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	<title>18/5/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/5/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1079</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-5-2009-n-1079/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-5-2009-n-1079/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1079</a></p>
<p>Luigi Costantini – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore Pisanello e altri (avv.ti O. Rampino, A. Stasi e L. Pastore) c. Comune di Alezio (avv. E. Sticchi Damiani), Commissario ad acta presso il Comune di Alezio (n.c.), Ministero dell’Interno (Avv. Stato) sulla cognizione del giudice ordinario della controversia riguardante gli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-5-2009-n-1079/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1079</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-5-2009-n-1079/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1079</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Costantini – Presidente, Enrico d’Arpe – Estensore<br /> Pisanello e altri (avv.ti O. Rampino, A. Stasi e L. Pastore) c. Comune di Alezio (avv. E. Sticchi Damiani),  Commissario ad acta presso il Comune di Alezio (n.c.), Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla cognizione del giudice ordinario della controversia riguardante gli atti con i quali si è proceduto alla individuazione dei responsabili di debiti fuori bilancio non riconosciuti da un Consiglio comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Debiti fuori bilancio non riconosciuti da un Consiglio comunale – Individuazione dei responsabili – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso gli atti con i quali si è proceduto alla individuazione dei responsabili di debiti fuori bilancio non riconosciuti da un Consiglio comunale, in quanto essi vanno correttamente considerati non quali provvedimenti amministrativi autoritativi, bensì alla stregua di atti paritetici della p.a., con la conseguenza che, vertendosi in tema di diritti soggettivi (di credito) e dei correlati obblighi pecuniari e di accertamento della responsabilità (e, quindi, dell’esistenza di eventuali debiti) dei singoli amministratori comunali ricorrenti, la cognizione appartiene al giudice ordinario (oppure, nelle ipotesi di danno erariale e di imputazione di dolo o colpa grave, alla Corte dei conti)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2609 del 1994, proposto da: <br />	<br />
<b>Pisanello Luigi, Merenda Rocco, De Pascali Agata, Piccinno Virgilio, Muscetta Pasquale, De Pascali Luigi </b>(al quale sono subentrati gli eredi <b>Campa Liliana, De Pascali Agata e De Pascali Carmela</b>), <b>Gabellone Rocco, D’Aprile Pasquale</b> (nato nel 1928), <b>D’Aprile Pasquale</b> (nato nel 1932), <b>Margari Luigi, Bramato Giovanni, De Santis Franco, Napoli Cosimo</b> (al quale sono subentrati gli eredi <b>Solida Maria e Napoli Assunta</b>) e <b>Falcone Giuseppe</b>, rappresentati e difesi dagli Avvocati Oronzo Rampino, Angela Stasi e Luigi Pastore, ed elettivamente domiciliati (gli originari ricorrenti) presso lo Studio legale del primo in Lecce, Via S. Trinchese n° 63 e (gli eredi subentrati) presso lo Studio legale Pastore-Stasi, in Lecce, Via B. Mazzarella n° 8,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; Comune di Alezio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, 9; <br />	<br />
&#8211; il <b>Commissario ad acta</b> (nominato dalla <B>SE.DE.CO.</B> di Lecce) presso il Comune di Alezio Dr. Bucciero Achille, non costituito;<br />	<br />
&#8211; il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.Rubichi, 23; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; della deliberazione n° 1 del 25 Novembre 1993, con la quale il Commissario ad acta (Dr. Bucciero Achille) nominato dalla SE.DE.CO. di Lecce (in sostituzione del Consiglio Comunale di Alezio, ex art. 25 comma 13° D.L. 2 Marzo 1989 n° 66, convertito nella Legge 24 Aprile 1989 n° 144) ha proceduto alla individuazione dei responsabili dei debiti fuori bilancio non riconosciuti dal Consiglio Comunale di Alezio e di quelli non ritenuti legittimi dalla Commissione di Ricerca costituita presso il Ministero degli Interni, e conseguentemente alla imputazione dei debiti stessi a carico dei soggetti che ne hanno disposto l’esecuzione; <br />	<br />
&#8211; della deliberazione n° 1 del 24 Febbraio 1994, con la quale il medesimo Commissario ad acta ha formulato chiarimenti e apportato rettifiche alla precedente deliberazione n° 1/1993;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto premesso, presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi compresi (ove occorra): il Decreto del Ministro degli Interni n° 1257/E3 del 17 Marzo 1992, nella parte in cui lo stesso (artt. 2, 3, 4 e 6) statuisce in merito ai debiti<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti notificati in data 11 Luglio 1994;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Alezio;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 Aprile 2009 il Cons. Dott. Enrico d&#8217;Arpe e uditi per le parti gli Avvocati Luigi Pastore, anche in sostituzione di Angela Stasi, Ernesto Sticchi Damiani e Antonio Tarentini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>I ricorrenti – ex amministratori del Comune di Alezio (a due dei quali, nelle more del giudizio, sono subentrati gli eredi) – impugnano: 1) la deliberazione n° 1 del 25 Novembre 1993 con cui il Commissario ad acta nominato dalla SE.DE.CO. di Lecce (in sostituzione del Consiglio Comunale di Alezio, ex art. 25 comma 13° D.L. 2 Marzo 1989 n° 66, convertito nella Legge 24 Aprile 1989 n° 144) ha proceduto alla individuazione dei responsabili dei debiti fuori bilancio non riconosciuti dal Consiglio Comunale di Alezio e di quelli non ritenuti legittimi dalla Commissione di Ricerca costituita presso il Ministero degli Interni, nonché alla imputazione dei debiti stessi a carico dei soggetti che ne hanno disposto l’esecuzione (i ricorrenti), con invito agli stessi di eseguire il “pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla notifica con l’avvertenza che in difetto si darà luogo a procedura esecutiva, giusta prescrizione contenuta nell’art. 6 del richiamato decreto del Ministero dell’Interno”; 2) la deliberazione n° 1 del 24 Febbraio 1994 con la quale il medesimo Commissario ad acta ha formulato chiarimenti e apportato rettifiche alla precedente deliberazione n° 1/1993; 3) ogni altro atto connesso, ivi compresi (ove occorra) il Decreto del Ministero degli Interni n° 1257/E3 del 17 Marzo 1992, nella parte in cui statuisce in merito ai debiti fuori bilancio, e le deliberazioni n° 49 del 21 Giugno 1989, n° 51 del 23 Giugno 1989, n° 72 del 25 Maggio 1990, n° 73 del 28 Maggio 1990, n° 74 del 29 Maggio 1990, n° 76 del 14 Giugno 1990, n° 77 del 18 Giugno 1990, n° 25 del 10 Marzo 1993 e n° 39 del 20 Aprile 1993, con le quali il Consiglio Comunale di Alezio ha statuito in ordine ai debiti fuori bilancio dell’Ente (alcuni riconoscendoli, altri no). <br />	<br />
