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	<title>18/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/2/2020 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.238</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-238/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-238/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.238</a></p>
<p>Eleonora Di Santo, Presidente, Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore PARTI: Vodafone Omnitel Bv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco De Leonardis contro Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto, Elisabetta Ciulla Localizzazione degli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-238/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.238</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-238/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.238</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Eleonora Di Santo, Presidente, Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore PARTI: Vodafone Omnitel Bv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco De Leonardis  contro  Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto, Elisabetta Ciulla</span></p>
<hr />
<p>Localizzazione degli impianti di radiocomunicazione è necessario l&#8217; equo contemperamento tra le esigenze di interesse pubblico e copertura di rete.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Edilizia ed Urbanistica- pianificazione territoriale- localizzazione degli impianti di radiocomunicazione- governo del territorio &#8211; pianificazione comunale ex art. 8, comma 6 della legge 36/2001 &#8211; siti sensibili- localizzazione in aeree alternative- possibilità  &#8211; va affermata.</p>
<p> 2.Edilizia ed Urbanistica- pianificazione territoriale- localizzazione degli impianti di radiocomunicazione- governo del territorio &#8211; pianificazione comunale ex art. 8, comma 6 della legge 36/2001 &#8211; interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree- esigenze di interesse pubblico-copertura di rete- equo contemperamento- va ricercato.</p>
<p> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.<em>Deve ritenersi consentito ai Comuni, nell&#8217;esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell&#8217;impatto elettromagnetico, prevedendo con regolamento, ai sensi dell&#8217; art. 8, comma 6 della legge 36/2001 , anche limiti di carattere generale all&#8217;installazione degli impianti purchè sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Di conseguenza sono legittime anche disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purchè sia garantita la copertura di rete, anche nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, la pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti determinate aree, purchè ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma, e purchè ciò, consentendo localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà  di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori</em>.</p>
<p> <em>2.Ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, il Comune può prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di governo del territorio, per il mantenimento di un armonioso e corretto assetto di quest&#8217;ultimo. L&#8217;interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale deve comunque rispondere a particolari esigenze di interesse pubblico e i criteri localizzativi adottati non devono trasformarsi in limitazioni alla copertura di rete, impedendo la capillare distribuzione del servizio sull&#8217;intero territorio. Deve, pertanto, esservi un equo contemperamento tra l&#8217;interesse urbanistico perseguito dal Comune e l&#8217;interesse alla piena ed efficiente copertura di rete&#8221;. </em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00238/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00980/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 980 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da <br /> Vodafone Omnitel Bv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Francesco De Leonardis, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Portaluri in Lecce, via Imbriani, 36; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Astuto, Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Ciulla in Lecce, Municipio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della nota del Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Lecce, prot. inf. 8993/2015 del 28.1.2015, ricevuta da Vodafone in data 17.2.2015, recante la diffida dall&#8217;esecuzione delle opere di cui alla segnalazione certificata di inizio attività  acquisita al prot. gen. in data 9.12.2014 col n. 119360;</p>
<p style="text-align: justify;">ove necessario, del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 9.3.2007, nella parte in cui impedisce la realizzazione di stazioni radio base nel territorio del Comune di Lecce;di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">nei motivi aggiunti, depositati in data 17 dicembre 2015, per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">della nota del Dirigente del Settore Urbanistico Comune di Lecce prot. inf. 125164/2015 del 9.10.2015, comunicata a Vodafone in pari data.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. G. Portaluri, in sostituzione dell&#8217;avv. F.sco De Leonardis, per la ricorrente e avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell&#8217;avv. L. Astuto, per il Comune di Lecce;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ãˆ impugnata la nota del Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di Lecce, prot. inf. 8993/2015 del 28.1.2015, ricevuta da Vodafone in data 17.2.2015, recante la diffida dall&#8217;esecuzione delle opere di cui alla segnalazione certificata di inizio attività  acquisita al prot. gen. in data 9.12.2014 col n. 119360, nonchè, ove necessario, il Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 9.3.2007, nella parte in cui impedisce la realizzazione di stazioni radio base nel territorio del Comune di Lecce.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell&#8217;art. 5 co. 2 Reg. Com. del 2007; 2) violazione dell&#8217;art. 8 l. n. 36/01 e degli artt. 86 e 90 d. lgs. n. 259/03; 3) violazione dell&#8217;art. 6 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 4) violazione dell&#8217;art. 8 co. 6 l. n. 36/01 e dell&#8217;art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 5) violazione degli artt. 86 e 90 d. lgs. n. 259/03; 6) violazione dell&#8217;art. 11 preleggi; eccesso di potere per irragionevolezza; 7) illegittimità  della nota dirigenziale n. 8993/15; 8) violazione dell&#8217;art. 87-bis d. lgs. n. 259/03; 9) violazione dell&#8217;art. 10-bis l. n. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha chiesto pertanto l&#8217;annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17.12.2015 la ricorrente ha impugnato la nota dirigenziale n. 125164/15, recante l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, nell&#8217;esercizio del potere di autotutela, dell&#8217;assenso implicitamente manifestato sulla SCIA presentata dalla ricorrente in data 9.12.2014, chiedendone l&#8217;annullamento.</p>
<p style="text-align: justify;">A sostegno dei motivi aggiunti, la ricorrente ha riproposto le medesime censure giÃ  articolate nel ricorso originario, deducendo altresì¬ l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto impugnato per violazione delle previsioni di cui all&#8217;art. 21-nonies l. n. 241/90.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitosi in giudizio, il Comune di Lecce ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio del 19.1.2016 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 5.2.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il primo motivo di gravame articolato nel ricorso originario e nei motivi aggiunti la ricorrente deduce la violazione dell&#8217;art. 5 co. 2 del Regolamento comunale 2007, atteso che tale previsione regolamentare vieta l&#8217;installazione di impianti di telefonia mobile nei luoghi sensibili, e non anche la modifica di impianto esistente e legalmente assentito.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. L&#8217;art. 8 co. 6 l. n. 36/01 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) stabilisce che: &#8220;<i>i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora indagarne la portata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Sul punto, osserva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, &#8220;<i>Deve ritenersi consentito ai Comuni, nell&#8217;esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell&#8217;impatto elettromagnetico, prevedendo con regolamento, ai sensi dell&#8217; art. 8, comma 6 della legge 36/2001 , anche limiti di carattere generale all&#8217;installazione degli impianti purchè sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Di conseguenza sono legittime anche disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole ed ospedali), purchè sia garantita la copertura di rete, anche nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, la pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti determinate aree, purchè ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma, e purchè ciò, consentendo localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà  di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori</i>&#8221; (TAR L&#8217;Aquila, I, 2.7.2018, n. 260. In termini confermativi, cfr. altresì¬ TAR Lazio, II, 1.6.2018, n. 6136; TAR Molise, I, 25.1.2018, n. 23).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente affermato che: &#8220;<i>Ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 6, della l. n. 36/2001, il Comune può prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di governo del territorio, per il mantenimento di un armonioso e corretto assetto di quest&#8217;ultimo. L&#8217;interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale deve comunque rispondere a particolari esigenze di interesse pubblico e i criteri localizzativi adottati non devono trasformarsi in limitazioni alla copertura di rete, impedendo la capillare distribuzione del servizio sull&#8217;intero territorio. Deve, pertanto, esservi un equo contemperamento tra l&#8217;interesse urbanistico perseguito dal Comune e l&#8217;interesse alla piena ed efficiente copertura di rete</i>&#8221; (C.d.S, VI, 3.8.2017, n. 3891).</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Pertanto, è ben possibile la previsione di limiti di carattere generale all&#8217;installazione degli impianti, purchè ciò non si traduca in limitazioni generalizzate alla copertura di rete. In ciò si realizza &#8220;l&#8217;equo contemperamento&#8221; tra le esigenze produttive e/o quelle connesse alla capillare diffusione della rete, e quella (tutela della salute) posta a base dei divieti localizzativi in zone sensibili.</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. Ciò premesso, l&#8217;impugnato Regolamento comunale &#8211; sulla cui legittimità  si è pronunciato pìù volte sia questo TAR, sia il Consiglio di Stato (Tar Lecce sent. 1024/2015 e 1647/2012 e Cons. St. sent. 5231/2013) &#8211; lungi dal prevedere divieti generalizzati, ha soltanto stabilito (art. 5 co. 2) un divieto di installazione di impianti in specifiche zone sensibili indicate nell&#8217;allegato &#8220;A&#8221;, essendo invece prevista la possibilità  di installazione in ampie zone del territorio comunale. In particolare, è la stesa ricorrente ad ammettere la sussistenza di siti alternativi, ancorchè di proprietà  privata (cfr. motivi aggiunti, pp. 12 ss, nonchè memoria difensiva 3.1.2020, p. 2); siti rispetto ai quali non è stata documentata la sussistenza di alcun fattore impeditivo, diverso da quello &#8211; di per sè neutro &#8211; relativo al carattere privato dell&#8217;area.</p>
<p style="text-align: justify;">2.6. A ciò aggiungasi altresì¬ che sebbene l&#8217;impianto in esame sia stato installato in epoca antecedente l&#8217;emanazione del Regolamento in esame, nondimeno la sua localizzazione è divenuta confliggente con la sopravvenuta previsione di cui all&#8217;art. 5 co. 2 Regolamento, essendo detto impianto collocato in prossimità  di scuola materna, nonchè di scuola di istruzione secondaria superiore. Per tali ragioni, in virtà¹ della norma transitoria di cui all&#8217;art. 12 Regolamento, la ricorrente avrebbe dovuto prevedere un piano di delocalizzazione di tale impianto. Piano che essa non ha minimamente considerato.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, è evidente la legittimità  dell&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione, la quale &#8211; preso atto dell&#8217;insistenza dell&#8217;impianto in zona sensibile &#8211; ha inibito le relative opere di modifica.</p>
<p style="text-align: justify;">2.7. Alla luce di tali considerazioni, il primo motivo di gravame è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con i motivi di gravame <i>sub</i> 2), 3), 4), 5) e 7) (articolati sia nel ricorso originario, e sia nei m.a.), la ricorrente si duole della previsione, da parte dell&#8217;ente, di limiti generalizzati all&#8217;installazione di impianti del tipo di quello in esame, eccependo altresì¬ la violazione del principio di ragionevolezza, nonchè di quello (ricavabile dalle previsioni di cui agli artt. 86 e 90 d. lgs. n. 259/03) di compatibilità  dell&#8217;installazione di tali impianti su tutto il territorio nazionale. </p>
<p style="text-align: justify;">Le censure sono infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">Come affermato dal Consiglio di Stato con la citata pronuncia n. 5231/2013, &#8220;<i>i criteri localizzativi indicati nel Regolamento del Comune di Lecce non sono tali da determinare un divieto generale di installazione di impianti su tutto l&#8217;insediamento abitativo nè sono tali da non garantire comunque la copertura dell&#8217;intero territorio comunale. In particolare risulta che l&#8217;Amministrazione ha indicato zone del territorio comunale, anche limitrofe alle aree sensibili, dove è possibile l&#8217;ubicazione degli impianti di telefonia per assicurare la copertura del servizio su tutto il territorio (allegato &quot;B&quot; al Regolamento)</i>&#8221; (cfr. C.d.S. n. 5231/13 cit, punto n. 7 della parte motivazionale).</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, va ribadito in questa sede che l&#8217;impugnato Regolamento, lungi dal prevedere divieti generalizzati di installazione di impianti del tipo di quello in esame, si è unicamente limitato a prevedere zone c.d. sensibili, in cui non è consentita la localizzazione degli stessi, e deve, pertanto, ritenersi immune dalle lamentate censure.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla stessa stregua, non risulta violato il principio di ragionevolezza, atteso che l&#8217;impugnato Regolamento, lungi dal prevedere divieti generalizzati di installazione di impianti su tutto il territorio comunale, ha circoscritto gli stessi alle sole zone sensibili, in tal modo realizzando un ragionevole bilanciamento tra l&#8217;interesse primario alla salute umana e quelli &#8211; pur rilevanti, ma recessivi rispetto al primo &#8211; all&#8217;iniziativa economico-imprenditoriale, nonchè alla copertura della rete su tutto il territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, non risultano violate le previsioni di cui agli artt. 86 e 90 d. lgs. n. 259/03 (norme che attribuiscono carattere di pubblica utilità  agli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico) atteso che &#8211; si ribadisce &#8211; non si discorre, nella specie, di divieti generalizzati all&#8217;installazione di tali impianti, ma solo di limiti territoriali, in funzione di tutela di beni (in primis, la salute umana) dotati di ampia copertura costituzionale (artt. 2-32 Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali ragioni, i suddetti motivi di gravame sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il sesto motivo di gravame (articolato sia nel ricorso originario, sia nei m.a.), la ricorrente si duole dell&#8217;applicazione retroattiva dell&#8217;impugnato Regolamento, essendo l&#8217;impianto in esame assentito in virtà¹ di concessione edilizia rilasciata in data 27.10.1995.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato, essendosi giÃ  rilevato (cfr. <i>supra</i>, punto n. 2.6) che sebbene l&#8217;impianto in esame sia stato installato in epoca antecedente l&#8217;emanazione del Regolamento in esame, nondimeno la sua localizzazione è divenuta confliggente con la sopravvenuta previsione di cui all&#8217;art. 5 co. 2 Regolamento (essendo detto impianto collocato in prossimità  di scuola materna, nonchè di scuola di istruzione secondaria superiore). Per tali ragioni, in virtà¹ della norma transitoria di cui all&#8217;art. 12 Regolamento, la ricorrente avrebbe dovuto prevedere un piano di delocalizzazione di tale impianto. Piano che essa non ha minimamente considerato.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con l&#8217;ottavo motivo di gravame del ricorso originario il ricorrente si duole della violazione dell&#8217;art. 87-bis d. lgs. n. 259/03, per essere la diffida comunale intervenuta oltre il termine (30 giorni) previsto da tale previsione normativa per la formazione del silenzio-assenso.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è superato dalla nota impugnata con i m.a, con la quale l&#8217;Amministrazione ha disposto annullamento in autotutela del silenzio implicitamente formatosi sulla SCIA proposta dal privato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, l&#8217;atto di autotutela (impugnato con i m.a.) rispetta pienamente le previsioni di cui all&#8217;art. 21-<i>nonies</i> l. n. 241/90. Invero, esso è stato emesso all&#8217;esito di un corretto bilanciamento dei vari interessi in gioco. In particolare, l&#8217;Amministrazione ha dato atto sia dell&#8217;insistenza dell&#8217;impianto su luoghi sensibili, sia della mancata previsione, da parte della ricorrente, di un piano di delocalizzazione (art. 12 Regolamento). Tale impianto motivazionale evidenzia un esercizio non irragionevole della discrezionalità  amministrativa, con la conseguenza che l&#8217;atto impugnato con i motivi aggiunti deve ritenersi, anche sotto tale profilo, immune dalle lamentate censure.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Va infine rigettato l&#8217;ultimo motivo di gravame proposto nel ricorso originario, con il quale è stata censurata la mancata comunicazione dei motivi ostativi (art. 10-<i>bis</i> l. n. 241/90). Sul punto, è sufficiente rilevare che, avuto riguardo alla pacifica localizzazione dell&#8217;impianto in luoghi sensibili, e all&#8217;assenza di un piano di delocalizzazione da parte della ricorrente, l&#8217;atto impugnato presenta tutti gli estremi dell&#8217;atto dovuto, con la conseguenza che il dedotto vizio assume carattere non invalidante, ai sensi dell&#8217;art. 21-<i>octies</i>, 2° comma, l. n. 241/90, posto che quand&#8217;anche la ricorrente fosse stata ritualmente compulsata nel relativo procedimento, il provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue il loro rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda,</p>
<p style="text-align: justify;">definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonchè sui motivi aggiunti, li rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Eleonora Di Santo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Andrea Vitucci, Referendario</p>
<p> </p>
<p> </p>
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		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.27</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-18-2-2020-n-27/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-18-2-2020-n-27/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.27</a></p>
<p>Fulvio Rocco, Presidente; Carlo Polidori, Consigliere, Estensore PARTI: società  Dolmen Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Monopoli e Andrea Firpo contro il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco, Presidente; Carlo Polidori, Consigliere, Estensore PARTI:  società  Dolmen Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Monopoli e Andrea Firpo contro il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato nei confronti Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>Il differente regime sanzionatorio per gliinterventi edilizi in presenza di titolo abilitativo poi dichiarato illegittimo e gli  interventi edilizi realizzati in assenza di titolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica- interventi edilizi in presenza di titolo abilitativo poi dichiarato illegittimo- interventi edilizi realizzati in assenza di titolo- regime sanzionatorio- differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La ratio del regime sanzionatorio pìù favorevole riservato agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo in seguito dichiarato illegittimo, rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in assenza del titolo, si rinviene nella specifica considerazione dell&#8217;affidamento riposto dall&#8217;autore dell&#8217;intervento sulla presunzione di legittimità  e comunque sull&#8217;efficacia del titolo assentito. A tal fine, all&#8217;Amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00027/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00004/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00008/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul numero di registro generale 4 del 2020, proposto dalla società  Dolmen Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Monopoli e Andrea Firpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio; </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">sul numero di registro generale 8 del 2020, proposto dalla società  Albergo Astoria S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gianpiero Luongo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Serafini n. 9, presso lo studio del predetto avvocato;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Primiero San Martino di Castrozza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Dolmen Costruzioni S.r.l., non costituita in giudizio;<br /> &#8211; ing. Paolo Secco, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso n. 4/2020, </p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, n. 180/2019 del 21 ottobre 2019 (prot. n. 14461 del 22 ottobre 2019), adottata a seguito dell&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia n. 138/04 del 14 ottobre 2004, disposto dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento con delibera n. 2178 del 20 ottobre 2006, e notificata alla società  ricorrente a mezzo PEC il 22 ottobre 2019; nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; quanto al ricorso n. 8/2020:</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, n. 180/2019 del 21 ottobre 2019 (prot. n. 14461 del 22 ottobre 2019), adottata a seguito dell&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia n. 138/04 del 14 ottobre 2004, disposto dalla Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento con delibera n. 2178 del 20 ottobre 2006; nonchè di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti i ricorsi e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 il dott. Carlo Polidori e uditi l&#8217;avvocato Nicoletta Monopoli per la società  Dolmen Costruzioni, l&#8217;avvocato Gianpiero Luogo per la società  Albergo Astoria e l&#8217;avvocato dello Stato Davide Volpe per il Comune di Primiero San Martino di Castrozza;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il Comune di Transacqua con la concessione edilizia n. 138/2004 in data 14 ottobre 2004 ha autorizzato la società  Dolmen Costruzioni a realizzare un complesso residenziale sulle particelle fondiarie n. 1546/1 e n. 1546/4, subordinatamente alla stipula di una convenzione urbanistica con cui le parti concordavano la cessione, da parte della ricorrente, delle aree individuate nelle attigue particelle fondiarie n. 1546/7 e n. 1546/8, sì¬ da consentire al Comune di potenziare l&#8217;asse stradale che collega la zona denominata &#8220;Fossi&#8221; con il centro abitato del paese. In particolare l&#8217;intervento assentito prevedeva la costruzione di due edifici di quattro piani e di un corpo sottostante, destinato a garage, delimitato da un muro di contenimento posto a ridosso della strada comunale, di cui era previsto l&#8217;allargamento da 2,5 a 5 mt, mentre con la predetta convenzione, approvata con la delibera consiliare n. 12 del 23 giugno 2004, la ricorrente si impegnava a cedere al Comune le particelle n. 1546/7 e n. 1546/8, costituenti l&#8217;area di sedime della nuova parte della strada, mentre l&#8217;Amministrazione si impegnava a riconoscere la metà  della spesa per la realizzazione del muro perimetrale di sostegno e del nuovo accesso pedonale. Con la convenzione le parti concordavano altresì¬ che il confine di proprietà  si sarebbe identificato nella mezzeria del muro perimetrale di contenimento della scarpata, muro poi rimasto per la metà  sul fronte strada in proprietà  esclusiva del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di un esposto anonimo è stato avviato un procedimento di autotutela che si è concluso con la delibera della Giunta Provinciale di Trento n. 2178 del 20 ottobre 2006, che ha disposto l&#8217;annullamento parziale della predetta concessione edilizia n. 138/2004, negando la conformità  urbanistica di parte dei manufatti giÃ  realizzati &#8211; e, in particolare, <i>«il muro di contenimento artificiale e la parte di edificio semi-interrata destinata a parcheggio, compresa fra il muro medesimo e la parte emergente del terreno sistemato e ricadente nella fascia di rispetto stradale per una profondità  di 5 metri dall&#8217;attuale ciglio stradale»</i>, nonchè<i>«la parte superiore dell&#8217;edificio che eccede l&#8217;altezza massima prevista dal PRG in metri 11,50 determinata calcolando l&#8217;altezza della costruzione dal nuovo piano di spiccato derivante dalla modifica del livello naturale del terreno»</i> &#8211; sul presupposto che <i>«la realizzazione di parte dell&#8217;edificio era stata effettuata in fascia di rispetto stradale»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Tribunale con la sentenza n. 171 del 17 luglio 2008 ha respinto il ricorso proposto dalla società  Dolmen Costruzioni, con l&#8217;intervento <i>ad adiuvandum</i> dell&#8217;ing. Paolo Secco (progettista e direttore dei lavori), avverso la predetta delibera di Giunta n. 2178 del 2006, e il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5153 del 22 luglio 2019 ha respinto gli appelli riuniti proposti dalla società  Dolmen Costruzioni e dall&#8217;ing. Secco.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della definizione del giudizio di appello il Comune di Primiero San Martino di Castrozza (derivante dalla fusione del Comune di Transacqua con i Comuni di Fiera di Primiero, Siror e Tonadico) in data 22 ottobre 2019 ha notificato alla società  Dolmen Costruzioni (in qualità  di titolare della concessione edilizia e di committente delle opere), alla società  Albergo Astoria in liquidazione (in qualità  di costruttore) e all&#8217;ing. Secco (in qualità  di progettista e direttore dei lavori) l&#8217;ordinanza n. 180/2019 con la quale &#8211; nel dare atto dell&#8217;annullamento parziale della concessione n. 138/2004 &#8211; è stata ordinata la riduzione in pristino, senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , con riferimento alle seguenti opere: <i>«a) il muro di contenimento artificiale e la parte di edificio semi-interrata destinata a parcheggio, compresa fra il muro medesimo e la parte emergente del terreno sistemato e ricadente nella fascia di rispetto stradale per una profondità  di 5 metri dall&#8217;attuale ciglio stradale»</i>; <i>«b) la parte superiore dell&#8217;edificio che eccede l&#8217;altezza massima prevista dal PRG in metri 11,50 determinata calcolando l&#8217;altezza della costruzione dal nuovo piano di spiccato derivante dalla modifica del livello naturale del terreno. In caso di rimessa in pristino parziale o totale del livello originario del terreno in seguito all&#8217;eventuale demolizione delle opere di cui alla lettera a), l&#8217;annullamento dovrà  intendersi riferito all&#8217;eventuale parte di edificio eccedente l&#8217;altezza massima prevista dal piano regolatore (metri 11,50) calcolata dalla quota di terreno ripristinato»</i>. Nell&#8217;ordinanza è stato altresì¬ precisato che <i>«decorso infruttuosamente tale termine, ai sensi dell&#8217;art. 129, co. 5, L.P. nÂº1 del 2008, se la demolizione non potesse avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , le parti intimate sono tenute al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento delle opere abusive»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La società  Dolmen Costruzioni con il ricorso n. 4/2020 ha impugnato l&#8217;ordinanza n. 180/2019 chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi: <i>eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento di potere &#8211; contraddittorietà  manifesta; violazione e falsa applicazione degli articoli 122, comma 2, e 10 della legge provinciale n. 22/1991 e 129, commi 2 e 5, della legge provinciale n. 1/2008.</i></p>
