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	<title>18/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/5/2012 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.491</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-491/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-491/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.491</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. A. Maggio M. M. (avv.ti C. Ghironi e A. Mariani) c/ Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cagliari (avv. A. Marongiu) sul diritto del professionista di accedere alla documentazione posta a base del rendiconto dell&#8217;ordine professionale di appartenenza Pubblica amministrazione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-491/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-491/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.491</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. A. Maggio<br /> M. M. (avv.ti C. Ghironi e A. Mariani) c/ Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cagliari (avv. A. Marongiu)</span></p>
<hr />
<p>sul diritto del professionista di accedere alla documentazione posta a base del rendiconto dell&#8217;ordine professionale di appartenenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Documentazione amministrativa – Accesso – Ordini professionali – Documentazione posta a base del rendiconto – Professionista iscritto – Legittimazione all’accesso &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste il diritto del professionista iscritto all’ordine professionale di accedere alla documentazione posta a base del rendiconto del proprio ordine di appartenenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 133 del 2012, proposto da:<br />
<br />	<br />
M. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudia Ghironi e Alessandro Mariani, presso il cui studio in Cagliari, via Scano n. 27, è elettivamente domiciliato; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cagliari, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandra Marongiu, presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 14, è elettivamente domiciliato; </p>
<p>per l’accertamento <br />	<br />
del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia della documentazione di cui all&#8217;istanza di accesso del 1/1/2012;</p>
<p>e per la condanna<br />	<br />
dell’amministrazione intimata all’esibizione degli atti richiesti. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cagliari.<br />	<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Considerato:<br />	<br />
1) che con istanza in data 1/1/2012 l’Arch. Maurizio Masala, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cagliari, ha chiesto al Consiglio del suddetto Ordine di accedere alla documentazione posta a base del rendiconto relativo all’anno 2010 e nello specifico: <br />	<br />
a) nota integrativa e relazione illustrativa al rendiconto 2010; <br />	<br />
b) fatture e/o ricevute giustificative delle singole poste attive e passive esposte nel suddetto rendiconto;<br />	<br />
c) atti, convenzioni e contratti relativi alle singole voci di spesa; <br />	<br />
d) delibere di approvazione delle spese indicate nel suddetto rendiconto con i relativi atti presupposti e preparatori; <br />	<br />
e) tutti gli ulteriori atti relativi alle dette poste attive e passive;<br />	<br />
f) documentazione attestante la richiesta (precedente al 19/9/2011) di un servizio di consulenza legale da parte degli iscritti all’ordine; <br />	<br />
2) che con nota 24/1/2012 il Consiglio dell’ordine ha accolto l’istanza limitatamente ai documenti indicati nelle lett. a) e c), respingendola rispetto agli altri;<br />	<br />
3) che il diritto di accesso è riconosciuto dall’ordinamento ai soggetti privati “che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (art. 22, comma 1, lett. b) L. 7/8//1990 n. 241); <br />	<br />
4) che la situazione “giuridicamente rilevante” a tutela della quale è attribuito il diritto di accesso, ha connotati diversi e più ampi rispetto a quelli che caratterizzano l&#8217;interesse all&#8217;impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo;<br />	<br />
5) che, conseguentemente, la legittimazione all&#8217;accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali reclamati abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l&#8217;autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione che legittima all&#8217;impugnativa dell&#8217;atto (cfr Cons. Stato, VI Sez., 9/3/2011, n. 1492);<br />	<br />
6) che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dagli artt. 22 e ss., della L. n. 241/1990, prevale su eventuali esigenze di riservatezza di terzi ogniqualvolta l&#8217; accesso stesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 20/4/2006 n. 2223; T.A.R. Lazio – Roma, II Sez., 1/12/2011, n. 9469);<br />	<br />
