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	<title>18/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/2/2011 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.659</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-659/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-659/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.659</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Roma ha ingiunto la demolizione di interventi edilizi abusivi di ristrutturazione realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo; il riesame andra&#8217; condotto alla luce delle osservazioni presentate dalla società ricorrente, del parere del servizio giardini</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-659/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.659</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-659/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.659</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la determinazione dirigenziale con la quale il Comune di Roma ha ingiunto la demolizione di interventi edilizi abusivi di ristrutturazione realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo; il riesame andra&#8217; condotto alla luce delle osservazioni presentate dalla società ricorrente, del parere del servizio giardini e della relazione tecnica acclusa alla richiesta di DIA in sanatoria, secondo cui non è possibile ripristinare le difformità delle altezze del progetto senza compromissione della staticità dell’intero manufatto. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00659/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00881/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 881 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc Immobiliare San Filippo Neri Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fabio Cacciani, presso il cui studio in Roma, via Onesto di Bonacorsa,7 è elettivamente domiciliata;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Roma</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Umberto Garofoli, dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21 domicilia; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione dirigenziale n. 2053 a prot. 55616 del 26 ottobre 2010 con la quale il Comune di Roma – Municipio XIX ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di interventi edilizi abusivi di ristrutturazione realizzati in parziale difformità del titolo abilitativo;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori Avv. Fabio Cacciani, per parte ricorrente;	</p>
<p>Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall&#8217;art. 55 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104 per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, ai fini del riesame del provvedimento impugnato alla luce delle osservazioni presentate dalla società ricorrente ed acquisite al protocollo comunale in data 5 ottobre 2010 al n. 51207, alla luce altresì del parere del servizio giardini in data 26 maggio 2009 e della notazione recata nella relazione tecnica acclusa alla richiesta di DIA in sanatoria ex art. 22 della legge regionale n. 15 del 2008, secondo cui non è possibile ripristinare le difformità delle altezze del progetto senza compromissione della staticità dell’intero manufatto;	</p>
<p>Ritenuto di rinviare ogni questione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011;	</p>
<p>Ritenuto che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l&#8217;istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame.	</p>
<p>Rinvia ogni questione in rito, nel merito ed in ordine alle spese alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011;	</p>
<p>Spese della fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Ada Russo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.307</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-307/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-307/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.307</a></p>
<p>Amedeo Urbano – Presidente, Roberta Ravasio – Estensore. sul ruolo della Regione e della Provincia nella formazione del P.U.G. in base alla l. reg. Puglia n.20 del 2001 1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Regione Puglia – Nuovo P.U.G. – Adozione – Piano Territoriale di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-307/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-307/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.307</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Amedeo Urbano – Presidente, Roberta Ravasio – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sul ruolo della Regione e della Provincia nella formazione del P.U.G. in base alla l. reg. Puglia n.20 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Regione Puglia – Nuovo P.U.G. – Adozione – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Mancata previa adozione – Valutazione di compatibilità – Effettuazione da parte solo della Regione.	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Regione Puglia – P.U.G. – Impugnativa – Notifica a Comune, Regione e Provincia – Necessità – Condizioni. 	</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Regione Puglia – P.U.G. – Provincia e Regione – Conferenza di servizi – Partecipazione – Modalità.	</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Regione Puglia – P.U.G. – Conferenza di servizi – Determinazioni – Recepimento – Modalità.	</p>
<p>5. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Regione Puglia – P.U.G. – Formazione – P.T.C.P. – Mancata adozione – Provincia – Partecipazione alla Conferenza dei servizi – Non risponde ad alcuna esigenza logico-sistematica.  	</p>
<p>6. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Regione Puglia – P.U.G. – Formazione – Ruolo della Regione – Art.11 comma 7, l. reg. Puglia n.20 del 2001 – Interpretazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui la Provincia (nella Regione Puglia) non abbia ancora adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla data di adozione di un nuovo P.U.G., la valutazione di compatibilità dovrà essere effettuata solo dalla Regione, evidentemente con riferimento al solo DRAG ovvero, in mancanza di questo, ad altri strumenti di pianificazione  regionale o agli indirizzi regionali di programmazione socio-economica.	</p>
<p>2. A seguito dell’entrata in vigore della l. reg. Puglia 27 luglio 2001 n.20, l’affermazione per cui l’impugnativa di un P.U.G. deve essere notificata, a pena di inammissibilità, a Comune, Regione e Provincia in qualità di enti ai quali è contemporaneamente riferibile il Piano Urbanistico Generale, può dirsi vera solo nella ipotesi in cui la Provincia in concreto partecipi al procedimento di copianificazione, effettuando la valutazione di compatibilità alla stessa attribuito.	</p>
<p>3. In tema di formazione del P.U.G. nella Regione Puglia, la partecipazione alla Conferenza di servizi di quello dei due enti territoriali (Provincia e Regione) che abbia reso un parere di compatibilità positivo è legato alla esigenza di consentire ad esso il contraddittorio su quegli emendamenti che emergano in sede di Conferenza di servizi e che siano suscettibili di rendere il P.U.G. successivamente incompatibile con gli interessi tutelati dall’ente medesimo.	</p>
<p>4. In tema di formazione del P.U.G. nella Regione Puglia, le determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi dovranno essere formalmente recepite, ai sensi dell’art. 11 comma 11, l. reg. Puglia 27 luglio 2001 n.20, anzitutto dall’ente che abbia inizialmente espresso un parere di non conformità; quanto invece all’ente che inizialmente abbia espresso un parere di conformità, pare ragionevole affermare che esso sia tenuto a pronunciarsi ai sensi dell’art. 11 comma 11 solo allorché la Conferenza abbia votato proposte sulle quali tale ente abbia espresso un dissenso.	</p>
<p>5. In tema di formazione del P.U.G. nella Regione Puglia, non risponde ad alcuna esigenza logico-sistematica la partecipazione alla Conferenza dei servizi della Provincia la quale non abbia precedentemente espresso alcun parere di compatibilità per mancanza del P.T.C.P..	</p>
<p>6. La ratio dell&#8217;art. 11 comma 7, l. reg. Puglia 27 luglio 2001 n.20, che devolve alla Regione il controllo di compatibilità del PUG con gli strumenti di pianificazione regionale, sottende esattamente l&#8217;esigenza che alla Regione sia rimesso  un controllo su tutte le scelte del pianificatore comunale suscettibili di interferire con interessi di rilevanza regionale; pertanto, l’art. 11 comma 7, l. reg. Puglia n.20 del 2001 deve correttamente interpretarsi nel senso che il controllo di compatibilità deve essere svolto con riferimento al DRAG o agli altri strumenti di pianificazione territoriale regionale in quanto strumenti che normalmente recepiscono – o dovrebbero recepire &#8211; gli indirizzi regionali di programmazione socio-economica, la cui diretta applicazione è però fatta salva in ogni caso con una norma di chiusura.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00307/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01272/2009              01272/2009       REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>Porzia Quagliarella, Angela Quacquarelli, Marilena Porro, Filomena De Nigris, LQ Costruzioni di Quacquarelli A&#038;C Sas </b>e <b>Michele Porro</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gennaro Notarnicola e Domenico Tandoi, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola in Bari, via Piccinni, 150; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Trani</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94;	</p>
<p><b>Regione Puglia</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Anna Bucci, con domicilio eletto presso Sabina Ornella Di Lecce in Bari, via Dalmazia, 70; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>1. -della delibera di Consiglio Comunale del 31.03.2009 n. 8, recante approvazione del PUG del Comune di Trani, pubblicata sul B.U.R.P. n. 68 del 7.05.2009;<br />	<br />
2. -della deliberazione di Giunta Regionale del 17.02.2009, n. 184 recante attestazione di compatibilità del PUG del Comune di Trani ex art. 11 l.r. 20/2001;<br />	<br />
3. -della delibera di Consiglio Comunale del 21.12.2007 n. 109, recante rigetto dell’osservazione presentata dalla sig.ra Quagliarella;<br />	<br />
4. -di ogni altro atto o provvedimento, per quanto non noto, comunque preordinato, connesso o conseguente, ivi comprese le determinazioni assunte nella Conferenza di Servizi tenutasi nelle sedute del 17/9, 29/9, 27/10, 13/10, 15/10 e 16/10 del 2008;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trani e della Regione Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 novembre 2010 il dott. Roberta Ravasio e uditi per le parti i difensori avv.ti G.Notarnicola, F.Gagliardi La Gala e A.Bucci;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso passato alla notifica il 6 luglio 2009 i ricorrenti in epigrafe indicati, premettendo di essere comproprietari, in Comune di Trani, del suolo censito al catasto al Foglio 24 mapp. 107, già tipizzato in parte a “verde urbano” in parte a zona rurale; che a seguito di una variante di piano regolatore adottata nel corso dell’anno 2000, mai portata a termine, l’area aveva ricevuto una destinazione residenziale di espansione; tanto premesso impugnano gli atti relativi al nuovo P.U.G. di Trani, a mezzo del quale l’area è stata tipizzata quale “zona di recupero territoriale”.<br />	<br />
A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi:<br />	<br />
I) violazione ed erronea applicazione dell’art. 11 L.R. 20/01, violazione del D.M. 1444/68, eccesso di potere per erronea rappresentazione, travisamento, carenza di istruttoria, manifesta illogicità ed irragionevolezza, difetto assoluto di motivazione, ingiustizia manifesta: la tipizzazione impressa all’area contrasta con gli obiettivi del P.U.G., così come emergenti dalla delibera di C.C. n. 42/04, ed in particolare con l’intento di assecondare, mediante il rilascio di permessi di costruire onerosi e la perimetrazione delle zone agricole già compromesse dalla presenza di edifici residenziali o produttivi, la tendenza a costruire residenze di campagna; inoltre il suolo di che trattasi non è assolutamente interessato dalla presenza di villini o vegetazione di alto fusto, e quindi non sussistono i presupposti che giustificherebbero, secondo la conferenza di servizi, la tipizzazione impressa; si tratta viceversa di area avente ormai vocazione residenziale di completamento, giusta i criteri enunciati dal D.M. 1444/68 e come del resto attestato anche dalla variante del P.R.G. adottata nel 2000;<br />	<br />
II) violazione dell’art. 11 L.R. 20/01, eccesso di potere per manifesta illogicità e disparità di trattamento: il P.U.G. definitivamente approvato ha tipizzato aree aventi caratteristiche del tutto simili a quella di proprietà dei ricorrenti come aree edificabili, con indici di fabbricabilità significativi; la destinazione impressa all’area dei ricorrenti non tiene conto dello stato effettivo di urbanizzazione e di edificazione, della vicinanza con aree edificate, ed illegittimamente non ha proceduto a perimetrarla come area a vocazione residenziale, in applicazione del criterio di omogeneità della pianificazione territoriale;<br />	<br />
III) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 L.R. 20/01 e 9 L. 241/90, violazione dei principi generali in materia di partecipazione dei privati al procedimento, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per erronea presupposizione e difetto di istruttoria: in sede di approvazione definitiva del P.U.G. sono state apportate modificazioni significative e sostanziali rispetto al P.U.G. adottato, senza passare attraverso una fase di ripubblicazione e, quindi, senza rispettare i diritti di partecipazione spettanti ai privati;<br />	<br />
IV) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 L.U. 1150/42 e dell’art. 11 L.R. 20/01, eccesso di potere per travisamento di fatti, difetto di motivazione: le modificazioni apportate al P.U.G. adottato sono state determinate da indicazioni che la Regione ha impartito eccedendo i limiti del potere attribuitole.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Trani e la Regione Puglia per resistere al ricorso, questa ultima anche eccependo la inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla Provincia di Bari.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 18 novembre 2010 il ricorso è stato introitato a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e di quello per motivi aggiunti, conseguente alla mancata notifica degli stessi alla Provincia di Bari.<br />	<br />
Sostiene in particolare la Regione Puglia che la L.R. 20/01, disciplinando l’iter di formazione del P.U.G., lo configura come l’atto conclusivo di una complessa fase di copianificazione alla quale partecipano Comune, Regione e Provincia.<br />	<br />
1.1. “La Giunta regionale e la Giunta provinciale” – osserva la Regione nella sua comparsa di costituzione in giudizio – “entro 150 giorni dalla ricezione del PUG approvato dal Comune, effettuano il controllo di compatibilità. Ove questo dia esito negativo, si apre una fase di concertazione attraverso una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune interessato. La Conferen-za di servizi assume la determinazione di adeguamento del PUG alle modifiche proposte e tale determinazione deve es-sere, alla fine, recepita dal Comune mediante l’approvazione definitiva del Piano”: ed a sostegno della tesi invoca la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4821 del 12 settembre 2007.<br />	<br />
1.2. Il procedimento di approvazione del P.U.G. é disciplinato dall’art- 11 della L.R. Puglia n. 20/01, il quale, ai comma 7° e seguenti, prevede:<br />	<br />