<p style="text-align: justify;">I) Fermo restando il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5153/2019, occorre perà² considerare che l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione è stata adottata dalla stessa Amministrazione che ha adottato la delibera consiliare n. 12 del 23 giugno 2004, con la quale è stata approvata la suddetta convenzione urbanistica, e che tale convenzione presentava un&#8217;indiscutibile valenza pubblicistica, connessa all&#8217;esigenza di allargare un asse stradale di importanza strategica. Inoltre, come evidenziato da questo Tribunale nella sentenza n. 171/2008, il procedimento di annullamento della concessione edilizia n. 134/2004 <i>«ha avuto inizio il 1.8.2005, a lavori iniziati da pochi mesi, quando il competente ufficio provinciale ha scritto al Comune evidenziando la presenza di elementi di illegittimità  e chiedendo quali provvedimenti il Comune intendesse adottare»</i>,<i> </i>e il Comune di Transacqua <i>«non sottaceva che il rilascio della concessione era avvenuto con una indubbia forzatura urbanistica, ma rilasciando comunque il certificato di abitabilità  in data 23.2.2006, ai due edifici nel frattempo ultimati»</i>. Occorre poi considerare che solo in data 8 giugno 2006, ad opere ultimate, la società  ricorrente ha appreso che era in corso l&#8217;iter di annullamento della concessione. Dunque &#8211; posto che nella società  ricorrente si è consolidato un ragionevole affidamento, che risulta leso dall&#8217;annullamento della concessione edilizia n. 134/2004 &#8211; l&#8217;ordinanza di demolizione avrebbe dovuto essere supportata da <i>«una motivazione rafforzata»</i>, perchè il Comune avrebbe dovuto contemperare l&#8217;interesse pubblico al ripristino della legalità  violata con tale legittimo affidamento e individuare <i>«un punto di equilibrio tra la salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici e la tutela dell&#8217;ordine giuridico violato»</i>. Del resto la suddetta convenzione urbanistica &#8211; che non è stata annullata ed era giÃ  stata interamente adempiuta al momento dell&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia &#8211; pur avendo un&#8217;indiscutibile valenza pubblicistica, presenta anche un carattere negoziale e la delibera di Giunta n. 2178 del 2006 ha inciso sul sinallagma contrattuale, determinando un grave inadempimento del Comune, che ha ottenuto l&#8217;allargamento della strada a fronte di una riduzione della capacità  edificatoria del fondo di proprietà  della ricorrente senza garantire la validità  e la stabilità  della concessione edilizia.</p>
<p style="text-align: justify;">II) In ossequio all&#8217;art. 129, comma 2, della legge provinciale n. 1/2008 il Comune avrebbe dovuto notificare l&#8217;impugnata ordinanza  <i>al proprietario e agli altri soggetti indicati nel comma n. 1 dell&#8217;art. 127&#8243;&#8221;</i>, ossia, al proprietario del bene, al titolare della concessione, al committente, al costruttore, al direttore dei lavori e al progettista. L&#8217;attività  sanzionatoria dell&#8217;illecito edilizio si caratterizza infatti per il suo carattere essenzialmente reale, incidendo sul bene oggetto dell&#8217;abuso ed è, quindi, onere dell&#8217;Amministrazione procedere, prima dell&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione, ad individuare il proprietario del bene, atteso che solo questi ha il potere di rimuovere l&#8217;abuso anche se non è responsabile dello stesso. Invece l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione non è stata notificata ad alcuno degli attuali proprietari.</p>
<p style=""text-align: justify;"">III) L&#8217;impugnata ordinanza non individua con precisione il bene da demolire limitandosi a rinviare, <i>per relationem</i>, al contenuto della delibera di Giunta n. 2178/2006, che pure fa salva ogni determinazione dell&#8217;Amministrazione comunale per il caso (ricorrente nel caso in esame) in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità . Dunque, considerato che i manufatti abusivi in contestazione non sono separati dagli organismi edilizi legittimamente realizzati, dei quali sono parte integrante, il Comune avrebbe dovuto svolgere un&#8217;istruttoria adeguata, valutando preventivamente la possibilità  di non procedere alla rimozione delle parti abusive, come previsto dall&#8217;art. 129, comma 6, della legge provinciale 1/2008 e dall&#8217;art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. Del resto nella delibera di Giunta n. 2178/2006 si osserva che <i>«il Comune dovrà  ordinare la riduzione in pristino delle opere abusive ovvero, qualora non risulti possibile, il pagamento al Comune da parte dei responsabili di una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o parti abusivamente eseguite &#8230; il Comune dovrà  pertanto valutare se sussiste la possibilità  concreta di demolire le parti abusive, da intendersi non solo come possibilità  tecnica di eseguire le demolizioni, ma anche formale, nel senso che l&#8217;impossibilità  della rimessa in pristino comprende non solo i casi in cui essa comporterebbe anche la demolizione di parti legittime della costruzione, ma altresì¬ quella che produce l&#8217;effetto di determinare nuove e ulteriori violazioni delle norme urbanistiche, quali ad esempio il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari minimi, il rispetto degli standard prescritti, ecc.»</i>. In altri termini il Comune avrebbe dovuto soppesare gli interessi in gioco, valutando anche se l&#8217;ordine di demolizione comporti un pregiudizio alle parti legittimamente realizzate, e valorizzare adeguatamente il legittimo affidamento della società  ricorrente, in ossequio al principio ribadito dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 17 ottobre 2017, n. 8. </p>
<p style=""text-align: justify;"">IV) L&#8217;ordine di demolizione riguarda anche il muro di contenimento artificiale, sebbene tale muro appartenga per metà  al demanio comunale, giusta la suddetta convenzione urbanistica, non incisa dall&#8217;annullamento della concessione edilizia n. 138/2004. Dunque, trattandosi di un bene incluso nel patrimonio del Comune, solo una delibera del Comune può prevedere la sua demolizione. Nè può ritenersi che il destinatario di un ordine di demolizione, possa autonomamente procedere alla demolizione di un manufatto in comproprietà  con l&#8217;Amministrazione, come riconosciuto in altra occasione dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 5688).</p>
<p style=""text-align: justify;"">V) Sebbene la Giunta provinciale nella delibera n. 2178/2006 preveda che <i>«in caso di accertata impossibilità  della rimessa in pristino &#8230; il Comune applicherà  la sanzione alternativa prevista dal co. 10, dell&#8217;art. 122 della L.P. n. 22 del 1991, consistente in una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore venale delle parti abusive»</i>, il Comune con l&#8217;impugnata ordinanza avverte che, <i>«decorso infruttuosamente tale termine, ai sensi dell&#8217;art. 129, co. 5, L.P. nÂº1 del 2008, se la demolizione non potesse avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , le parti intimate sono tenute al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento delle opere abusive»</i>. In altri termini l&#8217;Amministrazione non ha considerato che la legge provinciale n. 1/2008 è entrata in vigore il 26 marzo 2008 e, quindi, in forza del principio di irretroattività  delle sanzioni amministrative, sancito dall&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 689/1981, anche per gli illeciti edilizi trova applicazione la legge del tempo in cui è iniziata la consumazione della condotta illecita anche se la stessa si sia protratta in un momento successivo. Dunque, nella denegata ipotesi in cui la ricorrente dovesse provvedere al pagamento di una sanzione amministrativa, l&#8217;importo della sanzione stessa dovrà  essere determinato in base alla legge vigente al momento della consumazione dell&#8217;illecito, ossia in base alla legge n. 22/1991, come espressamente affermato dalla Giunta provinciale nella delibera n. 2178/2006.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. La società  Dolmen Costruzioni con memoria depositata in data 20 gennaio 2010, oltre ad illustrare le suesposte censure, ha riferito dell&#8217;avvenuta proposizione, da parte della società  Albergo Astoria di un separato ricorso avverso l&#8217;ordinanza di demolizione n. 180/2019 &#8211; ricorso incentrato anche sull&#8217;invalidità  derivata di tale provvedimento per effetto dell&#8217;illegittimità  della delibera di Giunta n. 2178 del 2006, che forma oggetto di un autonomo giudizio per opposizione di terzo promosso dalla stessa società  Albergo Astoria innanzi al Consiglio di Stato &#8211; ed ha chiesto a questo Tribunale di disporre, ai sensi degli articoli 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio al fine di assicurare l&#8217;uniformità  degli esiti dei diversi giudizi aventi ad oggetto l&#8217;ordinanza n. 180/2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 3 febbraio 2020 ha replicato alle suesposte censure osservando, in particolare, che l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione costituisce un atto dovuto, perchè il giudicato ha reso incontestabile l&#8217;abuso edilizio, e che l&#8217;Amministrazione non era tenuta a valutare preventivamente, d&#8217;ufficio, la possibilità  di applicare una sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, essendo tale valutazione subordinata alla presentazione di un&#8217;apposita istanza da parte dell&#8217;interessato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. La società  Albergo Astoria con il ricorso n. 8/2020 ha impugnato l&#8217;ordinanza n. 180/2019 chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">I) <i>Illegittimità  derivata: violazione e/o errata applicazione degli articoli 24, 27 e 33 della legge provinciale n. 23/1992; eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, manifeste illogicità , ingiustizia e contraddittorietà , motivazione insufficiente ed erronea; violazione del diritto di difesa.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">La società  Albergo Astoria premette di aver instaurato innanzi al Consiglio di Stato un giudizio per opposizione di terzo avverso la suddetta sentenza n. 5153/2019, censurata nella parte in cui ha confermato la legittimità  della delibera della Giunta provinciale n. 2178 del 2006 malgrado quest&#8217;ultima <i>«sia stata adottata in violazione di tutte le garanzie partecipative e di contraddittorio che regolano il procedimento amministrativo»</i>; difatti l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio della concessione n. 138/2004 era destinato a produrre effetti pregiudizievoli anche per la sua sfera giuridica perchè, determinando l&#8217;abusività  dei lavori, ha fatto insorgere in capo alla società  stessa una responsabilità  amministrativa, civile e penale e, ciononostante, è mancata la prescritta comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento di autotutela. Dunque l&#8217;illegittimità  della delibera della Giunta provinciale n. 2178 del 2006 comporta l&#8217;illegittimità  derivata dell&#8217;ordinanza n. 180/2019, perchè tale provvedimento è stato adottato in dichiarata attuazione della predetta delibera. Inoltre, stante la valenza pregiudiziale dell&#8217;opposizione di terzo, si rende necessario disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi degli articoli 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ..</p>
<p style=""text-align: justify;"">II) <i>Violazione e/o errata applicazione dell&#8217;art. 129 della legge provinciale n. 1/2008; eccesso di potere per difetto di presupposti, carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, manifeste illogicità , ingiustizia e contraddittorietà , motivazione insufficiente ed erronea; violazione del principio di buon andamento dell&#8217;attività  amministrativa.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;ordinanza n. 180/2019 è affetta anche da vizi propri, innanzi tutto perchè in tutti i casi di opere divenute abusive a seguito dell&#8217;annullamento della concessione edilizia, trova applicazione la procedura di cui all&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale n. 1/2008 (che ha sostituito l&#8217;art. 122, comma 10, della legge provinciale n. 22/1991). Pertanto l&#8217;Amministrazione, prima di ordinare la demolizione, avrebbe dovuto avviare d&#8217;ufficio il procedimento volto a verificare la possibilità  di rimuovere i vizi della concessione n. 138/2004 alla luce della vigente &#8211; e significativamente nuova &#8211; disciplina urbanistica provinciale, giÃ  recepita dagli strumenti pianificatori del Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Inoltre l&#8217;Amministrazione ha omesso le ulteriori verifiche previste dall&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale n. 1/2008 volte ad appurare se sia possibile la riduzione in pristino. Infine l&#8217;ordinanza n. 180/2019 indica un criterio errato per la quantificazione della sanzione pecuniaria da applicare in caso di mancata rimessione in pristino; è infatti previsto un importo  <i>&#8220;determinato in misura pari al 150 per cento del valore delle opere abusive&#8221;&#8221;</i>, mentre l&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale n. 1/2008 dispone che la sanzione pecuniaria è pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza si è costituito in giudizio per resistere al ricorso proposto dalla società  Albergo Astoria e con memoria depositata in data 3 febbraio 2020, in replica alle censure dedotte con il secondo motivo, ha affermato che l&#8217;Amministrazione non era tenuta a valutare, d&#8217;ufficio, la possibilità  di rilasciare una concessione in sanatoria ai sensi della disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale n. 1/2008 e che la società  ricorrente non ha presentato un&#8217;istanza in tal senso, fermo restando che nella vicenda per cui è causa tale disposizione non può essere utilmente invocata perchè si riferisce esclusivamente a  <i>&#8220;vizi delle procedure amministrative&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. La società  Albergo Astoria con memoria depositata in data 4 febbraio 2020 ha dichiarato di non aver pìù interesse all&#8217;esame del primo motivo di ricorso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2020 le parti sono state avvisate della possibilità  di definizione dei giudizi introdotti con i ricorsi in epigrafe indicati con sentenza in forma semplificata. Quindi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">DIRITTO</p>
<p style=""text-align: justify;"">1. In via preliminare il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporre, ai sensi dell&#8217;art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei ricorsi in epigrafe indicati, stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva.</p>
<p style=""text-align: justify;"">2. Sempre in via preliminare il ricorso n. 8/2020 deve essere dichiarato in parte improcedibile, avendo la società  Albergo Astoria dichiarato di non aver interesse all&#8217;esame del primo motivo, con l&#8217;ulteriore conseguenza che viene meno l&#8217;esigenza di valutare se sussistano i presupposti per disporre (come richiesto anche dalla società  Dolmen Costruzioni) la sospensione del presente giudizio ai sensi degli articoli 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ. nelle more della definizione del giudizio per opposizione di terzo instaurato dalla società  Albergo Astoria avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 5153/2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">3. Passando al merito, il ricorso n. 4/2020 è fondato solo nei limiti di seguito indicati.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Innanzi tutto non può essere accolto il primo motivo (ulteriormente illustrato nel corpo del terzo motivo) con il quale la società  Dolmen Costruzioni &#8211; pur affermando di essere <i>«consapevole dell&#8217;irretrattabilità  della decisione giurisdizionale sui fatti di causa, derivante dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 5153/2019»Â </i>e di non voler riproporre <i>«alcuno dei motivi che non hanno trovato accoglimento da parte di codesto Ill.mo Tribunale nè dal Supremo Consiglio di Stato»Â </i>&#8211; in realtà  mira a riproporre (impugnando l&#8217;ordine di demolizione conseguente all&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia n. 134/2004) le questioni relative al mancato contemperamento dell&#8217;interesse pubblico alla restaurazione della legalità  violata con il legittimo affidamento della società  stessa, senza perà² considerare che tali questioni sono state giÃ  affrontate e risolte da questo Tribunale con la sentenza n. 171/2008, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5153/2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In altri termini la società  Dolmen Costruzioni con il primo motivo opera una surrettizia commistione tra la valutazione discrezionale che l&#8217;Amministrazione è tenuta a compiere laddove intenda procedere, d&#8217;ufficio, all&#8217;annullamento di una concessione edilizia e l&#8217;obbligo di disporre la demolizione delle opere delle quali sia stata accertata l&#8217;abusività , eventualmente all&#8217;esito di un giudizio conclusosi con l&#8217;annullamento della concessione con la quale le opere stesse sono state assentite. Deve invece ribadirsi in questa sede il consolidato orientamento giurisprudenziale (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7872; id. , 4 ottobre 2019, n. 6720), secondo il quale, ai fini dell&#8217;adozione di un ordinanza di demolizione di immobile abusivo, non è necessaria un&#8217;esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità  violata, essendo sufficiente il richiamo al comprovato carattere abusivo dell&#8217;intervento, e non è configurabile alcun tipo di affidamento meritevole di tutela in capo al proprietario e al responsabile dell&#8217;abuso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione &#8211; in quanto atto dovuto &#8211; non necessitava di alcuna «motivazione rafforzata», essendo adeguatamente motivata attraverso il riferimento all&#8217;annullamento della concessione edilizia n. 134/2004, consolidatosi per effetto della reiezione del ricorso proposto avverso la delibera della Giunta Provinciale n. 2178/2006.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale la società  Dolmen Costruzioni lamenta la violazione dell&#8217;art. 129, comma 2, della legge provinciale n. 1/2008 evidenziando che essa, pur non essendo proprietaria dell&#8217;immobile oggetto degli abusi in contestazione, è uno dei destinatari dell&#8217;impugnata ordinanza, che non è stata invece notificata ad alcuno degli attuali proprietari dell&#8217;immobile stesso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Come ricordato dalla ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 129, comma 2, della legge provinciale n. 1/2008 l&#8217;ordine di demolizione deve essere notificato  <i>&#8220;al proprietario e agli altri soggetti indicati nel comma n. 1 dell&#8217;art. 127&#8243;&#8221;</i>, tra i quali è indicato anche il titolare della concessione. Risulta quindi palese che la ricorrente, in quanto titolare della concessione edilizia n. 134/2004, è stata correttamente individuata dal Comune come uno dei destinatari dell&#8217;ordine di demolizione, pur non essendo l&#8217;attuale proprietaria dell&#8217;immobile oggetto degli abusi in contestazione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nè la ricorrente ha motivo di dolersi del fatto che l&#8217;ordine di demolizione non sia stato notificato all&#8217;attuale proprietario dell&#8217;immobile. Difatti, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 10 giugno 2019, n. 3146), la mancata notifica al proprietario dell&#8217;ordine di demolizione &#8211; pur non facendo venir meno, per ciò solo, la legittimità  del provvedimento &#8211; produce il solo effetto di precludere l&#8217;eventuale adozione, nei confronti dell&#8217;ignaro proprietario, del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di mancata spontanea ottemperanza all&#8217;ordine di demolizione. Nè può ritenersi che tale orientamento non possa trovare applicazione nel caso in esame sol perchè nell&#8217;impugnata ordinanza si precisa che, <i>«se la demolizione non potesse avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , le parti intimate sono tenute al pagamento di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 150 per cento delle opere abusive»</i>. Difatti, in ossequio al principio sotteso al richiamato orientamento giurisprudenziale, la ricorrente non potrà  essere destinataria, in solido, della sanzione prevista per il caso di inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione laddove dimostri che si è fattivamente attivata presso l&#8217;attuale proprietario, che ha la disponibilità  materiale dell&#8217;immobile, ai fini della rimozione degli abusi e che l&#8217;inottemperanza all&#8217;ordine di demolizione è imputabile soltanto a tale soggetto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Nè miglior sorte merita il terzo motivo, con la quale la società  Dolmen Costruzioni lamenta la violazione dall&#8217;art. 129, comma 6, della legge provinciale 1/2008 (e della corrispondente disposizione nazionale dell&#8217;art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001) osservando che il Comune &#8211; invece di limitarsi ad affermare genericamente che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la demolizione &#8211; tenuto conto dell&#8217;alternatività  tra la sanzione ripristinatoria e quella pecuniaria (essendo l&#8217;irrogazione della sanzione ripristinatoria subordinata alla preventiva esecuzione di un accertamento tecnico volto a stabilire se il ripristino possa comparte un pregiudizio per le parti legittimamente realizzate) avrebbe dovuto preventivamente accertare, d&#8217;ufficio, se l&#8217;ordine di demolizione possa essere eseguito senza compromettere le parti legittime del fabbricato di cui le opere abusive fanno parte.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Secondo l&#8217;art. 129, comma 6, della legge provinciale 1/2008 (corrispondente all&#8217;art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001),  <i>&#8220;Per le opere eseguite in difformità  parziale il comune ordina la demolizione a spese dei responsabili dell&#8217;abuso oppure, se esse non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e comunque quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità , il pagamento di una sanzione determinata in misura pari al valore delle parti eseguite in difformità . Se l&#8217;abuso consiste nella mancata esecuzione di opere o modalità  costruttive prescritte o nell&#8217;utilizzo di materiali diversi da quelli richiesti la sanzione è pari al valore delle opere non realizzate&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale disposizione deve essere interpretata, secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29 ottobre 2018, n. 6337), formatasi sull&#8217;art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, nel senso che la possibilità  di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall&#8217;Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento di repressione dell&#8217;abuso edilizio, successiva ed autonoma rispetto alla fase di adozione dell&#8217;ordine di demolizione. Difatti, mentre l&#8217;adozione dell&#8217;ordine di demolizione costituisce un atto dovuto, è onere del destinatario di tale provvedimento dimostrare all&#8217;Amministrazione che le opere abusive  <i>&#8220;non contrastano con rilevanti interessi urbanistici&#8221;&#8221;</i> o che  <i>&#8220;la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità &#8220;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque, considerato lo stato del procedimento, non si configura la dedotta violazione dall&#8217;art. 129, comma 6, della legge provinciale 1/2008.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. Non può essere accolto neppure il quinto motivo, con il quale la società  Dolmen Costruzioni deduce che in forza del principio di irretroattività  delle sanzioni amministrative &#8211; sancito dall&#8217;art. 1, comma 2, della legge n. 689/1981, secondo il quale  <i>&#8220;le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati&#8221;&#8221;</i> &#8211; trova applicazione anche per gli illeciti edilizi la legge del tempo in cui è iniziata la consumazione della condotta illecita, anche se la stessa si sia protratta in un momento successivo; pertanto, nella denegata ipotesi in cui fosse applicata una sanzione pecuniaria, la stessa dovrà  essere determinata in conformità  alla legge vigente nel momento in cui è iniziata la consumazione dell&#8217;illecito, ossia in conformità  a quanto stabilito dalla legge provinciale n. 22/1991, come riconosciuto dalla Giunta provinciale nella delibera n. 2178/2006.