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	<title>18/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/5/2007 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.765</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-765/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-765/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.765</a></p>
<p>Pres.G. Petruzzelli, Est.L.A.O. Spiezia Elmic s.r.l. (Avv.ti G. Spada ed N. Gagliano) contro la Provincia di Grosseto (Avv.ti C. Canuti ed S. Sorrenti) non è necessario l&#8217;avviso di avvio del procedimento per la fase di verifica della veridicità delle auto dichiarazioni presentate dalle partecipanti; la mancata annotazione delle condanne sui</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-765/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-765/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.765</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i> Pres.</i>G. Petruzzelli, <i>Est.</i>L.A.O. Spiezia<br />  Elmic s.r.l. (Avv.ti G. Spada ed N. Gagliano) contro la Provincia di Grosseto (Avv.ti C. Canuti ed S. Sorrenti)</span></p>
<hr />
<p>non è necessario l&#8217;avviso di avvio del procedimento per la fase di verifica della veridicità delle auto dichiarazioni presentate dalle partecipanti; la mancata annotazione delle condanne sui certificati del casellario giudiziale ad uso privato non scusa l&#8217;impresa che non si è dissociata dalla condotta dell&#8217;amministratore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Verifica dei requisiti di affidabilità morale e professionale ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 445/2000 – Comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria con espressa riserva circa l’esito delle verifiche &#8211; Avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 – Non è necessario</p>
<p>2. 1. Contratti della p.a. &#8211; Requisiti di affidabilità morale e professionale &#8211; Art. 75, lett. c, D.P.R. n. 554/1999 &#8211; Ha di fatto imposto in via indiretta alle imprese un onere di verifica specifica circa l’assenza in capo agli organi di vertice di condanne per tale tipo di reati &#8211; Mancata annotazione delle condanne sui certificati del casellario giudiziale ad uso privato &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Laddove la verifica dei requisiti di affidabilità morale e professionale ed in particolare (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art.77) della veridicità delle auto dichiarazioni presentate dalle imprese partecipanti sia stata indicata nella determinazione con cui è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori, con espressa riserva circa l’esito delle suddette verifiche, non è necessario l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. Difatti non trattandosi di un autonomo procedimento di riesame degli atti di gara, non sussiste alcun onere di previo avviso alla impresa partecipante circa l’eventuale imminente adozione di un provvedimento di esclusione dalla gara.</p>
<p>2. L’impresa partecipante alle gare non può risolutivamente invocare la mancata conoscenza dei precedenti penali del soggetto nominato come amministratore con potere di rappresentanza poiché la disposizione dell’art. 75, lett. c, D.P.R. n. 554/1999 all’evidenza &#8211; attraverso la sanzione oggettiva della interdizione dalla partecipazione alle gare di appalto e di concessione – ha di fatto imposto in via indiretta alle imprese un onere di verifica specifica circa l’assenza in capo agli organi di vertice (quali il direttore tecnico o l’amministratore delegato) di condanne per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del soggetto partecipante; ciò all’evidente fine di dare impulso alla diffusione &#8211; al di là del momento sanzionatorio individuale – di comportamenti imprenditoriali improntati ad una diffusa e premiata legalità. Pertanto è del tutto irrilevante la mancata annotazione delle condanne sui certificati del casellario giudiziale ad uso privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 765 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N.      1951      REG. RIC. <br />
ANNO 2005 <i><b> </b><br />
Motivazione di cui al disp.24/07</p>
<p></i><br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; II^ SEZIONE –
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></p>
<p></i></b>ha pronunciato la seguente:    <i><b><br />
</i><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
<i></b></i>sul ricorso n. <b>1951/2005</b> proposto da <br />
<B>SOC. ELMIC S.R.L.</B> con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Spada di Roma e dall’avv. Nicoletta Gagliano di Firenze, presso il cui studio è domiciliata in V. Ippolito Nievo n. 13;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; la <B>PROVINCIA DI GROSSETO, </B>in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Chiara Canuti e Stefania Sorrenti di Grosseto, in Firenze domiciliati presso l’avv. Alessandro Camaiti, Via Il Prato n. 66;</p>
<p><B>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O<BR><br />
</B>previa sospensione, della determinazine 5 ottobre (recte 4 ottobre) 2005 n. 4015 con cui il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Servizi Tecnici della Provincia di Grosseto, ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto pubblico indetta dalla Provincia di Grosseto per la manutenzione dell’Area “D” di Sorano – Manutenzione straordinaria SS.PP. e RR. Anno 2005, nonché l’interdizione per tre mesi dalle gare d’appalto indette dalla Provincia di Grosseto e la comunicazione all’Autorità di Vigilanza LL.PP. ed infine degli atti connessi;</p>
<p>nonché per la condanna della Provincia di Grosseto al risarcimento del dannopatito dalla ricorrente a seguito dell’esclusione dalla gara.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione della Provincia di Grosseto; <br />
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Vista l’ordinanza cautelare 15 dicembre 2005 n. 1072 con cui l’istanza di sospensiva veniva respinta;<br />
Designato relatore il Cons. Lydia Ada Orsola SPIEZIA;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del <b>22 marzo 2007</b>, gli avv.ti Nicoletta Gagliano per Giuseppe Spada e Stefania Sorrenti;<br />
Pubblicato il 23 marzo 2007 il dispositivo di sentenza prescritto dall’art. 4 legge n. 205/2000.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con bando del 6 luglio 2005, a firma del direttore del Dipartimento Infrastrutture e Servizi Tecnici, la Provincia di Grosseto indisse una gara d’appalto per l’affidamento (con il criterio del massimo ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara) dei lavori di manutenzione di alcuni tratti di viabilità, tra cui anche la manutenzione straordinaria della Area “D” – Sorano – della SS.PP. e RR. 2005 con un’importo a base d’asta di € 144.000,00.<br />
L’appalto in questione, per il quale aveva presentato l’offerta anche la soc. E.L.M.I.C. S.r.l. (di Roma), fu aggiudicato con determinazione del direttore del Dipartimento Infrastrutture 16.8.2005 n. 3346 alla soc. Mineraria Faleria s.r.l. (con sede in Roma) in attesa delle verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 71 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, espressamente richiesti anche dal bando p.12. all. A, relativi al fatto che nei confronti dell’amministratore legale rappresentante dell’impresa concorrente non doveva essere stata pronunciata “sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziario ovvero di irrogazione della pena su richiesta per quei reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale”.<br />
Ma, poiché a seguito dell’acquisizione del certificato del casellario giudiziario relativo all’amministratore unico delll’aggiudicataria (sig. Angelo Arrighi), era emerso che nei di lui confronti erano state emesse sentenze di condanna passate in giudicato per omesso versamento delle ritenute previdenziali e furto (Trib. Massa Carrara, 2000 – e Trib. Firenze, 2003) e che i reati non risultavano estinti, il direttore del Dipartimento Infrastrutture con successiva determinazione 4 ottobre 2005 n. 4015 dispose non solo di revocare l’affidamento dei lavori all’aggiudicataria, ma altresì di escludere dalla gara la soc. ELMIC S.R.L. (ai sensi dell’art. 75 lett. c del D.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000) poiché presso tale impresa il sig. Angelo Arrighi aveva ricoperto la carica di amministratore nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando e più precisamente dal 23 ottobre 2003 al 15 gennaio 2004 (ed aveva, comunque, dichiarato nell’allegato C dell’offerta in questione che nei propri confronti non erano state emesse sentenze di condanna non menzionate nel casellario giudiziario); inoltre nella stessa determinazione il direttore del Dipartimento Infrastrutture dispose – tra l’altro – per entrambe le citate imprese la non ammissione alle gare d’appalto indette dalla Provincia di Grosseto per mesi 3 e la comunicazione del provvedimento sia all’Autorità di vigilanza sui LL.PP. (ai sensi della determinazione Aut. LL.PP. 29.5.2002 N. 10) sia all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di competenza (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000).<br />
1.1. La determinazione del direttore del dipartimento è stata impugnata in parte qua, per le disposizioni che la riguardavano, dalla ELMIC s.r.l. che ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di esclusione dalla gara;<br />
2) Eccesso di potere e violazione di legge con riguardo al D.P.R. n. 554/1999, art. 75, ed al D.P.R. n. 445/2000, art. 75, nonché errore sul presupposto, contraddittorietà, irragionevolezza e difetto di motivazione.<br />
La ricorrente non avrebbe potuto adottare alcuna misura per dissociarsi dalla condotta penalmente sanzionata dell’amministratore perché non aveva conoscenza di tali condanne, che non comparivano sui certificati del casellario giudiziale ad uso privato; inoltre la stazione appaltante non avrebbe formulato alcuna motivazione circa la rilevanza concreta della condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali sull’affidabilità morale e professionale dell’impresa, tenuto conto altresì del fatto che la condanna per furto sarebbe stata riportata nel certificato penale dell’amministratore in questione soltanto per un evidente errore di trascrizione;<br />
3) Eccesso di potere e violazione delle determinazioni dell’Autorità di vigilanza sui LL.PP. 13.12.2000 n. 56 e 5.12.2001 n. 16, poiché la stazione appaltante, nel disporre l’esclusione della ricorrente dalla gara, avrebbe omesso qualsiasi valutazione degli elementi individuati nelle suddette pronunce dell’Autorità di vigilanza come idonei ad incidere sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante (quali la gravità del fatto commesso, il tempo trascorso ed eventuali recidive).<br />
Infine la ricorrente ha chiesto anche la condanna al risarcimento del danno riservandosi di quantificarlo nel corso del giudizio.<br />
1.2. Si è costituita in giudizio la Provincia di Grosseto chiedendo il rigetto del ricorso con puntuali controdeduzioni.<br />
Con ordinanza cautelare 5.12.2005 n. 1072 questo T.A.R. ha respinto l’istanza di sospensione.<br />
Con memoria difensiva del giugno 2006 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, facendo presente che, da un lato, l’amministrazione avrebbe omesso di verificare quale atteggiamento aveva assunto l’impresa nei confronti del precedente amministratore e che, dall’altro, il risarcimento del danno poteva essere determinato in via equitativa ovvero previa definizione dei criteri cui l’amministrazione si deve attenere per calcolare la somma dovuta a tale titolo alla ricorrente; con ulteriore memoria del marzo 2007 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo un’equa riparazione del danno subito, determinabile in via equitativa ovvero tenendo conto del divieto di partecipazione alle gare d’appalto per la durata di 1 anno nonché della perdita di immagine.<br />
Alla pubblica udienza del 22 marzo 2007, uditi i difensori presenti la causa è passata in decisione.<br />
In data 23 marzo 2007 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza prescritto ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000.<br />
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne l’impugnata determinazione  del direttore del Dipartimento Infrastrutture della Provincia di Grosseto con cui, tra l’altro, questi (oltre a dichiarare la decadenza della offerta vincitrice dell’aggiudicazione) ha disposto – ai sensi del D.P.R. n. 554/1999, art. 75 – contestualmente l’esclusione dalla gara della ricorrente soc. ELMIC s.r.l. nonché la comunicazione del provvedimento sia all’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. sia all’Autorità giudiziaria e il divieto di partecipazione per mesi 3 della ricorrente alle gare d’appalto bandite dall’amministrazione provinciale di Grosseto.<br />
Le suddette disposizioni sono state adottate dal direttore poiché, a seguito delle verifiche delle autodichiarazioni previste dal D.P.R. n. 445/2000, art. 75, nei confronti dei concorrenti alle gare d’appalto ed in particolare dell’aggiudicataria, è emerso che presso la ricorrente nel periodo ottobre 2003 – gennaio 2004 aveva ricoperto la carica di amministratore il sig. Angelo Arrighi, condannato dal Tribunale penale di Massa Carrara, Sez. distaccata di Pontremoli, nel dicembre 2000 alla pena di 20 giorni di reclusione (sostituita da multa di lire 1.500.000) ed alla multa di L. 1.600.000 (applicaz. pena su richiesta delle parti) per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (reato commesso a Pontremoli il 21.1.1999), nonché dal Tribunale di Firenze nel febbraio 2003 alla reclusione di mesi 4 giorni 20, con multa di € 200,00 e pena sospesa.<br />
Il ricorso appare infondato.<br />
In primo luogo non sussiste il vizio di mancato avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990 (dedotto con il primo motivo): infatti la verifica dei requisiti di affidabilità morale e professionale ed in particolare (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art.77) della veridicità delle auto dichiarazioni presentate dalle imprese partecipanti era stata indicata nella determinazione 16.8.2005 n. 3346 con cui il direttore del Dipartimento Infrastrutture aveva disposto l’aggiudicazione dei lavori in questione alla soc. Mineraria Faleria s.r.l. con espressa riserva circa l’esito delle suddette verifiche; quindi, non trattandosi di un autonomo procedimento di riesame degli atti di gara, non sussisteva alcun onere di previo avviso alla impresa partecipante circa l’imminente adozione del provvedimento di esclusione dalla gara.<br />
Infine, poiché lo stesso bando, nell’allegato A, p. 12, prevedeva espressamente per le imprese concorrenti la dichiarazione che nei propri confronti non era stata pronunciata sentenza di condanna per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale, la verifica della veridicità delle autodichiarazioni in questione costituiva un adempimento imprescindibile almeno prima della conclusione definitiva delle operazioni di gara; in conseguenza non ha alcuna rilevanza la circostanza che la stazione appaltante in ordine ai reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale compia una valutazione discrezionale e non vincolata.<br />
Quanto poi all’ulteriore profilo di censura relativo alla circostanza che alla ricorrente non sarebbe stato consentito di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per dissociarsi completamente dalla condotta penalmente sanzionata dell’amministratore in questione, è agevole rilevare che tale rilievo è comunque ininfluente, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2, della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge 11.2.2005 n. 15), poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
Infatti dagli atti depositati in giudizio dalla stessa ricorrente risulta che soltanto in data 20 ottobre 2005, e quindi in epoca successiva alla determinazione impugnata, l’assemblea dei soci della ricorrente ha deliberato di promuovere azione di responsabilità per danni nei confronti dell’amministratore in questione, mentre in concreto il giudizio civile risulta instaurato soltanto nel successivo marzo 2006, e cioè in epoca posteriore sia alla proposizione del ricorso innanzi a questo T.A.R. sia alla trattazione dell’istanza cautelare avvenuta nel dicembre 2005 e conclusasi con il rigetto dell’istanza di sospensione; pertanto, poiché al 4 ottobre 2005 (data in cui la Provincia di Grosseto ha disposto l’esclusione dalla gara della ricorrente), la società non aveva adottato alcuna misura di completa dissociazione dalla condotta dell’amministratore condannato, la mancata comunicazione dell’avvio del provvedimento non comporta comunque l’annullabilità della determinazione impugnata per quanto il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.<br />
2.1. Né appaiono fondate le censure di violazione del D.P.R. n. 554/1999 art. 75 e D.P.R. n. 445/2000, art. 75, nonché di errore sul presupposto contraddittorietà e difetto di motivazione, dedotte nel secondo articolato motivo.<br />
Innanzitutto la ricorrente (per la mancata adozione di misure di dissociazione) non si può validamente giustificare adducendo la mancata annotazione delle condanne sui certificati del casellario giudiziale ad uso privato: infatti l’impresa partecipante alle gare non può risolutivamente invocare la mancata conoscenza dei precedenti penali del soggetto nominato come amministratore con potere di rappresentanza poiché la disposizione dell’art. 75, lett. c, D.P.R. n. 554/1999 all’evidenza-attraverso la sanzione oggettiva della interdizione dalla partecipazione alle gare di appalto e di concessione – ha di fatto imposto in via indiretta alle imprese un onere di verifica specifica circa l’assenza in capo agli organi di vertice (quali il direttore tecnico o l’amministratore delegato) di condanne per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del soggetto partecipante; ciò all’evidente fine di dare impulso alla diffusione &#8211; al di là del momento sanzionatorio individuale – di comportamenti imprenditoriali improntati ad una diffusa e premiata legalità (vedi in termini T.A.R. Toscana, sez. 2, 5 ottobre 2006, n. 4212/2006 nonché n. 6205/2003).<br />
2.2. Né sussistono i dedotti profili di difetto dei presupposti e di congrua motivazione con riguardo alla concreta rilevanza dei precedenti penali sull’affidabilità dell’impresa partecipante alla gara: invero, anche a prescindere dalla condanna per furto (la cui trascrizione nel certificato dell’interessato sarebbe frutto di un errore e per la cui eliminazione sarebbe stata presentate istanza agli organi competenti), il collegio ritiene che anche la sola condanna a giorni 20 di reclusione e lire 1.600.000 di multa (inflitta all’amministratore in questione dal Tribunale penale di Massa – Sez. distaccata di Pontremoli con sentenza del dicembre 2000) per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, era già sufficiente a configurare i presupposti di applicazione della normativa di cui agli artt. 75 sia del D.P.R. n. 554/1999 sia del D.P.R. n. 445/2000; quanto meno resta non discutibile la falsa dichiarazione resa dall’interessato nell’allegato C della domanda di partecipazione in ordine alla mancanza di condanne incidenti sull’affidabilità morale e professionale.<br />
Infatti, premesso che l’omesso versamento di contributi previdenziali (punito come delitto dalla legge 11.11.1983 n. 638) ha natura dolosa e si riferisce non tanto al fatto commissivo della “appropriazione indebita” (da parte del datore di lavoro) delle ritenute previdenziali prelevate alla fonte dalle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, appare evidente che tale condotta incide sull’affidabilità morale e professionale della società partecipante alla gara, atteso che si tratta di inosservanza di disposizioni strettamente attinenti alla corretta conduzione dell’azienda.<br />
Tra l’altro, al fine di mitigare la gravosità della sanzione penale nei casi riconducibili a mera negligenza, va ricordato che la stessa legge n. 638/1983 ha contemplato la non punibilità del datore di lavoro ove questo versi le somme dovute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, mentre, sotto altro profilo, va tenuto presente che, ai sensi dell’art. 1676 cod. civ. (applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le PP.AA.), gli ausiliari dell’appaltatore possono agire direttamente contro il committente per esigere quanto loro dovuto.<br />
