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	<title>18/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/12/2009 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3855</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3855/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3855/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3855</a></p>
<p>A. Radesi Pres. &#8211; S. La Guardia Est. Beverini D. (Avv.ti P. Lonardo e G. Doni) contro il Comune di Impruneta (non costituito) sulla necessità di adeguata motivazione del diniego di condono edilizio relativo ad un intervento inerente quattro distinti manufatti, diversi per dimensioni e materiali Edilizia ed urbanistica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3855/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3855/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3855</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; S. La Guardia Est.<br /> Beverini D. (Avv.ti P. Lonardo e G. Doni) contro il Comune di Impruneta (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di adeguata motivazione del diniego di condono edilizio relativo ad un intervento inerente quattro distinti manufatti, diversi per dimensioni e materiali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Istanza di condono edilizio – Diniego &#8211; Motivazione &#8211; “L’intervento costituisce danno ambientale” – Domanda relativa a quattro distinti manufatti diversi per dimensioni e materiali – Insufficienza &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo il diniego di condono motivato genericamente con “l’intervento costituisce danno ambientale”. Difatti sussiste un evidente difetto di motivazione atteso che nella specifica fattispecie, considerato che la domanda riguardava quattro distinti manufatti, diversi per dimensioni e materiali, l’espressione in cui si è condensata la sfavorevole valutazione tecnico discrezionale della commissione beni ambientali sulla quale si fonda il diniego non consente in concreto di ricostruire l’iter logico seguito, non essendo, in particolare, possibile comprendere se sia stato rilevato che la superficie complessiva per cui si chiedeva il condono era riferita ad una pluralità di manufatti né se questi ultimi siano stati negativamente apprezzati nel loro insieme ovvero anche singolarmente, esaminandosi l’eventuale compatibilità ambientale di alcuno di essi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2521 del 1995, proposto da: 	</p>
<p><b>Beverini Dario ora Beverini Luana e Benucci Lorena</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Lonardo e Grazia Doni, con domicilio eletto presso Grazia Doni in Firenze, p.zza Beccaria 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Impruneta<i></b></i>, non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento 05335 in data 20 gennaio 1995, notificato in data 27 aprile 1995 a mezzo messi comunali, con il quale è stato disposto il diniego della concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio) richiesto dal Sig.Beverini in data 1 luglio 1987.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 giugno 2009 il dott. Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con atto notificato il 21.06.1995 Beverini Dario, premesso di essere coltivatore diretto e proprietario di un terreno agricolo di circa un ettaro di superficie in Comune di Impruneta sul quale aveva realizzato quattro manufatti ad uso ricovero attrezzi e custodia animali da cortile, per i quali aveva chiesto condono edilizio, ha impugnato il diniego di concessione edilizia in sanatoria motivato con richiamo al parere sfavorevole espresso dalla Commissione beni ambientali col rilievo che “l’intervento costituisce danno ambientale”.<br />	<br />
Il ricorrente ha denunciato: 1) violazione della legge n. 47/85 e della legge reg. n. 10/79, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, atteso che la domanda era riferita a quattro distinti manufatti; 2) violazione della legge n. 47/85, della legge reg. n. 10/79, della legge n. 1497/1939 ed eccesso di potere sotto vari profili, tra cui disparità di trattamento nonché illogicità per mancato contestuale esame di altra istanza del ricorrente tesa a sostituire il manufatto di dimensioni maggiori con altro totalmente interrato.<br />	<br />
Il Comune intimato non si è costituito.<br />	<br />
Con atto depositato il 7.05.2007 si sono costituite in giudizio le eredi del ricorrente nominate in epigrafe.<br />	<br />
Il ricorso è stato posto in decisione all’udienza del 25.06.2009.<br />	<br />
Fondata ed assorbente risulta la censura di difetto di motivazione dedotta col primo motivo, atteso che nella specifica fattispecie, considerato che la domanda riguardava quattro distinti manufatti, diversi per dimensioni e materiali, l’espressione in cui si è condensata la sfavorevole valutazione tecnico discrezionale della commissione beni ambientali sulla quale si fonda il diniego (“l’intervento costituisce danno ambientale”) non consente in concreto di ricostruire l’iter logico seguito, non essendo, in particolare, possibile comprendere se sia stato rilevato che la superficie complessiva per cui si chiedeva il condono era riferita ad una pluralità di manufatti né se questi ultimi siano stati negativamente apprezzati nel loro insieme ovvero anche singolarmente, esaminandosi l’eventuale compatibilità ambientale di alcuno di essi.<br />	<br />
Il ricorso va, pertanto, accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, salvi restando gli ulteriori provvedimenti sull’istanza di condono.<br />	<br />
Tenuto conto del carattere formale del vizio riscontrato, le spese del giudizio, non essendosi costituita l’amministrazione, vanno dichiarate irripetibili. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe.<br />	<br />
Spese irripetibili.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessio Liberati, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3855/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3855</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3851/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3851/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3851</a></p>
<p>A. Radesi Pres. &#8211; S. La Guardia Est. C.G. Centurione (Avv.ti S. Ercoli, M. Teti) contro l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Avv. F. Ciari) sulla decorrenza del termine prescrizionale della c.d. &#8220;indennità risarcitoria&#8221; dal rilascio del nulla osta ambientale Edilizia ed urbanistica – C.d. “Indennità risarcitoria” ex art.167</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3851/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3851/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; S. La Guardia Est.<br /> C.G. Centurione (Avv.ti S. Ercoli, M. Teti) contro l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Avv. F. Ciari)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine prescrizionale della c.d. &ldquo;indennità risarcitoria&rdquo; dal rilascio del nulla osta ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – C.d. “Indennità risarcitoria” ex art.167 del dlgs n.42/2004 – Termine di prescrizione quinquennale – Decorre dal momento dell’accertamento dell’illecito che può avvenire o d’ufficio ovvero in esito al procedimento di sanatoria edilizia</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di prescrizione della c.d. “indennità risarcitoria” relativa ad una sanzione amministrativa pecuniaria di carattere ambientale (art.167 del dlgs n.42/2004) il dies a quo della decorrenza di tale termine coincide con quello del rilascio del nulla osta ambientale e cioè con il momento in cui è stata accertata , sia pure in sanatoria, la compatibilità del realizzato intervento con la tutela dello specifico interesse in rilevo ( quello paesaggistico-ambientale)*.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>* Nello stesso senso v. T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 31 maggio 2005 n. 2662 in questa rivista n. 6 &#8211; 2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Carlo Giovanni Centurione</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Ercoli, Michele Teti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Fabio Ciari, domiciliata per legge in Firenze, piazza dell&#8217;Unita&#8217; Italiana N. 1; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-della determinazione del direttore n. 523 del 30 giugno 2009, notificata a mezzo lettera raccomandata del 20 luglio 2009 prot. 7532/6-5-1, con la quale è stata determinata in &#8364; 5.126, 37 l&#8217;indennità risarcitoria a carico del ricorrente in relazione ad opere oggetto di sanatoria edilizia ex art. 13 L. 47/1985, realizzate in sona soggetta a vincolo paesistico;<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;allegato &#8220;A&#8221; a detta determinazione e con la stessa approvato, relativo alla istruttoria tecnica riguardante la determinazione dell&#8217;indennità risarcitoria;<br />	<br />
&#8211; della lettera 20 luglio 2009 prot. n. 7532/6-5-1 di notifica della suddetta determinazione con l&#8217;unito allegato &#8220;A&#8221; e di intimazione di pagamento dell&#8217;indennità risarcitoria come sopra determinata in euro 5.126,37 oltre euro 3,25 per spese di spedizione<br />
nonché per l&#8217;annullamento di ogni altro atto presupposto e connesso..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori Sono presenti gli avvocati M. Teti e F. Ciari.;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Il ricorrente in relazione all’avvenuta realizzazione di opere di trasformazione interna e di modifiche prospettiche di un fabbricato di sua proprietà sito in località “Le Tagliate “ di Migliarino Pisano presentava al Comune di Vecchiano istanza di concessione in sanatoria ex art.13 della legge n.4//85 e con riferimento a tale domanda l’Ente Parco Migliarino- San Rossore- preposto alla gestione del vincolo paesaggistico, con decisione presidenziale n.366 del 22/7/1998 , rilasciava il nulla osta in sanatoria.<br />	<br />
Quindi, con provvedimento direttoriale n.523 del 30/6/2009 è stata determinata, per le opere oggetto di sanatoria edilizia, l’indennità risarcitoria ex art.167 del dlgs n.42/2004 ammontante ad euro 5.126,37 + euro 3,25 per spese di spedizione.<br />	<br />
L’interessato ha impugnato tale provvedimento sanzionatorio unitamente alla nota di notifica e allegata documento “A” deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ; violazione dell’art.3 della legge n.241/90; eccesso di potere per errori sui presupposti ed errori di istruttoria; violazione dei principi costituzionali di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione;<br />	<br />
Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge ; violazione e/o falsa applicazione art.167 del dlgs n.42/2004; violazione e/o falsa applicazione dell’art.28 della legge n.689/81.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente parco Regionale Migliarino – San Rossore- Massaciuccoli che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.<br />	<br />
Tanto premesso si osserva come la Sezione abbia già avuto modo di occuparsi delle problematiche giuridiche sollevate col ricorso all’esame assumendo le relative statuizioni in relazione ad analoghe fattispecie che hanno visto contrapposti proprio l’attuale ricorrente e l’Ente Regionale intimato ( cfr sentenza n.783 del 7/5/2009) : non resta perciò al Collegio che ribadire in via riassuntiva quanto sul punto già osservato e concluso.<br />	<br />
Dunque, anche nella vicenda che ci occupa, in accoglimento delle censure dedotte col secondo mezzo di gravame, va rilevata l’avvenuta prescrizione dell’esercizio da parte dell’Ente Parco del potere di applicare e richiedere il versamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art.167 del dlgs n.42/2004.<br />	<br />
La giurisprudenza ha più volte sottolineato come il potere-dovere della P.A. di irrogare sanzioni in relazione ad illeciti amministrativi in materia di abusi edilizi non è soggetto a decadenza o prescrizione ( cfr Cons Stato Sez. VI n.3184/2000); lo stesso giudice amministrativo peraltro ha avuto modo di statuire che la permanenza dell’illecito cessa con il venir meno della situazione di illiceità, coincidente con il rilascio delle autorizzazioni ancorchè postume del rapporto di che trattasi. Va pure qui ricordato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la sanzione pecuniaria di tipo ambientale ( c.d. indennità risarcitoria), in ragione della natura pecuniaria della sanzione stessa sconta il regime prescrizionale quinquennale ( sia pure con i temperamenti propri della materia) di cui all’art.28 della legge n.689/81.<br />	<br />
Ciò precisato, non rimane allora che verificare nel caso di specie la questione decisiva ai fini per cui è causa , quella relativa alla fissazione della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale: a tale proposito la Sezione non può non aderire ai suoi precedenti divisamenti ( vedi sent 4/572002 n.1014; idem 31/572005 n.2662, n.783 del 7/5/2009) in cui ha statuito che il dies a quo della decorrenza coincide con quello del rilascio del nulla osta ambientale e cioè con il momento in cui è stata accertata , sia pure in sanatoria, la compatibilità del realizzato intervento con la tutela dello specifico interesse in rilevo ( quello paesaggistico-ambientale).<br />	<br />
Ma se così è, nella specie il termine prescrizionale di cinque anni è da ritenersi ampiamente decorso, se è vero che il nulla osta ambientale è stato rilasciato con decisione del 22/7/1998, mentre l’indennità risarcitoria è stata irrogata solo con determinazione del 30/6/2009.<br />	<br />
In ragione delle osservazioni sopra esposte l’intervenuta prescrizione fondatamente eccepita dal ricorrente comporta l’accoglimento del ricorso con conseguente dichiarazione della invalidità degli atti impugnati che vanno, perciò , annullati.<br />	<br />
