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	<title>18/11/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18/11/2010 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2010 n.3917</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2010-n-3917/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2010-n-3917/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2010-n-3917/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2010 n.3917</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore in tema di correttezza contributiva e fiscale ai fini della partecipazione ad una gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Correttezza contributiva e fiscale – Ammissione alla gara – Requisito indispensabile – Adempimento tardivo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2010-n-3917/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2010 n.3917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2010-n-3917/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2010 n.3917</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore</span></p>
<hr />
<p>in tema di correttezza contributiva e fiscale ai fini della partecipazione ad una gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Correttezza contributiva e fiscale – Ammissione alla gara – Requisito indispensabile – Adempimento tardivo delle obbligazioni previdenziali e tributarie – Irrilevanza. 	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Correttezza contributiva e fiscale – Meccanismi di regolarizzazione tardiva – Valore.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della partecipazione alla gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la correttezza contributiva e fiscale è richiesta, alle imprese partecipanti, come requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per l’ammissione alla gara, con la conseguenza che l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni previdenziali e tributarie.	</p>
<p>2. In tema di correttezza contributiva e fiscale, i meccanismi di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario e previdenziale, possono rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e l’Amministrazione o l’ente previdenziale, nel senso di consentire al contribuente, con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento, ma tale finzione giuridica non può valere a costituire nei confronti della stazione appaltante quella correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2009, proposto da<br />	<br />
<b>Mole Consorzio società cooperativa e GE.CO.M. di Pasquale Magliocco</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Egidio Pignatelli, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Pignataro in Bari, via Trevisani, 106;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Bari</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Rossana Lanza, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bari, via Principe Amedeo, 26;</p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Sogem s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Marotta, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Trevi in Bari, via Tommaso Fiore, 62; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>1) della determinazione dirigenziale n. 2009/100/00295 del 17 agosto 2009 della Ripartizione Contratti ed Appalti del Comune di Bari, con la quale veniva disposta l’esclusione del Consorzio ricorrente dalla procedura aperta per l’appalto dei lavori di ripristino dei pilastri e rifacimento delle ringhiere del lungomare di Bari &#8211; con conseguente decadenza della posizione di aggiudicataria provvisoria &#8211; e, quale conseguenza, l’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto in favore della Sogem s.r.l., nonché della lettera di trasmissione di detta determina e della lettera prot. n. 194294 a firma del Direttore Marta Minichelli, ivi richiamata; <br />	<br />
2) di ogni altro atto comunque connesso sia esso presupposto o conseguente, per quanto di interesse; <br />	<br />
3) ove occorra anche del bando di gara <i>in parte qua</i>, nonché di ogni altro atto anche non conosciuto, comunque connesso, presupposto;<br />	<br />
4) e per la condanna del Comune di Bari al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica ovvero per equivalente;<br />	<br />
Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di Sogem s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Egidio Pignatelli, Rossana Lanza e Daniela Lovicario (per delega di Pasquale Marotta);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consorzio Mole ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Comune di Bari per l’appalto dei lavori di ripristino dei pilastri e rifacimento delle ringhiere del lungomare, di importo a base d’asta pari a euro 790.000. Ha indicato la ditta GE.CO.M. di Pasquale Magliocco quale ditta esecutrice.<br />	<br />
Risultato migliore offerente ed aggiudicatario provvisorio, è stato tuttavia escluso con provvedimento del 17 agosto 2009 (impugnato), per la sussistenza di irregolarità contributive a carico della consorziata ditta GE.CO.M., confermate dalla sede I.N.P.S. di Andria e dalla Cassa Edile della Provincia di Bari. Con lo stesso atto, l’appalto è stato aggiudicato alla seconda classificata Sogem s.r.l., odierna controinteressata.<br />	<br />
Avverso l’esclusione il consorzio ricorrente deduce violazione dell’art. 38, primo comma – lettera i), del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché eccesso di potere in molteplici figure sintomatiche.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
