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	<title>18/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.948</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.948</a></p>
<p>Pres. P. Russo, Est. P. Russo Ditta Sismundo Gaetano c. Prefetto di Napoli e Ministero dell’Interno Atto amministrativo – Procedimento amministrazione – Memorie ex art. 10 L.n. 241/1990 – Presentazione ad Ufficio diverso da quello indicato nell’atto di comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo di esaminarle – Sussiste Va</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.948</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Russo, Est. P. Russo<br /> Ditta Sismundo Gaetano c. Prefetto di Napoli e Ministero dell’Interno</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Procedimento amministrazione – Memorie ex art. 10 L.n. 241/1990 – Presentazione ad Ufficio diverso da quello indicato nell’atto di comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo di esaminarle – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospeso il provvedimento amministrativo adottato senza il previo esame delle memorie es art. 10 L.n. 241/1990 presentate dal privato, ancorché inoltrate ad un ufficio diverso da quello indicato nella comunicazione di avvio del relativo procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La presentazione ad ufficio diverso da quello indicato nella comunicazione di avvio del procedimento delle memorie ex art. 10 obbliga comunque l’Amministrazione ad esaminarle</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA</center> </b></p>
<p><center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIANAPOLI &#8211; QUARTA SEZIONE</center> </b></p>
<p>Registro Ordinanze:948/2004 <br />
Registro Generale: 3737/2002<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>PIERLUIGI RUSSO P. Presidente, relatore <br />
CARLO POLIDORI Ref. <br />
MARIA ADA RUSSO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>ORDINANZA</center></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 3737/2002 proposto da:<br />
<b>DITTA SISMUNDO GAETANO</b> rappresentato e difeso da: ALLAMPRESE LAURA SOFIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA MONTE DI DIO, 1/E<br />
<center>contro<center></p>
<p><b>PREFETTO DI NAPOLI n.c.</b></p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da: CAPODANNO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ N.11 C/O AVV. RA STATO<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto del Prefetto di Napoli n.4/01 Dep/II Settore B del 18.12.2001, con cui la Ditta ricorrente è stata esclusa dall’elenco ricognitivo nonché del Decreto datato 20.10.2003 n. 817/03 impugnato con motivi aggiunti;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Ref. PIERLUIGI RUSSO P.Uditi altresì per le parti come da verbale di udienza;<br />
VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, come modificato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, parte ricorrente ha documentato di aver presentato, in data 17 ottobre 2003, ancorché non presso l’Ufficio indicato nell’avviso, deduzioni difensive, che non sono state esaminate dall’Autorità amministrativa;</p>
<p><center> <b>P.Q.M.<center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IV, accoglie la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e nei limiti dell’obbligo di riesame del provvedimento medesimo, alla luce della memoria difensiva e della documentazione prodotta dal ricorrente. <br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Napoli, 18.02.2004</p>
<p>Presidente<br />
Estensore Segretario</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-text-html"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/?download=52657">TAR_CAMPANIA_2004_984</a> <small>(4 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a></p>
<p>Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; interventi di protezione e di ricostituzione delle aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; interventi di protezione e di ricostituzione delle aree offerti dal richiedente – genericita’ &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/5/3903/g">ordinanza n. 2098 del 07 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 247/04<br />
Registro Generale: 211/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI Presidente<br />CARLO BUONAURO Ref.<br />GIOVANNI PALATIELLO Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 211/2004 proposto da:<br />
<b>SAFFTOURIST SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO<br />
con domicilio eletto in LECCEVIA SAN FRANCESCO D&#8217;ASSISI 33presso<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
<b>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO </b><br />
con domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; ROMA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA &#8211; BARI </b><br />
<b>COMUNE DI GALLIPOLI</b>rappresentato e difeso da:<br />
PORTALURI PIER LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA IMBRIANI 24presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della nota del Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 21.11.2003 prot. n. 26978/DEM con la quale è stata rigettata l’istanza per il rilascio di concessione demaniale presentata dalla ricorrente in data 16.10.2003, avente ad oggetto un’area demaniale di circa mq. 2144 per la realizzazione di uno stabilimento balneare in Gallipoli località Li Foggi fg. 32 p.lla 382; della nota del Comune di Gallipoli n. 9863 del 9.4.2002 con la quale si è chiesto alla Capitaneria di Porto di sospendere il rilascio di nuove concessioni demaniali sul litorale sud di Gallipoli e della allegata delibera della G.M. n. 112 del 6.12.2001 del medesimo Comune, con la quale l’A.C. si è a sua volta determinata a sospendere ogni determinazione afferente il rilascio di concessioni demaniali sino all’approvazione del Piano di utilizzo delle coste di cui all’atto della G.C. n. 80 del 29.9.2001; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto ed ove occorra della direttiva della Regione Puglia 4/2/2000 n. 135/SP/DEM;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI<br />COMUNE DI GALLIPOLI<br />MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – ROMA<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. Sticchi Damiani, l’Avv. dello Stato Roberti e l’Avv. Portaluri;</p>
<p>considerato che il progettato intervento riguarda non una spiaggia attrezzata ma uno stabilimento balneare;<br />
considerato che, nella fattispecie, non appaiono rispettati i criteri stabiliti dal Decreto della Capitaneria di Porto di Gallipoli n° 6/2002 con riferimento agli stabilimenti balneari in quanto l’area richiesta in concessione (di superficie pari a circa 2144 mq) andrebbe ad aggiungersi alle numerose altre porzioni di litorale già sottratte alla libera fruizione, e comunque gli interventi di manutenzione e di salvaguardia dell’area in argomento dai pericoli di incendio che la società ricorrente si sarebbe impegnata ad assicurare, nella loro estrema genericità, non paiono integrare quei “servizi aggiuntivi di interesse pubblico e di particolare rilevanza, con preminente riguardo ad interventi di protezione e di ricostituzione delle aree dunali e dell’habitat naturale in genere” richiesti dal predetto decreto;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 211/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE , li 18 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</a></p>
<p>Idrocarburi &#8211; distributore carburante e relativa concessione edilizia &#8211; trasferimento – violazione delle distanze minime tra distributori – ricorso di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2107 del 11 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217;ABRUZZO -L’AQUILA Registro Ordinanze:41/2004Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Idrocarburi &#8211; distributore carburante e relativa concessione edilizia  &#8211; trasferimento – violazione delle distanze minime tra distributori – ricorso di   controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/5/4006/g">Ordinanza n. 2107 del 11 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;ABRUZZO -L’AQUILA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:41/2004<br />Registro Generale:42/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SANTO BALBA Presidente<br />ROLANDO SPECA Cons., relatore<br />