“7.Il P.U.G., così adottato dal Consiglio Comunale viene inviato alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano ancora stati approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento regionale di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli artt. Da 4 a 8 della legge regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionale della programmazione socio-economica e territoriale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 267/2000”. <br />	<br />
8. La Giunta regionale o la Giunta provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del P.U.G., decorso inutilmente il quale il P.U.G. si intende controllato con esito positivo. <br />	<br />
9. Qualora la Giunta regionale o la Giunta provinciale deliberino la non compatibilità del P.U.G. rispettivamente o con il P.T.C.P., il Comune promuove, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui all’art. 13, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di invio del P.U.G., una Conferenza di servizi alla quale partecipano il Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato, il Presidente della Provincia o suo Assessore delegato e il Sindaco del Comune interessato o suo Assessore delegato. In sede di Conferenza di Servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modificazioni necessarie ai fini del controllo positivo.<br />	<br />
10. La Conferenza di servizi assume la determinazione di adeguamento del P.U.G. alle modifiche di cui al comma 9 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua prima convocazione, l’inutile decorso del quale comporta la definitività delle delibere regionale e/o provinciale di cui al comma 9, con contestuale decadenza delle misure di salvaguardia.<br />	<br />
11. La determinazione di adeguamento della Conferenza di servizi deve essere recepita dalla Giunta regionale e/o dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di comunicazione della determinazione medesima. L’inutile decorso del termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale.<br />	<br />
12. Il Consiglio comunale approva il P.U.G. in via definitiva in conformità delle deliberazioni della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità o di adeguamento di cui al comma 11, ovvero all’esito dell’inutile decorso del termine di cui ai comma 8 e 11.<br />	<br />
13. Il P.U.G., formato ai sensi dei comma precedenti, acquista efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 12.<br />	<br />
14. Il Comune dà avviso dell’avvenuta formazione del P.U.G. mediane manifesti affissi nei luoghi pubblici e mediante la pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione provinciale”.<br />	<br />
1.3. Orbene, secondo quanto si legge nel sopra menzionato precedente del Supremo Collegio, “il ruolo della Regione Puglia nella copianificazione urbanistica , ai sensi della l. reg. 20 del 2001, non può essere degradato a mero ausilio o apporto istruttorio, ma é di gestione e cura esclusiva degli interessi affidati al proprio livello di governo coinvolti dalla pianificazione territoriale del Comune. Il principio di sussidiarietà verticale, infatti, non vale a relegare a mero suggerimento non vincolante per l’autorità comunale (di prossimità) una espressa manifestazione di dissenso formulata dalla Regione in riferimento a interessi sovra comunali di dimensiona regionale. Formalmente la legge regionale pugliese in questione attribuisce al comune sia il potere di adozione che di approvazione del P.U.G. E in tale solo senso può sostenersi che, a causa della approvazione finale di chiusura del procedimento da parte del Comune, il piano regolatore generale non ha la solita natura di atto complesso a complessità c.d. ineguale, ma appare come atto di sola imputazione del comune. Tuttavia, tra la adozione e la approvazione del Piano Regolatore Generale (o P.U.G.) trova collocazione – oltre alla conferenza di servizi – un controllo di compatibilità della Regione…..Ai fini della adozione del piano urbanistico generale, il procedimento di cui all’art. 11 l. reg. Puglia 27 luglio 2001 n. 20 prevede una copianificazione, all’interno della quale si collocano, oltre al comune procedente, anche Provincia e Regione, la cui funzione non può che essere quella della cura degli interessi affidati al proprio livello di governo…..L’intreccio delle competenze a diverso livello di governo – e il fenomeno della articolazione su più livelli di governo della cura di interessi pubblici differenziati e nei contenuti e nella dimensione territoriale – fa si che le attribuzioni di ciascuna autorità rispetto al proprio livello di governo si pongano come limite di competenza rispetto alle altre…..”.<br />	<br />
1.4. I menzionati principi sono stati enunciati dal Consiglio di Stato non al fine di stabilire la ammissibilità del ricorso che, avendo ad oggetto un Piano Urbanistico Generale, non venga notificato alla Regione o alla Provincia, sibbene ai fini di statuire che il parere di non compatibilità espresso dalla Regione Puglia, ai sensi dell’art. 11 comma 9 L.R. 20/01, ed il successivo dissenso ribadito dalla stessa in sede di conferenza dei servizi é di ostacolo alla approvazione del P.U.G. in via definitiva.<br />	<br />
La difesa della Regione Puglia, tuttavia, argomenta dai summenzionati principi che nella Regione Puglia il P.U.G. é “frutto di un complesso ed unitario volere espresso da Comune, Provincia e Regione; tali ultimi due enti non svolgono funzione di controllo bensì di condivisione dello strumento urbanistico, in ragione dei differenti livelli territoriali che ne vengono coinvolti. Per tale ragione, il ricorso avverso il PUG di Trani andava notificato non solo al Comune ed alla Regione ma anche alla Provincia di Bari.”, in qualità di amministrazioni coautrici e copianificatrici del Piano Urbanistico Generale oggetto di impugnativa.<br />	<br />
1.5. Ebbene, osserva il Collegio che sebbene tale impostazione sia in linea di massima condivisibile, tuttavia essa non trova applicazione allorché la Provincia in concreto non abbia ancora approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che costituisce il termine di riferimento per il giudizio di compatibilità di competenza provinciale. <br />	<br />
Ed infatti, a norma dell’art. 11, comma 7°, secondo alinea, della L.R. 20/01, allorché il DRAG e/o il Piano Territoriale di Coordinamento siano mancanti il controllo di compatibilità deve essere effettuato con riferimento agli altri strumenti di pianificazione regionale territoriale, ove esistenti, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica; e l’ente che la disposizione in esame individua per effettuare siffatta valutazione di compatibilità é solo la Regione, e non anche la Provincia. <br />	<br />
In altre parole: laddove la Provincia non risulti aver ancora adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla data di adozione di un nuovo P.U.G., la valutazione di compatibilità dovrà essere effettuata solo dalla Regione, evidentemente con riferimento al solo DRAG ovvero, in mancanza di questo, ad altri strumenti di pianificazione regionale o agli indirizzi regionali di programmazione socio-economica.<br />	<br />
Pertanto, se si può condividere l’affermazione per cui nella Regione Puglia, dopo l’entrata in vigore della L.R. 20/01, l’impugnativa di un P.U:G. deve essere notificata, a pena di inammissibilità, a Comune, Regione e Provincia in qualità di enti ai quali é contemporaneamente riferibile il Piano Urbanistico Generale, occorre tuttavia precisare che tale affermazione può dirsi vera solo nella ipotesi in cui la Provincia in concreto partecipi al procedimento di copianificazione, effettuando la valutazione di compatibilità alla stessa attribuito.<br />	<br />
1.6. Tale conclusione non risulta scalfita dalla constatazione che la Conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 11 comma 9 della L.R. 20/01 vede come partecipante necessaria la Provincia.<br />	<br />
1.6.1. Va preliminarmente ricordato che, secondo quanto si evince dall’art. 11 comma 9, ultimo alinea (“In sede di Conferenza di servizi le Amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, devono indicare specificamente le modifiche necessarie ai fini del controllo positivo.”) alla Conferenza di servizi é affidato il compito, non di ridiscutere tutto il P.U.G., ma solo quegli aspetti che hanno determinato il parere di non compatibilità: in tale sede le varie Amministrazioni sono tenute a rispettare il principio di copianificazione, e quindi a non interferire su questioni che non attengono alla tutela degli interessi loro affidati.<br />	<br />
Si evince poi dal comma 11° della disposizione in esame che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi non devono essere necessariamente recepite sia dalla Giunta regionale che dalla Giunta provinciale: la determinazione di adeguamento deve infatti essere recepita dalla Giunta Regionale e/o dalla Giunta provinciale entro i 30 giorni successivi alla comunicazione della determinazione medesima, e l’inutile decorso di detto termine comporta il controllo positivo da parte della Giunta regionale e/o della Giunta provinciale. <br />	<br />
1.6.2. Verrebbe da pensare che l’onere di pronunciarsi formalmente sulle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi gravi sulla Regione e sulla Provincia solo nella misura in cui tali enti abbiano espresso un parere di compatibilità negativo il quale sia stato fatto oggetto di discussione in sede di Conferenza di servizi; tuttavia non si comprende per quale ragione l’art. 11 comma 9 preveda la partecipazione necessaria, alla Conferenza di servizi, sia della Regione che della Provincia, indipendentemente dal fatto che tali enti abbiano espresso o meno un parere di compatibilità negativo.<br />	<br />
Ebbene, ritiene il Collegio che la partecipazione alla Conferenza di quello dei due enti territoriali che abbia reso un parere di compatibilità positivo sia legato alla esigenza di consentire ad esso il contraddittorio su quegli emendamenti che emergano in sede di Conferenza di servizi e che siano suscettibili di rendere il P.U:G. successivamente incompatibile con gli interessi tutelati dall’ente medesimo.<br />	<br />
Le determinazioni assunte in sede di Conferenza di servizi, dunque, dovranno essere formalmente recepite, ai sensi dell’art. 11 comma 11, anzitutto dall’ente che abbia inizialmente espresso un parere di non conformità; quanto invece all’ente che inizialmente abbia espresso un parere di conformità, pare ragionevole affermare che esso sia tenuto a pronunciarsi ai sensi dell’art. 11 comma 11 solo allorché la Conferenza abbia votato proposte sulle quali tale ente abbia espresso un dissenso.<br />	<br />
1.6.3. Ciò premesso e chiarito sul funzionamento della Conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 11 comma 9 L.R. Puglia 20/01, risulta evidente che non risponde ad alcuna esigenza logico-sistematica la partecipazione ad essa della Provincia la quale non abbia precedentemente espresso alcun parere di compatibilità per mancanza del P.T.C.P..<br />	<br />
Come si é precisato al precedente punto 1.5., l’art. 11 comma 7, secondo alinea della L.R. 20/01, sostanzialmente “esautora” la Provincia, che sia priva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, della competenza ad emettere qualsivoglia parere di compatibilità, il quale viene assorbito dal parere di competenza regionale. In siffatto contesto l’ente provinciale non avrà nulla da dire o da difendere in sede di Conferenza di servizi, che deve svolgersi nel rispetto del principio di copianificazione e quindi del dovere delle singole Amministrazioni di non interferire sulle questioni che attengono ad interessi non affidati alle loro cure; per le medesime ragioni la Provincia non sarà tenuta ad adottare, successivamente alla Conferenza di servizi, alcuna determinazione in adeguamento, né alcun controllo positivo, ai sensi dell’art. 11 comma 11 L.R. 20/01, potrà formarsi “per silentium”.<br />	<br />
Non é, dunque, dalla semplice partecipazione alla Conferenza di servizi che discende la riferibilità del P.U.G. alla Provincia, bensì dal fatto che questa ultima in concreto eserciti la cura degli interessi localizzati a livello provinciale: ove ciò non accada il P.U.G. sarà riferibile solo al Comune ed alla Regione, alla quale é comunque demandato un controllo di compatibilità del nuovo strumento urbanistico.<br />	<br />
1.6.4. Nel caso di specie é pacifico che la Provincia di Bari, competente all’epoca dei fatti a rendere il parere di compatibilità &#8211; in ragione del non ancora avvenuto insediamento della nuova provincia di Barletta-Andria-Trani &#8211; non ha espresso alcun parere in assenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.<br />	<br />
In applicazione dei sovra esposti principi il P.U.G. oggetto di impugnativa non può, allora, considerarsi frutto di copianificazione tra Comune, Regione e Provincia; parimenti, la partecipazione della Provincia alla Conferenza di servizi non ha assunto una valenza sostanziale, tale da gravarla dell’onere di assumere determinazioni in adeguamento ai sensi dell’art. 11 comma 11 L.R. 20/01, delle quali, infatti, non consta l’esistenza.<br />	<br />
1.7. Il ricorso introduttivo del giudizio, conclusivamente, nel caso di specie non andava notificato a pena di inammissibilità alla Provincia, non essendo gli atti impugnati riferibili a questa ultima.<br />	<br />
D’altro canto, non essendo state le determinazioni della Conferenza di servizi recepite in alcun atto esplicito o tacito della Provincia, né essendo le determinazioni medesime sostitutive di altri provvedimenti (tanto vero che debbono essere formalmente recepite ai sensi dell’art. 11 comma 11) neppure trova applicazione il principio enunciato da C.d.S. sez. IV 8 luglio 1999 n. 1193, a mente del quale “va ritenuta imprescindibile la notifica del ricorso alle autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che, mediante lo strumento della conferenza di servizi, abbiano adottato un atto con rilevanza esoprocedimentale, il quale in difetto del ricorso alla conferenza, si sarebbe dovuto impugnare da parte di che avesse inteso contestarlo.”.<br />	<br />
Passando al merito del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.<br />	<br />
2. Vanno preliminarmente esaminati, per priorità logica, le doglianze articolate al terzo e quarto dei motivi di ricorso, a mezzo di quali i ricorrenti denunciano la violazione di norme procedimentali.<br />	<br />
Con il terzo motivo, in particolare, i ricorrenti affermano che la versione del P.U.G. che recepiva le determinazioni della Conferenza di servizi avrebbe dovuta essere sottoposta a nuova pubblicazione in ragione delle importanti innovazioni apportate rispetto al P.U.G. originariamente adottato.<br />	<br />
Il Collegio non è di questa opinione.<br />	<br />
2.1. Come già il Collegio ha avuto modo di osservare in altri pronunciamenti riguardanti il nuovo PUG di Trani, la questione va affrontata tenendo presente che nella Regione Puglia, ove sia necessario apportare al PUG adottato delle modifiche necessarie per renderlo compatibile con il PTCP, con il DRAG o con gli altri strumenti di pianificazione regionale, si deve ormai seguire la procedura di cui all’art. 11 L.R. 20/01, che non prevede la ripubblicazione del PUG e che non fa alcuna distinzione tra i vari tipi di modifiche che la Regione o la Provincia richiedano di apportare al PUG. <br />	<br />