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza , liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.000 ,00 ( duemila/00) + IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alessio Liberati, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3851/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3972</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-12-2009-n-3972/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-12-2009-n-3972/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-18-12-2009-n-3972/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3972</a></p>
<p>Maurizio Nicolosi, Presidente; Bernardo Massari, Estensore il potere di sospensione dell&#8217;autorizzazione commerciale di cui all&#8217;art. 110, r.d. n. 773 del 1931 spetta al Sindaco Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazioni commerciali &#8211; Potere di sospensione dell&#8217;autorizzazione commerciale ex art. 110, r.d. n. 773 del 1931 &#8211; Art. 54, d.lg. n. 267</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maurizio Nicolosi, Presidente; Bernardo Massari, Estensore</span></p>
<hr />
<p>il potere di sospensione dell&#8217;autorizzazione commerciale di cui all&#8217;art. 110, r.d. n. 773 del 1931 spetta al Sindaco</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazioni commerciali &#8211; Potere di sospensione dell&#8217;autorizzazione commerciale ex art. 110, r.d. n. 773 del 1931 &#8211; Art. 54, d.lg. n. 267 del 2000- Spetta al Sindaco</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il potere di sospensione dell&#8217;autorizzazione commerciale di cui all&#8217;art. 110, r.d. n. 773 del 1931, attenendo alla materia dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica, spetta al Sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo, secondo la generale previsione dell&#8217;art. 54, d.lg. n. 267 del 2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Il Gatto e La Volpe di Franchi Monia &#038; C. S.a.s., Monia Franchi</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Cino Benelli, Alessandro Domenicali, con domicilio eletto presso Sandro Guerra, in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 53; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Lucca<i></b></i> in persona del Sindaco p.t.., rappresentato e difeso dagli avv. Carmela Di Filippo, Nicoletta Papanicolau, Luca Campinoti, con domicilio eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A) provvedimento 30 ottobre 2009 (Prot. Gen. n. 78632 del 16 novembre 2009) adottato dal Dirigente del Settore Dipartimentale 3 – Sviluppo Economico U.O. 3.2. del Comune di Lucca e notificato il 19 novembre 2009, con il quale si dispone nei confronti dell’odierna ricorrente, «esercente l’attività di distribuzione e gestione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento, la sospensione della DIA che autorizza la suddetta attività per n. 9 giorni e più precisamente i giorni 4/5/7/8/9/11/12/13/14 gennaio 2010»;<br />	<br />
B) ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, e, in particolare, i verbali redatti dalla Guardia di Finanza di Lucca in data 7 luglio 2005, 28 e 30 novembre 2005, 5, 7, 9 e 14 dicembre 2005, 16 e 27 gennaio 2006, e la nota 20 aprile 2009 (prot. gen. n. 30092 del 20 aprile 2009) a firma dell’Esperto di fascia A del Comune di Lucca – Settore Dipartimentale 3 – Sviluppo Economico – U.O. 3.2., in quanto richiamati per relationem dal provvedimento sub A)..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucca in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Considerato che:<br />	<br />
&#8211; viene impugnato l’atto in epigrafe con cui il Dirigente del Settore Dipartimentale 3 – Sviluppo Economico U.O. 3.2. del Comune di Lucca ha disposto, nei confronti della società ricorrente, la sospensione della d.i.a. che autorizza l’attività di distribu<br />
Ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; assorbente rilievo assume la doglianza di cui al primo motivo con cui si lamenta l’incompetenza del dirigente ad emettere il provvedimento in questione;<br />	<br />
osservato, infatti, che:<br />	<br />
&#8211; l’art. 110, comma 10, del TULPS dispone che “<i>Se l&#8217;autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazio<br />
Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; il Collegio ha già avuto modo di esprimere in proposito il proprio convincimento secondo cui il potere di sospensione dell&#8217;autorizzazione commerciale di cui all&#8217;art. 110, r.d. n. 773 del 1931 attenendo alla materia dell&#8217;ordine e della sicurezza pubblica<br />
ritenuto, per le considerazioni esposte, che il ricorso debba essere accolto conseguendone l’annullamento dell&#8217;atto impugnato, con la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio come da liquidazione fattane in dispositivo.<br />	<br />
<P ALIGN=CENTER><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;atto impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune di Lucca al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3184</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3184/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3184/</guid>

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<p>Pres. Cavallari, Est. Moro Cisa S.p.A. (Avv.ti l. Quinto e P. Quinto) c/ Autorità di Gestione Bacino Ta/1 (n.c.) Ambiente e territorio – Rifiuti – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Adeguamento ISTAT – Istanza – Silenzio inadempimento – Impugnazione innanzi il G.A. – Legittimità &#8211; Sussiste Posto che le</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3184/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3184</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Cavallari,<i> Est.</i> Moro<br /> Cisa S.p.A. (Avv.ti l. Quinto e P. Quinto) c/ <br />Autorità di Gestione Bacino Ta/1 (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Rifiuti – Tariffa di igiene ambientale (TIA) – Adeguamento ISTAT – Istanza – Silenzio inadempimento – Impugnazione innanzi il G.A. – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che le tariffe sullo smaltimento dei rifiuti sono stabilite dalla P.A. mediante provvedimenti che, seppure fanno applicazione di parametri e criteri individuati dalla legge, hanno natura autoritativa e costituiscono espressione di poteri pubblicistici, è legittima l’impugnazione del silenzio opposto dalla P.A. sull’istanza di adeguamento ISTAT di una tariffa sullo smaltimento dei rifiuti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO TALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Terza<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2009, proposto da: <br />	<br />
<b>Cisa Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Autorità di Gestione Bacino Ta/1</b>; <br />	<br />
per l&#8217;accertamento<br />	<br />
della illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;ATO TA1 sulla richiesta di adeguamento ISTAT della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani presso l&#8217;impianto pubblico di selezione, biostabilizzazione e produzione C.D.R. gestito da Cisa;<br />	<br />
e per la conseguente condanna dell&#8217;amministrazione ad emanare il provvedimento richiesto, nonchè per la nomina di un Commissario ad acta che, nell&#8217;ipotesi di perdurante inerzia dell&#8217;Amministrazione, provveda sull&#8217;istanza della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. Luigi Quinto ;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La società ricorrente afferma di gestire l’impianto di discarica per rifiuti solidi urbani di titolarità del Comune di Massafra in regime di concessione di servizio pubblico;l’iompianto è posto al servizio del bacino d’utenza TA1 , in cui ricadono i comuni di Massafra, Crispiano, Ginosa, Laterza, Martina Franca, Montemesola, Mottola, Palagiano,Palagianello, Statte e Taranto.<br />	<br />
Con istanza del 24 aprile 2009 la stessa ha richiesto l’adeguamento ISTAT della tariffa con riferimento agli anni successivi a quello di avvio dell’impianto.<br />	<br />
Avverso il silenzio serbato dall’ATO, cui compete la gestione unitaria dell’intero ciclo dei rifiuti, sull’istanza è insorta la ricorrente con il ricorso all’esame deducendo i seguenti motivi di ricorso:<br />	<br />
1)Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione-Violazione art.3 L.241/90.<br />	<br />
2)Eccesso di potere per difetto di esplicazione di pubblica funzione-Violazione e falsa applicazione dell’art.2 L.241/90.<br />	<br />
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.<br />	<br />
Il silenzio-rifiuto disciplinato dall&#8217;ordinamento è istituto riconducibile a inadempienza dell&#8217;Amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere (Cons. St., Ad. Plen., 10.3.1978, n. 10 e successiva giurisprudenza pacifica); tale obbligo può discendere dalla legge, da un regolamento o anche da un atto di autolimitazione dell&#8217;Amministrazione stessa, ed in ogni caso deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall&#8217;ordinamento(cfr. art. 21 bis L. n. 1034/71, nel testo introdotto dall&#8217;art. 2 L. 21.7.2000, n. 205, nonché, per il principio Cons. St., sez. IV, 4.9.1985, n. 333 e 6.2.1995, n. 51; sez. V, 6.6.1996, n. 681 e 15.9.1997, n. 980, <br />	<br />
Consiglio Stato , sez. VI, 11 novembre 2008 , n. 5628,Consiglio Stato , sez. IV, 22 giugno 2006 , n. 3883).<br />	<br />
Inoltre, per consolidata giurisprudenza, il procedimento per la formazione del silenzio inadempimento previsto dal rito speciale dell&#8217;art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205, è attivabile nei confronti dei procedimenti amministrativi ad emanazione vincolata e di contenuto sia vincolato che discrezionale e, quindi, nel cui ambito sia identificabile in capo al privato una posizione di interesse legittimo, mentre, nei riguardi di una posizione di diritto soggettivo, in cui il sostanziale petitum originario riguarda l&#8217;accertamento di un diritto, l&#8217;esperimento della tutela giurisdizionale si deve esplicare a mezzo di un&#8217;azione di accertamento e condanna attinente all&#8217;esercizio di detto diritto (Consiglio Stato, sez. V, 30 novembre 2007, n. 6138; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 4 febbraio 2008, n. 509).<br />	<br />
Difatti, la contestazione del silenzio-inadempimento non è compatibile con le controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come i casi dei giudizi incentrati sull&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un diritto soggettivo e/o di pretese patrimoniali, e ciò in quanto in tali ipotesi non occorre l&#8217;attivazione della procedura del silenzio inadempimento e le relative azioni sono esperibili dinanzi al Giudice competente entro il termine di prescrizione.<br />	<br />
Nella specie, la questione posta all’attenzione del Collegio riguarda la richiesta di adeguamento ISTAT di una tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti.<br />	<br />
In materia, se appartengono alla giurisdizione del G.O. le questioni riguardanti “indennità, canoni ed altri corrispettivi”, pur tuttavia secondo orientamento consolidato dal quale non vi è motivo per discostarsi , le tariffe in questione sono stabilite dalla P.A. mediante provvedimenti che, seppure fanno applicazione di parametri e criteri individuati dalla legge, hanno comunque natura autoritativa, e costituiscono espressione di poteri pubblicistici a fronte dei quali la posizione dei soggetti interessati non può che essere di interesse legittimo, sicchè a seguito dell’inerzia della P.A. il privato non può che contestare il silenzio inadempimento innanzi al giudice amministrativo.<br />	<br />
Nella materia della gestione dei rifiuti si deve,comunque,rilevare che l’art. 4 della legge n.90 del 2008 ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva.<br />	<br />
Chiarito ciò in ordine alla posizione legittimante in capo alla ricorrente, deve riconoscersi anche la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo alla P.A. intimata.<br />	<br />
Invero, il Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n.296/2002 ha prima determinato e calcolato la tariffa di smaltimento dei rifiuti e poi stabilito all’art.8 che “ la tariffa come sopra calcolata deve intendersi valida per un anno a partire dall’entrata in esercizio dell’impianto con successiva indicizzazione annua nella misura dell’indice ufficiale ISTAT”.<br />	<br />
La sussistenza dei presupposti citati, conduce al riconoscimento della illegittimità del silenzio serbato dall’Amm.ne intimata , avendo la stessa violato il precetto di cui all’art. 2 della L. n. 241/1990.<br />	<br />
Difatti, al di là dell’obbligo normativamente imposto alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato (artt. 2 e 3 L. n° 241/90), appartiene ad una giurisprudenza pressoché consolidata il principio secondo cui l’Amministrazione è parimenti tenuta a pronunciarsi laddove ragioni di giustizia ed equità impongono l’adozione di un provvedimento, nonché tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni amministrative, qualunque esse siano (C. St. Sez VI 14/10/92 n° 762; T.A.R. Campania I Sez. 28/6/2001 n°1034; T.A.R. Puglia – Lecce III sez. 21/12/07 n. 4370 ).<br />	<br />
Deve pertanto riconoscersi che l’assenza di alcun provvedimento esplicito, ( sia esso di accoglimento o di rigetto) in ordine all’istanza di adeguamento ISTAT della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani proposta dalla ricorrente, comporta l’illegittimità del silenzio rifiuto serbato in ordine a tale istanza.<br />	<br />
Conclusivamente il ricorso va accolto.<br />	<br />
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la irripetibilità delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’ATO TA 1 di provvedere in ordine all’istanza del 24 aprile 2009 con un provvedimento espresso da emanarsi nel termine di gg. 30 dalla notificazione e /o comunicazione del presente provvedimento.<br />	<br />
