<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>18/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/data-provvedimento/18-3-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/18-3-2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>18/3/2010 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/data-provvedimento/18-3-2010/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-18-3-2010-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-18-3-2010-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-18-3-2010-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.107</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore De Siervo interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione Elezioni regionali &#8211; Art. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione) &#8211; Disciplina del procedimento elettorale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-18-3-2010-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-18-3-2010-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Presidente</i> Amirante, <i>Redattore</i> De Siervo</span></p>
<hr />
<p>interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni regionali &#8211; Art. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione) &#8211;  Disciplina del procedimento elettorale &#8211; Interpretazione autentica della legge 17 febbraio 1968, n. 108 &#8211; Presentazione delle liste alla cancelleria del tribunale &#8211; Regolarità della autenticazione delle firme &#8211; Asserita lesione della competenza regionale &#8211; Presunto grave ed irreparabile pregiudizio al regolare svolgimento delle elezioni regionali &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Lazio – Istanza cautelare di sospensione delle disposizioni impugnate &#8211; Rigetto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È rigettata la domanda di sospensione dell’efficacia del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione), proposta dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Francesco AMIRANTE; </p>
<p><b>Giudici </b>: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, <br />	<br />
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, <br />	<br />
Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,<br />	<br />
 Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
sull’istanza di sospensione proposta nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione) promosso dalla Regione Lazio con ricorso notificato e depositato in cancelleria l’11 marzo 2010 ed iscritto al n. 43 del registro ricorsi 2010. </p>
<p>Visti l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché gli atti di intervento rispettivamente di Caravale Mario ed altri, del Movimento difesa del cittadino (MDC) ed altro e di Perugia Maria Cristina ed altro; </p>
<p>udito nella camera di consiglio del 18 marzo 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo; </p>
<p>uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli per Caravale Mario ed altri, Gianluigi Pellegrino per il Movimento difesa del cittadino (MDC) ed altro, Luca Di Raimondo per Perugia Maria Cristina ed altro, Federico Sorrentino per la Regione Lazio e gli avvocati dello Stato Michele Dipace e Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p>	<br />
<i>Ritenuto</i> che, con ricorso depositato l’11 marzo 2010 (iscritto al r.r. n. 43 del 2010), la Regione Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, quarto comma, 77, 102, 104, 111 e 122, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2010; </p>
<p>che la stessa Regione Lazio ha presentato, con il ricorso in epigrafe, istanza cautelare di sospensione dell’efficacia delle impugnate disposizioni, ai sensi dell’art. 35, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; </p>
<p>che, al riguardo, la difesa regionale considera «evidente il grave ed irreparabile pregiudizio che deriverebbe all’interesse pubblico al regolare svolgimento delle elezioni regionali nel caso in cui le consultazioni del 28-29 marzo 2010 si svolgessero sulla base di norme suscettibili di declaratoria d’incostituzionalità»; </p>
<p>che la Regione Lazio ritiene di aver interesse a coltivare il ricorso non solo in quanto asseritamente lesivo della propria competenza a disciplinare, nel dettaglio, la materia delle elezioni regionali ex art. 122, primo comma, Cost., ma anche in quanto l’impugnato decreto-legge parrebbe concretamente volto ad interferire con le già indette elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale; </p>
<p>che con la sentenza n. 196 del 2003, invero, questa Corte avrebbe statuito che «la potestà legislativa in tema di elezione dei Consigli regionali spetta ormai alle Regioni» e </p>
<p>che, in ossequio al principio di continuità, le disposizioni legislative dello Stato continuano a trovare applicazione nelle materie di competenza regionale sino a quando non saranno intervenute le disposizioni dettate dai legislatori regionali; </p>
<p>che, pertanto, resterebbe ferma la preclusione al legislatore statale di intervenire con disposizioni di dettaglio nelle materie di competenza concorrente; </p>
<p>che le previsioni di dettaglio poste da queste leggi non potrebbero essere modificate, a causa del sopravvenuto trasferimento della competenza legislativa alle Regioni, e non potrebbero neppure essere interpretate autenticamente, dal momento che tale tecnica è «un aspetto del potere di legiferare»; </p>
<p>che la Regione Lazio ha esercitato, con la legge 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio e di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale), la competenza attribuitale dall’art. 122, primo comma, Cost., a seguito dell’adozione della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione), che ha dettato i princìpi fondamentali in materia; </p>
<p>che l’art. 1 della citata legge regionale, stabilendo che «per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni e integrazioni», avrebbe posto in essere un rinvio recettizio, tale da rendere la disciplina in oggetto immune da successivi mutamenti normativi in ambito statale; </p>
<p>che, inoltre, secondo la difesa regionale, l’impugnato decreto-legge sarebbe privo della dichiarata portata interpretativa, essendo al contrario idoneo ad innovare le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968, con conseguente e ancor più marcata lesione delle attribuzioni regionali vantate in materia; </p>
<p>che, secondo la Regione ricorrente, l’impugnato decreto-legge violerebbe, altresì, gli artt. 3, 24, 25, 48, 102, 104 e 111 Cost., avendo il legislatore statale posto in essere un esercizio abnorme della potestà di interpretazione autentica, al solo fine di interferire con giudizi pendenti in vista della riammissione di liste escluse dalla competizione elettorale, contravvenendo al principio di ragionevolezza, vulnerando la funzione giurisdizionale e le garanzie del giusto processo, e ledendo l’eguaglianza del voto; </p>
<p>che, infine, per la ricorrente il denunciato decreto-legge avrebbe violato gli artt. 72, quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dal momento che, per un verso, in materia elettorale sussisterebbe una riserva di assemblea tale da legittimare solo l’intervento di leggi formali e che, d’altro canto, a fronte della vigenza protratta da più di quarant’anni della legge asseritamente interpretata, difetterebbero i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che soli legittimano il ricorso allo strumento del decreto-legge; </p>
<p>che si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, «previo rigetto della domanda di sospensiva», il ricorso sia dichiarato «inammissibile o comunque infondato»; </p>
<p>che l’Avvocatura eccepisce, anzitutto, la carenza di legittimazione della Giunta regionale a proporre il ricorso, atteso che, ai sensi dell’art. 45 della legge della Regione Lazio 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo statuto della Regione Lazio), la «Giunta dimissionaria ai sensi dell’art. 19, comma 4, dell’articolo 43, comma 2, dell’art. 44, comma 1, resta in carica, presieduta dal Presidente della Regione ovvero dal Vicepresidente nei casi di rimozione, decadenza, impedimento permanente e morte del Presidente, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto»; </p>
<p>che, prosegue l’Avvocatura, «a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione, gli organi regionali sono entrati in prorogatio»; </p>
<p>che, per tale motivo, la Giunta dovrebbe limitarsi all’adozione di atti dovuti, ovvero imposti da circostanze straordinarie e urgenti, ma non potrebbe decidere di impugnare innanzi a questa Corte una legge ritenuta invasiva della propria competenza ai sensi dell’art. 127 Cost.; </p>
<p>che, nel merito, l’Avvocatura osserva che l’art. 122 Cost. attribuisce alle Regioni a statuto ordinario potestà legislativa concorrente «in materia elettorale», ma non «per tutta la materia elettorale»; </p>
<p>che, in particolare, ferma la potestà legislativa regionale sul «sistema di elezione», non avrebbe attinenza a tale competenza della Regione la disciplina del «procedimento elettorale»; che quest’ultima riguarderebbe, invece, «l’esercizio di funzioni amministrative statali chiaramente riconducibili all’ordinamento civile (modalità di sottoscrizione delle candidature, autenticazione delle firme) ed altre che riguardano i rimedi amministrativi e giurisdizionali delle decisioni di esclusione ed ammissioni di candidati e liste», con riferimento anche alla competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), su giurisdizione e norme processuali; </p>
<p>che le funzioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 della legge n. 108 del 1968 sono assegnate ad «uffici composti da magistrati», considerati «organi straordinari del Ministero dell’interno al quale viene imputata la responsabilità per l’attività svolta, anche con funzione di indipendenza»; </p>
<p>che da ciò si dovrebbe dedurre il difetto di competenza di norme delle Regioni in materia; </p>
<p>che la disciplina del procedimento elettorale posta in essere dalla legislazione nazionale sarebbe «correlata» anche alla competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ed avrebbe inoltre valore di principio fondamentale ai sensi dell’art. 122 Cost.; </p>
<p>che, sempre a parere dell’Avvocatura, non vi sarebbero dubbi sul carattere interpretativo delle disposizioni impugnate, e sulla conseguente «efficacia retroattiva» delle stesse; </p>
<p>che, in particolare, il decreto-legge oggetto di ricorso avrebbe inteso superare dubbi maturati anche in giurisprudenza sulle modalità di presentazione delle liste elettorali, con disposizioni destinate a valere non solo con riguardo alle attuali elezioni regionali, ma anche per le successive competizioni elettorali; </p>
<p>che, inoltre, l’Avvocatura rileva l’inammissibilità delle censure fondate sugli artt. 3, 24, 25, 48, 72, 77, 102, 104 e 111 Cost., in quanto estranee al riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni; </p>
<p>che, con specifico riguardo all’istanza di sospensione, l’Avvocatura ne deduce l’inammissibilità, poiché le ragioni che, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, consentono di sospendere l’efficacia dell’atto avente forza di legge non concernono le competenze regionali, sicché, «in via di principio, una legge dello Stato potrebbe essere anche tacciata di incostituzionalità perché invasiva di competenze legislative regionali, ma non può arrecare un pregiudizio irreparabile a tale interesse pubblico generale o all’ordinamento giuridico della Repubblica o un pregiudizio grave per i diritti del cittadino»; </p>
<p>che, nel caso di specie, la Regione ricorrente non avrebbe neppure motivato in ordine alla sussistenza di un pericolo di danno irreparabile; </p>
<p>che, inoltre, la Regione non avrebbe alcun «interesse qualificato» ad intromettersi nel procedimento di presentazione delle liste elettorali; </p>
<p>che, infine, l’eventuale misura sospensiva avrebbe carattere «sproporzionato», poiché sortirebbe l’effetto di incidere sull’«ordinato svolgimento» non solo delle elezioni nella Regione Lazio, ma «in tutto il Paese»; </p>
<p>che, pertanto, l’Avvocatura conclude chiedendo che tale istanza sia dichiarata inammissibile, o infondata; </p>
<p>che hanno spiegato intervento nel presente giudizio il sig. Mario Caravale e altri cittadini i quali hanno chiesto l’accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Lazio, previa adozione della misura cautelare sospensiva; </p>
<p>che, in ordine alla ammissibilità del proprio intervento, gli intervenienti rilevano come, a differenza delle altre ipotesi esaminate in passato dalla Corte, nel caso in esame si tratti di cittadini elettori che chiedono di prendere parte ad un giudizio di legittimità costituzionale di una legge elettorale; </p>
