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	<title>18/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/2/2005 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.51</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-2-2005-n-51/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-2-2005-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.51</a></p>
<p>P.G. Lignani Pres. Est. F. Astolfi (Avv. M. Mariani) contro il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e Soprintendenza Archeologica per l&#8217;Umbria (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;imposizione del vincolo diretto d&#8217;interesse archeologico Edilizia ed urbanistica – Vincolo diretto d’interesse archeologico &#8211; specificazione dei resti archeologici o di concreti indizi della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-2-2005-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-2-2005-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.51</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P.G. Lignani Pres. Est.<br /> F. Astolfi (Avv. M. Mariani) contro il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e Soprintendenza Archeologica per l&#8217;Umbria (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;imposizione del vincolo diretto d&#8217;interesse archeologico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Vincolo diretto d’interesse archeologico &#8211; specificazione dei resti archeologici o di concreti indizi della loro presenza nel sottosuolo &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittima l’imposizione di un vincolo diretto d’interesse archeologico su specifici terreni di proprietà di un privato laddove non venga espressamente specificato che i suoli in oggetto presentano resti archeologici o quantomeno che vi sono concreti indizi della loro presenza nel sottosuolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 177/1998, proposto da</p>
<p><b>Francesco ASTOLFI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Segarelli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Podiani, 17 (studio avv. Maurizio Mariani)</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero per i beni culturali e ambientali e Soprintendenza archeologica per l&#8217;Umbria</b>, in persona dei rispettivi titolari pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliati in Perugia, via degli Offici, 14</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto ministeriale 24 ottobre 1997 con il quale sono stati assoggettati a vincolo archeologico, in parte diretto e in parte indiretto, terreni di proprietà del ricorrente in Comune di Terni e in Comune di Sangemini, prossimi alla zona archeologica demaniale di &#8220;Carsulae&#8221;; e di tutti gli atti del procedimento.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione;<br />	<br />
	Viste le memorie difensive e gli atti tutti del giudizio;<br />	<br />
	Data per letta, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, la relazione del Presidente Lignani e udite le parti come da verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	1.	Con decreto del 24 ottobre 1997, il Ministero dei Beni Culturali, su proposta della Soprintendenza archeologica dell&#8217;Umbria, ha imposto il vincolo d&#8217;interesse archeologico sui terreni circostanti l&#8217;area archeologica demaniale di &#8220;Carsulae&#8221;, nei terreni dei comuni di Terni e di Sangemini. Il decreto individua una &#8220;zona A&#8221; e una &#8220;zona B&#8221;, assoggettate rispettivamente al vincolo diretto e a quello indiretto.<br />	<br />
	Il decreto viene impugnato, per quanto di proprio interesse, dal sig. Francesco Astolfi, proprietario di terreni agricoli inclusi in parte nella zona A e in parte nella zona B, come individuate dal suddetto decreto.<br />	<br />
	In particolare &#8211; per quanto attiene alla proprietà del ricorrente &#8211; risultano incluse nella zona A le particelle 22 e 43 del foglio 12 del Comune di Terni; nella zona B le particelle 23 e 24/p dello stesso foglio, e, ancora, le particelle 40, 42, 43 e 45 del foglio 1 del Comune di Sangemini.<br />	<br />
	I motivi di ricorso si risolvono, in sintesi, nella denuncia dell&#8217;incongruità e del difetto di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
	Resiste al ricorso l&#8217;amministrazione dei beni culturali.																																																																																												</p>
<p>	2.	Il Collegio osserva, innanzi tutto, che la motivazione del provvedimento impugnato (integrata, per relationem, anche dalla relazione allegata alla relativa proposta) muove da considerazioni iniziali (assai sviluppate e circostanziate) rivolte a dimostrare lo straordinario interesse archeologico del sito di &#8220;Carsulae&#8221;.<br />	<br />
	Tali premesse non vengono in alcun modo contestate dal ricorrente e corrispondono, del resto, a dati di fatto di comune e notoria evidenza.<br />	<br />
	Si può dare per acquisito, pertanto, che in età romana Carsulae era una vera e propria cittadina, anche se relativamente piccola, dotata di un regolare impianto urbanistico, con foro, basilica, templi, teatro, anfiteatro, archi, sepolcreti. Era capoluogo di municipio e sede delle relative magistrature.<br />	<br />
	La particolarità che rende questo sito di eccezionale interesse archeologico (come si legge nei provvedimenti impugnati, e del resto, come già detto, è notorio) è la circostanza che in tarda età imperiale il centro di Carsulae andò rapidamente in abbandono (a causa di una modifica di tracciato della via consolare Flaminia) sicché ciò che ne resta, pur caduto in rovina nel corso dei secoli, risulta «mai alterato da sovrapposizioni medievali e moderne» (decreto impugnato, primo &#8220;considerato&#8221;) e giace isolato in mezzo alla campagna.																																																																																												</p>
<p>	3.	Se tutto questo è vero (e, come si ripete, non forma oggetto di contestazione) è inevitabile concludere che nella parte in cui istituisce un&#8217;ampia zona di rispetto (vincolo indiretto) intorno all&#8217;area archeologica propriamente detta (già demaniale) &#8211; anche al fine di conservarne la singolare ambientazione in un contesto paesaggistico sostanzialmente integro &#8211; il decreto impugnato supera ogni censura.<br />	<br />
	Va considerato, fra l&#8217;altro, che i terreni in questione hanno tutti natura e destinazione agricola, né sono interessati (a quanto pare) da progetti di sviluppo edilizio; sicché l&#8217;imposizione di un vincolo conservativo non comporta un pregiudizio di straordinaria gravità, tale da renedere necessaria, in ipotesi, una più approfondita comparazione fra l&#8217;interesse pubblico e gli interessi privati. Peraltro, qualora in futuro si affacciassero prospettive di sviluppo edilizio, l&#8217;imposizione del vincolo di rispetto apparirebbe vieppiù opportuna.																																																																																												</p>
<p>	4.	Non appare fondato il motivo di ricorso riferito ad un supposto difetto d&#8217;istruttoria e basato sulla considerazione che nella planimetria allegata al decreto di vincolo taluni isolati fabbricati rurali sono rappresentati con qualche difformità (a quanto pare, comunque, di ben modesta natura) rispetto alla loro effettiva consistenza.<br />	<br />
	In proposito si osserva che la planimetria, allegata al decreto con il precipuo scopo di individuare le nuove zone A e B, appare manifestamente redatta utilizzando le mappe catastali. E&#8217; intuitivo, però, che la reale situazione dei luoghi è sotto gli occhi di tutti e che i funzionari e tecnici della Soprintendenza la conoscono de visu. Peraltro le asserite difformità, se pure sussistenti, non sono tali da assumere rilievo ai fini delle scelte tecnico-discrezionali dell&#8217;amministrazione.																																																																																												</p>
<p>	5.	Per quanto riguarda invece i terreni del ricorrente inclusi nella zona A (vincolo diretto) si osserva che in effetti la motivazione non è chiara né esplicita riguardo al fatto che quei suoli presentino, in atto, resti archeologici, e neppure che vi siano concreti indizi della loro presenza nel sottosuolo.<br />	<br />
	Beninteso, trattandosi di terreni che restano all&#8217;interno della nuova (e legittima) fascia di rispetto, è in re ipsa che sussistano anche per essi i presupposti per l&#8217;assoggettamento al regime della zona B. Ma per l&#8217;assoggettamento al regime della zona A occorrevano maggiori elementi che, allo stato, non si ravvisano o comunque non sono indicati (specificamente per detti terreni) nella motivazione.<br />	<br />
	Si può pertanto concludere che, allo stato, il decreto impugnato è illegittimo nella parte in cui impone il vincolo diretto ai terreni del ricorrente sopra indicati, anziché estendere puramente e semplicemente agli stessi lo stesso vincolo &#8220;indiretto&#8221; contestualmente imposto ad altri terreni dello stesso proprietario.																																																																																												</p>
<p>	6.	Il ricorso va quindi parzialmente accolto, con le seguenti precisazioni:<br />	<br />
	a) l&#8217;annullamento parziale degli atti impugnati ha effetto solo per i terreni del ricorrente;<br />	<br />
	b) tale annullamento produce l&#8217;effetto che i terreni del ricorrente, inclusi dal decreto ministeriale nella zona A, s&#8217;intendono assoggettati al regime della zona B, senza bisogno di una parziale rinnovazione del decreto;<br />	<br />
	c) resta impregiudicata la possibilità che il Ministero reiteri il vincolo &#8220;diretto&#8221; con nuova e più argomentata motivazione, eventualmente anche a seguito di sondaggi (cfr. art. 28 del &#8220;codice&#8221; approvato con d.lgs. n. 42/2004) ed alla luce dei loro risultati.																																																																																												</p>
<p>	7.	Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese.																																																																																											</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale dell&#8217;Umbria accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.<br />
	Ordina che la presente decisione venga eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Perugia il 9 febbraio 2005, dal Tribunale amministrativo regionale dell&#8217;Umbria, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:																																																																																												</p>
<p>1) Avv. Pier Giorgio Lignani, Presidente, relatore<br />
2) Avv. Annibale Ferrari<br />
3) Dr. Carlo Luigi Cardoni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-18-2-2005-n-51/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.51</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1166</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-2-2005-n-1166/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-2-2005-n-1166/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1166</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri Presidente Regione Campania n.q. di Commissario di Governo per l’emergenza socio-economico ambientale campana connessa alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica (Avvocatura Stato) contro Comune di Caivano (avv. G. Sartorio) sui poteri sindacali in tema di tutela della salute pubblica 1. Ambiente – Ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-2-2005-n-1166/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1166</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-2-2005-n-1166/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1166</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Carpentieri<br /> Presidente Regione Campania n.q. di Commissario di Governo per l’emergenza socio-economico ambientale campana connessa alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica  (Avvocatura Stato) contro Comune di Caivano (avv. G. Sartorio)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri sindacali in tema di tutela della salute pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Ordinanza sindacale emessa ex art. 13 D.Lgs. 22/1997 per la urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente – Avente ad oggetto la chiusura di una strada comunale – Legittimità – Sussiste.</p>
<p>2. Ambiente – Ordinanza comunale emessa ex art. 13 D.Lgs. 22/1997 per la urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente – Avente ad oggetto la chiusura di una strada comunale – Rispetto del principio di legalità degli atti amministrativi  &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ legittimo il provvedimento del Comune con il quale si dispone la chiusura di un strada comunale di accesso ad un fondo di proprietà di altra Amministrazione Pubblica, motivato con riferimento all’esigenza di evitare il sistematico uso di tale fondo per porre in essere, da parte di soggetti non identificati, continue azioni di abbandono incontrollato di rifiuti, con effetti intollerabili sul piano della tutela dell’ambiente e della salute.</p>
<p>2. E’ legittimo, per rispetto del principio di legalità, il provvedimento comunale di chiusura di una strada comunale adottato nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 22 del 1997, che detta i poteri sindacali in tema di tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente, motivato con l’esigenza di evitare l’abusivo sversamento di rifiuti.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Fattispecie relativa alla chiusura di una strada di accesso ad un fondo (i cc.dd. Regi Lagni) di proprietà del Commissario di Governo per l’emergenza socio-economico ambientale campana connessa alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica, fondo che, a causa dell’abbandono e della mancata vigilanza da parte dell’Ente proprietario, era oggetto di fenomeni di sversamento abusivo di rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI &#8211; PRIMA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
GIANCARLO CORAGGIO Presidente#NOME?<br />
&#8211; PAOLO CARPENTIERI Cons. , relatoreha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 26, commi 4 e 5, l. 1034/1971<br />
nella Camera di Consiglio  del 22 Dicembre 2004<br />
Sul ricorso 12911/2004  proposto da:</p>
<p><b>PRESIDENTE REGIONE CAMPANIA COMMISS. DI GOVERNO EMER.IDROG.</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO con domicilio eletto in NAPOLIVIA DIAZ, 11presso<br />
AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CAIVANO</b>rappresentato e difeso da:<br />
SARTORIO GIUSEPPEcon domicilio eletto in NAPOLIVIA DEI MILLE, 16presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
dell’ordinanza del comune di Caivano n. 275 del 4.11.2004, con la quale è stato ordinato al Commissariato di governo per l’emergenza idrogeologica della Regione Campania, quale proprietario di un fondo ubicato in zona Regi Lagni, “. . .di provvedere, ad horas, alla chiusura della strada a servizio dei Regi Lagni, all’altezza del Ponte canale, presso l’impianto di sollevamento dell’impianto di depurazione di OMOMORTO, nel verso che porta alla strada provinciale Gaudiello.”;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Caivano con le annesse produzioni;<br />
Udito il relatore Cons. PAOLO CARPENTIERI  <br />
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;</p>
<p>PREMESSO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 21, comma 10 e 26, commi 4 e 5, della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, poiché il contraddittorio risulta ritualmente costituito, la causa appare matura per la decisione e le parti, sentite sul punto, nulla hanno obiettato;<br />
CONSIDERATO che il provvedimento impugnato ordina al Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania di provvedere alla chiusura della strada comunale esterna Ponte del Terreno, a servizio dei Regi Lagni, al fine di contenere il fenomeno degli scarichi abusivi di rifiuti che continuano a verificarsi nella zona, sul mero presupposto della titolarità in capo alla ricorrente della strada in questione, senza addurre alcun elemento atto a comprovare la colpa di tale amministrazione in relazione ai fatti di abbandono incontrollato di rifiuti che hanno provocato lo stato di degrado ambientale delle aree;<br />
RILEVATO che il ricorso introduttivo riproduce, in sostanza, i motivi di censura e le argomentazioni fattuali e giuridiche poste dall’amministrazione ricorrente a sostegno di analoghi ricorsi proposti avverso altri atti del comune di Caivano, adottati però nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 22 del 1997, al fine della rimozione dei rifiuti abusivamente sversati su aree di asserita pertinenza del Commissario di Governo per l’emergenza socio-economico ambientale campana connessa alla gestione dei rifiuti e all’emergenza idrogeologica;<br />
RITENUTO che la fattispecie oggetto della presente controversia, pur attenendo al problema dell’abusivo sversamento di rifiuti nelle aree dei Regi Lagni, assume una configurazione diversa e peculiare, poiché non si risolve in un ordine di rimozione e di bonifica a carico del proprietario dell’area, bensì in un ordine di chiusura della strada di accesso a servizio dei Regi Lagni (strada comunale esterna Ponte del terreno) al fine di contenere il fenomeno degli scarichi abusivi;<br />
RITENUTO che il ricorso proposto dal Commissario di Governo avverso il suddetto atto comunale sia da giudicare infondato e debba essere respinto, per le seguenti ragioni.<br />
&#8211; il ricorso, come già sopra accennato, non sviluppa motivi pertinenti allo specifico oggetto dell’atto gravato, ma reitera motivi di altri ricorsi diretti avverso altri e diversi atti posti in essere dal comune intimato nell’esercizio del diverso potere- comunque, anche alla stregua del parametro di legalità di cui al ripetuto articolo 14, in tema di reazione al fenomeno dello sversamento incontrollato di rifiuti, non è illegittima la misura di chiusura della strada di accesso oggetto di lite, costituen<br />
&#8211; in ogni caso la strada oggetto della misura di chiusura è comunale, sicché il provvedimento oggetto di lite si risolve in realtà in una misura di divieto di accesso, sicuramente riconducibile ai poteri comunali e adeguatamente giustificata sul rilievo d<br />
RITENUTO, per le esposte ragioni, che il ricorso risulta infondato e non meritevole di accoglimento, sicché dovrà disporsene il rigetto;<br />
CHE sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, visti ed applicati gli articoli 23 bis, 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-2-2005-n-1166/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.1166</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.289</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2005-n-289/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2005-n-289/</guid>

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<p>Pres. Papiano, Est. Calderoni ric. F. D. ed altri contro Comune di F*** sull&#8217;attribuzione ai messi comunali dei diritti di notificazione Corresponsione del compenso ai messi comunali per attività di notifica di atti dell’amministrazione finanziaria &#8211; Art.34 L. n. 28 del 1999 – Esclusione Non competono ai messi comunali i</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Calderoni<br /> ric.  F. D. ed altri contro Comune di F***</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;attribuzione ai messi comunali dei diritti di notificazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Corresponsione del compenso ai messi comunali per attività di notifica di atti dell’amministrazione finanziaria &#8211; Art.34 L. n. 28  del 1999 – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non competono ai messi comunali i diritti per la notifica degli atti dell&#8217;amministrazione finanziaria (anni 1996, 1997, 1998 – primo semestre). In base all’art.34 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, fornita di efficacia retroattiva, non esiste, infatti, quel rapporto diretto tra amministrazione richiedente la notifica e il singolo messo comunale, che potrebbe giustificare la retribuibilità delle attività svolte nell&#8217;interesse di un soggetto diverso da quello con il quale intercorre il rapporto organico; al contrario la disposizione testé richiamata individua il comune come unico destinatario del compenso ed esclude che al messo notificatore, una volta  introdotto il principio di onnicomprensività  per i dipendenti comunali, continui a spettare la corresponsione di un particolare compenso per ogni singola prestazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE II</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano		 	Presidente<br />
#NOME?		Consigliere, relatore<br />
#NOME?			Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 999/2004  proposto da:</p>
<p><b>F.D. ED ALTRI</b>,Tutti rappresentati e difesi da:</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI***</b>rappresentato e difeso da:</p>
<p>per l’annullamento<br />
dell’atto 14.7.1998, n. 5197/97;</p>
<p>per l’accertamento<br />
del diritto alla corresponsione dei compensi ex art. 3 legge n. 165/82 e art. 4 legge n. 202/91, per la notificazione degli atti dell’Amministrazione finanziaria (anni 1996, 1997, 1998 – primo semestre);<br />
e per la consequenziale condanna dell’Amministrazione comunale;</p>
<p>Visto il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, l’Avv. M., in sostituzione dell’Avv. V., e l’Avv. B-;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I. A sostegno delle domande in epigrafe, i ricorrenti deducono le censure di violazione dell’art. 3 legge n. 165/82 e dell’art. 4 legge n. 202/91, richiamandosi alla sentenza 29 aprile- 20 ottobre 1994 del Consiglio di Stato e sostenendo che l’attività di notificazione di atti su richiesta dell’Amministrazione finanziaria sarebbe estranea ed aggiuntiva rispetto ai compiti di istituto dei messi comunali (attinenti esclusivamente alla notificazione degli atti del Comune da cui dipendono), tanto più che per gli anni precedenti al 1996 il Comune di Faenza avrebbe erogato i corrispondenti compensi. </p>
<p>II. Il medesimo Comune si è costituito in giudizio e, con memoria depositata in vista della discussione della causa, ha preliminarmente eccepito la tardività ed inammissibilità del ricorso (per difetto di contenuto provvedimentale dell’atto impugnato e per mancata attivazione della procedura per la formazione del silenzio-inadempimento); nel merito, il Comune ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie.</p>
<p>III. Indi, all’odierna udienza pubblica, la causa è passata in decisione.</p>
<p>IV.1. Ciò premesso, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate in rito dalla difesa del Comune, stante l’infondatezza, nel merito, delle domande proposte con il ricorso.<br />
IV.2. Invero, in una controversia assolutamente identica alla presente (anche per il richiamo alla decisione n. 1183/94 della V Sezione Cons. Stato), la Sez. I del T.A.R. Veneto ha svolto le seguenti considerazioni:<br />
A) la suddetta pronuncia del Giudice amministrativo d’appello non appare dirimente, atteso che la stessa, riformando una decisione assunta dal TAR per il Piemonte nel 1982, si riferisce alla disciplina allora vigente, e non considera le variazioni successivamente intervenute, a partire dal 1992 e quindi prima (in quella come in questa fattispecie) che fosse emesso il provvedimento comunale oggetto del contendere;<br />
B) perché un particolare, ulteriore compenso possa essere legittimamente corrisposto al dipendente, in eccedenza rispetto al trattamento tabellare, è necessario – argomentando a contrario rispetto alla sentenza testé citata – che la relativa prestazione lavorativa sia estranea ai compiti istituzionalmente affidati al lavoratore, e tale circostanza può ben essere desunta da speciali previsioni di legge;<br />
C) il compenso ai messi comunali «per la notifica degli atti dell’Amministrazione delle finanze relativi all’accertamento ed alla liquidazione dei tributi, delle soprattasse, delle penalità e delle altre entrate erariali», nonché degli atti riguardanti i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, ha trovato il suo ultimo fondamento normativo nell’art. 4, I comma, della l. 10 maggio 1976, n. 249, di conversione, con modificazioni, del d.l. 18 marzo 1976, n. 46;<br />
D) tale disposizione è stata, peraltro, abrogata dall’art. 4 della l. 12 luglio 1991, n. 202, e, come rilevato nella condivisibile motivazione di T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, II, 10 maggio 2000, n. 2343, “l’incertezza normativa derivante dall’abrogazione (…) è stata poi superata dall’articolo 34 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha fornito una nuova disciplina, fornita di efficacia retroattiva, dei compensi di notifica”. <br />
L’art. 34, invero, stabilisce che “a decorrere dal 27 luglio 1991 e fino all’entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, al comune spetta, ove non corrisposta, la somma di lire 3000 per ogni singolo atto dell’amministrazione finanziaria notificato”. <br />
1) va, allora, osservato, anzitutto, che l’efficacia di quest’ultima previsione decorre dalla stessa data in cui si erano prodotti gli effetti abrogativi del ripetuto art. 4 l. 202/91 sul previgente art. 4 della l. 249/76, e va, inoltre, rilevato come il precitato art. 34 individui il Comune come unico destinatario del compenso: la disposizione costituisce pertanto un’interpretazione autentica della precedente prescrizione abrogativa, con la quale il legislatore ha inteso escludere che &#8211; una volta introdotto il principio di onnicomprensività per i dipendenti comunali &#8211; continuasse a spettare un particolare compenso al singolo messo comunale per le notificazioni da questi effettuate (conf. T.A.R. Puglia &#8211; Lecce, 2343/00, cit.).<br />
