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	<title>18/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/3/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2005 n.1541</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-18-3-2005-n-1541/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-18-3-2005-n-1541/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2005 n.1541</a></p>
<p>Pres. Giulia, est Conti respinta la richiesta di sospensiva di Alternativa Sociale), v. contra T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 16 marzo 2005* (in tema di autenticazione delle firme 1. Elezioni – Giudizio elettorale – Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere di verifica delle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-18-3-2005-n-1541/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2005 n.1541</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-18-3-2005-n-1541/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza &#8211; 18/3/2005 n.1541</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia, est Conti</span></p>
<hr />
<p>respinta la richiesta di sospensiva di Alternativa Sociale), v. contra T.A.R. PIEMONTE &#8211; TORINO &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 16 marzo 2005* (in tema di autenticazione delle firme</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Elezioni – Giudizio elettorale – Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere di verifica delle regolarità delle liste – Ampiezza – Verifica della regolarità delle autenticazioni delle sottoscrizioni – Sussiste &#8211; Ragioni																																																																																												</p>
<p>2.	Elezioni – Giudizio elettorale – Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere di verifica delle regolarità delle liste – Limite – Certezza legale delle sottoscrizioni ex artt. 2702 e 2703 c.c. – Non sussiste &#8211; Ragioni 																																																																																												</p>
<p>3.	Elezioni &#8211; Giudizio elettorale – Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere di verifica delle regolarità delle liste &#8211; Non corrispondenza del documento attraverso il quale sono state identificate delle sottoscrizioni della lista regionale e la documentazione telematica agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale – Idoneità alla dimostrazione del difetto del presupposto del procedimento di autenticazione delle firme &#8211; Conseguenze																																																																																												</p>
<p>4.	Elezioni &#8211; Giudizio elettorale – Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle elezioni – Potere degli uffici elettorali – Annullamento in autotutela dei provvedimenti di ammissione o di esclusione delle liste senza comunicazione dell’avvio del procedimento – Sussiste – Ragioni																																																																																												</p>
<p>5.	Processo amministrativo – Acquisizione degli atti – Modalità – Applicabilità delle modalità di acquisizione degli atti previste per il processo penale – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Il potere di verifica della regolarità delle liste di cui all’art. 10, co. 1, n. 1 L. 108/1968 non può essere limitato al mero riscontro numerico delle sottoscrizioni dei presentatori della lista, ma può involgere anche la regolarità delle relative autenticazioni, come anche previsto nelle apposite istruzioni ministeriali, se non altro in applicazione dei generali principi di legalità e di buon andamento dell’amministrazione.																																																																																												</p>
<p>2.	Il potere di verifica della regolarità delle liste di cui all’art. 10, co. 1, n. 1 L. 108/1968 non può ritenersi precluso dalla certezza legale riconosciuta dagli art. 2702 e 2703 c.c. alle sottoscrizioni autenticate, in quanto detta certezza presuppone una valida autenticazione.																																																																																												</p>
<p>3.	La non corrispondenza del documento attraverso il quale sono state identificate delle sottoscrizioni della lista regionale e la documentazione telematica agli atti dell’Ufficio Centrale Regionale rappresenta elemento idoneo a far venire meno, e comunque a rendere estremamente incerto, il presupposto sostanziale del procedimento di autenticazione delle firme, costituito dall’accertamento dell’identità dei sottoscrittori e, conseguentemente, a  rendere priva di valore l’autenticazione delle medesime sottoscrizioni.																																																																																												</p>
<p>4.	Gli Uffici elettorali hanno il potere di annullare, in sede di autotutela i propri provvedimenti di ammissione o di esclusione delle liste fino al momento della pubblicazione del manifesto contenente le pubblicazioni ufficiali, che costituisce l’inizio della successiva fase procedimentale, senza la necessità della previa comunicazione dell’avvio del procedimento, stante le esigenze di celerità di cui all’art. 7, co. 1, L. 241/1990. Peraltro l’art. 21 octies n. 2, L. 241/1990, introdotto dall’art. 14, L. 15/2005, dispone che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non è idonea a determinare l’annullabilità del provvedimento nell’ipotesi della dimostrazione in giudizio “che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.																																																																																												</p>
<p>5.	In caso di provvedimento adottato da organo amministrativo, non rilevano le modalità di acquisizione degli atti previste per il processo penale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">respinta la richiesta di sospensiva di Alternativa Sociale</span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.107</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. VACCARELLA istituzione di un apposito fondo al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto Regione &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 – Istituzione di un apposito fondo al fine di sostenere le attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. VACCARELLA</span></p>
<hr />
<p>istituzione di un apposito fondo al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regione &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 – Istituzione di un apposito fondo al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, l&#8217;art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO; ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;articolo 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>	Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella;<br />	<br />
	uditi l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l&#8217;avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	1.– Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 (iscritto al n. 33 del registro ricorsi del 2004), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), tra le quali, in particolare, l&#8217;art. 4, commi 215, 216 e 217, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché «dei principi costituzionali di legalità sostanziale, uguaglianza, ragionevolezza e leale collaborazione».<br />	<br />
	Il primo dei citati commi stabilisce che «al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze un apposito fondo con dotazione di 1 milione di euro per l&#8217;anno 2004, 1 milione di euro per l&#8217;anno 2005 e 1 milione di euro per l&#8217;anno 2006».<br />	<br />
	Il successivo comma 216 precisa che detto fondo «è destinato all&#8217;assegnazione di contributi, per l&#8217;abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca».<br />	<br />
	Infine, il comma 217 prevede che «con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216 e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi».																																																																																												</p>
<p>	1.1.– La ricorrente osserva che l&#8217;intervento finanziario in questione non sembra potersi configurare quale misura a «tutela della concorrenza»,<br /> secondo l&#8217;accezione “dinamica” accolta nella sentenza della Corte costituzionale n. 14 del 2004, per la quale il titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato, individuato nell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., legittima l&#8217;adozione, da parte del legislatore statale, di «misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali».<br />	<br />
	Infatti, le disposizioni impugnate non rispondono all&#8217;esigenza di «unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell&#8217;intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico»; né l&#8217;intervento de quo si giustifica «per la sua rilevanza macroeconomica», alla luce delle indicazioni della richiamata sentenza.<br />	<br />
	L&#8217;esiguità dello stanziamento disposto a carico dei bilanci 2004-2006 (un milione di euro per esercizio) e la limitazione della destinazione dei contributi a favore di imprese operanti nei soli distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che presentino due requisiti molto selettivi, cioè l&#8217;insistenza «in aree del demanio fluviale» (con esclusione, quindi, di quelli insistenti in aree del demanio marittimo) e la disponibilità di «almeno cinquecento posti barca» (con esclusione, dunque, degli insediamenti medio-piccoli), dimostrano che l&#8217;intervento non rientra affatto in quelle «specifiche misure di rilevante entità», accessibili «a tutti gli operatori», e di «impatto complessivo», atte «ad incidere sull&#8217;equilibrio economico generale», secondo i criteri enunciati nella medesima sentenza n. 14 del 2004.<br />	<br />
	Al contrario, i benefici previsti «costituiscono null&#8217;altro che un privilegio per pochi operatori economici» e, dunque, comportano «una alterazione della concorrenza, e non certo una sua tutela».<br />	<br />
	Ciò posto, l&#8217;intervento in questione, da un lato, viola il parametro costituzionale dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., il quale pone la «tutela della concorrenza» come limite non solo della competenza legislativa regionale, ma anche della potestà legislativa dello Stato, nel senso – evidenziato in dottrina – che il legislatore statale è vincolato a trattare la concorrenza «come un valore o un bene o un fine da promuovere astenendosi dalle politiche che indebitamente escludono o limitano la concorrenza». Dall&#8217;altro lato, esso – conclude la ricorrente – costituisce un&#8217;interferenza illegittima in materie di competenza regionale, quali l&#8217;industria e il turismo, poiché manca la «congruità dello strumento utilizzato rispetto al fine di rendere attivi i fattori determinanti dell&#8217;equilibrio economico generale» (ancora sentenza n. 14 del 2004).<br />	<br />
	Peraltro, la medesima misura, seppure dovesse ritenersi conforme ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, risulterebbe nondimeno illegittima, poiché interventi finanziari “speciali” dello Stato in materie di competenza regionale (vuoi residuale, vuoi concorrente) non possono attuarsi senza un coinvolgimento “forte” delle Regioni, come è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 370 del 2003, n. 16 e n. 49 del 2004), ed è evidente l&#8217;interferenza rispetto alla politica di sostegno al turismo di cui sono responsabili le Regioni.																																																																																												</p>
<p>	2.– Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che il ricorso sia dichiarato infondato.																																																																																												</p>
<p>	3.– In prossimità dell&#8217;udienza pubblica l&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria difensiva a sostegno delle sue conclusioni, precisando che il decreto ministeriale previsto dall&#8217;art. 4, comma 217, della legge n. 350 del 2003 non è stato ancora emanato e che, nel frattempo, l&#8217;Agenzia del demanio ha proceduto ad una ricognizione su tutto il territorio nazionale delle aree del demanio fluviale, in cui operano imprese che potrebbero beneficiare dei contributi in questione: tali aree risultano essere tre nella Regione Lombardia e una nella Regione Lazio.<br />	<br />
	Nel merito, la difesa erariale sostiene che le disposizioni impugnate, benché parlino di un «apposito fondo» e di «contributi», in realtà prevedono soltanto un «abbattimento» dei canoni di concessione demaniale dovuti da alcune imprese: una misura, dunque, “parafiscale” riconducibile alle materie di competenza legislativa statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e) («sistema tributario e contabile dello Stato») e lettera g) («organizzazione amministrativa dello Stato»), della Costituzione.<br />	<br />
	Osserva, infine, che «la modestia dell&#8217;importo stanziato e il ristretto novero dei possibili beneficiari inducono a non soffermarsi oltre sul motivo» del ricorso in esame.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>	1.– Le questioni di legittimità costituzionale indicate in epigrafe devono essere trattate congiuntamente per l&#8217;omogeneità della materia, mentre le altre questioni, sollevate dal medesimo ricorso, relative ad altre disposizioni della medesima legge, sono state o saranno oggetto di separate pronunce.																																																																																												</p>
<p>2.– La Regione Emilia-Romagna impugna in via principale, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, l&#8217;art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), con i quali a) è prevista l&#8217;istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e delle finanze, di un apposito fondo (con dotazione di 1 milione di euro per l&#8217;anno 2004, 1 milione di euro per l&#8217;anno 2005 e 1 milione di euro per l&#8217;anno 2006), al fine di sostenere le attività dei distretti industriali della nautica da diporto (comma 215); b) si stabilisce che il fondo è «destinato all&#8217;assegnazione di contributi, per l&#8217;abbattimento degli oneri concessori, a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» (comma 216); c) è rimessa a un decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze la individuazione delle aree di cui innanzi e la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi (comma 217).</p>
<p>	3.– Il ricorso è fondato.																																																																																												</p>
<p>3.1.– La tesi dell&#8217;Avvocatura dello Stato, secondo la quale le disposizioni impugnate prevederebbero un abbattimento dei canoni di concessione demaniale e sarebbero, pertanto, di natura “parafiscale”, non merita adesione, se non altro per l&#8217;evidente incompatibilità tra l&#8217;asserita natura e la peculiarità e selettività dei requisiti richiesti ai potenziali beneficiari delle c.d. misure agevolative.</p>
<p>	3.2.– Tale peculiarità dei requisiti e l&#8217;eseguità delle somme globalmente stanziate escludono in radice la possibilità di qualificare le disposizioni impugnate come volte a favorire la concorrenza, intesa in senso dinamico, ovvero anche di ricondurle alla facoltà, riconosciuta allo Stato dall&#8217;art. 119, comma quinto, Cost., di destinare risorse al fine di promuovere lo sviluppo economico; tanto meno è possibile sostenere che il finanziamento di «imprese operanti nei distretti industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti barca» rientri in taluna delle materie di cui all&#8217;art. 117, comma secondo, Cost.<br />	<br />
	Consegue da ciò che va dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate.																																																																																												</p>