Pertanto, considerato che nel caso dell’impresa ricorrente l’amministratore era stato condannato (ai sensi dell’art. 444 cod. proc. Pen.) a 20 giorni di reclusione (pena sostituita con multa di Lire 1.500.000) ed a Lire 1.600.000 di multa, va esclusa la configurabilità di una inosservanza “colposa” degli obblighi di versamento, né può risultare rilevante ai fini in questione la circostanza che a favore dell’imputato, in sede di patteggiamento della pena, siano state riconosciute le attenuanti generiche (ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen.), le quali non sono correlate all’entità del danno, ma allo stato incensurato dell’imputato.<br />
Il Collegio, pertanto, ritiene che il reato in questione, data la sua connessione funzionale con l’attività imprenditoriale, rientri tra quelli idonei ad incidere sull’affidabilità morale e professionale dell’impresa ed in tali sensi condivide e fa proprio l’orientamento già espresso dall’Autorità dei LL.PP. con determinazione n. 56/2000 richiamata espressamente nella motivazione del provvedimento impugnato.<br />
Pertanto non sussiste neanche il dedotto difetto di valutazione del precedente penale in questione, ove solo si consideri che nelle premesse della stessa determinazione impugnata la Provincia di Grosseto fa espresso riferimento al parere espresso dall’Ufficio legale (appositamente interpellata) nonché a varie determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. tra cui anche quelle invocate dalla stessa ricorrente con riferimento alla necessità che la stazione appaltante, nell’applicare l’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, valuti in concreto se la condanna inflitta al rappresentante legale dell’impresa sia idonea ad incidere sulla affidabilità morale e tecnica dell’impresa stessa.<br />
2.3. Per analoghe considerazioni appaiono infondate anche le censure di violazione delle determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 13-dic-2000 n. 56 e 5 – dic. 2001 n. 16 nonché di eccesso di potere dedotte nel terzo ed ultimo motivo.<br />
2.4. Pertanto la determinazione direttoriale 5 ottobre 2005 n. 4015, impugnata in parte qua nei sensi sopra esposti, appare immune dai vizi dedotti; la domanda di annullamento va, quindi, respinta e così pure la domanda di risarcimento del danno (anche inammissibile per mancanza della illegittimità del provvedimento impugnato, presupposto necessario per la sussistenza dell’ingiustizia del danno secondo la giurisprudenza dominante) per l’indeterminatezza della domanda stessa in ordine alla quantificazione del pregiudizio patito dalla ricorrente e la carenza di qualsiasi principio di prova circa la stessa sussistenza del medesimo.<br />
3. Concludendo il ricorso in epigrafe, in conformità al dispositivo di sentenza pubblicato il 23 marzo 2007 ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000, va respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.<br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Oneri di lite compensati tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il <b>22 marzo 2007</b>, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola SPIEZIA	 &#8211; Consigliere, rel.est.ù</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MAGGIO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-765/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.765</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.762</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-762/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-762/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.762</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est. Servizi Ecologici s.r.l. (Avv. V. Chierroni) contro il Comune di Buggiano (Avv. L.a Righi) e nei confronti &#8211; della C.I.S. s.r.l. (Avv. P. Golini) in tema di affidamenti c.d. &#8220;in house&#8221; e sul criterio del c.d. &#8220;controllo analogo&#8221; 1. Contratti della p.a. &#8211; Affidamento</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-762/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.762</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est.<br /> Servizi Ecologici s.r.l. (Avv. V. Chierroni) contro il Comune di Buggiano (Avv. L.a Righi) e nei confronti &#8211; della C.I.S. s.r.l. (Avv. P. Golini)</span></p>
<hr />
<p>in tema di affidamenti c.d. &ldquo;in house&rdquo; e sul criterio del c.d. &ldquo;controllo analogo&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Affidamento c.d. “in house” – Compatibilità con l’ordinamento comunitario &#8211; Presupposti<br />
2. Contratti della p.a. &#8211; Affidamento c.d. “in house” – Requisiti &#8211; “Controllo analogo” – Nozione e presupposti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’affidamento c.d. “in house” è compatibile con il diritto comunitario a condizione che sussistano, cumulativamente i tre seguenti requisiti: il capitale interamente pubblico della società; l’esercizio, da parte degli enti locali soci, di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi; la realizzazione, da parte della società, della quota più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano.<br />
2. Il c.d. “controllo analogo” per l’affidamento in house presuppone che la società di gestione sia soggetta ad un controllo che consente all’autorità pubblica di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti, di modo tale che esso deve essere escluso laddove lo statuto conferisca al Consiglio di amministrazione poteri teoricamente illimitati e configuri un ampio soggetto sociale. È quindi necessario uno strumento di carattere sociale ovvero anche parasociale, diverso dai normali poteri che un socio, anche totalitario, esercita in assemblea, che in ogni momento possa vincolare l’affidataria agli indirizzi dell’affidante o consentirle un’influenza determinante. Tali elementi a maggior ragione devono ricorrere nei casi in cui l’ente affidante dispone non della totalità delle quote dell’affidataria, ma di una partecipazione di minoranza di per sé assolutamente non sufficiente al controllo in questione (fattispecie in cui è stato ritenuto non sussistente il controllo analogo in quanto l’Ente era titolare soltanto dell’1% del capitale della società affidataria e lo statuto disponeva espressamente che“le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale”)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 762 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
N. 1606 REG. RIC.<br />
 ANNO 2006<br />
<i>Motivazione di cui al disp. 3/07</i></p>
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	II^ SEZIONE- </p>
<p>
</b></i></p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</i>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>1606/2006</b> proposto dalla <br />
<B>SOCIETA’ SERVIZI ECOLOGICI S.R.L., </B>rappresentata e difesa dall’avv. Vittorio Chierroni ed selettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via de’ Rondinelli n. 2;</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
&#8211; il <B>COMUNE DI BUGGIANO</B> in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Righi ed selettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via delle Mantellate n. 8;</p>
<p>e nei confronti <br />
&#8211; della <B>SOCIETA’ C.I.S. S.R.L. </B>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Golini ed selettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via Gino Capponi n. 26;</p>
<p><B>PER   L‘ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>della deliberazione del Consiglio Comunale di Baggiano n. 38, del 10.07.2006, recante “acquisto quote azionarie consorzio CIS e approvazione statuto”, con la quale tale comune ha deciso di sottoscrivere quote della Società CIS s.r.l. per un valore di € 28.800,00; nonché della deliberazione consiliare n. 44, del 26.7.2006, recante “42, comma 2, lett. “e” del D.Lgs. 267/2000 – affidamento del servizio di igiene urbana” con cui lo stesso comune ha affidato il servizio di raccolta dei Rifiuti solidi urbani alla suddetta società CIS ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c del TUEL 267/2000, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi ivi compresi lo schema del contratto di servizio ed il contratto stesso se stipulato, nonché il disciplinare tecnico generale, nonché, infine gli atti con cui è stato istituito il comitato tecnico di cui all’art. 11 del contratto di servizio;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio rispettivamente del comune e della Società controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2007, relatore il Consigliere Vincenzo FIORENTINO, gli avv.ti Vittorio Chierroni, Luca Righi e Paolo Golini;<br />
Pubblicato il 12 gennaio 2007 il dispositivo n. 3/07 ai sensi dell’art.4 L.n.205/2000;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con deliberazione consiliare n. 44, del 22 luglio 2006 il Comune di Baggiano procedeva all’affidamento diretto, senza gara ad evidenza pubblica, della gestione dei rifiuti solidi urbani, per un periodo di cinque anni, alla società CIS s.r.l., ritenendo sussistenti nei confronti di quest’ultima i presupposti del c.d. affidamento “in house”, così come individuati dal diritto comunitario e recepiti dall’art. 113, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ovvero: il capitale interamente pubblico, l’esercizio da parte degli enti locali soci, di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, la realizzazione, da parte della società della quota più importante della propriaa attività con gli enti pubblici che la controllano.<br />
Il Comune di Baggiano ha, in seguito all’acquisizione, disposta con delibera consiliare n. 38, del 10 luglio 2006, di una quota del capitale sociale della società affidataria (società il cui capitale era detenuto fino all’ingresso del Comune di Baggiano, per il 100% dalla CIS s.p.a., a sua volta partecipata dai comuni di Agliana, Montale e Quarrata) una partecipazione azionaria dell’1% dell’intero capitale.<br />
Con atto notificato il 25 ottobre 2006 e depositato il 2 novembre successivo, la società Servizi Ecologici s.r.l., aggiudicataria, a seguito di licitazione privata, del servizio di igiene urbana ed ambientale del Comune di Baggiano, con scadenza al 12 gennaio 2006, ha impugnato le sopraindicate delibere per le seguenti censure:<br />
I) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 43 e segg. e 81 e segg. del Trattato dell’U.E., segnatamente sotto il profilo della violazione dei principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi pubblici, di libera concorrenza e trasparenza; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 (come novellato dall’art. 14 del D.L. n. 269/03, convertito nella legge n. 326/03); eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento della P.A. e per difetto dei presupposti; motivazione insufficiente; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 costituzione.<br />
Sostiene parte ricorrente che l’affidamento diretto della gestione dei rifiuti solidi urbani alla società CIS s.r.l. contrasterebbe con i principi sanciti relativamente ai c.d. “affidamenti in house” dalla giurisprudenza comunitaria. Non sussisterebbero, in particolare, gli elementi necessari a configurare sulla società affidataria il c.d. “controllo analogo”, da parte del Comune di Baggiano, quale condizione imposta dalla normativa nazionale (art. 113 TUEL) e dalla giurisprudenza comunitaria per la legittimità di affidamenti diretti di servizi a società partecipate da parte di enti pubblici, in deroga ai principi comunitari di concorrenza.<br />
Tali elementi sarebbero, nella specie, insussistenti in ragione, da un lato, dell’esiguità della partecipazione acquisita dal Comune di Baggiano; dall’altro, della mancanza di altri elementi atti a dimostrare che quest’ultimo possa esercitare nei confronti della società partecipata (ed in particolare nei confronti dei suoi organi di governo e di amministrazione) un potere di ingerenza e di controllo, atto a configurare detta società come un soggetto – seppur formalmente distinto dall’ente locale – tuttavia privo di autonomia e legato all’ente affidatario da un rapporto di collegamento tale da poter configurare una situazione di subordinazione gerarchica.<br />
II) Violazione del principio del giusto procedimento; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; erronea presupposizione; motivazione  insufficiente erronea ed illogica.<br />
Sostiene la società ricorrente che il Comune non avrebbe sufficientemente soppesato e dimostrato la asserita convenienza economica dell’affidamento del servizio alla società partecipata.<br />
Si è costituita in giudizio con atto depositato il 6 novembre 2006 la società C.I.S. s.r.l., resistendo.<br />
Tale società, con memoria del 15 novembre 2006 ha contestato la fondatezza del ricorso.<br />
Con atto depositato il 15 novembre 2006 si è costituito anche il comune intimato sostenendo l’infondatezza della pretesa azionata da parte ricorrente.<br />
All’udienza dell’11 gennaio 2007, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come delineato in fatto, con il primo mezzo di gravame la società ricorrente sostiene che l’affidamento diretto, da parte del Comune di Baggiano della gestione dei rifiuti solidi urbani alla società C.I.S. s.r.l. contrasterebbe con i principi sanciti relativamente ai c.d. “affidamenti in house” dalla giurisprudenza comunitaria.<br />
Non sussisterebbero, in particolare, gli elementi necessari a configurare sulla società affidataria il c.d. “controllo analogo” da parte del comune di Baggiano, quale condizione imposta dalla normativa nazionale (art. 113 TUEL) e dalla giurisprudenza comunitaria per la legittimità di affidamenti diretti di servizi a società partecipate da parte di enti pubblici, in deroga ai principi comunitari di concorrenza.<br />
Tali elementi sarebbero nella specie insussistenti in ragione, da un lato, dell’esiguità della partecipazione acquisita dal Comune di Baggiano; dall’altro, della mancanza di altri elementi atti a dimostrare che quest’ultima possa esercitare nei confronti della società partecipata (ed in particolare nei confronti dei suoi organi di governo e di amministrazione) un potere di ingerenza e di controllo, atto a configurare detta società come un soggetto – seppur formalmente distinto dall’ente locale – tuttavia privo di autonomia e legato all’ente affidatario da un rapporto di collegamento tale da poter configurare una situazione di subordinazione gerarchica.<br />
Il motivo è fondato.<br />
L’art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000 (come sostituito dall’art. 35 della L. n. 448 del 2001 e modificato dal comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 326 del 2003) – disposizione questa richiamata nelle delibere impugnate e nella cui applicazione le stesse sono state adottate – ammette che non  si proceda a gara pubblica e si affidi direttamente la gestione di servizi pubblici locali a “società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano”. La citata disposizione trae origine dalla necessità dell’ordinamento interno di conformarsi ai principi comunitari in materia, come è dimostrato dalla circostanza che essa consegue ad una procedura d’infrazione ovviata nei confronti della Repubblica italiana – cfr. la procedura d’infrazione della Commissione 1999/2184 ex art. 226 del trattato, avviata con lettera n. SG-2000-D/108243 dell’8 novembre 2000, con cui la Commissione ha messo in mora l’Italia ritenendo che le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, previste dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in particolare alla lett. e),  fossero in contrasto con l’art. 11 paragrafo 1 della direttiva 92/50 e con l’art. 20 della direttiva 93/38 nonché con i principi di trasparenza, di parità di trattamento e la successiva nota 26 giugno 2002 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, nella quale si riscontravano disposizioni non conformi ai principi di diritto comunitario.<br />
Il problema consiste, sostanzialmente, nella ricerca di un punto di equilibrio tra i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza del diritto comunitario, che impongono di dare corso alla gara pubblica, e la possibilità, riconosciuta all’ente locale di affidare direttamente il servizio, singolarmente o con altri enti,  ad una società a integrale partecipazione pubblica.<br />
La tematica è stata in più occasioni affrontata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee a partire dalla sentenza Teck al 18 settembre 1999, resa nel procedimento C-107/98, in cui per la prima volta i giudici comunitari si sono soffermati sui caratteri essenziali dell’affidamento c.d. “in house” specificando che esso è compatibile con il diritto comunitario a condizione che sussistano, cumulativamente i tre requisiti: il capitale interamente pubblico della società; l’esercizio, da parte degli enti locali soci, di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi; la realizzazione, da parte della società, della quota più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano (cfr. anche: Corte di Giustizia delle Comunità Europee sentenza Stadt Halle 11 gennaio 2005 resa nel procedimento C-26/03 nonché Cons. St. sez. V 22 dicembre 2005 n. 7345).<br />
Nel presente giudizio viene, in particolare, in considerazione una di tali condizioni riprodotte dal legislatore sull’art. 113, comma 5 lett. c) citato, e cioè quella del “controllo analogo”. Sul significato concreto di tale requisito è intervenuta la Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, nella sentenza del 13 ottobre 2005, in causa C-458/03 Parking Brixen Gmbh, ha affermato che esso presuppone che la società di gestione sia soggetta ad un controllo che consente all’autorità pubblica di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti, di modo tale che esso deve essere escluso laddove lo statuto conferisca al Consiglio di amministrazione poteri teoricamente illimitati e configuri un ampio soggetto sociale.<br />
Per poter ritenere sussistente il controllo analogo è, difatti, necessario uno strumento di carattere sociale ovvero anche parasociale, ma diverso dai normali poteri che un socio, anche totalitario, esercita in assemblea, che in ogni momento possa vincolare l’affidataria agli indirizzi dell’affidante ovvero l’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più importanti (cfr. il paragrafo 65 della citata sentenza Parking Brixen Gmbh).<br />
Tali elementi a maggior ragione devono ricorrere nei casi, come quello di specie, in cui l’ente affidante dispone non della totalità delle quote dell’affidataria, ma di una partecipazione di minoranza di per sé assolutamente non sufficiente al controllo in questione (Corte di Giustizia CE Grande sezione 21 luglio 2005 in causa C231/03, Corame – Comune di Cingia De’ Botti; TAR Lombardia Brescia, 5 dicembre 2005 n. 1250; 7 novembre 2005 n. 1123 e 28 febbraio 2006 n. 238).<br />
La Corte ha, altresì specificato che trattandosi di una eccezione alle regole del diritto comunitario, la sussistenza del “controllo analogo” deve formare oggetto di una interpretazione restrittiva e l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga a quelle regole grava su colui che intende avvalersene (cfr. sentenza Stadt Halle e RPL Lochan cit., punto 46; e sentenza ANAV causa C-410 del 6 aprile 2006.<br />
E’ stato così affermato che per “controllo analogo” a quello che una amministrazione aggiudicataria deve esercitare sul soggetto aggiudicatario, si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica (cfr. Cons. St. VI sez. 25 gennaio 2005 n. 168 e Corte di Giustizia C.E. 18 novembre 1999, in causa C-107/98).<br />
Ed è lo stringente controllo gestionale e finanziario esercitato, in virtù di tale relazione, dall’ente pubblico sull’ente societario che consente l’affidamento “in house” senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie, essendosi, del resto, in presenza di un fenomeno di delegazione organica che esclude le ragioni a tutela della concorrenza a base della normativa comunitaria. Le prestazioni qualificate “in house”, infatti, esulano dalla sfera di applicazione delle direttive perché trattasi di prestazioni fornite dagli stessi servizi interni ad una autorità pubblica o di servizi che da questa dipendono.<br />
E godendo l’Amministrazione aggiudicatrice nei confronti dell’operatore di un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, i compiti che può affidargli saranno trattati come se essi fossero stati semplicemente delegati al suo interno.<br />
Alla luce di quanto esposto, la sussistenza del controllo analogo nel caso di specie va esclusa.<br />
Il Comune di Buggiano, come già delineato, è titolare soltanto dell’1% del capitale della società affidataria, percentuale di assoluta minoranza. E tale dato di fatto già rende impossibile al comune l’esercizio nei confronti della società affidataria del “controllo analogo” a quello esercitato sui propri uffici, dato che lo statuto, all’art. 16 (Decisioni dei soci-quorum) dispone espressamente che “le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino i quattro quinti del capitale sociale”.<br />
