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	<title>18/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/2/2008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Est. Sapone Srl Urbana (Avv.ti C. Angeletti, D. Finiguerra, S. Vinti) c/ Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (Avv. dello Stato) sulla possibilità di annoverare tra le società d&#8217;ingegneria anche le società di cui all&#8217;art. 13, L. 248/2006 Contratti della p.a. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Baccarini,  Est. Sapone<br /> Srl Urbana (Avv.ti C. Angeletti, D. Finiguerra, S. Vinti) c/<br /> Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità di annoverare tra le società d&#8217;ingegneria anche le società di cui all&#8217;art. 13, L. 248/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Società d’ingegneria – Configurabilità – Requisiti – Limitazioni allo svolgimento di servizi a soggetti diversi dai propri soci – Irrilevanza –  Conseguenza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A norma dell’art. 90 D. L.vo 163/2006, i requisiti richiesti per essere annoverati tra le società d’ingegneria risultano essere la costituzione in forma di società di capitali o di cooperativa e lo svolgimento dell’attività ivi indicata, a nulla rilevando, viceversa la circostanza che dette società ricevano o meno incarichi a seguito dell’espletamento di gare o di procedure ad evidenza pubblica. Ne deriva che le società di cui all’art. 13, L. 248/2006, alle quali è  inibito, lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversi dai propri soci, ben possono essere annoverate tra le società d’ingegneria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
-SEZIONE III &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.<b>5942 </b>del <b>2007</b> proposto dalla </p>
<p><b>srl URBANA</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Angeletti, Donatella Finiguerra e Stefano Vinti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Vinti in Roma, Via Emilia n.88;</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,</b> <b>Forniture e Servizi</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliataria;</p>
<p><b>per l’annullamento:<br />
</b>1) del provvedimento in data 16 aprile 2007, prot. n.2066, pervenuto il 23 successivo, con il quale è stata negata alla società ricorrente la cancellazione dal casellario delle Società d’Ingegneria e Professionali; <br />
2) si ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed occorrendo della determinazione n.7 del 16 novembre 2006 nella parte in cui, punto 1, del dispositivo, si riferisce alle società di ingegneria “ivi comprese, quelle ricadenti nel dispositivo dell’art.13 della L. n.248/2006”</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 12 dicembre 2007 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone –  i difensori della parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La società ricorrente, il cui capitale sociale appartiene integralmente alla Sat srl, a sua volta interamente partecipata da enti pubblici, giusta quanto testualmente disposto dal proprio statuto, modificato a seguito dell’entrata in vigore dell’art.13 della L. 248/2006, ha lo scopo di supportare esclusivamente i propri soci  (enti pubblici locali e/o soggetti a capitale pubblico) nella produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività, con esclusione dei servizi pubblici  locali, nonchè nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza”.<br />
Sulla base delle nuove disposizioni statutarie ha chiesto all’intimata Autorità di essere cancellata dal Casellario delle Società d’Ingegneria e Professionali, ma tale istanza è stata rigettata con la gravata determinazione in quanto alcune delle attività rientranti nell’oggetto sociale dell’odierna istante, quali la consulenza, la progettazione e la direzione dei lavori nei settori dell’ingegneria, dell’urbanistica, dell’energia, dell’architettura, dell’agricoltura, dell’industria, dell’organizzazione aziendale, ivi compresi i piani di sicurezza ed i controlli di qualità in Italia e all’estero, nonché la validazione dei progetti inseriti nell’ambito di programmi di concessione, risultavano tipiche delle predette società.<br />
Avverso la gravata determinazione sono stati prospettati i seguenti motivi di doglianza:<br />
<b>1) Violazione di legge con riferimento al D.lgvo n.163/2006 ed in particolare l’art.90. Violazione di legge con riferimento all’art.13 della L. n.248/2006. Eccesso di potere sotto vari profili, in particolare: contraddittorietà, illogicità r perplessità del procedimento:<br />
2)</b> <b>Eccesso di potere sotto vari profili: Carenza di motivazione, perplessità del procedimento, difetto assoluto di istruttoria. Violazione di legge con riferimento all’art.3 della L. n.241/1990;<br />
3) Violazione di legge con riferimento all’art.10 bis della L. n.241/1990.<br />
</b>Si è costituita l’intimata Autorità prospettando in primis l’inammissibilità del proposto gravame e contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze, chiedendone il rigetto.<br />
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2007 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il proposto gravame è stato impugnata la determinazione, in epigrafe indicata, con cui l’intimata Autorità ha rigettato l’istanza presentata dalla società ricorrente tesa ad ottenere la cancellazione dal Casellario delle Società d’Ingegneria e Professionali.<br />
Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente Autorità sul presupposto che la permanenza dell’odierna istante nel citato Casellario non è suscettibile di recarle alcun pregiudizio, atteso che il casellario è solo una banca dati “in cui confluiscono le informazioni che provengono dai soggetti tenuti a comunicarle all’Autorità e l’inserimento delle stesse serve a dare semplice notizia ai terzi di determinati fatti” (pag.5 della memoria conclusionale).<br />
La suddetta eccezione non è suscettibile di favorevole esame dato che l’inserimento nel suddetto casellario impone alle società interessate una serie di obblighi di comunicazione di dati ed informazioni, il cui inadempimento comporta l’apertura di un procedimento sanzionatorio.<br />
Con il primo motivo di doglianza la ricorrente, premesso che, giusta quanto stabilito dal proprio statuto, il suo scopo sociale è quello  di supportare esclusivamente i propri soci  (enti pubblici locali e/o soggetti a capitale pubblico) nella produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività, con esclusione dei servizi pubblici  locali, nonchè nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, afferma che non rientrava nella categoria delle società di ingegneria, considerato che nella suddetta categoria devono essere annoverate unicamente quelle società che possono ricevere incarichi solo a seguito dell’espletamento di gare o comunque di procedure ad evidenza pubblica.<br />