2) in conclusione, pertanto, quando fu emesso (in quel caso: 1996) il provvedimento comunale in controversia, nessuna previsione normativa giustificava l’attribuzione ai messi comunali dei diritti di notificazione e, così, una deroga al principio di onnicomprensività.<br />
IV.3. Il Collegio condivide le suddette argomentazioni (per completezza e persuasività di disamina) e ritiene di farne applicazione nel caso di specie, stante la sua assoluta identità materiale (per oggetto del contendere) e temporale (per collocazione del provvedimento dell’Amministrazione, tra la legge n. 202/1991 e l’art. 34 legge n. 28/1999).<br />
Alla stregua delle medesime considerazioni, il ricorso si rivela, pertanto, infondato, nel merito, ma le spese &#8211; attesa proprio l’anzidetta, peculiare collocazione temporale della fattispecie &#8211; possono essere integralmente compensate nei confronti dell’Amministrazione comunale intimata.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, RESPINGE il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2004.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2005 n.83</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-18-2-2005-n-83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. e Rel. Virgilio CARROCCIO BIAGIO E FRATELLI MARTELLI s.n.c. (avv. Mirone) c/ COMUNE DI BRONTE (avv. Burtone) rimette all&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione sulla devoluzione alla giurisdizione amministrativa, dopo le sentenze nn. 204 e 281 del 2004 della Corte costituzionale, di domande risarcitorie autonome ma conseguenti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-18-2-2005-n-83/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2005 n.83</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. e Rel. Virgilio<br /> CARROCCIO BIAGIO E FRATELLI MARTELLI s.n.c. (avv. Mirone) c/  COMUNE DI BRONTE (avv. Burtone)</span></p>
<hr />
<p>rimette all&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione sulla devoluzione alla giurisdizione amministrativa, dopo le sentenze nn. 204 e 281 del 2004 della Corte costituzionale, di domande risarcitorie autonome ma conseguenti a controversie comprese nell&#8217;ambito della sua giurisdizione &#8211; esclusiva o meno &#8211; passate in giudicato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – azione di risarcimento dei danni subiti da occupazione del fondo già accertata illegittima con giudicato amministrativo – giurisdizione ordinaria o amministrativa dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 204 e 281 del 2004 – rimessione della questione all’Adunanza plenaria</p>
<p>2. Processo amministrativo – azione di risarcimento dei danni subiti da occupazione del fondo già accertata illegittima con giudicato amministrativo &#8211; giurisdizione ordinaria o amministrativa dopo le sentenze della Corte costituzionale nn. 204 e 281 del 2004 e nel vigore dell’art. 53, d.P.R. 327/2001 &#8211; rimessione della questione all’Adunanza plenaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va rimessa all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se una controversia che non attiene sotto alcun profilo all’esercizio di pubblici poteri in materia di espropriazione per pubblica utilità, ma introduce esclusivamente una domanda risarcitoria, assumendo a presupposto, quale fatto pregresso e già coperto da giudicato, la illegittima occupazione di una porzione del fondo del ricorrente, con conseguente irreversibile trasformazione dello stesso, appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice amministrativo, occorrendo valutare se la giurisdizione sui diritti patrimoniali conseguenziali, dopo le decisioni della Corte costituzionale nn. 204 e 281 del 2004, si riferisce ad una conseguenzialità che può anche essere soltanto sostanziale, ovvero se tale conseguenzialità deve ormai emergere anche sul piano processuale, con l’effetto di far dipendere, in quest’ultimo caso, la giurisdizione della A.G.A. dalla contestuale richiesta di annullamento dell’atto e conseguente risarcimento, e quella della A.G.O. dalla scelta dell’interessato nel senso di far prima consolidare gli effetti della illegittimità e, successivamente, di privilegiare il risarcimento per equivalente.</p>
<p>2. Va rimessa all’esame dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se appartenga o meno alla giurisdizione del giudice amministrativo, dopo le sentenze nn. 204 e 281 del 2004 della Corte costituzionale, ma nel vigore dell’art. 53 del d.P.R. 327/2001, l’azione risarcitoria proposta in relazione ad una fattispecie di irreversibile trasformazione di un fondo conseguente ad una occupazione dichiarata illegittima con decisione passata in giudicato, cui non hanno fatto seguito ulteriori provvedimenti della Pubblica Amministrazione, occorrendo stabilire se il risarcimento del danno conseguente ad ogni ipotesi di occupazione illegittima rientri nella competenza del giudice ordinario ovvero se debba considerarsi reintrodotto nell’ordinamento il discrimine tra occupazione acquisitiva di competenza del giudice amministrativo ed occupazione usurpativa di competenza del giudice ordinario e parallele attribuzioni delle conseguenti controversie risarcitorie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa <br />per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 602/2004 proposto da<br />
<b>CARROCCIO BIAGIO E FRATELLI MARTELLI s.n.c.,</b><br />
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Mirone con domicilio eletto in Palermo, via Torricelli, 3 presso lo studio dell’avv. Giovanna Condorelli;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE DI BRONTE</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Agata Burtone con domicilio eletto in Palermo, via Sammartino, 4 presso lo studio dell’avv. Alba Tranchina;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. I) &#8211; n. 511/04 del 9 marzo 2004;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’avv. A. Burtone per il comune di Bronte;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza n. 547/04 del 21/6/2004 di questo C.G.A.;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Presidente Riccardo Virgilio;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 3 febbraio 2005 l’avv. A. Mirone Russo per l’appellante e l’avv. A. Burtone per il Comune appellato;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società ricorrente esercita da decenni l’attività di produzione di manufatti di cemento, taglio di boschi, segherie, carbonizzazione lavorazione del legno in contrada Sciarotta, su un terreno di cui una parte, pari a mq. 1.350 è stata oggetto di occupazione d’urgenza da parte del Comune di Bronte nell’ambito di una procedura ablativa contestata dai ricorrenti con ricorso avanti al T.A.R. Sicilia il quale con sentenza n. 736 del 27 dicembre 1991 la dichiarava illegittima. La predetta sentenza è stata confermata in appello con sentenza n. 200 del 21 giugno 1996 di questo Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.<br />
	La società ricorrente, sul presupposto di avere conseguito notevoli danni dalla sottrazione dell’area de qua, anche se il Comune ha conferito ad essa un terreno limitrofo di cui è stato concesso l’uso gratuito, ha proposto ulteriore ricorso al T.A.R. Sicilia chiedendo l’integrale risarcimento dei danni subiti, anche con riferimento all’area non sottratta alla sua disponibilità, ma di fatto inutilizzabile a causa della sua modestissima dimensione (circa 200 metri quadrati).<br />	<br />
	Il Comune di Bronte si è costituito in giudizio ed ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto risarcitorio e, in via subordinata, nel merito, il rigetto del ricorso.<br />	<br />
	Con la decisione qui impugnata il T.A.R. respingeva il ricorso accogliendo la eccezione di prescrizione sollevata dal Comune.<br />	<br />
	Appella la società sostenendo con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza che la prescrizione non si era verificata.<br />	<br />
	Nel merito reitera la richiesta di risarcimento dei danni subiti e ciò sotto vari profili confutando inoltre per talune voci le risultanze della C.T.U. disposta in prime cure.<br />	<br />
	Conclude chiedendo che questo Consiglio annulli la sentenza del T.A.R. Catania n. 736/2003 e, per l’effetto:<br />	<br />
1)	dichiari il Comune tenuto al risarcimento dei danni arrecati per l’illecita occupazione dell’immobile di parte attrice, compresi quelli dovuti all’impossibilità di continuare l’esercizio dell’impresa nella parte residua dell’originario cantiere; quelli dovuti al blocco degli investimenti a partire dall’occupazione di urgenza, quelli che si produrranno sino ad almeno due anni dall’effettivo pagamento e quelli conseguenti alla sistemazione dell’area comunale;<br />	<br />
2)	liquidi i danni per il terreno, il relitto ed i fabbricati, apportando alla C.T.U. già acquisita, in prime cure in qualità di peritum peritorum, le correzioni evidenziate nell’atto di appello ed in particolare:<br />	<br />
&#8211; 	elevi il valore del terreno trasformato e del relitto in misura non inferiore a € 90,38 (£ 175.000) al mq. riferito al 1990;<br />	<br />
&#8211; 	liquidi il risarcimento per i fabbricati € 43.026,71 riferito al 1990 (£ 83.311.319) in qualunque caso e non solo per il caso di trasferimento dell’azienda;<br />	<br />
3)	liquidi i danni per il trasferimento coatto dell’intera azienda o in subordine per quello parziale, apportando alla C.T.U. già acquisita, in qualità di peritum peritorum, le correzioni evidenziate nel corpo del presente atto ed in particolare:<br />	<br />
&#8211; 	elevi il prezzo per l’acquisto di una nuova area per il trasferimento del cantiere ad una somma non inferiore ad € 30,99 nel 1990 (£ 60.000);<br />	<br />
&#8211; 	liquidi, anche in via equitativa, i danni connessi alle disfunzioni conseguenti alla duplicazione delle sedi;<br />	<br />
&#8211; 	liquidi, anche in via equitativa, i danni da trasferimento;<br />	<br />
4)	liquidi i danni per le spese per la sistemazione dell’area comunale, apportando alla C.T.U. già acquisita, in qualità di peritum peritorum, le correzioni evidenziate nel corpo del presente atto ed in particolare elevando il risarcimento ad € 71.271,06 nel 1990 (£ 138.000.000);<br />	<br />
5)	liquidi il risarcimento causato dal blocco degli investimenti nella misura determinata dal C.T.U., ossia nella misura degli interessi al tasso del 10%-11,59% maturati sull’importo del risarcimento del danno (stima autonoma del Godwill tasso normale di redditività per le aziende a domanda mediamente stabile);<br />	<br />
6)	liquidi, anche in via equitativa, il maggior costo degli investimenti;<br />	<br />
7)	in via istruttoria, ove necessario, ammetta i mezzi istruttori chiesti nell’appello e, ove si ritenesse non possibile la chiesta liquidazione equitativa, demandi al C.T.U. la detta liquidazione;<br />	<br />
8)	condanni il Comune al pagamento in favore degli attori solidalmente delle somme sub 2/6, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle già sostenute per la C.T.U..<br />
	Il Comune di Bronte si è costituito ed ha puntualmente controdedotto, e conclude chiedendo che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e che comunque l’appello venga rigettato.<br />	<br />
	Con memoria da ultimo depositata l’appellante con ampie argomentazioni sostiene che la controversia de qua appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo sia in base al testo dell’art. 35 del decreto legislativo 80/1988 vigente al momento della domanda avanti al T.A.R., non inciso dalla decisione della Corte costituzionale n. 281/2004, sia in base al testo attualmente vigente del medesimo art. 35 introdotto dall’art. 7 della L. 205/2000 sia in fine, in subordine in base al principio della perpetuatio juridictionis. Insiste pertanto per l’accoglimento dell’appello.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Osserva il Collegio che la controversia in esame non attiene sotto alcun profilo all’esercizio di pubblici poteri in materia di espropriazione per pubblica utilità, ma introduce esclusivamente una domanda risarcitoria. Invero la domanda azionata avanti al T.A.R. e qui riproposta in appello assume a presupposto, quale fatto pregresso e già coperto da giudicato, la illegittima occupazione di una porzione del fondo dell’appellante da parte del Comune di Bronte con conseguente irreversibile trasformazione dello stesso con la costruzione di una scuola elementare e la realizzazione di altre opere previste dal P.E.E.P. “Sciarrotta”.<br />	<br />
	Non viene chiesto di accertare né in via principale, né in via incidentale la legittimità della azione amministrativa, ma si tratta esclusivamente di accertare e valutare in termini risarcitori il danno arrecato al diritto di proprietà del ricorrente da una attività amministrativa la cui illegittimità non viene in discussione poiché costituisce fatto storico coperto da un giudicato anteriore alla instaurazione della presente controversia.<br />	<br />
	Peraltro il Collegio deve farsi carico della eccezione sollevata dal Comune di Bronte all’atto della costituzione e della ampia replica contenuta nella memoria da ultimo depositata dalla difesa dell’appellante. Entrambe infatti pongono la questione sulla perduranza o meno della giurisdizione di questo Consiglio sulla controversia de qua alla luce delle note decisioni della Corte costituzionale nn. 204 e 281 del 2004.<br />	<br />
	La questione di giurisdizione appare rilevante sotto un duplice profilo: il primo riguarda la problematica della azione risarcitoria proposta nei confronti della Amministrazione avente a presupposto una decisione del giudice amministrativo passata in giudicato.<br />	<br />
	Al riguardo la nota decisione n. 204/2004 della Corte costituzionale ha affermato che la giurisdizione in tema di risarcimento del danno ingiusto non costituisce una materia nuova attribuita alla giurisdizione (esclusiva o meno) del giudice amministrativo bensì uno strumento di tutela ulteriore da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della amministrazione.<br />	<br />
	La Corte ha sottolineato le esigenze di concentrazione di giudizi davanti allo stesso giudice onde evitare l’inconveniente del cosiddetto doppio binario sovente verificatosi nel passato per cui il cittadino dopo aver adito i gradi di giustizia amministrativa per far dichiarare la illegittimità dell’atto o del provvedimento era costretto ad adire il giudice ordinario in tutti i suoi gradi per ottenere la tutela dei diritti patrimoniali conseguenziali.<br />	<br />
	Peraltro l’anzidetta decisione della Corte costituzionale sembrerebbe avere posto l’accento in modo particolare sullo stretto legame esistente tra l’effetto conformativo o demolitorio della giurisdizione amministrativa e i connessi e conseguenziali riflessi sul piano patrimoniale.<br />	<br />
	Si potrebbe quindi ritenere in una prima approssimazione che le esigenze di concentrazione dei giudizi vengano meno allorché la illegittimità della azione amministrativa sia accertata con decisione passata in giudicato.<br />	<br />
	In tale ipotesi, infatti, la anzidetta illegittimità verrebbe valutata come mero presupposto di fatto della domanda risarcitoria senza alcuna possibilità di rivalutazione sotto tale profilo da parte di qualsiasi altro giudice.<br />	<br />
	D’altra parte, dovrebbe essere anche considerato ex adverso che nell’azione risarcitoria promossa contro la Pubblica Amministrazione non rileva solamente la illegittimità (in ipotesi definitivamente accertata) della pregressa azione amministrativa, ma anche altri elementi quali la colpa dell’Amministrazione, il nesso di causalità, la prova del danno, etc.. Ciò potrebbe militare a favore della concentrazione del giudizio risarcitorio presso la stessa autorità giurisdizionale che, nella propria competenza, ha appunto previamente valutato la illegittimità dell’azione amministrativa. Dovrebbe essere altresì considerato che, ai sensi dell’art. 35 primo e quarto comma del decreto legislativo n. 80/1998 (non inciso dalle anzidette pronunce della Corte costituzionale) il risarcimento del danno può essere disposto anche attraverso la reintegrazione in forma specifica. Tale modalità risarcitoria, comune alla giurisdizione esclusiva come a quella generale di legittimità, in non poche evenienze può attuarsi soltanto (così come nel giudizio di ottemperanza) attraverso la imposizione di un facere specifico all’Amministrazione, ovvero attraverso la nomina di un commissario ad acta, ed il successivo controllo del giudice amministrativo sul suo operato, modalità, queste, che, in via generale, non possono essere richieste e disposte dal giudice ordinario.<br />	<br />
	Tuttavia va anche considerato che le anzidette ragioni appaiono meno rilevanti nelle ipotesi di azioni risarcitorie per equivalente e, più in generale, in tutte quelle in cui l’effetto conformativo del giudicato non è più perseguibile per ragioni di fatto e/o di diritto e nelle quali il cittadino (come nella specie) aziona esclusivamente un diritto di credito nei confronti della Amministrazione.<br />	<br />
	In conclusione, occorre valutare se la giurisdizione sui diritti patrimoniali conseguenziali, dopo le decisioni nn. 204 e 281 del 2004, si riferisce ad una conseguenzialità che può anche essere soltanto sostanziale (v. già in questo senso A.P. n. 4/2003) ovvero se tale conseguenzialità oltre che sostanziale deve ormai emergere anche sul piano processuale, con l’effetto di far dipendere, in quest’ultimo caso, la giurisdizione della A.G.A. dalla contestuale richiesta di annullamento dell’atto e conseguente risarcimento, e quella della A.G.O. dalla scelta dell’interessato nel senso di far prima consolidare gli effetti della illegittimità e, successivamente, di privilegiare il risarcimento per equivalente. In questo senso sembrerebbe già orientarsi la giurisprudenza delle Sezioni unite (ord. 24 settembre 2004 n. 19200) che richiama il proprio precedente insegnamento di cui alla nota decisione n. 500/1999. Nella anzidetta ordinanza si afferma infatti che, salvo le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’azione di risarcimento per lesioni di interessi legittimi va sempre proposta davanti al giudice ordinario.<br />	<br />
La recente decisione della Adunanza Plenaria di questo Consiglio n. 10/2004 sembra invece ribadire l’orientamento della precedente A.P. n. 4/2003 affermando la giurisdizione del giudice amministrativo anche in caso di domande risarcitorie autonome purché conseguenti a controversie comprese nell’ambito della sua giurisdizione (esclusiva o meno) ancorché passate in giudicato.<br />
Sembra peraltro opportuno riproporre ex professo la questione data la sua rilevanza ed anche in considerazione della sua connessione con la seguente.<br />
	Il secondo profilo della giurisdizione, che rileva in modo particolare nella fattispecie in esame, concerne la azione risarcitoria proposta avanti al giudice amministrativo in relazione ad una fattispecie di irreversibile trasformazione di un fondo conseguente ad una occupazione dichiarata illegittima con decisione passata in giudicato e cui non hanno fatto seguito ulteriori provvedimenti della Pubblica Amministrazione.<br />	<br />
	Nelle decisioni citate nn. 204 e 281 del 2004 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 34 del decreto legislativo 80/1998 nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione amministrativa anche i “comportamenti” della Pubblica Amministrazione.<br />	<br />
	Peraltro, la Corte costituzionale non ha esteso la pronuncia di incostituzionalità all’art. 53 del D.P.R. 327/2001 il quale, in tema di espropriazione per pubblica utilità, continua ancora ad attribuire al giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto i comportamenti dell’Amministrazione.<br />	<br />
	Si può prescindere dalla problematica indotta dall’art. 43 dell’anzidetto D.P.R. 327/2001 (utilizzazione senza titolo del bene) atteso che nella fattispecie in esame (anteriore alla entrata in vigore del predetto D.P.R.) neppure poteva ipotizzarsi il procedimento ivi delineato, e la questione perciò si rincentra sullo stabilire se, dopo le citate decisioni della Corte costituzionale, e malgrado la vigenza del predetto art. 53 D.P.R. 327/2001, il risarcimento del danno conseguente ad ogni ipotesi di occupazione illegittima rientri nella competenza del giudice ordinario ovvero se debba considerarsi reintrodotto nell’ordinamento il discrimine (dagli incerti confini anche nel passato) tra occupazione acquisitiva di competenza del giudice amministrativo ed occupazione usurpativa di competenza del giudice ordinario e parallele attribuzioni delle conseguenti controversie risarcitorie.<br />	<br />
	L’orientamento del Consiglio, almeno nell’immediato, sembrerebbe orientato in questo senso e cioè di ritenere nella competenza del giudice ordinario le controversie del tipo di quella in esame e, in particolare, la decisione della quarta Sezione n. 6328 del 2004 esclude dalla giurisdizione generale di legittimità (dopo le decisioni nn. 204 e 281 citate) tutte le controversie riconducibili al concetto di occupazione usurpativa e quindi, a fortiori, anche tutte quelle risarcitorie.<br />	<br />
	Sembrerebbe quindi sposata una tesi, tutto sommato sostanzialistica della giurisdizione con l’inconveniente peraltro di ricadere nelle incertezze lamentate nel passato circa la difficoltà di individuare una linea di demarcazione tra le due occupazioni e, più in generale, tra carenza di potere e scorretto uso del potere (v. Cass. SS.UU. ord. 22 novembre 2004 n. 21944; 7 dicembre 2004 n. 22892; 14 gennaio 2005 n. 600).<br />	<br />
	La stessa Sezione, tuttavia con decisione n. 99 del 2005 sembra avere espresso un principio in parte diverso affermando che nelle controversie risarcitorie concernenti ogni fattispecie di occupazione illegittima, sia essa acquisitiva che usurpativa, non rileverebbe più, ai fini della giurisdizione, l’anzidetta distinzione, ma occorrerebbe invece avere riguardo, agli stessi fini, alla circostanza che la azione risarcitoria sia o meno collegata alla richiesta di annullamento degli atti posti in essere dall’Amministrazione.<br />	<br />
	In altri termini, le domande risarcitorie per una occupazione, divenuta illegittima per qualsiasi causa, domande che non siano pregiudizialmente collegate alla richiesta di annullamento di atti amministrativi, resterebbero di competenza del giudice ordinario, mentre invece (per evitare il cosiddetto doppio binario) resterebbero di competenza del giudice amministrativo tutte le domande risarcitorie collegate pregiudizialmente alla impugnazione di atti amministrativi ritenuti illegittimi e ciò anche indipendentemente dal carattere acquisitivo o usurpativo della occupazione medesima.<br />	<br />
	In questo senso sembrerebbe che la problematica sulla giurisdizione risarcitoria in tema di occupazione illegittima venga in parte a ricollegarsi anche con il primo e più generale quesito su esposto, circa la pregiudizialità necessaria, processuale o meno, della azione di annullamento dell’atto amministrativo illegittimo rispetto alla conseguenziale domanda risarcitoria.<br />
	In questo caso tuttavia l’inconveniente sarebbe rappresentato, come già accennato, dal far dipendere in molti casi la giurisdizione da vicende a carattere processuale per lo più basate su considerazioni di mera convenienza.<br />
Sembrerebbe quindi opportuno che dopo le pronunce del giudice delle leggi gli anzidetti interrogativi vengano nuovamente sottoposti, attesa lo loro rilevanza, alle decisioni dell’Adunanza Plenaria sia sotto il profilo più generale, sia con riferimento alla più ristretta problematica delle occupazioni illegittime.<br />
	Il Collegio, infine, non riterrebbe di poter accedere alla tesi dell’appellante secondo cui nel caso concreto si potrebbe prescindere dalla questione di giurisdizione e ciò in virtù di una esegesi estensiva della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. dal momento che, come è noto, la pronuncia di incostituzionalità non costituisce mutamento legislativo della giurisdizione e che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità trovano l’unico limite nei rapporti esauriti (v. da ultimo Cassazione 6487 del 2002).<br />	<br />
	In tale situazione il Collegio ritiene opportuno ex art. 10 quarto comma del D.P.R. 373/2003 rimettere la soluzione della intera controversia alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale non definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, ne rimette l’esame all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.</p>
<p>Così deciso in Palermo, addì 3 febbraio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente ed estensore, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.</p>
<p>F.to IL PRESIDENTE ED ESTENSORE<br />
Riccardo Virgilio</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 18 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-18-2-2005-n-83/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2005 n.83</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.293</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2005-n-293/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2005-n-293/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.293</a></p>
