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	<title>18/5/2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/5/2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.2015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-5-2016-n-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-5-2016-n-2015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.2015</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, est. Spagnoletti Sulla assoggettabilità all’ICI anche delle aree c.d. a pianificazione differita 1. Edilizia ed urbanistica – P.r.g. – Aree potenzialmente edificabili – ICI – Pagamento – Obbligo – Sussiste – Anche in caso di aree c.d. a pianificazione differita&#160; 1.L’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-5-2016-n-2015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-5-2016-n-2015/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.2015</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, est. Spagnoletti</span></p>
<hr />
<p>Sulla assoggettabilità all’ICI anche delle aree c.d. a pianificazione differita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – P.r.g. – Aree potenzialmente edificabili – ICI – Pagamento – Obbligo – Sussiste – Anche in caso di aree c.d. a pianificazione differita&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.L’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. Ne consegue che le aree potenzialmente edificabili restano comunque soggette alla imposizione fiscale (nella specie l’ ICI), anche qualora l’edificabilità sia subordinata e/o condizionata all’esercizio di particolari procedure da parte dell’Amministrazione (c.d. aree a pianificazione differita).</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
N. 02015/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 10552/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 10552 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Comune di Quarrata, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli e Mauro Giovannelli, e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, alla via Dora n. 1, per mandato a margine dell’appello;<br />
contro<br />
Edifica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita nel giudizio di appello;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 1427 del 26 ottobre 2015, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 261/2010, è stata annullata la deliberazione della Giunta Municipale di Quarrata n. 189 del 1° dicembre 2009, relativa alla determinazione del valori venale in comune commercio delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera g) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alla parte relativa alle aree a pianificazione differita (APD) di tipo 1, con la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi € 3.000,00</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli e Mauro Giovannelli per il Comune di Quarrata appellante;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1.) La società Edifica S.r.l. è proprietaria di un vasto appezzamento di suolo, esteso circa 34.000 mq. in località Bavigliano del Comune di Quarrata, tipizzato come area C2, aree a pianificazione differita di tipo (APD) 1, a prevalente destinazione residenziale, per le quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 ss. e 170 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico, è prevista una peculiare modalità procedimentale di realizzazione degli interventi ammessi (emanazione di avviso pubblico con indicazione degli obiettivi di pianificazione, quantità di edificazione consentita, parametri, criteri di valutazione; bando di procedura competitiva e comparativa; valutazione delle proposte pervenute ad opera di apposita commissione; formazione di graduatoria e attuazione degli interventi ammessi, previa formazione di piani attuativi, sino al raggiungimento della potenzialità edificatoria complessiva indicata nel bando).<br />
La predetta società ha peraltro impugnato sia il piano strutturale sia il regolamento urbanistico, nonché il bando di procedura competitiva, con ricorsi e motivi aggiunti respinti con sentenza del T.A.R. per la Toscana n. 2053 del 22 dicembre 2014.<br />
Con il ricorso in primo grado n.r. 261/2010 è stata, altresì, impugnata in via autonoma la deliberazione di Giunta Municipale n. 189 del 1° dicembre 2009, relativa alla determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera g) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alla parte relativa alle aree a pianificazione differita (APD) di tipo 1, e in specie a quella in cui ricade il suolo appartenente all’interessata, per la quale è stato stabilito (a fini I.C.I.) il valore unitario di € 46,00/mq.<br />
A sostegno dell’impugnativa sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1) Violazione di legge (art. 2 del d.lgs. n. 504/1992; art. 11, quaterdecies, del d.l. n. 203/2005 con legge n. 248/2005; art. 36, comma 2, del d.l. n. 223/2006; art. 53 della Costituzione; regolamento comunale su applicazione dell’ICI); Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, in ordine alla qualificazione come aree edificabili delle APD, da considerare invece prive di potenzialità edificatoria.<br />
2) Violazione di legge; Eccesso di potere per difetto dei presupposti, perché la deliberazione ha determinato valori minimi, e non medi, per le aree effettivamente edificabili, recuperando la differenza di gettito con l’assegnazione di valore ad aree prive di potenzialità edificatoria quali le APD.<br />
Nel giudizio si è costituito il Comune di Quarrata che ha dedotto, a sua volta:<br />
&#8211; l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo la deliberazione esaurito i suoi effetti, ed essendo state emanate per gli anni successivi altre deliberazioni determinative del valore rimaste inoppugnate, e non avendo l’intere<br />
&#8211; l’infondatezza del ricorso: quanto al primo motivo, perché presupposto dell’imposta non è l’immediata e incondizionata edificabilità sebbene la suscettività del suolo di esser oggetto di edificazione; quanto al secondo, perché l’art. 2 ter del regolamen<br />
2.) Con la sentenza n. 1427 del 26 ottobre 2015 il T.A.R. ha accolto il ricorso.<br />
Il T.A.R. ha scrutinato e respinto l’eccezione pregiudiziale d’improcedibilità dell’impugnativa, sul rilievo che “…l’accoglimento del ricorso avrebbe come effetto la non assoggettabilità all’ICI dell’immobile della deducente, in quanto rientrante tra le aree a pianificazione differita di tipo 1, in relazione al predetto anno d’imposta (n.d.e: 2009) e obbligherebbe quindi l’amministrazione a restituire l’imposta pagata per la predetta annualità”.<br />
