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	<title>18/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/4/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.756</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-756/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-756/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.756</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. LottiConsorzio Insediamenti Produttivi del Canadese (avv.ti Lanciani, Verzaro, Vivani) c. Comune Castellamonte responsabilità amministrazione per inadempimento convenzione PIP Edilizia ed urbanistica – PIP – Convenzione – Mancato rispetto obblighi – Risarcimento danno – Natura contrattuale. Nel caso in cui il Comune non provveda ad espropriare le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-756/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.756</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-756/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.756</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Lotti<br />Consorzio Insediamenti Produttivi del Canadese (avv.ti Lanciani, Verzaro, Vivani) c. Comune Castellamonte</span></p>
<hr />
<p>responsabilità amministrazione per inadempimento convenzione PIP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – PIP – Convenzione – Mancato rispetto obblighi – Risarcimento danno – Natura contrattuale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui il Comune non provveda ad espropriare le aree per realizzare il PIP, in violazione degli accordi contenuti nella convenzione stipulata con il soggetto esecutore, è tenuto al risarcimento in forma specifica oltre a pagare un indennizzo per il ritardo nell’adempimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">responsabilità amministrazione per inadempimento convenzione PIP</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12687_TAR_12687.pdf">cliccaqui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</a></p>
<p>Pres. Bile; Relatore Maddalena spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bile; Relatore Maddalena</span></p>
<hr />
<p>spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), a seguito della &ldquo;definizione&rdquo; di queste ultime di intesa con lo Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali &#8211; comma 1226 dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007)- Ricorso promosso dalle Province autonome di Trento e Bolzano – Asserita violazione degli artt. 116 e 117 Cost. – Illegittimità costituzionale parziale;</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali &#8211; comma 1226 dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – legittimazione ad impugnare &#8211; Ricorso promosso dalla Regione Lombardia – Asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost. – inammissibilità;</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Parchi e riserve naturali &#8211; comma 1226 dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Ricorso promosso dalle Regioni Veneto e Lombardia – competenza legislativa in materia ambientale &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, 118 e 120 Cost. – infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È costituzionalemte illegittimo l&#8217;articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p>
<p> 2. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia.</p>
<p>3. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia ed, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto e Lombardia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), a seguito della «definizione» di queste ultime di intesa con lo Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco          BILE         Presidente; &#8211; Giovanni Maria  FLICK          Giudice; &#8211; Francesco       AMIRANTE    Giudice; &#8211; Ugo             DE SIERVO     Giudice; &#8211; Paolo           MADDALENA      Giudice;<br />
&#8211; Alfonso         QUARANTA      Giudice; &#8211; Franco          GALLO          Giudice; &#8211; Luigi           MAZZELLA     Giudice;<br />
&#8211; Gaetano         SILVESTRI      Giudice; &#8211; Sabino          CASSESE       Giudice; &#8211; Maria Rita      SAULLE       Giudice; &#8211; Giuseppe        TESAURO         Giudice; &#8211; Paolo Maria     NAPOLITANO    Giudice</p>
<p>ha pronunciato la seguente             </p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promossi con ricorsi della Regione Veneto, delle Province autonome di Bolzano e di Trento e della Regione Lombardia, notificati il 23 e il 26 febbraio 2007, depositati in cancelleria il 1°, il 5 e il 7 marzo 2007 ed iscritti ai numeri 10, 12, 13 e 14 del registro ricorsi 2007.</p>
<p>    Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
    uditi gli avvocati Mario Bertolissi per la Regione Veneto, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo, Massimo Salvatorelli e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1.	Con quattro distinti ricorsi, iscritti ai numeri 10, 12, 13 e 14 del registro dell&#8217;anno 2007 la Regione Veneto, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerosi commi dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e, tra questi, del comma 1226.																																																																																												</p>
<p>1.1.	La disposizione impugnata prevede che “Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare”.																																																																																												</p>
<p>    1.2. La Regione Veneto censura tale previsione in riferimento al principio di leale collaborazione.<br />
    La Provincia autonoma di Bolzano prospetta la violazione: degli artt. 116 e 117 della Costituzione e dell&#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); dell&#8217;art. 8, numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 e 21, dell&#8217;articolo 9, numeri 10 e 11, e dell&#8217;art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste); del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e, specificamente, degli articoli 7 ed 8; del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica); del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474); nonché degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).<br />
    La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, deduce la violazione dell&#8217;art. 8, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21, dell&#8217;articolo 9, numeri 9 e 10, e dell&#8217;art. 16 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; dell&#8217;articolo 7 del d.P.R. n. 526 del 1987; degli artt. 2 e 4 del d. lgs. n. 266 del 1992.<br />
    La Regione Lombardia prospetta, infine, la violazione degli artt. 117, 118, 120 e 3 e 97 della Costituzione.</p>
<p>    2. La Regione Veneto, dopo avere raffrontato il testo della disposizione impugnata e quello dei collegati artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), rileva che con l&#8217;entrata in vigore della normativa impugnata i criteri in base ai quali le Regioni e le Province autonome sono tenute ad agire non sono più determinati mediante forme collaborative con gli enti territoriali, ma risultano imposti dallo Stato. E assume che ciò sarebbe lesivo delle proprie prerogative costituzionali.<br />
    La circostanza che la materia dell&#8217;intervento normativo sia quella della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, non legittimerebbe, infatti, la pretermissione di strumenti di dialogo e di intesa tra Stato e Regioni nella definizione della disciplina, dato che, per la giurisprudenza della Corte costituzionale (la ricorrente richiama, in proposito, le sentenze numeri 407 e 536 del 2002 e n. 222 del 2003), la materia ambientale non sarebbe una “materia in senso tecnico”, intesa quale “sfera di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze”.<br />
    Dalla mancata natura di “materia in senso tecnico” della tutela dell&#8217;ambiente discenderebbe, allora, per la ricorrente, la necessità di subordinare l&#8217;intervento normativo statale al principio di leale collaborazione. Principio che, nella specie, risulterebbe tuttavia violato per la omessa previsione di strumenti di dialogo e di intesa tra lo Stato e le Regioni.</p>
<p>2.	Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso della Regione Veneto.																																																																																												</p>
<p>    3.1. Per la difesa erariale, la disposizione impugnata non avrebbe carattere innovativo. Il ricorso ad un decreto ministeriale, quale parametro cui rapportare le modalità di adempimento degli obblighi introdotti dalla direttiva 92/43/CEE, sarebbe già presente ed operante nell&#8217;ordinamento nazionale e troverebbe applicazione anche nei confronti della Regione ricorrente. Sarebbe, per contro, ragionevole fissare un breve termine per l&#8217;adempimento di obblighi discendenti da una direttiva comunitaria, essendo ormai decorsi tredici anni dalla scadenza del termine da questa fissato per la conformazione degli Stati membri e dovendosi evitare ulteriori condanne da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.<br />
    L&#8217;intervento normativo contestato, oltretutto, avrebbe, per l&#8217;Avvocatura dello Stato, natura riduttiva e collaborativa, avendo ridotto a criteri minimi uniformi le “linee guida”, già solennemente fissate dal decreto ministeriale 3 settembre 2002, e comunque esso non sarebbe in alcun modo lesivo del “diritto-dovere delle regioni di dare applicazione nel loro territorio ad una direttiva comunitaria, che – si rammenta – è stata recepita nell&#8217;ordinamento nazionale attraverso l&#8217;adozione di un regolamento”.</p>
<p>    3.2. L&#8217;Avvocatura generale sostiene, poi, che la disposizione impugnata, attenendo alla conservazione di habitat naturali, troverebbe la sua giustificazione nelle competenze esclusive dello Stato in materia (art. 117, lettere a ed s, della Costituzione).<br />
    E comunque essa ritiene ragionevole interpretare la disposizione impugnata nel senso che “ove “i criteri minimi uniformi”, che il Ministro dell&#8217;Ambiente e della tutela del territorio e del mare va ad approvare, modifichino le linee guida di cui al d.m. 3 settembre 2002, gli stessi debbano essere adottati con forme di cooperazione previste (e comunque equivalenti) a quelle dell&#8217;articolo 4, comma 2, del DPR 357/97”.</p>
<p>    4. La Provincia autonoma di Bolzano rileva, anzitutto, che l&#8217;art. 117, quinto comma, della Costituzione prevede che le Regioni e le Province autonome partecipano all&#8217;attuazione delle norme comunitarie nelle materie di competenza legislativa concorrente e residuale, e che l&#8217;art. 16, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell&#8217;Italia al processo normativo dell&#8217;Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), sancisce l&#8217;obbligo (e non più la facoltà) per le Regioni e le Province autonome di dare attuazione, tempestivamente ed autonomamente, agli obblighi di adeguamento imposti dalla normativa comunitaria nelle materie di propria competenza.</p>
<p>    4.1. La difesa provinciale sostiene, poi, che la “materia ambientale” ricade nell&#8217;àmbito della potestà provinciale, in quanto materia trasversalmente incidente in vari settori individuati dallo statuto agli artt. 8 e 9 quali àmbiti di competenza legislativa della Provincia (e correlativi ambiti di potestà amministrativa di cui al successivo art. 16) e, più specificamente, nelle materie: “tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare “ (art. 8, numero 3), “urbanistica e piani regolatori” (art. 8, numero 5), “tutela del paesaggio” (art. 8, numero 6), “usi civici” (art. 8, numero 7), “ordinamento della minime proprietà culturali” (art. 8, numero 8), “porti lacuali” (art. 8, numero 11), “prevenzione e calamità pubbliche” (art. 8, numero 13), “miniere, cave e torbiere” (art. 8, numero 14) “apicoltura (recte: alpicoltura) e parchi per la protezione della flora e della fauna” (art. 8, numero 16), “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale” (art. 8, numero 18), “turismo e industria alberghiera” (art. 8, numero 20), “agricoltura, foreste e corpo forestale” (art. 8, numero 21), “igiene e sanità” (art. 9, numero 10), “attività sportive e ricreative” (art. 9, numero 11).<br />
    Ne discende, per la difesa provinciale, che “nella materia de qua sarebbe rintracciabile un vero e proprio obbligo di adeguamento diretto ed autonomo delle province di Trento e di Bolzano alla normativa di derivazione comunitaria, in via di competenza esclusiva”.</p>
<p>    4.2. La Provincia autonoma di Bolzano rimarca, poi, di avere già adempiuto  tale obbligo, dando attuazione alla direttiva 92/43/CEE con due provvedimenti successivi e, specificamente, con i decreti del Presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63 (Valutazione di incidenza per progetti e piani all&#8217;interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea, in attuazione della direttiva 92/43/CEE), e 22 febbraio 2006, n. 8, recante “Modifica degli elenchi dei siti di importanza comunitaria e dei siti di protezione speciale di cui all&#8217;allegato A e B del decreto del Presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63 nonché della relativa documentazione planimetrica”.</p>
<p>    4.3. Per la Provincia autonoma, la disposizione censurata, reintroducendo, anche con riferimento ad essa, un obbligo generale di adeguamento alla normativa comunitaria in una materia in cui la ricorrente ha già esercitato le proprie potestà legislative ed amministrative, e subordinando gli adempimenti posti a proprio carico al rispetto di un emanando decreto ministeriale, il quale coinvolge àmbiti di competenza provinciale, senza prevedere tuttavia una qualsivoglia forma di intesa, neppure in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, violerebbe sia le competenze legislative ed amministrative provinciali in materia di ambiente sia il sistema di coordinamento dei poteri normativi nazionali e di quelli regionali e provinciali, previsto dal d.P.R. n. 526 del 1987.<br />
    Ai sensi dell&#8217;art. 7 di tale decreto, infatti, spetta alle Province autonome “dare immediata attuazione alle direttive comunitarie, salvo adeguarsi, nei limiti previsti dallo statuto speciale, alle leggi statali di attuazione dei predetti atti comunitari”.<br />
    Non sarebbe, allora, possibile vincolare la autonomia provinciale ad atti regolamentari, se non per supplire all&#8217;eventuale inerzia nella attuazione del diritto comunitario (viene richiamata la sentenza n. 425 del 1999 della Corte costituzionale), e sarebbe, dunque, costituzionalmente illegittima una norma, quale quella impugnata, che pretenda di imporsi direttamente alle Province autonome e di sottomettere queste ultime e le scelte normative e regolamentari da esse già compiute in attuazione del dettato comunitario al rispetto di obblighi e vincoli ulteriori, “peraltro sanciti con decreto ministeriale”.</p>