La dedotta censura non è suscettibile di favorevole esame. <br />
Al riguardo il Collegio, pur avendo presente che, giusta quanto stabilito dall’art.13 della L. n.248/2006, alla società ricorrente è inibito lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversi dai propri soci, nondimeno, sottolinea che alla luce delle disposizioni in materia, tale elemento non preclude in alcun modo che la srl Urbana non debba essere annoverata tra le società di ingegneria.<br />
A supporto di tale conclusione è dirimente il richiamo dell’art.90 del D.lgov n.163/2006 il quale testualmente dispone che “Si intendono società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale” <br />
E’ palese, quindi, che secondo la suddetta disposizione, come correttamente affermato dalla resistente amministrazione, che i requisiti richiesti per essere annoverati tra le società di ingegneria risultano essere  solamente la costituzione in forma di società di capitali o di cooperativa e lo svolgimento dell’attività ivi indicata, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza, addotta dalla ricorrente, di operare in una situazione di concorrenza nel libero mercato.<br />
Poiché è pacifico che la srl Urbana possegga entrambi i predetti requisiti, ne consegue de plano che la stessa deve essere annoverata tra le suddette società di ingegneria.<br />
Nè a suffragare la fondatezza della tesi ricorsuale risulta essere conferente il richiamo dell’art.53 del DPR n.554/1999, il quale stabilisce i requisiti richiesti alle società di ingegneria ai fini dell’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui al titolo del citato DPR, tenuto conto che il concetto di affidamento risulta essere alquanto generico, e prescinde dalla circostanza che il suddetto affidamento sia avvenuto a seguito dell’espletamento di procedura a evidenza pubblica, per cui correttamente la determinazione n.7/2000 della resistente Autorità ha previsto che gli obblighi di informazione di cui gli articoli 53, comma 3 e 54 del D.P.R. 554/99, devono far carico a tutte le società di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell&#8217;articolo 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248.<br />
Da rigettare è anche il secondo motivo di doglianza, prospettante il difetto di motivazione, in quanto la contestata determinazione avrebbe fatto riferimento unicamente all’attività espletata dalla società ricorrente, senza prendere in considerazione le altre disposizioni dello statuto che concernono la peculiarità dell’attività svolta dalla svolta da Urbana in modo esclusivo a favore dei propri soci.<br />
Al riguardo deve essere evidenziato che, correttamente, la resistente Autorità ha preso in considerazione unicamente gli elementi stabiliti dall’art.90 del citato D.lgvo 163/2006 ai fini dell’individuazione della categoria giuridica de qua, omettendo di prendere in esame altri elementi i quali, non essendo previsti nella citata disposizione, non assumevano alcuna rilevanza.<br />
Pure da rigettare è l’ultimo motivo di doglianza con cui è stata dedotta la violazione dell’art.10 bis della L. n.251/1990, il quale prevede che il responsabile del procedimento o l’autorità competente comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, al fine di consentire agli stessi di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.<br />
Al riguardo deve essere osservato che:<br />
1) l&#8217;omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all&#8217;art. 10-bis della l. 241/1990 non provoca ex se l&#8217;illegittimità del provvedimento finale tutte le volte in cui si provi l&#8217;irrilevanza della partecipazione dell&#8217;interessato rispetto ad un esito del procedimento medesimo che, comunque, non avrebbe potuto essere diverso e ciò in quanto il principio di cui all&#8217;art. 21-octies, comma 2, seconda parte della l. 241/1990, della non annullabilità del provvedimento per violazione dell&#8217;art.7 della medesima legge, trova applicazione anche nel caso di violazione dell&#8217;art. 10-bis (ex plurimis Tar Abruzzo, Pescara, n. 437/2007; Tar Molise, n.161/2007);<br />
2) nella fattispecie in esame è acclarato, alla luce della argomentazioni di cui sopra, che le ragioni che la società ricorrente avrebbe addotto al fine di suffragare la fondatezza della propria istanza, successivamente poste a base delle dedotte censure, non avrebbero potuto comportare in alcun modo l’accoglimento della predetta istanza. <br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.<br />
<b>                                </p>
<p align=center> P.Q.M.</p>
<p>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. <b>5942 </b>del <b>2007</b>, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Domenico LUNDINI                 &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1409/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1409</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1422</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1422/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1422/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1422</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Lundini Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche (Avv.ti P. E. Ferreri, C. Viviani e R. Izzo) c/ Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie (Avv. Stato) e altri. sulla necessità di una espressa previsione di legge per qualificare una attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1422</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini       Est. Lundini<br />  Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche (Avv.ti P. E. Ferreri, C. Viviani e R. Izzo) c/ <br /> Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di una espressa previsione di legge per qualificare una attività economicamente rilevante in termini di servizio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Attività economicamente rilevante – Qualificazione &#8211; Previsione di legge – Necessità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ necessaria un’espressa previsione di legge per poter qualificare in termini di servizio pubblico una determinata attività economicamente rilevante e per renderla oggetto della relativa concessione, dato che nel sistema positivo, per servizio pubblico si intende un&#8217;attività economica che per legge o in base ad essa viene assunta da un ente pubblico oppure attribuita con atto concessorio  anche ad altri soggetti. Infatti, ai sensi dell’art. 41 Cost, qualsiasi compressione dell’attività imprenditoriale deve essere sorretta da una scelta del legislatore, che ne fissi con precisione i limiti con atto di normazione primario, non essendo possibile e legittimo che ciò avvenga con un mero atto regolamentare o con una circolare amministrativa. Nella specie è, dunque, illegittimo l’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 246/1993 dal momento che estende il regime dei servizi di pubblica utilità ex art. 20 l. n. 1086/71 alle prove geotecniche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>In Nome del Popolo Italiano </p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma</p>