<p>Pres. Papiano, Est. Calderoni sulla composizione del contrasto tra previsioni urbanistiche comunali previgenti e piano paesistico sopravvenuto 1. Diniego di concessione edilizia – Contrasto tra le destinazioni e gli usi di zona del P.R.G. con il sistema delle tutele di cui al P.T.P.R. &#8211; Mancato stralcio delle previsioni urbanistiche non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2005-n-293/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2005-n-293/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.293</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Papiano, Est. Calderoni</span></p>
<hr />
<p>sulla composizione del contrasto tra previsioni urbanistiche comunali previgenti e piano paesistico sopravvenuto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Diniego di concessione edilizia – Contrasto tra le destinazioni e gli usi di zona del P.R.G. con il sistema delle tutele di cui al P.T.P.R. &#8211;  Mancato stralcio delle previsioni urbanistiche non conformi al Piano paesistico – Natura immediatamente impositiva delle prescrizioni dello strumento di pianificazione sovraordinato &#8211; Sussistenza.<br />
2. Diniego di concessione edilizia &#8211; P.R.G. anteriore all’approvazione del P.T.P.R. &#8211; Presunzione di temporanea compatibilità del P.R.G. ex art.37 comma 2, P.T.P.R. fino all’adeguamento nel quinquennio successivo &#8211; Esclusione – Legittimità del provvedimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il P.R.G. deve rispettare le disposizioni poste dal P.T.P.R., pertanto risulta preclusa la possibilità di realizzare interventi edificatori e di applicare prescrizioni urbanistiche che siano in contrasto con le previsioni di inedificabilità contenute nel Piano regionale (nel caso di specie nell’art.17). Non rileva la presunzione di conformità apposta dalla Regione in sede di approvazione del P.R.G. di tutte le previsioni ivi contenute al Piano regionale, stante la difformità reale venutasi successivamente a creare tra le previsioni urbanistiche comunali previgenti e il piano paesistico sopravvenuto, che ha natura immediatamente impositiva, a prescindere dal mancato stralcio di tutte le destinazioni e gli usi di zona ad esso non conformi. Il diniego controverso è, pertanto, legittimo.</p>
<p>2. La prescrizione apposta dalla Giunta Regionale 26.11.1991, n. 5354 di approvazione del P.R.G. di Modena, secondo cui è fatto obbligo al Comune di rispettare le disposizioni poste dal Piano paesistico, anche se solo adottato, ha reso immediatamente ed anticipatamente cogente per l’intimata amministrazione l’adeguamento della sottostante programmazione urbanistica alla pianificazione di rango superiore, con la conseguenza di escludere in radice l’applicazione della clausola di temporanea compatibilità di cui all’art.37, comma 2, P.T.P.R., evidentemente dettata e valevole per tutti gli strumenti urbanistici non fatti oggetto di puntali prescrizioni di raccordo con il Piano paesistico, diversamente da quanto avvenuto per il P.R.G. di Modena. Ne deriva la legittimità, anche sotto questo profilo, del provvedimento impugnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE II</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Dott. Luigi Papiano		 	Presidente<br />
#NOME?		Consigliere, relatore<br />
#NOME?			Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso proposto da</p>
<p><b>COSTA ENRICHETTA E NINO</b><br />
rappresentati e difesi dagli avv. ti Corrado Marzullo e Corrado Orienti ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Francesca Minotti in Bologna, Via Marconi n. 20;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Modena</b>, rappresentato e difeso dagli avv. ti Vincenzo Villani e Raffaella Maritan ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Bologna, Via Castiglione n. 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del diniego di concessione edilizia 14.1.1994, n. 3472/92;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza dell’11 novembre 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, l’avv. F. Gualandi, in sostituzione dell’Avv. Marzullo e l’Avv. Antoniazzi, in sostituzione dell’Avv. Villani;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>I. Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, con cui l’Assessore delegato del Comune di Modena ha respinto la richiesta di concessione edilizia per costruzione di edificio residenziale con sei alloggi, in quanto “il lotto oggetto di intervento rientra nella zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua di cui all’art. 17 del Piano paesistico regionale definitivamente in vigore dall’8.9.93 che non consente nuove costruzioni”.<br />
A sostegno dell’impugnativa si deduce la violazione dell’art. 37 delle Norme del Piano territoriale Paesistico regionale, nell’assunto che, essendo il P.R.G. del Comune di Modena stato approvato il 26 novembre 1991 non rientrerebbe in alcune delle ipotesi di esclusione previste dal secondo e terzo comma del predetto art. 37 e dovrebbe, pertanto, essere adeguato entro un quinquennio.</p>
<p>II. Con successivo atto di motivi aggiunti, depositato il 27 maggio 2004, parte ricorrente ha formulato espressa domanda risarcitoria per equivalente (pari ad un totale di 777.870,12 euro), “non essendo più consentito edificare l’area”, per effetto delle modifiche di PRG nel frattempo intervenute.</p>
<p>III. In vista della definizione della causa nel merito, il Comune ha prodotto documentazione e memoria conclusiva, ove contesta la fondatezza delle domande impugnatoria e risarcitoria proposte da parte ricorrente, facendo leva sulla determinazione contenuta (cfr. pag. 60, n. 1) nella deliberazione Giunta regionale 26.11.1991, n. 5354 (di approvazione del P.R.G. di Modena), secondo cui “è fatto obbligo al Comune di rispettare le disposizioni poste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale per il quale vige la misura della salvaguardia di cui all’art. 55 della L.R. 47/78 e successive modificazioni; pertanto le destinazioni e gli usi di zona del P.R.G. in oggetto in contrasto con il sistema delle tutele di cui al Piano Paesistico non possono essere, col presente atto, approvate, in considerazione anche dell’art. 6 primo comma delle norme del citato piano regionale, secondo il quale la conformità alle disposizioni del P.T.P.R. è condizione necessaria per l’approvazione di strumenti di pianificazione regionale e subregionali.”.</p>
<p>IV. A tali deduzioni difensive parte ricorrente ha espressamente replicato con successiva memoria in data 27 ottobre 2004.<br />
Indi, all’odierna udienza di discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>V. Ciò premesso, il Collegio osserva che &#8211; nel complesso dei propri scritti difensivi &#8211; parte ricorrente non contesta la circostanza giuridico-fattuale, addotta a giustificazione del diniego controverso e consistente nel fatto che il lotto di terreno di cui si tratta  rientra nella zona di tutela (dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua) di cui all’art. 17 P.T.P.R. che non consente nuove costruzioni; ma oppone due argomenti di carattere formale:<br />
&#8211; il primo, per il quale, stante il tenore della “condizione” (così espressamente qualificata nella memoria 27.10.2004) sopra riportata sub III e apposta dalla Giunta regionale, che nega l’approvazione alle destinazioni e agli usi di zona del PRG in contr<br />
&#8211; il secondo, per cui, a norma delle disposizioni transitorie di cui all’art. 37 comma 2 delle Norme del P.T.P.R., il PRG del Comune di Modena, usufruirebbe della presunzione generale di temporanea compatibilità (sino all’adeguamento nel quinquennio succe</p>
<p>VI.1. Quanto al primo argomento, il Collegio deve, necessariamente ed in primo luogo, rilevare che &#8211; nonostante la presunzione di parte ricorrente (circa lo stralcio immediato di tutte le destinazioni ed usi non conformi al PTPR) &#8211; permane il (non contestato) contrasto tra previsione di inedificabilità di nuove costruzioni contenuta nell’art. 17 del PTPR e la (limitata) “vocazione edificatoria assegnata dal PRG al lotto” (così la memoria conclusiva di parte ricorrente).<br />
La quaestio iuris che anche qui si pone è, dunque, la stessa, più volte affrontata in giurisprudenza, della composizione da dare a siffatto contrasto tra previsioni urbanistiche comunali previgenti (come nel caso di specie: il PRG di Modena è stato approvato nel 1991) e piano paesistico sopravvenuto (in Emilia-Romagna, nel 1993).<br />
VI.2. Ebbene, la soluzione praticata dalla giurisprudenza è nel senso della natura immediatamente impositiva, anche nei confronti dei privati, delle prescrizioni del Piano paesistico e della loro prevalenza sulle diverse destinazioni d&#8217;uso contenute nei previgenti strumenti urbanistici (così, con specifico riferimento al PTPR di cui qui si controverte: T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 8 settembre 1996, n. 285); di modo che risulta “comunque preclusa la possibilità di realizzare interventi edificatori e di applicare prescrizioni urbanistiche che siano in contrasto con il piano territoriale paesistico” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 10 settembre 1998, n. 2853).<br />
Più di recente e più compiutamente, il Consiglio di Stato (Sez. IV, 29 luglio 2003, n. 4351) ha ritenuto priva di fondamento “la censura dell&#8217;appellante (analoga alla deduzione fondamentale qui svolta da parte ricorrente: NdE) rivolta a sostenere la esclusione dal vincolo dei propri terreni a destinazione edificatoria, in quanto ricompresi come tali in zone dello strumento urbanistico (del Comune di Roma)”; e ciò sulla scorta delle seguenti considerazioni, che il Collegio condivide:<br />
“Occorre, invero, osservare come i piani territoriali paesistici di cui all&#8217;art. 5 della L. n. 1497/39, nati come unico strumento di regolazione dei beni assoggettati a vincolo panoramico, nel corso degli anni sono stati attratti nell&#8217;orbita urbanistica: ne costituisce riprova l&#8217;art. 1 del D.P.R. n. 8 del 1972 in base al quale, in sede di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia urbanistica, sono state trasferite anche le funzioni concernenti l&#8217;adozione e l&#8217;approvazione dei piani paesistici.<br />
La successiva legge n. 431 del 1985 li ha posti, poi, su un piano di assoluta equivalenza con i piani territoriali urbanistici, sicché tale riconosciuta reciproca integrazione di strumenti pianificatori può dar luogo, in determinate situazioni, ad imposizioni di condizionamenti alla sottostante programmazione urbanistica comunale in grado di risolversi, per il loro contenuto totalmente vincolante, in veri e propri vincoli di inedificabilità, con effetti giuridici indirettamente proiettati sulle posizioni dei privati.<br />
Del resto, dalla elencazione del contenuto del piano paesistico, quale risulta dall&#8217;art. 23 R.D. n. 1357/40, si evince la possibilità di limitare il diritto dei privati di utilizzazione dei beni vincolati, sino al punto di consentire anche l&#8217;esclusione dell&#8217;edificazione quando essa risulti in grado di compromettere la conservazione dei valori paesaggistici ed ambientali presidiati dal vincolo (cfr. Cass. II Sez. n. 1512/82; Cons. St., IV Sez., n. 682/92).<br />
Consegue dalla impostazione su riportata che il piano paesistico territoriale ben può individuare i beni che siano ritenuti meritevoli di tutela, né si può ritenere che nel dettare la disciplina di tutela primaria, posto che si muove su un livello sovraordinato alla programmazione urbanistica, debba tener conto delle modifiche che questa ultima deve necessariamente subire per assicurare al paesaggio una tutela tale da non essere incisa nel tempo da singole scelte di gestione del territorio, che comunque trovano nella pianificazione di rango superiore un limite e un indirizzo”.<br />
VI.3. Il primo argomento difensivo di parte ricorrente cozza con i suesposti principi, in quanto, inferendo (arbitrariamente) dalla condizione/prescrizione apposta dalla Regione in sede di approvazione del PRG di Modena la presunzione che tutte le previsioni del PRG dovrebbero ritenersi necessariamente e inderogabilmente emendate in senso adesivo al PTPR, finisce per attribuire una apodittica “presunzione di conformità” alla destinazione urbanistica edificatoria della propria area, tale da prevalere addirittura sull’opposto vincolo di inedificabilità su di essa gravante in forza delle (sovraordinate) disposizioni del PTPR.<br />
In definitiva, una conformità presunta si imporrebbe su una difformità reale: ma tale conclusione non può trovare consenziente il Collegio, pienamente convinto, con la giurisprudenza menzionata sub VI.2., che a parte ricorrente sia, nel caso di specie, “preclusa la possibilità di realizzare interventi edificatori e di applicare prescrizioni urbanistiche che siano in contrasto con il piano territoriale paesistico”.</p>
<p>VII. Quanto al secondo argomento difensivo dispiegato dalla medesima parte, il Collegio ne condivide il punto di partenza, laddove si esclude che il caso del PRG di Modena, approvato nel 1991, ricada:<br />
&#8211; ratione temporis, nelle prime due ipotesi derogatorie di non compatibilità previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell’art. 37;<br />
&#8211; ratione generis (trattandosi di piano già approvato e non semplicemente trasmesso alla Regione per l’approvazione), nella terza ipotesi di cui al terzo comma del medesimo articolo.<br />
Senonché, l’analisi, pur corretta, è parziale perché non tiene – contraddittoriamente, rispetto alla fondamentale linea difensiva perseguita &#8211; più conto proprio della più volte richiamata condizione/prescrizione, apposta dalla Giunta regionale all’atto dell’approvazione del PRG.<br />
In altri termini, ove detta prescrizione non ne avesse condizionato l’approvazione in sede regionale, sarebbe senz’altro vero che al PRG del Comune di Modena si applicherebbe la generale clausola di temporanea compatibilità, di cui alle disposizioni transitorie ex art. 37, comma 2-prima parte della normativa del PTPR: l’apposizione di detta clausola ha, invece, reso immediatamente e anticipatamente cogente per il Comune di Modena “l’obbligo di rispettare le disposizioni poste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale”, anche se solo adottato, con la conseguenza di escludere in radice il medesimo PRG dal regime di più graduale adeguamento  successivamente e in linea generale stabilito dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 37, evidentemente dettate e valevoli per tutti gli strumenti urbanistici comunali non fatti oggetto (come è invece il caso del Comune di Modena) di puntuali prescrizioni di raccordo con il PTPR.</p>
<p>VIII. Per riassumere, ad avviso del Collegio l’apposizione della suddetta condizione produce, dunque, i seguenti effetti giuridici:<br />
&#8211; le destinazioni e gli usi del PRG di Modena in contrasto con il sistema delle tutele promanante dal PTPR devono intendersi come non approvati;<br />
&#8211; ove sopravviva (come nel caso di specie) una obiettiva discrasia tra vincoli del PTPR e previsioni di PRG, questa deve essere risolta, alla stregua del tenore letterale della suddetta condizione e della regola generale individuata dalla giurisprudenza r</p>
<p>IX. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve, pertanto, ritenersi legittimo l’impugnato diniego, che si fonda sul richiamo al divieto di nuove costruzioni stabilito dall’art. 17 PTPR.<br />
Conseguentemente, la domanda annullatoria deve essere respinta.<br />
Viene, in tal modo, meno il necessario presupposto della domanda risarcitoria, che va, pertanto e parimenti, rigettata.</p>
<p>X. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.<br />
Avuto, tuttavia, riguardo alla natura eminentemente interpretativa della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo RESPINGE.<br />
Compensa integralmente, tra le parti, le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, l’11 novembre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-18-2-2005-n-293/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.293</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2005 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-18-2-2005-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-18-2-2005-n-84/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2005 n.84</a></p>
<p>Pres. ed Est. Virgilio rimette all&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione sulle modalità secondo cui va prestata nelle gare d&#8217;appalto la cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi di una associazione temporanea costituenda Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Prestazione della cauzione provvisoria – Contenuto ed obblighi –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-18-2-2005-n-84/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2005 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-18-2-2005-n-84/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2005 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Virgilio</span></p>
<hr />
<p>rimette all&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione sulle modalità secondo cui va prestata nelle gare d&#8217;appalto la cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi di una associazione temporanea costituenda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Prestazione della cauzione provvisoria – Contenuto ed obblighi – Incertezza – Rimessione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione sulle modalità secondo cui va prestata nelle gare d’appalto la cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi di una associazione temporanea costituenda. In particolare, poiché non sembra sufficiente che il fidejussore dichiari di garantire un’impresa senza specificare che essa è la futura mandataria di una A.T.I. in cui hanno presentato offerta congiunta più imprese e senza nominare queste ultime, occorre stabilire se debba essere espressamente richiamata nella fideiussione la natura collettiva della partecipazione di più imprese, identificandole singolarmente e se, contestualmente, debba essere espressamente dichiarato di coprire con la cauzione provvisoria non solo l’evento indicato al primo comma dell’art. 30, ma anche ogni altro obbligo derivante ex lege o per clausola pattizia dalla partecipazione alla gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  84/05   Reg.Dec.<br />
N.   1242   Reg.Ric.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa <br />la Regione Siciliana in sede giurisdizionale </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1242/2003 proposto da<br />
<b>OLIVA S.R.L.</b>,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Catalioto con domicilio eletto in Palermo, presso la Segreteria di questo C.G.A.;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>C.N.T. S.n.c. di Calabrese Nunziato &#038; e C</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Trimboli con domicilio eletto in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell’avv. Ferdinando Gattuccio;</p>
<p>e nei confronti<br />
del <b>Comune di Sinagra</b>, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sez. I) &#8211; n. 1138/03 del 15 luglio 2003;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’avv. S. Trimboli per la C.N.T. S.n.c. di Calabrese Nunziato &#038; e C;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Vista l’ordinanza n. 864/03 del 5 novembre 2003 di questo C.G.A.;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Relatore il Presidente Riccardo Virgilio;<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 3 febbraio 2005 l’avv. G. Rubino, su delega dell’avv. A. Catalioto per la società appellante e l’avv. S. Trimboli per la società appellata;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>on ricorso notificato il 3 giugno 2003, la C.N.T. S.n.c. di Calabrese Nunziato &#038; C., odierna appellata, deduceva avanti al T.A.R. Sicilia – Catania l’illegittimità del verbale di gara del 20-31 marzo 2003, relativo al pubblico incanto indetto dal Comune di Sinagra per la realizzazione di n. 12 alloggi popolari in località Gorghi, nella parte in cui era stata disposta l’ammissione della costituenda A.T.I. Ricciardello costruzioni/Gatto Costruzioni e, conseguentemente, l’aggiudicazione dell’incanto alla Oliva S.r.l..<br />Sosteneva, al riguardo, che l&#8217;Ente avrebbe violato il quadro normativo vigente là dove aveva ammesso alla gara la costituenda A.T.I. Ricciardello Costruzioni/Gatto Costruzioni, in luogo di escluderla.<br />Affermava, infatti, che, ai sensi del punto 8 del bando di gara, l’Ente avrebbe dovuto disporre l’esclusione della predetta A.T.I. perché aveva presentato la cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 30 primo comma della L. 109/1994 mediante fidejussione bancaria intestata esclusivamente alla mandataria Ricciardello Costruzioni S.r.l. e non anche all’impresa Gatto Costruzioni. Conseguentemente, per effetto dell’eventuale esclusione della predetta A.T.I., ricalcolate le medie fra le rimanenti offerte ammesse, la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata alla ricorrente.<br />Si costituiva in giudizio l’odierna appellante che rilevava l’erroneità delle tesi della ricorrente, assumendo che, nel caso di partecipazione alla gara da parte dell’A.T.I. non ancora costituita, le norme impongono un obbligo di sottoscrizione da parte di tutte le imprese per la sola offerta, mentre non dettano alcuna disposizione in materia di cauzione provvisoria.<br />Rilevava ancora che, nella specie, l’interesse pubblico sotteso alla sottoscrizione della cauzione ai sensi dell’art. 30 comma 1 L. 109/1994 era stato comunque pienamente assicurato giacché l’impresa che aveva sottoscritto la polizza fidejussoria (Ricciardello Costruzioni) era stata preventivamente indicata nell’offerta come capogruppo.<br />Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.<br />Con la sentenza identificata in epigrafe che definiva il giudizio nel merito a norma dell’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205 il T.A.R. accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava, nei limiti dell’interesse, gli atti con lo stesso impugnati.<br />	Appella la S.r.l. Oliva la quale con unico motivo denuncia violazione, falsa ed erronea interpretazione della L. 109/1994 artt. 10 comma 1, 13 comma 5, 30 comma 1 (così come recepiti dalla L.R. 7 del 2 agosto 2002).<br />	Si è costituita la S.n.c. C.N.T. la quale ha puntualmente controdedotto chiedendo preliminarmente che l’appello venga dichiarato inammissibile per carenza di interesse e nel merito infondato																																																																																											</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La eccezione preliminare sollevata dall’appellato non sembrerebbe meritevole di accoglimento.<br />	E’ bensì vero che il Comune di Sinagra con provvedimento n. 167 del 13 agosto 2003 ha proceduto al rifacimento della gara, ma, dall’anzidetto provvedimento risulta che tale attività è stata dichiaratamente posta in essere in ottemperanza alla decisione di primo grado la cui esecutività è stabilita ex lege dall’art. 33 primo comma della legge 1034/1971.<br />	Conseguentemente, non potrebbe ritenersi che il Comune abbia fatto acquiescenza alla decisione anzidetta e dovrebbe perciò permanere l’interesse dell’impresa soccombente a coltivare l’appello.<br />	Nel merito, peraltro, occorre fare le seguenti considerazioni:<br />	In punto di fatto va premesso che alla gara de qua ha partecipato una A.T.I. costituenda tra due imprese (Ricciardello Costruzioni e Gatto Costruzioni) indicando nella offerta come futura mandataria la Ricciardello Costruzioni (v. offerta 18 marzo 2003 in atti).<br />	L’offerta, sottoscritta congiuntamente, veniva corredata da cauzione provvisoria prestata mediante fidejussione bancaria rilasciata da un istituto di credito al Comune di Sinagra (e sottoscritta unicamente dal predetto istituto) con cui la banca testualmente garantiva l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dell’impresa Ricciardello Costruzioni senza alcun riferimento al fatto che la impresa aveva partecipato alla gara con offerta congiunta in cui era stata indicata come futura mandataria e senza alcun riferimento alla esistenza di mandanti.<br />	La questione circa le modalità secondo cui va prestata la cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi di una associazione temporanea costituenda è stata più volte esaminata da questo Consiglio, pervenendo alla conclusione che la garanzia deve essere intestata, e cioè deve essere riferita a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, individuando in tal modo i soggetti il cui eventuale inadempimento si va a garantire e rimanendo peraltro ininfluente, a questi fini, la sottoscrizione della polizza da parte delle imprese garantite (v. C.G.A. nn. 59/2002, 311/2002, 333/2003).<br />	Da tale orientamento il Collegio riterrebbe di non doversi discostare e non sembrerebbero del tutto convincenti i rilievi dell’appellante il quale richiama a supporto della propria tesi il combinato disposto dell’art. 30 primo comma e dell’art. 13 quinto comma della legge 109/1994, nonché una pronuncia di altra Sezione del Consiglio di Stato (Sez. V 17 marzo 2003 n. 1384).<br />	In tale decisione viene sottolineato che, ai sensi dell’art. 13 quinto comma dianzi richiamato, anche nel caso di A.T.I. costituende il compito di sottoscrivere il contratto ricade unicamente sull’impresa indicata nell’offerta come capogruppo, per cui appare del tutto logico che sia quest’ultima a dover prestare la cauzione a garanzia di un obbligo che le deriva ex lege e ciò senza dover fare alcuna menzione delle mandanti.