<p>    4.4. La Provincia di Bolzano lamenta, pure, la violazione del decreto legislativo n. 266 del 1992, nella parte in cui tale fonte di attuazione statutaria regola i rapporti tra atti legislativi statali e regionali prevedendo la immediata applicabilità nel territorio regionale delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili; nonché laddove prevede la obbligatoria consultazione della Regione o delle Province autonome da parte del Presidente del Consiglio dei ministri in merito a ciascun atto di indirizzo e di coordinamento, per quanto attiene alla compatibilità di esso con lo statuto speciale e con le relative norme di attuazione; e, soprattutto, quando vieta la attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative non previste dallo statuto speciale o dalle norme di attuazione nelle materie di competenza propria della Regione o delle province autonome.</p>
<p>    4.5. Conclusivamente la Provincia autonoma di Bolzano ritiene violate le richiamate norme statutarie e di attuazione statutaria, nonché gli artt. 116, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, che riconoscono la speciale autonomia dell&#8217;ente e vincolano la legislazione statale al rispetto della Costituzione.<br />
   5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano.</p>
<p>    5.1. La difesa erariale svolge le medesime argomentazioni e prospetta le medesime possibili interpretazioni già proposte in riferimento al ricorso della Regione Veneto.<br />
    L&#8217;Avvocatura sostiene, infatti, che non sussiste, al riguardo, una differenza tra le posizioni delle ricorrenti Regione ordinaria e Provincia autonoma e che l&#8217;intervento normativo contestato trova, anche in tale caso, la sua giustificazione nelle competenze esclusive dello Stato in materia (art. 117, secondo comma, lettere a ed s, della Costituzione), posto che queste competenze non si ritroverebbero non solo nella disciplina costituzionale concernente le Regioni ordinarie, ma neppure nelle “indicazioni, più vecchie, dello statuto d&#8217;autonomia della Regione Trentino Alto Adige e della provincia Autonoma di Bolzano”.<br />
    La difesa erariale nota, poi, come la direttiva “92/43/1997” (recte 92/43/CEE) sia stata recepita nell&#8217;ordinamento nazionale mediante un regolamento. Da ciò essa desume che sarebbe “privo di pregio l&#8217;argomentare della Provincia ricorrente in ordine ad una preclusione per lo Stato di “limitare la potestà regolamentare con norme regolamentari”“.<br />
   6. La Provincia autonoma di Trento evidenzia, anzitutto, di avere “pacificamente” competenza in materia di ambiente in base a diverse norme statutarie (art. 8, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21, art. 9, numeri 9 e 10, e art. 16) e di avere, nell&#8217;esercizio di tali competenze, già dato attuazione agli obblighi derivanti dalle direttive 93/43/CEE e 74/409/CEE con gli articoli 9 e 10 della legge provinciale 15 “ottobre” (recte: dicembre) 2004, n. 10 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell&#8217;ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), modificati dall&#8217;art. 55 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 1, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria 2007” e di avere adottato misure di salvaguardia per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e “le misure prima di salvaguardia ed ora di conservazione per le Zone di Protezione Speciale” (ZPS) “individuate nel proprio territorio, rispettivamente con deliberazione n. 655 dell&#8217;8 aprile 2005 (SIC) e con deliberazioni n. 2956 del 30 dicembre 2005 e n. 2279 del 27 ottobre 2006 (ZPS)”.</p>
<p>    6.1. La difesa provinciale richiama, poi, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 1999, per la quale il d.P.R. n. 357 del 1997, seppure incidente su materie di competenza regionale, è costituzionalmente legittimo, dato che ha natura suppletiva e cedevole rispetto alla successiva legislazione provinciale di attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE, mentre, dopo tale attuazione, trova applicazione l&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987, in base al quale le Province autonome sono vincolate solo da leggi statali che concretano limiti statutari, non da atti sublegislativi.<br />
    La disposizione dell&#8217;impugnato comma 1226, rivolgendosi anche alla Provincia autonoma di Trento ed imponendole di provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto ministeriale, non terrebbe tuttavia conto ed anzi si sovrapporrebbe alla già intervenuta attuazione legislativa ed amministrativa della direttiva comunitaria da parte della Provincia autonoma e così violerebbe, secondo la ricorrente, le indicate competenze statutarie, nonché la richiamata norma di attuazione statutaria dell&#8217;articolo 7 del d.P.R. n. 526 del 1987.</p>
<p>    6.2. Il comma 1226, per altro verso, violerebbe anche l&#8217;articolo 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, sia perché un decreto ministeriale non potrebbe comunque vincolare l&#8217;attuazione delle direttive da parte della Provincia, neppure là dove mancasse una legislazione provinciale di recepimento, richiedendosi in tale ipotesi, comunque, un regolamento governativo, da adottarsi nel rispetto del principio di legalità sostanziale e con il coinvolgimento delle Regioni, sia perché il previsto decreto ministeriale, avendo natura sostanzialmente normativa, non potrebbe intervenire in una materia di competenza legislativa provinciale.<br />
    Né legittima risulterebbe la previsione ove il decreto ministeriale in questione potesse essere considerato un atto di indirizzo e coordinamento, risultando, in questa prospettiva, violato l&#8217;articolo 3 del d.lgs. n. 266 del 1992 sotto vari profili: non essendo tale ipotetico atto di indirizzo e coordinamento adottato dal Consiglio dei ministri; non essendo previsto un parere delle Province per la sua adozione; non potendo un atto di indirizzo e coordinamento comunque vincolare la Provincia ad uno specifico contenuto, ma solo al conseguimento di determinati obiettivi e risultati.<br />
    Né, d&#8217;altra parte, l&#8217;impugnato comma 1226 potrebbe ritenersi legittimo riconoscendo al previsto decreto ministeriale natura amministrativa e non normativa, risultando, in tale prospettiva, comunque violato l&#8217;articolo 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, che non consente di attribuire ad organi dello Stato funzioni amministrative in materia di competenza provinciale.</p>
<p>    6.3. La difesa provinciale chiarisce, infine, che la disposizione impugnata non sarebbe lesiva solo là dove si potesse ritenere che essa non si applichi alle Regioni o alle Province autonome che già abbiano data attuazione alle direttive comunitarie.<br />
    Sennonché la ricorrente esclude una tale interpretazione alla luce del dato letterale della disposizione, espressamente riferita anche alla Provincia di Trento, e sostenendo che la previsione di “standard minimi uniformi” lascerebbe pensare che si tratti di standard ai quali tutte le Regioni si debbano adeguare.<br />
   7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso della Provincia autonoma di Trento.</p>
<p>    7.1. La difesa erariale svolge le medesime argomentazioni e prospetta le medesime possibili interpretazioni già proposte in riferimento ai ricorsi della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Bolzano.<br />
    L&#8217;Avvocatura, peraltro, afferma che “nel caso di specie oltretutto la norma non dovrebbe trovare applicazione nei confronti della Provincia Autonoma di Trento laddove, come dichiarato nel ricorso, avrebbe già provveduto ad attuare e completare le misure previste dalla disciplina comunitaria”.</p>
<p>    8. La Regione Lombardia sostiene che, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze numeri 407 e 536 del 2002 e numeri 222, 226, 227 del 2003), non potrebbe negarsi, nonostante l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione attribuisca alla competenza esclusiva dello Stato la materia della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, che “nell&#8217;azione di tutela dell&#8217;ambiente siano concretamente coinvolti tutti i livelli territoriali in una logica di effettiva corresponsabilità e che tale concorso di competenze sia guidato dal principio di “leale collaborazione”“.<br />
    Principio che risulterebbe violato, nel caso di specie, al pari degli artt. 117, 118, 120, 3 e 97 della Costituzione, dacché per la determinazione dei criteri minimi per provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997 non sarebbe prevista né l&#8217;intesa né alcuna forma o modalità di coinvolgimento delle Regioni.<br />
    La difesa regionale richiama, sul punto, alcune sentenze della Corte costituzionale, che, prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, hanno dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni statali “che non avevano previsto l&#8217;intesa tra lo Stato e le Regioni in materia di procedure di adeguamento nella disciplina dei parchi (sent. 302 del 1994), di rilevamento degli incendi boschivi (sent. 157 del 1995) e di programmazione degli interventi di protezione civile (sent. 127 del 1995)” e, dopo la predetta riforma, hanno confermato tale orientamento ed “insistito sulla centralità del principio di leale collaborazione (cfr. sent. 27 del 2002)”.</p>
<p>    9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza del ricorso della Regione Lombardia.<br />
   9.1. La difesa erariale svolge le medesime argomentazioni e prospetta le medesime possibili interpretazioni già proposte in riferimento ai ricorsi della Regione Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>    10. In prossimità dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato una memoria e una copia autentica della deliberazione del Consiglio provinciale 28 marzo 2007, n. 3, di ratifica, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 54, numero 7, ed all&#8217;art. 98 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, della deliberazione della Giunta provinciale 19 febbraio 2007.<br />
    Nella memoria la difesa provinciale, sostanzialmente, ribadisce gli argomenti già sviluppati nel ricorso.</p>
<p>    11. &#61630; In prossimità delle udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 la Regione Veneto ha depositato una memoria, nella quale ribadisce gli argomenti già sviluppati nel ricorso e replica a quelli svolti dalla Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p>    11.1. In particolare la difesa regionale contesta la tesi dell&#8217;Avvocatura generale circa il carattere non innovativo e, pertanto, non lesivo dell&#8217;impugnato comma 1226.<br />
    La intervenuta adozione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, dimostrerebbe, per la ricorrente, la erroneità di detta tesi, dato che i criteri minimi uniformi hanno carattere di estremo dettaglio e non sono specificativi, bensì ampliativi, delle linee guida contenute nel decreto ministeriale 3 settembre 2002.<br />
    Né la circostanza che tale decreto ministeriale sia stato in concreto adottato sentita la Conferenza unificata varrebbe a rendere legittima la previsione dell&#8217;impugnato comma 1226, posto che questa norma, pur intervenendo in materia ambientale, dove “competenze e responsabilità sono ripartite tra Stato ed enti territoriali, non ha previsto alcuna forma di collaborazione con le Regioni”.</p>
<p>    12. In prossimità delle udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008, la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria, nella quale ribadisce e sviluppa gli argomenti già svolti nel ricorso e replica a quelli dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p>    12.1. La Provincia autonoma, a conferma delle tesi sostenute nel ricorso, richiama, anzitutto, tra le altre, la sentenza n. 378 del 2007 della Corte costituzionale, la quale ha affermato che la disciplina delle ZSC e delle ZPS rientra nella competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di parchi per la protezione della flora e della fauna (articolo 8, numero 16, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).</p>
<p>    12.2. La difesa provinciale ricorda, poi, che le Zone Speciali di Conservazione non esistono ancora, dato che, pur essendo intervenuta la individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC), non è tuttavia ancora avvenuta la loro classificazione quali ZSC.<br />
    La procedura di infrazione comunitaria “menzionata” nel comma 1226 riguarderebbe, pertanto, la sola direttiva 79/409/CEE, relativa alle ZPS. E da ciò deriverebbe l&#8217;incongruità della previsione dell&#8217;impugnato comma 1226, che impone alle Regioni di provvedere anche agli adempimenti di cui all&#8217;art. 4 del d.P.R. n. 357 del 1997, relativo alle ZSC.</p>
<p>    12.3. A correzione del ricorso introduttivo, la Provincia di Trento precisa, poi, di avere adottato (in attesa della designazione come Zone speciali di conservazione) le misure di salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria con deliberazione (della Giunta provinciale) n. 2956 del 30 dicembre 2005.</p>
<p>    12.4. La difesa provinciale ricorda, inoltre, la intervenuta adozione del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 in attuazione del comma 1226 e ne sottolinea sia il carattere dettagliato sia il suo espresso riferimento alle Province autonome.<br />
    Ciò, da un lato, dimostrerebbe che lo Stato, con il comma 1226, ha inteso adottare in una materia provinciale un atto ministeriale a carattere normativo e direttamente applicabile, dall&#8217;altro, confuterebbe la tesi dell&#8217;Avvocatura dello Stato, per la quale la norma non troverebbe applicazione in riferimento a quegli enti territoriali che, come la Provincia di Trento, avessero già attuato le misure di salvaguardia.</p>
<p>    12.5. La difesa provinciale contesta poi l&#8217;ulteriore tesi dell&#8217;Avvocatura dello Stato, per la quale il decreto ministeriale previsto dal comma 1226 non avrebbe natura innovativa, essendo già previsto un decreto ministeriale di indirizzo dall&#8217;articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 357 del 1997.<br />
    Tale tesi non considererebbe, né la natura cedevole della disciplina dettata dal d.P.R. n. 357 del 1997, affermata dalla sentenza n. 425 del 1999 della Corte costituzionale, né il suo superamento dopo la intervenuta attuazione da parte della Provincia della disciplina comunitaria in materia di ZSC e ZPS.<br />
    Oltretutto il predetto articolo 4, comma 2, prevede l&#8217;emanazione di linee guida per la gestione delle aree della rete “Natura 2000”, mentre il comma 1226 prevede un decreto ministeriale, che contiene una disciplina dettagliata e, nella sostanza, già individua le misure di conservazione.</p>