Osserva il Collegio che l’art. 11 L.R. 20/01 non solo non impone chiaramente l’obbligo di procedere, dopo la Conferenza di Servizi, ad una ripubblicazione del P.U.G. allo scopo di consentire la partecipazione dei privati, ma, al comma 12, impone al Consiglio Comunale di approvare in via definitiva il P.U.G. “in conformità alle deliberazioni della Giunta Regionale e/o della Giunta provinciale di compatibilità e/o adeguamento di cui al comma 11 ovvero all’esito dell’inutile decorso del termine di cui ai comma 8 e 11”. Pare quindi evidente che, laddove il P.U.G. adottato sia dichiarato non compatibile con gli strumenti sovra comunali e venga indetta la Conferenza di Servizi di cui al comma 9, tale P.U.G. potrà essere legittimamente approvato in via definitiva solo nella versione che costituisce mera esecuzione delle determinazioni di adeguamento della Giunta Regionale e della Giunta Provinciale: in tal caso non sarà necessario procedere ad una nuova pubblicazione del P.U.G. finalizzata a consentire l’intervento collaborativo dei privati, anche perché in siffatta situazione un tale apporto collaborativo dei privati si prospetterebbe come assolutamente inutile, non residuando in capo al Comune, nella fase di approvazione definitiva, alcuna discrezionalità sulle modifiche necessarie all’adeguamento, se non quella insita nella possibilità di scegliere tra l’accettare o il rifiutare “in toto” le indicazioni emergenti dalle determinazioni di adeguamento.<br />	<br />
2.2. In particolare ritiene il Collegio che l’impossibilità di introdurre nella versione definitiva del P.U.G. modifiche non strettamente conseguenti alle determinazioni di adeguamento discenda dalla necessità che tutto il contenuto del P.U.G. sia preventivamente sottoposto, in ogni sua parte, alla verifica di compatibilità. <br />	<br />
D’altro canto eventuali modifiche sostanziali non strettamente necessarie per rendere il P.U.G. compatibile con gli strumenti sovra comunali non potrebbero essere approvate secondo la procedura prevista dall’art. 11 comma 9 e segg. L.R. 20/01, perché questa limita i diritti partecipativi dei privati e deve quindi essere applicabile solo ai casi tassativamente contemplati. <br />	<br />
La evidente incompatibilità tra la procedura, particolarmente snella, di cui all’art. 11 comma 9 e segg. L.R. 20/01 e quella “tradizionale” impedisce che esse possano coesistere; pertanto, nel caso in cui le modifiche apportate al P.U.G. abbiano carattere sostanziale e si prospettino come ultronee rispetto alla esigenza di conformare il P.U.G. alle determinazioni di adeguamento, pare al Collegio che il Consiglio Comunale non abbia altra via che quella – sopra indicata &#8211; di negare la approvazione del P.U.G., imponendone una riedizione.<br />	<br />
2.3. Che il P.U.G. non possa essere definitivamente approvato in una versione diversa da quella scaturente dalla determinazione regionale e/o provinciale di adeguamento emerge, d’altronde, anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato sez. IV, n. 4821 del 12 settembre 2007, nella quale si legge che “il ruolo della Regione Puglia nella copianificazione urbanistica , ai sensi della l. reg. 20 del 2001, non può essere degradato a mero ausilio o apporto istruttorio, ma é di gestione e cura esclusiva degli interessi affidati al proprio livello di governo coinvolti dalla pianificazione territoriale del Comune. Il principio di sussidiarietà verticale, infatti, non vale a relegare a mero suggerimento non vincolante per l’autorità comunale (di prossimità) una espressa manifestazione di dissenso formulata dalla Regione in riferimento a interessi sovra comunali di dimensiona regionale.”: su tale presupposto il pronunciamento in esame ha affermato l’illegittimità della delibera di approvazione definitiva di un P.U.G. che ha disatteso le indicazioni fornite dalla Regione Puglia quale condizione di compatibilità.<br />	<br />
Nel senso che le modifiche apportate al P.U.G. ai fini di adeguarlo agli strumenti sovra regionali non richiedono, per sostanziali che esse siano, un nuovo passaggio in Consiglio Comunale e la riapertura dei termini per la presentazione di osservazione da parte dei privati, si veda anche la pronuncia del Consiglio di Stato 28 settembre 2009 n. 5818, che pure evidenzia come il Consiglio Comunale possa sempre tutelarsi, avverso le modifiche che implicano uno stravolgimento del Piano, rifiutandosi di approvarlo.<br />	<br />
D’altro canto va sottolineato che la Giurisprudenza formatasi sugli artt. 9 e 10 della L. 1150/42 è costante nell’affermare che, se è vero che la Regione può introdurre modifiche d’ufficio quelle modifiche che non alternino l’impostazione di fondo del Piano, è pur vero che tale limite non può considerarsi valevole per le introdotte necessarie alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio (C.d.S. sez. IV, n. 1223/2008; C.d.S. sez. III, parere 24/03/09 n. 617; C.d.S. IV n. 2639/2009; C.d.S. sez. IV n. 3518/2009              3518/2009      ).<br />	<br />
2.4. Ciò premesso e precisato, è evidente che il cittadino che si ritenga leso da previsioni introdotte nel P.U.G. solo in sede di approvazione definitiva non può limitarsi a dolersi della singola tipizzazione da esso impressa al suolo di interesse, ma deve estendere la doglianza alla decisione del Comune, in sé considerata, di approvare il P.U.G., evidenziandone la illegittimità o per il fatto che con essa sono state approvate modifiche sostanziali ma non “obbligatorie”, cioè neppure richieste dalle determinazioni di adeguamento; o per il fatto che con essa il Comune si è adeguato “passivamente” a direttive illegittimamente impartite dalla Regione o dalla Conferenza di Servizi, in entrambi i casi pervenendo alla approvazione di un P.U.G. non corrispondente a quello adottato per motivi non attinenti alla esigenza di renderlo compatibile con gli strumenti sovra comunali.<br />	<br />
Il sindacato su una tale decisione, tuttavia, è però limitato al tradizionale sindacato di legittimità, ed è reso particolarmente insidioso dalla circostanza che non è agevole individuare il discrimine tra modifica sostanziale e non sostanziale, così come il confine tra modifica necessaria e non necessaria all’adeguamento: in realtà la stessa individuazione di tale confine passa attraverso una valutazione discrezionale. Costituisce manifestazione di tale discrezionalità, tra l’altro, anche il fatto che un Comune accetti di conformarsi alle determinazioni di adeguamento nonostante che il P.U.G., che da esse scaturisce, possa risultare non più corrispondente ai criteri informatori delineati in sede di Documento Programmatico Preliminare: la approvazione definitiva costituisce, in tal senso, manifestazione della discrezionalità di cui dispone il Comune nella definizione dei criteri e, quindi, anche della opportunità di modificarli; il fatto, poi, che a siffatta determinazione il Comune pervenga allo scopo di rendere il P.U.G. compatibile con gli interessi di rilievo sovra comunale neppure consente di tacciare l’ azione amministrativa di arbitrarietà o di mancanza di trasparenza.<br />	<br />
2.5 Uno spazio effettivo per sindacare eventuali modifiche introdotte in sede di approvazione definitiva del P.U.G. pare sussistere, insomma, solo quando vengano in considerazione modifiche sostanziali che nulla abbiano a che fare vuoi con la necessità di rendere il PUG compatibile con gli strumenti di pianificazione sovra comunale &#8211; e che perciò la Regione o la Provincia giammai avrebbero potuto imporre -, vuoi con le stesse determinazioni di adeguamento. Tuttavia, anche in tal caso spetta pur sempre all’interessato-ricorrente di allegare puntualmente e dimostrare la non pertinenza delle varie modifiche apportate rispetto alla esigenza di tutelare interessi di rilevanza sovra comunale ovvero rispetto alle indicazioni emergenti dalle determinazioni di adeguamento .<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie i ricorrenti si dolgono, con la doglianza in esame, della approvazione definitiva del P.U.G. adeguato in quanto “strumento urbanistico radicalmente diverso da quello adottato dal Consiglio Comunale con le delibere n. 29/2006 e 109/2007: le modifiche imposte dalla Regione in sede di copianificazione, infatti, vanno ad incidere sugli stessi criteri informatori del P.U.G. e costituiscono sostanziale rielaborazione dello stesso”; i ricorrenti, tuttavia, nulla dicono in ordine alla effettiva pertinenza delle modifiche apportate alla tutela di interessi di carattere sovra comunale e neppure mettono in dubbio che le modifiche in concreto lesive costituiscano adempimento necessario per conformare il P.U.G. alle determinazioni di adeguamento: qui i ricorrenti si appuntano solo sulla asserita necessità di un ulteriore passaggio del P.U.G. in Consiglio, prima della approvazione definitiva in ragione dello scostamento del P.U.G. rispetto ai criteri originariamente stabiliti, il che – come si è visto – non costituisce di per sé vizio di illegittimità.<br />	<br />
2.6. Il Collegio non dispone di elementi per affermare che le modifiche apportate al P.U.G. in occasione della sua approvazione definitiva siano state illegittimamente introdotte e, quindi, illegittimamente approvate secondo la procedura prevista dall’art. 11 comma 9 e seguenti della L.R. 20/01.<br />	<br />
Per le sovra esposte ragioni il terzo dei motivi di doglianza deve essere respinto.<br />	<br />
3. Parimenti infondato è il quarto motivo, a mezzo del quale i ricorrenti hanno eccepito che la Regione Puglia e la successiva Conferenza di servizi avrebbero esorbitato i limiti del potere loro attribuito al fine di garantire la compatibilità del P.U.G. agli strumenti.<br />	<br />
Anche su questo punto il Collegio si è già pronunciato in occasione di altri ricorsi proposti avverso il nuovo P.U.G. della Città di Trani.<br />	<br />
3.1. Va premesso in punto di fatto che nel caso specifico la tipizzazione impressa al fondo di proprietà dei ricorrenti non ha subìto, in esito alla Conferenza di servizi, un significativo mutamento: difatti, come rilevato anche dal difensore della Regione, la tipizzazione nella sostanza è rimasta simile. E’ stato solo modificato il limite della altezza massima degli edifici, portato da 7 a 4,5 mt., mentre la indicazione della misura del 51% per determinare la superficie minima che consente l’attivazione del piano di comparto discende direttamente da una norma di legge.<br />	<br />
Per quanto riguarda questa area specifica, dunque, le indicazioni i provenienti dalla Regione o dalla Conferenza di servizi hanno avuto una rilevanza piuttosto marginale, di talché è arduo affermare che esse siano il frutto di un indebita intromissione nella potestà di pianificazione del territorio attribuita al Comune.<br />	<br />
3.2. Peraltro, anche con riferimento ad altre e ben più significative problematiche segnalate dalla D.G.R. 1480/08 ed in sede di Conferenza di servizi, non è possibile formulare un giudizio di illegittimità in quanto non necessarie al fine di rendere il P.U.G. conforme agli strumenti urbanistici sovra comunali: ritiene dunque il Collegio che non vi siano sufficienti elementi per affermare che la Regione e la Conferenza di Servizi abbiano travalicato i limiti del sindacato loro attribuito dall’art. 11 comma 7 L.R. 20/01.<br />	<br />
3.3. Il Collegio considera infatti che il ridimensionamento degli indici di fabbricabilità, il disegno della viabilità e dei comparti, il controllo delle nuove costruzioni, non costituiscano sempre e solo problemi di interesse meramente comunale, almeno quando, come nel caso di specie, le modifiche siano state dettate dalla esigenza di tutelare i beni paesaggistici di vario tipo presenti all&#8217;interno del territorio urbano, dalla esigenza di salvaguardare uno sviluppo regionale sostenibile, nonché dalla esigenza di garantire uno sviluppo del territorio comunale coerente con l&#8217;identità storica, culturale e ambientale dell&#8217;insediamento. Trattasi infatti di esigenze che, secondo l&#8217;opinione del Collegio, attengono a valori che non sono riferibili al territorio della singola comunità locale, e che pertanto trovano adeguata tutela in sede regionale. Basti pensare al fatto che la forte espansione urbana di una città implica, di norma, l&#8217;abbandono o l&#8217;arresto della crescita di altri centri abitati; che una forte concentrazione di popolazione urbana porta con sé anche l&#8217;onere economico relativo alle opere di urbanizzazione; che la distribuzione delle risorse sul territorio regionale è condizionato dalla necessità di realizzare opere di urbanizzazione e che sotto tale profilo la scelta di un comune di dare spazio ad una nuova espansione urbana non è privo di interesse per il territorio regionale; che il degrado dello sviluppo urbano di un centro culturalmente importante, qual é la Città di Trani, rischia di compromettere l&#8217;industria turistica del posto e, di riflesso, anche di altri territori della Regione; che i valori identitari di una comunità locale possono rivestire talvolta un interesse (culturale, scientifico,agricolo, economico) tale per cui il solo pensare che possano o debbano essere tutelati solo a livello locale fa sorridere: si pensi ai trulli di Alberobello o ai Sassi di Matera.<br />	<br />
Il dimensionamento di una città ed il suo sviluppo, quindi, non possono ritenersi a priori materia di interesse strettamente locale, sulla quale la Regione Puglia non possa più sollevare alcun rilievo, in forza di quanto prevede oggi la L.R. 20/0. <br />	<br />
Più in generale si deve dire che la ratio dell&#8217;art. 11 comma 7 della L.R. Puglia 20/01, che devolve alla Regione il controllo di compatibilità del PUG con gli strumenti di pianificazione regionale, sottende esattamente l&#8217;esigenza che alla Regione sia rimesso un controllo su tutte le scelte del pianificatore comunale suscettibili di interferire con interessi di rilevanza regionale: ciò é reso evidente dal rinvio che l’art. 11 comma 7 effettua alla possibilità di effettuare il controllo di compatibilità con gli indirizzi regionali di programmazione socio-economica, controllo che, in quanto tale, é più ampio e più trasversale di quello riferito ai singoli strumenti di pianificazione territoriale.<br />	<br />
Ritiene pertanto il Collegio che l’art. 11 comma 7 L.R. 20/01 debba correttamente interpretarsi nel senso che il controllo di compatibilità deve essere svolto con riferimento al DRAG o agli altri strumenti di pianificazione territoriale regionale in quanto strumenti che normalmente recepiscono – o dovrebbero recepire &#8211; gli indirizzi regionali di programmazione socio-economica, la cui diretta applicazione è però fatta salva in ogni caso con una norma di chiusura.<br />	<br />
3.4. La non pertinenza delle singole contestazioni all’ambito del controllo di compatibilità riservato alla Regione deve quindi essere puntualmente dimostrata dall’interessato, quantomeno laddove la motivazione della deliberazione che attesta la non compatibilità del PUG, considerata individualmente o come integrata dalle successive determinazioni della Conferenza di Servizi, consenta di individuare un aggancio tra le modifiche del PUG richieste e l&#8217;esigenza di tutelare determinati interessi di respiro regionale.<br />	<br />
Allo stato, tenuto conto di quanto emerge dai verbali della Conferenza di Servizi, il Collegio non ha ragione di ritenere che la Regione abbia travalicato le proprie competenze in sede di controllo di compatibilità.<br />	<br />
Va pertanto respinto anche il quarto dei motivi di doglianza.<br />	<br />
4. Possono a questo punto essere esaminati congiuntamente i primi due motivi del ricorso introduttivo, a mezzo dei quali si censura la tipizzazione impressa al fondo di proprietà dei ricorrenti sia perché determinata da circostanze di fatto in realtà insussistenti, sia perché, disapplicando i criteri di cui alla delibera di C.C. 42/04, il fondo di proprietà dei ricorrenti è stato sottoposto a PUE.<br />	<br />
4.1. Il suolo di che trattasi era disciplinato, dal P.U.G. adottato, dall’art. 4.05 delle N.T.A., che si riferiva alla “zona agricola speciale”, definendola come quella zona agricola “che ha speciali valenze paesaggistiche per la qualità delle costruzioni esistenti (villini, residenze, prevalentemente stagionali) e per la qualità della vegetazione di alto fusto di impianto generalmente contestuale alla edificazione. E’ destinata ad edifici radi e ad attività compatibili con la residenza.”<br />	<br />