Nel merito poi il giudice amministrativo toscano ha ritenuto fondato (e assorbente) il primo motivo, rilevando che:<br />
&#8211; “L’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248/2006, stabilisce che un’area è da considerare fabbricabile, anche ai fini ICI, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato, indipe<br />
&#8211; “L’art. 169 del regolamento urbanistico di Quarrata precisa che, sebbene le aree a pianificazione differita ‘sono potenzialmente suscettibili di accogliere nuove urbanizzazioni’, ‘il regolamento urbanistico non attribuisce loro alcuna potenzialità edifi<br />
&#8211; “Pertanto l’edificabilità dei terreni in argomento è rimessa alla indeterminata (nel ‘se’, ‘quando’ e ‘come’) ‘facoltà’ del Comune di indire una gara e ad una successiva variante urbanistica, senza che il regolamento indichi, appunto, quando l’amministr<br />
&#8211; “Inoltre, il carattere indefinito e del tutto ipotetico della destinazione urbanistica delle aree de quibus trova riscontro nella prevista necessità di una variante al regolamento urbanistico (art. 52 comma 4), sempre che intervenga la deliberazione con<br />
&#8211; in definitiva “…trattasi di un compendio allo stato inedificabile, connotato da una disciplina la cui evoluzione è del tutto incerta, dipendendo dalla decisione del Comune di deliberare un idoneo atto di indirizzo e di attivare una procedura selettiva i<br />
3.) Con appello notificato il 17 dicembre 2015 e depositato il 22 dicembre 2015, il Comune di Quarrata ha impugnato la predetta sentenza deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:<br />
I) Error in iudicando. Erronea e/o illogica pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 35 e 84 comma 4 c.p.a. Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.<br />
E’ erroneo il rilievo secondo il quale l’interessata conserverebbe interesse al ricorso in funzione del possibile rimborso dell’imposta versata; da un lato deve ritenersi che la contestazione del valore parametrico sia assorbita dalla impugnativa dell’atto impositivo dinanzi al giudice tributario; dall’altro l’interessata ha perfezionato un accertamento con adesione, relativo tra gli altri all’annualità d’imposta ICI per il 2009, che si provvede a depositare in giudizio, deducendo che la produzione consegue al rilievo svolto dal TAR e quindi si tratti di produzione ammissibile e essenziale ex art. 104 comma 2 c.p.a., e rilevando che tale accertamento rende incontestabile l’imposizione e implica acquiescenza.<br />
II) Error in iudicando. Erronea e/o illogica pronuncia su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge (art. 2 d.lgs. n. 504/1992; art. 11 quaterdecies d.l. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005; art. 36 comma 2 d.l. n. 233/2006, convertito nella legge n. 248/2006; art. 53 Cost.; Regolamento comunale ICI). Eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento<br />
Richiamata la novità e peculiarità della disciplina urbanistica introdotta con la previsione delle aree a pianificazione differita, ricollegata all’esigenza di contenuto dimensionamento degli interventi edilizi in un perimetro alquanto ampio di crescita urbana, si evidenzia che tali aree hanno chiara potenzialità edificabile, tanto da rientrare nelle zone omogenee C, con conseguente incremento di valore rispetto a suoli agricoli, onde esse debbono ritenersi assoggettabili all’imposta, essendo stati determinati, nella specie, valori medi desunti proprio da contratti di compravendita di suoli ivi ricadenti.<br />
In altri termini, esclusa, secondo gli orientamenti della Suprema Corte, l’esigenza che si tratti di aree immediatamente e incondizionatamente edificabili, assume rilievo la nozione di “edificabilità fiscale” diversa da quella di “edificabilità in senso urbanistico-edilizio”; e in ogni caso nella determinazione del valore parametrico è stato inserito un indice correttivo relativo proprio alla “percentuale di probabilità di potenzialità edificatoria”.<br />
III) Error in iudicando, Erronea e/o illogica pronuncia su un punto decisivo della controversia. Ulteriore violazione di legge (art. 2 d.lgs. n. 504/1992; art. 11 quaterdecies d.l. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005; art. 36 comma 2 d.l. n. 233/2006, convertito nella legge n. 248/2006; art. 53 Cost.; Regolamento comunale ICI). Violazione dell’art. 170 comma 5 delle N.T.A del R.U. Ulteriore eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti<br />
In ogni caso nella APD sono sempre ammessi alcuni interventi, a prescindere dalla procedura ex art. 52 ss. R.U. (realizzazione di parcheggi e aree di sosta a servizio di insediamenti contermini; distributori di carburante; attrezzature di interesse generale, fra cui asili nido, scuole materne, opere infrastrutturali e di arredo delle aree verdi, piccole attrezzature ricreative, chioschi, punti di ristoro etc.; interventi ammessi nelle zone agricole EP1), onde esse hanno comunque sicura potenzialità edificatoria.<br />
IV) Riproposizione delle deduzioni difensive relative al secondo motivo di ricorso, in relazione a eventuale riproposizione in grado di appello.<br />
Con memoria difensiva depositata l’8 febbraio 2016 il Comune appellante ha ribadito, in sintesi, le censure svolte nel mezzo di gravame.<br />
All’udienza del 10 marzo 2016 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.<br />
4.) Il Collegio deve disattendere senz’altro il primo motivo dell’appello in quanto inammissibile, poiché l’eccezione d’improcedibilità del ricorso in primo grado in essa prospettata è affatto nuova e diversa rispetto a quella sollevata nel giudizio di primo grado.<br />
Invero, dinanzi al primo giudice l’eccezione formulata era collegata alla prospettazione che la deliberazione impugnata avesse ormai esaurito i suoi effetti, nonché al rilievo che non erano state impugnate le deliberazioni determinative del valore per gli anni successivi e che non era stata proposta domanda di risarcimento del danno.<br />
Con il richiamato motivo d’appello, invece, si sostiene che il diritto al rimborso sarebbe escluso dall’intervenuto accertamento con adesione anche per l’anno d’imposta 2009, e si producono documenti nuovi che ben avrebbero potuto e dovuto essere presentati già nel giudizio di primo grado.<br />
Quanto poi all’evocato assorbimento della questione nell’impugnativa dell’atto impositivo dinanzi al giudice tributario, deve osservarsi che non essendo dedottaquestione di giurisdizione con specifico motivo ex art. 9 c.p.a., il rilievo non è suscettibile di scalfire il giudicato formatosi sulla statuizione del T.A.R. che ha deciso in modo implicito, affermandola, la giurisdizione amministrativa.<br />
