricorrente, di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in  ¬ 1.000,00 (mille/00) per ciascuna delle ridette soccombenti, per complessivi  ¬ 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall  autorità amministrativa.<br /> Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018, con l  intervento dei magistrati:<br /> Maurizio Nicolosi, Presidente<br /> Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore<br /> Nicola Fenicia, Primo Referendario             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Pietro De Berardinis</strong>   <strong>Maurizio Nicolosi</strong>                               IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-18-5-2018-n-543/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2018 n.543</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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