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 8 luglio 2019, n. 1038), nella determinazione della sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione demolitoria trova applicazione il generale principio <i>tempus regit actum</i>, anche in ragione della natura permanente dell&#8217;illecito edilizio.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque nella fattispecie il Comune ha correttamente previsto l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 129, comma 5, della legge provinciale 1/2008.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. Diverse considerazioni valgono per il quarto motivo con il quale la società  Dolmen Costruzioni lamenta che l&#8217;ordine di demolizione abbia ad oggetto anche <i>«il muro di contenimento artificiale»,</i> sebbene lo stesso appartenga per metà  al demanio comunale, giusta la convenzione urbanistica approvata con la delibera consiliare n. 12/2004 (non incisa dall&#8217;annullamento della concessione edilizia n. 138/2004).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Al riguardo il Collegio condivide l&#8217;orientamento giurisprudenziale richiamato dalla ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 5688), secondo il quale, in caso di immobile in parte demaniale, l&#8217;ordine di demolizione dell&#8217;opera abusiva non deve essere rivolto al privato per la parte in cui alla demolizione deve provvedere il soggetto pubblico.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque il Comune avrebbe dovuto individuare con precisione quale parte del muro di contenimento in questione debba essere demolita dalla ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">9. Passando all&#8217;esame del ricorso n. 8/2020, il Collegio osserva innanzi tutto che tutte le censure formulate dalla società  Albergo Astoria con il secondo motivo muovono dal presupposto che il Comune avrebbe dovuto applicare la disposizione, pìù favorevole, di cui all&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 &#8211; secondo la quale  <i>&#8220;Se il comune, in seguito all&#8217;accertamento che è impossibile rimuovere i vizi delle procedure amministrative e rimettere in pristino, annulla la concessione, applica una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite e comunque non inferiore a 1.500 euro&#8221; </i>&#8211; perchè l&#8217;impugnata ordinanza n. 180/2019 consegue all&#8217;annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 138/2004. In particolare, secondo la ricorrente, l&#8217;Amministrazione prima di ordinare la demolizione avrebbe dovuto avviare, d&#8217;ufficio, il procedimento di cui all&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008, nell&#8217;ambito del quale valutare se fosse possibile  <i>&#8220;rimuovere i vizi delle procedure amministrative&#8221;&#8221;</i> e, in caso contrario, applicare una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, stante l&#8217;impossibilità  di disporre la rimessione in pristino.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tali censure non possono essere accolte perchè &#8211; a differenza di quanto sostiene la società  ricorrente &#8211; la disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 non può essere interpretata nel senso che il Comune, in caso di annullamento del titolo edilizio, sia tenuto ad avviare d&#8217;ufficio il procedimento di sanatoria previsto da tale disposizione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">10. L&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 &#8211; che recepisce quanto disposto dal legislatore statale con l&#8217;art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 (secondo la quale  <i>&#8220;In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite &#8230;&#8221;&#8221;</i>) &#8211; reca una norma di favore (applicabile sia in caso di annullamento giurisdizionale, sia in caso di annullamento in autotutela del titolo edilizio) che differenzia sensibilmente la posizione di chi abbia realizzato opere abusive in base ad un titolo annullato rispetto a quella di chi abbia realizzato opere abusive senza alcun titolo, tutelando l&#8217;affidamento del privato a conservare le opere divenute abusive.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In particolare, secondo la giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6753) formatasi sull&#8217;art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, la <i>ratio</i> del regime sanzionatorio pìù favorevole riservato agli interventi edilizi realizzati in presenza di un titolo abilitativo in seguito dichiarato illegittimo, rispetto al trattamento ordinariamente previsto per le ipotesi di interventi realizzati in assenza del titolo, si rinviene <i>«nella specifica considerazione dell&#8217;affidamento riposto dall&#8217;autore dell&#8217;intervento sulla presunzione di legittimità  e comunque sull&#8217;efficacia del titolo assentito. A tal fine, all&#8217;Amministrazione si impone di verificare se i vizi formali o sostanziali siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari»</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Inoltre, secondo tale giurisprudenza, in coerenza con la predetta <i>ratio legis</i>, il concetto di possibilità  di restituzione in pristino non va inteso solo come possibilità  tecnica,<i> «occorrendo comunque valutare l&#8217;opportunità  di ricorrere alla demolizione e dovendosi comparare l&#8217;interesse pubblico al recupero dello status quo ante con il rispetto delle posizioni giuridiche soggettive del privato incolpevole, che aveva confidato nell&#8217;esercizio legittimo del potere amministrativo; la scelta di escludere la sanzione demolitoria, infatti, laddove adeguatamente motivata ed accompagnata, in termini di coerenza, alle indicazioni contenute nell&#8217;annullamento, appare in astratto &#8211; laddove possibile &#8211; quella maggiormente rispettosa di tutti gli interessi coinvolti nella singola controversia ed anche del principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa, di diretta derivazione dal diritto dell&#8217;Unione Europea, principio che impone all&#8217;Amministrazione il perseguimento del pubblico interesse col minor sacrificio possibile dell&#8217;interesse privato»</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">11. Tanto premesso in termini generali, non è condivisibile la tesi dell&#8217;Amministrazione resistente secondo la quale la disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 non sarebbe neppure astrattamente applicabile nel caso in esame perchè si riferisce soltanto a  <i>&#8220;vizi delle procedure amministrative&#8221;&#8221;</i>, mentre l&#8217;annullamento parziale della concessione edilizia n. 138/2004 è stato disposto sul presupposto che <i>«la realizzazione di parte dell&#8217;edificio era stata effettuata in fascia di rispetto stradale»</i>. Infatti, secondo una condivisibile giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2019, n. 5089), la disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 può trovare applicazione anche nel caso in cui il titolo edilizio sia stato annullato perchè affetto da vizi di natura sostanziale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ciononostante, si deve ribadire le censure in esame non possono essere accolte perchè &#8211; al pari di quanto espressamente previsto dall&#8217;art. 135 della legge provinciale 1/2008 (e dalla corrispondente disposizione nazionale dell&#8217;art. 36 del d.P.R. n. 380/2001) per la sanatoria delle opere abusive in quanto realizzate senza alcun titolo &#8211; anche la sanatoria delle opere abusive in quanto realizzate in base ad un titolo annullato richiede la presentazione di un&#8217;apposita istanza da parte dell&#8217;interessato (come avvenuto, ad esempio, nella fattispecie esaminata da Cons. Stato, Sez. VI, 19 luglio 2019, n. 5089), per le ragioni di seguito indicate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 &#8211; così¬ come la corrispondente disposizione dell&#8217;art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 &#8211; non specifica a chi spetti attivare il procedimento volto ad accertare la possibilità  di rimuovere i vizi delle procedure amministrative e l&#8217;impossibilità  di disporre la restituzione in pristino. Tuttavia l&#8217;art. 129, comma 12, della legge provinciale 1/2008 (sulla falsariga di quanto previsto dall&#8217;art. 38, comma 2, del d.P.R. 380/2001) dispone che l&#8217;integrale corresponsione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 11 e il pagamento del contributo di concessione  <i>&#8220;producono gli effetti della concessione&#8221;&#8221;,</i> così¬ assimilando i due procedimenti di sanatoria &#8211; quello relativo alle opere realizzate senza alcun titolo e quello relativo alle opere realizzate in base ad un titolo annullato &#8211; che si distinguono, quindi, solo per i diversi presupposti in presenza dei quali l&#8217;abuso edilizio può essere sanato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Risulta poi evidente che l&#8217;impossibilità  di disporre la restituzione in pristino (cui si riferiscono sia l&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008, sia l&#8217;art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001), intesa nel duplice senso indicato dalla giurisprudenza innanzi richiamata (ossia come impossibilità  tecnica e come inopportunità  di disporre la demolizione) presuppone che sia l&#8217;interessato ad attivare il procedimento di sanatoria. Difatti l&#8217;Amministrazione, da un lato, non avendo la materiale disponibilità  del bene divenuto abusivo non è in condizione di valutare d&#8217;ufficio se la rimessione in pristino sia impossibile per eventuali problemi di natura tecnica; dall&#8217;altro, nei casi di annullamento giurisdizionale del titolo edilizio non può certo sostituirsi all&#8217;interessato nel prospettare le ragioni sulle quali si fonda l&#8217;affidamento incolpevole sulla legittimità  del titolo stesso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Inoltre l&#8217;annullamento (giurisdizionale o in autotutela) del titolo edilizio ben potrebbe dipendere da ragioni imputabili al soggetto che ha richiesto il rilascio del titolo (si pensi, ad esempio, alla disposizione dell&#8217;art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che disciplina l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti rilasciati sulla base di false rappresentazioni dei fatti) e, sebbene anche tale fattispecie astrattamente rientri nel campo di applicazione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008, non si vede per quale ragione l&#8217;Amministrazione dovrebbe valutare d&#8217;ufficio se sia possibile rimuovere vizi delle procedure amministrative che ad essa non siano imputabili.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In definitiva la disposizione dell&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 (al pari di quella dell&#8217;art. 38, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001) prevede: A) la possibilità , per l&#8217;interessato, di chiedere la sanatoria della procedura di rilascio del titolo edilizio laddove sia possibile rimuovere i vizi, formali o sostanziali, della procedura stessa, con conseguente non applicazione di alcuna sanzione; B) nel caso in cui non sia richiesta o non sia possibile la sanatoria, l&#8217;obbligo, per l&#8217;Amministrazione, di applicare la sanzione in forma specifica, ossia l&#8217;obbligo di disporre la demolizione; C) nel caso in cui non sia possibile disporre la sanatoria richiesta, ma non sia possibile neppure disporre la demolizione, l&#8217;obbligo, per l&#8217;Amministrazione, di applicare una sanzione pecuniaria pari al valore delle opere o delle parti abusivamente eseguite (c.d. fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dunque coglie nel segno l&#8217;Amministrazione quando in memoria afferma che nella fattispecie in esame il procedimento ad istanza di parte di cui all&#8217;art. 129, comma 11, della legge provinciale 1/2008 non è stato attivato perchè nè la società  Albergo Astoria, nè gli altri soggetti interessati hanno presentato l&#8217;apposita istanza di sanatoria.</p>
<p style=""text-align: justify;"">12. In definitiva il ricorso n. 4/2020 deve essere accolto in parte e, per l&#8217;effetto, si deve disporre l&#8217;annullamento dell&#8217;impugnata ordinanza, nella parte in cui viene ordinata la demolizione del muro di contenimento artificiale, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell&#8217;Amministrazione, che avrà  cura di specificare quale parte del muro debba essere demolita d&#8217;ufficio dall&#8217;Amministrazione stessa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Invece il ricorso n. 8/2020 deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte respinto perchè infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">13. Tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso n. 4/2020 sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite e per disporre la rifusione della metà  del contributo unificato, mentre nulla si deve disporre riguardo alla Provincia di Trento, evocata in giudizio per mero tuziorismo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Invece con riferimento al ricorso n. 8/2020, le spese di lite, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della società  Albergo Astoria, mentre nulla si deve disporre riguardo alla società  Dolmen Costruzioni e all&#8217;ing. Paolo Secco, evocati in giudizio per mero tuziorismo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige/sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 4/2020 e n. 8/2020, li riunisce e, quanto al ricorso n. 4/2020, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione; quanto al ricorso n. 8/2020, lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo respinge perchè infondato. Per l&#8217;effetto annulla l&#8217;impugnata ordinanza di demolizione nella parte in cui viene ordinata la demolizione del muro di contenimento artificiale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Compensa le spese di lite relative al giudizio introdotto con il ricorso n. 4/2020 e dispone la rifusione della metà  del contributo unificato versato dalla società  Dolmen Costruzioni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna la società  Albergo Astoria al pagamento, in favore del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, delle spese di lite relative al giudizio introdotto con il ricorso n. 8/2020, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Fulvio Rocco, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Cecilia Ambrosi, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-18-2-2020-n-27/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.27</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.322</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-2-2020-n-322/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-2-2020-n-322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.322</a></p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente , Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS , rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Piraino e Chiara Petrucci contro MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-2-2020-n-322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.322</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente , Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS , rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Piraino e Chiara Petrucci contro MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato;  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO XII, non costituito in giudizio; AMBITO TERRITORIALE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEREGUARDO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;  nei confronti OMISSIS  non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell&#8217;ambito del comparto scolastico : individuazione del giudice munito della giurisdizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza- personale della Scuola &#8211; diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell&#8217;ambito del comparto scolastico- giudice munito della giurisdizione &#8211; individuazione.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell&#8217;ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l&#8217;istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00322/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01399/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2019, proposto da <br /> CATERINA STANCO, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Piraino e Chiara Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1; <br /> UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO XII, non costituito in giudizio;<br /> AMBITO TERRITORIALE DI PAVIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;<br /> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEREGUARDO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">MILENA CASTELLANO non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">del Decreto dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AOOUSPPV. registro ufficiale.U.0001508 del 30 aprile 2019, nella parte in cui, in esecuzione della Sentenza n. 2762 del 29 aprile 2019 del Consiglio di Stato, decreta il depennamento dell&#8217;odierna ricorrente Sig.ra Stanco Caterina, giÃ  inserita con riserva, dalle Graduatorie ad esaurimento per la scuola dell&#8217;infanzia con effetto dalla data di inserimento, disponendo altresì¬ che i dirigenti delle Istituzioni scolastiche, ove i docenti interessati risultino attualmente inseriti con riserva nelle Graduatorie d&#8217;Istituto di I fascia, provvedano al depennamento degli stessi dalle medesime graduatorie;</p>
<p style="text-align: justify;">del Decreto dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, AOOUSPPV. registro ufficiale.U.0001556 del 3 maggio 2019, nella parte in cui, preso atto del depennamento della docente Stanco Caterina dalle Graduatorie definitive di scuola dell&#8217;infanzia con decreto AOOSPPV n. 1508 del 30 aprile 2019, decreta &#8220;La revoca immediata dell&#8217;individuazione della docente Caterina STANCO (23/09/1973 NA), quale destinataria di proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto comune di scuola dell&#8217;infanzia, con decorrenza giuridica dall&#8217;1 settembre 2016 ed economica dal 15 settembre 2016&#8221; (art. 1), disponendo altresì¬ che &#8220;il dirigente scolastico dell&#8217;I.C. Bereguardo, sede originaria di assegnazione della docente Caterina Stanco, procederà  agli adempimenti di competenza&#8221; (art. 2) nonchè che &#8220;il dirigente scolastico dell&#8217;I.C. San Martino Siccomario, sede di effettivo servizio nel corrente anno scolastico della docente Caterina Stanco, dovrà  proporre alla medesima docente la stipula di un contratto a tempo determinato, riferito alla medesima tipologia di posto, con scadenza al 30 giugno 2019, al fine di salvaguardare la continuità  didattica nell&#8217;interesse degli alunni per tutta la durata del corrente anno scolastico&#8221; (art. 3);</p>
<p style="text-align: justify;">del Decreto n. 287, prot. 0002486 del 7 maggio 2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell&#8217;Istituto comprensivo Statale di Bereguardo, nella parte in cui &#8220;decreta con decorrenza 06/05/19 la risoluzione del contratto di lavoro a Tempo Indeterminato, stipulato in data 20/06/2016 con la docente Stanco Caterina &#038; a seguito individuazione prot. MIUR AOOUSPPV R.U. 2079 del 09 settembre 2016&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d&#8217;ora ci si riserva di impugnare.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente, in possesso di Diploma magistrale conseguito entro l&#8217;anno scolastico 2001/2002, impugna principalmente, con il presente ricorso, il Decreto dell&#8217;Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia AOOUSPPV del 30 aprile 2019, nella parte in cui, in esecuzione della Sentenza n. 2762 del 29 aprile 2019 del Consiglio di Stato, dispone la sua esclusione dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell&#8217;infanzia nelle quali essa era stata inserita con riserva in virtà¹ di una pronuncia cautelare emessa dal T.A.R. del Lazio nel giudizio R.G. n. 8375/2016. Vengono inoltre impugnati gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata data concreta esecuzione alla statuizione di esclusione dalle suddette graduatorie.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università  e della Ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sezione, con ordinanza n. 973 del 15 luglio 2019, ha respinto la domanda cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">Tenutasi la pubblica udienza in data 17 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che, così¬ come eccepito dalla difesa erariale nonchè d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, cod. proc. amm. nel corso della suindicata udienza, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in esame. </p>
<p style="text-align: justify;">Va invero osservato che, in base ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione &quot;Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all&#8217;inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell&#8217;ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell&#8217;atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto &#8211; di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all&#8217;inserimento in una determinata graduatoria &#8211; l&#8217;accertamento del diritto del ricorrente all&#8217;inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà  che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l&#8217;istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all&#8217;accertamento del diritto del singolo docente all&#8217;inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell&#8217;atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario (cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. un., ord. n. 17123 del 26 giugno 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche il giudice amministrativo è orientato in questo senso. Si ritiene, infatti, che il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non abbia natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva di tale giudice. Si ritiene inoltre che gli atti di gestione della graduatorie stesse siano assunti con i poteri del datore di lavoro e che quindi, per individuare quale sia il giudice dotato di giurisdizione, occorra verificare se l&#8217;impugnazione abbia ad oggetto un atto particolare di gestione della graduatoria appunto ovvero un presupposto atto amministrativo generale (si veda in proposito Consiglio di Stato, ad. plen., 12 luglio 2011 n. 11; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11 ottobre 2019, n.1732; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 30 ottobre 2017 n. 10803; T.A.R. Piemonte, sez. I, 8 settembre 2017, n.1055; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 15 marzo 2017, n.210; T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 13 giugno 2014, n.1564). </p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie la ricorrente ha giÃ  proposto (correttamente innanzi al TAR Lazio, stante l&#8217;impugnazione di un atto avente efficacia su tutto il territorio nazionale) una controversia con la quale ha impugnato l&#8217;atto generale presupposto (d.m. n. 495 del 2016). In tale giudizio ha ottenuto un provvedimento cautelare favorevole rispetto al quale potrebbe, al pìù, invocare l&#8217;ottemperanza innanzi al medesimo giudice che ha accolto la sua domanda. </p>
<p style="text-align: justify;">Nel presente giudizio, invece, la ricorrente invoca l&#8217;illegittimità  del provvedimento che, in concreto, ha disposto il suo depennamento dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell&#8217;infanzia nelle quali essa era stata inserita con riserva a seguito della suddetta pronuncia cautelare, senza impugnare alcun atto generale presupposto. Va di conseguenza dichiarato, in applicazione dei principi sopra illustrati, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, il quale ove necessario potrà  procedere all&#8217;eventuale disapplicazione di atti amministrativi presupposti anche in pendenza di un giudizio amministrativo. </p>
<p style="text-align: justify;">La particolarità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 11, comma 2, cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Ugo Di Benedetto, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Concetta Plantamura, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-18-2-2020-n-322/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.322</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.2150</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-18-2-2020-n-2150/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-18-2-2020-n-2150/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-18-2-2020-n-2150/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.2150</a></p>
<p>Francesco Arzillo, Presidente, Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Mauro Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  contro Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-18-2-2020-n-2150/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.2150</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Francesco Arzillo, Presidente, Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Mauro Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;   contro  Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </span></p>
<hr />
<p>Vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità  organizzata ex lege n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004 : sussiste la giurisdizione del GO.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.Giurisdizione e competenza- vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità  organizzata ex lege n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004 -giurisdizione del GO- sussiste.</p>
<p> 2.Giurisdizione e competenza- vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità  organizzata ex lege n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004-accertamento dei requisiti- attività  discrezionale &#8211; non è tale.<br /> </div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione prevista dalle leggi, in favore di varie categorie di soggetti legislativamente individuati (vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità  organizzata di cui alle leggi n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale vero e proprio diritto soggettivo, essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell&#8217;erogabilità  &#8211; circoscritti alla qualificazione dell&#8217;evento come riconducibile ad uno di quelli tipici &#8211; sia con riferimento all&#8217;entità  della somma da erogare, prefissata dalla legge.</p>