In sede di approvazione definitiva del P.U.G. la denominazione della zona è stata modificata, da “zona agricola speciale” a “zona di recupero territoriale”; la descrizione della sua funzione è rimasta immutata, così come la norma di riferimento, cioè l’art. 4.05 delle N.T.A.<br />	<br />
I ricorrenti affermano, senza essere in ciò smentiti dalle Amministrazioni resistenti, che sull’area non esista alcun tipo di edificazione né vegetazione ad alto fusto; precisano inoltre che gli edifici presenti nelle vicinanze neppure sarebbero inclusi nell’Atlante dei beni architettonici sottoposti a tutela del P.U.G.<br />	<br />
Risulta ancora dal verbale della Conferenza di servizi che si riferisce a tale zona, che “la mancanza di alcuna funzione agricola nei territori in questione, ….sostituita da una diffusa attività edilizia legata al tempo libero, che ha compromesso la vocazione agricola del territorio e rilavata la necessità di dotare tali insediamenti di adeguata viabilità di accesso per infrastrutture e servizi, conviene sulla necessità di sottoporre queste zone a recupero territoriale……prevedendo PUE estesi all’intera maglia e proponibile solo dal 51% della proprietà catastale ex art. 16 comma 1 lett. b) L.R. 20/01”.<br />	<br />
4.2. Orbene, pare evidente al Collegio, da quanto sopra esposto, che nella sostanza la Conferenza di servizi abbia preso atto della intervenuta modifica della vocazione naturale della zona, e che l’art. 4.05 delle N.T.A., pur collocato nel capo dedicato alla disciplina delle zone agricole, in realtà contenga una disciplina riferibile ad una destinazione edificabile di completamento, in ordine alla quale, tuttavia, si è ritenuto opportuno impartire specifiche direttive al fine di pervenire al recupero della zona con salvaguardia del contesto circostante. L’inserimento del fondo di proprietà dei ricorrenti in una maglia e la sottoposizione di ogni intervento di edificazione alla preliminare approvazione di un PUE esteso all’intera maglia appaiono, da questo punto di vista, all’evidenza finalizzati a garantire il corretto sviluppo urbanistico della zona, che comunque abbisogna di essere dotata di infrastrutture e di opere di urbanizzazione, necessità questa che costituisce un ostacolo agli interventi edilizi diretti.<br />	<br />
4.3. Rileva inoltre il Collegio che la valenza paesaggistica della zona, di cui riferisce la norma, non potrebbe essere agevolmente posta in dubbio dalla dimostrata inesistenza dei villini e della vegetazione ad alto fusto sul fondo di proprietà dei ricorrenti. Infatti pare evidente che la c.d. “zona di recupero territoriale”, disciplinata dall’art. 4.05 delle N.T.A. non sia costituita solo dall’area di proprietà dei ricorrenti, ed è quindi ben possibile che i villini e le piante di alto fusto cui si riferisce la norma siano presenti nelle vicinanze di essa e che determinino nell’insieme un quadro di zona residenziale di campagna che gli estensori del P.U.G. hanno inteso preservare e migliorare. <br />	<br />
D’altro canto occorre anche rilevare che nella zona di che trattasi non sono individuate fasce di inedificabilità assoluta – al modo di quanto il P.U.G. prevede a tutela degli edifici repertoriati nell’Atlante dei beni sottoposti a tutela dal P.U.G. o in sede di P.U.E. -, e che la previsione di un indice di 0,40 mc/mq, unita alla previsione di lotti minimi di 1.000 mq e di una altezza massima di 4,50 mt. effettivamente ben si addice ad un quartiere residenziale tranquillo, caratterizzato dalla presenza di villette uni o bi-famigliari ad un piano.<br />	<br />
4.4. Il Collegio osserva, conclusivamente, che la tipizzazione impressa all’area di proprietà dei ricorrenti in realtà recepisce la nuova vocazione della zona ad un utilizzo residenziale, ed il fatto che il P.U.G. abbia scelto di indirizzare tale sfruttamento verso una edilizia non intensiva è insindacabile nel merito in quanto frutto di una scelta discrezionale della Amministrazione, sindacabile nei solo limiti del sindacato di legittimità.<br />	<br />
Da questo punto di vista la scelta della Amministrazione non appare censurabile per mancato rispetto dei criteri generali impartiti con delibera del C.C. n. 42/04 con riferimento alle aree agricole, dal momento che nella sostanza non si tratta più di una zona agricola; né per violazione del principio di pianificazione per zone omogenee, venendo in considerazione un’area che per quanto ampia è rapportabile alle dimensioni di appena un isolato.<br />	<br />
4.5. Da quanto sopra detto consegue sia l’infondatezza delle censure articolate al secondo dei motivi di ricorso, che si fondano sulla asserita violazione del principio della pianificazione per zone omogenee, sia l’infondatezza del primo motivo di ricorso, che invece appoggia sulla asserita inesistenza, sul fondo di proprietà dei ricorrenti, dei segni caratteristici della c.d. “zona di recupero territoriale”.<br />	<br />
5. Per tutti i sovraesposti motivi il ricorso merita di essere rigettato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €.1.500,00 (euro millecinquecento) a favore di ciascuna delle Amministrazioni costituite in giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi, Consigliere<br />	<br />
Roberta Ravasio, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-307/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.307</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.316</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-2-2011-n-316/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-2-2011-n-316/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.316</a></p>
<p>Pres. Conti – Est. RussoMagalini Luigi &#038; C. S.a.s. (Avv. K. Malaspina) c/ Comune di Roverbella. 1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Rottami di macchine agricole – Deposito e/o trattamento – Autorizzazione – Necessità. 2. Ambiente e territorio – Rifiuti – Rottami di macchine agricole – Giacenza su terreno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-2-2011-n-316/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-2-2011-n-316/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.316</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti – Est. Russo<br />Magalini Luigi &#038; C. S.a.s. (Avv. K. Malaspina) c/ Comune di Roverbella.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Rifiuti – Rottami di macchine agricole – Deposito e/o trattamento – Autorizzazione – Necessità.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Rifiuti – Rottami di macchine agricole – Giacenza su terreno – Ordine di pavimentazione – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti meccaniche, il materiale ferroso di vario tipo, le cisterne di gasolio vuote, le botti spargiliquame arrugginite, i pneumatici di trattori bucati o altrimenti non utilizzabili accumulati su di un terreno, rientrano nella nozione comunitaria di rifiuto ed il deposito degli stessi su un terreno, finalizzato allo svolgimento di attività di commercio di pezzi di ricambio usati di macchine agricole, deve essere autorizzato secondo le regole della normativa sui rifiuti.	</p>
<p>2. E’ legittimo il provvedimento che ordina la pavimentazione del terreno sul quale si trovano rottami di macchine agricole, in quanto le sostanze che percolano dalle carcasse arrugginite, dalle cisterne di olio esausto, dalle botti sparti liquami si infiltrano nel terreno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 894 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><B>MAGALINI LUIGI</B>, quale legale Rappresentante della Ditta Magalini Luigi &#038; C. Sas, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Karin Malaspina, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via Carlo Zima, 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<B>COMUNE DI ROVERBELLA</B>, non costituito in giudizio; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>dell&#8217;ordinanza prot. n. 5839/10 reg. ord. n. 49/10 del 19/5/2010, recante rimozione, recupero e smaltimento di rifiuti e realizzazione di piazzola pavimentata.</p>
<p>Visti il ricorso e tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011 il dott. Carmine Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’odierno ricorrente impugna il provvedimento del 19. 5. 2010 con cui gli è stata ordinata la rimozione dei rifiuti presenti nell’area di pertinenza all’attività produttiva che egli svolge, la pavimentazione del piazzale e la canalizzazione delle acque che scorrono in esso per evitare infiltrazioni nel suolo, la campionatura del suolo per verificare se lo stesso sia inquinato dalle carcasse di rifiuti che vi erano stati abbandonati fino a quel momento.<br />	<br />
L’ordinanza comunale era stata preceduta da un sopralluogo del 13. 12. 2008, in cui era stato accertato l’utilizzo dell’area da parte del ricorrente come deposito di macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti meccaniche, di materiale ferroso di vario tipo, di cisterne di gasolio vuote, botti spargiliquame arrugginite, pneumatici di trattore bucati o altrimenti non utilizzabili. <br />	<br />
Il ricorrente ha sostenuto utilizzare l’area per l’esercizio di attività di commercio di macchine agricole usate e dei pezzi di ricambio delle stesse.<br />	<br />
A seguito del sopralluogo era stata svolta anche un’attività istruttoria confluita anche in una conferenza di servizi del 30. 12. 2009 in cui era stato deciso che l’aver impiantato in area agricola una attività, che il ricorrente definisce commercio di rottami di macchine agricole, e che è simile a quella di uno sfasciacarrozze, non era urbanisticamente ammissibile.<br />	<br />
Il seguito del procedimento amministrativo che mirava a regolarizzare la situazione non aveva portato ad un vero e proprio ordine espresso di cessazione dell’attività, ma all’emanazione dell’ordinanza in questione con cui – oltre a ricordare che l’attività in questione non era urbanisticamente compatibile con l’area in esame &#8211; si imponeva al ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati, la pavimentazione del piazzale per evitare l’ulteriore rilascio nel suolo di sostanze inquinanti, la campionatura del terreno per verificare la presenza di inquinanti.</p>
<p>Contro questa ordinanza insorge il ricorrente. I motivi di ricorso sono i seguenti: <br />	<br />
1. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la pavimentazione del piazzale con la creazione di pozzetti per la raccolta delle acque, in quanto essa sarebbe fondata sull’art. 3.10.3. del regolamento di igiene che prevede però che il terreno debba essere opportunamente sistemato ed impermeabilizzato, se si prevedano depositi di materiale e purchè il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti, mentre nel caso in esame non vi sarebbero depositi sistematici, ma soltanto temporanei ed a carattere episodico, di macchine agricole, ed inoltre che non vi sarebbero contaminazioni (è ciò che in ricorso viene rubricato come motivo 2.1);<br />	<br />
2. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la creazione di pozzetti di raccolta delle acque, in quanto l’attività svolta dal ricorrente non rientra tra quelle per cui il regolamento regionale 4/2006 prevede tale tipo di cautela e perché le acque meteoriche di dilavamento del piazzale non potrebbero comunque costituire acque reflue industriali ex art. 2 d.lgs. 152/99 (è ciò che in ricorso viene rubricato come motivo 2.1.2.); <br />	<br />
3. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell’area perché le macchine agricole arrugginite ed abbandonate trovate nell’area non costituirebbero rifiuti in quanto pertengono all’attività che svolge il ricorrente (è ciò che in ricorso viene rubricato come motivo 2.2);<br />	<br />
4. il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui afferma che la destinazione urbanistica dell’area E2 non consentirebbe lo svolgimento di attività quale quella svolta dal ricorrente, in quanto &#8211; a giudizio del ricorrente &#8211; in area agricola sarebbe comunque consentito lo svolgimento di attività accessorie a quella agricola come quella di intermediazione nel commercio di pezzi di ricambio svolta dal ricorrente (la difesa del ricorrente riconosce che non c’è alcun punto del dispositivo che ordini qualcosa al riguardo, ma precisa che anticipa tale motivo per l’ipotesi in cui sia costretta a proporre motivi aggiunti) (anche questo motivo in ricorso viene rubricato come motivo 2.2).<br />	<br />
Nessuno si costituiva per le altre parti convenute in giudizio.</p>
<p>Nel ricorso era formulata altresì istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato (cui il ricorrente attribuiva la numerazione di 2.3).<br />	<br />
Con ordinanza del 30. 9. 2010, n. 686 il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare, nella sola parte relativa all’ordine di pavimentazione del piazzale, respingendo per il resto.</p>
<p>Il ricorso veniva discusso nel merito nella pubblica udienza del 9. 2. 2011, all’esito della quale veniva trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I. Il ricorso è infondato.</p>
<p>II. Precisiamo preliminarmente che il provvedimento impugnato ha un triplice contenuto precettivo in quanto ordina al ricorrente la rimozione dei rifiuti abbandonati, la pavimentazione del piazzale per evitare l’ulteriore rilascio nel suolo di sostanze inquinanti, la campionatura del terreno per verificare la presenza di inquinanti.<br />	<br />
Il ricorrente spiega motivi contro la rimozione dei rifiuti (terzo motivo) e contro la pavimentazione del piazzale con creazione di pozzetti di raccolta acque (primo e secondo motivo; è la statuizione che il Tribunale ha prudenzialmente sospeso in fase cautelare).</p>
<p>Il quarto motivo di ricorso è invece dedicato a contestare il passaggio motivazionale contenuto nel provvedimento impugnato secondo cui la destinazione urbanistica dell’area E2 non consentirebbe lo svolgimento di attività di commercio di rottami (in quanto &#8211; a suo giudizio &#8211; in area agricola sarebbe comunque consentito lo svolgimento di attività accessorie a quella agricola come quella di intermediazione nel commercio di pezzi di ricambio svolta dal ricorrente). <br />	<br />
In realtà, però la difesa del ricorrente riconosce che non c’è alcun punto del dispositivo che ordini qualcosa al riguardo, ma precisa che anticipa tale motivo per l’ipotesi in cui sia costretta a proporre motivi aggiunti).<br />	<br />
Un motivo redatto in questi termini è inammissibile per difetto di lesività (oltre che per difetto, a monte, di una attuale volontà di ricorrere, essendovi solo il preannuncio di futuri possibili motivi aggiunti); nel dispositivo del provvedimento impugnato, infatti, in punto di destinazione urbanistica il Comune si limita a scrivere soltanto che “ricorda” che l’attività non è urbanisticamente compatibile, ma non prende provvedimenti al riguardo.<br />	<br />
Ne consegue che il quarto motivo è inammissibile, e nel decidere il ricorso si tratterà del merito degli altri tre.</p>
<p>III. Nel primo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la pavimentazione del piazzale con la creazione di pozzetti per la raccolta delle acque, in quanto esso troverebbe la propria fonte nell’art. 3.10.3. del regolamento di igiene, che prevede però che il terreno debba essere opportunamente sistemato ed impermeabilizzato, solo se si prevedano depositi di materiale e purchè il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti, mentre nel caso in esame – a giudizio del ricorrente &#8211; non vi sarebbero depositi sistematici, ma soltanto temporanei ed a carattere episodico, di macchine agricole, ed inoltre che non vi sarebbero contaminazioni.<br />	<br />