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.<br />	<br />
1) Violazione dell’art. 24 comma 13 del Decreto Legge n° 66/1989, convertito nella Legge n° 144/1989 – Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto, incogruenza (se non autentica assurdità) della motivazione, illogicità manifesta, contrasto rispetto a determinazione presupposta (per di più di rango più elevato) della quale le determinazioni impugnate si dicono esecutive, perplessità sull’attività amministrativa.<br />	<br />
2) Violazione sotto altro profilo dell’art. 25 comma 13 del Decreto Legge n° 66/1989 – Eccesso di potere per erroneità sotto altro profilo dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto assoluto di motivazione, irragionevolezza e perplessità.<br />	<br />
3) Quanto al debito non riconosciuto – Incompetenza assoluta – Violazione dei principi in materia di attribuzione di responsabilità in ordine ad attività non riferibili all’Ente o allo stesso riferibili ma non riconosciute né riconoscibili a suo carico – Ancora eccesso di potere per difetto dei presupposti, incongruenza della motivazione e perplessità.<br />	<br />
4) Violazione dell’art. 7 della Legge n° 241/1990.<br />	<br />
Con atto notificato alle controparti in data 11 Luglio 1994, i ricorrenti hanno inoltre formulato i seguenti motivi aggiunti.<br />	<br />
A) Violazione di legge in tema di incompatibilità nell’assunzione di funzioni pubbliche.<br />	<br />
B) Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittoria, insufficiente ed illogica motivazione, perplessità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, i ricorrenti concludevano come riportato in epigrafe.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’Avvocatura dello Stato per il Ministero dell’Interno nonché il Comune di Alezio, depositando articolate memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni dei ricorrenti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed in ogni caso per la reiezione del ricorso.<br />	<br />
I ricorrenti hanno presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata accolta limitatamente da questa Sezione, con ordinanza n° 1647 del 19-22 Settembre 1994. <br />	<br />
Alla pubblica udienza del 29 Aprile 2009, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.<br />	<br />
Il ricorso (compresi i motivi aggiunti notificati in data 11 Luglio 1994) è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo.<br />	<br />
E’ necessario premettere che l’art. 25 del Decreto Legge 2 Marzo 1989 n° 66 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 1989 n° 144) dispone che: “Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni che si trovano in condizioni tali da non poter garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi primari, sono tenuti ad approvare, con deliberazione dei rispettivi Consigli, il piano di risanamento finanziario per provvedere alla copertura delle passività già esistenti e per assicurare in via permanente condizioni di equilibrio della gestione (comma 1). Il piano di risanamento è costituito da due parti distinte, una per la copertura del disavanzo pregresso e dei debiti fuori bilancio, l’altra relativa al consolidamento ed al pareggio finanziario della gestione dell’ente (comma 2). Nella parte del piano di risanamento relativa al disavanzo d’amministrazione e ai debiti fuori bilancio sono dettagliatamente illustrate, e documentate in allegato, le cause che hanno determinato la situazione verificatasi. Nella stessa: ……b) sono elencati, sulla base di attestazioni degli amministratori, del segretario e dei funzionari, i debiti fuori bilancio relativi a spese per le quali il Consiglio, indicati per ognuna la causa che l’ha determinata e il fine pubblico con la stessa conseguito, provvede al riconoscimento di quelle per le quali sia stata espressamente accertata la necessità per l’esercizio delle funzioni e dei servizi pubblici di competenza dell’ente per legge. Il piano indica il fabbisogno finanziario necessario per la copertura sia del disavanzo che dei debiti fuori bilancio riconosciuti, e le risorse proprie attivabili dall’ente per concorrere alla sua copertura. (comma 3)………… Il piano di risanamento è istruito dalla Commissione di Ricerca per la finanza locale presso il Ministero dell’Interno, la quale può richiedere all’ente ulteriori precisazioni e documentazioni sulle cause che hanno determinato la situazione da sanare e sulla natura delle spese alle quali si riferiscono i debiti fuori bilancio, in relazione alla legittimità del loro riconoscimento come debiti dell’ente….. (comma 6). Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dell’Interno il quale può autorizzare l’assunzione di un mutuo a copertura del disavanzo e dei debiti fuori bilancio per i quali è stata riscontrata la legittimità del riconoscimento effettuato dal consiglio dell’ente (comma 7). ………. Gli eventuali debiti fuori bilancio il cui riconoscimento non viene ritenuto legittimo, sono individuati in allegato al provvedimento di approvazione del piano di risanamento e sono posti a carico dei soggetti che ne hanno disposto l’esecuzione, senza oneri per l’ente. Il Consiglio Comunale è tenuto ad individuare i responsabili e ad esperire le procedure per la copertura da parte degli stessi di ogni onere addebitato all’ente. Nel caso in cui il Consiglio non provveda, il Comitato regionale di controllo è tenuto, trascorsi sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui al comma 7, a nominare un Commissario ad acta. Il Ministro dell’Interno, qualora rilevi dall’esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla Procura generale della Corte dei Conti (comma 13).<br />	<br />
Rammentato ciò, il Collegio è convinto che tutti gli impugnati atti comunali (rectius: del Commissario ad acta) e ministeriali, nella parte relativa ai debiti fuori bilancio del Comune di Alezio, vanno correttamente considerati non quali provvedimenti amministrativi autoritativi, bensì alla stregua di atti paritetici della Pubblica Amministrazione, sicchè – vertendosi in tema di diritti soggettivi (di credito) e dei correlati obblighi pecuniari e di accertamento della responsabilità (e, quindi, dell’esistenza di eventuali debiti) dei singoli amministratori comunali ricorrenti – la cognizione della presente controversia appartiene al Giudice Ordinario (oppure, nelle ipotesi di danno erariale e di imputazione di dolo o colpa grave, alla Corte dei Conti).<br />	<br />