L’oggetto sociale è estremamente ampio (art. 2 dello statuto), riguardando ben venti settore, inerenti a campi estremamente diversificati, che vanno dai rifiuti, rivolti anche a soggetti privati, alla realizzazione di impianti di termovalorizzazione, alla fornitura di consulenze e servizi, allo svolgimento di studi, ricerche, e assistenza tecnica e finanziaria “a soggetti pubblici e privati”………fino ad arrivare “alla costruzione e gestione di strade e vie di comunicazioni”, rendendo, in tal modo, fortemente elastica l’individuazione dei limiti di operatività dell’affidataria.<br />
Lo statuto prevedendo poi all’art. 7 (Partecipazioni al capitale sociale) che “L’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vizi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, con voto unanime” non preclude l’applicazione a terzi, anche privati, del capitale sociale, limitandosi, difatti, al successivo art. 8 (Trasferimento delle partecipazioni – clausola di prelazione) a disporre che “in caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vizi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione”.<br />
Ed è al riguardo da rilevare che secondo la giurisprudenza europea (in particolare secondo Corte di Giustizia CE, sentenza Stadt Halle 11 gennaio 2005 resa nel procedimento – 26/03, cit.) il controllo analogo comunque non sussiste nel caso di compresenza, anche minoritaria, accanto al capitale pubblico, di capitale privato, in quanto il privato, da un lato, persegue logiche di profitto incompatibili con quella del controllo pubblico, dall’altro si ritroverebbe indebitamente favorito rispetto alle imprese concorrenti non socie.<br />
Lo statuto, inoltre, all’art. 18 (Amministrazione della società), dispone che “La nomina dei componenti dell’organo amministrativo spetta ai soci ai sensi dell’art. 2479 del codice civile”. Ebbene questo articolo (Decisioni dei soci) relativamente alle decisioni sulle nomine degli amministratori, se non previste nell’atto costitutivo (ed è l’ipotesi di specie dispone, al comma quarto, che queste “debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479 bis”; e tale articolo (Assemblee dei soci) al comma quattro, prevede che “l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta”.<br />
Da ciò consegue che il Comune di Baggiano non ha alcun potere di nomina dato che il suo voto, in ragione dell’esigua quota di capitale detenuta, è del tutto irrilevante.<br />
In base ai suindicati rilievi non è, quindi, assolutamente possibile configurare in capo al comune di Baggiano una forma di controllo sulla società affidataria analogo a quello esercitato sui propri servizi.<br />
Concludendo il ricorso, attesa la fondatezza del motivo esaminato che consente l’assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità dedotti, va accolto con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.<br />
Le spese ed onorari di causa vengono liquidati come in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto annulla gli atti con lo stesso impugnati;<br />
condanna le parti intimate  al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 4.000,00 (quattromila) oltre accessori di legge, a titolo di spese ed onorari di causa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l’<b>11 gennaio 2007</b>, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI 	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO	&#8211; Consigliere, rel.est.<br />	<br />
Stefano TOSCHEI	 &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MAGGIO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-762/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.762</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.768</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-768/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-768/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-768/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.768</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est. Ricorsi riuniti proposti da M. Cencini (Avv. F.M. Pozzi) contro il Comune di Chianciano Terme (Avv.ti P. Giraldi ed M. Viviani) e con l’intervento ad adiuvandum del Centro Tennis Chianciano (Avv. G. Scarselli) la presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria ex articolo 13 della legge n.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti da M. Cencini (Avv. F.M. Pozzi) contro il Comune di Chianciano Terme (Avv.ti P. Giraldi ed M. Viviani) e con l’intervento ad adiuvandum del Centro Tennis Chianciano (Avv. G. Scarselli)</span></p>
<hr />
<p>la presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria ex articolo 13 della legge n. 47 del 1985, qualora sia maturato il silenzio rigetto, non priva comunque di effetti giuridici l&#8217;ingiunzione a demolire originaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono &#8211; Presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria ex articolo 13 della legge n. 47 del 1985 – Formazione del silenzio rigetto &#8211; Non priva di effetti giuridici l&#8217;ingiunzione a demolire originaria – Inottemperanza &#8211; Acquisizione dell’area – Previo rinnovo dell’ordine di demolizione – Non è necessario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria ex articolo 13 della legge n. 47 del 1985, qualora sia maturato il silenzio rigetto, non priva comunque di effetti giuridici l&#8217;ingiunzione a demolire originaria e quindi l&#8217;Amministrazione in caso di inottemperanza, per poter procedere all’acquisizione dell’area, non deve rinnovare l&#8217;ordine di demolizione, atteso che tale effetto non si ricava dalla lettura delle disposizioni legislative applicabili alla fattispecie e non è ricavabile da alcun principio giuridico. Anzi, un sistema del genere sarebbe contraddittorio con il principio di buona amministrazione, posto che l&#8217;Amministrazione, in caso di reiterata presentazione di istanze di sanatoria, sarebbe costretta ogni volta a iniziare da capo il procedimento per l&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
<i>Sezione Seconda</i></b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Giuseppe PETRUZZELLI			Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO			Componente;<br />	<br />
Stefano TOSCHEI				Estensore;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sui ricorsi:<br />
<u><b>*</b> n. R.g <b>2595</b> del <b>1988</b></u> proposto da</p>
<p><b>CENCINI Mario</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Massimo Pozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Borgo Pinti n. 80;</p>
<p align=center>contro<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CHIANCIANO TERME</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Giraldi e Mario Viviani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Firenze, Piazza S. Felice n. 4;</p>
<p><b>e con l’intervento <i>ad adiuvandum</i><br />
</b>del <B>CENTRO TENNIS CHIANCIANO</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Scarselli presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Cavour n. 32;</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione<br />
</b>del provvedimento del Sindaco dell’11 luglio 1988 n. 12277, con il quale si ingiunge al Signor Mario Cencini di demolire ex artt. 7 e 33 ult. comma legge n. 47/85 i seguenti manufatti abusivi: un deposito in lamiera delle dimensioni di metri 4,00 x 2,56 x 2,00 mt. di altezza, un manufatto con struttura in legno delle dimensioni di mt. 4,88 x 1,95 x 1,60 di altezza.</p>
<p>
<u><b>*</b> n. R.g <b>2596</b> del <b>1988</b></u> proposto da</p>
<p><b>CENCINI Mario</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Massimo Pozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Borgo Pinti n. 80;</p>
<p align=center>contro <b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CHIANCIANO TERME</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Giraldi e Mario Viviani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Firenze, Piazza S. Felice n. 4;</p>
<p><b>e con l’intervento <i>ad adiuvandum</i><br />
</b>del <B>CENTRO TENNIS CHIANCIANO</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Scarselli presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Via Cavour n. 32;</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione<br />
</b>del provvedimento del Sindaco dell’11 luglio 1988 prot. n. 12276, con il quale è stato ingiunto al Centro Tennis Chianciano di Scozzafava Tommaso &#038; C. s.a.s., nella sua qualità di proprietario, la demolizione del manufatto edilizio destinato a ricezione clienti eseguito in legno delle dimensioni di (9,10+3,05) x 3,20 x 2,00 di altezza.</p>
<p><u><b>*</b> n. R.g <b>214 (77)</b> del <b>1991</b></u> proposto da</p>
<p><b>CENCINI Mario</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Massimo Pozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Borgo Pinti n. 80;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <B>COMUNE DI CHIANCIANO TERME</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Giraldi e Mario Viviani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Firenze, Piazza S. Felice n. 4;<br />
<b><br />
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione<br />
&#8211;	</b>di n. 2 verbali di accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive (art. 7, quarto comma, legge n. 47/85) recanti la data dell’8 dicembre 1990 senza numero e con il visto del Sindaco, con i quali l’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, dopo aver accertato l’inottemperanza alle ingiunzioni a demolire, avverte il ricorrente che tali atti, previa notifica agli interessati, costituiscono titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei RR.II.;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale.<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
<u><b>*</b>n. R.g <b>287 (105)</b> del <b>1991</b></u> proposto da</p>
<p><b>CENCINI Mario</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Massimo Pozzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Firenze, Borgo Pinti n. 80;</p>
<p align=center>contro <b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI CHIANCIANO TERME</B>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Patrizia Giraldi e Mario Viviani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Firenze, Piazza S. Felice n. 4;</p>
<p><b>per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione<br />
&#8211;	</b>del verbale di accertamento di inottemperanza ad ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive (art. 7, quarto comma, legge n. 47/85) notificate alla s.a.s. Lorenzi Maria Enrica &#038; C., già Centro Tennis Chianciano di Scozzafava Tommaso &#038; C. s.a.s., di data e numero sconosciuti con apposto in calce il visto del Sindaco, con il quale l’Amministrazione comunale di Chianciano Terme, dopo aver accertato l’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, avverte che tali atto, previa notifica agli interessati, costituiscono titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei RR.II.;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale.</p>
<p>Visti tutti i ricorsi con i documenti allegati;<br />
Viste le costituzioni in giudizio dell’Amministrazione intimata ed i documenti prodotti;<br />
Visti gli interventi <i>ad adiuvandum</i> spiegati nei ricorsi nn. R.g. 2595 e 2596 del 1988 e i relativi documenti depositati;<br />
Viste le ordinanze nn. 1052 del 1988 (per il ricorso n. R.g. 2595 del 1988) e 1053 del 1988 (per il ricorso n. R.g. 2595 del 1988), con le quali questo Tribunale ha respinto le istanze cautelari avanzate dal ricorrente nei due ricorsi avverso i provvedimenti di ingiunzione a demolire;<br />
Viste, altresì, le ordinanze nn. 129 del 1991 (per il ricorso n. R.g. 214(77) del 1991) e 132 del 1991 (per il ricorso n. R.g. 287(105) del 1991), con le quali questo Tribunale ha accolto le istanze cautelari avanzate dal ricorrente nei due ricorsi avverso i verbali di inottemperanza;<br />
Esaminate le memorie integrative depositate;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 maggio 2006 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv.     e, per l’Amministrazione resistente, l’avv.    ;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
I – </b>Con un primo ricorso, rubricato al n. R.g. 2595 del 1988, il Signor Mario Cencini riferiva di essere proprietario di due manufatti realizzati nel 1974 e nel 1975 senza alcun titolo abilitativo ed in zona vincolata, di talché egli chiedeva domanda di accesso alle facilitazioni di cui al c.d. condono previsto dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella quale comprendeva anche altri manufatti in muratura realizzati nelle adiacenze.<br />
Soggiungeva che il Ministero per i beni culturali ed ambientali aveva espresso parere sfavorevole per i manufatti realizzati in legno e lamiera e parere favorevole per quelli realizzati in muratura. Ne derivava il provvedimento sindacale di reiezione dell’istanza di condono.<br />
Riferiva, ancora, il ricorrente che successivamente il Comune di Chianciano Terme gli aveva notificato un atto di ingiunzione a demolire e che, pur non avendo egli impugnato il provvedimento di diniego di condono, nei confronti dell’atto ingiuntivo proponeva istanza di concessione in conformità ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, in corso di esame al momento della proposizione del ricorso.<br />
Lamentava comunque l’illegittimità del provvedimento di demolizione notificatogli sotto diversi profili e ne chiedeva il giudiziale annullamento.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Chianciano contestando analiticamente la fondatezza delle censure prospettate dal ricorrente e chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Spiegava intervento <i>ad adiuvandum</i> il Centro Tennis Chianciano, acquirente nel 1986 del complesso ove insistevano i manufatti oggetto del provvedimento impugnato, facendo proprie le prospettazioni e le conclusioni manifestate dal ricorrente<br />
Con ordinanza n. 1052 del 1988 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare avanzata dal Cencini.<br />
<B>II – </B>Con un secondo ricorso, rubricato al n. R.g. 2596 del 1988, il Signor Mario Cencini riferiva di essere proprietario di un manufatto in legno realizzato nel 1979 senza alcun titolo abilitativo nella stessa area interessata dall’intervento repressivo-sanzionatorio del Comune di Chianciano Terme impugnato con il primo ricorso e che anche con riferimento a tale manufatto aveva presentato domanda di condono, in ordine alla quale il Ministero per i beni culturali ed ambientali aveva espresso parere sfavorevole. Ne era derivato il provvedimento sindacale di reiezione dell’istanza di condono. Nel frattempo l’area era stata venduta al Centro Tennis Chianciano.<br />
Riferiva il ricorrente che successivamente il Comune di Chianciano Terme gli aveva notificato un atto di ingiunzione a demolire e che, pur non avendo egli impugnato il provvedimento di diniego di condono, nei confronti dell’atto ingiuntivo proponeva istanza di concessione in conformità ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, in corso di esame al momento della proposizione del ricorso.<br />
Lamentava, comunque, l’illegittimità del provvedimento (n. 12276 dell’11 luglio 1988) di demolizione notificatogli per profili analoghi a quelli già evidenziati nell’atto di impugnazione dell’ordinanza n. 12276 dell’11 luglio 1988.<br />
Si costituiva in giudizio il Comune di Chianciano contestando analiticamente la fondatezza delle censure prospettate dal ricorrente e chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Spiegava intervento <i>ad adiuvandum</i> il Centro Tennis Chianciano, acquirente nel 1986 del complesso ove insistevano i manufatti oggetto del provvedimento impugnato, facendo proprie le prospettazioni e le conclusioni manifestate dal ricorrente.<br />
Con ordinanza n. 1053 del 1988 questo Tribunale respingeva l’istanza cautelare avanzata dal Cencini.<br />
<B>III – </B>Successivamente, nelle more della decisione sui due ricorsi proposti avverso gli atti di demolizione, verificato l’inadempimento a tali inviti sanzionatori, il Comune di Chianciano Terme provvedeva ad adottare due verbali di inottemperanza e contestuale acquisizione al patrimonio dei manufatti e dell’area interessati dall’abuso, nei confronti dei quali il Signor Cencini proponeva due distinti ricorsi [nn. R.g. 214(77) del 1991 e 287(105) del 1991], sostenendo l’illegittimità di tali provvedimenti sia perché mai risposta era stata offerta alle istanze di accertamento per conformità, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, presentate nei confronti dei provvedimenti sanzionatori presupposti sia per vizi propri dei verbali di inottemperanza.<br />
Si costituiva in entrambi i giudizi il Comune di Chianciano Terme contestando il quadro prospettico della vicenda per come presentato dal ricorrente e ribadendo la richiesta di reiezione di tutti i ricorsi.<br />
Le istanze cautelari presentate dal Signor Cencini nei confronti dei due verbali di inottemperanza venivano accolte da questo Tribunale con le ordinanze nn. 129 del 1991 e 132 del 1991.<br />
<B>IV – </B>Le parti, con memorie illustrative e conclusive, riepilogavano la vicenda e gli eventi ad essa riferibili.<br />
In particolare il ricorrente, sostenendo la fondatezza dei motivi di gravame dedotti nei confronti dei verbali di inottemperanza e rappresentando l’ormai intervenuta improcedibilità dei ricorsi nei confronti delle ordinanze demolitorie, provocata dalla presentazione delle istanze per accertamento di conformità mai decise dal Comune di Chianciano Terme, confermava la richiesta di annullamento dei ridetti verbali di inottemperanza.<br />
L’Amministrazione resistente, dal canto suo, ribadiva la correttezza del comportamento mantenuto dagli Uffici nella fattispecie in esame, sostenendo comunque la carenza di interesse del ricorrente all’annullamento di tutti gli atti impugnati non avendo egli mai gravato l’atto di diniego dell’istanza di condono edilizio, atto prodromico rispetto a tutta l’operazione repressivo-sanzionatoria avviata dal Comune e contestata, quanto alla sua legittimità, dal ricorrente.<br />
Alla pubblica udienza del 17 maggio 2006 i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1 – </b>In via preliminare il Collegio osserva come i primi due gravami proposti dal ricorrente, già strettamente connessi tra di loro avendo ad oggetto l’impugnazione degli atti repressivo-sanzionatori posti in essere dal Comune di Chianciano Terme con riferimento agli immobili abusivi realizzati nell’area (allora) di proprietà del ricorrente medesimo, si pongono in una relazione strettissima con gli altri due ricorsi enumerati in epigrafe, in quanto questi ultimi hanno ad oggetto l’impugnazione dei verbali di inottemperanza determinati dall’inadempimento agli ordini demolitori contenuti nei provvedimenti impugnati con i primi due ricorsi.<b><br />
</b>Ne deriva, in punto di fatto ma con evidenti conseguenze in ambito di diritto, che con riferimento a tutti i gravami stesse sono le parti – pur se nei primi due ricorsi è intervenuto <i>ad adiuvandum</i> l’acquirente dell’area interessata dagli abusi contestati, circostanza ininfluente rispetto alla stretta connessione intercorrente tra i quattro gravami – ed unico è il contesto procedimentale nel quale si collocano tutti i provvedimenti impugnati, tutti riferibili alla stessa procedura repressivo-sanzionatoria attivata dal Comune di Chianciano Terme nei confronti del Signor Cencini.<br />
Stante, dunque, una evidente connessione oggettiva e soggettiva tra tutti i giudizi per come indicati in epigrafe, è opportuno disporne la riunione per evidenti ragioni di economia dei mezzi processuali e per consentirne la decisione in un unico contesto.<br />
Conseguentemente si dispone la riunione dei ricorsi nn. 287(105) del 1991, 214(77) del 1991 e 2596 del 1998 al ricorso n. R.g. 2595 del 1988.<br />
<b>2. – </b>La presente decisione deve muovere, necessariamente, da una sintetica ricostruzione dei fatti per come emerge dalla documentazione depositata dalle parti e dal contenuto degli atti difensivi:<br />
1)	il Signor Cencini, proprietario di un’area sita nel Comune di Chianciano Terme e sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ed a vincolo stradale, aveva realizzato in tempi diversi le seguenti opere edilizie: <b>a) </b>un deposito in lamiera delle dimensioni di metri 4,00 x 2,56 x 2,00 di altezza;<b> b) </b>un manufatto con struttura in legno delle dimensioni di metri 4,88 x 1,95 x 1,60 di altezza;<b> c) </b>un manufatto destinato a ricezione clienti eseguito in legno delle dimensioni di metri (9,10+3,05) x 3,20 x 2,00 di altezza;<br />	<br />
2)	per stessa ammissione del ricorrente, i manufatti di cui sopra erano stati realizzati in assenza di qualsiasi titolo abilitativo, di talché egli proponeva istanza per ottenere il condono edilizio ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 di quei manufatti e di altre opere pure realizzate nell’area di sua proprietà;<br />	<br />