<p> 2.L&#8217;attività  diretta all&#8217;accertamento dei requisiti previsti ex lege n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004, anche ove dovesse assumere carattere non semplicemente ricognitivo ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità  amministrativa, cosicchè l&#8217;indennità  è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto, in ordine alla sua corresponsione, non residua alcun margine di discrezionalità , una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l&#8217;istruttoria .</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 02150/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 11520/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11520 del 2019, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Mauro Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;accertamento</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato dalla p.a. sull&#8217;istanza di riconoscimento, in favore del de cuius, dello status di &#8220;vittima della criminalità  organizzata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e del Ministero della Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; gli odierni ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità  del silenzio serbato dall&#8217;amministrazione sull&#8217;istanza volta al riconoscimento in loro favore, in qualità  di eredi del sig. -OMISSIS-, dei benefici concessi alle &#8220;vittime della criminalità  organizzata&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;amministrazione si è costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; alla camera di consiglio del 19 novembre 2019, sussistendo profili dubbi sulla giurisdizione, la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, c.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto, in punto di diritto, quanto segue:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; al riguardo deve osservarsi, infatti, che le controversie relative al riconoscimento della speciale elargizione prevista dalle leggi, in favore di varie categorie di soggetti legislativamente individuati (vittime del dovere, vittime del terrorismo e della criminalità  organizzata di cui alle leggi n. 302 del 1990, n. 407 del 1998 e n. 206 del 2004), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione soggettiva degli aspiranti beneficiari si configura quale vero e proprio diritto soggettivo, essendo la Pubblica Amministrazione priva di ogni potere discrezionale sia con riguardo ai presupposti dell&#8217;erogabilità  &#8211; circoscritti alla qualificazione dell&#8217;evento come riconducibile ad uno di quelli tipici &#8211; sia con riferimento all&#8217;entità  della somma da erogare, prefissata dalla legge (TAR Lazio, sentenza n. 1410/2018);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in particolare, l&#8217;attività  diretta all&#8217;accertamento dei requisiti previsti dalla legge, anche ove dovesse assumere carattere non semplicemente ricognitivo ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità  amministrativa, cosicchè l&#8217;indennità  in questione è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto, in ordine alla sua corresponsione, non residua alcun margine di discrezionalità , una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l&#8217;istruttoria (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 6 giugno 2017, n. 3008; v. anche T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 17 giugno 2013, n. 589; Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4568);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in occasione di un pronunciamento in ordine ai benefici di cui alla L. n. 266/2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, nell&#8217;assimilare tali benefici alle speciali elargizioni previste per legge in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità  organizzata, hanno affermato che quanto alle suddette fattispecie il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti interessati hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità , in ordine sia alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze, sia alla misura di esse; di conseguenza hanno ribadito che la giurisdizione è del giudice ordinario (Cass. S.U. 27 marzo 2017, n. 7761);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del pari, deve ritenersi spettante al giudice ordinario la giurisdizione sul silenzio allorchè il giudice amministrativo, come in specie, sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante (ex plurimis, Consiglio Stato, Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 210);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ne discende che va declinata la giurisdizione, in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà  essere riproposto, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2, c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda;</p>
<p style="text-align: justify;">Ravvisati, infine, giustificati motivi per compensare le spese di lite;</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Arzillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Petrucciani, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Francesca Romano, Primo Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-2-2020-n-118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-2-2020-n-118/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.118</a></p>
<p>Caterina Criscenti, Presidente, Andrea De Col, Referendario, Estensore PARTI:Caronte &#38; Tourist S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Ferruccio Puzzello contro Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Gullo nei confronti Ministero Infrastrutture e Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-2-2020-n-118/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-18-2-2020-n-118/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Caterina Criscenti, Presidente, Andrea De Col, Referendario, Estensore PARTI:Caronte &amp; Tourist S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Ferruccio Puzzello contro Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Gullo nei confronti Ministero Infrastrutture e Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria &#8211; Sede di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria</span></p>
<hr />
<p>In materia antisismica le Regioni non possono prevedere una disciplina derogatoria rispetto a quella statale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Edilizia ed Urbanistica- interventi edilizi in zona sismica- normativa di riferimento &#8211; DPR 380/2001 &#8211; è tale.</p>
<p> 2. Edilizia ed urbanistica- materia antisismica- disciplina derogatoria da parte delle Regioni rispetto alla disciplina statale- legittimità  &#8211; va esclusa.<br /> </p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La disciplina degli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile all&#8217;ambito materiale del «governo del territorio», nonchè a quello relativo alla «protezione civile» per i profili concernenti la tutela dell&#8217;incolumità  pubblica. In entrambe le materie, di potestà  legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali. In materia di interventi edilizi in zona sismica. assumono la valenza di principio fondamentale le disposizioni contenute nel d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (t.u. edilizia), che prevedono determinati adempimenti procedurali, ove questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. Fra tali disposizioni, assume primario rilievo in particolare dell&#8217;art. 93, comma 1, del t.u. edilizia &#8211; in forza del quale «nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell&#8217;appaltatore» &#8211; e l&#8217;art. 94, comma 1, t.u. edilizia, a mente del quale nelle località  sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità , «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione». Tali previsioni costituiscono espressione evidente dell&#8217;intento unificatore che informa la legislazione statale, in tal senso orientata alla tutela dell&#8217;incolumità  pubblica, che non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali.</p>
<p> 2.In materia antisismica le Regioni non possono prevedere una disciplina derogatoria rispetto a quella statale, se non per aspetti di dettaglio e secondari, a fronte della superiore esigenza di garantire il diritto fondamentale alla sicurezza in tutto il territorio nazionale.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/02/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00118/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00438/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 438 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Caronte &amp; Tourist S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Ferruccio Puzzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Calabria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Reggio Calabria, Pal. Campanella presso l&#8217;Avvocatura regionale;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero Infrastrutture e Trasporti &#8211; Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria &#8211; Sede di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria <i>ex lege</i> in Reggio Calabria, via del Plebiscito n.15;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia</i></p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">-del provvedimento del 30.5.2019 reso sull&#8217;istanza di autorizzazione ai fini sismici n. 36959/2018, avente ad oggetto &#8220;progetto di adeguamento degli scivoli di ormeggio lato Sud dell&#8217;approdo di Villa San Giovanni&#8221; con cui il Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, Servizio Tecnico di Reggio Calabria, in persona del dirigente pro-tempore, ravvisato il difetto di competenza a provvedere, ha comunicato la chiusura del procedimento avviato ad istanza di parte senza il rilascio dell&#8217;autorizzazione richiesta; ove occorra e per quanto di interesse, della nota dirigenziale generale prot.n. 160268 del 18.4.2019 richiamata nell&#8217;atto impugnato nonchè, ove occorra, della precedente nota prot. n. 112076 del 18.3.2019 adottata in materia dal Dipartimento lavori pubblici della Regione Calabria, Servizio Tecnico di Reggio Calabria.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CARONTE &amp; TOURIST spa il 19.09.2019:</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">-del provvedimento prot. n. 17581 del 04.07.2019 reso sull&#8217;istanza di autorizzazione ai fini sismici presentata dalla società  ricorrente avente ad oggetto &#8220;lavori di adeguamento degli scivoli di ormeggio lato Sud dell&#8217;approdo di Villa San Giovanni &#8211; Richiesta di autorizzazione sismica art. 17-18 legge 64/74 art. 4 legge 1086/1971&#8221; con cui il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia Calabria &#8211; Ufficio 6 &#8211; Tecnico e Opere Marittime per la Calabria di Reggio Calabria, edotto sulla incompetenza per materia giÃ  formalmente dichiarata dal Dipartimento Infrastrutture lavori Pubblici della Regione Calabria Ufficio di Reggio Calabria, ha a sua volta anch&#8217;essa ravvisato il proprio difetto di competenza a provvedere restituendo la documentazione tecnica pervenuta e trasmettendone una copia alla Regione Calabria per i successivi adempimenti; ove occorra e per quanto di interesse, della successiva nota adottata dal Provveditorato prot. n. 19160 del 23.7.2019.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia Calabria &#8211; Sede di Reggio Calabria;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso notificato nelle forme e nei termini di legge, la Caronte &amp; Tourist spa (d&#8217;ora in poi, solo Caronte), società  che gestisce il trasporto marittimo tra la Sicilia e il continente, ha impugnato il diniego di competenza a provvedere sull&#8217;istanza di autorizzazione ai fini sismici del &#8220;progetto di adeguamento degli scivoli di ormeggio lato sud approdo di Villa San Giovanni&#8221; rilasciato dal Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione Calabria in data 30.05.2019.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Premesso di essere titolare di concessione demaniale marittima <i>ex</i> art. 24 cod. nav. per l&#8217;utilizzo di aree e banchine portuali costituenti il terminal ubicato a Nord dell&#8217;ambito portuale di Villa San Giovanni per l&#8217;espletamento delle relative operazioni portuali, la società  ricorrente espone di aver richiesto alla competente Autorità  Portuale l&#8217;autorizzazione alla realizzazione dei lavori di una porzione del bene demaniale giÃ  concesso in uso e coincidente con gli scivoli di ormeggio lato sud dell&#8217;approdo di Villa San Giovanni e ciò in ragione della nuova composizione della flotta navale destinata al traghettamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La concessionaria otteneva i titoli edilizi necessari ad eseguire i lavori, salvo l&#8217;autorizzazione ai fini antisismici ritenuta di competenza della Regione Calabria.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tuttavia, il Settore 4 Regionale del Dipartimento Lavori pubblici &#8220;Vigilanza Normativa Tecnica sulle costruzioni e supporto tecnico &#8211; Area Meridionale&#8221; di Reggio Calabria, al quale la Caronte si era rivolta per il rilascio del titolo mancante, con provvedimento datato 30.05.2019, archiviava l&#8217;istanza, dichiarandosi incompetente al rilascio dell&#8217;autorizzazione sismica, perchè &#8220;<i>l&#8217;intervento proposto ricade tra le &#8220;opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero</i> <i>da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità  con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni&#8221; (art. 7 del DPR 380/2001 lettera b) </i>e quindi  <i>&#8220;per effetto del combinato disposto dagli artt. 93 e 104 del D. Lgs. 112/98 e degli artt. 17 e 18 L. 64/74 la competenza al rilascio dell&#8217;autorizzazione ai fini sismici non risulta essere in capo alle strutture regionali ma alle competenti strutture statali</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Con la citata determinazione, la struttura regionale dava atto di essersi conformata alla direttiva assunta con nota prot. n. 160268 del 18.04.2019 dal Dirigente Generale del Dipartimento dei Lavori Pubblici della Regione Calabria, anch&#8217;essa impugnata, tesa ad agevolare l&#8217;archiviazione di tutti i procedimenti in corso di istruttoria aventi ad oggetto interventi strutturali di interesse statale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. La ricorrente, preso atto della dichiarata incompetenza degli uffici regionali a favore degli organi incardinati nella struttura statale, ripresentava la domanda di autorizzazione a fini antisismici agli uffici del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Ufficio 6 Tecnico e Opere Marittime per la Calabria (sede decentrata di Reggio Calabria), vedendosi, perà², opporre, un altro diniego perchè anche il Provveditorato si dichiarava non competente a provvedere, ritenendo che tale obbligo incombesse a carico degli organi della struttura regionale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Al fine di sbloccare l&#8217;<i>empasse</i> venutasi a creare relativamente a quale plesso amministrativo fosse da ascriversi la competenza al rilascio dell&#8217;autorizzazione sismica, la Caronte sollecitava all&#8217;autotutela entrambi gli enti destinatari della propria istanza, ma senza esito alcuno (il diniego giÃ  adottato dal Provveditorato veniva nuovamente confermato con ulteriore nota prot. n. 19160 del 23.07.2019, mentre la Regione non rispondeva nemmeno).</p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Avverso il provvedimento datato 30.5.2019 con cui la Regione Calabria ha definito l&#8217;istanza di autorizzazione, declinando la propria competenza in favore dello Stato e pure avverso la nota dirigenziale generale prot.n. 160268 del 18.4.2019, richiamata nell&#8217;atto di archiviazione impugnato, la Caronte ha proposto ricorso deducendo i seguenti vizi di illegittimità :</p>
<p style=""text-align: justify;"">6.1. <i>Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Motivazione perplessa ed insufficiente. Erronea applicazione della nota dirigenziale generale prot. n. 160268 del 18.4.2019. Erronea declinatoria di competenza a provvedere. Falsa applicazione del D.P.R. n. 383/1994 e dell&#8217;art. 7 del DPR 380/2001 lettera b). Erronea applicazione del D. Lgs n. 112/1998. Violazione dell&#8217;art. 3 della L. r. n. 37/2015.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura l&#8217;operato dell&#8217;amministrazione regionale che avrebbe erroneamente applicato l&#8217;art. 7 del d.P.R. n. 380/2001 alla fattispecie in questione, in quanto l&#8217;opera, di cui si è chiesta l&#8217;autorizzazione ai fini antisismici, rimarrebbe comunque assoggettata alla disciplina del Testo Unico dell&#8217;Edilizia e, in particolare, degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n.380/01.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La Regione intimata, nel disconoscere la propria competenza a provvedere, avrebbe ugualmente errato nell&#8217;applicare gli artt. 93 e 104 del D.Lgs n. 112/98 che, invece, attribuiscono allo Stato specifiche competenze in materia di pianificazione, programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di porti ovvero di opere portuali di rilevanza nazionale ed internazionale, mentre, nel caso in esame, il progetto da assentire sotto il profilo antisismico riguarderebbe un intervento di adeguamento proposto dalla concessionaria su una porzione di demanio marittimo ben delimitata e destinata all&#8217;attracco delle navi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nel senso di riconoscere la competenza dell&#8217;autorità  regionale convergerebbe anche l&#8217;art. 3 della L.R. n. 37/15 (&#8220;&#8221;<i>Procedure per l&#8217;esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica</i>&#8220;&#8221;), applicabile <i>ratione temporis</i> al procedimento avviato ad istanza della società  ricorrente che, analogamente all&#8217;art. 93 del d.P.R. n. 380/01, prevede che il progetto per interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche debba essere trasmesso per l&#8217;approvazione al Servizio tecnico regionale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">6.2. <i>Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erronea applicazione della nota dirigenziale generale prot. n. 160268 del 18.4.2019</i>.<i> Errata applicazione di disposizione regionale non in vigore nè al momento della presentazione dell&#8217;istanza nè dell&#8217;atto di archiviazione. Violazione del D.P.C.M. 11 febbraio 2014 nonchè degli artt. 93 e 94 del T.U. sull&#8217;edilizia</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Con il secondo motivo di ricorso, la Caronte argomenta l&#8217;illegittimità  del diniego regionale facendo leva sull&#8217;approvazione dell&#8217;art. 3 bis della L.R. 37/2015 ad opera della L.R. 31.05.2019 n. 15 che avrebbe ridistribuito le competenze in materia di controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Poichè a seguito della novella legislativa regionale, introdotta, perà², in epoca successiva al provvedimento impugnato, &#8220;&#8221; <i>Ai sensi dell&#8217;articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività  di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a: a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale; b) rete ferroviaria di interesse nazionale; c) porti di rilievo nazionale e internazionale</i>&#8220;&#8221;, il procedimento amministrativo preordinato al rilascio dell&#8217;autorizzazione sismica sarebbe stato correttamente avviato davanti alla competente struttura regionale, se non altro in ossequio al principio <i>tempus regit actum.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Fermo restando che la nuova normativa regionale assegnerebbe agli organi dell&#8217;amministrazione statale la competenza a sovraintendere alla vigilanza e al controllo antisismico su opere di costruzione e di manutenzione di un porto e non su puntuali interventi di adeguamento circoscritti ad una parte ben delimitata di demanio marittimo, la società  ricorrente precisava che, in ogni caso, dovessero trovare piena applicazione le giÃ  citate disposizioni degli arttt. 93 e 44 del d.P.R. n. 380/01.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. La ricorrente concludeva formulando domanda di cautelare di tipo &#8220;&#8221;propulsivo&#8221;&#8221;, affinchè questo Tribunale sollecitasse l&#8217;organo tecnico regionale a rivedere la posizione assunta e a pronunciarsi ai fini sismici sul progetto dopo averne delibato la competenza a provvedere. </p>
<p style=""text-align: justify;"">8. Con atto di mera forma depositato il 20.08.2019, ma integrato da successiva memoria difensiva datata 30.08.2019, si costituiva la Regione Calabria, invocando la reiezione del gravame in quanto infondato in diritto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Richiamando precedenti pareri della Direzione generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, la tesi interpretativa della Regione valorizzava la portata derogatoria dell&#8217;art.7 del d.P.R. n. 380/01 che, escludendo l&#8217;applicabilità  degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/01, anche per effetto di quanto disposto dall&#8217;art.137 dello stesso Testo Unico dell&#8217;Edilizia, renderebbe conseguentemente applicabili gli articoli 17 e 18 della L. n. 64/74 con conseguente radicamento della competenza a provvedere sulla richiesta dell&#8217;autorizzazione sismica in capo al Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche e quindi, in definitiva, allo Stato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">9. Con memoria di stile depositata il 27.08.2019 si costituivano tramite l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato il MIT e il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche (sede di Reggio Calabria), depositando documentazione riferita a pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, in materia di autorizzazione sismica, ribadivano la competenza delle strutture regionali.</p>
<p style=""text-align: justify;"">10. Alla camera di consiglio del 4 settembre 2019, previa rinuncia da parte della ricorrente all&#8217;istanza cautelare, il Tribunale rinviava la causa per la discussione nel merito all&#8217;udienza del 18 dicembre 2019.</p>
<p style=""text-align: justify;"">11. Con atto per motivi aggiunti ritualmente notificato e depositato il 19.09.2019, la Caronte impugnava cautelativamente anche il diniego opposto dal Provveditorato Interregionale alle opere pubbliche adottato il 04.07.2019 con cui, come si è visto, l&#8217;autorità  statale aveva opposto analogo diniego, declinando la competenza a provvedere in quanto &#8220;&#8221;<i>l&#8217;attività  chiesta non rientra tra le competenze stabilite per questo Ufficio dello Stato dal DPCM 11 febbraio 2014, n. 72</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A fondamento dell&#8217;ulteriore mezzo di gravame, la società  ricorrente assumeva il difetto di motivazione e di istruttoria, non essendo pienamente intellegibile l&#8217;iter logico-giuridico seguito dall&#8217;amministrazione statale che, nel denegare la competenza a provvedere sull&#8217;autorizzazione sismica, avrebbe lasciato in sospeso se e in quali termini dovessero ancora ritenersi applicabili gli artt. 17 e 18 della L. n. 64/74.</p>
<p style=""text-align: justify;"">12. Nell&#8217;approssimarsi dell&#8217;udienza di merito, la difesa erariale ha depositato memoria difensiva datata 12.11.2019, prendendo posizione anche sul ricorso per motivi aggiunti, mentre la Caronte e la Regione Calabria, per mezzo di memorie riassuntive, insistevano sulle rispettive posizioni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">13. All&#8217;udienza pubblica del 18 dicembre 2019 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</p>
<p style=""text-align: justify;"">14. Il ricorso principale è fondato, mentre quello per motivi aggiunti va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Collegio, prima di pervenire all&#8217;esame delle questioni di merito, ritiene utile &#8211; per inquadrare al meglio le conclusioni che si andranno ad illustrare &#8211; riportare una sintetica ricognizione del quadro normativo applicabile alla fattispecie.</p>
<p style=""text-align: justify;""><i>-Cenni generali</i> <i>sulla normativa antisismica</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ai sensi dell&#8217;art.7 del d.P.R. n. 380/01 (&#8220;&#8221;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia&#8221;&#8221;) &#8220;&#8221;<i>Non si applicano le disposizioni del presente titolo per</i>: &#038;b)<i>opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità  con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 93 comma 1 del d.P.R. n.380/01 prevede che &#8220;&#8221;<i>Nelle zone sismiche di cui all&#8217;articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell&#8217;appaltatore&#8221;&#8221;</i>, mentre l&#8217;art. 94, sempre al comma 1, stabilisce che&#8221;&#8221;<i>Fermo restando l&#8217;obbligo del titolo abilitativo all&#8217;intervento edilizio, nelle località  sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità  all&#8217;uopo indicate nei decreti di cui all&#8217;articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Le due ultime disposizioni, dettate in tema di provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, si sono perpetuate immutate a decorrere dalla L.25.11.1962 n. 1684 (&#8220;&#8221;<i>Provvedimenti per l&#8217;edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche</i>&#8220;&#8221;), passando per la L. 02.02.1974 n.64 (&#8220;&#8221;<i>Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche</i>&#8220;&#8221;) fino ad arrivare al Testo Unico dell&#8217;Edilizia (d.P.R. 06.06.2001 n.380 &#8220;&#8221;<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>&#8220;&#8221; &#8211; T.U.E.) che, sul piano delle fonti normative, non è un Codice ovvero una fonte del diritto che impatta sulla norma, abrogando quelle antecedenti, ma un testo unico cd. &#8220;&#8221;compilativo&#8221;&#8221; che incide solamente sulle singole disposizioni, riordinandole, coordinandole ed armonizzandole tra loro.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Non a caso, l&#8217;art. 136 T.U.E. dispone l&#8217;espressa abrogazione delle sole disposizioni contenute nelle norme ivi citate, mentre l&#8217;art.137 T.U.E (&#8220;&#8221;<i>Norme che rimangono in vigore&#8221;&#8221;</i>) comma 2, lett. a) e b) ha previsto, per quello che in questa sede interessa, che &#8220;&#8221;<i>Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti leggi: a) legge 5 novembre 1971, n. 1086; b) legge 2 febbraio 1974, n. 64; &#038;.</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In questo senso, gli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/01 recepiscono, pressochè integralmente, i previgenti articoli 17 ( &#8220;&#8221;<i>Nelle zone sismiche di cui all&#8217;articolo 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all&#8217;ufficio tecnico della regione o all&#8217;ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell&#8217;appaltatore</i>&#8220;&#8221;) e 18 (&#8220;&#8221;<i>Fermo restando l&#8217;obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località  sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità  all&#8217;uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell&#8217;ufficio tecnico della regione o dell&#8217;ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti&#8221;&#8221;</i>) della L. n. 64/1974.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ tratteggiato il quadro normativo nazionale, si può quindi ritenere che con il d.P.R. n. 380/2001 il legislatore, pur mantenendo in vigore le leggi n. 1086/1971 e n. 64/74 (ma con i limiti di cui all&#8217;art. 137, comma 2), abbia &#8220;&#8221;ridisciplinato&#8221;&#8221; la materia giÃ  regolata dalla legislazione anteriore, che dunque resta applicabile nelle sole parti non incompatibili con il nuovo assetto normativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2018, n. 1631) e abbia confermato (o attribuito <i>ex novo</i>) alle Regioni la competenza (poteri e funzioni) in ordine all&#8217;autorizzazione sismica.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In tale contesto, l&#8217;art.93 del d.P.R. n. 380/01 è fondamentale nell&#8217;imporre nelle zone sismiche l&#8217;obbligo della preventiva presentazione della denuncia dei lavori unitamente a copia del progetto strutturale (v. comma 1). La norma, essendo diretta essenzialmente ad assicurare la sicurezza degli immobili situati in zone sismiche e l&#8217;incolumità  pubblica di chi vi abita, trova un&#8217;applicazione generalizzata nei confronti di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione, senza distinzione tra opere pubbliche o private, di interesse statale o non statale, interne od esterne: il rispetto delle prescrizioni previste dall&#8217;art. 93 è, insomma, obbligatorio tutte le volte in cui l&#8217;intervento sia finalizzato alla realizzazione o alla modificazione di strutture edilizie, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria.</p>