Infatti, si tratta di atti che, accertata l’insussistenza dei presupposti normativi per riconoscere i debiti fuori bilancio a carico del Comune, non costituiscono, modificano (“affievoliscono”) o estinguono – in modo unilaterale ed imperativo – le situazioni giuridiche soggettive dei soggetti privati interessati (aventi consistenza, nella specie, di diritto soggettivo), ma si limitano a comunicare agli ex amministratori ed ai terzi (potenziali) creditori la ravvisata presenza delle condizioni previste dalla legge per la imputabilità soggettiva (in capo alle persone fisiche ordinatrici della spesa, anziché all’Ente pubblico) di determinate partite debitorie, senza poter creare, però, certezze legali circa le parti effettive dei corrispondenti rapporti contrattuali (tra terzo contraente ed i singoli amministratori o funzionari dell’Ente, anziché tra il terzo contraente ed il Comune). <br />	<br />
Nel nostro ordinamento costituzionale, soltanto il Giudice naturale dei diritti è munito del potere (di carattere giurisdizionale) di accertamento e di condanna in materia di rapporti obbligatori di diritto comune.<br />	<br />
Pertanto, si deve concludere nel senso che l’invito ad eseguire il “pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalla notifica con l’avvertenza che in difetto si darà luogo a procedura esecutiva”, contenuto negli atti commissariali gravati, rappresenti soltanto l’esplicazione di una normale facoltà di diritto privato, che non può trovare diretta soddisfazione nell’esercizio di poteri pubblicisti di autotutela amministrativa (inesistenti, nella fattispecie di che trattasi, in quanto la legge non prevede specificamente in proposito la possibilità della P.A. di farsi ragione da sé per le vie amministrative), ma che deve necessariamente passare attraverso i normali rimedi giurisdizionali mediante l’adizione, a cura dell’Amministrazione Comunale, della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria (e in sede di processo di cognizione).<br />	<br />
Peraltro, non avrebbe senso una (improbabile) procedura amministrativa che consentisse il recupero forzoso in danno degli amministratori locali anche di somme di denaro che la P.A. non ha ancora versato ai terzi creditori. <br />	<br />
Inoltre, è noto che il riconoscimento da parte degli Enti Locali di un debito fuori bilancio, nell’ambito della procedura di risanamento finanziario, (e, quindi, l’assunzione di una obbligazione diretta della Pubblica Amministrazione nei confronti dei privati creditori), ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto Legge 2 Marzo 1989 n° 66, presuppone l’esistenza – sul piano oggettivo – di una obbligazione validamente assunta dall’Ente Locale (anche se inizialmente sprovvista di copertura finanziaria) e che si tratti di un credito certo, liquido ed esigibile inerente ad una spesa di cui venga accertata l’indispensabilità per l’esercizio di funzioni e/o di servizi pubblici rientranti ex lege nella competenza istituzionale dell’Ente medesimo, senza che residuino spazi per l’esplicazione su tali aspetti di valutazioni di opportunità amministrativa o di natura autoritativo-discrezionale.<br />	<br />
Peraltro, l’art. 6 dell’impugnato Decreto del Ministero degli Interni n° 1257/E3 del 17 Marzo 1992 (correttamente) si limita a prevedere “l’invito al Consiglio Comunale di individuare i responsabili e ad esperire a loro danno le procedure per la copertura di ogni onere addebitato al Comune”, senza autorizzare in proposito l’esercizio di alcuna potestà amministrativa finalizzata a conseguire coattivamente il pagamento del dovuto dagli amministratori, tanto meno in via esecutiva.<br />	<br />
D’altra parte, solo l’opzione interpretativa prescelta dal Tribunale conferisce coerenza alla prescrizione finale contenuta nel comma 13° dell’art. 25 del Decreto Legge 2 Marzo 1989 n° 66, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 1989 n° 144, (secondo cui “Il Ministro dell’Interno, qualora rilevi dall’esame degli atti dolo o colpa grave, contesta i fatti agli amministratori o funzionari ritenuti responsabili ed ove non trovi giustificate le deduzioni dagli stessi presentate, rimette gli atti alla Procura generale della Corte dei Conti”), permettendo di spiegare perchè non siano, invece, contemplate contestazioni e giustificazioni degli amministratori o funzionari “incolpati” nell’ipotesi in questione di individuazione, da parte dell’Ente Locale, dei responsabili dei debiti fuori bilancio non riconosciuti dall’organo consiliare e di quelli non ritenuti legittimi dalla Commissione di Ricerca costituita presso il Ministero degli Interni, e di diretta “imputazione” dei debiti stessi a carico dei soggetti che ne hanno disposto l’esecuzione.<br />	<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi (la novità e complessità delle problematiche affrontate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 29 Aprile 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Enrico d&#8217;Arpe, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-5-2009-n-1079/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1079</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1183</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2009-n-1183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2009-n-1183/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2009-n-1183/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1183</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore Comune di Giovinazzo (avv. N. Calvani) c. Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato), Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo (Avv. Stato), Comune di Molfetta (n.c.), Comune di Terlizzi (n.c.), Comune di Ruvo di Puglia (n.c.),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2009-n-1183/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2009-n-1183/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1183</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore<br />  Comune di Giovinazzo (avv. N. Calvani) c.  Ministero dell’Interno (Avv. Stato),  Presidenza del Consiglio dei Ministri (Avv. Stato),  Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo (Avv. Stato),  Comune di Molfetta (n.c.), Comune di Terlizzi (n.c.), Comune di Ruvo di Puglia (n.c.), Comune di Corato (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di atto politico del D.P.R. volto a rideterminare i collegi uninominali provinciali in vista delle elezioni amministrative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Atti politici – Art.31, t.u. n.1054 del 1924 – Giudizi dinanzi ai T.A.R. – E’ estensibile.	</p>
<p>2. Costituzione – Atti politici – Politicità dell’atto – Individuazione.	</p>
<p>3. Costituzione – Atti politici – D.p.r. volto a rideterminare i collegi uninominali provinciali in vista delle elezioni amministrative – E’ atto politico.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di atti politici, l’art.31, t.u. 26 giugno 1924 n.1054, è certamente estensibile anche ai giudizi dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali in forza della disposizione di cui all’art. 19 comma 1, l. 6 dicembre 1971 n.1034, alla stregua della quale nel corso di detti giudizi si osservano le norme di procedura operanti dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.	</p>