7) che nella fattispecie, contrariamente a quanto l’intimata amministrazione sostiene, la richiesta formulata dal ricorrente risulta sufficientemente specifica e congruamente motivata con riguardo alla necessità di valutare, con cognizione di causa, il procedimento ed i criteri seguiti per la formazione e stesura del documento contabile, nonché la correttezza della gestione finanziaria dell’ente;<br />	<br />
8) che il parziale diniego risulta illegittimo, essendo il ricorrente pienamente legittimato &#8211; nella sua qualità di iscritto all’Ordine, cui versa il contributo associativo e quindi di componente dell’organo (assemblea) chiamato ad approvarne rendiconto e bilancio preventivo &#8211; ad accedere a tutti gli atti che hanno riflessi sulla complessiva gestione contabile e finanziaria dell’Ordine medesimo (cfr T.A.R. Sardegna, I Sez., 25/11/2010 n. 2624; T.A.R. Calabria – Catanzaro 11/7/2009 n. 685; T.A.R. Lazio – Roma, III Sez., 2/7/2009 n. 6425);<br />	<br />
9) che, sulle non meglio precisate esigenze di tutela della riservatezza di lavoratori, iscritti e terzi (a cui l’amministrazione si è richiamata nel negare parzialmente l’accesso) deve ritenersi prevalente l’interesse del ricorrente a conoscere nel modo più completo gli atti posti a fondamento della suddetta gestione contabile e finanziaria; <br />	<br />
10) che, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto;<br />	<br />
11) che le spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto ordina all’intimato Consiglio dell’Ordine di esibire al ricorrente tutti gli atti di cui all’istanza in data 1/1/2012 e di rilasciargli copia di quelli eventualmente richiesti.<br />	<br />
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-491/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.491</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.492</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-492/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-492/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-492/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.492</a></p>
<p>Pres. ed est. F. Scano Comitato Spontaneo Baia Santa Reparata 2011 (avv.ti F. Giglio, V. Garofalo e S. Roggeri) c/ Comune di Santa Teresa Gallura (avv.ti M. Bazzoni, V. Marrocu e M. Macciotta) e nei confronti di Basileus Srl, Bpl Real Estate Spa sulle condizioni della legittimazione al ricorso del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-492/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-492/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.492</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. F. Scano<br /> Comitato Spontaneo Baia Santa Reparata 2011 (avv.ti F. Giglio, V. Garofalo e S. Roggeri) c/ Comune di Santa Teresa Gallura (avv.ti M. Bazzoni, V. Marrocu e M. Macciotta) e nei confronti di Basileus Srl, Bpl Real Estate Spa</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni della legittimazione al ricorso del comitato spontaneo di cittadini</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Legittimazione al ricorso – Comitati – Condizioni &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Un comitato spontaneo di cittadini può essere legittimato ad impugnare atti amministrativi ritenuti lesivi di interessi comuni solo se dimostra di essere dotato di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio ove svolge l’ attività di tutela degli interessi stessi, di un’azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati, ed infine, se dimostra di essere stato costituito non in funzione dell’impugnativa di singoli atti e provvedimenti, ma in epoca anteriore e di aver svolto un’attività protratta nel tempo (nella specie, il comitato aveva proposto azione diretta a far dichiarare l&#8217;obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria realizzate dalla società lottizzante nell&#8217;ambito di una Convenzione di lottizzazione, ivi comprese le relative aree di insistenza)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 205 del 2012, proposto da: 	</p>
<p>Comitato Spontaneo Baia Santa Reparata 2011, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Giglio, Vito Garofalo, Simone Roggeri, con domicilio eletto presso Simone Roggeri in Cagliari, via S. Lucifero N. 59; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Santa Teresa Gallura, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Bazzoni, Vittorio Marrocu, con domicilio eletto presso Monica Macciotta in Cagliari, via San Salvatore Da Civita N.11; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Basileus Srl, Bpl Real Estate Spa; </p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
dell&#8217;obbligo del Comune di Santa Teresa di Gallura di prendere in carico le opere di urbanizzazione primaria realizzate, nell&#8217;ambito della Convenzione di lottizzazione , dalla società Immobiliare Basileus spa , nonchè delle aree su cui queste insistono</p>
<p>e per la conseguente condanna<br />	<br />