LUCIANO RASOLA Cons.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 42/2004 proposto da:<br />
<b>SOCIETA&#8217; ITALIANA GAS LIQUIDI S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVV. FOGLIETTI FABRIZIOAVV. MENGOLI GIANCARLOcon domicilio eletto in L&#8217;AQUILAP.ZZA S. GIUSTA, N. 4 (N.I.)presso<br />
AVV. FOGLIETTI FABRIZIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SULMONA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVV. BLANDINI GUIDOcon domicilio eletto in L&#8217;AQUILAVIA FONTESECCO 16presso AVV. SALVI VINCENZO<br />
e nei confronti di<br /><b>SOCIETA&#8217; CENTRALE METANO MARSICA S.N.C.</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVV. IRTI UMBERTOAVV. IRTI AURELIOcon domicilio eletto in L&#8217;AQUILAVIA S. MARCIANO, 14 (N.I.)presso<br />
AVV. MANIERI MASSIMO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, dell’autorizzazione del 24.4.2001, n.7 del Comune di Sulmona rilasciata al sig. Molandra Gabriele; della concessione edilizia n.2075/cc. del 15.11.2001 del Comune di Sulmona; del Piano carburanti del Comune di Sulmona.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;</p>
<p>Udito il relatore Cons. ROLANDO SPECA e uditi altresì i difensori delle parti costituite come da verbale;</p>
<p>Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla L.205/2000;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per concedere la richiesta misura cautelare</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Depositata in Segreteria L&#8217;AQUILA , li 18 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a></p>
<p>Demanio – concessione arenile – realizzazione di stabilimento con opere strutturali in cemento &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – prevalenza del mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale – generici interventi di protezione e di ricostituzione dell’ambiente – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche :CONSIGLIO DI STATO,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – concessione arenile – realizzazione di stabilimento con opere strutturali in cemento &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – prevalenza del mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale – generici interventi di protezione e di ricostituzione dell’ambiente – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche :CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4162/g">Ordinanza del 07 maggio 2004 n.2098</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4158/g">Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 288</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4159/g">Ordinanza del 21 maggio 2004 n. 2321</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4160/g">Ordinanza sospensiva del 21 aprile 2004 n. 466</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4161/g">Ordinanza del 27 gennaio 2004 n. 366</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4157/g">Ordinanza n. 2520 del 28 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 247/04<br />
Registro Generale: 211/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI, Presidente<br />CARLO BUONAURO, Ref.<br />GIOVANNI PALATIELLO, Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 211/2004 proposto da:<br />
<b>SAFFTOURIST SPA</b>rappresentata e difesa da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTOcon domicilio eletto in LECCEVIA SAN FRANCESCO D&#8217;ASSISI 33presso<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; ROMA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>REGIONE PUGLIA &#8211; BARICOMUNE DI GALLIPOLI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
PORTALURI PIER LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA IMBRIANI 24presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della nota del Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 21.11.2003 prot. n. 26978/DEM con la quale è stata rigettata l’istanza per il rilascio di concessione demaniale presentata dalla ricorrente in data 16.10.2003, avente ad oggetto un’area demaniale di circa mq. 2144 per la realizzazione di uno stabilimento balneare in Gallipoli località Li Foggi fg. 32 p.lla 382; della nota del Comune di Gallipoli n. 9863 del 9.4.2002 con la quale si è chiesto alla Capitaneria di Porto di sospendere il rilascio di nuove concessioni demaniali sul litorale sud di Gallipoli e della allegata delibera della G.M. n. 112 del 6.12.2001 del medesimo Comune, con la quale l’A.C. si è a sua volta determinata a sospendere ogni determinazione afferente il rilascio di concessioni demaniali sino all’approvazione del Piano di utilizzo delle coste di cui all’atto della G.C. n. 80 del 29.9.2001; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto ed ove occorra della direttiva della Regione Puglia 4/2/2000 n. 135/SP/DEM;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI<br />COMUNE DI GALLIPOLI<br />MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – ROMA<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. Sticchi Damiani, l’Avv. dello Stato Roberti e l’Avv. Portaluri;</p>
<p>considerato che il progettato intervento riguarda non una spiaggia attrezzata ma uno stabilimento balneare;</p>
<p>considerato che, nella fattispecie, non appaiono rispettati i criteri stabiliti dal Decreto della Capitaneria di Porto di Gallipoli n° 6/2002 con riferimento agli stabilimenti balneari in quanto l’area richiesta in concessione (di superficie pari a circa 2144 mq) andrebbe ad aggiungersi alle numerose altre porzioni di litorale già sottratte alla libera fruizione, e comunque gli interventi di manutenzione e di salvaguardia dell’area in argomento dai pericoli di incendio che la società ricorrente si sarebbe impegnata ad assicurare, nella loro estrema genericità, non paiono integrare quei “servizi aggiuntivi di interesse pubblico e di particolare rilevanza, con preminente riguardo ad interventi di protezione e di ricostituzione delle aree dunali e dell’habitat naturale in genere” richiesti dal predetto decreto;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 211/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE , li 18 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</a></p>
<p>Inquinamento &#8211; Igiene e sanita&#8217; – imposizione di un piano di caratterizzazione e bonifica – a carico di proprietari attuali di un fondo &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2511 del 28 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento &#8211; Igiene e sanita&#8217; – imposizione di un piano di caratterizzazione   e bonifica – a carico di proprietari attuali  di un      fondo  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4178/g">Ordinanza n. 2511 del 28 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL PIEMONTE &#8211; 2^ Sezione</b></p>
<p>Ord. n.	308/2004<br />	<br />
R.G. n.	163/2004																																																																																												</p>
<p>composto dai Signori:<br />
&#8211; Giuseppe CALVO &#8211; Presidente<br />
&#8211; Ivo CORREALE &#8211; Referendario<br />
&#8211; Giuseppa LEGGIO &#8211; Referendario estensore<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2004.<br />
Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;</p>
<p>Visto il ricorso n. 163/04 proposto da <b>Domenico VARESE, Maria MARCHINO, Giuseppino VARESE, Maria SARRA,</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesca Mastroviti e Franco Enoch ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Torino, C.so Re Umberto n. 65,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>il COMUNE DI VERCELLI</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappersentato e dagli avv.ti Ludovico Szego ed Enrico Inserviente ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120,</p>