La Sogem s.r.l. ha notificato ricorso incidentale, con il quale lamenta la mancata esclusione del consorzio Mole per dichiarazioni non veritiere, in asserita violazione dell’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e del bando di gara.<br />	<br />
Questa Sezione, con ordinanza n. 678 del 5 novembre 2009, ha respinto l’istanza cautelare.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010 la causa è passata in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Consorzio Mole impugna il provvedimento del 17 agosto 2009, con cui il Comune di Bari ha disposto la sua esclusione dalla gara per l’appalto dei lavori di ripristino dei pilastri e rifacimento delle ringhiere del lungomare, dopo aver accertato la sussistenza di irregolarità contributive a carico della consorziata ditta GE.CO.M. (irregolarità confermate, a seguito di richiesta di chiarimenti, dalla sede I.N.P.S. di Andria e dalla Cassa Edile della Provincia di Bari). Con lo stesso provvedimento, l’appalto è stato aggiudicato alla seconda classificata Sogem s.r.l., odierna controinteressata.<br />	<br />
Secondo la tesi del ricorrente, il Comune avrebbe illegittimamente omesso di valutare la gravità e definitività delle violazioni contributive e, in ogni caso, avrebbe dovuto tener conto della regolarizzazione della situazione contributiva, effettuata nei confronti dell’I.N.P.S. e della Cassa Edile prima del provvedimento di esclusione.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
E’ pacifico, dagli atti di causa, che il d.u.r.c. intestato alla ditta GE.CO.M. rivelasse, alla data del 7 maggio 2009, una situazione di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali.<br />	<br />
Il Comune di Bari ha svolto istruttoria ed ha appurato che la ditta consorziata risultava debitrice:<br />	<br />
&#8211; dell’importo di euro 8.862,46 nei confronti della Cassa Edile della Provincia di Bari, per omesso versamento dei contributi relativi al periodo ottobre 2008 – aprile 2009;<br />	<br />
&#8211; dell’importo di euro 10.078,34 nei confronti dell’I.N.P.S., per omesso versamento dei contributi relativi al periodo novembre 2008 – aprile 2009.<br />	<br />
La ditta GE.CO.M. afferma di aver provveduto al pagamento tardivo, sia a favore della Cassa Edile (in data 9 giugno 2009) che a favore dell’I.N.P.S. (in data 8 giugno 2009).<br />	<br />
Alla luce delle descritte risultanze documentali, non hanno pregio le doglianze di parte ricorrente. <br />	<br />
Da un lato, infatti, deve rilevarsi che l’atto di esclusione reca una puntuale e congrua motivazione in ordine alla gravità e definitività delle irregolarità contributive emerse dal d.u.r.c.: in totale, la ditta GE.CO.M. presentava un debito previdenziale di quasi 20.000 euro per un arco temporale inferiore all’anno. Tale inadempienza non può che ragionevolmente qualificarsi grave, avuto riguardo al numero delle mensilità ed al <i>quantum </i>della somma complessiva non versata nei termini.<br />	<br />
Quanto, poi, alla regolarizzazione tardiva, osserva il Collegio che essa è avvenuta all’indomani dell’aggiudicazione provvisoria e non poteva legittimamente integrare in capo al consorzio ricorrente il requisito di partecipazione richiesto dalla legge. <br />	<br />
Secondo l’orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, la correttezza contributiva e fiscale è infatti richiesta, alle imprese partecipanti alla selezione per l’aggiudicazione dell’appalto, come requisito indispensabile non solo per la stipulazione del contratto, bensì per l’ammissione alla gara, con la conseguenza che, ai fini della valida partecipazione, l’impresa deve essere in regola con tali obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare la correttezza del rapporto per tutto lo svolgimento di essa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo delle obbligazioni previdenziali e tributarie (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 dicembre 2004 n. 8215; Id., sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4817; Id., sez. IV, 30 gennaio 2006 n. 288; Id., sez. IV, 12 marzo 2009 n. 1458; Id., sez. VI, 11 agosto 2009 n. 4928; Id. sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243).<br />	<br />
L’assunto non è smentito (e trova anzi conferma) dal disposto dell’art. 8, terzo comma, del decreto 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, in base al quale è ammessa, ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, la regolarizzazione tardiva entro trenta giorni dall’emissione del d.u.r.c., purché si tratti di scostamenti inferiori o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate o, comunque, inferiori all’importo di 100 euro. <br />	<br />
Per tutte le altre violazioni di entità superiore alla soglia di irrilevanza fissata dal d.m. del 2007, può considerarsi in regola solo l’impresa che, incorsa in situazione di irregolarità nel passato, abbia già condonato o in altro modo sanato le sue posizioni al momento della partecipazione. E’ infatti indiscusso che il requisito di regolarità contributiva e fiscale sia richiesto dalla legge non già ai fini della stipulazione del contratto, ma per la stessa partecipazione alla gara: l’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici dispone che “<i>sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento… e non possono stipulare i relativi contratti…</i>” i soggetti ai quali sia imputabile una delle situazioni elencate nella norma.<br />	<br />
L’impresa concorrente deve pertanto essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali fin dal momento di presentazione della domanda, con conseguente irrilevanza a tali fini di ogni adempimento tardivo dell’obbligazione, anche se riconducibile al momento della scadenza del termine del pagamento.<br />	<br />