E’ invece fondato il secondo motivo d’appello, perché il presupposto impositivo è integrato dalla incontestata qualificazione urbanistica della zona (C2) e dalla sua non censurata potenzialità edificatoria in base allo strumento generale (Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico), che non è in alcun modo inciso dalla previsione del peculiare meccanismo previsto per la realizzazione degli interventi nelle aree ADP 1 (ossia a destinazione residenziale).<br />
Secondo ormai costante orientamento giurisprudenziale, infatti, l&#8217;edificabilità di un&#8217;area, ai fini dell&#8217;applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall&#8217;approvazione dello stesso da parte della Regione e dall&#8217;adozione di strumenti urbanistici attuativi (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. Trib., 5 marzo 2014, n. 5161).<br />
Peraltro, secondo quanto dedotto con il terzo motivo d’appello, e a ulteriore conforto della legittimità della deliberazione impugnata, in ogni caso nelle aree ADP sono ammessi interventi edilizi, a prescindere dalla procedura art. 52 ss. R.U. (realizzazione di parcheggi e aree di sosta a servizio di insediamenti contermini, di distributori di carburante, di attrezzature di interesse generale, fra cui asili nido, scuole materne, opere infrastrutturali e di arredo delle aree verdi, piccole attrezzature ricreative, chioschi, punti di ristoro etc.; interventi ammessi nelle zone agricole EP1).<br />
In difetto di costituzione degli appellati, e quindi di riproposizione delle censure assorbite di cui al secondo motivo di ricorso in primo grado, non vi è luogo a esaminare le relative deduzioni come riproposte nel quarto motivo d’appello.<br />
5.) In conclusione, l’appello deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve respingersi il ricorso in primo grado.<br />
6.) La novità delle questioni esaminate integra giusto motivo di compensazione delle spese del doppio grado.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) così provvede sull’appello in epigrafe n.r. 10552 del 2015:<br />
1) Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sezione I, n. 1427 del 26 ottobre 2015, rigetta il ricorso proposto in primo grado;<br />
2) Dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Filippo Patroni Griffi, Presidente<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>•&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p></div>
<p>
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.2074</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-5-2016-n-2074/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-5-2016-n-2074/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-5-2016-n-2074/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.2074</a></p>
<p>Pres. Lipar/ Est. Ungari Sui presupposti per l’esclusione di liste elettorali con elementi suscettibili di trarre in inganno gli elettori 1. Elezioni – Liste elettorali – Ammissione – Impugnabilità – Sussiste – Ragioni. &#160; 2. Elezioni – Liste elettorali ex artt. 9 e 10 L. 108/1968 – Esclusione – Per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-5-2016-n-2074/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.2074</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-5-2016-n-2074/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.2074</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipar/ Est. Ungari</span></p>
<hr />
<p>Sui presupposti per l’esclusione di liste elettorali con elementi suscettibili di trarre in inganno gli elettori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Liste elettorali – Ammissione – Impugnabilità – Sussiste – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
2. Elezioni – Liste elettorali ex artt. 9 e 10 L. 108/1968 – Esclusione – Per identità di elementi identificativi – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Ai sensi dell&#8217; art. 129 cod. proc. amm., fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20St.%202074%20Francesca.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. Tuttavia, è ammessa l&#8217;impugnazione dell&#8217;ammissione di una lista qualora vengano dedotte censure di illegittimità fondate sull&#8217;astratto pericolo di confusione nell&#8217;elettorato determinato dall&#8217;uso di un contrassegno asseritamente confondibile con quello utilizzato dalla lista ricorrente e sul connesso interesse da evitare un possibile sviamento dell&#8217;elettorato<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20St.%202074%20Francesca.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>.<br />
&nbsp;<br />
2. E’ ammessa l&#8217;impugnazione dell&#8217;ammissione di una lista anche nel caso in cui i contrassegni appaiano&nbsp;<em>prima facie</em>&nbsp;differenti, ma ad un attento esame risultino suscettibili di ingenerare confusione per via del testo e della sua articolazione, che corrisponde al cognome di un’esponente di un’altra lista, potendo ciò indurre gli elettori in errore al momento del voto. Infatti qualora il contrassegno risulti strutturato, nel suo complesso, in modo tale da poter sviare gli elettori eventualmente interessati ad esprimere il loro voto per la lista, si genera quell&#8217;effetto confondente idoneo a&nbsp;trarre in errore l’elettore, in violazione degli artt. 9 e 10, della legge 108/1968. Nè rileva che il cognome dell&#8217;esponente della lista non sia presente nel contrassegno della suddetta lista, laddove il collegamento tra il cognome e la lista sia comunque noto a livello mediatico e quindi facilmente intuibile (fattispecie relativa alla esclusione della Lista del Grillo Parlante).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20St.%202074%20Francesca.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> occorre tener conto di altro, complementare orientamento, sviluppatosi sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2010 (che ha dichiarato l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 83-undecies del D.P.R. 570/1960, nella parte in cui escludeva un&#8217;autonoma immediata impugnativa degli atti endoprocedimentali, ancorché immediatamente lesivi, circa i principi di effettività e tempestività della tutela delle situazioni giuridiche soggettive immediatamente lese &#8211; atteso che &#8220;&#8230;l&#8217;interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale&#8221;, così che &#8220;&#8230;ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l&#8217;esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia nel frattempo prodotto pregiudizio&#8221;).<br />