<p>nonché, in quanto occorra,<br />
<b>L’ ARPA- Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Angeletti ed eletticvamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Brofferio n. 1,<br />
<b>L’ ARPA – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, Dipartimento Provinciale di Vercelli,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>per l’annullamento,<br />previa sospensione, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Vercelli n. 349 del 11.11.2003, notificata ai ricorrenti il successivo 17.11.2003, con la quale è stato loro ordinato di “redigere e di presentare entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza il piano della caratterizzazione ai sensi dell’art. 10 D.M. 471/99”, con l’avvertimento che “trascorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto sopra ordinato si procederà all’esecuzione d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 commi 9,10,11 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997”;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, in particolare ed in quanto occorra, la nota del Comune di Vercelli n. prot. 32149 del 2.9.2003 di comunicazione di avvio del procedimento, nonché, sempre in quanto occorra</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Relatore dott.ssa Giuseppa Leggio;</p>
<p>Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Enoch, per il Comune di Vercelli l’avv. Inserviente e per l’A.R.P.A. Piemonte l’avv. Angeletti;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, atteso che l’ordinanza sindacale impugnata, imponendo ai ricorrenti la redazione e la presentazione del Piano della Caratterizzazione previsto dall’allegato 4, punto 1, del D.M. n. 471/1999 , dispone gli accertamenti e le indagini intesi a verificare l’ attuale stato di inquinamento del sito in questione e a comprovare la necessità effettiva di interventi di bonifica;</p>
<p>considerato che, alla stregua di quanto statuito da questa Sezione con la sentenza n. 822/03 in data 3 giugno 2003, non si può ritenere che il Sindaco abbia illegittimamente disposto tali accertamenti nei confronti dei proprietari;</p>
<p>ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2^ Sezione &#8211;<br />
respinge</p>
<p>la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Torino, 18 febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.244</a></p>
<p>Demanio &#8211; Ambiente &#8211; diniego nulla osta paesaggistico per realizzazione stabilimento balneare – tempestivita’ del diniego rispetto a richieste istruttorie e rilevante impatto di parcheggio e cabine &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2766 del 11 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; Ambiente &#8211; diniego nulla osta paesaggistico per  realizzazione stabilimento balneare – tempestivita’ del  diniego  rispetto a richieste istruttorie e rilevante impatto  di parcheggio e cabine &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4297/g">Ordinanza n. 2766 del 11 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 244/04<br />
Registro Generale: 172/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI Presidente<br />CARLO BUONAURO, Ref.<br />GIOVANNI PALATIELLO, Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 172/2004 proposto da:<br />
<b>CIACCIA NATASCIA</b>rappresentata e difesa da:<br />
GRIMALDI M. ALBERTOcon domicilio eletto in LECCEVIA B. PAPADIA, 14presso<br />
GRIMALDI M. ALBERTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI &#8211; PUGLIA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto prot. n. 19045 del 28-10-2003, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia ha annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Castrignano del Capo con provvedimento prot. n. 4838/2003 in data 12.6.2003 per la realizzazione di uno stabilimento balneare nel territorio comunale, lungo la via Litoranea Leuca – Gallipoli; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresa la nota Soprintendentizia prot. n. 14461 del 18.8.2003;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI<br />SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI – PUGLIA<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. Grimaldi e l’Avv. dello Stato Musio;</p>
<p>Osservato che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, del D.M. 13.6.1994, n° 495, aggiunto dal D.M. 19.6.2002 n° 165, l’avviso ex art. 7 della Legge 241/1990 non è richiesto per il procedimento di cui all’art. 151 del D.Lvo n° 490/1999;</p>
<p>considerato che la Soprintendenza è stata messa nelle condizioni di poter valutare compiutamente la legittimità della rilasciata autorizzazione paesaggistica solo quando, in data 2.9.2003, è pervenuta la documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n° 14461 del 18.8.2003;</p>
<p>ritenuto, pertanto, che il dies a quo del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’art. 151 del D.Lvo n° 490 del 1999 vada individuato nel 2.9.2003, con la conseguenza che l’impugnato decreto di annullamento, essendo stato adottato in data 28.10.2003, risulta essere tempestivo;</p>
<p>rilevato, altresì, che il progettato intervento comporta un consistente impatto ambientale in quanto prevede delle opere non amovibili (in particolare la pavimentazione del parcheggio e le basi di appoggio delle strutture recettive), destinate a rimanere per un periodo di cinque anni dalla messa in esercizio della struttura balneare;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 172/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 18 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amadio, Est. Vinciguerra De Pasquale (Avv. Angelici) c. Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, e nei confronti di ENASARCO. Pubblico impiego – Sospensione obbligatoria dal servizio – Istanza di revoca della sospensione avanzata dal dipendente a seguito di cessazione della custodia cautelare – Idoneità – Silenzio serbato dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1499/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1499</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1499/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1499</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amadio, Est. Vinciguerra<br /> De Pasquale (Avv. Angelici) c. Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, e nei confronti di ENASARCO.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Sospensione obbligatoria dal servizio – Istanza di revoca della sospensione avanzata dal dipendente a seguito di cessazione della custodia cautelare – Idoneità – Silenzio serbato dalla P.A. su tale istanza – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di rispondere all’istanza di revoca della sospensione obbligatoria avanzata dal dipendente che abbia documentato, in modo specifico e circostanziato, che il presupposto della sospensione medesima sia venuto meno a seguito della cessazione della custodia cautelare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di silenzio rifiuto serbato dalla P.A. sull’istanza di revoca della sospensione obbligatoria dal servizio, motivata con la cessazione della custodia cautelare del dipendente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2921/94 Reg.Ric. &#8211; N. Reg.Sent.<br />
N. Reg.Sez. &#8211; Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO <br />
SEZIONE III BIS</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Giulio AMADIO &#8211; PRESIDENTE; Eduardo PUGLIESE &#8211; CONSIGLIERE; Antonio VINCIGUERRA &#8211; CONSIGLIERE rel.est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2921/1994 R.G. proposto da<br />
<b>DE PASQUALE Francesco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Angelini, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour &#8211; 10;</p>
<p align=center>
c o n t r o</p>
<p><b>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)</b>, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>per ottenere<br />
la declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale su istanza di revoca del decreto di sospensione del ricorrente dalla carica di consigliere di amministrazione e componente del comitato esecutivo dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;</p>