<br />	In proposito il Collegio premette che l’art. 30 primo comma L. 109/1994 testualmente dispone che “la cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario”. La norma è stata dettata nel vigore della originaria stesura della L. 109/1994 che ammetteva alle gare A.T.I. e consorzi solo se già costituiti e, quindi, per quanto qui interessa, presupponeva già avvenuto il conferimento del mandato e la conseguente presentazione dell’offerta da parte del mandatario in nome e per conto proprio e delle mandanti ex art. 10 primo comma lettera d) della stessa legge.<br />	Nel sistema era tuttavia presente anche una fattispecie di offerta congiunta da parte di imprese che intendevano costituirsi in A.T.I. dopo l’aggiudicazione, ma, tale ipotesi, era limitata alle forniture ed agli appalti di servizi.<br />	Infatti, l’art. 10 (secondo e quarto comma) del D.Lgs. 358/1992 prevedeva che potessero presentare offerte congiunte imprese che si impegnassero, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in A.T.I.. La norma disponeva anche, al terzo comma, che tale “offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le imprese raggruppate”. L’articolo 11 del D.Lgs. 157/1995 richiamava poi tale disciplina per gli appalti di servizi.<br />	Per ragioni di coerenza, e per rispondere anche ad esigenze pratiche di carattere economico e temporale, il legislatore del 1998, con la legge 415, ha introdotto, anche nel settore dei lavori, l’istituto della offerta da parte di A.T.I. e consorzi costituendi modificando in tal senso il quinto comma dell’art. 13 della L. 106/1994.<br />	Peraltro, non è stata riprodotta la clausola dell’art. 11 terzo comma del D.Lgs. 157/1995 (e cioè che l’offerta congiunta determina anche la corresponsabilità solidale) il che probabilmente si spiega anche in relazione al diverso regime della solidarietà nei confronti della stazione appaltante che, nel settore dei lavori, si differenzia a seconda che trattasi di A.T.I. orizzontale o verticale (art. 13 secondo e terzo comma L. 109/1994).<br />	Non è stata poi neppure modificata la dizione del successivo art. 30 primo comma per cui ancora attualmente la cauzione provvisoria continua ex lege a coprire esclusivamente “la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario”.<br />	E’ invece da sottolineare, perché non privo di interesse ai fini della presente controversia, che il legislatore della Merloni ter ha introdotto l’obbligo, non previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 358/1992, di indicare il futuro mandatario contestualmente alla presentazione dell’offerta congiunta.<br />	Nell’ammettere alle gare le A.T.I. costituende l’articolo 13 quinto comma dispone ora quindi che l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese, che deve contenere l’impegno a conferire mandato ad una di esse espressamente indicata e che quest’ultima infine dovrà stipulare il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.<br />	Dalla sottoscrizione congiunta dell’offerta discende perciò un impegno ed un obbligo comune di tutti gli offerenti a conferire mandato ad uno di loro, mentre dalla stipulazione del contratto da parte della capogruppo, quando sarà divenuta mandataria, deriverà la assunzione del vincolo solidale nei confronti della stazione appaltante con diverso contenuto a seconda del tipo di A.T.I..<br />	E’ poi anche indubbio che l’impegno a rilasciare mandato rilevi sia nei rapporti interni tra i membri della A.T.I. costituenda, come pure costituisca un impegno che vincola ciascuna impresa nei confronti della stazione appaltante.<br />	Va infatti considerato che l’obbligo successivo di stipulare il contratto fa carico ad un solo soggetto (e cioè all’offerente divenuto mandatario) dal cui unico comportamento dipende l’adempimento o l’inadempimento di tale obbligo, laddove l’offerta congiunta vincola tutti gli offerenti a pari titolo ad ottemperare all’obbligo propedeutico di conferire il mandato. Trattasi di obblighi distinti, l’uno propedeutico a prestazione collettiva e l’altro conseguente a prestazione singolare.<br />	L’obbligo propedeutico, è una obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo, nella quale una pluralità di debitori è tenuta ad adempiere una stessa prestazione (e cioè di identico contenuto consistente nel conferimento di mandato), ma con la particolarità che, sia l’interesse del creditore (e cioè della stazione appaltante) sia anche dei debitori coofferenti (ad ottenere la aggiudicazione ed eseguire l’appalto) può essere conseguito soltanto con la necessaria concorrenza degli adempimenti di tutti gli offerenti medesimi.<br />	Peraltro, il rapporto che lega le obbligazioni dei coofferenti pur avendo alla base la medesima finalità, non può tuttavia qualificarsi come obbligo solidale dal momento che la prestazione non è unica e che perciò l’adempimento di una delle imprese obbligate non libera ex se anche le altre.<br />	Neppure si tratta di obbligazione indivisibile la quale, ex art. 1316 c.c. presuppone un’unica obbligazione ed un’unica prestazione che può e deve essere seguita per l’intero, con effetto liberatorio, da ciascuno dei condebitori.<br />	Nella specie, al contrario, ogni impresa coofferente non può (e d’altra parte neppure potrebbe) essere chiamata ad adempiere per l’intero ed è invece tenuta soltanto ad eseguire la propria obbligazione (conferimento del mandato) per la parte che gli compete.<br />	Si tratta quindi di una vicenda, non del tutto inusuale, di collegamento tra identiche, ma distinte obbligazioni facenti carico ad una pluralità di coobbligati che, per volontà degli stessi (offerta congiunta) e per effetto delle norme che disciplinano il procedimento di gara, rende ab origine necessario un adempimento congiunto.<br />Pertanto, nell’adempimento di queste obbligazioni che possono essere qualificate ad attuazione congiunta debbono necessariamente concorrere contestualmente le attività di tutti i coobbligati e ciò a differenza del successivo obbligo di stipulazione del contratto il cui adempimento o inadempimento, una volta conferito il regolare mandato, è imputabile al solo mandatario. In questo ultimo caso, infatti, l’adempimento o l’inadempimento si riverserà direttamente sui mandanti per effetto del regolare esercizio, ovvero del mancato o irregolare esercizio del potere di rappresentanza, laddove, nell’obbligo propedeutico di conferire mandato collettivo, ciascuno, seppure contestualmente, agisce per proprio conto e in proprio nome, anche se in vista di un risultato comune. Tuttavia, dato il necessario collegamento tra le varie prestazioni, l’adempimento verso la stazione appaltante presuppone la cooperazione di tutti, mentre, di converso, il venir meno della cooperazione, anche di un solo soggetto, rende impossibile il collegamento negoziale e determina l’inadempimento e le sue conseguenze negative a carico della intera collettività.<br />Un caso in parte analogo è stato ravvisato dalla giurisprudenza nella ipotesi del preliminare di vendita di immobile in comproprietà Cass. SS.UU. 8 luglio 1993 n. 7481, 16 febbraio 1995 n. 1680, 3 novembre 2000 n. 14346).<br />Ex adverso il Collegio osserva che il fidejussore deve garantire la stazione appaltante non solo in caso di inadempimento del soggetto divenuto mandatario, e cioè in caso di mancata stipulazione per fatto ad esso imputabile, ma deve anche garantire l’eventuale inadempimento propedeutico delle offerenti &#8211; mandanti e cioè deve garantire l’Amministrazione anche nel caso in cui, per fatto imputabile a tutti, o anche soltanto a taluno degli offerenti, il mandato non venga rilasciato e, di conseguenza, non emerga un mandatario comune e, quindi, il contratto non possa essere stipulato.<br />	Va infatti ulteriormente precisato che nel caso delle A.T.I. costituende, queste si costituiscono dopo l’aggiudicazione per effetto del mandato collettivo speciale, e che, prima di ciò, non esiste il raggruppamento di imprese in quanto tale, ma solo imprese singole le quali, sino ad allora, agli effetti degli adempimenti di gara, agiscono singolarmente, ancorché in prospettiva di un futuro associativo comune.<br />	La questione che ne occupa è intimamente legata a tale prospettazione. Si tratta di stabilire se il vincolo comune, riferibile alla sottoscrizione congiunta dell’offerta, e da cui derivano i due obblighi sopramenzionati, debba o meno essere enunciato ed in che modo nella obbligazione fidejussoria che il terzo garante assume nei confronti della amministrazione beneficiaria della garanzia.<br />	Al riguardo va premesso che il contratto di fidejussione è contratto unilaterale che interviene tra il garante ed il beneficiario, perfezionabile anche con la sola comunicazione a quest’ultimo ex art. 1333 secondo comma c.c..<br />	Il garantito (nella specie l’A.T.I. costituenda) non è parte necessaria del contratto che può essere infatti posto in essere anche a sua insaputa (art. 1936 secondo comma c.c.).<br />	Tale caratteristica della fidejussione permane anche allorché sussista (come nella specie) un obbligo contrattuale o legale di prestare garanzia (Cass. 2 maggio 1983 n. 3018, 12 aprile 1984 n. 2536, 27 giugno 1982 n. 8964, 4 aprile 1995 n. 3940), e permane anche nel caso in cui nella fidejussione compaia la sottoscrizione del garantito che, in questo caso, perfeziona ed evidenzia soltanto i rapporti interni tra garante e garantito (v. Cass. 26 agosto 2002 n. 12477). In altri termini, la circostanza che la fidejussione sia stata costituita con il consenso preventivo, concomitante o successivo del garantito, ovvero che costui ne tragga anche esso vantaggio, non altera il regime della fidejussione (Cass. 15 marzo 1990 n. 2120) così come è irrilevante qualsiasi attività negoziale, prodromica e/o onerosa al fine di provocare la promessa di garanzia del fidejussore (Cass. SS.UU. 15 gennaio 1993 n. 499).<br />	Peraltro, la circostanza che il debitore principale (soggetto garantito) non è parte necessaria del contratto, (tanto è vero che può anche ignorarlo), porta alla conclusione che dalla scrittura che consacra la fidejussione, oltre alla chiara ed inequivoca volontà di prestare garanzia (art. 1937 c.c.), deve anche risultare quale sia la obbligazione garantita, nonché il soggetto il cui adempimento si va a garantire.<br />Ciò discende essenzialmente dal carattere accessorio della fidejussione, per cui, l’obbligazione del fidejussore ha un oggetto “naturalmente identico a quello della obbligazione principale” (Cass. 28 novembre 2003 n. 18234, 9 dicembre 1997 n. 12456 e 19 dicembre 1987 n. 9466).<br />Dalla rilevata accessorietà della fidejussione, che ha la funzione testuale di garantire l’adempimento di una obbligazione altrui (1936 primo comma c.c.), e dalla possibilità che sia prestata a condizioni meno onerose (1941 secondo comma c.c.), discende poi la pacifica conseguenza che la obbligazione principale garantita deve risultare nel titolo della fidejussione anche nei suoi termini oggettivi (Cass. 8 marzo 2002 n. 3429), così come nel medesimo titolo debbono emergere le eventuali condizioni e limitazioni soggettive ed oggettive della garanzia prestata rispetto all’obbligazione principale (Cass. 9 maggio 1988 n. 3400, 3 settembre 1982 n. 4811).<br />	Peraltro, ciò risponde ad un principio generale, tipico della fidejussione, così come di ogni altro contratto, secondo cui l’oggetto del contratto stesso deve essere determinato o almeno determinabile a pena di nullità (artt. 1346 e 1418 c.c.). In altre parole, poiché la causa della fidejussione consiste nella funzione fissa ed uniforme identificabile nella costituzione di un debitore pari gradu, mentre invece l’oggetto è rappresentato da uno specifico debito altrui (Cass. 17 gennaio 1996 n. 365), ne discende che questo debito e questo soggetto terzo debbono essere ambedue quantomeno determinabili e ciò in quanto ambedue questi elementi definiscono l’ambito oggettivo della fidejussione. La determinazione o determinabilità del debitore o dei debitori principali garantiti non riguarda infatti la struttura soggettiva del negozio fidejussorio (le cui parti sono il garante e il beneficiario e cui rimane estraneo il garantito), ma concerne l’oggetto della stessa in quanto consente di individuare l’obbligazione garantita in tutti i suoi elementi e le sue componenti oggettive e soggettive (Cass. SS.UU. 599/1993 cit., Cass. 29 gennaio 1998 n. 907).<br />	E’ noto in proposito l’approfondimento dottrinale e giurisprudenziale in relazione alla precedente ed attuale dizione dell’art. 1938 c.c. in relazione al fenomeno della cosiddetta fidejussione omnibus e cioè ad oggetto inizialmente indeterminato per obbligazioni future poiché si sosteneva che la indeterminazione dell’oggetto avrebbe comportato la nullità della fidejussione stessa.<br />	Le garanzie di cui all’art. 30 della L. 109/1994 peraltro non sono tutte riconducibili allo schema specifico della fidejussione omnibus bancaria, quanto piuttosto alla più ampia categoria (che comprende anche la omnibus) che va sotto la definizione di fidejussione indiretta ovvero per relationem e cioè la fidejussione prestata per tutte le obbligazioni che potranno sorgere da un determinato rapporto ed in dipendenza dello svolgimento di quel rapporto (Cass. 10 novembre 1971 n. 3214, 27 gennaio 1979 n. 615). Va tuttavia precisato che tale carattere emerge con chiarezza in relazione alla cauzione definitiva che garantisce, (ex art. 30 secondo comma L. 109/1994, ed art. 101 secondo comma D.P.R. 554/1999), ogni forma ed ipotesi di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’appaltatore. Appare invece meno evidente nella cauzione provvisoria finalizzata ad un unico e specifico adempimento e cioè alla conclusione del contratto.<br />Il legislatore del 1998 ha ammesso ora a partecipare alle gare per appalti di lavori anche le A.T.I. costituende ma &#8211; come già notato &#8211; non ha ridisegnato compiutamente, in relazione cioè anche ad esse, il sistema della cauzione provvisoria.<br />L’articolo 30 primo comma della L. 109/1994 continua perciò ad ignorare l’obbligo, che pure incombe sugli offerenti congiuntamente, di conferire mandato collettivo ad uno di essi (e quindi di costituire l’A.T.I.) e continua a riferirsi esclusivamente all’obbligo che incombe a qualsiasi soggetto che divenga aggiudicatario della gara di concludere il contratto (obbligo che, in questo caso, essendo divenuta aggiudicataria una A.T.I., incombe al solo mandatario). La stipula del contratto da parte del mandatario viene poi effettuata, come recita l’art. 13 quinto comma della L. 109/1994, in nome e per conto proprio e di tutte le imprese, secondo i principi del mandato in rem propriam, di tal che gli obblighi contrattuali comuni e la corresponsabilità nella corretta esecuzione del contratto, ancorché prevista ex lege, sorgono, vengono in essere e si propagano a tutte le imprese per effetto della rappresentanza. Fino alla sottoscrizione del contratto (che, automaticamente, ex art. 30 primo comma, fa anche venir meno la cauzione provvisoria) nelle A.T.I. costituende l’impegno comune – come già osservato &#8211; è propedeutico e gli offerenti non sono ancora corresponsabilizzati verso la stazione appaltante dalle manifestazioni di volontà di un rappresentante comune.<br />	Prima della costituzione della A.T.I. l’unico elemento che pone in evidenza e da cui discende l’obbligo comune è quindi rappresentato soltanto dalla offerta congiunta, offerta che impegna in primo luogo tutti gli offerenti (e a pari titolo), a costituirsi in A.T.I. rilasciando il mandato collettivo ad uno di loro.<br />	Anche l’inadempimento a questo obbligo rientra nella garanzia che occorre prestare ex art. 30 primo comma, ma trattasi di obbligazioni a carico di tutti e di ciascun membro del gruppo e non al solo offerente futuro mandatario. Pertanto, anche se si volesse sostenere che la cauzione provvisoria rivesta anche essa carattere di garanzia per relationem al pari della definitiva, risulterebbe pur sempre necessario un esplicito richiamo al fatto genetico (offerta congiunta) da cui discende l’effetto giuridico dell’obbligo a carattere collettivo comune che si va ad assumere, obbligo che è diverso, indipendente e propedeutico rispetto a quello che incombe al soggetto indicato dapprima come futuro mandatario e poi effettivamente divenuto tale.<br />	In altri termini, non è sufficiente che il fidejussore (come nella specie) dichiari di garantire puramente e semplicemente l’impresa Ricciardello senza specificare che l’impresa è la futura mandataria di una A.T.I. in cui hanno presentato offerta congiunta più imprese e senza nominare queste ultime.<br />	Va infatti anche considerato che alla gara possono partecipare A.T.I. costituite e costituende, ma è anche del tutto normale che partecipino imprese singole.<br />	Se il fidejussore dichiara di garantire gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara di una impresa singolarmente indicata senza precisare che essa ha partecipato quale mandataria di una A.T.I., già costituita, ovvero come futura mandataria di una A.T.I. costituenda in dipendenza di una offerta congiunta, non si vede come tale garanzia, nel silenzio del titolo circa un obbligo comune, possa estendersi anche all’inadempimento dovuto a cause imputabili ad altre imprese.<br />	Va infatti ancora una volta sottolineato che l’art. 30 primo comma L. 109/1994 fa espresso riferimento all’inadempimento per fatto imputabile all’aggiudicatario, per cui, se la natura collettiva del futuro aggiudicatario non viene enunciata, il garante ben potrebbe opporre alla stazione appaltante la limitazione testuale della garanzia ove dal titolo (come nel caso oggetto della presente controversia) risulti che la garanzia è prestata dall’istituto di credito costituendosi testualmente “fidejussore solidale in nome e per conto dell’impresa Ricciardello &#8230;&#8230;&#8230; per la somma di € 1.530,00 che questa fosse tenuta a corrispondere al Comune di Sinagra in virtù degli obblighi e degli oneri derivanti dalla sua partecipazione alla gara di appalto del 20 marzo 2003”.<br />La dizione sopra riportata sembra in effetti riferibile ad una impresa che ha partecipato alla gara come impresa singola, e nulla, nel tenore della fidejussione, lascia supporre che si siano garantiti gli obblighi di partecipazione alla gara anche di altre imprese.<br />Né può sostenersi, nel caso di A.T.I. costituende, che la insorgenza di un obbligo comune a tutte le imprese di conferire mandato collettivo (e cioè di costituire l’A.T.I.) e di quello successivo del mandatario di stipulare il contratto, (obblighi derivanti ambedue dalla offerta congiunta), determini ex se la corresponsabilità anche della impresa indicata come mandataria e delle altre mandanti cui non sia imputabile la causa della mancata conclusione del contratto.<br />Che le conseguenze negative dell’inadempimento di un coobbligato nell’offerta congiunta si riversino anche sulle imprese adempienti, è indubbio, così come è indubbio che un singolo inadempimento potrà essere fonte di responsabilità nei rapporti interni tra gli offerenti (che per tutelarsi sovente si rilasciano reciproche garanzie).<br />	Peraltro, la circostanza che l’inadempimento agli obblighi assunti con l’offerta congiunta rilevi ex se come fonte di varie forme di responsabilità nei confronti della stazione appaltante e nei rapporti interni non porta a concludere che, nel silenzio della fidejussione, possa avere rilevanza ex se anche per quanto concerne gli obblighi del garante.<br />Un conto infatti è il regime della obbligazione principale garantita (solidale, collettiva, indivisibile, parziaria etc. e ciò sia che discenda dalla legge, che dal contratto) un conto è la obbligazione di garanzia del fidejussore che deve comunque richiamare l’obbligazione principale in tutti i suoi elementi (oggettivi e soggettivi), poiché solo per effetto di quel richiamo, si ha la omogeneità di regime tra obbligazione fidejussoria ed obbligazione principale e solo per effetto di quel richiamo ambedue le obbligazioni vengano ad avere in tal modo “un oggetto naturalmente identico” (Cass. nn. 18234/2003, 12456/1997, 9466/1987 cit.).<br />	Va infatti nuovamente ricordato che il garantito non è parte necessaria del negozio fidejussorio (nella specie infatti la fidejussione è sottoscritta solo dal garante), ma soprattutto che il fidejussore può assumere la garanzia ex art. 1941 c.c. a condizioni meno onerose di quelle assunte dall’obbligato principale, e che, di converso, sono nulle le clausole che prevedano condizioni più onerose (Cass. 20 febbraio 1999 n. 1427).<br />	Orbene, è del tutto evidente come per il fidejussore sia certamente più rischioso garantire l’adempimento di una collettività piuttosto che di un singolo e che il rischio aumenta tanto maggiore è il numero dei membri della collettività la cui cooperazione è essenziale ed in cui l’inadempimento anche di un singolo può rendere perciò solo impossibile la prestazione in forma congiunta e quindi provocare l’escussione della fidejussione.<br />	La estensione del rischio in questi termini non si potrebbe mai verificare ove nel titolo della garanzia non fosse richiamata la circostanza di fatto della obbligazione principale (e cioè presentazione congiunta dell’offerta da parte di più imprese) da cui discende l’effetto giuridico di più corresponsabilità congiunte.<br />	A questo proposito è opportuno ancora una volta sottolineare, onde fugare possibili equivoci, che altro è la rappresentanza di più soggetti, (istituto nel quale la manifestazione di volontà del rappresentante viene ad essere unitamente ed uniformemente riferibile a tutti i rappresentati), ed altra è la responsabilità imputabile a più soggetti, responsabilità che la obbligazione principale innanzitutto può ripartire diversamente tra i coobbligati, ma che può anche sorgere da condotte poste in essere separatamente da più soggetti in cui, quindi, possono rilevare anche differenti profili soggettivi ed oggettivi di imputabilità e/o di responsabilità.<br />Di qui una ulteriore conferma della necessità che l’obbligazione principale venga esattamente richiamata nella fidejussione nella sua “oggettività” intendendo con questo termine &#8211; come già precisato &#8211; tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi che la connotano (v. Cass. SS.UU. 15 gennaio 1993 n. 499, 29 gennaio 1998 n. 907 cit.) proprio perché a volte, l’obbligazione principale ancorché unitaria (se riferita come di regola ad un unico appalto) può tuttavia disciplinare diversamente le responsabilità dei soggetti che si associano temporaneamente per la sua esecuzione.<br />Ad esempio, nelle associazioni verticali le mandanti in sede di esecuzione rispondono ciascuna per le opere specialistiche (art. 13 secondo comma L. 109/1994), e la responsabilità solidale, in questo caso, è limitata ex lege ad un unico soggetto (la capogruppo) che risponde in solido con ciascuna delle mandanti, mentre queste ultime, a differenza delle A.T.I. orizzontali, non rispondono in solido dell’inadempimento di altre mandanti.<br />Analoghe considerazioni possono farsi nel caso di A.T.I. miste in cui concorrono responsabilità solidali e singolari.<br />	Peraltro, la necessità che la fidejussione indichi espressamente le imprese che fanno parte delle A.T.I. e dei consorzi può essere avvalorata anche in relazione al disposto dell’art. 8 della legge 109/1994 che, per le imprese qualificate, prevede la riduzione alla metà della cauzione provvisoria e di quella definitiva. E’ evidente che per poter giustificare l’importo ridotto della garanzia, il garante farà riferimento direttamente, o tramite il richiamo alla offerta congiunta, alla o alle imprese che risultano in possesso della certificazione. Ciò vale anche per le A.T.I. orizzontali dal momento che per esse il beneficio non è applicabile qualora non siano tutte in possesso della certificazione di qualità (C.d.S. Sez. V 18 ottobre 2001 n. 5517).<br />	Tali evenienze riguardano, a seconda dei casi fattispecie diverse da quella in esame e cioè cauzioni definitive, ovvero i casi di riduzione ex lege dell’ammontare delle garanzie, e sono stati evidenziati solo per avvalorare la tesi di fondo della necessità che la fidejussione richiami sempre la obbligazione principale e i coobbligati, ben potendo coesistere al loro interno differenti regimi di responsabilità o corresponsabilità.<br />Tuttavia, al di là di tali fattispecie, va ricordato che il sistema prevede obbligazioni che sorgono anche nella fase prodromica alla stipula del contratto e che sono anche indipendenti dalla assunzione degli obblighi contrattuali conseguenti alla aggiudicazione.<br />	Invero, l’articolo 10 comma primo quater della L. 109/1994 introdotto dalla L. 415/1998 prevede, com’è noto, il sorteggio delle offerte e la previa verifica dei requisiti, verifica che, in caso negativo, porta all’incameramento della cauzione provvisoria.<br />	In altri termini, per effetto anche della sola partecipazione alla gara, incombe a qualsiasi partecipante l’obbligo di dimostrare la regolarità formale e sostanziale della sua partecipazione e ciò, in primo luogo, in sede di preverifica a sorteggio.<br />	Orbene, l’obbligo di dimostrare previamente il possesso dei requisiti non può essere riferito all’obbligo eventuale e successivo di stipulare il contratto, e neppure appare riconducibile alla medesima ratio della cauzione provvisoria.<br />	E’ infatti sufficiente considerare che la cauzione provvisoria ha la funzione testuale, ex art. 30 primo comma della legge 109/1994, di garantire la conclusione del contratto e, in caso di inadempimento, di indennizzare forfettariamente la stazione appaltante del pregiudizio in cui può incorrere per una eventuale riedizione della gara.