Questo motivo è infondato già in fatto.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è stato infatti preceduto da altri provvedimenti destinati alla situazione dell’area agricola del ricorrente (area agricola in cui il ricorrente ha impiantato una attività di commercio di pezzi di macchine agricole dismesse ed ha accumulato sul posto le macchine agricole da cui i pezzi vengono smontati). In particolare, dai documenti depositati emerge che all’area in esame sono state dedicate:<br />	<br />
&#8211; il 10. 12. 2008 la polizia locale effettuava sopralluogo il cui verbale datato 13. 12. 2008 (non presente agli atti, ma citato nei passaggi dei provvedimenti successivi) constata quanto segue: “su tutta l’area perimetrale al capannone si è accertata la<br />
&#8211; successivamente veniva emessa l’ordinanza del 5. 3. 2009 in cui si disponeva lo smaltimento dei rifiuti trovati nell’area (che all’epoca erano macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti meccaniche, materiale ferroso di vario tipo, c<br />
&#8211; seguiva un ulteriore sopralluogo del 16. 11. 2009 di cui non vi è verbale in atti, ma che era utilizzato dalla successiva conferenza di servizi,<br />	<br />
&#8211; nella successiva conferenza di servizi del 9. 12. 2009, in punto di rifiuti presenti nell’area si precisa che “la situazione riscontrate nel corso del sopralluogo, come si evince dal rapporto fotografico allegato costituente parte integrante del present<br />
Nel seguito del verbale della conferenza si dà atto che l’attività di commercio di pezzi di macchine agricole dismesse non è urbanisticamente conforme, mentre è ammissibile l’attività di commercio all’ingrosso di granaglie e cereali pure svolta dal ricorrente, e si prevede che per l’attività di deposito sull’area esterna di macchine (o parti di esse) in conto terzista si dovrà provvedere alla pavimentazione del piazzale con creazione di pozzetti di raccolta delle acque. <br />	<br />
Nella stessa conferenza di servizi si aggiunge che il locale che dovrebbe essere un deposito attrezzi agricoli è in realtà una officina meccanica, e che sono presenti in loco ancora trattori senza ruote, un’autovettura non in grado di circolare, due cabine di furgone, rimorchi agricoli privi di parti essenziali per il funzionamento (sempre nella stessa occasione si stabilisce che la ditta dovrà effettuare campionature del suolo per verificare se lo stesso sia inquinato),<br />	<br />
&#8211; segue ancora la nota ARPA del 16. 12. 2009 con cui “viste le carcasse di macchine agricole appoggiate direttamente sul terreno a cielo aperto e senza impermeabilizzazione alcuna” si chiede che la ditta, dopo aver provveduto alla rimozione dei rifiuti e<br />
<br />	<br />
In questo contesto &#8211; caratterizzato da numerosi provvedimenti dedicati alla situazione dell’area, da una conoscenza approfondita della stessa da parte dell’autorità amministrativa, da un monitoraggio che dura addirittura da dieci anni (cfr. verbale conferenza di servizi: “la situazione riscontrate nel corso del sopralluogo…. è sostanzialmente simile a quella accertata nell’ultimo decennio”) &#8211; non si comprende come possa ardire il ricorrente di sostenere che non vi sarebbero depositi sistematici di macchine agricole o rottami delle stesse, ma soltanto depositi temporanei ed a carattere episodico (cfr. verbale conferenza di servizi: “tale deposito si presenta con notevoli ristagni di acqua, a causa delle recenti piogge, con vegetazione spontanea che in alcuni tratti ricopre le attrezzature sopramenzionate; si può desumere quindi che le stesse non vengano utilizzate da parecchio tempo”).<br />	<br />
Né può essere apprezzata la sua deduzione circa la mancanza di inquinamenti del suolo, posto che la previsione regolamentare non chiede che vi sia un inquinamento in atto, ma soltanto che vi possa essere il pericolo di contaminazioni, e la contaminazione o il pericolo della stessa risulta almeno dal parametro del rame nel campione S1 dell’ARPA (doc. 10). <br />	<br />
In ogni caso dai documenti depositati risulta che nell’area si è svolta negli anni 2004 – 2005 una procedura di bonifica da cui risulta che quantomeno l’area ha avuto necessità di interventi di bonifica.<br />	<br />
Le deduzioni che ha proposto il ricorrente nel primo motivo di ricorso sono pertanto completamente infondate già in fatto.</p>
<p>IV. Nel secondo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone la creazione di pozzetti di raccolta delle acque, anche in quanto l’attività svolta dal ricorrente non rientra tra quelle per cui il regolamento regionale 4/2006 prevede tale tipo di cautela e perché le acque meteoriche di dilavamento del piazzale non potrebbero comunque costituire acque reflue industriali ex art. 2 d.lgs. 152/99.<br />	<br />
Il ricorrente sembra non comprendere i motivi per cui gli è stato imposto l’obbligo di impermeabilizzazione del piazzale con la creazione di pozzetti per la raccolta acque. <br />	<br />
La prescrizione parte dalla conferenza di servizi del 9. 1.2 2009 in cui si afferma che per l’attività di deposito sull’area esterna di macchine (o parti di esse) in conto terzista si dovrà provvedere alla pavimentazione del piazzale con creazione di pozzetti di raccolta delle acque.<br />	<br />
Pochi giorni dopo la nota ARPA del 16. 12. 2009 riprende l’argomento aggiungendo che “viste le carcasse di macchine agricole appoggiate direttamente sul terreno a cielo aperto e senza impermeabilizzazione alcuna” si chiede che la ditta, dopo aver provveduto alla rimozione dei rifiuti e la impermeabilizzazione del piazzale, effettui campionamenti del suolo.<br />	<br />
Il problema della pavimentazione del piazzale (con connessi pozzetti di raccolta acque), in definitiva, nasce dalle sostanze che percolano dalle carcasse arrugginite di macchine agricole, dalle cisterne di olio esausto, dalle botti spargiliquami e da tutti gli altri macchinari abbandonati nell’area in esame, e si infiltrano nel terreno.<br />	<br />
In questo contesto la prescrizione di impermeabilizzare il piazzale serve ad evitare infiltrazioni nel suolo, e la prescrizione aggiuntiva di predisporre pozzetti per la raccolta delle acque serve ad evitare che i materiali inquinanti vengano trascinati nel suolo dalle acque di dilavamento del piazzale. <br />	<br />
La prescrizione è del tutto conforme agli obblighi che sono individuati a carico di chi gestisce una attività di questo tipo (cfr. sul punto Cass. pen., sez. III, 9848/2009, secondo cui “nella specie, è stato accertato in punto di fatto, oltre alla carenza di autorizzazione relativamente all&#8217;area nella quale era stato effettuato il deposito delle carcasse di auto, la inadeguatezza, sul piano tecnico, della stessa, trattandosi di un&#8217;area sterrata che non assicurava un&#8217;adeguata tutela dal pericolo di percolazione di sostanze provenienti dai veicoli. Sicché non risultavano, in ogni caso, rispettate le condizioni prescritte dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/06 perché potesse ravvisarsi l&#8217;ipotesi del deposito temporaneo non soggetto ad autorizzazione”; non si ritiene invece pertinente al caso di specie la pronuncia CdS, VI, 7618/09 citata dalla ricorrente, che attiene però ad un caso in cui la ditta aveva un impianto che separava i fanghi di lavorazione dalle acque meteoriche, che qui manca del tutto). <br />	<br />
Ne consegue che il motivo di ricorso è infondato.</p>
<p>V. Nel terzo motivo di ricorso si sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo nella parte in cui dispone lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nell’area perché le macchine agricole arrugginite ed abbandonate trovate nell’area non costituirebbero rifiuti in quanto pertengono all’attività che svolge il ricorrente.<br />	<br />
La difesa del ricorrente insiste in particolare sulla nozione comunitaria di rifiuto ed evidenzia che il ricorrente non ha intenzione di disfarsi delle carcasse arrugginite che sono state trovate sull’area di proprietà, in quanto riutilizzati pezzi per l’attività di commercio di pezzi di ricambio usati di macchine agricole.<br />	<br />
Il ricorrente travisa la nozione comunitaria di rifiuto nel sostenere che non costituiscano rifiuti le macchine agricole non funzionanti, arrugginite e prive di parti meccaniche, il materiale ferroso di vario tipo, le cisterne di gasolio vuote, le botti spargiliquame arrugginite, i pneumatici di trattore bucati o altrimenti non utilizzabili che accumula nell’area di proprietà.<br />	<br />
Come evidenziato da Cass. pen., sez. III, 9848/2009 è necessaria una autorizzazione per svolgere una attività di “accumulo di &#8220;beni destinati alla rottamazione&#8221; elencati nel catalogo europeo dei rifiuti (CER) quali i veicoli e i pneumatici fuori uso, le batterie e gli accumulatori, in quanto &#8220;beni&#8221; destinati allo smaltimento o al recupero delle sostanze per i quali anche il deposito preliminare è soggetto ad autorizzazione.&#8221;. Inoltre l&#8217;art.183, comma primo lett. m) n. 4), del D.Lgs n.152/06, che riproduce il disposto di cui all&#8217;art 6, comma primo lett. m) n. 4) del D.Lgs n.152/97, dispone che &#8220;il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi&#8230;&#8221;.<br />	<br />
Si tratta pertanto di rifiuti, il cui trattamento deve essere autorizzato secondo le regole della normativa sui rifiuti, che il ricorrente non si è preoccupato di seguire. Il provvedimento del Comune che ne impone lo smaltimento è, pertanto, correttamente imposto.</p>
<p>VI. Nel giudizio si è costituita la sola parte ricorrente, a cui carico, in ragione della soccombenza, restano le spese di lite sofferte.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br />	<br />
RESPINGE il ricorso.<br />	<br />
NULLA sulle spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sergio Conti, Presidente<br />	<br />
Mario Mosconi, Consigliere<br />	<br />
Carmine Russo, Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-18-2-2011-n-316/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.316</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.341</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-341/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-341/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-341/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.341</a></p>
<p>Pres. Nicolosi – Est. Massari Soc. FAPIM S.p.A. (Avv. G. Iacopetti) c/ Comune di Altopascio (Avv. F. Merusi) sulla inconfigurabilità del danno da ritardo nel caso di mancato rispetto dei termini ordinatori per la conclusione del procedimento amministrativo 1. Responsabilità amministrativa – Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-341/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-341/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.341</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Nicolosi – Est. Massari<br /> Soc. FAPIM S.p.A. (Avv. G. Iacopetti) c/ Comune di Altopascio (Avv. F. Merusi)</span></p>
<hr />
<p>sulla inconfigurabilità del danno da ritardo nel caso di mancato rispetto dei termini ordinatori per la conclusione del procedimento amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità amministrativa – Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione – Violazione – Risarcimento danno – Prova – Necessità	</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione – Violazione – Danno ingiusto – Risarcimento – Sussiste – Limiti	</p>
<p>3. Responsabilità amministrativa – Danno da ritardo – Termini perentori – Previsione normativa – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di risarcimento del danno, la violazione del termine ordinatorio previsto dall’art. 6 D.P.R. n. 447/1998 per la conclusione del procedimento amministrativo inerente al rilascio del permesso di costruire, non implica di per sé la sussistenza della colpa della p.a.. Infatti, anche nelle ipotesi in cui la posizione soggettiva vulnerata abbia natura di interesse soggettivo, la domanda è regolata dal principio dell’onere della prova ex all’art. 2697 c.c. e, pertanto, il danneggiato ha l&#8217;onere di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, ossia l’evento dannoso, la condotta, la colpa, il nesso di causalità. 	</p>
<p>2. In materia di risarcimento del danno da ritardo, deve escludersi l’applicabilità dell’art. 2 bis della L. n. 241/1990, inerente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, alle fattispecie verificatesi antecedentemente all’entrata in vigore della norma anzidetta, ostandovi il principio di irretroattività della legge.	</p>
<p>3. Non è configurabile un danno da ritardo in caso di mancato rispetto dei termini normativamente stabiliti per la conclusione del procedimento, se non nell’ipotesi in cui una norma espressamente indichi come perentori tali termini. Infatti, in assenza di una previsione ad hoc, i termini si considerano ordinatori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 84 del 2007, proposto da: 	</p>
<p>Soc. FAPIM S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Iacopetti, con domicilio eletto presso Giancarlo Geri in Firenze, via Ricasoli n. 32; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Altopascio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Fabio Merusi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40; 	</p>
<p>Azienda U.S.L. n. 2 Lucca, in persona del Direttore generale p.t.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>delle Amministrazioni intimate al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del ritardo (silenzio) inadempimento verificatosi nelle pratiche di autorizzazione all&#8217;inizio dell&#8217;attività introdotte dalla Società ricorrente con istanze dirette al Comune di Altopascio in data 09.07.2004 e 30.03.2006.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Altopascio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Euroinvest s.r.l., proprietaria di alcuni terreni siti nel Comune di Altopascio, dopo l’approvazione di apposita variante al PRG, chiedeva allo stesso Comune il rilascio dei permessi di costruire, indicando come utilizzatrice dell’immobile la società odierna ricorrente.<br />	<br />
Dopo la realizzazione dell’immobile, in data 30 luglio 2002, la Fapim presentava, ai sensi dell’art. 15 ter del Regolamento comunale di igiene e sanità, istanza per il rilascio del nullaosta necessario all’avvio dell’attività di produzione di accessori per serramenti in alluminio <br />	<br />
Il Comune di Altopascio trasmetteva in data 1 agosto 2002 la domanda alla Azienda Usl n. 2 di Lucca per il parere di competenza.<br />	<br />
A seguito della produzione dei chiarimenti richiesti alla società richiedente, l’ASL rilasciava in data 15 ottobre 2002 il parere favorevole all’inizio dell’attività.<br />	<br />
L’iter del procedimento si arrestava, però, a seguito dell’accoglimento, da parte di questo T.A.R., del ricorso presentato da alcuni cittadini contro la variante al Piano regolatore in cui si inseriva il progetto della Euroinvest e della ricorrente.<br />	<br />
Ottenuto nuovamente dalla Euroinvest s.r.l. il permesso di costruzione per la realizzazione di due fabbricati industriali, la società ricorrente avanzava nuovamente istanza per l’avvio della sua attività.<br />	<br />
La ASL n. 2, investita della questione per il rilascio del parere di competenza, chiedeva al Comune se si volesse dar corso ad una attività insalubre di 1^ o di 2^ classe. La Fapim trasmetteva perciò un parere della ASSOFOND che qualificava l’attività in parola come insalubre di 2^ classe a seguito del quale l’Azienda sanitaria rilasciava il parere favorevole.<br />	<br />
Dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione dei fabbricati si rendeva necessario, in relazione ad alcune difformità rispetto al progetto originario, richiedere una variante al permesso di costruire già rilasciato, ottenuta attraverso una dichiarazione di idoneità del direttore dei lavori.<br />	<br />
