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	<title>18/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/3/2011 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2011 n.177</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-3-2011-n-177/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-3-2011-n-177/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2011 n.177</a></p>
<p>Va accolta la domanda cautelare proposta da un gestore di telefonia contro l&#8217;USL ed altri gestori contro la delibera del Direttore Generale USL, con la quale, nell&#8217;ambito del Sistema pubblico di connettività-convenzione CNIPA SPC &#8211; Periodo 2010-2013, è stato deciso di stipulare un contratto con la Telecom Italia con individuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-3-2011-n-177/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2011 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-3-2011-n-177/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2011 n.177</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accolta la domanda cautelare proposta da un gestore di telefonia contro l&#8217;USL ed altri gestori contro la delibera del Direttore Generale USL, con la quale, nell&#8217;ambito del Sistema pubblico di connettività-convenzione CNIPA SPC &#8211; Periodo 2010-2013, è stato deciso di stipulare un contratto con la Telecom Italia con individuazione delle linee dati/fonia così come risulta dall&#8217;elenco dei fabbisogni Asl; e&#8217; stato inoltre ritenuto necessario esperire apposita verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. con quesiti sul significato della colonna denominata “Banda Totale” e “Ripartizione Banda”, requisiti dell’offerta che le singole concorrenti erano chiamate ad avanzare; nonche&#8217; se, alla luce dei fabbisogni indicati dalla ASL nelle schede allegate alla richiesta, l’offerta presentata da una società ha incluso tutti i servizi richiesti dall’amministrazione; se erano specificamente chiesti “collegamenti” ovvero se poteva dirsi sufficiente una connessione unica, specificando altresì il significato del termine tecnico “collegamento” quale contrapposto a “servizio”; nelle more dell’espletazione della verificazione, è opportuno disporre interinalmente la sospensione cautelare degli atti impugnati con il ricorso principale, ai sensi dell’art. 120, comma 8, cod. proc. Amm.; l’effetto sospensivo verrà meno il giorno della prossima camera di consiglio, quando verrà nuovamente trattata e valutata l’istanza cautelare alla luce dei risultati della verificazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00177/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01232/2010 REG.RIC.          	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>FASTWEB S.P.A., </b>rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo Ludogoroff, Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Riccardo Ludogoroff in Torino, corso Montevecchio, 50;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AZIENDA SANITARIA LOCALE AL</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Castellotti, Maria Daniela Cogo, Elio Garibaldi, domiciliata per legge in Torino, piazza Castello, 165;	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>TELECOM ITALIA S.P.A., PATH-NET S.P.A., </b>rappresentate e difese dagli avv. Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Luca Mastromatteo, con domicilio eletto presso Partners Gianni, Origoni, Grippo &#038; in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, 83;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della deliberazione del Direttore Generale n. 2010/1105 del 15.09.2010, con la quale, nell&#8217;ambito del Sistema pubblico di connettività-convenzione CNIPA SPC &#8211; Periodo 2010-2013, è stato deciso di stipulare un contratto con la Società Path-Net Gruppo Telecom Italia s.p.a. con individuazione delle linee dati/fonia così come risulta dall&#8217;elenco dei fabbisogni Asl, nonchè di ogni altro atto comunque connesso e conseguente;	</p>
<p>nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 3.12.2010, per l&#8217;annullamento, previa sospensione,<br />	<br />
della comunicazione dell&#8217;ASL AL, prot. 114074 del 3 novembre 2010, con la quale l&#8217;ASL, ai sensi dell&#8217;art. 243-bis, comma 6, del d.lgs. 163/2006, ha informato Fastweb di non intendere annullare in autotutela il provvedimento impugnato con il ricorso principale.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Al e di Telecom Italia S.p.A. e di Path-Net S.p.A.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Telecom Italia Spa -Path.Net Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Luca Mastromatteo, con domicilio eletto presso Partners Gianni, Origoni, Grippo &#038; in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, 83;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visti gli artt. 55, 66 e 120 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta, è necessario esperire apposita verificazione, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. e secondo le modalità di seguito indicate, con sottoposizione all’organismo verificatore dei seguenti quesiti:	</p>
<p>1. Specifichi l’organismo verificatore, con riferimento alla scheda di fabbisogno (cosiddetta “migliorativa”) allegata alla richiesta della ASL di Alessandria del 18 giugno 2010, qual è il significato della colonna denominata “Banda Totale” e di quelle, subito successive, denominate “Ripartizione Banda”, e chiarisca se tra di esse vi è un rapporto ed, in caso affermativo, di che rapporto si tratta;	</p>
<p>2. Accerti l’organismo verificatore se, alla luce della suddetta scheda di fabbisogno (cosiddetta “migliorativa”), l’indicazione di una “Banda Totale” di 8M costituiva un requisito dell’offerta che le singole concorrenti erano chiamate ad avanzare ed, in caso affermativo, con riferimento alla sede n. 1 di “Alessandria Patria”, se l’offerta presentata dalla società ricorrente era dotata di tale requisito;	</p>
<p>3. Accerti l’organismo verificatore se, alla luce dei fabbisogni indicati dalla ASL nelle schede allegate alla richiesta del 18 giugno 2010, l’offerta presentata dalla società Telecom Italia ha incluso tutti i servizi richiesti dall’amministrazione;	</p>
<p>4. Accerti l’organismo verificatore se, alla luce di tutte le schede dei fabbisogni allegate alla richiesta del 18 giugno 2010, risulta che erano specificamente richiesti n. 3 “collegamenti” per la sede di Tortona di via Galilei n. 21 (righe 12, 13 e 14) e n. 2 “collegamenti” per la sede di Casale Monferrato (righe 26 e 27), ovvero se poteva dirsi sufficiente una connessione unica, specificando, altresì (alla luce delle controdeduzioni tecniche depositate dalla controinteressata in data 28 febbraio 2011), il significato del termine tecnico “collegamento” quale contrapposto a “servizio”;	</p>
<p>che la predetta verificazione dovrà effettuarsi, senza la presenza del Giudice, con le seguenti modalità:	</p>
<p>a) l’organismo verificatore redigerà una relazione la quale dovrà essere trasmessa alle parti costituite entro il 30 aprile 2011, salva la possibilità di proroga ai sensi del seguente punto g);	</p>
<p>b) dal momento della ricezione della relazione le parti, entro i successivi dieci giorni, dovranno trasmettere all’organismo verificatore le proprie osservazioni sulla relazione;	</p>
<p>c) nei successivi quindici giorni, l’organismo verificatore dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse; successivamente, come da dispositivo della presente ordinanza, la causa sarà nuovamente trattata in camera di consiglio per la decisione dell’incidente cautelare;	</p>
<p>d) le parti possono nominare propri tecnici di fiducia sino al momento dell’inizio delle operazioni di verificazione, alle quali gli stessi tecnici di parte e i difensori possono intervenire;	</p>
<p>e) l’organismo verificatore nominato da questo Collegio comunicherà alle parti costituite ed agli eventuali tecnici di parte la data di inizio delle operazioni peritali almeno cinque giorni prima;	</p>
<p>f) per l’espletamento dell’incarico l’organismo verificatore potrà chiedere chiarimenti alle parti, prendere visione degli atti processuali, assumere informazioni da terzi e svolgere tutte le indagini ritenute necessarie;	</p>
<p>g) eventuali istanze di proroga dei termini assegnati all’organismo verificatore, per motivata impossibilità di concludere nei termini l’incarico assegnato, dovranno essere rivolte direttamente al magistrato relatore, dott. Antonino Masaracchia, il quale provvederà con apposito decreto monocratico;	</p>
<p>h) le spese della verificazione saranno liquidate a seguito di apposita istanza presentata dall’organismo verificatore e saranno comunque anticipate a carico come da dispositivo della presente ordinanza;	</p>
<p>che, nelle more dell’espletazione della verificazione, è opportuno disporre interinalmente la sospensione cautelare degli atti impugnati con il ricorso principale, ai sensi dell’art. 120, comma 8, cod. proc. amm.;	</p>
<p>che l’effetto sospensivo verrà meno il giorno della prossima camera di consiglio, quando verrà nuovamente trattata e valutata l’istanza cautelare alla luce dei risultati della verificazione;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda,<br />	<br />
a) accoglie l’istanza cautelare proposta, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati fino alla prossima camera di consiglio;<br />	<br />
b) dispone la verificazione come da motivazione e, per l’effetto:<br />	<br />
&#8211; individua quale organismo verificatore la Facoltà di “Ingegneria – Ingegneria dell’Informazione” del Politecnico di Torino;<br />	<br />
&#8211; liquida all’organismo verificatore, a titolo di anticipo delle spese di verificazione, la somma di euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della società ricorrente principale ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00)<br />
&#8211; manda alla Segreteria di inserire la copia della relazione di verificazione in formato digitale nel sistema N-SIGA in tempo utile per la prossima camera di consiglio;<br />	<br />
c) rinvia, per l’ulteriore corso, alla camera di consiglio dell’8 giugno 2011.<br />	<br />
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di cui sopra, autorizzando le necessarie comunicazioni anche via fax.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nelle camere di consiglio dei giorni 23 febbraio e 15 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Salamone, Presidente<br />	<br />
Ofelia Fratamico, Referendario<br />	<br />