<p>Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13.10.2003, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è volto alla declaratoria giudiziale dell&#8217;illegittimità del silenzio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su istanza del ricorrente di revoca del provvedimento che ne aveva disposto la sospensione dalle cariche di membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), a seguito di ordine di custodia cautelare emesso dall&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria. La richiesta di revoca è stata presentata una volta cessato il presupposto del provvedimento.<br />
Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo foro erariale, che eccepisce la tardività del ricorso.<br />
L&#8217;eccezione è infondata. La domanda di revoca e la contestuale diffida a provvedere sono state ricevute dall&#8217;Amministrazione il 15.11.1993; pertanto il termine di trenta giorni per l&#8217;adempimento è scaduto il 15 dicembre successivo e il termine d&#8217;impugnativa il 14.2.1994, considerato che il precedente giorno 13 – sessantesimo giorno dal dies ad quem per rispondere – cadeva in data festiva. Dunque il ricorso è tempestivo, giacché notificato all&#8217;Amministrazione l&#8217;ultimo giorno utile per evitare la decadenza.<br />
Nel merito è fondata la dedotta pretesa di accertamento. Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente abbia ottemperato all&#8217;onere di mettere in mora l&#8217;Amministrazione, onde ottenere al riguardo esplicita pronuncia. A tale specifica e circostanziata richiesta sussisteva l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di rispondere, giacché l&#8217;istante aveva documentato che il presupposto della sospensione obbligatoria, di cui aveva chiesto la revoca, era venuto meno a seguito di cessazione della custodia cautelare.<br />
È irrilevante il controdedotto della difesa erariale, secondo cui la gravità dei reati avrebbe precluso l&#8217;accoglimento della richiesta di revoca. Trattasi di argomento che attiene al diverso presupposto della sospensione facoltativa dal servizio, che allo stato non risulta deliberata dall&#8217;Autorità amministrativa, e comunque non adatto ad essere utilizzato come argomento di difesa in assenza di espresso deliberato dell&#8217;Amministrazione competente che possa farlo proprio.<br />
Ulteriore rafforzamento del dedotto e della legittimità della pretesa viene dalle decisioni definitive del Giudice penale, medio tempore intervenute, con le quali il dott. De Pasquale è stato assolto dalle imputazioni.<br />
Va, pertanto, riconosciuta accoglibile l&#8217;istanza di declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Ministero del lavoro.<br />
Dalla pronuncia di accoglimento del ricorso consegue l&#8217;obbligo di procedere ed esprimersi sulla richiesta avanzata da parte ricorrente.<br />
L&#8217;Amministrazione del lavoro, pertanto, dovrà pronunciarsi sulla domanda avanzata dal ricorrente, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione in fattispecie del beneficio richiesto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.<br />
Condanna il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi €. 2.000 (duemila) a favore del ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.10.2003.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1527</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-1527/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La Medica, Est. Capuzzi; Galasso (Avv. Tartaglia) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di lavoro – Istanza di congedo nella categoria ausiliaria – Rifiuto della P.A. e conseguente collocamento nella categoria di riserva – Situazione soggettiva del dipendente di interesse legittimo e non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-1527/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1527</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Capuzzi; <br /> Galasso (Avv. Tartaglia) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di lavoro – Istanza di congedo nella categoria ausiliaria – Rifiuto della P.A. e conseguente collocamento nella categoria di riserva – Situazione soggettiva del dipendente di interesse legittimo e non di diritto soggettivo – E’ tale &#8211; Impugnazione del provvedimento nei termini decadenziali – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza del potere autoritativo dell&#8217;Amministrazione, anche in ipotesi vincolato, di disporre in ordine alla posizione dei propri dipendenti, la situazione soggettiva di questi ultimi è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo con conseguente necessità di impugnazione in termini decadenziali dell&#8217;atto espresso ovvero del silenzio-rifiuto ritualmente precostituito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rientra tra le situazioni di interesse legittimo la posizione del dipendente che viene collocato in congedo nella categoria ausiliaria o in quella di riserva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO<br />
SEZIONE SECONDA </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 8926/99 proposto da<br />
<b>Galasso Pietro</b>, rappresentato e difeso dall’avv.Tartaglia Angelo Fiore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Alfredo Serranti n.49;</p>
<p align=center>CONTRO </p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato negli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n.12;<br />
per l’annullamento:<br />
del decreto del Ministro delle Finanze del 16.12.1996 con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo nella categoria della riserva e non in quella dell’ausiliaria come dallo stesso richiesto in data 31.8.1996;<br />
per l’accertamento del diritto ad essere collocato in congedo nella categoria dell’ausiliaria;<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 il consigliere Roberto Capuzzi, nessuno comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, Colonnello della Guardia di Finanza espone di avere inoltrato domanda la Comando Generale della Guardia di Finanza al fine di essere collocato in congedo con diritto a pensione ed in ausiliaria, con decorrenza 18 dicembre 1996.<br />
Il Comando Generale della Guardia di Finanza collocava il ricorrente nella categoria della riserva.<br />
Da qui il ricorso affidato al seguente articolato motivo.<br />
Illegittimità dell’impugnato decreto del Ministro per violazione dell’articolo 33 e 43 della legge 10 aprile 1954 n.113 nonché dell’art.6 della legge 27 gennaio 1968 n.37. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per erroneità ed insufficiente motivazione. Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto inerente il possesso dei requisiti di legge per il collocamento nella categoria dell’ausiliaria.<br />Si è costituita l’intimata amministrazione contestando le censure dedotte e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 il ricorso è stato assunto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Il ricorso è irricevibile.<br />
In data 23 gennaio 1997 il ricorrente era stato edotto del collocamento nella categoria della riserva e non dell’ausiliaria come risulta dalla firma in calce alla nota del 9 gennaio 1997 nel documento n.5 depositato dallo stesso ricorrente.<br />
Il ricorso è stato notificato solo in data 23 giugno 1999 e pertanto ben oltre i termini decadenziali stabiliti dalla legge.<br />
Si ricorda che in presenza del potere autoritativo dell&#8217;Amministrazione, anche in ipotesi vincolato, di disporre in ordine alla posizione dei propri dipendenti, la situazione soggettiva di questi ultimi è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo con conseguente necessità di impugnazione in termini decadenziali dell&#8217;atto espresso ovvero del silenzio-rifiuto ritualmente precostituito (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 6 marzo 1991 n. 199).<br />
2. Anche ad entrare nel merito, il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.<br />