<p align=justify>
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Sezione III</p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai Signori:<br />
Stefano Baccarini                                                  Presidente<br />
Domenico Lundini                                           Cons. rel. est.<br />
Giuseppe Sapone                                                  Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 8441 del 2000, proposto <br />
dall’<b>Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche – A.N.I.S.I.G.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Emilio Ferreri, Claudio Viviani e Raffaele Izzo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, Via Cicerone 28;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>
-il <b>Ministero dei Lavori Pubblici e il Ministero per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie</b>, in persona dei Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato;<br />
-la <b>Presidenza del Consiglio dei Ministri</b>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;</p>
<p>per l’annullamento<br />
1.della Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC “Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8 comma 6 – Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali” pubblicata sulla GURI, serie generale n. 69 del 23.3.2000;<br />
2.dell’articolo 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione prevista dall’art. 20 della legge n. 1086 del 5 novembre 1971riguardi altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce;<br />
3.di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, per la pubblica udienza del 24 ottobre  2007, il Consigliere D. Lundini;<br />
Considerato e ritenuto, in fatto e diritto, quanto segue:<br />
<b>                                             </p>
<p align=center>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
</b>ANISIG è un’Associazione che riunisce imprese nazionali specializzate in Indagini Geognostiche, operanti quindi nel settore delle prove fisiche e meccaniche svolte direttamente in sito su rocce e terreni, finalizzate alla progettazione di opere pubbliche e private, alla bonifica di siti inquinati ed alla sistemazione ed al  consolidamento di versanti instabili e di strutture lesionate.<br />
In base al proprio Statuto, l’Associazione predetta, che non ha fini di lucro, si propone tra l’altro “di tutelare gli interessi delle imprese associate” anche assumendone la rappresentanza in tutte quelle questioni che richiedano una linea di tutela congiunta ed unitaria, ed è proprio evidentemente questa la ragione per cui l’Associazione stessa, essendone legittimata, ha proposto il ricorso in trattazione, avente ad oggetto la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 349/STC del 16.12.1999.<br />
Tale circolare riguarda infatti la disciplina delle concessioni ai laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche, in sito ed in laboratorio, su rocce e terreni, ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del DPR n. 246/93.<br />
Assume la ricorrente che la circolare predetta sarebbe gravemente lesiva dei legittimi interessi delle imprese rappresentate da ANISIG, dato che la relativa attività, prima liberamente esplicata in pieno regime privatistico e concorrenziale, senza alcuna necessità di concessioni, autorizzazioni e controlli di sorta, verrebbe ora assoggettata alla disciplina posta dalla Circolare in questione, di carattere concessorio ed innovativo, con conseguente impossibilità, per le imprese stesse, di operare senza una concessione, anche perchè sottoposte “a penetranti poteri di controllo e sanzionatori da parte delle Autorità competenti”.<br />
Deduce quindi l’Associazione ricorrente contro la ripetuta Circolare (nonché contro l’art. 8, comma 6, sul quale essa si basa, del DPR n. 246/93), quattro motivi d’impugnazione, come di seguito rubricati:<br />
-Violazione dell’art. 41 della Costituzione e del principio della riserva di legge. Sviamento di potere;<br />
-Violazione dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;<br />
-Violazione del DPR 25 gennaio 2000, n. 34. Eccesso di potere per illogicità manifesta;<br />
-Violazione degli artt. 28, 43, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea nonché dell’art. 3, comma 1, della Direttiva 92/50/CEE. Eccesso di potere per illogicità manifesta.<br />
L’Amministrazione è costituita in giudizio e si oppone motivatamente all’accoglimento del gravame.<br />
Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento, dovendo essere anzitutto condiviso il primo motivo d’impugnativa, per le ragioni di seguito esposte.<br />
La Circolare in questione qualifica inequivocabilmente l’attività di indagine geognostica quale oggetto di una vera e propria concessione, come più volte espressamente ribadito nel testo.<br />
La concessione stessa può essere infatti rilasciata, “ai laboratori che svolgono prove geotecniche sui terreni e sulle rocce” su presentazione di specifica istanza delle imprese interessate, subordinata al possesso dei precisi requisiti stabiliti nell’Allegato alla Circolare di cui trattasi.<br />
E’ inoltre previsto un ampio potere discrezionale dell’Amministrazione in ordine all’accoglimento o meno dell’istanza, dal momento che i richiedenti, ai sensi del punto 5.1 lettera c) del predetto Allegato, devono indicare la loro collocazione geografica, in relazione alla quale il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici “si riserva ogni valutazione di merito sugli elementi forniti, anche al fine di evitare non giustificate concentrazioni di centri di prova”.<br />
In questo modo il Ministero si è chiaramente rifatto al tradizionale modello della concessione amministrativa, intesa come istituto volto a consentire a soggetti privati lo svolgimento di determinate attività prima loro precluse (concessione costitutiva) oppure riservate a soggetti pubblici (concessione traslativa).<br />