&nbsp;</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="ftn2"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20St.%202074%20Francesca.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Cons. Stato, V, n. 2551/2011 e n. 2145/2012.&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02074/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 03837/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			ex art. 74 cod. proc. amm.;<br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 3837 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Calleri Massimo in proprio e in qualità di delegato del &#8220;Movimento No Euro &#8211; Lista del Grillo Parlante&#8221;, Noccetti Gianluca in qualità di candidato Sindaco del &#8220;Movimento No Euro &#8211; Lista del Grillo Parlante&#8221;, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Stefania Contaldi, con domicilio eletto presso Stefania Contaldi in Roma, Via G. P. da Palestrina, 63;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			&#8211; Commissione Elettorale Circondariale di Torino, U.T.G. &#8211; Prefettura di Torino, Comune di Torino; &#8211; Bono Davide, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mattia Crucioli, con domicilio presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, 1<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza del T.A.R. PIEMONTE – TORINO, SEZIONE II, n. 00693/2016, resa tra le parti, concernente ammissione della lista Movimento No Euro &#8211; lista del Grillo parlante alle elezioni amministrative del Comune di Torino del 5 giugno 2016;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Bono Davide;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nella up speciale elettorale del giorno 18 maggio 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Stefania Contaldi e Gianluca Contaldi su delega, Mattia Crucioli e l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>			1. In primo grado il delegato di lista e il candidato sindaco del “Movimento 5 stelle” di Torino hanno impugnato il provvedimento con il quale la Commissione elettorale del Comune di Torino ha approvato, in relazione alle elezioni del 5 giugno 2016, la lista elettorale n. 2, avente il contrassegno recante la dicitura “Movimento no euro – lista del Grillo parlante”.<br />	<br />
			2. I ricorrenti lamentavano che il contrassegno, in quanto dominato dal termine “Grillo”, altresì elemento grafico caratterizzante del contrassegno utilizzato fino al 14 febbraio 2016 dal Movimento 5 stelle, fosse con esso confondibile e tale da poter trarre in errore l’elettore, in violazione degli artt. 9 e 10, della legge 108/1968; e che, anzi, detta confondibilità è il frutto di una precisa, reiterata strategia della lista concorrente.<br />	<br />
			3. Il TAR Piemonte, con la sentenza appellata (II; n. 693/2016), ha affrontato la problematica dell’impugnabilità dell’ammissione di liste elettorali antecedentemente alla proclamazione degli eletti, ed ha ritenuto ammissibile il ricorso (invocando precedenti di questo Consiglio).<br />	<br />
			4. Ha poi accolto il ricorso nel merito, affermando in sostanza che:<br />	<br />
			&#8211; il simbolo presentato dalla lista contestata si caratterizza per l’assoluta evidenza, al suo interno, del termine “Grillo” accompagnato dall’indicazione “no euro”;<br />	<br />
			&#8211; è pacifico ed indiscusso che Grillo è anche il cognome del leader, fondatore storico e personaggio simbolo del Movimento 5 stelle; la circostanza che quest’ultimo, proprio per questa tornata elettorale, abbia scelto di non riproporre nel simbolo il nome<br />
			&#8211; accedendo quindi ad una lettura non solo grafica ma complessivamente simbolica, alla luce dell’intero contenuto espressivo del simbolo, la natura evocativa e confondente appare esplicita e seria, tale da poter indurre in confusione anche un elettore med<br />
			5. Nell’appello, il delegato ed il candidato sindaco della lista esclusa ribadiscono che:<br />	<br />
			&#8211; quanto all’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 129, cod. proc. amm., fra i provvedimenti che vanno direttamente impugnati, non sono inclusi quelli di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente (Cons. Stato, V, n. 506<br />
			&#8211; nel merito, i due simboli – del Movimento 5 stelle e del Movimento no euro-Lista del Grillo parlante – non appaiono per nulla confondibili, in quanto:<br />	<br />
			&#8212; non esiste alcun legame giuridico tra il sig. Giuseppe Grillo ed il Movimento 5 stelle (meno di un mese fa il Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza secondo la quale il predetto non è titolare di alcun diritto sul nome, sul simbolo e su tutto ciò che<br />
			&#8212; il predetto ha sempre sostenuto pubblicamente di non essere il leader di nessun movimento politico, ma solo il garante/portavoce;<br />	<br />
			&#8212; gli attivisti/membri del Movimento hanno sempre sostenuto che il termine di “grillini” con cui vengono chiamati non fosse corretto e risultasse fuorviante, preferendo farsi chiamare “Cittadini a Cinque Stelle”;<br />	<br />
			&#8212; posto che nel simbolo del Movimento 5 stelle attuale non vi è alcun riferimento alla persona di Beppe Grillo, sostenere che la presenza della parola “Grillo” possa evocare il preteso leader del Movimento 5 stelle e ingannare l’elettore medio, appare un<br />
			&#8212; la dicitura “No Euro” non è stata introdotta recentemente per togliere enfasi alla parola “Grillo”, facendo parte del contrassegno autorizzato nel 2003, ed utilizzato nelle elezioni comunali di Torino del 2011 (peraltro, senza contestazioni), in esito<br />
			&#8212; il contrassegno degli appellanti ha anche, sopra la scritta “Grillo”, “un bellissimo grillo stilizzato”, e gli elettori medi possono perfettamente comprendere che quel simbolo non si abbina con il Movimento 5 stelle;<br />	<br />
			&#8212; anche alle elezioni comunali di Roma le due liste si presentano con gli stessi simboli di Torino, e a Roma non è stato proposto alcun ricorso;<br />	<br />
			6. I ricorrenti in primo grado si sono costituiti in appello ed hanno controdedotto in udienza.<br />	<br />
			7. Il Collegio, quanto all’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, osserva che l’orientamento di questo Consiglio, espresso dalla sentenza invocata dagli appellanti (V, n. 5069/2015) è effettivamente nel senso che, ai sensi dell&#8217; art. 129 cod. proc. amm., come novellato dal d.lgs. 160/2012, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale.<br />	<br />