Al momento in cui è stato adottato il provvedimento impugnato in data 16 dicembre 1996, era in vigore il decreto legge n.606 del 29 novembre 1996 per effetto del quale, dal 28 settembre 1996, non potevano transitare nell’ausiliaria i militari che al momento del collocamento in congedo non avessero raggiunto i limiti massimi di età lavorativa.<br />
Come esposto nella difesa dell’Amministrazione, tale limite, per il grado di tenente colonnello, rivestito dal ricorrente, era fissato in anni 60 mentre il ricorrente, al momento del collocamento a riposo, aveva 52 anni d’età essendo nato il 16.7.1944.<br />
Tale situazione di fatto impediva di collocare il ricorrente nella categoria dell’ausiliaria.<br />
Peraltro il decreto legge n.606/96 stabiliva che la nuova normativa si rendeva applicabile anche alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non fosse definitivamente concluso.<br />
Da ultimo la legge finanziaria n.662/1996 all’art.1, ha ribadito che “ a decorrere dal 28.9.1996 e fino al 31.12.1997, il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito”. Al comma 180, lo stesso art.1, ha statuito che “restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge”.<br />
Infondate sono le argomentazioni del ricorrente in ordine alla necessità, da parte dell’Amministrazione, di prendere a riferimento la normativa vigente al momento della domanda presentata in data 31.8.1996.<br />
Si richiama al riguardo la giurisprudenza amministrativa in base alla quale “Gli atti e i provvedimenti amministrativi devono essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione; pertanto, il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento del procedimento rende applicabile il principio del tempus regit actum nel senso che ciascuna delle fasi va considerata sottoposta alla disciplina della legge vigente nel tempo in cui viene compiuta” (TAR Lazio, 314,1 aprile 1996).<br />
In fattispecie analoga a quella all’esame, il giudice di secondo grado ha sottolineato che “..in presenza di una modifica della disciplina normativa nel periodo intercorrente tra la domanda di pensionamento per cessazione anticipata e la sua accettazione da parte dell’amministrazione, le norme applicabili al pensionamento sono quelle in vigore nel momento in cui viene posto in essere quest’ultimo provvedimento.” “Infatti, -premesso che in materia di cessazione volontaria del rapporto di servizio, le dimissioni non hanno effetto risolutivo fino al momento della comunicazione all’interessato della loro accettazione ( CdS, VI, 18 ottobre 1999 n.1430),- in presenza di un rapporto giuridico che si perfeziona attraverso una serie di atti i cui effetti sono destinati per natura ad articolarsi in una serie di distinti adempimenti, ciascuno regolato dalla disciplina vigente al momento in cui vengono posti in essere, viene in rilievo il principio del tempus regit actum “(CdS, IV, 4672/2003).<br />
Del resto il legislatore del 1996, ben consapevole del fatto che la nuova normativa avrebbe comportato un indubbio pregiudizio economico per i suoi destinatari, ha previsto in favore di coloro che avevano presentato domanda di cessazione dal servizio per anzianità, ampia facoltà di revoca e quindi la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del previsto limite di età e di tale facoltà il ricorrente non ha ritenuto di avvalersi.<br />
Pertanto, ferma la pregiudiziale pronunzia di irricevibilità, anche nel merito il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.<br />
Spese ed onorari possono essere compensati.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.8926/99 lo dichiara irricevibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21.1.2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:<br />
Dr, Domenic LA MEDICA Presidente Dr.Roberto CAPUZZI Consigliere est.<br />
Dr.Raffaello SESTINI Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</a></p>
<p>Pres. Est., Corasaniti Massimiani c. Ministero Pubblica Istruzione 1. Lavoro – Malattia ed infermità – Domanda di equo indennizzo – Rigetto della domanda a seguito del parere espresso dal C.P.P.O. risultato difforme da quello precedentemente espresso dalla C.M.O. – Possibilità del C.P.P.O. di rimettere in discussione il riconoscimento della dipendenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est., Corasaniti<br /> Massimiani c. Ministero Pubblica Istruzione</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Lavoro – Malattia ed infermità – Domanda di equo indennizzo – Rigetto della domanda a seguito del parere espresso dal C.P.P.O. risultato difforme da quello precedentemente espresso dalla C.M.O. – Possibilità del C.P.P.O. di rimettere in discussione il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – Sussiste</p>
<p> 2. Lavoro – Malattia ed infermità – Domanda di equo indennizzo – Giudizio del C.P.P.O. – Fattispecie – Giudizio che s’impone quale momento di sintesi e composizione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi anche se tra loro confliggenti – E’ tale</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La disciplina introdotta in materia dall’art. 5 bis D.L. 387/1987 comporta che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, già operato dall’Amministrazione eventualmente ad altri effetti (quindi la misura degli assegni durante il periodo di aspettativa o le spese di cura) ben possa essere rimesso in discussione a seguito del parere negativo del C.P.P.O., anche se nell’ambito delle materie per le quali questo é competente a pronunciarsi.<br />
Il parere del C.P.P.O., sia pure con la possibilità di difformità valutativa rispetto ai giudizi adottati dalle Commissioni mediche ospedaliere, contribuisce infatti, a realizzare i principi dell’art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento, valendo in particolare ad arricchire gli elementi di giudizio di cui l’Amministrazione dispone al momento dell’adozione del provvedimento finale. L’Amministrazione può, quindi, validamente porre a base del proprio provvedimento il parere del C.P.P.O. anche ove difforme, dal parere della C.M.O.<br />
2. Il giudizio del C.P.P.O. s’impone all’Amministrazione quale momento di sintesi e di composizione dei diversi pareri, anche se tra loro confligenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento. Più precisamente mentre la C.M.O.”ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame”, il C.P.P.O. é chiamato ad una indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall’ordinamento rilevanti al fine di decidere, cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelle tecnico-amministrativi, già oggetto di preliminare esame” da parte dell’organo di amministrazione dell’Ente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di equo indennizzo il parere espresso dalla C.P.P.O., può essere anche difforme e contrastante con quello della C.M.O.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE III-Bis </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 12144/96 proposto da<br />
<b>MASSIMIANI Eleonora </b>rappresentata e difesa dall’avv. Assennato G. Sante ed elettivamente domiciliata presso lo stesso avvocato in Roma Via Carlo Poma, 2</p>
<p align=center>contro </p>
<p>&#8211; <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,<br />
per l’annullamento<br />
del decreto del Provveditorato agli Studi di Roma del 22/5/1996 col quale é stata rigettata la domanda di equo indennizzo della ricorrente.<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito alla pubblica udienza del 12/01/04 il relatore Saverio CorasanitiRitenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>La ricorrente impugna il decreto in epigrafe di rigetto della sua domanda di equo indennizzo.<br />
Premette in fatto:<br />
&#8211; che é stata per lunghi anni dipendente dell’Amministrazione resistente con servizio gravoso e stressante, esposta alla umidità ed all’acqua.<br />
&#8211; che con decreto 20.5.1995 n. 67790, non revocato, la infermità “esiti di laminectomia L4-L5 per ernia discale in spondiloartrosi lombare con segni clinici di deficit della radice di S1 a dx” é stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascriv<br />