<br />	Sotto questo profilo la cauzione provvisoria è riconducibile alla figura della fidejussio indemnitatis tipica nel settore delle opere pubbliche (v. da ultimo Cass. 27 maggio 2002 n. 7712) in cui cioè il fidejussore non garantisce una prestazione identica a quella dell’obbligato principale, che è insostituibile, ma soltanto assicura l’interesse economico del beneficiario, interesse compromesso dall’inadempimento del soggetto garantito.<br />	Il comma 1 quater dell’art. 10 tende invece prevalentemente ad assicurare in via preventiva la regolarità delle operazioni di gara e quindi vincola tutti i partecipanti . La ratio è intesa ad evitare il rischio di partecipazioni non serie ovvero che possano artatamente alterare o turbare la gara stessa con particolare riferimento alla determinazione della soglia di anomalia e/o della media di aggiudicazione.<br />	E’ pertanto evidente che, in questo caso, l’incameramento della cauzione non ha una funzione indennitaria, ma sanzionatoria di un comportamento difforme rispetto al precetto normativo, comportamento che può avere carattere anche soltanto formale, atteso che la cauzione viene incamerata anche per il semplice ritardo nella trasmissione della documentazione prescindendo altresì dalla valutazione dell’elemento psicologico (v. Consiglio di Stato Sez. V 18 dicembre 2002 n. 7047).<br />	Il carattere sanzionatorio è poi rafforzato dal fatto che, oltre all’incameramento della cauzione, è prevista la comunicazione del fatto all’Autorità di vigilanza al fine della eventuale comminatoria di una sospensione temporanea alle gare, e della irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Trattasi pertanto di un obbligo che non può considerarsi accessorio (nel senso di cui all’art. 1942 c.c.) rispetto al contenuto della obbligazione principale individuato dall’art. 30 primo comma L. 109/1994.<br />	Dovrebbe perciò risultare dimostrato che si tratta di un obbligo del tutto autonomo per contenuto, modalità e finalità sia rispetto all’obbligo di conferire il mandato collettivo facente capo a tutti i membri dell’A.T.I. sia rispetto a quello di stipulare il contratto, facente capo al futuro mandatario, ma pur tuttavia anche esso viene garantito ex lege dalla cauzione provvisoria.<br />	La legge infatti ha esteso automaticamente una delle sanzioni comminate per la violazione di questo obbligo (l’incameramento della cauzione), dall’inadempiente all’intero gruppo, per cui, dalla offerta congiunta, oltre all’impegno comune finalizzato alla aggiudicazione, discende anche un impegno ed una responsabilità comune ad assicurare la regolarità della partecipazione di ciascun altro.<br />	Si tratta all’evidenza di un impegno, di una responsabilità e di un rischio ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dall’art. 30 primo comma.<br />	A tale ultimo proposito, e cioè di rischi ulteriori, va osservato che sempre più spesso le stazioni appaltanti sottoscrivono, in una con i partecipanti alle gare, il cosiddetto “patto di integrità” in cui in sostanza le due parti si impegnano (perfino anche le Pubbliche Amministrazioni) a tenere comportamenti anti-corruzione nonché a non creare, direttamente o indirettamente, ovvero a tollerare accordi che possano falsare la regolarità della aggiudicazione della gara e/o influire sulla corretta esecuzione dell’appalto (v. C.d.S. Sez. V 28 giugno 2004 n. 4789).<br />	Tali “patti di integrità” prevedono poi usualmente, come effetto sanzionatorio per la loro violazione, oltre alla risoluzione del contratto, al risarcimento dei danni ed alla esclusione per X anni dalle gare bandite dal committente, anche, per quanto qui interessa, l’escussione della cauzione provvisoria (v. T.A.R. Lombardia Milano 11 marzo 2003 n. 438).<br />	Anche in questo caso si tratta di obblighi e comportamenti (taluni anche a rilevanza penale) facenti capo separatamente a ciascuno dei membri della A.T.I. di cui ciascuno dovrebbe perciò rispondere in proprio per il proprio operato.<br />	Se tuttavia la violazione del patto di integrità da parte di taluno dei partecipanti alla A.T.I. comporta l’escussione della fidejussione prestata a garanzia qualsiasi altra impresa partecipante, sembrerebbe necessario che il fidejussore dichiari di essere a conoscenza anche di questo ulteriore rischio di inadempienza che va a coprire.<br />	Pertanto, dalla esistenza di obblighi che incombono separatamente a carico di tutti i componenti della A.T.I. per effetto e in dipendenza, dapprima della mera partecipazione alla gara e, di poi, dalla offerta congiunta e da eventuali pattuizioni ad hoc, ne esce rafforzata la conclusione che la sicura copertura di tali possibili inadempimenti si ottiene solo se il fidejussore richiami innanzitutto la natura collettiva della partecipazione di più imprese, identificandole singolarmente e, contestualmente, dichiari di coprire con la cauzione provvisoria non solo l’evento indicato al primo comma dell’art. 30, ma anche ogni altro obbligo derivante ex lege o per clausola pattizia dalla partecipazione alla gara.<br />Le conclusioni anzidette, nel senso della necessità che la fidejussione sia “titolata”, e cioè faccia espresso riferimento al carattere collettivo della e delle obbligazioni principali ed ai soggetti coobbligati, non sembrano scalfite neppure nel caso in cui la naturale accessorietà della fidejussione venga in parte attenuata e derogata per effetto delle varie clausole (v. art. 30 comma 2 bis legge 109/1994) che imprimono alla fidejussione le caratteristiche che la avvicinano al cosiddetto contratto autonomo di garanzia.<br />	Invero, anche la apposizione di clausole del tipo “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” e simili, pur accentuando la autonomia di questa forma di garanzia, non valgono tuttavia a renderla autonoma in modo assoluto e totale, né valgono a trasformare la fidejussione in negozio astratto, poiché rimane pur sempre necessario evidenziare il collegamento ed il riferimento alla obbligazione principale, e ciò come afferma la giurisprudenza, sia nel momento genetico che in quello funzionale, poiché è del tutto pacifico che la sorte della obbligazione principale si riverbera, talvolta ex ante, ma sempre ex post, e cioè in via di regresso, anche su questa specie atipica di fidejussione (Cass. 1 ottobre 1999 n. 10864, 6 aprile 1998 n. 3552, 4 aprile 1995 n. 3940, 18 novembre 1992 n. 1234, SS.UU. 1 ottobre 1987 n. 7341).<br />	Invero, va sottolineato che anche nel caso del contratto autonomo di garanzia è sempre immanente il collegamento tra obbligazione principale e fidejussione nel senso che nel contratto cosiddetto autonomo “la prestazione del garante, pur non potendo essere legittimamente differita, diviene operativa solo nel presupposto e con il verificarsi dell’inadempimento” (Cass. 20 agosto 1998 n. 8248).<br />	In una fattispecie quale quella in esame in cui l’istituto di credito ha garantito gli obblighi della impresa Ricciardello derivanti “dalla sua partecipazione dalla gara” il garante, sulla base di tale testuale tenore, potrebbe indursi ad opporre, non senza qualche fondamento, anche l’exceptio doli (Cass. 6 aprile 1998 n. 3552, 1° ottobre 1999 n. 10864, 19 marzo 1993 n. 3291). Invero, di fronte ad una escussione dovuta all’inadempimento di offerenti diversi dal garantito (e specialmente nelle ipotesi di cui al citato art. 10 comma 1 quater L. 109/1994) il garante ben potrebbe eccepire l’inoperatività della garanzia per insussistenza del presupposto e cioè per assenza di inadempimento dell’unico soggetto alla cui sola ed esclusiva partecipazione faceva testuale riferimento la garanzia prestata.<br />	Né potrebbe sostenersi che tramite il richiamo alla partecipazione alla gara di una impresa singola si risalga comunque per relationem alle modalità con cui l’impresa ha partecipato, e cioè, in questo caso, alla offerta congiunta e che quindi, in tale prospettiva, sarebbe sufficiente nella fidejussione il solo riferimento alla partecipazione alla gara perché la garanzia copra automaticamente tutti gli adempimenti connessi alla offerta congiunta, anche quelli che dovessero fare carico a imprese diverse da quella espressamente indicata.<br />	Questa ipotesi non potrebbe essere suffragata con riferimento all’art. 1381 c.c.. Non potrebbe cioè sostenersi che dalla offerta congiunta discenda ex lege per ciascuno degli offerenti, oltre ad una propria obbligazione anche una promessa, rivolta alla stazione appaltante, del fatto del terzo ex art. 1381 c.c., e che perciò, sarebbe indifferente indicare in fidejussione questa o quella impresa dell’A.T.I. costituenda, dal momento che ciascuna impresa, oltre al proprio obbligo, promette anche l’adempimento di tutte le altre coofferenti.<br />	Va infatti osservato che l’art. 1381 c.c. trova applicazione solo nel caso in cui è insussistente un obbligo del terzo verso il promissario. La giurisprudenza ha evidenziato come dall’art. 1381 c.c. derivi soltanto una obbligazione di facere a carico del promittente che consiste nella assunzione, a carico del promittente medesimo, “dell’impegno di adoperarsi, affinché il terzo, non tenuto da precedenti vincoli nei confronti del soggetto cui la promessa è fatta, assuma verso costui  una obligazione o addirittura esegua nei confronti del medesimo una prestazione (che può consistere anche nella stipulazione di un negozio giuridico)” (Cass. 18 novembre 1987 n. 8483, 7 settembre 1991 n. 9441).<br />	La giurisprudenza ha poi ben chiara la differenza tra l’art. 1381 c.c. in cui si promette che il terzo si assuma un obbligo, obbligo  allo stato insussistente e la prestazione di garanzia dell’adempimento dell’obbligo di un terzo, obbligo invece già sussistente, cui corrisponde il diverso istituto della fidejussione (Cass. 29 ottobre 2003 n. 16225, 13 dicembre 2001 n. 15235).<br />Se quindi si ritiene, come sembra inevitabile, che l’offerta congiunta faccia contestualmente sorgere l’obbligo a carico di tutti gli offerenti di conferire in futuro il mandato collettivo ad uno di loro, la vicenda non può essere spiegata in chiave di art. 1381 c.c. perché l’obbligo del terzo è già in essere.<br />Dato quindi che l’obbligo delle imprese terze coofferenti è già sorto, e non è perciò invocabile l’art. 1381 c.c., se si volesse insistere nella tesi qui contrastata, si dovrebbe di conseguenza giungere ed affermare che, per effetto dell’offerta congiunta, ciascuna impresa offerente, oltre ad obbligarsi in proprio, assume anche direttamente, ex lege, l’obbligo di garantire la stazione appaltante per tutti gli eventuali inadempimenti di carattere formale e/o sostanziale imputabili a tutte le altre imprese coofferenti e derivanti dalla loro partecipazione alla gara, e ciò sino al momento in cui, con la stipula del contratto, la cauzione provvisoria viene sostituita da quella definitiva.<br />	In altri termini, in questa fase, ciascuna impresa sarebbe obbligata innanzitutto in proprio e, in secondo luogo, quale fidejussore ex lege di ciascuno degli altri membri del futuro raggruppamento.<br />	Tuttavia, anche se si volesse ammettere, in via di mera ipotesi, la sostenibilità di una siffatta esegesi, ebbene, anche in questo caso, non sarebbe sufficiente a sciogliere l’interrogativo posto dalla controversia de qua.<br />	Invero se il fidejussore, ex art. 30 primo comma L. 109/1994, nomina una sola impresa quale soggetto garantito, senza alcun altra specificazione (come nella specie), ne dovrebbe discendere, sempre secondo la tesi qui contrastata, che gli inadempimenti della impresa nominata verrebbero coperti direttamente dalla fidejussione, mentre gli eventuali inadempimenti delle altre imprese coofferenti, ma non nominate, dovrebbero essere in primo luogo coperti dalla impresa nominata nella veste, a sua volta, di primo fidejussore ex lege di tutte le altre imprese.<br />	Pertanto, in relazione agli inadempimenti delle imprese non indicate si dovrebbe perciò ammettere la coesistenza di una fidejussione di primo grado (a carico della impresa nominata) con una di secondo grado (a carico del fidejussore ex art. 30 primo comma cit.). Sarebbe in tal modo applicabile l’art. 1940 c.c. che disciplina la fidejussione del fidejussore. <br />	Peraltro – come già accennato – la questione che ne occupa resterebbe irrisolta in quanto la fidejussione di secondo grado ex art. 1940 c.c. non garantisce il debito principale (nel caso in esame gli inadempimenti delle imprese non nominate) bensì solo l’adempimento per loro conto del primo fidejussore (nel caso in esame l’impresa nominata) (v. Cass. 18 luglio 1997 n. 6635, 4 settembre 1991 n. 9363).<br />	Da ciò discende altresì che il fidejussore di secondo grado assume una responsabilità che è soltanto sussidiaria rispetto a quella del primo fidejussore, responsabilità che è destinata ad operare nei limiti dell’art. 1948 c.c. e cioè soltanto in caso di insolvenza o di incapacità di quest’ultimo (Cass. 20 febbraio 1996 n. 1323).<br />	Quindi, anche volendo accedere a questa tesi, risulterebbe comunque che la cauzione provvisoria prestata nominando una sola impresa potrebbe restare in gran parte inoperativa nei confronti della stazione appaltante.<br />	Quest’ultima, per cautelarsi, dovrebbe richiedere ai soggetti che rilasciano le garanzie ex art. 30 primo comma L. 109/1994 di inserire una apposita clausola (nella specie inesistente) nella quale dovrebbero dichiarare espressamente di rinunciare al beneficio dell’art. 1948 c.c. quali fidejussori di secondo grado per soggetti terzi. Tale clausola è poi necessaria in quanto il beneficio ex art. 1948 c.c. è diverso e specifico e non è quindi compreso nella usuale clausola di rinuncia al beneficio di cui all’art. 1944 c.c. beneficio di cui può godere solo il fidedjussore di primo grado (v. Cass. 25 novembre 2003 n. 14234).<br />	A questo punto, peraltro, è evidente che se le stazioni appaltanti dovessero chiedere l’inserimento di una clausola siffatta, tanto varrebbe che, più semplicemente, si chiedesse al fidejussore di richiamare l’offerta congiunta e le imprese coofferenti <br />	Per le suesposte considerazioni il Collegio ritiene che la affermazione secondo cui sarebbe sufficiente garantire una impresa singolarmente indicata perché la garanzia si estenda a tutte le altre eventuali coofferenti, si basi su una ricostruzione del sistema non del tutto esatta e che comunque lasci sussistere ampi spazi di opinabilità specie con riferimento alla esistenza di un reciproco rapporto fidejussorio ex lege tra le imprese delle A.T.I. costituende.<br />	Invero dall’esame della normativa in questione non emergono elementi che facciano desumere che dalla offerta congiunta di A.T.I. costituende discendano automaticamente, a carico di ciascuno degli offerenti ed a favore della stazione appaltante, gli effetti dell’art. 1381 c.c. e/o degli artt. 1936 e 1940 c.c..<br />	Tali conseguenze, invero, per la loro gravità difficilmente potrebbero ricavarsi in via esegetica nel silenzio della legge ed appare quindi maggiormente sostenibile e, soprattutto, maggiormente cautelativo per le stazioni appaltanti, richiedere che nel caso di A.T.I. costituende, in una prospettiva peraltro di assoluta trasparenza e reciproca buona fede, venga enunciata dal fidejussore la circostanza della offerta congiunta e nominate le offerenti.<br />	Il Collegio peraltro rileva che sulla questione sono stati espressi contrastanti orientamenti e, oltre a quelli in precedenza ricordati, osserva che recentemente il Consiglio si è espresso in sede cautelare (ord. Sez. VI 10 febbraio 2004 n. 669) richiamando la decisione della Sez. V 1384/2003 mentre, in sede di merito con decisione 15 novembre 2004 n. 7380, la Sezione IV si è pronunciata richiamando le decisioni 59/2002 e 311/2002 di questo C.G.A..<br />	Da ultimo, poi anche questo C.G.A. si è pronunciato in senso contrario ai suoi stessi precedenti con decisione n. 64/2005 del 15 febbraio 2005.<br />	In tale situazione il Collegio ritiene opportuno ex art. 10 quarto comma del D.P.R. 373/2003 rimettere la soluzione della intera controversia all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale non definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe, ne rimette l’esame all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.</p>
<p>Così deciso in Palermo, addì 3 febbraio 2005 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori: Riccardo Virgilio, Presidente ed estensore, Pier Giorgio Trovato, Giorgio Giaccardi, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, componenti.</p>
<p>F.to IL PRESIDENTE ED ESTENSORE<br />
Ricccardo Virgilio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-18-2-2005-n-84/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2005 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.77</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-2-2005-n-77/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-18-2-2005-n-77/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.77</a></p>
<p>Pres. CONTRI, Red. BILE finanziamenti dello Stato ad imprese armatoriali Regioni &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 – Finanziamenti dello Stato ad imprese armatoriali È illegittimo l&#8217;art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CONTRI, Red. BILE</span></p>
<hr />
<p>finanziamenti dello Stato ad imprese armatoriali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Regioni &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004 – Finanziamenti dello Stato ad imprese armatoriali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo l&#8217;art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai Signori:<br />
&#8211;	Fernanda		CONTRI		Presidente<br />
&#8211;	Guido			NEPPI MODONA<br />
&#8211;	Piero Alberto	CAPOTOSTI<br />
&#8211;	Annibale		MARINI<br />
&#8211;	Franco		BILE<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK<br />
&#8211;   	Francesco		AMIRANTE<br />
&#8211;   	Ugo			DE SIERVO<br />
&#8211;  	Romano		VACCARELLA<br />
&#8211;   	Paolo			MADDALENA<br />
&#8211;  	Alfio 		FINOCCHIARO<br />
&#8211;	Alfonso		QUARANTA<br />
&#8211;	Franco			GALLO<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
    udito nell&#8217;udienza pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile;<br />
    uditi l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e l&#8217;avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>    1. – Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato il successivo 4 marzo, la Regione Emilia-Romagna ha proposto, in via principale, insieme a molte altre, questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004).<br />
    Il comma 209 stanzia 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per gli interventi di cui all&#8217;art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88; e 2 milioni di euro, per ciascuno degli stessi anni, per gli interventi di cui all&#8217;art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522. Gli interventi del primo tipo sono contributi concessi dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle imprese armatoriali, aventi determinati requisiti, che effettuino investimenti per rinnovare e ammodernare la flotta, con l&#8217;obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore. Gli interventi del secondo tipo sono contributi concessi dal medesimo Ministero per i contratti di costruzione e trasformazione navale, stipulati dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, concernenti unità navali a scafo metallico o con materiali a tecnologia avanzata di cui all&#8217;art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 1991, n. 564.<br />
    Il comma 210 modifica l&#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 88 del 2001 (che limitava i contributi per il rinnovo e l&#8217;ammodernamento della flotta agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell&#8217;anno 2000 o in tale anno avviati), e – tenendo conto del comma 209 – sposta al 2003 l&#8217;anno di riferimento per identificare l&#8217;ambito temporale dei contributi erogabili. A sua volta, infine, il comma 211 dispone che con regolamento ministeriale siano &#8220;emanate disposizioni attuative [&#8230;] in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi&#8221;.<br />
    Secondo la Regione, le norme impugnate – reiterando previsioni di finanziamenti non più compatibili con la riforma costituzionale del 2001 – operano in materia di competenza regionale residuale (o concorrente: &#8220;sostegno all&#8217;innovazione dei settori produttivi&#8221;; &#8220;tutela del lavoro&#8221;, in relazione alla &#8220;tutela degli interessi occupazionali del settore&#8221;), o, in subordine, riguardano la &#8220;tutela dell&#8217;ambiente&#8221; che, pur elencata nell&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione comprende anche ambiti di interesse regionale. Perciò la previsione, in materia di competenza regionale, di interventi finanziari a favore di privati, gestiti e regolati a livello ministeriale, contrasta con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.<br />
    D&#8217;altra parte gli interventi in esame non hanno carattere &#8220;macroeconomico&#8221;, perché la concessione dei contributi in esame a singoli armatori non mira ad accrescere la competitività complessiva del sistema. Ove poi le norme impugnate concernessero interventi a tutela della concorrenza e della competitività del sistema, esse – secondo la Regione – violerebbero il principio di leale cooperazione, non prevedendo intese o altri strumenti di concertazione con le Regioni, nonché l&#8217;art. 117, sesto comma, della Costituzione, che non consente in materia regolamenti ministeriali attuativi.<br />
    2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito con il patrocinio dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte &#8220;di dichiarare il ricorso in parte inammissibile, e comunque in toto infondato&#8221;, con riserva di esaminare i motivi con ulteriore memoria.<br />
    3. – In prossimità dell&#8217;udienza le parti hanno depositato memorie illustrative.<br />
    3.1. – La Regione ricorda che la Corte (salvo il caso di interventi di carattere macroeconomico, non sussistenti nella specie) ha ritenuto l&#8217;illegittimità di contributi statali in favore di privati in materie di competenza regionale, in quanto la loro ammissione &#8220;equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze&#8221;. Se poi rientrasse nella competenza statale, la previsione del contributo sarebbe illegittima per l&#8217;assenza di meccanismi di coinvolgimento delle Regioni, sulla cui competenza comunque incide. <br />
    3.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente, deduce la carenza dei requisiti argomentativi minimi delle censure relative al secondo periodo del comma 209 e all&#8217;intero comma 210 dell&#8217;art. 4.<br />
    Nel merito afferma: a) che l&#8217;art. 119 della Costituzione non vieta, almeno esplicitamente, al legislatore statale di disporre finanziamenti &#8220;in materia e funzioni la cui disciplina spetti alla legge regionale&#8221;, e non si può subordinare eccessivamente l&#8217;art. 119 all&#8217;art. 117, per cui lo Stato – portatore di interessi sovra-regionali costituzionalmente riconosciuti nelle materie di legislazione concorrente (quale quella delle &#8220;grandi reti di trasporto e navigazione&#8221;) – può disporre finanziamenti ed interventi diretti, prevedendo collaudati momenti di &#8220;leale cooperazione&#8221;; b) che il trasporto marittimo (con l&#8217;eccezione dei collegamenti locali) ha dimensione sovra-regionale e persino mondiale, e gli interventi in esame offrono un&#8217;alternativa economicamente competitiva rispetto al trasporto terrestre, di gran lunga preferibile per la salvaguardia dell&#8217;ambiente, onde la necessità dell&#8217;esercizio unitario (art. 118, primo comma, della Costituzione) delle relative competenze legislative, e l&#8217;inconfigurabilità di una competenza regionale &#8220;residuale&#8221;; c) che del resto gli interventi in esame sono giustificati anche dalla finalità (richiamata dal comma 2 dell&#8217;art. 1 della legge n. 88 del 2001) di promuovere la costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale, per cui ricadono nella materia &#8220;tutela dell&#8217;ambiente&#8221;, di esclusiva competenza statale.</p>
<p align=center><b>Considerato in diritto</b></p>
<p>    1. – Per ragioni di omogeneità della materia da decidere, le questioni di legittimità costituzionale indicate in epigrafe – sollevate con lo stesso ricorso insieme ad altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo ma prive di collegamento tra loro – possono essere oggetto di trattazione separata.<br />
   2. – La Regione Emilia-Romagna impugna, in via principale, l&#8217;art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), che stanziano e disciplinano finanziamenti dello Stato ad imprese armatoriali.<br />
    Il comma 209 dell&#8217;art. 4 dispone lo stanziamento della somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per gli interventi di cui all&#8217;art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, diretti ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l&#8217;ammodernamento della flotta (con l&#8217;obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore); e dell&#8217;ulteriore somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per gli interventi di costruzione e trasformazione di unità navali, indicati dall&#8217;art. 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522. Il comma 210, tenuto conto del comma 209, adegua all&#8217;anno 2003 il termine dell&#8217;anno 2000, originariamente fissato nell&#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 88 del 2001, quale riferimento per identificare l&#8217;ambito temporale dei contributi erogabili. Infine il comma 211 dispone che con regolamento ministeriale siano &#8220;emanate disposizioni attuative [&#8230;] in particolare per determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei contributi&#8221;.<br />