Successivamente veniva richiesto nuovamente il nullaosta per l’inizio dell’attività al Comune che, in data 11 aprile 2006, inviava l’istanza alla ASL per il parere di rito.<br />	<br />
Dopo l’iniziale avviso negativo espresso il 24 maggio 2006, conseguente all’asserita incompletezza della documentazione che la Fapim provvedeva ad integrare con una nota trasmessa il 5 giugno 2006, la ASL rilasciava il parere favorevole il successivo 26 giugno.<br />	<br />
Ritenendosi lesa nell’interesse legittimo alla trasparenza e speditezza del procedimento, la società ricorrente propone una domanda di risarcimento del danno ingiusto asseritamente subito per effetto del ritardo verificatosi nelle pratiche di autorizzazione all’inizio dell’attività, deducendo la violazione delle norme in materia di trasparenza e partecipazione di cui agli artt. 1 e segg. della l. n. 241, e quantificando il pregiudizio patrimoniale subito in € 50.000 o in altra somma che dovrà essere stabilita dal Tribunale anche disponendo una consulenza tecnica d’ufficio.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Altopascio opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame viene domandato il risarcimento del danno ingiusto che la società ricorrente assume di aver subito in conseguenza del ritardo verificatosi nelle pratiche di autorizzazione all’inizio dell’attività di produzione di accessori per serramenti in alluminio.<br />	<br />
Si imputa, sostanzialmente, al Comune di Altopascio e alla ASL n. 2 di Lucca di avere pretestuosamente intralciato il rilascio del provvedimento attraverso la richiesta di superflue integrazioni documentali, determinando così un ingiustificato ritardo nella conclusione del procedimento.<br />	<br />
In particolare, il parere di competenza sarebbe stato rilasciato dall’Azienda sanitaria circa un mese dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 447/1998 e gravata da analogo ritardo sarebbe stata anche la stessa richiesta di integrazione documentale senza contare che il Comune, attesa l’inconferenza della richiesta, non avrebbe dovuto darvi corso.<br />	<br />
La ricorrente, secondo un orientamento dottrinale (peraltro largamente minoritario in giurisprudenza) qualifica, quindi, la responsabilità dell&#8217;Amministrazione per attività provvedimentale come responsabilità “da contatto” nascente dall&#8217;inadempimento di una obbligazione senza prestazione, comunque non ricollegata alla lesione dell&#8217;utilità finale cui aspira il privato, ma derivante dalla sola violazione di quei particolari obblighi stabiliti <i>ex lege</i> (tra i quali, nella fattispecie, la conclusione tempestiva e senza aggravamenti del procedimento) ed il cui rispetto è funzionale alla garanzia dell&#8217;affidamento del privato sulla legittimità dell&#8217;azione amministrativa (Cass. civ. sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157.<br />	<br />
Con ciò, contrariamente alla posizione espressa dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 500/1999, e dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la lesione di un interesse legittimo pretensivo non comporta automaticamente il risarcimento del danno causato dall&#8217;attività illegittima della P.A. se non quando esso abbia determinato anche la lesione del bene della vita cui l&#8217;interesse legittimo è collegato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 08 settembre 2009, n. 5266, T.A.R. Toscana, sez. II, 05 febbraio 2010, n. 190; T.A.R. Veneto, sez. I, 29 gennaio 2010, n. 197; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 12 giugno 2009, n. 4005).<br />	<br />
In particolare, secondo l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato deve escludersi il risarcimento del danno da ritardo della p.a. nel caso in cui i provvedimenti adottati in ritardo risultino di carattere negativo per colui che ha presentato la relativa istanza di rilascio e le statuizioni in essi contenute siano divenute inoppugnabili (Cons. Stato, Ad. plen., 15 settembre 2005, n. 7).<br />	<br />
Nella fattispecie, peraltro, la questione si atteggia in termini differenti, non essendo controversa la spettanza del bene della vita alla deducente che, in effetti, si è vista rilasciare le autorizzazioni richieste, bensì il differimento dell’<i>iter</i> necessario all’emissione del provvedimento, venendo in rilievo, quindi, la violazione procedimentale consistente nel superamento dei tempi stabiliti dalla legge per la conclusione del procedimento stesso.<br />	<br />
Nondimeno l’assunto della ricorrente non può essere condiviso.<br />	<br />
Va, in primo luogo, rilevato che costituisce <i>ius receptum</i> il principio per cui i termini normativamente stabiliti per la conclusione del procedimento devono essere considerati ordinatori qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. Stato sez. IV, 11 giugno 2002, n. 3256; T.A.R. Lazio, sez. I, 5 maggio 2009, n. 4567; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 11 febbraio 2010, n. 550).<br />	<br />
Tale, quindi, deve ritenersi anche il termine fissato dall’art. 6 del d.P.R. n. 447/1998 per la conclusione del procedimento di cui trattasi.<br />	<br />
Oltretutto deve porsi in evidenza che il comma 8 della norma citata afferma che “<i>Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell&#8217;impresa o su richiesta della struttura</i>” e, quindi, detto termine viene in rilevo solo nell’ipotesi in cui non occorrano “<i>chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto..</i>” (comma 4).<br />	<br />
Né può sostenersi, come correttamente rilevato dalla difesa del Comune, che alla fattispecie possa essere applicato l’art. 2 bis della l. n. 241/1990 (introdotto dall&#8217;art. 7, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69) a tenore del quale “<i>Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento</i>”, ostandovi il principio di irretroattività della legge.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente il danno da mero ritardo sarebbe idoneo a fondare un danno risarcibile diverso e autonomo rispetto alla lesione del bene della vita.<br />	<br />
Posta in questi termini la questione non si sottrae, tuttavia, al tema più generale della responsabilità della pubblica amministrazione conseguente all’asserito illegittimo esercizio dei propri poteri o del suo comportamento come fonte di danno ingiusto.<br />	<br />
E’ agevole in tale ottica rilevare che, secondo i principi enucleati dalla giurisprudenza, la semplice violazione della norma non implica di per sé, in materia di risarcimento danni, la sussistenza della colpa dell&#8217;amministrazione, dovendo essere provata l’esistenza del danno, il nesso causale con il provvedimento o la condotta dell’Amministrazione e il profilo soggettivo della colpa.<br />	<br />
Orbene, anche a prescindere dal fatto che, nel caso di specie difetta la prova del danno risarcibile, genericamente assunto, e privo di ogni indicazione in ordine alle possibili voci di danno, la responsabilità del Comune viene fatta derivare unicamente dal dato oggettivo del superamento del termine (peraltro ordinatorio, come si è visto) per la conclusione del procedimento volto al rilascio del nullaosta all’avvio dell’attività della ricorrente.<br />	<br />
E’ noto in proposito che la domanda di risarcimento dei danni, anche quando la posizione soggettiva vulnerata abbia natura di interesse legittimo, è regolata dal principio dell&#8217;onere della prova di cui all&#8217;art. 2697 cod. civ., in base al quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Grava, perciò, sul danneggiato l&#8217;onere di provare, ai sensi del citato articolo, tutti gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, ossia l’evento dannoso, la condotta, la colpa, il nesso di causalità (Cons. Stato, sez. V, 15 settembre 2010, n. 6797).<br />	<br />
Ne discende, in ordine al danno &#8211; che la società ricorrente non può sottrarsi all’onere di provarne l’esistenza, soprattutto tenendo conto dell’esiguità del margine di superamento del termine fissato dalla legge, e neppure potendo invocare il c.d. principio acquisitivo, in quanto attinente allo svolgimento dell&#8217;istruttoria e non all&#8217;allegazione dei fatti che costituiscono oggetto di prova.<br />	<br />
Per quanto concerne la controversia all’esame è poi necessaria la prova che l&#8217;inosservanza del termine di conclusione del procedimento sia attribuibile a una condotta dolosa o colposa dell’Amministrazione (T.A.R. Lazio, sez. I, 22 settembre 2010, n. 32382, T.A.R. Toscana, sez. II, 31 agosto 2010, n. 5145).<br />	<br />
Si osserva in proposito che, in relazione al procedimento introdotto con l’istanza del 9 luglio 2004, il lamentato superamento del termine fissato dall’art. 6, comma 8, del d.P.R. n. 447/1998 va ricondotto alla richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata dalla Asl n. 2 di Lucca e, quindi, non può in alcun modo attribuirsi ad inerzia dell’Amministrazione comunale, attesa la necessità di acquisire il parere dell’Azienda sanitaria. Né, d’altro canto, la richiesta di quest’ultima appare pretestuosa, come sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di stabilire se, ai sensi del d.m. 5 settembre 1994, l’attività svolta dalla ricorrente andasse qualificata come insalubre di 1^ o di 2^ classe, con evidenti ricadute sul regime delle prescrizioni sanitarie da osservare.<br />	<br />
Quanto alla procedura avviata con la domanda del 30 marzo 2006 è la stessa ricorrente a rilevare che il parere favorevole della ASL (ugualmente indispensabile) intervenuto in data 26 giugno 2006 solo dopo un primo avviso negativo dell’ente, è stato conseguito grazie all’intervento del Comune di Altopascio. In ogni caso è agli atti documentazione dalla quale si evince che il parere negativo inizialmente espresso dalla ASL era motivato (doc. n. 16 di parte ricorrente) dalla carenza di elaborati grafici nell’istanza dell’interessata concernenti profili connessi alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro, cioè ad aspetti non certo marginali e ultronei rispetto al rilascio del nullaosta.<br />	<br />
Se ne deve concludere che nel comportamento del Comune e in quello della ASL, non sono ravvisabili quei profili meramente dilatori lamentati dalla ricorrente e, conseguentemente, non appare comprovata la colpa di tali Amministrazioni quale elemento soggettivo della responsabilità delle medesime.<br />	<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-341/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.341</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-144/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.144</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. U. Giovannini Est. R. Decanti (Avv. G. Fregni) contro l’Azienda U.S.L. di Modena (Avv. A. Della Fontana), l’Azienda U.S.L. di Modena: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area Sud &#8211; Sede di Vignola, e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-144/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2011-n-144/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>G. Mozzarelli Pres. U. Giovannini Est. </i>R. Decanti (Avv. G. Fregni) contro l’Azienda U.S.L. di Modena (Avv. A. Della Fontana), l’Azienda U.S.L. di Modena: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area Sud &#8211; Sede di Vignola, e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area Sud &#8211; sede di Sassuolo (non costituita) e nei confronti di Caseificio Sociale Benvenuto Società Coop Agricola (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>non è coperto da segreto istruttorio penale il verbale di sopralluogo di tecnici ASL svolto nell&#8217;espletamento delle loro funzioni istituzionali di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Ai verbali di sopralluogo di tecnici ASL &#8211; Svolti nell’espletamento delle loro funzioni istituzionali di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro &#8211; Non sono coperti dal segreto istruttorio penale ex art. 329 c.p.p.– Diniego di accesso &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di accesso opposto dall’amministrazione sanitaria basato sulla ritenuta sottrazione all’accesso degli atti redatti dai propri dipendenti (entrambi nella loro qualità di agenti di Polizia Giudiziaria), in quanto documenti coperti da segreto istruttorio penale di cui all’art. 329 c.p.p.. Difatti non ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio penale che, in quanto tale, è sottratto all’accesso; qualora, infatti, la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l’atto richiesto in ostensione non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p..  Nella specie si versa proprio in detta ultima ipotesi, trattandosi di verbali di sopralluogo effettuati da personale tecnico della Azienda U.S.L. di Modena al fine di accertare lo stato di conservazione delle coperture in eternit di alcuni edifici industriali e che, pertanto, sono stati da questi redatti nell’espletamento delle loro funzioni amministrative istituzionali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00144/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01099/2010 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1099 del 2010, proposto da:	</p>
<p><b>Raffaele Decanti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Vanni, in Bologna, via Farini n. 30; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	<b>Azienda U.S.L. di Modena</b>, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alberto Della Fontana, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Bologna, Strada Maggiore n. 53; </p>
<p>&#8211; <b>Azienda U.S.L. di Modena</b>: <i>Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area Sud &#8211; Sede di Vignola, e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area Sud &#8211; sede di Sassuolo</i>, n.c..</p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Caseificio Sociale Benvenuto Società Coop Agricola<i></b></i>, non costituita in giudizio; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del diniego di accesso agli atti di cui ai verbali di sopralluogo redatti dai tecnici della Azienda U.S.L. di Modena in data 1.9.2010 prot. n. 66645 e in data 10.9.2010 prot. n. 68926.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Modena;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria di questa sezione n. 56 del 2010 e vista, altresì, la documentazione depositata dall’amministrazione sanitaria resistente in data 10/12/2010, a riscontro di quanto richiesto; <br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con ricorso in materia di accesso ex art. 116 cod. proc. amm., il sig. Raffaele Decanti chiede pronuncia dichiarativa dell’illegittimità degli atti in data 1/9/2010 e 10/9/2010, con i quali l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena ha negato l’accesso agli atti dal medesimo richiesti in ostensione in data 10/8/2010. A sostegno della proposta azione camerale egli censura il diniego di accesso opposto dall’amministrazione sanitaria per violazione dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990 e per carenza di motivazione.<br />	<br />
L’Azienda U.S.L. di Modena, costituitasi in giudizio, sostiene in primo luogo il difetto di legittimazione attiva del Decanti, in quanto estraneo al procedimento a cui si riferiscono gli atti e i documenti chiesti in visione. Sostiene inoltre l’amministrazione sanitaria che l’ostensione di tali atti, in quanto redatti da dipendenti comunali rivestenti la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, sarebbe impedita dal segreto istruttorio penale che graverebbe in ogni caso sugli atti posti in essere da tali soggetti nell’esercizio della funzione di polizia giudiziaria.<br />	<br />