3)	stante la sussistenza di vincoli sull’area, interveniva il parere del Ministero per i beni culturali ed ambientali che si esprimeva in senso solo parzialmente favorevole al richiesto beneficio, escludendo comunque la condonabilità dei tre sopra indicati manufatti, vale a dire “le baracche provvisorie in legno e metallo” (cfr il parere del Ministero per i beni culturali e ambientali prot. n. 755/88 del 5 marzo 1988, versato in atti);<br />	<br />
4)	sulla scorta del parere parzialmente sfavorevole del Ministero, il Comune di Chianciano Terme, con provvedimento n. 5003 del 16 marzo 1988 (cfr. il relativo provvedimento versato in atti) negava la concessione in sanatoria con riferimento ai tutti e tre manufatti meglio indicati più sopra al punto 1), lettere a), b) e c);<br />	<br />
5)	conseguiva al provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria e, quindi, all’accertata insistenza sull’area in questione dei tre manufatti abusivi, l’adozione da parte del Comune di Chianciano di due ordinanze di ingiunzione a demolire le suindicate opere entrambe datate 11 luglio 1988: la ordinanza n. 12276, riferita al manufatto di cui al suindicato punto 1) lettera c) e la ordinanza n. 12277, riferita agli altri due manufatti in questione;<br />	<br />
6)	il Signor Cencini presentava al Comune di Chianciano Terme istanza per ottenere la concessione per conformità, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, con riferimento ad entrambe le procedure repressivo-sanzionatorie attivate nei suoi confronti dal suddetto Comune ed alle quali quest’ultimo non rispondeva con provvedimento espresso;<br />	<br />
7)	constatato l’inadempimento da parte del Signor Cencini agli inviti a demolire, il Comune di Chianciano Terme emanava due verbali di accertamento inottemperanza, redatti dagli agenti della polizia municipale e vistati dal Sindaco, con i quali si comunicava altresì l’acquisizione al patrimonio del Comune delle aree e dei beni in ordine ai quali erano stati contestati gli illeciti edilizi (cfr. i relativi provvedimenti versati in atti).<br />	<br />
<b>3. – </b>Fermo quanto sopra in punto di fatto, emerge con evidenza, in punto di diritto, che i ricorsi attraverso i quali il Signor Cencini ha impugnato le ordinanze di ingiunzione a demolire, vale a dire i ricorsi nn. R.g. 2595 e 2596 del 1988, debbono entrambi essere dichiarati improcedibili.<br />
Avendo, infatti, il ricorrente presentato nei riguardi di ciascun provvedimento sindacale istanza di concessione per conformità ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, tale circostanza ha trasferito l’interesse alla decisione da parte del ricorrente sui provvedimenti che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare all’esito del procedimento di verifica circa l’accoglibilità delle due istanza di sanatoria postuma; ne deriva, conseguentemente, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sui due gravami che debbono dunque dichiararsi improcedibili.<br />
Sul punto val la pena solo di ribadire il costante indirizzo giurisprudenziale, mai mutato nel tempo, secondo il quale la presentazione di autonoma istanza di sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1985, in pendenza di gravame giurisdizionale proposto avverso l&#8217;ordinanza di demolizione o altro provvedimento di natura sanzionatoria, determina l&#8217;improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto il ricorrente, una volta decisosi a richiedere la concessione in sanatoria, può avere esclusivo interesse ad impugnare l&#8217;eventuale provvedimento conclusivo del procedimento attivato con l&#8217;istanza di cui sopra (cfr. <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. IV, 11 dicembre 1997 n. 1377 e Sez. V, 21 aprile 1997 n. 3563 nonché T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 6 ottobre 2004 n. 1844; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 9 febbraio 2004 n. 1966 e 11 dicembre 2003 n. 15210; T.A.R. Liguria, Sez. I, 14 maggio 2003 n. 630; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 1° aprile 2003 n. 1486). A seguito dell&#8217;avvenuta formalizzazione dell&#8217;istanza di sanatoria per gli illeciti edilizi oggetto di contestazione, l&#8217;interesse dell’odierno ricorrente si è chiaramente spostato dalla decisione sui gravami riguardanti i provvedimenti sanzionatori a quella che l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto adottare all’esito dell’istruttoria su ciascuna delle istanze ex art. 13 della legge n. 47 del 1985: tale ultima decisione è, invero, quella che polarizza in via esclusiva l&#8217;interesse pretensivo dell’odierno ricorrente, potendo essa soddisfare o pregiudicare tale ultimo interesse.<br />
D’altro canto va anche segnalato come, nel quadro ricostruttivo sopra evidenziato, resti intatta la salvaguardia dell’interesse del ricorrente a vedere tutelata la posizione soggettiva incisa dagli atti sanzionatori emanati a suo carico. Il mantenimento di detto interesse, infatti, pur spostandosi dalla contestazione della legittimità dei provvedimenti ingiuntivi inizialmente adottati dall’Amministrazione, per rivolgersi nei confronti del contenuto del provvedimento – espresso o tacito – con il quale la stessa Amministrazione decide (in ogni caso) il sub-procedimento attivato dal medesimo interessato con l’istanza ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, determina, in sede di impugnazione del provvedimento (espresso o tacito) conclusivo del suindicato sub-procedimento, la persistente possibilità di riproporre le doglianze già dedotte nell’impugnativa spiegata avverso gli atti di ingiunzione, di talché nei confronti di questi ultimi diverrebbe superflua ogni decisione dei relativi giudizi.<br />
Deriva, da tutto quanto sopra si è osservato, che i ricorsi nn. R.g. 2595 e 2596 del 1988 debbono entrambi essere dichiarati improcedibili, travolgendosi nel contempo gli interventi <i>ad adiuvandum</i> in ciascuno di essi spiegati dal Centro Tennis Chianciano.<br />
<b>4. – </b>Passando all’esame dei gravami proposti contro i verbali di accertamento dell’inottemperanza agli inviti demolitori adottati dal Comune di Chianciano Terme nei confronti del Signor Cencini, deve rivelarsi la loro idoneità ad incidere sulla posizione soggettiva dell’interessato atteso che gli stessi si presentano come atti complessi aventi una duplice valenza e portata:<br />
&#61485;	da un lato costituiscono atti endoprocedimentali, della complessa procedura repressivo-sanzionatoria attivata dal Comune di Chianciano Terme al fine di reprimere gli illeciti edilizi attribuiti alla responsabilità del Signor Cencini, attraverso i quali si accerta e dichiara l’inosservanza all’ordine di demolire i manufatti abusivi;<br />	<br />
&#61485;	per altro verso in essi è contenuta la chiara affermazione di volontà da parte del Comune di considerarli quali provvedimenti idonei a determinare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e delle relative aree di sedime.<br />	<br />
Assume evidente conferma di quanto sopra la duplice circostanza del tenore letterale delle espressioni in ciascun atto riportate nonché il fatto che la sottoscrizione dei ridetti atti è avvenuta non solo da parte degli agenti accertatori ma anche da parte del Sindaco.<br />
Orbene, in ragione di quanto sopra non trovano alcun fondamento le censure dedotte dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo e confermate nelle memorie conclusive anche ed in ragione della legittimità del comportamento mantenuto dall’Amministrazione comunale nel procedimento in esame.<br />
<b>5. – </b>Giova sul punto rammentare che:<br />
a)	l&#8217;istituto dell&#8217;accertamento di conformità, già previsto dall&#8217;art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ed ora regolato dall&#8217;art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l&#8217;area su cui sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione, che al momento della presentazione dell&#8217;istanza di sanatoria: c.d. doppia conformità). In questo caso l&#8217;Amministrazione è chiamata a svolgere una valutazione eminentemente doverosa e vincolata, priva di contenuti discrezionali e relativa alla realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile, di talché il provvedimento di accertamento di conformità assume una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di appezzamenti discrezionali;<br />	<br />
b)	l’istituto, invece, non è applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, per le quali scatta il diverso regime di cui all&#8217;art. 4 della medesima legge n. 47 del 1985 (ora art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, che ne ha ampliato la previsione a tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche), che esclude qualsiasi sanabilità a posteriori dell&#8217;opera abusiva;<br />	<br />
c)	fermo quanto sopra, rileva nella presenta fattispecie che, la richiesta di concessione in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 si intende come respinta in caso di silenzio, attribuendosi alla inerzia della amministrazione il valore legale tipico proprio di atto recettivo e dovendosi individuare nella specie una sorta di atto tacito, in quanto la omessa pronunzia espressa dell’Amministrazione sulla istanza di sanatoria, di cui al suddetto articolo, entro il termine di sessanta giorni ha valore legale tipico di rigetto implicito, sicché non si configura un inadempimento, ma una ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti propri di un provvedimento esplicito di diniego, con la conseguenza che si viene a determinare una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in caso di provvedimento espresso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2006 n. 5373);<br />	<br />
d)	consegue altresì che tale provvedimento, in quanto tacito, esonera la Pubblica amministrazione dal fornire una risposta esplicita sull&#8217;istanza e dunque non è configurabile a suo carico un&#8217;omissione di pronuncia (cfr., da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 7 settembre 2006 n. 7958) e si impone, nello stesso tempo, all’interessato incidendo la posizione soggettiva da questi vantata e costringendolo (in caso di provvedimento sfavorevole sia espresso che tacito) alla tempestiva impugnazione, nel caso volesse contestarne la fondatezza;<br />	<br />
e)	a fronte di tale impostazione normativa e dell’efficacia giuridica del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di sanatoria, la giurisprudenza si è espressa più volte nel senso di ritenere che la presentazione della domanda di sanatoria ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge n. 47 del 1985 comporta la perdita dell&#8217;efficacia della precedente ingiunzione di demolizione di un&#8217;opera realizzata senza concessione edilizia, determinando, conseguentemente, l’illegittimità del provvedimento con il quale l’Amministrazione procede all&#8217;acquisizione dell&#8217;area, sulla base dell’accertata inottemperanza alla originaria ingiunzione di demolizione dell&#8217;abuso che, avendo perso efficacia, non può costituire valido presupposto per la confisca amministrativa (giurisprudenza costante, cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 11 febbraio 2002 n. 492) seppure tale costante giurisprudenza è stata recentemente sottoposta a convincente critica (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2006 n. 3236), rispetto alla quale si aderisce, sul presupposto che non possa ribadirsi la condivisibilità della precedente interpretazione giurisprudenziale a mente della quale la presentazione dell&#8217;istanza ex articolo 13 della legge n. 47 del 1985, qualora sia maturato il silenzio rigetto, priverebbe comunque di effetti giuridici l&#8217;ingiunzione a demolire originaria e che, quindi, l&#8217;Amministrazione per poter procedere dovrebbe rinnovare l&#8217;ordine di demolizione, atteso che tale effetto non si ricava dalla lettura delle disposizioni legislative applicabili alla fattispecie e non è ricavabile da alcun principio giuridico. Anzi, un sistema del genere sarebbe contraddittorio con il principio di buona amministrazione, posto che l&#8217;Amministrazione, in caso di reiterata presentazione di istanze di sanatoria, sarebbe costretta ogni volta a iniziare da capo il procedimento per l&#8217;irrogazione delle sanzioni amministrative);<br />	<br />
f)	in ogni caso, pur se il sopra riportato orientamento giurisprudenziale considera illegittimo il provvedimento di conclusione del percorso repressivo-sanzionatorio, qualora l’interessato abbia presentato istanza di concessione per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985 e tale sub-procedimento si sia temporalmente concluso (sia con provvedimento espresso che inespresso) e l’Amministrazione non abbia riattivato l’efficacia degli originari provvedimenti di ingiunzione a demolire attraverso una nuova manifestazione di volontà tesa a far conoscere l’intendimento dell’Amministrazione stessa a voler concludere il ridetto percorso repressivo-sanzionatorio, per un altrettanto costante insegnamento giurisprudenziale debbono considerarsi legittimi i provvedimenti di immissione in possesso e di acquisizione al patrimonio comunale quando le opere contestate per come abusive sono state realizzate in contrasto con prescrizioni vincolistiche ovvero con le norme dello strumento urbanistico generale e, come tali non suscettibili di concessione edilizia in sanatoria (giurisprudenza costante, cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. II, 13 dicembre 2001 n. 11360. In argomento vale la pena di ricordare che già l’art. 4 della legge n. 47 del 1985 ed oggi, inequivocamente, l&#8217;art. 146, comma 10 lett. c), del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004 n. 42, hanno previsto che l&#8217;autorizzazione paesaggistica &#8220;non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi” abusivi).<br />	<br />
<b>6. – </b>Assumono, pertanto, decisiva importanza ai fini della decisione dei due gravami superstiti le suesposte osservazioni e soprattutto i seguenti elementi:<br />
a)	la presentazione delle istanze di accertamento per conformità, se da un lato e sul piano processuale hanno fatto venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione delle impugnative avverso gli iniziali atti ingiuntivi, spostandosi tale interesse, per quel che si è sopra riferito, sui provvedimenti conclusivi dei sub-procedimenti attivati con le istanze proproste ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, sotto il profilo giuridico non hanno fatto venire meno la validità e l’efficacia delle ordinanze di demolizione, adottate peraltro dopo che l’Amministrazione comunale aveva già respinto le istanze di condono presentate con riferimento agli abusi in ordine ai quali era poi stata ingiunta la demolizione, atti di reiezione nei confronti dei quali l’odierno ricorrente non aveva interposto alcun gravame;<br />	<br />
b)	peraltro, le espressioni tacite di diniego non sono state tempestivamente impugnate dall’interessato, di talché tale comportamento – su un piano giuridico e processuale – ha finito per confermare la legittimità delle due originarie ingiunzioni a demolire;<br />	<br />
c)	i verbali di accertamento dell’inottemperanza agli ordini di demolizione, con i quali l’Amministrazione aveva dato ripresa al procedimento repressivo-sanzionatorio, in seguito all’espressione tacita del diniego sulle istanze presentate ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, sono stati regolarmente notificati all’interessato;<br />	<br />
d)	i ridetti verbali contenevano, esplicitamente e senza possibilità di confusione interpretativa, la decisione del Comune di acquisire al patrimonio sia le opere che l’area di sedime, peraltro ben identificata in ciascuno dei due provvedimenti, manifestandosi tale volontà dell’Ente, pure sotto il profilo formale, attraverso la sottoscrizione dell’atto da parte -dell’organo deputato (all’epoca) ad adottarlo, cioè il Sindaco.<br />	<br />
Si conferma, pertanto, l’infondatezza dei motivi di gravame e la conseguente reiezione degli atti impugnati.<br />
<b>7. – </b>In sintesi e conclusivamente rispetto a tutto quanto si è sopra osservato, il Collegio deve dichiarare, con riferimento ai ricorsi indicati in epigrafe siccome riuniti, la parziale improcedibilità e la parziale reiezione degli stessi, secondo quanto meglio precisato nel dispositivo.<br />
Sussistono, nondimeno, anche in ragione degli orientamenti giurisprudenziali accolti in questa sede rispetto a quelli prevalenti in materia all’epoca della proposizione dei giudizi, elementi utili al fine di considerare equa la compensazione integrale delle spese giudiziali tra le parti costituite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sui ricorsi indicati in epigrafe:<br />
1)	dispone la riunione dei ricorsi nn. R.g. 287(105) del 1991, 214(77) del 1991 e 2596 del 1998 al ricorso n. R.g. 2595 del 1988;<br />	<br />
2)	dichiara improcedibili i ricorsi nn. R.g. 2595 e 2596 del 1988;<br />	<br />
3)	respinge i ricorsi nn. R.g. 287(105) del 1991, 214(77) del 1991.<br />	<br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 17 maggio 2006.</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 18 MAGGIO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-768/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.768</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.387</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2007-n-387/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2007-n-387/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.387</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Rel. de Francisco sull&#8217;illegittimità della revoca del Piano Urbanistico di lottizzazione contrastante con il progetto del nuovo Piano Regolatore Generale, non ancora formalmente emanato Atto e provvedimento amministrativo – Revoca – Piano Urbanistico di lottizzazione non conforme all’emanando Piano Regolatore Generale – Illegittimità &#8211; Ragioni E’ illegittima la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2007-n-387/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2007-n-387/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.387</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, Rel. de Francisco</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della revoca del Piano Urbanistico di lottizzazione contrastante con il progetto del nuovo Piano Regolatore Generale, non ancora formalmente emanato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto e provvedimento amministrativo – Revoca – Piano Urbanistico di lottizzazione non conforme all’emanando Piano Regolatore Generale – Illegittimità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la revoca del Piano Urbanistico di lottizzazione, conforme al Piano Regolatore Generale a tale data vigente, perchè in contrasto con in progetto del nuovo Piano Regolatore Generale che il Consiglio Comunale abbia intenzione di adottare lì a poche settimane. Infatti, è senz’altro illegit-timo ogni surrettizio tentativo dell’Amministrazione di prevenire le future scelte del PRG quando ancora giuridicamente non esistono, non essendo lo stesso ancora formalmente emanato da parte dell’organo competente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.  387/07   Reg.Dec.<br />
N.    1149    Reg.Ric. <br />
ANNO 2006																																																																																													</p>
<p align=center>
<b>RPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Giustizia amministrativa<br />
per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale<br />
DECISIONE
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
sul ricorso in appello n. 1149/2006, proposto da<br />
<b></p>
<p align=center>FERRANTE FRANCESCO</b> e <B>FERRANTE GIUSEPPA</B>,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>rappresentati e  difesi dall’avv. Ignazio Montalbano, con domicilio eletto in Palermo, via Catania, 25, presso lo studio dello stesso; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI BAGHERIA</B>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Aldo Timineri, con domicilio eletto in Palermo, via XX settembre, 29 presso lo studio dell’avv. Giacomo D’Asaro;<br />
<b>l’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE</b>, in persona dell’assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, 81 è ope legis domiciliato;</p>
<p>e  nei  confronti<br />
del <b>DIRIGENTE GENERALE <i>pro tempore</i> DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA</b>, non costituito in giudizio<br />