    La ricorrente ritiene che le norme impugnate – in quanto operanti in materia di competenza regionale residuale o, al massimo, concorrente – si pongono in contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione (in quanto lo Stato deve finanziare «integralmente» le funzioni regionali mentre spetta alle Regioni elaborare le proprie politiche di sostegno e svolgere le relative funzioni), nonché, in linea subordinata, con il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione.</p>
<p>    3. – Preliminarmente, deve essere dichiarata l&#8217;infondatezza della tesi difensiva dell&#8217;Avvocatura dello Stato, secondo cui, relativamente all&#8217;impugnazione del secondo periodo del comma 209 e dell&#8217;intero comma 210, il ricorso manca dei requisiti argomentativi minimi. <br />
    Infatti tali disposizioni risultano esplicitamente impugnate, sulla base dei medesimi motivi ed in riferimento agli stessi profili per i quali è stata denunciata l&#8217;illegittimità delle altre. E del resto tutte le norme censurate sono tra loro indissolubilmente legate: in realtà i commi 210 e 211 mirano a rendere possibile l&#8217;erogazione dei finanziamenti stanziati dal comma 209, rispettivamente attraverso l&#8217;individuazione dell&#8217;arco temporale di riferimento e la determinazione delle condizioni e dei criteri relativi.</p>
<p>    4. – Nel merito il ricorso è fondato.<br />
    4.1. – Questa Corte ha più volte affermato (da ultimo con la sentenza n. 51 del 2005) che – dopo la riforma costituzionale del 2001 ed in attesa della sua completa attuazione in tema di autonomia finanziaria delle Regioni – l&#8217;art. 119 della Costituzione pone, sin d&#8217;ora, al legislatore statale precisi limiti in tema di finanziamenti in materie di competenza legislativa regionale, residuale o concorrente.<br />
    In primo luogo, la legge statale non può – in tali materie – prevedere nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, che possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell&#8217;esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.<br />
    In secondo luogo – poiché le funzioni attribuite alle Regioni comprendono la possibilità di erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai soggetti in esse operanti e nella disciplina delle modalità per loro erogazione – il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all&#8217;art. 117 Cost. vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.<br />
    4.2. – I finanziamenti in esame non concernono materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato.<br />
    Non si può invocare, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte sulla portata della &#8220;tutela della concorrenza&#8221;, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (sentenze n. 14 e n. 272 del 2004). <br />
    Questa norma infatti &#8220;evidenzia l&#8217;intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell&#8217;intero Paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inserite nel circuito economico. L&#8217;intervento statale si giustifica, dunque, per la sua rilevanza macroeconomica: solo in tale quadro è mantenuta allo Stato la facoltà di adottare sia specifiche misure di rilevante entità, sia regimi di aiuto ammessi dall&#8217;ordinamento comunitario (fra i quali gli aiuti de minimis), purché siano in ogni caso idonei, quanto ad accessibilità a tutti gli operatori ed impatto complessivo, ad incidere sull&#8217;equilibrio economico generale&#8221; (sentenza n. 14 del 2004).<br />
    L&#8217;esame delle norme impugnate dimostra invece che i finanziamenti in questione non possono rientrare in questo schema: essi sono infatti inidonei &#8220;ad incidere sull&#8217;equilibrio economico generale&#8221;, essendo privi tanto del requisito soggettivo dell'&#8221;accessibilità a tutti gli operatori&#8221;, quanto di quello oggettivo dell'&#8221;impatto complessivo&#8221;.<br />
    Il primo requisito manca per la limitatezza dell&#8217;ambito dei soggetti beneficiari, circoscritto alle sole imprese che abbiano effettuato investimenti di un certo tipo nell&#8217;anno 2003; il secondo per l&#8217;esiguità dei mezzi economici impegnati nel quadro della complessiva manovra disposta con la legge finanziaria del 2004 (10 milioni di euro annui per i finanziamenti del primo tipo e 2 milioni di euro annui per quelli del secondo tipo, limitati comunque al triennio 2004-2006).<br />
    La manovra pertanto non ha portata macroeconomica, in quanto non incide sull&#8217;equilibrio economico generale, ma mira piuttosto ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, non tutto il sistema armatoriale ma taluni investimenti effettuati dalle imprese marittime, per il rinnovo e l&#8217;ammodernamento della flotta ai fini di cui all&#8217;art. 3 della legge n. 88 del 2001, nonché per la costruzione e la trasformazione delle unità navali di cui all&#8217;art. 2 della legge n. 522 del 1999.<br />
    4.3. – Le norme in esame non possono neppure essere ricondotte alla materia della &#8220;tutela dell&#8217;ambiente&#8221;, evocata dall&#8217;Avvocatura nel senso che gli interventi in esame sarebbero giustificati (anche) dalla finalità, richiamata dal comma 2 dell&#8217;art. 1 della legge n. 88 del 2001, di promuovere la costruzione di navi cisterna a basso impatto ambientale.<br />
    Infatti la &#8220;tutela dell&#8217;ambiente&#8221; è estranea (o, comunque, assolutamente marginale) rispetto alle specifiche finalità dei finanziamenti in esame, che quindi non possono, sotto tale profilo, essere ricondotti ad una materia di competenza statale.<br />
    Ulteriori titoli di competenza statale esclusiva non sono evocati, in quanto l&#8217;altra materia cui l&#8217;Avvocatura si riferisce è quella delle &#8220;grandi reti di trasporto e navigazione&#8221;, che l&#8217;art. 117, secondo comma, assegna alla competenza legislativa concorrente. </p>
<p>    5. – Pertanto le norme impugnate – non essendo riconducibili alle materie attribuite dall&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed essendo come tali lesive della sfera di competenza costituzionalmente garantita alle Regioni – devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime.</p>
<p align=center><b>per questi motivi</b></p>
<p>    LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
    riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso in epigrafe;<br />
    dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 4, commi 209, 210 e 211, della menzionata legge 24 dicembre 2003, n. 350.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2005.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-842/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-842/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.842</a></p>
<p>M. Colombati Pres. f.f. S. Romano Est. A. Bertini (Prof. Avv. G. Morbidelli e Avv. G. Jacopetti) contro il Co.Re.Co (non costituito in giudizio) e la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora ed F. Chiari) ed il Comune di Pescaglia (Prof. Avv. F. Merusi) sui presupposti per il risarcimento del danno</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-842/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Colombati Pres. f.f. S. Romano Est.<br /> A. Bertini (Prof. Avv. G. Morbidelli e Avv. G. Jacopetti) contro il Co.Re.Co (non costituito in giudizio) e la Regione Toscana (Avv.ti L. Bora ed F. Chiari) ed il Comune di Pescaglia (Prof. Avv. F. Merusi)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per il risarcimento del danno derivante da lesione di interessi legittimi pretensivi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità della P.A. &#8211; Risarcimento del danno derivante da lesione di interessi pretesivi – Presupposti &#8211; Danno ingiusto ex art. 2043 c.c. &#8211; Illegittimità del provvedimento &#8211; Giudizio prognostico circa la spettanza del bene della vita – Elemento soggettivo sotto forma di dolo o colpa grave &#8211; Nesso di causalità tra evento e danno – Necessità &#8211; Contrasti giurisprudenziali, incertezza del quadro normativo di riferimento o particolare complessità della situazione di fatto – Errore scusabile &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Con la sentenza n. 500 del 1999, la Suprema Corte, nel demolire il dogma dell’irrisarcibilità dei danni derivanti dalla lesione degli interessi legittimi, ha stabilito: a) che il danno in questione è danno ingiusto ex art. 2043 c.c.; b) che l’illegittimità del provvedimento, nel caso di interessi pretensivi, è condizione necessaria ma non sufficiente per la configurazione di un danno risarcibile, dovendosi a tal fine verificare la spettanza del bene della vita con giudizio prognostico da parte del giudice del risarcimento; c) che l’elemento soggettivo non è insito nell’illegittimità del provvedimento, ma deve essere specificamente verificato sotto forma di dolo o colpa grave. Inoltre, per principio generale desumibile dall’art. 2043 c.c., deve sussistere un nesso di causalità tra evento e danno. Circa l’elemento soggettivo il giudice deve formulare un giudizio di colpevolezza quando la violazione risulta grave e commessa in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato e, viceversa, respingerlo quando l’indagine presupposta conduce al riconoscimento di un errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 842 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
N. 2238 REG. RIC.<br />
ANNO 2002</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; III SEZIONE-</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2238/2002 proposto da <br />
<b>BERTINI ATTILIO</b>, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Morbidelli e dall’avv. Giovanni Jacopetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, via Lamarmora n. 14;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI</b>, in persona del suo Presidente p.t., non costituito in giudizio;<br />
<b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta regionale, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Bora e Fabio Chiari ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Firenze, via Cavour n. 18;<br />
<b>COMUNE DI PESCAGLIA</b>, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Fabio Merusi ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p align=center><b>PER RISARCIMENTO DEL DANNO</b></p>
<p>subito dal ricorrente pari a Euro 600.000 o a quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, in esito alle vicende della cessione della farmacia comunale di San Martino in Freddana del comune di Pescaglia;</p>
<p>Visto il  ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto  di costituzione in giudizio della regione Toscana e del comune di Pescaglia;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 16 dicembre 2004 &#8211; relatore il Consiglieredott. Saverio Romano &#8211;   gli avv.ti R. Righi, delegato dall&#8217;avv. G. Morbidelli, F. Ciari e G. Toscano, delegato dall&#8217;avv. F. Merusi;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con deliberazione n. 59 del 20 marzo 1990, il Consiglio Comunale di Pescaglia stabiliva di cedere la titolarità della farmacia comunale di San Martino in Freddana, frazione di Pescaglia, mediante pubblico incanto e con il sistema  delle offerte segrete di cui all&#8217;art. 73 lett. c) ed all&#8217;art. 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827; stabiliva altresì di riconoscere in favore del dott. Bertini, allora direttore della farmacia e dipendente comunale, la titolarità di un diritto di prelazione.<br />Esperita la procedura concorsuale, nella quale la miglior offerta risultava quella presentata dalla Dott.ssa Anna Maria Moschini, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 102 del 23.6.1990, disponeva l&#8217;approvazione del verbale di aggiudicazione dell&#8217;asta e la cessione della titolarità della farmacia comunale al medesimo Dott. Bertini in virtù del diritto di prelazione da questi esercitato.<br />Invitato dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali a fornire chiarimenti circa la deliberazione n. 102, cit. il Consiglio comunale di Pescaglia rispondeva, in data 1.9.1990, con la deliberazione n. 116.<br />Il Co.re.co. riteneva, tuttavia, illegittima l&#8217;aggiudicazione al Dott. Bertini, essendo risultata vincitrice dell&#8217;asta pubblica la Dott.ssa Anna Maria Moschini e annullava pertanto, le deliberazioni n. 102 del 23.6.1990 e n. 116 del 1.9.1990, in quanto l&#8217;aggiudicazione in favore del Dott. Bertini &#8220;non sarebbe avvenuta perché il migliore offerente, ma perché avrebbe esercitato un presunto diritto di prelazione non previsto da alcuna norma di legge&#8221;.<br />Il Comune di Pescaglia, con deliberazione. 140 in data 13.10.1990, assegnava la titolarità della farmacia alla Dott.ssa Anna Maria Moschini.<br />Richiesti chiarimenti dal Co.re.co, con deliberazione n. 116 del 22.11.1991 il Consiglio Comunale di Pescaglia provvedeva a fornirli e nel contempo disponeva l&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura di gara &#8220;che presenta forti dubbi di legittimità&#8221;.<br />Con successiva decisione del 30.12.1991 n. 55 il Co.re.co., ritenuto illegittimo il disposto annullamento di tale procedura per carenza assoluta di motivazione, disponeva l&#8217;annullamento della delibera n. 116 del 22.11.1991, mentre, con decisione n. 56 del 30.12.1991, non rilevava alcun vizio in ordine alla deliberazione n. 140 del 13.10.1990.<br />Avverso la decisione del Co.re.co. che aveva annullato la deliberazione n. 102, il dott. Bertini proponeva ricorso al T.A.R. (n.. 713/90). Avverso le decisioni del Co.re.co. n. 55 e n. 56, il dott. Bertini proponeva il ricorso al n. 226/92.  <br />Nonostante la diffida rivolta al Comune di Pescaglia a non concludere il contratto di trasferimento della farmacia con la Dott.ssa Anna Maria Moschini, l&#8217;Amministrazione comunale con delibera n. 391/92, decideva di collocare in disponibilità dal 28.9.1992 il Dott. Bertini, per il periodo di due anni, a causa di cessazione dal servizio. In data 28.9.1992, il Comune di Pescaglia e la Dott.ssa Moschini sottoscrivevano il contratto di cessione della farmacia comunale. Onde evitare il licenziamento, in ragione del protrarsi per oltre due anni della messa in disponibilità, il Dott. Bertini chiese, con atto in data 4.12.1992, di essere trasferito dall&#8217;ente locale di appartenenza (Comune di Pescaglia) al Comune di Capannori.<br />A seguito di ulteriore ricorso (n. 800/92) presentato dal Dott. Bertini avverso la suddetta deliberazione della Giunta Comunale di Pescaglia n. 391 del 24.9.1992, il TAR Toscana, con ordinanza n. 463 del 10.12.1992, disponeva le sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati in quanto le censure apparivano sorrette da fumus boni juris.<br />In conseguenza di detta pronuncia giudiziale, con deliberazione n. 14 del 16.1.1993, la Giunta Municipale di Pescaglia sospendeva la vendita della farmacia comunale alla Moschini, richiedeva alla stessa la restituzione provvisoria della farmacia e richiamava provvisoriamente il Bertini per la gestione provvisoria della farmacia per conto del Comune.<br />In data 23.1.1993 veniva depositata la sentenza, Sez. III, n. 22/1993, con la quale il TAR Toscana:<br />a) disponeva la riunione dei due ricorsi (n. 713/90 e n. 226/92) presentati dal Dott. Bertini;<br />b) dichiarava inammissibile il ricorso n. 713/90;<br />c) accoglieva in parte qua il ricorso n. 226/92 annullando la decisione del Co.re.co. n. 55 del 30.12.1991;<br />d) dichiarava inammissibile il ricorso n. 226/92 avverso la decisione del Co.re.co. n. 56 del 30.12.1991 nella parte in cui non rilevava  vizi nella deliberazione del Consiglio Comunale di Pescaglia n. 140 del 13.10.1990;<br />e) dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse lo stesso ricorso n. 226/92 nella parte in cui era rivolto avverso la delibera consiliare del 13.10.1990.<br />In esecuzione alla menzionata sentenza, la Giunta Municipale di Pescaglia stabiliva il rientro nella disponibilità comunale della farmacia e la risoluzione  del contratto stipulato con la Dott.ssa Moschini.<br />Infine, veniva annullata d&#8217;ufficio la precedente delibera di collocamento in disponibilità del Dott. Bertini, richiamato perciò definitivamente in servizio con la qualifica originaria di direttore. <br />Quindi, con la delibera di G.M. n. 146 del 30.3.1993, veniva indetta una nuova gara a pubblico incanto, rinviando a successivo atto l&#8217;approvazione del bando di gara.<br />Con delibera di G.M. n. 147 del 30.3.1993, il Comune ribadiva l&#8217;intenzione di richiedere la restituzione della farmacia alla Dott.ssa Moschini, con previsione di rimborso della somma ricevuta in sede di vendita.<br />In data 4.5.1993 il Consiglio di Stato, investito del ricorso in appello avverso la sentenza del Tar Toscana, Sez. III, n. 22/1993, disponeva in via cautelare la sospensione dell&#8217;esecuzione della pronuncia impugnata.<br />Nelle more del giudizio innanzi al Consiglio di Stato, la farmacia rimaneva nella disponibilità della Dott.ssa Moschini, mentre il Dott. Bertini, dal 24.9.1994, risultava trasferito al Comune di Capannori.<br />In data 19.8.1997 il Consiglio di Stato provvedeva a depositare la decisione, sez. IV, n. 860/1997, con cui confermava la pronuncia resa in primo grado.<br />Con tale decisione, il Consiglio di Stato faceva quindi rivivere la deliberazione del Consiglio Comunale di Pescaglia n.116 del 22.11.1991, con la quale era stato disposto l&#8217;annullamento di tutta la procedura di gara.<br />Il Comune, tuttavia, decideva di avviare una trattativa privata per la cessione della farmacia con la Dott.ssa Moschini.<br />I due atti del procedimento erano impugnati dal Dott. Bertini (ric. n. 1264/98), il quale contestava la violazione delle norme e dei principi che regolano la scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.<br />Il Tar Toscana, con sentenza sez. III, 2 dicembre 1999 n. 675, accoglieva il ricorso, annullando sia la deliberazione consiliare n. 2 del 14 febbraio 1998, sia la deliberazione di giunta municipale n. 28 del 14 febbraio 1998.<br />Con la medesima pronuncia, il Tar respingeva altresì il ricorso (n. 943/93), riunito al precedente, presentato dalla Dott.ssa Moschini.<br />Avverso la suddetta sentenza del Tar Toscana veniva interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale, con decisione Sez. IV n. 399 del 1.2.2001, confermava integralmente la pronuncia resa in primo grado.<br />A conclusione di tutta la vicenda giudiziale sopra descritta, il Comune di Pescaglia ha quindi ritenuto, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 1.9.2001, di prendere atto della decisione del Consiglio di Stato n. 399 del 2001 e, quindi, procedere alla vendita della farmacia di S. Martino in Freddana con il sistema dell&#8217;asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 R.D. n. 827/1924.<br />Il Dott. Bertini, ritenendo di non essere più nella condizione di farlo, non ha partecipato alla pubblica gara. Ha invece proposto il ricorso in esame, con il quale ha domandato il risarcimento del danno subito, sostenendo che la farmacia in questione gli apparterrebbe se il Co.re.co.  e il Comune avessero agito legittimamente.<br />Costituitisi in giudizio, sia la regione Toscana che il comune di Pescaglia hanno sostenuto la legittimità e la correttezza del comportamento rispettivamente tenuto dalle amministrazioni intimate ed hanno contestato la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />All’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1 – La lunga e tormentata vicenda amministrativa e giudiziaria che è stata oggetto dei numerosi provvedimenti adottati dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali e dal comune di Pescaglia, relativi alla cessione della farmacia comunale, costituisce, ad un tempo, la premessa e la ragione del giudizio promosso dal ricorrente, già direttore della predetta farmacia, con il quale è stata avanzata la domanda di risarcimento del danno per il mancato conseguimento della titolarità dell’esercizio farmaceutico.<br />L’evento dannoso, secondo il ricorrente, è direttamente riconducibile all’attività posta in essere sia dal CORECO che dal comune, i quali sarebbero entrambi tenuti, a titolo di responsabilità civile, a risarcire i danni prodottisi.<br />In particolare, per quanto concerne la responsabilità del comitato, il ricorrente ne individua il fondamento nell’illegittimo annullamento, avvenuto con decisione n. 55 del 30.12.1991, della deliberazione comunale n. 116/91, con cui veniva disposto l’annullamento d’ufficio dell’intera procedura di gara fino a quel momento espletata.<br />Ritiene, infatti, il ricorrente che, se l’organo di controllo avesse evitato di annullare la delibera comunale, la sicura conseguenza sarebbe stata l’indizione di una nuova gara per l’assegnazione della farmacia.<br />La richiamata decisione del CORECO, oltre che illegittima per le ragioni accertate dal Tar nella sentenza n. 22/93 confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 860/97, sarebbe connotata dall’elemento della colpa grave, riferita all’amministrazione-apparato, secondo quanto chiarito dalla Cassazione (sentenza n. 500/1999), come si evincerebbe da due precise circostanze.<br />In primo luogo, il segretario del comitato di controllo avrebbe appuntato, nella cartella istruttoria, che l’annullamento della delibera n. 116/91 avrebbe comportato l’annullamento anche della deliberazione n. 140/90, con la conseguenza che il comune non avrebbe potuto stipulare alcun contratto con la dott.ssa Moschini ed avrebbe dovuto indire una nuova gara per l’assegnazione della farmacia, con la previsione del diritto di prelazione a favore del ricorrente in quanto dal 17.11.1991 era entrata in vigore la legge 8 novembre 1991 n. 362 (che lo prevedeva); inoltre, il CORECO, secondo la tesi prospettata, si sarebbe immotivatamente discostato dall’annotazione del segretario nella descritta cartella istruttoria.<br />La tesi esposta appare chiaramente infondata.<br />Con la sentenza n. 500 del 1999, richiamata dallo stesso ricorrente, la Suprema Corte, nel demolire il dogma dell’irrisarcibilità dei danni derivanti dalla lesione degli interessi legittimi, ha stabilito: a) che il danno in questione è danno ingiusto ex art. 2043 c.c.; b) che l’illegittimità del provvedimento, nel caso di interessi pretensivi, è condizione necessaria ma non sufficiente per la configurazione di un danno risarcibile, dovendosi a tal fine verificare la spettanza del bene della vita con giudizio prognostico da parte del giudice del risarcimento; c) che l’elemento soggettivo non è insito nell’illegittimità del provvedimento, ma deve essere specificamente  verificato sotto forma di dolo o colpa grave.<br />Inoltre, per principio generale desumibile dall’art. 2043 c.c., deve sussistere un nesso di causalità tra evento e danno.<br />Nella fattispecie, ritiene il Collegio che manchino sia il nesso di causalità tra evento e danno sia la colpevolezza dell’amministrazione.<br />Va, peraltro, in via preliminare, disattesa la tesi difensiva della regione Toscana in ordine alla pretesa insussistenza (anche) di una correlazione tra interesse legittimo azionato dal ricorrente e interesse al bene della vita.<br />Quanto a tale ultimo profilo, la giurisprudenza citata ravvisa l’esigenza che, ove si tratti di interessi pretensivi, la cui lesione si configura nel caso di illegittimo diniego del richiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo, sussistano sia una correlazione tra interesse legittimo e interesse al bene della vita sia una valutazione di meritevolezza dell’interesse al bene alla luce dell’ordinamento positivo (oltre a Cass. 500/99, citata, Idem, Sez. lav., 20.12.2003 n. 19570).<br />Nella specie, lo stesso ricorrente sostiene la responsabilità dell’organo di controllo, individuandone il fondamento nell’illegittimo annullamento, avvenuto con decisione n. 55 del 30.12.1991, della  deliberazione comunale n. 116/91, con cui era stato disposto l’annullamento d’ufficio dell’intera procedura di gara fino a quel momento espletata e che si era conclusa con l’aggiudicazione a favore della dott.ssa Moschini.<br />Al riguardo, è agevole rilevare (contrariamente a quanto sostenuto  dalla Regione) che sussiste una precisa correlazione tra l’interesse legittimo all’annullamento della decisione del CORECO, che ha trovato riconoscimento nella sentenza del giudice amministrativo, e l’interesse al conseguimento della titolarità della farmacia vantato dal ricorrente in base al diritto di prelazione da lui esercitabile.<br />Infatti, a seguito dell’annullamento giurisdizionale della decisione del CORECO, sarebbe divenuta efficace la deliberazione con la quale il comune aveva disposto l’annullamento dell’intera procedura di gara, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere predisposto un nuovo bando di gara per l’assegnazione della farmacia comunale.<br />Peraltro, con la medesima sentenza invocata dal ricorrente, non é stata posta in dubbio la legittimità della (anteriore) decisione dell’organo di controllo di annullare la deliberazione n. 102/90 di cessione della farmacia al medesimo ricorrente.