&#8211; che detta determinazione é stata notificata e non é stata mai revocata;<br />
&#8211; che col decreto impugnato, in relazione a parere negativo espresso dalla C.P.P.O in data 27.1.1996 é stata rigettata l’istanza di equo indennizzo presentata tempestivamente il 13.7.1995.<br />
Deduce in diritto la ricorrente il difetto e la contraddittorietà di motivazione.<br />
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’art. 5 bis del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987 n. 472 statuisce che “i giudizi collegiali adottati dalle commissioni medico ospedaliere sono da considerarsi definitivi salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all’art. 166 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo”.<br />
Pertanto, in virtù di tale disposizione, é possibile rivedere in sede di liquidazione dell’equo indennizzo (e della pensione privilegiata), in adesione al conforme parere del C.P.P.O., il messo di dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità già accertata nel relativo procedimento, la gravità di una determinata infermità e la sua classificazione ed ascrivibilità nelle diverse categorie previste dalle tabelle annesse alla legge n. 648 del 10 ottobre 1950.<br />
La stessa Corte Costituzionale nel dichiarare (sentenza n.209 del 1996) non fondata la questione di costituzionalità del citato art. 5 bis D.L. 387/87 per contrasto con l’art. 3 Cost., ha evidenziato la complessità delle valutazioni richieste al C.P.P.O rispetto alla settorialità di quelle di competenza degli altri organi consultivi in precedenza intervenuti, la particolare professionalità ed esperienza di detto organo in ragione della sua qualificata composizione, unificante delle valutazioni rese dalla C.M.O., necessario al fine di ricondurre a principi comuni.<br />
Nessuna contraddittorietà quindi, da parte dell’Amministrazione resistente: quest’ultima che esplicitamente aveva subordinato nel decreto del Provveditore agli Studi di Roma del 20.5.1995 i provvedimenti definitivi all’equo indennizzo al parere del C.P.P.O, ha adottato il provvedimento impugnato sulla base di un presupposto giuridico richiesto dalla legge e rappresentato appunto dal parere del C.P.P.O, che ha rimesso in discussione il parere della C.M.O.<br />
In definitiva va ribadito che la disciplina introdotta in materia dall’art. 5 bis D.L. 387/1987 comporta che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, già operato dall’Amministrazione eventualmente ad altri effetti (quindi la misura degli assegni durante il periodo di aspettativa o le spese di cura) ben possa essere rimesso in discussione a seguito del parere negativo del C.P.P.O., anche se nell’ambito delle materie per le quali questo é competente a pronunciarsi.<br />
Il parere del C.P.P.O., sia pure con la possibilità di difformità valutativa rispetto ai giudizi adottati dalle Commissioni mediche ospedaliere, contribuisce infatti, a realizzare i principi dell’art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento, valendo in particolare ad arricchire gli elementi di giudizio di cui l’Amministrazione dispone al momento dell’adozione del provvedimento finale.<br />
L’Amministrazione può, quindi, validamente porre a base del proprio provvedimento il parere del C.P.P.O. anche ove difforme, come nel caso di specie, del parere della C.M.O.<br />Ed invero il giudizio del C.P.P.O. s’impone all’Amministrazione quale momento di sintesi e di composizione dei diversi pareri, anche se tra loro confligenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento. Più precisamente mentre la C.M.O.”ha il compito di valutare solo gli aspetti medico-legali del caso sottoposto al suo esame”, il C.P.P.O. é chiamato ad una indagine finale ben più complessa, la quale investe tutti gli aspetti ritenuti dall’ordinamento rilevanti al fine di decidere, cioè non solo quelli sanitari, ma anche quelle tecnico-amministrativi, già oggetto di preliminare esame” da parte dell’organo di amministrazione dell’Ente (Cons. St. sez. IV 6 febbraio 1995 n. 74/95; 22 giugno 2000 n. 3544; Sez. VI, 6 giugno 2000 n. 3196; TAR Lazio Sez. II bis n. 5163 del 4 giugno 2002).<br />
Premesso, quindi, che l’Amministrazione può validamente porre a base del proprio provvedimento il parere del C.P.P.O. anche ove difforme, come nel caso di specie, del parere della C.M.O., la questione si incentra e si esaurisce sul se l’atto impugnato sia o meno supportato da idonea motivazione: é anche sul vizio, di difetto di motivazione che fa leva la difesa della ricorrente.<br />
Ma, sebbene siffatte censure sia stata elegantemente prospettata, la stessa non é in grado di scalfire la legittimità del provvedimento stesso.<br />
Il contenuto di quest’ultimo é perfettamente conforme ai giudizi ed alle valutazioni espresse dal C.P.P.O. richiamati nella determinazione del Provveditore agli Studi di Roma: il parere di siffatto organo consultivo é riportato nella determinazione medesima.<br />
Con esso il C.P.PO. ha manifestato l’avviso che: l’infermità: “Esiti di emilaminectomia L4-L5 per ernia discale in spondilo-artrosi lombare con segni clinici di deficit della radice di S1 a dx non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella paggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali, efficienti e determinanti;<br />
che comunque, ai soli fini di classifica, la stessa sarebbe ascrivibile alla 8^ ctg nella misura massima.<br />
Dalle predette considerazioni si evince che il provvedimento del Provveditorato agli Studi è espressamente motivato col richiamo integrale del parere del C.P.P.O.<br />
E’ quest’ultimo un giudizio tecnico-discrezionale non censurabile sotto il profilo della legittimità se non in caso di accertata cronicità ed illogicità, il che nel caso in esame é escluso dalla puntualità ed obiettività dei rilievi e delle valutazioni tecniche e la coerenza delle conclusioni dell’assunto con la premessa formulata del Comitato.<br />
I giudizi e le valutazioni surriferite del C.P.P.O. – le quali rappresentano nell’economia del provvedimento il punto veramente decisivo nel senso che esprimono il momento logicamente determinante del procedimento di formazione dell’atto e del suo contenuto – consentono già di per sé di comprendere il ragionamento e l’iter logico seguito dall’Amministrazione per giungere alla determinazione impugnata né l’atto doveva essere munito di ulteriori argomentazioni anche se in precedenza il C.M.O. aveva espresso parere diverso e favorevole al ricorrente.<br />
Ciò in quanto il parere del Comitato, fatto proprio e condiviso dall’Amministrazione adempie ad una funzione riepilogativa e conclusiva della fase istruttoria, potendo correggere indirizzi ed opinioni espresse nelle fasi anteriori.<br />
La funzione del C.P.P.O. é, proprio, quella di rilevare criticamente i giudizi delle commissioni mediche di prima istanza anche per assicurare, come rilevato dalla Corte Cost. nella citata sentenza e dal Consiglio di Stato (cfr. tutte Sez. IV, 1° ottobre 1993 n. 826), uniformità di trattamento e d’indirizzo, in carenza di una specifica previsione normativa.<br />
Il giudizio del C.P.P.O. s’impone in definitiva all’Amministrazione quale momento di sintesi e di composizione dei diversi perché, anche se tra loro confligenti, resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento.<br />
Pertanto alla luce di quanto esposto appare corretto sia l’operato del C.P.P.O., il quale, come detto, ha adempiuto l’obbligo di motivare adeguatamente il parere espresso, che quello dell’Amministrazione resistente che ha motivato ob relationem il provvedimento impugnato.<br />
Il ricorso va, quindi, respinto in quanto infondato.<br />
Sussistono i motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis &#8211;<br /> respinge il ricorso come in epigrafe proposto.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21/1/2004 con l’intervento dei magistrati:<br />
Saverio CORASANITI &#8211; Presidente, est.<br />
Giulio AMADIO &#8211; Consigliere<br />