<p>che la peculiarità della posizione del cittadino elettore nell’ordinamento sarebbe dimostrata dal riconoscimento dell’azione popolare estesa a tutti gli elettori dell’ente della cui elezione si tratta e dalla deroga alle regole generali in tema di accesso al giudizio giustificata dal fatto che viene in considerazione «il più rilevante diritto politico»; </p>
<p>che sono altresì intervenuti, con separati atti, i signori Perugia Maria Cristina e Mastrorillo Riccardo, nonché il Movimento difesa del cittadino (MDC) e il sig. Antonio Longo, a propria volta aderendo alle censure della Regione ricorrente; </p>
<p>che con ordinanza allegata, di cui si è data lettura in occasione della camera di consiglio del 18 marzo 2010, fissata per discutere l’istanza di sospensione, tutti tali interventi sono stati dichiarati inammissibili; </p>
<p>che le parti hanno discusso l’istanza di sospensiva nella camera di consiglio sopra indicata. </p>
<p><i>Considerato </i>che viene in esame l’istanza di sospensione proposta dalla Regione ricorrente ai sensi dell’art. 35 della legge 11 marzo 1987, n. 53, e dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; </p>
<p>che, in via preliminare, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la Giunta della Regione Lazio, in quanto dimissionaria, ai sensi dell’art. 45, comma 6, dello statuto approvato con la legge regionale 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), non avrebbe il potere di promuovere il presente giudizio, in quanto tale atto eccede dall’ordinaria amministrazione cui essa dovrebbe limitarsi in virtù di detta previsione statutaria; </p>
<p>che, infatti, il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale in via principale è assegnato alla Regione direttamente dall’art. 127, secondo comma, della Costituzione, entro un termine perentorio, la cui osservanza implica che la Regione stessa sia nelle condizioni di poterlo rispettare senza soluzione di continuità; </p>
<p>che, in un caso analogo, concernente i poteri del Governo della Repubblica dimissionario, questa Corte ha già affermato che «l’urgenza determinata dalla perentorietà del termine» rende incontrovertibile che la deliberazione di promuovere questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127 Cost., adottata a tutela di un obiettivo interesse generale, rientra tra gli atti assumibili dal Governo stesso (sentenza n. 119 del 1966); </p>
<p>che, pertanto, il ricorso risulta, sotto tale profilo, ammissibile; </p>
<p>che, contrariamente a quanto eccepito dall’Avvocatura dello Stato, il testo stesso dell’art. 35 della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui rinvia all’art. 32 della medesima legge, rende palese che la Regione può proporre istanza cautelare, ove ritenga che ne sussistano i presupposti; </p>
<p>che, in conformità ai principi generali che disciplinano la tutela in via d’urgenza, il provvedimento previsto dall’art. 40 di tale ultima legge può essere adottato se vi sia concomitanza di due requisiti, ovvero il fumus boni iuris ed il periculum in mora; </p>
<p>che il difetto di uno soltanto di essi comporta il rigetto dell’istanza; </p>
<p>che nella specie non ricorre il presupposto del periculum in mora nei termini di cui all’art. 35 della legge n. 87 del 1953; </p>
<p>che, infatti, anche in ragione del carattere sommario che connota di regola il procedimento cautelare, l’eventuale sospensione dell’efficacia del decreto-legge impugnato non potrebbe rimuovere in via definitiva la condizione di precarietà che caratterizza l’imminente competizione elettorale, in ragione della vigenza di un decreto-legge non ancora convertito ed al momento già oggetto di ulteriore ricorso in via principale dinanzi a questa Corte; </p>
<p>che, in particolare, tale condizione &#8211; in sé suscettibile di generare gravi incertezze che si potrebbero ripercuotere sull’esercizio di diritti politici fondamentali e sull’esito stesso delle elezioni &#8211; permarrebbe con identica gravità, ove fosse accolta la domanda cautelare; </p>
<p>che, infatti, ben potrebbe verificarsi che il giudizio costituzionale si concluda definitivamente con una pronuncia di non fondatezza, ovvero di inammissibilità; </p>
<p>che, in tal caso, la sospensione dell’efficacia del decreto-legge impugnato potrebbe produrre un danno analogo, per qualità ed intensità, ai diritti e agli interessi implicati dallo svolgimento delle elezioni, che deriverebbe, in senso uguale e contrario, dall’applicazione delle disposizioni censurate; </p>
<p>che nella fattispecie non è possibile affermare che sia prevalente il danno derivante dal perdurare dell’efficacia del decreto-legge censurato; </p>
<p>che la carenza di periculum in mora, per le ragioni e nei sensi appena indicati, comporta il rigetto della domanda di sospensione. </p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>rigetta la domanda di sospensione dell’efficacia del decreto-legge 5 marzo 2010 n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa alla disciplina di attuazione), proposta dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 2010. </p>
<p>F.to: </p>
<p>Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Ugo DE SIERVO, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2010. </p>
<p>Il Direttore della Cancelleria </p>
<p>F.to: DI PAOLA </p>
<p>Allegato:</p>
<p>ordinanza letta nella camera di consiglio del 18 marzo 2010</p>
<p><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>Rilevato che nel presente giudizio in via principale di legittimità costituzionale sono intervenuti i signori Mario Caravale, Massimo Brutti, Gaetano Azzariti, Vincenzo Cannizzaro, Cesare Pinelli, Luigi Capogrossi, Paolo Urbani, Fabrizio Luciani, Maria Athena Lorizio, Andrea Cocco, Angelo Marinelli, Luca Benigni, Gualtiero Filippi, Carla Mutarelli, Marco Mattei, Antonio Olivieri, Emiliano Fatello, Fabio Salamida, Federica Giglio, Manuela Rizzi, Silvano Saccares e Rosa Lupo, aderendo alle censure prospettate dalla Regione Lazio e chiedendo di partecipare alla discussione relativa all’istanza di sospensione avanzata dalla ricorrente;</p>
<p>che analogamente e nell&#8217; immediata prossimità della camera di consiglio  fissata per la discussione dell’istanza di sospensiva, sono intervenuti con separati atti i signori Maria Cristina Perugia insieme con Riccardo Mastrorillo e il Movimento difesa del cittadino, in persona del rappresentante legale pro tempore  sig. Antonio Longo, chiedendo anche essi che tale intervento sia ritenuto ammissibile;</p>
<p>che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando per i soggetti privi di tale potestà i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale (sentenze n. 254 del 2009, n. 233 del 2009, n. 405 e n. 51 del 2008; n. 265, n. 129, n. 116, n. 103, n. 80, n. 59 e n. 51 del 2006; n. 469, n. 383, n. 336 e n. 150 del 2005);</p>
<p>che lo svolgimento e le contingenze di altri giudizi, anche in corso, non rileva ai fini che qui interessa;</p>
<p>che gli interventi sono pertanto inammissibili.</p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>dichiara inammissibili gli interventi dei signori Mario Caravale, Massimo Brutti, Gaetano Azzariti, Vincenzo Cannizzaro, Cesare Pinelli, Luigi Capogrossi, Paolo Urbani, Fabrizio Luciani, Maria Athena Lorizio, Andrea Cocco, Angelo Marinelli, Luca Benigni, Gualtiero Filippi, Carla Mutarelli, Marco Mattei, Antonio Olivieri, Emiliano Fatello, Fabio Salamida, Federica Giglio, Manuela Rizzi, Silvano Saccares e Rosa Lupo, e di Maria Cristina Perugia e Riccardo Mastrorillo, nonché del Movimento difesa del cittadino.</p>
<p>F.to:</p>
<p>	<br />
Francesco Amirante, Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-ordinanza-18-3-2010-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4243</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-3-2010-n-4243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-3-2010-n-4243/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-3-2010-n-4243/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4243</a></p>
<p>Pres. Guerrieri, Est. Francavilla S.P. (Avv. Lombardo) c/ Comune di Roma (Avv. Siracusa) sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso l&#8217;ordinanza di demolizione ove il ricorrente abbia presentato istanza di sanatoria, e sulla sufficienza di motivazione dell&#8217;ordine di demolizione consistente nella sola constatata difformità dell&#8217;opera dal titolo edilizio 1. Edilizia ed Urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-3-2010-n-4243/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-3-2010-n-4243/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4243</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri, Est. Francavilla<br /> S.P. (Avv. Lombardo)   c/   Comune di Roma (Avv. Siracusa)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso avverso l&#8217;ordinanza di demolizione ove il ricorrente abbia presentato istanza di sanatoria, e sulla sufficienza di motivazione dell&#8217;ordine di demolizione consistente nella sola constatata difformità dell&#8217;opera dal titolo edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi &#8211; Ordinanza di demolizione &#8211; Concessione in sanatoria – Istanza – Successiva all’ ordinanza di demolizione – Inammissibilità del ricorso – Ragioni.	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Ordinanza di demolizione – Motivazione – Abusività dell’opera – Sufficienza – Ragioni di pubblico interesse – Specificazione – Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso presentato avverso l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate, ove il ricorrente (successivamente alla stessa) abbia presentato istanza di sanatoria (c.d. condono edilizio). Infatti, dovendo l’Amministrazione emettere il diniego esplicito dell’istanza di condono e, successivamente, un nuovo provvedimento sanzionatorio, l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio è quello di richiedere la caducazione giurisdizionale di tali atti e non già dell’originario provvedimento repressivo che ha perso efficacia in conseguenza dell’avvenuta tempestiva presentazione della domanda di condono edilizio.	</p>
<p>2. L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti. Pertanto, il presupposto per l’adozione dell’ordinanza di demolizione è costituito soltanto dalla constatata esecuzione dell’opera in difformità dal titolo edilizio abilitativo o in carenza dello stesso, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione. Diversamente, la valutazione dell’interesse e dell’affidamento del privato è necessaria solo in presenza di particolari circostanze, quali la risalenza nel tempo dell’opera (solo in tal caso può configurarsi vizio di difetto di motivazione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2005, proposto da	</p>
<p><B>SENO PAMELA</B> elettivamente domiciliata in Roma, circonvallazione Trionfale n. 27 presso lo studio dell’avv. Antonio Lombardo che la rappresenta e difende nel presente giudizio<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>COMUNE DI ROMA<i></b></i>, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Sergio Siracusa<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della determinazione dirigenziale n. 1958 del 15 ottobre 2004 con cui il Comune di Roma – Municipio VI ha ordinato a Seno Pamela di demolire le opere ivi indicate;</p>
<p>Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale;<br />	<br />
Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per la pubblica udienza del 4 febbraio 2010;<br />	<br />
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;<br />	<br />
Ritenuto, in FATTO, e considerato, in DIRITTO, quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 13/01/05 e depositato il 12/02/05 Seno Pamela ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1958 del 15 ottobre 2004 con cui il Comune di Roma – Municipio VI le ha ordinato di demolire le opere ivi indicate.<br />	<br />
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 15/02/05, ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1404/05 del 10/03/05 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.<br />	<br />
Seno Pamela impugna la determinazione dirigenziale n. 1958 del 15 ottobre 2004 con cui il Comune di Roma – Municipio VI le ha ordinato di demolire le opere ivi indicate e consistenti nel cambiamento di destinazione d’uso da magazzino ad abitazione di un’unità immobiliare di 50 mq. circa e in un ampliamento ad uso abitativo di circa 15 m. circa realizzato su un preesistente terrazzo.<br />	<br />
La ricorrente per il solo mutamento di destinazione d’uso di 50 mq. ha presentato al Comune di Roma in data 02/12/04 istanza di condono edilizio.<br />	<br />
Il Tribunale ritiene che la presentazione – in epoca antecedente alla proposizione del ricorso &#8211; dell&#8217;istanza di permesso di costruire in sanatoria per la definizione di illeciti edilizi ai sensi dell&#8217;art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, rende inammissibile – in parte qua (e, precisamente, solo per quella parte del provvedimento avente ad oggetto le opere coperte dall’istanza di condono) &#8211; il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio dell&#8217;illecito edilizio. <br />	<br />