dell&#8217;Amministrazione a porre in essere gli atti e i provvedimenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalla convenzione di lottizzazione in merito alla manutenzione delle opere in questione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Teresa Gallura;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, un comitato spontaneo di cittadini può essere legittimato ad impugnare atti amministrativi ritenuti lesivi di interessi comuni solo se dimostra di essere dotato di un adeguato grado di rappresentatività, di un collegamento stabile con il territorio ove svolge l’ attività di tutela degli interessi stessi, di un’azione dotata di apprezzabile consistenza, anche tenuto conto del numero e della qualità degli associati, ed infine, se dimostra di essere stato costituito non in funzione dell’ impugnativa di singoli atti e provvedimenti, ma in epoca anteriore e di aver svolto un’attività protratta nel tempo (cfr Cons. Stato: Sez. IV, 19.2.2010 n. 1001, Sez. V, 31.1.2006 n. 354; TAR Toscana, Sez. II, 25.8.2010, n. 4892; TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 1.7.2010 n. 2411 ;<br />	<br />
che nel caso di specie il Comitato ricorrente non dimostra di aver svolto alcuna pregressa attività rientrante nei fini statutari, con ciò evidenziandosi che la sua costituzione è avvenuta in previsione della presentazione del presente ricorso;<br />	<br />
che peraltro la genericità dello statuto in ordine alle sue finalità, non giustifica lo spostamento della legittimazione dei singoli componenti a proporre domande in sede giurisdizionale, in capo a Comitato; <br />	<br />
che pertanto il ricorso desse essere dichiarato inammissibile;<br />	<br />
che lo spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Santa Teresa di Gallura, che liquida nella complessiva somma di € 2500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente, Estensore<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2012-n-492/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.492</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</a></p>
<p>Della nota UA 19/3/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0008P2012000845 del 19.3.2012, con la quale si comunica che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori occorrenti per la demolizione ed il successivo rifacimento del cavalcaferrovia al km 96 468 della linea Alessandria-Arona e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Della nota UA 19/3/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0008P2012 000845 del 19.3.2012, con la quale si comunica che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori occorrenti per la demolizione ed il successivo rifacimento del cavalcaferrovia al km 96 468 della linea Alessandria-Arona e al km 60 468 della linea Santhià-Arona, nonché il raccordo con la strada provinciale n. 30 di Camignago Arona. CIG. 3198554A40; del Provvedimento del Responsabile del Procedimento per la fase dell&#8217;aggiudicazione del 15.3.2012; della nota prot. UA 5/4/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0009P2012 001172, con la quale si comunica l&#8217;aggiudicazione a favore dell&#8217;Impresa D&#8217;Adiutorio Srl; Ritenuto ad primo sommario esame compatibile con la fase cautelare che il ricorso non paia assistito dal prescritto fumus boni iuris in quanto la ricorrente risulta aver regolarmente interloquito e partecipato prima della disposta esclusione; alla luce della recente pronuncia ad. plen. 8/2012 non paiono suscettibili di accoglimento le doglianze in punto gravità dell’inadempimento contributivo e intervenuta regolarizzazione tardiva; ritenuto, quanto alle censure mosse avverso la segnalazione all’autorità di vigilanza, che le contestazioni manchino di ammissibilità ed in ogni caso non siano tutelabili in sede cautelare, così come l’escussione della cauzione non presenta profili di periculum. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00312/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00406/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 406 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Railway Enterprise S.r.l. Global Service &#038; Maintenance</b> ,- <b>A.T.I. con del Gap Costruzioni S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Ausiello, Riccardo Viriglio, con domicilio eletto presso l’avv.to Riccardo Viriglio in Torino, via Luigi Mercantini, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Luca Raffaello Perfetti, con domicilio eletto presso l’avv.to Roberto Cavallo Perin in Torino, via Bogino, 9;<br />	<br />
<b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Societa&#8217; D&#8217;Adiutorio Appalti e Costruzioni</b>, non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota UA 19/3/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0008P2012 000845 del 19.3.2012, con la quale si comunica che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori occorrenti per la demolizione ed il successivo rifacimento del cavalcaferrovia al km 96 468 della linea Alessandria-Arona e al km 60 468 della linea Santhià-Arona, nonché il raccordo con la strada provinciale n. 30 di Camignago Arona. CIG. 3198554A40;<br />	<br />
del Provvedimento del Responsabile del Procedimento per la fase dell&#8217;aggiudicazione del 15.3.2012;<br />	<br />
