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	<title>18/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.490</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-490/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.490</a></p>
<p>Pres., est. Maurizio Nicolosi Russo Franco c/ Provincia di Milano Autorizzazioni – requisiti – sentenza penale di condanna non passata in giudicato – esercizio di attività di consulenza in materia di trasporti – revoca – tutela cautelare – accoglimento In materia di autorizzazione all’esercizio di attività di consulenza per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-490/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-490/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.490</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. Maurizio Nicolosi Russo Franco c/ Provincia di Milano</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazioni – requisiti – sentenza penale di condanna non passata in giudicato – esercizio di attività di consulenza in materia di trasporti – revoca – tutela cautelare – accoglimento</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di autorizzazione all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, il requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) della Legge n. 264/91 – non aver riportato condanne per determinati delitti – non viene meno sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza penale di condanna.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui requisiti per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto</span></span></span></p>
<hr />
<p>“…</p>
<p>OMISSIS</p>
<p>“Considerato che ad un primo sommario esame il ricorso appare assistito del necessario fumus in relazione in particolare alla circostanza che alla data del procedimento impugnato non si era formato il giudicato essendo pendente l’appello avverso la sentenza di condanna sulla quale si basa il provvedimento.<br />Ritenuto, quanto al danno, che il procedimento è suscettibile di arrecare un pregiudizio irreparabile all’attività del ricorrente<br />
Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall’art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1034,</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione”</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p align=center><b>Nota di commento</b></p>
<p align=center>avv. Valeria Fusano<br />(Studio Legale Zoppolato e Associati) </p>
<p>La questione sottoposta all’attenzione del TAR Milano attiene alla validità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto assunto dalla Provincia di Milano.<br />
Con l’ordinanza in epigrafe, il Collegio, in accoglimento dell’istanza cautelare che assisteva il ricorso introduttivo del giudizio, ha rilevato che la sentenza penale di condanna, emessa a carico del titolare dell’autorizzazione medesima e non ancora passata in giudicato, non costituisce legittimo motivo di revoca del titolo abilitativo, non determinando il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) della Legge n. 264/91.<br />
Vero è, infatti, che la disposizione da ultimo citata, nell’annoverare i presupposti per il rilascio del titolo abilitativo de quo, richiede espressamente che il soggetto interessato non abbia riportato sentenze penali di condanna per delitti ivi espressamente individuati; ma altrettanto vero è che l’applicazione della stessa prescrizione normativa non può in alcun modo prescindere dai principi cardine del nostro ordinamento giuridico e, in primis, da quello di cui all’art. 27, 2 comma della Carta Costituzionale. <br />
Disposizione, quest’ultima, che, nel sancire la presunzione di non colpevolezza dell’imputato sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, preclude qualsiasi possibilità di pervenire ad un’affermazione di colpevolezza in ipotesi di pronuncia non definitiva.<br />In tale contesto, correttamente il Giudice Amministrativo, in sede cautelare, ha pertanto ritenuto l’illegittimità del provvedimento di revoca dell’autorizzazione emesso dalla PA nonostante la proposizione, da parte del titolare dell’autorizzazione, di rituale atto di appello avverso sentenza penale di condanna pronunciata in primo grado nei suoi confronti. <br />
Trattandosi di pronuncia non irrevocabile, essa è, infatti, inidonea a fondare quell’accertamento di colpevolezza che solo può determinare l’assunzione della qualità di condannato della persona sottoposta a procedimento penale. Con la conseguenza che, sino a tale momento, nessun provvedimento, neppure in sede amministrativa, può legittimamente assumersi a carico del soggetto nei cui confronti sia stata emessa la predetta sentenza di condanna: soggetto il quale, non a caso, sino al passaggio in giudicato della sentenza, riveste a tutti gli effetti la qualità di imputato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-490/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.490</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.287</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-287/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.287</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Caminiti S.L. ed altri c. Azienda Regionale U.S.L. n. 1, Unità Socio Sanitaria Locale To 1, Regione Piemonte 1. Ricorso – Legittimazione Passiva – Aziende Sanitaria Locali – Rapporti di debito già di titolarità delle USL – Non sussiste. 2. Ricorso – Legittimazione Passiva – Regioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.287</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Caminiti <br /> S.L. ed altri c. Azienda Regionale U.S.L. n. 1, Unità Socio Sanitaria Locale To 1, Regione Piemonte</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ricorso – Legittimazione Passiva – Aziende Sanitaria Locali – Rapporti di debito già di titolarità delle USL – Non sussiste.</p>
<p> 2. Ricorso – Legittimazione Passiva – Regioni – Rapporti di debito e credito già di titolarità delle USL – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le Aziende Sanitarie Locali non sono legittimate passive nel giudizio introdotto per far valere un diritto di credito che si asserisce maturato nei confronti dell’USL precedente.</p>
<p>Le Regioni non sono legittimate passive nel giudizio introdotto per far valere un diritto di credito che si asserisce maturato nei confronti dell’USL precedente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la notifica del ricorso inerente rapporti di debito già di titolarità della disciolta USL alla Regione e all’ASL comporta la sua inammissibilità, e non invece la necessità di integrare il contraddittorio alle gestioni liquidatorie USL</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte <br />
– 2^ Sezione &#8211;</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente<br />
Sent. n. 287 &#8211; Anno 2004<br />
R.g. n. 568 &#8211; Anno 1995</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 568/1995 proposto da<br />
<b>LORENZETTI Spartaco, AUCELLO Michele, MAZZA Anna Teresa, MONTEU BOTTERE Adolfo,</b> rappresentati e difesi, per procura speciale in calce all&#8217;atto introduttivo, dall&#8217;avv. Carlo Cotto presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Torino, via Botero n. 17,</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p><b>&#8211; l’Azienda Regionale U.S.L. n. 1</b>, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Paolo Videtta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Cernaia n. 30,<br />