La giurisprudenza ha in tal senso chiarito che i meccanismi di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario e previdenziale, possono rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e l’Amministrazione o l’ente previdenziale, nel senso di consentire al contribuente, con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto adempimento. Tale finzione giuridica non può però valere a costituire nei confronti della stazione appaltante quella correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della stessa. <br />	<br />
D’altronde, a ritenere legittima una regolarizzazione tardiva con efficacia retroattiva, successiva al momento della partecipazione, ne discenderebbe la modifica della natura del requisito di partecipazione, che si trasformerebbe in requisito per la stipulazione del contratto; si consentirebbe una violazione della <i>par condicio</i> tra i concorrenti, in quanto l’aggiudicatario, dapprima non in regola con gli adempimenti di legge, potrebbe sanare <i>ex post</i> la propria situazione di irregolarità, con evidente disparità di trattamento nei confronti delle imprese che, in conformità della legge, avevano adempiuto agli obblighi fiscali e previdenziali prima di presentare l’offerta.<br />	<br />
Inoltre, ha osservato la giurisprudenza che tale ampliamento della nozione di regolarità avrebbe anche l’effetto deleterio di indebolire l’osservanza della normativa fiscale e previdenziale, che al contrario, pur nell’ambito della normativa settoriale sull’espletamento delle gare, si vuol rafforzare. Le imprese sarebbero quasi incentivate alla violazione di legge, considerando di poter poi provvedere comodamente alla regolarizzazione, con l’effetto vantaggioso di poter scegliere se farlo o meno in funzione dell’utile risultato dell’aggiudicazione, senza il rischio di pregiudizio per il conseguimento dell’appalto.<br />	<br />
3. In conclusione, il ricorso principale è infondato nel merito e deve essere respinto.<br />	<br />
E’ conseguentemente improcedibile, per difetto d’interesse, il ricorso incidentale proposto dalla Sogem s.r.l., sicché può prescindersi dal suo esame.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Condanna i ricorrenti Mole Consorzio società cooperativa e GE.CO.M. di Pasquale Magliocco, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 3.000 (tremila) in favore del Comune di Bari, e nella misura di euro 3.000 (tremila) in favore della Sogem s.r.l., il tutto maggiorato di i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge se dovuti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-18-11-2010-n-3917/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2010 n.3917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2010 n.800</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2010 n.800</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. P. CorciuloConsorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta (Avv. Felice Laudadio) c. Comune di Sparanise (Avv. Francesco Miani) c. Esogest Ambiente S.r.l. (Avv. Giovanni Nacca) sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 135, comma I, lett. e) D.Lgs. 104/10 e degli art. 15, comma V, e art. 16,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2010 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2010 n.800</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> A. Guida,<i> est.</i> P. Corciulo<br />Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta (Avv. Felice Laudadio) c. Comune <br />di Sparanise (Avv. Francesco Miani) c. Esogest Ambiente S.r.l. (Avv. Giovanni Nacca)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità costituzionale dell&#8217;art. 135, comma I, lett. e) D.Lgs. 104/10 e degli art. 15, comma V, e art. 16, comma I, D.lgs. 104/2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Questione di legittimità costituzionale dell’art. 135, comma I, lett. e), D.Lgs. 104/2010 – Nella parte in cui devolve alla competenza esclusiva del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto la materia dei rifiuti &#8211; Contrasto con il principio del Giudice naturale precostituito per Legge – Sussiste	</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza &#8211; Questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma V e 16, comma I, D.lgs. 104/2010 – Nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare &#8211; Contrasto con l’art. 24 Cost.– Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Deve essere sollevata la questione di costituzionalotà dell’art. 135, comma I, lett. e) D.Lgs. 104/10 per violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 della Costituzione, nella parte in cui è attribuita al TAR Lazio con sede in Roma la competenza esclusiva per le controversie aventi ad oggetto la gestione del ciclo dei rifiuti. La norma costituzionale ora citata, stabilendo che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, esclude che vi possa essere una designazione del giudice da parte del Legislatore con norme singolari, che deroghino alla regola generale per cui la competenza del G.A. è stabilita sull’efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante<sup>1</sup>	</p>