<p>2. In tema di atti politici, la “politicità” è desumibile da tre elementi che l’atto in questione deve possedere cumulativamente: 1) elemento soggettivo (dovendo provenire da organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica); 2) elemento oggettivo (dovendo riguardare la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione ed essendo espressione della funzione di direzione e indirizzo politico coinvolgendo i supremi interessi dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali); 3) libertà nella scelta dei fini, svincolata cioè da obiettivi prefissati e lasciata alla determinazione sovrana, sottratta a qualsiasi controllo che non sia del pari politico dell’autorità.	</p>
<p>3. Il d.p.r. volto a rideterminare i collegi uninominali provinciali in vista delle elezioni amministrative è configurabile come atto politico ai sensi dell’art.31, t.u. 26 giugno 1924 n.1054, in quanto si tratta di atto promanante da un organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica (nel caso di specie, Ministro dell’Interno quale soggetto proponente e Presidente della Repubblica quale soggetto emanante); riguarda il funzionamento di un pubblico potere nella sua organica struttura (elezione di un Consiglio provinciale); è un atto libero nella scelta dei fini rimessi alla valutazione insindacabile (se non con riferimento all’osservanza dei parametri costituzionali) dell’organo lato sensu “politico”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 21 e 26 legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 655 del 2009, proposto dal:<br />	<br />
<b>Comune di Giovinazzo</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, Piazza Luigi di Savoia, 37;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero dell’Interno</b> in persona del Ministro p.t., <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b> in persona del Presidente del Consiglio p.t., <b>Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo</b> in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;<br />	<br />
<b>Comune di Molfetta</b> in persona del Sindaco p.t.;<br />	<br />
<b>Comune di Terlizzi</b> in persona del Sindaco p.t.;<br />	<br />
<b>Comune di Ruvo di Puglia</b> in persona del Sindaco p.t.;<br />	<br />
<b>Comune di Corato</b> in persona del Sindaco p.t.;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2009 (in Gazzetta Ufficiale n. 82 del giorno 8 aprile 2009), recante in epigrafe “Determinazione dei collegi uninominali provinciali della Provincia di Bari” nella parte in cui vengono ridefinite le circoscrizioni dei collegi uninominali n. 24 (Collegio di Moffetta I) e n. 34 (Collegio di Terlizzi-Giovinazzo) per la elezione del Consiglio provinciale di Bari;<br />	<br />
di tutti gli atti presupposti &#8211; ivi compresa la proposta di ridefinizione dei collegi operata dal Ministero dell’Interno &#8211; correlati e consequenziali, ancorché non conosciuti dall’Ente territoriale ricorrente;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t.;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t.;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo in persona del Prefetto p.t.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il presente ricorso deve essere respinto, dovendosi conseguentemente prescindere dall’eccezione di integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati e dei cittadini votanti nei collegi nn. 24 e 34 e dalle altre eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.<br />	<br />
Invero il Comune di Giovinazzo in persona del Sindaco pro tempore chiede l’annullamento, previa sospensiva, del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del giorno 8 aprile 2009), recante in epigrafe “Determinazione dei collegi uninominali provinciali della Provincia di Bari” nella parte in cui vengono ridefinite le circoscrizioni dei collegi uninominali n. 24 (Collegio di Molfetta I) e n. 34 (Collegio di Terlizzi-Giovinazzo) per l’elezione del Consiglio provinciale di Bari, prevedendosi pertanto lo “smembramento” del Comune di Giovinazzo, andando così differenti porzioni di detto Comune a formare parte dei due menzionati collegi uninominali e privando in tal modo i cittadini di Giovinazzo &#8211; a dire del Comune ricorrente &#8211; della possibilità di avere un proprio rappresentante nel Consiglio provinciale di Bari.<br />	<br />
Detto d.p.r. è stato adottato ai sensi dell’art. 9, comma 4 legge n. 122/1951 e successive modifiche recante norme per l’elezione dei Consigli provinciali (“La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell’Interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.”).<br />	<br />
L’atto impugnato rappresenta indiscutibilmente un atto “politico” ai sensi dell’art. 31 r.d. n. 1054/1924 (Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato) in forza del quale “Il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico” (norma da ritenersi tuttora vigente).<br />	<br />
Tale previsione normativa è certamente estensibile anche ai giudizi dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali in forza della disposizione di cui all’art. 19, comma 1 legge n. 1034/1971 alla stregua della quale nel corso di detti giudizi si osservano le norme di procedura operanti dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e quindi anche l’art. 31 r.d. n. 1054/1924.<br />	<br />
La “politicità” (e la consequenziale insindacabilità in sede giurisdizionale) dell’atto secondo giurisprudenza ormai consolidata (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 16 novembre 2007, n. 11271; T.A.R. Veneto Venezia, Sez. II, 05 marzo 2004, n. 527; T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 07 ottobre 2003, n. 839; Cons. Stato, Sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1397; T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 19 dicembre 1998, n. 930; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 25 gennaio 1993, n. 22) è desumibile da tre elementi che l’atto in questione deve possedere cumulativamente: 1) elemento soggettivo (dovendo provenire da organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica); 2) elemento oggettivo (dovendo riguardare la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione ed essendo espressione della funzione di direzione e indirizzo politico coinvolgendo i supremi interessi dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali); 3) libertà nella scelta dei fini, svincolata cioè da obiettivi prefissati e lasciata alla determinazione sovrana, sottratta a qualsiasi controllo che non sia del pari politico dell’autorità.<br />	<br />