<p>    12.6. La difesa provinciale esclude infine che la previsione censurata possa trovare alcun fondamento nelle competenze esclusive statali di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettere a) ed s), della Costituzione, essendo il primo titolo di competenza del tutto inconferente ed essendo la competenza statale in materia di ambiente comunque non esercitabile in senso limitativo della autonomia speciale.</p>
<p>    13. In prossimità dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 la Regione Lombardia ha depositato una memoria, nella quale ribadisce gli argomenti già svolti nel ricorso e ne sviluppa di ulteriori.</p>
<p>    13.1  La difesa regionale sostiene, in particolare, che l&#8217;intervento normativo censurato è ascrivibile non solo all&#8217;àmbito della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente, ma anche a quello della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, posto che le ZPS e le ZSC rientrerebbero “a pieno titolo” nella categoria dei beni ambientali.<br />
    Tale competenza regionale, ai sensi dell&#8217;art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), riguarderebbe, per la ricorrente, pure la previsione di misure di salvaguardia.<br />
    La Regione richiama, in proposito, le sentenze numeri 94 del 2003 e 212 del 2006 della Corte costituzionale, le quali hanno ritenuto legittima una legge della Regione Lazio, recante disciplina di salvaguardia degli esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico aventi valore storico, artistico ed ambientale, ed hanno riconosciuto che la valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale compete alla Regione.</p>
<p>    13.2. La Regione Lombardia rileva, inoltre, che i criteri minimi uniformi concretamente individuati dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007 (in ordine alla cui adozione la Regione rammenta di avere espresso parere contrario in sede di Conferenza permanente) intervengono su aspetti di estremo dettaglio e sostiene che essi vengono ad interferire con ulteriori titoli di competenza regionali. <br />
    La difesa regionale esemplifica tale prospettazione, invocando le competenze concorrenti o residuali in materia di governo del territorio, di agricoltura e di turismo.</p>
<p>    13.3. La Regione insiste, infine, nell&#8217;invocare la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 58 del 2007), per la quale il principio di leale collaborazione è la regola fondamentale, là dove sussista una connessione tra funzioni attribuite a diversi livelli di governo costituzionalmente rilevanti e non sia possibile una netta separazione nell&#8217;esercizio delle competenze.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>1.	Con quattro distinti ricorsi, iscritti ai numeri 10, 12, 13 e 14 del registro ricorsi dell&#8217;anno 2007, la Regione Veneto, le Province autonome di Bolzano e di Trento e la Regione Lombardia promuovono questioni di legittimità costituzionale di numerosi commi dell&#8217;art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e, tra questi, del comma 1226.																																																																																												</p>
<p>1.1.	Il presente giudizio attiene unicamente all&#8217;impugnazione di quest&#8217;ultimo comma, essendo le ulteriori questioni oggetto di separate pronunce.																																																																																												</p>
<p>    1.2. Trattandosi della stessa materia, i quattro ricorsi possono essere riuniti per essere decisi con un&#8217;unica sentenza.<br />
   1.3. L&#8217;impugnato comma 1226 dispone che “Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare”.<br />
   2. &#61630; Le Regioni Veneto e Lombardia contestano tale disposizione, la prima solo in riferimento al principio di leale collaborazione, la seconda anche in riferimento agli artt. 117, 118, 120, 3 e 97 della Costituzione, sostenendo entrambe che l&#8217;ambiente, nella interpretazione datane dalla giurisprudenza costituzionale, non sarebbe una “materia in senso tecnico”, per cui ogni intervento dello Stato in proposito dovrebbe essere subordinato all&#8217;osservanza del sopra detto principio di leale collaborazione, principio che nella specie risulterebbe violato per la mancata previsione di strumenti di dialogo e di intesa fra Stato e Regioni.<br />
   3. Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia.<br />
    Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le Regioni possono far valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle attributive di competenza solo ove esso si risolva in una lesione di sfere di competenza regionali (così, fra le tante, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008, n. 401 del 2007 e n. 116 del 2006). Nel caso di specie, le censure dedotte, oltre ad essere generiche, non sono prospettate in maniera da far derivare dalla pretesa violazione dei richiamati parametri costituzionali una compressione dei poteri della Regione.<br />
   4. La questione proposta dalle Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento al principio di leale collaborazione e, dalla sola Regione Lombardia, pure in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, non è fondata.<br />
   5. La competenza a tutelare l&#8217;ambiente e l&#8217;ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall&#8217;art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, e per “ambiente ed ecosistema”, come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, deve intendersi quella parte di “biosfera” che riguarda l&#8217;intero territorio nazionale (sentenza n. 378 del 2007).<br />
    In base alla Costituzione, “spetta allo Stato disciplinare l&#8217;ambiente come un&#8217;entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale “primario” (sentenza n. 151 del 1986) ed “assoluto” (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell&#8217;ambiente come “materia trasversale”, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell&#8217;ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni” (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007).<br />
    In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l&#8217;utilizzazione dell&#8217;ambiente, e , quindi, altri interessi.<br />
    Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell&#8217;ambiente “viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell&#8217;esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell&#8217;ambiente.<br />
    E&#8217; dunque in questo senso che può intendersi l&#8217;ambiente come una “materia trasversale” (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; si veda, per tutte, la sentenza n. 246 del 2006), e non può certo dirsi, come vorrebbero le Regioni Veneto e Lombardia, che “la materia ambientale non sarebbe una materia in senso tecnico”. Al contrario, l&#8217;ambiente è un bene giuridico, che, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, funge anche da discrimine tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale.   5.1. Le Regioni Veneto e Lombardia, dunque, non possono reclamare un loro coinvolgimento nell&#8217;esercizio della potestà legislativa dello Stato in materia di tutela ambientale, trattandosi di una competenza statale esclusiva. <br />
    In tale àmbito di esclusiva competenza statale rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale. Non contrasta, pertanto, con i parametri evocati dalle ricorrenti, il rinvio, da parte dell&#8217;impugnato comma 1226, ad un emanando decreto ministeriale che preveda i criteri ai quali le Regioni Veneto e Lombardia debbono uniformarsi nell&#8217;imporre le misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e le misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), in esecuzione della direttiva comunitaria, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).<br />
   6. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, dal canto loro, censurano il comma 1226, lamentando che non rientrerebbe nella competenza statale l&#8217;attuazione delle direttive comunitarie in materia di ZSC e ZPS, dovendo le stesse essere attuate direttamente dalle Province, competenti in materia, cosa che le stesse avrebbero peraltro già fatto.<br />
    Le ricorrenti lamentano, poi, che, in ogni caso, lo Stato non potrebbe vincolare le Province autonome in una materia di loro competenza mediante un atto sublegislativo.<br />
   6.1. La Provincia di Bolzano prospetta la violazione: degli artt. 116 e 117 della Costituzione e dell&#8217;articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); dell&#8217;articolo 8, numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 e 21, dell&#8217;articolo 9, numeri 10 e 11 e dell&#8217;articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste); del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e, specificamente, degli artt. 7 ed 8 del medesimo; del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica); del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474); nonché degli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).<br />
   6.2.  La Provincia autonoma di Trento prospetta, invece, la violazione dell&#8217;art. 8, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 21, dell&#8217;art. 9, numeri 9 e 10 e dell&#8217;articolo 16 dello Statuto speciale della Regione Trentino- Alto Adige; dell&#8217;articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987; degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992.<br />
   7.  Si deve innanzitutto rilevare che le due Province autonome sostengono l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1226, della legge n. 296 del 2006, affermando, preliminarmente, di avere una competenza generale in materia di ambiente, come risulterebbe da una lunga serie di disposizioni dello statuto e (per quanto riguarda Bolzano) anche dalle relative norme di attuazione. <br />
    Sennonchè la stragrande maggioranza delle elencate materie non ha niente a che vedere con la tutela ambientale, mentre altre (“tutela del paesaggio”, “caccia e pesca”, “parchi per la protezione della flora e della fauna”, e “foreste”), comprese nell&#8217;elenco dell&#8217;art. 8 dello statuto, costituiscono semplici aspetti della materia della tutela ambientale. E da questi aspetti, evidentemente, non può farsi derivare una competenza generale in materia di ambiente. <br />
    La competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano si fonda, invece, nel caso specifico, sull&#8217;art. 8, numero 16, dello statuto, che attribuisce ad esse una potestà legislativa primaria in materia di “parchi per la protezione della flora e della fauna”.<br />
    Deve ribadirsi, quindi, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi sentenze n. 425 del 1999 e n. 378 del 2007), che spetta alle Province autonome dare concreta attuazione per il loro territorio alla direttiva 92/43/CEE (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica), la quale impone misure di salvaguardia sui siti di importanza comunitaria (SIC) e misure di conservazione sulle zone speciali di conservazione (ZSC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), a seguito della “definizione” di queste ultime di intesa con lo Stato (sentenza n. 378 del 2007).<br />
 8.  In virtù della richiamata prescrizione statutaria e di quanto espressamente stabilito dall&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 526 del 1987 e dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, deve inoltre affermarsi che lo Stato, diversamente da quanto si evince dal rinvio da parte del comma 1226 agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 357 del 1997, non può imporre alle Province autonome di conformarsi, nell&#8217;adozione delle misure di salvaguardia e delle misure di conservazione, “ai criteri minimi uniformi” di un emanando decreto ministeriale.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) promosse dalla Regione Veneto, dalla Regione Lombardia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
    riuniti i giudizi, <br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare;<br />
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 120 della Costituzione, dalla Regione Lombardia ed, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalle Regioni Veneto e Lombardia, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-104/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.104</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-105/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-105/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.105</a></p>
<p>Pres. Bile; Relatore Maddalena la competenza regionale residuale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell&#8217;ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della &#8220;sostenibilità degli ecosistemi forestali&#8221; Ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-105/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-105/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bile; Relatore Maddalena</span></p>
<hr />
<p>la competenza regionale residuale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell&#8217;ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della &ldquo;sostenibilità degli ecosistemi forestali&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Tutela del territorio &#8211; Art. 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007)- Interventi in materia forestale – competenza legislativa residuale delle regioni – Ricorso promosso dalla regione Veneto &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzione dell&#8217;art. 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la competenza regionale residuale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell&#8217;ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della «sostenibilità degli ecosistemi forestali»</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori: &#8211; Franco          BILE         Presidente; &#8211; Giovanni Maria  FLICK          Giudice; &#8211; Francesco       AMIRANTE        Giudice; &#8211; Ugo             DE SIERVO          Giudice; &#8211; Paolo           MADDALENA       Giudice; &#8211; Alfonso         QUARANTA         Giudice; &#8211; Franco          GALLO            Giudice; &#8211; Luigi           MAZZELLA         Giudice; &#8211; Gaetano         SILVESTRI         Giudice; &#8211; Sabino          CASSESE             Giudice; &#8211; Maria Rita      SAULLE            Giudice;- Giuseppe        TESAURO          Giudice;<br />
#NOME?</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 23 febbraio 2007, depositato in cancelleria il 1° marzo 2007 ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2007.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />
    uditi l&#8217;avvocato Mario Bertolissi per la Regione Veneto, e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo, Massimo Salvatorelli e Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. Con ricorso notificato il 23 febbraio 2007, depositato il successivo 1° marzo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2007, la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerosi commi dell&#8217;art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e, tra questi, del comma 1082, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e all&#8217;art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />
   1.1. L&#8217;impugnato comma 1082 prevede che: “Al fine di armonizzare l&#8217;attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d&#8217;azione per le foreste dell&#8217;Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all&#8217;articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002”.<br />
   2. La ricorrente Regione Veneto sostiene, anzitutto, che tale disposizione sia da ricondurre alla materia “delle foreste”, non espressamente prevista nell&#8217;articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione e, pertanto, da ascriversi alla propria competenza “residuale-esclusiva”, di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione.<br />
    La ricorrente rileva, peraltro, la possibile intersezione tra la propria competenza in materia di “foreste” e quella statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione), là dove, come nel caso di specie, la previsione impugnata finalizza il programma quadro per il settore forestale alla “gestione forestale sostenibile” e alla valorizzazione “della multifunzionalità degli ecosistemi forestali”.<br />
    La ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale, per la quale in ipotesi di interferenze tra materie di competenza esclusiva statale e regionale il principio regolatore è quello della leale collaborazione (sentenze numeri 370 del 2003 e 50 del 2005 e, in riferimento alla materia ambientale, sentenze numeri 407 e 536 del 2002 e n. 222 del 2003).<br />
    La Regione Veneto ritiene, pertanto, che la disposizione impugnata sia illegittima, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non ha previsto alcuna forma di collaborazione con le Regioni per la definizione del programma quadro in materia forestale.</p>
<p>    2.1. La Regione Veneto censura, altresì, la medesima disposizione, nella parte in cui, rendendo possibile per le azioni previste dal suddetto programma quadro l&#8217;accesso al fondo di cui all&#8217;art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), avrebbe “in sostanza previsto un finanziamento a destinazione vincolata in materia di competenza regionale”.<br />
    La ricorrente richiama, in proposito, la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale di fondi statali in materie di competenza legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni, sia che questi fondi prevedano la diretta attribuzione di risorse a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (sentenze numeri 370 del 2003 e 16 e 49 del 2004), sia che prevedano la diretta attribuzione di risorse a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche (sentenze numeri 423 del 2004, 77 e 107 del 2005 e 118 del 2006). Ed esclude, pure, la riconducibilità della prevista forma di finanziamento all&#8217;ipotesi di fondi speciali prevista dall&#8217;art. 119, quinto comma, della Costituzione, sostenendo che non sussisterebbero comunque tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al riguardo (sentenza n. 16 del 2004).<br />
    La disposizione impugnata sarebbe, sotto questo profilo, lesiva degli artt. 117 e 119 della Costituzione.</p>
<p>    2.2. Il comma 1082 dell&#8217;art. 1 della legge n. 296 del 2006 violerebbe, infine, gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed il principio di leale collaborazione, anche là dove dispone che i limiti di accesso alle ricorse finanziarie siano definiti dal solo Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, senza la previsione di un coinvolgimento delle Regioni in merito.<br />
   3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, si è costituito, sostenendo l&#8217;infondatezza del ricorso.</p>
<p>    3.1. La difesa erariale contesta, anzitutto, come artificioso l&#8217;inquadramento della disposizione impugnata nella materia delle “foreste” prospettato dalla ricorrente, sostenendo che non sia “francamente contestabile” che la disposizione impugnata “pertenga alla materia dell&#8217;ambiente”, di esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lettera s, della Costituzione).<br />
    L&#8217;Avvocatura generale rileva, poi, che la previsione del comma 1082 si inserisce nella attuazione degli impegni derivanti dal così detto Protocollo di Kyoto dell&#8217;11 dicembre 1997, reso esecutivo con la legge 1° giugno 2002, n. 120, e dalla “Quarta Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa (Vienna 28-30 aprile 2003)” ed avrebbe, pertanto, “preciso rapporto con la competenza esclusiva menzionata” dalla lettera a) del secondo comma dell&#8217;articolo 117 della Costituzione. E sostiene, infine, che la disposizione impugnata realizzerebbe “pienamente” la leale collaborazione “tra Stato ed Enti territoriali”, in quanto prevede che il programma debba formare oggetto di accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.</p>
<p>    3.2. La difesa erariale sostiene, inoltre, che “vertendosi in materia (almeno) prevalentemente statale (sottratta ai vincoli posti dall&#8217;art. 119 Cost.), è pienamente coerente che il finanziamento del programma sia deliberato dal CIPE, a cui peraltro partecipa, con diritto di voto, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome”.<br />
    L&#8217;Avvocatura generale afferma, infine, che trattandosi di interventi speciali a favore di aree agevolmente determinabili, troverebbe comunque applicazione la previsione derogatoria di cui all&#8217;articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive “al di là dal normale esercizio di funzioni (in ipotesi) di pertinenza degli enti locali”.</p>
<p>    4. In prossimità dell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;11 marzo 2008, la Regione Veneto ha depositato una memoria, nella quale ribadisce gli argomenti già sviluppati nel ricorso e replica a quelli svolti dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato.</p>
<p>    4.1. La difesa regionale insiste, in particolare, sulla riconducibilità dell&#8217;intervento normativo censurato, nell&#8217;àmbito non solo della competenza statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente, ma anche della propria competenza in materia di foreste, nonché sulla necessità che ogni intervento statale in materia ambientale, “ove anche giustificato dalla necessità di rispondere ad esigenze unitarie”, sia “improntato al più rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione tra i livelli di governance competenti in materia”.</p>
<p>    4.2. La Regione Veneto contesta, poi, la tesi dell&#8217;Avvocatura dello Stato, per la quale la disposizione censurata, inserendosi nell&#8217;attuazione degli impegni derivanti dal così detto Protocollo di Kyoto dell&#8217;11 dicembre 1997, reso esecutivo con la legge 1° giugno 2002, n. 120, e dalla “Quarta Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa (Vienna 28-30 aprile 2003)”, dovrebbe essere ricondotta pure alla competenza esclusiva statale in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e di rapporti dello Stato con l&#8217;Unione europea (articolo 117, secondo comma, lettera a, della Costituzione).<br />
    La difesa regionale sostiene la “palese erroneità” di questa tesi, rilevando che la disposizione impugnata “non regola affatto i rapporti dello Stato con l&#8217;Unione o la comunità internazionale” e sottolineando che l&#8217;adesione alla prospettiva interpretativa della difesa statale svuoterebbe del tutto la competenza legislativa regionale.</p>
<p>    4.3. La Regione Veneto contesta, infine, che i finanziamenti previsti dall&#8217;impugnato comma 1082 possano qualificarsi quali fondi speciali, di cui all&#8217;articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sia perché non si tratterebbe di finanziamenti diretti a soddisfare le finalità previste da questa disposizione costituzionale, sia perché essi non sarebbero aggiuntivi a favore di Regioni individuate.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1.  La Regione Veneto promuove questioni di legittimità costituzionale di numerosi commi dell&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e, tra questi, del comma 1082.<br />
    Il presente giudizio attiene unicamente all&#8217;impugnazione di quest&#8217;ultimo comma, essendo le altre questioni oggetto di separate pronunce.</p>
<p>    1.1. L&#8217;impugnato comma 1082 prevede che: “Al fine di armonizzare l&#8217;attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d&#8217;azione per le foreste dell&#8217;Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell&#8217;articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all&#8217;articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.”</p>
<p>    2. La Regione Veneto ritiene che tale disposizione interverrebbe in un àmbito materiale nel quale si intersecherebbero la propria competenza residuale in materia di “foreste” e quella statale in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema. E sostiene che, in tale ipotesi, non potendosi considerare, secondo la giurisprudenza costituzionale, la “tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema” una “materia in senso tecnico”, sarebbe necessario prevedere forme di leale collaborazione tra Stato e Regione.</p>
<p>2.1. In questa prospettiva, la Regione Veneto censura il comma 1082 in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione, nella parte in cui non ha previsto alcuna forma di collaborazione con le Regioni per la definizione, da parte dello Stato, del programma quadro in materia forestale.</p>
<p>    2.2. La Regione Veneto censura, poi, la predetta disposizione, in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, nella parte in cui, rendendo possibile, per le attività previste dal programma quadro, l&#8217;accesso all&#8217;apposito fondo costituito dallo Stato, ai sensi dell&#8217;art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), avrebbe in sostanza previsto un “finanziamento a destinazione vincolata”, anche questo in contrasto con la ben nota giurisprudenza costituzionale al riguardo.</p>
<p>    2.3. La Regione Veneto censura, infine, il comma 1082 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed il principio di leale collaborazione, là dove esso dispone che i limiti di accesso alle risorse finanziarie siano definite dal solo Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, senza prevedere un coinvolgimento delle Regioni.</p>
<p>    3. La questione non è fondata.</p>
<p>    4. Caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso (sulla esistenza di più beni giuridici tutelati sull&#8217;unitario bene ambientale, vedi sentenza n. 378 del 2007).<br />
    Sotto l&#8217;aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore “primario” (sentenza n. 151 del 1986), ed “assoluto” (sentenza n. 641 del 1987), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell&#8217;esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Ciò peraltro non toglie, come è stato ribadito anche nell&#8217;ultima sentenza citata, che le Regioni, nell&#8217;esercizio delle specifiche competenze, loro garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela ambientale più elevate.<br />
    Ne consegue che la competenza regionale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente, come peraltro sembra riconoscere la stessa Regione Veneto, alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell&#8217;ambiente, e che, pertanto, tale funzione può essere esercitata soltanto nel rispetto della “sostenibilità degli ecosistemi forestali”. <br />
    I distinti concetti di multifunzionalità ambientale del bosco e di funzione economico produttiva sottoposta ai limiti della ecosostenibilità forestale sono del resto ribaditi a livello internazionale, comunitario e nazionale.<br />
    Sul piano internazionale, sono da ricordare: la Convenzione di Rio de Janeiro sulla biodiversità, adottata il 5 giugno 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 14 febbraio 1994, n. 124; la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 65 e il Protocollo di Kyoto dell&#8217;11 dicembre 1997, sui mutamenti climatici, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° giugno 2002, n. 120, nonché la “Dichiarazione autorevole di principi giuridicamente non vincolante per un consenso globale sulla gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile di ogni tipo di foresta”, adottata nell&#8217;ambito della Conferenza di Rio.<br />
    Sul piano comunitario, è da far riferimento alla puntuale normativa di cui alla Direttiva 92/43/CEE ed alla Direttiva 79/409/CEE, in materia di habitat naturali e di costituzione di una “rete ecologica europea coerente”, denominata “Natura 2000”; nonché al Piano d&#8217;azione per le foreste dell&#8217;Unione Europea per il quinquennio 2007-2011. <br />
    Sul piano interno, è da sottolineare il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell&#8217;articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), che pone come strumento fondamentale per la conservazione e l&#8217;incremento dei boschi e delle foreste la “selvicoltura” (art. 1), attribuendo al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell&#8217;ambiente il compito di emanare al riguardo apposite “linee guida” ed alle Regioni quello di definire le “linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali”. <br />
    Attraverso questo coordinamento lo Stato ha inteso assicurare, per un verso, la conservazione e l&#8217;incremento del bosco considerato come bene ambientale e, per altro verso, la conservazione e l&#8217;incremento del bosco stesso, considerato come bene economico produttivo, nei limiti, tuttavia, della sostenibilità degli ecosistemi forestali.<br />
    In questo quadro si inserisce il comma 1082, del quale la Regione Veneto lamenta la previsione di un “programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali”, senza essere stata coinvolta nella redazione del programma stesso.<br />
    Sennonché, a parte la considerazione che il perseguimento delle finalità ambientali è imposto da obblighi internazionali e comunitari, oltre che dalle norme statali emesse nell&#8217;esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell&#8217;ambiente e degli ecosistemi, sta di fatto che il programma quadro di cui si discute non è imposto alle Regioni, ma costituisce una semplice proposta di accordo presentata dal Ministero per le politiche agricole e forestali e dal Ministero dell&#8217;ambiente alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province di Trento e Bolzano, ai sensi dell&#8217;art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), secondo il quale il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, “possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l&#8217;esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune”. <br />