del <B>COMMISSARIO AD ACTA</B> nominato per provvedere all’adozio-ne del piano regolatore generale del comune di Bagheria, non costituito in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. della Sicilia, sede di Palermo (sez. int. I), n. 1239 del 23 maggio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. B.A. Timineri per il comune di Bagheria e dell’Avvocatura dello Stato per l’Assesso-rato regionale territorio e ambiente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi altresì l’avv. I. Montalbano per gli appellanti, l’avv. G. Liguori, su delega dell’avv. B.A. Timineri, per il comune appellato e l’avv. dello Stato Bucalo per l’Assessorato regionale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso degli odierni appellanti per l’annulla-mento della delibera n. 268 del 2 dicembre 1999, con cui la Commissione straordinaria del Comune di Bagheria ha revocato in autotutela il piano urbanistico di lottizzazione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 182 del 24 settembre 1998, di altri atti connessi e del piano regolatore generale, successivamente approvato l’8 aprile 2002, nella parte in cui non ha tenuto conto della presenza del piano di lottizzazione illegittimamente revocato; nonché per la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata realizzazione di quanto previsto nello strumento attuativo.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il piano di lottizzazione di cui si è detto nella narrativa in fatto che precede è stato revocato perché in contrasto, al momento della sua approvazione, con il progetto del nuovo P.R.G. che lo stesso Comune avrebbe adottato di lì a poche settimane; in tale situazione, il giudice di prime cure ha ritenuto che, pur non contrastando il P.d.L. con alcuna disposizione urbanistica sovraordinata al momento in cui esso venne approvato, tuttavia esso fosse comunque illegittimo per “<i>sviamento di potere</i>”, in quanto “<i>non appare ragionevole che un’amministra-zione disponga la massiccia attuazione di un piano regolatore generale la cui modifica è ormai imminente, con evidente pregiudizio per l’assetto urbanistico nel quale il nuovo strumento pianificatorio verrà a operare. Tale operazione … pur non violando formalmente alcuna disposizione di legge, è indice di cattivo uso del potere, potenzialmente lesivo dell’ordinato sviluppo urbanistico del Comune. L’originario provvedimento di approvazione del piano di lottizzazione … risulta quindi illegittimo per eccesso di potere; illegittimità che costituisce il fondamento del provvedimento impugnato (unitamente alla corretta valutazione dell’interesse dell’amministrazione alla rimozione di tale atto illegittimo), al fine di assicurare un corretto sviluppo urbanistico</i>”.<br />
L’appello, contestando in radice tali affermazioni della sentenza di primo grado, ripropone i motivi del ricorso originario e di quello per motivi aggiunti, travisati o del tutto non esaminati in primo grado, tra cui quelli di violazione dei principi in tema di autotutela e di partecipazione procedimentale.<br />
L’appello è fondato.<br />
È necessario prendere le mosse dal rilievo, costituente punto fermo nella materia, che il piano di lottizzazione era legittimo nel momento della sua approvazione, perché conforme al P.R.G. a tale data vigente, e perché alla stessa data non era stato ancora adottato alcun nuovo piano generale o variante di esso.<br />
Non è infatti illegittimo &#8211; come vorrebbero le difese degli appellati &#8211; il prevenire, con l’approvazione di un P.d.L. conforme al vecchio P.R.G., le future ed auspicabilmente più coerenti scelte di pianificazione; è invece senz’altro illegittimo ogni surrettizio tentativo dell’Amministrazione di “prevenire” tali future scelte quando ancora giuridicamente non esistono neppure in uno stato embrionale, e cioè prima ancora dell’adozione del futuro P.R.G..<br />
Il piano regolatore produce infatti effetti anticipati (misure di salvaguardia, che avrebbero giustificato il diniego di concessioni difformi), ma solo a partire da quando esso è adottato dal Consiglio comunale; prima di tale momento, esso è giuridicamente inesistente, e nessun progetto o schema, quand’anche pronto per essere discusso dal Consiglio o già inserito nel relativo ordine del giorno, può essere preso in considerazione, né dispiegare alcun effetto prodromico.<br />
La certezza dei rapporti giuridici impone infatti di legare l’esistenza degli atti amministrativi alla loro formale emanazione da parte degli organi competenti &#8211; nonché, per il P.R.G., anche alla loro preliminare adozione da parte del solo Comune proponente &#8211; ma comunque giammai allo stato, più o meno avanzato, dei relativi schemi.<br />
Va perciò radicalmente negata l’esistenza del primario presupposto per il legittimo esercizio del potere di autotutela, ossia l’illegittimità del provvedimento revocato.<br />
Non v’è dubbio, ovviamente, che il Comune avrebbe potuto, ma solo dopo l’adozione del nuovo P.R.G., applicare le misure di salvaguardia, non rilasciando ulteriori concessioni sebbene conformi all’originaria pianificazione; ma, fino all’approvazione del nuovo piano regolatore, non avrebbe potuto agire in autotutela su un P.d.L. già approvato ed originariamente legittimo.<br />
Sebbene ciò sia di per sé sufficiente a giustificare l’annul-lamento degli atti impugnati con il ricorso originario, va ulteriormente rilevato che ogni intervento in autotutela richiede la previa attivazione della partecipazione procedimentale nei confronti degli interessati (nella specie, dei proponenti del P.d.L. revocando).<br />
Inoltre, l’impugnazione con motivi aggiunti del nuovo P.R.G. ha impedito la cessazione dell’interesse al ricorso.<br />
Infatti anche il nuovo strumento risulta illegittimo, <i>in parte qua</i>, perché &#8211; di fronte ad uno strumento attuativo legittimo, quale risulta essere quello illegittimamente revocato con la delibera qui impugnata &#8211; avrebbe dovuto specificamente motivare circa la necessità di modificare la destinazione delle aree già oggetto di specifica pianificazione convenzionale di dettaglio, anche comparativamente con l’affidamento <i>medio tempore</i> generato nei proponenti del P.d.L..<br />
In conclusione, l’appello è fondato e va conseguentemente accolto.<br />
Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni, devesi tener conto che &#8211; come riconosce lo stesso appellante &#8211; “l’accogli-mento della domanda di annullamento … può consentire la reintegrazione in forma specifica”, almeno in larga parte.<br />
Conseguentemente, il danno dovrà liquidarsi solo nella misura che risulterà concretamente provata dalla parte appellante, tenendosi altresì conto dell’effetto ripristinatorio della presente decisione ed, eventualmente, di ulteriori atti di legittimo esercizio della potestà amministrativa; all’uopo l’amministrazione, entro il termine di giorni 120 dalla richiesta in tal senso formulata dagli appellanti e corredata dai relativi elementi di prova, dovrà formulare un’offerta di risarcimento, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.<br />
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla gli atti impugnati e condanna il Comune di Bagheria a formulare un’offerta di risarcimento, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso a Palermo il 1 febbraio 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.<br />
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente<br />
F.to:Ermanno de Francisco, Estensore<br />
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario<br />
Depositata in segreteria<br />
il 18 maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2007-n-387/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.387</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.548</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-5-2007-n-548/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-5-2007-n-548/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-5-2007-n-548/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.548</a></p>
<p>G. Piscitello Pres C. Testori Est. M. Masi Mauro (Avv.ti S. Baccolini e F. Rizzo) contro il Comune di Piano-ro (Avv. Paolo Bonetti) sull&#8217;illegittimità del diniego di concessione in sanatoria opposto da un Comune e riferito ad un vincolo di inedificabilità imposto dal PRG per esigenze di tutela idrogeologica Edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-5-2007-n-548/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.548</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-5-2007-n-548/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.548</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Piscitello Pres C. Testori Est.<br /> M. Masi Mauro (Avv.ti S. Baccolini e F. Rizzo) contro il Comune di Piano-ro (Avv. Paolo Bonetti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del diniego di concessione in sanatoria opposto da un Comune e riferito ad un vincolo di inedificabilità imposto dal PRG per esigenze di tutela idrogeologica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi e condono &#8211; Diniego di concessione in sanatoria &#8211; Riferimento ad un vincolo di inedificabilità imposto dal PRG per esigenze di tutela idrogeologica – Competenza della Provincia &#8211; Illegit-timità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di concessione in sanatoria opposto da un Comune e riferito ad un vincolo di inedificabilità imposto dal PRG per esigenze di tutela idrogeologica, in quanto quest’ultima rientra nella competenza della Provincia (fattispecie in cui la Provincia si era espressa favorevolmente sul-la domanda di condono)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><B>REPUBBLICA   ITALIANA                                         <br />
     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                               <br />
   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA    <br />
SEZIONE I        </p>
<p>composto dai signori:<br />
<b>Dott. Calogero Piscitello				Presidente<br />	<br />
Dott. Giorgio Calderoni				Consigliere<br />	<br />
Dott. Carlo Testori					Consigliere rel.est.</b>	<br />	<br />
<b><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 5 del 1989 proposto da <br />
<b>Masi Mauro</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano Baccolini e Francesco Rizzo, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Bologna, via San Gervasio n. 10,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Pianoro</b>, costituitosi in giudizio in persona del Sin-daco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Paolo Bonetti, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via Altabella n. 3,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento di diniego di concessione in sanatoria in data 13/10/1988 n. 9813/85, nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione del Con-siglio comunale di Pianoro n. 185 del 20/7/1988 e di tutti gli atti presupposti e conseguenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pianoro;<br />
Visti gli atti tutti della causa; <br />
Relatore il Cons. Carlo Testori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 5 aprile 2007 i difensori delle parti, presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b><u></p>
<p>
</u><b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1) Con i provvedimenti impugnati il Comune di Pianoro ha respinto la domanda di condono <i>ex lege</i> n. 47/1985 presentata dal sig. Mauro Masi nel 1985 relativamente ad opere (consistenti in un prefabbricato in le-gno avente superficie dichiarata di mq. 42,80) abusivamente realizzate nel 1977 su un&#8217;area di sua proprietà. La predetta Amministrazione comunale ha ritenuto incompatibili tali opere con il vincolo di inedificabilità imposto dal PRG vigente (art. 93 NTA), approvato nel 1986, che riconosce all&#8217;area in questione la caratteristica di &#8220;zona boscata o destinata al rimboschimen-to&#8221;.<br />
Contro gli atti <i>de quibus</i> l’interessato ha proposto il ricorso in epi-grafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Pianoro chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.<br />
Con sentenza n. 282 dell’8 marzo 2006 questo Tribunale ha dichiarato inter-rotto il giudizio a seguito della morte del difensore del ricorrente. Quest&#8217;ul-timo, assistito da nuovi difensori, ha depositato, in data 20 ottobre 2006, nuova domanda di fissazione dell&#8217;udienza di discussione.<br />
Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell&#8217;udienza del 5 apri-le 2007, in cui la causa è passata in decisione.<br />
2) Prima di esaminare le singole censure formulate nel gravame, è opportu-no precisare che all&#8217;epoca in cui sono stati adottati gli atti impugnati l’area di cui si controverte era assoggettata (oltre al vincolo di inedificabilità di cui all’art. 93 NTA del PRG vigente, posto a fondamento del diniego), ai se-guenti vincoli:<br />
•	vincolo idrogeologico, in relazione al quale la Giunta Provinciale di Bo-logna aveva espresso parere favorevole al condono con deliberazione n. 18 del 27/1/1986;<br />	<br />
•	vincolo paesaggistico, in relazione al quale la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Bologna aveva ritenuto ammissibile il condono con nota n. 11870 del 28/1/1988.<br />	<br />
3) Con il primo motivo di ricorso si deduce che il vincolo di inedificabilità ritenuto ostativo al rilascio della concessione in sanatoria era stato imposto successivamente all&#8217;entrata in vigore della legge n. 47/1985 e dunque era ir-rilevante ai fini della decisione sulla domanda presentata dal ricorrente.<br />
La censura è infondata. Premesso che nel ricorso si fa riferimento all’art. 33 della legge citata, mentre nel caso in esame la norma richiamata dal Comune di Pianoro è quella di cui all’art. 32, va evidenziato che in ordine all&#8217;applica-zione di quest&#8217;ultima disposizione questo Tribunale, seguendo l&#8217;orientamen-to indicato dalla sentenza 22 luglio 1999 n. 20 dell&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (a cui si è uniformata la giurisprudenza successiva), ha anche recentemente ribadito che, nella procedura per il rilascio del condono edilizio relativamente ad opere ricadenti in zona sottoposta a vincolo, l&#8217;ob-bligo di acquisire il parere dell&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo stesso sussiste in relazione ai vincoli esistenti al momento in cui deve essere valu-tata la domanda di condono e dunque anche per opere eseguite anteriormen-te all&#8217;imposizione del vincolo (cfr., tra le altre, Sez. II 4 dicembre 2006 n. 3104 e 13 settembre 2006 n. 2031). <br />
4) Anche il secondo motivo è privo di pregio. La Commissione edilizia co-munale si è espressa (negativamente) in ordine alla pratica riguardante il ri-corrente nella seduta del 21/4/1988 (doc. 2 depositato dall&#8217;Amministrazione resistente) e a tale parere ha fatto espresso riferimento il Consiglio comunale di Pianoro nell&#8217;impugnata deliberazione n. 185 del 20/7/1988.<br />
5) È invece fondata l&#8217;ultima censura prospettata nel ricorso, con cui si è de-dotta l&#8217;illegittimità delle determinazioni assunte dal Comune resistente, per-ché riferite ad un vincolo di inedificabilità imposto dal PRG per esigenze di tutela idrogeologica che rientrano però nella competenza della Provincia, che infatti si è espressa favorevolmente sulla domanda di condono presenta-ta dal ricorrente.<br />
In proposito è pertinente il richiamo alle considerazioni svolte da questa stessa Sezione nelle sentenze 5 maggio 2003 nn. 504, 510 e 512, recente-mente riprese nella decisione 22 marzo 2007 n. 320, che in analoghe con-troversie riguardanti dinieghi di condono adottati dal Comune di Pianoro si sono così espresse: <br />
<i>…occorre innanzitutto richiamare la decisione della V sezione del  Consiglio di Stato 3.5.1995 n. 696, con la quale sono stati espressamente affrontati i rapporti fra i vincoli di inedificabilità imposti dal Comune di Pianoro con il piano regolatore approvato nel 1986 e gli altri vincoli gra-vanti sul territorio rilevando:<br />
&#8211; l’articolo 32 si riferisce a quegli istituti, consistenti nella sottoposizione di determinate aree a una <u>tutela</u> di alcuni interessi generali, come quelli paesaggistico, idrico, idrogeologico, storico etc., che, per quanto ri-guarda l’attività edi<br />
&#8211; i vincoli dell’articolo 32 sono previsti da leggi e sono perciò tutti vincoli tipici  che non possono essere istituiti con  i piani regolatori;<br />
&#8211; l’interesse individuale a ottenere la regolarizzazione, da parte di chi ha costruito abusivamente, è recessivo rispetto all’interesse collettivo sotteso dal vincolo;<br />
 &#8211; il Comune di Pianoro ha mescolato il divieto di edificazione con i vincoli sopra detti trattando il vincolo di inedificabilità imposto dal piano regolato-re come se fosse uno dei vincoli tipici previsti dalla legge e di cui tratta l’articolo 32 e chiedendo a se stesso il parere che avrebbe dovuto richiede-re all’autorità preposta alla tutela del vincolo idrogeologico</i>&#8220;.<br />
Nel caso di specie è pacifico che sulla compatibilità dell&#8217;opera abusiva con il vincolo idrogeologico si era già favorevolmente pronunciata la Provincia di Bologna con la deliberazione G.P. n. 18 del 27/1/1986; tale parere è stato tuttavia ritenuto non decisivo dal Comune di Pianoro sul presupposto che il rilascio del condono era comunque precluso dal parere sfavorevole espresso dal Consiglio Comunale in ordine al vincolo di inedificabilità imposto dal PRG.<br />
Tale conclusione è però palesemente in contrasto con le considerazioni più sopra svolte e già sviluppate nelle citate decisioni di questo TAR, perché in effetti il vincolo di cui all’art. 93 NTA del PRG relativo alle &#8220;zone boscate o destinate al rimboschimento&#8221; costituisce sostanzialmente un &#8220;doppione&#8221; del vincolo idrogeologico su cui si è favorevolmente pronunciata la Provincia di Bologna; la previsione dello strumento urbanistico riguarda infatti &#8220;<i>le parti del territorio ricoperte da formazioni boschive da conservare o da rimboschire ai fini della tutela idrogeologica del territorio</i>&#8221; e dunque, data la finalità perseguita, non si vede in che cosa il vincolo di inedificabili-tà così imposto si differenzi dal vincolo idrogeologico<i> ex lege </i>n. 3267/1923 (nonostante l&#8217;affermazione in senso contrario della difesa comu-nale). <br />
6) La riconosciuta fondatezza dell&#8217;ultima censura dedotta comporta l&#8217;acco-glimento del ricorso e il conseguente annullamento dei provvedimenti im-pugnati, in quanto illegittimi per il profilo appena esaminato. <br />
In conformità con quanto deciso nei precedenti di questa Sezione più sopra richiamati e tenuto conto che gli stessi sono ampiamente successivi all&#8217;epoca di proposizione del presente ricorso, si ritiene equo compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />
<u></p>
<p align=center>
</u>P.Q.M.</p>
<p>
<u></p>
<p align=justify>
</u><br />
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla i provvedimenti impugna-ti.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrati-va.</p>
<p>Così deciso in Bologna il 5 aprile 2007.</p>
<p>Depositata in Segreteria in data18/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-5-2007-n-548/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.548</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.973</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-973/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-973/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-973/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.973</a></p>
<p>Pres. L. Tosti; Est. R. PanunzioA. SRL (avv. Cualbu G.) c. il Comune di Nuoro (avv. Careddu A. e Pigliaru L.) il Dirigente del Settore Commercio e il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Nuoro (n.c.) e nei confronti della S.r.l. N. M. (avv.ti Murgia C. e Curto S.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-973/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-973/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.973</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti; Est. R. Panunzio<br />A. SRL (avv. Cualbu G.) c. il Comune di Nuoro (avv. Careddu A. e  Pigliaru L.) il Dirigente del Settore Commercio e il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Nuoro (n.c.) e nei confronti della S.r.l. N. M. (avv.ti Murgia C. e Curto S.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Concessione edilizia in sanatoria – Silenzio-assenso – Condizioni.<br />
2. Edilizia e urbanistica – PRG. – Vincolo di rispetto cimiteriale – Deroga – Art. 338 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 novellato – E’ ammessa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine di due anni stabilito dall&#8217;art. 35, comma 14 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, per la formazione del silenzio-assenso in materia di sanatoria di costruzioni edilizie abusive, presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione, e, altresì, che l’opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all&#8217;art. 33 della legge suddetta.<br />