<br />Come ribadito dal Consiglio di Stato – sull’appello incidentale proposto dal ricorrente – al momento dell’adozione della citata deliberazione non esisteva alcuna disposizione di legge che prevedesse il diritto di prelazione a favore del farmacista comunale, con la conseguenza che legittimamente il CORECO aveva annullato tale atto oggettivamente in contrasto con la normativa vigente.<br />Si potrebbe, pertanto, ritenere che, dopo la sentenza n. 22/93 di questo Tribunale, riacquistando efficacia la deliberazione di annullamento dell’intera procedura, il comune avrebbe potuto rinnovare la procedura di cessione della farmacia comunale, tenendo conto del diritto di prelazione in forza del quale il ricorrente avrebbe avuto la possibilità di acquisire il bene della vita invocato.<br />Ritiene, peraltro, il Collegio che, nella fattispecie, non sussista il nesso di causalità tra il danno lamentato (la mancata aggiudicazione della farmacia) e la decisione dell’organo di controllo di annullare la deliberazione comunale di annullamento dell’intera procedura di gara fino ad allora espletata.<br />Come precisato, il ricorrente individua la causa della mancata acquisizione della farmacia nell’illegittimo annullamento tutorio della deliberazione n. 116/91.<br />L’assunto non è condivisibile.<br />Il giudice amministrativo ha annullato la decisione del CORECO per difetto di motivazione, avendo ritenuto che l’organo di controllo non avesse censurato le motivazioni addotte dall’ente controllato in ordine all’esercitato potere di autotutela.<br />Ne consegue che, anche ove la predetta deliberazione comunale n. 116/91 fosse rimasta efficace, non ne sarebbe derivata l’immediata acquisizione della farmacia da parte del ricorrente, tale pretesa dovendo passare attraverso la rinnovazione del potere dell’amministrazione, che tuttavia non è stata avviata a causa della disposta sospensione della sentenza del Tar ad opera del Consiglio di Stato (che aveva accolto l’istanza cautelare della dott.ssa Moschini).<br />Pertanto, la soddisfazione dell’interesse al bene della vita vantato dal ricorrente è stata di fatto impedita non tanto dall’illegittima decisione del CORECO quanto dalla sopravvenuta inefficacia della deliberazione n. 116/91 conseguente alla sospensione della sentenza di primo grado (che ne aveva ripristinato l’operatività).<br />In definitiva, attesa la sopravvenuta perdita di efficacia della deliberazione controllata (come effetto della decisione cautelare assunta dall’organo giurisdizionale), la mera illegittimità della (anteriore) decisione tutoria di annullare la medesima deliberazione non è di per sé elemento sufficiente a fondare l’interesse pretensivo vantato, dovendosi ritenere insussistente, fin dall’epoca della intervenuta sentenza, il nesso di causalità che deve intercorrere tra evento e danno.<br />In ogni caso, pur ipotizzandosi al momento dell’intervenuta sentenza del Tar la possibilità per il ricorrente di acquisire la farmacia comunale, a seguito del prevedibile rinnovo della gara con espressa previsione del diritto di prelazione a suo favore medio tempore introdotto nell’ordinamento, ciò non basta a fondare l’invocata responsabilità del comitato di controllo, che si era limitato ad annullare, per difetto di motivazione, la deliberazione comunale di esercizio del potere di autotutela, ponendo in essere un evento (la decisione di annullamento) che costituisce, al più, solo un presupposto della sequenza causale che ha condotto al prodursi del danno lamentato dal ricorrente.<br />2 – Sostiene, ancora, il ricorrente che la responsabilità del comune sarebbe non minore di quella dell’organo di controllo.<br />Secondo la tesi esposta, detta responsabilità sarebbe ravvisabile: a) nell’affidamento del ricorrente all’attribuzione della farmacia, conseguente alla deliberazione comunale n. 59/90 che prevedeva il diritto di prelazione in suo favore; b) nell’avvio, da parte del comune con deliberazione n. 2/98, della trattativa privata con la controinteressata, dott.ssa Moschini, per la vendita della farmacia comunale, scelta censurata sia dal Tar che dal Consiglio di Stato che hanno evidenziato l’illegittimità della condotta dell’amministrazione comunale; c) nella mancata adozione, dopo la sentenza del giudice di secondo grado (Cons. St., n. 860/97), di un bando di gara per la vendita al pubblico incanto della farmacia che prevedesse la clausola attributiva del diritto di prelazione al ricorrente, in esecuzione dell’art. 12, comma 2, della legge n. 362 del 1991, nonostante l’atto di diffida ad adempiere alla predetta decisione, notificato allo stesso comune il 15.12.1997.<br />La tesi non è condivisibile.<br />All’epoca della predetta deliberazione comunale n. 59/90, come evidenziato anche in sede giurisdizionale, il diritto di prelazione vantato dal ricorrente non era previsto da alcuna norma.<br />Pertanto, l’aspettativa indotta nel ricorrente dall’amministrazione comunale con un atto che, sul punto specifico, ha formato oggetto di annullamento da parte del CORECO, è rimasta sfornita di tutela, essendo priva di fondamento normativo e subordinata alla validità ed all’efficacia di un atto amministrativo che, legittimamente, è stato in parte qua annullato in sede tutoria.<br />Di più, anche il giudice amministrativo, adito dal ricorrente che chiedeva l’annullamento della decisione del CORECO, ha indirettamente confermato l’illegittimità dell’originaria aggiudicazione della farmacia a favore del medesimo ricorrente, avendo dichiarato inammissibile il gravame da questi proposto ed accertato la legittimità del provvedimento di autotutela adottato dal comune, con cui veniva disposto l’annullamento d’ufficio dell’intera procedura di gara fino a quel momento espletata.<br />Quanto all’avvio della trattativa privata per la vendita della farmacia all’altra farmacista dipendente, va in primo luogo precisato che tale procedura è stata seguita dopo che la sentenza di questo Tribunale era stata sospesa dal Consiglio di Stato adito dalla interessata, che già si trovava nella disponibilità della farmacia, e dopo che le ulteriori deliberazioni adottate dal comune – prima della disposta sospensione – al fine di indire una nuova gara ed emettere il relativo bando, erano state impugnate dalla suddetta farmacista.<br />Solo dopo la conferma della sentenza di primo grado, con le deliberazioni del 1998, il comune si determinava alla vendita della farmacia a trattativa privata, dopo aver dato atto che il ricorrente era già stato trasferito nel ruolo organico di un altro comune, per mobilità volontaria, a far data dal 16.9.1994 (cfr. del. n. 2 del 14.2.1998).<br />Vero è che tale deliberazione è stata successivamente annullata dal Tribunale con la sentenza n. 675/99, confermata dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 399/01, ma le ragioni in base alle quali i giudici amministrativi hanno censurato la scelta del ricorso alla trattativa privata, in luogo della pubblica gara, non valgono a sostenere la pretesa del ricorrente all’attribuzione tout court della farmacia, in base al diritto di prelazione vantato; tale diritto, infatti, non avrebbe potuto essere esercitato da chi, all’epoca, non si trovava più alle dipendenze dell’ente comunale (e che avrebbe, pertanto, tutt’al più, potuto solo partecipare alla gara che fosse stata espletata).<br />Dopo l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’amministrazione aveva assegnato la farmacia in esito alla trattativa privata, alla successiva gara il ricorrente non ha ritenuto di partecipare, avendo perduto interesse ad acquisire l’esercizio farmaceutico.<br />In ordine alla mancata adozione delle conseguenti determinazioni, da parte del comune, dopo la prima sentenza del Tribunale che aveva ripristinato la legittimità della deliberazione comunale di annullamento delle operazioni fin ad allora espletate, la successiva sentenza del Consiglio di Stato e dopo la notifica della diffida ad avviare un nuovo procedimento che prevedesse una nuova gara con l’espressa previsione del diritto di prelazione in capo al ricorrente, valgono le considerazioni che seguono.<br />A seguito della richiamata sentenza n. 22/93 resa dal Tar &#8211; come riconosciuto dallo stesso ricorrente nell’atto introduttivo &#8211; il comune, che già lo aveva richiamato in servizio, stabiliva il rientro nella disponibilità della farmacia e la risoluzione del contratto con la farmacista alla quale la stessa era stata attribuita (con la deliberazione poi autoannullata dallo stesso comune); quindi, annullava d’ufficio la precedente delibera di collocamento in disponibilità del ricorrente Bertini. Persistendo la volontà di alienare la farmacia, con successiva deliberazione n. 146 del 30.3.1993, il comune indiceva una nuova gara, rinviando ad un successivo atto l’approvazione del relativo bando.<br />Peraltro, a seguito della citata sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, ottenuta dalla dott.ssa Moschini che aveva impugnato le deliberazioni del 1993, il comune evitava di proseguire il procedimento avviato.<br />Il medesimo procedimento è stato, invece, riavviato e portato a compimento dopo la decisione del Consiglio di Stato, intervenuta nel 1997, con la determinazione di procedere a mezzo di trattativa privata.<br />Da quanto precisato emerge come la mancata adozione, da parte del comune, degli atti conseguenti alla diffida notificatagli non sia addebitabile ad una scelta dell’amministrazione, pregiudizievole per il ricorrente, bensì all’oggettiva successione degli eventi, giuridici e fattuali, che hanno contrassegnato la complessa ed anomala vicenda contenziosa di cui trattasi.<br />Sulla base di quanto esposto, anche per quanto riguarda il comune resistente, non sussistono i presupposti per affermare la responsabilità della pubblica amministrazione per la mancata acquisizione della farmacia comunale da parte del ricorrente.<br />Infatti, mancano sia l’ingiustizia del danno, sia il nesso di causalità tra illecito e danno, sia l’imputabilità a titolo di dolo o colpa grave dell’evento dannoso in capo al comune.<br />In ordine al primo elemento, premesso che in caso di asserita lesione di interessi legittimi pretensivi – come si verifica nella fattispecie – è necessario il collegamento tra interesse legittimo e interesse al bene della vita al quale il primo si correla (Cass., sent. 500/99), il giudizio prognostico richiesto al giudice del risarcimento, nella specie, non può che dare esito negativo.<br />In primo luogo, non vale richiamare – come fa il ricorrente – la deliberazione comunale n. 59 del 20 marzo 1990 che ha dato avvio a tutta la vicenda giudiziaria in esame, prevedendo il diritto di prelazione in favore del ricorrente, allora direttore della farmacia comunale.<br />Alcun nesso di causalità può ravvisarsi tra la suddetta delibera e il danno dedotto dal ricorrente. <br />Tale deliberazione prevedeva semplicemente “…l’esercizio del diritto di prelazione a favore del farmacista…., nel rispetto delle disposizioni vigenti”.<br />Alla data in cui è stata emanata la suddetta delibera non era in vigore alcuna previsione di legge che riconoscesse al direttore di farmacia il diritto di prelazione nel caso in cui la farmacia comunale fosse stata venduta.<br />Neanche vale sostenere che la lesione dell’interesse legittimo all’annullamento della successiva deliberazione n. 116/91 (con la quale il comune aveva autoannullato l’intera procedura di gara fino ad allora espletata), abbia comportato anche la perdita del bene della vita vantato dal ricorrente, impedendogli di ottenere la titolarità della farmacia mediante l’esercizio del diritto di prelazione nelle more intervenuto.<br />Tra l’illegittimità della decisione tutoria di annullamento della citata deliberazione e la mancata acquisizione della farmacia comunale mediante esercizio del diritto di prelazione, successivamente riconosciuto dalla legge, non sussiste il nesso di causalità richiesto ai fini della configurabilità di un danno risarcibile.<br />Invero, la richiamata decisione del CORECO è stata annullata per difetto di motivazione e ciò lascia impregiudicata la questione circa la legittimità del potere di autotutela esercitato dal comune (cfr. sent. 22//93 del Tar Toscana), ma sopra tutto il nesso di causalità è stato interrotto dalla intervenuta inefficacia della delibera n. 116/91 a seguito della sospensione cautelare della sentenza di primo grado decisa dal giudice d’appello.<br />3 – Per entrambe le amministrazioni, nei confronti delle quali è stata proposta la domanda risarcitoria, va esclusa la sussistenza del requisito della colpa.<br />Com’è noto, dopo la sentenza n. 500/99 delle Sezioni unite, è venuta meno la nozione di culpa in re ipsa che aveva caratterizzato la giurisprudenza tradizionale e si è affermata una concezione della responsabilità della pubblica amministrazione connotata, sotto il profilo soggettivo, dall’individuazione di una serie di indici identificativi della colpa, da riferirsi alla p.a. come apparato e non al funzionario, intesa come violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che si pongono come limite esterno alla discrezionalità (sent. citata).<br />La giurisprudenza più recente, dubitando che il criterio suddetto si risolva nella riaffermazione della coincidenza della colpa con l’illegittimità del provvedimento, ha condiviso una concezione oggettiva di colpa, ma basandola su indici diversi, mutuati dalla giurisprudenza comunitaria, quali…”la gravità della violazione commessa dall’amministrazione, anche alla luce dell’ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all’organo, dei precedenti della giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell’apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento”.<br />Il giudice deve, quindi, formulare un giudizio di colpevolezza quando  la violazione risulta grave e commessa in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato e, viceversa, respingerlo quando l’indagine presupposta conduce al riconoscimento di un errore scusabile, per la sussistenza di contrasti giurisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (cfr. Cons. St., IV, 14.6.2001 n. 3169; Idem, 6.7.2004 n. 5012).<br />Nella fattispecie, deve escludersi l’elemento soggettivo della colpa in quanto sia l’adozione della decisione n. 55/91, da parte del CORECO, sia la mancata predisposizione di un bando di gara che prevedesse il diritto di prelazione a favore del ricorrente ed il mancato espletamento della gara, da parte del comune, sono avvenuti in un quadro di riferimenti normativi e fattuali tali da escludere sia la gravità della violazione sia la negligenza del comportamento delle amministrazioni implicate.<br />La decisione dell’organo di controllo, ancorché poi annullata per difetto di motivazione in sede giurisdizionale, non pare assunta in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione. In particolare, essa è stata assunta in un quadro di contrasto interpretativo tra CORECO e Comune circa la legittimità del previsto di diritto di prelazione e di contrasto tra pareri legali (posti a fondamento delle diverse deliberazioni comunali); pertanto, quanto meno, la decisione censurata deve ritenersi assunta per effetto di errore scusabile.<br />Il comportamento del comune deve ritenersi esente da colpa in quanto, dopo la sospensione della sentenza del Tar Toscana, non sarebbe stato possibile adottare provvedimenti in esecuzione della stessa, nonostante lo stesso comune avesse, nel periodo febbraio – marzo 1993, già deciso di esperire un’asta pubblica; allorquando, nel 1998, il comune decise di ricorrere alla trattativa privata, in base ad una scelta peraltro severamente censurata in sede giurisdizionale, il ricorrente non poteva più esercitare il diritto di prelazione trovandosi volontariamente alle dipendenze di altro comune; alla successiva gara espletata nel 2001, lo stesso ricorrente non ha invece ritenuto di partecipare. <br />I ripetuti provvedimenti del comune sono stati, in effetti, il frutto di un complicato intreccio di elementi giuridici e fattuali (reiterati controlli da parte del CORECO, sentenze e ordinanze cautelari dei giudici di primo e di secondo grado, pareri contrastanti forniti da diversi legali) tali da giustificare, nella specie, l’applicazione dell’errore scusabile.<br />Conclusivamente, la dedotta responsabilità della pubblica amministrazione, anche sotto il profilo soggettivo esaminato, deve essere esclusa e, comunque, non è stata altrimenti provata dal ricorrente, sul quale incombe lo specifico onere probatorio.<br />4 – Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto in quanto infondato.<br />Sussistono, tuttavia, in ragione della complessità e dell’anomalo susseguirsi delle circostanze che hanno connotato la vicenda amministrativa e giurisdizionale, fondati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,  lo respinge e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 16 dicembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Marcella COLOMBATI                       &#8211; Presidente, f.f.<br />
Dott. Saverio ROMANO                               &#8211; Consigliere, rel. est.<br />                     Dott. Filippo MUSILLI	                   &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-842/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.843</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-843/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-843/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.843</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. F. Musilli Est. R. Graf von Rudolph (Avv.ti prof. G. Stancanelli ed A. Cecchi) contro il Comune di Capalbio (non costituito) sulla necessità di un sopralluogo da parte dell&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo panoramico per poter rilevare un eventuale contrasto con il vincolo stesso Abusi edilizi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-843/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.843</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-843/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.843</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. F. Musilli Est.<br /> R. Graf von Rudolph (Avv.ti prof. G. Stancanelli ed A. Cecchi) contro  il Comune di Capalbio (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di un sopralluogo da parte dell&#8217;Autorità preposta alla tutela del vincolo panoramico per poter rilevare un eventuale contrasto con il vincolo stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Abusi edilizi e condono – Istanza di sanatoria ex art. 31 L. 47/85 –Parere negativo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo panoramico – Sopralluogo – Necessità – Assenza – Illegittimità del diniego</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo per illogicità manifesta il diniego di sanatoria motivato sul parere negativo espresso dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo panoramico laddove questa non abbia effettivamente svolto alcun sopralluogo in quanto, in tal caso, il contrasto con l’ambiente è stato non “verificato”, ma solo “immaginato”, o al più supposto sulla base della documentazione fotografica allegata alla domanda di condono edilizio ex art. 31 L. 47/85</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />	<br />
&#8211; III SEZIONE-</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 363/1992 proposto da<br />
<b>REX Graf von Rudolph</b>,   rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giuseppe  Stancanelli e Alessandro Cecchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, via Masaccio n. 172;</p>
<p align=center><b> contro</b></p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI CAPALBIO</b>,   in persona del sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>PER L‘ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del diniego di sanatoria edilizia del 27.2.1992;<br />
&#8211; dell’ingiunzione 28.2.1992 alla demolizione ex art. 7 della legge n. 47/1985; provvedimenti entrambi comunicati mediante deposito alla Casa Comunale del 5.3.1992; nonché:<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 30.7.1991, con la quale è stata negata l’autorizzazione ex art. 7 legge 1497/1939, e della decisione della C.R.T.A. di Orbetello n. 283 del 4.4.1991;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Vista la memoria prodotta dalla parte;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 &#8211;  relatore il Consigliere Filippo MUSILLI -,   l&#8217;avv. A. Steccanelli, delegato da G. Steccanelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorrente è proprietario di un’azienda agricola in Comune di Capalbio – della estensione di circa 25 ha, sottoposta a vincolo ambientale.<br />
Premessa una dettagliata esposizione dei provvedimenti pregressi, nonché dell’attività costruttiva posta in essere dal ricorrente, lo stesso riferisce di aver presentato domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 31 e seguenti della L. 28.2.1985, n. 47, per le costruzioni realizzate; che la domanda ha avuto parere favorevole del Servizio Forestale e del Comitato Consultivo Agricoltura dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto; che detta domanda è stata sottoposta anche al parere della C.R.T.A., poiché le opere di cui si chiedeva la concessione in sanatoria erano state realizzate precedentemente (1975) alla imposizione del vincolo panoramico, risalente; che il relativo parere è risultato negativo per quel che riguarda gli annessi agricoli. <br />
Da ciò il diniego di sanatoria e l’ordine di procedere alla demolizione delle suddette opere.<br />
Ritenendo tali provvedimenti illegittimi, il ricorrente li ha impugnati deducendo i seguenti motivi.<br />
1) Eccesso  di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta;2) Illogicità manifesta per mancata valutazione di presupposti: eccesso di potere.<br />
Ricordato che la vicenda trae origine dal parere della C.B.A., si soggiunge che lo stesso è stato reso senza aver prima effettuato alcun sopralluogo.<br />
Ad avviso del Collegio si appalesa fondato ed assorbente il motivo da ultimo menzionato, dovendosi condividere le osservazioni secondo cui il contrasto con l’ambiente è stato non “verificato”, ma solo “immaginato”, o al più supposto sulla base della documentazione fotografica allegata alla domanda di condono edilizio: con le ulteriori  conseguenze – come precisato ancora dal ricorrente – che in tal modo è assolutamente illogico parlare di contrasto con l’ambiente circostante od altro, mancando l’elemento fondamentale per questo tipo di valutazione e cioè quello del sopralluogo.<br />
Il ricorso in esame va pertanto accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti indicati in epigrafe.<br />
Spese irripetibili.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie. <br />
Conseguentemente annulla i provvedimenti in epigrafe.<br />
Spese irripetibili. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2004, dal Tribunale AmministrativoRegionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott.  Eugenio LAZZERI                                     &#8211; Presidente<br />
Dott.  Marcella COLOMBATI                             &#8211; Consigliere<br />
Dott. Filippo MUSILLI                                       &#8211; Consigliere, est.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est. Soc. Eleonora Di Vieri Riccioni &#038; C. S.a.s. (Avv. G. Giovanelli) contro il Comune di Pescia (Avv. F. Frati) e la Regione Toscana (Avv. G. Vincelli) applicabilità della limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia solo ai piani di recupero pubblici; interventi qualificabili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est.<br /> Soc. Eleonora Di Vieri Riccioni &#038; C. S.a.s. (Avv. G. Giovanelli) contro il Comune di Pescia (Avv. F. Frati) e la Regione Toscana (Avv. G. Vincelli)</span></p>
<hr />
<p>applicabilità della limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia solo ai piani di recupero pubblici; interventi qualificabili come &#8220;ristrutturazione urbanistica&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali – Limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia &#8211; Piani di recupero pubblici – Applicabilità &#8211; Piani di recupero ad iniziativa di privati – Inapplicabilità &#8211; Sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta di piano di recupero &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione edilizia &#8211; Lavori edili di una certa entità &#8211; Incremento del carico urbanistico &#8211; Non vi rientrano – Ristrutturazione urbanistica – Vi rientrano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Mentre la limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia si spiega per i piani di recupero pubblici, perché l’inerzia del Comune non può andare a detrimento dell’interesse del privato quando non sia previsto dalla disciplina urbanistica locale in alternativa un piano di recupero privato, se si limitasse parimenti ad un triennio l’obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati si arriverebbe all’assurdo che gli interessati farebbero decorrere il triennio per poter poi presentare la domanda di concessione edilizia non preceduta dal piano attuativo necessario proprio per le caratteristiche della zona in cui insiste l’immobile. Ne consegue la legittimità della sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta di piano di recupero.<br />