Antonino Masaracchia, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE  IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-3-2011-n-177/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/3/2011 n.177</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-18-3-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-18-3-2011-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.0</a></p>
<p>Pres.Costa, Est. Raimondi sull&#8217;esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane Istruzione pubblica e privata – Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche – Diritto all’istruzione – Libertà religiosa – Principio di laicità dello Stato – Asserita violazione dell’art. 2 del prot. n° 1 congiuntamente all’art. 9 C.e.d.u. – Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-18-3-2011-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-18-3-2011-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Costa, Est. Raimondi</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica e privata – Esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche – Diritto all’istruzione – Libertà religiosa – Principio di laicità dello Stato – Asserita violazione dell’art. 2 del prot. n° 1 congiuntamente all’art. 9 C.e.d.u. – Non sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Decidendo di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, le autorità italiane hanno agito entro i limiti dei poteri di cui dispone l’Italia nel quadro del suo obbligo di rispettare, nell’esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e d’insegnamento, il diritto dei genitori di garantire tale istruzione secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche; di conseguenza, non c’è stata violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 1.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare la versione in lingua francese <a href="/static/pdf/g/16940_16940f.pdf">clicca qui</a>	</p>
<p> Per visualizzare la versione in lingua inglese <a href="/static/pdf/g/16940_16940i.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-europea-dei-diritti-delluomo-sentenza-18-3-2011-n-0/">Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.231</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-3-2011-n-231/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-3-2011-n-231/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.231</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. M. Lensi E. T. S.p.a. (avv. G. Sartorio) c/ il Comune di Nuoro (avv. F. Beccu); lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune Nuoro (n.c.); la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti G. P. Contu e M. Pani); la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-3-2011-n-231/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-3-2011-n-231/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.231</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. M. Lensi<br /> E. T. S.p.a. (avv. G. Sartorio) c/ il Comune di Nuoro (avv. F. Beccu); lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune Nuoro (n.c.); la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti G. P. Contu e M. Pani); la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Regionale Tutela del Paesaggio per le province di Nuoro e Ogliastra (n.c.); il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Impianto di telefonia mobile – Autorizzazione – Norme paesaggistiche – Art. 49 N.T.A. del Piano Paesaggistico della Regione Autonoma della Sardegna-Primo ambito omogeneo – Divieto di realizzazione di manufatti – Mancata salvezza degli impianti di telefonia mobile – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima e non deve essere disapplicata la norma dell’art. 49, Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna &#8211; Primo ambito omogeneo che vieta, all’interno della fascia di metri 100 di distanza da un “bene identitario”, la realizzazione di nuovi manufatti, inclusi gli impianti di telefonia mobile (il Collegio, enunciato il principio di cui in massima, ha demandato comunque alla P.A. il compito di effettuare una valutazione discrezionale in merito alla sussistenza di siti alternativi idonei all’allocazione dell’impianto d’interesse pubblico oggetto dell’istanza, senza pregiudizio per gli interessi paesaggistici tutelati dal PPR)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2008, proposto da:<br />
<br />	<br />
E. T. S.p.a., con sede in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Sartorio, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Comune di Nuoro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabrizio Beccu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;<br />
lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune Nuoro, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;<br />
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Piero Contu e Mattia Pani, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda, in Cagliari, viale Trento N.69;<br />
la Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Regionale Tutela del Paesaggio per le province di Nuoro e Ogliastra, non costituito in giudizio;<br />
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è per legge domiciliato; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del verbale del 29.9.2008, trasmesso con nota di pari data prot. n. 51576, con il quale la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell’articolo 1 comma 25 della legge regionale n. 3/2008, ha deliberato di esprimere parere negativo all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di autorizzazione presentata dalla Ericsson prot. n. 42726 dell&#8217;8.8.2008, per installare, per conto di WIND, una stazione radio base, camuffata da una finta canna fumaria, sul lastrico solare dell&#8217;immobile sito in Via Ballero, n. 178;<br />	<br />
di tutti gli atti, pareri preordinati, connessi e/o consequenziali, comunque ostativi, richiamati in detto verbale di Conferenza di Servizi;<br />	<br />
per quanto e ove possa occorrere, degli artt. 12 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale &#8211; Primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5.9.2006, ove mai dovessero essere preclusivi all&#8217;installazione dell&#8217;impianto di pubblica utilità progettato da Ericsson;<br />	<br />
per quanto e ove possa occorrere, dell’art. 102 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale &#8211; Primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5.9.2006, nella parte in cui non ha incluso nel sistema delle infrastrutture le reti di telecomunicazioni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nuoro, della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2011 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue. <br />	<br />
La Wind Telecomunicazioni spa è titolare di licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico DCS1800 sul territorio italiano e licenziataria del Ministero delle Comunicazioni per la gestione del servizio pubblico di comunicazioni mobili e per l’installazione della relativa rete in Italia, altresì, con il sistema di terza generazione secondo lo standard denominato UMTS.<br />	<br />
Evidenzia la ricorrente la normativa in forza della quale deve essere riconosciuto alla fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica preminente interesse generale, deve essere riconosciuta la natura di opere di urbanizzazione primaria degli impianti di telecomunicazioni, che costituiscono altresì opere aventi carattere di pubblica utilità, nonché deve essere riconosciuta la natura di “pubblico servizio” del servizio di telecomunicazioni.<br />	<br />
La società licenziataria ha concluso in data 24 luglio 1998 con la società ricorrente Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., un accordo quadro, in forza del quale la ricorrente ha assunto, tra l’altro, l’obbligo della realizzazione e della fornitura della rete di telecomunicazioni WIND nella Regione Sardegna.<br />	<br />
Pertanto la ricorrente, al fine di realizzare la rete telefonica WIND anche nel territorio del comune di Nuoro, in particolare nel centro storico, presentava al comune istanza di autorizzazione prot. n. 42726 dell&#8217;8.8.2008, per installare, per conto di WIND, una stazione radio base, camuffata da una finta canna fumaria, sul lastrico solare dell&#8217;immobile sito in Via Ballero, n. 178.<br />	<br />
Veniva indetta apposita conferenza di servizi, ai sensi dell’articolo 1 comma 25 della legge regionale n. 3/2008, al termine della quale veniva espresso parere negativo all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione in questione.<br />	<br />
La società Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. ha quindi avanzato il ricorso in esame chiedendo l’annullamento del verbale del 29.9.2008 con il quale la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell’articolo 1 comma 25 della legge regionale n. 3/2008, ha deliberato di esprimere parere negativo all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di autorizzazione presentata dalla Ericsson prot. n. 42726 dell&#8217;8.8.2008, per installare, per conto di WIND, una stazione radio base, camuffata da una finta canna fumaria, sul lastrico solare dell&#8217;immobile sito in Via Ballero, n. 178; di tutti gli atti, pareri preordinati, connessi e/o consequenziali, comunque ostativi, richiamati in detto verbale di Conferenza di Servizi; per quanto e ove possa occorrere, degli artt. 12 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale &#8211; Primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5.9.2006, ove mai dovessero essere preclusivi all&#8217;installazione dell&#8217;impianto di pubblica utilità progettato da Ericsson; per quanto e ove possa occorrere, dell’art. 102 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale &#8211; Primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5.9.2006, nella parte in cui non ha incluso nel sistema delle infrastrutture le reti di telecomunicazioni.<br />	<br />
A tal fine, la ricorrente avanza i seguenti motivi di ricorso.<br />	<br />
1) Violazione di legge; violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990; mancata valutazione delle osservazioni; violazione dell’articolo 87, comma nove, del D.Lgs. n. 259/2003; mancata applicazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990; mancata comunicazione dell’inizio del procedimento; violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
2) Violazione del D.Lgs. n. 42/2004; violazione degli articoli 12 e 47 delle NTA del decreto del Presidente della regione 7 settembre 2006 n. 82; eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità grave e manifesta; difetto assoluto di motivazione; omessa istruttoria; travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; sviamento di potere; illogicità manifesta; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
