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	<title>18/5/2015 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/5/2015 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</a></p>
<p>Pres. Pajno; est. Caringella Tedino Giuseppe e Tedino Mariano quali delegati della Lista Castelpoto 2020 (Avv. ti Andrea Abbamonte e Oreste di Giacomo) contro U.T.G. – Prefettura di Benevento (Avvocatura Generale dello Stato) sull&#8217;esclusione di un candidato per omessa produzione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali &#8211; riforma della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pajno; est. Caringella<br /> Tedino Giuseppe e Tedino Mariano quali delegati della Lista Castelpoto 2020 (Avv. ti Andrea Abbamonte e Oreste di Giacomo) contro U.T.G. – Prefettura di Benevento (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione di un candidato per omessa produzione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali &#8211; riforma della sentenza TAR Campania Napoli Sez. II n. 2653/2015</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Certificato elettorale dei candidati – Errata produzione di un certificato elettorale riferito a un omonimo non candidato – Configurabile come errore materiale – Conseguenza – Applicazione del principio di strumentalità delle forme – Possibilità di regolarizzazione.</p>
<p>2. Elezioni – Elezioni comunali – Presentazione delle liste – Erroneità o incompletezza della documentazione – Integrazione della documentazione ai sensi dell’art. 33 DPR 570/1960 – E’ applicabile anche ai Comuni inferiori a 10.000 abitanti pur in assenza di un esplicita previsione normativa – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di elezioni amministrative, deve ritenersi che l’erronea produzione di un certificato elettorale riferito a un elettore parzialmente omonimo, integri un errore puramente materiale che, ove tempestivamente dedotto, è passibile di regolarizzazione in virtù del principio di strumentalità delle forme.</p>
<p>2. In ordine alle operazioni di ammissione delle liste alle procedure elettorali, deve potersi estendere anche ai Comuni con popolazione minore di 10.000 abitanti la facoltà esplicitamente prevista dall’ultimo comma dell’art. 33 del T.U. per i Comuni con popolazione superiore, di richiedere ai presentatori della lista “nuovi documenti”, atteso che l’art. 30 del T.U. pur non menzionando in via esplicità tale facoltà, non detta un espresso divieto di integrazione documentale e quindi va interpretato in modo compatibile con il sistema normativo favorevole all’integrazione di lacune meramente formali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4168 del 2015, proposto da:<br />
Tedino Giuseppe e Tedino Mariano, quali delegati della Lista Castelpoto 2020, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Oreste Di Giacomo, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, alla Via degli Avignonesi, n. 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 2^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Benevento; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE II n. 02653/2015, resa tra le parti, concernente esclusione lista &#8220;Castelpoto 2020&#8221; dalle consultazioni elettorali amministrative del 31/05/2015</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Benevento;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza elettorale del giorno 18 maggio 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte Andrea, Chiarina Aiello per l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>Rilevato che è oggetto di impugnazione la sentenza che ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti con cui è stata disposta l’esclusione di Tedino Giuseppe dalla lista “Castelpoto 2020” nell’ambito della consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Castelpoto;<br />
Rilevato altresì che l’esclusione è stata disposta in ragione della mancata produzione del certificato di iscrizione del suddetto candidato nelle liste elettorali;<br />
Reputato che l’appello proposto avverso la sentenza di prime cure merita positiva valutazione alla stregua delle seguenti considerazioni:<br />
&#8211; ai sensi degli artt. 28 e 30 del D.P.R. n. 570 del 1960 la presentazione delle candidature risulta assoggettata ad adempimenti diretti a garantire l’esatta identificazione del soggetto “candidato”, con connesso potere della Commissione elettorale di eli<br />
-nel caso di specie, in omaggio al principio di strumentalità delle forme, deve ritenersi che l’erronea produzione, nell’ambito dei certificati relativi ai candidati della lista in esame, di un certificato elettorale riferito ad un elettore parzialmente o<br />
&#8211; l’articolo 30 del testo unico, pur non menzionando in via esplicita la facoltà ammessa dal successivo articolo 33, non detta infatti un divieto di integrazione documentale e va, quindi, interpretato in modo compatibile con il sistema normativo favorevol<br />
-alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 30 cit., deve pertanto estendersi anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti di dimensioni la facoltà, esplicitamente prevista dall’ultimo comma del successiv<br />
-una diversa opzione, che consentisse l’integrazione documentale esclusivamente nell’ambito delle procedure elettorali relative ai Comuni più popolosi, produrrebbe, stante l’assenza di una ragione giustificativa legata a specifiche esigenze organizzative<br />
-dalla documentazione in atti risulta tempestivamente depositato il certificato mancante nelle forme proprie della procedura di cui all’articolo 30, che non prevede una fase di audizione dei delegati;<br />
-risulta, pertanto, sanata la lacuna originaria, con conseguente dimostrazione della sussistenza del requisito sostanziale in capo al candidato in esame;<br />
Reputato, in definitiva, che l’appello merita accoglimento e che la particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annulla i provvedimenti impugnati e ordina la riammissione nella lista “Castelpoto 2020” del candidato Tedino Giuseppe, nato a Benevento il 7.1.1989.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />
Doris Durante, Consigliere<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Sabato Guadagno, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-5-2015-n-2524/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2524</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.7234</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-5-2015-n-7234/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-5-2015-n-7234/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.7234</a></p>
<p>Pres. Pugliese &#8211; Est. Altavista C. s.r.l. (avv.ti Lavitola e Cavalli) / Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (Avvocatura dello Stato) &#8211; ASP s.r.l. (avv.ti Pittori e Scotti) sulla possibilità o meno per l&#8217;interventore ad adiuvandum di riassumere un processo interrotto a seguito di sentenza di fallimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-5-2015-n-7234/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.7234</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-18-5-2015-n-7234/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.7234</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese &#8211; Est. Altavista<br /> C. s.r.l. (avv.ti Lavitola e Cavalli) / Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (Avvocatura dello Stato) &#8211; ASP s.r.l. (avv.ti Pittori e Scotti)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità o meno per l&#8217;interventore ad adiuvandum di riassumere un processo interrotto a seguito di sentenza di fallimento del ricorrente principale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo &#8211; Interruzione &#8211; A seguito di dichiarazione di fallimento del ricorrente &#8211; Riassunzione &#8211; Interventore ad adiuvandum &#8211; Fattispecie &#8211; Inammissibilità &#8211; Conseguenze &#8211; Estinzione del giudizio</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché nel processo amministrativo l’intervento ad adiuvandum può essere posto in essere dal titolare di una situazione giuridica soggettiva dipendente da quella dedotta in giudizio, ma non può essere uguale a quello del ricorrente, non potendo l&#8217;interveniente essere un cointeressato in senso proprio, perchè altrimenti risulterebbe elusa la perentorietà del termine di decadenza per la notifica del ricorso, all’ interventore ad adiuvandum è preclusa la possibilità della riassunzione (nella specie, in esito a fallimento della società ricorrente principale), essendo i poteri dell&#8217;interventore subordinati all&#8217;attività della parte principale adiuvata, mentre l&#8217;atto di riassunzione deve provenire da un soggetto al quale la legge attribuisce il potere di riattivare il processo interrotto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Quater)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5662 del 2007, proposto da:<br />
COS.EDI Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Lavitola e Maria Enrica Cavalli, con domicilio in Roma via Costabella 23 <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo,<br />
Agenzia Sviluppo Provincia Srl (Asp), rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Pittori, Elisa Scotti, con domicilio eletto presso Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del decreto del direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del 20-3-2007, notificato, il 6-4-2007, con cui è stato imposto il vincolo di tutela indiretta e relative prescrizioni sugli immobili siti nel Comune di Grottaferrata-località La Molara <br />
RIASSUNTO con atto notificato il 14 marzo 2014 <br />
dall’Agenzia sviluppo provincia scarl rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Pittori, Elisa Scotti, con domicilio eletto presso Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;<br />
nei confronti di <br />
Fallimento COS.EDI s.r.l. in persona del curatore fallimentare;<br />
Ministero dei beni, della attivita&#8217; culturali e del turismo, <br />
e con l’intervento di <br />
Immol Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Livio Lavitola, con domicilio eletto presso Livio Lavitola in Roma, v.le Giulio Cesare, 71;</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Agenzia Sviluppo Provincia Srl (Asp);<br />
Visto l’atto di riassunzione della Agenzia Sviluppo Provincia Srl (Asp);<br />
Visto l’atto di intervento di Immol s.r.l. <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il presente ricorso è stato impugnato dalla COS.EDI s.r.l. il decreto del direttore della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio del 20-3-2007, notificato, il 6-4-2007, con cui è stato imposto il vincolo di tutela indiretta e relative prescrizioni sull’area sita nel Comune di Grottaferrata-località La Molara, oggetto del piano di lottizzazione presentato dalla società ricorrente ; il ricorso è stato notificato all’Amministrazione resistente e all’ASP, Agenzia sviluppo provincia, peraltro non indicata nell’epigrafe del ricorso, soggetto responsabile dello Sportello unico del patto territoriale all’interno del quale è stato promosso il piano di lottizzazione.<br />
Si è costituita l’Asp, Agenzia Sviluppo provincia, a sostegno delle ragioni della società ricorrente .<br />
Con atto depositato in giudizio il 3-3-2009 i difensori della società ricorrente hanno rinunciato al mandato e non si è costituito un nuovo difensore.<br />
L’Agenzia sviluppo provincia con nota del 16 dicembre 2013, depositata nei ricorsi n. 7070 del 2006 e n. 11254 del 2006, comunicava che con sentenza n. 163 del 2011 era stato dichiarato il fallimento della società ricorrente. <br />
Con atto notificato, il 14-3-2014, al Ministero resistente e al curatore fallimentare, l’Agenzia sviluppo Provincia ha riassunto il presente giudizio.<br />
In data 30-6-2014 ha depositato atto di costituzione in giudizio la Immol.s.r.l., successore a titolo particolare della COS.EDI..<br />
Il 1-7-2014 la Immol s.r.l. depositava , altresì, istanza di fissazione udienza.<br />
All’udienza pubblica del 29-1-2015 veniva dato avviso ai difensori presenti circa profili di inammissibilità dell’atto di riassunzione.<br />
Il 9-3-2015 la Immol s.r.l. notificava l’atto di intervento in giudizio ai sensi dell’art 111 c.p.c. <br />
All’udienza pubblica del 9-4-2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. <br />