			Tuttavia, occorre tener conto di altro, complementare orientamento, sviluppatosi sulla base di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 236/2010 (che ha dichiarato l&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 83-undecies del D.P.R. 570/1960, nella parte in cui escludeva un&#8217;autonoma immediata impugnativa degli atti endoprocedimentali, ancorché immediatamente lesivi, circa i principi di effettività e tempestività della tutela delle situazioni giuridiche soggettive immediatamente lese &#8211; atteso che &#8220;&#8230;l&#8217;interesse del candidato è quello di partecipare ad una determinata consultazione elettorale, in un definito contesto politico e ambientale&#8221;, così che &#8220;&#8230;ogni forma di tutela che intervenga ad elezioni concluse appare inidonea ad evitare che l&#8217;esecuzione del provvedimento illegittimo di esclusione abbia nel frattempo prodotto pregiudizio&#8221;). Secondo tale orientamento, dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, è ammessa l&#8217;impugnazione dell&#8217;ammissione di una lista qualora vengano dedotte censure di illegittimità fondate sull&#8217;astratto pericolo di confusione nell&#8217;elettorato determinato dall&#8217;uso di un contrassegno asseritamente confondibile con quello utilizzato dalla lista ricorrente e sul connesso interesse da evitare un possibile sviamento dell&#8217;elettorato (cfr. Cons. Stato, V, n. 2551/2011 e n. 2145/2012).<br />	<br />
			8. Nel merito, appaiono condivisibili le conclusioni raggiunte dalla sentenza appellata.<br />	<br />
			A ben vedere, la questione della confondibilità tra i contrassegni delle parti odierne è stata in sostanza già valutata da questo Consiglio in relazione ad altra tornata elettorale.<br />	<br />
			In quell’occasione, si è ritenuto che “per come descritti, i due contrassegni potrebbero apparire&nbsp;<em>prima facie</em>&nbsp;differenti, ma ad un attento esame risultano suscettibili invece di ingenerare confusione per via del testo e della sua articolazione, atteso l&#8217;assoluta evidenza che nella lista del GRILLO Parlante viene riservata a grandi caratteri al termine GRILLO, che corrisponde al cognome del leader della lista del Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It. Da ciò la possibilità di indurre gli elettori in errore al momento di determinarsi circa la espressione del voto, considerata anche la rilevanza che nel presente periodo storico in quasi tutti i contrassegni elettorali assume la indicazione del leader del Partito. Conclusivamente il contrassegno della &#8220;Lista del grillo parlante&#8221;, risulta strutturato, nel suo complesso, in modo tale da poter sviare gli elettori eventualmente interessati ad esprimere il loro voto per la lista &#8220;MOVIMENTO beppegrillo.it&#8221;.”(cfr. Cons. Stato, V, n. 2145/2012).<br />	<br />
			L’elemento distintivo enfatizzato dagli appellanti, consistente nella scomparsa del nome Grillo dal contrassegno attuale del Movimento 5 stelle, e tanto meno altri aspetti grafici o testuali secondari, pure mutati nei contrassegni attualmente a confronto, non mettono in discussione l’indiscutibile consolidato legame tra detto nome e il Movimento, come rimarcato dal TAR.A diversa conclusione non può condurre la considerazione della posizione formale rivestita all’interno del Movimento 5 stelle, così come i rapporti esistenti circa la disponibilità del nome e del simbolo del Movimento; e nemmeno i comportamenti tenuti in altri contesti elettorali dai movimenti politici in causa.<br />	<br />
			Infatti, ciò che conta, nella stessa prospettiva indicata dagli appellanti, è che la configurazione del contrassegno sia idonea ad ingannare l’elettore medio, proprio alla luce della “rilevanza grafico/simbolica dei due contrassegni e della portata dell’endiadi significato/significante espressa dagli stessi”, che, ad avviso del Collegio, correttamente il TAR ha ritenuto confondibili.<br />	<br />
			9. L’appello deve conseguentemente essere respinto.<br />	<br />
			Considerata la natura della controversia, le spese del grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
			Spese del grado di giudizio compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Marco Lipari, Presidente<br />	<br />
			Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />	<br />
			Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />	<br />
			Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Stefania Santoleri, Consigliere				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 18/05/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-18-5-2016-n-2074/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.2074</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.10264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.10264</a></p>
<p>Pres. Ippolisto, Rel. Antonino La Corte di Cassazione cassa con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di l’Aquila, con la quale era stato condannato il proprietario di un immobile alla demolizione degli ultimi due piani dell’edificio, realizzati in modo abusivo &#8211; in violazione dell’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.10264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.10264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ippolisto, Rel. Antonino</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione cassa con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di l’Aquila, con la quale era stato condannato il proprietario di un immobile alla demolizione degli ultimi due piani dell’edificio, realizzati in modo abusivo &#8211; in violazione dell’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Lucoli -.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Violazione delle norme in materia di altezza degli edifici – risarcimento del danno – riduzione in pristino – natura delle disposizioni dei regolamenti edilizi – carattere integrativo delle disposizioni dettate dagli artt. 873 e ss. c.c.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La violazione delle disposizioni dei regolamenti edilizi locali volte a tutelare interessi generali urbanistici, come la conservazione dell’ambiente, consente al danneggiato la sola tutela risarcitoria; al contrario, la violazione di disposizioni dei medesimi regolamenti dirette a disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato attribuisce al danneggiato la facoltà di domandare la riduzione in pristino.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE SECONDA CIVILE</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott. PARZIALE&nbsp; Ippolisto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Presidente&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;Dott. ORILIA&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lorenzo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;Dott. SCALISI&nbsp;&nbsp; Antonino&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; rel. Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;Dott. FALABELLA Massimo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;Dott. CRISCUOLO Mauro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;ha pronunciato la seguente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