Infatti, una volta presentata la predetta domanda di sanatoria, il provvedimento repressivo perde efficacia – limitatamente alle opere oggetto dell’istanza di condono &#8211; in quanto deve essere sostituito o dal permesso di costruire in sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio essendo l’amministrazione tenuta, in quest’ultimo caso, in base a quanto previsto dall’art. 40 comma 1° l. n. 47/85, al completo riesame della fattispecie assumendo, ove del caso, nuovi e definitivi provvedimenti sanzionatori.<br />	<br />
Nel consegue che nel primo caso il ricorrente non ha interesse a proporre il ricorso avverso l&#8217;ingiunzione a demolire, mentre nel secondo caso dovrà impugnare il nuovo provvedimento repressivo; pertanto, va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso presentato avverso l&#8217;ordinanza di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate, ove il ricorrente – successivamente alla stessa &#8211; abbia presentato istanza di sanatoria.<br />	<br />
In questo senso si esprime l’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente (Cons. Stato sez. IV n. 756/08; Cons. Stato sez. IV n. 3546/08; Cons. Stato sez. V n. 3659/07; TAR Marche n. 960/08) il quale ha avuto modo di precisare che in fattispecie quali quella in esame, dovendo l&#8217;Amministrazione emettere il diniego esplicito dell’istanza di condono e, successivamente, un nuovo provvedimento sanzionatorio, l&#8217;interesse del responsabile dell&#8217;abuso edilizio è quello di richiedere la caducazione giurisdizionale di tali atti e non già dell’originario provvedimento repressivo che ha perso efficacia in conseguenza dell’avvenuta tempestiva presentazione della domanda di condono edilizio.<br />	<br />
Ne consegue che la domanda di annullamento dell’atto impugnato – limitatamente a quella parte del provvedimento avente ad oggetto le opere (e, precisamente, il mutamento di destinazione d’uso dell’unità immobiliare di 50 mq.) che rientrano nell’istanza di condono &#8211; deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
E’, invece, infondata la domanda di annullamento avente ad oggetto quella parte dell’ordinanza di demolizione che riguarda l’ampliamento ad uso residenziale di 15 mq. realizzato sul preesistente terrazzo e non compreso nell’istanza di condono.<br />	<br />
Con la prima censura è stato dedotto il vizio d’incompetenza perché l’atto avrebbe dovuto essere adottato, in ossequio a quanto previsto dalla l. n. 47/85, dal Sindaco e non dal dirigente (come è avvenuto) in mancanza di una specifica delega.<br />	<br />
Il motivo è infondato perchè, secondo quanto previsto dall’art. 107 comma 3° lettera g) d. lgs. n. 267/00, spetta ai dirigenti l’adozione di “tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell&#8217;abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale” nel cui ambito rientra il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Nessuna delega era, pertanto, necessaria nella fattispecie in quanto il dirigente era titolare del potere sanzionatorio in materia edilizia, estrinsecatosi con l’adozione dell’atto impugnato, a lui direttamente attribuito dall’art. 107 d. lgs. n. 267/00.<br />	<br />
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’esistenza del vizio di difetto di motivazione in quanto l’amministrazione non avrebbe indicato nel provvedimento impugnato l’interesse pubblico posto a fondamento della demolizione e ritenuto prevalente rispetto all’affidamento del privato.<br />	<br />
La censura è infondata in quanto la gravata ordinanza demolitoria risulta congruamente motivata in riferimento alla ritenuta abusività delle opere, compiutamente descritte, e alla carenza di titolo edilizio abilitativo idoneo che ha indotto l’amministrazione a qualificare correttamente la fattispecie ai sensi dell’art. 33 d.p.r. n. 380/01.<br />	<br />
In via generale, poi, deve ritenersi che l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e, quindi, non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest&#8217;ultimo con gli interessi privati coinvolti.<br />	<br />
Pertanto, il presupposto per l’adozione dell’ordinanza di demolizione è costituito soltanto dalla constatata esecuzione dell&#8217;opera in difformità dal titolo edilizio abilitativo o in carenza dello stesso con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è sufficientemente motivato, essendo in re ipsa l&#8217;interesse pubblico alla sua rimozione, laddove la valutazione dell’interesse e dell’affidamento del privato è necessaria solo in presenza di particolari circostanze (quale, ad esempio, la risalenza nel tempo dell’opera) la cui ricorrenza nella fattispecie non è stata nemmeno dedotta (Cons. Stato sez. V n. 5229/09; Cons. Stato sez. IV n. 2705/08 TAR Campania – Napoli n. 9638/09; TAR Puglia – Lecce n. 3176/09).<br />	<br />
Per questi motivi il ricorso è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.<br />	<br />
La peculiarità della vicenda giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio – Sede di Roma, Sezione Interna I Quater:<br />	<br />
1) dichiara il ricorso, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato;<br />	<br />
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2010 in prosecuzione della Camera di Consiglio del 4 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Pio Guerrieri, Presidente<br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Consigliere<br />	<br />
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-18-3-2010-n-4243/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4243</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1588</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1588/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1588/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1588</a></p>
<p>Pres. Lamberti Est. Cerreto Comune di Borreto ( Avv. Coffrini) c/ Romagna ( Avv. Zanlari) sulla competenza del Sindaco di conferire al difensore del Comune la procura alle liti Enti locali – Procura alle liti – Mandato difensore – Competenza – Sindaco &#8211; Sussiste – Ragioni Negli ordinamenti degli enti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1588</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1588</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lamberti  Est. Cerreto<br />  Comune di Borreto  ( Avv. Coffrini) c/ Romagna ( Avv. Zanlari)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza del Sindaco di conferire al difensore del Comune la procura alle liti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali – Procura alle liti – Mandato difensore – Competenza – Sindaco &#8211; Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Negli ordinamenti degli enti locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo più necessaria l’autorizzazione della Giunta municipale, atteso che  al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell’Ente .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 7832 del 1999, proposto da:<br />
<b>Comune di Boretto</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ermes Coffrini e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, via Panama, 12; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Romagna Giampaolo</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Walter Cianfrocca e Marco Zanlari, con domicilio eletto presso Walter Cianfrocca in Roma, via Montello, 30; </p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; PARMA n. 00452/1999, resa tra le parti, concernente INDENNIZZO per danno autovettura.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Aniello Cerreto e uditi per le parti gli avvocati Mazzarelli, su delega dell&#8217;avv. Colarizi, e Andrea Manzi, su delega dell&#8217;avv. Zanlari;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso proposto dal dott. Romagna (segretario comunale), condannando il comune di Boretto ad indennizzare il dipendente per il danno patito dall’autovettura del medesimo, di cui era stato autorizzato l’uso, a seguito di gesto vandalico, nella misura di £.5.515.293 oltre interessi legali e spese di giudizio.<br />	<br />
In particolare il TAR, considerato che il Segretario doveva considerarsi in servizio durante il viaggio ed in tali occasioni metteva sostanzialmente il proprio automezzo a disposizione dell’amministrazione comunale, ha ritenuto che l’interessato in base alla relativa convenzione doveva essere rimborsato tenendolo indenne non soltanto per danni alla persona ma anche all’autovettura in stretta dipendenza dall’esercizio delle mansioni espletate, in applicazione degli artt.1720 e 2041 c.c. .<br />	<br />
2.Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Amministrazione comunale, deducendo quanto segue:<br />	<br />
-in primo grado, il ricorrente aveva imputato al Comune di non aver allestito un controllo speciale della zona in cui era parcheggiata l’autovettura con conseguente responsabilità dell’amministrazione per mancata vigilanza, mentre il TAR ha autonomamente<br />
-la convenzione invocata non comportava l’obbligo del dipendente di utilizzare l’autovettura privata, in quanto si limitava a riconoscere a suo favore il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, utilizzando il criterio della ta<br />
-la libertà di scelta conferita al dott. Romagna in ordine al mezzo da impiegare per raggiungere la sede comunale comporta che il Comune non poteva essere considerato responsabile per il danno causato da ignoti all’autovettura;<br />	<br />
-il servizio concerne la persona del Segretario e non il mezzo utilizzato per il trasporto;<br />	<br />
-il Comune era tenuto ad indennizzare il Segretario per le spese di viaggio ma non per l’integrità dell’autovettura;<br />	<br />
-il Comune non era detentore dell’autovettura;<br />	<br />
-i danni subìti dall’autovettura sono imputabili ad un evento che non ha matrice nelle funzioni affidate al Segretario.<br />	<br />
3.Costituitosi in giudizio, il ricorrente originario ha sollevato varie questioni di inammissibilità dell’appello (carenza nel sindaco alla data del 27.8.1999 dell’autorizzazione a conferire il mandato al difensore, mancanza di ratifica, nullità della deliberazione G. M. in data 1.9.1999) e quindi ne ha rilevato la sua infondatezza.<br />	<br />
Con ordinanza n. 2445/1999, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’appellante.<br />	<br />
Con memoria conclusiva l’appellante ha insistito per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
All’udienza del 2 febbraio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
4.Non meritano adesione le eccezioni di inammissibilità dell’ appello solevate dalla parte resistente.<br />	<br />
Invero, non può condividersi il rilievo secondo cui il Sindaco alla data della sottoscrizione del ricorso (27 agosto 1999) non aveva alcun potere di conferire il mandato al difensore, essendo intervenuta la relativa autorizzazione da parte della G, M. solo in data 1° settembre 1999.<br />	<br />
In realtà, dagli articoli 36 e 35 della legge 142/1990, poi trasfusi negli artt. 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, del t.u. sugli ordinamenti degli enti locali, approvato con d. lgs. 267/2000, si evince il principio secondo cui competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo più necessaria l&#8217;autorizzazione della Giunta municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell&#8217;Ente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 10 maggio 2001, n. 186; 10 dicembre 2002, n. 17550). La decisione di agire e resistere in giudizio e il conseguente conferimento del mandato alle liti competono quindi, in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell&#8217;ente senza bisogno di autorizzazione della giunta o del dirigente ratione materiae competente (Cons. Stato , sez. V, 7 settembre 2007 , n. 4721 e 16 febbraio 2009 n.848).<br />	<br />
5.L’appello è fondato.<br />	<br />
Va condivisa la doglianza dell’appellante secondo cui il Comune era tenuto ad indennizzare il Segretario unicamente per le spese di viaggio ma non per l’integrità dell’autovettura adoperata nel raggiungere la sede comunale atteso che la convenzione invocata non comportava l’obbligo del dipendente di utilizzare l’autovettura privata, limitandosi a riconoscere a suo favore il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute con il criterio delle tabelle ACI.<br />	<br />
Il danno subìto dall’autovettura del dipendente per atto vandalico durante la sosta notturna nelle vie comunali non può infatti in alcun modo ricollegarsi alla responsabilità contrattuale gravante sull’Amministrazione, la quale non era tenuta in alcun modo a predisporre un controllo speciale della zona in cui era parcheggiata l’autovettura per la configurazione di un’eventuale responsabilità dell’amministrazione per mancata vigilanza.<br />	<br />
6. Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di entrambi i gradi giudizio, trattandosi di vetusta controversia di lavoro. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione Quinta,accoglie l&#8217;appello indicato in epigrafe e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso originario.<br />	<br />
Spese compensate per i due gradi.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente FF<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1588/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1588</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1589</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1589/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1589/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1589/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1589</a></p>
<p>Pres. Lamberti c/ Capuzzi s.c.a.r.l. Teoma ( Avv. Petracci) c/ Istituto Triestino Interventi Sociali e Fondazioni Riunite ( Avv. Leban) sulla legittimità della verbalizzazione unica nel caso di più sedute differenti Contratti della P.A. – Gara – Sedute &#8211; Verbalizzazione unica – Legittimità – Condizioni Nelle gare pubbliche, l’unica verbalizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1589/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1589/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1589</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lamberti  c/ Capuzzi<br />  s.c.a.r.l. Teoma ( Avv. Petracci) c/ Istituto Triestino Interventi Sociali e<br /> Fondazioni Riunite ( Avv. Leban)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della verbalizzazione unica nel caso di più sedute differenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Sedute &#8211;  Verbalizzazione unica – Legittimità – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nelle gare pubbliche, l’unica verbalizzazione riferita a più sedute, non è di per sé  illegittima a condizione che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate  entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale  tendenza alla dispersione degli elementi informativi ; inoltre, sul giudicante grava sempre l’obbligo di verificare, previo esame della fattispecie concreta, se la verbalizzazione unica e differita abbia determinato un vulnus apprezzabile degli interessi in gioco</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 10285 del 1999, proposto da<br />	<br />
 <b>s.c.a.r.l. Teoma</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Petracci e Furio Stradella, con domicilio eletto presso Andrea Antonelli in Roma, via Pascarella, 23; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Istituto Triestino Interventi Sociali e Fondazioni Riunite</b>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Del Vecchio e Sergio Leban, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Angelico, 38;<br />
<b>s.r.l. Pedus Service P. Dussmann</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni C. Sciacca, Maurizio Steccanella, Antonio Erba e Daniele Vagnozzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, viale Angelico n.103; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE n. 00907/1999;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di s.r.l. Pedus Service P. Dussmann;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 2 febbraio 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Del Vecchio ed Erba;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società appellante aveva impugnato innanzi al TAR il provvedimento con il quale, in occasione della gara a procedura aperta indetta dall’Istituto Triestino Interventi Sociali e Fondazioni Riunite di Trieste per la aggiudicazione dell’appalto dei servizi di pulizia e integrativi nel relativo comprensorio, la offerta della stessa Teoma era stata esclusa perché giudicata anormalmente bassa e non sorretta da adeguate ed attendibili giustificazioni richieste alla società attraverso il sub procedimento in contraddittorio di cui all’art. 25 del Decreto Legislativo 157/1995.<br />	<br />
Il TAR Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso .<br />	<br />
La società Teoma sostanzialmente reitera i motivi già respinti dal primo giudice lamentando in primo luogo l’erroneità della sentenza per avere ritenuto ammissibile il sub procedimento di verifica dell’anomalia compiuto dalla commissione di gara.<br />	<br />
Secondo la appellante la commissione non avrebbe potuto procedere alla verifica della anomalia poiché era mancata la predisposizione di elementi minimi in ordine ai quali la commissione potesse individuare la anomalia e cioè un prezzo base d’asta sulla base del quale calcolare la media dei ribassi. In ogni caso la commissione avrebbe dovuto effettuare una verifica con riguardo sia al valore della offerta che in relazione agli elementi qualità e prezzo nel loro rapporto reciproco e quindi accertare la concreta corrispettività del prezzo rispetto alla singola prestazione effettivamente proposta.<br />	<br />
Con il secondo motivo la appellante deduce la erroneità del giudizio espresso dalla commissione in ordine alla anomalia della offerta ed alle giustificazioni fornite: queste a dire della società erano congrue in quanto la società, avendo forma giuridica di società cooperativa, era in grado di ridurre il costo del lavoro rispetto alle società commerciali.<br />	<br />
Con il terzo motivo la Teoma lamenta che il procedimento di valutazione delle offerte non si sarebbe svolto ritualmente in quanto per alcune sedute della Commissione non vi sarebbe stata la apposita verbalizzazione ma una unica verbalizzazione nella seduta del 17.6.1998. <br />	<br />
Con il quarto motivo la appellante invoca le sentenze penali che, in sede di patteggiamento e nel contesto di imputazioni per i reati di corruzione e di turbativa d’asta, avevano applicato pene detentive a carico dell’ amministratore unico della società Pedus Service, risultata aggiudicataria della gara ma che, secondo l’appellante, andava esclusa dalla procedura.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio l’Istituto Triestino Interventi Sociali e Fondazioni Riunite e la società Dussmann Service contestando la fondatezza dell’appello e chiedendo la conferma della sentenza del primo giudice.<br />	<br />
Sono state depositate numerose memorie difensive.<br />	<br />
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 2.2.2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il primo motivo di appello non merita accoglimento.<br />	<br />
Come osservato dal primo giudice la previsione relativa alla verifica della anomalia della offerta era contenuta nell’ art. 55 del capitolato speciale, non impugnato dalla società, in base al quale la commissione sulla base di un semplice calcolo matematico era tenuta a considerare anomale e come tali soggette a procedimento di verifica, le offerte portanti prezzi inferiori di almeno un quinto rispetto alla media dei prezzi offerti dalla ditte ammesse.<br />	<br />
Poiché secondo le risultanze acquisite dalla commissione giudicatrice nella seduta del 26.6.1998, l’offerta presentata dalla appellata presentava i requisiti prescritti dal citato articolo del capitolato, facente parte della <i>lex specialis</i> e come tale vincolante per la stazione appaltante, appare legittimo l’operato della commissione stessa per avere sottoposto a verifica l’offerta presentata dalla società Teoma chiedendo di giustificare la propria offerta al fine di verificarne la congruità.<br />	<br />
Ove poi la previsione del capitolato fosse stata ritenuta dalla società in contrasto con l’articolo 25 comma 3 del d.lgs. 157/1995 era suo onere eccepire tale contrasto in primo grado.<br />	<br />
Sotto correlato profilo è da escludere, proprio in relazione al tenore letterale del capitolato, che la commissione avesse l’onere di individuare preventivamente degli ulteriori criteri con cui avrebbe dovuto condurre il giudizio .<br />	<br />
Correttamente il primo giudice, richiamando anche il comma 2 dell’art. 25 del d.lgs. 157/1995, ha rilevato che è l’impresa che ha proposto la offerta anomala a dover dimostrare che essa è attendibile “ per l’economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per presentare il servizio oppure l’originalità del servizio stesso”.<br />	<br />
2. Entrando poi nel merito delle valutazioni della stazione appaltante che ha apprezzato negativamente le giustificazioni presentate dalla società e l’ha conseguentemente esclusa dalla gara, si duole la appellante, sia nel primo che nel secondo motivo, che la citata commissione, al fine della valutazione di congruità, si sia limitata a prendere atto della media aritmetica delle offerte senza tenere conto delle peculiarità proprie di un appalto da aggiudicare secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa e quindi abbia ignorato gli elementi qualitativi componenti l’offerta.<br />	<br />
In sostanza, sebbene si sia dato corso ad una aggiudicazione a favore della offerta economicamente più vantaggiosa, la verifica dell’anomalia sarebbe stata eseguita come se si trattasse di appalto aggiudicato con il criterio del massimo ribasso non essendovi traccia, nella valutazione, di un contestuale apprezzamento sulle componenti qualitative della offerta.<br />	<br />
Al riguardo rileva la appellante che i contenuti della prestazione di servizi posta in gara presentavano elementi di indeterminatezza entro i quali sarebbe stato consentito alle concorrenti di spaziare in ragione della propria capacità organizzativa. Sarebbero quindi carenti le considerazioni reiettive della Commissione in sede di disamina delle giustificazioni addotte dalla società Teoma tanto più tenuto conto che i minori prezzi offerti erano giustificati in relazione alla natura della società cooperativa ed all’utilizzo di lavoro dei soci della cooperativa non astretti da vincoli di lavoro subordinato con conseguente riduzione del costo di lavoro .<br />	<br />
3. Premette la Sezione che si tratta di un appalto di un servizio di pulizia in cui, come ha messo in luce la giurisprudenza amministrativa, per lo più le voci più significative e prevalenti sono rappresentate dai costi per la manodopera e da quelli di molto inferiori per le attrezzature (Consiglio Stato , Sez. V, 07 ottobre 2008 , n. 4877).<br />	<br />
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, la commissione, al fine della valutazione della congruità della offerta, non si è limitata a prendere atto del solo costo della manodopera, ma ha messo in relazione tale costo con le componenti qualitative della offerta sia pure nei limiti sopradetti in cui l’elemento significativo era rappresentato dal prezzo della manodopera.<br />	<br />
Nella seduta non pubblica del 7.7.1998 in cui la amministrazione ha proceduto all’esame delle precisazioni fornite da Teoma la commissione di gara ha rilevato che:<br />	<br />
-i prezzi parziali di cui all’art.6 punto 3 lettera b (spolveratura ad umido mediante panni…) e lettera c (eliminazione di orme e macchie su vetri), art.13 lettera (esterno ed interno delle finestre) e d) (trattamento di cura e protezione pavimenti) risul<br />
-in merito all’analisi dei costi, i dati relativi alla manodopera non riflettono economicamente nessun assenteismo per malattia e non risulta contemplata l’incidenza dell’IRAP (ciò anche in raffronto con la tabella ufficializzata dal Ministero del Lavoro<br />
-non vengono evidenziate ai sensi della normativa vigente le particolari circostanze che giustifichino l’economia del metodo di prestazioni del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorre<br />
4. Si ricorda che il giudizio di verifica della congruità di un&#8217;offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà dell&#8217;offerta nel suo insieme e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale dell&#8217;Amministrazione di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o affette da errori di fatto (da ultimo, Consiglio Stato, sez. V, 09 novembre 2009 , n. 6987). <br />	<br />
Nel caso in esame la inaffidabilità della offerta è stata rilevata dalla commissione non solo in relazione ai prezzi offerti ma per una chiara incongruenza dei prezzi “rispetto alla natura e consistenza di ciascun specifico servizio previsto” e cioè proprio nel raffronto qualità-prezzo del servizio.<br />	<br />
Né assume rilievo, in relazione a quanto lamentato dalla appellante, la mancata predeterminazione delle ore lavorative necessarie all’espletamento del servizio appaltato; invero il tempo lavorativo da impiegare nelle relative incombenze rappresenta un dato variabile anche in funzione dei mezzi utilizzati e delle modalità organizzative adottate per cui la cui la sua determinazione preventiva non appariva utile o addirittura possibile; cio’ non preclude, ragionevolmente, alla commissione la conoscenza di un plausibile valore medio della prestazione da erogare rispetto al quale la cooperativa non è riuscita a fornire una giustificazione ritenuta convincente dalla commissione dell’ampiezza del proprio ribasso.<br />	<br />