Francesco ARZILLO &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1493/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1493</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1494</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1494/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1494/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1494</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. Arzillo Sogeap s.r.l. (Avv. Chiatti) c. Empam (Avv.ti Tedeschi e Squillaci) e nei confronti de “La Lucentissima” s.r.l. 1. Processo – Processo amministrativo &#8211; Cancellazione volontaria del difensore dall’albo degli Avvocati – Conseguenze. 2. Processo – Processo amministrativo &#8211; Principio del giusto processo &#8211; Contraddittorio &#8211; Cancellazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1494/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1494</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1494/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1494</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, Est. Arzillo<br />
Sogeap s.r.l. (Avv. Chiatti) c. Empam (Avv.ti Tedeschi e Squillaci) e nei confronti de “La Lucentissima” s.r.l.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo &#8211; Cancellazione volontaria del difensore dall’albo degli Avvocati – Conseguenze.</span></span></span></p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo &#8211; Principio del giusto processo &#8211; Contraddittorio &#8211; Cancellazione volontaria del difensore dall’albo degli Avvocati – Conseguenze – Assimilabilità della cancellazione volontaria alla radiazione – Sussiste – Interruzione del processo ex art. 301, comma 1, c.p.c. &#8211; Si applica.</p>
<hr />
<p>1. Nell&#8217;ipotesi di cancellazione dall&#8217;albo professionale, ancorché disposta a domanda dell&#8217;interessato, si determinano la decadenza dall&#8217;ufficio di avvocato e la cessazione dello ius postulandi, con le connesse conseguenze processuali in ordine: all&#8217;inesistenza dell&#8217;attività &#8211; anche di mera ricezione &#8211; compiuta dallo stesso – ed alla inapplicabilità del principio della perpetuatio dell&#8217;ufficio defensionale sancito nell&#8217;art. 85 c.p.c. e nell&#8217;art. 301, comma 3 (in base al quale la revoca della procura e la rinuncia al mandato hanno effetto nei confronti dell&#8217;altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore), al caso in cui il procuratore costituito sia privato del tutto dello ius postulandi, poiché le norme surriferite limitano la portata del principio alle sole ipotesi testè richiamate.<br />
2. Il termine &#8220;radiazione&#8221; adoperato nell&#8217;art. 301 del c.p.c. vigente, va inteso come riferito non solo alla radiazione in senso tecnico, ma a tutti i casi di cancellazione dall&#8217;albo, con la connessa perdita dello ius postulandi. Ne deriva che in tema di giusto processo, in conformità del principio costituzionale del contraddittorio, la cancellazione volontaria del procuratore costituito dall&#8217;albo professionale è idonea a determinare, al pari della morte, della sospensione e della radiazione del difensore, l&#8217;interruzione del processo ai sensi dell’art. 301, comma 1, c.p.c.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;Avv. Stefano Tarullo<a href="/ga/id/2004/2/1660/d"> &#8220;Cancellazione del difensore dell&#8217;albo ed interruzione del processo&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la cancellazione del difensore dell&#8217;albo provoca l&#8217;interruzione del processo ex art. 301, comma 1, c.p.c.</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione III-bis </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 6773/1990 proposto da</p>
<p><b>SOGEAP &#8211; SOCIETA&#8217; GENERALE APPALTI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., originariamente rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Chiatti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, alla Piazza Cola di Rienzo, 85</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>ENPAM &#8211; ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI</b>, in persona del Presidente p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Tedeschi e Vincenzo Squillaci, e domiciliato presso l&#8217;ufficio legale dell&#8217;ENPAM in Roma, Via Torino, 38</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>LA LUCENTISSIMA s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Massimo Cerniglia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, al viale Liegi, 48</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; dell&#8217;assegnazione dell&#8217;appalto della pulizia degli uffici dell&#8217;ENPAM in Roma, Via Torino n. 38/40, Via Modena n. 5, Via Montebello n. 8, avvenuta il 6.6.1990 in favore di &#8220;La Lucentissima&#8221; s.r.l.;<br />
&#8211; della comunicazione dell&#8217;ENPAM del 9.6.1990;<br />
&#8211; della disposizione contenuta nella lettera dell&#8217;ENPAM del 15.5.1990, che imponeva ai partecipanti alla gara il requisito della iscrizione nell&#8217;albo dei fornitori del Provveditorato Generale dello Stato;<br />
&#8211; di ogni altro atto conseguente e connesso</p>
<p>e per la declaratoria<br />
del diritto della ricorrente all&#8217;assegnazione dell&#8217;appalto.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;ENPAM &#8211; ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI e di LA LUCENTISSIMA s.r.l.;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, alla camera di consiglio del 24 novembre 2003, il relatore dott. Francesco Arzillo;</p>
<p>ritenuto in fatto e diritto</p>
<p>quanto segue:</p>
<p>1. Dagli atti risulta che l’Avv. Aldo Chiatti, difensore della ricorrente, è stato cancellato dall’albo professionale su domanda, a decorrere dal 2 luglio 2001.</p>
<p>2. Occorre quindi chiedersi se nella specie debba farsi luogo all&#8217;interruzione del processo.</p>
<p>3. Il Collegio ben conosce l’orientamento giurisprudenziale dominante, secondo il quale la cancellazione volontaria del difensore di una parte dall’albo professionale non è causa d&#8217;interruzione del processo, nel quale egli si sia costituito, in quanto tale ipotesi non è assimilabile a quelle previste dall&#8217;art. 301 Cod. proc. civ., che consistono in eventi indipendenti dalla volontà del procuratore (morte, radiazione, sospensione), ma a quelle previste dal terzo comma dell&#8217;articolo medesimo (revoca e rinuncia alla procura), che si ricollegano ad un comportamento volontario (cfr. ex plurimis Cass. civ. 27 novembre 1999, n. 13282; Cass. civ. 14.12.1994 n. 10693; Cass. civ. 1993 n. 8793; Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 1994 n. 813; sez. IV, 20 gennaio 1998 n. 15).</p>
<p>4. Detto orientamento è stato tuttavia recentemente sottoposto ad un meditato ripensamento in una significativa pronuncia della Corte di cassazione (Cass. civ. 5 ottobre 2001, n. 12294), la quale è pervenuta alla conclusione del riconoscimento della rilevanza della cancellazione volontaria ai fini dell&#8217;interruzione del processo, valorizzando anche gli spunti forniti da alcuni precedenti difformi dall&#8217;impostazione dominante.<br />
Dal complesso ordito di questa pronuncia è possibile enucleare una serie di argomentazioni riassumibili nei termini che seguono.<br />
4.1 Sotto il profilo storico, si rileva che, nel vigore del codice di procedura civile del 1865, una consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale includeva le ipotesi di cessazione volontaria dall&#8217;esercizio della professione tra quelle rilevanti ai fini dell&#8217;interruzione del processo.</p>
<p>4.2 Il termine &#8220;radiazione&#8221; adoperato nell&#8217;art. 301 del c.p.c. vigente va inteso come riferito non solo alla radiazione in senso tecnico, ma a tutti i casi di cancellazione dall&#8217;albo, con la connessa perdita dello ius postulandi, avuto riguardo:<br />
&#8211; ai lavori preparatori del codice, dai quali si evince che la sostituzione del termine &#8220;decadenza&#8221;, e poi del termine &#8220;radiazione&#8221; alla originaria locuzione &#8220;cessazione dalle funzioni&#8221; non costituì espressione dell&#8217;intendimento di escludere dal novero delle cause di interruzione del processo la cessazione volontaria del procuratore dall&#8217;ufficio ;<br />