<p align=center><b>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale sollevate, in relazione alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;<br />	<br />
	dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale, in riferimento all&#8217;art. 117 della Costituzione, dell&#8217;art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.																																																																																												</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-107/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.108</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-108/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.108</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. FINOCCHIARO in tema di tutela dell&#8217;ambiente Regione &#8211; Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni – Disciplina dell&#8217;attività di cava all&#8217;interno dei parchi nazionali. È illegittimità l&#8217;art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.108</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. FINOCCHIARO</span></p>
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<p>in tema di tutela dell&#8217;ambiente</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regione &#8211; Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni – Disciplina dell&#8217;attività di cava all&#8217;interno dei parchi nazionali.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimità l&#8217;art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall&#8217;art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2. Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in cui disciplina l&#8217;attività di cava all&#8217;interno dei parchi nazionali.</p>
<p>Non è fondata, salvo quanto disposto al capo a), la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p>È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art.18-ter, comma 1, della citata legge regionale n. 2 del 2000, introdotto dall&#8217;art. 21 della predetta legge regionale n. 26 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
Presidente: Fernanda CONTRI;<br />
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall&#8217;art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) e dell&#8217;art. 18-ter, comma 1, della stessa legge n. 2 del 2000, introdotto dall&#8217;art. 21 della predetta legge n. 26 del 2003, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 5 marzo 2004, depositato in cancelleria l&#8217;11 successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>    Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Umbria;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;<br />
    uditi l&#8217;avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Maurizio Pedetta per la Regione Umbria.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato in data 11 marzo 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall&#8217;art. 5 della legge della stessa Regione 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2. Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), per violazione degli artt. 11, comma 3, lettera b), e 22, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), da ritenere, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, quali standard di tutela uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale anche incidenti sulle competenze legislative regionali ex  art. 117 della Costituzione; nonché dell&#8217;art.18-ter, comma 1, della citata legge regionale n. 2 del 2000, introdotto dall&#8217;art. 21 della legge regionale n. 26 del 2003, per violazione degli articoli 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.<br />
    Secondo il ricorrente, la legge impugnata si sovrappone in parte alla legge statale 6 dicembre 1991, n. 394, il cui art. 1 dispone che la legge stessa è attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione. In virtù di tale richiamo, le norme contenute nella legge quadro statale costituiscono il parametro per valutare la legittimità costituzionale delle norme che le Regioni, nell&#8217;ambito della propria competenza legislativa, adottano in materia.<br />
    L&#8217;art. 5 della legge impugnata disciplina le aree di cava, disponendo, tra l&#8217;altro (comma 2, lettera g), che è vietata l&#8217;apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all&#8217;interno dei parchi nazionali o regionali, con la sola eccezione (commi 3 e 5) di interventi di ampliamento (solo per interventi in corso di attività alla data di entrata in vigore della norma impugnata e solo per l&#8217;estrazione di pietre ornamentali) o completamento delle cave in servizio, o di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, e in ogni caso solo nelle ipotesi previste dal PRAE (programma regionale attività estrattive), per le quali la Giunta regionale esprime parere vincolante.<br />
    Tale norma viola, ad avviso del ricorrente, l&#8217;art. 11, comma 3, lettera b), della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, che, tra le attività vietate all&#8217;interno del parco, indica l&#8217;apertura di cave nonché l&#8217;asportazione di minerali, e l&#8217;art. 22, comma 1, lettera d), che indica tra i principî fondamentali per la disciplina delle aree protette l&#8217;adozione di regolamenti delle aree protette, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principî di cui all&#8217;art. 11.<br />
    La norma regionale antepone interessi economici di sfruttamento del territorio alla tutela dell&#8217;ambiente, e, quindi, viola l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Quest&#8217;ultima norma esprime un&#8217;esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell&#8217;ambiente, ponendo un limite agli interventi regionali che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.<br />
    L&#8217;art. 21 della legge della Regione Umbria n. 26 del 2003 introduce nella legge regionale n. 2 del 2000 l&#8217;art. 18-ter, il cui primo comma dispone che «i materiali provenienti da scavi di opere civili assimilabili ai materiali di cava e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali»; il secondo comma stabilisce invece che il Comune utilizza i materiali di cui al comma primo per le finalità di cui al quarto comma dell&#8217;art. 12 (tutela dell&#8217;ambiente), ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale.<br />
    Detta norma violerebbe gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione (libertà di iniziativa economica privata e diritto di proprietà) perché concretizzerebbe un&#8217;espropriazione senza indennizzo per una finalità puramente lucrativa (risparmio di spesa nell&#8217;acquisto degli inerti o cessione dietro corrispettivo); si porrebbe inoltre in contrasto con l&#8217;art. 117 della Costituzione perché inciderebbe sulla materia “ordinamento civile”, riservata dal predetto art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato.</p>
<p>    2. – Con memoria depositata il 27 marzo 2004, si è costituita la Regione Umbria, chiedendo che il ricorso dello Stato sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.<br />
    Osserva la Regione Umbria che la materia delle cave era assegnata alla potestà legislativa concorrente della Regione fin da prima della modifica del titolo V della Costituzione.<br />
    Non essendo ora la materia delle cave indicata fra quelle di competenza statale esclusiva o concorrente, si può dedurre che la stessa rientri nell&#8217;ambito della competenza esclusiva delle Regioni di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della  Costituzione, ed è facendo applicazione di questo potere che la Regione Umbria ha emanato una legislazione in materia di cave.<br />
    Inoltre, non esisterebbe un divieto assoluto di svolgere attività di cave nelle aree protette, tanto che la stessa legge n. 394 del 1991 prevede che tale divieto sia derogabile, peraltro neppure con legge, ma con il semplice regolamento del parco (art. 11, comma terzo).<br />
    L&#8217;art. 5 impugnato, poi, sarebbe riproduttivo del divieto di cui all&#8217;art. 11 della legge n. 394 del 1991; inoltre non sarebbero indicati i motivi della violazione, con la conseguente inammissibilità della censura.<br />
    Il principio del divieto di svolgere attività di cava nelle aree protette, inoltre, sottolinea la Regione, si riferisce all&#8217;apertura di nuove cave, non anche a quelle in esercizio in base a regolare concessione o dismesse senza che sia stata attuata la riambientazione del relativo sito, alle quali si indirizza la disciplina di non assoluto divieto della Regione Umbria. L&#8217;art. 5 impugnato è volto a regolare l&#8217;attività di cava in vista del suo esaurimento ovvero successiva allo stesso, al fine di una ricomposizione ambientale in un quadro programmatico enunciato dall&#8217;art. 1 della legge regionale n. 2 del 2000. Il terzo comma, infatti, consente, nei soli casi previsti dal Programma regionale attività estrattive, esclusivamente interventi di completamento di cave in esercizio o di reinserimento o di recupero ambientale di cave dismesse, così da realizzare il ripristino morfologico del sito di cava e il recupero delle naturalità preesistenti (art. 2, comma primo, del regolamento regionale 24 maggio 2000, n. 4, che definisce i concetti di reinserimento e ricomposizione ambientale dei siti di cava). Infine gli interventi di ampliamento sono limitati a quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali e che comunque siano già in corso alla data di entrata in vigore della legge.<br />
    Quanto alla censura riguardante l&#8217;art. 18-ter inserito nella legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, essa sarebbe inammissibile: con riguardo agli artt. 3, 41, e 42 Cost., perché con il nuovo titolo V della Costituzione lo Stato potrebbe impugnare le leggi regionali solo per difetto o eccesso di competenza (cfr. sentenza n. 282 del 2002) e non per altri vizi; quanto all&#8217;art. 117 Cost., perché non vi è motivazione alcuna con riferimento a tale parametro (cfr. sentenza n. 63 del 2000).<br />
    Nel merito, la ratio della disposizione della legge regionale impugnata è quella di impedire la trasformazione di scavi in cave permanenti mediante la previsione di un deterrente – il conferimento al Comune del materiale eccedente i ventimila metri cubi non impiegato nella realizzazione delle opere – per scavi non giustificati dalle caratteristiche dell&#8217;opera da realizzare; inoltre la deroga alla potestà legislativa in materia di rapporti tra privati si giustificherebbe per il raggiungimento delle finalità pubbliche connesse allo svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate alla Regione (sentenza n. 35 del 1992) e quale contributo al Comune connesso all&#8217;attività edilizia nonché ai vantaggi – di tipo meramente speculativo, e ai danni della collettività – da essa derivanti per chi la compie.</p>
<p>    3. – Con memoria depositata in data 11 gennaio 2005, la Regione Umbria ha osservato che con l&#8217;art. 2 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 34 (Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell&#8217;art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 – Ulteriori modificazioni nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2), l&#8217;art. 18-ter, oggetto di impugnazione, è stato integralmente sostituito.<br />
    La nuova disciplina elimina la previsione – oggetto delle censure da parte dello Stato e che peraltro non ha mai avuto applicazione – della cessione a titolo gratuito al Comune dei materiali provenienti da scavi per la parte eccedente i ventimila metri cubi. <br />
    In luogo di simile previsione la legge ora stabilisce semplici facoltà per chi realizza opere pubbliche o private, quali quella di stoccare i materiali provenienti da tali lavori in aree messe a disposizione dal Comune, o quella di conferire tali materiali a titolari di autorizzazione di cava per essere utilizzati nell&#8217;attività di ricomposizione ambientale.<br />
    Pertanto, conclude la Regione, deve ritenersi intervenuta la cessazione della materia del contendere in conseguenza dell&#8217;avvenuta abrogazione della norma impugnata e dell&#8217;emanazione di una diversa disciplina. <br />
    Quanto all&#8217;impugnazione dell&#8217;art. 5 della legge regionale n. 2 del 3 gennaio 2000, nel richiamare gli argomenti sostenuti nella precedente memoria, la Regione Umbria precisa che la competenza regionale in materia di cave è riconosciuta anche dalla parte ricorrente quando afferma che la legge n. 394 del 1991 è una legge quadro, che, come tale, detta principî fondamentali, quindi riconoscendo che si versa in ipotesi di competenza concorrente. L&#8217;art. 5 impugnato sarebbe coerente con l&#8217;art. 11 della legge n.  394 del 1991, perché al comma 2 esso amplia l&#8217;ambito del divieto di istituire cave dai soli parchi alle aree contigue. Quanto ai commi 3 e 5 dello stesso articolo, vengono consentiti solo interventi collocati in una prospettiva programmatica, incentrata sul Programma regionale attività estrattive, mentre, quanto agli interventi di ampliamento consentiti, ovverosia quelli riguardanti l&#8217;estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della legge, è permessa solo un&#8217;attività di tipo prettamente artigianale, irrilevante per superficie e quantità dei materiali di cava sotto il profilo dell&#8217;incidenza ambientale. Infine gli interventi attuabili nei parchi sono sottoposti al parere vincolante della Giunta regionale, ai fini della verifica della compatibilità ambientale dell&#8217;esercizio della cava.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato in data 11 marzo 2004, ha chiesto dichiararsi l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall&#8217;art. 5 della legge della stessa Regione 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2. Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in cui, nel vietare l&#8217;apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all&#8217;interno dei parchi nazionali o regionali, prevede la possibilità di deroghe (commi 3 e 5) per interventi di ampliamento (sia pure solo per interventi in corso di attività alla data di entrata in vigore della norma impugnata e solo per l&#8217;estrazione di pietre ornamentali) o completamento delle cave in servizio, o di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, sia pure in ogni caso solo nelle ipotesi previste dal PRAE (Programma regionale attività estrattive) per le quali la Giunta regionale esprime parere vincolante. La norma impugnata violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ambiente, e le norme interposte di cui all&#8217;art. 11, comma 3, lettera b), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che, tra le attività vietate all&#8217;interno del parco, indica l&#8217;apertura di cave nonché l&#8217;asportazione di minerali, e stabilisce che eventuali deroghe siano previste con regolamento adottato dall&#8217;ente Parco; nonché all&#8217;art. 22, comma 1, lettera d), della stessa legge, che indica, tra i principî fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali, l&#8217;adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principî di cui all&#8217;art. 11, di regolamenti delle aree protette.<br />
    Con lo stesso atto il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto dichiararsi l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 18-ter della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2, introdotto dall&#8217;art. 21 della legge della stessa Regione 29 dicembre 2003, n. 26, in quanto, disponendo (comma 1) che i materiali provenienti da scavi di opere civili non impiegati nella realizzazione delle opere stesse sono ceduti a titolo gratuito al Comune competente per territorio, qualora eccedano la quantità di ventimila metri cubi totali; e stabilendo (comma 2) che il Comune utilizza i materiali di cui al comma 1, per finalità di tutela dell&#8217;ambiente, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale, violerebbe gli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione (principio di uguaglianza, libertà di iniziativa privata e diritto di proprietà), concretizzando un&#8217;espropriazione senza indennizzo per una finalità puramente lucrativa (risparmio di spesa nell&#8217;acquisto degli inerti o cessione dietro corrispettivo), nonché l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, incidendo sulla materia “ordinamento civile”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.</p>