Nello specifico, la concessione in questione è normativamente costruita come concessione di servizio pubblico. Invero, l’art. 8 del DPR n. 246/1993, occupandosi degli organismi interessati dal c.d. “attestato di conformità” dei prodotti da costruzione, stabilisce al comma 6 che “restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086” e che “l&#8217;autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce”.<br />
Ed appunto, l’art. 20 suddetto, dopo aver specificato che altri laboratori (oltre a quelli ufficiali) possono essere autorizzati, con decreto ministeriale, ad effettuare prove su materiali da costruzione (c.d. laboratori non ufficiali), stabilisce che “l’attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità”.<br />
Peraltro, come giustamente rimarca la ricorrente, per poter qualificare in termini di servizio pubblico una determinata attività economicamente rilevante e per renderla oggetto della relativa concessione, occorre un’espressa previsione di legge, dato che “nel sistema positivo, per servizio pubblico si intende un&#8217; attività economica che per legge o in base ad essa viene assunta da un ente pubblico…….oppure attribuita (con atto concessorio ) anche ad altri soggetti, che la esercitano in forme imprenditoriali sotto il controllo dell&#8217; Amministrazione e con un determinato regime amministrativo” (CGARS n. 90/1998).<br />
La necessità di un’espressa previsione legislativa discende dall’art. 41 della Costituzione, il quale pone una riserva di legge in ordine alle limitazioni dell’iniziativa economica privata da parte dei pubblici poteri. E dunque qualsiasi compressione dell’attività imprenditoriale deve essere sorretta da una scelta del legislatore, che ne fissi con precisione i limiti e i contorni con atto di normazione primario, non essendo possibile e legittimo che ciò avvenga con un mero atto regolamentare o addirittura con una circolare amministrativa.<br />
Nella specie, per la limitazione dell’attività imprenditoriale afferente al settore delle indagini geognostiche riveniente dal regime concessorio di cui alla circolare in impugnativa (limitazione derivante sia dalla posizione di privilegio, rispetto agli altri operatori, ontologicamente caratterizzante il soggetto concessionario, sia dalla restrizione numerica, inevitabile e preannunciata, dei soggetti possibili concessionari), manca, come appunto lamenta la ricorrente, qualunque base normativa di rango legislativo.<br />
Tale base non può essere invero individuata nel citato art. 20 della legge n. 1086/1971, dato che esso definisce, come già detto, “servizio di pubblica utilità” l’attività dei laboratori, ma solo “ai fini della presente legge”, e quest’ultima riguarda i materiali di costruzione e non certamente le “prove geotecniche”.<br />
Quanto all’art. 8, comma 6, del DPR n. 246/93 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE), che estende alle prove geotecniche il regime previsto dalla legge n. 1086/71 per i laboratori “non ufficiali” autorizzati allo svolgimento di prove su materiali da costruzione, si tratta appunto di una norma regolamentare, che in quanto tale non può fondare, in violazione del principio della riserva di legge, la materia controversa. E quindi l’articolo suddetto (come dedotto dall’istante nel secondo motivo d’impugnativa) è esso stesso illegittimo sia perché, estendendo il regime di cui all’art. 20 della legge n. 1086/71 alle prove geotecniche, ha esorbitato dalla propria finalità di mero recepimento della direttiva 89/106/CEE (che riguarda infatti i prodotti o materiali impiegati nelle costruzioni e non menziona le prove geotecniche), sia perché ha disciplinato ex novo una materia coperta, per i motivi già esposti, da riserva di legge (cfr. TAR Lazio, III, n. 1724 del 22.9.1994).<br />
Quanto agli assunti dell’Amministrazione in sede difensiva, secondo cui non vi sarebbe, nella specie, alcuna limitazione o restrizione in ordine alle possibilità di esplicazione, per le imprese operanti sul mercato, della loro attività d’indagine geognostica, dato che l’attività dei laboratori autorizzati riguarderebbe in via esclusiva soltanto quella finalizzata all’emissione di “certificazioni” avente validità ufficiale in un settore caratterizzato da esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, si tratta di argomenti che provano troppo e che comunque non convincono. Al riguardo, premesso che tutte le attività costruttive di opere pubbliche e private coinvolgono profili di sicurezza dei fruitori finali, è sufficiente considerare l’ampio elenco (cfr. Parte II della Circolare in impugnativa) e la variegata tipologia di prove, su rocce e terreni, in sito e in laboratorio, “per le quali è richiesta certificazione ufficiale”, nonché la generalizzata esigenza di controllo espressa, per il settore in questione, nelle premesse della Circolare stessa, per comprendere come la libera attività di ricerca geognostica e di prove geotecniche esplicata al di fuori di ogni concessione e senza certificazione di validità ufficiale (ormai sostanzialmente necessaria per ogni valida progettazione e realizzazione di opere d’ingegneria implicante le prove stesse), appare svuotata di ogni rilievo economico e comunque fortemente ridotta a margini minimi d’importanza ed esercizio.<br />
Non rileva, inoltre, per quanto attiene alla normativa posta alla base del potere concessorio in ordine allo specifico settore di cui trattasi, il recepimento della fattispecie autorizzatoria dei laboratori d’indagine geotecnica operata dall’art. 59 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari n. 380/2001 (che raccoglie le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 378/2001 e al DPR n. 379/2001), trattandosi di disposizione intervenuta in epoca successiva rispetto a quella di emanazione ed entrata in vigore della Circolare impugnata (del 1999, pubblicata sulla GURI del 23.3.2000) e dunque insuscettibile di determinare, per quest’ultima, una sanatoria a posteriori.<br />
Va ancora soggiunto che la ricorrente ha ulteriormente dedotto, avverso la ripetuta Circolare, profili d’illegittimità connessi, da un lato, al regime concessorio in essa previsto per i laboratori d’indagine geotecnica e, dall’altro, alla restrizione arbitraria della concorrenza derivante dalla selezione, senza fissazione di parametri oggettivi, degli aspiranti concessionari.<br />
Ebbene, si tratta di aspetti che ha recentemente esaminato, proprio su richiesta della Associazione ricorrente, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale in data 17.9.2007 ha deliberato al riguardo una “segnalazione” ai sensi dell’art. 21 della legge 10.10.1990, n. 287, rilevando con ampie e diffuse argomentazioni (che il Collegio condivide ed in questa sede fa proprie) quanto segue:<br />