3) Violazione del D.Lgs. n. 42/2004; violazione dell’articolo 52 delle NTA del PPR; eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità grave e manifesta; difetto assoluto di motivazione; omessa istruttoria; travisamento dei presupposti in fatto e in diritto; sviamento di potere; illogicità manifesta; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
4) Violazione del D.Lgs. n. 42/2004; violazione del codice dell’ambiente; violazione dell’articolo 52, comma primo, lett. B, delle NTA del PPR; eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità grave e manifesta; difetto assoluto di motivazione; omessa istruttoria; sviamento di potere; illogicità manifesta; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
5) Violazione di legge; violazione della legge 22 febbraio 2001 numero 36; violazione dell’articolo 87 del D.Lgs. 1 agosto 2003 numero 259; violazione del DPCM 8 luglio 2003; eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità grave e manifesta; difetto assoluto di motivazione; omessa istruttoria; eccesso di potere; sviamento di potere; illogicità manifesta; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
6) Violazione del D.Lgs. n. 42/2004; violazione degli artt. 47 e 52 delle NTA del PPR; eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità grave e manifesta; difetto assoluto di motivazione; omessa istruttoria; eccesso di potere; sviamento di potere; illogicità manifesta; eccesso di potere; violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
Conclude per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazione intimate, indicate in epigrafe, sostenendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.<br />	<br />
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 19/1/2011 , su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del verbale del 29.9.2008 con il quale la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell’articolo 1 comma 25 della legge regionale n. 3/2008, ha deliberato di esprimere parere negativo all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di autorizzazione presentata dalla Ericsson prot. n. 42726 dell&#8217;8.8.2008, per installare, per conto di WIND, una stazione radio base, camuffata da una finta canna fumaria, sul lastrico solare dell&#8217;immobile sito in Via Ballero, n. 178; di tutti gli atti, pareri preordinati, connessi e/o consequenziali, comunque ostativi, richiamati in detto verbale di Conferenza di Servizi; per quanto e ove possa occorrere, degli artt. 12 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale &#8211; Primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5.9.2006, ove mai dovessero essere preclusivi all&#8217;installazione dell&#8217;impianto di pubblica utilità progettato da Ericsson; per quanto e ove possa occorrere, dell’art. 102 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale &#8211; Primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5.9.2006, nella parte in cui non ha incluso nel sistema delle infrastrutture le reti di telecomunicazioni.<br />	<br />
Il ricorso in esame, nella parte in cui si chiede l’annullamento del verbale del 29.9.2008, con il quale la Conferenza dei Servizi ha deliberato di esprimere parere negativo all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di autorizzazione presentata dalla Ericsson prot. n. 42726 dell&#8217;8.8.2008, nonché di tutti gli atti, pareri preordinati, connessi e/o consequenziali, comunque ostativi, richiamati in detto verbale di Conferenza di Servizi, è infondato.<br />	<br />
Ritiene il collegio che, nel caso di specie, risulti fondato il rilievo delle amministrazioni resistenti, posto a fondamento del parere negativo espresso, secondo cui l’intervento, “…allo stato attuale, non può essere assentito a causa delle norme di attuazione del vigente PPR”, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che l’intervento in questione ricade all’interno del “centro matrice” e all’interno della fascia di metri 100 di un “bene identitario” (Chiesa del Rosario), individuati nella cartografia del P.P.R., fascia all’interno della quale non possono essere realizzati nuovi manufatti, sino all’adeguamento del piano urbanistico comunale, ai sensi dell’articolo 49 delle NTA del PPR.<br />	<br />
Devono essere conseguentemente disattese le censure di cui al punto primo dei motivi di ricorso di violazione delle norme sul procedimento, posto che il rilievo sopra evidenziato risulta oggettivamente ostativo all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione della ricorrente, per cui risultano non decisive o determinanti, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, le osservazioni in ordine all’importanza del pubblico servizio telefonico, espresse dal rappresentante della società ricorrente nel corso della seduta della conferenza di servizi, senza la necessità di particolari o diffuse motivazioni al riguardo, essendo sufficiente il menzionato rilievo in ordine al contrasto dell’intervento con le norme di attuazione del PPR, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che l’intervento in questione ricade all’interno della fascia di metri 100 da un “bene identitario” (Chiesa del Rosario), all’interno della quale non possono essere realizzati nuovi manufatti.<br />	<br />
Si osserva altresì che, in ogni caso, devono essere disattese le censure in esame di violazione delle norme sul procedimento, dovendo trovare applicazione, nel caso di specie, l’articolo 21 octies, comma secondo, della legge 241/1990, introdotto dall’articolo 14, comma primo, della legge 15/2005, in forza del quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, come appunto deve ritenersi nel caso di specie, in forza del rilevato contrasto dell’intervento con le norme di attuazione del PPR, per come già sopra evidenziato.<br />	<br />
In fondate risultano le censure di cui al punto secondo dei motivi di ricorso.<br />	<br />
Ritiene il collegio che, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, risulti irrilevante la circostanza che l’impianto sia mimetizzato all’interno di una finta canna fumaria da allocare sul lastrico solare di un fabbricato, a fronte del dato di fatto che si tratta, comunque, di un manufatto nuovo (e non quindi del mero rifacimento o ampliamento di un manufatto preesistente), di dimensioni rilevanti, trattandosi di una finta canna fumaria alta più di 8 m, posta su un edificio alto metri 12,60, con un container di 2 m e 70 cm di altezza, che necessariamente – a giudizio del collegio – non può che alterare lo “stato dei luoghi” e il “profilo esteriore” dell’edificio.<br />	<br />
Risulta pertanto infondato l’assunto della ricorrente secondo cui l’intervento in questione rientrerebbe tra quelli ammissibili elencati all’articolo 12 delle norme di attuazione del PPR, posto che tale norma consente esclusivamente gli interventi di manutenzione straordinaria che non alterino lo stato dei luoghi o il profilo esteriore dell’edificio, condizione non sussistente nel caso di specie, come sopra evidenziato.<br />	<br />
Né l’intervento in questione può essere legittimamente ricondotto all’interno della nozione di “volumi tecnici di modesta entità”, ammissibili ai sensi della norma in esame, sia perché non può essere considerato strettamente funzionale all’edificio in questione, sia perché, comunque, come già rilevato, altera allo stato dei luoghi.<br />	<br />
Ribadito, pertanto, che, a giudizio del collegio, l’intervento in questione, allo stato, non può essere assentito in ragione del contrasto dell’intervento medesimo con l’articolo 49 delle NTA del PPR, che, al comma quinto, espressamente stabilisce che, all’interno della fascia di metri 100 di un “bene identitario”, non possono essere realizzati nuovi manufatti, sino all’adeguamento del piano urbanistico comunale, in ragione del fatto che l’intervento in questione ricade all’interno del “centro matrice” e all’interno della fascia di metri 100 di un “bene identitario” (Chiesa del Rosario), individuati nella cartografia del P.P.R.; devono essere conseguentemente disattese &#8211; perché infondate o comunque non rilevanti o decisive ai fini del superamento del menzionato motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione – tutte le ulteriori censure avanzate dalla società ricorrente col ricorso in esame.<br />	<br />
In particolare, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di annullamento degli artt. 12 e 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale &#8211; Primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5.9.2006, ove preclusivi all&#8217;installazione dell&#8217;impianto di pubblica utilità progettato da Ericsson; nonché dell’art. 102 delle medesime NTA, nella parte in cui non ha incluso nel sistema delle infrastrutture le reti di telecomunicazioni; non essendo stato impugnato l’articolo 49 delle NTA del PPR, quale norma direttamente preclusiva alla realizzazione dell’intervento in questione, avuto riguardo alla vicinanza del “bene identitario”, per come sopra evidenziato.<br />	<br />
Non può essere altresì accolta la domanda di disapplicazione delle disposizioni delle NTA del PPR ostative alla realizzazione dell’impianto in questione (e quindi, nel caso, di disapplicazione del citato articolo 49 delle NTA del PPR, anche se non espressamente impugnato dalla società ricorrente).<br />	<br />
Preliminarmente occorre dare atto che, a giudizio del collegio, l’art. 49 delle NTA del PPR non può ritenersi impositivo di un divieto “generalizzato” all’installazione nel centro storico del comune di Nuoro di impianti di telefonia mobile, posto che tale norma vieta la realizzazione di nuovi manufatti nelle vicinanze dei c.d. “beni identitari”, per cui il divieto risulta specifico, circoscritto e giustificato dal rilevante interesse culturale e paesaggistico di tali beni.<br />	<br />
Ciò stante, risultano inconferenti i numerosi richiami giurisprudenziali, operati dalla ricorrente nel ricorso in esame, in ordine alla illegittimità di un blocco indiscriminato e sine die della realizzazione degli impianti in questione, o della sospensione a tempo indeterminato delle procedure di realizzazione delle stazioni radio base, fattispecie non riconducibili al caso in esame, per come appena sopra evidenziato.<br />	<br />