2. Laddove la consistenza dei lavori (demolizione di uno dei corpi di fabbrica, utilizzazione solo parziale della volumetria eliminata in altra parte dell’organismo edilizio al fine di effettuare la sopraelevazione di alcune porzioni, notevoli modifiche alla sagoma, creazione di nuove unità immobiliari e totale cambio di destinazione) sia tale da comportare un significativo incremento del carico urbanistico incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature collettive) tali interventi – tenuto conto anche dello stato di degrado della zona &#8211; non possono rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art. 31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma 2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999 e nemmeno in quello di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che richiede per siffatta qualificazione l’assenza di interventi su opere di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera e, della stessa legge n. 52.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III^SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 489/2004 proposto dalla</p>
<p><b>Società Eleonora Di Vieri Riccioni &#038; C. S.a.s.</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore,  rappresentata e difesa dall&#8217; avv. Guido Giovanelli ed elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno Corsini 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Pescia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Francesco Frati ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell&#8217;adito T.A.R.;</p>
<p>&#8211; <b>Regione Toscana</b>, costituitasi in giudizio, rappresenta e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Vincelli ed elettivamente domiciliato presso l&#8217;Avvocatura Regionale in Firenze, via Cavour 18;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
&#8211; del provvedimento del 28.1.2004 del Responsabile dell&#8217;Area Organizzativa Urbansitica del Comune di Pescia, con il quale si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia presentata dalla società ricorrente in data 24.7.2003 fino all&#8217;a<br />
&#8211; del provvedimento del 23.9.2003 del Responsabile dell&#8217;Area Organizzativa Urbanistica del Comune di Pescia, con il quale si comunicava la sospensione della suddetta  domanda di autorizzazione edilizia in attesa della presentazione del piano di recupero c<br />
&#8211; delle note della Regione Toscana, Area pianificazione del territorio, dell&#8217;8.9.2003 prot. 104/37270/06 e del 20.1.2004 prot. 124/6298/06 del Dirigente del Settore indirizzi per la pianificazione;</p>
<p>Visto i motivi aggiunti per l&#8217;annullamento del provvedimento del 3.6.2004 del Responsabile dell&#8217;Area Organizzativa Urbanistica del Comune di Pescia, con il quale si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia; nonché per la condanna del Comune di Pescia al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti G. Giovannelli, C.A. Gemignani delegato da F. Frati e S. Fantappié delegata da G. Vincelli.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 5.3.2004, la s.a.s. Eleonora Di Vieri Riccioni, in persona del legale rappresentante, ha chiesto, nei confronti del Comune di Pescia e della Regione Toscana, l’annullamento: a) del provvedimento comunale del 28.1.2004 con il quale, a fronte di un’istanza di riesame del 13.1.2004, si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta di piano di recupero del 25.11.2003 (formulata a fini cautelativi); b) del precedente provvedimento comunale del 24.7.2003 con il quale si comunica la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia in attesa della presentazione del piano di recupero; c) delle note della Regione Toscana, Area pianificazione del territorio, n. 104/37270/06 dell’ 8.9.2003 e n. 124/6298/06 del 20.1.2004 che recano pareri al Comune sulla vicenda in contestazione.<br />
Ha chiesto altresì la condanna del Comune di Pescia al risarcimento del danno per il pregiudizio conseguente al ritardo con cui i lavori sarebbero iniziati e conclusi.<br />
La società ricorrente espone di essere proprietaria di un complesso immobiliare che si articola in una pluralità di corpi di fabbrica, costituenti un’unica unità immobiliare, già sede di un opificio destinato a conceria, dismesso da anni e in precario stato di conservazione. Precisa che il complesso immobiliare, individuato nella normativa edilizia locale come “Conceria Piazza del Moro”, insiste in sottozona R3, sottoposta alla previa approvazione del piano di recupero, nella quale l’art. 49/3 delle N.T.A. del P.R.G. consente interventi fino alla ristrutturazione urbanistica ed ammette destinazioni d’uso residenziale, direzionale, ricettiva, commerciale e di servizio secondo alcuni parametri. Poiché non è stato approvato il piano di recupero relativo al detto complesso immobiliare entro tre anni dalla data della sua individuazione nel P.R.G., la società, avvalendosi del combinato disposto di cui al terzo comma dell’art. 28 e al quarto comma dell’art. 27 della legge n. 457/78, ha inoltrato domanda di autorizzazione per la realizzazione, con intervento diretto, di opere riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia come definita dall’art. 4, secondo comma, lett. d, della legge regionale n. 52/99.<br />
Previa richiesta di pareri alla Regione toscana, il Comune di Pescia per due volte ha sospeso la pratica edilizia ritenendo necessario il previo piano di recupero per la pluralità delle unità immobiliari interessate dall’intervento edilizio.<br />
Questi i motivi di ricorso: 1) violazione del combinato disposto degli artt. 28, terzo comma, e 27, quarto comma, della legge n. 457/78, violazione dell’art. 49/3 delle N.T.A., errata o omessa applicazione dell’art. 4, secondo comma, lett. d, della legge regionale n. 52/99, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto dei presupposti, errore e carente istruttoria: il provvedimento, da intendersi come diniego, si fonda sull’errata convinzione della necessità del previo piano di recupero, pur essendo decaduta la relativa individuazione del P.R.G., poiché da un’unica unità immobiliare esistente si vorrebbe realizzarne una pluralità; pacifico che l’intervento è di ristrutturazione edilizia, la p.a. ha ritenuto che in zona soggetta a piano di recupero, dopo la scadenza del triennio, l’intervento sia ammissibile solo nel caso in cui le unità immobiliari risultanti corrispondano, sia nel numero che nella consistenza, a quelle originarie; viceversa, a seguito del decorso del triennio dalla data in cui la zona da recuperare sia individuata nel P.R.G. senza che sia ancora approvato il piano di recupero, sono ammissibili tutti gli interventi sull’esistente, fino alla ristrutturazione edilizia compresa, a condizione che riguardino “singole unità immobiliari o parti di esse” e che siano conformi agli strumenti urbanistici; l’intervento comporta una riduzione di volumetria e riguarda una “singola” unità immobiliare in quanto l’edificio esistente, pur articolandosi in una pluralità di corpi di fabbrica, costituisce un’unica unità immobiliare e cioè l’ex opificio destinato a conceria; non è vietato che, quando si operi su un’unica unità immobiliare, all’esito dei lavori se ne realizzino di più; 2) violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90, eccesso di potere per violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione: la previa approvazione del piano di recupero non era comunque necessaria, attesa la scarsa rilevanza delle opere e l’area sufficientemente urbanizzata; non si può aggravare il procedimento amministrativo con la richiesta di elementi che non siano strettamente indispensabili.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Pescia, eccependo l’inammissibilità del gravame in quanto il provvedimento impugnato in via principale, quello del 2004, è meramente confermativo di quello del 2003. Nel merito ha chiarito che gli interventi di ristrutturazione ammissibili dopo la scadenza del triennio sono solo quelli che riguardano singole unità immobiliari, ovvero quelli che riguardano uno o più edifici con modifica delle destinazioni d’uso ma previa l’assunzione, da parte del concessionario, di determinati obblighi; nella specie gli interventi richiesti configurano assetti edilizi del tutto diversi da quelli preesistenti, avendo anche lo scopo di riqualificare urbanisticamente tutta la zona; detti interventi sono piuttosto riconducibili alla categoria della sostituzione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. f bis, della legge regionale n. 52/99 ovvero alla ristrutturazione urbanistica; inoltre viene del tutto modificata la destinazione d’uso (da ex conceria a destinazione residenziale, commerciale, direzionale e ricettiva) e ciò rende l’intervento non conforme con l’art. 27, comma 4, seconda parte, della legge n. 457/78 che ammette il cambio di destinazione solo in misura non superiore al 25% dell’esistente. Quanto all’ asserita non necessità del previo piano di recupero, il Comune obietta che questo è previsto nell’art. 49 delle N.T.A. che non è stato impugnato; è irrilevante che la zona sia dotata di infrastrutture, mentre il piano di recupero si impone perché l’immobile è in stato di degrado.<br />
Con ordinanza n. 387/2004 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame.<br />
La successiva istanza di esecuzione della predetta ordinanza, presentata dalla ricorrente sull’assunto che il Comune sarebbe rimasto inerte, è stata dichiarata improcedibile con provvedimento monocratico n. 755/2004, essendosi accertato che il Comune, sia pure successivamente alla notifica dell’istanza, aveva provveduto  a riesaminare la pratica edilizia.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 6.8.2004, la ricorrente impugna il provvedimento del 3.6.2004 con il quale il Comune, a seguito del riesame disposto dal Collegio, ribadisce nuovamente la sospensione della domanda dell’interessata, oltre a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; chiede nuovamente la condanna del Comune al risarcimento del danno. Nel presupposto che il nuovo provvedimento non sia “di riesame” nei sensi espressi nell’ordinanza cautelare n. 387/2004, ma anzi elusivo di questa e confermativo dei precedenti provvedimenti, la società ripropone le stesse censure di cui al ricorso principale<br />
Anche ai motivi aggiunti si è opposto il Comune, ribadendo l’eccezione preliminare formulata avverso il ricorso principale.<br />
Si è costituita in giudizio anche la Regione Toscana, per opporsi sia al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti. Preliminarmente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del gravame nei confronti delle note regionali impugnate, per essere i pareri dell’ufficio regionale richiesti dal Comune, e non vincolanti, meri atti endoprocedimentali, privi di natura provvedimentale e quindi non lesivi. Per il resto sostiene l’infondatezza delle censure alla luce di una corretta interpretazione delle norme richiamate e della ricostruzione degli elementi di fatto, che consentono di qualificare l’intervento come di ristrutturazione urbanistica non previsto nella zona.<br />
Con memorie di udienza tutte le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 25.11.2004 la causa è passata in decisione sull’accordo delle parti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La controversia trae origine da una richiesta della società ricorrente di rilascio dell’autorizzazione edilizia ad effettuare lavori di ristrutturazione edilizia di un complesso immobiliare già destinato a conceria, ormai dismessa e in stato di degrado. La società ritiene che, essendo l’immobile ricadente in zona sottoposta a piano di recupero  ed espressamente disciplinato dalle N.T.A. ed essendo ormai decorso il triennio di validità della relativa previsione attuativa senza che questa sia stata adottata, l’intervento sia assentibile con  il mero rilascio della concessione edilizia ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78 e senza necessità del previo piano di recupero che invece illegittimamente il Comune continua a richiedere prima di rilasciare il titolo concessorio.<br />
Possono essere trattati congiuntamente il ricorso e i motivi aggiunti poiché coinvolgono la medesima questione.<br />
Va anche preliminarmente precisato che la circostanza che la società ricorrente abbia presentato nel corso del procedimento amministrativo anche una proposta di piano di recupero (ancora all’esame) non comporta acquiescenza ai provvedimenti impugnati, come esplicitamente affermato dalla ricorrente la quale “continua a ritenere l’intervento in questione assentibile mediante semplice rilascio del prescritto titolo edilizio” (cfr. nota della ricorrente in data 25.11.2003, riportata nelle premesse del provvedimento di riesame del 3.6.2004 impugnato coi motivi aggiunti; v. anche doc. 4 depositato dalla società unitamente al ricorso).</p>
<p>2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame, sotto il profilo che gli atti impugnati (col ricorso e coi motivi aggiunti) sarebbero meramente confermativi della prima decisione adottata dal Comune (non impugnata), perché il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati.</p>
<p>3. E’ opportuno premettere un breve riferimento alla normativa di settore.<br />
L’art. 49 delle N.T.A. del P.R.G. qualifica le zone R (n) “di rinnovo, riqualificazione, ristrutturazione urbanistica” come quelle in cui “si ritrovano condizioni di abbandono e di degrado, funzioni marginali e di risulta a fronte di evidenti disponibilità…a recepire nuovi contenuti formali, fruitivi, di destinazione d’uso”; tali aree sono individuate “ai margini del centro storico di Collodi e di Pescia” e “corrispondono, di solito, a opifici o stabilimenti industriali dismessi”; tra di esse è individuata quale sottozona R (3) la “Conceria Piazza del Moro”. Con una disposizione di carattere generale per  tutte le sottozone (da 1 a 15) è previsto che “le previsioni di piano si attuano per intervento urbanistico preventivo in seguito alla predisposizione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o piano di recupero di iniziativa pubblica o privata su tutta l’area e progetti edilizi per fasi attuative corrispondenti alle unità minime di intervento”; è anche previsto che “l’attuazione del progetto d’insieme su tutta l’area sarà subordinato alla stipula di una convenzione fra la proprietà e l’Amministrazione comunale che dovrà definire”, tra l’altro, le opere di urbanizzazione; è stabilito che per ogni sottozona le destinazioni d’uso ammesse, i parametri urbanistici, le prescrizioni particolari, gli interventi edilizi ammessi saranno meglio “definiti in sede di approvazione del piano di recupero dal consiglio comunale”.<br />
Per la conceria in esame l’art. 49/3 individua l’area, gli interventi ammessi, le destinazioni d’uso, i parametri urbanistici, le prescrizioni particolari.<br />
In sostanza la norma di piano richiede la predisposizione di uno strumento attuativo, pubblico o privato e tale norma non è stata impugnata.<br />
E’ verosimile che la società ricorrente non abbia ritenuto di impugnarla perché ne ha dato un’interpretazione, a suo avviso, coerente con le norme primarie dettate dagli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78, nel senso che, alla scadenza del triennio dall’individuazione dell’immobile da “recuperare”, non sia più necessario il piano di recupero, pubblico o privato, e gli interventi edilizi possano essere realizzati previa soltanto la concessione edilizia. <br />
Ma la tesi non può essere condivisa per le ragioni che seguono.<br />
L’art. 27 cit. prevede che i Comuni individuano le zone di recupero che possono  comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, per i quali (tutti) il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.<br />
L’art. 28 dispone che i piani di recupero recano la disciplina edilizia e urbanistica e sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale che decide anche le opposizioni presentate al piano; se l’approvazione non avviene entro 3 anni dall’individuazione degli anzidetti beni, tale individuazione decade e sono consentiti gli interventi edilizi previsti dall’ultimo comma (ora il quarto) del precedente art. 27 (con l’ultimo comma sono stati unificati i precedenti commi 4 e 5 per effetto dell’art. 14 della legge n. 179/92) e cioè anche gli interventi di cui alla lettera d) dell’art. 31 della stessa legge n. 457/78 consistenti nella ristrutturazione edilizia a condizione “che riguardino singole unità immobiliari” ovvero, se riguardano uno o più edifici, a condizione che la modifica delle destinazioni preesistenti non sia superiore al 25% e il concessionario si impegni a praticare, per la parte mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati col comune e si impegni altresì a concorrere negli oneri di urbanizzazione.<br />
Sembra al Collegio che le dette norme si riferiscano ai piani di recupero di iniziativa pubblica e ciò spiega il limite temporale del triennio, perché quello che il legislatore ha voluto evitare è la sottoposizione sine die al potere di adozione del piano di recupero da parte del Comune per immobili già individuati per i quali, in tal modo, si introdurrebbe un vincolo di rilascio della concessione edilizia (Cons. di Stato, IV, n. 789/1992). Diversa è, invece, l’ipotesi dei piani di recupero ad iniziativa di privati, quando ciò sia previsto (come nel caso dell’art. 49 delle N.T.A.), che sono in via generale (e generica) disciplinati dall’art. 30 della legge n. 457/78. <br />
Mentre la limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia si spiega per i piani di recupero pubblici per quanto già detto &#8211; perché l’inerzia del Comune non può andare a detrimento dell’interesse del privato quando non sia previsto dalla disciplina urbanistica locale in alternativa un piano di recupero privato (e abbiamo visto che le n.t.a. lo consentono nel caso concreto) -,  se si limitasse parimenti ad un triennio l’obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati si arriverebbe all’assurdo che gli interessati farebbero decorrere il triennio per poter poi presentare la domanda di  concessione edilizia non preceduta dal necessario piano attuativo; piano attuativo che è invece  necessario proprio per le caratteristiche della zona in cui insiste l’immobile.<br />
La giurisprudenza (Cons. di Stato n. 789/92 cit.), pur non trattando specificatamente  la differenza tra piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata, ha evidenziato che l’individuazione delle “zone” di recupero non è soggetta a termine di efficacia, così come non è soggetto a termine il potere di individuazione degli immobili da sottoporre a recupero; in altre parole, anche se alla scadenza del triennio perde efficacia l’avvenuta individuazione degli immobili da recuperare, rimane comunque operante la generale disciplina derivante dalla comprensione, pur sempre efficace, nella zona di recupero degli immobili degradati. E, si deve aggiungere, anche la disciplina urbanistica comunale (art. 49 N.T.A.) non impugnata.<br />
Né è convincente obiettare, per sostenere la diversa tesi, che il privato, lasciando trascorrere il triennio, si autolimiterebbe ad effettuare interventi edilizi minori (fino alla ristrutturazione) e non potrebbe, ad esempio, procedere a nuove costruzioni, poiché questa eventualità è esclusa dalla natura del piano di recupero che, come la parola fa intendere, è diretto al recupero dell’esistente. Ciò è confermato dallo stesso tenore dell’art. 31 della legge n. 457/78 (che  elenca gli “interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente”), come rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, V, n. 1906/2000) che ha sottolineato che “l’art. 31 è formulato in modo da attribuire rilievo nettamente preminente alle opere migliorative eseguite su manufatti già esistenti” agevolando “il recupero estetico e funzionale di manufatti già inseriti nel tessuto edilizio, senza determinare un incremento del carico urbanistico dell’area considerata”.<br />
 Non si ha quindi violazione della legge statale, come sostenuto nella prima parte del primo motivo, ma non sono fondati nemmeno gli ulteriori profili di censura.</p>
<p>4. Dagli atti impugnati si ricava che il Comune ritiene che in zona soggetta a piano di recupero, dopo la scadenza del triennio, la ristrutturazione edilizia con intervento diretto sia ammissibile soltanto nel caso in cui le unità immobiliari risultanti corrispondano, sia nel numero che nella consistenza, a quelle originarie; o meglio, che la ristrutturazione sia ammissibile soltanto se riguardi singole unità immobiliari ovvero, se riguardi più edifici, a condizione di una modifica soltanto parziale della destinazione d’uso (25%) e dell’assunzione di determinati obblighi da parte del concessionario (canone di locazione o di vendita concordato con l’ente locale). Il che nella specie non si verifica.<br />
Di contro la società ricorrente sostiene che l’intervento diretto è ammissibile poiché  riguarda una “singola unità immobiliare” (sia pure costituita dalla pluralità dei corpi di fabbrica della ex conceria) e che la ristrutturazione comporterà addirittura una riduzione della volumetria totale.<br />
Nel richiamare quanto sopra in ordine ad una interpretazione delle norme che al Collegio sembra più corretta e volendo seguire il ragionamento delle parti circa gli effetti che si producono alla scadenza del triennio sulla edificabilità in concreto, la tesi del Comune trova comunque un riferimento sia nella realtà dei fatti che nelle norme richiamate.<br />
L’intervento edilizio richiesto consiste nella realizzazione, da una pluralità di corpi di fabbrica della ex conceria vicina al fiume Pescia (cfr. l’esposizione in fatto del ricorso), e previo un sostanziale abbattimento della volumetria esistente (da mc. 17.500 a mc. 12.000, di un complesso immobiliare con aumento del numero delle unità immobiliari e con nuove e diverse destinazioni, modifica della sagoma e trasferimento di parte del volume demolito; secondo l’atto di riesame il progetto prevede la edificazione di 20 unità immobiliari ad uso residenziale, 25 a destinazione commerciale e 25 residences.<br />
Non può essere revocato in dubbio che una siffatta realizzazione comporta in significativo incremento del carico urbanistico incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature collettive), come sottolineato dal Comune; tutto ciò impone un previo strumento attuativo che definisca la nuova configurazione urbanistica della zona e assicuri una maggiore dotazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.<br />
La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità della previsione di un piano attuativo quando ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo restituire efficienza all’abitato, riordinando il disegno urbanistico dell’area con il completamento della viabilità secondaria e delle opere di urbanizzazione necessarie (Cons. di Stato, IV, n. 2592/2002).<br />
Come esplicitato anche nella relazione tecnica di parte allegata all’istanza di concessione-autorizzazione edilizia, l’intervento mira a “riqualificare urbanisticamente tutta la zona, riaccorpando l’edificio al centro storico, in particolare ripercorrendo le vie che anticamente erano i cordoni ombelicali della città”.<br />
Dalla documentazione si ricava che i lavori implicano la demolizione di uno dei corpi di fabbrica dell’ex conceria, l’utilizzazione solo parziale della volumetria eliminata in altra parte dell’organismo edilizio al fine di effettuare la sopraelevazione di alcune porzioni, notevoli modifiche alla sagoma, la creazione di nuove unità immobiliari, il totale cambio di destinazione; tutti interventi, questi, che – tenuto conto anche dello stato di degrado della zona e dell’ex conceria non contestato &#8211; non possono essere ritenuti “di scarsa entità” o comunque rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art. 31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma 2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999  e nemmeno  di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che richiede per siffatta qualificazione l’assenza di interventi su opere di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera e, della stessa legge n. 52.<br />
E la ristrutturazione urbanistica non rientra nella previsione del combinato disposto degli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78.<br />
Risulta così disatteso anche il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa sull’assunto che la previa formazione di un piano attuativo non era necessaria. E’ sufficiente ricordare che tale piano attuativo era previsto nell’art. 49 delle N.T.A., che non è stato impugnato.</p>
<p>5. E’ inammissibile il gravame nei confronti della Regione toscana, che deve quindi essere estromessa dal giudizio, in quanto i pareri espressi dai suoi organi ed impugnati non hanno natura provvedimentale.</p>
<p>6. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti non possono essere accolti, da ciò consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria..<br />
Le spese processuali possono essere compensate con  la Regione e poste a carico della ricorrente  nei confronti del Comune intimato, come liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, così provvede: <br />
&#8211; estromette dal giudizio la Regione Toscana;<br />
&#8211; respinge il ricorso e i motivi aggiunti nonché la domanda risarcitoria  in epigrafe indicati;<br />
&#8211; compensa le spese processuali nei confronti della Regione toscana;<br />
&#8211; condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Pescia delle spese processuali liquidate in complessivi 2.000,00 euro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                              &#8211; Consigliere<br />
Dott. Saverio ROMANO                                      &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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