2. Ai sensi del novellato art. 338 comma 5 T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, il Consiglio comunale può ridurre la zona di rispetto cimiteriale, sia per dare esecuzione ad un’opera pubblica sia per realizzare un intervento urbanistico (non necessariamente “pubblico”), purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) L’art. 338, R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, nel testo modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166 prevede che: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell&#8217;impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.(…….)<br />
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l&#8217;ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: <br />
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;<br />
 b) l&#8217;impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. <br />
Per dare esecuzione ad un&#8217;opera pubblica o all&#8217;attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell&#8217;area, autorizzando l&#8217;ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.<br />
Al fine dell&#8217;acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. <br />
All&#8217;interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all&#8217;utilizzo dell&#8217;edificio stesso, tra cui l&#8217;ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d&#8217;uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell&#8217;articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”.<br />
Il Collegio ricorda che in giurisprudenza si sono affacciate due tesi in punto di interpretazione della normativa sul vincolo cimiteriale<br />
a) La fascia di rispetto cimiteriale non comporta ex se un’inedificabilità assoluta ma è l&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo che, in sede di formulazione del parere, deve specificare i motivi ostativi alla realizzazione del singolo manufatto e ciò in quanto la presenza di alcuni edifici all&#8217;interno della zona di rispetto cimiteriale non concreta di per sé una violazione della distanza minima, posto che questa è fissata dall&#8217;art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, in relazione ai centri abitati, e non ai fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi.”  (così: TRGA &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza n. 64 del 2 aprile 1997; in termini: CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza n. 775 del 16 settembre 1993; TRGA – Sezione di Trento – Sentenza n. 336 del 1 agosto 1994. Nel senso che la distanza minima, oltre la quale deve essere collocato il cimitero, fissata dall&#8217;art. 338 della legge citata, si riferisce ai centri abitati e che, pertanto, la presenza di alcuni edifici all&#8217;interno della zona di rispetto non concreta di per sé una violazione di tale distanza, cfr. oltre alla sent. n 775/93 del CONSIGLIO DI STATO già citata, anche TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA SEZIONE I &#8211; Sentenza 27 settembre 1997, n. 622; TAR MARCHE &#8211; Sentenza 12 agosto 1997, n. 677; TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; Sentenza 9 giugno 1997, n. 1503).<br />
b) il divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli esistenti, di cui alla normativa sopra citata, integri un vincolo di inedificabilità assoluta (così: CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA Sentenza 12 novembre 1999, n. 1871; ID. – SEZIONE SECONDA &#8211; Parere 28 febbraio 1996, n. 3031/95; TAR LOMBARDIA – MILANO &#8211; Sentenza 11 luglio 1997 n. 1253; TAR TOSCANA – SEZIONE I Sentenza 29 settembre 1994, n. 471.<br />
Sulla natura del vincolo di rispetto cimiteriale, v. T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 11 ottobre 2006 n. 3383, in questa Rivista.<br />
Nella specie, il Comune, prima dell’entrata in vigore della novella del 2002, aveva adottato una deliberazione del 9 gennaio 1986 n. 45 con la quale aveva stabilito “di ridurre la zona di rispetto cimiteriale a un raggio di 100 metri, misurati a partire dal campo di inumazione, avendo accertato che il seppellimento detto “tumulazione”, per le modalità di esecuzione, non dava luogo ad alcun inconveniente igienico-sanitario.”<br />
Il Collegio ha ritenuto che la domanda di concessione in sanatoria dovesse essere vagliata alla luce di tale disciplina urbanistica in deroga. <br />
Pur dando atto del precedente contrario, in un caso del tutto analogo, in cui il CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza n. 1593/06, aveva ribadito che il potere derogatorio in parola trova titolo soltanto nella novella del 2002, il Collegio ha ritenuto prevalente “il principio generale in base al quale i provvedimenti amministrativi, ancorché illegittimi, e quindi anche nell&#8217;ipotesi di incompetenza, sono efficaci ed esecutivi, fino a quando non vengano eliminati dal mondo giuridico (con l’esercizio dell’autotutela o con l’annullamento in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale). Nel caso di specie, il Consiglio comunale ha deliberato di ridurre le dimensioni dell’area sottoposta a vincolo cimiteriale, con un atto generale di contenuto urbanistico, non avente sicuramente natura regolamentare (e perciò non disapplicabile), che è ormai divenuto inoppugnabile e rappresenta il presupposto sulla cui base l’ente doveva agire, salvo l’esercizio dell’autotutela.”.  (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di deroga al vincolo di rispetto cimiteriale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>  REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 973/2007<br />
Ric. n.	486/2005																																																																																												</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.  486/2005  proposto da<br />
<b>A.	SRL</b> rappresentata e difesa dall’avv. Cualbu Gianfranco, con domicilio eletto in Cagliari, via Sassari n.17  presso la Segrateria T.A.R. Sardegna; 																																																																																												</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI NUORO</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Careddu Antonio, con domicilio eletto in Cagliari via Sonnino n. 184, presso lo studio dell’avv. Pigliaru Luisa;<br />
il <b>DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO E IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICO DEL COMUNE DI NUORO</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>e nei confronti della</p>
<p><b>S.r.l. N. M.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Murgia Costantino e dall’avv. Curto Silvia, con domicilio eletto in Cagliari, viale Bonaria n. 80, presso lo studio dell’avv. Murgia Costantino;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento adottato dal Dirigente del Settore Attività produttive – Ufficio Commercio – del Comune di Nuoro, prot. n. 0007521 del 22/2/05;<br />
&#8211; del provvedimento prot. 9202 del 4/3/2005, div. n. 06/2005, del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Nuoro, di “diniego concessione edilizia in sanatoria”;<br />
&#8211; dell’ordinanza di demolizione del Dirigente Settore Urbanistica, n. 033/05 prot. n. 0009357 del 7/3/05, delle opere realizzate in assenza di concessione edilizia;<br />
	VISTO il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />	<br />
	VISTO l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro e della soc. Nello Marletta; <br />	<br />
	VISTI gli atti tutti della causa; <br />	<br />
	NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 14 marzo 2007 il cons. Rosa Panunzio e uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La società ricorrente, esercente attività di commercio al minuto di generi alimentari, ha preso in locazione, per il periodo di sei anni, un immobile sito in Nuoro, composto da un locale di circa 500 m² con annessa area privata destinata a parcheggio; l&#8217;immobile, fino a quel momento, era stato adibito a sede di una concessionaria d’auto da parte della società Nello Marletta (proprietaria dell&#8217;immobile). <br />
Tale utilizzo, ma per soli 250 m² e per la categoria XIV (auto, cicli  e motocicli, accessori, pezzi di ricambio, pneumatici, ecc.), era stato autorizzato dal Sindaco di Nuoro, con provvedimento n. 969 del febbraio 1980.<br />
La ricorrente il 7 dicembre 2004 presentava al comune istanza per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio di vendita nel locale suddetto, con estensione di 500 m², inoltre, il 3 gennaio 2005, faceva richiesta di subentrare alla società Nello Marletta.<br />
In data 22 febbraio 2005 il Dirigente del Settore Attività produttive – Ufficio Commercio – del Comune di Nuoro, con nota prot. n. 0007521 del 22/2/05 negava il suo sub ingresso, in quanto il locale commerciale era privo dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica in materia.<br />
In relazione alla situazione urbanistico-edilizia, così può essere ricostruito l’iter della pratica afferente tale immobile: il comune aveva rilasciato al proprietario di allora la concessione edilizia n. 470 del 21/12/1970 per intraprendere lavori di restauro dei fabbricati in questione, successivamente veniva presentata domanda di sanatoria (ex L. 47/85) dal signor Marletta il 30.09.1986, relativamente ad opere abusive realizzate negli anni 1970/1975/1976/1983; la relativa concessione edilizia in sanatoria n. 1008 del 1/12/2003 è stata rilasciata per “parte” dell&#8217;edificio realizzato in difformità dall’originaria licenza edilizia, per l’esattezza, limitatamente all&#8217;ampliamento del piano seminterrato (mq. 105 circa) ed al suo cambio di destinazione d&#8217;uso, lasciando, tuttavia, in sospeso la sanatoria relativa all&#8217;ampliamento al piano terra, a destinazione commerciale di mq 395 circa.<br />
 Per tale profilo la pratica è stata, quindi, definita con il provvedimento del 4 marzo 2005 del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Nuoro, di “diniego concessione edilizia in sanatoria”, in quanto l&#8217;area interessata alla costruzione è sita all&#8217;interno della fascia di rispetto cimiteriale prevista all&#8217;epoca della realizzazione dei manufatti dal vigente P.R.G..<br />
Contro il provvedimento che nega il sub-ingresso nonché contro quest&#8217;ultimo provvedimento di diniego della concessione edilizia propone, l&#8217;interessata, ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi censura:<br />
1) è illegittimo il diniego di apertura del supermercato in quanto il locale posto a pianoterra ed esteso per 330 m² circa e destinato a &#8220;magazzino&#8221;, è stato edificato con regolare licenza edilizia; non è esatta l&#8217;affermazione contenuta nel provvedimento &#8220;che non risulta legittimata la destinazione &#8220;commerciale-uffici&#8221; dei 330 m²&#8221; mentre per circa 20 anni, 250 m² sono stati adibiti, con licenza del Sindaco, ad attività commerciale<br />
2) motivo dominante del rigetto della sanatoria edilizia è la pretesa violazione del vincolo cimiteriale, ma, con deliberazione 9 gennaio 1985 n. 45 (ndr. in realtà del 1986, avente ad oggetto la perimetrazione della nuova area di rispetto del cimitero urbano di Nuoro) il Consiglio Comunale, ha preso atto che &#8220;il raggio&#8221; della stessa zona era stato stabilito -con deliberazione n. 159 del 6 dicembre 1958 &#8211; in m. 100, a partire dal muro di recinzione ed ha modificato tale distanza in m. 100 dal campo di inumazione. Il fabbricato di cui si discute, oggetto anche del parere favorevole della commissione edilizia del 1994, sorge a una distanza che supera di molto i 100 m. <br />
3) il provvedimento impugnato viola le previsioni del primo comma, penultima alinea dell&#8217;articolo 28 della legge 1 agosto 2002 n. 166 (articolo 38, sesto comma del R.D. n. 1265/1934) nonché del comma 4° lettera a) dello stesso articolo 338, nel testo modificato dalla legge n. 166/2002; ai comuni sono consentiti, all&#8217;interno della zona di rispetto dei cimiteri, interventi di recupero o interventi funzionali all’utilizzo dell&#8217;edificio stesso<br />
 4) sulla domanda di condono del 30 settembre 1986 si è formato il silenzio assenso ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 28/2/1985 n. 47. In ogni caso la sanatoria si è, comunque, verificata per il disposto dell&#8217;articolo 35, comma 15, della legge n. 47/85 e per il comma 18, essendo decorsi non solo 24 mesi dai due pagamenti effettuati, ma altresì per essere trascorsi i 36 mesi che fanno maturare la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso. Sono stati, inoltre, violati l&#8217;articolo 35, comma 20, e l’articolo 38, comma 2, che prevede l&#8217;estinzione non solo dei reati commessi, ma anche dei procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative, che non possono, quindi, più essere irrogate, né avere seguito.<br />
5) la costruzione di cui è stata ordinata la demolizione è stata edificata in più volte ed è costituita da manufatti realizzati negli anni 1970, 1975, 1976 e 1983, adiacenti e funzionalmente comunicanti e, quindi, la demolizione ordinata comporterebbe la distruzione di buona parte della rimanente costruzione legittimamente realizzata.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata che, per il tramite del proprio difensore, controdeduce alle tesi esposte ricorso e ne chiede il rigetto, con vittoria di spese.<br />
Si è costituita in giudizio anche la cointeressata Nello Marletta Srl che, per il tramite del proprio difensore, insiste per l’accoglimento del ricorso.<br />
Con ordinanza collegiale n. 218/2005 è stata accolta, in parte, la domanda cautelare<br />
Alla pubblica udienza del 14 marzo del 2007, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il presente ricorso si impugnano i seguenti atti dell’amministrazione comunale: 1) il provvedimento adottato dal Dirigente del Settore Attività produttive – Ufficio Commercio, prot. n. 0007521 del 22/2/05, con il quale è stato negato alla società ricorrente il subingresso nella precedente gestione, in quanto il locale commerciale era privo dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica in materia; 2) il provvedimento prot. n. 9202 del 4/3/2005, del Dirigente del Settore Urbanistica, di diniego della concessione edilizia in sanatoria, richiesta dalla ditta Marletta (dante causa dell’odierna ricorrente) in data 30/09/1986 e, infine, 3) l’ordinanza di demolizione del Dirigente Settore Urbanistica, n. 033/05 prot. n. 0009357 del 7/3/05, delle opere abusive non sanate, realizzate in assenza di concessione edilizia. <br />
Appare opportuno fare, preliminarmente, un chiarimento sul rapporto esistente fra i provvedimenti impugnati, in relazione alle travagliate vicende edilizie degli immobili coinvolti nella controversia.<br />
Per l’apertura e la gestione della struttura di vendita in questione sono stati attivati due procedimenti, fra loro strettamente connessi, preordinati all&#8217;emanazione di due distinti provvedimenti: l’autorizzazione all&#8217;esercizio del commercio, da rilasciarsi a cura del Dirigente dell&#8217;Ufficio Commercio, e la concessione edilizia in sanatoria, da rilasciarsi a cura dei Dirigente dell&#8217;Ufficio Settore Urbanistica.<br />
E’ necessario tenere distinti i due provvedimenti (con i relativi procedimenti) in quanto, se pur collegati, sono del tutto autonomi, così le censure dedotte in ricorso vanno esaminate separatamente, secondo una priorità logica non del tutto presente nell’esposizione dei motivi. <br />
In tale ottica, ad avviso del Collegio, devono essere preliminarmente esaminate le censure dedotte contro il provvedimento di diniego della sanatoria.<br />
In punto di fatto deve essere sottolineato che la domanda di sanatoria è stata presentata in data 30 settembre 1986 (ex  L. n. 47/85 e Legge Regionale n. 23/85), e che la pratica, definita, in parte, con concessione edilizia in sanatoria n. 1008 del 1/12/2003, è stata definitivamente conclusa con il provvedimento oggi impugnato, precisamente in data 4 marzo 2005, cioè dopo circa 20 anni. <br />
Dalla documentazione depositata in corso di causa e dalle memorie delle parti sono emerse le seguenti vicende.<br />
La prima opera realizzata, assentita con regolare concessione edilizia n. 470 del 21.12.1970, consiste in un locale di 330 mq. a piano terra, destinato a “magazzino” e in un seminterrato di 100 mq. <br />
A seguito della domanda del 1986 è stato sanato (nel 2003) un ampliamento del seminterrato di 7 mq ed il suo cambio di destinazione d’uso. <br />
Sono rimasti esclusi dalla sanatoria un locale al piano terra così composto: locale edificato nel 1982 di mq. 160 circa, locale edificato nel 1975 di mq. 130 circa, magazzino edificato nel 1976 di circa mq 100, per un totale di circa 390 mq. che costituiscono un ampliamento del precedente fabbricato.<br />
Nelle more della definizione della domanda di sanatoria, la ditta richiedente è stata invitata, in data 24/10/1988, dal Sindaco a regolarizzare gli importi dovuti per &#8220;oblazione definitiva ed &#8220;oneri concessori&#8221; (salvo conguaglio), relativi a tutte le opere oggetto della domanda, tali oneri sono stati regolarmente corrisposti. Nel locale abusivo è stato consentito lo svolgimento di attività commerciali e lo stesso locale ha avuto in data 11 dicembre del 2004 da parte dell’ASL di Nuoro il nullaosta igienico sanitario “Per esercitare l’attività di vendita di generi alimentari, frutta e verdura”; in data 22/12/2004 il nullaosta per svolgere l&#8217;attività di “Macelleria, con laboratorio di preparazione di prodotti semplici e composti” e, da ultimo, in data 22/12/2004, il nullaosta sanitario per lo svolgimento dell&#8217;attività di “Pescheria”. <br />
Con questo si vuole evidenziare che il comune, inspiegabilmente ed al di fuori di ogni canone di buona amministrazione ha lasciato in sospeso la pratica edilizia in questione per un periodo di tempo lunghissimo, adottando, nel frattempo, comportamenti atti ad ingenerare nel privato una fondata aspettativa in ordine al buon esito della sua domanda.<br />
 Deve a questo punto valutarsi la censura relativa al silenzio-assenso.<br />
Assume la ditta interessata che sulla sua pratica di condono edilizio si  è formato il silenzio-assenso, ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 28/2/1985 n. 47. <br />
La censura è fondata nei limiti che saranno in seguito specificati, e deve, pertanto, essere accolta in parte.<br />
Come la giurisprudenza ha ormai chiarito con orientamento costante, il termine di due anni stabilito dall&#8217;art. 35, comma 14 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per la formazione del silenzio-assenso in materia di sanatoria di costruzioni edilizie abusive, presuppone che la domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione, etc.., ed, altresì, che l’opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all&#8217;art. 33 della legge suddetta.<br />
Quest’ultimo, ferma restando la verifica degli altri elementi da parte del comune, è uno dei profili nella specie insussistenti.<br />
 Nel caso in questione l&#8217;amministrazione ha negato la sanatoria sull’unico rilievo che l&#8217;opera ricadeva su di un&#8217;area totalmente inedificabile ex art. 33 della legge n. 47/85, circostanza che, se realmente esistente,  sarebbe stata ex se sufficiente anche ad escludere la sussistenza della fattispecie del silenzio assenso. <br />
Il Collegio tuttavia non condivide tale tesi per le ragioni che saranno evidenziate nell&#8217;esaminare le censure dedotte con il secondo e terzo motivo di gravame, tra loro strettamente connesse. <br />
Con tali mezzi deduce – sostanzialmente &#8211; la società ricorrente l’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato che nega la concessione in sanatoria in quanto l&#8217;edificio ricade nella zona di rispetto cimiteriale.<br />
Ad avviso del Collegio la censura è fondata e deve, pertanto, essere accolta.<br />
Nel provvedimento impugnato si legge testualmente: &#8220;la zona di rispetto cimiteriale impone una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto e&#8230; rientra tra le ipotesi previste dall&#8217;art. 33 della legge 47/85, secondo cui sono escluse dalla sanatoria edilizia le opere “in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino l&#8217;inedificabilità e siano stati imposti prima delle opere stesse:…d) di ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree”.<br />
Sicuramente l&#8217;amministrazione intimata fa risalire tale inedificabilità all&#8217;art. 338, comma 1, del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie), che impone una certa distanza dei cimiteri dal centro abitato.<br />