Trattasi in altri termini di “… atti che, in apparenza soggettivamente e formalmente &#8220;amministrativi&#8221;, costituiscono tuttavia espressione della fondamentale funzione di direzione e di indirizzo politico del Paese e &#8220;coinvolgono i supremi interessi dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali&#8221;, non essendo sufficiente (a qualificare un atto come &#8220;atto politico&#8221;) che &#8220;vi intervenga una valutazione di ordine politico&#8221;. In tali casi, ma solo in essi, che configurano ipotesi eccezionali, e di stretta interpretazione, l’atto considerato può sottrarsi a controllo giurisdizionale.” (cfr. T.A.R. Abruzzo L’Aquila, 07 ottobre 2003, n. 839).<br />	<br />
Come evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 209:<br />	<br />
“…, fino ad epoca recente la categoria degli atti politici è stata individuata con criteri restrittivi, sia prima dell’entrata in vigore della Costituzione del 1948, evidenziandosi che essi debbono trovare causa obiettiva nella ragione di Stato indipendentemente dai motivi specifici che ne abbiano in concreto determinato l’emanazione (v. la decisione di questo Consiglio, Sez. IV n. 351 del 20.1.21946), sia principalmente dopo il 1948 in ossequio al principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 24 e 113 della Costituzione, e sono stati inclusi in essa generalmente gli atti che attengono alla direzione suprema e generale dello Stato considerato nella sua unità e nelle sue istituzioni fondamentali (v. l’accenno fatto in Corte cost. n. 103 del 19.3.1993).<br />	<br />
E’ stato al riguardo precisato che gli atti politici costituiscono espressione della libertà (politica) commessa dalla Costituzione ai supremi organi decisionali dello Stato per la soddisfazione di esigenze unitarie ed indivisibili a questo inerenti (v. la decisione di questo Consiglio, sez. IV n. 340 del 14.4.2001) e che essi sono liberi nella scelta dei fini, mentre gli atti amministrativi, anche quando sono espressione di ampia discrezionalità, sono comunque legati ai fini posti dalla legge (v. Cass. S.U. n. 1170 del 13.11.2000).<br />	<br />
Si è sottolineato inoltre che essi sono caratterizzati da due profili: l’uno soggettivo, dovendo provenire l’atto da organo di pubblica amministrazione, seppure preposto in modo funzionale e, nella specifica vicenda, all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica, e l’altro oggettivo, dovendo riguardare la costituzione, la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione (v. le decisioni di questo Consiglio, Sez. IV, n. 1397 del 12.3.2001 e n. 217 del 29.9.1996).”.<br />	<br />
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 7075/1993) ad esempio hanno considerato il decreto presidenziale di nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 59, comma 2 Cost. atto tipicamente “politico” ex art. 31 r.d. n. 1054/1924 insindacabile in sede giurisdizionale poiché posto in essere nell’esercizio di una funzione diversa da quella amministrativa classica.<br />	<br />
Non vi è dubbio che il d.p.r. impugnato in questa sede volto a rideterminare i collegi uninominali provinciali della Provincia di Bari in vista delle ormai imminenti elezioni amministrative ridefinendo, tra l’altro, la circoscrizioni dei collegi uninominali n. 24 (Collegio di Molfetta I) e n. 34 (Collegio di Terlizzi-Giovinazzo) presenti congiuntamente i tre requisiti predetti necessari alla configurazione dell’atto “politico” ex art. 31 r.d. n. 1054/1924. Trattasi infatti di atto promanante da un organo preposto all’indirizzo e alla direzione al massimo livello della cosa pubblica (nel caso di specie Ministro dell’Interno quale soggetto proponente e Presidente della Repubblica quale soggetto emanante); il d.p.r. in esame riguarda poi il funzionamento di un pubblico potere nella sua organica struttura (i.e. elezione del Consiglio provinciale di Bari).<br />	<br />
Infine va evidenziato che è atto indubbiamente libero nella scelta dei fini rimessi alla valutazione insindacabile (se non con riferimento all’osservanza dei parametri costituzionali che nel caso di specie, come si vedrà, non risultano violati) dell’organo lato sensu “politico”.<br />	<br />
Dal punto di vista della dottrina costituzionalistica l’atto in esame è qualificabile come atto formalmente presidenziale e sostanzialmente governativo poiché deliberato su proposta di altro organo governativo (rectius Ministro dell’Interno).<br />	<br />
La politicità dell’atto è tale per cui non si configurano a fronte dello stesso soggetti lesi interessati all’annullamento del medesimo, data peraltro l’assenza di paramenti normativi alla cui stregua valutarne la legittimità (se non le disposizioni di rango costituzionale).<br />	<br />
Non è caso che nella presente fattispecie le disposizioni (volte ad impedire o quantomeno a disincentivare lo smembramento dei comuni nella formazione dei collegi elettorali) asseritamente violate dal d.p.r. impugnato altro non sono che ordini del giorno dei due rami del Parlamento (in particolare ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell’11.01.1951 ed ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 27.02.1951) che certo non hanno natura normativa vincolante e dettano unicamente un indirizzo, peraltro assai risalente nel tempo, rivolto all’attività del Governo.<br />	<br />
Pertanto, non avendo le censure sollevate dal ricorrente fondamento e riscontro legislativo (lo stesso cita inoltre la circolare della Direzione centrale dei servizi elettorali n. 93 del 06.11.2002, la circolare del Ministero dell’Interno n. 2472 del 26.09.2007 e la circolare della Prefettura di Bari &#8211; Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 375/4.2.9/UPE che si muove nella stessa direzione dei menzionati ordini del giorno parlamentari), non è configurabile alcun vizio di legittimità sub specie di violazione di legge.<br />	<br />
Peraltro le norme costituzionali che il Comune ricorrente assume essere state violate dal d.p.r. impugnato (rectius artt. 3, 48 e 51 Cost.) non appaiono a questo Collegio ad una attenta disamina disattese. Invero la previsione di cui agli artt. 3, 48 e 51 Cost. relativamente all’eguaglianza del diritto di voto non può considerarsi violata dalla decisione “politica” impugnata poiché la nuova determinazione dei collegi uninominali provinciali della Provincia di Bari di cui al d.p.r. gravato nella parte in cui vengono ridefinite le circoscrizioni dei collegi uninominali n. 24 (Collegio di Molfetta I) e n. 34 (Collegio di Terlizzi-Giovinazzo) per l’elezione del Consiglio provinciale di Bari non rappresenta di certo una limitazione ovvero una discriminazione rispetto all’esercizio del diritto fondamentale di elettorato sia attivo che passivo ed anzi è neutra rispetto all’esercizio di tale diritto.<br />	<br />
Data la natura “politica” del d.p.r. impugnato non è parimenti configurabile alcun vizio di legittimità sub specie di eccesso di potere nella decisione di smembrare il Comune di Giovinazzo, come peraltro accaduto per altri Comuni di piccole dimensioni nell’ambito del medesimo d.p.r.<br />	<br />