Ciò premesso, pur concordando con la società ricorrente in ordine al preminente interesse generale che deve essere riconosciuto alla fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica, in ordine alla natura di opere di urbanizzazione primaria degli impianti di telecomunicazioni, che costituiscono altresì opere aventi carattere di pubblica utilità, nonché in ordine alla natura di “pubblico servizio” del servizio di telecomunicazioni, deve, d’altro canto, essere riconosciuta altresì l’equivalente importanza e rilevanza degli interessi pubblici di natura paesaggistica tutelati dalle norme tecniche di attuazione del PPR ed in particolare, come nel caso di specie, avuto riguardo alla tutela dei c.d. “beni identitari”, per cui, ritenuta l’insussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per procedere alla disapplicazione delle norme tecniche di attuazione del PPR, non ravvisandosi l’illegittimità di tali norme nella parte in cui non fanno comunque salva la realizzazione degli impianti in questione, deve ritenersi che un contemperamento dei diversi interessi pubblici – nel caso di specie contrapposti – debba essere invece operato attraverso un’opportuna valutazione della sussistenza di siti alternativi per l’allocazione dell’impianto in questione senza pregiudizio per gli altrettanto rilevanti interessi paesaggistici tutelati dal PPR.<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere, in parte, dichiarato inammissibile e, nella restante parte, deve essere respinto perché infondato.<br />	<br />
Le spese del giudizio devono essere poste a carico della società ricorrente e liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in favore del comune e dell’amministrazione regionale resistenti, mentre devono essere integralmente compensate avuto riguardo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo dichiara inammissibile e, nella restante parte, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del comune resistente e dell’amministrazione regionale delle spese del giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00), in favore di ciascuna amministrazione.<br />	<br />
Spese compensate nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-18-3-2011-n-231/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.231</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. F. Donadono Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, Confconsumatori, Codici Campania (Avv.ti Francesco Casillo, Anna Nunziante e Giuseppe Romano) c. Regione Campania (Avv. Guido Maria Talarico) c. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli (Avv. Andrea Abbamonte) c. Consiglio Nazionale Consumatori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. F. Donadono<br /> Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, Confconsumatori, Codici Campania (Avv.ti Francesco Casillo, Anna Nunziante e Giuseppe Romano) c. Regione Campania (Avv. Guido Maria Talarico) c. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli (Avv. Andrea Abbamonte) c. Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (N.C.) c. Adiconsum (Avv. Giuseppe Iurilli) c. Adiconsum Campania (Avv. Stefano Vitale) c. Adoc (Avv. Simone Filonzi) c. Adoc Napoli (Avv. Giuseppe Gillo) c. Federconsumatori (Avv. Massimo Cerniglia e Umberto Saetta) c. Adiconsum Campania, Adoc Napoli e Federconsumatori Napoli (Avv. Giuseppe Gillo, Stefano Vitale e Umberto Saetta) e con l&#8217;intervento ad adiuvandum Movimento Difesa del Cittadino (Avv. Eugenio Diffidenti)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del provvedimento di individuazione delle associazioni di consumatori per la designazione di componenti della CCIA senza le verifiche istruttorie da parte dell&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Pregiudiziale penale &#8211; Sospensione giudizio amministrativo &#8211; Presupposti 	</p>
<p>2. Amministrazione Pubblica &#8211; Designazione componenti della CCIA &#8211; Associazioni di consumatori – Individuazione da parte della Regione senza le opportune verifiche istruttorie – Comporta l’illegittimità del Provvedimento</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di sospensione del processo, affinché operi la pregiudiziale penale, con la conseguente esigenza di sospendere il giudizio dinanzi al giudice amministrativo, è necessario che sussista un vincolo di consequenzialità tra le due controversie, per cui il giudizio penale oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, deve investire una questione di carattere pregiudiziale, che costituisca cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l&#8217;esito della causa da sospendere. Pertanto in assenza di un rapporto di consequenzialità logico-giuridica deve escludersi l’operatività dell’istituto (1)	</p>
<p>2. È illegittimo per difetto istruttorio il provvedimento con il quale la Regione individua le associazioni di consumatori che hanno diritto a designare un componente del Consiglio della Camera di Commercio Artigianato ed Agricoltura senza procedere neanche a campione alle opportune verifiche istruttorie sui dati autodichiarati dalle associazioni stesse per verificare il grado di rappresentatività e il reale numero di iscritti ai sensi dell’art. 74 D.P.R. 445/00.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cassazione, Sez. III, 29 settembre 2009, n. 21251</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sui ricorsi riuniti:<br />	<br />
1) ricorso numero di registro generale 4448 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, Confconsumatori, Codici Campania, rappresentate e difese dagli avv. Francesco Casillo, Anna Nunziante e Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso Anna Nunziante in Napoli, via S. Lucia n. 36; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Regione Campania, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Guido Maria Talarico, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’avvocatura regionale; 	</p>
<p>&#8211; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, non costituito;<br />
&#8211; Adiconsum, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Iurilli, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Vitale in Napoli alla via Medina n. 5;<br />
&#8211; Adiconsum Campania, rappresentata e difesa all’avv. Stefano Vitale, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Vitale in Napoli alla via Medina n. 5;<br />
&#8211; Adoc, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Filonzi, con domicilio legale in Napoli presso la Segreteria del Tribunale amministrativo;<br />
&#8211; Adoc Napoli, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Gillo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli alla via del Chiostro n. 9;<br />
&#8211; Federconsumatori, rappresentata e difesa dagli avv. Massimo Cerniglia e Umberto Saetta, con domicilio legale in Napoli presso la Segreteria del Tribunale amministrativo;<br />
&#8211; Adiconsum Campania, Adoc Napoli e Federconsumatori Napoli, rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Gillo, Stefano Vitale e Umberto Saetta, con domicilio eletto presso Giuseppe Gillo in Napoli, via del Chiostro n. 9, ricorrenti incidentali;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad adiuvandum:<br />	<br />
Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Eugenio Diffidenti, con domicilio legale in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R.; </p>
<p>2) ricorso numero di registro generale 1289 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, La Casa del Consumatore, Confconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Codici Campania, Assoutenti, Codacons, Movimento Consumatori, Cittadinanza Attiva, rappresentate e difese dagli avv. Eugenio Diffidenti, Anna Nunziante, Giuseppe Romano e Giuseppe Ursini, con domicilio eletto presso Anna Nunziante in Napoli, via S. Lucia n. 36;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Regione Campania, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosaria Palma, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso l’avvocatura regionale;<br />
&#8211; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, n. 4; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Adiconsum Campania e Adoc Napoli, rappresentate e difese dagli avv. Giuseppe Gillo e Stefano Vitale, con domicilio eletto presso Giuseppe Gillo in Napoli, via del Chiostro n. 9, ricorrenti incidentali;<br />
&#8211; Federconsumatori di Napoli, non costituita;<br />
&#8211; Luciana Del Fico, non costituita;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>= quanto al ricorso n. 4448 del 2009:<br />	<br />
&#8211; con il ricorso principale: del decreto dirigenziale n. 316 del 24.6.2009, nella parte in cui riconosce alle associazioni Adiconsum, Adoc e Federconsumatori, il diritto a designare un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigia<br />
&#8211; con i motivi aggiunti: del decreto dirigenziale n. 674 del 1/12/2009 di conferma del decreto dirigenziale n. 316 del 24/6/2009 concernente il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli; delle note n. 33711 del 25/8/2008 e n. 34627 del 5.9.2008; dell’av<br />
&#8211; per quanto riguarda il ricorso incidentale: della nota n. 2009.0723276 del 12/8/2009, nella parte in cui specificando i criteri seguiti nella scelta del raggruppamento attribuisce alle ricorrenti incidentali il punteggio per il parametro relativo alla d<br />
<br />	<br />
= quanto al ricorso n. 1289 del 2010:<br />	<br />
&#8211; con il ricorso principale: del decreto dirigenziale n. 674 del 1/12/2009 di conferma del decreto dirigenziale n. 316 del 24/6/2009 concernente il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli nella parte in cui riconosce al raggruppamento tra le associazi<br />
&#8211; con i motivi aggiunti: del decreto del 29/3/2010 recante la nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli nella parte concernente la designazione della Sig.a Luciana Del Fico, nonché degli atti connessi;<br />	<br />
&#8211; per quanto riguarda il ricorso incidentale: del decreto dirigenziale n. 674 del 1/12/2009, nella parte in cui attribuisce alle ricorrenti incidentali il punteggio per il parametro relativo alla diffusione territoriale;</p>
<p>Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania, di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli, di Adiconsum, di Adoc, di Federconsumatori;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento nel giudizio relativo al ricorso n. 4448/09;<br />	<br />
Visti i ricorsi incidentali;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; con avviso pubblicato il 25/6/2008, veniva avviato il procedimento per il rinnovo del Consiglio della CCIAA di Napoli;<br />	<br />
&#8211; l’apparentamento tra Adiconsum, Adoc e Federconsumatori (d’ora innanzi “Adiconsum”) e quello tra Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori, Casa del Consumatore, Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Movimento Consumatori, Cittadinanza Attiva<br />
&#8211; il raggruppamento “Lega Consumatori”, con esposto del 16/9/2008 segnalava alla Regione, al Ministero delle attività produttive e al Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti anomalie nei dati comunicati dall’altro raggruppamento concorrente;<br />	<br />