<b>&#8211; l’Unità Socio Sanitaria Locale TO 1</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore,<br />
<b>&#8211; la Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresenta e difesa dall’avv. Giovanna Scollo presso la stessa elettivamente domiciliata in Torino, piazza Castello n. 165,<br />
per l&#8217;accertamento<br />
del diritto a percepire l’indennità di pronta disponibilità e/o reperibilità dall’1.1.1981 al 31.12.1986,<br />
e ancora per la condanna<br />
alla corresponsione dell’indennità di pronta disponibilità e/o reperibilità dall’1.1.1981 al 31.12.1986 oltre alla maggiore somma derivante da interessi legali e rivalutazione monetaria,<br />
nonché per l’annullamento<br />
&#8211; per quanto di ragione del provvedimento 5.12.1994 adottato dal Commissario Straordinario della Unità Socio Sanitaria Locale n. 1,<br />
&#8211; degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.S.L. 1 di Torino e della Regione Piemonte intimate;<br />
Vista l’ordinanza istruttoria n. 765/i/1995 del Presidente di questa Sezione del 26 settembre 1995, eseguita dall’Amministrazione il 18 ottobre 1995;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 22 ottobre 2003, il Referendario Dott.ssa Mariangela Caminiti e uditi l’avv. Cotto per i ricorrenti, l’avv. Montanari, su delega dell’avv. Videtta, per l’Azienda U.S.L. 1 di Torino e l’avv. Scollo per la Regione Piemonte;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti, dipendenti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 -Torino-, espongono che, in data 1.1.1981, a seguito all’entrata in vigore della legge n. 833 del 1978, sono transitati dal Comune di Torino, quali dipendenti con funzioni di Operatori addetti alla Stazione di Disinfezione e Disinfestazione, al Servizio Sanitario Nazionale.<br />
Lo svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti gli esponenti importa la pronta disponibilità e, mentre nel periodo relativo allo svolgimento del servizio presso il Comune, il compenso per la pronta disponibilità veniva corrisposto dallo stesso con la concessione gratuita della fruizione dell’alloggio di servizio, dall’1.1.1981 al 31.12.1986, pur fornendo la pronta disponibilità a favore della U.S.S.L. n. 1-23, non hanno percepito alcun compenso, mentre hanno dovuto corrispondere il canone per il godimento dell’alloggio di servizio, non più gratuito, essendo venuto meno il rapporto di lavoro con il Comune.<br />
Lamentano i ricorrenti di aver più volte richiesto la corresponsione dell’anzidetta indennità alla Unità Socio Sanitaria Locale n. 1 di Torino, all’Ufficio Stralcio della Gestione Straordinaria dell’Unità Socio Sanitaria Locale n. 1-23 di Torino e alla Regione Piemonte, senza però ricevere alcun riscontro.<br />
Con il gravame in esame i ricorrenti chiedono a questo Tribunale amministrativo regionale l&#8217;accertamento del diritto a percepire l’indennità di pronta disponibilità e/o reperibilità dall’1.1.1981 al 31.12.1986, la condanna alla corresponsione di detta indennità per il periodo suddetto oltre alla maggiore somma derivante da interessi legali e rivalutazione monetaria nonché l’annullamento del provvedimento 5.12.1994, adottato dal Commissario Straordinario della Unità Socio Sanitaria Locale n. 1.<br />
Al riguardo, deducono i seguenti motivi:<br />
1) Violazione di legge in relazione all’art. 36 della Costituzione ed in relazione ai principi in materia di indennità di reperibilità e/o pronta disponibilità stabiliti dall’A.N.U.L. 1.7.1979 – 30.6.1982 e dal D.P.R. 25.6.1983 n. 348.<br />
Le dette norme prevederebbero il riconoscimento di detta indennità per la disponibilità di servizio oltre l’orario ordinario, mentre l’U.S.S.L. Torino 1 U.S.S.L. 1 avrebbe rifiutato il pagamento delle somme anzidette adducendo motivazioni speciose come quelle sostenute nella nota impugnata del 5.12.1994, laddove si fa presente che per “il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di pronta disponibilità occorrerebbe una specifica e puntuale documentazione di attribuzione dei turni di reperibilità …”.<br />
L’Azienda U.S.L. 1 di Torino si è costituita ritualmente in giudizio e con successiva memoria ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva atteso che la controversia riguarderebbe rapporti creditizi di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e la soppressa U.S.S.L. TO 1-23, osservando, inoltre, che i detti rapporti sarebbero prescritti in quanto relativi al periodo 1.1.1981 –31.12.1986 e, che i ricorrenti non avrebbero documentato nulla in merito alla prestazione del servizio in virtù della quale pretenderebbero essere retribuiti.<br />
La Regione Piemonte si è costituita in giudizio eccependo, anch’essa, in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva in considerazione della attribuzione delle funzioni di liquidazione delle posizioni debitorie e creditorie al Commissario Straordinario della Gestione stralcio della preesistente U.S.S.L. 1-23 di Torino<br />
Il ricorso è stato posto in decisione nel corso della stessa udienza.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Con ricorso notificato il 7.3.1995, i signori S.Lorenzetti, M.Augello, A.T. Mazza, A. M. Battere, dipendenti attualmente in servizio presso l’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale n.1 di Torino, trasferiti dalla data del 1.1.1981 presso detta Azienda dal Comune di Torino, , hanno chiesto l&#8217;accertamento del diritto a percepire l’indennità di pronta disponibilità e/o reperibilità fornita presso l’Azienda Sanitaria dall’1.1.1981 al 31.12.1986, la condanna alla corresponsione di detta indennità per il periodo suddetto oltre alla maggiore somma derivante da interessi legali e rivalutazione monetaria nonché l’annullamento del provvedimento 5.12.1994, adottato dal Commissario Straordinario della Unità Socio Sanitaria Locale n. 1.<br />
Sostengono, al riguardo, di aver più volte richiesto la corresponsione dell’anzidetta indennità alla Unità Socio Sanitaria Locale n. 1 di Torino, all’Ufficio Stralcio della Gestione Straordinaria dell’Unità Socio Sanitaria Locale n. 1-23 di Torino e alla Regione Piemonte, senza però ricevere alcun riscontro. Inoltre, la U.S.S.L. 1 avrebbe rifiutato, con la nota impugnata del 5.12.1994, il pagamento delle somme anzidette atteso che per “il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di pronta disponibilità occorrerebbe una specifica e puntuale documentazione di attribuzione dei turni di reperibilità …”. Deducono, pertanto, la violazione di legge in relazione all’art. 36 della Cost. e in relazione ai principi in materia di indennità di reperibilità e/o pronta disponibilità.<br />
L’Azienda U.S.L.1 di Torino e la Regione Piemonte, costituite in giudizio, hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva delle stesse atteso che la controversia riguarderebbe rapporti creditizi di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e la soppressa U.S.S.L. TO 1-23, osservando, inoltre, che i detti rapporti sarebbero prescritti in quanto relativi al periodo 1.1.1981 –31.12.1986.<br />
2. Preliminarmente, il Collegio esamina la questione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, costituite in giudizio, che attiene al difetto di legittimazione passiva delle stesse e, quindi, alla regolare costituzione del rapporto processuale.<br />