<p>    2. – In via preliminare, deve essere disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Umbria per omessa indicazione dei motivi della impugnazione.<br />
    Detti motivi, sia pure molto succintamente, sono indicati. Infatti lo Stato, nel suo ricorso, dopo avere descritto la norma impugnata, dopo avere citato i parametri costituzionali asseritamente violati e le relative norme interposte, e soprattutto dopo aver affermato che la norma regionale si sovrappone alla legge-quadro statale in tema di parchi nazionali, afferma che l&#8217;art. 117 della Costituzione esprime un&#8217;esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell&#8217;ambiente, ponendo un limite agli interventi regionali che possano pregiudicare gli equilibri ambientali.<br />
    Ciò è sufficiente per respingere l&#8217;eccezione della resistente.<br />
    3. –Va innanzitutto esaminata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5 della legge regionale n. 2 del 2000, come sostituito dall&#8217;art. 5 della legge regionale n. 26 del 2003.</p>
<p>    3.1. – La questione è fondata relativamente ai parchi nazionali.<br />    Lo Stato – in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell&#8217;ambiente) – solleva questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, come sostituito dall&#8217;art. 5 della legge della Regione Umbria n. 26 del 2003, che individua nella Regione il soggetto competente a disciplinare le cave quando le stesse siano all&#8217;interno di un parco nazionale o regionale. <br />
    La tutela dell&#8217;ambiente, di cui alla lettera s) dell&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione, si configura come una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concorrenti. Nell&#8217;ambito di dette competenze concorrenti, risulta legittima l&#8217;adozione di una disciplina regionale maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale (sentenza n. 222 del 2003). Relativamente all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, non si può parlare di una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell&#8217;ambiente”, riservata rigorosamente alla competenza statale, giacché essa, configurandosi piuttosto come un valore costituzionalmente protetto, investe altre competenze che ben possono essere regionali, spettando allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull&#8217;intero territorio nazionale (sentenze n. 307 del 2003 e n. 407 del 2002), con la conseguenza che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale che si attengano alle proprie competenze (sentenze n. 259 del 2004; n. 312 e n. 303 del 2003).<br />
    La legge quadro statale sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), premessa una prima parte (artt. 1-7) di carattere generale, presenta un titolo II dedicato alle aree naturali protette nazionali (artt. 8-21) ed un titolo III dedicato alle aree protette naturali regionali (artt. 22-28).     Lo Stato, nel fissare gli standard di tutela uniformi, con l&#8217;art. 11, comma 1, della legge n. 394 del 1991, prevede che l&#8217;esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco nazionale è disciplinato con regolamento e, con il successivo comma 3, lettera b), stabilisce, fra l&#8217;altro, che nei parchi nazionali sono vietati l&#8217;apertura e l&#8217;esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l&#8217;asportazione di minerali.    La legge regionale impugnata, nel vietare l&#8217;apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all&#8217;interno di parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue (art. 5, comma 2, lettera g), consente, all&#8217;interno dei predetti, interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE (art. 5, comma 3), aggiungendo che «per gli interventi ricadenti all&#8217;interno degli ambiti di cui alla lettera g) del comma 2 nella Conferenza di cui al comma 7 dell&#8217;art. 5-bis la Giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attività alla data di entrata in vigore della presente legge» (art. 5, comma 5).<br />
    Dal confronto fra la norma statale interposta in materia di parchi nazionali (art. 11, comma 3, lettera b, della legge n. 394 del 1991) e la norma regionale impugnata emerge evidente che le modifiche introdotte, lungi dal disporre una disciplina più rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale, derogano in peius agli standard di tutela uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale.<br />
    Né appare fondata la deduzione della Regione Umbria secondo cui la normativa impugnata sarebbe legittima, in quanto emanata nell&#8217;esercizio della propria competenza esclusiva in materia di cave a seguito della modifica del titolo V della Costituzione. E&#8217; infatti sufficiente osservare che nel caso di specie non si è semplicemente disciplinata la materia “cave”, ma quella delle cave quando le stesse insistano in un parco, e pertanto la materia “cave” va ad intrecciarsi con il valore ambiente, con la conseguenza che deve trovare applicazione la giurisprudenza in precedenza richiamata, secondo cui, quando viene toccato tale valore, la Regione può legiferare, ma solo per fissare limiti ancor più rigorosi di tutela, senza dunque alcuna possibilità di introdurre deroghe al divieto di coltivare cave nei parchi. <br />
    Secondo la Regione, poi, non esisterebbe un divieto assoluto di svolgere attività di cava nelle aree protette, tanto che la stessa legge n. 394 del 1991 prevede che tale divieto sia derogabile, peraltro neppure con legge, ma con il semplice regolamento del Parco, con la conseguenza che se la deroga può essere effettuata da un regolamento, a maggior ragione si potranno effettuare deroghe tramite legge.<br />
    Anche questa tesi è infondata. E&#8217; bensì vero che è il regolamento che disciplina l&#8217;esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, ma qui non viene in rilievo il rapporto di gerarchia legge-regolamento, ma il fatto che la competenza a disciplinare la materia delle deroghe al divieto di cave nel parco è attribuita in via esclusiva, da una legge statale, al regolamento del Parco. L&#8217;illegittimità costituzionale della norma dunque deve individuarsi non già in una presunta inammissibilità di deroghe al divieto di cave nel parco, ma nel fatto che tali deroghe possono essere eventualmente adottate tramite regolamento del Parco, che viene approvato dal Ministro dell&#8217;ambiente d&#8217;intesa con le regioni interessate (cfr. in questo senso l&#8217;art. 11, comma 6, della legge n. 394 del 1991). <br />
    Né si può convenire – in presenza della perentorietà dell&#8217;enunciazione contenuta nell&#8217;art. 11, comma 3, lettera b), della legge n. 394 del 1991, secondo cui “sono vietati l&#8217;apertura e l&#8217;esercizio di cave” – con la interpretazione offerta dalla difesa regionale, secondo la quale il divieto di svolgere attività di cava nelle aree protette si riferisce all&#8217;apertura di nuove cave, non anche a quelle in esercizio in base a regolare concessione o dismesse senza che sia stata attuata la riambientazione del relativo sito, alle quali si indirizza la disciplina di non assoluto divieto della Regione Umbria.    Parimenti infondata è poi la tesi regionale per la quale gli interventi di ampliamento sarebbero limitati a quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali e che comunque siano già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge: secondo la giurisprudenza costituzionale, non sono ammissibili deroghe in peggio alla protezione dell&#8217;ambiente, senza che si possa distinguere tra “piccole deroghe” (tollerate) e “grandi deroghe” (non tollerate).</p>
<p>    3. 2. – La questione non è, invece, fondata per quanto riguarda i parchi regionali.<br />
    Con riferimento alle aree naturali protette regionali, l&#8217;art. 22 della legge n. 394 del 1991 dispone che l&#8217;adozione di regolamenti delle aree protette, secondo i criteri stabiliti con legge regionale, rientra fra i principî fondamentali per la disciplina di tali aree. <br />
    La legge regionale impugnata stabilisce in linea di principio il divieto di condurre cave nei parchi regionali, in conformità all&#8217;art. 11 della legge n. 394 del 1991. La legge stabilisce altresì, in alcune ipotesi ben circoscritte, la possibilità di deroghe a tale divieto. Anche queste disposizioni sono conformi ai principî di cui all&#8217;art. 11, che parimenti prevede tale possibilità, e pertanto non può sostenersi che la legge regionale disponga arbitrariamente delle deroghe in peius in materia di ambiente. Essa ha, dunque, secondo il dettato dell&#8217;art. 22 della legge n. 394 del 1991, semplicemente riprodotto i principî fondamentali per la disciplina delle aree protette, in conformità a quanto disposto dall&#8217;art. 11 della stessa legge.<br />
    Nel caso dei parchi nazionali, però, la legge regionale si pone in contrasto con la norma statale che stabilisce che le deroghe possono essere poste in essere solo con un regolamento adottato dal Ministero dell&#8217;ambiente d&#8217;intesa con le regioni, mentre analoga disposizione non esiste in tema di parchi regionali, la cui disciplina è riservata dalla stessa legge n. 394 del 1991 alla Regione.<br />
    Il parco regionale è infatti tipica espressione dell&#8217;autonomia regionale. Deve a questo proposito menzionarsi l&#8217;art. 23 della legge n. 394 del 1991, che stabilisce che il Parco regionale è istituito con legge regionale e determina altresì i principî del regolamento del Parco.<br />
    Inoltre, l&#8217;art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 prevede che il regolamento del Parco regionale può anche non essere adottato. E&#8217; allora evidente che, in sua mancanza, la disciplina delle attività di cava non può che essere quella regionale, perché altrimenti il Parco regionale non potrebbe usufruire di deroghe al divieto di istituire cave nei parchi, dovendosi fare applicazione dell&#8217;art. 11 della legge n. 394 del 1991, che vieta le cave nel Parco salvo diversa previsione regolamentare.<br />
    Ancora, la norma impugnata è altresì rispettosa di un altro principio dettato in tema di parchi regionali dall&#8217;art. 22 della legge n. 394 del 1991, quello, espresso dal comma 1, lettera c), della partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell&#8217;area protetta. Infatti, tra i soggetti che partecipano al PRAE (Piano regionale attività estrattive), che costituisce la sede di decisione in merito ad alcune delle possibili deroghe al divieto di condurre cave nei parchi, vi sono anche enti locali diversi dalle regioni (cfr. l&#8217;art. 4 della legge regionale impugnata).<br />
    Infine, proprio il rinvio al PRAE testimonia che la legge della Regione Umbria lascia spazio, oltre che alla partecipazione degli altri enti locali, anche all&#8217;emanazione di norme di carattere regolamentare di ulteriore dettaglio, e dunque ad un eventuale regolamento del Parco regionale che voglia per ipotesi, in conformità ai criteri dettati dalla norma regionale impugnata, fissare in modo più analitico la disciplina delle cave nei parchi regionali.</p>
<p>    4. – Passando all&#8217;esame della questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 18-ter della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, introdotto dall&#8217;art. 21 della legge n. 26 del 2003, si deve dichiarare, conformemente alle conclusioni della difesa erariale nel corso della pubblica udienza, la cessazione della materia del contendere, trattandosi di norma che, successivamente alla proposizione del ricorso (marzo 2004), è stata integralmente sostituita dall&#8217;art. 2 della legge della Regione Umbria 23 dicembre 2004, n. 34 (Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 – Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni. Modifica dell&#8217;art. 22 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 26 – Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2), che non prevede più la cessione a titolo gratuito al Comune dei materiali di cava eccedenti una determinata quantità.</p>
<p align=center><b>per questi motivi<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>    a) dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), come sostituito dall&#8217;art. 5 della legge della Regione Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 (Ulteriori modificazioni, nonché integrazioni della legge regionale 3 gennaio 2000 n. 2. Norme per la disciplina dell&#8217;attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), nella parte in cui disciplina l&#8217;attività di cava all&#8217;interno dei parchi nazionali;</p>
<p>    b) dichiara non fondata, salvo quanto disposto al capo a), la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 5, commi 2, 3 e 5, della legge della Regione Umbria n. 2 del 2000, sollevata, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p>    c) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art.18-ter, comma 1, della citata legge regionale n. 2 del 2000, introdotto dall&#8217;art. 21 della predetta legge regionale n. 26 del 2003, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-108/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.108</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.110</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-110/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-110/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-110/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.110</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. GALLO soprattassa sulla tassa annuale di concessione regionale Aziende faunistico-venatorie &#8211; Soprattassa sulla tassa annuale di concessione regionale Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-110/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. GALLO</span></p>
<hr />
<p>soprattassa sulla tassa annuale di concessione regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Aziende faunistico-venatorie &#8211; Soprattassa sulla tassa annuale di concessione regionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall&#8217;art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?					CONTRI		   Presidente<br />
#NOME?					NEPPI MODONA<br />
#NOME?				CAPOTOSTI		   &#8211;  Annibale					MARINI<br />
#NOME?					BILE<br />
#NOME?				FLICK<br />
#NOME?				AMIRANTE<br />
#NOME?					DE SIERVO<br />
#NOME?					VACCARELLA<br />
#NOME?					MADDALENA<br />
#NOME?					FINOCCHIARO<br />
#NOME?					QUARANTA		#NOME?					GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall&#8217;art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), promosso con ordinanza del 15 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Bari sui ricorsi riuniti proposti dall&#8217;Azienda faunistico venatoria La Falca ed altri contro la Regione Puglia, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2001.</p>
<p>	Visti l&#8217;atto di costituzione dell&#8217;Azienda faunistico venatoria Bosco “Fiore” nonché l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
	udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	1. – Nel corso di alcuni giudizi riuniti, aventi ad oggetto l&#8217;impugnazione dei provvedimenti, emessi dalla Regione Puglia, di rigetto delle istanze di rimborso di quanto corrisposto da diverse aziende faunistico-venatorie per gli anni dal 1994 al 1997 a titolo di “soprattassa” correlata alla tassa di concessione regionale prevista per tale tipo di aziende, la Commissione tributaria provinciale di Bari ha sollevato – in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall&#8217;art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa».<br />	<br />