-il previsto contingentamento dei laboratori “non ufficiali” di prove appare ingiustificato, tenuto conto che esso permette di esercitare iun controllo per lo svolgimento di tale attività sulla base di una valutazione discrezionale fondata sulla mera ubic<br />
-siffatte limitazioni sono state introdotte con la citata circolare senza che la normativa di riferimento prevedesse alcuna necessità di contingentare il numero dei laboratori “non ufficiali”, mentre la stessa normativa (che in effetti fa riferimento ad a<br />
In base alle esposte considerazioni, e con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, dev’essere quindi accolto il ricorso in epigrafe, con annullamento, per l’effetto, degli atti impugnati.<br />
Le spese e gli onorari, tuttavia, data la peculiarità della questione trattata e sussistendo quindi giusti motivi, possono essere integralmente compensati tra le parti in causa.<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />
Compensa le spese e gli onorari.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre <br />
2007.<br />
Stefano Baccarini – Presidente<br />
Domenico Lundini – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-18-2-2008-n-1422/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.1422</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.255</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-18-2-2008-n-255/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-18-2-2008-n-255/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.255</a></p>
<p>Pres. MONTELEONE Est. TULUMELLO V.M. (avv. Scardina e Corso) contro Comune di Palermoc(avv. Impinna) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;annullamento in autotutela di una concessione edilizia Edilizia e urbanistica – Titoli abilitativi – Annullamento in autotutela – Presupposti – Adeguamento del tessuto edilizio a sopravvenute politiche urbanistiche &#8211; Illegittimità E’ illegittimo il provvedimento di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-18-2-2008-n-255/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.255</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. MONTELEONE Est. TULUMELLO<br /> V.M. (avv. Scardina e Corso) contro Comune di Palermoc(avv. Impinna)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;annullamento in autotutela di una concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Titoli abilitativi – Annullamento in autotutela – Presupposti – Adeguamento del tessuto edilizio a sopravvenute politiche urbanistiche &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento di annullamento parziale, in autotutela, di una concessione edilizia, relativo a due dei sette piani di un edificio assentito, motivato in relazione alla necessità di adeguare il tessuto edilizio ad una nuova impronta delle politiche urbanistiche e culturali comunali (che avrebbe potuto e dovuto essere legittimamente presa in considerazione all’atto del rilascio del titolo abilitativo, peraltro cronologicamente successivo alla definizione della programmazione asseritamene ostativa, non potendo farsi carico al titolare dello jus aedificandi, per come definito dalla stessa amministrazione, dei mutamenti di rotta di siffatte politiche successivamente al rilascio dei titoli abilitativi &#8211; e, dunque, alla creazione di un affidamento legittimo e giuridicamente qualificato &#8211; al di fuori di un organico e certo disegno programmatorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 255/08 Reg. Sent.<br />
N. 46 Reg. Gen.<br />
ANNO  2008       <b></p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sede di Palermo, Sezione Seconda,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
con l’intervento dei signori magistrati<br />
Nicolò Monteleone                Presidente<br />
Giovanni Tulumello              Primo Referendario – estensore<br />
Aurora Lento                          Primo Referendario</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<i></p>
<p align=center>ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205/2000 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>sul <b>ricorso n. 46/2008</b>, proposto da </p>
<p><b>MANDALA’ Vittorio</b>, elettivamente domiciliato in Palermo nella via Rodi n. 1, presso lo studio degli avvocati Guido Corso e Ignazio Scardina che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Palermo</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso, per procura in calce della copia notificata del ricorso introduttivo, dall’avv. Anna Maria Impinna, ed elettivamente domiciliato in Palermo, piazza Marina n. 39, presso la sede dell’Avvocatura comunale</p>
<p><B>PER L&#8217;ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE<br />
</B>del provvedimento in data 5 novembre 2007, con cui è stata parzialmente annullata la concessione edilizia n. 4187 del 23 giugno 2006, in relazione a due dei sette piani dell’edificio assentito, e ne ha ordinato la parziale demolizione</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato;<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;<br />
Vista la documentazione tutta in atti;<br />
Designato relatore il primo referendario Giovanni Tulumello;<br />
Uditi alla udienza camerale del 22 gennaio 2008 i difensori delle parti come da verbale;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti prodotti dalle parti;<br />
Visto l&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;<br />
Ritenuto di potere adottare tale tipo di pronuncia, attesa la superfluità di ulteriore istruzione, il carattere sostanzialmente cartolare delle questioni dedotte e la completezza del contraddittorio;<br />
Considerato e ritenuto:<br />
&#8211;	che il provvedimento impugnato ha parzialmente annullato, in esercizio del potere di autotutela, una concessione edilizia rilasciata il 23 giugno 2006 per un edificio di sette piani, disponendo nel contempo la demolizione delle opere superiori al quinto piano;<br />	<br />
&#8211;	che, in relazione al medesimo immobile, questo T.A.R., con sentenza n. 1968/2007, ha annullato il provvedimento della locale Soprintendenza ai BB.CC.AA., con il quale si limitava a tre elevazioni fuori terra la possibilità di edificazione, rilevando come l’area in questione non sia “interessata da alcun vincolo né diretto né indiretto”;<br />	<br />