Aggiunge ancora la società Teoma che sarebbe illegittimo ritenere che la stessa nonostante la sua natura di società cooperativa fosse tenuta al rispetto del CCNL del 1997 ed al costo minimo in esso stabilito.<br />	<br />
In particolare la Teoma assume la erroneità del riferimento alla apposita tabella ministeriale del 25.5.1998 affermando che essa sarebbe entrata a fare parte degli atti ufficiali solo successivamente alla presentazione della propria offerta.<br />	<br />
L’assunto deve essere respinto. <br />	<br />
Va premesso che il riferimento alla tabella di cui sopra ha un rilievo non decisivo per la valutazione della commissione ma serve a rafforzare il convincimento della stessa in ordine alla incongruità dei costi della manodopera rappresentati dalla società nelle giustificazioni.<br />	<br />
In ogni caso la ricorrente, anche in qualità di società cooperativa, era tenuta a rispettare, al tempo della prestazione oggetto dell’appalto, il CCNL del 1997 che obbligava, quanto ai costi orari minimi nelle componenti giuridiche ed economiche, sia le imprese aventi forma giuridica di società di capitale, sia le imprese aventi forma giuridica di cooperative dal momento che il CCNL era stato sottoscritto da tutti i soggetti di parte datoriale, espressamente comprese le organizzazioni rappresentative delle cooperative .<br />	<br />
Quanto alla decorrenza del contratto si veda al riguardo la circolare del Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, diramata alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro, dell’11.2.1998 (prot. n.0098/83G,) depositata agli atti di causa, portante la tabella dei costi del lavoro minimo obbligatori al novembre 1997 e dichiarata facente parte del CCNL di categoria rinnovato in data 24 ottobre 1997, nella quale è determinato la decorrenza del contratto ed il costo orario minimo della manodopera.<br />	<br />
5. Nel terzo motivo di appello la cooperativa Teoma sostiene la illegittimità della gara per il fatto che la Commissione giudicatrice ha dichiarato di avere letto gli elaborati facenti parte della documentazione tecnica delle ditte ammesse alla gara nel corso di tre giornate 28/5, 29/5 e 12/6/1998 senza procedere alla redazione di alcun verbale ed ha riservato alla seduta del 17.6.1998, la relativa verbalizzazione espressa con l’attribuzione dei punteggi riferiti ai singoli parametri indicati dall’art.55 del Capitolato Speciale agli effetti della valutazione tecnico qualitativa delle singole offerte. <br />	<br />
Anche tale censura non merita accoglimento.<br />	<br />
Questo Consiglio di Stato ha osservato che la unica verbalizzazione riferita a più sedute, non è di per sé illegittima a condizione che la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi ; in ogni caso, sul giudicante grava sempre l&#8217;obbligo di verificare, previo esame della fattispecie concreta, se la verbalizzazione unica e differita abbia determinato un <i>vulnus</i> apprezzabile degli interessi in gioco (Cons. Stato, V, 278/2009; V, 4463/2005 ).<br />	<br />
Nel caso di specie il capitolato speciale all’art.55 prevedeva espressamente sedute non pubbliche per la apertura e la valutazione qualitativa delle offerte tecniche ed una successiva seduta pubblica unicamente destinata alla apertura delle buste recanti le offerte economiche per la attribuzione del punteggio globale, la formazione della graduatoria di gara e l’individuazione dell’ offerente meritevole di aggiudicazione .<br />	<br />
Premesso che le varie sedute nel caso in esame si sono succedute in un tempo ragionevolmente breve, come esattamente rilevato dal primo giudice la censura attiene ad un elemento procedimentale che la appellante non ha alcun interesse a porre in discussione non avendo determinato alcun effetto preclusivo nei confronti della società, non riguardando, le sedute di cui è questione, in alcun modo la esclusione della società.<br />	<br />
Ed invero occorre mantenere distinta la esclusione della società per eccessivo ribasso affliggente la consistenza economica del prezzo proposto, dall’entità dei singoli punteggi attribuiti agli altri partecipanti alla gara: il richiesto annullamento della verbalizzazione di tali punteggi non potrebbe portare in alcun modo all’ annullamento della esclusione della offerta dell’appellante.<br />	<br />
6. Con il quarto motivo dedotto l’appellante richiama il motivo aggiunto notificato in primo grado il 16.4.1999 con il quale venivano invocate le sentenze penali che, in sede di patteggiamento e nel contesto di imputazioni per i reati di corruzione e di turbativa d’asta, avevano applicato pene detentive a carico dell’ex amministratore unico della società Pedus Service aggiudicataria della gara.<br />	<br />
Al riguardo non possono che confermarsi le conclusioni del primo giudice che ha ritenuto inammissibile il motivo.<br />	<br />
Atteso infatti che il capitolato prevedeva l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, è palese che una ipotesi di esclusione della società Pedus Service dalla gara non influirebbe sul provvedimento impugnato di esclusione della Cooperativa appellante e soprattutto non determinerebbe alcun esito rilevante ai fini della gara atteso che la offerta resterebbe in ogni caso anomala ed andrebbe esclusa.<br />	<br />
7. In conclusione l’appello non merita accoglimento e la sentenza del primo giudice deve essere confermata. <br />	<br />
Spese ed onorari tuttavia per la peculiarità del caso possono essere integralmente compensati tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, definitivamente decidendo respinge l’appello. <br />	<br />
Compensa spese ed onorari.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente FF<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto, Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2010-n-1589/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1589</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</a></p>
<p>Pres. Salvatore Est. Cacace Ministero della Giustizia 8 Avv. dello Stato) c/ Chicchi ( n.c.) sulla insussistenza dell&#8217;obbligo di chiarimenti riguardo errori o inesattezze giuridiche nell&#8217; esame di avvocato Concorsi pubblici – Esame avvocato – Prove scritte – Segni di errore o inesattezze &#8211; Specificazione &#8211; Obbligo &#8211; Non sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore Est. Cacace<br /> Ministero della Giustizia 8 Avv. dello Stato) c/ Chicchi ( n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla insussistenza dell&#8217;obbligo di chiarimenti riguardo errori o inesattezze giuridiche nell&#8217; esame di avvocato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Esame avvocato – Prove scritte – Segni di errore o inesattezze  &#8211; Specificazione   &#8211;  Obbligo &#8211;  Non sussiste – Ragioni – Punteggio – Sufficienza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nei concorsi pubblici ( esame di avvocato), la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio e non richiede l’annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevanti: ciò perché ,da un lato, alla lettura dei lavori segue l’assegnazione del punteggio, che non può considerarsi diversa od ulteriore rispetto alla correzione; dall’altro , detto punteggio, è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico – discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01590/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 07655/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 7655 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Ministero della Giustizia, Commissione Centrale Esami Avvocato c/o Min. della Giustizia, Commiss. Esami Avvocato Sess. 2007-2008 c/o Corte Appello di Bari, Commiss. Esami Avvocato Sess. 2007-2008 c/o Corte Appello di Milano,</b> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Grazia Chiechi, non costituitasi in giudizio, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI: SEZIONE II n. 01452/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ABILITAZIONE PROF. AVVOCATO AA.2007-2008 &#8211; MCP.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto che non si è costituita in giudizio l’appellata;<br />	<br />
Vista l&#8217;istanza di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza impugnata, contenuta nell&#8217;atto di appello; <br />	<br />
Visti tutti gli atti di causa; <br />	<br />
Visto l&#8217;articolo 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consente al Collegio di decidere la causa in forma semplificata in sede di trattazione dell’istanza cautelare; <br />	<br />
Rilevato che nella specie sussistono i presupposti per l&#8217;immediata definizione dell&#8217;affare nel merito ai sensi della citata disposizione, essendo stata in particolare accertata la completezza del contraddittorio necessaria ai fini della presente pronuncia;<br />	<br />
Informate le parti presenti circa la possibilità di definizione del giudizio nei termini di cui sopra; <br />	<br />
Data per letta, alla Camera di Consiglio del 27 ottobre 2009, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;<br />	<br />
Udito, alla stessa Camera di Consiglio, l’avv. Giovanni Palatiello dello Stato per gli appellanti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata contro la sua mancata ammissione alle prove orali degli esami indicati in epigrafe in ragione della ritenuta violazione del disposto dell’art. 23, comma 3, del R.D. n. 37/1934 ( non emergendo dal verbale una fase di correzione distinta da quella di giudizio ), nonché in ragione della asserita intervenuta violazione dei criterii direttivi per la correzione degli elaborati, di cui al verbale n. 2 in data 20 dicembre 2007 della Commissione per l’esame di avvocato istituita presso il Ministero della Giustizia ed alla cui osservanza la Commissione si sarebbe autovincolata, “atteso che gli elaborati scritti in atti evidenziano la pressoché totale assenza di segni e indicazioni grafiche” ( pag. 7 sent. ).<br />	<br />
L&#8217;iter logico argomentativo della indicata sentenza viene censurato dall&#8217;appellante Amministrazione della Giustizia sotto i profili della violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 17-bis e 23 del R.D. n. 37/1934, nonché della irrilevanza della mancata apposizione di segni grafici sulle prove scritte.<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio l’appellata.<br />	<br />
L’appello dev’essere accolto, alla stregua dell&#8217;orientamento consolidato della Sezione (v. decisioni n. 1229/09 e n. 2576/09), secondo cui la fase della correzione degli elaborati non è isolabile dalla relativa attività di giudizio e non richiede pertanto l&#8217;annotazione, né sugli elaborati stessi né nel verbale delle attività della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati: ciò perché, da un lato, secondo la stessa lettera della legge ( v. penultimo comma dell’art. 23 citato ), alla lettura dei “lavori” segue l’assegnazione del punteggio, che dunque non può considerarsi diversa od ulteriore rispetto alla “correzione” di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo; e, dall’altro, detto punteggio, pacificamente, è sufficiente ad esprimere in forma sintetica il giudizio tecnico-discrezionale demandato alla Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti ( v., per tutte, Cons. St., IV, 17 febbraio 2009, n. 855 ).<br />	<br />
Se è vero, poi, che tale attività è regolata dai criterii fissati dalla Commissione di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, agli stessi non è certo riconducibile l’invito formulato nel caso di specie dalla anzidetta Commissione “ad indicare sull’elaborato il punto o i punti che eventualmente si ritengano non conformi alle direttive sopraindicate” ( come da verbale n. 2 in data 20 dicembre 2007 ), risultando esso del tutto estraneo al momento della valutazione e del giudizio tecnico-discrezionale di competenza della sottocommissione ( che, come già detto, è sufficientemente sintetizzato dal voto numerico ) e dunque piuttosto attinente a mere operazioni materiali dell’attività della sottocommissione stessa, sì da non essere in alcun modo in grado di assumere per essa quell’efficacia vincolante riconoscibile ai criterii di valutazione propriamente detti; e nemmeno una qualche limitazione dell&#8217;attività delle competenti sottocommissioni può derivare dal conforme verbale, successivo alla adozione dei criterii di cui si è detto, dell&#8217;assemblea dei Presidenti titolari e supplenti delle sottocommissioni medesime, atteso che solo da deliberazioni delle sottocommissioni preposte alla revisione possono scaturire autolimitazioni, nella fattispecie non individuabili, alla attività a ciascuna di esse demandata (fermo, peraltro, che, anche in caso di autolimitazione in tal senso formalmente adottata, il mero dato formale della omessa effettuazione di operazioni materiali, cui la sottocommissione si fosse autovincolata in sovrappiù rispetto alle già minuziose indicazioni procedurali dettate dal legislatore, non può in ogni caso assumere carattere invalidante quando, come accade nella situazione in esame, criterii di riferimento per la valutazione siano comunque sussistenti e non vengano comunque segnalati errori di fatto nel giudizio reso ovvero elementi di macroscopica irrazionalità dello stesso, sì che la stessa eventuale omissione non è comunque di per sé idonea, in assenza quanto meno di un sufficiente principio di prova di erroneità del giudizio, a fornire un idoneo indizio di una valutazione palesemente incongrua o comunque di un qualche possibile sviamento).<br />	<br />