Spese irripetibili.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Primo Referendario<br />	<br />
Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-18-12-2009-n-3184/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3184</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.334</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-334/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-334/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-334/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.334</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Gallo sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme che impongono l&#8217;obbligo alle Province autonome di versare le proprie entrate nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato 1. Bilancio dello Stato &#8211; Art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-334/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-334/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.334</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Gallo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme che impongono l&#8217;obbligo alle Province autonome di versare le proprie entrate nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Bilancio dello Stato &#8211; Art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 &#8211; Entrate delle Province autonome &#8211; Obbligo di versamento nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato &#8211; Q. l c. sollevata dalla Provincia autonoma di Trento – Asserita violazione dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) &#8211; Illegittimità costituzionale;	</p>
<p>2.	Bilancio dello Stato &#8211; Art. 77-quater, comma 7, e art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 &#8211; Q. l c. sollevata dalla Regione Sicilia  – Asserita violazione del combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) &#8211; Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	É costituzionalmente illegittimo l’art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano; </p>
<p>2.	non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 77-quater, comma 7, e dell’art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: <br />	<br />
Presidente: Francesco AMIRANTE; <br />	<br />
Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO,<br /> Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo<br /> Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 77-quater, comma 7, e 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promossi con ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Siciliana notificati il 20 ottobre 2008, depositati in cancelleria il 22 ed il 28 ottobre 2008 ed iscritti al n. 71 ed al n. 88 del registro ricorsi 2008. <br />	<br />
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 18 novembre 2009 il Giudice relatore Franco Gallo; <br />	<br />
uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri. <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 22 ottobre successivo, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato, tra altre disposizioni dello stesso decreto-legge, l’art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione dell’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), attuativo del Titolo VI dello statuto speciale. <br />	<br />
La ricorrente riferisce che, in forza del comma 1, lettera a), del citato art. 77-quater, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, «alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie». Il successivo ed impugnato comma 7 dello stesso art. 77-quater sostituisce il comma 2 del menzionato art. 7 del d.lgs. n. 279 del 1997, stabilendo che «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano». Il comma 1 dell’art. 8 del d.lgs. n. 268 del 1992, evocato a parametro del giudizio di legittimità costituzionale, stabilisce – al fine di garantire l’autonomia finanziaria provinciale – che «il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti». <br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, la disposizione censurata víola detto parametro perché prevede che i versamenti a favore delle province autonome – comprensivi di quelli a titolo di devoluzione del gettito di tributi erariali – devono avvenire nelle contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anziché con accredito presso la Tesoreria centrale dello Stato. <br />	<br />
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata «inammissibile e infondata». <br />	<br />
In punto di ammissibilità, la difesa erariale sostiene che: a) il riferimento al Titolo VI dello statuto, che regola l’autonomia finanziaria della Provincia, è «inconferente e generico» e non motivato; b) la ricorrente ha dedotto, del pari senza motivazione, la violazione dell’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); c) quanto al parametro dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, la ricorrente si è limitata «a lamentare il mero formale discostarsi da parte del Legislatore nazionale dalla testuale previsione della norma attuativa dello Statuto, senza che sia in alcun modo chiarito quale lesione delle prerogative della Provincia ricorrente si sia in tal modo realizzata, e quindi quale concreto interesse sussista alla caducazione della norma impugnata». <br />	<br />
Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato rileva che la disposizione denunciata appare pienamente “compatibile” con la ratio dello statuto di autonomia, perché incide sulle modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica, di pertinenza esclusiva della legislazione statale, e sulla concreta collocazione contabile delle entrate statali in vista della destinazione delle stesse agli enti territoriali. L’unica modifica riguarderebbe – cioè – «la destinazione dei fondi, che erano e rimangono nell’ambito delle strutture di Tesoreria dello Stato, ma si collocano (non piú nell’ambito della Tesoreria centrale, come in precedenza previsto, bensí) presso le sezioni di Tesoreria provinciale competente»; modifica che riguarderebbe, perciò, la riorganizzazione della tesoreria unica statale, senza portare alcun sostanziale mutamento in peius della finanza provinciale. <br />	<br />
3. – Con ricorso notificato il 20 ottobre 2008 e depositato il 28 ottobre successivo, la Regione Siciliana ha impugnato, tra altre disposizioni del medesimo decreto-legge, gli artt. 77-quater, comma 7, e 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, per violazione degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). </p>
<p>La ricorrente premette che, in base alla citata norma statutaria: a) «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima» (primo comma); b) «Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto» (secondo comma). La ricorrente premette altresí che, in base alla parimenti evocata norma di attuazione dello statuto regionale: a) «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (primo comma); b) «Ai sensi del secondo comma dell’art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle imposte di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale» (secondo comma); c) «Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto» (terzo comma). <br />	<br />
Quanto alla prima delle disposizioni censurate, la Regione lamenta che essa víola gli evocati parametri, perché attrae nel sistema di Tesoreria statale anche le entrate «connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano», che prima affluivano direttamente alla Regione stessa, «nella quale sono state gestite con il sistema di Tesoreria regionale di cui alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 6». L’effetto della norma censurata sarebbe, cioè, quello di far affluire tutte le somme costituenti entrate della Regione Siciliana, comprese quelle tributarie, in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, cosí che i relativi prelevamenti resterebbero «disciplinati dalle regole imposte dallo Stato e subordinati alla sufficiente liquidità statale», con conseguenze negative «sul sistema delle delegazioni di pagamento che la Regione Siciliana ha concesso a garanzia dei propri debiti finanziari». La lesione delle prerogative della ricorrente consisterebbe nel fatto che la norma censurata: a) non si limita a porre «una mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate, e per particolari ragioni di ripartizione interna delle stesse (cosí come venne disposto con l’art. 40 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che codesta […] Corte ha ritenuto costituzionalmente e statutariamente compatibile con la sent. n. 138 del 1999)»; b) non è «collegata alla necessità di una temporanea impostazione di operazioni tecnico-contabili necessitate da un nuovo sistema di contabilizzazione di imposte» che dia luogo «solo ad una non rilevante difformità temporale delle operazioni di riversamento»; c) «sottrae liquidità al sistema regionale, disattendendo la competenza riconosciuta alla regione, in materia di riscossione delle entrate tributarie di spettanza regionale». <br />	<br />
Quanto, poi, al censurato comma 21 dell’art. 83 del suddetto decreto-legge n. 112 del 2008, la ricorrente osserva che esso inserisce, nell’art. 22 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, i quali prevedono che: a) «In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall’agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione all’avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell’eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l’avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno» (comma 1-bis); b) «La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell’importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione» (comma 1-ter); c) «Resta fermo il diritto di chiedere, entro l’ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all’ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze» (comma 1-quater). Sempre secondo la ricorrente, l’impugnato comma 21 del citato art. 83 prevede, in sostanza, che gli Agenti della riscossione riversino le somme eccedenti di almeno cinquanta euro quelle complessivamente richieste e per le quali non è stata reclamata la restituzione, nonché le eccedenze inferiori a cinquanta euro all’ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. <br />	<br />
Il successivo comma 22 dell’art. 83, anch’esso censurato, stabilisce inoltre che «Le somme eccedenti di cui all’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l’articolo 81, comma 29, del presente decreto». </p>
<p>La Regione lamenta che tali commi violano gli evocati parametri, determinando la sottrazione di entrate già di pertinenza regionale, perché, secondo il testo previgente del comma 1 dell’art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (in forza del quale «Il concessionario riversa all’ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre, dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese»), la stessa Regione – e non lo Stato – acquisiva le imposte versate in eccedenza, nell’àmbito delle somme riscosse dal concessionario. Ad avviso della ricorrente, «la distinzione operata dai commi inseriti dal comma 21 qui in esame determina una diversa lettura – e una diversa portata operativa &#8211; del comma 1 in ordine alle somme eccedentarie, con la conseguenza che vengono riversate esclusivamente all’erario statale tutti quegli importi di consistenza inferiore a cinquanta euro nonché quegli altri – superiori – laddove il concessionario non individui facilmente l’ente creditore che […] può anche esser la regione». Le somme eccedenti incassate nei cinque anni trascorsi – prosegue la ricorrente – avrebbero dovuto essere già riversate alla Regione e non, come disposto dal censurato comma 22, acquisite all’erario statale. Sarebbe poi evidente che «la particolare destinazione che il legislatore nazionale ritiene di imprimere alle risorse derivanti dal comma 22 (fondo speciale istituito con l’art. 81, comma 29, del decreto stesso) non può determinare una “riserva” a termini dell’art. 2, comma primo, ultima parte, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dal momento che le “riserve” all’erario statale previste da tale disposizione di attuazione statutaria riguardano “nuove entrate” istituite dallo Stato e non già la destinazione di entrate già proprie della regione, il cui diritto all’esazione è peraltro già maturato». <br />	<br />
4. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate «inammissibili e, comunque, infondate». <br />	<br />
La difesa erariale sostiene che il nuovo sistema di tesoreria, introdotto dal censurato art. 77-quater a decorrere dal 10 gennaio 2009, prevede che «sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria statale debbano affluire, contrariamente a quanto affermato dalla Regione, solamente le somme provenienti direttamente dal bilancio dello Stato, incluse le somme connesse alla devoluzione di tributi erariali alle Autonomie speciali, riconosciute a valere sugli stanziamenti di specifici capitoli del bilancio statale. Conseguentemente, le entrate tributarie che la Regione Siciliana riscuote direttamente non affluiranno alla Tesoreria statale, ma sul conto del tesoriere regionale». Da ciò conseguirebbe che le disposizioni impugnate «non possono essere considerate lesive dell’autonomia finanziaria e delle prerogative della Regione siciliana», perché «il nuovo sistema, rispetto a quello ancora in vigore, consentirà alla medesima di detenere una maggior liquidità, considerando inoltre, che le manovre fiscali regionali relative all’IRAP e all’addizionale regionale IRPEF saranno accreditate in maniera piú puntuale, ovvero all’inizio dell’esercizio successivo a quello cui si riferiscono». <br />	<br />
Rileva, infine, la stessa difesa erariale che, «nel rispetto dell’autonomia statutariamente riconosciuta alla Regione siciliana», non vi sarà alcuna limitazione nell’utilizzazione delle somme depositate in tesoreria statale, perché la Regione, «per il tramite del proprio tesoriere, potrà liberamente attingere alle disponibilità presso la Tesoreria statale una volta esaurite le giacenze della cassa regionale». <br />	<br />