Al riguardo, si osserva in proposito che, a seguito della soppressione delle Unità Sanitarie Locali, avvenuta con D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e, per effetto, dell’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell’art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si è verificata una successione ex lege delle Regioni nei rapporti di debito e di credito già facenti capo alle USL (cfr. Cass., Sez. lav., 27.1.1998, n. 803; Cass., SS.UU., 30 novembre 2000, n. 1237).<br />
In forza delle disposizioni contenute nelle norme sopra citate, le situazioni debitorie relative alle gestioni pregresse delle Unità Sanitarie Locali non possono in alcun modo gravare sulle neocostituite Aziende, dovendo formare oggetto di apposite “gestioni a stralcio”, successivamente trasformate, per effetto dell’art. 2, comma 14, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, in gestioni liquidatorie, nelle quali i Direttori delle indicate aziende assumono, ai sensi dello stesso articolo, le funzioni di Commissari liquidatori, per attribuzione ad essi fattane dalle Regioni, svolgendosi tali funzioni nell’interesse e per conto delle Regioni stesse. Detti Commissari amministrano e liquidano le situazioni debitorie delle U.S.L. alla data del 13 dicembre 1994 nonché assumono la legittimazione processuale, sia pure limitata alla gestione.<br />
Conseguentemente, le neo costituite Aziende Sanitarie Locali non hanno legittimazione passiva nei giudizi, anche amministrativi, inerenti ai rapporti patrimoniali a suo tempo instaurati con i terzi dalle soppresse Unità Sanitarie Locali, i cui debiti afferiscono esclusivamente alla loro “gestione stralcio”, cui spetta la legittimazione sostanziale e processuale nei relativi giudizi (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4.2.1998, n. 143; Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 184; Tar Calabria, 21 marzo 2000, n. 323; Tar Piemonte, Sez. II, 30 maggio 2003, n. 790).<br />
Nel caso in esame, osserva il Collegio che al momento della proposizione del ricorso, notificato alla Azienda Regionale U.S.L. 1, alla Unità Socio Sanitaria Locale TO 1 e alla Regione Piemonte in data 7 marzo 1995, si era già verificato, a far data dal 1 gennaio 1995, il citato fenomeno della traslazione in capo alla c.d. gestione stralcio dei rapporti debitori e creditori relativi agli enti e organismi sanitari soppressi per effetto della riforma, pure se riferiti al periodo anteriore a tale trasformazione, con la conseguenza che il ricorso in esame andava proposto nei confronti della gestione liquidatoria, della soppressa U.S.L. TO 1-23, attesa la sua natura di legittimo contraddittore processuale, a nulla rilevando altresì la notifica del ricorso alla Regione, anch’essa non legittimata processualmente.<br />
Sulla base di tali premesse e in linea con l’orientamento giurisprudenziale citato il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva degli Enti evocati in giudizio.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese di giudizio compensate tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 22.10.2003, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe CALVO Presidente<br />
Mariangela CAMINITI Referendario, estensore<br />
Ivo CORREALE Referendario<br />
Il Presidente L’Estensore<br />
f.to Calvo f.to Caminiti<br />
Il Direttore di Segreteria Depositata in Segreteria a sensi di<br />
f.to Ruggiero Legge il 18 febbraio 2004<br />
Il Direttore Segreteria II Sezione<br />
f.to Ruggiero</p>
<p align=center><b>&#8212; *** &#8212;</b></p>
<p align=center><b>La Regione non ha legittimazione passiva nel giudizio inerente rapporti di debito delle disciolte USL.</b></p>
<p align=center><b>avv. Simona Rostagno</b></p>
<p>La sentenza del Tar Piemonte si segnala non tanto per l’esclusione della legittimazione processuale delle ASL che risulta conforme ad un indirizzo oramai consolidato ma per l’esclusione netta della legittimazione anche in capo alla Regione, il che non è scontato anche per le rilevanti conseguenze per quegli sfortunati ricorrenti che abbiano introdotto il giudizio a cavallo della riforma sanitaria della metà degli anni novanta, rispetto alla quale (occorre non dimenticarlo) fu necessario porre in essere anche una legge di interpretazione autentica.<br />
Ebbene, la sentenza chiarisce in primo luogo che in seguito alla soppressione delle USL ad opera del d.lgs. n° 502/92 di istituzione delle ASL e per effetto degli artt. 6, 1° co. della l. n° 724/94 e art. 2, 14° co. della l. n. 549/95, non sussiste la legittimazione passiva della ASL nei rapporti di debito e credito già di titolarità delle disciolte USL, perché tali provvedimenti hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati a farsi carico dei debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni liquidatorie a stralcio (cfr. ex multis, Cass. sez. lav., 17 giugno 2003 n° 9678).<br />
La pronuncia prosegue sottolineando che a nulla rileva la notificazione alla Regione, in quanto anch’essa non legittimata processualmente. In altre parole, il Tar sottolinea la piena autonomia delle gestioni liquidatorie per concludere in favore della completa estraneità della Regione al giudizio sui rapporti di debito e credito dell’USL.<br />
La soluzione non è peraltro condivisa da un orientamento seguito anche dal Consiglio di Stato per il quale laRegione, ai sensi dell’art. 6, 1° co. della l. n° 724/94 e dell’art. 2, 14° co. della l. n° 549/95 è chiaramente individuata quale soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle Unità Sanitarie locali, sia pure mediante apposita <<gestione stralcio>>, rimasta di pertinenza della Regione stessa anche quando è stata trasformata (l. n° 549/95) in <<gestione liquidatoria>> affidata al direttore generale della azienda ASL, che agisce sempre nell’interesse e per conto della Regione (Cass. sez. lav. N. 5602 del 6.6.1998” (Cons. Stato VI, 22 gennaio 2001 n° 184; così anche Cons. Stato V, 18 novembre 2002 n° 6384; Tar Friuli Venezia-Giulia, 21 dicembre 2002 n° 1082).<br />
La rilevante conseguenza di quanto sopra è che non deve concludersi per l’inammissibilità del giudizio instaurato, come spesso è accaduto, nei confronti dell’ASL e della Regione, come se fosse stato notificato a soggetti estranei al rapporto oggetto di discussione. E pertanto nel caso in cui il ricorso sia stato notificato almeno alla Regione sarà ben possibile l’integrazione del contraddittorio, essendo stato notificato il ricorso ad almeno una parte interessata.<br />
Vale il debito avvertimento che deve essere valutata la compatibilità di tale soluzione con le singole leggi regionali, il riferimento alla quale è comunque mancato in un senso o nell’altro nel caso di specie.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-287/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.287</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.948</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/</guid>