&nbsp;sul ricorso 14947-2011 proposto da:<br />
P.A.,&nbsp; (OMISSIS),&nbsp; elettivamente&nbsp; domiciliato&nbsp; in ROMA,&nbsp;&nbsp; VIALE&nbsp; DEI&nbsp; PARIOLI&nbsp; 76,&nbsp; presso&nbsp; lo&nbsp; studio&nbsp; dell’avvocato SEVERINO&nbsp; D’AMORE,&nbsp; rappresentato e &nbsp;difeso&nbsp; dall’avvocato&nbsp; LUCIANO DELL’ORSO;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; ricorrente &#8211;<br />
PI.GI.,&nbsp;&nbsp;&nbsp; (OMISSIS),&nbsp;&nbsp;&nbsp; elettivamente domiciliato&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; ROMA,&nbsp; V.PRENESTINA&nbsp; 230,&nbsp;&nbsp; presso&nbsp;&nbsp; lo&nbsp;&nbsp; studio dell’avvocato&nbsp;&nbsp;&nbsp; MATILDE&nbsp;&nbsp; PETROCCO,&nbsp;&nbsp; rappresentato&nbsp;&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp; difeso &nbsp;dall’avvocato LUCA BRUNO; &nbsp;&nbsp;&#8211; controricorrente e ricorrente incidentale &#8211;<br />
contro<br />
P.A.&nbsp; (OMISSIS),&nbsp; elettivamente&nbsp; domiciliato&nbsp;&nbsp; in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO DELL’ORSO; &nbsp;&nbsp;&#8211; controricorrente all’incidentale &#8211;<br />
&nbsp;e contro<br />
&nbsp;PI.TO.; &#8211; intimata &#8211;<br />
&nbsp;avverso&nbsp; il&nbsp; provvedimento&nbsp; n. 1047/2010&nbsp; della&nbsp; CORTE&nbsp; D’APPELLO&nbsp; di L’AQUILA, depositata il 01/12/2010; udita&nbsp; la&nbsp; relazione&nbsp; della causa svolta nella pubblica&nbsp; udienza&nbsp; del 01/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI; udito&nbsp; l’Avvocato&nbsp; DELL’ORSO Luciano&nbsp; difensore&nbsp; del&nbsp; ricorrente&nbsp; e controricorrente&nbsp; incidentale, che ha&nbsp; chiesto&nbsp; l’accoglimento&nbsp; delle proprie difese; udito&nbsp; l’Avvocato&nbsp; MINISTRINI Giampaola, con delega&nbsp; depositata&nbsp; in udienza dell’Avvocato BRUNO Luca, difensore del resistente&nbsp; che&nbsp; ha chiesto l’accoglimento delle proprie difese; udito&nbsp; il&nbsp; P.M.&nbsp; in persona del Sostituto Procuratore Generale&nbsp; Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto dei primi tre&nbsp; motivi e&nbsp; per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale e&nbsp; per l’accoglimento del ricorso incidentale.<br />
&nbsp;<br />
&#8232;<strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong><br />
PI.: Gi. e To., convenivano in giudizio, davanti al Tribunale dell’Aquila, P.A., esponendo di essere proprietari di un terreno e fabbricato confinante con proprietà del P., che quest’ultimo aveva realizzato sul suo terreno un fabbricato illegittimo, sia per la sua altezza complessiva, sia per la violazione della distanza dal confine, sia per aver realizzato una servitù di scolo di acque del muro del fabbricato; chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento del danno in via equitativa, ovvero alla demolizione delle opere realizzate in spregio alle normative urbanistiche vigenti e all’eliminazione del servitù.<br />
Si costituiva P. chiedendo il rigetto di tutte le domande.<br />
Il Tribunale dell’Aquila, con sentenza n. 995 del 2003, condannava P. a demolire gli ultimi due piani dell’edificio e compensava le spese. Secondo il Tribunale, le domande attorce (di condanna ai danni e di demolizione delle opere) erano tra di loro alternative con preferenza per la riduzione in pristino.<br />
Avverso questa sentenza, interponeva appello, P.A., ne chiedeva la riforma e il rigetto della domanda avanzata in primo grado da PI. previa rinnovazione della CTU. Si costituivano i PI., chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale, reiterando la richiesta di risarcimento del danno e chiedendo la condanna di P. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.<br />
La Corte di Appello dell’Aquila con sentenza n. 1047 del 2010 rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, condannava P.A. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, confermava, per il resto, la sentenza impugnata. A sostegno di questa decisione la Corte distrettuale osservava: a) che P. aveva realizzato un fabbricato di cinque piani, mentre era stato autorizzato a costruirne tre piani, il tutto in violazione dell’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Lucoli; b) l’esistenza della servitù di scolo non era stata mai provata, e l’illegittimità dell’edificio riguardava solo gli ultimi due piani; c) correttamente, il Tribunale aveva osservato che la domanda di risarcimento danni era stata avanzata da PI. in via subordinata; d) ingiustificata appariva la compensazione delle spese giudiziali disposta dal Tribunale posto che aveva accolto la gran parte della domanda di riduzione in pristino.<br />
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.A. con ricorso affidato a quattro motivi. PI.Gi. ha resisto con controricorso e ha proposto ricorso incidentale per un motivo. P.A. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.<br />
&#8232;<strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong><br />
A.- Ricorso principale.<br />
1.- Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe correttamente interpretata e, dunque, applicata la normativa di riferimento, o meglio la normativa di cui all’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Lucoli, perchè:<br />
a) (primo motivo) non avrebbe tenuto conto che l’art. 47 del NT A del PRG del Comune di Lucoli che disciplina l’altezza massima dei fabbricati avrebbe dovuto essere posto in relazione all’art. 7 delle NTA. In particolare, considerato che l’art. 47 NTA dispone che l’”altezza massima come da edifici circostanti e, comunque, non superiore a mt. 9,00” e che l’art. 7 NTA, al punto H, dispone che l’”altezza del fabbricato: rappresenta la media delle altezze dei vari fronti. Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnici, quali extracorsa degli ascensori, tralicci per linee elettriche, serbatoi idrici, silos”, una corretta interpretazione dell’art. 47 NTA non potrebbe prescindere dalla specificazione fornita dall’art. 7 che definisce i parametri urbanistici, con la conseguenza che la parola altezza di cui all’art. 47 dovrebbe essere intesa come media delle altezze dei vari fronti esclusi i manufatti tecnici.<br />