&#8211; con nota n. 2008.0837654 del 9/10/2008, la Regione invitava le associazioni interessate a fornire chiarimenti ed a inviare gli elenchi numerati degli iscritti con il numero di tessera al 31/12/2007 per la provincia di Napoli;<br />	<br />
&#8211; il raggruppamento “Adiconsum”, con nota del 4/2/2009, confermava la veridicità dei dati già comunicati;<br />	<br />
&#8211; con decreto dirigenziale n. 316 del 24/6/2009, la Regione individuava le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori più rappresentative ed assegnava in particolare all’apparentamento “Adiconsum” la designazione del componente del Consig<br />
&#8211; con la nota n. 2009.0723276 del 12/8/2009, la Regione precisava che il decreto dirigenziale n. 316 del 2009, pur facendo riferimento alla sola consistenza numerica dei due apparentamenti, aveva definito il grado di rappresentatività, ai sensi dell’art.<br />
&#8211; con decreto dirigenziale n. 674 del 1/12/2009, la Regione confermava la determinazione in merito alla attribuzione del componente del consiglio camerale all’apparentamento “Adiconsum”, con un grado di rappresentatività del 50,69%, rispetto al 49,31% del<br />
&#8211; con decreto presidenziale n. 85 del 29/3/2010, la Regione provvedeva alla costituzione del Consiglio camerale sulla base delle designazioni delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e di categoria, nominando in particolare la sig.a Luciana Del Fic<br />
Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; le associazioni componenti dell’apparentamento “Lega Consumatori”, impugnavano gli atti in epigrafe, mentre le associazioni dell’apparentamento “Adicomsum” proponevano ricorso incidentale;<br />	<br />
&#8211; i giudizi vanno riuniti, attesa la connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; va preliminarmente disattesa la richiesta delle associazioni ricorrenti di sospensione del giudizio in attesa della conclusione del procedimento penale n. 35239/2009 della Procura della Repubblica di Napoli relativo ai fatti esposti in una denuncia pres<br />
&#8211; infatti, la sospensione del processo può essere disposta solo quando la previa definizione di altra controversia sia imposta da un&#8217;espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l&#8217;indispensabile antecedent<br />
&#8211; con l&#8217;entrata in vigore del nuovo codice di rito, si evince il venir meno del principio della cosiddetta pregiudiziale penale sancita, in via generale, dall&#8217;art. 3 dell&#8217;abrogato codice di procedura penale (cfr. Cass., sez III, 29/9/2006, n. 21251);<br />	<br />
&#8211; in sede amministrativa è possibile giungere ad un apprezzamento dei fatti contestati dalle associazioni ricorrenti, anche in via autonoma, senza attendere l’esito del giudizio penale;<br />	<br />
Considerato che:<br />	<br />
&#8211; l’impugnativa proposta contro il decreto dirigenziale n. 316/2009, proposta con il ricorso n. 4448/09, si palesa improcedibile in quanto tale determinazione è stata emendata e sostituita dal sopravvenuto decreto dirigenziale n. 674/2009, per cui l’inter<br />
&#8211; tale ricorso risulta presentato da tutte le associazioni rientranti nell’apparentamento e notificato, a seguito delle integrazioni del contraddittorio disposte con le ordinanze n. 805 del 14/4/2010 e n. 1284 del 23/6/2010, a tutti i soggetti controinter<br />
Rilevato che le associazioni ricorrenti deducono che:<br />	<br />
&#8211; i dati comunicati dall’apparentamento “Adiconsum” evidenzierebbero un anomalo incremento degli iscritti dal 2006 al 2007, già segnalato in sede procedimentale dall’apparentamento “Lega Consumatori”; <br />	<br />
&#8211; la discrasia dei dati sarebbe tale da aver determinato l’esposto di un componente del direttivo nazionale della stessa Federconsumatori, in relazione al quale sarebbe in corso un procedimento penale; <br />	<br />
&#8211; la Regione, pur avendo chiesto chiarimenti ed approfondimenti in proposito e pur disponendo di dati relativi dell&#8217;elenco regionale delle associazioni dei consumatori istituito con la legge regionale n. 19 del 2002, non avrebbe dato seguito agli opportun<br />
&#8211; la Regione non avrebbe adempiuto all’obbligo di effettuare una approfondita verifica dell’attendibilità dei dati risolvendo i dubbi sorti in proposito, accontentandosi di una mera nota di conferma della veridicità dei dati da parte dei controinteressati<br />
&#8211; lo scarto conclusivo del grado di rappresentatività tra i due apparentamenti sarebbe tanto esiguo che anche una minima differenza dei parametri potrebbe sovvertire l’esito della selezione;<br />	<br />
&#8211; l’attribuzione del punteggio massimo (12) ad entrambe gli apparentamenti per il parametro relativo ai “servizi resi” sarebbe irragionevole ed in contrasto con l’art. 3 del decreto ministeriale n. 501 del 1996, in quanto non sarebbe stata valutata anche<br />
Ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; in base all’art. 3 del decreto ministeriale n. 501 del 1996 le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni sono tenute a comunicare informazioni documentate sulla loro natura e finalità e tutti gl<br />
&#8211; in base all’art. 2, i dati e le notizie relativi alla rappresentatività devono essere forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell&#8217;art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (poi sostituito dal<br />
&#8211; in base al successivo art. 5, il grado di rappresentatività è determinato dall’autorità regionale attribuendo, in termini comparativi, a ciascuna associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all<br />
&#8211; nondimeno le citate disposizioni, nel costruire il procedimento per il rinnovo del consiglio camerale esclusivamente sulle autodichiarazioni dei soggetti interessati, non escludono la necessità che, nel caso di dubbi sulla correttezza ed esattezza dei d<br />
&#8211; infatti, in base ai principi regolanti il procedimento amministrativo desumibili dalla legge n. 241 del 1990, l’amministrazione ha il potere-dovere di effettuare una istruttoria completa e esauriente, anche esercitando i propri poteri d’ufficio;<br />	<br />
&#8211; peraltro l’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000 (testo unico in materia di documentazione amministrativa) prevede espressamente che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgon<br />
&#8211; del resto la stessa Regione resistente, con la nota del 9/10/2008, ha manifestato l’intendimento di effettuare una specifica verifica, invitando le associazioni a fornire chiarimenti e ad inviare gli elenchi numerati degli iscritti con il relativo numer<br />
&#8211; l’approfondimento istruttorio risultava inoltre particolarmente significativo per effetto della minima differenza di punteggio tra le concorrenti, tale che anche un piccolo errore nei dati poteva acquisire rilevanza sull’esito delle determinazioni concl<br />
&#8211; sennonché, contraddittoriamente, una siffatta verifica non è stato poi di fatto eseguita e neppure sono stati analizzati e confrontati i dati eventualmente già in possesso della stessa amministrazione regionale, quale titolare dell’elenco di cui all’art<br />
&#8211; la fondatezza della esaminata doglianza, comportante l’esigenza di riaprire l’istruttoria per la valutazione del grado di rappresentatività delle associazioni di consumatori, è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte dalle organizzazioni rico<br />
Ritenuto, altresì, che il ricorso incidentale si palesa inammissibile per carenza di interesse, in quanto con esso si contesta un aspetto della determinazione regionale (attribuzione dei punteggi per il parametro relativo alle sedi) che non solo non esclude né paralizza, ma anzi postula la riapertura dell’istruttoria procedimentale, già conseguente all’accoglimento del ricorso principale, recante appunto la statuizione del potere-dovere dell’autorità regionale di provvedere all’adozione delle conseguenti determinazioni sulla base di una rinnovata ed approfondita istruttoria, estesa se del caso a tutti gli aspetti che influiscono sulla valutazione del grado di rappresentatività;<br />	<br />
Ravvisata comunque la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, attese le peculiarità della complessa vicenda;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), riuniti i giudizi, così provvede:<br />	<br />
&#8211; dichiara l’improcedibilità dell’impugnativa contro il decreto dirigenziale n. 316 del 2009;<br />	<br />
&#8211; in accoglimento del ricorso n. 1289/10, annulla il decreto dirigenziale n. 674 del 2009 e gli atti consequenziali nella parte relativa alla designazione e nomina del componente il consiglio camerale in rappresentanza delle associazioni di consumatori;<b	
- dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese compensate, fatto salvo il rimborso a carico della Regione dei contributi unificati, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1560/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1560</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1672</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-3-2011-n-1672/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-3-2011-n-1672/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-3-2011-n-1672/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1672</a></p>
<p>Pres. Maruotti &#8211; Est. Lageder G. M. (Avv.ti M. Lioi, P. Sanchini, S. Viti) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato) sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali 1. Responsabilità della P.A. – Risarcimento – Prova – Quadro indiziario – Elementi precisi e concordanti – Necessità. 2. Responsabilità della P.A. &#8211; Danni non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-3-2011-n-1672/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1672</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-3-2011-n-1672/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1672</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Maruotti &#8211;  Est. Lageder  <br /> G. M. (Avv.ti M. Lioi, P. Sanchini, S. Viti) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità della P.A. – Risarcimento – Prova – Quadro indiziario – Elementi precisi e concordanti – Necessità.	</p>
<p>2. Responsabilità della P.A. &#8211;  Danni non patrimoniali &#8211; Risarcimento – Prova &#8211; Onere in capo al ricorrente – Criterio della vicinanza della prova – Configurabilità.	</p>
<p>3. Responsabilità della P.A. – Danni esistenziali – Risarcimento – Ammissibilità – Presupposti – Violazione diritto costituzionale – Prova – Valutazione oggettiva – Liquidazione equitativa – Esclusione.	</p>