2. &#8211; Alla stregua delle suesposte considerazioni, l&#8217;appello va accolto, con conseguente rigetto, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso proposto in primo grado.<br />	<br />
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle Amministrazioni appellanti nella misura di Euro 3.500,00=.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 27 ottobre 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />	<br />
Costantino Salvatore, Presidente<br />	<br />
Luigi Maruotti, Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-3-2010-n-1590/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.1590</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2010-n-4275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2010-n-4275/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2010-n-4275/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4275</a></p>
<p>Pres. Giovannini Est. Bottiglieri Nuzzo ( Avv. Prisco) c/ Ministro dell’ Interno ( Avv. dello Stato) sulla inscindibilità della rimozione del sindaco insieme allo scioglimento del consiglio comunale 1. Comuni e provincie &#8211; Scioglimento consiglio comunale &#8211; Rimozione sindaco – Inscindibilità – Sussiste – Ragioni 2. Comuni e provincie &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2010-n-4275/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2010-n-4275/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4275</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini  Est. Bottiglieri<br /> Nuzzo ( Avv. Prisco) c/ Ministro dell’ Interno ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla inscindibilità della rimozione del sindaco insieme allo scioglimento del consiglio comunale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comuni e provincie &#8211;  Scioglimento consiglio comunale &#8211;  Rimozione sindaco – Inscindibilità – Sussiste – Ragioni 	</p>
<p>2. Comuni e provincie &#8211;  Organi enti locali – Violazioni di legge – Interventi –Governo – Competenza – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La rimozione del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale sono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, atteso che alla prima consegue inevitabilmente il secondo, come sancito dall’art. 114 , comma 1, lett. b), punto 1) del t.u. enti locali; la decisione di operare la concentrazione unitaria in un’unica determinazione complessiva a carico dell’Autorità competente ad adottare l’atto conclusivo del procedimento, piuttosto che dare luogo all’artificiosa scissione in due stazioni contestuali, risulta opzione conforme a criteri di ragionevolezza e di economicità dell’azione amministrativa.	</p>
<p>2. E’ compatibile con il sistema complessivo di equiordinazione degli enti locali con lo Stato e le regioni e con la accentuata autonomia degli stessi ex art. 114 Cost., recati dal nuovo titolo V della costituzione, le disposizioni degli art. 114 e 142 tuel , che consentono al governo di intervenire sugli organi degli enti locali in base al presupposto della sussistenza di gravi e persistenti violazioni di legge.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 04275/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01420/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Francesco Nuzzo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccardo Soprano, Vincenzo Prisco e Salvatore Perrotta, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell&#8217;interno, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania, Prefettura di Caserta</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12; 	</p>
<p><b>Comune di Castel Volturno</b>, non costituito in giudizio; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia:</p>
<p></i>&#8211; del decreto del Presidente della Repubblica 31.12.2009, recante rimozione del ricorrente dalla carica di Sindaco del Comune di Castel Volturno e, per l’effetto, scioglimento del relativo consiglio comunale;<br />	<br />
&#8211; della allegata relazione del Ministero dell’interno del 30.12.2009;<br />	<br />
&#8211; della nota del 21 dicembre 2009 del Prefetto della Provincia di Caserta, richiamata nella relazione ministeriale;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compresi le note dell’Amministrazione straordinaria 7 agosto 2009, n. 23239, 10 agosto 2009, n. 23320, 28 agosto 2009, n. 24295, 1° settembre 2009, n. 552/int., 10 agosto 2009, n. 23<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell&#8217;interno; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 10 marzo 2010, il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato in data 12 febbraio 2010, depositato il successivo 15 febbraio, l’istante ha domandato l’annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 2009, che lo ha rimosso dalla carica di Sindaco del Comune di Castel Volturno disponendo altresì, per l’effetto, lo scioglimento del relativo consiglio comunale. <br />	<br />
L’impugnazione è stata estesa alla relazione del Ministero dell’interno, parte integrante del decreto, alla proposta di rimozione 30 novembre 2009 del Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania, alla nota 21 dicembre 2009 del Prefetto di Caserta, nonchè a tutti gli atti presupposti adottati dall’Amministrazione straordinaria.<br />	<br />
Il provvedimento ha fatto applicazione degli artt. 141, comma 1, lett. b) n. 1 e 142, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (tuel), norma, quest’ultima, introdotta in sede di decretazione d’urgenza (art. 3, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210).<br />	<br />
La rimozione è stata fondata sull’accertamento della “<i>grave e reiterata inerzia del predetto amministratore, nonostante le numerose diffide dal parte del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania, nel fronteggiare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree private, in violazione dei doveri del sindaco, di cui all’art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>” nonchè della “<i>violazione, protrattasi per un lungo periodo di tempo, dell’art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>”.<br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, nella fattispecie non sussistevano le condizioni per dar luogo all’applicazione del grave rimedio.<br />	<br />
E ciò in quanto, alla luce di una corretta lettura della <i>ratio</i> e delle finalità dell’art. 142, comma 1-<i>bis</i> del tuel, volto non a colpire <i>ex se</i> le inadempienze rilevate a carico dei comuni, bensì a consentire il superamento dello stato di emergenza determinato dai rifiuti, anche mediante il coinvolgimento degli enti locali e l’apporto di un connotato cogente agli obblighi gravanti sugli stessi nelle attività di competenza, è innanzitutto da escludere che la misura possa essere adottata, come nella specie, senza l’individuazione di concrete responsabilità ed il giorno antecedente la scadenza, per la Campania, dello stato di emergenza stesso (primo motivo: violazione dell’art. 12 delle preleggi – violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 142 del tuel – eccesso di potere per illogicità, sviamento e manifesta ingiustizia).<br />	<br />
Prosegue il ricorrente esponendo che il decreto di rimozione è altresì illegittimo per incompetenza, essendo stato adottato dal Presidente della Repubblica, anziché dal Ministro dell’interno, come previsto dall’art. 142, comma 1-<i>bis</i> del tuel (secondo motivo: incompetenza – violazione dell’art. 1 della l. 12 gennaio 1991, n. 13, che individua tassativamente gli atti da adottarsi nella forma del d.p.r.).<br />	<br />
Con la terza censura si entra nel merito della vicenda (violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 141 e 142 tuel, 191 e 198 d. lgs. n. 152 del 2006, 9 l. n. 209 del 2006, 8, comma 4, opcm n. 3868 del 2008, 1, comma 2, opcm n. 3804 del 2009 &#8211; eccesso di potere per illogicità, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e sviamento).<br />	<br />
Il ricorrente rappresenta che le numerose diffide menzionate negli atti impugnati constano, in realtà di quattro inviti inoltrati dall’Amministrazione straordinaria nei mesi di agosto e settembre 2009: il che fa escludere che la asserita condotta violativa si sia protratta, come affermato, per un lungo periodo di tempo. Espone, poi, che l’art. 142, comma 1-<i>bis</i> del d. lgs. 267/00 è volto a sanzionare non carenze gestionali ovvero difficoltà oggettive del servizio di raccolta dei rifiuti (che nel territorio considerato sono particolarmente rilevanti, stante la sua estensione, nonchè la densità e la composizione della popolazione residente), bensì concrete responsabilità in tema di disciplina delle modalità dello stesso, riconducibili al sindaco o al singolo assessore o consigliere comunale. <br />	<br />
E, nella specie, alcuna inadempienza nell’organizzazione del servizio nel periodo in cui egli ha rivestito la carica è imputabile all’amministrazione, che ha adottato, prima, le ordinanze di cui agli artt. 50, d. lgs. 267/00 e 191, d. lgs. 152/06, resesi necessarie in virtù dell’esito infruttuoso delle gare bandite, incaricando della raccolta dei rifiuti la Geo Eco s.p.a.. Risolto il contratto per gravissime inadempienze della società, il servizio è stato poi affidato al Consorzio Intercomunale Caserta 4/EGEA s.p.a., anche per la raccolta differenziata, con piano approvato dall’Amministrazione straordinaria e adottato con ordinanza sindacale 11 marzo 2009, n. 190, e ciò ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 61 del 2007, che imponeva ai comuni campani di avvalersi per tale ultimo servizio dei consorzi di bacino. Entrato, infine, in vigore l’art. 11, comma 8 del d.l. n. 90 del 2008, che ha previsto la riunione in un unico consorzio dei consorzi di bacino di Napoli e Caserta, è subentrato nelle relative attività il Consorzio Unico delle ridette province. E, poiché quest’ultimo non ha mai garantito un puntuale svolgimento del servizio, e l’amministrazione straordinaria, come avrebbe potuto, non ha fatto ricorso alla nomina di <i>commissari ad acta</i> per sopperire alle deficienze del Consorzio, il Comune è costantemente intervenuto per porre rimedio alle relative carenze, mediante contestazioni, assunzione diretta degli oneri economici di taluni interventi di rimozione, o manifestazione di disponibilità in tal senso. Tra l’altro, nel corso del 2009 il Comune ha anche approvato il progetto per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili (delibere giuntali nn. 77 e 104). <br />	<br />
Il ricorrente, inoltre, lamenta che sia stata imputata la violazione dell’art. 192, comma 3 del d. lgs. 152/06, senza considerare che i siti interessati dal preteso disservizio afferivano non a proprietà privata, bensì a strade comunali, e che l’art. 5, comma 5 del d.l. n. 263 del 2006 affida all’Amministrazione straordinaria le iniziative in materia volte ad evitare pregiudizi alla salute ed all’incolumità pubblica. Con la stessa censura sono state ancora partitamente contestate le specifiche considerazioni in forza delle quali gli atti impugnati hanno escluso nella fattispecie la sussistenza di esimenti e le risultanze della nota prefettizia citata nella relazione ministeriale.<br />	<br />
La quarta censura (violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 142 tuel – eccesso di potere per illogicità, sviamento e difetto di motivazione) è diretta avverso le contestazioni mosse dall’Amministrazione straordinaria: il ricorrente, esponendo che tutte sono state, comunque, prontamente riscontrate, lamenta, quanto alla prima, che essa esorbiti dalla fattispecie normativa di riferimento, attinendo ai rapporti negoziali con i disciolti consorzi prima e con il Consorzio unico poi, e, segnatamente, alla esposizione debitoria del Comune, quanto alle tre successive, intervenute nell’arco temporale dell’agosto-settembre 2009, che esse non configurano gravi inadempienze, non assegnano il termine per provvedere e non prospettano misure sanzionatorie. <br />	<br />