L’atto di riassunzione della Agenzia sviluppo provincia è stato proposto tempestivamente . <br />
Come è noto, ai sensi dell’art 43 della legge fallimentare, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, l’apertura del fallimento determina l&#8217;interruzione del processo. E’ stata quindi introdotta una ipotesi di interruzione automatica di interruzione che si verifica a far data dall’evento interruttivo, indipendentemente dalla dichiarazione della parte costituita in giudizio (Cassazione sezioni unite n. 7443 del 2008) .<br />
La norma è ritenuta applicabile al processo amministrativo, trattandosi della disciplina generale della interruzione del processo in caso di fallimento della parte ( Consiglio di Stato n. 3019 del 2014; 5738 del 2014). <br />
Ciò comporta che anche il termine per la riassunzione di novanta giorni ai sensi dell’art 80 c.p.a. decorre da tale evento, ciò indipendentemente dalla dichiarazione di interruzione del giudizio (Tar Lombardia- Milano n. 2538 del 2014)<br />
La giurisprudenza ha però ritenuto, anche in base alle indicazioni della Corte Costituzionale ( sentenza n. 17 del 2010) che mentre per il curatore fallimentare, la data della sentenza dichiarativa di fallimento coincide con la decorrenza dei novanta giorni, per le altre parti del giudizio si deve contemperare tale termine perentorio con la possibilità di conoscenza della sentenza .<br />
Ne deriva che per le altre parti del giudizio il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui siano venute a conoscenza della sentenza di fallimento ( Corte Costituzionale n. 17 del 2010).<br />
Nel processo amministrativo, tale termine di decorrenza trova conferma nella disciplina dell’articolo 80 comma 3 c.p.a., per cui la riassunzione ad iniziativa delle parti rimaste estranee all&#8217;evento interruttivo (la dichiarazione di fallimento), deve essere proposta con atto notificato a tutte le altre parti nel termine perentorio di 90 giorni &#8220;dalla conoscenza legale dell&#8217;evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione e certificazione&#8221;. (Tar Lazio n. 7528 del 2014).<br />
Nel presente giudizio, ciò risulta almeno alla data del 16 dicembre 2013, quando la Agenzia sviluppo provincia lo ha dichiarato nella nota depositata in altri giudizi proposti dalla COS.EDI. e trattati alle medesime udienze pubbliche. <br />
L’atto di riassunzione è stato inviato per la notifica il 14 marzo 2014, quindi tempestivamente nei successivi novanta giorni. <br />
Ritiene invece il Collegio che la Asp non sia legittimata alla proposizione della riassunzione.<br />
L’Agenzia sviluppo provincia si è costituita nel presente giudizio, a seguito della notificazione dell’atto introduttivo, a sostegno delle ragioni della società ricorrente. La sua posizione sostanziale, non può che essere quella di un interventore ad adiuvandum. Altrimenti , infatti, sarebbe un cointeressato, che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il provvedimento di vincolo. <br />
La Corte di Cassazione, con riferimento all’ interventore ad adiuvandum nel processo civile, ha escluso la possibilità della riassunzione, essendo i poteri dell&#8217;interventore subordinati all&#8217;attività della parte principale adiuvata mentre l&#8217;atto di riassunzione deve provenire da un soggetto al quale la legge attribuisce il potere di riattivare il processo interrotto ( Cass civ sez I n. 1038 del 1996). <br />
La configurazione dell’intervento ad adiuvandum, nell’ambito del processo amministrativo, è limitato a situazioni, che non avrebbero legittimato la impugnazione dei medesimi atti, pena la violazione del termine decadenziale. L’intervento ad adiuvandum può essere posto in essere dal titolare di una situazione giuridica soggettiva dipendente da quella dedotta in giudizio ma non può essere, infatti, uguale a quello del ricorrente, non potendo l&#8217;interveniente essere un cointeressato in senso proprio, perchè altrimenti risulterebbe elusa la perentorietà del termine di decadenza per la notifica del ricorso . E’ inammissibile l&#8217;intervento &#8220;ad adiuvandum&#8221; spiegato nel processo amministrativo da chi sia ex se legittimato a proporre il ricorso giurisdizionale in via principale, considerato che in tale ipotesi l&#8217;interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all&#8217;impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, che può far valere solo mediante proposizione del ricorso principale nei prescritti termini decadenziali ( Consiglio di Stato n. 3647 del 2012, 1445 del 2009). Ciò anche nel caso in cui sia stato individuato dal ricorrente come soggetto destinatario di notifica ( Tar Lombardia Milano n. 2450 del 2012; Tar Umbria n. 329 del 2012).<br />
Nel processo amministrativo è ammesso solo l&#8217;intervento adesivo dipendente, volto cioè a tutelare un interesse collegato a quello fatto valere dal ricorrente principale, con la conseguenza che la posizione dell&#8217;interventore resta meramente accessoria e subordinata rispetto a quella della corrispondente parte principale .<br />
Il titolare della posizione secondaria, accessoria e riflessa si trova, quindi, in una posizione processuale subordinata a quella della parte principale, con la conseguenza che non può ampliare in alcuna sede l&#8217;oggetto della controversia o porre in essere atti che comportino la disponibilità del rapporto controverso ( cfr. Consiglio di Stato n. 5477 del 2014, che ha escluso la legittimazione dell’interventore adesivo a proporre opposizione avverso la sentenza di primo o di secondo grado lesiva per il titolare della posizione principale). <br />
La Agenzia Sviluppo provincia è il soggetto responsabile del patto territoriale ai sensi dell’art 7 del DM del Ministero del Tesoro n. 320 del 31 luglio 2000, Regolamento concernente: &#8220;Disciplina per l&#8217;erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d&#8217;area e ai patti territoriali&#8221;. <br />
Il comma 203 lettera d) dell’articolo 2 della legge n. 662 del 1996 definisce i patti territoriali come gli accordi, promossi da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, relativi all&#8217;attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.<br />
Anche in base al citato decreto ministeriale e alla delibera Cipe del 21 marzo 1997, di cui il decreto ministeriale costituisce attuazione, i patti territoriali costituiscono un modulo di amministrazione negoziata per promuovere le attività imprenditoriali in determinate aree; sostanzialmente tramite la pubblicazione di avvisi pubblici per presentazione di progetti da parte di privati al fine di ottenere i relativi finanziamenti, con un procedimento che prevede il coinvolgimento delle amministrazioni interessate.<br />
Il soggetto responsabile del patto territoriale , in particolare, ai sensi dell’art 7 del D.M. 320 del 2000, risponde circa: la conformità della esecuzione delle iniziative e degli interventi compresi rispettivamente nel contratto d&#8217;area e nel patto territoriale rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni; la regolare e trasparente gestione ed erogazione delle agevolazioni ai singoli soggetti beneficiari finali; la restituzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle risorse assegnate ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e da questi non utilizzate entro i termini fissati ovvero utilizzate in difformità dal progetto ammesso all&#8217;agevolazione, nonché delle risorse che eventualmente residuino al compimento dell&#8217;intero intervento agevolato; l&#8217;ammissibilità alle agevolazioni di varianti progettuali ritenute non sostanziali, delle quali sono tenuti a dare tempestiva informativa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell&#8217;Intesa istituzionale di programma Stato Regione, ove costituti; la richiesta al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di revoca delle agevolazioni in caso di variazioni progettuali sostanziali, di cui è data contestuale comunicazione al Comitato paritetico di attuazione e al Comitato di gestione dell&#8217;Intesa istituzionale di programma Stato Regione, ove costituiti. <br />
Si tratta dunque di compiti di promozione e coordinamento dell’attività amministrativa relativamente alla presentazione dei progetti finanziati nell’ambito del patto territoriale. Tale attività di promozione e coordinamento è confermata dal protocollo di intesa relativo al programma di sviluppo integrato del patto territoriale delle colline romane che fa espresso riferimento all’affidamento all’Agenzia sviluppo provincia dei compiti di supporto e coordinamento. <br />
Il Consiglio di Stato ha anche espressamente affermato che il soggetto responsabile del patto territoriale non assume, in base alle disposizioni normative, uno specifico impegno in prima persona, ma riveste soltanto un ruolo di coordinamento, rappresentanza, impulso e controllo ai fini della complessiva attuazione del patto (Consiglio di Stato n. 1280 del 2005).<br />
Ritiene dunque il Collegio che la posizione dell’Agenzia Sviluppo provincia, che ha sostenuto nel presente giudizio le ragioni della società ricorrente, non possa che essere quella di un interventore adesivo, non avendo la Agenzia una propria posizione giuridica lesa da tale provvedimento, con conseguente inammissibilità per difetto di legittimazione dell’atto di riassunzione. <br />
Neppure può essere ritenuta idonea ad evitare la dichiarazione di estinzione del presente giudizio l’attività posta in essere dalla Immol s.r.l., che si è costituita in giudizio il 30-6-2014 ed ha depositato istanza di fissazione udienza il 1-7-2014. <br />
La Immol ha, infatti, notificato alle altre parti del giudizio un atto di intervento solo il 9-3-2015. <br />
La Immol è il successore a titolo particolare della Cos.Edi avendo acquistato, a seguito di vendita con incanto del 4-6-2014, dal fallimento il terreno sul quale doveva essere realizzato il piano di lottizzazione.<br />
Ai sensi dell’art 111 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie . <br />
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. <br />
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire.<br />
L’art 111 c.p.c. è per costante giurisprudenza ritenuto applicabile anche al processo amministrativo (Consiglio di Stato n. 7293 del 2010; Consiglio di Stato n. 1842 del 2010).<br />
Peraltro, trattandosi di un intervento in giudizio deve essere effettuato secondo quanto prescritto dall’articolo 50 c.p.a., ovvero, con atto di intervento notificato alle altre parti e depositato nei termini di cui all’art 45. Nei confronti delle parti costituite l’atto di intervento deve essere notificato ai sensi dell’art 170 c.p.c., ovvero ai procuratori costituiti.<br />
La costituzione depositata il 30-6-2014 nel presente giudizio dalla Immol s.r.l. deve essere quindi considerata inammissibile, non avendo alcun requisito di sostanza e forma dell’atto di intervento notificato come richiesto dall’art 50 c.p.a..<br />
Ne deriva che la successiva istanza di fissazione udienza depositata il 1-7-2014 non risulta presentata da una parte legittimamente entrata nel presente giudizio.<br />
In ogni caso, il successore a titolo particolare neppure potrebbe far proseguire il giudizio con la mera presentazione della istanza di fissazione udienza ; tale facoltà di prosecuzione del giudizio, infatti, è consentita dagli articoli 299 e segg. del codice di procedura civile e anche dall’articolo 80 c.p.a. solo alla parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, tra cui rientrano i successori a titolo universale, ma non i successori a titolo particolare ( cfr di recente Tar Toscana n. 41 del 2014).<br />
Si può invece prescindere dalla questione dell’ammissibilità dell’atto di riassunzione proposto dal successore a titolo particolare, in quanto l’atto di intervento da questo proposto, che potrebbe equivalere ad un atto di riassunzione notificato alle altre parti del giudizio, è stato inviato alla notifica il 9-3-2015, quindi ben oltre il termine di novanta giorni sia dalla data di conoscenza legale dell’evento interruttivo da parte del successore, avendo lo stesso acquistato dal fallimento con la vendita del 4-6-2014, sia dalla successiva data del 30-6-2014, nella quale si è costituita nel presente giudizio, avendo quindi sicuramente avuto conoscenza dello specifico giudizio nel quale si è verificato l’evento interruttivo (cfr Cassazione sez lavoro n. 5650 del 2013).<br />