    Si tratta, dunque, di una mera “proposta”, per sua natura inidonea a violare competenze regionali, e tanto meno il principio di leale collaborazione, in quanto essa può essere accettata in tutto o in parte, o non essere accettata dalle Regioni e dalle Province autonome, come del resto espressamente prevede il secondo comma del citato art. 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, il quale inequivocabilmente stabilisce che “Gli accordi si perfezionano con l&#8217;espressione dell&#8217;assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano”.<br />
    La censura della Regione Veneto appare pertanto non fondata, poiché risulta chiaro che non sono violate le sue competenze in materia di funzione economico produttiva dei boschi e delle foreste e che risulta rispettato il principio di leale collaborazione.</p>
<p>    5. Alla luce di quanto appena osservato, risulta non fondata l&#8217;ulteriore censura regionale, secondo la quale il comma in questione avrebbe previsto un fondo vincolato, violando i principi costituzionali. E&#8217; evidente, infatti, che l&#8217;accordo di cui si discute riguarda anche l&#8217;accesso a detto fondo e che, di conseguenza, la sua utilizzazione dipende dall&#8217;accordo stesso, e quindi anche dalla volontà delle Regioni. Non è ipotizzabile, dunque, una violazione delle competenze regionali e tanto meno una violazione del principio di leale collaborazione.</p>
<p>    6. Non fondata risulta, infine, anche l&#8217;ultima censura della Regione Veneto, secondo la quale le competenze regionali verrebbero lese dal fatto che i limiti di utilizzabilità di detto fondo sono stabiliti con delibera del CIPE. Infatti anche detti limiti sono stabiliti con un pieno coinvolgimento delle Regioni, le quali, per un verso, accettando l&#8217;accordo di cui sopra si è parlato, accettano anche che i limiti di utilizzabilità del fondo in questione siano stabiliti con delibera del CIPE. Per altro verso il comma 7 del citato art. 61 della legge n. 289 del 2002, sancisce che “Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed il presidente della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa”.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE    riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), promosse dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzione dell&#8217;art. 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-4-2008-n-105/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.934</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-934/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-934/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.934</a></p>
<p>Doris Durante &#8211; Presidente f.f., Savio Picone &#8211; Estensore.Seatva s.p.a. (avv.ti F. Biga e S. Profeta) c.Comune di Lucera (n.c.),Città Servizi s.r.l. (avv. T.R. Binetti). in tema di appalto-concorso per l&#8217;affidamento di una fornitura sottosoglia comunitaria di due autobus per il trasporto urbano 1. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-934/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.934</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-934/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.934</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Doris Durante &#8211; Presidente f.f., Savio Picone &#8211; Estensore.<br />Seatva s.p.a. (avv.ti F. Biga e S. Profeta) c.Comune di Lucera (n.c.),Città Servizi s.r.l. (avv. T.R. Binetti).</span></p>
<hr />
<p>in tema di appalto-concorso per l&#8217;affidamento di una fornitura sottosoglia comunitaria di due autobus per il trasporto urbano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Competenza – Dirigenti – Art.51 comma 3, l. n.142 del 1990 – Immediata precettività.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Fornitura di due automezzi per il trasporto urbano – Settore dei trasporti ex art.5, d.lg. n.157 del 1995 – Riconducibilità.<br />
3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Scelta diretta del contraente – Evenienza eccezionale – Ammissibilità – Condizioni.</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalti cui non è applicabile l’art.19 comma 5, d.lg. n.158 del 1995 – Divieto di circoscrivere le pubbliche forniture a prodotti o marchi determinati – E’ principio generale estendibile ai contratti sottosoglia comunitaria.</p>
<p>5. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto-concorso – Criteri generali di valutazione – Definizione nel bando di gara – Obbligo – Commissione di gara – Elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali – Introduzione – Unica	 facoltà. 																																																																																												</p>
<p>6. Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Appalto-concorso – Lettera d’invito – Criteri tecnico-economici – Predeterminazione – Stazione appaltante – E’ tenuta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In riferimento alla aggiudicazione di un appalto pubblico, l’art. 51 comma 3, l. 8 giugno 1990 n. 142, doveva ritenersi immediatamente precettivo per le amministrazioni locali, essendo fondata sulla concezione del riparto tra compiti di governo di indirizzo e coordinamento (spettanti agli organi elettivi o a quelli che, ancorché non elettivi, ripetono dai primi la legittimazione a operare, quali gli assessori di giunta comunale e provinciale) e quelli di gestione (affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente).<br />
2. In caso di appalto avente ad oggetto la fornitura di due automezzi per il trasporto urbano, questo è riconducibile al settore dei trasporti, così come definito dall’art. 5, d.lg. 17 marzo 1995 n. 158.</p>
<p>3. Anche per gli appalti pubblici sottosoglia ed in generale per tutti i contratti stipulati da enti pubblici in settori non regolamentati sul versante comunitario, l’ordinamento considera il ricorso alla scelta diretta del contraente, in deroga ai principi di trasparenza e concorrenza, quale evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche adeguatamente motivate, che rendano impossibile in termini di razionalità l’individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che evidenzino la non rilevanza di un’operazione sul piano della concorrenza nel mercato unico europeo.</p>
<p>4. Anche riguardo ad appalti cui non sia applicabile l’art. 19 comma 5, d.lg. 17 marzo 1995 n. 158, il divieto di circoscrivere le pubbliche forniture a prodotti o marchi determinati costituisce principio generale estendibile ai contratti sottosoglia comunitaria, a tutela del corretto svolgersi della concorrenza tra imprese ed in applicazione dei canoni di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97, cost..</p>
<p>5. Anche nel caso dell’appalto-concorso, il bando deve definire i criteri generali di valutazione, potendosi riconoscere alla commissione di gara unicamente l’esercizio della facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali medesimi.<br />
6. Anche nell’appalto-concorso la Stazione appaltante è tenuta a predeterminare nella lettera d’invito i criteri tecnico-economici alla stregua dei quali saranno valutati i progetti, autovincolandosi alla loro osservanza e limitando l&#8217;ambito della propria discrezionalità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di appalto-concorso per l&#8217;affidamento di una fornitura sottosoglia comunitaria di due autobus per il trasporto urbano</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 489 del 1999, proposto da<br />
<b>Seatva s.p.a.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Biga e Saverio Profeta, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, via Cognetti, 15;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Lucera</b>, non costituito in giudizio;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>Città Servizi s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Tobia Renato Binetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 172/C;<br />
per l&#8217;annullamentoprevia sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta del Comune di Lucera n. 1239 del 15.12.1998, con la quale è stato aggiudicato alla Città Servizi s.r.l. l’appalto per la fornitura di due autobus per il trasporto urbano;<br />
&#8211; ove occorra, dei verbali di gara nonché della deliberazione della Giunta comunale n. 708 del 7.7.1998, recante l’indizione della gara e l’approvazione del capitolato d’appalto, del bando di gara e della lettera d’invito;<br />
e per il risarcimento del danno ingiusto conseguente alla mancata aggiudicazione, nella misura pari alla differenza tra il costo di acquisto o di produzione degli automezzi offerti ed il prezzo offerto all’Amministrazione dalla ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Città Servizi s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 marzo 2008 il dott. Savio Picone e udito per la ricorrente l’avv. Rucireta, delegato dall’avv. Profeta;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Comune di Lucera, con deliberazione della Giunta comunale n. 708 del 7.7.1998, indiceva un appalto-concorso per la fornitura di due autobus per il trasporto urbano di persone, approvando contestualmente il bando ed il capitolato di gara, per un importo totale presunto di Lire 720.000.000.<br />
Il capitolato prevedeva, con estremo dettaglio, le caratteristiche tecniche degli automezzi: dimensioni, motori, freni, cambio, rivestimenti, numero di posti, verniciatura, accessori. Le offerte dovevano comporsi di una parte economica e di una parte tecnica, che sarebbero state valutate dalla commissione di gara all’uopo istituita. <br />
Tra le ditte destinatarie della lettera d’invito del 10.10.1998, presentavano offerta la Città Servizi s.r.l. e la ricorrente Seatva s.p.a.<br />
La commissione di gara, riunitasi nelle sedute del 20.11.1998 e del 4.12.1998, deliberava di proporre l’aggiudicazione alla Città Servizi s.r.l., nonostante quest’ultima avesse offerto un prezzo più elevato (pari complessivamente a Lire 690.720.000, i.v.a. inclusa), così motivando: “… In definitiva la Commissione ritiene che la differenza di prezzo fra i due veicoli offerti sia più che giustificata dalle differenze di caratteristiche tecnico – funzionali – estetiche, con riferimento in particolare alla maggiore disponibilità di potenza del motore IVECO, alla migliore accessibilità garantita dalla presenza della 3° porta doppia, alla minore rumorosità, al migliore comfort per i passeggeri dovuto ad un più adeguato sistema di ammortizzatori, al maggiore comfort di guida per l’autista ed in ultima analisi anche al design più moderno nel caso del veicolo proposto da Città Servizi s.r.l.”. <br />
La Giunta del Comune di Lucera disponeva perciò l’aggiudicazione della fornitura alla Città Servizi s.r.l. con l’impugnata delibera n. 1239 del 15.12.1998, della quale la ricorrente chiede l’annullamento deducendo:<br />
1) Violazione dell’art. 16 del d. lgs. n. 358/1992 ovvero dell’art. 24 del d. lgs. n. 158/1995; violazione dell’art. 56 della legge n. 142/1990; eccesso di potere per motivazione insufficiente ed elusiva; violazione dei principi validi in tema di procedimenti di evidenza pubblica;<br />
2) Incompetenza relativa; violazione dell’art. 51 della legge n. 142/1990;<br />
3) Violazione dell’art. 55 della legge n. 142/1990.<br />
Si è costituita la sola controinteressata Città Servizi s.r.l., eccependo la tardività delle censure attinenti al bando di gara ed alla lettera d’invito nonché l’infondatezza degli altri motivi.<br />
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Deve essere prioritariamente esaminato il motivo di ricorso attinente all’incompetenza della Giunta comunale rispetto all’adozione di atti di gestione e, in particolare, all’aggiudicazione dell’appalto in esito alla procedura di evidenza pubblica.<br />
Il motivo è fondato. <br />
All’epoca dei fatti in esame, non era dubbio che l’approvazione degli atti di gara spettasse ai dirigenti comunali. La disposizione contenuta nell’art. 51, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (secondo cui spettava ai dirigenti “secondo le modalità stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d’appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti”) doveva ritenersi immediatamente precettiva per le amministrazioni locali, essendo fondata sulla concezione del riparto tra compiti di governo di indirizzo e coordinamento (spettanti agli organi elettivi o a quelli che, ancorché non elettivi, ripetono dai primi la legittimazione a operare, quali gli assessori di giunta comunale e provinciale) e quelli di gestione (affidati in via esclusiva alla dirigenza dello stesso ente) che costituiva struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali e, poi, del sistema di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, come testimoniava il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, articolato anch’esso sulla stretta ripartizione tra attività di indirizzo e controllo di natura politica e di gestione (in questo senso Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2001 n. 5833). <br />
Il principio era stato ribadito con l’art. 6, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rimetteva espressamente ai dirigenti la responsabilità delle procedure d&#8217;appalto, la presidenza delle commissioni e la stipula dei contratti: la giurisprudenza aveva chiarito che, se era rimessa ai dirigenti la responsabilità di tali procedure, ai medesimi competeva anche il correlativo potere di approvazione degli atti di gara, ossia quel perfezionamento dell&#8217;iter procedimentale al quale solo poteva collegarsi la responsabilità piena dei funzionario (Cons. Stato, sez.. V, 26 gennaio 1999 n. 64).<br />
L’accoglimento della censura di incompetenza relativa non esonera il Collegio dallo scrutinio dei restanti motivi di ricorso. La necessità di decidere in ordine alla pretesa risarcitoria importa infatti l’obbligo del giudice di pronunziare anche sui motivi da assorbire, perché costituiscono parte a sé stante ed ulteriore della domanda del ricorrente, che supera il mero profilo di annullamento dell’atto conseguente alla pronunzia d’incompetenza, perché volto ad affermare la responsabilità aquiliana dell’amministrazione, di cui il provvedimento emanato costituisce sotto il profilo motivazionale la prova della sussistenza dell’elemento soggettivo (in questo senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 12 marzo 2004 n. 1261; Id., sez. V, 5 settembre 2005 n. 4482).</p>