Con ordinanza collegiale n. 56 del 2010, la Sezione disponeva incombenti istruttori a carico dell’amministrazione sanitaria resistente, la quale, in data 10/12/2010, dava ad essa tempestivo riscontro, mediante deposito presso la Segreteria della Sezione di quanto richiesto.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 15/12/2010, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.<br />	<br />
Il Collegio osserva che il presente ricorso avverso il diniego di accesso merita accoglimento.<br />	<br />
Nel dettaglio, sussiste certamente un interesse diretto e attuale del ricorrente ad accedere agli atti istruttori redatti da personale tecnico dell’Azienda U.S.L. di Modena, dal medesimo formalmente richiesti in ostensione con lettera in data 10/8/2010 (doc. n. 5 del ricorrente). <br />	<br />
L’interessato risiede infatti nel comune di Guiglia (MO), in fabbricato residenziale posto nelle immediate vicinanze dell’area nella quale sono situati alcuni edifici industriali del Caseificio Sociale di Benevento aventi coperture in eternit che sembrano versare in stato di degrado, con conseguente situazione di pericolo per la salute degli abitanti nelle aree circostanti dette costruzioni. Per tale ragione, l’odierno ricorrente ha sollecitato A.R.P.A. ad effettuare i controlli tecnici e gli eventuali interventi di bonifica necessari. <br />	<br />
L’Agenzia Regionale ha quindi trasmesso, per competenza, detta richiesta all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, la quale, a sua volta, tramite proprio personale tecnico, ha eseguito i dovuti sopralluoghi e controlli. I relativi verbali di accertamento hanno costituito, poi, gli atti oggetto sia della richiesta di accesso del sig. Decanti sia dell’azione camerale in esame. <br />	<br />
E’ evidente, quindi, la sussistenza, in capo all’odierno ricorrente, della posizione legittimante (derivante dal concreto e attuale interesse a tutelare la propria salute e quella degli altri abitanti della zona) per potere richiedere l’ostensione dei predetti atti istruttori in possesso dall’Azienda U.S.L. di Modena. Ciò premesso, il Collegio osserva che è illegittimo il diniego di accesso opposto dall’amministrazione sanitaria, in quanto basato sulla ritenuta sottrazione all’accesso degli atti redatti dai propri dipendenti (entrambi nella loro qualità di agenti di Polizia Giudiziaria), in quanto documenti coperti da segreto istruttorio penale di cui all’art. 329 c.p.p..<br />	<br />
Sul punto, si osserva che il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa è nel senso di non ritenere che ogni denuncia di reato presentata dalla pubblica amministrazione all’autorità giudiziaria costituisca atto coperto da segreto istruttorio penale che, in quanto tale, è sottratto all’accesso; qualora, infatti, la denuncia sia stata presentata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, l’atto richiesto in ostensione non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 329 c.p.p.. (v. Cons. Stato, sez. VI, 9/12/2008 n. 6117).<br />	<br />
Il Collegio osserva che, nel caso in esame, si versa proprio in detta ipotesi, trattandosi di verbali di sopralluogo effettuati da personale tecnico della Azienda U.S.L. di Modena al fine di accertare lo stato di conservazione delle coperture in eternit di alcuni edifici industriali e che, pertanto, sono stati da questi redatti nell’espletamento delle loro funzioni amministrative istituzionali in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.<br />	<br />
Le considerazioni che precedono trovano poi ulteriore conferma nel fatto che, come è stato dichiarato dal Dirigente del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della A.U.S.L. di Modena a riscontro dell’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 56 del 2010, “…i verbali di sopralluogo, redatti all’esito dei predetti accessi, non sono stati inviati alla competente Procura della Repubblica in quanto, in base alle risultanze degli accessi medesimi e degli accertamenti eseguiti, non è stata ravvisata la sussistenza di ipotesi di reato”. <br />	<br />
In definitiva, non essendo detti verbali mai stati inviati alla competente Procura della Repubblica, non vi è alcun valido elemento e/o argomento a sostegno della sottrazione all’accesso degli stessi perché coperti dal segreto istruttorio penale ex art. 329 c.p.p..<br />	<br />
Il ricorso è pertanto accolto e, per l’effetto, si dispone che la A.U.S.L. di Modena consenta immediatamente al ricorrente l’accesso agli atti dal medesimo richiesti, come indicati in epigrafe.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo. <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Seconda),<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla A.U.S.L. di Modena di consentire immediatamente al ricorrente l’accesso agli atti dal medesimo richiesti.<br />	<br />
Condanna la A.U.S.L. di Modena, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l’importo onnicomprensivo di €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre c.p.a. e i.v.a.. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/02/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.3938</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-2-2011-n-3938/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-2-2011-n-3938/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-2-2011-n-3938/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.3938</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Spagna Musso – P.M. IannelliMorosina spa (avv. Ruffolo) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Generale dello Stato) sull&#8217;appartenenza al demanio marittimo delle valli da pesca 1. – Demanio e patrimonio – Valli da pesca – Appartengono al demanio marittimo – Proprietà privata – Esclusione.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-18-2-2011-n-3938/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.3938</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Spagna Musso – P.M. Iannelli<br />Morosina spa (avv. Ruffolo) c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;appartenenza al demanio marittimo delle valli da pesca</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Demanio e patrimonio – Valli da pesca – Appartengono al demanio marittimo – Proprietà privata – Esclusione.	</p>
<p>2. – Demanio e patrimonio – Inclusione di beni nel demanio – Aspetto finalistico e funzionale – Rilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – Le “valli da pesca” ricomprese nella laguna di Venezia appartengono al demanio marittimo necessario di origine naturale e non possono formare oggetto di proprietà privata.<br />
2. – Per riconoscere se in concreto il particolare bene di cui si discute fa parte della realtà materiale che la norma, denominandola, inserisce nel demanio, si deve tenere conto in modo specifico del duplice aspetto finalistico e funzionale che connota la categoria dei beni di cui si discute.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<item>
		<title>Tribunale di Cuneo &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2011 n.0</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-cuneo-ordinanza-18-2-2011-n-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-cuneo-ordinanza-18-2-2011-n-0/">Tribunale di Cuneo &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2011 n.0</a></p>
<p>Giudice del lavoro &#8211; Casarino nuove procedure di richiesta di informazioni in tema di aiuti di stato Aiuti di Stato &#8211; ordinanza del Tribunale di Cuneo del 18 febbraio 2011 – richiesta alla Commissione europea di trasmissione di informazioni relative ai benefici previsti dagli artt. 9 comma 17 della legge</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-cuneo-ordinanza-18-2-2011-n-0/">Tribunale di Cuneo &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2011 n.0</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-cuneo-ordinanza-18-2-2011-n-0/">Tribunale di Cuneo &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2011 n.0</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giudice del lavoro &#8211; Casarino</span></p>
<hr />
<p>nuove procedure di richiesta di informazioni in tema di aiuti di stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Aiuti di Stato &#8211; ordinanza del Tribunale di Cuneo del 18 febbraio 2011 – richiesta alla Commissione europea di trasmissione di informazioni relative ai benefici previsti dagli artt. 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, 4 comma 90 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, 3 quater comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 convertito in legge 26 febbraio 2007 n. 17 &#8211; paragrafi 77 e seguenti della Comunicazione della Commissione 2009/C 85/01, relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali – sostegno della Commissione ai giudici nazionali – trasmissione di informazioni.	</p>
<p>Richiesta di informazioni alla Commissione europea da parte del Tribunale di Cuneo in relazione alla notifica da parte dell’Italia dei benefici previsti dagli artt. 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, 4 comma 90 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, 3 quater comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 convertito in legge 26 febbraio 2007 n. 17 e all’esistenza di procedure pendenti aventi ad oggetto i medesimi benefici. Mancata notifica da parte dell’Italia e inesistenza di procedimenti pendenti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa alla Commissione europea – ai sensi dei paragrafi 77 e seguenti della Comunicazione della Commissione 2009/C 85/01 &#8211; la richiesta di informazioni relative ai benefici previsti dagli artt. 9 comma 17 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, 4 comma 90 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, 3 quater comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006 n. 300 convertito in legge 26 febbraio 2007 n. 17, relativamente all’esistenza di procedure pendenti relative a tali benefici quali forme di aiuti di stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento clicca qui</p>
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		<title>Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 18/2/2011 n.5</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-18-2-2011-n-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-18-2-2011-n-5/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-18-2-2011-n-5/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 18/2/2011 n.5</a></p>
<p>Pres. Chieppa – Arbitri De Roberto, Luciani, Pardolesi Aprilia Volley (Avv. C. Vecchione) c/ FIPAV (Avv. G. Guarino), LPF Serie A (Avv. S. Tagliabue) 1. Giustizia Sportiva – ACGS – Ricorso – Oggetto – Decisione della giustizia federale – Necessità. 2. Giustizia Sportiva – ACGS &#8211; Corte federale FIPAV –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/alta-corte-di-giustizia-sportiva-decisione-18-2-2011-n-5/">Alta Corte di Giustizia Sportiva &#8211; Decisione &#8211; 18/2/2011 n.5</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Chieppa – <i> Arbitri </i> De Roberto, Luciani, Pardolesi<br /> Aprilia Volley (Avv. C. Vecchione) c/ FIPAV (Avv. G. Guarino), LPF Serie A (Avv. S. Tagliabue)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Sportiva – ACGS – Ricorso – Oggetto – Decisione della giustizia federale – Necessità.	</p>
<p>2. Giustizia Sportiva – ACGS &#8211; Corte federale FIPAV – Decisione – Impugnazione – Art. 60 Statuto FIPAV  &#8211; Presupposti – Errore scusabile – Inconfigurabilità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Dinanzi all’Alta Corte di Giustizia Sportiva oggetto di ricorso in caso di impugnativa di decisione federale può essere solo la decisione finale della giustizia federale. 	</p>
<p>2. I presupposti di esperibilità del ricorso, dettati dall’art. 60 Statuto FIPAV, non pongono problemi ermeneutici di particolare difficoltà, pertanto deve escludersi la sussistenza di un errore scusabile, sempre che abbia diritto di cittadinanza nell’ordinamento sportivo, idoneo a giustificare la rimessione in termini.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/17381_ACGS_17381.pdf">clicca qui</a></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.53</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-18-2-2011-n-53/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-18-2-2011-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.53</a></p>
<p>Presidente De Siervo, Redattore Quaranta sull&#8217;illegittimità della norma della regione Lombardia che ritiene sufficiente, in sostituzione del collaudo, un mero attestato di regolare esecuzione del rapporto contrattuale di appalto Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Esecuzione dei lavori &#8211; Art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente De Siervo, Redattore Quaranta</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della norma della regione Lombardia che ritiene sufficiente, in sostituzione del collaudo, un mero attestato di regolare esecuzione del rapporto contrattuale di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione &#8211; Esecuzione dei lavori &#8211; Art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), che ha sostituito l’articolo 20, comma 3, della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi) &#8211; Controllo sull&#8217;esecuzione del contratto &#8211; Appalti &#8220;sotto soglia&#8221;, relativi alla fornitura di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico ovvero di natura intellettuale &#8211; Sostituzione di un mero attestato di regolare esecuzione in luogo dell&#8217;ordinario collaudo &#8211; Asserito contrasto con la disciplina nazionale del codice dei contratti pubblici &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), nella parte in cui ha sostituito l’art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” &#8211; Collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), che ha sostituito l’articolo 20, comma 3, della legge della Regione Lombardia 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8 aprile 2010, depositato in cancelleria il successivo 15 aprile ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2010. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta; <br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cardi per la Regione Lombardia. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), per asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. <br />	<br />
La norma censurata – sostituendo l’art. 20 della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi) – prevede, al novellato comma 3, che, per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), «le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico» nonché i «servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possono essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio». <br />	<br />
Tale norma si porrebbe in contrasto con quanto prescritto dall’art. 120 del d.lgs. n. 163 del 2006. <br />	<br />
Nella prospettiva del ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto invaderebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.). Nel ricorso si deduce, infatti, che il collaudo attiene alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale nell’ambito della quale l’amministrazione non agisce come autorità, ma nell’esercizio della sua autonomia negoziale in posizione di tendenziale parità con la controparte. <br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato, osserva, inoltre, che l’art. 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce chiaramente che spetta allo Stato la disciplina della stipulazione ed esecuzione dei contratti, fase nella quale sono espressamente ricompresi «la direzione dell’esecuzione ed il collaudo». <br />	<br />
Sul punto, viene richiamata la giurisprudenza costituzionale e in particolare le sentenze n. 45 del 2010, n. 160 del 2009 e n. 411 del 2008. <br />	<br />