Con l’ultima censura (violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/90 e falsa applicazione dell’art. 142 tuel) si lamenta la carenza della comunicazione dell’avvio del procedimento.<br />	<br />
Il ricorrente, che a sostegno delle affermazioni di cui sopra allega corposa documentazione di riferimento, avanza, infine, istanze istruttorie finalizzate all’acquisizione di tutti gli atti del procedimento.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio gli intimati organi ed amministrazioni, depositando una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.<br />	<br />
Con tale atto, che rimette all’unità stralcio dell’Amministrazione straordinaria ogni più specifica incombenza difensiva, si sostiene:<br />	<br />
&#8211; la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
&#8211; la carenza di interesse a ricorrere in capo al ricorrente, atteso che, come appreso fa fonti giornalistiche, il medesimo ha presentato le dimissioni in data 18 dicembre 2009, e che, in ogni caso, i sindaci dei comuni interessati dalle elezioni amministr<br />
Nel merito: si invoca la giurisprudenza amministrativa in tema di competenza dell’atto adottato nella forma del decreto del Presidente della Repubblica a disporre la rimozione del sindaco in applicazione del tuel, e se ne rappresenta l’alto tasso di discrezionalità; quanto alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, si segnalano i poteri di deroga alla l. 241/90 di cui è attributaria l’Amministrazione straordinaria per la gestione dell’emergenza dei rifiuti e si invoca, in ogni caso, l’art. 21-<i>octies</i> della stessa.<br />	<br />
Esposte le posizioni delle parti, resta da riferire che la causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 10 marzo 2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> Si discute in ordine alla legittimità degli atti del procedimento conclusosi con la rimozione del ricorrente dalla carica di Sindaco del Comune di Castel Volturno e lo scioglimento del relativo consiglio comunale. <br />	<br />
<i>2.</i> Va prioritariamente affrontato l’esame delle eccezioni pregiudiziali spiegate dalla parte pubblica resistente.<br />	<br />
<i>2.1.</i> E stata eccepita, da un lato, la carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri e, dall’altra, la carenza di interesse a ricorrere in capo al ricorrente, che ha già presentato o, comunque, è in procinto di dover presentare (<i>ex</i> art. 1-<i>bis</i> d.l. 131 del 2009) le dimissioni dalla carica. <br />	<br />
Nessuno dei due rilievi è fondato.<br />	<br />
Il contenzioso all’esame verte anche sulla proposta di rimozione, formulata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania, organo straordinario che, sebbene autonomo, fa capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri: gli atti assunti da tale organo sono, pertanto, riferibili alla stessa Presidenza del Consiglio, che ha nei confronti del commissario delegato un carattere di supervisione e di indirizzo (così, per una fattispecie concernente l&#8217;emergenza rifiuti in Sicilia, C. Stato, IV, 28 aprile 2004, n. 2576).<br />	<br />
Costituendo, poi, la rimozione una interruzione patologica dello svolgimento di una carica pubblica, sussiste l’interesse del rimosso ad agire avverso il relativo provvedimento, indipendentemente dalla eventuale concomitanza di altre cause di cessazione dalla stessa.<br />	<br />
<i>3.</i> Il provvedimento di rimozione del Sindaco è stato fondato sull’accertamento della “<i>grave e reiterata inerzia del predetto amministratore, nonostante le numerose diffide dal parte del Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri delegato alla gestione dell’emergenza rifiuti nella Regione Campania, nel fronteggiare l’abbandono incontrollato dei rifiuti, anche su aree private, in violazione dei doveri del sindaco, di cui all’art. 192, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>” nonchè della “<i>violazione, protrattasi per un lungo periodo di tempo, dell’art. 198, comma 1, del sopramenzionato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>”.<br />	<br />
La misura è stata adottata in applicazione degli artt. 141, comma 1, lett. b) n. 1 e 142, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (tuel).<br />	<br />
Nell’ordine logico:<br />	<br />
&#8211; l’ art. 142, comma 1-<i>bis</i>, del d. lgs. 267/00 prevede che “<i>Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225</i> – condizione sussistente in Campan<br />
&#8211; l’ art. 141, comma 1, lett. b), del d. lgs. 267/00 dispone, per quanto qui di stretto interesse, che i consigli comunali sono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell&#8217;interno, quando, a causa della rimozione del<br />
&#8211; l’art. 192, comma 3, del d. lgs 152/06 prevede che “<i>Fatta salva l&#8217;applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento<br />
&#8211; l’art. 198, comma 1 del d. lgs. 152/06 prevede che “<i>I comuni concorrono, nell&#8217;ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all&#8217;articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimi<br />
<i>4.</i> Alla luce dell’impianto del gravame il Collegio è chiamato ad indagare: se il potere di disporre la rimozione del sindaco alla luce dell’art. 142, comma 1-<i>bis</i> cit. poteva essere esercitato nell’imminenza della scadenza dello stato di emergenza; se sussisteva al riguardo la competenza del Presidente della Repubblica; se la fattispecie, come delineata nel provvedimento di rimozione e negli altri atti del procedimento, integrava la grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti la raccolta dei rifiuti urbani, che legittima il ricorso all’istituto alla luce dell’art. 142, comma 1-bis, del d. lgs. 267/00; se la stessa è stata fatta ritualmente constare.<br />	<br />
<i>5.</i> Conviene affrontare congiuntamente le due prime doglianze, entrambe insuscettibili di condurre agli effetti sperati in ricorso.<br />	<br />
<i>5.1.</i> Il ricorrente segnala che il decreto di rimozione è stato adottato dal Presidente della Repubblica, anziché dal Ministro dell’interno, come previsto dall’art. 142, comma 1-<i>bis</i>, del tuel. Denunzia, pertanto, l’incompetenza e la violazione dell’art. 1 della l. 12 gennaio 1991, n. 13, che individua tassativamente gli atti da adottarsi nella forma del d.p.r..<br />	<br />
Il motivo non è fondato.<br />	<br />
Il Collegio, invero, anche tenendo conto della fondatezza delle censure attinenti al merito della vicenda – di cui in seguito – ritiene, sul punto in trattazione, di aderire senz’altro all’orientamento giurisprudenziale, formatosi sul previdente ordinamento di settore, che ritiene che dopo la modificazione apportata dalla l. 25 marzo 1993, n. 81 alle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, anche il provvedimento di rimozione del sindaco, adottato ai sensi dell&#8217;art. 40, l. 8 giugno 1990, n. 142, comportando la necessità di sciogliere il consiglio comunale, appartenga alla competenza del Presidente della Repubblica (C. Stato, IV, 28 maggio 1997 , n. 582).<br />	<br />
Del resto, tale orientamento è stato anche di recente confermato, segnalandosi che la rimozione del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale sono due aspetti inscindibili del medesimo procedimento, atteso che alla prima consegue inevitabilmente il secondo, come sancito dall&#8217;art. 141, comma 1, lett. b), punto 1) del t.u. enti locali; la decisione di operare la concentrazione unitaria in un&#8217;unica determinazione complessiva a carico dell&#8217;Autorità competente ad adottare l&#8217;atto conclusivo del procedimento, piuttosto che dare luogo all&#8217;artificiosa scissione in due statuizioni contestuali, risulta quindi opzione conforme a criteri di ragionevolezza e di economicità dell&#8217;azione amministrativa (C. Stato, VI, 15 marzo 2007 , n. 1264).<br />	<br />
<i>5.2.</i> Il Collegio, poi, non rilevando nella applicata disposizione dell’art. 142, comma 1-<i>bis</i> del tuel alcuna preclusione di carattere temporale, ritiene che l’ulteriore questione introdotta dal ricorrente, ovvero se la corretta lettura della <i>ratio</i> e delle finalità della norma stessa imponeva di escludere che la rimozione potesse essere disposta, come nella specie, il giorno antecedente la scadenza dello stato di emergenza (primo motivo: violazione dell’art. 12 delle preleggi – violazione e falsa applicazione degli artt. 141 e 142 del tuel – eccesso di potere per illogicità, sviamento e manifesta ingiustizia), fa emergere, più che un problema di legittimità, una perplessità ascrivibile all’area della valutazione dell’opportunità dell’atto, palesemente estranea alla presente sede giudiziale.<br />	<br />
<i>6.</i> Passando, quindi, allo stretto merito dell’odierno contenzioso, il Collegio sottolinea, in via generale, che la giurisprudenza amministrativa (da ultimo, C. Stato, n. 1264 del 2007 cit.) ha ritenuto compatibile con il sistema complessivo di equiordinazione degli enti locali con lo Stato e le regioni e con la più accentuata autonomia degli stessi ex art. 114 Cost, recati dal nuovo Titolo V della Costituzione, le disposizioni degli artt. 141 e 142 tuel, che consentono al Governo di intervenire sugli organi degli enti locali in base al presupposto della sussistenza di gravi e persistenti violazioni di legge. <br />	<br />
Ciò in quanto, si è osservato, il vigente ordinamento costituzionale contempla due forme di ingerenza statale nell&#8217;autonomia delle amministrazioni locali: quella di natura sostitutiva di cui all&#8217;art. 120 Cost., che fa fronte ad esigenze oggettive da perseguire con un intervento surrogatorio, e quella, riferibile sotto il profilo sistematico agli artt. 126 e 117, comma 2, lett. p) Cost., che è espressione di un potere di controllo sugli organi e presuppone la sussistenza di violazioni da sanzionare, in vista del soddisfacimento di un rilevante interesse nazionale.<br />	<br />
In altre parole, la rimozione degli amministratori degli enti locali, per atti e comportamenti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, è espressione di una norma di chiusura del sistema di controllo sugli organi degli enti stessi (C. Stato, IV, 15 novembre 2004, n. 7455).<br />	<br />
Il paradigma delineato dalle citate statuizioni si rispecchia perfettamente nel sopra riportato disposto del comma 1-<i>bis</i> dell’art. 142, d. lgs. 267/00, introdotto in sede di decretazione d’urgenza (art. 3, d.l. 6 novembre 2008, n. 172, convertito dalla l. 30 dicembre 2008, n. 210) nell’ambito delle misure ordinamentali volte a far fronte ai gravissimi problemi di smaltimento dei rifiuti che hanno interessato parti del territorio nazionale.<br />	<br />
Ne consegue che non può versarsi in dubbio che la rimozione del sindaco <i>ex</i> art. 142, comma 1-<i>bis</i> del tuel ha, come le fattispecie generali di cui agli artt. 141 e 142 nell’ambito delle quali si inserisce, natura schiettamente sanzionatoria, e costituisce, pertanto, l’<i>extrema ratio </i>per il ripristino della legalità violata in relazione al perseguimento di un interesse fondamentale dello Stato connesso alla salute della comunità. <br />	<br />
<i>7.</i> Ciò posto, non può che convenirsi con il ricorrente quando sostiene che deve escludersi che la rimozione <i>ex</i> art. 142, comma 1-<i>bis</i> cit. possa essere correlata ad una responsabilità oggettiva, in specie del vertice dell’ente territoriale.<br />	<br />
Si oppongono ad una siffatta conclusione la natura sanzionatoria del rimedio, i corrispondenti principi generali ordinamentali, le considerazioni formulate dalla giurisprudenza di cui sopra, e, in specie, la definizione della rimozione come misura, per quanto estrema, di controllo sugli organi, e lo stesso dato letterale rinveniente dall’art. 142, comma 1-<i>bis</i>, che contempla disgiuntivamente più soggetti, anche nell’ambito del medesimo ente provincia o comune (sindaco, presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte).<br />	<br />
Si osserva, inoltre, che sia la gravità che deve connotare, sempre alla luce della lettera della norma, l’inosservanza degli obblighi presidiata con la rimozione, sia il rimedio individuato mal si conciliano con l’esclusione della responsabilità soggettiva.<br />	<br />
Deve ritenersi, pertanto, che la rimozione in parola richiede la congruenza tra l&#8217;atto ed i presupposti assunti a sua giustificazione, e, indi, la violazione grave ed imputabile al rimosso, nonché il rigoroso rispetto dei profili formali e procedimentali che connotano l’alveo provvedimentale in cui essa si situa, condizioni che concorrono a determinare il legittimo ricorso all’istituto.<br />	<br />
Ed è il caso di aggiungere che la necessità della loro sussistenza non viene minimamente scalfita dalla “specialità” del comma 1-<i>bis</i> dell’art. 142 del tuel (o delle ragioni che lo sottendono). <br />	<br />