&#8211;	che il provvedimento impugnato nel presente giudizio motiva la necessità di annullamento in autotutela con riferimento, fra l’altro, alla comunicazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. prot. n. 965 del 1° ottobre 2007 (successiva alla pubblicazione della sentenza da ultimo citata), “con la quale si informa dell’avvio, ai sensi dell’art. 46 Decreto legislativo 42/04, delle procedure propedeutiche all’emanazione del provvedimento tutorio per la tutela indiretta inerente gli immobili ubicati nell’area denominata ‘Molo Trapezoidale’ e tra i quali rientra l’erigendo edificio in virtù della concessione n. 4187 – 04p/90pr/295830 prot./ 23/06/06/C.A./A.E.”;<br />	<br />
&#8211;	che siffatto assunto motivatorio denota come l’esercizio del potere di autotutela sia stato ancorato ad un procedimento amministrativo connesso per consecuzione, di competenza di altra autorità, a sua volta fondato su di un presupposto (l’esistenza di un vincolo indiretto) che ha già costituito oggetto di accertamento negativo con sentenza passata in giudicato, il cui effetto conformativo è stato evidentemente ignorato da detta amministrazione; <br />	<br />
&#8211;	che il provvedimento impugnato nel presente giudizio motiva ulteriormente la necessità di annullamento in autotutela con riferimento alla circostanza che “questa Amministrazione tra l’altro intendendo valorizzare il Parco Archeologico Monumentale del ‘Castello a Mare’ per restituirlo alla pubblica fruizione, ha intrapreso nell’ambito del Progetto P.O.R. Sicilia 2000/2006 una campagna di demolizioni, del costruito esistente sui resti monumentali del castello, finalizzata alla liberazione dell’area e all’esecuzione di scavi archeologici per la rimessa in luce delle strutture antiche”<br />	<br />
&#8211;	che, alla stregua delle norme attributive del potere (la cui violazione è stata denunciata nel ricorso in esame) una simile impronta delle politiche urbanistiche e culturali comunali avrebbe potuto e dovuto essere legittimamente presa in considerazione all’atto del rilascio del titolo abilitativo, peraltro cronologicamente successivo alla definizione della programmazione asseritamene ostativa, non potendo farsi carico al titolare dello <i>jus aedificandi</i>, per come definito dalla stessa amministrazione, dei mutamenti di rotta di siffatte politiche successivamente al rilascio dei titoli abilitativi (e, dunque, alla creazione di un affidamento legittimo e giuridicamente qualificato), e al di fuori di un organico e certo disegno programmatorio;<br />	<br />
&#8211;	che, pertanto, l’eventuale lesione dell’interesse pubblico portato dall’amministrazione comunale, e riferibile alla collettività locale di cui essa è ente esponenziale, indipendentemente dalla sua reale idoneità a sorreggere un sacrificio della posizione d’interesse antagonista, è evidentemente da imputare eziologicamente alla valutazione che ha condotto al rilascio del titolo abilitativo, e ad un mancato coordinamento fra tale valutazione e le politiche urbanistiche comunali;<br />	<br />
&#8211;	che di una simile circostanza, risultante <i>per tabulas</i> dall’esame della documentazione versata in atti, denota un esercizio del potere di autotutela per finalità diverse da quelle in vista delle quali detto potere è attribuito dalla legge;<br />	<br />
&#8211;	che appaiono pertanto fondate le censure di eccesso di potere per sviamento e di violazione dell’art. 21-<i>nonies</i> della legge n. 241 del 1990;<br />	<br />
&#8211;	che, in particolare, quest’ultima disposizione impone all’amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, una ponderazione comparativa dell’interesse antagonista (“tenendo conto degli interessi dei destinatari”) di cui non vi è traccia nella motivazione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211;	che in argomento, anche prima dell’entrata in vigore della richiamata disposizione, in materia si era formato un consolidato indirizzo giurisprudenziale nel senso che “In presenza, (….) della realizzazione di una significativa parte delle opere assentite, non può l’Amministrazione, tornando, dopo oltre un anno, sul titolo concessorio rilasciato, disporne l’annullamento per semplici ragioni di ripristino della legalità; e ciò tanto più dopo avere assunto, nel tempo ( ….), a favore della Cooperativa, una serie di determinazioni, mai rimosse dal mondo giuridico (…..), tali da avere determinato un più che valido e legittimo affidamento, da parte della Cooperativa stessa, in merito alla realizzabilità dell’intervento, concretizzatasi, poi, con il rilascio del contestato titolo edificatorio” (Consiglio di Stato, sez. V, decisione 12 novembre 2003 n. 7218);<br />	<br />
&#8211;	che la fondatezza delle esaminate censure appare assorbente rispetto ad ogni ulteriore profilo dedotto, onde il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211;	che in relazione alla peculiarità della fattispecie, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Spese compensate.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
</i>Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2008.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 18/02/2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-18-2-2008-n-255/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.255</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.58</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-18-2-2008-n-58/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-18-2-2008-n-58/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-18-2-2008-n-58/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.58</a></p>
<p>G. Giaccardi – Presidente, A. M. Marra – Estensore S. T. (avv.ti G. Ruta e S. Slucca) c/ la QUESTURA DI CAMPOBASSO ed il MINISTERO DELL&#8217;INTERNO (Avv. Dist. St.) decreto di espulsione sotto altro nome e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno Straniero – Permesso di soggiorno – Rinnovo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-18-2-2008-n-58/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-18-2-2008-n-58/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.58</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi – Presidente, A. M. Marra – Estensore<br /> S. T. (avv.ti G. Ruta e S. Slucca) c/ la QUESTURA DI CAMPOBASSO ed il MINISTERO DELL&#8217;INTERNO (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>decreto di espulsione sotto altro nome e diniego di rinnovo del permesso di soggiorno</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Straniero – Permesso di soggiorno – Rinnovo, rilascio e revoca – Diniego – Per risalente decreto di espulsione sotto altro nominativo – Legittimità – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;esistenza di un decreto di espulsione per condizione di clandestinità sotto altro nominativo non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, ove manchino accertamenti più approfonditi sulla compatibilità dell&#8217;espulsione con le ragioni sopravvenute che hanno comportato, a suo tempo, il rilascio del titolo successivo all&#8217;ingresso e del primo rinnovo. In tali casi, specie qualora l’espulsione sia stata emessa in data risalente, l&#8217;amministrazione deve valutare e motivare, come in ogni procedimento di secondo grado, la persistenza di un interesse pubblico attuale che osti ad una positiva definizione dell&#8217;istanza, ciò soprattutto ove si tenga conto che in ragione dei provvedimenti favorevoli poi intervenuti e del decorso del tempo, lo straniero ha acquisito una posizione soggettiva qualificata di affidamento e di aspettativa al rinnovo, soprattutto in connessione alle ipotesi nelle quali ha consolidato la sua condizione lavorativa e di integrazione sociale. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) In motivazione, T.A.R. SICILIA – PALERMO &#8211; Sentenza 11 settembre 2006, n. 1905; T.A.R. UMBRIA &#8211; Sentenza 18 maggio 2006, n. 304, che hanno “escluso che l&#8217;amministrazione possa rimettere in discussione questioni già definite ed in evidente pregiudizio dell&#8217;affidamento dello straniero (cfr. anche Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7382) &#8211; nel caso fondato sull’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise<br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Sul ricorso numero di registro generale 283 del 2004, proposto da: </p>
<p><B>S. T</B>., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Ruta, Sonia Slucca, con domicilio eletto presso Giuseppe Ruta Avv. in Campobasso, Corso Vittorio Emanuele, n. 23; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
QUESTURA DI CAMPOBASSO, MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n.124; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>del diniego 8.4.2004, n. A12/IMM/2004 con cui il Questore di Campobasso ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Campobasso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/01/2008 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso notificato il 27.5.2004, tempestivamente depositato, il signor Singh Tarsem ha impugnato il decreto in epigrafe con cui il Questore di Campobasso ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente, cittadino indiano, sul rilievo che lo stesso sarebbe stato colpito da decreto di espulsione con intimazione emesso dal Prefetto di Matera in data 16.9.1998 con l’alias di Singh Sarbjit.<br />
A sostegno della introdotta impugnativa l’interessato ha dedotto: <br />
1) violazione di legge; <br />
a) violazione di legge per erronea qualificazione dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno di cui all’art. 5, 5° comma del d.lgs 286/98 in relazione all’art.3 D.P.C.M. 16 ottobre 1998; b) violazione di legge per erronea qualificazione dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno previsti dall’art. 5, 5° comma del d.lgs 286/98 in relazione all’art. 4 , 6° comma del d.lgs 286/98;<br />
c) violazione di legge per erronea interpretazione dell’ambito temporale nel quale devono verificarsi i motivi che escludono il rinnovo del permesso di soggiorno;<br />
2) eccesso di potere;<br />
a) vizi di procedura della fase istruttoria;<br />
b) ingiustizia manifesta;<br />
c) infondatezza delle contestazioni addotte;<br />
3) sospensione cautelare del provvedimento impugnato. <br />
Questa Sezione – con ordinanza n. 135 emessa nella Camera di Consiglio del 9/6/2004 – ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato valorizzando in particolare il fumus boni iuris .<br />
A seguito dell’udienza 20.6.2007 la Sezione depositava ordinanza istruttoria con cui richiedeva il deposito della documentazione posta a fondamento del decreto impugnato.<br />
A detto incombente l’Amministrazione ottemperava con nota 20.8.2007.<br />
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, resistendo all’impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza di discussione.<br />
Anche il ricorrente ha prodotto memoria, insistendo nelle svolte conclusioni in data 12.6.2007.<br />
Alla udienza del 9.1.2008 la causa è stata trattenuta a sentenza.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorrente impugna il decreto con il quale è stata respinta l&#8217;istanza &#8211; inoltrata il 22 dicembre 2003 &#8211; di rinnovo del permesso di soggiorno.<br />
Ciò premesso, occorre verificare se al momento del rinnovo di permesso di soggiorno, la precedente emissione di un decreto di espulsione possa costituire, in assenza di altre ragioni, motivo di per sé solo sufficiente a motivare la reiezione dell&#8217;istanza. <br />
L&#8217;articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che in sede di rinnovo occorre verificare l&#8217;esistenza delle medesime condizioni previste per il rilascio del titolo; dal successivo comma 5, si ricava che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti motivi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. <br />
Dalla richiamata normativa si evince, quindi, che il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato ad un duplice accertamento, in quanto bisogna verificare che persistano e non siano venuti a mancare i requisiti richiesti per il rilascio del titolo, ed inoltre occorre tener conto di eventuali circostanze sopravvenute che ne consentano il rilascio, nonché della sanabilità di eventuali irregolarità amministrative.<br />
La normativa vieta poi allo straniero espulso di far ingresso nel territorio dello Stato, a meno che non abbia ottenuto una speciale autorizzazione o sia trascorso il periodo di divieto di ingresso.<br />
Ciò indipendentemente dalle modalità dell&#8217;espulsione; sia che si tratti di espulsione con intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro un dato termine, sia che si versi in ipotesi di espulsione con accompagnamento coattivo.<br />
In caso di espulsione, il periodo in cui è vietato l&#8217;ingresso nel territorio dello Stato è regolato dal comma 14 dell&#8217;articolo 13 del citato testo unico per il quale, il divieto di rientro a seguito di espulsione opera per un periodo di dieci anni, salvo che nel decreto sia indicato un termine più breve. <br />
L&#8217;espulsione costituisce poi provvedimento esecutivo, ma la sua efficacia decorre, ai sensi dell&#8217;articolo 19 del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, pubblicato in G.U. 3.11.1999 n. 258, dalla data di esecuzione dell&#8217;espulsione che, per gli spazi non appartenenti alla libera circolazione, viene attestata, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1, dello stesso regolamento, con un timbro di uscita che il personale addetto ai controlli di frontiera appone sul passaporto con indicazione del valico di frontiera e della data. <br />