Infine, si sottolinea come la circostanza che le disposizioni impugnate si applichino ai soli appalti sotto-soglia non sarebbe idonea ad elidere il contrasto con il parametro costituzionale evocato, atteso che la Corte ha già affermato, con le citate sentenze, che, ai fini della individuazione della competenza statale, non rileva il dato quantitativo relativo al valore economico del contratto. <br />	<br />
2.— Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia rilevando che, se è pur vero che la disciplina dell’esecuzione dei contratti di appalto e, nello specifico, il collaudo, rientra nell’ambito materiale dell’ordinamento civile, ciò non significa «una presunzione assoluta di competenza statale, occorrendo comunque procedere ad un’indagine in concreto circa la sussistenza o meno di una violazione di competenze sotto tale profilo». Infatti, «negli appalti a dimensione regionale» la Regione avrebbe una competenza in materia di organizzazione amministrativa. <br />	<br />
In particolare, la norma impugnata non si porrebbe in contrasto con l’art. 120 del d.lgs. n. 163 del 2006, il quale, con una disciplina non puntuale, impone «per i servizi e le forniture, soltanto che sia comunque prevista una qualche forma di verifica delle prestazioni eseguite; per gli appalti di servizi e forniture sottosoglia, poi, tale verifica può seguire anche forme semplificate». <br />	<br />
La disposizione censurata si porrebbe in linea con la disciplina statale, in quanto – nell’esercizio della sua competenza in materia di organizzazione amministrativa – la Regione ha soltanto introdotto la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere forme semplificate di verifica di conformità. Si osserva come si tratterebbe di affidamenti che oggettivamente non necessiterebbero di particolari formalità di collaudo, in quanto la norma riguarda soltanto forniture di beni prodotti in serie e servizi a carattere periodico, nonché servizi di natura intellettuale. <br />	<br />
Viene osservato, inoltre, che anche nel settore degli appalti di lavori, l’art. 141 del d.lgs. n. 163 del 2006 prevede che, nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente l’importo di un milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. <br />	<br />
La difesa dello Stato ha pure osservato che la «bozza» (era tale al momento del deposito dell’atto di costituzione) del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici contiene una norma analoga a quella impugnata. In particolare, l’art. 325, comma 1, stabilisce che la verifica di conformità di tutti i contratti di servizi e forniture sotto-soglia può essere sostituita da «un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento». <br />	<br />
D’altronde, si osserva che il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia) stabilisce, sempre nell’ottica della semplificazione, che per gli affidamenti sotto-soglia si può procedere alternativamente o al collaudo o all’attestazione di regolare esecuzione. <br />	<br />
3.— Nell’imminenza dell’udienza pubblica la Regione Lombardia ha depositato una memoria con la quale ha ribadito le argomentazioni già contenute nell’atto di costituzione, aggiungendo che è stato, medio tempore, emanato il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2010, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), il quale, in attuazione dell’art. 120 del suddetto Codice, ha previsto che «qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del Codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento». <br />	<br />
Ne consegue, secondo la difesa regionale, che, alla luce della nuova normativa, per tutti gli appalti di servizi e forniture e non solo per quelli “standardizzati”, contemplati dalla legge regionale in esame, è possibile che l’attestazione di regolare esecuzione sia rilasciata con modalità esecutive semplificate dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. <br />	<br />
Si aggiunge che la norma regionale non disciplina direttamente la verifica di conformità/collaudo, ma si limita a stabilire modalità organizzative semplificate della relativa procedura, stabilendo che essa possa essere facoltativamente svolta in caso di appalti “standardizzati” direttamente dal responsabile del procedimento o dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio. In tali casi, non ci sarebbe bisogno di un «collaudatore “terzo” in quanto la verifica di conformità è scevra da attività tecnico-valutative e consiste unicamente nella verifica dello svolgimento delle attività appaltate». <br />	<br />
Infine, la difesa della Regione deduce l’inammissibilità per genericità del ricorso, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato a dedurre l’invasione di competenze statali ed il contrasto con il Codice degli appalti pubblici, senza indicare puntualmente le ragioni che determinerebbero in concreto l’asserita violazione dei parametri costituzionali evocati. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), che ha sostituito l’articolo 20, comma 3, della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” – Collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi), per asserita violazione del parametro costituzionale dell’ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. <br />	<br />
1.1.— Il citato comma 3 dell’art. 20 – in relazione agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) – che per determinate forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, o di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura del servizio. <br />	<br />
Secondo il ricorrente, tale norma violerebbe l’evocato parametro costituzionale, in quanto – ritenendo sufficiente in sostituzione del collaudo un mero attestato di regolare esecuzione – disciplinerebbe in maniera diversa dall’art. 120 del citato d.lgs. n. 163 del 2006 un profilo afferente alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale di appalto. </p>
<p>2.— La questione è fondata. <br />	<br />
2.1.— La giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che, nel settore degli appalti pubblici, la fase che ha inizio con la stipulazione del contratto e prosegue con l’attuazione del rapporto negoziale è disciplinata da norme che devono essere ascritte all’ambito materiale dell’ordinamento civile. Ciò in quanto, in tale fase, l’amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisce non nell’esercizio di poteri amministrativi, bensì nell’esercizio della propria autonomia negoziale (ex multis, sentenza n. 401 del 2007). Con riferimento alla disciplina del collaudo, pertanto, le Regioni sono tenute ad applicare la normativa statale e ad adeguarsi alla disciplina dettata dallo Stato per tutto quanto attiene alla fase di esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture. Questo non significa, tuttavia, che, in relazione a peculiari esigenze di interesse pubblico, non possano residuare in capo all’autorità procedente poteri pubblici riferibili, in particolare, a specifici aspetti organizzativi afferenti alla stessa fase esecutiva. </p>
<p>3.— Ciò posto, occorre stabilire, ai fini della risoluzione della questione di costituzionalità sollevata con il ricorso, se – come ritenuto dal ricorrente – la norma impugnata sia invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella suddetta materia dell’ordinamento civile, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. <br />	<br />
A questo scopo è necessario partire dall’esame della disciplina dettata dallo Stato, con il Codice dei contratti pubblici, in tema di collaudo dei lavori, dei servizi e delle forniture. <br />	<br />
Al riguardo, l’art. 120, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 ha stabilito che «per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria». Il comma 2, a sua volta, estende tale disciplina al settore dei lavori, prevedendo che per i relativi contratti «il regolamento disciplina il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dal presente codice». <br />	<br />
La legge regionale ora impugnata è stata adottata in epoca precedente alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), con il quale, come si vedrà, è stata data attuazione alla suindicata disciplina. La citata legge regionale, con il censurato art. 8, comma 1, lettera r), ha previsto, come già sottolineato, che «per gli appalti di importo inferiore alle soglie» comunitarie, «per le forniture di beni prodotti in serie e di servizi a carattere periodico, nonché per i servizi di natura intellettuale, il collaudo e la verifica di conformità possano essere sostituiti da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP ovvero dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio». <br />	<br />
Tale normativa regionale è costituzionalmente illegittima per invasione dell’ambito materiale dell’ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato, in quanto essa disciplina un settore, quello del collaudo e della verifica di regolarità dell’esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, che rientra specificamente nella suddetta competenza legislativa. E ciò indipendentemente dalla conformità o meno della normativa regionale alla sopravvenuta disciplina regolamentare adottata dallo Stato con il citato d.P.R. n. 207 del 2010. <br />	<br />
Ma anche a voler valutare il contenuto della normativa regionale in rapporto con quella dettata dal regolamento governativo, risulta che essa è dissonante anche da quest’ultima e non per profili meramente organizzativi. <br />	<br />
Il predetto regolamento, con l’art. 325, ha previsto che, qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, «si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento». <br />	<br />
Rispetto a tale disposizione, la normativa regionale, censurata con il ricorso, diverge in due punti significativi, in quanto: a) rispetto alla formula adoperata dal regolamento governativo, restringe l’area delle forniture e dei servizi per i quali sono previste le modalità semplificate di verifica della conformità della prestazione; b) rispetto alla previsione del rilascio dell’attestato di regolare esecuzione da parte di due soggetti che cooperano tra loro (il direttore dell’esecuzione, che predispone l’attestato, e il responsabile del procedimento, che ne dispone la conferma), dando luogo all’adozione di un atto complesso, la norma regionale dispone che detta attestazione di regolare esecuzione sia rilasciata dal responsabile unico del procedimento o, in alternativa, dal dirigente della struttura destinataria della fornitura o del servizio. <br />	<br />
Si tratta di elementi di differenziazione tra la disciplina statale e quella regionale che confermano la violazione, ad opera della normativa impugnata, della sfera di competenza statale esclusiva prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. <br />	<br />
Né può ritenersi che le suindicate differenziazioni di disciplina possano essere ascritte a profili meramente organizzativi, per i quali la giurisprudenza di questa Corte (citata sentenza n. 401 del 2007) ha riconosciuto la sussistenza della competenza legislativa delle Regioni. Perché, infatti, operi detta competenza è necessario che si verta in tema di aspetti attinenti specificamente all’organizzazione interna degli apparati amministrativi e tecnici regionali, deputati a svolgere funzioni inerenti alla stipulazione dei contratti o alla realizzazione delle opere; circostanze, queste, per certo non rinvenibili nella specie. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera r), della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), nella parte in cui ha sostituito l’art. 20, comma 3, della precedente legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell’attività contrattuale della Regione e degli enti del sistema regionale elencati all’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, recante “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” &#8211; Collegato 2007», in materia di acquisizione di forniture e servizi). </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-18-2-2011-n-53/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2011 n.53</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-800/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-800/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.800</a></p>
<p>va respinta la domanda cautelare sull&#8217;aggiudicazione di una fornitura microscopi e sistemi di acquisizioni immagini da destinare ad un dipartimento medicina di laboratorio, se e&#8217; ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione della fornitura in controversia alla stazione appaltante. In primo grado si era deciso che la domanda cautelare potesse essere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-800/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-800/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare sull&#8217;aggiudicazione di una fornitura microscopi e sistemi di acquisizioni immagini da destinare ad un dipartimento medicina di laboratorio, se e&#8217; ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione della fornitura in controversia alla stazione appaltante. In primo grado si era deciso che la domanda cautelare potesse essere decisa sulla base del principio della prova di resistenza sul punteggio, prova che va superata per poter adottare una pronuncia di sospensione; sono poi valutabili in sede cautelare solo le valutazioni tecniche operate dalla Commissione che appaiano affette da vizi di palese incoerenza e incongruità, mentre non e&#8217; inoltre rilevante la circostanza che vi sia stata la presenza di un consulente estraneo alla commissione tecnica. Sempre in primo grado, nell&#8217;ordinanza impugnata si era stabilito che, qualora debbano essere concessi termini a difesa sul ricorso incidentale, l&#8217;esame del contenuto dell&#8217;istanza cautelare incidentale puo&#8217; non essere contestuale rispetto all&#8217;istanza cautelare principale , perche&#8217; l’art. 120 del codice del processo amministrativo impone, anche nel caso in cui siano concessi termini a difesa, di adottare una pronuncia sull’istanza cautelare principale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00800/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00977/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 977 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Società Nikon Instruments Spa</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Aristide Police, con domicilio eletto presso Chance Studio Legale Clifford in Roma, via di Villa Sacchetti N. 11;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ilaria Romagnoli, con domicilio eletto presso Ilaria Romagnoli in Roma, via Livio Andronico, 24; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Carl Zeiss S.r.l., </b>rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lucio Filippo Longo, con domicilio eletto presso Lucio Filippo Longo in Roma, piazza della Marina, 1; Olympus Italia S.r.l.; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00122/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE FORNITURA MICROSCOPI E SISTEMI DI ACQUISIZIONI IMMAGINI DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO MEDICINA DI LABORATORIO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo e di Carl Zeiss S.r.l.;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Police, Romagnoli, Longo;	</p>
<p>Considerato che in questa sede cautelare di appello non sono emersi nuovi elementi idonei a far prevedere un favorevole esito del merito del ricorso in primo grado.	</p>
<p>Ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla prosecuzione della fornitura in controversia alla stazione appaltante.	</p>
<p>Compensate le spese di questa fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello.	</p>
<p>Compensa le spese di questa fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-18-2-2011-n-800/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2011 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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