<p style=""text-align: justify;""><i>-Rapporto di competenze tra Stato e Regione in materia antisismica</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La materia antisismica ha generato, anche nel corso degli ultimi anni, svariati contenziosi a livello costituzionale in ordine alla delimitazione di poteri e competenze tra lo Stato e le Regioni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Proprio intervenendo, di recente, sulla questione di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3 <i>ter</i> lett. b) dell&#8217;art. 6 della legge della Regione Calabria 31.12.2015 n. 37, dichiarandola fondata, la Corte Costituzionale ha stabilito che &#8220;&#8221;<i>La disciplina degli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile all&#8217;ambito materiale del «governo del territorio», nonchè a quello relativo alla «protezione civile» per i profili concernenti la tutela dell&#8217;incolumità  pubblica. In entrambe le materie, di potestà  legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;""><i>In materia di interventi edilizi in zona sismica. assumono la valenza di principio fondamentale le disposizioni contenute nel d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (t.u. edilizia), che prevedono determinati adempimenti procedurali, ove questi ultimi rispondano ad esigenze unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico. Fra tali disposizioni, assume primario rilievo in particolare dell&#8217;art. 93, comma 1, del t.u. edilizia &#8211; in forza del quale «nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell&#8217;appaltatore» &#8211; e l&#8217;art. 94, comma 1, t.u. edilizia, a mente del quale nelle località  sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità , «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione». Tali previsioni costituiscono espressione evidente dell&#8217;intento unificatore che informa la legislazione statale, in tal senso orientata alla tutela dell&#8217;incolumità  pubblica, che non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali </i>(cfr. Corte Cost., 10 dicembre 2019, n. 264).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Dalla surriferita sentenza della Corte Costituzionale, che contribuisce a consolidare un orientamento giÃ  ben definito (cfr. Corte Cost. n. 232 del 2017 e 272 del 2016), si può ricavare il principio per cui in materia antisismica le Regioni non possono prevedere una disciplina derogatoria rispetto a quella statale, se non per aspetti di dettaglio e secondari, a fronte della superiore esigenza di garantire il diritto fondamentale alla sicurezza in tutto il territorio nazionale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il passaggio è importante perchè nel frastagliato panorama normativo che concorre a disciplinare la procedura di rilascio a fini sismici rientra, nella vicenda in esame, anche la L.R. n. 37/2015 della Regione Calabria (&#8220;&#8221;<i>Procedure per l&#8217;esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica</i>&#8220;&#8221;).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia antisismica, inoltre, ha conosciuto nel tempo una significativa evoluzione normativa, laddove originariamente il controllo preventivo sulle costruzioni in zona sismica era interamente demandata allo Stato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Al riguardo, si segnalano il d.P.R. n. 8/1972 &#8211; che ha trasferito alle Regioni non solo le funzioni amministrative esercitate in materia di opere pubbliche di interesse regionale, ma anche alcuni uffici periferici del Ministero dei Lavori Pubblici &#8211; e il D.L. n. 112/98 di trasferimento o di delega alle Regioni di ulteriori competenze statali che perà², come si vedrà  in seguito, non incidono sul regime della competenza decisionale in materia di autorizzazione sismica.</p>
<p style=""text-align: justify;""><i>-Disciplina legislativa regionale </i>(L.R. 31.12.2015 n. 37, successivamente modificata con L.R. 31.05.2019 n. 15).</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 3 della L.R. n. 37/15, nella sua originaria versione applicabile <i>ratione temporis</i> al procedimento in questione, prevedeva, con richiamo espresso alla normativa statale, che &#8220;&#8221;<i>Chiunque, nel territorio regionale, intende procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonchè interventi di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell&#8217;inizio dei lavori è tenuto a farne denuncia, ai sensi dell&#8217;articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001, trasmettendo il progetto esecutivo delle opere di cui trattasi.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>2. Per le opere di cui al comma 1, prima dell&#8217;inizio dei lavori e, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 94, comma 1, del d.p.r. 380/2001, è necessario acquisire la relativa autorizzazione.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>3. La denuncia, di cui al comma 1, è inoltrata direttamente al Servizio tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile)&#038;.</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale disposizione, che riconosceva la competenza regionale in tema di autorizzazioni sismiche, indipendentemente dal tipo e dalla natura dell&#8217;opera, è stata successivamente modificata dapprima con L.R. 2 ottobre 2018 n. 37 e successivamente con L.R. 31 maggio 2019 n. 15 che ha aggiunto l&#8217;art.3 bis dal seguente tenore &#8220;&#8221;<i>Le attività  di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell&#8217;articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono svolte dalle competenti amministrazioni statali</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Infine, a seguito dell&#8217;introduzione ad opera del D.L. 18.4.2019 n.32 (decreto cd. &#8220;&#8221;Sblocca cantieri&#8221;&#8221;, conv. in L. n.55/19) dell&#8217;art.94 bis del d.P.R. n. 380/01, l&#8217;art. 3 della L.R. è stato così¬ modificato dalla L.R. 31.05.2019 n.15:  <i>&#8220;1. La realizzazione di interventi &quot;rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità &quot; di cui all&#8217;articolo 94bis del d.p.r.380/2001, così¬ come definiti nell&#8217;elencazione di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi dell&#8217;articolo 94, comma 1, del d.p.r.380/2001.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>2. La realizzazione di interventi di &quot;minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità &quot; di cui all&#8217;articolo 94bis del d.p.r.380/2001, così¬ come definiti nell&#8217;elencazione di cui all&#8217;articolo 2, comma 2, è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità  definite dal regolamento regionale&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">15. Ciò precisato dal punto di vista del quadro normativo rilevante, la questione centrale sottesa ad entrambi i motivi di gravame, che possono quindi trattarsi congiuntamente, è se competa agli uffici statali, e in particolare al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche, ovvero agli uffici regionali e pìù precisamente al Dipartimento regionale dei Lavori Pubblici, il rilascio dell&#8217;autorizzazione sismica per opere di (presunto) interesse statale o insistenti su aree del demanio statale o realizzate da soggetti concessionari di beni demaniali quale è la Caronte che ha presentato, proprio in tale veste, il progetto di adeguamento degli scivoli di ormeggio nel lato sud di approdo di Villa San Giovanni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il problema si pone perchè, ad avviso della Regione resistente, il progetto contemplerebbe un intervento strutturale concernente una delle tipologie di opere elencata dall&#8217;art.7 del T.U.E. e cioè: a) &#8220;&#8221;opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali; b) o comunque insistenti su aree del demanio statale e c) opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici&#8221;&#8221; , come tali, fuori dal raggio applicativo degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/01 per effetto della portata derogatoria dell&#8217;art. 7 T.U.E..</p>
<p style=""text-align: justify;"">Posta in questi termini, la motivazione del provvedimento regionale non appare conforme a legge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Innanzitutto, non è affatto scontato che quella progettata dalla società  Caronte si configuri, in sè e per sè, come un&#8217;opera di interesse statale o da realizzarsi da un concessionario di servizio pubblico.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Trattasi, come si è visto in esordio, non del procedimento preordinato alla localizzazione di un porto o di altra opera di interesse strategico o nazionale, ma di un&#8217;opera puntuale da realizzarsi in zona circoscritta, funzionale all&#8217;adeguamento degli scivoli di attracco delle nuove navi facenti parte della flotta gestita dalla società  concorrente e strumentale agli interessi non dello Stato, ma della stessa società  concessionaria.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Certamente l&#8217;intervento palesa indirettamente innegabili profili di interesse pubblico nella misura in cui i lavori da intraprendere consentiranno l&#8217;ottimizzazione e la messa in sicurezza del servizio di trasporto marittimo, ma, ad avviso del Collegio, ciò che rileva è che l&#8217;intervento, così¬ come la necessaria occupazione della porzione di area portuale interessata, sono finalizzati, in ultima analisi, ad implementare ovvero a sviluppare l&#8217;attività  imprenditoriale della Caronte.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In secondo luogo, la stessa società  ricorrente, come si è giÃ  fatto cenno, non risulta aver chiesto l&#8217;autorizzazione sismica in qualità  di concessionario di servizio pubblico, bensì¬ in quella di concessionaria di bene demaniale, ammesso e non concesso che l&#8217;opera che intende realizzare sia da qualificare come di interesse statale per le ragioni appena spiegate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In ogni caso, la motivazione addotta dalla Regione resistente è fallace sotto altro e pìù pregnante profilo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 7 T.U.E., infatti, esclude l&#8217;applicazione della parte I del d.P.R. n. 380/01 relativa ai titoli edilizi (titolo II) e non della parte II -relativa alla normativa tecnica- che comprende l&#8217;art. 93, con conseguente riconoscimento della competenza della struttura regionale al rilascio dell&#8217;autorizzazione sismica.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Con maggior impegno esplicativo, si precisa che l&#8217;art. 7 esclude dall&#8217;ambito di applicazione delle norme racchiuse nella citata parte I sui titoli abilitativi e dunque dalla necessità  del solo permesso di costruire ben tre tipologie di opere, tra cui, per quanto qui interessa, le opere pubbliche di amministrazioni statali, edificate sul demanio statale o di interesse statale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tutte queste opere vengono esonerate dal permesso di costruire perchè, in realtà , sono assoggettate alla disciplina racchiusa nel d.P.R. n. 383/94, il quale delinea un apposito procedimento per l&#8217;accertamento di conformità  alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, demandato allo Stato d&#8217;intesa con la Regione interessata e da effettuarsi entro sessanta giorni dalla richiesta dell&#8217;amministrazione statale competente: nulla a che vedere, quindi, con l&#8217;autorizzazione sismica e sull&#8217;amministrazione titolata a concederla.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ne deriva che è del tutto indifferente ai fini della valutazione sismica la tipologia dell&#8217;opera, pubblica o privata, statale o non statale, essendo il pertinente riferimento normativo dato dagli articoli 93 e 94 del d.P.R. n.380/01 che riservano all&#8217;esclusiva titolarità  della Regione la competenza in materia di controlli sul rispetto della normativa sismica, ivi compresi i provvedimenti autorizzatori, anche per il caso in cui venga coinvolta la P.A. o suoi concessionari.</p>
<p style=""text-align: justify;"">16. A questo proposito, fuorviante appare il richiamo effettuato dall&#8217;atto impugnato agli artt. 93 e 104 del D.lgs. n. 112/98 (&#8220;&#8221;<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59</i>&#8220;&#8221;) che riguardano il mantenimento di alcune funzioni in capo al potere statale quali la &#8220;&#8221;<i>la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti</i>&#8220;&#8221;, ma non l&#8217;autorizzazione sismica il cui ambito è regolato dalla disciplina speciale oggi racchiusa nel Testo unico dell&#8217;edilizia.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Non è condivisibile, poi, che gli artt. 17 e 18 della L. n. 64/74, tuttora vigenti, possano interpretarsi nel senso di prevalere sugli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/01, sottraendo la competenza <i>de qua</i> espressamente riservata alle strutture regionali preposte, anzi, è vero il contrario.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Come si è giÃ  sottolineato, le citate disposizioni restano soltanto formalmente in vigore, essendo state &#8220;&#8221;sostituite&#8221;&#8221; da altre disposizioni con esse incompatibili per contenuto, nonostante il generale e generico dettato dell&#8217;art. 137 d.P.R. n. 380/01 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, n. 1631/18 cit.).</p>
<p style=""text-align: justify;"">17. Un&#8217;indiretta conferma dell&#8217;illegittimità  del diniego adottato dalla Regione resistente si può agevolmente trarre dall&#8217;originaria formulazione dell&#8217;art. 3 della L.R. n.37/2015. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Non è in discussione che quest&#8217;ultima disposizione, prima delle repentine modifiche successivamente intervenute sullo stesso articolato normativo, abbia regolato l&#8217;intera sequenza procedimentale avviata su istanza di parte ricorrente e tesa all&#8217;ottenimento del titolo mancante, essendo noto il principio per cui &#8220;&#8221;<i>la legittimità  del provvedimento adottato al termine di un procedimento ad istanza di parte va valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale&#8221;&#8221;</i> (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768).</p>
<p style=""text-align: justify;"">GiÃ  l&#8217;art.3 della L.R.n.37/2015, rinviando agli artt.art.93 e 94 del d.P.R. n. 380/01 ed incardinando la competenza autorizzatoria a fini antisismici in capo &#8220;&#8221;<i>al Servizio tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile</i>)&#8221;&#8221;, comporta quindi l&#8217;illegittimità  del provvedimento adottato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">In ogni caso, l&#8217;art. 3 <i>bis</i> della L.R. n. 37/2015, così¬ come aggiunto dalla L.R. 31.05.2019 n.15, concerne testualmente la vigilanza e il controllo per la sicurezza sismica e non l&#8217;autorizzazione sismica di cui al citato art.3, sicchè essa appare del tutto ininfluente rispetto all&#8217;operatività  dell&#8217;unico assetto normativo in materia racchiuso esclusivamente nel T.U.E..</p>
<p style=""text-align: justify;"">18. In conclusione, le specifiche finalità  della disciplina delle costruzioni in zone sismiche hanno determinato la previsione di un rigoroso regime autorizzatorio (art. 93 T.U.E.) che impone, a chiunque intenda procedere ad interventi in tali zone, di darne preavviso scritto allo sportello unico che, a sua volta, provvede alla trasmissione alla struttura regionale, competente a concludere il procedimento di autorizzazione con un provvedimento espresso.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La speciale disciplina si applica a tutte le costruzioni, pubbliche o private, di interesse statale o meno, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità , realizzate in zone delle quali sia dichiarata la sismicità  (cfr. Cass. pen., 04.11.2015 n. 48950).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Unica eccezione riguarda l&#8217;art. 106 (Esenzione per le opere eseguite dal genio militare) che dispone &#8220;&#8221;1. <i>Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l&#8217;osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata dall&#8217;organo all&#8217;uopo individuato dal Ministero della difesa.&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale specifica previsione normativa, proprio in quanto unica eccezione, non fa che confermare la bontà  della conclusione in ordine alla generalità  del suddetto obbligo di munirsi dell&#8217;autorizzazione sismica presso la struttura regionale; e ciò tanto pìù che, se questa disposizione riprende quanto giÃ  disposto dall&#8217;art. 33 della legge n. 64/1974 (indice della necessità  di prevedere espressamente deroghe non altrimenti sopravvissute), analoghe possibili esenzioni previste dalla normativa precedente &#8211; in ordine alle opere in orbita statale &#8211; non sono state invece richiamate nel T.U.E., sì¬ da doversene intendere venuta meno l&#8217;operatività .</p>
<p style=""text-align: justify;"">19. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale è, dunque, fondato e va accolto.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;annullamento del diniego opposto dal Dipartimento regionale dei Lavori Pubblici importa la declaratoria di improcedibilità  del ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, la cui pretesa è giÃ  soddisfatta attraverso l&#8217;individuazione dell&#8217;organo tecnico regionale competente ad esaminare, oltre che ad approvare o meno, il progetto nel merito.</p>
<p style=""text-align: justify;"">20. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico della Regione Calabria, mentre possono compensarsi nei confronti delle Amministrazioni statali resistenti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati, mentre dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge se dovuti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Compensa le spese nei confronti delle amministrazioni statali resistenti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Caterina Criscenti, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Agata Gabriella Caudullo, Referendario</p>
<p style=""text-align: justify;"">Andrea De Col, Referendario, Estensore</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.1245</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-1245/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-1245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.1245</a></p>
<p>Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente, Roberto Politi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Provincia di Lecce, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Testi, c. M. Vittorino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Russo, Gabriele Marasco e Gabriele Valentini) In tema di dichiarazioni sostitutive disciplinate dal DPR n. 445/2000 l&#8217;evocazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-1245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.1245</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-1245/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.1245</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente, Roberto Politi, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Provincia di Lecce, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Testi, c. M. Vittorino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Russo, Gabriele Marasco e Gabriele Valentini)</span></p>
<hr />
<p>In tema di dichiarazioni sostitutive disciplinate dal DPR n. 445/2000 l&#8217;evocazione di una forma di &#8220;soccorso istruttorio&#8221; ben può intervenire in presenza di incompletezza .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; rappresentanza in giudizio &#8211; Comune difeso da avvocato dell&#8217;organico comunale &#8211; notifica della sentenza presso l&#8217;Avvocatura Comunale &#8211; mancata indicazione del nominativo del procuratore &#8211; idoneità  &#8211; va esclusa.<br /> <br /> 2.- Processo amministrativo &#8211; notifica &#8211; art. 479, II° c. C.P.C. &#8211; novella legislativa &#8211; ratio.<br /> <br /> 3.- Procedimento amministrativo &#8211; dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  ai sensi del DPR n. 445/2000 &#8211; modulistica ex art. 48 DPR n. 445/2000 &#8211; vincolatività &#8211; limiti.<br /> <br /> 4.- Procedimento amministrativo &#8211; dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 &#8211; soccorso istruttorio &#8211; ammissibilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Allorquando un Comune sia rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente parte dell&#8217;organico comunale e particolarmente di un organo (se del caso denominato &#8220;Avvocatura Comunale&#8221;) deputato alla trattazione degli affari legali, ed il Comune abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo, qualora l&#8217;esecuzione della notificazione della sentenza venga fatta al Comune in tale domicilio, la notificazione non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l&#8217;impugnazione, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all&#8217;organo suddetto, atteso che </em><em>la notificazione indirizzata alla parte, senza alcuna indicazione del difensore, non assicura che l&#8217;atto notificato venga percepito nella sua effettiva consistenza e, quindi, recapitato al difensore: così¬, ingenerandosi una situazione di incertezza.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La modifica del secondo comma dell&#8217;articolo 479 c.p.c., avvenuta con le riforme del 2005-2006, segna la netta distinzione fra la notificazione alla parte personalmente senza coinvolgimento del difensore e quella di cui all&#8217;articolo 285 c.p.c. al procuratore allorquando la parte sia da esso rappresentata, rafforzandosi la rilevanza della necessità  che la relazione di notificazione lo coinvolga.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. L&#8217;art. 48 del DPR n. 445/2000 prevede che&#8221;le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà  di utilizzare..&#8221;: alla (mera) facoltà  di utilizzazione, da parte dei soggetti interessati, della modulistica predisposta dall&#8217;Amministrazione al fine di rendere la dichiarazione sostitutiva, si accompagna così¬Â l&#8217;obbligatorietà  dell&#8217;approntamento di idonei modelli, che non esclude, tuttavia, la predisposizione della dichiarazione in altre forme, purchè rispettose della sostanza dell&#8217;obbligo dichiarativo incombente sul privato; conseguentemente, la formulazione della dichiarazione sul modulo (a ciò) predisposto non assume carattere di vincolatività  e, per l&#8217;effetto, anche la dichiarazione altrimenti resa è suscettibile di apprezzamento in relazione alla sua portata contenutistica e, quindi, all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo dichiarativo al quale la medesima è finalisticamente preordinata.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>4. In tema di dichiarazioni sostitutive disciplinate dal DPR n. 445/2000 l&#8217;evocazione di una forma di &#8220;soccorso istruttorio&#8221; ben può intervenire in presenza di incompletezza, ovvero formale irregolarità  della dichiarazione: non quando, diversamente, il contenuto della stessa non rechi i requisiti minimi di &#8220;identificabilità &#8221; alla stregua delle previsioni dettate dalla disciplina di riferimento. In assenza, dunque, di una &#8220;dichiarazione&#8221; sostitutiva di atto di notorietà , come tale qualificabile, non deve ritenersi ammissibile l&#8217;integrazione postuma di un contenuto dichiarativo carente, ovvero insuscettibile di essere sussunto nella tipologia attestativa contemplata dal D.P.R. n. 445/2000.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/02/2020<br /> <strong>N. 01245/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01545/2012 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2012, proposto da Provincia di Lecce, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Testi, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giuseppe Donati n. 115, presso l&#8217;avv. Maria Antonietta Capone;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> M. Vittorino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Russo, Gabriele Marasco e Gabriele Valentini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, alla piazza dei Prati degli Strozzi n. 26;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Staccata di Lecce) n. 2031 del 22 novembre 2011, resa tra le parti, pronunciata in esito al ricorso N.R.G. 1371 del 2011;<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del sig. Vittorino M.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 il Cons. Roberto Politi e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Russo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> 1. Con deliberazione n. 14 del 22 marzo 2011, il Consiglio Provinciale di Lecce individuava il sig. Vittorino M. quale componente del Collegio Sindacale presso l&#8217;Istituto Autonomo Case Popolari.