della nota prot. UA 5/4/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0009P2012 001172, con la quale si comunica l&#8217;aggiudicazione a favore dell&#8217;Impresa D&#8217;Adiutorio Srl;<br />	<br />
della delibera n. 8/2012 del 4.4.2012 di revoca aggiudicazione definitiva alla ricorrente e di aggiudicazione definitiva a favore dell&#8217;impresa D&#8217;Adiutorio Srl;<br />	<br />
della lettera di invito;<br />	<br />
della nota prot. UA 30.3.2012 RFI -DLE-LEG.MIA0009P2012 001084 del 30.3.2012, con la quale è stato disposto il rigetto all&#8217;informativa pre-ricorso;<br />	<br />
dell&#8217;eventuale stipula del contratto di appalto;<br />	<br />
della nota prot. UA 26/3/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0009P2012 001037 a firma del Responsabile del procedimento;<br />	<br />
dell&#8217;avvenuta annotazione nel casellario informatico dell&#8217;A.V.C.P.;<br />	<br />
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto ad primo sommario esame compatibile con la fase cautelare che il ricorso non paia assistito dal prescritto fumus boni iuris in quanto la ricorrente risulta aver regolarmente interloquito e partecipato prima della disposta esclusione;<br />	<br />
alla luce della recente pronuncia ad. plen. 8/2012 non paiono suscettibili di accoglimento le doglianze in punto gravità dell’inadempimento contributivo e intervenuta regolarizzazione tardiva;<br />	<br />
ritenuto, quanto alle censure mosse avverso la segnalazione all’autorità di vigilanza, che le contestazioni manchino di ammissibilità ed in ogni caso non siano tutelabili in sede cautelare, così come l’escussione della cauzione non presenta profili di periculum;<br />	<br />
sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />	<br />
Roberta Ravasio, Primo Referendario<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.1782</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-1782/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-1782/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-1782/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.1782</a></p>
<p>Va sospesa ai fini del riesame la determinazione dirigenziale del Comune di Roma recante ingiunzione a demolire, avuto riguardo alla individuazione di alcuni errori materiali compiuti dall’Amministrazione, mentre al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando alla PA di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato nel</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-1782/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.1782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-1782/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.1782</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa ai fini del riesame la determinazione dirigenziale del Comune di Roma recante ingiunzione a demolire, avuto riguardo alla individuazione di alcuni errori materiali compiuti dall’Amministrazione, mentre al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando alla PA di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato nel ricorso medesimo e nei successivi motivi aggiunti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01782/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00400/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 400 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Faenas Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Francario, Enrico Zampetti, con domicilio eletto presso Fabio Francario in Roma, via della Mercede, 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma &#8211; Municipio XVI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Siracusa, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento del Comune di Roma n. 1838 del 5.10.2011 e del provvedimento n. 2030 del 19.10.2011;<br />	<br />
della determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 679 del 26.3.2012 recante ingiunzione a demolire adottata nei confronti di Faenas srl, nonchè di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e conseguenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo alla individuazione di alcuni errori materiali compiuti dall’Amministrazione) e che al danno prospettato dal ricorrente è possibile ovviare ordinando alla PA di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato nel ricorso medesimo e nei successivi motivi aggiunti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater):<br />	<br />
Accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe, nei termini di cui in motivazione e nei limiti dell’obbligo di riesame.	</p>
<p>Fissa il merito all’udienza pubblica del 10.1.2013.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rita Tricarico, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-1782/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.1782</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.2919</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-5-2012-n-2919/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-5-2012-n-2919/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-5-2012-n-2919/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.2919</a></p>