5. – In prossimità dell’udienza, la Regione Siciliana ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto nel ricorso. <br />	<br />
6. – In prossimità dell’udienza, l’Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio promosso dalla Regione Siciliana, ha depositato memoria, chiedendo che la questione avente ad oggetto l’art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sia dichiarata «inammissibile ed infondata». <br />	<br />
Ad avviso della difesa erariale, le norme censurate non determinano un’indebita sottrazione di risorse finanziarie spettanti alla Regione ricorrente, ma sono dirette a predisporre un razionale meccanismo di utilizzazione di quelle risorse che si vengono a creare nel caso non infrequente che, in occasione dell’espletamento del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, il debitore iscritto a ruolo paghi all’agente della riscossione importi eccedenti quello intimatogli con la cartella e non si attivi per il recupero di quanto indebitamente pagato in piú. Si tratterebbe di un fenomeno economicamente rilevante, in particolare con riferimento agli ultimi cinque anni, perché «l’importo detenuto dalle società affidatarie della riscossione, che in base al comma 2 dell’articolo in esame dovrebbe essere versato allo Stato entro l’anno 2008, è stimabile in circa 60 milioni di euro». In tale quadro, le norme impugnate si limiterebbero a regolare il versamento nelle casse erariali di somme di cui sia impossibile disporre in concreto la restituzione agli aventi diritto, con «un mero meccanismo di effettuazione di partite contabili inidoneo ad incidere sul regime di cassa ed a configurare, quindi, i paventati effetti lesivi dell’autonomia finanziaria regionale». Le censure della ricorrente sarebbero, pertanto, in via pregiudiziale, «inammissibili per carenza di un pregiudizio attuale e concreto e, in subordine, infondate in relazione alle denunce di irragionevolezza e di contrasto con le norme costituzionali e statutarie invocate, in quanto le disposizioni impugnate delineano un sistema di garanzie del tutto conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di modalità di riscossione e riversamento delle entrate tributarie». <br />	<br />
7. – In prossimità dell’udienza, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria, insistendo in quanto già richiesto nel ricorso e rilevando, in particolare, che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato: a) l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 non è stato evocato quale parametro di legittimità costituzionale; b) il Titolo VI dello statuto di autonomia è stato menzionato nel ricorso non come parametro, ma al solo scopo di ricordare che esso è stato attuato con il d.lgs. n. 268 del 1992; c) la questione proposta non è inammissibile, perché, «per l’ammissibilità del ricorso in via principale, sono sufficienti l’esistenza della norma lesiva del riparto di competenze e la sua applicabilità, a prescindere dall’utilità concreta che il ricorrente possa ricevere dalla decisione»; d) in ogni caso, la norma censurata produce per la Provincia autonoma un danno concreto, perché «la contabilità speciale ad essa intestata presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato è espressamente definita “infruttifera”», mentre il parametro evocato «non presuppone né richiede il carattere infruttifero dei conti correnti accesi presso la tesoreria centrale»; e) la stessa norma censurata, infine, incide sull’utilizzabilità delle somme messe a disposizione della Provincia, «che possono essere prelevate solo una volta esaurite le disponibilità sul conto di tesoreria della Provincia», con la conseguenza del sostanziale azzeramento delle giacenze di cassa. <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – La Provincia autonoma di Trento (registro ricorsi n. 71 del 2008) e la Regione Siciliana (registro ricorsi n. 88 del 2008) censurano l’art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La Regione Siciliana censura, inoltre, l’art. 83, commi 21 e 22, dello stesso decreto-legge. <br />	<br />
La trattazione delle questioni di legittimità costituzionale relative alle suddette disposizioni viene qui separata da quella delle altre questioni, promosse con i medesimi ricorsi, per le quali è opportuno procedere ad un esame distinto. I giudizi, cosí separati e delimitati nell’oggetto, vanno riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione della parziale identità delle norme censurate. <br />	<br />
2. – La Provincia autonoma di Trento censura l’art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, il quale prevede che «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonché quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano». <br />	<br />
La ricorrente evoca quale parametro di costituzionalità l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), il quale, in attuazione del Titolo VI dello statuto speciale, stabilisce che «il versamento alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano di quanto loro spettante a norma degli articoli 2, 4, 5 e 6 è disposto dal Ministero del tesoro mediante mandato diretto da estinguersi con accreditamento ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti». Ad avviso della Provincia autonoma, la disposizione censurata si pone in contrasto con tale parametro, perché stabilisce che i versamenti a favore delle province autonome – comprensivi di quelli a titolo di devoluzione del gettito di tributi erariali – debbono avvenire nelle contabilità speciali infruttifere ad esse intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anziché con accredito presso la Tesoreria centrale dello Stato, come invece dispone l’evocato parametro. <br />	<br />
2.1. – L’Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l’inammissibilità della questione, sostenendo che la Provincia autonoma di Trento non avrebbe dedotto alcuna motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto speciale e dell’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). <br />	<br />
L’eccezione non è fondata. <br />	<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 non è stato evocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità costituzionale e il Titolo VI dello statuto di autonomia è stato menzionato nel ricorso non come parametro, ma al solo scopo di ricordare che ad esso è stata data attuazione proprio con l’evocato art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992. <br />	<br />
Sempre in punto di ammissibilità, la difesa erariale ha eccepito che, quanto al parametro dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, la ricorrente non ha chiarito quale concreta lesione delle sue prerogative si sarebbe verificata in conseguenza dell’entrata in vigore della disposizione censurata. <br />	<br />
Anche tale eccezione non è fondata. <br />	<br />
Infatti, come piú volte affermato da questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 118 e n. 88 del 2006, nonché n. 407 del 2002), per l’ammissibilità del ricorso in via principale, è sufficiente l’esistenza della norma che si afferma lesiva del riparto di competenze, a prescindere dall’utilità concreta che il ricorrente possa ricevere dalla decisione. <br />	<br />
2.2. – Nel merito, la Provincia autonoma di Trento lamenta – come si è visto – che, secondo la norma censurata «Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato», anziché essere accreditate, come espressamente previsto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 268 del 1992, «ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale a favore degli enti suddetti». <br />	<br />
La questione è fondata. <br />	<br />
Non v’è dubbio, infatti, che le contabilità speciali infruttifere intestate alle Province autonome presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui alla norma censurata, sono diverse da quelle relative ai conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale, di cui all’evocato parametro. <br />	<br />
A tale conclusione non può opporsi – come fa l’Avvocatura generale dello Stato – che la disposizione denunciata si limita a realizzare una riorganizzazione della tesoreria unica statale, «senza portare alcun sostanziale mutamento in peius nella finanza provinciale». In realtà, tale riorganizzazione determina pur sempre un diverso assetto normativo e, pertanto, avrebbe potuto essere legittimamente realizzata, quanto al Trentino-Alto Adige, solo previa modifica della citata disposizione di attuazione statutaria. <br />	<br />
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, essendo basata sulla violazione del sistema statutario del Trentino-Alto Adige, deve estendere la sua efficacia anche alla Provincia autonoma di Bolzano. <br />	<br />
3. – La Regione Siciliana censura il medesimo comma 7 dell’art. 77-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). Il citato art. 36 dello statuto regionale stabilisce che: a) «Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima» (primo comma); b) «Sono però riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto» (secondo comma). Il parimenti evocato art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 prevede che: a) «Ai sensi del primo comma dell’articolo 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (primo comma); b) «Ai sensi del secondo comma dell’art. 36 dello Statuto competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle imposte di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale» (secondo comma); c) «Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto» (terzo comma). <br />	<br />
Ad avviso della ricorrente, la norma censurata, attraendo nel sistema di Tesoreria statale anche le entrate «connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano», sottrae liquidità al sistema regionale, perché non si limita a porre «una mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate, e per particolari ragioni di ripartizione interna delle stesse». <br />	<br />
La questione non è fondata. <br />	<br />
Come piú volte affermato da questa Corte, le norme che fissano mere modalità tecnico-contabili per il versamento di somme dovute dallo Stato alla Regione non contrastano con l’art. 36 dello statuto regionale siciliano né con l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto non incidono in alcun modo sull’ammontare delle somme stesse (ex plurimis, sentenze n. 334 del 2006; n. 73 e n. 72 del 2005; n. 288 del 2004). <br />	<br />
È questo il caso della disposizione censurata, la quale – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – si limita a prevedere, nell’àmbito della riorganizzazione del sistema di tesoreria dello Stato, una nuova modalità di accreditamento di somme spettanti alla Regione, senza pertanto recare alcun pregiudizio alla finanza regionale. Ne consegue che tale disposizione non si pone in contrasto con il sistema statutario siciliano, il quale, a differenza di quello del Trentino-Alto Adige, non contiene previsioni specifiche relative alle modalità di accreditamento delle somme dovute alla Regione. </p>
<p>4. – La Regione Siciliana censura anche l’art. 83, comma 21, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che inserisce, nell’art. 22 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, i quali prevedono che: a) «In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall’agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione all’avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell’eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l’avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno» (comma 1-bis); b) «La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell’importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell’articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione» (comma 1-ter); c) «Resta fermo il diritto di chiedere, entro l’ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all’ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze» (comma 1-quater). Censura, altresí, il successivo comma 22 dello stesso articolo, il quale stabilisce che «Le somme eccedenti di cui all’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l’articolo 81, comma 29, del presente decreto». </p>
<p>Sostiene la ricorrente che dette disposizioni violano il combinato disposto dei richiamati artt. 36 dello statuto regionale e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, perché determinano la sottrazione di entrate che erano di pertinenza regionale in base al previgente testo del comma 1 dell’art. 22 del citato d.lgs. n. 112 del 1999, il quale ( sempre secondo la ricorrente ( prevedeva che la Regione, e non lo Stato, acquisiva le imposte versate in eccedenza, nell’àmbito delle somme riscosse dal concessionario della riscossione («Il concessionario riversa all’ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso le agenzie postali e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese»). <br />	<br />
Neppure tale questione è fondata. <br />	<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione e indipendentemente dall’interpretazione che possa darsi del sopra riportato comma 1 dell’art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, gli evocati parametri non le riconoscono alcun diritto sulle somme riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali. Essi si limitano, infatti, ad attribuire alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nell’àmbito del suo territorio, dovendosi intendere per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti, e non certo le somme eccedenti tali tributi, indebitamente corrisposte dai contribuenti. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi, <br />	<br />