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<p>Pres. P. Russo, Est. P. Russo Ditta Sismundo Gaetano c. Prefetto di Napoli e Ministero dell’Interno Atto amministrativo – Procedimento amministrazione – Memorie ex art. 10 L.n. 241/1990 – Presentazione ad Ufficio diverso da quello indicato nell’atto di comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo di esaminarle – Sussiste Va</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.948</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Russo, Est. P. Russo<br /> Ditta Sismundo Gaetano c. Prefetto di Napoli e Ministero dell’Interno</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo – Procedimento amministrazione – Memorie ex art. 10 L.n. 241/1990 – Presentazione ad Ufficio diverso da quello indicato nell’atto di comunicazione di avvio del procedimento – Obbligo di esaminarle – Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospeso il provvedimento amministrativo adottato senza il previo esame delle memorie es art. 10 L.n. 241/1990 presentate dal privato, ancorché inoltrate ad un ufficio diverso da quello indicato nella comunicazione di avvio del relativo procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La presentazione ad ufficio diverso da quello indicato nella comunicazione di avvio del procedimento delle memorie ex art. 10 obbliga comunque l’Amministrazione ad esaminarle</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA</center> </b></p>
<p><center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIANAPOLI &#8211; QUARTA SEZIONE</center> </b></p>
<p>Registro Ordinanze:948/2004 <br />
Registro Generale: 3737/2002<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p>PIERLUIGI RUSSO P. Presidente, relatore <br />
CARLO POLIDORI Ref. <br />
MARIA ADA RUSSO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>ORDINANZA</center></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 3737/2002 proposto da:<br />
<b>DITTA SISMUNDO GAETANO</b> rappresentato e difeso da: ALLAMPRESE LAURA SOFIA con domicilio eletto in NAPOLI VIA MONTE DI DIO, 1/E<br />
<center>contro<center></p>
<p><b>PREFETTO DI NAPOLI n.c.</b></p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da: CAPODANNO GIUSEPPE con domicilio eletto in NAPOLI VIA DIAZ N.11 C/O AVV. RA STATO<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto del Prefetto di Napoli n.4/01 Dep/II Settore B del 18.12.2001, con cui la Ditta ricorrente è stata esclusa dall’elenco ricognitivo nonché del Decreto datato 20.10.2003 n. 817/03 impugnato con motivi aggiunti;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Ref. PIERLUIGI RUSSO P.Uditi altresì per le parti come da verbale di udienza;<br />
VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, come modificato dall’art.3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, parte ricorrente ha documentato di aver presentato, in data 17 ottobre 2003, ancorché non presso l’Ufficio indicato nell’avviso, deduzioni difensive, che non sono state esaminate dall’Autorità amministrativa;</p>
<p><center> <b>P.Q.M.<center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione IV, accoglie la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e nei limiti dell’obbligo di riesame del provvedimento medesimo, alla luce della memoria difensiva e della documentazione prodotta dal ricorrente. <br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Napoli, 18.02.2004</p>
<p>Presidente<br />
Estensore Segretario</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-text-html"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/?download=52657">TAR_CAMPANIA_2004_984</a> <small>(4 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-ordinanza-18-2-2004-n-948/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 18/2/2004 n.948</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a></p>
<p>Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; interventi di protezione e di ricostituzione delle aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; autorizzazione e concessione – demanio marittimo &#8211; area richiesta in concessione per stabilimento balneare (2141 mq) – diniego &#8211; interesse pubblico al mantenimento dell’uso generale del bene – prevalenza &#8211; valore ambientale del sito suscettibile di compromissione – rilevanza &#8211; interventi di protezione e di ricostituzione delle aree offerti dal richiedente – genericita’ &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/5/3903/g">ordinanza n. 2098 del 07 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 247/04<br />
Registro Generale: 211/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI Presidente<br />CARLO BUONAURO Ref.<br />GIOVANNI PALATIELLO Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 211/2004 proposto da:<br />
<b>SAFFTOURIST SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO<br />
con domicilio eletto in LECCEVIA SAN FRANCESCO D&#8217;ASSISI 33presso<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
<b>AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO </b><br />
con domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; ROMA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA &#8211; BARI </b><br />
<b>COMUNE DI GALLIPOLI</b>rappresentato e difeso da:<br />
PORTALURI PIER LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA IMBRIANI 24presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della nota del Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 21.11.2003 prot. n. 26978/DEM con la quale è stata rigettata l’istanza per il rilascio di concessione demaniale presentata dalla ricorrente in data 16.10.2003, avente ad oggetto un’area demaniale di circa mq. 2144 per la realizzazione di uno stabilimento balneare in Gallipoli località Li Foggi fg. 32 p.lla 382; della nota del Comune di Gallipoli n. 9863 del 9.4.2002 con la quale si è chiesto alla Capitaneria di Porto di sospendere il rilascio di nuove concessioni demaniali sul litorale sud di Gallipoli e della allegata delibera della G.M. n. 112 del 6.12.2001 del medesimo Comune, con la quale l’A.C. si è a sua volta determinata a sospendere ogni determinazione afferente il rilascio di concessioni demaniali sino all’approvazione del Piano di utilizzo delle coste di cui all’atto della G.C. n. 80 del 29.9.2001; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto ed ove occorra della direttiva della Regione Puglia 4/2/2000 n. 135/SP/DEM;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI<br />COMUNE DI GALLIPOLI<br />MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – ROMA<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. Sticchi Damiani, l’Avv. dello Stato Roberti e l’Avv. Portaluri;</p>
<p>considerato che il progettato intervento riguarda non una spiaggia attrezzata ma uno stabilimento balneare;<br />
considerato che, nella fattispecie, non appaiono rispettati i criteri stabiliti dal Decreto della Capitaneria di Porto di Gallipoli n° 6/2002 con riferimento agli stabilimenti balneari in quanto l’area richiesta in concessione (di superficie pari a circa 2144 mq) andrebbe ad aggiungersi alle numerose altre porzioni di litorale già sottratte alla libera fruizione, e comunque gli interventi di manutenzione e di salvaguardia dell’area in argomento dai pericoli di incendio che la società ricorrente si sarebbe impegnata ad assicurare, nella loro estrema genericità, non paiono integrare quei “servizi aggiuntivi di interesse pubblico e di particolare rilevanza, con preminente riguardo ad interventi di protezione e di ricostituzione delle aree dunali e dell’habitat naturale in genere” richiesti dal predetto decreto;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 211/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE , li 18 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</a></p>