<br /> La nomina veniva formalizzata con successiva comunicazione del 21 aprile 2011, prot. n. 34676; nella quale era, altresì¬, contenuto l&#8217;invito, secondo la disposizione di cui al punto 6) del Disciplinare di cui alla deliberazione n. 58 del 12 agosto 2009, a depositare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione contenente il conferimento dell&#8217;incarico, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  attestante l&#8217;assenza di cause di incompatibilità .<br /> L&#8217;odierno appellato provvedeva a presentare presso gli uffici della Provincia di Lecce, in data 2 maggio 2011, atto che si afferma recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , allegando copia fotostatica della patente automobilistica, quale documento di riconoscimento.<br /> In data 6 giugno 2011, interveniva la comunicazione prot. n. 45763, di avvio del procedimento di decadenza dalla nomina di componente del Collegio Sindacale I.A.C.P., per aver il sig. Marciano <em>&#8220;prodotto soltanto una mera comunicazione circa l&#8217;assenza di cause di incompatibilità  e non la dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà , attestante la medesima assenza, secondo le formule di rito previste dal DPR 28.12.2000, n.445, (artt. 38, 47 e 76)&#8221;.</em><br /> In ragione del mancato riscontro alle osservazioni al riguardo presentate alla procedente Amministrazione, il sig. M. adiva il T.A.R. Lecce, impugnando la comunicazione di avvio del procedimento e il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione, con ricorso iscritto al n. 1371/2011.<br /> In data 5 agosto 2011, veniva quindi notificato il provvedimento n. 40 del 29 giugno 2011, di decadenza dall&#8217;incarico di componente del Collegio Sindacale I.A.C.P., che veniva dal ricorrente avversato con motivi aggiunti; assumendosi l&#8217;illegittimità  di tale atto per violazione degli artt. 38, 46, 47, 48, 74 e 76 del D.P.R. 445/2000, degli artt. 3 e 10 della legge 241/90, delle disposizioni in ordine al giusto procedimento ed, infine, del Disciplinare approvato con deliberazione n. 58 del 12 agosto 2009.<br /> Si costituiva in giudizio la Provincia di Lecce, con controricorso del 5 ottobre 2011, chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> Quest&#8217;ultimo veniva accolto con sentenza della II Sezione della Sezione staccata di Lecce del T.A.R. Puglia n. 2031/2011 del 22 novembre 2011.<br /> 2. In particolare, il Tribunale riteneva che l&#8217;Amministrazione provinciale:<br /> &#8211; avrebbe dovuto predisporre un modello di dichiarazione-tipo (corredato dalla indicazione dei documenti da allegare) preordinata alla predisposizione, da parte dell&#8217;odierno appellato, della richiesta attestazione;<br /> &#8211; in ogni caso, avrebbe dovuto consentire all&#8217;interessato la regolarizzazione della dichiarazione medesima, con riferimento agli elementi mancanti.<br /> 3. Avverso tale pronuncia, la Provincia di Lecce ha interposto appello, depositato il successivo 3 marzo, sostenendo che:<br /> &#8211; avrebbe errato il Tribunale nell&#8217;assumere il carattere di obbligatorietà  della predisposizione di modulo per la presentazione della dichiarazione; piuttosto assumendo carattere di onere, in capo all&#8217;interessato, la richiesta ai competenti Uffici provinciali del modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ;<br /> &#8211; avrebbe, inoltre, errato lo stesso Giudice di prime cure nel ritenere che la dichiarazione anzidetta fosse suscettibile di regolarizzazione postuma, atteso che la mancata produzione di documento di riconoscimento, unitamente ad essa, ne escluderebbe la riconoscibilità  ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000.<br /> 4. In data 16 marzo 2012, l&#8217;appellato sig. M. si è costituito in giudizio; ed ha, con memoria di replica depositata in atti il successivo 28 marzo, sostenuto l&#8217;irricevibilità  e/o inammissibilità  dell&#8217;atto di appello per tardività , poichè notificato oltre il termine di 60 giorni utile ai fini dell&#8217;impugnazione della sentenza di primo grado.<br /> Secondo la parte, l&#8217;atto di ricorso in appello sarebbe pervenuto, regolarmente notificato, solo in data 24 febbraio 2012, sebbene la pronunzia resa in primo grado fosse stata notificata presso il domicilio eletto dall&#8217;appellante alla Via Umberto I n. 13, in data 7 dicembre 2011.<br /> Soggiunge che un primo appello veniva notificato il 3 febbraio 2012, ma non depositato, in quanto era stata inoltrata una copia sprovvista della necessaria procura <em>ad litem.</em><br /> Nel merito, viene contestata la fondatezza delle argomentazioni dedotte dall&#8217;appellante Provincia, insistendosi per il rigetto dell&#8217;appello.<br /> 5. In vista della trattazione nel merito, la sola parte appellata ha svolto difese scritte; ribadendo, con memoria depositata in atti il 20 dicembre 2019, le surriportate argomentazioni difensive.<br /> 6. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 28 gennaio 2020.<br /> DIRITTO<br /> 1. Va, in primo luogo, dato atto della infondatezza dell&#8217;eccezione di tardività  del proposto appello, dal sig. M. come in narrativa sollevata.<br /> 1.1 La sentenza appellanda è stata notificata alla Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., in data 7 dicembre 2011, presso il domicilio dall&#8217;Ente eletto alla via Umberto I n. 13 (Avvocatura provinciale).<br /> L&#8217;appello è stato, a cura della Provincia di Lecce, notificato in data 24 febbraio 2012.<br /> Leggesi, invero, nell&#8217;atto di appello che la pronunzia sottoposta a gravame non è stata <em>&#8220;notificata ai sensi dell&#8217;art. 170 c.p.c.&#8221;.</em><br /> Tale disposizione (al comma 1) stabilisce che <em>&#8220;dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti&#8221;.</em><br /> Come osservato, la difesa dell&#8217;appellato ha sostenuto la piena inidoneità  del richiamo, di cui sopra, all&#8217;art. 170 c.p.c., atteso che la notificazione al domicilio eletto dall&#8217;Amministrazione per il giudizio di primo grado sarebbe, <em>quoad effectum,</em> equipollente alla notificazione eseguita nei confronti del procuratore in giudizio; e ciò, segnatamente, laddove la sede dell&#8217;Amministrazione stessa ed il domicilio eletto (Avvocatura dell&#8217;ente) coincidano (come, appunto, nella vicenda all&#8217;esame).<br /> 1.2 Il richiamo, operato dall&#8217;appellato, al precedente costituito da Cass. n. 18640 del 2011, integra un invero isolato arresto giurisprudenziale, in contrasto con il pregresso orientamento della stessa Corte, attestato sul principio di diritto secondo cui <em>&#8220;allorquando un comune sia rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente parte dell&#8217;organico comunale e particolarmente di un organo (se del caso denominato &#8220;Avvocatura Comunale&#8221;) deputato alla trattazione degli affari legali, ed il comune abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo, qualora l&#8217;esecuzione della notificazione della sentenza venga fatta al comune in tale domicilio, la notificazione non può considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l&#8217;impugnazione, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all&#8217;organo suddetto&#8221;Â </em>(Cass. n. 9298 del 2007).<br /> L&#8217;anzidetta sentenza del 2011, con riferimento alla fattispecie del difensore avvocato comunale, è stata confutata da Cass. n. 9431 del 2012, secondo cui <em>&#8220;non è idonea a far decorrere il termine breve per l&#8217;impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l&#8217;organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell&#8217;ente, anch&#8217;egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identità  di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l&#8217;opportunità  dell&#8217;impugnazione&#8221;</em>.<br /> L&#8217;orientamento espresso da Cass. n. 9298 del 2007 e ribadito dalla sopra richiamata pronunzia del 2012, è stato poi riaffermato da Cass. n. 9843 del 2014, secondo la quale <em>&#8220;non è idonea a far decorrere il termine breve per l&#8217;impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l&#8217;organo è domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell&#8217;ente, anch&#8217;egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identità  di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l&#8217;opportunità  dell&#8217;impugnazione. Ne&#8217; tale effetto è riconducibile alla notificazione della sentenza al comune presso l&#8217;avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all&#8217;organo suddetto&#8221;.</em><br /> 1.3 Nell&#8217;osservare come l&#8217;orientamento del quale si è dato, da ultimo, conto, trovi conferma anche in Cass. Civ., Sez. VI, 20 settembre 2016, n. 18356, rileva il Collegio come la notificazione indirizzata alla parte, senza alcuna indicazione del difensore, non assicuri che l&#8217;atto notificato venga percepito nella sua effettiva consistenza e, quindi, recapitato al difensore; così¬, ingenerandosi una situazione di incertezza.<br /> Deve, quindi, considerarsi che:<br /> &#8211; anche quando ciò accada, la forma prescelta per la notificazione, in ragione dell&#8217;assenza di qualsiasi indicazione del difensore, rende dubbia la volontà  del notificante di far decorre il termine per l&#8217;impugnazione;<br /> &#8211; è il notificante che sceglie una forma di notificazione non rituale e, dunque, ingenerante incertezza;<br /> &#8211; la modifica del secondo comma dell&#8217;articolo 479 c.p.c., avvenuta con le riforme del 2005-2006, segna la netta distinzione fra la notificazione alla parte personalmente senza coinvolgimento del difensore e quella di cui all&#8217;articolo 285 c.p.c. al procuratore allorquando la parte sia da esso rappresentata, rafforzandosi la rilevanza della necessità  che la relazione di notificazione lo coinvolga.<br /> 1.4 L&#8217;omessa notificazione al procuratore costituito, irrilevante il richiamo al domicilio eletto presso la coincidente sede dell&#8217;Amministrazione provinciale e dell&#8217;Avvocatura del medesimo Ente, esclude la decorrenza del termine per la proposizione dell&#8217;appello alla data della notificazione della pronunzia di prime cure.<br /> L&#8217;eccezione in rito all&#8217;esame, pertanto, deve essere disattesa in quanto infondata.<br /> 2. Nel merito, l&#8217;appello è meritevole di accoglimento.<br /> 2.1 Viene in considerazione, in primo luogo, la formulazione della &#8220;dichiarazione&#8221; dal ricorrente resa, ritenuta dall&#8217;Amministrazione inidonea ad integrare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , ai sensi delle disposizioni dettate dal D.P.R. 445/2000.<br /> Va osservato, al riguardo, come la delibera consiliare n. 58 del 12 agosto 2009 (recante <em>&#8220;indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni&#8221;)Â </em>prevedesse (art. 6) che <em>&#8220;tutti i nominati, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, devono produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  attestante il possesso di tutti i requisiti, l&#8217;assenza di condizioni di incompatibilità  e di situazioni di conflitto di interessi&#8221;.</em><br /> A fronte di tale disposto, l&#8217;interessato produceva un atto recante il seguente contenuto:<br /> <em>&#8220;&#038; comunica l&#8217;assenza di cause di incompatibilità  per l&#8217;espletamento delle relative funzioni. Lo stesso informerà  la Provincia immediatamente in ordine al verificarsi di nuove condizioni e fornirà  con la periodicità  richiesta una relazione sull&#8217;attività  svolta in seno all&#8217;Istituto&#8221;.</em><br /> Alla &#8220;comunicazione&#8221; anzidetta, il sig. M. allegava copia della patente di guida.<br /> 2.2 Quanto sopra osservato in punto di fatto, va rammentato come l&#8217;art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, preveda (comma 1) che <em>&#8220;le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà  da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall&#8217;interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  del sottoscrittore&#8221;.</em><br /> L&#8217;art. 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 stabilisce, al comma 1, che <em>&#8220;L&#8217;atto di notorietà  concernente stati, qualità  personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell&#8217;interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità  di cui all&#8217;articolo 38&#8221;.</em><br /> Il successivo art. 48, poi, dispone che <em>&#8220;le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà  di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall&#8217;articolo 76, per le ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l&#8217;informativa di cui all&#8217;articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675&#8221;.</em><br /> 1.3 Proprio sul disposto dell&#8217;art. 48 da ultimo riportato, si è soffermata la sentenza appellata, che ha stigmatizzato il comportamento nella vicenda assunto dalla procedente Amministrazione (omessa predisposizione di modulistica a mezzo della quale effettuare la dichiarazione sostitutiva) e ritenuto che esso avrebbe indotto effetti inficianti sul conclusivo provvedimento, con il quale è stata esclusa la sussumibilità  della &#8220;comunicazione&#8221; dl sig. M. nel <em>genus</em> delle &#8220;dichiarazioni&#8221; disciplinate dalla illustrate disposizioni del D.P.R. 445/2000.<br /> Leggesi, infatti, nella sentenza appellata che:<br /> <em>&#8211; &#8220;il fatto che i privati abbiano facoltà  di utilizzare i modelli tipo predisposti dalla amministrazione non comporta &#038; che anche l&#8217;amministrazione possa fare a meno di predisporli: la libertà  dei primi di utilizzare modelli alternativi di dichiarazioni (purchè ovviamente conformi ai requisiti prescritti dall&#8217;ordinamento giuridico) non incide sull&#8217;obbligo della amministrazione pubblica di mettere a disposizione dei privati gli strumenti normativamente previsti per assicurare che le dichiarazioni sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atto di notorietà  siano rese in maniera corretta&#8221;;</em><br /> <em>&#8211; &#8220;dalla disposizione richiamata deriva che l&#8217;amministrazione provinciale, nel richiedere al ricorrente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  attestante l&#8217;insussistenza di incompatibilità  ai fini del conferimento dell&#8217;incarico, aveva un vero e proprio obbligo di predisporre un modello di dichiarazione tipo, corredata dalla indicazione dei documenti da allegare (nella specie, copia del documento di riconoscimento) in modo da porre il ricorrente in condizione di formulare una dichiarazione corretta&#8221;;</em><br /> <em>&#8211; &#8220;la mancata predisposizione da parte della amministrazione provinciale del modello di dichiarazione si riverbera sulla legittimità  degli atti impugnati anche per eccesso di potere&#8221;.</em><br /> Conseguentemente rispetto alle riportate considerazioni, il giudice di prime cure ha ritenuto che, avendo<em> &#8220;il dott. M. tempestivamente presentato la documentazione richiesta ai fini della formalizzazione dell&#8217;incarico, la rilevata irritualità  della dichiarazione presentata, non imputabile in via esclusiva al ricorrente, avrebbe dovuto indurre l&#8217;amministrazione provinciale a consentire al ricorrente di regolarizzare la dichiarazione medesima, integrandola con gli elementi mancanti&#8221;.</em><br /> 1.4 Il ragionamento come sopra seguito dal giudice di primo grado non merita condivisione.<br /> Alla (mera) facoltà  di utilizzazione, da parte dei soggetti interessati, della modulistica predisposta dall&#8217;Amministrazione al fine di rendere la dichiarazione sostitutiva, infatti, accede che:<br /> &#8211; l&#8217;obbligatorietà  dell&#8217;approntamento di idonei modelli, non esclude la predisposizione della dichiarazione in altre forme, purchè rispettose della sostanza dell&#8217;obbligo dichiarativo incombente sul privato;<br /> &#8211; conseguentemente, la formulazione della dichiarazione sul modulo (a ciò) predisposto non assume carattere di vincolatività ;<br /> &#8211; e, per l&#8217;effetto, anche la dichiarazione altrimenti resa è suscettibile di apprezzamento in relazione alla sua portata contenutistica: e, quindi, all&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo dichiarativo al quale la medesima è finalisticamente preordinata.<br /> Se l&#8217;appellato rappresenta la mancata predisposizione, ad opera della Provincia di Lecce, di apposito modulo per la dichiarazione sostitutiva (peraltro, senza averne dimostrato la non disponibilità , presso gli uffici dell&#8217;Ente), la mera facoltà  di utilizzazione dello stesso:<br /> &#8211; ben avrebbe potuto consentire la predisposizione della dichiarazione stessa anche senza l&#8217;impiego della modulistica a ciò deputata;<br /> &#8211; in ogni caso, era affatto inidonea ad esimere il dichiarante dal rendere attestazione conforme ai contenuti dell&#8217;obbligo dichiarativo di che trattasi; con riferimento, segnatamente, alla responsabilità  &#8211; presidiata anche penalmente &#8211; che assiste la formulazione della dichiarazione rispetto alla veridicità  del contenuto della stessa.<br /> Deve quindi escludersi, in difforme avviso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, che la mancata predisposizione della modulistica riverberi attitudine invalidante sulla conclusiva determinazione della Provincia di Lecce, atteso che anche la mancata predisposizione di modulistica per la formulazione della dichiarazione sostitutiva &#8211; quantunque, si ripete, indimostrata &#8211; non esonerava, comunque, l&#8217;interessato dall&#8217;obbligo di rendere quest&#8217;ultima nelle forme e con i contenuti di cui al D.P.R. 445/2000.<br /> Nè, evidentemente, esentava quest&#8217;ultimo dal rendere dichiarazione completa rispetto a quanto richiesto dall&#8217;art. 6 del deliberato consiliare in precedenza riportato; e, quindi, attestante:<br /> &#8211; il possesso di tutti i requisiti;<br /> &#8211; l&#8217;assenza di condizioni di incompatibilità  e di situazioni di conflitto di interessi.<br /> La &#8220;comunicazione&#8221; resa dal sig. M., come sopra riportata, non soddisfa l&#8217;integrità  degli obblighi dichiarativi sopra indicati (piuttosto risolvendosi nella mera comunicazione in ordine all&#8217;assenza di cause di incompatibilità ): per l&#8217;effetto, dovendosi escludere che essa potesse formare oggetto di utile considerazione ad opera della procedente Amministrazione.<br /> 1.5 Nè, sotto altro profilo, la pronunzia appellata merita conferma con riferimento al &#8211; pure evocato &#8211; obbligo di consentire all&#8217;interessato la &#8220;regolarizzazione&#8221; della dichiarazione irritualmente presentata.<br /> L&#8217;evocazione di una forma di &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, infatti, ben può intervenire in presenza di incompletezza, ovvero formale irregolarità  della dichiarazione: non quando, diversamente, il contenuto della stessa non rechi i requisiti minimi di &#8220;identificabilità &#8221; alla stregua delle previsioni dettate dalla disciplina di riferimento.<br /> In assenza, dunque, di una &#8220;dichiarazione&#8221; sostitutiva di atto di notorietà , come tale qualificabile, non deve ritenersi ammissibile l&#8217;integrazione postuma di un contenuto dichiarativo carente, ovvero insuscettibile di essere sussunto nella tipologia attestativa contemplata dal D.P.R. 445/2000.<br /> 2. L&#8217;appellata sentenza ha, quindi, errato nel ritenere:<br /> &#8211; la &#8220;scusabilità &#8221; dell&#8217;errore dichiarativo nel quale è incorso l&#8217;appellato, in quanto conseguente all&#8217;omessa predisposizione di modulistica da parte dell&#8217;Ente;<br /> &#8211; l&#8217;integrabilità  della dichiarazione stessa.<br /> Nell&#8217;escludere la rilevanza, ai fini del decidere, della questione riguardante l&#8217;omessa allegazione, alla &#8220;comunicazione&#8221; presentata dal sig. M., di documento di riconoscimento (come previsto dallo stesso D.P.R. in rassegna), atteso che:<br /> &#8211; il documento (nella fattispecie: patente di guida) risulta essere stato acquisito dall&#8217;Ente procedente a corredo della dichiarazione onde trattasi;<br /> &#8211; tale profilo di invalidità  della dichiarazione non risulta contemplato nell&#8217;atto gravato dall&#8217;appellato in prime cure, ma unicamente evocato nelle difese della Provincia;<br /> deve, conclusivamente, ribadirsi la rilevanza delle constatate mende affliggenti la pronunzia appellata: la quale deve, per l&#8217;effetto, essere riformata.<br /> 3. La particolarità  della controversia integra idoneo presupposto ai fini della compensazione fra le parti delle spese di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br /> Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br /> Giancarlo Luttazi, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere<br /> Cecilia Altavista, Consigliere<br /> Roberto Politi, Consigliere, Estensore.</div>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2020 n.208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-18-2-2020-n-208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>D. Giordano Pres., R. Vampa Est.; PARTI: Vesti Solidale Società  Cooperativa Sociale Onlus, rapp. avv.to C. Sole c. A.Se.R. S.p.A. &#8211; Azienda Servizi del Rhodense S.p.A., rapp. avv. ti F. Adavastro e P. Re nei confronti di Humana People To People Italia Soc. Coop. a r.l. rapp. avv.ti Innocenzo Militerni,</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-18-2-2020-n-208/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2020 n.208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">D. Giordano Pres., R. Vampa Est.; PARTI: Vesti Solidale Società  Cooperativa Sociale Onlus, rapp. avv.to C. Sole c. A.Se.R. S.p.A. &#8211; Azienda Servizi del Rhodense S.p.A., rapp. avv. ti F. Adavastro e P. Re nei confronti di Humana People To People Italia Soc. Coop. a r.l. rapp. avv.ti Innocenzo Militerni, Massimo Militerni e Alberto Salmaso.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;indizione di una procedura aperta per la selezione del contraente impone l&#8217;osservanza dei principi fondamentali del diritto dell&#8217;Unione .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Contratti pubblici &#8211; Procedura aperta &#8211; Ue &#8211; Principi fondamentali- Applicazione &#8211; Necessità &#8211; Conseguenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;indizione di una procedura aperta al pubblico impone la osservanza dei principi fondamentali del diritto dell&#8217;Unione &#8211; per certo applicabili a tutte le procedure pubbliche di selezione ed espressamente richiamati peraltro nel citato art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 &#8211; di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità , pubblicità , economicità . <br /> L&#8217;osservanza di tali principi non può non passare per il &#8220;guado necessitato&#8221; costituito dalla preventiva fissazione di regole e principi, benchè non aventi grado di dettaglio stante la natura semplificata della procedura, in grado: i)Â da un lato, di orientare in modo non discriminatorio la comparazione tra le offerte e la scelta finale; ii)Â dall&#8217;altro, di rendere trasparente e conoscibile il processo decisionale in concreto seguito dalla Amministrazione; <br /> Nel caso di specie questi principi non paiono essere stati rispettati, in considerazione della mancata fissazione preventiva del benchè minimo criterio di valutazione ed in assenza, altresì¬, della indicazione del valore del servizio; ciò che appare: i)Â non aver consentito ex ante ai partecipanti di comprendere sulla base di quali concreti elementi la stazione appaltante avrebbe prescelto una determinata offerta; ii)Â rendere immotivata ed apodittica la determinazione di aggiudicazione in favore della controinteressata. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-18-2-2020-n-208/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2020 n.208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.2181</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-2-2020-n-2181/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-2-2020-n-2181/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.2181</a></p>
<p>Elena Stanizzi, Presidente, Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore; PARTI: (F. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo De Jorio, Jean Paul De Jorio, c. Comune di Fiano Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Pazzaglia) Mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni -e quindi, anche</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-18-2-2020-n-2181/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.2181</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Elena Stanizzi, Presidente, Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore; PARTI:  (F. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo De Jorio, Jean Paul De Jorio, c. Comune di Fiano Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Pazzaglia)</span></p>
<hr />