	La Commissione rimettente afferma che la norma denunciata non sarebbe conforme ai criteri stabiliti dalla delega legislativa conferita al Governo con l&#8217;art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l&#8217;attuazione delle Regioni a statuto ordinario) – come sostituito dall&#8217;art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), e successivamente modificato dall&#8217;art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 403 – secondo i quali, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l&#8217;ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato». Il giudice a quo osserva, infatti, che il legislatore delegato, con il decreto legislativo n. 230 del 1991, pur essendosi attenuto ai menzionati criteri nel determinare in lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la tassa di concessione regionale dovuta dalle aziende faunistico-venatorie, avrebbe violato i limiti posti dalla legge di delegazione nel disporre che per ogni 100 lire di tassa sia dovuta una soprattassa di lire 100 – non correlata ad alcuna infrazione commessa dal contribuente né ad alcun presupposto diverso da quello dell&#8217;obbligo di pagamento della tassa – così determinando, in realtà, una tassa complessiva (comprensiva di “tassa” e di “soprattassa”) di «lire 12.130» (recte: lire 6.065 di “tassa” più lire 100 di “soprattassa” per ogni lire 100 di “tassa” dovuta) per ettaro o frazione di ettaro, di importo eccedente quello massimo consentito del 90 per cento del tributo regionale più elevato e, comunque, non giustificato da alcuna particolare nuova disciplina del tributo, che, pure, sarebbe stata consentita dall&#8217;art. 3, comma 2, lettera d), della legge n. 281 del 1970 e successive modificazioni, in base al quale il Governo era autorizzato a dettare «eventuali norme che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa». <br />	<br />
	2. – E&#8217; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione ed osservando che alcune delle tariffe delle tasse di concessione regionale vigenti all&#8217;epoca in cui era stata esercitata la delegazione legislativa disponevano, in relazione alla voce della tassa concernente le aziende faunistico-venatorie, il versamento, oltre alla tassa, di una soprattassa, come previsto dagli artt. 61 e 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l&#8217;esercizio della caccia).<br />	<br />
	3. – Con ordinanza istruttoria del 10 aprile 2002, depositata il 12 successivo, questa Corte ha disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri depositasse la documentazione relativa alla tariffa della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie o per le riserve di caccia, in vigore in ciascuna delle Regioni e Province autonome al momento dell&#8217;emanazione del d.lgs. n. 230 del 1991, corredandola con una relazione sui criteri in base ai quali il Governo era pervenuto a determinare la voce n. 16 della tariffa approvata con tale decreto legislativo e le note ad essa relative.<br />	<br />
	4. – Con ordinanza istruttoria del 2 luglio 2003, depositata e comunicata il 18 successivo, questa Corte, ritenuto che la documentazione inviata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in riferimento alla precedente ordinanza non contenesse tutti i dati richiesti, ha disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri depositasse, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, una relazione attestante l&#8217;entità della tassa di concessione regionale e, se prevista, dell&#8217;eventuale soprattassa, per le aziende faunistico-venatorie o per le riserve di caccia, in vigore in ciascuna delle Regioni al momento dell&#8217;emanazione del d.lgs. n. 230 del 1991, con l&#8217;indicazione della relativa base normativa. <br />	<br />
    5. – Con memoria depositata fuori termine, in data 24 novembre 2003, a fronte della notificazione dell&#8217;ordinanza effettuata il 7 maggio 2001, si è costituita in giudizio l&#8217;azienda faunistico-venatoria “Bosco Fiore”, con sede a Lecce, parte in uno dei giudizi a quibus. <br />
    6. – Con nota datata 16 dicembre 2004 e pervenuta a questa Corte il 17 successivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso la documentazione richiesta con la citata ordinanza istruttoria del 2 luglio 2003.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria provinciale di Bari solleva – in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall&#8217;art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa».<br />
	Secondo il giudice rimettente, il legislatore delegato, nel determinare l&#8217;ammontare della tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie in lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro, avrebbe rispettato il limite massimo fissato dalla delega legislativa conferita al Governo con l&#8217;art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l&#8217;attuazione delle Regioni a statuto ordinario) – come sostituito dall&#8217;art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni), e successivamente modificato dall&#8217;art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 403 – secondo cui, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l&#8217;ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato». Tuttavia, secondo lo stesso giudice rimettente, il legislatore delegato avrebbe poi superato l&#8217;indicato limite, prevedendo, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, sempre per le aziende faunistico-venatorie, una soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta, non correlata ad alcun presupposto diverso da quello dell&#8217;obbligo di pagamento della tassa e non giustificata da alcuna peculiare nuova disciplina del tributo. Per la Commissione tributaria provinciale, il legislatore delegato avrebbe così determinato, al di là dei nomina iuris impiegati di “tassa” e “soprattassa”, un ammontare complessivo della tassa di «lire 12.130» (cioè lire 6.065 di “tassa ettariale” più lire 6.065 di “soprattassa”) per ettaro o frazione di ettaro (recte: lire 6.065 di “tassa” più lire 100 di “soprattassa” per ogni lire 100 di “tassa” dovuta), eccedente quello massimo consentito dalla legge di delegazione, pari al 90 per cento del tributo regionale più elevato, limite questo che sarebbe stato già raggiunto con la fissazione dell&#8217;ammontare di lire 6.065 quale “tassa ettariale” (secondo la terminologia impiegata dal regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, concernente l&#8217;“Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l&#8217;esercizio della caccia”). 																																																																																												</p>
<p>    2. – La questione è infondata.<br />
    2.1. – La delega legislativa conferita al Governo con l&#8217;art. 3 della legge n. 281 del 1970 – come sostituito dall&#8217;art. 4, comma 1, della legge n. 158 del 1990 e successivamente modificato dall&#8217;art. 4 del decreto-legge n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 403 del 1990 – stabilisce che, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l&#8217;ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato».<br />
    2.2. – Con l&#8217;art. 1 del decreto legislativo n. 230 del 1991, il legislatore delegato ha approvato la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali prevista dall&#8217;art. 3 della legge n. 281 del 1970, come sostituito dall&#8217;art. 4 della legge n. 158 del 1990, stabilendo, al n. 16 dell&#8217;annessa tariffa, l&#8217;ammontare di lire 6.065 per la tassa di rilascio della concessione di costituzione di «azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso», soggiungendo, con apposita «nota», che «per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa».<br />
    2.3. – La Commissione tributaria muove dall&#8217;erroneo presupposto che l&#8217;ammontare di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro, fissato con la norma denunciata quale nuovo importo della tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie, costituisca già il 90 per cento del tributo regionale più elevato precedentemente vigente.<br />
    Come invece risulta anche dalle informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a séguito dei provvedimenti istruttori emessi da questa Corte (ordinanze del 10 aprile 2002 e del 2 luglio 2003), l&#8217;ammontare più elevato tra le tasse sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie vigenti nelle diverse regioni era, al momento dell&#8217;emanazione del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, quello stabilito dalla legge della Regione Liguria 6 dicembre 1990, n. 35 (Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla tariffa allegata alla legge regionale 15 giugno 1981 n. 21 e variazione dell&#8217;aliquota della tassa automobilistica regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1971 n. 2), pari a lire 21.000 per ettaro o frazione di ettaro (titolo II; voce n. 16). Ne consegue che al legislatore delegato era consentito fissare l&#8217;ammontare del nuovo tributo entro il limite massimo di lire 18.900 (pari al 90% di lire 21.000) per ettaro o frazione di ettaro, importo non superato con la norma denunciata neppure ove, seguendo l&#8217;impostazione del giudice rimettente, si considerino la tassa e la soprattassa in esame come un tributo unitario e, quindi, si sommi alla tassa di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall&#8217;art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-110/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.110</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.111</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-111/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-111/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.111</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. QUARANTA prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private convenzionate Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private convenzionate &#8211; Regione Puglia &#8211; Volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato e il relativo limite di spesa &#8211; Remunerazione con regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale È</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-111/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.111</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. QUARANTA</span></p>
<hr />
<p>prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private convenzionate</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche e private convenzionate &#8211; Regione Puglia &#8211; Volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato e il relativo limite di spesa &#8211; Remunerazione con regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003 sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		CONTRI		    Presidente<br />
#NOME?		NEPPI MODONA<br />
#NOME?	CAPOTOSTI<br />
#NOME?		MARINI<br />
#NOME?		BILE<br />
#NOME?	FLICK<br />
#NOME?		AMIRANTE<br />
#NOME?			DE SIERVO<br />
#NOME?		VACCARELLA<br />
#NOME?		MADDALENA<br />
#NOME?		FINOCCHIARO<br />
#NOME?		QUARANTA<br />
#NOME?		GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), promossi con ordinanze del 19 dicembre 2003, del 19 e del 29 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 178, 261 e 262 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12 e 15, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2004.</p>
<p> Visti gli atti di costituzione dell&#8217;Azienda unità sanitaria locale Lecce 1, del Centro diagnostico salentino, del Laboratorio di analisi “Madonna della Neve” s.p.a. e della Regione Puglia; <br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8 febbraio 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />
    uditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Centro diagnostico salentino, M. Cristina Lenoci e Fabrizio Lofoco per il Laboratorio di analisi “Madonna della Neve” s.p.a., Beniamino Caravita di Toritto, Pierluigi Portaluri e Luciano Ancora per la Regione Puglia e Vito Aurelio Pappalepore per l&#8217;Azienda unità sanitaria locale Lecce 1. </p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con tre provvedimenti di pressoché identico contenuto (r.o. nn. 178, 261 e 262 del 2004), il primo dei quali avente forma di sentenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione – dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia).<br />
     Il Tribunale rimettente deduce che-1.1. «le censure sollevate nel ricorso in ordine alla assegnazione di risorse economiche per l&#8217;acquisto, da parte del Servizio sanitario regionale, di prestazioni specialistiche ambulatoriali da privati impongono l&#8217;esame dei seguenti profili: a) la competenza a disporre, ai vari livelli, l&#8217;assegnazione di risorse per lo svolgimento di diverse attività che spettano al Servizio sanitario regionale; b) la posizione rivestita dalle istituzioni private nell&#8217;ambito del Servizio sanitario regionale; c) le modalità di finanziamento delle istituzioni pubbliche e di quelle private; d) i criteri preposti alla ripartizione delle risorse economiche tra le varie finalità perseguite dal Servizio sanitario regionale, nonché all&#8217;assegnazione delle stesse alla assistenza specialistica ambulatoriale e, quindi, alla determinazione dei tetti di spesa relativi all&#8217;acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da privati».<br />
    Nei provvedimenti di rimessione, pertanto, si procede ad una analitica disamina della normativa, statale e regionale, recante la disciplina dei profili suddetti.<br />
     Premesso il quadro normativo di-1.2. riferimento, il rimettente, per quanto, specificamente, attiene alla disposizione impugnata nella «parte relativa alla determinazione del tetto cosiddetto “montante”, fino al quale la remunerazione è erogata in misura pari al 100 per cento delle tariffe previste», osserva che «le determinazioni amministrative sono vincolate dall&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, che fissa questo tetto della spesa globale in misura corrispondente al valore attuale delle prestazioni erogate nel 1998». In tal modo, quindi, «non si tiene in alcun conto l&#8217;andamento della domanda negli anni successivi al 1998», andamento che mostra, invece, «il divario esistente tra la domanda di prestazioni specialistiche rivolta alle strutture private e l&#8217;assegnazione di somme per l&#8217;acquisto da parte del Servizio sanitario regionale di tali prestazioni». <br />
    Ne deriva, secondo il giudice a quo, che la disposizione censurata viola «il principio di razionalità delle scelte sancito dagli artt. 3 (in funzione dell&#8217;eguaglianza) e 97 (in funzione della bontà dell&#8217;azione amministrativa) della Costituzione, nonché l&#8217;art. 117 della Costituzione, in quanto contraddice vari principî fondamentali sanciti dalla legislazione statale nella materia», rinvenibili, in particolare, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).<br />
    Infatti, «l&#8217;insieme delle prestazioni specialistiche ambulatoriali che il Servizio sanitario regionale deve rendere e deve, quindi, acquistare da strutture pubbliche o private deve essere suddiviso fra le une e le altre in base alle esigenze primarie di assicurare la libertà di scelta dell&#8217;utente» (art. 8-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992), «l&#8217;efficace competizione fra le strutture accreditate», ex art. 8-quater, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo, nonché l&#8217;equiordinazione delle stesse (sancita dall&#8217;art. 8-bis, comma 1, e dall&#8217;art. 8-sexies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992), e, da ultimo, «l&#8217;economicità della scelta, dovendo l&#8217;acquisto conseguire anche a valutazioni comparative della qualità e dei costi», così come stabilito dall&#8217;art. 8-quinquies, comma 2, del già citato d.lgs. n. 502 del 1992.<br />