L’interruzione del giudizio, in caso di dichiarazione di fallimento, costituisce una ipotesi di interruzione automatica, indipendente anche dalla pronuncia di interruzione; ne deriva che la estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dell’evento interruttivo deve essere pronunciata anche in caso di mancata interruzione del giudizio ( cfr Tribunale di Milano n. 1392 del 31-1-2013; Tar Lombardia Milano n. 2538 del 2014.) <br />
Non resta quindi al Collegio che dichiarare l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art 35 comma 2 c.p.a. .<br />
In considerazione della particolarità delle questioni, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali. <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Francesco Arzillo, Consigliere<br />
Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2015</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2758</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2758/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2758/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2758</a></p>
<p>Sirio S.r.l. (Avv.ti A. Capotorto e C. Sito) c/ Comune di Napoli (Avv.ti F.M. Ferrari ed altri); GE.RI.CO S.r.l. (Avv. Migliarotti) sull&#8217;inammissibilità del ricorso cumulativo per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di lotti distinti 1. Processo amministrativo &#8211; Ricorso cumulativo – Presupposti – Distinti lotti – Aggiudicazione – Impugnazione – Inammissibilità – Eccezione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2758/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2758/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2758</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Sirio S.r.l. (Avv.ti A. Capotorto e C. Sito) c/ Comune di Napoli (Avv.ti F.M. Ferrari ed altri); GE.RI.CO S.r.l. (Avv. Migliarotti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso cumulativo per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione di lotti distinti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo &#8211; Ricorso cumulativo – Presupposti – Distinti lotti – Aggiudicazione – Impugnazione – Inammissibilità – Eccezione.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Notificazioni – Invalidità – Raggiungimento dello scopo – Sanatoria &#8211; Fattispecie.</p>
<p>3. Processo amministrativo – Aggiudicazione definitiva – Ricorso – Atti della procedura – Aggiudicazione provvisoria &#8211; Impugnazione – Necessità – Esclusione.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Forniture e servizi – Parti da eseguire – Indicazione – Sufficienza – Quote di partecipazione e di esecuzione – Corrispondenza – Obbligo – Esclusione.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione – Vizi formali – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo il ricorso cumulativo è eccezionalmente possibile a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti: identità di situazioni sostanziali e processuali, dell’oggetto delle domande, del contenuto degli atti impugnati e delle censure. Pertanto, è inammissibile un ricorso volto all’impugnazione dell’aggiudicazione di distinti lotti allorché siano diverse le prestazioni oggetto di gara, le imprese aggiudicatarie e le censure proposte, salvo che il ricorrente rinunci parzialmente all&#8217;impugnazione circoscrivendo l&#8217;impugnazione ad un solo lotto. </p>
<p>2. Nel processo amministrativo le invalidità delle notificazioni possono considerarsi sanate se è stato raggiunto lo scopo della conoscenza dell’atto notificato. Pertanto, è valida la notifica della rinuncia effettuata irritualmente all’Avvocatura comunale impersonalmente piuttosto che ai singoli difensori se le parti hanno comunque avuto piena contezza di tale rinuncia.</p>
<p>3. L’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva consente una contestazione complessiva della procedura di gara senza che sia necessario impugnare i singoli atti della procedura che non abbiano comportato un arresto procedimentale nei confronti del ricorrente (quale l&#8217;esclusione).</p>
<p>4.  Negli appalti di servizi e forniture trova applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell&#8217;art. 37 del Codice dei Contratti, che impone alle imprese raggruppate l’obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza l&#8217;obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara.</p>
<p>5. Ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis del d.lgs. n. 163/2006, non può disporsi l&#8217;esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese per difetto di sottoscrizione dell&#8217;offerta tecnica allorché ciascuna delle due imprese, pur non avendo entrambe sottoscritto l&#8217;intera offerta, abbia sottoscritto la parte di offerta riferita alla propria quota di esecuzione e la busta contenente l’offerta é controfirmata da entrambe, così da assicurare la provenienza dell&#8217;offerta dal raggruppamento stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 760 del 2015, proposto da:<br />
SIRIO s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Alfonso Capotorto e Ciro Sito, presso il cui studio – sito in Napoli, Centro Direzionale Is.C2, Scala A- ha eletto domicilio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Maria Ferrari, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci, Gabriele Romano (avvocatura comunale), con loro domiciliato in Napoli, piazza Municipio, presso la sede dell’avvocatura comunale;</p>
<p>nei confronti di<br />
GE.RI.CO. s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. formato con la ME.CA. s.r.l., in persona del legale rappr. p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Migliarotti, presso il cui studio &#8211; sito in Napoli, Via dei Mille n. 16- ha eletto domicilio;<br />
SA.GI.FI. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Cardaropoli, presso il cui studio –sito in Napoli, Via G. Carducci 42- ha eletto domicilio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell’efficacia:<br />
a) della determina dirigenziale n. 2 del 24/7/14 rep. 276 del 28.07.14 recante indizione della gara per la refezione scolastica del Comune di Napoli negli anni 2015-2016 in favore delle scuole dell’infanzia comunali e dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado statali nonché del relativo bando e del capitolato per quanto di ragione;<br />
inoltre, quanto al lotto n. 4 (IV municipalità) della gara:<br />
b) della nota n. 4331 del 5/1/15 del dirigente del servizio attività amministrative della IV municipalità recante comunicazione dell’aggiudicazione della gara adottata con determina dirigenziale n. 5 del 31.12.14;<br />
c) di quest’ultima determinazione (5/2014);<br />
d) di tutti i verbali di gara e di ogni ulteriore atto presupposto;<br />
quanto al lotto n. 6 (VI municipalità) della gara:<br />
e) della nota n. 4071 del 5/1/15 del dirigente del servizio attività amministrative della IV municipalità recante comunicazione dell’aggiudicazione della gara adottata con determina dirigenziale n. 7 del 31.12.14;<br />
f) di quest’ultima determinazione (7/2014);<br />
g) di tutti i verbali di gara e di ogni ulteriore atto presupposto</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e della GE.RI.CO. s.r.l. -anche quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con la ME.CA s.r.l. &#8211; nonché della SA.GI.FI. s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.1. Il presente ricorso è mosso dalla SIRIO s.r.l. avverso i provvedimenti indicati in epigrafe con cui il Comune di Napoli aggiudicava i lotti n.4 e n.6 della gara di appalto relativa alla refezione scolastica, rispettivamente, nelle municipalità IV e VI.<br />
1.2. Con nota del 24.02.2015, parte ricorrente rinunciava al ricorso avverso gli atti relativi al lotto n. 6, insistendo nel sostenere le proprie ragioni con riferimento al lotto n. 4. Nel prosieguo della trattazione, quindi, si prescinderà dall’illustrazione dei profili di merito afferenti alla impugnativa degli atti di gara riferibili al lotto n. 6.<br />
1.3. Con riferimento agli atti di aggiudicazione del lotto n. 4, parte ricorrente muove ai provvedimenti tre censure:<br />
I. l’illegittimità dell’ aggiudicazione al R.T.I. composto dalle imprese GE.RI.CO. e ME.CA. in quanto le quote di partecipazione alla gara sono paritarie e tanto sarebbe in contrasto con l’art. 275 del D.P.R. 207/2010 allorchè nel regolare i requisiti dei soggetti che partecipano all’affidamento delle procedure prevede che «per i soggetti di cui all&#8217; articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice» (tra cui appunto i raggruppamenti temporanei di imprese) «il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria»;<br />
II. la non conformità dell’offerta a quanto previsto a pag. 22 punto 11 art. 14 del capitolato allorchè si prevede che la documentazione avrebbe dovuto essere sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente: l’offerta, infatti, è stata sottoscritta non dai rappresentanti del R.T.I. ma solo delle singole ditte interessate all’esecuzione della specifica prestazione;<br />
III. infine, la evidente sproporzione e la irragionevolezza (entrambe in eccesso) del punteggio attribuito alla ditta concorrente in sede di valutazione dell’offerta tecnica;<br />
1.4. Si sono costituiti il Comune di Napoli, la GE.RI.CO. s.r.l., in proprio e quale capogruppo del R.T.I., nonché la SA.GI.FI. s.p.a. che si sono difesi con dovizia di argomentazioni che saranno ulteriormente illustrate nella parte in diritto. In primo luogo, peraltro, tutte le parti avverse alla ricorrente eccepiscono l’inammissibiltà del ricorso siccome presentato cumulativamente rispetto a due distinti lotti della procedura di gara, da intendersi come procedure del tutto distinte e separate. Inoltre, contestano nel merito le asserzioni di parte ricorrente chiedendo, all’esito, il rigetto del ricorso.<br />
1.5. All’udienza camerale del 25.02.2015, parte ricorrente rinunciava alla richiesta cautela e chiedeva fissarsi l’udienza di merito che era, poi, celebrata in data 29.04.2015 allorchè la causa era discussa e, poi, trattenuta in decisione.<br />
1.6. Nel corso della discussione, le parti illustravano ulteriormente le proprie ragioni, rimarcando che la rinuncia a parte del ricorso non è idonea a sanare la ragione di inammissibilità; la SA.GI.FI. s.p.a., preso atto della rinuncia, insisteva in modo particolare sull’istanza di cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., dell’espressione, ritenuta offensiva, secondo cui la propria offerta avrebbe riportato “cialtronerie assolute”.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>2.1. In apice, va esaminata l’eccezione di inammissibilità spiegata concordemente da tutte le parti resistenti. Essa si basa sul condivisibile principio, affermato in casi del tutto analoghi al presente (impugnativa congiunta dell’aggiudicazione di distinti lotti) secondo cui il ricorso cumulativo è eccezionalmente possibile a condizione che ricorrano congiuntamente i «requisiti della identità di situazioni sostanziali e processuali, che le domande siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e le censure siano identiche» (v., Consiglio di Stato, sez. IV, 26/08/2014, n. 4305 &#8211; che richiama C.d.S. Cons. Stato Sez. V, 25-02-1991, n. 177, Cons. Stato Sez. IV, 23-09-2004, n. 6222 – e T.A.R. Roma-Lazio, sez. III, 11/11/2014 n. 11327). Nel caso di specie, infatti, è evidente che non sussistano tali presupposti in ragione della diversità delle prestazioni oggetto di gara (distinti lotti corrispondenti alla refezione in diverse aree del territorio cittadino), delle imprese aggiudicatarie e sinanche di parte delle censure.<br />
2.2. Ritiene, tuttavia, il Collegio che l’intervenuta rinuncia a una parte del ricorso (quella relativa al lotto n. 6 della gara) consenta di evitare la sanzione dell’inammissibilità dell’intero gravame. L’inammissibilità del ricorso cumulativo rispetto a questioni (e a censure) non identiche, infatti, presiede all’esigenza di non provocare la ingiustificata commistione di vicende processuali distinte –con conseguente inutile complicazione della vicenda processuale- e di non eludere la disciplina del contributo unificato (arg. ancora da C.d.S. 4305/2014, cit.).<br />