<p>Mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni -e quindi, anche tra pubblica Amministrazione e soggetto privato-: sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblico impiego -mobilità  per passaggio diretto fra p.A. o fra p.A. e privato &#8211; giurisdizione &#8211; riparto &#8211; G.A. G.O. &#8211; giurisdizione del G.O. &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni -e quindi, anche tra pubblica Amministrazione e soggetto privato- integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e, quindi, una cessione del contratto, per cui la giurisdizione sulla controversia a essa relativa spetta al Giudice Ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all&#8217;art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/02/2020<br /> <strong>N. 02181/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00747/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 747 del 2020, proposto da F. C., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo De Jorio, Jean Paul De Jorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Filippo De Jorio in Roma, piazza del Fante n. 10;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Fiano Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della Delibera di Giunta comunale n. 157 del 19/12/2019 che ha disposto il &quot;passaggio di personale comunale dipendente&quot; alla Social-Pharm S.r.l.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Fiano Romano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> <br /> A seguito di concorso pubblico del quale risultava vincitrice, la ricorrente veniva assunta dal Comune intimato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, a tempo pieno e a tempo indeterminato con il contratto collettivo EE.LL., venendo inquadrata nella categoria &#8220;D-3 &#8211; profilo professionale di farmacista collaboratrice&#8221;, con le seguenti mansioni: provvedere &#8220;alla gestione tecnica/amministrativa della farmacia, avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo e assumendone le connesse responsabilità  previste da norme legislative e regolamentari&#8221;, nonchè coordinare &#8220;l&#8217;attività  di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori&#8221;.<br /> Successivamente, il Comune costituiva una società  in house per la gestione delle farmacie comunali, la Social-Pharm S.r.l., alle cui dipendenze non transitava la ricorrente, che rimaneva alle dirette dipendenze del Comune.<br /> Nelle more il Comune, tramite gara a evidenza pubblica, cedeva per un periodo trentennale il 49% delle quote della suddetta società  a un socio privato.<br /> Con Delibera di Giunta n. 157 del 19/12/2019, ora impugnata, il Comune disponeva il passaggio dei dipendenti della farmacia comunale, compresa la ricorrente, alla Social-Pharm S.r.l., con decorrenza dal 02/01/2020, per trasferimento attività .<br /> Cioè disponeva il cambiamento di status della ricorrente da pubblico a privato. Il termine veniva prorogato dapprima al 09/01/2020 e poi al 21/01/2020.<br /> All&#8217;udienza camerale del 12.02.2020 la causa è stata posta in decisione.<br /> Il ricorso va dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione.<br /> Infatti, il Giudice regolatore della giurisdizione ha avuto modo in pìù occasioni di affermare il principio che la mobilità  per passaggio diretto tra pubbliche Amministrazioni (e quindi, anche tra pubblica Amministrazione e soggetto privato) integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e, quindi, una cessione del contratto, per cui la giurisdizione sulla controversia a essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui all&#8217;art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. un., 17/12/2018 n. 32624).<br /> E d&#8217;altra parte, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l&#8217;atto impugnato non può in alcun modo essere ricondotto alla categoria degli atti di macro organizzazione (la cui giurisdizione a conoscere delle relative controversie spetterebbe al giudice amministrativo), che sono solo quelli attraverso i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità  degli stessi (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. un., 21/12/2018 n. 33212).<br /> Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione.<br /> Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Elena Stanizzi, Presidente<br /> Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore<br /> Ofelia Fratamico, Consigliere</div>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.275</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-275/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore; PARTI: Impresa individuale di Omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Vaira e Felice Eugenio Lorusso, c. Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G.-Prefettura di Foggia e Questura di Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato; Comune di Manfredonia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-2-2020-n-275/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.275</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore; PARTI: Impresa individuale di Omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Vaira e Felice Eugenio Lorusso, c. Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G.-Prefettura di Foggia e Questura di Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato; Comune di Manfredonia (FG), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Teresa Siponta Totaro.</span></p>
<hr />
<p>Interdittiva antimafia: natura, contenuto e finalità .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Criminalità  &#8211; interdittiva antimafia &#8211; natura, contenuto e finalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;interdittiva ha perÂ oggetto la necessità  di arginare il fenomeno criminale mafioso, mediante l&#8217;adozione di speciali misure di prevenzione.</em><br /> <em>Il pericolo dell&#8217;infiltrazione mafiosa si fonda sugli elementi fattualiprevisti dal legislatore all&#8217;art. 84, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che disciplina taluni elementi vincolanti (tipizzati), c.d. delitti-spia, e prevede altri elementi a forma libera (non tipizzati), lasciati al prudente apprezzamento discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. Inoltre, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, il prefetto estende gli accertamenti ai soggetti (collegati), che risultano poter determinare le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa.</em><br /> <em>Costituisce diritto vivente che l&#8217;organizzazione della criminalità  di stampo mafioso ha una struttura clanica, che si articola sul nucleo centrale di una famiglia (e propri sodali), quale compagine naturale composta da una pluralità  di parenti e affini, che condividono in maniera solidaristica comuni valori e interessi economici rappresentando una criminalità  pervasiva dell&#8217;economia pubblica, che trova nell&#8217;ordinamento sia una risposta nella legislazione penale (art. 416-bis codice penale e altri reati), sia una speciale legislazione di misure di prevenzione (d.lgs 6 settembre 2011 n. 159). Tant&#8217;è che, nei casi in cui assuma significato il rapporto di parentela, questo viene considerato come rilevante non giÃ  perchè si desuma che il parente di un mafioso sia necessariamente anch&#8217;egli un mafioso, ma perchè, in relazione alle circostanze concrete, il rapporto di parentela in se stesso riesce ad avere una pregnanza evocativa, laddove, nella genesi e/o nello svolgimento dell&#8217;attività , possa evincersi il pericolo di condizionamento mafioso, perlomeno di tipo soggiacente.</em><br /> <em>In particolare, l&#8217;Amministrazione può dare rilievo al rapporto di parentela, laddove tale rapporto, per la sua natura, com&#8217;è nel caso di prossimità  del vincolo, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &#8220;pìù probabile che non&#8221;, o di verosimiglianza, che l&#8217;impresa abbia una conduzione familiare, alla quale non risultino estranei (di diritto o di fatto) i parenti dediti a traffici illeciti, ovvero che le decisioni sull&#8217;attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia, mediante il contatto col proprio congiunto</em>.<br /> <em>La finalità  dell&#8217;interdittiva è dunque quella della prevenzione da indebite ingerenze criminali nell&#8217;ordine pubblico economicoe, quindi, nella legalità  dell&#8217;azione delle amministrazioni pubbliche, in particolare, nell&#8217;ambito contrattuale e nelle concessioni di beni e di servizi.</em><br /> <em>Lo strumento dell&#8217;interdittiva non costituisce perciò una sanzione penale o penale-amministrativa, ma è una speciale misura amministrativa di prevenzione, ritenuta costituzionalmente legittima.</em><br /> <em>Le informazioni antimafia hanno contenuto discrezionale, dirette ad attestare pericoli di infiltrazione nell&#8217;attività  contrattuale oppure concessoria della P.A., da parte di organizzazioni mafiose: il pericolo considerato è, per definizione, la probabilità  di un evento, giammai la sua certezza. Gli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e le tendenze di questi ad influenzare la gestione dell&#8217;impresa richiamati dall&#8217;art. 84, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, infatti, sono, all&#8217;evidenza, tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non è necessariamente attuale, potendo essere solo potenziale, ossia consistere in un pericolo, purchè desumibile da elementi di fatto oggettivi.</em><br /> <em>Pertanto, la cd. interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare di polizia (prevenzione), comporta la massima anticipazione della soglia di difesa sociale, a fini di tutela preventiva, per cui richiede solo una serie di indizi, in base ai quali sia possibile evincere un legame con organizzazioni mafiose o similari.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 18/02/2020<br /> <strong>N. 00275/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00261/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 261 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla impresa individuale della signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Vaira e Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto in Bari alla via P. Fiore n. 14 presso lo studio dell&#8217;avv. Fabrizio Lofoco e con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; Ministero dell&#8217;Interno, U.T.G.-Prefettura di Foggia e Questura di Foggia, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Bari alla via Melo n. 97; &#8211; Comune di Manfredonia (FG), in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Teresa Siponta Totaro, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE); &#8211; Comune di Mattinata (FG), non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento n. -OMISSIS- del Prefetto di Foggia-Ufficio territoriale del Governo di informazione interdittiva antimafia, trasmessa con nota del -OMISSIS-;<br /> &#8211; della determinazione del Comune di Mattinata del -OMISSIS- di esclusione della ditta -OMISSIS- dal nuovo elenco degli operatori economici idonei ad espletare i servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, ai sensi dell&#8217;art. 94 del D.Lgs. 159/2011.<br /> e, per quanto possa occorrere, degli atti istruttori infraprocedimentali:<br /> &#8211; della D.I.A. (Direzione investigativa antimafia) -Centro operativo di Bari n. -OMISSIS-;<br /> &#8211; del Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia n. -OMISSIS-;<br /> &#8211; della Questura di Foggia n. -OMISSIS-;<br /> &#8211; verbali delle riunioni del gruppo ispettivo antimafia del -OMISSIS-;<br /> &#8211; del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia n. -OMISSIS-.<br /> Sui motivi aggiunti per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale n. 921 del 9.8.2019 del Comune di Manfredonia concernente la revoca delle autorizzazioni di agenzia funebre e di vendita articoli funerari;<br /> &#8211; di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale.<br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e del Comune di Manfredonia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Michele Vaira e avv. Felice Eugenio Lorusso, per la ricorrente, avv. dello Stato Lydia Fiandaca, per le amministrazioni statali, e avv. Teresa Siponta Totaro, per il Comune;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO<br /> Con ricorso introduttivo depositato come previsto in rito, l&#8217;impresa individuale impugnava il provvedimento del Prefetto di Foggia n. -OMISSIS- d&#8217;informazione antimafia interdittiva, nonchè la determinazione del Comune di Mattinata (FG) -OMISSIS- di esclusione dal nuovo elenco degli operatori economici idonei ad espletare i servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione.<br /> Venivano altresì¬ impugnati gli atti istruttori interni, formati dalle Autorità  di polizia.<br /> In particolare, la ricorrente contestava la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione (art. 91, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) e, comunque, lamentava l&#8217;eccesso di potere dell&#8217;Amministrazione per difetto d&#8217;istruttoria ed errore di fatto, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità  e per ingiustizia manifesta, dichiarando di essere <em>in toto </em>estranea a qualsivoglia coinvolgimento in fatti di criminalità  organizzata.<br /> Dall&#8217;asserita erronea applicazione della legislazione di prevenzione, veniva poi fatta derivare dalla ricorrente l&#8217;illegittimità  del provvedimento (applicativo) di esclusione adottato dal Comune di Mattinata.<br /> Si costituiva la Prefettura di Foggia, resistendo e producendo ampia documentazione a supporto.<br /> Alla camera di consiglio del 2 aprile 2019, parte ricorrente, previa discussione, rinunciava all&#8217;istanza cautelare, con fissazione, ai sensi dell&#8217;art. 71, comma 5, del codice del processo amministrativo, dell&#8217;udienza di merito al 22 ottobre 2019.<br /> Nelle more, con duplici ripetitivi atti d&#8217;impugnazione per motivi aggiunti, depositati entrambi in data 25 settembre 2019, a cura di diversi difensori (precedentemente incaricati e altri <em>ex novo</em> incaricati), l&#8217;impresa -OMISSIS- impugnava, altresì¬, la determinazione n. -OMISSIS- del Comune di Manfredonia (FG), di revoca delle autorizzazioni di agenzia funebre e di vendita di articoli funerari, nonchè gli atti connessi.<br /> Indi, in data 17 ottobre 2019, i primi difensori incaricati (prof. avv. Enrico Follieri e avv. Ilde Follieri) depositavano nota di rinuncia al mandato.<br /> Pìù specificamente, avverso il provvedimento restrittivo del Comune di Manfredonia venivano dedotti sia vizi derivati dall&#8217;illegittimità  del provvedimento presupposto (informativa antimafia), sia vizi propri, costituiti dalla violazione degli artt. 67, 89-<em>bis</em>, 94 del d.lgs. 159/2011 e dall&#8217;eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto d&#8217;istruttoria, sviamento, erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento, ingiustizia manifesta.<br /> Si costituiva altresì¬ il Comune di Manfredonia.<br /> Le parti depositavano ampia documentazione e si scambiavano memorie e repliche.<br /> Dopo il rinvio per garantire i termini a difesa, all&#8217;udienza del 19 novembre 2019 il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono infondati.<br /> 1.- L&#8217;impresa individuale ricorrente è destinataria di provvedimento di &#8220;<em>informativa interdittiva antimafia</em>&#8221; emanato dalla Prefettura di Foggia, ampiamente motivato, a seguito di richiesta proveniente dalla Commissione straordinaria del Comune di Mattinata (FG).<br /> 1.1.- Il Consiglio comunale di Mattinata è stato sciolto con d.P.R. del 19 marzo 2018, ai sensi dell&#8217;art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla procedura di gara per l&#8217;affidamento dei servizi cimiteriali nel comune stesso. L&#8217;impugnazione proposta è stata rigettata (T.A.R. Lazio, sez. I, 18 giugno 2019 n. 7937, non appellata), con conferma dell&#8217;esistenza di una grave compromissione della funzionalità  dell&#8217;Ente locale, a causa della c.d. infiltrazione mafiosa.<br /> 1.2.- Del pari, il provvedimento del Tribunale di Foggia, sez. I civ., 17 aprile 2019 n. 1466 ha accolto il ricorso promosso dal Ministero dell&#8217;interno nei confronti di taluni amministratori, ai fini della dichiarazione d&#8217;incandidabilità  degli stessi, ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ponendo in rilievo la grave compromissione della corretta gestione del Comune predetto.<br /> 1.3.- Con l&#8217;atto introduttivo del giudizio si censura il provvedimento per violazione dell&#8217;art. 91, comma 6, del d.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore di fatto, violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità , nonchè per ingiustizia manifesta. Ãˆ stata inoltre dedotta l&#8217;illegittimità  in via derivata del provvedimento di esclusione disposto dal Comune di Mattinata.<br /> Con i motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento sfavorevole del Comune di Manfredonia per vizi derivati consistenti nella violazione dell&#8217;art. 91, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore di fatto, violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità  e per ingiustizia manifesta. Inoltre, per vizi propri, per violazione dell&#8217;art. 3 della Costituzione, per violazione degli artt. 67, 89-<em>bis</em> e 94 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per carenza di motivazione, difetto d&#8217;istruttoria, per sviamento, erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento, ingiustizia manifesta.<br /> 2.- Onde procedere a vagliare i provvedimenti impugnati, il Collegio ritiene opportuno premettere le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza del Giudice di appello in ordine all&#8217;oggetto, alle finalità , alla regola di giudizio, agli effetti giuridici, agli interessi tutelati, nonchè agli strumenti di garanzia, concernenti l&#8217;informazione interdittiva, dando atto peraltro di pronunce che presentano una diversa accentuazione degli elementi fattuali, emesse dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (da ultimo: 18 febbraio 2019 n. 129; 28 gennaio 2019 n. 66; 9 luglio 2018 n. 385).<br /> 2.1.- L&#8217;interdittiva ha perÂ <em>oggetto</em>la necessità  di arginare il fenomeno criminale mafioso, mediante l&#8217;adozione di speciali misure di prevenzione.<br /> Il pericolo dell&#8217;infiltrazione mafiosa si fonda sugli <em>elementi fattuali</em> previsti dal legislatore all&#8217;art. 84, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che disciplina taluni elementi vincolanti (tipizzati), c.d. delitti-spia, e prevede altri elementi a forma libera (non tipizzati), lasciati al prudente apprezzamento discrezionale dell&#8217;autorità  amministrativa, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011. Inoltre, ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011, il prefetto estende gli accertamenti ai soggetti (collegati), che risultano poter determinare le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa.<br /> La giurisprudenza sottolinea che l&#8217;organizzazione della criminalità  di stampo mafioso ha una <em>struttura clanica</em>, che si articola sul nucleo centrale di una <em>famiglia </em>(e propri sodali), quale compagine naturale composta da una pluralità  di parenti e affini, che condividono in maniera solidaristica comuni valori e interessi economici (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019 n. 2855; Cons. St., sez. III, 20 settembre 2018 n. 5480).<br /> Rappresenta una criminalità  pervasiva dell&#8217;economia pubblica, che trova nell&#8217;ordinamento sia una risposta nella legislazione penale (art. 416-<em>bis</em> codice penale e altri reati), sia una speciale legislazione di misure di prevenzione (d.lgs 6 settembre 2011 n. 159).<br /> Tant&#8217;è che, nei casi in cui assuma significato il rapporto di parentela, questo viene considerato come rilevante non giÃ  perchè si desuma che il parente di un mafioso sia necessariamente anch&#8217;egli un mafioso, ma perchè, in relazione alle circostanze concrete, il rapporto di parentela in se stesso riesce ad avere una pregnanza evocativa, laddove, nella genesi e/o nello svolgimento dell&#8217;attività , possa evincersi il pericolo di condizionamento mafioso, perlomeno di tipo soggiacente (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019 n. 2855).<br /> In particolare, l&#8217;amministrazione può dare rilievo al rapporto di parentela, laddove tale rapporto, per la sua natura, com&#8217;è nel caso di prossimità  del vincolo, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del &#8220;pìù probabile che non&#8221;, o di verosimiglianza, che l&#8217;impresa abbia una conduzione familiare, alla quale non risultino estranei (di diritto o di fatto) i parenti dediti a traffici illeciti, ovvero che le decisioni sull&#8217;attività  possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia, mediante il contatto col proprio congiunto (Cons. St., sez. III, 31 agosto 2016 n. 3754).<br /> 2.2.- La <em>finalità </em> dell&#8217;interdittiva è dunque quella della prevenzione da indebite ingerenze criminali nell&#8217;<em>ordine pubblico economico</em> e, quindi, nella legalità  dell&#8217;azione delle amministrazioni pubbliche, in particolare nell&#8217;ambito contrattuale e nelle concessioni di beni e di servizi.<br /> Lo strumento dell&#8217;interdittiva non costituisce perciò una sanzione penale o penale-amministrativa, ma è una speciale <em>misura amministrativa di prevenzione</em> (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019 n. 6105), ritenuta costituzionalmente legittima (da ultimo, Corte cost., sent. 24 febbraio 2010 n. 58).<br /> Le informazioni antimafia hanno contenuto discrezionale, dirette ad attestare pericoli di infiltrazione nell&#8217;attività  contrattuale oppure concessoria della P.A., da parte di organizzazioni mafiose. Il pericolo considerato è, per definizione, la probabilità  di un evento, giammai la sua certezza (Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016 n. 1743; Cons. St., sez. V, 10 maggio 2018 n. 20826).<br /> Gli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e le tendenze di questi ad influenzare la gestione dell&#8217;impresa richiamati dall&#8217;art. 84, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, infatti, sono, all&#8217;evidenza, tutte nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzate a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non è necessariamente attuale, potendo essere solo potenziale, ossia consistere in un pericolo, purchè desumibile da elementi di fatto oggettivi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019 n. 759).<br /> Tanto in quanto il pericolo, anche quello d&#8217;infiltrazione mafiosa, è per definizione la probabilità  di un evento, per cui la funzione di &#8220;frontiera avanzata&#8221; dell&#8217;informazione interdittiva antimafia consente alle prefetture l&#8217;uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze anche atipici come atipica, del resto, è la capacità , da parte delle mafie, di perseguire i propri fini (Cons. St., sez. III, 26 febbraio 2019 n. 1349).<br /> Pertanto, la cd. <em>interdittiva antimafia</em>, per la sua natura cautelare di polizia (prevenzione), comporta la massima anticipazione della soglia di difesa sociale, a fini di tutela preventiva, per cui richiede solo una <em>serie di indizi</em>, in base ai quali sia possibile evincere un legame con organizzazioni mafiose o similari.<br /> Il &#8220;collegamento&#8221; può essere: <em>a)</em> <em>compiacente</em>, quando il soggetto destinatario di interdittiva partecipa attivamente (o si teme che possa partecipare) alle attività  criminali; <em>b)</em> <em>soggiacente</em>, quando si reputa che il soggetto destinatario di interdittiva partecipi passivamente (o si teme che possa partecipare), o ancora, per meglio dire, subisce l&#8217;influenza della criminalità , soprattutto quando vi sono stretti legami familiari (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019 n. 6105; Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343).<br /> Siffatta misura preventiva è volta a interdire, ossia a impedire, rapporti contrattuali e concessori tra la P.A. e imprese oppure società , anche formalmente estranee, ma, direttamente o indirettamente, comunque collegate con la criminalità  organizzata.<br /> Peraltro, nella concessione, il soggetto privato gestore di servizi o di beni pubblici assume la veste di <em>longa manus</em> dell&#8217;amministrazione, ossia di suo organo indiretto, per cui a maggior ragione rispetto alla semplice realizzazione di appalti pubblici, va impedito ogni rapporto, che ponga in contatto uffici pubblici con privati, non meritori di affidamento per il corretto svolgimento dei servizi o funzioni (Cons. St., sez. III, sentenza 9 ottobre 2018, n. 5784; Cons. St., sez. III, 9 maggio 2016 n. 1846).<br /> 2.3.- Preclusa (artt. 26 e 27 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054; artt. 3 e 7 legge 6 dicembre 1971 n. 1034; art. 7, commi 4 e 6, del codice del processo amministrativo) ogni valutazione nel merito della scelta discrezionale fatta dall&#8217;Amministrazione, la <em>regola causale di giudizio</em>, sulla base della quale vanno apprezzati gli elementi indizianti, è quella compendiata nella formula del &#8220;<em>pìù probabile che non</em>&#8221; tipica dei giudizi civili e dei provvedimenti di polizia, in sostanza consistente in un ragionevole convincimento sulla sussistenza del condizionamento mafioso (Cons. St., sez. III, 9 ottobre 2018 n. 5784).<br /> Non trova applicazione la regola causale della formula &#8220;al di lÃ  del ragionevole dubbio&#8221; propria invece dei giudizi penali, ove si comminano pene afflittive della libertà  personale (Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4938; Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018 n. 5410; Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019 n. 758).<br /> Con riferimento alle misure di prevenzione di qualsivoglia genere, possono essere utilizzati <em>elementi di fatto</em> indiziari tratti da indagini di polizia o da procedimenti penali, anche se non si siano conclusi con una condanna (Cass. pen., sez. V, 10 maggio 2018 n. 20826), pure se risalenti nel tempo (Cons. St., sez. III, 9 ottobre 2018 n. 5784), ma che, per la loro portata, siano comunque attualizzabili.<br /> Nell&#8217;utilizzo di tale criterio di giudizio di tipo empirico-induttivo, esso ben può essere integrato da dati di comune esperienza, evincibili dall&#8217;osservazione dei fenomeni sociali, qual è quello mafioso (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343; 26 aprile 2017 n. 1923; 28 giugno 2017 n. 3173.<br /> Il quadro indiziario va apprezzato non in modo atomistico-analitico, ma in modo unitario-sintetico (T.A.R. Campania, sez. I, 14 febbraio 2018 n. 1017; Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343), ossia deve trapelare, dal sistema degli elementi di fatto indiziari raccolti, l&#8217;indicazione del pericolo (non della certezza) dell&#8217;infiltrazione mafiosa, tale da dover mettere al riparo l&#8217;attività  contrattuale e ancor pìù quella concessoria della pubblica amministrazione, da commistioni che finiscano per lederne la legalità , l&#8217;efficienza e l&#8217;efficacia (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019 n. 758).<br /> 2.4.- Gli <em>effetti giuridici</em> dell&#8217;interdittiva sono costituiti dalle restrizioni alla libertà  di iniziativa economica, <em>sub specie</em> della capacità  contrattuale con la pubblica amministrazione, anche in relazione alla concessione di beni o servizi pubblici (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018 n. 2231), in quanto determina una speciale incapacità <em>ex lege</em> (Cons. St., ad. plen., 6 aprile 2018 n. 3), peraltro provvisoria (art. 86 del d.lgs n. 159).<br /> Non viene inibita l&#8217;attività  economica <em>in toto</em> (incapacità  assoluta), ma solo quella che si pone, anche in via mediata, in rapporto con la pubblica amministrazione (incapacità  relativa), perchè il pericolo fronteggiato è proprio quello del perturbamento del <em>mercato pubblico</em> (Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018 n. 5410).<br /> Per altro verso, va detto che anche la disciplina generale della <em>contabilità  pubblica</em> assuma in sè il principio fondamentale secondo il quale i soggetti privati destinatari di concessioni o di appalti dallo Stato e dagli enti territoriali debbano, oltrechè possedere una piena <em>idoneità  professionale</em>, vieppìù manifestare una <em>solida affidabilità </em>, sì¬ da assicurare, nell&#8217;interesse della collettività , l&#8217;ottimale fruizione del servizio o bene pubblico concesso, ovvero l&#8217;ottimale esito del pubblico appalto affidato.<br /> 3.- Occorre poi aggiungere che, al fine di contemperare le esigenze delle imprese colpite da interdittiva, il legislatore (legge 17 ottobre 2017 n. 161) ha previsto una sorta di &#8220;valvola di sicurezza&#8221; del sistema di prevenzione antimafia, costituito da una speciale forma di <em>controllo giudiziario</em> introducendo, nel d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l&#8217;articolo 34-<em>bis</em>.