b) (secondo motivo) anche la violazione relativa al numero dei piani rilevata dalla Corte distrettuale sarebbe frutto di una erronea interpretazione della normativa di settore, nel senso che erroneamente, la Corte distrettuale ha ritenuto che nel calcolo del numero dei piani rientrassero anche i piani non abitabili (quali seminterrato e sottotetto). Piuttosto, se si tiene conto che unitariamente dell’art. 47 e dell’art. 48 del NTA (il primo dispone in relazione -zona residenziale di completamento tipo B- indice di fabbricabilità 2,00 mc/mq numero di piani tre compresi il piano terra ed il seminterrato; il secondo dispone: zone residenziali di espansione- indice di fabbricabilità, 07 mc/mq, piano abitabili tre) emergerebbe con chiarezza che la volontà del legislatore era quella di considerare piani utili in relazione alla loro destinazione abitativa e che la mancata specificazione all’interno dell’art. 47 sarebbe solo una mera omissione. Se così non fosse, risulterebbe del tutto incomprensibile la ratio secondo cui nelle zone residenziali di espansione sarebbe possibile costruire tre piani abitabili e un numero imprecisato di piani non abitabili, purchè all’interno dell’altezza massima consentendo di poter raggiungere un indice di fabbricabilità triplo anche con la semplice realizzazione di tre piani. Ciò posto la corretta interpretazione della norma secondo il ricorrente sarebbe quella di consentire un numero di tre piani abitabili compreso il piano terra ed il seminterrato se anche questi sono destinati all’abitabilità.<br />
c) (terzo motivo), anche nell’ipotesi in cui non si aderisse all’interpretazione già indicata, la decisione sarebbe errata, comunque, nella parte in cui avrebbe considerato anche il piano interrato quale piano del fabbricato perchè secondo l’art. 47 sono inclusi nel numero dei piani, il piano terra ed il seminterrato e tra questi non potrebbe essere ricompreso il piano interrato proprio perchè non sarebbe identificabile in quelle espressioni.<br />
1.1.- La sentenza impugnata non merita nessuna delle censure, appena indicate, dal ricorrente contrassegnate come tre distinti motivi di ricorso, essenzialmente, perchè ha correttamente interpretato ed applicato la normativa di riferimento, in particolare, la normativa di cui all’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Lucoli.<br />
a) Come è stato già indicato dallo stesso ricorrente, ed è pacifico, l’art. 47 delle NTA del PGR del Comune di Lucoli, per le zone residenziali di completamento, cui appartiene la zona che interessa il presente giudizio, espressamente prescrive un’altezza degli edifici “massima” di nove metri (esattamente ivi si legge “altezza massima come da edifici circostanti e, comunque, non superiore a mt 9”). E, in assenza di specifiche prescrizioni delle norme urbanistiche sui criteri di calcolo dell’altezza degli edifici, quest’ultima, anche in caso di costruzione che insista su un’area in pendenza, va misurata rispetto al piano di campagna con riguardo a tutti i lati della costruzione stessa, in modo che il valore fissato dalle norme sia rispettato in ogni punto del fabbricato e parimenti vanno computati tutti i volumi emergenti dal piano di campagna con riguardo a tutti i lati della costruzione (Consiglio Stato, n. 44 del 1991).<br />
Va, altresì, escluso che l’art. 47 delle NTA, che esprime una norma di significato completo debba essere integrato con quanto dispone l’art. 7 delle stesse NTA. Vero è che l’art. 7 nel fornire la definizione dei parametri urbanistici, dispone che “H) Altezza del fabbricato: rappresenta la media delle altezze dei vari fronti. Sono esclusi dai limiti di altezza, i manufatti tecnici, quali extracorsa degli ascensori, tralicci per linee elettriche, serbatori idrici, silos”, tuttavia, l’art. 7 non obbliga, nè impone a sostituire l’espressione “altezza” in qualunque parte del testo normativo si trova, come “media delle altezze dei vari fronti” e, sia anche, nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, l’espressione “altezza” trova sufficiente specificazione ed un significato autonomo e diverso da quello indicato, appunto, nelle indicazioni generali di cui all’art. 7, per l’evidente ragione che tale norma fornisce la definizione dei parametri urbanistici (una chiave di lettura), ma non indica criteri di calcolo della altezza degli edifici. Piuttosto, è ragionevole, e coerente con i principi interpretativi di cui all’art. 12 preleggi, ritenere che l’art. 7 consenta di chiarire e specificare l’espressione “altezza” in tutte quelle ipotesi in cui l’espressione si trovi nel testo normativo isolata e senza alcuna specificazione, e/o al contrario, ritenere che l’art. 47 rappresenti una specificazione rispetto alle indicazioni generali di cui all’art. 7.<br />
D’altra parte, se così non fosse si finirebbe con il consentire soluzioni e/o altezze di edifici che la norma ha inteso escludere perchè si finirebbe con il sostituire arbitrariamente (per non accogliere il significato de plano), l’espressione “altezza massima del fabbricato” con l’espressione “altezza massima della media delle altezze dei vari fronti del fabbricato”. Epperò, altezza massima del fabbricato significa che un fabbricato in nessun punto orizzontale può superare l’altezza prescritta, mentre l’altezza massima della media dei vari fronti del fabbricato potrebbe consentire che alcuni fronti del fabbricato superino l’altezza massima prescritta, purchè l’altezza massima non sia superata dalla media delle altezza dei diversi fronti, il che rappresenterebbe, comunque, un tentativo di elusione della norma.<br />
b) L’art. 47 delle NTA è chiaro anche nell’indicare il numero dei piani che, nella zona di completamento, possono essere realizzati, prescrivendo, come è pacifico anche per il ricorrente, “(&#8230;) numero dei piani 3 compreso il piano terra e seminterrato (&#8230;)”.<br />