    Sempre in relazione all&#8217;art. 117 della Costituzione, e «con specifico riguardo alle norme che sanciscono l&#8217;equiordinazione delle strutture pubbliche e di quelle private», il rimettente osserva che «il dubbio di costituzionalità» non parrebbe escluso dalla circostanza che la disposizione censurata preveda che «i patti relativi a programmi comprendenti volumi di prestazioni pari a quelli erogati nel 1998 riguardino sia le strutture pubbliche che quelle private; ciò perché tali accordi, in base alla legislazione regionale, non intercorrono con i presidî ospedalieri amministrati dalle Aziende unità sanitarie locali (AUSL), cioè la stragrande maggioranza delle strutture ospedaliere pubbliche».<br />
    Circa, infine, la rilevanza della questione il rimettente ritiene che la stessa sia «indubbia», giacché la declaratoria d&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 – «nella parte in cui prevede che le AUSL stipulano con le strutture private patti relativi a programmi comprendenti prestazioni sanitarie per volumi pari a quelli erogati nel 1998, da remunerare a tariffa intera» – comporterebbe l&#8217;illegittimità dei provvedimenti impugnati. <br />
     È intervenuto il Centro diagnostico-2. salentino (parte ricorrente nel primo dei tre giudizi a quibus), il quale si è costituito con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 9 aprile 2004, ed ha chiesto l&#8217;accoglimento della questione di legittimità costituzionale.<br />
     Nel premettere che «alcuni dei-2.1. principî fondamentali affermati dal Tribunale amministrativo regionale pugliese sono stati recentemente confermati dal Consiglio di Stato», la predetta parte privata sottolinea quella che definisce come «la sostanziale ribellione ai principî cardine dell&#8217;ordinamento statuale in materia, da parte della Regione Puglia», realizzata per effetto dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003, disposizione alla stregua della quale «i volumi di prestazioni da concordarsi con le strutture private (ai fini dell&#8217;attribuzione dei relativi budgets) devono essere fissati “in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998”». <br />
    È proprio, difatti, il riferimento ai volumi di prestazioni “erogati nel 1998” – sulla base dei quali gli atti regionali, impugnati nel giudizio a quo, individuano in concreto «le prestazioni da corrispondersi a tariffa intera alle strutture private (cd. montante), prevedendo poi (peraltro solo per un piccolo margine) il pagamento in misura ridotta delle prestazioni ulteriormente erogate (sino al cd. tetto invalicabile)» – a formare oggetto del dubbio di costituzionalità, giacché l&#8217;impiego di tale sistema darebbe luogo a determinazioni che «ignorano l&#8217;effettiva evoluzione della domanda» in materia di prestazioni sanitarie.<br />
    «È infatti evidente» – prosegue la parte privata – che «per le prestazioni de quibus le somme che l&#8217;Amministrazione sanitaria ha a disposizione devono essere ripartite per l&#8217;acquisto di prestazioni da parte di strutture pubbliche e private, non già in base a dati cristallizzati nel corso del tempo, né tantomeno sulla scorta di una inammissibile discriminazione soggettiva» tra tali strutture, dovendo piuttosto tale ripartizione avvenire – «pur nella riconosciuta limitatezza delle risorse» – sulla scorta di «criteri che, sulla base dell&#8217;atteggiarsi della domanda dell&#8217;utenza, possano realmente garantire la piena equiordinazione e la concorrenza tra strutture pubbliche e strutture private».<br />
    Da ciò deriva, quindi, «la evidente violazione» dell&#8217;art. 117 della Costituzione realizzata dalla norma impugnata – sub specie di contrasto con taluni principî fondamentali posti dalla legislazione statale (quali quelli della «libertà di scelta dell&#8217;utente tra strutture equiordinate», della «efficace competizione tra le strutture accreditate», e della necessità che l&#8217;acquisto delle prestazioni avvenga «a seguito di valutazioni comparative della qualità e dei costi») – nella parte in cui «vincola al risalente volume di prestazioni erogate nel 1998 il volume di prestazioni “concordato” (…) da attribuire alle strutture private per l&#8217;anno 2003, prescindendo del tutto dal concreto atteggiarsi della domanda dell&#8217;utenza per come registrato nei cinque anni intercorsi».<br />
    «Indiscutibile», poi, «è anche la violazione degli artt. 3 e 97 Cost.», giacché «vengono differentemente trattati soggetti (pubblici e privati) equiordinati dalla disciplina di sistema», mentre viene osservato come «i principî fondamentali innanzi richiamati» siano «precipuamente funzionali all&#8217;ottimizzazione del sistema attraverso la equiordinazione e la concorrenza tra le strutture, a beneficio ultimo del miglioramento del servizio e cioè della quantità/qualità di prestazioni da erogarsi con le risorse disponibili». Sempre, infatti, in relazione al profilo della violazione dell&#8217;art. 97 Cost. viene rilevato che la norma impugnata, «vincolando il budget da assegnarsi al risalente dato del 1998, senza aver riguardo al concreto atteggiarsi della domanda», se – da un lato – «non premia lo sforzo di qualità compiuto dalle strutture private nei riguardi dell&#8217;utenza» (essendo stata essa, medio tempore, «attratta dal miglior servizio erogato dalle medesime strutture»), «dall&#8217;altro non punisce l&#8217;incapacità riscontrabile, nello stesso arco temporale, nei confronti delle strutture pubbliche nel saper adeguatamente ed allo stesso modo attrarre l&#8217;utenza».<br />
     È intervenuta in giudizio anche-3. la Regione Puglia, la quale si è soffermata, preliminarmente, ad illustrare il contenuto della disposizione impugnata, riassumendo taluni punti salienti dell&#8217;iter argomentativo svolto dal giudice a quo.<br />
     In particolare,-3.1. la Regione ha eccepito la «inammissibilità della questione», e ciò sotto il duplice profilo della «carenza di motivazione circa la rilevanza», ovvero della «insufficienza della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza».<br />
    Secondo la Regione, difatti, il Tribunale rimettente «non descrive i presupposti di fatto da cui trae origine il giudizio di costituzionalità», in tal modo contravvenendo a quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui «i presupposti di fatto che si riflettono sull&#8217;individuazione della norma da applicare nel giudizio principale, e quindi sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, devono essere verificati e descritti dal giudice a quo nell&#8217;ordinanza di rimessione, a pena di manifesta inammissibilità della questione» (sentenza n. 37 del 1999, ma è richiamata anche la sentenza n. 173 del 1992).<br />
    «Né, d&#8217;altra parte, emergono con chiarezza» – prosegue la Regione – «i profili di illegittimità dell&#8217;art. 30, comma 4, denunciati dal giudice a quo», giacché soltanto da «alcuni passi della sentenza si ha la sensazione che il TAR voglia investire della questione di legittimità costituzionale la determinazione del limite massimo annuale di spesa sostenibile dalla Regione per l&#8217;acquisto di prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate». Se così fosse, però, si dovrebbe allora rilevare «che l&#8217;art. 30, comma 4, non disciplina il limite massimo annuale di spesa», atteso che «un riferimento a tale limite è contenuto nel comma 6 dell&#8217;art. 30 della legge regionale n. 4 del 2003, mentre la compiuta disciplina di detto limite è rinvenibile nell&#8217;art. 25, comma 1», della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2000).<br />
    Rileva, inoltre, la Regione che in «altri passi della sentenza sembrerebbe che il giudice a quo ritenga illegittimo il sistema di finanziamento dei presidî ospedalieri dettato dalla legislazione pugliese (per quota capitaria anziché attraverso la remunerazione delle prestazioni) e che tale illegittimità si rifletta sulle modalità con le quali l&#8217;art. 30, comma 4, fissa il limite di spesa entro il quale le prestazioni rese dalle strutture accreditate pubbliche e private sono remunerate a tariffa intera»; se tale, tuttavia, fosse il significato da attribuire all&#8217;iniziativa del rimettente la stessa sarebbe del pari inammissibile, «incorrendo (…) in un&#8217;aberratio ictus». <br />
     Nel merito-3.2. la Regione ha proceduto ad una analitica ricostruzione della «distribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera».<br />
    Ciò premesso, la stessa Regione ha osservato come la regolamentazione della materia sanitaria sia stata affidata, a livello statale, al d.lgs. n. 502 del 1992, il quale però – con riferimento all&#8217;accreditamento delle strutture sanitarie – ha rimesso l&#8217;individuazione della disciplina concreta ad un atto statale di indirizzo e coordinamento (art. 8-quater, comma 3). <br />
    Tuttavia, osserva la Regione, la «mancata adozione da parte dello Stato dell&#8217;atto di indirizzo e coordinamento», di cui alla norma suddetta, e con essa «la successiva soppressione del relativo potere statale» ad opera dell&#8217;art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l&#8217;adeguamento dell&#8217;ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), «consentono di concludere che le Regioni siano autorizzate a disciplinare gli ambiti la cui disciplina era delegata a tale atto dall&#8217;art. 8-quater, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, avendo come unico limite i criteri dettati dal successivo comma 4». <br />
    Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Regione ha dedotto la «infondatezza delle censure di violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione», soffermandosi su quelli che – a suo dire – sarebbero i (veri) «principî “desumibili” dalla legislazione statale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera» (ed in particolare in ordine al ruolo ed alle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie locali e delle altre strutture che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale), giacché il rimettente, a suo dire, sarebbe incorso in un «equivoco di fondo» nella individuazione di tali principî.<br />
    «L&#8217;errore interpretativo del giudice a quo», si sostiene, consisterebbe «nel considerare come poste sullo stesso piano, in generale, tutte le strutture pubbliche e quelle private, anziché le strutture accreditate, pubbliche e private», e ciò nella pretesa di estendere tale approccio interpretativo (viceversa errato) «a tutte le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992», ricavando dalle stesse quei «principî fondamentali che, a suo parere, l&#8217;art. 30, comma 4, della legge reg. n. 4 del 2003 violerebbe».<br />
    Tali principî, invece, «sono chiaramente individuabili e non coincidono con quelli estratti dal giudice a quo», giacché il citato d.lgs. n. 502 del 1992 «ha inteso porre sullo stesso piano le strutture “accreditate” con le quali le ASL stipulano appositi accordi/contratti e non in generale tutte le strutture pubbliche e quelle private». Gli stessi principî, quindi, della libera scelta del luogo di cura e della efficace competizione tra strutture troverebbero applicazione «esclusivamente tra i soggetti “accreditati con i quali siano definiti appositi accordi contrattuali”», ex artt. 8-bis, comma 2, e 8-quater, comma 3, lettera b), del citato d.lgs. n. 502 del 1992.<br />
    Né «sembra, infine, che dagli articoli 8-bis, comma 1, e 8-sexies, comma 1, possa desumersi un principio di equiordinazione tra tutte le strutture pubbliche e quelle private», giacché il primo «si limita ad elencare soggetti erogatori dei livelli essenziali di assistenza senza, tuttavia, nulla disporre in ordine al reciproco rapporto tra di essi», mentre il secondo «detta la disciplina delle modalità di finanziamento delle strutture che erogano assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale e che stipulano con le ASL appositi accordi», ma «non invece la disciplina del finanziamento delle ASL e, conseguentemente, dei presidî dalle stesse gestiti». <br />
    Sulla scorta, pertanto, di tali considerazioni la Regione ha concluso nel senso che i «principî affermati dal giudice a quo (…) non esistono nel d.lgs. n. 502 del 2002», e che gli stessi sono «frutto di una interpretazione distorta della legislazione statale», con conseguente infondatezza della censura relativa al contrasto con l&#8217;art. 117 Cost., giacché basata proprio sulla supposta violazione dei principî suddetti.<br />
    -3.3. La Regione inoltre – in aggiunta ai rilievi di cui innanzi – ha dedotto la «inammissibilità della questione di legittimità costituzionale», in ragione della «errata individuazione da parte del giudice a quo delle disposizioni regionali da sottoporre al giudizio della Corte», cioè a dire per «aberratio ictus».<br />
     Infine, è stata dedotta la-3.4. «infondatezza delle censure di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione».<br />
     Si è costituita in giudizio anche-4. l&#8217;Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 (parte resistente nei primi due giudizi a quibus), con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 24 febbraio 2004.<br />
    Preliminarmente, è stata eccepita «l&#8217;inammissibilità della sollevata questione di legittimità costituzionale per irrilevanza ai fini della decisione del giudizio pendente dinnanzi al TAR», e ciò sotto un triplice profilo.<br />
    Si osserva, difatti, che «a carico del ricorso a quo sono state sollevate diverse eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità, preliminari rispetto ad ogni decisione sul merito», sulle quali, tuttavia, il rimettente «ha ritenuto di non pronunciarsi»; si osserva, inoltre, che – stando a quanto affermato dallo stesso Tribunale amministrativo regionale pugliese – «nel 1998 (data cui la norma sospettata di illegittimità costituzionale si riferisce) la capacità produttiva delle strutture private si è potuta esplicare senza limiti (per la tardività degli atti adottati di determinazione del tetto di spesa assegnato ad ogni struttura)», sicché, «in concreto», «non vi sarebbe alcuna lesione derivante dall&#8217;applicazione» della norma impugnata, atteso che la stessa prende a riferimento, appunto, tale annualità; rileva, infine, che i provvedimenti impugnati non si fondano, comunque, sulla norma censurata.<br />
    Nel merito, invece, è stata dedotta «la manifesta infondatezza della questione sollevata, avendo il TAR per la Puglia operato una ricostruzione solo parziale dei principî che regolano il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, come disciplinato dal d.lgs. n. 502 del 1992», giacché dagli stessi si evince che le strutture private possono erogare prestazioni sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale «solo se istituzionalmente accreditate e solo nei limiti degli accordi contrattuali», operando, così, il principio della equiordinazione limitatamente alle strutture “accreditate”, e non in termini assoluti.<br />
     Si è, infine, costituito in giudizio –-5. con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 4 maggio 2004 – anche il Laboratorio di analisi “Madonna della Neve” (parte ricorrente nel secondo dei tre giudizi a quibus), limitandosi ad insistere «per la declaratoria d&#8217;incostituzionalità dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione».<br />