&#8211; alla ratio della norma in esame, individuata nell&#8217;esigenza della garanzia di un effettivo contraddittorio, il quale sarebbe menomato se gli avvenimenti che incidono direttamente sulla possibilità fisica o giuridica che una parte si difenda in giudizio non spiegassero alcun effetto sul processo;<br />
&#8211; al fatto che le norme che riguardano la perdita dello ius postulandi per effetto della cancellazione dall&#8217;albo sono di ordine pubblico e gli effetti di inesistenza degli atti posti in essere dal medesimo sono rilevabili d&#8217;ufficio in ogni stato e grado del processo e non sono sanabili per effetto della costituzione e della acquiescenza dell&#8217;altra parte;<br />
&#8211; al fatto che la cancellazione, anche c.d. &#8220;volontaria&#8221;, non incide esclusivamente sul rapporto privatistico, inerendo invece proprio al munus publicum, che consente il legittimo esercizio della professione forense.</p>
<p>4.3 In questa ottica si rileva la netta differenza tra le ipotesi riconducibili rispettivamente al primo ed al terzo comma dell&#8217;art. 301 c.p.c.: nei casi di cui al primo comma viene eliminata in radice la presenza di un difensore, mentre in quelli di cui al terzo comma è interrotto il rapporto professionale cliente &#8211; difensore, ma quest&#8217;ultimo mantiene in pieno la propria qualificazione ed attitudine defensionale.<br />
In particolare, poi, solo nei casi di cui al terzo comma (revoca e la rinunzia), è ragionevolmente configurabile il rischio di una strumentalizzazione della vicenda a fini dilatori in danno delle controparti processuali.</p>
<p>4.4 Si osserva altresì, sulla scorta di alcune pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenze 15 dicembre 1967, n. 139, e 6 luglio 1971 n. 159), che la parte costituita non può essere esposta a preclusioni o a decadenze per eventi quale la cancellazione dall&#8217;albo del proprio procuratore &#8211; da presumersi ignorati per l&#8217;insussistenza dell&#8217;onere di acquisirne conoscenza &#8211; che abbiano reso impossibile l&#8217;effettivo esercizio della difesa.</p>
<p>4.5 Particolare rilievo riveste poi la consolidata giurisprudenza per la quale, nell&#8217;ipotesi di cancellazione dall&#8217;albo professionale, ancorché disposta a domanda dell&#8217;interessato, si determinano la decadenza dall&#8217;ufficio di avvocato e la cessazione dello ius postulandi, con le connesse conseguenze processuali in ordine:<br />
&#8211; all&#8217;inesistenza dell&#8217;attività &#8211; anche di mera ricezione &#8211; compiuta dallo stesso;<br />
&#8211; all&#8217;inapplicabilità del principio della perpetuatio dell&#8217;ufficio defensionale sancito nell&#8217;art. 85 c.p.c. e nell&#8217;art. 301, comma 3, in base al quale la revoca della procura e la rinuncia al mandato hanno effetto nei confronti dell&#8217;altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, al caso in cui il procuratore costituito sia privato del tutto dello ius postulandi, poiché le norme surriferite limitano la portata del principio alle sole ipotesi testè richiamate.</p>
<p>4.6 Viene altresì rilevata l&#8217;importanza del principio del contraddittorio, con la connessa necessità di evitare &#8211; mediante interruzione del processo &#8211; un pregiudizio alla parte rimasta priva di difesa per l&#8217;involontaria impossibilità del procuratore di esercitare lo ius postulandi.</p>
<p>4.7 Viene poi escluso l&#8217;asserito carattere eccezionale delle previsioni dell&#8217;art. 301 c.p.c., da cui verrebbe fatta discendere l&#8217;inammissibilità di un&#8217;interpretazione analogica in subiecta materia.<br />
4.8 Inoltre, viene segnalata l&#8217;ipotesi che il procuratore, rinunciando all&#8217;iscrizione, anticipi gli effetti dei provvedimenti, anche di carattere disciplinare, del Consiglio dell&#8217;Ordine; ciò al fine di evidenziare l&#8217;irragionevolezza del trattamento differente del caso del procuratore radiato o sospeso rispetto a quello del procuratore che, prevenendo il provvedimento sanzionatorio, rinunci all&#8217;iscrizione.</p>
<p>5. Il Collegio condivide, nel complesso, questo percorso argomentativo e le conclusioni cui è conseguentemente pervenuta la Corte di cassazione nella richiamata pronuncia.<br />
È importante soprattutto sottolineare che dette conclusioni, che trovano riscontro anche in una sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato (3 novembre 2000, n. 5899), risultano maggiormente conformi all&#8217;esigenza di garantire il rispetto del principio del contraddittorio.<br />
Non va trascurata, a questo riguardo, la portata della disciplina del giusto processo introdotta con il nuovo testo dell&#8217;art. 111 della Costituzione, da considerarsi alla luce del canone interpretativo che impone di preferire l&#8217;interpretazione costituzionalmente adeguata.<br />
Si tratta di una disciplina che, lungi dal poter essere ridotta al rango di tautologica riaffermazione di principi già acquisiti, impone all&#8217;interprete la necessità di riconsiderare funditus gli istituti processuali, allo scopo di verificarne l&#8217;effettiva conformità ai criteri ivi enunciati (per un espresso riferimento al &#8220;giusto processo&#8221; nella giurisprudenza amministrativa cfr. TAR Lazio, sez. I, 3 ottobre 1998, n. 2775).<br />
Per quanto attiene in particolare al principio del contraddittorio, espressamente richiamato nell&#8217;art. 111, comma 2, della Costituzione, è importante rilevare che esso appare dotato di una notevole forza espansiva nella recente evoluzione giurisprudenziale, anche sotto il profilo ermeneutico.<br />
Si pensi alle questioni in tema di garanzia dell&#8217;effettivo contraddittorio delle parti nell&#8217;acquisizione delle prove nel giudizio civile (Cassazione civile, sez. III, 6 aprile 2001, n. 5154), di determinazione del danno nel giudizio di responsabilità amministrativa e dell&#8217;individuazione dei connessi limiti al cd. potere sindacatorio del giudice contabile (C.Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 2 ottobre 2001, n. 208/A), nonché &#8211; per quanto attiene in particolare al processo amministrativo &#8211; alla giurisprudenza in materia di trattazione in contraddittorio delle questioni rilevate d&#8217;ufficio (Cons. Stato a.p. 24 gennaio 2000, n. 1), di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati successivi (TAR Lazio, sez. I, 18 luglio 2003, n. 6359), di notificazione del ricorso in ottemperanza (Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2000, n. 1069; V, 22 febbraio 2000, n. 938), di rispetto del contraddittorio nel caso di decisione in forma semplificata (Cons. Stato, sez.VI, 8 aprile 2002, n. 1907).<br />
In questo contesto deve essere collocata anche la questione sottoposta all&#8217;esame del Collegio, la quale va risolta nel senso sopra affermato, maggiormente conforme al principio costituzionale del contraddittorio, e quindi nel senso dell&#8217;idoneità della cancellazione volontaria del procuratore costituito dall&#8217;albo professionale a determinare, al pari della morte, della sospensione e della radiazione del difensore, l&#8217;interruzione del processo.</p>
<p>6. Va conclusivamente dichiarata l&#8217;interruzione del presente giudizio.</p>
<p>7. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese è riservata alla decisione definitiva.</p>
<p><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III &#8211; bis, non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l&#8217;interruzione del processo.<br />
Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese è riservata alla decisione definitiva.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Saverio Corasaniti &#8211; Presidente<br />
Giulio Amadio &#8211; Consigliere<br />
Francesco Arzillo &#8211; Primo Referendario Est.<br />
Il Presidente L&#8217;estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
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