L’espressione della norma non consente, come già indicato dalla sentenza impugnata, di considerare i piani realizzabili in relazione alla loro destinazione abitativa, anche perchè laddove il legislatore ha ritenuto di dover considerare il numero dei piani destinati all’abitazione lo ha espressamente indicato, come ha fatto con l’art. 48 delle stesse NTA disciplinando l’attività edilizia in ordine alla zona residenziale di espansione (ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit). Nè, è possibile ritenere che la mancata specificazione all’interno dell’art. 47 di piani utili in relazione alla loro destinazione abitativa, così come effettuata dall’art. 48, sia solo una mera omissione, dato che sarebbe incomprensibile che nella zona residenziale di espansione con un indice di edificabilità circa un terzo di quello previsto per la zona di espansione sarebbe possibile realizzare, sia pure nel rispetto dell’altezza massima, un fabbricato con tre piani abitabili e con un ulteriore numero di piani non abitabili, mentre nella zona residenziale di completamento sarebbe possibile realizzare solo tre piani siano o no abitabili, perchè va tenuto conto che l’indice di fabbricabilità attiene ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio mentre l’indice di abitabilità attiene alla densità abitativa. Sicchè è ragionevole ritenere che il legislatore ha coniugato i due diversi indici in maniera diversa a seconda le esigenze che intendeva garantire in relazione alle due diverse zone del territorio comunale.<br />
c) Quanto al terzo profilo della censura (o al terzo motivo del ricorso principale) va qui osservato che la sentenza impugnata ha esaminato questa stessa censura risolvendola correttamente. Al rilievo del P. che il numero dei piani sarebbe di tre (rectius di quattro) perchè non dovrebbe essere considerato nel calcolo dei piani, quantomeno, il piano interrato, la Corte distrettuale ha specificato che il CTU aveva avuto modo di chiarire che il P. aveva costruito un fabbricato con cinque piani di cui quattro fuori terra con un’altezza di mt 11,12. Pertanto, proprio in considerazione del fatto che la stessa Corte di merito ha riportato (pag. 3) la censura del P. che indicava come piani: un piano interrato, un piano seminterrato, un primo piano abitabile, altro piano abitabile e piano sottotetto non abitabile, ed ha escluso, (indirettamente e direttamente laddove afferma che nel caso in esame nel contare il numero dei piani, erano stati tenuti presenti sia il seminterrato e sia il sottotetto), che nel novero dei piani vi fosse un piano totalmente interrato, la censura rimane generica e non pienamente comprensibile, perchè non riferita al contenuto della sentenza.<br />
2- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 872 c.c.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe errata anche perchè non avrebbe applicato correttamente la normativa di cui all’art. 872 c.c.. In particolare posto che secondo l’art. 872 c.c. “(..) Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate” e che le norme successive riguardano le distanze tra fabbricati, nel caso di specie la Corte distrettuale non avrebbe potuto ordinare al demolizione per violazione di norme in materia di altezza. Nel caso di specie, in verità, la regola da applicarsi sarebbe quella del risarcimento del danno e non la demolizione degli ultimi due piani dell’edificio.<br />
2.1.- Il motivo è fondato.<br />
In proposito, è appena il caso di segnalare che sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza fra i fabbricati in rapporto all’altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità (quali la previsione di spazi liberi o il rapporto tra altezza e distanza tra edifici), la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni: in tal caso le distanze legali sono calcolate con riferimento all’altezza dei fabbricati. Le norme che invece disciplinano solo l’altezza in sè degli edifici, a differenza di quelle che invece impongono l’altezza dei fabbricati in rapporto alla distanza intercorrente tra gli stessi, tutelano, oltre che l’interesse pubblico di ordine igienico ed estetico, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini, per il che comportano, in caso di loro violazione, il solo risarcimento dei danni.<br />
Pertanto, nell’ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 c.c. e segg. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Non rivestono invece tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell’altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell’igiene, della viabilità, la conservazione dell’ambiente ed altro. In questa seconda ipotesi (che è quella che ricorre nel caso in esame tenuto conto che il giudice del merito ha in fatto accertato la violazione delle norme in tema di altezza e non di distanza) la tutela accordata al privato nel caso di violazione della norma rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito.<br />
In base agli enunciati principi, i sigg. PI. avrebbero potuto azionare soltanto la tutela risarcitoria, ma non avrebbero potuto chiedere ed ottenere la riduzione in pristino mediante la demolizione di due piani del fabbricato realizzato da P.A.;<br />
ed ha errato la Corte di appello nell’aver disposto la demolizione della parte del fabbricato realizzato in contrasto con le NTA e il PRG del Comune di Lucoli, nella misura in cui disciplinano l’altezza in sè degli edifici.<br />
B.- Ricorso incidentale.<br />
3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale PI. G. lamenta la violazione dell’art. 360, n. 5: omessa insufficiente contraddittoria motivazione. Precisa il ricorrente incidentale che erroneamente i Giudici del merito avrebbero ritenuto che PI. avesse spiegato domande alternative di ripristino, demolitorie, ovvero risarcitorie, dato che le domande dispiegate da PI. erano subordinate l’una all’altra.<br />
Pertanto, nel caso in cui venisse accolto il quarto motivo del ricorso principale chiede a questa corte che la causa sia rinviata al Giudice del merito per la valutazione dei danni e la conseguente condanna del P. per effetto della sua illecita condotta posta in violazione della normativa di cui alle NTA del PRG del Comune di Lucoli.<br />
3.1.- L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale proposto per altro in forma condizionata, posto che l’accoglimento del quarto motivo di cui si è appena detto fa rinascere l’interesse del vicino, dei sigg. PI., a vedersi risarcire il danno.<br />
In definitiva, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, vanno rigettati gli altri, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello dell’Aquila in altra composizione anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello dell’Aquila in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile il 1 marzo 2016.<br />
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2016.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.10264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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