     Con memoria depositata il 25 gennaio-6. 2005, l&#8217;Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 ha ribadito le proprie argomentazioni, contestando, in via preliminare, l&#8217;affermazione del giudice rimettente secondo cui la questione sollevata «rientrerebbe nella materia della “tutela della salute” e, quindi, nella potestà legislativa concorrente in cui spetta alla legislazione statale fissare i principî fondamentali», affermando – alla luce di quanto statuito nella richiamata sentenza n. 380 del 2004 della Corte – che «non tutto ciò che ha una generica attinenza con la salute (o meglio con il sistema Sanità) rientra nella potestà legislativa concorrente prevista per la “tutela della salute”».<br />
    Si osserva, inoltre, che, quand&#8217;anche questa Corte dovesse ritenere «la materia della ripartizione delle risorse finanziarie relative alla Sanità» rientrante «nella potestà legislativa concorrente riguardante la “tutela della salute” di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.», ciò non escluderebbe, comunque, la necessità di rigettare la questione sollevata, «atteso che “in tale quadro le Regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengono di essere titolari, approvando – fatto naturalmente salvo il potere governativo di ricorso previsto dall&#8217;art. 127 della Costituzione – una propria disciplina legislativa anche sostitutiva di quella statale”» (è citata la sentenza n. 510 del 2002).<br />
     Ciò premesso, l&#8217;Azienda unità-6.1. sanitaria locale Lecce 1 – nel ripercorrere le censure prospettate dal Tribunale amministrativo rimettente, rilevando come sia lo stesso giudice a quo, non solo a negare alla disposizione impugnata carattere innovativo (essendo la stessa «già contenuta» nell&#8217;art. 25, comma 4, della legge regionale n. 28 del 2000), ma anche a porre in evidenza la «conformità di tale disciplina ai principî sanciti dalla legislazione nazionale» – sottolinea come sia ardua «l&#8217;individuazione dei motivi per cui la norma regionale sarebbe sospetta di incostituzionalità e, soprattutto, la sollevata questione sarebbe rilevante ai fini del decidere».<br />
    Quanto, invece, al merito della questione, l&#8217;azienda sanitaria leccese si riporta, sostanzialmente, a quanto già sostenuto in occasione della costituzione in giudizio.<br />
     Ha depositato memoria, il 26 gennaio-7. 2005, anche il Laboratorio di analisi “Madonna della Neve”, integrando così le scarne considerazioni svolte nel precedente atto di costituzione.<br />
     Sul presupposto che la questione di-7.1. legittimità costituzionale sollevata dal rimettente sia «certamente rilevante ed ammissibile», la parte privata suddetta osserva – quale «premessa indispensabile all&#8217;esame della vicenda» – che, nel caso di specie, «non è in contestazione la possibilità di subire un c.d. “tetto di spesa”» nella remunerazione delle prestazioni sanitarie, quanto piuttosto la scelta della disposizione impugnata di distribuire «le risorse finanziarie secondo criteri iniqui ed apodittici».<br />
    Infatti, il principio della equiordinazione tra strutture pubbliche e private, enunciato dalla legislazione statale, sarebbe stato disatteso dal legislatore regionale, come avrebbe posto in evidenza lo stesso giudice rimettente.<br />
    Questi, invero, ha sottolineato – richiamando il combinato disposto della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull&#8217;assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e della legge regionale 15 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2001) – come la legge regionale n. 4 del 2003 abbia escluso dalla «fissazione di tetti massimi di remunerazione» le Aziende sanitarie locali «che amministrano tutti i restanti presidî ospedalieri non eretti in aziende autonome», giacché il loro finanziamento «avviene con il diverso “sistema” per quote capitarie». Su tali basi, pertanto, il Tribunale amministrativo rimettente sarebbe «giunto all&#8217;unica conclusione possibile: il criterio della regressione quale sistema di pagamento delle prestazioni erogate al di là del c.d. “tetto di spesa” non può legittimamente operare, perché funzionante solo nei confronti delle strutture private, delle aziende ospedaliere autonome», e non pure «nei confronti delle ASL e dei presidî ospedalieri».<br />
    La norma regionale impugnata sarebbe, dunque, contraria – secondo il Laboratorio “Madonna delle Neve” – «a numerosi principî costituzionali».<br />
    Con particolare riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, prosegue la parte privata suddetta, deve osservarsi che tale parametro «è stato invocato e ritenuto violato dal giudice rimettente» in quanto la disposizione impugnata nel prendere «le mosse da un precetto contenuto nella legge statale (…) “tenta” di fare proprio il principio di equiordinazione tra strutture pubbliche e private», il quale però «viene relegato solo a un profilo formale, ma disatteso nella sostanza».<br />
    Quanto, invece, «al riferimento ai principî del giusto procedimento, buon andamento e buona amministrazione, ex art. 97 Cost.», le osservazioni appena svolte confermerebbero «la realizzazione di una vera e propria ipotesi di sviamento» della norma dallo scopo per cui era stata prevista, come evidenzierebbe anche l&#8217;analisi della giurisprudenza della Corte sul punto, secondo la quale «il riferimento all&#8217;art. 97 Cost. “implica necessariamente lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata”» (si richiama la sentenza n. 63 del 1995).<br />
    Infine, in merito alla dedotta violazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione, si osserva che «il legislatore ha esuberato anche nell&#8217;apprezzamento dei confini entro cui sarebbe stato legittimo il suo intervento regolativo della materia», avendo esso «operato un incauto scollamento con la disciplina statale». <br />
     In conclusione, il Laboratorio-7.2. “Madonna della Neve” ritiene che la disposizione impugnata costituisca «un esempio di vivido contrasto con altre norme costituzionali», pure da esso richiamate nel ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo rimettente, ma sulle quali quest&#8217;ultimo «ha ritenuto di non soffermarsi».<br />
    Tali norme (identificate negli articoli 24, 32, 41, 72, 81 e 113 della Costituzione) risulterebbero «tutte ampiamente e cumulativamente violate», per i motivi che la parte suddetta illustra nell&#8217;ultima parte della propria memoria.<br />
     In data 26 gennaio 2005 anche-8. la Regione Puglia ha depositato ulteriore memoria, con la quale ha insistito nel riproporre le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi, riassumendo – per il resto – sinteticamente le considerazioni ivi svolte. <br />
     Ha depositato, infine, una memoria-9. fuori termine il Centro diagnostico salentino.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato, con tre distinti provvedimenti, questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione – dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), il quale stabilisce che «a norma dell&#8217;art. 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502 del 1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale».<br />
    1.1.— Premessa un&#8217;analitica (ma in più punti disorganica) ricostruzione del quadro normativo statale e regionale, concernente la materia della spesa sanitaria per le prestazioni rese da strutture pubbliche e private, il giudice a quo ha espresso dubbi sulla conformità a Costituzione della disposizione suddetta, sia sotto il profilo della sua intrinseca irragionevolezza, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, sia sotto quello della violazione dei principî fondamentali fissati in materia dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in relazione all&#8217;art. 117 della Carta fondamentale.<br />
    Il rimettente, sostanzialmente, dubita della legittimità costituzionale della disposizione censurata, in quanto la stessa – sia pure nei limiti delle risorse economiche necessariamente ristrette, destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale – non avrebbe seguito, fino in fondo, quel criterio della remunerazione delle prestazioni sanitarie – rese dalle strutture pubbliche e da quelle private accreditate – che assume a riferimento esclusivo (previa una valutazione comparativa tra le stesse) le quantità e qualità delle prestazioni erogate da entrambe.<br />
    La norma censurata, pertanto, si porrebbe in contrasto con quel principio di equiordinazione tra i due tipi di strutture, che costituisce il cardine fondamentale della legislazione statale in materia.<br />
    Come corollario di tale impostazione, il giudice a quo, sia pure confusamente, dubita anche della legittimità costituzionale della disposizione censurata «nella parte relativa alla determinazione del tetto cosiddetto “montante”, fino al quale la remunerazione è erogata in misura pari al 100 per cento delle tariffe previste», in quanto, fissando il tetto della spesa globale in misura corrispondente al valore attuale delle prestazioni erogate nel 1998, non terrebbe conto, irragionevolmente, dell&#8217;andamento della domanda negli anni successivi al 1998; andamento che dimostrerebbe, invece, «il divario esistente tra la domanda di prestazioni specialistiche rivolta alle strutture private e l&#8217;assegnazione di somme per l&#8217;acquisto da parte del Servizio sanitario regionale di tali prestazioni». <br />
    Ciò integrerebbe, in particolare, la violazione del parametro costituzionale dell&#8217;art. 117 della Costituzione, dando luogo ad un evidente contrasto tra la norma regionale censurata e taluni principî fondamentali – oltre quello, già menzionato, della equiordinazione delle strutture pubbliche e private – desumibili dalla legislazione statale, quali, in sintesi, quelli della «libertà di scelta dell&#8217;utente tra strutture equiordinate», della «efficace competizione tra le strutture accreditate» e della necessità che l&#8217;acquisto delle prestazioni avvenga «a seguito di valutazioni comparative della qualità e dei costi».</p>
<p>    2.— Deve, innanzi tutto, essere disposta la riunione dei giudizi, attesa l&#8217;identità delle questioni sollevate.<br />
     In via preliminare devono essere-3. rigettate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Puglia e dalla Azienda unità sanitaria locale Lecce 1 sotto i profili della carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, nonché della insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza.<br />
    Dall&#8217;esame complessivo dei provvedimenti del rimettente, emerge, in effetti, con sufficiente approssimazione (tale, comunque, da consentire il vaglio di questa Corte), l&#8217;oggetto del giudizio quale sopra si è individuato. Del pari emerge, sia pure con qualche difficoltà ricostruttiva, l&#8217;iter argomentativo seguito dal giudice a quo, che appare sufficientemente idoneo a rivelare, da un lato, gli aspetti di rilevanza della questione e, dall&#8217;altro, il sostanziale profilo della ritenuta sua non manifesta infondatezza. <br />
    In sostanza, dai provvedimenti di rimessione si ricava che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma censurata sotto due distinti profili. <br />
    Il primo attiene alla ingiustificata disparità di trattamento che la norma regionale impugnata avrebbe creato tra le strutture accreditate di sanità privata e quelle di sanità pubblica, quale si desumerebbe, in particolare, dal differente modo in cui le une e le altre sono finanziate. Il secondo concerne, specificamente, il riferimento all&#8217;anno 1998 ai fini della quantificazione, per l&#8217;anno 2003 (nel corso del quale le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale sono state erogate), del c.d. “tetto montante”, ignorando così l&#8217;effettivo andamento della domanda di prestazioni sanitarie proveniente dall&#8217;utenza nel periodo intercorso tra le due annualità indicate.<br />
     Orbene, i due profili sopra evidenziati-4. devono essere esaminati partitamente.<br />
     Con riferimento al primo di essi, deve-5. ritenersi la questione inammissibile.<br />
     Appare-5.1. ictu oculi evidente l&#8217;errore di fondo in cui è incorso il giudice a quo, il quale ha dato all&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003 un significato che oggettivamente non ha, in quanto nello stesso non si rinviene affatto l&#8217;affermazione secondo cui il sistema di remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie pubbliche sarebbe diverso da quello relativo alle strutture private accreditate.<br />
    La disposizione censurata, in realtà, si limita a stabilire, richiamando l&#8217;art. 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 502 del 1992, che nel caso in cui le strutture pubbliche e quelle private, unitariamente considerate, abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato (fissato a sua volta in misura corrispondente ai volumi dell&#8217;anno 1998), e quindi il relativo limite di spesa a carico del Servizio sanitario regionale, detti volumi “in eccesso” siano remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla Giunta regionale.<br />
    Orbene, la disposizione de qua, atteso il suo contestuale e specifico riferimento, appunto unitario e indistinto, sia al settore pubblico che a quello privato, non opera alcuna discriminazione tra gli stessi, sicché la disposizione, di per sé considerata, non risulta in contrasto con gli invocati parametri costituzionali degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione.<br />
     Il giudice-5.2. a quo, sostanzialmente, ritiene che la Regione, malgrado la formale affermazione della equiordinazione tra i due tipi di strutture, pubbliche e private, operi una ingiustificata discriminazione – anche per effetto di norme diverse da quella censurata e di atti amministrativi applicativi di tale diversa normativa regionale – tra le situazioni riconducibili all&#8217;uno ed all&#8217;altro tipo di strutture, privilegiando quelle pubbliche a danno di quelle private. In tal modo, però, il rimettente, da un lato, coinvolge nelle sue doglianze norme che non formano oggetto di rimessione a questa Corte, e dall&#8217;altro, rileva come in sede attuativa di principî, pure enunciati dalle disposizioni suddette, la Regione abbia adottato determinazioni amministrative non coerenti con il disegno normativo desumibile dalla legislazione statale e regionale.<br />
    Più in particolare, il rimettente sembra dedurre l&#8217;illegittimità costituzionale della disposizione impugnata dal contenuto di altre norme che egli stesso rinviene, in particolare, nella legge della Regione Puglia 5 dicembre 2001, n. 32, recante “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l&#8217;esercizio finanziario 2001” (artt. 7 e 12), nonché nella legge della stessa Regione 30 dicembre 1994, n. 38, recante “Norme sull&#8217;assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell&#8217;art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” (artt. 7 e 8). Tali norme vengono “criticate” nella parte in cui disciplinano la formazione del bilancio consolidato delle Aziende sanitarie locali (relativamente ai dati delle varie gestioni), articolato nella iscrizione, tra i ricavi, delle assegnazioni della Giunta regionale. Il Tribunale amministrativo, segnatamente, censura tale disciplina in relazione alla mancata previsione, per i vari presidî ospedalieri, della formazione di un autonomo bilancio che iscriva, invece, tra i ricavi, il valore delle prestazioni rese, e che sia finanziato in tal modo.<br />
    Il rimettente, però, non ha sollevato, come sarebbe stato invece necessario, questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni in luogo di (o in aggiunta a) quella relativa all&#8217;art. 30, comma 4, della legge regionale n. 4 del 2003.<br />
    Questa Corte, per contro, ha avuto modo di precisare che «non possono costituire motivo di illegittimità di una norma non solo gli effetti distorsivi che possono derivare da applicazione non corretta (…), ma anche gli effetti riflessi che costituiscono conseguenza indiretta di altre precedenti norme non denunciate» (sentenza n. 451 del 2000; nello stesso senso sentenza n. 63 del 1998).<br />