<p>4. Responsabilità della P.A. – Danni non patrimoniali – Disagi e fastidi – Risarcimento – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di responsabilità della pubblica amministrazione sebbene la prova dell’an e del quantum dei danni possa essere fornita anche in via presuntiva, la stessa deve pur sempre fondarsi su circostanze di fatto concrete e certe, integranti un quadro indiziario connotato da elementi plurimi, precisi e concordanti che consentano di risalire, secondo un criterio di ragionevolezza e di normalità, al fatto ignoto costituente l’oggetto principale di prova.	</p>
<p>2. In applicazione del c.d. criterio della vicinanza della prova, costituente principio regolatore della disciplina della distribuzione dell’onere della prova tra le parti processuali, grava dunque sulla parte ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza e l’ammontare dei danni non patrimoniali azionati in giudizio.	</p>
<p>3. Anche in sede di giustizia amministrativa può essere dedotta la sussistenza di danni c.d. esistenziali, che vanno ricondotti nell’alveo dei danni non patrimoniali, la cui risarcibilità è subordinata a precise condizioni, rappresentate alternativamente dalla sussistenza di una delle ipotesi previste dalla legge e dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito a condizione, in quest’ultimo caso, che la violazione sia stata grave e che le conseguenze della lesione non siano stati futili. La pretesa risarcitoria esige un’allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, né è consentito l’automatico ricorso alla liquidazione equitativa.	</p>
<p>4. Va esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale consistito in meri disagi e fastidi, non scaturenti da lesioni di diritti costituzionalmente garantiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2007, proposto dal</p>
<p>signor Gramaglia Mauro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Lioi, Paolo Sanchini, Stefano Viti, con domicilio eletto presso il signor Stefano Viti in Roma, piazza della Libertà n. 20; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e Ufficio Territoriale del Governo di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE I n. 02560/2006, resa tra le parti, concernente RISARCIMENTO DANNI PER DINIEGO RINNOVO LICENZA DI PORTO DI PISTOLA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2011 il Cons. Bernhard Lageder e uditi per le parti l’avvocato Viti e l’avvocato dello Stato Palmieri;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R.-Toscana respingeva il ricorso n. 1064 del 2004, con cui il signor Gramaglia Mauro aveva chiesto il risarcimento dei danni, quantificati nell’importo di euro 150.000,00, conseguenti al provvedimento del 13 aprile 1995, annullato con sentenza n. 1374 del 18 settembre 2001 dello stesso T.A.R., con il quale il Prefetto di Livorno aveva sospeso ogni determinazione sull’istanza di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale – presentata dall’istante il 13 ottobre 1994 in relazione alla propria attività professionale (avvocato dello Stato) – in attesa di nuovi elementi richiesti a suffragio delle dedotte esigenze di difesa personale. <br />	<br />
Il T.A.R. basava la statuizione di rigetto sul rilievo dirimente della carenza di prova dei danni subiti per effetto del lamentato ritardo, sia sotto il profilo di danni da stress, sia sotto il profilo di danni all’attività professionale, escludendo altresì la configurabilità di danni all’immagine, in quanto l’Amministrazione non risultava aver emesso alcun giudizio sfavorevole sulla persona dell’istante o sulla sua affidabilità, ma sollevato unicamente la questione della pericolosità dell’attività svolta. </p>
<p>2. Avverso tale sentenza proponeva appello il ricorrente soccombente, censurando l’erronea reiezione della domanda volta al conseguimento del risarcimento del danno esistenziale conseguente all’illegittimo ritardo dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi, avendo egli indicato una serie di criteri presuntivi idonei a procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, non valorizzati dai primi giudici. <br />	<br />
L’appellante chiedeva dunque, in riforma della gravata sentenza, l’accoglimento del ricorso in primo grado. </p>
<p>3. Costituendosi, l’Amministrazione appellata contestava la fondatezza dell’appello e ne chiedeva il rigetto. </p>
<p>4. All’udienza pubblica del 18 gennaio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione. </p>
<p>5. L’appello è infondato e va respinto. <br />	<br />
5.1. Giova premettere in linea di diritto, per quanto qui interessa, che in tema di responsabilità della pubblica amministrazione da ritardo o da attività provvedimentale lesiva di interessi legittimi pretensivi il ricorrente ha l’onere di provare, secondo i principi generali la sussistenza e l’ammontare dei danni dedotti in giudizio. <br />	<br />
Infatti, la limitazione dell’onere della prova gravante sulla parte che agisce in giudizio, che caratterizza il processo amministrativo, si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti di consueto connotante il rapporto amministrativo di natura pubblicistica intercorrente tra la parte privata e la pubblica amministrazione, mentre l’esigenza di un’attenuazione dell’onere probatorio a carico della parte ricorrente viene meno con riguardo alla prova dell’<i>an</i> e del <i>quantum</i> dei danni azionati in via risarcitoria, inerendo in siffatte ipotesi i fatti oggetto di prova alla sfera soggettiva della parte che si assume lesa (soprattutto qualora questa agisca per il risarcimento dei danni non patrimoniali), e trovandosi le relative fonti di prova normalmente nella sfera di disponibilità dello stesso soggetto leso. <br />	<br />
In applicazione del c.d. criterio della vicinanza della prova, costituente principio regolatore della disciplina della distribuzione dell’onere della prova tra le parti processuali, grava dunque sulla parte ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza e l’ammontare dei danni non patrimoniali azionati in giudizio. <br />	<br />
Sebbene la prova dell’<i>an</i> e del <i>quantum</i> dei danni possa essere fornita anche in via presuntiva, la stessa deve pur sempre fondarsi su circostanze di fatto concrete e certe, integranti un quadro indiziario connotato da elementi plurimi, precisi e concordanti che consentano di risalire, in via inferenziale e secondo un criterio di ragionevolezza e di normalità, al fatto ignoto costituente l’oggetto principale di prova (nella specie, alla sussistenza e all’ammontare dei lamentati danni non patrimoniali). <br />	<br />
In linea di principio, anche in sede di giustizia amministrativa può essere dedotta la sussistenza di danni c.d. esistenziali, che, secondo l’orientamento di Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, vanno ricondotti nell’alveo dei danni non patrimoniali, la cui risarcibilità è subordinata a precise condizioni, rappresentate alternativamente (i) dalla sussistenza di una delle ipotesi previste dalla legge e (ii) dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito a condizione, in quest’ultimo caso, che la violazione sia stata grave e che le conseguenze della lesione non siano stati futili.<br />	<br />
Va dunque innanzitutto esclusa la risarcibilità del danno non patrimoniale consistito in meri disagi e fastidi, non scaturenti da lesioni di diritti costituzionalmente garantiti (v. in tal senso Cass. Civ., Sez. IV, 9 aprile 2009, n. 8703, che ha escluso la risarcibilità del danno esistenziale asseritamente patito dal contribuente per il ritardo, col quale l’amministrazione aveva disposto lo sgravio di somme non dovute).<br />	<br />
Inoltre, la pretesa risarcitoria – ove non si sia verificato un mero disagio o fastidio &#8211; esige un’allegazione di elementi concreti e specifici da cui desumere, secondo un criterio di valutazione oggettiva, l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito, il quale non può essere ritenuto sussistente <i>in re ipsa</i>, né è consentito l’automatico ricorso alla liquidazione equitativa (v. Cass. Sez. Un. Civ., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. Civ., Sez. lav., 17 settembre 2010, n. 19785). <br />	<br />
5.2. Orbene, applicando le esposte coordinate normative e giurisprudenziali alla fattispecie dedotta in giudizio, deve pervenirsi alla conclusione della carenza assoluta di prova in ordine ai danni lamentati dal ricorrente <i>sub specie</i> di danni esistenziali ed esposti nell’importo di euro 150.000,00. <br />	<br />
L’odierno appellante ha, invero, omesso di offrire qualsiasi elemento di prova (ad es., a mezzo di certificazioni mediche) del paventato danno da “<i>ansia da evitamento</i>” che, secondo il suo stesso assunto, “<i>si estrinseca come fobia specifica, clinicamente significativa, provocata dall’esposizione a situazioni temute, che determina condotte di evitamento significative nell’interferire con la normale routine dell’individuo, con l’esercizio lavorativo e con le relazioni sociali</i>” (v. così, testualmente, p. 11 del ricorso in appello). <br />	<br />
Lo stesso, inoltre, non ha fornito neppure un principio di prova in ordine ad eventuali ripercussioni negative del ritardato trattamento dell’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi sulla propria attività professionale o sulle proprie consuetudini di vita (ad es., <i>sub specie</i> di un’eventuale limitazione significativa della propria libertà di movimento). <br />	<br />
5.3. Non risulta invece investita da motivo specifico di gravame la statuizione di prime cure avente ad oggetto l’esclusione della configurabilità di danni all’immagine, sicché nulla è dato statuire al riguardo. <br />	<br />
5.4. Per le ragioni che precedono, si deve ritenere non provata la sussistenza dei danni dedotti.<br />	<br />
Diventa pertanto irrilevante ogni ulteriore esame:<br />	<br />
a) sulla idoneità del provvedimento, a suo tempo emesso, a cagionare sotto il profilo causale le conseguenze esposte dall’appellante:<br />	<br />
b) sulla effettiva sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito amministrativo, e in particolare della rimproverabilità della pubblica amministrazione.</p>