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, nei confronti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Siciliana; <br />	<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 77-quater, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano; <br />	<br />
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 77-quater, comma 7, e dell’art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, promosse, in riferimento al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante «Approvazione dello Statuto della Regione siciliana») e 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe. <br />	<br />
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente <br />	<br />
Franco GALLO, Redattore <br />	<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-334/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.334</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.333</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-333/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-333/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.333</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Frigo sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale in tema di contestazione suppletiva &#8220;tardiva&#8221; nella parte in cui non prevedono la facoltà dell&#8217;imputato di richiedere il giudizio abbreviato Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 517 del codice di procedura penale &#8211; Contestazione di un reato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-333/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-333/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.333</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Frigo</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale delle norme del codice di procedura penale in tema di contestazione suppletiva &ldquo;tardiva&rdquo; nella parte in cui non prevedono la facoltà dell&#8217;imputato di richiedere il giudizio abbreviato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo &#8211; Processo penale &#8211; Art. 517 del codice di procedura penale &#8211; Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli atti di indagine &#8211; Richiesta di giudizio abbreviato &#8211; Mancata previsione &#8211; Q. l c. sollevata dal Tribunale di Pinerolo – Asserita violazione degli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>É costituzionalmente illegittimo l’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale;<br />	<br />
è costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: </p>
<p>Presidente: Francesco AMIRANTE; </p>
<p>Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO,<br /> Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo <br />Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Pinerolo nel procedimento penale a carico di C. N. ed altra con ordinanza del 18 settembre 2008, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell’anno 2009. </p>
<p>Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 2009 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
Con ordinanza emessa il 18 settembre 2008, il Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale». </p>
<p>Il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di due persone imputate di un reato urbanistico, per avere realizzato lavori edili senza permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesistico. A seguito delle dichiarazioni rese da un teste nel corso dell’istruzione dibattimentale, il pubblico ministero aveva contestato in via suppletiva agli imputati, ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen., anche un reato paesaggistico connesso. </p>
<p>Concesso il richiesto termine a difesa, alla nuova udienza dibattimentale i difensori degli imputati avevano prodotto permesso di costruire in sanatoria, chiedendo l’immediato proscioglimento dei loro assistiti, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in ordine alla contravvenzione urbanistica; mentre gli imputati personalmente avevano proposto istanza di definizione del procedimento relativo al reato paesaggistico mediante giudizio abbreviato, condizionata all’acquisizione di documenti contestualmente esibiti. </p>
<p>Disposta la separazione dei procedimenti, il giudice a quo aveva quindi pronunciato, con riguardo all’illecito urbanistico, sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per intervenuta sanatoria. </p>
<p>Ciò premesso, il rimettente osserva, in punto di rilevanza della questione, che l’istanza di definizione con giudizio abbreviato del processo relativo al reato paesaggistico, contestato in dibattimento – costituente, ormai, l’unico oggetto del giudizio – andrebbe accolta, se non vi ostasse la preclusione derivante dalla disposizione combinata dell’art. 555, comma 2, cod. proc. pen. (secondo cui, nei procedimenti a citazione diretta, la facoltà di chiedere il rito alternativo deve essere esercitata, a pena di decadenza, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) e dell’art. 517 cod. proc. pen. (che non prevede una rimessione in termini per poter effettuare la richiesta, nell’ipotesi in cui intervenga in dibattimento la contestazione di un reato concorrente). </p>
<p>Nella specie, inoltre, i fatti su cui si fonda la contestazione suppletiva risultavano completamente accertati sin dalla fase delle indagini preliminari, giacché il sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, a seguito della cui deposizione è stata effettuata detta contestazione, si è limitato a riferire degli accertamenti svolti nel corso delle indagini. </p>
<p>Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale abbia inizialmente affermato che l’impossibilità di beneficiare dei vantaggi connessi ai riti alternativi, nel caso di modifica dell’imputazione nel corso del dibattimento, rientra nelle «regole del gioco», note alle parti processuali: sicché l’imputato, il quale non abbia optato nei termini per detti riti, «non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta». </p>
<p>Successivamente, tuttavia, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (sentenza n. 265 del 1994). In tale ipotesi, non può parlarsi «di una libera assunzione del rischio del dibattimento da parte dell’imputato»: infatti, «le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale vengono a dipendere anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero», sicché, quando, «in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l’imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali». </p>
<p>Un ulteriore, e più ampio, profilo di irragionevolezza – ricorda ancora il rimettente – è stato ravvisato dalla sentenza n. 530 del 1995, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei medesimi artt. 516 e 517 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione in relazione al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento. </p>
<p>Con riguardo, invece, al rito abbreviato – aggiunge il giudice a quo – la giurisprudenza costituzionale consta, sinora, solo di pronunce di inammissibilità: e ciò sebbene già nella sentenza n. 129 del 1993 la Corte avesse auspicato un intervento del legislatore, al fine di correggere una disciplina «evidentemente ritenuta non conforme ai precetti costituzionali». </p>
<p>Nella perdurante assenza di tale intervento legislativo, e tenuto conto anche delle innovazioni intervenute medio tempore nella disciplina del giudizio abbreviato, il Tribunale rimettente reputa che la questione debba essere nuovamente sollevata. </p>
<p>La preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al rito abbreviato, nell’ipotesi in cui la contestazione dibattimentale di un reato concorrente concerna un fatto che già risultava dagli atti di indagine, implicherebbe, anzitutto, una indebita compressione del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.). All’imputato non potrebbe essere, difatti, addebitata alcuna colpevole inerzia né potrebbero essergli addossate le conseguenze negative di un «prevedibile» sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto. </p>
<p>La norma censurata si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 3 Cost., determinando una disparità di trattamento tra imputati che si trovino in situazioni eguali, a seconda che il pubblico ministero valorizzi integralmente – come dovrebbe – i risultati delle indagini sin dal momento dell’esercizio dell’azione penale, con la contestazione di tutti i reati ipotizzabili (consentendo così all’imputato di esercitare la facoltà di accesso al rito abbreviato); ovvero contesti inizialmente solo alcuni di tali reati, per poi ampliare l’accusa in dibattimento. </p>
<p>L’art. 3 Cost. sarebbe leso anche per un ulteriore profilo: quello, cioè, dell’irragionevolezza di una disciplina processuale che, nell’ipotesi di mutamento dell’imputazione ora indicata, consente all’imputato di recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – il patteggiamento e l’oblazione, sulla base della normativa risultante dalle citate sentenze «additive» n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 – impedendo viceversa l’accesso al rito abbreviato. </p>
<p>Ad avviso del rimettente, d’altronde, per rimuovere i denunciati profili di illegittimità costituzionale basterebbe dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 517 cod. proc. pen. nei termini del petitum, senza che occorra alcuna ulteriore previsione intesa a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e dibattimento. Il giudizio abbreviato riguarderebbe, difatti, soltanto il processo relativo al reato oggetto della nuova contestazione, con possibile separazione dei procedimenti, secondo quanto già «suggerito» nella sentenza n. 265 del 1994 in rapporto al patteggiamento: il che, peraltro, nel caso di specie è già accaduto, essendosi addivenuti addirittura alla definizione del procedimento relativo al reato urbanistico originariamente contestato. La soluzione non contrasterebbe, dunque, con il costante orientamento della Corte di cassazione, secondo cui sarebbero inammissibili richieste di giudizio abbreviato «parziali», effettuate, cioè, con riguardo ad alcune soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti dell’imputato: orientamento, questo, che, elaborato con riguardo a richieste di giudizio abbreviato «tempestive», ben potrebbe, peraltro – secondo il Tribunale rimettente – essere modificato in relazione alla diversa ipotesi in esame, stante la specificità della situazione. </p>
<p>Il giudice a quo rimarca, infine, come l’ordinamento processuale abbia già conosciuto, sia pure solo a livello di disciplina transitoria, fattispecie nelle quali la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato può essere esercitata in corso di dibattimento e davanti al giudice di questo (art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»; art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144). Ciò dimostrerebbe, da un lato, che la definizione del procedimento con il rito abbreviato conserva, anche a dibattimento iniziato, una apprezzabile finalità di economia processuale; e, dall’altro, che l’innesto del giudizio speciale in quello ordinario non crea interferenze che non possano essere risolte per via di interpretazione. </p>
<p>	<br />
<b><br />	<br />
<i></p>
<p align=center>Considerato in diritto<br />	<br />
</i></b><i></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Il Tribunale di Pinerolo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale». </p>
<p>Ad avviso del giudice a quo, la norma censurata violerebbe l’art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbreviato, nell’ipotesi considerata, implicherebbe una lesione del diritto di difesa dell’imputato, al quale non potrebbe essere addebitata alcuna colpevole inerzia, né potrebbero essere addossate le conseguenze negative di un prevedibile sviluppo dibattimentale il cui rischio sia stato liberamente assunto. </p>
<p>Risulterebbe leso, altresì, l’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo. Da un lato, la disposizione denunciata determinerebbe una disparità di trattamento tra imputati in situazioni eguali, a seconda che il pubblico ministero valorizzi integralmente – come dovrebbe – i risultati delle indagini sin dal momento dell’esercizio dell’azione penale, con la contestazione di tutti i reati ipotizzabili (consentendo così all’imputato di esercitare la facoltà di accesso al rito abbreviato); ovvero ne contesti inizialmente solo alcuni, per poi ampliare l’accusa in dibattimento. </p>
<p>Dall’altro lato, apparirebbe irragionevole che, a fronte della contestazione suppletiva ora indicata, l’imputato possa recuperare i vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – il patteggiamento e l’oblazione, sulla base della normativa risultante dalle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 della Corte costituzionale – e si veda invece inibito l’accesso al rito abbreviato. </p>
<p>2. – In via preliminare, va rilevato che, nel sollevare la questione, il giudice a quo tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato «parziale» (riferita, cioè, ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate contro la stessa persona): orientamento basato sul rilievo che, nel caso di richiesta parziale, il processo non verrebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe – in tesi – ingiustificato l’effetto premiale, voluto dal legislatore al fine di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale, secondo quanto previsto dall’art. 438 cod. proc. pen., per ciascun «processo», ancorché cumulativo, relativo al singolo imputato, e non per ciascun reato. </p>