<p>2. Né la delibera a contrarre, né i successivi atti di gara indicavano le norme che il Comune di Lucera intendeva osservare nella procedura di appalto-concorso. Avendo ad oggetto la fornitura di due automezzi per il trasporto urbano, deve ritenersi che l’appalto fosse riconducibile al settore dei trasporti, così come definito dall’art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.<br />
La soglia di rilevanza comunitaria, valida per i cd. “settori esclusi” dal 1.1.1998 al 31.12.1999, era di 400.000 ECU (pari a Lire 788.933.166, secondo il Comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.1997). L’appalto-concorso indetto dal Comune di Lucera con avviso pubblico del 9.7.1998, avente valore presunto di Lire 720.000.000, era quindi da considerarsi sotto soglia comunitaria e non era assoggettabile al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, così come era sottratto alla disciplina generale degli appalti di pubbliche forniture contenuta nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (il cui art. 4, 1° comma – lett. a, ne escludeva espressamente l’applicabilità al settore dei trasporti).<br />
Che la fornitura dei due autobus risultasse, per valore economico, al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria non significava, in ogni caso, che il Comune potesse aggiudicarla ad un’azienda individuata al di fuori di qualsivoglia procedura di evidenza pubblica. <br />
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2001 n. 1206 ; Id., sez. IV, 15 febbraio 2002 n. 934) e comunitaria (cfr. Corte Giust. CE, sent. 7 dicembre 2000 – Teleaustria), richiamato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8756 del 6 giugno 2002, anche per gli appalti pubblici sottosoglia ed in generale per tutti i contratti stipulati da enti pubblici in settori non regolamentati sul versante comunitario, l’ordinamento considera il ricorso alla scelta diretta del contraente, in deroga ai principi di trasparenza e concorrenza, quale evenienza eccezionale, giustificabile solo in presenza di specifiche ragioni tecniche ed economiche adeguatamente motivate, che rendano impossibile in termini di razionalità l’individuazione di un soggetto diverso da quello prescelto, ovvero che evidenzino la non rilevanza di un’operazione sul piano della concorrenza nel mercato unico europeo.<br />
Le pubbliche amministrazioni, quando intendano stipulare appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, pur non essendo vincolate al rispetto delle regole analitiche in punto di pubblicità e procedimento dettate dalle leggi di attuazione delle direttive comunitarie, sono comunque tenute ad osservare criteri di condotta che, in proporzione alla rilevanza economica della fattispecie ed alla sua pregnanza sotto il profilo della concorrenza nel mercato comune, consentano senza discriminazioni al maggior numero di imprese di venire per tempo a conoscenza dell’intenzione dell’ente di stipulare il contratto e di formulare un’offerta appropriata.<br />
Il principio era del resto già codificato nella normativa generale sulla contabilità pubblica e sui contratti della pubblica amministrazione (artt. 3-ss. del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; artt. 36-ss. del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827), all’epoca vigente ed applicabile agli appalti di forniture sottosoglia. I sistemi della licitazione privata e della trattativa privata potevano essere prescelti solo in determinate e circoscritte ipotesi, dovendosi in via generale privilegiare il ricorso ai pubblici incanti che maggiormente garantiscono l’imparzialità, la trasparenza e la convenienza dell’azione amministrativa (in giurisprudenza, tra molte, Cons. Stato. sez. IV, 24 gennaio 1995 n. 29; Corte dei Conti, sez. contr., 18 gennaio 1997 n. 4).<br />
I provvedimenti impugnati devono perciò essere valutati alla luce dei principi generali di imparzialità, concorrenza e par condicio invalsi nella materia delle pubbliche gare, prescindendo dalla diretta applicabilità delle norme di derivazione comunitaria.<br />
3. Fondato è il motivo con il quale la ricorrente lamenta l’illegittimo inserimento, nel capitolato d’appalto, di specifiche tecniche che menzionano prodotti di fabbricazione determinata (ad es. il motore ed il cambio degli autobus).<br />
Sebbene non sia direttamente applicabile nella fattispecie l’art. 19, comma quinto, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, deve comunque ritenersi che il divieto di circoscrivere le pubbliche forniture a prodotti o marchi determinati costituisca principio generale estendibile ai contratti sottosoglia, a tutela del corretto svolgersi della concorrenza tra imprese ed in applicazione dei canoni di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 della Costituzione.<br />
Priva di pregio, sul punto, è l’eccezione sollevata dalla controinteressata Città Servizi s.r.l., nel senso che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente, per tale parte, la lettera d’invito. In contrario, osserva il Collegio che l’onere di immediata impugnazione sussiste per le sole clausole del bando di gara riguardanti i requisiti soggettivi di partecipazione, come tali immediatamente lesive per i soggetti interessati a concorrere (cfr. per tutte Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2003 n. 1); diversamente, la Seatva s.p.a. non veniva esclusa per la difformità degli automezzi offerti rispetto ai modelli indicati nel capitolato, ma era bensì penalizzata in sede valutativa dalla commissione aggiudicatrice, talché solo in corso di gara poteva dirsi concretizzato l’interesse a ricorrere avverso il contenuto della lettera d’invito. <br />
Dai rilevati vizi consegue l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione disposta a favore della Città Servizi s.r.l.<br />
4. E’ altresì fondata la censura con la quale la ricorrente denuncia violazione dell’obbligo di predeterminazione dei criteri per l’aggiudicazione, e ciò tanto rispetto alla lettera d’invito quanto rispetto al giudizio formulato dalla commissione di gara. <br />
La lettera d’invito si limitava a prevedere, invero assai genericamente, che “… l’aggiudicazione dell’appalto non sarà basata su criteri esclusivamente economici, ma si terrà conto delle qualità funzionali e tecniche dei mezzi proposti nonché della ottimale rispondenza alle necessità di questo Ente, per cui il Comune si riserva l’insindacabile facoltà di scegliere fra le varie offerte quella che riterrà più opportuna sotto il duplice aspetto economico e funzionale”. <br />
Da parte sua, la commissione aggiudicatrice trascurava di specificare in via preventiva i criteri valutativi e, nelle sedute del 20.11.1998 e del 4.12.1998, deliberava di proporre l’aggiudicazione alla Città Servizi s.r.l., nonostante quest’ultima avesse offerto un prezzo più elevato (pari complessivamente a Lire 690.720.000, i.v.a. inclusa), così motivando: “… In definitiva la Commissione ritiene che la differenza di prezzo fra i due veicoli offerti sia più che giustificata dalle differenze di caratteristiche tecnico – funzionali – estetiche, con riferimento in particolare alla maggiore disponibilità di potenza del motore IVECO, alla migliore accessibilità garantita dalla presenza della 3° porta doppia, alla minore rumorosità, al migliore comfort per i passeggeri dovuto ad un più adeguato sistema di ammortizzatori, al maggiore comfort di guida per l’autista ed in ultima analisi anche al design più moderno nel caso del veicolo proposto da Città Servizi s.r.l.”.<br />
Ritiene il Collegio che siffatto giudizio, pur essendo corredato da motivazione svolta in forma discorsiva, sia tuttavia frutto di valutazioni pressoché incontrollabili, assai prossime all’arbitrarietà, proprio perché era mancata la preliminare fissazione di parametri oggettivi relativi al “peso” da assegnarsi alla parte economica dell’offerta ed a quella tecnica, nonché (all’interno di quest’ultima) all’incidenza sui punteggi delle diverse possibili soluzioni tecnologiche.<br />
Secondo principi comunemente affermati anche con riguardo alle procedure indette per l’aggiudicazione mediante metodi selettivi non automatici, come nel caso dell’appalto-concorso o delle gare dirette a selezionare l’offerta più vantaggiosa, il bando deve definire i criteri generali di valutazione, potendosi riconoscere alla commissione di gara unicamente l’esercizio della facoltà di introdurre elementi di specificazione e puntualizzazione dei criteri generali medesimi. La predeterminazione dei parametri di valutazione tecnica risponde all’esigenza di garantire l’imparzialità e la trasparenza delle operazioni concorsuali, affinché sia possibile agli interessati e al giudice della legittimità il sindacato sulla coerenza logica delle scelte con i criteri fissati nel bando. <br />
E nel caso in cui la lex specialis non abbia predeterminato rigidamente i criteri di valutazione delle offerte, deve imporsi alle commissioni giudicatrici, a pena di illegittimità, di rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni relative al contenuto delle valutazioni, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza delle scelte effettuate (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003 n. 2331; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2004 n. 5521).<br />
Un’impostazione ancor più rigorosa è perseguita dalla recente giurisprudenza comunitaria, che tende a ridimensionare gli spazi di intervento integrativo tradizionalmente riconosciuti alle commissioni di gara, affermando che i criteri di aggiudicazione definiti dalle stazioni appaltanti non possono conferire alle stesse una libertà incondizionata di scelta, devono essere espressamente menzionati nel capitolato d’oneri o nel bando di gara, se possibile nell’ordine decrescente di importanza che è loro attribuita, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, e devono rispettare i principi fondamentali di parità di trattamento e trasparenza (in tal senso Corte Giust. CE, sent. 17 settembre 2002 – Concordia Bus Finland; Id., sent. 24 novembre 2005 – a.t.i. EAC). Più in generale, per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, la giurisprudenza comunitaria ha ripetutamente chiarito che tutti gli elementi presi in considerazione dall’amministrazione aggiudicatrice per identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa e, se possibile, la loro importanza relativa, devono essere noti ai potenziali concorrenti già al momento della preparazione delle loro offerte (in tal senso, Corte Giust. CE, sent. 25 aprile 1996 – Commissione c. Belgio; Id., sent. 12 dicembre 2002 – Universale Bau).<br />
Da ultimo, una recente decisione della Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’indirizzo più restrittivo elaborato dai giudici comunitari, affermando l’illegittimità dell’operato di una stazione appaltante che abbia specificato con il disciplinare di gara i criteri selettivi dell&#8217;aggiudicatario, mentre con la lettera d&#8217;invito abbia rimesso alla commissione di gara la graduazione fra alcuni degli stessi criteri: l&#8217;importanza delle “sottovoci” deve infatti essere nota ai potenziali concorrenti già al momento della produzione delle loro offerte, al fine di evitare il pericolo che la commissione di gara possa orientare a proprio piacimento ed a posteriori l&#8217;attribuzione del relativo punteggio e, quindi l&#8217;esito stesso della gara, dopo averne conosciuto gli effettivi concorrenti (così Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2006 n. 5323).<br />
La violazione dei predetti principi è evidente nei provvedimenti impugnati, laddove la commissione di gara ha stabilito di dare preferenza all’offerta economica meno conveniente per il Comune, sulla base di valutazioni arbitrarie ed apodittiche circa le caratteristiche tecniche ed estetiche degli automezzi offerti dalla Città Servizi s.r.l., non già rifacendosi a criteri oggettivi, ma piuttosto dando l’impressione di far dipendere la scelta dalle preferenze soggettive dei suoi componenti. <br />
Le conclusioni non mutano per il fatto che il Comune di Lucera avesse prescelto il sistema selettivo dell’appalto-concorso. <br />
In primo luogo, infatti, la più recente disciplina di questo istituto, soprattutto a causa dell&#8217;influenza del diritto comunitario, è orientata nel senso di individuare con maggior precisione i limiti cui è soggetto il giudizio della commissione, la quale è tenuta al rispetto di parametri oggettivamente verificabili: ciò riduce l&#8217;ambito della discrezionalità tecnica, tradizionalmente intesa come afferente al merito amministrativo, ed amplia corrispondentemente quella parte dell&#8217;azione amministrativa che resta soggetta al sindacato giurisdizionale, per il tramite dell&#8217;eccesso di potere e, eventualmente, della violazione di legge. Anche nell’appalto-concorso la stazione appaltante è perciò tenuta a predeterminare nella lettera d’invito i criteri tecnico-economici alla stregua dei quali saranno valutati i progetti, autovincolandosi alla loro osservanza e limitando l&#8217;ambito della propria discrezionalità (in questo senso Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 1999 n. 812). <br />
Si è altresì affermato che l&#8217;appalto-concorso deve essere caratterizzato dalla predisposizione, a cura della stessa amministrazione, di un progetto di massima quanto più completo, puntuale e corretto possibile dal punto di vista tecnico, sì da valere quale inequivoco strumento di raffronto delle singole offerte dei partecipanti, ad ulteriore garanzia della par condicio e dei valori di imparzialità e trasparenza (Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 1996 n. 731; Id., sez. V, 12 luglio 1996 n. 868). <br />
Ed in effetti, a ben vedere, l’estremo dettaglio delle specifiche tecniche inserite dal Comune di Lucera nel capitolato di gara avrebbe dovuto lasciare uno spazio valutativo alquanto limitato alla commissione di gara, per lo meno con riguardo alla parte tecnica delle offerte, al punto che potrebbe persino dubitarsi che si trattasse (al di là del nomen iuris adoperato negli atti) di una vera e propria procedura di appalto-concorso, stante la ridottissima rilevanza dell’attività progettuale demandata agli offerenti. <br />
Viceversa, la commissione ha superficialmente disatteso le differenze tra i prezzi offerti, orientando la propria scelta in base a valutazioni eccessivamente soggettive che appaiono, in conclusione, viziate.<br />
5. Infine, sono fondati i motivi aggiunti con cui la ricorrente evidenzia che l’offerta economica della Città Servizi s.r.l. conteneva la clausola “Pagamento: come da Voi indicato, con la sola eccezione dell’acconto del 10% all’ordine della fornitura”, in difformità dalla lettera d’invito che prevedeva il pagamento del prezzo entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, senza alcun acconto anticipato. La clausola integrava una condizione dell’offerta, contraria al principio di necessaria corrispondenza delle proposte con il capitolato di gara e vietata, in linea generale, dall’art. 72 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.<br />