<p>Pres. Leoni &#8211; Est. Rocco Curatela del Fallimento della Gioia Pasquale &#038; C. S.a.s. (Avv. A. Marchetti) / Comune di Ceglie Messapica (Br) (Avv. S. Palma) sulla natura giuridica della destinazione di un&#8217;area a verde privato 1. Edilizia e urbanistica – Piano regolatore generale –Verde privato – Natura giuridica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-5-2012-n-2919/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.2919</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-5-2012-n-2919/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2012 n.2919</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leoni  &#8211;  Est. Rocco <br /> Curatela del Fallimento della Gioia Pasquale &#038; C. S.a.s. (Avv. A. Marchetti) / Comune di Ceglie Messapica (Br) (Avv. S. Palma)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura giuridica della destinazione di un&#8217;area a verde privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Edilizia e urbanistica – Piano regolatore generale –Verde privato – Natura giuridica – Vincolo ablatorio – Non sussiste – Conformazione della proprietà privata – Configurabilità– Ragioni. </p>
<p>2.	Edilizia e urbanistica – Piano regolatore generale – Vincoli preordinati all’espropriazione – Decadenza – Verde privato – Equiparazione – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La destinazione urbanistica di un’area a “verde privato” operata dalle previsioni del vigente strumento urbanistico primario non assume la natura di vincolo ablatorio o assimilabile, ma rientra nell’ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione del territorio comunale. Infatti, la destinazione a verde privato di un’area rientra tra le ipotesi di qualificazione delle zone territoriali omogenee di cui lo strumento urbanistico primario si compone e, anche se pone preclusione all’edificazione implicando l’esclusione della possibilità di realizzare qualsiasi opera edilizia incidente sulla destinazione a verde, rimane comunque espressione delle funzioni di ripartizione in zone del territorio, senza determinare vincoli tali da escludere potenzialmente il diritto di proprietà nella sua interezza. 	</p>
<p>2. In materia di pianificazione urbanistica, la destinazione di un’area non sostanzia alcun vincolo correlato al regime di decadenza conseguente all’inutile decorso del termine quinquennale contemplato dall’art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187 (e, ora, dall’art. 9 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 327 come modificato dall’art. 1 del D.L.vo 27 dicembre 2002 n. 352) e che altrimenti implicherebbe l’obbligo del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree stesse dopo la scadenza del vincolo. Pertanto, è escluso che costituisca vincolo la destinazione dell’area a verde privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9188 del 2008, proposto da: 	</p>
<p>Curatela del Fallimento della Gioia Pasquale &#038; C. S.a.s., in persona del curatore <i>pro tempore</i>, nonché del socio accomandatario Pasquale Gioia, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Antonella Marchetti, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio legale Vinti, via Emilia, 88; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Ceglie Messapica (Br), in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Larocca, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Stefano Palma, via Augusto Bevignani, 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. per la Puglia, sede di Lecce, Sez. I, n. 3249 dd.14 settembre 2007, concernente qualificazione urbanistica di area e diniego di concessione edilizia, con conseguenza domanda di risarcimento del danno.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceglie Messapica;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2011 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Paolo Chiurilli, su delega dell’Avv. Antonella Marchetti, nonché per il Comune di Ceglie Messapica l’Avv. Stefano Palma, su delega dell’Avv. Francesco Larocca;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.1.Con provvedimento n.1047 del 24 giugno 1991, l’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica ha respinto l’istanza di rilascio di concessione edilizia presentata dalla Gioia Pasquale &#038; C. S.a.s., atteso che <i>“il piano attuativo dello strumento urbanistico generale al momento della sua adozione ha previsto, in conformità dello strumento urbanistico generale, la destinazione dell’area oggetto dell’intervento richiesto, a verde privato</i>”.<br />	<br />
Con ricorso proposto sub R.G. 2452 del 1991 innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Gioia Pasquale ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento di diniego, nonché del presupposto piano di recupero delle zone A1-A2 del centro urbano, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 1989 ed approvato con deliberazione del medesimo Consiglio Comunale n.50 del 1989, segnatamente per quanto attiene alla previsione, ivi inserita in attuazione del piano di fabbricazione all’epoca vigente, del vincolo a verde privato imposta sul terreno di sua proprietà.<br />	<br />