2.3.1. Sennonchè la rituale rinuncia, effettuata già prima dell’udienza camerale (con nota depositata il 24.02.2015), ha impedito la descritta commistione nel corso del processo in quanto la ‘res’ controversa è stata limitata alla sola aggiudicazione del quarto lotto, consentendo alle parti una difesa consapevole e al collegio di delimitare con precisione la materia del contendere.<br />
2.3.2. Parimenti, è venuto meno il profilo di ‘elusione’ del contributo unificato –invero particolarmente oneroso nel campo degli appalti (v. ordinanza T.R.G.A. di Trento n. 23/2014 di rimessione alla C.G.C.E. della questione relativa alla compatibilità comunitaria della disciplina del contributo unificato) &#8211; in quanto ciò che è stato versato corrisponde al dovuto in rapporto alla unicità della procedura di gara oggetto delle residue censure.<br />
2.3.3. Sul punto, conclusivamente, devono altresì essere richiamati il principio di conservazione degli atti giuridici nonché l’importanza di garantire il diritto di difesa (artt. 24, 103, 111, 113 Cost.) avverso gli atti della pubblica amministrazione che concorrono a rendere preferibile un’interpretazione che non pregiudichi del tutto la possibilità di tutelare le proprie ragioni in capo alla parte ricorrente, secondo il principio espresso dal noto brocardo ‘utile per inutile non vitiatur’.<br />
2.4. Sempre con riferimento a tale aspetto, va soggiunto che, nel corso della discussione orale, la difesa del Comune di Napoli ha rilevato l’irritualità della rinuncia poiché notificata impersonalmente all’avvocatura comunale piuttosto che ad (almeno) uno dei singoli avvocati difensori del Comune di Napoli. L’argomento, connotato da un certo formalismo, è comunque superabile in ragione del principio del raggiungimento dello scopo secondo cui le invalidità della notificazione possono considerarsi sanate se è stato raggiunto lo scopo della conoscenza dell’atto notificato (artt. 156 c.p.c., 44 co. 3 c.p.a.). Ebbene, nel caso di specie, lo stesso tenore della difesa delle parti dimostra che hanno avuto piena contezza della rinuncia già prima dell’udienza camerale per cui, anche rispetto ad esse, non è ravvisabile quella confusione di vicende diverse che il divieto di ricorso cumulativo tende a evitare.<br />
3. È, altresì, infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’R.T.I. resistente per la mancata impugnativa di taluni atti endoprocedimentali, quali i verbali di gara in cui si sono attribuiti i punteggi alle diverse offerte. Va ribadito, infatti, che l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva consente una contestazione complessiva della procedura di gara senza che sia necessario impugnare i singoli atti della procedura che non abbiano comportato un arresto procedimentale nei confronti della ricorrente (es. esclusione). In tal senso, si afferma ormai concordemente in giurisprudenza che persino l’impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria è oggetto di una mera facoltà della parte, non essendo imposta purchè si impugni l’aggiudicazione definitiva (ex multis, v. Consiglio di Stato, sez. V, 07/07/2014, n. 3449 e T.A.R. Napoli, Campania, sez. V, 04/06/2014, n. 3058).<br />
4. Si può, quindi, passare all’esame del merito del ricorso nella parte in cui si riferisce agli atti di gara per l’aggiudicazione del quarto lotto (relativo al servizio di refezione nella quarta municipalità del comune di Napoli).<br />
5.1. La prima censura si riferisce alla illegittimità dell’offerta dell’R.T.I. resistente per essere le quote di partecipazione alla gara paritarie, senza che si sia riconosciuto, quindi, alla mandataria una quota maggiore come prescritto, fra l’altro, dagli artt. 34 e 37 del d.lgs. 163/2006 (cod. app.) e dall’art. 275 del D.P.R. 207/2010.<br />
5.2. L’argomento non ha pregio.<br />
5.3. Come rilevato dalla difesa del Comune di Napoli, infatti, nella materia di appalti di servizi, l’art. 37 cod. app. prevede esclusivamente che nell&#8217;offerta debbano «essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati» (co. 4; il comma 13 che prevedeva l’obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione, recentemente abrogato con D.L. 47/2014, già nella formulazione introdotta dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, circoscriveva tale obbligo ai soli appalti di lavori).<br />
5.4. L’obbligo in esame non può neppure evincersi, come preteso da parte ricorrente, dall’art. 275 co. 2 ult. periodo del D.P.R. 207/2010 che, parimenti, prevede che la mandataria debba «possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria».<br />
5.5. Le norme, quindi, si riferiscono alla concreta misura dell’effettuazione delle prestazioni e non all’astratta quota di partecipazione all’R.T.I., né, peraltro, impongono la corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.<br />
5.6. Il principio secondo cui, negli appalti dei servizi, sia richiesto esclusivamente che la mandataria realizzi, nella fase esecutiva, la maggior parte delle prestazioni ha trovato piena conferma nella più recente giurisprudenza (C.d.S. n. 3900 &#8211; 22 luglio 2014 &#8211; Sez. VI, T.A.R. Lecce –Puglia- sez. I, 02/05/2014, n. 1131, T.A.R. Genova –Liguria- sez. II 07 giugno 2013 n. 888; v. anche, sull’applicazione della normativa previgente Ad. plen. 22/2012), nei pareri dell’attività tutoria di settore (v. parere ANAC n. 121 del 06.06.2014), ed è stato consacrato dall’Adunanza plenaria con Sentenza n. 7 del 2014: «per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell&#8217;art. 37, che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l&#8217;obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella legge di gara».<br />
5.7. Orbene, nel caso di specie, il bando richiedeva che le singole scuole fossero servite in tutti i propri ‘plessi’ da «una sola delle imprese raggruppate», dovendosi indicare le parti della fornitura eseguite dai diversi operatori economici raggruppati (punto III.1.3 del bando, doc. 1, prod. SAGIFI).<br />
5.8. Tale disposizione, peraltro non contestata da parte ricorrente (lo rileva la difesa dell’R.T.I. GE.RI.CO/ME.CA), è stata pienamente rispettata dall’R.T.I. aggiudicataria allorchè, nell’offerta, si precisa quali siano le scuole fornite da ciascuna impresa e tanto consente di verificare che il principio appena menzionato (capo 5.6.) è stato rispettato. Risulta, infatti, confermato che la mandataria esegua le prestazioni in misura maggioritaria (464.560 pasti a fronte dei 328.697 pasti per la ME.CA.).<br />
5.9. Merita, altresì, di essere precisato che, nel caso di specie, risulta tutelata la finalità di garantire la serietà delle offerte, propria del sistema di qualificazione, in ragione dell’essere le due imprese associate entrambe qualificate per il 100% della fornitura.<br />
6.1. Egualmente infondata è la seconda censura relativa alla circostanza che l’R.T.I. avrebbe presentato un’offerta priva della sottoscrizione di entrambe le imprese su ogni pagina. Ciascuna delle imprese, infatti, ha sottoscritto esclusivamente la parte dell’offerta riferibile alla parte di fornitura che avrebbe effettuato direttamente.<br />
6.2. Il dato di fatto appena descritto non è contestato dai resistenti, ma si precisa che l’offerta tecnica è stata inserita in una busta controfirmata da entrambe le partecipanti al R.T.I. (v. difesa del Comune di Napoli p. 9). Inoltre, la difesa del R.T.I. resistente precisa che proprio l’obbligo di prevedere che una sola impresa effettuasse il servizio nelle singole scuole, ha imposto tale separata modalità di sottoscrizione; si afferma che, diversamente, se si fosse apposta una sottoscrizione congiunta a ogni pagina dell’offerta, la prestazione avrebbe potuto essere riferibile indistintamente a entrambe le imprese e tanto avrebbe imposto l’esclusione del R.T.I. dalla procedura per violazione del citato punto III.1.3. del bando.<br />
6.3. La questione va risolta applicando un criterio non formalistico, nel rispetto della ormai consolidata tendenza dell’ultima legislazione volta a evitare esclusioni per motivi esclusivamente formali.<br />
6.4. Giova rammentare che l’art. 46 co. 1 bis cod. appalti (inserito dall&#8217;articolo 4, comma 2, lettera d, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70) dispone che: «la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonchè nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione».<br />
6.5. A prescindere dai dubbi interpretativi posti dalla novella legislativa del 2011, va detto che, nel caso di specie, non può parlarsi di “difetto di sottoscrizione” in quanto ogni pagina dell’offerta tecnica è stata comunque sottoscritta da una delle imprese, mentre è stata sottoscritta da entrambe la busta in cui l’offerta in questione era inserita.<br />
6.6. Evidentemente, poi, non sussiste alcun “incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta” in quanto essa, in ragione delle modalità di presentazione descritte al capo che precede, è chiaramente riferibile al R.T.I. controinteressato nel suo complesso ferma rimanendo la divisione dei compiti, già descritta, nella fase esecutiva.<br />
6.7. Quand’anche, quindi, si ritenga irregolare la descritta modalità di sottoscrizione, il difetto non sarebbe tale da comportare l’esclusione del R.T.I. (in argomento, per un’interpretazione ancor più stringente delle cause di esclusione in caso di irregolarità delle sottoscrizioni, v. Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, punto 2).<br />
7.1. Resta da esaminare la terza censura che investe profili afferenti alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante nel valutare l’offerta del R.T.I. aggiudicatario.<br />
7.2. Sono ben noti i limiti entro i quali il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecnico-discrezionali della pubblica amministrazione.<br />
7.3. In proposito, si è ormai consolidato l’orientamento secondo cui l’esercizio di tale forma di discrezionalità –nonostante che non rientri nell’area del merito amministrativo (contraddistinto, per solito, da un’attività che implica ponderazione di interessi)- sia sindacabile dal G.A. in limiti che, sostanzialmente, ricalcano quelli che presiedono alla limitata sindacabilità dell’attività discrezionale cd. pura.<br />
7.4. Il principio di separazione dei poteri, infatti, impone di escludere la possibilità che il Giudice Amministrativo eserciti un sindacato, ad un tempo ‘intrinseco’ (cioè effettuato utilizzando le cognizioni tecniche necessarie) e ‘forte’ (ossia tale da consentire all’giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione) sull’esercizio di discrezionalità tecnica; in tale ipotesi, infatti, al giudice sarebbe consentito di sovrapporre sempre e comunque la propria valutazione (rectius: la valutazione dei propri consulenti o verificatori) a quella operata dall’Amministrazione. All’opposto, un simile potere può essere riconosciuto al giudice amministrativo solo qualora nell’operato dell’Amministrazione «vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti» (Consiglio Stato , sez. V, 01 ottobre 2010 , n. 7262). Si tratta, quindi, nel rispetto delle classificazioni operate in materia dalla migliore dottrina, di un sindacato “intrinseco” ma “debole”.<br />
7.5. Simili limitazioni alla sindacabilità dell’attività tecnico-discrezionale hanno trovato conferma nell’orientamento della Corte di Cassazione che, con riferimento a talune pronunce –peraltro minoritarie- del Giudice amministrativo che hanno ritenuto una più ampia sindacabilità delle valutazioni tecniche operate dall’Amministrazione (Cons. St., sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5029; Cons. St. sez. VI, 28 luglio 2010 n. 5030. Si vedano, anche, C.d.S. Sent. n. 601/1999 e Sent. 926/2004), ha chiarito che il controllo del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico discrezionali «deve essere svolto ‘ab estrinseco’, ed è diretto ad accertare il ricorrere di seri indici di simulazione, ma non è mai sostitutivo. Il sindacato sulla motivazione del rifiuto deve, pertanto, essere rigorosamente mantenuto sul piano della verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto (…) e non può avvalersi di criteri che portano ad evidenziare la mera non condivisibilità della valutazione stessa». La Suprema Corte ha, altresì, precisato che la sostituzione da parte del giudice amministrativo della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione «costituisce ipotesi di sconfinamento vietato della giurisdizione di legittimità nella sfera riservata alla p.a., quand’anche l’eccesso in questione sia compiuto da una pronuncia il cui contenuto dispositivo si mantenga nell’area dell’annullamento dell’atto» (Cass., sez. un., 17 febbraio 2012 nn. 2312 e 2313).<br />