<p>Idrocarburi &#8211; distributore carburante e relativa concessione edilizia &#8211; trasferimento – violazione delle distanze minime tra distributori – ricorso di controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2107 del 11 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217;ABRUZZO -L’AQUILA Registro Ordinanze:41/2004Registro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Idrocarburi &#8211; distributore carburante e relativa concessione edilizia  &#8211; trasferimento – violazione delle distanze minime tra distributori – ricorso di   controinteressato &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/5/4006/g">Ordinanza n. 2107 del 11 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER L&#8217;ABRUZZO -L’AQUILA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:41/2004<br />Registro Generale:42/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
SANTO BALBA Presidente<br />ROLANDO SPECA Cons., relatore<br />
LUCIANO RASOLA Cons.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 42/2004 proposto da:<br />
<b>SOCIETA&#8217; ITALIANA GAS LIQUIDI S.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVV. FOGLIETTI FABRIZIOAVV. MENGOLI GIANCARLOcon domicilio eletto in L&#8217;AQUILAP.ZZA S. GIUSTA, N. 4 (N.I.)presso<br />
AVV. FOGLIETTI FABRIZIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SULMONA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVV. BLANDINI GUIDOcon domicilio eletto in L&#8217;AQUILAVIA FONTESECCO 16presso AVV. SALVI VINCENZO<br />
e nei confronti di<br /><b>SOCIETA&#8217; CENTRALE METANO MARSICA S.N.C.</b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVV. IRTI UMBERTOAVV. IRTI AURELIOcon domicilio eletto in L&#8217;AQUILAVIA S. MARCIANO, 14 (N.I.)presso<br />
AVV. MANIERI MASSIMO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, dell’autorizzazione del 24.4.2001, n.7 del Comune di Sulmona rilasciata al sig. Molandra Gabriele; della concessione edilizia n.2075/cc. del 15.11.2001 del Comune di Sulmona; del Piano carburanti del Comune di Sulmona.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;</p>
<p>Udito il relatore Cons. ROLANDO SPECA e uditi altresì i difensori delle parti costituite come da verbale;</p>
<p>Visto l’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla L.205/2000;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti per concedere la richiesta misura cautelare</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Depositata in Segreteria L&#8217;AQUILA , li 18 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-laquila-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-41/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.41</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a></p>
<p>Demanio – concessione arenile – realizzazione di stabilimento con opere strutturali in cemento &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – prevalenza del mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale – generici interventi di protezione e di ricostituzione dell’ambiente – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche :CONSIGLIO DI STATO,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – concessione arenile – realizzazione di stabilimento con opere strutturali in cemento &#8211; tutela cautelare avverso diniego di concessione – prevalenza del mantenimento dell’uso generale del bene di proprietà demaniale – generici interventi di protezione e di ricostituzione dell’ambiente – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche :CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4162/g">Ordinanza del 07 maggio 2004 n.2098</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4158/g">Ordinanza sospensiva del 3 marzo 2004 n. 288</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4159/g">Ordinanza del 21 maggio 2004 n. 2321</a></p>
<p>Vedi anche: T.A.R. PUGLIA – LECCE – <a href="/ga/id/2004/6/4160/g">Ordinanza sospensiva del 21 aprile 2004 n. 466</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4161/g">Ordinanza del 27 gennaio 2004 n. 366</a></p>
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4157/g">Ordinanza n. 2520 del 28 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 247/04<br />
Registro Generale: 211/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI, Presidente<br />CARLO BUONAURO, Ref.<br />GIOVANNI PALATIELLO, Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 211/2004 proposto da:<br />
<b>SAFFTOURIST SPA</b>rappresentata e difesa da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTOcon domicilio eletto in LECCEVIA SAN FRANCESCO D&#8217;ASSISI 33presso<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI &#8211; ROMA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>REGIONE PUGLIA &#8211; BARICOMUNE DI GALLIPOLI </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
PORTALURI PIER LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA IMBRIANI 24presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della nota del Comandante della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 21.11.2003 prot. n. 26978/DEM con la quale è stata rigettata l’istanza per il rilascio di concessione demaniale presentata dalla ricorrente in data 16.10.2003, avente ad oggetto un’area demaniale di circa mq. 2144 per la realizzazione di uno stabilimento balneare in Gallipoli località Li Foggi fg. 32 p.lla 382; della nota del Comune di Gallipoli n. 9863 del 9.4.2002 con la quale si è chiesto alla Capitaneria di Porto di sospendere il rilascio di nuove concessioni demaniali sul litorale sud di Gallipoli e della allegata delibera della G.M. n. 112 del 6.12.2001 del medesimo Comune, con la quale l’A.C. si è a sua volta determinata a sospendere ogni determinazione afferente il rilascio di concessioni demaniali sino all’approvazione del Piano di utilizzo delle coste di cui all’atto della G.C. n. 80 del 29.9.2001; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorchè non conosciuto ed ove occorra della direttiva della Regione Puglia 4/2/2000 n. 135/SP/DEM;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI<br />COMUNE DI GALLIPOLI<br />MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – ROMA<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. Sticchi Damiani, l’Avv. dello Stato Roberti e l’Avv. Portaluri;</p>
<p>considerato che il progettato intervento riguarda non una spiaggia attrezzata ma uno stabilimento balneare;</p>
<p>considerato che, nella fattispecie, non appaiono rispettati i criteri stabiliti dal Decreto della Capitaneria di Porto di Gallipoli n° 6/2002 con riferimento agli stabilimenti balneari in quanto l’area richiesta in concessione (di superficie pari a circa 2144 mq) andrebbe ad aggiungersi alle numerose altre porzioni di litorale già sottratte alla libera fruizione, e comunque gli interventi di manutenzione e di salvaguardia dell’area in argomento dai pericoli di incendio che la società ricorrente si sarebbe impegnata ad assicurare, nella loro estrema genericità, non paiono integrare quei “servizi aggiuntivi di interesse pubblico e di particolare rilevanza, con preminente riguardo ad interventi di protezione e di ricostituzione delle aree dunali e dell’habitat naturale in genere” richiesti dal predetto decreto;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 211/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE , li 18 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-247-2/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.247</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</a></p>
<p>Inquinamento &#8211; Igiene e sanita&#8217; – imposizione di un piano di caratterizzazione e bonifica – a carico di proprietari attuali di un fondo &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2511 del 28 maggio 2004 REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento &#8211; Igiene e sanita&#8217; – imposizione di un piano di caratterizzazione   e bonifica – a carico di proprietari attuali  di un      fondo  &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4178/g">Ordinanza n. 2511 del 28 maggio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL PIEMONTE &#8211; 2^ Sezione</b></p>