<p>6. In applicazione del criterio della soccombenza, le spese del grado, liquidate in parte dispositiva, vanno poste a carico del ricorrente. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 5806 del 2007, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di causa, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2011, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2011</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1506</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1506/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1506/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1506</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. M. BuonauroEsperia S.p.A. (Avv.ti Lorenzo Lentini e Francesco Vecchione) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II &#8211; Commissione di gara Presso A.O.U. Federico I (Avv. Giuseppe Iovane) c. Co.Lo.Coop. S.C.A.R.L.. capogrupo R.T.I., S.M.I. Servizi Manutenzioni Immobili (Avv.ti Antonio Ausiello, Fiorenzo Calcagnile, Danilo Piscopo, Gaetano Tafuri) sulla possibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1506</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-3-2011-n-1506/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2011 n.1506</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. M. Buonauro<br />Esperia S.p.A. (Avv.ti Lorenzo Lentini e Francesco Vecchione) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II &#8211; Commissione di gara Presso A.O.U. Federico I (Avv. Giuseppe Iovane) c. Co.Lo.Coop. S.C.A.R.L.. capogrupo R.T.I., S.M.I. Servizi Manutenzioni Immobili (Avv.ti Antonio Ausiello, Fiorenzo Calcagnile, Danilo Piscopo, Gaetano Tafuri)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità o meno di escludere da una gara di appalto una impresa per mancanza del requisito della regolarità fiscale, anche se il debito nei confronti dell&#8217;erario sia di modesta entità e sia stato successivamente regolarizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara di appalto &#8211; Requisito della regolarità fiscale &#8211; Art. 38, comma I, lett. g) codice dei contratti pubblici &#8211; Modesta entità del debito definitivamente accertato nei confronti della ditta partecipante &#8211; Irrilevanza – Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A. &#8211; Gara  di appalto &#8211; Esclusione &#8211; Mancanza del requisito della regolarità fiscale &#8211; Accertamento che la ditta esclusa versa in una situazione di irregolarità fiscale &#8211; Sufficienza &#8211; Circostanza che il debito definitivamente accertato è di modesta entità &#8211; Irrilevanza &#8211; Ragioni	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Gara &#8211; Requisito della regolarità contributiva &#8211; Possesso &#8211; Va verificato alla data della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del rapporto contrattuale &#8211; Regolarizzazione successiva &#8211; Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della configurabilità del requisito della regolarità fiscale, non può che essere escluso ogni rilievo alla modestia dell’entità del debito definitivamente accertato, non essendo in proposito previsto da parte della stazione appaltante alcun apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione. L’art. 38, comma I, lett. g) D.Lgs. 163/06, dispone infatti che sono esclusi dalla partecipazione alle gare pubbliche coloro che &#8220;hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte …&#8221;; ne consegue che non è consentito all’Amministrazione che ha bandito la gara, e tanto meno al concorrente, valutarne la rilevanza e la buona o mala fede del contribuente, giacché tale valutazione &#8211; diversamente dalle ipotesi di cui alle lett. e) ed f), del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163  &#8211; è stata evidentemente effettuata dal Legislatore in ragione dello scopo della norma di garantire non solo l’affidabilità dell’offerta, ma anche la correttezza e la serietà del concorrente (1)	</p>
<p>2. E’ legittimo il provvedimento con il quale la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163 del 2006, ha escluso da una da una gara di appalto per l’affidamento di un servizio una ditta che versi in una situazione di obiettiva irregolarità fiscale, anche se il debito definitivamente accertato sia di modesta entità (Nella specie il TAR ha accertato che la ditta ricorrente è stata legittimamente esclusa da una gara di appalto per l’affidamento del servizio di pulizia per essere la stessa iscritta nei ruoli dell’Equitalia Polis S.p.a. per un debito di circa €. 40.000) 	</p>
<p>3. La regolarità contributiva e fiscale delle imprese partecipanti alla gara per l’aggiudicazione di appalti con la P.A. deve essere presente al momento della offerta e deve essere assicurata pure in momenti successivi alla presentazione della domanda e dell’offerta e quindi certamente fino al momento della aggiudicazione, essendo palese la esigenza per la stazione appaltante di verificare l’affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa: ne consegue che, in presenza di una accertata posizione debitoria, non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione (come verificato nelle specie) del debito contributivo presentata dalla impresa che trova suo presupposto appunto in uno stato di irregolarità contributiva definitiva.	</p>
<p></b>_________________________________</p>
<p>1. <i>cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 5556 del 2010</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4499 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:	</p>
<p><b>Esperia S.p.A.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Lentini e Francesco Vecchione, con domicilio eletto presso questi in Napoli, via Nuova Marina, 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II &#8211; Commissione di Gara Presso A.O.U. Federico II</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Iovane, con domicilio eletto presso Carlo Esposito in Napoli, via F. Crispi N. 111; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Co.Lo.Coop. S.C.A.R.L.. capogrupo R.T.I., S.M.I. Servizi Manutenzioni Immobili<i></b></i>, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Ausiello, Fiorenzo Calcagnile, Danilo Piscopo, Gaetano Tafuri, con domicilio eletto presso Massimo Caiano in Napoli, via Marino Turchi, 16; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>Con ricorso originario: <br />	<br />
&#8211; del provvedimento n. 264 dell&#8217;Azienda Ospedaliera Federico II in data 16.7.2010, con il quale è stata disposta l&#8217;aggiudicazione in via definitiva in favore dell’a.t.i. Co.lo.coop/S.M.I. della gara in due lotti avente ad oggetto il servizio di pulizia de<br />
Con ricorso per motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; dei medesimi atti già gravati, nonché del provvedimento di ammissione dell’attuale aggiudicataria alla gara, dell’atto di nomina della commissione di gara e del silenzio formatosi sul preavviso di ricorso del 16.7.2010;<br />	<br />
nonchè sul ricorso incidentale e sui connessi motivi aggiunti proposti dall’a.t.i. Co.lo.coop/S.M.I. per l’annullamento dell’ammissione in gara della società Esperia s.p.a..</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Ii e di Co.Lo.Coop.S.C.A.R.L.Capogr.Mandat.R.T.I. e di S.M.I.Servizi Manutenzioni Immobili;<br />	<br />
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Azienda Ospedaliera Federico II, in qualità di stazione appaltante, ha indetto una gara, suddivisa in due lotti, per l’aggiudicazione del servizio di pulizia degli edifici costituendi il complesso ospedaliero. L’aggiudicazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è avvenuta in favore dell’a.t.i. Co.lo.coop/S.M.I. per il lotto A, mentre Esperia è risultata seconda in relazione al medesimo lotto. L’offerta della aggiudicataria è stata sottoposta a scrutinio di congruità, mediante l’analisi delle giustificazione preventive, anche attraverso la richiesta di ulteriori giustificazioni.<br />	<br />
La ricorrente impugna gli esiti della gara, con particolare riferimento alla illegittimità della valutazione di congruità delle offerte presentate dall’aggiudicataria; censura inoltre il regolamento interno dell’Azienda nella parte in cui preclude un accesso integrale agli atti di gara; si duole infine, anche con i motivi aggiunti, della mancata esclusione dell’aggiudicataria per irregolarità contributiva, per incompletezza della dichiarazione di moralità prescritta dall’articolo 38 del Codice di Contratti, per mancanza del fatturato richiesto dal bando e per mancato rispetto del principio di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione. Impugna, in via subordinata, anche l’intera procedura di gara, per eccesso di potere nello svolgimento della stessa, per illegittimità della composizione della commissione e per violazione del dovere di custodia degli atti di gara.<br />	<br />
Resiste in giudizio la stazione appaltante, che conclude per la reiezione del ricorso, nonché l’a.t.i. controinteressata Co.lo.coop/S.M.I., la quale dispiega ricorso incidentale avverso l’ammissione alla gara della ricorrente, la quale andava esclusa per mancanza del fatturato richiesto dal bando di gara. Con motivi aggiunti al ricorso incidentale deduce l’inammissibilità dell’offerta presentata dalla ricorrente principale sotto il profilo della situazione di irregolarità contributiva della società.<br />	<br />
In effetti su sollecitazione della ricorrente, l’Azienda Ospedaliera ha chiesto alla sede INPS di Bari di verificare la regolarità contributiva della società in esame alla data dell’8 febbraio 2010 (data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione), tenuto conto che in sede di gara la S.m.i. aveva prodotto un d.u.r.c. regolare successivo a quella data.<br />	<br />
In virtù dello zelante comportamento del difensore dell’Azienda Ospedaliera, l’Inps di Bari, dopo aver attestato con nota 0900.10/9/2010.0205920 del 10.09.2010 che S.M.I. “non poteva considerarsi in possesso” del d.u.r.c. alla data dell’8.2.2010, ha meglio precisato, con nota 0900.16/9/2010.0209/59 del 16.09.2010, la situazione di irregolarità contributiva della società, dovuta al mancato pagamento del versamento per il DM10 di novembre 2009 e per le sanzioni relativa al mancato versamento del DM10 di dicembre 2010.<br />	<br />
A fronte di tali emergenze, che peraltro sono in singolare contrasto con i d.u.r.c. acquisiti dalla stazione appaltante il 12.1.2010, il 16.4.2010, il 20.5.2010 e il 16.5.2010, è evidentemente contestata la partecipazione in gara del raggruppamento capeggiato da S.m.i..<br />	<br />
Espletata l’istruttoria, all’udienza del 9 febbraio 2011 il ricorso è trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Occorre premettere che l’impugnazione avverso il diniego di accesso risulta oramai superata dal deposito degli atti di gara in giudizio. <br />	<br />
Ai fini della decisione della controversia, risulta necessario esaminare preliminarmente il ricorso incidentale, potenzialmente paralizzante quello principale, tenuto conto che alla procedura di gara per l’affidamento del lotto A hanno partecipato tre concorrenti (Esperia, Samir e S.M.I.).<br />	<br />