<p>2. L’art. 15, comma V, e l’art. 16, comma I, D.lgs. 104/2010, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare, sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, risultano in contrasto con l’art. 24, co. 1, e con l’art. 111, co. 1, Cost.. Infatti la tutela cautelare è garanzia essenziale e strumento necessario per l’effettivo soddisfacimento dei diritti e degli interessi legittimi che costituiscono l’oggetto del giudizio, evitando che il tempo necessario per la definizione della causa determini un pregiudizio grave e irreparabile per le pretese sostanziali della parte che ha ragione, per cui la tutela cautelare richiede sempre risposte immediate e non ammette interruzioni.	</p>
<p></b>___________________________</p>
<p><sup>1</sup><i>Nella specie è stata impugnata innanzi al TAR  la deliberazione del Consiglio Comunale che ha provveduto a rescindere un contratto di convenzione stipulato con il Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta avente ad oggetto tutto il ciclo integrato dei rifiuti</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5603del 2010, proposto da: </p>
<p><b>Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta</b>, in persona del commissario liquidatore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Felice Laudadio, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via F. Caracciolo n. 15;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Sparanise</b>, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli avvocato Francesco Miani, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via Toledo n. 116; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Esogest Ambiente S.r.l.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Nacca, con domicilio eletto in Napoli, via Fedro n. 7, presso lo studio dell’avvocato Lucio Iannotta; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20 luglio 2010 con cui si provvede alla rescissione di ogni rapporto giuridico con il Consorzio ricorrente per asseriti gravi inadempimenti e scelta di indire nuova gara per la gestione del servizio; di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sparanise;<br />	<br />
Vista la domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Data per letta nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Premesso che:<br />	<br />
&#8211; Il Consorzio Unico delle Province di Napoli e Caserta, titolare di convenzione avente ad oggetto tutto il ciclo integrato dei rifiuti, ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Sparanise n. 18 del 20 luglio 2010 con cui il predetto ente lo<br />
&#8211; a fondamento dell’impugnazione sono stati dedotti profili di violazione di legge, stante la natura obbligatoria del Consorzio ricorrente ai sensi dell’art. 16 della legge Regione Campania n. 4 del 2007, oltre a profili di eccesso di potere per irraziona<br />
Rilevato che:<br />	<br />
&#8211; in base all’art. 135, co. 1, lett. e), in relazione all’art. 14, co. 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, se<br />
&#8211; l’art. 16 del codice del processo amministrativo prevede che “la competenza di cui agli articoli 13 e 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari” (co. 1) e “il difetto di competenza è rilevato, anche d&#8217;ufficio, con ordinanza che indica il g<br />
&#8211; l’art. 15, co. 5, dello stesso codice prevede che “quando è proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell&#8217;<br />
Ritenuto che:<br />	<br />
&#8211; l’art. 132, co. 1, lett. e), del codice del processo amministrativo risulta in contrasto con l’art. 76 cost. nella parte in cui sancisce che l&#8217;esercizio della funzione legislativa delegata al Governo sia aderente ai principî e criteri direttivi stabilit<br />
&#8211; l’art. 135, co. 1, lett. e), del codice del processo amministrativo appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge; infatti la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i<br />
&#8211; l’assenza di un adeguato fondamento giustificativo della nuova competenza funzionale attribuita al T.a.r. del Lazio, slegata da un razionale criterio di collegamento col giudice designato, induce a dubitare della legittimità costituzionale dell’art. 135<br />
&#8211; l’art. 132, co. 1, lett. e), del codice del processo amministrativo risulta infine in contrasto con l’art. 76 cost., nella parte in cui sancisce che l&#8217;esercizio della funzione legislativa delegata al Governo sia aderente ai principî e criteri direttivi<br />
&#8211; l’art. 15, co. 5, e l’art. 16, co. 1, nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi sull’istanza cautelare, sia pure nelle more della pronuncia del giudice dichiarato competente sulla controversia, risultano in contrasto con l’art. 24,<br />
Considerato che le questioni di legittimità costituzionale, oltre che non manifestamente infondate, si palesano altresì rilevanti in quanto:<br />	<br />
&#8211; la controversia in esame riguarda la materia dei rifiuti;<br />	<br />
&#8211; le norme richiamate inibiscono la decisione dell’impugnativa e dell’istanza cautelare, imponendo la rilevazione d’ufficio dell’incompetenza territoriale;<br />	<br />
Riservata ogni altra decisione all’esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell’incidente di costituzionalità;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>dichiara rilevanti per la decisione dell’impugnativa e dell’incidente cautelare proposti con il ricorso n. 5603/2010 e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 135, co. 1, lett. e), dell’art. 16, co. 1, e dell’art. 15, co. 5, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione; sospende il giudizio in corso; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/11/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-ordinanza-18-11-2010-n-800/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 18/11/2010 n.800</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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