<p>Ord. n.	308/2004<br />	<br />
R.G. n.	163/2004																																																																																												</p>
<p>composto dai Signori:<br />
&#8211; Giuseppe CALVO &#8211; Presidente<br />
&#8211; Ivo CORREALE &#8211; Referendario<br />
&#8211; Giuseppa LEGGIO &#8211; Referendario estensore<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2004.<br />
Visti l’art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3, 1° comma, della legge 21.7.2000, n. 205 e l’art. 36 del Regolamento 17.8.1907, n. 642;</p>
<p>Visto il ricorso n. 163/04 proposto da <b>Domenico VARESE, Maria MARCHINO, Giuseppino VARESE, Maria SARRA,</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesca Mastroviti e Franco Enoch ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Torino, C.so Re Umberto n. 65,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>il COMUNE DI VERCELLI</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappersentato e dagli avv.ti Ludovico Szego ed Enrico Inserviente ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Torino, corso Galileo Ferraris n. 120,</p>
<p>nonché, in quanto occorra,<br />
<b>L’ ARPA- Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Angeletti ed eletticvamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torino, via Brofferio n. 1,<br />
<b>L’ ARPA – Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, Dipartimento Provinciale di Vercelli,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>per l’annullamento,<br />previa sospensione, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Vercelli n. 349 del 11.11.2003, notificata ai ricorrenti il successivo 17.11.2003, con la quale è stato loro ordinato di “redigere e di presentare entro 30 giorni dalla notifica della presente ordinanza il piano della caratterizzazione ai sensi dell’art. 10 D.M. 471/99”, con l’avvertimento che “trascorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano ottemperato a quanto sopra ordinato si procederà all’esecuzione d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 commi 9,10,11 del D.Lgs. n. 22 del 5.2.1997”;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso, in particolare ed in quanto occorra, la nota del Comune di Vercelli n. prot. 32149 del 2.9.2003 di comunicazione di avvio del procedimento, nonché, sempre in quanto occorra</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Relatore dott.ssa Giuseppa Leggio;</p>
<p>Comparsi per la parte ricorrente l’avv. Enoch, per il Comune di Vercelli l’avv. Inserviente e per l’A.R.P.A. Piemonte l’avv. Angeletti;</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris, atteso che l’ordinanza sindacale impugnata, imponendo ai ricorrenti la redazione e la presentazione del Piano della Caratterizzazione previsto dall’allegato 4, punto 1, del D.M. n. 471/1999 , dispone gli accertamenti e le indagini intesi a verificare l’ attuale stato di inquinamento del sito in questione e a comprovare la necessità effettiva di interventi di bonifica;</p>
<p>considerato che, alla stregua di quanto statuito da questa Sezione con la sentenza n. 822/03 in data 3 giugno 2003, non si può ritenere che il Sindaco abbia illegittimamente disposto tali accertamenti nei confronti dei proprietari;</p>
<p>ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; 2^ Sezione &#8211;<br />
respinge</p>
<p>la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Torino, 18 febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-308/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.308</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.244</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.244</a></p>
<p>Demanio &#8211; Ambiente &#8211; diniego nulla osta paesaggistico per realizzazione stabilimento balneare – tempestivita’ del diniego rispetto a richieste istruttorie e rilevante impatto di parcheggio e cabine &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 2766 del 11 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.244</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-18-2-2004-n-244/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/2/2004 n.244</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio &#8211; Ambiente &#8211; diniego nulla osta paesaggistico per  realizzazione stabilimento balneare – tempestivita’ del  diniego  rispetto a richieste istruttorie e rilevante impatto  di parcheggio e cabine &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4297/g">Ordinanza n. 2766 del 11 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 244/04<br />
Registro Generale: 172/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ALDO RAVALLI Presidente<br />CARLO BUONAURO, Ref.<br />GIOVANNI PALATIELLO, Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 18 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 172/2004 proposto da:<br />
<b>CIACCIA NATASCIA</b>rappresentata e difesa da:<br />
GRIMALDI M. ALBERTOcon domicilio eletto in LECCEVIA B. PAPADIA, 14presso<br />
GRIMALDI M. ALBERTO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALI</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede<br />
<b>SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI &#8211; PUGLIA</b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCEVIA F.RUBICHI 23presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto prot. n. 19045 del 28-10-2003, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia ha annullato il nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Castrignano del Capo con provvedimento prot. n. 4838/2003 in data 12.6.2003 per la realizzazione di uno stabilimento balneare nel territorio comunale, lungo la via Litoranea Leuca – Gallipoli; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresa la nota Soprintendentizia prot. n. 14461 del 18.8.2003;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI<br />SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI – PUGLIA<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO e uditi altresì per le parti l’Avv. Grimaldi e l’Avv. dello Stato Musio;</p>
<p>Osservato che, ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, del D.M. 13.6.1994, n° 495, aggiunto dal D.M. 19.6.2002 n° 165, l’avviso ex art. 7 della Legge 241/1990 non è richiesto per il procedimento di cui all’art. 151 del D.Lvo n° 490/1999;</p>
<p>considerato che la Soprintendenza è stata messa nelle condizioni di poter valutare compiutamente la legittimità della rilasciata autorizzazione paesaggistica solo quando, in data 2.9.2003, è pervenuta la documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n° 14461 del 18.8.2003;</p>
<p>ritenuto, pertanto, che il dies a quo del termine perentorio di sessanta giorni di cui all’art. 151 del D.Lvo n° 490 del 1999 vada individuato nel 2.9.2003, con la conseguenza che l’impugnato decreto di annullamento, essendo stato adottato in data 28.10.2003, risulta essere tempestivo;</p>