Parte della giurisprudenza ha affermato che “La fascia di rispetto cimiteriale non comporta ex se un’inedificabilità assoluta ma è l&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo che, in sede di formulazione del parere, deve specificare i motivi ostativi alla realizzazione del singolo manufatto e ciò in quanto la presenza di alcuni edifici all&#8217;interno della zona di rispetto cimiteriale non concreta di per sé una violazione della distanza minima, posto che questa è fissata dall&#8217;art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, in relazione ai centri abitati, e non ai fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi.”  (così: TAR Trentino Alto Adige-Trento, sent. n. 64 del 2 aprile 1997; in termini: CdS, sez. IV sent. n. 775 del 16 settembre 1993; TAR Trentino Alto Adige-Trento, sent. n. 336 del 1 agosto 1994. Nel senso che la distanza minima, oltre la quale deve essere collocato il cimitero, fissata dall&#8217;art. 338 della legge citata, si riferisce ai centri abitati e che, pertanto, la presenza di alcuni edifici all&#8217;interno della zona di rispetto non concreta di per sé una violazione di tale distanza, cfr. oltre alla sent. n 775/93 del CdS già citata, anche Tar Emilia-Romagna-Bologna, I sez. 27 settembre 1997, n. 622; Tar Marche 12 agosto 1997, n. 677; Tar Campania-Napoli, 9 giugno 1997, n. 1503).<br />
Altra parte della giurisprudenza ha, invece, ritenuto che il divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli esistenti, di cui alla normativa sopra citata, integri un vincolo di inedificabilità assoluta (così: CdS, sez. V, 12 novembre 1999, n. 1871; CdS, sez. II, parere 28 febbraio 1996, n. 3031/95; Tar Lombardia-Milano, 11 luglio 1997 n. 1253; Tar Toscana, I sezione, 29 settembre 1994, n. 471).<br />
La norma, nel testo modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, così recita: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell&#8217;impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.<br />
…….<br />
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l&#8217;ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni: <br />
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;<br />
 b) l&#8217;impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. <br />
Per dare esecuzione ad un&#8217;opera pubblica o all&#8217;attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell&#8217;area, autorizzando l&#8217;ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.<br />
Al fine dell&#8217;acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. <br />
All&#8217;interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all&#8217;utilizzo dell&#8217;edificio stesso, tra cui l&#8217;ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d&#8217;uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell&#8217;articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”<br />
In precedenza il potere di consentire l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi all’interno della fascia di rispetto competeva al Prefetto.<br />
Anche volendo aderire alla tesi più restrittiva, deve essere evidenziato che, nel caso di specie, da parte del comune di Nuoro, è stata adottata un disciplina “in deroga” , invero consentita dall’art. 338 citato. <br />
Il Consiglio comunale, già con deliberazioni n. 83 e 83 bis del 4/03/1968, depositate agli atti causa, pur prendendo atto che la distanza del cimitero dalle abitazioni non dovesse essere inferiore ai 100 metri, approvava alcuni progetti in deroga a tale divieto. Successivamente, con deliberazione del 9 gennaio 1986 n. 45 stabiliva, per una serie di ragioni in essa elencate, di ridurre la zona di rispetto cimiteriale a un raggio di 100 metri, misurati a partire dal campo di inumazione, avendo accertato che il seppellimento detto “tumulazione”, per le modalità di esecuzione, non dava luogo ad alcun inconveniente igienico-sanitario.<br />
La delibera, ad avviso del Collegio, deve ritenersi efficace e autovincolante per l&#8217;amministrazione che la ha adottata, pertanto, l&#8217;Ufficio tecnico doveva esaminare la domanda di sanatoria della società ricorrente alla stregua di tale delibera che, con planimetria allegata, ha riperimetrato la zona sottoposta a vincolo cimiteriale, con esclusione, a quanto, almeno, è dato di constatare sulla base della non chiarissima perimetria esibita, l’area su cui insiste il fabbricato oggetto della domanda di condono. <br />
Il Collegio conosce, ma non condivide, la tesi contraria sostenuta recentemente, in un caso del tutto analogo, dal Consiglio di Stato, sez. V, con sent. n. 1593/06, dove è fermato: “la riduzione della zona di rispetto del cimitero a 50 metri (per i comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, come il Comune di S. Antonio Abate) poteva all’epoca conseguirsi solo con provvedimento del Prefetto (nella specie mancante), non essendo sufficiente la delibera comunale ed il parere favorevole della USL. Invero, solo con le modifiche introdotte dall’art. 28 L. 1.8.2002 n. 166 il relativo potere (peraltro limitatamente alle opere pubbliche e di interesse pubblico ivi indicate) è stato conferito al Consiglio comunale, previo parere favorevole della competente ASL”.<br />
Si ritiene, difatti, prevalente, rispetto a tale tesi, il principio generale in base al quale i provvedimenti amministrativi, ancorché illegittimi, e quindi anche nell&#8217;ipotesi di incompetenza, sono efficaci ed esecutivi, fino a quando non vengano eliminati dal mondo giuridico (con l’esercizio dell’autotutela o con l’annullamento in sede di ricorso amministrativo o giurisdizionale).<br />
Nel caso di specie, il Consiglio comunale ha deliberato di ridurre le dimensioni dell’area sottoposta a vincolo cimiteriale, con un atto generale di contenuto urbanistico, non avente sicuramente natura regolamentare (e perciò non disapplicabile), che è ormai divenuto inoppugnabile e rappresenta il presupposto sulla cui base l’ente doveva agire, salvo l’esercizio dell’autotutela. Non risulta, inoltre, dagli atti di causa che la USL di competenza abbia espresso parere negativo, sicchè decorsi i termini entro i quali l’amministrazione sanitaria doveva esprimersi si deve dare per avverata la condizione alla  quale il Consiglio aveva subordinato l’esecutività della delibera n. 57/86.<br />
  E che il Consiglio comunale possa, oggi, ridurre la zona di rispetto cimiteriale, sia per dare esecuzione ad un’opera pubblica sia per realizzare un intervento urbanistico (non necessariamente “pubblico”), purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, è lo stesso art. 338 al V comma del T.U. delle leggi sanitarie a prevederlo.<br />
Sussistendo, nel caso in questione, un atto del Consiglio comunale, che disciplina questo specifico aspetto urbanistico, viene a cadere una delle condizioni ostative alla formazione del silenzio assenso, salve le verifiche sulla sussistenza delle altre e comunque il Dirigente dell’Ufficio tecnico non poteva, sulla domanda di condono della società ricorrente, limitarsi ad affermare l’esistenza del vincolo, ma avrebbe dovuto, alla stregua della disciplina introdotta dalla delibera comunale del 1986, verificare la distanza dell’immobile abusivo dalla zona di “inumazione”.<br />
Alla stregua delle considerazioni svolte, il provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria è annullato.<br />
In relazione al provvedimento di demolizione impugnato, il Collegio non può che procedere al suo annullamento avendo lo stesso, quale unico presupposto, il diniego di concessione edilizia.<br />
In relazione, poi, al diniego di subingresso per l’esercizio di un’attività di commercio al dettaglio, deve rilevarsi quanto segue.<br />
Il provvedimento impugnato poggia sulla seguente, testuale motivazione: ”poiché l’aspetto urbanistico è prevalente su quello commerciale il sub ingresso sebbene commercialmente ammissibile non risulta legittimo in quanto il locale commerciale indicato è privo dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica in materia”.<br />
Dagli atti depositati in corso di causa (non ultima l’ordinanza di demolizione) si evince che i “requisiti” mancanti sono sostanzialmente due: a) il locale è in parte abusivo e, b) il locale, provvisto di licenza edilizia (n. 470 del 21.12.1970) per circa 330 mq, a piano terra, è destinato a “magazzino”, mentre avrebbe dovuto avere la destinazione &#8220;commerciale-uffici&#8221;.<br />
Ciò premesso, una volta eliminata una delle cause di insanabilità dell’abuso, deve essere respinta la censura con la quale la ricorrente, contrastando l’altra ragione del diniego,  assume che, per il locale posto a pianoterra (esteso per 330 m² circa, destinato a &#8220;magazzino&#8221; ed edificato con regolare licenza edilizia), non sarebbe esatto affermare &#8220;che non risulta legittimata la destinazione &#8220;commerciale-uffici&#8221; dei 330 m²&#8221;, in quanto per circa 20 anni, 250 m² lo stesso sarebbe stato adibito, con licenza del Sindaco, ad attività commerciale.<br />
La circostanza che nel locale fosse stata autorizzata un’attività commerciale non sana la difformità urbanistica, quanto alla destinazione d’uso, trattandosi di due profili connessi ma ben distinti. <br />
Alla stregua delle considerazioni svolte ed assorbiti gli ulteriori motivi di censura, il ricorso è, pertanto, in parte accolto ed in parte respinto nei sensi di cui in motivazione.<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare fra le parti le spese e gli onorari di giudizio, tenuto conto della parziale soccombenza e del comportamento dell’amministrazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA<br />
Accoglie, in parte, il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. 9202 del 4/3/2005, div. n. 06/2005, del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Nuoro e l’ordinanza di demolizione dello stesso Dirigente n. 033/05 prot. n. 0009357 del 7/3/05; per la restante parte lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 14 Marzo 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Lucia Tosti, 		Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio, 	Consigliere – estensore;<br />	<br />
Francesco Scano, 	Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 18/05/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-5-2007-n-973/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.973</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata &#8211; Parere &#8211; 18/5/2007 n.10</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-parere-18-5-2007-n-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-parere-18-5-2007-n-10/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata &#8211; Parere &#8211; 18/5/2007 n.10</a></p>
<p>La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata così composta: Presidente di Sezione: dr. Francesco Manganelli Presidente Primo Referendario: dr. Antonio Nenna Componente-Relatore Referendario: dr. Rocco Lotito Componente- Relatore nella Camera di consiglio del 14 maggio 2007 Visto l’art.100 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-parere-18-5-2007-n-10/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata &#8211; Parere &#8211; 18/5/2007 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-parere-18-5-2007-n-10/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata &#8211; Parere &#8211; 18/5/2007 n.10</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>La Sezione Regionale di controllo per la Basilicata</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
così composta:<br />
Presidente di Sezione:	    dr. Francesco Manganelli        Presidente <br />	<br />
Primo Referendario:	    dr. Antonio Nenna	                 Componente-Relatore<br />	<br />
Referendario:	              dr. Rocco Lotito                     Componente- Relatore<br />	<br />
nella Camera di consiglio del  14 maggio 2007</p>
<p><b>Visto</b> l’art.100 della Costituzione;<br />
<b>Visto</b> il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
<b>Vista</b> la legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modificazioni;<br />
<b>Vista</b> la legge 11 novembre 2000, n.340, ed in particolare l’art.27;<br />
<b>Visto </b>l’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in particolare il comma 8; <br />
<b>Vista </b>la deliberazione n. 14/2000 in data 16 giugno 2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la quale è stato deliberato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
<B>VISTI</B> gli indirizzi ed i criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004;<br />
<B>VISTA</B> la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Carbone (PZ)  con nota n.1371 del 19 aprile 2007;<br />
<B>VISTA</B> l’ordinanza del Presidente di questa Sezione regionale di controllo n. 9/2007 del 8 maggio 2007, con la quale è stata deferita la questione all’esame collegiale della Sezione per l’odierna seduta e con la quale il Presidente della Sezione ha anche nominato il Primo Referendario dr. Antonio Nenna e il Referendario dr. Rocco Lotito relatori per la questione in esame;<br />
<B>UDITI</B> nella Camera di consiglio i relatori;<br />
<b><br />
PREMESSO </b>che:<br />
con la menzionata richiesta di parere (avanzata con nota n.1371 del 19 aprile 2007), il Sindaco del comune di Carbone (PZ) ha chiesto chiarimenti circa l’immediata applicabilità dell’obbligo di verificare eventuali inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per liquidazioni a favore di creditori a qualsiasi titolo per importi superiori a complessivi € 10.000,00, secondo quanto previsto, dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dal decreto legge n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006;  <i><br />
</i><B>CONSIDERATO</B> che:<br />
• l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha abilitato le Regioni a richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell&#8217;efficienza ed efficacia dell&#8217;azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica;<br />
• a termini della stessa disposizione, analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane;<br />
• la previsione dell’inoltro delle richieste di parere tramite il Consiglio delle autonomie locali testimonia la volontà del legislatore di creare, a regime, uno strumento selettivo al fine di circoscrivere le richieste degli enti, ma non impedisce agli stessi di avanzare in via diretta dette istanze;<br />
<B>RITENUTO</B> che:<br />
&#8211; nell’esercizio della funzione consultiva l’organo magistratuale, in attesa della istituzione del Consiglio delle autonomie locali, previsto dal comma aggiunto dall’art. 7 della legge costituzionale n. 3/2001 all’art. 123 della Costituzione, non possa es<br />
&#8211; sotto il profilo soggettivo, le richieste di parere possano essere formulate soltanto dai massimi organi rappresentativi degli enti locali (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco o, nel caso di atti di normazione, Preside<br />
&#8211; sotto il profilo oggettivo possano rientrare nella funzione consultiva della Sezione richieste di pareri che comportino un esame, da un punto di vista astratto (con esclusione di valutazione e pareri su casi specifici), di temi di carattere generale con<br />
&#8211;	la funzione consultiva non debba svolgersi in ordine a quesiti che implichino valutazioni di comportamenti amministrativi che possano formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della Procura regionale della Corte dei conti; <br />	<br />
&#8211;	ulteriore limite sia costituito dalla natura necessariamente preventiva della funzione consultiva. Infatti, i pareri da richiedersi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono riguardare questioni di carattere generale giuridico-contabile, la cui soluzione sia utile alla emanazione successiva di atti di amministrazione o di normazione e, in quanto destinati ad illuminare e consigliare, attraverso una manifestazione di giudizio, l’organo di amministrazione attiva, devono necessariamente precedere la pronuncia dell’organo deliberante. Non è, quindi, ammissibile l’esercizio “<i>ex post</i>” della funzione consultiva;<br />	<br />
<B>RITENUTO</B>, alla luce delle considerazioni e dei principi sopra esposti, che, nel caso di specie, la richiesta sia ammissibile sia sotto il profilo soggettivo sia sotto quello oggettivo;<br />
<B>RITENUTO</B> di poter, per tali ragioni, esprimere il proprio parere in merito;<br />
<B>PRESO ATTO </B>del contenuto, che si condivide, della nota n. 6749/C21 del 7 maggio 2007 del Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;<br />
<B>CONSIDERATO </B>che:<br />
con la richiesta di parere di cui trattasi, il sindaco di Carbone, rilevata la mancanza (all’atto della richiesta) del prescritto regolamento ministeriale concernente le modalità di attuazione,  ha chiesto “… se è gia applicabile  l’obbligo di verificare eventuali inadempimenti rispetto all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per liquidazioni a favore di creditori a qualsiasi titolo per importi superiori a complessivi € 10.000,00”, secondo quanto previsto, dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dal decreto legge n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006.<i><br />
</i>In caso affermativo, il Sindaco chiede, inoltre, di chiarire le modalità di attuazione della citata normativa e l’eventuale applicazione della stessa nell’ambito oggettivo di cui alle leggi 23 gennaio 1992, n.32 e 13 luglio 1999, n. 226 (relative, rispettivamente, alla ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici degli anni ‘80, e agli interventi urgenti in materia di protezione civile nelle zone interessate dal sisma e da eventi calamitosi).<br />
Al riguardo, nel sottolineare la portata generale della norma, si evidenzia  che il comma 2 del citato art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ha stabilito che “Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”. <br />
La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Potenza, cui il sindaco del comune di Carbone ha chiesto un parere circa l’applicabilità della norma citata, ha espresso, in data 12.4.2007, l’avviso secondo cui le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, “fino a quando non sarà adottato il citato decreto ministeriale, siano impossibilitate ad effettuare gli adempimenti previsti dalla norma in parola”.<br />
Al riguardo, deve preliminarmente essere sottolineato che appare, quantomeno, discutibile, sotto il profilo della prassi amministrativa, che si proceda alla reiterazione di richieste di pareri a diversi organi, quando l’esito delle stesse non risponda al convincimento del richiedente.<br />
Nel merito, poi, si ritiene che la norma sia precettiva. <br />
Si consideri, infatti, che, in linea generale secondo l’ordinamento, la legge entra in vigore (art. 73 della Costituzione) e diventa obbligatoria (art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale) il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la stessa fonte preveda un termine diverso.<br />
Nella fattispecie, la disposizione di cui all’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 è stata introdotta  dall’art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006 n. 286, che (a norma dell’art. 1, comma 3, nella stessa contenuto) è entrata in vigore, ed è divenuta obbligatoria, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione (avvenuta il 28 novembre 2006).<br />
Né, d’altronde, il primo comma del citato articolo, sembra aver condizionato l’imperatività delle disposizioni dallo stesso introdotte all’emanazione del regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze (da adottarsi – in virtù del rinvio di cui al comma 2 dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 – ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988), che non incide <i>sull’an</i> dell’applicazione, ma è deputato solo a specificarne  il <i>quomodo</i> (le modalità di attuazione).<br />
Si noti, peraltro, che il primo comma in esame individua precisamente i soggetti obbligati (le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e le società a prevalente partecipazione pubblica), il presupposto (l’inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una cartella di pagamento per un importo pari almeno a € 10.000) e le conseguenze previste (blocco del pagamento e segnalazione della circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo), limitandosi però a prevedere una non meglio individuata attività di verifica, anche telematica, dell’esistenza del predetto presupposto. <br />
L’emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potrà e dovrà specificare le modalità di attuazione del precetto, ma giammai potrà incidere  sul contenuto dell’obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie già sufficientemente delineata.<br />
Non è chi non veda, però, che, in attesa dell’emanazione del previsto regolamento, sussistono delle sicure difficoltà oggettive per la concreta esecuzione della norma.<br />