Ne discende che devono essere annullati gli atti di gara e la delibera di aggiudicazione.<br />
6. La domanda risarcitoria può trovare accoglimento nei limiti che si diranno.<br />
Sussiste, ad avviso del Collegio, la colpa dell’amministrazione, che nella fattispecie è incorsa in malgoverno delle regole fondamentali dettate dal legislatore comunitario e nazionale in materia di aggiudicazione di pubblici appalti, specialmente con riguardo all’omessa specificazione dei criteri valutativi ed alla insufficiente motivazione delle scelte effettuate dalla commissione di gara.<br />
Deve prendersi atto che l’esecuzione della fornitura è ormai avvenuta ed è risalente nel tempo e che d’altra parte la ricorrente, quanto alla misura del pregiudizio risarcibile, non allega prove in ordine alle spese di partecipazione e limita il petitum al ristoro per equivalente del mancato guadagno.<br />
L’assenza di altri concorrenti nella procedura controversa consente di riconoscere all’impresa ricorrente una significativa probabilità di conseguimento dell’aggiudicazione, secondo un giudizio di prognosi postuma. Tuttavia, la dichiarata illegittimità del bando di gara e dell’attività valutativa della commissione non escluderebbe un’ipotetica residua discrezionalità della stazione appaltante, nell’ipotesi che la stessa fosse chiamata a svolgere nuovamente la selezione colpita da annullamento: detto altrimenti, non vi è assoluta certezza che proprio la ricorrente avrebbe ottenuto l’appalto, qualora il Comune avesse correttamente redatto la lettera d’invito e selezionato le offerte, ed anzi è ben possibile che l’eliminazione delle specifiche tecniche recanti l’indicazione di marchi e prodotti avrebbe indotto altre imprese del settore a concorrere, diminuendo in tal modo le possibilità di conseguimento dell’affare.<br />
Trova perciò ingresso il criterio di quantificazione della cd. “ perdita di chance” elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che alla percentuale di mancato utile (dimostrato in concreto, ovvero presunto nella misura del 10% del prezzo offerto) va applicato un coefficiente di riduzione, correlato alle effettive possibilità di vittoria dell’impresa ricorrente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 luglio 2004 n. 5012).<br />
Nella fattispecie, all’utile presunto pari al 10% del prezzo offerto dalla Seatva s.p.a. (Lire 487.200.000 per i due autobus) deve applicarsi una riduzione che il Collegio stima equa nella misura della metà. Perciò, il mancato guadagno risarcibile sarà uguale al 10% di Lire 487.200.000 = Lire 48.720.000, ridotto della metà = Lire 24.360.000 = Euro 12.580,89.<br />
Sulla somma di Euro 12.580,89 vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, nonostante l’assenza di specifica domanda sul punto. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 13 febbraio 1982 n. 894; Id., 26 febbraio 2004 n. 3871). <br />
Il credito derivante da responsabilità extra-contrattuale ha, infatti, natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va anche maggiorato della rivalutazione monetaria, che deve ritenersi compresa nell&#8217; originario petitum della domanda risarcitoria, con decorrenza dalla maturazione del diritto. La rivalutazione va quindi calcolata dal 29.12.1998, data dell’aggiudicazione, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (non avendo la ricorrente provato il maggior danno da svalutazione). <br />
Quanto agli interessi, è noto che nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.<br />
A giudizio del Collegio, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile è quello di calcolare gli interessi legali sull’importo non attualizzato dalla data dell’aggiudicazione alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a quest’ultima data, sull’importo attualizzato e fino al dì del saldo (secondo il criterio adottato su fattispecie analoga da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179).<br />
Le spese processuali, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Lucera, possono essere integralmente compensate.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Condanna il Comune di Lucera al pagamento della somma di Euro 12.580,89 a favore della ricorrente Seatva s.p.a., maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali nella misura indicata in motivazione.<br />
Compensa le spese processuali.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Doris Durante, Presidente FF<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/04/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-934/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.934</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.3318</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-3318/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-3318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.3318</a></p>
<p>in tema di conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari da parte del C.S.M. 1. Ordinamento giudiziario – C. S. .M. – Conferimento di incarico direttivo – Candidati – Comparazione – Modalità. 2. Ordinamento giudiziario – C. S. M. – Conferimento di incarico direttivo – Requisito dell’anzianità – Valutazione. 1.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-3318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.3318</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-4-2008-n-3318/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.3318</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>in tema di conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari da parte del C.S.M.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ordinamento giudiziario – C. S. .M. – Conferimento di incarico direttivo – Candidati – Comparazione – Modalità.</p>
<p>2. Ordinamento giudiziario – C. S. M. – Conferimento di incarico direttivo – Requisito dell’anzianità – Valutazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli atti di conferimento di incarichi direttivi della magistratura ordinaria non abbisognano di una motivazione particolarmente estesa, essendo all&#8217;uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l&#8217;organo deliberante abbia proceduto all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati e si sia convinto che uno di essi sia da preferire ad altri , in quanto, in ordine alle modalità di comparazione dei candidati, né le fonti primarie (artt. 192 e 193 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; artt. 5 e 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392), né i criteri definiti dal C.S.M. (circolare 8 luglio 1999, n. 13000) prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei tre parametri prestabiliti (anzianità, attitudine e merito), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati<sup>2</sup>.</p>
<p>2. In sede di valutazione dei candidati alle cariche direttive della magistratura ordinaria, il requisito dell’anzianità di servizio non assume un ruolo prevalente su quelli dell&#8217;attitudine e del merito se non quando per questi ultimi sia riscontrabile una parità fra i candidati, “rimanendo per il resto un fattore di valutazione concorrente, con pari dignità, con gli altri due; (…) sì che la maggiore anzianità può essere qualificata come requisito recessivo, ove si ritenga che il candidato meno anziano presenti maggiori attitudini” <sup>3</sup>.</p>
<p></b>________________________________<br />
<sup>1</sup>  Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7216.<br />
<sup>2</sup>  Cons. St., Sez. IV, 13 dicembre 1999, n. 1872.<br />
<sup>3</sup>  Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7216.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio <br />
Sede di Roma, Sez. I^
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai signori magistrati:<br />
Antonino Savo Amodio				Presidente<br />	<br />
Silvia Martino					           Componente rel. <br />	<br />
Roberto Caponigro					Componente</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 9550/2007 proposto da <br />
<b>Mario Villani</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Teresa Nicolazzi e Antonio Villani, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;  <b>Ministero della Giustizia </b>e <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano <i>ex lege</i> in Roma, all<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; Enzo Jannelli</b>, n.c.;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>della delibera dell’Assemblea plenaria del C.S.M. del 25.10.2007, di estremi sconosciuti, con cui è stata deliberata la nomina del dr. Enzo Jannelli a Procuratore Generale della Corte d’Appello di Catanzaro;<br />
&#8211; di ogni altro atto comunque ad essa connesso e, in particolare, della delibera della V^ Commissione del C.S.M. del 25.10.2007, O.d.g. n. 289, fasc. n. 52/CO/2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 6.2.2008 la d.ssa Silvia Martino;<br />
Uditi altresì gli avv.ti di cui al verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.	Il dr. Villani. magistrato di Cassazione dal 27.12.1985, attualmente in servizio quale Presidente del Tribunale di Terni, impugna la delibera del C.S.M. con cui è stato conferito al dr. Jannelli l’incarico di Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro.<br />	<br />
Il ricorrente, che ha preso parte senza successo al procedimento conclusosi con la delibera in contestazione deduce, a sostegno dell’impugnativa, quattro mezzi di gravame, incentrati sull’illogicità e l’irragionevolezza della valutazione comparativa operata dall’Organo di Autogoverno.<br />
Si sono costituiti, per resistere, il CSM e il Ministero della Giustizia, depositando documenti e una memoria.<br />
Con ordinanza n. 5320/2007 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Alla pubblica udienza del 6.2.2008, il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.	Il dr. Villani censura la delibera impugnata in quanto, a suo dire, adottata in aperto contrasto con la disciplina recata dalla Circolare n. 13000 del 18 luglio 1999 sul conferimento degli uffici direttivi.<br />	<br />
In particolare, con riguardo al criterio di cui al punto A – 3 <i>(profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla operosità, cultura, preparazione tecnico – giuridica ed equilibrio</i>) ritiene che il C.S.M. abbia sottovalutato le valutazioni di eccellenza dal ricorrente medesimo riportate lungo tutto l’arco della carriera.<br />
Con riferimento al punto B (<i>doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali</i>), evidenzia di avere svolto per 13 anni funzioni direttive (quale Procuratore della Repubblica di Orvieto e quindi come Presidente del Tribunale di Terni), laddove, invece, il dr. Jannelli ha esercitato tali funzioni per dieci anni e solo come Procuratore della Repubblica. Egli ha diretto, inoltre, un ufficio composto da quattordici magistrati mentre il controinteressato ha diretto un Ufficio tabellarmente composto da nove magistrati.<br />
Con riferimento al criterio sub C), ritiene poi incomparabile con quella del controinteressato la conoscenza dell’ordinamento giudiziario che egli ha potuto acquisire grazie alle funzioni ispettive svolte dal 1984 al 1994.<br />
In relazione al criterio sub D) (<i>positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse</i>) la valutazione del C.S.M. sarebbe ugualmente carente in quanto egli ha svolto una molteplicità di funzioni (giudicanti, requirenti, direttive, ispettive) laddove il dr. Jannelli vanta unicamente funzioni requirenti, ad eccezione di un brevissimo periodo in cui ha esercitato, a inizio carriera, funzioni di pretore.<br />
In relazione al criterio sub E) (<i>positivo esercizio di funzioni di identica o analoga natura di quelle dell’Ufficio da ricoprire</i>), ritiene che l’esperienza del controinteressato sia comunque inidonea a supportare il giudizio di prevalenza, in quanto analoga esperienza figura anche nel proprio <i>curriculum</i>. Ricorda infatti di avere esercitato per ben 15 anni e 6 mesi funzioni requirenti, di cui 9 anni e 6 mesi come Ispettore Generale presso il Ministero della Giustizia, nonché sei anni come Procuratore della Repubblica.<br />
Ritiene che sia stata totalmente ignorata l’esperienza maturata presso il Ministero della Giustizia laddove, ai sensi della Circolare n. 15098 del 30.11.1993, recante “Disposizioni in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni” le funzioni ispettive esercitate dai magistrati sono considerate come requirenti.<br />
Richiama la più recente giurisprudenza della Sezione (in particolare, la sentenza n. 6890/2007) la quale ha sottolineato come il criterio di cui alla lett. E non integri un titolo preferenziale, venendosi altrimenti a configurare una differenziazione di percorsi, quanto alla conferibilità degli incarichi direttivi, estranea all’attuale configurazione degli sviluppi di carriera dei magistrati ordinari.<br />
Con riferimento al criterio di cui al punto E2 (esperienze maturate nella trattazione dei reati indicati dall’art. 51, comma 3 – bis c.p.p.), ritiene altresì eccessivamente enfatizzato il valore dell’esperienza maturata dal dr. Jannelli quale magistrato presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, in quanto i procedimenti di criminalizzata organizzata vengono trattati, in tale sede, esclusivamente sotto il profilo della legittimità.<br />
A proprio favore invoca, invece, le eccellenti valutazioni contenute nella relazione conclusiva dell’ispezione condotta presso il Tribunale di Terni, nonché una complessiva maggiore anzianità di servizio.<br />
Ritiene, infine, contraddittorio che, nella valutazione comparativa con il controinteressato, la prevalenza di quest’ultimo sia stata affidata alla maggiore esperienza direttiva requirente laddove, nei confronti di altri due candidati, il dr. Boemi e il dr. Macrì, lo stesso CSM ha ritenuto l’esperienza direttiva in sé prevalente sulla maggiore esperienza requirente dei primi.<br />
2.	Il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
2.a	Il Collegio ricorda preliminarmente che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi ai magistrati ordinari è disciplinato dalla circolare del C.S.M. 8 luglio 1999, n. 13000, secondo la quale  deve farsi riferimento “<i>ai criteri delle attitudini, del merito e dell&#8217;anzianità, opportunamente integrati fra loro</i>”. <br />	<br />
La medesima circolare precisa poi che “<i>per attitudini si intende l&#8217;idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente &#8211; per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità &#8211; le funzioni direttive da conferire</i>”;<br />
La capacità è valutata in riferimento:<br />
<i>“a &#8211; al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnico-giuridica ed equilibrio;<br />