    Né sembra, infine, senza significato – sempre nella medesima prospettiva della declaratoria di inammissibilità della presente questione di legittimità, in relazione al profilo della (supposta) violazione del principio della “equiordinazione” delle strutture pubbliche e private – la circostanza che il principio de quo non opera in rapporto alle fonti di finanziamento complessivo delle strutture del settore sanitario, bensì ai criteri e alle modalità di remunerazione a tariffa delle sole prestazioni rese sulla base di appositi accordi contrattuali.<br />
    Ciò comporta che tale equiordinazione, al di fuori del campo della remunerazione delle prestazioni, non possa coinvolgere il finanziamento delle aziende pubbliche costituenti presidî ospedalieri a diretta gestione delle AUSL di appartenenza. A questo riguardo è sufficiente osservare che i predetti presidî, in relazione alla loro struttura ed alle funzioni loro assegnate, svolgono compiti, ed hanno correlative esigenze finanziarie, ben diversi dai compiti e dalle esigenze delle strutture private.<br />
     Quanto, poi, al secondo profilo in cui-6. si articola la denuncia di illegittimità costituzionale avanzata dal giudice a quo, deve escludersene la fondatezza.<br />
     Come si è innanzi chiarito, il-6.1. Tribunale rimettente, in buona sostanza, ritiene che il riferimento contenuto nella norma oggetto di denuncia ai volumi di prestazioni sanitarie erogate nel 1998 (ed al limite derivante dalla relativa spesa complessiva, sostenuta nello stesso anno), determini una inammissibile sfasatura temporale tra tali elementi e gli effettivi volumi di prestazione (nonché la spesa corrispondente) relativi all&#8217;anno 2003. <br />
    Si tratterebbe, dunque, di una previsione irragionevole, in quanto il legislatore regionale non avrebbe tenuto in alcun conto l&#8217;andamento della domanda registrato nel quinquennio intercorso tra il 1998 ed il 2003, e ciò con evidente danno delle strutture sanitarie private. <br />
     Orbene, in ordine a tale doglianza-6.2. occorre innanzitutto premettere che la norma censurata deve essere interpretata nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti cioè all&#8217;anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelli del 1998. <br />
    Ciò premesso, il riferimento – contenuto nella norma de qua – ai predetti volumi e limiti di spesa si presenta come il frutto, da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza. Non ricorre, dunque, quella evenienza che, sola, può giustificare l&#8217;intervento sulla norma da parte di questa Corte, in applicazione del parametro di cui all&#8217;art. 3 della Costituzione.<br />
    Non appare dubbio, infatti, che nel sistema di assistenza sanitaria – delineato dal legislatore nazionale fin dalla emanazione della legge di riforma sanitaria, 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) – l&#8217;esigenza di assicurare la universalità e la completezza del sistema assistenziale nel nostro Paese si è scontrata, e si scontra ancora attualmente, con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario. Di qui la necessità di individuare strumenti che, pur nel rispetto di esigenze minime, di carattere primario e fondamentale, del settore sanitario, coinvolgenti il «nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito individuale della dignità umana» (sentenza n. 509 del 2000), operino come limite alla pienezza della tutela sanitaria degli utenti del servizio. In tale contesto, inoltre, non è senza significato che la disposizione censurata – a conferma di quella che appare essere la sua specifica finalità (commisurare l&#8217;attuazione del diritto alla salute alle effettive disponibilità finanziarie dell&#8217;ente territoriale) – sia stata inserita nelle norme attinenti alla formazione del bilancio di previsione 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione.<br />
    Ed è anche significativo – come, d&#8217;altronde, riconosciuto dallo stesso giudice a quo – che il riferimento, nella impugnata disposizione della legge regionale di bilancio, all&#8217;anno 1998, con particolare riguardo ai volumi quantitativi delle prestazioni sanitarie erogate e alla complessiva spesa sostenuta, trovi la sua motivazione nella considerazione che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale in tale anno «la capacità produttiva delle strutture private (…) si è potuta esplicare senza limiti». <br />
    È, infatti, proprio il Tribunale rimettente ad affermare testualmente che, nell&#8217;interpretazione della disposizione impugnata, «si deve tener conto che per il 1998, se la delibera della Giunta regionale n. 1800 del 1998 e le successive integrazioni hanno previsto un tetto di spesa globale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e la delibera di Giunta regionale n. 74 del 1999 ha previsto una limitazione delle remunerazioni per i mesi di ottobre e novembre, nessuna limitazione ha in concreto operato», e ciò «per la tardività degli atti adottati» in esecuzione delle delibere suddette.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riuniti i giudizi, <br />
    a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe;<br />
    b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 30, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2003 sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-3-2005-n-111/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.111</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1530</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-3-2005-n-1530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-3-2005-n-1530/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-3-2005-n-1530/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1530</a></p>
<p>Evasio Speranza – Presidente, Patrizia Moro – Estensore spetta alla cognizione del g.o. la controversia avente ad oggetto il pagamento dell&#8217;indennizzo per reiterazione di vincoli di tipo espropriativo 1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Istanza – Diniego – Ragioni di fatto e di diritto – Esplicitazione – Necessità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-3-2005-n-1530/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1530</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-3-2005-n-1530/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1530</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Evasio Speranza – Presidente, Patrizia Moro – Estensore</span></p>
<hr />
<p>spetta alla cognizione del g.o. la controversia avente ad oggetto il pagamento dell&#8217;indennizzo per reiterazione di vincoli di tipo espropriativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Istanza – Diniego – Ragioni di fatto e di diritto – Esplicitazione – Necessità.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Vincoli urbanistici – Vincoli di tipo espropriativo – Reiterazione – Indennizzo – Pagamento – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia edilizia, il provvedimento che definisce l&#8217;iter procedimentale conseguente ad una domanda di concessione edilizia, alla luce dei principi generali in tema di motivazione dell&#8217;atto amministrativo, deve esplicitare le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento del diniego, anche al fine di rendere edotto il titolare dell&#8217;interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie, nonché di mettere lo stesso soggetto in condizione di provvedere, laddove possibile, ad adeguare l&#8217;intervento alla normativa vigente.</p>
<p>2. E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso volto ad ottenere il pagamento dell’indennizzo per reiterazione di vincoli di tipo espropriativo, atteso che le controversie di tal tipo rientrano nell&#8217;ampia previsione di salvezza della giurisdizione del giudice ordinario -contenuta nell&#8217;art. 34 comma 3 lett. b), d.lg. 31 marzo 1998 n. 80- riguardante le &#8220;indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa&#8221;, ben potendo anche la cosiddetta espropriazione &#8220;di valore&#8221; essere ricompresa nella nozione di &#8220;atto ablativo&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA – LECCE &#8211; SEZ. III</b></p>
<p>Composto dai Sigg. Magistrati:<br />
EVASIO SPERANZA        PRESIDENTE #NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso n.616/02 proposto da:</p>
<p><b>Buccolieri Cosimo</b>, rappresentato e difeso dall’avv. G.Luigi De Donno, elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli,7 presso lo studio dell’avv. Angelo Vantaggiato</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>Comune di Manduria</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito</p>
<p>Per l’annullamento<br />
Del provvedimento prot.3271/01 del 18.12.01 del Dirigente l’ufficio urbanistico, con cui è stata negata la richiesta di autorizzazione edilizia avanzata dal ricorrente<br />
Della delibera di C.C.n.7 del 16.01.1998 con cui sono stati reiterati i vincoli di P.R.G.<br />
Di ogni altro atto presupposto,connesso e consequenziale, ancorché ignoto purchè lesivo</p>
<p>per la declaratoria<br />
dell’obbligo della P.A. comunale di procedere alla riqualificazione urbanistica del lotto di proprietà ricorrente e</p>
<p>per la condanna<br />
del Comune di Manduria al risarcimento dei danni provocati dalla illegittima compromissione del diritto dominicale dell’istante ed al pagamento dell’indennizzo relativo alla reiterazione dei vincoli sulla proprietà del ricorrente.<br />
&#8211;	visti gli atti della causa;<br />	<br />
&#8211;	Visto il ricorso con i relativi  allegati;<br />	<br />
&#8211;	designato alla pubblica udienza del 16.12.2004 il relatore dr. Patrizia Moro ed udito l’avv. Vantaggiato per De Donno <br />	<br />
&#8211;	Considerato in																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente ha richiesto concessione edilizia per la realizzazione di un garage.<br />
Con il provvedimento impugnato l’Amm.ne Com.le ha comunicato il diniego in quanto” il lotto ricade su strada di PRG e verde di quartiere.<br />
Avverso detto provvedimento è insorto il ricorrente deducendo i seguenti motivi di gravame:<br />
1)Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e falsa presupposizione in diritto.<br />
Il ricorrente rileva che la motivazione del diniego risulta viziata da falsa presupposizione in quanto, pur riconoscendo che l’Amm.ne Com.le con delibera di C.C.n.7 del 16.1.98 ha reiterato i vincoli di PRG, gli stessi non precludono ogni intervento edilizio, tanto più che la realizzazione di un piccolo garage non collide con la destinazione urbanistica dell’area.<br />
2)Violazione di Legge :art.2 L.1187/68,violazione art.16 L.R.n.56/80,violazione art.42 Cost. violazione di generali principi di diritto ed eccesso di potere per difetto di istruttoria<br />
Il ricorrente censura la delibera di C.C. n.7 del 16.1.1998, in quanto la stessa ponendosi come variante alla precedente delibera di C.C. n.15/93, avrebbe richiesto l’approvazione regionale ai sensi dell’art.16 L.R.56/80.<br />
Nel corso del giudizio il Comune di Manduria non ha provveduto alla costituzione in giudizio.<br />
Nella pubblica udienza del 16.12.2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in esame risulta proposto avverso il provvedimento di diniego di autorizzazione per la realizzazione di garage.<br />
La ragione del diniego risulta fondata sulla circostanza che il lotto ricade su strada di PRG e verde di quartiere. <br />
Va in primo luogo evidenziato che il Comune di Manduria risulta munito di piano regolatore generale approvato con D.R. n.975 del 12.6.1973 e riapprovato con D. di C.C. n.11 del 2.2.80 con la quale si adottava la variante al PRG riguardante le strade delle zone B. <br />
Successivamente, con delibera di C.C. n.15/1993 del 15.06.1993 la medesima Amm.ne Com.le ha dichiarato la decadenza dei vincoli di PRG .<br />
Tuttavia, con atto n.7 del 16.1.1998 il C.C. di Manduria ha reiterato le previsioni vincolistiche del piano.<br />
Il provvedimento impugnato pertanto fonda la sua motivazione sul vincolo ancora esistente derivante dalla delibera di C.C. n.7/1998.<br />
La operatività delle previsioni vincolistiche del piano al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, impedisce al Collegio di accogliere la richiesta del ricorrente di riqualificazione urbanistica del lotto di sua proprietà, in quanto la stessa avrebbe presupposto la decadenza dei vincoli imposti.<br />
Inoltre,tale escursus fattuale permette di ritenere l’irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso.<br />
Invero, va riconosciuto che la delibera del 16.01.1998 n.7 , in quanto immediatamente lesiva, richiedeva tempestiva impugnazione.<br />
Difatti la stessa, incidendo immediatamente sul diritto proprietario dei soggetti proprietari degli immobili ricadenti nelle previsioni vincolistiche ivi indicate, mediante la preclusione dello ius aedificandi, richiedeva tempestiva impugnazione decorrente dalla pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio, laddove invece il diniego odiernamente espresso risulta atto meramente consequenziale e vincolato conseguente alla predetta previsione.<br />
Va pertanto dichiarata la irricevibilità del secondo motivo ricorso nella parte in cui si censura la illegittimità del suddetto atto .<br />
Il ricorso è infondato per le rimanenti censure.<br />
Invero, il primo motivo di gravame, attraverso il quale il ricorrente lamenta l&#8217;indeterminatezza del provvedimento impugnato per assenza di motivazione, non coglie nel segno.<br />
Invero, secondo la costante opinione giurisprudenziale, il provvedimento che definisce l&#8217;iter procedimentale conseguente ad una domanda di concessione edilizia,  alla luce dei principi generali in tema di motivazione dell&#8217;atto amministrativo, deve esplicitare le ragioni di diritto e di fatto poste a fondamento del diniego, anche al fine di rendere edotto il titolare dell&#8217;interesse legittimo di carattere pretensivo sulle circostanze rilevanti nel caso di specie, nonché di mettere lo stesso soggetto in condizione di provvedere, laddove possibile, ad adeguare l&#8217;intervento alla normativa vigente.<br />
Nel caso di specie, l&#8217;analisi del diniego  evidenzia le effettive ragioni poste a base dello stesso, richiamando espressamente  la definizione dell’area secondo le previsioni del PRG con indicazione dei vincoli esistenti.<br />
Peraltro il progetto proposto dal ricorrente prevede la costruzione di un locale da destinarsi a garage da realizzarsi interamente in muratura portante con copertura costituita da solaio latero cementizio .<br />
 Tale manufatto, per la sua incidenza  su suolo sottoposto a regime vincolistico di tipo espropriativo, risulta comportare una evidente incompatibilità con la destinazione derivante da tale regime urbanistico.<br />
La accertata legittimità dell’atto impugnato comporta la inevitabile conseguenza che il danno lamentato non possa qualificarsi come ingiusto, venendo a mancare la condizione dell’annullamento dell’atto ingiusto necessaria per accedere alla tutela risarcitoria nei confronti della p.a. ai sensi dell’art.2043 c.c.( T.A.R. Abruzzo Pescara, 24 aprile 2002, n. 430; T.A.R. Toscana, sez. I, 25 novembre 2002, n. 2738).<br />
Conseguentemente va respinta la richiesta formulata dal ricorrente al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art.35 D.Legs. 80/98-<br />
Va altresì dichiarata la inammissibilità della richiesta del pagamento dell’indennizzo per la reiterazioni dei vincoli disposti dall’Amm.ne Com.le con la delibera di C.C.n.7/1998, appartenendo tale questione alla giurisdizione ordinaria.<br />