<p>Il rimettente osserva, difatti, per un verso, come tale indirizzo giurisprudenziale non abbia rilievo nel processo a quo, nel quale – a seguito dell’avvenuta separazione dei processi e della definizione con sentenza di non doversi procedere di quello relativo all’imputazione originaria – la regiudicanda si esaurisce ormai nel solo reato concorrente contestato in dibattimento. Adombrando, inoltre, una prospettiva ermeneutica non implausibile, il giudice a quo rileva che, in ogni caso, l’orientamento in discorso, «elaborato con riguardo a richieste di giudizio abbreviato “tempestive”», ben potrebbe non valere per la peculiare fattispecie che dà adito al problema di costituzionalità. Si tratta, invero – come meglio si osserverà poco oltre – di ipotesi nella quale la contestazione suppletiva assume connotati di “anomalia”, essendo diretta, non già ad adeguare l’imputazione a nuove risultanze dibattimentali, ma a rimediare ad un’incompletezza già apprezzabile sulla base degli stessi atti di indagine. In simile frangente, emerge, in effetti, l’esigenza di garantire all’imputato la facoltà di accesso al giudizio abbreviato limitatamente al reato contestato in dibattimento – reato che, a causa di quella incompletezza, non avrebbe potuto formare oggetto di una richiesta tempestiva del rito alternativo – senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa (esteso, cioè, anche al reato originariamente contestato, rispetto al quale l’imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta). </p>
<p>Si deve dunque escludere che ricorra, nel caso in esame, il motivo di inammissibilità precedentemente rilevato da questa Corte con riguardo ad analoga questione, legato alla circostanza che il giudice a quo non avesse preso in considerazione, «anche solo per contestarne, eventualmente, la riferibilità all’ipotesi di specie», l’orientamento della giurisprudenza di legittimità dianzi ricordato (ordinanza n. 67 del 2008). </p>
<p>3. – Nel merito, la questione è fondata. </p>
<p>3.1. – La fattispecie che dà origine al dubbio di costituzionalità è quella della cosiddetta contestazione suppletiva “tardiva”. </p>
<p>La disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali – tanto del fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.), che del reato concorrente o delle circostanze aggravanti (art. 517 cod. proc. pen.: non rileva, ai presenti fini, la contestazione del fatto nuovo, di cui all’art. 518, che presuppone il consenso dell’imputato) – è coerente, in linea di principio, con l’impostazione accusatoria del vigente codice di rito. In un sistema nel quale la prova si forma ordinariamente in dibattimento, detta disciplina mira, infatti, a conferire un ragionevole grado di flessibilità all’imputazione, consentendone l’adattamento agli sviluppi e agli esiti dell’istruzione dibattimentale, quando alcuni profili di fatto, pur pertinenti o strettamente collegati all’oggetto dell’imputazione, risultino nuovi o diversi rispetto a quelli emersi dagli elementi a suo tempo acquisiti nelle indagini e valutati dal pubblico ministero per l’esercizio dell’azione penale. La formula dei citati artt. 516 e 517 – alla luce della quale la diversità del fatto, il reato concorrente e le circostanze aggravanti debbono emergere «nel corso dell’istruzione dibattimentale» – riflette tale finalità dell’istituto, evocando, primo visu, i soli mutamenti dell’imputazione imposti dall’evoluzione istruttoria e consente di qualificarlo come speciale e derogatorio con riguardo alle ordinarie cadenze processuali relative all’esercizio dell’azione penale e al suo controllo giudiziale. </p>
<p>Malgrado tale dato letterale e tale ratio, la giurisprudenza predominante – con l’avallo delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 28 ottobre 1998-11 marzo 1999, n. 4) – è dell’avviso che le nuove contestazioni previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. possano essere basate anche sui soli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari. Tale soluzione ermeneutica si fonda – oltre che su argomenti ritenuti desumibili dalla direttiva n. 78 della legge delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) – precipuamente sul rilievo che, impedendo la nuova contestazione dibattimentale nell’ipotesi considerata, si produrrebbero risultati incongrui. Da un lato, infatti, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe retrocedere alla fase delle indagini preliminari, con conseguente vulnus ai principi di immediatezza e concentrazione del dibattimento; dall’altro lato, nel caso di circostanza aggravante, la mancata contestazione nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile, non potendo l’aggravante formare oggetto di un autonomo giudizio penale, con correlata contrazione dell’ambito di esercizio dell’azione penale, in asserita frizione con l’art. 112 Cost. </p>
<p>Sennonché, in tale lettura estensiva, anche a prescindere da ogni giudizio sugli argomenti che la sorreggono, l’istituto delle nuove contestazioni viene a proporsi, non più soltanto come uno strumento – come detto, speciale e derogatorio – di risposta ad una evenienza pur “fisiologica” al processo accusatorio (quale l’emersione di nuovi elementi nel corso dell’istruzione dibattimentale), ma anche come possibile correttivo rispetto ad una evenienza “patologica”: potendo essere utilizzato pure per porre rimedio, tramite una rivisitazione degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari, ad eventuali incompletezze od errori commessi dall’organo dell’accusa nella formulazione dell’imputazione. </p>
<p>Secondo la giurisprudenza di legittimità che adotta l’indirizzo interpretativo in questione, esso non comporterebbe comunque una lesione del diritto di difesa, tenuto conto, da un lato, della generale facoltà, accordata all’imputato dall’art. 519 cod. proc. pen., di chiedere un termine a difesa di misura non inferiore a quello a comparire previsto dall’art. 429 cod. proc. pen., e, dall’altro, dell’ampliamento delle garanzie in tema di ammissione di nuove prove, operato da questa Corte con la sentenza n. 241 del 1992. </p>
<p>Diverse valutazioni si impongono, tuttavia, con riguardo al tema oggetto dell’odierno scrutinio: vale a dire alla perdita, da parte dell’imputato, della facoltà di accesso ai riti alternativi, conseguente al fatto che la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo di proposizione della relativa richiesta (si vedano attualmente gli artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.) risulta ormai decorso. </p>
<p>3.2. – Come ricorda il giudice rimettente, nei primi anni successivi all’entrata in vigore del nuovo codice di rito, questa Corte – avendo riguardo alle nuove contestazioni “fisiologiche” – ritenne che la preclusione alla fruizione dei vantaggi connessi al giudizio abbreviato e all’applicazione della pena su richiesta, che si determina nei confronti dell’imputato nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., non fosse censurabile sul piano della legittimità costituzionale (sentenze n. 129 del 1993, n. 316 del 1992 e n. 593 del 1990; ordinanze n. 107 del 1993 e n. 213 del 1992). </p>
<p>Si osservò, infatti, che l’interesse dell’imputato ai riti alternativi trova tutela solo in quanto la sua condotta consenta l’effettiva adozione di una sequenza procedimentale che, evitando il dibattimento, permetta di raggiungere l’obiettivo di una rapida definizione del processo. La modifica dell’imputazione o la contestazione suppletiva, d’altronde, è una eventualità non infrequente, in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento, e non imprevedibile, anche quando si tratti di contestazione suppletiva di reato concorrente, dato lo stretto rapporto che intercorre tra imputazione originaria e reato connesso, tanto più che, ai fini della contestazione suppletiva, concorrente è solo il reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, vale a dire in concorso formale o in continuazione con quello oggetto dell’imputazione. Il relativo «rischio» rientra, perciò, nel «calcolo» che l’imputato effettua allorché si determina a chiedere o meno i riti semplificati: «onde egli non ha che da addebitare a sé medesimo le conseguenze della propria scelta» (sentenza n. 129 del 1993). </p>
<p>3.3. – Con la successiva sentenza n. 265 del 1994, questa Corte ha escluso, tuttavia, che le considerazioni ora ricordate possano valere anche nell’ipotesi della contestazione dibattimentale “tardiva”. </p>
<p>Le valutazioni dell’imputato in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento – si è rilevato – vengono, infatti, a dipendere «anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero»: sicché, quando, in conseguenza «di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall’errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero», l’imputazione subisce «una variazione sostanziale», risulta «lesivo del diritto di difesa precludere all’imputato l’accesso ai riti speciali». In tale ipotesi, la libera scelta dell’imputato verso il rito alternativo – scelta che rappresenta una delle modalità di espressione del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 219 e n. 148 del 2004) – risulta «sviata da aspetti di “anomalia” caratterizzanti la condotta processuale del pubblico ministero», collegati all’erroneità dell’imputazione (il fatto è diverso) o alla sua incompletezza (manca l’imputazione relativa a un reato connesso), riscontrabili già sulla base degli elementi acquisiti dall’organo dell’accusa nel corso delle indagini. </p>
<p>La preclusione dei riti alternativi nella situazione considerata è stata ritenuta contrastante anche con l’art. 3 Cost., «venendo l’imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell’accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell’esercitare l’azione penale alla chiusura delle indagini stesse». </p>
<p>Con riguardo all’applicazione della pena su richiesta delle parti, tali considerazioni hanno quindi determinato la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento detta applicazione, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale. </p>
<p>3.4. – Diverso esito ha avuto lo scrutinio, operato dalla medesima sentenza, dell’omologa questione di legittimità costituzionale relativa al giudizio abbreviato: essendosi ritenuto che, rispetto a tale rito, la scelta tra le varie alternative ipotizzabili per porre rimedio al vulnus costituzionale – egualmente ravvisabile – restasse affidata in via esclusiva al legislatore, con conseguente declaratoria di inammissibilità della questione stessa. </p>
<p>La Corte ha osservato, in specie, che, a differenza del “patteggiamento” – il quale si traduce in un semplice accordo sulla pena, con effetti di immediata definizione del processo, donde l’assenza di ostacoli ad una sua collocazione in corso di dibattimento – il rito abbreviato «si realizza attraverso una vera e propria “procedura”, inconciliabile con quella dibattimentale». In quest’ottica, l’adozione di un meccanismo di trasformazione del rito non poteva dunque «ritenersi scelta costituzionalmente obbligata». Al di là, infatti, dell’«opinabilità di tale soluzione da un punto di vista tecnico-sistematico», essa si sarebbe posta «in termini alternativi rispetto ad altre possibili opzioni, rientranti nella discrezionalità legislativa»: quali, ad esempio, l’applicabilità della riduzione della pena di un terzo da parte del giudice all’esito del dibattimento, ovvero la preclusione, nei casi considerati, della nuova contestazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero relativamente ad essa. </p>
<p>La decisione si è posta, sul punto, in linea di continuità con la precedente sentenza n. 129 del 1993, che aveva dichiarato parimenti inammissibile, per assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata (oltre che per il carattere ancipite della formulazione del quesito), una questione di costituzionalità finalizzata a restituire all’imputato la facoltà di accesso al giudizio abbreviato in una diversa ipotesi di perdita “incolpevole” della stessa (quella, cioè, in cui la relativa richiesta, ritualmente proposta dall’imputato, fosse stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari con decisione ritenuta ingiustificata dal giudice dibattimentale). In tale occasione – come rimarca l’odierno rimettente – la Corte aveva specificamente invitato il legislatore a realizzare «un appropriato congegno normativo che compon[esse]», per fattispecie quali quella considerata, «le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale»; «sempreché», peraltro – si era precisato – «la disciplina del giudizio abbreviato non [fosse stata] modificata secondo le indicazioni della sentenza n. 92 del 1992»: ossia tramite l’introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria, inteso ad evitare che l’accesso al rito abbreviato venisse a dipendere – in rapporto all’originario presupposto della definibilità del processo allo stato degli atti – dalla completezza o meno delle indagini preliminari condotte dal pubblico ministero. </p>
<p>3.5. – Le considerazioni poste a base delle declaratorie di inammissibilità di cui alle citate sentenze n. 265 del 1994 e n. 129 del 2003 – le quali avevano come termine di riferimento l’originaria disciplina del giudizio abbreviato – vanno, peraltro, necessariamente riviste alla luce delle rilevanti modifiche successivamente introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479. Tale novella, infatti, da un lato ha svincolato il rito alternativo dai presupposti della definibilità del processo allo stato degli atti e del consenso del pubblico ministero; dall’altro, ha introdotto quel meccanismo di integrazione probatoria la cui mancanza aveva indotto questa Corte (sentenza n. 129 del 1993) a ritenere necessario – allo scopo di restituire all’imputato la facoltà di accesso al rito semplificato, nel caso di perdita “incolpevole” della stessa – un intervento legislativo volto a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale. </p>
<p>A fronte dell’attuale assetto dell’istituto, il giudizio abbreviato non può più considerarsi incompatibile con l’innesto nella fase del dibattimento. </p>