7.6. Nel caso di specie, nel ricorso si riporta una tabella della perizia redatta, per conto della ricorrente, dall’ing. Grimaldi in cui si evidenzierebbero dei profili di irragionevolezza della valutazione operata con riferimento al piano di trasporto del R.T.I. GE.RI.CO/ME.CA..<br />
7.7. Con riferimento a ciascun punto, il Comune di Napoli e il raggruppamento temporaneo evidenziano le ragioni per cui non sussisterebbe alcuna manifesta irragionevolezza o sproporzione della valutazione di volta in volta operata.<br />
7.8. La lettura della perizia, invero, evidenzia il chiaro, ma inammissibile, tentativo di sovrapporre una diversa valutazione a quella operata dall’amministrazione. In particolare:<br />
&#8211; sulla voce A.1.1., si valorizza la presunta superiorità tecnologica del centro di cottura della SIRIO s.r.l. e la disponibilità di un centro di cottura per le emergenze, ma, da un lato, per quest’ultimo aspetto (centro per le emergenze), il bando non pr<br />
&#8211; sulla voce A.1.2., si evidenzia il superiore monte ore offerto dalla SIRIO s.r.l.: il punteggio, come chiarito dalla difesa dell’ente locale e del R.T.I., è riferibile non solo alla ‘quantità’ di ore, ma alla complessiva organizzazione del processo prod<br />
&#8211; sui punti A.2.1. e A.2.2., si afferma la mancanza dell’indicazione dei tempi di percorrenza in rapporto ai percorsi dettagliati forniti dalla SIRIO s.r.l. e la mancata precisazione della capacità di carico dei singoli veicoli: l’assunto è smentito dal d<br />
&#8211; per la voce A.3.1., relativa al rapporto addetti/utenti, per cui non vi era l’indicazione di precisi criteri aritmetici, la valutazione operata dall’amministrazione ha riconosciuto alla SIRIO s.r.l. un punteggio ben maggiore di quello attribuito al R.T.<br />
&#8211; per la voce A.3.2. (organizzazione della fase distributiva), si lamenta la mancata considerazione di una singola miglioria apportata dalla SIRIO s.r.l. (dispositivi CALORFOOD), ma è evidente che tale aspetto non integra, in rapporto a una voce tanto com<br />
&#8211; quanto alle voci A.4. (incremento prodotti biologici), A.5. (piano di formazione), A.6. (soddisfazione utenza), A.9. (banane equo/solidale), la ricorrente ha ottenuto un punteggio maggiore, confermandosi, quindi, la migliore qualità dell’offerta ‘in par<br />
&#8211; quanto alla voce A.7. (recupero cibo), la doglianza è alquanto generica in rapporto alle modalità di recupero del cibo: la soluzione proposta dal R.T.I. appare del tutto adeguata &#8211; prevedendosi la collaborazione con due ON.LUS. locali per il recupero de<br />
&#8211; quanto, infine, alla voce A.8., la considerazione delle proposte migliorative tiene conto del grado di ‘realizzabilità’ delle singole proposte secondo una valutazione ancora una volta frutto di attività tecnico-discrezionali che non può essere confutata<br />
7.9. La censura è, pertanto, infondata poiché si sostanzia in un’inammissibile tentativo di sovrapporre la valutazione del proprio consulente a quella operata dall’amministrazione, senza che siano evidenziati aspetti di manifesta irragionevolezza.<br />
8.1. Quanto al ricorso proposto avverso il lotto 6, oggetto di rinuncia e quindi estinto (cfr. artt. 35 e 84 c.p.a.), resta da esaminare la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive riportate al superiore capo 1.6. del fatto. La rinuncia al ricorso ‘in parte qua’, in effetti, non consente di ritenere del tutto scemata la portata obiettivamente offensiva dell’espressione utilizzata negli scritti di parte ricorrente (pur ripresa dalla propria perizia) allorchè definisce ‘cialtronerie assolute’ taluni elementi dell’offerta della SA.GI.FI. s.p.a..<br />
8.2. Va, quindi, disposta, come richiesto, la cancellazione dell’espressione appena indicata.<br />
9.1. In conclusione, il ricorso va respinto quanto alle censure riferibili al lotto n. 4 e va dichiarato estinto per rinuncia (cfr. artt. 35 e 84 c.p.a., cit.) nella parte riferita al lotto n. 6 della gara in esame.<br />
9.2 Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza quanto alla decisione sul lotto 4 e vanno poste a carico del rinunciante per quel che riguarda la parte di ricorso riferibile al lotto n. 6.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
-) RESPINGE il ricorso nella parte relativa agli atti indicati in epigrafe ai numeri sub a), b), c), d) (lotto n. 4);<br />
-) DICHIARA estinto il ricorso nella parte relativa agli atti indicati in epigrafe ai numeri sub e), f), g) (lotto n. 6);<br />
-) DISPONE la cancellazione dell’espressione “cialtronerie assolute” riportata in terz’ultima pagina del ricorso (punto A.1.1.);<br />
-) CONDANNA parte ricorrente alla pagamento delle spese di lite in favore del RTI GE.RI.CO/ME.CA., del Comune di Napoli e della SA.GI.FI s.p.a. nella misura di euro 2.000 (duemila) ciascuno oltre a spese e ad accessori di legge;<br />
-) ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2758/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2758</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.411</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2015-n-411/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2015-n-411/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.411</a></p>
<p>Pres. Lipari – Est. Simonetti Società Instrumentation Laboratory S.p.a. (Avv. A. Carducci) c/ A. DeMori S.p.a. ( Avv. G. Sgobbi)nei confronti di Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia”(Avv. F. Ingaglio) omessa dichiarazione ex. art. 38 Codice degli appalti per procuratori speciali: esclusione solo in caso di effettiva carenza dei requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2015-n-411/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.411</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2015-n-411/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.411</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari – Est. Simonetti<br /> Società Instrumentation Laboratory S.p.a. (Avv. A. Carducci) c/ A. DeMori S.p.a. ( Avv. G. Sgobbi)nei confronti di Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia”(Avv. F. Ingaglio)</span></p>
<hr />
<p>omessa dichiarazione ex. art. 38 Codice degli appalti per procuratori speciali: esclusione solo in caso di effettiva carenza dei requisiti penali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Lex specialis – Procuratori speciali – Dichiarazione ex art. 38 Codice Appalti – Assenza – Esclusione – Carenza effettiva dei requisiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In una procedura di gara qualora la lex specialis non contenga una specifica comminatoria di esclusione in caso di omessa dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali in relazione a due procuratori speciali, quest&#8217;ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 cpa, ma soltanto laddove sia effettivamente riscontrabile l&#8217;assenza del requisito in questione.<br />
Si tratta di una misura correttiva, che trova puntuale applicazione nel caso di specie in quanto la lex specialis, adottata in epoca antecedente la pronuncia della Plenaria 23/2003, non faceva alcun riferimento ai procuratori speciali, non menzionandoli, sicché la doglianza  limitata all’inosservanza di un semplice obbligo dichiarativo che risulta del tutto inidonea a giustificare l’automatica esclusione dalla gara di un concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 104 del 2015, proposto da:<br />
Società Instrumentation Laboratory S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Carducci in Palermo, Via Agrigento, 50; <br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>A. De Mori S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuliano Sgobbi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fulvio Ingaglio La Vecchia in Palermo, Piazza Luigi Sturzo, 4; <br />
<i></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>Azienda Ospedaliera &#8220;Ospedali Riuniti Villa Sofia &#8211; Cervello&#8221;, non costituita nel presente giudizio; <br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>della sentenza del T.A.R. SICILIA &#8211; PALERMO: sezione I n. 3319/2014, resa tra le parti, concernente l’appalto per la fornitura quinquennale di n. 15 apparecchi per emogasanalisi, e relativi consumabili, occorrenti alle unità operative dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della A. De Mori S.p.A.;<br />
Visti i motivi riproposti dalla A.De Mori S.p.A. ai sensi dell’art. 101 c.p.a.;<br />
Vista l’ordinanza n. 108/2015 con cui è stata sospesa l’esecutività della sentenza impugnata;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 aprile 2015 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti gli Avvocati P. Fidanza e G. Sgobbi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. L’Azienda Ospedaliera “ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” ha bandito, a novembre del 2012, una procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale in service di n. 15 apparecchiature per emoganalisi e relativo materiale di consumo, da destinare a diverse unità operative interne, per una base d’asta di 1.200.000 euro.<br />
La procedura, alla quale hanno partecipato tre concorrenti, prevedeva per l’aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riservando 60 punti all’offerta tecnica e i restanti 40 a quella economica.<br />
All’esito della procedura è risultata aggiudicataria la Instrumentation Laboratory (nel prosieguo I.L.), con 88,16 punti (di cui 60, pari al massimo, per la parte tecnica), seconda la De Mori, con 80,73 punti.<br />
2. Proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, dalla seconda classificata, lamentando la mancata esclusione della prima e comunque l’erronea attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica sotto diversi profili, il Tar, dopo avere respinto il ricorso incidentale della I.L., ha giudicato fondato i motivi aggiunti quanto alla dedotta incompletezza dell’offerta della I.L., per non essere stato computato il costo dei contenitori rompifiale, elemento accessorio indicato nel manuale d’uso.<br />
Ha quindi annullato l’aggiudicazione.<br />
3. Con il presente appello I.L. ha impugnato la sentenza del Tar deducendone l’erroneità sulla base di cinque distinti motivi di appello: i primi tre volti a censurare il mancato accoglimento del proprio ricorso incidentale “paralizzante” proposto in primo grado e teso all’esclusione della De Mori per violazione dell’art. 38 del Codice dei contratti e del capitolato; il quarto e quinto motivo concernenti i contenitori rompifiale, deducendo la tardività della relativa censura avanzata dalla De Mori e nel merito la sua infondatezza, trattandosi di un elemento marginale ed economicamente irrisorio, il cui mancato computo non può determinare l’esclusione dalla gara.<br />
3.1. Si è costituita in appello la De Mori, parte vittoriosa in primo grado, resistendo all’impugnazione e riproponendo ai sensi dell’art. 101 c.p.a., con memoria 20.2.2015, i motivi del suo ricorso introduttivo assorbiti dal Tar.<br />
3.1.1. Con tali motivi si contestano i punteggi attribuiti all’offerta tecnica di I.L. sulla base dei criteri qualititativi previsti all’art. 13 del capitolato e concernenti la determinazione della bilirubina (sino a due punti), la conservazione della cartuccia multitest a temperatura ambiente (sino a 5 punti), l’impatto organizzativo all’interno delle varie unità (sino a 2 punti), le tipologie di cartucce (sino a 5 punti), il percorso del controllo di qualità e del campione (sino a 2 punti). Nell’insieme si osserva come l’offerta di I.L. in ordine a tali criteri sia stata inesatta e/o incompleta e come la Commissione giudicatrice non abbia tenuto conto di queste inesattezze, non escludendo I.L. o comunque non attribuendo un punteggio coerente con le differenze tra le due offerte.<br />
3.1.2. L’appellante ha controdedotto su tali ultime censure, eccependo preliminarmente la mancata prova di resistenza, a fronte di un distacco tra le due offerte che per la parte tecnica è stato di circa 10 punti.<br />
3.2. Nessuno si è costituito per l’Azienda Ospedaliera.<br />