Difatti, la Cassazione ha più volte affermato che “le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all&#8217;indennizzo per la reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi (nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla sentenza della Corte cost. n. 179 del 1999) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esse rientrano nell&#8217;ampia previsione di salvezza di detta giurisdizione &#8211; contenuta nell&#8217;art. 34, comma 3, lett. b), d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 &#8211; per le controversie riguardanti &#8220;indennità in conseguenza dell&#8217;adozione di atti di natura espropriativa o ablativa&#8221;, ben potendo anche la cosiddetta espropriazione &#8220;di valore&#8221; essere ricompresa nella nozione di &#8220;atto ablativo&#8221; (cfr. da ultimo Cass. Se.Unite 11.2.2003 n.2058.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia- sede di Lecce- III sez. definitivamente pronunciando su ricorso descritto in epigrafe, lo dichiara  irricevibile nella parte in cui viene censurata la delibera di c.c.n.7/1998, inammissibile per quanto attiene alla richiesta di indennizzo per la reiterazione dei vincoli scaduti ed infondato per le restanti censure. <br />
Spese compensate<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce il 16.12.2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-3-2005-n-1530/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1530</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1532</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-3-2005-n-1532/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-3-2005-n-1532/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1532</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore sono illegittimi gli atti di revoca di una aggiudicazione provvisoria e di affidamento dell&#8217;appalto ad altra impresa, adottati dalla p.a. in forza unicamente di un provvedimento cautelare di sospensione emesso dal g.a. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-3-2005-n-1532/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-3-2005-n-1532/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1532</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sono illegittimi gli atti di revoca di una aggiudicazione provvisoria e di affidamento dell&#8217;appalto ad altra impresa, adottati dalla p.a. in forza unicamente di un provvedimento cautelare di sospensione emesso dal g.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Aggiudicazione provvisoria – Provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia – Revoca dell’aggiudicazione e affidamento dei lavori ad altra impresa – Atti della p.a. – Sono illegittimi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono viziati di eccesso di potere per difetto del presupposto, oltre che di motivazione apparente, gli atti coi quali la p.a., in virtù di un provvedimento cautelare del giudice amministrativo, ha provveduto alla immediata revoca di un’aggiudicazione provvisoria già disposta in favore della odierna ricorrente e all’affidamento dei lavori oggetto di gara ad altra impresa, perché l’effetto conformativo nascente da un provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia di una aggiudicazione di una gara non può andare oltre la inibizione dall’adottare i provvedimenti che normalmente conseguono alla aggiudicazione (aggiudicazione definitiva – ove la prima sia solo provvisoria-, stipula del contratto, consegna dei lavori etc.); infatti, è solo in tale effetto inibitorio che si compendia tutta la portata precettiva della sospensione del provvedimento impugnato (aggiudicazione), senza che possa in nessun modo ragionevolmente ricondursi al suo interno l’attività relativa all’ulteriore corso della gara con l’aggiudicazione ad altro soggetto, che è senz’altro attività esorbitante rispetto alla portata naturale del provvedimento cautelare sospensivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sede di Lecce, Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati<br />
dr. Antonio Cavallari				  presidente<br />
#NOME?	                         componente<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 1991/88 proposto da</p>
<p><b>EDILCAP srl</b>,  in liquidazione, in persona del liquidatore sig.ra Lucia Capeto, rappresentata e difesa in giudizio dall’ avv. Giovanni Pellegrino, ed elettivamente domiciliata nello studio di questi in Lecce alla via Augusto Imperatore n. 16;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Ostuni</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore,   non costituito;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>dell’<b>impresa Valente Giuseppe</b>, in persona del titolare legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Stefano Cavallo ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Orsini del Balzo 62 ( c/o avv. F. Parigi);</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione<br />
&#8211;	della deliberazione della GM di Ostuni n. 485 del 21.4.1988 avente ad oggetto “ appalto lavori di costruzione biblioteca comunale- Aggiudicazione definitiva all’impresa Valente Giuseppe” nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale ed in particolare del verbale di gara 20.4.1988 e del contratto d’appalto 21.6.1988;   																																																																																												</p>
<p>           Visto il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Vista la memoria prodotta dalla impresa controinteressata;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Udito alla camera di consiglio del 24 febbraio 2005 il giudice relatore dott. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per la ricorrente l’avv. Gianluigi Pellegrino in sostituzione dell’avv. Giovanni Pellegrino e l’avv. Ruggero in sostituzione dell’avv. Cavallo per la controinteressata; <br />
uditi altresì i difensori delle parti;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente, risultata in prima battuta aggiudicataria provvisoria della licitazione privata per i lavori di completamento della biblioteca comunale avviata dal Comune di Ostuni con lettera-invito n. 06245 del 27.2.1987, lamenta col ricorso all’esame la illegittimità degli atti successivi &#8211; qui specificamente gravati &#8211; a mezzo dei quali l’amministrazione appaltante, in esito alle risultanze cautelari del ricorso proposto da altra impresa concorrente (Valente) avverso la detta aggiudicazione, avrebbe dato corso alla revoca del precedente affidamento e contestualmente avrebbe aggiudicato la gara ad essa impresa Valente. <br />
Si duole in particolare la ricorrente della circostanza che, così operando, l’Amministrazione, sia pur in via di asserita esecuzione della statuizione cautelare del giudice di appello, avrebbe in concreto frustrato il possibile effetto a sé favorevole riveniente dalla pronuncia nel merito del ricorso proposto dal Valente contro l’aggiudicazione a suo favore, incidendo dunque a mezzo del nuovo e repentino affidamento della gara sul definitivo assetto d’interessi evincibile dalla emananda sentenza.<br />
Inoltre, la ricorrente lamenta la obliterazione degli oneri partecipativi in relazione al procedimento avviato con la   rinnovazione delle operazioni di gara e culminato con la nuova aggiudicazione, in aperta distonia con le previsioni partecipative enucleabili dal disposto di cui all’art. 89 del RD 23/5/1924 n. 827.<br />
Di qui i motivi di gravame articolati sotto i distinti profili dell’eccesso di potere e della violazione di legge e la richiesta consequenziale di annullamento degli atti gravati, con ogni statuizione ulteriore sulle spese di lite.<br />
Si è costituita in giudizio la impresa controinteressata  per contestare la fondatezza del ricorso e per chiederne il rigetto.<br />
All’udienza pubblica del 24 febbraio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.-Il ricorso  è fondato e va accolto.<br />
2.- Col primo motivo la ricorrente sostanzialmente lamenta la erronea interpretazione, in cui sarebbe incorsa la intimata amministrazione comunale, degli obblighi conformativi nascenti dalla pronuncia cautelare favorevole ad altra impresa partecipante alla medesima gara d’appalto. Come anticipato in fatto, l’amministrazione comunale di Ostini, a seguito e per effetto della ordinanza sospensiva del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall’impresa Valente, ha ritenuto di far luogo alla immediata revoca dell’aggiudicazione provvisoria già disposta in favore della odierna ricorrente e all’affidamento dei lavori oggetto di gara alla impresa Valente.<br />
A fondamento di tale nuovo atto di aggiudicazione- e cioè della delibera di GM n. 485 del 21.4.1988, qui oggetto specifico di impugnativa – l’amministrazione adduce la sola circostanza della sopravvenienza del citato provvedimento giurisdizionale, senza aggiungere altre considerazioni che possano sorreggere sul piano motivazionale il nuovo provvedimento di aggiudicazione sostitutivo del primo. Nella prospettiva dell’amministrazione, in definitiva, il nuovo corso della gara, con aggiudicazione della stessa ad altro soggetto – l’odierna controinteressata &#8211; a seguito e per effetto della determinazione della nuova media delle offerte di maggior ribasso, altro non è se non attuazione di un obbligo conformativo prodotto dalla ricordata ordinanza sospensiva; e che questo soltanto sia stato il movente  della riedizione dell’azione amministrativa della stazione appaltante è fuori discussione, perché lo si evince a chiare lettere e dal gravato atto giuntale e dal verbale di gara 20.4.1988, del primo preparatorio.<br />
2.1- Senonchè l’argomento utilizzato dall’amministrazione per far luogo alla censurata nuova aggiudicazione della gara è erroneo e fuorviante, e colora di illegittimità tutto il tratto di azione amministrativa &#8211; qui oggetto specifico di scrutinio- successivo alla adozione della richiamata pronuncia cautelare; ne viene che, in accoglimento del gravame, gli atti gravati vanno rimossi perchè palesemente viziati da carenza motivazionale ed errore nel presupposto.     <br />
2.2 E’ noto che nel processo amministrativo l’effetto sospensivo tradizionale dell’ordinanza cautelare di accoglimento non può andare oltre la mera sterilizzazione dell’efficacia del provvedimento impugnato, nel senso che quest’ultimo diviene provvisoriamente incapace di produrre gli effetti suoi propri fino all’adozione della sentenza che definisce il merito del giudizio; tale ultima decisione, poi, nella cui portata precettiva resta assorbita l’ordinanza cautelare, o suggella definitivamente, nel caso di accoglimento del mezzo, l’inefficacia del provvedimento impugnato, quale portato naturale del suo annullamento ovvero, in caso di rigetto del gravame, gli restituisce l’efficacia di cui era stato provvisoriamente privato.<br />
Questo è, in estrema sintesi, il quadro degli effetti che le decisioni cautelari e di merito di tradizionale appannaggio del giudice amministrativo producono normalmente sul provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione; non è qui il caso di indugiare, giacchè sarebbero considerazioni ultronee e certo non funzionali alla definizione della controversia, sull’esame della vasta gamma di pronunce cautelari di cui si è arricchito negli anni il giudizio amministrativo, grazie agli interventi correttivi, di portata storica, della Corte costituzionale e a non meno significativi interventi del legislatore.<br />
E’ piuttosto da aggiungere, sempre sul piano delle considerazioni di principio, che appare evidente che in modo del tutto conforme alla natura ed alla portata dei provvedimenti giurisdizionali adottati nelle singole fattispecie devono essere interpretati gli effetti conformativi dagli stessi nascenti, alla cui puntuale attuazione è chiamata, già nella fase cautelare, l’amministrazione coinvolta nella vicenda giudiziale come anche – ma il prevalente modello    annullatorio del giudizio amministrativo rende più rara l’ipotesi – le altre parti private cui è riferibile il dictum iudicis. Ed è chiaro, allora, per quel che si è detto, che l’effetto conformativo nascente da un provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia di una aggiudicazione di una gara ( come nel caso di specie) non può andare oltre la inibizione dall’adottare i provvedimenti che normalmente conseguono alla aggiudicazione (aggiudicazione definitiva – ove la prima sia solo provvisoria-, stipula del contratto, consegna dei lavori etc.); è solo in tale effetto inibitorio che si compendia tutta la portata precettiva della sospensione del provvedimento impugnato ( aggiudicazione), senza che possa in nessun modo  ragionevolmente ricondursi al suo interno l’attività relativa all’ulteriore corso della gara con l’aggiudicazione ad altro soggetto, che è senz’altro attività esorbitante rispetto alla portata naturale del provvedimento cautelare sospensivo.<br />
Se si opinasse diversamente, e si immaginasse &#8211; per assurdo &#8211; che a fronte della mera sospensione dell’atto gravato, nascesse l’obbligo conformativo dell’attivazione dell’ulteriore (rispetto all’atto gravato e sospeso) segmento procedimentale, si finirebbe per snaturare la funzione stessa della fase cautelare del giudizio, che per definizione è solo quella di assicurare la proficuità della decisione di merito facendo in modo che questa intervenga su una situazione sostanziale non compromessa (come usa dire, re adhuc integra). Ma giammai la fase cautelare potrebbe assimilarsi a quella di merito nelle conseguenze prodotte sulla res iudicata, nè sortire effetti conformativi analoghi a quelli propri del giudicato conseguente alla definitiva decisione. Peraltro, se si sostituisse, nella sede degli adempimenti ottemperativi, la precarietà degli effetti propri della decisione cautelare con la loro stabilità, in aggiunta alla deformazione degli strumenti processuali, si rischierebbe di compromettere la stessa utilità della funzione giudiziale in confronto delle altre parti del giudizio: come appunto nel caso all’esame, in cui l’odierna ricorrente ha visto affidare ad altri la gara già aggiudicata a suo favore per effetto di una pronuncia cautelare  poi caducata nel merito; con il risultato di aver inesorabilmente ( attesa la irreversibilità degli effetti attuativi) perduto un quid ( l’aggiudicazione) che le spettava in base alla decisione di merito. <br />
2.3 Le considerazioni che si sono svolte danno allora immediata contezza della valutazione in termini di illegittimità che il Collegio ha inteso riservare agli atti amministrativi sottoposti al suo esame.<br />
L’Amministrazione comunale di Ostuni  non avrebbe potuto fare aggio soltanto sulla pronuncia cautelare del Consiglio di Stato per far luogo a nuova aggiudicazione della gara perché questo non era un effetto conformativo ricollegabile alla citata decisione, limitata alla mera sospensione della aggiudicazione in confronto della odierna ricorrente. Sotto tal profilo, dunque, gli atti gravati esibiscono un evidente vizio di eccesso di potere per difetto del presupposto, oltre che di motivazione apparente, attesa la rilevata inconsistenza del rinvio motivazionale al dictum giudiziale asseritamente impositivo dell’obbligo di aggiudicare ad altri la gara.  <br />
3.-Per le considerazioni esposte il ricorso deve pertanto essere   accolto, con assorbimento dei restanti profili di censura.<br />
4.-Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Lecce, sez. II,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (1991/88 r.g.), lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna la intimata amministrazione comunale di Ostuni e la impresa Valente, in solido tra loro,  al pagamento in favore della società ricorrente delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila), oltre IVA e CAP come per legge.  <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-3-2005-n-1532/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2005 n.1532</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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