Sul punto basta rammentare che laddove, come nel caso di specie, venga proposto un ricorso incidentale tendente ad ottenere l’esclusione dell’offerta della ricorrente principale, così paralizzando l&#8217;azione principale (volta a sindacare le operazioni di gara), il giudice è tenuto a dare la precedenza alle questioni sollevate dal ricorrente incidentale tenuto conto che le stesse hanno priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, riverberandosi sull&#8217;esistenza dell&#8217;interesse a ricorrere di quest&#8217;ultimo, atteso che dal suo accoglimento deriva la sopravvenuta carenza di interesse del medesimo all&#8217;annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Con ricorso incidentale ed i motivi aggiunti l’a.t.i. Co.lo.coop.-S.m.i. censura l’illegittimità dell’ammissione alla gara della ricorrente Esperia sotto due profili: da un lato Esperia non avrebbe dimostrato di possedere i requisiti di fatturato richiesti dal bando; dall’altro la medesima società si sarebbe trovata in una situazione di irregolarità contributiva durante l’espletamento della gara.<br />	<br />
Sotto il primo profilo corre osservare che la lex specialis ha prescritto, ai fini della partecipazione,che ciascuna offerente dovesse dimostrare di aver eseguito nel triennio (2006-2008) servizi analoghi per un importo non inferiore a 20 milioni di euro (per il lotto A) e venti milioni di euro (per il lotto B), di cui almeno la metà in favore di strutture ospedaliere con almeno 600 posti letto.<br />	<br />
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti il requisito sarebbe dovuto corrispondere alla somma dei due importi, e cioè sarebbe raddoppiato.<br />	<br />
Esperia ha presentato domanda per entrambi i lotti, eppure, secondo la tesi dell’avversaria, non avrebbe dimostrato in gara il possesso del requisito raddoppiato.<br />	<br />
Tuttavia appare dirimente la seconda censura, introdotta con i motivi aggiunti al ricorso incidentale, mediante la quale si segnala una situazione di irregolarità contributiva della Esperia, poiché Equitalia Polis in data 9 aprile 2010 e 15 luglio 2010 ha notificato alla stessa due cartelle esattoriali, per un importo rispettivamente pari a 41.401 euro – periodo d’imposta 2005 &#8211; e 209.937 – periodo di imposta 2006, non impugnate dinanzi all’autorità giurisdizionale competente. Esperia avrebbe ottenuto la rateizzazione di una delle due cartelle esattoriali, ma solo a far data da settembre 2010, mentre per l’altra la decisione della commissione tributaria sarebbe stata sfavorevole. Pertanto, Esperia sarebbe stata in difetto del requisito di regolarità contributiva indispensabile per partecipare alla procedura di affidamento del servizio. <br />	<br />
Corre preliminarmente respingere l’eccezione di tardività dei motivi aggiunti al ricorso incidentale, tenuto conto che non vi sono elementi per concludere nel senso che la conoscenza del vizio denunziato risalisse ad una data anteriore ai trenta giorni antecedenti la proposizione dei motivi aggiunti al ricorso incidentale.<br />	<br />
In secondo luogo, nonostante le eccezioni di tardività del deposito degli atti da parte di entrambi i contendenti, il Collegio ritiene assolutamente indispensabile ai fini della decisione l’utilizzazione dei documenti sulla vertenza tributaria dell’Esperia versati in atti tanto da S.m.i. che dalla stessa ricorrente.<br />	<br />
Ciò posto, in linea generale vale osservare che l&#8217;articolo 38 del codice dei contratti pubblici, in questa parte, non richiede di accertare la gravità oggettiva dell&#8217;inadempimento tributario. Pertanto, secondo la formula della disposizione, anche una violazione quantitativamente non ampia degli obblighi tributari risulta sufficiente per determinare l&#8217;esclusione del concorrente.<br />	<br />
La giurisprudenza ha affermato, a tale proposito, che, ai fini della configurabilità del requisito della regolarità fiscale, non può che essere escluso ogni rilievo alla modestia dell&#8217;entità del debito definitivamente accertato, non essendo in proposito previsto da parte della stazione appaltante alcun apprezzamento discrezionale della gravità e del sottostante elemento psicologico della violazione. La norma dispone infatti che sono esclusi dalla partecipazione alle gare pubbliche coloro che &#8220;hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte &#8230;&#8221;; dunque ogni violazione, anche di importo esiguo, senza che sia consentito all&#8217;amministrazione che ha bandito la gara, e tanto meno al concorrente, valutarne la rilevanza e la buona o mala fede del contribuente, giacché tale valutazione &#8211; diversamente dalle ipotesi di cui alle lett. e) ed f) d.lg. n. 163/2006 &#8211; è stata evidentemente effettuata dal legislatore in ragione dello scopo della norma di garantire non solo l&#8217;affidabilità dell&#8217;offerta e nell&#8217;esecuzione del contratto, ma anche la correttezza e la serietà del concorrente (Consiglio Stato , sez. V, n. 5556 del 2010).<br />	<br />
Sotto altro profilo, il requisito della regolarità tributaria, quale presupposto per la partecipazione alla procedura di affidamento, deve sussistere al momento della scadenza del termine di partecipazione ed essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all&#8217;aggiudicazione. Pertanto, non solo il tardivo pagamento effettuato dall&#8217;appellante non fa venire meno l&#8217;accertata carenza del prescritto requisito soggettivo della regolarità fiscale, ma deve escludersene ogni rilevanza, quand&#8217;anche l’eventuale adempimento tardivo vada ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia, al momento della scadenza del termine di pagamento. <br />	<br />
In particolare dalla documentazione versata in atti emerge che Esperia ha ricevuto, in data 9 aprile 2010 due cartelle esattoriali, la maggiore delle quali (per un importo pari a 208.246 euro) è stata tempestivamente impugnata innanzi al giudice tributario (con sentenza di primo grado reiettiva, a sua volta impugnata in appello), mentre la seconda, minore (di importo pari a 41.401 euro) non risulta tempestivamente pagata né impugnata. Anzi, proprio in relazione a tale debito fiscale (IVA e IRAP 2005), è stata presentata un istanza di rateizzazione (protocollo 116988 del 5 agosto 2008), accolta con successivo provvedimento di Equitalia del 21 settembre 2010.<br />	<br />
Pertanto, come correttamente sostenuto dalla ricorrente incidentale, la regolarizzazione dell’inadempimento tributario è avvenuto successivamente alla scadenza dei 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (il cui termine spirava l’8 giugno, essendo stata notificata il 9 aprile 2010).<br />	<br />
Dunque l&#8217;interessato non ha concretamente contestato, nelle competenti sedi contenziose, questa specifica pretesa tributaria dell&#8217;amministrazione finanziaria, diretta al pagamento del tributo. Al contrario, la parte ha provveduto, successivamente, al graduale pagamento della somma richiesta, mediante il piano di rateizzazione, prestando sostanziale acquiescenza alla richiesta di pagamento.<br />	<br />
Ed allora, nel caso di specie, l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligazione tributaria deve ritenersi sussistente e &#8220;definitivamente accertato&#8221;, posto che il debito tributario risulta ritualmente iscritto anche al ruolo esecutivo. Al riguardo, è sufficiente osservare che la definitività dell&#8217;accertamento consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile. Il giudice amministrativo non può sindacare, in via incidentale, la sussistenza del credito tributario, ma deve limitarsi al riscontro oggettivo della sussistenza della violazione e della sua incontestabilità, alla luce dei condivisibili principi contenuti nella circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, con la quale l&#8217;Agenzia delle entrate ha fornito gli indirizzi operativi ai propri uffici locali in merito alle modalità di attestazione della regolarità fiscale delle imprese partecipanti a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della nuova normativa introdotta dal d.lgs. 163/2006.<br />	<br />
Secondo la menzionata circolare vi è regolarità fiscale quando, alternativamente:<br />	<br />
&#8211; a carico dell&#8217;impresa, non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione, ovvero, in caso di impugnazione, qualora la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato;<br />	<br />
&#8211; in caso di violazioni tributarie accertate, la pretesa dell&#8217;amministrazione finanziaria risulti, alla data di richiesta della certificazione, integralmente soddisfatta, anche mediante definizione agevolata.<br />	<br />
La circolare precisa inoltre che non può essere considerata irregolare la posizione dell&#8217;impresa partecipante qualora sia ancora pendente il termine di sessanta giorni per l&#8217;impugnazione (o per l&#8217;adempimento) ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, non sia passata ancora in giudicato la pronuncia giurisdizionale.<br />	<br />
Facendo applicazione di tali criteri interpretativi, consegue che la posizione della Esperia presentava alcuni accertamenti tributari qualificabili come &#8220;definitivi&#8221; e dunque ostativi alla sua partecipazione alla gara.<br />	<br />
L’accoglimento del ricorso incidentale comporta la improcedibilità del ricorso principale secondo i principi già menzionati, ferme restando le ulteriori determinazioni della stazione appaltante in ragione degli elementi sopravvenuti emersi nel corso del giudizio.<br />	<br />
Vale per completezza osservare che le censure dirette al travolgimento dell’intera gara, anche a voler sostenere che siano sorrette da un discutibile interesse strumentale, appaiono generiche ed infondate, sia perché la competenza della commissione non postula una professionalità specifica di ciascun membro, sia perché la denunzia di mancata custodia dei plichi è formulata in termini del tutto generici. Ed invero la mancata indicazione nei verbali di gara delle modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità del verbale e della complessiva attività posta in essere dalla Commissione di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che in concreto non si sia verificata l&#8217;alterazione della documentazione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 05 novembre 2010, n. 23126).<br />	<br />
La peculiare definizione in rito del ricorso principale giustifica la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
accoglie il ricorso incidentale ed i connessi motivi aggiunti;<br />	<br />
dichiara improcedibile il ricorso principale ed i motivi aggiunti.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2011</p>
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