<p>rilevato, altresì, che il progettato intervento comporta un consistente impatto ambientale in quanto prevede delle opere non amovibili (in particolare la pavimentazione del parcheggio e le basi di appoggio delle strutture recettive), destinate a rimanere per un periodo di cinque anni dalla messa in esercizio della struttura balneare;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge (Ricorso numero 172/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 18 Febbraio 2004</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1499</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-18-2-2004-n-1499/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Amadio, Est. Vinciguerra De Pasquale (Avv. Angelici) c. Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, e nei confronti di ENASARCO. Pubblico impiego – Sospensione obbligatoria dal servizio – Istanza di revoca della sospensione avanzata dal dipendente a seguito di cessazione della custodia cautelare – Idoneità – Silenzio serbato dalla</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amadio, Est. Vinciguerra<br /> De Pasquale (Avv. Angelici) c. Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, e nei confronti di ENASARCO.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Sospensione obbligatoria dal servizio – Istanza di revoca della sospensione avanzata dal dipendente a seguito di cessazione della custodia cautelare – Idoneità – Silenzio serbato dalla P.A. su tale istanza – Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di rispondere all’istanza di revoca della sospensione obbligatoria avanzata dal dipendente che abbia documentato, in modo specifico e circostanziato, che il presupposto della sospensione medesima sia venuto meno a seguito della cessazione della custodia cautelare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di silenzio rifiuto serbato dalla P.A. sull’istanza di revoca della sospensione obbligatoria dal servizio, motivata con la cessazione della custodia cautelare del dipendente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2921/94 Reg.Ric. &#8211; N. Reg.Sent.<br />
N. Reg.Sez. &#8211; Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO <br />
SEZIONE III BIS</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Giulio AMADIO &#8211; PRESIDENTE; Eduardo PUGLIESE &#8211; CONSIGLIERE; Antonio VINCIGUERRA &#8211; CONSIGLIERE rel.est.</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2921/1994 R.G. proposto da<br />
<b>DE PASQUALE Francesco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Angelini, ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour &#8211; 10;</p>
<p align=center>
c o n t r o</p>
<p><b>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO)</b>, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;</p>
<p>per ottenere<br />
la declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale su istanza di revoca del decreto di sospensione del ricorrente dalla carica di consigliere di amministrazione e componente del comitato esecutivo dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio;</p>
<p>Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13.10.2003, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è volto alla declaratoria giudiziale dell&#8217;illegittimità del silenzio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su istanza del ricorrente di revoca del provvedimento che ne aveva disposto la sospensione dalle cariche di membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell&#8217;Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), a seguito di ordine di custodia cautelare emesso dall&#8217;Autorità giudiziaria ordinaria. La richiesta di revoca è stata presentata una volta cessato il presupposto del provvedimento.<br />
Il Ministero si è costituito in giudizio a mezzo foro erariale, che eccepisce la tardività del ricorso.<br />
L&#8217;eccezione è infondata. La domanda di revoca e la contestuale diffida a provvedere sono state ricevute dall&#8217;Amministrazione il 15.11.1993; pertanto il termine di trenta giorni per l&#8217;adempimento è scaduto il 15 dicembre successivo e il termine d&#8217;impugnativa il 14.2.1994, considerato che il precedente giorno 13 – sessantesimo giorno dal dies ad quem per rispondere – cadeva in data festiva. Dunque il ricorso è tempestivo, giacché notificato all&#8217;Amministrazione l&#8217;ultimo giorno utile per evitare la decadenza.<br />
Nel merito è fondata la dedotta pretesa di accertamento. Nella fattispecie non è contestato che il ricorrente abbia ottemperato all&#8217;onere di mettere in mora l&#8217;Amministrazione, onde ottenere al riguardo esplicita pronuncia. A tale specifica e circostanziata richiesta sussisteva l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di rispondere, giacché l&#8217;istante aveva documentato che il presupposto della sospensione obbligatoria, di cui aveva chiesto la revoca, era venuto meno a seguito di cessazione della custodia cautelare.<br />
È irrilevante il controdedotto della difesa erariale, secondo cui la gravità dei reati avrebbe precluso l&#8217;accoglimento della richiesta di revoca. Trattasi di argomento che attiene al diverso presupposto della sospensione facoltativa dal servizio, che allo stato non risulta deliberata dall&#8217;Autorità amministrativa, e comunque non adatto ad essere utilizzato come argomento di difesa in assenza di espresso deliberato dell&#8217;Amministrazione competente che possa farlo proprio.<br />
Ulteriore rafforzamento del dedotto e della legittimità della pretesa viene dalle decisioni definitive del Giudice penale, medio tempore intervenute, con le quali il dott. De Pasquale è stato assolto dalle imputazioni.<br />
Va, pertanto, riconosciuta accoglibile l&#8217;istanza di declaratoria dell&#8217;illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Ministero del lavoro.<br />
Dalla pronuncia di accoglimento del ricorso consegue l&#8217;obbligo di procedere ed esprimersi sulla richiesta avanzata da parte ricorrente.<br />
L&#8217;Amministrazione del lavoro, pertanto, dovrà pronunciarsi sulla domanda avanzata dal ricorrente, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione in fattispecie del beneficio richiesto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.<br />
Condanna il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi €. 2.000 (duemila) a favore del ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.10.2003.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1527</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-1527/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La Medica, Est. Capuzzi; Galasso (Avv. Tartaglia) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di lavoro – Istanza di congedo nella categoria ausiliaria – Rifiuto della P.A. e conseguente collocamento nella categoria di riserva – Situazione soggettiva del dipendente di interesse legittimo e non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-1527/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1527</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, Est. Capuzzi; <br /> Galasso (Avv. Tartaglia) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Cessazione del rapporto di lavoro – Istanza di congedo nella categoria ausiliaria – Rifiuto della P.A. e conseguente collocamento nella categoria di riserva – Situazione soggettiva del dipendente di interesse legittimo e non di diritto soggettivo – E’ tale &#8211; Impugnazione del provvedimento nei termini decadenziali – Necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In presenza del potere autoritativo dell&#8217;Amministrazione, anche in ipotesi vincolato, di disporre in ordine alla posizione dei propri dipendenti, la situazione soggettiva di questi ultimi è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo con conseguente necessità di impugnazione in termini decadenziali dell&#8217;atto espresso ovvero del silenzio-rifiuto ritualmente precostituito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">rientra tra le situazioni di interesse legittimo la posizione del dipendente che viene collocato in congedo nella categoria ausiliaria o in quella di riserva</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO<br />