Inoltre va evidenziato che l’argomento della “politicità” e consequenziale insindacabilità in sede giurisdizionale del d.p.r. de quo si riconnette inscindibilmente all’assenza di soggetti qualificati legittimati a contestare in sede giurisdizionale amministrativa la presente decisione “politica”.<br />	<br />
Invero, se il Comune di Giovinazzo ricorrente agisce in giudizio quale ente locale autonomo non si configura nel caso di specie alcuna lesione delle sue prerogative nella scelta ministeriale e presidenziale di smembrare il territorio del Comune medesimo a livello di determinazione dei collegi elettorali uninominali; pertanto vi sarebbe in tal caso difetto di interesse e di legittimazione ad agire del Comune.<br />	<br />
Se viceversa il Comune ricorrente agisce in giudizio quale ente esponenziale della collettività locale va tuttavia evidenziato che le azioni popolari sono rigorosamente tassative e non è configurabile, né è prevista dal legislatore nel caso di specie alcuna azione popolare in capo al singolo cui si possa sostituire il Sindaco del Comune quale rappresentante – come detto &#8211; della comunità locale; ed anzi a tutto concedere la sostituzione che è implicita nelle azioni popolari tassativamente previste dal legislatore (cfr. art. 9 dlgs n. 267/2000 [TUEL]) avviene in senso opposto e cioè è il singolo a sostituirsi rispetto all’inerzia dell’ente locale.<br />	<br />
Come evidenziato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 novembre 1987, n. 708) “Nel vigente ordinamento l’azione popolare costituisce rimedio del tutto eccezionale e non è pertanto ammissibile al di fuori dei casi tassativamente previsti dal legislatore.”.<br />	<br />
In tal senso si sono espressi anche T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 14 maggio 2007, n. 3071, T.A.R. Molise, 20 gennaio 1989, n. 3 e Cons. Giust. Amm. Sicilia, 02 giugno 1987, n. 14.<br />	<br />
Non è quindi ammissibile alcuna azione popolare in capo al Sindaco del Comune di Giovinazzo ricorrente.<br />	<br />
Dalle considerazioni espresse in precedenza consegue il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Considerata la peculiarità della controversia, la natura e la qualità delle parti, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13/05/2009 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-18-5-2009-n-1183/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.1183</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.2702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-18-5-2009-n-2702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-18-5-2009-n-2702/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-18-5-2009-n-2702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.2702</a></p>
<p>Pres. Onorato, Est. Cernese Azienda Agricola Bosco dei Medici Sas di Monaco Francesco (Avv. A. Calfiero) c/ Comune di Boscoreale 8Avv. P. Leone) sulle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti emanate per la tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente Ambiente e territorio – Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti – Proroga reiterata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-18-5-2009-n-2702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.2702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-18-5-2009-n-2702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.2702</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, Est. Cernese<br /> Azienda Agricola Bosco dei Medici Sas di Monaco Francesco (Avv. A. Calfiero) c/ Comune di Boscoreale 8Avv. P. Leone)</span></p>
<hr />
<p>sulle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti emanate per la tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Ordinanze Sindacali contingibili e urgenti – Proroga reiterata per più di due volte – Legittimità – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima l’ordinanza con la quale il Sindaco dispone per la quarta volta e per un periodo di 180 gg la proroga della requisizione di un fondo al fine di stoccare provvisoriamente dei r.s.u.; ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 22/97, infatti, le ordinanze sindali contingibili ed urgenti emesse a tutela della salute pubblica e dell’ambiente non possono essere reiterate per più di due volte, ferma restando la facoltà del Presidente della regione, d’intesa con il Ministro dell’Ambiente, ove ricorrano comprovate necessità e sulla base di specifiche prescrizioni di superare i predetti termini.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4125 del 2002, proposto da: 	</p>
<p><b>Azienda Agricola Bosco dei Medici Sas di Monaco Francesco</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Cafiero, con domicilio eletto presso Antonio Cafiero in Napoli, L.Torraca 71 C/Avv Priante; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Boscoreale<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Leone, con domicilio eletto presso Paolo Leone in Napoli, viale Gramsci, 14; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della ordinanza sindacale n. 001757 del 22.1.2002 emessa dal Sindaco del Comune di Boscoreale, notificata il 27.1.2002, con la quale si è disposta la requisizione, per ulteriori giorni 180 a partire dal 22.1.2002, del fondo di proprietà della ricorrente, al fine di stoccare provvisoriamente i R.S.U. al fi-ne di evitare pregiudizi alla salute pubblica ed all’ambiente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Boscoreale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 07/05/2009 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente premette che il Comune di Boscoreale, con un primo atto del 24.1.2001 n.2199, ha disposto la requisizione, per il termine di trenta giorni, del fondo di sua proprietà, con riserva di provvedere successivamente alla determinazione dell’indennità.<br />	<br />
Con atto del 27.2.2001 n.5628 è stata disposta la proroga della requisizione, per ulteriori trenta giorni. Con ulteriore ordinanza del 26.3.2001 n.8580, ve-niva disposta una proroga ulteriore per 120 giorni. Con la quarta ordinanza n. 019690 del 18.7.2001 è stata disposta la proroga della requisizione per ul-teriori 180 giorni. <br />	<br />
Tale ultimo atto è stato emesso dopo una richiesta al Prefetto di Napoli, in-dirizzata sia al Presidente della Regione che al Ministero dell’Ambiente, di reiterazione della ordinanza di requisizione, alla quale il Prefetto rispondeva, facendo presente che rientrava nella competenza del Comune la valutazione della sussistenza dei presupposti per la proroga.<br />	<br />