<p>In questo senso la Corte si è, del resto, già espressa, allorché ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli artt. 438, comma 6, 458, comma 2, e 464, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice di quest’ultimo – ove ritenga ingiustificato il rigetto – possa disporre il giudizio abbreviato (sentenza n. 169 del 2003). Nell’occasione, si è infatti rilevato come, a fronte del nuovo assetto conseguente alla citata legge n. 479 del 1999, una soluzione che ricalchi pedissequamente quella già adottata, nel vigore dell’originaria disciplina, dalla sentenza n. 23 del 1992, risulterebbe incongrua, non dovendo l’eventuale riesame del provvedimento che nega l’accesso al rito abbreviato essere necessariamente collocato in esito al dibattimento (in questo senso, anche la sentenza n. 54 del 2002). Alla luce dell’odierno quadro normativo, «non vi è d’altro canto alcun ostacolo a che […] sia lo stesso giudice del dibattimento […] a disporre e celebrare il giudizio abbreviato. Anzi, tale soluzione è conforme alle finalità di economia processuale che connotano il giudizio abbreviato quale rito alternativo al dibattimento». E, «del resto, l’ordinamento già prevede che sia lo stesso giudice del dibattimento a celebrare il rito abbreviato nelle ipotesi di cui agli artt. 452, comma 2, e 555, comma 2, cod. proc. pen. (giudizio direttissimo e citazione diretta a giudizio)». </p>
<p>Tali rilievi risultano estensibili, mutatis mutandis, anche alla fattispecie che qui interessa. L’accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva “tardiva”, difatti, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque idoneo a produrre un effetto di economia processuale, giacché consente – quantomeno – al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibile supplemento di istruzione previsto dall’art. 519 cod. proc. pen. (quale risultante a seguito della sentenza n. 241 del 1992 di questa Corte). </p>
<p>Pronunciando, inoltre, proprio sul tema oggetto dell’odierno scrutinio, la Corte ha avuto modo di affermare che anche la soluzione della restituzione degli atti al pubblico ministero – già indicata dalla sentenza n. 265 del 1994 quale possibile alternativa alla trasformazione del rito, per evitare la perdita della facoltà di accesso al giudizio abbreviato in rapporto al reato “tardivamente” contestato – va ritenuta «eccentrica e incongrua rispetto all’attuale sistema», improntato «all’opposto principio di non regressione del procedimento» (ordinanza n. 236 del 2005; in senso analogo, ordinanza n. 486 del 2002). Con ciò sostanzialmente individuando, quale unico rimedio percorribile, quello della rimessione nei termini. </p>
<p>Si deve dunque concludere che l’ostacolo, precedentemente ravvisato da questa Corte, all’intervento additivo invocato dal rimettente è venuto meno. Tale intervento si impone, oltre che per rimuovere i profili di contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. già rilevati dalla sentenza n. 265 del 1994 e dianzi ricordati, anche per eliminare la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di “patteggiamento” o di giudizio abbreviato: differenza che, nell’attuale panorama normativo, si rivela essa stessa fonte d’una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell’art. 3 Cost. (e ciò anche a prescindere dalla disciplina valevole per l’oblazione, oggetto della sentenza n. 530 del 1995, in rapporto alla quale il tema presenta aspetti peculiari). </p>
<p>4. – Va dichiarata, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente oggetto di contestazione dibattimentale, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale. </p>
<p>Come rilevato dalla sentenza n. 265 del 1994, i profili di violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., riscontrabili con riferimento all’ipotesi di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente, sussistono, allo stesso modo, anche in rapporto alla parallela ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., nella modifica dell’imputazione originaria per diversità del fatto (negli stessi termini, con riguardo alla facoltà di proporre domanda di oblazione, la sentenza n. 530 del 1995). </p>
<p>Ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 516 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale; </p>
<p>dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale. </p>
<p>	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2009. </p>
<p>	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente </p>
<p>Giuseppe FRIGO, Redattore </p>
<p>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-18-12-2009-n-333/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.333</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.410</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-18-12-2009-n-410/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.410</a></p>
<p>sulla sussistenza dell&#8217;interesse all&#8217;accesso ad un atto atti anche in assenza di &#160;concrete lesioni giuridiche derivanti da provvedimenti conseguenti Accesso agli atti – Interesse del richiedente – Astratta idoneità dell’atto a dispiegare effetti diretti o indiretti – Sussiste Sussiste un concreto interesse all’accesso qualora la documentazione sia astrattamente idonea a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-18-12-2009-n-410/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-18-12-2009-n-410/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza dell&#8217;interesse all&#8217;accesso ad un atto atti anche in assenza di &nbsp;concrete lesioni giuridiche derivanti da provvedimenti conseguenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti – Interesse del richiedente – Astratta idoneità dell’atto a dispiegare effetti diretti o indiretti  – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste un concreto interesse all’accesso qualora la documentazione sia astrattamente idonea a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti del richiedente  indipendentemente da una concreta lesione giuridica. È pertanto legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa eventuali ripercussioni dirette o indirette, ciò indipendentemente da una concreta lesione giuridica. (Nel caso di specie sussiste l’interesse di un dipendente all’accesso ad una lettera contenente valutazioni negative sulla propria condotta professionale ed equivale ad un diniego immotivato il rigetto dell’istanza fondato sulla assenza di provvedimenti lesivi conseguenti)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa<br />	<br />
sezione autonoma di Bolzano</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 266 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Andrea De Leitenburg</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Keller, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Corso Libertà, 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Azienda Sanitaria dell&#8217;Alto Adige (<i>rectius </i>Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano)</b>, in persona del Procuratore speciale, Direttore di Comprensorio Sanitario di Bolzano, dott. Umberto Tait, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sonia Gasparri e Jutta Johanna Hueber, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente in Bolzano, c/o via Orazio, 49; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Barbara Balzan</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>del diniego all&#8217;accesso di cui alla comunicazione dd. 27.8.2009 prot. n. 0099695-BZ conosciuta dal ricorrente in data 28.8.2009.<br />	<br />
nonché per la declaratoria<br />	<br />
del diritto del ricorrente ad accedere alla lettera a firma della controinteressata, indirizzata, presumibilmente nel mese di agosto 2009, all’Azienda Sanitaria di Bolzano.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria dell&#8217;Alto Adige;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 il dott. Hans Zelger e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente ha presentato all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (<i>rectius </i>Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano), Comprensorio Sanitario di Bolzano, in data 24 agosto 2009 istanza di accesso volta ad ottenere copia della lettera a firma della controinteressata, indirizzata, presumibilmente nel mese di agosto 2009, all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Bolzano. <br />	<br />
Con il provvedimento impugnato il Direttore di Comprensorio Sanitario ha negato l’accesso, dichiarando che “..<i>non essendoci nessun provvedimento in atto come conseguenza di quanto esposto nella lettera della sig.ra Balzan, ne ci sarà in seguito nessuna conseguenza a quanto scritto si nega conseguentemente la richiesta in oggetto”.</i><br />	<br />
A fondamento del ricorso proposto il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:<br />	<br />
1. Violazione – errata applicazione della normativa nazionale e provinciale (legge 7.8.1990 n. 241 e succ. mod. – l.p. 22.10.1993 n. 17 e succ. mod.);<br />	<br />
2. Eccesso di potere per difetto-carenza di motivazione;<br />	<br />
3. Motivazione arbitraria, contraddittoria, incongrua.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio la controinteressata, signora Balzan Barbara:<br />	<br />
All’udienza in camera di consiglio dell’1 dicembre 2009 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato. <br />	<br />
Com’è esposto nella narrativa che precede, forma oggetto del ricorso in esame la lettera dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, Comprensorio Sanitario di Bolzano, dd. 27.8.2009, con la quale è stato espresso il diniego di rilascio di copia di una lettera a firma della sig.ra Balzan Barbara. Il ricorrente, allora ancora alle dipendenze con contratto a tempo determinato dell’Azienda stessa, deduce che tale documento conterrebbe valutazioni e considerazioni negative sulla sua condotta professionale.<br />	<br />
Il ricorrente espone che avrebbe un concreto e legittimo interesse all’accesso in quanto la documentazione sopra citata sarebbe astrattamente idonea a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti indipendentemente da una concreta lesione giuridica.<br />	<br />
La tesi del ricorrente è convincente.<br />	<br />
In presenza della situazione esposta deve ritenersi sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa eventuali ripercussioni dirette o indirette, ciò indipendentemente da una concreta lesione giuridica. <br />	<br />
E’ difatti rilevante, ai fini in questione che attraverso l’accesso sia data al richiedente la possibilità di avviare nei termini più concreti la propria eventuale difesa avverso contenuti ed affermazioni risultanti dal documento stesso, senza certezza sull’esito di un’eventuale azione promossa, giacché è sufficiente a suffragare l’istanza avanzata ai sensi della legge provinciale n. 17/1993, rispettivamente della legge n. 241/1990, anche la semplice, ragionevole intenzione di intentare un’azione amministrativa o giudiziale.<br />	<br />
Va osservato che, a sensi della legge provinciale n. 17 del 22.10.1993 e della legge n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato elevato a principio generale dell&#8217;attività amministrativa, riconducibile tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti ai sensi dell&#8217;art. 117, comma 2, della Costituzione. Il legislatore ha previsto, infatti, forme di tutela del diritto di accesso molto ampie, sia per quanto attiene alle modalità di esercizio dello stesso in sede procedimentale, sia per quanto attiene alla tutela giurisdizionale e giustiziale da accordare agli interessati. In tale contesto normativo le limitazioni all&#8217;esercizio del diritto di accesso costituiscono ipotesi eccezionali; l’art. 25 della legge provinciale n. 17/1993, nonché l&#8217;art. 24 della legge n. 241/1990 prevedono una serie di limitazioni in relazione ad esigenze di segreto e riservatezza concernenti determinati documenti amministrativi, poste nell&#8217;interesse pubblico o di terzi. In tali casi l&#8217;esclusione dell&#8217;accesso è basata su di un giudizio di pericolosità posto in essere in astratto dal legislatore, così da precludere ogni valutazione discrezionale da parte dell&#8217;Amministrazione sulle singole istanze (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1475).<br />	<br />
Tenuto conto, quindi, del quadro normativo disciplinante la materia, l&#8217;Amministrazione può negare il diritto di accesso soltanto con provvedimento motivato in relazione alla salvaguardia degli interessi di cui alle norme appena citate.<br />	<br />
È, pertanto, da considerarsi illegittimo sia un diniego immotivato, e comunque opposto alla richiesta di accesso nei casi non consentiti, sia l&#8217;omissione di ogni provvedimento sulla richiesta, ovvero l&#8217;elusione della richiesta di accesso con risposte non esaurienti. <br />	<br />
Alla luce delle premesse di cui innanzi, non vi è dubbio che nel caso in esame la risposta data al ricorrente con la lettera impugnata vada dichiarato illegittimo, in quanto è equiparabile ad un diniego immotivato opposto dall&#8217;Amministrazione. <br />	<br />
Per queste considerazioni, quindi, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente condanna dell&#8217;Amministrazione intimata all&#8217;esibizione del documento richiesto.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa &#8211; Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l&#8217;effetto,- annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato;<br />	<br />
&#8211; ordina all&#8217;Azienda sanitaria dell’Alto Adige (<i>rectius </i>Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano) l&#8217;esibizione del documento richiesto dal ricorrente;<br />	<br />
Condanna l&#8217;amministrazione resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, quantificate in Euro 1.000,00.- (mille), oltre IVA, CAP e contributo unificato, compensando le spese con la controinteressata.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Margit Falk Ebner, Presidente<br />	<br />
Marina Rossi Dordi, Consigliere<br />	<br />