Durante il periodo di efficacia, lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell&#8217;interno; la trasgressione del divieto è punita dall&#8217;articolo 13, comma 13, del decreto legislativo n. 286/1998 &#8211; modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 222 -.<br />
Come anticipato, il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato, ai sensi dell&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 286/1998, alla verifica della persistenza delle condizioni che a suo tempo ne hanno legittimato il rilascio. <br />
Nel caso in esame il ricorrente dopo l&#8217;autorizzazione della direzione provinciale del lavoro ed il nulla osta provvisorio della Questura al quale è seguito l&#8217;ingresso in Italia, ha ottenuto il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Potenza in data 6.3.2002 con scadenza 30.12.2003.<br />
Il decreto di espulsione indicato del diniego emanato dal Prefetto di Matera risale al 19.9.1998; la questura di Campobasso ha richiamato nel provvedimento gli artt. 5, comma 5, e 10, 6 comma del predetto testo unico per il quale, &#8221; Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l&#8217;ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell&#8217;adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell&#8217;articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell&#8217;interessato e dell&#8217;esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d&#8217;origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale&#8221;.<br />
Ad avviso del Collegio, la questione della rilevanza di un pregresso decreto di espulsione sotto altro nominativo non può prescindere dalla valutazione dell’assenza di ragioni ostative (attinenti ai pericoli attuali per l’ordine e la sicurezza) e la persistenza delle condizioni che consentono il rinnovo del titolo, quindi la permanenza dello straniero nel territorio dello stato. In tale sede si innesta allora non solo la verifica delle condizioni preesistenti al rilascio del titolo, ma anche delle circostanze ad esso sopravvenute. La tematica quindi, a prescindere da ogni profilo sulla revocabilità o meno della pregressa espulsione, deve risolversi alla luce del principio per il quale il procedimento di rinnovo richiede una rivalutazione, nel suo complesso, di tutti gli elementi, anche sopravvenuti, che consentono il soggiorno e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale. Per altro verso, tuttavia, non può poi trascurarsi che, in presenza di un permesso di soggiorno già rilasciato e del suo successivo rinnovo, in capo all&#8217;interessato viene a consolidarsi una posizione giuridica oggettivata in un consistente affidamento sulla legittimità della propria posizione, affidamento connesso anche all&#8217;esistenza di rapporti giuridici qualificati (nel caso il ricorrente ha indicato tra l&#8217;altro di essere socio di una cooperativa; di avere in corso un contratto di locazione) ed interessante anche soggetti diversi. La necessità, quindi, di un più ampio spazio di riscontro, non limitato alla sola rilevazione di pregresse evenienze ostative, ovviamente comporta un conseguente dimensionamento dell&#8217;obbligo motivazionale che non può attestarsi unicamente sull&#8217;accertamento di circostanze preesistenti, da sole prospettate come ostative al richiesto rinnovo. <br />
In definitiva, l&#8217;emersione di un pregresso decreto di espulsione sotto altro nominativo, non può ritenersi circostanza di per sé ostativa ed idonea a far venir meno le condizioni che a suo tempo hanno legittimato il rilascio del titolo di ingresso, del permesso e del suo primo rinnovo. <br />
In proposito, non appare superfluo rammentare come per la giurisprudenza (Cassazione penale 29 luglio 2003, n. 31990) la normativa sui rilievi “fotodattiloscopici”, lungi dal sanzionare, ora per allora, la condizione di chi abbia in passato declinato false generalità in assenza di documenti di identificazione, assolve alla funzione di escludere ogni margine di dubbio o di errore materiale sulla corretta identificazione dello straniero ed impedire che attraverso al produzione di documentazione di identificazione falsa o contraffatta la stessa persona possa ottenere più di un permesso di soggiorno.<br />
In conclusione, l&#8217;esistenza di un decreto di espulsione per condizione di clandestinità sotto altro nominativo non può costituire condizione da sola atta a sorreggere la motivazione di un diniego, ove manchino accertamenti più approfonditi sulla compatibilità dell&#8217;espulsione con le ragioni sopravvenute che hanno comportato, a suo tempo, il rilascio del titolo successivo all&#8217;ingresso e del primo rinnovo. <br />
In tali casi specie qualora detta espulsione sia stata emessa in data risalente, l&#8217;amministrazione deve valutare e motivare, come in ogni procedimento di secondo grado, la persistenza di un interesse pubblico attuale che osti ad una positiva definizione dell&#8217;istanza, ciò soprattutto ove si tenga conto che in ragione dei provvedimenti favorevoli poi intervenuti e del decorso del tempo, lo straniero ha acquisito una posizione soggettiva qualificata di affidamento e di aspettativa al rinnovo, soprattutto in connessione alle ipotesi nelle quali ha consolidato la sua condizione lavorativa e di integrazione sociale. <br />
Sul punto considerazioni di analogo tenore sono riscontrabili nella giurisprudenza (T.a.r. Sicilia Palermo, 11 settembre 2006, n. 1905; T.a.r. Umbria, 18 maggio 2006, n. 304) che ha escluso che l&#8217;amministrazione possa rimettere in discussione questioni già definite ed in evidente pregiudizio dell&#8217;affidamento dello straniero (cfr. anche Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7382) &#8211; nel caso fondato sull’avvenuto rilascio del permesso di soggiorno.<br />
Il ricorso pertanto va accolto; quanto alle spese di giudizio, si ravvisano giusti motivi per la compensazione.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il T.A.R. per il Molise &#8211; Sezione unica di Campobasso – in <b>accoglimento </b>del ricorso in epigrafe, annulla il provvedimento 8.4.2004, n. A12/IMM/2004 del Questore di Campobasso. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio dei giorni 09 e 16 gennaio 2008 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Orazio Ciliberti, Consigliere<br />
Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/02/2008<br />
</b>(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-18-2-2008-n-58/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2008 n.58</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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