Tanto premesso e preso atto che, nelle more del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa dell’ordinanza n. 019690 del 18.7.2001, alla scadenza dell’impugnata ordinanza, il Sindaco ha reiterato per la quarta volta il prov-vedimento emanando la quinta ordinanza del 22.2.2001, prot. n. 001757 in epigrafe, con la quale si è disposto la proroga della requisizione, per ulteriori 180 giorni, del fondo di proprietà della società istante, la società “Azienda Agricola Bosco dei Medici s.a.s. di Monaco Francesco” , in persona del le-gale rappresentante, con il ricorso in esame &#8211; notificato il 27.3.2002 e depo-sitato il 23.4.2002 &#8211; ha impugnato, innanzi a questo Tribunale anche tale ul-tima ordinanza. <br />	<br />
La ricorrente, lamentando che dalla esecuzione delle ordinanze su indicate, le sono derivati ingenti danni, essendo il suo fondo stato ridotto a vera disca-rica, e lamentando altresì la mancata restituzione, avverso l’ordinanza impu-gnata propone la censura di violazione di legge sotto vari profili.<br />	<br />
Si lamenta, oltre che il vizio di motivazione, violazione dell’art. 13 D. Lgs. 22/1997, che prevede che le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate più di due volte, sicchè la terza reitera (ed a maggior ragione la quarta) sarebbe insanabilmente nulla. La normativa richiamata prevede altresì che tale limite possa essere superato, in caso di comprovate necessità, con l’adozione di ordinanze di cui al comma 1 dell’art. 13, ma di competenza del Presidente della Regione d’intesa con il Ministero dell’Ambiente.<br />	<br />
Si contesta pertanto non solo la competenza del Sindaco alla proroga impu-gnata, ma la sussistenza dei presupposti per la ulteriore proroga della requi-sizione, essendo venuto meno il carattere della contingibilità ed urgenza alla situazione da affrontare, ed essendosi attribuito carattere permanente alla si-tuazione lesiva alla ricorrente.<br />	<br />
La ricorrente chiede pertanto l’annullamento dell’atto impugnato e la con-danna al risarcimento dei danni, quantificati &#8211; come da perizia versata in atti &#8211; in euro 17,50 x mq. 90.063, oltre accessori, per tutti i mesi corrispondenti al periodo di requisizione, dichiarando, allo stato, di non aver percepito a ta-le titolo alcuna somma.<br />	<br />
Il Comune intimato si è costituito con memoria chiedendo il rigetto del ri-corso.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Come già avvenuto con la sentenza n. 3849/2003 del T.A.R., Campania, Se-zione I &#8211; non impugnata &#8211; con la quale, nell’accogliere il ricorso proposto avverso la precedente ordinanza sindacale n. 019690 del 18.7.2001, tale or-dinanza era stata annullata, anche il presente ricorso è fondato e pertanto da accogliere, nei limiti che seguono. <br />	<br />
L’art. 13 D.Lgs. 22/1997, sul quale si fonda il potere extra ordinem esercita-to con la proroga qui impugnata, prevede che le ordinanze del tipo di quella adottata, a fini di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, non possono avere efficacia superiore a sei mesi. Al quarto comma si prevede che le or-dinanze contingibili e urgenti di cui al primo comma non possono essere reiterate più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d’intesa con il ministero dell’Ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.<br />	<br />
Pertanto, la proroga per la quarta volta (e quindi il quinto provvedimento consecutivo sulla medesima requisizione e nei confronti del medesimo sog-getto) non era di competenza del sindaco, ma, in caso di ulteriori esigenze di proroga e in caso di comprovate necessità, del Presidente della Regione d’intesa del Ministero dell’Ambiente, o del commissario straordinario. Né è fondato sostenere che diverso sarebbe il fondamento del potere esercitato, inteso come derogatorio alle norme ordinarie, in quanto la stessa Prefettura, interrogata in merito dal comune intimato, ha richiamato l’art. 13 D.Lgs. 22/1997.<br />	<br />
D’altronde, l’ordinanza contingibile ed urgente che il sindaco può emanare in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 22/1997, ha come presupposti una necessità eccezionale e urgente di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, la limitazione nel tempo, la inevitabilità del ricorso a forme di gestione straordinaria. Quindi, per valutazione legislativa tipica, la proroga non può essere adottata tout court dal medesimo sindaco oltre la se-conda volta, venendo meno i necessari presupposti di legge.<br />	<br />
Ne deriva la illegittimità ex se della proroga adottata dal sindaco per la terza e quarta volta.<br />	<br />
Il preciso e puntuale richiamo all’art. 13 D.L. vo n. 22/1997 posto a fonda-mento del potere sindacale esercitato per il tramite dell’adozione dell’impugnata ordinanza esclude &#8211; a differenza di quanto ritenuto dalla resi-stente difesa comunale &#8211; che, nella fattispecie, alcuna violazione dell’art. 13 citato vi sarebbe stata, atteso che le norme contenute in tale testo normativo dovrebbero essere lette in riferimento alle altre disposizioni che hanno inte-ressato, nel tempo in cui l’ordinanza fu emessa, il territorio della regione Campania con riferimento allo stato di emergenza ambientale generato dal problema dello smaltimento dei rifiuti. <br />	<br />
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, essa non può certamente ri-guardare i danni eventualmente derivanti dai precedenti provvedimenti, né impugnati né quindi illegittimi, o dalla loro scorretta esecuzione, e i danni non possono pertanto essere quantificati nella misura pretesa e indicata dal ricorrente nella perizia di parte da lui prodotta in giudizio, che riferisce le diminuzioni patrimoniali a tutto il periodo di requisizione.<br />	<br />
La richiesta di risarcimento dei danni può pertanto ricomprendere soltanto i danni consequenziali alla quarta proroga, impugnata e ritenuta illegittima. <br />	<br />
A tal fine, il Collegio ritiene di dover pronunciare sentenza determinativa ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 80/1998, condannando il Comune a proporre l’offerta di risarcimento dei danni secondo i criteri che seguiranno.<br />	<br />
La somma offerta dovrà essere non inferiore, e comunque comprensiva di quanto sarebbe spettato in caso di indennizzo per legittima requisizione; in più dovranno essere ricomprese le diminuzioni patrimoniali ulteriori subite dal fondo interessato dall’atto impugnato, a seguito della quarta proroga, e puntualmente provate.<br />	<br />
La somma, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs.80/1998, dovrà essere offerta dal Co-mune condannato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. <br />	<br />
Le considerazioni che precedono impongono l’accoglimento del ricorso nei sensi su indicati.<br />	<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; es-se sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione V, accoglie il ricorso in epigrafe annullando l’atto impugnato. Condanna il Comune di Boscoreale al risarcimento dei danni come indicato in motiva-zione. Condanna il medesimo comune al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro mille cinquecento comprensivi di spese, di-ritti ed onorari.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 07/05/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente<br />	<br />