Hans Zelger, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Terenzio Del Gaudio, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-bolzano-sentenza-18-12-2009-n-410/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Bolzano &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3200</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3200/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3200/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3200</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. S. Fina Est. Ghelfi F. (Avv. G. Fregni) contro il Comune di Modena (Avv.ti R. Maritan e V. Villani) e l’Azienda U.S.L. di Modena (Avv. G. Fornieri) sull&#8217;applicabilità anche ai nuovi esercizi alberghieri oppure a quelli già esistenti che abbiano subito ristrutturazioni edilizie della riduzione del 25%</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3200/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3200</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. S. Fina Est.<br /> Ghelfi F. (Avv. G. Fregni) contro il Comune di Modena (Avv.ti R. Maritan e <br /> V. Villani) e l’Azienda U.S.L. di Modena (Avv. G. Fornieri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità anche ai nuovi esercizi alberghieri oppure a quelli già esistenti che abbiano subito ristrutturazioni edilizie della riduzione del 25% della superficie delle stanze ex D.L. n. 97/1995 conv. nella L. n. 203/1995</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Attività alberghiere &#8211; D.L. n. 97/1995 conv nella L. n. 203/1995 &#8211; Consente per gli alberghi classificati fino a tre stelle una riduzione del 25% della superficie delle stanze a uno, due o più letti nelle strutture esistenti – È applicabile anche ai nuovi esercizi alberghieri oppure a quelli già esistenti che abbiano subito ristrutturazioni edilizie &#8211; Previa conformità agli strumenti urbanistici, alle norme sanitarie e ai regolamenti locali &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per l’autorizzazione all’esercizio di attività alberghiere è necessario, oltre al certificato di abitabilità previsto dall’art. 221 del R.D. n. 1265/1934 sulle norme sanitarie, anche una specifica autorizzazione concernente le condizioni igieniche minime per gli alberghi la quale viene emessa, a norma del R.D. n. 1102/1925, dal sindaco sulla base del parere espresso dalla locale autorità sanitaria. Tale normativa è stata, con riferimento alle prescrizioni sugli esercizi alberghieri, modificata con D.L. n. 97/1995 conv nella L. n. 203/1995 che, adeguandosi alla disciplina europea, ha consentito per gli alberghi classificati fino a tre stelle, una riduzione del 25% della superficie delle stanze a uno, due o più letti nelle strutture esistenti. La circostanza che la norma sia espressamente diretta alle strutture esistenti non esclude, in assenza di uno specifico divieto, la sua generale applicabilità ai nuovi esercizi alberghieri oppure a quelli, già esistenti, che, come nel caso in esame, abbiano subito ristrutturazioni edilizie, purchè vi sia, nella specie, la previa conformità agli strumenti urbanistici, alle norme sanitarie e ai regolamenti locali.  Ne consegue che l’autorizzazione sanitaria può essere rilasciata fino a tre persone per le camere dell’albergo di proprietà del ricorrente se ed in quanto la superficie di tali locali sia pari o superiore a mq. 15.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03200/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00823/2000 REG.RIC.</p>
<p align=center>	<br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 823 del 2000, proposto da: 	</p>
<p><b>Ghelfi Franco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso Stefano Vanni in Bologna, via D&#8217;Azeglio 34; </p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Modena</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Maritan, Vincenzo Villani, con domicilio eletto presso Raffaella Maritan in Bologna, via Castiglione 4; Azienda U.S.L. di Modena, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giulio Fornieri, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>dell&#8217;atto del 27.3.2000 del Comune di Modena &#8211; Settore sviluppo, economia e relazioni internazionali;<br />	<br />
per quanto occorrer possa, del parere prot.n. 781 del 17.2.2000 dell&#8217;AUSL di Modena &#8211; dipartimento prevenzione &#8211; servizio interdistrettuale di igiene pubblica &#8211; area centro &#8211; Università opertiva di Modena;<br />	<br />
dell&#8217;autorizzazione sanitaria n. 2068/2000 del 20.3.2000;<br />	<br />
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e conseguente;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Modena;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda U.S.L. di Modena;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>Sono impugnati plurimi atti integranti il procedimento di rilascio, da parte del Comune di Modena, di un’autorizzazione sanitaria relativa ad una struttura alberghiera di proprietà del ricorrente.<br />	<br />
Il ricorso è fondato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 7 del D.L. n. 97/1995 conv. nella L. n. 203/1995.<br />	<br />
Preliminarmente occorre chiarire che per l’autorizzazione all’esercizio di attività alberghiere è necessario, oltre al certificato di abitabilità previsto dall’art. 221 del R.D. n. 1265/1934 sulle norme sanitarie, anche una specifica autorizzazione concernente le condizioni igieniche minime per gli alberghi la quale viene emessa, a norma del R.D. n. 1102/1925, dal sindaco sulla base del parere espresso dalla locale autorità sanitaria.<br />	<br />
Tale normativa è stata, con riferimento alle prescrizioni sugli esercizi alberghieri, modificata con D.L. n. 97/1995 conv nella L. n. 203/1995 che, adeguandosi alla disciplina europea, ha consentito per gli alberghi classificati fino a tre stelle, una riduzione del 25% della superficie delle stanze a uno, due o più letti nelle strutture esistenti.<br />	<br />
Ora alla stregua del tenore letterale delle disposizioni appena richiamate il Collegio ritiene che non possa condividersi la posizione di diniego assunta dall’amministrazione in ordine alla richiesta di autorizzazione di una superficie minima delle camere di mq. 15 per tre persone – riduzione della superficie del 25% -, non essendo al riguardo prevista alcuna preclusione per le strutture esistenti assoggettate a ristrutturazioni edilizie e neppure per le nuove strutture.<br />	<br />
In sostanza la circostanza che la norma sia espressamente diretta alle strutture esistenti non esclude, in assenza di uno specifico divieto, la sua generale applicabilità ai nuovi esercizi alberghieri oppure a quelli, già esistenti, che, come nel caso in esame, abbiano subito ristrutturazioni edilizie, purchè vi sia, nella specie, la previa conformità agli strumenti urbanistici, alle norme sanitarie e ai regolamenti locali. <br />	<br />
Ne consegue che l’autorizzazione sanitaria può essere rilasciata fino a tre persone per le camere dell’albergo di proprietà del ricorrente se ed in quanto la superficie di tali locali sia pari o superiore a mq. 15. <br />	<br />
Non possono essere autorizzate, invece, le camere del sottotetto poiché di altezza inferiore ai parametri richiesti dalla richiamata normativa – L. n. 203/1995 &#8211; che indica in mt. 2,70 l’altezza minima utile per le camere di albergo e una finestratura non inferiore al limite stabilito di 1/8 della superficie del locale.<br />	<br />
Nei limiti appena indicati il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento di diniego impugnato </p>
<p>Le spese, tenuto conto del bilanciamento tra parziale accoglimento e residuale soccombenza, possono essere compensate tra le parti. <br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE I^- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla in parte qua il diniego di autorizzazione impugnato.<br />	<br />
Spese compensate<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3200/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3200</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3179</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3179/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3179/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3179/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3179</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est. A.C.L. Tancredi (Avv.ti T. De Grandis e G. Marzocco) contro il Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di C. Cannella ed altra (non costituite) sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3179/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3179</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3179/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3179</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est.<br /> A.C.L. Tancredi (Avv.ti T. De Grandis e G. Marzocco) contro il Ministero<br /> dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, l’Ufficio Scolastico<br /> Provinciale di Bologna (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di C.<br /> Cannella ed altra (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere delle controversie in materia di inserimento c.d. &ldquo;a pettine&rdquo; nelle graduatorie permanenti del personale della scuola</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola &#8211; Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario – Fattispecie relativa al mancato inserimento c.d. a pettine</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro – in questo caso l’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale &#8211; e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. Nella fattispecie, in cui il controverso mancato inserimento c.d.<i> “a pettine”</i> attiene proprio alla gestione di tali procedure, restando esclusa ogni inerenza a procedimenti concorsuali o di natura autoritativa, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03179/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01333/2009 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 1333 del 2009, proposto da:	</p>
<p><b>Anna Carla Lucia Tancredi,</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Giuseppe Romeo in Bologna, via Previati n. 1; </p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Caterina Cannella<i></b></i>, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<b>Maria Greca Savoia</b>, non costituita in giudizio; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>&#8211; delle graduatorie ad esaurimento dell&#8217;Ufficio scolastico provinciale di Bologna, pubblicate in data 2 agosto 2009, relative alla province nelle quali la ricorrente ha chiesto l&#8217;inserimento a pettine ma in cui è stata illegittimamente collocata in coda;<br />	<br />
&#8211; dei conseguenti contratti a tempo indeterminato che, nel frattempo, il suddetto Ufficio scolastico provinciale ha conferito ai docenti collocati in posizione deteriore alla ricorrente;<br />	<br />
&#8211; della nota del MIUR del 7 luglio 2009, prot. n.09/10171/B2, avente a oggetto &#8220;Esecuzione ordinanze cautelari ricorsi al TAR Lazio avverso il d.m. 42/2009&#8221;;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 14935 del 5 ottobre 2009 avente ad oggetto &#8220;Esecuzione di ordinanze Consiglio di Stato-Ricorsi al Tar Lazio avverso d.m. 42/09 &#8220;;<br />	<br />
&#8211; degli atti ostativi al debito riconoscimento dell&#8217;inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento, per la scuola dell&#8217;infanzia ed elementare, delle citate province.<br />	<br />
Nonché per il risarcimento dei danni patiti e patendi, sia in termini giuridici che economici conseguenti alla mancata immissione in ruolo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Bologna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:</p>
<p>1. Il ricorso è inammissibile.<br />	<br />
Osserva infatti il Collegio che, secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione ( Cass civ. S.U., 13 febbraio 2008 n. 3399, idem 28 luglio 2009 n. 17466) e dei TT.AA.RR, a cui questa Sezione aderisce (cfr. Tar Bologna, 21 ottobre 2009 n. 1009), le controversie in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola, riguardanti l’accertamento del diritto al collocamento in graduatoria con precedenza rispetto ad altro docente, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
In tali procedimenti, infatti, vengono in rilievo atti che non possono che restare compresi nel rapporto di lavoro contrattualizzato tra datore di lavoro – in questo caso l’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale &#8211; e pubblico dipendente, che in sostanza s’inseriscono nella gestione delle graduatorie utili ad eventuali assunzioni, e di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.<br />	<br />
Nella specie il controverso mancato inserimento a pettine attiene proprio alla gestione di tali procedure, restando esclusa ogni inerenza a procedimenti concorsuali o di natura autoritativa.<br />	<br />
2. – Per tutto quanto sopra va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
Per effetto del principio della “traslatio judici” il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione con riassunzione entro il termine di tre mesi decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione della presente decisione, rimanendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice giurisdizionalmente incompetente. <br />	<br />
Le spese possono compensarsi tra le parti. 	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e assegna un termine di tre mesi, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per l&#8217;eventuale riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario competente.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Grazia Brini, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-18-12-2009-n-3179/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/12/2009 n.3179</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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