Si consideri, infatti, che la richiesta verifica dovrebbe non essere limitata all’ambito territoriale dove è ubicato il comune interessato e, in mancanza di procedure celeri e standardizzate, potrebbero determinarsi ingiustificati ritardi dei pagamenti anche nei confronti di creditori che non si trovino nelle condizioni previste dalla norma.<br />
Ciò considerato, in attesa dell’emanazione del regolamento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze che fissi precise modalità di esecuzione, si ritiene che dovrebbe essere cura del comune richiedente, prima di effettuare i pagamenti (del genere di quelli previsti dall’art. 48 bis citato), porre in essere celermente tutte le possibili cautele informative (anche in via telematica) al fine di evitare che la soddisfazione dell’originario credito avvenga a danno dell’erario. <br />
Potrebbe, poi, risultare opportuno acquisire, all’atto del pagamento, apposita dichiarazione sostitutiva da parte del percipiente che attesti l’insussistenza delle condizioni ostative previste dalla norma in esame.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte di conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del comune di Carbone (PZ) con nota prot. n. 1371 del 19 aprile 2007.<br />
Il Collegio dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, all’Amministrazione richiedente ed al Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. </p>
<p>Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del  14 maggio 2007.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
il 18 maggio 2007<i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-basilicata-parere-18-5-2007-n-10/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Basilicata &#8211; Parere &#8211; 18/5/2007 n.10</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.421</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-421/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-421/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-421/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.421</a></p>
<p>Non va sospeso il bando per l’affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione impianti gabinetti pubblici di un Comune, qualora si eccepisca un’illegittima quantificazione dei prezzi, ma tali prezzi siano stati determinati tenendo conto delle tabelle ministeriali. (G.S.) Reg. Ord.za: 421/07 Reg. Gen. 1960/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-421/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-421/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.421</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il bando per l’affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione impianti gabinetti pubblici di un Comune, qualora si eccepisca un’illegittima quantificazione dei prezzi, ma tali prezzi siano stati determinati tenendo conto delle tabelle ministeriali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Reg. Ord.za: 421/07<br />
Reg. Gen. 1960/2006</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, </b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:<br />
Dott.  Antonio CAVALLARI Presidente<br />
Dott. Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG  Primo Referendario<br />
Dott. Tommaso CAPITANIO	Referendario, relatore 																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1960/2006, proposto da <b>POLIGNANO CATALDO S.n.c., </b> in persona dei soci e legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Follieri e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Taranto</b>, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Ignazio Marcello Fischetti e Vincenza D’Elia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fazio, in Lecce, Piazzetta Montale, 2,</p>
<p>per l’annullamento<br />&#61485;del bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 20.10.2006, con cui l’Amministrazione Comunale di Taranto ha indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio di pulizia, custodia e manutenzione degli impianti dei gabinetti pubblici di proprietà comunale, dei relativi disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto;<br />
&#61485;di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, tra cui e ove occorra le determinazioni dirigenziali n. 42/2006, n. 57/2006 e n. 77/2006, emesse dal Servizio Economato e Provveditorato, in esecuzione delle quali è stata indetto il pubblico incanto.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Vista la domanda cautelare notificata in data 4.5.2007 e depositata in data 8.5.2007;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 16 maggio 2007 il relatore, Referendario Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Valeria Pellegrino (anche in sostituzione di Follieri) e Fischetti.</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
-Eccesso di potere. Violazione del principio di completezza del bando.<br /> Irrazionalità manifesta. Violazione del principio di par condicio tra i partecipanti. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006;<br />
&#8211; Violazione art. 89 D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed errore di fatto. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere: carenza di istruttoria; irrazionalità manifesta. Violazione del principio di par condicio. Violazione<br />
Considerato che:<br />
-la domanda cautelare non è meritevole di accoglimento, in quanto, dalla documentazione versata in atti e dai chiarimenti esposti dal Comune negli atti difensivi, emerge che l’Amministrazione, nel determinare il prezzo a base d’asta, ha tenuto conto delle<br />
-pertanto, non appaiono prima facie sussistenti i denunciati vizi di difetto di istruttoria ed errore nei presupposti.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della L. 6.12.1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17.8.1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti del citato art. 21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 maggio 2007.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore</p>
<p>Pubblicata il 18 maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-421/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.421</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.424</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-424/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-424/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.424</a></p>
<p>Non va sospeso il bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia nelle scuole materne ed asili nido di un Comune capoluogo qualora si eccepisca un’illegittima quantificazione dei prezzi, ma tali prezzi siano stati determinati tenendo conto delle tabelle ministeriali. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-424/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-424/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.424</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia nelle scuole materne ed asili nido di un Comune capoluogo qualora si eccepisca un’illegittima quantificazione dei prezzi, ma tali prezzi siano stati determinati tenendo conto delle tabelle ministeriali. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg. Ord.za: 424/07<br />
Reg. Gen.457/2007</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia,<br />II Sezione di Lecce, </b></p>
<p>composto dai signori Magistrati:<br />
Dott.Antonio CAVALLARI	Presidente<br />	<br />
Dott.Giulio CASTRIOTA SCANDERBEG   Primo Referendario<br />
Dott.Tommaso CAPITANIO	Referendario, relatore 																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 457/2007, proposto da<br /><b>POLIGNANO CATALDO S.n.c., </b> in persona dei soci e legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Follieri e Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Taranto</b>, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Marcello Fischetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fazio, in Lecce, Piazzetta Montale, 2;</p>
<p>&#8211; <b>Commissione Straordinaria di Liquidazione presso il Comune di Taranto</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita,</p>
<p>per l’annullamento,<br />
 previa sospensione,<br />&#61485;del bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 22.01.2007, con cui l’Amministrazione Comunale di Taranto ha indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio di pulizia delle scuole materne e degli asili nido di competenza comunale, dei relativi disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto;<br />
&#61485;di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, tra cui e ove occorra le Determinazioni Dirigenziali n. 54/2006 e n. 3/2007, emesse dalla Direzione AA.LL. – Servizio Contratti e Appalti, in esecuzione delle quali è stata indetto il pubblico incanto.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 16 maggio 2007 il relatore, Referendario Tommaso Capitanio, e, per le parti costituite, gli avv. Valeria Pellegrino (anche in sostituzione di Follieri) e Fischetti.</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
-Eccesso di potere. Violazione del principio di completezza del bando.<br /> Irrazionalità manifesta. Violazione del principio di par condicio tra i partecipanti. Violazione art. 97 Cost. Violazione art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006;<br />
-Violazione art. 89 D.Lgs. 12.4.2006, n. 163. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed errore di fatto. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere: carenza di istruttoria; irrazionalità manifesta.</p>
<p>Considerato che:<br />
-la domanda cautelare non è meritevole di accoglimento, in quanto, dalla documentazione versata in atti e dai chiarimenti esposti dal Comune negli atti difensivi, emerge che l’Amministrazione, nel determinare il prezzo a base d’asta, ha tenuto conto delle<br />
-pertanto, non appaiono prima facie sussistenti i denunciati vizi di difetto di istruttoria ed errore nei presupposti.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della L. 6.12.1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17.8.1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti del citato art. 21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 16 maggio 2007.</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente<br />
Dott. Tommaso Capitanio – Estensore</p>
<p>Pubblicata il 18 maggio 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-5-2007-n-424/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2007 n.424</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.386</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2007-n-386/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2007-n-386/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.386</a></p>
<p>Pres. Virgilio, est. de Francisco F.LLI GARGANO di GARGANO GIUSEPPE &#038; C. s.n.c. e NUOVIDEA COSTRUZIONI di GARGANO GIUSEPPE &#038; C. s.n.c. (Avv.ti S. Magazzù, G. Mangione e T. Sciortino) c. COMUNE DI BAGHERIA (Avv. G. Corso) il CGA riconosce, alla luce delle ordinanze delle SS.UU. sulla pregiudiziale amministrativa, la</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio, est. de Francisco<br /> F.LLI GARGANO di GARGANO GIUSEPPE &#038; C. s.n.c. e NUOVIDEA COSTRUZIONI di GARGANO GIUSEPPE &#038; C. s.n.c. (Avv.ti S. Magazzù, G. Mangione e T. Sciortino) c. COMUNE DI BAGHERIA (Avv. G. Corso)</span></p>
<hr />
<p>il CGA riconosce, alla luce delle ordinanze delle SS.UU. sulla pregiudiziale amministrativa, la possibilità di proporre domanda risarcitoria senza aver impugnato l&#8217;atto amministrativo lesivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Domanda di risarcimento del danno &#8211; Impugnazione dell’atto amministrativo lesivo – Necessità – Esclusione – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va superata, alla luce delle recenti ordinanze 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660, e 15 giugno 2006, n. 13911, delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, la rigida affermazione di necessaria pregiudizialità amministrativa, ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo. Va tuttavia evidenziato che è proprio dalle citate ordinanze che emerge come la Corte regolatrice, nell’affermare che la c.d. pregiudiziale amministrativa non dovrebbe costituire ostacolo all’ammissibilità del ricorso meramente risarcitorio e che, dunque, l’omessa impugnazione degli atti lesivi non renderebbe ex se inammissibile il ricorso per il risarcimento del danno, purtuttavia chiaramente riconosce che &#8211; in tutti i casi in cui la diligente proposizione e coltivazione di tale impugnazione avrebbe potuto evitare il danno o eliderne l’entità &#8211; la negligenza del danneggiato possa avere significativa rilevanza sulla definizione nel merito della domanda risarcitoria, che in tali casi potrà essere in tutto o in parte disattesa alla stregua degli ordinari criteri civilistici di liquidazione del danno risarcibile ed in particolare del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227, II comma, cod. civ..</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>In argomento cfr. Cass. SS. UU. – Ordinanze nn. 13659 e 13660 e 13911 del 2006CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA &#8211; SEZIONE GIURI-SDIZIONALE &#8211; Ordinanza 2 marzo 2007 n. 75</p>
<p>CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 8 maggio 2007 n. 2136</p>
<p>G.STANCANELLI, Qualche osservazione sulla pregiudiziale ammi-nistrativa nel giudizio di risarcimento del dannoC.VARRONE, Potere di degradazione e/o funzione confermativa del-la p.a.: due tesi a confronto per l&#8217;esame del nuovo indirizzo delle SS.UU. sulla tutela risacitoria dell&#8217;interesse legittimo.R.VILLATA, Questioni di giurisdizione sui comportamenti in materia espropriativa: osservazioni (purtroppo perplesse) a margine di un di-battito giurisprudenziale* M.A. SANDULLI Finalmente &#8216;definitiva&#8217; certezza sul riparto di giuri-sdizione in tema di &#8216;comportamenti&#8217; e sulla c.d. &#8216;pregiudiziale&#8217; ammini-strativa? Tra i due litiganti vince la &#8216;garanzia di piena tutela&#8217; V.CERULLI IRELLI, Prime osservazioni sul riparto delle giurisdizio-ni dopo la pronuncia delle Sezioni UniteP.CARPENTIERI, Due dogmi, un mito e una contraddizione (prime riflessioni su Cass., ss.uu., ord. 13 giugno 2006, n. 13660)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
in sede giurisdizionale</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente																																																																																													</p>
<p align=center>
<b>DECISIONE</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>sul ricorso in appello n. 978/2006, proposto da</p>
<p><b>F.LLI GARGANO di GARGANO GIUSEPPE &#038; C. s.n.c. (già F.lli Gargano s.d.f.) e NUOVIDEA COSTRUZIONI di GARGANO GIUSEPPE &#038; C. s.n.c.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Santi Magazzù, Gianluigi Mangione e Tommaso Sciortino ed elettivamente domiciliate in Palermo, via Mario Rutelli n. 38, presso lo studio del primo;</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <B>COMUNE DI BAGHERIA</B>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Corso ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio dello stesso;</p>
<p align=center>
per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sede di Palermo (sez. II), n. 706 del 27 marzo 2006.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Corso per il Comune di Bagheria;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi altresì l’avv. R. Pellegrino, su delega degli avv.ti S. Magazzù, G. Mangione e T. Sciortino, per le appellanti e l’avv. I. Scardina, su delega dell’avv. G. Corso, per il comune appellato;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<B>FATTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Viene in  decisione l’appello  avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il ricorso delle odierne appellanti per il risarcimento del danno conseguente alla mancata approvazione del piano di lottizzazione presentato nel mese di febbraio dell’anno 1995.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>La sentenza gravata &#8211; previa qualificazione del ricorso originario come meramente “risarcitorio”, e non anche “impugnatorio” &#8211; ha fatto propria la tesi del Comune resistente circa la sua “<i>inammissibilità sotto il profilo della pregiudizialità amministrativa (per mancata impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di approvazione del PdL e/o del parere condizionato della C.e. e della relativa comunicazione dell’UTC) e del difetto di giurisdizione sui &#8220;comportamenti&#8221; nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia</i>”.<br />
Il primo motivo di appello censura la declaratoria di inammissibilità assumendo l’erroneità della qualificazione del ricorso come meramente risarcitorio.<br />
Il secondo motivo censura la stessa declaratoria assumendo che comunque tratterebbesi di “<i>illeciti commessi nell’esercizio della funzione pubblica, … in cui l’attività dell’Amministrazione, pur se lesiva di un diritto, è riconducibile all’esercizio, anche mediato, di una pubblica funzione</i>”.<br />
Il terzo motivo &#8211; al cui esame non può comunque scendersi &#8211; riproprone i motivi di ricorso non esaminati in primo grado.<br />
Con successiva memoria le appellanti hanno richiamato le sopravvenute (rispetto alla redazione del gravame) ordinanze 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660, e 15 giugno 2006, n. 13911, con cui le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno ribadito l’orienta-mento che l’omessa impugnazione degli atti lesivi non renda <i>ex se</i> inammissibile il ricorso per il risarcimento del danno; nonché la sentenza 11 maggio 2006, n. 191, con cui la Corte costituzionale, “<i>a precisazione (o sostanziale superamento) della propria precedente sentenza n. 204/2004</i>”, ha riconsiderato estensivamente i casi in cui al giudice amministrativo vada riconosciuta la giurisdizione esclusiva sui “comportamenti”.<br />
Il Collegio ritiene di voler superare, <i>re melius perpensa</i> ed anche alla luce delle citate più recenti pronunzie degli organi giurisdizionali di vertice dell’Ordinamento, la rigida affermazione di necessaria pregiudizialità ribadita dalla sentenza gravata.<br />
Non senza evidenziare, tuttavia, che è proprio dalle citate ordinanze che emerge come la Corte regolatrice, nell’affermare che la c.d. pregiudiziale amministrativa non dovrebbe costituire ostacolo all’ammissibilità del ricorso meramente risarcitorio e che, dunque, l’omessa impugnazione degli atti lesivi non renderebbe <i>ex se</i> inammissibile il ricorso per il risarcimento del danno, purtuttavia chiaramente riconosce che &#8211; in tutti i casi in cui la diligente proposizione e coltivazione di tale impugnazione avrebbe potuto evitare il danno o eliderne l’entità &#8211; la negligenza del danneggiato possa avere significativa rilevanza sulla definizione nel merito della domanda risarcitoria, che in tali casi potrà essere in tutto o in parte disattesa alla stregua degli ordinari criteri civilistici di liquidazione del danno risarcibile ed in particolare del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227, II comma, cod. civ..<br />
Conseguentemente, affermandosi la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla presente controversia, la stessa va rinviata al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; allo stesso giudice è altresì demandato di rivalutare &#8211; anche ai fini suindicati &#8211; diligenza e tempestività delle impugnative proposte.<br />
In conclusione, la sentenza appellata va annullata con rinvio al primo grado.<br />
Le spese del doppio grado sin qui svolto seguono la soccombenza &#8211; da valutarsi, ovviamente, in riferimento alle statuizioni di rito sin qui assunte &#8211; e, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sono perciò poste a carico del Comune di Bagheria.</p>
<p align=center>
<B>P.Q.M.<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sedee giurisdizionale, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza gravata; dichiara la sussistenza delle giurisdizione amministrativa; e rinvia la causa, per nuovo esame, al giudice di primo grado.<br />
Condanna il Comune appellato a rifondere alle appellanti le spese del doppio grado di giudizio sin qui svolto, che liquida in complessivi € 3.000 oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso a Palermo il 1 febbraio 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.</p>
<p align=center>Depositata in segreteria<br />
il 18 maggio 2007</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-18-5-2007-n-386/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2007 n.386</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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