3.3. Nella camera di consiglio del 4.2.2015 è stata accolta la domanda cautelare, sospendendo l’esecutività della sentenza di primo grado.<br />
3.4. All’udienza pubblica del 15.4.2015, in vista della quale le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie, la causa è passata in decisione.<br />
4. Debbono essere esaminati con priorità i primi motivi dell’appello recanti la riproposizione dei motivi di ricorso incidentale paralizzante, in quanto volti ad accertare l’illegittima ammissione di controparte alla gara e conseguentemente a precludere l’esame nel merito del suo originario ricorso principale.<br />
4.1. I primi due motivi, con i quali è contestata la violazione dell’art. 38 del Codice dei contratti per l’omessa dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali in relazione a due procuratori speciali, uno dei quali cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, sono manifestamente infondati, per le stesse argomentate ragioni indicate dal Tar.<br />
E’ sufficiente ricordare come l’Adunanza Plenaria n. 23/2013, nell’estendere anche a tali soggetti gli obblighi dichiarativi prescritti dall’art. 38 e le conseguenze di legge derivanti dalla loro inosservanza, abbia precisato che, “stante la non univocità della norma circa l&#8217;onere dichiarativo dell&#8217;impresa nelle ipotesi in esame (cui va aggiunta, per il passato, l&#8217;incertezza degli indirizzi giurisprudenziali) deve intendersi che qualora la <i>lex specialis</i> non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest&#8217;ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 cit., ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l&#8217;assenza del requisito in questione”.<br />
Si tratta di una misura correttiva, legata ad una interpretazione giurisprudenziale che ha (avuto) l’effetto di estendere il perimetro applicativo dell’art. 38, che trova puntuale applicazione nel caso di specie in quanto la <i>lex specialis</i>, adottata in epoca antecedente la pronuncia della Plenaria, non faceva alcun riferimento ai procuratori speciali, non menzionandoli, e nei cui confronti l’odierna appellante nulla ha mai dedotto circa l’assenza, in concreto, dei requisiti di moralità. Sicché la doglianza è limitata all’inosservanza di un (semplice) obbligo dichiarativo che, all’epoca dei fatti in contestazione, non aveva ancora una base normativa sufficientemente sicura, come tale del tutto inidonea (l’inosservanza della violazione formale), secondo gli elementari canoni di tassatività e di proporzionalità, a giustificare l’automatica esclusione dalla gara di un concorrente.<br />
4.2. Con il terzo motivo escludente si assume e si ribadisce (v. già ricorso incidentale in primo grado, pp. 7-12) che l’offerta economica presentata dalla De Mori sarebbe stata, sotto vari profili, incompleta ed in contrasto con l’art. 15 del capitolato, con particolare riferimento agli accessori e consumabili che, sebbene contemplati nel “Manuale Operatore” e funzionali alle operazioni di calibrazioni e di sostituzione dei ricambi, non sarebbero stati inseriti e quotati all’interno dell’offerta economica e, quindi, messi concretamente a disposizioni degli utilizzatori, per tali intendendosi da parte di I.L. medici ed infermieri ospedalieri.<br />
4.2.1. Controparte, la De Mori, ha replicato, anche in questa sede, contraddicendo proprio quest’ultima premessa del discorso, ossia l’assunto secondo cui sarebbe il personale ospedaliero a procedere alle calibrazioni o alla sostituzioni di parti dell’apparecchiatura, sostenendo piuttosto come tali compiti spettino al servizio di assistenza tecnica della stessa De Mori, il che spiegherebbe la ragione per la quale accessori e consumabili sopra richiamati non siano parte dell’offerta economica (ma siano descritti in quella tecnica nell’ambito del servizio di assistenza).<br />
4.2.2. La sentenza del Tar, che ha condiviso la linea difensiva della De Mori (v. sub B.2. della motivazione), è criticata dalla I.L. che sostiene invece come destinatario privilegiato del “Manuale Operatore” sia proprio l’utilizzatore dello strumento, ossia l’operatore sanitario, sottolineando inoltre come l’assistenza tecnica della De Mori sia prevista a cadenza trimestrale, in un arco temporale troppo ampio per coprire ogni tipo di imprevisto che si verifichi nell’uso quotidiano.<br />
4.3. Così riassunte le contrapposte deduzioni di parte, reputa il Collegio che, pur residuando qualche dubbio sull’esatta individuazione dei tecnici cui si rivolge il “Manuale Operativo” – se siano gli operatori sanitari o (anche, o soltanto), gli assistenti della De Mori– seguendo lo stesso metro applicato all’elemento dei rompifiale (v. <i>Infra</i>), non vi siano elementi sufficienti per accertare una causa di esclusione, altrimenti derivante automaticamente dalla rigida applicazione della clausola del capitolato.<br />
5. Passando ora all’esame del quarto motivo di appello, con il quale è dedotta l’erroneità della sentenza laddove ha accolto il primo motivo aggiunto proposto nel giudizio dinanzi al Tar dalla De Mori, si può prescindere dalla tempestività o meno della originaria censura vertente sui contenitori rompifiale (censura di cui I.L. ha sempre sostenuto la tardività), in quanto il Collegio ritiene che la medesima censura sia infondata nel merito e che, pertanto, la sentenza che l’ha accolta debba essere riformata sul punto.<br />
5.1. Come, infatti, già delibato in sede cautelare, con l’ordinanza n. 108/2015, nonostante le suggestive argomentazioni della difesa De Mori, è quanto meno dubbia l’effettiva incidenza dei “rompifiale” nell’economia complessiva dell’offerta presentata dalla I.L., né è dimostrata l’essenzialità di un simile elemento, non contemplato espressamente nel capitolato di gara ma solo nel manuale d’uso dell’operatore.<br />
5.2. Tale valutazione, di apparente accessorietà dell’elemento in contestazione, è qui rafforzata dalla considerazione di come, nel discutere dell’essenzialità o meno di questo elemento e della sua (quanto meno, non evidente) rilevanza economica, le difese riproducano &#8211; seppure in questo caso a parti invertite &#8211; posizioni già espresse in relazione al terzo motivo dell’appello, al cospetto, nell’uno come nell’altro caso, di una supposta incompletezza dell’offerta che postula, per il suo pieno accertamento, una non agevole ricostruzione di aspetti rimasti non del tutto chiari della fornitura. Tanto più la stazione appaltante non si è costituita, né in primo grado, né in appello, non offrendo chiarimenti di nessun tipo, su questo come su altri profili della procedura.<br />
5.3. Sicché, applicando lo stesso metro prudente già seguito al punto 4.2., in assenza di una prova sufficiente a riscontro delle allegazioni della parte che ha dedotto il vizio, non può essere accertata la causa di esclusione e, quindi, sul punto l’appello è fondato e la sentenza deve essere riformata, con la conseguenza di riammettere in gara la I.L.<br />
6. Una volta accertata la legittima (o, meglio, la non illegittima) ammissione della I.L. alla gara, resta ancora da valutare, tuttavia, la legittimità dell’aggiudicazione disposta in suo favore, per quanto concerne, in particolare, l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, in relazione alla quale I.L. ha conseguito il massimo possibile di 60 punti, risultando per questo vincitrice.<br />
6.1. Si tratta dei motivi dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado dalla De Mori che, assorbiti dal Tar, sono qui riproposti ai sensi dell’art. 101 c.p.a. e che, nell’insieme, appuntandosi su 5 dei 13 criteri di qualità indicati nel capitolato (all’art. 13), prospettano l’inattendibilità del giudizio tecnico effettuato dalla commissione giudicatrice.<br />
6.2. A tali censure ha replicato in linea generale la difesa di I.L. eccependone l’inammissibilità perché non sarebbe offerta la prova di resistenza, non dimostrando quindi la De Mori se e come il loro accoglimento si tradurrebbe nella modifica della graduatoria finale in misura tale da comportare la vittoria della De Mori stessa.<br />
L’eccezione è da disattendere sul rilievo che, sempre ragionando in linea generale, le censure coprono una vasta parte dell’offerta tecnica, astrattamente sufficiente, ove il giudizio fosse rivisto, a sovvertire l’ordine finale.<br />
6.3. Nel merito delle censure, le contestazioni si appuntano su aspetti salienti della parte qualitativa dell’offerta, essendo relative ai seguenti elementi: determinazione della bilirubina (sino a due punti); conservazione della cartuccia multitest a temperatura ambiente (sino a 5 punti); impatto organizzativo all’interno delle varie unità (sino a 2 punti), tipologie di cartucce (sino a 5 punti); percorso del controllo di qualità e del campione (sino a 2 punti).<br />
Su ciascuno di tali elementi il giudizio della Commissione – espressione, come noto, di discrezionalità tecnica sindacabile dal giudice amministrativo, occorrendovi anche attraverso l’ausilio di accertamenti tecnici d’ufficio &#8211; è stato formulato ed affidato ad un semplice punteggio numerico, secondo una tecnica motivazionale che, in linea di principio, la prevalente giurisprudenza amministrativa ammette (ma, pur sempre) a condizione che alla base vi siano dei criteri sufficientemente definiti e precisi, tali da consentire di ricostruire comunque l’<i>iter logico</i> seguito nell’espressione del giudizio medesimo.<br />
Nella vicenda in esame, non tutti i criteri soddisfano all’apparenza un simile<i>standard</i>, com’è, ad esempio, per il criterio concernente la conservazione della cartuccia multitest a temperatura ambiente, criterio per il quale è prevista peraltro una forbice di ben 5 punti.<br />
6.4. Ciò posto, al cospetto delle censure specifiche e puntuali, articolate dalla De Mori, i soli punteggi numerici contenuti nei verbali di gara non consentono di valutare fino a che punto il giudizio espresso sia stato attendibile e coerente con i dati contenuti nelle offerte, a loro volta neppure questi ultimi di immediata intelligibilità, il che rivela un difetto di motivazione al quale non possono supplire, da sole, le controdeduzioni della difesa di I.L.<br />
6.5. In questo senso, e ai fini di una necessaria e motivata rinnovazione del giudizio comparativo, tra le due offerte, sugli elementi qualitativi evidenziati, i motivi riproposti con la memoria depositata il 20.2.2015 sono da accogliere.<br />
7. In conclusione, disattesa ogni altra censura ed eccezione, sono fondati il quarto motivo dell’appello di I.L. e i motivi riproposti ai sensi dell’art. 101 dalla De Mori, con la conseguenza che, in parziale riforma della sentenza impugnata, va accolto, in parte, l’originario ricorso introduttivo di primo grado e, per l’effetto, annullata l’aggiudicazione in favore di I.L.<br />
8. Sul piano degli obblighi conformativi, spetterà quindi all’Azienda Ospedaliera di procedere ad un motivato rinnovo del giudizio comparativo sugli elementi qualititativi sopra evidenziati.<br />
9. L’esito complessivo della controversia, nel segno di una parziale soccombenza reciproca, giustifica la compensazione delle relative spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,<br />
definitivamente pronunciando sulla causa, disattesa ogni altra eccezione e censura dedotta, così provvede:<br />
-accoglie il quarto motivo dell’appello di I.L.;<br />
-accoglie i motivi del ricorso introduttivo di primo grado della De Mori riproposti ai sensi dell’art. 101 c.p.a.;<br />
-per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso introduttivo di primo grado, ai sensi e con gli effetti di cui in motivazione;<br />
-spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore<br />
Silvia La Guardia, Consigliere<br />
Giuseppe Mineo, Consigliere<br />
Alessandro Corbino, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2015</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-18-5-2015-n-201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-18-5-2015-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.201</a></p>