<br /> Viene così¬Â previsto che le imprese interessate da un&#8217;informazione interdittiva possano richiedere al Tribunale per le misure di prevenzione l&#8217;applicazione del controllo giudiziario, che, previa istruttoria e contraddittorio, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti, e, successivamente, può anche revocare il controllo giudiziario, oppure disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.<br /> Inoltre, ai sensi dell&#8217;art. 34-<em>bis</em>, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, il controllo giudiziario sospende gli effetti preclusivi di cui all&#8217;art. 94 dello stesso decreto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel caso di nomina di un amministratore giudiziario, vada disposta la sospensione del giudizio proposto avverso l&#8217;interdittiva antimafia per tutto il periodo di validità  della misura (sez. III, 10 luglio 2019 n. 4873).<br /> Nel caso concreto, non v&#8217;è stata alcuna richiesta di ammissione al controllo giudiziario. Anzi, agli atti, v&#8217;è la pronuncia di rigetto dell&#8217;istanza di ammissione al controllo giudiziario del Tribunale di Bari, sez. III, in funzione di tribunale della prevenzione, del 3 luglio 2018 n. 1/19 A.C., riguardante altra società  di cui è socio -OMISSIS-, nella motivazione della quale emergono i ruoli ricoperti dai -OMISSIS-, anche in epoca recente, e il loro inserimento nello &#8220;scenario criminale&#8221; del Gargano, che risulta in forte evoluzione e caratterizzato da una pluralità  di gruppi criminali, basati essenzialmente su &#8220;vincoli familiari&#8221;.<br /> 4.- La <em>fattispecie concreta</em> al vaglio del Collegio concerne l&#8217;interdittiva, emanata con riguardo all&#8217;impresa individuale della signora -OMISSIS-, nativa di Mattinata (FG). L&#8217;impresa ha sede legale in -OMISSIS-, con unità  locali sia in -OMISSIS-, quest&#8217;ultima perà² aperta a gennaio 1994 e chiusa in data 17 marzo 2011.<br /> Essa &#8211; come da visura della Camera di commercio di Foggia &#8211; risulta autorizzata quale &#8220;agenzia d&#8217;affari&#8221;, per il disbrigo di pratiche amministrative conseguenti al decesso di persone e per il trasporto infermi e feriti. Ãˆ anche esercente del commercio al minuto di articoli funerari e mortuari.<br /> Il Comune di Mattinata, dopo aver approvato il disciplinare e avviato la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici idonei ad espletare i servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, ha richiesto alla Prefettura competente informative antimafia per due delle ditte partecipanti, tra cui appunto quella di -OMISSIS-.<br /> La Prefettura di Foggia &#8211; Ufficio territoriale del Governo, con provvedimento n. -OMISSIS-, ha adottato l&#8217;informazione antimafia interdittiva per la ricorrente, in quanto, dagli elementi di fatto raccolti, è emerso un quadro indiziario volto a far ragionevolmente ritenere sussistenti situazioni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell&#8217;art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, tendenti a condizionare l&#8217;attività  dell&#8217;impresa individuale della signora -OMISSIS-.<br /> Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il provvedimento del Prefetto di Foggia e gli atti restrittivi adottati dal Comune di Mattinata prima e dal Comune di Manfredonia poi sono legittimi, in quanto emanati nell&#8217;esercizio della discrezionalità  che connota la cura degli interessi pubblici ai quali le richiamate Amministrazioni sono preposte.<br /> In definitiva, la Prefettura, a seguito delle risultanze delle autorità  di polizia, ha emanato il provvedimento di interdittiva. Gli enti territoriali comunali competenti hanno indi inibito l&#8217;accesso al demanio comunale cimiteriale e revocato la possibilità  di svolgere l&#8217;attività  di agenzia d&#8217;affari per le pratiche di tumulazione e la connessa vendita di articoli funerari.<br /> 5.- I dedotti vizi inerenti alla violazione della normativa applicata o all&#8217;eccesso di potere commesso per carenza di istruttoria o di motivazione non sussistono, come non sussistono le violazioni degli altri principi procedimentali pure richiamati, nè l&#8217;ingiustizia manifesta. Al contrario, vi sono numerosi elementi di fatto indizianti riportati nell&#8217;ampio e coerente <em>excursus</em> del provvedimento d&#8217;interdittiva.<br /> 5.1.- Si legge infatti che la signora -OMISSIS- è figlia del noto pluripregiudicato capo del <em>clan -OMISSIS-</em>, -OMISSIS-, morto assassinato in agguato mafioso e sorella di -OMISSIS-, il quale ha raccolto l&#8217;eredità  del <em>clan</em> nelle attività  criminali, giÃ  sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per anni 1 e mesi 8 e coinvolto nella pìù vasta operazione antimafia condotta nei confronti della criminalità  organizzata garganica, denominata &#8220;-OMISSIS-&#8220;. Tali indagini hanno riscontrato nel 2004 l&#8217;esistenza della mafia garganica e ne hanno delineato le caratteristiche fondamentali.<br /> L&#8217;operazione di polizia &#8220;-OMISSIS-&#8221; ha condotto all&#8217;arresto nel giugno del 2004 di 99 indagati, in relazione a 22 omicidi (e altri numerosi reati) e, in seguito ai processi che ne sono derivati, ha comportato l&#8217;inflizione di 44 condanne, di cui tre ergastoli (così¬ Tribunale di Foggia, sezione I civ., 17 aprile 2019 n. 1466, concernente la dichiarazione d&#8217;incandidabilità  di <em>ex</em> amministratori del Comune di Mattinata).<br /> A seguito di tale operazione di polizia, è sorto dal 2008-2010 il contrasto tra ilÂ <em>clan</em> -OMISSIS- e ilÂ <em>clanÂ </em>-OMISSIS-, contrassegnato dai numerosi omicidi che hanno riguardato vicendevoli componenti e sodali delle due famiglie, un tempo perà² entrambe facenti parte dell&#8217;unitario aggregato mafioso del Gargano denominato &#8220;<em>clan</em> -OMISSIS-&#8220;.<br /> Parimenti assassinati in altri agguati di stampo mafioso sono altri prossimi parenti di -OMISSIS-, tra cui l&#8217;altro fratello -OMISSIS-, che veniva assassinato in un agguato di stampo mafioso insieme ad altre tre persone il 9 agosto 2017 nelle campagne di Apricena (FG). Nell&#8217;occasione venivano assassinati anche i fratelli -OMISSIS-, agricoltori estranei ai contesti criminosi, in quanto semplici testimoni, che si trovavano per caso sul luogo dell&#8217;eccidio.<br /> L&#8217;esistenza del <em>clan</em> -OMISSIS- è evidenziata anche dal Tribunale di Bari, sezione G.I.P., nella recente ordinanza di custodia cautelare in carcere del 13.10.2018 n. 6863 (11102/2018-DDA) disposta nei confronti di due indagati per il concorso in omicidio, con l&#8217;aggravante del metodo mafioso, commesso in danno di -OMISSIS-, presuntivamente ad opera di due soggetti incaricati dal contrapposto <em>clan</em> -OMISSIS-.<br /> La figlia di -OMISSIS-, -OMISSIS-, nata a -OMISSIS-, dunque nipote di -OMISSIS-, ha dato alla luce un figlio con -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, arrestato nel 2017 per tentata rapina e detenzione di armi da guerra, essendo parte di un gruppo che progettava un assalto a un portavalori.<br /> Altro fratello ancora, -OMISSIS-, elemento apicale del <em>clan</em>, era stato precedentemente assassinato in un agguato il 21.4.2009, insieme al suo autista. Analoga sorte, un anno pìù tardi, colpiva il figlio di quest&#8217;ultimo -OMISSIS-, ucciso a Manfredonia il 27.6.2010.<br /> Attualmente, -OMISSIS- è l&#8217;unico fratello superstite della sanguinosa faida tra la &#8220;famiglia -OMISSIS-&#8221; e il gruppo contrapposto &#8220;famiglia -OMISSIS-&#8220;, i quali pure annoverano diversi esponenti uccisi in agguati mafiosi.<br /> A ciò si aggiunge che, in data 26.10.2009, in Monte Sant&#8217;Angelo -OMISSIS&#8211;, allevatore, considerato storico elemento apicale dell&#8217;omonimo <em>clan</em>, era stato ucciso in modo cruento, presentando il cadavere di questi il volto sfigurato. Le indagini, confluite nel procedimento penale n. 6164/2009 R.G. DDA, inquadravano tale omicidio come vendetta in risposta all&#8217;omicidio di -OMISSIS- e a un precedente fallito attentato ai danni di -OMISSIS- e -OMISSIS-.<br /> Inoltre, in data 30.6.2010, in Manfredonia, all&#8217;interno di un bar, veniva ucciso a fucilate da due uomini travisati -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, cugino del latitante -OMISSIS-. Anche in questo caso, le indagini, confluite nel proc. pen. n. 3688/10 R.G. DDA, erano orientate a ritenere l&#8217;omicidio, per le modalità  di tempo e di luogo, strettamente collegato all&#8217;omicidio del -OMISSIS-.<br /> 5.2.- -OMISSIS- è sorella del fratello ancora in vita -OMISSIS-, che annovera precedenti di polizia per associazione a delinquere, ricettazione, rapina, sequestro di persona, truffa e reati contro la P.A. (nota della Questura di Foggia, Cat. Q.2.2I20 18/Anticr./M.P.S Antimafia, prot. 25/10/2018; nota del Comando provinciale Carabinieri di Foggia. 21 settembre 2018 N. 017957111-4 &quot;P&quot; di prot.).<br /> Il -OMISSIS- è considerato il nuovo capo del <em>clan</em> -OMISSIS-, risulta residente in Manfredonia, come la sorella -OMISSIS-. Entrambi hanno perso padre, fratelli e nipote negli omicidi sopra narrati.<br /> -OMISSIS-, fratello della signora -OMISSIS-, è stato coinvolto in diversi procedimenti penali, è stato oggetto di misure restrittive di P.S., risultando condannato per taluni reati (furto aggravato in concorso) ed assolto per altri reati (associazione di tipo mafioso, per mancata prova dei reati fine di omicidio aggravato e occultamento di cadavere), per fatti risalenti a oltre un decennio, ossia avvenuti entro l&#8217;anno 2008 (Corte di Assise di Bari sent. 8 maggio 2008).<br /> A conferma del rilievo criminale del succitato fratello della -OMISSIS- vi sono due recenti ordinanze cautelari in carcere emanate nei confronti di indagati per omicidio e per tentato omicidio, entrambi con l&#8217;aggravante mafiosa (Relazione prefettura di Foggia prot. n. -OMISSIS-).<br /> La prima ordinanza del Tribunale di Foggia, sezione G.I.P., 13 ottobre 2018 n. 6863/18 ha disposto la custodia cautelare in carcere di tale -OMISSIS-, unitamente ad altro soggetto, accusato di aver cagionato la morte di -OMISSIS- avvenuta ad agosto 2017 per agevolare ilÂ <em>clan</em> -OMISSIS-.<br /> Nell&#8217;ampio provvedimento giudiziario si dÃ  atto, come all&#8217;esito delle attività  d&#8217;intercettazione, il -OMISSIS- venga ritenuto l&#8217;esponente che regge attualmente ilÂ <em>clan</em> -OMISSIS-.<br /> La seconda ordinanza del Tribunale di Foggia, sezione G.I.P., è stata invece eseguita in data 18 febbraio 2019 nei confronti di tale -OMISSIS-, invece indagato per il tentato omicidio del predetto -OMISSIS-, questa volta per favorire ilÂ <em>clan</em> -OMISSIS- e nuovi sodali, a danno del rivale <em>clan</em> -OMISSIS-.<br /> Della persistenza del <em>clanÂ </em>-OMISSIS- si dÃ  inoltre atto nella relazione della D.I.A. al Parlamento (<em>ex</em> art. 109 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) del primo semestre 2018.<br /> 5.3.- L&#8217;affermazione della parte ricorrente che l&#8217;impresa di pompe funebri di -OMISSIS- sia del tutto estranea alle attività  della famiglia (padre e fratello), sopra riassunte, è smentita dagli elementi significativi che emergono nel provvedimento prefettizio.<br /> <em>In primis</em>, l&#8217;impresa di -OMISSIS- è stata iscritta nel registro delle imprese in data 14 dicembre 1993, con l&#8217;attività  prevalente di servizi di pompe funebri e attività  connesse-servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari.<br /> Nell&#8217;ordinanza di custodia cautelare n. 7784/2004 RG GIP (n. 14595/2001-DDA) è ampiamente documentato il contesto in cui è nata l&#8217;impresa interdetta. Al capo 268 della predetta ordinanza, a proposito degli omicidi di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, il sig. -OMISSIS- (collaborare di giustizia), mentre confessava di essere il mandante dei predetti omicidi, aggiungeva di essere a conoscenza che -OMISSIS- era socio occulto dell&#8217;azienda di onoranze funebri insieme con -OMISSIS- in Manfredonia.<br /> Tali dichiarazioni sono riscontrate da un altro testimone, tale sig. -OMISSIS-, che aggiungeva di averÂ saputo dai diretti familiari che tale sig. -OMISSIS- era entrato in società  di fatto con tale &#8220;-OMISSIS-&#8221; di Manfredonia (appunto -OMISSIS-) per la gestione di una agenzia di onoranze funebri.<br /> A confermare tale contesto sono le dichiarazioni di tale sig. -OMISSIS-, che alienÃ² l&#8217;agenzia di onoranze funebri, che, all&#8217;epoca recava il suo nome, proprio al -OMISSIS- e alla -OMISSIS-, dopo un primo rifiuto. Alienazione alla quale prese parte, come socio occulto, anche -OMISSIS&#8211;.<br /> In via documentale, l&#8217;incrocio dei dati rinvenienti dal contratto di acquisto dell&#8217;attività , intervenuto tra il sig. -OMISSIS- e l&#8217;allora ventiduenne -OMISSIS-, con semplice scrittura privata a firme autenticate dal Notaio Filippo Improta, registrato a Foggia in data 1° dicembre 1993, e dalla visura storica del registro imprese della Camera di commercio di Foggia, mostra che la ditta &#8220;-OMISSIS-&#8220;, con sede in Manfredonia alla -OMISSIS-, ha cessato l&#8217;attività  in data 1° dicembre 1993, mentre l&#8217;impresa della giovane &#8220;-OMISSIS-&#8220;, pure inizialmente ubicata in Manfredonia alla stessa -OMISSIS- (poi trasferitasi alla G. Vittorio n. 209 con effetto dal 23 febbraio 1994) è stata iscritta, nel registro delle imprese, con lo stesso oggetto sociale, pochi giorni dopo, ovvero il 14 dicembre 1993.<br /> Tutto ciò comporta la conclusione a cui è pervenuto all&#8217;atto del Prefetto che l&#8217;impresa di -OMISSIS- nasca come soggetto economico rientrante nell&#8217;ambito delle attività  della famiglia -OMISSIS-.<br /> Nè assume rilevanza il fatto che il Tribunale di Bari, III sez. pen., in sede di riesame, abbia annullato il decreto di sequestro preventivo del G.I.P., dal quale è stata pure gravata l&#8217;attività  della -OMISSIS-, in quanto tale provvedimento giudiziario cautelare si colloca nell&#8217;ambito dell&#8217;accertamento della responsabilità  penale degli imputati.<br /> Ãˆ rimasto privo di efficacia confutazione l&#8217;<em>elemento di fatto</em> indiziante, secondo il quale, sia per le dichiarazioni rese dal titolare cedente dell&#8217;attività , il sig. -OMISSIS-, pure riscontrate da un collaboratore di giustizia, il sig. Riccardi, sia per le prove documentali e oggettive, tra l&#8217;attività  del -OMISSIS- e l&#8217;attività  della -OMISSIS- non ci sia stata invero alcuna soluzione di continuità . Così¬ come risulta l&#8217;ingerenza del defunto padre della -OMISSIS- nell&#8217;acquisizione dell&#8217;attività  in questione.<br /> 5.4.- <em>In secundis</em>, la stessa -OMISSIS- è stata condannata per il reato di furto continuato di energia elettrica, illecito penale annoverato nell&#8217;ambito dei c.d. reati-spia, perchè significativamente collegati con l&#8217;attività  criminale di tipo mafioso.<br /> Il reato di furto d&#8217;energia elettrica, in quanto illecito, laddove non vi sia uno stato di assoluta indigenza economica, denota una grave condotta antisociale, comportando la sottrazione dal pagamento del canone di utenza per il servizio pubblico erogato e della relativa tassazione, a cui sono usualmente tenuti pressochè tutti i consociati, quando non è diversamente praticato, pìù in generale, da chi voglia svolgere attività  illecite, che comportino consumo energetico importante o quando è necessario celare l&#8217;utilizzo di un certo immobile in ragione dell&#8217;attività  antigiuridica che vi si svolge.<br /> In concreto, il decreto penale di condanna non opposto emanato dal G.I.P. del Tribunale di Foggia in data 21 novembre 2001 n. 1182, divenuto esecutivo in data 11 luglio 2002, condannava a pena pecuniaria -OMISSIS- per il reato previsto e punito dagli artt. 81, comma 2, 624 e 625 numeri 2 e 7 (furto continuato e aggravato per violenza su cose destinate a pubblico servizio), del codice penale, perchè, con pìù azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, mediante l&#8217;uso di mezzo fraudolento e con violenza sulle cose, s&#8217;impossessava di energia elettrica, sottraendola all&#8217;Enel, mediante l&#8217;abusivo allacciamento alla rete della distribuzione pubblica, sebbene in precedenza la fornitura fosse stata distaccata.<br /> Nè appare condivisibile l&#8217;assunto della ricorrente di non aver mai avuto conoscenza della predetta condanna, in quanto le modalità  di realizzazione del fatto illecito presuppongono un comportamento attivo e partecipativo del reo, il quale ben sa <em>ex se </em>di fruire dell&#8217;energia elettrica per l&#8217;illuminazione ed altro, essendo allacciato alla rete elettrica, senza perà² osservare regolare contratto di utenza con pagamento delle relative bollette di consumo e, nel caso di specie, essendo stata la fornitura precedentemente appositamente distaccata.<br /> Peraltro, la signora -OMISSIS-, in quello stesso arco temporale, nel 2003, è stata controllata con -OMISSIS-, con precedenti di polizia per rapina, lesioni, associazione per delinquere ed estorsione.<br /> 5.5.- -OMISSIS-, nell&#8217;esercizio della propria attività , inoltre spende il nome &#8220;-OMISSIS-&#8221; nella denominazione della ditta e, soprattutto, lo indica con evidenza nell&#8217;insegna della propria attività .<br /> Sulla base dell&#8217;analisi dei dati socio-criminologi, è chiara la valenza della spendita del nome, nel contesto dei comuni dell&#8217;area garganica, ancor pìù se piccoli, come quello di Mattinata, che conta circa 6.200 abitanti.<br /> 5.6.- Difatti, l&#8217;infiltrazione nelle attività  cimiteriali è stata segnalata, in indagini penali e nei rapporti D.I.A. al Parlamento, come attività  di precipuo interesse delle organizzazioni criminali mafiose del Gargano e della provincia di Foggia.<br /> La D.I.A., nelle relazioni al Parlamento relative al secondo semestre 2017 e al primo semestre 2018, inserisce a pieno titolo nella geografia criminale garganica il &#8220;<em>clanÂ </em>-OMISSIS-&#8220;, come protagonista di &#8220;una vera e propria faida di mafia&#8221;, che lo vede contrapposto al &#8220;<em>clan</em> -OMISSIS-&#8220;, con il quale contende il controllo del territorio garganico.<br /> Peraltro, l&#8217;operazione di polizia del 2007, denominata &#8220;-OMISSIS-&#8220;, ha evidenziato l&#8217;esistenza in tutta la provincia di Foggia di una fitta rete di rapporti tra i clan mafiosi foggiani, dipendenti ospedalieri e vari titolari di imprese di pompe funebri, a cui venivano affidate le pratiche amministrative per il trasporto dei defunti previa la necessaria corresponsione di una &#8220;speciale tariffa&#8221;.<br /> 6.- Quanto ai dedotti vizi propri dei provvedimenti di revoca adottati dal Comune di Mattinata e dal Comune di Manfredonia, va preliminarmente osservato quanto segue.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 67 <em>(Effetti delle misure di prevenzione)</em> del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione non possono ottenere licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio. Inoltre, il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni, nonchè il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.<br /> Ogni comune deve avere un cimitero (art. 337 del r.d. 27 luglio 1934 e art. 49 del d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285). I cimiteri insistono su beni pubblici demaniali (art. 824, comma 2°, codice civile).<br /> Le pratiche della sepoltura (inumazione, tumulazione, cremazione) e dei servizi connessi sono svolti da agenzie di onoranze funebri, specificamente autorizzate. Con l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 163 comma 2, lett. <em>d)</em>, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 sono stati trasferiti agli enti locali i compiti di polizia amministrativa in materia di licenza d&#8217;agenzia d&#8217;affari, di cui all&#8217;art. 115 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) e all&#8217;art. 204 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (reg. T.U.L.P.S.), in precedenza attributi al questore.<br /> L&#8217;autorizzazione di polizia, necessaria per l&#8217;apertura di un&#8217;agenzia di affari per il disbrigo delle pratiche relative ad onoranze funebri, presuppone il possesso, da parte del richiedente, anche della licenza di commercio per articoli funerari nell&#8217;ambito dello stesso territorio nel quale è destinata a svolgersi l&#8217;attività  di agenzia (T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 luglio 2001 n. 1605).<br /> Il d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 <em>(Approvazione del regolamento di polizia mortuaria)</em> prevede, all&#8217;art. 6, che l&#8217;autorizzazione per la sepoltura nel cimitero sia rilasciata dall&#8217;ufficiale dello stato civile, all&#8217;art. 19, che il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al cimitero si esegua a cura del comune e, all&#8217;art. 23, che l&#8217;incaricato del trasporto di un cadavere debba essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.<br /> Indi, le attività  svolte dall&#8217;impresa di -OMISSIS-, come tutte le altre similari, comportano un continuo interfacciarsi con il Comune e con le Autorità  sanitarie e di polizia mortuaria, con la conseguente necessità  di essere immune da interferenze provenienti da ambienti criminali.<br /> 7.- In definitiva, l&#8217;art. 84, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. codice antimafia) sancisce che l&#8217;informazione antimafia consiste non solo nell&#8217;attestazione della sussistenza o insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;art. 67, ma anche nell&#8217;attestazione della sussistenza o insussistenza di &#8220;eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società  o imprese interessate&#8221;, per come dedotti dagli elementi di fatto, che denotano l&#8217;inquinamento mafioso, rilevante alla stregua della giurisprudenza giÃ  menzionata in materia.<br /> L&#8217;art. 91, comma 5, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 conferma invero tale assunto, prevedendo che &#8220;il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa&#8221;. Non si tratta ovviamente di comportamenti o situazioni tipizzate, bensì¬ di una verifica atta a individuare il rischio di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi che non si limiti al semplice dato formale, ma che si estenda, appunto a tutti coloro che &#8220;in qualsiasi modo&#8221; possano influenzare l&#8217;impresa.<br /> Nè v&#8217;è stata &#8211; come invece lamentato dal ricorrente &#8211; un&#8217;automatica trasposizione del rapporto di parentela nella contiguità  mafiosa. Sono evidenziati, infatti nel provvedimento gli episodi e i dati, giÃ  sopra in sintesi riportati, che attestano la non estraneità  della cerca familiare all&#8217;impresa, integranti quegli elementi di fatto oggettivi che rendono ragionevole il convincimento sulla sussistenza del condizionamento mafioso.<br /> In disparte l&#8217;esito dei processi penali, che hanno riguardato pìù volte membri della famiglia -OMISSIS-, ai fini che interessano l&#8217;azione di prevenzione, sussistono dunque <em>elementi di fatto</em> che evidenziano l&#8217;esistenza del <em>clan</em> -OMISSIS-, per invero ora vicino ad altri sodali criminali, dei quali si serve per continuare la propria attività .<br /> Sodalizio quello del gruppo -OMISSIS-, che è stato ritenuto (Corte di assise d&#8217;appello di Bari, sentenza 5 giugno 2008 n. 9) formato dal genitore Francesco e dai figli Franco, Mario e Michele e che aveva rappresentato la &#8220;mafia imprenditoriale&#8221;, la quale aveva investito i proventi illeciti in vari affari e indi cercato connessioni con l&#8217;imprenditoria, la classe politica, le Istituzioni.<br /> Tali <em>elementi di fatto</em> sono rappresentati negli atti di polizia e d&#8217;indagine penale, rifluiti nell&#8217;istruttoria amministrativa (v. provvedimento di interdittiva antimafia e relazione prefettizia illustrativa 25 marzo 2018 n. 16257), la cui valutazione prognostica può essere ritenuta ragionevole, trovando avvallo anche nelle stesse dinamiche criminali verificatesi per i numerosi omicidi di stampo mafioso commessi nell&#8217;arco di un decennio a danno di entrambi i contrapposti <em>clan</em> -OMISSIS- e -OMISSIS- (riscontro criminologico). Il rigore dell&#8217;<em>iter</em> logico non trova neppure smentita nelle pronunce giurisdizionali concernenti l&#8217;attività  di prevenzione, quali il provvedimento del Tribunale di Foggia, sez. I civ., 17 aprile 2019 n. 1466 e la pronuncia del Tribunale di Bari, sez. III, 3 luglio 2019 n. 1/19 A.C. (riscontro giurisprudenziale), che anzi confermano le conclusioni raggiunte dall&#8217;Autorità  prefettizia.<br /> Per invero, il tentativo di infiltrazione mafiosa non necessariamente si concreta in fatti illeciti, potendo oggettivarsi in una mera &#8220;contiguità  soggiacente&#8221; dell&#8217;imprenditore ad ambienti criminali, che finisca per &#8220;inquinare&#8221; inevitabilmente le attività  economiche formalmente lecite.<br /> In sintesi, il provvedimento prefettizio impugnato indica sufficienti elementi oggettivi che sono stati congruamente e coerentemente valutati non atomisticamente ma nel loro complesso e che ragionevolmente depongono per un pericolo di condizionamento mafioso dell&#8217;attività  dell&#8217;impresa destinataria dell&#8217;impugnato provvedimento interdittivo. Non vi è spazio per una decontestualizzazione &#8211; come pure tentato dalla difesa della ricorrente &#8211; dei singoli elementi sintomatici ivi indicati che in definitiva persuadono in ordine alla sussistenza del pericolo d&#8217;infiltrazione mafiosa nella fattispecie concreta oggetto di giudizio.<br /> 8.- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti, perchè infondati per quanto in motivazione. Le spese vanno comunque compensate per la particolarità  della materia e la complessità  delle questioni poste, alla stregua di quanto previsto, ai sensi dell&#8217;art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, come inciso dalla sentenza della Corte costituzionale 19 aprile 2018 n. 77 e come inoltre interpretato dalla giurisprudenza amministrativa per le controversie che involgono atti amministrativi (Cons. St., sez. IV, 23 settembre 2019 n. 6290).<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e i soggetti privati citati anche in motivazione.<br /> Così¬ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppina Adamo, Presidente<br /> Francesco Cocomile, Consigliere<br /> Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore.</div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2020 n.5</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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