Gioia Pasquale ha dedotto al riguardo l’avvenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, con riferimento all’art. 7 della legge stessa, nonché all’art. 2 dell’allora vigente art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1167.<br />	<br />
Nel ricorso 2452 del 1991 si espongono le seguenti ragioni di censura, avverso il citato diniego.<br />	<br />
Violazione per falsa applicazione dell’articolo 25 della legge n.1150 del 1942, in riferimento all’articolo 7 della stessa legge e all’articolo 2 della legge n. 1167 del 1968.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2036 dd. 22 novembre 1991 l’adito T.A.R. ha accolto la domanda di sospensione cautelare degli atti impugnati, avanzata dall’impresa ricorrente, rilevando che <i>“l’imposizione della destinazione a verde privato non accompagnata da indennizzo concreta un atto lesivo del diritto di proprietà, sicchè lo stesso deve essere disapplicato dal giudice che conosca</i> incidenter tantum <i>di diritti soggettivi; e che alla disapplicazione della imposizione del vincolo a verde consegue il difetto del presupposto su cui si fonda l’atto impugnato”</i>.<br />	<br />
1.2. In forza di tale ordinanza, Gioia Pasquale ha diffidato l’Amministrazione Comunale a procedere alla riqualificazione urbanistica dell’area in questione sottoponendola al regime di edificabilità degli altri suoli liberi esistenti nella zona, non avendo – a suo dire – l’area medesima le caratteristiche fattuali di giardino.<br />	<br />
Con provvedimento n.6609 dd. 16 aprile 1992, l’Amministrazione Comunale ha peraltro respinto tale ulteriore istanza rappresentando di non poter procedere alla riqualificazione urbanistica dell’area predetta, poiché la sua destinazione urbanistica trovava la propria fonte in una puntuale disposizione contenuta nel vigente p.d.f., rispetto alla quale il piano di recupero ha assolto solo ad una funzione ricognitiva.<br />	<br />
Avverso tale ulteriore provvedimento di diniego Gioia Pasquale ha proposto un secondo ricorso innanzi allo stesso T.A.R. sub R.G. 1795 del 1992, deducendo al riguardo:<br />	<br />
1) incompetenza e violazione di legge per omessa acquisizione dei pareri degli organi consultivi.<br />	<br />
2) violazione o elusione dell’anzidetta ordinanza dell’adito T.A.R. n.2036 del 1991, nonché eccesso di potere.<br />	<br />
1.3. Con un terzo ricorso proposto sub R.G. n..775 del 2002 sempre innanzi allo stesso T.A.R. Gioia Pasquale ha infine chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno causato dalla mancata riqualificazione dell’area di cui trattasi, sia per equivalente con riferimento al ritardo, sia in forma specifica da intendersi come accertamento e condanna ad adempiere l’obbligo di riqualificazione.<br />	<br />
1.4. Si è costituito in tutti e tre gli anzidetti procedimenti il Comune di Ceglie Messapica, concludendo per la reiezione di tutti i ricorsi.<br />	<br />
1.5. Nel frattempo la Gioia Pasquale &#038; C. S.a.s. è stata dichiarata fallita e, pertanto, tutto il sopradescritto contenzioso è stato riassunto dalla propria curatela fallimentare a’ sensi dell’art. 43 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.<br />	<br />
1.6. Con sentenza n. 3249 dd.14 settembre 2007 la Sezione I dell’adito T.A.R., previa riunione dei tre procedimenti sopradescritti, ha respinto il ricorso R.G. 2452 del 1991, ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso R.G. 1795 del 1992 e ha respinto il ricorso R.G. 775 del 2002, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
2.1. Con l’appello in epigrafe la medesima curatela fallimentare chiede ora la riforma di tale sentenza, reiterando in buona sostanza le censure dedotte in primo grado con riferimento al contenuto della sentenza impugnata.<br />	<br />
2.2. Anche in questo ulteriore grado di giudizio si è costituito il Comune di Ceglie Messapica chiedendo la reiezione dell’appello.<br />	<br />
2.3. Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
3.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.<br />	<br />
3.2. Il punto nodale della causa risiede nella configurazione giuridica della destinazione a <i>“verde privato” </i>imposta ad una determinata area dallo strumento urbanistico primario.<br />	<br />
A ragione il giudice di primo grado ha affermato che, in tal senso, il generale potere conformativo di cui è titolare l’Amministrazione Comunale in sede di pianificazione del territorio non coincide in tale evenienza con il ben diverso potere di carattere ablatorio previsto dall’art. 25 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, in forza del quale <i>“le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono essere sottoposte al vincolo dell’inedificabilità anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona”</i>, con la precisazione che <i>“in tal caso, e sempre che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali, il Comune è tenuto al pagamento di un’indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona”</i>. <br />	<br />