<p>Pres. Est. Eliantonio Sull’annullamento del provvedimento con cui l’Azienda Regionale per le Attività Produttive dell’Abruzzo ha rideterminato i canoni di utenza dei servizi idrici e di gestione e manutenzione delle reti viarie. 1. Giurisdizione e competenza – Provvedimento di rideterminazione dei canoni del servizio idrico di fognatura e depurazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-18-5-2015-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-18-5-2015-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. Eliantonio</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento del provvedimento con cui l’Azienda Regionale per le Attività Produttive dell’Abruzzo ha rideterminato i canoni di utenza dei servizi idrici e di gestione e manutenzione delle reti viarie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p>1. Giurisdizione e competenza – Provvedimento di rideterminazione dei canoni del servizio idrico di fognatura e depurazione – Impugnazione – Giurisdizione del G.A. – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Provvedimento di rideterminazione dei canoni del servizio idrico di fognatura e depurazione – Impugnazione – Legittimazione a ricorrere di una società estranea al contratto di fornitura – Sussiste – Ipotesi.</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Regione Abruzzo &#8211; Servizio idrico di fognatura e depurazione – Rideterminazione delle tariffe – Legge Regionale n. 68/1991 – Obbligo di effettuare una pluralità di campionamenti – Violazione – Illegittimità del provvedimento di rideterminazione delle tariffe.</p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Deve ritenersi attratta alla giurisdizione del G.A. la controversia in cui si faccia questione della legittimità del provvedimento con cui un’Amministrazione ha rideterminato i canoni di utenza dei servizi idrici, atteso che l’atto con il quale si istituiscono o si modificano le tariffe ha natura regolamentare ed è l’esplicazione di poteri discrezionali&nbsp; &#8211; valutativi nella determinazione delle stesse, mentre rientrano nella giurisdizione del G.O. solo le controversie in ordine alla spettanza ed alla misura del canone. (1)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. Il ricorso proposto avverso il provvedimento di un Consorzio ASI che ha rideterminato unilateralmente le tariffe del servizio di fognatura e depurazione, deve ritenersi ammissibile anche se sia stato proposto da una società estranea al contratto per la fornitura del servizio, laddove l’atto deliberativo di determinazione delle nuove tariffe sia stato ad essa formalmente comunicato e alla stessa sia stato richiesto il pagamento dei nuovi canoni.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. Nel caso in cui una Legge Regionale subordini la determinazione dei canoni di utenza del servizio di fognatura e depurazione, alla determinazione dei valori di riferimento da effettuarsi all’esito di una pluralità di campionamenti dei liquami, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di un Consorzio ASI che abbia rideterminato le tariffe dopo aver effettuato un solo campionamento.</p>
<p>(1) cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6/5/2013 n. 2434; Cons. Stato, Sez. V, 22/5/2012 n. 2942; TAR Piemonte, Sez. I, 7/2/2014 n. 238.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00208/2015 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00253/2014 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br />
<strong>sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 253 del 2014, proposto da:&nbsp;<br />
Valagro S.p.A. e Taim S.r.l., rappresentate e difese dagli avv. Vincenzo Colalillo e Stefano Crocetta, con domicilio eletto presso Francesco Ferzetti in Pescara, Via Cincinnato, 37;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Azienda Regionale delle Attivita&#8217; Produttive -Arap-, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, Via Napoli, 60;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Consorzio Area di Sviluppo Industriale del Sangro, Arta -Agenzia Regionale per la Tutela dell&#8217;Ambiente, Regione Abruzzo;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>della nota 21 maggio 2014, n. 268, dell’Azienda regionale delle attività produttive di rideterminazione dei canoni di utenza; nonchè degli atti presupposti e connessi, tra cui le deliberazioni del Commissario del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro 23 ottobre 2013, n. 191, di rideterminazione dei canoni di utenza del servizio di fognatura e depurazione per l’anno 2014, e 6 novembre 2013, nn. 200 e 201, di rideterminazione sempre per l’anno 2014 dei canoni di utenza “dei servizi idrici” e “del servizio di gestione e manutenzione reti viarie fognatura pluviale e illuminazione”; nonché dei rapporti di prova dell’ARTA Abruzzo n. PE/004180/13 e PE/004179/13.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale delle Attivita&#8217; Produttive (ARAP);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Michele Eliantonio e uditi l&#8217;avv. Stefano Crocetta per le società ricorrenti e l&#8217;avv. Diego De Carolis per l&#8217;ARAP resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>Le società Valagro s.p.a. e Taim s.r.l., aziende produttive con sede nella Val di Sangro, riferiscono di aver stipulato un contratto con il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro in ordine alla fornitura del servizio di depurazione delle acque reflue industriali ed agli scarichi civili.<br />
Riferiscono, altresì, che il Commissario del Consorzio con deliberazione 23 ottobre 2013, n. 191, aveva rideterminato i canoni di utenza del servizio di fognatura e depurazione per l’anno 2014, previa determinazione dei valori Of e Sf, da utilizzare per la formula tariffaria (che “rappresentano rispettivamente il COD del liquame grezzo dopo la sedimentazione primaria ed il contenuto di materiali in sospensione totali del liquame in ingresso all’impianto di depurazione”), fissandoli rispettivamente in 45,5 mg/L e 26 mg/L.<br />
Lo stesso Commissario con deliberazioni 6 novembre 2011, nn. 200 e 201, aveva successivamente rideterminato sempre per l’anno 2014 anche i canoni di utenza “dei servizi idrici” e “del servizio di gestione e manutenzione reti viarie fognatura pluviale e illuminazione”.<br />
Con il ricorso in esame hanno impugnato la nota 21 maggio 2014, n. 268, dell’Azienda regionale delle attività produttive di rideterminazione dei predetti canoni di utenza, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui le predette deliberazioni del Commissario del Consorzio, deducendo nella sostanza che la determinazione dei predetti valori Of e Sf era stata effettuata dall’Arta con riferimento ad un solo campionamento e non ad un “congruo” numero di campioni, senza preventivamente elaborare “un piano di campionamento” e senza prevedere nel dettaglio “le operazioni di campionamento” da eseguirsi da personale qualificato. Inoltre, ha contestato la correttezza delle analisi del campione prelevato.<br />
L’Azienda regionale delle attività produttive si è costituita in giudizio, depositando oltre a tutti gli atti del procedimento anche una analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte.<br />
Il ricorso è stato anche notificato al Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro ed all’Agenzia regionale per la tutela dell’ambiente (ARTA), che non si sono costituiti in giudizio.<br />
Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate dalle ricorrenti con memorie depositate il 13 ed il 23 aprile 2015, con le quali ha, tra l’altro, contestato la tardività delle produzioni documentali della resistente.<br />
Alla pubblica udienza del 14 maggio 2015 il difensore dell’ARAP, oltre a difendere la legittimità degli atti impugnati, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto dalla società Valagro, in quanto tale società non aveva stipulato alcun contratto con il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro in ordine alla fornitura del servizio di depurazione.<br />
La causa è stata, quindi, trattenuta a decisione.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>1. &#8211; Con il ricorso in esame &#8211; come sopra esposto &#8211; le società ricorrenti, aziende produttive con sede nella Val di Sangro e destinatarie della nota 21 maggio 2014, n. 268, dell’Azienda regionale delle attività produttive di comunicazione dei nuovi canoni di utenza, hanno impugnato dinanzi a questo Tribunale le deliberazioni del Commissario del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro 23 ottobre 2013, n. 191, di rideterminazione dei canoni di utenza del servizio di fognatura e depurazione per l’anno 2014, e 6 novembre 2013, nn. 200 e 201, di rideterminazione sempre per l’anno 2014 dei canoni di utenza “dei servizi idrici” e “del servizio di gestione e manutenzione reti viarie fognatura pluviale e illuminazione”.<br />
Nei confronti di tali atti si sono lamentate nella sostanza del fatto che la determinazione delle nuove tariffe era stata effettuata dal Consorzio in violazione di quanto al riguardo disposto dalla L.R. Abruzzo 31 ottobre 1991, n. 68.<br />
2. &#8211; In via pregiudiziale il Collegio deve farsi carico di accertare se sussista o meno la giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia dedotta.<br />
Ora va in merito evidenziato in punto di fatto che la determinazione di tale tariffe è stata effettuata dal Consorzio esercitando un potere indubbiamente discrezionale<br />
La predetta legge regionale (recante la “<em>determinazione della tariffa di cui all&#8217;art. 16 e all&#8217;art. 17 bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificati con legge 23 aprile 1981, n. 153, relativa alla depurazione delle acque provenienti da insediamenti produttivi e relative norme per l’applicazione della tariffa stessa</em>”) nel disciplinare la materia in questione ha, infatti, all’art. 2 attribuito agli enti gestori del servizio il potere ampiamente discrezionale di determinazione delle tariffe “<em>applicando i criteri dell’allegato prontuario, individuando i valori dei costi fra i minimi ed i massimi previsti dall’allegato «A» della presente legge, tenendo altresì conto dei costi della gestione del servizio, quali risultano dai bilanci annuali preventivi relativi ai servizi di depurazione, dedotte le quote relative agli scarichi provenienti da insediamenti e da usi civili</em>”.<br />
Ora relativamente a vicende analoghe a quella ora all’esame il giudice della giurisdizione ha già avuto modo di chiarire che l’impugnazione proposta dagli utenti nei confronti delle deliberazioni di determinazione delle tariffe appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, ove venga esercitato un potere discrezionale (Cass. civ., sez. un., 10 novembre 2014 n. 23924), quando cioè tale impugnazione investa, come nel caso di specie, i provvedimenti inerenti alla formazione ed alla modificazione delle relative tariffe (Cass. civ., sez. un. 5 febbraio 1999, n. 38).<br />
Nello stesso senso è, del resto, orientata anche la giurisprudenza amministrativa, che al riguardo anche affermato che l’atto con il quale si istituiscono o si modificano le tariffe ha natura regolamentare, con la conseguenza che la definizione della contestazione mossa contro di esso entra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ove la controversia abbia ad oggetto l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione delle tariffe, ovvero investa l’esercizio di poteri discrezionali &#8211; valutativi nella determinazione delle stesse e non semplicemente l’accertamento tecnico di presupposti fattuali; mentre, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario solo le controversie in ordine alla spettanza ed alla misura del canone (Cons. St., sez. IV, 6 maggio 2013 n. 2434, e sez. V 22 maggio 2012 n. 2942, e, da ultimo, T.A.R. Piemonte, sez. I, 7 febbraio 2014, n. 238).<br />
Per cui, avuto riguardo alle doglianze dedotte, che involgono il procedimento di determinazione delle nuove tariffe, deve ritenersi che nella vicenda ora all’esame sussista la giurisdizione di questo Tribunale, in quanto gli enti gestori del servizio provvedono nel caso in esame, in base all’art. 2 della L.R. in parola, alla determinazione della tariffa esercitando un potere di certo discrezionale.<br />
3. &#8211; Una volta giunti a tale conclusione e sempre in via pregiudiziale deve esaminarsi l’eccezioni di rito dedotta dall’Amministrazione resistente, con la quale è stata prospettata l’inammissibilità del gravame proposto dalla società Valagro, dato che questa non avrebbe stipulato alcun contratto con il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro in ordine alla fornitura del servizio di depurazione.<br />