Paolo Carpentieri, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-18-5-2009-n-2702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.2702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.5166</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-5-2009-n-5166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-5-2009-n-5166/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.5166</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Realfonzo Soc Horiba ABX SAS (Avv. Aperio Bella- Avv. Zucconi) c/ Azienda USL RM/H (Avv. Fornaro) ed altri 1. Processo Amministrativo &#8211; Contratti P.A. – Aggiudicazione – Annullamento – Ottemperanza &#8211; Reintegrazione in forma specifica – Ammissibilità. 2. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Offerta economicamente</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Di Giuseppe Est. Realfonzo<br /> Soc Horiba ABX SAS (Avv. Aperio Bella- Avv. Zucconi) c/ Azienda USL RM/H (Avv. Fornaro) ed altri</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo &#8211; Contratti P.A. – Aggiudicazione – Annullamento – Ottemperanza &#8211; Reintegrazione in forma specifica – Ammissibilità.	</p>
<p>2. Contratti della  P.A. &#8211; Gara  &#8211; Offerta economicamente più vantaggiosa – Sub criteri di valutazione &#8211; Predeterminazione &#8211; Necessità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al concorrente pretermesso da una gara di appalto,  vittorioso in giudizio, deve essere garantito, accanto alla declaratoria dell’ illegittimità della aggiudicazione, anche il suo diritto di eseguire il contratto, in virtù della sentenza pronunciata dal giudice amministrativo in sede di merito o, a tutto voler concedere, di ottemperanza. 	</p>
<p>2. Nelle gare di appalto da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e i sub-criteri di valutazione devono essere predeterminati e resi noti, prima della preparazione delle offerte, se non prima  della  candidatura dei potenziali offerenti alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.11396</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-5-2009-n-11396/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-5-2009-n-11396/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.11396</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Rordorf – P.M. Iannelli Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Abruzzo (Avvocatura Generale dello Stato) c. Fallimento Nusam spa (avv. Sgromo) sul forum contractus dell&#8217;obbligazione del garante di un concordato preventivo 1. – Giustizia civile – Patrocinio – Patrocinio facoltativo Avvocatura Stato</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-5-2009-n-11396/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.11396</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Rordorf – P.M. Iannelli<br /> Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Abruzzo <br />(Avvocatura Generale dello Stato) c. Fallimento Nusam spa (avv. Sgromo)</span></p>
<hr />
<p>sul forum contractus dell&#8217;obbligazione del garante di un concordato preventivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Patrocinio – Patrocinio facoltativo Avvocatura Stato – Necessità apposito mandato – Esclusione.	</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Concordato preventivo – Obbligazione del garante – Competenza territoriale – Luogo in cui concordato viene approvato da creditori.	</p>
<p>3. – Giustizia civile – Concordato preventivo – Risoluzione – Legittimazione ad agire contro garante – Creditori individualmente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Anche al patrocinio facoltativo si applica il 2° comma dell’art. 1 r.d. 1611/1933 in forza del quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato.	</p>
<p>2. &#8211; Il forum contractus dell’obbligazione del garante di un concordato preventivo è dato dal luogo in cui il concordato viene approvato dai creditori.	</p>
<p>3. – In caso di dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione di un concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non compete al curatore del fallimento, bensì individualmente ai creditori che risultino tali sin dall’atto dell’apertura della procedura concordataria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14899_CASS_14899.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-5-2009-n-11396/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.11396</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.11397</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-5-2009-n-11397/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-5-2009-n-11397/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-5-2009-n-11397/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.11397</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Tirelli – P.M. Iannelli Associazione culturale Primavera Onlus (avv.ti Verga, Sammartino) c. Comune di Catania sull&#8217;irrilevanza di una pronuncia della Corte Costituzionale emessa successivamente al formarsi del giudicato implicito sulla giurisdizione 1. – Giurisdizione e competenza – Sentenza di merito – Implicita affermazione giurisdizione – Contestazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-5-2009-n-11397/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2009 n.11397</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone – Rel. Tirelli – P.M. Iannelli<br /> Associazione culturale Primavera Onlus (avv.ti Verga, Sammartino) c. <br />Comune di Catania</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza di una pronuncia della Corte Costituzionale emessa successivamente al formarsi del giudicato implicito sulla giurisdizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giurisdizione e competenza – Sentenza di merito – Implicita affermazione giurisdizione – Contestazione della giurisdizione per la prima volta in Cassazione – Inammissibilità.	</p>
<p>2. – Giurisdizione e competenza – Giudicato implicito sulla giurisdizione – Sentenza Corte Costituzionale successiva sulla giurisdizione – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Nei casi in cui il Giudice si pronuncia sul merito della controversia, implicitamente riconosce la propria giurisdizione e pertanto la parte che vuole contestare la giurisdizione non può farlo per la prima volta in Cassazione.	</p>
<p>2. – E’ irrilevante la circostanza che successivamente alla formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione, la Corte Costituzionale pronunci l’illegittimità costituzionale della norma che attribuiva la giurisdizione nel caso di specie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/14900_CASS_14900.pdf">clicca qui</a></p>
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