Tale disciplina è infatti applicabile nell’ipotesi, ben differente dal caso di specie, in cui lo strumento urbanistico generale imponga, con riferimento ad una singola area edificabile, un indice di fabbricabilità diverso ed inferiore rispetto a quello fissato in via generale per la medesima zona omogenea.<br />	<br />
Se così è, pertanto, la destinazione urbanistica di un’area a <i>“verde privato”</i> operata dalle previsioni del vigente strumento urbanistico primario non assume la natura di vincolo ablatorio o assimilabile, ma rientra nell’ambito della normale conformazione della proprietà privata, espressione del potere di pianificazione del territorio comunale.<br />	<br />
In tal senso, per risalente ma ancora attuale e non smentito indirizzo giurisprudenziale, la destinazione a verde privato di un’area rientra infatti tra le ipotesi di qualificazione delle zone territoriali omogenee di cui lo strumento urbanistico primario si compone e, anche se pone preclusione all’edificazione implicando l’esclusione della possibilità di realizzare qualsiasi opera edilizia incidente sulla destinazione a verde (così, <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 1995 n. 781), rimane comunque espressione delle funzioni di ripartizione in zone del territorio, senza determinare vincoli tali da escludere potenzialmente il diritto di proprietà nella sua interezza (così Cons. Stato, Sez. IV, 24 luglio 1985 n. 290).<br />	<br />
In relazione a quanto ora evidenziato, e a differenza di quanto affermato dalla parte appellante, la destinazione stessa non sostanzia alcun vincolo correlato al regime di decadenza conseguente all’inutile decorso del termine quinquennale all’epoca contemplato dall’art. 2 della L. 19 novembre 1968 n. 1187 (e, ora, dall’art. 9 del T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 327 come modificato dall’art. 1 del D.L.vo 27 dicembre 2002 n. 352) e che altrimenti implicherebbe &#8211; per l’appunto &#8211; l’obbligo del Comune di procedere alla riqualificazione urbanistica delle aree stesse dopo la scadenza del vincolo (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 1993 n. 1068).<br />	<br />
Da ciò consegue, quindi, non solo che nessuna decadenza si è nella specie verificata per quanto segnatamente attiene alla destinazione a verde privato imposta all’area in questione, ma anche che dalla destinazione stessa non discende alcun obbligo di indennizzo per il privato, non potendosi pertanto dare accesso a qualsivoglia censura tesa a far valere l’illegittimità della previsione di destinazione sotto il profilo della mancanza di un ristoro economico al riguardo.<br />	<br />
Per quanto poi attiene alla legittimità della scelta dell’Amministrazione Comunale di destinare l’area di cui trattasi a verde privato, a ragione il giudice di primo grado ha evidenziato che la relativa censura doveva essere proposta impugnando <i>in parte qua</i> lo strumento di pianificazione generale, ossia il vigente piano di fabbricazione, stante il fatto che – come detto innanzi &#8211; la previsione contenuta nel piano di recupero è meramente attuativa del piano di fabbricazione medesimo e da esso assolutamente vincolata: e ciò – si badi – anche a prescindere dall’assunto dell’appellante secondo il quale la proibizione, asseritamente momentanea, degli interventi edilizi sull’area in questione sarebbe stata indotta, nella stesura del piano di fabbricazione, <i>“di programmi … di varianti attuative e conseguenti previsioni economiche da parte dell’Amministrazione” </i>(cfr. pag. 11 dell’atto di appello), posto che tale stato di cose non poteva per certo configurare una <i>“competenza”</i> dello strumento attuativo a mutare il contenuto della sovrastante disciplina contenuta nello strumento di pianificazione primario.<br />	<br />
In dipendenza di tutto ciò, quindi, correttamente il T.A.R. ha respinto il ricorso proposto sub R.G. 2452 del 1991 essendo insussistente il presupposto per fondare nella specie la sussistenza di un vincolo ablatorio generante un obbligo di indennizzo, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto sub R.G. 1795 del 1992 per omessa impugnazione della destinazione imposta all’area di cui trattasi e ha respinto il ricorso proposto sub R.G. 775 del 2002 in dipendenza dell’avvenuto rigetto delle censure di illegittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente insussistenza dell’ingiustizia del danno dedotto.<br />	<br />
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di lite e sono liquidate nel dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, complessivamente liquidate nella misura di € 3.000,00.- (tremila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Anna Leoni, Presidente FF<br />	<br />
Guido Romano, Consigliere<br />	<br />
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Umberto Realfonzo, Consigliere<br />	<br />
Oberdan Forlenza, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2012</p>
<p align=justify>
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