Tale eccezione è priva di pregio.<br />
Basta, invero, al riguardo osservare che &#8211; come sembra pacifico dall’esame degli atti &#8211; l’atto deliberativo impugnato di determinazione delle nuove tariffe è stato formalmente comunicato anche alla società Valagro ed a questa è stato anche richiesto il pagamento dei nuovi importi, così come rideterminati con l’atto deliberativo oggi impugnato.<br />
In relazione a tali circostanze, sembra evidente che tale società abbia di certo interesse a contestare la determinazione di tali nuove tariffe, che la stessa Amministrazione resistente ha ritenuto di dover applicare anche alla società Valagro.<br />
4. &#8211; Così risolte tali questioni pregiudiziali, può utilmente passarsi all’esame del merito del gravame.<br />
Va al riguardo subito precisato che il ricorso è fondato.<br />
Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza con la quale le società ricorrenti si sono lamentate del fatto che il Consorzio aveva violato la predetta L.R. Abruzzo 31 ottobre 1991, n. 68, dato che la determinazione dei valori Of e Sf era stata effettuata sulla base di un solo campionamento e non di un “congruo” numero di campioni, senza preventivamente elaborare “un piano di campionamento” e senza prevedere nel dettaglio “le operazioni di campionamento”, da eseguirsi da personale qualificato.<br />
Sul punto va, invero, ricordato che la legge regionale in questione ha analiticamente disciplinato il procedimento di determinazione della tariffa in questione e, dopo aver al riguardo precisato che la formula tariffaria per fissare i canoni di utenza del servizio di fognatura e depurazione prevedeva la previa determinazione dei valori Of e Sf (che “<em>rappresentano rispettivamente il COD del liquame grezzo dopo la sedimentazione primaria ed il contenuto di materiali in sospensione totali del liquame in ingresso all’impianto di depurazione</em>”), ha testualmente previsto nell’allegato A (recante la Formula per la determinazione del canone e per l’applicazione della tariffa) che la determinazione dei valori Of e Sf, in considerazione della loro specifica rilevanza sotto il profilo economico, “<em>deve essere effettuata dal Laboratorio di igiene e profilassi del presidio e servizio multizonale competente per territorio, con riferimento a campioni adeguatamente significativi delle varie condizioni di afflusso</em>”.<br />
Tale norma, cioè, dispone che nella determinazione delle nuove tariffe debbono prendersi in esame una pluralità di campioni, “<em>adeguatamente significativi delle varie condizioni di afflusso</em>”.<br />
Nel caso di specie, però, come facilmente si rileva dagli atti causa, la determinazione dei valori in questione è stata effettuata a seguito un solo campionamento e non di una pluralità di campionamenti.<br />
Di qui l’illegittimità a ragione lamentata con il gravame.<br />
5. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, debbono essere annullate le impugnate deliberazione del Commissario del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro, di rideterminazione nei confronti delle due ricorrenti dei canoni di utenza del servizio di fognatura e depurazione per l’anno 2014. Mentre restano, ovviamente, salve le ulteriori deliberazioni di determinazione delle tariffe da applicare alle ricorrenti, seguendo un corretto iter procedimentale.<br />
Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio; salva l’integrale ripetizione del contributo unificato a carico dell’Azienda regionale delle attività produttive.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le impugnate deliberazioni del Commissario del Consorzio per l’Area di sviluppo industriale del Sangro 23 ottobre 2013, n. 191 e 6 novembre 2013 nn. 200 e 201.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore<br />
Alberto Tramaglini, Consigliere<br />
Massimiliano Balloriani, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-18-5-2015-n-201/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2750</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2750/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2750/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2750</a></p>
<p>Pres. Angelo Scafuri, est. Luca Cestaro 1. Giustizia amministrativa – Ai sensi 35 co. 1 lett. a c.p.a.- Ricorso per l’ottemperanza depositato oltre il termine dimidiato di cui al combinato disposto degli articoli 87 co. 3 e 41 c.p.a. – E’ irricevibile&#160; 2. Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211;</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2750/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2750</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Angelo Scafuri, est. Luca Cestaro</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ai sensi 35 co. 1 lett. a c.p.a.- Ricorso per l’ottemperanza depositato oltre il termine dimidiato di cui al combinato disposto degli articoli 87 co. 3 e 41 c.p.a. – E’ irricevibile&nbsp;</p>
<p>2. Giustizia amministrativa &#8211; Giudizio di ottemperanza &#8211; Natura mista – Possibilità di verificare le perduranti validità ed efficacia del titolo azionato &#8211; Deve ritenersi compresa nell’ambito dei poteri del giudice dell’ottemperanza &nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &nbsp;Nel processo amministrativo, ai sensi art. 35 co. 1 lett. a c.p.a., è irricevibile il ricorso per l’ottemperanza depositato innanzi al TAR oltre il termine dimidiato di cui al combinato disposto degli articoli 87 co. 3 e 41 c.p.a. (quindici giorni).</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, attesa la natura mista del giudizio di ottemperanza, compendio di poteri esecutivi e di cognizione, deve ritenersi compresa nell’ambito dei poteri del giudice dell’ottemperanza la possibilità di verificare le perduranti validità ed efficacia del titolo azionato. (Nel caso di specie, il TAR Campania verificato che le somme riconosciute nella sentenza di cui parte ricorrente chiede l’esecuzione sono state comprese in una transazione con ASL resistente e corrisposte alla società ricorrente, ha dichiarato inammissibile il giudizio)(1)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
(1.) cfr: ex multis, Consiglio di Stato ad. plen., 20/07/2012, n. 28</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 5802 del 2010, proposto da:&nbsp;<br />
Qui! Group S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio De Tilla, con domicilio eletto presso Maurizio De Tilla in Napoli, Via Carlo Poerio 53;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
A.S.L. di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Marina Ragozzino, Giulio Colaiori, con loro domiciliato ex lege presso la Segreteria T.A.R. essendo mancata l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede questo Tribunale Amministrativo (art. 25 c.p.a.);&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br />
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.312/07 del 15/03/2007 del tribunale di s.m. Capua Vetere sezione distaccata di Aversa;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della A.S.L. di Caserta;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. Il presente ricorso è mosso al fine di ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 312/2007 al fine di ottenere la somma di euro 516.517,74 oltre a 146.057,63 euro per interessi maturati dal 16.03.07 al 16.12.09 e a 18.792,76 euro per interessi dal 17.12.2000 al 31.05.2010, per un totale di euro 681.368,13.<br />
2. Nella ricorrenza degli altri presupposti (notifica del titolo esecutivo, scadenza del termine di cui alla all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669; definitività del titolo), la Regione Campania eccepiva che il ricorso fosse inammissibile per l’incertezza della pretesa e poiché, comunque, anche il titolo esecutivo qui azionato doveva ritenersi ricompreso nella transazione intervenuta tra le parti innanzi al commissario ad acta nominato da questo Tribunale Amministrativo con Sentenza n. 4071 del 17.07.2009.<br />
3. In apice, va rilevato che il ricorso è stato depositato tardivamente con conseguente irricevibilità del gravame (art. 35 co. 1 lett. a c.p.a.). Esso, infatti, è stato notificato in data 08.10.2010 e depositato solo il 28.10.2010, oltre il termine dimidiato di cui al combinato disposto degli articoli 87 co. 3 e 41 c.p.a. (quindici giorni); merita di essere sottolineato che della questione, sollevata di ufficio, le parti sono state informate all’udienza del 03.12.2014 (v. il verbale).<br />
4.1. Ad ogni buon conto, il ricorso è, altresì, inammissibile per ragioni di tipo sostanziale. La descritta prospettazione dell’ente intimato, infatti, non era espressamente contestata da parte ricorrente e trova un preciso riscontro nella produzione del ricorrente medesimo.<br />
4.2. Con la nota riportata al n. 3 della produzione di parte ricorrente, infatti, il commissario ad acta nominato con la menzionata Sentenza di questo T.A.R. n. 4071/2009 dava atto dell’intervenuta transazione sulle somme “complessivamente” dovute dalla A.S.L. intimata alla Qui Group al 30.09.2008 (a pag. 1 della predetta nota si legge: «<em>la società ricorrente, alla data del 30.09.2008, vantava un credito nei confronti dell’Amministrazione sanitaria per complessivi €. 3.092.633,39</em>»). Tanto è confermato, inoltre, dalla circostanza che la somma indicata nella nota in questione fosse ben superiore all’importo recato nel decreto ingiuntivo (n. 286/2010 sempre della sez. staccata di Aversa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) a cui la predetta Sentenza ha inteso garantire l’ottemperanza (3.045.649,00 di euro pagati all’esito della transazione in questione, a fronte dei 2.841.649,92 di euro recati nel menzionato decreto ingiuntivo n. 286/2010; tali cifre sono state ricostruite in base alla documentazione versata in atti e alle affermazioni dell’ente intimato &#8211; a pag. 2 e 3 della memoria difensiva &#8211; che non sono state contestate da parte ricorrente).<br />
5. Orbene, stante la natura mista del giudizio di ottemperanza, compendio di poteri esecutivi e di cognizione (ex multis, Consiglio di Stato ad. plen., 20/07/2012, n. 28), deve ritenersi compresa nell’ambito dei poteri del giudice dell’ottemperanza la possibilità di verificare le perduranti validità ed efficacia del titolo azionato, per cui non si può non tener conto degli elementi addotti dalla difesa dell’ente intimato in ordine all’avvenuta rinuncia del credito qui azionato nell’ambito della descritta transazione operata innanzi al commissario ad acta.<br />
6. Nel merito &#8211; in presenza dei descritti dati di fatto e in ragione delle univoche affermazioni (punto II della memoria difensiva) della difesa della A.S.L. Caserta, rimaste prive di specifiche contestazioni – non può essere accolta la pretesa di parte ricorrente, avente ad oggetto, le somme di cui al decreto ingiuntivo n.312 emesso il 15.03.2007; tali somme, infatti, devono ritenersi ricomprese nella transazione di cui sopra, poiché essa ha avuto ad oggetto i crediti “complessivamente” maturati al 30.09.2008, data, appunto, successiva al momento in cui è stato emanato il decreto ingiuntivo di cui qui si pretende l’ottemperanza.<br />
7.1. Le argomentazioni che precedono dimostrano l’irricevibilità del ricorso per la tardività del deposito (capo 3) nonché la sua inammissibilità per la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo azionato in questa sede all’esito della descritta transazione (v., per un caso simile, Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 02/03/2007, n. 141).<br />
7.2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza come per legge.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />
-) lo dichiara irricevibile;<br />
-) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della A.S.L. intimata che si liquidano in euro 1.500,00 oltre ad accessori di legge;<br />
-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Angelo Scafuri, Presidente<br />
Anna Pappalardo, Consigliere<br />
Luca Cestaro, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/05/2015<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-18-5-2015-n-2750/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2015 n.2750</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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