Quanto alla individuazione della condotta imputabile, è, anzi, da ritenere che la disposizione reca, diversamente dalla norma originaria in cui si è inserita, una più precipua indicazione dei precetti alla cui violazione la rimozione fa da deterrente.<br />	<br />
Invero, il comma 1 dell’art. 142 del tuel collega la rimozione a fattispecie generiche ed indeterminate (“<i>il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico</i>”), tanto che la giurisprudenza ha osservato che la disposizione non contiene una casistica minuziosa e tassativa delle fattispecie rilevanti, che, oltre ad essere impossibile, vanificherebbe lo stesso scopo della previsione normativa (C. Stato, V, 10 febbraio 2000, n. 736).<br />	<br />
Laddove, invece, il comma 1-<i>bis</i> dell’art. 142 tuel precisa che, nella materia considerata, la grave inosservanza deve riguardare:<br />	<br />
&#8211; gli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smalti<br />
&#8211; la grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di<br />
Quanto, invece, ai profili procedimentali, nessun dato testuale o normativo della disposizione dell’art. 142 tuel o del suo comma 1-<i>bis</i> autorizza a concludere che la fattispecie non sia assistita, come tutte quelle di natura sanzionatoria, dalla necessità da parte dell’autorità procedente di un’accurata istruttoria volta ad accertare l’inadempimento, e, indi, dell’avvio di un confronto procedimentale con l’interessato, mediante una formale ed esauriente contestazione dell’addebito. <br />	<br />
Viepiù, la norma addirittura impone una fase procedimentale intercorrente tra l’accertamento della violazione e il provvedimento di rimozione, nella quale all&#8217;ente interessato deve essere assegnato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari.<br />	<br />
Deve, pertanto, concludersi che, nella specie, l’accertamento della antigiuridicità della condotta è più rigoroso, in quanto sia preventivo, sia successivo alla contestazione formale ed al decorso del termine assegnato per provvedere: l’esigenza della comminatoria della sanzione risulta, pertanto, recessiva rispetto al ripristino delle condizioni di legalità del servizio, che, quindi, è il vero bene protetto dalla norma.<br />	<br />
<i>8.</i> Ciò posto, per le considerazioni di cui in seguito, il procedimento all’esame non risulta aver soddisfatto le condizioni di cui sopra, come fatto constare dal ricorrente nel terzo motivo di gravame (violazione e falsa applicazione degli artt. 107, 141 e 142 tuel, 191 e 198 d. lgs. n. 152 del 2006, 9 l. n. 209 del 2006, 8, comma 4, opcm n. 3868 del 2008, 1, comma 2, opcm n. 3804 del 2009 &#8211; eccesso di potere per illogicità, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto e sviamento).<br />	<br />
<i>8.1.</i> Il ricorrente ha fatto presente che, laddove le autorità procedenti si riferiscono a numerose diffide, trattasi, in realtà, di quattro contestazioni.<br />	<br />
L’amministrazione resistente non ha, al riguardo, eccepito nè allegato contrari elementi.<br />	<br />
Dovendosi, pertanto, fare esclusivo riferimento agli atti menzionati ed allegati dal ricorrente, si osserva che trattasi, nell’ordine cronologico: <br />	<br />
A) della nota 7 agosto 2009, n. 23239, recante nell’oggetto il riferimento all’art. 142, comma 1-<i>bis</i> tuel, con la quale l’Amministrazione straordinaria, facendo seguito ad una riunione intercorsa con cinque comuni campani, contestava al Comune di Castel Volturno la ingente esposizione debitoria nei confronti del soggetto incaricato della raccolta dei rifiuti e nei confronti della stessa Amministrazione straordinaria, e chiedeva di acquisire, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, elementi informativi in ordine alle destinazioni date dall’amministrazione comunale alle entrate provenienti dalla riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti. <br />	<br />
B) della nota 10 agosto 2009, n. 23320 consistente in un mero sollecito, privo di riferimenti all’art. 142, comma 1-<i>bis</i> cit., a provvedere in un dato termine alla rimozione degli accumuli di rifiuti indifferenziati in alcuni ambiti comunali, con l’avvertenza che, in mancanza, l’Amministrazione straordinaria avrebbe provveduto direttamente <i>ex</i> art. 2, comma 12 del d.l. n. 90 del 2008, come convertito dalla l. n. 123 del 2008, con imputazione dei costi a valere sulle risorse dell’amministrazione comunale;<br />	<br />
C) della nota 28 agosto 2009, n. 24295, consistente nella diffida a provvedere senza alcun termine alla rimozione di cumuli di rifiuti in alcuni ambiti comunali, con l’avvertenza che, in mancanza, l’Amministrazione straordinaria avrebbe adottato le valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 142, comma 1-<i>bis</i>;<br />	<br />
D) della nota 1° settembre 2009, n. 552/int con la quale si comunica che con opcm 28 agosto 2009 sono state previste deroghe al dettato normativo “…<i>per consentire alla S.V. di affrontare con maggior energia e tempestività le problematiche inerenti il ciclo di smaltimento dei rifiuti. Per quanto precede, si invita codesta Amministrazione a rimuovere i noti elementi di criticità al fine di un rientro nelle condizioni ordinarie in tempi brevi. Il perdurare dell’inerzia comporterà…il perseguimento delle azioni conseguenti all’applicazione dell’ex art. 3 D.L. 172 convertito in legge 210/08</i>”. <br />	<br />
Al riguardo, e in disparte l’apprezzamento degli elementi dedotti dal ricorrente in ordine alle varie attività provvedimentali effettuate in riscontro, si rileva la totale insufficienza di tali comunicazioni ad integrare per tenore, coerenza temporale ed espositiva ed estremi formali, una seria ed effettiva contestazione di uno specifico e grave inadempimento preordinata alla rimozione di un organo elettivo di un ente territoriale.<br />	<br />
<i>8.2.</i> E’ anche d’uopo osservare che la contestazione emergente da siffatte comunicazioni è la carente organizzazione della raccolta dei rifiuti nelle strade comunali.<br />	<br />
Ne deriva che risulta anche improprio il richiamo motivazionale del provvedimento di rimozione all’abbandono incontrollato dei rifiuti su aree private, e alla violazione, da parte del Sindaco, dei doveri di ordinanza di cui all’art. 192, comma 3 del d. lgs. n.152 del 2006. 7.4. <br />	<br />
Infine, la relazione allegata al provvedimento di rimozione riferisce di una nota del Prefetto di Caserta del 21 dicembre 2009 che, nel trasmettere un rapporto ricognitivo del 17 dicembre 2009 del locale comando dei Carabinieri del NOE, esprimeva rilievi negativi sulla situazione dei rifiuti nel territorio considerato, tale da mettere in pericolo la salute dei cittadini e la salubrità dell’ambiente.<br />	<br />
Tali atti non sono stati versati in giudizio, e non è possibile, pertanto, valutarne il tenore.<br />	<br />
Ma, al riguardo, non può non osservarsi che entrambi sono sopravvenuti alla proposta di rimozione.<br />	<br />
<i>9. </i>Le rilevate carenze nella contestazione delle inadempienze ascritte al ricorrente consentono di assorbire ogni altra questione pure dedotta in giudizio. <br />	<br />
<i>10.</i> Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi, considerata la novità della questione, per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Definitivamente pronunziando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-3-2010-n-4275/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.4275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.6538</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-3-2010-n-6538/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-3-2010-n-6538/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-3-2010-n-6538/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.6538</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Salvago – P.M. Iannelli Banca Monte dei Paschi di Siena spa (avv.ti Scognamiglio, Nicotra) c. Curatela del Fallimento della Fratelli Statti srl (avv. Roperto) 1. – Fallimento – Revocatoria fallimentare – Causa petendi – Differenza con azione risarcitoria bancarotta fraudolenta. 2. – Obbligazioni – Adempimento debito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-3-2010-n-6538/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.6538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-3-2010-n-6538/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.6538</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Carbone – <i>Rel.</i>  Salvago – P.M. Iannelli<br /> Banca Monte dei Paschi di Siena spa (avv.ti Scognamiglio, Nicotra) c. <br />Curatela del Fallimento della Fratelli Statti srl (avv. Roperto)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Fallimento – Revocatoria fallimentare – Causa petendi – Differenza con azione risarcitoria bancarotta fraudolenta.	</p>
<p>2. – Obbligazioni – Adempimento debito altrui – Natura gratuita – Condizioni.	</p>
<p>3.  – Obbligazioni – Adempimento debito altrui – Natura onerosa – Onere della prova – Grava su creditore beneficiario.	</p>
<p>4. &#8211; Fallimento – Revocatoria fallimentare – Interessi – Decorrenza – Domanda giudiziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – L’azione risarcitoria nella bancarotta fraudolenta ha una causa petendi diversa da quella delle ipotesi contemplate dagli artt. 64 – 67 legge fall, in quanto nel primo caso  è fondata su un fatto illecito – reato, mentre nel secondo caso l’atto contro cui l’azione è indirizzata è lecito e perde effetto soltanto a seguito della pronuncia di revoca.	</p>
<p>2. – In caso di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un’obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, agli effetti dell’art. 64 legge fall. quando il terzo non riceve per la prestazione alcun vantaggio dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege.	</p>
<p>3. – E’ onere del creditore beneficiario provare che il disponente ha ricevuto un vantaggio in seguito all’atto che ha posto in essere, in quanto questo perseguiva un suo interesse economicamente apprezzabile.	</p>
<p>4. – Gli interessi sulla somma da restituire a seguito della revocatoria fallimentare decorrono dalla data della domanda giudiziale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15670_TAR_15670.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-3-2010-n-6538/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2010 n.6538</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.6826</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-3-2010-n-6826/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-3-2010-n-6826/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-3-2010-n-6826/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.6826</a></p>
<p>Pres. Carbone – Rel. Macioce Tropenscovino (avv.ti Petretti, Galli) c. Consiglio Nazionale Forense 1. – Giustizia civile – Corte di Cassazione – Richiesta di definizione camerale da parte del P.A. o del relatore – Diverso esito dell’udienza – Legittimità. 2. – Giustizia civile – Corte di Cassazione – Integrazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-3-2010-n-6826/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.6826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-3-2010-n-6826/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.6826</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Carbone – <i>Rel.</i>  Macioce <br /> Tropenscovino (avv.ti Petretti, Galli) c. Consiglio Nazionale Forense</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Corte di Cassazione – Richiesta di definizione camerale da parte del P.A. o del relatore – Diverso esito dell’udienza – Legittimità.	</p>
<p>2. – Giustizia civile – Corte di Cassazione – Integrazione del contraddittorio &#8211; Dichiarazione inammissibilità ricorso per altri motivi – Irrilevanza integrazione contraddittorio per principio ragionevole durata processo.	</p>
<p>3. &#8211; Giustizia civile – Corte di Cassazione – Quesito di diritto – Elenco di domande – Non è tale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La richiesta del P.G. di definizione camerale o la proposta del relatore espressa nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. non impediscono un diverso esito della stessa definizione camerale rispetto a quanto richiesto.	</p>
<p>2. – Il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, impone di pronunziare l’inammissibilità del ricorso ogni volta in cui ne vengano ravvisati i presupposti, senza attendere di integrare il contraddittorio.	</p>
<p>3. – I quesiti di diritto non consistono in una sequela di interrogativi posti all’attenzione della Corte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15671_TAR_15671.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-18-3-2010-n-6826/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2010 n.6826</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