SEZIONE SECONDA </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 8926/99 proposto da<br />
<b>Galasso Pietro</b>, rappresentato e difeso dall’avv.Tartaglia Angelo Fiore, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Alfredo Serranti n.49;</p>
<p align=center>CONTRO </p>
<p>il <b>Ministero dell’Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato negli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi n.12;<br />
per l’annullamento:<br />
del decreto del Ministro delle Finanze del 16.12.1996 con il quale il ricorrente è stato collocato in congedo nella categoria della riserva e non in quella dell’ausiliaria come dallo stesso richiesto in data 31.8.1996;<br />
per l’accertamento del diritto ad essere collocato in congedo nella categoria dell’ausiliaria;<br />
Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 il consigliere Roberto Capuzzi, nessuno comparso per le parti;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, Colonnello della Guardia di Finanza espone di avere inoltrato domanda la Comando Generale della Guardia di Finanza al fine di essere collocato in congedo con diritto a pensione ed in ausiliaria, con decorrenza 18 dicembre 1996.<br />
Il Comando Generale della Guardia di Finanza collocava il ricorrente nella categoria della riserva.<br />
Da qui il ricorso affidato al seguente articolato motivo.<br />
Illegittimità dell’impugnato decreto del Ministro per violazione dell’articolo 33 e 43 della legge 10 aprile 1954 n.113 nonché dell’art.6 della legge 27 gennaio 1968 n.37. Eccesso di potere per disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per erroneità ed insufficiente motivazione. Eccesso di potere per erronea valutazione della situazione di fatto inerente il possesso dei requisiti di legge per il collocamento nella categoria dell’ausiliaria.<br />Si è costituita l’intimata amministrazione contestando le censure dedotte e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 il ricorso è stato assunto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Il ricorso è irricevibile.<br />
In data 23 gennaio 1997 il ricorrente era stato edotto del collocamento nella categoria della riserva e non dell’ausiliaria come risulta dalla firma in calce alla nota del 9 gennaio 1997 nel documento n.5 depositato dallo stesso ricorrente.<br />
Il ricorso è stato notificato solo in data 23 giugno 1999 e pertanto ben oltre i termini decadenziali stabiliti dalla legge.<br />
Si ricorda che in presenza del potere autoritativo dell&#8217;Amministrazione, anche in ipotesi vincolato, di disporre in ordine alla posizione dei propri dipendenti, la situazione soggettiva di questi ultimi è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo con conseguente necessità di impugnazione in termini decadenziali dell&#8217;atto espresso ovvero del silenzio-rifiuto ritualmente precostituito (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 6 marzo 1991 n. 199).<br />
2. Anche ad entrare nel merito, il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.<br />
Al momento in cui è stato adottato il provvedimento impugnato in data 16 dicembre 1996, era in vigore il decreto legge n.606 del 29 novembre 1996 per effetto del quale, dal 28 settembre 1996, non potevano transitare nell’ausiliaria i militari che al momento del collocamento in congedo non avessero raggiunto i limiti massimi di età lavorativa.<br />
Come esposto nella difesa dell’Amministrazione, tale limite, per il grado di tenente colonnello, rivestito dal ricorrente, era fissato in anni 60 mentre il ricorrente, al momento del collocamento a riposo, aveva 52 anni d’età essendo nato il 16.7.1944.<br />
Tale situazione di fatto impediva di collocare il ricorrente nella categoria dell’ausiliaria.<br />
Peraltro il decreto legge n.606/96 stabiliva che la nuova normativa si rendeva applicabile anche alle domande accolte il cui procedimento amministrativo non fosse definitivamente concluso.<br />
Da ultimo la legge finanziaria n.662/1996 all’art.1, ha ribadito che “ a decorrere dal 28.9.1996 e fino al 31.12.1997, il collocamento in ausiliaria avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito”. Al comma 180, lo stesso art.1, ha statuito che “restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge”.<br />
Infondate sono le argomentazioni del ricorrente in ordine alla necessità, da parte dell’Amministrazione, di prendere a riferimento la normativa vigente al momento della domanda presentata in data 31.8.1996.<br />
Si richiama al riguardo la giurisprudenza amministrativa in base alla quale “Gli atti e i provvedimenti amministrativi devono essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione; pertanto, il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento del procedimento rende applicabile il principio del tempus regit actum nel senso che ciascuna delle fasi va considerata sottoposta alla disciplina della legge vigente nel tempo in cui viene compiuta” (TAR Lazio, 314,1 aprile 1996).<br />
In fattispecie analoga a quella all’esame, il giudice di secondo grado ha sottolineato che “..in presenza di una modifica della disciplina normativa nel periodo intercorrente tra la domanda di pensionamento per cessazione anticipata e la sua accettazione da parte dell’amministrazione, le norme applicabili al pensionamento sono quelle in vigore nel momento in cui viene posto in essere quest’ultimo provvedimento.” “Infatti, -premesso che in materia di cessazione volontaria del rapporto di servizio, le dimissioni non hanno effetto risolutivo fino al momento della comunicazione all’interessato della loro accettazione ( CdS, VI, 18 ottobre 1999 n.1430),- in presenza di un rapporto giuridico che si perfeziona attraverso una serie di atti i cui effetti sono destinati per natura ad articolarsi in una serie di distinti adempimenti, ciascuno regolato dalla disciplina vigente al momento in cui vengono posti in essere, viene in rilievo il principio del tempus regit actum “(CdS, IV, 4672/2003).<br />
Del resto il legislatore del 1996, ben consapevole del fatto che la nuova normativa avrebbe comportato un indubbio pregiudizio economico per i suoi destinatari, ha previsto in favore di coloro che avevano presentato domanda di cessazione dal servizio per anzianità, ampia facoltà di revoca e quindi la possibilità di permanere in servizio fino al raggiungimento del previsto limite di età e di tale facoltà il ricorrente non ha ritenuto di avvalersi.<br />
Pertanto, ferma la pregiudiziale pronunzia di irricevibilità, anche nel merito il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.<br />
Spese ed onorari possono essere compensati.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.8926/99 lo dichiara irricevibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21.1.2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:<br />
Dr, Domenic LA MEDICA Presidente Dr.Roberto CAPUZZI Consigliere est.<br />
Dr.Raffaello SESTINI Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-18-2-2004-n-1527/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2004 n.1527</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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