b</i> <i>&#8211; alle doti organizzative desumibili dall&#8217;esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all&#8217;ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell&#8217;esercizio di funzioni non dirigenziali.<br />
c &#8211; alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;<br />
d &#8211; al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;<br />
e &#8211; al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni:<br />
&#8211; di identica o analoga natura di quelle dell&#8217;ufficio da ricoprire;<br />
&#8211; di livello pari o superiore”.<br />
</i>Quanto alla comparazione fra candidati, la Circolare precisa che essa è “<i>effettuata al fine di preporre all&#8217;ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali</i>”.<br />
Inoltre “<i>Le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire</i>” (paragrafo 2, ultimo cpv.).<br />
Secondo l’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale, la motivazione delle delibere del Consiglio deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati in sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. Cons. St., Sez. IV, 9 maggio 1994, n. 404).<br />
In ordine alle modalità di comparazione dei candidati, né le fonti primarie (artt. 192 e 193 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12; artt. 5 e 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392), né i criteri definiti dal Consiglio superiore prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei tre parametri prestabiliti (anzianità, attitudine e merito), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati ( cfr. Cons. St., Sez. IV, n. 1872 del 13 dicembre 1999 ).<br />
Gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano, quindi, di una motivazione particolarmente estesa, essendo all&#8217;uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l&#8217;organo deliberante abbia proceduto all&#8217;apprezzamento complessivo dei candidati e si sia convinto che uno di essi sia da preferire ad altri (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7216).<br />
Nella fattispecie, dall’impugnata delibera risulta che, nella valutazione comparativa tra i due candidati parti del presente giudizio, quale delineata nella relazione della V^ Commissione, adottata all’unanimità e successivamente approvata dal C.S.M., pure all’unanimità,  la Commissione medesima si sia così espressa: “Pur possedendo un <i>curriculum </i>di buon livello e ricco di valutazioni positive, nonché una positiva e consolidata esperienza nelle funzioni direttive, anche il dr. Villani va postposto al dr. Jannelli, avendo espletato funzioni direttive requirenti per un periodo di tempo più limitato e risalente nel tempo, presso un ufficio di ridotte dimensioni e nell’ambito di una realtà territoriale diversa ed indubbiamente meno complessa rispetto a quella dell’Ufficio da ricoprire”.<br />
A fronte di siffatta motivazione della valutazione comparativa, dei giudizi sulle figure dei singoli candidati &#8211; che, in relazione all’accertamento dei richiesti requisiti, nella deliberazione stessa precedono e sono funzionali a tale valutazione &#8211; e, infine, delle censure mosse dal dr. Villani, il Collegio ritiene che la scelta operata nel caso in esame dal C.S.M. sia pienamente logica e coerente con quanto disposto in materia dalla normativa e dalle circolari interne. In particolare, premesso che la maggiore esperienza direttiva requirente (in atto, all’epoca di conferimento dell’incarico) del dr. Jannelli, è assolutamente incontestata, l’eventuale illegittimità della scelta del C.S.M. dovrebbe dedursi da una manifesta sottovalutazione del <i>curriculum</i> del dr. Villani  della quale, invece, a parere del Collegio, non vi è evidenza alcuna. <br />
Rileva in particolare il Collegio che il profilo di quest’ultimo, così come tratteggiato dalla V^ Commissione, si caratterizza essenzialmente per “l’esperienza quale Ispettore Generale Capo al Ministero e la pluralità di incarichi direttivi ricoperti” nonché per la piena attitudine a svolgere funzioni direttive” dimostrata sia come Procuratore della Repubblica di Orvieto che come Presidente del Tribunale di Terni. <br />
Il C.S.M. ha avuto dunque ben presenti le caratteristiche essenziali della carriera del ricorrente e, soprattutto, non ha affatto ignorato l’esperienza maturata nell’esercizio delle funzioni ispettive. Non è tuttavia chiaro perché queste ultime &#8211;  assimilate, come ammette il dr. Villani, esclusivamente all’esercizio di funzioni requirenti &#8211; debbano essere considerate maggiormente qualificanti, ai fini del conferimento dell’incarico di cui trattasi, dell’esperienza <i>direttiva</i> requirente maturata sul campo dal controinteressato.<br />
E se è vero che l’esperienza “maturata nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall&#8217;art. 51 comma 3 bis c.p.p.,” desunta “concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata della attività inquirente e requirente” non costituisce <i>ex se</i> un titolo di preferenza per il conferimento degli uffici di “Procuratore della Repubblica di una Procura Distrettuale e per quelli di Procuratore generale &#8211; aventi sede, questi ultimi, in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso “, detta esperienza non può neanche essere totalmente negletta, come pretende il ricorrente, in quanto, come in precedenza accennato, la valutazione del requisito della capacità attitudinale deve essere effettuata non già in astratto bensì in concreto, attraverso un giudizio il più possibile aderente alla specificità dell’ufficio da ricoprire (cfr. Cons. St., Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6115). <br />
Il <i>cursus honorum</i> del controinteressato appare comunque pienamente adeguato sotto tutti i profili considerati dalla circolare.<br />
In particolare, relativamente al parametro del merito, il C.S.M. ha evidenziato “le pregevoli requisitorie scritte redatte quale magistrato applicato alla Procura Generale della Corte di Cassazione, in una pluralità di settori e materie”, nonché “l’elevato profilo professionale” mantenuto nello svolgimento di tutte le funzioni esercitate.<br />
Circa  la particolare attitudine a ricoprire l’ufficio direttivo di cui è causa, l’Organo di autogoverno ha poi richiamato l’esperienza maturata dal dr. Jannelli presso l’Ufficio della Procura Generale della Cassazione “nella trattazione di procedimenti relativi ad associazione a delinquere di stampo mafioso come la “ndrangheta”, ed altri gravi reati [..] commessi da appartenenti alla predetta organizzazione criminale” nonché l’approfondita conoscenza “delle problematiche della regione in cui chiede di esercitare le funzioni direttive superiori”.<br />
A tale riguardo, il ricorrente ha cercato di sminuire il rilievo dell’esperienza acquisita dal controinteressato nel periodo di applicazione svolto presso la Procura generale della Cassazione in quanto, in tale veste, egli avrebbe affrontato questioni di mera legittimità. Si tratta però di un assunto del tutto privo di pregio, per l’invero elementare rilievo che il discernimento dei profili di legittimità presuppone una approfondita conoscenza del processo quale si è venuta delineando nella pregressa fase di merito.<br />
Ad ogni buon conto, non risulta che il dr. Villani abbia acquisito una particolare esperienza nella trattazione di processi attinenti al fenomeno mafioso, sia in sede di merito che di legittimità, di talché anche una conoscenza ‘limitata’ ai soli profili di legittimità consentirebbe comunque al dr. Jannelli di prevalere nel parametro relativo alla valutazione delle attitudini.<br />
Particolarmente rilevanti, ai fini dell’ufficio da conferire, risultano altresì le doti organizzative di cui il controinteressato ha dato prova, in particolare,“ nelle iniziative adottate con successo per migliorare la qualità dei servizi di intercettazione, con una significativa riduzione dei costi, e per istituire il fascicolo informatico”, nonché nell’impegno profuso per favorire “il coordinamento delle Forze di polizia, attraverso la definizione di strategie organizzative e l’emanazione di direttive finalizzate ad intensificare l’attività di prevenzione e repressione di gravi reati”.<br />
Alcuna contraddizione è, ancora, rinvenibile nel fatto che, nella comparazione con i candidati Boemi e Macrì, sia stata considerata prevalente, a fronte della maggiore esperienza requirente di questi ultimi, l’esperienza direttiva maturata dal dr. Jannelli. Si tratta, infatti, come si è appena visto, proprio dello stesso aspetto che ha consentito al controinteressato di prevalere anche nei confronti del dr. Villani di talché, anche sotto tale profilo, l’operato del C.S.M. rimane immune dalla critiche che gli vengono rivolte.<br />
Alcun rilievo, infine, può essere dato alla maggiore anzianità di servizio del dr. Villani in quanto, per giurisprudenza assolutamente pacifica, detto requisito non assume un ruolo prevalente su quelli dell&#8217;attitudine e del merito se non quando per questi ultimi sia riscontrabile una parità fra i candidati, “rimanendo per il resto un fattore di valutazione concorrente, con pari dignità, con gli altri due; pertanto, ogni qualvolta tale requisito si presenti in misura maggiore in uno degli aspiranti all&#8217;ufficio direttivo, deve aversi riguardo, ai fini del suo superamento in sede di procedimento di comparazione dei concorrenti, al possesso nel candidato, che non ne sia provvisto in egual misura, di requisiti prevalenti quanto all&#8217;attitudine e al merito, sì che la maggiore anzianità può essere qualificata come requisito recessivo, ove si ritenga che il candidato meno anziano presenti maggiori attitudini.” (decisione n. 7216/2005 cit.).<br />
In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.<br />
Sembra equo peraltro, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PQM</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.2.2008.</p>
<p>Antonino Savo Amodio  Presidente<br />
Silvia Martino                 Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.10196</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-18-4-2008-n-10196/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. De Musis &#8211; Rel. Felicetti &#8211; P.M. ApiceFallimento I.C.M.E.P. (avv. Di Lauro) c. Comune di Piano di Sorrento (avv.ti Salvatore, Annunziata) l&#8217;impugnazione del lodo arbitrale notificata presso il domicilio eletto anzichè presso il domicilio legale è nulla ma può essere sanata ex tunc dalla costituzione del convenuto 1. Giustizia</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-18-4-2008-n-10196/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.10196</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Musis &#8211; Rel. Felicetti &#8211; P.M. Apice<br />Fallimento I.C.M.E.P. (avv. Di Lauro) c. Comune di Piano di Sorrento (avv.ti Salvatore, Annunziata)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;impugnazione del lodo arbitrale notificata presso il domicilio eletto anzichè presso il domicilio legale è nulla ma può essere sanata ex tunc dalla costituzione del convenuto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia civile – Lodo – Impugnazione – Notifica – Domicilio legale.</p>
<p>2. – Giustizia civile – Lodo – Impugnazione – Notifica – Domicilio eletto nel procedimento arbitrale – Nullità – Costituzione convenuto – Sanatoria ex tunc.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’impugnazione del lodo per nullità deve essere notificata al domicilio legale della parte.</p>
<p>2. – La notifica dell’impugnazione del lodo effettuata presso il domicilio eletto per la procedura arbitrale è nulla ma può essere sanata ex tunc dalla costituzione del convenuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">l’impugnazione del lodo arbitrale notificata presso il domicilio eletto anzichè presso il domicilio legale è nulla ma può essere sanata ex tunc dalla costituzione del convenuto</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12566_CASS_12566.pdf">cliccaqui</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.10198</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-18-4-2008-n-10198/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-18-4-2008-n-10198/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.10198</a></p>
<p>Pres. Vitrone – Rel. Del Core – P.M. Ciccolo Comune di Tremestieri Etneo (avv.ti Magnano Di San Lio, D’Alessandro) c. Peditto ed altri (avv. Caltabiano) non è configurabile l&#8217;occupazione espropriativa in carenza della dichiarazione di p.u. e pertanto vi è solo il diritto al risarcimento del danno 1. Giurisdizione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-18-4-2008-n-10198/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2008 n.10198</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vitrone – Rel. Del Core – P.M. Ciccolo<br /> Comune di Tremestieri Etneo (avv.ti Magnano Di San Lio, D’Alessandro) c. Peditto ed altri (avv. Caltabiano)</span></p>
<hr />
<p>non è configurabile l&#8217;occupazione espropriativa in carenza della dichiarazione di p.u. e pertanto vi è solo il diritto al risarcimento del danno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Espropriazione – Occupazione usurpativa – G.O.</p>
<p>2. Espropriazione per p.u. – Assenza dichiarazione p.u. &#8211; Occupazione del fondo – Indennità – Esclusione.</p>
<p> 3. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Ricorso avverso erroneità motivazione sentenza – Mancata incidenza sul dispositivo – Sentenza di rettificazione.</p>
<p>4. – Giustizia civile – Corte di cassazione – Impugnazione liquidazione spese di giudizio – Vizio in iudicando – Onere di analitica specificazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’azione risarcitoria relativa all’occupazione usurpativa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente da un autonomo atto di acquisizione dell’immobile utilizzato senza titolo.</p>
<p>2. In assenza della dichiarazione di p.u., l’occupazione del fondo seguita dall’irreversibile trasformazione del fondo dà diritto soltanto al risarcimento previsto per la perdita della proprietà e non forma oggetto di un’indennità distinta.</p>
<p>3. In caso di erroneità della motivazione della sentenza non incidente sul dispositivo, la Corte di Cassazione si limita a rettificare la sentenza.</p>
<p>4. L’erronea liquidazione delle spese di giudizio costituisce vizio in iudicando e pertanto la parte ha l’onere di censurare analiticamente i conteggi liquidati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non è configurabile l’occupazione espropriativa in carenza della dichiarazione di p.u. e pertanto vi è solo il diritto al risarcimento del danno</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12567_CASS_12567.pdf">cliccaqui</a></p>
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